Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: A.C. 1746: Legge finanziaria 2007
Riferimenti:
AC n. 1746/XV     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 4
Data: 16/10/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

 

INDICE

 

ARTICOLO 3. 13

Disposizioni in materia di IRPEF. 13

ARTICOLO 4. 17

Assegni per il nucleo familiare. 17

ARTICOLO 5, commi 1-15. 18

Norme in materia di studi di settore. 18

ARTICOLO 5, comma 16. 27

Detraibilità e deducibilità delle spese per acquisto di medicinali27

ARTICOLO 5, comma 17. 28

Abolizione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse. 28

ARTICOLO 5, commi 18 e 19. 30

Autovetture per portatori di handicap. 30

ARTICOLO 5, comma 25. 33

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore. 33

ARTICOLO 5, comma 28. 35

Agenti immobiliari35

ARTICOLO 5, comma 29 e 30. 35

Contrasto del gioco illegale. 35

ARTICOLO 6, comma 1. 36

Opere di durata ultrannuale. 36

ARTICOLO 6, commi 3 e 4. 39

Regime del riporto delle perdite. 39

ARTICOLO 6, comma 5. 40

Modalità di versamento dell’imposta di bollo.. 40

ARTICOLO 6, commi 6-10. 41

Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento.. 41

ARTICOLO 6, comma 11. 48

Aumento delle imposte sui tabacchi48

ARTICOLO 6, commi 12-20. 49

Emersione di base imponibile ICI-IRPEF relativa agli immobili49

ARTICOLO 7. 51

Variazione addizionale comunale IRPEF e modalità di versamento.. 51

ARTICOLI 8, 9, 10 comma 2 e 11, comma 19. 53

Istituzione di tributi propri comunali e ampliamento di tributi esistenti53

ARTICOLO 12. 54

Compartecipazione comunale all’IRPEF. 54

ARTICOLI 13 – 14. 55

Disposizioni relative alle attività di gestione del catasto.. 55

ARTICOLO 15. 57

Disposizioni in materia di immobili57

·             Commi 1 e 2. 57

Disposizioni in materia di immobili confiscati ad indiziati di mafia.. 57

·             Comma 3. 59

Trasferimento di beni alle università statali59

·             Commi 4-9. 59

Razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato.. 59

·             Commi 10-12. 61

Consolidamento delle destinazioni d’uso degli immobili dello Stato.. 61

·             Comma 13. 62

Gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate. 62

·             Commi 14-16. 63

Assegnazione o trasferimento di beni immobili dello Stato.. 63

·             Comma 17. 64

Semplificazione della procedura relativa all’esercizio della prelazione. 64

·             Comma 18. 65

Riduzione spese per trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri65

ARTICOLO 16, commi 1-6. 66

Revisione dei canoni per concessioni demaniali marittime. 66

ARTICOLO 16, commi 7-15. 69

Disposizioni per la valorizzazione di immobili pubblici69

ARTICOLO 17. 70

Disposizioni per la valorizzazione degli immobili pubblici70

ARTICOLO 18, commi 1-4. 72

Modifiche alla disciplina IRAP. 72

ARTICOLO 18, comma 5. 78

Attribuzione alle regioni di risorse integrative dell’IRAP. 78

ARTICOLO 19. 79

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. 79

ARTICOLO 20, commi 1-4. 83

Credito d’imposta per i costi  delle attività di ricerca industriale. 83

ARTICOLO 20, commi 6 e 7. 87

Credito d’imposta per le imprese di produzioni musicali87

ARTICOLO 20, commi 8 e 9. 88

Detrazione delle spese sostenute dagli insegnanti per l’acquisto di pc. 88

ARTICOLO 20, commi 10 e 11. 89

Detraibilità dell’IVA relativa ad alimenti e bevande nei congressi89

ARTICOLO 20, comma 12. 90

Esenzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.. 90

ARTICOLO 20, comma 13. 90

Esenzione Iva per le prestazioni di assistenza a persone. 90

ARTICOLO 20, commi 14-18. 91

Trattamento dei contributi versati a fondo pensione. 91

ARTICOLO 20, comma 19. 94

Redditi derivanti da utilizzazione economica di opere d’ingegno.. 94

ARTICOLO 20, comma 20, lett. a), i-quinquies e lett. b)95

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per l’esercizio di attività sportive. 95

ARTICOLO 20, comma 20, lett. a), i-sexies e lett. b)97

Detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede. 97

ARTICOLO 20, comma 22. 99

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. 99

ARTICOLO 22. 101

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici101

ARTICOLO 24. 104

Contributi per apparecchi e motori ad alta efficienza.. 104

ARTICOLO 25. 107

Interventi sulla fiscalità energetica.. 107

ARTICOLO 26. 108

Disposizioni in materia di biocarburanti108

ARTICOLO 27. 109

Modifica regime IVA sulla fornitura di energia termica.. 109

ARTICOLO 28. 110

Riutilizzazione commerciale dei dati catastali110

ARTICOLO 29. 111

Proroga di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie. 111

ARTICOLO 30. 114

Proroga di agevolazioni tributarie. 114

ARTICOLI da 32 a 34. 121

Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri121

ARTICOLO 35. 123

Modifiche all’assetto organizzativo della Polizia di Stato.. 123

ARTICOLO 40. 125

Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi.125

ARTICOLO 42. 126

Vertici degli enti pubblici non economici126

ARTICOLO 43. 127

Ricorsi in materia pensionistica.. 127

ARTICOLO 45. 128

Istituzione di una Commissione tecnica.. 128

ARTICOLO 46. 129

Commissione per la garanzia dell’informazione statistica.. 129

ARTICOLO 47 - ARTICOLO 67, lettera a)131

Riordino e soppressione di enti pubblici131

ARTICOLO 49. 133

Accelerazione della liquidazione dell’EFIM... 133

ARTICOLO 52. 136

Assicurazione dei rischi da calamità naturali136

ARTICOLO 53. 138

Contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato.138

ARTICOLI 54 e 55. 141

Effetti dei contributi pluriennali dello Stato.. 141

ARTICOLO 57, commi 2, 3, 7, 9 e 10. 143

Stabilizzazione di personale con contratti non a tempo indeterminato.. 143

ARTICOLO 57, commi 4, 5 e 11. 147

Limiti alla sostituzione del personale cessato per gli anni 2008 e 2009. 147

ARTICOLO 57, comma 6. 149

Fondo per assicurazioni in deroga.. 149

ARTICOLO 57, comma 12. 150

Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato.. 150

ARTICOLO 57, comma 13. 152

Soppressione del Fondo per la mobilità del personale. 152

ARTICOLO 58. 152

Rinnovi contrattuali del pubblico impiego.. 152

ARTICOLO 59. 155

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali155

ARTICOLO 60. 156

Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale. 156

ARTICOLO 61. 158

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate. 158

ARTICOLO 62. 159

Potenziamento dell’organico dei Carabinieri159

ARTICOLO 63. 162

Trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari162

ARTICOLO 64. 163

Contenimento degli automatismi stipendiali163

ARTICOLO 66, comma 1, lett. a)164

Rapporto alunni/classi e diminuzione ripetenti164

ARTICOLO 66, comma 1, lett. c)170

Immissioni in ruolo di personale docente e ATA.. 170

ARTICOLO 66, comma 1, lett. d)178

Attività di monitoraggio delle assenze. 178

ARTICOLO 66, comma 1, lett. e)179

Riduzione docenti di lingua inglese. 179

ARTICOLO 66, comma 1, lett. f)182

Riduzione dell’orario settimanale dell’istruzione professionale. 182

ARTICOLO 66, comma 4. 183

Mobilità dei docenti inidonei ai compiti di insegnamento.. 183

ARTICOLO 66, comma 5. 184

Utilizzo dei docenti soprannumerari184

ARTICOLO 66, commi 6 e 7. 186

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.. 186

ARTICOLO 66, comma 13. 189

Procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici189

ARTICOLO 66, comma 15 -  ARTICOLO 67, lettera b)190

Norma finanziaria.. 190

ARTICOLO 68. 191

Interventi in favore del sistema dell’istruzione. 191

ARTICOLO 69. 199

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca.. 199

ARTICOLO 70, commi da 1 a 4. 201

Personale delle università e degli enti di ricerca.. 201

ARTICOLO 70, commi 5 e 6. 202

Piano straordinario di assunzioni di ricercatori202

ARTICOLO 73. 202

Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome. 202

ARTICOLO 74. 207

Patto di stabilità interno per gli enti locali207

ARTICOLO 75. 213

Trasferimenti e compartecipazione IRPEF agli enti locali213

ARTICOLO 76. 213

Disposizioni in materia di governo degli enti locali213

ARTICOLO 77. 214

Uffici periferici statali nelle province di nuova istituzione. 214

ARTICOLO 79. 215

Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali215

ARTICOLO 82. 217

Gestioni previdenziali217

ARTICOLO 83. 219

Trasferimenti all’INPS. 219

ARTICOLO 84. 221

Istituzione del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto.. 221

ARTICOLO 85. 230

Misure in materia previdenziale. 230

ARTICOLO 86. 235

Indennità di malattia e congedi parentali ai parasubordinati235

ARTICOLO 88, comma 1, lettere a) e b)236

Finanziamento del SSN.. 236

ARTICOLO 88, comma 1, lettera c)239

Proroga dell’incremento automatico delle addizionali regionali239

ARTICOLO 88, comma 1, lettera d)240

Disposizioni sulle anticipazioni del finanziamento a carico dello Stato.. 240

ARTICOLO 88, comma 1, lettera f)241

Misure di contenimento della spesa farmaceutica.. 241

ARTICOLO 88, comma 1, lettera g)242

Ulteriori misure per il contenimento della spesa farmaceutica.. 242

ARTICOLO 88, comma 1, lettera i)242

Norme in materia di spesa per investimenti sanitari242

ARTICOLO 88, comma 1, lettere l) e m)243

Disposizioni in materia di prestazioni di laboratorio automatizzabili243

ARTICOLO 88, comma 1, lettera n)245

Compartecipazione per spese specialistiche e di pronto soccorso.. 245

ARTICOLO 88, comma 1, lettere q), r) e s)246

Disciplina degli accreditamenti delle strutture private. 246

ARTICOLO 88, comma 1, lettera t)248

Determinazione del prezzo di  acquisto dei dispositivi medici248

ARTICOLO 88, comma 1, lettera u)249

Disposizioni per l’utilizzo appropriato delle specialità medicinali249

ARTICOLO 88, comma 2. 249

Incremento del finanziamento del SSN per il 2006. 249

ARTICOLO 88, comma 3. 250

Riduzione degli stanziamenti al SiVeAS. 250

ARTICOLO 89, commi 1-3. 251

Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del PSN.. 251

ARTICOLO 89, comma 4. 251

Finanziamento degli screening oncologici251

ARTICOLO 93. 251

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria.. 251

ARTICOLO 97. 252

Misure per le farmacie rurali252

ARTICOLO 101. 253

Spesa sanitaria della Regione siciliana.. 253

ARTICOLO 102. 254

Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna.. 254

ARTICOLO 104 (commi da 1 a 10)256

Nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale. 256

ARTICOLO 104 (commi da 11 a 13)261

Diritti sui brevetti e aiuti alle imprese in difficoltà.. 261

ARTICOLO 105. 263

Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 263

ARTICOLO 106. 265

Fondo FIRST.. 265

ARTICOLO 107. 266

Fondo interventi regionali nel settore del commercio e del turismo.. 266

ARTICOLO 108. 267

Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi267

ARTICOLO 110. 268

Promozione competitività nei settori industriali ad alta tecnologia.. 268

ARTICOLO 118. 270

Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti270

ARTICOLO 119. 271

Trasferimento di fondi dall’INAIL all’INPS. 271

ARTICOLO 123. 272

Esclusione cofinanziamento UE dalla regola del 2%.272

ARTICOLO 134. 272

Interventi ferroviari272

ARTICOLO 135. 276

Finanziamento di opere di interesse nazionale. 276

ARTICOLO 136. 277

Autonomia finanziaria delle autorità portuali277

ARTICOLO 137. 283

Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale. 283

ARTICOLO 139. 284

Interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria.. 284

ARTICOLO 140. 285

Interventi nel settore del trasporto rapido di massa.. 285

ARTICOLO 142. 286

Finanziamento dell’ANAS Spa. 286

ARTICOLO 148. 293

Controlli nel settore agroalimentare. 293

ARTICOLO 149. 296

Disposizioni in materia di enti irrigui296

ARTICOLO 152. 298

Controlli nel settore agroalimentare. 298

ARTICOLI 154 e 155. 302

Internazionalizzazione e forma societaria in agricoltura.. 302

ARTICOLO 156. 305

Norme in materia di bioenergie. 305

ARTICOLO 160. 308

Fondo rotativo per la riduzione dei gas ad effetto serra.. 308

ARTICOLO 163, comma 1. 309

Contratti a tempo determinato presso il Ministero per i beni e le attività culturali309

ARTICOLO 163, commi 5, 6 e 9. 310

Finanziamento di Fondi presso il Ministero per i beni e le attività culturali310

ARTICOLO 165. 311

Disposizioni di razionalizzazione in materia di spettacolo.. 311

ARTICOLO 166. 313

Interventi a carico del Fondo per l’occupazione. 313

ARTICOLO 167. 315

Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria.. 315

ARTICOLO 175. 317

Disposizioni in materia di mobilità lunga.. 317

ARTICOLO 176. 318

Proroghe di ammortizzatori sociali318

ARTICOLO 177. 318

Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare. 318

ARTICOLO 178. 319

Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.. 319

ARTICOLO 181. 321

Adempimento di obblighi comunitari ed internazionali321

ARTICOLO 183. 323

Rifinanziamento trasporto pubblico locale. 323

ARTICOLO 184. 324

Finanziamento delle Agenzie fiscali324

ARTICOLO 185. 325

Incremento della dotazione del Fondo per i debiti pregressi325

ARTICOLO 186. 327

Ripristino dell’otto per mille. 327

ARTICOLO 188. 328

Fondo missioni internazionali328

ARTICOLO 192. 329

Fondo per le politiche della famiglia.. 329

ARTICOLO 200. 330

Fondo  per le politiche sociali330

ARTICOLO 202. 331

Reddito minimo di inserimento.. 331

ARTICOLO 212. 331

Adeguamento della tariffa per i visti nazionali331

ARTICOLO 216, comma 7. 332

Eccedenze di spesa.. 332

Disposizioni recanti autorizzazioni di spesa annuali o pluriennali343

 

 


 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di IRPEF

Normativa vigente. La disciplina vigente in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), contenuta nel Titolo I del DPR n. 917/1986 (TUIR), prevede, tra l’altro, che:

-          per la determinazione della base imponibile, si applicano al reddito complessivo sia le deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta (articolo 11) sia le deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12). Tali deduzioni, che dipendono rispettivamente, dalla tipologia di reddito dichiarato e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente, rappresentano l’importo massimo, per ciascuna categoria o situazione familiare, che può essere portato in deduzione dalla base imponibile fiscale. La misura effettiva della deduzione spettante, tuttavia, è determinata in proporzione al reddito dichiarato. E’ prevista, infatti, una formula matematica in base alla quale l’importo della deduzione teorica tende a ridursi, fino ad annullarsi, all’aumentare del reddito complessivo dichiarato;

-          per la determinazione dell’imposta lorda, trovino applicazione le aliquote per scaglioni di reddito (articolo 13).

 

La norma interviene sul regime fiscale in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Le novità introdotte riguardano:

a)      la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni d’imposta (comma 1, lettera b)). Le modifiche proposte sono evidenziate nella seguente tabella.

Ante ddl finanziaria 2007

Ddl finanziaria 2007

Scaglioni di reddito

aliquota

Scaglioni di reddito

aliquota

Fino a 26.000 euro

23%

Fino a 15.000 euro

23%

Da 26.000 a 33.500 euro

33%

Da 15.000 a 28.000

27%

Da 33.500 euro a 100.000

39%

Da 28.000 a 55.000

38%

Oltre 100.000(*)

39%+4%

Da 55.000 a 75.000

41%

 

 

Oltre 75.000 (*)

43%

(*) L’articolo 1, comma 350, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha introdotto un contributo di solidarietà del 4% da corrispondere sulla parte di imponibile eccedente i 100.000 euro.

b)     la sostituzione delle deduzioni dall’imponibile di cui agli articoli 11 e 12 del TUIR con detrazioni d’imposta. Le misure delle detrazioni sono commisurate alla tipologia di reddito dichiarato e ai carichi di famiglia del contribuente (comma 1, lettere c) e d)). Gli importi indicati nelle norme proposte si riferiscono a detrazioni teoriche; infatti, per la determinazione della detrazione effettivamente spettante, deve essere applicata una formula matematica in base alla quale l’importo della detrazione tende a ridursi, fino ad annullarsi, all’aumentare del reddito complessivo dichiarato a ciascun contribuente.

Si riporta, di seguito, una tabella con l’indicazione delle detrazioni previste per i carichi di famiglia. Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per tipologia di reddito, si rinvia al testo normativo.

Articolo 12 del Tuir proposto – (Detrazioni per carichi di famiglia)

Descrizione

Detrazione teorica

Coefficiente matematico

Coniuge

800 euro

80.000

Figli di età inferiore a 3 anni

900 euro

95.000 o 110.000 (*)

Figli di età pari o superiore a 3 anni

800 euro

95.000 o 110.000(*)

Maggiorazione per ciascun figlio portatori di handicap

70 euro

95.000 o 110.000(*)

Maggiorazione per i contribuenti con più di 3 figli a carico

200 euro per ciascun figlio

95.000 o 110.000(*)

Altri familiari a carico

750 euro

80.000

(*) Per il primo figlio si applica 95 .000 quale coefficiente matematico. Per ogni figlio successivo il coefficiente matematico diventa 110.000.

c)      la soppressione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 350, della legge n. 311/2004[1] (comma 3), determinato applicando l’aliquota del 4% sui redditi eccedenti i 100.000 euro. 

 

La norma prevede, infine, che i trasferimenti dallo Stato alle regioni e enti locali siano ridotti per un ammontare corrispondente al maggior gettito derivante dall’applicazione della norma (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata effettuata attraverso l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF e si limita a fornire il risultato ottenuto senza indicare i dati e le ipotesi utilizzati nella quantificazione stessa.

In particolare, per quanto concerne la stima del gettito IRPEF, la modifica normativa introdotta comporta, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, un maggior gettito annuo di competenza pari a 436 milioni di euro.

Viene, inoltre, precisato che, nonostante l’innalzamento dei livelli di esenzione per i redditi da lavoro, si ha un innalzamento del reddito imponibile complessivo e, pertanto, viene stimato un maggior gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 325 milioni e 81 milioni di euro.

Infine, è stato stimato l’effetto indotto sulla tassazione del TFR. In particolare, la relazione tecnica precisa che, nonostante la maggiore tassazione a livello individuale sia di importo non elevato (in media, circa 80 euro), la variazione interessa un numero di soggetti sufficientemente ampio da produrre un maggior gettito stimato pari a circa 130 milioni per anno.

 

Si riporta, nella seguente tabella, il riepilogo degli effetti di maggior gettito in termini di cassa quantificati nella relazione tecnica.

(milioni di euro)

 

Cassa

 

2007

2008

2009

IRPEF

303

495

436

Addizionale regionale IRPEF

 

325

325

Addizionale comunale IRPEF

 

81

81

Tassazione TFR

130

130

130

Totale maggior gettito

433

1.031

972

 

Gli effetti iscritti nell’allegato 7 sono:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI ENTRATE

IRPEF

303

495

436

303

495

436

303

495

436

Add. reg.IRPEF

0

0

0

0

325

325

0

325

325

Add. com.IRPEF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TFR

130

130

130

130

130

130

130

130

130

TOTALE

433

625

566

433

950

891

433

950

891

MINORI SPESE

Add. reg.IRPEF

0

325

325

0

0

0

0

0

0

Add. com.IRPEF

0

81

81

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

406

406

0

0

0

0

0

0

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e le informazioni necessarie per la verifica della quantificazione degli effetti di maggior gettito ascritti alla norma.

Inoltre, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla mancata iscrizione, nell’allegato 7, degli effetti di maggior gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della p.a..

Si segnala, peraltro, che in merito alla previsione di riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed enti locali per un importo corrispondente al maggior gettito di tributi di finanza locali ottenuto dalle modifiche introdotte dalla norma in esame, andrebbero chiariti i criteri, volti ad assicurare la compensatività della norma per il comparto delle regioni e dei comuni in sede di consuntivo.

 

ARTICOLO 4

Assegni per il nucleo familiare

La norma prevede, nei limiti di una maggiore spesa pari a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, una rideterminazione degli importi dell’assegno al nucleo familiare (istituito dalla L.n.153/1988, di conversione del D.L. n.69/1988). All’adozione della nuova disciplina si procederà con decreto dei Ministri competenti, da emanarsi entro due mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. È previsto inoltre il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa e quella della coerenza con la riforma dell’ Irpef  di cui all’articolo 3 del d.d.l. in esame. La rideterminazione in questione deve concernere i nuclei familiari con figli, ad iniziare dai nuclei fino a tre figli.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge  al contenuto della disposizione.

 

L’allegato 7riporta i seguenti effetti di maggiore spesa ai fini dei saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

 

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

Si segnala tuttavia che, di norma, in presenza di interventi normativi di carattere generale che riguardano la tassazione o, come nel caso in esame, il sostegno del reddito, per i relativi provvedimenti attuativi viene prevista una verifica anche in sede parlamentare, con la connessa necessità di corredare i provvedimenti medesimi di relazione tecnica. Ciò anche considerato che, la norma in questione, interviene in materia di diritti soggettivi (percezione dell’assegno) e, pertanto, nel caso che il decreto attuativo comporti oneri superiori allo stanziamento, la configurazione dello stesso come limite di spesa non può impedire il prodursi dell’onere aggiuntivo.

 

ARTICOLO 5, commi 1-15

Norme in materia di studi di settore

Le norme dispongono quanto segue:

·        gli studi di settore sono di norma soggetti a revisione ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell’ultima revisione. Nella fase di revisione si tiene conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, con la finalità di conservare la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica di riferimento.

Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico (comma 1).

Attualmente, l’articolo1, comma 399, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), soppresso dalle norme in esame, prevede la revisione degli studi di settore con cadenza quadriennale;

·        fino alla elaborazione ed alla revisione degli studi di settore, che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui sopra, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, si tiene conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente, in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. La considerazione di tali indicatori ai fini dell’accertamento ha efficacia, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 195 del 1999[2], dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta  nel quale entrano in vigore gli studi di settore, anche nel caso in cui gli studi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo (comma 2);

·        il limite di ricavi o compensi per l’applicazione degli studi di settore, ora previsto in 5.164.569 euro, è innalzato a 7,5 milioni di euro. Tra i ricavi non si considerano i corrispettivi della cessione di strumenti finanziari similari alle azioni ed obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Gli studi di settore si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, anche in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando  l’attività costituisce mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti (comma 4);

·        con riguardo ai contribuenti titolari di reddito d’impresa per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore,  sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rivelare la presenza di ricavi e compensi, nonché di rapporti di lavoro irregolari. Nei casi di non normale svolgimento dell’attività, cessazione dell’attività e liquidazione ordinaria, può essere richiesta al contribuente la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti per i quali si applicano gli studi di settore (comma 6);

·        per le società di capitale, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per l’individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell’attività medesima. Tali indicatori sono approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006. E’ programmata una specifica attività di controllo nei confronti delle società che, per effetto dell’applicazione dei suddetti indicatori, rivelano una situazione di incoerenza (commi 7-9);

·        gli accertamenti sulla base degli studi di settore  sono effettuati anche nei confronti di soggetti con periodo d’imposta inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi (comma 10);

·        è inasprito il sistema delle sanzioni nei casi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati richiesti per la compilazione dei modelli rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore  e dei relativi allegati (commi 11-15).

 

L’allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti di gettito sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

tributo

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto pa

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

IVA

964

1.583

2.202

964

1.583

2.202

964

1.583

2.202

II DD

1.917

1.748

2.130

1.917

1.748

2.130

1.917

1.748

2.130

IRAP[3]

407

422

532

407

422

532

407

422

532

totale

3.288

3.753

4.864

3.288

3.753

4.864

3.288

3.753

4.864

 

La relazione tecnica quantifica singolarmente gli effetti degli interventi, utilizzando i dati relativi al periodo di imposta 2004, ultimo anno disponibile nella banca dati degli studi di settore.

Con riferimento a tale periodo d’imposta, l’applicazione di studi evoluti in capo a 1.270.000 soggetti[4] ha prodotto, rispetto al periodo d’imposta precedente, i seguenti effetti in termini di maggiori imposte versate.

(milioni di euro)

Componenti positivi dichiarati

Ammontari

Aliquote effettive

Maggiori imposte

Maggiori ricavi dichiarati (IVA)

10.300

14,78%

1.522

Maggior reddito (IRPEF/IRES)

1.300

22%

286

Maggior base imponibile IRAP

5.200

4%

208

Partendo da questi valori ed assumendo che i risultati ottenuti nel periodo d’imposta 2004 siano replicabili per gli anni oggetto della valutazione, le stime di gettito relative alla revisione triennale degli studi di settore ed alla riformulazione delle clausole di esclusione sono state ottenute riproporzionando i risultati riferiti a 1.270.000 contribuenti (imprese) sulla base della numerosità dei soggetti che la relazione tecnica stima siano coinvolti dalle citate modifiche apportate agli studi di settore.

Gli effetti delle altre disposizioni sono valutati dalla relazione tecnica in base a specifiche elaborazioni, secondo quanto di seguito indicato.

In particolare:

Revisione degli studi con cadenza triennale, anziché quadriennale.

La nuova cadenza della revisione decorre dal periodo d’imposta 2007.

Si stima che il passaggio dal ciclo quadriennale di evoluzione degli studi ad un ciclo triennale determini un incremento di circa 330.000 contribuenti soggetti ad evoluzione per ogni singolo anno.  Riproporzionando sulla base di tale numerosità i risultati ottenuti nel 2004, si ottengono i seguenti effetti di maggior gettito per competenza:

(milioni di euro)

Tributo

2007

2008

IVA

396

792

IRPF/IRES

74

148

IRAP

54

108

TOTALE

524

1.048

In termini di cassa, considerando un acconto del 75 per cento per IRPE/IRES e dell’85 per cento per l’IRAP, si hanno i seguenti risultati:

(milioni di euro)

Tributo

2008

2009

IVA

396

792

IRPF/IRES

130

204

IRAP

100

154

TOTALE

626

1.150

 

Introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata e applicabile a tutti gli studi di settore

Le norme prevedono, in fase transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, la considerazione di specifici indicatori di normalità economica idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente.

La stima di gettito è stata effettuata dalla relazione tecnica su un campione di 2 milioni di imprese, estendendo successivamente i risultati all’intera platea dei contribuenti , pari a circa 4 milioni di soggetti. In considerazione della novità connessa all’introduzione dei nuovi effetti dell’analisi di coerenza, è stata ipotizzata una percentuale di adesione, rispetto al gettito complessivo potenziale, del 28 per cento. Tale percentuale è la risultante dei diversi tassi di adesione previsti per contribuenti non congrui (10 per cento), congrui per adeguamento (15 per cento), congrui naturali (35 per cento).

Gli effetti in termini di maggior gettito annuo per competenza, a decorre dal 2006, sono i seguenti:

(milioni di euro)

Tributo

 

IVA

670

IRPF/IRES

924

IRAP

168

TOTALE

1.762

 

Per cassa, si determinano i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Tributo

2007

2008

2009

IVA

670

670

670

IRPF/IRES

1.617

924

924

IRAP

311

168

168

TOTALE

2.598

1.762

1.762

 

Introduzione della nuova analisi di coerenza, specifica per singolo studio di settore

La relazione tecnica ipotizza la stessa valutazione dell’analisi di coerenza generalizzata di cui al punto precedente, ripartita su tre anni, in considerazione della cadenza triennale della revisione degli studi di settore.

Gli effetti per competenza sono pertanto i seguenti, considerando che la disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007:

(milioni di euro)

Tributo

2007

2008

IVA

223

446

IRPF/IRES

308

616

IRAP

56

112

TOTALE

587

1.174

Per cassa, si determinano i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Tributo

2008

2009

IVA

223

446

IRPF/IRES

539

847

IRAP

104

160

TOTALE

866

1.453

 

Aumento del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità degli studi di settore e ridefinizione delle cause di esclusione

La relazione tecnica afferma che l’innalzamento del limite di applicabilità degli studi di settore a 7,5 milioni di euro di ricavi o compensi è suscettibile di produrre un maggior gettito che, cautelativamente, non è stato valutato a causa della mancanza di informazioni strutturali sulle imprese interessate dall’innalzamento del limite.

In merito, invece, alla disposizione in base alla quale gli studi di settore si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, anche in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando  l’attività costituisce mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti, la relazione tecnica stima che siano interessati dalla medesima circa 500.000 soggetti.

La relazione tecnica, come si è detto, utilizza i risultati ottenuti, in riferimento al periodo d’imposta 2004, dall’applicazione a 1.270.000 soggetti degli studi di settore evoluti. Tali risultati sono ridotti del 50 per cento per tenere conto di un periodo di normale svolgimento dell’attività mediamente pari a sei mesi, nonché ulteriormente ridotti del 30 per cento per considerare la minore redditività generalmente caratterizzante i soggetti che cessano o iniziano l’attività.

Gli effetti annui in termini di competenza a decorrere dal 2006 sono pertanto i seguenti:

(milioni di euro)

Tributo

 

IVA

210

IRPF/IRES

39

IRAP

29

TOTALE

278

In termini di cassa, si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Tributo

2007

2008

2009

IVA

210

210

210

IRPF/IRES

68

39

39

IRAP

54

29

29

TOTALE

332

278

278

 

Indicatori di normalità economica per i contribuenti non soggetti agli studi di settore

La disposizione prevede la possibilità di introdurre, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, indicatori di coerenza per le società di capitali, escluse dagli studi di settore, ai fini dell’individuazione dei requisiti minimi di continuità dell’attività di impresa. I soggetti incoerenti rispetto a tali indicatori saranno oggetto di una specifica attività di controllo. Il provvedimento è motivato dalla presenza di una quota significativa di società di capitali che risultano fiscalmente inattive dopo anche meno di un anno dall’inizio dell’attività. Viene, inoltre, prevista una specifica attività di selezione, ai fini delle attività di controllo, dei soggetti cui non si applicano gli studi di settore (cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria, non normale svolgimento dell’attività) mediante l’individuazione di indicatori volti a rilevare ricavi o compensi non dichiarati ovvero l’impiego di lavoro non regolare.

Si considera che le disposizioni determinino un effetto di deterrenza a decorrere dal 2006.

Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i risultati ottenuti nelle stime riguardanti l’introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore, rapportandoli a circa un milione di contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore, tra i quali sono da ricomprendere anche le grandi imprese. Tali stime sono state cautelativamente ridotte del 50 per cento.

Gli effetti annui dal 2006 in termini di competenza sono, pertanto, i seguenti:

(milioni di euro)

Tributo

 

IVA

68

IRPF/IRES

116

IRAP

21

TOTALE

221

Per cassa, si determinano i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Tributo

2007

2008

2009

IVA

84

84

84

IRPF/IRES

232

116

116

IRAP

42

21

21

TOTALE

358

221

221

 

La relazione tecnica non assegna cautelativamente alcun effetto di gettito alle disposizioni relative all’applicazione degli studi di settore ai soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi, alla rilevanza di tale strumento in fase di accertamento, nonché all’inasprimento del sistema sanzionatorio.

 

Al riguardo, si osserva che le stime proposte dalla relazione tecnica presentano alcuni profili di problematicità in merito ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti, anche in considerazione del cospicuo effetto in termini di recupero di gettito assegnato alle norme.

In particolare:

·         la quantificazione degli effetti della revisione triennale degli studi di settore e della riformulazione delle cause di esclusione è effettuata dalla relazione tecnica riproporzionando, sulla base della numerosità dei soggetti interessati, i risultati in termini di maggior gettito ottenuti dall’applicazione nel 2004 dei nuovi studi evoluti da parte di 1.270.000 imprese, assumendo quindi l’ipotesi che tali risultati siano replicabili per gli anni oggetto delle valutazioni. L’ipotesi adottata, peraltro non suffragata da riscontri oggettivi, desta perplessità in quanto i predetti risultati, riguardanti le sole imprese, sembrerebbero essere stati applicati a tutti i contribuenti assoggettati agli studi di settore.

Tale circostanza si evince dal fatto che la relazione tecnica valuta in 330.000 circa i contribuenti soggetti annualmente ad evoluzione per effetto della triennalizzazione della revisione degli studi di settore. Poiché, in altra parte della relazione tecnica (analisi di coerenza generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore) si evince che la totalità dei contribuenti soggetti agli studi di settore è pari a 4 milioni di unità, i 330.000 contribuenti soggetti annualmente ad evoluzione per effetto della triennalizzazione sembrerebbero ricomprendere anche i contribuenti diversi dalle imprese [(4.000.000/4)-(4.000.000/3)];

·         con riferimento alla quantificazione degli effetti derivanti dall’applicazione, in via transitoria, di specifici indicatori di normalità economica - idonei alla individuazione di ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche di esercizio dell’attività svolta - non appare chiaro come i risultati in termini di gettito possano integralmente prodursi per cassa già dal 2007, attesa la necessità, per l’Amministrazione finanziaria, di individuare tali indicatori e provvedere operativamente al recepimento dei medesimi nell’ambito di ciascuno studio di settore, entro il 31 marzo 2007.

Sempre in merito a tale quantificazione, andrebbe, inoltre, chiarito il motivo per il quale la maggiore base imponibile annua - derivante dall’adeguamento dei contribuenti alle risultanze dell’applicazione di tali indicatori di coerenza ed induttivamente desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica[5] - risulti del medesimo ammontare sia con riferimento all’IRPEF/IRES, che all’IRAP, attesi i diversi criteri che presiedono alla determinazione di tale base con riferimento a tali imposte;

·         la quantificazione relativa agli effetti di deterrenza delle disposizioni riguardanti l’applicazione di indicatori di normalità economica alle società di capitali ed agli altri contribuenti esclusi dagli studi di settore potrebbe risultare scarsamente prudenziale, in considerazione del fatto che nei confronti di tali contribuenti gli studi di settore non rivestono alcun valore di presunzione legale ai fini dell’accertamento. In merito a tale quantificazione, andrebbe inoltre chiarito il motivo per cui, nella valutazione degli effetti di cassa, siano state utilizzate percentuali di acconto effettivo, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, del cento per cento, in luogo delle percentuali, utilizzate per la quantificazione delle restanti misure in materia, rispettivamente pari al 75 ed all’85 per cento.

 

ARTICOLO 5, comma 16

Detraibilità e deducibilità delle spese per acquisto di medicinali

Normativa vigente. L’articolo 10, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR prevede, in particolare, che siano detraibili dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

 

La norma in esame prevede che, sia ai fini della deducibilità che della detraibilità, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali debba essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

 

L’allegato 7 attribuisce alla norma un effetto di recupero di gettito.

 a valere sui saldi di finanza pubblica pari a 113,5 milioni di euro nel 2007 ed a 65 milioni di euro annui dal 2008.

 

La relazione tecnica precisa che attualmente la fruibilità dei suddetti benefici fiscali è subordinata al possesso ed alla conservazione, da parte del contribuente dello scontrino fiscale generico.

La relazione stessa quantifica una ripresa di gettito annua per competenza pari a 65 milioni di euro, ipotizzando che l’applicazione della norma possa determinare una riduzione media del 5 per cento delle spese sanitarie deducibili e detraibili dichiarate.

La quantificazione si basa su una elaborazione effettuata con il modello di microsimulazione IRPEF, riducendo del 5 per cento, in capo a ciascun contribuente, l’ammontare di spesa sanitaria dichiarata.

Per cassa, nel 2007, scontando una quota di acconto del 75 per cento, si ottiene un maggior gettito di circa 113,5 milioni di euro.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione non contiene gli elementi necessari per una puntuale verifica.

Appare pertanto necessario che siano forniti i criteri e gli elementi alla base della quantificazione.

 

ARTICOLO 5, comma 17

Abolizione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse

La norma dispone l’abrogazione dell’articolo articolo 11-quinquiesdecies, commi 7 e 8, del decreto-legge 203/2005[6].

Con le disposizioni richiamate è stata introdotta la detraibilità dell’IVA per i giochi e le scommesse, prevedendo in particolare che le operazioni relative all’organizzazione e all’esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi e delle scommesse siano inserite fra quelle interamente detraibili nella determinazione dell’IVA dovuta (comma 7). Tale misura è stata tuttavia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (comma 8).

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggior gettito, basati sulla medesima quantificazione contenuta nel decreto legge 203/2005[7]:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 15  c.  17

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione interviene per disposizioni che, consentendo un recupero dell’IVA in presenza di detrazioni esenti, costituiscono una evidente deroga al sistema vigente in materia di detrazione d’imposta. Inoltre la norma[8] che esclude la detraibilità IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti è in linea con il disposto della direttiva 77/388/CEE[9].

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di un chiarimento da parte dl Governo in ordine alle modalità di contabilizzazione della riduzione di gettito ascritta alla precedente introduzione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse (detraibilità di cui la norma in esame prevede l’abrogazione). In particolare, andrebbe chiarito se la predetta riduzione di gettito sia stata o meno incorporata nelle previsioni nei saldi a legislazione vigente, tenuto conto che la detraibilità dell’IVA per giochi e scommesse era stata subordinata – ai sensi del comma 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies  - alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Infatti, qualora tale assenso non fosse intervenuto, la relativa perdita di gettito non avrebbe dovuto essere contabilizzata e di conseguenza, non risultando più incorporata nei saldi a legislazione vigente, anche la successiva abrogazione dei commi 7 e 8 (proposta con la norma in esame) non potrebbe determinare un effetto di segno opposto (ossia di maggiore entrata).

 

ARTICOLO 5, commi 18 e 19

Autovetture per portatori di handicap

Normativa vigente Le agevolazioni fiscali vigenti in materia di autoveicoli utilizzati dai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono essere così sintetizzate:

-          la detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi necessari alla locomozione di disabili (articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/1986[10]). Tale detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 18.075,99 euro;

-          l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva (4%) in luogo dell’aliquota ordinaria sugli acquisti di autoveicoli (Tabella A, parte seconda, n. 31) allegata al DPR n. 633/1972[11]);

-          l’esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro, per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i veicoli acquistati dai disabili (articolo 8, comma 4, della legge n. 449/1997);

-          l’esenzione dal bollo auto per tutti i veicoli indicati al citato n. 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/72 (articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del DPR n. 39/1953[12]).

 

La norma conferma, in primo luogo, l’applicazione delle agevolazioni tributarie e di altra natura sulle spese relative agli autoveicoli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio di soggetti disabili.

In secondo luogo, dispone che tali agevolazioni non sono applicabili qualora il veicolo venga ceduto o donato entro due anni dalla data di acquisto. In tal caso, pertanto, è dovuta la differenza tra le imposte ordinariamente applicabili e quelle agevolate effettivamente pagate. Viene precisato, tuttavia, che la richiamata perdita del diritto alle agevolazioni non si verifica se il trasferimento avviene per mutate necessità imputabili alla situazione di handicap del contribuente.

Come precisato nella relazione tecnica, la norma non incide sulle misure agevolative in favore dei soggetti portatori di handicap, ma è diretta ad arginare il fenomeno elusivo di coloro che acquistano tali veicoli interponendo fittiziamente il nome di un disabile.

In sostanza, nel caso in cui si verifichi la cessione entro i due anni e il contribuente non sia in grado di certificare la nuove esigenze legate al proprio handicap, dovranno essere corrisposte le seguente imposte:

-         per quanto riguarda l’Iva, dovrà essere versata la differenza tra l’aliquota ordinaria (20%) e l’aliquota agevolata (4%) da applicare al prezzo di acquisto;

-         in merito all’Irpef, dovrà essere restituita l’imposta detratta (19% del costo di acquisto per un valore di spesa non superiore a 18.076 euro);

-         l’imposta di bollo, l’imposta erariale di trascrizione, l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e l’imposta di registro sugli atti di trasferimento dovranno essere versate interamente, in quanto non si applica più il regime di esenzione.

 

La relazione tecnica effettua la quantificazione del maggior gettito ai fini dell’Iva, dell’Irpef e del bollo auto.

 

In merito agli effetti Iva la relazione tecnica fa riferimento ai dati del periodo d’imposta 2004 da cui risulta che nel settore auto il gettito corrispondente all’aliquota del 4% è pari a 28 milioni. Considerando un trend  crescente d’imposta ed ipotizzando un effetto deterrente della norma sul fenomeno elusivo pari al 20%, viene stimato un recupero di gettito pari a 26 milioni di euro su base annua.

 

La stima del gettito Irpef è stata effettuata considerando gli stessi dati utilizzati per la quantificazione dell’Iva. In particolare, si è risaliti al valore imponibile, incrementato per effetto del trend di crescita del settore a 843 milioni di euro, ed è stata applicata la percentuale del 20% per calcolare gli effetti antielusivi della norma.

L’importo così ottenuto, inoltre, è stato ridotto del 15% per tener conto del tetto massimo di spesa detraibile fissato in 18.076 euro sul quale si applica la detrazione del 19%.

L’effetto complessivo Irpef è pertanto: (843x20%x19%x85%)=27 milioni.

 

La stima degli effetti sull’imposta di bollo, infine, è stata effettuata ipotizzando un flusso di 40.000 auto e un effetto emersione del 20%. Il relativo maggior gettito è stato indicato in 700.000 euro.

 

Gli effetti iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI ENTRATE

Iva

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Irpef

0

47,3

27,0

0

47,3

27,0

0

47,3

27,0

Bollo auto

0

0

0

0,7

2,1

3,5

0,7

2,1

3,5

TOTALE

26,0

73,3

53,0

26,7

75,4

56,5

26,7

75,4

56,5

MINORI SPESE

Bollo auto

0,7

2,1

3,5

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0,7

2,1

3,5

0

0

0

0

0

0

 

Al riguardo, si osserva che la norma non reca la disciplina delle procedure di accertamento e di riscossione delle imposte dovute in caso di perdita del beneficio, né prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo. In proposito sono opportuni dei chiarimenti con particolare riferimento alle modalità di riscossione della differenza Iva, relativamente alla quale gli effetti iscritti in termini di cassa coincidono, a decorrere dal 2007, con le maggiori entrate stimate in termini di competenza.

L’applicazione di un’aliquota Iva diversa da quella originariamente calcolata determina l’obbligo a carico del fornitore di emettere una nota di variazione per l’importo corrispondente. La maggiore Iva dovuta è versata, pertanto, dall’acquirente al fornitore del bene il quale, essendo un soggetto Iva, effettua la liquidazione periodica e, in caso di debito, provvede al relativo versamento.

In assenza dell’indicazione della procedura di rimborso andrebbero chiarite anche le motivazione che inducono ad iscrivere un effetto nullo in termini di cassa per il 2007 e, nell’anno 2008, un maggior gettito di cassa di importo corrispondente al doppio di quello indicato in termini di competenza.

Per quanto concerne, inoltre, la quantificazione degli effetti di cassa del bollo auto, non appare chiara la dinamica degli effetti previsti nel triennio considerato. Infatti, tenuto conto che la relazione tecnica stima un maggior gettito di 700 milioni e che, per l’anno 2007, viene iscritto un effetto di cassa corrispondente a tale importo, andrebbero precisate le ragioni della qualificazione, negli anni successivi di un incremento annuo pari a 1,4 milioni del maggior gettito previsto.

In proposito, si rileva che il periodo medio di possesso da prendere in considerazione debba essere di molto inferiore ai due anni indicati dalla norma. Infatti, in prossimità del decorso del periodo indicato, presumibilmente i contribuenti preferiranno, ove possibile, attendere prima di effettuare la cessione per evitare la perdita del diritto ai benefici.

Per quanto concerne la determinazione degli effetti finanziari in termini di competenza, si osserva che la quantificazione è basata sull’ipotesi di un effetto deterrente prodotto dalla norma stimato in misura pari al 20% e di un trend crescente di acquisti stimato in circa il 15% rispetto ai valori del 2004. Appare opportuno, in primo luogo, che il Governo chiarisca su quali basi siano state fissate tali percentuali.

Inoltre, si segnala che la predetta ipotesi del 20% è stata applicata:

-          per la stima degli effetti Iva, alla differenza tra il gettito che si avrebbe avuto applicando l’aliquota ordinaria (20%) e quello effettivo calcolato in base all’aliquota ridotta (4%);

-          per la stima degli effetti Irpef, sul valore complessivo degli acquisti agevolati ipotizzati.

Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 5, comma 25

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

La norma introduce l’obbligo, a carico dei condomini, di operare una ritenuta a titolo di acconto sui corrispettivi pagati per appalti di opere o servizi effettuati nell’esercizio d’impresa. Tale ritenuta deve essere operata dal condominio anche nel caso in cui i corrispettivi pagati sono qualificati come redditi diversi. La misura della ritenuta è fissata al 10%.

 

La relazione tecnica effettua la quantificazione con riferimento alle variazioni in termini di cassa. Trattandosi, infatti, di una ritenuta a titolo di acconto di imposte, le somme trattenute in un esercizio comportano, nell’esercizio successivo una riduzione del gettito relativo al saldo delle imposte medesime.

La stima indicata in relazione tecnica si basa sui dati del secondo rapporto CENSIS-ANACI dal quale risulta che le spese condominiali nel 2005 sono pari a circa 15,4 miliardi di euro. Tale importo è stato quindi ridotto al fine di escludere:

1)      gli edifici che non sono costituiti in condominio stimati dalla relazione tecnica in circa il 20%;

2)      le prestazioni non effettuate da imprese o non fatturate;

3)      le spese indicate non imputabili a contratti di appalto.

Considerato, pertanto, un imponibile pari a 1,4 miliardi, l’importo della ritenuta d’acconto risulta pari a 141 milioni.

In termini di cassa -  tenuto conto che l’ammontare delle ritenute trattenute e versate dal sostituto d’imposta in un anno sono portate in deduzione delle imposte liquidate e pagate dall’impresa appaltatrice nell’anno successivo – si produrranno degli effetti positivi nel primo anno di applicazione, degli effetti negativi nel secondo anno e nessun effetto a decorrere dal terzo anno.

In particolare, la relazione tecnica ipotizza una distribuzione lineare nell’arco dell’anno e imputa, nel primo anno di applicazione, un maggior gettito pari agli 11/12 del valore di competenza come versamento effettuato dal sostituto d’imposta (+129 milioni). Per quanto concerne l’impresa appaltatrice la relazione stima una riduzione del versamento dell’acconto di imposte in corso di anno pari al 15% (-19 milioni).

 

Gli effetti di maggiori entrate iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

+ 110

- 43

0

+ 110

- 43

0

+ 110

- 43

0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5, comma 28

Agenti immobiliari

La norma dispone, modificando il T.U. dell’imposta di registro[13], che per le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della attività degli agenti immobiliari per la conclusione degli affari, gli agenti medesimi hanno l’obbligo di richiedere la registrazione ed il pagamento dell’imposta di registro. Per tale pagamento, inoltre, viene stabilito che gli agenti interessati sono solidalmente obbligati con le parti contraenti.

 

La relazione tecnica precisa che la norma è suscettibile di generare un maggior gettito, non quantificabile, che prudenzialmente non viene considerato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5, comma 29 e 30

Contrasto del gioco illegale

Le norme dispongono che al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale siano stabilite[14] le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che risultano in difetto dei titoli abilitativi o in violazione della disciplina vigente e delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione (comma 29).

Si ricorda che sul medesimo comparto dei giochi a distanza è intervenuto di recente il decreto legge 223/2006 (Misure urgenti per il rilancio economico e sociale), il quale ha previsto, all’articolo 38, l’introduzione di nuove modalità di scommessa e di gioco via internet. La relazione tecnica aveva ascritto a tale norma un maggior gettito pari a 9 milioni nel 2007 e a 27 milioni a decorrere dal 2008.

Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emanato ai sensi del precedente comma 29, sono abrogati i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge finanziaria 266/2005 (comma 30).

In base alle disposizioni richiamate (commi 535-538), i Monopoli di Stato comunicano agli operatori delle reti telematiche i casi di offerta di giochi con vincite in denaro che risultano in violazione della disciplina vigente (comma 535); i destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire con misure tecniche l'utilizzazione delle reti per lo svolgimento dei giochi (comma 536). In caso di mancato adempimento da parte degli operatori, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata (comma 537). La Polizia postale e la Guardia di finanza cooperano con i Monopoli di Stato per l'applicazione delle predette disposizioni (comma 538). La relazione tecnica alla legge finanziaria 266/2005 ha ascritto al complesso di norme[15] finalizzate al contrasto del gioco illegale, fra cui quelle qui richiamate, un maggior gettito pari a circa 50 milioni nel 2006 e a 75 milioni negli anni successivi.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

La relazione illustrativa precisa che esse riflettono il forte dinamismo del settore, l’evoluzione della materia e le esperienze maturate in sede di applicazione dei commi 535 e 536.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le norme in esame non appaiono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito ascritte ai commi della legge finanziaria 2006, in materia di repressione del gioco illegale, dei quali si prevede l’abrogazione.

Infatti le norme in esame sono sostanzialmente volte a sostituire le precedenti disposizioni accentuandone la portata di contrasto.

 

ARTICOLO 6, comma 1

Opere di durata ultrannuale

Normativa vigente. L’articolo 93 del DPR n. 917/1986[16] reca disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze di opere di durata ultrannuale. In particolare, tenuto conto che l’incremento del valore delle rimanenze concorre alla formazione del reddito d’esercizio in qualità di componente positiva, la norma richiamata dispone che la valutazione delle opere a fine anno deve essere effettuata applicando il valore del corrispettivo pattuito (valore di mercato). Tuttavia, il comma 5 dell’articolo 93 dispone che le società che iscrivono nel bilancio civilistico l’opera pluriennale al valore determinato applicando il criterio del costo sostenuto per la sua esecuzione (che è tendenzialmente meno elevato del corrispettivo pattuito) possono chiedere all’Agenzia delle entrate una deroga al principio generale e valutare anche ai fini fiscali le rimanenze in base al criterio del costo in luogo di quello del prezzo di vendita. Ciò consente di imputare minori componenti positive nella determinazione del reddito di esercizio e, quindi, un minore imponibile fiscale nel corso della realizzazione dell’opera. La differenza di valore, ai fini fiscali, sarà comunque recuperata nell’esercizio in cui saranno consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture.

 

La norma, abrogando il richiamato comma 5 dell’articolo 93 del Tuir, esclude la possibilità di rinviare ai periodi di imposta successivi una quota di imponibile fiscale in relazione alla valutazione di fine esercizio delle opere di durata pluriennale. In particolare, al termine di ciascun periodo d’imposta l’incremento della rimanenza dell’opera – che concorre alla formazione del reddito – deve essere determinata esclusivamente in base al criterio del corrispettivo pattuito in quanto non è più consentita l’applicazione del criterio di valutazione in base ai costi sostenuti per la realizzazione dell’opera stessa.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è suscettibile di produrre, almeno per i primi periodi d’imposta, un recupero di gettito relativamente ai contribuenti che avrebbero valutato, a fini fiscali, le rimanenze in base al costo e non in base ai corrispettivi.

I dati utilizzati dalla relazione tecnica (fonte CERVED 2004) sono:

-          valore delle rimanenze per lavori in corso: 131,3 miliardi di euro;

-          variazione in aumento delle stesse: 35,7 miliardi di euro;

-          variazione in diminuzione: 16,4 miliardi di euro.

Le ipotesi assunte, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, sono:

1.      la fattispecie prevista dal comma 5 che si intende abrogare è pari a circa il 2%;

2.      la quota di redditività, rispetto alle rimanenze, è pari al 5% (per tale valutazione si è tenuto conto, come precisato dalla relazione tecnica, anche dei dati Mediobanca). La percentuale è stata applicata in misura piena il primo anno, mentre negli anni successivi si è tenuto conto dell’incremento al netto del decremento delle rimanenze stesse;

3.      l’aliquota media delle imposte dirette (Irpef/Irpeg) è pari al 22%, l’aliquota media Irap è pari al 4%, la misura dell’acconto imposte versate nel medesimo anno di riferimento è pari al 75% ai fini Irpef/Irpeg e all’85% ai fini Irap.

 

Gli effetti iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI ENTRATE

Ires/Irpef

0

51,0

-14,3

0

51,0

-14,3

0

51,0

-14,3

Irap

0

0

0

0

9,3

-2,6

0

9,3

-2,6

TOTALE

0

51,0

-14,3

0

60,3

-16,9

0

60,3

-14,9

MINORI SPESE

Irap/FSN

0

9,3

-2,6

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

9,3

-2,6

0

0

0

0

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – nel quale appare opportuna una conferma -che il maggior gettito stimato nel triennio trovi corrispondente compensazione, in termini di minor gettito, negli anni successivi.

 

ARTICOLO 6, commi 3 e 4

Regime del riporto delle perdite

Normativa vigente: L’articolo 84, comma 1, del TUIR stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede le componenti negative non dedotte ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

 

Le norme in esame, che integrano il disposto dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, prevedono che per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile sia diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede la quota di utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti ed agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

 

L’allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di maggiore entrata a titolo di IRES di 11,6 milioni di euro nel 2009. A regime, dal 2010 la maggiore entrata si cifra in 6,6 milioni di euro annui.

 

La relazione tecnica stima che le disposizioni possano comportare un minore utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del reddito di esercizio. La maggiore emersione di base imponibile dovrebbe ammontare a 20 milioni di euro per competenza dal 2008, con un effetto di ripresa di gettito di 6,6 milioni di euro annui (aliquota IRES del 33 per cento).

 

La stima utilizza il modello IRES. In base ai dati delle dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali è stata operata una elaborazione puntuale in riferimento a ciascun contribuente che abbia dichiarato di aver usufruito di un regime di esenzione del reddito, calcolando la minore quota di perdita dell’esercizio riportabile agli esercizi successivi.

Le quote di esenzione del reddito, come segnalato dalla relazione tecnica, riguardano l’80 per cento del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale (con esclusione dei contribuenti che dal 2005 si sono avvalsi del regime “tonnage tax”) e del 56 per cento del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera e interna.

Analogamente la stima è stata effettuata in riferimento a soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile. Tali soggetti sono, secondo quando indicato sempre nella relazione tecnica, le cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che una quota dell’utile civilistico (ex art. 12 L. n. 904/77) può essere imputata a riserva indivisibile in esenzione di imposta e che una altra quota è destinata – in sospensione di imposta – a riserva obbligatoria.

Per tali soggetti si è stimato l’effetto di gettito  derivante dal limitare l’utilizzabilità a riduzione del reddito di esercizio di un importo di perdite pregresse pari alla quota di utile assoggettata a tassazione (20 per cento per le cooperative agricole e 30 per cento per le altre).

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi necessari per una puntuale verifica della quantificazione indicata, tuttavia, in base alle informazioni fornite dalla stessa relazione, si può ritenere che le ipotesi alla base della quantificazione appaiono correttamente ispirate a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 6, comma 5

Modalità di versamento dell’imposta di bollo

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972[17], concernente modi di pagamento, arrotondamento e misura minima dell’imposta di bollo.

In particolare, rispetto alla normativa vigente, determinano le seguenti modifiche:

·        l’imposta di bollo non potrà più essere assolta mediante impiego di apposita carta filigranata e bollata, marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

·        per l’imposta dovuta in misura proporzionale, l’arrotondamento deve essere effettuato a 0,10 euro (anziché 100 lire), per difetto o per eccesso, nel caso in cui si tratti, rispettivamente, di frazione fino a 0,05 euro (anziché 50 lire) o superiori a 0,05 euro (anziché 50 lire);

·        l’imposta è dovuta nella misura minima di 1 euro (anziché 100 lire), ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l’imposta è fissata nella misura minima di 0,50 euro (anziché 500 lire).

 

Alle norme non sono ascritti effetti di gettito.

 

La relazione tecnica in merito precisa quanto segue:

·        la disposizione di incremento delle misure di arrotondamento non comporta effetti erariali, in considerazione della plausibile compensatività degli importi portati ad implemento o riduzione delle somme dovute;

·        la fissazione di nuovi importi minimi appare suscettibile di determinare un incremento di gettito, peraltro di modesta entità e di problematica quantificazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 6, commi 6-10

Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento

Le norme dispongono quanto segue.

Ÿ        Il soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro collegati in rete[18] è il titolare del nulla osta[19]  (comma 6).

Poiché a decorrere dal 26 luglio 2004 i nulla osta di esercizio sono stati rilasciati dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato esclusivamente ai concessionari per la rete telematica degli apparecchi[20], i soggetti passivi del PREU sono identificati dalla norma nell’ambito di questi ultimi. Sono tuttavia fatti salvi i nulla osta rilasciati prima della predetta data, in relazione ai quali soggetti passivi dell’imposta restano i titolari delle autorizzazioni.

Ÿ        Il prelievo erariale unico è assolto mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo (commi 7 e 8)[21].

Si rinvia a successivi provvedimenti dell’Amministrazione dei Monopoli l’individuazione dei periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare, nonché l’indicazione delle modalità di calcolo, di  versamento e di rateizzazione del prelievo, delle modalità di compensazione e delle modalità di comunicazione dei dati necessari alla determinazione del prelievo. Fino all’emanazione di questi provvedimenti il prelievo erariale unico è assolto con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente[22].

Ÿ        Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico per gli apparecchi da intrattenimento, l’Amministrazione dei Monopoli procede, avvalendosi di procedure automatizzate, sia alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, sia al controllo della tempestività e della rispondenza dei versamenti effettuati. Per le somme che risultino dovute a seguito dei predetti controlli automatici, nonché per gli interessi e le sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono previste l’iscrizione diretta nei ruoli - resi esecutivi il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale il PREU è dovuto - e la notifica delle cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario di rete provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In questi casi la sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è  ridotta ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, l’Amministrazione dei Monopoli procede alla riscossione delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario. Quest’ultimo procede, invece, alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo (comma 9, cpv. artt. 39-bis e 39-ter).

Ÿ        Nell’adempimento dei loro compiti, gli uffici dell’Amministrazione dei Monopoli possono effettuare  ispezioni e verifiche. Il PREU è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi privi del nulla osta oppure muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite. Per i primi, il prelievo, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione (mentre il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono installati è responsabile in solido).

Per gli apparecchi muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite, invece, il maggiore prelievo accertato (rispetto a quello trasmesso dal gestore), nonché gli interessi e le sanzioni, sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui la loro identificazione non sia possibile, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta.

In presenza di apparecchi i cui dati non siano stati memorizzati correttamente, gli uffici dell’Amministrazione dei Monopoli determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia-Amministrazione Monopoli. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui al presente capoverso sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate le somme sulle quali è  calcolato il prelievo (comma 9, cpv. art. 39-quater).

Ÿ        Per le violazioni in materia di prelievo erariale unico si applicano tre possibili tipi di sanzioni (comma 9, cpv. art. 39-quinquies):

-            la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro, per l’omissione o l’incompletezza delle comunicazioni da parte degli esercenti degli apparecchi[23] (art. 39-quinquies, comma 1);

-            la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto (con un minimo di 1.000 euro),  nell’ipotesi in cui gli apparecchi risultino privi del nulla osta o anche muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite (art. 39-quinquies, comma 2).

-            la sanzione amministrativa da 500 a 8.000 euro, nel caso in cui le comunicazioni dei concessionari di rete risultino omesse o incomplete (art. 39-quinquies, comma 3).

Ÿ        I terzi incaricati della raccolta dai concessionari della rete telematica sono solidalmente responsabili con i concessionari per il versamento del prelievo erariale (con interessi e sanzioni) con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto (comma 9, cpv. art. 39-sexies).

Ÿ        Per le somme che, a seguito dei controlli automatici[24] risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale, di interessi e di sanzioni, i termini per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 (comma 9, cpv. art. 39-septies).

Ÿ        I termini per l’iscrizione a ruolo e per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione a mancati versamenti d’imposta accertati dall’Amministrazione dei Monopoli sono fissati, per l’anno 2004, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, e per l’anno 2005 al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 (comma 10)[25].

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 ascrivono alle norme i seguenti effetti di maggior gettito:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 6   c.  6

48

48

48

48

48

48

48

48

48

 

La relazione tecnica espone quindi la seguente metodologia di calcolo, riferita ai maggiori introiti previsti, rispettivamente, per sanzioni amministrative (1,1 milioni di euro all’anno), per recupero di base imponibile (43,5 milioni di euro all’anno) e per interessi legali (3,4 milioni di euro all’anno).

 

A.    Sanzioni per omesse comunicazioni.

La relazione tecnica stima in 1,1 milioni di euro all’anno il valore delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi del nuovo articolo 39 quinquies[26], a fronte di omesse comunicazioni o di esercizio irregolare degli apparecchi[27].

La quantificazione si basa sui seguenti elementi:

-            apparecchi in esercizio nel 2006:  210.000 circa;

-            apparecchi in esercizio nel triennio 2007-09: 210.000 per ciascun anno[28];

-            sanzione minima prevista dal nuovo articolo 39 quinquies, comma 1 (per omissione o incompletezza delle comunicazioni da parte degli esercenti degli apparecchi): 250 euro;

-            sanzione minima prevista dal nuovo articolo 39 quinquies, comma 3 (per omissione o incompletezza delle comunicazioni da parte dei concessionari di rete): 500 euro;

-            applicazione delle predette sanzioni ad una media del 2%, per ciascun anno, degli apparecchi in esercizio.

La RT non espone il procedimento di calcolo, che dovrebbe essere il seguente:

4.200 sanzioni all’anno (=2% di 210.000) × [(250 euro + 500 euro) : 2]

Poiché operando una media fra il valore delle due sanzioni previste dai commi 1 e 3 [(250 euro + 500 euro) : 2], si ottiene un maggior gettito per sanzioni pari a 1.575.000 (valore sensibilmente più elevato di quello quantificato dalla RT), è presumibile che quest’ultima abbia utilizzato cautelativamente come valore “medio” delle sanzioni irrogate per ciascun anno quello corrispondente alla sanzione più bassa (250 euro).

 

B.     Recupero di base imponibile.

La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dal recupero del PREU relativo ad apparecchi operanti nel sommerso in 43,5 milioni di euro all’anno.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

apparecchi sequestrati nel 2006: 15.000 unità;

apparecchi che potrebbero essere sequestrati nel triennio 2007-09: 15.000 unità per ciascun anno;

quota di apparecchi passibile di recupero del PREU evaso: 80% degli apparecchi sequestrati;

arco medio di tempo delle irregolarità contestate: mancato versamento PREU per 3 mesi;

sanzione amministrativa (articolo 39-quinquies): 120% dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto.

La RT non indica quale ipotesi di raccolta per ciascun apparecchio sia stata utilizzata, né espone il procedimento di calcolo adottato.

Si riporta di seguito un’elaborazione del Servizio del Bilancio basata sull’ipotesi di raccolta (per ciascun apparecchio) ricavata dalla RT alla legge fiinanziaria 266/2005[29]:

80% di 15.000 apparecchi sequestrati = 12.000 sanzioni all’anno

76.700 euro di raccolta annuale per ciascun apparecchio: 12 mesi = 6.400 euro di raccolta mensile per ciascun apparecchio

 6.400 euro di raccolta mensile per ciascun apparecchio × 12.000 apparecchi sottoposti a sanzione = 76,8 milioni di euro di raccolta  mensile da 12.000 apparecchi

76,8 milioni di raccolta mensile × 3 mesi = 230,4 milioni di euro da sottoporre a PREU

230,4 milioni di raccolta totale × 13,5% (aliquota PREU) = 31,1 milioni di euro di PREU

31,1 milioni  × 120% (sanzione art. 39 quinquies) = 37,3 milioni di euro di PREU.

