Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Bulgaria - A.C. 2510 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 152 | ||||||
Data: | 08/05/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Bulgaria
A.C.2510
n. 152
8 maggio 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0080
INDICE
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Bulgaria
Numero del progetto di legge |
A.C. 2510 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ricerca scientifica e tecnologica. |
Firma dell’Accordo |
Sofia |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
4 |
Date |
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§ trasmissione alla Camera |
11 aprile 2007 |
§ annuncio |
12 aprile 2007 |
§ assegnazione |
16 aprile 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII |
Oneri finanziari |
Si |
L’Accordo in esame contiene agli artt. 1-4 l’enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica anche nell’ambito di programmi multilaterali dell’Unione europea, dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa.
Tra le Parti si coopererà in particolare nel campo della protezione dei diritti d’autore, nonché nel settore bibliotecario, librario ed archivistico. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi e scienziati, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e di ricerca scientifica dei due Paesi.
Nel particolare ambito dell’istruzione si mirerà anzitutto a una maggiore reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò verrà perseguito in primo luogo mediante l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente. Verranno inoltre incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l’insegnamento delle rispettive lingue, nonché di informazioni sui due sistemi di istruzione. Costituiranno oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti in settori di comune interesse, con i relativi scambi di metodologie e materiali didattici. E’ prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. E’ infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest’ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti, oltre allo scambio di docenti e ricercatori e alla realizzazione di ricerche congiunte.
Nel settore artistico le Parti cureranno l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi nelle differenti discipline, oltre alla traduzione di opere letterarie e scientifiche (soprattutto nelle scienze umane e sociali).
Gli artt. 5-6 riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia, della quale sia l’Italia che la Bulgaria sono Parti. Si afferma altresì l’impegno a considerare i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati – ratificata solo dall’Italia -, nonché i principi della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo – che invece è stata ratificata dalla sola Bulgaria.
Per quanto concerne il profilo della tutela del patrimonio culturale, le Parti coopereranno nei settori del restauro dei beni culturali mobili e immobili (non a caso la cooperazione viene estesa al settore architettonico e urbanistico), e nel campo del patrimonio naturalistico, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e salvaguardando gli impegni internazionali di ciascuna delle Parti.
La collaborazione scientifico-tecnologica è prevista dall’art. 10: essa verrà effettuata mediante scambio di studenti, ricercatori, specialisti, organizzazione di conferenze e seminari, ricerche comuni, scambio di informazioni e documentazione. Viene fatto inoltre esplicito richiamo al rispetto degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale e industriale.
Completano l’accordo la previsione di un impulso ulteriore all’attività degli Istituti di cultura italiana in Bulgaria, e di cultura bulgara in Italia; di una accresciuta collaborazione nel settore dell’informatizzazione bibliotecaria; di incoraggiamento agli scambi giovanili e alle attività sportive; di una crescita nella collaborazione tra i rispettivi Enti territoriali e Regioni.
L’art. 12 prevede l’istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
Gli artt. 13-15 contengono le clausole finali dell’Accordo, il quale avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo: la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica. L’Accordo potrà anche essere modificato dalle Parte mediante Scambio di Note. All’entrata in vigore dell’Accordo è prevista esplicitamente l’abrogazione dei precedenti Accordi Italo-bulgari sulla cooperazione tecnico-scientifica (1963) e sullo scambio culturale (1970).
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Bulgaria del 13 aprile 2005.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 396.975 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e in 402.945 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili, prevalentemente, agli scambi di esperti nei settori archivistico, museale e delle biblioteche, allo scambio di docenti e materiali di lingua e letteratura italiana e bulgara, alle missioni di funzionari del settore educativo, alla concessione di borse di studio, agli scambi interuniversitari e tra Accademie dei due Paesi, alla realizzazione di manifestazioni culturali e artistiche, a quella scientifico-tecnologica e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.
N. 2510
¾CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1288) presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) con il ministro della pubblica istruzione (FIORONI) con il ministro dell'università e della ricerca (MUSSI) con il ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 aprile 2007
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disegno di legge
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005. Art. 2. (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1288
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) col Ministro della pubblica istruzione (FIORONI) col Ministro dell’università e della ricerca (MUSSI) col Ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo importante Paese del sud-est europeo.
