Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari - D.L. 3/2008 - A.C. 3378
Riferimenti:
AC n. 3378/XV   DL n. 3 del 25-GEN-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 316
Data: 04/02/2008
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari

D.L. 3/2008 - A.C. 3378

 

 

 

 

 

n. 316

 

 

4 febbraio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: D08003.htm

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Schede di lettura

Quadro normativo: le funzioni direttive e semidirettive dei magistrati e la loro temporaneità  11

Contenuto del decreto-legge  14

Progetto di legge

§      A.C. 3378, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari19

§      R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. Ordinamento giudiziario  (artt. 104, 108 e 109)33

§      D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.35

§      L. 30 luglio 2007, n. 111. Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.78

Rassegna stampa  119

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3378

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Ordinamento giudiziario

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 gennaio 2008

§       annuncio

28 gennaio 2008

§       assegnazione

28 gennaio 2008

Commissione competente

II Commissione permanente (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali) e VCommissione (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di un solo articolo, oltre quello recante la clausola di entrata in vigore.

 

Nello specifico, il provvedimento è volto a disciplinare l'istituto della reggenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge n. 111 del 2007[1], tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007 prevede che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati, previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160[2], trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge[3] e, quindi, a partire dal 28 gennaio 2008. Conseguentemente,in base alla citata norma, successivamente a tale data, i magistrati che abbiano superato il periodo massimo per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive devono considerarsi decaduti dai relativi incarichi (cfr. quadro normativo).

 

In particolare, il provvedimento in esame, derogando alle attuali norme in materia di supplenza negli uffici giudiziari, prevede che, laddove alla data del 28 gennaio 2008[4] non siano stati nominati i nuovi titolari degli uffici giudiziari vacanti, tali uffici,(tribunali, corti d’appello e rispettive sezioni, procure generali e procure della Repubblica), per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame[5], sono retti dai magistrati già in servizio presso gli stessi uffici giudiziari e decaduti da tali incarichi ai sensi della citata disciplina transitoria di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007.

 

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame "la modifica si rende necessaria per risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario quando il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio".

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 28 gennaio 2008).

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo, dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Come indicato nella relazione illustrativa, non è stata redatta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto-legge è richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella fase transitoria della legge n. 111 del 2007 "in considerazione dell'elevato numero degli uffici interessati al cambiamento dei titolari e dell'oggettiva impossibilità per il CSM di completare le nomine in tempi tali da garantire il corretto funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto legge in esame reca disposizioni in materia di reggenza degli uffici giudiziari.

La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l)(giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come in precedenza rilevato, l'intervento normativo in esame è volto unicamente a disciplinare l'istituto della reggenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge n. 111 del 2007, tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge in materia di temporaneità degli incarichi.

La disposizione recata dal provvedimento appare, pertanto, specifica ed omogenea.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 del decreto legge prevede una specifica deroga all’applicazione della disciplina attualmente prevista dagli articoli 104, 108 e 109 del R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) in materia di supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari.

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione alla materia in esame si segnala che risultano iscritte all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera le proposte di legge A.C. 2977 e A.C. 3051 volte a novellare il comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 111 del 2007, concernente, in particolare, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160[6], in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati.

L'esame dei citati provvedimenti non è stato ancora avviato.

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato dal Governo nella relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento in esame, "soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'Ordine giudiziario e gli Uffici giudiziari".

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo:
le funzioni direttive e semidirettive dei magistrati e la loro temporaneità

Gli artt. 45 e 46 della legge 160 del 2006[7], così come novellati dall’ultima legge di riforma dell’ordinamento giudiziario n. 111 del 2007[8] stabiliscono il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati,fissando adotto anniil limite massimo di permanenza ai vertici degli uffici giudiziari.

 

In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 45 ribadisce la regola, già introdotta dalla c.d. riforma Castelli, della durata quadriennale degli incarichi direttivi.

