Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione consolare con la Repubblica di Cuba - A.C. 1874 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 80 | ||||
Data: | 07/12/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Convenzione consolare con la Repubblica di Cuba
A.C. 1874
n. 80
7 dicembre 2006
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0003.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione (Affari esteri)
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
Relazione della III Commissione Affari esteri
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cuba
§ Elenco delle Convenzioni consolari bilaterali attualmente in vigore per l'Italia
§ Scheda Paese su Cuba (a cura del Ministero degli Affari esteri)
§ Scheda della Commissione europea sui rapporti UE-Cuba
Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
1874 |
Titolo dell’Accordo |
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Politica estera; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma, 12 marzo 2001 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
31 ottobre 2006 |
§ annuncio |
6 novembre 2006 |
§ assegnazione |
28 novembre 2006 |
Commissione competente |
III Commissione Affari Esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, IV, V, VI, IX e XI |
Oneri finanziari |
Sì |
La Convenzione in esame vuole venire incontro alle esigenze dei cittadini che viaggiano o risiedono nel territorio dell'altra Parte, accentuandone la protezione e la tutela.
L'accordo consta di 78 articoli, raggruppati in 6 capitoli.
Il capitolo I contiene una serie di definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo della Convenzione.
Il capitolo II si occupa dell’istituzione di uffici consolari, nonché della nomina dei funzionari competenti e dell’esercizio delle specifiche funzioni consolari.
In particolare, lo stabilimento, così come la scelta della sede e la circoscrizione consolare, sono un diritto subordinato al consenso dell'altra Parte (art. 2). Le persone designate come Capi dell'Ufficio consolare assumono le funzioni previo consenso e rilascio di exequatur dello Stato ospitante (art. 3), le cui Autorità possono peraltro rifiutarlo, senza alcun obbligo di motivazione. Ai sensi del comma 2 dell’art. 4, poi, è prevista la possibilità per lo Stato di residenza di non accettare - al momento in cui ne è informato o anche successivamente - l'appartenenza di una data persona allo staff consolare, con l’effetto del richiamo in patria dell’interessato.
Tutti i movimenti di personale dell'Ufficio consolare, incluse le relative famiglie, vanno comunicati allo Stato di residenza (art. 6).
Il capitolo III è dedicato ai privilegi e immunità degli uffici e del personale consolare. Lo stato d'invio gode della libertà di affitto o di acquisto di beni immobili necessari alla sede consolare, nonché di costruzione su terreni allo scopo acquisiti, nel rispetto dei regolamenti urbanistici locali (art. 8): lo Stato di residenza presterà assistenza in tali attività.
I locali consolari con il loro contenuto di beni mobili ed installazioni, nonché i mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, non possono essere oggetto di requisizione; essi sono tuttavia soggetti, per ragioni di pubblica utilità o di difesa nazionale, ad eventuale espropriazione, con tutte le garanzie giuridiche e patrimoniali del caso, e con l’assicurazione della continuità delle funzioni consolari (art. 10). L'articolo 11, fondamentale, sancisce l’inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio, cui le Autorità dello Stato di residenza potranno accedere solo con il consenso delle Autorità diplomatiche o consolari, salvo il caso di sinistri che richiedano immediato intervento.
In base all’art. 12, poi, l’archivio e i documenti consolari sono inviolabili sempre e comunque. L’art. 15 stabilisce la completa libertà di movimento per i membri dell’Ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, con l’eccezione delle zone interdette per ragioni di sicurezza nazionale.
I beni mobili e immobili necessari all'esercizio dell'attività della sede consolare sono esenti da imposte e tasse (art. 9), così come lo sono i membri dell'Ufficio e i loro familiari, seppure con alcune eccezioni (art. 27).
Gli artt. 24-26 prevedono un’altra serie di esenzioni per lo staff consolare e relative famiglie (dalla registrazione e permesso di soggiorno, al permesso di lavoro, al regime di sicurezza sociale).
L’art. 14 sancisce per i membri dell'Ufficio consolare la completa libertà di comunicazione, in tutte le forme possibili, con lo Stato d'invio e l’insieme della rete diplomatica - eccezion fatta per l'installazione di stazioni emittenti radiofoniche, che è possibile solo con il consenso dello Stato ospitante -, e prevede inoltre l’inviolabilità della corrispondenza ufficiale, assieme peraltro alla possibilità di ispezionare o rispedire all'origine la valigia consolare in casi sospetti.
Gli artt. 19-21 riconoscono l'inviolabilità personale dei funzionari consolari, che non possono essere arrestati se non in caso di reati punibili con almeno cinque anni di carcere, o in esecuzione di sentenza passata in giudicato. Inoltre viene sancita l’immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari, salvo che i funzionari o impiegati abbiano agito non per conto dello Stato che rappresentano, e salvo altresì che si tratti di cause per danni intentate da terzi a seguito di incidenti provocati da mezzi di trasporto dell’Ufficio consolare. Al proposito, l’art. 33 prevede l’obbligo, per i membri dell’Ufficio consolare, di uniformarsi alle disposizioni vigenti nello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni arrecati a terzi da propri mezzi di trasporto.
