Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell¿anno 2008 - D.L. 24/2008- A.C. 3431
Riferimenti:
DL n. 24 del 15-FEB-08   AC n. 3431/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 319
Data: 18/02/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008

D.L. 24/2008- A.C. 3431

 

 

 

 

 

n. 319

 

 

18 febbraio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08024.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)13

§      Articolo 2 (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)22

§      Articolo 3 (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)28

§      Articolo 4 (Esonero dalle sottoscrizioni)30

§      Articolo 5 (Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008)33

§      Articolo 6 (Commissioni elettorali circondariali)38

§      Articolo 7 (Copertura finanziaria)40

§      Articolo 8 (Entrata in vigore)41

Allegati42

§      1. Precedenti di svolgimento contemporaneo di elezioni politiche e amministrative  42

§      2. Provvedimenti legislativi concernenti lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali43

Disegno di legge

§      A.C. 3431, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008  47

Normativa di riferimento

§      Costituzione (artt. 77 e 87)77

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (artt. 18-bis, 25, 49 e tab. A)78

§      D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. (art. 23)82

§      L. 7 giugno 1991, n. 182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.83

§      D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (art. 9)84

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (artt. 53 e 143)86

§      D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (art. 47)89

§      L. 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (artt. 7, 12-14, 19, Tabb. A, B, C, D)91

§      D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.99

§      L. 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.118

§      D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con mod. in L. 27 gennaio 2006, n. 22, Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.124

§      D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19. Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati132

§      D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20. Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  133

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3431

Numero del decreto-legge

24/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

8

Date

 

§       emanazione

15 febbraio 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

16 febbraio 2008

§       assegnazione

18 febbraio 2008

§       scadenza

16 aprile 2008

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia); III Commissione (Affari esteri); IV Commissione (Difesa); V Commissione (Bilancio); VII Commissione (Cultura)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 apporta modifiche al procedimento elettorale relativo al voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

In particolare, si prevede:

§      l’elevazione da tre a cinque del numero dei magistrati componenti l’Ufficio centrale per la circoscrizione estero (lett. a);

§      l’utilizzo in via preferenziale della “posta raccomandata” (o sistema di analoga affidabilità) per l’invio, da parte degli uffici consolari, del materialeelettorale a ciascun elettore (lett. b);

§      l’aumento del numero dei seggi, ottenuto diminuendo il rapporto seggi/elettori da uno per 5.000 elettori, ad uno per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori (lett. c);

§      l’aumento del numero dei membri degli uffici elettorali di ciascun seggio, che passa da cinque a sei, e la previsione che il segretario viene scelto dal presidente dell’ufficio elettorale tra gli elettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (lett. d);

§      l’eliminazione della firma da parte del presidente di seggio da apporre al momento dello scrutinio su ciascuna scheda spogliata, disponendo la sostituzione della parte esterna delle due schede elettorali (una per la Camera e una per il Senato) allegate in fac-simile alla legge 459/2001 espungendo il riquadro destinato alla firma dello scrutatore (lett. e).

 

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto delle seguenti categorie di cittadini italiani temporaneamente all’estero:

§         personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

§         dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria e loro familiari conviventi;

§         professori universitari e ricercatori in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero.

Tali categorie di elettori sono ammesse, previa richiesta, a votare per corrispondenza all’estero alle condizioni ivi previste. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle elezioni politiche che si svolgeranno il 13 aprile 2008.

L’articolo 3 consente, anche in occasione delle elezioni politiche del 2008, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione degli impegni assunti al riguardo dall’Italia nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

 

L’articolo 4 reca una disposizione transitoria, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche, con cui si amplia il numero dei soggetti che sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature. Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, non devono pertanto osservare tale obbligo, le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano presenti o alla Camera o al Senato con almeno due parlamentari, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo.

 

L’articolo 5 reca disposizioni volte a predisporre le condizioni per consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e di quelle politiche (c.d. election day).

In particolare, il comma 1 prevede che, con riferimento alle sole consultazioni del 2008, sia anticipata al 1° aprile la data a partire dalla quale possono svolgersi le elezioni amministrative.

Il comma 2 posticipa di 3 giorni (al 27 febbraio) il termine ultimo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito della cessazione anticipata del mandato, che ne consente l’inserimento nella “finestra elettorale” che va dal 1° aprile al 15 giugno 2008, prevedendo che le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia presentate al Consiglio nei 7 giorni successivi alla data di scioglimento delle Camere (e, quindi, tra il 7 ed il 13 febbraio 2008) divengono efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.

In base al successivo comma 3, alla stessa data del 26 febbraio 2008, divengono inoltre efficaci e irrevocabili anche eventuali dimissioni presentate prima del periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci e irrevocabili.

Con riguardo agli enti locali disciolti a causa di condizionamenti della criminalità organizzata, il comma 4 stabilisce che essi possono essere inclusi nel turno elettorale da svolgersi nel periodo 1° aprile – 15 giugno 2008, a condizione che la relativa gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

 

L’articolo 6 prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni elettorali circondariali.

 

L’articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

L’articolo 8 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato – oltre che dalla relazione illustrativa - dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari; non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 15, comma 2, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 4, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale.

Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo.

 

Tra i più recenti si ricordano:

§         D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali;

§         D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali;

§         D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271) Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

§         D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (convertito dalla legge 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005; in particolare, l’articolo 1 prevedeva l’anticipo del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2005, con disposizioni analoghe a quelle recate dall’articolo 5 del presente decreto;

§         D.L. 3 gennaio 2006, n. 1(convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22),Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche; in particolare, in analogia ai contenuti del presente decreto, l’articolo 3 consentiva, in occasione delle elezioni politiche del 2006, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali OSCE, e l’articolo 3-sexies disciplinava l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

§         D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 72), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

I decreti-legge sopra elencati, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto-legge l’emanazione dello stesso è legata alla “straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o di missioni internazionali”. La premessa richiama altresì “la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all’estero, nonché di consentire l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento rientrano in via prevalente nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “organi dello Stato e relative leggi elettorali” (art. 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione).

Con riferimento alle disposizioni recate in materia di elezioni amministrative dall’articolo 5 del decreto rileva inoltre la materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” che  il secondo comma, lett. p), dell’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono nel loro complesso alle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disciplinando aspetti del relativo procedimento elettorale e rendendo possibile lo svolgimento di dette consultazioni contestualmente al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative per l’anno 2008.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 10, del decreto rimette a specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno la definizione di aspetti tecnico-organizzativi necessari a consentire il voto del personale appartenente alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, che sia effettivo in unità organiche (grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse.

Le medesime intese sono effettuate anche per consentire l’esercizio del diritto di voto:

§         al restante personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

§         agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l’esercizio del diritto di voto.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame reca prevalentemente disposizioni di carattere transitorio, che trovano applicazione – in deroga alle disposizioni vigenti - solo con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato nell’anno 2008 (così gli articoli 2, 3, 4 e 6) o al turno ordinario delle elezioni amministrative per l’anno 2008 (così l’articolo 5, relativo al c.d. election day).

L’articolo 1 prevede invece modifiche “a regime” del procedimento elettorale relativo al voto dei cittadini italiani residenti all’estero, intervenendo, attraverso la tecnica della novellazione, sulla L. 459/2001.

Formulazione del testo

Per osservazioni su aspetti specifici del testo, si rinvia alle schede di lettura.

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)

 

L’articolo 1 incide sul procedimento elettorale relativo al voto dei cittadini italiani residenti all’estero, attraverso alcune modifiche puntuali della legge 459/2001[1].

Lo scopo della norma - secondo la relazione illustrativa del decreto - è di eliminare alcune anomalie contenute nella legge 459/2001 “sia in relazione al corretto esercizio del diritto di voto, sia in relazione alle operazioni di scrutinio”.

 

In particolare, per agevolare e velocizzare le operazioni di scrutinio, si prevede:

§      l’elevazione da tre a cinque del numero dei magistrati componenti l’Ufficio centrale per la circoscrizione estero (lett. a);

§      l’aumento del numero dei seggi, ottenuto diminuendo il rapporto seggi/elettori da uno per 5.000 elettori, ad uno per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori (lett. c);

§      l’aumento del numero dei membri degli uffici elettorali di ciascun seggio che passa da cinque a sei e la previsione che il segretario venga scelto dal presidente dell’ufficio elettorale tra gli elettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (lett. d);

§      l’eliminazione della firma da parte del presidente di seggio da apporre al momento dello scrutinio su ciascuna scheda spogliata: viene pertanto disposta la sostituzione della parte esterna delle due schede elettorali (una per la Camera e una per il Senato) allegate in fac-simile alla legge 459/2001 da dove è espunto il riquadro destinato alla firma[2]. (lett. e).

