Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e partecipazione a missioni internazionali D.L. 8/2008 ¿ A.C. 3395
Riferimenti:
AC n. 3395/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 317
Data: 05/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Altri riferimenti:
DL n. 8 del 31-GEN-08     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e partecipazione
a missioni internazionali

D.L. 8/2008 – A.C. 3395

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 317

 

 

5 febbraio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

SIWEB

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

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File:  D08008.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni7

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

Articolo 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo)11

Articolo 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)18

Articolo 3 (Missioni Internazionali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)25

§      Comma 1 (Missione in Libano)26

§      Comma 2 (Missioni in Afghanistan)26

§      Comma 3 (Missione nel Mediterraneo)27

§      Commi 4 e 5 (Missioni nei Balcani)27

§      Commi 6 e 7 (Missioni in Medio Oriente)28

§      Commi 8 – 10 (Missioni in Africa)28

§      Comma 11 (Missione ONU a Cipro)29

§      Comma 12 (Attività di assistenza alle Forze Armate albanesi)29

§      Commi 13 e 14 (Cessione di materiali a forze armate di altri paesi)30

§      Commi 15 – 24 (Missione e programmi di cooperazione delle Forze di polizia)30

§      Commi 25 e 26 (Altre missioni)32

§      Comma 27 (Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba)32

Articolo 4 (Disposizioni in materia di personale)33

§      Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 (Trattamento economico ed assicurativo)33

§      Comma 6 (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)38

§      Comma 7 (Richiamo in servizio)38

§      Comma 8 (Prolungamento della Ferma)39

§      Comma 10 (Rinvii normativi)39

§      Comma 11 (Disposizioni per il Personale Civile)44

Articolo 5 (Disposizioni in materia penale)47

Articolo 6 (Disposizioni in materia contabile)55

Articolo 7 (Copertura finanziaria)57

Articolo 8 (Entrata in vigore)59

Tabella riassuntiva delle  missioni internazionali

§      L. 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)115

§      L. 8 luglio 1961, n. 642 Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali117

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (artt. 171 e 204)121

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (art. 19)125

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 11 e 11-ter)127

§      L. 23 marzo 1983, n. 78 Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennità operative del personale militare (art. 2)133

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 51)135

§      L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  141

§      L. 6 febbraio 1992, n. 180 Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale  173

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Tab. 1, 2 e 3)175

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tab. 1, 2 e 3)177

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (artt. 21 e 25)231

§      D.L. 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 31 gennaio 2002, n. 6 Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (art. 9)233

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L: 27 febbraio 2002, n. 15 Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13)235

§      D.L. 10 luglio 2003, n. 165, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 1° agosto 2003, n. 219, Interventi urgenti a favore della popolazione irachena (artt. 2, 3, 4)239

§      L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (art. 23)243

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1 cc. 9, 56 e 57))245

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 28)247

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 1240)249

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 29 marzo 2007, n. 38, Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali251

§      D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127 Disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 9)261

§      D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 1)263

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 29 marzo 2007, n. 38, Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali265

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

3395

Numero del decreto-legge

8

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali

Settore d’intervento

Politica estera; forze armate

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

§       testo originario

§       testo approvato dal Senato

-----------

Date

 

§       emanazione

31 gennaio 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° febbraio 2008

§       assegnazione

1° febbraio 2008

§       scadenza

1° aprile 2008

Commissione competente

III e IV

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire i progressi nella pacificazione e stabilizzazione, nonché il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia, prevedendo nel contempo disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

 

Il decreto, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

 

Il capo I (artt. 1 e 2) prevede disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari, nel contesto dei processi di pace e stabilizzazione da perseguire in diverse aree del mondo.

 

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 3), e reca le relative norme sul personale (articolo 4), nonché quelle in materia penale (articolo 5) e contabile (articolo 6).

 

Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).    

L'articolo 1 prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione o il proseguimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia.

 

L’articolo 2 dispone l’integrazione dei finanziamenti della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per il sostegno ai processi di pace, ricostruzione e miglioramento delle condizioni di sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica democratica del Congo. Reca altresì un’autorizzazione di spesa di € 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, e di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan.

La stessa norma stanzia inoltre 8.157.721 euro per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell’ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission – Iraq), e prevede la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX.

 

L’articolo 3 reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè le rispettive autorizzazioni di spesa. Per ciascuna di esse il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2008, ovvero al 30 settembre 2008 in coerenza con il mandato di ciascuna missione.   

 

L’articolo 4 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l’applicazione del codice penale militare di pace.

 

L’articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all’organizzazione delle missioni, prevedendo per l’Amministrazione la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

L’articolo 7 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi disciplinati dal decreto.

 

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge.

 

Relazioni allegate

Il decreto legge è corredato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN), dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dalla relazione tecnica

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

In considerazione di ciò, si rende necessaria l’adozione di un atto normativo di rango equiparato.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo al decreto-legge, si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare: la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, e la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, la lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate, e la lettera l) quella sulla giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte ad autorizzare o prorogare la partecipazione di personale italiano alle varie missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo o rinviando alla normativa strumentale al loro svolgimento.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge richiama i D.L. nn. 421/2001, 451/2001, 4/2007, e n. 81/2007, che hanno prorogato la partecipazione alle missioni internazionali, e rinvia ad un significativo numero di disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi.

Si segnala al riguardo che manca una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni di contingenti militari all'estero.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Quanto a quest’ultimo aspetto, sono all’esame delle Commissioni III e IV della Camera le proposte di legge C. 2752 Pinotti, C. 2897 Deiana, C. 3131 Cossiga e C. 3132 Cossiga, attualmente in sede di Comitato ristretto, per la definizione di una “Legge quadro” sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Per quanto attiene alla disciplina penale da applicare al personale militare che partecipa alle predette missioni, è all'esame delle Commissioni II e IV della Camera la proposta di legge C. 2098 Pinotti, recante «Riforma del codice penale militare di pace».

È infine in corso, presso l’Assemblea della Camera, l’esame del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il cui articolo 1 dispone la proroga al 31 gennaio 2008 delle missioni la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2007.

Formulazione del testo

Il decreto legge contiene alcuni rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti legge e nelle leggi che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse.

In materia, tuttavia, viene confermata l’inversione di tendenza già maturata nel corso della XIV legislatura, per cui il decreto in esame indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate e le rispettive autorizzazioni di spesa, rinviando direttamente alle normative di settore (e non a decreti legge che hanno regolato le precedenti missioni) per quanto concerne le discipline in materia economica ed assicurativa del personale, nonché penale e contabile.

