Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - D.L. 248/2007 - A.C. 3324 - Normativa di riferimento
Riferimenti:
AC n. 3324/XV   DL n. 248 del 31-DIC-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 300    Progressivo: 1
Data: 08/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria

D.L. 248/2007 - A.C. 3324

Normativa di riferimento

 

 

 

n. 300/1

 

 

8 gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: D07248a.doc

 

 


INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)5

§      Codice civile (art. 2120)6

§      L. 20 marzo 1865, n. 2248. Legge sui lavori pubblici (All. F) (artt. 351, 352, 353, 354, 355)8

§      R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278. Approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa  10

§      R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Nuove norme per la bonifica integrale (Tit. V, Capo I)19

§      R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (art. 42-quinquies)25

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007) (artt. 108, 124)27

§      L. 10 marzo 1955, n. 96. Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (art. 1)29

§      L. 21 luglio 1965, n. 903. Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (art. 22)31

§      L. 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (art. 26)32

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell'imposta di bollo (artt. 7, 15, All. B)35

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie (art. 34)43

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (artt. 19, 45-90)45

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 11, 11-bis, 11-ter)68

§      L. 27 febbraio 1980, n. 38. Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università (art. 2)75

§      D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (art. 31)76

§      L. 18 novembre 1980, n. 791. Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (art. 1)77

§      L. 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (art. 8)78

§      D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (artt. 8, 9)79

§      D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657 (art. 100)81

§      D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (artt. 7, 11)83

§      L. 9 aprile 1990, n. 99. Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987  85

§      L. 7 agosto 1990, n. 250. Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (art. 4)89

§      D.L. 13 maggio 1991, n. 151, conv. con mod., Legge 12 luglio 1991, n. 202. Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (art. 18)91

§      D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con mod., Legge 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (ex art. 18)92

§      L. 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali95

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (art. 54)101

§      D.M. 28 luglio 1992, n. 570. Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata  105

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 8-quinquies)108

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 149, conv. con mod., Legge 19 luglio 1993, n. 237. Interventi urgenti in favore dell'economia (art. 1)110

§      D.M. 9 aprile 1994. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere  112

§      D.L. 29 marzo 1995, n. 96, conv. con mod. Legge 31 maggio 1995, n. 206. Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (art. 2-bis)147

§      L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 3)148

§      D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (artt. 12, 21)157

§      L. 25 marzo 1997, n. 68. Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (art. 8)160

§      D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. con mod., Legge 28 maggio 1997, n. 140. Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 9)162

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari164

§      D.L. 25 settembre 1997, n. 324, conv. con mod., Legge 25 novembre 1997, n. 403. Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione (art. 1)176

§      D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435. Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della L. 23 dicembre 1996, n. 662  178

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (art. 52)182

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662  185

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblic (art. 51)188

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 60-bis)192

§      D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)193

§      D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (art. 245)194

§      L. 3 luglio 1998, n. 210. Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo  195

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (artt. 24, 78)201

§      L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 11)205

§      D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273. Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 4)207

§      L. 16 dicembre 1999, n. 494. Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (art. 12)208

§      D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210 (art. 5)209

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185. Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144  211

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 268-bis)224

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (artt. 26, 31)226

§      D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424. Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 13, 14)232

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 126, 148)234

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 36)238

§      L. 3 aprile 2001, n. 142. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (art. 3)240

§      D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, conv. con mod., Legge 30 novembre 2001, n. 418. Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (art. 4)241

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 19)242

§      D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con mod., Legge 23 aprile 2002, n. 73. Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (art. 3)247

§      L. 31 luglio 2002, n. 179. Disposizioni in materia ambientale (art. 26)249

§      O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274) (art. 2)250

§      D.L. 23 aprile 2003, n. 89, conv. con mod., Legge 20 giugno 2003, n. 141. Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (art. 2)252

§      D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (art. 1)253

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 132)254

§      D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria (art. 17)256

§      Decr. Capo Dip. Protezione civile 21 ottobre 2003. Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»  258

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 81, conv., con mod., Legge 26 maggio 2004, n. 138. Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (art. 1)269

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv., con mod., Legge 4 giugno 2004, n. 143. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (art. 5)271

§      L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (art. 7)272

§      D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv., con mod.,Legge 27 luglio 2004, n. 186. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (art. 5)276

§      D.L. 19 novembre 2004, n. 277, conv., con mod., Legge 21 gennaio 2005, n. 4. Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (Tabella A)277

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)278

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 24, 29, 132, 170)280

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., con mod., Legge 31 marzo 2005, n. 43. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 1)283

§      D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, conv., con mod., Legge 22 aprile 2005, n. 58. Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica. (art. 1)284

§      L. 24 febbraio 2005, n. 34. Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 4)287

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale (art. 64)288

§      L. 31 marzo 2005, n. 56. Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (art. 2)289

§      L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 25)290

§      D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265 (art. 3)292

§      D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (artt. 6, 12, 20)301

§      D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (artt. 6, 7)304

§      L. 17 agosto 2005, n. 175. Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia  307

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 3)309

§      D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, conv., con mod., Legge 30 novembre 2005, n. 244. Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. (art. 5)319

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 582)321

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (artt. 13, 15, 26)322

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (artt. 177-266, 281)324

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 256)426

§      D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219. Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE (art. 96)430

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)431

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (artt. 35, 36-bis)442

§      D.L. 28 agosto 2006, n. 253, conv., con mod., Legge 20 ottobre 2006, n. 270. Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art. 5)456

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., Legge 24 novembre 2006, n. 286. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 59)457

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1 - Stralcio; Elenco 1)458

§      D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., Legge 26 febbraio 2007, n. 17. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse (artt. 1, 2, 3, 6)469

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, conv., con mod., Legge 29 marzo 2007, n. 38. Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali477

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv., con mod., Legge 2 aprile 2007, n. 40. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 13)487

§      D.L. 11 maggio 2007, n. 61, conv., con mod., Legge 5 luglio 2007, n. 87. Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (art. 7)494

§      D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conv., con mod., Legge 3 agosto 2007, n. 127. Disposizioni urgenti in materia finanziaria  495

§      D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con mod., Legge 2 ottobre 2007, n. 160. Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione  516

§      D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (artt. 3, 5, 14, 20, 21-bis, 24, 30)518

§      Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Decreto 11 ottobre 2007 Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare  527

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 1, co. 53, 144; art. 2, co. 39, 253; art. 3, co. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 45)530

§      L. 24 dicembre 2007, n. 247. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (art. 1, co. 54, 94)534

§      L. 27 dicembre 2007, n. 246. Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali535

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70  541

§      Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1371/2007. REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario  561

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


 

Costituzione della Repubblica
(artt. 77, 87)

 

 

 

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

 


 

Codice civile
(art. 2120)

 

 

Art. 2120

Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

 

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (1).

 

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (2).

 

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

 

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

 

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (3).

 

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

 

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

 

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

 

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (4).

 

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

 

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

 

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione (5).

 

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(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802 (Gazz. Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 ottobre - 7 novembre 1989, n. 491 (Gazz. Uff. 15 novembre 1989, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione agli artt. 3 e 136 Cost.

(3) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, vedi anche, l'art. 7, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Vedi, anche, l'art. 98 disp. att. c.c., l'art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e, per la tassazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Vedi, inoltre, i commi 222, 755, 756 e 765 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi il D.M. 30 gennaio 2007 relativo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto e il D.M. 30 gennaio 2007 sulle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e sulla disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

 


 

L. 20 marzo 1865, n. 2248.
Legge sui lavori pubblici (All. F)
(artt. 351, 352, 353, 354, 355)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.

(omissis)

351

Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

 

Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

 

 

Art. 352

Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

 

 

Art. 353

Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

 

 

Art. 354

Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore (62).

 

 

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(62)  Vedi anche artt. 52-56, L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

 

Art. 355

L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

(omissis)

 


 

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.
Approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

(2)  Il presente decreto, emanato in virtù della legge di delega 3 dicembre 1922, n. 1601, comprende gran parte delle disposizioni già contenute nel titolo III della L. 20 marzo 1913, n. 272, e le modificazioni ad essa apportate con D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1918, n. 2085, con D.Lgs.Lgt. 1° maggio 1919, n. 772 e con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2697.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 29 marzo 2000, n. 60/E.

 

 

TITOLO I

Rapporti contrattuali imponibili

 

Art. 1

I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

 

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

 

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

 

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

 

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

 

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. [Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1] (4).

 

 

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(4)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1992, n. 417, e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 17 settembre 1992, n. 378. Successivamente il terzo ed il quarto periodo del terzo comma sono stati abrogati dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435. Vedi, anche, gli artt. 3 e 7, D.L. 8 gennaio 1996, n. 6. Vedi, ora, l'art. 46 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

 

TITOLO II

Misura della tassa

 

Art. 2

La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure:

 

 

... (5).

 

 

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(5)  Le aliquote di tassa sui contratti di borsa, stabilite dall'art. 2 di questo decreto, sono state modificate dal R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749, allegato H, dal D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 301, dal R.D.L. 14 maggio 1946, n. 420, dalla L. 10 novembre 1954, n. 1079 e, infine, dal D.L. 30 giugno 1960, n. 589.

 

 

TITOLO III

Modo di riscossione della tassa (6)

 

Art. 3

Le tasse di cui all'art. 2 devono corrispondersi:

 

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra le persone ammesse al mercato ufficiale con l'impiego di foglietti costituiti da due parti di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data, la sostanza del contratto ed il termine per l'esecuzione;

 

b) per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, e per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, con l'impiego di foglietti a madre e figlia.

 

Le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e, nel caso di contratti a contanti fra banchieri e privati, i banchieri firmano e consegnano a ciascun contraente la parte figlia del foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del codice di commercio (7).

 

Se le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ed i banchieri sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

 

Alle dette persone, ed ai banchieri spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

 

Pei contratti fra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte figlia del foglietto bollato.

 

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascuna persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale e da ciascun banchiere a norma del successivo art. 13.

 

 

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(6)  Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 27 dicembre 1932; l'art. 17, sesto comma, L. 5 gennaio 1956, n. 1; il D.M. 16 giugno 1956.

(7)  Vedi, ora, l'art. 1762 c.c. 1942.

 

 

Art. 4

Le tasse di cui all'art. 2 possono corrispondersi, oltreché con i foglietti bollati venduti dall'Amministrazione, con fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche o con punzone di corrispondente importo. Le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro con bollo a calendario giusta le norme impartite dal Ministero delle finanze.

 

È fatta eccezione per i moduli relativi ai contratti a contanti ed a termini tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i quali la tassa di cent. 10 (8) può essere corrisposta a mezzo di marche da annullarsi direttamente dalla parte con la scritturazione della data nei modi che verranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

 

 

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(8)  Vedi, ora, le tabelle annesse alla L. 10 novembre 1954, n. 1079.

 

Art. 5

Ciascuno dei foglietti bollati per contratti di borsa non può servire che per un solo contratto.

 

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

 

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

 

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

 

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

 

 

Art. 6

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, valgono i regolamenti di borsa e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione e ogni proroga dei contratti.

 

 

Art. 7

La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 3, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

 

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme stabilite nel regolamento 4 agosto 1913, n. 1068 , equivale alla consegna personale.

 

Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria (9).

 

 

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(9)  Vedi l'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

 

TITOLO IV

Contratti conclusi con persone residenti all'estero e contratti conclusi all'estero

 

Art. 8

Quando uno dei contraenti si trovi allo estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 3.

 

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purché venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

 

 

TITOLO V

Certificati di credito

 

Art. 9

Per i contratti conclusi con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, ovvero tra queste ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il termine prescritto dall'uso di Borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori (10) la liquidazione coattiva della operazione purché il contratto porti la firma della parte inadempiente.

 

Ove uno dei contraenti a termine non consegni o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato, da conservarsi al mediatore, il Sindacato (11), a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato (12) il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso nel termine prefisso dal Sindacato (13), non aderisca all'invito il Sindacato (14) può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

 

Il Sindacato (15) procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra a carico dell'inadempiente, le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime (16).

 

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del codice di commercio (17).

 

 

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(10)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(11)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(12)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(13)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(14)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(15)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(16)  Sulla liquidazione coattiva dei contratti di borsa vedi, anche, l'art. 44, L. 20 marzo 1913, n. 272, nel testo modificato dall'art. 12, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815; l'art. 1, R.D.L. 14 maggio 1925, n. 601; il R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607; il D.M. 27 dicembre 1932.

(17)  Vedi, ora, l'art. 1517 c.c. 1942.

 

 

Art. 10

Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli artt. 323 e 324 del codice di commercio e 554 c.p.c. (18).

 

Il Presidente del Tribunale o il Pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato art. 323 del codice di commercio (19).

 

 

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(18)  Vedi gli artt. 64 e 65 legge camb. e l'art. 474 c.p.c. vigente.

(19)  Vedi, ora, l'art. 64 legge camb.

 

 

Art. 11

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 10 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il Presidente del Sindacato (20) deve trasmettere al Presidente del Tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinché possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del codice di commercio (21).

 

Il Presidente del Sindacato (22), o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, estensibili a lire 200.000 in caso di recidiva (23).

 

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori (24) il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6 della L. 20 marzo 1913, n. 272 .

 

 

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(20)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(21)  Vedi, ora, il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

(22)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

(23)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione dell'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 8, primo comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(24)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

 

 

Art. 12

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

 

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragioni di somma.

 

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

 

 

TITOLO VI

Obblighi degli operatori di borsa

 

Art. 13

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in Borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'articolo 1, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti e i foglietti ricevuti come pure le ricevute rilasciate dalla posta nei casi previsti dall'art. 7.

 

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonché le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del codice di commercio (25).

 

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dalla legge sulle tasse di bollo.

 

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal codice di commercio (26), e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi (27).

 

 

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(25)  Vedi, ora gli artt. da 2214 a 2220 c.c. vigente.

(26)  Vedi, ora gli artt. da 2214 a 2220 c.c. vigente.

(27)  Seguiva un comma abrogato dall'art. 31, R.D. 9 marzo 1942, n. 357.

 

 

TITOLO VII

Carattere delle operazioni a termine su titoli di credito e valori

 

Art. 14

Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio.

 

 

TITOLO VIII

Contratti su riporto, a termine o da premio, soggetti alla tassa sulle anticipazioni contro pegno

 

Art. 15

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati negli artt. 1 e 2, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni (28), non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno .

 

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sopratasse.

 

 

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(28)  Vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1954, n. 1079, che ha abrogato la normale durata dei contratti di borsa a termine.

 

 

TITOLO IX

Verifiche

 

Art. 16

I funzionari dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze (29), ai quali siano demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

 

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione dei tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

 

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni (30).

 

 

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(29)  Vedi nota 3 all'art. 2, L. 20 marzo 1913, n. 272.

(30)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

 

TITOLO X

Sanzioni (31)

 

Art. 17

Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (32).

 

Questa sanzione amministrativa (33), nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conclusi a mezzo di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale è dovuta da queste, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge.

 

[Le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 1, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione amministrativa (34), quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento] (35).

 

È parimenti punita con la sanzione amministrativa di lire 20.000 (36), la infrazione al disposto dell'art. 13, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

 

Oltre la sanzione amministrativa (37), deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

 

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 13, è applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni (38).

 

 

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(31)  Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(32)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(33)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(34)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(35)  Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(36)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo e quinto comma, della stessa legge, nonché dall'art. 8, primo comma, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332. A norma dell'art. 10 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

(37)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(38)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

 

Art. 18

Coloro ai quali, in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate per più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle Borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

 

 

Art. 19

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori (39) in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto del precedente art. 15.

 

 

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(39)  Ora, Comitato direttivo degli agenti di cambio (art. 4, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.)

 

 

Art. 20

I funzionari giudiziari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nella sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni, oltre la responsabilità solidale con le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e con contraenti per le tasse e le ammende ad essi applicabili (40).

 

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'Ufficio di registro della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e ammende rilasciata dall'ufficio competente.

 

 

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(40)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

 

Art. 21

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli artt. da 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20, sono decise a norma del D.L. 25 marzo 1923, n. 796 (41).

 

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

 

Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (42).

 

 

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(41)  Vedi, ora, la L. 7 gennaio 1929, n. 4.

(42)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

 

TITOLO XI

Disposizioni generali

 

Art. 22

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle Province annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriore alla pubblicazione della presente legge.

 

 


 

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Nuove norme per la bonifica integrale
(Tit. V, Capo I)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.

 

 

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE

(omissis)

TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

 

Capo I - I consorzi di bonifica (47)

 

Art. 54

Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

 

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

 

 

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(47)  Vedi D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

 

 

Art. 55

I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

 

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

 

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

 

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

 

 

Art. 56

I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

 

 

Art. 57

In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

 

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

 

 

Art. 58

Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

 

 

Art. 59

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

 

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 (48) (49).

 

 

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(48)  Vedi art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(49)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

 

 

Art. 60

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato (50).

 

 

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(50)  Vedi art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

 

 

Art. 61

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

 

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima (51).

 

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse (52).

 

 

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(51)  Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(52)  Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

 

 

Art. 62

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali (53).

 

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti (54).

 

 

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(53)  Comma così modificato dall'art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(54)  Vedi art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

 

 

Art. 63

Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (55), che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

 

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

 

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

 

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi (56);

 

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

 

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

 

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

 

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

 

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(55)  L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere a) e b) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere a) e b) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; b) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, e D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(56)  I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

 

 

Art. 64

Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

 

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno (57).

 

 

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(57)  Vedi l'art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

 

 

Art. 65

…. (58).

 

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

 

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione (59) possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

 

 

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(58)  L'originario primo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

(59)  Vedi nota 43 all'art. 63.

 

 

Art. 66

Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi (60) spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

 

 

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(60)  Vedi nota 43 all'art. 63.

 

 

Art. 67

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 (61) per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

 

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(61)  Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

 

 

Art. 68

Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

 

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

 

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

 

 

Art. 69

... (62).

 

 

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(62)  Abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

 

 

Art. 70

Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

(omissis)

 


 

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Ordinamento giudiziario
(art. 42-quinquies)

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.

(2)  La denominazione «tribunale» nel presente provvedimento è stata sostituita da quella «tribunale ordinario», ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 giugno 1997, n. 6/97;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 dicembre 1996, n. 8661.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto vedi l'art. 4, L. 24 ottobre 2006, n. 269.

(omissis)

Art. 42-quinquies

Durata dell'ufficio.

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta (99).

 

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro (100).

 

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma (101).

 

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (102).

 

 

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(99)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2-bis dell'art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(100)  Comma aggiunto dall'art. 22, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

(101)  Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale vedi il D.M. 7 luglio 1999.

(102)  Comma aggiunto dall'art. 22, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

(omissis)

 

 


 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)
(artt. 108, 124)

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(2)  Vedi, anche, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 e il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(3)  Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 9 aprile 1997, n. 91;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 marzo 2002, n. 26/E; Circ. 15 novembre 2002, n. 84/E; Circ. 23 aprile 2003, n. 3/T; Ris. 1 ottobre 2003, n. 191/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Nota 26 settembre 1999, n. 35; Circ. 14 ottobre 1999, n. 202/E.

(omissis)

Art. 108

Poteri del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

 

Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (168).

 

 

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(168)  Articolo così sostituito dall'art. 95, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

 

 

 

 

Sezione II

Del concordato

 

Art. 124

Proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

 

La proposta può prevedere:

 

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

 

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

 

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

 

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

 

La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (198).

 

 

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(198)  Articolo così sostituito dall'art. 114, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(omissis)

 


 

L. 10 marzo 1955, n. 96.
Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1955, n. 70.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 22 giugno 1999, n. 139.

 

 

Art. 1

Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (3), compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori (4).

 

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati (5):

 

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 (6);

 

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato (7);

 

c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista (8);

 

d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno (9);

 

e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero (10).

 

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale (11).

 

 

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(3)  Recante il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 24 aprile 1967, n. 261.

(5)  periodo così modificato dall'art. 1, L. 3 aprile 1961, n. 284, recante modifiche alle norme della L. 10 marzo 1955, n. 96 e della L. 8 novembre 1956, n. 1317.

(6)  Recante norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con il R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

(7)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932.

(8)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 24 aprile 1967, n. 261. Vedi, anche, la L. 28 marzo 1968, n. 361.

(9)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932.

(10)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932.

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 231 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(omissis)

 


 

L. 21 luglio 1965, n. 903.
Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
(art. 22)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1965, n. 190.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 29 novembre 2000, n. 198; Circ. 10 luglio 2001, n. 137.

 

 

TITOLO II

Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Capo III - Prestazioni ai superstiti

 

Art. 22

(19).

 

 

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(19)  Sostituisce l'art. 13, sub art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.

 


 

L. 30 aprile 1969, n. 153.
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
(art. 26)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1969, n. 111, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 28 febbraio 1996, n. 15; Circ. 28 marzo 1997, n. 41;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 gennaio 1996, n. 4; Circ. 14 gennaio 1998, n. 1; Nota 23 marzo 2000, n. 1042;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 12; Circ. 17 gennaio 1996, n. 16; Circ. 12 aprile 1996, n. 84; Circ. 13 maggio 1996, n. 98; Circ. 22 luglio 1996, n. 152; Circ. 22 agosto 1996, n. 170; Circ. 2 settembre 1996, n. 175; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 11 ottobre 1996, n. 195; Circ. 11 ottobre 1996, n. 196; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 23 gennaio 1997, n. 16; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 29 gennaio 1997, n. 22; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 7 aprile 1997, n. 86; Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 13 maggio 1997, n. 110; Circ. 29 maggio 1997, n. 123; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 16 luglio 1997, n. 158; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 31 luglio 1997, n. 173; Circ. 5 agosto 1997, n. 183; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n. 195; Circ. 24 ottobre 1997, n. 209; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 14 novembre 1997, n. 224; Circ. 21 novembre 1997, n. 235; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 30 dicembre 1997, n. 275; Circ. 19 febbraio 1998, n. 41; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 28 maggio 1998, n. 113; Circ. 27 giugno 1998, n. 140; Circ. 7 ottobre 1999, n. 186; Circ. 27 febbraio 2001, n. 48; Msg. 29 aprile 2003, n. 56; Msg. 27 giugno 2003, n. 78; Msg. 26 luglio 2004, n. 23655;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31 luglio 1996, n. 34;

- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 5 marzo 1996, n. 20; Circ. 25 marzo 1996, n. 681; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 18 gennaio 2000, n. 4;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 marzo 1996, n. 120; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

 

Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito

 

Art. 26

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale (33).

 

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione (34).

 

Non hanno diritto alla pensione sociale:

 

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

 

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti (35).

 

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue (36).

 

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti (37).

 

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente articolo 19 (38).

 

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19 (39).

 

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

 

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

 

La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato (40).

 

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti (41).

 

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

 

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali (42).

 

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni (43) (44) (45).

 

 

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(33)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 dicembre 1978, n. 843, e l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(34)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(35)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(36)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(37)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(38)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(39)  Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 1974, gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(40)  Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(41)  Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 3, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(42)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(43)  Vedi, anche, l'art. 14-sexies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Per l'aumento dell'importo della pensione sociale di cui al presente articolo, vedi, anche, l'art. 2, L. 15 aprile 1985, n. 140, l'art. 2, L. 29 dicembre 1988, n. 544, l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 70, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(44)  La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 88 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.

(45)  La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 196 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 98 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

(omissis)

 

 

 


 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Disciplina dell'imposta di bollo
(artt. 7, 15, All. B)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. Per l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 settembre 1996, n. 181; Circ. 29 ottobre 1996, n. 210;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 dicembre 2001, n. 218/E; Nota 21 settembre 2001; Ris. 1 febbraio 2002, n. 34/E; Ris. 5 febbraio 2002, n. 36/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 175/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 296/E; Ris. 15 novembre 2002, n. 357/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 76/E; Ris. 1 aprile 2003, n. 81/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 171/E; Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D; Ris. 9 dicembre 2004, n. 146/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 28/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 59/E; Circ. 1 giugno 2005, n. 29/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 70/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 75/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 79/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98);

- Ministero delle finanze: Circ. 13 agosto 1996, n. V/10/309/96; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1998, n. 171/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 185/E; Nota 4 novembre 1998, n. V/10-90666; Circ. 15 aprile 1999, n. 85/E; Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 94/E; Circ. 6 luglio 2000, n. 139/E; Circ. 28 dicembre 2000, n. 240/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 23 dicembre 1996, n. 23/96;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 luglio 1996, n. 306.

(omissis)

Art. 7

Definizione di ricevuta.

... (10).

 

 

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(10)  Soppresso dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

 

Art. 15

Pagamento in modo virtuale.

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (17).

 

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

 

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

 

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare (18).

 

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

 

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva (19).

 

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (20).

 

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

 

L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione (21).

 

 

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(17)  Vedi il D.M. 7 giugno 1973, e il D.M. 10 febbraio 1988.

(18)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(19)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(20)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(21)  Così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359).

(omissis)

 

 

Allegato B

 

TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (65) (66)

 

 

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

 

2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (67).

 

3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato (68).

 

4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

 

5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

 

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

 

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

 

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (69).

 

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

 

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (70).

 

6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

 

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (71).

 

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (72).

 

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

 

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (73).

 

8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

 

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

 

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

 

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

 

8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza (74).

 

9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

 

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

 

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (75).

 

10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

 

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

 

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

 

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso (76).

 

12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

 

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

 

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

 

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

 

3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;

 

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

 

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

 

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

 

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (77).

 

13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

 

13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti (78).

 

14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

 

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

 

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

 

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

 

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

 

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE (79).

 

16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (80).

 

17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

 

18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

 

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

 

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

 

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

 

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

 

d) per gli indigenti (81).

 

19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

 

20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

 

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.

 

Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

 

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

 

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

 

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

 

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

 

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

 

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (82) (83).

 

21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

 

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

 

21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (84).

 

22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

 

24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (85).

 

25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti (86).

 

26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (87).

 

27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (88).

 

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (89).

 

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (90).

 

27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali (91).

 

 

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(65)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(66)  Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405.

(67)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(68)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(69)  Comma così modificato dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(70)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), a decorrere dal 1° gennaio 1973, a norma dell'art. 29 del decreto stesso.

(71)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(72)  Capoverso così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146 ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(73)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(74)  Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(75)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(76)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(77)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(78)  Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(79)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(80)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(81)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(82)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(83)  Numero abrogato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(84)  Numero aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Il presente numero era stato modificato dal comma 5 dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

(85)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(86)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(87)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(88)  Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(89)  Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289; in precedenza era stato, inoltre, modificato dall'art. 6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(90)  Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157.

(91)  Numero aggiunto dal comma 352 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 


 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Disciplina delle agevolazioni tributarie
(art. 34)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 19 febbraio 1997, n. 38; Circ. 10 giugno 1997, n. 130; Circ. 6 dicembre 1997, n. 250; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 10 maggio 2004, n. 75; Circ. 25 giugno 1998, n. 138;

- Ministero del tesoro: Circ. 10 febbraio 1996, n. 740; Circ. 2 maggio 1997, n. 755;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 ottobre 2001, n. 145/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 72/E; Ris. 24 aprile 2002, n. 127/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 172/E; Ris. 12 agosto 2002, n. 280/E; Circ. 24 settembre 2002, n. 8/T; Circ. 3 ottobre 2002, n. 78/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 348/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 12/T; Ris. 24 febbraio 2003, n. 1/T; Ris. 24 marzo 2003, n. 2/T; Ris. 10 giugno 2003, n. 131/E; Ris. 17 luglio 2003, n. 3/T; Ris. 20 ottobre 2003, n. 197/E; Ris. 24 marzo 2004, n. 2/2004; Circ. 3 gennaio 2005, n. 1/E; Circ. 9 maggio 2005, n. 19/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 4 ottobre 1996, n. 238/E; Circ. 28 ottobre 1996, n. 260/E; Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 29 dicembre 1997, n. 329/T; Nota 12 gennaio 1998, n. 71325/SI; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 8 ottobre 1996, n. 246/E; Circ. 22 dicembre 1999, n. 240/E/T; Circ. 19 maggio 2000, n. 104/E; Circ. 30 ottobre 2000, n. 195/E; Circ. 23 marzo 2001, n. 30/E; Circ. 27 aprile 2001, n. 3/T.

(omissis)

Art. 34

Altre agevolazioni.

Le pensioni di guerra di ogni tipo 2 denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (49).

 

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 , sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti (50).

 

... (51).

 

Per gli atti indicati nell'art. 16 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 , e nell'art. 36 della L. 24 dicembre 1969, n. 900 , le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta L. 29 ottobre 1961, n. 1216 .

 

Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

 

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi (52) (53).

 

 

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(49)  La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 387 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma primo, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

(50)  Con norma di interpretazione autentica dell'art. 34, terzo comma, del presente decreto, l'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 272 (Gazz. Uff. 26 agosto 1001, n. 199) ha cosí disposto:

« Art. 1. 1. Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d'Italia s'intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

(51)  Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 3 novembre 1982, n. 835 (Gazz. Uff. 16 novembre 1982, n. 315), con effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982 e poi abrogato dall'art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così sostituito dall'art. 6, L. 26 settembre 1985, n. 482.

(53)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-30 dicembre 1996, n. 431 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 233 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione, con ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 390 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 461 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 46 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(artt. 19, 45-90)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2)  Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 7 agosto 2000, n. 29;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 1996, n. 28; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 19 luglio 2004, n. 115; Circ. 23 giugno 2005, n. 81;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero del tesoro: Circ. 3 maggio 1996, n. 685;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 marzo 2001, n. 10; Ris. 15 febbraio 2002, n. 43/E; Ris. 1 marzo 2002, n. 64/E; Ris. 24 aprile 2002, n. 128/E; Circ. 14 agosto 2002, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 80/E; Nota 9 aprile 2003, n. 57413; Nota 11 giugno 2003; Ris. 30 settembre 2003, n. 189/E; Circ. 1 ottobre 2003, n. 52/E; Ris. 1 ottobre 2003, n. 190/E; Ris. 24 febbraio 2004, n. 20/E; Circ. 16 novembre 2004, n. 46/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/198568;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 2 giugno 2000, n. 900.235;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 22 maggio 1996, n. 132/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 282/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 302/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 43/E; Circ. 18 marzo 1997, n. 81/E; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 2 luglio 1997, n. 189/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 15 luglio 1997, n. 203/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 7 agosto 1997, n. 234/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 254/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 4 novembre 1997, n. 285/E; Circ. 5 novembre 1998, n. 260/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 14 ottobre 1998, n. 238/E; Circ. 26 gennaio 2000, n. 15/E; Circ. 11 febbraio 2000, n. 4/6918; Circ. 26 settembre 2000, n. 28; Circ. 27 novembre 2000, n. 215/E; Circ. 5 dicembre 2000, n. 225/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 23 dicembre 1997, n. 8/4180/60/2.

(omissis)

Art. 19

Dilazione del pagamento.

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

 

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

 

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

 

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

 

c) il carico non può più essere rateizzato.

