Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali A.C. 2752
Riferimenti:
AC n. 2752/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 217
Data: 10/07/2007
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   LEGGE QUADRO
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

 A.C. 2752

 

 

 

 

 

n. 217

 

 

10 luglio 2007

 


 

 

 

Dipartimento Difesa

 

SIWEB

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: DI0095

 

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Art. 1  (Ambito di applicazione)13

§      Art. 2  (Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali)15

§      Art. 3  (Fondo per le missioni umanitarie e internazionali)17

§      Art. 4  (Consigliere diplomatico)19

§      Art. 5  (Interventi di cooperazione allo sviluppo)20

§      Art. 6  (Interventi di soccorso)23

§      Art. 7  (Interventi urgenti)24

§      Art. 8 (Indennità di missione)25

§      Art. 9 (Indennità di impiego operativo)29

§      Art. 10 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)31

§      Art. 11 (Personale in stato di prigionia o disperso)37

§      Art. 12 (Richiami in servizio del personale militare)39

§      Art. 13 (Orario di lavoro)41

§      Art. 14 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni umanitarie e internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore)43

§      Art. 15 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni)45

§      Art. 16 (Personale civile)47

§      Art. 17 (Disposizioni in materia contabile)49

§      Art. 18 (Cessione di mezzi e di materiali)51

§      Art. 19 (Utenze telefoniche di servizio)53

§      Art. 20 (Pagamenti effettuati da Stati o da altre  organizzazioni internazionali)55

§      Art. 21 (Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)57

Proposta di legge

§      A.C. 2752, (on. Pinotti), Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali61

Attività parlamentare

§      Camera dei Deputati – XIII Legislatura  81

-       IV Commissione (Difesa) – Discussione ed approvazione della Risoluzione n. 7/01007

Seduta del 9 gennaio 2001  81

Seduta del 16 gennaio 2001  83

§      R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345 Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie  97

§      L. 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)103

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 204)105

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (art. 19)107

§      L. 29 aprile 1976, n. 177 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza (tab. B)109

§      L. 26 luglio 1978, n. 417 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali art. 10)113

§      L. 3 giugno 1981, n. 308 Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (artt. 3 e 5)115

§      L. 18 maggio 1982, n. 301 Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento  117

§      L. 23 marzo 1983, n. 78 Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennità operative del personale militare  119

§      L. 5 luglio 1986, n. 342 Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva  137

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 51)139

§      L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  147

§      L. 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento  179

§      L. 8 agosto 1990, n. 231 Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.201

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (tabb. 1, 2 e 3)211

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tabb. 1, 2 e 3)213

§      D.L. 29 dicembre 2000, n. 393 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (art. 4-ter)287

§      D.L. 19 luglio 2001, n. 294 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.289

§      D.L. 28 novembre 2003, n. 337 Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero  293

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art 1, comma 5)297

§      D.L. 31 maggio 2005, n. 90 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (art. 4)299

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1. commi 9, 56, 57)301

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (art. 39-vicies semel)303

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 28)311

§      Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2006  313

§      L. 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (art. 2)319

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 505,1238,1240 e 1241)325


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2752

Titolo

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Politica Estera, Forze armate

Iter al Senato

No

Numero di articoli

21

Date

 

§       presentazione alla Camera

7 giugno 2007

§       annuncio

11 giugno 2007

§       assegnazione

25 giugno 2007

Commissione competente

III (Affari esteri), IV (Difesa)

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI, VIII, IX, XI, XII

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge intende introdurre una disciplina uniforme per tutte le missioni umanitarie e internazionali alle quali l'Italia partecipa, codificando un quadro legislativo stabile ed unitario, fermo restando che l'autorizzazione o la proroga delle missioni deve essere comunque periodicamente disposta con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare in materia.

Il provvedimento è composto da ventuno articoli, suddivisi in quattro capi, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, quelle concernenti iniziative umanitarie e di sostegno e soccorso alla popolazione locale, le norme relative al personale e le disposizioni in materia amministrativa e contabile.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, circoscrivendolo alle missioni umanitarie e internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché alle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso e di ricostruzione e sviluppo previste nell'ambito di tali missioni per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'articolo 2 prevede la procedura da seguire per l'avvio delle missioni umanitarie e internazionali. Essa contempla, in ordine all'autorizzazione agli interventi, l'informativa al Presidente della Repubblica da parte del Governo, la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, la comunicazione di quest’ultima al Parlamento, l'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte delle Camere e, sulla base di queste, l'adozione di provvedimenti legislativi di autorizzazione. Le missioni così autorizzate possono essere quindi prorogate con provvedimento legislativo con cadenza almeno annuale.

L'articolo 3 istituisce un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

L'articolo 4 prevede la possibilità per il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, di conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano nei casi di assunzione del comando di un contingente internazionale da parte dell'Italia.

L'articolo 5 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, a ricorrere, nei casi di necessità e di urgenza, ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nonché ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.

L'articolo 6 prevede, nel medesimo ambito, la realizzazione di interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 autorizza i comandanti dei contingenti militari a disporre, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, interventi intesi a fronteggiare le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro limiti di spesa che non devono superare l'importo annuo complessivo di 10 milioni di euro.

L'articolo 8 disciplina il trattamento economico accessorio da erogare, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, al personale che partecipa alle missioni, dettando le modalità di attribuzione dell'indennità di missione.

L'articolo 9 fissa norme perequative ai fini della determinazione dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare durante il periodo di impiego nelle missioni.

L'articolo 10 stabilisce la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale al personale.

L'articolo 11 estende al personale in stato di prigionia o disperso le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 relative al trattamento economico accessorio, assicurativo e previdenziale, prescrivendo, con riguardo al trattamento previdenziale, che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso sia computato per intero.

L'articolo 12 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale.