Il capitolo IV identifica (artt. 37-63) le funzioni consolari nei riguardi dei propri connazionali – che possono essere esercitate anche dalla missione diplomatica (art. 35) -, quali registrazione, censimento, notifica di avvisi e di atti, rilascio di passaporti e visti o loro rinnovo o modifica, traduzione e legalizzazione di documenti originari dello Stato d'invio.
Inoltre ai funzionari consolari vengono attribuite (art. 46) funzioni di tipo notarile in materia di contratti che i propri cittadini intendano stipulare - purché non si tratti che coinvolgano cittadini dello Stato di residenza, o comunque destinati ad avere effetti in quest’ultimo Stato -, ovvero, a prescindere dalla nazionalità degli interessati, di contratti destinati a produrre effetti giuridici nel Paese cui appartiene il consolato, inclusi i testamenti e gli atti matrimoniali.
Analoghi compiti sono riconosciuti ai funzionari consolari per quanto riguarda la cittadinanza (art. 42), la formazione, la trascrizione o la trasmissione di atti anagrafici o di stato civile dei propri connazionali, nonché la celebrazione di matrimoni tra gli stessi (art. 47) e la partecipazione a elezioni o referendum indetti nello Stato di invio (art. 45); rientra inoltre nei compiti dei funzionari consolari la tutela di propri connazionali residenti nello Stato ospitante, che siano minori o incapaci giuridicamente (art. 51).
In particolare, poi, gli artt. 49 e 50 riconoscono ai funzionari consolari il diritto di comunicare e di incontrarsi liberamente con i cittadini del proprio Stato, nonché di ricevere sollecita informazione di ogni misura restrittiva della libertà a carico di propri connazionali. I funzionari consolari hanno altresì il diritto di recarsi dal detenuto o di corrispondere con lo stesso.
L'art. 52 concerne il caso di decesso di un cittadino del paese di invio, rispetto a cui i funzionari consolari hanno compiti soprattutto in materia di beni ereditari, ma anche di custodia provvisoria di effetti personali e di somme di denaro nel caso di morte di un cittadino che solo temporaneamente si trovi nel paese di residenza, in vista della riesportazione di tali beni, che dovrà comunque avvenire in conformità alle normative dello Stato di residenza.
Gli artt. da 53 a 59 trattano dei poteri conferiti ai funzionari consolari in merito a navi e aerei del proprio paese, quando si trovino nel territorio dello Stato di residenza. E' prevista la libertà di comunicazione tra l'equipaggio della nave e il consolato, anche per mezzo di visita reciproca, al fine di facilitare l'esplicazione delle funzioni consolari. Vengono fissati precisi limiti alle possibilità di intervento delle Autorità locali in questioni interne alla nave o all'aeromobile, nel senso che tale intervento è possibile solo con il consenso del capo dell'Ufficio consolare o del comandante. Diverso è il caso di reati commessi a bordo, per i quali le Autorità del Paese di residenza avviano il relativo procedimento laddove essi abbiano comportato la violazione di leggi locali, siano stati perpetrati contro, o comunque concernano, persone estranee all'equipaggio, siano punibili con la reclusione di almeno cinque anni nello Stato di residenza o, infine, siano connessi a traffico illecito di persone, armi o droga. Inoltre, le Autorità dello Stato di residenza avranno competenza giurisdizionale penale anche verso atti che comportino nocumento alla sicurezza portuale o dello Stato, alla sanità pubblica, alle leggi sull'immigrazione, alla salvaguardia della vita umana in mare, alle normative doganali o all'ambiente marino. Il funzionario consolare competente ha il diritto di assistere all'arresto o all'interrogatorio intrapreso nei casi anzidetti, salvo che impossibilitato o in caso di flagranza di reato, ma allora deve comunque essere informato delle misure adottate.
Si ricorda altresì che gli articoli 62-63 prevedono l’esercizio delle funzioni consolari, a determinate condizioni, al di fuori della circoscrizione naturale in uno Stato terzo, oppure nello Stato di residenza a favore di uno Stato terzo; in particolare, è previsto l’esercizio di tale ultima facoltà, da parte dell’Italia, a favore di cittadini di Stati membri dell’Unione europea che non abbiano propri uffici consolari nella circoscrizione interessata.
Il capitolo V contiene (artt. 64-73) disposizioni su privilegi ed esenzioni accordati agli Uffici consolari, qualora siano diretti da funzionari onorari, che ripetono sostanzialmente le previsioni concernenti gli Uffici ricoperti da personale della carriera diplomatica.
L'art. 76 prevede la possibilità che, su richiesta di una delle Parti, una Commissione mista si riunisca al fine di assicurare la migliore attuazione della Convenzione: eventuali controversie in materia saranno risolte per via diplomatica (art. 77).
L'art. 78 contiene infine le consuete clausole protocollari sulla ratifica, l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia: la Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, salvo denuncia scritta di una delle Parti, che avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di ricevimento della notifica. La Convenzione potrà essere emendata o integrata mediante la stipula tra le Parti di appositi Protocolli, che ne diverranno parte integrante.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione consolare italo-cubana del 12 marzo 2001.
L’articolo 3, in relazione all’applicazione della Convenzione, autorizza la spesa di 6.850 euro annui a decorrere dal 2006: la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 76 della Convenzione in esame (Commissione mista): nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a L’Avana per cinque giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano appunto a 6.850 euro.
