Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione sulle diversità delle espressioni culturali A.C. 2081 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 89 | ||||
Data: | 16/01/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Convenzione
sulle diversità delle
espressioni culturali
A.C. 2081
n. 89
16 gennaio 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0027.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Dati identificativi del
disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 2081 |
Titolo dell’Accordo |
Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali. |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali |
Firma dell’Accordo |
Parigi, 20 ottobre 2005 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Trasmissione alla Camera |
19 dicembre 2006 |
§ Annuncio |
20 dicembre 2006 |
§ Assegnazione |
20 dicembre 2006 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII, IX, Questioni regionali |
Oneri finanziari |
Sì |
L’UNESCO, l’unica Agenzia dell’ONU responsabile per la cultura in base al suo Statuto (1946), ha la duplice missione di promuovere la feconda diversità delle culture, oltre al libero corso delle idee, espresse in parole e in immagini.
Questi principi fondamentali per il progresso della reciproca comprensione appaiono costantemente assieme nell’obiettivo dell’UNESCO di assicurare il concerto di culture separate, non per sfociare nell’uniformità, quanto piuttosto nell’unità nella diversità, cosicché gli individui, lungi dal rimanere segregati nelle rispettive culture, possano invece condividere i benefici di un’unica cultura mondiale diversificata.
L’inveramento di tale approccio avviene attraverso il riconoscimento della pari dignità di tutte le culture, la protezione della proprietà culturale, la promozione del dialogo interculturale, la formulazione di politiche per la diversità culturale, la conservazione del patrimonio culturale.
In tal modo la cultura rimane, nella prospettiva dell’UNESCO, uno strumento essenziale per la costruzione della pace anzitutto nella coscienza di ogni singolo individuo. Al tempo stesso, tuttavia, l’evoluzione dello scenario internazionale non poteva non modificare in senso adattativo anche l’originaria impostazione dell’UNESCO, unitamente ai programmi e alle azioni concrete.
Come emerge nel Preambolo della Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001, il concetto di cultura si è esteso fino ad includere l’insieme delle caratteristiche distintive che in un gruppo sociale o in una società concernono le sfere spirituale, materiale, intellettuale ed emozionale: pertanto la cultura, oltre ai tradizionali campi delle arti e della letteratura, comprende modi di vista comuni, sistemi valoriali, tradizioni e credenze.
Retrospettivamente è possibile distinguere, nel processo di trasformazione dei significati e delle funzioni della cultura nell’approccio dell’UNESCO, l’allargamento progressivo da un prima fase (1950-1970 ca.) in cui ci si impegnò a fondo per l’emersione del concetto di identità culturale, funzionale al riconoscimento della pari dignità di tutte le culture e quindi alla loro difesa nel periodo della decolonizzazione massiccia; a un secondo periodo (1970-1990 ca.), nel quale venne posto l’accento anche sulla costruzione di una chiara consapevolezza del legame essenziale tra cultura e sviluppo, da porre alla base di ogni sforzo di cooperazione internazionale. Successivamente (1980-2000 ca.) un nuovo ambito di interesse si fece strada, ossia il riconoscimento dell’importanza delle aspirazioni e dei fondamenti culturali per la costruzione della democrazia: vennero maggiormente in rilievo, in tale periodo, le questioni legate alla discriminazione e all’esclusione degli appartenenti alle minoranze, fossero esse nazionali, indigene o costituite da immigrati. A partire dagli Anni Novanta, infine, l’enfasi è stata posta sul dialogo interculturale, nel quale deve esplicarsi la grande diversificazione delle esperienze culturali, tuttavia mantenendola alla stregua di un unico patrimonio culturale del genere umano: è questo l’approccio che emerge dalla già ricordata Dichiarazione universale sulla diversità culturale, in cui questa pone una doppia sfida. Da un lato, infatti, è necessario assicurare l’interazione armonica tra gruppi e persone che, pur avendo diverse identità culturali, desiderano coesistere; dall’altro, occorre difendere la diversità creativa. E’ qui evidente la nuova esigenza di soddisfare le urgenze di società delle quali la globalizzazione accelerata ha accresciuto grandemente i caratteri plurali.
Dal punto di vista più strettamente giuridico, tutte le istanze sopra illustrate si sono tradotte da parte dell’UNESCO in una rilevante attività volta alla fissazione di standard legali internazionali nei quattro settori del patrimonio culturale e naturale, dei beni culturali mobili, del patrimonio culturale immateriale e della creatività contemporanea.
La Convenzione non copre tutti i profili della diversità culturale quali esplicitati nella citata Dichiarazione universale del 2001, bensì si limita alle specifiche tematiche di cui agli artt. 8-11 della Dichiarazione medesima. Si tratta da un lato del necessario riconoscimento del carattere peculiare dei beni e dei servizi nel campo della cultura, che sono veicoli di identità, valori e significati, e dunque non possono essere considerati alla stregua di beni di consumo qualunque; d’altro canto, emerge l’esigenza che gli Stati adottino ogni misura appropriata al fine di proteggere e dare impulso alla diversità delle espressioni culturali, in un contesto di libero corso delle idee e delle opere. Inoltre occorre ridefinire le modalità della cooperazione internazionale in materia, giacché le espressioni culturali – senza riguardo ai mezzi di produzione o di diffusione di esse – sono veicolate da attività e beni che rivestono il duplice profilo di valori economici e culturali, e non possono perciò essere trattati come oggetto di mero negoziato commerciale.
L’obiettivo primario della Convenzione è il rafforzamento dei cinque anelli della catena creativa culturale, ossia la creazione stessa, la produzione, la distribuzione/diffusione, l’accesso e la fruizione dei beni culturali, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.
Va in ogni caso tenuto presente che il termine “protezione”, nella dimensione legale degli strumenti elaborati dall’UNESCO, differisce dall’accezione che esso riveste nel campo, ad esempio, del copyright: utilizzato unitamente a “promozione”, il termine “protezione” mira piuttosto a tener vive le espressioni culturali messe a rischio dal ritmo accelerato della globalizzazione. Tale scopo va perseguito impedendo che le espressioni culturali restino confinate nei musei, ovvero ristrette in schemi folcloristici.
Tra i principi-guida della Convenzione fa spicco quello per il quale in nessun caso la protezione e la promozione della diversità culturale possono essere assicurate comprimendo i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, informazione e comunicazione, come anche la libertà di scelta di ciascuno per le proprie espressioni culturali.
Inoltre, il principio dell’apertura e bilanciamento assicura che le azioni intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni culturali vengano equilibrate da altre misure suscettibili di accrescere l’apertura alle altre culture mondiali.
In relazione ai problemi dello sviluppo,
Uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione rimane senza dubbio la riaffermazione del diritto sovrano degli Stati a mantenere o adottare politiche e misure concrete volte alla tutela della diversità delle espressioni culturali nei rispettivi territori. Ciò non va inteso in nessun caso come impulso alla creazione di monopoli pubblici della cultura, quanto piuttosto nella direzione di una governance della cultura, nella quale anche le iniziative degli individui e della società civile abbiano una posizione di rilievo.
Tra i diritti su cui la Convenzione pone l’accento, rileva anzitutto il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, unico vero antidoto alla possibile deriva delle diversità culturali verso un completo relativismo, che si risolverebbe nel progressivo venir meno dei fondamenti universali del dialogo tra i popoli, nonché nell’adozione di pratiche culturali potenzialmente contrarie ai principi del diritto internazionale generale.
