Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo di coproduzione cinematografica con la Turchia A.C. 2511 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 163 | ||||
Data: | 14/05/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo di coproduzione cinematografica con
A.C. 2511
n. 163
14 maggio 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File:es0081
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
1a Commissione (Affari Costituzionali)
7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Relazione della 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica
Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Turchia
Dati identificativi
del disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
A. C. 2511 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; spettacolo |
Firma dell’Accordo |
Ankara |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
11 aprile 2007 |
§ annuncio |
12 aprile 2007 |
§ assegnazione |
16 aprile 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII, X |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo
di coproduzione cinematografica con
L’Accordo in esame contiene disposizioni simili a numerosi altri accordi bilaterali fatti dall’Italia nella stessa materia. Da ultimo è entrato in vigore l’accordo con il Cilestipulatoil 6 ottobre 2004.
L’Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventidue articoli e di un Allegato.
L’articolo 1 precisa che, ai fini dell’Accordo, il termine “coproduzione audiovisiva” comprende ogni progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto tecnico e che venga diffuso nelle sale cinematografiche, in televisione, nonché attraverso videocassette, videodischi e CD ROM o attraverso altre forme di distribuzione.
L’articolo 2 stabilisce che i film realizzati
in coproduzione beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film
nazionali[1] e che tali vantaggi andranno a favore del
produttore della Parte che li accorda (comma
1). La realizzazione dei film in
coproduzione è soggetta, ai sensi del comma
2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e
cioè – come specificato nell’articolo 3
-
Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato generale dell’articolo 4, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta.
L’articolo 5, comma 1, consente che le riprese vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione.
Il comma 2 consente la partecipazione alla realizzazione del film di produttori, soggettisti, registi e altri soggetti che, pur non essendo cittadini delle Parti, siano cittadini degli Stati membri dell’UE. In tali casi, tuttavia, la partecipazione di tale personale deve essere autorizzata dalle Autorità competenti, a norma del comma 3.
L’articolo 6 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 20 all’80 per cento per film. In linea di massima, l’apporto di ciascun Paese, seppure proporzionale al suo investimento, deve includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
L’articolo 7 prevede la possibilità che la realizzazione di coproduzioni possa essere estesa a paesi con i quali una delle due Parti abbia siglato un Accordo di coproduzione ufficiale. Il comma 2 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali stabilendo che la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10 per cento del costo.
In base all’articolo 8 ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo del film, che deve essere realizzato sia in italiano che in turco.
Facilitazioni all’importazione temporanea e alla successiva riesportazione di attrezzature necessarie alla realizzazione del film sono previste dall’articolo 9.
L’articolo 10 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario.
In merito alla ripartizione dei proventi, l’articolo 11 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori.
L’articolo 12 fornisce l’indicazione degli oneri finanziari a carico dei coproduttori che vanno chiaramente specificati nei contratti.
L’articolo 13 specifica che l’approvazione di un progetto da parte delle Autorità competenti non impegna le medesime alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.
L’articolo 14 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche, stabilendo che in tal caso il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.
Ai sensi dell’articolo 15 i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione “coproduzione italo-turca” o “coproduzione turco-italiana” nei titoli di testa, nella pubblicità e nella presentazione dei film a manifestazioni e nei festival internazionali. In quest’ultimo caso, l’articolo 16 prevede che la presentazione sia, in linea di massima, effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione uguale, dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.
L’articolo 17 stabilisce che le norme di procedura della coproduzione siano fissate di comune accordo dalle Autorità competenti nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti; l’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio della lavorazione del film stesso, secondo quanto stabilito dall’Allegato all’Accordo in esame (v. infra).
L’articolo 18 istituisce una Commissione
mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo,
di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto
dell’equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni.
Per quanto riguarda l’importazione, la distribuzione e la programmazione dei film italiani nella Repubblica di Turchia e di quelli turchi in Italia, l’articolo 19 non prevede alcun tipo di restrizione; in più, le Parti si impegnano a favorire la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall’altra Parte.