L'articolo 13 esclude, per il personale che partecipa alle missioni, in ragione del particolare contesto operativo che richiede flessibilità di impiego, l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

L'articolo 14 prevede che il servizio prestato presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni sia considerato valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio o imbarco da parte degli ufficiali delle Forze armate, come determinati, per l'avanzamento al grado superiore, dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

L'articolo 15 è inteso a salvaguardare le aspettative del personale che, avendo presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa, non può tuttavia parteciparvi in quanto impiegato nelle missioni. A tale personale viene garantita la possibilità, al rientro, di partecipare al primo concorso successivo utile con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale aveva originariamente presentato domanda di partecipazione.

L'articolo 16 estende al personale civile che partecipa alle missioni le previsioni della legge per le parti ad esso applicabili.

L'articolo 17, al comma 1, conferisce agli stati maggiori di Forza armata la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali; il comma 2 consente al Ministero della difesa, in caso di necessità e di urgenza ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per esigenze connesse con le medesime missioni.

L'articolo 18 disciplina la procedura di cessione a titolo gratuito, alle Forze armate o alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, dei mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento, per i quali non risulta economicamente conveniente il rimpatrio.

L'articolo 19 abilita il personale impiegato nelle missioni ad utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

L'articolo 20 prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge finanziaria per il 2007. Tale fondo è destinato a soddisfare spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari.

L'articolo 21, infine, novella l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla sola relazione illustrativa


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge intende delineare un quadro giuridico stabile ed uniforme nella disciplina della partecipazione italiana alle missioni umanitarie ed internazionali, finora caratterizzata dalla stratificazione di numerosi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, che oltre a disporre l’autorizzazione o la proroga delle singole operazioni, ne codificavano di volta in volta anche i profili ordinamentali. Poiché, come evidenziato nella relazione illustrativa, il testo riprende a fini sistematici molte delle disposizioni già vigenti, l’intervento con atto di normazione primaria appare necessario.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

In numerose disposizioni dell’articolato vengono conferiti ai competenti Ministeri poteri normativi di rango secondario per dare attuazione a quanto previsto a livello legislativo. Da segnalare, in particolare, le deroghe alle norme di contabilità di Stato, in forza delle quali i Ministeri degli Affari e della Difesa possono disporre (articoli 5, 7 e 17) l’attivazione delle procedure di urgenza per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla cooperazione allo sviluppo ed alla operatività dei contingenti militari, ivi compreso il ricorso ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Come si vedrà nelle schede di lettura, in materia sono attualmente vigenti sia il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, che proroga fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, sia il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, tuttora all’esame della Camera dei deputati, che, all’articolo 9 dispone l’autorizzazione o la proroga di talune missioni, parimenti fino al 31 dicembre 2007.

Con l’eventuale entrata in vigore della presente proposta di legge nel corso del 2007, pertanto, sembrerebbe opportuna l’emanazione di norme transitorie che facciano salvi gli effetti della disciplina ora vigente e coordinino l’applicazione dei possibili diversi regimi di trattamento, specie di quello giuridico ed economico riguardante il personale impiegato nelle missioni tuttora in corso di svolgimento.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Alcune norme della proposta di legge riguardano il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato nelle missioni, il cui impatto è da verificare alla luce del coordinamento con la disciplina vigente ed in base alla data di entrata in vigore della pdl.

Formulazione del testo

Gli articoli sono dotati, nella maggior parte dei casi, di autonomo contenuto prescrittivo e contengono alcuni rinvii normativi alle discipline di settore.

 

 


Schede di lettura

 


 

 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della legge.

Il comma 1 precisa che le disposizioni si applicano alle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi del successivo articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il comma 2 specifica che, nell'ambito delle suddette missioni, sono previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

 


Art. 2
(Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali)

L’articolo 2 disciplina la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni umanitarie e internazionali.

Il comma 1 prevede che essa sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.

Il comma 2 stabilisce che tale deliberazione sia tempestivamente comunicata alle Camere, affinché esse assumano le conseguenti determinazioni in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali.

 

Si ricorda al riguardo che, durante l’esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria per il 2007, è stato soppresso il comma 2 dell’originario articolo 188 dell’A.C. 1746-bis-A, che prevedeva che il riparto del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali di pace venisse effettuato con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il finanziamento fosse riservato alle sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri ed atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica.

 

Il comma 3 precisa che, sulla base delle determinazioni parlamentari di cui al comma 2, le missioni umanitarie e internazionali sono autorizzate con apposito provvedimento legislativo per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

Anche tenendo conto degli intendimenti manifestati dal legislatore nella compilazione del disegno di legge finanziaria, deve pertanto ritenersi che per determinazioni parlamentari si intenda l’approvazione, almeno in un ramo del Parlamento, di un atto di indirizzo impegnativo per l’esecutivo (risoluzione, mozione o ordine del giorno, in Assemblea o nelle competenti Commissioni), che testimoni il consenso politico dell’Istituzione rappresentativa in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo (potrebbe peraltro essere ritenuta sufficiente anche una mera comunicazione dell’Esecutivo alle Camere, come avvenuto in passato). Che tali pronunciamenti attengano solamente all’espressione del rapporto fiduciario tra il Parlamento ed il Governo, ed in particolare alla verifica dell’indirizzo politico di maggioranza, ma non siano dotati di una vera e propria cogenza giuridica, è confermato dal fatto che le singole missioni devono comunque essere autorizzate con successivo provvedimento legislativo, come da ultimo è avvenuto in occasione del varo della missione UNIFIL in Libano.

La descritta procedura ricalca quella prospettata nella risoluzione Ruffino ed altri[1], approvata in Commissione Difesa della Camera nella XIII legislatura.

 

Il comma 4 dispone che, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale si provveda alla proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse.

 

La norma riproduce lo schema introdotto dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4, che per la prima volta prevede una cadenza annuale, e non più semestrale, della suddetta proroga.

 

 

 

 

 

 

 


Art. 3
(Fondo per le missioni umanitarie e internazionali)

Il comma 1 dell’articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pacedi cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame. La dotazione di tale fondo è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

 

Il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005

Il comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

§       la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che converte, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[2].

§       la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

§       il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha infine stanziato, per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo.