 

Si osserva, in proposito, che non vengono modificate anche le schede per le votazioni relative ai referendum popolari i cui modelli non sono allegati alla 459/2001, bensì al relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104); per essi permane l’indicazione della sottoscrizione da parte del presidente dell’ufficio elettorale.

 

Inoltre, per garantire l’effettivo esercizio del diritto di voto, viene indicata una specifica modalità di spedizione, attraverso “posta raccomandata” (o sistema di analoga affidabilità), da utilizzare in via preferenziale per l’invio, da parte degli uffici consolari, del materialeelettorale a ciascun singolo elettore (lett. b). Si tratta del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale, le modalità per l’espressione del voto e le liste dei candidati. Dal corredo, l’articolo in esame ha eliminato il testo della medesima legge 459/2001, semplificando il lavoro degli uffici consolari e compensando, in parte, l’onere aggiuntivo costituito dall’invio per raccomandata.

 

Per un confronto analitico delle modifiche intervenute con l’approvazione del decreto legge si veda la tabella seguente.

 

L. 459/2001

Testo previgente

L. 459/2001

Testo modificato dal DL

Articolo 7

Articolo 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

(...)

(...)

Articolo 12

Articolo 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Identico

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

Identico

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente leggee le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

Identico

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

Identico

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

Identico

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

Identico

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Identico

Articolo 13

Articolo 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Identico

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario. Il presidente, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 14

Articolo 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

Identico

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

Identico

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

Identico

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

Identico

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

Identico

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

Identico

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

Identico

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

Identico

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

Identico

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

Identico

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

Identico

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

Identico

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse edenuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

Identico

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

Identico

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Identico

 

L’articolo in esame modifica per la prima volta la legge sul voto degli italiani all’estero al fine, come si è detto, di risolvere alcuni inconvenienti rilevati nei primi anni di applicazione.

 

L’art. 48 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2000, prevede che i cittadini residenti all’estero possono votare nel Paese di residenza nell’ambito di una circoscrizione estero che esprime 12 deputati e 6 senatori (art. 56 Cost. come modificato dalla L. Cost. 1/2001). La circoscrizione estero è suddivisa in 4 ripartizioni (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) alle quali sono assegnati un numero di seggi proporzionale ai cittadini italiani ivi residenti.

La legge 459/2001 stabilisce le modalità dell’esercizio di voto degli italiani all’estero, ferma restando la possibilità di optare per il voto in Italia.

Il voto all’estero si esercita per corrispondenza. A tal fine gli uffici consolari spediscono agli elettori che non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia un plico contenente il materiale elettorale compresa la scheda di votazione. L’elettore, dopo aver votato, invia la scheda in busta chiusa al consolato che, a sua volta, trasmette le schede in Italia presso un Ufficio elettorale centrale, istituito presso la Corte di appello di Roma, appositamente dedicato alla circoscrizione Estero.

L’Ufficio centrale istituisce i seggi elettorali che provvedono allo spoglio e allo scrutinio delle schede. Tali operazioni nelle ultime elezioni del 2006 si sono svolte nei locali della Protezione civile a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.

L’attribuzione dei seggi viene effettuata dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero nell’ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento previsto per l’elezione dei senatori e dei deputati eletti nelle circoscrizioni nazionali.

 

Approvata nel 2001, la legge 459 ha trovato attuazione per la prima volta nel 2003 consentendo il voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero in occasione dei referendum abrogativi del 15 e 16 giugno 2003 e, successivamente, il 12 e 13 giugno 2005, per un nuovo referendum abrogativo, il 9 e 10 aprile 2006 per le elezioni politiche e di nuovo nel 2006, il 25 e 26 giugno, per il referendum costituzionale sulle modifiche alla parte seconda della Costituzione.

In tutte queste occasioni si è rilevata una maggiore difficoltà delle operazioni elettorali relative al voto estero rispetto al voto nel territorio nazionale, dovuta alle particolari procedure previste.

In particolare, uno dei problemi è stato individuato nell’ampiezza dei seggi elettorali: la legge, infatti, ne prevede la costituzione di uno ogni 5.000 abitanti (art. 13, co. 1). Tale cifra è stata interpretata dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in modo elastico, quale numero tendenziale: si è iniziato con 4.500 elettori per seggio in occasione del referendum del 2003, per arrivare ai 3.500 circa delle elezioni politiche, quando furono istituiti 765 seggi per circa 2,7 milioni di elettori[3]. La disposizione in esame (lett. c), adegua, pertanto, il dettato legislativo alla necessità di seggi elettorali meno ampi.

La relazione tecnica quantifica in 630 il numero di nuovi seggi elettorali (con una spesa di 574.560 euro) per arrivare ad un numero complessivo di 1.300 seggi, a cui si devono aggiungere 52 seggi speciali (11.024 euro) per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero (si veda l’art. 2).

Anche le norme di cui alle lettere a) e d) - che aumentano gli organici sia dell’ufficio centrale, sia degli singoli uffici elettorali - sono volte a fronteggiare la mole di lavoro che tali organismi sono chiamati a svolgere[4].

I maggiori oneri dovuti a tali disposizioni sono quantificati dalla relazione tecnica nella misura di 3.347,10 euro (a carico del Ministero della giustizia) per le indennità dei tre magistrati aggiuntivi dell’Ufficio elettorale centrale, e in 97.150 (a carico dell’amministrazione dell’interno) per i 670 nuovi segretari.

Alla stessa logica di miglioramento delle procedure risponde la previsione (lett. d)) in base alla quale il segretario dell’ufficio elettorale è scelto dal presidente tra persone di sua fiducia (come del resto avviene per il voto nazionale[5]) e non più tra gli scrutatori nominati (ai sensi del DPR 104/2003, art. 19) dalla commissione elettorale comunale di Roma[6].

Anche l’introduzione del possesso del titolo di studio per la nomina a segretario, adegua il procedimento per il voto dei cittadini all’estero a quello nazionale[7].

L’indicazione dell’invio dei plichi elettorali per posta raccomandata è volta a superare le disfunzioni ed i ritardi emersi in sede di applicazione per le elezioni politiche del 2006[8]. Il costo stimato è di 4 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 6 milioni preventivati per le elezioni politiche del 2006.

L’eliminazione, dal plico elettorale da inviare a ciascun elettore, della copia del testo della legge elettorale, risponde all’esigenza di contenere le dimensioni del plico stesso ai fini di un più agevole recapito[9].

 


Articolo 2
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

 

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

Esso prevede per tali cittadini la possibilità di votare per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale.

La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle elezioni politiche già indette[10] per i giorni 13 e 14 aprile 2008.

 

Una disposizione analoga a quella in esame venne adottata anche nella scorsa legislatura: l’art. 3-sexies del D.L. 1/2006[11] ammise infatti a votare per corrispondenza, limitatamente alle elezioni politiche del 2006 e al referendum costituzionale svoltosi il 25 giugno del medesimo anno, gli italiani che si trovassero temporaneamente all’estero per missioni internazionali o per altri motivi di servizio (dipendenti di amministrazioni statali e familiari; professori universitari e ricercatori). Diversamente da quanto previsto dal testo in esame, tutti i soggetti suindicati furono ammessi a votare nella circoscrizione Estero.

Gli aventi diritto al voto all’estero

Il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l’intervento normativo. Si tratta:

§         del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali (comma 1, lettera a));

§         dei dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi (comma 1, lettera b));

§         dei familiari conviventi dei dipendenti statali di cui al punto precedente, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettera b)); se fossero iscritti, essi sarebbero infatti ammessi al voto nella circoscrizione Estero, trovando applicazione la disciplina sul voto degli italiani all’estero di cui alla L. 459/2001[12];

§         dei professori universitari (ordinari e associati), dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per almeno sei mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni (6 febbraio 2008), si trovassero all’estero da almeno tre mesi (comma 1, lettera c)).

 

Come si è detto, i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al voto nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Il comma 2 precisa che:

§         in via generale, il voto è esercitato nella circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma: si tratta della circoscrizione XV (Lazio 1) per quanto riguarda la Camera e della circoscrizione regionale del Lazio per quanto attiene all’elezione del Senato;

§         fa eccezione il personale appartenente alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, il quale sia effettivo in unità organiche (grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse; tali elettori sono ammessi a votare per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede dette unità.

 

La richiesta di voto per corrispondenza

Ai sensi dei commi 3 e 4, l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero è condizionato alla presentazione di apposita domanda degli interessati.

Il personale militare o di polizia in missione e i dipendenti statali (e familiari conviventi) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno l’onere di presentare tale domanda al comando o, rispettivamente, all’amministrazione di appartenenza entro il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia (cioè entro il 9 marzo 2008). Il comando o l’amministrazione ricevente, entro i cinque giorni successivi, fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all’ufficio consolare (comma 3). I professori e ricercatori universitari di cui alla lettera c) del comma 1 presentano la loro richiesta direttamente all’ufficio consolare (comma 4).