Il comma 1 del citato articolo prevede, infatti, che le funzioni direttive abbiano carattere temporaneo e siano attribuite per la durata di 4 anni, rinnovabili a domanda, per ulteriori 4 anni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura dell’attività svolta dal magistrato; se la valutazione è negativa, è inibita al magistrato per 5 anni la partecipazione a concorsi per il conferimento di incarichi direttivi.

 

Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nello stesso ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive (comma 2).

 

Per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi, l’articolo 46 dispone in modo analogo prevedendo una durata di 4 anni prorogabile per uguale periodo. Anche in tal caso, quindi, la permanenza massima è di 8 anni.

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, in caso di mancata presentazione della domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, ovvero nel caso in cui tale domanda sia all'esame del CSM, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.

 

Come in precedenza rilevato, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007 le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, diventano operative a partire dal 28 gennaio 2008. Tale norma prevede, infatti, che le disposizioni in questione trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (31 luglio 2007)[9].

 

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione delle funzioni direttive e semidirettive, si ricorda che l’art. 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – come novellato dalla citata legge 111 del 2007 -ribadendo la previsionecostituzionale della distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.), distingue le funzioni dei magistrati in funzioni giudicanti e requirenti, a loro volta di primo grado, di secondo grado e di legittimità, semidirettive e direttive.

 

In particolare, i commi da 7 a 9 individuano le funzioni semidirettive giudicanti e requirenti.

Il comma 7 dell’articolo 10 tratta le funzioni semidirettive di primo grado, che individua – quanto alle funzioni giudicanti - nel presidente di sezione presso il tribunale ordinario e nel presidente e presidente aggiunto della sezione GIP e – quanto alle funzioni requirenti - nel procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale.

Il comma 8 stabilisce che funzioni semidirettive giudicanti elevate sono quelle di presidente della sezione GIP negli uffici giudiziari aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Il comma 9 individua le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado nella figura del presidente di sezione presso la corte d’appello e le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado nell’avvocato generale presso la stessa corte.

 

I commi da 10 a 16 dell’articolo 10 riguardano invece le funzioni direttive giudicanti e requirenti.

Il comma 10 riguarda le funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado, che vengono individuate, quanto alle giudicanti, nel presidente di tribunale e nel presidente del tribunale per i minorenni, e quanto a quelle requirenti, nel procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e nel procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Di grado appena superiore a quelle appena descritte sono le funzioni direttive elevate di primo grado, giudicanti e requirenti di cui al comma 11 dell’art. 10: in particolare, sono funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato quelle di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)[10], nonché di presidente dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Nelle medesime città, i procuratori della Repubblica presso il tribunale ordinario rivestono corrispondenti funzioni requirenti.

Il comma 12 prevede che a svolgere funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano i presidenti di corti d’appello; corrispondenti funzioni requirenti sono attribuite ai PG presso le stesse corti d’appello.

Il Procuratore nazionale antimafia, ai sensi del comma 13, svolge funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale.

Il comma 14 stabilisce che le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, mentre quelle direttive requirenti di legittimità sono svolte dall’avvocato generale presso la corte di cassazione.

Il comma 15 attribuisce funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità a due soli magistrati: il presidente aggiunto della corte di cassazione ed il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le corrispondenti funzioni requirenti sono attribuite al solo procuratore generale aggiunto.

I massimi gradi della carriera, sono, da ultimo, riservati dal comma 16 al Primo presidente presso la Corte di cassazione e al Procuratore generale presso la medesima Corte i quali rivestono, pertanto, le funzioni direttive apicali di legittimità giudicanti (il primo) e requirenti (il secondo).


Contenuto del decreto-legge

Come precisato nella relazione illustrativa del decreto legge, il provvedimento d’urgenza in esame mira ad evitare che alla data del 28 gennaio 2008 decadano dalle funzioni numerosi capi di uffici giudiziari senza che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia potuto provvedere alla nomina dei nuovi titolari.