 

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese (68).

 

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto (69).

 

 

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(68)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

TITOLO II

Riscossione coattiva (149)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 45

Riscossione coattiva.

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo (150).

 

 

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(149)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(150)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

 

 

Art. 46

Delega ad altro concessionario.

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

 

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato (151) (152).

 

 

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(151)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(152)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 47

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto (153).

 

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni (154).

 

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(153)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(154)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

 

 

47-bis

Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

 

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro (155).

 

 

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(155)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 48

Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio (156).

 

 

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(156)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

 

 

Art. 48-bis

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (157).

 

2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (158).

 

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (159).

 

 

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(157) Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(158) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(159) Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

 

Capo II

Espropriazione forzata

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Art. 49

Espropriazione forzata.

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (160).

 

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 (161).

 

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione (162).

 

 

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(160)  Comma così modificato dal comma 415 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(161)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(162)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

 

 

Art. 50

Termine per l'inizio dell'esecuzione.

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

 

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (163).

 

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (164).

 

 

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(163)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(164)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

 

 

Art. 51

Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.

 

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

 

3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione (165).

 

 

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(165)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

 

 

Art. 52

Procedimento di vendita.

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione (166) (167).

 

 

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(166)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

(167)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione.

 

 

Art. 53

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

 

2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione (168).

 

 

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(168)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

 

Art. 54

Intervento dei creditori.

1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

 

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati (169) (170).

 

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data (171).

 

 

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(169)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 55 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

(170) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 55 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(171)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

55

Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona (172) (173).

 

 

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(172)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(173)  Vedi, anche, l'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 56

Deposito degli atti e del prezzo.

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

 

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

 

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore (174).

 

 

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(174)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

57

Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

1. Non sono ammesse:

 

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

 

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

 

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione (175) (176) (177).

 

 

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(175)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(176)  Vedi, anche, l'art. 29, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(177)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 242 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost.

 

 

Art. 58

Opposizione di terzi.

1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

 

2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (178).

 

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

 

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

 

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

 

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (179) (180).

 

 

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(178)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(179)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(180)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, nel testo sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione.

 

 

Art. 59

Risarcimento dei danni.

1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

 

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori (181).

 

 

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(181)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 60

Sospensione dell'esecuzione.

1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno (182).

 

 

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(182)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 61

Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento (183) (184).

 

 

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(183)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(184)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

 

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

 

Art. 62

Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.

 

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati (185).

 

 

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(185)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 63

Astensione dal pignoramento.

1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno (186).

 

 

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(186)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 64

Custodia dei beni pignorati.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.

 

2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

 

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune (187).

 

 

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(187)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

 

 

Art. 65

Notifica del verbale di pignoramento.

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

 

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale (188) (189).

 

 

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(188)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(189)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 455 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 478 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, sollevata in riferimento artt. 3, 24, primo comma, 42 e 111 della Cost; con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 368 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

 

Art. 66

Avviso di vendita dei beni pignorati.

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto (190).

 

2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

 

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (191).

 

 

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(190)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(191)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 67

Incanto anticipato.

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66 (192).

 

 

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(192)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 68

Prezzo base del primo incanto.

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

 

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati (193).

 

 

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(193)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 69

Secondo incanto.

 

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto (194).

 

 

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(194)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 70

Beni invenduti.

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

 

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale (195).

 

 

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(195)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 71

Intervento degli istituti vendite giudiziarie.

1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante (196) (197).

 

 

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(196)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2001, n. 455.

(197)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

 

Art. 72

Pignoramento di fitti o pigioni.

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

 

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (198).

 

 

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(198)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 72-bis

Pignoramento dei crediti verso terzi.

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

 

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

 

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

 

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2 (199).

 

 

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(199)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 73

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (200) (201).

 

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(200)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(201)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

 

Art. 74

Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (202).

 

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

 

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere (203).

 

 

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(202)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(203)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 75

Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

 

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge (204).

 

 

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(204)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

 

Art. 75-bis

Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

 

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

 

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (205).

 

 

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(205)  Articolo aggiunto dal comma 425 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa lege di conversione.

 

 

Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

 

Art. 76

Espropriazione immobiliare.

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze (206).

 

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (207).

 

 

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(206)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(207)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 77

Iscrizione di ipoteca.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (208).

 

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (209) (210) (211).

 

 

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(208)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(209)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(210)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(211) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 78

Avviso di vendita.

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

 

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

 

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

 

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

 

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

 

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (212);

 

f) il prezzo base dell'incanto;

 

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

 

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

 

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

 

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

 

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

 

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita (213).

 

 

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(212)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(213)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 79

Prezzo base e cauzione.

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

 

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base (214) (215).

 

 

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(214)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(215)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 maggio 2002, n. 217 (Gazz. Uff. 29 maggio 2002, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

Art. 80

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

 

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (216).

 

 

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(216)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 81

Secondo e terzo incanto.

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

 

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto (217).

 

 

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(217)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 82

Versamento del prezzo.

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

 

2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (218).

 

 

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(218)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 83

Progetto di distribuzione.

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate (219).

 

 

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(219)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 84

Distribuzione della somma ricavata.

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

 

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile (220).

 

 

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(220)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 85

Assegnazione dell'immobile allo Stato.

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

 

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (221).

 

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (222) (223).

 

 

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(221)  Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(222)  Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(223)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Capo III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

 

Art. 86

Fermo di beni mobili registrati.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (224) (225) (226).

 

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede (227).

 

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo (228) (229) (230) (231).

 

 

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(224)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(225)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

(226) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione.

(227)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

(228)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(229)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(230)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(231) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 161 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

 

 

Capo IV

Procedure concorsuali

 

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

 

Art. 87

Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.

1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura (232).

 

 

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(232)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

 

Art. 88

Ammissione al passivo con riserva.

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

 

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

 

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

 

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge (233) (234).

 

 

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(233)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(234)  Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 89

Esenzione dell'azione revocatoria.

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (235).

 

 

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(235)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

 

Art. 90

Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

 

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (236) (237).

 

 

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(236)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(237)  Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

Art. 91-91-bis.

  ... (238).

 

 

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(238)  Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(omissis)


 

L. 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 7, 11, 11-bis, 11-ter)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

(omissis)

Art. 7

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (41);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

 

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(41)  Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

(omissis)

Art. 11

Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

 

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (46):

 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (47);

 

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (48);

 

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

 

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (49);

 

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

 

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (50);

 

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

 

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

 

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

 

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (51);

 

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (52);

 

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (53).

 

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

 

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (54).

 

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (55).

 

 

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(46)  Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(51)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(52)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(53)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(55)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 11-bis

Fondi speciali.

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

 

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

 

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

 

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

 

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11 (56).

 

 

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(56)  Aggiunto dall'art. 6, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

 

Art. 11-ter

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (57):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (58);

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (60).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (61).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (62).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (63) (64).

 

 

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(57)  Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(58)  Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(59)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(60)  Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(61)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.

(62)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(63)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(64)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(omissis)


 

L. 27 febbraio 1980, n. 38.
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università
(art. 2)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1980, n. 61.

(omissis)

Art. 2

[Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 , e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalità di cui all'art. 1 della L. 25 novembre 1971, n. 1042] (4) (5).

 

Tali norme cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

 

Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

 

 

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(4)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 agosto 1983, n. 372.

(5)  Comma abrogato dall'art. 1, L. 2 maggio 1984, n. 116.

(omissis)

 

 

 


 

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
(art. 31)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

(2)  Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 68; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 22 maggio 1998, n. 44/19;

- Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 11 marzo 1999, n. 2041;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 6 agosto 1997, n. 487;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 1 aprile 1996, n. 1102; Circ. 16 aprile 1996, n. 2324.

(omissis)

Art. 31

Conferma dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

 

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

 

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

 

Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.

(omissis)


 

L. 18 novembre 1980, n. 791.
Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1980, n. 329.

(2)  Vedi la L. 29 gennaio 1994, n. 94.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero del tesoro: Circ. 15 marzo 1996, n. 726; Circ. 30 gennaio 1997, n. 736.

 

 

1

Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

 

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

(omissis)

 


 

L. 12 giugno 1984, n. 222.
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile
(art. 8)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 1 agosto 1996, n. 160; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 27 giugno 1997, n. 144; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 13 gennaio 1998, n. 8; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 10 novembre 2000, n. 185; Circ. 15 maggio 2002, n. 91; Circ. 24 ottobre 2002, n. 160; Circ. 14 aprile 2003, n. 78; Msg. 17 marzo 2003, n. 91; Circ. 17 settembre 2003, n. 153; Msg. 5 ottobre 2004, n. 31044;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 luglio 1998, n. 317;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 18 marzo 1996, n. 2283;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

Art. 8

Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

2. ... (11).

 

 

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(11)  Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 4, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

(omissis)

 

 

 


 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(artt. 8, 9)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 giugno 1996, n. 132; Circ. 8 novembre 1996, n. 214; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 4 novembre 1998, n. 231;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 ottobre 2001, n. 149/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 217/E; Ris. 1 febbraio 2002, n. 35/E; Circ. 20 febbraio 2002, n. 19/E; Nota 16 luglio 2002, n. 70572; Ris. 31 luglio 2002, n. 254/E; Circ. 14 agosto 2002, n. 69/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 63507; Ris. 31 marzo 2003, n. 77/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 126/E; Circ. 9 luglio 2003, n. 36/E; Ris. 21 luglio 2003, n. 154/E; Ris. 6 ottobre 2003, n. 192/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 22/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 44/E; Ris. 3 maggio 2004, n. 66/E; Ris. 28 settembre 2004; Ris. 25 febbraio 2005, n. 25/E;

- Ministero della giustizia: Nota 1 marzo 2004; Nota 1 marzo 2004;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 137/E; Circ. 11 luglio 1996, n. 182/E; Circ. 27 agosto 1996, n. 205/T; Circ. 29 ottobre 1996, n. 262/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 7 aprile 1997, n. 100/E; Circ. 17 aprile 1997, n. 112/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 16 ottobre 1997, n. 267/E; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 10 settembre 1998, n. 214/E; Circ. 13 gennaio 1999, n. 15/E; Circ. 20 gennaio 1999, n. 21/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 34/E; Nota 24 aprile 1999, n. 3; Nota 9 agosto 1999, n. 130880; Circ. 2 settembre 1999, n. 2/99111763; Nota 14 febbraio 2000, n. 4/24173; Circ. 20 marzo 2000, n. 50/E; Circ. 26 maggio 2000, n. 111/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 142/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E; Circ. 9 maggio 2001, n. 45/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 luglio 1997, n. 7/97; Circ. 3 settembre 1997, n. 9/97.

(omissis)

Art. 8

Registrazione volontaria.

1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

 

TITOLO II

Registrazione degli atti

 

Art. 9

Ufficio competente.

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.

 

2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro (7).

 

 

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(7) Il presente articolo era stato modificato, con l’aggiunta del comma 2-bis, dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

(omissis)

 


 

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657
(art. 100)

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.

(2)  Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 68, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

(3)  Con D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazioni, con L. 10 febbraio 1989, n. 44, l'entrata in funzione del servizio è stata fissata al 1° gennaio 1990.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 1996, n. 28; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 27 febbraio 1997, n. 44; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 18 aprile 2000, n. VII/II/217/B.13;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 ottobre 2003, n. 200/E; Ris. 28 ottobre 2003, n. 203/E; Circ. 17 novembre 2004, n. 47/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 8 novembre 1996, n. 270/D; Circ. 18 dicembre 1996, n. 302/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 21/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 43/E; Circ. 7 marzo 1997, n. 69/E; Circ. 3 aprile 1997, n. 93/E; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 11 giugno 1997, n. 164; Circ. 13 giugno 1997, n. 169/E; Circ. 15 luglio 1997, n. 203/E; Circ. 18 luglio 1997, n. 207/E; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 4 novembre 1997, n. 285/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 9/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 12 marzo 1998, n. 83/E; Circ. 26 marzo 1998, n. 92/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 23 febbraio 1999, n. 50/E; Nota 20 dicembre 2000, n. 3042;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 23 dicembre 1997, n. 8/4180/60/2;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 luglio 1996, n. 57; Circ. 1 settembre 1997, n. 66.

(omissis)

Art. 100

Funzioni degli ufficiali di riscossione.

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

 

2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , può prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario.

 

3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche agli ufficiali di riscossione (185) (186).

 

-------------------------------------------

 

(185)  Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 68, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

(186)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 300 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
(artt. 7, 11)

 

 

(1) (2) (3)

-------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 marzo 1996, n. 65; Circ. 12 ottobre 1998, n. 216;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 gennaio 2001, n. 425; Circ. 19 gennaio 2001, n. 426; Circ. 19 gennaio 2001, n. 427; Circ. 5 marzo 2001, n. 2150;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 febbraio 2004, n. 11/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 13 maggio 1997, n. 297; Circ. 8 settembre 1997, n. 553; Circ. 14 novembre 1997, n. 709; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1996, n. 9; Circ. 15 marzo 1996, n. 36;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391.

(omissis)

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici.

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri (8).

 

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (9).

 

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

 

 

-------------------------------------------------

 

(8)  Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con D.P.R. 4 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 23 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Con D.P.R. 2 giugno 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con D.P.R. 22 maggio 2001 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con Comunicato 17 settembre 2001 (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 3 settembre 2003 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 luglio 2004 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 20 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 12 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 marzo 2007, n. 75) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 17 settembre 2007 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 265), rettificato con Comunicato 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati.

(9)  Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(omissis)

Art. 11

Sanzioni amministrative.

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

 

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

 

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

 

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

 

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

(omissis)

 

 


 

L. 9 aprile 1990, n. 99.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 1990, n. 100, S.O.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.

 

 

Art. 3

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Società per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo è assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.

 

2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

 

 

Art. 4

1. Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.

 

 

Art. 5

1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo dicui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Società italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.

 

2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

 

Art. 6

1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)

Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

 

Al fine di regolare la collaborazione reciproca in materia radio-televisiva, la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1

Il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino concordano sulla costituzione, per gli scopi di cui al successivo articolo 2, di una Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico che verrà designata dalla Repubblica di San Marino.

 

La partecipazione al capitale della Società sarà paritaria.

 

 

Art. 2

Scopo istituzionale della Società di cui all'articolo 1 è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo. Essa potrà inoltre svolgere attività nel campo della produzione e commercio di programmi radiotelevisivi, nell'organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, anche sviluppando rapporti con altri Enti e Società operanti nei settori predetti, e quant'altro verrà ritenuto utile a garantire l'economicità della gestione ed il raggiungimento dei fini societari.

 

Il Governo della Repubblica di San Marino non promuoverà e non favorirà, nel campo radio-televisivo, iniziative che possano essere concorrenziali, all'interno o all'esterno del proprio territorio, con l'attività della Società di cui al presente Trattato.

 

Art. 3

La Società di cui all'art. 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt.

 

Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Società di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati.

 

 

Art. 4

La Società di cui all'art. 1 opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, italiana e sammarinese, che concorrono a costituirla, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione.

 

La Società ispirerà la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. A questo obiettivo concorreranno i proventi da pubblicità e dall'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Trattato il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con la somma forfettaria di lire 6 miliardi annui. La Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo finanzierà alle stesse condizioni che potrà ottenere, l'installazione degli impianti fino ad un massimo di lire 12 miliardi, secondo modalità che verranno stabilite tra le Società concessionarie di cui all'art. 1.

 

Nella Repubblica di San Marino la Società sarà esente da ogni tassa o imposta presente e futura.

 

Le competenti Autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla Società di cui all'art. 1.

 

 

Art. 5

I due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, anche sul piano internazionale, atte a rendere possibile il funzionamento degli impianti.

 

 

Art. 6

I due Governi costituiranno una Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, o almeno una volta all'anno, al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

 

 

Art. 7

Per quanto riguarda la radiodiffusione sonori e televisiva diretta da satellite sulle frequenze assegnate alla Repubblica di San Marino, i due Governi si impegnano a non adottare iniziative unilaterali. Resta inteso che, qualora se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, il Governo di San Marino, previo accordo con il Governo italiano, autorizzerà la Società di cui all'articolo 1 ad una utilizzazione diretta di tale mezzo.

 

 

Art. 8

Dalla data della firma del presente Accordo, e fino a quando non sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, il Governo italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, si impegna a che la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisca una informazione riguardante San Marino, a carattere continuativo, con diffusione sul territorio sammarinese.

 

Nello stesso periodo, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a non porre in essere ed a non consentire che vengano poste in essere, nel proprio territorio, altre iniziative in campo radiotelevisivo.

 

Il Governo della Repubblica di San Marino, al momento in cui sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, rinuncia altresì a collaborare, direttamente o indirettamente, ad iniziative in campo radiotelevisivo, al di fuori del proprio territorio.

 

 

Art. 9

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

 

Il presente Accordo avrà la durata di 15 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi annuali salvo denuncia, con preavviso di sei mesi.

 

Fatto a Roma, in due originali, il 23 ottobre 1987.

 

 

Per il Governo

della Repubblica di San Marino

Gabriele Gatti

 

Per il Governo

della Repubblica Italiana

Giulio Andreotti

 


 

L. 7 agosto 1990, n. 250.
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa
(art. 4)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(2)  In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.

(omissis)

Art. 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

 

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

 

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

 

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (29).

 

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (30).

 

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

 

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (31).

 

 

------------------------------------------------

 

(29)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(30)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(31)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 1246 e 1247, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(omissis)

 

 

 


 

D.L. 13 maggio 1991, n. 151, conv. con mod., Legge 12 luglio 1991, n. 202.
Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica
(art. 18)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, riportata al n. C/LXXX.

(2)  Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono state abrogate dall'art. 2, comma 9, L. 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti in cui esse risultino incompatibili con quelle previste dalla citata legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E.

(omissis)

Art. 18

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.

 

2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 , per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.

(omissis)

 


 

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con mod., Legge 12 luglio 1991, n. 203.
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa
(ex art. 18)

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162). Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76, non convertiti in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 13 agosto 1996, n. 18/96;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; Circ. 17 maggio 1996, n. 17; Circ. 1 luglio 1996, n. 19; Circ. 15 gennaio 1997, n. 16.

(omissis)

Art. 18

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (56). Alla realizzazione di tale programma si provvede:

 

a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (57);

 

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (58).

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo (59).

 

In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

 

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

 

Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

 

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande (60).

 

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (61).

 

5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente (62).

 

5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio (63).

 

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato» (64).

 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6 (65).

 

 

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(56)  Periodo così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(57)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(58)  Per l'attuazione del programma straordinario di cui al presente comma vedi l'art. 5, L. 8 febbraio 2001, n. 21.

(59)  Il secondo periodo così sostituisce gli originari secondo e terzo periodo per effetto della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(60)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(61)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(62)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(63)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(64)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(65)  Per i limiti di costo da applicarsi agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al presente articolo vedi l'art. 2, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, inoltre, l'art. 4, comma 150, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 453, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 21-bis, D.L. 1à ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 8 novembre 1991, n. 381.
Disciplina delle cooperative sociali

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e l'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 28 aprile 1998, n. 90; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 15 aprile 1999, n. 89; Circ. 1 ottobre 1999, n. 183; Circ. 4 dicembre 2000, n. 200; Circ. 12 dicembre 2000, n. 200bis; Circ. 10 luglio 2001, n. 137;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 novembre 1996, n. 78.

 

 

Art. 1

Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

 

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

 

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (4).

 

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

 

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

 

 

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(4)  Vedi, anche, l'art. 51, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 6, comma 2-bis, L. 3 aprile 2001, n. 142, aggiunto dall'art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30, e l'art. 1, comma 787, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 2

Soci volontari.

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

 

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

 

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative (5).

 

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

 

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

 

 

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(5)  Il D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 25 giugno 1992, n. 148) ha disposto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia assunta, a base del calcolo dei premi e della prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

 

 

Art. 3

Obblighi e divieti.

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

 

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

 

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

 

 

Art. 4

Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (6).

 

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

 

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero (7).

 

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione (8).

 

 

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(6)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193.

(7)  Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193.

(8)  Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge. Con D.M. 9 novembre 2001 (Gazz. Uff. 23 maggio 2002, n. 119) sono stati disposti sgravi fiscali per il triennio 2000-2002 a favore delle cooperative sociali di cui al presente comma.

 

 

Art. 5

Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

 

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

 

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

 

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto (9).

 

 

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(9)  Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

 

 

Art. 6

Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 .

1. ... (10).

 

 

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(10)  Aggiunge un comma, alla fine, agli artt. 10, 11 e 13 e modifica il comma 2 dell'art. 13, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

 

Art. 7

Regime tributario.

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .

 

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

 

3. ... (11).

 

 

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(11)  Aggiunge il n. 41-bis) alla tabella A, parte II, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

Art. 8

Consorzi.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

 

 

Art. 9

Normativa regionale.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

 

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

 

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

 

 

Art. 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815

 

 

Art. 11

Partecipazione delle persone giuridiche.

1. Possono essere ammesse come soci delle

 

cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

 

 

12

Disciplina transitoria.

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

 

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

 

 

 


 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada
(art. 54)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) e con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre 2002, n. 152;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n. 300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto 2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n. 2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n. 28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22 dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio 2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n. M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50; Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2; Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio 2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ. 19 agosto 2003, n. M/2413/13; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1; Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio 2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27 maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;

- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14 aprile 1997, n. 248;

- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;

- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n. 1817/M330; Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n. 01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n. 358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5; Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14 luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio 2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n. 300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004, n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060; Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr; Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C; Circ. 7 aprile 2005, n. 1915/M368; Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C.

(omissis)

Art. 54

Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

 

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

 

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

 

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

 

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

 

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

 

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

 

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

 

 

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

 

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

 

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

 

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

 

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (184).

 

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

 

 

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(184)  Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454.

(omissis)

 

 

 


 

D.M. 28 luglio 1992, n. 570.
Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1993, n. 54.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e 188 dello stesso decreto;

 

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

 

Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, in ordine all'opportunità di contenere le misure percentuali dei compensi applicabili agli scaglioni di più altro importo, non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda - effettuata, peraltro, dall'autorità consultiva in termini tali da inficiare la positività complessiva del parere reso - concernente una possibile riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari, per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art. 2, comma 2, del regolamento). La norma sindacata, invero, è la fedele riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel decreto ministeriale 17 aprile 1987 recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata», attualmente in vigore - la quale per anni è stata oggetto di positiva applicazione, senza che nei riguardi della stessa siano state mosse censure o critiche, quale adeguato strumento di determinazione del compenso dei curatori per la particolare opera professionale prestata. Inoltre, la presenza, nell'ambito della stessa disposizione, di un meccanismo di contenimento della liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del fallimento del concordato, che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili in via ordinaria, appare sufficiente strumento di parametrazione del compenso rispetto all'attività in concreto prestata dai soggetti interessati;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

 

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;

 

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

 

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

 

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

 

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

 

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

 

g) sino all'1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

 

h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

 

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

 

 

Art. 2

1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera prestata.

 

2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 1, comma 2.

 

 

Art. 3

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

 

 

Art. 4

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1.

 

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

 

 

Art. 5

1. Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all'art. 3 del presente decreto.

 

2. Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942.

 

3. Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4, comma 2.

 

4. Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata.

 

 

Art. 6

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

 

 

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965 , 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987 .


 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(art. 8-quinquies)

 

 

(1) (2) (3)

-------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 28 novembre 2000, n. 50; Circ. 22 giugno 2005, n. 25;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 19 novembre 1997, n. 232; Circ. 21 novembre 1997, n. 232; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 28 luglio 1997, n. 169;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 luglio 2001, n. 69143; Ris. 4 marzo 2002, n. 70/E; Ris. 31 luglio 2003, n. 165/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 maggio 2000, n. 4;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183;

- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1221; Circ. 12 novembre 1998, n. 100/359.13/10632; Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010; Circ. 21 ottobre 1999;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 marzo 1997, n. 95;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 13 dicembre 1996, n. 7541; Circ. 14 dicembre 1996, n. 7978; Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 25 marzo 1996, n. 2601; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 8-quinquies

Accordi contrattuali.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

 

a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

 

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

 

c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;

 

d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (148).

 

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:

 

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

 

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

 

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

 

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);

 

e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies (149).

 

2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari (150).

 

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia (151).

 

 

------------------------------------

 

(148)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

(149)  Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(150)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 31 ottobre 2000.

(151)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

(omissis)

 


 

D.L. 20 maggio 1993, n. 149, conv. con mod., Legge 19 luglio 1993, n. 237.
Interventi urgenti in favore dell'economia
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 237 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, non convertito in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 aprile 1996, n. 45; Circ. 11 giugno 1996, n. 72.

 

 

Art. 1

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola.

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

 

1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno (4).

 

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno (5).

 

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

 

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 ; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

 

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(4)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237. Vedi, anche, l'art. 126, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237.

(omissis)

 

 


 

D.M. 9 aprile 1994.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7.5.

(2)  Il termine per gli adeguamenti alle prescrizioni antincendio delle strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti letto è stato fissato dall'art. 3-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 1 giugno 1999, n. P646/4122/1sott.1; Lett.Circ. 4 aprile 2001, n. P500/4122/1.

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

 

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

 

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

 

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

 

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

 

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

 

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

 

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

 

Decreta:

 

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

 

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

 

 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere

 

TITOLO I

Generalità.

 

Art. 1

Oggetto

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:

 

a) alberghi;

 

b) motel;

 

c) villaggi-albergo;

 

d) villaggi turistici;

 

e) esercizi di affittacamere;

 

f) case ed appartamenti per vacanze;

 

g) alloggi agroturistici;

 

h) ostelli per la gioventù;

 

i) residenze turistico-alberghiere;

 

l) rifugi alpini.

 

Art. 2

Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli (4).

 

 

Art. 3

Classificazione

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

 

a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;

 

b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.

 

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.

 

 

Art. 4

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

 

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

 

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

 


 

TITOLO II

Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto.

 

Parte prima

Attività di nuova costruzione.

 

Art. 5

Ubicazione

 

5.1. Generalità.

 

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

 

Le attività ricettive possono essere ubicate:

 

a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

 

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).

 

 

5.2. Separazioni - Comunicazioni.

 

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

 

a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

 

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

 

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;

 

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

 

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

 

 

5.3. Accesso all'area.

 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

 

larghezza: 3.50 m;

 

altezza libera: 4 m;

 

raggio di svolta: 13 m;

 

pendenza: non superiore 10%;

 

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

 

 

5.4. Accostamento mezzi di soccorso.

 

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

 

 

Art. 6

Caratteristiche costruttive

 

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

 

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

 

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

 

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

 

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

 

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

 

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

 

 

Altezza antincendio dell'edificio

R/REI

 

 

fino a 24 m

60

 

superiore a 24 m fino a 54 m

90

 

oltre 54 m

120

 

 

 

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

 

 

6.2. Reazione al fuoco dei materiali.

 

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

 

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

 

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

 

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

 

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

 

e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

 

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

 

I materiali di cui alla lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

 

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

 

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

 

 

6.3. Compartimentazione.

 

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

 

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

 

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

 

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

 

 

Tabella A

 

Altezza antincendi

Sup. max compartimenti (m2)

 

 

 

fino a 24 m

 

3.000

superiore a 24 fino a 54 m

 

2.000

oltre 54 m

 

1.000 [*]

 

[*] Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

 

 

6.4. Piani interrati.

 

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

 

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

 

 

6.5. Corridoi.

 

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

 

 

 

6.6. Scale.

 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

 

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

 

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

 

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

 

 

6.7. Ascensori e montacarichi.

 

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

 

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

 

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

 

 

6.8. Ascensori antincendio.

 

Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti (5).

 


 

Art. 7

Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

7.1. Affollamento.

 

Il massimo affollamento è fissato in:

 

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

 

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

 

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

 

 

7.2. Capacità di deflusso.

 

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

 

50 per il piano terra;

 

37,5 per i piani interrati;

 

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

 

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

 

 

7.3. Sistemi di vie di uscita.

 

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

 

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

 

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

 

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

 

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

 

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

 

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

 

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

 

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

 

 

7.4. Larghezza delle vie di uscita.

 

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

 

 

7.5. Lunghezza delle vie di uscite.

 

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

 

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro (6).

 

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

 

 

7.6. Larghezza totale delle uscite.

 

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

 

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

 

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

 

È consentito installare porte d'ingresso:

 

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

 

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

 

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

 

 

7.7. Numero di uscite.

 

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

 

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

 

 

Art. 8

Aree ed impianti a rischio specifico

 

8.1. Locali adibiti a depositi.

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

 

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

 

 

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

 

 

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

 

 

8.2. Servizi tecnologici.

8.2.1. Impianti di produzione calore.

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

 

a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;

 

b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;

 

c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;

 

d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;

 

e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);

 

f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

 

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

 

 

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 

1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;

 

2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

 

3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

 

4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

 

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

 

 

8.2.2.1. Impianti centralizzati.

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

 

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

 

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

 

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

 

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

 

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

 

 

8.2.2.2. Condotte.

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

 

Le condotte non devono attraversare:

 

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

 

vani scala e vani ascensore;

 

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

 

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

 

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

 

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

 

 

8.2.2.3. Dispositivi di controllo.

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

 

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

 

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

 

 

8.2.2.4. Schemi funzionali.

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

 

gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;

 

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

 

l'ubicazione delle macchine;

 

l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;

 

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

 

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

 

 

8.2.2.5. Impianti localizzati.

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

 

 

8.3. Autorimesse.

 

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.

 

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

 

conferenze;

 

convegni;

 

sfilate di moda;

 

riunioni conviviali;

 

piccoli spettacoli di cabaret;

 

feste danzanti;

 

esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

 

8.4.1. Ubicazione.

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

 

 

8.4.2. Comunicazioni.

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

 

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

 

 

8.4.3. Strutture e materiali.

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.

 

 

8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

 

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

 

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;

 

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

 

 

 

 

8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

 

 

Art. 9

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

 

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

 

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

 

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

 

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

 

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

 

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

 

a) illuminazione;

 

b) allarme;

 

c) rivelazione;

 

d) impianti di estinzione incendi;

 

e) ascensori antincendio.

 

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

 

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (¾ 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (¾ 15 sec.) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

 

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

 

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

 

rivelazione e allarme: 30 minuti;

 

illuminazione di sicurezza: 1 ora;

 

ascensori antincendio: 1 ora;

 

impianti idrici antincendio: 1 ora.

 

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

 

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

 

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

 

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

 

 

Art. 10

Sistemi di allarme

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

 

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

 

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

 

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

 

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

 

Art. 11

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

 

11.1. Generalità.

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

 

 

11.2. Estintori.

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

 

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

 

in prossimità degli accessi;

 

in vicinanza di aree di maggior pericolo.