L’esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento aggiornato nell’ambito delle relazioni culturali e scientifiche tra Italia e Bulgaria ha spinto alla stesura di questo nuovo Accordo, destinato a sostituire l’Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963 e l’Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970. Il nuovo Accordo viene a sostituire tali intese, resesi obsolete oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per i loro riflessi di natura più strettamente culturale e scientifica. Le recenti dinamiche portano, infatti, la Bulgaria ad inserirsi in uno stretto dialogo con i Paesi dell’odierna Unione europea, e di conseguenza con l’Italia, in modo più autonomo e autorevole rispetto al passato.
Inoltre, come naturale conseguenza della crescente presenza bulgara in Italia ed italiana in Bulgaria, già molte collaborazioni e attività di scambio e ricerca sono state intraprese reciprocamente e necessitano di una maggiore organizzazione e di una migliore finalizzazione. Scopo primario dell’Accordo è, quindi, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Bulgaria.
Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l’Accordo faciliterà la cooperazione nel settore della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Il testo dell’Accordo si compone di un preambolo e 15 articoli.
L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);
2) campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-10);
3) modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 11 e 12);
4) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell’Accordo stesso (articoli 13-15).
Nel Preambolo sono evidenziate le motivazioni dell’Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore reciproca conoscenza e comprensione.
L’articolo 1 illustra la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione europea, dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa.
L’articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall’Accordo.
L’articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell’istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario.
L’articolo 4 concerne i rapporti di collaborazione in ambito culturale e artistico.
L’articolo 5 prende in esame la lotta alle importazioni ed esportazioni illecite di beni culturali.
L’articolo 6 si riferisce alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico.
L’articolo 7 mira a incoraggiare l’attività delle istituzioni culturali dell’altro Paese sul suolo nazionale.
L’articolo 8 si riferisce alla collaborazione in ambito bibliotecario, anche mediante l’impiego delle tecnologie informatiche.
L’articolo 9 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili.
L’articolo 10 enumera i settori e la portata della collaborazione scientifica e tecnologica che si attuerà attraverso scambi di visite, documentazione, organizzazione di seminari e programmi congiunti.
L’articolo 11 auspica la collaborazione tra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell’Accordo.
L’articolo 12 istituisce una Commissione mista per l’applicazione e la vigilanza dell’Accordo.
L’articolo 13 sancisce le modalità di entrata in vigore dell’Accordo.
L’articolo 14 concerne l’abrogazione dei precedenti Accordi.
L’articolo 15 definisce la durata dell’Accordo (illimitata) e specifica le procedure da adottare per apportare modifiche e per denunciare l’Accordo stesso.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:
– l’articolo 1 prevede l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo;
– l’articolo 2 richiama l’ordine di esecuzione;
– l’articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;
– l’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore dello stesso.
TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEdi' 6 marzo 2007
30a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.
La seduta inizia alle ore 15.05.
(omissis)
ESAME IN SEDE REFERENTE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005
(Esame e rinvio)
Il relatore MORSELLI (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando che l'Accordo è volto a realizzare un importante quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria al fine di promuovere iniziative e progetti di collaborazione in ambito culturale, scientifico e tecnologico, alla luce del fatto che esso è destinato a sostituire l’Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963, e l’Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970, entrambi divenuti obsoleti, oltre che per i loro riflessi di natura più strettamente culturale e scientifica, anche per i noti cambiamenti politici. Le recenti dinamiche hanno portato, infatti, la Bulgaria, nell'ambito della prospettiva dell'adesione all'Unione di cui è divenuta Stato membro lo scorso gennaio, ad inserirsi in uno stretto dialogo con i paesi europei, tra cui l’Italia, in modo più autonomo e autorevole rispetto al passato, rendendo pertanto necessario, nel corso del 2005, giungere all'elaborazione di una nuova piattaforma normativa. In questo quadro, l'Accordo è diretto ad ottimizzare le collaborazioni e le attività di scambio già avviate e a regolare il complesso delle relazioni bilaterali ai fini del rafforzamento dei rapporti di amicizia e del miglioramento della reciproca conoscenza.