In base a quanto stabilito dall’articolo 20, l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. L’articolo 21 prevede che l’Accordo possa essere modificato consensualmente. Eventuali controversie, infine, saranno risolte per via amichevole (articolo 22).
L’Allegato al testo dell’Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l’accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l’approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 60 giorni prima dell’inizio delle riprese. Alla richiesta vanno allegati, tra l’altro, un trattamento dettagliato, un documento comprovante la proprietà dei diritti di autore, il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione, il piano di finanziamento, l’elenco del personale e il piano di lavorazione. Prima dell’inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle Autorità competenti. Se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno a loro volta sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali previo consenso delle Autorità competenti.
Il disegno di
legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con
L’articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 10.400 euro annui per ogni quadriennio, a decorrere dal 2008, e reperiti nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l’invio di cinque funzionari ad Istanbul, ogni quattro anni, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall’articolo 18 dell’Accordo.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge A.S. 1289 è accompagnato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L’ATN afferma, tra l’altro, che nella stesura del testo dell’Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, nonché l’equiparazione dei cittadini dell’Unione europea ai cittadini italiani.
N. 2511
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1289)
presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee (BONINO) e con il ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 aprile 2007l
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro dello sviluppo economico (BERSANI) col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee (BONINO) e col Ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
Esso segue lo schema usualmente utilizzato per gli accordi di questo tipo.
Di recente sono stati
presentati in Parlamento accordi analoghi, conclusi con l’India e con
L’Accordo definisce la «coproduzione audiovisiva» come un progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche, e riconosce a tutte le coproduzioni i benefici accordati in Italia e in Turchia ai rispettivi film nazionali.
L’Autorità competente, responsabile dell’applicazione dell’Accordo, in Italia è il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale cinema.
L’articolo 5 stabilisce i luoghi nei quali dovranno essere realizzate le riprese, specificando la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Sono fissati gli apporti
dei produttori dei due Paesi ed è prevista la possibilità di realizzare
coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l’Italia e/o
Gli articoli 8 e 9 precisano per ciascun film di coproduzione i negativi da realizzare, il loro uso e le versioni linguistiche, nonché le facilitazioni inerenti l’importazione temporanea e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica, ed infine, l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’altro Paese contraente.
Gli articoli 10 e 11 fissano i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario e la misura della ripartizione degli introiti, anche in presenza di un «pool» dei mercati; sono, altresì, stabiliti gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri (articolo 12).
Viene precisato che l’approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico del film realizzato.
Sono stabilite le modalità di identificazione dei film in coproduzione, indicati con la dicitura «coproduzione italo-turca» o «coproduzione turco-italiana». Tali film saranno, inoltre, presentati ai festival internazionali, di regola, come appartenenti alla Parte del coproduttore maggioritario.
L’articolo 17 rinvia alle norme di procedura – fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti ed allegate all’Accordo stesso – l’individuazione dei requisiti da possedere e delle modalità di presentazione dell’istanza per la qualificazione del film come coproduzione.
È prevista l’istituzione di una Commissione mista che vigili sull’applicazione dell’Accordo, nonché sul rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.
L’articolo 19 stabilisce l’obbligo di non limitare l’importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video in entrambe i Paesi, nel rispetto delle normative vigenti.
L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo previste. È peraltro, stabilito, che, in caso di denuncia dell’Accordo da una delle due Parti, le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell’Accordo stesso.
Gli articoli 21 e 22 disciplinano, infine, rispettivamente, la possibilità di modificare l’Accordo, e le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo stesso.
Allegato - Norme di Procedura
Le Norme di Procedura, richiamate nell’articolo 17 dell’Accordo, da rispettare ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica sono contenute nell’apposito allegato, parte integrante dell’Accordo stesso.
Sono specificati i documenti da presentare unitamente all’istanza di cui sopra ed i requisiti del contratto di coproduzione. È esplicitamente previsto che le Autorità competenti possano richiedere tutti i documenti e le precisazioni complementari ritenuti necessari.
Da ultimo, viene opportunamente sancito che le eventuali modifiche contrattuali che possono, comunque, essere apportate al contratto originario di coproduzione, dovranno essere sottoposte all’approvazione delle Autorità prima dell’ultimazione del film e che l’eventuale sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa se non in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.
TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007
28ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
(Esame e rinvio)
Il presidente DINI
avverte che nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1289 si renderà necessario
riformularne il titolo facendo riferimento alla più corretta indicazione
dell’Accordo della Repubblica italiana con
Il relatore Furio COLOMBO
(Ulivo) illustra l’Accordo in titolo che si propone di realizzare
un’importante piattaforma normativa per lo sviluppo delle relazioni culturali
tra
Ricorda inoltre che l'Accordo in esame si colloca nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.
Nel merito, l’Accordo precisa,
all'articolo 1, il significato di "coproduzione audiovisiva", quale
progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto, per
l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche, e stabilisce che ogni
film coprodotto goda degli stessi vantaggi accordati in Italia e in Turchia ai
rispettivi film nazionali (articolo 2), precisando, all’articolo 3, che
l’Autorità competente, responsabile dell’applicazione dell’Accordo, in Italia,
è il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale cinema.
Vengono poi individuati, secondo quanto disposto dall’articolo 4, i requisiti
che i coproduttori devono avere per essere ammessi ai benefici della
coproduzione, di cui segnala, in particolare, l’esistenza di una buona organizzazione,
una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento
idoneo al buon esito della produzione. Ai sensi del successivo articolo 5, si
definiscono le modalità di realizzazione delle riprese, specificando la
nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella
coproduzione, nel rispetto – per quanto riguarda l’Italia – degli obblighi
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Inoltre, nel fissare –
all’articolo 6 – la misura degli apporti rispettivi dei produttori dei due
paesi in proporzione variabile dal venti all’ottanta per cento, l’Accordo
prevede altresì la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con
uno o più paesi con cui l’Italia ovvero
L’articolo 8, concernente la
realizzazione di negativi, dispone in ordine al loro uso e alle relative
versioni linguistiche, mentre il successivo articolo 9 detta norme in tema di
facilitazioni inerenti all’importazione temporanea e alla riesportazione
dell’attrezzatura cinematografica e, altresì, in materia di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell’altra Parte. Quanto alla regolamentazione dei
rapporti economico-finanziari, gli articoli 10 e 11 fissano i termini per il saldo
della partecipazione del coproduttore minoritario e la misura della
ripartizione degli introiti; sono altresì stabiliti, all’articolo 12, gli
obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori circa la ripartizione
degli oneri. In relazione alla circolazione dei film coprodotti, segnala
l’articolo 13, ai sensi del quale la concessione del nulla osta per la
proiezione in pubblico da parte delle Autorità competenti non scaturisce
automaticamente dall’approvazione del progetto di produzione. Si dispone inoltre,
all’articolo
L’articolo 17 rinvia alle norme di procedura l’individuazione dei requisiti da possedere e delle modalità di presentazione dell’istanza per la qualificazione del film come coproduzione. Rileva poi che l’articolo 18 prevede la costituzione di una Commissione mista preposta alla vigilanza sull’attuazione dell’Accordo in esame, con particolare riguardo alla verifica del rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, nonché alla predisposizione delle proposte di modifica che si rendano necessarie per superare eventuali difficoltà sorte dall’applicazione del medesimo, da sottoporre alle competenti Autorità dei due paesi. Per quanto attiene al settore delle relazioni commerciali in materia, di cui all’articolo 19, si prevede di non porre restrizioni alla reciproca importazione, distribuzione e programmazione delle rispettive produzioni cinematografiche, televisive e video, nel rispetto della normativa vigente (ivi inclusi, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla legislazione europea), nell’intento di favorirne la diffusione. L’articolo 20 regola l’entrata in vigore dell’Accordo e la durata del medesimo, unitamente alle modalità di rinnovo e di recesso, mentre con gli articoli 21 e 22 si stabiliscono, rispettivamente, le procedure per apportare emendamenti e le modalità di risoluzione di eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo medesimo.
Rileva poi che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si rende necessario l’aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l’entrata in vigore dello stesso. In conclusione propone, pertanto, di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame, previe le citate modifiche della clausola di copertura finanziaria e del titolo.