L’attestazione dei requisiti di cui al comma 1 per l’esercizio del voto all’estero è effettuata, secondo i casi, dal comando o amministrazione di appartenenza, o direttamente dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai sensi del successivo comma 6 la domanda può essere revocata dagli interessati mediante dichiarazione scritta, ma non oltre il 23° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Il comma 7 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini o che l’abbiano revocata potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza.

Gli altri elettori potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza: è tuttavia prevista un’eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate organicamente in missioni internazionali: essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all’estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.

 

Il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza:

§         entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 19 marzo 2008) gli uffici consolari trasmettono ai rispettivi comuni di residenza gli elenchi dei richiedenti;

§         entro le successive 24 ore ciascun comune invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale relativa all’assenza di cause ostative all’elettorato attivo; qualora sussistano cause ostative, queste sono parimenti comunicate all’ufficio consolare. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli aventi diritto al voto in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera;

§         nei successivi due giorni, l’ufficiale elettorale trasmette alla commissione elettorale circondariale l’elenco degli elettori per i quali è stata attestata l’assenza di cause ostative;

§         entro il 20° giorno antecedente il voto (entro il 24 marzo 2008) la commissione elettorale circondariale depenna tali elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero – in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione elettorale – provvede ad apposita annotazione sulle liste.

Le comunicazioni di cui s’è detto hanno luogo con telefax o per via telematica.

Le operazioni di voto

Entro il 26° giorno antecedente la data del voto (entro il 18 marzo 2008), il Ministero dell'interno consegna al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relative alle circoscrizioni Camera e Senato in cui è compreso il comune di Roma (comma 8). La stampa del materiale elettorale è predisposta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari; l’invio all’elettore del plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve aver luogo non oltre 18 giorni prima della data fissata per le votazioni in Italia (cioè entro il 26 marzo 2008).

Non è qui riprodotta la precisazione, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge in esame nella L. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero (vedi supra), secondo cui l’invio del plico deve avvenire “con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità”.

L’elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda o le schede elettorali all’ufficio consolare entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 3 aprile 2008). Le buste pervenute entro le ore 16 del giovedì precedente tale data (10 aprile) sono inoltrate al delegato del sindaco del comune di Roma. Quelle pervenute successivamente sono immediatamente distrutte (comma 9).

Disposizioni particolari prevede il comma 10 per quanto concerne il voto del personale appartenente alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, che sia effettivo in unità organiche (grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse: a differenza degli altri elettori temporaneamente all’estero essi, come si è detto, non votano per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, bensì per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove ha sede il reparto di appartenenza.

Per tali elettori si prevede l’adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno per definire, in considerazione delle diverse situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative della formazione dei plichi (inclusa, è da ritenere, la stampa delle schede elettorali), del loro recapito all’estero, della raccolta dei plichi contenenti le schede votate e della consegna di questi ai delegati dei sindaci dei comuni interessati ai fini dello scrutinio delle schede, consegna che sarà curata dal Ministero della difesa.

L’ultimo periodo del comma 10 ne estende la portata normativa, disponendo che le intese in esso previste siano effettuate anche per consentire l’esercizio del diritto di voto:

§         al restante personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali: si tratta del personale che, non impiegato in unità organiche, è chiamato a votare per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma;

§         agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l’esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l’art. 19, co. 1 e 4, della L. 459/2001, escluderebbero l’applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all’estero.

 

Ai sensi dell’art. 19, co. 1 e 3, della L. 459/2001, le rappresentanze diplomatiche italiane concludono con i Governi stranieri intese in forma semplificata per garantire l'esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, e in assenza di qualsiasi rischio di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani. Negli Stati in cui non sia possibile concludere le intese, non trovano applicazione le disposizioni della legge in materia di voto per corrispondenza, e gli elettori possono esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia. Analogamente dispone il co. 4 del medesimo art. 19 per gli Stati la cui situazione politica o sociale comprometta il pieno e libero esercizio del diritto di voto.

 

L’individuazione di quest’ultima categoria di elettori sembra richiedere un approfondimento. Una parte di tali elettori è composta da cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o da loro familiari conviventi, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 2 in commento ai sensi ed alle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1.

Il richiamo all’art. 19, co. 1 e 4, della L. 459/2001 fa peraltro ritenere che la disposizione, allargando il suo ambito di applicazione a una categoria di elettori sin qui non considerata, intenda riferirsi a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero e ai familiari conviventi, anche a coloro cioè che, non essendo considerati “temporaneamente” all’estero, risultino iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero e ammessi al voto nella circoscrizione Estero, secondo la disciplina di cui alla L. 459/2001. Così intesa, la disposizione sembra costituire una deroga (che parrebbe opportuno formulare in termini espliciti) al disposto di cui all’art. 19 della L. 459/2001, consentendo il voto per corrispondenza (nella circoscrizione Estero) anche negli Stati in cui ciò risulterebbe impedito dall’assenza di intese in forma semplificata o dalla specifica situazione politico-sociale.

 

Una disposizione analoga a quella testé illustrata era contenuta nel sopra citato D.L. 1/2005 (art. 3-sexies, co. 8), limitatamente peraltro agli “Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali”.

Lo scrutinio dei voti

Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro il 20° giorno antecedente alla data della votazione in Italia (entro il 24 marzo 2008), dalla commissione elettorale circondariale del comune di Roma e degli altri comuni sede degli uffici centrali circoscrizionali. A tal fine vengono istituiti sino a tre seggi speciali nei comuni interessati (commi 11 e 12), ai quali sono distribuiti i plichi contenenti le schede votate.

Secondo la procedura dettagliatamente illustrata ai commi 13 e 14, nel giorno fissato per la votazione (13 aprile) si provvede all’apertura dei plichi e alla distribuzione delle schede agli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 11.

In ciascuno di tali uffici, le schede sono inserite nelle urne ivi in uso, così da poter successivamente procedere, in modo congiunto e indistinto, allo scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l’ufficio elettorale di sezione (commi 15 e 16). Lo scopo di tale procedura è quello di offrire la più ampia garanzia alla segretezza del voto.

 

Il comma 17 demanda infine ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.


Articolo 3
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)

 

L’articolo 3 consente, anche in occasione delle elezioni politiche del 2008, come avvenuto per le precedenti elezioni politiche del 2006, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell’impegno assunto al riguardo dall’Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l’impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali.

Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l’accesso alla sala dell’elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge (ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista, ecc.)[13].

All’articolo 3 si prevede, quindi, che in occasione delle elezioni politiche del 2008 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.

 

L’articolo in esame riproduce testualmente la disposizione contenuta nel decreto legge 1/2006[14] che consentiva la partecipazione degli osservatori OSCE alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

La missione del 2006 faceva seguito ad un invito da parte del Governo italiano, formulato anche in considerazione della recente riforma elettorale. L’invito è stato formalizzato con una lettera del Capo della rappresentanza permanente d’Italia presso l’OSCE del 15 febbraio 2006.

In risposta a tale invito l’Ufficio per le istituzioni democratiche dei diritti umani dell’OSCE in Europa ha organizzato una missione di valutazione delle elezioni generali del 2006. La missione è iniziata il 13 marzo e per oltre un mese nove osservatori di diversi Paesi hanno operato in Italia incontrando i funzionari del ministero dell’interno, visitando le prefetture e recandosi anche presso i seggi elettorali nei giorni di votazione e durante lo scrutinio[15].

L’invito all’OSCE per le elezioni politiche della primavera prossima è stato inoltrato dal rappresentante italiano il 14 febbraio scorso.

 


 

Articolo 4
(Esonero dalle sottoscrizioni)

 

L’art. 4 reca una disposizione a carattere transitorio, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche, con cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 18-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957[16]) e dall’art. 9 del testo unico per l’elezione del Senato (D.Lgs. 533/1993[17]), si amplia il numero dei soggetti che sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, non devono pertanto osservare tale obbligo le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè al 16 febbraio 2008, data di pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale) siano presenti o alla Camera o al Senato con almeno due parlamentari, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo.

I partiti o gruppi politici che intendono beneficiare di tale deroga devono presentare, insieme con la lista dei candidati, una dichiarazione del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico stesso, ovvero del legale rappresentante,con cui si attesti tale rappresentatività.

La deroga è motivata dalla necessità di consentire ai partiti e gruppi politici di fare fronte all’aumento degli adempimenti connessi ai procedimenti elettorali conseguente all’abbinamento delle prossime elezioni politiche e amministrative[18].