La Convenzione, peraltro, consente alle Parti di delimitare speciali contesti nei quali si ritenga che determinate espressioni culturali dei propri territori siano a rischio di estinzione o sotto seria minaccia, e di adottare le misure necessarie in tali casi. Più in generale, è sancito il diritto sovrano delle Parti a formulare proprie politiche culturali, e ad attuarle con misure indirizzate, tra l’altro:
- a creare opportunità per attività, beni e servizi culturali nazionali;
- a consentire effettivo accesso ai mezzi di produzione e diffusione culturale a industrie nazionali indipendenti e a iniziative del terzo settore;
- a incoraggiare lo sviluppo e la promozione del libero scambio di idee e pratiche culturali fra organizzazioni no-profit, istituzioni pubbliche e private e altri operatori della cultura;
- a promuovere la diversificazione nel settore dei media, anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo;
A fronte dei diritti riconosciuti alle Parti, la Convenzione contiene una serie di obblighi ad esse rivolti:
- promuovere nei rispettivi territori la produzione culturale di individui e gruppi sociali, avendo riguardo alle particolari necessità delle donne, degli appartenenti a minoranze, degli indigeni, e favorendo altresì l’accesso alle espressioni culturali altre, tanto a livello nazionale che mondiale;
- assicurare adeguata informazione e trasparenza nei rapporti quadriennali all’UNESCO;
- alimentare il pubblico interesse in merito all’importanza della diversità delle espressioni culturali, mediante programmi di istruzione e di sensibilizzazione;
- incoraggiare la partecipazione attiva della società civile nell’attuazione degli obiettivi della Convenzione;
- rafforzare la dimensione culturale nelle politiche di aiuto allo sviluppo, ad esempio cooperando nella costruzione di capacità di sviluppo di politiche culturali nei PVS, ovvero mediante trattamento preferenziale per gli operatori le i beni culturali da essi provenienti.
Le Parti eserciteranno i propri diritti e doveri in uno spirito di reciproca cooperazione, di complementarietà e di non subordinazione ad altri strumenti internazionali. La portata di quest’ultima clausola va chiarita, nel senso che la Convenzione impegna le Parti ad attuare in buona fede tutti i loro obblighi, sia quelli che discendono dalla Convenzione stessa, che quelli derivanti da altri strumenti internazionali. In tal modo le Parti porranno la Convenzione e gli altri strumenti in una relazione di reciproco sostegno, tenendo nel debito conto le pertinenti disposizioni della Convenzione nell’interpretare e nell’applicare i trattati di cui sono Parti, ovvero nel disporsi ad assumere ulteriori obblighi. In nessun caso previsioni della Convenzione in esame saranno da interpretare come modifiche a diritti ed obblighi delle Parti sanciti da altri accordi internazionali.
Ciascuno Stato membro dell’UNESCO depositerà uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione. Altri Stati, purché membri dell’ONU o di qualcuna delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, potranno aderire alla Convenzione previo invito da parte della Conferenza generale dell’UNESCO. Alla Convenzione potranno inoltre aderire le organizzazioni di integrazione economica regionale.
Al momento dell’entrata in vigore della Convenzione è prevista la formazione di due organi:
- la Conferenza delle Parti, organo di vertice e plenario;
- il Comitato intergovernativo, che sarà responsabile della attuazione della Convenzione.
I due organi saranno assistiti dal Segretariato dell’UNESCO responsabile della documentazione per le riunioni e dei rapporti sull’applicazione delle decisioni.
I mezzi necessari alle Parti per l’applicazione della Convenzione saranno forniti anzitutto a valere sul Fondo internazionale per la diversità culturale, al quale afferiscono contributi volontari delle Parti, fondi erogati dalla Conferenza generale dell’UNESCO, donazioni.
L’UNESCO contribuirà inoltre a facilitare la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni, statistiche e buone pratiche in merito alla diversità dell’espressione culturale; inoltre l’UNESCO darà vita ad una banca dati sulle varie organizzazioni governative, private o no-profit operanti nel campo delle espressioni culturali.
Per quanto concerne possibili controversie sull’interpretazione o l’applicazione di disposizioni della Convenzione, la loro composizione è anzitutto demandata a trattative dirette, ed eventualmente a un meccanismo di mediazione. In caso di mancato successo si potrà instaurare una procedura di conciliazione, qualora a riguardo non sia stata formulata riserva al momento in cui ciascuna delle Parti implicate ha depositato il proprio strumento di ratifica o adesione.
Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione, che sono valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e 14.130 euro annui a partire dal 2009. La copertura di tali oneri è posta a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 1179) fornisce una dettagliata previsione delle spese, derivanti dall’invio di esperti alle riunioni della Conferenza delle Parti (art. 22) e a quelle del Comitato intergovernativo (art. 23).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il ddl di autorizzazione alla ratifica, oltre che dalla relazione tecnica, è corredato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
L’ATN rileva che la Convenzione in esame è evidentemente compatibile con il diritto comunitario: il Trattato che istituisce la Comunità europea, infatti, considera gli aiuti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio, compatibili con il mercato comune, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza (all’art. 87, par. 3, lettera d)).
Quanto all’ordinamento
interno, la stessa ATN precisa che la materia riguardante le attività
cinematografiche, che costituisce in parte l’oggetto della Convenzione in esame,
è disciplinata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[1]. Rispetto a tale normativa, l’ATN precisa
peraltro che
N. 2081
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 dicembre 2006 (v. stampato Senato n. 1179) presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) con il ministro della pubblica istruzione (FIORONI) con il ministro dell'università e della ricerca (MUSSI) con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) e con il ministro per le politiche europee (BONINO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 dicembre 2006
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130
per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a
decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
N. 1179
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) col Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) col Ministro della pubblica istruzione (FIORONI) col Ministro dell’università e della ricerca (MUSSI) col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) e col Ministro per le politiche europee (BONINO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
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Onorevoli Senatori. – La Convenzione sulla promozione e protezione delle diversità delle espressioni culturali è stata approvata dalla XXXIII Conferenza generale, il 20 ottobre 2005, con 148 voti favorevoli, 2 contrari (USA e Israele), e 4 astensioni (Australia, Honduras, Nicaragua, Liberia). Entrerà in vigore con la ratifica di almeno 30 Paesi.
L’accordo internazionale è il risultato di complessi negoziati intergovernativi, avviati dal Direttore generale Matsuura su mandato della XXXII Conferenza generale (ottobre 2003), nel corso dei quali la «voce» degli Stati dell’Unione europea è stata espressa in modo unitario dalla Presidenza di turno o dalla Commissione europea, secondo un preciso e specifico codice di condotta stabilito dal Consiglio dell’Unione europea, in ragione del coinvolgimento di competenze comunitarie. L’Italia ha attivamente partecipato, sia in ambito UNESCO che comunitario, alla definizione di uno strumento normativo internazionale che rappresenta il seguito della Dichiarazione universale – non vincolante – approvata dalla Conferenza generale UNESCO del 2001.
La diversità culturale, intesa come l’insieme delle molteplici espressioni culturali esistenti nel tempo e nello spazio, era già stata elevata al rango di «patrimonio comune» nella succitata Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, adottata per acclamazione nel 2001, quale fonte di scambi, innovazione e creatività, importante per l’umanità e particolarmente necessaria per favorire politiche di sviluppo sostenibile. La Convenzione approvata dalla XXXIII Conferenza generale dell’UNESCO risponde a due preoccupazioni principali: assicurare il rispetto delle identità culturali di tutti i popoli, in un contesto democratico; contribuire all’emergere di un clima favorevole per la creatività di tutti, rendendo in questo modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile.