 

Applicando pertanto i valori di raccolta stimati dal Governo per l’anno 2005, si ottiene un risultato di gettito inferiore rispetto a quello indicato dalla RT: quest’ultima prevede, infatti, un recupero di gettito pari a 43,5 milioni, mentre dal calcolo qui esposto si ricaverebbe un recupero di circa 37,3 milioni (-15% circa).

 

C.     Interessi legali sui ritardati versamenti.

La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dall’applicazione di interessi legali sui ritardati versamenti dell’imposta in 3,4 milioni annui.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

somme in ritardo di versamento nel 2006: 136 milioni

interesse legale applicato: 2,5%.

 

Al riguardo, si osserva che la stima del maggior gettito ascritto alle norme in esame appare basata essenzialmente sull’efficacia dei nuovi meccanismi di imputazione dell’imposta[30], di controllo della regolarità delle operazioni di gioco e di verifica delle comunicazioni sulla raccolta. Peraltro, l’impatto finanziario di tali meccanismi potrà essere valutato, in ragione della loro portata presumibilmente innovativa, solo a consuntivo. Andrebbe peraltro chiesto se la quantificazione tenga conto degli andamenti più recenti della raccolta che sembrerebbero segnalare, nell’ultimo periodo, una riduzione della raccolta.

Si segnala, infatti, che nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di assestamento del bilancio 2006, il Governo ha presentato un emendamento[31] volto a ridurre di 2 milioni euro per l’anno in corso gli introiti iscritti nel capitolo 1821 (prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro). Andrebbe pertanto acquisito un chiarimento al fine di precisare se le cause sottostanti a tale revisione possano continuare ad operare  - determinando effetti negativi in termini di andamento del gettito – anche nel 2007.

 

Con riferimento alle norme che assegnano una serie di funzioni di controllo all’Amministrazione dei Monopoli, andrebbe chiarito in quale misura tali previsioni possano essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Particolare rilevanza sembrano rivestire, a tale proposito, le nuove norme – introdotte dal comma 9 - in materia di controlli automatici, di comunicazioni con i concessionari inadempienti,  nonché in materia di verifica e di ispezioni che l’Amministrazione dei Monopoli dovrebbe effettuare con poteri di accertamento analoghi a quelli esercitati dagli uffici IVA.

Si osserva inoltre, circa il recupero di prelievo erariale previsto nel settore degli apparecchi operanti in condizioni illecite, che la relazione tecnica non fornisce dati sull’ipotesi di raccolta adottata per il calcolo degli effetti di maggior gettito. Applicando i dati di raccolta esposti dalla relazione tecnica riferita alla precedente legge finanziaria (legge n. 266/2005), il maggior gettito stimato dalla relazione tecnica con riferimento alle norme in esame risulterebbe sovrastimato. Andrebbe pertanto chiarito se il Governo abbia utilizzato dati più aggiornati, dai quali sia stato possibile ricavare un incremento della raccolta rispetto alla rilevazione precedente (relativa all’anno 2005)[32].

 

ARTICOLO 6, comma 11

Aumento delle imposte sui tabacchi

La norma modifica l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui in luogo dei 1.000 mln precedentemente previsti.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

segno meno = peggioramento                                                (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

La relazione tecnica precisa che un aumento di 1 punto dell’aliquota di base comporta un aumento del gettito erariale, ad invarianza di consumi, pari a circa 12 mln di euro al mese. Uno spostamento verso l’alto di 0,10 euro dei prezzi dei prodotti in questione richiesti dai produttori, ove intervenga nel primo trimestre dell’anno e riguardi la totalità dei marchi, pur scontando una inevitabile riduzione dei consumi consente il raggiungimento dell’obiettivo fissato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala infatti che sulla base dei dati di gettito dell’accisa sui tabacchi del Bollettino mensile delle entrate tributarie, pubblicato sul sito del Ministero dell’economia, si registra un aumento del gettito atteso nel 2006 in linea con quello previsto dalla norma oggetto di modifica[33].

 

ARTICOLO 6, commi 12-20

Emersione di base imponibile ICI-IRPEF relativa agli immobili

La norma stabilisce che i dati necessari per la liquidazione dell’ICI siano contenuti nella dichiarazione dei redditi; che il versamento della stessa sia effettuato, a seconda delle circostanze, da parte del sostituto d’imposta o mediante il modello di versamento unitario F24, avvalendosi della possibilità di compensazione prevista per questa forma di versamento. È prevista inoltre la trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili, secondo modalità che verranno definite da un successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di maggiore entrata derivanti dalla disposizione:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

360,0

220,0

220,0

360,0

220,0

220,0

360,0

220,0

220,0

 

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate sia con riferimento all’IRPEF, in connessione con l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati degli immobili soggetti ad ICI, sia con riferimento a tale ultima imposta, in connessione alla trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili. Nell’allegato 7 sono iscritti unicamente gli importi relativi all’IRPEF, presumibilmente nel presupposto che le maggiori entrate ICI concorrano al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i cui effetti sono scontati in altra parte dell’allegato stesso.

La quantificazione relativa all’emersione di gettito IRPEF si basa sull’ipotesi che la disponibilità dei dati identificativi degli immobili consenta una diminuzione dei fenomeni evasivi con un’emersione di gettito di competenza 2007 pari a 200 mln. A tale quantificazione si perviene ipotizzando che l’evasione sia pari al 10% (2,3 mld) dell’imponibile da fabbricati al netto dell’abitazione principale (23 mld). Nell’ipotesi che il 30% dell’evasione emerga a seguito della disposizione in esame, si perviene ad un maggiore imponibile di 700 mln cui; sulla base di un’aliquota marginale del 30% si ottiene un maggior gettito di 200 mln. A tale importo si aggiunge un ulteriore maggior gettito, derivante da attività di accertamento pari a 100 mln. Per cassa, tale maggior gettito sconta per l’autotassazione i meccanismi di saldo-acconto e per l’accertamento un’ipotesi di riscosso sull’accertato pari, nel primo esercizio, al 10% e, a decorrere dal secondo esercizio, al 20 per cento:

Maggior gettito IRPEF:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

emersione

350

200

200

accertamento

10

20

20

totale maggior gettito

360

220

220

 

Ai fini ICI le ipotesi di recupero di gettito sono così formulate:

 

(mln di euro)

 

2007

emersione gettito da accertamenti IRPEF e incroci sui versamenti ICI

100

Emersione gettito da allineamento con il catasto

200

Totale emersione gettito

300

 

La relazione tecnica non fornisce lo sviluppo temporale delle maggiori entrate ICI, ma evidenzia che l’ipotesi di maggior gettito per il 2007 si fonda su una prevedibile gradualità del decentramento delle attività relative al catasto.

 

Al riguardo si evidenzia come il recupero di gettito previsto sia connotato da elementi di aleatorietà, in quanto subordinato al verificarsi delle ipotesi di emersione formulate. Ne consegue che appare scarsamente prudenziale il relativo computo nell’ambito degli effetti della manovra, destinati in parte a fornire copertura a spese certe, in parte al miglioramento dei saldi.

Si segnala inoltre che l’art. 37, comma 55, del DL n. 223/2006 già prevede, in parte, quanto disposto dalla norma in esame, con particolare con riferimento alla possibilità di liquidare l’ICI in sede di dichiarazione dei redditi e di effettuare il relativo versamento con modello F24[34]. Pertanto l’emersione del gettito Irpef, ascritta dalla relazione tecnica all’obbligo di esporre nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla liquidazione dell’ICI, avrebbe potuto in parte manifestarsi anche in base alla normativa vigente.

 

ARTICOLO 7

Variazione addizionale comunale IRPEF e modalità di versamento

La norma :

-          consente ai comuni di variare l’aliquota facoltativa e variabile dell’addizionale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali, anziché, come previsto dalla normativa vigente[35], nella misura massima di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo dello 0,2 per cento (comma 1, lettera a);

-          modifica le modalità di versamento dell’addizionale prevedendo un versamento in acconto nella misura del 30 per cento dell’importo calcolato sul reddito imponibile dell’anno precedente: l’aliquota da applicare è quella dell’anno di riferimento se la delibera è stata pubblicata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno; in caso contrario si utilizza l’aliquota dell’anno precedente. Per i redditi da lavoro dipendente l’acconto è determinato dal sostituito d’imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale è invece determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, versate entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione;

-          sopprime conseguentemente il divieto[36] di variare per l’anno 2007 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minore spesa corrente, derivanti dalle disposizioni:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica rileva che dall’introduzione dell’acconto del 30 per cento dell’addizionale comunale deriverà un aumento del gettito in termini di cassa di 500 milioni di euro per l’anno 2007. Tale quantificazione si basa sull’utilizzo di un modello di microsimulazione IRPEF, in base al quale è possibile stimare un gettito di competenza 2007 pari a circa 1.700 mln di euro.

 

Al riguardo appare necessario che sia chiarita la ragione per la quale, nell’allegato 7, alla norma è ascritto un effetto riduttivo della spesa ai fini del saldo netto da finanziare: non sembra infatti che al maggior gettito dell’addizionale per i comuni debba corrispondere un’equivalente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Appare invece corretto non imputare effetti ai saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto in quanto la norma, determinando un incremento delle entrate proprie dei comuni, che concorrono a formare il saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno, si limita a consentire un più agevole rispetto del patto stesso, i cui effetti risultano già scontati nell’allegato 7 con riferimento all’art. 74.

 

ARTICOLI 8, 9, 10 comma 2 e 11, comma 19

Istituzione di tributi propri comunali e ampliamento di tributi esistenti

Le norme dispongono la possibilità per i comuni di istituire due tributi di scopo destinati rispettivamente:

-         alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art. 8),

-         alla manutenzione urbana e valorizzazione dei centri storici (art. 9).

Il primo tributo è determinato applicando alla base imponibile ICI un’aliquota massima dello 0,5 per mille per un periodo non superiore a 5 anni. Il secondo tributo si configura come una tassa di soggiorno, nella misura massima di 5 euro per notte a persona, da versare ai gestori delle strutture ricettive che fungono da sostituti d’imposta.

La norma eleva inoltre, dal 20 al 40 per cento, la misura massima entro la quale le province possono, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aumentare le tariffe per il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione rispetto alla base predeterminata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo quanto previsto dall’articolo 56, comma 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (art 10, comma 2).

La norma elimina infine il limite di incremento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, per il quale la normativa vigente prevede che non possa eccedere di oltre il 25 per cento le corrispondenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo si segnala che le norme appaiono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali. Appare peraltro opportuno acquisire un chiarimento sui possibili effetti di minor gettito delle imposte erariali connessi ai profili di deducibilità dei tributi locali istituiti o ampliati.

Tali profili, che non sembrano sussistere con riferimento all’addizionale ICI che dovrebbe seguire le stesse regole che caratterizzano l’ICI stessa, mentre sembrerebbero invece sussistere con riferimento alla tassa di soggiorno di cui all’art. 9 per la quale la norma non prevede l’indeducibilità della tassa stessa dalle imposte indirette. Pertanto una parte del maggior gettito conseguito dai comuni potrebbe essere compensato ai fini dei saldi complessivi della p.a.,  da un minor gettito delle imposte dirette.

 

ARTICOLO 12

Compartecipazione comunale all’IRPEF

La norma, in attesa del riassetto del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale[37], istituisce a decorrere dal 2008, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dal medesimo esercizio è corrispondentemente prevista una riduzione annua costante, di pari ammontare, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario[38]. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento (comma 1).

L’attribuzione della compartecipazione a ciascun comune e la corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari è operata in misura proporzionale alla riduzione complessiva operata sul fondo ordinario, in modo da garantire l'invarianza delle risorse (comma 2).

A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con normativa secondaria. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico (comma 3).

Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare, a decorrere dal 2009, effetti negativi per il bilancio dello Stato commisurati all’attribuzione dinamica della compartecipazione IRPEF ai comuni. Infatti, a fronte dell’attribuzione ai comuni dell’incremento di gettito dovuto alla crescita delle basi imponibili, la riduzione dei trasferimenti rimarrà costante al livello stabilito per il 2008.

Si segnala inoltre che tale effetto riduttivo dovrebbe essere contabilizzato anche con riferimento ai saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto della PA. Infatti, a fronte del peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, non si registrerà un miglioramento compensativo del saldo dei comuni: le maggiori entrate derivanti dall’attribuzione dinamica dell’IRPEF ai comuni concorreranno infatti al conseguimento del patto di stabilità interno, i cui effetti sono già scontati nei saldi.

 

ARTICOLI 13 – 14

Disposizioni relative alle attività di gestione del catasto

Le norme ripartiscono le funzioni relative al catasto fra Stato e comuni, riservando:

-         al primo la tenuta dei registri immobiliari - con esecuzione delle relative formalità di trascrizione, e il connesso rilascio di visure e certificati ipotecari – in modo da garantire la gestione unitaria della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

-         ai secondi utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali.

Sono inoltre regolate le modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali (art. 14) stabilendo, in particolare, che dal primo novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitino direttamente le funzioni relative al processo di determinazione degli estimi catastali, e che i restanti comuni esercitino direttamente, anche in forma associata, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale. E’ prevista anche la possibilità di esercizio delle funzioni di accettazione e pretrattazione dei dati in convenzione con l’Agenzia del territorio, senza oneri a carico dei comuni. La stessa Agenzia salvaguarda, inoltre, il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza e fornisce supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Il suddetto processo di attribuzione di risorse non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

E’ infine previsto che l'Agenzia del territorio monitori il processo di trasferimento ai comuni delle funzioni inerenti la gestione del catasto, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare necessario che sia fornito un quadro di previsione degli oneri e delle corrispondenti modalità di finanziamento, per i diversi comparti amministrativi interessati, connessi al processo di attribuzione delle funzioni catastali ai comuni.

Appare infatti plausibile che, durante il processo di progressivo subentro degli enti locali nell’esercizio delle funzioni connesse alla gestione del catasto, si possa determinare un maggiore impegno di risorse, umane e finanziarie, connesse, ad esempio, alle attività di riorganizzazione degli uffici, formazione e affiancamento del personale, installazione di sedi logistiche, ecc.

Ciò al fine di verificare la effettiva possibilità di rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di immobili

Nella tabella che segue si riassumono gli effetti di risparmio complessivi ascritti dalla relazione tecnica all’articolo 15.

( euro)

Commi

2007

2008

2009

1, 2

12.200.000

29.700.000

57.700.000

3

2.000.000

4.000.000

6.000.000

4 - 9

17.500.000

42.000.000

70.000.000

10 - 12

500.000

500.000

500.000

13

400.000

600.000

600.000

14 - 16

800.000

800.000

800.000

17

300.000

500.000

800.000

18

1.800.000

1.800.000

1.800.000

totale

35.500.000

79.900.000

138.200.000

 

I predetti risparmi non sono distintamente indicati nell’allegato 7, che fa riferimento all’effetto complessivo di maggiore entrata ascrivibile agli articoli da 15 a 17. Tuttavia, dal medesimo allegato si deduce che i risparmi dell’articolo in essere sono scontati soltanto ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento.

Di seguito si esaminano le singole disposizioni contenute nell’articolo.

 

·        Commi 1 e 2

Disposizioni in materia di immobili confiscati ad indiziati di mafia

Le norme contengono disposizioni volte ad ampliare l’utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Il comma 1, modificando l’art. 2-undecies, comma 2, lett. a), della legge 575/1965[39], dispone che i beni immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso possono essere utilizzati, qualora idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, oltre che per le finalità già previste nell’articolo di cui si dispone la modifica.

Il comma 2 dispone la sostituzione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge suindicata, e prevede che gli stessi immobili possono in alternativa essere trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è ubicato, oppure anche al patrimonio della provincia o della regione, che possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito ai soggetti espressamente indicati. Tra questi vengono aggiunte le associazioni ambientaliste.

 

La relazione tecnica specifica che, sotto il profilo economico-finanziario, la norma comporta:

·      una riduzione delle locazioni passive per uso governativo, con la conseguente riduzione dei canoni da corrispondere;

·      una minore spesa per utilizzi pubblici da parte degli Enti territoriali;

·      una maggiore efficienza del processo di destinazione, con riduzione delle spese legate alla procedura.

In merito alla quantificazione del risparmio, dichiara che questo viene calcolato in relazione alla disponibilità potenziale di immobili confiscati con riferimento ad un canone medio annuo di locazione passiva corrisposto dalle strutture della P.A.

 I risparmi previsti per il triennio 2007-2009 vengono così riassunti:

 

( euro)

2007

2008

2009

12.200.000

29.700.000

57.700.000

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione dei risparmi attesi.

Infatti, al fine di poter effettuare una verifica della stima indicata, occorrerebbe disporre di un quadro complessivo comprendente, oltre a più puntuali indicazioni circa il canone medio annuo di locazione passiva, dati riferiti all’entità del patrimonio immobiliare sequestrato, alla sua tipologia ed ai relativi costi di gestione, oltre ad informazioni sulla concreta possibilità di un suo utilizzo.

 

·        Comma 3

Trasferimento di beni alle università statali

La norma, integrando l’art. 2, comma 1, della L. 136/2001[40], dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2007, dovranno essere individuati i criteri, le modalità e i termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.

 

La relazione tecnica specifica che la stima dei corrispondenti risparmi è calcolata considerando una percentuale del portafoglio dei beni del patrimonio indisponibile concessi in uso alle Università statali che si ipotizzano non utilizzati a fini didattici. Gli importi considerati sono ottenuti applicando alle consistenze sopra citate un parametro medio di rendimento che permette la seguente previsione per il prossimo triennio:

 

( euro)

2007

2008

2009

2.000.000

4.000.000

6.000.000

 

Al riguardo si rendono necessari chiarimenti volti ad esplicitare i parametri sui quali si fonda la quantificazione, con riferimento in particolare alla consistenza del patrimonio interessato.

Andrebbe altresì confermata l’assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato.

 

·        Commi 4-9

Razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato

Le norme dispongono quanto segue.

·      Il Ministro dell’economia e delle finanze con un proprio atto di indirizzo determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici di immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato (comma 4).

·      E’ istituito un Fondo unico nello stato di previsione del Ministero dell’economia, nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione (comma 5).

·      Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato (comma 6).

·      Le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, possono procedere alla riduzione del costo d’uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, nonché alla riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero alla combinazione delle due misure (comma 7).

·      Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio cui spetta la definizione annuale delle relative modalità attuative (comma 8).

·      Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 8 vengono soppresse alcune norme[41] le cui disposizioni erano finalizzate, tra l’altro, a stabilire in termini quantitativi sia il contenimento della spesa dei canoni di locazione, sia la riduzione dell’ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall’insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (comma 9).

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta una progressiva riduzione degli spazi destinati ad usi governativi al fine di ampliare le potenzialità di utilizzo di immobili dello Stato, con conseguenti ritorni economici da ottenersi applicando parametri percentuali di riduzione obbligatoria del costo degli spazi utilizzati dalle strutture della P.A. Afferma inoltre che la riduzione economica sarà ottenuta attraverso il rilascio di spazi in uso governativo considerati come canoni figurativi o mediante la riduzione dei canoni effettivamente corrisposti per locazione passiva. Gli obiettivi di risparmio che, secondo la relazione, si prevede di realizzare nel prossimo triennio sono i seguenti:

( euro)

2007

2008

2009

17.500.000

42.000.000

70.000.000

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare i criteri in base ai quali si ritiene di ottenere il risparmio previsto, senza fornire i dati quantitativi sottesi alla quantificazione del medesimo. Peraltro, dal tenore delle norme, sembrerebbe che le modalità cui è affidata la realizzazione degli obiettivi di risparmio siano sostanzialmente definite annualmente con provvedimenti governativi. Non risulta quindi possibile procedere ad un’effettiva verifica dell’attendibilità delle predette previsioni di risparmio, la cui iscrizione nei saldi della manovra – in termini di minore spesa- sembra pertanto non risultare prudenziale.

 

·        Commi 10-12

Consolidamento delle destinazioni d’uso degli immobili dello Stato

Le norme affidano all’Agenzia del demanio l’individuazione dei beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni realizzate, in tutto o in parte, in difformità dal provvedimento di localizzazione (comma 10).

Le regioni territorialmente competenti provvedono alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati, sentite anche le amministrazioni competenti alle tutele differenziate, per il parere. L’eventuale parere positivo, che riguardi situazione di locazione passiva, determina il ripristino della destinazione d’uso preesistente al termine del periodo di locazione. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta, è convocata una conferenza di servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili (commi 11 e 12).

 

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni effetti di risparmio in relazione al miglioramento dell’efficienza in termini di gestione tecnico-amministrativa degli immobili considerati, in particolare in presenza di interventi di manutenzione straordinaria. Tali risparmi sono così quantificati:

 

( euro)

2007

2008

2009

500.000

500.000

500.000

 

Al riguardo, nonostante l’ammontare contenuto dei predetti effetti, appare opportuno che siano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la relativa stima.

Inoltre sarebbe necessaria una conferma volta ad escludere che dalle attività di accertamento previste dalle disposizioni in esame possano invece derivare oneri a carico delle amministrazioni interessate.

 

·              Comma 13

Gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate

La norma prevede che l’Agenzia del demanio possa conferire incarichi a società a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti di risparmio ascritti alla disposizione sono stati calcolati considerando un risparmio medio in termini di differenziale tra i costi di gestione e il costo del servizio svolto dalla società affidataria. La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto dalla relazione tecnica per il triennio.

 

(euro)

2007

2008

2009

400.000

600.000

600.000

 

Al riguardo, pur in considerazione dell’esiguità del risparmio previsto, si ribadisce la necessità di disporre degli elementi alla base della quantificazione, con particolare riguardo ai rapporti quantitativi tra costi di gestione sostenuti e costi previsti per l’affidamento dei servizi in questione.

 

·        Commi 14-16

Assegnazione o trasferimento di beni immobili dello Stato

Le norme dispongono in merito all’assegnazione gratuita o attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti, società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato. In particolare stabiliscono che la funzionalità dei beni deve intendersi strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite. La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione ed il successivo accertamento periodico della loro permanenza nonché l’eventuale suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato vengono affidati all’Agenzia del demanio (commi 14 e 15).

Il comma 16 dispone il divieto della dismissione temporanea degli immobili statali assegnati in uso alle amministrazioni pubbliche e stabilisce che gli immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del disegno di legge finanziaria, sia stata operata la dismissione temporanea, si intendono dimessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica asserisce che il ritorno economico delle disposizioni in esame è correlato all’ampliamento del patrimonio immobiliare utilizzabile sia per la concessione d’uso a fini economici sia per l’allocazione di funzioni istituzionali con conseguenti riduzioni dei canoni per locazioni passive. La relazione sostiene inoltre che gli effetti economici positivi sono stati calcolati sulla base della consistenza dei verbali associati agli immobili attualmente oggetto di dismissione temporanea e che i relativi risparmi sono stati stimati prendendo a base di calcolo un valore medio per minori locazioni passive.

La tabella seguente riporta il risparmio previsto dalla relazione tecnica per il triennio.

 

 

(euro)

2007

2008

2009

800.000

800.000

800.000

 

Nulla da osservare nel presupposto che il rientro dei beni immobili nel patrimonio dello Stato possa effettivamente dar luogo ad un loro impiego in modo economico e produttivo nell’arco di tempo considerato per conseguire i risparmi ipotizzati secondo la scansione temporale indicata nella relazione tecnica.

 

·        Comma 17

Semplificazione della procedura relativa all’esercizio della prelazione

 

La norma reca l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 109, della legge 662/1996.

Normativa vigente. Si ricorda che la disposizione suddetta  garantisce:

·       nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (lettera a));

·       il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento (lettera b)).

In virtù dell’interpretazione recata dal comma in esame si stabilisce che il requisito di “inquilino”, necessario per essere ammesso a godere delle garanzie di prelazione per l’acquisto e per il rinnovo del contratto di locazione, debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita, ovvero alla data da essa stabilita.

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti di risparmio recati dalla norma sono dovuti ai mancati oneri (quali spese derivanti da manutenzione straordinaria, pagamento delle imposte comunali, spese legali e semplificazione di procedimenti amministrativi) indotti dalla cessione progressiva, programmata nel triennio, di uno stock di immobili residuali, non utilizzabili per uso governativo e di difficile messa a reddito a valori di mercato.

Questi i risparmi previsti, in termini di mancati oneri, nel triennio, secondo la relazione tecnica:

(euro)

2007

2008

2009

300.000

500.000

800.000

 

La relazione illustrativa spiega che tale norma intende porre rimedio alle difficoltà riscontrate in sede di attuazione della normativa vigente, per effetto della mancata previsione del termine entro il quale debbano sussistere, in capo agli aventi diritto, i requisiti necessari per usufruire del diritto di prelazione all’acquisto dell’unità abitativa o del rinnovo del contratto di locazione in essere.

 

Al riguardo, non si dispone degli elementi, alla base della quantificazione, necessari per una verifica del risparmio stimato, che appare comunque di modesto ammontare.

 

·        Comma 18

Riduzione spese per trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri

La norma, novellando l’articolo 214-bis del Codice della strada[42], esenta le amministrazioni dello Stato da qualsiasi tributo ed emolumento per le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative ai passaggi di proprietà conseguenti alle misure di sequestro e confisca o fermo amministrativo, operate dagli organi di polizia a seguito di violazioni del codice della strada.

 

La relazione tecnica afferma che il risparmio di spesa si realizza unicamente in relazione all’esenzione dal pagamento degli emolumenti dovuti al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, stimabile orientativamente in 1.800.000 euro annui.

 

( euro)

2007

2008

2009

1.800.000

1.8000.000

1.800.000

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16, commi 1-6

Revisione dei canoni per concessioni demaniali marittime

Le norme dispongono la riclassificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B, rispettivamente alta e normale valenza turistica), in luogo delle precedenti 4. Viene inoltre definita la nuova misura dei canoni da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2007 e soppresse le disposizioni vigenti che prevedevano altri criteri per la revisione dei canoni[43]. Si prevede inoltre che per gli anni 2004, 2005 e 2006 non trovi applicazione la prevista maggiorazione, più volte differita nel tempo. I canoni demaniali si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni aventi ad oggetto strutture dedicate alla nautica da diporto. E’ prevista la possibilità dell’estensione, fino a 50 anni, della durata delle concessioni demaniali marittime, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.

Con riferimento agli esercizi pregressi, la norma introduce una disposizione interpretativa in base alla quale si prevede che gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi dovuti, nel caso di realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili siano commisurati ai valori di mercato, salva in ogni l’applicazione delle misure sanzionatorie previste, compresa la demolizione degli edifici interessati.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di maggior gettito[44]:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Revisione canoni

153,0

158,0

160,0

153,0

158,0

160,0

153,0

158,0

160,0

Regolarizzazione occupazioni

225,1

470,7

736,8

225,1

470,7

736,8

225,1

470,7

736,8

Totale

378,1

628,7

896,8

378,1

628,7

896,8

378,1

628,7

896,8

 

La relazione tecnica non fornisce i dati alla base della quantificazione, limitandosi ad affermare che:

-          il maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni si basa sulla stima delle superfici a destinazione commerciale dell’OMI[45], alla quale sono stati applicati opportuni coefficienti di abbattimento;

-          il recupero di gettito relativo agli indennizzi per le occupazioni abusive pregresse è parametrato su 5 anni, per le occupazioni irregolari per le quali non sono state realizzate opere inamovibili, e su 10 anni per quelle, alle quali base alla norma, si applicano indennizzi calcolati in base ai valori di mercato. Per la stima è stato utilizzato un campione di irregolarità sul quale è stato calcolato il valore degli indennizzi, opportunamente ridotto per tenere conto:

Ÿ        delle indennità pregresse già versate,

Ÿ        dei casi di non conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per ii quali si procede al ripristino,

Ÿ        delle zone oggetto di una specifica disciplina normativa[46].

L’entrata “una tantum” è scaglionata su base triennale.

 

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima e non esplicita i calcoli effettuati, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni in essa contenute.

Con riferimento alle indicazioni fornite, si osserva:

-          con riferimento al maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni demaniali, appare necessario che sia chiarito se - contrariamente a quanto operato nell’esercizio 2006 - dal bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2007 sia stato espunto il maggior gettito di 140 mln di euro a titolo di revisione dei canoni, previsto dalla normativa vigente[47] e soppresso dalla norma in esame. In caso contrario, la quantificazione operata andrebbe decurtata degli importi già iscritti nelle previsioni a legislazione vigente.

Si segnala infatti che il bilancio di previsione per il 2006, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, scontava gli effetti derivanti dall’aumento dei canoni demaniali marittimi disposto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Infatti, come affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame in sede consultiva del decreto-legge n. 206 del 2006[48], nel capitolo 2612 dello stato di previsione dell’entrata per il 2006, risultava un gettito atteso dai proventi dei canoni demaniali marittimi pari a 210 milioni di euro, di cui 140 da attribuire all’applicazione degli aumenti disposti dal decreto-legge n. 269 del 2003 e 70 derivanti dalle misure vigenti dei canoni. Tale previsione di gettito è stata confermata nel disegno di legge di assestamento per il 2006.

-          Con riferimento alle maggiori entrate derivanti dagli indennizzi per le occupazioni pregresse di aree del demanio marittimo, qualificate come “una tantum” dalla relazione tecnica, qualora le stesse siano ascrivibili ad attività di accertamento, da parte dell’amministrazione, delle violazioni compiute, si osserva che non sembrerebbe corretto ascrivere alla norma gli effetti dell’attività di accertamento già possibile a legislazione vigente.

Alla norma andrebbero pertanto ascritti unicamente gli effetti di maggior gettito dovuti all’incremento della misura degli indennizzi per la realizzazione di opere inamovibili. Il maggior gettito stimato andrebbe pertanto depurato da quello derivante dall’applicazione, a tutte le violazioni che si prevede di individuare, degli indennizzi già previsti a legislazione vigente.

Si segnala peraltro che la quantificazione in esame appare caratterizzata da un grado di aleatorietà connesso all’effettiva possibilità di individuare un numero di violazioni corrispondente a quello necessario per conseguire il gettito preventivato e ottenere il          versamento delle relative oblazioni.

 

ARTICOLO 16, commi 7-15

Disposizioni per la valorizzazione di immobili pubblici

Le norme:

-          consentono all’Agenzia del demanio di gestire i beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano. Si prevede altresì che gli introiti derivanti dalla gestione di tali beni, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscano all’erario(comma 7);

-           inseriscono un nuovo articolo 3-bis nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di concedere o locare a terzi i beni pubblici individuati dall’Agenzia del demanio, per un periodo non superiore a cinquanta anni, al fine di valorizzare i beni stessi anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio dei cittadini, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 8);

-          prevedono che, con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuati i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari ad individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato (comma 9).

-          elevano a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobile dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni (comma 15).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore entrata[49]:

                                                                                              (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 7

3,0

9,5

10,0

3,0

9,5

10,0

3,0

9,5

10,0

Comma 8

1,4

4,1

9,5

1,4

4,1

9,5

1,4

4,1

9,5

Comma 9

0,3

0,5

0,7

0,3

0,5

0,7

0,3

0,5

0,7

totale

4,7

14,1

20,2

4,7

14,1

20,2

4,7

14,1

20,2

 

La relazione tecnica non fornisce i dati e le elaborazioni alla base delle quantificazioni operate.

 

Nulla da osservare al riguardo anche considerata l’esiguità degli effetti finanziari ascritti a ciascuna delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni per la valorizzazione degli immobili pubblici

La norma:

-          prevede che l'Agenzia del demanio individui, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, finalizzato allo sviluppo locale. Alle spese, inerenti il finanziamento degli studi di fattibilità necessari per la realizzazione dei programmi di valorizzazione, si provvede utilizzando le somme presenti sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili; per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale; nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si prevede che venga data priorità alle concessioni d'uso o locaziono per funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità (comma 1);

-          prevede una nuova procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della Difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l’Agenzia del demanio, e non più a quest’ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso. Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente. E’ previsto inoltre che il valore complessivo degli immobili non più utili ai fini istituzionali che il Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, deve individuare  ai fini della dismissione abbiano un valore complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008 (commi 2 e 3).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore entrata[50]:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 1

0

0

0

4,6

9,3

14,0

4,6

9,3

14,0

Commi 2 e 3

73,8

220,8

361,8

73,8

220,8

361,8

73,8

220,8

361,8

Totale

73,8

220,8

361,8

78,4

230,1

375,8

78,4

230,1

375,8

 

La relazione tecnica non fornisce i dati e le elaborazioni alla base delle quantificazioni operate; la stessa afferma peraltro che:

-          il processo di valorizzazione di cui al comma 1 comporterà, per gli enti locali, ritorni di gestione delle concessioni d’uso finalizzate ad attività economiche ed altri effetti positivi;

-          il processo di valorizzazione degli immobili della difesa potrà comportare introiti, sia per cessioni[51] che per valorizzazione reddituale degli immobili.

 

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che tenuto conto che la relazione tecnica non esplicita i dati e i metodi alla base della quantificazione, non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale delle stime in essa riportate.

Con riguardo al processo di valorizzazione degli immobili della difesa, appare necessario che sia chiarito in quale misura i relativi incassi si ritengano ascrivibili al processo di dismissione: tali riferimenti appaiono rilevanti in quanto con riferimento alla medesima componente, sussiste il rischio che essa, qualificandosi come “una tantum”, non possa essere contabilizzata ai fini del rispetto dei vincoli di saldo disposti in sede comunitaria.

Si segnala infine che la stessa appare comunque caratterizzata da elementi di  aleatorietà. Non sembrerebbe pertanto prudenziale il relativo computo nell’ambito dei saldi della manovra.

Si ricorda in proposito che le entrate da dismissione degli immobili della difesa, al pari di altre dismissioni immobiliari, hanno concorso in più occasioni a determinare i saldi della manovra in sede di previsione, dovendosi successivamente riscontrare, in sede di consuntivo, il mancato conseguimento degli effetti attesi.

 

ARTICOLO 18, commi 1-4

Modifiche alla disciplina IRAP

Le norme modificano i criteri di determinazione del valore della produzione netta contenuti nell’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997, disponendo quanto segue.

Per i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle comunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono ammessi in deduzione:

1.      un importo pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;

2.      un importo fino a 10.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta  nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia. Tale deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dalla regola de minimis di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Il regolamento CE 69/2001, che scade il 31 dicembre 2006, prevede una soglia di aiuti de minimis alla medesima impresa di importo pari a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo regolamento, in fase di progetto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione all’esame delle parti propone tra l’altro di innalzare la soglia massima di aiuti a 200 milioni di euro;

3.      i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le deduzioni di cui ai punti 1 e 3 spettano subordinatamente all’autorizza- zione delle competenti autorità europee[52], a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare, a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno della deduzione prevista nella misura forfetaria di 5.000 euro.

La deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.

Le norme modificano, in particolare, il comma 4-bis1 dell’articolo 11, che riconosce una deduzione dalla base imponibile, nella misura di 2.000 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque, ai soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, che espongono componenti positive che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000. Esse precisano che la deduzione di 2000 euro è accordata su base annua.

In via generale, le norme dispongono infatti che, sia le deduzioni in misura forfetaria di nuova introduzione che quella di cui al comma 4-bis.1:

·        sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta  nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

·        sono ridotte in misura proporzionale nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale;

·        per gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali.

E’, inoltre, introdotta un’ulteriore deduzione riguardanti incrementi occupazionali di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento CE n.2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.  In luogo delle maggiorazioni dell’importo base per le aree svantaggiate, di cui al comma 4-quinquies dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446, previste per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

Le norme precisano, altresì, che per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Inoltre, l’applicazione delle nuove deduzioni forfetarie per l’impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e per oneri contributivi (comma 1, lett. a), numeri 2, 3 4 dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997) è alternativa alla fruizione delle deduzioni attualmente già previste dal medesimo decreto legislativo, di cui ai commi 4-bis (deduzioni forfetarie commisurate alla base imponibile), 4-quater (deduzioni per l’incremento della base occupazionale) e 4-quinquies (maggiorazioni territoriali per l’incremento della base occupazionale), nonché della deduzione in caso di lavoratrici svantaggiate, di nuova introduzione (comma 4-sexies).

Le norme disciplinano, infine, la determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007(data di inizio di alcune delle agevolazioni introdotte). A tal fine potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni sopra descritte (commi 1, 2 e 3 dell’articolo in esame). Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le medesime disposizioni; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007[53], può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le stesse disposizioni senza, tuttavia, tenere conto delle limitazioni temporali poste alla fruibilità delle nuove deduzioni introdotte (commi 2 e 3 dell’articolo in esame).

 

L’allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti a valere sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto p.a.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori entrate IRAP

 

 

 

2.450

4.410

4.680

2.450

4.410

4.680

Maggiori spese correnti

2.450

4.410

4.680

 

 

 

 

 

 

Le maggiori spese correnti a livello di saldo netto da finanziare concernono maggiori trasferimenti alle regioni dal Bilancio dello Stato, in compensazione del minore gettito IRAP.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di minore gettito IRAP rispettivamente in termini di competenza e di cassa.

In termini di cassa si tiene conto di una percentuale di acconto effettivo pari all’85 per cento e dei criteri per la determinazione dell’acconto 2007 e 2008 contenuti nelle stesse norme, che consentono di anticipare in sede di acconto gli effetti agevolativi introdotti.

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Competenza

2.880

4.680

4.800

Cassa

2.450

4.410

4.680

 

Ai fini della stima, la relazione tecnica afferma che è stato utilizzato il modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005 (anno d’imposta 2004) di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP. I dati sono stati estrapolati al 2007 in base all’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato di fonte Istat ed in base alle previsioni contenute nell’ultima RPP.

Si è altresì tenuto conto delle modifiche al regime IRAP intervenute successivamente al 2004.

Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i relativi oneri sociali sono stati desunti sia dall’analisi dei modelli 770/2005 che dall’analisi dei modelli UNICO 2005, ricavando, in questo caso, il costo del personale, ove presente.

I possibili effetti in termini di gettito IRAP sono stati stimati mediante una simulazione in capo ad ogni singolo contribuente.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non contiene gli elementi informativi necessari per una verifica compiuta della quantificazione proposta.

Appare quindi necessario che vengano forniti i criteri ed i dati alla base della predetta quantificazione. Nell’ambito di tali indicazioni andrebbero tra l’altro forniti i necessari chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

·         la relazione tecnica contiene una cospicua descrizione delle disposizioni cui fa riferimento, in base al cui contenuto deve presumersi siano state adottate le ipotesi metodologiche che hanno presieduto alle elaborazioni effettuate. Tale descrizione, tuttavia, non coincide perfettamente con il contenuto articolo in esame. In particolare, la relazione tecnica afferma che le nuove deduzioni non sono cumulabili con quelle già previste dall’attuale legislazione, fatta eccezione per la deduzione già prevista per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. In realtà le norme prevedono l’alternatività delle nuove deduzioni rispetto alla fruizione delle disposizioni di cui ai preesistenti seguenti commi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997:

4-bis  -deduzioni modulate in base all’ammontare della base imponibile;

   4-quater -deduzione per incrementi occupazionali;

4-quinquies -maggiorazione territoriale della deduzione per incrementi occupazionali.

Pertanto, in base al testo normativo risulterebbero fruibili, indipendentemente dalla fruizione delle nuove deduzioni, oltre alla citata deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, sia le deduzioni delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai contratti di formazione lavoro, al personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, sia la deduzione forfetaria per i soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro.

Appare pertanto necessario un chiarimento sui contenuti normativi e la portata delle disposizioni in esame effettivamente considerati ai fini della stima degli effetti finanziari;

·         la deduzione forfetaria fino a 10.000 euro introdotta per ogni lavoratore dipendente impiegato nelle regioni meridionali ed insulari può essere fruita, in base al testo normativo, nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Come si è detto, tale regolamento scade il 31 dicembre 2006. Il nuovo regolamento, ora in fase di progetto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni in esame ed anteriormente alla data di applicazione delle deduzioni in questione. Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione propone, tra l’altro, di innalzare la soglia massima di aiuti fruibili da una stessa impresa a 200 milioni di euro.

Appare, pertanto, necessario un chiarimento volto a precisare se, in sede di quantificazione, sia stata valutata tale circostanza, atteso che le nuove regole comunitarie, ove si applicassero alle deduzioni in questione, appaiono suscettibili di influenzarne le conseguenze in termini finanziari.

 

ARTICOLO 18, comma 5

Attribuzione alle regioni di risorse integrative dell’IRAP

La norma stabilisce che, al fine di garantire alle regioni con deficit sanitario - tenute ai sensi dell’art. 88, comma 1, lettera c) all’aumento automatico delle aliquote IRPEF ed IRAP - un ammontare di risorse IRAP equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni introdotte con riferimento al cd. “cuneo fiscale”, è ad esse riconosciuto un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette somme sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

            segno meno = peggioramento                                               mln di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-89,8

-179,0

-191,9

-89,8

-179,0

-191,9

-89,8

-179,0

-191,9

 

La relazione tecnica chiarisce che l’ammontare delle risorse attribuito dalla norma alle regioni con deficit sanitario[54], ad integrazione del gettito IRAP derivante dalla maggiorazione dell’1% dell’aliquota, risulta pari alla differenza fra le maggiori entrate  che le regioni avrebbero conseguito prima sulla base della previgente normativa e le entrate IRAP effettivamente conseguibili a seguito della riduzione del cuneo fiscale.

Di seguito si riportano i dati riportati dalla relazione tecnica:

 

2007

2008

2009

gettito conseguibile senza riduzione del cuneo fiscale

850,70

871,90

893,70

gettito conseguente alla riduzione del cuneo fiscale

750,00

680,00

680,00

differenza in termini di competenza

100,70

191,90

213,70

trasferimento di cassa

89,80

179,00

191,94

Gli importi indicati sono iscritti nell’allegato 7 come maggiore spesa ai fini del saldo netto da finanziare, per effetto del trasferimento dallo Stato alle regioni. I medesimi importi sono iscritti inoltre come minore entrata ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno, a rettifica dell’ammontare del gettito derivante dalla maggiorazione IRAP, iscritto a sua volta nell’allegato 7 al lordo della riduzione di gettito dovuta alla riduzione del cuneo contributivo.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione ai fini del saldo netto da finanziare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto.

Appare peraltro opportuno un chiarimento in merito agli effetti quantificati ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, dipenderanno con particolare riguardo allo sviluppo per cassa delle minori entrate IRAP quantificate dalla RT.

 

ARTICOLO 19

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

La norma introduce un’agevolazione fiscale in favore delle imprese che effettuano investimenti, negli anni compresi fra il 2007 e il 2013[55], attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (comma 1).

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti d’intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea[56]. Il beneficio, inoltre, non è cumulabile con il sostegno derivante dalla regola de minimis di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 né con altri aiuti di Stato (comma 2).

Il regolamento CE 69/2001, che scade il 31 dicembre 2006, prevede una soglia di aiuti de minimis alla medesima impresa di importo pari a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo regolamento, in fase di progetto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione all’esame delle parti propone tra l’altro di innalzare la soglia massima di aiuti a 200 milioni di euro.

Gli investimenti che danno diritto al beneficio fiscale (comma 3)sono gli acquisti effettuati, anche mediante contratto leasing, di:

a)      macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;

b)     programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c)      brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni indicati nel richiamato comma 3 che eccede gli ammortamenti, relativi alle stesse categorie di beni, dedotti nel periodo d’imposta. Per la determinazione della misura del beneficio non si considerano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato (comma 4).

La disposizioni prevede inoltre l’esclusione dal beneficio dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo (comma 5).

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. In merito alle modalità di fruizione si dispone che l’importo spettante può essere utilizzato in compensazione di altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap (comma 6).

Sono previste, inoltre, delle disposizioni di natura antielusiva dirette a disciplinare la perdita del diritto all’agevolazione nel caso in cui il bene non entri in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto o ultimazione. La misura del beneficio è invece proporzionalmente ridotta qualora il bene venga ceduto o dimesso entro il quinto periodo di imposta da quello della messa in funzione se la cessione o la dismissione avviene per finalità estranee all’esercizio d’impresa (comma 7).

Si rinvia, infine, ad un decreto attuativo in merito all’esercizio delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in commento (comma 8).

 

La relazione tecnica fornisce indicazioni in merito ai dati e alla metodologia utilizzata. In particolare:

§        l’ammontare degli investimenti indicato nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2002 pari a circa 80 miliardi da parte di oltre 500.000 soggetti. Tale importo è stato indicato con riferimento alle agevolazioni sugli investimenti disposte dalla legge n. 383/2001[57] ed evidenzia, pertanto, gli importi al netto dei relativi disinvestimenti. Tale importo, tuttavia, è stato ridotto per tener conto sia degli investimenti effettuati dai lavoratori autonomi e da altri soggetti diversi dalle imprese (che rientravano nel beneficio della legge n. 383 ma non sono inclusi nelle disposizioni in esame), sia per tener conto dei settori esclusi dall’agevolazione fiscale introdotta dalla norma in commento. Inoltre, sono stati esclusi gli investimenti in immobili strumentali e in mezzi di trasporto (non agevolabili) basandosi sulla ripartizione risultante dal dato degli investimenti fissi lordi per branca produttrice di contabilità nazionale, per il 2002;

§        è stato stimato l’ammontare, imputabile a ciascun soggetto beneficiario, del nuovo investimento al netto dell’ammortamento dedotto nell’esercizio;

§        è stata effettuata la ripartizione dei soggetti tra piccola, media e grande impresa nonché la ripartizione a livello regionale dei contribuenti;

§        per la stima degli investimenti negli anni successivi, è stato utilizzato l’andamento degli investimenti fissi lordi indicati, fino al 2005, nella Relazione Generale sulla situazione economica del paese 2005, e per gli anni successivi le stime indicate nel DPEF 2007-2011.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la ripartizione degli investimenti in base alle dimensioni aziendali, che non tengono ancora conto delle successive riduzioni legate alla ripartizione regionale, è la seguente:

1.      investimenti netti effettuati da 329.000 piccole imprese: 31,1 miliardi;

2.      investimenti netti effettuati da 9.000 medie imprese: 10,1 miliardi;

3.      investimenti netti effettuati da 3.600 grandi imprese: 12 miliardi di euro.

Complessivamente, sulla base delle predette ipotesi, il minor gettito quantificato dalla relazione tecnica in termini di competenza e di cassa è il seguente:

(in mln di euro)

Anni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Competenza

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta spettante

755

770

680

700

715

735

Cassa

 

 

 

 

 

 

Utilizzo credito 2007

 

377

378

 

 

 

Utilizzo credito 2008

 

 

385

385

 

 

Utilizzo credito 2009

 

 

 

340

340

 

Utilizzo credito 2010

 

 

 

 

350

350

Utilizzo credito 2011

 

 

 

 

 

357

Utilizzo credito 2012

 

 

 

 

 

 

Totale effetti cassa

0

377

763

725

690

707

 

Le variazioni iscritte nell’allegato 7 sono:

(in mln di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MINORI ENTRATE

0

0

0

0

377

763

0

377

763

 

Al riguardo si osserva che le indicazioni fornite nella relazione tecnica non sono sufficienti per garantire una puntuale verifica della quantificazione finanziaria. Tale verifica, peraltro, appare necessaria in quanto, a differenza delle disposizioni vigenti sul credito d’imposta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 che prevedono espressamente un limite di spesa per ciascun anno, la norma in esame, non indicando alcun tetto massimo, è suscettibile – in caso di inesatta quantificazione - di produrre effetti di minor gettito superiori a quelli previsti.

I limiti massimi di spesa fissati dall’articolo 8 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) sono pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002, 1.725 milioni per l'anno 2003, 1.740 milioni per l'anno 2004, 1.511 milioni per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Si fa presente, tuttavia, che l’ambito di applicazione del credito d’imposta vigente non coincide con quello proposto dalla norma in esame.

Per quanto riguarda la fruizione del beneficio nei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, si osserva che, come si è detto, tale regolamento scade il 31 dicembre 2006. Il nuovo regolamento, ora in fase di progetto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni in esame. Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione propone, tra l’altro, di innalzare la soglia massima di aiuti fruibili da una stessa impresa da 100 milioni a 200 milioni di euro nell’arco di un triennio.

Appare, pertanto, necessario un chiarimento volto a precisare se, in sede di quantificazione, sia stata valutata tale circostanza, atteso che le nuove regole comunitarie, ove si applicassero benefici in questione, appaiono suscettibili di influenzarne le conseguenze in termini finanziari.

 

ARTICOLO 20, commi 1-4

Credito d’imposta per i costi  delle attività di ricerca industriale

Le norme dispongono quanto segue:

·        a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009,  è attribuito alle imprese un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.  Il credito d’imposta è elevato al 15 per cento se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (comma 1);

·        ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono comunque superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 2);

·        il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla determinazione del reddito, né alla base imponibile IRAP, non rileva ai fini dei rapporti finalizzati al computo della quota deducibile degli interessi passivi e delle altre componenti negative di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR. Il medesimo credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in cui le spese per ricerca e sviluppo sono state sostenute; l’eventuale eccedenza incapiente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241, a partire dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso (comma 3);

·        con apposito decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese e le modalità di verifica ed accertamento circa l’effettività delle spese sostenute;

·        l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del comma 5 dell’articolo in esame, che estende tale condizione alle misure contenute nell’intero articolo.

 

L’allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto p.a.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori entrate correnti

0,0

0,0

0,0

0,0

419,0

487,0

0,0

419,0

487,0

Maggiori spese in conto capitale

0,0

419,0

487,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica stima un ammontare di credito d’imposta relativo al 2007 pari a 466 milioni di euro.

Negli anni successivi, in considerazione dell’effetto incentivante del provvedimento, si ipotizza un incremento annuo del 5 per cento della relativa spesa per ricerca e sviluppo. Pertanto si stima un ammontare del credito d’imposta di  489 milioni di euro nel 2008, 514 milioni di euro nel 2009 e di 539 milioni di euro nel 2010.

Per cassa, la relazione tecnica stima che il credito d’imposta trovi capienza nelle relative imposte (IRES ed IRAP) per il 90 per cento nell’esercizio in cui sono dovute le imposte relative al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e, per la restante parte, nel successivo.

 

(milioni di euro)

Cassa

2007

2008

2009

2010

2011

Credito 2007

-

419

47

 

 

Credito 2008

-

 

440

49

 

Credito 2009

-

 

 

462

51

Credito 2010

-

 

 

 

485

Totale credito

-

419

487

511

536

Ai fini della stima la relazione tecnica utilizza dati ISTAT[58]. In base a tali dati la spesa complessiva per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra muros è stimata per il 2005 in 7,9 miliardi di euro, di cui circa il 4,8 per cento attribuibile alla ricerca di base, non agevolabile.

Sempre in base a dati Istat, si stima che nel 2005 il finanziamento da parte delle imprese alla ricerca effettuata da istituzioni pubbliche si cifri in circa 180 milioni di euro, corrispondenti al 6,9 per cento del totale dei finanziamenti per la ricerca affluiti a tali istituzioni.

Si suppone, inoltre, un tasso di crescita della spesa in questione del 5 per cento annuo dal 2006, anche in considerazione, a partire dal 2007, dell’effetto incentivante delle disposizioni.

I costi per la ricerca appaiono fortemente concentrati in relazione al livello dimensionale delle imprese. Infatti, i dati Istat evidenziano che nel 2002 il 57,3 per cento di tali spese è attribuibile alle prime 50 imprese italiane.

Pertanto la relazione tecnica stima le minori entrate conseguenti all’utilizzo del credito d’imposta nel 2007 come segue:

·          il credito d’imposta favore delle imprese di grandi dimensioni (che si stima presentino spese intra muros eccedenti il limite massimo del plafond di 15 milioni di euro) è stimato in 83 milioni di euro in base al seguente calcolo:

50*15 milioni di euro*10*1.05*1,05

·          il credito d’imposta a favore degli altri soggetti per spese intra muros è stimato in 353 milioni di euro in base al seguente calcolo:

7,9 mld di euro*(100%-4,8%)*(100%-57,3%)*10%*1,05*1,05

·          il credito d’imposta per le spese sui contratti extra muros  è stimato in30 milioni di euro in base al seguente calcolo:

180 milioni di euro*15%*1,05*1,05

Complessivamente il credito d’imposta di competenza per il 2007 si cifra in 466 milioni di euro. Per gli anni successivi, come si è detto, si è applicato un tasso di incremento del 5 per cento.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica prevede un onere per competenza a titolo di credito d’imposta anche in corrispondenza del periodo d’imposta 2010, con effetti di minore entrata per cassa nel 2011. Tale possibilità è peraltro esclusa dalle norme che limitano la attribuzione del credito d’imposta a tutto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.

 

ARTICOLO 20, commi 6 e 7

Credito d’imposta per le imprese di produzioni musicali

Le norme dispongono che le piccole e medie imprese di produzioni musicali possano beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione  e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti (comma 6).

Possono accedere al credito d’imposta, fermo restando il rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che espongono un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi (comma 7).

L’efficacia delle disposizioni, ai sensi del comma 5 dell’articolo in esame, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Alle disposizioni non risulta ascritto alcun effetto finanziario a valere sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che le norme appaiono suscettibili di recare effetti di minore entrata - in considerazione dell’utilizzazione del credito d’imposta a scomputo delle imposte dovute - che risultano non quantificati e privi di copertura.

In riferimento all’ammontare di tali effetti si rileva, peraltro, che le norme non pongono alcun limite di ammontare al credito d’imposta fruibile.

La relazione illustrativa al ddl finanziaria indica un limite massimo del credito d’imposta di 100.000 euro per un triennio. Tale limite, peraltro, non risulta inserito nel disposto normativo.

 

Sui predetti profili appaiono pertanto necessari chiarimenti.

 

ARTICOLO 20, commi 8 e 9

Detrazione delle spese sostenute dagli insegnanti per l’acquisto di pc

La norma, per il solo anno 2007, attribuisce ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ed al personale docente presso le università statali una detrazione dall’imposta lorda, fino a capienza, nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute per l’acquisto di un personal computer. L’importo massimo delle spese cui si applica la percentuale di detrazione è fissato in 1.000 euro.

Le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate ad apposito decreto.

 

L’allegato 7 attribuisce alla disposizione un effetto di minore entrata sui saldi di finanza pubblica di 137 milioni di euro nel 2008 e di 78 milioni di euro nel 2009.

 

La relazione tecnica, che quantifica il minore gettito IRPEF annuo per competenza in 78 milioni di euro, probabilmente si riferisce ad un testo normativo diverso da quello inserito nel disegno di legge in esame.

La stima, infatti, considera i soli docenti delle scuole statali (a tempo determinato e indeterminato) con esclusione dei docenti universitari e si fonda sul presupposto che l’agevolazione abbia carattere di permanenza.

La stima considera 817.000 insegnanti ed ipotizza che il 50 per cento dei medesimi si avvalga della detrazione nella misura massima di 190 euro (1.000*19%).

 

Al riguardo si osserva che appare necessaria una nuova valutazione degli effetti della disposizione, coerente con il contenuto della norma.

Presumibilmente, sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, l’effetto di minore gettito per competenza nel 2007 dovrebbe risultare superiore a quello stimato annualmente dalla relazione tecnica, in considerazione del maggior numero dei soggetti ammessi dalla norma a fruire dell’agevolazione. Per cassa, l’effetto dovrebbe determinarsi per il solo 2008, senza alcun effetto in termini di acconto per lo stesso anno, in considerazione del carattere temporaneo dell’agevolazione.

 

ARTICOLO 20, commi 10 e 11

Detraibilità dell’IVA relativa ad alimenti e bevande nei congressi

La norma prevede la detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari. Per il 2007 la detrazione spetta nella misura del 50%.

 

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minor gettito derivanti dalla disposizione:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

37,0

74,0

74,0

37,0

74,0

74,0

37,0

74,0

74,0

 

La relazione tecnica quantifica il minor gettito sulla base dei dati dell’osservatorio congressuale italiano dai quali risulta che le giornate/uomo di presenza congressuale annue sono circa 30 mln mentre i pernottamenti sono circa 12 mln. Ipotizzando che ad ogni giornata corrisponda un pranzo ed ad ogni pernottamento una cena, si ottiene un numero di pasti consumati pari a 42 mln. Considerando un prezzo medio del pasto pari a 35 euro si ottiene un imponibile pari a 1.470 mln cui corrisponde un’IVA al 10%  pari a 147 mln di euro. Si stima che circa il 50% dei soggetti che fruiscono dei servizi compresi in queste attività non usufruirà dell’agevolazione prevista perché operanti in settori (quali quello ospedaliero) con alta incidenza di operazioni esenti, oppure in enti non commerciali in regime di totale o parziale indetraibilità IVA. Ne deriva una perdita di gettito su base annua di circa 74 mln di euro, limitata al 50% nel 2007[59]. Non si considera il recupero di gettito per la minore deducibilità degli oneri ai fini delle imposte dirette per la relative esiguità.

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica sembra riferirsi ad un testo della disposizione diverso da quello in esame: viene infatti quantificata unicamente la detraibilità dell’IVA relativa alle somministrazioni alimentari laddove la norma prevede tale detraibilità anche per le prestazioni alberghiere. Appare necessario acquisire chiarimenti in proposito tenuto conto che da tale circostanza ne deriva una rilevante sottostima del minor gettito ascrivibile alla norma.

 

ARTICOLO 20, comma 12

Esenzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità

La norma introduce una modifica[60] in materia di esenzioni dall’imposta comunale sulla pubblicità, prevedendo una franchigia per le insegne di dimensioni superiori a 5 metri quadri[61] in base alla quale l’imposta si pagherà solo sulla parte eccedente i cinque metri e non sull’intera superficie, come previsto dalla normativa vigente.

 

La relazione tecnica non considera le norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate a carico dei comuni. La mancata iscrizione nei saldi di tali minori entrate appare giustificata dai vincoli di saldo disposti dal patto di stabilità interno che impone ai comuni di compensare gli effetti delle minori entrate in oggetto. Nondimeno, ai fini di una maggiore comprensione degli effetti degli interventi disposti con effetti sui bilanci degli enti locali, apparirebbe opportuno acquisire una quantificazione delle minori entrate in oggetto.

 

ARTICOLO 20, comma 13

Esenzione Iva per le prestazioni di assistenza a persone

La norma esenta dall’IVA le prestazioni rese nei confronti di migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

mln di euro        segno meno = peggioramento

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che al la norma può ascriversi una perdita di gettito di difficile valutazione ma di entità non rilevante, indicata per motivi prudenziali nella misura di 1 mln di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 20, commi 14-18

Trattamento dei contributi versati a fondo pensione

La norma interviene sulla disciplina fiscale in materia di previdenza complementare al fine di estendere l’applicazione delle disposizione vigenti[62] anche ai soggetti residenti nei paesi membri dello Spazio economico europeo[63].

 

Le disposizioni contenute nei commi 14 e 15, intervenendo sull’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, sono dirette ad includere tra gli oneri deducibili dal reddito anche i contributi versati in favore di fondi pensione non residenti in Italia, purchè riferiti a Stati inclusi nella c.d. white list. Le disposizioni contenute nei due citati commi presentano, tuttavia, formulazioni in parte incompatibili in quanto il comma 14 modifica la citata lettera e-bis) la quale viene, tuttavia interamente sostituita dal successivo comma 15.

In via interpretativa, tenuto anche conto della quantificazione indicata in relazione tecnica, si può supporre che con il comma 15 si intenda in realtà novellare soltanto il primo periodo della lettera e-bis). In caso contrario, infatti, oltre a determinare un’incompatibilità con le due norme , la quantificazione riferita al comma 15 risulterebbe comunque incompleta in quanto si avrebbe una modifica dei limiti massimi di contributi deducibili che non risulterebbe quantificata in relazione tecnica.

Il comma 16 estende l’applicazione della disciplina fiscale prevista per i fondi armonizzati situati nei paesi dell’UE a quelli situati negli Stati inclusi nell’accordo sullo spazio economico europeo. Tale disciplina prevede l’applicazione di una ritenuta del 12,50% sui proventi realizzati dalle quote dei richiamati fondi armonizzati. La ritenuta si intende operata a titolo di acconto per gli esercenti attività d’impresa, mentre è a titolo d’imposta negli altri casi.

 

I commi 17 e 18, infine, modificano la disciplina fiscale in materia di ritenute sugli interessi relativi ad obbligazioni e titoli similari. Su tali redditi è prevista l’applicazione di una ritenuta in misura del 12,50% ovvero del 27% a seconda che sussistano o meno determinati requisiti. Tra questi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, viene richiesto che il capitale della società emittente sia rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani. Tale ultimo requisito viene esteso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, anche alle società le cui azioni non siano negoziate nei mercati regolamentati degli Stati dell’UE e di quelli inclusi nella white list.

 

La relazione tecnica analizza distintamente gli effetti per ciascuna disposizione.

 

Con riferimento all’inclusione dei contributi versati ai fondi esteri tra gli oneri deducibili ai fini Irpef, la relazione tecnica precisa che, a seguito di elaborazioni effettuate sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, risulta che il numero dei contribuenti non residenti, il cui reddito è costituito prevalentemente da lavoro dipendente, è pari a 5.000.

Ipotizzando che tutti i contribuenti abbiano aderito a forme di previdenza complementare e che ognuno fruisca del tetto massimo di oneri deducibili ammesso dalla norma (pari a 5.165 euro), il minor gettito Irpef, applicando un’aliquota marginale del 33%, è pari, per competenza, a 8,5 milioni su base annua.

 

Per quanto riguarda l’estensione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% ai proventi dei fondi armonizzati, la relazione tecnica ha utilizzato il dato 2002 (fonte U.I.C.), che indica in 59 milioni di euro l’ammontare delle consistenze di attività di portafoglio complessive detenute da investitori italiani ed emesse dai Paesi inclusi nella white list.

Ipotizzando che il 50% di tali attività sia relativo ai fondi, che il rendimento medio sia di circa il 5% e che l’aliquota marginale media sia pari al 27%, l’effetto di minor gettito stimato è pari a 1 milione di euro su base annua.

 

Per quanto concerne, infine, la misura della ritenuta d’imposta da applicare agli interessi su obbligazioni e titoli similari, la relazione tecnica afferma che non è stato possibile reperire nessun dato al riguardo e che, considerata la scarsa diffusione di tali strumenti, ritiene che la perdita di gettito possa essere considerata di lieve entità.

 

Tenuto conto dello slittamento all’anno successivo degli effetti, in termini di cassa, legati alla deducibilità ai fini Irpef dei contributi versati ai fondi pensione, gli effetti complessivi iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MINORI ENTRATE

Irpef

1,0

16,0

9,5

1,0

16,0

9,5

1,0

16,0

9,5

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo preliminarmente chiarisca l’interpretazione dei commi 14 e 15. ciò sia al fine di verificare il coordinamento tra le disposizioni in essi contenuti ed i relativi nessi di compatibilità sia al fine di verificare la correttezza della quantificazione contenuta nella relazione tecnica.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, sarebbero opportuni in merito alle aliquote marginali Irpef utilizzate per la quantificazione. Ciò in quanto, ipotizzando che le adesioni alla previdenza complementare, essendo facoltative, siano praticate da soggetti con redditi medio-alti e tenuto conto che in base ai nuovi scaglioni e aliquote Irpef previsti dall’articolo 3 del ddl finanziaria in esame ai redditi superiori a 28.000 euro si applica una aliquota marginale Irpef del 38%, la stima di una aliquota media del 33% indicata in relazione tecnica potrebbe risultare sottostimata.

 

ARTICOLO 20, comma 19

Redditi derivanti da utilizzazione economica di opere d’ingegno

Normativa vigente: I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere di ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lett. b) del TUIR).

Tali redditi sono rappresentati dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (articolo 54, comma 8, del TUIR.

 

La norma in esame, che integra  il comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, dispone che la riduzione a titolo di deduzione forfetaria delle spese si applichi nella misura del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

 

L’allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti di minore entrata sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

tributo

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto pa

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

IIRPEF

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

Addizionali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

totale

0,0

5,3

3,0

0,0

5,5

3,2

0,0

5,5

3,2

 

La relazione tecnica quantifica una perdita di gettito IRPEF per competenza di 3 milioni di euro annui dal 2007.

