Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con il Guatemala A.C.2162
Riferimenti:
AC n. 2162/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 139
Data: 11/04/2007
Descrittori:
GUATEMALA   INVESTIMENTI PRIVATI
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con il Guatemala

A.C.2162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 139

 

 

11 aprile 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0063.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 2162 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003  11

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia  49

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Guatemala  53

§      Guatemala: Rapporto paese MAE-ICE, I semestre 2006 (stralci)57

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2162

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Città del Guatemala, 8 settembre 2003

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

24 gennaio 2007

§          annuncio

24 gennaio 2007

§          assegnazione

12 febbraio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame delinea, conformemente alla prassi seguita a livello internazionale, un quadro di maggiore certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia. L’obiettivo dell’Accordo è incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a incrementare il volume complessivo degli investimenti nelle due Parti contraenti, favorendo in tal modo lo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale.

Nonostante il Guatemala sia una delle più grandi economie del Centroamerica  e il suo PIL sia aumentato del 3,2% nel 2005, il Paese ha tuttora un indice di sviluppo umano piuttosto basso, raggiungendo solo il 118° posto su un totale di 177 paesi secondo il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2006 dell’UNDP, ed è anche un paese nel quale la ricchezza è distribuita in modo molto ineguale. L’attuale governo, guidato da Oscar Berger dal 2004, così come i precedenti, non è stato in grado di avviare le riforme strutturali necessarie a sostenere una crescita economica duratura, principalmente a causa della inadeguatezza delle risorse finanziarie dovuta alla scarsità del gettito fiscale.

Grazie ad un miglioramento del quadro macroeconomico, l’OCSE ha fatto scendere la valutazione del rischio paese dal 6° al 5° posto in una scala in cui la settima posizione è la più bassa. Migliori anche le valutazioni di Standard and Poor’sche hanno tenuto conto dell’approvazione della legge per la lotta contro l’evasione fiscale e la ratifica del Trattato di libero commercio CAFTA-DR tra gli USA e i paesi dell’America Latina.

Inoltre, si ricorda che il 15 dicembre 2003 è stato firmato a Roma l’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l’Unione europea e le repubbliche del Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.  L’Accordo prevede, tra l’altro, la cooperazione in materia commerciale al fine di promuovere l’integrazione economica nel mercato mondiale dei Paesi centroamericani, nonché la cooperazione nell’ambito dei servizi, per rendere tale settore più competitivo. L’Accordo non è ancora in vigore perché in attesa della ratifica di alcune parti contraenti.

L’Accordo – che consta di 15 articoli - provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso (art. 1). La definizione di "investimento" si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a.      diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

b.      azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

c.      crediti monetari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

d.      diritti di proprietà intellettuale o industriale;

e.      ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3) (Il Guatemala fa parte del Trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Centroamerica CAFTA-DR).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente a quello nel quale siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Vengono stabilite le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9). Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington [1].

Le controversie che invece dovessero insorgere tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo saranno invece sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc, qualora non risolvibili in forma amichevole (art. 10).

In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Il trattamento più favorevole viene applicato anche quando il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell’altra Parte in conformità alle proprie leggi sia più favorevole di quello previsto dall’Accordo. Si riconosce, inoltre, il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole.

L’art. 13 estende l’applicazione delle norme contenute nell’Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l’eccezione tuttavia di quelle riguardanti le controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (artt.14 e 15).

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato; alle spese che dovessero derivare da un eventuale ricorso al Tribunale arbitrale si farà fronte con gli ordinari stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sottolinea come l'Accordo rientri nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede la possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale. L’ATN rileva inoltre come l’Accordo non incida sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenti profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia, tra l’altro, come i principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, siano costituiti dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.

 

 


Progetto di legge

 


N. 2132

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro del commercio internazionale

(BONINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003

 

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Presentato il 24 gennaio 2007

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

      Esso è destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale.

 

      I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri interventi nel Paese centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.

      Inoltre, la progressione del processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area centro-americana può costituire un utile volano per la creazione di significative opportunità per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti non solo direttamente in Guatemala, ma anche nella subregione istmico-caraibica.

