Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di coproduzione cinematografica con la Turchia A.C. 2511
Riferimenti:
AC n. 2511/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 163
Data: 14/05/2007
Descrittori:
CINEMA E CINEMATOGRAFIA   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI   TURCHIA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1289/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Accordo di coproduzione cinematografica con la Turchia

 

A.C. 2511

 

 

 

 

 

 

 

n. 163

 

 

14 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0081


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Disegno di legge

A.C. 2511, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006  11

Iter al Senato

Disegno di legge

A.S. 1289 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006  51

Esame in sede referente presso la 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 20 febbraio 2007  73

Seduta del 6 marzo 2007  77

Esame in sede consultiva

Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

1a Commissione (Affari Costituzionali)

Seduta del 20 febbraio 2007  83

5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 20 febbraio 2007  85

7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 21 febbraio 2007  87

Relazione della 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione)

A.S. 1289-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006  91

Esame in Assemblea

Seduta dell’11 aprile 2007  101

Documentazione

Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica  109

Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Turchia  110

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

A. C. 2511

Titolo dell’Accordo

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; spettacolo

Firma dell’Accordo

Ankara

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

11 aprile 2007

§    annuncio

12 aprile 2007

§    assegnazione

16 aprile 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VII, X

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica di Turchia, con Allegato, firmato ad Ankara il 30 marzo 2006, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi.

L’Accordo in esame contiene disposizioni simili a numerosi altri accordi bilaterali fatti dall’Italia nella stessa materia. Da ultimo è entrato in vigore l’accordo con il Cilestipulatoil 6 ottobre 2004.

 L’Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventidue articoli e di un Allegato.

L’articolo 1 precisa che, ai fini dell’Accordo, il termine “coproduzione audiovisiva” comprende ogni progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto tecnico e che venga diffuso nelle sale cinematografiche, in televisione, nonché attraverso videocassette, videodischi e CD ROM o attraverso altre forme di distribuzione.

L’articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali[1] e che tali vantaggi andranno a favore del produttore della Parte che li accorda (comma 1). La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi del comma 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè – come specificato nell’articolo 3 - la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l’Italia, e la Direzione Generale Copyrights e Cinema del Ministero della Cultura e Turismo per la Turchia.

Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato generale dell’articolo 4, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta.

L’articolo 5, comma 1, consente che le riprese vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione.

Il comma 2 consente la partecipazione alla realizzazione del film di produttori, soggettisti, registi e altri soggetti che, pur non essendo cittadini delle Parti, siano cittadini degli Stati membri dell’UE. In tali casi, tuttavia, la partecipazione di tale personale deve essere autorizzata dalle Autorità competenti, a norma del comma 3.

L’articolo 6 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 20 all’80 per cento per film. In linea di massima, l’apporto di ciascun Paese, seppure proporzionale al suo investimento, deve includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

L’articolo 7 prevede la possibilità che la realizzazione di coproduzioni possa essere estesa a paesi con i quali una delle due Parti abbia siglato un Accordo di coproduzione ufficiale. Il comma 2 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali stabilendo che la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10 per cento del costo.

In base all’articolo 8 ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo del film, che deve essere realizzato sia in italiano che in turco.

Facilitazioni all’importazione temporanea e alla successiva riesportazione di attrezzature necessarie alla realizzazione del film sono previste dall’articolo 9.

L’articolo 10 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario.

In merito alla ripartizione dei proventi, l’articolo 11 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori.

L’articolo 12 fornisce l’indicazione degli oneri finanziari a carico dei coproduttori che vanno chiaramente specificati nei contratti.

L’articolo 13 specifica che l’approvazione di un progetto da parte delle Autorità competenti non impegna le medesime alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

L’articolo 14 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche, stabilendo che in tal caso il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

Ai sensi dell’articolo 15 i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione “coproduzione italo-turca” o “coproduzione turco-italiana” nei titoli di testa, nella pubblicità e nella presentazione dei film a manifestazioni e nei festival internazionali. In quest’ultimo caso, l’articolo 16 prevede che la presentazione sia, in linea di massima, effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione uguale, dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

L’articolo 17 stabilisce che le norme di procedura della coproduzione siano fissate di comune accordo dalle Autorità competenti nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti; l’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio della lavorazione del film stesso, secondo quanto stabilito dall’Allegato all’Accordo in esame (v. infra).