La disposizione in esame sembra applicarsi anche alla presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero. L’art. 8, comma 1, della L. 459/2001[19] stabilisce che, per la presentazione dei contrassegni e delle liste per l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero, si applicano gli articoli da 14 a 26 del testo unico per l’elezione della Camera: pertanto la deroga in questione dovrebbe riguardare anche la presentazione delle liste per le ripartizioni della circoscrizione Estero.

 

Per le elezioni politiche, la presentazione delle candidature è effettuata, nell’ambito di ciascuna circoscrizione (per le elezioni della Camera) o circoscrizione regionale (per le elezioni del Senato), per liste di candidati (D.P.R. 361/1957, artt. 18-bis - 24; D.Lgs. 533/1993, artt. 9 - 11).

La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione rientrante nei limiti minimi e massimi fissati dalle rispettive leggi elettorali (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2) e stabiliti in relazione alla diversa ampiezza demografica delle circoscrizioni (per l’elezione della Camera) o delle Regioni (per l’elezione del Senato):

 

CAMERA DEI DEPUTATI

popolazione della circoscrizione

numero di sottoscrizioni

fino a 500.000 abitanti

almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori

più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti

almeno 2.500 e non più di 3.000 elettori

più di 1.000.000 di abitanti

almeno 4.000 e non più di 4.500 elettori

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

popolazione della Regione

numero di sottoscrizioni

fino a 500.000 abitanti

almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori

più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti

almeno 1.750 e non più di 2.500 elettori

più di 1.000.000 di abitanti

almeno 3.500 e non più di 5.000 elettori

 

Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale[20], il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1).

Nessuna sottoscrizione per la presentazione delle candidature è richiesta (secondo quanto stabilisce, per quanto riguarda le elezioni della Camera, l’art. 18-bis, comma 2, del D.P.R. 361/1957, e, con riferimento alle elezioni del Senato, l’ art. 9, comma 3, del D.Lgs. 533/1993):

§       per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;

§       per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;

§       per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato;

Nei casi in cui non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da un notaio.

La sottoscrizione può anche essere effettuata dai rappresentanti incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, oppure essi esibiscano, all'atto della presentazione delle candidature, un apposito mandato autenticato da un notaio (D.L 161/1976[21], art. 6).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, sesto comma).

La raccolta delle firme, che devono essere autenticate, deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990[22], art. 14, comma 3).

 

Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, la L. 459/2001, all’art. 8, comma 1, stabilisce che si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera; in ogni caso le liste di candidati devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. a) e c)).

L’art. 2 della L. 270/2005[23] precisa che le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del D.P.R. 361/1957 (che, come sopra ricordato, indicano i casi di esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature per le elezioni della Camera), si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste per le ripartizioni della circoscrizione Estero.


Articolo 5
(Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008)

 

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, l’articolo 5 è finalizzato a predisporre le condizioni per consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e di quelle politiche (c.d. election day).

 

Per quanto riguarda la data di svolgimento delle elezioni amministrative, si ricorda che l’art. 1 della L. 182/1991[24] stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinarioda tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell’anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato dell’organo elettivo interessato scade nel secondo semestre.

Quanto alle elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l’art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data[25].

La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal ministro dell’interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3 della L. 182/1991). Il prefetto, d’intesa col presidente della Corte d’appello, fissa la data dell’elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l’affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, co. 1, del D.P.R. 570/1960[26]).

Per quanto riguarda la fissazione della data di svolgimento delle elezioni politiche, si ricorda che l’art. 61, primo comma, della Costituzione stabilisce il termine ultimo entro il quale devono tenersi le elezioni delle nuove Camere, prevedendo che esse abbiano luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione delle nuove Camere deve tenersi entro il 20° giorno dalla data delle elezioni (art. 61, secondo comma, Cost.).

La data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento[27]. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere (D.P.R. 361/1957[28], art. 11; D.Lgs. 533/1993[29], art. 4).

Con riferimento alle prossime consultazioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comizi elettorali sono stati convocati per domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008[30].

 

Il comma 1 della disposizione in esame, con riferimento alle sole consultazioni del 2008, anticipa al 1° aprile la data a partire dalla quale possono svolgersi le elezioni amministrative, in modo da renderne possibile l’abbinamento con quelle per il rinnovo delle due Camere, che – come si è detto – si terranno il 13 e 14 aprile 2008.

 

Al riguardo, si ricorda che un ulteriore  abbinamento delle consultazioni elettorali è stato previsto[31] nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente alle elezioni politiche, infatti, il 13 e 14 aprile 2008 si terranno le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, quelle degli organi della provincia di Udine, e di otto comuni della regione (tra i quali la stessa Udine).

In termini generali, la questione dell’accorpamento delle consultazioni elettorali in un’unica data presenta alcuni profili di natura tecnica che sono stati affrontati di volta in volta con interventi legislativi specifici, volti a superare gli eventuali ostacoli esistenti. L’ultimo di questi, il D.L. 8/2005[32], ha disposto che le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgessero, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno, in modo da consentirne l’abbinamento alle elezioni delle regioni ordinarie.

Un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno disposto l’abbinamento di più consultazioni elettorali è riportato infra, nell’allegato 2 alla presente scheda di lettura.

Per i casi di svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative e di elezioni politiche si rinvia alla tabella riportata nell’allegato 1.

 

La normativa vigente ammette lo svolgimento in una stessa data di elezioni politiche, regionali ed amministrative. Questa eventualità è prevista dal D.L. 161/1976[33], che ha disciplinato in via permanente gli aspetti “tecnici” del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale) e quelle amministrative.

 

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera. Lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (D.L. 161/1976, art. 2).

Quanto alle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali esse sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune quando si tengano contestualmente le elezioni politiche, provinciali e comunali e nella misura di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico dell’ente locale quando le consultazioni politiche siano abbinate ad una sola elezione amministrativa.

 

I commi 2 e 3 recano inoltre, limitatamente al turno elettorale del 2008, alcune modifiche a termini rilevanti ai fini del procedimento elettorale per il rinnovo degli enti locali che intendono, in particolare, evitare che- in caso di scioglimento anticipato del consiglio dell’ente locale in prossimità del termine elettorale per effetto delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia - la gestione commissariale dell’ente locale debba protrarsi fino al turno elettorale del 2009.

 

L’art. 53 del Testo unico sugli enti locali[34] prevede infatti che, una volta che le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia siano divenute efficaci ed irrevocabili, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

 

In particolare, il primo periodo del comma 2 posticipa di 3 giorni (al 27 febbraio) il termine ultimo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito della cessazione anticipata del mandato, che ne consente l’inserimento nella “finestra elettorale” che va dal 1° aprile al 15 giugno 2008.

La disposizione, quindi, non trova applicazione solo con riferimento alla fattispecie delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, ma anche nei casi impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

 

Come si è già segnalato, l’art. 2 della L. 182/1991 prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono esclusivamente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, dell’anno in corso, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, ove dette condizioni si siano verificate dopo il 24 febbraio.

 

Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

 

Al fine di assicurare il perfezionamento dello scioglimento entro la data del  27 febbraio, il secondo periodo del comma 2 prevede una deroga alla normativa vigente, recata dall’art. 53, co. 3, del Testo unico sugli enti locali, stabilendo che le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia presentate al Consiglio nei 7 giorni successivi alla data di scioglimento delle Camere (e, quindi, tra il 7[35] ed il 13 febbraio 2008)[36] divengono efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.

 

L’art. 53, co. 3, del T.U.E.L. stabilisce che le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

 

In base al successivo comma 3, alla stessa data del 26 febbraio 2008, divengono inoltre efficaci e irrevocabili anche eventuali dimissioni presentate prima del “periodo indicato nel comma 2” e non ancora efficaci e irrevocabili.

Tenuto conto del fatto che la locuzione “periodo indicato nel comma 2” sembrerebbe fare riferimento alla settimana successiva allo scioglimento anticipato delle Camere, la disposizione pare disporre – in deroga a quanto previsto dall’art. 53, co. 3, del T.U.E.L. - un prolungamento del termine di 20 giorni ordinariamente previsto per l’acquisto dell’efficacia e dell’irrevocabilità delle dimissioni. La disposizione farebbe infatti riferimento alle dimissioni rassegnate in data pari o anteriore al 6 febbraio 2008 (e che quindi sarebbero efficaci e irrevocabili al più tardi a decorrere dallo 26 febbraio 2008) che non siano ancora divenute efficaci  e irrevocabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Il comma 4 reca una specifica disposizione concernente i consigli comunali e provinciali sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso: le elezioni per il loro rinnovo possono svolgersi nel periodo 1° aprile – 15 giugno 2008, a condizione che la gestione commissariale degli stessi si concluda “entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione”.