Nel merito, all'articolo 1 si enuncia la volontà di perseguire forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa individuando, ai sensi dell'articolo 2, i settori di comune interesse, tra cui segnala in particolare, oltre ai temi più generali, quali la cultura, l'istruzione, la scienza e la tecnologia, anche temi più specifici quali la tutela dei diritti d'autore, la collaborazione in campo bibliotecario, librario e archivistico. Si prevede inoltre la cooperazione tra istituzioni culturali e universitarie, e lo scambio di artisti, esperti e studiosi. Di particolare rilievo risultano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, volte a definire nel concreto i contenuti delle iniziative di collaborazione nei settori dell'istruzione e delle discipline artistiche, tra i quali figurano in particolare l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, l'avvio di gemellaggi e di progetti interuniversitari e l'organizzazione, infine, di incontri e convegni. Nell'ambito dell'Accordo in esame, grande rilievo è inoltre assegnato all'esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali attraverso azioni di prevenzione e repressione in conformità con la normativa nazionale e nel rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede internazionale (articolo 5), rivolgendo al contempo - ai sensi dell'articolo 6 - una specifica attenzione alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturale e naturalistico anche attraverso azioni di studio, tutela e restauro. Si afferma infine, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, la volontà delle Parti contraenti di favorire l'attività dei propri Istituti di cultura, di promuovere i contatti diretti tra biblioteche e di incoraggiare la collaborazione nel settore delle attività sportive giovanili.
Quanto alla collaborazione in campo scientifico e tecnologico, si prevede all'articolo 10 lo sviluppo di forme di cooperazione attraverso lo scambio di studenti e ricercatori, l'organizzazione di seminari di approfondimento, l'avvio di progetti di reciproco interesse e la partecipazione congiunta a programmi di ricerca dell'Unione europea e di altri organismi internazionali.
Per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo, segnala l'articolo 11 che dispone in ordine al coordinamento tra le Regioni e gli altri enti territoriali dei rispettivi paesi per le finalità dell'Accordo, unitamente all'articolo 12, che istituisce una Commissione mista bilaterale volta alla definizione di programmi esecutivi pluriennali e alla verifica dei progressi di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.
L'articolo 13, infine, regola l'entrata in vigore dell'Accordo (disponendo l'articolo 14 l'abrogazione dei precedenti citati Accordi in materia) mentre nell'articolo 15 si stabilisce la durata del medesimo, definendo altresì le procedure per esercitare la facoltà di denuncia e apportare emendamenti.
Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, composto da quattro articoli - rispettivamente riguardanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine d'esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore - segnala, in particolare, che l'articolo 3 prevede una spesa di euro 396.975 per ognuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 a decorrere dall’anno 2009, al fine di consentire le attività di scambio culturale, come dianzi ricordato, e di assicurare il funzionamento della citata Commissione bilaterale preposta alla definizione dei programmi esecutivi.
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario CRUCIANELLI, nel ricordare le finalità dell'Accordo, sottolinea che lo stesso si inserisce in un complesso di relazioni assai favorevole per l'Italia, soffermandosi al riguardo in ordine all'elevata domanda di lingua italiana in Bulgaria.
Il presidente DINI, convenendo con le considerazioni testé espresse dal sottosegretario Crucianelli in ordine all'importanza dell'Accordo in esame, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di acquisire i pareri richiesti alle Commissioni consultate.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDi' 20 marzo 2007
33a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente DINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.
La seduta inizia alle ore 16,10.
(omissis)
ESAME IN SEDE REFERENTE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.
Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è aperta la discussione generale e avverte che sono pervenuti il parere non ostativo con osservazioni della Commissione bilancio e il parere favorevole della Commissione istruzione pubblica.
Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, propone pertanto di conferire mandato al relatore Morselli a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.
La seduta termina alle ore 16,50.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
42ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(omissis)
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la Commissione mista di cui all’articolo 12 si riunisca per la prima volta a Sofia nel 2009.
Il sottosegretario CASULA rileva che non ha osservazioni da formulare e conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà a Sofia nel 2009.
La Sottocommissione esprime infine parere non ostativo nel presupposto che la Commissione mista di cui all’articolo 12 si riunisca per la prima volta a Sofia nel 2009.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
9ª Seduta (antimeridiana)
Sottocommissione per i pareri
Presidenza della Vice Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 3ª Commissione:
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 : parere favorevole
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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ASSEMBLEA |
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138a seduta pubblica (pomeridiana): |
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mercoledì11 aprile 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI
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PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
(omissis)
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 (Relazione orale) (ore 16,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1288.