La Convenzione, dopo avere elencato gli obiettivi e i princìpi guida nella I parte (articoli 1 e 2), il campo di applicazione nella II parte (articolo 3) e le definizioni nella III parte (articolo 4), dedica la IV parte (articoli da 5 a 19) ai diritti ed obblighi degli Stati che aderiscono alla stessa; la V parte (articoli 20 e 21) riguarda il complesso aspetto dei rapporti tra la Convenzione UNESCO e gli Accordi internazionali già in vigore in altra sede; la VI parte (articoli 22, 23 e 24) tratta gli Organi istituzionali della Convenzione; la VII parte (articoli da 25 a 35) riguarda le clausole finali. Parte integrante della Convenzione è l’Allegato, che riporta la procedura di conciliazione.
Per quanto concerne la I parte della Convenzione, tra i princìpi viene innanzitutto enunciata una clausola di salvaguardia, dedicata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che indica la necessaria chiave di lettura di tutto il testo convenzionale: la diversità culturale può essere protetta e promossa solo se è garantito il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 2.1). Ne discende che la Convenzione va interpretata ed applicata nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà previsti dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 1948, o comunque riconosciuti dal diritto internazionale.
Circa la III parte, tra le definizioni riveste particolare importanza quella di «attività, beni e servizi culturali» (articolo 4.4), attraverso la quale è chiarito il contenuto di tutte le altre – compresa quella di industrie culturali – richiamate nella disciplina dei diritti e degli obblighi convenzionali. Le espressioni «embody or convey», ivi impiegate, assumono evidentemente il principio di «indifferenza tecnologica» alla base del dettato convenzionale, chiarendo così l’ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, come peraltro si rileva esplicitamente nella definizione di diversità culturale, ove è affermato che questa si esprime anche attraverso diversi modi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione o fruizione artistica, «qualunque siano i mezzi e le tecnologie utilizzate» (articolo 4.1).
Anche la definizione di «politiche e misure culturali» (articolo 4.6) chiarisce l’ambito oggettivo – molto ampio – di applicazione della Convenzione, specificando che la stessa riguarda non solo le misure e politiche direttamente rivolte alla «cultura di per sé», ma anche le misure e le politiche ideate per avere effetti diretti sulle espressioni culturali degli individui e dei gruppi, sia dal punto di vista della creazione e diffusione, sia da quello dell’accesso alle attività, beni e servizi culturali.
La IV parte, all’articolo 5, nel riaffermare il diritto sovrano degli Stati Parte a formulare ed implementare le proprie politiche culturali e ad adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e rafforzare la cooperazione internazionale, precisa che le succitate misure devono essere coerenti con i contenuti della Convenzione. L’articolo 6 fornisce una lista non esaustiva delle misure attraverso cui i Paesi possono proteggere e promuovere la diversità dei contenuti culturali sul territorio nazionale. Tali misure sono: (1) favorire attività, beni e servizi culturali prodotti all’interno del proprio territorio rispetto a quelli sullo stesso disponibili; (2) fornire, alle industrie ed attività culturali interne ed indipendenti (assimilabili al settore piccolo-artigianale o comunque ad una situazione non industriale), un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali; (3) fornire assistenza finanziaria pubblica e un sostegno ad artisti e istituzioni coinvolti nella creazione di espressioni culturali; (6) promuovere la diversità dei media, anche attraverso il servizio pubblico radio-televisivo. Gli articoli 7 e 8 riguardano l’impegno che ogni Paese deve assumere per promuovere e proteggere le espressioni culturali create, prodotte, diffuse, distribuite sul proprio territorio, con particolare riguardo alle espressioni culturali a rischio di estinzione o comunque che necessitano di salvaguardia urgente. All’articolo 9 si prevede un rapporto quadriennale da presentare all’UNESCO (in particolare al Comitato intergovernativo della Convenzione) sulle misure prese a livello nazionale e internazionale per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali presenti sul proprio territorio. L’articolo 10 riguarda l’opportunità che gli Stati si impegnino: (1) a realizzare programmi educativi attraverso cui far conoscere l’importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, anche in collaborazione tra di loro e con organizzazioni internazionali e regionali; (2) ad istituire programmi educativi di formazione e di scambio nel campo delle industrie culturali. L’articolo 11 prevede il coinvolgimento della società civile nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. Con l’articolo 12 si chiede alle Parti di impegnarsi a rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale per la creazione di condizioni che conducano alla promozione della diversità delle espressioni culturali, al fine, tra l’altro, di facilitare il dialogo tra le Parti sulle politiche culturali; migliorare le capacità manageriali e strategiche nelle istituzioni del settore pubblico; incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e codistribuzione. L’articolo 13 richiede che la promozione di aspetti relativi alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali sia effettuata in un contesto di sviluppo sostenibile. Gli articoli da 14 a 17 concernono la collaborazione tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo (PVS): l’articolo 14 riguarda la cooperazione allo sviluppo. Esso si riferisce, tra l’altro: (1) all’esigenza di rafforzare le industrie culturali nei PVS attraverso l’istituzione o il rafforzamento della produzione culturale e delle capacità di distribuzione nei PVS; un più facile accesso al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale (con riferimento alle specifiche attività, beni e servizi culturali); l’adozione di misure appropriate nei Paesi sviluppati, volte a facilitare l’accesso nel loro territorio da parte di attività, beni e servizi culturali dei PVS; un sostegno al lavoro creativo e alla mobilità degli artisti dei PVS; una collaborazione tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo in alcuni settori, tra cui, per esempio, quelli concernenti la musica e i film; (2) alla necessità di un supporto finanziario attraverso: l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale (previsto all’articolo 18), la previsione di assistenza ufficiale allo sviluppo, altre forme di assistenza finanziaria quali bassi tassi di interesse, sovvenzioni/borse ed altri meccanismi di finanziamento. L’articolo 16 invita a facilitare gli scambi con i PVS, garantendo un trattamento preferenziale agli artisti e alle figure che, a livello professionale e non, operano nel settore culturale, così come ai beni e servizi culturali provenienti dai PVS. L’articolo 17 riguarda l’opportunità che le Parti cooperino nel fornirsi reciproca assistenza, in particolare a favore dei PVS, nella tutela di espressioni culturali a rischio di estinzione o comunque che necessitano di salvaguardia urgente. L’articolo 18 concerne l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, costituito – per lo più – da contributi volontari degli Stati membri, il cui utilizzo sarà stabilito dal Comitato intergovernativo, sulla base di linee guida determinate dalla Conferenza delle Parti. L’articolo 19 prevede lo scambio di informazioni e la condivisione di expertise tra le Parti, con il supporto dell’UNESCO che istituirà, tra l’altro, una Banca dati delle diverse Organizzazioni internazionali impegnate nei settori attinenti l’area delle espressioni culturali.
La V parte, sul complesso aspetto dei rapporti tra la Convenzione UNESCO e gli Accordi internazionali già in vigore in altra sede, sancisce all’articolo 20 i princìpi di complementarità e «mutual supportiveness» tra Trattati internazionali.