 

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

 

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

 

 

11.3. Impianti idrici antincendio.

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

 

distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;

 

collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;

 

dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

 

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

 

11.3.1. Naspi DN 20.

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

 

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

 

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

 

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

 

 

11.3.2. Idranti DN 45.

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

 

 

11.3.2.1. Rete di tubazioni.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

 

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

 

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

 

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

 

 

11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

 

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

 

 

11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

 

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

 

 

11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

 

una riserva virtualmente inesauribile;

 

due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;

 

due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

 

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

 

una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;

 

due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;

 

due motopompe, una di riserva all'altra;

 

due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

 

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

 

 

11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

 

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

 

 

11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di 3 piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

 

 

11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

 

 

Art. 12

Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi

 

12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

 

 

12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

 

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

 

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

 

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

 

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

 

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

 

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

 

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

 

disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

 

attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;

 

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

 

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

 

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

 

 

Art. 13

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

 

 

Art. 14

Gestione della sicurezza

 

14.1. Generalità.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

 

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

 

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;

 

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

 

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

 

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

 

 

14.2. Chiamata servizi di soccorso.

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

 

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

 

 

Art. 15

Addestramento del personale

 

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

 

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

 

 

15.2. Azioni da svolgere.

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

 

applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;

 

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

 

15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

 

 

Art. 16

Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 17

Istruzioni di sicurezza

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.

 

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

 

delle scale e delle vie di evacuazione;

 

dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

 

dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

 

del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

 

del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

 

degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

 

degli spazi calmi.

 

 

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

 

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

 

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

 

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

 

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

 

 

Parte seconda

Attività esistenti.

 

Art. 18

Ubicazione

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

 

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120 (7).

 

 

Art. 19

Caratteristiche costruttive

 

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

 

 

Altezza antincendio dell'edificio

R/REI

fino a 12 m

30

superiore a 12 m fino a 54 m

60

oltre 54 m

90

 

 

19.2. Reazione al fuoco dei materiali.

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

 

 

19.3. Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

 

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

 

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

 

 

19.4. Piani interrati.

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

 

 

19.5. Corridoi.

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

 

 

19.6. Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

 

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.

 

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.

 

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

 

 

19.7. Ascensori e montacarichi.

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1. (8).

 

 

Art. 20

Misure per l'evacuazione in caso di incendio

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

 

 

20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

 

 

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

20.3. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

 

 

20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.

20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

 

a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

 

b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

 

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

 

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

 

i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

 

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

 

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

 

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;

 

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

 

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

 

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

 

 

20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

 

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

 

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

 

Limitamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

 

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

 

il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

 

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

 

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

 

 

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

 

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

 

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;

 

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

 

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

 

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;

 

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

 

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

 

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

 

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;

 

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m (9).

 

 

Art. 21

Altre disposizioni

 

21.1. Disposizioni tecniche.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

 

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

 

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3. (10).

 

 

21.2. Disposizioni transitorie (11).

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

 

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

 

b) 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c) (12);

 

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2 (13).

 

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

 


 

TITOLO III

Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto.

 

 

Art. 22

Generalità

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

 

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

 

Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

 

 

TITOLO IV

Rifugi alpini.

 

Art. 23

Generalità

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

 

categoria A: raggiungibili con strada rotabile;

 

categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

 

categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

 

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

 

 

Art. 24

Regole generali

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

 

ridurre i rischi che possa divampare un incendio;

 

limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;

 

consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

 

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

 

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

 

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;

 

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;

 

d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

 

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;

 

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

 

g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

 

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

 

i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminiato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

 

l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

 

 

Art. 25

Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

 

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;

 

b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

 

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;

 

d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

 

 

Art. 26

Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto

 

26.1. Rifugi di categoria A.

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo secondo del presente decreto.

 

 

26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E.

Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

 

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

 

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

 

per i rifugi di cat. C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

 

 

26.3. Rifugi esistenti di categoria B.

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II parte seconda. È inoltre richiesto che:

 

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

 

vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

 

È però ammesso che:

 

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;

 

b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

 

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;

 

d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;

 

e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antiinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

 

f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc);

 

g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m² e comunque uno ogni piano;

 

h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale.

 

 

26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

 

 

Art. 27

Disposizioni transitorie

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

 

 

 

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(4)  Per integrazioni alle misure di sicurezza di cui al presente punto vedi l'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003

(5)  Punto così sostituito dall'art. 5, D.M. 15 settembre 2005, con la decorrenza indicata nell'articolo 6 dello stesso decreto.

(6)  Il presente decreto è stato ripubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1994, n. 116 con una modifica al presente punto, nella formulazione sopra riportata.

(7)  Per integrazioni alle misure di sicurezza di cui al presente punto vedi gli allegati A e B al D.M. 6 ottobre 2003

(8)  Per integrazioni alle misure di sicurezza di cui al presente punto vedi gli allegati A e B al D.M. 6 ottobre 2003

(9)  Per integrazioni alle misure di sicurezza di cui al presente punto vedi gli allegati A e B al D.M. 6 ottobre 2003

(10)  Per integrazioni alle misure di sicurezza di cui al presente punto vedi gli allegati A e B al D.M. 6 ottobre 2003

(11)  Vedi, anche, l'art. 6 comma 10, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(12)  Punto così modificato dal D.M. 7 aprile 1999 (Gazz. Uff. 20 aprile 1999, n. 91), nel testo rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1999, n. 117. Con D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2) il termine indicato nella presente lettera è stato prorogato al 30 giugno 2000. Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 3-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Per la proroga del termine di cui alla presente lettera vedi l'art. 3-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 


 

D.L. 29 marzo 1995, n. 96, conv. con mod. Legge 31 maggio 1995, n. 206.
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia
(art. 2-bis)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 206 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 125). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 febbraio 1994, n. 89, del D.L. 31 marzo 1994, n. 221, del D.L. 30 maggio 1994, n. 327, del D.L. 30 luglio 1994, n. 476, del D.L. 30 settembre 1994, n. 560, del D.L. 30 novembre 1994, n. 659, e del D.L. 31 gennaio 1995, n. 27, non convertiti in legge. Vedi, anche, l'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 1997, n. 8; Circ. 6 marzo 1997, n. 53; Circ. 25 luglio 1997, n. 166.

(omissis)

Art. 2-bis

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza (15).

 

 

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(15)  Aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(omissis)

 


 

L. 8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(art. 3)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 29 marzo 2001, n. 100380;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 gennaio 1999, n. 1; Circ. 10 maggio 1996, n. 32; Circ. 20 marzo 1997, n. 37;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 marzo 1996, n. 21; Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 10 marzo 1997, n. 15; Circ. 24 ottobre 1997, n. 57; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 15 marzo 1999, n. 17; Informativa 16 febbraio 2000, n. 10; Circ. 15 marzo 2000, n. 17; Informativa 8 giugno 2000, n. 27; Circ. 21 luglio 2000, n. 38; Circ. 24 luglio 2000, n. 39; Informativa 3 ottobre 2000, n. 47; Circ. 9 luglio 2001, n. 261/M; Informativa 11 luglio 2001, n. 34; Informativa 12 novembre 2001, n. 60; Informativa 11 dicembre 2001, n. 67; Informativa 8 gennaio 2002, n. 2; Informativa 9 gennaio 2002, n. 3; Circ. 10 gennaio 2002, n. 1; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 30 gennaio 2002, n. 11; Informativa 11 marzo 2002, n. 27; Informativa 14 marzo 2002, n. 30; Informativa 20 marzo 2002, n. 32; Informativa 5 aprile 2002, n. 35; Informativa 24 aprile 2002, n. 45; Informativa 6 maggio 2002, n. 48; Informativa 7 maggio 2002, n. 13; Informativa 22 maggio 2002, n. 51; Informativa 27 maggio 2002, n. 15; Informativa 29 maggio 2002, n. 53; Circ. 7 maggio 2003, n. 14; Informativa 24 ottobre 2003, n. 47; Circ. 17 dicembre 2003, n. 33; Nota 2 marzo 2004, n. 5; Circ. 3 marzo 2004, n. 23; Circ. 16 marzo 2004, n. 1; Circ. 30 marzo 2004, n. 23; Circ. 16 dicembre 2004, n. 67; Circ. 25 gennaio 2005, n. 1; Nota 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 23 marzo 2005, n. 6; Circ. 23 maggio 2005, n. 17; Nota 25 maggio 2005, n. 11; Circ. 1 giugno 2005, n. 19;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 15 gennaio 1996, n. 11; Circ. 15 gennaio 1996, n. 9; Msg. 19 gennaio 1996, n. 06706; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Msg. 23 gennaio 1996, n. 07093; Circ. 27 gennaio 1996, n. 26; Circ. 29 gennaio 1996, n. 27; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 24 febbraio 1996, n. 44; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 5 marzo 1996, n. 52; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 4 maggio 1996, n. 97; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 20 maggio 1996, n. 107; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 25 maggio 1996, n. 113; Circ. 30 maggio 1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 12 giugno 1996, n. 123; Circ. 12 giugno 1996, n. 124; Circ. 11 luglio 1996, n. 144; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 19 agosto 1996, n. 169; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 14 settembre 1996, n. 180; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 5 ottobre 1996, n. 191; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 21 ottobre 1996, n. 204; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 19 novembre 1996, n. 224; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 21 novembre 1996, n. 226; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 13 dicembre 1996, n. 251; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 25 gennaio 1997, n. 17; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ. 13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 15 marzo 1997, n. 62; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 25 marzo 1997, n. 77; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 aprile 1997, n. 90; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 101; Circ. 30 aprile 1997, n. 103; Circ. 9 maggio 1997, n. 106; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n. 194; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 14 novembre 1997, n. 225; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 28 novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, n. 261; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29 dicembre 1997, n. 271; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 26 febbraio 1998, n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 marzo 1998, n. 57; Circ. 10 marzo 1998, n. 58; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 9 aprile 1998, n. 82; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 15 maggio 1998, n. 106; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 9 giugno 1998, n. 123; Circ. 10 giugno 1998, n. 124; Circ. 11 giugno 1998, n. 126; Circ. 30 giugno 1998, n. 142; Circ. 11 luglio 1998, n. 149; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 3 agosto 1998, n. 179; Circ. 18 agosto 1998, n. 188; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 14 settembre 1998, n. 200; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206; Circ. 6 ottobre 1998, n. 211; Circ. 9 ottobre 1998, n. 214; Circ. 21 ottobre 1998, n. 218; Circ. 20 novembre 1998, n. 238; Circ. 9 dicembre 1998, n. 247; Circ. 11 dicembre 1998, n. 249; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 4 marzo 1999, n. 55; Circ. 1 aprile 1999, n. 78; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 7 dicembre 1999, n. 209; Circ. 17 dicembre 1999, n. 219; Circ. 21 dicembre 1999, n. 223; Circ. 10 gennaio 2000, n. 5; Circ. 4 gennaio 1996, n. 2; Circ. 26 giugno 1996, n. 133; Circ. 16 febbraio 2000, n. 37; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 21 febbraio 2000, n. 41; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 1 marzo 2000, n. 55; Circ. 18 aprile 2000, n. 79; Circ. 21 aprile 2000, n. 83; Circ. 2 maggio 2000, n. 90; Circ. 12 maggio 2000, n. 92; Circ. 31 maggio 2000, n. 88bis; Circ. 27 giugno 2000, n. 121; Circ. 24 agosto 2000, n. 148; Circ. 4 dicembre 2000, n. 201; Circ. 9 ottobre 2000, n. 169; Circ. 11 dicembre 2000, n. 207; Circ. 27 dicembre 2000, n. 220; Circ. 11 gennaio 2001, n. 7; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 29 gennaio 2001, n. 21; Circ. 2 febbraio 2001, n. 21bis; Circ. 6 febbraio 2001, n. 28; Circ. 7 febbraio 2001, n. 32; Msg. 26 febbraio 2001, n. 247; Circ. 16 maggio 2001, n. 104; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 19 luglio 2001, n. 145; Circ. 23 luglio 2001, n. 147; Circ. 20 dicembre 2001, n. 224; Msg. 4 gennaio 2002, n. 2; Circ. 8 gennaio 2002, n. 10; Circ. 28 gennaio 2002, n. 26; Msg. 30 gennaio 2002, n. 41; Msg. 31 gennaio 2002, n. 44; Circ. 22 febbraio 2002, n. 40; Msg. 25 febbraio 2002, n. 68; Msg. 28 marzo 2002, n. 257; Circ. 12 aprile 2002, n. 77; Circ. 16 aprile 2002, n. 81; Circ. 2 luglio 2002, n. 125; Circolare 29 luglio 2002, n. 138; Msg. 13 settembre 2002, n. 314; Msg. 6 dicembre 2002, n. 910; Circ. 16 dicembre 2002, n. 184; Msg. 23 gennaio 2003, n. 22; Circ. 30 gennaio 2003, n. 21; Circ. 12 febbraio 2003, n. 35; Msg. 4 marzo 2003, n. 164; Msg. 25 marzo 2003, n. 33; Circ. 12 maggio 2003, n. 86; Circ. 26 maggio 2003, n. 93; Circ. 16 giugno 2003, n. 104; Msg. 3 luglio 2003, n. 71; Circ. 14 luglio 2003, n. 129; Msg. 20 agosto 2003, n. 306; Msg. 15 settembre 2003, n. 327; Msg. 13 ottobre 2003, n. 40; Circ. 23 dicembre 2003, n. 199; Circ. 23 gennaio 2004, n. 17; Msg. 26 gennaio 2004, n. 2159; Circ. 5 febbraio 2004, n. 22; Msg. 12 marzo 2004, n. 7288; Circ. 30 settembre 2004, n. 136; Msg. 22 ottobre 2004, n. 33936; Circ. 21 dicembre 2004, n. 166; Msg. 11 marzo 2005, n. 11587; Circ. 19 aprile 2005, n. 59; Circ. 25 maggio 2005, n. 69; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676; Msg. 22 giugno 2005, n. 23589;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31 luglio 1996, n. 34;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero dei trasporti: Circ. 8 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Lett.Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 9 novembre 1996, n. 149; Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140; Circ. 22 settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95; Circ. 12 gennaio 1998, n. 9/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 48/98; Circ. 21 aprile 2000, n. 25/2000;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 maggio 1998, n. 41; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 28 ottobre 1998, n. 845;

- Ministero del tesoro: Circ. 12 gennaio 1996, n. 665; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 23 gennaio 1996, n. 667; Circ. 21 febbraio 1996, n. 671; Circ. 5 marzo 1996, n. 20; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 25 marzo 1996, n. 681; Circ. 3 maggio 1996, n. 684; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 2 ottobre 1996, n. 712; Circ. 11 ottobre 1996, n. 713; Circ. 25 ottobre 1996, n. 714; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 6 dicembre 1996, n. 79; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 16 gennaio 1997, n. 729; Circ. 16 gennaio 1997, n. 730; Circ. 13 febbraio 1997, n. 194115-21235; Circ. 14 marzo 1997, n. 749; Circ. 21 marzo 1997; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 5 agosto 1997, n. 64; Circ. 15 settembre 1997, n. 782; Circ. 13 ottobre 1997, n. 786; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 novembre 2001, n. 606; Nota 16 maggio 2005, n. 75;

- Ministero della difesa: Circ. 23 luglio 2001, n. DGPM/IV/10/92284;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 16 gennaio 1996, n. 17; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 25 marzo 1996, n. 120; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 11 novembre 1996, n. 692; Circ. 4 dicembre 1996, n. 727; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 30 dicembre 1996, n. 784; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 21 maggio 1997, n. 310; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 861; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 20 febbraio 1998, n. 24905/BL; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 26 febbraio 1999, n. 50; Circ. 1 dicembre 1999, n. 290; Circ. 10 aprile 2000, n. 113; Circ. 9 giugno 2000, n. 159; Circ. 8 settembre 2000, n. 213; Circ. 19 ottobre 2000, n. 234;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Circ. 17 ottobre 2000, n. 50338;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 24 giugno 1998, n. 113-2-516(14)/1998-bis; Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 30 dicembre 1996, n. 166; Circ. 13 marzo 1997, n. 88; Circ. 17 settembre 1997, n. 189; Circ. 2 dicembre 1997, n. 253;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2; Circ. 14 novembre 2000, n. 13/2000;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 1366; Circ. 18 marzo 1996, n. 2283; Circ. 7 dicembre 1996, n. 5247;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 11 gennaio 1996, n. 734N; Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.

1. ... (59).

 

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989 , sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati (60).

 

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 ; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra (61). Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio (62).

 

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

 

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

 

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (63) (64).

 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (65).

 

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del princìpio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

 

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

 

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (66);

 

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

 

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

 

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato (67).

 

12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge (68).

 

13. [I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 . I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (69)] (70).

 

14. ... (71).

 

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

 

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , nonché delle somme dovute per prestazioni famigliari.

 

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

 

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

 

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 , già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 , per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 , salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

 

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave (72).

 

21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo (73).

 

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi (74).

 

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989 (75).

 

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988 , per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

 

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 , e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

 

26. ... (76).

 

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

 

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

 

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

 

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

 

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

 

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti (77).

 

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

 

 

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(59)  Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 20, L. 9 marzo 1989, n. 88.

(60) Comma così modificato dal comma 745 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(61)  Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(62)  In attuazione della delega prevista dal presente comma 3, è stato emanato il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.

(63)  Per l'aumento dell'importo dell'assegno sociale di cui al presente comma vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 488 l'art. 70, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2003.

(64)  La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

(65)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2003.

(66)  Per la sospensione del termine di cui alla presente lettera vedi il comma 7 dell'art. 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga del termine vedi il comma 11 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(67)  La misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, per l'anno 1996, con D.M. 19 maggio 1997 (Gazz. Uff. 24 luglio 1997, n. 171), per l'anno 1998 con D.M. 8 luglio 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250), per l'anno 1999 con D.M. 2 maggio 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), per l'anno 2000, con D.M. 26 marzo 2001 (comunicato in Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95), per l'anno 2001, con D.M. 20 giugno 2002 (pubblicato per sunto nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178), per l'anno 2002, con D.M. 24 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 settembre 2003, n. 205), per l'anno 2003, con D.M. 23 giugno 2004 (Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162), per l'anno 2004, con D.M. 19 maggio 2005 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 143), per l'anno 2005, con D.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 266) e, per l'anno 2006, con D.M. 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 settembre 2007, n. 218).

(68) Comma così modificato dal comma 763 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(69)  Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 13 settembre 1996, n. 477.

(70)  Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(71)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153.

(72)  Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.

(73)  Il termine per l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 21, già prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2000 dall'art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 1, della suddetta legge n. 417 del 1996, come a sua volta modificato dall'art. 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 45, comma 15, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(74)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Il termine per l'emanazione delle disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, è stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 416.

(75)  Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1996.

(76)  Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(77)  In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato
(artt. 12, 21)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191.

(omissis)

Art. 12

Consiglio di amministrazione.

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede (12).

 

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti (13).

 

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico (14).

 

4. Il consiglio di amministrazione:

 

a) approva il bilancio di esercizio;

 

b) nomina e revoca il sovrintendente;

 

c) approva le modifiche statutarie;

 

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

 

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

 

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

 

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

 

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

 

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

 

 

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(12)  Comma così modificato dall'art. 39-vicies sexies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era stata peraltro disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppressa dalla relativa legge di conversione.

(13)  Periodo aggiunto dall'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(14)  Comma così modificato dall'art. 1-decies, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 21

Amministrazione straordinaria.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

 

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

 

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento (19).

 

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

 

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

 

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

 

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

 

 

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(19)  Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 25 marzo 1997, n. 68.
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(art. 8)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.

(omissis)

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

 

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

 

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 (5);

 

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

 

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

 

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

 

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

 

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

 

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

 

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

 

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(5)  Vedi, anche, il comma 1, dell'art. 2, L. 31 marzo 2005, n. 56.

 

 

 


 

D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. con mod., Legge 28 maggio 1997, n. 140.
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica
(art. 9)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123).

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50;

- I.N.P.D.A.I., Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali: Circ. 1 gennaio 2002, n. 1;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 7 aprile 1997, n. 19; Circ. 17 giugno 1997, n. 38; Circ. 1 aprile 1999, n. 23;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 2 aprile 1997, n. 3076; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 19 giugno 1997, n. 137; Circ. 1 luglio 1997, n. 149; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 3 giugno 1998, n. 116; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 22 ottobre 1998, n. 222;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 7 aprile 1997, n. 47;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 18 novembre 1997, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 21 aprile 1997, n. 2122; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 7 aprile 2003, n. 88/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 27 ottobre 1998, n. 900371; Circ. 2 novembre 2000, n. 900443;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 aprile 1997, n. 233; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 7 settembre 1998, n. 376;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 aprile 1997, n. 109/T; Circ. 13 maggio 1997, n. 135/E; Circ. 2 luglio 1997, n. 189/E; Circ. 4 luglio 1997, n. 190/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 19 novembre 1997, n. 292/E; Circ. 11 dicembre 1997, n. 310/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 334/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 15/T; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 19 novembre 1998, n. 267/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62; Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.

(omissis)

Capo III - Disposizioni in materia fiscale

 

Art. 9

Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione.

1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo (35).

 

2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo (36).

 

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999 (37).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(35)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, poi dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 ed infine dall'art. 3, D.L. 24 giugno 2003, n. 143. Vedi, anche, l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e poi dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282. Per la ripartizione tra i concessionari dell'acconto di cui al presente comma vedi il D.M. 5 dicembre 1997, n. 427, il D.M. 14 dicembre 1998, n. 436, il D.M. 26 novembre 1999, n. 445, il D.M. 21 marzo 2000, n. 154, il D.M. 14 dicembre 2000, n. 374, il D.M. 12 dicembre 2001, n. 434, il D.M. 4 dicembre 2002, il D.M. 23 dicembre 2002, il Decr. 15 dicembre 2003, il Decr. 15 ottobre 2004, il Decr. 10 dicembre 2004, il Decr. 28 novembre 2005, il Decr. 6 dicembre 2006 e il Decr. 29 novembre 2007.

(37)  Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1997, n. 173.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 28 maggio 1998, n. 38;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98; Circ. 13 marzo 1998, n. 34/28;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 1 aprile 1999, n. 23;

- Ministero dell'interno: Circ. 1 febbraio 1999, n. SAF/2/99;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 dicembre 1997, n. 315/E; Circ. 24 dicembre 1997, n. 327/E; Circ. 29 dicembre 1997, n. 329/T; Circ. 20 febbraio 1998, n. 54/E; Circ. 2 marzo 1998, n. 18653; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 agosto 1998, n. 202/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T; Circ. 30 luglio 1999, n. 164/T; Circ. 27 settembre 1999, n. 196/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 23 dicembre 1997, n. 8/4180/60/2; Circ. 23 gennaio 1998, n. 8/172(u)60/2; Circ. 14 febbraio 1998, n. 8/462(u)60/2; Circ. 3 aprile 1998, n. 8/1081(u)60/2; Circ. 27 aprile 1999;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

 

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

 

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Soppressione dei servizi autonomi di cassa.

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998 (3) (4).

 

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti (5).

 

 

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(3)  Vedi, anche, il D.Dirig. 22 dicembre 1997.

(4)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 

 

Art. 2

Definizione di entrate.

1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

 

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

 

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio

 

pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

 

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

 

d) le entrate patrimoniali;

 

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

 

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

 

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

 

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

 

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996 ;

 

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 (6).

 

 

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(6)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 

 

Capo II

Adempimenti in materia di riscossione

 

Art. 3

Determinazione delle entrate.

1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento (7) (8).

 

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

 

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(8)  Con D.Dirig. 9 dicembre 1997, sono stati approvati i modelli e le modalità di riscossione delle entrate. Vedi, anche, il D.Dirig. 22 dicembre 1997, il D.Dirig. 17 dicembre 1998, l'art. 211, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 211, comma 1, D.P.R. 300 maggio 2002, n. 115. Con Provv. 14 novembre 2001 è stato approvato il nuovo modello F23 per il pagamento delle tasse, imposte, sanzioni e altre entrate in euro.

Art. 4

Soggetti incaricati della riscossione.

1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (9).

 

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni (10).

 

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio (11).

 

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.

 

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

 

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati (12).

 

 

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(9)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287), poi dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342 - a sua volta modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - dall'art. 3, comma 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'art. 4, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(10)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 14 dicembre 1998.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(12)  Con D.Dirig. 9 dicembre 1997, sono stati approvati i modelli e le modalità di riscossione delle entrate. Vedi, anche, il D.Dirig. 22 dicembre 1997 e il D.Dirig. 17 dicembre 1998. Con Provv. 14 novembre 2001 è stato approvato il nuovo modello F23 per il pagamento delle tasse, imposte, sanzioni e altre entrate in euro.

 

 

Art. 4-bis

Remunerazione del servizio.

1. [A decorrere dal 1° gennaio 2004, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante] (13).

 

2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (14).

 

3. [Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati] (15).

 

4. [La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane Spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento] (16) (17).

 

 

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(13)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e poi abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14)  Nel presente comma le parole «31 dicembre 2001» erano state sostituite dalle parole «31 dicembre 2002» ai sensi di quanto disposto dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452. Successivamente, il citato art. 16-quinquies è stato abrogato dall'art. 3, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(15)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17)  Articolo aggiunto dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 5

Riscossione tramite ruolo.

[1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.

 

2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli (18)] (19).

 

 

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(18)  Per la definizione dei tempi, delle procedure e dei criteri, vedi il D.Dirig. 24 dicembre 1997.

(19)  Articolo abrogato dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

 

Art. 6

Riscossione di particolari entrate.

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

 

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

 

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento (20).

 

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4 (21).

 

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione (22) (23).

 

 

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(20)  Comma prima modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(21)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(22)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(23)  Vedi, anche, il D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387.

 

 

Art. 7

Riscossione coattiva.

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (24).

 

2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni (25).

 

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

 

 

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(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 25-31 maggio 2000, n. 163 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(25)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 

 

Capo III

Versamento delle entrate

 

Art. 8

Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse.

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , usufruibili sui versamenti diretti (26).

 

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali (27).

 

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

 

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

 

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 (28).

 

 

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(26)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le parole «del 75 per cento» erano state soppresse, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 77, comma 1 lettera d), L. 21 novembre 2000, n. 342 come modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 3, comma 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138. La suddetta lettera d) è stata successivamente abrogata dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(28)  Per le modalità di versamento in tesoreria provinciale delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio vedi il D.M. 16 dicembre 1998.

 

 

Art. 9

Versamento agli enti diversi dallo Stato.

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente (29).

 

 

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(29)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 

 

Capo IV

Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità

 

Art. 10

Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione.

[1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.

 

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale (30).

 

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni (31).

 

4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 5, contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo (32).

 

5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici (33).

 

6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto 15 dicembre 1972, del Ministro del tesoro rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare (34).

 

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari (35).

 

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo (36)] (37).

 

 

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(30)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(31)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(32)  Comma prima sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(33)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(34)  Comma soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(35)  Comma soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(36)  Comma soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(37)  Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 172, 173, 177, 187 e 189 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

 

 

Art. 11

Pagamenti per conto degli uffici finanziari.

1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

 

 

Art. 12

Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati.

[1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo] (38).

 

 

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(38)  Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 188 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

 

 

Art. 13

Tenuta della contabilità.

1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (39). Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239 (40).

 

 

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(39)  Le modalità di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 19 gennaio 1998.

(40)  Vedi, anche, il D.M. 16 gennaio 1998.

 


 

Capo V

Sanzioni

 

Art. 14

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento.

 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.

 

 

Art. 15

Inadempienze nell'invio dei dati.

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

 

2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

 

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

 

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nel l'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

 


 

Capo VI

Disposizioni finali

 

16

Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

 

 

Art. 16-bis

Validità degli atti compiuti.

1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (41).

 

 

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(41)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 


 

D.L. 25 settembre 1997, n. 324, conv. con mod., Legge 25 novembre 1997, n. 403.
Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1997, n. 225.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1997, n. 403 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 276), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Circ. 19 dicembre 2003, n. 759582; Circ. 18 novembre 2004, n. 6325; Circ. 17 gennaio 2005, n. 2390.

(omissis)

Art. 1

Incentivi per la rottamazione.

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

 

a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri (4);

 

b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri (5).

 

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997 (6).

 

2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183 (7).

 

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8).

 

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(4)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403.

(5)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403.

(6)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403 e poi così modificato dall'art. 1, comma 53, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, il comma 54 del citato articolo 1. Per le agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o GPL, vedi il D.M. 17 luglio 1998, n. 256. Vedi, inoltre, l'art. 5-sexies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Il Ministero dello sviluppo economico, con Comunicato 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174), ha reso noto che, a seguito dell'avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili, l'intervento in favore degli autoveicoli a trazione elettrica previsto dal presente comma, è stato sospeso. Lo stesso Ministero, con Comunicato 23 maggio 2007 (Gazz. Uff. 23 maggio 2007, n. 118), ha reso noto che, a seguito dell’avvenuto utilizzo dell'80% degli stanziamenti disponibili, le agevolazioni per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL) sono state sospese e che le prenotazioni sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno automaticamente sospese al raggiungimento dell’utilizzo del 100% dello stanziamento disponibile e verranno inserite nella lista d’attesa che rimarrà attiva fino al 31 luglio 2007.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 5-sexies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con al decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. Vedi, anche, il D.M. 2 marzo 2006.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 5-sexies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con al decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(omissis)

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.
Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della L. 23 dicembre 1996, n. 662

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1997, n. 295.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 giugno 2003, n. 122/E.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

 

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

 

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa.

1. ... (3).

 

2. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .

 

3. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

 

a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , o agenti di cambio;

 

b) tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

 

c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

 

4. Sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 :

 

a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

 

b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1;

 

c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

 

d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

 

e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica;

 

e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (4).

 

5. Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, è corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.

 

6. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , è stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto 27 dicembre 1932 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

 

7. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

 

8. Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .

 

9. La misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e c), numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1, non può superare L. 1.800.000.

 

10. Ai fini dell'applicazione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, può corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

 

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998, le modalità dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale (5).

 

12. Sono abrogati:

 

a) il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;

 

b) l'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

 

c) il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

 

d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

 

e) il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

13. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998.

 

 

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(3)  Sostituisce la tabella A allegata alla L. 10 novembre 1954, n. 1079.