 


Schede di lettura

 


Il decreto in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire i progressi nella pacificazione e stabilizzazione, nonché il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia, prevedendo nel contempo disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

Il capo I (artt. 1 e 2) prevede disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari, nel contesto dei processi di pace e stabilizzazione da perseguire in diverse aree del mondo.

 

 

Articolo 1
(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

L'articolo 1 prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione o il proseguimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia.

 

Comma 1

In particolare, il comma 1 autorizza, per l’anno 2008, la spesa di 94 milioni di euro per gli interventi di cui in precedenza, ponendo tale somma espressamente come integrazione degli stanziamenti per i capitoli della cooperazione allo sviluppo riportati nella tabella C della legge finanziaria 2008, i quali ammontano a 732,8 milioni di euro per il 2008.

Tale incremento è finalizzato alla realizzazione di interventi di cooperazione nei Paesi menzionati, allo scopo di conseguire un miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni, e al tempo stesso assicurare i processi di ricostruzione civile.

 

La relazione tecnica che accompagna il ddl di conversione del decreto-legge in esame precisa che lo stanziamento previsto per l’Afghanistan è destinato in prevalenza  a interventi di ricostruzione delle infrastrutture, mentre per quanto riguarda l’Iraq l’accento cade sui settori dello sviluppo rurale e dell’agro-industria, nonché del microcredito e della formazione. Per quanto concerne il Libano, si distingue tra il canale bilaterale, che prevede interventi nei settori delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti e dell’energia; e il contributo italiano agli aiuti multilaterali nel settore umanitario. Infine, con riguardo alle situazioni della Somalia e del Sudan, obiettivi prioritari saranno il sostegno alle iniziative di pace e l’aiuto umanitario.

E’ altresì previsto che il personale inviato in missione per periodi inferiori a quattro mesi nei Paesi suddetti – eccettuato il Libano – vedrà l’adeguamento delle diarie di missione, in continuità con i precedenti provvedimenti di rifinanziamento delle missioni a partire dal luglio 2003.

 

Comma 2

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso. L’ultima Relazione, concernente il periodo 1° gennaio-30 giugno 2007, è stata trasmessa il 18 dicembre 2007 (Doc. CCIX, n. 3).

 

Comma 3

Il comma 3 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A.

 

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce “automaticamente” (idest, di diritto) del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[1].

 

Comma 4

Il comma 4  disciplina l’indennità di missione da attribuire – come sopra rilevato – al personale inviato in breve missione sui teatri operativi e per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, incrementandola del 30 per cento rispetto alla misura intera della diaria prevista dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941[2] in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

 

Comma 5

Il comma 5,  per quanto non diversamente previsto, disciplina le attività e gli interventi previsti dall’articolo 1, attraverso il rinvio agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del D.L. n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 219/2003. Si illustra di seguito il dettaglio della normativa appena richiamata.

 

Articolo 3

(Regime degli interventi)

 

Per la realizzazione della missione umanitaria in Iraq, l’articolo 3, comma 1, del D.L. 165/2003 rinvia tra l'altro alle norme contenute nella legge 26 febbraio 1987,n. 49 (“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con il Paesi in via di sviluppo”) e al decreto legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (“Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo”).

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari.

Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS). Si ricorda al proposito che l’art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, dopo aver fatte espressamente salve le competenze dei Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze[3] di protezione civile disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. In particolare l'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (“Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.

La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto.

E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 2 prevede, in materia di lavori pubblici, che per gli interventi di ricostruzione e risanamento di opere danneggiate o distrutte di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministro degli affari esteri possa ricorrere alla trattativa privata prevista dall’articolo 24, commi 1, lett. b), e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), anziché mediante gara di appalto o concessione. Va tuttavia osservato che nel frattempo la legge 109/1994 è stata abrogata dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Il comma 3 dispone il ricorso alla trattativa privata anche per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture, come previsto, rispettivamente dall’art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 157 del 1995 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e dall’articolo 9, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 358 del 1992 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE). Il sopra citato art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è tuttavia intervenuto ad abrogare i Decreti legislativi 157/1995 e 358/1992. Pertanto, il riferimento normativo attuale dei commi 2 e 3 precedenti si trova ora nell’articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dedicato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L’articolo provvede a specificare i casi nei quali tale procedura può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti al fine di aggiudicare contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.

Il comma 5 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto in esame precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 - recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177[4], per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi

 

Articolo 4

(Risorse umane e dotazioni strumentali)

Per la durata degli interventi illustrati in precedenza, il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del2001[5], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165[6].

Infine, il comma 3-bis stabilisce che il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative[7]che intendano operare in Iraq per fini umanitari.

 

Comma 6

Il comma 6 autorizza nell’arco del 2008 la spesa complessiva di 10.500.000 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1.500.000 di euro), in Afghanistan (fino a 8 milioni), in Kosovo (fino ad un milione di euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 


 

Articolo 2
(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

Comma 1

Il comma 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, l’integrazione dei finanziamenti della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

L’integrazione è finalizzata al sostegno in sede multilaterale – come precisato dalla relazione tecnica:

-            dei processi di pace e rafforzamento della sicurezza in Somalia (2 milioni di euro);

-            del percorso di riconciliazione nel Sudan - e per l’organizzazione di una Conferenza internazionale sul Sudan da tenersi in Italia – (3.150.000 euro);

-            dell’organizzazione di una Conferenza sulla sicurezza e la riforma della pubblica amministrazione della Repubblica democratica del Congo (120.000 euro).

 

Comma 2

Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 2.700.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al reinserimento nella vita civile di militari in esubero, a seguito della riforma delle forze armate, in Bosnia-Erzegovina e Serbia; alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania; alla cooperazione tra i Paesi del dialogo mediterraneo e dell’Istanbul Cooperation Initiative.

In base alla relazione tecnica, lo stanziamento si ripartisce in 500.000 euro per la Serbia e un milione per la Bosnia, 200.000 euro sono destinati alla bonifica di ordigni in Giordania e un milione di euro alla cooperazione tra i Paesi del dialogo mediterraneo e dell’Istanbul Cooperation Initiative.

I Fondi fiduciari della NATO si sono dimostrati un utile strumento nell’ambito del Partenariato per la pace, che ha coinvolto i Paesi dell’ex blocco orientale, buona parte dei quali ormai entrati a far parte dell’Organizzazione. I fondi fiduciari hanno avuto una duplice applicazione, ovvero da un lato l’assistenza ai Paesi membri del Partenariato per la pace nella distruzione dei loro surplus di armi convenzionali – tra le quali in particolare le mine antipersona -; e dall’altro il supporto nella gestione delle conseguenze della riforma delle forze armate (democratizzazione delle stesse e apertura al controllo sui piani di armamento e sui bilanci, reinserimento nella vita civile di personale in eccesso, riconversione di basi militari).