L’articolo 18 istituisce una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni. La Commissione mista si riunisce di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e in Turchia, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti.

Per quanto riguarda l’importazione, la distribuzione e la programmazione dei film italiani nella Repubblica di Turchia e di quelli turchi in Italia, l’articolo 19 non prevede alcun tipo di restrizione; in più, le Parti si impegnano a favorire la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall’altra Parte.

In base a quanto stabilito dall’articolo 20, l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. L’articolo 21 prevede che l’Accordo possa essere modificato consensualmente. Eventuali controversie, infine, saranno risolte per via amichevole (articolo 22).

L’Allegato al testo dell’Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l’accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l’approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 60 giorni prima dell’inizio delle riprese. Alla richiesta vanno allegati, tra l’altro, un trattamento dettagliato, un documento comprovante la proprietà dei diritti di autore, il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione, il piano di finanziamento, l’elenco del personale e il piano di lavorazione. Prima dell’inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle Autorità competenti. Se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno a loro volta sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali previo consenso delle Autorità competenti.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con la Turchia, firmato ad Ankara il 30 marzo 2006, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 10.400 euro annui per ogni quadriennio, a decorrere dal 2008, e reperiti nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l’invio di cinque funzionari ad Istanbul, ogni quattro anni, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall’articolo 18 dell’Accordo.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge A.S. 1289 è accompagnato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L’ATN afferma, tra l’altro,  che nella stesura del testo dell’Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, nonché l’equiparazione dei cittadini dell’Unione europea ai cittadini italiani.

 

 


Disegno di legge

 


N. 2511

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1289)

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

l'11 aprile 2007l

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 


Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1289

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

 (BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

Esso segue lo schema usualmente utilizzato per gli accordi di questo tipo.

Di recente sono stati presentati in Parlamento accordi analoghi, conclusi con l’India e con la Cina.

L’Accordo definisce la «coproduzione audiovisiva» come un progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche, e riconosce a tutte le coproduzioni i benefici accordati in Italia e in Turchia ai rispettivi film nazionali.

L’Autorità competente, responsabile dell’applicazione dell’Accordo, in Italia è il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale cinema.

L’articolo 5 stabilisce i luoghi nei quali dovranno essere realizzate le riprese, specificando la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Sono fissati gli apporti dei produttori dei due Paesi ed è prevista la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l’Italia e/o la Turchia sono legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

Gli articoli 8 e 9 precisano per ciascun film di coproduzione i negativi da realizzare, il loro uso e le versioni linguistiche, nonché le facilitazioni inerenti l’importazione temporanea e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica, ed infine, l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’altro Paese contraente.

Gli articoli 10 e 11 fissano i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario e la misura della ripartizione degli introiti, anche in presenza di un «pool» dei mercati; sono, altresì, stabiliti gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri (articolo 12).

Viene precisato che l’approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico del film realizzato.

Sono stabilite le modalità di identificazione dei film in coproduzione, indicati con la dicitura «coproduzione italo-turca» o «coproduzione turco-italiana». Tali film saranno, inoltre, presentati ai festival internazionali, di regola, come appartenenti alla Parte del coproduttore maggioritario.

L’articolo 17 rinvia alle norme di procedura – fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti ed allegate all’Accordo stesso – l’individuazione dei requisiti da possedere e delle modalità di presentazione dell’istanza per la qualificazione del film come coproduzione.

È prevista l’istituzione di una Commissione mista che vigili sull’applicazione dell’Accordo, nonché sul rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

L’articolo 19 stabilisce l’obbligo di non limitare l’importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video in entrambe i Paesi, nel rispetto delle normative vigenti.

L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo previste. È peraltro, stabilito, che, in caso di denuncia dell’Accordo da una delle due Parti, le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell’Accordo stesso.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano, infine, rispettivamente, la possibilità di modificare l’Accordo, e le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo stesso.