La stima utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2004 (periodo d’imposta 2003). Sulla base di tali dati, si desume che l’ammontare dei redditi interessati dalla modifica normativa, attualizzato al 2007 ed a lordo della deduzione forfetaria, è pari a 70 milioni di euro. Tenendo conto della nuova misura della deduzione forfetaria ed applicando un’aliquota marginale media IRPEF del 27 per cento, si stima, appunto, una perdita di gettito annuo per competenza di circa 3 milioni di euro[64] ed un minore gettito a titolo di addizionali di 0,15 milioni di euro [70*(40%-25%)*27%].

 

La quantificazione risulta sostanzialmente corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

Si segnala peraltro che l’allegato non considera, a livello di saldo netto da finanziare, l’effetto di maggiore spesa per il bilancio dello Stato conseguente ai maggiori trasferimenti agli enti locali a compensazione delle minori entrate a titolo di addizionali. Sul punto sarebbe utile un chiarimento.

 

ARTICOLO 20, comma 20, lett. a), i-quinquies e lett. b)

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per l’esercizio di attività sportive

La norma integra il comma 1 dell’articolo 15 del TUIR. In particolare, si dispone la detraibilità dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 210 euro, delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito DPCM.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico.

 

L’allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di perdita di gettito di 172 milioni di euro nel 2008 e di 98 milioni di euro annui dal 2009.

 

La relazione tecnica stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRPEF per competenza di 98 milioni di euro annui.

La stima si basa sui seguenti dati e parametri:

Percentuale di detraibilità

19%

Spesa massima annua prevista dalla norma

210 euro

Spesa massima detraibile

40 euro (210*19%)

Numero di giovani di età tra i 5 ed i 18 anni che praticano attività sportiva in modo continuativo o saltuario (fonte: ISTAT)

4,9 milioni

% di giovani utenti di strutture ed impianti sportivi per la pratica sportiva dilettantistica

50%

Numero di giovani utenti di strutture ed impianti sportivi per la pratica sportiva dilettantistica

2,45 milioni (4,9 milioni*50%)

Perdita di gettito (ipotizzando la spesa media sostenuta superiore al tetto massimo)

98 milioni di euro (40 euro *2,45 milioni)

Per cassa, nel 2008, per effetto del versamento in acconto (75 per cento), si ha un minore gettito di 172 milioni di euro.

 

Al riguardo si osserva che, se da un lato appare fondata la stima circa il numero dei giovani che svolgono continuativamente o saltuariamente pratica sportiva – corrispondente alla stima ricavabile da un’elaborazione dei dati ISTAT contenuti nell’Annuario statistico italiano 2005 - dall’altro non appare invece sufficientemente suffragata da dati oggettivi l’ipotesi che solo il 50 per cento di tali giovani utilizzi palestre, strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Su tale ultimo punto appaiono pertanto necessari ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 20, comma 20, lett. a), i-sexies e lett. b)

Detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede

La norma integra il comma 1 dell’articolo 15 del TUIR. In particolare, dispone la detraibilità dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La quota di detrazione si applica ad un importo massimo di 2.633 euro.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico.

 

L’allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di minore gettito di 197 milioni de euro nel 2008 e di 113 milioni di euro annui dal 2009 a valere sui tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica stima un effetto di minore gettito annuo per competenza di 113 milioni di euro.

La relazione tecnica utilizza dati del Ministero dell’istruzione, dai quali risultano iscritti presso le Università circa 1,8 milioni di studenti.

Utilizzando la quota calcolata per Milano (fonte: Studiare e vivere a Milano. Convegno 2003), si ipotizza che il 25 per cento di tali studenti sia nella condizione di fuori sede (450.000 studenti).

Si ipotizza, inoltre, che il 50 per cento dei fuori sede, quindi 225.000 studenti, possano fruire della detrazione, direttamente o tramite i familiari di cui sono a carico.

Considerando che l’ammontare massimo della detrazione è previsto in circa 500 euro annui (19%* 2.633 euro) ed ipotizzando che tutti i soggetti interessati usufruiscano della detrazione nella misura massima, la relazione tecnica stima una riduzione di gettito per competenza dal 2007 di 113 milioni di euro (500euro*225.0000 studenti).

 Per cassa, considerando una percentuale di acconto del 75 per cento, si determinano minori entrate per 197 milioni di euro nel 2008 e 113 milioni di euro annui dal 2009.

 

Al riguardo, si rileva che taluni aspetti della quantificazione presentano elementi di problematicità che necessitano di ulteriori approfondimenti.

In particolare:

·         la percentuale di studenti fuori sede è ottenuta estendendo a livello nazionale la quota riscontrata per la città di Milano. Peraltro i dati di fonte del Servizio statistico del MIUR, consultabili sul sito internet, evidenziano che nell’anno accademico 1999-2000 gli studenti iscritti alle università, residenti nella stessa regione dove aveva sede la facoltà di iscrizione, rappresentavano a livello nazionale circa il 79,5 per cento del totale. Il dato, tuttavia, presenta una notevole variabilità tra i singoli atenei. Infatti, a Milano Statale l’incidenza risulta superiore alla media nazionale (88% circa), mentre percentuali di incidenza inferiori alla media nazionale si riscontrano per Roma (La Sapienza), alcune università del Nord (Bologna, Parma e Pavia) ed alcune università del centro-sud. Potrebbe, pertanto risultare non sufficientemente cautelativo adottare il dato riferito a Milano come rappresentativo del fenomeno a livello nazionale, anche in considerazione della presenza al Nord di una più diffusa rete di atenei;

·         si ipotizza, inoltre, che solo il cinquanta per cento degli studenti fuori sede possa teoricamente usufruire della detrazione, direttamente o tramite i familiari di cui sono a carico. Tale ipotesi non appare, peraltro, suffragata da alcun elemento di riscontro. Appare peraltro necessario un chiarimento.

ARTICOLO 20, comma 22

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

La norma sostituisce la tabella delle tariffe delle tasse automobilistiche, allegata al decreto interministeriale del 27 dicembre 1997, con la tabella 2 allegata al disegno di legge in esame. Quest’ultima conferma l’importo attuale della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autobus, i veicoli speciali e le vetture euro 4 ed euro 5, mentre determina un aumento della tariffa, in misura progressiva rispetto all’anzianità del veicolo per le vetture da euro 0 a euro 3 (punto 1).

Viene inoltre inserita una nuova categoria di autoveicoli (punto 2), relativa alle autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o superiore a 8 (questa categoria tende a ricomprendere i veicoli comunemente denominati sport utility vehicle - SUV). Per tale categoria la tariffa riportata si precede un importo aggiuntivo rispetto a quelli indicati al punto 1.

La norma dispone infine che, con decreto ministeriale, siano effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del precedente comma  e siano definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

            segno meno = peggioramento                       mln di euro

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Bollo auto

364

364

364

364,0

364,0

364,0

364,0

364,0

364,0

Bollo SUV

88

88

88

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

Totale

452

452

452

452

452

452

452

452

452

 

La relazione tecnica effettua le seguenti quantificazioni:

 

categoria

parco circolante (mln)

potenza media

differenziale per kw

maggiore introito 2007 (mln)

Euro 0

5,5

44

0,42

102

Euro 1

4,9

51

0,32

80

Euro 2

8,6

57

0,22

108

Euro 3

9,4

66

0,12

74

Euro 4

5,6

70

0

0

Totale

34

 

 

364

 

Al maggior gettito sopra quantificato con riferimento al totale del parco circolante, si aggiunge la maggiorazione da applicare ai SUV, pari a 2 euro per ogni kW. Per la relativa quantificazione la relazione tecnica considera le autovetture con portata fino a 600 kg aventi le caratteristiche indicate al punto 2 della nuova tariffa. Tali veicoli risultano avere un monte kW pari a circa 22 mln che, moltiplicato per 2 euro, fornisce un gettito aggiuntivo di circa 44 mln di euro.  Tale gettito viene raddoppiato per tenere conto dei veicoli con portata superiore ai 600 kg.

 

Al riguardo si osserva:

- con riferimento all’aumento delle tasse automobilistiche sulle autovetture e autoveicoli Euro0-Euro3, la relazione tecnica quantifica un maggior gettito costante su base annua, mentre tale parco circolante è destinato ad essere progressivamente sostituito con veicoli meno inquinanti per i quali non è previsto alcun aumento tariffario. Ne consegue una sovrastima del maggior gettito ottenibile, che dovrebbe risultare significativa già per il 2007 e comunque crescente negli anni successivi.

A titolo esemplificativo si segnale che la relazione tecnica risulta all’art. 7 del DL 262 stima in 450.000 le vetture Euro0 e Euro1 che verranno sostituite nel 2007 con autovetture Euro3 o Euro4. La relazione tecnica alla norma in esame non tiene conto invece di tale riduzione del parco circolante su cui grava il maggiore aumento tariffario previsto dalla disposizione stessa;

-          con riferimento alla maggiorazione prevista per i cosidetti SUV, appare necessario che sia chiarito se la quantificazione tenga conto dell’esclusione prevista dalla norma delle autovetture con peso inferiore a 2.600 kg. La relazione tecnica non fa infatti riferimento a tale esclusione, limitandosi a quantificare il maggior gettito con riferimento alla portata delle autovetture. Qualora tale esclusione non fosse stata operata, il maggior gettito quantificato risulterebbe sovrastimato.

In merito ai profili evidenziati appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 22

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

La norma prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, volte a realizzare i seguenti interventi di adeguamento degli edifici:

-          interventi di riqualificazione energetica volti a conseguire un valore di consumo di energia per riscaldamento invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 100.000 euro;

-          installazione su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (coperture), strutture opache orizzontali (pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti ai requisiti di trasmittanza termica indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 60.000 euro;

-          l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 60.000 euro;

-          interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 30.000 euro;

E’ prevista l’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e dalle relative norme di attuazione.[65]

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:

a)   l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente, della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti;

b)  l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale, ovvero di un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa[66]. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.

Le spese per la certificazione energetica rientrano negli importi detraibili.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minore entrata, derivanti dalla disposizione:

segno meno = peggioramento                               (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-6,5

-71,0

-44,0

-6,5

-71,0

-44,0

-6,5

-71,0

-44,0

 

La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione sulla base dell’ammontare delle spese attualmente detraibili per ristrutturazioni edilizie, pari, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003, a 4,3 mld di euro. Si ipotizza che l’ammontare annuo delle spese interessate dalla norma sia pari al 7% di quelle complessive, ossia a 300 mln di euro. La quantificazione è effettuata confrontando il beneficio concesso dalla norma con quello di cui avrebbero goduto tali spese sulla base della normativa relativa alle ristrutturazioni edilizie, prorogata al 2007 dal successivo art. 29 del provvedimento in esame.

Di seguito sono riportate le valutazioni formulate:

 

 

Agevolaz. ordinaria

Agevolazione energia

Differenza

quota detraibile

36%

55%

 

detrazione totale

108 mln

166 mln

 

detrazione annua

11 mln

54 mln

44 mln

 

Ipotizzando una percentuale di acconto pari al 15% nel primo esercizio e al 75% negli esercizi successivi si perviene allo sviluppo delle minori entrate indicato nell’allegato 7.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che appare necessario acquisire gli elementi a fondamento dell’ipotesi secondo la quale l’incidenza delle spese finalizzate ad interventi di carattere energetico rispetto al totale delle spese per ristrutturazione edilizia sia pari al 7%. Tenuto conto che tale ipotesi determina l’ordine di grandezza del minor gettito previsto, appare necessario disporre dei relativi elementi di riscontro.

Con riferimento alla metodologia adottata nella stima si osserva che la stessa si basa sull’ipotesi che le spese in esame sarebbero state sostenute anche in assenza della disposizione agevolativa, beneficiando della detrazione del 36%, da dividere in 10 quote annuali, prevista in via generale per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale ipotesi non appare interamente condivisibile: appare infatti plausibile che una parte consistente della spesa che beneficerà dell’agevolazione in esame costituirà una quota aggiuntiva rispetto alle spese desumibili dalle dichiarazioni d’imposta pregresse.

Ciò in quanto:

-          una componente aggiuntiva dovrebbe essere indotta dall’incremento del mercato, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici;

-          un incremento ulteriore sarà indotto da ragioni di carattere esclusivamente fiscale a causa del consistente vantaggio relativo derivante dalla disposizione in esame rispetto al regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, sia in termini assoluti, sia sotto il profilo di cassa. Per gli interventi di importo medio più contenuto infatti (quali quelli relativi agli impianti solari termici e alle caldaie), il beneficio fiscale ottenibile sulla base dell’agevolazione ordinaria avrebbe potuto rivelarsi non sufficiente a compensare gli oneri relativi alle pratiche amministrative necessarie per fruire dell’agevolazione;

-          un’ulteriore componente aggiuntiva rispetto a quella ricavabile dalle dichiarazioni fiscali pregresse appare connessa alla detraibilità delle spese per la certificazione e la qualificazione energetica.

Sul punto appaiono necessari chiarimenti, tenuto conto che i fattori indicati potrebbero tradursi in fattori di sottostima del minor gettito previsto dalla RT.

 

ARTICOLO 24

Contributi per apparecchi e motori ad alta efficienza

Le norme dispongono le seguenti detrazioni d’imposta, spettanti, in una unica rata, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007:

·        una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 1);

·        una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 2);

·        una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 3).

Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione sia delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 2 e 3, sia di tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore entrata con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

                                                           (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

154

-65

0

154

-65

0

154

-65

 

La relazione tecnica fornisce una quantificazione degli oneri riferiti ai commi 1 e 2 impostata su parametri diversi da quelli risultanti dalle norme, mentre non fornisce la quantificazione degli oneri relativi al comma 3.

Infatti le quantificazioni relative al comma 1 sono impostate sugli acquisti di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A++ (in luogo di A+ previsto dalla norma), prevedono una detrazione fiscale per una quota pari al 55% (in luogo di 20%) degli importi a carico del contribuente ed un limite complessivo di detrazione non superiore a 400 euro (in luogo di 200 euro).

Poiché annualmente vengono acquistati in Italia circa 1 milione di frigoriferi - e considerando una percentuale di acquisti della classe energetica non inferiore ad A++ pari al 25% dato l’effetto incentivante della norma - il numero di frigoriferi per i quali è fruibile la detrazione è pari a 250.000, e la riduzione corrispondente del gettito IRPEF, ipotizzando in via prudenziale che tutti fruiscano del tetto massimo di detraibilità, si stima in circa 55 milioni di euro di competenza del 2007, per il quale viene scontato un effetto di perdita di gettito di cassa di 96 milioni di euro per il 2008 e di aumento di gettito di 41 milioni di euro per il 2009.

Considerata la difformità dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica rispetto a quelli effettivi considerati dalle norme, risulta difficoltoso trasporre la quantificazione in questione utilizzando i parametri effettivi. Infatti se, da un lato, la considerazione di una classe energetica inferiore (A+) potrebbe determinare un incremento, di incerta entità, del numero dei frigoriferi per i quali è fruibile la detrazione e – dato il prezzo più basso di tali elettrodomestici – con conseguente ulteriore perdita di gettito, dal minor importo della detrazione considerato dalla norma (200 euro) risulterebbe, comunque dalla predetta perdita di gettito. 

 

Le quantificazioni della R.T. riferite al comma 2, invece, sono basate su una detrazione del 55% (in luogo di 20% previsto dalla norma) degli importi a carico del contribuente, e su un ammontare della detrazione, comprensivo delle spese di installazione, non superiore a 6.000 euro (in luogo di 1.500). Viene ipotizzano un numero di acquirenti, nel 2007, pari a 10.000 unità e che tutti fruiscano del tetto massimo di detraibilità prevista, giungendo ad una variazione del gettito IRPEF/IRES di competenza 2007 pari a circa – 33 milioni di euro, per il quale viene scontato un effetto di perdita di gettito di cassa di 58 milioni per il 2008 ed di aumento di gettito di cassa di 24 milioni per il 2009.

Nessuna quantificazione è fornita con riguardo all’agevolazione del comma 3

 

Al riguardo appare necessario che venga fornito un aggiornamento della relazione tecnica al fine di allineare le quantificazioni ai medesimi parametri considerati nelle norme.

Andrebbero, inoltre fornite le quantificazioni riferite alla perdita di gettito derivante dal comma 3 che non risultano neanche scontate nell’allegato 7. Tale aggiornamento risulta necessario in considerazione della difficoltà di desumere dalla stessa R.T. le stime riferibili all’effetto contenuto dalle disposizioni in esame. Infatti, con riguardo al comma 1 (A-B). Con riguardo al comma 2, se per un verso, il minor importo (1.500 euro) potrebbe indurre a considerare sovrastimate le perdite di gettito IRPEF/IRES indicate dalla R.T., dall’altro canto occorre, ai fini della quantificazione, considerare anche l’effetto disincentivante collegato alle minori entrate.

 

ARTICOLO 25

Interventi sulla fiscalità energetica

Le norme istituiscono un fondo - nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 (comma 3).

A tale fondo viene destinato il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui (comma 1).

Si segnala che l'articolo in esame riproduce in maniera pressoché identica il contenuto degli articoli 3 e 4 dell’A.C. 691[67], di iniziativa governativa, attualmente all'esame, in sede referente, della X Commissione del Senato.

La relazione illustrativa chiarisce che il Documento di programmazione economica e finanziaria imposta le previsioni di gettito sulla base di un prezzo di 71 dollari del barile di petrolio greggio.

Le risorse del fondo possono essere destinate[68] al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili con esclusione dei tributi erariali, mentre la definizione delle condizioni, delle modalità e dei termini di utilizzo sono demandati ad un decreto del Ministro dell’economia[69] (commi 2 e 4).

L’allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo si osserva che nel prospetto dell’allegato 7 non sono stati scontati gli effetti sui saldi derivanti dall’istituzione del fondo ed alla relativa dotazione iniziale di 50 milioni nel triennio. Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 26

Disposizioni in materia di biocarburanti

La norma dispone, tra l’altro:

·        l’assoggettamento ad accisa, nella misura del 20% dell’aliquota gravante sul gasolio per autotrazione, del biodiesel, attualmente esente nell’ambito di un contingente quantitativo predefinito;

·        l’aumento da 200.000 a 250.000 tonnellate del contingente di biodiesel di cui al punto precedente[70].

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei calcoli effettuati, alle due misure sopra descritte può attribuirsi una sostanziale invarianza di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

L’invarianza cui fa riferimento la RT può infatti essere così illustrata:

 

 

Contingente

aliquota

Effetto finanziario

Maggior gettito sul vecchio contingente

200.000

1/5 * aliquota  ordinaria

50.000*aliquota ordinaria

Minor gettito sul contingente incrememntale

50.000

4/5 * aliquota ordinaria

50.000*aliquota ordinaria

 

ARTICOLO 27

Modifica regime IVA sulla fornitura di energia termica

Normativa vigente. La parte terza della tabella A allegata al DPR n. 633/1972[71], ricomprende le “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico” (punto 122) tra i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA agevolata del 10%; tale aliquota risulta applicata anche agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” (punto 127-quinquies).

La norma introduce una nuova definizione delle prestazioni di fornitura di energia termica assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, prevedendo che l’agevolazione riguardi le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia. Sono incluse nel regime di applicazione dell’IVA al 10% anche le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, specificando nel contempo che alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.

L’Allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che viene ristretto il campo di applicazione dell’IVA agevolata, determinando un maggior gettito di misura trascurabile, che prudenzialmente non viene evidenziato.

La relazione introduttiva in proposito riferisce che la normativa attuale rende applicabile il regime agevolato anche all’energia termica proveniente da combustione di idrocarburi[72] e che quindi il restringimento del campo di applicazione dell’IVA agevolata permette il recupero di una parte consistente dell’agevolazione precedente “con impatto sul bilancio dello Stato molto modesto, o forse addirittura positivo”.

Si osserva che le forniture di energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, senza specificare, per quest’ultime, se l’agevolazione viene applicata solo nel caso di finalizzazione a energia termica per uso domestico.

 

Al riguardo, andrebbe precisato il campo di applicazione della norma al fine di individuare puntualmente le operazioni che continuano ad usufruire dell’aliquota agevolata, quelle di nuova individuazione nell’ambito applicativo della stessa e quelle che ne risulterebbero invece escluse. Ciò al fine di verificare l’effetto compensativo delle conseguenti variazioni di gettito e pertanto la neutralità complessiva della norma.

Va considerato, tra l’altro che la norma include nel campo dell’aliquota agevolata anche la fornitura di apparecchiature e materiali. Inoltre la relazione introduttiva non sembrerebbe escludere la possibilità di un impatto sul bilancio dello Stato, anche se modesto.

 

ARTICOLO 28

Riutilizzazione commerciale dei dati catastali

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 367 a 372, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha dettato una disciplina volta al divieto della riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali, detenuti dall’Agenzia del territorio. In considerazione delle finalità antielusive  della disciplina medesima, alla stesa sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 68 milioni di euro per il 2005, 74 milioni per il 2006 ed 80 milioni a decorrere dal 2007.

 

La norma reca alcune modifiche alla disciplina  suddetta, disponendo in particolare:

·        l’abrogazione della disposizione che presume la riutilizzazione commerciale anche nel caso di fornitura dei dati catastali ad un solo soggetto, qualora il corrispettivo previsto sia inferiore all’ammontare dei tributi dovuti per l’acquisizione dei dati medesimi;

·        la previsione che per l’acquisizione originaria dei documenti catastali ed ipotecari i tributi previsti vanno maggiorati del 20 per cento;

·        in caso di riutilizzazione commerciale non consentita, oltre alle sanzioni pecuniarie sono comunque dovuti i tributi e le tasse previste per l’acquisizione dei documenti riutilizzati.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Al riguardo, tenuto conto che alla disciplina su cui interviene la norma erano ascritti effetti di maggiore entrata pari a 80 milioni annui a decorrere dal 2007, appare necessario che il Governo confermi che – come sembrerebbe desumibile dal tenore delle norme - le modifiche recate dall’articolo in esame non siano suscettibili di incidere negativamente su tali effetti.

 

ARTICOLO 29

Proroga di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie

La norma proroga per il 2007 le seguenti agevolazioni fiscali previste in tema di ristrutturazioni edilizie[73]:

-          detrazione d’imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Gli interventi per i quali è ammessa la detrazione sono quelli indicati ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e quelli volti alla bonifica dall’amianto, realizzati su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è fissato in 48.000 euro, mentre la quota delle suddette spese ammesse in detrazione è pari al 36%. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se le spese sono state sostenute da soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali costanti di pari importo;

-          aliquota IVA del 10 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La norma dispone che, per beneficiare delle agevolazioni precedentemente illustrate, il costo della relativa manodopera deve essere evidenziato in fattura.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minore entrata, derivanti dalla disposizione:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

154,5

6,0

140,0

154,5

6,0

140,0

154,5

6,0

140,0

 

La relazione tecnica quantifica le minori entrate compensando parzialmente gli effetti di minor gettito derivanti dall’agevolazione con gli effetti di maggior gettito derivanti dalla maggiore domanda indotta dalla proroga dell’agevolazione stessa.

Il minor gettito derivante dall’agevolazione sono quantificati sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al 2002, dalle quali emerge un ammontare di spese per le ristrutturazioni edilizie pari ad almeno 5,9 mld di euro. In considerazione dei limiti introdotti successivamente, con riferimento all’importo massimo detraibile, si stima un coefficiente di abbattimento della spesa pari al 40%, da cui discende un totale di spese pari a 3,5 mld. Applicando il tasso di detraibilità del 36%, si perviene ad un ammontare detraibile di 1.260 mln di euro, ripartibili in 10 quote annuali, salvo che per i soggetti con più di 75 anni (2%) che possono ripartire la detrazione in 5 annualità. Ne consegue una variazione di gettito IRPEF annua pari a 129 mln di euro.

La perdita di gettito IVA ammonta invece a 318 mln di euro (3.500/1,1*10%).

Il recupero di gettito dovuto alla maggiore domanda indotta è computato sulla base di uno studio condotto nel 2003 sulla fiscalità immobiliare che stima l’incremento medio annuo delle ristrutturazioni ascrivibile all’effetto delle ristrutturazioni edilizie in misura pari a 1.100 mln di euro. Riducendo tale ammontare dello stesso coefficiente del 40% - utilizzato per tenere conto dell’introduzione, successiva al 2002, di limiti all’importo massimo ammesso al beneficio dell’agevolazione - e attualizzando gli importi del 2002 al 2007 al tasso del 2,5% annuo, si perviene ad una stima della maggiore domanda indotta dall’agevolazione pari a 747 mln.

Applicando a questo ammontare un’aliquota IVA del 20% e un’aliquota media delle imposte sui redditi pari al 30%, si perviene ad un incremento di gettito pari a 150 mln a titolo di IVA e a 224 mln a titolo di imposte sui redditi.

Di seguito sono riepilogati gli effetti sopra descritti, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

Effetti in termini di competenza

 

 

2007

2008

2009

Minori entrate

IRPEF

-129

-129

-129

IVA

-318

0

0

effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

224

0

0

IVA

150

0

0

 

Effetto netto

-73

-129

-129

 

Effetti in termini di cassa

 

 

2007

2008

2009

Minori entrate

IRPEF

-19,5

-207

-129

IVA

-318

0

0

effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

33

201

-11

IVA

150

0

0

 

Effetto netto

-154,5

-6

-140

 

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- con riferimento alle minori entrate derivanti dalla proroga delle agevolazioni, appare necessario, in via preliminare, un chiarimento in merito alla differenza tra i dati di base, relativi alle spese complessive dichiarate al fine di ottenere il beneficio della detrazione fiscale, utilizzati dalla relazione tecnica in esame, rispetto a quelli interessati dalla relazione tecnica relativa al precedente art. 22[74].

Entrambe le quantificazioni prendono a base le spese complessive dichiarate al fine di ottenere il beneficio della detrazione fiscale, ma la relazione tecnica all’art. 22 considera le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2002 ed espone un ammontare complessivo pari a 4,3 mld, mentre la relazione tecnica alla norma in esame prende in considerazione le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2001 ed espone un ammontare complessivo pari a 5,9 mld, ridotto a 3,5 mld per tenere conto della riduzione delle agevolazioni introdotte successivamente al 2001.

I dati utilizzati dalla relazione tecnica relativa all’art. 22, relativi all’anno d’imposta 2002, sembrerebbero far supporre che la riduzione operata dalla relazione tecnica in esame possa essere superiore a quello effettivamente registrato. Ne conseguirebbe una sottostima delle minori entrate.

Sul punto appare quindi necessario acquisire chiarimenti.

Con riferimento al recupero di gettito, per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione, si osserva che, data la durata decennale di vigenza dell’agevolazione[75], tale elemento di maggior gettito dovrebbe già risultare scontato negli andamenti tendenziali dell’economia. Un recupero di gettito a tale titolo si giustificherebbe invece solo qualora gli andamenti tendenziali della domanda aggregata scontassero una riduzione, rispetto alle proiezioni, per tenere conto del venir meno dell’agevolazione in oggetto. Peraltro, dal DPEF non risulta che nella costruzione del quadro macroeconomico sia scontata una riduzione della domanda per il venir meno di questa come di altre agevolazioni oggetto di proroga annuale. Anche su questo profilo appaiono pertanto necessari chiarimenti.

Infine, con riferimento ai criteri di quantificazione del recupero di gettito si segnalano i seguenti ulteriori profili problematici:

-          l’attualizzazione degli importi riferiti al 2001 viene operata solo con riferimento al recupero di gettito e non anche agli oneri derivanti dalla disposizione;

-          l’aliquota IVA considerata nel recupero di gettito è quella del 20%, mentre l’aliquota applicabile alla maggiore domanda aggregata sarebbe comunque l’aliquota agevolata del 10% prorogata al 2007 dalla disposizione in esame;

-          lo sviluppo per cassa del recupero di gettito delle imposte sui redditi sulla maggiore domanda indotta non appare conforme a quello utilizzato per stimare la perdita di gettito delle imposte sui redditi per effetto dell’agevolazione stessa: adottando il medesimo criterio si determinerebbe un maggior recupero nel 2008 e una corrispondente perdita nel 2009.

 

ARTICOLO 30

Proroga di agevolazioni tributarie

La norma proroga di un anno le seguenti agevolazioni tributarie in scadenza il 31 dicembre 2006:

Ÿ        riduzione (dal 3,75% al 1,9%) dell’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca (comma 1);

In particolare la disposizione stabilisce, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e per i loro consorzi: che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006 l’aliquota IRAP sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento; che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota sia fissata al 3,75 per cento, in luogo della misura ordinaria del 4,25 per cento.

Ÿ        benefici fiscali e contributivi (credito d’imposta, riduzione del reddito imponibile, parziale esonero contributivo) a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne (comma 2);

Si tratta della proroga di un anno dei seguenti benefici (nel limite del 70 per cento, come disposto dall’articolo 11 della legge finanziaria 388/2000):

-            attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;

-            esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

-            esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

Ÿ        esenzione dall’imposta di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (comma 3).

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 120, della legge finanziaria 266/2006 - consiste nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.

Ÿ        deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante[76] (comma 4);

Si tratta delle agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti. A tal fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, nella seguente misura:

-            1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

-            0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;

-            0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Ÿ        agevolazioni tributarie per alcuni prodotti energetici, subordinatamente alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (commi 5 e 6).

Si tratta delle seguenti agevolazioni tributarie:

-            riduzione delle aliquote di accisa  per le emulsioni stabilizzate [comma 5, lettera a)];

-            riduzione delle aliquote di accisa  per il gas metano per usi industriali, limitatamente ai consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi all’anno [comma 5, lettera b)];

-            riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento in zone geografiche caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli[77] [comma 5, lettera c)];

-            aumento del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che utilizzano reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica [comma 5, lettera d)];

-            riduzione delle aliquote di accisa  per il gas metano per usi civili in zone climatiche fredde[78] [comma 5, lettera e)];

-            riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte di aree con climi freddi[79] [comma 5, lettera f)];

-            agevolazioni[80] per il gasolio destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine [comma 5, lettera g)];

-            esenzione da accisa per il gasolio usato per le coltivazioni sotto serra [comma 5, lettera h)];

Ÿ        compensazione, da parte degli autotrasportatori, dei contributi al Servizio sanitario nazionale (comma 7).

Si tratta dell’estensione al 2007 dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria 266/2005, consistenti nella possibilità di utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi le somme versate, nel periodo d’imposta precedente, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci[81].

Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo e nel limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro.

La quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP;

       estensione della deduzione forfetaria per spese non documentate: tale deduzione è estesa ai trasporti effettuati dall’imprenditore all’interno del comune sede dell’impresa (comma 8);

Tale beneficio è stato introdotto dall’articolo 1, comma 106, della legge finanziaria 266/2005. La deduzione spetta per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

       esenzione dall’IRPEF di una quota (fino a 8.000 euro) dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera[82] (comma 9);

       fissazione a 3.615,20 euro del limite entro il quale posso essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi sanitari integrativi (comma 10).

Il decreto legislativo n. 41/2000 ha introdotto nell’ordinamento i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti Fondi doc), finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSN. Essi, nell’intenzione del legislatore, sono destinati a subentrare gradualmente ai Fondi esistenti (cosiddetti Fondi non doc), che hanno la finalità di sostituire, e non solo di integrare, il SSN. A tale scopo, il decreto legislativo, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) , ha introdotto incentivi fiscali che prevedevano, tra l’altro, l’annuale incremento delle deduzioni fiscali per i fondi doc e la contestuale riduzione di quelle relative ai fondi non doc. In particolare, per i fondi non doc, l’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a tali fondi per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro fino al 2002 e a 3.098,74 euro per l’anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.807,60 euro . Viceversa, per i fondi doc, l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR prevede la deducibilità (sia dal reddito da lavoro dipendente sia dal reddito da lavoro autonomo) dei contributi versati ai fondi doc per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro per il 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004, questo importo è fissato in 1.549,37 euro, aumentato a 1.807,60 euro per il 2005 e il 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di deduciblità dei contributi ai fondi non doc è rimasto fissato a 3.615,20 euro, sulla base dell’articolo 3, comma 118, della legge n. 350/2003 mentre, per l’anno 2005, un intervento di natura analoga è stato disposto dall’articolo 1, comma 505 della legge 311/2004. L’agevolazione in esame è stata prorogata, da ultimo, con la legge finanziaria 266/2005 (articolo 1, comma 123).

La norma in esame (articolo 30, comma 10) dispone, pertanto, che il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi ai fondi non doc rimane fissato, anche per il 2007 a 3.615,20 euro.

       detraibilità del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette per gli asili nido (comma 11);

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge finanziaria 266/2005. Tale norma aveva introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2005, una detrazione dall’imposta lorda[83], pari al 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

 

Con riferimento alle predette agevolazioni, la relazione tecnica e l’allegato 7 quantificano i seguenti effetti di riduzione del gettito o di maggiore spesa corrente:

                           MINORI ENTRATE

                          (milioni di euro)

Norma

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art.30 c. 1

Irap agricoltura

0,0

0,0

0,0

348,1

-64,1

-44,0

348,1

-64,1

-44,0

Art.30 c. 2

Agevolazioni pesca costiera e lagunare

0,0

25,4

-10,9

45,8

33,7

-10,9

45,8

33,7

-10,9

Art.30 c. 3

Piccola proprietà contadina

112,5

0,0

0,0

112,5

0,0

0,0

112,5

0,0

0,0

Art.30 c. 4

Deduzione forfetaria impianti di distribuzione carburante

0,0

90,0

-38,6

0,0

90,0

-38,6

0,0

90,0

-38,6

Art.30 c. 5 lett. a

Emulsioni stabilizzate

8,9

-4,9

2,1

8,9

-4,9

2,1

8,9

-4,9

2,1

Art.30 c. 5

lett. b

Metano usi industriali

88,8

-48,9

21,2

88,8

-48,9

21,2

88,8

-48,9

21,2

Art.30 c. 5 lett. c

Gasolio riscaldamento zone montane

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

Art.30 c. 5 lett. d

Credito di imposta sulle reti teleriscaldamento alimentare con biomassa ed energia geotermica

0,0

0,0

0,0

8,7

12,8

0,0

8,7

12,8

0,0

Art.30 c. 5 lett. e

Gas metano usi civili

20,9

-3,3

1,5

20,9

-3,3

1,5

20,9

-3,3

1,5

Art.30 c. 5 lett. f

Agevolazioni gasolio e GPL zona climatica E

18,1

-2,9

1,3

18,1

-2,9

1,3

18,1

-2,9

1,3

Art.30 c. 5 lett. g

Esenzione gasolio Trieste ed Udine

13,3

-1,7

0,7

13,3

-1,7

0,7

13,3

-1,7

0,7

Art.30 c. 5 lett. h

Esenzione accise gasolio serre

22,9

-12,8

5,5

22,9

-12,8

5,5

22,9

-12,8

5,5

Art.30 c. 7

Compensazioni contributi al SSN versati dagli autotrasporti

0,0

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

Art.30 c. 8

Incremento deduzioni forfetarie per autotrasporto

101,0

-43,0

0,0

120,0

-52,0

0,0

120,0

-52,0

0,0

Art.30 c. 9

Redditi dei lavori frontalieri

0,0

48,0

-20,0

0,0

48,0

-20,0

0,0

48,0

-20,0

Art.30 c. 10

Concorrenza al reddito imponibile deducibilità IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria

7,2

4,2

-1,0

7,2

4,2

-1,0

7,2

4,2

-1,0

Art.30 c. 11

Detrazioni per spese frequenza asili nido

32,4

-13,0

0,0

32,4

-13,0

0,0

32,4

-13,0

0,0

                          MAGGIORI  SPESE CORRENTI

             (milioni di euro)

Norma

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art.30 c. 1

Irap agricoltura – FSN

348,1

-64,1

-44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art.30 c. 2

Agevolazioni pesca costiera e lagunare – Sgravi contributivi

33,7

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art.30 c. 2

Agevolazioni pesca costiera e lagunare – Credito imposta

12,1

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art.30 c. 5 lett. d

Credito di imposta reti teleriscaldamento alimentare con biomassa ed energia geotermica

8,7

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art.30 c. 7

Compensazioni contributi al SSN versati dagli autotrasportatori

70,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art.30 c. 8

Incremento deduzioni forfetarie per autotrasporto

19,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


In particolare, la relazione tecnica dà conto dei seguenti scostamenti rispetto alla quantificazione delle medesime agevolazioni nei precedenti provvedimenti di proroga:

(oneri annuali in termini di competenza)

 

Agevolazione

 

Proroga 2006

Legge finanz. 266/2005

 

 

Proroga 2007

AC. 1746  -   Art. 30 

IRAP agricoltura e pesca

(art. 1 c. 118)

210 milioni

(comma 1)

188,1 milioni

Accorpamento proprietà contadina

(art. 1 c. 120)

71 milioni

(comma 3)

112,5 milioni

Deduzioni distributori carburanti

(art. 1 c. 120)

48 milioni

(comma 4)

51,4 milioni

Crediti d’imposta reti teleriscaldamento

(art. 1 c. 115  lett. d)

11 milioni

(comma 5   lett. d)

21,5 milioni

Compensazione contributi SSN autotrasportatori

(art. 1 c. 103)

75 milioni

(comma 7)

70,5 milioni

Deducibilità contributi Fondi sanitari integrativi

(art. 1 c. 123)

5,8 milioni

(comma 10)

10,3 milioni

Detraibilità spese asili nido

(art. 1 c. 335)

17,4

(comma 11)

18,4 milioni

Le restanti quantificazioni risultano inalterate o, comunque, in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che i principali scostamenti nelle quantificazioni rispetto alle stime contenute nei precedenti provvedimenti di proroga appaiono riconducibili ad un aggiornamento dei dati posti alla base delle previsioni, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto e alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati[84].

Si segnala in proposito che la stima degli effetti finanziari connessi all’attuazione del comma 2 (benefici fiscali e contributivi destinati alla pesca costiera) si basano sulla medesima base dati già utilizzata per le precedenti due proroghe (leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006) per le quali il Servizio del Bilancio aveva già richiesto un aggiornamento.

ARTICOLI da 32 a 34

Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri

Le norme recano disposizioni varie  di modifica degli assetti organizzativi e di personale dei Ministeri, finalizzate al conseguimento di economie di spesa.

In particolare, si prevede:

·        la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale pari al 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento (articolo 32, comma 1, lett.a);

·        la rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendone la riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo (articolo 32, comma 1, lett.c);

·        la riduzione delle dotazione organiche in modo da assicurare che il personale delle  strutture di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessive (art.32, comma 1, lett.f);

·        l’individuazione della dimensione territoriale minima degli uffici periferici del Ministero dell’interno, che dovrà riferirsi ad una popolazione non inferiore al 200.000 abitanti (articolo 33);

·        la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Ministero dell’economia (art.34).

 

La relazione tecnica precisa che alcune delle norme in questione hanno anche una funzione strumentale rispetto alle misure di contenimento della spesa previste dal successivo articolo 53, con riferimento in particolare a quelle relative alla riorganizzazione degli uffici periferici presso gli uffici territoriali del Governo (art.32, comma 1, lett.c) nonché a quelle concernenti la riduzione  del “back office” (articolo 32, comma 1, lett.f).

La relazione inoltre, afferma che la predetta riduzione degli uffici determina economie sulle spese di funzionamento, ma non fornisce l’indicazione delle economie medesime. E’ tuttavia da ritenere , sulla base di quanto prevede l’allegato 7 con riferimento complessivo agli articolo da 32 a 34 in esame, che tali economie siano pari a 5 milioni euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2005.

La relazione fornisce invece una quantificazione  circa le economie derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle figure dirigenziali di prima fascia, precisando che con riferimento al numero complessivo di tali unità presso le Amministrazioni centrali – 400 unità – la riduzione di 40 unità determina un risparmio lordo  di 4 milioni di euro per il 2007, 8 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni a decorrere dal 2009.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto

 

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 32 organici

-

-

-

2

4

5

2

4

5

artt.32-34 funz.

-

-

-

5

10

15

5

10

15

 

Al riguardo, appare in primo luogo necessaria una conferma da parte del Governo circa la riferibilità dei risparmi - considerati dall’allegato 7 in corrispondenza degli articoli 32-34 - alla riduzione delle spese di funzionamento derivante dal complesso delle norme in esame. In caso affermativo, peraltro, andrebbero forniti gli elementi in base ai quali sono state stimati gli importi iscritti nell’allegato medesimo.

In secondo luogo, con riferimento agli organici, la quantificazione delle minori spese derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di prima fascia appare sovrastimata. Ciò in quanto, la quantificazione:

-          sembra ipotizzare un livello retributivo superiore a quello mediamente corrisposto ai dirigenti in questione;

-          presuppone che la riduzione dell’ufficio dirigenziale generale faccia venir meno per intero la retribuzione corrisposta al titolare. È invece da ritenere che tale riduzione, non comportando la cessazione dall’impiego del titolare medesimo, faccia venir meno solo alcuni elementi accessori della retribuzione medesima, quali ad esempio quelli inerenti la retribuzione di posizione e/o di risultato.

Peraltro tale sovrastima potrebbe essere compensata (in tutto o in parte) dalla mancata considerazione delle economie derivanti dalla riduzione del 5 per cento degli uffici di livello generale, che appare riguardare un numero di unità consistentemente più ampio[85].

Su tale aspetto appaiono necessari chiarimenti nell’ambito dei quali andrebbe altresì precisata la ragione della mancata considerazione delle economie in questione ai fini del saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 35

Modifiche all’assetto organizzativo della Polizia di Stato

La norma, al fine di conseguire economie, dispone la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2007, delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato (comma 1) e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato (comma 2).

E’ stabilito, inoltre, che con successivi provvedimenti, si proceda alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

La revisione dovrà garantire ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l’inquadramento a prefetto, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio.

Con gli stessi provvedimenti, verrà altresì adeguato l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza ed emanata la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa (comma 4).

Dall'attuazione delle norme in esame devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non reca un apposita indicazione degli effetti derivanti dalla norma in esame in quanto gli stessi, come chiarito dalla relazione tecnica, sono scontati nell’ambito degli effetti recati dall’articolo 53, alla cui scheda si riniva.

 

La relazione tecnica in relazione alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato sconta 750.000 annui di risparmi in relazione al loro attuale costo di funzionamento. I risparmi per il 2007 saranno relativi al solo mese di dicembre e dunque pari a 60.000 euro. A decorrere dal 2008 potranno essere conseguiti ulteriori risparmi per 2,5 milioni di euro mediante in riutilizzo dei locali, attualmente occupati dalle Direzioni, da parte di uffici attualmente ubicati in immobili presi in affitto da privati.

Con riferimento alla riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale,  previste dal comma 2, la relazione tecnica ipotizza la dismissione di sette scuole della polizia di Stato. Per alcune scuole l’attività cesserà a partire dagli inizi del 2007, per altre nel corso del 2008. Saranno recuperati in altre attività 800 dipendenti della Polizia di Stato e 160 dipendenti civili. I risparmi sono stimati in 2,9 milioni per il 2007, in 4,9 milioni per il 2008 ed in 9,75 milioni a decorrere dal 2009. La relazione tecnica non precisa da quale voci (personale, oneri di locazione, spese per arredi o quant’altro) ed in quale misura derivino i risparmi.

Per quanto concerne le norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui al comma 4, la relazione tecnica valuta la possibilità di conseguire risparmi nella misura di 63.000 euro annui, considerata la differenza retributiva tra il trattamento economico spettante al Prefetto e quello spettante al Dirigente generali di pubblica sicurezza di livello B.

Le economie complessive sono riepiologate nella tabella che segue.

 

 

2007

2008

2009

Direzioni interregionali

60.000

3.200.000

3.200.000

Riorganizzazione strutture

2.900.000

4.900.000

9.750.000

Economie di personale

63.000

63.000

63.000

Totale

3.023.000

8.163.000

13.013.000

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni di cui al comma 4, rinviando la loro attuazione a successivi provvedimenti, non sembrano idonee a produrre in modo immediato gli effetti di risparmio (comunque di limitato importo) ipotizzati dalla relazione tecnica. Si rileva peraltro che, dal tenore della relazione tecnica, i risparmi ipotizzati sembrerebbero derivare dalla riduzione di trattamenti economici in essere; tale fattispecie, in assenza di più puntuali indicazioni, non sembra di facile concretizzazione stante il divieto di reformatio in peius dei trattamenti retributivi.

Infine si rileva che la relazione tecnica, per la parte riferita al comma 2, non contiene indicazione in merito alle spese a valere sulle quali è possibile conseguire i risparmi ipotizzati; sul punto appare utile un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 40

Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi.

La norma dispone che tutte le amministrazioni dello Stato si  avvalgano, per il pagamento degli stipendi,  delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, entro il 30 giugno 2007 le amministrazioni devono procedere alla stipula di apposite convenzioni.

 

La relazione tecnica quantifica minori spese pari  a 5, a 10 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, precisando altresì che il risparmio a  regime può stimarsi in circa 50 milioni annui. Ciò in ragione dell’attuale assetto del  Service Personale Tesoro (SPT), la cui agevole integrabilità con altri sistemi consente il prodursi di significative economie di scala, con costi aggiuntivi di modesta entità, comunque ampiamente compensati dai risparmi previsti.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti di minore spesa, sui saldi di finanza pubblica

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-

-

-

5

10

20

5

10

20

 

Al riguardo, in considerazione della consistenza dei risparmi che la relazione tecnica assegna alla norma a decorrere dal 2009 – a prescindere da quelli ancor più elevati stimati per i periodi successivi – andrebbero forniti alcuni degli elementi considerati ai fini della relativa quantificazione, con particolare riguardo, ad esempio, all’ammontare delle spese attualmente sostenute dalle amministrazioni statali per il pagamento degli stipendi in questione.

Non risultano inoltre individuabili i motivi in base ai quali le economie in questione  non risultano scontate – analogamente a quanto si riscontra per altre misure di risparmio concernenti le amministrazioni dello Stato recate in alcuni articoli del d.d.l. in esame – sul saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 42

Vertici degli enti pubblici non economici

La norma dispone, in via generale, che la presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle necessarie modifiche statutarie, sulla base della procedura prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo in esame. Le corrispondenti funzioni vengono affidate, rispettivamente, al consiglio d’amministrazione e ad un comitato di gestione composto da dirigenti dello stesso ente. Vengono inoltre indicati gli enti cui non si applica la norma (Inail, Istat, enti previdenziali, ecc..)

 

La relazione tecnica quantifica economie di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2007, 10 milioni di euro nel 2008 e 15 milioni di euro per il 2009, sulla base di una proiezione sugli enti destinatari della norma delle spese sostenute dagli organi istituzionali per il 2005.

 

L’allegato 7 indica corrispondentemente i relativi effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica come segue: 

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-

-

-

5

10

15

5

10

15

 

Al riguardo, appare necessario, ai fini della verifica della congruità della quantificazione, che vengano indicati i dati utilizzati dalla relazione relativi alla spesa sostenuta nel 2005 nonché i criteri secondo i quali è stata effettuata la proiezione della spesa medesima sugli enti interessati dalla norma, la cui elencazione apparirebbe altresì opportuna.

 

ARTICOLO 43

Ricorsi in materia pensionistica

La norma dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP.

I ricorsi amministrativi pendenti sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di risparmio:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica precisa:

-          con riferimento all’INPS, i comitati soppressi sono 140, di cui 18 centrali, 20 regionali e 102 provinciali, per una spesa complessiva di oltre 5 milioni di euro nel 2005;

-          con riferimento all’INPDAP, i comitati soppressi sono 6, di solo 2 funzionanti, con un onere di 0,2 milioni di euro nel 2005[86].

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto –su cui appare necessaria una conferma - che alla devoluzione delle funzioni dei comitati soppressi in capo ai dirigenti dei due istituti si possa far fronte nel limite delle disponibilità umane, finanziarie e strutturali presso gli enti previdenziali interessati.

 

ARTICOLO 45

Istituzione di una Commissione tecnica

La norma istituisce[87] la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali (comma 1).

Per l'espletamento della sua attività la Commissione si avvale della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale[88] la quale è contestualmente soppressa. Per finanziare l’attività della Commissione è, altresì, autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 (comma 2).

La Commissione è inoltre autorizzata a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate[89] (comma 5).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Commissione tecnica

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

 

La relazione tecnica effettua la stima degli oneri necessari per la costituzione della Commissione tecnica considerando i compensi da erogare ai componenti e le spese di funzionamento da sostenere. Entrambi gli elementi di spesa sono quantificati sulla base degli oneri sostenuti in relazione alla attività della soppressa Alta commissione di studio per il federalismo fiscale.

In particolare si stima l’erogazione di un compenso di 30.000 euro annui agli 8 componenti la Commissione. La spesa complessiva ammonta, conseguentemente,  a 240.000 euro.

La relazione tecnica stima le spese di funzionamento in 260.000 euro sulla base di quanto già stabilito per la soppressa Alta Commissione. La somma include l’onere da sostenere per consulenze, per materiali e arredi, per l’organizzazione di convegni e per il rimborso spese. Tali oneri sono singolarmente dettagliati dalla relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto anche conto che l’onere è configurato come limite di spesa.

 

ARTICOLO 46

Commissione per la garanzia dell’informazione statistica

La norma da un lato sopprime la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica[90] dall’altro costituisce una nuova Commissione con identica denominazione, ma con competenze e composizione diverse. La costituzione è rimessa a un successivo regolamento di delegificazione[91] (comma 1).

La Commissione è composta di cinque membri di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il presidente e i membri della Commissione, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti (comma 3).

La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità (comma 4).

Per l'attuazione delle norme in esame è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Commissione di garanzia

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

 

La relazione tecnica stima l’onere derivante dai compensi da erogare ai membri della Commissione in 904.000 euro annui ipotizzando un compenso di 204.000 euro per il Presidente e di 140.000 euro per ciascuno dei 5 componenti. Il valore preso a riferimento è quello dei compensi corrisposti ai componenti di analoghi organismi collegiali quali l’Alto commissariato per la lotta alla contraffazione.

E’ stimato, inoltre, un onere unitario di 39.860[92] euro per il pagamento delle retribuzioni delle 6 unità di personale in posizione di comando. L’onere totale ammonta a 239.160 euro annui.

L’onere complessivo ammonta dunque a 239.160 + 904.000 = 1.143.160 euro arrotondati a 1.200.000.

Non sono stati considerati oneri aggiuntivi per le restanti 14 unità di personale che completano la dotazione organica di cui al comma 4. Ciò in quanto la relazione tecnica assume che il Segretariato generale della Presidenza del consiglio svolga le funzioni di segreteria svolte per la preesistente Commissione, a norma del citato articolo 12, del decreto legislativo 322/1989, anche per il nuovo organismo.

 

Al riguardo si osserva che non appare condivisibile la mancata considerazione, che parte della relazione tecnica, del costo di 14 delle 20 unità assegnate alla dotazione organica della istituenda Commissione. A tal proposito si rammenta che la quantificazione degli oneri di personale è da sempre stata connessa all’incremento delle dotazioni organiche. Per quanto concerne l’affermazione contenuta dalla relazione tecnica che la mancata quantificazione è connessa al presumibile utilizzo del personale indicato al citato articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 322/1989 si precisa che in presenza di tale assunto la norma avrebbe dovuto, in coerenza, fissare una dotazione organica di sei unità e non di venti.

Peraltro l’affermazione predetta non trova riscontro neanche nel tenore letterale delle disposizioni dal momento che per la Commissione istituita non trovano applicazione, in quanto non richiamate, le norme dettate per il funzionamento della Commissione soppressa.

 

ARTICOLO 47 - ARTICOLO 67, lettera a)

Riordino e soppressione di enti pubblici

Normativa vigente. L’articolo 28 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha introdotto una specifica disciplina per il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di razionalizzare e ridurre la relativa spesa a carico della finanza pubblica. Alla disposizione erano stati ascritti effetti di risparmio – sull’indebitamento netto della p.a. – pari ad una quota parte[93] del complessivo importo di 362 milioni di euro nel 2002, 516 milioni nel 2003 e 671 milioni nel 2004. Ulteriori risparmi, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono stati poi assegnati alla norma a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 34, comma 23, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003)

 

La norma, al comma 1, novella l’articolo 28 della legge 448/2001, dettando una nuova disciplina del riordino e della trasformazione o soppressione degli enti in questione, con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio.

Tali obiettivi sono espressamente quantificati dal comma 2, ove sono indicati in 200 milioni di euro per il 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni a decorrere dal 2009. Va segnalato che per il raggiungimento dei risultati in questione, è appositamente prevista una “clausola di salvaguardia”[94] dall’articolo 67, in cui si dispone che, in caso di mancato ottenimento degli importi medesimi, vengono ridotti in maniera lineare i trasferimenti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle predette economie.

Il comma 3, infine, prevede che la società cui è attualmente affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti – vale a dire la Fintecna spa – acquisti nel 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie per un valore non inferiore a 180 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, con riguardo, in particolare, alla funzione della clausola di garanzia del conseguimento degli effetti di risparmio prevista nell’articolo 67, precisa che la base di riferimento sulla quale sono stati quantificati i risparmi è costituita dal complesso dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per i contributi ordinari agli enti pubblici indicati nell’elenco ISTAT, predisposto ai sensi della legge n. 311/2004. Tali trasferimenti ammontano a circa 4 miliardi di euro.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti di minore spesa delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

maggiori entrate

180

 

 

180

 

 

 

 

 

minori spese c/cap

-

-

-

-

-

-

180

 

 

minori spese corr.

-

-

-

200

300

400

200

300

400

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità di chiarire se la ridefinizione della disciplina recata dall’articolo 28 della L. 448/2001, operata dalla norma in esame, implichi comunque che la disciplina medesima sia risultata inidonea, in tutto o in parte, al conseguimento dei risparmi ascritti alla stessa disposizione dalla legge finanziaria per il 2001 e da quella per il 2002.

Qualora ciò fosse confermato, andrebbero esplicitati i motivi in base ai quali viene valutato che la nuova regolamentazione consenta di raggiungere gli obiettivi di gettito ora ascritti alle norme.

Andrebbe inoltre chiarito se tali risultati sono considerati conseguibili anche indipendentemente dall’operare della clausola posta dall’articolo 67: tale clausola, per il suo operare automatico, potrebbe infatti intervenire anche su risorse poste nei bilanci degli enti a fronte di obbligazioni contrattuali o spese obbligatorie (ad es. retribuzioni). Ne deriverebbe una possibile limitazione all’effettivo dispiegarsi della predetta clausola con conseguenti effetti sul conseguimento del risparmio atteso.

Tale eventualità sarebbe ovviamente tanto meno probabile quanto più la nuova disciplina consenta il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti.

Con riguardo al comma 3, appare inoltre opportuno chiarire se l’obbligo di acquisto posto in capo alla Fintecna spa – società interamente posseduta dal Tesoro – possa determinare conseguenze finanziarie pregiudizievoli sui bilanci della società medesima, con possibili effetti indiretti negativi sul bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 49

Accelerazione della liquidazione dell’EFIM

Normativa vigente l’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIMera una holdingpubblica cui faceva capo un gruppo diversificato di società manifatturiere soppresso e posto in liquidazione con effetto dal 18 luglio 1992.

Fintecna S.p.a - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi - è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. A seguito della fusione per incorporazione dell’IRI Spa nella FINTECNA Spa, il Ministero dell’economia, in qualità di azionista, le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.

Le norme sono volte ad accelerare la chiusura della liquidazione dell’ex gruppo EFIM, disponendo a tal fine quanto segue:

·        il trasferimento a FINTECNA Spa, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente, di EFIM e delle società da questa interamente controllate in liquidazione coatta amministrativa: i patrimoni così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria FINTECNA. Viene prevista la contestuale chiusura delle liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese a cura della società trasferitaria[95] (comma 1).

Il trasferimento dei patrimoni attivi e passivi del gruppo potrà avvenire dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale da parte del commissario liquidatore di EFIM[96];

·        la predisposizione, da parte di un collegio di tre periti[97] e sulla base della situazione patrimoniale di riferimento redatta dal commissario liquidatore di EFIM, di una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione ed il fabbisogno finanziario per la sua chiusura, tenuto conto di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società FINTECNA trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze;

·        la liquidazione dei patrimoni trasferiti da parte della FINTECNA, una volta effettuato il trasferimento dei patrimoni, nel rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio[98], e il conseguente afflusso delle disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con riferimento a tale conto, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sarà fissato l’ammontare delle risorse finanziarie tratte al conto corrente e depositate presso i conti bancari per le improcrastinabili esigenze relative alla liquidazione. Viene, altresì, previsto che i creditori dei patrimoni trasferiti continuino ad essere garantiti dallo Stato[99] (comma 4);

·        il subentro automatico della società FINTECNA nei processi attivi e passivi pendenti in capo a EFIM e alle società da essa controllate, fissando un limite massimo di  300.000 euro per ciascuna vertenza[100], per le spese legali e di consulenza tecnica o per le eventuali transazioni (comma 5);

·        la determinazione,  da parte del collegio dei periti, dell’eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al Ministero dell’economia da FINTECNA, e l’attribuzione dello stesso, detratto il costo della valutazione, per il 70 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per il  30 per cento alla società FINTECNA trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito (comma 6);

·        il trasferimento della funzione di commissario liquidatore alla FINTECNA anche per società, in liquidazione coatta amministrativa, non direttamente o indirettamente controllate da EFIM, con conseguente decadenza delle funzioni dei commissari liquidatori (comma 7);

·        l’esenzione da qualunque onere tributario, comunque denominato, di tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni (comma 8);

·        l’applicabilità, in quanto compatibili, delle suindicate disposizioni anche alla società ITALTRADE s.p.a.[101] in liquidazione (comma 9).

 

L’allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che la chiusura della liquidazione dell’ex gruppo EFIM risulta giunta “ad uno stadio finale” nel quale appare conveniente gestire le partite liquidatorie ed il contenzioso attraverso il trasferimento alla Fintecna o a società da essa interamente controllate. Dalle disposizioni deriverebbero risparmi valutabili in circa 3 milioni di euro che prudenzialmente non vengono considerati.

A supporto di tale affermazione vengono riportati - tratti dal Terzo rapporto sullo stato del processo liquidatorio presentato dal Commissario liquidatore dell’EFIM il 31 dicembre 2005 - taluni dati relativi alla liquidazione del gruppo, che individuano i seguenti risparmi:

·          con il trasferimento della gestione finale della liquidazione a FINTECNA si avrebbero economie derivanti dall’utilizzo del personale di questa, con una conseguente sensibile riduzione del costo per personale e collaboratori di EFIM, pari a una media annua di 1,3 milioni di euro;

·          l’applicazione del tetto unitario di spesa per legali e consulenti, previsto dal comma 1, determinerebbe anch’esso risparmi. Tale tetto, se fosse stato applicato alla casistica degli ultimi 5 anni avrebbe potuto dare risparmi di quasi 7 milioni di euro;

·          con l’uso di immobili della società trasferitaria, quali sedi sostitutive dell’EFIM rispetto all’ attuale, si avrebbero ulteriori riduzioni di spesa, posto che il costo medio annuo per affitti e manutenzioni degli immobili attualmente sede dell’EFIM è di 750 mila euro;

·          ulteriore risparmio deriverebbe dalla cessazione dei costi per i Commissari liquidatori e dei Comitati di sorveglianza, il cui costo medio annuo è di circa 1 milione di euro;

Viene, altresì, riferito che da tempo è cessata ogni assegnazione o esborso da parte dello stato a favore delle procedure di liquidazione, mentre è iniziata la restituzione di importi della liquidazione al Ministero dell’economia, avvenuta sinora per un complessivo importo di 735 milioni. 

 

Si afferma, inoltre, che le disposizioni in esame permetteranno di evitare ulteriori esborsi da parte dello Stato per il processo liquidatorio, un mutamento nell’attuale regime speciale della normativa EFIM per il pagamento dei creditori e l’eventuale confusione tra patrimoni trasferiti e quelli della società trasferitaria.

Si ricorda che la relazione illustrativa riferisce che per le medesime ragioni risulta opportuno estendere l’applicazione di tali disposizioni anche alla società ITALTRADE, e che comunque la normativa introdotta produrrà un incasso immediato da parte dello Stato, come contropartita del trasferimento a FINTECNA.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 52

Assicurazione dei rischi da calamità naturali

Normativa vigente. L’art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia (gestito da Consap S.p.A.), con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato ad avviare un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato. Lo stesso comma 202 prevedeva l’emanazione di un regolamento recante disposizioni di attuazione, tra cui soprattutto quelle relative alla disciplina del Fondo e alla costituzione della citata Compagnia di riassicurazione. Tali norme tuttavia non sono state emanate.

Le norme, nel modificare le disposizioni sopra citate, precisano che le medesime si applicano ai soli fabbricati privati ed estendono alle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati l’obbligo di estendere la copertura ai rischi derivanti da calamità naturali. Viene inoltre previsto che la copertura assicurativa dei rischi derivanti da calamità naturali sia estesa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.

Si segnala che l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali era stato previsto, per le sole polizze antincendio, dall’ dall’articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2004, e che tale norma fu soppressa nel corso dell’esame parlamentare.

Le modalità ed i termini per l’inclusione dei rischi derivanti da calamità naturali nelle nuove polizze assicurative e l’estensione della copertura assicurativa dei rischi derivanti da calamità naturali alle polizze in vigore saranno disciplinate con regolamento[102], da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame.

L’allegato 7 non quantifica effetti con  riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti di maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Per valutare in modo più puntuale le conseguenze finanziarie delle disposizioni, occorrerebbe peraltro disporre di informazioni circa il Fondo di garanzia costituito dalla finanziaria 2005 circa il prevedibile impatto della disciplina in esame sull’attività del medesimo.

 

ARTICOLO 53

Contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato.

La norma stabilisce che venga accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni per il 2007, a 5031 milioni per il 2008 ed a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni  iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa del bilancio dello Stato, costituite dai consumi intermedi, dai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, dai trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private,  a imprese  e  ad estero, dalle spese in conto capitale e dalla categoria delle altre uscite correnti. Da tali accantonamenti, da effettuare in maniera lineare (cioè, è da presumere, proporzionalmente agli importi su cui si va ad incidere), sono escluse alcune voci di spesa espressamente individuate dalla norma.

Il Ministro competente, d’intesa con quello dell’economia, può comunque procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando  diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando in ogni caso l’invarianza degli effetti finanziari (comma 1).

Si dispone infine che il Ministro dell’economia, su proposta del Ministro  competente, possa procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previdenziali nell’ambito delle categorie di spesa interessate dalla norma, fermo restando il vincolo dell’invarianza degli effetti scontati nei saldi  (comma 3).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, quantificandone gli effetti come segue:

                                                                                                     (milioni di euro)

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-

-

-

2.085

3.460

4.060

2.335

3.780

4.100

 

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’ allegato 7 :

                                                                                                                     (milioni di euro)

 

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

-

-

-

1.600

2.500

3.000

2.100

3.070

3.100

Minori spese c/capit.

-

-

-

1.210

1.660

1.810

1.210

1.660

1.810

Totale

 

 

 

2.810

4.160

4.810

3.310

4.730

4.910

Al riguardo, premessa la necessità di chiarire – data anche la rilevanza degli importi in questione - le ragioni per le quali gli importi indicati nella relazione tecnica risultino differenti da quelli indicati nel prospetto riepilogativo, si rileva che la disposizione in esame si presta alle seguenti considerazioni.