(4)  Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(5)  Per le modalità di pagamento di cui al presente comma vedi il D.M. 24 marzo 1998

 

 


 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(art. 52)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 9 gennaio 1998, n. 4; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 27 gennaio 1998, n. 16; Circ. 29 gennaio 1998, n. 19; Circ. 30 gennaio 1998, n. 20; Circ. 2 febbraio 1998, n. 23; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 5 marzo 1998, n. 54; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 23 giugno 1998, n. 133; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259; Circ. 22 maggio 2000, n. 99; Circ. 24 febbraio 2004, n. 38; Circ. 18 marzo 2004, n. 52;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 marzo 1998, n. 30/98;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 febbraio 1998, n. 24/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 23 febbraio 2000, n. 5;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 12 febbraio 1998, n. 12; Circ. 29 luglio 1998, n. 65;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Lett.Circ. 25 giugno 2001, n. 17132; Ris. 28 dicembre 2001, n. 216/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 1/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 1/DPF; Ris. 31 gennaio 2002, n. 32/E; Circ. 11 marzo 2002, n. 13; Ris. 30 luglio 2002, n. 8/DPF; Ris. 21 ottobre 2002, n. 330/E; Ris. 26 febbraio 2003, n. 38/E; Ris. 5 marzo 2003, n. 57/E; Nota 17 marzo 2003, n. 38972; Circ. 16 aprile 2003, n. 3/DPF; Ris. 12 agosto 2003, n. 176/E; Nota 17 giugno 2004, n. 2004/59871; Ris. 10 agosto 2004, n. 116/E; Ris. 22 ottobre 2004, n. 131/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 142/E; Circ. 5 aprile 2005, n. 13/E; Ris. 5 aprile 2005, n. 41/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 1998, n. F.L.27/98; Circ. 19 gennaio 1999, n. F.L.5/99; Circ. 26 gennaio 1999, n. F.L.6/99; Circ. 25 marzo 1999, n. F.L.14/99; Circ. 1 aprile 1999, n. F.L.18/99;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 3 aprile 1998, n. 179; Circ. 15 maggio 1998, n. 229; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 23 dicembre 1998, n. 491; Circ. 15 luglio 1999, n. 174;

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 14/E; Circ. 30 gennaio 1998, n. 35/E; Circ. 13 febbraio 1998, n. 49/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 3 novembre 1998, n. 256/E; Circ. 12 novembre 1998, n. 263/E; Circ. 31 dicembre 1998, n. 296/E; Circ. 29 aprile 1999, n. 96/E; Circ. 18 maggio 1999, n. 109/E; Circ. 26 maggio 1999, n. 118/E; Circ. 27 maggio 1999, n. 120/E; Circ. 21 settembre 1999, n. 189/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 10 marzo 2000, n. 46/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 31 ottobre 2000, n. 53025; Circ. 20 dicembre 2000, n. 234/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 241/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 13 maggio 1998.

(omissis)

Art. 52

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi (143).

 

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

 

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (144).

 

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

 

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

 

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , a prescindere dagli àmbiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse (145);

 

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

 

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

 

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

 

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] (146) (147).

 

 

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(143)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(144)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(145)  Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(146)  Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(147)  Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

(omissis)

 


 

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 ottobre 2000, n. 178;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alla parte in cui stabilisce l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

 

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

 

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

 

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

 

Considerato che è inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

 

2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva.

 

3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attività di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

 

 

Art. 2

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo (3).

 

1-bis. [Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata] (4).

 

2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (5) (6).

 

 

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(3)  Comma così modificato prima dal comma 11 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e poi dal comma 42 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(4)  Comma aggiunto dal comma 2-nonies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, inserito dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 42 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(5)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, dal comma 413 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(6)  Vedi, anche, il D.Dirig. 31 marzo 2000 e l'art. 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206.

 

 

Art. 3

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali.

1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (7).

 

 

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(7)  Comma così modificato, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, dal comma 413 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il D.Dirig. 31 marzo 2000.

 

 

Art. 4

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

1. ... (8).

 

 

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(8)  Sostituisce il comma 1, dell'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

 

Art. 5

Decorrenza.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

 

 


 

L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblic
(art. 51)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 5 maggio 1999, n. 131381;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 7 maggio 1998, n. 30; Circ. 20 luglio 1998, n. 53; Nota 12 febbraio 2001; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 marzo 2003; Nota 9 febbraio 2004; Nota 14 febbraio 2005, n. 587;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 marzo 1998, n. 14; Circ. 3 aprile 1998, n. 21; Circ. 7 maggio 1999, n. 28; Informativa 23 aprile 2002, n. 40; Ris. 31 ottobre 2002, n. 340/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 350/E; Circ. 10 febbraio 2004, n. 10;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 2; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 12 gennaio 1998, n. 6; Circ. 23 gennaio 1998, n. 14; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 4 febbraio 1998, n. 27; Circ. 7 febbraio 1998, n. 34; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 18 febbraio 1998, n. 39; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 26 marzo 1998, n. 69; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 6 maggio 1998, n. 96; Circ. 11 maggio 1998, n. 101; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 2 luglio 1998, n. 143; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 15 luglio 1998, n. 152; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 28 luglio 1998, n. 174; Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 31 agosto 1998, n. 194; Circ. 2 settembre 1998, n. 196; Circ. 23 settembre 1998, n. 202; Circ. 9 ottobre 1998, n. 212; Circ. 11 novembre 1998, n. 235; Circ. 9 febbraio 1999, n. 24; Circ. 15 febbraio 1999, n. 33; Circ. 14 settembre 1999, n. 175; Circ. 28 marzo 2000, n. 70; Msg. 5 aprile 2001, n. 120; Msg. 13 marzo 2003, n. 88; Msg. 8 aprile 2004, n. 10484; Circ. 9 giugno 2003, n. 98; Circ. 7 giugno 2004, n. 90; Msg. 23 luglio 2004, n. 23556; Msg. 22 ottobre 2004, n. 33936;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 24 luglio 1998, n. 4184;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 21 maggio 1998, n. 421; Circ. 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 1998, n. 39; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 27 ottobre 1998, n. 842; Circ. 10 dicembre 1999, n. 51; Circ. 23 marzo 2000, n. 15;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 3 febbraio 1998, n. 9; Circ. 18 marzo 1998, n. 24; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786; Circ. 18 giugno 1998, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 marzo 2002, n. 16; Ris. 12 giugno 2002, n. 184/E; Circ. 22 luglio 2002, n. 24; Ris. 24 gennaio 2003, n. 14/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 118/E; Ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E; Circ. 31 maggio 2005, n. 26/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 24 giugno 1998; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262;

- Ministero dell'interno: Circ. 27 gennaio 1998, n. F.L.3/98; Circ. 24 marzo 1998, n. 6/98; Circ. 30 aprile 1998, n. 15/98; Circ. 6 luglio 1998, n. F.L.22/98; Circ. 21 dicembre 1998, n. F.L.38/98; Circ. 28 maggio 1999, n. 138; Circ. 21 luglio 1999, n. 156/99; Circ. 26 aprile 2000, n. S.A.F.10/2000; Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18; Circ. 25 febbraio 2000, n. 124; Circ. 16 giugno 2000, n. F.L.13/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. F.L.24/2000; Circ. 9 maggio 2005, n. F.L.16/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 11 marzo 2002, n. 151; Nota 21 giugno 2002, n. 127/VM;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 9 aprile 1998, n. 185; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 24 aprile 1998, n. 196; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 maggio 1998, n. 222; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 16 maggio 1998, n. 234; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 6 giugno 1998, n. 260; Circ. 9 giugno 1998, n. 265; Circ. 9 giugno 1998, n. 266; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 26 giugno 1998, n. 285; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 30 luglio 1998, n. 337; Circ. 10 settembre 1998, n. 384; Circ. 10 settembre 1998, n. 383; Nota 11 settembre 1998, n. 31310/EL; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 18 marzo 1999, n. 65; Circ. 16 aprile 1999, n. 104; Circ. 7 settembre 1999, n. 213; Circ. 14 febbraio 2000, n. 39; Circ. 11 luglio 2000, n. 181; Circ. 25 luglio 2000, n. 188; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 11 giugno 2001, n. 109; Nota. 27 giugno 2000, n. 124/VM;

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 marzo 1999, n. 454;

- Ministero delle finanze: Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 10/T; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 22 gennaio 1998, n. 27/D; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 38/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 39/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 47/E; Nota 12 febbraio 1998; Nota 12 febbraio 1998, n. 10190; Circ. 16 febbraio 1998, n. 51/D; Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E; Circ. 25 febbraio 1998, n. 59/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Nota 6 aprile 1998, n. II-IV-38306; Circ. 22 aprile 1998, n. 111/T; Circ. 23 aprile 1998, n. 112/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 2 luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 18 settembre 1998, n. 219/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 41/D; Ris. 25 febbraio 1999, n. 76231; Ris. 3 marzo 1999, n. 69429; Ris. 3 marzo 1999, n. 76227; Ris. 3 marzo 1999, n. 76229; Ris. 11 marzo 1999, n. 1509; Ris. 11 marzo 1999, n. 10185; Ris. 14 aprile 1999, n. 21489; Ris. 14 aprile 1999, n. 70837; Ris. 15 aprile 1999, n. 69270; Ris. 16 aprile 1999, n. 69425; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Nota 4 maggio 1999, n. 69306; Circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; Circ. 14 luglio 1999, n. 155/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; Circ. 22 maggio 2000, n. 106/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E; Circ. 6 novembre 2000, n. 204/E; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 16 gennaio 1998, n. 4/1-S-61; Circ. 23 febbraio 1998, n. 4/1-S-302;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 7 settembre 1999, n. 45720;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 11 gennaio 2000, n. 1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 18 marzo 1998, n. 25; Circ. 10 febbraio 2000, n. 2/2000;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 7 aprile 1998, n. 459.

(omissis)

Art. 51

Università e ricerca.

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9, D.P.R. 30 dicembre 1995 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.

 

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 19982000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

 

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 . Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma .

 

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dopo le parole: «a standard dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: « , al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118 . Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

 

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (216). I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma (217) (218).

 

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

 

8. ... (219).

 

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti (220).

 

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331 , e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (221).

 

 

--------------------------------------------

 

(216)  Vedi il D.M. 11 febbraio 1998.

(217) Comma così modificato dal comma 1053 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(218)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-9 luglio 2002, n. 331 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(219)  Sostituisce il comma 93 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e abroga il comma 94 dello stesso art. 1.

(220)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

(221)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 160, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

 

 

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 60-bis)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17, S.O.

(omissis)

Art. 60-bis

Avanzamento. Modifiche del regime transitorio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

 

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità (112).

 

 

--------------------------------------------------

 

(112)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 dicembre 2004, n. 299 e poi così modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 10, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(omissis)

 


 

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 2)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Circ. 31 luglio 1998, n. P113/4101; Nota 25 gennaio 1999, n. P78/4101; Lett.Circ. 26 novembre 2002, n. P15117/4113.

(omissis)

Art. 2

Parere di conformità.

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti (4).

 

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto (5).

 

 

-----------------------------------------------

 

(4)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

(5)  Per la proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 3, O.M. 15 giugno 1998

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
(art. 245)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 luglio 1999, n. 885;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 gennaio 1999, n. 2/99; Circ. 24 marzo 1998, n. 24; Circ. 27 maggio 1999, n. 9;

- Ministero della giustizia: Circ. 21 dicembre 1999;

- Ministero delle finanze: Circ. 12 ottobre 1999, n. 201/T;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 29 aprile 1998, n. 4/1-S-696; Circ. 15 luglio 1998, n. 10-8-10-b-967; Circ. 21 maggio 1999, n. 142/OG-DG/99; Circ. 25 maggio 1999, n. 963; Circ. 27 maggio 1999; Circ. 28 maggio 1999, n. P-99-10388.

(omissis)

Art. 245

1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto (204).

 

 

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(204)  Articolo così modificato prima dal comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 4-bis dell'art. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

 

 


 

L. 3 luglio 1998, n. 210.
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.

(2)  Vedi, anche, l'art. 34, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 23 settembre 2002, n. 2192;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 18 febbraio 1999, n. 26/SEGR/99; Circ. 7 aprile 1999, n. 91/S.I.; Circ. 23 aprile 1999, n. 882; Circ. 5 maggio 1999, n. 2892; Circ. 13 maggio 1999, n. 3094; Circ. 14 maggio 1999, n. 990; Circ. 28 maggio 1999, n. 3339; Circ. 9 giugno 1999, n. 1097; Circ. 19 aprile 1999, n. 2699; Circ. 20 settembre 1999, n. 4492; Circ. 7 febbraio 2000, n. 177; Nota 26 maggio 2000, n. 1610; Nota 15 giugno 2000, n. 1852; Nota 6 ottobre 2000, n. 536/segr/04; Nota 1 dicembre 2000, n. 750/SEGR/04.

 

 

Art. 1

Copertura dei posti di ruolo.

[1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro» sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge (4).

 

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

 

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

 

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

 

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza (5)] (6).

 

 

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(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. .

(5)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

(6)  Articolo abrogato dal comma 22 dell'art. 1, L. 4 novembre 2005, n. 230, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 2

Procedure per la nomina in ruolo.

[1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

 

a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

 

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

 

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 

c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

 

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

 

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

 

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

 

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo (7);

 

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo (8);

 

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

 

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

 

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

 

g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

 

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

 

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

 

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello] (9).

 

 

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(7)  Numero così modificato dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

(8)  Numero così modificato dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

(9)  Articolo abrogato dal comma 22 dell'art. 1, L. 4 novembre 2005, n. 230, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 3

Trasferimenti.

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .

 

 

Art. 4

Dottorato di ricerca.

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

 

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università (10).

 

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 . Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

 

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

 

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

 

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

 

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

 

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

 

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

 

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

 

 

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(10)  Il regolamento in materia di dottorato di ricerca è stato approvato con D.M. 30 aprile 1999, n. 224. I criteri per la ripartizione tra le università e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, sono stati stabiliti, per l'anno finanziario 2002 con D.M. 10 giugno 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), per l'anno finanziario 2003, con D.M. 10 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2003, n. 290), per l'anno finanziario 2004, con D.M. 28 settembre 2004 (Gazz. Uff. 15 novembre 2004, n. 268) e per l'anno 2005, con D.M. 19 settembre 2005 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 296).

 

 

Art. 5

Norme transitorie.

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.

 

2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.

 

 

Art. 6

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

 

a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;

 

b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398 , e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

 

2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.

 

3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990 .

 

 


 

L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(artt. 24, 78)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 4 luglio 2000, n. 1239;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 26 ottobre 2004, n. 23;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 5 febbraio 1999, n. 9;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 26 novembre 2003, n. 30; Circ. 6 luglio 2004, n. 102; Circ. 5 agosto 2004, n. 50;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 febbraio 1999, n. 16; Circ. 8 febbraio 1999, n. 21; Circ. 9 febbraio 1999, n. 23; Circ. 10 febbraio 1999, n. 27; Circ. 10 febbraio 1999, n. 28; Circ. 1 marzo 1999, n. 49; Circ. 3 marzo 1999, n. 54; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Circ. 17 marzo 1999, n. 63; Circ. 31 marzo 1999, n. 73; Circ. 31 marzo 1999, n. 72; Circ. 31 marzo 1999, n. 75; Circ. 1 aprile 1999, n. 79; Circ. 28 maggio 1999, n. 118/BIS; Circ. 13 settembre 1999, n. 172; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 ottobre 1999, n. 184; Circ. 5 ottobre 1999, n. 185; Circ. 14 ottobre 1999, n. 188; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 2 novembre 1999, n. 23bis; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 21 dicembre 1999, n. 224; Circ. 6 marzo 2000, n. 59; Circ. 15 marzo 2000, n. 61; Circ. 16 giugno 2000, n. 115; Circ. 27 giugno 2000, n. 122; Circ. 5 luglio 2000, n. 128; Circ. 11 luglio 2000, n. 130; Circ. 1 agosto 2000, n. 142; Circ. 2 agosto 2000, n. 144; Circ. 16 novembre 2000, n. 189; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 21 giugno 2001, n. 129; Circ. 8 novembre 2001, n. 197; Circ. 26 giugno 2002, n. 121; Msg. 27 giugno 2002, n. 482; Msg. 23 luglio 1999, n. 4233; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 18 febbraio 2005, n. 32;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 13 settembre 1999, n. 46/99;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 agosto 1999, n. 72244/G/41;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 11 giugno 2002;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 marzo 1999, n. 11; Circ. 12 marzo 1999, n. 12; Circ. 26 marzo 1999, n. 1; Circ. 8 ottobre 1999, n. 44; Circ. 13 ottobre 1999, n. 2; Circ. 17 febbraio 2000, n. 3; Circ. 30 ottobre 2000, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 febbraio 2002, n. 51/E; Circ. 24 ottobre 2002, n. 6; Nota 24 dicembre 2002, n. 3727/V; Nota 17 aprile 2003, n. 2047/V/AGT; Circ. 9 ottobre 2003, n. 7; Circ. 7 dicembre 2004, n. 51/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 25 febbraio 1999, n. 1029445; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262; Nota 9 marzo 2004, n. 751/V/AGT; Circ. 1 giugno 2004, n. 20/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 8 gennaio 1999, n. F.L.2/99; Circ. 28 gennaio 1999, n. F.L.8/99; Circ. 23 febbraio 1999, n. F.L.11/99; Circ. 23 settembre 1999, n. F.L.24/99; Circ. 25 ottobre 1999, n. F.L.28/99; Circ. 16 dicembre 1999, n. F.L.31/99; Circ. 13 aprile 2000, n. F.L.8/2000; Circ. 31 maggio 2004, n. F.L.14/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 20 settembre 2001, n. 14271; Circ. 19 marzo 2002, n. 36; Nota 20 maggio 2002, n. DGPSA/7/2331; Circ. 25 febbraio 2003, n. 24; Circ. 25 febbraio 2003, n. 25; Circ. 14 febbraio 2005, n. 28; Circ. 14 febbraio 2005, n. 29;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 6 ottobre 1998, n. 406; Circ. 19 febbraio 1999, n. 47; Circ. 8 marzo 1999, n. 56; Circ. 19 marzo 1999, n. 69; Circ. 19 marzo 1999, n. 70; Circ. 1 aprile 1999, n. 86; Circ. 2 aprile 1999, n. 87; Circ. 30 luglio 1999, n. 187; Circ. 6 agosto 1999, n. 199; Circ. 23 settembre 1999, n. 7147; Circ. 8 ottobre 1999, n. 235; Circ. 8 ottobre 1999, n. 4/FL; Circ. 18 novembre 1999, n. 275; Circ. 16 febbraio 2001, n. 32; Circ. 7 marzo 2000, n. 55; Circ. 10 marzo 2000, n. 65; Circ. 28 marzo 2000, n. 96; Circ. 31 marzo 2000, n. 101; Nota 12 settembre 2000, n. 6921/P1V; Circ. 13 aprile 2001, n. 71;

- Ministero delle finanze: Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 36/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 32/E; Circ. 23 febbraio 1999, n. 48/T; Circ. 17 marzo 1999, n. 64/E; Circ. 24 giugno 1999, n. 140/E; Circ. 23 settembre 1999, n. 192/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 214/D; Circ. 4 novembre 1999, n. 215/E; Circ. 19 giugno 2000, n. 165; Circ. 20 giugno 2000, n. 125/D; Circ. 25 agosto 2000, n. 161/E; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 28/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 47/E.

(omissis)

Art. 24

Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali (100).

 

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio (101).

 

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego (102).

 

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

 

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 (103).

 

 

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(100) Vedi, anche, il comma 576 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(101)  La percentuale di adeguamento è stata stabilita con D.P.C.M. 30 aprile 1999 (Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153), con D.P.C.M. 27 giugno 2000 (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201), con D.P.C.M. 28 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160), con D.P.C.M. 17 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161), con D.P.C.M. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181), con D.P.C.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161), con D.P.C.M. 13 aprile 2005 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167), con D.P.C.M. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 20 novembre 2006, n. 270) e con D.P.C.M. 27 aprile 2007 (Gazz. Uff. 8 agosto 2007, n. 183).

(102) Vedi, anche, il comma 576 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(103)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 e, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(omissis)

Art. 78

Misure organizzative a favore dei processi di emersione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:

 

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;

 

b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;

 

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso (248).

 

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

 

3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 (249).

 

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 (250). Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, L. 22 luglio 1961, n. 628 , e dell'articolo 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro (251).

 

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

 

5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (252) (253).

 

 

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(248) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.

(249)  Comma così modificato dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.

(250)  Periodo aggiunto dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(251)  Periodo aggiunto dall'art. 63, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(252)  Comma aggiunto dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(253)  Vedi, anche, il comma 6-bis dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(omissis)

 

 


 

L. 12 marzo 1999, n. 68.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(art. 11)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 dicembre 2004, n. 66;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 novembre 2001, n. 203; Msg. 16 luglio 2002, n. 320; Msg. 27 settembre 2002, n. 337; Msg. 22 novembre 2002, n. 366; Msg. 3 febbraio 2003, n. 14; Msg. 17 dicembre 2003, n. 151; Msg. 15 marzo 2004, n. 7390; Msg. 15 settembre 2004, n. 28643; Msg. 19 ottobre 2004, n. 33491;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 novembre 1999, n. 76/99; Circ. 24 novembre 1999, n. 77/99; Circ. 17 gennaio 2000, n. 4/2000; Lett.Circ. 16 febbraio 2000, n. 346/M22; Circ. 6 giugno 2000, n. 36/2000; Circ. 26 giugno 2000, n. 41/2000; Circ. 9 novembre 2000, n. 79/2000; Circ. 11 dicembre 2000, n. 2198/M165; Circ. 22 febbraio 2001, n. 293/M2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 305/M165; Circ. 3 aprile 2001, n. 533/M96; Circ. 20 aprile 2001, n. 631/M6; Circ. 8 maggio 2001, n. 729/M6; Circ. 20 luglio 2001, n. 1238/M20;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 luglio 2001, n. 66/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 77/2001; Nota 10 ottobre 2001, n. 1629/M63; Nota 11 ottobre 2001, n. 1630/M76; Nota 18 luglio 2002, n. 972/110/002; Nota 11 marzo 2003; Nota 18 marzo 2003; Circ. 21 febbraio 2005, n. 257/01.14;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 2001, n. 150;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 novembre 2000, n. 248;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 20 maggio 1999, n. 13/99;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 novembre 2003, n. 2/2003.

(omissis)

Capo IV

Convenzioni e incentivi

 

Art. 11

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

 

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

 

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

 

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

 

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

 

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

 

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

 

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

 

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo (13).

 

-------------------------------------------------

 

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU.

(omissis)


 

D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273.
Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 4)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186.

(omissis)

Art. 4

Organi.

1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

 

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione.

 

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

 

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(omissis)

 


 

L. 16 dicembre 1999, n. 494.
Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000
(art. 12)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1999, n. 303.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 7/2000.

(omissis)

Art. 12

Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale.

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

 

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità (6).

 

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente a «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

 

 

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(6)  Vedi, anche, il comma 1 delll'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(omissis)


 

D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210
(art. 5)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 7 luglio 2000, n. 136/SEGR/04; Nota 7 settembre 2000, n. 464/SEGR/04.

(omissis)

Art. 5

Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo.

1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.

 

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

 

3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.

 

4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

 

5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.

 

6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

 

7. Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, nè può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

 

8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

9. L'università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156.

(2)  Con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002 (Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117) e con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), sono stati stabiliti criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

 

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

 

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attività culturali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:


 

TITOLO I

Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità

 

Art. 1

Princìpi generali.

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

 

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:

 

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;

 

b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;

 

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;

 

d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

 

e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;

 

f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;

 

g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;

 

h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;

 

i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;

 

l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;

 

m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

 

 

Art. 2

Àmbito territoriale di applicazione.

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

 

Art. 3

Benefìci

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefìci:

 

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

 

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

 

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

 

d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

 

1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni (3).

 

 

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(3)  Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 4

Garanzie.

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'àmbito degli investimenti da realizzare.

 

 

Capo I

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese

 

Art. 5

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1 (4).

 

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (5).

 

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

 

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

 

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(4)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(5)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 6

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

 

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

 

a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

 

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

 

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

 

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

Capo II

Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi.

 

Art. 7

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1 (6).

 

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (7).

 

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

 

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

 

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(6)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(7)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 8

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

 

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

 

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;

 

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

 

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

 

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

Capo III

Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura

 

Art. 9

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 (8).

 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2 (9).

 

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

 

 

--------------------------------------------------

 

(8)  Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(9)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 10

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

 

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

 

a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;

 

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

Capo IV

Misure in favore delle cooperative sociali

 

Art. 11

Soggetti beneficiari.

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

 

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione (10).

 

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data (11).

 

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

 

 

----------------------------------------

 

(10)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(11)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 12

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

 

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

 

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

 

b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

 

c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

Art. 12-bis

Ampliamenti aziendali.

1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo (12).

 

 

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(12)  Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

TITOLO II

Incentivi in favore dell'autoimpiego

 

Art. 13

Princìpi generali.

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

 

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

 

a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;

 

b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

 

 

Art. 14

Àmbito territoriale di applicazione.

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15

Benefìci.

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefìci:

 

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

 

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

 

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

 

2. I benefìci finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

 

Art. 16

Garanzie.

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

 

 

Capo I

Misure in favore del lavoro autonomo

 

Art. 17

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1 (13).

 

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

 

a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

 

 

b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

 

c) i soggetti che esercitano una libera professione;

 

d) i titolari di partita IVA;

 

e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;

 

f) gli artigiani.

 

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

 

 

----------------------------------------------

 

(13)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 18

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

 

1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria (14).

 

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

 

a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;

 

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

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(14)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 61, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

 

 

Capo II

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

 

Art. 19

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

 

2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

 

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

 

Art. 20

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

 

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

 

a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;

 

b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

Capo III

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

 

Art. 21

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.

 

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2 lettere a), b), c), d) e f) (15).

 

3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

 

4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

 

 

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(15)  Comma modificato dal comma 84 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

 

Art. 22

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

 

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

 

TITOLO III

Disposizioni comuni transitorie e finali

 

Art. 23

Disposizioni di attuazione.

1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

 

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

 

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

 

3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE (16).

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (17).

 

4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE (18).

 

 

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(16)  Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 61, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(17)  Vedi, anche, il D.M. 30 novembre 2004.

(18)  Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 24

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione (19).

 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

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(19)  Con D.M. 28 maggio 2001, n. 295, è stato emanato il regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego. Con D.M. 16 luglio 2004, n. 250, è stato emanato il regolamento contenente i criteri e le modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.

 

 

 

 

Art. 25

Disposizioni finanziarie.

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

 

2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

 

 

Art. 26

Disposizioni generali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

 

 

Art. 27

Disposizioni transitorie.

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

 

a) decreto 18 febbraio 1998, n. 306 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

 

b) decreto 11 maggio 1995 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

 

c) decreto 19 marzo 1999, n. 147 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

 

d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

 

e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto 1° febbraio 1999, n. 222 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

 

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

 

a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

 

b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

 

c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

 

d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

 


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 268-bis)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Art. 268-bis

Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività.

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

 

1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto (409).

 

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

 

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato (410).

 

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

 

5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto (411) (412) (413) (414).

 

 

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(409)  Comma aggiunto dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(410)  Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(411)  Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(412)  Articolo aggiunto dalll'art. 3-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(413)  Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(414)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(artt. 26, 31)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.

(omissis)

TITOLO V

Dell'assestamento dei ruoli

 

Capo I

Del ruolo tecnico-logistico

 

Sezione I

Costituzione iniziale

 

Art. 26

Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati (6).

 

2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.

 

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 (7) (8).

 

 

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(6)  Comma così modificato dall'art. 21, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(7)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).

(8)  In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 7 novembre 2001.

(omissis)

Art. 31

Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

1. Il grado di generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri è istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado è conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento è formato, su proposta del Comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

 

2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:

 

a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

 

c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

 

d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.

 

3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

 

4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

 

a) per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 

- 2001: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1998;

 

- 2002: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1999;

 

- 2003: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;

 

b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 

- 2001: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianità nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;

 

- 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianità 1998 ed i generali di brigata con anzianità 1999 aventi anzianità nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992;

 

- 2003: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;

 

- 2004: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;

 

c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 

- 2001: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;

 

- 2002: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;

 

- 2003: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;

 

- 2004: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;

 

- 2005: i colonnelli già valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;

 

- 2006: i colonnelli già valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;

 

- 2007: i colonnelli già valutati e quelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;

 

- 2008: i colonnelli già valutati e quelli compresi nella prima metà della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002 (9);

 

d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:

 

- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;

 

- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.

 

Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

 

- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

 

- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto;

 

- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;

 

e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000.

 

5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati è fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unità:

 

a) a Generale di Corpo d'armata:

 

- 3 per l'anno 2001;

 

- 2 per l'anno 2002;

 

- 3 per l'anno 2003;

 

- 3 per l'anno 2004;

 

- 5 per l'anno 2005;

 

b) a Generale di divisione:

 

- 3 per l'anno 2001;

 

- 4 per l'anno 2002;

 

- 4 per l'anno 2003;

 

c) a Generale di brigata:

 

- 8 per gli anni 2001, 2003;

 

- 7 per gli anni 2002, 2004;

 

d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.

 

Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'àmbito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella.

 

6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale è fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

 

7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado.

 

8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianità di grado da Maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.

 

9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

 

10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialità del ruolo tecnico-logistico sarà annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.

 

11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.

 

12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando già previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: " di reparto territoriale" (10).

 

13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:

 

a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando;

 

b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito è riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.

 

14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

 

 

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(9)  Lettera così modificata dall'art. 8, L. 2 dicembre 2004, n. 299.

(10)  Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).

(omissis)

 


 

D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
(artt. 13, 14)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17.

(omissis)

Art. 13

Personale.

1. Nell'agenzia è inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale è mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte.

 

2. L'organico definitivo dell'agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità (4).

 

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinerà i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale.

 

4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'àmbito delle dotazioni di cui al comma 2.

 

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

 

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

 

7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

 

8. L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'àmbito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.

 

 

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(4)  Gli organici dell'Agenzia Industrie Difesa sono stati definiti con D.M. 10 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2002, n. 293) e con D.M. 23 giugno 2005 (Gazz. Uff. 21 settembre 2005, n. 220).

 

 

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali.

1. L'operatività dell'agenzia decorre dalla data del decreto di approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), da effettuarsi entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale deve essere, altresì, conferito l'incarico di direttore di cui all'articolo 5, comma 2.

 

2. Le singole unità sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operatività dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Le unità indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operatività dell'agenzia sono soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacità di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. Al fine di verificare la necessità della chiusura, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unità, con potere di accesso ai dati di gestione dell'unità medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facoltà di proporre ogni misura ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unità stessa. Al personale delle unità soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5.

 

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4.

(omissis)

 


 

L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
(artt. 126, 148)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 2001, n. 14; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.

(omissis)

Art. 126

Garanzie a favore di cooperative agricole.

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.

 

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al D.M. 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 2 febbraio 1994, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

 

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

 

5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefìci previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefìci le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante (340) (341).

 

 

-------------------------------------------

 

(340)  Con Comunicato 21 agosto 2002 (Gazz. Uff. 21 agosto 2002, n. 195) il Ministero delle politiche agricole e forestali ha reso noto che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato UE, nei confronti del presente articolo. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) ha reso noto che la suddetta procedura di infrazione si è risolta positivamente e che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101/10 del 23 aprile 2003, ha considerato compatibili con il mercato comune le disposizioni del presente articolo. Vengono meno, quindi, prosegue quest'ultimo comunicato, le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.

(341)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 438 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione.

(omissis)

Art. 148

Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (432).

 

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari (433).

