Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - D.L. 248/2007 - A.C. 3324 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL n. 248 del 31-DIC-07   AC n. 3324/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 300
Data: 08/01/2008


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria

D.L. 248/2007 - A.C. 3324

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 300

 

 

8 gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio rapporti con l’Unione europea

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File: D07248.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  17

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  18

Elementi per l’istruttoria legislativa  19

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  19

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  19

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni20

§      Compatibilità comunitaria  20

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  21

§      Impatto sui destinatari delle norme  21

§      Formulazione del testo  22

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)27

§      Articolo 2 (Proroga di termini in materia di difesa)31

§      Articolo 3 (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)34

§      Articolo 4 (Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)36

§      Articolo 5 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali)38

§      Articolo 6 (Proroghe in materia previdenziale)41

§      Articolo 7 (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative)44

§      Articolo 8 (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici)51

§      Articolo 9 (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)55

§      Articolo 10 (Prosecuzione dell’attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)61

§      Articolo 11 (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)63

§      Articolo 12 (Disposizioni in materia di università)68

§      Articolo 13 (Termini per la conferma di ricercatori)73

§      Articolo 14 (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)75

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di arbitrati)78

§      Articolo 16 (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)80

§      Articolo 17 (Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)83

§      Articolo 18 (Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96)85

§      Articolo 19 (Contratti pubblici)86

§      Articolo 20 (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)88

§      Articolo 21 (Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)91

§      Articolo 22 (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)93

§      Articolo 23 (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")95

§      Articolo 24 (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)97

§      Articolo 25 (Divieto di estensione del giudicato)101

§      Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)103

§      Articolo 27 (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)116

§      Articolo 28 (Proroga di termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)119

§      Articolo 29 (Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati)121

§      Articolo 30 (Proroga di termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)131

§      Articolo 31 (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)135

§      Articolo 32 (Proroga per emissioni da impianti)137

§      Articolo 33 (Disposizione in materia di rifiuti)139

§      Articolo 34 (Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)141

§      Articolo 35 (Proroghe in materia di carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi)143

§      Articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione)148

§      Articolo 37 (Abolizione tassa sui contratti di borsa)152

§      Articolo 38 (Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale)162

§      Articolo 39 (Proroghe in materia radiotelevisiva)164

§      Articolo 40 (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)167

§      Articolo 41 (Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)171

§      Articolo 42 (Modalità di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)174

§      Articolo 43 (Accantonamenti)178

§      Articolo 44 (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche)180

§      Articolo 45 (Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche)184

§      Articolo 46 (Disposizioni in favore di inabili)186

§      Articolo 47 (Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)190

§      Articolo 48 (Utilizzo delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)193

§      Articolo 49 (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)195

§      Articolo 50 (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)197

§      Articolo 51 (Trattamento di fine rapporto)202

§      Articolo 52 (Entrata in vigore)203

Disegno di legge

§      A.C. 3324, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria  207

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3324

Numero del decreto-legge

248/2007

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

52

§       testo approvato dal Senato

-

Date

 

§       emanazione

31 dicembre 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 dicembre 2007

§       approvazione del Senato

-

§       assegnazione

31 dicembre 2007

§       scadenza

29 febbraio 2008

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, consta di 52 articoli, raccolti in tre capi:

§         il Capo I (artt. 1-35, articolati secondo la materia in 12 Sezioni) reca proroghe di termini previsti da disposizioni legislative;

§         il Capo II (artt. 36-44) contiene disposizioni finanziarie urgenti;

§         il Capo III (artt. 45-52) è dedicato a disposizioni di vario oggetto.

Capo I – Proroghe di termini

Sezione I – Difesa

L’articolo 1 dispone, al comma 1, la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 127/2007. Le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal co. 1240 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Il comma 2, per consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse previste dal citato art. 1, co. 1240, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma “Missioni militari di pace”, sul cui Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

 

L’articolo 2 proroga i termini relativi all'applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.

Il comma 1 è volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al citato transito, che avrebbe dovuto concludersi entro il 2007.

Il comma 2 differisce all'anno 2012 le disposizioni transitorie previste, fino all'anno 2007, dall'art. 31, co. 14, del D.Lgs. 298/2000, ai sensi delle quali è consentito modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore ed altri parametri, al fine di garantire l'armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 3 proroga fino all'anno 2012 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 60-bis, co. 1, del D.Lgs. 490/1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione propri dell'Agenzia stessa.

Sezione II – Beni culturali e turismo

L’articolo 3 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine fissato dal D.L. 300/2006 per il completamento degli adempimenti riguardanti la messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, applicandola alle sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamentoentro il  30 giugno 2005.

 

L’articolo 4 proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali devono provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007.

 

L’articolo 5, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione delle Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali, in scadenza nel corso dell’anno.

Il comma 2 dispone la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2008 del termine per l’affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura.

Sezione III – Lavoro e previdenza

Il comma 1 dell’articolo 6 proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A. fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, ferma restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle norme vigenti.

Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

 

Il comma 1 dell’articolo 7 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (adottati nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori) di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

Il comma 2 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui all’art. 1, co. da 1192 a 1201, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dalla medesima legge finanziaria.

Il comma 3 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° febbraio 2008, delle funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della L. 448/1998, con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'art. 1, co. 1156, lett. a), della legge finanziaria 2007.

Infine, il comma 4 prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative di cui alla L. 142/2001, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Sezione IV – Salute

L’articolo 8 reca disposizioni finalizzate all’integrazione della normativa vigente in materia di tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione che devono essere individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e alle modalità di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali.

 

L’articolo 9 proroga gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale e introduce una specifica disciplina per assicurare un’adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autorità amministrative.

 

L’articolo 10 è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 della quale viene contestualmente disposta la copertura finanziaria.

 

L’articolo 11 trasforma, con decorrenza 15 gennaio 2008, l”Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”, di cui tratta l’art. 2, co. 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia.

Sezione V – Università

L’articolo 12, comma 1, proroga fino all’adozione del piano programmatico per l’efficienza del sistema universitario, previsto dalla legge finanziaria 2008, la norma in base alla quale nel calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa delle università per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le università possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008.

Il comma 3 stabilisce che nelle facoltà di agraria e veterinaria e negli orti botanici è consentita per l’anno 2008 l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

 

L’articolo 13 stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine dei tre anni per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, con la facoltà per gli stessi di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento bandite dalle università per la relativa qualifica.

Sezione VI – Giustizia

L’articolo 14 riconferma nelle funzioni, fino al 30 giugno 2008, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge ed il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2007.

 

L'articolo 15 differisce al 1° luglio 2008 l’applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

 

L’articolo 16 apporta alcune limitate modifiche all’art. 30 del D.L. 159/2007, che ha previsto il commissariamento e la liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilendo un termine certo di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni, nonché le modalità per la determinazione dei compensi da attribuire al commissario liquidatore, ai componenti del comitato di vigilanza e ai rappresentanti dei creditori.

Sezione VII – Infrastrutture e trasporti

L’articolo 17, comma 1, proroga al 31 dicembre 2008 il termine finale – in precedenza fissato al 30 giugno 2006 – per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 2 proroga al 15 dicembre 2008 il termine – inizialmente fissato al 1° febbraio 2008 – per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall’art. 2, co. 253, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

 

L’articolo 18 modifica l'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 96/2005:

§         estendendo alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga ivi contemplata alla disciplina delle concessioni aeroportuali, di cui all’art. 704 del codice della navigazione, deroga limitata alle concessioni già rilasciate e a quelle in itinere da rilasciare entro il 23 giugno 2006;

§         prorogando al 31 dicembre 2008 il suddetto termine del 23 giugno 2006, relativo ai procedimenti già avviati alla data del23 giugno 2005.

 

L’articolo 19, attraverso il differimento al 1° luglio 2008 – termine per l’emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici – dell’applicazione dell'art. 256, co. 4, del medesimo codice, nella parte riferita agli artt. da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, è volta a garantire l’applicabilità sino a tale data di tali ultime disposizioni (relative in particolare ai limiti alla possibilità di sequestro a favore dei creditori dell’esecutore di opere pubbliche delle somme dovute dalla stazione appaltante).

 

L’articolo 20 estende l’applicazione della disciplina transitoria prevista per l’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'art. 5, co. 2-bis, del D.L. 136/2004 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e di quelli relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003.

 

L’articolo 21 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili in bilancio, allo scopo di finanziare spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali; entro il 30 aprile 2008 l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare di tali risorse al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare.

 

L’articolo 22 proroga al 1° luglio 2008 il termine previsto dall’art. 2, co. 2, del D.L. 117/2007, convertito dalla L. 160/2007, il quale sancisce che le limitazioni alla guida previste per i neopatentati dal co. 2-bis dell'art. 117 del Codice della strada, introdotto dal medesimo art. 2 del D.L. 117/2007, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008.

 

L’articolo 23 differisce al 1° gennaio 2009 l’applicabilità delle modificazioni all'art. 21-bis del D.L. 159/2007 (relativo al rifinanziamento del programma “Contratti di quartiere II”), successive al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).

Sezione VIII – Personale delle pubbliche amministrazioni

L’articolo 24, commi 1 e 2, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei contratti di assunzione di personale a tempo determinato da parte del Ministero del commercio internazionale, utilizzando per la copertura dell’onere che ne deriva l’autorizzazione di spesa per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il contributo annuale destinato al funzionamento dell’ICE.

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L. 494/1999 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000), già oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi. Alla copertura dei relativi maggiori oneri è destinata (comma 4) la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’attività ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo (co. 1, lett. a) del D.L. 81/2004).

 

L’articolo 25 proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del co. 132 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione del Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

Sezione IX – Agricoltura

Il comma 1 dell’articolo 26:

§         proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari,  anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell’art. 124 del R.D. 267/1942;

§         stabilisce che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio venga revocata dall’autorità amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole;

§         proroga dal 30 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 il termine per l’adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per l’esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il comma 4 riapre il termine entro il quale, ai sensi del D.L. 149/1993,  i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse. Il nuovo termine, che scade perentoriamente il 29 febbraio 2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), decorre esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. 149/1993, venendone esclusi per mancato rispetto dei termini.

Il comma 5 riapre, con effetto retroattivo e sino alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (31 dicembre 2007) il termine, scaduto il 29 settembre 2006,  entro il quale, ai sensi dell’art. 1 co. 559 della legge finanziaria 2007, il personale dei Consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per potere essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali.

Il comma 6 differisce dal 30 novembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell’ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) ; prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario al medesimo Ente.

Il comma 7 autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’amministrazione stessa.

 

Larticolo 27 modifica implicitamente le disposizioni relative al riordino o alla soppressione dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, introdotte dall’art. 2, co. 35-37, della L. 244/2007 (finanziaria 2008). In particolare, rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria, viene meno ogni riferimento all’ipotesi di soppressione dei consorzi; è anticipato al 30 giugno 2008 (anziché il 1° gennaio 2009) il termine per l’adozione dei provvedimenti di riordino da parte delle regioni; si precisa che  l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni dovrà essere definita con riferimento ai criteri per l’adozione dei medesimi provvedimenti.

Sezione X – Sviluppo economico

L’articolo 28 differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativamente alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità, che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

 

Il comma 1 dell’articolo 29 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007 per la rottamazione senza sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, introducendo, come agevolazione alternativa, la concessione di un contributo di 800 euro finalizzato alla partecipazione ai servizi di condivisione di autoveicoli (car sharing). Amplia inoltre la portata delle agevolazioni già previste dalla citata legge finanziaria estendendole alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria “euro 2” immatricolati prima del 1° gennaio 1999, aumentando da uno a tre anni il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale ed elevando da 80 a 150 euro il limite massimo del contributo concesso per le spese di rottamazione.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007 per la sostituzione di motocicli di categoria “euro 0” con motocicli di categoria “euro 3”.

Il comma 3 concede un contributo di 700 euro e l’esenzione delle tasse automobilistiche per un anno per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture e autoveicoli per uso promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” e “euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture di categoria “euro 4” o “euro 5” con emissioni di anidride carbonica non superiori a 140 grammi per chilometro o a 130 grammi per chilometro per i motori diesel. Sono previste maggiori agevolazioni per la sostituzione di veicoli “euro 0”, per l’acquisto di autovetture con emissioni non superiori a 120 grammi per chilometro e per la demolizione di due autoveicoli da parte di uno stesso nucleo familiare.

Il comma 4 concede un contributo di importo compreso tra 1.500 e 2.500 euro per la sostituzione, mediante rottamazione, di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan, di peso non superiore a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0” o “euro 1”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli di categoria “euro 4” della medesima tipologia e limite di massa.

Il comma 5 dispone che i co. da 2 a 4 si applicano per i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009.

Il comma 6 rinvia ad alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 per l’applicazione dei precedenti commi dell’articolo in esame.

Il comma 7 stabilisce che ai contributi di cui all’articolo in esame non si applica il limite di 250.000 euro annui, fissato, per l’utilizzazione dei crediti di imposta, dall’art. 1, co. 53 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Il comma 8 incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 le risorse destinate a incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano per autotrazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

Il comma 9 fissa in 350 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a GPL e in 500 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a metano.

Il comma 10, modificando l’attuale normativa (D.L. 324/1997) prevede l’applicazione a regime delle agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, concesse indipendentemente dalla data di immatricolazione degli autoveicoli e di installazione degli impianti ecologici.

Il comma 11 riduce di 90,5 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dalla legge finanziaria 2007, incrementandola contestualmente della stessa cifra per il 2009.

Sezione XI – Ambiente

Il comma 1 dell’articolo 30, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis all'art. 6 del D.Lgs. 151/2005, demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, l’individuazione di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori nel trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto ministeriale.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici sia a quelli professionali.

 

L’articolo 31 proroga fino al 30 settembre 2008 l'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, precisando che i divieti di prospezione, ricerca e coltivazione in essere restano fermi, sempre che la prevista valutazione di compatibilità ambientale non escluda fenomeni di subsidenza.

 

L’articolo 32 proroga di due anni (al 29 aprile 2011) il termine previsto dall'art. 281, co. 2, del codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), relativo all’adeguamento alle norme della Parte quinta del medesimo codice delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della medesima Parte quinta) ricadenti nel campo di applicazione del titolo I della Parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione dell’abrogato D.P.R. 203/1988 (attuativo di direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria).

 

L’articolo 33 differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall’art. 7 del D.L. 61/2007 a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

Sezione XII – Interno

L’articolo 34 reca la proroga di due termini previsti dal c.d. “decreto Pisanu” (D.L. 144/2005) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

§         La lettera a) del comma 1 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 la sospensione di efficacia delle disposizioni che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. Conseguentemente, al solo fine di consentire la repressione dei reati di terrorismo internazionale, gli operatori dovranno continuare a conservare i dati relativi a tale traffico.

§         La successiva lettera b) proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali l’apertura di pubblici esercizi o circoli privati che mettano a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche sia subordinata ad una licenza rilasciata dal questore.

 

L’articolo 35 proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) al 31 dicembre 2007, a decorrere dal quale è consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalità diverse. Alla medesima data è prorogato anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

Capo II – Disposizioni finanziarie urgenti

L’articolo 36 apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attività di riscossione dei tributi.

Il comma 1 dispone, a decorrere dal 2007, la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto dovuto dai concessionari della riscossione ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 140/1997.

Il comma 2 definisce puntualmente gli strumenti a disposizioni dei soggetti che esercitano attività di riscossione dei tributi degli enti locali.

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di rateazione dei debiti dovuti ad accertamenti o controlli tributari.

 

L’articolo 37 sopprime la tassa sui contratti di borsa, istituita dal R.D. 3278/1923.

 

L’articolo 38 proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali, consistenti nella riduzione del 40%, in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

 

Il comma 1 dell’articolo 39 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

Il comma 2 proroga per l’anno 2008 la concessione dei contributi previsti dall’art. 1, co. 1247, secondo periodo, della L. 296/2006, spettanti ai canali tematici satellitari, ai sensi dell’art. 7, co. 13, della L. 112/2004.

 

Il comma 1 dell’articolo 40 dispone un rinvio al 31 dicembre 2008 del termine per l’effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali l’art. 24 del D.L. 159/2007 ha previsto il trasferimento di una somma di 150 milioni di euro.

Il comma 2 dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine, previsto dal co. 3 dell’art. 24 del citato D.L. 159/2007, entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l’accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell’art. 258 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall’art. 24 del citato D.L. 159/2007 per i pagamenti da parte dei suddetti comuni in relazione a transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 4 dispone l’erogazione di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse previste per il sostegno straordinario, per consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all’art. 268-bis del Testo unico degli enti locali.

 

L’articolo 41 amplia l’ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai co. 426 e 426-bis della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in quanto include tra le irregolarità oggetto di sanatoria, gli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del D.P.R. 43/1988.

 

Il comma 1 dell’articolo 42 prevede che le disposizioni di cui all’art. 2, co. 39, della legge finanziaria per il 2008, concernenti il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria presso la Banca d’Italia, trovino applicazione solo successivamente all’espressione del parere da parte della Banca centrale europea.

Il comma 2 impone, nelle future leggi di riforma della Banca d’Italia e delle autorità indipendenti, l’obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa.

 

L’articolo 43 dispone, in deroga alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, co. 758, della legge finanziaria per il 2007 (Fondo TFR), sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

L’articolo 44 interviene sulle violazioni dell’obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali, disponendo la sanzionabilità, sino a tutto il 2008 ed anche per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge, esclusivamente del formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Capo III – Disposizioni varie

L’articolo 45 dispone, anche per l’anno finanziario 2008, l’ammissione al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, così come previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'art. 20 del D.L. 159/2007.

 

L’articolo 46 reca misure in favore dei soggetti inabili, prevedendo che l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti. Si prevede inoltre che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti in questione non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni incrementato del 30%.

 

Il comma 1 dell’articolo 47 novella il co. 24 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008, disponendo il differimento dal 1° gennaio al 1° aprile 2008 del termine di abrogazione dei co. 28 e 29 della legge finanziaria per il 2005, i quali prevedono la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali; conseguentemente, si prevede la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.

Il comma 2 sopprime il secondo periodo del citato art. 3, co. 24, che prevedeva il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate, relative ai suddetti contributi statali.

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2008 e a 7 milioni per il 2009.

 

L’articolo 48 prevede che le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e assegnate ad un apposito Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, possano essere riassegnate al suddetto Fondo anche nel esercizio successivo a quello del versamento.

 

L’articolo 49 anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella L. 246/2007, recante Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di  Fondi e Banche internazionali, al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge stessa (28 dicembre 2007), consentendo in tal modo di utilizzare (ai sensi dell’art. 11-bis della L. 468/1978) gli accantonamenti relativi all’anno 2006 e slittati all’anno 2007.

 

L’articolo 50, ai commi 1 e 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 a favore di interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, e prevede la relativa copertura finanziaria.

I commi da 3 a 7 dispongono che, a decorrere dal 15 settembre 2007, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale e della pensione sociale, non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall’art. 1 della L: 791/1980 e dall’art. 1 della L. 96/1955.

 

L’articolo 51 prevede che le risorse di cui all’art. 1, co. 758, della legge finanziaria 2007, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, siano versate dall’INPS all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 52 dispone in ordine all’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari; non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli ultimi anni sono più volte intervenuti decreti-legge miranti a prorogare o differire termini legislativamente previsti.

 

Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, peraltro, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori: si ricordano in particolare, con riguardo alla XIV legislatura, i decreti-legge: n. 411/2001, Proroghe e differimenti di termini; n. 236/2002, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza; n. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; n. 355/2003, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative; n. 266/2004, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative; n. 314/2004, Proroga di termini; n. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Nel corso della XV legislatura è stato adottato il decreto-legge n. 173/2006, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.

 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge presenta disposizioni incidenti su svariate discipline e, conseguentemente, pare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.

Sembrano, in particolare, assumere rilevanza i seguenti ambiti materiali:

§         politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a));

§         difesa e forze armate (lett. d));

§         sistema tributario e contabile dello Stato (lett. e));

§         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g));

§         ordine pubblico e sicurezza (lett. h));

§         giurisdizione e norme processuali (lett. l));

§         ordinamento civile (lett. l));

§         norme generali sull’istruzione (lett. n)), con particolare riguardo al sistema universitario (art. 33, ultimo comma, Cost.);

§         previdenza sociale (lett. o));

§         coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (lett. r));

§         tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali (lett. s)).

 

In relazione a talune disposizioni, sembrano inoltre rilevare alcune materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., quali tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca disposizioni tra loro eterogenee quanto all’ambito materiale, pur se accomunate, nella maggior parte dei casi, dalla finalità di prorogare termini stabiliti con legge, di prolungare l’applicazione di discipline transitorie ovvero di differire l’efficacia di specifiche disposizioni legislative; a tale finalità non sono comunque riconducibili alcune disposizioni in materia finanziaria, aventi natura prettamente sostanziale.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Con riguardo all’articolo 30 (proroga di termini in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), si segnala che il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[1] per non conformità del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con il quale sono state trasposte nel diritto interno le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Secondo la valutazione della Commissione il decreto legislativo, introducendo la definizione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” non contenuta nella direttiva, rischia di restringere l’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE. Risulta infatti essere stabilito dal decreto legislativo che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore all’atto dell’acquisto di un apparecchio equivalente non possono mai essere rifiuti ma, sempre e comunque, “apparecchiature usate”. Mentre sulla base della citata direttiva in tali casi le apparecchiature sono chiaramente da considerarsi rifiuti, il decreto legislativo risulta aver stabilito in ogni caso che sia il distributore a decidere se l’apparecchiatura consegnata dal detentore sia o meno un rifiuto.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La generalità delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame incide su disposizioni legislative vigenti, in molti casi al fine di prorogare o differire termini in esse previsti. Non in tutti i casi, peraltro, si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

Varie disposizioni (articoli 11, 15, 17, co. 2, 27, 29, co. 7, 36, co. 3, 42, 45, 47, co. 1 e 2), intervengono, con modifiche testuali o non testuali, sulla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), sulla quale, quindi, si incide antecedentemente alla sua entrata in vigore: il decreto-legge è infatti entrato in vigore il 31 dicembre 2007, mentre la legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. A tale proposito, e con particolare riguardo alle modifiche non testuali, potrebbero sorgere dubbi in ordine all’effettiva disciplina in vigore: alla luce di una rigorosa applicazione del principio della successione delle norme nel tempo, si potrebbe infatti ritenere che le disposizioni della legge finanziaria, entrate in vigore successivamente al decreto-legge in esame, prevalgano su quest’ultimo (pur se ciò non appare conforme alla presumibile volontà del Governo legislatore).

Si segnala tra gli altri l’articolo 27, che modifica implicitamente le disposizioni relative al riordino o alla soppressione dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, introdotte dall’art. 2, co. 35-37, della legge finanziaria 2008, senza prevedere alcuna clausola di coordinamento con le disposizioni medesime.

Si rileva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1998, al quale si fa riferimento nell’articolo 41, è stato abrogato, con decorrenza 1° luglio 1999, dal D.Lgs. 112/1999.

Sembra opportuno un chiarimento in ordine al significato normativo del comma 2 dell’articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), della L. 34/2005. Ai sensi di quest’ultima disposizione, infatti, l’adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all’emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega recata dal medesimo art. 4: ma il termine per l’esercizio della delega è scaduto il 30 marzo 2007.

Impatto sui destinatari delle norme

Si segnala che la data di entrata in vigore della disposizione in materia di riscossione di tributi di cui al comma 1 dell’articolo 36 (31 dicembre 2007) è successiva alla data di scadenza fissata per il versamento dell’acconto da parte dei concessionari della riscossione (30 dicembre 2007), del quale il citato comma 1 dispone la soppressione. In base ai dati diffusi dal Ministero dell’economia e finanze, risulta peraltro che i concessionari non hanno effettuato il versamento dell’acconto dovuto nel 2007.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 12, comma 2 (reclutamento dei professori universitari), si osserva che i concorsi banditi dalle università entro il 30 giugno 2008 con l’applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale è stato inserito il termine del 31 dicembre 2008 per l’applicazione di detta normativa.

Non appare del tutto chiara la portata normativa della disposizione di cui all’articolo 15 (arbitrati), con riguardo all’inciso “al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”, in considerazione del fatto che l’art. 3, co. 19-22 della legge finanziaria 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal D.Lgs. 168/2003, che ha istituito le medesime sezioni specializzate.

Con riguardo all’articolo 20 si segnala, in primo luogo, che non si è ancora perfezionato il procedimento per l’adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni, cui la disposizione estende l’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 5, co. 2-bis, del D.L. 136/2004. Posto, inoltre, che tale ultima disposizione fa riferimento, in alternativa all’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005, all’applicazione della normativa previgente (di cui alla L. 1086/1971 ed alla L. 64/1974), occorre chiarire la formulazione dell’articolo al fine di precisare se, in alternativa all’applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato D.M. del 2005 oppure la normativa previgente.

Sembra necessario chiarire la formulazione dell’articolo 23 (rifinanziamento del programma “Contratti di quartiere II”), al fine di indicare esplicitamente le modificazioni all’art. 21-bis del D.L. 159/2007 delle quali si differisce l’applicabilità.

In ragione della finalità della disposizione di cui all’articolo 33 (in materia di rifiuti), occorre valutare se differire il termine di cui all’art. 7 del D.L. 61/2007 al 1° gennaio 2009, piuttosto che al 31 dicembre 2008.

La disposizione di cui all’articolo 48 (utilizzo delle sanzioni dell'Autorità anti-trust), oltre a consentire (come dichiarato nella relazione illustrativa) l’utilizzazione delle somme anche nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sembra avere anche l’effetto di eliminare l’obbligo di riassegnazione delle risorse, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rendendo con ciò incerto il funzionamento dell’intero procedimento delineato dai co. 1 e 2 dell’art. 148 della L. 388/2000.