Nel corso del 2007 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

§       il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, che proroga fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

§       il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, attualmente all’esame della Camera dei deputati, che, all’articolo 9 dispone l’autorizzazione o la proroga di talune missioni.

Il comma 2 dell’articolo 3 autorizza, qualora non siano ancora entrati in vigore i provvedimenti legislativi di proroga delle missioni, e per un periodo non superiore a un mese, spese nella misura massima di un dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 4
(Consigliere diplomatico)

L’articolo 4 prevede, al comma 1, la possibilità di conferire ad un funzionario diplomatico l’incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano qualora questi sia comandante del contingente della missione internazionale o umanitaria. Tale incarico viene conferito dal Ministro degli esteri, d’intesa con il Ministro della difesa.

Il comma 2, che disciplina il trattamento economico del consigliere così nominato, stabilisce che esso viene determinato in base all’articolo 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

L’art. 204 del DPR n. 18 del 1967 disciplina il trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35[3] del medesimo DPR. Con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti di tali delegazioni diplomatiche. L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.


 

Art. 5
(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

L’articolo 5, comma 1, stabilisce che gli interventi di cooperazione allo sviluppo operati all’interno delle iniziative umanitarie di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo, sono regolati sulla base della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

In base al comma 2, per realizzare i sopraccitati interventi, il Ministero degli esteri può:

a)            ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza;

b)            affidare incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati, nonché stipulare  contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

 

 

La disciplina dell’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è contenuta nell’articolo 125 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

In base a tale disposizione, con specifico riferimento ai lavori essa è ammessa per importi non superiori a 200.000 euro, e nell’ambito delle seguenti tipologie:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55 (che disciplina le procedure aperte e ristrette), 121 e 122 (che dettano la disciplina comune applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, nonché la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sottosoglia);

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contrattoo in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per quanto riguarda le procedure, la disposizione prevede la nomina di un responsabile del procedimento e consente alla stazione appaltante la scelta tra l’amministrazione diretta (limitandone tuttavia l’applicabilità ai lavori che comportino una spesa complessiva non superiore a 50.000 euro) e la procedura di cottimo fiduciario (che consiste in una procedura negoziata per l’l’affidamento a terzi). Con riguardo a tale ultima procedura, la disposizione prevede la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e detta i principi per l’affidamento dei lavori di importo compreso tra i 40.000 euro e i 200.000 euro, garantendo in ogni caso la consultazione di almeno cinque operatori  economici.

Occorre, infine, richiamare la disposizione transitoria contenuta nell’articolo 253, comma 22, del codice, che prevede - fino alla entrata in vigore del regolamento attuativo (previsto dall’articolo 5) e nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice - l’applicabilità per i lavori in economia del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (in particolare, art. 88 e artt. 142-148); per le forniture e i servizi, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

 

Si ricorda altresì che il comma 9 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 40[4] per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce “automaticamente” del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle richiamate disposizioni sono da ultimo individuate dal comma 505 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che rinvia all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

Per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, il comma 1 del provvedimento in esame rinvia alle norme contenute nella legge 26 febbraio 1987,n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con il Paesi in via di svilupp. che reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari.

Essa ha introdotto una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia", affiancando a questo principio quello in base al quale la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - DGCS (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS).

 

In merito alla formulazione della lettera a) del comma 2, sembrerebbe opportuno specificare che la deroga riguarda non solo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, ma anche quelle relative agli appalti pubblici.

Art. 6
(Interventi di soccorso)

L’articolo 6 affida alla protezione civile della Presidenza del Consiglio compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame. La realizzazione di tali interventi è disciplinata dall’articolo 4, comma 3, del DL 31 maggio 2005, n. 90, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

Si ricorda al proposito che l’art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, dopo aver fatte espressamente salve le competenze dei Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze[5] di protezione civile disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma ciò su richiesta della Direzione Generale  per la Cooperazione allo Sviluppo.


 

Art. 7
(Interventi urgenti)

L‘articolo 7 consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi di autorizzazione e proroga delle missioni umanitarie e internazionali di cui all’articolo 2.

 

In merito alla formulazione della clausola di deroga, sembrerebbe opportuno specificare che la deroga riguarda non solo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, ma anche quelle relative agli appalti pubblici.


 

Art. 8
(Indennità di missione)

L’articolo 8, comma 1, della proposta di legge in esame attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Rispetto alla corrispondente disposizione recata dall’articolo 4 della citata legge 29 marzo 2007, n. 38, la parametrazione dell’indennità di missione viene uniformata ad una unica misura del 98 per cento con riguardo a quanto previsto per ogni singola località di destinazione. Peraltro, attraverso un intervento di delegificazione, una diversa quantificazione del trattamento, laddove ritenuta necessaria, viene demandata ad un decreto del Ministro della Difesa.

 

Infatti, al comma 2 dell’articolo 8 si prevede che con tale atto normativo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo per le missioni umanitarie ed internazionali, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione viene calcolata sulla diaria giornaliera relativa ad una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente, precisando altresì che, in sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.

Il comma 3 stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In questo caso si assume l’incremento del 30 per cento (condizionato all’assenza di vitto e alloggio gratuiti) come principio generale valido per tutte le missioni disciplinate dalla proposta di legge, laddove invece una analoga disposizione della citata legge n. 38 veniva codificata solo per alcune missioni.

 

Al comma 4 dell’articolo 8 si prescrive che durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.

 

Si ricorda in proposito che il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

 

Il comma 5 dell’articolo 8, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, equipara i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Tale principio era già stato sancito al comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001, che disponeva appunto che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione, i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti.

 

Il comma 6dispone che all’indennità di missione non si applichi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

 

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, riduce del 20 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l’eccezione di cui al comma 3) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[6].

Il comma 3 dello stesso articolo 28 dispone la non applicazione della riduzione di cui al comma 1 al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

Anche tale disposizione riproduce quella analoga di cui alla legge n. 38 del 2007.