Al riguardo, per una migliore chiarezza della disposizione, potrebbe essere opportuno chiarire se – come sembrerebbe - la formulazione intende fare riferimento al giorno che precede quello fissato per la votazione.

 

Anche in questo caso la disposizione deroga alla disciplina ordinaria, che fissa al 24 febbraio la data entro la quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo perché le elezioni possano tenersi nel turno annuale del medesimo anno.

Nell’ipotesi di abbinamento tra elezioni amministrative e politiche, invece, tale termine slitterebbe, limitatamente alle prossime consultazioni, al 12 aprile 2008.

Su un piano generale, si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 143 del Testo unico sugli enti locali, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal ministro dell’interno.

Lo scioglimento può essere disposto per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali.


Articolo 6
(Commissioni elettorali circondariali)

 

L’art. 6 prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni elettorali circondariali.

 La misura si rende necessaria per garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell’attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall’art. 23 del testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967[37]).

 

La disposizione, facendo espresso riferimento ai “procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008”, sembra rivestire carattere transitorio, con applicazione limitata alle elezioni che si svolgeranno il prossimo aprile. A questa interpretazione si giunge anche in considerazione del fatto che la norma in esame non è stata formulata come novella al testo unico citato.

 

Il D.P.R. 223/1967 prevede, all’art. 21, la costituzione in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, con decreto del presidente della corte di appello, di una Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale svolge importanti funzioni nel procedimento elettorale preparatorio, tra le quali rilevano in particolare:

§       l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale[38] in materia di aggiornamento delle liste elettorali[39];

§       l’esame e la decisione sull’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (quest’ultima funzione è prevista dal D.P.R. 570/1960[40], art. 30).

La Commissione viene costituita dopo l’insediamento del consiglio provinciale con decreto del presidente della corte di appello; essa è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto (scelti tra i dipendenti dello Stato), e tre effettivi e tre supplenti designati, mediante votazione, dal consiglio provinciale (tra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all’Amministrazione dei Comuni medesimi). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della Commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale.

Per la nomina a componente della Commissione sono previsti specifici requisiti e incompatibilità. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti (art. 22).

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale).

Il citato testo unico sull’elettorato attivo (art. 23) prevede la decadenza dei membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si riducano in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l’intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.


Articolo 7
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 7 dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che ad essa si faccia fronte con l’utilizzo del Fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto (u.p.b. 25.1.3 cap. 3020) nello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2008, alla missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”.


Articolo 8
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 16 febbraio 2008).


Allegati

1. Precedenti di svolgimento contemporaneo di elezioni politiche e amministrative

Dopo l’adozione del D.L. 161/1976 (illustrato nella scheda di lettura), le elezioni politiche si sono svolte contemporaneamente a quelle amministrative nei cinque casi riportati dalla tabella che segue.

In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale del 5 aprile 1992, del 27 marzo 1994 e del 21 aprile 1996, le elezioni amministrative concorrenti nel primo semestre dell’anno si sono invece svolte in date non coincidenti con quelle delle elezioni politiche[41].

 

 

Data delle elezioni

Consultazione elettorale

Organi locali interessati

20 giugno 1976

Elezioni politiche, elezioni regionali Sicilia, elezioni amministrative

131 Comuni, dei quali 5 capoluogo, tra questi, Roma; 2 Province

3 giugno 1979

Elezioni politiche ed elezioni amministrative

245 Comuni, dei quali 4 capoluogo; 1 Provincia

26 giugno 1983

Elezioni politiche, elezioni regionali Valle d’Aosta e Friuli, elezioni amministrative

1.138 Comuni, dei quali 4 capoluogo; 4 Province

14 giugno 1987

Elezioni politiche ed elezioni comunali

45 Comuni, nessuna Provincia

13 maggio 2001

Elezioni politiche ed elezioni provinciali e comunali

1.266 comuni, tra i quali Torino, Milano, Roma, Napoli, e 5 Province

 


2. Provvedimenti legislativi concernenti lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali

Estremi

Titolo

D.L. 3 maggio 1976, n. 161, (conv. L. 14 maggio 1976, n. 240)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

D.L. 15 marzo 1978, n. 54 (conv. L. 5 maggio 1978, n. 156)

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli - Venezia Giulia

D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, (conv. L. 23 aprile 1993, n. 120), art. 4

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (conv. L. 16 luglio 1994, n. 453)

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative

L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 4

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, (conv. L. 13 marzo 1995, n. 68)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995

D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto)

Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali

D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. L. 6 luglio 2001, n. 271)

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

L. 8 aprile 2004, n. 90, art. 6

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

D.L. 1 febbraio 2005, n. 8, (conv. L. 24 marzo 2005, n. 40)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005

 

 


Disegno di legge

 


N. 3431

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'interno

(AMATO)

di concerto con il ministro per i rapporti con il parlamento

e le riforme istituzionali

(CHITI)

con il ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia

(SCOTTI)

con il ministro della difesa

(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 16 febbraio 2008

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento d'urgenza è volto a superare gli inconvenienti emersi in occasione delle precedenti consultazioni politiche del 2006 e a disciplinare lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008.

      In particolare, vengono introdotte misure per migliorare la funzionalità del procedimento elettorale, anche per ciò che concerne il procedimento di scrutinio del voto degli italiani residenti all'estero, nonché per garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali.

      Vengono inoltre disciplinate le modalità di accesso presso gli uffici elettorali di sezione da parte di osservatori elettorali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

      L'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero al fine di eliminare le anomalie contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459, sia in relazione al corretto esercizio del diritto di voto, sia in relazione alle operazioni di scrutinio.

      In particolare, è modificata la composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero elevando il numero dei magistrati da tre a sei.

      È introdotta una specifica modalità di spedizione del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e le relative buste a mezzo di posta raccomandata o con altro mezzo di pari affidabilità da parte degli uffici elettorali.

      Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori anziché per ogni cinquemila elettori come attualmente previsto.

      Si interviene, altresì, sulla composizione dell'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio, introducendo specificamente la figura del segretario, in aggiunta ai quattro scrutatori e al presidente originariamente previsti. Il presidente ha la possibilità di scegliere il segretario di seggio tra gli elettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di assicurare un più qualificato supporto per lo svolgimento delle operazioni di spoglio e di scrutinio.

      Inoltre, viene eliminata sul retro delle scheda la dicitura «firma dello scrutatore».

      L'articolo 2 regolamenta l'esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

      Tale possibilità viene concessa:

          a) al personale appartenente ai reparti organici ovvero facenti parte di equipaggio di navi delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

          b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, ai loro familiari conviventi;

          c) ai professori universitari, ordinari e associati, ai ricercatori e ai professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

      Gli elettori di cui alla lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

      L'articolo in esame, al comma 3, prevede che i soggetti testé indicati sotto le lettere a) e b) possano partecipare al voto per corrispondenza, presentando domanda al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il proprio nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti telefonici e informatici. Inoltre, per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare del dipendente. Il comando o l'amministrazione di appartenenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti mediante elenchi distinti per comune di residenza.

      Il comma 4 prevede che, per quanto riguarda i soggetti testé menzionati sotto la lettera c), essi potranno direttamente far pervenire le loro domande all'ufficio consolare specificando gli elementi sopra elencati.

      Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmettono, secondo quanto disposto dal comma 5, a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nomi di coloro che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni, con le stesse modalità, inviano all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, accertata la mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali sono trasmessi alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione, ad iscrivere apposita annotazione sulle medesime liste.

      Il successivo comma 6 prevede, per i soggetti dianzi indicati sotto le lettere a), b) e c), la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante un'espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.

      Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna, come stabilisce il comma 8, al Ministero degli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relativi alla circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e alla circoscrizione per l'elezione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

      Il comma 11 prevede, inoltre, che le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza siano scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, venendo peraltro istituiti, nei comuni medesimi, seggi speciali fino ad un massimo di tre.

      Altre disposizioni attinenti ad aspetti meramente procedurali delle operazioni elettorali sono contenute nei commi 7, 9, 10 e da 12 a 16.

      Infine, il comma 17 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia, impegnati nello svolgimento di missioni internazionali, e i titolari degli uffici diplomatici e consolari o loro delegati adottino ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto

      L'articolo 3 ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

      Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che ne trasmette al Ministero dell'interno, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo.

      Tale elenco viene successivamente inviato ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci.

      È preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

      L'articolo 4 stabilisce, esclusivamente per le elezioni politiche del 2008, che nessuna sottoscrizione venga richiesta per le liste presentate da partiti o gruppi politici presenti in una delle Camere o al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale previsione di deroga alla disciplina vigente è motivata dal contestuale svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative, dall'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere e dal conseguente incremento di adempimenti connessi ai procedimenti elettorali che i partiti politici o gruppi politici sono chiamati ad espletare.