 

 

 

Allegato - Norme di Procedura

Le Norme di Procedura, richiamate nell’articolo 17 dell’Accordo, da rispettare ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica sono contenute nell’apposito allegato, parte integrante dell’Accordo stesso.

Sono specificati i documenti da presentare unitamente all’istanza di cui sopra ed i requisiti del contratto di coproduzione. È esplicitamente previsto che le Autorità competenti possano richiedere tutti i documenti e le precisazioni complementari ritenuti necessari.

Da ultimo, viene opportunamente sancito che le eventuali modifiche contrattuali che possono, comunque, essere apportate al contratto originario di coproduzione, dovranno essere sottoposte all’approvazione delle Autorità prima dell’ultimazione del film e che l’eventuale sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa se non in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.



TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007

28ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

 

(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

(Esame e rinvio)

 

Il presidente DINI avverte che nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1289 si renderà necessario riformularne il titolo facendo riferimento alla più corretta indicazione dell’Accordo della Repubblica italiana con la Repubblica di Turchia e cede la parola al relatore Furio Colombo per svolgerne l’illustrazione.

 

Il relatore Furio COLOMBO (Ulivo) illustra l’Accordo in titolo che si propone di realizzare un’importante piattaforma normativa per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi.

Ricorda inoltre che l'Accordo in esame si colloca nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.

Nel merito, l’Accordo precisa, all'articolo 1, il significato di "coproduzione audiovisiva", quale progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche, e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi accordati in Italia e in Turchia ai rispettivi film nazionali (articolo 2), precisando, all’articolo 3, che l’Autorità competente, responsabile dell’applicazione dell’Accordo, in Italia, è il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale cinema. Vengono poi individuati, secondo quanto disposto dall’articolo 4, i requisiti che i coproduttori devono avere per essere ammessi ai benefici della coproduzione, di cui segnala, in particolare, l’esistenza di una buona organizzazione, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento idoneo al buon esito della produzione. Ai sensi del successivo articolo 5, si definiscono le modalità di realizzazione delle riprese, specificando la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto – per quanto riguarda l’Italia – degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Inoltre, nel fissare – all’articolo 6 – la misura degli apporti rispettivi dei produttori dei due paesi in proporzione variabile dal venti all’ottanta per cento, l’Accordo prevede altresì la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più paesi con cui l’Italia ovvero la Turchia sono legate da un Accordo di coproduzione ufficiale (articolo 7).

L’articolo 8, concernente la realizzazione di negativi, dispone in ordine al loro uso e alle relative versioni linguistiche, mentre il successivo articolo 9 detta norme in tema di facilitazioni inerenti all’importazione temporanea e alla riesportazione dell’attrezzatura cinematografica e, altresì, in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’altra Parte. Quanto alla regolamentazione dei rapporti economico-finanziari, gli articoli 10 e 11 fissano i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario e la misura della ripartizione degli introiti; sono altresì stabiliti, all’articolo 12, gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori circa la ripartizione degli oneri. In relazione alla circolazione dei film coprodotti, segnala l’articolo 13, ai sensi del quale la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle Autorità competenti non scaturisce automaticamente dall’approvazione del progetto di produzione. Si dispone inoltre, all’articolo 15, in tema di esportazione dei film nei paesi in cui le relative importazioni sono contingentate, che i film di coproduzione siano identificati attraverso la dicitura "coproduzione italo-turca" o "coproduzione turco-italiana" e presentati ai festival internazionali, di regola, come appartenenti alla Parte del produttore maggioritario (articolo 16).