La VI parte tratta gli Organi istituzionali: l’articolo 22, con riferimento alla Conferenza delle Parti, prevede che questa si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni due anni, elegga i membri del Comitato intergovernativo, approvi le linee guida operative della Convenzione, riceva ed esamini i rapporti periodici degli Stati Parte; l’articolo 23, sul Comitato intergovernativo, prevede che questo sia costituito da diciotto membri eletti per quattro anni, da elevarsi a ventiquattro quando il numero di Paesi membri diventi pari a cinquanta; si riunisca annualmente; definisca le linee guida per l’attuazione della Convenzione (da approvare, successivamente, da parte della Conferenza delle Parti); promuova gli obiettivi della Convenzione e svolga il monitoraggio sulla attuazione della stessa. L’articolo 24 riguarda il Segretariato della Convenzione, che sarà garantito dall’UNESCO.
La VII parte concerne le clausole finali. L’articolo 25 prevede, in caso di controversia sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione tra le Parti che non si sia risolta mediante negoziato o mediazione, il possibile ricorso unilaterale ad una procedura obbligatoria di conciliazione, descritta nell’Allegato al testo convenzionale. Questa prevede l’istituzione di una Commissione di conciliazione, le cui decisioni non vincolano le Parti in controversia, ma devono da esse essere valutate in buona fede. E’ previsto, tuttavia, che al momento della ratifica ciascuno Stato possa dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione, sottraendosi così all’obbligo di sottoporsi alla stessa in caso di controversia (opt-out clause). Gli articoli 26 e 27 disciplinano la ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione. Tali strumenti sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO. Nel caso degli Stati membri dell’UNESCO, la possibilità di ratifica non è sottoposta a condizioni; nel caso, invece, degli Stati che non sono membri dell’UNESCO ma sono membri delle Nazioni unite o di una delle loro Agenzie specializzate, la possibilità di aderire è condizionata alla formulazione di un invito in tal senso da parte della Conferenza generale. L’adesione è aperta anche ai territori che godono di piena autonomia di governo al proprio interno e sono competenti – anche a concludere trattati internazionali – nelle materie oggetto della Convenzione, pur non avendo ancora ottenuto piena indipendenza. Un’attenzione specifica, infine, è dedicata alle organizzazioni regionali di integrazione economica, alle quali è aperta, al pari degli Stati, l’adesione alla Convenzione, purché si tratti di organizzazioni istituite da Stati sovrani, membri delle Nazioni unite o di una delle loro Agenzie specializzate, alle quali gli Stati membri hanno trasferito competenze riguardo a materie che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e che sono state autorizzate, in base alle loro procedure interne, ad aderire alla Convenzione. Tale norma, pur di formulazione apparentemente generale, riguarda il caso specifico della Comunità europea che, come si è ricordato, ha partecipato direttamente anche alla fase negoziale, in considerazione dell’esistenza di alcuni aspetti della Convenzione che incidono su competenze ad essa trasferite dagli Stati membri, e prelude all’adesione della Comunità, che si affiancherà alle ratifiche degli Stati membri della stessa.
La necessaria adesione congiunta (in forma mista) e la condivisione di competenze tra Comunità e Stati membri pongono, tuttavia, alcune questioni da risolvere nei confronti dei rapporti con le altre Parti della Convenzione che non sono membri dell’Unione europea (UE), (Parti terze), questioni affrontate e risolte dall’articolo 27.3. Innanzitutto è chiarito che i diritti previsti dalla Convenzione non saranno esercitati cumulativamente, bensì alternativamente, dalla organizzazione (ossia dalla Comunità) o dagli Stati membri e che se è l’organizzazione ad esercitare i diritti di voto (in quanto in materie di propria competenza), essa disporrà di un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono Parti della Convenzione. Poiché il Comitato della Convenzione sarà formato esclusivamente da Stati Parte, le votazioni in questione sono essenzialmente quelle della Conferenza delle Parti. Per quanto riguarda, poi, il possibile effetto che la divisione di competenze tra Comunità europea e Stati membri può avere sulla responsabilità per il rispetto degli obblighi convenzionali nei confronti delle altre Parti contraenti, tale divisione di responsabilità può essere fatta valere solo se specificamente dichiarata al depositario. Nel caso che siano Parti della Convenzione sia l’organizzazione, sia uno o più dei suoi Stati membri, l’organizzazione e gli Stati membri devono decidere sulla rispettiva ripartizione di responsabilità e dichiarare tale ripartizione al momento dell’adesione, nonché correggere la dichiarazione in caso di modifiche successivamente intervenute nella ripartizione interna delle competenze, e dunque della responsabilità.
Tali specifiche procedure di adesione da un lato evidenziano l’eccezionalità di questo testo convenzionale nel panorama delle iniziative negoziali dell’UNESCO, che mai prima aveva sperimentato la diretta partecipazione della Comunità ai propri lavori, sebbene con riferimento solo ad alcuni aspetti del testo negoziato, d’altro lato preludono ad una concertazione, a livello comunitario, dei tempi e delle modalità di adesione della Comunità e di ratifica degli Stati membri, onde adempiere nel modo più adeguato agli appena ricordati obblighi di trasparenza in merito alla divisione delle responsabilità nei confronti degli Stati terzi che ratificano la Convenzione, pur fatto salvo il parallelo, necessario espletamento delle procedure interne di ratifica in ciascuno degli Stati membri.
L’articolo 28 precisa un obbligo specifico delle Parti della Convenzione da espletarsi al momento dell’adesione alla stessa, che consiste nella designazione di un «punto di contatto», il quale sarà responsabile delle attività di scambio di informazioni previste dalla Convenzione. L’articolo 29 prevede che la Convenzione entri in vigore tre mesi dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso. L’articolo 30 non consente una sostanziale differenza nel contenuto obbligatorio della Convenzione tra Stati federali o non unitari e Stati unitari. L’articolo 31 regola il diritto degli Stati Parte della Convenzione alla denuncia della stessa. L’articolo 32 impone al Direttore generale dell’UNESCO, in qualità di depositario della Convenzione, di informare gli Stati membri dell’organizzazione, quelli non membri, le organizzazioni d’integrazione economica regionale (di cui all’articolo 27) e le Nazioni unite, sia di ogni ratifica, accettazione, approvazione, adesione effettuata ai sensi degli articoli 26 e 27, sia di ogni denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 31. L’articolo 33 regola la presentazione, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti al testo della Convenzione.
La ratifica della Convenzione da parte dell’Italia è coerente sia con il tradizionale impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale – nel quadro UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d’Europa, UNIDROIT), sia con lo specifico contributo dato all’adozione della Convenzione di cui trattasi, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.
L’attuazione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 22:
Prevede l’istituzione della Conferenza delle Parti che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi. A tale fine, nell’ipotesi dell’invio di tre esperti a Parigi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) euro 1.800
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126; l’importo di euro 126 è ridotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della diaria, (euro 84 + euro 33 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 117 x 3 persone x 4 giorni » 1.404
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi (euro 1.020 x 3 persone) » 3.060
Totale onere (articolo 22) euro 6.264
Articolo 23:
prevede l’istituzione di un Comitato intergovernativo che si riunirà una volta l’anno presso una sede che varierà a seconda del Paese che si offrirà di ospitarlo.
Supponendo di inviare a Parigi quale sede tipo una delegazione di tre esperti nazionali che parteciperà alle sessioni annuali del Comitato, in qualità di Stato membro di diritto del Comitato, per una durata di sei giorni ed in base al precedente calcolo della diaria si avrà la seguente spesa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 6 giorni) euro 2.700
diaria:
(euro 117 x 3 persone x 6 giorni) » 2.106
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi (euro 1.020 x 3 persone) euro 3.060 » 3.060
Totale onere (articolo 22) euro 7.866
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è di euro 14.130 per l’anno 2007, di euro 7.866 per l’anno 2008 (in cifra tonda euro 7.870 ) e di euro 14.130 a decorrere dal 2009.
Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti normativi in senso stretto
a) Necessità dell’intervento normativo
La Convenzione approvata dalla XXXIII Conferenza generale dell’UNESCO risponde a due preoccupazioni principali: assicurare rispetto alle identità culturali con la partecipazione di tutti i popoli in un contesto democratico; contribuire all’emergere di un clima favorevole per la creatività di tutti, rendendo in questo modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile.
b) Analisi del quadro normativo nazionale
L’ambito oggettivo coperto dalla Convenzione UNESCO trova parziale disciplina, nell’ordinamento interno, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 («Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»).
c) Analisi del quadro normativo internazionale
Non esistono, allo stato, Convenzioni internazionali che contengano norme sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali. Il dettato della Convenzione UNESCO in oggetto completa il quadro già tracciato nel 1972, con l’adozione della Convenzione internazionale sul patrimonio materiale, e proseguito nel 2003, con l’adozione della Convenzione internazionale sul patrimonio immateriale.
d) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Le definizioni normative introdotte dalla Convenzione non creano problemi di interferenza o sovrapposizione con definizioni presenti nelle discipline normative di settore.
Rispetto alla normativa citata nel punto b), la Convenzione viene a costituire un’ulteriore base giuridica per l’erogazione di finanziamenti pubblici a sostegno dell’industria cinematografica italiana, riconoscendo il cinema «quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».
e) Analisi delle compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Le disposizioni della Convenzione appaiono in linea con la previsione contenuta nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, che ritiene compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune». Esse, inoltre, risultano complementari alle clausole dei vari Accordi internazionali conclusi dall’Italia in materia di cooperazione culturale, con particolare riguardo alla produzione cinematografica.
f) Progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo iter
Attualmente è è stata presentata al Senato una proposta di legge di ratifica della Convenzione in esame: Atto Senato n. 890 di iniziativa della senatrice Vittoria Franco (Ulivo).
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Motivazioni che hanno condotto all’adozione della Convenzione
Con l’adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela di un patrimonio culturale, per sua natura assolutamente vulnerabile, finora non regolata a livello internazionale.
Destinatari dell’intervento
Destinatari diretti delle disposizioni della Convenzione sono le strutture amministrative degli Stati firmatari, alle quali compete esercitare i diritti ed assolvere agli obblighi previsti alla Parte IV.
Modalità di attuazione
Nel rispetto del principio di sovranità dei singoli Stati enunciato all’articolo 2 e ribadito all’articolo 5 della Convenzione, gli articoli dal 6 all’11 indicano le misure da prendere a livello nazionale per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul territorio nazionale, educare e sensibilizzare il pubblico e incoraggiare la partecipazione della società civile.
Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo della ratifica della Convenzione è quello di conseguire una più efficace protezione delle manifestazioni culturali che meglio esprimono le radici e l’identità della collettività nazionale.
Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività
La Convenzione non sembra comportare profili problematici di copertura amministrativa, poiché non richiede la creazione di nuove strutture organizzative o la modifica di quelle esistenti. Essa contempla, per la parte di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali, attività già parzialmente svolte dall’amministrazione e, comunque, della stessa natura di quelle costituenti l’impegno istituzionale.
Non sono state presentate osservazioni, al riguardo, da parte di altre Amministrazioni.
Valutazioni dell’impatto sui destinatari passivi
Destinatari indiretti sono i cittadini e le categorie professionali degli Stati medesimi in quanto beneficiari delle azioni positive intraprese dalle pubbliche amministrazioni in attuazione degli impegni assunti con la Convenzione. Nel settore delle attività culturali, in particolare, beneficiari appaiono le imprese cinematografiche, da annoverare nell’ambito delle «industrie culturali» come definite all’articolo 4, punto 5, dell’atto medesimo.
DISEGNO DI LEGGE (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29 della Convenzione stessa. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l’anno 2007, di euro 7.870 per l’anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Esame
in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2006
16a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Vernetti e per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(890) Vittoria FRANCO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(1179) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA) riferisce sui disegni di legge in titolo rilevando come siano entrambi finalizzati ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), firmata a Parigi il 20 ottobre 2005.
Quanto al disegno di legge n. 1179, di iniziativa governativa, precisa che la suddetta Convenzione si propone di rappresentare la traduzione in termini normativi dei principi proclamati nell'ambito della Dichiarazione universale adottata in sede UNESCO nel 2001, in base alla quale il concetto di diversità culturale è elevato al rango di "patrimonio comune", inteso come l'insieme delle molteplici espressioni culturali esistenti nel tempo e nello spazio. In particolare, la Convenzione risponde a due esigenze principali: assicurare il rispetto delle identità culturali di tutti i popoli, in un contesto democratico; contribuire all'emergere di un clima favorevole per la creatività di tutti, rendendo in questo modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile.
Rileva poi che la suddetta Convenzione è stata approvata dalla 33ma Conferenza generale dell'UNESCO quale risultato di complessi negoziati intergovernativi, che hanno visto anche la presenza attiva dell'Unione europea, in ragione del coinvolgimento di competenze comunitarie relativamente al profili inerenti agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
Nel merito, la I Parte della Convenzione risulta dedicata alla definizione degli obiettivi in relazione ai quali segnala in particolare, oltre alla protezione ed alla promozione della diversità delle espressioni culturali, l'incoraggiamento del dialogo tra le culture, l'incentivo all'interculturalità, l'affermazione del legame tra cultura e sviluppo, il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati ad adottare ed attuare politiche appropriate a salvaguardia del proprio patrimonio culturale e il rafforzamento della cooperazione e solidarietà internazionale in materia. Enuclea quindi i principi guida preposti alla realizzazione delle finalità dell'Accordo, con riferimento, in particolare, ai principi di sovranità, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture ed degli altri principi individuati all'articolo 2 del testo della Convenzione.
Sottolinea come risulti di particolare evidenza la IV Parte, la quale reca un insieme di disposizioni in tema di politiche pubbliche e misure dirette a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali e a rafforzare la cooperazione internazionale, prevedendo altresì la presentazione all'UNESCO di un rapporto quadriennale in ordine alle misure adottate sul tema in oggetto. A questo scopo si dispone che le Parti aderenti istituiscano dei punti di contatto quali sedi e strumenti di ciascun paese per la raccolta, lo scambio e la condivisione di informazioni in materia. Si tratta di strumenti dei quali l'Italia è piuttosto carente e che, al contrario, sono ritenuti essenziali per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione pubblica e dell’assegnazione di finanziamenti per le attività, la produzione e l’industria culturale. Osserva, quindi, che tra i compiti assegnati alle Parti contraenti figura l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale per la creazione di condizioni che conducano alla promozione della diversità delle espressioni culturali, al fine, tra l'altro, di migliorare le capacità manageriali e strategiche nelle istituzioni del settore pubblico incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e co-distribuzione cinematografica.