Per ulteriori, specifici rilievi, si rinvia alle schede di lettura.

 


 

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)


1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.


 

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. n. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007: le autorizzazioni previste in tali provvedimenti erano infatti limitate al 31 dicembre 2007. Le amministrazioni competenti sono così autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica che accompagnano il provvedimento, si spiega che la proroga di un mese è finalizzata a consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse. Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l'assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti di durata annuale.

 

Il comma 1240 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito sono indicate le missioni di pace autorizzate o prorogate dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante proroga la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e dall’articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

D.L. n. 4/2007

 

 

Denominazione

Finalità

 

Active Endeavour

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom

 

Albania 2

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale

 

Althea (fino al 30 giugno 2007)

Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

 

Bilaterale interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

 

DIE

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

 

EU BAM Rafah

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

 

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

 

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

 

EUPOL Kinshasa

Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna

 

EUPT Kosovo

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

 

ISAF

Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana

 

KFOR

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

 

Missione europea di sostegno ad AMIS II

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

 

MSU

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

 

NATO HQ Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

 

NATO HQ Skopje

Missione NATO per il coordinamento delle attività in Macedonia

 

NATO HQ Tirana

Missione NATO per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

 

NTM-I

Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene

 

TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

 

UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

 

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

 

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo

 

Articolo 9 del D.L. n. 81/2007

 

Denominazione

Finalità

 

Missione europea di sostegno ad AMISOM

Missione dell’Unione europea alla missione AMISOM dell'Unione Africana in Somalia per sostenere il dialogo ed il processo di riconciliazione

 

Althea (fino al 31 dicembre 2007)

Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

 

EU BAM Rafah (ulteriore personale)

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

 

EUSEC Congo

Missione dell’Unione europea per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza

 

EUPT Kosovo (ulteriore personale)

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

 

EUPOL Afghanistan

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

 

ISAF (ulteriore personale)

Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana

 

UNMIK (ulteriore personale)

Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo

 

Alle sopraelencate missioni si applica, secondo quanto previsto dal comma 1 del decreto-legge in esame, l'articolo 5 del D.L. n. 253/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270/2006.

 

Il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, reca disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 1 dell’articolo 5 prevede l’applicazione, al personale militare partecipante al rafforzamento della missione UNIFIL, del codice penale militare di pace, nonché dei commi 3, 4 [limitatamente alle lettere a), b), c) e d)], 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (“disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303”), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 253/06 stabilisce che i reati commessi da stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni, e nel territorio in cui detti interventi e missioni hanno luogo “sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate”.

Per tale categoria di reati, nonché per quelli commessi dal cittadino italiano che partecipa agli  interventi o alle missioni, nel periodo e nel territorio di svolgimento degli stessi, e che siano attribuiti alla giurisdizione della magistratura ordinaria, il comma 3 dell’articolo 5 individua nel Tribunale di Roma quello territorialmente competente.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, per consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il programma “Missioni militari di pace”, sul cui Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 2
(Proroga di termini in materia di difesa)


1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 modifica l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Tale norma, come modificata dal D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006, ha autorizzato, dal 2001 al 2007, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

Il comma in esame proroga tale autorizzazione al 2008.

 

L’articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recantedefinizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti - proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", aveva già modificato l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 298/2000, prorogando il termine dell’autorizzazione originaria, previsto per il 2005, fino al 2007.

 

La relazione illustrativa spiega che, nonostante la proroga di due anni, non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), a causa della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione. La medesima relazione, facendo riferimento ad una situazione deficitaria che presenta il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, evidenzia la necessità di una permanenza della disposizione per un ulteriore anno.

Si segnala che la relazione illustrativa al D.L. 273/2005, che ha operato la prima proroga, spiegava invece che questa si era resa necessaria in ragione  della complessità delle procedure concorsuali, che aveva causato il mancato transito delle rimanenti 22 unità, che rimaneva subordinato all’emanazione di un nuovo bando di concorso ed alla disponibilità di risorse presso le Forze armate interessate, adempimento, questo, che non poteva essere realizzato entro il termine precedentemente previsto dalla legge.

 

Il comma 2 del medesimo articolo del decreto-legge in esame proroga fino all’anno 2012 il termine previsto dall'articolo 31, comma 14, del sopracitato D.Lgs. n. 298/2000, originariamente indicato nel 2007.

L’articolo 31 del D.Lgs. 298/2000 disciplina il regime transitorio dell'avanzamento. La disposizione specificamente richiamata autorizza il Ministro della difesa, sino all’anno 2007 compreso, a modificare annualmente, con apposito decreto, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità. Tale modifica, fermi restando i volumi organici complessivi, risponde all’esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi.

 

Il successivo comma 3 modifica l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, prorogando al 2012 il termine previsto per il 2009.

 

L’articolo 60-bis, introdotto dall’articolo 7 della legge n. 299/2004, recante modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dispone talune deroghe alle disposizioni relative al regime transitorio in materia di avanzamento, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, siano comunque prorogate fino al 2009 le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 490.

L’articolo 60 del D.Lgs. n. 490/1997, che reca norme sulla disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che, al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata siano definite annualmente con decreto ministeriale. Il comma 3 dispone che, alla data del 1° gennaio 2006, le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata, siano contenute entro i limiti stabiliti dal medesimo D.Lgs. 490.

Le lettere c) e d) del comma 2 dettano taluni criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, nonché per la determinazione delle relative aliquote di valutazione qualora l'avanzamento avvenga per anzianità.

Il comma 2-bis reca limiti alle promozioni a scelta che non si effettuano annualmente.

Il comma 5 dell’articolo 62 dispone specifiche norme transitorie riguardanti l’avanzamento nel ruolo normale del Corpo sanitario.

I commi 1 e 3 del successivo articolo 63 disciplinano il regime transitorio dell’avanzamento nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica e nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

 

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2009 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa. Il medesimo comma stabilisce che, per lo stesso periodo, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del medesimo regolamento.

 

Il comma 2 dell’articolo 14 del D.P.R. n. 424/2000 prevede che le singole unità produttive e industriali della difesa siano soggette a chiusura qualora, entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operatività dell'Agenzia industrie difesa, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

L’articolo 13, comma 8, dello stesso D.P.R. autorizza l’Agenzia industrie difesa ad assumere personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio. Tali assunzioni, da effettuarsi con contratti a tempo determinato di diritto privato, sono subordinate a procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.

 

 


 

Articolo 3
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)


1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.


 

 

L’articolo 3, al comma 1, proroga al 30 giugno 2008 il termine fissato dall’art. 3, comma 4, del D.L. 300/2006 per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere).

La proroga, chesecondo la relazione governativa consente agli imprenditori il completamento dei lavori già avviati e la predisposizione della documentazione tecnica che accompagna le domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi, riguarda – come si precisa nel comma 2 – le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento, ai fini dell’espressione del parere di conformità previsto dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (vedi infra).

 

Il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[2] ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive. Lo stesso comma precisa che tale proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Si ricorda che il termine di cui al D.L. 300/2006 è stato più volte oggetto di proroga, l’ultima delle quali disposta dall’art. 5 del D.L. 273/2005[3], che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 411/2001[4] e già prorogato dall’art. 14 del D.L. 266/2004[5].

Il citato art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha stabilito che “le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici”.

Il citato punto 21.2 prevede che “le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14 (gestione della sicurezza), 15 (addestramento del personale) e 16 (registro dei controlli periodici);

b) 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2 (reazione al fuoco dei materiali)”.

 

Quanto al citato D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), si ricorda che l’art. 2 del provvedimento stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.


Articolo 4
(Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

 

 

L’articolo 4 modifica il comma 389 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, prorogando di un anno (vale a dire al 31 dicembre 2008) il termine, (attualmente fissato al 31 dicembre 2007) entro il quale devono essere sostenute le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei gestori di esercizio commerciali, ai fini della fruizione dei contributi previsti dal citato comma.

 

Il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo finalizzato ad incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico degli esercizi commerciali[6], con una dotazione di 5 milioni di euro, destinati all’erogazione di contributi ai gestori di esercizio commerciali per spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per tali finalità. L’individuazione delle modalità per l’attribuzione di tali contributi viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, da emanarsi entro settanta giorni dall’entrata in vigore della legge, vale a dire entro l’11 marzo 2007.

Si segnala che il suddetto decreto attuativo non è stato fin qui adottato.

Per quanto concerne la normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, costituita dalla legge n. 13 del 1989 e dal DM n. 236 del 1989, si ricorda che essa riguarda esclusivamente l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In particolare, ai fini della realizzazione degli interventi, l’articolo 10 della legge n. 13/1989 ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un apposito Fondo speciale, annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni stesse che, a loro volta, provvedono a ripartire le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

Merita segnalare, infine, che allo scopo di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano - oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico - anche gli edifici e locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario).

 

 


Articolo 5
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali)


1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali in scadenza nel corso dell’anno; si tratta in particolare delle fondazioni lirico sinfoniche e della Fondazione “La Triennale di Milano”.

 

La relazione illustrativa specifica che tale proroga si rende necessaria per assicurare continuità di gestione in un delicato momento in cui le fondazioni sono chiamate ad adeguarsi alle nuove norme introdotte nella finanziaria 2008.

 

La disposizione in esame fa riferimento agli organi di cui all’articolo 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[7]( recante trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), nonché all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273[8] (che disciplina la trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano).

Si tratta, in particolare dei:

§         componenti del consiglio di amministrazione (art. 12, co. 5, d.l.gs n. 367/1996) delle fondazioni lirico sinfoniche ;

§         commissari straordinari nominati in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione (art. 21, co. 2, del d.lgs n. 367/1996) delle fondazioni citate sopra;

§         il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori della fondazione “La Triennale di Milano”.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 2, comma 389, della legge n. 244/2007, legge finanziaria per il 2008, ha novellato, in più parti, il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 [9]. La lettera a) ha, infatti, inserito una specifica, al comma 5 dell’articolo 12, secondo la quale i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta. La lettera c)ha modificatoil comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari sia rinnovabile una sola volta (nel testo previgente si disponeva solo che essi durassero in carica sei mesi). Il comma 390 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha stabilito, infine, che quanto previsto dalle lettere a) e c) si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2008 ed ha disposto la decadenza -dopo l’approvazione del bilancio 2007-di commissari ed i consiglieri il cui mandato sia già scaduto.

 

Il comma 2 dispone la proroga, dal 28 febbraio al 30 aprile 2008, del termine per l’affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura.

 

Si ricorda, infatti, che l’articolo 14 del D.L. n. 159/2007[10], convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007, ha previsto una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, introdotti dalla “legge Ronchey” e attualmente elencati dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) [11].

E’ stato, a tal fine, stabilito che l’affidamento dei servizi in questione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici[12] e degli Istituti dotati di autonomia speciale[13], sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. Un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali, è chiamato a disciplinare l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; il provvedimento deve tener conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché dell’esperienze e dei titoli professionali occorrenti[14]. Si consente inoltre, in sede di prima applicazione, che l’affidamento integrato dei servizi in questione avvenga con termini iniziali differenziati garantendo la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso. Nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

 


Articolo 6
(Proroghe in materia previdenziale)


1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.


 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, in attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili", concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi (al Protocollo è stata data attuazione con la L. 24 dicembre 2007, n. 247[15]), e “dalla presentazione” (rectius: “della presentazione”), a tal fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A. fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle norme vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla rapida definizione del processo di riordino.

 

Si segnala, in proposito, che le date di scadenza dei Consigli di amministrazione dei richiamati enti previdenziali sono, rispettivamente, il 3 giugno 2008 (I.N.A.I.L.), il 4 giugno 2008 (I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A.) e il 5 giugno 2008 (I.N.P.S.).

 

Si ricorda che la richiamata L. 247 del 2007 interviene in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali all’articolo 1, commi da 7 a 11.

Più specificamente, il comma 7 dispone l’integrazione dei criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, con la possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

Il successivo comma 8 attribuisce al Governo il compito di presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata L. 247 del 2007, e cioè entro il 1° febbraio 2008[16] un piano finanziario volto alla razionalizzazione il sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio.

Il comma 9 ha inoltre disposto che, nelle more dell’emanazione dei regolamenti di indicati al precedente comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo (che assume quindi natura vincolante) delle amministrazioni vigilanti e della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione), finalizzato alla verifica della coerenza del provvedimento agli obiettivi di razionalizzazione, riordino, trasformazione o fusione degli enti medesimi.

Il comma 10 (fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali, delle aliquote contributive di finanziamento relative:

all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore;

alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 335/1995[17], con riferimento agli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento[18].

Infine, il comma 11 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici considerate nell'ambito degli andamenti programmati di finanza pubblica.

Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

 

Il successivo comma 2 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della L. 24 febbraio 2005, n. 34[19].

 

Il richiamato articolo 4 ha previsto l'emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 34/2005, e cioè entro il 31 marzo 2007, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a favorire l’unificazione delle su menzionate Casse di previdenza e assistenza, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi.

In particolare, il principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del citato articolo 4 dispone che si provveda alla definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base delle norme civilistiche (artt. 2498 e ss.) in materia di trasformazione e fusione delle società, in quanto applicabili, nonché dei principi del D.Lgs. 509/1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), previa adozione di progetti di unificazione da parte degli organi rappresentativi delle medesime Casse.

Peraltro, la delega in questione non è stata esercitata entro il termine previsto.

 

In virtù del richiamato art. 4, co. 1, lett. a), della L. 34/2005, l’adozione dei progetti di unificazione ai quali si riferisce il comma 2 in esame risultava prodromica rispetto all’emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega di cui al medesimo art. 4: ma il termine per l’esercizio della delega è scaduto il 30 marzo 2007. In considerazione di ciò, non appare chiaro il significato normativo del comma 2 in commento.


Articolo 7
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative)


1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.


 

 

L’articolo in esame reca disposizioni in materia di lavoro non regolare nonché di società cooperative.

In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73[20], relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

 

L’articolo 3 del D.L. 12/2002, ai commi da 3 a 5, reca la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Si consideri peraltro che i commi 3 e 5 del citato articolo 3 sono stati sostituiti (a decorrere dal 12 agosto 2006) dall’articolo 36-bis, comma 7, del D.L. 223/2006[21].

In primo luogo la lettera a) del comma 7 da ultimo menzionato ha provveduto a riformulare il comma 3 del citato articolo 3, relativo all’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria relativa all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il comma 3, così come riformulato, prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Inoltre, con la stessa finalità di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

La lettera b) del medesimo comma 7, novellando il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12/2002, provvede ad attribuire la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si consideri che invece la previgente formulazione del comma 5 attribuiva al competenza in questione all’Agenzia delle entrate. Si specifica che non è applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

 

Si consideri peraltro che successivamente l’articolo 1, comma 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[22], introducendo il comma 7-bis all’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, ha disposto che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12[23], convertito dalla L. 23 aprile 2002 n. 73, relative alle violazioni constatate prima della entrata in vigore del D.Lgs. 223 del 2006[24], rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate, in luogo della Direzione provinciale del lavoro.

In sostanza, la disposizione ha inteso distinguere la competenza sulla irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a seconda del momento della constatazione delle medesime violazioni. Per le violazioni constatate prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza è stata attribuita all’Agenzia delle entrate, mentre per le violazioni constatate successivamente all’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza spetta alla Direzione provinciale del lavoro.

Il citato comma 7-bis, inoltre, dispone che l’adozione delle sanzioni in questione, qualora effettuata dall’Agenzia delle entrate, sia soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[25], relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 dello stesso D.Lgs. 472/1997[26].

 

Il comma in esame è motivato quindi dalla necessità di attribuire un congruo lasso di tempo all’Agenzia delle entrate per irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori, con riguardo alle violazioni constatate nell’anno 2002.

Difatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 54 e 94 della L. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono procedere all’irrogazione delle sanzioni in questione, anche con riferimento alle violazioni constatate nell’anno 2002, sulla base della disciplina del citato D.Lgs. 472/1997, relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie. Sennonché l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo prevede che l’atto di irrogazione di sanzioni debba essere notificato entro il termine (previsto a pena di decadenza) del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Pertanto, poiché, in base a tale disciplina, per le violazioni constatate nell’anno 2002, i relativi provvedimenti sanzionatori devono essere notificati entro il termine del 31 dicembre 2007, il comma 1 in esame, prorogando tale termine al 30 giugno 2008, è volto a garantire all’Agenzia delle entrate la possibilità di perfezionare il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002, procedimento che altrimenti rischia in alcuni casi di non poter essere concluso per il maturare della decadenza.

 

Il successivo comma 2 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dall’articolo 1, comma 1192, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 1192 a 1201, della L. 296 del 2006 ha dettato misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, concedendo al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi.

Più in dettaglio si è disposto:

§         che i datori di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, possano presentare apposita istanza all’INPS entro il 30 settembre 2007 (comma 1192);

§         che le istanze sopra richiamate possano essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente dopo la stipula di un apposito accordo aziendale o territoriale, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. I periodi oggetto di regolarizzazione devono comunque essere non anteriori ai cinque anni rispetto alla data di presentazione della richiesta (comma 1193);

§         che il richiamato accordo sindacale disciplini la regolarizzazione tramite la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuova la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c (comma 1194);

§         che si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione. Inoltre, possono avvalersi della regolarizzazione anche i datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo e assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi connessi alla regolarizzazione. Comunque per accedere alla procedura di regolarizzazione il datore di lavoro deve regolarizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori cui si riferiscono gli accertamenti ispettivi (comma 1195);

§         per quanto riguarda le modalità di regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi, che il datore di lavoro è tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative per i lavoratori regolarizzati, versando il 20% della somma totale dovuta all’atto dell’istanza e effettuando un pagamento in 60 rate mensili di pari importo e senza interessi per la parte restante. Inoltre, si prevede che i lavoratori siano esclusi dal pagamento dei contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato sia calcolata in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata (comma 1196);

§         al fine di incentivare l’adesione dei datori di lavoro alla regolarizzazione, che il versamento della somma complessivamente dovuta determini l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi (comma 1197);

§         che nei confronti dei datori di lavoro che presentino l’istanza di regolarizzazione siano sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall’istanza. La sospensione riguarda la materia oggetto della regolarizzazione, anche con riferimento alle ispezioni e verifiche concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. I datori di lavoro devono adeguarsi alla disciplina sulla sicurezza e salute dei lavoratori entro un anno dall’istanza. Infine, si prevede che l’efficacia estintiva delle sanzioni prevista al comma 1197 si perfeziona esclusivamente al completo adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, verificato al termine del previsto periodo di un anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali o anche, per il settore edile, dai competenti servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro (comma 1198);

§         a proposito della riduzione a due terzi dei contributi da versare, che le agevolazioni contributive siano temporaneamente concesse solo al 50% e definitivamente concesse per l’importo totale solamente allo scadere di ogni anno di lavoro prestato dal lavoratore regolarizzato (comma 1199);

§         che la concessione delle agevolazioni contributive resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro salve le ipotesi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa (comma 1200);

§         che spetta al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 124 del 2004, adottare i provvedimenti di accoglimento delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro (comma 1201).

 

Il comma 3 dispone il trasferimento delle funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Più specificamente, si prevede che il citato Comitato continuerà a svolgere la sua attività fino al 31 gennaio 2008; dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato saranno appunto trasferite alla richiamata Cabina di regia.

 

L’articolo 78, commi 1-3, della richiamata L. 448 del 1998 ha istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative.

Inoltre, si prevede che le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le CCIAA, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

Il Comitato è composto da 10 membri nominati con D.P.C.M., designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), dal Ministro per le politiche agricole (attualmente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), dal presidente dell'INPS, dal presidente dell’INAIL, dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

 

I commi 1156 e 1159 della richiamata L. 296 del 2006 prevedono, a carico del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. 23 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvederà anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159). In particolare, la lettera a) del richiamato comma 1156 ha disposto, a carico del Fondo per l’occupazione, nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008, l’adozione – entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 - di un programma speciale di interventi in materia di occupazione, la costituzione di una cabina nazionale di regia al fine di concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e alla valorizzazione dei CLES, nonché l’istituzione – entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007- di un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare destinato al finanziamento (d’intesa con le regioni e gli enti locali) di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivano i processi di emersione di cui ai commi 1192-1201.

Con il D.M. 11 ottobre 2007, infine, è stata appunto istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.

 

Infine, il comma 4 prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della richiamata L. 142 del 2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

 

Si ricorda che la citata L. 142/2001 reca la disciplina della posizione del socio lavoratore di cooperativa, precisando che tale disciplina si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Il richiamato articolo 3, comma 1, della medesima legge dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), concernente gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo[27].

 

 


Articolo 8
(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici)


1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».


 

 

L’articolo in commento reca disposizioni finalizzate all’integrazione della normativa vigente in materia di tariffe delle prestazioni sanitarie.

In particolare, il comma 1 integra la disciplina relativa alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2 dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria.

 

Il citato articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 demanda alle regioni la definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali[28] finalizzati all'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale nonché l’individuazione dei soggetti interessati, con particolare riguardo:

§         all’individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle ASL nella definizione degli accordi e nella verifica del loro rispetto;

§         agli indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, secondo le linee della programmazione regionale e le priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

§         alla determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;

§         ai criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (comma 1).

A tal fine, il comma 2 prescrive che la regione e le ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. Tali accordi e contratti indicano:

§         gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi (lettera a);

§         il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (lettera b);

§         i requisiti dei servizi, con particolare riferimento ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale (lettera c);

§         il corrispettivo preventivato, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte (lettera d);

§         il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza e delle prestazioni rese (lettera e).

 

La norma in esame, nell’introdurre una nuova lettera e-bis) nel citato comma 2 dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede che gli accordi contrattuali con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale indichino, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente, anche la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) del medesimo comma 2.

In particolare, i contratti devono prevedere che in caso di incremento a seguito di modificazioni, intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate[29], si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei citati limiti di remunerazione.

In altri termini, come sottolineato nella relazione illustrativa, in caso di modificazioni in corso d’anno degli importi tariffari, se non intervengono accordi integrativi, il limite di remunerazione massimo nei confronti delle strutture accreditate rimane invariato con corrispondente variazione dei volumi delle prestazioni.

Si fa in ogni caso salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

 

Il comma 2 reca una norma di coordinamento, statuendo che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008 e per le annualità successive, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

Secondo la relazione illustrativa le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, ma anzi producono economie, in quanto riducono la possibilità di contenzioso legata a modificazioni tariffarie non previste.

 

Il comma 3 sostituisce l’ultimo periodo del comma 170 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il citato comma 170 reca disposizioni in materia di determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali.

La norma prevede che la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, è effettuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (primo periodo).

Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali (secondo periodo).

La disposizione rimette inoltre ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ricognizione e l'aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (terzo periodo).

Il testo previgente del quarto periodo del comma 170, già modificato dalla lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007)[30], prevedeva che, con la stesse modalità e i medesimi criteri si procedesse all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.

In attuazione di tali previsioni, è stato adottato il D.M. 12 settembre 2006, recante Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2006, n. 289, S.O).

 

A seguito della riformulazione operata dal comma 3 dell’articolo in commento, si prevede che l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali è effettuato con cadenza triennale (anziché biennale) a far data dall'emanazione del decreto del Ministro della salute di ricognizione ed aggiornamento delle tariffe massime, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008 , anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali. Resta ferma l’acquisizione del parere delle società scientifiche e delle associazioni di categoria interessate, già prevista nella previgente formulazione.

 


 

Articolo 9
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)


1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.


 

 

L’articolo 9 proroga gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di riduzione del prezzo dei farmaci e introduce una specifica disciplina per assicurare un’adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autorità amministrative.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il meccanismo del pay-back di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che attribuisce alle aziende farmaceutichela facoltà di chiedere la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale.

Tale intervento, come chiarito dalla relazione illustrativa, si rende necessario in relazione alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha confermato per tutto il 2008 i prezzi risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dall’AIFA nel 2006 e confermate dalla stessa legge finanziaria per il 2007.

 

La citata lettera g) del comma 796 della legge n. 296 del 2006 prevede che, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008, le aziende farmaceutiche, entro il termine del 30 gennaio 2007, possono chiedere all’AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi[31] stabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro (ripartito nel seguente modo: 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

La richiesta dell’azienda deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale elaborate dall’AIFA, per un importo complessivo pari all’ammontare, a livello nazionale, della riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci.

L’AIFA approva, entro il 10 febbraio 2007, la richiesta delle aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore al 30 settembre 2006. Tale ripristino è subordinato al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni, in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

§         20 febbraio 2007;

§         20 giugno 2007;

§         20 settembre 2007.

Gli atti che comprovano il versamento devono essere trasmessi dalle aziende interessate all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007.

La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta, per l’azienda inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore al 1° ottobre 2006 (data di entrata in vigore della determinazione dell’AIFA del 27 ottobre 2006 che stabilisce la riduzione dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN).

Con provvedimento dell’AIFA del 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2007, n. 34) sono state approvate le tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari di cui alle predette disposizioni (definite, rispettivamente, per le regioni e per le aziende farmaceutiche).

In attuazione della disciplina di cui al citato comma 796, lettera g), sono state adottate le determinazioni dell’AIFA del 28 febbraio e del 28 settembre 2007, che individuano i medicinali classificati nella fascia A) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a carico del Servizio sanitario nazionale), oggetto della manovra di pay-back, per i quali sono ripristinati prezzi in vigore il 30 settembre 2006.

 

L’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ha previsto, a decorrere dal 2008, un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.