Va tuttavia rilevato che l’art. 76 della Convenzione non statuisce una regolare periodicità delle riunioni della Commissione, che dovrebbero essere convocate a richiesta di una delle Parti.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): la prima, in particolare, rileva come la convenzione in esame non abbia effetti sulla normativa nazionale in vigore o sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, e neanche sull’ordinamento comunitario.
L’ATN non fornisce d’altronde una precisa motivazione della necessità dell’autorizzazione parlamentare della ratifica della Convenzione, peraltro desumibile dai precedenti di analoghi strumenti pattizi, nonché dalla presenza di oneri aggiuntivi – ancorché modesti – per il bilancio dello Stato.
N. 1874
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA)
di concerto con il ministro dell'interno (AMATO)
con il ministro della giustizia (MASTELLA)
con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)
e con il ministro dei trasporti (BIANCHI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001. |
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Presentato il 31 ottobre 2006
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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione consolare stipulata tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba nel marzo del 2001.
L'atto in parola era già stato presentato in Parlamento nel corso della passata legislatura e ne aveva anche ottenuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2668).
Tuttavia a seguito delle critiche emerse nei confronti del regime castrista nel luglio del 2003, il disegno di legge ha subìto una battuta di arresto.
Poiché le polemiche del 2003 si sono via via smorzate, in considerazione del fatto che la Convenzione risponde a concrete esigenze di tutela nei nostri connazionali, si ritiene opportuno e necessario ripresentare il provvedimento all'esame delle Camere.
La Convenzione consolare con Cuba si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati. Essa definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in vigore tra i due Stati.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un'apprezzabile incremento di operatori economici italiani a Cuba, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato e un sensibile aumento dei matrimoni misti: da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai princìpi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono Parte ambedue gli Stati.
In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisati le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione si rileva quanto segue.
1. Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
2. Gli articoli da 8 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali e agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
3. Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini (articolo 39), il rilascio dei passaporti e dei visti (articolo 40), la notifica di atti giudiziari (articolo 41), la cooperazione in materia di cittadinanza (articolo 42), la legalizzazione di documenti (articolo 43), l'efficacia degli atti e documenti consolari (articolo 44), il rilascio di documenti consolari e l'espletamento di funzioni elettorali (articolo 45), la formazione di atti notarili (articolo 46), gli atti dello stato civile (articolo 47). Particolarmente importanti sono l'articolo 49 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 50 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 51 sulla protezione dei minori e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 52.
Per quanto riguarda le competenze dei Consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.
Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
4. Gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
È chiaro che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2668
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2003 |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
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Onorevoli Senatori. – La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba (fatta a Roma il 12 marzo 2001), si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati. Essa definisce e regola nel dettaglio l’esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, in vigore tra i due Stati.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani in Cuba, nonchè un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; da ciò l’esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati.
In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l’istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio consolare stesso e l’esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonchè quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria.
In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, si rileva quanto segue.
Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
Gli articoli da 8 a 36 regolano le immunità, l’inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonchè il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini (articolo 39), il rilascio dei passaporti e dei visti (articolo 40), la notifica di atti giudiziari (articolo 41), la cooperazione in materia di cittadinanza (articolo 42), la legalizzazione di documenti (articolo 43), l’efficacia dei documenti consolari (articolo 44), l’espletamento di funzioni elettorali (articolo 45), la formazione di atti notarili (articolo 46), gli atti dello stato civile (articolo 47). Particolarmente importanti sono l’articolo 49 sul diritto di comunicazione tra cittadini e autorità consolari e l’articolo 50 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonchè l’articolo 51 sulla protezione dei minori. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall’articolo 52.
Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.
Gli articoli 62 e 63 regolano l’esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
Gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
È chiaro che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.
Analisi tecnico-normativa
1. Portata del provvedimento sull’ordinamento vigente
Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai consoli cubani in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste.
2. Conformità alla Costituzione
Esso è conforme all’articolo 87 della Costituzione che prevede che il Presidente della Repubblica ratifichi i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
3. Conformità al diritto comunitario
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.
4. Incidenza sulle competenze delle regioni
Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, nè su precedenti interventi di delegificazione che non riguardano detta materia.
5. Modifiche legislative e oneri finanziari
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba è soggetta all’approvazione del Parlamento, ma non comporta l’adozione di norme speciali di adeguamento nè prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell’attività consolare.
6. Tecnica normativa seguita
Come per tutti i Trattati soggetti all’approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo di Cuba e successivamente parafato dopo aver confrontato l’esattezza delle versioni italiana e cubana del testo medesimo.
La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.
Analisi dell’impatto della regolamentazione
Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento della presenza di operatori economici italiani a Cuba, nonchè un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l’esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
Soggetti diretti della Convenzione
La Repubblica italiana e la Repubblica cubana, nonchè i loro cittadini persone fisiche e giuridiche.
Categorie particolari di soggetti diretti
Non sono previste.
Soggetti indiretti della Convenzione
Non sono previsti.
Modalità di attuazione
Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonchè quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria.
Obiettivo della Convenzione e risultati attesi
L’obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all’estero e la determinazione dello status dell’Ufficio consolare.