      L'articolo 5, comma 1, prevede lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008, stabilendo che queste possano svolgersi tra il 1o aprile e il 15 giugno 2008. Inoltre, al fine di evitare che la gestione commissariale di enti locali, lo scioglimento dei cui organi avvenga in prossimità del turno elettorale, si prolunghi fino al turno elettorale ordinario del 2009, sono apportate modifiche a taluni termini del procedimento elettorale.

      In particolare, il comma 2 posticipa al 27 febbraio 2008 il termine attualmente fissato al 24 febbraio dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e stabilisce che le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, divengono efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.

      Il comma 3 precisa che le dimissioni presentate anteriormente al predetto periodo e non ancora efficaci e irrevocabili diventano efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.

      Il comma 4 prevede che i comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso siano inseriti nel turno elettorale ordinario del 2008 qualora il periodo di commissariamento si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

      Al fine di consentire un migliore funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, l'articolo 6 prevede che il prefetto invii al presidente della corte di appello, per assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, la designazione di funzionari statali da nominare componenti aggiunti che possano partecipare ai lavori in caso di assenza o impedimento degli altri componenti titolari o supplenti.

      L'articolo 7 contiene la copertura finanziaria, provvedendosi mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

      L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto.


 

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

        L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento d'urgenza ammonta complessivamente a euro 3.932.881,10 euro, pari alla somma degli importi contraddistinti dalle lettere A+B+C+D-E+F+G, secondo le valutazioni e gli importi di seguito specificati.

        Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, la diversa composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, con l'incremento del numero di magistrati da tre a sei, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), determina i seguenti oneri:

        Indennità ai componenti per ciascuna seduta: 37,19 euro

        Numero aggiuntivo di componenti: 3

        Numero delle sedute previste: 30

        A) Totale maggior onere (euro 37,19x3x30): 3.347,10 euro

        Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, il maggior costo derivante dall'istituzione dei nuovi seggi presso la circoscrizione Estero [lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1], e di quelli speciali istituiti nei comuni interessati presso le circoscrizioni nazionali (articolo 2, comma 11), è stato quantificato secondo gli importi di seguito riportati, tenendo presente come parametro-base il numero di circa 3 milioni di elettori residenti all'estero e che il costo, nelle elezioni politiche del 2006, per circa 670 seggi elettorali (costo unitario per seggio - 1 presidente e 4 scrutatori - 767,00 euro) ammonta a 513.890,00 euro:

        n. 630 nuovi seggi costituiti al fine di giungere ai complessivi n. 1.300 seggi elettorali [articolo 1, lettera b)] (costo unitario per seggio - 1 presidente, 4 scrutatori e 1 segretario - 912,00):

574.560,00  euro

        n. 670 nuovi segretari al costo unitario di 145,00 euro [articolo 1, lettera d)]: 97.150,00  euro

        n. 52 seggi speciali (articolo 2, comma 11) calcolati sulla base di una media di 2 seggi per le 26 circoscrizioni (costo unitario per seggio - 1 presidente e 2 scrutatori - 212,00 euro): 11.024,00  euro

        B) Totale maggior onere: 682.734,00  euro

        Per quanto di competenza del Ministero della difesa, si evidenzia che l'articolo 2 del provvedimento in questione disciplina l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione del rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo, per gli aventi diritto, il voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale.

        Tale disciplina si discosta da quella dell'articolo 3-sexies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22:

            in relazione alle modalità di esercizio del diritto di voto, prevedendo il voto per le circoscrizioni nazionali in luogo della circoscrizione estero;

            in relazione agli adempimenti, esclusivamente per ciò che attiene al recapito, presso gli uffici centrali circoscrizionali (individuati dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero (comma 10).

        Considerato che il precedente decreto-legge non ha comportato oneri a carico del bilancio dello Stato, con il provvedimento in questione sono stati valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici centrali circoscrizionali, che presumibilmente possono individuarsi in 14.

        Tali oneri sono quantificati in 16.800,00 euro (C) secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

         Spese presunte per il trasporto dei plichi elettorali (contenenti le schede elettorali votate dai militari temporaneamente all'estero) da Roma a varie località capoluogo di circoscrizione (n. 14).

         Le spese sono state conteggiate presumendo, per il trasporto, l'impiego di n. 14 automezzi militari, dotati ciascuno di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello), per complessivi n. 42 militari impegnati.

 


 

 

 

 

Giorni

presunti

Unità

preposte

al trasporto

Totale

parziale

in euro

Diaria di missione

euro 8,18 al giorno (ridotta al 40 %)

3

42 militari

  1.031,00

Spese di pernottamento

euro 100,00 al giorno

2

42 militari

  8.400,00

Spese di vitto

euro 44,26 al giorno

2 (4 pasti complessivi)

42 militari

3.718,00

Spese di benzina per gli automezzi

1.30/litro x 10km/litro

1.500 km/media

14 automezzi

  2.730,00

Spese di autostrada

66,00 euro/automezzo

 

14 automezzi

924,00

Totale complessivo

 

 

 

16.800,00 circa

 

 

Per quanto di competenza del Ministero degli affari esteri, si rappresenta che, in relazione alla modifica della legge n. 459 del 2001, prevista dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, l'unica voce che comporta maggiori oneri riguarda l'introduzione ove possibile dell'invio del plico per raccomandata. Tale maggiore onere può stimarsi nell'ordine di 4 milioni di euro (D) rispetto alla spesa di 6 milioni di euro per oneri postali preventivati in occasione delle elezioni politiche 2006. Il maggiore onere di 4 milioni di spese postali è stato calcolato sulla base di un costo unitario maggiore di 2 euro per plico rispetto ad un invio per posta ordinaria. Tale aumento si applica tuttavia ad un numero minore del totale di plichi da inviare (presumibilmente 2.800.000) perché una parte di questi viene trasmessa per corriere privato, dove non si applica la tipologia di posta raccomandata. Le modifiche di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente decreto, concernente l'alleggerimento del plico elettorale, in ragione del mancato invio del testo della normativa in materia elettorale, può per altro verso determinare una diminuzione di spesa nell'ordine di 1 milione di euro (E).

      Per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento, relativo al voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, è preventivabile una maggiore spesa nell'ordine di 30.000,00 euro (F) - rispetto all'onere assunto in occasione delle elezioni 2006, allorché i predetti cittadini votarono per la circoscrizione Estero - conseguente alla stampa del materiale elettorale nonché per le attività di riscontro degli uffici consolari con i comuni di iscrizione elettorale. Per quanto attiene, invece, alle spese riguardanti l'invio e la ricezione dei plichi elettorali, nonché il trasporto degli stessi in Italia tramite corriere diplomatico accompagnato, si stima una maggiore spesa di 200.000,00 euro (G).

 


 

Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(omissis)

 

Art. 7.

        1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

(omissis)

Art. 12.

        1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

        2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

        3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

        4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

        5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

        6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

        7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

        8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

 

Art. 13.

        1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

        2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

        3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

 

Art. 14.

        1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

        2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

        3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

            a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

            b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

            c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

                1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

                2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

                3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

                4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

            d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

                1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

                2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

                3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

        4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

       5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 (*).

 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la normativa vigente in materia elettorale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

        Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;


(*)  Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

 

 

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

 

 

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

        1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

            b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

            c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

            d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

            e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

 

 

Articolo 2.

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

        1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il  rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

        2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

        3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

        4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

        5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

        6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

        7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

        8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

        9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

        10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai lori familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

        11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

        12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

        13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

            a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

            b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

                1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

                2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

                3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

                4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

                5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

        14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

        15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

            a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

            b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

            c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

            d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

        16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

        17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

 

 

Articolo 3.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

        1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

 

Articolo 4.

(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste).

        1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

 

 

Articolo 5.

(Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008).

        1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1o aprile ed il 15 giugno.

        2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

        3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

        4. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

 

 

Articolo 6.

(Commissioni elettorali circondariali).

        1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

 

 

Articolo 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

 

 

Articolo 8.

(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 15 febbraio 2008.

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Amato, Ministro dell'interno.

Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

D'Alema, Ministro degli affari esteri.

Scotti, Ministro della giustizia.

Parisi, Ministro della difesa.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.    

 

 

 


TABELLA B

(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 1
(Art. 1, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Elezione delLA CAMERA DEI DEPUTATI

del…………………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE…………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

TIMBRO
DELLA
SEZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA D

(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 2
(Art. 1, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA

del…………………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE…………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

 

TIMBRO

DELLA
SEZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa di riferimento

 


 

Costituzione
(artt. 77 e 87)

 

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria .

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti .

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 


 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(artt. 18-bis, 25, 49 e tab. A)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2)  Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifusi negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.

(omissis)

Art. 18-bis.

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

 

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica (43) (44).