 

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi (434).

 

 

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(432)  Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(433)  Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(434)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

(omissis)

 

 

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(art. 36)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 36

Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

 

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (81).

 

1-bis 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali (82).

 

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (83).

 

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (84).

 

 

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(81)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(82) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(83)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(84)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 marzo 2003, n. 89 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(omissis)

 

 

 

 


 

L. 3 aprile 2001, n. 142.
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
(art. 3)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2001, n. 94.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 4 febbraio 2002, n. 33;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 17 giugno 2002, n. 34/2002; Circ. 18 marzo 2004, n. 10;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 21 ottobre 2002, n. 1.470.234.

(omissis)

Art. 3

Trattamento economico del socio lavoratore.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

 

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

 

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

 

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (5).

 

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6 (6).

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30.

(omissis)


 

D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, conv. con mod., Legge 30 novembre 2001, n. 418.
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
(art. 4)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 2001, n. 228.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2001, n. 418 (Gazz. Uff. 30 novembre 2001, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 29 settembre 2001, n. 1501/UDA; Nota 31 ottobre 2001, n. 1943/UDA; Circ. 30 aprile 2002, n. 36/E; Ris. 28 agosto 2003, n. 177/E;

- Ministero dell'interno: Lett.circ. 18 dicembre 2001, n. P1396/4113.

(omissis)

Art. 4

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001 (5), l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

 

 

--------------------------------------

 

(5)  Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 2, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 30 giugno 2003 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 115, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 

 

 


 

L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(art. 19)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

(omissis)

Art. 19

Assunzioni di personale.

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi (65) a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (66) (67).

 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

3. ... (68).

 

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

 

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

 

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

 

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331 (69).

 

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre (70).

 

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

 

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto (71).

 

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del princìpio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale princìpio siano analiticamente motivate (72).

 

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002 (73).

 

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

 

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

 

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

13. Nell'àmbito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso della dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso (74) (75).

 

15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria (76) .

 

 

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(65)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(66)  Vedi, anche, l'art. 34, comma 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.P.R. 13 dicembre 2002.

(67)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(68)  Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(69)  Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002. Per gli anni 2005 e 2006 vedi l'art. 3, comma 69, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(70)  Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002.

(71)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(72)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(73)  Per l'ulteriore proroga dei comandi del personale di cui al presente comma vedi l'art. 34, comma 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(74)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 3 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 14, proposta dalla Regione Emilia-Romagna per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

(75)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(76)  Vedi, anche, la Dir.Min. 8 maggio 2002.

(omissis)


 

D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con mod., Legge 23 aprile 2002, n. 73.
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare
(art. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2002, n. 46 e convertito in legge, come modificato, dall'art. 1, L. 23 aprile 2002, n. 73 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 13 marzo 2002, n. 24/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 132/E; Circ. 3 maggio 2002, n. 37/E; Nota 21 giugno 2002, n. 123973; Ris. 11 novembre 2002, n. 353/E.

(omissis)

Art. 3

Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare.

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1:

 

1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

 

2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;

 

3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: «rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;

 

4) ... (11);

 

5) ... (12);

 

6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

 

7) ... (13);

 

8) ... (14);

 

b) ... (15);

 

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione».

 

2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.

 

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata (16) (17).

 

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

 

5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (18) (19) (20).

 

 

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(11)  Sostituisce il comma 2-bis all'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(12)  Sostituisce il primo periodo al comma 2-ter dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(13)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(14)  Sostituisce il comma 7 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(15)  Aggiunge l'art. 1-bis alla L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(16)  Comma così sostituito dal comma 7 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 144 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 16 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui era stata constatata la violazione.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 gennaio-1° febbraio 2006, n. 35 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione all'art. 3 Cost.; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata per contrasto con l'art. 102, secondo comma, nonché con la VI disposizione transitoria della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

(18) Comma così sostituito dal comma 7 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 gennaio-1° febbraio 2006, n. 34 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, sollevata in relazione agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, sollevata, in relazione all'art. 24 Cost.

(omissis)

 

 


 

L. 31 luglio 2002, n. 179.
Disposizioni in materia ambientale
(art. 26)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 12 febbraio 2003, n. 44.

(omissis)

Art. 26

Disposizioni relative a Venezia e Chioggia.

1. ... (12).

 

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».

 

 

-------------------------------------------

 

(12)  Sostituisce il comma 5 dell'art. 10, D.L. 5 febbraio 1990, n. 16.

(omissis)

 

 

 


 

O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274.
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)
(art. 2)

 

 

(1) (2) (3)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 2003, n. 105, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nota 4 giugno 2003.

(omissis)

Art. 2

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

 

2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

 

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

 

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi (4), di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.

 

I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate (5) (6).

 

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 (7).

 

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme (8).

 

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

 

6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

---------------------------------

 

(4)  Periodo prorogato di sei mesi dall'art. 6, O.P.C.M. 5 novembre 2004, n. 3379 (Gazz. Uff. 16 novembre 2004, n. 269), ferma restando la possibilità di continuare ad applicare le normative tecniche allegate alla presente ordinanza. Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, O.P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431. Da ultimo il termine è stato ulteriormente prorogato di due mesi dall'art. 6, O.P.C.M. 1° agosto 2005, n. 3452 (Gazz. Uff. 5 agosto 2005, n. 181) - modificata dall'art. 4, O.P.C.M. 30 giugno 2006, n. 3529 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159) - e fino al 23 ottobre 2005 dall'art. 1, O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3467 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2005, n. 245).

(5)  Il presente comma era stato corretto con Comunicato 9 luglio 2003 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 157), successivamente annullato dal Comunicato 12 luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160).

(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 21 ottobre 2003 e la Det. 29 marzo 2007, n. 3/2007. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 6, O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3333 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2004, n. 26).

(7)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 21 ottobre 2003.

(8)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 21 ottobre 2003.

(omissis)

 

 


 

D.L. 23 aprile 2003, n. 89, conv. con mod., Legge 20 giugno 2003, n. 141.
Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti
(art. 2)

 

(1) (2)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 141 (Gazz. Uff. 23 giugno 2003, n. 143), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 2

Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia.

1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti (5).

 

2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti (6).

 

3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (7).

 

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(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141.

(7)  Vedi, anche, l'art. 3, commi 125 e 126, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273
(art. 1)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159.

 

Art. 1

Istituzione delle sezioni.

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche (2).

 

 

----------------------------------------------------

 

(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 386 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, comma1, lettera i), sollevate in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(omissis)

 

 

 


 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali
(art. 132)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2)  Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.

(omissis)

Art. 132

Conservazione di dati di traffico per altre finalità.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi (23).

 

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (24).

 

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante (25).

 

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

 

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati (26).

 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

 

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);

 

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

 

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

 

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

 

6. [Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante] (27) (28).

 

 

-------------------------------------------

 

(23)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

(24)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

(25)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 6-14 novembre 2006, n. 372 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188.
Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria
(art. 17)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

(omissis)

Art. 17

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.

 

3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14.

 

4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.

 

5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:

 

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

 

b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

 

c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;

 

d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

 

e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

 

6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.

 

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone.

 

8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione (14).

 

9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

 

10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni (15).

 

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i princìpi e procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.

 

 

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(14) Comma così modificato dal comma 970 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(15)  Comma così modificato dall'art. 15, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(omissis)

 

 

 


 

 

Decr. Capo Dip. Protezione civile 21 ottobre 2003.
Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2, O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274. Vedi, anche, la Det. 29 marzo 2007, n. 3/2007.

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

 

Visto l'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

 

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi dalla data dell'ordinanza e per quanto di propria competenza, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

 

Visto l'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza, che esclude dalla facoltà di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le norme tecniche vigenti gli edifici e le opere rientranti nelle predette tipologie;

 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316 recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274»;

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2002 con il quale il dott. Guido Bertolaso è stato nominato capo del Dipartimento della protezione civile;

 

Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

 

Allegato 1

 

Elenco A

 

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

 

1. Edifici.

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

 

1) organismi governativi;

 

2) uffici territoriali di Governo;

 

3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

 

4) Forze armate;

 

5) Forze di polizia;

 

6) Corpo forestale dello Stato;

 

7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

 

8) Registro italiano dighe;

 

9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

 

10) Consiglio nazionale delle ricerche;

 

11) Croce rossa italiana;

 

12) Corpo nazionale soccorso alpino;

 

13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;

 

14) Rete ferroviaria italiana;

 

15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;

 

16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

 

 

2. Opere infrastrutturali.

 

1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;

 

2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.

 

3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

 

 

 

 

 

 

Elenco B

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

 

1. Edifici:

 

1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'àmbito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

 

2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

 

 

2. Opere infrastrutturali.

 

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.

 

2. Grandi dighe.

 


Allegato 2

 

Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003.

 

1. Premessa.

 

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

 

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

 

b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

 

Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 1.

 

L'insieme delle tipologie individuate porta a descrivere in termini molto ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.

 

Sulla base di quanto sopra, la sezione rischio sismico della Commissione nazionale grandi rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche.

 

Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile che li fa ora propri per la parte di interesse con il presente atto, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame.

 

In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.

 

Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.

 

I livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale), pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.

 

I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.

 

 

2. Livello 0.

 

Al livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

 

1) denominazione dell'opera;

 

2) proprietario;

 

3) utilizzatore;

 

4) classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 1;

 

5) coordinate geografiche;

 

6) dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di campate);

 

7) anno di progettazione;

 

8) anno di ultimazione della costruzione;

 

9) anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale;

 

10) materiale strutturale principale della struttura verticale;

 

11) dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso);

 

12) dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).

 

Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle quattro zone sismiche definite dalle norme, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.

 

Dovranno pertanto essere indicate:

 

13) PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni;

 

14) PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni.

 

Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.

 

 

3. Livelli 1 e 2 (edifici).

 

Su ciascun edificio andranno effettuati sopraluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli interventi subiti dalla struttura.

 

Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.

 

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subìto trasformazioni, sarà considerato regolare se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, con la sola eccezione del punto g), per il quale non è richiesto il controllo ai fini delle verifiche di cui al presente documento.

 

È essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere la regolarità di un edificio. In tutti i casi quindi (indipendentemente dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:

 

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO);

 

b) qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto? (max 4);

 

c) qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del rientro o della sporgenza? (max 25%);

 

d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);

 

e) qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell'edificio (quali telai e pareti) espressa in percentuale dell'altezza dell'edificio? (min 100%);

 

f) quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in percentuale della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati? (max 20%);

 

g) quali sono i massimi restringimenti della sezione dell'edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante? (max 30 %, max 10%);

 

h) sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura)? (SI/NO).

 

 

3.1. Livello 1.

L'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti al punto 11.2 delle citate norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni, per le strutture in c.a., mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.

 

È richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.

 

È consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le norme).

 

Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.

 

 

3.1.1. Edifici in c.a.

Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme.

 

Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle norme.

 

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.

 

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.

 

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

 

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e 11.3.3 delle norme.

 

In particolare si procederà come segue:

 

1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

 

2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati);

 

3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1);

 

4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGACO);

 

5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGADS);

 

6) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (PGADL).

 

3.1.2. Edifici in muratura.

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme).

 

Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

 

Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle norme).

 

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.2 delle norme.

 

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.

 

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

 

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2 delle norme.

 

In particolare si procederà come segue:

 

1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

 

2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;

 

3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno (punto 4.11.2), ed ultimo, in funzione della modalità di collasso (punti 8.2.2.1 e 8.2.2.2);

 

4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGADS);

 

5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGADL).

 

 

3.2. Livello 2.

L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza-spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni.

 

È richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le norme).

 

È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in situ (almeno SPT).

 

È in generale richiesta l'analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali; il ricorso all'analisi lineare è consentito alle condizioni descritte al punto 11.2.5.4 delle norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti.

 

Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorità, in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 è comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda l'effettuazione di analisi lineari.

 

3.2.1. Edifici in c.a.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

 

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

 

Si procederà secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme, utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al punto 4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto 4.5.4.1.

 

Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza a (flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati).

 

Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1).

 

Sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:

 

1) il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di collasso - CO);

 

2) il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (stato limite di danno severo - DS);

 

3) il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (stato limite di danno lieve - DL).

 

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite.

 

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti ai tre stati limite di interesse (PGACO, PGADS, PGADL).

 

3.2.2. Edifici in muratura.

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle norme).

 

Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

 

Si ricorrerà all'analisi non lineare statica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di produrre una curva di capacità globale forza-spostamento.

 

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

 

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

 

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite, con riferimento ai valori di spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle norme.

 

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri in spostamento definiti al punto 8.1.6 consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite di interesse (PGADS, PGADL).

 

4. Ponti.

Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate per gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei ponti, tenendo conto della specificità delle strutture.

 

Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate procedute semplificate (di livello 1) può essere effettuata con riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si definisce il concetto di regolarità per ponti e viadotti.

 

 

 


D.L. 29 marzo 2004, n. 81, conv., con mod., Legge 26 maggio 2004, n. 138.
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 24 novembre 2004, n. 8695.

 

 

Art. 1.

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

 

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (4);

 

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

 

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

 

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

 

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (5).

 

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(4)  Vedi, anche, il D.M. 1° luglio 2004 e gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.

(omissis)

 


D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv., con mod., Legge 4 giugno 2004, n. 143.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(art. 5)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 5 giugno 2004, n. 130), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 10 maggio 2004, n. 691; Nota 3 giugno 2004, n. 29.

(omissis)

Art. 5.

Spese di personale docente e non docente universitario.

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002 (28).

 

2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (29).

 

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (30).

 

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(28)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(29)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(30)  Per la proroga degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 10, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, l'art. 8, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e il comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 3 maggio 2004, n. 112.
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione
(art. 7)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

(omissis)

Art. 7

Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (8).

 

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito (9).

 

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

 

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

 

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato (10).

 

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

 

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto (11).

 

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali» (12).

 

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

 

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici (13).

 

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione (14).

 

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15).

 

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (16).

 

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

 

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».

 

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie (17).

 

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (18).

 

 

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(8)  Vedi, anche, l'art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(9)  Vedi, anche, l'art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(10)  Vedi, anche, l'art. 38, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(11)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(12)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 9, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(14)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(15)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(16)  Vedi, anche, i commi 461 e 574 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1246 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(17)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 12, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(18)  Vedi, anche, gli artt. 23 e 26 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(omissis)

 

 

 


 

D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv., con mod.,Legge 27 luglio 2004, n. 186.
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione
(art. 5)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 13 ottobre 2004, n. 10; Circ. 24 dicembre 2004, n. 69;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 29 luglio 2004, n. 338.

(omissis)

Art. 5.

Normative tecniche in materia di costruzioni.

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta (20).

 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile (21).

 

2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi (22) dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (23).

 

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(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

(21)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. Le norme tecniche per le costruzioni sono state approvate con D.M. 14 settembre 2005.

(22) Per la proroga del termine vedi il comma 4-bis dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 14-undevicies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


 

D.L. 19 novembre 2004, n. 277, conv., con mod., Legge 21 gennaio 2005, n. 4.
Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino
(Tabella A)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2004, n. 274 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 gennaio 2005, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2005, n. 16), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

 

 

1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

 

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

3) Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico (16).

 

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(16)  Numero così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

 


 

D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 maggio 2005, n. 64.

(omissis)

Art. 10.

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

 

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

 

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

 

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

 

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

 

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

 

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

 

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

 

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(4) Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 


 

L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 24, 29, 132, 170)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

(omissis)

Articolo 1

Comma 24.

Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

 

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

 

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;

 

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

 

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

 

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

 

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

 

f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale (21);

 

f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (22);

 

f-quater) [spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili] (23) (24).

 

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(21)  Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22)  Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23)  Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, abrogata dall'art. 14, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(24)  A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Comma 29.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto (32).

 

 

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(32)  Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.) e con D.M. 1° marzo 2006, (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159), con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.), con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) e con D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295), sono stati individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state individuate le relative modalità di erogazione.

 

 

Comma 132.

Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (94).

 

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(94)  Comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Comma 170.

Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate (106).

 

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(106) Comma così modificato dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 settembre 2006.

(omissis)

 


 

D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., con mod., Legge 31 marzo 2005, n. 43.
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 18 aprile 2005, n. 20/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 5 aprile 2005, n. 448; Nota 22 aprile 2005, n. 452.

 

 

Art. 1.

Disposizioni per l'università.

1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005 (4).

 

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità (5).

 

2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole (6).

 

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(4)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(5)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(omissis)

 


D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, conv., con mod., Legge 22 aprile 2005, n. 58.
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 aprile 2005, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 22 febbraio 2005, n. 643/V/AGT; Nota 13 maggio 2005, n. 1548.

 

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate (3).

 

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3 (4).

 

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno (5).

 

3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia (6).

 

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria» (7).

 

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'àmbito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'àmbito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

 

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

 

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'àmbito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

 

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

 

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

 

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane (8).

 

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006 (9).

 

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (10).

 

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(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. Vedi, anche, il comma 432 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(5)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58 e poi dal comma 1231 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(7)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir. 13 maggio 2005.

(9)  Comma prima corretto con Comunicato 22 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2005, n. 43) e poi così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. Vedi, anche, il comma 58 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 6, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

(10)  Comma così corretto con Comunicato 22 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2005, n. 43).

(omissis)


 

L. 24 febbraio 2005, n. 34.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
(art. 4)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2005, n. 61.

(omissis)

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

 

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

 

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

 

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale
(art. 64)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

 

Art. 64.

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

 

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

 

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE (56).

 

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(56)  Periodo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

 


 

L. 31 marzo 2005, n. 56.
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
(art. 2)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91, S.O.

(omissis)

Art. 2

Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero.

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonché le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

 

2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003 (3).

 

 

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(3)  Comma così rettificato con Comunicato 22 aprile 2005 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93).

(omissis)

L. 18 aprile 2005, n. 62.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
(art. 25)


 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

(omissis)

Art. 25.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

 

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;

 

c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

 

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

 

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 (12).

 

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni (13).

 

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(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(13)  In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265
(art. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.M. 20 aprile 2006.

(omissis)

 

Art. 3

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi.

1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

 

«Titolo III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

 

Art. 692

(Beni del demanio aeronautico statale)

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

 

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

 

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

 

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

 

Art. 693

(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

 

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

 

Art. 694

(Aerodromi privati)

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

 

Art. 695

(Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati)

L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

 

Art. 696

(Opere di pubblico interesse)

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

 

Art. 697

(Aerodromi aperti al traffico civile)

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

 

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

 

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

 

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

 

Art. 698

(Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.

 

Art. 699

(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

 

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

 

Art. 700

(Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile)

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.

 

Art. 701

(Aviosuperfici)

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.

 

Art. 702

(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali)

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

 

Art. 703

(Devoluzione delle opere non amovibili)

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

 

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

 

Art. 704

(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale)

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

 

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

 

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

 

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

 

Art. 705

(Compiti del gestore aeroportuale)

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

 

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

 

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

 

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

 

c) corrisponde il canone di concessione;

 

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

 

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

 

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

 

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.

 

Art. 706

(Servizi di assistenza a terra)

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

 

Capo III

Vincoli della proprietà privata

 

Art. 707

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni)

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

 

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

 

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

 

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

 

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

 

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.

 

Art. 708

(Opposizione)

Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

 

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

 

Art. 709

(Ostacoli alla navigazione)

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

 

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

 

Art. 710

(Aeroporti militari)

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

 

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

 

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

 

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

 

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

 

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

 

Art. 711

(Pericoli per la navigazione)

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

 

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

 

Art. 712

(Collocamento di segnali)

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

 

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

 

Art. 713

(Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea)

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

 

Art. 714

(Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli)

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

 

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

 

Art. 715

(Valutazione di rischio delle attività aeronautiche)

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

 

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

 

Art. 716

(Inquinamento acustico)

La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».

 

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all' articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

 

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

 

b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

 

c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

 

4. L' articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

 

«Art. 718

(Funzioni di polizia e di vigilanza)

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

 

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

 

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

 

5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.

 

6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.

 

7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.

 

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 14.

Protezione sociale

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi dì assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.».

(omissis)

 


 

D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
(artt. 6, 12, 20)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 16, D.M. 25 settembre 2007, n. 185.

(omissis)

Art. 6.

Raccolta separata.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

 

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

 

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

 

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

 

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

 

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

(omissis)

Art. 12

Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

 

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

 

3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.

 

4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

 

5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.

 

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

(omissis)

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali.

1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.

 

2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta.

 

3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14.

 

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 (6).

 

5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7).

 

6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

 

 

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(6) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(7)  Per la proroga del termine vedi l'art. 1-quinquies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(omissis)

 

 

 


D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(artt. 6, 7)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155 (Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 6.

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili (12).

 

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «al momento dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti» (13).

 

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

 

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

 

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

 

 

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

 

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

 

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati» (14).

 

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato (15).

 

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(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(14)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

 

 

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (16).

 

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17).

 

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia (18).

 

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili (19).

 

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni (20).

 

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(16)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(17)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(18)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 agosto 2005.

(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(omissis)

 


L. 17 agosto 2005, n. 175.
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

(omissis)

Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

 


 

 


 

D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(art. 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria (28).

 

Art. 3.

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

 

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS (29).

 

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti (30).

 

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7 (31):

 

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

 

b) può effettuare:

 

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso (32);

 

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

 

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (33).

 

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici (34).

 

7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale (35).

 

7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari (36).

 

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. (37).

 

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

 

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

 

12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2010 (38).

 

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

 

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (39);

 

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

 

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (40);

 

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

 

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

 

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16] (41).

 

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto (42).

 

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

 

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

 

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto (43).

 

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito (44).

 

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

 

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate (45):

 

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21 (46);

 

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

 

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti (47).

 

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso (48):

 

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto (49);

 

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (50).

 

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica (51).

 

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività (52).

 

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

 

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

 

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

 

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

 

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 (53).

 

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 (54).

 

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. (55).

 

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

 

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

 

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

 

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nell'articolo 18:

 

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

 

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

 

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

 

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

 

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

 

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» (56);

 

d) nell'articolo 59:

 

1) è abrogato il comma 4-bis;

 

2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.» (57);

 

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

 

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel comma 118:

 

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

 

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

 

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

 

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

 

b) nel comma 426-bis:

 

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

 

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

 

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

 

c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

 

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

 

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

 

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.» (58);

 

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

 

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

 

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.» (59);

 

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro» (60);

 

b-ter) all'articolo 85:

 

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

 

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» (61).

 

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

 

41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico» (62).

 

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso» (63).

 

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività (64).

 

42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio (65).

 

42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione (66).

 

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» (67).

 

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli (68).

 

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(28)  Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(29)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(30) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(31)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(32)  Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(33)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(34)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(35) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(36) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(37)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(38)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(39) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

(40) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

(41)  Periodo soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(42)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(43)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(44)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(45)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(46) Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(47) Comma aggiunto dal comma 294 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(48)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(49)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(50)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(51)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(52)  Comma aggiunto dal comma 468 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(53)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(54)  Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(55)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(56)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(57)  Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(58)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(59)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(60)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(61)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(62)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(63)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(64)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 dicembre 2006.

(65)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(66)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(67)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(68)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(omissis)


 

D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, conv., con mod., Legge 30 novembre 2005, n. 244.
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.
(art. 5)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 5.

Interventi urgenti nel settore avicolo.

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari (18).

 

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1 (19).

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute (20).

 

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (21).

 

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (22).

 

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (23).

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

 

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(18)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2006.

(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(21)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 116 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il termine relativo agli adempimenti di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(22)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(23)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(24)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 582)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

Comma 582.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

(omissis)

 

 


 

 

D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., Legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti
(artt. 13, 15, 26)

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2)  Titolo così corretto con Comunicato 2 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

(3)  Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 13.

Edilizia residenziale pubblica.

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007» (14).

 

2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(14)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

(omissis)

Art. 15

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».

(omissis)

Art. 26.

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» (36).

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(36)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

(omissis)


 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale
(artt. 177-266, 281)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

Parte quarta

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I

Gestione dei rifiuti

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 177.

Campo di applicazione.

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

 

2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

Art. 178.

Finalità.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

 

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

 

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

 

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

 

5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

 

 

Art. 179.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

 

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

 

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

 

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

 

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

 

 

Art. 180.

Prevenzione della produzione di rifiuti.

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

 

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

 

b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

 

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

 

d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

 

 

Art. 181.

Recupero dei rifiuti.

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

 

a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;

 

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

 

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;

 

d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

 

2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.

 

3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute.

 

4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.

 

5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

 

6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.

 

7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

 

8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di accordo è acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.

 

9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.

 

10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.

 

11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.

 

12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.

 

13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.

 

14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.

 

 

Art. 182.

Smaltimento dei rifiuti.

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

 

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

 

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

 

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

 

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

 

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.

 

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

 

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3.

 

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

 

8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.

 

 

Art. 183.

Definizioni.

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

 

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi:

 

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

 

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

 

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

 

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

 

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

 

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

 

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

 

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

 

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

 

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

 

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

 

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

 

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

 

oppure

 

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 

oppure

 

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

 

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

 

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

 

oppure

 

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 

oppure

 

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

 

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

 

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

 

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

 

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

 

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante con tenuto energetico:

 

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

 

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

 

1) il rischio ambientale e sanitario;

 

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

 

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

 

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 (33);

 

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

 

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

 

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

 

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

 

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

 

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

 

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

 

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

 

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

 

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

 

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(33) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

 

 

Art. 184.

Classificazione.

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

 

2. Sono rifiuti urbani:

 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

 

3. Sono rifiuti speciali:

 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

 

e) i rifiuti da attività commerciali;

 

f) i rifiuti da attività di servizio;

 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

 

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

 

m) il combustibile derivato da rifiuti;

 

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto (34).

 

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

 

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(34) L'elenco dei rifiuti previsto dal presente comma è stato istituito con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O). Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 185.

Limiti al campo di applicazione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);

 

b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

 

c) i rifiuti radioattivi;

 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

 

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

 

f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

 

g) i materiali esplosivi in disuso;

 

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

 

i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

 

l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

 

m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;

 

n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

 

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

 

 

Art. 186.

Terre e rocce da scavo.

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 (35).

 

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

 

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (36).

 

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

 

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

 

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

 

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

 

8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.

 

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.

 

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

 

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(35) Per l'interpretazione autentica delle parole «trasformazioni preliminari», contenute nel presente comma, vedi l'art. 7, D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 187.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

 

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

 

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

 

 

Art. 188.

Oneri dei produttori e dei detentori.

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

 

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

 

a) autosmaltimento dei rifiuti;

 

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

 

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

 

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

 

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

 

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

 

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

 

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

 

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

 

 

Art. 189.

Catasto dei rifiuti.

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

 

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

 

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

 

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

 

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

 

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

 

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

 

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

 

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

 

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

 

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

 

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 (37).

 

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(37) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 190.

Registri di carico e scarico.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

 

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

 

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

 

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

 

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

 

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

 

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

 

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

 

c) il metodo di trattamento impiegato.

 

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

 

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

 

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

 

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

 

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

 

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

 

 

Art. 191.

Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

 

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

 

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

 

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

 

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

 

 

Art. 192.

Divieto di abbandono.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

 

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

 

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

 

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 

 

Art. 193.

Trasporto dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

 

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

 

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

 

c) impianto di destinazione;

 

d) data e percorso dell'istradamento;

 

e) nome ed indirizzo del destinatario.

 

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

 

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

 

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

 

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

 

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

 

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

 

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.

 

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

 

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

 

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

 

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

 

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

 

 

Art. 194.

Spedizioni transfrontaliere.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.

 

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.

 

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

 

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

 

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;

 

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;

 

d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.

 

4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

 

5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:

 

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

 

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

 

7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.

 

 

Capo II

Competenze

 

Art. 195.

Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

 

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

 

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

 

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

 

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi:

 

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

 

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

 

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

 

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

 

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

 

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

 

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

 

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

 

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:

 

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

 

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

 

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

 

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

 

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

 

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

 

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

 

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

 

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

 

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

 

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

 

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

 

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

 

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

 

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

 

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

 

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

 

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso (38);

 

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

 

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

 

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

 

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

 

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata.

 

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti (39).

 

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

 

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(38) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(39) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 196.

Competenze delle regioni.

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

 

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

 

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

 

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

 

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

 

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

 

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

 

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

 

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):

 

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

 

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

 

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

 

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

 

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

 

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

 

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

 

 

Art. 197.

Competenze delle province.

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono:

 

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

 

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

 

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

 

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

 

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

 

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

 

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

 

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

 

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

 

 

Art. 198.

Competenze dei comuni.

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

 

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

 

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provìncia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

 

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

 

 

Capo III

Servizio di gestione integrata dei rifiuti

 

Art. 199.

Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

 

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

 

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

 

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

 

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

 

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

 

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

 

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);

 

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

 

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

 

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

 

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

 

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

 

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

 

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

 

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

 

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

 

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

 

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

 

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

 

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

 

d) la stima degli oneri finanziari;

 

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

 

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

 

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

 

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

 

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta".

 

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

 

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

 

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

 

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

 

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

 

11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

 

12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

 

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

 

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

 

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

 

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

 

 

Art. 200.

Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

 

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

 

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

 

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

 

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

 

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

 

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

 

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

 

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

 

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

 

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

 

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

 

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

 

 

Art. 201.

Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

 

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

 

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

 

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

 

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

 

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

 

5. In ogni ambito:

 

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

 

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

 

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

 

 

Art. 202.

Affidamento del servizio.

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia (40).

 

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

 

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

 

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

 

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

 

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

 

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(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 203.

Schema tipo di contratto di servizio.

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

 

2. Lo schema tipo prevede:

 

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

 

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

 

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

 

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

 

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

 

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

 

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

 

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

 

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

 

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

 

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

 

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

 

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

 

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

 

 

Art. 204.

Gestioni esistenti.

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

 

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

 

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento (41).

 

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

 

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(41) Il riferimento all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

 

 

Art. 205.

Misure per incrementare la raccolta differenziata.

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

 

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

 

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

 

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012 (42).

 

2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

 

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

 

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(42) Vedi, anche, il comma 1108 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 206.

Accordi, contratti di programma, incentivi.

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

 

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

 

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

 

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

 

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

 

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento:

 

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

 

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

 

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

 

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

 

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

 

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

 

a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;

 

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima secondaria, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

 

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.

 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

 

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

 

 

Art. 207.

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

[1. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

 

2. L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.

 

3. La struttura e la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'articolo 159.

 

4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'articolo 160.

 

5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche] (43).

 

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(43) Articolo abrogato dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

 

 

Capo IV

Autorizzazioni e iscrizioni

 

Art. 208.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

 

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

 

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

 

a) procede alla valutazione dei progetti;

 

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

 

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

 

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

 

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

 

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

 

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

 

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

 

10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

 

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

 

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

 

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

 

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

 

e) il metodo di trattamento e di recupero;

 

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

 

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

 

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

 

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

 

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

 

13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.