L’articolo 17 rinvia alle norme di procedura l’individuazione dei requisiti da possedere e delle modalità di presentazione dell’istanza per la qualificazione del film come coproduzione. Rileva poi che l’articolo 18 prevede la costituzione di una Commissione mista preposta alla vigilanza sull’attuazione dell’Accordo in esame, con particolare riguardo alla verifica del rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, nonché alla predisposizione delle proposte di modifica che si rendano necessarie per superare eventuali difficoltà sorte dall’applicazione del medesimo, da sottoporre alle competenti Autorità dei due paesi. Per quanto attiene al settore delle relazioni commerciali in materia, di cui all’articolo 19, si prevede di non porre restrizioni alla reciproca importazione, distribuzione e programmazione delle rispettive produzioni cinematografiche, televisive e video, nel rispetto della normativa vigente (ivi inclusi, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla legislazione europea), nell’intento di favorirne la diffusione. L’articolo 20 regola l’entrata in vigore dell’Accordo e la durata del medesimo, unitamente alle modalità di rinnovo e di recesso, mentre con gli articoli 21 e 22 si stabiliscono, rispettivamente, le procedure per apportare emendamenti e le modalità di risoluzione di eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo medesimo.

Rileva poi che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si rende necessario l’aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l’entrata in vigore dello stesso. In conclusione propone, pertanto, di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame, previe le citate modifiche della clausola di copertura finanziaria e del titolo.

 

Il senatore MORSELLI (AN) interviene nel dibattito chiedendo chiarimenti in ordine alla tipologia dei benefici riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, alle coproduzioni cinematografiche realizzate in base all'Accordo medesimo.

 

Su proposta del presidente DINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta e di fissare il termine per gli emendamenti a giovedì 22 febbraio, alle ore 14,30.

 

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MARTEDÌ 6 MARZO 2007

30ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

 

La seduta inizia alle ore 15.05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1289) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

 

Il presidente DINI ricorda che nella seduta del 20 febbraio si è aperta la discussione generale relativa al disegno di legge in titolo e avverte che sono pervenuti agli atti anche i pareri della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Bilancio e della Commissione Istruzione. Non essendovi ulteriori richieste di intervento cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore Furio COLOMBO (Ulivo), nel ricordare le ragioni di opportunità sottese all'Accordo in oggetto, sottolinea come esso sia volto a migliorare le relazioni culturali tra l'Italia e la Turchia. Ne raccomanda pertanto una sollecita approvazione da parte della Commissione.

 

Il rappresentante del GOVERNO, condividendo le considerazioni svolte dal relatore, caldeggia l'approvazione del disegno di legge in titolo.

 

Il presidente DINI comunica quindi che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 e 3.1, entrambi a firma del relatore, e invita pertanto il proponente ad illustrare i contenuti degli stessi.

 

Il relatore Furio COLOMBO (Ulivo) procede ad illustrare l'emendamento 1.1 evidenziando che esso mira a riformulare correttamente la denominazione internazionale relativa alla Repubblica di Turchia, comportando di conseguenza l'esigenza di emendare lo stesso riferimento anche nell'ambito del titolo del disegno di legge in esame.

Nell'illustrare l'emendamento 3.1, il relatore rileva che esso è volto ad adeguare le clausole di copertura finanziaria al corrente esercizio finanziario in conformità con le indicazioni di cui al parere espresso dalla Commissione bilancio.

 

Il presidente DINI invita il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti.

 

Il sottosegretario CRUCIANELLI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

 

Previa verifica del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 3.1, posti ai voti, risultano approvati con distinte votazioni.

 

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene infine di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo con le modifiche testé approvate.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1289

 

 

Art. 1

 

1.1

 

Il Relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: «Repubblica turca» con le seguenti: «Repubblica di Turchia».

 

        Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Repubblica turca» con le seguenti: «Repubblica di Turchia».

 

 

Art. 3

 

3.1

 

Il Relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: «ai fini del bilancio triennale 2006-2008» con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2007-2009», nonché le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «per l'anno 2007».

   


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007

28ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 Concorda la Sottocommissione.

 


 

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007

38ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

(omissis)

(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione )

 

 Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che occorre aggiornare la clausola di copertura finanziaria, posto che l’esercizio 2006 si è concluso.

 

Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2007-2009

 

.


 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2007

8ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

PELLEGATTA

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

 

 

alla 3a Commissione:

 

(1289) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 : parere favorevole.