Valutazioni dell’impatto sulla pubblica amministrazione
La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani nella Repubblica di Cuba.
Valutazioni dell’impatto sui destinatari passivi
I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, a Cuba potranno avvalersi della assistenza della tutela accordata dai nostri consoli in base alla Convenzione.
Relazione tecnica
L’attuazione della Convenzione consolare tra l’Italia e Cuba comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della commissione mista (articolo 76), incaricata dell’esame dei programmi operativi che si riunirà annualmente a Cuba ed in Italia.
Nell’ipotesi dell’invio di due funzionari all’Havana, con permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 5 giorni) euro 1.390
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 115,39, cui si aggiungono euro 34,6, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 149,99 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 112 + euro 44 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 156 x 2 persone x 5 giorni) » 1.560
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Havana (euro 2.250 x 2 persone = euro 4.500 + euro 225 quale maggiorazione del 5 per cento) » 4.725
Totale onere (articolo 76) euro 7.675
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall’anno 2004, ammonta ad euro 7.675.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 78 della Convenzione stessa. Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 7.675 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (omissis)
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Esame in sede referente presso la 3ª Commissione (Affari esteri)
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDì 17 FEBBRAIO 2004
169a Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per l’economia e le finanze Magri.
La seduta inizia alle ore 15.45.
IN SEDE REFERENTE
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame la relatrice BONFIETTI (DS-U) sottolineando come la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, sottoscritta a Roma il 12 marzo 2001, si inserisca nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e Cuba.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani nell'isola, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; è fondamentalmente da questa ragione che nasce l’esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati. In particolare, nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l’istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio consolare stesso e l’esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, così come quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o altrimenti privati della libertà personale. Viene, altresì, sottolineato l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il problematico fenomeno della clandestinità. La Convenzione stabilisce altresì che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa. Ricorda altresì che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.
I rapporti tra i due Paesi, dopo le difficili vicende dell'estate del 2003, quando un'imponente massa di manifestanti si riversò nelle strade per protestare contro le doglianze espresse da parte dell'Unione europea nei confronti del regime castrista in seguito alla condanna a morte di alcuni dirottatori cubani che intendevano raggiungere Miami, sembrano ora tornati alla normalità. Il contesto economico e sociale cubano, tuttavia, è di difficile lettura, dal momento che le aperture all'afflusso del capitale estero nell'isola da parte dell'establishment cubano paiono ancora timide. Soprattutto, gli sviluppi di medio e lungo periodo appaiono di non facile interpretazione, essendo legati, almeno in parte, alla capacità di evoluzione e mutamento dell'indirizzo politico castrista e, verosimilmente, al passaggio di consegne al vertice delle istituzioni cubane.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDì 23 MARZO 2004
178a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
DANIELI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 2004.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 17 febbraio 2004
169a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,35.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 19 febbraio 2004
93a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001: parere di nulla osta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 17 FEBBRAIO 2004
284a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quando di competenza, la necessità di valutare se dal suddetto provvedimento possono derivare nuovi o maggiori oneri connessi all’istituzione di uno o più consolati a Cuba (in relazione all’acquisto o alla costruzione di edifici, al trasferimento di personale ed altre spese organizzative), tenuto conto che la copertura finanziaria di cui all’articolo 3 si riferisce esclusivamente agli oneri legati alla partecipazione italiana alla riunioni della commissione mista prevista dall’articolo 76 della Convenzione.
Il sottosegretario Mara Teresa ARMOSINO si riserva di replicare nelle successive sedute alle osservazioni del relatore.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 18 febbraio 2004
286a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.
La seduta inizia alle ore 15.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario ARMOSINO conferma che la spesa connessa all’attuazione del provvedimento in titolo si riferisce unicamente alla partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ed in analogia a precedenti Convenzioni già ratificate dall’Italia.
Prendono la parola i senatori CADDEO (DS-U) e MORO (LP) per dichiarare la propria insoddisfazione per le osservazioni testé svolte dal Sottosegretario. In particolare, il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti in relazione agli oneri connessi all’articolo 2 della Convenzione per la parte che prevede la possibilità di istituire un nuovo ufficio consolare.
Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento al fine di consentire al rappresentante del Governo di fornire, in tempi solleciti, ulteriori chiarimenti in relazione ai rilievi emersi dal dibattito.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 24 febbraio 2004
288a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Molgora e per l’interno Balocchi.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.
Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni formulate nella precedente seduta in relazione all’articolo 2 dell’Accordo, che prevede la possibilità di istituire un ufficio consolare sul territorio dello Stato di residenza, conferma, come indicato nella relazione tecnica del provvedimento, l’assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli già autorizzati dalla legislazione vigente, per lo svolgimento delle normali attività consolari, la cui attuazione non richiede norme di adeguamento sul piano nazionale. In analogia a precedenti Accordi già ratificati dall’Italia, infatti, la Convenzione definisce le aree di intervento per la tutela dei cittadini italiani all’estero, nonché lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1967, n. 804.
Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione dell’articolo 2 dell’Accordo, precisa che essa riveste carattere del tutto eventuale, in quanto, pur consentendo ad entrambi i paesi contraenti di istituire un ufficio consolare, non comporta l’applicazione concreta di tale possibilità. Cita, a titolo di esempio, la precedente legge 16 marzo 2001, n. 115, di ratifica della Convenzione consolare Italia-Algeria, il cui articolo 2, recante un’analoga disposizione, non ha comportato alcun impegno di spesa.
Il relatore MORO (LP) ritiene che la risposta del Governo non chiarisca del tutto gli effetti finanziari derivanti dalla Convenzione consolare in esame e chiede ulteriori approfondimenti.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 2 marzo 2004
292a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.
La seduta inizia alle ore 15.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.
Il sottosegretario ARMOSINO precisa che la Convenzione in titolo non comporta l’apertura di nuovi uffici consolari e conseguentemente la necessità di prevedere la copertura di nuove spese. Infatti, la Convenzione ha ad oggetto soltanto la definizione delle aree di intervento nelle quali i due paesi possono agire per tutelare i propri cittadini. Illustra al riguardo una nota predisposta dal Ministero degli affari esteri nella quale si precisa che l’apertura di uffici consolari rappresenta una mera facoltà – presente anche in altri accordi regolanti la stessa materia – e pertanto non comporta l’apertura di nuovi uffici consolari e la corrispondente necessità di prevedere una copertura finanziaria.
Il senatore MORANDO (DS-U) e il relatore MORO (LP) dichiarano la propria insoddisfazione per i chiarimenti offerti dal Governo, data la palese contraddizione con quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 2 della Convenzione citata.
Prende, quindi, la parola il senatore FERRARA (FI) per rilevare come la previsione dell’istituzione di nuovi uffici consolari – ancorché indicata come mera facoltà – è resa necessaria dal fatto che la Repubblica di Cuba non ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1963. Come in analoghi provvedimenti, osserva che la Commissione potrebbe esprimere un avviso favorevole qualora il Governo confermasse che nella fattispecie in questione si potrebbe procedere all’apertura del nuovo Consolato con i fondi ordinari del Ministero degli affari esteri.
Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, rileva l’esigenza che il Governo valuti attentamente l’opportunità di prevedere una copertura finanziaria.
Su richiesta del relatore MORO (LP), la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 16 MARZO 2004
299a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,20.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedì 2 marzo.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo si è riservato di fornire ulteriori chiarimenti sugli aspetti finanziari concernenti l’eventuale istituzione di uno o più consolati nella Repubblica di Cuba, prevista nella Convenzione consolare contenuta nel disegno di legge in esame. Sottolinea, inoltre, che i suddetti chiarimenti riguardano anche i disegni di legge nn. 2706 e 2707, che recano analoghe Convenzioni consolari rispettivamente con la Repubblica di Georgia e quella di Moldova.
Il sottosegretario VEGAS conferma l’avviso favorevole già espresso sul provvedimento in esame, precisando che lo stesso non comporta oneri, in quanto le spese connesse all’apertura di uffici diplomatici o consolari all’estero non sono contemplate nella Convenzione consolare ivi contenuta, che si limita a definire le aree di intervento. La Convenzione, infatti, all’articolo 2 sancisce solo il diritto e non l’obbligo di aprire nuove sedi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna in tale materia ed alla quale la Repubblica di Cuba ha aderito fin dal 15 ottobre 1965. Fa presente che, secondo quanto precisato dal Ministero degli affari esteri, non è prevista attualmente alcuna apertura di una sede consolare a Cuba, per cui le relative spese hanno carattere meramente eventuale.
In ogni caso, precisa che, avendo il Ministero degli affari esteri avviato da tempo un’opera di razionalizzazione delle strutture periferiche all’estero, l’eventuale apertura di nuove sedi non comporterebbe oneri aggiuntivi, in quanto le relative spese verrebbero compensate mediante i risparmi connessi alla chiusura di vecchie sedi.
Il senatore CADDEO (DS-U) si pronuncia in senso contrario all’espressione di un eventuale parere non ostativo sul disegno di legge in esame e su quelli analoghi nn. 2706 e 2707, in quanto ciò consentirebbe al Governo di istituire una o più sedi diplomatiche all’estero in modo del tutto discrezionale e arbitrario, senza prevedere un’adeguata copertura finanziaria per gli inevitabili oneri connessi. Sottolinea che ciò contribuirebbe ulteriormente all’aumento della spesa delle pubbliche amministrazioni che, soprattutto per il personale, ha assunto negli ultimi tempi andamenti sempre più preoccupanti, come segnalato dallo stesso Ragioniere generale dello Stato nel corso dell’audizione di giovedì 11 marzo dinanzi alla Commissione bilancio nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’indebitamento delle autonomie territoriali.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che la Sottocommissione potrebbe esprimere parere non ostativo sul citato disegno di legge n. 2668 e su quelli analoghi 2706 e 2707, con la condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che gli oneri derivanti dall’eventuale apertura di nuove sedi consolari siano sempre compensati mediante la contestuale chiusura di altre sedi esistenti, al fine di assicurare l’effettiva invarianza della spesa. In mancanza di tale condizione, che giudica essenziale, preannuncia voto contrario all’eventuale proposta di un parere non ostativo.