 

La relazione di accompagnamento del Governo al DL evidenzia, in particolare, come “l’elevato numero di incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, non consentirà al Consiglio Superiore della magistratura di provvedere al rinnovo di tutti gli incarichi entro la data del 28 gennaio 2008”.

 

Al riguardo, si ricorda (cfr. quadro normativo) che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 111/2007 le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, diventano operative a partire dal 28 gennaio 2008. Tale norma prevede, infatti, che le disposizioni in questione trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (cfr.nota 9).

Si segnala, inoltre, che le procedure di selezione e nomina dei nuovi titolari (ben 334 secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa) sono piuttosto complesse, prevedendo – tra l’altro – una fase preparatoria comprendente la pubblicazione dei bandi per i posti vacanti, la raccolta delle candidature, la ricezione dei pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici.

 

In considerazione, quindi, della oggettiva difficoltà di completare le nomine entro la data indicata, l’articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga alla disciplina della supplenza degli uffici direttivi e semidirettivi dettata dagli artt. 104, 108 e 109 dell’ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941, n. 12), stabilendo che, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (e, quindi, fino al 28 luglio 2008), gli uffici privi di titolare (tribunali, corti d’appello e rispettive sezioni, procure generali e procure della Repubblica), sono retti dai magistrati, già in servizio presso gli stessi uffici giudiziari e decaduti da tali incarichi ai sensi della citata disciplina transitoria di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007.

 

L’art. 104 OG prevede la designazione annuale del magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare. In caso di mancata designazione, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici. Nella sezione, la supplenza è assunta dal più anziano dei giudici che compongono la sezione.

L’art. 108 OG,in relazione alla supplenza del presidente della corte di appello o di una sua sezione,. prevede che, in assenza di designazione, fa le veci del titolare il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione. Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente, quando non può provvedere a norma dell'art. 97 (supplenza con magistrati di altre sezioni), delega a supplirli il presidente di sezione o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

L’art. 109 OG, per la supplenza di magistrati del pubblico ministero, prevede che, in caso di mancanza o di impedimento del PG della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; supplente del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, è invece il procuratore aggiunto o il sostituto anziano. In caso di assenza o impedimento di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il PG presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 28 gennaio 2008).

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 3378

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

Presentato dal presidente del consiglio dei ministri
e, ad interim, ministro della giustizia
(PRODI)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 gennaio 2008

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Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge qui presentato per la conversione è stato predisposto al fine di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, con particolare riguardo al regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della medesima legge, in materia di temporaneità degli incarichi.

Tale norma stabilisce che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificate dall'articolo 2 della stessa legge n. 111 del 2007), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 111 del 2007.

La norma stabilisce, inoltre, che i magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi alla data di efficacia della disposizione decadono automaticamente dall'incarico ove a quella data abbiano superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.

La modifica si rende pertanto necessaria - nelle more della definizione dell'iter procedimentale di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti alla data del 28 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007 - per risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario (o della sezione) quando il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

L'elevato numero (334) di incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007 non consentirà infatti al Consiglio superiore della magistratura di provvedere al rinnovo di tutti gli incarichi entro la data del 28 gennaio 2008.

L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che - in caso di mancanza del titolare - i magistrati già in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario e decaduti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Considerato che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non viene predisposta la relazione tecnica.


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi.

a) Necessità dell'intervento normativo.

Il decreto-legge è stato predisposto al fine di risolvere i problemi organizzativi degli uffici giudiziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di decadenza dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide - derogandole - sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che regolano l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto-legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il decreto-legge, come sopra già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il decreto-legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel nuovo testo del decreto-legge non sono state inserite nuove definizioni normative.

 

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel decreto-legge sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da osservare.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Atto Camera n. 2977 - Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati (Balducci ed altri).

Atto Camera n. 3051 - Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Differimento del termine per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati (Costa ed altri).

 

 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

 

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'ordine giudiziario e gli uffici giudiziari.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'intervento normativo si propone di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo specifico è quello di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte dell'amministrazione e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari, dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

e) Aree di criticità.