In base alla nuova disciplina, l'AIFA attribuisce, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi relativi agli ultimi dodici mesi per i quali siano disponibili i dati, distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetto.

Dall'importo in questione sono detratti:

§         le somme restituite al Servizio sanitario nazionale (per il superamento dei limiti di spesa farmaceutica) ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché del successivo comma 3 del presente articolo che fissa le regole per il ripiano dello sforamento;

§         il valore della minore spesa prevedibilmente registrabile nel nuovo anno a séguito dell'eventuale decadenza di brevetti dell'azienda[32] (lettera a)).

La somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e dal Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno, deve corrispondere all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale (lettera b)).

In via di prima applicazione della nuova disciplina e nelle more della completa attivazione dei flussi informativi (relativi alla distribuzione diretta dei medicinali da parte delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), l'AIFA attribuisce, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a) e dei prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 (come risultanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge n. 296 del 2006). Il budget definitivo viene stabilito entro il 30 settembre 2008, in base ai dati derivanti dai suddetti flussi informativi; in mancanza degli stessi, ad ogni azienda è attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT (prontuario della distribuzione diretta), di cui alla determinazione dell'AIFA del 29 ottobre 2004[33] .

 

La norma in esame lascia comunque invariata l’osservanza dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende farmaceutiche, in linea con i vincoli derivanti dai tetti di spesa vigenti in materia farmaceutica.

 

Con riferimento ai tetti di spesa in materia farmaceutica, il citato articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN. La spesa farmaceutica in oggetto comprende la distribuzione dei farmaci in via convenzionata, al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti (ticket regionali), nonché la distribuzione diretta dei medicinali collocati in classe “A” ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione “per conto” e la distribuzione in dimissione ospedaliera (comma 1).

Per quanto concerne la spesa farmaceutica ospedaliera, come rilevata dai modelli CE (Conto Economico) ed al netto della distribuzione diretta (che, come detto, rientra nei limiti della spesa farmaceutica territoriale), essa non deve superare il limite del 2,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale (comma 5).

 

Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, lo stesso comma 1 in esame stabilisce che le date di scadenza delle rate per i versamenti da parte delle singole aziende farmaceutiche alle regioni (secondo la procedura previste dalla citata lettera g)) sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008. Le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate altresì al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

 

Il comma 2 reca norme volte a consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di adeguati elementi di conoscenza sulle dinamiche dei prezzi dei medicinali vendibili senza prescrizione medica.

La relazione illustrativa precisa che la disciplina transitoria (in vigore fino al 31 dicembre scorso) definita dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 802), in materia di prezzi di vendita al pubblico di medicinali che non necessitano di prescrizione medica, ha consentito alle autorità amministrative competenti di conoscere sufficientemente, per l’anno 2007, le dinamiche del mercato dei predetti farmaci. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame sono quindi finalizzate a definire, per il futuro, un meccanismo, che pur garantendo la liberalizzazione dei prezzi prevista dalla legge finanziaria per il 2007 per questa tipologia di medicinali, permetta comunque al Ministero della salute e all’AIFA di conoscere l’andamento dei prezzi.

A tal fine, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'AIFA il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è messo in vendita.

 

Ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) i medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94 del medesimo decreto legislativo, ossia, in sintesi, quelli che non rientrano nelle seguenti categorie: medicinali soggetti a prescrizione medica; medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; medicinali soggetti a prescrizione medica speciale; medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (comma 1).

Tali medicinali, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, in relazione a tali medicinali, il farmacista può dare consigli al cliente, in farmacia. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, nel rispetto di determinati limiti e condizioni.

Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)), in etichetta va riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi (cosiddetti SOP) deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (comma 3).

Infine, l'imballaggio esterno dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, deve recare un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2002 (comma 4).

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, estende la possibilità di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie e consente a ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato sulla confezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

 

Il comma 801 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) dispone - fatta salva la norma transitoria di cui al comma 802 - che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia stabilito da ciascuna farmacia o da altra struttura commerciale legittimata alla vendita. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Conseguentemente, lo stesso comma 801 sopprime, per i suddetti medicinali, il principio di determinazione di un prezzo massimo di vendita al pubblico da parte dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed esclude, altresì, con riferimento ai medesimi medicinali, l'applicazione delle ulteriori seguenti disposizioni:

§         l'obbligo di indicazione, sull'imballaggio esterno o (in mancanza del medesimo) sul confezionamento primario del farmaco, del prezzo massimo di vendita al pubblico ;

§         l'obbligo di comunicare al Ministero della salute, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani le variazioni dei prezzi massimi summenzionati (comunicazione che deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della decorrenza delle medesime variazioni) ;

§         la limitazione in base alla quale il prezzo massimo può essere modificato - se in aumento - soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari .

Il comma 802 prevede che, fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi commerciali legittimati vendono i medicinali non soggetti a prescrizione medica ad un prezzo non superiore a quello massimo di vendita al pubblico in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA[34].

Il comma 803 specifica infine che, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo, cui hanno diritto, in base alla normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i farmaci non soggetti a prescrizione medica dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, è calcolato sul prezzo massimo di vendita al pubblico, come determinato, per l'anno 2007, ai sensi della norma transitoria di cui al comma 802.

 

La suddetta comunicazione del prezzo massimo ex factory deve essere rinnovata ad ogni variazione.

In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera, è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

 

 


 

Articolo 10
(Prosecuzione dell’attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)


1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.


 

 

L’articolo 10 è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 1).

Va ricordato, infatti, che l’articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche. nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, autorizzava, per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione citata, la spesa di quindici milioni di euro per l’anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Pertanto, il finanziamento in origine autorizzato a tale Fondazione è già scaduto non consentendo alla stessa, ove non sia rinnovato, di condurre a termine il progetto di ricerca che ha giustificato la sua istituzione.

 

Come ricordato nella relazione illustrativa al disegno di legge, la “Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obbiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea.

Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2 del decreto legge 89/2003, la Fondazione IME presenta una relazione annuale sull’attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, nonché, con le stesse modalità, una relazione, alla fine del triennio 2003-2005, sui risultati conseguiti, l’uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti: quest’ultima è stata presentata alla fine del 2006.

 

Il comma 2 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, prevedendo la corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, destinata, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sia al consolidamento della stessa struttura della Fondazione e sia per l’espletamento di tutte le attività necessarie per consentire alla stessa di ottenere prossimamente il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

L’articolo 1, comma 5, del citato D.L. 16/2005 dispone che per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro.

 


Articolo 11
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)


1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.


 

 

L’articolo 11 trasforma, con decorrenza 15 gennaio 2008, l”Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”, di cui tratta l’art. 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia.

Ciò, come afferma la relazione illustrativa, in ottemperanza all’Ordine del giorno 9//3256/260, presentato presso l’Assemblea della Camera in sede d’esame della legge finanziaria per il 2008, ed accolto il 15 dicembre 2007. Con tale atto si invitava il Governo a valutare la opportunità di una ulteriore trasformazione dell’Autorità, originariamente Comitato, in Agenzia allo scopo di rafforzarne le funzioni, ritenendo inadeguato l’assetto organizzativo previsto per l’Autorità  rispetto alle funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite.

L’articolo precisa altresì (come richiesto dal citato ordine del giorno) che l’Agenzia “ha sede in Foggia” (l’art. 2, comma 356 della legge n. 244/2007 dispone al riguardo che L’Autorità “si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia”), e che essa “è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute” (il citato comma 356 dispone al riguardo che “restano ferme la collocazione dell’Autorità predetta presso il Ministero della salute …”); le norme sull’organizzazione, funzionamento e amministrazione dell’Agenzia saranno adottate con un D.P.C.M. su proposta del ministro della salute con il concerto di quello delle politiche agricole.

 

Si ricorda che presso il Ministero della salute opera il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, istituito con l’Intesa Stato – Regioni del 17 giugno 2004[35] e disciplinato dal Decreto in data 26 luglio 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali[36]. Dal comunicato del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 risulta che il Consiglio, prendendo atto del predetto decreto interministeriale, ha stabilito che il Comitato[37] abbia come sede referente la città di Foggia.

Il Comitato per la sicurezza alimentare è attualmente l’interfaccia dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002. il Comitato svolge, in particolare, funzioni di consulenza tecnico- scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.

Il Comitato (art. 2 del D.M. 26 luglio 2007) è composto di 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti la valutazione del rischi alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:

§         additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

§         additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;

§         salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

§         organismi geneticamente modificati;

§         prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie;

§         pericoli biologici;

§         contaminanti nella catena alimentare;

§         salute e benessere degli animali.

I membri del Comitato e gli esperti di cui il Comitato stesso intenda avvalersi devono impegnarsi ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, rendendo apposita dichiarazione in merito all’assenza di ogni conflitto di interessi.

Il predetto Comitato è stato ridenominato “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare” dall’art. 2, comma 356 della legge 34 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che nel contempo ha attribuito al Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento delle attività dell’Autorità ed il funzionamento della sede di Foggia.

 

Per quanto riguarda più in generale le Agenzie amministrative, si ricorda che il titolo II del D.Lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle agenzie. Queste svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività altrimenti esercitate da amministrazioni ed enti pubblici.

Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

 

Le agenzie previste dal D.Lgs. 300/1999 sono attualmente otto:

§         Agenzia Industrie Difesa (art. 22);

§         Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39);

§         Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44);

§         Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88);

§         Agenzie fiscali:

§         Agenzia delle entrate;

§         Agenzia delle dogane;

§         Agenzia del territorio;

§         Agenzia del demanio[38].

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti, prima del D.Lgs. 300/1999; si tratta dei seguenti:

§         Agenzia spaziale italiana (ASI);

§         Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

§         Agenzia per i servizi sanitari regionali;

§         Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

§         Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

§         Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§         Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Per quanto riguarda le vicende successive all’adozione del D.Lgs. n. 300/1999, si ricorda che il decreto-legge 343/2001[39] ha soppresso l’Agenzia di protezione civile, istituita e disciplinata dagli artt. 79-87 del D.Lgs. 300, e ha nuovamente affidato al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio, le competenze precedentemente assegnate all’Agenzia.

L’art. 3 della L. 3/2003 (collegato pubblica amministrazione) ha disposto la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, inizialmente prevista dall’art. 10, co. 7-9 del D.Lgs 303/1999 (riforma della Presidenza del Consiglio), e l’istituzione, in suo luogo, della Consulta nazionale per il servizio civile.

L’art. 4 del D.Lgs. 34/2004[40] ha abrogato gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 300/1999, con cui erano state istituite, presso il Ministero delle attività produttive, l’Agenzia per le normative ed i controlli tecnici e l’Agenzia per la proprietà industriale.

L’art. 48 del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla L. 326/2003) ha inoltre istituito l’Agenzia italiana del farmaco, sottoponendola alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia.

L’art. 1, co. 368, lettera d), della legge finanziaria per il 2006 ha previsto, al numero 1), l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con lo scopo di concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.

L’art. 12 del D.L. 35/2005[41], trasformando l’Ente nazionale del turismo (ENIT), ha istituito l’Agenzia nazionale del turismo, con il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione.

L’art. 2, co. 138, del decreto-legge 262/2006[42] ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui si intende razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

Il comma 160 dell’art. 2 dello stesso decreto-legge ha esteso il principio dello spoils system,previsto per gli incarichi di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli incarichi conferiti ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, stabilendo che essi cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

L’art. 5 del decreto-legge 297/2006[43] in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani e ha trasferito all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che è stata conseguentemente soppressa.

I commi 580-586 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale si dispone la soppressione a decorrere dal 31 marzo 2007

I commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) istituiscono e disciplinano l’Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali. L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi.

Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l’art. 40, comma 8, del decreto-legge 159/2007[44] ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2008, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

L’articolo 4 del D.Lgs. 162/2007[45] ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. I successivi articoli 5-7 dettano i principi che ne regolano l’attività e ne definiscono le competenze.

Si ricorda infine che l’art. 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato pubblica amministrazione) sostituendo il comma 6 dell'articolo 29 della legge 448/2001  (Legge finanziaria 2002), aveva disposto che, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procedesse alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L’Agenzia non è stata successivamente costituita: l’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice protezione dei dati personali) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che ha assunto i compiti della preesistente autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).


 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di università)


1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 12 proroga fino all’adozione del piano programmatico per l’efficienza del sistema universitario, il termine entro il quale gli atenei possono, al fine di evitare che le spese fisse ed obbligatorie superino il 90% dei trasferimenti statali, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e delle spese per il personale universitario chiamato a svolgere la propria attività presso il Servizio sanitario nazionale.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la ulteriore proroga è resa necessaria dall’aumento dei costi del personale per effetto degli incrementi ordinari e dai passaggi di classe, nonché dal fatto che molti atenei hanno già superato il limite di cui sopra.

 

Più in particolare, si ricorda che l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997[46]prevede che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) non possa eccedere il 90 per cento. Il mancato rispetto del limite comporta che le università interessate non possono procedere a nuove assunzioni, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente.

Successivamente, l’articolo 5 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 ha previsto che ai fini della determinazione di tale limite, per l’anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo (comma 1). Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l’anno 2004, il medesimo articolo 5 (comma 2) ha previsto l’esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L’articolo in questione era corredato da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica (comma 3).

L’articolo 10 del d.l. n. 266/2004[47] ha disposto la proroga all’esercizio 2005 di quanto previsto, con riferimento al 2004, dal citato articolo 5 del d.l. n. 97/2004. L’articolo 8 del d.l. n. 273/2005[48] ha ulteriormente prorogato la medesima norma al 31 dicembre 2006 e, da ultimo, l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 300/2006 fino al 31 dicembre 2007[49].

 

Il termine della proroga coincide con l’adozione del piano programmatico di cui all’articolo 2, comma 429, della legge finanziaria per l’anno 2008[50].

 

La norma citata prevede l’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.

All’adozione del piano è subordinata l’assegnazione delle risorse aggiuntive al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), autorizzate ai sensi dell’articolo 2, comma 428, dalla medesima legge finanziaria e pari a 550 milioni di euro. Tale somma, secondo la lettera della norma, è destinata a far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

 

Il comma 2 dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le università possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008.

Si osserva, al riguardo, che i concorsi banditi dalle università entro il 30 giugno 2008 con l’applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale è stato inserito il termine del 31 dicembre 2008 per l’applicazione di detta normativa.

Sul punto, merita ricordare che l’accesso al ruolo dei professori universitari (ordinari e associati) è subordinato al superamento di un concorso, le cui modalità sono state ridefinite da ultimo con la legge 4 novembre 2005, n. 230[51], che ha ampiamente riformato l’assetto previsto dalla precedente legge n. 210/1998[52]; la disposizione in esame dispone la reviviscenza di questa ultima legge e la sospensione dell’efficacia di quella attualmente in vigore.

 

La legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo.

 

In attuazione della legge n. 230/2005 è stato successivamente emanato il D.Lgs. 164/2006[53], che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Completato il quadro delle norme primarie, con l’inizio della XV legislatura non sono stati adottati gli ulteriori e necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006, così da determinare nei fatti un sostanziale blocco dei concorsi per l’accesso ai ruoli di professore universitario[54].

In tale contesto, si inserisce la norma in esame, che comporta la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa e la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 (già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

 

Il sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 210/1998 non richiede alcuna forma di abilitazione scientifica preliminare, ma prevede unicamente procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato, espletate direttamente dalle università per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo, sulla base di criteri indicati nella legge stessa e nei regolamenti di attuazione[55].

 

La norma in esame prevede, tuttavia, che alle procedure concorsuali da indire debbano applicarsi le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2-bis, del d.l. n. 7/2005[56], ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

 

A differenza della norma citata, si ricorda che la legge n. 210/1998 (articolo 2, comma 1, lett. f) prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L’effettiva scelta tra questi è poi affidata al consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, che può motivatamente:

§         nominarne uno[57];

§         non nominarne alcuno e indire una nuova selezione;

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo 12 dispone che per l’anno 2008 continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38[58], in base al quale nelle facoltà di agraria e veterinaria e negli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

 

 


Articolo 13
(Termini per la conferma di ricercatori)


1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.


 

 

L’articolo 13 stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 382/1980.

 

Sul punto, si ricorda che la Scuola superiore dell’economia e delle finanze – già Scuola centrale tributaria – è stata riordinata con l’articolo 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287[59] e disciplinata dal D.M. 28 settembre 2000, n. 301, Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; essa è un’istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria.

La Scuola, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con le professionalità e le competenze richieste; la Scuola può inoltre avvalersi di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza[60]; tale personale è, comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera (D.M. n. 301/2000, art. 5). E’ inoltre previsto un contingente massimo di professori incaricati non temporanei di trenta unità (DM 301/00, art. 5, comma 5).

L’articolo 19, comma 15, della legge n. 448/2001[61] ha autorizzato la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ad assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la normativa vigente in materia universitaria; l’assegnazione degli incarichi in questione deve avvenire nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo, fissata in trenta unità dall'articolo 5, comma 5, del D.M. 28 settembre 2000, n. 301, con conseguente indisponibilità di posti di professore. La norma è espressamente finalizzata a sviluppare e potenziare l'attività di ricerca della scuola stessa.

Tali ricercatori sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria[62].

La norma in esame estende a tali ricercatori il termine di cui all’articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980[63], il quale prevede che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

 

La disposizione in esame specifica che i ricercatori di cui sopra hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

 

Si ricorda che le università disciplinano i trasferimenti con propri regolamenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (l. n. 210/1998, articolo 3).

 


Articolo 14
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)


1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.


 

 

L’articolo 14 del decreto-legge riconferma nelle funzioni fino al 30 giugno 2008 i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2007.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, “l'articolo in esame è finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998”.

 

In relazione alla disposizione in esame, si segnala che l’art. 4 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) prevede che i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO) – con i giudici di pace, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d’appello per i minorenni ed i giudici popolari della corte d’assise - appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari. La disciplina relativa ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in gran parte comune, è dettata – oltre che dal citato R.D. n. 12 del 1941 - da specifiche circolari del C.S.M., che contengono numerose disposizioni di dettaglio. Secondo la previsione contenuta nell’art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998[64], i GOT e i VPO erano destinati a svolgere funzioni temporanee[65] e di mera "supplenza" della magistratura ordinaria.

Tali magistrati onorari, sostituiscono attualmente i giudici e i pubblici ministeri “ordinari” in sempre più numerose udienze e molto spesso hanno un loro ruolo assegnato con funzioni, competenze e responsabilità identiche a quelle della magistratura togata.

 

Per quanto riguarda le funzioni dei giudici onorari di tribunale, l’art. 43-bis del regio decreto n. 12/1941 attribuisce al presidente del tribunale (o del presidente di sezione dell’ufficio) il compito di assegnare il “lavoro giudiziario” ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i GOT possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di assenza dei giudici ordinari. L’art. 43-bis non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al GOT, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell’assegnare i procedimenti, segue il criterio di non affidare ai giudici onorari:

§         nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

§         nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio)[66].

I vice procuratori onorari, che l’art. 72 dell’ordinamento giudiziario prevede solo come “possibili” delegati del PM, sostituiscono in maniera pressoché stabile il magistrato togato nelle udienze monocratiche. Nei procedimenti civili, tale delega è possibile senza alcun limite; in quelle penali è invece limitata a specifici casi indicati dall’art. 72 dell’ordinamento giudiziario (ad es: la partecipazione all’udienza dibattimentale e di convalida dell’arresto nel rito direttissimo, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ecc).

L’art. 42-ter dell’ordinamento giudiziario prevede che la nomina dei GOT e dei VPO avvenga con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del CSM, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio[67].

Per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario l’art. 42-ter O.G. richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneità fisica e psichica; d) età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni; e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza; g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. L’aver già svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, o la professione di avvocato o di notaio, costituisce un titolo di preferenza, al pari dell’insegnamento di materie giuridiche o dello svolgimento di funzioni dirigenziali nelle cancellerie e segreterie giudiziarie o in generale nella PA.

La nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata triennale[68], con la possibilità della conferma per un solo ulteriore mandato di tre anni (art. 42-quinquies); il periodo massimo di permanenza nell’ufficio è quindi di sei anni.

 

Si ricorda che già l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge17 agosto 2005, n. 168, aveva confermato nell’incarico per un ulteriore periodo di due anni i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati (quelli, quindi, alla scadenza del sesto anno di mandato) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 agosto 2005); ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, RD n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), in base al quale la nomina a giudice onorario di tribunale e (in forza del rinvio di cui all’art. 71) a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni, potendo il titolare essere confermato per una sola volta.

Tali magistrati onorari avrebbero, quindi, dovuto cessare dalle funzioni il 31 dicembre 2007, alla scadenza dell’ottavo anno di mandato.

 

In relazione alla formulazione dell’articolo 14 del decreto-legge in esame, si osserva che tale norma stabilisce, ai fini della sua applicabilità, la contestuale presenza di due diverse condizioni. In particolare, la disposizione si riferisce ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari:

§         che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 dicembre 2007) e

§         il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007.

Da una parte, dunque, la disposizione esclude dall'ambito di operatività della norma tutti quei magistrati onorari il cui mandato sia eventualmente scaduto precedentemente alla citata data (interpretazione peraltro confermata dalla relazione illustrativa del provvedimento che, al riguardo, fa espresso riferimento ad un elevato numero di magistrati onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2007); dall’altra, però, utilizzando la locuzione “entro” il 31 dicembre 2007, sembrerebbe ricomprendere una più ampia platea di destinatari della norma (ovvero tutti i magistrati onorari il cui mandato sia scaduto prima del 31 dicembre 2007).

Pertanto, se l’intento del legislatore è quello di prorogare le funzioni dei soli magistrati onorari il cui mandato sarebbe scaduto il 31 dicembre, andrebbe valutata l'opportunità di omettere la parola “entro”.

 


Articolo 15
(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

 

 

L'articolo 15 differisce al 1° luglio 2008 l’applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell’art. 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine, esplicitamente indicato nella disposizione, di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

 

I commi 19 e 20 del richiamato articolo 3 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.

In base al comma 21, rispetto a contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; i collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il comma 22 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

 

La relazione illustrativa precisa che tale differimento si rende necessario per consentire «l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale» previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003[69].

A questo proposito si ricorda che l’articolo 16, della legge n. 273 del 2002[70], ha delegato il Governo all’istituzione, con uno o più decreti legislativi, di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

 

Finalità dell’intervento legislativo è stata quella di assicurare, in conformità delle previsioni dell’art. 91 del regolamento CE n. 40/1994 del Consiglio, una rapida definizione delle controversie in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

 

Con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell’art. 16 della legge n. 273/2002 che prevedeva, in particolare, l’istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d’appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale[71]. In particolare, ai sensi dell’art. 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d’appello interessate all’istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

 

Nella previsione di un avvio dell’attività in cui le sezioni specializzate - anche per quanto previsto in sede di disciplina transitoria (cfr. art. 6) - potrebbero ricevere limitati carichi di lavoro, viene concessa ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di utilizzare i giudici delle sezioni anche per la trattazione di altri procedimenti, sempre che ciò non comporti ritardi nella definizione delle controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale.

La competenza per materia delle sezioni specializzate è definita dall’articolo 3 del provvedimento che ricalca quanto indicato dal comma 1 dell’art. 16 della legge delega, integrandolo con la previsione della competenza sui marchi internazionali; la competenza riguarda così le controversie relative a marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché fattispecie di concorrenza sleale  che interferiscano con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

L’articolo 6 provvede all’introduzione di una specifica disciplina transitoria che mira a garantire un efficiente avvio del funzionamento delle nuove sezioni, non appesantendone i carichi di lavoro con le cause pendenti; tale disciplina prevede:

la competenza del giudice previgente sulle controversie nelle materie relative alla proprietà industriale e intellettuale già pendenti al 30 giugno 2003.

la competenza delle sezioni specializzate sulle nuove cause iscritte a ruolo a partire dal 1° luglio 2003.


Articolo 16
(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)


1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».


 

 

L’articolo 16 apporta alcune modifiche all’articolo 30 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, c.d. collegato fiscale, sostituendo i primi due periodi del comma 4 e aggiungendo due ulteriori periodi al comma 4-bis.

 

L'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano; tali provvedimenti si rendono necessari, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, in relazione alprofondo dissesto finanziario che presenta la Fondazione, verificato dal Comitato di vigilanza nel corso del mese di settembre 2007[72]. Per quanti d’interesse, il comma 4 stabilisce che il commissario predisponga in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della Fondazione, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A del decreto n. 277 del 2004. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, è stato precisato, altresì, che, nell’ambito delle procedure di liquidazione, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)[73] e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817[74].

Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 4-bis, prevede una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, specificando che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

 

Le modificazioni apportate dalla lettera a) al comma 4 comportano:

§         l’introduzione di un termine fisso di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione (nel testo previgente si faceva riferimento ad una predisposizione in via d’urgenza del piano);

§         l’inserimento del riferimento all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942[75], ai sensi del quale il comitato di vigilanza dovrà chiedere al giudice delegato la cancellazione delle iscrizione relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri relativi ai beni immobili e agli altri beni iscritti in pubblici registri;

Per quanto riguarda il comma 4-bis, la lettera b) prevede che siano aggiunti due nuovi periodi secondo i quali: il compenso dovuto al commissario è stabilito sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 570/1992; ai componenti del comitato di vigilanza è corrisposto un compenso non superiore al 10 per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese; ai rappresentanti dei creditori compete esclusivamente il rimborso delle spese.

 


Articolo 17
(Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)


1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 17 proroga al 31 dicembre 2008 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'articolo 17, comma 10, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 188[76], come modificato dall'articolo 15 del D.l. 30 dicembre 2005, n. 273[77], fissava tale termine al 30 giugno 2006.

 

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana è la società RFI, appartenente al gruppo Fs. I rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario) sono disciplinati dall’articolo 5 del DPR 1998, n. 277, il quale rinvia all’atto di concessione (DM. 31 ottobre 2000, n. 138T, articolo 4) e al contratto di programma (contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 e successivi aggiornamenti)[78].