 

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (45).

 

 

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(43) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2008, n. 6, ediz. straord. - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31).

(44)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(45)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24) - entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56) - e così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

Art. 25. 

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14).

Con dichiarazione scritta suf carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione (76).

 

[La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio] (77).

 

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

 

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (78).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(76)  Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(77)  Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(78)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

Art. 49.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38).

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (113).

 

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

 

È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

 

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (114).

 

 

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(113)  Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(114)  Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 (Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).

(omissis)

 


Tabella A (260)

 

                   Circoscrizioni elettorali                    
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                             ³  Sede Ufficio  ³
³                CIRCOSCRIZIONE               ³    centrale    ³
³                                             ³circoscrizionale³
ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   1) ³Piemonte 1 (provincia di Torino). . . ³Torino          ³
³   2) ³Piemonte 2  (province   di   Vercelli,³                ³
³      ³  Novara,  Cuneo,  Asti,  Alessandria,³                ³
³      ³  Biella, Verbano-Cusio-Ossola). . . .³Novara          ³
³   3) ³Lombardia 1 (provincia di Milano). . .³Milano          ³
³   4) ³Lombardia 2 (province di Varese, Como,³                ³
³      ³  Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia). .³Brescia         ³
³   5) ³Lombardia  3  (province    di   Pavia,³                ³
³      ³  Cremona, Mantova, Lodi). . . . . . .³Mantova         ³
³   6) ³Trentino-Alto Adige . . . . . . . . . ³Trento          ³
³   7) ³Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,³                ³
³      ³  Padova, Rovigo) . . . . . . . . . . ³Verona          ³
³   8) ³Veneto 2   (province   di     Venezia,³                ³
³      ³  Treviso, Belluno). . . . . . . . . .³Venezia         ³
³   9) ³Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . .³Trieste         ³
³  10) ³Liguria. . . . . . . . . . . . . . . .³Genova          ³
³  11) ³Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . .³Bologna         ³
³  12) ³Toscana. . . . . . . . . . . . . . . .³Firenze         ³
³  13) ³Umbria . . . . . . . . . . . . . . . .³Perugia         ³
³  14) ³Marche . . . . . . . . . . . . . . . .³Ancona          ³
³  15) ³Lazio 1 (provincia di Roma). . . . . .³Roma            ³
³  16) ³Lazio 2 (province  di  Viterbo, Rieti,³                ³
³      ³  Latina, Frosinone) . . . . . . . . .³Frosinone       ³
³  17) ³Abruzzi. . . . . . . . . . . . . . . .³L'Aquila        ³
³  18) ³Molise . . . . . . . . . . . . . . . .³Campobasso      ³
³  19) ³Campania 1 (provincia di Napoli) . . .³Napoli          ³
³  20) ³Campania 2  (province   di    Caserta,³                ³
³      ³  Benevento, Avellino, Salerno). . . .³Benevento       ³
³  21) ³Puglia . . . . . . . . . . . . . . . .³Bari            ³
³  22) ³Basilicata . . . . . . . . . . . . . .³Potenza         ³
³  23) ³Calabria . . . . . . . . . . . . . . .³Catanzaro       ³
³  24) ³Sicilia 1 (province     di    Palermo,³                ³
³      ³  Trapani, Agrigento, Caltanissetta) .³Palermo         ³
³  25) ³Sicilia 2 (province     di    Messina,³                ³
³      ³  Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) . .³Catania         ³
³  26) ³Sardegna . . . . . . . . . . . . . . .³Cagliari        ³
                                                                
Allegati                                                        

 

(260)  Tabella così sostituita dalla tab. A allegata alla L. 4 agosto 1993, n. 277.


D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
(art. 23)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

(2) Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

(omissis)

Art. 23.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°).

 

I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

 

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

 

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

 

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

(omissis)


 

L. 7 giugno 1991, n. 182.
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.

 

(omissis)

Art. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (3), ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Per l'anticipo del termine al 10 febbraio 2005, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2005, vedi l'art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8.

(4)  Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e poi dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(art. 9)

 

 

(1)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.

(omissis)

Art. 9

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

 

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica (11).

 

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

 

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (12).

 

 

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(11) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2008, n. 6, ediz. straord. - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 5 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31).

(12)  Articolo così sostituito dal comma 3 dell'art. 4, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

 

 

 


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(artt. 53 e 143)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Art. 53.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

 

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

 

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario (60).

 

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte (61).

 

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(60)  In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8.

(61)  Il presente articolo corrisponde all'art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Art. 143.

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

 

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

 

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

 

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

 

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141 (210).

 

 

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(210)  Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato. Vedi, anche, i commi 688, 705 e 707 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 


 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(art. 47)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" e "R".

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 12 dicembre 2002, n. 16; Circ. 19 marzo 2004, n. 7;

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 novembre 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 2002, n. 12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127; Msg. 1 luglio 2004, n. 20616;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 maggio 2004, n. 21;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio 2001, n. 1254/M352/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n. 19/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002, n. 17/E; Circ. 31 maggio 2002, n. 4/T; Ris. 4 marzo 2003, n. 56/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ. 18 giugno 2001, n. 300/A/233547/106/15; Circ. 26 febbraio 2004, n. 9; Circ. 30 giugno 2005, n. 31/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 17 ottobre 2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05; Nota 25 settembre 2003, n. DGPSA/Uff.VII/3361;

- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n. LEV-C-101/U.D.G.;

- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio 2001, n. 2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C; Circ. 15 dicembre 2003, n. 4982/M310/MOT3; Circ. 16 giugno 2004, n. 2569/M360.

(omissis)

Art. 47.

(R)  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (135).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(135)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

(omissis)


L. 27 dicembre 2001, n. 459.
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(artt. 7, 12-14, 19, Tabb. A, B, C, D)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2002, n. 4.

(2)  Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 25 giugno 2002, n. 13/2002; Circ. 14 ottobre 2002, n. 22/2002; Circ. 20 dicembre 2002, n. 29/2002; Circ. 24 aprile 2003, n. 59.

(omissis)

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

(omissis)

Art. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

 

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

 

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

 

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

 

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

 

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

 

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

 

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

 

 

Art. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

 

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

 

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

 

 

Art. 14.

 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

 

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

 

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

 

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

 

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

 

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

 

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

 

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

 

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

 

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

 

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

 

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

 

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

 

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

 

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

 

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

(omissis)

Art. 19.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

 

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

 

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

 

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

 

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

 

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

 


TABELLA A

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE  I

PARTE  II

PARTE  III

PARTE  IV

 13

 

 7

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14

 

 8

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 9

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

 

 10

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

 

 11

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

 

 12

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall’alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l’espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l’espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA B

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Elezione delLA CAMERA DEI DEPUTATI

del…………………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE…………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA C

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE  I

PARTE  II

PARTE  III

PARTE  IV

 13

 

 7

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14

 

 8

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 9

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

 

 10

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

 

 11

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

 

 12

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall’alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l’espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l’espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA D

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA

del…………………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE…………………………………..

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2003, n. 109.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

 

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

 

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Definizioni.

1.Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

 

b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

 

c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

 

d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

 

e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

 

f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

 

g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

 

h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

 

i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

 

Art. 2.

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza.

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

 

2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.

 

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

 

 

Art. 3.

Informazione periodica.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

 

 

Art. 4.

Opzione.

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

 

a) è redatta su carta libera;

 

b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;

 

c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;

 

d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

 

e) è datata e firmata dall'elettore;

 

f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

 

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

 

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

 

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

 

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

 

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

 

 

Art. 5.

Elenco aggiornato.

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

 

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

 

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.

 

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

 

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

 

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

 

7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

 

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

 

 

Art. 6.

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero.

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

 

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente (2).

 

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

 

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

 

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

 

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

 

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

 

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

 

Art. 5.

Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

 

 

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(2)  Con D.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 22 giugno 2004, n. 144) e con D.M. 9 ottobre 2007 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2008, n. 33) sono stati nominati i membri effettivi del Comitato permanente anagrafico-elettorale.

 

 

Art. 7.

Ripartizioni.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (3).

 

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

 

 

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(3)  Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 25 marzo 2005, n. 70), con D.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2006, n. 30) e con D.M. 2 marzo 2007 (Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80) è stato reso noto il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.

 

 

Art. 8. 

Svolgimento della campagna elettorale.

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

 

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

 

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

 

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

 

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

 

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

 

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità.

 

9. L'autorità consolare, nell'àmbito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

 

 

Art. 9.

Intese in forma semplificata.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

 

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

 

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

 

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

 

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

 

 

Art. 10.

Deposito del contrassegno.

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

 

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

 

 

Art. 11.

Attività di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare.

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

 

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

 

 

Art. 12.

Ammissione delle liste.

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

 

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.

 

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

 

 

Art. 13.

Rappresentanti di lista.