Una prima questione attiene alla effettiva conseguibilità dei risparmi in esame[103], atteso che alcune delle categorie di spesa previste – ed in particolare quella dei consumi intermedi – sono da tempo oggetto di ripetuti interventi di contenimento[104]; è pertanto da presumere che le relative dotazioni di bilancio siano ormai prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni. Tale considerazione vale anche - seppure con minore rilievo - per alcune delle altre categorie interessate dalla norma, sulle  quali ha recentemente inciso l’articolo 25 del D.L. n. 223/2006[105],  con cui sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa 800 milioni annui per il triennio 2007-2009. Ciò comporta che in sede di consuntivo potrebbero determinarsi economie di spesa inferiori rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica.

Un secondo profilo problematico concerne le modalità con cui deve essere effettuato l’accantonamento previsto, considerato che deve presumersi – non essendo diversamente esplicitato, e valutato anche l’ammontare dei risparmi previsti -  che lo stesso opererà non solo sulla quota discrezionale delle u.p.b. interessate, ormai di ridotto ammontare[106] - a conferma dell’incidenza degli interventi di contenimento finora effettuati - ma sugli interi importi iscritti a bilancio, vale a dire compresi gli oneri giuridicamente obbligatori.

Questi ultimi concernono tuttavia anche le spese regolate direttamente per legge; pertanto si consente di ridurre – salvo che per le voci di spesa espressamente escluse dalla misura - importi legislativamente vincolati, senza tuttavia modificare la normativa sostanziale, sulla cui base gli stessi sono iscritti in bilancio. A tal fine va altresì tenuto conto che si tratta di risorse che possono risultare stanziate in relazione a  diritti o ad altri vincoli  ed obblighi cui la p.a. deve comunque far fronte.

Su tale questione appaiono necessari chiarimenti, che precisino anche quali siano le modalità applicative dell’ intervento che rende “indisponibili” le somme in questione, considerato che l’istituto della indisponibilità non è ravvisabile nella vigente normativa contabile.

Analoga questione è già stata posta, senza peraltro aver ottenuto elementi di risposta, in relazione al citato articolo 25 del D.L. 223/2006, che faceva riferimento a somme accantonate e “rese indisponibili alla gestione”. Peraltro tale ultima norma, limitata al solo 2006, prevedeva che le somme medesime venissero poi versate entro l’anno all’entrata del bilancio dello Stato, definendo in tal modo – a differenza della disposizione in esame – la modalità mediante la quale si produceva l’effetto di risparmio da essa perseguita.

Una specifica richiesta di chiarimento concerne infine – sotto il profilo contabile - il comma 3  che, consentendo al Ministro dell’economia, su proposta del Ministro competente, di operare variazioni tra i capitoli anche di diverse unità previsionali di base, sembra suscettibile di riflettersi sul livello di rappresentatività del bilancio, per quanto concerne le categorie in questione, benché risulti comunque prescritto che gli eventuali decreti di variazione debbano essere comunicati alla Commissioni parlamentari competenti.

 

ARTICOLI 54 e 55

Effetti dei contributi pluriennali dello Stato

Le norme dispongono:

a)             l’istituzione di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari, non previsti a legislazione vigente, derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004), introdotto dal successivo articolo 55. A tale fondo è assegnata una dotazione, “in termini di sola cassa”, di 300 milioni per l’anno 2007 (articolo 54);

b)             la modifica dell’art. 4 della L. 350/2003 con l’inserimento del comma 177-bis,che prevede che l’utilizzo dei contributi pluriennali, anche mediante attualizzazione, sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,  questi “possono” essere compensati a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 54 del disegno di legge in esame. Tale procedura si applica anche alle operazioni finanziarie poste in essere, a valere sui predetti contributi pluriennali, dalle pubbliche amministrazione inserite nel conto economico consolidato, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato (articolo 55).

 

La relazione tecnica spiega che lo scopo principale della norma è quello di escludere che lo Stato possa venire di fatto a configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito.

La stessa relazione richiama a tale proposito la Direttiva del PCM del 6 giugno 2006[107] con la quale sono state impartite le nuove istruzioni operative relative ai contributi pluriennali previsti ai sensi dell’art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, dirette ad evitare che in sede di attuazione degli interventi finanziati con contributi pluriennali si verifichino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilità.

La relazione afferma, inoltre, che le stime tendenziali indicate nel DPEF 2007-2011, per le suddette tipologie di spesa, considerano sui conti pubblici esclusivamente l’impatto connesso al pagamento del contributo pluriennale e non dell’eventuale mutuo attivabile a fronte dello stesso, con l’unica eccezione di alcune forniture militari della Difesa. La norma è volta, pertanto, a risolvere il problema degli interventi da finanziare mediante l’attivazione di specifici mutui per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento. A questo fine viene prevista la costituzione di un fondo cui è assegnata una dotazione in termini di sola cassa allo scopo di dare “apposita evidenza contabile agli effetti derivanti dalle operazioni di mutuo attivate dai soggetti esterni alla PA con onere a totale carico dello Stato”. Ciò al fine di limitare l’impatto di tali operazioni in misura pari all’ammontare delle risorse disponibili sul fondo.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 54

0

0

0

300

0

0

300

0

0

 

Al riguardo sarebbero necessari chiarimenti volti in primo luogo ad evidenziare le ragioni per cui gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame non vengono contabilizzati anche sul saldo netto da finanziare.

In secondo luogo, andrebbe verificato se la dotazione del fondo possa essere sufficiente a neutralizzare gli effetti prefigurati dalla relazione tecnica di possibile peggioramento dei saldi, nonché del debito, per effetto di un’eventuale imputazione allo Stato delle operazioni di finanziamento in questione. Pertanto, sarebbe necessario che il Governo fornisca i dati sottesi alla quantificazione della dotazione del fondo e che chiarisca inoltre quali potrebbero essere gli effetti nel caso in cui dette risorse dovessero rivelarsi insufficienti per le finalità cui sono assegnate.

 

ARTICOLO 57, commi 2, 3, 7, 9 e 10

Stabilizzazione di personale con contratti non a tempo indeterminato

Le norme dispongono che una quota, pari al 20 per cento, di quanto stanziato[108] per il 2007 per le assunzioni in deroga al blocco del turn over sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che vanti una prefissata durata di servizio a tempo determinato[109] nelle pubbliche amministrazioni (comma 2).

Le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Inoltre, si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

Le modalità appena descritte di stabilizzazione del personale si applicano anche nei confronti di specifiche categorie di personale considerate dalla legge finanziaria per il 2006[110] purché in possesso degli stessi requisiti.

Si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato prorogati nel corso degli anni.

Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti :

Ÿ          Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del territorio (comma 237);

Ÿ          Ministero della giustizia con riferimento a  personale da impiegare per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (comma 238);

Ÿ          Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL (comma 239);

Ÿ          Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione  (CNIPA) (comma 240);

Ÿ          Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (comma 241);

Ÿ          Corpo forestale dello Stato (comma 242).

Per la stabilizzazione di tale personale resta fermo che al relativo onere si provvede mediante il Fondo dotato di 180 milioni di euro a decorrere dal 2007, previsto dall’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 266[111]. Al Fondo non accedono gli enti dotati di autonomia finanziaria, che procederanno alla stabilizzazione del personale, ovvero alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato, nell’ambito delle risorse dei propri bilanci (comma 3).

Si rammenta che il Fondo in questione, a norma dell’articolo 1, commi da 247 a 251 delle citata legge 266/2005, era dimensionato a copertura di un contingente di personale non superiore a 7.000 unità a tempo indeterminato.

E’ altresì stabilito che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di contratti di formazione e lavoro in regime proroga  ex lege[112], possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico (comma 7) previa apposita procedura autorizzatoria (comma 10). 

Infine sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa (comma 9).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica, con riferimento al solo comma 9.

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comandi personale Poste italiane SpA

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

 

L’assenza di effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento è, presumibilmente, dovuta al fatto che il maggior onere a carico dello Stato è compensato con un pari minore onere a carico delle amministrazioni pubbliche che utilizzano il personale comandato.

 

La relazione tecnica afferma che, tenuto fermo il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, gli oneri di stabilizzazione del cosiddetto “precariato storico” risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa. L’incorporazione è conseguenza dei numerosi provvedimenti di proroga intervenuti nel tempo. La revisione è stata effettuata una prima volta in sede di due diligence e successivamente sulla base di una elaborazione provvisoria dei dati del conto annuale 2005. Limitatamente alla stabilizzazione dei rapporti di cui al comma 2, la relazione tecnica afferma che si è altresì tenuto conto della revisione del limite all’impiego di lavoro flessibile stabilito dalla norma di cui al comma 12 (dal 60 al 40 per cento della spesa sostenuta per il 2003), mentre per i contratti di cui al comma 3 è stata la legge finanziaria 266/2005 a mettere a disposizione idonee risorse.

La relazione tecnica rammenta che apposita norma della finanziaria in esame (articolo 57, comma 5) mette a disposizione ulteriori somme per le procedure di stabilizzazione a decorrere dal 2008.

Riepilogando le principali affermazioni della relazione tecnica sembrano essere le seguenti:

Ÿ        i tendenziali di spesa includono il pagamento dell’onere derivante dalla proroga dei contratti per il precariato storico;

Ÿ         le norme di cui ai commi 2, 3 stabiliscono criteri per la stabilizzazione di parte del precariato storico per l’anno 2007. Nella misura in cui detta stabilizzazione non risulterà possibile, la spesa per la proroga dei contratti dei precari, se disposta, deve essere posta a valere sulle somme disponibili per le forme contrattuali flessibili disponibili per ciascuna amministrazione. Tali somme sono state, peraltro, fatte oggetto di ulteriore riduzione dalle disposizioni di cui all’articolo 57, comma 12;

Ÿ        le norme di cui al comma 5 stabiliscono criteri per la stabilizzazione di parte del precariato storico per gli anni 2008 e 2009. Anche dunque per tali anni la eventuale ulteriore proroga dei contratti di tipo flessibile dovrà essere effettuata nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 57, comma 12.

 

Al riguardo si osserva che sulla base di quanto afferma la relazione tecnica sarebbero state incluse nel tendenziale spese non stabilite in base alla legislazione vigente[113], nel cui ambito lo status, affermato dalla relazione medesima, di “precariato storico “ non sembra poter avere rilievo normativo.

L’affermazione della relazione tecnica, peraltro, non sembra trovare pieno riscontro negli ulteriori elementi informativi recati dalla relazione tecnica e dal tenore letterale di alcune norme.

A tal proposito si rileva che la relazione tecnica dispone la proroga dei rapporti o la loro stabilizzazione nell’ambito del limite della spesa autorizzata in base ai commi 5 e 12 dell’articolo 57[114] che disciplinano, rispettivamente, i limiti al turn over per gli anni 2007 e 2008 e gli ulteriori limiti all’impiego di forme contrattuali flessibili a decorrere dal 2007.

Ciò sembra presupporre:

Ÿ         che i limiti di spesa di cui al comma 5 e 12 del medesimo articolo 57 siano capienti per l’assorbimento del precariato storico;

Ÿ         che, una volta verificata tale capienza, le amministrazioni interessate la utilizzino effettivamente per l’assunzione (anche a tempo determinato) dei “precari storici” e non per la remunerazione di altro personale.

Su tali questioni appare necessario un chiarimento.

Per quanto concerne, invece, la formulazione delle norme si riscontra che i commi 2 e 3 destinano specifiche somme, già previste dalle norme attualmente in vigore, per la copertura degli oneri della stabilizzazione. Tale previsione sembra comportare che la spesa per i “precari storici” risulti coperta in parte in modo esplicito da apposite disposizioni normative, in parte in modo implicito a valere sulle somme di cui ciascuna amministrazione dispone per la stipula di contratti a tempo determinato o per la stabilizzazione nel corso del 2007 e 2008 di precari. Non risulta pertanto chiaro in che misura quota di tale onere sia inclusa nel tendenziale di spesa, necessitando anche su tale profilo uno specifico chiarimento. Nell’ambito di tale chiarimento sarebbe altresì opportuno che il Governo indicasse in quale misura le somme disponibili permettano la definitiva stabilizzazione di detti precari storici ed in quale misura la riproposizione dei loro contratti a termine assorba le disponibilità di ciascuna amministrazione da utilizzare per forme contrattuali flessibili.

 

ARTICOLO 57, commi 4, 5 e 11

Limiti alla sostituzione del personale cessato per gli anni 2008 e 2009

Le norme dispongono limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni[115]. Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 4).

La disposizione impone limiti più restrittivi, rispetto a quelli imposti dalla vigente legislazione, alla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009. Infatti l’articolo 1, comma 103 della legge n. 311/2004 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche, a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni[116], possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Conseguentemente, il successivo comma 11 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della legge n. 311, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Le stesse amministrazioni, qualora impieghino personale a tempo determinato, hanno la possibilità di procedere alla stabilizzazione di detto personale[117], per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Blocco parziale del turn over

0

0

0

0

88,1

249,2

0

88,1

249,2

 

La relazione tecnica evidenzia come le disposizioni in esame limitino il turn over al 20 per cento della spesa sostenuta in relazione alle cessazioni dell’ultimo anno per le amministrazioni che non hanno in servizio personale a tempo determinato. Qualora sussista personale precario da stabilizzare il limite può elevarsi fino al 60 per cento della stessa spesa. Le economie sono state quantificate tenendo anche conto della maggiore o minore presenza di personale precario. Secondo la relazione tecnica risparmi più cospicui sono stati ipotizzati per i comparti del settore statale considerando, comunque, tassi di cessazione prudenziali ed in linea con le indicazioni ricavabili dal conto annuale e con il previsto calo delle cessazioni conseguente all’applicazione della riforma pensionistica a decorrere dal 2008.

Le economie lorde, evidenziate nel prospetto seguente, sono quantificate in

169,3 milioni per il 2008, 478,6 milioni per il 2009 e 618,6 milioni a decorrere dal 2010.

 

Comparto

Cessazioni

Economie

 

2007

2008

2008

2009

2010

Ministeri

4.945

4.245

67.252.000

192.236.000

249.968.000

Agenzie

1.196

1.027

16.266.000

46.498.000

60.465.000

Diplomatici

24

21

816.000

2.346.000

3.060.000

Prefetti

 38

        32

1.292.000

3.672.000

4.760.000

Az.autonome

 677

      577

9.201.000

26.249.000

34.096.000

Polizia

4.208

    3.197

53.863.000

148.647.000

189.568.000

Magistrati

 259

      222

10.360.000

29.600.000

38.480.000

Enti non econ.

1.509

    1.300

10.261.000

29.362.000

38.202.000

Totale

12.856

10.621

169.311.000

478.610.000

618.599.000

 

Al riguardo, premesso che la relazione tecnica espone i criteri seguiti per la stima dei risparmi ma non fornisce i dati numerici necessari atti a verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari adottati per la compilazione dell’allegato 7. In particolare:

a) non sono stati considerati, sul saldo netto da finanziare, gli effetti lordi derivanti dal blocco parziale del turn over. L’assenza di contabilizzazione potrebbe, peraltro, rispondere a criteri di prudenzialità;

b) non sono chiari i motivi in base ai quali non si è proceduto alla stima degli effetti indotti, contrariamente alla consolidata prassi adottata in sede di compilazione dell’allegato 7 nei precedenti disegni di legge finanziaria con riferimento a misure di limitazione del turn over.

 

ARTICOLO 57, comma 6

Fondo per assicurazioni in deroga

La norma autorizza le amministrazioni interessate dal processo di stabilizzazione di cui all’articolo 57  a procedere, previa autorizzazione[118], a ulteriori assunzioni nel corso degli anni 2008 e 2009. Queste possono essere disposte nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

La spesa autorizzata per ciascun anno è, dunque, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fondo assunzioni in deroga

0

-25

-100

0

-13

-52

0

-13

-52

 

 

La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi informativi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 57, comma 12

Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato

La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, alcune Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato[119] nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. La disposizione in esame inasprisce il tenore di analoga norma contenuta nella finanziaria per il 2006[120] che fissava lo stesso limite nella misura del 60 per cento.

Le Amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, ad esclusione di quella del demanio, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Limite ai tempi determinati

0

0

0

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

 

 

La relazione tecnica quantifica i risparmi lordi derivanti dalla norma in esame in 72 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 come indicato nella tabella che segue.

 

COMPARTO

Spesa lorda anno 2003

Attuale limite alla spesa 2007

Nuovo limite alla spesa 2007

Risparmi

Ministeri e Agenzie

21.512.000

12.907.000

8.605.000

4.302.000

Aziende autonome

46.981.000

28.189.000

18.792.000

9.397.000

Enti pubblici non economici

23.007.000

13.804.000

9.203.000

4.601.000

Istituzioni ed enti di Ricerca

108.305.000

64.983.000

43.322.000

21.661.000

Università

160.842.000

96.505.000

64.337.000

32.168.000

TOTALE

360.647.000

216.388.000

144.259.000

72.129.000

Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

 

I dati di spesa 2003 sulla base dei quali sono calcolate le economie non coincidono con quelli della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2006 riferiti alla norma che disponeva una prima limitazione all’utilizzo di personale a tempo determinato[121]. Ciò in quanto i dati attuali scontano gli effetti conseguenti alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge 266/2005.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 57, comma 13

Soppressione del Fondo per la mobilità del personale

La norma dispone la soppressione dell’apposito Fondo destinato alle amministrazioni che attivano processi di mobilità per il personale non dirigenziale, di cui ai commi 228 e 229 della legge n. 266/2005.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Soppressione fondo mobilità

20

20

20

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

La relazione illustrativa motiva la soppressione del Fondo sulla base delle scarsissime richieste pervenute per usufruire delle risorse del Fondo, anche a causa della complessità della relativa procedura.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 58

Rinnovi contrattuali del pubblico impiego

Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2007 e 2008 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007.

Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 807 milioni di euro per l’anno 2007 e a 2.193 milioni a decorrere dall’anno 2008 per il personale contrattualizzato, mentre per il personale in regime di diritto pubblico[122], lo stanziamento è pari a 374 milioni di euro per l’anno 2007 e a 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, di cui rispettivamente 304 e 805 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (commi da 1 a 3).

Sono posti a carico dei rispettivi bilanci gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2006-2007 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato e quelli conseguenti alla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari (comma 4).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Rinnovi contrattuali

- 1.181

- 3.225

- 3.225

- 1.070

- 3.004

- 3.004

- 1.070

- 3.004

- 3.004

Maggiore IRPEF

141,6

386,7

386,7

0

0

0

0

0

0

Minore apporto INPDAP

352,3

962,1

962,1

 

 

 

 

 

 

Maggiore contrib. Aggiuntiva

-134,5

-367,2

-367,2

 

 

 

 

 

 

Minore contributo al FSN

71,4

195,1

195,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica degli oneri considerando i seguenti dati di riferimento:

 

Settore

Personale

Retribuzione media

(euro)

 

 

 

Stato

2.000.326

30.010

Pubblico non statale

1.560.355

31.673

 

Gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, compresa IRAP, sono pari al 38,38 per cento per le amministrazioni del settore statale e al 37 per cento per il settore pubblico non statale.

Le ulteriori risorse stanziate, ad integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale[123], per il biennio economico 2006-2007, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato del 4,46 per cento, di cui il 3,7 per cento per l’adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio 2006-2007 (rispettivamente 1,7 e 2 per cento).

Gli stanziamenti, come integrati dalla norma in esame, consentono:

Ÿ        per l’anno 2006 la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale;

Ÿ        per l’anno 2007 l’attribuzione di incrementi retributivi pari al 2 per cento;

Ÿ        a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008, l’attribuzione di un incremento aggiuntivo del 2,46 per cento.

 

L’onere lordo derivante dai rinnovi contrattuali è riepilogabile come segue.

(mln di euro)

 

2006

2007

2008


Risorse 266/2005

Risorse 266/2005

Nuove risorse

Totale

2007

Risorse 266/2005

Nuove risorse

Totale

2008

Stato

222

322

807

1.129

322

2.193

2.515

Stato non contrattualizzati

108

183

374

557

183

1.032

1.215

Totale Stato

 

 

1.181

1.686

 

3.225

3.730

Settore non statale

320

550

871

1.421

550

2.538

3.088

Totale generale

 

 

2.052

3.107

 

5.763

6.818

 

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca informazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 59

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

La norma, dopo aver ribadito la necessità che le  regioni e gli enti locali concorrano al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,  stabilisce che gli stessi debbano assicurano la riduzione delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

La norma, di seguito, indica, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui gli enti locali e le regioni possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale.

In particolare sono richiamate le seguenti disposizioni:

Ÿ        articolo 32 del provvedimento in esame, relativo al riassetto organizzativo;

Ÿ        articolo 57, commi 2, 3 e 12 del provvedimento in esame per quanto attiene alle assunzioni considerando l’eventuale opportunità di stabilizzare il personale precario;

Ÿ        articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Inoltre si stabilisce che, a decorrere dal 2007, siano disapplicate alle regioni e agli enti locali, sottoposti al patto di stabilità, le disposizioni, recate dalle leggi finanziare per il 2005 ed il 2006[124], che ponevano agli enti stessi obiettivi di risparmio sulla spesa di personale (comma 1).

In sostanza le su menzionate disposizioni relative al contenimento della spesa del personale continuerebbero ad applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali di minori dimensioni.

Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

 

La relazione tecnica riconnette alcun effetto finanziario alla disapplicazione delle norme volte al contenimento della spesa di personale sostenuta dalle regioni e dagli enti locali soggetti al patto di stabilità.

Per il resto la relazione tecnica afferma che la disposizione opera in termini rafforzativi rispetto al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal patto di stabilità interno.

 

Al riguardo si rinvia a quanto osservato in proposito nelle schede di commento agli articoli 73 e 74 concernenti il patto di stabilità interno.

 

ARTICOLO 60

Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale

La norma, al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni[125], ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale riferita al triennio 2007-2009.

In particolare tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale[126] per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004; restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006 (comma1, lettera a).

Ai fini dell’applicazione dei vincoli sopra descritti le spese di personale sono considerate al netto (comma 1, lettera b):

Ÿ        per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

Ÿ        per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

Ÿ        per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di altri soggetti.

La norma impone agli enti destinatari delle norme in esame di predisporre un programma annuale di riduzione delle consistenze di personale al 31 dicembre 2006 e di determinare i fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in coerenza con alcune disposizioni[127] previste dalla legge finanziaria per il 2006 (comma 1, lettere c e d).

La verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005[128]. La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico (comma 1, lettera e).

 

La relazione tecnica e quella illustrativa sottolineano che si è provveduto a razionalizzare le misure di contenimento della spesa di personale già contemplate dalla normativa vigente[129]. La nuova percentuale di riduzione dell’1,4% rispetto alla spesa del 2004 consente il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già previsti dalle norme vigenti i quali sono stati già scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica del DPEF 2007-2001. Conseguentemente l’allegato 7 non riconnette alcun effetto finanziario alla norma in esame.

 

Al riguardo, pur prendendo atto che gli obiettivi di risparmio connessi con la nuova formulazione della norma non variano rispetto a quelli fissati a legislazione vigente, si osserva che la relazione tecnica non indica analiticamente gli effetti connessi alle nuove disposizioni al fine di dimostrare che la somma algebrica degli stessi sia effettivamente nulla.

A tal proposito si rileva che la nuova formulazione reca tanto disposizioni che attenuano i vincoli esistenti che altre che, al contrario, li rafforzano.

Per quanto riguarda il primo tipo di disposizioni ci si riferisce, ad esempio, all’ultimo periodo del comma 1, lettera b) il quale esclude, dal monte retribuzioni rispetto al quale valutare i risparmi, le spese di personale totalmente a carico di altri soggetti. Per quanto riguarda il secondo tipo di disposizioni ci si riferisce, ad esempio, programma annuale di riduzione delle consistenze di personale al 31 dicembre 2006 di cui al comma 1, lettera c), numero 3.

 

ARTICOLO 61

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate

La norma riduce, nella misura del 15%, oneri relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Contenimento spese FF.AA.

120,0

123,0

126,0

62,6

64,1

65,7

62,6

64,1

65,7

Minore IRPEF

-14,4

-14,7

-15,1

0

0

0

0

0

0

Maggiore apporto INPDAP

-35,8

-36,7

-37,6

0

0

0

0

0

0

Minore contribuz. aggiuntiva

13,7

14,0

14,3

0

0

0

0

0

0

Maggiore contributo al FSN

-7,3

-7,4

-7,6

0

0

0

0

0

0

 

 

La relazione tecnica riporta il seguente quadro riepilogativo dove sono esposti l’ammontare delle risorse destinate alla cosiddetta professionalizzazione a norma delle tabelle sopra citate e quello dei risparmi lordi conseguenti alla riduzione delle risorse stesse del 15 per cento.

 

Anno

Legge 331/2000

Legge 226/2004

Totale

Risparmio

2007

408

393

801

120

2008

429

393

822

123

2009

450

393

843

126

2010

472

389

861

129

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a confermare l’effettiva realizzabilità dei risparmi attesi e, in particolare, non riporta indicazioni sulle riduzioni delle dotazione organiche da applicare a ciascuno dei ruoli esistenti nelle Forze armate, nonostante che tali riduzioni costituiscano l’elemento essenziale per il conseguimento dei risparmi stessi. A tale proposito si rammenta che le relazioni tecniche, di particolare complessità, allegate ai disegni di legge di professionalizzazione delle Forze armate, tracciavano precise ipotesi di consistenza delle dotazioni organiche, sulla cui base erano disposte le necessarie autorizzazioni di spesa integrative dei fondi già esistenti; autorizzazioni sulle quali viene ad incidere la norma in esame.

L’ipotesi che la riduzione di spesa prescritta dalla norma si basi su riduzioni di organico risulta del resto confermata dalla quantificazione degli effetti indotti calcolati dall’Allegato 7, i quali hanno struttura conforme a quella prodotta dal contenimento della spesa per retribuzioni. Sul punto va inoltre segnalato che l’indicazione delle riduzioni attese – oltre a dover essere opportunamente contenuta nella relazione - dovrebbe essere modulata anche per gli anni successivi al triennio, preferibilmente fino al 2020, conformemente a quanto indicato dalle relazioni tecniche che accompagnavano i provvedimenti di professionalizzazione delle Forze armate.

Tale proiezione pluriennale dovrebbe, si presume, esporre riduzioni di personale a regime che dovrebbero essere più contenute rispetto a quelle da sostenere nel triennio in parallelo alla progressiva riduzione degli oneri prefigurata dai provvedimenti di professionalizzazione citati.

 

ARTICOLO 62

Potenziamento dell’organico dei Carabinieri

La norma stabilisce il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. A tal fine si autorizza il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione delle assunzioni[130].

Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comando carabinieri lavoro

-4,0

-4,0

-4,0

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

Maggiore IRPEF

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

Minore apporto INPDAP

1,2

1,2

1,2

0

0

0

0

0

0

Maggiore contrib. Aggiuntiva

-0,5

-0,5

-0,5

0

0

0

0

0

0

Minore contributo al FSN

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica mette a disposizione due prospetti che indicano la ripartizione dei contingenti da assumere tra i vari gradi e la retribuzione al grado stesso corrispondente. L’onere complessivo è determinato in circa 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2007 come di seguito riepilogato.

 

Comando carabinieri per la tutela del lavoro

Grado

Unità

Retribuzione

Onere

Tenente colonnello

3

59.396,04

178188,12

Capitano

1

51986,82

51986,82

Ispettore

25

36.547,98

913699,50

Sovrintendente

14

34.203,47

478848,58

Appuntato

17

29.222,91

496789,47

Totale

60

 

2.119.512,49

 

 

Inpdap datore di lavoro

523.519,57

 

 

IRAP

180.158,56

Totale onere

 

 

2.823.190.62

 

Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente

Grado

Unità

Retribuzione

Onere

Tenente

6

33.375,23

178188,12

Ispettore

12

36.547,98

913699,50

Appuntato

2

29.222,91

496789,47

Totale

20

 

697.272,96

 

 

Inpdap datore di lavoro

168.740,05

 

 

IRAP

59.268,20

Totale onere

 

 

925.281,21

 

Al riguardo si segnala l’opportunità che il Governo fornisca indicazioni sulle modalità di assorbimento dei carabinieri in soprannumero determinati dalle assunzioni in esame. Qualora infatti questi siano destinati ad essere riassorbiti da successive cessazioni, come è tipico delle posizioni soprannumerarie, l’onere apparirebbe infatti destinato a diminuire nel tempo, ovviamente in periodi successivi al triennio di riferimento. Nel caso opposto non sembrerebbe opportuno autorizzare le assunzioni in soprannumero bensì disporre l’incremento delle dotazioni di organico.

 

ARTICOLO 63

Trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari

La norma riduce del 30 per cento, a decorrere dal 2007, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato previsto dalla legge 212/1952.

Tale disposizione attribuisce ai Ministri e Sottosegretari un trattamento economico pari a quello di alcune categorie di personale pubblico con più elevato trattamento stipendiale. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stesso stipendio fissato per i Ministri, maggiorato del 50 per cento. I trattamenti  predetti sono stati ridotti del 10 per cento  rispettivamente dall’articolo 23 della legge n.448/2001 per quanto concerne i  Ministri, e dall’ articolo 1, comma 53, della legge n.266/2005 per quanto concerne i Sottosegretari. Si rammenta  inoltre che la legge n.418/1999 ha attribuito ai Ministri ed ai Sottosegretari non parlamentari anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, che è stata anche essa oggetto di riduzione del 10 per cento ad opera dell’articolo 1, comma 52, della medesima legge 266/2005.

 

La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di minore spesa pari a 2.338.000  euro annui, sulla base dei seguenti dati:

 

 

Unità

Trat.t. annuo

Tratt..annuo lordo*

Rid. 30%

Risparmio**

Pres.Consiglio

1

92.693

123.003

36.901

36.091

Ministri

25

61.795

82.002

24.601

615.015

Sottosegretari

76

55.712

73.930

22.179

1.685.594

Minori spese complessive

2.337.510

*Considerando oneri riflessi pari al 32,7%

**Risparmio annuo lordo

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti di minore spesa della norma sui saldi di finanza pubblica.

 

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2,3

2.3

2,3

1

1

1

1

1

1

 

La quantificazione risulta corretta.

Appare tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo circa la circostanza che – come sembra doversi desumere dalla formulazione della norma – la riduzione in esame assorba quella del 10 per cento già intervenuta sui trattamenti in questione a seguito delle disposizioni in precedenza richiamate, per le quali, peraltro, le corrispondenti relazioni tecniche  non avevano scontato effetti sui saldi.

 

ARTICOLO 64

 Contenimento degli automatismi stipendiali

La norma:

·        riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, vale a dire per quelle categorie il cui trattamento economico è disciplinato in regime di diritto pubblico: si tratta dei magistrati, dei docenti e ricercatori universitari e dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate (comma 1);

·        dispone che con DPCM dovranno essere definite le modalità volte ad estendere ai vertici delle Forze armate e dei Corpi di polizia la disposizione recata dall’art.22-bis  del D.L. 223/2006[131] , che prevede una riduzione pari almeno al 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (comma 2).

 

La relazione tecnica, nel precisare che il comma 2 consentirà di produrre economie di spesa, che verranno valutate a consuntivo, quantifica effetti di risparmio per il solo comma 1, per 30 milioni di euro nel 2007, 60 milioni nel 2008 e 120 milioni nel 2009 sulla base dei seguenti dati

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Magistratura

8

15

30

Università

18

35

70

FF.AA.

3

7

14

Corpi di Polizia

1

3

6

Totale

30

60

120

 

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese

12

25

50

5,9

12,3

24,7

5,9

12,3

24,7

Minori entrate*

1,8

3,7

7,4

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese**

2.90

6,20

12,20

 

 

 

 

 

 

*Minori entrate Irpef sulle minori erogazioni

** Così risultanti, con  riferimento a ciascuno degli anni del triennio: Apporto Inpdap 3,6 , 7,5 e 14,9 milioni; FSN 0,7 , 1,5  e 3,0; Contribuzione aggiuntiva -1,4 , -2,8 e -5,7.

 

Nulla da osservare in ordine ai profili di quantificazione.

Appare invece necessario un chiarimento in ordine ai criteri secondo cui sono stati riportati gli effetti della quantificazione medesima sui saldi di finanza pubblica, atteso che, benché la riduzione degli incrementi retributivi in questione dovrebbe tradursi in minori spese di corrispondente importo ai fini del saldo netto – salvo la quota derivante dal personale di amministrazioni diverse dallo Stato - sul medesimo saldo viene scontata una percentuale pari a circa il 41 per cento, nel complessivo triennio, degli importi stimati dalla relazione tecnica.

Sempre con riguardo all’allegato 7, non risultano inoltre chiare le ragioni che determinano effetti di risparmio in termini di fabbisogno e di indebitamento, inferiori di oltre la metà di quelli  iscritti sul saldo netto.

 

ARTICOLO 66, comma 1, lett. a)

Rapporto alunni/classi e diminuzione ripetenti

La norma rimette a uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione l’adozione di interventi concernenti, tra l’altro, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 dei parametri per la formazione delle classi, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 (primo periodo). Si dispone inoltre l’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze (secondo periodo).

 

La relazione tecnica, con riferimento al primo periodo della lettera a), in esame ribadito l’obiettivo di portare la media nazionale del rapporto alunni/classe dall’attuale 20,6 a 21 (+0,4) a decorrere dall’a.s. 2007-2008, sottolinea che tale risultato complessivo verrà conseguito agendo in misura differenziata sui vari ordini di scuola, tenendo quindi conto dell’attuale distribuzione non uniforme del rapporto in questione. La modulazione degli incrementi medi previsti è riportata nella seguente tabella:

 

scuola

incremento medio del rapporto alunni/classi

materna

0,1

primaria

0,4

secondaria di primo grado

0,4

secondaria di secondo  grado

0,6

 

Dall’adozione di tali parametri la relazione tecnica fa derivare effetti di contenimento del personale docente ed ATA, da cui derivano economie pari a 243.854.790 euro per il 2007 ea  731.564.371 a decorrere dal 2008, come di seguito riportato:

·        si ipotizza, a seguito del previsto innalzamento del rapporto alunni/classi, un diminuzione di classi pari a 7.682 unità, come indicato nella tabella:

 

scuola

 

alunni

a

classi

b

alunni/classi

c=a/b

incremento

d

target alunni/classi

e=c+d

target classi

f=a/e

classi risparmiate

g=b-f

infanzia

960.250

41.994

22,87

0,1

22,97

41.805

189

primaria

2.560.984

137.927

18,57

0,4

18,97

135.002

2.925

secondaria I

1.626.837

77.749

20,92

0,4

21,32

76.306

1.443

secondaria II

2.592.769

118.052

21,96

0,6

22,56

114.928

3.124

totale

7.740.840

375.722

 

 

 

368.040

7.682

 

·        alla riduzione delle classi così ottenuta, la relazione tecnica correla una corrispondente riduzione del numero dei docenti, cui vengono ascritti effetti di risparmio per 572.847.721 milioni di euro,come riportato nella seguente tabella:

(euro)

scuola

 

classi risparmiate

a

docenti/classi

b

docenti risparmiati

c=a x b

stipendio*

d

economie docenti

(c x d)

infanzia

189

2

379

28823,17

10.923.981

primaria

2.925

2,69

7.869

28823,17

226.809.524

secondaria I

1.443

2,58

3.724

31072,25

115.713.059

secondaria II

3.124

2,26

7.061

31072,25

219.401.157

totale

7.682

 

19.032

 

572.847.721

*iniziale lordo stato

 

·        alla riduzione delle classi la relazione tecnica correla, altresì, la riduzione personale ATA(meno 3%),cui ascrive effetti di risparmio di euro  158,7 milioni di euro come di seguito esposto:

(euro)

% riduzione ATA

ATA risparmiati

stipendio medio*

economie ATA

3%

7050

22.513

158.716.650

* iniziale lordo stato

 

Sulla base dei dati sopra richiamati, la relazione tecnica ascrive all’incremento di 0,4 punti del rapporto alunni/classi disposto dal comma 1 effetti di risparmio di 243.854.790 euro per il 2007 edi 731.564.371 a decorrere dal 2008, come riepilogato nella tabella che segue:

 

 

(euro)

 

Minore spesa

docenti

572.847.721

personale ATA

158.716.650

TOTALE (intero anno scolastico)

731.564.371

anno finanziario 2007*

243.854.790

*Per l’esercizio finanziario 2007 l’entità del risparmio sarà limitata all’ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l’inizio dell’anno scolastico.

 

Riguardo al secondo periodo della lettera a), la relazione tecnica afferma che alla futura attivazione di interventi finalizzati al contrasto degli insuccessi scolastici conseguirà la riduzione della permanenza media degli alunni all’interno del sistema scolastico, e ciò “determinerà una riduzione della spesa per oneri di personale”. Ciò premesso, la relazione tecnica quantifica risparmi per 18,6 milioni di euro per il 2007 e di 56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 sulla base di un’ipotesi di riduzione del 10% del numero dei ripetenti dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, attualmente pari a 185.002 soggetti. La quantificazione è riportata nella seguente tabella:

 

Risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei ripetenti

dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado

 voce

valori

note

numero alunni

1.158.528

1°anno 616.594 +2°anno 541.934

numero classi

50.407

1°anno 25.866 + 2°anno 24.541

numero ripetenti*

185.002

15,97% della somma degli alunni del 1° e 2° anno

riduzione ripetenti

18.500

applicazione dell’ipotesi del 10%

Target ripetenti**

166.502

185.002-18.500

Riduzione classi

805

 

di cui considerate

644

80% del totale (805)

Docenti risparmiati

1.455

 

Stip. iniziale medio doc.l.s.

31.205,80

 

ATA risparmiati

425

 

Stipendio iniziale medio ATA l.s.

24.990

 

RISPARMIO A REGIME

56.025.189

 

RISPARMIO ANNO 2007***

18.675.063

 

* Il valore corrisponde, in percentuale, al 15,97 dei soggetti frequentanti i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

**Il valore deriva dalla sottrazione al numero degli attuali ripetenti della prevista riduzione del 10% (185.002-18.500=166.502).

***Per l’esercizio finanziario 2007 l’entità del risparmio è limitata all’ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l’inizio dell’anno scolastico 2007-2008.

 

I risparmi quantificati dalla relazione tecnica sono riassunti nella seguente tabella:

(euro)

disposizione

2007

dal 2008

incremento rapporto alunni/classi

243.854.790

731.564.371

diminuzione ripetenti

18.675.063

56.025.189

TOTALE

262.529.853

787.564.371

 

L’allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

 

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

minori spese correnti

 

262,5

 

787,5

 

787,5

 

136,8

 

410,5

 

410,5

 

136,8

 

410,5

 

410,5

effetti indotti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporto INPDAP

78,3

234,9

234,9

0

0

0

0

0

0

contribuz. agg.

-29,9

-89,7

-89,7

0

0

0

0

0

0

FSN

15,9

47,6

47,6

0

0

0

0

0

0

Irpef-Irpeg

-31,5

-94,4

-94,4

0

0

0

0

0

0

EFFETTO NETTO risparmio

 

166,7

 

500,3

 

500,3

 

136,8

 

410,5

 

410,5

 

136,8

 

410,5

 

410,5

 

Al riguardo, premesso che le quantificazioni appaiono corrette, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, si osserva quanto segue.

Con riferimento agli effetti correlati alla disposizione che incrementa il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4, l’iscrizione, fin dal primo anno di applicazione della norma, di risparmi esattamente corrispondenti all’intero numero dei docenti che possono ridursi in relazione al minor numero delle classi non appare prudenziale.

Ciò in quanto le classi effettivamente riducibili potrebbero risultare di fatto inferiori a quelle stimate dalla relazione tecnica sulla base di un calcolo esclusivamente numerico (secondo il nuovo rapporto classi – alunni). La relazione non considera, infatti, l’esistenza di elementi di rigidità strutturale, quale, ad esempio l’inderogabilità della prestazione del servizio scolastico, che potrebbe confliggere con il conseguimento del nuovo target laddove la composizione della popolazione scolastica non consentisse di modificare il rapporto alunni/classi e quello annesso, da cui derivano i risparmi ipotizzati, alunni/docenti.

È pertanto presumibile che – rispetto all’ammontare astrattamente conseguibile - la riduzione effettiva del numero dei docenti risulterà inferiore, in particolare nel primo anno di applicazione della nuova disciplina, a quello ipotizzato dalla relazione tecnica.

Tale considerazione riveste ancor maggiore rilievo per il personale ATA, dovendosi ritenere che la variazione di tale personale presenti una ridotta elasticità – rispetto a quella dei docenti – a fronte di una riduzione delle classi. I relativi risparmi dovrebbero pertanto venir stimati, anche in tal caso soprattutto per i primi anni, con criteri maggiormente prudenziali rispetto a quelli segnalati per il personale docente.

Deve inoltre osservarsi che mentre per i docenti medesimi la riduzione deriva necessariamente dal ridursi del numero delle classi, tale effetto non sembra prodursi con eguale consequenzialità per il personale ATA, la cui presenza non è correlata esclusivamente al numero delle classi: appare pertanto opportuno che l’obiettivo di riduzione di tale personale sia previsto espressamente nella norma.

Riguardo alla riduzione del numero dei ripetenti, si osserva che non appare condivisibile scontare già dall’esercizio finanziario 2007 gli effetti finanziari ascritti alla disposizione, in quanto gli stessi sono correlati alla realizzazione di politiche di riorientamento degli alunni ripetenti che, allo stato non ancora predisposte, non sono valutabili sotto il profilo dell’efficacia. Pertanto gli effetti

previsti dalla relazione tecnica andrebbero più opportunamente scaglionati a decorrere dal 2008, anche qui considerando i necessari periodi occorrenti per il pieno esplicarsi dell’effetto a regime della norma.

In ogni caso, non risulta rinvenibile nella relazione alcuna indicazione sulla conseguibilità dell’obiettivo posto a fondamento dell’ipotesi di risparmio ascritto alla disposizione - riduzione del 10 per cento del numero degli studenti ripetenti – dalla quale dipende l’atteso effetto finanziario.

 

ARTICOLO 66, comma 1, lett. c) 

Immissioni in ruolo di personale docente e ATA

La norma rimette a uno o più decreti del ministro della pubblica istruzione l’adozione di interventi concernenti la definizione di un piano triennale[132]  per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, finalizzato, tra l’altro, a dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico (primo periodo). Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato deve essere predisposto per il personale ATA per complessive 20.000 unità (secondo periodo). A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, attuato predetto il piano triennale per il personale docente, cessa di avere efficacia, al fine dell’accesso ai ruoli, sia la validità delle graduatorie permanenti, sia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente[133] l’accesso ai ruoli del personale docente ha luogo per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni del primo e secondo periodo (immissioni in ruolo) ribadisce il carattere programmatico del piano pluriennale di assunzioni e afferma che esso non determina incrementi di spesa per il trattamento economico del personale interessato, in considerazione da un lato della consistenza dei prevedibili collocamenti a riposo, dall’altro del fatto che l’iter delle iniziative connesse all’attuazione del piano medesimo soggiace all’esito di una puntuale verifica annuale, volta ad accertarne la fattibilità in relazione all’andamento delle cessazioni, alla consistenza delle dotazioni organiche e alle modifiche ordinamentali riguardanti il sistema scolastico.

Ciò premesso, la relazione tecnica fornisce, con riferimento agli anni 2006-2009, il quadro ricognitivo/dimostrativo del sostanziale equilibrio finanziario tra la minore spesa derivante dai collocamenti a riposo e gli oneri connessi alle immissioni in ruolo, distintamente per il personale docente e per il personale ATA, fondato sui seguenti elementi:

·        Minore spesa derivante dai collocamenti a riposo

La quantificazionedellaminore spesa derivante dai collocamenti a riposo si fonda sul presupposto che le fuoriuscite previste, sulla base della serie storica, per il triennio 2007-2009, determinano riduzioni della spesa di personale in ragione della differenza tra gli stipendi di chi cessa e gli stipendi degli immessi in ruolo.

Con riferimento ai docenti, per i quali il collocamento a riposo riguarda soggetti che si concentrano nelle fasce di anzianità comprese tra i 28 e i 34 anni di servizio, il parametro adottato per la quantificazione della minore spesa è lo stipendio medio relativo alle tre fasce che vanno dai 21 anni di anzianità in poi.

 

·        Maggiore spesa relativa alle immissioni in ruolo

Premesso che i soggetti immessi in ruolo (sia docenti, sia ATA) percepiscono lo stipendio iniziale della qualifica, e solo a seguito della conclusione del procedimento di ricostruzione della carriera percepiranno lo stipendio aggiornato, con i relativi arretrati, la quantificazione della maggiore spesa relativa alle immissioni in ruolo si fonda sull’ipotesi che il procedimento predetto si completi per tutti i soggetti “dopo due anni dalla data di immissione in ruolo”.

Con riguardo ai docenti l’anzianità di servizio medio pre-ruolo considerata ai fini della ricostruzione della carriera è quella compresa tra 9 e 14 anni.

 

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento a entrambe le categorie di dipendenti in questione, precisa:

·        per il computo dell’equilibrio economico di  lungo periodo si è tenuto conto anche della maggiore spesa collegata agli scatti di anzianità del personale già in servizio nel periodo considerato;

·         per dare conto di tutte le variazioni del livello di spesa rispetto a quello registrato a consuntivo nel 2005 le ricostruzioni contengono anche i dati relativi alle immissioni in ruolo già effettuate nel settembre 2006.

Si rammenta che con il decreto ministeriale n. 50 del 30 giugno 2006 sono stati assunti a tempo indeterminato, dall’anno scolastico 2006-2007, 20.000 docenti e 3.500 unità di personale ATA.

 

PERSONALE DOCENTE

Cessazioni dal servizio

 

Gradi di istruzione

Totale annuo cessazioni

infanzia

primaria

second.

second. 2°

1 sett. 2006

2.438*

7.333*

10.241*

9.750*

29.762*

1 sett. 2007

1.960

7.146

6.862

7.449

23.417

1 sett. 2008

2.033

7.760

6.906

7.263

23.962

1 sett. 2009

2.328

8.536

7.896

8.104

26.864

Stip. medio**

39.232,23

39.232,23

43.186,54

44.591,57

 

* Dati di consuntivo

** Media relativa alle fasce di anzianità 21/28/35 anni

 

Minore spesa derivante dalle cessazioni(a)

 

Anni finanziari

Risparmio annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Cessazioni 2006

420.126.415

1.260.379.244

1.260.379.244

1.260.379.244

1.260.379.244

Cessazioni 2007

-

328.585.766

985.757.298

985.757.298

985.757.298

Cessazioni 2008

-

-

335.438.672

1.006.316.016

1.006.316.016

Cessazioni 2009

-

-

-

376.196.639

1.128.589.916

 

Immissioni in ruolo*

 

Gradi di istruzione

Totale annuo cessazioni

infanzia

primaria

second.

second. 2°

1 sett. 2006

1.638

4.928

6.882

6.552

20.000

1 sett. 2007

4.185

15.258

14.652

15.905

50.000

1 sett. 2008

4.242

16.192

14.410

15.155

50.000

1 sett. 2009

4.333

15.887

16.696

15.083

50.000

Stip. supplente

28.823,17

28.823,17

31.072,25

31.072,25

 

Stip. 9 anni

31.479,42

31.479,42

33.952,75

34.034,68

 

*Rappresentano una quota-parte dei sopra riportati soggetti cessati;la parte rimanente è costituita dai supplenti

 

Onere per stipendio iniziale (b)

 

Anni finanziari

Onere annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Immissioni 2006

300.932.181

902.796.544

902.796.544

902.796.544

902.796.544

Immissioni 2007

-

235.712.919

707.138.756

732.121.076

782.085.716

Immissioni 2008

-

-

240.842.671

722.528.014

795.790.666

Immissioni 2009

-

-

-

270.096.973

951.017.137

Onere per passaggio a classe successiva (c)

 

Anni finanziari

Onere annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Immissioni 2006

 

 

127.517.178

56.674.301

56.674.301

Immissioni 2007

-

 

 

281.935.672

120.829.574

Immissioni 2008

-

-

 

 

140.684.101

Immissioni 2009

-

-

-

 

140.726.219

 

Onere per scatti *(d)

2006

2007

2008

2009

annuo a regime

110.215.994

240.323.991

218.612.553

182.898.711

188.012.812

* Si riferisce al personale già in servizio

Totale risparmi = a – (b+c+d)

2006

2007

2008

2009

annuo a regime

8.978.239

210.131.557

384.667.513

479.597.906

302.425.404

 

 

PERSONALE ATA

Cessazioni dal servizio

 

Qualifica

Totale annuo cessazioni

Collaboratore

scolastico

Add az. agraria

Assist. amm.vo

DSGA

1 sett. 2006

5.506*

9*

2.110*

396*

8.021*

1 sett. 2007

4.332

1

1.661

312

6.306

1 sett. 2008

4.433

1

1.699

319

6.452

1 sett. 2009

4.970

2

1.905

358

7.235

Stip. medio

26.441,86

27.420.59

30.294,09

43.798,76

 

* Dati di consuntivo

 

Minore spesa derivante dalle cessazioni(e)

 

Anni finanziari

Risparmio annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Cessazioni 2006

75.700.215

227.100.645

227.100.645

227.100.645

227.100.645

Cessazioni 2007

-

59.519.122

178.557.365

178.557.365

178.557.365

Cessazioni 2008

-

-

60.895.254

182.685.762

182.685.762

Cessazioni 2009

-

-

-

68.287.070

204.861.209

 

Immissioni in ruolo*

 

Qualifica

Totale annuo cessazioni

Collaboratore

scolastico

Add az. agraria

Assist. amm.vo

DSGA

1 sett. 2006

2.407

0

921

173

3.500

1 sett. 2007

4.581

0

1.756

330

6.667

1 sett. 2008

4.581

0

1.756

330

6.667

1 sett. 2009

4.581

0

1.755

330

6.667

Stip. supplente

21.246,11

22.467,18

23.781,32

32.191,48

 

Stip. 9 anni

23.269,86

23.442,86

26.013,36

36.995,87

 

* Rappresentano una quota-parte dei sopra riportati soggetti cessati;la parte rimanente è costituita dai supplenti

 

Onere per stipendio iniziale degli immessi in ruolo (f)

 

Anni finanziari

Onere annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Immissioni 2006

26.196.147

78.588.442

78.588.442

78.588.442

78.588.442

Immissioni 2007

-

49.900.539

149.701.618

149.701.618

149.701.618

Immissioni 2008

-

-

49.899.467

149.698.402

149.698.402

Immissioni 2009

-

-

-

49.894.553

149.683.658

 

 Onere per passaggio a classe definitiva (g)

 

Anni finanziari

Onere annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Immissioni 2006

 

 

14.930.433

7.465.217

7.465.217

Immissioni 2007

-

 

 

14.930.433

7.465.217

Immissioni 2008

-

-

 

 

7.465.217

Immissioni 2009

-

-

-

 

7.465.217

 

Onere per supplenti (h)

 

Anni finanziari

Onere annuo a regime

2006

2007

2008

2009

Immissioni 2006

33.840.419

101.521.257

101.521.257

101.521.257

101.521.257

Immissioni 2007

 

0

0

0

0

Immissioni 2008

 

 

0

0

0

Immissioni 2009

 

 

 

0

0

 

 

Onere per scatti *(i)

2006

2007

2008

2009

annuo a regime

10.491.391

7.474.829

18.265.002

25.000.023

15.307.811

* Si riferisce al personale già in servizio

 

Totale risparmi = e – (f+g+h+i)

2006

2007

2008

2009

annuo a regime

5.172.258

49.134.700

53.647.045

79.830.898

118.842.297

 

 

Con riferimento, infine, alle disposizioni relative alle graduatorie (terzo periodo e seguenti) la relazione tecnica precisa che da tali disposizioni non derivano nuove o maggiori spese a carico della finanza statale.

 

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione esposti nel quadro fornito dalla relazione tecnica, che risulta costruito sull’ipotesi di invarianza del numero complessivo dei soggetti in servizio, sia docenti, sia ATA, si osserva quanto segue:

1.      con riferimento ai prospetti “onere per stipendio iniziale” non sono chiare le ragioni in base alle quali la dinamica degli importi iscritti per ciascun anno presenti un differente andamento. In particolare, nella tabella – contrassegnata da (b) - relativa ai docenti, per le immissioni avvenute nel 2006 l’onere rimane costante, nel triennio e a regime, mentre per le immissioni previste negli anni successivi, gli importi (annui e a regime) presentano un andamento crescente; nella tabella – contrassegnata da (f) – relativa al personale ATA, tale andamento  crescente non risulta invece rappresentato;

2.      con riferimento al prospetto “onere per passaggio alla classe successiva” riguardante i docenti (c), nell’ipotesi che gli importi iscritti si riferiscano a quanto dovuto come differenza tra lo stipendio spettante con 9 anni di anzianità (assunto dalla r.t. come anzianità di servizio media degli immessi in ruolo) e quello corrisposto al momento dell’immissione in ruolo, e tenuto conto che il procedimento di ricostruzione della carriera si completa dopo due anni, non sono chiari gli elementi sottesi alla costruzione del dato relativo all’onere del 2008 – che si riferisce alle immissioni effettuate nel 2006 -, nonché all’andamento a regime per le immissioni 2007. Non appaiono, inoltre, considerati, negli anni in cui vengono corrisposti gli arretrati, gli oneri relativi alla differenza stipendiale dell’ultimo quadrimestre del 2008 medesimo. Tale ultima considerazione vale anche per la corrispondente tabella per il personale ATA - contrassegnata da (g) – in ordine alla quale, inoltre, non è chiaro come sia stato costruito l’onere riferito al 2009 (correlato alle immissioni 2007) nonché l’onere a regime;

3.      non sono stati forniti gli elementi sottesi alla quantificazione degli importi iscritti alla voce “onere per scatti”. A tale proposito non risultano chiari i motivi per i quali nel quadro generale ricognitivo dell’equilibrio cessazioni-immissioni sia stata inserita tale voce di spesa, considerato che tale voce concerne il personale già in servizio e, pertanto, dovrebbe risultare inclusa nella legislazione vigente.

Su tali questioni appare necessario un chiarimento, nel quale andrebbe altresì precisato se il piano di assunzioni in questione vada effettuato nel rispetto delle procedure sulle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 39, comma 3 – bis, della L. 449/1997.

Deve infine segnalarsi che, sotto il profilo contabile, non appare corretto ascrivere effetti di risparmio alla cessazione dal servizio dei docenti, in quanto, come per tutto il restante personale pubblico, il successivo trattamento pensionistico continua comunque a costituire un onere per la finanza pubblica. Più correttamente, in applicazione del criterio della legislazione vigente, andrebbero scontate nelle previsioni di spesa i minori oneri per le cessazioni del personale in servizio e, corrispettivamente, la legge finanziaria dovrebbe recare le risorse per le nuove assunzioni. Tali considerazioni – il cui esito contabile non sarebbe comunque difforme rispetto alle risultanze della quantificazione derivante dalla relazione tecnica in esame – sono già state ampiamente espresse ed analizzate presso le Commissioni bilancio delle Camere, in occasione di una precedente immissione in ruolo di 35.000 docenti e di 5.000 unità di personale ATA, effettuata con il D.L. 115/2005[134], al cui iter in questa sede si rinvia.

In particolare è stato rilevato che la copertura basata sulla compensazione degli oneri connessi all’assunzione di nuovo personale mediante il venir meno della spesa per il personale che cessa dal servizio non appare conforme al criterio, previsto dall’ordinamento, della legislazione vigente[135]. In quell’occasione il rappresentante del Governo[136] ha ribadito che, atteso il carattere di inderogabilità del servizio scolastico - che va garantito con personale con contratto a tempo indeterminato o determinato - le previsioni di bilancio, devono tenere conto della sostituzione del personale docente collocato a riposo nel corso dell’anno; è pertanto necessario che la previsione di spesa, a legislazione vigente, comprenda anche gli oneri connessi all’utilizzo di personale precario e dei docenti supplenti. Nel parere non ostativo reso dalle Commissioni[137] è stata affermata l’esigenza che le previsioni di spesa siano costruite, per il futuro, scontando nel criterio della legislazione vigente anche la minore spesa relativa alle prevedibili cessazioni di personale.[138]

 

 

ARTICOLO 66, comma 1, lett. d)

Attività di monitoraggio delle assenze

La norma rimette a uno o più decreti del ministro della pubblica istruzione l’adozione di interventi concernenti l’attivazione di attività di monitoraggio - a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica - delle supplenze brevi “con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi ai valori medi nazionali”.

Un precedente intervento di contenimento della spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario è stato effettuato dall’articolo 1, comma 129 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), che ha determinato in riduzione delle relative dotazioni, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nel limite massimo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La relazione tecnica ha ascritto alla disposizione economie nette sul saldo netto da finanziare di 57 milioni di euro per il 2005 e 184 milioni a decorrere dal 2006.

 

La relazione tecnica, con riferimento alla spesa complessivamente sostenuta per le supplenze brevi e saltuarie, ipotizza un risparmio di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

L’allegato 7  riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

25

25

25

-

-

-

-

-

-

Effetti indotti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporto INPDAP

-7,5

-7,5

-7,5

-

-

-

-

-

-

contribuz. aggiuntiva

2,8

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

FSN

-1,5

-1,5

-1,5

-

-

-

-

-

-

Irpef-Irpeg

-3

-3

-3

-

-

-

-

-

-

EFFETTO NETTO (risparmio)

15,8

15,8

15,8

-

-

-

-

-

-

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle ipotesi e agli elementi sottesi alla quantificazione dei risparmi ascritti alla disposizione già a decorrere dal 2007. Nell’ambito di tali chiarimenti va inoltre precisato se i risparmi in questione scontino i risparmi già previsti, a decorrere dal 2005, dalla L. 311/2004 prima richiamata.

 

ARTICOLO 66, comma 1, lett. e)

Riduzione docenti di lingua inglese

La norma rimette a uno o più decreti del ministro della pubblica istruzione l’individuazione di interventi volti all’adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese, da realizzarsi negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, al fine di dare completa attuazione alla previsione dell’articolo 1, comma 128, della legge finanziaria 2005[139].

Il citato comma 128 - al fine di garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 - ha disposto che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria viene impartito dai docenti, di classe o di istituto, che siano in possesso dei requisiti richiesti, o che abbiano conseguito una specifica formazione attraverso la partecipazione obbligatoria ad appositi corsi, attivati nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente[140]. Si rammenta che al comma in questione la finanziaria 2005 ha ascritto effetti di risparmio lordi ammontanti a 90 milioni di euro nell’anno 2005, 324,3 milioni di euro nel 2006 e 468,6 milioni di euro a decorrere dal 2007; tali risparmi erano quantificati dalla relazione tecnica[141] sulla base di una retribuzione annua lorda pro capite di 33.000 euro comprensiva degli oneri riflessi.

La norma dispone, altresì, l’attivazione di corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza, al fine di consentire il rapido conseguimento dell’obiettivo.

 

La relazione tecnica affermachegli interventi di contenimento della spesa pubblica posti in essere nel 2005 non hanno consentito il completamento dei piani di formazione[142] finalizzati al recupero all’insegnamento sul posto comune di 14.200[143] docenti utilizzati esclusivamente per l’insegnamento della lingua inglese; ad oggi permane la necessità di completare l’iter formativo di 12.000 docenti non ancora recuperati sui posti comuni. La relazione ribadisce che la norma è volta al completamento della disposizione di cui al richiamato comma 128, attraverso la riattivazione dei corsi di formazione in essa previsti.

Si rammenta che l’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 115/2005[144] ha esteso la partecipazione obbligatoria a tali corsi, svolti nell’ambito delle risorse annualmente disponibili, anche alle ulteriori esigenze di formazione in servizio del personale docente derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso. 

Alla riattivazione dei corsi è correlata la diminuzione del numero dei supplenti di 8.000 unità, a decorrere dal settembre 2007 e di 12.000 unità a decorrere  dal settembre 2008. Acquisendo come parametro di calcolo lo stipendio medio annuale lordo di un supplente della scuola primaria, pari a 29.147 euro la relazione tecnica quantifica un risparmio di 77,7 milioni di euro nel 2007, 272 milioni nel 2008 e 349,7 milioni di euro a decorrere dal 2009 a valere sulla spesa sostenuta sulle supplenze annuali.

Lo stipendio unitario lordo (29.147 euro) considerato dalla relazione tecnica risulta inferiore a quello (33.000 euro lordi) a suo tempo considerato dalla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2005 (A.C. 5310), relativo alla norma alla quale venivano ascritte le economie di spesa connesse al recupero di insegnanti sul posto comune.

 

Nella seguente tabella si riporta la quantificazione dell’onere desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica:

(euro)

 

Unità

Stipendio unitario

Risparmio

2007

2008

2009

sett. 07

8.000

9.716*

77.725.333

-

-

 

 

29.147

-

233.176.000

-

 

 

 

-

-

233.176.000

sett. 08

4.000

9.716*

-

38.864.000

-

 

 

29.147

-

-

116.588.000

TOTALE

 

 

77.725.333

272.040.000

349.764.000

*Il valore corrisponde a ¼ dello stipendio annuale (settembre-dicembre).

 

L’allegato 7  riporta i seguenti effetti di risparmio:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

77,7

272

349,7

40,5

126,2

182,3

40,5

126,2

182,3

Effetti indotti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporto INPDAP

-23,2

-72,2

-104,3

-

-

-

-

-

-

contribuz. aggiuntiva

8,8

27,6

39,8

-

-

-

-

-

-

FSN

-4,7

-14,6

-21,2

-

-

-

-

-

-

Irpef-Irpeg

-9,3

-29

-41,9

-

-

-

-

-

-

EFFETTO NETTO 

48,6

183,8

222,1

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle risorse a valere sulle quali sarà predisposto il piano biennale di formazione previsto dalla norma, all’attuazione del quale vengono ascritti effetti di risparmio già dall’esercizio finanziario 2007, e crescenti nel triennio. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, in assenza delle risorse in questione, il piano non appare realizzabile; non a caso, infatti, la relazione tecnica imputa proprio al venire meno di disponibilità finanziarie, a seguito delle politiche di contenimento della spesa pubblica operate nel 2005, la mancata attuazione dei piani di formazione già previsti a legislazione vigente (articolo, 1, comma 128 della legge finanziaria 2005),  e ora disposta dalla norma in esame. Ciò anche con riguardo agli oneri presumibilmente connessi alle modalità di svolgimento dei corsi in questione, che la norma prevede “anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza”.

Sotto un profilo più generale, inoltre, non risultano chiare le ragioni in base alle quali alla norma risulti affidato un effetto di risparmio, considerato che la stessa sembra essere finalizzata al conseguimento di (parte) delle economie previste dalla legge finanziaria 2005 e poi non realizzate, ovvero conseguite solo in minima parte, secondo quanto desumibile dalla stessa relazione tecnica.

Il predetto effetto di risparmio potrebbe ascriversi solo qualora nella predisposizione del bilancio 2007[145] sia stato scontato il mancato realizzarsi dei risparmi previsti dal comma 128 della L. 311/2004. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 66, comma 1, lett. f)

Riduzione dell’orario settimanale dell’istruzione professionale

La norma rimette a uno o più decreti del ministro della pubblica istruzione l’individuazione di interventi volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale, anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni[146].

 

La relazione tecnica, evidenziato che la diminuzione di 4 ore settimanali per le prime due classi - da 40 a 36 ore - consentirà la riduzione del numero dei docenti, quantifica una minore spesa pari a 27,6 milioni di euro nel 2007 e 82,8 milioni di euro a decorrere dal 2008.

La relativa quantificazione è riportata nella seguente tabella:

 

MODALITA’ DI CALCOLO

I° ANNO

II° ANNO

Numero classi

(a)

6.264

5.690

Minori ore insegnamento/settimana

(b)= ax4

25.056

22.760

Minor numero docenti

(c)= b/18

1.392

1.264

Costo medio docente

(d)

31.205,80

31.205,80

Risparmio anno scol.

(e)=cxd

43.438.474

39.444.131

ECONOMIE TOTALI  (I°+II°) dal 2008

 

 

82.882.605**

Economie anno finanz. 2007*

 

 

27.627.535**

* Il valore si riferisce a quattro mesi (sett.-dic.).