 

 


Relazione della 3ª Commissione
(Affari esteri, emigrazione)

 


 

 

TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATO A

 

 

ASSEMBLEA

 

138a seduta pubblica

 

 

mercoledì11 aprile 2007

 

Presidenza del presidente MARINI

 

 


- RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale

(omissis)

Discussione del disegno di legge:

(1289) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 (ore 16,35)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1289.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

COLOMBO Furio, relatore. Signor Presidente, l'Accordo in esame si ambienta, in modo naturale, con la posizione dell'Italia e di molti Paesi europei a proposito di un accostarsi della Turchia all'Unione Europea. Dunque, non è un episodio casuale avvenuto perché ad un certo punto a qualcuno andava di stabilire un rapporto di coproduzione cinematografica; evidentemente, c'è un incontro di attenzione e di reciproco interesse culturale da parte di coloro che si occupano di cultura in generale, e di cinema in particolare, nell'uno e nell'altro Paese.

D'altra parte, scorrendo gli articoli del Trattato che siamo chiamati a ratificare, si nota che costantemente si fa riferimento a un corrispondersi di strutture, di organizzazione, di modo di intendere il valore culturale del cinema, di stabilire le rispettive responsabilità; si istituisce una commissione mista che avrà stabilmente il compito di sovrintendere all'attuazione, ma anche all'implementazione dei vari articoli del Trattato; infine, per quanto riguarda l'Italia, si individua nel Ministero per i beni culturali l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione dell'Accordo. Vi sono numerose situazioni nelle quali si ricorda che si sta facendo insieme qualcosa che non può che essere a beneficio della cultura di entrambi i Paesi.

La relazione evidenzia che vi sono due modifiche formali ma importanti, l'una nel titolo («Repubblica di Turchia» piuttosto che «Repubblica turca») e l'altra nell'indicazione degli anni finanziari cui si riferiscono gli oneri, causa lo sfasamento tra la stesura dell'Accordo e la nostra approvazione.

In conclusione, la raccomandazione proposta ed accolta in Commissione affari esteri, signor Presidente, è stata quella di approvare il disegno di legge e quindi di procedere alla ratifica del Trattato.

 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DI SANTO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il settore cinematografico costituisce un ulteriore tassello dell'intensa relazione che lega l'Italia alla Turchia, in un'ottica che vede i due Paesi collaborare sempre più attivamente, oltre che nel settore politico ed in quello economico, anche in quello socio-culturale.

L'Italia e la Turchia rappresentano, del resto, due grandi aree di riferimento del Mediterraneo, depositarie di patrimoni culturali che hanno molti punti in contatto.

L'Accordo di coproduzione cinematografica si inserisce, pertanto, in tale importante contesto bilaterale, come richiamava adesso anche il senatore Colombo, consentendoci di disporre di un quadro di riferimento anche normativo per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi in questo settore.

L'avvio di una collaborazione nel settore sarà sicuramente di grande rilievo per contribuire a quella migliore conoscenza reciproca, che siamo impegnati a promuovere, nelle sue varie forme e ai diversi livelli (Regioni, enti locali, associazioni), nella consapevolezza che essa costituisca strumento essenziale ad accompagnare il percorso di adesione della Turchia all'Unione Europea, tema - come è noto - al centro del dibattito interno ai Paesi dell'Unione stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame, che ha l'obiettivo, come riferito dal relatore, di creare le condizioni per migliorare la cooperazione culturale e scientifica tra questi due Paesi.

MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MELE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo anch'io per sottolineare, come ha fatto il senatore Colombo nella relazione e come è avvenuto nella discussione svoltasi in Commissione esteri - come ricordava poco fa il collega Pianetta - l'importanza di questo Accordo sulla coproduzione audiovisiva tra la Repubblica di Turchia e il nostro Paese.

Il punto che abbiamo sottolineato tutti è quello dei passaggi successivi, che potranno permettere un ulteriore cammino nei rapporti, non solo tra il nostro Paese e la Turchia, ma anche tra quest'ultima e l'Europa nel suo complesso.