La Istanbul Cooperation Initiativeè stata lanciata dai vertici dei Paesi membri della NATO il 28 giugno 2004, come offerta di impegno – rivolta agli Stati dell’area del Grande Medio Oriente – in attività concrete di cooperazione nel campo della sicurezza. La Istanbul Cooperation Initiative si è posta pertanto accanto a precedenti iniziative di lungo periodo dell’Alleanza, quali il Partenariato per la pace e il Dialogo Mediterraneo, lanciato nel 1994 al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri della NATO e quelli del Mediterraneo e del Nord Africa.

 

Comma 3

Il comma 3 autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan, con la facoltà di impegnare nell’esercizio finanziario successivo le somme eventualmente non impegnate entro il 2008.

In base alla relazione tecnica, parte dello stanziamento, pari a 5.895.112 euro, è destinata ad interventi operativi di emergenza e di sicurezza non solo in Iraq (5.044.174 euro) e in Afghanistan (650.610 euro), ma anche in Libano (200.328 euro). Ulteriori oneri riguardano la sicurezza dell’Ambasciata italiana a Baghdad (1.953.100 euro) e l’edificio sede, in Afghanistan, del Provincial Reconstruction Team di Herat (1.627.476,21 euro).

Infine, la relazione tecnica segnala, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Iraq, la somma di 5.200.000 euro, di cui un milione relativo alle comunicazioni, e la restante parte per il funzionamento e il personale della Unità di sostegno alla ricostruzione (USR) del Dhi Qar.

 

Comma 4

Il comma 4 – alla cui comprensibilità giova una lettura congiunta con la relazione tecnica - autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.640.000 euro per il contributo del nostro Paese ai Fondi fiduciari della NATO finalizzati a rafforzare in vari modi la “nazionalizzazione” della sicurezza in Iraq (1.300.000 euro), nonché a mettere in atto interventi di assistenza alle popolazioni afghane nei teatri operativi militari (300.000 euro) e di addestramento di personale afghano e centro-asiatico, finalizzato alla lotta al narcotraffico (40.000 euro).

 

 

Comma 5

In base al comma 5 si autorizza la spesa di 293.370 euro, entro il 2008, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq e in Afghanistan. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35 (v. infra). L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che l’articolo 35 del DPR 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR 18/1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”. Secondo la relazione introduttiva del Governo al disegno di legge di semplificazione 2005 si è in tal modo adeguata la normativa, prendendo atto di una prassi già in atto che ha condotto alla costituzione di delegazioni diplomatiche speciali nei recenti casi della Somalia, dell’Iraq e di Taiwan, in quanto non esisteva un’entità statuale presso la quale accreditare un’ambasciata o una legazione o in quanto l’accreditamento stesso poteva risultare inopportuno a livello di politica internazionale.

 

Comma 6

Il comma 6 prevede l’invio in missione di un funzionario diplomatico italiano, allo scopo di prestare assistenza alla presenza italiana nella regione del Kurdistan. Il comma 6 autorizza pertanto, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 103.500 euro, precisando che il funzionario in questione riceverà un’indennità pari all’80 per cento di quanto previsto dall’art. 171 del citato DPR 18/1967.

L’art. 171 in questione distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nell’allegata tabella, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

E’ inoltre previsto che al funzionario in oggetto spetti il rimborso ‘forfettario’ degli oneri per le attività da espletare in Kurdistan, parametrati alla diaria per viaggi di servizio interni all’Iraq; e che egli possa avvalersi di due unità di personale assunte localmente con contratto a tempo determinato, ma in ogni caso di durata inferiore alla scadenza del decreto-legge in esame.

 

Commi  7 e 8

Il comma 7 – in analogia con quanto previsto dal comma 6 - autorizza  fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 200.025 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

Il comma 7 precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto viene calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80 per cento di quella determinata in base al già citato art. 171 del già citato DPR 18/1967.

Per i funzionari diplomatici, che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Il comma 8 autorizza  fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.430.938 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD.

In base al vigente testo del Trattato sull’Unione europea (TUE), articolo 17, le missioni nell’ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) si collegano a tre compiti fondamentali: missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e  missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. Spesso intrecciati strettamente, convivono tuttavia nelle missioni PESD aspetti militari e aspetti civili. Tra i primi si annoverano la protezione dei civili e il mantenimento della sicurezza, ma anche assistenza nella gestione delle forze armate e nella pianificazione delle operazioni. La componente civilecomprende anch’essa attività di diverso genere, tra le quali attività di addestramento e consulenza nonché supporto tecnico e logistico per la creazione o ristrutturazione delle forze di polizia;  assistenza nel settore dell’amministrazione giudiziaria e civile; missioni di monitoraggio.

Quanto ai Rappresentanti speciali UE, essi sono attualmente nove, e operano nelle seguenti aree di crisi: Medio Oriente, regione africana di Grandi Laghi, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Afghanistan, Caucaso meridionale, Moldova, Asia centrale e Sudan.

 

Comma 9

Il comma 9, per quanto non diversamente previsto, disciplina le attività e gli interventi previsti dall’articolo 2 del decreto-legge, mediante il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del D.L. n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 219/2003

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 165/2003 prevede che al personale impegnato nella missione in Iraq sia corrisposta l’indennità di missione determinata dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 con riferimento alle diarie attribuite al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati arabi e Oman, con una maggiorazione dell'importo del 30 per cento.

Si ricorda che il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, “Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola”, aggiorna la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni, contenente gli importi delle diarie nette per le missioni all’estero riferite a ciascun paese e ai gruppi di personale specificati nella tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998. Il citato D.M. 13 gennaio 2003 è stato, a sua volta, modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003, recante “Rettifica al decreto di determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola“[8] .

 

Per il commento alla rimanente parte delle norme oggetto di rinvio, si veda supra il commento all’art. 1, comma 5.

 

Comma 10

Il comma 10 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.157.721 euro per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene. Tale attività risulta svolgersi nell’ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission – Iraq).

 

Comma 11

Il comma 11autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX – già previsto, da ultimo, dall’art. 2, comma 14, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.  E’ inoltre previsto che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi.