** Sulla base dei dati esposti nella tabella le economie dovrebbero ammontare a 27.632.158  euro per il 2007 e a 82.896.474 dal 2008. I dati esposti, pertanto, presentano una leggera sottostima dei risparmi attesi.

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore spesa:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

27,6

82,8

82,8

14,4

43,2

43,2

14,4

43,2

43,2

Effetti indotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporto INPDAP

-8,2

-24,7

-24,7

-

-

-

-

-

-

contribuz. aggiuntiva

3,1

9,4

9,4

-

-

-

-

-

-

FSN

-1,7

-5

-5

-

-

-

-

-

-

Irpef-Irpeg

-3,3

-9,9

-9,9

-

-

-

-

-

-

EFFETTO NETTO 

17,5

52,6

52,6

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, premesso che la quantificazione appare corretta, si rinvia a quanto già osservato in relazione alla lettera a) del comma in esame circa la effettiva realizzabilità, in particolare per il primo anno, delle economie di spesa ascritte alla norma; ciò tenuto conto che anche per il comma in esame le minori spese sono calcolate dalla relazione tecnica – in maniera non prudenziale – per importi  esattamente corrispondenti all’intero ammontare delle retribuzioni del numero dei docenti teoricamente riducibile.

 

ARTICOLO 66, comma 4

Mobilità dei docenti inidonei ai compiti di insegnamento

La norma prevede la predisposizione di un piano organico di mobilità del personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Il piano, da definire entro il 30 giugno 2007, deve tener conto, prioritariamente, dei posti vacanti presso gli uffici dell’amministrazione scolastica nonché presso le amministrazioni pubbliche.

 

La relazione tecnica precisa che nella consistenza numerica del personale docente in servizio sono comprese 4.787 unità di personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della professione; dall’avvio di procedure di mobilità verso altre amministrazioni pubbliche previsto per il 50 per cento di tali unità dal settembre 2007, e per il restante 50 per cento entro il primo settembre 2008, e dal conseguente recupero del personale in questione “allo svolgimento di proficue attività”, deriverebbe un risparmio per il bilancio del ministero dell’istruzione, peraltro non quantificato.

 

L’allegato 7 non riporta effetti sui saldi.

 

Nulla da osservare, al riguardo, atteso il carattere programmatico della disposizione.

 

ARTICOLO 66, comma 5

Utilizzo dei docenti soprannumerari

La norma prevede la predisposizione[147] di un piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, ai fini dell’assorbimento del medesimo personale che deve trovare completa attuazione entro l’inizio[148] dell’anno scolastico 2007-2008.

La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata ai seguenti obiettivi:

·          copertura dei posti di insegnamento per materie affini;

·          copertura dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata;

·          acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

 

La relazione tecnica precisa che nella consistenza numerica del personale docente in servizio sono comprese 4.617 unità di personale soprannumerario a seguito della scomparsa dai curricola della propria classe di insegnamento; dall’avvio di procedure finalizzate alla riconversione professionale deriverebbe il recupero di tali dipendenti, con conseguente minore spesa per supplenti annuali.

Sulla base del trattamento stipendiale medio lordo annuale  di un docente supplente presso un istituto secondario di secondo grado (euro 31.205,81, che è da presumere rappresenti il livello retributivo più elevato riconosciuto ai supplenti annuali), la relazione tecnica ipotizza un risparmio di 48 milioni di euro nel 2007 e di 144,1 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Nella seguente tabella si riporta la quantificazione dell’onere desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica:

(euro)

Docenti

soprannumerari

Trattamento

stipendiale

Risparmi

2007*

dal 2008

4.617

31.205,81

48.025.742

144.077.225

* Il valore si riferisce all’ultimo quadrimestre dell’esercizio finanziario 2007.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

48

144,1

144,1

25

75,1

75,1

25

75,1

75,1

Oneri riflessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporto INPDAP

-14,3

-43

-43

-

-

-

-

-

-

contribuz. aggiuntiva

5,5

16,4

16,4

-

-

-

-

-

-

FSN

-2,9

-8,7

-8,7

-

-

-

-

-

-

Irpef-Irpeg

-5,8

-17,3

-17,3

-

-

-

-

-

-

EFFETTO NETTO

30,5

91,5

91,5

-

-

-

-

-

-

 

Al riguardo, si rileva che non appare prudenziale considerare, già dal primo anno, l’intero importo dei risparmi teoricamente conseguibili dall’integrale ricollocamento in altri insegnamenti dei docenti in questione. In relazione, infatti, alle presumibili oggettive difficoltà[149] di piena attuazione della norma, il  ricollocamento di tutti gli attuali soprannumerari andrebbe piuttosto indicato come un valore obiettivo da conseguire in un arco di tempo pluriennale, con conseguente rideterminazione – nel corso del triennio – delle economie di spesa previste nella relazione tecnica. Ciò anche in considerazione dei profili di problematicità connessi alla riconversione del personale già emersi in circostanze analoghe: si veda in proposito quanto asserito dalla relazione tecnica al comma 1, lettera e) del presente articolo in ordine alla mancata riconversione dei docenti di lingua inglese nella scuola primaria. 

Inoltre appare opportuno che il Governo confermi che dalla riconversione professionale del personale interessato (a seguito della quale tali soggetti ritorneranno in cattedra) non derivino diseconomie organizzative per gli istituti scolastici, nel caso in cui i docenti soprannumerari, in quanto personale in servizio, vi svolgessero attività per proseguire le quali gli istituti si troverebbero a dover ricorrere ad altro personale.

Sarebbe utile, altresì, che venissero fornite specifiche indicazioni circa il contenuto del piano di riconversione professionale in questione e sulle modalità di attuazione, con riferimento in particolare alle risorse a valere sulle quali esso sarà predisposto, considerato che, come sopra osservato, alla riconversione obbligatoria, che coinvolge 4.167 soggetti sul territorio nazionale, sono ascritti effetti di risparmio già dall’esercizio finanziario 2007.

 

ARTICOLO 66, commi 6 e 7

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

Le norme istituiscono,[150] presso il Ministero della pubblica istruzione, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica con sede a Firenze (già sede dell’INDIRE) e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali (comma 6).

Le funzioni assegnate all’agenzia sono:

a)       ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b)      formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c)       attivazione di servizi di documentazione;

d)      partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e)      collaborazione alla realizzazione delle politiche relative all’istruzione degli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f)        collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Si dispone che all’organizzazione agenzia provveda un regolamento[151] che ne individua la dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE.

In attesa del regolamento citato, al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’agenzia,  saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari (comma 7).

Con riguardo ai due enti soppressi si rammenta quanto segue:

·          l’organico dell’INDIRE è costituito da un direttore, 28 tecnici/ricercatori, 23 amministrativi; l’istituto può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un massimo di 15 unità comandate dalla scuola o altre amministrazioni; per particolari esigenze può inoltre avvalersi dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca[152];

·          ai sensi dell’art. 10 del DPR 190/2001 a ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando[153].

 

La relazione tecnica afferma che l’adozione del nuovo modello organizzativo dell’agenzia restituirà alle attività correlate all’insegnamento 310 dipendenti (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) attualmente comandati presso gli IRRE e l’INDIRE e, pertanto, sostituiti con supplenti annuali. Sulla base del costo della supplenza annuale di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado, pari a 31.205,81 euro (comprensiva degli oneri riflessi) e di quello della supplenza annuale di un assistente amministrativo, che ammonta a euro 24.157,11, la relazione tecnica quantifica una minore spesa di 2,8 milioni di euro nell’anno finanziario 2007 e di 8,6 milioni di euro a decorrere dal 2008.

A tali risparmi la relazione afferma doversi aggiungere quello derivante dalla “ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all’istituzione dell’agenzia” per una minore spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007.

La relativa quantificazione è riportata nella seguente tabella:

(euro)

Risparmi di personale

unità

2007

2008

2009

Docenti

163

 1.695.516*

  5.086.548

   5.086.548

ATA

147

 1.183.698*

  3.551.094

   3.551.094

Risparmi funzionamento

-

 4.000.000

  4.000.000

   4.000.000

TOTALE RISPARMI

 6.879.214

 12.637.642

 12.637.642

*L’effetto di risparmio è considerato, per il 2007, con riferimento all’ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l’inizio dell’anno scolastico.

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

6,9

12,6

12,6

6,9

12,6

12,6

6,9

12,6

12,6

 

Al riguardo si osserva che non risultano forniti dalla relazione tecnica gli elementi in base ai quali si ritiene che “l’ottimizzazione” derivante dalla istituzione dell’Agenzia consenta di conseguire risparmi per 4 milioni di euro l’anno già a decorrere dal 2007.

Per quanto riguarda la quantificazione della minore spesa correlata ai risparmi di personale nel presupposto, si osserva che essa appare realizzabile solo qualora i docenti che rientrano nella sede di insegnamento siano, per la maggior parte, docenti in servizio presso scuole secondarie di secondo livello,  circostanza questa che spiegherebbe l’adozione, quale parametro per il calcolo del risparmio in questione, del costo della supplenza annuale di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado. Qualora parte di tali docenti abbiano una diversa qualifica, le economie di spesa potrebbero risultare minori di quelle quantificate dalla relazione.

Su tali aspetti appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 66, comma 13

Procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici

La norma rimette ad un regolamento di delegificazione[154] la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici, indicandone, tra i criteri, un periodo di formazione e tirocinio di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

 

La relazione tecnica sottolinea che la riduzione del periodo di formazione e tirocinio da nove mesi a quattro e la diminuzione del numero dei partecipanti dal 110% al 100% dei posti messi a concorso, determina una minore spesa di circa 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, ascrivibile in parte al minor fabbisogno di docenti “in relazione alla riduzione della durata dei corsi di formazione” e in parte alle minori spese relative al funzionamento dei medesimi corsi.

 

L’allegato 7 riporta gli effetti sotto richiamati:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Maggiori spese correnti

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

EFFETTO NETTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 66, comma 15 -  ARTICOLO 67, lettera b)

Norma finanziaria

La norma dispone che all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 66 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiorea 448,2 milioni di euro per l’anno 2007, 1324,5 milioni di euro per il 2008 e 1402,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

L’articolo 67 lettera b) dispone inoltre che in caso di mancato o ridotto conseguimento, della economia medesima, le dotazioni in bilancio del Ministero della P.I. sono ridotte fino a concorrenza degli importi previsti nel comma in esame.

La relazione tecnica espone una tabella ricognitiva dei risparmi ascritti ai  commi dell’articolo 66, che viene di seguito riportata:

(milioni di euro)

disposizione

 

2007

2008

dal 2009

Comma 1, lettera a

 

262,5

787,5*

787,5*

primo periodo

rapporto alunni/classi

243,9

731,6

731,6

secondo periodo

diminuzione ripetenti

18,6

56

56

Comma 1 lettera d

monitoraggio assenze

25

25

25

Comma 1 lettera e

docenti inglese

78

272

349,7

Comma 1, lettera f

riduzione orario sett.

28

82,8

82,8

Comma 5

utilizzo docenti soprannumerari

48

144,1

144,1

Comma 6 e 7

agenzia autonomia scolastica

7

12,6

12,6

Comma 13[155]

procedure concorsuali dirigenti

0,5

0,5

0,5

TOTALE

 

448,2

1.324,5

1.402,2

*Valore arrotondato.

 

Al riguardo si segnala, con riguardo all’ operare della clausola posta dall’articolo 67, che tale clausola, per il suo operare automatico, potrebbe intervenire – benché faccia salve le competenze del personale della scuola – anche su risorse poste nel bilancio del Ministero a fronte di obbligazioni contrattuali o spese obbligatorie, o comunque dovute per legge.

Ne deriverebbe una possibile limitazione all’effettivo dispiegarsi della predetta clausola, con corrispondenti effetti sul conseguimento del risparmio atteso, ovvero, qualora possibile, un rinvio di obblighi di pagamento ad anni successivi, con connesso recupero di spesa degli anni medesimi.

Tale eventualità sarebbe ovviamente tanto meno probabile quanto più le norme previste dall’articolo 66 consentano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, per i quali si rinvia alle osservazioni in precedenza effettuate.

 

ARTICOLO 68

Interventi in favore del sistema dell’istruzione

La norma dispone:

·        l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni[156] a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 e l’elevazione a 16 anni (in luogo di 15) dell’età per l’accesso al lavoro. L’adempimento di tale obbligo deve consentire, conseguito il titolo di studio di primo ciclo, l’acquisizione di saperi e competenze previste dai curricola dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore (comma 1);

Si rammenta che ai sensi della vigente disciplina (articolo 48, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003[157]) per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

·        la prosecuzione, fino all’inizio dell’a.s. 2007-2008, dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale[158] nonché la conferma dei relativi finanziamenti[159]; una quota non superiore al tre per cento di tali finanziamenti è destinata alle misure “nazionali di sistema ivi compresi il monitoraggio e la valutazione” (comma 2);

Si rammenta che per la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale l’accordo del 19 giugno 2003 ha previsto uno stanziamento di 11,34 milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97[160], nonché di 204,71 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale[161].

·        un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica[162] (comma 3);

Il 50 per cento di tali risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; le regioni e gli enti locali concorrono, per tali finalità (messa in sicurezza e adeguamento a norma) nella misura di un terzo della quota indicata[163] nella predisposizione dei piani programmatici[164]

·         l’attribuzione di risorse alle istituzioni scolastiche[165] volte a favorire l’ampliamento dell’offerta formativa e la fruizione delle scuole anche al di fuori dell’orario di lezione (comma 5);

·        l’estensione agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore della gratuitàparziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito[166] (comma 6);

Si rammenta che la fornitura gratuita dei libri di testo è stata è annualmente rifinanziata per l’importo di 103,3 milioni di euro con la tabella D del d.d.l. in esame.

·        prevede  l’attivazione di progetti volti all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale[167] e assicura iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - ai nuovi servizi. Viene abrogata la disposizione che prevede l’anticipo dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia[168].

A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia[169] e alla scuola primaria[170] (comma 7);

Si rammenta che tali risorse ammontano a circa 66,2 milioni euro a decorrere dal 2005.

·        la riorganizzazione, a decorrere dal 2007, del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS)[171] (comma 8);

Riguardo ai finanziamenti, l’articolo 69 della legge 144/1999 (istitutivo dell’IFTS) prevede risorse assegnate dalle regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nonché quote del Fondo per l’offerta formativa[172] nei limiti delle risorse a ciò preordinate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.

Si rammenta, altresì, che l’IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico concernente la riforma dei cicli scolastici[173]; la legge finanziaria 2003[174],  nell’autorizzare la spesa complessiva di 90 milioni di euro, a decorrere dal 2004, per l’attuazione di interventi previsti dal piano medesimo, ha finalizzato tali stanziamenti anche ad “interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti”.

·        il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati. A tal fine affida ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale - con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico (comma 9);

Si rammenta che i Centri Territoriali Permanenti[175] coordinano attività per adulti svolte su più sedi, anche non scolastiche, ed hanno come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell’obbligo e come coordinatore responsabile il suo dirigente. L’accesso è gratuito e i docenti sono assegnati dall’ufficio scolastico regionale. Il contratto collettivo nazionale di comparto[176] reca disposizioni sulle assegnazioni e sull’orario di tali docenti, in relazione alla specificità dell’attività.

Con riguardo ai finanziamenti, si rammenta che l’educazione degli adulti, rientra tra gli interventi da finanziare ai sensi del piano programmatico concernente la riforma dei cicli scolastici[177] nonché tra le già ricordate finalità (“interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti”) degli stanziamenti assegnati dalla legge finanziaria 2004 per l’attuazione del piano medesimo (ammontanti, come già accennato, a 90 milioni di euro a decorrere dal 2004); lo sviluppo dell’educazione permanente rientra, inoltre, tra gli obiettivi prioritari indicati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione in sede di riparto del fondo per l’offerta formativa[178].

La relazione illustrativa precisa che la norma non comporta un aumento di spesa, limitandosi a riorganizzare e coordinare le attività già esistenti.

·        l’autorizzazione di una spesa di 30 milioni di euro ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzati a dotare le scuole di ogni ordine e grado alle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche (comma 10).

Si rammenta che lo sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione informatica rientra tra le iniziative da finanziare ai sensi del piano programmatico concernente la riforma dei cicli scolastici, nonché tra le finalità dei ricordati stanziamenti – 90 milioni di euro a decorrere dal 2004 – assegnati dalla legge finanziaria 2004[179].

Per gli interventi previsti dall’articolo 68 in esame – ad eccezione delle disposizioni del comma 3 in tema di edilizia scolastica – è autorizzata la  spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007; l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti è rimessa a un decreto del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro della pubblica istruzione (comma 11).

Vengono incrementati, a decorrere dal 2007, per complessivi 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia, gli stanziamenti destinati alle scuole non statali (paritarie) (comma 12).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi a fornire un quadro riepilogativo delle risorse ascritte agli interventi previsti dall’articolo, che ammontano complessivamente a 370 milioni di euro per il 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010, di cui:

·          50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica (comma 3);

·          220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema dell’istruzione (comma 11), di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche (comma 10);

·          100 milioni [a decorrere dal 2007] per le scuole paritarie da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia (comma 12).

 

La relazione tecnica, infine, presenta la seguente tabella:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

370

420

420

340

370

420

340

370

420

 

 

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORE SPESA

CONTO CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 - edilizia scolastica

50

100

100

20

50

100

20

50

100

MAGGIORE SPESA  CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 11 – fondo istruz.

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Comma 12- scuole paritarie

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Al riguardo, si rileva che mentre gli oneri previsti dai commi 3 e 12 si riferiscono ad interventi che appaiono effettuabili nell’ambito del limite di spesa espressamente autorizzato dai commi medesimi, anche in mancanza di specifiche indicazioni nella relazione tecnica, per quanto concerne il comma 11 non può invece ritenersi corretta – anche sotto il profilo della vigente disciplina contabile - l’assenza di tali indicazioni. La relazione tecnica riferita a tale comma, infatti, si limita ad individuare le risorse complessive (220 milioni a decorrere dal 2007) da assegnare a tutti gli interventi di cui ai commi 1-10[180], alcuni dei quali tuttavia sembrano presentare specifici profili finanziari, in taluni casi connessi alla possibile insorgenza di diritti in materia di istruzione, a fronte dei quali non può essere efficace il vincolo connesso ad un limite di spesa. Pertanto  appare necessario che vengano forniti i necessari elementi di quantificazione, non solo per determinare l’onere ascritto a ciascuna disposizione - e valutarne la congruità - ma anche per dar conto di quali  tra le disposizioni medesime siano da intendere prive di effetti finanziari.

In particolare:

·         con riferimento ai commi 1 e 2 , le norme sembrano configurare, come unica modalità di adempimento dell’obbligo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, l’acquisizione delle competenze curricolari previste per i primi due anni degli istituti di istruzione secondaria, conseguentemente posticipando di un anno (dai 15 ai 16) l’età per l’accesso al lavoro. Le norme medesime peraltro non sembrano più prevedere - alla luce della complessiva formulazione delle stesse – che l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione possa aversi[181] anche attraverso i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, nonché, per coloro che hanno compiuto i quindici anni, attraverso il contratto di apprendistato. Qualora tale ipotesi sia corretta, il venir meno, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, delle due modalità di assolvimento testé descritte, sembra suscettibile di determinare un incremento, anche consistente, dei soggetti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore, con conseguente aumento dei relativi oneri. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento, con riguardo sia al presumibile onere sia all’adeguatezza delle risorse disponibili, nonché in ordine a quale misura la esistente articolazione dell’offerta scolastica sia eventualmente ritenuta in grado di fare fronte all’aumento di studenti;

·         con riferimento al comma 5 (apertura delle scuole al di fuori dell’orario delle lezioni), atteso l’elevato numero dei soggetti destinatari della disposizione, che sembra riguardare tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio nazionale, appare necessario che vengano forniti gli elementi, anche di prima approssimazione, utili ad una verifica degli oneri connessi all’attuazione della disposizione medesima;

·         specifiche indicazioni andrebbero inoltre fornite in relazione alle disposizioni del comma 6, che  fa riferimento a una estensione della gratuità parziale dei libri di testo, includendovi gli studenti dei primi due anni dell’istruzione secondaria superiore. Qualora tale estensione debba intendersi, rispetto a quanto ora prevede la normativa vigente, tale da determinare già dal prossimo anno scolastico un ampliamento della platea dei soggetti che possono beneficiare della gratuità, la norma appare suscettibile di determinare consistenti effetti di maggiore spesa, la cui quantificazione appare necessaria;

·         riguardo al comma 7 (scuola dell’infanzia) appare opportuno che venga confermata l’adeguatezza delle risorse indicate al conseguimento degli obiettivi correlati all’attuazione della disposizione, ovvero vengano indicate le risorse da destinare a tale finalità a valere sugli stanziamenti disposti dal comma 11. Ciò, in particolare, in relazione al rilevante impegno finanziario presumibilmente connesso sia all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa, sia alle iniziative di formazione del personale – docente e non docente – necessario per la concretizzazione di tale offerta;

·         analogamente, in riferimento alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), disposto dal comma 8, appare opportuno che il Governo confermi che a tale attività sia possibile fare fronte a valere sulle risorse già previste in bilancio, ovvero indichi le risorse aggiuntive da destinare al comma stesso.

Ciò in quanto, come asserito anche dalla relazione illustrativa, a tale attività la norma sembra assegnare un rilievo strategico nell’ambito dell’adeguamento del sistema tecnico scientifico nazionale alle trasformazioni ed alle innovazioni imposte dal mercato.  

 

ARTICOLO 69

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca

La norma prevede, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 1) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 2). Il limite fissato è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

La norma, nel suo complesso, è sostanzialmente analoga alle disposizioni recate dall’articolo 3, commi da 1 a 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dove però i limiti alla crescita del fabbisogno erano fissati nella misura del 4 per cento per le università e del 5 per cento per gli enti di ricerca.

E’ altresì disposto, al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, che:

·          tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 5).

·          il Ministro dell’università e della ricerca determini annualmente il fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 1)

·          il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento (comma 3).

·          un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[182] disponga la misura del fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, anche procedendo a variazioni compensative, indicando i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato[183] (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fabbisogno università

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fabbisogno degli enti di ricerca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

La relazione tecnica conferma che la norma dispone la riduzione del trend di crescita del fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca nella misura dell’ 1 per cento annuo.

La riduzione dell’ 1 per cento si applica su un obiettivo di fabbisogno fissato, per il 2006, in 8.612 milioni di euro per il complesso delle università ed in 1.510 milioni per i principali enti pubblici di ricerca.

I prevedibili effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento sono valutati, dalla relazione tecnica, come riepilogato nella tabella che segue.

 

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

Università

86

178

277

Enti di ricerca

16

32

49

Totale

102

210

326

 

 

La quantificazione, appare corretta[184].

Appare tuttavia opportuno che vengano chiarite le motivazioni che hanno indotto a indicare, nell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria, un effetto sui saldi non concorde con quello indicato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 70, commi da 1 a 4

Personale delle università e degli enti di ricerca

La norma stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive[185] ed entro l’ulteriore limite dato dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (comma 1).

E’ prevista la possibilità, per gli anni 2007 e 2008, di stabilizzare, con contratto a tempo indeterminato, il personale precario di lungo periodo[186] comunque sempre nel limite delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente (comma 2).

Le procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono essere avviate sin dal 2007 tuttavia la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008 (comma 3). Le norme limitative delle assunzioni non si applicano ai concorsi già banditi e alle procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 (comma 4).

 

La relazione tecnica non riconnette effetti finanziari alle norme in esame considerato che le assunzioni sono effettuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa in quanto circoscritte entro il numero delle cessazioni intervenute nel corso dell’anno precedente.

Si rammenta che il blocco delle assunzioni attualmente in essere, recato dall’articolo 1, comma 95 della legge 311/2004, non si applica alle università a norma del successivo comma 101. Si rammenta inoltre che attualmente i vincoli alle assunzioni da parte delle università sono fissati dall’articolo 1, comma 105 della citata legge 311/2004. Detto comma stabilisce che a decorrere dal 2005, le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente e non, tenuto conto delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, sia relativamente al personale a tempo indeterminato che determinato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 70, commi 5 e 6

Piano straordinario di assunzioni di ricercatori

La norma autorizza il Ministro dell'università e della ricerca a bandire un piano straordinario di assunzione di ricercatori. All'onere derivante da detto piano straordinario si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Assunzione ricercatori

-20

-40

-80

-10

-20

-40

-10

-20

-40

 

 

La relazione tecnica non fornisce informazioni aggiuntive limitandosi a ribadire che l’onere è configurato quale limite di spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si rileva peraltro che non sono stati considerati gli effetti indotti postivi conseguenti dalle assunzioni in questione. Peraltro la mancata considerazione di detti effetti potrebbe rispondere a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 73

Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome

La normativa vigente prevede i seguenti vincoli alla crescita della spesa delle regioni:

 

 

 

2007/2006

2008/2007

Regioni a statuto o.

Spesa corrente

+ 0,4%

+ 2,5%

Spesa in conto capitale

+ 4,0%

+ 4,0%

 

Le norme disciplinano le regole del patto di stabilità interno applicabili a ciascuna regione a statuto ordinario. In particolare sono previsti:

·        nuovi limiti alla crescita del complesso delle spese finali, ad esclusione delle spese per la sanità e per la concessione di crediti: si dispone che tale aggregato di spesa non possa essere superiore, per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005, diminuito dell’1,8 per cento, e, per gli anni 2008 e 2009, al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente - calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno - aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza, assumendo però i dati di cassa per le spese in conto capitale, sia in termini di cassa (commi 3 e 4 e 5);

·        la riduzione dal 25 al 20 per cento del limite all’indebitamento, di cui all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tale disposizione prevede che in ciascun anno l'importo complessivo delle rate di ammortamento per capitale e interesse delle diverse forme di indebitamento non possa superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione.

E’ inoltre previsto che le regioni autorizzino le proprie strutture sanitarie alla contrazione di debiti fino ad un ammontare complessivo delle relative rate non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture (commi 9 e 10);

·        l’introduzione di forme di sperimentazione, su una o più regioni, finalizzate a basare il patto di stabilità interno su criteri di saldo (commi 2 e 11);

·        la definizione di procedure di monitoraggio, sia su base trimestrale che annuale (commi 12 e 13);

·        la definizione di sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno: è in particolare previsto che, decorso inutilmente il termine concesso alle regioni inadempienti e al commissario ad acta per adottare provvedimenti adeguati, si applichino automaticamente aumenti dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica (commi 14 – 17);

La norma prevede inoltre che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscano le modalità di applicazione del patto di stabilità interno - con riferimento sia alla spesa complessiva, sia al limite di indebitamento - sulla base di accordi con il Ministro dell’economia e delle finanze[187] (comma 6).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono inoltre al riequilibrio della finanza pubblica, con misure finalizzate a produrre risparmi, per il bilancio dello Stato, proporzionali all’incidenza di ciascuna regione sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali. I suddetti risparmi andranno assicurati attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007, di specifiche norme di attuazione statutaria, che precisino le modalità e l’entità dei risparmi ottenibili in modo permanente o comunque per annualità definite (commi 7 e 8).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di risparmio:

                                                           (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Regioni

0

0

0

1.760

1.970

2.170

1.760

1.970

2.170

 

La relazione tecnica espone le seguenti valutazioni alla base della stima:

-          con riferimento agli andamenti tendenziali la relazione tecnica si limita ad affermare che i dati sono stati elaborati scontando per il 2007 e il 2008 un’evoluzione in linea con i parametri previsti dalla legislazione vigente e con la stima assunta per il 2006 in sede di DPEF;

-          con riferimento agli andamenti programmatici, le stime sono ottenute applicando ai dati di consuntivo del 2005 i coefficienti previsti dalla norma;

-          la differenza fra gli andamenti programmatici e quelli tendenziali fornisce l’entità della manovra lorda, una parte della quale è peraltro destinata a compensare il venir meno dei risparmi sul personale conseguenti all’articolo 59 del provvedimento in esame, che prevede la disapplicazione dei vincoli di crescita a tale voce di spesa previsti dalla normativa vigente[188]. Depurando la manovra lorda di tale quota compensativa, si perviene all’entità dei risparmi aggiuntivi a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

I dati presentati dalla relazione tecnica sono esposti nella seguente tabella.

 

            segno meno = risparmi per riduzione di spesa                   (mln di euro)

 

2005

2006

2007

2008

2009

spesa complessiva tendenziale

133.408

138.336

142.919

149.609

155.282

a detrarre: sanità

84.521

89.246

93.057

98.325

102.682

spesa netta tendenziale

48.887

49.090

49.862

51.284

52.600

spesa netta programmatica

 

 

48.008

49.227

50.390

manovra lorda

 

 

-1.854

-2.058

-2.210

disapplicazione norme personale

 

 

94

88

40

manovra netta

 

 

-1.760

-1.970

-2.170

 

Al riguardo, si segnala, in via preliminare che alcuni dati alla base della quantificazione non risultano suscettibili di verifica in quanto non illustrati nella relazione tecnica, né desumibili da altre fonti: si tratta in particolare dei dati relativi agli andamenti tendenziali 2006-2009[189] e del dato di consuntivo 2005, relativo alla spesa complessiva delle regioni, riportato dalla relazione tecnica.

Tale dato (pari a 133.408 mln di euro) non coincide con quello del medesimo aggregato di spesa indicato dall’Istat (pari a 135.470 mln di euro). Andrebbe pertanto chiarito quale elaborazione sia stata effettuata, a partire dai dati Istat, per ottenere l’importo indicato dalla relazione tecnica.

Con riferimento agli andamenti programmatici, si osserva che sembrano sussistere perplessità in merito all’effettiva aggiuntività dei risparmi indicati dalla relazione tecnica, rispetto a quelli conseguibili sulla base della normativa vigente: tali perplessità emergono confrontando il tenore dei vincoli imposti dalla norma in esame rispetto a quelli previsti dalla L. 266/2005[190]. Non appare infatti certo che i nuovi vincoli, che impongono per il 2007 un tetto massimo di spesa pari al livello registrato nel 2005, ridotto dell’1,8%, siano più stringenti di quelli previsti dalla normativa vigente, che impone un tetto alla spesa corrente[191] pari al livello imposto dal patto di stabilità interno nel 2006[192], incrementato dello 0,4%.

Sulla base di un esercizio teorico condotto dal Servizio Bilancio sui dati Istat, calcolando alternativamente i tetti di spesa previsti dalla norma in esame e quelli previsti dalla normativa vigente (legge n. 266/2005), i tetti di spesa risultano infatti sostanzialmente analoghi.

 

Si osserva inoltre che, a differenza della legislazione vigente, che prevede vincoli differenziati, più stringenti per la spesa in conto corrente rispetto a quella in conto capitale, la norma in esame consente di applicare il vincolo ad un aggregato di spesa complessivo: ciò potrebbe comportare la sostituzione di risparmi di parte corrente, conseguibili sulla base della legislazione vigente, con risparmi di parte capitale.

Si osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce informazioni né in merito agli ulteriori risparmi attesi dal comparto delle regioni a statuto speciale ai sensi del comma 7, né in merito all’entità dei risparmi conseguibili mediante la sperimentazione di nuove procedure del patto di stabilità interno, da applicarsi ad una o più regioni: la quantificazione dei risparmi è infatti condotta sull’intero comparto delle regioni, presumibilmente sulla base dell’ipotesi che le procedure sperimentali debbano assicurare i medesimi risparmi che sarebbero derivati dall’applicazione delle regole comuni del patto: tale condizione non è peraltro prescritta dalla norma che prevede la procedura di sperimentazione.

Con riferimento al procedimento di calcolo adottato, si segnalano infine i seguenti presumibili fattori di sottostima dei risparmi:

-          ripercorrendo il procedimento di quantificazione seguito dalla relazione tecnica, si perviene ad un risultato di risparmio superiore di circa 19 mln di euro rispetto alla quantificazione operata dalla relazione tecnica con riferimento all’esercizio 2008.

Applicando il coefficiente di incremento del 2,5% al valore della spesa programmatica del 2007 (48 008 mln) si ottiene un valore della spesa programmatica per il 2008 pari a 49.207 mln contro i 49.227 indicati dalla relazione tecnica;

- la metodologia utilizzata dalla relazione tecnica sembra contenere un ulteriore elemento di sottostima dei risparmi nella misura in cui decurta la manovra lorda, derivante dall’applicazione dei coefficienti, dei minori risparmi conseguenti alla disapplicazione dei vincoli sul personale prevista dall’art. 59. Nonostante tale disapplicazione, infatti, non dovrebbe registrarsi una riduzione dei risparmi in quanto la norma di cui all’articolo 59 ha il solo effetto di lasciare libere le regioni di decidere la composizione delle proprie spese, ma non riduce l’amontare dei risparmi che le stesse sono tenuti a conseguire, ai sensi dell’art. 74 in esame. L’ammontare delle spese soggette al vincolo, inclusivo della spesa per il personale, deve essere migliorato di un importo calcolato in valore assoluto in modo da ottenere risparmi aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli già iscritti nei tendenziali (già comprensivi dei risparmi ottenibili a legislazione vigente).

Ciò implica, ad esempio, che se una regione vuole sfruttare la disapplicazione del vincolo sul personale per avere una dinamica di tale spesa più elevata di quella che avrebbe potuto avere sulla base della legislazione previgente, dovrà comprimere le altre spese in misura compensativa in quanto sarà comunque tenuta a conseguire una riduzione della spesa complessiva, inclusa quella per il personale, pari all’ammontare determinato sulla base dei coefficienti.

 

ARTICOLO 74

Patto di stabilità interno per gli enti locali

La normativa vigente prevede i seguenti vincoli alla spesa degli enti locali:

 

 

 

2007/2006

2008/2007

Enti locali

Spesa corrente

- 0,3%

+ 1,9%

Spesa in conto capitale

+ 4,0%

+ 4,0%

Comunità montane

Spesa corrente

- 0,3%

+ 1,9%

Spesa in conto capitale

+ 4,0%

+ 4,0%

 

Le norme disciplinano le regole del patto di stabilità interno applicabili alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevedono:

·        regole per determinare l’entità del miglioramento dei saldi richiesto a ciascun ente locale: si dispone che ogni ente locale registri, in ciascuno degli anni 2007-2009, un saldo contabile parziale, determinato secondo alcune regole[193], pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato di un importo determinato secondo le seguenti regole:

tutti gli enti locali devono apportare un miglioramento al suddetto saldo pari all’ammontare di spesa corrente registrato in media nel triennio 2003-2005 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

2007

2008

2009

Province

0,038

0,023

0,017

Comuni

0,034

0,030

0,028

gli enti che espongano un saldo di cassa negativo, calcolato come media del triennio 2003-2005, al netto delle sole entrate e uscite afferenti la riscossione e la concessione di crediti, devono apportare un ulteriore miglioramento al proprio saldo contabile parziale (definito secondo le regole riportate nella nota precedente). L’ulteriore miglioramento deve essere pari al prodotto fra il proprio saldo negativo di cassa, medio del triennio 2003-2005, e i seguenti coefficienti:

 

2007

2008

2009

Province

0,456

0,277

0,199

Comuni

0,5

0,435

0,418

 

·        limiti per il ricorso all’indebitamento, che non potrà superare, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il 2,6%, il 5,4% e il 6,9% della consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006[194]. E’ inoltre previsto che i singoli enti possano essere autorizzati a superare i suddetti limiti a condizione che detto superamento sia compensato da una corrispondente minor ricorso al debito da parte di altri enti del medesimo comparto (commi 11-13);

·        disposizioni in materia di monitoraggio. E’ prevista l’estensione delle procedure di monitoraggio ai comuni con popolazione compresa fra i 5.000 e i 20.000 abitanti (commi 7-8 e 14);

·        modalità applicative del patto per gli enti locali di recente istituzione e per gli enti locali commissariati (commi 9-10);

·        disposizioni in materia di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. E’ in particolare previsto che, decorso inutilmente il termine concesso agli enti inadempienti e ai commissari ad acta per adottare provvedimenti adeguati, si applichino automaticamente aumenti dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta provinciale di trascrizione (commi 14 – 17).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di risparmio:

mln di euro

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Province

0

0

0

378

428

478

378

428

478

Comuni

0

0

0

2.242

2.522

2.772

2.242

2.522

2.772

Tot enti loc

0

0

0

2.620

2.950

3.250

2.620

2.950

3.250

 

La relazione tecnica espone le seguenti valutazioni:

·        la misura dei coefficienti, disposti dalla norma, è stata definita in modo tale da ripartire la manovra per metà a carico di tutti gli enti locali[195] e per metà a carico dei soli enti che negli anni 2003-2005 esponevano in media un disavanzo per cassa, al netto delle entrate e delle spese derivanti dalla concessione e dal rimborso di crediti[196].

Di seguito si espongono i calcoli riportati dalla relazione tecnica:

 

 

 

province

comuni > 5000

a

media dell'indebitamento netto 2003 - 2005

-1715

-2625

 

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

b

importi da sottrarre  alla media dell'indebitamento netto 2003-2005 (*)

650

395

284

2.870

2.497

2.397

c = a - b

indebitamento netto programmatico

-1.065

-1.320

-1.431

245

-128

-228

d

indebitamento netto tendenziale

-1.559

-1.894

-2.053

-2.633

-3.426

-3.734

e = c - d

manovra lorda

494

574

622

2.878

3.298

3.506

f

esclusione confinanziamenti UE e Legge obiettivo (**)

56

83

110

266

413

562

g

disapplicazione vincoli pregressi sul personale

60

63

34

370

363

172

h = e - f - g

manovra netta

378

428

478

2.242

2.522

2.772

 

(*) Si tratta degli importi corrispondenti all'applicazione dei coefficienti previsti dalla norma alle medie del disavanzo e delle spese correnti 2003-2005, calcolati per cassa e al netto delle entrate e delle spese derivanti dalla concessione e dal rimborso di crediti. La relazione tecnica non esplicita i dati e i metodi alla base di tale calcolo.

(**) La relazione tecnica specifica che in ciascun anno del triennio 2007-2009 le spese cofinanziate dalla U.E. ammontano, rispettivamente,  per le province a 6, 13 e 20 mln e per i Comuni soggetti al patto a 16, 33 e 52 mln. Con riferimento alle grandi opere, gli importi considerati, pari per le province a 50, 70 e 90 mln e per ii comuni soggetti al patto a 250, 380 e 510 mln, non comprendono gli effetti finanziari della realizzazione della metropolitana C di Roma, esclusi da patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. n. 248/2006.

 

I dati della relazione tecnica, riportati nella tabella, evidenziano che la manovra comporterebbe una riduzione, a decorrere dal 2007, di circa il 30% dell’indebitamento netto tendenziale delle province, mentre comporterebbe il sostanziale azzeramento del deficit dei comuni a decorrere dal medesimo esercizio 2007 (più esattamente per tale esercizio l’obiettivo programmatico prevede per tali enti un avanzo di 245 mln).

 

Al riguardo si osserva che alcuni dati alla base della quantificazione non risultano suscettibili di verifica in quanto non illustrati nella relazione tecnica, né desumibili da altre fonti: si tratta in particolare dei dati relativi all’indebitamento netto tendenziale[197] (riga “d” nella tabella sopra riportata) e degli importi che scaturiscono dall’applicazione dei coefficienti alle medie del disavanzo e delle spese correnti 2003-2005[198] (riga “b”).

Appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi in merito ai dati citati, al fine di consentire una verifica delle metodologie adottate.

In particolare andrebbero acquisite informazioni in merito all’entità della spesa corrente di cassa complessiva desumibile dai bilanci degli enti soggetti al patto, nonché le elaborazioni effettuate al fine di escludere le poste relative ai crediti. Analogamente andrebbero acquisiti i dati relativi alla somma dei saldi di cassa dei soli enti in deficit (al netto dunque dei risultati di bilancio degli enti in avanzo) depurati delle citate poste relative ai crediti.

Con riferimento al procedimento di stima esposto dalla relazione tecnica, si osserva, analogamente a quanto già operato con riferimento alle regioni, che esso sembra contenere un elemento di sottostima dei risparmi nella misura in cui decurta la manovra lorda, derivante dall’applicazione dei coefficienti, dei minori risparmi conseguenti alla disapplicazione dei vincoli sul personale, prevista dall’art. 59. Nonostante tale disapplicazione, infatti, non si registra una riduzione dei risparmi in quanto la norma di cui all’articolo 59 ha il solo effetto di lasciare liberi gli enti locali nel decidere la composizione delle proprie spese, ma non riduce l’ammontare dei risparmi che gli stessi sono tenuti a conseguire, ai sensi dell’art. 74 in esame.

Il saldo soggetto al vincolo[199] include infatti la spesa per il personale e deve essere migliorato di un ammontare calcolato in valore assoluto in modo da ottenere risparmi aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli già iscritti nei tendenziali (già comprensivi dei risparmi ottenibili a legislazione vigente).

Ciò implica, ad esempio, che se un ente vuole sfruttare la disapplicazione del vincolo sul personale per avere una dinamica di tale spesa più elevata di quella che avrebbe potuto avere sulla base della legislazione previgente, dovrà comprimere le altre spese in misura compensativa in quanto sarà comunque tenuto a conseguire un miglioramento del saldo complessivo, comprensivo della spesa per il personale, pari all’ammontare determinato sulla base dei coefficienti.

Analogamente, un ulteriore elemento di sottostima dei risparmi sembra ascrivibile alla decurtazione, dalla manovra lorda, delle spese derivanti dal cofinanziamento europeo: poiché il saldo soggetto al vincolo, definito ai sensi del comma 6, esclude sia le entrate che le spese a tale titolo, tale esclusione dovrebbe risultare compensativa (a meno di sfasamenti temporali) e non incidere in senso negativo sull’entità del miglioramento del saldo cui gli enti sono tenuti.

Appare invece corretta l’esclusione delle spese relative ad opere della legge obiettivo deliberate dal CIPE alla data del 30 settembre 2006: essendo esclusa solo la posta di spesa e non anche la corrispondente fonte di finanziamento, tale esclusione risulta effettivamente suscettibile di ridurre l’entità del miglioramento del saldo cui gli enti sono tenuti sulla base dell’applicazione dei coefficienti.

Sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica l’entità della sottostima dei risparmi ascrivibile ai due fattori indicati ammonterebbe a circa 450 mln per il 2007, 470 mln per il 2008 e 280 mln per il 2009[200].

Si segnala inoltre che ulteriori effetti di risparmio della spesa di parte capitale, trascurati, presumibilmente a fini prudenziali, dalla relazione tecnica, potrebbero derivare dall’inasprimento dei vincoli sull’incremento dello stock di debito da parte degli enti locali.

 

ARTICOLO 75

Trasferimenti e compartecipazione IRPEF agli enti locali

La norma:

-          conferma per il 2007 le modalità di determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali previste dalla legge finanziaria per il 2006[201];

-          conferma, per l’anno 2007, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF[202] nella stessa misura attribuita negli anni precedenti.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, essendo finalizzata ad autorizzare il Ministero dell’interno ad erogare i trasferimenti e la compartecipazione IRPEF già iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 76

Disposizioni in materia di governo degli enti locali

La normaapporta una serie di modifiche al testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), finalizzate ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica, e reca disposizioni (commi 2 e 3) volte al contenimento di taluni emolumenti spettanti agli amministratori locali.

In particolare, le modifiche in oggetto:

-          semplificano la composizione dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo sia delle comunità montane, sia delle unioni di comuni;

-          estendono agli amministratori di tutti gli enti soggetti alla vigilanza degli territoriali il divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze;

-          limitano l’aspettativa (non retribuita) per espletamento del mandato - oggi prevista per tutti gli amministratori locali che siano anche pubblici dipendenti - ai soli sindaci e presidenti delle province, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali;

-          riducono l’entità massima dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni;

-          riducono l’entità massima delle indennità di funzione spettanti al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane;

-          escludono la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza determinati con regolamento ministeriale. Resta ferma la possibilità di apportare riduzioni a tali emolumenti;

-          modificano la disciplina dei rimborsi per spese di viaggio degli amministratori locali, sopprimendo l’indennità di missione e prevedendo in sua vece un rimborso forfetario onnicomprensivo.

Il comma 2 esclude inoltre che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, di cariche amministrative all’interno di società partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società.

Il comma 3, infine, limita la corresponsione dell'indennità di fine mandato[203], ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di assicurare significative economie di spesa, non inferiori a 20 mln su base annua. Tale ammontare è iscritto nei saldi della manovra in quanto deve considerarsi quale uno strumento concorrente al raggiungimento dell’obiettivo finanziario previsto dal patto di stabilità interno.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 77

Uffici periferici statali nelle province di nuova istituzione

La norma stabilisce che le norme contenute nel disegno di legge finanziaria in esame relative a:

Ÿ        la determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno (articolo 33);

Ÿ        la revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 34);

Ÿ        le modificazioni all’assetto organizzativo dell’amministrazione di pubblica sicurezza e all’ordinamento del personale delle Polizia di Stato (articolo 35);

si applicano all’organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani anche in deroga a disposizioni recate in analoga materia dalle leggi che le hanno istituite[204].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione ha lo scopo di applicare i principi di razionalizzazione di spesa contenuti nel disegno di legge finanziaria in esame anche ai processi di creazione di nuovi uffici nelle province di recente istituzione.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se al processo di creazione di uffici periferici nelle nuove province non debbano essere applicati anche i principi di razionalizzazione di spesa di cui all’articolo 32 del disegno di legge finanziaria, il quale tratta della revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri. Tale chiarimento appare opportuno anche al fine di garantire il conseguimento delle economie che la relazione tecnica sconta per le norme di cui all’articolo 32 la cui lettera c) il quale detta principi per la riduzione delle strutture periferiche.

 

ARTICOLO 79

Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali

La norma prevede:

-          l’istituzione, presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, di una commissione di studio, composta da rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, avente il compito di esaminare le caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province esistenti e di elaborare parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. Nelle more dell’attività della commissione, il comma in esame dispone la sospensione di tutti i procedimenti in corso concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Le spese di funzionamento della commissione sono finanziate a valere sulle risorse originariamente concernenti le attività delle Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio degli enti partecipanti alla commissione stessa;

-          l’esclusione per tre anni dal patto di stabilità interno dei comuni che procedono alla fusione[205];

-          corresponsione di trasferimenti erariali aggiuntivi ai comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso la fusione di più enti[206] o l'esercizio associato di funzioni e servizi[207] ovvero attraverso altri strumenti previsti dal TUEL[208]. I trasferimenti aggiuntivi sono pari al 50 per cento dei risparmi conseguiti, una quota dei quali, non superiore al 5 per cento dei trasferimenti aggiuntivi, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare oneri per il bilancio dello Stato, non considerati dalla relazione tecnica e quindi non compensati, con conseguente peggioramento del saldo netto da finanziare, per quanto concerne la corresponsione di trasferimenti erariali aggiuntivi.

 

La deroga al Patto di stabilità appare invece suscettibile di determinare minori risparmi per il 2009.

Ciò in ragione dell’esistenza nella normativa di carattere generale dell’applicabilità del patto, per i nuovi enti, a partire dal secondo anno successivo a quello della loro costituzione.

 

ARTICOLO 82

Gestioni previdenziali

Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.

La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone (commi 1-3):

a)      l’incremento di 469,16 milioni di euro per il 2007 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[209]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2007 a carico dello Stato è pari a 16.650,39 milioni di euro[210];

b)     l’aumento di 115,93 milioni di euro nel 2007 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[211], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[212]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 4.114,39 milioni di euro nel 2007[213].

La norma, inoltre, dispone modifiche in ordine ai criteri da adottare per la ripartizione delle somme trasferite in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato.

In particolare, la norma individua il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati[214] (comma 4) ed interviene sulle percentuali di riparto delle somme trasferite[215] (comma 5).

La norma, infine, per regolare il debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino all’anno 2000, dispone che le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A. per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS fino a tale anno, si devono intendere concesse direttamente all’INPS. Sono quindi apportate le conseguenti variazioni nel conto del patrimonio dello Stato (comma 6).

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1-3, precisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2006[216] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2007-2011, nella misura del 1,7 per cento per il 2006 e del 2,2 per cento nel 2007 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

 

L’Allegato 7 riporta gli effetti dei commi 1-3 sul solo saldo netto da finanziare, di carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS corrisponde un’equivalente maggiore entrata per l’istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2007

2008

2009

Maggiori spese corr.

-585,1

0

0

Minori spese corr.

585,1

0

0

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli effetti del comma 6 sul conto del patrimonio dello Stato, dal momento che il credito della tesoreria, a legislazione vigente vantato verso un ente esterno al perimetro della P.A., con la disposizione in esame, sarà vantato verso un ente interno alla P.A. con conseguente compensazione ed effetti riduttivi sul conto del patrimonio.

 

ARTICOLO 83

Trasferimenti all’INPS

La norma, ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti[217], valutati in 534 milioni di euro nel 2005 e in 400 milioni di euro nel 2006, dispone:

a)      per il 2005, l’utilizzazione delle somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2005, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)[218] in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b)     per il 2006, l’utilizzazione di ulteriori somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2005, trasferite alla stessa GIAS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro, nonché l’utilizzazione di 312,52 milioni di euro delle somme trasferite all’INPS che, sulla base del consuntivo 2005, risultano accantonate presso la medesima gestione in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, si tratta di regolazioni di effetti contabili volte ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’INPS. Inoltre, da un lato, la norma riguarda somme già trasferite all’INPS ma non utilizzate , dall’altro lato, i maggiori importi corrisposti alla Gestioni degli invalidi civili, in base alla disposizione in esame, sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di dettaglio:

Ÿ        somme trasferite alla GIAS, risultate in eccedenza ed utilizzate per coprire le maggiori occorrenze della Gestione invalidi civili per il 2005, pari a 534 milioni di euro:

(migliaia di euro)

Per erogazioni pensionistiche

 

- maggiorazioni sociali[219]

112.452

- contribuzione figurativa invalidi[220]

103.013

- altri oneri pensionistici[221]

318.535

TOTALE

534.000

Ÿ        per la copertura delle maggiori occorrenze della Gestione invalidi civili per il 2006 pari al 400 milioni di euro[222]:

1)      somme, trasferite alla GIAS nell’esercizio 2005, risultate in eccedenza

(migliaia di euro)

Per erogazioni pensionistiche

 

- maggiorazioni sociali[223]

20.220

- maggiorazioni sociali [224]

46.532

- convenzione sicurezza sociale Santa Sede[225]

20.728

TOTALE

87.480

2)      somme accantonate nell’esercizio 2005 in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri e non utilizzate:

(migliaia di euro)

Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi[226]

65.000

Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap[227]

69.520

Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità[228]

20.000

Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri pensionistici della totalizzazione dei periodi assicurativi[229]

100.000

Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati[230]

58.000

TOTALE

312.520

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sulla natura delle maggiori spese, rispetto al preventivato, sostenute nel 2005 e nel 2006 dalla Gestioni per gli invalidi civili. A tal fine va considerato che per l’anno 2005 alla Gestione in esame sono state destinate risorse aggiuntive da parte delle ultime due leggi finanziarie, pari a 545 milioni ad opera dell’articolo 1, comma 566 della L. 381/2004 (nell’ambito delle “eccedenze di spesa” ivi previste) e pari a 300 milioni da parte dell’articolo 1, comma 266, della legge 266/2005.

 

ARTICOLO 84

Istituzione del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

La norma dispone:

a)      l’anticipo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di previdenza complementare contenute nel decreto legislativo n. 252/2005[231] (comma 1);

b)     l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del Fondo per l’erogazione ai lavori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale fondo, gestito dall’INPS per conto dello Stato su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, garantisce l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, per la quota corrispondente ai versamenti effettuati, secondo la disciplina prevista dal codice civile (comma 2);

c)      la destinazione al Fondo, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, di un contributo pari al 50 per cento della quota di TFR maturato a decorrere dalla medesima data[232] e non destinato alle forme pensionistiche complementari[233]. La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni è interamente effettuata dal datore di lavoro che provvede a conguagliare la quota corrispondente in sede di versamenti mensili delle quote di TFR al Fondo INPS[234] (comma 3);

d)     le risorse del Fondo sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1, ed in ogni caso nel limite delle risorse effettivamente accertate al finanziamento dei relativi interventi[235] (comma 5).

Le risorse da impegnare per tali finalità, accertate trimestralmente mediante la conferenza dei servizi (comma 6), sono determinate detraendo: a) le prestazioni erogate; b) i maggiori oneri derivanti dall’esonero del contributo di cui al successivo comma 8; c) degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari a causa dell’applicazione della disposizione in esame; d) dagli oneri derivanti dall’applicazione delle compensazioni alle imprese che devolvono il TFR[236]; e) dagli oneri derivanti dalla campagna informativa disposta dal successivo comma 9[237];

e)      l’accantonamento e l’utilizzazione delle risorse disponibili per gli interventi subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità degli effetti degli interventi con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia (comma 7);

f)       l’estensione dell’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR[238] previsto dalla normativa vigente per i datori di lavoro che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari anche ai casi di conferimento del TFR al Fondo INPS in esame[239] (comma 8);

g)      la spesa di 17 milioni di euro nel 2007 per la realizzazione di campagne informative per promuovere adesioni alla previdenza complementare[240] (comma 9);

h)      l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2008[241], ai datori di lavoro che versano al Fondo INPS il TFR inoptato del beneficio dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in relazione alle quote di TFR versato ai fondi di previdenza complementare dall’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 nonché la soppressione del Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari[242]. L’onere per l’attuazione delle disposizioni in esame è valutato in 455 milioni di euro per il 2008 e 530 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 10).

Si ricorda che l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro alla Gestione per le prestazioni temporanee dell’INPS riguarda, nell’ordine, contributi per gli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione, nella misura calcolata, in relazione a ciascun lavoratore, secondo i punti percentuali indicati nella seguente tabella[243] applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme di previdenza complementare e, in base alla norma in esame, versato al Fondo INPS:

 

anno

punti percentuali di esonero

2007

0,16

2008

0,19

2009

0,21

2010

0,23

2011

0,25

2012

0,26

2013

0,27

Dal 2014

0,28

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori entrate

202

298

305

563

722

727

563

722

727

Maggiori entrate

0

0

0

6.009

6.095

6.191

6.009

6.095

6.191

Minori spese c\cap.

0

424

424

0

424

424

0

424

424

Maggiori spese corr.

378

424

422

433

1.262

2.005

433

1.262

2.005

 

 

La relazione tecnica precisa che la valutazione degli effetti delle disposizioni in esame potrà essere fatta solo a consuntivo e che, in assenza di oggettivi elementi di valutazione (non essendo sperimentati gli effetti della procedura di espressione di volontà da parte del lavoratore del silenzio-assenso), la stima deve necessariamente essere improntata a criteri di prudenzialità. In particolare, essa si basa sull’assunto che con la normativa proposta si riduce l’interesse del datore di lavoro ad indurre il lavoratore a optare per il regime del TFR aumentando così le adesioni alla previdenza complementare. Tale effetto incrementativi si aggiungono alla già valutata tendenza all’aumento nel tempo di tali adesioni per il crescente peso dei lavoratori neoassunti per i quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo[244].

In sintesi, si è stimata un’adesione alla previdenza complementare sin dal 2007 di circa il 45-50 per cento dei soggetti, con versamento dell’intero 6,91 per cento[245] per quanto riguarda i lavoratori neoassunti, e attorno al 60 per cento (circa 4 punti percentuali)[246] del TFR per i lavoratori in essere, crescente nel tempo per arrivare al 2014 attorno al 55-60 per cento delle adesioni (in virtù di una adesione dei neoassunti pari a circa il 70%). Ciò a fronte di un’adesione prevista in sede di valutazione degli effetti del decreto legislativo n. 252/2005 pari a circa il 25 per cento nei primi anni di applicazione, poi crescente, fino ad arrivare al 35 per cento nel 2014 e al 55 per cento a regime.

La relazione tecnica fornisce le stime degli effetti dei singoli interventi e, infine, delle risorse da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo, come risulta dalle tabelle che seguono[247]:

1)      Fondo TFR

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

2016

Maggiori entrate

6.009

6.095

6.191

6.932

Prestazioni

-429

-1.256

-1.998

-5.499

Saldo

5.580

4.839

4.193

1.433

 

La stima si basa sui seguenti valori di flussi di TFR suddiviso a seconda delle destinazioni:

(mln di euro)

 

2007

2010

2012

2016

Flusso TFR (stima)

Valori assoluti

18.933

20.757

21.990

24.643

Valori %

100,0

100,0

100,0

100,0

Accantonamento in azienda

Valori assoluti

6.009

6.287

6.467

6.932

Valori %

31,7

30,3

29,4

28,1

Nel Fondo TFR

Valori assoluti

6.009

6.287

6.467

6.932

Valori %

31,7

30,3

29,4

28,1

Nei fondi pensione

Valori assoluti

6.916

8.184

9.056

10.779

Valori %

36,5

39,4

41,2

43,7

 

2)      Effetti fiscali e contributivi per l’aumento delle adesioni alla previdenza complementare e l’anticipo della riforma al 2007

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

2016

Minori entrate fiscali

202

298

305

664

Minori entrate contributive

187

44

93

100

Totale minori entrate

389

342

398

763

 

In particolare, la riduzione delle entrate fiscali[248], rispetto a quelle previste a legislazione vigente, sono l’effetto sia dell’ulteriore incremento delle adesioni alla previdenza complementare sia dell’anticipo al 2007 dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare stessa. Analogamente si può dire per gli effetti di riduzione delle entrate contributive, calcolate al netto degli effetti fiscali indotti, per l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia[249]. A tale proposito, la relazione tecnica precisa che le minori entrate contributive sono state calcolate sul differenziale tra il monte retributivo teorico relativo all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR[250] in proporzione al TFR versato dai datori di lavoro sia ai fondi di previdenza complementare sia al Fondo TFR presso la Tesoreria (179.400 mln di euro nel 2007, crescente nel tempo) e il monte retributivo teorico (di ammontare inferiore) relativo all’esonero già previsto dalla normativa vigente dal 2008[251].

 

3)      Minori oneri per la soppressione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito

(mln di euro)

2007

2008

2009

2016

0

424

424

0

 

4)      Riduzione degli entrate contributive per l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’esonero dal versamento dei contributi per ANF, maternità e disoccupazione

(mln di euro)

2007

2008

2009

2016

0

279

194

362

 

La riduzione delle entrate contributive in esame, calcolata al netto degli effetti fiscali indotti, è dovuta sia all’estensione dell’esonero in caso di versamento del TFR al Fondo INPS in Tesoreria sia all’aumento ipotizzato delle adesioni alla previdenza complementare. Anche in questo caso, la relazione tecnica precisa che il calcolo è stato fatto sul differenziale dei monti retributivi interessati, a normativa vigente e a normativa variata[252], e che si è tenuto conto delle minori entrate già scontate dal 2008[253].

 

5)      Minori entrate contributive per l’estensione dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR in caso di versamento al Fondo TFR dell’INPS presso la Tesoreria

(mln di euro)

2007

2008

2009

2016

174

101

135

152

Per le ipotesi alla base di tale stima, valgono le considerazioni in precedenza fatte al punto 2.

 

6)      Maggiori oneri per la campagna informativa

(mln di euro)

2007

2008

2009

2016

17

0

0

0

 

Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo, pertanto sono le seguenti:

(mln di euro)

2007

2008

2009

2016

5.000

4.540

3.890

156

Esse sono destinate a finanziare i seguenti interventi (elenco 1):

(mln di euro)

 

 

 

SNF

Indebitamento netto

Art.

 

Intervento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

104

k

Fondo competitività

300

400

400

100

200

300

106

k

Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica

300

300

360

150

200

300

115

c

Imprese pubbliche

600

600

600

500

500

500

117

c

Autotrasporto

520

0

0

520

0

0

134

k

Alta velocità/Alta capacità

0

900

1.200

0

900

1.200

134

k

Apporto capitale Ferrovie Spa

400

0

0

400

0

0

134

k

Rifinanziamento rete tradizionale F.S.

2.000

1.200

0

2.000

1.200

0

187

c

Fondo per le spese di funzionamento della Difesa[254]

0

350

200

0

350

200

216

k

Rifinanziamento spese di investimento

2.966

3.053

8.039

1.500

1.200

1.400

 

 

TOTALE

6.786

6.803

10.799

5.020

4.550

3.900

 

Al riguardo va rilevato che l’effetto di maggiore entrata derivante dalle norme sui saldi di fabbisogno ed indebitamento è stimato, necessariamente, sulla base di criteri esclusivamente previsionali, in riferimento ai presumibili mutamenti delle scelte dei lavoratori – rispetto all’attuale destinazione di risorse – in materia di opzione per la previdenza complementare, in presenza del nuovo quadro normativo.

Ciò comporta che le stime sugli effetti finanziari andranno necessariamente riscontrate a consuntivo, come precisa del resto la stessa relazione tecnica, i cui criteri di predisposizione delle stime medesime sembrano comunque apparire, ad un primo esame, condivisibili.

Tanto precisato, vanno tuttavia avanzate tre distinte considerazioni.

In primo luogo la norma, nel disporre l’accantonamento di alcuni importi di spesa nell’elenco n. 1, ne subordina l’effettuazione alla decisione sulla classificazione contabile dell’operazione da parte delle autorità statistiche europee; ne deriva che, in caso di giudizio positivo, le spese potranno essere integralmente effettuate. Non sembra tuttavia venir considerata l’ipotesi che, pur in caso di esito favorevole, una maggiore propensione verso la previdenza complementare – che del resto la norma incrementa, in quanto ai vantaggi fiscali e contributivi già previsti unisce il venir meno dell’interesse del datore di lavoro all’opzione del lavoratore per il TFR[255] - possa determinare un minore afflusso di TFR inoptato presso il Fondo, derivandone un ammontare di entrate minore di quello stimato dalla relazione tecnica ed iscritto nell’allegato 7. In tal caso, la norma non sembra prevedere, al fine di garantire comunque la equivalenza tra oneri e risorse, una corrispondente riduzione delle spese. In assenza di tale previsione potrebbe determinarsi un peggioramento del quadro finanziario recato dall’allegato 7 medesimo, in misura eguale al minore afflusso di TFR al Fondo.

Su tale aspetto, che sembra emergere sulla base della formulazione del comma 5 dell’articolo in esame, appare necessario un chiarimento.

Un secondo profilo da chiarire riguarda la possibile mancata coerenza tra i tempi di accertamento e rendicontazione delle risorse disponibili per finanziare gli interventi e le scadenze degli interventi stesse, con riguardo in particolare alla necessaria fase procedurale prevista, a cadenza trimestrale, presso la conferenza dei servizi sulla base del comma 6. Ciò potrebbe determinare uno sfasamento temporale tra effettuazione delle spese ed acquisizione delle necessarie risorse.

Un ultimo profilo su cui appare opportuno un chiarimento concerne l’adeguatezza delle entrate derivanti dal TFR inoptato a garantire la effettuazione delle spese per prestazioni anche nel lungo periodo (cioè dopo l’anno 2016 considerato dalla relazione tecnica) quando, a fronte di una progressiva diminuzione delle entrate medesime, si determinerà una crescita delle liquidazioni da erogare. Tale questione muove dalla considerazione che il meccanismo del Fondo appare di fatto basato su uno schema sostanzialmente a ripartizione[256], in quanto le entrate del Fondo medesimo non vengono accumulate ma destinate alla copertura di spese e, pertanto, agli oneri che si produrranno in futuro occorre far fronte a valere sulle risorse che affluiranno nel medesimo periodo.

Va da ultimo precisato che non si hanno considerazioni da fare sulla classificazione contabile dell’operazione, atteso che sulla stessa è intervenuto il 12 ottobre u.s., nell’audizione presso le Commissioni bilancio delle Camere concernenti la legge finanziaria in esame, l’ISTAT, alle cui valutazioni necessariamente si rinvia.