Sappiamo che il campo della coproduzione audiovisiva permette di cementare questi rapporti e di favorire l'integrazione tra le culture del nostro continente. Proprio per questo motivo, ritengo opportuno esprimermi positivamente e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006».

È approvato.

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 (1289)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 (1288)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 


Documentazione


ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

 

La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:

 

Paese:

Provvedimento nazionale:

Albania

L. 6 novembre 2003, n. 338

Argentina

L. 28 agosto 1989, n. 306

Australia

L. 26 ottobre 1995, n. 474

Austria

Non sottoposto a legge di ratifica

Belgio

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Brasile

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Bulgaria

DPR 10 dicembre 1968, n. 1628

Canada

L. 18 febbraio 1999, n. 57

Cile

L. 20 febbraio 2006, n. 90

Cuba

L. 23 marzo 1998, n. 81

Egitto

Non sottoposto a legge di ratifica

Francia

L. 15 gennaio 2003, n. 19

Germania

L. 11 luglio 2002, n. 151

Israele

DPR 17 novembre 1986, N. 933

Marocco

L. 12 aprile 1995, n. 151

Messico

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Nuova Zelanda

L. 19 ottobre 1999, n. 416

Portogallo

L. 18 febbraio 1999, n. 58

Regno Unito

L. 19 ottobre 1999, n. 417

Repubblica Ceca

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Rep. Slovacca

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Romania

DPR 9 luglio 1968, n. 1439

Russia

L. 9 dicembre 2005, n. 257

Spagna

L. 23 marzo 1998, n.83

Svezia                      

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Svizzera

L. 10 novembre 1993, 472

Tunisia

L. 8 marzo 1994, n. 208

Venezuela

DPR 10 maggio 1968, n. 1304

Ungheria

DPR 22 maggio 1974, n. 345

Uruguay

L. 10 gennaio 2004, n. 23

ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI
TRA ITALIA E TURCHIA

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GOVERNO TURCO DEL REGIME DEGLI STABILIMENTI RELIGIOSI, SCOLASTICI E OSPITALIERI ITALIANI INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA ITALIA E TURCHIA E ALTRI STATI RELATIVA ALLO STABILIMENTO E ALLA COMPETENZA GIUDIZIARIA DEL 24.07.1923.                                       

LUOGO-DATA                                                                  

           LOSANNA.                                                          

           24.07.1923.                                                      

IN VIGORE  SI 24.07.1923 PRESUMIBILMENTE.                                   

 

 

TITOLO     CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE.                         

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                            

           10.08.1926.                                                      

PROV-LEGISLATIVO                                                            

           N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930.               

IN VIGORE  SI 14.05.1931.                                                   

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER I VIAGGIATORI DI COMMERCIO.                      

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                          

           23.11.1927.                                                      

PROV-LEGISLATIVO                                                            

           RD N. 2819 DEL 03.08.1928 - GU N. 297 DEL 22.12.1928.            

IN VIGORE  SI 19.03.1929.                                                   

 

 

TITOLO     CONVENZIONE CONSOLARE, CON PROTOCOLLO FINALE E PROCESSO VERBALE DI FIRMA.                                                             

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                            

           09.09.1929.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                            

           L. N. 1419 DEL 08.08.1930 - GU N. 265 DEL 14.11.1930.            

IN VIGORE  SI 13.04.1932.                                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LO STABILIMENTO E L'ESERCIZIO DI LINEE REGOLARI DI TRASPORTI PER VIA AEREA.                                          

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                            

           25.11.1949.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 1735 DEL 26.11.1951 - GU N. 50 DEL 27.02.1952.              

IN VIGORE  SI 16.02.1950.                                                    

 

 

TITOLO     TRATTATO DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, CON SCAMBIO DI NOTE.                                                    

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           24.03.1950.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 393 DELL'11.05.1951 - GU N. 134 DEL 15.06.1951.             

IN VIGORE  SI 06.06.1951.                                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO CULTURALE.                                                 

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                           

           17.07.1951.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                            

           L. N. 1117 DEL 30.07.1952 - GU N. 203 DEL 02.09.1952.            

IN VIGORE  SI 21.02.1953.                                                    

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI.       

