Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti A.C.2132 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 138 | ||||
Data: | 11/04/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti
A.C.2132
n. 138
11 aprile 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File:es0062.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ Accordi bilaterali con il Sudan
§ Scheda sul Sudan a cura del SACE
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2132 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri. |
Firma dell’Accordo |
Khartoum, 19 novembre 2005 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ presentazione alla Camera |
16 gennaio 2007 |
§ annuncio |
17 gennaio 2007 |
§ assegnazione |
12 febbraio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, X |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e del Sudan in Italia, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi. Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, le aree nelle quali si potrà maggiormente sviluppare l’intervento degli operatori italiani sono quelle dell’agroalimentare, delle infrastrutture, dell’energia e del tessile.
Il Sudan è uscito nel gennaio 2005, con la
firma di un accordo di pace, da una sanguinosa guerra civile che ha visto
contrapposti per più di venti anni il
governo del Nord, nazionalista, arabo e islamico, al Movimento di liberazione
popolare che rappresentava il Sud, africano e cristiano o animista. La guerra
civile e la carestia che ne è seguita hanno causato più di due milioni di morti
e più di quattro milioni di profughi. Un altro conflitto interessa ancora
Il Sudan è inserito dalla Banca Mondiale nell’elenco
dei 40 Paesi poveri più altamente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries); tuttavia, per poter accedere ai
benefici dell’Iniziativa HIPC, il Paese dovrà mettersi in regola con le somme
ancora dovute alla Banca Mondiale e ad altri istituti finanziari
internazionali. Poiché il Sudan è venuto meno nel 1993 all’impegno di ripianare
il suo debito e risulta debitore di 392 milioni di dollari USA[1] verso
Nonostante il livello elevato dell'indebitamento
estero (circa il 100 per cento del PIL, 27,7 miliardi di USD), l’economia
sudanese sta crescendo rapidamente, trainata in particolare dal settore
petrolifero: il PIL ha avuto una crescita dell’8 per cento circa nel 2005, e il
trend permane positivo, grazie anche allo sviluppo dei settori
dell'agricoltura, delle costruzioni e dei servizi; si è inoltre registrato un
forte apprezzamento della moneta sudanese, il dinaro. Nel contempo, il Paese ha
continuato ad attrarre considerevoli investimenti esteri (in particolare dai
Paesi arabi del Golfo Persico). La bilancia dei pagamenti è stata così sostenuta
dall'aumento dei flussi di capitale in entrata, con conseguente aumento delle
riserve internazionali. L'ammontare totale degli investimenti diretti esteri
(IDE) è stato di 1,5 miliardi di dollari nel 2004. Quanto alla bilancia
commerciale, nel 2005 si sarebbero registrate esportazioni sudanesi per
miliardi 5,6 di USD, con un incremento del 47 per cento circa rispetto all'anno
precedente, a fronte di importazioni per miliardi 5,1 di USD, con un incremento
del 46 per cento circa rispetto all'anno precedente. I principali partner
commerciali sono Cina, Giappone e Arabia Saudita, mentre l’Italia, con un
export aumentato di oltre l’80 per cento rispetto al
Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:
a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. 3, c. 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (artt. 6 e 8).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).
Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. 10).
Qualora le
controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero
risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale
della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una
procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per
Per le controversie di cui all'art. 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro.
In base all'art.
L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.
L’art. 13 estende l’applicazione delle norme contenute nell’Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l’eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.
La durata dell'Accordo (art. 15) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Dell’Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell’Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).
Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo; il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. La medesima relazione afferma, peraltro, che per le eventuali maggiori spese derivanti dal ricorso al Tribunale arbitrale si ricorrerà agli stanziamenti ordinari destinati a liti ed arbitraggi iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10. L’ATN rileva inoltre come l’Accordo in esame non incida sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare del nostro Paese, né sulle competenze normative delle regioni e degli enti locali.
Il
disegno di legge è altresì corredato da un'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia come l'Accordo sia
destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in
Sudan e principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia
elettrica ed estrattivo. In questi ultimi due settori, in particolare, sono
attive
N. 2132
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) e con il ministro per le politiche europee (BONINO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 |
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Presentato il 16 gennaio 2007
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo globale di pace
firmato il 9 gennaio
La ricostruzione degli Stati del Sud e di altre zone centrali del Paese, nei quali si è combattuto più a lungo e che più hanno patito le conseguenze della guerra, interesserà ogni settore del sistema produttivo ed infrastrutturale. Benché anche nelle zone non colpite dal conflitto le infrastrutture e i beni strumentali abbiano subìto un invecchiamento a causa della mancata manutenzione da parte dello Stato, il quadro del Paese non si esaurisce con la descrizione delle zone che presentano le caratteristiche delle «war affected areas» o che si trovano ai margini del sistema produttivo nazionale ed internazionale. Vi sono infatti aree, come la fertile regione compresa tra i due Nili o alcune zone nel Nord del Paese ricche di risorse naturali, che già presentano potenzialità di sviluppo concrete ed evidenti.
I principali indicatori macro-economici evidenziano una realtà economica in costante sviluppo: la crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) si è situata intorno all'8 per cento nel 2005 e si prevede raggiungerà il 13 per cento nel 2006, grazie soprattutto all'aumento della produzione petrolifera e, quindi, dei maggiori proventi petroliferi dovuti sia all'incremento delle esportazioni, sia alle crescenti quotazioni del petrolio. Hanno inoltre contribuito in maniera consistente alla formazione del PIL anche i settori dell'agricoltura, delle costruzioni e dei servizi. Nel contempo, il Paese ha continuato ad attrarre considerevoli investimenti esteri (in particolare dai Paesi arabi del Golfo Persico). La bilancia dei pagamenti è stata così sostenuta dall'aumento dei flussi di capitale in entrata, con conseguente aumento delle riserve internazionali. L'ammontare totale degli investimenti diretti esteri (IDE) è stato di 1,5 miliardi di dollari già nel 2004. Il tasso di inflazione medio si è attestato all'8,5 per cento.
Quanto alla bilancia commerciale, nel 2005 si sarebbero registrate esportazioni sudanesi per miliardi 5,6 di USD, con un incremento del 47 per cento circa rispetto all'anno precedente, a fronte di importazioni per miliardi 5,1 di USD, con un incremento del 46 per cento circa rispetto all'anno precedente.
I
maggiori clienti delle esportazioni sudanesi sono
La graduatoria dei fornitori vede al primo posto ancora l'Arabia Saudita (quota di mercato 11,4 per cento), seguita dalla Cina (con una quota di mercato del 10,6 per cento), Emirati Arabi (6 per cento) e dall'Italia (3 per cento).
Infine, dopo tre anni di surplus il bilancio dello Stato ha mostrato nel 2005 un deficit a causa dell'aumento della spesa pubblica, superiore all'aumento dei proventi da petrolio. Il livello dell'indebitamento estero del Sudan rimane molto elevato, collocandosi a circa il 100 per cento del PIL (27,7 miliardi di USD).
Sono apprezzabili, comunque, gli sforzi fatti da quel Governo in tema di riforme strutturali, in particolare per ciò che riguarda fiscalità e finanze, ma molto rimane ancora da fare sul cammino «virtuoso» richiesto dalla Comunità internazionale ai fini di una eventuale cancellazione del debito.
La nostra azione costante a sostegno del processo di pace ha fatto acquisire al nostro Paese una notevole credibilità che potrebbe ben essere spesa in termini di maggiore penetrazione economico-commerciale con la progressiva stabilizzazione e normalizzazione della situazione interna.
Per
quanto riguarda i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Sudan sul versante
economico-commerciale, nel
Le principali voci dell'export italiano sono rappresentate da macchinari vari, metalli e prodotti in metallo, prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, mezzi di trasporto, prodotti alimentari.
La composizione del nostro import è invece costituita soprattutto da prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, prodotti alimentari, cuoio e pellami, legno e prodotti in legno, prodotti della pesca.
La
diminuzione delle importazioni italiane nel corso del 2005 è dovuta
principalmente ad un azzeramento della quota di petrolio grezzo e di gas
naturale importati. Per ciò che concerne la concorrenza sul mercato sudanese,
nel corso del
Relativamente alla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, il Sudan è collocato in settima posizione di rischio (su sette), con un atteggiamento di chiusura: l'esposizione complessiva della SACE al 31 marzo 2006 era di 100,52 milioni di euro per indennizzi e crediti commerciali.
La presenza diretta italiana in Sudan è ancora limitata a investimenti di modico valore, concentrati soprattutto nel settore turistico. Secondo gli ultimi dati disponibili sugli investimenti diretti italiani nel Paese (fonte Governo locale), nel 2004 essi hanno raggiunto il valore di 769.000 USD.
Le aziende più consistenti presenti su quel territorio sono: APS Bentini (contratto per la progettazione e la gestione di grandi commesse nell'ambito della realizzazione di una grande raffineria a Port Sudan); Enel Power (costruzione di una stazione di pompaggio idrico in zona Kash el Girba); Technosystem (progettazione, costruzione, integrazione e fornitura di apparati e di sistemi di broadcasting in particolare trasmettitori); Meregalli (contratto di 6,7 milioni di euro per la fornitura e l'installazione di una stazione di pompaggio delle acque del Nilo nello Stato del Sinnar, cofinanziato dal Ministero delle finanze sudanese); CMC (costruzione di un albergo su finanziamento libico); The Italian Tourism Co. Ltd. (costruzione di un albergo nella zona di Karima e di un campo tendato nella zona di Merowe); Società Nuova Magrini (produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche); Ascot (progettazione e realizzazione di macchinari e di impianti per la produzione di energia elettrica e termica).
Ai fini di una maggiore penetrazione di quell'economia da parte di potenziali operatori italiani, sono state individuate le seguenti aree di intervento da cui potrebbero scaturire interessanti opportunità: agro-alimentare (industria alimentare, agricoltura e allevamento nel Sud del Paese); costruzioni, infrastrutture, soprattutto nel Sud del Paese (sfruttando anche il ritorno in termini di visibilità acquisito dalla recente inaugurazione del «Ponte Italia», finanziato dalla nostra protezione civile con progettazione e assemblaggio della società ICOP); energetico (petrolio soprattutto nel Sud del Paese); minerario (estrazione e lavorazione di marmo e di granito); macchinari (industriali, elettrici, per la lavorazione dei metalli); tessile e conciario; turismo (infrastrutture alberghiere).
Il Sudan è un Paese eleggibile all'«Iniziativa HIPC rafforzata», ma per poter beneficiare dell'«Iniziativa HIPC rafforzata» dovrà essere in regola con le condizioni previste dalle predette Istituzioni per il raggiungimento del «decision point» (prima fase dell'iniziativa). Nel momento in cui avrà superato la condizione di Paese «conflict affected», il Sudan potrà beneficiare di un trattamento «pre-HIPC» al Club di Parigi, sotto forma o di «condizioni Napoli» (cancellazione del 67 per cento dei crediti commerciali e riscadenzamento concessionale in 40 anni, di cui 16 di grazia, dei crediti di aiuto) o di «condizioni Lione» (cancellazione dell'80 per cento dei crediti commerciali e riscadenzamento concessionale in 40 anni, di cui 16 di grazia, dei crediti di aiuto).
Esame degli articoli.
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni e requisizioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo il regolare iter di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento immediato, pieno ed effettivo. Il risarcimento sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento dovrà includere un importo compensativo (in sostituzione degli interessi, non ammessi dalla legge islamica vigente in Sudan) che dovrà essere equo e giusto e dovrà essere calcolato in base ai parametri accettati ed applicati a livello internazionale in casi consimili (articoli 5 e 6).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali (articoli 6 e 8).
Se una Parte contraente, o un suo Ente, ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).
L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono
insorgere tra investitori e Parti contraenti. Stabilisce che, nel caso in cui
le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi,
possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali
territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in
conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto
commerciale internazionale (UNITRAL), o al Centro internazionale per la
composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione
delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18
marzo
Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo qualora questi derivino da altri accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2, secondo capoverso, prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subìto un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole. Secondo il paragrafo 3, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.
L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo copre gli investimenti effettuati sia dopo che prima della sua entrata in vigore. Non si applica però alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13, 14 e 15).
Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.
In particolare il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, a cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Sudan e degli investimenti del Sudan in Italia.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con apposita legge che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessario redigere la relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o su regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 del medesimo Accordo. Esse non sono innovative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Sudan, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Sudan;
i soggetti del Sudan che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Sudan principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica ed estrattivo.
In questi
ultimi due settori, in particolare, sono attive
A sostegno dello sviluppo del settore delle costruzioni, inoltre, il Governo del Sudan ha intenzione di pianificare un progetto che preveda la costruzione di una serie di ponti sul Nilo nel tratto che va dalla Capitale al confine con l'Egitto.
Ulteriore ricchezza, interna al Paese, è rappresentata dalla possibilità di sfruttamento petrolifero grazie alla presenza di giacimenti di greggio e di gas in alcune zone nel Nord-Est del Paese.
Inoltre l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Sudan in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita e che offrono attualmente ai nostri imprenditori notevoli potenzialità economiche.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e del Sudan in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi tramite gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Sudan di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Sudan di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Sudan ed in Italia.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Sudan, non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di Accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed
intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
Nigeria 26 febbraio 2004, n. 64
Nicaragua 6 giugno 2006, n. 58
Gabon 6 marzo 2006, n. 119
in vigore
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AGLI AIUTI ALIMENTARI, CON N. 3 ANNESSI. |
Data Firma Accordo : 18/11/2000 |
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Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA |
Data Firma Accordo : 22/07/1965 |
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Titolo : ACCORDO FINANZIARIO |
Data Firma Accordo : 02/12/1967 |
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Titolo :
ACCORDO PER EVITARE |
Data Firma Accordo : 19/10/1968 |
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Titolo :
SCAMBIO DI NOTE PER |
Data Firma Accordo : 23/03/1971 |
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Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER UNA FORNITURA DI FARINA DI FRUMENTO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ALLEGATO |
Data Firma Accordo : 23/12/1974 |
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Titolo : ACCORDO CULTURALE |
Data Firma Accordo : 23/12/1974 |
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Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA, CON SCAMBIO DI NOTE |
Data Firma Accordo : 23/12/1974 |
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Titolo : ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA E OLTRE I RISPETTIVI TERRITORI, CON ALLEGATO |
Data Firma Accordo : 04/09/1975 |
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Titolo : PROCESSO VERBALE DELLA I SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA DEL 23.12.1974 |
Data Firma Accordo : 14/04/1976 |
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Titolo : ACCORDO DI ASSISTENZA TECNICA, CON ALLEGATO PROTOCOLLO ADDIZIONALE |
Data Firma Accordo : 14/04/1976 |
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Titolo :
ACCORDO PER |
Data Firma Accordo : 25/11/1980 |
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Titolo : SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARINA DI GRANO TENERO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE |
Data Firma Accordo : 13/08/1981 |
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Titolo : SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI |
Data Firma Accordo : 16/02/1982 |
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Titolo :
N. 2 ACCORDI PER |
Data Firma Accordo : 22/06/1983 |
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Titolo : SCAMBIO DI LETTERE PER UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI |
Data Firma Accordo : 19/07/1984 |
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Titolo : SCAMBIO DI LETTERE PER UNA FORNITURA DI GRANO TENERO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ANNESSI |
Data Firma Accordo : 15/07/1985 |
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Titolo : ACCORDO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 03.05.1984) |
Data Firma Accordo : 01/08/1985 |
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Titolo : PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI MULTISETTORIALI AI SENSI DELLA L. N. 73 DEL 08.03.1985, CON ALLEGATI RELATIVO AI LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA BASANUSA - NYALA |
Data Firma Accordo : 14/10/1986 |
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Titolo : PROTOCOLLO RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SILOS DI STOCCAGGIO |
Data Firma Accordo : 24/08/1986 |
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Titolo : ACCORDO DI CREDITO |
Data Firma Accordo : 18/04/1987 |
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Titolo : ACCORDO CONCERNENTE UN INTERVENTO DI EMERGENZA DELLA COOPERAZIONE ITALIANA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI SUDANESI COLPITE DALLE RECENTI INONDAZIONI, CON ANNESSO |
Data Firma Accordo : 11/08/1988 |
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Accordi firmati
non ancora in vigore
Titolo : ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. |
Data Firma Accordo : 19/11/2005 |
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