 

ARTICOLO 85

Misure in materia previdenziale

La norma dispone:

a)      per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, l’innalzamento dell’aliquota contributiva pensionistica[257] al 19,5 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2007, e al 20 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2008 (comma 1);

b)     per gli iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l’innalzamento, con effetto dal 1° gennaio 2007, dell’aliquota contributiva di finanziamento dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore[258] (comma 2);

c)      per i collaboratori[259], con effetto dal 1° gennaio 2007, l’innalzamento dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche alle misure, rispettivamente, del 23 per cento, per i non iscritti ad altre gestioni, e del 16 per cento, per i rimanenti soggetti (comma 3);

d)     per gli apprendisti artigiani e non artigiani, la rideterminazione, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro nella misura del 10 per cento della retribuzione imponibile a fini previdenziali[260].

La nuova misura del contributo è estesa a tutti gli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Viene, inoltre, meno l’obbligo per le regioni del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani[261].

A decorrere dalla medesima data, infine, a tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori dipendenti e la relativa contribuzione è stabilita con successivo decreto ministeriale (comma 4);

e)      per i pensionati che percepiscono trattamenti AGO di importo complessivo superiore a 5.000 euro mensili[262], a decorrere dal 1° gennaio 207 e per un periodo di tre anni, è dovuto sull’importo eccedente tale limite mensile, un contributo di solidarietà del 3 per cento, destinato alla gestione pensionistica di riferimento.

All’importo di 5.000 euro mensili concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici. Ai fini del prelievo è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, infine, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati (comma 5);

f)       per i lavoratori italiani con periodi contributivi pregressi all’estero, l’interpretazione autentica delle disposizioni in materia di trasferimento presso l’AGO di tali periodi[263].

In base a tale interpretazione autentica, in caso di trasferimento all’AGO dei contributi versati all’estero, la retribuzione pensionabile relativa ai periodici lavoro all’estero è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva IVS in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 6).

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori entrate

0

0

0

3.953

4.981

4.974

4.757

5.057

4.948

Minori entrate fiscali

-337

-1.554

-1.363

-337

-1.554

-1.363

-388

-1.762

-1.320

Minori oneri*

2.000

2.500

3.500

0

0

0

0

0

0

Maggiori oneri

0

0

0

-65

-65

-65

-65

-65

-65

Effetto netto

1.663

946

2.137

3.551

3.362

3.546

4.304

3.230

3.563

*Connessi ai minori trasferimenti agli enti previdenziali interessati

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti, al netto delle minori entrate fiscali, riferibili a ciascun intervento come risulta dalla tabella che segue[264]:

(mln di euro)

 

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori entrate

3.616

3.426

3.611

4.369

3.295

3.627

di cui:

 

 

 

 

 

 

Artigiani e commercianti (comma 1)

1.016

1.185

1.103

1.355

1.129

1.094

Iscritti AGO (comma 2)

609

740

765

720

744

768

Co.co.co. (comma 3)

1.053

786

931

1.185

779

922

Apprendisti (comma 4)

920

693

790

1.087

621

821

Contributo di solidarietà (comma 5)

18

22

22

22

22

22

Maggiori spese

-65

-65

-65

-65

-65

-65

di cui:

 

 

 

 

 

 

Apprendisti (comma 4)

-65

-65

-65

-65

-65

-65

TOTALE

3.551

3.361

3.546

4.304

3.230

3.562

 

Di seguito sono illustrati gli effetti dei singoli interventi:

1.      Commercianti e artigiani (comma 1)

Le maggiori entrate contributive sono state quantificate sulla base dei seguenti parametri:

-          stima monte redditi artigiani 2007: 37.080 milioni di euro

-          stima monte redditi commercianti 2007: 40.640 milioni di euro

-          aliquote contributive di finanziamento (%):

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aliquota vigente artig.

17,6

17,8

18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

Aliquota vigente comm.

17,9

18,1

18,3

18,5

18,7

18,9

19,0

19,0

Aliquota variata

19,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

-          aliquota fiscale: 24 per cento circa

Gli effetti fiscali indotti sono stati calcolati applicando il meccanismo del saldo-acconto.

 

2.      Aumento dell’aliquota di finanziamento per gli iscritti all’AGO

Le maggiori entrate contributive sono state quantificate sulla base dei seguenti parametri:

-          stima monte retributivo lavoratori dipendenti settori privato e pubblico 2007: 383.500 milioni di euro

-          quota di monte retributivo sulla quale l’incremento opera in misura contenuta (in particolare, 0,05 punti percentuali per i dipendenti statali): circa il 16,5 per cento

-          aliquota fiscale media per i diversi comparti: 27 per cento circa

 

3.      Aumento aliquota parasubordinati

Le maggiori entrate contributive sono state quantificate sulla base dei seguenti parametri:

a)       lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

-          stima monte retributivo 2007: 16 miliardi di euro[265]

-          aliquota fiscale lavoratore: 23 per cento

-          aliquota fiscale committente: 25 per cento[266]

-          aliquote contributive (%):

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota vigente

17,9

18,1

18,3

18,5

18,7

18,9

19,0

Aliquota variata

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

 

b)      parasubordinati già assicurati

-          stima monte retributivo lavoratori titolari di pensione diretta (aliquota contributiva pensionistica vigente 15 per cento) 2007: 3,2 miliardi di euro

-          stima monte retributivo lavoratori già iscritti ad altre forme pensionistiche (aliquota contributiva pensionistica 10 per cento) 2007: 7,3 miliardi di euro

-          aliquota pensionistica variata: 16 per cento

 

4.      Rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti

Le maggiori entrate contributive sono state quantificate sulla base dei seguenti parametri:

-          stima monte retributivo apprendisti (2007): 7.460 milioni di euro[267], di cui circa 2.600 nel settore artigiano

-          stima monte retributivo apprendisti trasformati a tempo indeterminato (2007): 1.750 milioni di euro circa, di cui circa 600 milioni di euro nel settore artigiano

-          stima monte retributivo per contratti con contribuzione pari a quella degli apprendisti (2007): 2.450 milioni di euro, di cui circa 270 milioni di euro nel settore artigiano[268]

-          aliquota contributiva proposta: 10 per cento

-          contribuzione attualmente prevista dalla normativa vigente (2006): 2,98 euro settimanali nel settore non artigiano

Le minori entrate per l’estensione agli apprendisti della disciplina dell’indennità giornaliera di malattia sono quantificate in 52 milioni di euro annui, rideterminati prudenzialmente a 65 milioni di euro annui, sulla base dei seguenti parametri:

-          stima numero apprendisti: 575.00 circa

-          incidenza dei casi di malattia: 30 per cento

-          importo medio indennità giornaliera: 23 euro

5.      Contributo di solidarietà sulle quote di pensioni eccedenti i 5.000 euro mensili

Le maggiori entrate sono calcolate sulla base dei seguenti parametri:

-          stima quota di spesa relativa alle fasce di pensioni eccedenti il limite di 5.000 euro mensili: 1.227 milioni di euro

-          contributo: 3 per cento

 

La quantificazione risulta corretta.

 

ARTICOLO 86

Indennità di malattia e congedi parentali ai parasubordinati

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dispone in relazione ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie:

a)      la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS, entro il limite massimo di 20 giorni nell’anno solare, nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera ;

b)     la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi dal 1° gennaio 2007 , nonché nei casi di adozione e affidamento, di un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, nella misura del 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di malattia.

Le prestazioni in esame sono finanziate a valere sul contributo per il finanziamento dell’indennità di maternità delle lavoratrici in esame[269].

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori oneri

0

0

0

28

28

28

28

28

28

 

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri in 24 milioni di euro annui con riferimento all’estensione dell’indennità di malattia, e 4 milioni di euro annui, con riferimento all’introduzione dell’indennità per congedo parentale, sulla base dei seguenti parametri:

1.      Prestazioni di malattia

-          numero di domande: 300.000 circa

-          numero medio di giornate: 5

-          costo indennità giornaliera: 16 euro

2.      Prestazioni di maternità

-          numero di indennità di maternità: 3.900 circa

-          stima reddito mensile di riferimento: 1.200 euro

-          importo medio congedo parentale (30 per cento per tre mesi): 1.080 euro

 

La quantificazione risulta corretta.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettere a) e b)

Finanziamento del SSN

La norma dispone:

a)      la determinazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, in 96.000 milioni di euro per il 2007, 99.042 milioni di euro per il 2008 e 102.245 milioni di euro per il 2009. Tali importi sono comprensivi della somma di 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesù”. Contestualmente, la norma sopprime il finanziamento integrativo annuo di 1.000 milioni a decorrere dal 2006, previsto dall’articolo 1, comma 278, della legge n. 266/2005 (lettera a);

b)     l’istituzione di un Fondo transitorio, per il triennio 2007-2009, di 1.000 milioni di euro per il 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009, destinato alle regioni con disavanzi elevati subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo che preveda un piano di rientro dai disavanzi (lettera b).

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori oneri (a)

-3.425,9

-4.025,3

-4.838,8

0

0

0

0

0

0

Maggiori oneri (b)

-1.000,0

-850,0

-700,0

0

0

0

0

0

0

Minori oneri (b)

0

0

0

944

1.226

1.999

944

1.226

1.999

Totale

-4.425,9

-4.875,3

-2.138,8

944

1.226

1.999

944

1.226

1.999

 

La relazione tecnica fornisce il seguente quadro:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

Finanziamento a legislazione vigente (a)

92.972

94.811

96.688

Spesa tendenziale (b)

103.736

107.095

111.116

Scostamento (a-b)

10.764

12.284

14.428

 

In sede di tavolo di monitoraggio, tuttavia, sono state evidenziate circa 3.700 milioni di euro su base annua di risorse strutturalmente assicurate dalle regioni. Esse derivano da:

-          partecipazioni delle regioni a statuto speciale che finanziano integralmente i loro (maggiori) fabbisogni sanitari;

-          maggiori risorse di bilancio regionale, anche rinvenienti dalla leva fiscale e non derivanti dall’incremento automatico delle aliquote, assicurate strutturalmente dalle altre regioni per la copertura del loro maggiore fabbisogno sanitario;

-          maggiori entrate proprie rispetto a quelle scontate in sede di riparto del finanziamento.

Pertanto, lo scostamento deve essere rideterminato (in cifra tonda) in 7.000 milioni di euro nel 2007, 8.500 milioni di euro nel 2008 e 10.600 milioni di euro nel 2009, come evidenziato anche dalla tabella che segue, dalla quale risulta anche che, a fronte di un maggior finanziamento pari a circa 4.000 milioni di euro nel 2007 (per un ammontare complessivo di 96.000 milioni di euro per il FSN[270] cui si aggiunge 1.000 milione di euro per il Fondo transitorio[271]), la differenza in termini di maggiore spesa si riduce a circa 3.000 milioni di euro, da colmare con la manovra complessiva richiesta al settore della spesa sanitaria:

(mln di euro)

 

2007

Scostamento rideterminato Tavolo monitoraggio (a)

7.000

Maggior finanziamento ddl in esame rispetto alla legislazione vigente (b)[272]

4.000

Scostamento da coprire con la manovra (a-b)

3.000

 

Sulla base dell’entità dello scostamento indicato, la relazione tecnica descrive in dettaglio la manovra come segue:

1.       circa 1.000 milioni di euro a carico delle regioni con elevati disavanzi, derivanti:

-          900 milioni di euro circa dalle misure di contenimento della spesa, contenute nei piani di rientro che le regioni con elevati disavanzi strutturali devono elaborare per accedere al Fondo transitorio;

-          1.400 milioni di euro circa di maggiori entrate per la proroga del meccanismo dell’incremento automatico delle aliquote[273];

-          all’importo lordo così determinato (pari a 2.300 milioni di euro[274]) è necessario sottrarre l’effetto negativo dovuto alla rideterminazione delle risorse strutturalmente assicurate dalle regioni, pari a circa 1.300 milioni di euro, in quanto l’incremento del livello del finanziamento comporta per tali regioni un minore ricorso a risorse fiscali o di bilancio già previste;

2.       circa 2.000 milioni di euro derivanti da misure assunte a livello centrale, di cui:

-          circa 800 milioni di euro per effetto della conferma per il 2007 e per gli anni successivi di tutte le misure di contenimento della spesa farmaceutica deliberate dall’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA)a partire dal 22 dicembre 2005 e fino al 27 settembre 2006[275];

-          circa 1.200 milioni di euro complessivi derivanti dalle misure legislative di responsabilizzazione individuale sui consumi sanitari contenute nelle disposizioni che seguono[276]

Le tabelle che seguono sintetizzano il percorso valutativo sopra descritto (Tabella 1) e la sintesi degli effetti di economia derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame (Tabella 2):

1.      Spesa sanitaria e coperture 2007-2009

(mln di euro)

 

 

2007

2008

2009

1

Spesa tendenziale in termini di P.A.[277]

103.736

107.095

11.116

2

Manovra sul versante della spesa

2.034

2.430

3.245

2a

Misure strutturali di contenimento della spesa

944

1.226

1.999

2b

AIFA – delibera del CdA

800

825

852

2c

Misure di responsabilizzazione individuale

290

378

393

3= 1-2

Spesa programmatica

101.702

104.665

107.871

 

 

 

 

 

4

Coperture

101.702

104.665

107.871

4a

Già inglobate nei tendenziali[278]

3.679

3.897

3.946

4b

Rideterminate

2.389

2.393

2.499

4c

Differenza

-1.290

-1.504

-1.447

4d

Manovra

2.313

2.380

2.427

4e

Misure di responsabilizzazione incrementative delle entrate

912

935

935

4f

Automatismo fiscale[279]

1.401

1.445

1.492

4g

Livello di finanziamento complessivo cui concorre lo Stato[280]

97.000

99.892

102.945

5

Livello di finanziamento per tutte le regioni (crescita parametrata al PIL

96.000

99.042

102.245

6

Fondo transitorio di accompagnamento[281]

1.000

850

700

 

 

 

 

 

=2+4d-4c

Manovra complessiva

3.057

3.306

4.224

 

2.      Sintesi

(mln di euro)

 

 

2007

2008

2009

2

Minori spese

2.034

2.430

3.245

4d

Maggiori entrate

2.313

2.380

2.427

4c

Minori entrate

-1.290

-1.504

-1.447

 

 

 

 

 

=2+4d-4c

Manovra complessiva

3.057

3.306

4.224

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca informazioni di maggior dettaglio sulle misure strutturali per il contenimento della spesa a carico delle regioni (944 milioni di euro nel 2007, 1.226 milioni di euro nel 2008 e 1.999 milioni di euro nel 2009), dato il notevole peso che esse rivestono nell’ambito della manovra.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera c)

Proroga dell’incremento automatico delle addizionali regionali

La norma, modificando l’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004[282], dispone la proroga per gli anni di imposta successivi al 2006 del meccanismo di incremento automatico delle aliquote di addizionale IRPEF e delle maggiorazioni IRAP, nel caso di disavanzo sanitario regionale non coperto.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore entrata:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

1.401

1.445

1.492

1.401

1.445

1.492

 

La relazione tecnica precisa che la norma garantisce la continuità delle risorse che, con riferimento all’esercizio 2005 e all’anno di imposta 2006, sono pari a circa 1.400 milioni di euro.

 

Al riguardo si osserva che non appare prudenziale l’iscrizione nei saldi di finanza pubblica delle maggiori entrate derivanti dall’adozione delle addizionali in esame, dal momento che si tratta di un meccanismo da adottare in casi determinati. Benchè la situazione di grave disavanzo che caratterizza alcune regioni[283] sia tale da rendere altamente probabile il ricorso alla leva fiscale anche negli esercizi successivi al 2006, va considerato tuttavia che la stringente normativa per la responsabilizzazione delle regioni contenuta nel provvedimento in esame potrebbe determinare un uso della leva fiscale medesima finalizzato al conseguimento di importi diversi, ed eventualmente minori, di quelli previsti dalla relazione tecnica. La contabilizzazione nei saldi delle maggiori entrate in esame non appare del resto in linea con la prudenzialità adottata in occasione dell’approvazione della legge n. 311/2004 che, pur prevedendo una norma di analogo contenuto, ma limitatamente al 2006, non quantificava alcun gettito.

Appare inoltre opportuno che il Governo precisi se, nella quantificazione del maggior gettito, la relazione tecnica abbia tenuto conto degli effetti del meccanismo del saldo-acconto.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera d)

Disposizioni sulle anticipazioni del finanziamento a carico dello Stato

La norma dispone, tra l’altro:

a)      per gli anni 2007, 2008 e 2009, l’aumento delle anticipazioni del finanziamento a carico dello Stato concesse alle regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, dal 95 per cento al 97 per cento[284] (numeri 1 e 2);

b)     la subordinazione dell’erogazione della quota restante, pari al 3 per cento, all’esito positivo della verifica degli adempimenti prevista dalla normativa vigente (numero 3).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera f)

Misure di contenimento della spesa farmaceutica

La norma conferma, a decorrere dal 2007, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’AIFA ai fini del rispetto dei tetti di spesa[285], salvo rideterminazioni sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

In particolare, si tratta della riduzione del 10 per cento dei prezzi dei farmaci a carico del SSN rispetto a quelli praticati nel dicembre 2005, di uno sconto a carico del produttore pari allo 0,6 per cento del prezzo al pubblico e di una rimodulazione del prontuario che prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci che hanno evidenziato un rilevante incremento dei consumi nei primi mesi del 2006.

 

L’Allegato 7 indica i seguenti effetti riduzione degli oneri sui saldi:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

800

825

852

800

825

852

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca informazioni di maggior dettaglio al fine di verificare la congruità della quantificazione.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera g)

Ulteriori misure per il contenimento della spesa farmaceutica

La norma, con riferimento alle regioni che abbiano garantito la copertura dei disavanzi, subordina l’accesso al contributo integrativo previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge n. 311/2004, in caso di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica, al rispetto anche delle seguenti condizioni riferibili agli esercizi 2005 e 2006:

-          con riferimento al rispetto del tetto del 13 per cento relativo alla spesa farmaceutica territoriale, deve essere intervenuta l’applicazione, entro il 28 febbraio 2007, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire il contenimento del 40 per cento del disavanzo;

-          con rispetto all’ulteriore tetto del 3 per cento riferito alla spesa farmaceutica relativa ai pazienti in regime di ricovero ospedaliero[286], le regioni interessate sono tenute alla presentazione ai Ministeri dell’economia e della salute, entro il 28 febbraio 2007, di uno specifico piano di rientro.

 

La relazione tecnica non fornisce una quantificazione degli effetti delle disposizioni, pur affermando che si tratta di norme che concorrono al potenziamento della manovra.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera i)

Norme in materia di spesa per investimenti sanitari

La norma aumenta di 3 miliardi di euro (da 17 a 20 miliardi di euro) le risorse destinate al finanziamento della spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio.

Tale importo aggiuntivo è vincolato, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, come segue:

-          500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico;

-          100 milioni per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative;

-          100 milioni di euro per l’implementazione e l’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie e ospedaliere;

-          100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

 

La relazione tecnica afferma il carattere esclusivamente programmatorio della disposizione in esame[287].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettere l) e m)

Disposizioni in materia di prestazioni di laboratorio automatizzabili

Le norme dispongono:

-          l’individuazione con DM delle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate nell’ambito di quelle erogabili a carico del SSN[288] (lettera l);

-          l’abbattimento del 50 per cento delle tariffe attualmente previste per le medesime prestazioni.

Conseguentemente, le regioni provvedono alla revisione degli accordi sottoscritti con le strutture private accreditate per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa; all’adeguamento degli importi relativi alla compensazione tra aziende sanitarie dei costi per le medesime prestazioni; all’approvazione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale con i processi di efficienza resi possibili dalle disposizioni in esame (lettera m).

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di riduzione delle spese:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

226

294

309

226

294

309

 

La relazione tecnica preliminarmente precisa che la disposizione ha effetti differenziati per le prestazioni erogate da laboratori pubblici e laboratori privati.

In particolare:

-          per le prestazioni erogate da laboratori privati a cittadini esenti: poiché l’onere della prestazione è totalmente a carico del SSN, l’abbattimento si traduce in un risparmio pieno su tutte le prestazioni su cui incide la norma;

-          per le prestazioni erogate da laboratori privati a cittadini non esenti: poiché l’onere della prestazione è a carico del SSN per la quota eccedente i 36 euro, l’abbattimento tariffario genera un risparmio per il SSN su tale quota;

-          per le prestazioni erogate dai laboratori pubblici a cittadini non esenti: la disposizione si traduce in un minor gettito per il SSN relativamente alle prestazioni di valore fino a 72 euro. In particolare, per le prestazioni di importo fino a 36 euro, l’abbattimento è pari al 50 per cento, mentre per le altre comprese tra 36 e 72 euro l’abbattimento è progressivamente decrescente, fino ad annullarsi.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-          tasso di incremento del valore delle prestazioni: 5 per cento annuo[289];

-          distribuzione tra pubblico e privato del valore delle prestazioni: 50 per cento pubblico e 50 per cento privato;

-          distribuzione del valore delle prestazioni fra cittadini esenti e non esenti: 25 per cento non esenti e 75 per cento esenti[290];

-          incidenza, in termini di controvalore, delle ricette il cui valore unitario supera i 36 euro: 55 per cento del valore totale. Con riferimento ai soli erogatori pubblici, si stima che il 20 per cento sia rappresentato da prestazioni di valore compreso tra i 36 e i 72 euro, sulle quali, atteso che l’abbattimento tende a ridursi fino ad annullarsi, si ipotizza una riduzione del gettito del 25 per cento in media.

 

La quantificazione risulta sostanzialmente corretta.

L’entità delle minori spese nel primo anno, in realtà, appare leggermente sottostimata dal momento che la quantificazione degli effetti di riduzione del gettito per gli operatori pubblici non tiene conto del fatto che la norma interessa solo dieci mesi, come, del resto correttamente considerato nella relazione tecnica nel suo complesso.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera n)

Compartecipazione per spese specialistiche e di pronto soccorso

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dispone per i cittadini non esenti:

a)      il pagamento di una quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

b)     il pagamento di una quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero pari a 23 euro, per le prestazioni qualificate come codici bianchi, e a 41 euro , per le prestazioni qualificate come codici verdi[291], ad eccezione delle prestazioni relative a traumatismi e avvelenamenti.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti di maggior gettito:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

912

935

935

912

935

935

 

La relazione tecnica quantifica il maggior gettito come segue:

1)      assistenza specialistica ambulatoriale: 811 milioni di euro nel 2007 e 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-          numero complessivo annuo di ricette per prestazioni di assistenza specialistica[292]: 246.870.655

-          numero di ricette non esenti[293]: 35per cento

-          quota fissa per ricetta: 10 euro

La relazione tecnica ridetermina l’importo relativo al 2007 considerando che la misura decorre dal 10 gennaio.

2)      pronto soccorso: 101 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-          numero di accessi annui non seguiti da ricovero[294]: 18.335.613

-          numero codici bianchi: 15 per cento

-          numero codici bianchi non esenti: 35 per cento

-          compartecipazione alla spesa codici bianchi[295]: 23 euro

-          numero codici verdi: 65 per cento

-          numero codici verdi non esenti: 35 per cento

-          numero codici verdi relativi a traumatismi e avvelenamenti gravi[296]: 30 per cento

-          compartecipazione alla spesa codici verdi: 41 euro

Il gettito complessivo relativo alle prestazioni di pronto soccorso è stato ridotto del 30 per cento per tenere conto del fatto che alcune regioni hanno già introdotto il ticket sul pronto soccorso per il codici bianchi, della possibile riduzione di accessi non urgenti, con riferimento soprattutto ai codici bianchi, ed, infine, alla possibile parziale evasione.

 

La quantificazione risulta sostanzialmente corretta, pur rilevandosi talune marginali imprecisioni.

In particolare, con riferimento alle prestazioni di specialistiche, non appare necessario rideterminare il maggior gettito nel primo anno, dal momento che la norma decorre dal 1° gennaio e non dal 10 gennaio. Inoltre, con riferimento alle prestazioni rese in pronto soccorso, la relazione tecnica, di fatto, applica un abbattimento finale pari al 29 per cento e non, come precisato del 30 per cento. Tenendo conto pertanto di tali fattori, peraltro del tutto marginali, il maggior gettito recato dalle disposizioni in esame, sarebbe pari a 933 milioni di euro annui.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettere q), r) e s)

Disciplina degli accreditamenti delle strutture private

Le norme dispongono:

a)      la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, degli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate[297] e non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi della normativa vigente[298] (lettera q);

b)     la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, degli accreditamenti provvisori delle strutture private[299] non confermati da accreditamenti definitivi disposti ai sensi della normativa vigente[300] (lettera r);

c)      il divieto per le regioni di concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi accreditamenti[301] in assenza di un provvedimento regionale e conseguente determinazione della capacità produttiva[302]. Tali provvedimenti sono trasmessi al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA (lettera s).

Per le regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi la data del 1° gennaio 2008, prevista per la cessazione degli accreditamenti transitori (lettera q) e per la decorrenza del divieto di concedere nuovi accreditamenti (lettera s) è anticipata al 1° luglio 2007, nel caso in cui tali regioni non abbiano provveduto ad adottare o aggiornare, in coerenza con gli obiettivi fissati nel piano stesso, i provvedimenti in materia di accordi contrattuali previsti dalla normativa vigente[303].

 

La relazione tecnica, comprendendo le disposizioni in esame tra quelle che concorrono al potenziamento della manovra, precisa che esse sono dirette a assicurare l’integrazione fra erogatori pubblici e privati, coinvolgendo questi ultimi negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità e appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera t)

Determinazione del prezzo di  acquisto dei dispositivi medici

La norma dispone:

a)      l’individuazione, entro il 31 gennaio 2007, delle tipologie di dispositivi medici in riferimento all’acquisto dei quali la spesa sostenuta dal SSN supera il 50 per cento della spesa complessiva del SSN per l’acquisto di dispositivi medici;

b)     la determinazione, entro il 30 aprile 2007, dei prezzi dei dispositivi medici individuati, tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del SSN;

c)      l’assunzione di tali prezzi come base d’asta per le forniture del SSN, a decorrere dal 1° maggio 2007.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di riduzione della spesa:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

40

60

60

40

60

60

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti di minor onere ipotizzando prudenzialmente che la riduzione dei prezzi dei dispositivi medici in esame sarà del 15 per cento.

In particolare, la stima del risparmio è effettuata in base ai seguenti parametri e ipotesi:

-          spesa annua per dispositivi medici[304]: 4.000 milioni di euro

-          quota di spesa relativa ai dispositivi per i quali il SSN spende più del 50 per cento del totale della spesa complessiva: 50 per cento

-          percentuale di abbattimento di tale spesa[305]: 15 per cento

La relazione tecnica, prudenzialmente, ridetermina il risparmio così calcolato abbattendolo dell’80 per cento e tiene conto che, nel primo anno, la disposizione decorre dal 1° maggi0.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 88, comma 1, lettera u)

Disposizioni per l’utilizzo appropriato delle specialità medicinali

La norma dispone la limitazione alle sole sperimentazioni cliniche dei medicinali dell’applicazione della norma che consente al medico, sotto la sua responsabilità e previo consenso del paziente, di impiegare specialità medicinali per una indicazione o una via di somministrazione  o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata (uso off label)[306].

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di risparmio:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

24

24

24

24

24

24

 

La relazione tecnica basa la quantificazione sui dati forniti dall’AIFA che evidenziano che i farmaci suscettibili di un utilizzo off label sono quelli antitumorali.

In particolare, la spesa per i farmaci antitumorali è pari a circa 580 milioni di euro annui. Di tali farmaci, inoltre, la quota percentuale usata per indicazioni off label è mediamente pari al 21 per cento. Il risparmio così ottenibile è abbattuto dell’80 per cento, in considerazione del fatto che i comportamenti potrebbero non conformarsi immediatamente e completamente alle previsioni legislative.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 88, comma 2

Incremento del finanziamento del SSN per il 2006

La norma dispone l’incremento del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 2.000 milioni di euro nel 2006.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggior onere:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha effetti sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli effetti sui saldi della disposizione stante la differenza tra quanto affermato dalla relazione tecnica e quanto riportato nell’allegato 7.

 

ARTICOLO 88, comma 3

Riduzione degli stanziamenti al SiVeAS

Normativa vigente: il comma 289 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 autorizza il Ministero della salute ad avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca o di esperti per la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo dell’assistenza sanitaria (SiVeAS). A tale scopo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 200, 2007 e 2008.

La norma, modificando il comma 289 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, dispone, da un lato, la riduzione dell’autorizzazione di spesa da 10 a 7 milioni di euro dal 2007 e, dall’altro, la stabilizzazione dell’onere nel tempo.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

3

3

-7

3

3

-7

3

3

-7

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 89, commi 1-3

Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del PSN

La norma dispone l’istituzione, per il triennio 2007-2009, di un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale, la cui dotazione è stabilita in 65,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti maggiori oneri:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 89, comma 4

Finanziamento degli screening oncologici

La norma dispone la spesa di 20 milioni di euro per il 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati nelle regioni meridionali e insulari al proseguimento dell’intervento speciali degli screening oncologici.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti maggiori oneri di conto capitale:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

20

18

18

10

15

20

10

15

20

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 93

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria

La norma dispone:

a)      il vincolo di destinazione delle risorse previste nella tabella C allegata al provvedimento in esame e riferite al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per progetti proposti da istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza alimentare e per 9 milioni di euro annui, ripartiti in tre importi di uguale entità, per il finanziamento di altri progetti di ricerca nel campo delle malattie rare, delle cellule staminali e della salute sui luoghi di lavoro (comma 1);

b)     lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 ai fini del completamento delle attività relative alla tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e di gestione dei registri nazionali previsti dalla vigente legislazione[307] (comma 2).

 

L’Allegato 7 espone i seguenti maggiori oneri recati dal comma 2:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

8

8

8

8

8

8

8

8

8

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 97

Misure per le farmacie rurali

La norma, con riferimento alle farmacie rurali e a quelle urbane con basso fatturato annuo[308], proroga per il triennio 2007-2009 la riduzione dello sconto a carico delle farmacie, prevista, limitatamente al periodo 1° marzo 2006-31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto-legge n. 273/2005[309]. La misura della riduzione è stabilita annualmente con decreto per una maggiore spesa che non può superare i 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[310].

 

L’Allegato 7 espone i seguenti maggiori oneri:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Si segnala che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 273/2005, che stanziava 2,1 milioni di euro per 10 mesi, la norma interessa circa 280 farmacie urbane con basso fatturato e 350 farmacie rurali.

 

ARTICOLO 101

Spesa sanitaria della Regione siciliana

La norma dispone l’aumento della misura del concorso della Regione siciliana al finanziamento della propria spesa sanitaria dal 42,5 per cento[311] al 45 per cento per il 2007, al 47,5 per cento per il 2008 e al 50 per cento per il 2009.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti minori oneri per effetto della riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

185

371

556

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si segnala che, sulla base degli effetti della norma, la spesa sanitaria complessiva della Regione siciliana sarebbe pari nel 2007 a 7.400 milioni di euro circa. Il dato, se confermato, evidenzierebbe una lieve decelerazione del trend di crescita di tale spesa che, nel 2005, risultava pari a 7.799,8 milioni di euro[312]. Sul punto, appare opportuna una conferma del Governo.

 

ARTICOLO 102

Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna

La norma modifica l’ordinamento finanziario della regione Sardegna, prevedendo, da un lato, l’attribuzione di maggiori risorse finanziarie, dall’altro, il trasferimento di funzioni fino ad ora esercitate dallo Stato.

L’attribuzione di risorse alla regione viene attuata a valere:

-          sulla compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), finora attribuita in quota annuale variabile, che la norma fissa ai 9/10 dell’imposta calcolata sulla base dei consumi regionali delle famiglie, rilevati annualmente dall’ISTAT;

-          sulla previsione di una clausola residuale che prevede la compartecipazione ai 7/10 su tutte le entrate tributarie erariali per le quali non sia disposta una diversa quota di compartecipazione dallo Statuto della regione, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici[313];

-          sul riconoscimento di un importo aggiuntivo sulle quote variabili IVA attribuite alla regione negli anni 2004-2006. A tal fine, il comma 3 dispone uno stanziamento ventennale di 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007;

-          sull’inclusione nella base di calcolo delle quote di compartecipazione dei vari tributi erariale, del gettito riscosso fuori dal territorio regionale, ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione.

In conseguenza dell’aumento delle entrate, la norma dispone il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

§        trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle ferrovie meridionali sarde;

§        contiguità territoriale;

§        Agenzia delle entrate.

L’attuazione delle disposizioni relative alle maggiori entrate e la conseguente assunzione in capo alla Regione degli oneri relativi alle funzioni trasferite entrerà a regime solo nel 2010.

Con riferimento al triennio 2007-2009 la norma dispone:

·        che la compartecipazione all’IRPEF, all’IRPEG e alle altre entrate tributarie erariali dirette o indirette, di cui alla lettera m) dell’articolo 8 siano calcolati in quota fissa, in misura tale da generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato non superiori a 344 milioni di euro nel 2007, 371 milioni per l’anno 2008 e 482 milioni per l’anno 2009;

·        che nel triennio 2007-2009 la copertura degli oneri per il finanziamento integrale del servizio sanitario sia garantita dalla compartecipazione IVA, attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria, come determinato per ciascun anno dalle delibere CIPE, aumentato di 300 milioni di euro annui.

E’ inoltre previsto che, a decorrere dal 2007, la regione finanzi, a totale carico del proprio bilancio, il Servizio sanitario nazionale.

 

L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

            segno meno = peggioramento                                           (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

-225,0

-240,0

-340,0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

 

2007

2008

2009

comma 3: arretrati sulla quota variabile 2004-2006

-25

-25

-25

comma 6: aumento in cifra fissa delle compartecipazioni

-344

-371

-482

comma 7: attribuzione IVA(*)

-1274

-1293

-1312

totale oneri

-1643

-1689

-1819

soppressione quota variabile IVA

270

277

280

Soppressione “riscosso fuori IRPEF ex art 8, lettera d)”(**)

173

180

187

Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato

974

993

1012

Totale coperture

1418

1449

1479

Effetto sul saldo netto da finanziare

-225

-240

-340

(*) L’attribuzione dell’IVA è calcolata in misura pari alla quota di fondo sanitario precedentemente finanziata dallo Stato e ora posta a carico della regione, incrementata di 300 mln.

(**) Tale voce di copertura deriva dal venir meno dell’attribuzione alla regione delle ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali al di fuori del territorio della regione. L’attribuzione alla regione di tali risorse, al pari delle altre fattispecie tributarie maturate nell’ambito della regione ma riscosse al di fuori del territorio della stessa, verrà effettuata a decorrere dal 2010. Nel periodo transitorio 2007-2009 i relativi importi si considerano ricompresi nell’attribuzione della maggiorazione in quota fissa delle compartecipazioni stabilita al comma 6.

 

Al riguardo, appaiono necessari, in via preliminare chiarimenti sul tenore della disposizione che prevede, nel periodo 2007-2009, l’attribuzione alla regione di un ammontare di IVA pari “all’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE”. Appare in proposito necessario acquisire conferma che la norma faccia riferimento esclusivamente al maggior onere posto a carico delle regioni e non invece al totale fabbisogno sanitario della regione, in parte finanziato già a legislazione vigente a carico del bilancio regionale. In caso contrario infatti la quantificazione dell’onere per l’attribuzione del gettito IVA alla regione risulterebbe sottostimata.

Appare inoltre necessario acquisire informazioni in merito agli effetti della disposizione a decorrere dal 2010, quando entrerà in vigore il nuovo regime di finanziamento della regione, con il corrispondente trasferimento di funzioni fino ad ora esercitate dallo Stato. La nuova disciplina appare infatti suscettibile di produrre rilevanti effetti finanziari[314], sulla cui compensatività occorrerebbe acquisire elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 104 (commi da 1 a 10)

Nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale

Le norme dispongono:

a)                       L’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo per la competitività e lo sviluppo al quale sono conferite le risorse assegnate al Fondo di cui all’art. 60, comma 3, della legge 289/2002 (cosiddetto Fondo MAP) e al Fondo di cui all’art. 52 della legge 448/1998 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese) che vengono contestualmente soppressi. Al Fondo di nuova costituzione vengono altresì conferite le somme di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo è inoltre alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate in tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f), della legge 468/1978 per gli esercizi successivi al 2009[315].

               La norma stabilisce altresì che viene assicurata, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente (comma 1).

          Il Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive - ora dello sviluppo economico - (articolo 60, comma 3, della legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

·                alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività           produttive;

·                agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma,         patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della         legge n. 208/1998.

          Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico) in favore delle imprese, accorpando, in un’unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici.

b)                      L’individuazione di una tipologia di progetti di innovazione industriale il cui finanziamento grava sulle risorse del Fondo, a valere su una quota individuata con decreto ministeriale (comma 2);

c)                       la definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nei progetti di cui al comma 2, affidata ad un responsabile di progetto, nominato dal Ministro dello sviluppo economico. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti (comma 3);

d)                      L’attribuzione al Ministro dello sviluppo economico dell’adozione, con appositi decreti, dei progetti proposti dal responsabile per la cui attuazione possono essere incaricati enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, ove non risultino sufficienti le risorse di personale interno, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti (comma 4).

e)                       L’istituzione, da parte del Ministro per lo sviluppo economico, di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. Le spese sostenute per la gestione dei progetti sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento di ciascuno (comma 5);

f)                        per i progetti di cui al precedente comma 2, la possibilità di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni (comma 6);

g)                      l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale[316] e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio[317] che vengono contestualmente soppressi. A tale Fondo confluiscono altresì le risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge 388/2000[318] e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 222, della legge 311/2004[319] le cui norme sono finalizzate, tra l’altro, a promuovere il consolidamento di piccole e medie imprese e a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso quelle localizzate nelle aree sottoutilizzate. Al nuovo Fondo è inoltre conferita la somma di euro 50 milioni per il 207, 100 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009 (comma 7).

          Nell’ultimo periodo del comma 7 si precisa che gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

·       operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;

·       la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria;

h)                      la definizione, mediante un decreto del Ministro per lo sviluppo economico:

·           delle modalità di funzionamento del Fondo stesso anche attraverso l’affidamento a soggetti esterni con oneri a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti;

·           dei criteri per la realizzazione degli interventi e delle relative priorità;

·           delle condizioni per l’eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui risorse confluiscono al nuovo Fondo (comma 8).

i)                        Il conferimento al Fondo di cui al comma 7 delle ulteriori risorse provenienti da altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per il finanziamento di imprese da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 10).

           

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari:

 

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fondo competitività e sviluppo

300

400

400

100

200

300

100

200

300

Fondo finanza d’impresa

50

100

150

20

40

80

10

30

50

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, peraltro con riferimento ai soli commi 1 e 7, precisando che il contenuto della stessa mira a rafforzare l’efficacia delle misure a sostegno dell’innovazione industriale.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si rileva la necessità di esplicitare i criteri alla base della diversificazione degli effetti imputati alla norma ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sarebbero inoltre necessari chiarimenti volti a:

·         escludere che dalla disposizione contenuta nel comma 6, in virtù della quale viene assicurata una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate, possano insorgere oneri a carico della finanza pubblica;

·         confermare che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 si possa far fronte nei limiti delle quote degli stanziamenti per singoli progetti, ivi prevista;

·         che le modalità di finanziamento ed utilizzazione dei fondi possano effettivamente assicurare, oltre alle nuove finalità di finanziamento previste, quelle già individuate dalla preesistente legislazione espressamente richiamata dalle norme in esame, con particolare riferimento agli interventi già programmati.


ARTICOLO 104 (commi da 11 a 13)

Diritti sui brevetti e aiuti alle imprese in difficoltà

Le norme prevedono quanto segue:

a)                       l’istituzione dei diritti sui brevetti per invenzione industriale, per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché le modalità secondo le quali sono dovuti i diritti per il relativo mantenimento in vita, oltre ai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Dal pagamento dei diritti, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, sono esonerate le università, le amministrazioni pubbliche aventi finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 11).

               Si segnala che l’articolo 1, comma 352, della legge finanziaria 2006 aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. Secondo la relazione all’originario disegno di legge, la soppressione suddetta mirava ad incentivare la registrazione di brevetti, eliminando un onere che risultava influire negativamente sulla quantità delle registrazioni. La relazione tecnica ascriveva alla disposizione i seguenti effetti finanziari:

(minori entrate - milioni di euro)

 

2006

2007

2008

tassa concessioni governative

38

27,5

32,1

imposta di bollo

2

1,4

1,7

TOTALE

40

28,9

33,8

 

b)                      l’istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una struttura avente finalità di cooperazione interorganica fra i due Ministeri per l’adozione di misure di contrasto del declino dell’apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 270/1999[320]. Con il medesimo decreto si provvede al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, eventualmente anche mediante la loro soppressione, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa. Per le finalità di cui al comma in esame viene autorizzata la spesa di euro 300 mila a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della L. 140/1999[321] (comma 12).

          L’art. 3 della legge 140/1999 ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell’industria, riferite a diverse fattispecie;

c)                       con riferimento al Fondo di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. 35/2005[322], si stabilisce che i relativi interventi siano disposti sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE con apposita delibera e che per la loro attuazione il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi di Sviluppo Italia S.p.A., senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Vengono contestualmente abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 11 del D.L. 35/2005 (comma 13).

          I commi 5 e 6 del DL 35/2005 disciplinano lo svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al Fondo suddetto da parte di un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti.

 

La relazione tecnica nulla afferma con riferimento al comma 11, mentre ribadisce il contenuto della norma in merito agli effetti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, che trova copertura nella riduzione dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della legge n. 140/1999. Tali effetti sono riepilogati anche nell’allegato 7, nella seguente misura:

 

milioni di euro

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduz. L.140/99

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura di coop. MSE – Min.Lavoro

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

 

Si segnala che l’allegato 7 riferisce gli effetti suddetti,  presumibilmente in virtù di un mero errore materiale, ad un diverso articolo (art. 105) invece che alla norma in esame.

 

Al riguardo, nonostante l’ammontare contenuto dell’onere, si rileva la necessità di acquisire gli elementi ed i criteri sottostanti la quantificazione, ai fini della verifica dell’onere indicato.

Andrebbe inoltre confermata la mancanza di oneri per la p.a., conseguenti all’istituzione dei diritti di cui al comma 11. A tal fine è necessario che si confermi che le amministrazioni potenzialmente interessate sono tutte quelle espressamente escluse dal pagamento dei diritti ai sensi del comma 11.

 

ARTICOLO 105

Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

La norma dispone l’incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (c.d. Fondo MEF) per 63.273 milioni di euro di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Tale dotazione complessiva non può essere variata salvo intese in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 1).

Viene inoltre disposto che per il suddetto periodo di programmazione e comunque non oltre l’esercizio 2015, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio pluriennale (comma 3).

Le suddette somme – iscritte in tabella F - sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione; le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013 (comma 4).

La relazione illustrativa precisa che nel quadro della politica regionale sancito nell’Intesa definita in Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale, è stata assicurata una modulazione settennale delle assegnazioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate. La dotazione assegnata consente di dare attuazione al Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2007-2011 che mira ad assegnare al Mezzogiorno ed alle aree del Centro Nord un volume di risorse in conto capitale tale da mantenere comunque un’incidenza complessiva della spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione sul PIL pari al 4,1 per cento e, nello stesso tempo, da favorire l’incremento della quota del Mezzogiorno sul totale Italia verso valori possibilmente superiori al 42 per cento nel periodo 2007-2011.

 

La relazione tecnica riassume così gli effetti sui saldi relativi all’incremento del Fondo di cui al comma 1:

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

100

100

5.000

0

100

1.000

0

100

1.000

 

Gli effetti previsti dal 2010 in poi non vengono espressamente indicati.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere per il bilancio dello Stato,  limitato all’entità dello stanziamento.

Si segnala peraltro che l’allegato 7, dando conto degli effetti finanziari limitatamente al triennio 2007-09, non indica l’onere – di ammontare assai ingente (circa 9,6 miliardi di euro per ciascun anno) – destinato a gravare sugli esercizi 2010-2015.

 

ARTICOLO 106

Fondo FIRST

La norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) che verrà alimentato con le risorse annuali per i progetti di ricerca del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per quanto di competenza del Ministero dell’università e della ricerca. Il nuovo fondo è alimentato altresì, in via ordinaria, da conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (commi 1 e 2).

La norma stabilisce inoltre che alla ripartizione delle risorse del Fondo nonché alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del Fondo provveda il Ministro dell’università e della ricerca (commi 3 e 4).

Viene infine autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e  2008 e di 360 milioni per l’anno 2009 quale dotazione aggiuntiva del Fondo (comma 5).

 

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame è finalizzato alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica, di competenza del Ministero dell’Università e della ricerca.

 

La relazione tecnica si limita sostanzialmente a descrivere il contenuto della norma.

 

L’allegato 7 riassume così gli effetti legati alla disposizione in esame:

 

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

300

300

360

150

200

300

150

200

300

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Andrebbe peraltro precisata la disposizione della legge n. 468/1978, in base alla quale si procede alla determinazione dei conferimenti annuali al Fondo.

 

ARTICOLO 107

Fondo interventi regionali nel settore del commercio e del turismo

La norma dispone l’integrazione della dotazione del Fondo di cui all’art. 16, comma 1, della L. 266/1997[323] per euro 30 milioni per l’anno 2007 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e a riportare l’effetto sui saldi come riassunto nell’allegato 7, che peraltro, per un errore materiale, riferisce tale effetto all’art. 108.

 

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

30

40

40

10

20

40

10

20

40

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 108

Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

Normativa vigente: il comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 114/1998 prevede, tra l’altro, che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato possa disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate all’incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti.

 

La norma, modificando il comma 4, lettera a), dell’articolo 24 del D.lgs. 114/1998, prevede che il finanziamento delle società finanziarie costituite dai confidi possa essere disposto per l’incremento dei fondi di garanzia destinati anche alla prestazione di cogaranzie a favore dei confidi medesimi (comma 1).

Per le finalità previste dal citato comma 4 viene disposto un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 2).

Si applicano anche alle società finanziarie di cui all’articolo 24 medesimo le disposizioni di cui all’art. 13, comma 33, del D.L. 269/2003, che consentono la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti (comma 3).

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 riassumono così gli effetti prodotti dalla disposizione in esame:

 

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

30

30

30

10

20

30

10

20

30

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto l’onere di cui al comma 2 è limitato all’entità dello stanziamento.

ARTICOLO 110

Promozione competitività nei settori industriali ad alta tecnologia

Le norme dispongono i seguenti contributi per le finalità di seguito indicate:

a)             un contributo quindicennale di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, per le attività di elaborazione di programmi ed esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e investimenti previste dalla legge 808/1985[324] (comma 1);

b)            un contributo quindicennale di euro 10 milioni per il 2007 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 1 della legge 140/1999[325] in favore delle imprese nazionali che realizzino, eventualmente anche nell’ambito di collaborazioni internazionali, progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale nonché nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia (comma 2);

c)             un contributo quindicennale di euro 50 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni per l’anno 2009 per il finanziamento del settore aeronautico per programmi connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale realizzati nel contesto dell’Unione europea, come disposto dall’art. 4, comma 3, della L. 266/1997[326] (comma 3).

 

La relazione tecnica così riassume l’effetto complessivo dei predetti contributi:

 

importi in milioni di euro

 

2007

2008

2009

Anni succ.

Art. 110

Comma 1

 

 

 

 

 

40

40

40

40

 

 

40

40

40

 

 

 

40

40

Art. 110

Comma 2

 

 

 

 

 

10

10

10

10

 

 

30

30

30

 

 

 

30

30

Art. 110

Comma 3

 

 

 

 

 

50

50

50

50

 

 

40

40

40

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

totale

100

210

310

310

 

La relazione tecnica, inoltre, aggiunge che non vengono ascritti effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento in quanto gli stessi sono già considerati nel tendenziale essendo relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente.

 

L’allegato 7 riporta i suddetti effetti più in dettaglio:

importi in milioni di euro

 

saldo netto

fabbisogno

indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

110 comma 1

40

80

120

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 comma 2

10

40

70

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 comma 3

50

90

120

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle indicazioni riportate nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 118

Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti

La norma autorizza il Ministro dei trasporti a disporre[327] un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione tale da determinare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro annui.

Le tariffe che possono essere incrementate sono quelle di cui all’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870[328].

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 1, comma 238 della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005 recava una disposizione di contenuto analogo tenore volta a conseguire entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Una parte di tali risorse, pari a 30 milioni di euro, è destinata:

Ÿ        al funzionamento del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento dei trasporti terrestri nella misura di 25 milioni di euro;

Ÿ        alla predisposizione del piano generale di mobilità, dei sistemi informativi di supporto, del monitoraggio e della valutazione di efficacia degli interventi, nella misura di 5 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Aumento delle tariffe

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Ced trasporti e mobilità

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

 

 

La relazione tecnica riproduce il contenuto della norma.

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 119

Trasferimento di fondi dall’INAIL all’INPS

La norma incrementa la misura dell’esonero contributivo INAIL, relativo all’anno 2005, riferito ai dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi. La misura dell’incremento è pari a 120 milioni per l’anno 2006.

La modifica è disposta novellando l'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l’onere è riferito all’anno 2006 conformemente a quanto previsto per la precedente misura di esonero contributivo.

Al relativo onere per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo di una somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma in questione ha riconosciuto una agevolazione contributiva in favore delle aziende di autotrasporto, limitatamente all’anno 2005; a fronte delle minori entrate incassate dall’INPS era disposta una misura compensativa di pari importo a carico del bilancio dello Stato.

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori entrate per premi INAIL

0

0

0

-120

0

0

-120

0

0

Maggiori spese per premi INAIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La riga relativa alle maggiori spese che riporta tutti i valori a zero è, probabilmente, il risultato algebrico della somma di una maggiore spesa a carico dell’INPS per 120 milioni compensata da incasso di pari importo introitato dall’INAIL.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri aggiuntivi in quanto compensa l’incremento di spesa con il riversamento all’entrata di una somma già affluita all’INPS.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se, in relazione all’utilizzo, a copertura dell’onere in questione, di somme presenti nel bilancio dell’INPS, possano determinarsi riflessi negativi sul bilancio dell’Istituto medesimo.

 

ARTICOLO 123

 Esclusione cofinanziamento UE dalla regola del 2%.

 La norma esclude dalle disposizioni limitative dell’incremento della spesa degli enti pubblici non territoriali stabilita dall’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 - vale a dire dal vincolo del 2 per cento - le spese degli enti medesimi relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese  le corrispondenti quote di parte nazionale.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, limitandosi ad indicare l’ onere recato dalla norma in 550 milioni di euro per il 2007, sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Nei medesimi termini il predetto importo è riportato nell’allegato 7.

 

Al riguardo, appare necessario che vengano forniti i dati ed i criteri sulla cui base è stato quantificato l’onere. Ciò anche considerato che esso appare consistentemente superiore al complessivo effetto di risparmio ascritto al comma 57 dell’ art. 1 della L.311/2004 dalla corrispondente relazione tecnica. Quest’ultima infatti, con riferimento all’intero ammontare delle spese degli enti interessati dalla misura, quantificava risparmi per circa 295 milioni di euro per il 2007 e pertanto, l’esclusione di parte delle spese da tale misura dovrebbe produrre minori risparmi (oneri) pari ad una quota dell’importo suddetto.

 

ARTICOLO 134

Interventi ferroviari

Normativa vigente: l'articolo 75della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva affidato alla società Infrastrutture Spa (ISPA) il compito di finanziare prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria destinata al sistema Alta velocità/Alta capacità[329]. Nel caso di oneri per Infrastrutture Spa, non adeguatamente remunerabili utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”, l’equilibrio economico-finanziario veniva garantito con interventi a carico dallo Stato.

I commi da 79 a 83 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) hanno disposto la fusione per incorporazione della società Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti Spa., che continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006. Sulla base delle nuove disposizioni, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006 sono integralmente garantiti dallo Stato[330]. Il successivo comma 84 ha, inoltre, previsto la concessione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo di contributi per 15 annidi 85 milioni di euro dall’anno 2006 e di 100 milioni di euro dall’anno 2007per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta velocità/Alta capacità.

 

Le norme recano le seguenti autorizzazioni di spesa per il settore ferroviario:

-       900 milioni di euro per l’anno 2008 e 1200 milioni di euro per l’anno 2009, per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta velocità – Alta capacità (AV/AC) (comma 1);

-       400 milioni di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato s.p.a. (FS Spa) per l’attuazione di un piano di investimenti della società Trenitalia Spa (comma 2);

-       27 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 per il rimborso degli interessi e per la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per la realizzazione del Sistema AV/AC, quale onere – posto a carico dello Stato[331] - per il servizio del debito già contratto con la società Infrastrutture Spa per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 (comma 3);

-       311 milioni di euro per l’anno 2007, per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti, sostenuti in attuazione dei contratti di programma con Rete ferroviaria italiane (RFI) e contratti di servizio di Trenitalia[332] (comma 4);

-        2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 5).

L’Allegato 7 riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

                                   (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 1

Interventi AV/AC C/cap

Maggiori spese

0

900

1.200

0

900

1.200

0

900

1.200

Comma 2

FS-Trenitalia

Maggiori spese

400

0

0

400

0

0

400

0

0

Comma 3

Interessi

Maggiori spese correnti

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Comma 4 Corrispettivi RFI-Regioni

Maggiori spese correnti

311

0

0

0

0

0

0

0

0

Comma 5

Rete tradizionale

Maggiori spese c/cap

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme per i commi 1-3 e 5. Relativamente al comma 4, viene precisato che esso concerne l’erogazione in conto esercizio al gestore dell’infrastruttura e all’impresa ferroviaria, per quanto riguarda il mancato aggiornamento dei contratti di servizio e di programma delle regioni, mentre le ulteriori problematiche di natura contrattuale concernenti i trasferimenti in conto esercizio[333] vengono affrontate nell’apposito articolo di rifinanziamento del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese (articolo 116 del presente disegno di legge finanziaria).

Si chiarisce che le iniziative di cui alle norme in esame, unitamente a quelle del citato articolo 116, tengono conto delle linee guida del piano d’impresa 2006-2010 del gruppo Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo sia della copertura dei fabbisogni in conto economico, sia dello sviluppo degli investimenti, in termini di ricapitalizzazione aziendale e di prosecuzione di opere infrastrutturali.

Viene, inoltre, fornita un’indicazione degli effetti sui tre saldi derivanti dai commi 1, 2 e 5, mentre non risulta alcun dato relativo ai commi 3 e 4, desumibili, peraltro, dall’allegato 7.

Si rileva, infine, che l’articolo 84 che richiama l’allegato 7 del provvedimento in esame provvede a finanziare parte degli interventi disposti dalle norme con le risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS: il finanziamento risulta integrale per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, mentre per quelli di cui al comma 5 il finanziamento a carico del predetto fondo è integrale per il 2007 e parziale (1,2 mld anziché 2 mld) per il 2008.

Nulla da osservare per quanto riguarda le quantificazioni, in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Appare, tuttavia, opportuno acquisire chiarimenti in merito alle necessità finanziarie cui si dovrà far fronte con le risorse in esame, al fine di valutare se possano determinarsi i presupposti per ulteriori finanziamenti a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre chiarito se siano ipotizzabili riflessi sul debito pubblico, delle disposizioni del comma 3 che prevedono uno stanziamento relativo all’onere se il servizio del debito sui mutui contratti per il sistema AV/AC.

 

ARTICOLO 135

Finanziamento di opere di interesse nazionale

La norma autorizza il rifinanziamento di interventi per la realizzazione di opere strategiche[334], individuate tramite apposito programma deliberato dal CIPE, concedendo contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 1).

Si ricorda, altresì, che l’intero universo di riferimento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) è attualmente costituito dalla delibera CIPE n. 130 del 6 aprile 2006.

Si ricorda, inoltre, che nel recente documento allegato al DPEF 2007-2011 relativo al PIS, il Governo ha provveduto ad individuare le opere prioritarie all’interno del Programma, calcolando altresì il fabbisogno finanziario residuo per il loro completamento in 23,7 miliardi di euro.

Si fa notare che il finanziamento quindicennale disposto dal comma in esame corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,3 miliardi di euro, pari circa al 14% delle risorse indicate nel citato allegato al DPEF 2007-2001 per il completamento delle sole opere prioritarie.

La somma di 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 è specificatamente destinata alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

E’ altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera (comma 2).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Legge obiettivo

-100

-200

-300

0

-200

-500

0

-200

-500

Capitanerie di porto

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che l’entità dell’onere è limitata dalla misura dello stanziamento.

 

ARTICOLO 136

Autonomia finanziaria delle autorità portuali

Normativa vigente: La tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[335] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge), mentre la tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[336].

L’articolo 28 della legge di riforma del settore portuale[337] (legge n. 84/1994) ha stabilito che il gettito della tassa erariale di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio fosse interamente acquisito al bilancio dello Stato. La legge ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci[338]: per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato, mentre nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato.

 

Le norme recano disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali[339], prevedendo in particolare:

-       l’attribuzione a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, a decorrere dall'anno 2007,  del gettito della tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio (comma 1);

-       la conferma dell’attribuzione, a ciascuna autorità portuale, del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (comma 4);

-       l’istituzione presso il Ministero dei trasporti - a decorrere dal 2007 – di un fondo perequativo di ammontare pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi annualmente tra le autorità portuali in base a criteri definiti con decreto del Ministro dei trasporti[340], e la conseguente soppressione[341] degli stanziamenti destinati alle autorità portuali per la costruzione e manutenzione dei porti (comma 2);

-       l’autorizzazione rivolta alle autorità portuali per l’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali (comma 3);

-       la riscossione delle tasse sopra citate a cura degli uffici doganali, senza alcun onere per gli enti a cui è devoluto il relativo gettito (comma 5);

-       l’esclusione per le autorità portuali, in conseguenza del regime di autonomia finanziaria, dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 57, della legge n. 311/2004, che ha introdotto specifici limiti di spesa per tutti gli enti pubblici non territoriali.  Viene precisato che alle Autorità portuali si applica il sistema di tesoreria mista[342], e che le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008 (comma 6).

Si ricorda che la norma citata ha fissato un limite all’incremento della spesa degli enti pubblici non territoriali rientranti nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - tra i quali figurano le Autorità portuali - del 4,5% per il 2005 rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003, al netto delle spese di personale, quantificando un risparmio di spesa di 120 milioni di euro nel 2005, 210 milioni di euro nel 2006 e 295 milioni di euro nel 2007. Per gli anni 2006 e 2007 è stata prevista la percentuale di incremento del 2 per cento rispetto alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente.

Le norme medesime, ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria, demandano:

-      ad un regolamento[343] la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui ai richiamati atti normativi[344] nonché la definizione dei criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse (comma 7);

-     ad un decreto[345] la determinazione - per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali - della quota di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali, con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine (comma 8)[346].

Si rammenta che il piano regolatore portuale è previsto dall’articolo 5 della legge n. 84/1994, e che ai sensi del comma 8 l'onere per la realizzazione delle opere grava sullo Stato[347] e sulle regioni[348]. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

Viene, inoltre, modificato il regime dell’IVA da applicare alle autorità portuali, disponendo in particolare:

-       l’assimilazione alle attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti già esistenti - e come tali inclusi tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali[349] che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato e che sono sono esenti da IVA[350] - della realizzazione di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero le opere qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali (comma 9);

-       la previsione gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della loro natura giuridica di enti pubblici non economici, siano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni non costituiscano corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA. Di conseguenza gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'IVA ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono (comma 10).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

segno - =  peggioramento                                  (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 1 Attribuzione tasse

Minori entrate

-100

-100

-100

0

0

0

0

0

0

Comma 2

Fondo perequativo

Maggiori spese

-50

-50

-50

-20

-40

-50

-20

-40

-50

Comma 2 (*)

Riduzione trasferimenti

Minori spese

166

166

166

70

100

150

70

100

150

Comma 6

Deroga limiti di spesa

Maggiori spese

0

0

0

-100

0

0

-100

0

0

Comma 6 (*)

Tesoreria mista e maggiori interessi

Maggiori spese

-1

-1

-1

-56

-66

-31

-1

-1

-1

(*) Si rileva che l’allegato 7 riporta erroneamente i numeri dei commi relativi alla riduzione trasferimenti (riportato comma 3 anziché 2) e alla tesoreria mista e maggiori interessi (riportato comma 7 anzichè 6).

Non vengono, invece, riportati gli effetti delle norme del comma 7 relativo ai requisiti delle autorità portuali, quantificati, invece, nella relazione tecnica.

 

La relazione tecnica - nel precisare che il trasferimento alle autorità portuali del gettito della tassa erariale e della tassa di ancoraggio, che attualmente affluisce al bilancio dello Stato, è finalizzato ad assicurare alle autorità portuali una maggiore autonomia finanziaria riducendo in corrispondenza  gli oneri a carico dello Stato per interventi di manutenzione e per il mantenimento dei fondali – riferisce che le disposizioni relative ai commi 3 (applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti), 4 (conferma di entrate già attribuite alle Autorità portuali dalla legislazione vigente), 5 (modalità di riscossione delle tasse), 8 (determinazione della quota di tributi da devolvere alle Autorità portuali e contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali) e dei commi 9 e 10 (norme interpretative in materia di canoni demaniali marittimi e realizzazione di opere in porti già esistenti) non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, con riferimento alle norme relative al comma 5, viene precisato che già attualmente le tasse in questione sono riscosse dagli Uffici Doganali nell’ambito degli ordinari compiti istituzionali, mentre con riferimento ai commi 9 e 10 viene specificato che le norme consentono di ridurre il contenzioso esistente.

Viene, invece, fornita una dettagliata indicazione degli effetti derivanti dalle disposizioni di seguito indicate senza per lo più esplicitare i dati ed il procedimento sottesi alle singole quantificazioni.

-       Attribuzione alle Autorità portuali della tassa erariale e della tassa di ancoraggio: sono stimate minori entrate dello Stato per complessive 100 milioni di euro, di cui 45 milioni a titolo di tassa erariale e 55 milioni per tassa di ancoraggio (comma 1).

-       Istituzione del fondo perequativo - necessario al fine di ripartire il diverso livello degli introiti di ciascuna autorità portuale e per ripartire le risorse in relazione alle spese sostenute per gli interventi di manutenzione – con maggiori oneri per 50 milioni di euro, e corrispondente soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Autorità portuali a cui vengono imputate minori spese per 166 milioni di euro (comma 2).

-       Deroga al limite all’incremento di spesa, per il quale si stima un maggiore onere, per il 2007, di 100 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente (comma 6, primo periodo).

-       Applicazione del sistema di tesoreria mista e prelievo delle giacenze dal 1 gennaio 2007, in sostituzione del regime di tesoreria unica attualmente applicato a tali enti: tale mutamento di regime determinerà la fuoriuscita dai conti di tesoreria delle somme che mediamente ciascun anno  restano depositate sui conti fruttiferi – determinando un maggior fabbisogno stimato in 55 milioni di euro per l’anno 2007, 65 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per l’anno 2009 - ed il prelievo in due rate annuali di quelle esistenti su tali conti al 31 dicembre 2006, per il quale viene stimato un onere per interessi di 1 milione di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 6, secondo periodo).

-       Revisione della disciplina delle tasse dei diritti marittimi, che non comporta alcun onere a carico dello Stato[351],  e revisione dei requisiti per l’istituzione ed il mantenimento delle autorità portuali, al quale, invece, vengono imputati risparmi di spesa per 3 milioni di euro per il 2007, 5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009 (comma 7).

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che ai fini della verifica della quantificazioni indicate, è necessario che sino forniti i dati ed il procedimento sottostanti le quantificazioni, che come segnalato non sono esplicitati per lo più dalla R.T.