LUOGO-DATA                                                                  

           ANKARA.                                                          

           22.10.1951.                                                      

IN VIGORE  SI 01.11.1951.                                                   

 

 

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DEL 22.10.1951 PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI.                            

LUOGO-DATA                                                                  

           ANKARA.                                                          

           24.04.1952.                                                       

IN VIGORE  SI 01.06.1952.                                                   

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DEL 19.12.1953 DELLA COMMISSIONE MISTA CULTURALE.                     

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                    

           24.12.1954.                                                

IN VIGORE  SI 24.12.1954.                                              

 

 

TITOLO     ACCORDO PER L'ASSISTENZA FINANZIARIA.                      

LUOGO-DATA                                                            

           PARIGI.                                                    

           29.11.1958.                                                 

IN VIGORE  SI 29.11.1958.                                             

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ITALIANI.

LUOGO-DATA                                                             

           ROMA.                                                      

           14.04.1959.                                                

IN VIGORE  SI 14.04.1959.                                             

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E TURISTICA. 

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                      

           10.06.1959.                                                 

IN VIGORE  SI 10.06.1959.                                                    

 

 

TITOLO    ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI DEBITI COMMERCIALI DI PERSONE RESIDENTI IN TURCHIA FIRMATO A PARIGI L'11.05.1959 (MULTILATERALE).                     

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                           

           22.07.1959.                                                        

IN VIGORE  SI 22.07.1959.                                                    

 

TITOLO    PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 22.07.1959  RELATIVO ALLE MODALITA' TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DELL'11.05.1959. ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI EFFETTUATO DA RESIDENTI DEI DUE PAESI. SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA DEL 10.06.1959, CON N. 2 SCAMBI DI NOTE. LUOGO-DATA                                                                    

           ANKARA.                                                           

           15.07.1961.                                                       

IN VIGORE  SI 15.07.1961.                                                     

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO E ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 PRESTITI.

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           18.09.1965.                                                       

IN VIGORE  SI 18.09.1965.                                                    

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'UTILIZZO DEGLI AIUTI NEL QUADRO NATO.       

LUOGO-DATA                                                                    

           ANKARA.                                                           

           02.12.1968.                                                       

IN VIGORE  SI 02.12.1968 PRESUMIBILMENTE.                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, CON N. 2 PROTOCOLLI E N. 2 TABELLE.                                         

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                           

           30.06.1971.                                                       

IN VIGORE  SI 15.06.1972.                                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO SOTTOMARINO TRA I DUE PAESI, CON ACCORDO TECNICO.                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           ANKARA.                                                             

           24.01.1973.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 929 DEL 02.10.1974 - GU N. 222 DEL 21.08.1975.              

IN VIGORE  SI 09.09.1975.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DEL 30.06.1971 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.          

LUOGO-DATA                                                                     

           ANKARA.                                                            

           14.06.1976.                                                        

IN VIGORE  SI 14.06.1976 PRESUMIBILMENTE.                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNOLOGICA CON SCAMBIO DI NOTE.                                                    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           16.12.1976.                                                      

IN VIGORE  SI 21.09.1977.                                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO, CON ANNESSO.

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                            

           07.10.1978.                                                      

IN VIGORE  SI 07.10.1978.                                                   

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO  ALL'ACCORDO FINANZIARIO DEL           07.11.1979.                                                        

LUOGO-DATA                                                                  

           ANKARA.                                                          

           25.02.1980 - 29.02.1980.                                          

IN VIGORE  SI 29.02.1980.                                                   

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO RELATIVO AL II CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA DIGA DI KARAKAYA.                            

LUOGO-DATA                                                                  

           ANKARA.                                                         

           12.11.1981.                                                     

IN VIGORE  SI 12.11.1981.                                                   

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO CONCERNENTE IL RESTAURO E IL RILEVAMENTO TOPOGRAFICO.

LUOGO-DATA                                                                 

           ANKARA.                                                          

           19.09.1982.                                                     

IN VIGORE  SI 01.07.1983.                                                  

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO, CON LETTERA ALLEGATA.                      