E’ altresì ribadita la norma di cui all’art. 2, comma 14-bis, del citato D.L. 4/2007, in base alla quale il corso di formazione si conforma al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, come anche alle regole di procedura e prova acquisite negli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc e della Corte penale internazionale.

 

La missione EUJUST LEX nasce dalla decisione, presa dal Consiglio dell’Unione europea il 21 febbraio 2005, di avviare una missione integrata sullo stato di diritto per l’Iraq, e si fonda sull’azione comune 2005/190/PESC del Consiglio medesimo, adottata il 7 marzo 2005, che l’ha formalmente istituita. La missione, che comprende una fase di pianificazione da avviare entro il 9 marzo 2005, e una fase operativa, a decorrere dal 1° luglio 2005, intende rispondere alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno attraverso la formazione dei funzionari per la gestione dell’indagine penale. EUJUST LEX è finalizzata a: promuovere la stretta collaborazione tra i diversi attori dell’ordinamento giudiziario penale; potenziare la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello, provenienti dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziale; migliorare capacità e procedure in materia di indagini penali, nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo. La struttura della missione è composta da: un Capo missione; un ufficio di coordinamento a Bruxelles; un ufficio di collegamento a Baghdad; strutture di formazione e formatori messi a disposizione dagli Stati membri. 

 


Articolo 3
(Missioni Internazionali delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia)

 

 

L’articolo 3 del decreto legge in esame reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè le rispettive autorizzazioni di spesa. Il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2008, ovvero al 30 settembre 2008 a seconda dei casi.

 

Per informazioni dettagliate si veda la sezione del presente dossier che contiene le schede relative alle singole missioni internazionali.

La proroga delle missioni in corso era stata operata, da ultimo, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e dal decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007,recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, con il quale sono state istituite nuove missioni.

Si ricorda inoltre che l’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. milleproroghe) ha disposto la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui ai citati decreti-legge: le autorizzazioni previste in tali provvedimenti erano infatti limitate al 31 dicembre 2007. Le amministrazioni competenti sono così autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

La proroga di un mese è finalizzata a consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse. Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l'assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti di durata annuale.

 

Il comma 1240 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Comma 1 (Missione in Libano)

 

Il comma 1 autorizza fino al 30 settembre 2008 la spesa di 279.099.588 euro, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano nella missione dell’ONU denominata UNIFIL in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.

Il medesimo comma 1 reca analoga autorizzazione per l’impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missioneUNIFIL, stanziando a tal fine euro 18.107.529.

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legge si chiarisce che il termine del 30 settembre 2008 è stato individuato in coerenza con la proroga del mandato, fino al 31 agosto 2008, disposta dalla risoluzione 1773 (2007) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 24 agosto 2007.

Vi si spiega altresì che al contributo italiano del 2007 si aggiunge, per l’anno 2008, quello relativo alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l’impiego di unità navali nell’ambito del gruppo navale EUROMARFOR, costituito da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l’impiego in operazioni PESD dell’Unione europea.

 

 

Comma 2 (Missioni in Afghanistan)

 

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2008, con una spesa prevista di 337.695.621 euro, il termine per la partecipazione di personale militare alla missioneinternazionale ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan. La spesa, per il 2008, risulta comprensiva degli oneri sostenuti per la missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

Tale ultima missione, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 maggio 2007 e modificata dall’azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, obiettivi di sostegno all’istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace. Per maggiori dettagli, si veda, infra, l’apposita scheda illustrativa.

Nella relazione illustrativa si precisa che l’autorizzazione di spesa comprende anche gli oneri per l’addestramento di una compagnia di fanteria albanese inserita nel contingente a comando italiano.

Il comma 21 dell’articolo 3 prevede anche l’utilizzo di unità della Guardia di finanza nell’ambito delle stesse missioni (v. infra).

 

 

Comma 3 (Missione nel Mediterraneo)

 

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la partecipazione del personale militare impegnato nella missioneActive Endeavour, che si svolge nel Mediterraneo; la spesa complessiva prevista, identica a quella per il 2007, è pari a 8.174.817 di euro.

 

 

Commi 4 e 5 (Missioni nei Balcani)

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 158.235.737 euro, per il differimento, fino al 31 dicembre 2008, della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell’area balcanica;

c) Albania 2, in Albania;

d) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

e) Union Police Team (EUPT), in Kosovo;

f) missione PESD dell’Unione europea in Kosovo.

 

Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 38 del 2007, nel personale militare autorizzato allo svolgimento delle suddette missioni è ricompreso quello appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare ordine di Malta.

 

Il comma 5 differisce al 30 settembre 2008 la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea Althea, in Bosnia-Erzegovina, ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell’ambito della stessa, con una spesa di 20.161.262 euro.In questo caso la proroga viene decisa fino al 30 settembre 2008 in quanto la missione Althea è stata riconfigurata e ridotta nel secondo semestre 2007, a seguito delle decisioni assunte al riguardo in ambito UE in vista della sua possibile ridefinizione.

 

 

Commi 6 e 7 (Missioni in Medio Oriente)

 

Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale militare alla missione internazionale TIPH 2 (Temporary  International  Presence  in Hebron), con una spesa prevista di 989.251 euro.

 

Il comma 7 autorizza la spesa di 383.165 euro, fino al 31 dicembre 2008, per il proseguimento della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUBAM Rafah (European Union Border Assistence Mission in Rafah), di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah.

 

 

Commi 8 – 10 (Missioni in Africa)

 

Il comma 8 autorizza, per l’anno 2008, la prosecuzione dell’attività del personale militare impegnato nella missione dell’Unione europea, di sostegno alla missione svolta dall’Unione africana nella regione del Darfurin Sudan, denominata AMIS II. A tale scopo è autorizzata la spesa di 674.428 euro.Lo stesso comma stanzia 5.176.102 euro per la partecipazione di personale militare alla nuova missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007, la quale, in prospettiva, dovrebbe subentrare ad AMIS II incorporandone il relativo personale (vedi, infra, l’apposita scheda illustrativa)

 

Il comma 9autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione dell’Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana,  denominata EUFOR T CHAD/RCA, di cui all’azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 15 ottobre 2007 (anche in questo caso si fa rinvio alla scheda sulla missione).

 

Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all’azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 giugno 2007 (subentrata, senza soluzione di continuità, alla missione  EUPOL Kinshasa), ed  EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007. 

 

 

Comma 11 (Missione ONU a Cipro)

 

Il comma 11 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cipro). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 243.134 euro.