Il senatore Mantica, facente funzioni di relatore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Mantica.
MANTICA, f. f. relatore. Signor Presidente, colleghi, siamo chiamati a votare questo disegno di legge che riguarda l'Accordo di cooperazione firmato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria il 13 aprile 2005.
È un Accordo che si colloca in un momento particolare. La Bulgaria è ormai entrata nella prospettiva di adesione all'Unione Europea, di cui è diventata Stato membro lo scorso gennaio. Era pertanto ovvio procedere, anche in questo caso, ad un aggiornamento degli Accordi precedenti, firmati nel 1963 e nel 1970.
Questo Accordo è diretto ad ottimizzare le collaborazioni e le attività di scambio, già avviate e regolamentate, e soprattutto a definire il complesso delle relazioni bilaterali, ai fini del rafforzamento dei rapporti di amicizia e del miglioramento della reciproca conoscenza.
Nel merito, le due parti enunciano la volontà di perseguire forme di collaborazione, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione Europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, individuando i settori di comune interesse; tra questi si segnalano, in particolare, cultura, istruzione, scienza e tecnologia, ma anche temi più specifici, quali la tutela dei diritti d'autore e la cooperazione in campo bibliotecario, librario e archivistico. Si prevede, inoltre - cosa molto significativa - la cooperazione tra le istituzioni culturali universitarie dei due Paesi e lo scambio di artisti, di esperti e di studiosi.
Nell'ambito dell'Accordo, grande rilievo è poi assegnato all'esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali, attraverso azioni di prevenzione e repressione, in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede internazionale.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, composto da 4 articoli (che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore), segnaliamo, in particolare, l'articolo 3, che prevede una spesa di circa 400.000 euro per ognuno degli anni 2007 e 2008 e di circa 403.000 euro a decorrere dall'anno 2009. Questo consentirà di favorire le attività di scambio culturale - come abbiamo ricordato - e di assicurare il funzionamento della citata Commissione bilaterale proposta e la definizione dei programmi esecutivi.
Proponiamo, pertanto, di approvare il provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DI SANTO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, questo Accordo intende fornire un quadro giuridico appropriato ed aggiornato per le iniziative di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché per lo sviluppo bilaterale degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, come ha già ricordato poc'anzi il senatore Mantica.
Lo scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due Paesi attraverso lo scambio di esperienze e di dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo, al contempo, una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Bulgaria.
Si tratta, in altri termini, di adeguare gli strumenti necessari per l'attuazione di una politica in campo culturale, scientifico e tecnologico verso un Paese con il quale da tempo l'Italia intrattiene rapporti privilegiati ed il cui recente ingresso nell'Unione Europea apre ulteriori ampie prospettive di collaborazione.
La ratifica di tale nuovo strumento pattizio contribuirà alla realizzazione, nei rapporti con la Bulgaria, di un quadro normativo più moderno, completo ed efficace, concorrendo così a rafforzare la già eccellente cooperazione esistente tra i due Paesi.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la Commissione mista di cui all'articolo 12 si riunisca per la prima volta a Sofia nel 2009».
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria firmato il 13 aprile 2005. Tale voto favorevole si basa, essenzialmente, su due motivi fondamentali.
In primo luogo, perché la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea e quindi questo Accordo ha la capacità e la possibilità di rafforzare ulteriormente i legami tra la Bulgaria e il nostro Paese.
In secondo luogo, da un punto di vista pratico perché - come è stato sottolineato - c'è tanta richiesta di lingua e di cultura italiana. Quindi, credo che questa sia un'opportunità che il nostro Paese ha a disposizione, per far sì che tutta la nostra capacità di esprimere cultura, anche attraverso l'apprendimento della nostra lingua in terra bulgara, costituisca un elemento che rafforzi ulteriormente i rapporti e la coesione anche all'interno dell'Unione Europea.
Quindi, per questi motivi, confermo il voto favorevole sul provvedimento in esame.
MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELE (Ulivo). Signor Presidente, come hanno fatto gli altri colleghi intervenuti, non si può non sottolineare il fatto che si discute di questa ratifica nel momento in cui la Bulgaria è entrata a pieno titolo nell'ambito europeo. Quindi, questo comporta sicuramente, come ricordava il collega Pianetta, la possibilità di consolidare i rapporti tra i nostri due Paesi, rafforzando sia la presenza bulgara nel nostro Paese, sia quella italiana in Bulgaria, attraverso la cooperazione culturale e scientifica, ma anche attraverso l'intensificazione dei rapporti di collaborazione nel settore dell'istruzione, nel campo scolastico e universitario e in quello dei beni culturali.
C'è quindi uno scambio ulteriore in questi campi che mi sembra importante, perché la ratifica dell'Accordo riguarda un complesso di interventi che può permettere uno scambio tra due culture millenarie e importantissime, che rappresentano elementi originali del nostro continente, che si sono sempre confrontate e che oggi possono farlo in maniera unitaria.
Per queste ragioni e per i motivi già descritti sia dalla relazione che dall'intervento del rappresentante del Governo, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
(omissis)
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 (1288)
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GRATUITA AGLI INDIGENTI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
31.10.1880 - 20.04.1881.
IN VIGORE SI 20.04.1881.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ESENZIONE DAL VISTO CONSOLARE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE MERCI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
19.05.1931.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 136 DEL 07.01.1932
IN VIGORE SI 15.05.1932.
TITOLO PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE, CON SCAMBI DI NOTE (DI CUI UNO RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE NAVI).
LUOGO-DATA
SOFIA.
19.12.1950.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1223 DEL 30.07.1952
IN VIGORE SI 05.01.1953.
TITOLO ACCORDO DI PAGAMENTO, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
SOFIA.
25.02.1958.
IN VIGORE SI 01.04.1958.
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.05.1963.
IN VIGORE SI 30.07.1965.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI QUESTIONI FINANZIARIE, CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
SOFIA.
26.06.1965.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 818 DEL 09.08.1967
IN VIGORE SI 02.11.1967.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DEI VISTI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
12.05.1966 - 30.05.1966.
IN VIGORE SI 01.07.1966.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA:
20.09.1966.
IN VIGORE SI 24.12.1966.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CINEMATOGRAFICA, CON PROCESSO VERBALE INTERPRETATIVO E NORME PROCEDURALI DI ATTUAZIONE.
LUOGO-DATA
SOFIA.
29.07.1967.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1628 DEL 10.12.1968
IN VIGORE SI 29.07.1967.
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.
LUOGO-DATA
SOFIA.
11.01.1968.
IN VIGORE SI 31.05.1968.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.02.1968.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 886 DEL 29.11.1973
IN VIGORE SI 26.06.1974.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
SOFIA.
28.04.1970.
IN VIGORE SI 18.05.1972.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA.
LUOGO-DATA
SOFIA.
04.12.1970.
IN VIGORE SI 02.06.1972.
TITOLO PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-TECNICA NEL CAMPO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
LUOGO-DATA
ROMA.
31.03.1971.
IN VIGORE SI 31.03.1971 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA DEL 30.05.1963.
LUOGO-DATA
SOFIA.
15.10.1973.
IN VIGORE SI 15.10.1973.
TITOLO ACCORDO FITOSANITARIO, CON ANNESSO ALLEGATO.
LUOGO-DATA
SOFIA.
27.05.1974.
IN VIGORE SI 23.07.1975.
TITOLO ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE.
LUOGO-DATA
SOFIA.
27.05.1974.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 901 DEL 25.08.1975
IN VIGORE SI 03.09.1976. RETROATTIVAMENTE DAL 04.04.1974.
TITOLO ACCORDO A LUNGO TERMINE RELATIVO ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
SOFIA.
27.05.1974.
IN VIGORE SI 27.05.1974.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA DEL 30.05.1963.
LUOGO-DATA
SOFIA.
02.04.1975.
IN VIGORE SI 02.04.1975.
TITOLO ACCORDO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.06.1975.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 238 DEL 13.04.1977
IN VIGORE SI 14.10.1977.
TITOLO PROTOCOLLO SU QUESTIONI FINANZIARIE CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
24.06.1975.
IN VIGORE SI 24.06.1975 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI POSTALI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
21.11.1975.
IN VIGORE SI 00.00.0000.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ACCORDO A LUNGO TERMINE PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICA E TECNICA DEL 27.05.1974.
LUOGO-DATA
SOFIA.
13.02.1987.