I rapporti fra RFI e le singole imprese sono invece regolati, sulla base di numerose direttive comunitarie (91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE), recepite con DPR 8 luglio 1998, n. 277, DPR 16 marzo 1999, n. 146 e Dlgs. 8 luglio 2003, n. 188, a mezzo di contratti di accesso all’infrastruttura, stipulati in accordo con il Prospetto informativo della rete (PIR), strumento previsto dal Dlgs. dell’8 luglio 2003, n. 188, per stabilire regole generali, scadenze, procedure, criteri di definizione e riscossione dei corrispettivi, criteri per la richiesta e l’assegnazione della capacità.

Ai sensi di tale normativa, il gestore della rete ferroviaria è tenuto a consentire alle imprese ferroviarie nazionali ed internazionali, interessate allo svolgimento dell’attività di trasporto, l’accesso all’infrastruttura, alle seguenti condizioni:

§         possesso della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

§         possesso del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete;

§         pagamento di un canone di accesso.

 

I criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono contenuti nell'articolo 17 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, nonché nel D.M. 21 marzo 2000, n. 43/T, e, con riferimento alle singole tratte delle rete italiana, dal capitolo VI del Prospetto informativo della rete, sopra citato.

Il decreto del Ministero dei trasporti recante la determinazione del canone viene emanato sulla base di una relazione presentata dal gestore dell’infrastruttura RFI. Tale relazione - secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto legge – non risulta attualmente  ancora pervenuta. L’espletamento delle ulteriori fasi delle prescritte procedure - che prevedono l’acquisizione dei pareri del CIPE e della Conferenza permanente Stato-Regioni, e che coinvolgono le competenze di due Ministeri infrastrutture e trasporti – rendono pertanto opportuno, secondo quanto specificato nella citata relazione, di fissare il termine per l’emanazione del decreto al termine del 2008, mantenendo in vigore, fino a tale data, gli importi dei canoni attualmente previsti.

 

Il comma 2 proroga al 15 dicembre 2008 il termine - inizialmente fissato al 1° febbraio 2008 - per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza,prevista dall’articolo 2, comma 253, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

L’indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico ma ritenuti di utilità sociale.

La relazione di accompagnamento al decreto legge chiarisce che la proroga si renderebbe necessaria sulla base della recente pubblicazione di nuove disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario, che potrebbero determinare rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento e impongono pertanto un più adeguato approfondimento in sede di effettuazione dell’indagine in esame.

In particolare, la relazione fa riferimento al Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e ferrovia, che abroga i regolamenti n. 1191/1969 e n. 1107/1970, ed al Regolamento CE n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Tali regolamenti entreranno entrambi in vigore il 3 dicembre 2009.

 


Articolo 18
(Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96)


1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».


 

 

L’articoloin esame modifica l'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96[79], estendendo alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga alla disciplina delle concessioni aeroportuali di cui all’articolo 704 del codice della navigazione, deroga limitata alle concessioni già rilasciate e a quelle da rilasciare entro il 23 giugno 2006; l’articolo proroga inoltre al 31 dicembre 2008 il suddetto termine.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 ha introdotto, con l’articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone peraltro l’articolo 704 che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale. A norma del primo comma del medesimo articolo 3 del decreto legislativo 2005, n. 96, il provvedimento di concessione (da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) è emanato, per un periodo  massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del secondo comma del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale), quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), avviati in base al regolamento del 12 novembre 1997, n. 521[80]. Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; impone che essi debbano concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine che viene ora prorogato dall’articolo in esame.


Articolo 19
(Contratti pubblici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

 

L’articolo 19 prevede l’applicazione dell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), riferite agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Tale termine coincide con il 1° luglio 2008, vale a dire con il termine per l’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi del medesimo codice dei contratti pubblici di due anni dalla data di entrata in vigore del codice.

L’articolo 256 del codice dei contratti pubblici reca le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del medesimo provvedimento. Il comma 4, in particolare, precisa che il regolamento attuativo del codice (di cui all’articolo 5) elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento, facendo specifico riferimento alle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti esplicitamente indicati. Tra queste, il citato comma 4 richiama gli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

 

Si ricorda che il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, non risulta ancora pubblicato. Sullo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2007 si è espresso il Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 settembre 2007[81].

 

Tali disposizioni stabiliscono, in relazione ai creditori dell’esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all’esecutore di opere pubbliche.

 

In particolare, l’articolo 351, primo comma, prevede che ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sia concesso il sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera, nel qual caso l’articolo 353 stabilisce un ordine di priorità tra i crediti rispetto ai quali l’Amministrazione può annuire alla concessione di sequestri. Il sequestro è comunque possibile, a norma del secondo comma dell’articolo 351, rispetto alle somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

L’articolo 352 disciplina la comunicazione delle domande di sequestro dalla competente Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa.

L’articolo 354 reca una disposizione speciale per i creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere, facendo salvi i privilegi e i diritti che ad essi competono in base al codice civile e alla normativa in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica e, conseguentemente, la concessione di sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

L’articolo 355 prevede la competenza da parte dell'autorità che avrà ordinato un sequestro a decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata e la revoca del sequestro.

 

Attraverso l’articolo in commento, quindi, viene garantita l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate della legge 2248/1865, allegato F, anche successivamente all’entrata in vigore del regolamento e fino alla scadenza del termine per l’emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici.

 

Tale disposizione appare conseguente alle perplessità espresse dal Consiglio di Stato sull’articolo 164 dello schema di regolamento (che riproduce i richiamati articoli da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865), in ordine in particolare alla possibilità che “il regolamento (che ha natura di esecuzione e di attuazione) possa delegificare una materia (quella dei limiti ai diritti dei creditori), che attiene a diritti soggettivi e che finora era regolata da una fonte primaria che, per il principio di specialità, poteva derogare alle regole generali recate dal c.c. e dal c.p.c. in tema di sequestro e pignoramento di crediti”. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “in assenza di norme che disciplinano, nel codice, la materia dei creditori dell’appaltatore, il regolamento non può introdurre alcuna disposizione sostitutiva degli artt. da 351 a 355, l. n. 2248/1865, non essendo un regolamento di delegificazione né essendo la materia indicata dall’art. 5 del codice tra quelle regolamentari”.

 

 


Articolo 20
(Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

 


1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.


 

 

L’articolo 20 estende l’applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[82] alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.

Tale estensione non opera rispetto alle verifiche tecniche e agli interventi relativi:

§         agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

§         agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

 

Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 reca i «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

 

Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.

Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la  razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.

Il comma 2 dell’articolo 5 ha previsto l’emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all’articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001)[83], di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115[84], è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005[85] – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedentedi cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.

Con l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[86], è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni,approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64[87].

 

La relazione illustrativa – dopo aver ricordato che “il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 74 reso nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo delle «Norme tecniche per le costruzioni», che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005”[88] – precisa che “in considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica, emerge la necessità che anche l'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni sia accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale sia consentita la possibilità di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore”. Si segnala tuttavia che il successivo decreto di approvazione delle nuove norme tecniche del Ministro delle infrastrutture non risulta ancora adottato.

 

Si ricorda che - in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2007 - sul testo delle nuove norme era stata acquisita l’intesa con le regioni e gli enti locali. Il parere favorevole delle Regioni era in particolare condizionato all’inserimento in un apposito provvedimento legislativo di una norma volta a disciplinare il regime transitorio, volto a garantire una graduale applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo l’applicabilità della normativa previgente.

 

Secondo alcune Regioni, il provvedimento accoglie solo in parte quanto richiesto nella Conferenza Unificata. Come evidenziato in una lettera inviata dal Presidente della Regione Umbria al Ministero delle infrastrutture dello scorso 4 gennaio, se da un lato “l’impegno del Governo è stato puntualmente rispettato con il disposto dell’articolo 20 del Decreto legge mille proroghe”, dall’altro è mancata la contestuale approvazione delle nuove norme tecniche che avrebbero dovuto essere pubblicate prima del 31 dicembre 2007 per evitare l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005. Da ciò deriva “una situazione di estrema incertezza che sta portando al blocco delle progettazioni se non interverrà tempestivamente un provvedimento che proroghi di alcuni mesi il termine dell’art. 5 del D.L. n. 136/2004, già fissato dall’articolo 8 della legge n. 17/07 al 31 dicembre 2007, fino all’entrata in vigore della nuova normativa”.

 


Articolo 21
(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)

 


1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.


 

 

L’articolo 21 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge finanziaria 2006[89], le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibilinel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, perfar fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.

Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione al Ministro dei trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare, a valere sulle medesime risorse.

L’articolo in esame è finalizzato a consentire, anche per l’anno 2007, quanto già previsto, per gli anni 2004 e 2005, dall’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in oggetto al Ministro (delle infrastrutture) e dei trasporti, cui competeva l’emanazione del decreto per l’individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse.

 

Va ricordato che l’ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250[90], è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’articolo 11 del medesimo decreto istituivo, riconosce al Ministro dei trasporti e della navigazione funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

Compete invece al consiglio di amministrazione, a norma dell’articolo 5 dello statuto dell’ENAC[91], il compito di determinare obiettivi e programmi, di adottare le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria, di verificarne infine l’attuazione.

A norma dell’articolo 7 del decreto istituivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da:

§          trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma, inseriti nella tabella C della legge finanziaria (la legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva in favore dell’ENAC - UPB 3.1.2.1.15 Sicurezza del trasporto aereo, cap. 1921 Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile - stanziamenti pari a 62,227 milioni di euro per il 2007, 70,25 milioni di euro per il 2008, 71,640 milioni di euro per il 2009);

§          tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti (e della navigazione), di concerto con il Ministro del tesoro;

§          proventi di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449[92] (articolo 7), destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da:

-          canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;

-          sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862[93] e del successivo regolamento approvato con d.m. 18 giugno 1981;

-          altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

§          proventi derivanti da entrate diverse.

 


Articolo 22
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

 

 

L’articolo 22 prorogaal 1° luglio 2008 il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117[94], il quale sancisce che la limitazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del Codice della strada[95], si applica ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008.

Il comma 2-bis dell’articolo 117 del nuovo Codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 2, comma 2 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con legge n. 160/2007), preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

 

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di conversione del decreto legge, la finalità della proroga è connessa all’esigenza di approfondire la effettiva rispondenza della norma citata alla finalità di incrementare la sicurezza nella circolazione per i neopatentati. Dalle verifiche effettuate sulle vetture in commercio nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 117/2007, risulta infatti che la predetta limitazione esclude dalla possibilità di guida alcune vetture di piccola cilindrata, mentre la consente per veicoli più grandi, che possono raggiungere elevati limiti di velocità. Il Governo ritiene pertanto opportuno prevedere una modifica della norma, elevando da 50 a 55 kW/t il limite di potenza specifico riferito alla tara, e contestualmente – per evitare che i giovani neopatentati possano accedere alla guida di auto aventi prestazioni eccessive e, quindi, potenzialmente pericolose - fissare un limite di potenza massima di 70 kW per gli autoveicoli della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al conducente).

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 5, comma 1, del disegno di legge AC 2480-B Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada - già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e attualmente all’esame della IX Commissione trasporti della Camera – reca una modifica dell’articolo 117, comma 2 bis, volta appunto a prevedere i nuovi criteri di limitazione alla guida per i neopatentati, quali sopra indicati (55 kW/t per la potenza specifica e 70 kW per la potenza massima degli autoveicoli della categoria M1).

 


Articolo 23
(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

 

L’articolo 23 differisce al 1° gennaio 2009 l’applicabilità delle modificazioni all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, successive alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione[96] (avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione di quest’ultima nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 1° dicembre 2007).

Il richiamato articolo 21-bis, nel testo originario introdotto dalla legge di conversione, prevede, in particolare, al comma 1, che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (previsto dall’art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’art. 13, comma 2, deI decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 ), le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari (avviati con l'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152) e non impegnate siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

Tale disposizione è stata successivamente novellata dall’articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha previsto la destinazione alla finalità indicata non, come nel testo originario, delle risorse “non impegnate” alla data del 31 dicembre 2007, bensì di quelle alla medesima data “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma” relativi alla localizzazione degli interventi.

 

La novella costituisce attuazione dell’impegno contenuto nel primo punto del dispositivo della risoluzione 8-00103 approvata nella seduta dell’VIII Commissione ambiente dell’11 dicembre scorso, relativo in particolare all’adozione “di ogni possibile iniziativa, anche normativa, a partire dalla corrente manovra di bilancio, per ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi”.

 

L’articolo in commento, quindi, è volto a differire l’applicabilità di tale novella al fine, indicato nella relazione illustrativa, di fare in modo che le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 “siano da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo”.

 


Articolo 24
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)


1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.


 

 

L’articolo 24 reca disposizioni concernenti il personale dei Ministeri del commercio internazionale e della salute.

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2010 i contratti di assunzione di personale a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale che, pertanto, viene autorizzato ad avvalersi del suddetto personale, successivamente all’espletamento di concorsi per titoli ed esami, che risulti in servizio al 28 settembre 2007. La proroga dei contratti consente al Ministero di fronteggiare le esigenze legate alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle azioni svolte in favore dell’internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy.

 

Il nuovo Ministero del commercio internazionale, istituito nell’ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[97], ha assunto le competenze in materia di commercio internazionale già attribuite al Ministero delle attività produttive (ridenominato Ministero dello sviluppo economico con lo stesso decreto-legge). In particolare il nuovo dicastero ha acquisito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla:

§           promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, co. 2, lett. a));

§           promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, co. 2-bis, lett. b));

§           definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, co. 2-bis, lett. e));

§           definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, co. 2-bis, lett. a)).

Al trasferimento si è provveduto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del citato DL 181/06, con il DPCM del 12 gennaio 2007, con il quale si è altresì proceduto, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione, alla ricognizione della dotazione organica del Ministero.

 

L’assunzione di personale a tempo determinato cui si riferisce la disposizione in esame - come si segnala nella relazione governativa - è stata prevista, entro il limite di spesa di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, dall’art. 2 della legge 56/05 recante "Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”.L’immissione in servizio del personale di area funzionale (19 unità complessive: 13 appartenenti alla posizione economica C1 e 6 alla posizione C2), assunto mediante procedure concorsuali, è decorsa rispettivamente dal 1° novembre 2006 e dal 1° dicembre 2006.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, la proroga dei contratti (che scadranno quindi nel corso del 2008), consente all’Amministrazione di ovviare alla carenza di personale, in particolare giovane e qualificato, e ai giovani funzionari di proseguire l’esperienza maturata a vantaggio proprio e dell’Amministrazione stessa.

Alla copertura dell’onere derivante dalla proroga, per il quale viene fissato un limite massimo di 100 mila euro per il 2008 e di un milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede, ai sensi del comma 2, nel seguente modo:

§         per gli anni 2008 e 2009 mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica"

 

Si ricorda che il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge. La dotazione del fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, quale risulta dal DM 28 dicembre 2007 (Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008), ammonta a 10,3 milioni di euro.

 

§         per l’anno 2010 (in ragione di 1 milione di euro) riducendo l’autorizzazione di spesa destinata al funzionamento dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), previsto dell’art 8, co. 1, lett. b) della legge n. 68/97, determinata in tabella C della legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007) in 78,7 milioni di euro.

 

Infatti l’articolo 8 della citata legge 25 marzo 1997, n. 68 (Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero) rubricato “Disposizioni finanziarie”, al comma 1, lett. b) indica tra le entrate dell’Istituto il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività dell’Istituto di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 (Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane). Si ricorda che l'Istituto per il commercio estero (ICE), riordinato dalla citata legge n. 68/97, ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base delle linee direttrici formulate dal Ministero del commercio con l'estero, alla cui vigilanza è sottoposto. L'attività dell'ICE è finanziata con fondi del Ministero vigilante e, parzialmente, con entrate proprie derivanti dai corrispettivi dei servizi forniti a operatori pubblici e privati.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000), già oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi[98].

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della citata legge n. 494/99, Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l’assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

A tale proposito la relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che tale disposizione si rende necessaria ed indispensabile poiché tutte le previsioni normative già intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unità di elevata professionalità: la mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro (scaduti il 31 dicembre 2007), oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attività svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalità, nell’interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

 

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  valutati in 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il comma 4   destina la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 38, riguardante l’attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo.

 

La lettera a) del comma 1 del Decreto legge 81/2004, istituisce, presso il Ministero della salute, Il Centro nazionale sopraccitato, operante in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, con l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l’attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l’anno 2004, 24.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006.


Articolo 25
(Divieto di estensione del giudicato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

 

 

L’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del comma 132 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165[99] di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive[100].

 

Il comma 132 sopra richiamato ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego: già nel 1994 la legge collegata alla manovra di bilancio (L. 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (articolo 22, comma 34), mentre per il successivo triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 45). Infine, per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall’articolo 24 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”)[101].

Da ultimo, la disposizione è stata riproposta – per il periodo 2002 – 2004 - con l’articolo 23, comma 3, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

 

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 precisa che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

Queste ultime agenzie sono: Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui al successivo art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Come ricordato dalla relazione illustrativa, l’articolo 78 dell’A.S. 1817 (ddl finanziaria 2008) prevedeva la proroga del divieto in questione per il triennio 2008-2010. Tuttavia tale articolo è stato successivamente soppresso nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

La relazione illustrativa pone inoltre in evidenza che la norma in esame è necessaria per evitare che dal 1° gennaio 2008 venga meno un utile strumento grazie al quale si è potuto sinora impedire alle pubbliche amministrazioni l’estensione generalizzata degli effetti di pronunce giurisdizionali definitive in materia di personale.

 

 


Articolo 26
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)


1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari[102] (termine fissato al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 181/2006[103], come modificato dall’art. 1, comma 1076, della L. n. 296/2006-finanziaria 2007), anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell’art. 124 del R.D. n. 267/1942[104].

Il medesimo comma 1, in forma di novella al citato art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 181/2006, stabilisce poi che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio venga revocata dall’autorità amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole[105].

Ancora il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative, termine fissato da ultimo al 30 aprile 2008 con l’art. 2, co. 5-quater del D.L. n. 300/2006[106].

L’ultimo periodo del comma reca la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

L’art. 1, comma  9-bis del D.L. 181/06 ha recato la nuova disciplina dei consorzi agrari, abrogando in gran parte le disposizioni recate dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, di disciplina della materia.

Il provvedimento, che ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative, è in particolare intervenuto sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure liquidatorie entro il termine del 30 giugno 2007 (termine successivamente prorogato: v. supra), nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri consorzi in gestione commissariale.

In merito alla ipotesi di avviare una procedure concorsuale va precisato che essa era prevista dalla legge n. 410/99 con disposizioni non riprodotte nel D.L. 181/06. Infatti, tra le norme di cui alla legge n. 410 oggetto di abrogazione va menzionato l’art. 5, comma 4 volto all’introduzione di una normativa che consentisse di porre fine alla situazione in cui si trovava la maggioranza dei consorzi agrari, posti in liquidazione coatta amministrativa e autorizzati esclusivamente all’esercizio provvisorio delle attività di impresa.

Tali disposizioni consentivano di adottare una procedura concorsuale finalizzata ad uno dei seguenti obiettivi:

§         ritorno all’amministrazione ordinaria mediante concordato ex articolo 214 della legge fallimentare;

§         cessione dell’azienda o di ramo di azienda a favore di altro consorzio o di altra società cooperativa agricola operante nella stessa regione o in regione confinante, purché i medesimi fossero in amministrazione ordinaria. In tal caso era prevista la successione nella titolarità di tutte le attività e dei contratti di locazione immobiliare, nonché nelle licenze di produzione e commercio[107].

In assenza di tali procedure si doveva procedere, da parte dell’autorità amministrativa vigilante, alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio entro una data fissata da ultimo al 31 dicembre 2005. In merito a tale revoca più volte procrastinata[108], va menzionato il D.L. 266/2004 di proroga termini che consentiva di concedere nuovamente una autorizzazione all’esercizio provvisorio in presenza di “situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria”. L’apprezzamento della situazione era demandato, a seguito delle modifiche introdotte con l’art 27 del D.L. n. 273/2005,   ai due dicasteri delle attività produttive e dell’agricoltura che dovevano procedere di concerto, acquisito il preventivo parere della “Commissione di valutazione delle attività dei consorzi”, istituita dai medesimi dicasteri e costituita da cinque membri appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007, stabilito dall’art. 26 del D.L. n. 273/2005[109] per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

 

Il Fondo per la meccanizzazione in agricoltura è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne ha la gestione al di fuori della amministrazione statale, dall’articolo 5 ss. della legge n. 949/1952 che gli ha attribuito le caratteristiche del fondo di rotazione[110].

L'articolo 12 della legge n. 910/1966 ha completamente rivisto le modalità operative del Fondo, che è destinato a concedere prestiti per l'acquisto di macchine agricole e di attrezzature connesse, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Tali benefici possono essere concessi anche per l'acquisto di mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, con particolare considerazione per le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, singoli o associati, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione delle vecchie lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento. Il ministero delle politiche agricole e forestali è tenuto a rilasciare il preventivo nulla osta per la concessione dei prestiti, mentre gli enti e gli istituti dovranno comunicare allo stesso Ministero l'avvenuto atto di acquisto nonché della relativa spesa.

Con l'articolo 7 del decreto-legge n. 377/75 (convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1975) sono state estese le finalità del Fondo, cui è anche attribuita la erogazione di mutui di durata decennale destinati a: l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, anche nel caso in cui dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione; l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari o affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri operatori, il mutuo è concesso nella misura del 75% della spesa. Viene accordata preferenza alle domande di mutuo presentate da coltivatori diretti e dalle cooperative agricole costituite nei modi previsti dalla legge.

Il Fondo, la cui istituzione è stata fin dall’inizio sottoposta a termine, è stato oggetto di una numerosa serie di interventi che ne hanno procrastinato la operatività. La originaria scadenza del 30/6/1964 è stata pertanto portata al 30/6/69 dall’art. 12 della legge n. 454/61; al 31/12/80 dall’art. 1 della legge n. 910/66; al 31/12//95 dall’art. 2 del D.L. n. 377/75, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/75; al 31/12/2002 dall’art 1 del D.L. n. 552/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 642/96, che ne ha nel contempo assegnata la gestione alle regioni. Interventi di proroga del Fondo hanno tuttavia continuato ad essere approvati, ultimi l’art. 1, co. 1 del decreto legge n. 236/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 284/2002, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2005, ed il successivo art. 26 del D.L. 273/2005 che lo ha stabilito al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2008 il termine (31 dicembre 2007) disposto dall’art. 2 comma 4 del D.L. n. 300/2006, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per l’esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche. Il conseguente onere, quantificato in 150 mila euro per l’anno 2008, è coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005, convertito dalla legge n. 244/2005, relativa alle agevolazioni contributive e tributarie per gli operatori danneggiati dall’influenza aviaria.

 

L’art. 2 comma 4 del D.L. n. 300/2006 ha esteso a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE dall’art. 7-bis del DL n. 1/2001, e nel contempo ne ha prorogato la istituzione al 31 dicembre 2007. I conseguenti maggiori oneri sono stati valutati per il 2007 in 150 mila euro e hanno trovato la medesima copertura nelle risorse destinate agli operatori danneggiati dall’influenza aviaria.

La menzionata figura commissariale è disciplinata dall’articolo 11 della legge 400/1988 che prevede che per specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si possa procedere alla nomina di commissari straordinari del Governo. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Va rammentato che con DPR 15 dicembre 2000 si era proceduto alla prima nomina di un Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell’encefalopatia spongiforme bovina, nella persona del dott. Alborghetti. A tale commissario, destinato a restare in carica per tre mesi, l’articolo 4 del D.L. n. 1/2001[111] aveva attribuito il potere di promuovere il potere di ordinanza spettante ai competenti organi dello Stato, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In conseguenza del permanere delle condizioni che avevano motivato la nomina del Commissario, il Governo ha provveduto ad attribuire, o confermare, tale incarico fino a tutto il 2006, con i seguenti provvedimenti:

§         DPR del 15/3/2001: conferma di Alborghetti fino al 15/6/2001;

§         DPR del 23/7/2001: nomina di Giuseppe Ambrosio con incarico dal 30/7/2001 al 31/3/2002;

§         DPR del 11/4/2002: conferma di Ambrosio fino al 31/12/2002;

§         DPR del 20/12/2002, del 11/12/2003, del 22/6/2004, del 23/12/2004: con tali decreti viene prorogato l’incarico commissariale fino al 31/12/2005;

§         DPR del 22/7/2005: a seguito del verificarsi di talune incompatibilità, è anticipatamente nominato Commissario alla BSE Giacomo Gatti, al quale l’incarico è attribuito fino al 31/12/2005;

§         DPR del 13/1/2006: conferma di Gatti fino alla data del 31/12/2006[112].

§         A cinque mesi dalla cessazione del dott. Gatti, il Governo ha provveduto ad attribuire l’incarico commissariale con il DPR in data 8/6/2007, individuando nel dott. Ettore Ianì il nuovo commissario per l’emergenza per tutto l’anno 2007.

 

Il comma 4 riapre il termine entro il quale, ai sensi del D.L. n. 149/1993,  i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse.

Il nuovo termine, che scade perentoriamente il 29 febbraio 2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), decorre esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. n. 149, venendone esclusi con il codice D4 per mancato rispetto dei termini.

Il comma 4 richiede inoltre che siano soddisfatti i seguenti ulteriori elementi:

§         che all’atto dell’adozione del provvedimento di pagamento le garanzie si riferiscano a crediti ancora in essere nei confronti dei soci;

§         che l’accollo avvenga nel limite delle risorse già stanziate.