Il senatore MORSELLI (AN) interviene nel dibattito chiedendo chiarimenti in ordine alla tipologia dei benefici riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, alle coproduzioni cinematografiche realizzate in base all'Accordo medesimo.
Su proposta del presidente DINI,
stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea,
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
30ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.
La seduta inizia alle ore 15.05.
IN SEDE REFERENTE
(1289) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.
Il presidente DINI ricorda che nella seduta del 20 febbraio si è aperta la discussione generale relativa al disegno di legge in titolo e avverte che sono pervenuti agli atti anche i pareri della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Bilancio e della Commissione Istruzione. Non essendovi ulteriori richieste di intervento cede la parola al relatore per la replica.
Il relatore Furio COLOMBO
(Ulivo), nel ricordare le ragioni di opportunità sottese all'Accordo in
oggetto, sottolinea come esso sia volto a migliorare le relazioni culturali tra
l'Italia e
Il rappresentante del GOVERNO, condividendo le considerazioni svolte dal relatore, caldeggia l'approvazione del disegno di legge in titolo.
Il presidente DINI comunica quindi che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 e 3.1, entrambi a firma del relatore, e invita pertanto il proponente ad illustrare i contenuti degli stessi.
Il relatore Furio COLOMBO (Ulivo) procede ad illustrare l'emendamento 1.1 evidenziando che esso mira a riformulare correttamente la denominazione internazionale relativa alla Repubblica di Turchia, comportando di conseguenza l'esigenza di emendare lo stesso riferimento anche nell'ambito del titolo del disegno di legge in esame.
Nell'illustrare l'emendamento 3.1, il relatore rileva che esso è volto ad adeguare le clausole di copertura finanziaria al corrente esercizio finanziario in conformità con le indicazioni di cui al parere espresso dalla Commissione bilancio.
Il presidente DINI invita il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti.
Il sottosegretario CRUCIANELLI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.
Previa verifica del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 3.1, posti ai voti, risultano approvati con distinte votazioni.
Su proposta del Presidente,
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1289
Art. 1
1.1
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «Repubblica turca» con le seguenti: «Repubblica di Turchia».
Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Repubblica turca» con le seguenti: «Repubblica di Turchia».
Art. 3
3.1
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «ai fini del bilancio triennale 2006-2008» con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2007-2009», nonché le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «per l'anno 2007».
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007
28ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,05.
(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007
38ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,40.
(omissis)
(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione )
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che occorre aggiornare la clausola di copertura finanziaria, posto che l’esercizio 2006 si è concluso.
Con l’avviso conforme del GOVERNO,
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2007
8ª Seduta
Presidenza della Presidente
alla 3a Commissione:
(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 : parere favorevole.
Relazione
della 3ª Commissione
(Affari esteri,
emigrazione)
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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ALLEGATO A
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ASSEMBLEA |
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138a seduta pubblica |
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mercoledì11 aprile 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI
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- RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(1289) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 (ore 16,35)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1289.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
COLOMBO Furio, relatore. Signor Presidente, l'Accordo in esame si ambienta, in modo naturale, con la posizione dell'Italia e di molti Paesi europei a proposito di un accostarsi della Turchia all'Unione Europea. Dunque, non è un episodio casuale avvenuto perché ad un certo punto a qualcuno andava di stabilire un rapporto di coproduzione cinematografica; evidentemente, c'è un incontro di attenzione e di reciproco interesse culturale da parte di coloro che si occupano di cultura in generale, e di cinema in particolare, nell'uno e nell'altro Paese.
D'altra parte, scorrendo gli articoli del Trattato che siamo chiamati a ratificare, si nota che costantemente si fa riferimento a un corrispondersi di strutture, di organizzazione, di modo di intendere il valore culturale del cinema, di stabilire le rispettive responsabilità; si istituisce una commissione mista che avrà stabilmente il compito di sovrintendere all'attuazione, ma anche all'implementazione dei vari articoli del Trattato; infine, per quanto riguarda l'Italia, si individua nel Ministero per i beni culturali l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione dell'Accordo. Vi sono numerose situazioni nelle quali si ricorda che si sta facendo insieme qualcosa che non può che essere a beneficio della cultura di entrambi i Paesi.