In tema di cooperazione allo sviluppo, l'Accordo prevede poi una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione tra i paesi sviluppati ed i paesi in via di sviluppo, attraverso l'adozione di misure appropriate volte a facilitare l'accesso al mercato globale ed alle reti di distribuzione internazionale, soprattutto per quanto concerne settori come la musica e la cinematografia, nonché mediante l'avvio di iniziative tese alla salvaguardia delle espressioni culturali a rischio di estinzione o che comunque necessitano di tutela urgente. In questo quadro, si dispone altresì l'istituzione di un fondo internazionale per la diversità culturale, costituito per lo più da contributi volontari degli Stati membri, il cui utilizzo sarà stabilito dal Comitato intergovernativo, sulla base di linee guida determinate dalla Conferenza degli Stati Parte.
Si sofferma inoltre sulla V Parte, in tema di organi istituzionali, osservando in particolare che nell'accordo si prevede l'istituzione di una Conferenza degli Stati Parte, la quale si riunisce una volta ogni 2 anni, elegge i membri del Comitato intergovernativo, approva le linee guida operative della Convenzione, riceve ed esamina i rapporti politici degli Stati Parte. Il Comitato intergovernativo è invece costituito da 18 membri eletti per 4 anni, da elevarsi a 24 quando il numero dei paesi membri diventi pari a 50, si riunisce annualmente e definisce le linee guida per l'attuazione della Convenzione, promuove gli obiettivi della Convenzione e svolge il monitoraggio sull'attuazione della medesima. È inoltre previsto che l'assistenza agli organi della Convenzione sia garantita dal Segretariato dell'UNESCO.
Un'attenzione specifica è infine dedicata ai rapporti con le Organizzazioni regionali di integrazione economica, con riguardo al caso specifico dell'Unione europea, che prelude all'adesione stessa dell'Unione, che si affiancherà alle ratifiche degli Stati membri. Aggiunge, al riguardo, che, nel regolare le questioni concernenti i rapporti con le altre Parti della Convenzione, in ragione dell'adesione congiunta e della condivisione di competenze tra Unione europea e Stati membri, nell'Accordo si chiarisce che i diritti previsti dalla Convenzione non saranno esercitati cumulativamente bensì alternativamente, dall'Unione o dagli Stati membri; laddove sia l'organismo europeo ad esercitare i diritti di voto, esso disporrà di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parti della Convenzione.
Quanto alle conseguenze giuridiche legate al rispetto degli obblighi convenzionali nei confronti delle altre parti contraenti, l'Unione europea e gli Stati membri sono tenuti di volta in volta ad individuare, attraverso apposita dichiarazione, la ripartizione delle responsabilità in relazione alle rispettive competenze, nonché a rendere nota qualsiasi modifica successivamente intervenuta nella regolazione dei rapporti interni atta ad incidere sulla ripartizione previamente dichiarata. Tali specifiche procedure di adesione da un lato evidenziano l'eccezionalità di questo testo convenzionale nel panorama delle iniziative negoziali dell'UNESCO, che mai prima aveva sperimentato la diretta partecipazione dell'Unione europea ai propri lavori, sebbene con riferimento solo ad alcuni aspetti del testo negoziato, d'altro lato preludono ad una concertazione, a livello comunitario, dei tempi e delle modalità di adesione della Comunità e di ratifica degli Stati membri, onde adempiere nel modo più adeguato agli appena ricordati obblighi di trasparenza in merito alla divisione delle responsabilità nei confronti degli Stati terzi che ratificano la Convenzione, pur fatto salvo il parallelo, necessario espletamento delle procedure interne di ratifica in ciascuno degli Stati membri.
Evidenzia pertanto che la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia appare coerente sia con il tradizionale impegno da sempre assunto dal Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale - nel quadro UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT) - sia con lo specifico contributo dato all'adozione della Convenzione in argomento, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.
Quanto al testo del disegno di legge n. 890, d'iniziativa della senatrice Franco, Presidente della Commissione istruzione pubblica, ed altri, rileva il carattere sostanzialmente identico a quello del Governo, se non per la norma di cui all'articolo 3 in tema di copertura dei relativi oneri finanziari, a valere dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle spese concernenti la partecipazione dell'Italia agli organismi di gestione della Convenzione in argomento.
Alla luce delle suddette considerazioni propone pertanto alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 1179, proponendo di riferire favorevolmente sullo stesso all'Assemblea e proponendo altresì all’Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 890.
Il sottosegretario Danielle MAZZONIS, dopo aver evidenziato l'importanza del provvedimento in titolo, sottolinea l'esigenza che l'Italia giunga prontamente alla ratifica della Convenzione in esame in vista della Conferenza internazionale che si terrà il 19 dicembre prossimo alla quale saranno ammessi a partecipare unicamente gli Stati Parte che avranno provveduto per tempo a ratificare l'Accordo. Caldeggia pertanto una positiva conclusione dell'iter parlamentare in tempi brevi.
Il presidente DINI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esaustività e la completezza della relazione introduttiva, in considerazione delle ragioni evidenziate dal rappresentante del Governo, auspica che in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari venga riconosciuto il carattere urgente del disegno di legge in esame, eventualmente anche in applicazione dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento del Senato, al fine di poter giungere alla conclusione dell'iter parlamentare in deroga alle preclusioni che si determineranno dall'apertura della sessione di bilancio a partire dal pomeriggio di domani.
Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) conviene con le considerazioni testé espresse dal Presidente, augurandosi altresì che sia possibile pervenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione dell’atto in titolo.
Il presidente DINI, non essendovi iscritti a parlare, e rilevato che, salvo che da parte della Commissione istruzione e beni culturali, non sono ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni interpellate in sede consultiva, propone di rinviare l'esame ad altra seduta.
La Commissione conviene.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2006
17a Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,25.
IN SEDE REFERENTE
(890) Vittoria FRANCO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(1179) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente DINI ricorda che l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta di ieri, è stato rinviato, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri richiesti.
Dopo aver avvertito che è appena stato trasmesso il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, non essendo ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone quindi di sospendere la seduta.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10.
Il presidente DINI avverte che è pervenuto il parere non ostativo con osservazioni della Commissione bilancio.
Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, su proposta del Presidente, previa verifica del numero legale, la Commissione delibera all’unanimità di conferire mandato al relatore Antonione a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1179, proponendo all’Assemblea l’assorbimento del disegno di legge n. 890, chiedendo altresì l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2006
19a Seduta
La seduta inizia alle ore 14,10.
(890) Vittoria FRANCO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione: rimessione alla sede plenaria)
Il senatore PALMA (FI), richiamando le motivazioni illustrate nella seduta del 14 novembre scorso, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 960, chiede che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia rimesso alla Commissione in sede plenaria, preannunciando che avanzerà identica richiesta anche per gli altri provvedimenti all'esame della Sottocommissione nella seduta in corso.
Il presidente VILLONE avverte che l'esame congiunto è conseguentemente rimesso alla Commissione in sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2006
54a Seduta
Presidenza del Presidente
BIANCO
La seduta inizia alle ore 9,15.
(890) Vittoria FRANCO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore VILLONE (Ulivo) riferisce sui disegni di legge in titolo, volti ad autorizzare la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali. Si sofferma, fra l’altro, sul significato dell’articolazione delle culture nella società odierna, ai fini della realizzazione delle libertà della persona.
Rispondendo a un quesito della senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), osserva che la Convenzione protegge le diversità anche sotto il profilo della libertà religiosa; inoltre, sebbene non vi sia una menzione specifica, può rappresentare uno strumento per la promozione della libertà delle donne.
Dopo aver sottolineato che la Costituzione garantisce piena tutela alle espressioni individuali e collettive, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità il parere proposto dal relatore.