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono alternative possibili.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto-legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della necessità e urgenza di provvedere in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento.

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008.

 

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella fase transitoria di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, in considerazione dell'elevato numero degli uffici interessati al cambiamento dei titolari e dell'oggettiva impossibilità per il Consiglio superiore della magistratura di completare le nomine in tempi tali da garantire il corretto funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro della giustizia;

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare).

1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2008.

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi.

 


SIWEB

Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 77, 87, 97, 107 e 117)

 

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

 

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

 

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

 

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 

 

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [Cost. 28].

 

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [Cost. 51].

 

Art. 107.

. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

 

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

 

Art. 117.

 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 


 

 

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.
Ordinamento giudiziario
(artt. 104, 108 e 109)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28. 

(omissis)

 

Art. 104.

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

 

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

(omissis)

Art. 108.

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

 

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

 

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente (208), quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(208)  Denominazione così modificata dall'art. 13, legge 5 maggio 1952, n. 405.

 

 

Art. 109.

Supplenza di magistrati del pubblico ministero (209).

In caso di mancanza o di impedimento:

 

del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

 

del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

 

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (210).

 

 

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(209)  Vedi, anche, art. 1, secondo comma, D.P.R. 30 agosto 1951, n. 757.

 

(210)  Articolo così modificato prima dall'art. 27, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e poi dall'art. 7, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, con la decorrenza indicata nell'art. 8 dello stesso decreto.

(omissis)


 

 

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2006, n. 99, S.O.

 

(2) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto era stata sospesa sino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, L. 24 ottobre 2006, n. 269. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico;

 

Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonchè la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge n. 150 del 2005;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;

 

Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficoltà di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata è mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;

 

Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonchè inopportuno, tenuto conto del più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede già l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al «diritto dell'economia», con le quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi nella propria vita professionale;

 

Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto «prevalentemente (...) dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie», non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalità raggiunto;

 

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I

Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio (3)

 

Art. 1.

Concorso per magistrato ordinario.

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

 

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

 

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

 

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

 

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali é motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza é motivata con la sola formula «non idoneo».

 

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

 

7. Nulla é innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego (4).

 

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(3) Rubrica così modificata dal comma 1 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(4) Articolo così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami (5).

1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (6).

 

2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni (7):

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

b-bis) essere di condotta incensurabile (8);

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (9);

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

 

3. [Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse] (10).

 

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

 

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

 

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(5) Rubrica così sostituita dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(6) Comma così sostituito dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(7) Alinea così sostituito dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(8) Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(9) Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(10) Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 3.

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta.

1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso (11).

 

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.

 

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

 

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente é sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove (12).

 

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(11) Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(12) Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 4.

Presentazione della domanda.

 

1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente (13).

 

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1 (14).

 

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.

 

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(13) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(14) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 5.

Commissione di concorso.

1. La commissione del concorso per esami é nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura (15).

 

1-bis. La commissione del concorso é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario (16).

 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi (17).

 

3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione é rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1 (18).

 

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina (19).

 

5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta (20).

 

6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato (21).

 

7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni (22).

 

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

 

9. [Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali] (23).

 

10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso (24).

 

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(15) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(16) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(17) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(18) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(19) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(20) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(21) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(22) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(23) Comma abrogato dalla lettera i) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(24) Comma così sostituito dalla lettera l) del comma 6 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 6.

Disciplina dei lavori della commissione (25).

1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.

 

2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso (26).

 

3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

 

4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 (27).

 

5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale (28).

 

6. [La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura] (29).

 

7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati (30).

 

8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura (31).

 

9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.

 

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(25) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(26) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(27) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(28) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(29) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(30) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(31) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 7 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 7.

Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura.

1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.

 

2. Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

 

3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

 

4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

 

 

Art. 8.

Nomina a magistrato ordinario (32).

1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso (33).

 

2. [Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi] (34).