Il sottosegretario VEGAS osserva che la condizione proposta dal senatore Morando non appare in linea con la prassi normalmente seguita in materia. Al di là dei tre provvedimenti testé citati, infatti, che recano nuove Convenzioni consolari, le Convenzioni già vigenti permettono comunque l’apertura di nuove sedi consolari all’estero, a legislazione vigente, senza che ciò richieda l’adozione di apposite leggi, in quanto rientra nell’autonomia organizzativa del Ministero degli affari esteri, i cui limiti sono costituiti solo dalle risorse finanziarie e di personale disponibili.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame, al fine di consentire l’ulteriore approfondimento dei connessi profili finanziari.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 17 marzo 2004
300a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,20.
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato i termini del dibattito svolto, propone di esprimere avviso favorevole, come proposto anche nelle precedenti sedute dal rappresentante del Governo, nel presupposto che gli oneri derivanti dall’eventuale apertura di nuove sedi consolari siano sempre compensati mediante la contestuale chiusura di altre sedi esistenti, al fine di assicurare l’effettiva invarianza della spesa.
Interviene il senatore MORANDO (DS-U) per preannunciare il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal Presidente in quanto, a suo avviso, il presupposto dovrebbe essere trasformato in una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La Sottocommissione conferisce, infine, il mandato al relatore Ciccanti a riferire un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 17 febbraio 2004
33a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zanoletti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:
alla 3a Commissione:
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001: parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2668-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Relatrice BONFIETTI) Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2003
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Onorevoli Senatori. – La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001, si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e Cuba.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani nell’isola, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; è fondamentalmente da questa ragione che nasce l’esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. I primi trecapitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai princìpi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati. In particolare, nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l’istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio consolare stesso e l’esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, così come quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o altrimenti privati della libertà personale. Viene, altresì, sottolineato l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il problematico fenomeno della clandestinità.
La Convenzione stabilisce altresì che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco. Ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa. La disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.
I rapporti tra i due Paesi, dopo le difficili vicende dell’estate del 2003, quando un’imponente massa di manifestanti si riversò nelle strade per protestare contro le doglianze espresse da parte dell’Unione europea nei confronti del regime castrista in seguito alla condanna a morte di alcuni dirottatori cubani che intendevano raggiungere Miami, sembrano ora tornati alla normalità. Il contesto economico e sociale cubano, tuttavia, è di difficile lettura, dal momento che le aperture all’afflusso del capitale estero nell’isola da parte dell’establishment cubano paiono ancora timide.
Soprattutto, gli sviluppi di medio e lungo periodo appaiono di non facile interpretazione, essendo legati, almeno in parte, alla capacità di evoluzione e mutamento dell’indirizzo politico castrista e, verosimilmente, al passaggio di consegne al vertice delle istituzioni cubane.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Bonfietti, relatrice
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
17 febbraio 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ciccanti)
17 marzo 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l’eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all’articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 78 della Convenzione stessa.
Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 7.675 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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585a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 20 APRILE 2004 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente DINI
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Approvazione del disegno di legge:
(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2668.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
AllegatoA
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668)
ARTICOLI 1, 2, 3 E 4
ART. 1.
Approvato
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
Art. 2.
Approvato
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 78 della Convenzione stessa.
Art. 3.
Approvato
1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 7.675 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
29.12.1903.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 16 DEL 22.01.1905 - GU N. 32 DEL 08.02.1905.
IN VIGORE SI 02.12.1904.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
04.10.1928.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 521 DEL 20.03.1930 - GU N. 113 DEL 14.05.1930.
IN VIGORE SI 18.04.1932.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 04.10.1928.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
29.02.1932 - 02.03.1932.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1085 DEL 22.07.1932 - GU N. 209 DEL 09.09.1932.
IN VIGORE SI 18.04.1932.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 29.12.1903.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
29.08.1938.
PROV-LEGISLATIVO
RDL N. 2051 DEL 23.09.1938 - GU N. 19 DEL 24.01.1939. CONVERTITO IN L. N. 739 DEL 02.06.1939.
IN VIGORE SI 20.03.1939.
TITOLO TRATTATO DI PACE CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
30.06.1947.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1442 DEL 27.11.1947 - GU N. 300 DEL 30.12.1947.
IN VIGORE SI 06.01.1951.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
19.09.1949.
IN VIGORE SI 19.09.1949.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE I RAPPORTI COMMERCIALI.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
09.09.1950.
IN VIGORE SI 09.09.1950.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI FITO-SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE A CUBA DI SAGGINA ITALIANA.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
06.08.1953 - 20.08.1953.
IN VIGORE SI 26.08.1953.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ISTITUZIONE A MILANO DI UN UFFICIO COMMERCIALE CUBANO.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.06.1967 - 08.01.1968.
IN VIGORE SI 08.01.1968.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
24.09.1973.
IN VIGORE SI 24.09.1973.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, CON N. 2 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.04.1974.
IN VIGORE SI 03.07.1975.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.04.1974.
IN VIGORE SI 10.05.1975.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO, CON SCAMBIO DI LETTERE E ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
24.01.1984.
IN VIGORE SI 24.01.1984.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 19.07.1984).
LUOGO-DATA
ROMA.
11.12.1984.
IN VIGORE SI 11.12.1984.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 18.07.1985).