Inoltre, in relazione alle singole disposizioni, si osserva quanto segue:

-        con riferimento ai commi 3 e 5, pur tenendo conto di quanto segnalato dalla R.T. occorrerebbe escludere che l’attribuzione agli uffici doganali della riscossione dei tributi – ivi compra l’addizionale di nuova istituzione – possa determinare un aggravio per i medesimi uffici con conseguenti oneri;

-        con riferimento ai commi 6 e 7, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi alla base della quantificazione sia dell’importo di 100 milioni di euro relativi alla deroga all’incremento di spesa (dal comma 6, primo periodo) sia dei risparmi di spesa imputati alla revisione dei requisiti per istituzione mantenimento e soppressione di autorità portuali (comma 7, lettera b);

-        Con riferimento al comma 8, poiché viene previsto che con decreto sia determinata la quota dei tributi, diversi da tasse e diritti portuali, da devolvere all’Autorità e la contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine disposti, si osserva che tale disposizione determinerebbe un decremento delle entrate al bilancio dello Stato per i tributi da devolvere a fronte di una minore spesa per la soppressione dei trasferimenti. Occorre quindi che siano forniti i dati quantitativi volti a verificare la compensatività di tali effetti;

-        con riferimento ai commi 9 e 10, si rileva che la prevista esenzione ai fini IVA di alcune attività poste in essere nei porti – che attualmente risultano invece assoggettate a tale tributo - e il diverso trattamento fiscale, rispetto al vigente, degli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali possono determinare una riduzione del gettito, della quale risulta opportuna una quantificazione.

Infine appaiono opportuni chiarimenti in merito alla mancata iscrizione nell’allegato 7 dei risparmi derivanti dal comma 1.

 

ARTICOLO 137

Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale

Le norme autorizzano una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008[352] -per lo sviluppo delle filiere logistiche, per interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale[353] e per lo sviluppo delle attività di transhipment e dell’intermodalità – e dispongono che il cinquanta per cento di tali risorse sia finalizzato allo sviluppo del porto di Gioia Tauro nonché ad incentivare la localizzazione di attività produttive nella medesima area portuale anche in regime di zona franca, in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia (commi 1 e 2).

La disciplina dei punti franchi è dettata dall’articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale[354], nel quale si dispone che questi possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero. L’istituzione di zone franche è stata in genere disposta con speciali norme di legge.

Viene, inoltre, istituito un Comitato per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri[355] e risulta composto da ministri[356] nonché dai Presidenti delle regioni interessate (comma 3).

Si prevede che le somme, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, non utilizzate al termine della realizzazione delle opere siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate[357] ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti ai fini degli interventi previsti dall’articolo in esame (comma 4).

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Maggiori spese c/capitale                            (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Sviluppo hub portuali pubblico locale

100

0

0

10

20

40

10

20

40

 

Al riguardo si osserva che la spesa risulta autorizzata dall’anno 2008 mentre l’allegato 7 sconta erroneamente gli effetti sui saldi dall’anno 2007.

 

Con riferimento all’incentivazione di attività produttive anche in regime di zona franca, andrebbero escluse eventuali implicazioni di carattere fiscale con effetti sul gettito.

 

ARTICOLO 139

Interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria

La norma autorizza , per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, un contributo annuo di 50 milioni di euro per il 2007 e di 25 milioni per il 2008 ed il 2009, da erogare  secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, esponendo i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, indicati anche nell’allegato 7.

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori spese c/cap

50

25

25

0

0

0

0

0

0

 

 

Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni della mancata contabilizzazione della spesa ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

ARTICOLO 140

Interventi nel settore del trasporto rapido di massa

La norma dispone:

·        che i fondi di cui alla legge n. 211/1992, relativa agli interventi nel settore del trasporto pubblico di massa, destinate al cofinanziamento di opere di cui alla legge n. 443/2001 (“legge obiettivo”) possano essere utilizzati anche per il finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione di cui alla stessa legge n. 443;

·        l’autorizzazione di un contributo di 10 mln di euro annui nel triennio 2007-2009, per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo in esame.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori spese c\cap.

10

10

10

0

0

0

0

0

0

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata ad uniformare le procedure previste dalla legge n. 211/1992 con quelle della “legge obiettivo”.

 

Al riguardo, andrebberoprecisate le ragioni della mancata imputazione di effetti alla norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Le ragioni potrebbero essere riconducibili alle procedure di spesa, che presumibilmente determinano sfasamenti temporali tra l’impegno e l’erogazione delle somme. Tenuto conto peraltro della completa assenza di effetti ascritti sui due predetti saldi, sarebbe opportuno che  tali circostanze fossero comunque puntualmente individuate.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti volti ad escludere che, per effetto del finanziamento parziale delle opere, possano determinarsi i presupposti per ulteriori finanziamenti pubblici.

Da tale circostanza potrebbero infatti discendere, alternativamente:

·          un irrigidimento della spesa,

·          per le ipotesi in cui sia possibile rinvenire le necessarie risorse nell’ambito di somme già stanziate;

·          ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, qualora gli stanziamenti già autorizzati non dovessero risultare sufficienti a far fronte alle nuove necessità.

 

ARTICOLO 142

Finanziamento dell’ANAS Spa

La norma, ai commi 1-3, interviene nella materia dei rapporti concessori tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture nonché tra ANAS Spa e concessionari, disponendo che:

·        entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma, ANAS Spa predisponga un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. In occasione dell’approvazione del piano e dei relativi aggiornamenti è sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti (comma 1);

·        sia innalzato da trenta a cinquanta anni il limite massimo di durata della concessione tra Anas ed il Ministero delle infrastrutture, facendo peraltro salva, fino al perfezionamento della convenzione unica, la durata dell’attuale concessione. In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà adeguare la durata della concessione di Anas Spa (comma 2;

·        sia aumentata la misura del canone dovuto dagli enti concessionari dall’1 al 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei medesimi concessionari. Inoltre, si interviene sulla corresponsione di tali somme – che la norma vigente (art. 10 l.n. 537/1993) destina integralmente allo Stato – prevedendo che il 50 per cento delle stesse sia destinato direttamente all’Anas per le sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, mentre il restante 50 per cento continuerà ad affluire al bilancio dello stato per essere destinato all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza controllo ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali (comma 3);

·        ai fini dell’applicazione della predetta disposizione, (comma 3) :

-                    potranno essere adottate misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del c.d. “codice appalti” .

La norma richiamata prevede la possibilità per il Ministero – in assenza di specifiche professionalità interne – di :

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. I costi della struttura tecnica di missione e degli advisor sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati;

-                    lo stesso art. 163, comma 3, è modificato, al fine di consentire l’adozione delle predette misure anche a prescindere dalla condizione, attualmente richiesta, della mancanza di specifiche professionalità interne. La rimozione di tale condizione – effettuata tramite novella al codice degli appalti - assume peraltro valenza generale per tutte le attività di competenza del Ministero ai sensi del Capo IV dello stesso codice (lavori relativi ad infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi);

-                    sono corrispondentemente modificate, al fine di consentire la piena attuazione del comma 3, le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari.

 

Il comma 4 sopprime il sovrapprezzo tariffario autostradale attualmente disposto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, anch’esso soppresso dal successivo comma 7. Viene peraltro istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un sovrapprezzo, da destinare all’Anas quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le relative modalità di attuazione, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti.

Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

Il comma 5 interviene sulla disciplina relativa alla struttura e all’organizzazione dell’Anas Spa, prevedendo che:

·        con decreto del Ministro delle infrastrutture siano impartite all’Anas  direttive per realizzare l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e al controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione di ulteriori compiti assegnati dalla vigente normativa. A tali fini può essere costituita un’apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture;

·        le predette direttive siano impartite anche per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute dall’Anas in società concessionarie autostradali;

·        presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti all’Anas per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

Il comma 6 reca disposizioni soppressive di previsioni contenute nel comma 5-bis  dell’art. 7 del D.L. n. 138/2002  (legge n. 178/2002)[358], per le parti che prevedono  la possibilità di subconcedere ad una o più società da essa costituite alcuni compiti relativi a tratte assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o a contratti di servizio, nonché dei commi 2 e 5 del D.L. n. 203/ 2005, che disciplinano modalità organizzative connesse alla predetta facoltà di subconcessione.

Viene inoltre soppresso il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane.

L’Anas subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate dall’Anas, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si prevede altresì che le predette disponibilità siano evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa e che del loro impiego si dia conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1. Inoltre a tali disponibilità di applicano le disposizioni di un non meglio identificato “comma 7” nonché dell’art. 9 della legge n. 382 del 1968, che prevede l’esenzione da tasse, imposte ed oneri tributari per le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per la gestione del fondo, per le somme ad esso affluenti, gli interessi, i pagamenti e le quietanze.

Infine, il comma 8 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Queste ultime disposizioni hanno previsto che:

·          a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, i finanziamenti concessi al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano, a titolo di contributo in conto impianti, e siano separatamente evidenziati, nel sistema di contabilità regolatoria, i relativi oneri di ammortamento. I suddetti contributi in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e conseguentemente non riducono il valore fiscale del bene. La disposizione specifica che la descritta modifica del sistema di finanziamento avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (comma 86);

·          il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri connessi, nonché degli oneri di finanziamento della infrastruttura medesima, siano ammortizzati con il metodo delle quote variabili in base ai volumi di produzione, sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Ai fini fiscali le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto al precedente comma 86 (comma 87).

Alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma tende ad innovare in modo sostanziale le fonti di finanziamento dell’ANAS, consentendo l’incasso di quota parte dei canoni di concessione dovuti dai concessionari autostradali (comma 2) nonché l’incasso dei sovrapprezzi sui pedaggi dovuti dagli utenti delle autostrade in concessione (comma 4).

Inoltre, mediante la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, l’ANAS potrà integrare i finanziamenti destinati al completamento dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria. In proposito, la relazione precisa che ammontano a circa 500 mln di euro le disponibilità attuali del Fondo e che sono iscritti in bilancio crediti per circa 1.873 mln.

La relazione aggiunge infine che “per rendere più coerente l’impatto sul bilancio di taluni oneri”, viene previsto (comma 8) che i finanziamenti pubblici erogati ad ANAS siano considerati in conto impianti e che l’ammortamento dei beni sia possibile a quote variabili.

La relazione illustrativa fa presente, tra l’altro, con riferimento al comma 4, che l’istituzione del sovrapprezzo ivi previsto, comportando l’acquisizione da parte dell’Anas di ricavi a titolo di corrispettivi per proprie prestazioni, è rilevante anche ai fini dell’esclusione della società dal perimetro della pubblica amministrazione e, quindi, del deconsolidamento dei suoi debiti rispetto allo stock del debito pubblico nazionale.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari, ascritti alla norma:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

Art. 142

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori entrate (comma 3)

 

 

 

40

40

40

40

40

40

Maggiori spese corr. (comma 3 )

 

 

 

50

60

70

50

60

70

Maggiori spese corr. (comma 4)

 

 

 

150

150

150

150

150

150

Maggiori spese corr. (comma 5)

23

 

 

23

 

 

23

 

 

Totale maggiori spese

 

 

 

223

210

220

223

210

220

 

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità che siano forniti i parametri ed i criteri - non descritti nell’ambito della RT - in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione degli effetti ascritti, nell’allegato 7, alla disciplina in esame.

In particolare:

-          al comma 3 sono ascritti effetti di maggior entrata ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, da connettere presumibilmente all’incremento dei canoni dei concessionari. Andrebbe, tra l’altro precisato se tale stima consideri anche:

·         gli effetti connessi all’adozione delle misure organizzative analoghe a quelle di cui all’art. 163, comma 3, del codice degli appalti;

·         gli effetti della rimozione – ottenuta tramite una novella legislativa e avente quindi una portata generale per tutte le opere di cui al Capo IV del codice degli appalti - della condizione consistente nella mancanza di adeguate professionalità interne, ai fini dell’adozione delle medesime misure organizzative;

-          con riguardo al comma 4, l’allegato 7 contabilizza maggiori spese, senza tuttavia considerare i possibili effetti, sul versante delle entrate della p.a., derivanti dal sovrapprezzo tariffario autostradale, né i presumibili risparmi che dovrebbero conseguire, ai fini del saldo netto da finanziare, dalla riduzione dei corrispettivi dovuti all’Anas. Andrebbero in proposito acquisiti opportuni elementi di valutazione;

-          in corrispondenza del comma 5, l’allegato 7 indica effetti di maggiore spesa corrente, per 23 mln nel solo esercizio 2007, senza che risultino esplicitati gli elementi alla base della relativa stima e le specifiche fattispecie cui esso risulta riconducibile.

-          in merito al comma 7, la RT riporta alcuni elementi, riferiti all’attuale consistenza delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade (circa 500 mln di euro) e all’iscrizione in bilancio di crediti per circa 1.873 mln.

L’allegato 7 non ascrive effetti alla norma. Andrebbe peraltro precisato:

·         se, per effetto del subentro dell’Anas nella gestione del Fondo, nei crediti e nei residui impegni verso i concessionari nonché nei rapporti con il personale, possano determinarsi oneri aggiuntivi a carico della stessa società, facente parte del comparto della p.a.

Tali eventuali oneri potrebbero peraltro trovare compensazione in corrispondenti risparmi - ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento - derivanti dalla soppressione del Fondo, anch’esso attualmente ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni. Sul punto appare peraltro necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione;

·         se l’impiego, per gli interventi di competenza dell’Anas, delle disponibilità del Fondo possa comunque produrre un impatto negativo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. A tal proposito andrebbe altresì chiarita l’esatta portata della previsione in base alla quale tale impiego dovrà avvenire “compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica”.

Inoltre, con riferimento ai residui impegni tuttora a carico del Fondo, quali possano essere le conseguenze delle disposizioni in esame, che prevedono una diversa utilizzazione delle somme. In particolare, andrebbe chiarito se, per effetto delle stesse possa eventualmente determinarsi la necessità di ulteriori finanziamenti pubblici, volti a far fronte ai predetti impegni;

Infine, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 8 - che richiamano i commi 86-87 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, estendendo ai finanziamenti all’Anas la disciplina dei contributi pubblici in favore del sistema ferroviario - pur ricordando che alle predette alle disposizioni non risultava ascritto alcun effetto finanziario, - appare comunque opportuno, secondo quanto segnalato con riferimento al sistema ferroviario, acquisire chiarimenti circa i possibili effetti sui saldi dovuti al nuovo regime giuridico dei contributi erogati e dei relativi ammortamenti ai fini fiscali.

 

ARTICOLO 148

Controlli nel settore agroalimentare

Le norme dispongono quanto segue.

       Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito delle produzioni agroalimentari di qualità registrata sono affidate all'Ispettorato centrale repressione frodi, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole (comma 1).

Come ricordato dalla relazione illustrativa, l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 182/2005 ha già provveduto a organizzare in struttura dipartimentale l’Ispettorato centrale repressione frodi[359], che è stato articolato in due direzioni generali (in conseguenza della creazione della struttura dipartimentale e delle due direzioni generali, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell’Ispettorato è stata elevata da 1 a 3 unità). 

       I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2/2006 sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Si tratta dei controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole, prescritti dalla normativa europea e concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo. Ai sensi del predetto articolo 4, comma 4, tali controlli sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

       viene eliminata la prova preliminare di fermentazione dagli esami obbligatori antifrode nel settore del vino (comma 3).

Tale prova, infatti, è da considerarsi obsoleta e secondo la relazione illustrativa richiede un tempo eccessivo.

       È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 23 milioni di euro per l'effettuazione - da parte dell’Agenzia per i controlli nel settore dell’olio d’oliva (Agecontrol Spa) - delle attività di controllo in materia di qualità dei prodotti ortofrutticoli previste dall’articolo 1, commi 4-6, del decreto legge 22/2005[360] (comma 4).

L’articolo 1, commi 4-6, del decreto legge 22/2005 ha trasferito all’Agecontrol i compiti di controllo sugli ortofrutticoli freschi in precedenza svolti dalle regioni e, limitatamente ai mercati esteri, dall’Istituto per il commercio estero (ICE). In relazione a tali nuove funzioni il decreto-legge 22 aveva disposto il trasferimento all’Agencontrol anche degli stanziamenti del Ministero delle politiche agricole destinati alle funzioni medesime, e aveva altresì previsto il trasferimento delle risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli in precedenza svolti dall’ICE. Conseguentemente, la relazione tecnica aveva affermato che le norme non comportavano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

       È istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della disciplina comunitaria. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e i relativi proventi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica (comma 6).

La norma precisa che il predetto contributo è istituito in attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari.

La relazione illustrativa chiarisce che il contributo graverà sui consorzi di tutela.

Ÿ        È soppressa la norma che prevede, per i beneficiari di provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la possibilità di richiedere il pagamento mediante bonifico domiciliato presso gli uffici postali (comma 7).

È inoltre previsto che gli accrediti disposti agli aventi titolo delle predette provvidenze finanziarie abbiano, per gli organismi pagatori, effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme indicate.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 ascrivono alla norme i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 148   c. 4

23

0,0

0,0

23

0,0

0,0

23

0,0

0,0

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le strutture organizzative dell’AGEA svolgano gli ulteriori compiti di controllo loro assegnati dal comma 2 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

Si ricorda in proposito che la relazione tecnica riferita all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2/2006 (in base al quale i medesimi controlli sono stati affidati al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi) affermava che tale assegnazione di compiti non avrebbe determinato maggiori oneri in quanto i controlli sarebbero stati esercitati dai due organismi deputati istituzionalmente allo svolgimento degli stessi.

Analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento all’impatto organizzativo e agli eventuali riflessi finanziari connessi all’attribuzione all'Ispettorato centrale repressione frodi delle funzioni statali di vigilanza nel settore delle produzioni agroalimentari di qualità registrata (comma 1).

Infine, tenuto conto che lo stanziamento di 23 milioni di euro destinato all’Agecontrol ai sensi del comma 4 è riferito ad un solo anno, andrebbero chiarite le finalità di tale autorizzazione di spesa, anche allo scopo di verificare se l’assegnazione all’Agenzia di nuove funzioni di controllo disposta dal decreto legge 22/2005 abbia determinato necessità finanziarie suscettibili di costituire il presupposto per l’insorgenza di nuovi oneri negli anni successivi.

In ordine al trasferimento di funzioni disposto con il decreto legge 22/2005, il quale aveva previsto un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie, il Servizio del Bilancio aveva a suo tempo segnalato la possibilità che si determinassero oneri aggiuntivi in relazione sia ai costi logistici e di organizzazione (trasferimento di materiali, sedi ed attrezzature, adeguamento dei sistemi informatici presso i nuovi utenti) sia al regime contrattuale del personale[361].

 

ARTICOLO 149

Disposizioni in materia di enti irrigui

La norma :

       trasferisce alle regioni Puglia e Basilicata tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia[362] (comma 1).

Le regioni Puglia e Basilicata esercitano tali funzioni tenuto conto anche degli interessi delle regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque. 

       proroga di un anno l’attività dell’Ente irriguo Umbro toscano, prevedendo conseguentemente un onere pari a  271.240 euro per l'anno 2007 (comma 2).

L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, è un ente di diritto pubblico ed è stato istituito dalla legge 1048/1961[363], la quale ne ha previsto una durata trentennale. Tale durata è stata successivamente prorogata di 15 anni[364]. Si ricorda che per l’ultima proroga di un anno (ossia per il 2006), l’articolo 6 del decreto legge 182/2005 ha autorizzato una spesa di 232.406 euro.

       esclude le spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua a fini di distribuzione idrica dal taglio degli stanziamenti per consumi intermedi disposto dall’articolo 22 del decreto legge  223/2006 (comma 3).

L’articolo 22 del decreto legge 223/2006[365] ha disposto, per l’anno 2006, la riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi previsti nei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali. Per il triennio 2007-2009, il d-l ha disposto che le previsioni di spesa relative alle medesime voci non potranno essere superiori all’80% di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando che le predette previsioni dovranno comunque essere predisposte in applicazione della  c.d. regola del 2% stabilita dall’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 311/2004

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 ascrivono alla norme i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 149 

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi in ordine agli effetti finanziari derivanti dal comma 3, volto ad escludere le spese per il sollevamento dell’acqua dai limiti di spesa disposti dall’articolo 22 del decreto legge 223/2006. Appare pertanto necessario acquisire tali dati, al fine di chiarire in che misura la deroga ai predetti limiti di spesa possa ridurre i risparmi che erano stati ascritti a tale norma.

Si ricorda che all’articolo 22 del decreto legge 223/2006 sono stati ascritti, dalla relazione tecnica, effetti di risparmio pari a 297 milioni di euro (in termini di competenza) a decorrere dal 2007.

Andrebbe inoltre chiarito se le regioni Puglia e Basilicata possano esercitare le funzioni trasferite dal Ministero delle politiche agricole con riferimento all'Ente irriguo Pugliese nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 152

Controlli nel settore agroalimentare

Le norme dispongono quanto segue.

       È istituito presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011(comma 1).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo  (comma 2). 

 Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 228/2001, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo (comma 4).

L'articolo 36 del D. Lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), recante la copertura finanziaria del decreto legislativo 228, ha stanziato circa 35,6 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. (con copertura mediante corrispondente riduzione dei finanziamenti statali destinati all’AGEA[366]). A sua volta l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 228 ha esteso la qualifica di imprenditori agricoli alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzino in prevalenza i prodotti dei soci.

       È abrogato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 99/2004 (comma 3).

L’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 99/2004 (Soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) ha attribuito ai giovani imprenditori agricoli al primo insediamento un credito d’imposta fino a 5.000 euro annui per cinque anni, entro il limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi dal 2006 al 2010. Il credito d'imposta – in base al predetto articolo 3, comma 3 - non concorre alla formazione delle basi imponibili IRAP e IIRR ed è utilizzabile in compensazione.

In proposito la relazione illustrativa fa presente che “il comma 1 prevede un cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto per il credito d’imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (art. 3  c. 3 del decreto legislativo 99/2004). La Commissione europea ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. I commi da 2 a 4 sono conseguenti del cambio di finalizzazione”.

       È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il Fondo per le crisi di mercato, al quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 2/2006[367] non impegnate alla data del 31 dicembre 2006 (comma 5).

Con i richiamati commi 13 e 14 sono state stanziate risorse[368] per 100 milioni di euro per il 2006 da destinare al finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola (istituito ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 1-bis).

       Viene ripristinata una norma abrogata dall’articolo 1, comma 9–bis, del decreto legge 181/2006 (Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)[369]. La norma abrogata prevedeva la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari collocati in mobilità e dei lavoratori fuoriusciti dall’organico in base a piani di riorganizzazione aziendale (comma 7).

In base alla medesima norma abrogata – di cui con il testo all’esame si propone il ripristino - alle imprese private che assumono i predetti lavoratori vengono riconosciute le agevolazioni contributive previste dalla legge 223/1991 (riduzione dei contributi o erogazione di premi per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità).

       Le regioni provvedono alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, ai fini dell’erogazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli delle predette aree compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale (comma 8).

       È incrementato di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007, il contributo destinato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dal decreto legge 182/2005 (comma 9).

Come precisato dalla norma, il contributo oggetto di incremento è quello previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 182/2005[370]: 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 per le attività istituzionali dell’ISMEA.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, sottolineando che lo stanziamento di cui al comma 9 (ISMEA) rappresenta un limite massimo di spesa.

 

L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti:

(mln di euro)

MAGGIORE SPESA CORRENTE

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 152  c. 9

ISMEA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MAGGIORI  SPESE  CONTO CAPITALE

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 152   c. 1

Imprenditoria giovanile

in agricoltura

10

10

10

10

10

10

10

10

10

MINORI  SPESE  CONTO CAPITALE

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 152   c. 4

D.Lgs. 228/2001

Credito imposta

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in ordine alla copertura dell’onere previsto dal comma 1 (Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura). Si segnala pertanto la necessità di acquisire un chiarimento in ordine all’effettiva disponibilità e all’entità delle risorse di cui con il comma 4 si prevede l’utilizzo.

Andrebbe in sostanza confermata la sussistenza di disponibilità finanziarie a valere sulle risorse a suo tempo stanziate (dal D. Lgs. 228/2001) al fine di estendere la qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative di imprenditori utilizzatrici dei prodotti dei soci.

In proposito si rileva, peraltro, che le precisazioni contenute nella relazione illustrativa non appaiono coerenti rispetto alle modalità di imputazione dell’onere utilizzate dal testo della norma. Infatti, mentre il testo (coerentemente con l’allegato 7) pone in correlazione i commi 1 e 4,  riferendo la riduzione di autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 alla finalità di coprire l’onere derivante dal comma 1, la relazione illustrativa parla di “cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto per il credito d’imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (art. 3  c. 3 del decreto legislativo 99/2004)”, con ciò ricollegando apparentemente il maggior onere previsto dal comma 1 con il corrispondente  minor onere derivante dal comma 3.

In ordine al finanziamento del nuovo Fondo per le crisi di mercato (comma 5), che dovrebbe essere alimentato dalle risorse, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006,  precedentemente destinate al Fondo per l'emergenza avicola, si segnala che la disciplina sul mantenimento in bilancio delle somme non impegnate[371] consente l’utilizzo dei residui di parte corrente, di norma, non oltre l’esercizio successivo a quello scaduto (mentre a determinate condizioni tale utilizzo può avvenire fino al secondo esercizio successivo a quello di scadenza[372]). Poiché nel caso di specie il nuovo Fondo per le crisi di mercato – da alimentare con risorse 2006 non impegnate - non disporrebbe di alcun finanziamento per gli anni 2009 e seguenti, s’intende che la sua operatività negli esercizi successivi al 2008 sarà comunque subordinata al reperimento di nuove risorse. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento, infine, alle misure finalizzate alla ricollocazione presso enti pubblici e privati  dei lavoratori in mobilità dei consorzi agrari – misure delle quali il comma 7 prevede il ripristino –, andrebbe chiarito se a seguito dell’approvazione della disposizione abrogativa (articolo 1, comma 9–bis, del decreto legge 181/2006) erano stati incorporati nei saldi a legislazione vigente effetti di risparmio. Nel qual caso la norma di rispristino richiederebbe a sua volta una quantificazione e una copertura dei maggiori oneri.

 

ARTICOLI 154 e 155

Internazionalizzazione e forma societaria in agricoltura

 Le norme dispongono quanto segue.

       È escluso dalla base imponibile del reddito di impresa il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti (articolo 154, comma 1).

       La misura dell'esclusione di cui al precedente comma è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro (articolo 154, comma 2).

       Il beneficio fiscale di cui ai commi precedenti si applica anche alle imprese in attività da meno di tre anni. Per tali imprese[373] la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo (articolo 154, comma 3).

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da altro professionista del settore iscritto all'albo ovvero dal centro di assistenza fiscale (articolo 154, comma 4).

        Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dal presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 357/1994 (articolo 154, comma 5).

Si tratta della norma che ha previsto per gli anni 1994 e 1995 la detassazione del reddito d’impresa reinvestito, escludendo dall'imposizione il 50% del volume degli investimenti realizzati per due periodi d’imposta in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. L’agevolazione si applicava per due periodi d'imposta.

       Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per il regime impositivo basato sul reddito catastale agrario (articolo 155, comma 1).

Le modalità applicative del comma 1 sono dettate con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole (articolo 155, comma 2).

       È soppresso l'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 99/2004 (articolo 155, comma 3).

La norma di cui si prevede l’abrogazione inibisce al coltivatore diretto socio o amministratore la possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali e creditizie previste per le società agricole, qualora tali benefici siano già state richiesti dalla società. Come effetto dell’abrogazione, pertanto, le predette agevolazioni saranno fruibili sia in capo ai coltivatori diretti che alle società agricole di persone, ovvero di capitali o cooperative, di cui essi siano rispettivamente soci o amministratori.

       L'efficacia delle disposizioni di cui ai presenti articoli (154 e 155) resta subordinata all'emanazione di un apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e diretto a contenere il relativo onere nel limite di 1 milione di euro annui (articolo 155, comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme, alle quali l’allegato 7  ascrive i seguenti effetti:

 (mln di euro)

MINORI  ENTRATE

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articoli 154-155

Crediti d’imposta in agricoltura

 

0,0

0,0

0,0

1

1

1

1

1

1

MAGGIORI  SPESE  CONTO CAPITALE

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articoli 154-155

Crediti d’imposta in agricoltura

 

1

1

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla compatibilità - rispetto alla fissazione di un limite massimo di spesa - di agevolazioni, come quelle previste dall’articolo 155, che appaiono suscettibili di essere attivate automaticamente in ragione della forma societaria assunta dall’impresa beneficiaria.

 

ARTICOLO 156

Norme in materia di bioenergie

Normativa vigente: il comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) prevede che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo», non utilizzate nel 2005, siano destinate per l'anno 2006: fino a 21 milioni di euro, per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente annuo di biodiesel esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate; fino a 5 milioni di euro, per programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico; per il restante importo, alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Le norme, con riferimento ai commi 1 e 2, aumentano da 200.000 a 250.000 tonnellate il contingente annuo di biodiesel ammesso a beneficiare dell’aliquota ridotta.

Tale disposizione risulta analoga a quella contenuta nell’articolo 26, comma 3, con la quale andrebbe coordinata.

Viene disposta una diversa destinazione delle risorse destinate al Progetto sperimentale “bioetanolo” e non utilizzate negli anni 2005 e 2006, prevedendo che esse siano destinate in primo luogo alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche e, fino a 15 milioni di euro, per i programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico (comma 3).

Si ricorda che la normativa vigente[374] destinava al fondo sopracitato, per l’anno 2006, una quota residuale delle risorse non utilizzate nel 2005, mentre ai programmi di sperimentazione e ricerca erano destinati 5 milioni di euro. Una quota fino a 21 milioni di euro era, inoltre, destinata per l’aumento, fino a 20.000 tonnellate, del contingente annuo di biodiesel esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate.

Sono, inoltre, modificate le norme sull’immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola[375], prevedendo in particolare:

-       uno stanziamento annuo di 73 milioni di euro - per gli anni 2008, 2009 e 2010 – al fine di incentivare la produzione e la commercializzazione del bioetanolo (comma 4, lettera a));

-       il rinvio dal 1° luglio 2006 al 1° aprile 2007 dell’obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, in una misura pari all’1% dei carburanti immessi al consumo nell’anno precedente[376] (comma 4, lettera b));

-       il rinvio al 31 marzo 2007 il termine per l’adozione del decreto ministeriale con cui saranno definite le modalità per l’invio  dei dati di immissione al consumo di biocarburanti di origine agricola e stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo, prevedendo, altresì, che gli importi derivanti dalle sanzioni comminate siano riassegnati quale maggiorazione del contingente di biodiesel esente da accisa[377] ai sensi del comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) (comma 4, lettera c));

-       il rinvio al 31 marzo 2007 del termine entro il quale il CIPE dovrà deliberare la disciplina dei contratti di programma agroenergetici (comma 4, lettera d).

Si ricorda, che con riferimento a tale comma, la relazione illustrativa afferma, tra l’altro, che le norme determinano uno slittamento al 2008 dello stanziamento destinato a quote di esenzione da accisa.

Le norme, inoltre, dispongono che l’attività svolta dalle aziende diretta alla produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli costituiscono attività connesse all’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (comma 5).

Si rileva che tale norma viene introdotta modificando il comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state riconosciute quali attività connesse a quella agricola la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli. La relazione tecnica riferita al comma 423 assegnava alla disposizione effetti di minori entrate a titolo di IRPEF.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese in c/ capitale                                 (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 3

Fondo ricerca bioenergetica

10

0

0

10

0

0

10

0

0

Comma 4

Filiera agroenergetica

73

73

73

73

73

73

73

73

73

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo si osserva quanto segue:

Ÿ        con riferimento alle disposizioni dei commi 1 e 2, si rinvia a quanto osservato per l’articolo 26, comma 3;

Ÿ        con riferimento alle disposizioni del comma 3, sebbene la formulazione della norma sembrerebbe non conforme alla vigente disciplina contabile - in quanto prevede per il 2007 l’utilizzo di risorse stanziate per il 2005 e il 2006 introducendo una deroga al principio di annualità del bilancio - gli effetti sui saldi riportati nel prospetto dell’allegato 7 sembrano contabilizzare correttamente come maggiori spese i 10 milioni di maggiorazione delle risorse destinate al fondo ricerca bioenergetica (15 milioni attualmente destinati rispetto ai 5 milioni destinati dalla normativa vigente);

Ÿ        con riferimento, inoltre, alle attività di produzione di carburanti che vengono assimilate ad attività connesse all’attività agricola, appare necessario che venga fornita una quantificazione delle minori entrate a titolo di IRPEF derivante dal regime agevolato applicato al reddito agrario.

 

ARTICOLO 160

Fondo rotativo per la riduzione dei gas ad effetto serra

La norma dispone:

·        l’istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, ratificato con la legge n. 120/2002 (comma 1);

·        che il Fondo eroghi finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a favore di soggetti pubblici e privati. Il tasso di interesse da applicare è individuato con decreto del Ministro dell’economia entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (comma 2;

·        la determinazione di una serie di priorità per il finanziamento di misure a carico del Fondo nel triennio 2007-2009 (comma 3);

·        la destinazione al Fondo, per il medesimo triennio 2007-2009, di 200 mln di euro annui. Al Fondo possono altresì essere riversate le risorse di cui all’art. 2, comma 3, della citata legge n. 120/2002 (comma 4).

Si segnala che il citato art. 2, comma 3, non indica delle risorse, ma definisce le modalità per l’individuazione di programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni. Peraltro, il successivo comma 5 destina a tali fini la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004;

·        che le rate di rimborso dei finanziamenti concessi siano destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo (comma 5);

·        che il Fondo sia istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e che le modalità di gestione siano definite da apposita convenzione. Per l’istruttoria, l’erogazione e gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti, la Cassa potrà avvalersi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche, in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale (comma 6).

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori spese c/cap

200

200

200

50

100

200

0

0

0

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si rileva la necessità di chiarimenti in merito ai diversi criteri utilizzati per stimare l’impatto della norma sui tre saldi di finanza pubblica.

In particolare, la minore incidenza degli oneri in termini di fabbisogno, rispetto a quelli computati ai fini del saldo netto da finanziare, potrebbe essere conseguenza delle specifiche procedure di finanziamento e dei ritardi delle erogazioni rispetto agli impegni; la mancata previsione di effetti ai fini dell’indebitamento netto potrebbe invece discendere dalla natura finanziaria delle agevolazioni concesse, in quanto tali non rilevanti ai fini dell’indebitamento.

Peraltro, appare necessario comunque acquisire più compiuti elementi di valutazione sulle predette questioni.

Andrebbe inoltre precisato come si intenda far fronte all’eventuale onere di gestione che potrebbe derivare dalla convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, anche in relazione ai possibili costi derivanti dal ricorso ad istituti di credito per le attività istruttorie e per quelle connesse alla gestione del Fondo.

 

ARTICOLO 163, comma 1

Contratti a tempo determinato presso il Ministero per i beni e le attività culturali

La norma proroga, fino al 31 dicembre 2007, novantacinque rapporti di lavoro a tempo determinato[378] presso il Ministero per i beni e le attività culturali (comma 1).

Nell’allegato 7 non sono scontati effetti in relazione alle norme in esame.

 

La relazione tecnica risulta sostanzialmente priva di indicazioni significative sul punto.

La relazione infatti afferma che, “trattandosi di 95 unità il cui contratto dovrebbe essere prorogato per il solo anno 2007, il contributo non dovrebbe superare i 2 milioni di euro”.  Pertanto, sempre secondo la relazione tecnica, “l’onere previsto dal comma 4 appare sovrastimato”.

 

Al riguardo,premessa la necessità di integrare la relazione tecnica,si rileva che la norma può risultare finanziariamente neutra, come ipotizzato nell’allegato 7, solo a condizione che:

·         la trasformazione del contratto riguardi solo la natura del rapporto (da contratto di collaborazione a contratto a tempo determinato) senza che gli altri elementi, quali la durata e la retribuzione, subiscano variazioni;

·         la trasformazione avvenga nell’ambito delle limitazioni alla stipula di contratti a tempo determinato di cui all’articolo 57 comma 12. In caso contrario sarebbe necessario valutare la maggior spesa autorizzata al fine di ridurre i risparmi contabilizzati in relazione alle norme di cui al citato comma 12 dell’articolo 57 della legge in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 163, commi 5, 6 e 9

Finanziamento di Fondi presso il Ministero per i beni e le attività culturali

Le norme dispongono i seguenti interventi:

            l’assegnazione un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Ministero per i beni e le attività culturali. Il contributo è destinato ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione (comma 5);

            l’assegnazione di un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo di garanzia[379] degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali (comma 6);

            l’aumento di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 dei contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti[380] (comma 9).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese correnti                            (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fondo tutela beni culturali

-31,5

-31,5

-31,5

-10

-20

-30

-10

-20

-30

Fondo sostegno eventi culturali

-20

-20

-20

-10

-15

-20

-10

-15

-20

Contributi conservazione beni

-10

0

0

-2

-3

-5

-2

-3

-5

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, per i profili di quantificazione.

Appare tuttavia opportuno, con riferimento al finanziamento di 10 milioni di euro per il 2007 di cui al comma 9, considerato che la formulazione letterale della norma si presta ad interpretazioni non univoche, che venga chiarito se le somme siano state destinate unicamente al fondo dell’editoria per ipovedenti o anche, ed eventualmente in quale misura, alla erogazione di contributi per la conservazione dei beni.

 

ARTICOLO 165

Disposizioni di razionalizzazione in materia di spettacolo

La norma reca una serie di misure volte a razionalizzare gli interventi nel settore dello spettacolo. In particolare:

 

·        sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 concernenti contributi alle attività di promozione e produzione lirica e musicale nonché l’articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394e i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005 in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio (comma 1).

In particolare, la legge n. 800 ha previsto, agli artt. 37 e 40, l’assegnazione, a valere su un fondo per il finanziamento di attività musicali, di sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro per promuovere la cultura musicale e per sostenere la diffusione della cultura musicale nonché di contributi a favore di complessi bandistici. Infine, articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394[381] nonché i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005[382] in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio;

·        sono modificati i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche, demandandone la definizione ad un decreto ministeriale non avente natura regolamentare. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono contro degli interventi di riduzione delle spese (comma 3);

·        sono introdotte nuove norme per i casi di mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo Stato – fino al 31 dicembre 2005 - a valere sul Fondo per le attività cinematografiche (comma 4).

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[383] ha previsto l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (articolo 12)[384], per il finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche nonché per l’erogazione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche.

L’articolo 13 del d.Lgs. stabilisce, in particolare, che i proventi dei diritti di utilizzazione dei film prodotti con il finanziamento dello Stato siano destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato. Qualora tale restituzione non avvenga entro tre anni dall’erogazione, lo Stato acquisisce la quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato. L’articolo 18 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4[385] ha previsto che la gestione di tali diritti, nonché di quelli relativi ai film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A. e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società.

La norma in esame dispone che la convenzione definisca altresì, limitatamente alle erogazioni avvenute entro il 31 dicembre 2005, le modalità per pervenire all’estinzione del debito, anche mediante attribuzione della totalità dei diritti all’impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato;

 

·        vengono inoltre modificati gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 in materia di sostegno al cinema, prevedendo, tra l’altro, che qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia stato interamente restituito il contributo concesso, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica dell’opera è attribuita al Ministero per beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa interessata (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma, né alla stessa risultano ascritti effetti nell’ allegato 7

 

Al riguardo, in merito ai commi 4 e 5 e, in particolare, alle conseguenze annesse alla mancata restituzione dei contributi, andrebbe chiarito come risulti tutelato l’interesse dello Stato al rimborso delle somme qualora si addivenga alla soluzione dell’attribuzione della completa titolarità dei diritti di utilizzazione dell’opera. Infatti, tale soluzione sembrerebbe piuttosto configurare una rinuncia a crediti nei confronti dei soggetti che hanno usufruito dei predetti contributi.

Con riguardo al comma 3, andrebbe precisato il nuovo regime di contribuzione dello Stato alle fondazioni lirico-sinfoniche e le relative norme applicabili.

 

ARTICOLO 166

Interventi a carico del Fondo per l’occupazione

La norma dispone i seguenti interventi a carico del Fondo per l’occupazione, nei limiti di 96 milioni di euro nel 2007 e 25 milioni di euro nel 2008, così suddivisi:

- 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per lo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché per l’istituzione di un Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (comma 1, lettera a);

- 25 milioni di euro nel 2007 per la proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di CIGS, nel caso di crisi aziendali  (comma 1, lettera b);

- 45 milioni di euro nel 2007 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinarie e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza (comma 1, lettera c);

- 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per il sostegno di programmi di riqualificazione professionale e di reinserimento di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende in crisi (comma 1, lettera d);

- 1 milione di euro per il 2007 per il finanziamento di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro e i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili riferite a lavoratori nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.00 abitanti (comma 1, lettera e).

La norma dispone inoltre che il Ministro del lavoro dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi strutturali ed innovativi in materia di lavoro sommerso e irregolare (comma 1, lettera f).

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo per l’occupazione presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinaziamento di cui alla tabella D  allegata al provvedimento in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulle modalità mediante cui verrà determinata la quota affidata al Ministro del lavoro, i cui importi non risultano predeterminati in norma (lettera f) del comma 1), che il Ministro medesimo può utilizzare per interventi in materia di lavoro sommerso ed irregolare.

 

ARTICOLO 167

Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria

Normativa vigente: l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali[386] viene corrisposta per un massimo di 180 giorni, elevati a nove mesi per i soggetti con più di 50 anni alla data di cessazione del rapporto. L’ammontare dell’indennità è pari al 40 per cento della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Il decreto-legge n. 35/2005[387] ha disposto, limitatamente alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006: a) l’elevazione della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a sette mesi con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; b) la determinazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione di tale indennità al 50 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi ed al 30 per cento per il decimo mese (con riferimento ai soggetti con almeno 50 anni).

La norma estende ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola gli incrementi di misura e di durata dell’indennità, disposti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Onere per indennità

305

377

382

Onere per contribuzione figurativa*

12

16

16

Onere per trattamenti di famiglia

3

7

7

Totale

320

400

405

*Gli oneri sono riferiti ai soggetti che si ipotizzano aggiuntivi rispetto alla leva di beneficiari di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, per effetto della disciplina più favorevole.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

a)       400.000 soggetti (in linea con gli ultimi tre anni di consuntivo) quale leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, di cui:

-          85 per cento con età inferiore a 50 anni

-          15 per cento con età pari o superiore a 50 anni;

b)      durata massima legale a normativa vigente (per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007):

-          6 mesi per soggetti con meno di 50 anni

-          9 mesi per soggetti con più di 50 anni;

c)       quota di soggetti che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente:

-          1/3 per i soggetti con meno di 50 anni

-          40 per cento dei soggetti con più di 50 anni;

d)      4,2 mesi di durata media complessiva a normativa vigente, di cui:

-          4 mesi per i soggetti con meno di 50 anni

-          5,4 mesi per i soggetti con più di 50 anni;

e)      40 per cento quale percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione, a normativa vigente;

f)        prudenzialmente, si è ipotizzato che coloro che, a normativa vigente, raggiungono la durata massima legale usufruiscano della prestazione, a normativa variata, per l’intera durata massima;

g)      prudenzialmente, è stato ipotizzato un effetto “attrazione” della nuova più favorevole disciplina con riferimento a circa 5.000-6.000 soggetti annui che, nel computo dell’onere, sono stati aggiunti alla leva ordinaria;

h)      si è ipotizzato il rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di quota parte dei beneficiari dell’attuale disciplina dei requisiti ridotti per effetto della nuova più favorevole disciplina; sono stati considerati circa 30.000 soggetti annui con una durata media pari a circa  6 mesi; tali soggetti avrebbero percepito nell’ambito della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti una prestazione in media per 145 giornate lavorative, pari sempre ad un periodo di 5,6 mesi 5,6 mesi;

i)         1.540 euro circa di retribuzione media mensile (anno 2007) per i beneficiari con requisiti normali e 1.470 euro circa (anno 2007) per i soggetti già beneficiari a requisiti ridotti;

j)        40 euro di importo medio mensile per assegni al nucleo familiare (anno 2007);

k)       1.770 euro circa (anno 2007) quale retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa per i soggetti considerati aggiuntivi per l’effetto “attrazione”;

l)         1,5 punti percentuali di riduzione media, rispetto alla misura massima di copertura (50 per cento), quale effetto della compressione della misura della prestazione dovuto al tetto della medesima.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 175

Disposizioni in materia di mobilità lunga

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro nel 2007, 59 milioni di euro nel 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2009 per il finanziamento dei seguenti interventi:

a)      la concessione, al termine del periodo di mobilità ordinaria concessa entro il 31 dicembre 2007, della mobilità lunga a non più di 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese il cui settore di appartenenza sia interessato da un andamento occupazionale negativo, sulla base dell’applicazione ad essi dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2003[388].

Per il periodo eccedente la mobilità ordinaria, gli oneri relativi al trattamento di mobilità, compresi quelli per la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese beneficiarie;

b)     la concessione a tali lavoratori del beneficio del prepensionamento mediante l’applicazione della disciplina previgente quella recata dalla legge n. 243/2004 (riforma del sistema pensionistico), in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico[389].

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggior onere:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2

59

140

2

59

140

2

59

140

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti sulla base di seguenti parametri ed ipotesi:

-          numero soggetti: 6.000

-          importo medio di pensione nel 2008: 23.000 euro circa

-          effetto incrementativi delle richieste di mobilità ordinaria rispetto agli andamenti tendenziali: 300 soggetti aggiuntivi

-          decorrenza pensionamento anticipato: tra il 2008 e il 2009.

 

La quantificazione risulta corretta.

 

ARTICOLO 176

Proroghe di ammortizzatori sociali

La norma dispone, nel limite di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, la proroga, entro il 31 dicembre 2007, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione in deroga alla disciplina generale nonché l’ulteriore proroga di tali trattamenti già concessi in deroga dalla normativa vigente[390].

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento disposto dalla tabella D allegata al provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 177

Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare

La norma dispone, tra l’altro:

a)      la possibilità per i datori di lavoro, che abbiano stipulato un accordo aziendale o territoriale con i sindacati più rappresentative nazionali, di presentare all’INPS, entro il 30 settembre 2007, un’apposita istanza per regolarizzare lavoratori fino ad un periodo di cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza;

b)     il perfezionamento della regolarizzazione mediante il versamento da parte del datore di lavoro dei due terzi di quanto dovuto[391] e la stipula di contratti di lavoro subordinato;

c)      l’esclusione dei lavoratori dal pagamento della parte di contribuzione a loro carico;

d)     la determinazione del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non determina maggiori oneri dal momento che la misura del trattamento pensionistico relativa ai periodi regolarizzati è proporzionata ai contributi effettivamente versati.

 

Al riguardo si rileva che l’affermazione contenuta nalla relazione tecnica, che motiva l’assenza di effetti onerosi sulla base della corresponsione di un trattamento previdenziale correlato ai contributi versati, sembra presupporre – dovendosi escludere che nella norma si introduca una disciplina pensionistica diversa da quelle vigenti – che ai lavoratori interessati la pensione verrà liquidata con il metodo contributivo.

I periodi regolarizzati possono tuttavia concernere anche lavoratori che accedono al trattamento pensionistico con il sistema retributivo o con quello misto, nel quale, com’è noto i contributi possono risultare non equivalenti – anche in relazione alle singole anzianità contributive – al trattamento che verrà erogato.

In taluni casi, inoltre, la regolarizzazione potrebbe determinare l’ottenimento di un diritto a pensione, cui altrimenti gli interessati potrebbero non poter accedere.

Per tali profili, la norma sembra presentare effetti onerosi sui quali appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 178

Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

La norma autorizza la spesa massima di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione e a progetto mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato.

In particolare, la norma prevede:

a)       la possibilità per i committenti datori di lavoro di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali per promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato sulla base di atti di conciliazione individuali;

b)      la subordinazione della validità degli atti di conciliazione al versamento alla gestione previdenziale dei parasubordinat[392]i da parte del solo datore di lavoro, a titolo di contributo straordinario per il miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro;

c)       l’approvazione da parte del Ministero del lavoro degli accordi relativi alla possibilità di integrare presso la gestione previdenziale dei parasubordinati la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate;

d)      l’estinzione, a seguito degli atti di conciliazione, dei reati e delle sanzioni previsti in caso di violazione della normativa vigente in materia di versamenti contributivi nonché la preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i periodi pregressi.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti onerosi:

(mln di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

300

300

0

300

300

0

300

300

 

La relazione tecnica precisa che l’onere a carico dell’INPS per l’integrazione della posizione contributiva dei lavoratori interessati corrisponde a circa 11 punti percentuali per ogni anno considerato a fronte di un versamento straordinario del datore di lavoro pari al 5,5 per cento (per un’aliquota media relativa agli anni considerati pari al 16 per cento).

In ogni caso, l’approvazione degli accordi è subordinato al rispetto del limite di spesa autorizzato.

 

Nulla da osservare per quanto concerne la quantificazione, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Si rileva comunque che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento utile alla verifica della congruità del limite di spesa. Appare inoltre necessario che il Governo confermi che la mancata previsione di oneri per il 2006 dipende dal probabile protrarsi delle procedure che iniziano con la stipula, entro e non oltre il 30 aprile 2007, degli accordi aziendali o territoriali.

 

ARTICOLO 181

Adempimento di obblighi comunitari ed internazionali

La norma reca misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, prevedendo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell’inadempimento dei predetti obblighi.

In particolare, si dispone che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati adottano le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione o per porre termine alle stesse e danno esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi, è previsto il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli sopra indicati enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di altri Fondi aventi finalità strutturali (comma 3).

Nel caso in cui l’obbligato sia un ente territoriale, la misura degli importi dovuti, che comunque non deve essere superiore agli oneri finanziari a carico dell’Italia, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina modalità e termini per il pagamento, anche rateizzato e che costituisce titolo esecutivo. Qualora gli oneri finanziari a carico dell’Italia siano di carattere pluriennale, o non ancora liquidi, possono adottarsi più decreti in relazione al progressivo maturare del credito dello Stato (comma 7).

I decreti sono emanati previa intesa sull’entità del credito, modalità di recupero e termini di pagamento, anche rateizzato, con l’ente obbligato, la quale deve essere perfezionata entro quattro mesi decorrenti dalla data della notifica allo stesso della sentenza esecutiva di condanna verso l’Italia. Il contenuto dell’intesa è recepito in un provvedimento del Ministro dell’economia e costituisce titolo esecutivo (comma 8).

Qualora non si raggiunga l’intesa, all'adozione del provvedimento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Anche in questo caso possono essere adottati più decreti laddove si sia in presenza di crediti dello Stato che maturano progressivamente (comma 9).

 

Nel caso di enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli territoriali, assoggettati al sistema di tesoreria unica, il diritto di rivalsa si esercita con un prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720.

Per gli altri soggetti equiparati, non rientranti nelle predette categorie, in ogni altro caso, il diritto di rivalsa si esercita nelle vie ordinarie.

Le notifiche necessarie sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 10).

Infine, allo scopo di prevenire ulteriori procedure di infrazione comunitaria, si prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 12). Il citato D.P.R., infatti, dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte alla direttiva 79/409/CEE. In proposito, si ricorda che sono state avviate diverse procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia per la mancata attuazione di direttive.

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano ascritti effetti nell’allegato 7.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi al fine di valutare i riflessi finanziari nonché il possibile onere a carico dei soggetti pubblici interessati, tenuto conto che l’art. 27 della legge n. 468/1978 dispone che le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti pubblici devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria.

In merito al comma 10, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le notifiche possano essere effettuate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati alle medesime finalità.

Riguardo alla possibile infrazione connessa alla mancata attuazione della direttiva sugli habitat naturali (comma 12), andrebbe infine confermata l’idoneità delle misure adottate ad evitare il rischio di sanzioni a carico dell’Italia.

 

ARTICOLO 183

Rifinanziamento trasporto pubblico locale

Le norme autorizzano, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 60 milioni di euro ad integrazione delle risorse già attribuite alle regioni[393] per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.[394].

Viene previsto che il trasferimento delle risorse debba  garantire il livello dei servizi definito dagli accordi di programma già stipulati[395].

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese c/ capitale                        (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Rifinanziamento trasporto pubblico locale

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 184

Finanziamento delle Agenzie fiscali

La norma modifica l’articolo 1 comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di disporre un incremento dei finanziamenti in favore delle Agenzie fiscali posti a carico del bilancio dello Stato.

Più in particolare si dispone un incremento del valore delle percentuali da applicare alla media delle somme incassate dalle Agenzie nell’ultimo triennio[396] al fine di determinare, appunto, la misura del finanziamento alle Agenzie.

La modifiche disposte sono esposte nella tabella che segue.

 

 

Valore attuale

Valore proposto

Agenzia delle entrate

0,71%

0,7201%

Agenzia del territorio

0,13%

0,1592%

Agenzia delle dogane

0,15%

0,1668%

 

 

La relazione tecnica, fornisce l’elenco analitico delle voci di entrata su cui le nuove percentuali devono essere applicate.

L’incremento del finanziamento è stato disposto, secondo la relazione tecnica, considerata l’insufficienza dei finanziamenti attualmente iscritti in bilancio al fine di coprire il fabbisogno derivante dai piani di attività delle Agenzie fiscali.

L’applicazione delle nuove percentuali determina un incremento del finanziamento pari a 200 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese correnti                            (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Agenzie fiscali

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 185

Incremento della dotazione del Fondo per i debiti pregressi

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005) ha disposto l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 170 milioni di euro per il 2006 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, allo scopo di far fronte ai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di società, enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari[397]. Alla norma sono stati ascritti i seguenti effetti:

 

Segno meno = peggioramento                     (mln di euro)

 Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-170

-200

-200

-70

-180

-250

-170

-200

-200

 

In occasione dell’esame del testo del disegno di legge finanziaria 2006, il Servizio Bilancio - pur essendo il predetto onere limitato all’entità dello stanziamento – aveva ravvisato l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione circa gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata[398]. Erano stati tra l’altro richiesti chiarimenti riguardo ai criteri di contabilizzazione dell’impatto finanziario della norma sui diversi saldi.

 

La norma dispone l’incremento di 100 mln per l’anno 2007 della dotazione del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi di cui all’art. 1, comma 50, della legge n. 266/2005.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari, di maggiore spesa:

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Maggiori spese corr.

100

0

0

100

0

0

100

0

0

 

La relazione tecnica fa presente che il previsto incremento del fondo per l’estinzione dei debiti pregressi è volto alla considerazione delle rinnovate ed ulteriori richieste di finanziamento segnalate dalle Amministrazioni statali. Tali esigenze derivano, tra l’altro, dalla nuova ricognizione dei debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000 (ai quali sono subentrati il Dipartimento per le politiche fiscali e le Agenzie fiscali). In virtù di tale ricognizione sono emerse nuove posizioni debitorie, pari a 225 milioni di euro, ulteriori rispetto alle analoghe posizioni già regolate dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, comma 10)[399], le quali devono essere sostenute per lo più dalle agenzie fiscali.

La relazione rileva peraltro che con la dotazione del Fondo – finora - determinata in 170 mln per il 2006 e 200 mln annui per il 2007 ed il 2008, occorre far fronte anche ad esigenze pregresse di diverse amministrazioni centrali, da valutare contestualmente a quelle delle Agenzie fiscali.

La RT rileva infine che finora si è ritenuto possibile disporre per l’anno 2006 un parziale riparto del citato fondo, per 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di tener conto, in via prioritaria, dei debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze. Pertanto, con l’integrazione dall’articolo in esame, le risorse disponibili salgono - al netto delle suddette assegnazioni in favore delle Agenzie fiscali – a 250 milioni di euro per l’anno 2007 (mentre rimangono invariate per il 2008).

 

Al riguardo, pur rilevando che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento disposto, si ravvisa l’opportunità di chiarimenti in merito:

all’identico impatto stimato sui tre saldi, laddove la norma originaria – come già segnalato - prevedeva effetti differenziati;

alle modalità con le quali si intende far fronte alle esigenze segnalate dalla RT, che sembrano comunque eccedere l’integrazione di risorse disposta con la norma in esame.

 

ARTICOLO 186

 Ripristino dell’otto per mille

Normativa vigente. Ai sensi della legge n.422/1985, una quota dell’otto per mille dell’Irpef è stata devoluta allo Stato. L’articolo 2, comma 69, della legge n.311/2004 ha disposto la riduzione di 80 milioni di euro di tale quota, a decorrere dal 2004, destinando tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Una ulteriore riduzione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2006,  è stata disposta dal D.L. n.249/2004[400], destinata  a far fronte ad alcuni oneri di natura previdenziale.

 

La norma ripristina per un importo di 45 milioni nel 2007, la devoluzione delle predette risorse al fondo dell’otto per mille, facendo in tal modo venir meno, per la quota predetta, la destinazione delle risorse medesime a miglioramento dei saldi. Dispone inoltre che dal 2010 il ripristino aumenta ad 80 milioni di euro.

 

La relazione tecnica precisa che la modifica in questione si rende necessaria a seguito del ridursi del numero di contribuenti che  esprimono la loro preferenza per la destinazione delle risorse  sull’otto per mille destinate allo Stato. Rispetto agli incassi in conto competenza dell’Irpef cui si applica la percentuale in questione, pari a 963,3 milioni di euro nel 2006, la quota di competenza statale si è attestata a soli 4,7 milioni.

L’onere risultante dalla norma, pari a 45 milioni nel 2007 (ed 80 milioni nel 2010, ma tale anno non è ricompreso nel quadro triennale di finanza pubblica del d.d.l. in esame) è iscritto nell’allegato su tutti e tre i saldi di finanza pubblica per l’anno medesimo.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 188

Fondo missioni internazionali

Le norme autorizzano - per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 1 miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituendo a tal fine un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1).

Viene previsto che il riparto delle risorse, tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento, avvenga  con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[401], e che tali decreti debbano essere corredati di relazione tecnica esplicativa.

Viene, inoltre, disposto che per la prosecuzione delle missioni in atto, fino all'emanazione dei decreti, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre, e che, a tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze disponga mensilmente i necessari finanziamenti.

Vengono, inoltre, incrementate di 200.000 euro per l’anno 2007 le risorse per il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri[402], autorizzando nel contempo la spesa di 400.000 euro per gli anni 2008 e 2009 (comma 4, ultimo periodo).

Per quanto riguarda la missione Antica Babilonia in Iraq, viene specificato che le relative autorizzazioni di spesa per le singole esigenze saranno prorogate secondo limiti d'importo stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo, mentre per le nuove missioni il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti sia stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate (comma 5).

L’allegato 7 riporta i seguenti effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

Maggiori spese correnti                                (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fondo missioni internazionali

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Incremento risorse Ministero degli affari esteri

0,2

0,2

0,2

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

 

 

 

 

Si rileva che negli anni precedenti non venivano scontati effetti si saldi del fabbisogno e dell’indebitamento, presumibilmente in quanto già scontati nel tendenziale, mentre nell’allegato 7 della finanziaria in esame vengono scontati i medesimi importi sui tre saldi.

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 192

Fondo per le politiche della famiglia

L’articolo 19 del D.L. n.223/2006 ( convertito dalla L.n.298/2006) ha istituito il Fondo per le politiche della famiglia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro nel 2006 ed a 10 milioni dal 2007.

La norma stanzia  215 milioni annui per il triennio 2007-2009 per il Fondo in esame, precisandone ulteriormente le finalità ed i criteri di utilizzo delle risorse. Inoltre viene istituito l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, che viene finanziato a valere sulle risorse predette.

L’Osservatorio in questione è di fatto già operante, sulla base di una convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di Bologna.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando inoltre, quanto all’Osservatorio, che si tratta della ufficializzazione di una struttura già esistente, e che pertanto la disposizione non comporta nuove spese.  Ciò in quanto il funzionamento amministrativo è assicurato a livello centrale dal Dipartimento della famiglia, ed  livello decentrato dai Comuni interessati.

 

L’allegato 7espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

215

215

215

80

150

200

80

150

200

 

Nulla da osservare al riguardo

 

ARTICOLO 200

Fondo  per le politiche sociali

La norma riduce per ciascuno  degli anni 2007 e 2008, le risorse assegnate alla Fondazione per la responsabilità sociale dell’impresa (istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge n.311/2004) per un importo pari a 2,25 milioni di euro. Tali importi sono destinati, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

L’allegato 7espone i seguenti effetti finanziari:

 

 

 

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese

2,3

2,3

-

2,3

2,3

-

2,3

2,3

-

Maggiori spese*

2,25

2,25

-

2,25

2,25

-

2,25

2,25

-

 

Nulla da osservare per quanto concerne la quantificazione.

Apparirebbe peraltro opportuno un chiarimento sulla iscrizione  nei saldi di importi lievemente differenti, per quanto attiene alle minori spese e ai maggiori oneri derivanti dalla norma, che determina un effetto complessivo positivo – peraltro di ammontare assolutamente esiguo – non giustificato dal tenore della norma.

 

ARTICOLO 202

Reddito minimo di inserimento

La norma dispone la proroga, dal 30 aprile 2006 al 30 giugno 2007, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, fermi restando gli stanziamenti già previsti[403].

La norma, inoltre, dispone che le somme non spese dai comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sulla compatibilità della proroga con l’invarianza degli stanziamenti già previsti, trattandosi di risorse inizialmente stanziate negli esercizi 2001 e 2002, che pertanto alla luce della vigente disciplina contabile dovrebbero non risultare più utilizzabili.

 

ARTICOLO 212

Adeguamento della tariffa per i visti nazionali

La norma :

·        ridetermina in 75 euro l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, a decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti relativi ai visti per l’area Schengen, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge (comma 1);

·        dispone che, in caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere per le domande di visto relative all’area di Schengen, è conseguentemente aumentato l’importo della tariffa per visti nazionali, in misura tale da determinare un incremento di 15 euro rispetto alla tariffa per i visti in area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa non risultano ascritti effetti nell’ allegato 7.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti finanziari delle disposizioni, con particolare riguardo alle corrispondenti variazioni del gettito delle tariffe ivi richiamate.

 

ARTICOLO 216, comma 7

Eccedenze di spesa

Normativa vigente: l’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, indica tra i contenuti tipici della legge finanziaria anche le misure recanti misure correttive delle leggi nella cui attuazione si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della copertura finanziaria[404].

La norma, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dispone misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell’Allegato 1 al disegno di legge finanziaria in esame.

 

L’allegato 7 riporta gli effetti finanziari della norma, come risulta dalla seguente tabella:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

eccedenze spesa

1.973,8

178,2

100,2

0

0

0

0

0

0

di cui regolaz.debit.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Al riguardo si segnala preliminarmente che, a differenza di quanto avvenuto nelle leggi finanziarie precedenti[405], le eccedenze di spesa per le quali il disegno di legge in esame dispone l’integrazione dei finanziamenti hanno riflessi unicamente sul saldo netto da finanziare e, come risulta dalla tabella che precede, nessuna quota di esse è considerata regolazione debitoria, secondo una procedura che appare, sotto il profilo contabile, maggiormente corretta di quella adottata negli anni precedenti.

Tuttavia, come già avvenuto in relazione alle leggi finanziarie precedenti, appaiono necessari chiarimenti sui rifinanziamenti inclusi tra le eccedenze di spesa in esame che riguardano autorizzazioni qualificate dalla norma originaria come limiti di spesa[406]. Infatti, in relazione a tali voci, si può rilevare che il rifinanziamento produce l’effetto di aumentare il tetto di spesa originario senza una modifica della disposizione legislativa autorizzatoria della spesa stessa[407].

 

1.      Agevolazioni tariffarie gestori telefonici

La relazione tecnica precisa che le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute per le riduzioni tariffarie cui sono tenute in base alla legislazione vigente (ai sensi della legge n. 416/1981) affluiscono al capitolo 1501/Economia e costituiscono, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002[408], un limite di spesa.