 

L’articolo 8, comma 7, reca infine specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dall’articolo in esame (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio. La norma, già prevista nella legge n. 38 per il solo personale operante nell’ambito della missione UNIFIL in Libano, intende evitare la percezione di una doppia retribuzione per il medesimo incarico.

La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato nei teatri operativi, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali. 

 

 

Art. 9
(Indennità di impiego operativo)

L’articolo 9 prescrive che, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

L’articolo 19, primo comma, del DPR n. 1092/1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.

 

Con tale articolo si sistematizza dunque la prescrizione contenuta in un emendamento presentato dalle Commissioni riunite III e IV della Camera ed approvato nel corso dell’esame del decreto legge sulla missione UNIFIL (poi convertito nella legge n. 270 del 2006): la norma, che figura anche nell’ultimo provvedimento di rifinanziamento delle missioni (legge n. 38 del 2007), intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

 

 

 


Art. 10
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

Il comma 1 dell’articolo 10 prescrive che al personale impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 10 reca disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della proposta di legge in esame prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[7] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine, l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, siano poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

La legge n. 266/2005, (legge finanziaria 2006) ha modificato, all’articolo 1, comma 219, quantodisposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) che poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Con tale modifica non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo.

 

Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 1116/1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

 

Pertanto non viene più previsto il rimborso, da parte delle Amministrazioni interessate, delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra); il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo sarà fatto sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che il procedimento per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e per la corresponsione del relativo indennizzo è disciplinato, da ultimo, dal D.P.R. 29-10-2001 n. 461.

In conseguenza di tali disposizioni, il comma 220 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha abrogato i seguenti provvedimenti:

§       il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957, che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;

§       la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;

§       la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;

§       i decreti attuativi delle leggi citate.

 

 

     Alla stregua di quanto sopra, ed in base al principio della successione delle leggi nel tempo, sembrerebbe sufficiente disporre che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, siano poste a carico dell'Amministrazione della difesa, senza fare riferimento al comma 220 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, la cui portata normativa non appare pertinente rispetto allo scopo che la proposta di legge si prefigge.

 

 


Art. 11
(Personale in stato di prigionia o disperso)

L’articolo 11 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, del progetto di legge in esame, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

 


Art. 12
(Richiami in servizio del personale militare)

L’articolo 12 della proposta di legge in esame, prevede che, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954).

La disposizione, rinvenibile anche nella legge 29 marzo 2007, n. 38, consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

 


Art. 13
(Orario di lavoro)

L’articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali non si applichino le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.


Art. 14
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni umanitarie e internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore)

L’articolo 14 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.


Art. 15
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni)

Il comma 1 dell’articolo 15 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.


Art. 16
(Personale civile)

L’articolo 16 stabilisce che al personale civile che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali di cui al precedente articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal disegno di legge in esame.


Art. 17
(Disposizioni in materia contabile)

L’articolo 17, comma 1, stabilisce che gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, per le esigenze connesse alle missioni umanitarie e internazionali, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro, a valere sullo stanziamento previsto dai provvedimenti legislativi di autorizzazione o proroga delle missioni.

Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Già l’articolo 6, comma 2, della legge n. 38 del 2007 dispone che le norme recate dall’articolo 8, comma 2 del Decreto Legge 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 €, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L’articolo 8, comma 2, del citato decreto legge, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono appunto essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.


Art. 18
(Cessione di mezzi e di materiali)

L’articolo 18, comma 1, stabilisce che, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Le modalità attuative di tale cessione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

Il comma 2 estende l’applicazione delle disposizioni del comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

 


Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio)

L’articolo in esame autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.


Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati o da altre
organizzazioni internazionali)

L’articolo 20 della proposta in esame prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito dall’articolo 1, comma 1238 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

Il comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, istituisce, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

 


Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)

L’articolo in esame, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.

 

L’articolo 744 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Il comma 4 equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

L’articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equipararti è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'ENAC.

 


Proposta di legge

 


N. 2752

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato Pinotti

¾

 

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni
 umanitarie e internazionali

 

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Presentata il 7 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! -La presente proposta di legge reca la disciplina uniforme da applicare a tutte le missioni umanitarie e internazionali alle quali l'Italia partecipa. La funzione della proposta di legge è duplice: da un lato, assicurare un quadro legislativo stabile a tutte le missioni umanitarie e internazionali, dall'altro, disporre che l'autorizzazione o la proroga delle missioni - pur in presenza di una disciplina legislativa a regime e di una copertura finanziaria divenuta ormai pluriennale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - debba essere comunque periodicamente disposta con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare su una materia così delicata.

Il provvedimento è composto da ventuno articoli, suddivisi in quattro capi, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, le disposizioni in materia di iniziative umanitarie e di sostegno e soccorso alla popolazione locale, le disposizioni in materia di personale e le disposizioni in materia amministrativa e contabile.

Salvo taluni adeguamenti, gli articoli in parola, di seguito illustrati, ripropongono il contenuto delle disposizioni che a partire dall'anno 2001 hanno costantemente disciplinato la materia.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della presente proposta di legge, circoscrivendolo alle missioni umanitarie e internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché alle

 

iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso e di ricostruzione e sviluppo previste nell'ambito di tali missioni per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'articolo 2 prevede la procedura da seguire per l'avvio delle missioni umanitarie e internazionali. Tale procedura ricalca sostanzialmente quella delineata dalla risoluzione 7-01007 (onorevoli Ruffino ed altri), approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati il 16 gennaio 2001, intesa a garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero e da allora applicata per l'avvio delle missioni. Essa prevede, in ordine all'autorizzazione agli interventi, l'informativa al Presidente della Repubblica da parte del Governo, la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei ministri al Parlamento, l'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte delle Camere e, sulla base di queste ultime, l'adozione di provvedimenti legislativi di autorizzazione. Le missioni così autorizzate possono essere quindi prorogate con provvedimento legislativo con cadenza almeno annuale.