Le nuove istanze saranno inserite nell’elenco n. 1 secondo l’ordine di presentazione e in coda a quelle a suo tempo ammesse.

 

L’aiuto di cui trattasi era stato disposto dall’articolo 1, comma 1 bis del D.L. n. 149/93[113] che aveva previsto l’assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse dai soci, prima della entrata in vigore del decreto stesso, a favore delle cooperative stesse la cui insolvenza fosse stata previamente accertata dall’autorità giudiziaria.

Per tale intervento agevolativo il medesimo D.L. n. 149/93 aveva disposto uno stanziamento pari a 20 miliardi annui, per un periodo decennale a decorrere dal 1993, incrementati di 230 miliardi di lire per l’anno 2001 dal comma 126 della L. n. 388/2000 finanziaria 2001.

I criteri di attuazione del decreto-legge sono stati a suo tempo definiti dal decreto ministeriale del 2 febbraio 1994 che con l’art. 1 aveva posto come condizione per la concessione dei benefici di cui trattasi che lo stato di insolvenza delle cooperative fosse stato accertato dalla autorità giudiziaria alla data del decreto stesso (ossia 2/02/94); oppure che l’autorità vigilante governativa avesse disposto la liquidazione coatta amministrativa (sempre alla data del 2/02/94).

Era stata infine individuata, dallo stesso art 1 del decreto ministeriale, la data del 19/5/93 entro la quale i soci dovevano aver prestato le garanzie per i debiti delle cooperative che, coerentemente con quanto stabilito dal D.L. 149, veniva a cadere il giorno precedente alla entrata in vigore del provvedimento d’urgenza.

L’articolo 2 del decreto ministeriale aveva definito le tipologie di garanzie ammesse all’intervento, mentre gli articoli 3 e 4 avevano definito le modalità per la presentazione delle istanze, ulteriormente specificate con la circolare n. 14 del 17/7/94. La stessa circolare ha anche provveduto a determinare il termine entro il quale dovevano essere presentate le istanze. Ai sensi dei punti 3.1 e 3.5.1 le istanze dovevano essere presentate dai soci garanti aventi titolo al curatore fallimentare o commissario liquidatore (nel caso di messa in liquidazione) o al presidente del collegio sindacale della cooperativa (nel caso di semplice dichiarazione dello stato d’insolvenza) entro il 22/9/94.

L’articolo 5 delineava i criteri in base ai quali li Stato avrebbe assunto in proprio le garanzie dei soci precisando che le garanzie stesse sarebbero state assunte fino ad esaurimento delle disponibilità recate dalla legge.

Sulla base di dette disposizioni il Ministero delle risorse agricole, con altro decreto del 2/10/95, ha approvato un elaborato datato al 30 giugno nel quali erano riportati i risultati dell’istruttoria suddivisi secondo tre tipologie:

§         in un primo elenco erano state poste in graduatoria le garanzie ammissibili all’accollo (elenco n. 1);

§         l’elenco n. 2 aveva individuato le garanzie escluse;

§         nell’elenco n. 3 erano state inserite le cooperative per le quali tutte le garanzie erano state escluse.

Il decreto ultimo citato è stato modificato dal D.M. 18/12/1995 (G.U. n. 1/96, S.O. n. 1) che ha rettificato i menzionati elenchi nel contempo pubblicando una legenda dei codici di esclusione dal beneficio. Il codice D4 individua le cooperative escluse per avere presentato la documentazione fuori termini.

 

Il comma 5 riapre, con effetto retroattivo e sino alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (31 dicembre 2007) il termine, scaduto il 29 settembre 2006, entro il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 559 della legge n. 296/2006- finanziaria 2007, il personale dei Consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per potere essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali.

 

Il richiamato comma 559 ha previsto l’inquadramento a domanda presso le regioni e gli enti locali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della stessa finanziaria 2007, del personale proveniente dai consorzi agrari rientrante nella disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410[114] e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006.

Il richiamato comma 6 (essendo il comma 7 di mera copertura del maggiore onere) riguardava i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, nonché quei lavoratori che in base ai piani di riorganizzazione aziendale non rientravano nell'organico aziendale. Per questi lavoratori si prevedeva che il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione[115], di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e le parti sociali, individuasse le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Per le imprese private che assumessero detti lavoratori si prevedeva poi l’applicazione delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/1991[116].

 

Il comma 6 differisce al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell’ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento e successiva  trasformazione in società per azioni dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); detto termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2007 (art. 1, comma 1055, della legge n. 296/2006-finanziaria 2007), è già stato prorogato al 30 novembre 2007 con l’art. 15, comma 5-bis, del D.L.  2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali.

L’EIPLI ha goduto di numerosi trasferimenti di risorse di parte pubblica, anche mediante l’iscrizione nel bilancio statale di limiti d’impegno di norma quindicennali.

Merita segnalare che l’ente è stato già oggetto di attenzione parlamentare nel passato per una sua trasformazione in s.p.a., da ultimo nella XIV legislatura con la presentazione di un disegno di legge al Senato (A.S. 4477).

In merito poi al commissariamento dell’ente si è espressa la Corte dei conti che, in sede di referto sull’esercizio 1999 (determinazione n. 28/2001, ultima reperibile), a seguito di una ulteriore designazione commissariale “fino al riordino dell’ente”, ovvero sine die, ha così formulato il proprio parere “Ancora una volta si ribadisce che il protrarsi dell’amministrazione straordinaria - in disparte il mancato svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti – può incidere, per la sua precarietà, sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine e avere riflessi ex se sulla gestione e, sopra tutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell’utilizzo della risorsa idrica”.

L’art. 1, comma 1055, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l’EIPLI, e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero  dovuto essere espletate le seguenti attività:

§      puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

§      definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di  un piano di rientro da trasmettere  al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente.

Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania.

Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma citato ha disposto  un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

Va ricordato che il citato comma 1055 nel testo originariamente presentato dal Governo disponeva che tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al dicastero agricolo sull’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia fossero trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata che, nell’esercitare i poteri e le funzioni loro attribuite, avrebbero dovuto tener conto degli interessi delle regioni limitrofe, nonché rispettare le priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

Da ultimo l’EIPLI è stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma in esame, come anticipato, differisce al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell’art. 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata.

La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni.

Il Commissario è autorizzato anche a prorogare sino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti.

La norma prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI, nonché al risanamento del bilancio dell’Ente irriguo umbro-toscano di cui all’art. 1, comma 1056, della Legge n. 296/2006[117].

Si ricorda a questo proposito che entrambi gli enti sono stati inclusi, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Detta procedura è così articolata: il MIPAAF effettua entro il 30 aprile 2008 una ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati per opere irrigue realizzate o in corso di collaudo finale, allo scopo di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari per il completamento delle opere; tali somme, versate come prevede la normativa vigente alle entrate diverse del bilancio dello Stato, saranno riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente.

Si segnala infine che la relazione illustrativa afferma che le disposizioni del comma in esame sono necessarie per consentire il successivo trasferimento dell’EIPLI alle regioni competenti.

 

Il comma 7 autorizzail Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato (art. 1, comma 1072, della L. n. 296/2007) per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’amministrazione stessa.

Il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro dovrà da una parte essere contenuto  “nei limiti utilizzati nel corso dell’anno 2007”, formula con la quale non è del tutto chiaro se si intenda fare riferimento alle unità di personale utilizzate ovvero alla relativa spesa; dall’altra potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni): si ricorda a questo proposito che il comma 2 del citato art. 36 consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale solo per esigenze temporanee ed eccezionali, previo esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione di personale e previa valutazione circa la possibilità di esternalizzazione e appalto dei servizi.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dal D.Lgs. 276 del 2003 (Titolo III, Capo I), può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

Il D.gs n. 276/2003 prevedeva originariamente che  il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato. L’articolo 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[118], ha peraltro disposto l’abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato disciplinato al Titolo III, Capo I del D.Lgs 276 del 2003

Nel caso della somministrazione a tempo determinato, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

L’articolo 20, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l’utilizzazione del contratto di somministrazione[119]. Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Il Fondo per le crisi di mercato è stato istituito dall’art. 1, comma 1072 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) presso il Ministero delle politiche agricole, facendovi confluire le risorse che l’art. 1-bis, commi 13 e 14, del D.L. n. 2 del 2006 aveva destinato all’emergenza aviaria e che la Commissione aveva ritenuto incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Le sue modalità di funzionamento avrebbero dovuto essere definite entro il termine di tre mesi (comma 1074), in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del dicastero agricolo d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Peraltro anche sugli aiuti per le crisi di mercato il parere dell’autorità comunitaria è stato negativo. Infatti la Commissione, con una nota trasmessa al Governo italiano nei giorni immediatamente successivi alla conversione in legge del decreto 28 febbraio 2005, n. 22 che ha introdotto nell’ordinamento la definizione di “crisi di mercato”[120], ha espresso forti dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un intervento statale fondato sul mero presupposto di una riduzione del reddito, con ciò, di fatto, precludendo l’applicazione delle disposizioni.

 


Articolo 27
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)


1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

L’articolo 27 detta disposizioni per il riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, implicitamente modificando la normativa introdotta al riguardo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 35-37).

 

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale, che costituisce, ancora oggi, la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, che delle opere di miglioramento fondiario. L'attuazione della bonifica integrale è stata demandata ad interventi pubblici di carattere globale su aree omogenee particolarmente dissestate e suscettibili di trasformazione, definite comprensori, distinti in due categorie: quelli di prima categoria, che richiedono opere gravemente onerose per i proprietari interessati, e quelli di seconda categoria, che hanno carattere residuale. L'attività di bonifica è stata attribuita ai Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno costituiti su iniziativa dei soggetti privati proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica.

I consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono disciplinati dal titolo V (articoli 54-73) del citato R.D. n. 215/1933. In particolare, i consorzi di bonifica (art. 54) provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; essi (art. 59) sono persone giuridiche pubbliche e sono retti da uno statuto (art. 60) deliberato dall’Assemblea e sottoposto ad approvazione ministeriale. I poteri di intervento dell’Autorità pubblica nei confronti dei Consorzi sono stati definiti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, recante “Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454”.

 

La legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi 35-37) detta disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero, in alternativa, sulla soppressione o il riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959.

In particolare il comma 35  dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi predetti, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) per le società partecipate totalmente da enti locali[121].

Il comma 36 dispone che, in alternativa rispetto alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ed entro lo stesso termine (un anno dalla data di entrata in vigore della legge), le Regioni e le province autonome, d’intesa con lo Stato, possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi di cui al precedente comma, facendo comunque salvi i compiti e le funzioni svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, comprese le contribuzioni statali o regionali.

Lo stesso comma 36 prevede poi specifiche disposizioni per il caso di soppressione dei Consorzi: in tale ipotesi:

§         le regioni provvedono in modo da garantire che le funzioni di difesa del suolo venga esercitata in maniera coordinata dagli enti che hanno competenze in materia, nel rispetto delle competenze delle province fissate dall’art. 19 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e dei principi dettati dal D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, evitando ogni duplicazione di opere ed interventi e disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi;

§         agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta ai Consorzi dall’art. 59 del R.D. n. 215/1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate, nei limiti dei costi sostenuti[122];

§         il personale dipendente dai Consorzi passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni.

Il comma 37, infine, dispone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 36non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a questo scopo subordina la soppressione dei consorzi che presentino squilibri di bilancio o esposizioni debitorie alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

 

L’articolo in esame modifica implicitamente, con riferimento ai soli Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, le disposizioni sopra sintetizzate, introdotte dall’art. 2, commi 35-37, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), rispetto alle quali  non è prevista alcuna clausola di coordinamento.

In particolare, mentre non sono  oggetto di modifica le disposizioni sulla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi (comma 35), il contenuto dei commi 36 e 37 è riformulato eliminando ogni riferimento alla ipotesi di soppressione dei consorzi, anticipando al 30 giugno 2008 (anziché il 1° gennaio 2009) il termine per l’adozione dei provvedimenti di riordino da parte delle regioni e precisando che l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni dovrà essere definita con riferimento ai criteri per l’adozione dei medesimi provvedimenti. Si segnala inoltre che l’articolo non riproduce l’inciso iniziale del comma 36, il quale pone i provvedimenti di riordino “in alternativa” alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi prevista nel comma 35.

Per il resto l’articolo appare meramente riproduttivo di quanto disposto dalla finanziaria 2008 in ordine alla salvaguardia delle funzioni, dei compiti e delle risorse dei consorzi, al contenimento dei contributi consortili, alla invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 28
(Proroga di termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)


1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.


 

 

L’articolo 28 differisce al 30 giugno 2008 il termine previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

 

Il richiamato comma 461 prevedeva l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione avrebbe dovuto prevedere:

§         la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;

§         la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si sarebbe proceduto d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 459, il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllateche risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrà essere non superiore a tre.

L’Agenzia nazionale dispone di 17 società regionali (le regioni non interessate sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige) che operano soprattutto attraverso il sistema degli incubatori di impresa.

 

Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, l’articolo 28 stabilisce che le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia nazionale in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità (di cui al D.Lgs. n. 185/2000), vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione a tali interventi.

 

Il decreto legislativo n. 185 del 2000 è intervenuto nel riordinare l’intera normativa in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, regolati in precedenza dal decreto-legge n. 26 del 1995 e del prestito d’onore, previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. In particolare, nell’ambito territoriale di applicazione, ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. Tali benefìci finanziari sono concessi entro il limite del “de minimis” individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l’articolo 28 dispone, infine, che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità, che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

 

Al riguardo, la relazione di accompagnamento al decreto legge sottolinea, in particolare, come le regioni abbiano richiesto, quale condizione per l'acquisizione delle società regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali società conservino l'attuale fatturato e, conseguentemente, l'equilibrio economico e finanziario.

 


Articolo 29
(Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati)


1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al periodo precedente è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 29 proroga fino al 31 dicembre 2008 le disposizioni – in vigore fino al 31 dicembre 2007 – relative agli ecoincentivi per la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” e “euro 1”, previste dall’articolo 1, commi 224 e 225, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificate dall’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto legge n. 7/2007 (convertito con legge n. 40/2007), ed estende l’applicazione di tali norme alla rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999.

Il medesimo comma 1 inoltre:

§         aumenta da una a tre annualità il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, previsto dal citato articolo 1, comma 225, della legge finanziaria 2007;

§         incrementa da 80 euro a 150 euro il limite massimo del contributo per la rottamazione, stabilito dal citato articolo 1, comma 224, della legge finanziaria 2007. Le modalità per la concessione del rimborso e del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e dello sviluppo economico;

§         prevede, per coloro che effettuano la rottamazione di veicoli senza sostituzione, la possibilità, alternativa al rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, di accedere ad un contributo di 800 euro per utilizzare i servizi di condivisione degli autoveicoli (car sharing), con modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e dello sviluppo economico. Quest’ultimo beneficio è condizionato a un limite complessivo di spesa pari a 2 milioni di euro.

Resta fermo, sempre ai sensi del comma in esame, il contributo previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge n. 296/2007 (1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi, immatricolati come euro 4 o euro 5, ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno; il contributo aumenta di 500 euro se il veicolo acquistato abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. L’incentivo è concesso per i contratti di acquisto stipulati a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli sino al 31 marzo 2010).

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 236, della legge finanziaria 2007, che pongono a carico dello Stato il costo di rottamazione dei motocicli, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, e prevedono l’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità, in favore di coloro che acquistano un motociclo di categoria “euro 3”, sostituendo e consegnandone al demolitore uno di categoria “euro 0”.

 

Il comma 3, al fine di incentivare l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, concede un contributo pari a 700 euro e l’esenzione per un’annualità del pagamento delle tasse automobilistiche - estensibile ad ulteriori due annualità se il veicolo appartiene alla categoria “euro 0” – in favore di coloro che sostituiscono, mediante rottamazione, un autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolato entro il 1° gennaio 1997, con un’autovettura di categoria “euro 4” o “euro 5”, le cui emissioni non siano superiori a 140 grammi di anidride carbonica per chilometro, ovvero 130 grammi se alimentato a diesel. Tale contributo viene aumentato di 100 euro in caso di acquisto di un’autovettura con emissioni non superiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo viene aumentato di 500 euro qualora vengano portati alla demolizione due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.

 

Il comma 4 prevede contributi per la sostituzione dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada): autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autocaravan. Per la demolizione di tali mezzi – se di massa complessiva fino a 3.500 chilogrammi, immatricolati entro il 1° gennaio 1999, e ricompresi nella categorie “euro 0” o “euro 1” – e la sostituzione con veicoli nuovi di categoria “euro 4” della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è previsto un contributo:

§      pari a 1.500 euro, perveicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi;

§      pari a 2.500 euro, per veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi.

 

Il comma 5 stabilisce i limiti temporali per l’accesso ai benefici previsti dai commi 2, 3 e 4, stabilendo che tali disposizioni trovano applicazione per i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009.

 

Il comma 6, ai fini dell’attuazione delle norme previste dai commi precedenti, fa rinvio all’articolo 1, comma 229, primo periodo, e commi 230, 231, 232, 233 e 234, della legge finanziaria 2007 (circa i contenuti di tali commi, si veda la sintesi riportata nel prosieguo della scheda).

 

Il comma 7 esclude i contributi di cui all’articolo in esame dall’applicazione del limite disposto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

 

Si ricorda che tale norma ha previsto un limite annuo di 250.000 euro per l’utilizzazione dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Con riferimento agli incentivi alla rottamazione previsti dalla legge finanziaria 2007, va ricordato che l’articolo 1, commi da 224 a 241, di tale legge ha introdotto alcune fattispecie diverse di agevolazioni.

Il comma 224 ha previsto la concessione di un contributo, finalizzato alla salvaguardia ambientale, per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”. Più precisamente, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, si dispone la concessione di un contributo pari al costo di demolizione, fino ad un importo massimo di 80 euro per veicolo. Ai sensi del comma 225, coloro che effettuano la rottamazione ai sensi del comma 224, possono richiedere – se non risultino intestatari di altri veicoli registrati – quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale relativo al comune di residenza e di domicilio.[123] Il rimborso copre un’annualità di abbonamento.

Su tale disciplina è successivamente intervenuto l’articolo 13, comma 8-quater, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con la legge n. 40/2007) apportando modifiche ai citati commi 224 e 225 della legge finanziaria. La prima correzione riguarda la disposizione del comma 224: con il primo periodo del comma 1 si restringe il campo di applicazione sia del contributo alla rottamazione che del beneficio, di cui rispettivamente ai commi 224 e 225, chiarendo che:

§         entrambi tali incentivi si applicano limitatamente all’ipotesi di rottamazione degli autoveicoli senza sostituzione degli stessi (tale condizione è prevista invece, nel comma 225 della finanziaria 2007, per il solo rimborso dell’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici e non anche per fruire del contributo alla rottamazione);

§         gli incentivi non spettano qualora venga acquistato un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione.

Con il secondo intervento, operato dall’articolo 13 sugli incentivi alla rottamazione dei veicoli, si provvede viceversa ad estendere i suddetti incentivi, alle stesse condizioni, anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato, che siano demolite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2007.

Viene pertanto estesa la fruibilità degli incentivi, sia del contributo alla rottamazione che del rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici, ad una platea più ampia di autoveicoli, cioè a tutte le autovetture euro 1 o euro 0 - non più quindi a quelle per il solo trasporto promiscuo di persone o cose, il cui numero è abbastanza limitato - che vengano rottamate entro la fine del 2007, con la condizione che non vi sia sostituzione con un altro veicolo per i successivi tre anni dalla data di rottamazione.

 

Il secondo incentivo contenuto nella legge finanziaria 2007 è previsto dal comma 226 e prevede la concessione di un contributo di 800 euro per l’acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettano non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro, nonché l’esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche.- in attuazione del principio di salvaguardia ambientale – nel caso di sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

L’esenzione è portata a tre annualità di tasse automobilistiche nei seguenti casi:

§         qualora l’autoveicolo acquistato abbia una cilindrata inferiore a 1300 cc;

§         qualora, a prescindere dalla cilindrata, i veicoli siano acquistati da persone fisiche la cui famiglia sia formata da almeno sei persone, nessuna delle quali risulti intestataria di altra autovettura o autoveicolo.

 

Il terzo tipo di incentivo, di cui al comma 227, si propone di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, attraverso la sostituzione di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale.

A tal fine, è concesso un contributo pari a 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”.

Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente, fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria ed un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

In base al successivo comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 si applicano relativamente ai veicoli nuovi acquistati sulla base di un contratto stipulato dal venditore e dall’acquirente nel lasso temporale compreso tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007. Tali veicoli non possono essere immatricolati dopo il 31 marzo 2008.

 

Il quarto tipo di incentivo, disciplinato dal comma 228, concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi, immatricolati come “euro 4” o “euro 5”, ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.

Il contributo di 1.500 euro è incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle previsti per la sostituzione di autoveicoli e autocarri di cui ai commi 226 o 227.

In base al successivo comma 229, il contributo di cui al comma 228 è erogabile con riguardo ai veicoli nuovi per i quali il contratto di acquisto sia stipulato a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

Secondo il comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228, possono essere fruite nel rispetto della regola del “de minimis”[124] di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione europea. Si ricorda a tale proposito che il regolamento n. 69 del 2001, applicabile fino al 31 dicembre 2006, è stato sostituito dal nuovo regolamento n. 1998 del 13 dicembre 2006, applicabile a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013.

 

I criteri per beneficiare dei contributi sono definiti nel successivo comma 230, il quale prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale indicare:

§         la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;

§         la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti di cui aicommi 226, 227, 228 e 236;

§         copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.

L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti-Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.

 

Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero come credito d’imposta del contributo – di cui ai commi 224, 226, 227 e 228 - che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, hanno rimborsato al venditore.

I centri autorizzati, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; altresì, esso non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.

Il contributo di cui ai sopra illustrati commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

 

Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

§         copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

§         copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;

§         copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;

§         copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.

 

Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

Inoltre, i veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

 

Il quinto tipo di incentivo è previsto dal comma 236, che concede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, effettuata a decorrere dal 1° dicembre 2006efino al 31 dicembre 2007. La demolizione deve essere realizzata con le modalità indicate al comma 233

Per usufruire dell’esenzione è necessario che l’acquisto del motociclo risulti da un contratto e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.

Il costo della rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore, che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del sopra illustrato comma 231.

Si prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola del “de minimis”.

 

Si ricorda, infine, la classificazione dei veicoli secondo la normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

Euro 0: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel

Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993.

Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE. E’ in vigore dal 1996

Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE. In vigore dal 2000, è obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001.

Euro 4: indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69/CE B. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° gennaio 2006.

Euro 5: indica i veicoli conformi al regolamento 2007/715/CE. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.

 

Il comma 8 incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 le risorse destinate dall’articolo 2, comma 59, del decreto legge n. 262/2006 (convertito con legge n. 286/2006), come modificato dall’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2007, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a incentivare l’installazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, di impianti a GPL o a metano per autotrazione.

 

Il comma 9 precisa, con riferimento a quanto previsto dal comma 8, che l’incentivo per l’installazione di impianti a GPL è determinato in misura pari a euro 350 e per l’installazione di impianti a metano in misura pari a euro 500.

Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 11 gennaio 2007[125], il contributo per l’installazione di impianti di alimentazione sia a metano che a GPL è attualmente stabilito nella misura di euro 350. Per l’estensione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione si veda il successivo comma 10 del presente articolo.

 

Il comma 10 interviene in materia di agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, estendendole di fatto all’intero parco autovetture, attraverso la rimozione dei limiti attualmente previsti.

La disposizione in esame, modifica, infatti l’art 1, comma 2, terzo periodo, del DL 324/97, recante incentivi per la rottamazione, sopprimendone la parte finale nella quale la concessione delle suddette agevolazioni è correlata alla data di immatricolazione degli autoveicoli e di effettuazione dell’installazione degli impianti ecologici.

 

L’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 (Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, riconosce, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000 (euro 1.807,60). Il medesimo articolo 1, comma 2, al secondo e terzo periodo demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) il potere di determinare con decreto, nel limite d’importo di lire 30 miliardi, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), a partire dal 1° agosto 1998. Al decreto è affidata, altresì (terzo periodo), la determinazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purché posteriore al 1° agosto 1997. Alla determinazione si è provveduto mediante il regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), emanato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 1998, n. 256.

Si ricorda che il comma 53 della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico ha modificato il citato comma 2, ammettendo a fruire del contributo le operazioni d’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL su autoveicoli esistenti, purché immatricolati a partire dal 1° agosto 1997, quando siano effettuate entro i tre anni successivi alla data d’immatricolazione, invece che entro un anno da tale data, come precedentemente previsto. Il comma 54 della stessa legge ha inoltre esteso l’applicazione dei suddetti contributi consentendone l’erogazione anche alle persone giuridiche, e non solo alle persone fisiche, come precedentemente previsto. Con successiva circolare (17 gennaio 2005, n. 2390) il MAP ha chiarito che il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.

 

Il comma 11 interviene sulla dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, prevedendo uno slittamento di 90,5 milioni di euro dal 2008 al 2009.

Infatti la norma dispone la riduzione per 90,5 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’anno 2008 e il contestuale incremento di pari importo per l’anno2009.

 

Il Fondo per la competitività e lo sviluppo è stato istituito dall’art. 1, comma 841, della legge 296/06 (finanziaria 2007) presso il Ministero dello sviluppo economico, facendovi confluire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dello sviluppo economico (programmazione negoziata e legge n. 488/1992) e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, che sono stati contestualmente soppressi. A tale fondo stata conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. A carico della quota delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono finanziati progetti di innovazione tecnologica industriale nell’ambito dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, del made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (comma 842).

