Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza - A.C. 197 e abb. | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 45 | ||||
Data: | 18/09/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Modifica all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza
A.C. 197 e abb.
n. 45
18 settembre 2006
Dipartimento difesa
SIWEB
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File:DI0026.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ L. 6 marzo 2001, n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale
Giurisprudenza
§ Sentenza del 7 aprile 2006, n. 141
Numero del progetto di legge |
A.C.197 |
Titolo |
Modifica all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente l’introduzione di limiti temporali ai divieti derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Difesa, Forze armate, leva militare, servizio civile nazionale. |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione alla Camera |
28 aprile 2006 |
§ annuncio |
28 aprile 2006 |
§ assegnazione |
28 giugno 2006 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
A.C. 206 |
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Titolo |
Modifica all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente l’eliminazione dei divieti derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Difesa, Forze armate, leva militare, servizio civile nazionale. |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
28 aprile 2006 |
§ annuncio |
28 aprile 2006 |
§ assegnazione |
29 giugno 2006 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Numero del progetto di legge |
A.C. 931 |
Titolo |
Modifica all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e altre disposizioni in materia di pari opportunità per i cittadini che hanno prestato servizio civile sostitutivo in adempimento degli obblighi di leva |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Difesa, Forze armate, leva militare, servizio civile nazionale. |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
30 maggio 2006 |
§ annuncio |
31 maggio 2006 |
§ assegnazione |
29 giugno 2006 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I tre progetti di legge in esame intendono rimuovere i limiti posti dai commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile.
La legge n. 230/1998 ha riformato organicamente la disciplina dell’obiezione di coscienza istituto abrogando contestualmente la normativa risalente al 1972.
Il principio di fondo al quale è ispirata la legge consiste nel pieno riconoscimento al cittadino, del diritto di rifiutare, sulla base di motivi di coscienza e per contrarietà all'uso delle armi, la prestazione del servizio militare. Tale diritto viene peraltro configurato quale diritto soggettivo e non più, come in passato, quale mero interesse legittimo.
Coloro che non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile, in sostituzione del servizio militare che, come questo, sia rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. La legge sopraccitata detta le modalità e le norme per lo svolgimento di tale servizio.
La legge indica, all’articolo 2, le cause ostative dell'esercizio del diritto all’obiezione di coscienza, che consistono in fattispecie dalle quali è direttamente desumibile una incompatibilità con la scelta dell'obiezione.
In primo luogo, la preclusione opera per quanti siano titolari di licenze o autorizzazioni all'uso delle armi. Si prevede, in tal senso, che, qualora un cittadino soggetto agli obblighi di leva faccia richiesta per ottenere la licenza di caccia, il questore debba avvertirlo della conseguenza preclusiva che deriverà da tale autorizzazione. La seconda categoria di cittadini esclusi dalla scelta dell'obiezione è quella che comprende quanti abbiano presentato richiesta - nell'arco degli ultimi due anni - per l'arruolamento nelle Forze armate o di polizia, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi. Infine, ricadono nell’esclusione i condannati con sentenza di primo grado per reati connessi a detenzione, importazione od altro utilizzo abusivo di armi e materiali esplodenti, nonché i condannati in primo grado per delitti non colposi comportanti violenza contro le persone, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
I cittadini che hanno prestato servizio civile sono altresì sottoposti a limitazioni concernenti attività che prevedono l'uso delle armi, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo 15. In particolare, ad essi è preclusa qualsiasi autorizzazione per la detenzione, l'uso, il commercio di armi e materiali esplodenti, nonché l’assunzione di ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione degli stessi. I trasgressori sono perseguibili per i reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e decadono inoltre dai benefìci previsti dalla legge n. 230/1998.
Inoltre, è vietata agli obiettori la partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nei Corpi di polizia o in altri impieghi che richiedono l'uso delle armi.
La proposta di legge A.C. 197 (Zeller e altri) aggiunge all’articolo 15 della legge 230 il nuovo comma 7-bis che prevede che, decorsi cinque anni dal congedo dal servizio civile, non si applichino le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.
La proposta di legge A.C. 206 (Brugger e altri) sopprime i commi 6 e 7 sopraccitati.
La proposta di legge A.C. 931 (Benvenuto) abroga, all’articolo 1, i commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge n. 230/1998.
L’articolo 2, comma 1, della stessa proposta, prevede che agli obiettori di coscienza sia consentito partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nei Corpi di polizia o in altri impieghi che richiedono l'uso delle armi, previo obbligo di presentare, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, apposita dichiarazione nella quale accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione previsto per le rispettive posizioni professionali.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi o in caso di rilascio di licenze di porto di armi, il cittadino interessato decade dallo status di obiettore di coscienza ed è soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione.