 

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.

 

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

 

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.

 

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.

 

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

 

 

 

Art. 209.

Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

 

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

 

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

 

6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 210.

Autorizzazioni in ipotesi particolari.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

 

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

 

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

 

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;

 

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

 

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

 

e) il metodo di trattamento e di recupero;

 

f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;

 

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

 

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

 

l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.

 

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, la cui costruzione è stata autorizzata, questi non risultino conformi all'autorizzazione predetta, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione stessa è revocata.

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.

 

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.

 

7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

 

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 211.

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

 

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

 

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

 

2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è didue anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

 

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

 

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 212.

Albo nazionale gestori ambientali.

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

 

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

 

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

 

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

 

c) uno dal Ministro della salute;

 

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

 

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

f) uno dal Ministro dell'interno;

 

g) tre dalle regioni;

 

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

 

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

 

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

 

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

 

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

 

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

 

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;

 

f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

 

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

 

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

 

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

 

8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 (44).

 

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

 

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

 

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

 

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

 

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

 

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

 

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

 

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

 

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

 

12. È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

 

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .

 

14. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

 

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

 

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995 (45).

 

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

 

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1 ° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

 

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

 

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

 

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

 

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

 

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

 

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

 

22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.

 

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri (46).

 

24. Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

 

25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

 

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

 

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

 

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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(44) L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con Del. 26 aprile 2006 (Gazz. Uff. 22 maggio 2006, n. 117), modificata dall'art. 1, Del. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 2 agosto 2007, n. 178).

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 213.

Autorizzazioni integrate ambientali.

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

 

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

 

b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

 

2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.

 

 

Capo V

Procedure semplificate

 

Art. 214.

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

 

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

 

3. Il comma 2 può essere attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di cui agli articoli 181 e 206 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

 

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

 

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

 

b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

 

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

 

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,

 

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

 

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

 

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.

 

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

 

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.

 

 

Art. 215.

Autosmaltimento.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

 

a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

 

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

 

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;

 

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

 

e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

 

3. La Sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

 

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

 

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

 

4. Qualora la Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima Sezione propone alla provincia di disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

 

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

 

 

Art. 216.

Operazioni di recupero.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione,

 

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

 

a) per i rifiuti non pericolosi:

 

1) le quantità massime impiegabili;

 

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

 

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

 

b) per i rifiuti pericolosi:

 

1) le quantità massime impiegabili;

 

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

 

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

 

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

 

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

 

3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

 

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

 

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

 

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

 

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

 

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

 

4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

 

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,

 

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

 

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

 

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

 

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

 

9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

 

a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

 

b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

 

c) impiego in impianti autorizzati.

 

10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.

 

11 Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

 

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

 

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

 

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

 

15. Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.

 

 

Titolo II

Gestione degli imballaggi

 

Art. 217.

Ambito di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

 

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

 

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

 

 

Art. 218.

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

 

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

 

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

 

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

 

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

 

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

 

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

 

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

 

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

 

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

 

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

 

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

 

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

 

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

 

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

 

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

 

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

 

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

 

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

 

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

 

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

 

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

 

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

 

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

 

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;

 

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

 

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

 

Art. 219.

Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti princìpi generali:

 

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai princìpi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;

 

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

 

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;

 

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

 

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché la cooperazione degli stessi secondo i princìpi della «responsabilità condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti princìpi:

 

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

 

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

 

c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

 

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

 

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

 

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

 

b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

 

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

 

d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

 

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

 

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

 

 

Art. 220.

Obiettivi di recupero e di riciclaggio.

1. Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) del 1° febbraio 1993, n. 259, del Consiglio, del regolamento (CE) 29 aprile 1999, n. 1420, del Consiglio e del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1547, della Commissione sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

 

3. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

 

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

 

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

 

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

 

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,

 

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

 

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

 

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

 

 

Art. 221.

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

 

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

 

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

 

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

 

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

 

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

 

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti,

 

5. I produttori che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. A tal fine i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

 

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

 

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

 

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

 

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

 

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

 

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

 

b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

 

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

 

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

 

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

 

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

 

 

Art. 222.

Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

 

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

 

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

 

2. Nel caso in cui l'Autorità di cui all'articolo 207 accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

 

3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

 

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).

 

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

 

 

Art. 223.

Consorzi.

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private e il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono uno o più consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale. Ai consorzi di cui al presente comma possono partecipare i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

 

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai princìpi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (47).

 

3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.

 

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Autorità di cui all'articolo 207 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

 

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

 

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità di cui all'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

 

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(47) Lo schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale è stato approvato con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119). Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 224.

Consorzio nazionale imballaggi.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

 

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai princìpi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive (48).

 

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

 

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

 

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

 

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;

 

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;

 

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la quota del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero;

 

f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;

 

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

 

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;

 

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;

 

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

 

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.

 

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.

 

5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

 

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;

 

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

 

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

 

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

 

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

 

8. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di cui all'articolo 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. E' fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all'articolo 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo.

 

9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.

 

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive.

 

11. Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 223.

 

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive può determinare con proprio decreto l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e uno o più dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), o uno o più consorzi di cui all'articolo 223 non vi aderiscano o non concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo concluso con il CONAI, il CONAI medesimo può subentrare a tali soggetti nella conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.

 

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

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(48) Comma così modificato prima dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e poi dal comma 2-bis dell’art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 225.

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

 

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

 

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

 

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

 

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

 

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

 

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

 

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

 

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

 

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Autorità di cui all'articolo 207 un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

 

4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

 

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Autorità di cui all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

 

 

Art. 226.

Divieti.

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

 

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto (49).

 

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE dell' 8 febbraio 1999.

 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:

 

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

 

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

 

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(49) Gli standard di cui al presente comma sono stati aggiornati con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

 

Titolo III

Gestione di particolari categorie di rifiuti

 

Art. 227.

Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto.

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

 

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

 

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;

 

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

 

 

Art. 228.

Pneumatici fuori uso.

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

 

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.

 

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

 

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

 

 

Art. 229.

Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q.

1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (CDR), di seguito CDR, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera r), è classificato come rifiuto speciale.

 

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.

 

3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.

 

4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le modalità per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.

 

5. Il CDR-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.

 

6. [Il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (50)] (51).

 

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(50) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(51) Comma abrogato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 230.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

 

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

 

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

 

 

Art. 231.

Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

 

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

 

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

 

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

 

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

 

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

 

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

 

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

 

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

 

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (52).

 

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(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 232.

Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico.

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

 

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

 

3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".

 

 

Art. 233.

Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

 

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

 

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

 

b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

 

c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

 

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

 

5. Partecipano ai consorzi:

 

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

 

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

 

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

 

d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

 

6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria,

 

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

 

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

 

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonoma mente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

 

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:

 

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;

 

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

 

c) dalle quote consortili;

 

d) da eventuali contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

 

11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

 

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

 

13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

 

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

 

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 9, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

 

 

Art. 234.

Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

 

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1.

 

3. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai princìpi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

4. Ai consorzi partecipano:

 

a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

 

b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;

 

c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.

 

5. Ai consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

 

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 7, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

 

7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

 

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;

 

b) mettere in atto un sistema di restituzione dei beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.

 

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

 

8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

 

a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

 

b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

 

c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

 

d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

 

e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

 

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

 

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzi sono costituiti:

 

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;

 

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

 

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

 

d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

 

11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

 

12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

 

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

 

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea (53).

 

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(53) Le tipologie di beni in polietilene di cui al presente articolo sono state individuate con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

 

Art. 235.

Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente articolo, che non aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies costituiscono uno o più consorzi, i quali devono adottare sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

 

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e, salvo quanto previsto dal comma 17, sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

3. I consorzi di cui al comma 1, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, devono trasmettere copia della comunicazione stessa al consorzio di cui all'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal presente decreto. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189, comma 3.

 

4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

 

a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

 

b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

 

c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

 

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;

 

e) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

 

5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:

 

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

 

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

 

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

 

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

 

6. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 16 del presente articolo.

 

7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

 

8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

 

9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

 

10. Al fine di assicurare, ai consorzi, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente ai consorzi i proventi del sovrapprezzo.

 

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati: il sovrapprezzo di cui al comma 10, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale sovrapprezzo.

 

12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

 

13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

 

14. Al comma 2 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi».

 

15. Il comma 3 dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente:

 

«Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

 

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

 

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

 

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo e sauste e dei rifiuti piombosi;

 

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.».

 

16. Dopo il comma 3, dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è inserito il seguente:

 

«3-bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

 

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

 

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

 

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.».

 

17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai princìpi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive (54).

 

18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

 

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(54) Comma così modificato dal comma 2-bis dell’art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 236.

Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, o ad uno dei consorzi da costituirsi ai sensi del comma 2. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

 

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescrìtti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (55).

 

3. I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa.

 

4. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che:

 

a) producono oli base vergini;

 

b) producono oli base provenienti dal processo di rigenerazione;

 

c) immettono al consumo oli lubrificanti.

 

5. Le quote di partecipazione ai Consorzi sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di oli lubrificanti finiti che ciascun consorziato immette al consumo nell'anno precedente, rispetto al totale dei lubrificanti immessi al consumo, nel medesimo anno, da tutti i partecipanti al Consorzio stesso.

 

6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi è attribuita in misura pari all'ottanta per cento alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati.

 

7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

 

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

 

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

 

10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

 

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative modalità di nomina.

 

12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

 

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;

 

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

 

c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;

 

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;

 

e) cedere gli oli usati raccolti:

 

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

 

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

 

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

 

f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi:

 

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

 

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

 

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;

 

l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

 

13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzi stessi.

 

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i predetti soggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

 

15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

 

16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

 

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(55) Comma così modificato dal comma 2-bis dell’art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 237.

Criteri direttivi dei sistemi di gestione.

1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

 

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 238.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

 

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

 

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

 

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

 

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

 

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

 

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

 

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

 

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

 

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

 

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate (56).

 

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(56) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61.

 

 

Titolo V

Bonifica di siti contaminati

 

Art. 239.

Princìpi e campo di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

 

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

 

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

 

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

 

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

 

 

Art. 240.

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

 

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti;

 

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

 

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

 

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

 

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

 

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

 

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

 

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

 

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

 

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

 

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

 

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

 

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

 

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

 

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

 

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:

 

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

 

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio;

 

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

 

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:

 

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

 

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

 

 

Art. 241.

Regolamento aree agricole.

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.

 

 

Art. 242.

Procedure operative ed amministrative.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

 

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

 

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

 

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

 

5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

 

a) i parametri da sottoporre a controllo;

 

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

 

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

 

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

 

8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,

 

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

 

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

 

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

 

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

 

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

 

 

Art. 243.

Acque di falda.

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.

 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presentì nelle acque prelevate.

 

 

Art. 244.

Ordinanze.

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

 

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

 

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

 

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

 

 

Art. 245.

Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.

 

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

 

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

 

 

Art. 246.

Accordi di programma.

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

 

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le regioni interessate.

 

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

 

Art. 247.

Siti soggetti a sequestro.

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

 

 

Art. 248.

Controlli.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

 

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

 

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

 

 

Art. 249.

Aree contaminate di ridotte dimensioni.

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

 

 

Art. 250.

Bonifica da parte dell'amministrazione.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

 

 

Art. 251.

Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare.

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

 

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

 

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

 

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

 

2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

 

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

 

 

Art. 252.

Siti di interesse nazionale.

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

 

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

 

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

 

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

 

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

 

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

 

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

 

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

 

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

 

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

 

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.

 

9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area (57).

 

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(57) Con D.M. 11 agosto 2006 (Gazz. Uff. 2 novembre 2006, n. 255) si è provveduto alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Le Strillaie-Grosseto.

 

 

Art. 253.

Oneri reali e privilegi speciali.

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

 

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

 

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

 

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

 

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Titolo VI

Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I

Sanzioni

 

Art. 254.

Norme speciali.

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

 

 

Art. 255.

Abbandono di rifiuti.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

 

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

 

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

 

 

Art. 256.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

 

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

 

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

 

 

Art. 257.

Bonifica dei siti.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

 

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

 

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

 

 

Art. 258.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

 

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

 

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

 

 

Art. 259.

Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

 

 

Art. 260.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

 

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

 

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

 

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

 

 

Art. 261.

Imballaggi.

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

 

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

 

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

 

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

 

 

Art. 262.

Competenza e giurisdizione.

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

 

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

 

Art. 263.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

 

 

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 264.

Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

 

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

 

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

 

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

 

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

 

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

 

f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

 

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

 

h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;

 

i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

 

l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

 

m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a) sino alla parola: "CONAI";

 

n) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

 

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

 

p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

 

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

 

 

Art. 265.

Disposizioni transitorie.

1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

 

2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

 

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi.

 

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

 

 

Art. 266.

Disposizioni finali.

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

 

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

 

3. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.

 

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

 

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

 

6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.

 

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale (58).

 

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(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(omissis)

Art. 281.

Disposizioni transitorie e finali.

1. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:

 

a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;

 

b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

 

c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

 

2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:

 

a) ai sensi dell'articolo 271, commi 6 e 9, se l'impianto è stato realizzato prima del 1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente;

 

b) ai sensi dell'articolo 271, commi 8 e 9, se l'impianto deve essere realizzato ai sensi dell'articolo 269, commi 10 o 12, o è stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto in conformità alla normativa all'epoca vigente.

 

3. Per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro quindici mesi da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

4. I gestori degli impianti e delle attività che ricadevano negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991 e che, per effetto della parte quinta del presente decreto, sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni presentano la relativa richiesta entro quindici mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto; in tal caso, se l'impianto è soggetto all'articolo 275, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione sulla base dei progetti presentati ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con decorrenza dei termini previsti nell'articolo 269, comma 3, dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio di tali impianti o attività può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.

 

5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono integrati e modificati per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo.

 

6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente titolo, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

8. Lo Stato, le regioni, le province autonome e le province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissioni. I criteri per l'elaborazione di tali inventari sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute.

 

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione è composta da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attività produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o più rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalità di funzionamento della commissione, inclusa la periodicità delle riunioni, e le modalità di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

 

10. Fatti salvi i poteri stabiliti dall'articolo 271 in sede di adozione dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le regioni e le province autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, per quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, più severi di quelli fìssati dagli allegati al presente titolo, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.

(omissis)


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(art. 256)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 256.

Disposizioni abrogate.

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

 

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

 

l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

 

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

 

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

 

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

 

l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

 

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;

 

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

 

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

 

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

 

l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

 

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

 

l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

 

l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l’articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;

 

l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

 

il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

 

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

 

l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

 

l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

 

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

 

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

 

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

 

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (240);

 

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

 

l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

 

l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

 

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

 

l’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

 

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

 

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

 

l’articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

 

gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

 

l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

 

l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

 

l’articolo 14 vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole <<i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e>>;

 

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 190 del 2002;

 

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante <<Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore>>;

 

l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (241).

 

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all’articolo 245.

 

4. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

 

- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>.

 

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

 

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(240) Capoverso così modificato dalla lettera hhh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(241) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6..

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE
(art. 96)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142 S.O.

(omissis)

Art. 96.

Medicinali non soggetti a prescrizione.

1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.

 

2. Il farmacista può dare consigli al cliente, in farmacia, sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchè siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.

 

3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica».

 

4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002 (4).

 

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(4) Vedi, anche, il comma 801 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)


 

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

16) Ministero dell'università e della ricerca;

 

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

 

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

 

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

 

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

 

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

 

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

 

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

 

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

 

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

 

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

 

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

 

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

 

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

 

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).

 

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).

 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).

 

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).

 

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).

 

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).

 

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).

 

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

 

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (24).

 

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

 

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

 

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).

 

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

 

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

 

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (26);

 

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

 

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

 

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

 

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

 

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

 

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (27).

 

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (28).

 

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

 

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

 

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

 

«d-bis) turismo» (29).

 

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (30).

 

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (31).

 

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

 

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

 

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

 

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (32);

 

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

 

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

 

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (33).

 

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (34).

 

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

 

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (35).

 

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (36).

 

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (37).

 

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

 

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (38).

 

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (39).

 

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (40).

 

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (41).

 

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (42).

 

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (43).

 

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (44).

 

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (45).

 

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (46).

 

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (47).

 

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (48).

 

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (49).

 

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (50).

 

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (51).

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato prima dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(omissis)

 

 


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(artt. 35, 36-bis)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Titolo III

Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi

 

Art. 35.

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».

 

2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.» (85).

 

3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (86).

 

4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

 

5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.» (87).

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (88).

 

6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto» (89).

 

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro (90).

 

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:

 

«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

 

Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».

 

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 10, primo comma:

 

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

 

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

 

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

 

2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

 

«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

 

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

 

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

 

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione» (91);

 

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

 

c) [all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo] (92);

 

d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.» (93).

 

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (94).

 

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;

 

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

 

c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 

«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento» (95).

 

10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

 

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

 

«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento» (96).

 

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006 (97).

 

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (98).

 

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta (99).

 

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale (100).

 

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (101).

 

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

 

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.» (102).

 

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma (103).

 

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

 

«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

 

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

 

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

 

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.» (104).

 

14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (105).

 

15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni (106):

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.» (107);

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.» (108);

 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;

 

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» (109).

 

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (110).

 

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.» (111).

 

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (112).

 

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.» (113).

 

20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (114).

 

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 497:

 

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;

 

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

 

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

 

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

 

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

 

b) il codice fiscale o la partita IVA;

 

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

 

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa (115).

 

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (116).

 

22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

 

«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità» (117).

 

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

 

23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato (118).

 

23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni» (119).

 

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.» (120).

 

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» (121).

 

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (122).

 

25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (123).

 

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni (124).

 

26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati (125).

 

26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento (126).

 

26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

 

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

 

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004 (127).

 

26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

 

«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

 

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (128).

 

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

 

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.» (129).

 

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

 

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

 

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

 

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

 

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

 

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore (130).

 

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (131).

 

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti (132).

 

35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche (133).

 

35-ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 (134).

 

35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:

 

«121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione» (135).

 

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(85)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(86)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(87)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(88)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(89)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(90)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(91)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(92)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(93)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(94)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(95)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(96)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(97)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(98)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(99)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 14 settembre 2006.

(100)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(101)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289) sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

(102)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(103)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 69 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 ottobre 2007.

(104)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(105)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(106)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(107)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(108)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(109)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(110)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(111)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(112)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(113)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(114)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(115) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 49 dello stesso articolo 1.

(116) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 2, Provv. 14 marzo 2007.

(117)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(118)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(119)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(120)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(121)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(122)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

(123) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(124)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

(125)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(126)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(127)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(128)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(129)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(130)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(131)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(132)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(133)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(134)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(135)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(omissis)

Art. 36-bis

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

 

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

 

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

 

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti;

 

b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate (177).

 

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

 

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

 

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

 

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

 

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

 

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

 

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

 

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

 

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

 

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni (178).

 

 

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(177) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 3 agosto 2007, n. 123.

(178)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(omissis)


 

D.L. 28 agosto 2006, n. 253, conv., con mod., Legge 20 ottobre 2006, n. 270.
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
(art. 5)



 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2006, n. 199.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

(3) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 ottobre 2006, n. 270 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 1241 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Art. 5.

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

(omissis)

 


 

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., Legge 24 novembre 2006, n. 286.
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(art. 2, co. 59)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

(omissis)

Articolo 2

Comma 59

Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (32).

 

 

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(32) Comma così sostituito dal comma 238 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il D.M. 11 gennaio 2007.

(omissis)


 

L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1 - Stralcio; Elenco 1)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Articolo 1

Comma 224.

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231 (28).

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(28) Sull'applicabilità del contributo di cui al presente comma vedi il comma 8-quater dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Comma 225.

Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma (29).

 

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(29) Comma così modificato dal comma 8-quinquies dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità del contributo di cui al presente comma vedi il comma 8-quater del citato art. 13.

 

Comma 227.

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

 

 

Comma 228.

Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.

 

Comma 229.

Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

 

Comma 230.

Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

 

Comma 231

Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

 

Comma 232

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

 

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

 

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

 

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;

 

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

 

Comma 233

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Comma 234.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

 

Comma 236.

A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

 

Comma 389.

Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

 

Comma 404.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

 

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

 

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

 

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

 

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

 

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

 

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (67).

 

 

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(67) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007. Vedi, inoltre, per il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225.

 

Comma 407.

Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

 

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

 

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini (70).

 

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(70) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

Comma 461.

Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

 

Comma 559

Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Comma 582

Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

 

 

Comma 755

Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo (127).

 

 

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(127) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 gennaio 2007.

 

Comma 758.

Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1 (130).

 

 

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(130) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

Comma 796.

Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

(omissis)

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006 (141);

 

Comma 802

Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

 

Comma 803

Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

 

Comma 841

Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (151).

 

Comma 1055

Entro il 30 novembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'EIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007 (182).

 

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(182) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Comma 1056.

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sette anni». L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro (183).

 

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(183) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Comma 1072

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Comma 1156

A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

 

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui (190);

 

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

 

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro (191);

 

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

 

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

 

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo (192);

 

f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (193).

 

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

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(190) Per l'istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare vedi il D.M. 11 ottobre 2007.

(191) Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94) sono state assegnate definitivamente le risorse a carico del Fondo per l'occupazione per gli interventi previsti dalla presente lettera.

(192) Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94) sono state assegnate definitivamente le risorse a carico del Fondo per l'occupazione per gli interventi previsti dalla presente lettera.

(193) Lettera aggiunta dall'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

Comma 1192

Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

 

Comma 1240.

È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Comma 1241

Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

 

Comma 1247.

I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

 


Elenco 1

(Articolo 1, comma 758)

QUOTE DA ACCANTONARE

 

Articolo 1, comma

Intervento

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

 

(in milioni di euro)

 

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

352

Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica

5

10

15

5

10

15

363

Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche

25

25

40

5

10

30

841

Fondo competitività

215

215

215

70

145

200

847

Fondo finanza di impresa

30

50

55

10

15

20

876

Fondo art. 16Legge 266/97

15

20

25

5

10

25

903

Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà

10

20

0

5

10

10

870

FIRST

300

300

360

150

200

300

904

Imprese pubbliche

565

565

100

500

500

100

915-917-918

Autotrasporto

290

0

0

290

0

0

964

Alta velocità/Alta capacità

400

900

1.600

400

900

1.600

971

Contratto di servizio Ferrovie S.p.A.

400

0

0

400

0

0

974

Rifinanziamento rete tradizionale F.S.

1.600

1.200

0

1.600

1.200

0

1026

ANAS - Nuovi investimenti

0

1.500

1.500

0

400

500

1238

Fondo per le spese di funzionamento della Difesa

160

350

200

160

350

200

1355 (Tab. D)

Rifinanziamenti spese di investimento

3.026

1.504

6.438

1.400

800

1.000

 

TOTALE

7.041

6.659

10.548

5.000

4.550

4.000

 


 

D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., Legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse
(artt. 1, 2, 3, 6)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 

Art. 1

Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro.

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007 (4).

 

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007 (5), in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri (6).

 

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

 

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010 (7).

 

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

 

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009» (8).

 

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità (9).

 

6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali (10).

 

6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (11).

 

6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12).

 

6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «In attesa dell'emanazione» fino a: «comma 618» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione» e, dopo le parole: «candidati del citato concorso, compresi» sono inserite le seguenti: «, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,» (13).

 

6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (14).

 

 

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(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(5) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 

 

Art. 2.

Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca (15).

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» (16).

 

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione» (17).

 

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, valutato in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007 (18).

 

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978 (19).

 

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni (20).

 

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre (21).

 

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008» (22);

 

5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2008 (23).

 

5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, già prorogato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008 (24).

 

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(15) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(17) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(20) Periodo così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17. Vedi, anche, il comma 2-ter dell'art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 

 

Art. 3.

Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia.

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma (25).

 

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

 

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

 

3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione (26).

 

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture (27).

 

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo (28).

 

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(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(omissis)

Art. 6

Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini.

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

 

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo» (40).

 

4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» (41).

 

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministero dei trasporti con il medesimo decreto (42).

 

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007 (43).

 

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007 (44).

 

7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione (45).

 

8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007 (46). In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (47).

 

8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (48).

 

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 (49).

 

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (50).

 

8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (51).

 

8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (52).

 

8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (53).

 

8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007» (54).

 

8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 2 è abrogato;

 

b) al comma 3, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;

 

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata (55).

 

8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-novies (56).

 

8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2015 (57).

 

8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2009» (58).

 

8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (59).

 

 

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(40) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2‘007, n. 17.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(46) Per la proroga del termine vedi il comma 4 dell'art. 12, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(47) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 ottobre 2007.

(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(54) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(57) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(omissis)

 


 

D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, conv., con mod., Legge 29 marzo 2007, n. 38.
Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali


 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 marzo 2007, n. 38 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così rettificato con Comunicato 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2007, n. 26).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

 

Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

 

Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto-legge:


 

Capo I

Interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari

 

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo.

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo (4).

 

2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste (5).

 

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 (6).

 

5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.

 

6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

 

6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007 (7).

 

6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto (8).

 

7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.

 

8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

 

8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo (9).

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(6) Comma così rettificato con Comunicato 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2007, n. 26).

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

 

 

Art. 2.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo (10).

 

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

 

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

 

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

 

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

 

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

 

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione;

 

e-bis) al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione (11).

 

2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq (12).

 

3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.

 

3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attività di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalità di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2 (13).

 

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali (14).

 

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste (15).

 

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 (16).

 

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

 

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.

 

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

 

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.

 

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente (17).

 

12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733 (18).

 

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

 

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

 

14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale (19).

 

 

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(10) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(11) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(16) Comma così rettificato con Comunicato 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2007, n. 26).

(17) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(18) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

 

 

Capo II

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

 

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

 

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

 

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.

 

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

 

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), in Kosovo (20);

 

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

 

c) Albania 2, in Albania.

 

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU) (21).

 

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.

 

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006 (22).

 

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.

 

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.

 

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.

 

11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006 (23).

 

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006 (24).

 

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.

 

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.

 

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.

 

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.

 

17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17 (25);

 

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni (26).

 

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(20) Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(21) Per la proroga dell'autorizzazione di spesa vedi l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(22) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(23) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(24) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

 

 

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

 

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

 

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonchè al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

 

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

 

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

 

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

 

8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale (27).

 

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(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

 

 

Art. 5.

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

 

 

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile.

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

 

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

 

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 7.

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.050,550 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede (28):

 

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

c) quanto a 24,550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo (29);

 

c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (30).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(28) Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(29) Lettera prima rettificata con Comunicato 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2007, n. 26) e poi così modificata dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

(30) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38.

 

 

Art. 8.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv., con mod., Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
(art. 13)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(omissis)

Art. 13.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore (57).

 

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10 (58).

 

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali (59).

 

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (60).

 

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,» (61).

 

1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale (62).

 

1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (63).

 

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione (64).

 

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

 

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

 

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)» (65).

 

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

 

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

 

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (66).

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (67).

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative (68).

 

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3 (69).

 

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (70).

 

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007 (71).

 

8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;

 

b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

 

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

 

d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse (72).

 

8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali (73).

 

8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007 (74).

 

8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro,» (75).

 

8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita (76).

 

8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore (77).

 

8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo (78).

 

8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma (79).

 

8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies (80).

 

8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l'autentica notarile (81).

 

8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto (82).

 

8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (83).

 

8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti (84).

 

8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonchè in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

 

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

 

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova (85).

 

8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni (86).

 

8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto (87).

 

8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico» (88).

 

8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità (89).

 

8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (90).

 

8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (91).

 

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(57) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

(58) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(60) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(62) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(63) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(64) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(65) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(66) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(67) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

(68) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(69) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(70) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(71) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(72) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(73) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(74) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(75) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(76) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

(77) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Per l'istituzione del registro delle comunicazioni previsto dal presente comma vedi il D.Dirett. 23 maggio 2007. Per le modalità di trasmissione delle suddette comunicazioni vedi il Provv. 25 maggio 2007 e il Provv. 9 ottobre 2007.

(78) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(79) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(80) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(81) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(82) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(83) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(84) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(85) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(86) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(87) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(88) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(89) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(90) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(91) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(omissis)


 

D.L. 11 maggio 2007, n. 61, conv., con mod., Legge 5 luglio 2007, n. 87.
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti
(art. 7)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2007, n. 108.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 luglio 2007, n. 87 (Gazz. Uff. 7 luglio 2007, n. 156), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 7

Tariffe.

1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie (18).

 

 

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87.

(omissis)

 

 

 


 

D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conv., con mod., Legge 3 agosto 2007, n. 127.
Disposizioni urgenti in materia finanziaria


 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2007, n. 151.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 127 (Gazz. Uff. 17 agosto 2007, n. 190, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonchè di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

 

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate.

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

 

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 1-bis.

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l’anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno.

1. Dopo il comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

 

«683-bis. Limitatamente all’anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l’importo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2007» (3).

 

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(3) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 2.

Utilizzo quota avanzo di amministrazione.

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

 

2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

 

a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento (4);

 

b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento (5);

 

c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell’1,3 per cento (6).

 

 

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(4) Le attuali lettere a), b) e c) così sostituiscono le originarie lettere a) e b) ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(5) Le attuali lettere a), b) e c) così sostituiscono le originarie lettere a) e b) ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(6) Le attuali lettere a), b) e c) così sostituiscono le originarie lettere a) e b) ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 3.

Recupero maggiore gettito ICI.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 39 è sostituito dal seguente: «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto (7);

 

b) il comma 46 è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto (8).

 

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

 

3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

 

4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

 

5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

 

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(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(8) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 4.

Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.

 

2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

 

a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a) (9).

 

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(9) Con D.M. 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268) sono stati definiti i criteri e le modalità di cui al presente comma.

 

 

Art. 4-bis.

Fondi per le esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l’anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione sull’utilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.

 

2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con una dotazione, per l’anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti (10).

 

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(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 5.

Interventi in materia pensionistica.

1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

 

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l’ente incaricato dell’erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

 

4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.

 

5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l’importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all’articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell’anno 2008, alla verifica dell’attuazione delle predette disposizioni.

 

8. A decorrere dall’anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l’anno 2008, di 234 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l’applicazione di parametri identici per i diversi enti (11).

 

 

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(11) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 6.

Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari.

1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento (12):

 

 

 

2007

2008

2009

 

-

-

-

 

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

68.300

-

-

 

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007 (13).

 

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

 

4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

 

5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.

 

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorita» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.» (14).

 

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti (15).

 

8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(14) Comma così rettificato con Comunicato 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 153).

(15) Comma prima rettificato con Comunicato 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 153), poi modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127 ed infine così sostituito dall'art. 35, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7.

Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

 

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

 

 

Art. 8.

Trasferimenti correnti alle imprese (16).

1. Per l'anno 2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti (17):

 

 

Ferrovie dello Stato S.p.A.

