Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo con lo Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti A.C. 2069 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 111 | ||||
Data: | 05/03/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo con lo Yemensulla promozione e protezione degli investimenti
A.C. 2069
n. 111
5 marzo 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0029.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra l’Italia e lo Yemen
Dati identificativi del
disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2069 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali |
Firma dell’Accordo |
Roma, 25 novembre 2004 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Presentazione alla Camera |
15 dicembre 2006 |
§ Annuncio |
19 dicembre 2006 |
§ Assegnazione |
22 gennaio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI e X |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen, fatto a Roma il 25 novembre 2004, mira alla creazione di un quadro di maggior certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani nella Repubblica dello Yemen e viceversa.
Tale quadro di certezza e di precise garanzie costituisce un requisito indispensabile per implementare la cooperazione economica tra i due Paesi ed incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte ad incrementare il volume complessivo degli investimenti e lo sviluppo dell'interscambio commerciale.
L’Accordo, il cui testo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e da altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), consta di 14 articoli.
L’articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti sia a quelli successivi alla sua entrata in vigore. In particolare, il termine «investimento» viene definito in modo molto ampio, al fine di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela; il termine comprende pertanto ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente nel territorio dell’altra a prescindere dalla forma giuridica, includendo, a titolo non esaustivo:
§ beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi;
§ azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
§ crediti finanziari connessi ad un investimento, redditi di capitale e qualsiasi altro diritto ad una prestazione avente valore economico
§ diritti di proprietà intellettuale o industriale.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. II) ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria Parte. Agli investimenti effettuati dagli operatori economici delle Parti contraenti è assicurato un trattamento giusto ed equo, fondato sul principio della non discriminazione, nonché la piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; è previsto altresì che ciascuna Parte contraente, conformemente alle proprie leggi, conceda ai cittadini dell'altra Parte che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dall'Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività professionali, impegnandosi a trattare nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio degli stessi cittadini e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi di una Parte contraente, ma di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte, saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte ospitante (art. II, co. 6).
L'articolo III reca la clausola della nazione più favorita, in base alla quale le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. III, c. 1). In deroga a tale principio sono tuttavia considerati compatibili con l’Accordo i benefici e i privilegi concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, quali gli accordi per evitare le doppie imposizioni o facilitare il commercio transfrontaliero, o in ragione della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, a un mercato comune o a una zona di libero scambio (art. III, c. 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di perdite o danni agli investimenti derivanti da guerre, rivoluzioni, conflitti civili, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, prevedendosi in tali casi la corresponsione di un adeguato indennizzo (art. IV).
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. V) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione immediata, totale ed effettiva di una adeguata indennità. Quest’ultima dovrà essere equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e sarà comunque determinata secondo parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. In caso di mancato utilizzo dell’investimento espropriato, è previsto il diritto di riacquisto per il precedente proprietario ad un prezzo calcolato alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri adottati al momento del calcolo dell’indennità di esproprio.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. E’ riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall’Accordo. (artt. VI).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. VII).
Ai sensi dell’articolo VIII I trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi[1] (art. VIII).
Viene poi stabilita una procedura arbitrale (che prevede l’istituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc) affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell’Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (art. IX). Vengono altresì previste procedure giurisdizionali (con competenza dei tribunali locali) e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure (art. X).
In base all'art. XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'art. XII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene, inoltre, salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
La durata dell'Accordo (art. XIV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XII dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni dopo la scadenza.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sottolinea come il ricorso ad un atto con forza di legge si sia reso necessario in quanto l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo IX, ricadendo pertanto nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
Quanto all’incidenza delle norme proposte sull’ordinamento interno, l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d’altra parte, presenta profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario.
La relazione recante l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece come l'Accordo - assicurando libertà nel trasferimento di capitali e prevedendo sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali - avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l’ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia allo Yemen di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale; agendo da moltiplicatore degli investimenti, l’Accordo contribuirà inoltre ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
N. 2069
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) con il ministro del commercio internazionale (BONINO) e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale (DAMIANO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004 |
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Presentato il 15 dicembre 2006
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Yemen intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo I).
In particolare, l'Accordo, al fine di incoraggiare gli investitori delle due Parti, prevede una serie di garanzie per assicurare un «trattamento giusto ed equo» agli investimenti effettuati dagli operatori economici delle Parti contraenti sulla base del principio della non discriminazione tra investitori dell'una o dell'altra Parte, assicurando che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Viene previsto che ciascuna Parte contraente, conformemente alle proprie leggi, conceda ai cittadini dell'altra Parte contraente, che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dall'Accordo medesimo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività professionali, impegnandosi a trattare nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio degli stessi cittadini e dei loro familiari. Inoltre viene previsto che le società costituite in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte contraente, ma di proprietà controllate dagli investitori dell'altra Parte contraente, siano autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte contraente ospitante (articolo II).
L'articolo III dell'Accordo contempla la clausola della nazione più favorita e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo i privilegi che una delle Parti contraenti riserverà a un Paese terzo sulla base della sua appartenenza a un'unione doganale o economica, a un mercato comune, a una zona di libero scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero.
L'articolo IV prevede la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili e altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente.
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire, direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica e su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Tale risarcimento dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e dalle modalità di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. Il risarcimento sarà determinato secondo parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Se l'oggetto dell'esproprio è una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato a riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo V).
Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio e comunque entro tre mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento (articoli VI e VIII).
Nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo delegato versi un risarcimento a un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente, questa riconoscerà all'altra Parte o al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo VII). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, come SACE, che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.
L'articolo IX prevede che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti.
Sempre in tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che, qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia d'investimenti (articolo X).
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo XI).
Le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il presente Accordo non influenza i termini di carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti contraenti e gli investitori dell'altra Parte contraente (articolo XII).
La validità dell'Accordo è prevista in dieci anni a decorrere dalla data di notifica tra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, rinnovabile tacitamente per altri cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa data (articolo XIV).
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli:
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;
l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo IX, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Yemen, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, destinatari diretti ed indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione: i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nello Yemen e i soggetti yemeniti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti nello Yemen. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare iniziative imprenditoriali italiane nello Yemen in tutti i settori economici.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti.
Primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili, in futuro, investimenti italiani nello Yemen e viceversa.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia allo Yemen di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale. L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
Va inoltre menzionato il processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area del Golfo, con la conseguente possibilità per le imprese italiane di servire non solo il mercato yemenita, ma anche quello sub-regionale della penisola arabica.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.
D) Opzioni alternative alla regolazione.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Yemen. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale: non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
Nigeria 26 febbraio 2004, n. 64
Nicaragua 6 giugno 2006, n. 58
Gabon 6 marzo 2006, n. 119
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E RELAZIONI ECONOMICHE.
LUOGO-DATA
SANAA.
02.09.1926.
PROV-LEGISLATIVO
RDL N. 2332 DEL 09.11.1926 (CONVERTITO IN L. N. 2611 DEL 03.08.1928) - GU N. 283 DEL 05.12.1928.
IN VIGORE SI 22.12.1926.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E DI RAPPORTI ECONOMICI.
LUOGO-DATA
SANAA.
04.09.1937.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2190 DEL 27.10.1937, CONVERTITO IN L. N. 693 DELL’11.04.1938 - GU N. 5 DEL 08.01.1938.
IN VIGORE SI 15.11.1937.
TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA E RELAZIONI ECONOMICHE DEL 04.09.1937.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.10.1959.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1530 DEL 08.12.1961 - GU N. 33 DEL 06.02.1962.
IN VIGORE SI 29.05.1962.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULLA NON DISCRIMINAZIONE DI BANDIERA.
LUOGO-DATA
SANAA.
03.10.1963.
IN VIGORE SI 03.10.1963.
TITOLO ACCORDO PER L’ASSISTENZA TECNICA IN CAMPO MEDICO.
LUOGO-DATA
SANAA.
30.04.1964.
IN VIGORE SI 01.05.1964.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.04.1968.
IN VIGORE SI 03.04.1968.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PER LA PUBBLICA SANITA’, CON DUE ANNESSI.
LUOGO-DATA
SANA’A.
08.01.1983.
IN VIGORE SI 08.01.1983.
TITOLO ACCORDO DI CREDITO.
LUOGO-DATA
SANAA.
01.02.1983.
IN VIGORE SI 01.02.1983.
TITOLO PROTOCOLLO DI ASSISTENZA TECNICA.
LUOGO-DATA
ADEN.
24.04.1989.
IN VIGORE SI 24.04.1989. COMUNICATO IN GU N. 177 SO DEL 31.07.1989.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ PUBBLICA, CON ANNESSO PIANO OPERATIVO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI NEI DISTRETTI DI WADI BANI E DI TURBAH.
LUOGO-DATA
SANAA.
08.10.1989.
IN VIGORE SI 08.10.1989. COMUNICATO IN GU N. 163 DEL 14.07.1990.
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 24.09.1996).
LUOGO-DATA
SANA’A.
12.11.1997.
IN VIGORE SI 30.04.1998.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SUL PROGETTO "PROGRAMMA DI FORMAZIONE NEL SETTORE ARCHELOGICO" III FASE.
LUOGO-DATA
SANA’A.
11.01.1998.
IN VIGORE SI 11.01.1998.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA
LUOGO-DATA
SANA'A.
03.03.1998.
IN VIGORE SI 18.03.2004
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN - CLUB DI PARIGI DEL 20.11.1997.
LUOGO-DATA
SANA’A.
30.06.1998.
IN VIGORE SI 07.01.1999.
TITOLO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA GENERATI DALLA VENDITA DI BENI ALIMENTARI
LUOGO-DATA
SANA’A.
12.12.1999.
IN VIGORE SI 12.12.1999.
TITOLO ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN (CLUB DI PARIGI DEL 14 GIUGNO 2001), CON ALLEGATI
LUOGO-DATA
SANA'A.
14.08.2002.
IN VIGORE SI 08.11.2003.
TITOLO ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO, CON N. 2 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
SANA'A.
10.11.2003.
IN VIGORE SI10.04.2004
ACCORDI FIRMATI,
MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO AGREEMENTFOR THE IMPLEMENTATION OF THE "VESSELS TRAFFC SERVICE PROJECT".
LUOGO-DATA
ROMA.
03.06.2004.
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.11.2004.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ.
LUOGO-DATA
ROMA.
26.11.2004.
[1] Si segnala
che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, On. Vannino Chiti, con lettera del 1° febbraio