IN VIGORE SI 13.02.1987.
TITOLO MEMORANDUM DELL'INCONTRO TRA LE DELEGAZIONI POSTALI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
24.06.1987.
IN VIGORE SI 24.06.1987.
TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO DI 200 MILIONI DI DOLLARI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
08.12.1987.
IN VIGORE SI 08.12.1987.
TITOLO CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ANNESSO PROTOCOLLO DI ACCORDO.
LUOGO-DATA
SOFIA.
21.09.1988.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 389 DEL 29.11.1990
IN VIGORE SI 10.06.1991.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.12.1988.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 179 DEL 23.06.1990
IN VIGORE SI 27.12.1990.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI 200 MILIONI DI DOLLARI USA.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.11.1989.
IN VIGORE SI 23.11.1989.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLEGALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.
LUOGO-DATA
SOFIA.
08.12.1989.
IN VIGORE SI 23.04.1990.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI ARCHIVI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
12.12.1989.
IN VIGORE SI 12.12.1989.
TITOLO CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.05.1990.
PROV-LEGISLATIVO
L.N. 338 DEL 18.08.1993
IN VIGORE SI 01.04.1994.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.01.1992.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 73 DEL 08.03.1995
IN VIGORE SI 21.07.1995
TITOLO ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA.
LUOGO-DATA
ROMA.
11.07.1995
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 78 DEL 20.03.2003
IN VIGORE SI 30.10.2003
TITOLO INTESE SUL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI BILINGUE BULGARO – ITALIANE DELLA SCUOLA DI GORNA BANJA, CON TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
SOFIA.
26.06.1996.
IN VIGORE SI 26.06.1996
TITOLO ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE
LUOGO-DATA
ROMA.
22.07.1998
IN VIGORE SI 25.12.1998
TITOLO DICHIARAZIONE CONSULTIVA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN NUOVO ORGANO CONSULTIVO IN MATERIA DI RAPPORTI ECONOMICI
LUOGO-DATA
SOFIA.
02.02.1999
IN VIGORE SI 02.02.1999
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
LUOGO-DATA
ROMA.
12.04.1999
IN VIGORE SI 16.02.2001
TITOLO ACCORDO SULL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DEL VISTO PER I TITOLARI DEI PASSAPORTI DIPLOMATICI
LUOGO-DATA
SOFIA.
03.12.1999
IN VIGORE SI 17.04.2000
TITOLO ACCORDO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA' DI UN ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A SOFIA E DI UN ISTITUTO DI CULTURA BULGARO A ROMA
LUOGO-DATA
ROMA.
23.05.2000
IN VIGORE SI 13.02.2003
TITOLO ACCORDO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO BULGARO - CLUB DI PARIGI DEL 13.4.1994 - CON ALLEGATI
LUOGO-DATA
ROMA.
09.10.2000
IN VIGORE SI 29.03.2001
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI SALUTE E DI SCIENZE MEDICHE
LUOGO-DATA
ROMA.
17.10.2000
IN VIGORE SI 18.07.2002
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO DI INGRESSO IN FAVORE DEGLI AUTISTI DI TIR
LUOGO-DATA
SOFIA.
06.02.2002
IN VIGORE SI 06.02.2002
TITOLO ACCORDO TECNICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA BULGARA SULLA COSTITUZIONE DI UNA RAPPRESENTANZA MILITARE
LUOGO-DATA
VARNA.
17.07.2002
IN VIGORE SI 20.11.2003
TITOLO ACCORDO DI SICUREZZA PER LA RECIPROCA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
LUOGO-DATA
ROMA.
08.07.2005
IN VIGORE SI 01.07.2006
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA, CON ALLEGATI 1, 2 E 3
LUOGO-DATA
SOFIA.
12.07.2005
IN VIGORE SI 23.01.2006
TITOLO ACCORDO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, CON ALLEGATI
LUOGO-DATA
SOFIA.
18.12.1992
TITOLO ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – CLUB DI PARIGI DEL 12 dicembre 1992
LUOGO-DATA
SOFIA.
13.04.1994
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
LUOGO-DATA
SOFIA.
13.04.2005
TITOLO ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE ALLE QUALI È STATA INFLITTA LA MISURA DELL'ESPULSIONE O QUELLA DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL CONFINE
LUOGO-DATA
SOFIA.
22.11.2005