      In tale ambito è, dunque, sorta l'esigenza di giungere ad una definizione di un quadro giuridico che assicuri maggiore certezza e precise garanzie per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia, anche al fine di produrre un incremento complessivo del volume di detti investimenti.

      Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali, quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, concluso con diversi Paesi dell'area latino-americana.

Esame degli articoli.

 

      Per investimento si deve intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).

      L'accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

      Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. È, inoltre, contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

      Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

      Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

 

      In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per la composizione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).

      Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 dell'Accordo.

      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo 11).

      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale, da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).

      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano minori entrate. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

      Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.    Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

        A) Necessità dell'intervento normativo.

 

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura stabilita dall'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

 

        B)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

 

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

 

2.    Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

        A)  Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

 

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1. Esse non sono innovative.

 

        B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa; individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

 

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Guatemala, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A)    Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

 

        Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

 

            i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Guatemala;

 

            i soggetti guatemaltechi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

 

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Guatemala.

        L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Guatemala in tutti i settori economici.

 

B)    Obiettivi e risultati attesi.

 

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia.

        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.

        L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

 

C)    Aspetti organizzativi ed oneri.

 

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

 

D)    Opzioni alternative alla regolazione.

 

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della attuale regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Guatemala; non è, quindi, percorribile, la cosiddetta «opzione nulla».

        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.

 

 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

 

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

 

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

TESTO ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia

 

Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:

 

 

PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

 

Malta                                                              30 luglio 1973, n. 492

Cina                                                               3 marzo 1987, n. 109

Tunisia                                                           2 gennaio 1989, n. 16

Sri-Lanka                                                       9 ottobre 1989, n. 359

Kuwait                                                            30 dicembre 1989, n. 447

Ungheria                                                        30 dicembre 1989, n. 448

Malaysia                                                         9 aprile 1990, n. 93

Filippine                                                         23 giugno 1990, n. 178

Bulgaria                                                         23 giugno 1990, n. 179

Bolivia                                                            5 ottobre 1991, n. 341

Corea del Sud                                                           7 gennaio 1992, n. 19

Polonia                                                           7 gennaio 1992, n. 30

Bangladesh                                                   18 agosto 1993, n. 333

Argentina                                                       18 agosto 1993, n. 334

Algeria                                                            18 agosto 1993, n. 335

Egitto                                                             4 marzo 1994, n. 201

Uruguay                                                         8 marzo 1994, n. 205

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Vietnam                                                         8 marzo 1994, n. 206

Cile                                                                9 dicembre 1994, n. 732

Indonesia                                                       9 dicembre 1994, n. 733

Romania                                                        14 dicembre 1994, n. 704

Albania                                                           14 dicembre 1994, n. 709

Mongolia                                                        14 dicembre 1994, n. 713

Marocco                                                         14 dicembre 1994, n. 714

Cuba                                                              12 maggio 1995, n. 214

Congo                                                            5 luglio 1995, n. 299

Giamaica                                                       5 luglio 1995, n. 300

Perù                                                               5 luglio 1995, n. 302

Kazakhstan                                                   12 marzo 1996, n. 172

Lituania                                                          5 novembre 1996, n. 592

Oman                                                            5 novembre 1996, n. 594

Etiopia                                                            5 novembre 1996, n. 597

Emirati Arabi Uniti                                          3 febbraio 1997, n. 32

Barbados                                                       7 aprile 1997, n. 107

Ucraina                                                          7 aprile 1997, n. 112

Bielorussia                                                     7 aprile 1997, n. 113

Federazione Russa                                       1° luglio 1997, n. 223

Repubblica Ceca                                           1° luglio 1997, n. 224

Hong-Kong                                                    1° luglio 1997, n. 225

India                                                               19 gennaio 1998, n. 12

Arabia saudita                                                19 gennaio 1998, n. 13

Croazia                                                          2 marzo 1998, n. 47

Kenya                                                             15 dicembre 1998, n. 478

Sudafrica                                                       15 dicembre 1998, n. 479

 