I tre progetti di legge in esame intendono rimuovere o modificare i limiti posti dai commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile. Trattandosi di modifiche ad una norma di legge, occorre un atto di normazione primaria.
N. 197
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati ZELLER, WIDMANN, BEZZI ¾ |
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Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente l'introduzione di limiti temporali ai divieti derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva
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Presentata il 28 aprile 2006
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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a eliminare una incongruenza intervenuta nella disciplina del servizio civile prestato in sostituzione di quello militare a seguito della compelessiva riforma che ha interessato la leva obbligatoria.
L'articolo 1 della legge n. 230 del 1998 sul servizio obbligatorio civile ha stabilito che: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (...) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria».
Allo stesso tempo, l'articolo 15 della medesima legge, tuttora vigente nonostante le novità intervenute nella materia, pone una serie di divieti e le relative sanzioni penali in capo all'obiettore ammesso al servizio civile, all'epoca evidentemente preordinati a impedire il dilagare di una «obiezione di comodo». Tra di essi, il divieto di detenzione, uso e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, nonché il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi (articolo 15, commi 6 e 7).
Nonostante questi vincoli destinati a potrarsi per tutta la vita dell'obiettore, la legge n. 230 del 1998 ha sancito il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. A differenza della precedente legge n. 772 del 1972, l'obiezione di coscienza non è più considerata un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona. Il servizio civile rappresenta un modo alternativo di «servire la Patria», con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide. I giovani hanno potuto scegliere di difendere la Patria con il servizio militare o con il servizio civile sostitutivo.
A seguito della radicale riforma del servizio militare, attuata con la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», lo status giuridico dell'obiettore di coscienza come previsto dalla legge n. 230 del 1998, e in particolare i citati divieti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 15, non sono più giustificati.
In effetti, con la riforma è mutata profondamente la natura del servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così il superamento dell'istituto della obiezione di coscienza. Di più, è stata anticipata al 1o gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria e il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1o luglio 2005.
Si chiude quindi un importante capitolo della storia del Paese.
Con il cessare del servizio di leva obbligatorio, la stessa obiezione di coscienza non sussiste più. E soprattutto non ha più senso mantenere gli obiettori di coscienza vincolati alle conseguenze di una scelta fatta a tale riguardo molti anni prima.
La concezione dell'obiezione di coscienza, in realtà, era mutata significativamente già prima della riforma appena illustrata. Si era arrivati a considerare i due servizi, militare e sostitutivo civile, come pienamente alternativi, senza più dover invocare motivi di coscienza alla base delle proprie scelte. Il servizio civile ha rappresentato, come detto, un modo alternativo di «servire la Patria» e ha fornito l'elemento base della filosofia ispiratrice del nuovo Servizio civile nazionale (legge n. 64 del 2001). Il servizio civile prestato in sostituzione di quello militare, infatti, si è rivelato nel tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Di fronte al riconosciuto valore del servizio civile e soprattutto in considerazione del mutato quadro giuridico derivante dalla riforma del servizio militare, è necessario intervenire sui limiti ai quali sono soggetti per tutta la loro vita gli obiettori di coscienza.
La presente proposta di legge, pertanto, modifica l'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, consentendo a coloro che hanno effettuato la scelta del servizio civile sostitutivo, decorso il periodo di cinque anni dalla data del congedo dallo stesso, di esercitare le stesse attività riconosciute a coloro che hanno prestato il servizio militare.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 cessano di applicarsi decorsi cinque anni dalla data di congedo dal servizio civile». Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 206
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BRUGGER, WIDMANN ¾ Presentata il 28 aprile 2006 ¾ |
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Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente l'eliminazione dei divieti derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva
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Presentata il 28 aprile 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di eliminare l'ingiustizia di cui sono vittime gli obiettori di coscienza a causa di alcune disposizioni vessatorie che a seguito della riforma del servizio militare non hanno più ragione di sussistere.
Nel corso della propria vita centinaia di migliaia di giovani hanno prestato il servizio civile sostitutivo (ai sensi della legge n. 230 del 1998 o della precedente legge n. 772 del 1972), assolvendo in tal modo agli obblighi costituzionali di partecipare alla difesa del Paese.
Con la legge n. 230 del 1998 il legislatore ha definitivamente risolto il problema della qualificazione giuridica dell'ammissione al servizio civile sostitutivo, configurandola come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, ritenendo assolti anche con il servizio civile gli obblighi costituzionali di difesa della Patria, come più volte confermato dalla Corte costituzionale.