Si ricorda che gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti tra due capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3): il cap. 7342 Fondo per la competitività e lo sviluppo (Missione competitività e sviluppo delle imprese) e il cap. 7445 Fondo per la competitività e lo sviluppo con 360 milioni (+19,6 milioni rispetto al 2007) (Missione Ricerca e innovazione). Gli stanziamenti iscritti nei suddetti capitoli di spesa del bilancio di previsione per il 2008 risultano rispettivamente di 140 milioni e 360 milioni di euro (DM 28 dicembre 2007Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008”).

 


Articolo 30
(Proroga di termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)


1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».


 

 

Il comma 1 dell’articolo 30, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2005, demanda ad uno specifico decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con quelli dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata), da adottare entro il 28 febbraio 2008, l’individuazione – nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b).

Il comma 1-bis fissa inoltre la decorrenza dell'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 151/2005 nel trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2005 prevede che, entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

 

La relazione illustrativa precisa che “la proroga è relativa all'obbligo dei distributori, disposto all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali od organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti, con oneri, in termini materiali e finanziari, eccessivi per la categoria che obiettivamente svolge un'attività di altra natura”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame novella l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2005.

 

Tale disposizione prevede che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007 (termine risultante dalla proroga operata dal comma 5 dell'art. 15 del DL 2 luglio 2007, n. 81) - il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1. L’art. 11, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”; l’art. 10, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.”.

 

La novella è volta a:

§         consentire l’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2008 dell’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 151/2005, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici.

Si ricorda altresì che i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati come «RAEE storici».

§         far rientrare nella proroga suddetta anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2.

 

L’art. 12, comma 1, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso dispone, infatti, che “il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”.

Il successivo comma 2, invece, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali storici. Esso prevede in particolare che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

 

Sulla base delle modifiche apportate dalla disposizione in commento, l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, viene quindi prorogata sino al 31 dicembre 2008 sia per i RAEE domestici che per quelli professionali.

Sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali).

 

In relazione alla proroga di cui al comma 2, la relazione illustrativa precisa che essa “riguarda l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, in quanto tale sistema implica la possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita. Non è, quindi, possibile attuare tale regime senza che sia stata preventivamente definita a livello europeo una specifica normativa tecnica che disciplini le modalità di apposizione della marcatura identificante il produttore. La proroga inoltre deve essere estesa anche ai RAEE professionali, interessati dalla stessa problematica”.

 


Articolo 31
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)

1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

 

 

L’articolo 31 proroga al 30 settembre 2008 l'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995. Viene altresì disposto che fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge n. 179 del 2002, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

 

Si ricorda che il citato art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, dispone che “Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza “.

Si ricorda, inoltre, che il 3 ottobre 1996 l'AGIP depositò presso il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto lo studio di impatto ambientale del progetto "Alto Adriatico". Su tale studio si è pronunciato (in termini negativi), nel maggio 1997, il gruppo di lavoro istituito dal comune di Venezia in accordo con altre amministrazioni locali . A seguito di quella pronuncia, il D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 ha disposto (art. 1) il divieto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. Il successivo articolo 2 dello stesso DM ha rinviato ad un apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e Concessionario del titolo minerario l'individuazione dei giacimenti più distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata, con le ordinarie procedure, una prima fase sperimentale di coltivazione (comunque oltre le 12 miglia) e definita la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività di estrazione, nonché le modalità di monitoraggio. All’art. 3, lo stesso decreto ha istituito una commissione tecnico-scientifica di elevata qualificazione, composta da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti designati dalla regione Veneto e da un presidente nominato d'intesa, con il compito di definire la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività sperimentale di cui all'art. 2 e di verificare annualmente l'aggiornamento dei modelli e delle modellazioni numeriche del Concessionario del titolo minerario, i risultati delle attività di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di coltivazione stabilite al successivo art. 4. Tale ultima disposizione ha previsto che la coltivazione di ulteriori giacimenti possa essere autorizzata subordinatamente all'esito positivo della coltivazione sperimentale di cui all'art. 2, mediante la stipula di un nuovo accordo di programma. L'avvio della coltivazione sperimentale nei giacimenti più distanti deve comunque determinate condizioni elencate nelle lettera da a) ad e) del provvedimento. Il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto ogni due anni dall'inizio della sperimentazione di cui al punto 2 procedono ad una verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma sopra definito, anche sulla base di un rapporto della commissione tecnico-scientifica che dia conto delle previsioni fornite dai modelli di simulazione della subsidenza, aggiornate con i dati sperimentalmente ottenuti attraverso le attività di monitoraggio. Sulla scorta di tale rapporto il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto potranno decidere se considerare conclusa la fase di sperimentazione o proseguire con verifiche a cadenza biennale.

 

Relativamente alle limitazioni di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 179/2002, si ricorda che tale comma ha inserito le “acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po” nel novero delle acque in cui vige il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sancito dall’art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la proroga in oggetto è finalizzata a consentire una nuova analisi (che sarà maggiormente attendibile, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche e modellistiche) volta a “verificare se l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo di Venezia possa provocare fenomeni di subsidenza sulle zone costiere e sugli abitati di Venezia e Chioggia, subordinando il mantenimento del vigente divieto all’espletamento di tale attività in alto Adriatico agli esiti delle nuove analisi”.

 

 


Articolo 32
(Proroga per emissioni da impianti)

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

 

 

L’articolo in esame proroga di due anni (al 29 aprile 2011) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale) relativo all’adeguamento alle norme della Parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata Parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della Parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR n. 203 del 1988.

Nella relazione illustrativa la proroga in esame viene giustificata sulla base del fatto che “la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore”.

 

Il richiamato comma 2 dell’art. 281 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal comma 1-ter dell’art. 1 del DL n. 180/2007[126]) in particolare prevede, per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del codice ambientale che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203 del 1988 l’adeguamento alle disposizioni del Titolo I della Parte V entro tre anni da tale data; su tale termine interviene l’articolo in commento, modificandolo in cinque anni. La medesima disposizione prevede, nel caso tali impianti siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, la presentazione della relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni; se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni secondo le disposizioni indicate nel medesimo articolo 281, comma 2, a seconda che l'impianto sia stato realizzato prima del 1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente oppure tra il 1988 e l'entrata in vigore della Parte quinta del codice ambientale in conformità alla normativa all'epoca vigente

L’articolo 267 del codice ambientale definisce il campo di applicazione deI Titolo I della Parte V, facendo riferimento “agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera” ed escludendo gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (recante attuazione della direttiva 2000/76 /CE in materia di incenerimento dei rifiuti).

Il D.P.R. n. 203 del 1988, abrogato dall’articolo 280 del codice ambientale, recava  attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

 


Articolo 33
(Disposizione in materia di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

 

L’articolo 33 differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall’art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61[127], a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

 

Si ricorda che il citato art. 7 del DL n. 61/2007 ha previsto che “In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie”.

L’articolo 238 del cd. codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che sostituirà la tariffa che attualmente può essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi. Tale sostituzione avverrà non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell’art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che “la disposizione è volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniforme sull'intero territorio nazionale”.

 

Si ricorda, infatti che, l’art. 1, comma 166, lettera a), della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso una novella all’articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha prorogato a tutto il 2008 l’efficacia della disposizione relativa all’invarianza del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti recata dal richiamato comma 184. In base al testo novellato di tale ultima disposizione, quindi, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007 e 2008.

 


Articolo 34
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

 

 

L’articolo 34 del decreto-legge reca la proroga di due termini previsti dal c.d. decreto Pisanu (D.L. 144/2005[128]) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le nome di cui si prevede la proroga si siano dimostrate efficaci e, pertanto, appare necessario un loro mantenimento nell’ordinamento in ragione del persistere della minaccia terroristica, testimoniato dall’allarmante situazione internazionale, nonché da recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale, che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.

 

Più in particolare, la lettera a) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 – la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. A tal fine, il decreto legge modifica l’articolo 6, comma 1, del D.L. 144/2005, obbligando i fornitori dei servizi di comunicazione a conservare, per finalità di repressione del terrorismo, i dati del traffico telefonico e telematico.

 

L’articolo 6 del D.L. 144/2005 – come modificato dalla legge di conversione – introduce disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico. In particolare, il comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2007 la disciplina legislativa e regolamentare che prevede la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico, anche se non soggetti a fatturazione (schede prepagate), resta sospesa.

Restano così sospesi i termini ordinari per la conservazione dei dati stabiliti dall’art. 132 del c.d. Codice della privacy[129], ai sensi del quale (comma 1) i dati telefonici devono essere conservati per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi (nel rispetto di garanzie previste ai commi 5 e 6 dell’articolo 132). Se la repressione penale concerne delitti in danno di sistemi informatici o telematici o delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura consente una particolare durata delle indagini preliminari – ex art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.), i termini di 2 anni e di 6 mesi sono raddoppiati (comma 2).

 

Per effetto della sospensione dei termini, ora prorogata dal 31 dicembre 2008, i fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (internet providers) dovranno conservare oltre i termini ordinari i dati che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.

Tali dati, conservati oltre i termini ordinari, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità di indagine antiterrorismo, fatto tuttavia salvo l’esercizio dell’azione penale per i delitti comunque perseguibili.

 

La successiva lettera b) dispone,attraverso una novella all’art. 7, comma 1, del D.L. 144/2005, una proroga di un anno – dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 – della disciplina recata da detta disposizione in materia di autorizzazione all’apertura di esercizi pubblici di telefonia e internet.

Per effetto della proroga, anche nell’anno 2008 chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche[130] ha l’obbligo di richiederne licenza al questore.

La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione prorogata costituisce un mezzo particolarmente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall’attenzione posta al riguardo da parte di altri Paesi europei.

 

Non sono invece modificate le altre disposizioni recate dall’articolo 7 del decreto Pisanu, relative alla disciplina del rilascio della licenza e degli obblighi per i titolari o gestori degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

 


Articolo 35
(Proroghe in materia di carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi)

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

 

 

L’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell’amministrazione digitale al 31 dicembre 2007[131], a decorrere dal quale è consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

L’intervento normativo in oggetto ha l’effetto di prorogare alla medesima data anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame motiva le proroga con la “necessità di consentire l’accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi, nelle more della piena attuazione e diffusione dello strumento della carta d’identità elettronica”.

Una richiesta in tal senso – si legge sempre nella relazione illustrativa – era stata avanzata in sede di Conferenza unificata dalle regioni, che avevano condizionato l’intesa sulle regole tecniche relativa alla carta d’identità elettronica, adottate con decreto del Ministro dell’interno nel novembre scorso[132], proprio alla proroga del termine di cui sopra.

Nella seduta della Conferenza unificata del 20 settembre 2007, le regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto, con la richiesta di impegno da parte del Governo, di inserire nel primo provvedimento legislativo utile la proroga del termine del 31 dicembre 2007, prevista dal Codice, per salvaguardare gli investimenti operati precedentemente dalle regioni sulla carta nazionale dei servizi. In quella sede il Governo ha dato la disponibilità ad accogliere la richiesta delle regioni[133].

 

Il Codice dell’amministrazione digitale, oggetto della modifica in esame, ha operato un riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni, con l’intento di offrire un quadro legislativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma anche tra cittadini e imprese.

 

Tra i princìpi generali fissati dal Codice, vanno ricordati il diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali. Queste dovranno riorganizzarsi tenendo presenti le reali esigenze degli utenti e migliorando la qualità dei servizi resi.

Il Codice stabilisce inoltre il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono gestire di norma i procedimenti amministrativi utilizzando tecnologie informatiche.

 

I servizi in rete dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti” (art. 63 del codice dell’amministrazione digitale).

Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65).

In via transitoria, è consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64. co. 2).

Il codice dell’amministrazione digitale (art. 64. co. 3) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) d’intesa con la Conferenza unificata, la fissazione della data di conclusione della fase transitoria, oltre la quale non sarà più consentito l’accesso ai servizi in rete con strumenti diversi da CIE e CNS. In ogni caso, la fase transitoria non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2007, termine prorogato di un anno dal provvedimento in esame.

Alla medesima data del 31 dicembre 2007 era fissato il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (fissato, per i cittadini residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 8, comma 5, del DPR 117/2004[134]) limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE[135].

 

La carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione.

Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica (pagamenti di tasse e tributi, accesso al servizio sanitario, richiesta di documenti ecc.). Inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

L’art. 2, co. 10, della L. 127/1997[136] ha previsto, per la prima volta, la sostituzione della carta di identità cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l’accordo dell’interessato, l’indicazione del gruppo sanguigno.

Il passaggio decisivo verso la definizione della carta d’identità quale carta di servizi si ha con la modifica alla legge n. 127 operata dalla L. 191/1998[137], con cui viene previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l’erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l’identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell’informatizzazione del documento di identità, la legge individua la possibilità del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni sulla carta di identità e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell’art. 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[138]) e, successivamente, nell’art. 66 del codice dell’amministrazione digitale che costituisce la norma di riferimento per la materia.

Il quadro normativo è stato completato con due provvedimenti attuativi: l’uno finalizzato ad individuare le caratteristiche e le modalità di rilascio da parte dei comuni della carta d’identità elettronica (D.P.R. 437/1999[139]), l’altro diretto a dettare le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione delle carte medesime (D.M. Interno del 19 luglio 2000[140] più volte modificato e integrato e recentemente sostituito dal D.M. Interno 8 novembre 2007[141]).

La validità della carta d’identità elettronica è fissata, come per la carta d’identità, in 5 anni (art. 5 del citato D.P.R. 437/1999).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la carta d’identità elettronica (CIE) è costituita da un supporto di materiale plastico, dotato di una banda a memoria ottica e di un microprocessore. La prima è finalizzata alla memorizzazione dei dati identificativi ai fini della salvaguardia delle esigenze di pubblica sicurezza, mentre il secondo è utilizzato per assolvere le funzioni di carta servizi, per consentire l’identificazione in rete e l’erogazione di servizi telematici.

La CIE contiene tutti i dati prima inseriti nei certificati di nascita, di residenza, di stato civile, di cittadinanza, nello stato di famiglia e può riportare tutti gli elementi relativi ai titoli di studio, alla iscrizione agli ordini professionali, alla posizione rispetto agli obblighi militari, ai numeri identificativi di anagrafe tributaria ed alla appartenenza ad associazioni di qualsiasi tipo. La produzione di certificati da parte delle anagrafi comunali dovrebbe in tal modo essere fortemente ridotta.

La CIE è titolo valido per l’espatrio, anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali sono in vigore specifici accordi internazionali. La CIE può contenere le informazioni occorrenti per la firma digitale nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.

La CIE può contenere i dati desunti dalle liste elettorali, che permettono l’identificazione dell’elettore al seggio in occasione delle future consultazioni, nonché i dati amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Questi ultimi, nel caso abbiano natura sensibile, possono essere inseriti unicamente su richiesta dell’interessato.

La CIE può essere utilizzata per il trasferimento elettronico di pagamenti tra soggetti privati e pubblica amministrazione, previe intese con i comuni interessati. Si potranno così pagare multe, tickets sanitari ed altro.

Nel 2001 è stato dato avvio ad una prima fase di sperimentazione della CIE. Tale sperimentazione ha consentito di valutare la complessità del processo di emissione, dalle implicazioni organizzative all’interno dei comuni ai requisiti di formazione per gli operatori coinvolti. I costi elevati di realizzazione del progetto carta d’identità elettronica e le notevoli difficoltà organizzative hanno rallentato la diffusione di tale documento, facendo di conseguenza concentrare le risorse sulla carta nazionale dei servizi.

 

Affine alla carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità. Si tratta di uno strumento provvisorio, istituito con il D.Lgs. n. 10 del 2002[142] con lo scopo di anticipare le funzioni di accesso ai servizi in rete della P.A. e da utilizzarsi nella fase transitoria in attesa della piena diffusione della carta d’identità elettronica.

Con il D.P.R. 117/2004 è stato approvato il regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi.

La carta nazionale dei servizi è emessa, su richiesta del soggetto interessato, dalle pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla e si assumono i relativi oneri di produzione e rilascio. Essa ha validità determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni e costituisce lo strumento principale per l’accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli di dominio pubblico, sia quelli contenenti informazioni personali del cittadino (dati fiscali, previdenziali, sanitari, ecc.). La carta consente ai cittadini di fruire dei servizi da una postazione dotata di lettore (PC) senza doversi recare personalmente nei vari uffici. La carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio.

Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi (INA), effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia già in possesso della carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.

Con il decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e del Ministro dell'economia del 9 dicembre 2004 sono state definite le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi.

 


 

Articolo 36
(Disposizioni in materia di riscossione)


1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro,».

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».


 

 

L’articolo 36 apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attività di riscossione dei tributi.

 

Il comma 1 dispone, a decorrere dal 2007, la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto dovuto dai concessionari della riscossione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del citato DL n. 79/1997 i concessionari della riscossione devono versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, una somma a titolo di acconto delle riscossioni che verranno effettuate a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L’acconto è determinato in misura pari al 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la norma è in linea con il mutato contesto di riferimento che vede l’attività di riscossione gestita direttamente da una società a proprietà pubblica.

 

Nel Comunicato stampa n. 1 del 2 gennaio 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo al fabbisogno per l’anno 2007, si precisa che il “saldo di cassa del mese di dicembre 2007 registra il mancato introito di circa 4.300 milioni a causa della soppressione dell’obbligo di versamento dei concessionari della riscossione di parte delle imposte indirette, disposta con il decreto legge di fine anno”.

 

Si segnala che la data di entrata in vigore della norma in esame (31 dicembre 2007) è successiva alla data di scadenza fissata per il versamento dell’acconto da parte dei concessionari della riscossione (30 dicembre 2007). Tuttavia, tenuto conto che in base ai dati diffusi dal Ministero dell’economia e finanze, nel mese di dicembre non risultano introitati gli acconti dei concessionari della riscossione, la norma in esame sembrerebbe introdurre una sanatoria del mancato versamento.

 

Il comma 2 dispone che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali continua ad essere effettuata attraverso:

a)   la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910[143] nonché attraverso le disposizioni contenute nel titolo II (Riscossione coattiva) del DPR n. 602/1973[144], nei casi in cui la riscossione è svolta in proprio dall’ente locale o attraverso soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997.

 

Ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997 le province e i comuni possono affidare l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate a società di servizi pubblici locali iscritte in apposito albo con capitale prevalentemente pubblico ovvero a società miste che svolgono l’attività anche in altri comuni a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

 

b)   l’iscrizione a ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del DL n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.

 

L’articolo 3 del citato decreto n. 205 ha disposto, con decorrenza 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, il trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle entrate e l’istituzione della Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) cui è affidato l’esercizio dell’attività di riscossione. La Riscossione Spa è costituita con capitale sociale pari a 150 milioni di euro e i soci sono l’Agenzia delle entrate (quota 51%) e INPS (quota 49%).

La nuova società può procedere all’acquisto di partecipazioni relative al capitale delle società concessionarie del servizio di riscossione per una quota non inferiore al 51% del capitale sociale (a tal fine è previsto uno scambio di partecipazioni tra la società acquistata e la Riscossione Spa). In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010 i soci pubblici della Riscossione Spa devono acquisire tutte le partecipazioni eventualmente detenute da privati e, dopo la predetta data, è possibile effettuare cessioni delle partecipazioni purché entro il limite del 49% del capitale sociale della Riscossione Spa.

Il comma 28 dell’articolo 3 chiarisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominate agenti della riscossione.

 

Il comma 3 interviene sulle modalità di rateazione, di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462/1997, delle somme dovute a seguito di controlli automatici o controlli formali non iscritte a ruolo.

 

Il citato articolo 3-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 144, della legge finanziaria 2008, dispone, al comma 1, la facoltà di rateizzare le somme dovute a seguito di accertamenti automatici o formali in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Se l’ammontare complessivo dovuto è superiore a 5.000 euro, il numero massimo delle rate è elevato a 20. Inoltre, per importi superiori a 50.000 euro, è disposto l’obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno.

 

La norma introduce una maggiore gradualità nella rateazione del debito prevedendo che il numero massimo delle rate sia elevato da sei a otto qualora l’ammontare delle somme dovute sia compreso fra 5.000 euro e 50.000 euro.

La decorrenza della modifica è fissata al 1° gennaio 2008.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento la norma consente al debitore un tempo più ampio per restituire all’erario le somme dovute.

 

Il comma 4 interviene sulle modalità di rateazione, di cui all’articolo 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, delle somme iscritte a ruolo.

 

L’articolo 19, comma 1, del DPR n. 602/1973 prevede la facoltà per l’ufficio di concedere, dietro richiesta del contribuente, una ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La dilazione è ammessa fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero è possibile la sospensione del pagamento per un anno e il successivo inizio del pagamento rateale fino ad un massimo di 48 rate mensili.

 

La norma riduce da 60 a 48 il numero massimo delle rate mensili previste ed esclude la possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle somme dovute.

 


Articolo 37
(Abolizione tassa sui contratti di borsa)


1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «emessi dallo Stato» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.


Premessa

L’articolo 37 in esame sopprime la tassa sui contratti di borsa, istituita dal regio decreto n. 3278 del 1923.

La soppressione della tassa era stata sollecitata dalle Associazioni di categoria degli intermediari mobiliari nelle varie sedi competenti durante tutta la fase di recepimento della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che avevano invitato il legislatore a tenere conto delle asimmetrie causate dalla variabile fiscale di cui alla menzionata tassa che, ove non rimossa, avrebbe compromesso l’eliminazione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, che costituisce uno dei principali obiettivi della Direttiva stessa[145].

Il regime della tassazione dei contratti di borsa introdotto dal regio decreto n. 3278 del 1923 era stato modificato con il d.lgs. n. 435 del 1997 al fine di disincentivare la conclusione di contratti di borsa “fuori mercato”, ovverosia al di fuori di sistemi in grado di garantire la trasparenza delle negoziazioni e, di conseguenza, la tutela dell’investitore.

Tuttavia, tale regime non appare oggi più giustificato in ragione degli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione e, soprattutto, di best execution introdotti dalla direttiva MIFID, volti appunto a incrementare il livello di efficienza del processo di formazione dei prezzi in relazione alle transazioni realizzate “fuori borsa”, anche aventi ad oggetto strumenti non ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato.

Tale regime - secondo le Associazioni di categoria - non appariva neanche conforme al disposto e allo spirito della direttiva stessa, in quanto bisogna innanzitutto considerare come la MiFID abbia abolito la facoltà sino ad ora prevista in capo agli Stati Membri di imporre la c.d. “concentrazione di borsa”. Si ritiene che tale ultima circostanza rende pertanto contraria alla direttiva qualsiasi norma volta comunque a incentivare surrettiziamente l’esecuzione delle negoziazioni sui mercati regolamentati, esponendo peraltro l’Italia al rischio di contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Per altro verso, obiettivo primario della direttiva è proprio quello di garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di esecuzione degli ordini, siano esse mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici ovvero altri intermediari autorizzati ad eseguire in proprio gli ordini della clientela.

L’abrogazione della tassa sui contratti di borsa si rendeva quindi necessaria considerato che sarebbero venuti meno, alla luce dell’attuazione della direttiva MiFID, i presupposti di tassazione/esenzione che allo stato legittimano la discriminazione tra investimenti in titoli quotati e quelli in titoli non quotati, nonché le transazioni effettuate su mercati regolamenti e quelle effettuate al di fuori di tali mercati, risultando invece essenziale porre i vari sistemi di negoziazioni su un piano di equità fiscale al fine di evitare che la scelta tra le varie sedi di esecuzione degli ordini della clientela sia determinata da una variabile fiscale anziché da considerazioni di efficienza, vanificando in tal modo i presupposti stessi della Direttiva MiFID.

Sotto il profilo, poi, della concorrenza tra l’ordinamento italiano e gli altri ordinamenti europei, il perdurare di tale regime per le transazioni realizzate nel territorio italiano era potenzialmente idoneo a generare disparità di trattamento a discapito degli intermediari nazionali e distorsioni in relazione alla possibilità di accesso degli emittenti nazionali a fonti di finanziamento mobiliare.

Secondo la Relazione illustrativa al decreto – la quale ricorda che l'articolo 1 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435, aveva disposto l'esenzione dalla tassa per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati e, di conseguenza, in mancanza dell'intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati - l’intervento normativo rende conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione. La norma è volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformità alle citate norme comunitarie.

La suddetta Relazione illustrativa stima la perdita di gettito derivante dall'abrogazione della tassa sui contratti di borsa in circa 2,7 milioni di euro.

La normativa relativa alla tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell’articolo 1 del r.d. n. 3278 del 1923, i contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compravendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compravendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle citate lettere a) e b), nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società.

Ai sensi dell’articolo 8, quando uno dei contraenti si trovi allo estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente residente.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel territorio nazionale, purché venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

Ai sensi dell’articolo 12, i contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie. Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragioni di somma. Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

 

Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha recato l’abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di disincentivare la conclusione di contratti di borsa “fuori mercato”, ovverosia al di fuori di sistemi in grado di garantire la trasparenza delle negoziazioni e, di conseguenza, la tutela dell’investitore.

Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .

Ai sensi del comma 3, sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , o agenti di cambio;

b) tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

Ai sensi del comma 4, sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:

a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1;

c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica;

e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Ai sensi del comma 5, per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, è corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.

Ai sensi del comma 6, l'emissione del foglietto bollato è facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , è stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto 27 dicembre 1932 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

Ai sensi del comma 7, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Ai sensi del comma 8, per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .

Ai sensi del comma 9, la misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e c), numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1, non può superare L. 1.800.000.

 

Ai sensi del comma 10, ai fini dell'applicazione della tassa, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, può corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Ai sensi del comma 11, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998, le modalità dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale.

 

Il comma 12 ha abrogato:

a) il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;

b) l'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

c) il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

e) il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Da ultimo, l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 ha previsto che le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale.