 

3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

 

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(32) Rubrica così sostituita dal comma 8 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(33) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(34) Comma abrogato dal comma 8 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 9.

Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato (35).

1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (36).

 

2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato (37).

 

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(35) Rubrica così modificata dal comma 9 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(36) Comma così sostituito dal comma 9 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

(37) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo II

Funzioni dei magistrati

 

Art. 10.

Funzioni.

1.I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

 

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

 

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

 

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

 

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

 

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

 

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

 

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

 

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

 

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

 

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

 

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

 

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

 

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

 

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione (38).

 

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(38) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 11.

Valutazione della professionalità.

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

 

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

 

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

 

b) la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

 

c) la diligenza é riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;

 

d) l’impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

 

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

 

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

 

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 

d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;

 

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.

 

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

 

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

 

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

 

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

 

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

 

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

 

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

 

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

 

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

 

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

 

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

 

9. Il giudizio di professionalità é «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; é "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; é "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".

 

10. Se il giudizio é "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

 

11. Se il giudizio é «negativo», il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

 

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

 

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso é dispensato dal servizio.

 

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi é impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.

 

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

 

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere é espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità , che dimostri l’attività in concreto svolta.

 

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili (39).

 

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(39) Articolo così sostituito dal comma 2 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo III

Della progressione nelle funzioni

 

Art. 12.

Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni.

1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

 

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, é richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.

 

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, é richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

 

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

 

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

 

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, é richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

 

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, é richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

 

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, é richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

 

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

 

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

 

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

 

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

 

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

 

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

 

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.

 

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura (40).

 

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(40) Articolo così sostituito dal comma 3 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo IV

Passaggio di funzioni

 

Art. 13.

Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

 

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

 

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

 

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

 

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

 

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario (41).

 

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(41) Articolo così sostituito dal comma 4 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 14.

Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.

[1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

 

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.

 

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 1] (42).

 

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(42) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 15.

Periodicità dei passaggi.

[1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.

 

2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall'articolo 16, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

 

3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale] (43).

 

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(43) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 16.

Regime transitorio.

[1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.

 

2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

 

3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.

 

4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia già avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5 e 6.

 

5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio.

 

6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni] (44).

 

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(44) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo V

Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Art. 17.

Posti vacanti nella funzione giudicante.

[1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

 

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

 

3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura] (45).

 

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(45) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 18.

Posti vacanti nella funzione requirente.

[1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

 

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

 

3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura] (46).

 

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(46) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 19.

Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (47).

 

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico (48).

 

2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso (49).

 

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(47) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(48) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

(49) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo VI

Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado

 

Art. 20.

Posti vacanti nella funzione giudicante.

[1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

 

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

 

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

 

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

 

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.

 

6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5] (50).

 

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(50) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

Art. 21.

Posti vacanti nella funzione requirente.

[1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.

 

2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

b) per il 70 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

 

d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

 

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

 

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.

 

6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5] (51).

 

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(51) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 22.

Regime transitorio.

[1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

 

2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

 

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima] (52).

 

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(52) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

Capo VII

Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità

Art. 23.

Posti vacanti nella funzione giudicante.

[1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

 

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

 

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria] (53).

 

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(53) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 24.

Posti vacanti nella funzione requirente.

[1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

 

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

 

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

 

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria] (54).

 

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(54) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 25.

Regime transitorio.

[1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

 

2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

 

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima] (55).

 

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(55) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 26.

Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami.

[1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalità del magistrato.

 

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonchè dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato è stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonchè dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonchè da titoli di studio o da ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.

 

3. È utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.

 

4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.

 

5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste.

 

7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.

 

8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non può essere, comunque, inferiore a due nè superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII] (56).

 

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(56) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 27.

Corsi di formazione.

[1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso] (57).

 

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(57) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 28.

Commissioni di concorso.

[1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.

 

6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico] (58).

 

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(58) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

Capo IX

Incarichi semidirettivi e direttivi

 

Art. 29.

Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito.

[1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonchè degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura] (59).

