Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con il Guatemala A.C.2162 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 139 | ||||
Data: | 11/04/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con il Guatemala
A.C.2162
n. 139
11 aprile 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0063.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Guatemala
§ Guatemala: Rapporto paese MAE-ICE, I semestre 2006 (stralci)
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2162 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Città del Guatemala, 8 settembre 2003 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
24 gennaio 2007 |
§ annuncio |
24 gennaio 2007 |
§ assegnazione |
12 febbraio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, X |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo in esame delinea, conformemente alla prassi seguita a livello internazionale, un quadro di maggiore certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia. L’obiettivo dell’Accordo è incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a incrementare il volume complessivo degli investimenti nelle due Parti contraenti, favorendo in tal modo lo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale.
Nonostante il Guatemala sia una delle più grandi economie del Centroamerica e il suo PIL sia aumentato del 3,2% nel 2005, il Paese ha tuttora un indice di sviluppo umano piuttosto basso, raggiungendo solo il 118° posto su un totale di 177 paesi secondo il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2006 dell’UNDP, ed è anche un paese nel quale la ricchezza è distribuita in modo molto ineguale. L’attuale governo, guidato da Oscar Berger dal 2004, così come i precedenti, non è stato in grado di avviare le riforme strutturali necessarie a sostenere una crescita economica duratura, principalmente a causa della inadeguatezza delle risorse finanziarie dovuta alla scarsità del gettito fiscale.
Grazie ad un miglioramento del quadro macroeconomico, l’OCSE ha fatto scendere la valutazione del rischio paese dal 6° al 5° posto in una scala in cui la settima posizione è la più bassa. Migliori anche le valutazioni di Standard and Poor’sche hanno tenuto conto dell’approvazione della legge per la lotta contro l’evasione fiscale e la ratifica del Trattato di libero commercio CAFTA-DR tra gli USA e i paesi dell’America Latina.
Inoltre, si ricorda che il 15 dicembre 2003 è stato firmato a Roma l’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l’Unione europea e le repubbliche del Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. L’Accordo prevede, tra l’altro, la cooperazione in materia commerciale al fine di promuovere l’integrazione economica nel mercato mondiale dei Paesi centroamericani, nonché la cooperazione nell’ambito dei servizi, per rendere tale settore più competitivo. L’Accordo non è ancora in vigore perché in attesa della ratifica di alcune parti contraenti.
L’Accordo – che consta di 15 articoli - provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso (art. 1). La definizione di "investimento" si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:
a. diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;
b. azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
c. crediti monetari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
d. diritti di proprietà intellettuale o industriale;
e. ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3) (Il Guatemala fa parte del Trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Centroamerica CAFTA-DR).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente a quello nel quale siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati (artt. 6 e 8).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).
Vengono stabilite le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9). Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington [1].
Le controversie che invece dovessero insorgere tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo saranno invece sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc, qualora non risolvibili in forma amichevole (art. 10).
In
base all'art.
L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Il trattamento più favorevole viene applicato anche quando il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell’altra Parte in conformità alle proprie leggi sia più favorevole di quello previsto dall’Accordo. Si riconosce, inoltre, il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole.
L’art. 13 estende l’applicazione delle norme contenute nell’Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l’eccezione tuttavia di quelle riguardanti le controversie relative agli investimenti.
La durata dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (artt.14 e 15).
Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato; alle spese che dovessero derivare da un eventuale ricorso al Tribunale arbitrale si farà fronte con gli ordinari stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sottolinea come l'Accordo rientri nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede la possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale. L’ATN rileva inoltre come l’Accordo non incida sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenti profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia, tra l’altro, come i principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, siano costituiti dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.
N. 2132
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) e con il ministro del commercio internazionale (BONINO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 |
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Presentato il 24 gennaio 2007
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
Esso è destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale.
I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri interventi nel Paese centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.
Inoltre, la progressione del processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area centro-americana può costituire un utile volano per la creazione di significative opportunità per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti non solo direttamente in Guatemala, ma anche nella subregione istmico-caraibica.
In tale ambito è, dunque, sorta l'esigenza di giungere ad una definizione di un quadro giuridico che assicuri maggiore certezza e precise garanzie per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia, anche al fine di produrre un incremento complessivo del volume di detti investimenti.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali, quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, concluso con diversi Paesi dell'area latino-americana.
Esame degli articoli.
Per investimento si deve intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).
L'accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. È, inoltre, contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per la composizione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).
Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 dell'Accordo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo 11).
L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale, da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano minori entrate. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura stabilita dall'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1. Esse non sono innovative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa; individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Guatemala, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Guatemala;
i soggetti guatemaltechi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Guatemala.
L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Guatemala in tutti i settori economici.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.
L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative alla regolazione.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della attuale regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Guatemala; non è, quindi, percorribile, la cosiddetta «opzione nulla».
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
Nigeria 26 febbraio 2004, n. 64
Nicaragua 6 giugno 2006, n. 58
Gabon 6 marzo 2006, n. 119
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO DICHIARAZIONE PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.
GUATEMALA.
16.02.1889.
Provv. Legislativo
RD. N. 6099 DEL 19.05.1889
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE PER REGOLARE LE RELAZIONI DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE
GUATEMALA.
06.06.1936.
Provv. Legislativo
RDL. N. 1694 DEL 07.08.1936 convertito in L. N. 132 DEL 04.01.1937
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO TRATTATO DI PACE, AMICIZIA E COOPERAZIONE
GUATEMALA.
10.09.1949.
Provv. Legislativo
L. N. 1150 DEL 24.11.1950 convertito in L. N. 132 DEL 04.01.1937
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI REGIME DEI VISTI
GUATEMALA.
12.08.1969.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TECNICA
ROMA.
20.04.1977.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA
ROMA.
16.10.1986.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER LA RIMESSA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 20.04.1977
GUATEMALA.
13.06.1983.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO PROTOCOLLO IN MATERIA DI COOPERAZIONE FINANZIARIA, CON ALLEGATO
CITTA’ DEL GUATEMALA.
12.04.1988.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DERIVANTE DALLA MONETIZZAZIONE DELLE FORNITURE INERENTI AL PROGRAMMA " FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE AL PICCOLO PRODUTTORE AGRICOLO"
CITTA’ DEL GUATEMALA.
13.03.1992.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 25.03.1993), CON ALLEGATI
CITTA’ DEL GUATEMALA.
19.10.1994.
IN VIGORE SI DATA IMPRECISATA.
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
CITTA’ DEL GUATEMALA.
08.09.2003.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
CITTA’ DEL GUATEMALA.
23.10.2003.
Provv. Legislativo
L. N. 11 DEL 09.01.2006
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[1] Sia l’Italia che il Guatemala sono Parti della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, fatta a Washington il 18 marzo 1965.