 

Ai sensi dell’articolo, comma 1, lettera o) del testo unico della finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, per «società di gestione del risparmio» (SGR) si intende la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

 

Le modalità con cui le società in questione potranno corrispondere la tassa sui contratti di borsa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435 prevede la facoltatività dell’emissione del fissato bollato in caso di pagamento virtuale. In tal caso la documentazione dell’assolvimento dell’imposta si ha da un estratto del registro previsto, ovvero dalla copia autentica del versamento per il tramite del conto corrente postale.

La facoltà di corrispondere in modo virtuale la tassa, utilizzando il modello di pagamento (tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate) denominato Mod. F23 ed utilizzando il codice tributo 456T, è stata inizialmente riconosciuta alle banche dall’articolo 2-bis della legge n. 826 del 1960 e successivamente, in forza di vari provvedimenti, agli agenti di cambio, agli enti pubblici economici, agli ex commissionari di borsa, alle SIM e alle società fiduciarie.

Tale modalità di adempimento richiede attualmente un’apposita autorizzazione, delegata alle Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti (cfr. decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 16 giugno 2000, pubblicato in G.U. 20 luglio 2000, n. 168).

 

La norma in esame recante l’abolizione della tassa sui contratti di borsa

L’articolo 37 in esame reca, al comma 1, l’abolizione della tassa sui contratti di borsa.

Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo 37 in esame provvede ad abrogare:

a)      il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;

b)      il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435;

c)      l’articolo 34, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278[146] reca l’approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa.

Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435[147] reca l’abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L’articolo 34, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

 

Il richiamato articolo 7, ultimo comma, stabilisce che le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria

 

Il richiamato articolo 12, comma 1, stabilisce che i contratti soggetti alla tassa, come pure il certificato di liquidazione di cui all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

 

Il comma 2 dell’articolo 37 in esame provvede a modificare la Tabella  allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che indica gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della tabella, stabilendo ora che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per le seguenti fattispecie: azioni, obbligazioni, altri  titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.

 

Il previgente articolo 8 indicava:

“1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.”.

 

La lettera b) del comma 2 sopprime nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente».

 

Il previgente articolo 9 indicava:

“1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.”.

 

Il comma 3 dell’articolo 37 in esame modifica la Tabella dell'allegato B al d.P.R. 26 ottobre  1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, che indica gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Nel dettaglio, la lettera a) modifica l'articolo 7, primo comma, inserendo dopo le parole: «emessi dallo Stato» le seguenti: «o garantiti»;

 

Il previgente articolo 7 indicava:

“Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.”.

 

Di conseguenza saranno esenti anche i titoli garantiti dallo Stato.

 

La lettera b) sostituisce nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» con le seguenti:«,   la negoziazione o la compravendita».

 

Il secondo comma del richiamato articolo 7 indicava:

“Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.”.

 

Di conseguenza, si aggiunge fra le operazioni esenti anche la compravendita di detti titoli.

 

La lettera c) sostituisce nell'articolo 15 il secondo comma con il seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.».

 

Il previgente articolo 15, secondo comma, indicava:

“Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.”.

 

Si aggiunge quindi la fattispecie della compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.

 


Articolo 38
(Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

 

 

L’articolo 38 proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

In particolare, la misura agevolativa consiste nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa indicate nel d.lgs. n. 504/1995[148].

 

Tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe e precisamente:

§         al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

§         al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

§         al 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

§         al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002,

§         al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);

§         dal 2 ottobre 2003[149] al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’artico 17 del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;

§         al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005);

§         al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera b) della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);

§         al 31 dicembre 2007ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera b) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli oli minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha peraltro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.

 

In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).

 


Articolo 39
(Proroghe in materia radiotelevisiva)


1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.


 
 

Il comma 1 dell’articolo 39 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

 

Si ricorda che l’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 - è scaduta il 31 dicembre 2006.

L’articolo 1 dell’Accordo prevedeva la costituzione di una società con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese. A tal fine nell’agosto 1991 è stata costituita San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50% da ERAS ( Ente per la radiodiffusione sammarinese ) e RAI. San Marino RTV ha la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione a San Marino. Il 27 dicembre del 1992 è pertanto potuta iniziare la sperimentazione radiofonica, mentre nell’ottobre del 1993 è nata Radio San Marino RTV con una programmazione di 24 ore al giorno. Per la televisione la fase sperimentale si è aperta nel 1993, mentre a partire dal febbraio 1994 è iniziata la regolare programmazione dell’emittente dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Nel luglio del 1995 San Marino RTV entra a far parte dell’ EBU, l'Unione delle Radio e delle Televisioni Europee. San Marino RTV trasmette i programmi televisivi sul Canale 51. La televisione è ricevibile anche in Italia nel territorio compreso fra Venezia, Bologna, la Romagna e la costa adriatica. Nel territorio della Repubblica vengono ricevuti i programmi radiotelevisivi italiani.

 

Dal punto di vista finanziario, si ricorda che la legge n. 99 del 1990, di ratifica dell’Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva, all’articolo 3, disponeva un finanziamento a favore della RAI- Radiotelevisione italiana, Società per azioni, pari a 12 miliardi di lire, finalizzati a coprire i costi dei servizi resi e della installazione degli impianti (art. 4 dell’Accordo).

Nella Relazione illustrativa del disegno di legge si specifica in proposito che i Ministeri degli Affari esteri dei due paesi hanno ritenuto che l’Accordo e la convenzione siano rimasi in vigore fino all’11 giugno 2007 e che quindi sia necessario stipulare un nuovo Accordo internazionale. Nelle more di tale stipula, la proroga – disposta dalla disposizione in commento – ha lo scopo di assicurare la continuità del servizio. La spesa relativa viene quantificata in 3.099.000 euro all’anno e troverebbe copertura nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità 9 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Si osserva che la Relazione tecnica non riporta invece alcuna nota in merito all’art. 39 del decreto-legge.

 

Il comma 2 proroga al 2008 la concessione dei contributi ai canali tematici satellitari, di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

L’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250[150] sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. A norma del secondo periodo, le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari ammessi a godere delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112[151], che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire, in via transitoria, con le medesime procedure, i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

Il citato articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004 ha disposto, in particolare, che l’accesso alle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990  è previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato.

Si ricorda che l'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo - pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a lire 4 miliardi - alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

 


Articolo 40
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)


1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 40 dispone il rinvio dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine per l’effettuazione dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006 da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto[152] successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali l’articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007[153] ha a tal fine previsto il trasferimento di una somma di 150 milioni di euro[154].

 

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea come il termine del 31 dicembre 2007. per il pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva dei comuni in dissesto si sia rivelato eccessivamente ravvicinato, considerata la complessità degli adempimenti che gli enti locali dissestati devono porre in essere per definire l'ammissione dei crediti e le transazioni e per poter poi procedere alla liquidazione e al pagamento.  La proroga al 31 dicembre 2008 della disposizione di cui al richiamato articolo 24 si rende pertanto necessaria per dare agli organi straordinari di liquidazione un termine congruo per la definizione della massa passiva e il suo pagamento.

 

Si segnala che la norma in esame non abroga espressamente il comma 2dell’articolo 24 del predetto decreto-legge n. 159, ai sensi del quale le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 debbono essere riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 disponeil rinvio dal 31 dicembre 2007al 31 dicembre 2008 del termine, previsto dal comma 3 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 159, entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario per le transazioni definite dall’Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), tra le quali confluiscono altresì le risorse trasferite a titolo di contributo nel caso in cui la Giunta municipale adotti la procedura semplificata per l’accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 258 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).

 

Si ricorda che la procedura semplificata (art. 258 TUEL) è un istituto che offre la possibilità all’organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito. Ai sensi del TUEL (art. 258, comma 1) l’organo straordinario della liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione; l’ente, nel caso di accettazione, è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni. A tal fine l’organo straordinario della liquidazione delibera l’accensione del mutuo con oneri a carico dello Stato di cui all’articolo 255, comma 2 del TUEL[155]. In tal caso l’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con oneri a proprio carico o in alternativa mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti indicati dallo stesso art. 258 e le spese di liquidazione. L’organo straordinario di liquidazione dunque propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, - fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, liquidate per intero - la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, si provvede al pagamento nei trenta giorni successivi, accantonando l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione (comma 4). Detto accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

 

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall’articolo 24 del citato decreto-legge n. 159 per l’effettuazione di pagamenti per le transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale complessivamente stanziato per 150 milioni di euro, previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

 

Il comma 4, infine, al fine di consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività e per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all’articolo 268-bis del citato TUEL, dispone l’erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse complessivamente previste per il sostegno straordinario, pari a 150 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge n. 159.

La norma, inoltre, prevede che le somme vengano assegnate all’organo straordinario di liquidazione dell’ente (O.S.L.) e ripartite proporzionalmente alla differenza tra la massa passiva e la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall’O.S.L., dal Sindaco e dal responsabile finanziario dell’ente. Tale certificazione deve essere inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 268-bis del citato Testo unico degli enti locali dispone una procedura straordinaria nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi. Il comma 1 del predetto articolo 268-bis prevede infatti che il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, disponga con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio) del citato Testo unico e in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse (comma 2).

La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata.

Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. In casi eccezionali, è prevista un’ulteriore proroga della commissione per la durata di un anno.

 


Articolo 41
(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)


1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».


 

 

L’articolo 41, modificando la lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater, del decreto legge n. 223/2006[156], interviene sull’ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai commi 426 e 426-bis della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

I commi 426 e 426-bis della legge n. 311 del 2004 hanno introdotto una sanatoria di talune irregolarità commesse dai soggetti che intervengono nell’attività di riscossione dei tributi.

I beneficiari della regolarizzazione sono sia i soggetti incaricati del servizio di intermediazione all’incasso sia i soggetti che intervengono come garanti dei predetti intermediari ovvero come garanti del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (entrate riscosse mediante ruoli). Ai sensi dell’articolo 1, comma 138 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) sono incluse tra i beneficiari anche le società titolari di precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione.

I concessionari del servizio nazionale della riscossione[157] e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999[158] possono sanare le irregolarità di natura amministrativa, ferme restando le responsabilità penali, commesse nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio[159].

La sanatoria è ammessa per le irregolarità compiute entro il termine del 30 giugno 2005.

Per usufruire di tale sanatoria è richiesto il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell'ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004. Il pagamento doveva essere effettuato in tre rate di cui la prima pari al 40 per cento e le altre due al 30 per cento ciascuna del totale dovuto. La scadenza dei versamenti è stata oggetto di proroghe[160]; da ultimo, ai sensi dell’articolo 35, comma 26-ter, del DL n. 223/2006, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006 se comprensivi di interessi legati. La scadenza del termine per il pagamento della terza rata è fissato al 31 dicembre 2006.

Il comma 426-bis, dispone che, in caso di adesione alla sanatoria prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

Nel medesimo caso, fermi restando gli effetti delle stesse definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 possono essere presentate entro il 30 settembre 2006. Pertanto, il termine per il discarico per inesigibilità, di cui all’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999[161], decorre dal 1° ottobre 2006.

 

L’articolo 35, comma 26-quater, del decreto legge n. 223/2006, reca una norma d’interpretazione autentica diretta a precisare che non possono essere sanate le irregolarità relative a:

a) provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali non era pendente ricorso alla data del 30 giugno 2005;

b) a falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima del 1° gennaio 2005.

 

L’articolo 1, comma 154, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) reca una norma interpretativa diretta a precisare che per i tributi e le altre entrate delle province e dei comuni, le disposizioni di sanatoria contenute nella richiamata finanziaria 2005 producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del d.lgs. n. 112/1999[162], costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999 causa di perdita del diritto al discarico.

 

La norma fornisce una interpretazione diretta ad ampliare l’ambito di applicazione della sanatoria in quanto riduce le irregolarità escluse ai sensi della lettera b) del citato comma 26-quater.

In particolare, rientrano nella regolarizzazione gli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del DPR n. 43 del 1988.

 

Il DPR n. 43 del 1988 è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall'articolo 68, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Ai sensi dell’articolo 69 ("Norma di coordinamento") del citato d.lgs. n. 112/1999, i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del DPR n. 43/1988 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lgs. n. 112/1999.

Ai sensi dell’articolo 100, comma 1, nel testo vigente fino al 30 giugno 1999, l’ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 112/1999 l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

 

In merito al riferimento, contenuto nella norma in esame, al DPR n. 43 del 1988 si segnala che il citato decreto è stato abrogato, con decorrenza 1° luglio 1999, dal decreto legislativo n. 112 del 1999.

 


Articolo 42
(Modalità di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

 

 

Il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 39, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), concernenti il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria presso la Banca d’Italia, trovino applicazione solo successivamente all’espressione del parere da parte della Banca centrale europea.

 

Si ricorda, al riguardo, che il citato comma 39 novella l’articolo 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P)[163], il quale, al comma 5, disciplina i criteri di remunerazione delle somme giacenti sul Conto corrente presso la Banca d’Italia denominato “disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia,all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.  In virtù della novella apportata dal comma 39, è stato disposto che lasuddetta remunerazione non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa tra Ministero dell’economia e finanze e Banca d’Italia.

Inoltre, ai fini della stabilizzazione del predetto saldo rispetto alle previsione, è stata demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, delle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti[164].

Le ulteriori disposizioni di cui al citato comma 39 che troveranno applicazione, ai sensi dell’articolo in esame, solo a decorrere dal parere della Banca centrale europea, sono:

§         l’estensione del divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari, già previsto per il predetto Conto disponibilità, anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari[165];

§         l’applicazione ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità delle medesime disposizioni in materia di inapplicabilità di misure cautelari di cui al punto precedente;

§         l’abrogazione dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro, nonché la previsione in base alla quale le somme giacenti nel conto disponibilità non possono essere, tra l’altro, utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

 

Il comma 2 impone, nelle future leggi di riforma della Banca d’Italia e delle autorità indipendenti, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per quanto attiene ai controlli sulla spesa.

 

Con l’espressione “autorità amministrative indipendenti” (o con il termine inglese “authorities”) si indica comunemente una serie di organismi, variamente denominati, aventi funzioni di garanzia, regolazione, amministrazione e controllo in specifici settori della società civile e del mondo economico, e qualificati da particolari posizioni di autonomia rispetto ai tradizionali modelli amministrativi italiani.

Benché ciascuna autorità sia stata istituita e disciplinata con una normativa distinta e specifica, si può rinvenire, quale elemento comune alla loro istituzione, la finalità di organizzare l’esercizio di funzioni amministrative – in settori caratterizzati da complessità tecnica o da particolare delicatezza, in virtù della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti – al di fuori degli apparati ministeriali, in modo da garantirne la maggiore e più completa imparzialità e neutralità nei confronti dell’indirizzo politico governativo.

In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, esse sono dunque poste in posizione di terzietà rispetto all’amministrazione pubblica, sono dotate di proprio personale ed hanno generalmente una spiccata autonomia organizzativa, di spesa e di disciplina dei dipendenti.

Sono generalmente classificate tra le authorities:

§         la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

§         l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);

§         l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Anti-trust);

§         l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

§         la Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

§         la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione (COVIP);

§         l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

§         il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy);

§         l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Va inoltre menzionata la Banca d'Italia che, pur se non riconducibile ai modelli rappresentati dalle autorità summenzionate, è un istituto di diritto pubblico certamente dotato di una posizione di indipendenza e con funzioni di regolamentazione del settore.

Le autorità oggi operanti differiscono molto le une dalle altre, oltre che per le funzioni, anche per la composizione, dandosi autorità con numero variabile di componenti; per le modalità di nomina, essendo prevista la nomina da parte dei Presidenti delle Camere, o delle Assemblee parlamentari, o dal Governo; per il regime delle incompatibilità; per la durata in carica dei componenti.

 

Più precisamente, la disposizione prevede che nel disposto dell’art. 3, comma 45, della L. 244/2007[166], siano inserite le seguenti parole: “nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria”.

 

Il comma 44 della L. 244/2007 dispone un tetto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§         pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§         agenzie;

§         enti pubblici anche economici;

§         enti di ricerca;

§         università;

§         società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e società da queste controllate.

La disposizione si applica altresì:

§         agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti nel territorio metropolitano;

§         ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§         ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate;

§         ai dirigenti.

Tali atti “comportanti spesa” non possano avere attuazione, se non siano previamente resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicati al Governo e al Parlamento.

L’ultima parte del comma 44 esclude dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autorità indipendenti”; a tali organismi sono estesi i soli obblighi di pubblicità per gli emolumenti superiori al limite fissato (pertanto non vietati).

Il successivo comma 45, modificato dalla disposizione qui esaminata, rinvia a una futura legge organica di riforma delle autorità indipendenti[167] la disciplina dei modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformità agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 44.

 


Articolo 43
(Accantonamenti)

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

 

L’articolo 43 dispone che le quote del “Fondo TFR” che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Si tratta, pertanto, di una deroga alla disciplina sulla contabilità di Stato, in quanto tali risorse, non impegnabili poiché accantonate, sarebbero state considerate “economie di bilancio” alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007.

 

Si ricorda, in particolare, che l'articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per il 2007, ha istituto, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare. Al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro – ad eccezione di quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti - pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (comma 756).

I commi 758, 759, 761 e 762 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo, nonché le relative procedure. Segnatamente, il comma 758 prevede che le risorse del Fondo, al netto delle risorse necessarie per le finalità previdenziali, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla medesima legge 296/2006 (finanziaria 2007) nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco.

Il comma 759 dispone quindi che attraverso la conferenza dei servizi siano accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel precedente comma. Il comma 762 prevede, inoltre, che stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco 1, nei limiti degli importi accertati con appositi D.P.C.M., potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia. Il comma 761 dispone, infine, che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni.

L’elenco 1 indica quote da accantonare per 7.041 milioni di euro nel 2008, 6.659 milioni nel 2009 e 10.548 milioni nel 2010 in termini di saldo netto da finanziare, e per 5 miliardi di euro nel 2008, 4.550 milioni nel 2009 e 4 miliardi nel 2010 in termini di indebitamento netto.

 

Sulla materia è intervenuto l’articolo 13 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, che, in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo TFR e al suo utilizzo, ha disposto la concessione di anticipazioni di tesoreria, nella misura del 30 per cento delle somme relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 indicate nell’elenco 1 della stessa legge. Tali anticipazioni di tesoreria sono autorizzate su richiesta delle amministrazioni competenti e sono dunque destinate al finanziamento dei singoli interventi indicati nel citato elenco 1.

 

Successivamente l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007),ha disposto la semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse del Fondo TFR, accantonate secondo gli importi indicati per ciascun interevento nell’elenco 1 allegato alla medesima legge.  In particolare, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, il comma 1 – novellando il citato comma 758 – ha autorizzato l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’80 per cento di quelli indicati nell’elenco 1 per il 2007, e al 70 per cento per gli anni 2008 e 2009. Il successivo comma 2, novellandol’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 81/2007, ha disposto che le anticipazioni di tesoreria sulle risorse accantonate (pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1) siano estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata dal citato comma 758, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007.

 


 

Articolo 44
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche)


1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.


 

 

L’articolo 44 interviene sulle violazioni dell’obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali (cosiddetto “obbligo di risposta”), disponendo la sanzionabilità, sino a tutto il 2008, esclusivamente del formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

Il D.Lgs. 322/1989[168] disciplina (art. 1, co. 1) “le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica” (ISTAT).

L’art. 7 del decreto legislativo, al co. 1, pone a carico di tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici l’obbligo di fornire i dati statistici per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007[169]) ha riformulato tale disposizione prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 322/1989[170].

Il comma dispone, inoltre, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal co. 3 del medesimo art. 7 per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscano in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Ai sensi del successivo art. 11, l’importo di tali sanzioni può variare da 206,58 a 2.065,83 euro (da 400.000 a 4 milioni di lire) per le violazioni da parte di persone fisiche e da 516,46 a 5.164,57 euro (da 1 milione a10 milioni di lire) per le violazioni da parte di enti e società. L’accertamento delle violazioni è effettuato dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale i quali, previa contestazione degli addebiti agli interessati, trasmettono motivato rapporto al prefetto il quale procede ad irrogare la sanzione. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

 

Si ricorda che il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 322/1989, rappresenta il principale strumento di programmazione delle rilevazioni statistiche effettuate dal Sistema statistico nazionale (SISTAN).

In questo quadro, il PSN stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema ed i relativi obiettivi; determinando l’oggetto e l’estensione dell’informazione statistica ufficiale e l’ambito di svolgimento dell’attività dell’ISTAT e dei diversi uffici statistici.

Ai sensi della disposizione citata, il Programma individua le rilevazioni statistiche, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi facenti parte del SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma ha infatti durata triennale e viene aggiornato annualmente.

La predisposizione del Programma spetta all’ISTAT[171] ed è redatto dalla segreteria centrale presso la presidenza dell’ISTAT; viene deliberato[172] dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (su cui v. infra), su proposta del Presidente dell’ISTAT, e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 322/1989[173]e, in applicazione del protocollo d'intesa stipulato nel 1993, della Conferenza permanente Stato-Regioni, integrata, da ultimo, con la componente delle Autonomie locali. In applicazione dell'art. 6-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 322[174] per l’adozione del PSN è sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali[175]. Il Programma è quindi sottoposto alla deliberazione del CIPE e adottato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri[176].

Il più recente Programma statistico nazionale, relativo al triennio 2007-2009, è stato adottato con D.P.C.M. 9 maggio 2007[177].

La legge finanziaria 2008 ha introdotto ulteriori disposizioni specificamente concernenti l’elaborazione del programma statistico nazionale: in particolare:

§         l’art. 2, ai co. 485-487, istituisce un fondo, con una dotazione di 1 mln. di euro per l’anno 2008, destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere;

§         Il co. 72 dell’art. 3 aggiunge un co. 4-bis all'art. 13 del D.Lgs. 322/1989, ai sensi del quale, nell’ambito del programma statistico nazionale, deve essere inclusa una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. I dati raccolti nell’ambito di tale sezione concernono:

-          il numero, la natura giuridica, il settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei suddetti soggetti;

-          i beni e i servizi prodotti e i relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione;

§         ai sensi del successivo co. 73, l’ISTAT è chiamato ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria; è inoltre prevista la definizione, da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione[178];

§         il co. 74 ha novellato l’art. 7 del D.Lgs. 322/1989 nei termini in precedenza illustrati.

 

Ai sensi dell’articolo in commento, sino al 31 dicembre 2008, ai fini dell’applicabilità delle previste sanzioni è considerato violazione dell'obbligo di risposta esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Tale disposizione trova applicazione anche con riguardo alle rilevazioni svolte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con l’effetto di ridurre l’ambito di applicabilità delle sanzioni anche alle violazioni già accertate.

 

Secondo la relazione illustrativa, la norma intende conseguire una “sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa – a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente – quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta” nonché a “ridurre l'onerosità di dette attività e più in generale il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale”.

 

Si segnala che una disposizione identica a quella in esame era stata introdotta nel testo del d.d.l. finanziaria per il 2008 nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A, art. 144-bis, co. 9), ma non venne riproposta nei “maxi emendamenti” interamente sostitutivi sui quali il Governo pose la questione di fiducia.

 

 


Articolo 45
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche)


1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.


 

 

L’articolo 45 dispone, anche per l’anno finanziario 2008, l’ammissione al riparto, sulla base della scelta dei contribuenti, del 5 per mille dell’imposta sul reddito (IRE, ex IRPEF) per le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, così come previsto, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 159/07[179].

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 3, comma 4, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha disposto un innalzamento da 250 a 400 milioni di euro della del limite di spesa massimo per l’anno 2008  relativo al 5 per mille IRE.

I successivi commi 5-11 del medesimo articolo 3 hanno inoltre riproposto, perl’esercizio finanziario 2008, la misurarelativa alla destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito, innovandone peraltro parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l’esercizio 2007 dai commi 1234-1237 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, ai sensi del citato comma 5, per l’anno finanziario 2008, una quota pari al 5 per mille dell’IRE – diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

§         sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

§         finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

§         finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Il comma 6, innovando la disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Il comma 7 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate[180].

Il comma 8 dispone, infine, un limite massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2009 ai fini dell’applicazione della misura del 5 per mille IRE. Il limite di spesa è riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme. I commi da 9 a 11, infine,stanziano 500.000 euro al fine di consentire un’efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, a valere sulla quota prevista dal comma 1235 della citata legge finanziaria per il 2007. Tale quota è pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ed è inoltre destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti riconosciute come parti sociali.

 


Articolo 46
(Disposizioni in favore di inabili)


1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».


 

 

L’articolo 46 reca disposizioni in favore dei soggetti inabili.

In particolare, si aggiungono quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all’articolo 8 della L. 12 giugno 1984, n. 222[181].

 

Il richiamato articolo 8 reca, al comma 1, la definizione di inabilità ai fini della spettanza di prestazioni previdenziali, specificando che ai fini dell'applicazione di specifiche norme – artt. 21 e 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, concernenti l’aumento delle pensioni adeguate e di quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nonché il miglioramento dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti; articolo 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, concernente l’estensione delle prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura per la tubercolosi a favore dei famigliari dell'assicurato; articolo 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, concernente il diritto all’assistenza di malattia – si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Con il nuovo comma 1-bis del citato articolo 8 si stabilisce che l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili – la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti, e cioè dall’INPS - secondo la definizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68[182], non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti, di cui all’articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965, n. 903[183].

La norma in esame è volta sostanzialmente ad escludere i soggetti inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica dall’applicazione della disciplina vigente secondo cui il trattamento pensionistico di reversibilità a favore di figli maggiorenni viene revocato nel caso in cui il soggetto in questione svolga attività lavorativa.