LUOGO-DATA                                                       

           ANKARA.                                              

           21.01.1983.                                          

IN VIGORE  SI 21.01.1983.                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO.                                 

LUOGO-DATA                                                      

           ANKARA.                                              

           15.08.1983.                                          

IN VIGORE  SI 15.08.1983.                                       

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEL II PONTE SUL BOSFORO.

LUOGO-DATA                                                      

           ANKARA.                                               

           04.11.1985.                                          

IN VIGORE  SI 04.11.1985.                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO A UN CREDITO DI AIUTO.              

LUOGO-DATA                                                       

           ANKARA.                                              

           24.01.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 24.01.1986.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO.               

LUOGO-DATA                                                                    

           ANKARA.                                                            

           13.06.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 23.01.1987.                                                     

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE CON CUI ENTRAMBI GLI STATI SI IMPEGNANO, IN BASE A RECIPROCITA', A PERMETTERE L'ACQUISTO DI TERRENI O IMMOBILI DA DESTINARE A USO ESCLUSIVO DI ALLOGGI DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE DI STANZA IN UNO DEI DUE STATI.                                        

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           18.06.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 18.06.1986.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALLA MOSTRA ITINERANTE TURCA "ANATOLIA, IMMAGINI DI CIVILTA'".                                                          

LUOGO-DATA                                                                    

           ANKARA.                                                             

           04.03.1987.                                                        

IN VIGORE  SI 04.03.1987. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1987.          

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE DI CANKIRI, CON ANNESSO.                                            

LUOGO-DATA                                                                    

           CANKIRI.                                                           

           11.11.1987.                                                        

IN VIGORE  SI 11.11.1987. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.           

 

 

TITOLO     ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO.           

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                           

           27.07.1990.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 195 DEL 07.06.1993. GU N. 141 SO DEL 18.06.1993.            

IN VIGORE  SI 01.12.1993.                                                     

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI 38 MILIARDI DI LIRE ITALIANE PER IL FINANZIAMENTO DI UN "COMMODITY AID".       

LUOGO-DATA                                                                   

          ANKARA.                                                             

          07.02.1992.                                                        

IN VIGORE  SI 07.02.1992.  COMUNICATO IN GU N. 165 SO DEL 15.07.1992.        

 

 

TITOLO     ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE CONCERNENTE LA MODIFICA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, DEL 29.12.1936, PER L'ABOLIZIONE DEGLI ARTICOLI DA 1 A 5.              

LUOGO-DATA                                                                   

           ANKARA.                                                           

           18.09.1992 / 26.10.1992.                                            

IN VIGORE SI 26.10.1992 - COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1993.          

 

 

 

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI.                                          

LUOGO-DATA                                                                    

          ANKARA                                                        

          22.03.1995                                      

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 294 DEL 27.10.2003

IN VIGORE SI  03.03.2004

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI RISPETTIVI PORTI.                                          

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA/ANKARA.                                                        

          03.01.1996 - 28.03.1996.                                            

IN VIGORE SI 08.07.1996 - GU N. 242 SO DEL 15.10.1996.                        

 

TITOLO    ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE ED ESSERI UMANI.                                          

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA                                                        

          22.09.1998                                      

IN VIGORE SI 09.02.2001  

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.                                          

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA                                                       

          21.02.2001 

IN VIGORE SI 07.06.2005                        

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA, E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO.                                          

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA                                                        

          10.09.2001                                      

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 250 DEL 19.08.2003

IN VIGORE SI 01.01.2004                         


 

 

ACCORDI FIRMATI MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO SULLA ASSUNZIONE AL LAVORO SUBORDINATO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, INVIATO NEI DUE PAESI DAI RISPETTIVI GOVERNI

LUOGO-DATA                                                                    

          ANKARA                                                       

          26.06.2000                                      

 

 

 

TITOLO    ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO.

LUOGO-DATA                                                                    

          ANKARA                                                       

          30.03.2006                                       

 

 

 



[1]    L'Accordo in esame si colloca infatti nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione – che godono dei benefici finanziari stabiliti dalla legge -  nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.