La seduta termina alle ore 9,30.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2006
24a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica del provvedimento, nonché la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, prende in considerazione solo gli oneri relativi alle missioni degli esperti italiani che partecipano alle riunioni della Conferenza degli Stati parte e del Comitato intergovernativo, di cui agli articoli 22 e 23 della Convenzione oggetto della ratifica, disposizioni sulle quali non vi sono peraltro osservazioni da formulare. Segnala tuttavia che nella Convenzione sussistono altre disposizioni che sembrano suscettibili di produrre effetti finanziari e sulle quali sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare, l’articolo 14 della Convenzione prevede l’impegno dei Paesi aderenti ad attuare una serie di misure per sostenere la cooperazione allo sviluppo nel campo culturale, anche mediante i contributi di carattere finanziario di cui alla lettera (d). Al riguardo, posto che tali norme sembrano avere carattere precettivo e non meramente programmatico, occorre acquisire conferma che le suddette misure rientrino nelle attività di cooperazione allo sviluppo già previste dalla legislazione vigente e che non si tratti, quindi, di nuovi compiti posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Segnala poi l’articolo 18, che istituisce il Fondo internazionale per la diversità culturale, al quale contribuiscono gli Stati aderenti, i quali, ai sensi del comma 7, si impegnano a versare dei contributi volontari "su base regolare", al fine di consentire l’attuazione della Convenzione. Appare dunque necessario chiarire se da tale disposizione possano derivare obblighi finanziari diretti a carico dell’Italia: in caso affermativo, occorre altresì acquisire maggiori informazioni ovvero l’assicurazione che alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri si farà fronte mediante la predisposizione di un apposito provvedimento legislativo. Infine, sarebbe utile ottenere chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari correlati alla procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27, comma 3, della Convenzione.
Il sottosegretario CASULA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.
La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2006
25a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.
La seduta inizia alle ore 9,25.
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo, con osservazioni)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente MORANDO (Ulivo) ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire le risposte sulle problematiche di carattere finanziario riscontrate sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario SARTOR, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, in merito all’articolo 14 della Convenzione oggetto della ratifica in esame, concernente le attività per la cooperazione allo sviluppo, evidenzia che si tratta di iniziative che rientreranno nell’ambito delle attività relative alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, finanziate con gli appositi fondi previsti dalla legislazione vigente, per cui si tratta di attività già programmate che non rivestono carattere nuovo o aggiuntivo. Riguardo all’articolo 18 della Convenzione, relativo al Fondo internazionale per la diversità culturale, precisa che tale Fondo è alimentato dagli Stati contraenti attraverso contributi volontari, ai sensi dell’articolo 14 della medesima Convenzione, per cui non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso tuttavia che per eventuali esigenze straordinarie non coperte dai fondi per la cooperazione allo sviluppo già stanziati dalla normativa vigente, si provvederà con un apposito provvedimento di legge volto a determinare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Infine, riguardo le procedure per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 25 della Convenzione, fa presente che il ricorso alla Commissione di conciliazione ivi prevista è del tutto facoltativo ed eventuale e pertanto non determina la necessità di quantificazione e copertura di oneri.
Il presidente MORANDO (Ulivo) ritiene che la Sottocommissione, sulla base dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Sartor, possa esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in esame, richiamando i suddetti chiarimenti e nel presupposto che, agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 18 della Convenzione, non riconducibili alla legislazione vigente si faccia fronte mediante la predisposizione di un apposito provvedimento di legge volto a determinarne la relativa quantificazione e copertura finanziaria. In qualità di relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
- le attività di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 14 della Convenzione oggetto della ratifica in esame rientreranno nell’ambito delle iniziative relative alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, finanziate con gli appositi fondi previsti dalla legislazione vigente, per cui si tratta di attività già programmate che non rivestono carattere nuovo o aggiuntivo;
- per quanto concerne le procedure per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 25 della Convenzione, il ricorso alla Commissione di conciliazione ivi prevista è del tutto facoltativo ed eventuale e pertanto non determina la necessità di quantificazione e copertura di oneri;
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali esigenze straordinarie di finanziamento, connesse all’istituendo Fondo per la diversità culturale, di cui all’articolo 18 della Convenzione, non coperte dai fondi per la cooperazione allo sviluppo già stanziati dalla normativa vigente, si provvederà con un apposito provvedimento di legge volto a determinare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.
La seduta termina alle ore 9,35.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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91a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2006 |
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Presidenza del vice presidente BACCINI, indi del vice presidente ANGIUS
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente BACCINI
Discussione dei disegni di legge:
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(890) FRANCO Vittoria ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Relazione orale) (ore 18, 40)
Approvazione del disegno di legge n. 1179
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1179 e 890.
Il relatore, senatore Antonione, è assente e viene sostituito dal presidente della Commissione affari esteri, senatore Dini, il quale ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Dini.
DINI, f. f. relatore. Signor Presidente, entrambi i disegni di legge in esame sono finalizzati ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura cioè dall'UNESCO, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005.
La suddetta Convenzione si propone di rappresentare la traduzione in termini normativi dei princìpi proclamati nell'ambito della Dichiarazione universale adottata in sede UNESCO nel 2001, in base alla quale il concetto di diversità culturale è elevato al rango di «patrimonio comune», inteso come l'insieme delle molteplici espressioni culturali esistenti nel tempo e nello spazio. In particolare, la Convenzione risponde a due esigenze principali: assicurare il rispetto delle identità culturali di tutti i popoli, in un contesto democratico, e contribuire all'emergere di un clima favorevole per la creatività di tutti, rendendo in questo modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile.
Nel merito, la Parte I della Convenzione è dedicata alla definizione degli obiettivi, in relazione ai quali segnalo in particolare, oltre alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, l'incoraggiamento del dialogo tra culture, l'incentivo all'interculturalità, l'affermazione del legame tra cultura e sviluppo, il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati ad adottare e attuare politiche appropriate a salvaguardia del proprio patrimonio culturale e il rafforzamento della cooperazione e della solidarietà internazionale in materia.
Risulta poi di particolare evidenza la Parte IV della Convenzione, la quale reca un insieme di disposizioni in tema di politiche pubbliche e misure dirette a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali e a rafforzare la cooperazione internazionale, prevedendo altresì la presentazione all'UNESCO di un rapporto quadriennale in ordine alle misure adottate sul tema in oggetto.
A questo scopo si dispone che le parti aderenti istituiscano dei punti di contatto quali sedi e strumenti di ciascun Paese per la raccolta, lo scambio e la condivisione di informazioni in materia. Si tratta di strumenti dei quali l'Italia è piuttosto carente e che, al contrario, sono ritenuti essenziali per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica e dell'assegnazione di finanziamenti per le attività, la produzione e l'industria culturale.
Tra i compiti assegnati alle parti contraenti figura inoltre l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale per la creazione di condizioni che conducano alla promozione della diversità delle espressioni culturali, al fine, tra l'altro, di migliorare le capacità manageriali e strategiche nelle istituzioni del settore pubblico e incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica.
In tema di cooperazione allo sviluppo, l'Accordo prevede una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, attraverso l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale, soprattutto per quanto concerne settori come la musica e la cinematografia, nonché mediante l'avvio di iniziative tese alla salvaguardia delle espressioni culturali a rischio di estinzione o che comunque necessitano di tutela urgente.