 

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(59) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 30.

Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni] (60).

 

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(60) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 31.

Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni] (61).

 

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(61) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

 

Art. 32.

Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni] (62).

 

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(62) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 33.

Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni] (63).

 

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(63) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 34.

Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni] (64).

 

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(64) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 34-bis.

Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive.

1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

 

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1 (65).

 

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(65) Articolo aggiunto dal comma 6 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 35.

Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive.

1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

 

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45 (66).

 

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(66) Articolo così sostituito dal comma 7 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 36.

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.

1. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16, ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età (67).

 

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(67) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 37.

Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito.

[1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.

 

2. L'esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33] (68).

 

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(68) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 38.

Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità.

[1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio superiore della magistratura] (69).

 

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(69) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 39.

Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità.

[1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni] (70).

 

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(70) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 40.

Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità.

[1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimità.

 

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità.

 

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimità] (71).

 

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(71) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 41.

Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità.

[1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

 

2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.

 

3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima] (72).

 

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(72) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 42.

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.

[1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro] (73).

 

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(73) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 43.

Concorsi per gli incarichi direttivi.

[1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonchè della sua capacità organizzativa.

 

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo.

 

3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.

 

4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive.

 

5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

 

6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

 

7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12] (74).

 

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(74) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 44.

Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi.

[1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa. Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli.

 

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo.

 

3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive.

 

4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

 

5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

 

6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza è messa a concorso] (75).

 

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(75) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 45.

Temporaneità delle funzioni direttive.

1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

 

3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive (76).

 

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(76) Articolo così sostituito dal comma 9 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 5 della stessa legge.

 

 

Art. 46.

Temporaneità delle funzioni semidirettive.

1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

 

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio (77).

 

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(77) Articolo così sostituito dal comma 10 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 5 della stessa legge.

 

 

Art. 47.

Commissioni di concorso.

[1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28] (78).

 

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(78) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 48.

Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia.

[1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.

 

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale] (79).

 

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(79) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 49.

Regime transitorio.

[1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.

 

2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimità.

 

3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima] (80).

 

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(80) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Capo X

Magistrati fuori ruolo

 

Art. 50.

Ricollocamento in ruolo.

1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonchè in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

 

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.

 

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

 

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:

 

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;

 

b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

 

c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.

 

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonchè, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

 

Capo XI

Progressione economica dei magistrati

 

Art. 51.

Trattamento economico.

1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto (81).

 

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(81) Articolo così sostituito dal comma 12 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

Capo XII

Disposizioni finali e ambito di applicazione

 

Art. 52.

Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile (82).

 

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(82) Articolo così sostituito dal comma 13 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 53.

Copertura finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

 

2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150] (83).

 

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(83) Articolo abrogato dal comma 14 dell’art. 2, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 54.

Abrogazioni.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

 

a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150, 151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

 

b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;

 

c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.

 

 

Art. 55.

Disposizione transitoria

[1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19] (84).

 

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(84) Articolo abrogato dal comma 20 dell’art. 4, L. 30 luglio 2007, n. 111.

 

 

Art. 56.

Decorrenza di efficacia.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (85).

 

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(85) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è stata sospesa sino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, L. 24 ottobre 2006, n. 269. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.


 

L. 30 luglio 2007, n. 111.
Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175, S.O.

 

 

Art. 1.

Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» é sostituita dalla seguente: «tirocinio».

 

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

 

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

 

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

 

4. La prova orale verte su:

 

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

 

b) procedura civile;

 

c) diritto penale;

 

d) procedura penale;

 

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

 

f) diritto commerciale e fallimentare;

 

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

 

h) diritto comunitario;

 

i) diritto internazionale pubblico e privato;

 

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

 

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

 

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali é motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza é motivata con la sola formula "non idoneo".

 

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

 

7. Nulla é innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

 

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

 

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

 

a) i magistrati amministrativi e contabili;

 

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

 

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

 

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

 

c) al comma 2:

 

1) l’alinea é sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: »;

 

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

 

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

 

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

 

d) il comma 3 é abrogato.