LUOGO-DATA
ROMA.
21.10.1985.
IN VIGORE SI 21.10.1985.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 2 ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 16.07.1986).
LUOGO-DATA
ROMA.
24.02.1987.
IN VIGORE SI 24.02.1987. COMUNICATO IN GU N. 99 SO DEL 30.04.1987.
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.05.1993.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 214 DEL 12.05.1995 - GU N. 126 SO DEL 01.06.1995.
IN VIGORE SI 23.08.1995.
TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO AL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE DEGLI HANDICAP MEDIANTE I SERVIZI SANITARI DI BASE, IL MEDICO DI FAMIGLIA E GLI ISTITUTI DI FISIOTERAPIA.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
11.11.1993.
IN VIGORE SI 11.11 1993 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1994 .
TITOLO ACCORDO SULLA COPRODUZIONE DI FILM, CON ALLEGATO
LUOGO-DATA
ROMA.
04.02.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 81 DEL 23.03.1998 - GU N. 83 SO DEL 09.04.1998.
IN VIGORE SI 23.08.1999.
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
23.12.1997.
IN VIGORE SI 05.05 1998.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E REATI CONNESSI.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
11.03.1998.
IN VIGORE SI 12.01.2000.
TITOLO ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI , CON TRE NOTE VERBALI.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
09.06.1998.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 207 DEL 18.07.2000
IN VIGORE SI 19.09.2000.
TITOLO PROTOCOLLO D’INTESA SULLA COLLABORAZIONE FINANZIARIA TRA I DUE PAESI.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.09.1998.
IN VIGORE SI 30.09.1998.
TITOLO ACCORDO PER LO STABILIMENTO A CUBA DI UN’UNITA’ OPERATIVA DELL’I.C.E.
LUOGO-DATA
L’AVANA.
31.10.2000.
IN VIGORE SI 03.12.2001
TITOLO ACCORDO SULLA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI AIUTO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO "APPOGGIO ALLA SICUREZZA ALIMENTARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE CUBANA ATTRAVERSO LA RIABILITAZIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE NELLE PROVINCE DI LA HABANA E GRANMA”
LUOGO-DATA
ROMA.
06.05.2002
IN VIGORE SI 26.09.2002
TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI REGOLARI TRA ITALIA E CUBA
LUOGO-DATA
L'AVANA.
23.12.1997.
TITOLO CONVENZIONE EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
LUOGO-DATA
ROMA.
17.01.2000.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE
LUOGO-DATA
ROMA.
12.03.2001
1) Argentina
Convenzione sulle funzioni consolari
Firmata a: Roma, 9 dicembre 1987
Ratifica con: Legge 30 dicembre 1989, n. 437
In vigore dal: 1° agosto 1990
2) Belgio
Convenzione consolare
Firmata a: Bruxelles, 22 luglio 1878
Ratifica con: Regio Decreto 27 ottobre 1878, n. 4565
In vigore dal: 16 ottobre 1878
3) Bulgaria
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 21 febbraio 1968
Ratifica con: Legge 29 novembre 1973, n. 886
In vigore dal: 26 giugno 1974
4) Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca
Convenzione consolare
Firmata a: Praga, 10 ottobre 1975
Ratifica con: Legge 18 ottobre 1978, n. 681
In vigore dal: 6 gennaio 1979
5) Cina
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 19 giugno 1986
Ratifica con: Legge 23 giugno 1990, n. 175
In vigore dal: 19 giugno 1991
6) Costarica
Convenzione consolare
Firmata a: San Josè, 12 dicembre 1933
Ratifica con: Regio Decreto 22 febbraio 1934, n. 371,
convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1310
In vigore dal: 5 marzo 1936
7) El Salvador
Convenzione consolare
Firmata a: San Salvador, 25 gennaio 1876
Ratifica con: Regio Decreto 22 febbraio 1880, n. 5314
In vigore dal: 28 dicembre 1880
8) Francia
Convenzione consolare, con scambi di note
Firmata a: Roma, 12 gennaio 1955
Ratifica con: Legge 4 marzo 1958, n. 386
In vigore dal: 20 maggio 1959
9) Francia
Scambio di note relativo all'interpretazione degli articoli
30 e 31 della Convenzione consolare del 12 gennaio 1955
Firmato a: Parigi, 21 giugno 1956
In vigore dal: 21 giugno 1956 (presumibilmente)
10) Gran Bretagna
Convenzione consolare, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 marzo 1957, n. 298
In vigore dal: 29 dicembre 1957
11) Gran Bretagna
Scambio di note che prevede un negoziato per la revisione della
Convenzione consolare del 1° giugno 1954 e che stabilisce una
interpretazione dell'articolo 9 della Convenzione stessa conforme
a quanto stabilito nell'allegato alle stesse note
Firmato a: Roma, 27 gennaio 1970
In vigore dal: 27 gennaio 1970 (presumibilmente)
12) Gran Bretagna
Scambio di note concernente la modifica della Convenzione consolare
del 1° giugno 1954