166.300.000

Poste Italiane S.p.A.

41.700.000

ANAS S.p.A.

36.000.000

ENAV S.p.A.

6.000.000

 

 

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

 

4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

 

 

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(16) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(17) Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 8-bis.

Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa.

1. Per i programmi agevolati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall’articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l’affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all’articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l’eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.

 

2. All’articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».

 

3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all’articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l’utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l’eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

4. All’articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all’articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».

 

5. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

 

«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».

 

6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate:

 

a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall’incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l’attività di istruttoria e di assistenza tecnica;

 

b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell’istruttoria.

 

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonché la misura e le modalità di corresponsione dell’incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d’area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.

 

8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (18).

 

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(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 9.

Partecipazione italiana a missioni internazionali.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrispostanella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

 

11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.

 

12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».

 

13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

 

Art. 10.

Disposizioni in materia di personale militare.

1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

 

 

Art. 11.

Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università.

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l’anno accademico 2007-2008 (19).

 

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(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 12.

Misure in materia di autotrasporto merci.

1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

 

 

Art. 13.

Sblocco risorse vincolate su TFR.

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

 

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi (20).

 

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(20) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

 

Art. 14.

Variazioni compensative.

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (21).

 

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(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 15.

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti.

1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

 

1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia ittica, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «della pesca,» sono soppresse (22).

 

1-ter. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (23).

 

2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007» (24).

 

3-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

 

«14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

 

14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati» (25).

 

3-ter. Per l’anno d’imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 4-bis dell’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all’anno d’imposta 2007, degli adempimenti relativi all’obbligo di cui al presente comma (26).

 

3-quater. All’articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «entro la data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 novembre 2007» (27).

 

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

 

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».

 

5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;

 

b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» (28).

 

5-ter. All’onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (29).

 

6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall’articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati (30).

 

6-bis. All’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 24» (31).

 

6-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente:

 

«484. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all’accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all’Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l’Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l’espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia» (32).

 

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(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(30) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

(32) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 15-bis.

Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

 

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 6:

 

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;

 

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;

 

3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza l’applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell’ultimo periodo del medesimo comma 1»;

 

b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».

 

2. All’articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.

 

3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 

4. All’articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla lettera a), dopo le parole: «dell’industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell’assicurazione,»;

 

b) alla lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

 

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

 

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l’anno 2007, in 378 milioni di euro per l’anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

 

a) quanto a 28 milioni di euro per l’anno 2007, a 58 milioni di euro per l’anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;

 

b) quanto a 186 milioni di euro per l’anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);

 

c) quanto a 101 milioni di euro per l’anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell’autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall’applicazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

 

d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

 

b) all’articolo 164, comma 1, lettera b):

 

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»;

 

2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;

 

c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell’articolo 164 è sostituita dalla seguente:

 

«b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta».

 

8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

 

9. Per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d’imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

 

10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all’articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

 

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

12. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (33).

 

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(33) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 16.

Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

 

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

 

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

 

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

 

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

 

989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

 

 

Art. 17.

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l’anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 1 (34).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(34) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

 

Art. 18.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Tabella A (35)

(Articolo 5, comma 1)

 

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007

Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2008

Fino a 15

Fino a 18

262

336

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

327

420

Oltre 25

Oltre 28

392

504

 

 

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(35) Tabella aggiunta dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 


Elenco 1 (36)

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

 

 


 

D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con mod., Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione


 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2007, n. 230), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

 

«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.» (3);

 

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

 

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

 

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» (4);

 

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.

(omissis)


 

D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222.
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(artt. 3, 5, 14, 20, 21-bis, 24, 30)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 3

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

 

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

 

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

 

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente: «2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

(omissis)

Art. 5

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico.

1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all’AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario (8).

 

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

 

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili (9);

 

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonchè dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1 (10);

 

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni (11);

 

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonchè sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1 (12);

 

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

 

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

 

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto (13);

 

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

 

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

 

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

 

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico (14).

 

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo (15).

 

5-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

 

«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell’AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall’AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007» (16).

 

5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2007 (17).

 

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico (18).

 

5-quinquies. Al comma 8 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia» (19).

 

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell’AIFA» (20).

 

 

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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(9) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(10) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(12) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

Art. 14.

Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali.

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali (40).

 

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso (41).

 

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

 

 

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(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

Art. 20

5 per mille.

1. Lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

 

2. A modifica dell’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge (54).

 

 

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(54) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

Art. 21-bis.

Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II».

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell’ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2 (62).

 

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(62) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

(omissis)

Art. 24.

Sostegno straordinario ai comuni in dissesto.

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali (63).

 

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

 

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

 

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente :

 

a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo (64);

 

b) alle procedure esecutive estinte.

 

 

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(63) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(64) Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

(omissis)

Art. 30.

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonchè l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

 

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all’attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione (90).

 

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonchè degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (91).

 

4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica (92).

 

5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (93).

 

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

 

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

 

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonchè dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (94).

 

 

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(90) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(91) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(92) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(93) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(94) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

 

 


 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Decreto 11 ottobre 2007
Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

 Visto l'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, con compiti di analisi, promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative in materia di emersione del lavoro non regolare e sviluppo locale;

 Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa»;

 Vista la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare»;

 Vista la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;

  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede, tra  l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di  cui  all'art.  78  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e' trasferito  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto;

  Visto  il  decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124, recante razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 2003, n. 30;

  Vista  la  legge  17 luglio  2006,  n. 233 recante: «Conversione in legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale, fra l'altro, e' stato individuato il «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

 Visto l'art. 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro sommerso (CLES);

 Considerata la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche attraverso le azioni condotte dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con riferimento ad iniziative di prevenzione ed informazione, sia in relazione ad azioni di controllo e vigilanza;

 Considerato il quadro normativo in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 Considerata l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione alla citata Cabina di regia e l'apporto di qualificati contributi;

 Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che nella seduta del 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;

 Sentite le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione del 23 marzo 2007;

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

 1. E' istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

 2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.

 

Art. 2.

 1. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero dal Sottosegretario di Stato dal medesimo delegato, ed e' composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:

  a) Ministero dell'interno;

  b) Ministero della solidarieta' sociale;

  c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunita';

  d) Ministero dell'economia e delle finanze;

  e) Ministero dello sviluppo economico;

  f) la Consigliera nazionale di parita';

  g) Conferenza delle regioni e delle province autonome, tramite la partecipazione di sei componenti in rappresentanza delle Regioni settentrionali, centrali e meridionali;

  h) Unione delle province d'Italia (UPI);

  i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

  l) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

  m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL);

  n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;

  o) i Direttori generali della direzione generale del mercato del lavoro, della direzione generale per l'attivita' ispettiva, della direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e della direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il presidente del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;

  p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei  lavoratori,  designati  dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale con riferimento ai settori merceologici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione;

  q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo settore e all'associazionismo di protezione sociale individuati, in ragione della comprovata rilevanza dell'impegno a livello nazionale in attivita' di lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni di solidarieta' e di assistenza nei confronti delle vittime del lavoro forzato e del grave sfruttamento lavorativo, con decreto triennale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 2. Ai lavori della Cabina di regia sono invitati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali interessati. Possono, altresi', essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni, di enti locali, del mondo  dell'associazionismo  e del Terzo settore, nonche' rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.

 3. Il presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualita', anche i compiti relativi al Comitato di cui all'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343.

 

Art. 3.

 1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, svolge attivita' di elaborazione dei piani e delle politiche in materia di emersione del lavoro non regolare tenendo conto della specificita' dei settori e dei territori individuati dalla Cabina di regia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, nonche' dell'attivita' svolta dalle Commissioni regionali per l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in materia.

 2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di competenza, anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti ed organi interessati, la Cabina di regia puo' richiedere alle amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere statistico, su materie inerenti la situazione occupazionale ed economica nei territori, e sui risultati delle attivita' svolte dai singoli enti. A tal fine, puo' sentire periodicamente i CLES, ai quali puo' chiedere notizie ed informazioni relativamente alle situazioni di interesse della provincia di riferimento.

 3. La Cabina di regia puo' acquisire dalla Commissione centrale di coordinamento  di  cui  all'art.  3 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari, relazioni  specifiche  con riferimento ad attivita' di vigilanza gia' posta in essere a livello territoriale.

  4.  La  Cabina  di  regia,  al  fine  di fronteggiare situazioni di commistione  tra  lavoro  sommerso  o  irregolare  e  fenomeni  di criminalita'  organizzata,  puo'  individuare forme di collaborazione con  la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e  delle  altre  associazioni  criminali  similari  di cui alla legge 1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.

  5.  L'Istituto  per  lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori  (ISFOL),  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei rispettivi ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza tecnico-scientifica alla Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

 

Art. 4.

 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unita' in servizio presso le Direzioni generali di cui alla lettera o), comma 1, art. 2 del presente decreto.

 2. La sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono individuati con successivo decreto ministeriale.

 

Art. 5.

 1. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'art. 2, comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.

 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

 

Roma, 11 ottobre 2007

 

Il Ministro: Damiano

 

 


 

L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 1, co. 53, 144; art. 2, co. 39, 253; art. 3, co. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 45)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

Articolo 1

Comma 53.

A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

(omissis)

Comma 144.

Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) – 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

 

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

3. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

 

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

 

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

 

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

(omissis)

Articolo 2

Comma 39.

All’articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d’Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

 

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari“, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

 

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L)»;

 

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

 

 

Comma 253

Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l’equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, nell’ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l’equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l’affidamento di contratti di servizio pubblico.

 

(omissis)

Articolo 3

Comma 19

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

Comma 20

Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

 

Comma 21

Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

 

Comma 22

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

 

Comma 24

I commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all’entrata dello Stato.

 

Comma 25.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Comma 45

Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

(omissis)


 

L. 24 dicembre 2007, n. 247.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
(art. 1, co. 54, 94)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

 

Art. 1

(omissis)

Comma 54

All’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

«7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16».

(omissis)

Comma 94

Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

(omissis)

 


 

L. 27 dicembre 2007, n. 246.
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300.

 

 

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l’anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

 

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l’anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l’anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

 

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’articolo 3, pari ad euro 13.880.016 per l’anno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l’anno 2008.

 

 

Art. 6.

1. All’onere derivante dall’articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l’anno 2006, ad euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l’anno 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

 

Art. 8.

1. All’onere derivante dall’articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 9.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF). Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA per il controvalore di euro 44.044.780.

 

 

Art. 10.

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 9, valutato in euro 44.044.780 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

 

Art. 11.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 12.

1. A decorrere dall’anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all’entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

 

2. L’esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell’economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

 

 

Art. 13.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009.

 

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 14.

1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l’integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

 

2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all’erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l’anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l’anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l’anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 15.

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all’esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

 

 

 


Normativa comunitaria

 


 

Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 89,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 16 del trattato afferma che i servizi di interesse economico generale fanno parte dei valori comuni dell'Unione.

 

(2) L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche missioni loro affidate.

 

(3) L'articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis rispetto all'articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri.

 

(4) Gli obiettivi principali definiti nel Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001, «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», consistono nel garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nell'eliminare le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza.

 

(5) Attualmente, molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dell'interesse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire la prestazione di tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l'attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l'esercizio dei trasporti pubblici. Se gli Stati membri, a norma del presente regolamento, scelgono di escludere certe regole generali dall'ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli aiuti di Stato.

 

(6) Molti Stati membri hanno adottato una legislazione che prevede la concessione di diritti di esclusiva e la stipulazione di contratti di servizio pubblico, almeno per una parte del loro mercato dei trasporti pubblici, sulla base di procedure di aggiudicazione eque e trasparenti. Di conseguenza, gli scambi fra Stati membri sono notevolmente aumentati e numerosi operatori di servizio pubblico stanno adesso fornendo servizi di trasporto pubblico di passeggeri in più di uno Stato membro. Tuttavia, dall'evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita l'applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza giuridica riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle autorità competenti. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile , nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro normativo comunitario.

 

(7) Da alcuni studi effettuati e dall'esperienza maturata dagli Stati membri che da vari anni hanno introdotto la concorrenza nel settore dei trasporti pubblici emerge che, con le adeguate garanzie, l'introduzione di una concorrenza regolamentata tra gli operatori in questo settore consente di rendere più appetibili, più innovativi e meno onerosi i servizi forniti, senza per questo ostacolare l'adempimento dei compiti specifici assegnati agli operatori di servizio pubblico. Questa impostazione ha avuto l'approvazione del Consiglio europeo nell'ambito del cosiddetto processo di Lisbona del 28 marzo 2000, laddove si invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad «accelerare la liberalizzazione in settori come […] i trasporti».

 

(8) I mercati liberalizzati del trasporto di passeggeri nei quali non esistono diritti di esclusiva dovrebbero poter mantenere le loro caratteristiche e modalità di funzionamento nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni del trattato.

 

(9) Per poter organizzare i propri servizi di trasporto pubblico di passeggeri nel modo più rispondente alle esigenze del pubblico, tutte le autorità competenti devono avere la facoltà di scegliere liberamente i loro operatori di servizio pubblico, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento. Per garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori in concorrenza e di proporzionalità, qualora vengano accordati compensazioni o diritti di esclusiva, è indispensabile definire in un contratto di servizio pubblico stipulato dall'autorità competente con l'operatore di servizio pubblico prescelto la natura degli obblighi di servizio pubblico e il compenso concordato. La forma o la denominazione di tale contratto possono variare in funzione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

 

(10) Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui ambito di applicazione ricadono anche i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile, non si reputa opportuno disciplinare, nel presente regolamento, l'affidamento di contratti di servizio pubblico in questo specifico settore. L'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e, nella misura in cui non siano disciplinati da una specifica normativa comunitaria, per acque marine nazionali resta quindi soggetta all'osservanza dei principi generali del trattato, a meno che gli Stati membri non decidano di applicare il presente regolamento a tali specifici settori. Le disposizioni del presente regolamento non impediscono di integrare i servizi per via navigabile interna e per acque marine nazionali in una più vasta rete urbana, suburbana o regionale di trasporto pubblico di passeggeri.

 

(11) Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui ambito di applicazione ricadono anche i servizi di trasporto di merci, non si reputa opportuno disciplinare, nel presente regolamento, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico in detto specifico settore. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'organizzazione dei servizi di trasporto di merci dovrebbe quindi rimanere soggetta all'osservanza dei principi generali del trattato.

 

(12) Sotto il profilo del diritto comunitario è irrilevante che i servizi di trasporto pubblico di passeggeri siano prestati da imprese pubbliche o da imprese private. Il presente regolamento si basa sul principio della neutralità rispetto al regime di proprietà, sancito dall'articolo 295 del trattato, sul principio della libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse economico generale, sancito dall'articolo 16 del trattato, e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del trattato.

 

(13) Alcuni servizi, spesso connessi con un'infrastruttura specifica, sono prestati essenzialmente per il loro interesse storico o per il loro valore turistico. Poiché questi servizi hanno scopi manifestamente diversi dalla fornitura di trasporto pubblico di passeggeri, non è necessario che la loro prestazione sia disciplinata dalle norme e dalle procedure applicabili agli obblighi di servizio pubblico.

 

(14) Ove le autorità competenti siano responsabili dell'organizzazione della rete del trasporto pubblico, oltre alla realizzazione effettiva del servizio di trasporto, tale organizzazione può comprendere tutta una serie di altre attività e funzioni che le autorità competenti devono essere libere di svolgere esse stesse o di affidare in tutto o in parte a terzi.

 

(15) I contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per un periodo più lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata. Il rinnovo di tali contratti potrebbe essere soggetto a un riscontro positivo da parte degli utenti. In tale contesto, è necessario prevedere la possibilità di prorogare i contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà della loro durata iniziale quando l'operatore di servizio pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una durata di ammortamento eccezionale e, in ragione delle loro caratteristiche e limiti particolari, nel caso delle regioni ultraperiferiche quali specificate nell'articolo 299 del trattato. Inoltre, qualora un operatore di servizio pubblico effettui investimenti in infrastrutture o in materiale rotabile e veicoli che abbiano carattere eccezionale, nel senso che implicano entrambi un alto valore di fondi, e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo un'equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una proroga ancora maggiore.

 

(16) Laddove la fine di un contratto di servizio pubblico comporti il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti . La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento dei diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla direttiva 2001/23/CE e tenendo conto in tale contesto, ove appropriato, degli standard sociali fissati dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

 

(17) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità competenti hanno la facoltà di stabilire criteri sociali e di qualità al fine di salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta o alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori nonché agli obblighi dei contratti collettivi e ad altre norme e accordi in materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio. Per garantire condizioni di concorrenza trasparenti e comparabili tra operatori ed evitare il rischio di dumping sociale, le autorità competenti dovrebbero poter imporre specifici standard sociali e di qualità del servizio.

 

(18) Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza, questa facoltà di autoprestazione deve essere soggetta a controlli rigorosi. Il necessario controllo dovrebbe essere esercitato dall'autorità competente o da un gruppo di autorità competenti che forniscano servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri in modo collettivo o tramite i propri membri. Inoltre, un'autorità competente che fornisca i propri servizi di trasporto o un operatore interno non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara al di fuori del territorio della suddetta autorità. L'autorità che controlla l'operatore interno dovrebbe anche poter vietare a quest'ultimo di partecipare a gare organizzate nel suo territorio. Le restrizioni delle attività di un operatore interno non interferiscono con la possibilità dell'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico qualora questi riguardino il trasporto ferroviario, eccettuati altri tipi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram. Inoltre, l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario pesante lascia impregiudicata la possibilità per le autorità competenti di aggiudicare a un operatore interno contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri su altri tipi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram.

 

(19) Il subappalto può contribuire a trasporti pubblici di passeggeri più efficienti e rende possibile la partecipazione di imprese diverse dall'operatore di servizio pubblico aggiudicatario del relativo contratto. Tuttavia, per assicurare l'uso migliore delle risorse pubbliche, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di definire le modalità di subappalto dei loro servizi di trasporto pubblico di passeggeri, soprattutto in caso di servizi prestati da un operatore interno. Inoltre, non si dovrebbe impedire a un subappaltatore di partecipare a procedure di gara nel territorio di qualsiasi autorità competente. La selezione di un subappaltatore da parte dell'autorità competente o del suo operatore interno dovrebbe essere effettuata in conformità della normativa comunitaria.

 

(20) Quando l'autorità pubblica decide di affidare a un terzo un servizio d'interesse generale, la scelta dell'operatore di servizio pubblico deve avvenire nell'osservanza della normativa comunitaria in tema di appalti pubblici e di concessioni, quale risulta dagli articoli da 43 a 49 del trattato, nonché nell'osservanza dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. In particolare, le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicati gli obblighi applicabili alle pubbliche autorità in forza delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, quando i contratti di servizio pubblico rientrano nel loro ambito di applicazione.

 

(21) Dovrebbe essere garantita una protezione giuridica efficace non solo per le aggiudicazioni basate sulla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , e sulla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , ma anche per altri contratti aggiudicati a norma del presente regolamento. È necessaria un'efficace procedura di verifica, comparabile, se del caso, alle pertinenti procedure previste dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori , e dalla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni .

 

(22) Alcuni bandi di gara impongono alle autorità competenti la definizione e la descrizione di sistemi complessi. È quindi opportuno che, nell'aggiudicare contratti in tali casi, dette autorità abbiano facoltà di negoziare i dettagli con tutti i potenziali operatori di servizio pubblico o con alcuni di essi dopo la presentazione delle offerte.

 

(23) È opportuno che la gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico non sia obbligatoria quando il contratto abbia per oggetto somme o distanze di modesta entità. Al riguardo, per somme o distanze di maggiore entità le autorità competenti dovrebbero poter tenere conto degli interessi specifici delle piccole e medie imprese. Alle autorità competenti non dovrebbe essere consentito di suddividere contratti o reti al fine di evitare procedure di appalto.

 

(24) Quando vi è il rischio di interruzioni della fornitura dei servizi, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure di emergenza a breve termine in attesa dell'aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico che sia conforme a tutte le condizioni in materia di aggiudicazione stabilite dal presente regolamento.

 

(25) Il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia pone problemi particolari legati all'entità degli investimenti e al costo delle infrastrutture. Nel marzo 2004 la Commissione ha presentato una proposta che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie , allo scopo di garantire a tutte le imprese ferroviarie della Comunità l'accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri ai fini dell'esercizio dei servizi internazionali di trasporto di passeggeri. Il presente regolamento si prefigge di definire un quadro giuridico per le compensazioni e/o i diritti di esclusiva per i contratti di servizio pubblico e non di realizzare un'ulteriore apertura del mercato dei servizi ferroviari.

 

(26) In materia di servizi pubblici, il presente regolamento dà facoltà a ciascuna autorità competente di scegliere il proprio operatore per la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Tenuto conto della diversa organizzazione territoriale degli Stati membri in questa materia, si ritiene giustificato consentire alle autorità competenti di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.

 

(27) Le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive. Qualora preveda di aggiudicare un contratto di servizio pubblico senza ricorrere a procedura di gara, l'autorità competente dovrebbe altresì osservare modalità di applicazione dettagliate idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità.

 

(28) L'autorità competente e l'operatore di servizio pubblico possono provare che si è evitata una compensazione eccessiva se, nello schema di calcolo di cui all'allegato, tengono debitamente conto degli effetti dell'osservanza degli obblighi di servizio pubblico sulla domanda di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

 

(29) Ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, ad eccezione delle misure di emergenza e dei contratti relativi a distanze limitate, le autorità competenti dovrebbero adottare le necessarie misure per pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, il fatto che intendono aggiudicare tali contratti così da consentire ai potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi.

 

(30) I contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza.

 

(31) Considerato che le autorità competenti e gli operatori di servizio pubblico avranno bisogno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno definire regimi transitori. In vista della graduale aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico in linea con il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio. Sulla base di tali relazioni la Commissione può proporre opportune misure.

 

(32) Nel periodo transitorio è possibile che le autorità competenti applichino le disposizioni del presente regolamento in tempi diversi. Potrebbe quindi accadere che, durante tale periodo, operatori di servizio pubblico provenienti da mercati in cui il presente regolamento non è ancora applicato partecipino a gare d'appalto per contratti di servizio pubblico da aggiudicare in mercati aperti più rapidamente alla concorrenza regolamentata. Per evitare, attraverso una misura proporzionata, che l'apertura alla concorrenza del mercato del trasporto pubblico determini situazioni di squilibrio, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di rifiutare, nella seconda metà del periodo transitorio, le offerte di imprese i cui servizi di trasporto pubblico non sono prestati, per oltre metà del loro valore, a norma del presente regolamento, sempreché tale facoltà venga esercitata senza discriminazioni e venga stabilita prima della pubblicazione del bando di gara.

 

(33) Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH (6), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell'articolo 87 del trattato qualora soddisfino cumulativamente quattro criteri. Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato.

 

(34) Nel settore dei trasporti di passeggeri per via terrestre possono risultare necessarie compensazioni di servizi pubblici allo scopo di consentire alle imprese incaricate della prestazione di servizi pubblici di funzionare secondo principi e condizioni che consentano loro di svolgere i propri compiti. Tali compensazioni, se ricorrono determinate condizioni, possono essere compatibili con il trattato in applicazione dell'articolo 73. In primo luogo, devono essere concesse per garantire la prestazione di servizi che siano servizi di interesse generale nel senso precisato dal trattato. In secondo luogo, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza, non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi netti originati dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi generati da tali obblighi, nonché di un congruo utile.

 

(35) Le compensazioni corrisposte dalle autorità competenti a norma delle disposizioni del presente regolamento possono quindi essere dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(36) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1191/69, che è quindi opportuno abrogare. Per i servizi pubblici di trasporto di merci, un periodo transitorio di tre anni accompagnerà la progressiva riduzione delle compensazioni non autorizzate dalla Commissione a norma degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. Qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di implicare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dovrebbe essere conforme alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 dello stesso, compresa ogni pertinente interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee e, in particolare, la sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH. Nell'esaminare casi del genere, la Commissione dovrebbe pertanto applicare principi simili a quelli stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in altre normative nel settore dei servizi d'interesse economico generale.

 

(37) L'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile , è disciplinato dal presente regolamento. Detto regolamento è considerato obsoleto e limita al tempo stesso l'applicazione dell'articolo 73 del trattato senza fornire un'adeguata base giuridica per autorizzare gli attuali programmi d'investimento, specialmente in relazione agli investimenti in infrastrutture di trasporto in un partenariato pubblico-privato. Esso dovrebbe quindi essere abrogato, così da poter applicare l'articolo 73 del trattato in modo adeguato all'evoluzione costante del settore, ferme restando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie . Al fine di facilitare ulteriormente l'applicazione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione proporrà, nel 2007, delle linee guida relative agli aiuti di Stato per gli investimenti nel trasporto ferroviario, compresi quelli nelle infrastrutture.

 

(38) Onde valutare l'attuazione del presente regolamento e gli sviluppi nella fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in particolare la qualità dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti dell'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione, corredandola, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

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(3) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 20.

(4) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 1.

(5) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 262), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 2006 (GU C 70 E del 27.3.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

(6) Raccolta 2003, pag. I-7747.

 

 

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

 

A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

 

2. Il presente regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) .

 

3. Il presente regolamento non si applica alle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE.

 

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;

 

b) «autorità competente»: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

 

c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale;

 

d) «operatore di servizio pubblico»: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri;

 

e) «obbligo di servizio pubblico»: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

 

f) «diritto di esclusiva»: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;

 

g) «compensazione di servizio pubblico»: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

 

h) «aggiudicazione diretta»: l'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico a un determinato operatore di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara;

 

i) «contratto di servizio pubblico»: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì, secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall'autorità competente:

 

— che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure

 

— che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno;

 

j) «operatore interno»: un soggetto giuridicamente distinto dall'autorità competente, sul quale quest'ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

 

k) «valore»: il valore di un servizio, di una linea, di un contratto di servizio pubblico o di un sistema di compensazioni per il trasporto pubblico di passeggeri, corrispondente alla remunerazione totale, al netto dell'IVA, percepita dall'operatore o dagli operatori di servizio pubblico, comprese le compensazioni di qualunque natura erogate dalla pubblica amministrazione e i ricavi rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio che non siano riversati all'autorità competente;

 

l) «norma generale»: disposizione che si applica senza discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica determinata posta sotto la responsabilità di un'autorità competente;

 

m) «servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri»: servizi interconnessi di trasporto entro una determinata zona geografica con servizio di informazione, emissione di titoli di viaggio e orario unici.

 

 

Articolo 3

Contratti di servizio pubblico e norme generali

1. L'autorità competente che decide di concedere all'operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli obblighi di servizio pubblico finalizzati a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per alcune categorie di passeggeri possono anch'essi essere disciplinati da norme generali. L'autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell'articolo 4, nell'articolo 6 e nell'allegato, per l'effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità competenti di integrare gli obblighi di servizio pubblico stabilendo tariffe massime nei contratti di servizio pubblico.

 

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le norme generali relative alla compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che fissano le tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta. Tali norme generali sono notificate a norma dell'articolo 88 del trattato. Siffatte notifiche contengono informazioni complete sulla misura adottata e, in particolare, sui dettagli del metodo di calcolo.

 

 

Articolo 4

Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali

1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:

 

a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore del servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;

 

b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:

 

i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; e

 

ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi;

 

in modo da impedire una compensazione eccessiva. Nel caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

 

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi. Tali costi possono comprendere, in particolare, le spese per il personale, per l'energia, gli oneri per le infrastrutture, la manutenzione e la riparazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, del materiale rotabile e delle installazioni necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri, i costi fissi e un rendimento adeguato del capitale.

 

2. I contratti di servizio pubblico e le norme generali definiscono le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio che possono essere trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, riversati all'autorità competente o ripartiti fra di loro.

 

3. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. La durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di trasporto è, al massimo, di 15 anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il 50% del valore dei servizi di cui trattasi.

 

4. Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto.

 

Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50%.

 

Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, un contratto di servizio pubblico può essere concluso per una durata superiore. Per garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente trasmette alla Commissione, entro un anno dalla stipula del contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne giustificano la durata superiore.

 

5. Fatta salva la legislazione nazionale e comunitaria, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti possono imporre all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.

 

6. Qualora le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, tali standard devono essere inclusi nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.

 

7. I documenti di gara e i contratti di servizio pubblico sono trasparenti quanto alla possibilità e all'estensione del subappalto. In caso di subappalto, l'operatore al quale, ai sensi del presente regolamento, sono affidate la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico. Un contratto di servizio pubblico comprendente allo stesso tempo progettazione, costruzione e gestione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri può prevedere il subappalto integrale per la gestione di tali servizi. Il contratto di servizio pubblico determina, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, le condizioni applicabili al subappalto.

 

 

Articolo 5

Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico

1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano.

 

2. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Se un'autorità competente a livello locale assume tale decisione, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario, la proprietà al 100% da parte dell'autorità pubblica competente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato, non è un requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri criteri;

 

b) il presente paragrafo si applica a condizione che l'operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti un'influenza anche minima esercitino le loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all'interno del territorio dell'autorità competente a livello locale, escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine, e non partecipino a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale;

 

c) in deroga alla lettera b), un operatore interno può partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal contratto dell'operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta;

 

d) in mancanza di un'autorità competente a livello locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un'autorità nazionale per una zona geografica non nazionale, a condizione che l'operatore interno non partecipi a gare pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale è stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;

 

e) in caso di subappalto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, l'operatore interno è obbligato a prestare egli stesso la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri in questione.

 

3. L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un'eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi.

 

4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno.

 

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno.

 

5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.

 

6. A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.

 

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate a norma dei paragrafi da 2 a 6 possano essere verificate con efficacia e rapidità, su richiesta di qualsiasi persona che sia o fosse interessata a ottenere un contratto particolare e che sia stata o rischi di essere danneggiata da una presunta infrazione, motivata dal fatto che tali decisioni hanno violato il diritto comunitario o le leggi nazionali che applicano tale diritto.

 

Qualora gli organismi responsabili delle procedure di verifica non abbiano carattere giurisdizionale dovranno sempre motivare per iscritto le loro decisioni. In tal caso, occorre inoltre predisporre procedure per garantire che le misure presunte illegali adottate dall'organismo di verifica o qualsiasi presunta carenza nell'esercizio dei poteri conferitigli possano essere oggetto di un sindacato giurisdizionale o di un controllo da parte di un altro organismo, che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e sia indipendente tanto dall'amministrazione aggiudicatrice quanto dall'organismo di controllo.

 

 

Articolo 6

Compensazioni di servizio pubblico

1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato.

 

2. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono, entro tre mesi o entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano compatibili con il presente regolamento.