Nel corso degli ultimi anni è profondamente mutato il modo di considerare il servizio sostitutivo civile. Quest'ultimo ha infatti conquistato pieno riconoscimento come servizio utile e valido alla società, soprattutto nel terzo settore. Per questi motivi, la concezione negativa dell'obiezione di coscienza, come modo di evitare la prestazione dell'ordinario servizio militare, è stata abbandonata. Il servizio civile è considerato una valida e piena alternativa al servizio militare, a prescindere dai motivi ideologici dell'obiezione.
La presente proposta di legge è volta alla completa abrogazione di ogni residua disposizione vigente che discrimini gli ex obiettori di coscienza rispetto agli altri cittadini (persone che hanno prestato servizio di leva militare, riformati, cittadini di sesso femminile, nati dopo il 1985, eccetera).
In particolare, essa si riferisce ai limiti imposti dall'articolo 15 della legge n. 230 del 1998 che vieta, anche a distanza di molti anni (e i convincimenti personali non sono necessariamente immutabili), il rilascio di permessi in materia di armi a chi ha prestato servizio civile e quindi di fatto gli preclude o complica l'accesso ad alcune professioni e impedisce la partecipazione ad alcuni concorsi pubblici, per lo più collegati al possesso obbligatorio di un'arma per difesa personale (come le polizie municipali e locali). Specialmente oggi che ci si avvicina al definitivo superamento della leva obbligatoria e in un contesto in cui sono previste condizioni di favore nell'accesso alle forze dell'ordine e al Corpo dei vigili del fuoco per chi ha fatto il militare volontario, non ha senso, oltre ad essere palesemente incostituzionale, tenere in vita disposizioni vessatorie che, ingiustificatamente, discriminano per tutta la loro vita cittadini che hanno dedicato dai dieci ai ventisei mesi di vita al nostro Paese, nello svolgimento del servizio civile.
Considerato quindi profondamente ingiusto penalizzare coloro che hanno prestato un utilissimo servizio alla società, l'articolo 1 della presente proposta di legge abroga i commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che prevedono i richiamati divieti discriminatori.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati.
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 931
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BENVENUTO ¾ |
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Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e altre disposizioni in materia di pari opportunità per i cittadini che hanno prestato servizio civile sostitutivo in adempimento degli obblighi di leva |
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Presentata il 30 maggio 2006
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Onorevoli Colleghi! - La sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria, a decorrere dalla fine del 2004, ha ancora di più accentuato la portata di alcuni vincoli, tuttora vigenti, fissati vita natural durante a carico degli obiettori di coscienza che hanno prestato servizio civile sostitutivo.
Si sta evidenziando la notevole contraddizione di un impianto legislativo che, da una parte, stimola e pubblicizza la prestazione del servizio civile volontario e retribuito (come previsto dalla legge n. 64 del 2001), e, dall'altra, penalizza l'accesso ad alcune professioni o il rilascio di alcune licenze, laddove correlate al possesso o al porto di armi comuni da sparo, sia pure per scopi neppure lontanamente attinenti all'attività bellica o militare in senso lato.
Il divieto di rilascio di licenze per armi comuni da sparo o l'impossibilità di accedere a concorsi per professioni legate al comparto delle Forze armate o delle Forze dell'ordine (articolo 15, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230), concepiti per «dissuadere» a suo tempo dalla presentazione di istanze di riconoscimento dell'obiezione di coscienza non sincere o «di comodo», ha finito per produrre ai giorni nostri una anomala «casta di rinnegati» ai quali è impedito cambiare opinione, negato chiedere la revoca dello status di obiettore indicata sul foglio di congedo illimitato, preclusa la possibilità di svolgere numerose professioni (poliziotto, guardiaparco, agente di polizia locale negli enti che armano il proprio personale, guardia forestale, eccetera) o attività ludiche ammesse per gli altri cittadini.
Talché circa 800.000 giovani e non più giovani che hanno prestato servizio civile sostitutivo tra il 1973 e il 2004 non possono, ad esempio, utilizzare un fucile lanciasiringhe nella propria attività di veterinario, non possono ottenere una licenza per tiro a segno su bersagli inanimati, non possono svolgere attività di polizia ambientale nelle polizie provinciali con personale armato per regolamento, non possono accedere a un posto di agente di polizia municipale in un piccolo o grande comune, né dirigere una fabbrica di airbags (qualificati ancor oggi come esplosivi), o tantomeno partecipare a concorsi per entrare nella polizia scientifica, diventare sommozzatore nell'Arma dei carabinieri, arruolarsi nella Guardia costiera o nel Corpo della guardia di finanza, neppure come medico o tecnico informatico, ottenere un nulla osta per praticare sport olimpici come il biathlon o il tiro al piattello.
Si è resa necessaria, dopo un iniziale contenzioso giudiziario amministrativo, addirittura una sentenza della Corte costituzionale per stabilire che un ex obiettore di coscienza può dirigere un'attività di cava e tenere un registro di detenzione esplosivi per uso civile (sentenza n. 141 del 7 aprile 2006).