La relazione evidenzia che vi sono due modifiche formali ma importanti, l'una nel titolo («Repubblica di Turchia» piuttosto che «Repubblica turca») e l'altra nell'indicazione degli anni finanziari cui si riferiscono gli oneri, causa lo sfasamento tra la stesura dell'Accordo e la nostra approvazione.
In conclusione, la raccomandazione proposta ed accolta in Commissione affari esteri, signor Presidente, è stata quella di approvare il disegno di legge e quindi di procedere alla ratifica del Trattato.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DI SANTO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il settore cinematografico costituisce un ulteriore tassello dell'intensa relazione che lega l'Italia alla Turchia, in un'ottica che vede i due Paesi collaborare sempre più attivamente, oltre che nel settore politico ed in quello economico, anche in quello socio-culturale.
L'Italia e
L'Accordo di coproduzione cinematografica si inserisce, pertanto, in tale importante contesto bilaterale, come richiamava adesso anche il senatore Colombo, consentendoci di disporre di un quadro di riferimento anche normativo per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi in questo settore.
L'avvio di una collaborazione nel settore sarà sicuramente di grande rilievo per contribuire a quella migliore conoscenza reciproca, che siamo impegnati a promuovere, nelle sue varie forme e ai diversi livelli (Regioni, enti locali, associazioni), nella consapevolezza che essa costituisca strumento essenziale ad accompagnare il percorso di adesione della Turchia all'Unione Europea, tema - come è noto - al centro del dibattito interno ai Paesi dell'Unione stessa.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame, che ha l'obiettivo, come riferito dal relatore, di creare le condizioni per migliorare la cooperazione culturale e scientifica tra questi due Paesi.
MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELE (Ulivo). Signor Presidente,
intervengo anch'io per sottolineare, come ha fatto il senatore Colombo nella
relazione e come è avvenuto nella discussione svoltasi in Commissione esteri -
come ricordava poco fa il collega Pianetta - l'importanza di questo Accordo
sulla coproduzione audiovisiva tra
Il punto che abbiamo sottolineato tutti è
quello dei passaggi successivi, che potranno permettere un ulteriore cammino
nei rapporti, non solo tra il nostro Paese e
Sappiamo che il campo della coproduzione audiovisiva permette di cementare questi rapporti e di favorire l'integrazione tra le culture del nostro continente. Proprio per questo motivo, ritengo opportuno esprimermi positivamente e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006».
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 (1289)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all'articolo
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 (1288)
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all'articolo
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:
Paese: |
Provvedimento nazionale: |
Albania |
L. 6 novembre 2003, n. 338 |
Argentina |
L. 28 agosto 1989, n. 306 |
Australia |
L. 26 ottobre 1995, n. 474 |
Austria |
Non sottoposto a legge di ratifica |
Belgio |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Brasile |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Bulgaria |
DPR 10 dicembre 1968, n. 1628 |
Canada |
L. 18 febbraio 1999, n. 57 |
Cile |
L. 20 febbraio 2006, n. 90 |
Cuba |
L. 23 marzo 1998, n. 81 |
Egitto |
Non sottoposto a legge di ratifica |
Francia |
L. 15 gennaio 2003, n. 19 |
Germania |
L. 11 luglio 2002, n. 151 |
Israele |
DPR 17 novembre 1986, N. 933 |
Marocco |
L. 12 aprile 1995, n. 151 |
Messico |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Nuova Zelanda |
L. 19 ottobre 1999, n. 416 |
Portogallo |
L. 18 febbraio 1999, n. 58 |
Regno Unito |
L. 19 ottobre 1999, n. 417 |
Repubblica Ceca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Rep. Slovacca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Romania |
DPR 9 luglio 1968, n. 1439 |
Russia |
L. 9 dicembre 2005, n. 257 |
Spagna |
L. 23 marzo 1998, n.83 |
Svezia |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Svizzera |
L. 10 novembre 1993, 472 |
Tunisia |
L. 8 marzo 1994, n. 208 |
Venezuela |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Ungheria |
DPR 22 maggio 1974, n. 345 |
Uruguay |
L. 10 gennaio 2004, n. 23 |
ELENCO DEGLI
ACCORDI BILATERALI
TRA ITALIA E TURCHIA
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GOVERNO TURCO DEL REGIME DEGLI STABILIMENTI RELIGIOSI, SCOLASTICI E OSPITALIERI ITALIANI INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA ITALIA E TURCHIA E ALTRI STATI RELATIVA ALLO STABILIMENTO E ALLA COMPETENZA GIUDIZIARIA DEL 24.07.1923.