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

 

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

 

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

 

Art. 14.

Stampa e invio del materiale elettorale.

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

 

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

 

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

 

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

 

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

 

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

 

Art. 15.

Espressione del voto.

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

 

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

 

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

 

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

 

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

 

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

 

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

 

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

 

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

 

 

Art. 16.

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

 

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

 

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

 

 

Art. 17.

Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto.

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

 

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

 

 

Art. 18.

Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

 

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonché delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

 

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

 

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

 

 

Art. 19.

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità.

 

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma.

 

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

 

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

 

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

 

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.

 

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

 

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.

 

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

 

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

 

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

 

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

 

 

Art. 20.

Operazioni di scrutinio.

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

 

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

 

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

 

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

 

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

 

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

 

 

Art. 21.

Uffici provinciali per il referendum.

1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.

 

 

Art. 22.

Agevolazioni di viaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

 

 

Art. 23.

Spedizione della cartolina avviso.

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

 

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

 

Art. 24.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE

data………………………………………….

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Ovale: TIMBRO

 

FIRMA DEL PRESIDENTE

……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA D

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENDUM  POPOLARE

data………………………………………….

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Ovale: TIMBRO

 

FIRMA DEL PRESIDENTE

……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE – Il modello della parte esterna della scheda di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum popolari previsti dall’art. 75 della Costituzione, reca, in apposito riquadro, un numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di referendum.


 

L. 4 novembre 2005, n. 230.
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258.

 

Art. 1.

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

 

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

 

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

 

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

 

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

 

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

 

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

 

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

 

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

 

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

 

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

 

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno (2).

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).

 

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

 

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

9. Nell'àmbito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

 

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'àmbito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

 

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

 

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

 

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

 

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.

 

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

 

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

 

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

 

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

 

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

 

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

 

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.

 

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

 

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

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(2)  In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164.

(3)  Comma così modificato dall'art. 35, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

 

 


 

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1,
conv. con mod. in L. 27 gennaio 2006, n. 22,
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'àmbito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

 

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio (3).

 

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

 

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

 

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

 

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

 

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

 

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

 

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (4).

 

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

 

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

 

 

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(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 2.

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

 

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

 

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti (5).

 

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per quanto procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee (6).

 

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

 

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

 

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti (7):

 

a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (8);

 

b) ... (9);

 

c) ... (10);

 

d) ... (11);

 

e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (12).

 

 

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(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(7)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(8)  L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(9)  L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(10)  L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(11)  L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(12)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'àmbito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

 

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

 

 

Art. 3-bis. 

Disposizioni transitorie.

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

 

a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

 

b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13).

 

 

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(13)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 3-ter.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta»;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6»;

 

c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

 

d) al comma 6, terzo periodo, le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000» (14).

 

 

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(14)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 3-quater.

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

 

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati» (15).

 

 

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(15)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 3-quinquies.

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».

 

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre» (16).

 

 

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(16)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 3-sexies.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

 

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

 

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

 

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

 

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

 

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

 

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

 

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

 

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

 

9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

 

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto (17).

 

 

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(17)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

 

 

Art. 4.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


 

D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31/L, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

 

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Decreta:

 

[Articolo unico]

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


 

D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

 

il seguente decreto:

 

[Articolo unico]

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.

 

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 29 aprile 2008.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


 



[1]     L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

[2]     La disposizione risolve anche una incongruenza contenuta nella legge 459: infatti, mentre l’art. 14 prevedeva l’apposizione della firma del presidente su ciascuna scheda elettorale, i fac-simile delle schede allegati alla legge recano la dicitura “firma dello scrutatore”.

[3]     Si veda l’audizione del Presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Claudio Fancelli: Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, Resoconto stenografico, 28 giugno 2006, p. 5.

[4]     L’esperienza del 2006 ha rilevato che in alcuni casi l’ufficio centrale ha dovuto completare le operazioni di scrutinio in cui si erano registrate incongruenze (si veda il resoconto dell’audizione citata p. 7-9).

[5]     L. 21 marzo 1990, n. 53, art. 2.

[6]     Anche tale esigenza era emersa nel corso dell’audizione citata, p. 22-23.

[7]     Si veda il medesimo art. 2 della L. 53/1990. Nella più volte citata audizione del 28 giugno 2006, sono emerse le difficoltà legate al livello culturale dei membri degli uffici elettorali (p. 6).

[8]     Si veda in proposito l’audizione del direttore della direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, Adriano Benedetti: Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, Resoconto stenografico, 19 luglio 2006, p. 12 e seg.

[9]     Una segnalazione in proposito era stata avanzata dalla Commissione generale degli italiani all’estero: Relazione della Commissione III diritti civili politici e partecipazione all’A.P. del 6 ottobre 2006, 3 ottobre 2006.

[10]    Con D.P.R. 6 febbraio 2008, pubblicato in pari data.

[11]    D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 (conv. con mod. in L. 27 gennaio 2006, n. 22), Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

[12]    L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[13]    DPR 361/1957, artt. 43, 44, 48, 49, 50 e 51.

[14]    D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, conv. L. 27 gennaio 2006, n. 22 (art. 3).

[15]    Si veda la relazione conclusiva nella missione: OSCE. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Italia. Elezioni parlamentari 9-10 aprile 2006, 9 giugno 2006 (www.osce.org).

[16]   D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[17]   D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

[18]   Si veda, in questo senso, la relazione illustrativa del provvedimento.

[19]   L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[20]I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

[21]   D.L. 3 maggio 1976, n. 161, conv. dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

[22]   L. 21 marzo 1990, n. 53, Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[23]   L. 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica.

[24]   L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali. L’articolo in questione è stato sostituito, da ultimo, dall’art. 8 della L. 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

[25]   La L. 182/1991 (artt. 1 e 2) aveva inizialmente disposto la concentrazione in un unico turno annuale delle consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi locali giunti alla normale scadenza del quinquennio di carica, e in quattro turni di quelle di organi da rinnovare per cause diverse da quest’ultima (scioglimenti anticipati per dimissioni del sindaco o di metà dei componenti del consiglio; per mancata approvazione nei termini del bilancio; per motivi di ordine pubblico e per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata; etc.).

      Dopo una fase intermedia in cui erano previste due tornate elettorali amministrative annuali da tenersi, sia per gli enti pervenuti alla scadenza naturale del quinquennio, sia per quelli disciolti per i motivi suindicati, tra il 15 maggio e il 15 giugno, ovvero tra il 15 novembre e il 15 dicembre, la L. 120/1999 ha operato un‘ulteriore razionalizzazione della materia riducendo ad un unico turno annuale le elezioni dei consigli comunali e provinciali.

[26]   D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[27]   Tale disposizione è volta a prevedere un congruo margine di tempo per consentire sia le operazioni del procedimento elettorale preparatorio (presentazione e verifica delle candidature, nomina dei componenti dei seggi elettorali e costituzione degli stessi, stampa del materiale elettorale, ecc.), sia lo svolgimento della campagna elettorale.

[28]   D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[29]    D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

[30]   D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20, Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il decreto ha altresì previsto che la prima riunione della XVI legislatura avrà luogo il 29 aprile 2008.

[31]   Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 419. LR 10/1999 e LR 28/2007. Contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e delle Amministrazioni provinciali e comunali con quelle per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, pubblicata nel I S.O. n. 5 del 13 febbraio 2008 al B.U.R. n. 7 del 13 febbraio 2008.

[32]   D.L. 1 febbraio 2005, n. 8 (convertito in legge dalla L. 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

[33]   D.L. 3 maggio 1976, n. 161, conv. dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

[34]   D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[35]   Lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è stato disposto con il D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19.

[36]   La disposizione pare assumere a riferimento il periodo entro il quale i presidenti delle Giunte provinciali ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti debbono cessare dalle rispettive funzioni, a pena di ineleggibilità nelle elezioni politiche nel caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni (art. 7, ult. co. , D.P.R. 361/1957).

[37]   D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

[38]   L’art. 2, comma 30, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), con finalità di contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali, ha attribuito al responsabile dell’ufficio elettorale comunale (cioè ad una figura gerarchica del personale dell’ente) le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali e ha stabilito che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. La norma ha fatto salve le norme del testo unico sull’elettorato attivo che disciplinano l’istituzione della commissione elettorale comunale e ne regolano la composizione e le modalità di funzionamento La commissione elettorale comunale è stata comunque mantenuta per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989.

[39]   Ciascun cittadino può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali proposti dalla Commissione comunale (D.P.R. 223/1967, art. 20).

[40]   D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[41]   7 giugno 1992: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Trieste e La Spezia; 12 giugno 1994: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Lucca, Ancona, Reggio Calabria; 9 giugno 1996: turno non generale di elezioni comunali ed elezioni provinciali di Caserta.