 

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso»;

 

b) il comma 4 é sostituito dal seguente:

 

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente é sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

 

5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

 

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

 

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. La commissione del concorso per esami é nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;

 

b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

 

«1-bis. La commissione del concorso é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

 

c) il comma 2 é sostituito dal seguente:

 

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

 

d) il comma 3 é sostituito dal seguente:

 

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione é rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

 

e) il comma 4 é sostituito dal seguente:

 

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

 

f) il comma 5 é sostituito dal seguente:

 

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

 

g) il comma 6 é sostituito dal seguente:

 

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

 

h) il comma 7 é sostituito dal seguente:

 

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;

 

i) il comma 9 é abrogato;

 

l) il comma 10 é sostituito dal seguente:

 

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

 

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

 

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

 

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» é sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

 

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

 

e) il comma 6 é abrogato;

 

f) il comma 7 é sostituito dal seguente:

 

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati»;

 

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

 

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

 

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

 

c) il comma 2 é abrogato.

 

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

 

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

 

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» é sostituita dalla seguente: «ammissione».

 

10. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

 

 

Art. 2.

Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

 

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

 

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

 

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

 

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

 

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

 

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

 

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

 

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

 

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

 

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

 

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

 

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

 

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

 

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

 

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

 

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

 

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

 

b) la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

 

c) la diligenza é riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;

 

d) l’impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

 

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

 

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

 

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 

d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;

 

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.

 

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

 

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

 

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

 

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

 

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

 

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

 

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

 

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

 

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

 

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

 

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

 

9. Il giudizio di professionalità é «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; é "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; é "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".

 

10. Se il giudizio é "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

 

11. Se il giudizio é "negativo", il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

 

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

 

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso é dispensato dal servizio.

 

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi é impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.

 

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

 

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere é espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità , che dimostri l’attività in concreto svolta.

 

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

 

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

 

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, é richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.

 

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, é richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

 

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

 

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

 

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, é richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

 

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, é richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

 

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, é richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

 

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

 

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

 

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

 

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

 

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

 

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

 

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.

 

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

 

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

 

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

 

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

 

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

 

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

 

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

 

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

 

b) al comma 2, le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

 

c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

 

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é inserito il seguente:

 

«Art. 34-bis. – (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

 

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

 

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

 

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45».

 

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

 

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

 

3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

 

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

 

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

 

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, é sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

 

13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 52. – (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

 

14. L’articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é abrogato.

 

 

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 é sostituito dal seguente:

 

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

 

2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola é preposta:

 

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

 

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

 

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

 

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

 

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

 

f) alle attività di formazione decentrata;

 

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

 

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

 

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

 

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

 

m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;

 

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

 

o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

 

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

3. L’organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

 

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» é sostituita dalla seguente: «otto».

 

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

 

a) il comitato direttivo;

 

b) il presidente;

 

c) il segretario generale».

 

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo é composto da dodici membri.

 

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

 

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati»;

 

b) il comma 2 é sostituito dal seguente:

 

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;

 

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

 

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione é necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto é sempre palese».

 

8. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 11. – (Funzioni). – 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed é eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

 

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

 

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

 

10. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

 

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

 

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

 

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

 

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

 

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

 

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

 

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

 

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é aggiunta la seguente:

 

 

«SEZIONE IV-bis.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

 

 

Art. 17-bis. – (Segretario generale). – 1. Il segretario generale della Scuola:

 

a) é responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

 

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

 

c) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;

 

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

 

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

Art. 17-ter. – (Funzioni e durata). – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

 

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, é collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.

 

3. L’incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

 

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

 

13. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura».

 

14. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

 

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

 

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

 

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

 

15. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, é sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

 

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

 

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

 

d) il comma 3 é sostituito dal seguente:

 

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

 

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

 

16. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

 

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

 

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

 

c) il comma 2 é sostituito dal seguente:

 

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

 

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

 

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

 

17. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

 

18. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo é aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

 

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

 

c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

 

19. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

 

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

 

2. La partecipazione ai corsi é disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

 

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 é considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

 

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».