 

 

Articolo 7

Pubblicazione

1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi.

 

2. Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:

 

a) nome e indirizzo dell'autorità competente;

 

b) tipo di aggiudicazione previsto;

 

c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione.

 

Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

 

Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità competente pubblica di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara.

 

Il presente paragrafo non si applica all'articolo 5, paragrafo 5.

 

3. In caso di un'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia di cui all'articolo 5, paragrafo 6, l'autorità competente rende pubbliche le seguenti informazioni entro un anno dalla concessione dell'aggiudicazione:

 

a) nome dell'ente aggiudicatore, suo assetto proprietario e, ove opportuno, nome della parte o delle parti che esercitano il controllo legale;

 

b) durata del contratto di servizio pubblico;

 

c) descrizione dei servizi di trasporto di passeggeri da effettuare;

 

d) descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria;

 

e) obiettivi di qualità, come puntualità e affidabilità, e premi e penalità applicabili;

 

f) condizioni relative a beni essenziali.

 

4. Quando è richiesto da una parte interessata l'autorità competente le trasmette la motivazione della sua decisione di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico.

 

 

Articolo 8

Transizione

1. I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

 

Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appropriate.

 

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto comunitario e nazionale:

 

a) prima del 26 luglio 2000, in base a un'equa procedura di gara;

 

b) prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara;

 

c) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009, in base a un'equa procedura di gara;

 

d) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente al 3 dicembre 2009 in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara.

 

I contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla loro scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata comparabile a quelle di cui all'articolo 4.

 

I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebite conseguenze giuridiche o economiche e a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, nella seconda metà del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 le autorità competenti hanno facoltà di escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione dei contratti mediante gara pubblica gli operatori di servizio pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del presente regolamento rappresenta almeno la metà del valore di tutti i servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva. Tale esclusione non si applica agli operatori di servizio pubblico che gestiscono i servizi oggetto della gara. Nell'applicare tale criterio non si tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati con provvedimento di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

 

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, le autorità competenti evitano ogni discriminazione, escludono tutti i potenziali operatori di servizio pubblico che soddisfano tale criterio e informano i potenziali operatori della propria decisione all'inizio del procedimento di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico.

 

Le autorità competenti interessate informano la Commissione della loro intenzione di applicare il presente paragrafo come minimo due mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

 

 

Articolo 9

Compatibilità con il trattato

1. Le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune. Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

2. Fatti salvi gli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti al settore dei trasporti a norma dell'articolo 73 del trattato che soddisfano l'esigenza di coordinamento dei trasporti o costituiscono un rimborso per le servitù di determinati obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, diversi da quelli contemplati dal presente regolamento, in particolare:

 

a) fino all'entrata in vigore di norme comuni sulla ripartizione dei costi di infrastruttura, laddove l'aiuto è concesso a imprese che debbono sostenere la spesa relativa all'infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sono soggette a un simile onere. Nel determinare l'importo dell'aiuto così concesso si tiene conto dei costi di infrastruttura che i modi di trasporto in concorrenza non debbono sostenere;

 

b) laddove lo scopo dell'aiuto è di promuovere la ricerca o lo sviluppo di sistemi e tecnologie di trasporto che sono più economici per la Comunità in generale.

 

Un siffatto aiuto si limita alla fase di ricerca e sviluppo e non contempla lo sfruttamento commerciale di detti sistemi e tecnologie di trasporto.

 

 

Articolo 10

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è abrogato. Le sue disposizioni restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è abrogato.

 

 

Articolo 11

Relazioni

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sull'evoluzione della fornitura di trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in cui valuta in particolare l'evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti delle aggiudicazioni dirette, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

 

 

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

 

 

ALLEGATO

 

Norme applicabili alla compensazione nei casi previsti nell'articolo 6, paragrafo 1

 

1. Le compensazioni connesse a contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o le compensazioni connesse a una norma generale sono calcolate secondo le regole di cui al presente allegato.

 

2. La compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema:

 

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

 

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

 

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

 

più un ragionevole utile,

 

uguale all'effetto finanziario netto.

 

3. L'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico può avere un impatto sulle eventuali attività di trasporto di un operatore che esulino dall'obbligo o dagli obblighi di servizio pubblico in questione. Per evitare compensazioni eccessive o assenza di compensazione, nel calcolo dell'effetto finanziario netto devono pertanto essere presi in considerazione gli effetti finanziari quantificabili sulle reti dell'operatore in questione.

 

4. Il calcolo delle spese e delle entrate deve essere effettuato in conformità dei principi contabili e fiscali in vigore.

 

5. Allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti servizi pubblici deve essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:

 

— i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,

 

— tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione,

 

— i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico.

 

6. Si deve intendere per «ragionevole utile» un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica.

 

7. Il metodo di compensazione deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo:

 

— di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiettiva, e

 

— della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato.

 

 


 

Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1371/2007.
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

 

 

(1) (2)

--------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 luglio 2007 (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

 

(2) La comunicazione della Commissione «Strategia politica dei consumatori 2002-2006» (6) stabilisce l'obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del trattato.

 

(3) Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati.

 

(4) Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile.

 

(5) Prescrizioni più dettagliate in materia di comunicazione delle informazioni di viaggio saranno previste nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale .

 

(6) Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario si dovrebbe basare sul sistema di diritto internazionale vigente in materia di cui all'appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999 (protocollo 1999). È tuttavia opportuno ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento e tutelare non solo i passeggeri del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale.

 

(7) Le imprese ferroviarie dovrebbero cooperare per agevolare il passaggio dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione, ove possibile, di biglietti globali.

 

(8) La disponibilità di informazioni e biglietti per i passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbe essere agevolata adeguando i sistemi telematici in conformità di una specifica comune.

 

(9) Occorre portare avanti l'attuazione dei sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione in conformità delle STI.

 

(10) I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età avanzata o per altre ragioni, dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con menomazioni sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione.

 

(11) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle STI per le persone a mobilità ridotta, onde garantire che, nel rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile siano resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

 

(12) Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. La definizione di una copertura assicurativa minima per le imprese ferroviarie dovrebbe essere oggetto di un riesame futuro.

 

(13) Il rafforzamento dei diritti di indennizzo e di assistenza in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio dovrebbe tradursi in un più forte stimolo per il mercato del trasporto ferroviario di passeggeri, a vantaggio dei viaggiatori.

 

(14) È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di risarcimento per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dall'appendice CIV concernente i diritti dei passeggeri.

 

(15) Uno Stato membro, qualora conceda alle imprese ferroviarie una deroga dalle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a predisporre modalità per l'indennizzo e l'assistenza in caso di grave interruzione di un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri.

 

(16) È altresì auspicabile provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente.

 

(17) È nell'interesse dei passeggeri del trasporto ferroviario l'adozione di adeguate misure, di concerto con le autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri alle stazioni e a bordo dei treni.

 

(18) I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a una qualsiasi delle imprese ferroviarie interessate in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

 

(19) Le imprese ferroviarie dovrebbero definire, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

 

(20) Il contenuto del presente regolamento dovrebbe essere riesaminato in relazione all'adeguamento degli importi finanziari in funzione dell'inflazione e ai requisiti in materia di informazione e qualità del servizio, alla luce dell'evoluzione del mercato, nonché degli effetti del presente regolamento sulla qualità del servizio.

 

(21) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati .

 

(22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le infrazioni al presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbero figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e l'introduzione di diritti per i passeggeri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(24) Uno degli scopi del presente regolamento è quello di migliorare i servizi di trasporto ferroviario nella Comunità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di accordare deroghe temporanee per servizi in regioni in cui una parte significativa del servizio è operata al di fuori del territorio della Comunità.

 

(25) In alcuni Stati membri le imprese ferroviarie possono incontrare difficoltà ad applicare l'insieme delle disposizioni del presente regolamento al momento della sua entrata in vigore. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di accordare una deroga temporanea all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relativamente ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza. Tuttavia, la deroga temporanea non dovrebbe applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che garantiscono alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l'accesso ai viaggi in treno e che garantiscono il diritto di coloro che vogliono acquistare biglietti per viaggi in treno di farlo senza difficoltà eccessive, né alle disposizioni sulla responsabilità delle imprese ferroviarie rispetto ai viaggiatori e al loro bagaglio, sulla necessità per tali imprese di essere opportunamente assicurate e sulla necessità che esse adottino misure adeguate per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e per la gestione dei rischi.

 

(26) I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Pertanto, fatta eccezione per alcune disposizioni che dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di trasporto di passeggeri nell'insieme della Comunità, gli Stati membri dovrebbero poter garantire deroghe alle disposizioni del presente regolamento per i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali.

 

(27) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

 

(28) In particolare la Commissione ha il potere di adottare misure di esecuzione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(3) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 8.

 (4) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.

(5) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 , risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.

(6) GU C 137 dell'8.6.2002, pag. 2.

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:

 

a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l'emissione di biglietti e l'attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;

 

b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;

 

c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;

 

d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l'assistenza alle medesime;

 

e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e

 

f) le regole generali in materia di attuazione.

 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie .

 

2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie e ai servizi di trasporto che non sono titolari di licenza ai sensi della direttiva 95/18/CE.

 

3. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 9, 11, 12 e 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 26 si applicano a tutti i servizi ferroviari per passeggeri in tutta la Comunità.

 

4. Con l'esclusione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, uno Stato membro può accordare, in modo trasparente e non discriminatorio, una deroga per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile una volta per un periodo massimo di cinque anni, all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento ai servizi ferroviari nazionali per passeggeri.

 

5. Con l'esclusione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, uno Stato membro può esonerare dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri. Al fine di distinguere tra servizi ferroviari urbani, suburbani e regionali per passeggeri gli Stati membri applicano le definizioni contenute nella direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie . Nell'applicare tali definizioni gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri: distanza, frequenza dei servizi, numero di fermate previste, materiale rotabile impiegato, regimi di emissione dei biglietti, fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, codici dei treni e orari.

 

6. Per un periodo massimo di cinque anni, uno Stato membro può accordare, in modo trasparente e non discriminatorio, una deroga prorogabile all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per determinati servizi o viaggi laddove una parte significativa del servizio ferroviario per passeggeri, che preveda almeno una stazione di fermata, sia operata al di fuori del territorio della Comunità.

 

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga tale deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro 3 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6.

 

 

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

 

1) «impresa ferroviaria»: un'impresa ferroviaria quale definita all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

 

2) «vettore»: l'impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto, o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso;

 

3) «vettore sostitutivo»: un'impresa ferroviaria che non ha concluso un contratto di trasporto con il passeggero ma alla quale l'impresa ferroviaria che è parte del contratto ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto per ferrovia;

 

4) «gestore dell'infrastruttura»: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura. I compiti di gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a organismi o imprese diversi;

 

5) «gestore di stazione»: il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione di stazioni ferroviarie e che può essere il gestore dell'infrastruttura;

 

6) «tour operator»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE ;

 

7) «venditore di biglietti»: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per contro proprio;

 

8) «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

 

9) «prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;

 

10) «biglietto globale»: uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

 

11) «servizio di trasporto passeggeri nazionale»: un servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in cui non si attraversa una frontiera di uno Stato membro;

 

12) «ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora d'arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora del suo arrivo effettivo o previsto;

 

13) «titolo di viaggio» o «abbonamento»: un biglietto per un numero illimitato di viaggi che consente al titolare autorizzato viaggi ferroviari su un determinato percorso o rete per un periodo di tempo specificato;

 

14) «sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario» (CIRSRT): un sistema informatizzato contenente informazioni sui servizi di trasporto per ferrovia offerti dalle imprese ferroviarie; le informazioni sui servizi passeggeri contenute nel sistema riguardano i seguenti elementi:

 

a) tabelle di marcia e orari dei servizi passeggeri;

 

b) disponibilità di posti sui servizi passeggeri;

 

c) tariffe e condizioni speciali;

 

d) accessibilità dei treni per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta;

 

e) possibilità di effettuare prenotazioni o emettere biglietti o biglietti globali, nella misura in cui dette possibilità sono tutte o in parte disponibili per gli abbonati;

 

15) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

 

16) «condizioni generali di trasporto»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;

 

17) «veicolo»: un veicolo a motore o un rimorchio utilizzato per il trasporto di passeggeri.

 

 

CAPO II

CONTRATTO DI TRASPORTO, INFORMAZIONI E BIGLIETTI

 

Articolo 4

Contratto di trasporto

Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l'esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato I, titoli II e III.

 

 

Articolo 5

Biciclette

Le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.

 

 

Articolo 6

Inammissibilità di deroghe e limitazioni

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

 

2. Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

 

 

Articolo 7

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi.

 

 

Articolo 8

Informazioni di viaggio

1. Senza pregiudizio dell'articolo 10, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni ove disponibili.

 

2. Le imprese ferroviarie forniscono al passeggero nel corso del viaggio almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II.

 

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto. A tale riguardo va riservata particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito e/o della vista.

 

 

Articolo 9

Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni

1. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono, ove disponibili, biglietti, biglietti globali e prenotazioni.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti ai passeggeri almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita:

 

a) biglietterie o distributori automatici;

 

b) per telefono, su siti Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione;

 

c) a bordo dei treni.

 

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso almeno uno dei seguenti punti vendita:

 

a) biglietterie o distributori automatici;

 

b) a bordo dei treni.

 

4. Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali.

 

5. In mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione:

 

a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;

 

b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici.

Articolo 10

Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione

1. Per fornire le informazioni ed emettere i biglietti di cui al presente regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti si avvalgono del CIRSRT, da istituire secondo le procedure di cui al presente articolo.

 

2. Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla direttiva 2001/16/CE si applicano ai fini del presente regolamento.

 

3. La Commissione adotta, sulla base di una proposta presentata dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA), le STI delle applicazioni telematiche per i passeggeri entro il3 dicembre 2010 Le STI rendono possibile la fornitura delle informazioni di cui all'allegato II e l'emissione dei biglietti come disposto dal presente regolamento.

 

4. Le imprese ferroviarie adattano i loro CIRSRT in funzione dei requisiti stabiliti nelle STI, secondo un piano di realizzazione definito nelle STI stesse.

 

5. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti non fornisce informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie e/o venditori di biglietti.

 

 

CAPO III

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

 

Articolo 11

Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

Fatte salve le disposizioni del presente capo e la legislazione nazionale applicabile che garantisce ai passeggeri ulteriori indennizzi per i danni, la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata dai capi I, III e IV del titolo IV nonché dal titolo VI e dal titolo VII quali riportati nell'allegato I.

 

 

Articolo 12

Assicurazione

1. Per obbligo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/18/CE, nella misura in cui si fa riferimento alla responsabilità nei confronti dei passeggeri, si intende l'obbligo dell'impresa ferroviaria di essere adeguatamente assicurata o di aver sottoscritto intese equivalenti ai fini della copertura delle responsabilità che le incombono in virtù del presente regolamento.

 

2. Entro 3 dicembre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla definizione di una copertura assicurativa minima per le imprese ferroviarie. Se del caso, tale relazione presenta nel contempo proposte o raccomandazioni adeguate al riguardo.

 

 

Articolo 13

Pagamenti anticipati

1. In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

 

2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di decesso.

 

3. Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

 

 

Articolo 14

Contestazione della responsabilità

Anche se l'impresa ferroviaria contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa compie ogni ragionevole sforzo per prestare assistenza ad un passeggero che avvii un'azione per risarcimento danni contro terzi.

 

 

CAPO IV

RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

 

Articolo 15

Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell'impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall'allegato I, titolo IV, capo II.

 

 

Articolo 16

Rimborso e itinerari alternativi

Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra:

 

a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 17; oppure

 

b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure

 

c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero.

Articolo 17

Indennità per il prezzo del biglietto

1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

 

a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

 

b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

 

I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo.

 

L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo.

 

Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

 

Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l'impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

 

2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

 

3. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 4 EUR.

 

4. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

 

 

Articolo 18

Assistenza

1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

 

2. In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:

 

a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

 

b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;

 

c) se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

 

3. Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l'impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

 

4. Su richiesta del passeggero, l'impresa ferroviaria certifica sul biglietto che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi.

 

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

 

 

CAPO V

PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

 

Articolo 19

Diritto al trasporto

1. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta.

 

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta o chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi alle norme di accesso di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 20

Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

1. Su richiesta, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all'accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

 

2. Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 19, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e/o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata.

 

 

Articolo 21

Accessibilità

1. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni garantiscono, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

 

2. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

 

 

Articolo 22

Assistenza nelle stazioni ferroviarie

1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 nel caso di persone che viaggiano su servizi oggetto di un contratto di servizio pubblico aggiudicato conformemente alla normativa comunitaria, purché l'autorità competente abbia predisposto attrezzature o disposizioni alternative che garantiscano un livello equivalente o più elevato di accessibilità dei servizi di trasporto.

 

3. In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 19, paragrafo 1, informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta.

 

 

Articolo 23

Assistenza a bordo

Senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno nonché per salire e scendere dal treno.

 

Ai fini del presente articolo, l'assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o a mobilità ridotta per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri qualora l'ampiezza della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.

 

 

Articolo 24

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta conformemente agli articoli 22 e 23, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

 

a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

 

b) le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti o i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche;

 

c) in assenza di notifica a norma della lettera a), l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire l'assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta per poter viaggiare;

 

d) senza pregiudizio delle competenze di altri enti per le aree situate al di fuori dei locali della stazione ferroviaria, il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato designa, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza;

 

e) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

 

 

Articolo 25

Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche

Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari.

 

 

CAPO VI

SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

 

Articolo 26

Sicurezza personale dei passeggeri

Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.

 

 

Articolo 27

Reclami

1. Le imprese ferroviarie istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento. L'impresa ferroviaria provvede a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle sue coordinate del servizio all'uopo preposto e delle lingue di lavoro.

 

2. I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta.

 

3. L'impresa ferroviaria pubblica nella relazione annuale di cui all'articolo 28 il numero e le categorie dei reclami ricevuti e trattati, i tempi di risposta e le misure adottate per migliorare eventualmente le procedure.

 

 

Articolo 28

Norme di qualità del servizio

1. Le imprese ferroviarie definiscono le norme di qualità del servizio e applicano un sistema di gestione della qualità per mantenere la qualità del servizio. Le norme di qualità del servizio riguardano almeno gli elementi di cui all'allegato III.

 

2. Le imprese ferroviarie controllano le loro prestazioni in base alle norme di qualità del servizio e pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio. Le relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio sono pubblicate sul sito Internet delle imprese ferroviarie. Inoltre, esse sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia ferroviaria europea.

 

 

CAPO VII

INFORMAZIONE E APPLICAZIONE

 

Articolo 29

Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti

1. Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e messa a disposizione degli stessi soggetti.

 

2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo del treno dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 30.

 

 

Articolo 30

Applicazione

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

 

Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, ciascun organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria.

 

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente paragrafo e delle relative responsabilità.

 

2. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo appropriato designato da uno Stato membro.

 

 

Articolo 31

Cooperazione tra gli organismi di controllo

Gli organismi di controllo di cui all'articolo 30 si scambiano informazioni sulle loro attività, sui principi decisionali e sulle pratiche per coordinare i principi decisionali in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in questo compito.

 

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro il 3 giugno 2010 e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

 

 

Articolo 33

Allegati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento adattandone gli allegati, tranne l'allegato I, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

 

 

Articolo 34

Disposizioni in materia di modifiche

1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 10 e 12 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

 

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento adattando gli importi finanziari contenuti nello stesso, diversi da quelli figuranti nell'allegato I, sulla base dell'inflazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

 

 

 

 

Articolo 35

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

 

Articolo 36

Relazione

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione e gli effetti del presente regolamento entro 3 dicembre 2012, in particolare sugli standard di qualità del servizio.

 

La relazione si basa sulle informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento e dell'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE. Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

 

 

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

 

 

ALLEGATO I

 

Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

 

 

Appendice A

 

della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999

TITOLO II

CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

 

Articolo 6

Contratto di trasporto

1. Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

 

2. Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.

 

3. Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

 

 

Articolo 7

Titolo di trasporto

1. Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.

 

2. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:

 

a) il trasportatore o i trasportatori;

 

b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

 

c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.

 

3. Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.

 

4. Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.

 

5. Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

 

 

Articolo 8

Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto

1. Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.

 

2. Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

 

 

Articolo 9

Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

1. Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire:

 

a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;

 

b) che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;

 

c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

 

2. Le condizioni generali di trasporto possono prevedere l'esclusione dal trasporto o l'obbligo di sospendere il viaggio per i viaggiatori i quali:

 

a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;

 

b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,

 

e che queste persone non abbiano diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli registrati.

 

 

Articolo 10

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative.

 

 

Articolo 11

Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza

Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.

 


 

TITOLO III

TRASPORTO DI COLLI A MANO, ANIMALI, BAGAGLI REGISTRATI E VEICOLI

 

Capo I

Disposizioni comuni

 

Articolo 12

Oggetti ed animali ammessi

1. Il viaggiatore può recare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità delle condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sé oggetti ingombranti in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.

 

2. Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.

 

3. Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.

 

4. Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).

 

 

Articolo 13

Verifica

1. Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli compreso il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.

 

2. Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

 

 

Articolo 14

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli comprensivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

 


 

Capo II

Colli a mano ed animali

 

Articolo 15

Sorveglianza

Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con sé.

 

 

Capo III

Bagagli registrati

 

Articolo 16

Spedizione dei bagagli

1. Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli registrati devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.

 

2. Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l'esistenza né la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.

 

3. Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.

 

4. Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

 

 

Articolo 17

Scontrino bagagli

1. Le condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

 

2. Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:

 

a) il trasportatore o i trasportatori;

 

b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

 

c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

 

3. Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

 

 

Articolo 18

Registrazione e trasporto

1. Salvo eccezione prevista dalle condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per il resto la registrazione avviene in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione.

 

2. Quando le condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possano essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli registrati si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.

 

3. Il trasportatore può inoltrare i bagagli registrati con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

 

 

Articolo 19

Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli

Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli registrati si paga al momento della registrazione.

 

 

Articolo 20

Marcatura dei bagagli registrati

Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:

 

a) il suo nome ed il suo indirizzo;

 

b) il luogo di destinazione.

 

 

Articolo 21

Diritto di disporre dei bagagli registrati

1. Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.

 

2. Le condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli registrati, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

 

 

Articolo 22

Riconsegna

1. La riconsegna dei bagagli registrati ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione.

 

Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.

 

2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:

 

a) la consegna dei bagagli alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;

 

b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo.

 

3. Il possessore dello scontrino bagagli può chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto, nonché, se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorità amministrative.

 

4. In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.

 

5. I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.

 

6. Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.

 

7. L'avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli registrati per l'accertamento di un asserito danno.

 

8. Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

 

 

Capo IV

Veicoli

 

Articolo 23

Condizioni di trasporto

Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.

 

 

Articolo 24

Bollettino di trasporto

1. Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.

 

2. Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

 

3. Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:

 

a) il trasportatore o i trasportatori;

 

b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

 

c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

 

4. Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

 

 

Articolo 25

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capo, le disposizioni del capo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

 

 

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTATORE

 

Capo I

Responsabilità in caso di morte o ferimento di viaggiatori

 

Articolo 26

Fondamento della responsabilità

1. Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

 

2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:

 

a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;

 

c) se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come parte terza; il diritto di regresso non è pregiudicato.

 

3. Se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato dalla responsabilità in conformità del paragrafo 2, lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

 

4. Le presenti regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.

 

5. Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.

 

 

Articolo 27

Risarcimento dei danni in caso di morte

1. In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:

 

a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

 

b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 28.

 

2. Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

 

 

Articolo 28

Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:

 

a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;

 

b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

 

 

Articolo 29

Riparazione di altri danni corporali

Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

 

 

Articolo 30

Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

1. Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ed all'articolo 28, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lo richiedano.

 

2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175.000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

 

 

Articolo 31

Altri mezzi di trasporto

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario.

 

2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, paragrafo 1, e nell'articolo 33, paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.

 

3. Se a seguito di circostanze eccezionali l'esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti regole uniformi.

 

 

Capo II

Responsabilità in caso d'inosservanza dell'orario

 

Articolo 32

Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

1. Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.

 

2. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:

 

a) circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

b) colpa del viaggiatore; oppure c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

 

3. Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento per danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

 

 

Capo III

Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli ed i veicoli

 

SEZIONE I

Colli a mano ed animali

 

Articolo 33

Responsabilità

1. In caso di morte o di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sé. L'articolo 26 si applica per analogia.

 

2. Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.

 

 

Articolo 34

Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

Il trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unità di conto per ogni viaggiatore.

 

 

Articolo 35

Esonero dalla responsabilità

Il trasportatore non è responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che può risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative.

 


 

SEZIONE 2

Bagagli registrati

Articolo 36

Fondamento della responsabilità

1. Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria dei bagagli registrati sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.

 

2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

 

3. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:

 

a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;

 

b) natura speciale dei bagagli;

 

c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

 

 

Articolo 37

Onere della prova

1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, paragrafo 2, spetta al trasportatore.

 

2. Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all'articolo 36, paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

 

 

Articolo 38

Trasportatori successivi

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto in conformità delle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

 

 

Articolo 39

Trasportatore sostituto

1. Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.

 

2. Tutte le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti o tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

 

3. Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.

 

4. Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

 

5. L'ammontare totale dell'indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi.

 

6. Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

 

 

Articolo 40

Presunzione di perdita

1. L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

 

2. Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.

 

3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 2, l'avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43.

 

4. Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

 

 

Articolo 41

Indennità in caso di perdita

1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento:

 

a) se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1 200 unità di conto per collo;

 

b) se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.

 

Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

 

2. Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo smarrito, nonché i diritti doganali e le accise già pagati.

 

 

Articolo 42

Indennità in caso di avaria

1. In caso di avaria dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.

 

2. L'indennità non supera:

 

a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;

 

b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

 

 

Articolo 43

Indennità in caso di ritardo nella riconsegna

1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli registrati, il trasportatore è tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:

 

a) se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo;

 

b) se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un'indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo.

 

Le modalità di liquidazione dell'indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

 

2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41.

 

3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non smarrita.

 

4. In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42.

 

5. In nessun caso il cumulo dell'indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un'indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

 

 

SEZIONE 3

Veicoli

 

Articolo 44

Indennità in caso di ritardo

1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

 

2. Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è derivato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

 

 

Articolo 45

Indennità in caso di perdita

In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.

 

 

Articolo 46

Responsabilità per quanto concerne altri oggetti

1. Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani (ad esempio bagagliai o portasci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennità totale da pagare non supera 1 400 unità di conto.

 

2. Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

 

 

Articolo 47

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni della presente sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della sezione 2 relative alla responsabilità per i bagagli.

 

 

 

Capo IV

Disposizioni comuni

 

Articolo 48

Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti nelle presenti regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

 

 

Articolo 49

Conversione ed interessi

1. Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennità.

 

2. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non è vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

 

3. Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.

 

4. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.

 

5. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

 

 

Articolo 50

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

 

 

Articolo 51

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerati come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

 

 

Articolo 52

Altre azioni

1. In tutti i casi in cui si applicano le presenti regole uniformi, ogni azione per responsabilità a qualsiasi titolo svolta non può essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste regole uniformi.

 

2. Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

 

 

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE

 

Articolo 53

Principi particolari di responsabilità

Il viaggiatore è responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:

 

a) risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtù:

 

1) degli articoli 10, 14 e 20;

 

2) delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto; oppure

 

3) del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID);

 

b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sé,

 

a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilità che può incombere al trasportatore in virtù dell'articolo 26 e dell'articolo 33, paragrafo 1.

 

 

TITOLO VI

ESERCIZIO DEI DIRITTI

 

Articolo 54

Constatazione di perdita parziale o di avaria

1. Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.

 

2. Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

 

3. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l'ammontare del danno, siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

 

 

Articolo 55

Reclami

1. I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

 

2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, paragrafi 2 e 3.

 

3. I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

 

 

Articolo 56

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori può essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria.

 

3. Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità del paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.

 

4. L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.

 

5. L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

 

6. Nella misura in cui le presenti regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può anch'esso essere perseguito in giudizio.

 

7. Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

 

 

Articolo 58

Estinzione dell'azione in caso di morte o di ferimento

1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui può essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, paragrafo 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.

 

2. L'azione tuttavia non si estingue se:

 

a) nel termine previsto al paragrafo 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55, paragrafo 1;

 

b) nel termine previsto al paragrafo 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;

 

c) l'incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;

 

d) l'avente diritto prova che l'incidente è dovuto a colpa del trasportatore.

 

 

Articolo 59

Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli

1. L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore originata dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.

 

2. L'azione tuttavia non si estingue:

 

a) in caso di perdita parziale o di avaria, se:

 

1) la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto;

 

2) la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;

 

b) in caso di danno non apparente constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo:

 

1) richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli;

 

2) fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;

 

c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, paragrafo 3;

 

d) qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore.

 

 

Articolo 60

PrescrizioneRAPPORTI DEI TRASPORTATORI FRA LORO

1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si prescrivono:

 

a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;

 

b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.

 

2. Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.

 

3. La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l'azione:

 

a) d'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, paragrafo 3;

 

b) d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;

 

c) in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.

 

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

 

4. […c]

 

5. […c]

 

6. Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.


 

TITOLO VII

 

Articolo 61

Ripartizione del prezzo di trasporto

1. Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

 

2. L'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

 

 

Articolo 62

Diritto di regresso

1. Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:

 

a) il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;

 

b) se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non è possibile distinguere, l'indennità è ripartita fra loro conformemente alla lettera c);

 

c) se non può essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

 

2. In caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato è ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

 

 

Articolo 63

Procedura di regresso

1. La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.

 

2. Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.

 

3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

 

4. Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

 

5. Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.

 

6. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

 

 

Articolo 64

Accordi relativi al regresso

I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.

 

 

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE E/O I VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE

 

Parte I: Informazioni prima del viaggio

 

Condizioni generali applicabili al contratto

 

Orari e condizioni per il viaggio più veloce

 

Orari e condizioni per la tariffa più bassa

 

Accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a mobilità ridotta

 

Accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette

 

Disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

 

Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto

 

Disponibilità di servizi a bordo

 

Procedure per il recupero dei bagagli smarriti

 

Procedure per la presentazione di reclami

 

Parte II: Informazioni durante il viaggio

 

Servizi a bordo

 

Prossima fermata

 

Ritardi

 

Principali coincidenze

 

Questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri

 

 

ALLEGATO III

NORME MINIME DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

 

Informazioni e biglietti

 

Puntualità dei treni e principi generali in caso di perturbazioni del traffico

 

Soppressione di treni

 

Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni (qualità dell'aria nelle carrozze, igiene degli impianti sanitari, ecc.)

 

Indagine sul grado di soddisfazione della clientela

 

Trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio

 

Assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta