Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti A.C.2132
Riferimenti:
AC n. 2132/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 138
Data: 11/04/2007
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   STATI ESTERI
SUDAN   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C.2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 138

 

 

11 aprile 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0062.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 2132 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005  13

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia  47

§      Accordi bilaterali con il Sudan  51

§      Scheda sul Sudan a cura del SACE   55

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2132

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri.

Firma dell’Accordo

Khartoum, 19 novembre 2005

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

16 gennaio 2007

§          annuncio

17 gennaio 2007

§          assegnazione

12 febbraio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e del Sudan in Italia, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi. Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, le aree nelle quali si potrà maggiormente sviluppare l’intervento degli operatori italiani sono quelle dell’agroalimentare, delle infrastrutture, dell’energia e del tessile.

Il Sudan è uscito nel gennaio 2005, con la firma di un accordo di pace, da una sanguinosa guerra civile che ha visto contrapposti per più di venti anni  il governo del Nord, nazionalista, arabo e islamico, al Movimento di liberazione popolare che rappresentava il Sud, africano e cristiano o animista. La guerra civile e la carestia che ne è seguita hanno causato più di due milioni di morti e più di quattro milioni di profughi. Un altro conflitto interessa ancora la Repubblica del Sudan, quello nel Darfur che, a tutt’oggi, ha causato un numero di vittime stimato tra 200 e 400 mila e circa due milioni di profughi.

Il Sudan è inserito dalla Banca Mondiale nell’elenco dei 40 Paesi poveri più altamente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries); tuttavia, per poter accedere ai benefici dell’Iniziativa HIPC, il Paese dovrà mettersi in regola con le somme ancora dovute alla Banca Mondiale e ad altri istituti finanziari internazionali. Poiché il Sudan è venuto meno nel 1993 all’impegno di ripianare il suo debito e risulta debitore di 392 milioni di dollari USA[1] verso la Banca Mondiale, non è ancora consentito al Paese di accedere ai prestiti dell’IDA (International Development Association), l’istituzione della Banca che concede finanziamenti e fondi a condizioni estremamente agevolate.

Nonostante il livello elevato dell'indebitamento estero (circa il 100 per cento del PIL, 27,7 miliardi di USD), l’economia sudanese sta crescendo rapidamente, trainata in particolare dal settore petrolifero: il PIL ha avuto una crescita dell’8 per cento circa nel 2005, e il trend permane positivo, grazie anche allo sviluppo dei settori dell'agricoltura, delle costruzioni e dei servizi; si è inoltre registrato un forte apprezzamento della moneta sudanese, il dinaro. Nel contempo, il Paese ha continuato ad attrarre considerevoli investimenti esteri (in particolare dai Paesi arabi del Golfo Persico). La bilancia dei pagamenti è stata così sostenuta dall'aumento dei flussi di capitale in entrata, con conseguente aumento delle riserve internazionali. L'ammontare totale degli investimenti diretti esteri (IDE) è stato di 1,5 miliardi di dollari nel 2004. Quanto alla bilancia commerciale, nel 2005 si sarebbero registrate esportazioni sudanesi per miliardi 5,6 di USD, con un incremento del 47 per cento circa rispetto all'anno precedente, a fronte di importazioni per miliardi 5,1 di USD, con un incremento del 46 per cento circa rispetto all'anno precedente. I principali partner commerciali sono Cina, Giappone e Arabia Saudita, mentre l’Italia, con un export aumentato di oltre l’80 per cento rispetto al 2004, ha guadagnato una quota di mercato, nella lista dei fornitori esteri, pari al 3 per cento.  Per quanto riguarda in particolare i rapporti bilaterali, nel 2005 l'import italiano è stato pari a 16,9 milioni di euro (con una diminuzione del 18,39 per cento rispetto all'anno precedente), mentre l'export è stato pari a 214,7 milioni di euro (+84,88 per cento circa rispetto al 2004), per un interscambio complessivo di 231,5 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente (+69 per cento). Le principali voci dell'export italiano sono rappresentate da macchinari vari, metalli e prodotti in metallo, prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, mezzi di trasporto, prodotti alimentari. La composizione dell’ import è invece costituita da prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, prodotti alimentari, cuoio e pellami, legno e prodotti in legno, prodotti della pesca. Relativamente alla SACE Spa,  il Sudan è collocato in settima posizione di rischio (su sette), con un atteggiamento di chiusura: l'esposizione complessiva al 31 marzo 2006 era di 100,52 milioni di euro per indennizzi e crediti commerciali.

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a)    diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

b)    azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

c)    crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

d)    diritti di proprietà intellettuale o industriale;

e)      ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. 3, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. 9)  o fra le Parti  in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. 10).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington [2].

Per le controversie di cui all'art. 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro.

In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

L’art. 13 estende l’applicazione delle norme contenute nell’Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l’eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo (art. 15) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Dell’Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell’Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo; il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. La medesima relazione afferma, peraltro, che per le eventuali maggiori spese derivanti dal ricorso al Tribunale arbitrale si ricorrerà agli stanziamenti ordinari destinati a liti ed arbitraggi iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10. L’ATN rileva inoltre come l’Accordo in esame non incida sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare del nostro Paese, né sulle competenze normative delle regioni e degli enti locali.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia come l'Accordo sia destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Sudan e principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica ed estrattivo. In questi ultimi due settori, in particolare, sono attive la Siemens Italia, che ha stipulato contratti con la National Electricity Company of Sudan (NEC) per la realizzazione di centrali elettriche, sottostazioni e linee ad alta tensione, e l'APS Engineering Company, che ha partecipato alla realizzazione di sei stazioni di pompaggio di petrolio greggio e si è aggiudicata, nel marzo del 2006, un contratto per la progettazione e la gestione di grandi commesse nell'ambito della realizzazione di una grande raffineria a Port Sudan. L’AIR ricorda quindi come a sostegno dello sviluppo del settore delle costruzioni, il Governo del Sudan abbia intenzione di pianificare un progetto che preveda la costruzione di una serie di ponti sul Nilo nel tratto che va dalla Capitale al confine con l'Egitto. Per quanto concerne obiettivi e risultati attesi, l'Accordo è destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi tramite gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Sudan di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione.

       


Progetto di legge

 


N. 2132

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005

 

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Presentato il 16 gennaio 2007

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo globale di pace firmato il 9 gennaio 2005 ha posto fine alla guerra civile tra il Nord ed il Sud del Sudan durata più di vent'anni.

      La ricostruzione degli Stati del Sud e di altre zone centrali del Paese, nei quali si è combattuto più a lungo e che più hanno patito le conseguenze della guerra, interesserà ogni settore del sistema produttivo ed infrastrutturale. Benché anche nelle zone non colpite dal conflitto le infrastrutture e i beni strumentali abbiano subìto un invecchiamento a causa della mancata manutenzione da parte dello Stato, il quadro del Paese non si esaurisce con la descrizione delle zone che presentano le caratteristiche delle «war affected areas» o che si trovano ai margini del sistema produttivo nazionale ed internazionale. Vi sono infatti aree, come la fertile regione compresa tra i due Nili o alcune zone nel Nord del Paese ricche di risorse naturali, che già presentano potenzialità di sviluppo concrete ed evidenti.

      I principali indicatori macro-economici evidenziano una realtà economica in costante sviluppo: la crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) si è situata intorno all'8 per cento nel 2005 e si prevede raggiungerà il 13 per cento nel 2006, grazie soprattutto all'aumento della produzione petrolifera e, quindi, dei maggiori proventi petroliferi dovuti sia all'incremento delle esportazioni, sia alle crescenti quotazioni del petrolio. Hanno inoltre contribuito in maniera consistente alla formazione del PIL anche i settori dell'agricoltura, delle costruzioni e dei servizi. Nel contempo, il Paese ha continuato ad attrarre considerevoli investimenti esteri (in particolare dai Paesi arabi del Golfo Persico). La bilancia dei pagamenti è stata così sostenuta dall'aumento dei flussi di capitale in entrata, con conseguente aumento delle riserve internazionali. L'ammontare totale degli investimenti diretti esteri (IDE) è stato di 1,5 miliardi di dollari già nel 2004. Il tasso di inflazione medio si è attestato all'8,5 per cento.

      Quanto alla bilancia commerciale, nel 2005 si sarebbero registrate esportazioni sudanesi per miliardi 5,6 di USD, con un incremento del 47 per cento circa rispetto all'anno precedente, a fronte di importazioni per miliardi 5,1 di USD, con un incremento del 46 per cento circa rispetto all'anno precedente.

      I maggiori clienti delle esportazioni sudanesi sono la Cina, che nel 2005 ha totalizzato una quota di mercato del 64,4 per cento circa sul totale delle esportazioni, seguita dal Giappone (13,7 per cento) dall'Arabia Saudita (3,8 per cento) e dagli Emirati Arabi (2,6 per cento).

      La graduatoria dei fornitori vede al primo posto ancora l'Arabia Saudita (quota di mercato 11,4 per cento), seguita dalla Cina (con una quota di mercato del 10,6 per cento), Emirati Arabi (6 per cento) e dall'Italia (3 per cento).

      Infine, dopo tre anni di surplus il bilancio dello Stato ha mostrato nel 2005 un deficit a causa dell'aumento della spesa pubblica, superiore all'aumento dei proventi da petrolio. Il livello dell'indebitamento estero del Sudan rimane molto elevato, collocandosi a circa il 100 per cento del PIL (27,7 miliardi di USD).

      Sono apprezzabili, comunque, gli sforzi fatti da quel Governo in tema di riforme strutturali, in particolare per ciò che riguarda fiscalità e finanze, ma molto rimane ancora da fare sul cammino «virtuoso» richiesto dalla Comunità internazionale ai fini di una eventuale cancellazione del debito.

      La nostra azione costante a sostegno del processo di pace ha fatto acquisire al nostro Paese una notevole credibilità che potrebbe ben essere spesa in termini di maggiore penetrazione economico-commerciale con la progressiva stabilizzazione e normalizzazione della situazione interna.

      Per quanto riguarda i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Sudan sul versante economico-commerciale, nel 2005 l'import italiano è stato pari a 16,9 milioni di euro (con una diminuzione del 18,39 per cento rispetto all'anno precedente), mentre l'export italiano è stato pari a 214,7 milioni di euro (+84,88 per cento circa rispetto al 2004), per un interscambio complessivo di 231,5 milioni di euro, in notevole crescita rispetto all'anno precedente (+69 per cento).

      Le principali voci dell'export italiano sono rappresentate da macchinari vari, metalli e prodotti in metallo, prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, mezzi di trasporto, prodotti alimentari.

      La composizione del nostro import è invece costituita soprattutto da prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, prodotti alimentari, cuoio e pellami, legno e prodotti in legno, prodotti della pesca.

      La diminuzione delle importazioni italiane nel corso del 2005 è dovuta principalmente ad un azzeramento della quota di petrolio grezzo e di gas naturale importati. Per ciò che concerne la concorrenza sul mercato sudanese, nel corso del 2005 l'Italia si è collocata al 4o posto nella graduatoria dei maggiori esportatori, con una quota di mercato del 3 per cento circa.

      Relativamente alla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, il Sudan è collocato in settima posizione di rischio (su sette), con un atteggiamento di chiusura: l'esposizione complessiva della SACE al 31 marzo 2006 era di 100,52 milioni di euro per indennizzi e crediti commerciali.

      La presenza diretta italiana in Sudan è ancora limitata a investimenti di modico valore, concentrati soprattutto nel settore turistico. Secondo gli ultimi dati disponibili sugli investimenti diretti italiani nel Paese (fonte Governo locale), nel 2004 essi hanno raggiunto il valore di 769.000 USD.

      Le aziende più consistenti presenti su quel territorio sono: APS Bentini (contratto per la progettazione e la gestione di grandi commesse nell'ambito della realizzazione di una grande raffineria a Port Sudan); Enel Power (costruzione di una stazione di pompaggio idrico in zona Kash el Girba); Technosystem (progettazione, costruzione, integrazione e fornitura di apparati e di sistemi di broadcasting in particolare trasmettitori); Meregalli (contratto di 6,7 milioni di euro per la fornitura e l'installazione di una stazione di pompaggio delle acque del Nilo nello Stato del Sinnar, cofinanziato dal Ministero delle finanze sudanese); CMC (costruzione di un albergo su finanziamento libico); The Italian Tourism Co. Ltd. (costruzione di un albergo nella zona di Karima e di un campo tendato nella zona di Merowe); Società Nuova Magrini (produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche); Ascot (progettazione e realizzazione di macchinari e di impianti per la produzione di energia elettrica e termica).

      Ai fini di una maggiore penetrazione di quell'economia da parte di potenziali operatori italiani, sono state individuate le seguenti aree di intervento da cui potrebbero scaturire interessanti opportunità: agro-alimentare (industria alimentare, agricoltura e allevamento nel Sud del Paese); costruzioni, infrastrutture, soprattutto nel Sud del Paese (sfruttando anche il ritorno in termini di visibilità acquisito dalla recente inaugurazione del «Ponte Italia», finanziato dalla nostra protezione civile con progettazione e assemblaggio della società ICOP); energetico (petrolio soprattutto nel Sud del Paese); minerario (estrazione e lavorazione di marmo e di granito); macchinari (industriali, elettrici, per la lavorazione dei metalli); tessile e conciario; turismo (infrastrutture alberghiere).

      Il Sudan è un Paese eleggibile all'«Iniziativa HIPC rafforzata», ma per poter beneficiare dell'«Iniziativa HIPC rafforzata» dovrà essere in regola con le condizioni previste dalle predette Istituzioni per il raggiungimento del «decision point» (prima fase dell'iniziativa). Nel momento in cui avrà superato la condizione di Paese «conflict affected», il Sudan potrà beneficiare di un trattamento «pre-HIPC» al Club di Parigi, sotto forma o di «condizioni Napoli» (cancellazione del 67 per cento dei crediti commerciali e riscadenzamento concessionale in 40 anni, di cui 16 di grazia, dei crediti di aiuto) o di «condizioni Lione» (cancellazione dell'80 per cento dei crediti commerciali e riscadenzamento concessionale in 40 anni, di cui 16 di grazia, dei crediti di aiuto).

Esame degli articoli.

 

      Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

      In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni e requisizioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo il regolare iter di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento immediato, pieno ed effettivo. Il risarcimento sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento dovrà includere un importo compensativo (in sostituzione degli interessi, non ammessi dalla legge islamica vigente in Sudan) che dovrà essere equo e giusto e dovrà essere calcolato in base ai parametri accettati ed applicati a livello internazionale in casi consimili (articoli 5 e 6).

      Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali (articoli 6 e 8).

      Se una Parte contraente, o un suo Ente, ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

      L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabile alla fattispecie.

      Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo qualora questi derivino da altri accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2, secondo capoverso, prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subìto un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole. Secondo il paragrafo 3, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.

      L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo copre gli investimenti effettuati sia dopo che prima della sua entrata in vigore. Non si applica però alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13, 14 e 15).

      Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

      In particolare il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, a cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).

      Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Sudan e degli investimenti del Sudan in Italia.

      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con apposita legge che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

      Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

      Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessario redigere la relazione tecnica.

 


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

 

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

 

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

 

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o su regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

 

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 del medesimo Accordo. Esse non sono innovative.

 

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

 

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Sudan, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

 

        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

 

        Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

 

            i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Sudan;

 

            i soggetti del Sudan che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

 

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Sudan principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica ed estrattivo.

        In questi ultimi due settori, in particolare, sono attive la Siemens Italia, che ha stipulato contratti con la National Electricity Company of Sudan (NEC) per la realizzazione di centrali elettriche, sottostazioni e linee ad alta tensione, e l'APS Engineering Company, che ha partecipato alla realizzazione di sei stazioni di pompaggio di petrolio greggio e si è aggiudicata, nel marzo 2006, un contratto per la progettazione e la gestione di grandi commesse nell'ambito della realizzazione di una grande raffineria a Port Sudan.

        A sostegno dello sviluppo del settore delle costruzioni, inoltre, il Governo del Sudan ha intenzione di pianificare un progetto che preveda la costruzione di una serie di ponti sul Nilo nel tratto che va dalla Capitale al confine con l'Egitto.

        Ulteriore ricchezza, interna al Paese, è rappresentata dalla possibilità di sfruttamento petrolifero grazie alla presenza di giacimenti di greggio e di gas in alcune zone nel Nord-Est del Paese.

        Inoltre l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Sudan in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita e che offrono attualmente ai nostri imprenditori notevoli potenzialità economiche.

 

B) Obiettivi e risultati attesi.

 

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e del Sudan in Italia.

        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi tramite gli effetti che un maggiore  volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Sudan di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

        L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Sudan di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.

        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Sudan ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

 

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

 

D) Opzioni alternative.

 

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Sudan, non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».

        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di Accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

 

 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia

 

Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:

 

 

PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

 

Malta                                                              30 luglio 1973, n. 492

Cina                                                               3 marzo 1987, n. 109

Tunisia                                                           2 gennaio 1989, n. 16

Sri-Lanka                                                       9 ottobre 1989, n. 359

Kuwait                                                            30 dicembre 1989, n. 447

Ungheria                                                        30 dicembre 1989, n. 448

Malaysia                                                         9 aprile 1990, n. 93

Filippine                                                         23 giugno 1990, n. 178

Bulgaria                                                         23 giugno 1990, n. 179

Bolivia                                                            5 ottobre 1991, n. 341

Corea del Sud                                                           7 gennaio 1992, n. 19

Polonia                                                           7 gennaio 1992, n. 30

Bangladesh                                                   18 agosto 1993, n. 333

Argentina                                                       18 agosto 1993, n. 334

Algeria                                                            18 agosto 1993, n. 335

Egitto                                                             4 marzo 1994, n. 201

Uruguay                                                         8 marzo 1994, n. 205

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Vietnam                                                         8 marzo 1994, n. 206

Cile                                                                9 dicembre 1994, n. 732

Indonesia                                                       9 dicembre 1994, n. 733

Romania                                                        14 dicembre 1994, n. 704

Albania                                                           14 dicembre 1994, n. 709

Mongolia                                                        14 dicembre 1994, n. 713

Marocco                                                         14 dicembre 1994, n. 714

Cuba                                                              12 maggio 1995, n. 214

Congo                                                            5 luglio 1995, n. 299

Giamaica                                                       5 luglio 1995, n. 300

Perù                                                               5 luglio 1995, n. 302

Kazakhstan                                                   12 marzo 1996, n. 172

Lituania                                                          5 novembre 1996, n. 592

Oman                                                            5 novembre 1996, n. 594

Etiopia                                                            5 novembre 1996, n. 597

Emirati Arabi Uniti                                          3 febbraio 1997, n. 32

Barbados                                                       7 aprile 1997, n. 107

Ucraina                                                          7 aprile 1997, n. 112

Bielorussia                                                     7 aprile 1997, n. 113

Federazione Russa                                       1° luglio 1997, n. 223

Repubblica Ceca                                           1° luglio 1997, n. 224

Hong-Kong                                                    1° luglio 1997, n. 225

India                                                               19 gennaio 1998, n. 12

Arabia saudita                                                19 gennaio 1998, n. 13

Croazia                                                          2 marzo 1998, n. 47

Kenya                                                             15 dicembre 1998, n. 478

Sudafrica                                                       15 dicembre 1998, n. 479

 

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Lettonia                                                          15 dicembre 1998, n. 480

Rep. Macedone                                             29 marzo 1999, n. 99

Georgia                                                          29 marzo 1999, n. 100

Uzbekistan                                                     27 maggio 1999, n. 168

Uganda                                                          27 maggio 1999, n. 190

Giordania                                                       28 ottobre 1999, n. 429

Azerbaidjan                                                    28 ottobre 1999, n. 430

Libano                                                            28 ottobre 1999, n. 431

Estonia                                                          27 gennaio 2000, n. 13

Repubblica Slovacca                                     26 maggio 2000, n. 166

Eritrea                                                            16 marzo 2001, n. 109

Pakistan                                                         16 marzo 2001, n. 116

Moldova                                                         27 marzo 2001, n. 148

Messico                                                         11 marzo 2002, n. 48

Iran                                                                 11 luglio 2002, n. 171

Bosnia-Erzegovina                                        11 luglio 2002, n. 177

Armenia                                                         27 settembre 2002, n. 232

Camerun                                                       15 gennaio 2003, n. 20

Tanzania                                                        15 gennaio 2003, n. 21

Slovenia                                                          14 febbraio 2003, n. 37

Mozambico                                                    3 giugno 2003, n. 154

Siria                                                               19 agosto 2003, n. 258

Turchia                                                          27 ottobre 2003, n. 294

Libia                                                               3 novembre 2003, n. 318

Qatar                                                             3 novembre 2003, n. 331

Nigeria                                                           26 febbraio 2004, n. 64

Nicaragua                                                      6 giugno 2006, n. 58

Gabon                                                            6 marzo 2006, n. 119


Accordi bilaterali con il Sudan

in vigore

 

 

Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AGLI AIUTI ALIMENTARI, CON N. 3 ANNESSI.

Data Firma Accordo :   18/11/2000


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Data Firma Accordo :   22/07/1965


Titolo :  ACCORDO FINANZIARIO

Data Firma Accordo :   02/12/1967


Titolo :  ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

Data Firma Accordo :   19/10/1968


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA FORNITURA DI FARINA DI GRANO TENERO A TITOLO D'AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI

Data Firma Accordo :   23/03/1971


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER UNA FORNITURA DI FARINA DI FRUMENTO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ALLEGATO

Data Firma Accordo :   23/12/1974


Titolo :  ACCORDO CULTURALE

Data Firma Accordo :   23/12/1974


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA, CON SCAMBIO DI NOTE

Data Firma Accordo :   23/12/1974


 

Titolo :  ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA E OLTRE I RISPETTIVI TERRITORI, CON ALLEGATO

Data Firma Accordo :   04/09/1975


Titolo :  PROCESSO VERBALE DELLA I SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA DEL 23.12.1974

Data Firma Accordo :   14/04/1976


Titolo :  ACCORDO DI ASSISTENZA TECNICA, CON ALLEGATO PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Data Firma Accordo :   14/04/1976


Titolo :  ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, CON SCAMBIO DI NOTE E N. 3 ANNESSI

Data Firma Accordo :   25/11/1980


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARINA DI GRANO TENERO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE

Data Firma Accordo :   13/08/1981


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI

Data Firma Accordo :   16/02/1982


Titolo :  N. 2 ACCORDI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (CLUB DI PARIGI DEL 18.03.1982 E 04.02.1983)

Data Firma Accordo :   22/06/1983


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE PER UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI

Data Firma Accordo :   19/07/1984


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE PER UNA FORNITURA DI GRANO TENERO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ANNESSI

Data Firma Accordo :   15/07/1985


Titolo :  ACCORDO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 03.05.1984)

Data Firma Accordo :   01/08/1985


Titolo :  PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI MULTISETTORIALI AI SENSI DELLA L. N. 73 DEL 08.03.1985, CON ALLEGATI RELATIVO AI LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA BASANUSA - NYALA

Data Firma Accordo :   14/10/1986


Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SILOS DI STOCCAGGIO

Data Firma Accordo :   24/08/1986


Titolo :  ACCORDO DI CREDITO

Data Firma Accordo :   18/04/1987


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE UN INTERVENTO DI EMERGENZA DELLA COOPERAZIONE ITALIANA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI SUDANESI COLPITE DALLE RECENTI INONDAZIONI, CON ANNESSO

Data Firma Accordo :   11/08/1988


 

 

 

 

Accordi firmati

non ancora in vigore

 

 

Titolo :  ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.

Data Firma Accordo :   19/11/2005


 




[1]    Dati al 15 agosto 2006

[2]    Sia l’Italia che il Sudan sono Parti della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, fatta a Washington il 18 marzo 1965.