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Lettonia                                                          15 dicembre 1998, n. 480

Rep. Macedone                                             29 marzo 1999, n. 99

Georgia                                                          29 marzo 1999, n. 100

Uzbekistan                                                     27 maggio 1999, n. 168

Uganda                                                          27 maggio 1999, n. 190

Giordania                                                       28 ottobre 1999, n. 429

Azerbaidjan                                                    28 ottobre 1999, n. 430

Libano                                                            28 ottobre 1999, n. 431

Estonia                                                          27 gennaio 2000, n. 13

Repubblica Slovacca                                     26 maggio 2000, n. 166

Eritrea                                                            16 marzo 2001, n. 109

Pakistan                                                         16 marzo 2001, n. 116

Moldova                                                         27 marzo 2001, n. 148

Messico                                                         11 marzo 2002, n. 48

Iran                                                                 11 luglio 2002, n. 171

Bosnia-Erzegovina                                        11 luglio 2002, n. 177

Armenia                                                         27 settembre 2002, n. 232

Camerun                                                       15 gennaio 2003, n. 20

Tanzania                                                        15 gennaio 2003, n. 21

Slovenia                                                          14 febbraio 2003, n. 37

Mozambico                                                    3 giugno 2003, n. 154

Siria                                                               19 agosto 2003, n. 258

Turchia                                                          27 ottobre 2003, n. 294

Libia                                                               3 novembre 2003, n. 318

Qatar                                                             3 novembre 2003, n. 331

Nigeria                                                           26 febbraio 2004, n. 64

Nicaragua                                                      6 giugno 2006, n. 58

Gabon                                                            6 marzo 2006, n. 119


 

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Guatemala

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

TITOLO    DICHIARAZIONE PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.            

LUOGO-DATA                                                            

           GUATEMALA.                                                    

           16.02.1889.                                                

Provv. Legislativo

             RD. N. 6099 DEL 19.05.1889

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE PER REGOLARE LE RELAZIONI DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE

LUOGO-DATA                                                            

           GUATEMALA.                                                   

           06.06.1936.           

Provv. Legislativo

             RDL. N. 1694 DEL 07.08.1936 convertito in L. N. 132 DEL 04.01.1937

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO TRATTATO DI PACE, AMICIZIA E COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                            

           GUATEMALA.                                                    

           10.09.1949.           

Provv. Legislativo

             L. N. 1150 DEL 24.11.1950 convertito in L. N. 132 DEL 04.01.1937

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

 

 

TITOLO SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI REGIME DEI VISTI

LUOGO-DATA                                                             

           GUATEMALA.                                                   

           12.08.1969.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TECNICA

LUOGO-DATA                                                             

           ROMA.                                                   

           20.04.1977.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA

LUOGO-DATA                                                             

           ROMA.                                                   

           16.10.1986.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER LA RIMESSA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 20.04.1977

LUOGO-DATA                                                            

           GUATEMALA.                                                   

           13.06.1983.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO PROTOCOLLO IN MATERIA DI COOPERAZIONE FINANZIARIA, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                            

           CITTA’ DEL GUATEMALA.                                                    

           12.04.1988.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DERIVANTE DALLA MONETIZZAZIONE DELLE FORNITURE INERENTI AL PROGRAMMA " FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE AL PICCOLO PRODUTTORE AGRICOLO"

LUOGO-DATA                                                            

           CITTA’ DEL GUATEMALA.                                                   

           13.03.1992.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 25.03.1993), CON ALLEGATI

LUOGO-DATA                                                            

           CITTA’ DEL GUATEMALA.                                                   

           19.10.1994.           

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA. 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

LUOGO-DATA                                                            

           CITTA’ DEL GUATEMALA.                                                   

           08.09.2003.           

 

 

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

LUOGO-DATA                                                            

           CITTA’ DEL GUATEMALA.                                                   

           23.10.2003.  

Provv. Legislativo

             L. N. 11 DEL 09.01.2006

        

 

 

 

 

 




[1]    Sia l’Italia che il Guatemala sono Parti della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, fatta a Washington il 18 marzo 1965.