 

 

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni.

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, é sostituito dal seguente:

 

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. É istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

 

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 é abrogato.

 

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».

 

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é sostituito dai seguenti:

 

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

 

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 4-bis. – (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età».

 

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

 

b) la lettera b) é sostituita dalla seguente:

 

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

 

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

 

d) alla lettera g) la parola: «anche» é soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

 

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti,» sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

 

7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l’articolo 8 é aggiunto il seguente:

 

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

 

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto.» sono soppresse;

 

b) il comma 2 é sostituito dal seguente:

 

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto»;

 

c) il comma 3 é sostituito dal seguente:

 

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto»;

 

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

 

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

 

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é inserito il seguente:

 

«Art. 9-bis. – (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

 

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

 

b) il comma 1 é sostituito dai seguenti:

 

«1. Nel consiglio giudiziario é istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione é composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

 

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

 

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;

 

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3-bis.

 

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

 

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é sostituito dai seguenti:

 

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

 

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 12-bis. – (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età.

 

Art. 12-ter. – (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

 

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 12-quater. – (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età».

 

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la lettera b) é sostituita dalla seguente:

 

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

 

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

 

c) alla lettera h), la parola: «anche» é soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

 

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

 

b) il comma 2 é abrogato.

 

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é inserito il seguente:

 

«Art. 18-bis. – (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

 

16. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

 

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

 

17. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

 

18. All’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

 

19. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, é sostituita dalla seguente: «triennio»;

 

b) al comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

 

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

 

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

 

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l’articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l’articolo 3, commi 1 e 3, l’articolo 7, comma 2, e l’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

 

Art. 5.

Disposizioni varie.

1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali é determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

 

2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

 

3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall’articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno (2) successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Ai magistrati ordinari é attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.

 

5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura é aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

 

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

 

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

7. L’articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, é abrogato.

 

8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, é sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

 

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(2) Per la decorrenza del termine, relativamente alla magistratura militare, vedi il comma 610 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 6.

Norma di copertura.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, é autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2007.

 

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, la spesa prevista é determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall’anno 2007.

 

3. Per le finalità previste all’articolo 3, comma 6, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, é incrementata di euro 46.000 a decorrere dall’anno 2007.

 

4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), é incrementata di euro 5.680 a decorrere dall’anno 2007.

 

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 10, la spesa prevista é determinata in euro 418.118 a decorrere dall’anno 2007.

 

6. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008.

 

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 7.

Delega al Governo per l’adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario.

1. Il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere é espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 8.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


TABELLA A

(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

» 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

» 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

» 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

» 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

» 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

» 44.328,37

Magistrati ordinari

» 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

» 22.766,71

 

 

 


TABELLA B

(Articolo 5, comma 9)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità : Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità : Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive: Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

TOTALE

10.109

 

 

 

 


Rassegna stampa

 


 



[1]    La legge 30 luglio 2007, n. 111, reca Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario. Tale legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

[2]    D.Lgs 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[3]    31 luglio 2007.

[4]    Data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.

[5]    Fino al 28 luglio 2008.

[6]    Come modificati dall’articolo 2 della legge n. 111 del 2007.

[7]    D.Lgs 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[8]    L. 30 luglio 2007 n. 111, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

[9]    L’articolo 8 della legge 111/2007 prevede l’entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[10]   Si tratta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza di Ancona, Macerata, Bari, Foggia, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Brescia, Mantova, Cagliari, Nuoro, Sassari, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Genova, Massa, L'Aquila, Pescara, Lecce, Messina, Milano, Pavia, Varese, Napoli, Avellino, Campobasso, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Agrigento, Trapani, Perugia, Spoleto, Potenza, Roma, Frosinone, Viterbo, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Cuneo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Padova e Verona.