L'articolo 3 istituisce, al comma 1, un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita dalla legge finanziaria. Il comma 2, al fine di salvaguardare la continuità delle missioni in atto, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga, siano autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, spese mensili nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, la possibilità per il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, di conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano nei casi di assunzione del comando di un contingente internazionale da parte dell'Italia. Il comma 2 prevede la disciplina del relativo trattamento economico.

L'articolo 5 prevede che, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi di cooperazione allo sviluppo siano realizzati dal Ministero degli affari esteri, secondo la disciplina prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per tali interventi è, inoltre, consentito, nei casi di necessità e di urgenza, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nonché di affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.

L'articolo 6 prevede, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, la realizzazione di interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, a disporre interventi intesi a fronteggiare le esigenze di prima necessità

 

della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro limiti di spesa che non devono superare l'importo annuo complessivo di 10 milioni di euro.

L'articolo 8 disciplina il trattamento economico accessorio da erogare, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, al personale che partecipa alle missioni, prevedendo, al comma 1, le modalità di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere altresì stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 3 stabilisce la maggiorazione del 30 per cento quando il personale debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Il comma 4 prevede la corresponsione dell'indennità anche al personale che, in costanza di missione, fruisce dei previsti periodi di riposo e di recupero, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Il comma 5 equipara, ai fini della misura dell'indennità, i volontari in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente in ragione della sussistenza di profili di impiego analoghi. Il comma 6 stabilisce che all'indennità di missione non venga applicata la decurtazione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il comma 7 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, i compiti sulla catena di comando multinazionale, nonché la corresponsione di emolumenti di natura stipendiale e accessoria da parte dell'ONU. In tali casi, poiché i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche nella catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione, il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. Al fine di evitare che i soggetti in parola percepiscano una doppia retribuzione per lo stesso incarico, la disposizione in esame stabilisce che qualsivoglia emolumento di natura stipendiale corrisposto dall'ONU allo stesso titolo sia versato all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.

L'articolo 9 prevede la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare durante il periodo di impiego nelle missioni, determinandola nella misura uniforme pari, per il personale militare in servizio permanente, al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983,

 

n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari di truppa in ferma breve o prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla citata legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'articolo 10 stabilisce la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. In particolare, quanto al trattamento assicurativo, il comma 1, facendo rinvio alle disposizioni a tutela del personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie e di contributo alla sicurezza internazionale di cui alla legge n. 301 del 1982, prevede la stipulazione di contratti di assicurazione per tutti i rischi connessi con l'impiego derivanti da attività comunque riconducibili alle missioni, nel limite di un massimale, per i casi di decesso o di invalidità permanente, ragguagliato allo stipendio annuo lordo del militare con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente moltiplicato per il coefficiente 10.

Sotto il profilo previdenziale, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio, il comma 2 prevede la corresponsione, per gli ufficiali e i sottufficiali, della pensione privilegiata ordinaria, pari all'ultimo stipendio in godimento o, se più favorevole, a quello immediatamente superiore, ovvero, per i militari di truppa, della pensione privilegiata di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 3 della legge n. 308 del 1981. Tale trattamento si cumula con il menzionato trattamento assicurativo, nonché con la speciale elargizione corrisposta ai superstiti dei militari deceduti, prevista dall'articolo 5 della stessa legge n. 308 del 1981, pari a euro 200.000 per gli eventi successivi al 1o gennaio 2003 - ai sensi del decreto-legge n. 337 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 369 del 2003 - e con l'indennizzo privilegiato aeronautico corrisposto in caso di decesso o di invalidità a seguito di incidenti di volo. Nei casi di infermità idonea a divenire causa di inabilità anche in un momento successivo all'avvenuta partecipazione alle missioni, sono previsti, a favore dei militari in ferma, la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, con conseguente corresponsione del trattamento economico, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e, a favore del personale in servizio permanente, l'obbligo di non computare nel periodo massimo di aspettativa i periodi di assenza dal servizio fino alla completa guarigione, nonché la corresponsione del trattamento economico in misura intera fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nei casi di decesso o di inabilità permanente al servizio, al militare inabile ovvero ai familiari superstiti è riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli; le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale del comparto

 

Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (ora posizione economica C2), previo espletamento di una prova di idoneità ed entro il limite del 10 per cento delle vacanze in organico per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo (ora posizioni economiche B3-C2), come previsto dal richiamato articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

Con riguardo al trattamento assistenziale, il comma 3 prevede che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.

L'articolo 11 estende al personale in stato di prigionia o disperso le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 relative al trattamento economico accessorio, assicurativo e previdenziale. Dispone, inoltre, che, con riguardo al trattamento previdenziale, il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero.

L'articolo 12 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni, consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, permettendo di attingere a personale appartenente a fasce di età comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

L'articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni, in ragione del particolare contesto operativo che richiede flessibilità di impiego, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Sotto il profilo del trattamento economico, le eventuali prestazioni eccedenti tale orario risultano compensate dalla corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto chiarito dall'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.

L'articolo 14 prevede che il servizio prestato presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni sia considerato valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio o imbarco da parte degli ufficiali delle Forze armate, previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

L'articolo 15 è inteso a salvaguardare le aspettative del personale che, avendo presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa, non può tuttavia parteciparvi in quanto impiegato nelle missioni. A tale personale viene garantita la possibilità, al rientro, di partecipare al primo concorso successivo utile con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale aveva originariamente presentato domanda di partecipazione.

L'articolo 16 estende al personale civile che partecipa alle missioni le previsioni della legge per le parti ad esso applicabili.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata possano attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali; il comma 2 consente al Ministero della difesa, in caso di necessità e di urgenza ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali.

 

 

L'articolo 18 prevede, al comma 1, che, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, possano essere ceduti in loco, a titolo gratuito, alle Forze armate o alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Il comma 2 estende le stesse modalità alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che si intendono effettuare nell'ambito delle missioni.

L'articolo 19 consente al personale impiegato nelle missioni di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

L'articolo 20 prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo è destinato a soddisfare spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in relazione al particolare logorio a cui tali componenti sono sottoposte per l'impiego nelle missioni umanitarie e internazionali.