LUOGO-DATA
LOSANNA.
24.07.1923.
IN VIGORE SI 24.07.1923 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO CONVENZIONE CONCERNENTE
LUOGO-DATA
ROMA.
10.08.1926.
PROV-LEGISLATIVO
N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930.
IN VIGORE SI 14.05.1931.
TITOLO CONVENZIONE PER I VIAGGIATORI DI COMMERCIO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
23.11.1927.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2819 DEL 03.08.1928 - GU N. 297 DEL 22.12.1928.
IN VIGORE SI 19.03.1929.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE, CON PROTOCOLLO FINALE E PROCESSO VERBALE DI FIRMA.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.09.1929.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1419 DEL 08.08.1930 - GU N. 265 DEL 14.11.1930.
IN VIGORE SI 13.04.1932.
TITOLO ACCORDO PER LO STABILIMENTO E L'ESERCIZIO DI LINEE REGOLARI DI TRASPORTI PER VIA AEREA.
LUOGO-DATA
ANKARA.
25.11.1949.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1735 DEL 26.11.1951 - GU N. 50 DEL 27.02.1952.
IN VIGORE SI 16.02.1950.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
24.03.1950.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 393 DELL'11.05.1951 - GU N. 134 DEL 15.06.1951.
IN VIGORE SI 06.06.1951.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
ANKARA.
17.07.1951.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1117 DEL 30.07.1952 - GU N. 203 DEL 02.09.1952.
IN VIGORE SI 21.02.1953.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI.
LUOGO-DATA
ANKARA.
22.10.1951.
IN VIGORE SI 01.11.1951.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DEL 22.10.1951 PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI.
LUOGO-DATA
ANKARA.
24.04.1952.
IN VIGORE SI 01.06.1952.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DEL 19.12.1953 DELLA COMMISSIONE MISTA CULTURALE.
LUOGO-DATA
ANKARA.
24.12.1954.
IN VIGORE SI 24.12.1954.
TITOLO ACCORDO PER L'ASSISTENZA FINANZIARIA.
LUOGO-DATA
PARIGI.
29.11.1958.
IN VIGORE SI 29.11.1958.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ITALIANI.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.04.1959.
IN VIGORE SI 14.04.1959.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E TURISTICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.06.1959.
IN VIGORE SI 10.06.1959.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI DEBITI COMMERCIALI DI PERSONE RESIDENTI IN TURCHIA FIRMATO A PARIGI L'11.05.1959 (MULTILATERALE).
LUOGO-DATA
ANKARA.
22.07.1959.
IN VIGORE SI 22.07.1959.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 22.07.1959 RELATIVO ALLE MODALITA' TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DELL'11.05.1959. ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI EFFETTUATO DA RESIDENTI DEI DUE PAESI. SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA DEL 10.06.1959, CON N. 2 SCAMBI DI NOTE. LUOGO-DATA
ANKARA.
15.07.1961.
IN VIGORE SI 15.07.1961.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO E ACCORDO PER
LUOGO-DATA
ROMA.
18.09.1965.
IN VIGORE SI 18.09.1965.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'UTILIZZO DEGLI AIUTI NEL QUADRO NATO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
02.12.1968.
IN VIGORE SI 02.12.1968 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, CON N. 2 PROTOCOLLI E N. 2 TABELLE.
LUOGO-DATA
ANKARA.
30.06.1971.
IN VIGORE SI 15.06.1972.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO PER
LUOGO-DATA
ANKARA.
24.01.1973.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 929 DEL 02.10.1974 - GU N. 222 DEL 21.08.1975.
IN VIGORE SI 09.09.1975.
TITOLO PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DEL 30.06.1971 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.
LUOGO-DATA
ANKARA.
14.06.1976.
IN VIGORE SI 14.06.1976 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNOLOGICA CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.12.1976.
IN VIGORE SI 21.09.1977.
TITOLO ACCORDO PER
LUOGO-DATA
ROMA.
07.10.1978.
IN VIGORE SI 07.10.1978.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO FINANZIARIO DEL 07.11.1979.
LUOGO-DATA
ANKARA.
25.02.1980 - 29.02.1980.
IN VIGORE SI 29.02.1980.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO RELATIVO AL II CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA DIGA DI KARAKAYA.
LUOGO-DATA
ANKARA.
12.11.1981.
IN VIGORE SI 12.11.1981.
TITOLO PROTOCOLLO CONCERNENTE IL RESTAURO E IL RILEVAMENTO TOPOGRAFICO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
19.09.1982.
IN VIGORE SI 01.07.1983.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO, CON LETTERA ALLEGATA.
LUOGO-DATA
ANKARA.
21.01.1983.
IN VIGORE SI 21.01.1983.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
15.08.1983.
IN VIGORE SI 15.08.1983.
TITOLO ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEL II PONTE SUL BOSFORO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
04.11.1985.
IN VIGORE SI 04.11.1985.
TITOLO ACCORDO RELATIVO A UN CREDITO DI AIUTO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
24.01.1986.
IN VIGORE SI 24.01.1986.
TITOLO ACCORDO PER
LUOGO-DATA
ANKARA.
13.06.1986.
IN VIGORE SI 23.01.1987.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE CON CUI ENTRAMBI GLI STATI SI IMPEGNANO, IN BASE A RECIPROCITA', A PERMETTERE L'ACQUISTO DI TERRENI O IMMOBILI DA DESTINARE A USO ESCLUSIVO DI ALLOGGI DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE DI STANZA IN UNO DEI DUE STATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.06.1986.
IN VIGORE SI 18.06.1986.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA MOSTRA ITINERANTE TURCA "ANATOLIA, IMMAGINI DI CIVILTA'".
LUOGO-DATA
ANKARA.
04.03.1987.
IN VIGORE SI 04.03.1987. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1987.
TITOLO PROTOCOLLO PER
LUOGO-DATA
CANKIRI.
11.11.1987.
IN VIGORE SI 11.11.1987. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ANKARA.
27.07.1990.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 195 DEL 07.06.1993. GU N. 141 SO DEL 18.06.1993.
IN VIGORE SI 01.12.1993.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER
LUOGO-DATA
ANKARA.
07.02.1992.
IN VIGORE SI 07.02.1992. COMUNICATO IN GU N. 165 SO DEL 15.07.1992.
TITOLO ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE
CONCERNENTE
LUOGO-DATA
ANKARA.
18.09.1992 / 26.10.1992.
IN VIGORE SI 26.10.1992 - COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1993.
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E
LUOGO-DATA
ANKARA
22.03.1995
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 294 DEL 27.10.2003
IN VIGORE SI 03.03.2004
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI RISPETTIVI PORTI.
LUOGO-DATA
ROMA/ANKARA.
03.01.1996 - 28.03.1996.
IN VIGORE SI 08.07.1996 - GU N. 242 SO DEL 15.10.1996.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE ED ESSERI UMANI.
LUOGO-DATA
ROMA
22.09.1998
IN VIGORE SI 09.02.2001
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA
21.02.2001
IN VIGORE SI 07.06.2005
TITOLO ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
PER
LUOGO-DATA
ROMA
10.09.2001
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 250 DEL 19.08.2003
IN VIGORE SI 01.01.2004
ACCORDI FIRMATI MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO SULLA ASSUNZIONE AL LAVORO SUBORDINATO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, INVIATO NEI DUE PAESI DAI RISPETTIVI GOVERNI
LUOGO-DATA
ANKARA
26.06.2000
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ANKARA
30.03.2006
[1] L'Accordo in esame si colloca infatti nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione – che godono dei benefici finanziari stabiliti dalla legge - nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.