In questo quadro, la Convenzione dispone altresì l'istituzione di un fondo internazionale per le diversità culturali, costituito per lo più da contributi volontari degli Stati membri, il cui utilizzo sarà stabilito dal Comitato intergovernativo, sulla base di linee guida determinate dalla Conferenza degli Stati aderenti. L'accordo prevede inoltre l'istituzione di una Conferenza degli Stati aderenti, la quale si riunisce una volta ogni due anni per eleggere i membri del Comitato intergovernativo, approvare le linee guida operative della Convenzione e ricevere ed esaminare i rapporti politici degli Stati aderenti. (Brusìo).
PRESIDENTE. Chiederei ai colleghi di consentire, per cortesia, lo svolgimento della relazione in condizioni perlomeno accettabili, anche e soprattutto per chi vuole ascoltare.
DINI, f. f. relatore. La ringrazio, Presidente.
Il Comitato intergovemativo si riunisce invece annualmente e definisce le linee guida per l'attuazione della Convenzione, promuove gli obiettivi della Convenzione e svolge il monitoraggio sull'attuazione della medesima. È inoltre previsto che l'assistenza agli organi della Convenzione sia garantita dal Segretariato dell'UNESCO.
Un'attenzione specifica è infine dedicata ai rapporti con le organizzazioni regionali di integrazione economica, con riguardo al caso specifico dell'Unione Europea, che prelude all'adesione della stessa Unione (una volta che a questa verrà conferita personalità giuridica o nel frattempo alla Comunità economica europea), che si affiancherà alle ratifiche degli Stati membri.
Al riguardo, nell'accordo si chiarisce che i diritti previsti dalla Convenzione non saranno esercitati cumulativamente, bensì alternativamente, o dall'Unione, in ragione del coinvolgimento di competenze comunitarie riguardanti i profili inerenti agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, o dagli Stati membri; laddove sia l'organismo europeo ad esercitare i diritti di voto, esso disporrà di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti della Convenzione. Tali specifiche procedure di adesione evidenziano l'eccezionalità di questo testo convenzionale nel panorama delle iniziative negoziali dell'UNESCO, che mai prima aveva sperimentato la diretta partecipazione dell'Unione Europea ai propri lavori.
La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, signor Presidente, appare pertanto coerente sia con il tradizionale impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, sia nel quadro UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT), sia con lo specifico contributo dato all'adozione della Convenzione in argomento, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.
Signor Presidente,quanto al testo del disegno di legge n. 890, d'iniziativa della senatrice Vittoria Franco ed altri, si rileva il carattere sostanzialmente identico a quello del Governo, il disegno di legge n. 1179, salvo che quest'ultimo reca le necessarie disposizioni di copertura finanziaria.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione affari esteri ha ritenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 1179 e ha conferito mandato al relatore, a riferire favorevolmente sullo stesso all'Assemblea e proponendo altresì all'Assemblea, che ora sostituisco, l'assorbimento del disegno di legge n. 890. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e del senatore Biondi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.
MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, la Convenzione sulla diversità culturale e delle espressioni artistiche dell'UNESCO, che oggi ci apprestiamo a ratificare, venne definita, al tempo della sua adozione, dopo tre difficili anni di negoziati e dibattiti, come una prima ma importante vittoria morale nella lunga via per la protezione della ricchezza e diversità culturale del pianeta.
In molti allora definirono la Convenzione, adottata a stragrande maggioranza con il solo voto contrario degli Stati Uniti e di Israele, una vittoria dell'Europa e della sua determinazione a proteggere e promuovere la propria arte e cultura nei confronti della cultura di massa statunitense, la cosiddetta cultura di Hollywood.
C'è un precedente importante che vale oggi la pena di ricordare ed è il fallimento a suo tempo del negoziato sull'accordo multilaterale sugli investimenti, il cosiddetto MAI, che si arenò proprio sull'indisponibilità della Francia e di altri Paesi europei a rinunciare alla cosiddetta clausola di salvaguardia culturale, osteggiata invece dagli Stati Uniti che avrebbero preferito una completa liberalizzazione del mercato dell'arte, della cultura e degli audiovisivi.
Questo fattore oggi viene capovolto dalla Convenzione UNESCO. Cultura e Arte vengono finalmente definiti come bene comune indisponibile alle leggi del mercato, e viene riconfermato un approccio multilaterale e «pattizio» come strumento di garanzia di tutela di tale bene comune.
In un certo senso la Convenzione si pone come primo vero strumento di «governo» della società multiculturale, riconoscendo la centralità della diversità e delle varie forme di espressione culturale e artistica, compiendo un importante passo in avanti per il superamento del relativismo culturale.
Restano alcune questioni irrisolte, a nostro parere, prima fra tutte la compatibilità di questa Convenzione nei confronti delle regole delle liberalizzazioni del commercio, le cosiddette regole GATS sui servizi del WTO e quelle per i diritti di proprietà intellettuale. Restano anche le preoccupazioni rispetto all'iniziativa che l'Unione Europea sta svolgendo di inserire la liberalizzazione dei servizi, e quindi anche il settore culturale e audiovisivo, come una delle condizioni da porre negli accordi bilaterali commerciali con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (i cosiddetti accordi di partenariato economico).
Quindi, riteniamo che l'Italia oggi, facendo questo primo passo verso la ratifica della Convenzione UNESCO, debba anche rappresentare in tutte le sedi, soprattutto quelle commerciali e verso i Paesi in via di sviluppo, la centralità del diritto alla cultura come bene comune e l'indisponibilità della produzione culturale e artistica alle leggi del mercato e del libero investimento.
Vorrei concludere ricordando che la Convenzione è stata frutto di un'importante interazione critica tra Governi e società civile: questa deve essere mantenuta anche nel processo di implementazione a livello nazionale. I punti di cultura e di contatto devono quindi essere aperti anche alle proposte e ai suggerimenti della società civile organizzata nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Dini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Roio. Ne ha facoltà.
DEL ROIO (RC-SE). Signor Presidente, data l'ora e la stanchezza dei colleghi, preferisco consegnare agli atti il testo del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha ottenuto un grande successo, senatore Del Roio. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Randazzo. Ne ha facoltà. (Brusìo).
RANDAZZO (Ulivo). Signor Presidente, chiedo anch'io l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si dichiara favorevole e l'autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà. C'è attesa per il suo intervento.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Chiedo di poter consegnare agli atti il testo del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
DINI, f. f. relatore. Vedo che i colleghi mi invitano a parlare per mezz'ora. (Applausi ironici). Rinuncio alla replica, Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Non voglio deludere le aspettative dei colleghi; pertanto, mi limito a dire che caldeggio l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
- le attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14 della Convenzione oggetto della ratifica in esame rientreranno nell'ambito delle iniziative relative alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, finanziate con gli appositi fondi previsti dalla legislazione vigente, per cui si tratta di attività già programmate che non rivestono carattere nuovo o aggiuntivo;
- per quanto concerne le procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 25 della Convenzione, il ricorso alla Commissione di conciliazione ivi prevista è del tutto facoltativo ed eventuale e pertanto non determina la necessità di quantificazione e copertura di oneri;
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali esigenze straordinarie di finanziamento, connesse all'istituendo Fondo per la diversità culturale, di cui all'articolo 18 della Convenzione, non coperte dai fondi per la cooperazione allo sviluppo già stanziati dalla normativa vigente, si provvederà con un apposito provvedimento di legge volto a determinare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria».
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1179.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 890.
[1] Recante la ”Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137.”