L'articolo 21 modifica l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato. Nell'ambito dell'organizzazione di tali operazioni le amministrazioni statali e, in particolare, l'Amministrazione della difesa si avvalgono di aeromobili anche privati per il trasporto di mezzi e di materiali. La disposizione ha l'effetto di esonerare tali aeromobili dal pagamento delle tariffe di rotta.


 


 


proposta di legge

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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, sono previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

Art. 2.

(Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali).

1. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni umanitarie e internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate alle Camere, che assumono le conseguenti determinazioni in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, le missioni umanitarie e internazionali sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi con apposito provvedimento legislativo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale si provvede alla

 

proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse.

Art. 3.

(Fondo per le missioni umanitarie e internazionali).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 2, comma 4, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Consigliere diplomatico).

1. Nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.

 

Capo II

INIZIATIVE UMANITARIE DI SOSTEGNO E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE

Art. 5.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono realizzati dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può:

a) nei casi di necessità e di urgenza, ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

b) affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.

Art. 6.

(Interventi di soccorso).

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

Art. 7.

(Interventi urgenti).

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni umanitarie e internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia

 

e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

 

Art. 9.

(Indennità di impiego operativo).

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della

 

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 12.

(Richiami in servizio

del personale militare).

1. Per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25

 

del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 13.

(Orario di lavoro).

1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Art. 14.

(Valutazione del servizio prestato nelle missioni umanitarie e internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo

 

utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 16.

(Personale civile).

1. Al personale civile che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 17.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità

 

generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni umanitarie e internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Art. 18.

(Cessione di mezzi e di materiali).

1. Su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

Art. 19.

(Utenze telefoniche di servizio).

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 20.

(Pagamenti effettuati da Stati o da altre organizzazioni internazionali).

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le operazioni umanitarie e di supporto alla pace».

 

 

 


Attività parlamentare

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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- Resoconto di martedì 9 gennaio 2001

 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 gennaio 2001.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 12 alle 13,10.

RISOLUZIONE

Martedì 9 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Marco Minniti.

La seduta comincia alle 13,10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valdo SPINI, presidente, avverte che il gruppo Popolari e democratici-l'Ulivo ha comunicato che il deputato Domenico Paolo Romano Carratelli è entrato a far parte del Governo in qualità di sottosegretario di Stato ai lavori pubblici e che, a seguito della sua nomina, è sostituito dal deputato Giuseppe Fioroni.

Rivolge quindi al Sottosegretario Romano Carratelli un ringraziamento per il lavoro svolto ed al deputato Fioroni un cordiale benvenuto. Formula altresì al Sottosegretario Romano Carratelli i più sinceri auguri di buon lavoro nel suo nuovo incarico.

Il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI ringrazia il Presidente ed i colleghi membri della Commissione, sottolineando la proficuità del lavoro svolto insieme. Ringrazia altresì gli Uffici della Segreteria della Commissione e del Servizio Studi per il prezioso aiuto assicuratogli nello svolgimento della sua attività di membro della Commissione.

7-01007 Ruffino ed altri: Invio di contingenti militari in missioni all'estero.

(Rinvio della discussione).

Il Sottosegretario alla Difesa Marco MINNITI, rilevando che la risoluzione in discussione investe materia delicata di rilievo istituzionale, ne chiede un rinvio dell'esame.

Pietro GIANNATTASIO (FI), nel rilevare la necessità di verificare l'opportunità  di un coinvolgimento degli organi indicati nella risoluzione, rispetto alle circostanze di urgenza che inducono ad inviare i militari in una missione di pace, condivide la proposta del Sottosegretario.

Elvio RUFFINO (DS-U), nel convenire sulla proposta di rinvio, non superiore ad una settimana, auspica che tutti i gruppi sottoscrivano la risoluzione in esame.

Mario TASSONE (Misto CDU), nel convenire con la richiesta di approfondimenti, rileva come la risoluzione recuperi l'esperienza parlamentari di vari anni, in cui si è chiesto con insistenza di fare chiarezza sulle determinazioni assunte dal Governo in occasione dell'autorizzazione delle missioni internazionali. Per queste ragioni sottoscrive la risoluzione.

Valdo SPINI, presidente, rinvia quindi la discussione della risoluzione a martedì 16 gennaio prossimo, nell'auspicio che se ne possa concludere l'esame entro la prossima settimana.

La seduta termina alle 13,25.

 


 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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La seduta comincia alle 11.45

(omissis)


7-01007 Ruffino ed altri: Invio di contingenti militari in missioni all'estero.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 9 gennaio 2001.

Valdo SPINI presidente ricorda che nella seduta del 9 gennaio scorso il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio della discussione della risoluzione in titolo per approfondire taluni profili del testo in ordine alle conseguenze di rilievo istituzionale che conseguirebbero dall'approvazione della risoluzione in esame.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco MINNITI precisa di aver svolto tali approfondimenti e di aver suggerito alcune possibili riformulazioni del testo in esame al deputato Ruffino, primo firmatario della risoluzione.

Elvio RUFFINO (DS-U) illustra alla Commissione un nuovo testo della risoluzione in titolo, parzialmente modificato sulla base delle indicazioni fornitegli dal rappresentante del Governo (vedi allegato 1).

Nel ritenere che tale testo possa consentire di definire una prassi istituzionale di cui auspica il rispetto per il futuro, è del parere che possa comunque distinguersi il peso politico delle operazioni di pace particolarmente significative da quelle consistenti nell'invio di ridotti contingenti militari.

Auspica infine che un'analoga risoluzione sia approvata anche presso il Senato della Repubblica.

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Marco MINNITI, nel considerare il testo riformulato condivisibile, ritiene che la deliberazione che la Commissione adotterà sul punto avrà comunque una particolare importanza nella definizione della procedura di invio dei contingenti militari all'estero.