 

 

Comma 12 (Attività di assistenza alle Forze Armate albanesi)

 

Il comma 12 stanzia per il 2008 3.470.586 euro per la prosecuzione delle  attività di assistenza alle Forze armate albanesi. Si tratta della fornitura di mezzi, materiali attrezzature e servizi per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di materiali informatici e di telecomunicazione: a tal fine il Ministero della Difesa è autorizzato a ricorrere, in caso di necessità, ad acquisti e lavori da eseguirsi in economia. Tali attività vengono svolte nell’ambito della missione DIE (Delegazione italiana di esperti).

 

 

Commi 13 e 14 (Cessione di materiali a forze armate di altri paesi)

 

Il comma 13 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa di 2 milioni di euro per la cessione gratuita di apparecchiature per le comunicazioni alle forze armate libanesi. Si dà quindi seguito ai programmi di assistenza in tal senso avviati con la disposizione di cui all’art. 9, comma 11, del decreto legge n. 81 del 2007.

Il comma 14 dispone un’analoga autorizzazione, pari ad 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2008, per la cessione a titolo gratuito di apparecchiature per lo sminamento e di materiale di protezione individuale alle forze armate dell’Egitto e della Serbia.

 

 

Commi 15 – 24 (Missione e programmi di cooperazione delle Forze di polizia)

 

Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.

Il comma 16 differisce al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), stanziando la spesa di euro 1.182.070.

Il comma 17 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina (EU BAM Moldova e Ucraina).

Si ricorda al riguardo che, per l’anno 2007, il precedente decreto-legge n. 4 del 31 gennaio 2007 non aveva disposto alcuna autorizzazione di spesa per il differimento della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EU BAM Moldova e Ucraina, prevista dalla legge n. 247 del 2006 con il compito di svolgere assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali al confine dei due Paesi. La missione risultava comunque in corso.

 

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina denominata EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), disposta con l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese. La spesa prevista è pari a 59.570 euro.

Il comma 19 differisce al 31 dicembre 2008 il termine per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM (European Union Police Mission). Per tale proroga vengono stanziati 1.393.262 euro.

Il comma 20 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Stando alla relazione illustrativa, l’accordo intergovernativo prevede, in particolare, lo svolgimento di attività di pattugliamento marittimo per l’effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l’impiego di sei unità navali della Guardia di finanza, che imbarcheranno equipaggi misti, composti da personale libico e personale di tale Corpo, per scopi di addestramento, formazione nonché assistenza tecnica all’impiego ed alla manutenzione dei mezzi.

Come si preannunciava in sede di commento al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge in esame, il comma 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN.

Il comma 22 differisce al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) ed European Union Planing Team (EUPT), nonché alla missione PESD di preparazione per il trasferimento di compiti dall’UNMIK all’operazione UE nel settore dello stato di diritto. Sono a tal fine stanziati 2.095.774 euro.

Il comma 23 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

Il comma 24 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 15 ottobre 2007.

 

 

Commi 25 e 26 (Altre missioni)

 

Al comma 25 viene stanziata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 474.158 euro per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo,  nonché di personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell’Unione europea in Kosovo. 

 

Il comma 26 dispone un’autorizzazione di spesa di euro 893.370, fino al 31 dicembre 2008, per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.

Nella relazione introduttiva si specifica che, nei precedenti provvedimenti legislativi di proroga delle missioni, le risorse destinate alla Croce Rossa Italiana erano ricomprese nelle autorizzazioni di spesa riferite alle singole missioni.

 

Comma 27 (Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba)

 

Il comma 27 autorizza la spesa di 200.000 euro, fino al 31 dicembre 2008, per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e cultura arabe a beneficio del personale impiegato nelle missioni internazionali di pace.

 


Articolo 4
(Disposizioni in materia di personale)

Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 (Trattamento economico ed assicurativo)

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge in esame attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse (v. infra).Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, missione PESD in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti;

la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL AFGHANISTAN, nonché per il personale militare impiegato in Iraq e per quello dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

la lettera c) stabilisce che il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed EUBAM Moldova e Ucraina, percepisca l’indennità di missione nella misura intera;

la lettera d) dispone che il personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché quello impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO Headquarters di Tirana, l’Operational Headquarters (OHQ) di Parigi e l’European Union Force Headquarters (FHQ EU) della missione EUFOR Tchad/RCA, percepisca l’indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

la lettera e) prevede che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Si ricorda, per quanto riguarda l’Iraq, che nella relazione illustrativa del precedente decreto-legge n. 4 del 2007 si precisava che trattasi del personale militare tuttora impegnato nella missione NATO Training Implementation Mission in Iraq, preordinata allo svolgimento di attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, che nell’attuale provvedimento figura all’articolo 2, comma 10 (v. sopra).

L’articolo 4, comma 2, dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 4, comma 3, prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

L’articolo 4, comma 4, prescrive che anche per l’anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

Viene quindi ancora una volta ripreso il testo di un emendamento presentato dalle Commissioni riunite III e IV della Camera ed approvato nel corso dell’esame del decreto legge sulla missione UNIFIL, nel 2006: la norma intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

L’articolo 4, comma 5, reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione di cui al comma 1 del medesimo articolo (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

Come nel 2007, la relazione chiarisce al riguardo che trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato in territorio libanese, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali. 

Il comma 9 dell’articolo 4 estende al personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, la disciplina che prevede l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative[9].  La norma prevede inoltre, per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze, la promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli, al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con mantenimento del trattamento economico eventualmente più favorevole. Gli effetti giuridici di tale norma decorrono dal 1° gennaio 2003, ma, agli effetti economici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2008.

 

Comma 6 (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

L’articolo 4, comma 6, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

 

Comma 7 (Richiamo in servizio)

L’articolo 4, comma 7, prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2008 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

 

Comma 8 (Prolungamento della Ferma)

 

L’articolo 4, comma 8, prevede che, per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.

 

Comma 10 (Rinvii normativi)

L’articolo 4, comma 7, del decreto legge in esame, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nel provvedimento di proroga per il 2007, vengono di seguito specificamente commentate.

 

Articolo 2 del D.L. 451/2001

(Indennità di missione)

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[10], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

 

 

Articolo 3 del D.L. 451/2001

(Trattamento assicurativo e pensionistico)

Il comma 1 dell’articolo 3 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[11] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

 

Articolo 4 del D.L. 451/2001

(Personale in stato di prigionia o disperso)

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

Articolo 5 del D.L. 451/2001

(Disposizioni varie)

L’articolo 5 del medesimo decreto prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[12] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

Articolo 7 del D.L. 451/2001

(Personale civile)

L’articolo 7 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

 

 

Articolo 13 del D.L. 451/2001

(Norme di salvaguardia del personale)

Il comma 1 dell’articolo 13, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[13], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Comma 11 (Disposizioni per il Personale Civile)

 

Il comma 11 dell’articolo 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’incremento del Fondo unico di amministrazione da attribuire al personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per l’anno 2008. L’ autorizzazione di spesa – già prevista per l’anno 2007 dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38 - si rende necessaria per continuare ad assicurare, per l’anno 2008 e sin dall’inizio dell’anno, la funzionale prosecuzione delle attività di supporto svolte dal personale civile per sostenere la maggiore operatività delle Forze armate richiesta dagli impegni internazionali.

La relazione illustrativa rileva che il notevole impegno delle Forze armate nelle missioni internazionali ha comportato, per il personale civile del Ministero della difesa appartenente alle aree funzionali, una costante lievitazione dell'impegno lavorativo. Tale personale deve infatti assumere numerosi e qualificati incarichi, in precedenza ricoperti dal solo personale militare, al quale non è più possibile ricorrere in via esclusiva a causa dei molteplici impegni operativi e del contestuale processo di graduale riduzione degli organici. Le maggiori risorse sono intese, pertanto, a compensare il maggior impegno lavorativo richiesto al personale civile, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche in relazione alla connessa assunzione di specifiche superiori responsabilità collegate allo svolgimento di tali incarichi (incentivi alla produttività).

 


Articolo 5
(Disposizioni in materia penale)

L’articolo 5, comma 1, dispone che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dal decreto-legge in esame si applichino il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 6 del  2002.

I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[14], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamoli più nel dettaglio.

§         a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

§         b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

§         c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

§         d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         e) Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, ex articolo 124 del codice penale militare di guerra. La norma punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[15]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse, ed ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

§         f) Forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. L’articolo 138 punisce con la reclusione militare da tre a sette anni il militare che in qualsiasi modo forza una consegna. I commi secondo e terzo prevedono le seguenti aggravanti: se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata, se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[16].

Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.

Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[17] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[18] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 

L’articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi di cui al presente decreto legge, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 3 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

La disposizione di cui al comma 2 sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

·         dei delitti contro la personalità dello Stato;

·         dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

·         dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;

·         dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

·         di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

·         che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;

·         che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;

·         ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre

·         che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;

·         che il reo si trovi nel territorio dello Stato;

·         che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

·         la presenza del reo nel territorio dello Stato;

·         la richiesta del Ministro;

·         la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

·         la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.

In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.

E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica, come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro eventuale corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato.

 


Articolo 6
(Disposizioni in materia contabile)

L’articolo 6, comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono quindi disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

L’articolo 6, comma 2, precisa che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del Decreto Legge 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 €, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L’articolo 8, comma 2, del citato decreto legge, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L’articolo 6, comma 3, autorizza infine il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle missioni disciplinate dal decreto legge in esame: la disposizione è volta ad agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.

 


Articolo 7
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 7 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del decreto-legge in esame.

Il comma 1 individua in 1.020 milioni di euro, per il 2008, gli oneri derivanti dal decreto-legge, esclusi gli effetti finanziari derivanti dall’articolo 4, comma 9 del medesimo.

Alla copertura degli oneri sopraccitati si provvede facendo ricorso, per 1.000 milioni di euro, al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, istituito dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che ha autorizzato per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 1.000 milioni di euro.

Quanto ai residui 20 milioni di euro si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla n. 49 del 1987 (cooperazione allo sviluppo) come determinata dalla tabella C – Ministero degli affari esteri - della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (attualmente all’esame dell’Assemblea) dispone la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. n. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007: le autorizzazioni previste in tali provvedimenti erano infatti limitate al 31 dicembre 2007. Le amministrazioni competenti sono così autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul sopraccitato Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante proroga la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e l’articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

Si segnala che al fondo istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace sono imputate anche una parte significativa delle spese relative agli stanziamenti umanitari e per la cooperazione allo sviluppo, e che, in considerazione di ciò, gli oneri effettivamente connessi alle missioni militari e delle forze di polizia e alle missioni civili, di formazione e di addestramento ammontano, in totale, a circa 895 milioni di euro.

In particolare, la parte degli oneri previsti dal decreto-legge in esame finalizzata al finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo ammonta a 94 milioni previsti dall’articolo 1, comma 1, mentre alla realizzazione di iniziative umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione sono destinati 30,45 milioni di euro previsti dall’articolo 1, comma 6 e articolo 2, commi 1 e 3. Stante il ricorso per 20 milioni di euro agli stanziamenti della cooperazione allo sviluppo presenti alla tabella C - Ministero degli affari esteri – alla voce relativa alla legge n. 49/1987, risultano pertanto a carico del fondo di cui al comma 1240 dell’articolo 1 della richiamata legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), circa 105 milioni di euro.

 

Il comma 2 stabilisce che, all’onere derivante dall’articolo 4, comma 9, valutato in 30,9 migliaia di euro per il 2008, in 29,6 migliaia di euro per il 2009 ed in 38,6 migliaia di euro per il 2010, si provveda mediante mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Il comma 3 prevede che gli oneri di cui al precedente comma 2 siano soggetti al monitoraggio del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 

 


Articolo 8
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 8 fissa il termine di entrata in vigore del decreto legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 


Tabella riassuntiva delle
 missioni internazionali


 

Active Endeavour                                                                   In corso

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell'ambito dell'operazione Enduring freedom

La partecipazione italiana è iniziata il 9 ottobre 2001

Il dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED) è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano. L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale svolta dalla missione “Enduring Freedom”. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento.

 

 

Albania 2                                                                                    In corso

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale

La partecipazione italiana è iniziata il 15 aprile 1997

L’operazione consiste nello svolgimento di un'attività di sorveglianza nelle acque territoriali e interne albanesi, in collegamento con i competenti organismi locali, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania verso l’Italia.

Tale attività è prevista, nell’ambito dell’accordo italo-albanese del 13 ottobre 1995 sulla cooperazione nel campo della difesa, cui sono seguiti specifici protocolli d'intesa, rinnovati da ultimo il 22 maggio 1998 a Roma, cui è seguita l'Intesa Tecnica firmata a Lubiana il 23 giugno 1998.

 

 

Althea                                                                                          In corso

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004

L’operazione Althea, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO. Essa ha, inoltre, l’obiettivo di rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina e di sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea.

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR (Ufficio dell’Alto rappresentante) e dal PSA (Processo di stabilizzazione e associazione);

 

 

Bilaterale Interni                                                                      In corso

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia

albanesi

La partecipazione italiana è iniziata il:

Il protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi.

Il D.L. 451/2001 ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albania.

 

 

DIE                                                                                                          In corso

Delegazione italiana di esperti  che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

La partecipazione italiana è iniziata l’11 ottobre 1997

La DIE (Delegazione italiana di esperti) ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

 

 

EU BAM Moldova e Ucraina                                                 In corso

Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina

La partecipazione italiana è iniziata l’11 ottobre 1997

La missione EU BAM (European Union Border Assistance Mission) Moldova e Ucraina è stata istituita con l’Azione comune 2005/776/PESC del 7 novembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea. Essa ha il compito di svolgere assistenza presso il confine tra Moldova e Ucraina per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali, attraverso l’addestramento e del personale dei due Paesi addetto ai servizi doganali.

 

 

EU BAM Rafah                                                                         In corso

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

La partecipazione italiana è iniziata il 25 novembre 2005

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.

L'apertura del valico, il primo gestito dall'Autorità Nazionale Palestinese, ha avuto luogo il 25 novembre 2005.

 

 

EUFOR Tchad-RCA                                                                            da iniziare

Missione dell’unione europea per la protezione dei profughi del Darfur in Ciad e in Centroafrica.

La missione europea di peacekeeping in Ciad e nella Repubblica Centroafricana é finalizzata alla protezione dei profughi del Darfur, sulla base della risoluzione 1778 del 2007 del consiglio di sicurezza ONU.

La missione Eufor Ciad-Rca ha tre principali obiettivi: contribuire alla protezione dei civili in pericolo, soprattutto i rifugiati e gli sfollati; favorire gli aiuti umanitari e il libero movimento degli operatori umanitari, garantendo maggiori livelli di sicurezza nelle aree delle operazioni; contribuire alla protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite in ogni loro movimento.

 

 

EUPM                                                                                         In corso

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

La partecipazione italiana è iniziata il 1 gennaio 2003

La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

 

 

EUPOL Afghanistan                                                               In corso

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

La partecipazione italiana è iniziata il 15 giugno 2007

Eupol Afghanistan è stata autorizzata per almeno tre anni ed ha, tra i suoi compiti, quello di monitorare, guidare, consigliare ed addestrare le nuove forze di polizia afghana.

 

 

EUPOL COPPS                                                                        In corso

Missione dell'Unione europea di polizia per i territori palestinesi

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005. La missione ha una durata prevista di tre anni. Lo scopo della missione è quello di contribuire all’istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell’attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

 

 

EUPOL Kinshasa                                                                    In corso

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna

La partecipazione italiana è iniziata il 30 aprile 2005

In seguito alla richiesta del Governo della RDC all’Unione europea di un intervento volto a portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza, il 9 dicembre 2004, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC, che istituisce una missione di polizia denominata EUPOL Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, a partire dall’inizio del 2005.

La missione, svolta nell’ambito PESD, ha funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nell’avviamento di una unità integrata di polizia (IPU) congolese, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l’apparato di sicurezza interna.

 

 

EUPT Kosovo                                                                          In corso

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

La missione EUPT (European Union Planing Team) è stata istituita con l’Azione comune del 10 aprile 2006 del Consiglio europeo. Il mandato della missione ha termine l’11 maggio 2007. Essa ha lo scopo di avviare la pianificazione di un’operazione che garantisca la transizione fra determinati compiti di UNMIK e una possibile operazione dell’Unione europea di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto e in altri settori individuati dal Consiglio europeo nel quadro del processo di status. Un ulteriore obiettivo è quello di fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all’UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con UNMIK.

 

 

EUSEC RD Congo                                                                  In corso

 

Missione dell’Unione europea per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza

La partecipazione italiana è iniziata il 1 luglio 2007

Il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha istituito, con l’azione comune 2005/355/PESC adottata il 2 maggio 2005, una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUSEC RD Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese La missione, iniziata l’8 giugno 2005, ha il compito di assistere il Governo del Paese nella promozione, nel settore della sicurezza, di politiche compatibili con i diritti umani e la legislazione umanitaria internazionale, con gli standard democratici, con i principi della buona gestione della cosa pubblica, con la trasparenza e con l’osservanza dello stato di diritto.

 

 

ISAF                                                                                            In corso

Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afghana ad interim

La partecipazione italiana è iniziata il 10 gennaio 2002

L'ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai.

La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

 

 

KFOR                                                                                          In corso

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

La partecipazione italiana è iniziata il 13 giugno 1999

La missione è stata avviata al momento del ritiro dell’esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della Nato, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’"Interim Agreement”, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

 

MINUSTAH                                                                                In corso

Missione ONU per la stabilizzazione di Haiti

La partecipazione italiana non è ancora iniziata

MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1529 del 29 febbraio 2004 che gli ha affidato il compito di sostenere il Governo di transizione per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano un processo di democratizzazione. In quest’ottica la missione ha altresì il compito di assistere il Governo nella ricostruzione di una forza di polizia nazionale.

 

 

Missione europea di sostegno ad AMIS II                        In corso

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

La partecipazione italiana è iniziata il 18 luglio 2005

L’Unione Africana (UA) ha avviato, nell’estate 2004, una missione di osservatori nel Darfur (area occidentale del Sudan), dopo l’aggravarsi della situazione, che ha determinato una grave crisi umanitaria e la conseguente fuga di centinaia di migliaia di profughi nelle regioni circostanti, l’Unione africana ha disposto, con il sostengo dell’ONU (risoluzione 1564/2004 del Consiglio di sicurezza) la costituzione nell’area di una forza di protezione denominata AMIS II (African Union Mission in Sudan) che è attualmente costituita da circa 7.000 militari.

Il Consiglio europeo ha definito, con l’azione comune 2005/557/PESC del 18 luglio 2005, l’impegno dell'Unione europea per il sostegno civile-militare alla missione AMIS II dell’Unione africana nel Darfur. I compiti della componente militare riguardano: la prestazione di assistenza tecnica e in materia di pianificazione a tutti i livelli di comando di AMIS II; la messa a disposizione di osservatori militari; l'addestramento di truppe ed osservatori africani; il trasporto strategico e tattico; la ricognizione aerea, se richiesta dall'UA.

 

 

Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani     da iniziare

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

La missione ha i compito di rendere esecutivo l'Accordo sottoscritto a Tripoli il 29 dicembre 2007, dal ministro dell'Interno italiano e dal ministro degli Esteri libico. Il Protocollo, finalizzato a realizzare una cooperazione tra l'Italia e la Libia per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Le due parti intendono intensificare la collaborazione nella lotta contro le organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. L'accordo prevede, in particolare, l'organizzazione di pattugliamenti marittimi congiunti davanti alle coste libiche.

 

 

MSU                                                                                             In corso

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

La partecipazione italiana è iniziata il 1 agosto 1998

L'istituzione della Multinational Specialized Unit (MSU), è stata decisa dai Ministri degli affari esteri del Gruppo di contatto allargato all'Italia che fanno parte del Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace (Steering Board of the Peace Implementation), nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 9 giugno 1998. Tale dichiarazione è stata fatta propria dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1174 del 15 giugno 1998, che ha dato il consenso alla creazione dell'Unità specializzata. La MSU svolge compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni investigative, a supporto delle autorità locali, per il mantenimento dell'ordine e per il reinsediamento dei rifugiati e dei dispersi.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

 

NATO Headquarters Sarajevo                                              In corso

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004

Dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, la NATO ha comunque mantenuto una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso la missione Headquarters Sarajevo che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP.

La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

 

NATO HQ Skopje                                                                     In corso

NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002

NATO Headquarters Skopje è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQS ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom ed ha assunto il compito di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche.

La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

 

NATO HQ Tirana                                                                      In corso

NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002

NATO Headquarters Tirana è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. Compito della missione è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

 

NTM-I                                                                                          In corso

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

La partecipazione italiana è iniziata il 14 agosto 2004

In risposta alla richiesta avanzata dal Primo Ministro del Governo Interinale iracheno la NATO ha deciso, nel Vertice di Istambul del 28 giugno 2004, di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene.

Il 9 dicembre 2004, la NATO ha autorizzato l'ampliamento della missione NATO in Iraq, che ha assunto la denominazione di NTM-I (NATO Training Mission – Iraq).

Lo scopo della missione riguarda esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica, per i quali dovrebbero essere impiegate, a regime, circa 300 unità. NTM-I è posta sotto il controllo politico del NAC ed opera separatamente rispetto alla Forza Multinazionale, ma in stretto coordinamento con la stessa. La Forza Multinazionale provvede inoltre a garantire la sicurezza ambientale e la catena di comando NATO, ed ha la responsabilità della protezione ravvicinata; il ruolo di Comandante dell'attività NATO è ricoperto dal Comandante dell'attività addestrativa della Forza Multinazionale.

 

 

TIPH II                                                                 In corso

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

La partecipazione italiana è iniziata il 29 gennaio 1997

Il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron, prevede la costituzione della Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.

 

 

 

UNAMID                                                                                     In corso

Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur

La partecipazione italiana non è ancora iniziata

La missione ha il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell’Accordo di pace nel Darfur, impedire attacchi armati e proteggere i civili . Nel fare questo essa è autorizzata a proteggere il proprio personale e le proprie strutture e a tutelare la sicurezza e la libertà di movimento degli operatori umanitari

 

UNFICYP                                                                                                In corso

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

La partecipazione italiana è iniziata il 20 luglio 2005

L’indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU decise, con la risoluzione 186/1964, di costituire l’UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974.

 

 

UNIFIL                                                                                        In corso

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

La partecipazione italiana è iniziata il 3 luglio 1979

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha costituito, con la risoluzione 425/1978, la United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l’UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori.

In seguito alla crisi dell’estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; accompagnare e sostenere le Forze armate libanesi nel loro dispiegamento nel Sud, anche lungo la Linea blu; prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate

 

 

UNMIK                                                                                        In corso

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

La partecipazione italiana è iniziata il 30 giugno 1999

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, banche e finanza, poste e telecomunicazioni, ecc.

 

 

 




[1]     D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[2]    Recante indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. Per il commento si veda infra xxxxx.

[3]     Si tratta delle ordinanze di protezione civile finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

[4]     Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 reca l’approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. In particolare, l’articolo 7 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione possa essere affidata, mediante convenzione che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese, ad amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero degli affari esteri od enti pubblici e organizzazioni non governative riconosciute idonee, mentre l’articolo 18 stabilisce le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in materia di formazione, ivi comprese la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati, la concessione agli stessi di appositi contributi, l’erogazione di borse di studio, ecc.

[5]     Sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[6]       Il citato comma 1 stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

[7]    Si ricorda che le Organizzazioni non Governative (ONG) sono associazioni di volontariato operanti nel campo specifico della cooperazione allo sviluppo. La definizione trova la sua fonte nella legge 49/87 per identificare quelle Organizzazioni che dopo un’istruttoria particolarmente selettiva, vengono ritenute affidabili, dallo Stato, al fine d’affidare loro l’attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Anche le ONG sono organizzazioni senza fini di lucro ed in teoria, si basano sul volontariato.

[8]     Si veda il decreto ministeriale 27 agosto 1998, con le annesse tabelle, così come modificato dal D.M. 13 gennaio 2003 e dal D.M. 6 giugno 2003, nel fascicolo “Riferimenti normativi” del presente dossier.

[9]     La relazione illustrativa esplicita che l'esigenza perseguita con la norma in esame è emersa a seguito dell'episodio accaduto il 31 maggio 2005 in Iraq, riguardante l'equipaggio di un elicottero, composto da due ufficiali e due sottufficiali, che nella fase di rientro da una missione di aviotrasporto di personale è precipitato nella notte causando la morte dei quattro militari a bordo. A seguito del tragico evento, agli ufficiali deceduti è stata conferita la promozione al grado superiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 37 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i quali prevedono, in caso di infermità o di decesso per servizio, l'attribuzione della promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, senza che sia richiesta la sussistenza delle condizioni previste per l'avanzamento. Non è stato possibile, invece, conferire analoga promozione ai sottufficiali deceduti, perché la normativa vigente in materia di avanzamento in particolari condizioni e per meriti eccezionali a favore del personale militare dei ruoli non direttivi, prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei carabinieri, richiede, quale presupposto applicativo, l'aver maturato le condizioni per l'avanzamento, presupposto non sussistente per i due sottufficiali in questione. La disposizione è quindi intesa a sanare tale disparità di trattamento riferita a categorie di personale, ufficiali, sottufficiali e volontari, tutte impegnate in maniera sinergica e congiunta nelle medesime operazioni ad alta intensità di rischio e negli stessi teatri operativi.

 

[10]  La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.

[11]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[12]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[13]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[14]   Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.

[15]   Si ricorda che la pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589 che ad essa ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

[16]   Vedi nota precedente.

[17]   L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[18]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.