Per il 2005 e il 2006, in conseguenza dell’applicazione delle restrizioni imposte ai finanziamenti a carico dello Stato dalla legge finanziaria per il 2006[409], si sono evidenziati sbilanci gestionali derivanti dalla riduzione dell’entità dei rimborsi delle spese effettuate. In particolare, le esigenze per il 2005 ammontano a 75,520 milioni di euro e per il 2006 a 22,428 milioni di euro[410], per un totale di 97,948 milioni di euro di eccedenza ascritta al 2007[411]. Per gli anni successivi fino al 2009, appare preventivabile un ulteriore fabbisogno di 31,931 milioni di euro annui, quale differenza tra le richieste (50 milioni di euro annui) e lo stanziamento assegnabile nel 2007 a legislazione vigente (18,069 milioni di euro), come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

97,948

31,931

31,931

 

Al riguardo si osserva che, a differenza di quanto affermato dalla relazione tecnica, i finanziamenti relativi al 2007, come risultanti dall’Allegato 1 al disegno di legge in esame, non sembrano comprendere anche i 31,931 milioni di euro preventivabili a decorrere da tale anno ma solo le maggiori occorrenze relative al 2005 e al 2006. Per il prodursi dell’eccedenza in relazione ad un limite di spesa, si veda la più generale osservazione formulata nella parte introduttiva.

 

2.      Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

Sulla base della normativa vigente, Poste Italiane Spa applica agevolazioni tariffarie in favore sia delle imprese editrici e delle organizzazioni no profit[412] sia dei partiti politici in corrispondenza delle consultazioni elettorali[413]. Le spese così sostenute sono rimborsate dallo Stato nei limiti dei fondi stanziati[414] che, tuttavia, si sono rivelati insufficienti anche per l’applicazione delle misure di riduzione dei trasferimenti statali alle imprese introdotte dalla legge finanziaria per il 2006[415].

In particolare, si sono evidenziate maggiori occorrenze pari a 46,492 milioni di euro per agevolazioni tariffarie elettorali concesse nel 2006 e 234,236 milioni di euro per le provvidenze all’editoria (di cui 99,106 milioni di euro riferibili al 2006 e 135,130 milioni di euro riferibili ad esercizi precedenti)[416], per un totale di 280,728 milioni di euro gravanti sul 2007, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

2007

2008

2009

280,728

-

-

 

Al riguardo si osserva che i rifinanziamenti riguardano voci di spesa considerati limiti di spesa.

 

3.      Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo

La legge n. 89/2001 ha istituito l Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, destinandovi 6.561.585 euro annui (capitolo 2829/Economia).

Nel corso dell’applicazione della legge, tali risorse si sono rilevate a più riprese insufficienti, tanto che nel 2003 è stato emanato il decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa[417] e nel 2004 sono state incluse tra le eccedenze di spesa da rifinanziare con legge finanziaria[418], per un importo pari a 39 milioni di euro nel 2004 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Tuttavia, per il 2006 l’importo disponibile (26.561.585 euro) si è rilevato nuovamente insufficiente tanto da rendere necessaria  l’emanazione di un nuovo decreto di avvenuto raggiungimento del limite di spesa[419] e da richiedere il rifinanziamento di tale voce di spesa per un ammontare di ulteriori 10 milioni d euro gravanti sul 2007, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

10

-

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

4.      Ipost

Sulla base dell’articolo 3 della legge n. 778/1985[420], il Ministero dell’economia sostiene annualmente il costo del rimborso (pari a 11.498.913 euro annui) a Poste italiane Spa del contributo straordinario all’istituto previdenziale dei postelegrafonici (IPOST) previsto dalla normativa vigente per assicurare il pareggio della gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale. A tale fine, le somme necessarie sono confluite, fino al 2005, nel capitolo 1497/Economia. Dal 2006 e fino al 2009, sulla base delle modifiche introdotte dalla finanziaria per tale anno (articolo 1, comma 15, della legge n. 266/2005)[421], le somme necessarie al rimborso in esame affluiscono nel fondo per i trasferimenti correnti alle imprese (capitolo 2197/Economia). In applicazione di tale normativa ed alle disposizioni relative al controllo della spesa contenute nella medesima legge n. 266/2005, tuttavia, si è potuto destinare al rimborso in esame solo 8.106.734 euro. Per le rimanenti spettanze si Poste italiane Spa, pari a 3,393 milioni di euro per il 2006, il Governo ha ritenuto di includere tale voce tra le eccedenze di spesa da rifinanziare, come risulta dalla tabella che segue:

 

(mln di euro)

2007

2008

2009

3.393

-

-

 

Al riguardo, sulla base di quanto esposto dalla relazione tecnica, appare opportuno che il Governo chiarisca il motivo per cui non si ritiene che le maggiori esigenze in esame non potranno riguardare anche gli anni successivi al 2006.

 

5.      Trasferimenti all’INPS

Per quanto riguarda i trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto finanziario dell’Istituto per il 2004, alcune autorizzazioni di spesa per le quali si ritiene necessario integrare le relative autorizzazioni di spesa. Trattandosi principalmente di spese relative a sgravi e agevolazioni contributive già erogate nel 2004, le integrazioni proposte costituiscono una regolazione di effetti contabili e, come tali, non hanno alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le autorizzazioni di spesa da integrare nel 2007 e i relativi ammontari risultano dalla tabella che segue:

(migliaia di euro)

 

 

2007

Cap. 4354

pensionamenti anticipati

866,458

Cap. 4356

Rivalutazione delle pensioni

2.125,992

Cap. 4357

Fondo spedizionieri doganali

1.381,033

Cap. 4361

Maternità

38.925,974

Cap. 4363

Sgravi contributivi

476.080,067

Cap. 4364

Agevolazioni contributive

655.629,524

Cap. 4366

trasferimenti ai datori di lavoro

5.385,921

Cap. 4367

Altri interventi in materia previdenziale

3.968,106

TOTALE

1.184.363

 

Al riguardo, data la rilevante entità dell’integrazione in esame, appare opportuno che il Governo chiarisca i motivi alla base di tale aumento di spesa non previsto e fornisca elementi che permettano di verificare l’andamento delle voci in esame negli esercizi successivi al 2004, al fine di chiarire se possano nuovamente determinarsi situazioni analoghe.

 

6.      Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo

Sulla base della legge n. 932/1965, il contributo annuale al Centro in esame è commisurato alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del Centro stesso. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2006, al capitolo 2202, è di 6.013.655 euro, contro un onere di 6.134.000 euro, si è reso indispensabile richiedere l’integrazione dello stanziamento per una somma pari a 120.345 euro per il 2006 e gli anni successivi, come risulta dalla tabella che segue:

 

(mln di euro)

2007

2008

2009

121

121

121

 

Al riguardo si segnala che, mentre la relazione tecnica afferma la necessità di integrare i finanziamenti già dall’esercizio 2006, l’Allegato 1, invece, riporta l’integrazione annua solo a decorrere dal 2007, non includendo in tale esercizio anche la maggiore occorrenza del 2006.

 

7.      Ratifica ed esecuzione dell’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)

Sulla base della legge n. 972/1984, il contributo annuale all’UNIDO è commisurato alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio di tale organismo. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2006, al capitolo 2203, è di 5.114.000 euro, contro un onere di 5.538.296 euro, si è reso indispensabile richiedere l’integrazione dello stanziamento per una somma pari a 424.296 euro per il 2006 e gli anni successivi, come risulta dalla tabella che segue:

 

(mln di euro)

2007

2008

2009

425

425

425

 

Al riguardo si segnala che, come al punto precedente, mentre la relazione tecnica afferma la necessità di integrare i finanziamenti già dall’esercizio 2006, l’Allegato 1, invece, riporta l’integrazione annua solo a decorrere dal 2007, non includendo in tale esercizio anche la maggiore occorrenza del 2006.

 

8.      Indennità di servizio all’estero

L’articolo 8-quater del decreto-legge n. 136/2004[422] ha ampliato i casi in cui i dipendenti destinati presso rappresentanze diplomatiche all’estero, uffici consolari o istituti di cultura all’estero possono usufruire della maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero ove sussistano particolari condizioni di famiglia, con un onere previsto di 199.975 euro annui a decorrere dal 2004. Dal momento che, nel corso del 2006, tali finanziamenti sono risultati insufficienti per una somma pari a 400.000 euro annui, è richiesta l’integrazione annua del finanziamento come risulta dalla tabella che segue:

 

(mln di euro)

2007

2008

2009

800

400

400

 

Al riguardo, vista l’entità della integrazione richiesta rispetto allo stanziamento originario, appare opportuno che il Governo fornisca i dati aggiornati alla base della nuova quantificazione degli oneri recati dalla fattispecie in esame.

 

9.      Esenzione dal pagamento ICI delle pertinenze degli edifici di culto

Sulla base dell’articolo 2 della legge n. 206/2003[423], gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici alle attività di oratorio e similari sono qualificate come pertinenze degli edifici di culto e, come tali, sono esentate dal pagamento dell’ICI. Sulla base della medesima normativa, lo Stato è tenuto a rimborsare ai comuni le relative minori, valutate originariamente in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

Il Ministero dell’interno ha tuttavia certificato un ammontare complessivo delle minori entrate pari a 5,361 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, rendendosi pertanto necessaria l’integrazione, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

11,448

2,862

2,862

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

10.  Fondo ordinario enti locali – ristoro minori entrate ICI fabbricati categoria D

L’articolo 64 della legge n. 388/2000 ha disposto un aumento dei trasferimenti statali a favore dei comuni che hanno subito una contrazione del gettito ICI a causa dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, senza tuttavia procedere alla quantificazione dell’onere.

Sulla base della normativa vigente, il termine per la presentazione da parte dei comuni della dichiarazione attestante l’importo complessivo del minor gettito ICI da rimborsare non è perentorio[424], con la conseguenza che il Ministero dell’interno è tenuto ad accettare ed ammettere a contribuzione anche le dichiarazioni relative ad anni pregressi. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono determinati sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell’interno. Sulla base di tali premesse, il Ministero dell’interno ha richiesto l’integrazione della dotazione del capitolo 1316 dell’importo di 248,61 milioni di euro, di cui 204,19 milioni di euro relativi agli anni 2006 e precedenti e 44,42 milioni di euro a regime dal 2007, come risulta dalla tabella che segue:

 

(mln di euro)

2007

2008

2009

248,610

44,420

44,420

 

La relazione tecnica, infine, segnala che tali rimborsi non determinano alcuna incidenza sull’indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume delle entrate (Patto di stabilità interno).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

11.  Rimborso per spese di assistenza sanitaria all’estero

Sulla base dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 382/1989[425], il Servizio sanitario nazionale rimborsa a tutti i cittadini iscritti al SSN stesso le spese per l’assistenza sanitaria ricevuta all’estero (Unione europea, Svizzera e Stati dello spazio economico europeo). La dotazione del relativo capitolo (n. 4370\Salute) per il 2006, pari a 82.984.164 euro, non si è rivelata sufficiente tanto da rendere necessari in corso d’anno prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine[426]. Per il 2007, pertanto, al fine di assolvere ai rimborsi da effettuare in tale anno in relazione a prestazioni sanitarie già erogate ai cittadini italiani all’estero e per scongiurare la minaccia di diniego dell’assistenza sanitaria di alcuni Stati ai cittadini italiani, si richiede l’integrazione del capitolo pari a 20 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

20

20

20

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

12.  Servizi di navigazione marittima

I collegamenti marittimi con le isole sono effettuati dalle società del Gruppo Tirrenia sulla base di convenzioni stipulate in attuazione della legge n. 169/1975. L’articolo 2 di tale legge autorizza il Ministro dei trasporti a concedere alla società di navigazione sovvenzioni il cui ammontare è soggetto a revisione annuale[427]. L’ultima convenzione in atto, relativa al periodo 2006-2008, prevede parametri sulla base dei quali determinare l’ammontare della convenzione di equilibrio a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti. I tagli ai trasferimenti alle imprese operati dalla legge finanziaria per il 2006[428], tuttavia, hanno ridotto le disponibilità finanziarie per l’anno in corso limitandole a 178 milioni di euro a fronte dell’ammontare della sovvenzione per il 2005 pari a 217 milioni di euro. Per il 2007 e il 2008, lo stanziamento disponibile si riduce a circa 129 milioni di euro. L’integrazione dei finanziamenti è pertanto richiesto per mantenere l’attuale livello dei servizi, per gli ammontari che risultano dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

100

70

-

 

Al riguardo, come già osservato in occasione dei rifinanziamenti disposti con le due legge finanziarie precedenti[429], si rileva la problematicità della classificazione tra le eccedenze di spesa della voce in esame. Infatti, la legge n. 159/1975 prevede la mera autorizzazione al Ministro alla concessione di sovvenzioni alle società di navigazione. Pertanto, l’incremento dell’ammontare delle sovvenzioni in esame sembra configurarsi piuttosto come una nuova spesa. Si ricorda inoltre che la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2006 precisava che, sulla base della nuova convenzione che si prevedeva di stipulare per il triennio 2006-2008, alle società del Gruppo Tirrenia avrebbe dovuto essere applicato un nuovo regime di convenzione dal quale sarebbe conseguito un fabbisogno finanziario complessivo minore dello stanziamento relativo al 2005.

 

13.  Servizi di navigazione lacuale

La legge n. 614/1957[430] autorizza il Ministero dei trasporti alla gestione diretta dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ponendo a suo carico la copertura dell’eventuale disavanzo di gestione. Il relativo stanziamento nel capitolo 1970 è stato pari, negli esercizi 2004 e 2005, a circa 25 milioni di euro. Sulla base della legge finanziaria per il 2006, tale stanziamento è stato ridotto a circa 17 milioni di euro, insufficienti a mantenere gli attuali livelli del servizio. A tale fine e nelle more del trasferimento alle regioni interessate della gestione delle linee in esame, è richiesta l’integrazione dello stanziamento in esame per un ammontare di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2007

2008

2009

16

8

-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 



 

Disposizioni recanti autorizzazioni di spesa annuali o pluriennali

 

 

La presente tabella riporta le disposizioni recanti stanziamenti qualificati come limiti massimi di spesa, rispetto ai quali non emergono, sulla base dell’esame degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, profili problematici sotto il profilo della quantificazione.

 

 

(milioni di euro)

Articolo

Comma

Contenuto

2007

2008

2009

21

1

Fondo a sostegno delle zone franche urbane. L’allegato 7 non reca informazioni in merito agli effetti derivanti dalla istituzione del fondo

0

50

50

23

2

Fondo per l’edilizia ad alta efficienza energetica.

Finanziamento limitato al triennio.

15

15

15

56

1

Spesa per il monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo. Finanziamento limitato al triennio.

2

2

2

96

1

Finanziamento all’associazione Ospedali italiani nel mondo. Finanziamento limitato al triennio

1

2

2

99

1

Finanziamento all’istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti. Finanziamento limitato al triennio

5

10

10

112

1

Realizzazione di progetti per la società dell’informazione. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 2, 5 e 10 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

10

10

10

113

1

Creazione del Fondo di investimento per le esigenze della difesa nazionale. Finanziamento limitato al triennio. Dal 2010 si provvede al rifinanziamento annuale con il disegno di legge finanziaria. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti pari a zero per tutti gli anni del triennio.

1.700

1.550

1.200

114

1

Creazione del fondo per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà.

 Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 5, 20 e 40 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

15

35

35

115

1

Incremento delle dotazioni del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 500, 500 e 500 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

600

600

600

120

1

Finanziamento della Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie.

5

5

5

121

1

Sostegno ai processi di realizzazione di infrastrutture a banda larga. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 3, 5 e 10 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

10

10

10

122

3

Finanziamento degli interventi volti a diffondere la tecnologia della televisione digitale. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 40 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

40

40

40

128

1

Interventi a favore del made in Italy. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 15 e 20 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

20

20

20

129

1

Interventi per la salvaguardia di Venezia. Finanziamento limitato al triennio. Nessun effetto sul fabbisogno e sull’indebitamento.

15

15

15

130

1

Interventi per Roma Capitale. Finanziamento limitato al triennio. Nessun effetto sul fabbisogno e sull’indebitamento.

150

150

150

132

1

Finanziamento per il sostegno della candidatura per l’Expo 2015.

0

5

5

143

1

Fondo per l’acquisto di veicoli per il miglioramento della mobilità dei pendolari. Finanziamento limitato al triennio.

100

100

100

144

1

Finanziamento del piano per la sicurezza stradale. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 20, 30 e 40 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

60

60

60

144

2

Finanziamento dell’attività di prevenzione degli infortuni su strada. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 20 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

20

20

20

145

1

Contributo per la realizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria. Finanziamento limitato al triennio.

10

10

10

146

2

Contributo per l’innovazione tecnologica nell’industria cantieristica. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 30 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

30

30

30

147

1

Incremento delle dotazioni del fondo per la rottamazione dei traghetti. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 30 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

20

30

30

157

1

Finanziamento di interventi per la difesa del mare. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 3, 6 e 10 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

10

10

10

159

1

Attuazione di un programma di contrasto all’abusivismo. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 1, 2 e 3 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

3

3

3

161

2

Istituzione di un fondo per lo sviluppo sostenibile. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 25 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

25

25

25

163

4

Istituzione di un fondo di cofinanziamento di interventi in materia di attività culturali. Finanziamento limitato al triennio.

20

20

20

164

1

Finanziamento delle accademie e delle istituzioni superiori musicali e coreutiche. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008.

10

0

0

182

1

Contributo per il sostegno del settore turistico. Finanziamento limitato al triennio.

10

10

10

182

2

Stanziamento per lo sviluppo del settore del turismo. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 20 e 30 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

48

48

48

182

3

Assegnazione di fondi all’Osservatorio nazionale del turismo. Finanziamento limitato al triennio.

2

2

2

183

1

Rifinanziamento trasporto pubblico locale

60

60

60

187

1

Costituzione di un fondo per la manutenzione e sostituzione dei materiali usati per la difesa. Finanziamento limitato al triennio.

400

500

500

187

2

Finanziamento di un  programma di edilizia per il personale delle Forze armate. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 10, 15 e 20 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

20

20

20

189

1

Proroga della Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e il Centro di produzione Spa. Finanziamento limitato al triennio.

10

10

10

190

1

Soppressione del contributo destinato alla Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie.

-20

-60

-60

191

1

Contributo alla remittenza locale. Finanziamento limitato al triennio.

30

30

30

193

1

Finanziamento di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo di servizi socio-educativi. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 20, 40 e 60 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

100

100

100

194

1

Incremento del Fondo per le politiche relative alle pari opportunità. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 5, 10, e 15 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

20

20

20

197

1

Fondi per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.

0,5

0.5

0,5

198

1

Istituzione del Fondo per le non autosufficienze. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 30, 150 e 180 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

50

200

200

199

1

Istituzione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 20, 30 e 50 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

50

50

50

201

1

Finanziamento del Fondo per la montagna. La misura è priva di effetti su fabbisogno e indebitamento.

25

0

0

204

1

Integrazione del Fondo per le politiche giovanili. Finanziamento limitato al triennio. Sul fabbisogno e sull’indebitamento gli effetti sono rispettivamente pari a 50, 80 e 100 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.

115

115

115

205

1

Integrazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Finanziamento limitato al triennio.

5

5

5

206

1

Assegnazione di fondi all’Istituto per il credito sportivo per la concessione di agevolazioni creditizie. Finanziamento limitato al triennio.

20

20

20

207

1

Contributo al Comitato italiano paraolimpico. Finanziamento limitato al triennio.

2,5

2,5

3

209

1

Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia. Finanziamento limitato al triennio.

200

200

200

 



[1] Legge finanziaria 2005.

[2] Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[3] A livello di saldo netto da finanziare l’effetto è rappresentato da minori trasferimenti correnti alle regioni, in conseguenza del maggiore gettito IRAP.

[4] Esclusi i professionisti in quanto i relativi studi di settore, entrati in vigore per il periodoo d’imposta 2004, sono in applicazione monitorata.

[5] Dividendo i dati di maggior gettito annuo (pari a 924 milioni di euro per IRPEF/IRAP e 168 milioni di euro per l’IRAP)  per le rispettive aliquote d’imposta (22 per cento per IRPEF/IRES e 4 per cento per IRAP), si ottiene la maggiore base imponibile dei soggetti che hanno aderito. Dividendo tale base imponibile per la percentuale media di adesione (28 per cento) , si ottiene la base imponibile complessiva potenziale. Tale base risulta sia per le imposte dirette che per l’IRAP del medesimo importo, pari a 15 miliardi di euro.

[6] Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[7] In relazione ai predetti commi 7 e 8, la RT al decreto legge 203/2005 precisava che alla stima di una perdita di gettito annua (in termini di competenza) pari a circa 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 si perveniva estrapolando dagli ultimi archivi IVA disponibili (anno d’imposta 2002) i dati relativi al codice attività 92.71.0 (“Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco”). Da essi risultava che il totale dell’IVA sugli acquisti era stato pari a circa 40 milioni di euro. Secondo la RT, tale dato doveva essere rivalutato del 50% per tenere conto della crescita delle attività di gioco, dei soggetti che non si erano classificati in questo codice attività e del volume di investimenti che fra il 2002 e il 2006-07 si rendeva necessario per fronteggiare la crescita dell’attività di gioco.

[8] Articolo 19, comma 2, del DPR 633/1972.

[9] Si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa, dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.

[10] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[11] Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[12] Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

[13] In particolare gli articoli 10 e 57 del DPR 131/1986.

[14] Con provvedimenti del Ministero dell’economia–Amministrazione Monopoli di Stato.

[15] Si trattava dell’articolo 1, commi 535-548, della legge finanziaria 266/2005.

[16] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[17] Disciplina dell’imposta di bollo.

[18] Per gli apparecchi e i congegni da intrattenimento collegati in rete, il prelievo erariale unico (introdotto dall’articolo 39, comma 13, del decreto legge 269/2003) è dovuto nella misura del 13,5% delle somme giocate. Si ricorda che con l’articolo 38, comma 8, del decreto legge 223/2006 è stata differita di sei mesi (dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007) l’entrata in vigore della riduzione del prelievo erariale unico sulla raccolta con tali apparecchi dal 13,5 per cento al 12 per cento delle somme giocate (riduzione prevista dall’articolo 1, comma 531, della legge finanziaria 266/2005).

[19] Previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge finanziaria 388/2000.

[20] Ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del  DPR 640/1972 (Imposta sugli spettacoli - Apparecchi da divertimento e intrattenimento). Tale norma – introdotta dall’articolo 39, comma 12, del D.L. 269/2003 - ha previsto che entro il 30 giugno 2004 fossero individuati con procedure ad evidenza pubblica uno o più concessionari delle reti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro.

[21] In particolare, con il comma 8 in esame viene integralmente sostituito l’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 269/2003 (termini e modalità di assolvimento del PREU).

[22] Decreto del direttore generale AAMS  8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro) e Decreto del direttore generale AAMS 14 luglio 2004 (Modalità di determinazione della base imponibile PREU sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).

[23] Sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 (Sanzioni in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi).

[24] Ai sensi del precedente capoverso articolo 39-bis,

[25] Il testo richiama l’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del DPR 640/1972 (Imposta sugli spettacoli). Tale norma prevede che le imposte accertate a seguito dei controlli automatici effettuati dall’Amministrazione dei Monopoli sugli apparecchi da intrattenimento sono iscritte nei ruoli, resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte, mentre le cartelle di pagamento recanti i predetti ruoli devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del pagamento dell'imposta.

[26] Articolo 6, comma 9, cpv. articolo 39 quinquies,

[27] Tale irregolarità si verifica, ai sensi del predetto articolo 39-quinquies, comma 2, sia per la mancanza del titolo autorizzatorio sia per l’esercizio illecito di un apparecchio dotato del nulla osta.

[28] L’ipotesi di un numero stabile di apparecchi è considerata prudenziale dalla RT, tenuto conto che è già in vigore una normativa che prevede l’introduzione di nuove generazioni tecnologiche di apparecchi.

[29] Per la quantificazione del maggior gettito ascritto all’articolo 1, commi 525-534, della legge finanziaria 266/2005 la RT stimava per l’anno 2005 una raccolta complessiva di 11,5 miliardi di euro con un numero di apparecchi operativi pari a circa 150 mila. Il rendimento annuo per ciascun apparecchio  pari quindi a 76.700 euro.

[30] Il comma 6 in esame sembrerebbe infatti finalizzato a determinare la progressiva sostituzione, in qualità di soggetti passivi del tributo, degli esercenti degli apparecchi titolari di nulla osta: ad essi dovrebbero infatti subentrare a regime, come soggetti passivi del PREU, i concessionari della rete telematica.

[31] V. Camera dei deputati - Commissione bilancio: seduta del 21 settembre 2006, AC. 1254,  emendamento del Governo Tab. 1.1 (Nuova formulazione). Al momento della stesura della presente Nota il disegno di legge è sottoposto all’esame del Senato.

[32] Tale valore di raccolta annuale dovrebbe essere di circa 90.000 euro per ciascun apparecchio (e non di 76.700 come rilevato dalla precedente RT riferita al 2005).

[33] La variazione del gettito registrata a tutto il mese di luglio 2006 ammonta infatti al 9,6% rispetto al gettito ottenuto nei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Qualora tale percentuale risulti confermata per l’intero esercizio, si avrebbe un incremento del gettito dell’accisa di 855 mln, cui corrisponderebbe un maggior gettito IVA di 170 mln per un maggior gettito complessivo di circa 1.025 mln contro i 1.000 previsti dalla norma.

[34] Il citato art. del DL n. 223/06 demandava ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità di attuazione della norma.

[35] Cfr. il decreto legislativo n. 360 del 1998.

[36] Contenuto nell’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004.

[37] Di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.

[38] Di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

[39] “Disposizioni contro la mafia”

[40] “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici”.

[41] Articolo 55, comma 9 della legge 449/1997; articoli 24 e 26 legge 488/1999; articolo 62, comma 4, legge 388/2000.

[42] D.Lgs. 30 novembre 1991, n. 285.

[43] Vengono in particolare abrogati i commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

[44] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili agli articoli 15-18. Sopra sono riportati quelli specificamente  riferibili alla norma in esame.

[45] Non è specificato il significato dell’acronimo che potrebbe individuare l’Osservatorio del mercato immobiliare.

[46] Fra cui Fiumicino, Ostia Idroscalo, Follonica, Praia a Mare e Vibo Valentia.

[47] Cfr. il citato articolo 32, commi 21-23, del decreto-legge n. 269 del 2003 e le successive modifiche.

[48] Seduta del 14 giugno 2006.

[49] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili agli articoli 15-18. Sopra sono riportati quelli specificamente  riferibili alla norma in esame.

[50] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili agli articoli 15-18. Sopra sono riportati quelli specificamente  riferibili alla norma in esame.

[51] E’ in proposito specificato che nel caso di beni “non performing” non idonei all’applicazione di procedure di valorizzazione, si può ipotizzare una tantum l’alienazione diretta degli stessi.

[52] In considerazione delle limitazioni di tipo settoriale previste dalle norme (ne sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le assicurazioni e le imprese operanti nei servizi di pubblica utilità, in regime di concessione o a tariffa) le nuove deduzioni rappresentano aiuti di Stato e, pertanto, sono da sottoporre agli obblighi di notifica ai competenti organi comunitari.

[53] Non è chiaro il riferimento alla data del 1° marzo. Peraltro, nella relazione tecnica, nella parte descrittiva delle norme si fa sempre riferimento alla data del 1° marzo 2007.

[54] Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

[55] Più precisamente, il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti effettuati nell’arco temporale compreso tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006 e la fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2013.

[56] Le intensità massime di aiuto (ESN e ESL) previste negli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” per tutte le regioni interessate dalla norma variano da un minimo del 15% ad un massimo del 50% dell’investimento. Esse dipendono, in particolare, sia dalla regione che dalle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti (distintamente: Piccola impresa, Media impresa, Grande impresa).

[57] Legge concernente “Primi interventi per il rilancio dell'economia” (c.d. Tremonti bis)

[58] Annuario statistico 2005

[59]Per tale anno infatti la detrazione spetta nella misura del 50 per cento.

[60] Modificando il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

[61] Quelle di dimensioni inferiori sono già esenti sulla base della normativa vigente.

[62] La Commissione europea ha avviato, in data 28 giugno 2006, una procedura di infrazione contro l’Italia relativamente alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi previdenziali e assicurativi che, secondo la Commissione, presenterebbe profili di discriminazione nei confronti dei fondi e delle imprese assicuratrici stabiliti all’estero. Si tratterebbe, in particolare, della limitazione della deducibilità fiscale ai soli contributi versati ai fondi pensione italiani con l’esclusione di quelli versati a fondi pensione aventi sede all’estero.

[63].Si tratta dei Paesi (c.d. white list) indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, più volte integrato e modificato, con i quali l’Italia attua uno scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Il predetto elenco esclude i Paesi inclusi nella c.d. black list che riguarda, invece, gli Stati a regime fiscale privilegiato con i quali non possono essere stipulate convenzioni.

[64] Si tratta di 2,84 milioni di euro arrotondati a 3.

[65]Previste con il regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41.

[66] Ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione.

[67] Contenente la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE.

[68] Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali.

[69] Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[70] Tale contingente è inoltre incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso di combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori[70], alimentato con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.

[71] Recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

[72] che invece sembra esclusa dall’attuale formulazione.

[73] Le disposizioni oggetto di proroga sono l’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 e l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999.

[74] Riguardante gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

[75] 1998-2007.

[76] Agevolazione prevista dall’articolo 21, comma 1, della legge 448/1998.

[77] Si tratta delle aree geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, della legge 448/1998 e in particolare: dei comuni rientranti nelle zone più fredde (la cosiddetta zona climatica F individuata ai sensi dell’articolo 2 del DPR 412/1993); dei comuni o delle frazioni di comuni non metanizzati che rientrano nelle aree con climi freddi (cosiddetta zona climatica E ai sensi del medesimo articolo 2 del DPR 412/1993). L’agevolazione consiste in un aumento dell’importo della riduzione minima di costo: tale aumento ammonta a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed a 0,026 euro (50 lire) per ogni chilogrammo di GPL.

[78] Nel caso della disposizione in esame si tratta, in particolare, delle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F (cfr. nota precedente).

[79] Cosiddetta zona climatica E (cfr. note precedenti).

[80] Si tratta della riproposizione - per il gasolio - della disciplina agevolativa introdotta nel 1948 per una serie di prodotti da immettere al consumo nel territorio di Gorizia: tale agevolazione consisteva appunto nell'esenzione di tali prodotti - nei limiti dei contingenti annui fissati dalla stessa disciplina - da dazi, da diritti di licenza, da imposte di fabbricazione, da imposte erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine.

[81] Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

[82] Concorre pertanto a formare la base imponibile, per questi redditi, la quota eccedente gli 8.000 euro.

[83] Secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR .

[84] Come nel caso del comma 1, per il quale la significativa riduzione della perdita di gettito di competenza (da 210 milioni per la proroga 2006 si passa a 188,1 milioni per la proroga 2007) sembrerebbe da ricondurre – in assenza di altre indicazioni da parte della RT - alla diversa base informativa utilizzata: infatti per la proroga 2006 sono state utilizzate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003, mentre per la proroga 2007 le dichiarazioni dei redditi Unico 2005.

[85] Pari a circa 3500 unità, secondo i dati del Conto annuale 2004 della Ragioneria generale dello Stato

[86] Precisamente, 27.300 euro.

[87] Presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

[88] Di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[89] A tal fine si dichiara applicabile l’articolo 8, comma 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

[90] Di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 che reca norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

[91] Emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[92] Trattamento economico medio corrispondente alla posizione economica C2.

[93] Non ricavabile dalla documentazione tecnica a corredo della disposizione, i cui effetti risultavano considerati unitamente ad altri interventi di contenimento della spesa della p.a.

[94] Secondo quanto riporta la rubrica dell’articolo 67 del d.d.l. in esame.

[95] Fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori.

[96] Tale rendiconto dovrà essere presentarlo al Ministero dell’economia e finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[97] Viene precisato che l’importo massimo del compenso per i periti sia determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze e sia ad esclusivo carico delle parti (comma 3)

[98] Viene previsto che la società FINTECNA non risponda, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in commento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.

[99] Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 487, con cui è stata soppresso l’ente EFIM.

[100] Comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio.

[101] ITALTRADE S.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa.

[102] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

[103] Effettuata peraltro con una taglio “orizzontale “ delle voci di spesa, modalità sulla quale, va rammentato, si era espressa negativamente la Commissione incaricata dal Ministro dell’economia della valutazione dei conti pubblici 2006. Nella sua relazione, trasmessa dal Ministro alle Camere il 6 giugno 2006, la Commissione valutava in proposito che “il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione”.

[104] Che qui non si riepilogano, rinviandosi in proposito a quanto illustrato, da ultimo, nella Nota  n. 9 del Servizio bilancio dello Stato del luglio 2006, concernente il D.L. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani).

[105] Convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/2006.

[106] Sulla base di quanto riporta il d.d.l. di bilancio a legislazione vigente  gli stanziamenti complessivi delle categorie in esame, ivi comprese peraltro le voci di spesa che vengono escluse dall’intervento di contenimento, ammontano –come indicato nel dossier n.56 del Servizio Studi della Camera – a 230,9 miliardi di euro, di cui solo 19,5  di oneri discrezionali ed i restanti 211,4 di oneri giuridicamente obbligatori.

[107] “Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006”.

[108] Dal già citato articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[109] Diverse sono le fattispecie ipotizzate. In particolare il personale attualmente in servizio a tempo determinato può presentare domanda di stabilizzazione solo se può vantare una attività in servizio pari ad almeno tre anni anche non continuativi; al fine del raggiungimento del requisito si computano anche i periodi di servizio ancora da prestare in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Per quanto concerne il personale non in servizio la domanda è subordinata al requisito del possesso di un triennio di servizio nel corso dell’ultimo quinquennio purché l’assunzione sia avvenute con procedure previste dalla legge. Nel caso in cui le procedure di assunzioni siano risultate diverse è previsto l’espletamento di prove selettive.

[110] Si tratta delle categorie indicate nei commi da 237 a 242 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

[111] Si rammenta, peraltro, che le risorse del fondo sono anche destinate alla prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

[112] Ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[113] Articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

[114] Alla cui scheda si rinvia per maggiori dettagli informativi.

[115] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie; degli enti pubblici non economici; degli enti di ricerca; degli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Le limitazioni relative alle assunzioni sono previste anche per le assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed per il personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001. Le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

[116] A norma dell’articolo 1, comma 95 della citata legge 311/2004.

[117] Se in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo 57. Cfr. in proposito la scheda relativa.

[118] A norma dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[119] O con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

[120] Articolo 1, comma 187 della legge 266/2005.

[121] Diventato il già citato articolo 1, comma 187 della legge 266/2005.

[122] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

[123] Le somme necessarie a corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale sono state stanziate dall’articolo 1, commi 183 e 184 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[124] Articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005.

[125] Quale il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione.

[126]A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

[127] Sono richiamati i commi 189, 191 e 194 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[128] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

[129] Si tratta dell’articolo 1, comma 98 della legge 311/2004 e l’articolo 1, comma 198 della legge 266/2005.

[130] Di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[131] Si tratta del c.d. “decreto Bersani”, convertito dalla legge n.248/2006.

[132] La cui concreta fattibilità deve essere verificata annualmente d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella pa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

[133]Articolo 399, comma 1, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”).

[134] Convertito dalla legge n.168/2005, recante norme concernenti la funzionalità della pubblica amministrazione.

[135] Si veda la Nota di lettura n. 115 (luglio 2005) predisposta dal Servizio bilancio del Senato, nonché la Nota di verifica n. 408 (luglio 2005 del Servizio Bilancio della Camera, le cui argomentazioni sono state riprese nel corso dell’esame  in Commissione). In base al criterio della legislazione vigente gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle spese di personale della pubblica amministrazione devono essere annualmente costruiti sulla base del personale che si prevede sarà effettivamente in servizio, al netto dei pensionamenti: pertanto i risparmi derivanti dai collocamenti a riposo sono già scontati nelle appostazioni definite anno per anno, e l’adeguamento delle appostazioni medesime, a fronte di eventuali nuove esigenze, è rimesso alla legge finanziaria.

[136] Seduta della Commissione bilancio del 19 luglio 2005. Tali considerazioni sono state confermate anche nel corso dell’esame presso la V^ Commissione della Camera

[137] Si veda, in particolare, la seduta del 19 luglio 2005 della 5^ Commissione del Senato.

[138] Tale interpretazione non è stata condivisa dalla Corte dei conti (Relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa maggio – agosto 2005), che ha invece convenuto sulla opportunità di una più rigorosa applicazione del criterio della legislazione vigente, anche alla luce della considerazione che il carattere di inderogabilità non è esclusivo del servizio dell’istruzione, ma anche di altre attività di servizio pubblico.

[139] Legge n. 311/2004.

[140] Il comma 128 dispone che solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti.

[141] Il riferimento è alla r.t. corredo del disegno di legge finanziaria 2005 presentato alla Camera dei deputati (A.C. 5310).

[142] Previsti dall’articolo 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 sopra citato.

[143] Pari a 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

[144] “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.

[145]  Ma ciò vale anche per il bilancio 2006, dato che le mancate economie in questione risultavano previste anche per tale anno.

[146] Secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento col territorio.

[147] Da parte del Ministro della pubblica istruzione.

[148] Come si desume dal fatto che gli effetti di risparmio correlati alla norma sono scontati a partire dagli ultimi quattro mesi del 2007, in corrispondenza, appunto, dell’inizio dell’anno scolastico 2007-2008.

[149] Legate sia alle classi di insegnamento attualmente possedute e a quelle cui andranno abilitati i docenti in questione, sia alla loro distribuzione territoriale. A mero titolo di esempio, tali docenti potrebbero venire ricollocati in classi per le quali, nell’istituto o nell’ambito territoriale di riferimento, non sia possibile la loro sostituzione ad un supplente annuale.

[150] Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 300/1999 (“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59).

[151] Adottato ai sensi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 300/1999.

[152]D.P.R. 21-11-2000 n. 415 recante ”Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258”, articoli 10 e 11 e Tabella A.

[153] D.P.R. 06-03-2001, n. 190 recante “Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300”, articolo 10.

 

[154] Da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

[155] Presumibilmente per un errore materiale nel testo della r.t. il riferimento è al comma 12, in luogo di 13.

[156] Al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; a tal fine viene elevata a 16 anni l’età per l’accesso al lavoro.

[157] “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[158] Di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 226/2005 (“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni raltivi l secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”). Tale norma prevede che a partire dall’anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all’istruzione (di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76), comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

[159] Destinati dalla normativa vigente alla realizzazione di tali percorsi da parte delle strutture accreditate dalla regioni, sulla base di criteri generali definiti con decreto interministeriale e previa intesa con la conferenza unificata

[160] Recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[161] Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9, comma 5 del DL 148/1993.

[162] Di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica”). Il comma 1 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

[163] Pertanto, nel 2007, 8,3 milioni di euro ciascuna regione e 8,3 milioni di euro gli enti locali; nel 2008 e nel 2009, 16,6 milioni di euro ciascuna regione e 16,6 milioni di euro gli enti locali

[164] Di cui all’articolo 4 della legge n. 23/1996.

[165] Secondo criteri e parametri definiti dal ministro della pubblica istruzione ai sensi del regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.

[166] Dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  (legge finanziaria 1999).

[167] Secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”); in particolare l’articolo 11prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi.

[168] Articolo 2 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”. La norma prevede che possono accedere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

[169] Di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[170] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 53/2003.

[171] Di cui all’articolo 69 della legge n. 144/1999 (“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”).Si rammenta che l’IFTS consiste in un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

[172] Di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (“Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”).

[173] Predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 (recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale). Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.

[174] Articolo 3, comma 92, legge n. 350/2004.

[175] Istituiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 455/1997.

[176] Quadriennio 2002-2005, articolo 38.

[177] Di cui all’art. 1, comma 3, della legge 53/2003.

[178] Istituito dalla legge n. 440/1997.

[179] Articolo 3, comma 92, legge n. 350/2003.

[180] Con esclusione delle sole disposizioni in materia di edilizia scolastica, dotate di propria copertura finanziaria, di cui al comma 3.

[181] Come ora prevede l’articolo 1 del D.Lgs. n.76/2005.

[182] Su proposta Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

[183] Si tratta dei pagamenti derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. Inoltre non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.

[184] Si rileva, peraltro, pur nella sostanziale correttezza delle quantificazioni della relazione tecnica, che l’effetto della norma conseguibile nel 2007 sembrerebbe doversi determinare in 101 milioni di euro (valore arrotondato). Ciò in quanto la riduzione dell’1 per cento del trend di crescita del fabbisogno complessivo per i principali enti di ricerca determina, per il 2007, una minore spesa di 15 e non 16 milioni di euro, considerato che il fabbisogno programmato per il 2006 è pari a 1.510 milioni.

[185] Come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

[186] In possesso dei requisiti previsto dall’articolo 57, comma 2 alla cui scheda si rinvia.

[187] Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, a disciplinare il patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori, si applicheranno le disposizioni previste per gli altri enti locali dall’articolo 74.

[188] In particolare dall’art. 1, comma 98, della L. n. 311/2004 e dall’art. 1, comma 198, della L. n. 266/2005.

[189] Infatti il DPEF non fornisce informazioni con riferimento ai quadri tendenziali dei sottolivelli di governo.

[190] Cfr. l’art. 1, commi 138-150.

[191] Sulla base dei dati Istat riferiti al 2005, la spesa corrente costituisce l’84,3% delle spese complessive delle regioni.

[192] Esercizio per il quale è previsto un arretramento della spesa corrente del 3,8 rispetto al livello registrato nel 2004.

[193] Tale saldo deve essere espresso sia in termini di competenza – calcolato assumendo i dati di cassa per le spese e le entrate in conto capitale – , sia in termini di cassa. Devono inoltre escludersi dal calcolo le seguenti poste contabili: i trasferimenti dello Stato, le spese e le entrate in conto capitale derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea e da corrispondenti quote nazionali, le spese in conto capitale relative ad opere previste dalla legge obiettivo e deliberate dal CIPE alla data del 30 settembre 2006, le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.

[194] Tali limiti sono applicabili anche ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle comunità montane.

[195] Attraverso l’applicazione dei coefficienti previsti alla spesa corrente media per cassa del triennio 2003-2005 al netto di quella derivante dal rimborso di crediti.

[196] Tale componente della manovra è ottenuta applicando i coefficienti previsti dalla norma al suddetto disavanzo.

[197] Infatti il DPEF non fornisce informazioni con riferimento ai quadri tendenziali dei sottolivelli di governo.

[198] In particolare non è possibile, sulla base dei dati disponibili, calcolare la somma dei saldi negativi di cassa (al netto delle citate poste relative ai crediti), in quanto tale somma deve essere fatta a partire dai risultati dei singoli enti in deficit. Qualora si utilizzassero infatti i dati aggregati si otterrebbe un valore sottostimato del deficit complessivo in quanto i saldi di bilancio di segno positivo degli enti in avanzo compenserebbero, in parte, i saldi di segno negativo degli enti in deficit.

[199] Definito dal comma 6 dell’art 74 in esame.

[200] Piu in dettaglio, tale sottostima dei risparmi sarebbe così composta:

 

province

comuni > 5000

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

esclusione confinanziamenti UE

6

13

20

16

33

52

disapplicazione vincoli pregressi sul personale

60

63

34

370

363

172

Sottostima dei risparmi

66

76

54

386

396

224

 

[201] Cfr. in particolare l’art. 1, commi 153 e 154.

[202] Disciplinata dall’art. 31, comma 8, legge n. 289/2002.

[203] Prevista dall’art. 10 del regolamento approvato con D.M. 119/2000.

[204] Articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, articolo 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148.

[205] Ai sensi dell'art. 15, co. 2, T.U.E.L.

[206] Ai sensi dell'art. 15, co. 2, T.U.E.L.

[207] Di cui all'art. 33 T.U.E.L.

[208] Cfr. in particolare gli articoli 24 e 30.

[209] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.

[210] Per il 2006, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 16.181,23 milioni di euro.

[211] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.

[212] “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.

[213] Per il 2006 l’importo complessivo è stato pari a 3.998,46 milioni di euro.

[214] Modifica dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995.

[215] Modifiche all’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997.

[216] Articolo 1, commi 2639, 264 e 265, della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).

[217] Articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

[218] Articolo 37 della legge n. 88/1989.

[219] Articolo 38 della legge n. 448/2001.

[220] Articolo 80 della legge n. 388/2000.

[221] Sono risultati eccedenti nel 2005 i trasferimenti relativi alle seguenti disposizioni: articolo 2 della legge n. 292/1993; articolo 1 della legge n. 385/2000; articolo 11, commi 5 e 38, della legge n. 537/1993.

[222] A tale ammontare si perviene tenendo conto degli elementi di consuntivo 2005 e sulla base degli elementi di monitoraggio.

[223] Articolo 38 della legge n. 448/2001.

[224] Articolo 38 della legge n. 289/2002 a favore dei cittadini residenti all’estero.

[225] Legge n. 244/2003.

[226] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[227] Articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000.

[228] Legge n. 53/2000.

[229] Articolo 71 della legge n. 388/2000.

[230] Articolo 8 della legge n. 451/1994.

[231] La disposizione modifica i commi 1, 5, 7 e 8 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 252/2005.

[232] Al netto del contributo previsto dall’articolo 3, commi 15 e 16, della legge n. 297/1982, calcolato a valere sul TFR.

[233] Il contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo.

[234] Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono stabilite con DM da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

[235] Il successivo comma 6 stabilisce la procedura per l’accertamento trimestrale delle risorse del Fondo al netto delle quote da escludere.

[236] Articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), come modificato dal comma 10 dell’articolo in esame. Cfr. infra.

[237] Cfr. infra.

[238] Articolo 2 della legge n. 297/1982.

[239] A tale fine, la norma modifica l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005.

[240] Nel contempo, con DM da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione di volontà dei lavoratore circa la destinazione del proprio TFR.

[241] Può ipotizzarsi che il rinvio al 2008 dell’esonero rispetto all’avvio della riforma anticipato al 2007 dipenda dal fatto che, valutando la quota di TFR smobilizzato, sarebbe stato sufficiente mantenere per tale anno solo lo 0,2 dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia.

[242] La norma sostituisce l’originario articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005.

[243] Cfr. la Tabella A allegata al decreto-legge 203/2005.

[244] Cfr. le relazioni tecniche sui disegni di legge di delega per la riforma del sistema pensionistico (legge n. 243/2004) e sullo schema di decreto legislativo di disciplina delle forme pensionistiche complementari (decreto legislativo n. 252/2005).

[245] Si tratta della quota di retribuzione accantonata annualmente dal datore di lavoro.

[246] Si tratta di valori conformi a quelli assunti a base delle stime degli effetti della riforma della previdenza complementare (decreto legislativo n. 252/2005).

[247] Si segnala che la relazione tecnica, in accordo con quanto previsto per le disposizioni in materia di contributi previdenziali, fornisce le stime dal 2007 al 2016.

[248] Per effetto dell’aumento della percentuale di deducibilità del TFR versato alle forme di previdenza complementare (articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005).

[249] Articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005.

[250] Articolo 2 della legge n. 297/1982.

[251] A titolo indicativo, si segnala che tale monte retributivo era stimato in 40.700 milioni di euro nel 2006, crescente nel tempo, dalla relazione tecnica allo schema di decreto legislativo di riforma della previdenza complementare (ora decreto legislativo n. 252/2005), ipotizzando l’entrata in vigore dell’esonero in esame dal 2006. Le conseguenti minori entrate erano stimate in 72 milioni di euro nel 2006, 62 milioni di euro nel 2007, 72 milioni di euro nel 2008 e, infine, 116 milioni di euro nel 2014.

[252] Il monte retributivo considerato dalla relazione tecnica relativo all’esonero introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 era pari a 48.390 milioni di euro nel 2007, crescente nel tempo, a fronte del monte retributivo considerato dalla relazione tecnica alla disposizione in esame, pari a 194.500 milioni di euro nel 2008, crescente nel tempo.

[253] Pari a 176 milioni di euro dal 2008.

[254] In tale caso, le risorse provenienti dal TFR sono destinate al finanziamento di parte delle spese che ammontano a 400 milioni di euro nel 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[255] Come rileva la stessa relazione tecnica.

[256] Con riguardo al singolo lavoratore il contributo versato viene invece capitalizzato, in quanto rivalutato annualmente secondo le regole vigenti sul TFR e poi liquidato in  unica soluzione (salvi gli eventuali anticipi richiesti).

[257] Attualmente par al 17,60 per gli artigiani ed al 17,90 per i commercianti, con progressivo incremento fino al 19% nel 2014, come più avanti si precisa.

[258] In tal modo, la somma delle aliquote a carico del lavoratore e del datore di lavoro risultano eguali, e non possono superare il 33 per cento, risultando pari all’aliquota di computo prevista dalla normativa vigente.

[259] Si tratta degli iscritti alla Gestione separata INPS prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/19995.

[260] Per la ripartizione del contributo alle gestioni interessate, la norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale.

[261] Articolo 16 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

[262] L’importo è rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della legge n. 448/2001.

[263] Articolo 5, comma 1, del DPR n. 488/1968.

[264] Si segnala che, sulla base di quanto previsto dalla normativa contabile in materia di contributi previdenziali, la relazione tecnica indica gli effetti delle disposizioni oltre il triennio 2007-2009.

[265] Tale stima è stata effettuata mantenendo inalterato il valore per l’anno 2005, come risulta dai dati di consuntivo per tale anno e non considerando alcun sviluppo incrementale. Ciò nell’ipotesi che tale sviluppo sia assorbito dagli effetti indotti dalla regolamentazione introdotta dagli articoli 61-69 del decreto legislativo n. 276/2003.

[266] Gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto.

[267] La relazione tecnica tiene conto anche di uno sviluppo (valutato prudenzialmente in modo contenuto) per effetto del pieno assorbimento nell’istituto della totalità dei contratti a contenuto formativo (per l’entrata a regime delle misure del decreto legislativo n. 276/2003).

[268] La relazione tecnica tiene conto anche di uno sviluppo, valutato prudenzialmente, dei nuovi contratti di inserimento lavorativo previsti nell’ambito del decreto legislativo n. 276/2003 limitatamente ai soggetti e alle aree per le quali viene applicata la contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti.

[269] Articolo 84 del decreto legislativo n. 151/2001.

[270] Importi crescenti nel triennio.

[271] Importi decrescenti nel triennio.

[272] (96.000+1.000)-92.972=4.028

[273] Cfr. infra.

[274] 900+1.400

[275] Si tratta di una riduzione del 10 per cento dei prezzi dei farmaci a carico del SSN rispetto a quelli praticati nel dicembre 2005, di uno sconto a carico del produttore pari allo 0,6 per cento del prezzo al pubblico e di una rimodulazione del prontuario che prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci che hanno rilevato un rilevante incremento dei consumi nei primi mesi del 2006.

[276] Lettere 1), j), k), q) e r).

[277] Il dato ingloba la conferma delle manovre già deliberate dall’AIFA per complessivi 1.200 milioni di euro su base annua.

[278] Trattasi di risorse, stimate sulla base delle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti, rinvenienti sia dai bilanci regionali sia da manovre fiscali già deliberate dalle regioni.

[279] Solo per le regioni con elevati disavanzi strutturali. Per la proroga dell’automatismo è necessaria l’autorizzazione legislativa.

[280] Comprensivo del Fondo di accompagnamento per le regioni con elevati disavanzi strutturali.

[281] 1.000 milioni di euro sono già previsti dalla legislazione vigente.

[282] Tale norma limita al 2006 la possibilità di aumentare le addizionali in esame in caso di disavanzo accertato per l’anno precedente.

[283] I. particolare il Lazio, la Campania e Sicilia

[284] Per le regioni a statuto speciale, l’anticipazione è calcolata al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni.

[285] Pari al 13 per cento della spesa sanitaria complessiva, con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, ed al 16 per cento, con riferimento anche alla spesa relativa ai pazienti in regime di ricovero ospedaliero.

[286] Il tetto complessivo è, infatti, pari al 16 per cento.

[287] Si segnala che, con riferimento alle somme destinate all’edilizia sanitaria, nella Tabella D allegata al provvedimento in esame è iscritta la somma di 1.000 milioni di euro per il 2009, mentre nella Tabella F sono iscritte le somme di 784 milioni annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 e 1.200 milioni di euro per il 2010.

[288] DM 22 luglio 1996.

[289] Tale parametro si basa sul trend storico registrato.

[290] Il parametro si basa sui dati di spesa forniti al NSIS dalla regione Lombardia, nonché dai dati desumibili dal Sistema Tessera Sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo.

[291] Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole  certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi; il codice verde, invece, identifica una situazione poco critica, ed il relativo intervento è considerato differibile.

[292] Il dato è calcolato sulla base dei dati rilevate dal NSIS, distribuiti per classi di età.

[293] La distribuzione delle ricette tra esenti e non esenti è calcolata sulla base dei dati forniti al NSIS dalla regione Lombardia, nonché in base ai dati desumibili dal sistema Tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo.

[294] I dati sono stati raccolti attraverso i flussi informativi di rilevazione delle attività gestionali delle aziende sanitarie e ospedaliere del NSIS.

[295] Questo dato e quello precedente sono calcolati sulla base dei dati forniti al NSIS dalla regione Lombardia, nonché dai dati desumibili dal sistema Tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo.

[296] il calcolo è stato fatto sulla base dei dati raccolti attraverso una specifica indagine.

[297] Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 724/1994.

[298] Articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successivi modificazioni.

[299] Articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

[300] Articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

[301] Ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

[302] Articolo 8-quater, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

[303] Articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

[304] La spesa è calcolata sulla base dei dati in possesso della Commissione Unica per i Dispositivi medici (CUD).

[305] Si tratta di un’ipotesi adottata sulla base delle informazione fornite dal Ministero della salute.

[306] Articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/1998.

[307] Ai sensi del dell’art. 92, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 4, comma 170, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

[308] Il fatturato annuo deve essere, al netto dell’IVA, non superiore a 258.228,45 euro.

[309] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006.

[310] A tale fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui nel 2007, 2008 e 2009.

[311] Articolo 1, comma 143, della legge n. 662/1996.

[312] Relazione generale sulla situazione economica del Paese, 2005.

[313] In tale voce dovrebbero risultare comprese le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali: per tale voce è attualmente prevista in modo esplicito l’attribuzione dei 7/10 del gettito; la soppressione della relativa voce non dovrebbe peraltro implicare variazioni in virtù della clausola residuale disposta.

[314] Si segnala in particolare l’attribuzione dei 9/10 del gettito IVA calcolato sulla base dei consumi della regione rilevati dall’Istat: tale criterio di determinazione pone a carico del bilancio statale la quota di IVA evasa nella regione.

[315] L’art. 11 comma 3, lett. f della legge 468/78, prevede il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

[316] Art. 15, legge 7 agosto 1997, n. 266.

[317] Art. 4, comma 106, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[318] Legge finanziaria per il 2001.

[319] Legge finanziaria per il 2005.

[320] Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

[321] “Norme in materia di attività produttive”

[322] Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

[323] “Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo”.

[324] Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

[325] Norme in materia di attività produttive

[326] Interventi urgenti per l’economia

[327] Con decreto da emanare entro il 31 marzo 2007.

[328] La quale reca misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

[329] Anche allo scopo di ridurre la quota a carico dello Stato.

[330] Al finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità fino al 1° gennaio 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

[331] In applicazione del Decreto legge 7 dicembre1993, n. 505 recante “Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni”.

[332] Legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[333] Emergenti dall’applicazione dell’articolo, commi 15 e 16 della legge finanziaria 2006.

[334] Di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

[335] Recante “Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima”.

[336] Recante” Revisione delle tasse e dei diritti marittimi”.

[337] Legge n. 84/1994, recante “riordino della legislazione in materia portuale”.

[338] Di cui al  capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976.

[339] Le norme sono finalizzate alla promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, oltreché a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

[340] A tale ministro viene riconosciuto anche il potere di indirizzo e di verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali.

[341] Con la medesima decorrenza.

[342] Di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

[343] Da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[344] Legge  n. 82/1963; DL n. 74/1974 e legge  n. 355/1976.

[345] Adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture

[346] Si rammenta che il piano regolatore portuale è previsto dall’articolo 5 della legge n. 84/1994, e che ai sensi del comma 8 l'onere per la realizzazione delle opere grava sullo Stato[346] e sulle regioni[346]. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

[347] Opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Per tali ultime opere possono intervenire con proprie risorse anche le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale, in concorso o in sostituzione dello Stato.

[348] Opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III.

[349] Previsti all'articolo 9, punto 6), del DPR n. 633/1972..

[350] Ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/1972 .

[351] Viene riferito dalla relazione tecnica che si potrebbe, invece, determinare in prospettiva un incremento delle entrate delle Autorità portuali.

[352] Da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

[353] La determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub è demandata ad un regolamento del Ministro dell’interno, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni.

[354] Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

[355] Oppure, per sua delega, dal Ministro dei trasporti.

[356] Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca.

[357] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

[358] Introdotto dall’art. 6-ter del D.L. n. 203/2005 .

[359] Si ricorda che l’Ispettorato, a norma dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1/2001, è posto alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[360] Decreto legge 28 febbraio 2005, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

[361] Con riferimento ai diversi regimi contrattuali, era stato segnalato che un trasferimento di personale proveniente dall’ICE avrebbe potuto determinare, nel medio periodo, una crescita retributiva dei trattamenti del restante personale dell’Agecontrol qualora il personale ICE beneficiasse di trattamenti economici superiori.

[362] Ente istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 281/1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge 1005/1952.

[363] “Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana”.

[364] La prima proroga, di 10 anni, è intervenuta con il decreto legge 352/1991. Un’ulteriore proroga, di 5 anni, è intervenuta con il decreto legge 381/2001 (nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nonché dall'articolo 4 del decreto legge 266/2004 e dall'articolo 6 del decreto legge 182/2005).

[365] Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e in materia di entrate.

[366] Si tratta dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/1999 - dalla tabella C della legge 388/2000.

[367] Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

[368] Attraverso la riduzione di una serie di precedenti autorizzazioni di spesa.

[369] Si tratta dell’articolo 5, comma 6, della legge 410/1999 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari).

[370] Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

[371] Articolo 1, comma 5, del decreto-legge 194 del 2002. Con tale norma è stato aggiunto il seguente ultimo comma all’articolo 20 della legge 468/1978: “Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre".

[372] V. nota precedente.

[373] Che devono essere comunque in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

[374] Comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).

[375] Articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2.

[376] In misura crescente di un punto percentuale annuo dal 1° gennaio 2008 al 2012. Viene inoltre meno l’obbligo per i biocarburanti in questione di essere oggetto di un’intesa di filiera, di un contratto-quadro o di un contratto di programma agroenergetico.

[377] Ai sensi del comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

[378] Si tratta di quelli previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[379] Di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

[380] Di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

[381]Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

[382] Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

[383] Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.

[384] A tale Fondo affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

[385]Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[386] La normativa vigente prevede anche l’istituto della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, relativo ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali, avendo tali soggetti requisiti contributivi inferiori a quelli richiesti per l’istituto in esame.

[387] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

[388] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003. Tale disposizione riguardava un contingente di 3.000 lavoratori. La mobilità lunga consiste nella proroga dell’indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza e fino al momento in cui lavoratore consegue il diritto alla pensione; essa è pertanto erogabile solo ai soggetti in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

[389] Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 724/1994 e alla tabella A ad essa allegata, nonché alle disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8, della legge n. 449/1997.

[390] Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005 (in riferimento alle proroghe disposte ai sensi di tale disposizione, l’entità dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive), nonché all’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

[391] Il primo versamento, all’atto dell’istanza, è di una somma pari a un quinto del totale, mentre la parte restante è versata in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

[392] Articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

[393] Ad integrazione delle risorse già attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 16 novembre 2000.

[394] Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

[395] Ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.

[396] L’articolo 1 comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 specifica che per ultimo triennio si intende gli ultimi tre anni per i quali sia già disponibile il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato. Nel nostro caso il triennio è dunque il 2003-2005.

[397] Resta ferma l’applicazione dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), espressamente richiamata dalla norma in esame, in base alla quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

[398] Ciò con riguardo alla reale esposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, all’effettiva entità delle “partite in sofferenza”, cui fa riferimento la relazione tecnica. Era stata inoltre rilevata la necessità di chiarimenti circa il coordinamento delle disposizioni in esame con: la disciplina generale in materia di iscrizione in bilancio dei residui passivi in relazione ad impegni di spesa assunti dalle amministrazioni pubbliche in precedenti esercizi finanziari; le disposizioni recate dai commi 362-366 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), cui sono stati ascritti effetti di maggiore spesa, già scontati nei saldi di finanza pubblica, che hanno previsto l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti dai fornitori alla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di idonei titoli giuridici.

[399] In particolare, si ricorda che l’art. 3, commi 10-12, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), ha autorizzato le spese di:

a)   100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000 (U.P.B. 6.1.1.1/Economia, capitolo 3566);

b)   171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003 (U.P.B. 5.1.1.6/Interno, capitolo 2820).

 

[400] Convertito dalla legge  n.291/2004.

[401] Su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa informazione al Presidente della Repubblica.

[402] Articolo 9 del decreto legge n. 90/2005 che per tale anno autorizzava una spesa di 200.000 euro per la corresponsione di compensi onnicomprensivi.

[403] Articolo 80, comma 1, della legge n. 388/2000.

[404] Si tratta delle iniziative previste, in presenza di scostamenti rispetto alle previsioni, dall’articolo 11-ter, comma 7, della stessa legge n. 468/1978.

[405] Leggi n. 350/2003, 311/2004 e 266/2005.

[406] In particolare i rifinanziamenti che riguardano i gestori telefonici (Telecom) e Poste italiane Spa.

[407] Sulla base della normativa vigente, invece, il superamento del tetto di spesa avrebbe dovuto comportare l’emanazione dei decreti dirigenziali di accertamento dell’avvenuto superamento delle disponibilità autorizzate e solo dopo, eventualmente l’adozione dell’iniziativa legislativa per l’aumento dei finanziamenti (articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni).

[408] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002.

[409] La legge n. 266/2005, all’articolo 1, commi 15 e 16, dispone l’istituzione presso il Ministero dell’economia di un fondo, da ripartire, cui affluiscono le risorse relative ai trasferimenti correnti alle imprese inserite in un apposito elenco. La relazione tecnica precisa che, a seguito dell’applicazione di tale nuova disciplina, si è verificata una riduzione del 29,5 per cento dei trasferimenti statali relativi a rimborsi per servizi effettivamente resi dalle imprese in applicazione dei rispettivi contratti di programma, tra cui anche i gestori telefonici.

[410] La relazione tecnica precisa che per il 2006 la relativa assegnazione di bilancio sul capitolo 1501 è pari a 4,503 milioni di euro.

[411] Si segnala che tale voce di spesa è stata rifinanziata, in quanto eccedenza di spesa, anche dalla legge finanziaria per il 2006.

[412] Legge n. 67/1988.

[413] Legge n. 515/1993.

[414] Anche a tale proposito, la relazione tecnica richiama la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 194/2002.

[415] Cfr. supra.

[416] Si segnala che tali voci di spesa sono state rifinanziate, in quanto eccedenza di spesa, anche dalla legge finanziaria per il 2006.

[417] In applicazione di quanto disposto dall’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.

[418] Legge n. 350/2003.

[419] In applicazione di quanto disposto dall’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.

[420] Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.

[421] Cfr. supra.

[422] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004.

[423] Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

[424] 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata (decreto Interno/Tesoro 1 luglio 2002, n. 297).

[425] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/1990.

[426] Articolo 7, comma 2, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni.

[427] Articolo 4 della legge n. 169/1975.

[428] Legge n. 266/2005. Cfr. supra.

[429] Legge n. 311/2004 e 266/2005.

[430] Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.