Pietro GIANNATTASIO (FI), nel rilevare che al punto 2 della premessa è stato soppresso il riferimento al Consiglio Supremo di Difesa, propone di sopprimere, nel secondo capoverso della premessa, le parole: «in Consiglio Supremo di Difesa».

Rileva inoltre il problema del finanziamento delle missioni italiane all'estero, per il quale auspica un rimedio, anche istituendo un fondo speciale nei termini di cui al testo unificato delle proposte di legge 6654 e 6837 definito dalla Commissione.

Valdo SPINI, presidente, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge 6654 e 6837 è attualmente all'esame per il parere delle competenti Commissioni, tra le quali particolare rilievo ha il parere della Commissione Bilancio sullo specifico profilo evidenziato dal deputato Giannattasio.

Propone poi, al punto 2 della premessa, di sostituire le parole «ha l'obbligo di porre» con la seguente: «pone», allo scopo di mantenere un equilibrio anche formale con le previsioni di cui al successivo punto 4.

Propone infine di trasformare i punti da 1 a 7 e l'ultimo capoverso della premessa in dispositivo della risoluzione.

Simone GNAGA (AN), intervenendo a titolo personale, ritiene importante chiarire la definizione di «operazioni di pace» per sapere se debba essere ricondotta ad essa anche l'operazione contro la Serbia. Ritiene inoltre necessario che il Parlamento sia informato prima della deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine ad iniziative militari all'estero cui siano chiamati a partecipare contingenti italiani. Infine, con riferimento al punto 4 della premessa, ritiene che, stando al tenore letterale di quanto è possibile leggervi, un dibattito politico sull'invio di contingenti militari italiani all'estero potrebbe esaurirsi nell'ambito di una Commissione parlamentare.

Per queste ragioni preannuncia la sua astensione.

Elvio RUFFINO (DS-U), alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito riformula la risoluzione in titolo, precisando che in ogni caso il dibattito parlamentare si deve svolgere sulla base di un impegno già definito dal Governo, al fine di approvarlo o meno, come risulta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 25 del 1997. In ogni caso chiarisce che la risoluzione in esame ha per oggetto missioni militari all'estero in tempo di pace.

Roberto LAVAGNINI (FI), Antonio RIZZO (AN), Pietro GIANNATTASIO (FI) e Giuseppe MOLINARI (PD-U) sottoscrivono la risoluzione nel testo da ultimo riformulato dal deputato Ruffino.

La Commissione approva quindi la risoluzione nel testo da ultimo riformulato dal deputato Ruffino (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 12.35.

 


 

 


ALLEGATO 1

 

Risoluzione n. 7-01007 Ruffino ed altri.

TESTO DELLA RISOLUZIONE RIFORMULATO DAL RELATORE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL GOVERNO

La IV Commissione,
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, prevede che il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
ritenuto che tale disposizione individui un procedimento decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato, Governo, Presidente della Repubblica in Consiglio supremo di difesa e Parlamento, nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle forze armate;
ritenuto inoltre che solo al termine di tale meccanismo decisionale si possa ritenere espressa effettivamente la volontà di tali poteri, e possano ritenersi compiuti i presupposti necessari affinché il Ministro della difesa possa attuare le deliberazioni del Governo, da adottare in forma di deliberazioni del Consiglio dei ministri;
considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1997, n. 25, si registra un chiarimento nel complessivo procedimento di definizione delle condizioni di impiego delle forze armate all'estero, anche se nei fatti non può ritenersi affermato un percorso decisionale che rispecchi esattamente quanto previsto nel citato articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 25 del 1997;
ritenuto in particolare che sia invece necessario assicurare il rispetto di tali passaggi, espressamente definiti con legge, per consentire il necessario coinvolgimento dei poteri titolari di attribuzioni costituzionali per quanto concerne l'impiego delle Forze armate, e, più in generale, per definire le condizioni alle quali assicurare l'operatività della Difesa nazionale in conformità allo spirito democratico della Repubblica, al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze armate ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, della Costituzione;
sottolineato come a tal fine sia espressamente previsto all'articolo 1 del testo della legge 14 novembre 2000, n. 331, istitutiva del servizio militare professionale, che «l'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge»;
rilevata pertanto l'opportunità di delineare modalità utili a consentire, in tale contesto, il coinvolgimento dell'organo parlamentare, al fine di assicurare in tale sede il controllo delle condizioni costituzionali di impiego delle Forze armate ed il conferimento della necessaria base di legalità alla relativa azione;
considerato che in tale contesto le previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, costituiscono un obbligo per il Governo di assicurare lo svolgimento del procedimento istituzionale ivi descritto, e per il Ministro della difesa di attendere che tale procedimento si sia completato favorevolmente, prima di attuare le deliberazioni del Governo;
considerato pertanto possibile delineare, alla luce di quanto premesso, uno

schema decisionale sulla base del quale promuovere l'evoluzione di una prassi che consenta di garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, nel rispetto delle relative prerogative e attribuzioni, sulla base delle seguenti indicazioni:
1. le deliberazioni di carattere generale in materia di sicurezza e di difesa, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze armate all'estero, sono adottate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 25 del 1997;
2. il Governo ha l'obbligo di porre il Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare tempestivamente ogni determinazione relativa all'impiego delle Forze armate all'estero;
3. il Governo adotta le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all'estero in sede di Consiglio dei ministri e ne informa tempestivamente le Camere;
4. il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari se a tal fine delegate, nel regime di autonomia costituzionale previsto dalla Costituzione per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le determinazioni da questi assunte;
5. il Governo, acquisita la posizione del Parlamento (o di una sola Camera) può:
a) emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate;
b) presentare un disegno di legge di corrispondente contenuto alle Camere;
6. il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;
7. il Parlamento converte il decreto-legge nel caso di cui al numero 5-a) o approva il disegno di legge nel caso di cui al numero 5-b) anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
considerato che, nel caso in cui l'invio di contingenti militari nazionali si collochi nel quadro di iniziative adottate al di fuori di organizzazioni internazionali delle quali l'Italia sia parte, occorre la definizione di un apposito accordo internazionale che, ove non sia adottato in forma semplificata e non entri in vigore all'atto della firma, richiede l'approvazione della necessaria legge di autorizzazione alla ratifica, con procedimento anche parallelo all'attivazione della procedura in precedenza delineata;

impegna il Governo

ad assicurare il rispetto della procedura delineata in premessa in occasione dell'invio di contingenti militari all'estero nel quadro di operazioni di pace, allo scopo di definire un meccanismo decisionale stabile e certo, nell'ambito del quale il Parlamento possa essere coinvolto nella definizione delle condizioni di invio di tali contingenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
(7-01007)
«Ruffino, Spini, Ruzzante, Gatto, Settimi, Tassone».