Firmato a: Roma, 29 dicembre 1970
Ratifica con: Legge 4 maggio 1977, n. 399
In vigore dal: 21 maggio 1979
13) Gran Bretagna
Scambio di note, costituente un accordo, per la modifica
della Convenzione consolare del 1° giugno 1954
Firmata a: Roma, 18 ottobre 1988
Ratifica con: Legge 23 aprile 1991, n. 146
In vigore dal: 29 luglio 1991
14) Grecia
Convenzione consolare
Firmata a: Atene, 27 novembre 1880
Ratifica con: Regio Decreto 21 aprile 1881, n. 184
In vigore dal: 16 aprile 1881
15) Jugoslavia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 3 dicembre 1960
Ratifica con: Legge 3 dicembre 1962, n. 1811
In vigore dal: 30 giugno 1963
16) Jugoslavia
Scambio di note sull'interpretazione di alcune clausole della
Convenzione consolare del 3 dicembre 1960
Firmato a: Belgrado, 7 maggio 1962
In vigore dal: 30 giugno 1963
17) Malaysia
Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 maggio 1957, n.298
In vigore dal: 28 dicembre 1957
18) Polonia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 9 novembre 1973
Ratifica con: Legge 5 maggio 1976, n. 425
In vigore dal: 17 marzo 1977
19) Portogallo
Convenzione consolare
Firmata a: Lisbona, 30 settembre 1868
Ratifica con: Regio Decreto 15 agosto 1869, n. 5234
In vigore dal: 17 luglio 1869
20) Portogallo
Dichiarazione interpretativa degli articoli 13 e 14
della Convenzione consolare del 30 settembre 1868
Firmata a: Lisbona, 16 luglio 1875
Ratifica con: Regio Decreto 3 ottobre 1876, n. 3378
In vigore dal: 5 luglio 1876
21) Romania
Convenzione consolare
Firmata a: Bucarest, 8 agosto 1967
Ratifica con: Legge 21 giugno 1971, n. 799
In vigore dal: 11 maggio 1972
22) Romania
Scambio di note costituente accordo per l'abrogazione
delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 della
Convenzione consolare tra Italia e Romania
Firmato a: Roma, 7 ottobre 1991 / 7 gennaio 1992
In vigore dal: 7 gennaio 1992
23) Singapore
Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 maggio 1957, n. 298
In vigore dal: 29 dicembre 1957
24) Somalia
Convenzione consolare
Firmata a: Mogadiscio, 1° luglio 1960
Ratifica con: Legge 1° febbraio 1962, n. 367
In vigore dal: 20 dicembre 1962
25) Spagna
Convenzione consolare
Firmata a: Santi del Fonso, 21 luglio 1867
Ratifica con: Regio Decreto 21 novembre 1867, n. 4094
In vigore dal: 2 novembre 1867
26) Svizzera
Convenzione di stabilimento e consolare
Firmata a: Berna, 22 luglio 1868
Ratifica con: Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5052
In vigore dal: 1° maggio 1869
27) Svizzera
Protocollo per l'applicazione degli articoli 4, 9 e 17 della
Convenzione di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868
Firmato a: Berna, 1° maggio 1869
Ratifica con: Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5055
In vigore dal: 1° maggio 1869
28) Tunisia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 17 ottobre 1985
Ratifica con: Legge 30 dicembre 1989, n. 446
In vigore dal: 1° agosto 1990
29) Turchia
Convenzione consolare, con Protocollo finale e processo verbale di firma
Firmata a: Roma, 9 settembre 1929
Ratifica con: Legge 8 agosto 1930, n. 1419
In vigore dal: 13 aprile 1932
30) Ungheria
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 16 ottobre 1969
Ratifica con: Legge 22 maggio 1974, n. 382
In vigore dal: 21 dicembre 1974
31) Federazione Russa
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 15 gennaio 2001
Ratifica con: Legge 19 agosto 2003, n. 243
In vigore dal: 1° maggio 2004
32) Stati Uniti d'America
Convenzione consolare
Firmata a: Washington, 8 maggio 1878
Ratifica con: Regio Decreto 27 settembre 1878, n. 4538
In vigore dal: 18 settembre 1878
33) Mauritius
Convenzione consolare
Firmata a: Port Louis, 28 gennaio 1993
Ratifica con: Legge 28 agosto 1997, n. 310
In vigore dal: 1° febbraio 2002
34) Algeria
Convenzione consolare
Firmata a: Algeri, 10 giugno 1992
Ratifica con: Legge 16 marzo 2001, n. 115
In vigore dal: 1° settembre 2001
35) Marocco
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 18 febbraio 1994
Ratifica con: Legge 6 marzo 1996, n. 143
In vigore dal: 1° maggio 2000
36) Libia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 4 luglio 1998
Ratifica con: Legge 26 febbraio 2004, n. 65
In vigore dal: 1° maggio 2005
37) Moldova
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 23 febbraio 2000
Ratifica con: Legge 27 luglio 2004, n. 211
In vigore dal: 1° settembre 2005
38) Georgia
Convenzione consolare
Firmata a: Tbilisi, 17 luglio 2002
Ratifica con: Legge 19 luglio 2004, n. 201
In vigore dal: 1° maggio 2005
39) Ucraina
Convenzione consolare
Firmata a: Kiev, 23 dicembre 2003
Ratifica con: Legge 15 dicembre 2005, n. 277
In vigore dal: 1° novembre 2006