Si è giunti, inoltre, al paradosso in base al quale gli ultimi renitenti alla leva (non più perseguibili secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali e per effetto del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 168 del 2005) godono di maggiori diritti e opportunità professionali degli ex obiettori di coscienza che, a seconda dei periodi e delle diverse disposizioni in vigore, hanno prestato quasi gratuitamente un servizio civile sostitutivo obbligatorio di durata variabile tra 10 e i 26 mesi.
Un disegno di legge (atto Senato n. 2871 della XIV legislatura), sostenuto da parlamentari di entrambi gli schieramenti e discusso nella Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica nel 2005 per affrontare il problema, non ha completato l'iter per la fine della legislatura.
Oggi centinaia di migliaia di cittadini italiani incensurati non possono cambiare idea e convincimenti nonostante i principi stabiliti dalle più note convenzioni internazionali e dalla Carta costituzionale italiana e benché la legge n. 230 del 1998 si fondi anche su queste. Un raro caso di discriminazione e di impari opportunità sia nei confronti di cittadini di sesso femminile (a cui lo Stato non ha imposto di manifestare scelte di vita con effetto perpetuo), sia a confronto con i nati dopo il 1985, o con i congedati per esuberanza di leva, ai quali la pubblica amministrazione non chiederà mai come sono stati assolti gli obblighi di leva, in relazione all'accesso a professioni o al rilascio di talune licenze di pubblica sicurezza.
Al giorno d'oggi, nell'attuale ordinamento, si può cambiare religione, sesso, idea o alleanza politica senza che alcuna sanzione venga comminata. Si può cambiare idea sul matrimonio e divorziare, si può rinunciare al sacerdozio o si può richiedere il perdono giudiziale dopo alcuni anni per taluni reati. Non si può, invece, richiedere la revoca dello status di obiettore di coscienza, con implicazioni che stanno assumendo un incomprensibile sapore punitivo, specie se confrontate con la situazione dei cittadini congedati per esuberanza di leva e che anche nella vigenza della leva stessa non hanno materialmente prestato alcun servizio.
Oggi il servizio civile volontario non è più concatenato a una dichiarazione di obiezione di coscienza di unico tipo e pre- confezionata dallo Stato, in base alla quale chi in passato avesse voluto prestare detto servizio in forma alternativa al servizio militare avrebbe comunque dovuto dichiararsi contrario indistintamente all'uso di ogni tipo di arma comune, anziché - ad esempio - al solo modello di difesa della Patria attraverso un esercito armato. Nel frattempo la legge n. 230 del 1998, nella illogicità di alcune sue parti, ancor oggi permette di fatto agli obiettori di acquistare, detenere e utilizzare armi ad avancarica, polveri e proiettili la cui potenza è di gran lunga superiore a una comune arma da fuoco sportiva e di cui sempre ad essi non sono consentiti la detenzione e l'uso.
L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 sulla regolamentazione dell'aborto permette l'obiezione di coscienza. Essa tuttavia è revocabile in qualsiasi momento ed è revocata ipso iure alla esecuzione di un atto medico volto a una interruzione di gravidanza senza sanzione alcuna. Così non è per l'obiezione di coscienza al servizio militare di leva.
Essa è irrevocabile e l'obiettore, nell'esecuzione di un atto contra legem come, ad esempio, tirare al poligono con un'arma sportiva non di proprietà ma noleggiata in loco, è punito ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
L'articolo 3 della legge n. 413 del 1993 permette l'obiezione di coscienza alla sperimentazione scientifica sugli animali. Non solo anch'essa è revocabile in qualsiasi momento, ma l'articolo 4 della medesima legge specifica come non possano esserci discriminazioni verso coloro che pratichino l'obiezione di coscienza in tale senso.
La presente proposta di legge si propone, pertanto, di rimuovere le discriminazioni e le impari opportunità lavorative imposte a suo tempo dall'articolo 15, commi 6 e 7, della legge n. 230 del 1998, che oggi - nell'«era» dell'esercito su base professionale - non hanno più motivo di esistere, se non per danneggiare immotivatamente cittadini che hanno servito la Patria per un congruo numero di mesi in ossequio alla normativa vigente e ai princìpi di equiparazione tra servizio militare e servizio civile alternativo o sostitutivo stabiliti dal Parlamento e più volte ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. 1 commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati.
Art. 2. 1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi delle legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è consentito partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporta l'uso delle armi, previo obbligo di presentare, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, apposita dichiarazione nella quale accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione previsto per le rispettive posizioni professionali. 2. In caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi nonché in caso di rilascio di licenze di porto di armi comuni da sparo, il cittadino interessato decade dallo status di obiettore di coscienza ed è soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
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