 


ALLEGATO 2

 

Risoluzione n. 7-01007 Ruffino ed altri.

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, prevede che il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
ritenuto che tale disposizione individui un procedimento decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato, Governo, Presidente della Repubblica e Parlamento nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle forze armate;
ritenuto inoltre che solo al termine di tale meccanismo decisionale si possa ritenere espressa effettivamente la volontà di tali poteri, e possano ritenersi compiuti i presupposti necessari affinché il Ministro della difesa possa attuare le deliberazioni del Governo, da adottare in forma di deliberazioni del Consiglio dei ministri;
considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1997, n. 25, si registra un chiarimento nel complessivo procedimento di definizione delle condizioni di impiego delle forze armate all'estero, anche se nei fatti non può ritenersi affermato un percorso decisionale che rispecchi esattamente quanto previsto nel citato articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 25 del 1997;
ritenuto in particolare che sia invece necessario assicurare il rispetto di tali passaggi, espressamente definiti con legge, per consentire il necessario coinvolgimento dei poteri titolari di attribuzioni costituzionali per quanto concerne l'impiego delle Forze armate, e, più in generale, per definire le condizioni alle quali assicurare l'operatività della Difesa nazionale in conformità allo spirito democratico della Repubblica, al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze armate ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, della Costituzione;
sottolineato come a tal fine sia espressamente previsto all'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, istitutiva del servizio militare professionale, che «l'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge»;
rilevata pertanto l'opportunità di delineare modalità utili a consentire, in tale contesto, il coinvolgimento dell'organo parlamentare, al fine di assicurare in tale sede il controllo delle condizioni costituzionali di impiego delle Forze armate ed il conferimento della necessaria base di legalità alla relativa azione;
considerato che in tale contesto le previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, costituiscono un obbligo per il Governo di assicurare lo svolgimento del procedimento istituzionale ivi descritto, e per il Ministro della difesa di attendere che tale procedimento si sia completato favorevolmente, prima di attuare le deliberazioni del Governo;
considerato pertanto possibile delineare, alla luce di quanto premesso, uno

schema decisionale sulla base del quale promuovere l'evoluzione di una prassi che consenta di garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, nel rispetto delle relative prerogative e attribuzioni:

impegna il Governo

ad assicurare il rispetto della seguente procedura:
1. le deliberazioni di carattere generale in materia di sicurezza e di difesa, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze armate all'estero, sono adottate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 25 del 1997;
2. il Governo pone il Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare tempestivamente ogni determinazione relativa all'impiego delle Forze armate all'estero;
3. il Governo adotta le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all'estero in sede di Consiglio dei ministri e ne informa tempestivamente le Camere;
4. il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia costituzionale previsto dalla Costituzione per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le determinazioni da questi assunte;
5. il Governo, acquisita la posizione del Parlamento (o di una sola Camera), può:
a) emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate;
b) presentare un disegno di legge di corrispondente contenuto alle Camere;
6. il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;
7. il Parlamento converte il decreto-legge nel caso di cui al numero 5-a) o approva il disegno di legge nel caso di cui al numero 5-b) anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
a considerare che, nel caso in cui l'invio di contingenti militari nazionali si collochi nel quadro di iniziative adottate al di fuori di organizzazioni internazionali delle quali l'Italia sia parte, occorre la definizione di un apposito accordo internazionale che, ove non sia adottato in forma semplificata e non entri in vigore all'atto della firma, richiede l'approvazione della necessaria legge di autorizzazione alla ratifica, con procedimento anche parallelo all'attivazione della procedura in precedenza delineata.
(7-01007)
«Ruffino, Spini, Ruzzante, Gatto, Settimi, Tassone, Lavagnini, Antonio Rizzo, Molinari, Giannattasio».

 

 




[1]    Nel corso della XIII legislatura è stata approvata la risoluzione Ruffino e altri n. 7-01007, da parte della Commissione Difesa della Camera, il 16 gennaio 2001, diretta a dare seguito parlamentare alla norma contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle forze armate e dell’Amministrazione della difesa”. Tale norma prevede che il Ministro della difesa attui le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento.

La risoluzione prospetta la seguente procedura:

il Governo deve porre il Presidente della Repubblica in condizione di conoscere e valutare tempestivamente ogni determinazione relativa all’impiego delle Forze armate all’estero;

il Governo adotta le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all’estero in sede di Consiglio dei ministri, informandone tempestivamente le Camere;

entrambe le Camere, una di esse, oppure le Commissioni parlamentari competenti, secondo il regime costituzionale di autonomia degli organi parlamentari, approvano le determinazioni assunte dal Governo sulla base delle comunicazioni da questo fornite in merito all’andamento della crisi ed alle iniziative intraprese;

acquisita la posizione del Parlamento, il Governo può emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate, oppure presentare un disegno di legge di contenuto analogo;

il Ministro della difesa, quindi, provvederà ad attuare le deliberazioni adottate dal Governo, dando le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa.

 

[2]     Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[3]    L’articolo 35 del DPR 18/1967 prevede che le delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. In seguito, la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha previsto che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”.

[4]    L’art. 27 del DL 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) ha ridotto la percentuale - originariamente fissata al 50 per cento - al 40 per cento.

[5]     Si tratta delle ordinanze di protezione civile finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

[6]     Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

[7]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.