 

L’articolo 11 della L. 68 del 1999 dispone che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/1999. In particolare, nella convenzione, che può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della L. 68/1999, sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Oltre ai tempi e alle modalità, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della L. 104 del 1992, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

 

L’articolo 22 della L. 903 del 1965 ha sostituito l’articolo 13 del D.L. 14 aprile 1939, n. 636, in materia di pensione ai superstiti.

Si ricorda, in estrema sintesi, che sono soggetti beneficiari:

§         il coniuge superstite;

§         i figli legittimi, legittimati o equiparati, che si trovino alla data del decesso del genitore in una di queste situazioni:

-          età minore di 18 anni;

-          studenti fino a 21 anni, se frequentano una scuola media o professionale; per la durata del corso legale, ma non oltre 26 anni, se frequentano l'università ;

-          inabili a qualunque età, se inabili al lavoro e finché duri l'inabilità (lo svolgimento di una attività lavorativa determina la sospensione della pensione di invalidità ma non di quella di reversibilità).

§         i genitori;

§         i fratelli celibi e le sorelle nubili.

La percentuale di reversibilità si riferisce alla pensione già liquidata o a quella che sarebbe spettata all'assicurato.

§         al coniuge: se solo 60%, in concorso con un figlio 80%, in concorso di due o più figli 100%;

§         al figlio: 70% se solo, 80% se i figli sono due, 100% in caso di tre o più figli;

§         ai genitori: 15 % se soli, 30% se due;

§         ai fratelli e sorelle: 15% se soli, con un aumento del 15% ad ogni aumento fino al 100% della pensione in caso di sette o più fratelli o sorelle.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente inferiore al trattamento minimo (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all’intero ammontare della pensione della quale, o sarebbe stato, titolare il deceduto.

La pensione, infine, si riduce nel caso in cui il superstite sia titolare di redditi superiori a determinati importi.

 

Il successivo nuovo comma 1-ter prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30%.

 

Infine, il comma 1-quinquies dispone che all'onere derivante dalle disposizioni in esame, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede:

§         per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, recante la costituzione della dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”[184],

§         per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento relativo ai fondi speciali di parte corrente del bilancio triennale 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

 


Articolo 47
(Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)


1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 47 novella il comma 24 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) prevedendo il differimento dal 1°gennaio al 1° aprile 2008 del termine di abrogazione dei commi 28 e 29 della legge finanziaria per il 2005[185], i quali prevedonola concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali.

Conseguentemente, il comma dispone la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico[186]

 

In particolare, l’art. 3, co. 24 della legge finanziaria 2008 ha disposto:

§         l’abrogazione dei commi 28 e 29, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che prevedono contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

§         il riversamento delle risorse non impegnate all’entrata dello Stato.

Il richiamato comma 28 della legge n. 311/2004  ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio[187].

A seguito dell’approvazione di numerosi provvedimenti che hanno disposto ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 28 e 29 della predetta legge finanziaria per il 2005, le somme contenute in bilancio per l’anno 2007 e 2008 ammontano, rispettivamente, a 122,6 e a 96,05 milioni di euro. Quest’ultimo stanziamento, in particolare, secondo la nuova classificazione del bilancio dello Stato, risulta allocato nella UPB 14.1.6, cap. 7436 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[188]. Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze. L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[189].  Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, si prevede che, se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultassero impegnati nel bilancio dell’ente, essi debbano essere revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura. Per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 2 dell’articolo sopprime il secondo periodo del citato comma 24 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale prevedeva che le risorse stanziate per i contributi, le quali risultino non impegnate a seguito dell’abrogazione dei predetti commi 28 e 29, articolo 1, della legge finanziaria per il 2005, siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato.

Si osserva che, venendo meno tale disposizione, le risorse che eventualmente risultassero non impegnate a partire dal 1° aprile 2008 non verrebbero riversate all’entrata dello Stato, ma andrebbero in economia.

 

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall’articolo in esame, quantificati in 10 milioni di euro per il 2008 e 7 milioni di euro per il 2009, siprovveda come segue:

§         per una quota pari a 5 milioni e 4 milioni di euro, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004[190];

§      per una quota pari a 5 milioni e 3 milioni di euro, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008.

 


Articolo 48
(Utilizzo delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

 

 

L’articolo 48 interviene, attraverso la novella dell’articolo 148 della L. 388/2000, in materia di utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendone la possibilità di riassegnazioneall’apposito Fondo anche nell’esercizio successivo a quello del versamento.

Nella relazione tecnica si afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto è volta esclusivamente (tenuto conto della frammentazione temporale degli introiti che rendono complessa la procedura di riassegnazione) alla completa utilizzazione delle somme affluite all’entrata.

Si fa presente che la disposizione in esame, oltre a consentire (come dichiarato nella relazione illustrativa) l’utilizzazione delle somme anche nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sembra avere anche l’effetto di eliminare l’obbligo di riassegnazione delle risorse, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rendendo incerto il funzionamento dell’intero procedimento delineato dai commi 1 e 2 dell’articolo 148 della legge n. 388/2000.

 

L’articolo 148, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il successivo comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 TCE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti sono definiti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti, in particolare, poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.

Riguardo alle operazioni di concentrazione, l'articolo 19 della legge 287/90 prevede, al comma 1, sanzioni pecuniarie, la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1 e il 10 %, nelle ipotesi:

§         di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall’Autorità, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, in base a quanto previsto dall’art. 16. Le modalità di svolgimento dell’istruttoria sono disciplinate dall’art. 14 della stressa Legge 287. A tal proposito, la norma da ultimo citata, al comma 5, prevede che l’Autorità possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie pari a fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri.

§         di inottemperanza alla prescrizione dell’Autorità di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall’art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.

Lo stesso articolo 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1 per cento del fatturato maturato nell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto nel comma 1, nel caso in cui le imprese si sottraggano all'obbligo, previsto dall'art. 16 co. 1 della legge n. 287, di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all'abuso di posizione dominante, l’articolo 15, come modificato da ultimo dall’articolo 11 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, prevede che l’Autorità, qualora ravvisi un’infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza ovvero del divieto di abuso di posizione dominante, rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 287, fissi alle imprese e agli enti interessati un termine per l’eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 percento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida.

È inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al dieci per cento del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, come individuato al comma 1.

Da ultimo si segnala il riconoscimento di poteri sanzionatori in materia di conflitto di interessi, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi “.


Articolo 49
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

 

 

L’articolo 49 anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2007, n. 246, Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e  Banche internazionali, al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (28 dicembre 2007). In assenza di esplicita fissazione di un termine, la legge 246 sarebbe entrata in vigore il 12 gennaio 2008, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

La legge 27 dicembre 2007, n. 246, Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e  Banche internazionali reca autorizzazioni di spesa e relative coperture volte a permettere il rinnovo di crediti d’aiuto, erogati attraverso il canale multilaterale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.

 

In sintesi: l’art. 1 reca l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo africano di sviluppo (142,2 milioni di euro per il periodo 2006-2008); l’art. 3reca l’autorizzazione relativa alla VIII ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo, per complessivi 85,7 milioni di euro per il periodo 2006-2008; l’art. 5autorizza la partecipazione italiana alla ricostruzione della Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per un ammontare di circa 130,5 milioni di euronel triennio 2006-2008; l’art. 7fa riferimento al Chernobyl shelter fund(circa 8,5 milioni di euro nel triennio 2006-2008); l’art. 9 autorizza la partecipazione dell’Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF) per un ammontare di 44 milioni di euro circa per l’anno 2006.

L’art. 11disciplina le modalità di erogazione degli importi di cui agli articoli precedenti (versamento su apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale), mentre l’art. 12dispone in merito alle modalità di afflusso all’entrata del bilancio dello Stato (e di rassegnazione ad apposita UPB) delle disponibilità finanziarie frutto di rimborsi e di utili netti risultanti dalle operazioni di prestito e di investimento che la Banca europea per gli investimenti ha effettuato nell’ambito delle Convenzioni di Lomé e Yaoundé.

L’art. 13 autorizza poi la concessione di un contributo al Fondo comune per i prodotti di base (per complessivi 77,2 milioni di euro circa per il triennio 2007-2009). L’art. 14, infine, autorizza la spesa di 9 milioni di euro a partire dal 2007 per completare il processo di riordino della carriera dei diplomatici, anche in considerazione dello svolgimento da parte di questi ultimi di funzioni legate alla partecipazione italiana a fondi e banche internazionali.

 

La relazione del Governo che illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento chiarisce che la norma in esame è necessaria (secondo le norme contabili vigenti) ai fini della utilizzazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e slittati nel 2007 (pari ad un totale di 125,059 milioni di euro). Si ricorda infatti che l’art. 11-bis della legge n. 468 del 1978 prevede che - relativamente agli stanziamenti per l’adempimento di obblighi internazionali ovvero di obbligazioni derivanti da contratti o dal rinnovo dei contratti di pubblico impiego - la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce “purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo”. Pertanto, nel caso degli stanziamenti previsti dalla legge n. 246 del 2007, l’entrata in vigore ordinaria della legge (nel 2008) non consentirebbe di rendere esecutive le coperture finanziarie previste relative all’anno 2006.

Si tratta in particolare degli oneri per il 2006 derivanti da:

§         X ricostituzione del Fondo Africano di Sviluppo (€ 32.729.432);

§         VIII ricostituzione del Fondo Asiatico di Sviluppo (€13.880.016);

§         XIV ricostituzione dell’IDA (€31.571.438);

§         II ricostituzione del Chernobyl shelter Fund (€ 2.833.334);

§         partecipazione italiana alla Corporación Andina de Fomento(€ 44.044.780).

 


Articolo 50
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)

 


1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 51 proroga per gli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia di cui all’articolo unico della legge 17 agosto 2005, n.175, prevedendo, altresì, che per gli anni successivi il rifinanziamento degli interventi in esame possa essere disposto attraverso l’inserimento di un apposito stanziamento nella tabella D della legge finanziaria.

Il comma 2 prevede che al nuovo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[191].

 

La legge 17 agosto 2005 n.175 reca disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, prevedendo che:

§         è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2005 e 2 milioni per ciascuno degli 2006 e 2007;

§         tali interventi sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento;

§         gli interventi possono essere effettuati direttamente dall’Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori di beni, ai quali sono assegnate le risorse secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Il comma 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995[192] e della pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 153/1969[193] non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall’articolo 1 della legge 791/1980[194] e dall’articolo 1 della legge 96/1955[195].

Tale norma ha effetto a decorrere dal 15 settembre 2007 (comma 4).

 

L’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995, è una prestazione di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 153/1969 che continua ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

L’assegno sociale è riservato ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, siano residenti in Italia ed abbiano un reddito pari a zero o di importo comunque inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Se il soggetto interessato è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.

Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2007 è pari a 389,36 euro.

L'assegno non è reversibile e non viene corrisposto se l'interessato si trasferisce all'estero.

L’assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiano 65 anni di età, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età.

I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto; tuttavia, poiché questo è d’importo inferiore al limite di reddito stabilito per il diritto all’assegno sociale, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.

 

L’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 791/1980 è previsto per quei cittadini italiani che, per le ragioni di cui all’articolo 1 del D.P.R. 2043/1963 (ragioni di razza, fede o ideologia), siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. (Konzentrazion-Zone), ed abbiano compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini: tale assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione di tale vitalizio è stata estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

L’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 96/1955 è corrisposto per quei cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento.

Tale assegno viene attribuito se causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:

§         la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non per condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato;

§         l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui sopra, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

§         atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;

§         condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

§         la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

L’assegno vitalizio di cui sopra viene attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 hanno subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

 

Il comma 5 reca la copertura degli oneri disposti dai precedenti commi 3 e 4, che sono valutati in 1,750 milioni di euro per il 2007, in 5 milioni di euro per il 2008 e in 4,7 milioni  di euro a decorrere dal 2009.

Alla copertura dell’onere si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (tabella A) della legge finanziaria per il 2007, attraverso la riduzione degli accantonamenti ancora disponibili relativi a diversi ministeri, come evidenziato nella successiva tavola (dati in euro).

 

Ministero

2007

2008

2009

Economia e finanze

1.750.000

0

0

Giustizia

0

2.400.000

0

Affari esteri

0

0

1.291.000

Beni e attività culturali

0

0

903.000

Salute

0

867.000

0

Università e ricerca

0

866.000

1.215.000

Solidarietà sociale

0

867.000

1.291.000

Totale

1.750.000

5.000.000

4.700.000

 

Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

Infine il comma 7 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, affidando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. 194/2002 (cd. decreto-legge “tagliaspese”), impegna i ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

È prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468/1978, corredati da apposite relazioni illustrative. Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine[196].

 


Articolo 51
(Trattamento di fine rapporto)


1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.


 

L’articolo 51 prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma 758 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, siano versate dall’INPS all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che i commi 755-759 della legge finanziaria 2007 recano l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” e ne dispongono la relativa disciplina.

Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro.

Al riguardo la norma dispone che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo è effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Al contributo in questione si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, escludendo qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

È prevista una apposita disciplina per la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo. In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, sono destinate al finanziamento di specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria in esame[197], nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco (comma 758).

Articolo 52
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

L’articolo si limita a prevedere che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 


Disegno di legge

 


 

N. 3324

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 31 dicembre 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge si ovvia all'esigenza urgente di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario.

Sezione I - (Difesa) - Articolo 1 - (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali). - La disposizione è volta a prorogare al 31 gennaio 2008 - in analogia a quanto previsto per il 2007 dall'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali in atto. Ciò al fine di consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse.

Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l'assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti annuali, che si rende possibile sostenere mediante anticipazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo assegnato per il 2008 dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

Non v'è necessità di porre ulteriormente in evidenza la delicatezza del problema della copertura assicurativa del personale impegnato nelle missioni, che altrimenti potrebbe non essere garantita all'inizio dell'anno.

Articolo 2 - (Proroga di termini in materia di difesa) - Le disposizioni di cui al presente articolo sono intese a prorogare i termini relativi all'applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.

Il comma 1 è volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al citato transito prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. Tale autorizzazione, originariamente prevista fino al 2005, è stata già prorogata al 2007 con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Ciò nonostante non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), in ragione della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione. In relazione a tale progetto risulta necessaria la permanenza della disposizione per un ulteriore anno, tenuto conto, altresì, che il ruolo tecnico-logistico dell'Arma presenta una situazione deficitaria, soprattutto con riferimento al personale di grado più elevato ed esperienza maggiore.

Il comma 2 è inteso a prorogare fino all'anno 2012 le disposizioni transitorie previste, fino all'anno 2007, dall'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000. Tali disposizioni consentono di modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione, le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi; ciò al fine di garantire l'armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esigenza di prorogare tale regime transitorio fino al 2012 è stata già riconosciuta nell'ambito del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze», deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2007 e in corso di presentazione al Parlamento; infatti, la norma ripropone il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 6), di tale disegno di legge.

L'imminente scadenza del termine rende necessario un intervento urgente di proroga, che non può che essere ragguagliata al periodo previsto dal citato disegno di legge, per l'incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull'ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e la conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l'ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell'ambito del quale devono operare negli anni futuri.

Il comma 3 è diretto a prorogare fino all'anno 2012 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Tali disposizioni transitorie riguardano la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali, in luogo delle tre aliquote previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche e le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica.

Anche tale proroga è inserita, perché necessaria, nel menzionato disegno di legge in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze [articolo 5, comma 1, lettera g)]. L'urgenza dell'intervento risiede nel fatto che, pur essendo fissato al 2009 il termine di scadenza delle disposizioni transitorie indicate dall'articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1997, anche per le commissioni di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica si rende necessario sapere con certezza, per le ragioni sopra esposte con riguardo alla disciplina sull'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, già a partire dalle valutazioni effettuate all'inizio del 2008, quale sarà la normativa da applicare almeno nel prossimo triennio.

Il comma 4 è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa e tutte dotate di adeguati strumenti ordinamentali, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione per il conseguimento dei quali è stata istituita l'Agenzia stessa.

Sezione II - (Beni culturali e turismo) - Articolo 3 - (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere) - Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato di sei mesi al fine di consentire agli imprenditori di completare i lavori già avviati e di predisporre la documentazione tecnica a supporto delle domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Articolo 4 - (Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) - Con il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei contributi avrebbero dovuto essere definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria 2007. Tale decreto però non è stato ancora adottato e di conseguenza il disposto normativo di fatto non ha trovato attuazione. La proposta è volta pertanto a prorogare al 31 dicembre 2008 lo spazio temporale di riferimento per le spese sostenute da parte dei gestori di attività commerciali al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo così possibile il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal legislatore.

Articolo 5 - (Proroga termini in materia di beni e attività culturali) - Il comma 1 contiene norme urgenti per consentire l'attività di fondazioni e di imprese operanti nel settore delle attività culturali. La norma riguarda gli organi di gestione di tutte le fondazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali operanti sia nel settore musicale che, in genere, nelle attività culturali, in scadenza nel corso del 2008. Data l'esigenza di continuità di gestione in un delicato momento di adeguamento alle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), si dispone una breve proroga (fino al 31 dicembre 2008) della durata degli organi in scadenza nel corso del 2008.

Quanto al comma 2, difficoltà operative, di carattere oggettivo, connesse alla predisposizione delle gare per l'affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura, determinano la necessità di prorogare il termine finale previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dal 28 febbraio al 30 aprile 2008.

Sezione III - (Lavoro e previdenza) - Articolo 6 - (Proroghe in materia previdenziale) - Il comma 1 dell'articolo dispone la proroga del termine di scadenza degli organi sociali degli enti previdenziali. Per quanto riguarda il comma 2, la disposizione è finalizzata a consentire l'adozione, da parte dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, dei progetti di unificazione delle Casse medesime in considerazione della soppressione, a far data del 1° gennaio 2008, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali e della contestuale istituzione, a decorrere dalla medesima data, di un unico Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 7 - (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative) - Le lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno sostituito i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. A seguito di tali modifiche, vigenti dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 248 del 2006:

a) la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato «per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione», ma è quantificata in una somma che varia «da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo»;

b) l'organo deputato all'irrogazione della sanzione non è più l'Agenzia delle entrate, ma «la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

Considerato che le predette disposizioni non hanno disciplinato il regime transitorio finalizzato a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, con riguardo all'organo competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa si è espressa l'Avvocatura generale dello Stato individuando lo stesso nella Direzione provinciale del lavoro.

Con l'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), è stato disposto che la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in argomento nei casi in cui la constatazione delle violazioni sia avvenuta prima delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sia attribuita all'Agenzia delle entrate e che l'adozione dei provvedimenti relativi alle medesime violazioni sia soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

In base all'articolo 1, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008»), a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli uffici dell'Agenzia dovranno, pertanto, procedere al perfezionamento dell'iter di applicazione della sanzione anche con riguardo alle violazioni constatate nel 2002 sulla base delle richiamate disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

Considerato che le norme in materia di termini per la notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni recate dall'articolo 20 del citato decreto prevedono che tali atti debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, con la presente disposizione si intende garantire il perfezionamento, da parte degli uffici dell'Agenzia, del procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, procedimento che, in conseguenza dell'approvazione della disposizione di cui al comma 7-bis, inserito nel cosiddetto «Protocollo welfare» collegato alla manovra finanziaria, rischierebbe, in alcuni casi, di non poter essere concluso.

Sezione IV - (Salute) - Articolo 8 - (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) - I commi 1 e 2 sono finalizzati a consentire da parte delle regioni una più forte gestione dei piani di attività concordati, attraverso la stipula degli appositi accordi, previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con gli erogatori privati accreditati.

In particolare, si chiarisce che in caso di modificazioni in corso d'anno degli importi tariffari, se non intervengono appositi accordi integrativi, il limite di remunerazione massimo già fissato nei confronti delle strutture erogatrici rimane comunque invariato con corrispondente variazione dei volumi delle prestazioni.

I due commi non comportano oneri a carico dello Stato, ma, anzi, inducono economie in quanto idonei ad evitare possibili contenziosi legati a modificazioni tariffarie non previste.

Con il comma 3 si intende, ai fini di una più completa istruttoria che possa tenere conto anche delle disposizioni regionali in tema di tariffe, differire in prima applicazione al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e prevederne il successivo aggiornamento triennale.

Articolo 9 - (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci) - Le disposizioni previste dall'articolo in esame sono dirette ad assicurare il protrarsi nel tempo di situazioni determinate da norme di prossima scadenza.

Il comma 1 prevede la proroga della vigenza del meccanismo del pay back previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione, come è noto, ha dato alle aziende farmaceutiche la possibilità di veder sospesa, nei confronti dei propri farmaci, la misura di riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previo impegno al versamento, da parte delle stesse aziende, a favore delle regioni interessate, di importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi. Tenuto conto che il predetto meccanismo è stato previsto dalla norma soltanto per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, mentre l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha confermato per il 2008 i prezzi risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dall'AIFA nel 2006 e ribadite dalla legge finanziaria per il 2007, occorre introdurre una disposizione che proroghi il sistema del pay back a tutto l'anno 2008.

Il comma 2 introduce una disposizione per garantire al Ministero della salute e all'AIFA di continuare ad avere sufficienti elementi di conoscenza del mercato dei medicinali vendibili senza prescrizione medica. Come è noto, per effetto dell'articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1° gennaio 2007 il prezzo al pubblico dei medicinali vendibili senza prescrizione medica è fissato dal venditore al dettaglio e non deve essere più obbligatoriamente indicato in etichetta, ma in virtù del comma 802 dello stesso articolo, per l'anno 2007 i prezzi di vendita al pubblico di tali medicinali non possono essere superiori ai prezzi massimi in vigore al 31 dicembre 2006. Quest'ultima norma (in scadenza al 31 dicembre 2007) ha consentito all'Amministrazione di avere ancora, per l'anno in corso, una sufficiente conoscenza del mercato dei predetti farmaci. Per il futuro, appare necessario un diverso meccanismo che, senza contraddire la scelta di liberalizzazione dei prezzi al dettaglio, non faccia comunque venir meno la possibilità del Ministero della salute e dell'AIFA di conoscere le dinamiche dei prezzi di questo specifico settore. A tale fine, il comma in questione impone alle aziende produttrici dei farmaci vendibili senza prescrizione medica di comunicare ad entrambe le predette autorità sanitarie il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.

Articolo 10 - (Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) - La misura proposta riveste carattere di particolare necessità e urgenza per le rilevanti finalità ad essa sottese.

Infatti, le motivazioni a sostegno di tale iniziativa risiedono nell'esigenza di consentire tramite una nuova autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la prosecuzione del progetto internazionale per la formazione, la ricerca, la condivisione e l'interscambio del patrimonio di conoscenze, per la cura della talassemia e delle malattie ematologiche, ad altissima incidenza epidemiologica nei Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale, con una conseguente ricaduta positiva per l'Italia, anche in termini di immagine.

Ciò perché, come è noto, il finanziamento in origine autorizzato a favore dell'IME, per essere riferito soltanto ad un triennio, è già scaduto e non permetterebbe alla Fondazione, quindi, ove non fosse rinnovato, di condurre a termine il progetto di ricerca richiamato.

L'IME è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenze nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell'area mediterranea.

Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria degli oneri necessari per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. La somma stanziata sarà destinata sia al consolidamento della stessa struttura della Fondazione sia all'espletamento di tutte le attività necessarie per consentire alla stessa di ottenere prossimamente il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Articolo 11 - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare) - In adempimento all'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 2008 alla Camera dei deputati, si provvede con il primo provvedimento utile a trasformare, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, l'Autorità nazionale per la sicurezza nazionale in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare».

Sezione V - (Università) - Articolo 12 - (Disposizioni in materia di università) - Le disposizioni del comma 1 differiscono ulteriormente i termini previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. L'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario. Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura Proper). L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i cui effetti sono già stati prorogati al 31 dicembre 2007, consente, ai fini della valutazione del limite del 90 per cento:

a) di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo a decorrere dall'anno 2002;

b) che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La disposizione in parola mira, dunque, a correggere le distorsioni provocate dall'incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario e delle rivalutazioni degli incrementi retributivi definite a livello centrale e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (a carico dei bilanci universitari). Con la presente proposta di proroga si intende, pertanto, prorogare ancora per un anno gli effetti del citato articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004.

La proroga è peraltro ancora più necessaria tenuto conto che, da un lato, i costi del personale lievitano per effetto degli incrementi ordinari e per i passaggi di classe e che, dall'altro, molti atenei hanno già superato senza gli sconti sopra citati il predetto rapporto.

Articolo 13 - (Termini per la conferma di ricercatori) - La disposizione è finalizzata a consentire la proroga al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle procedure concorsuali previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, salvaguardando, comunque, la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

Sezione VI - (Giustizia) - Articolo 14 - (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari) - Il 31 dicembre 2007 scadrà il mandato di un elevato numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari (circa 1.200), già confermati nell'incarico una volta ai sensi dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e perciò non più prorogabili. L'articolo è finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi - in deroga al citato articolo 42-quinquies e per la durata di altri sei mesi - dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La norma non comporta spese, in quanto i modesti compensi che la legge prevede per questa categoria di magistrati onorari sono già dotati di copertura finanziaria.

Articolo 15 - (Disposizioni in materia di arbitrati) - I vincoli in materia di arbitrati previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 144, si applicano dal 1° luglio 2008 per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Articolo 16 - (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano) - Questo articolo reca limitate modifiche all'impianto legislativo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), che si rendono, però, indispensabili e urgenti al fine di attribuire tempi certi a quella che è l'attività più qualificante e complessa tra i compiti attribuiti al commissario e all'organo di vigilanza e la predisposizione, cioè, del piano di liquidazione dei beni della FOM, fatta esclusione per quelli di interesse storico-artistico dichiarati inalienabili.

In tale contesto, nel testo vigente, la locuzione «in via d'urgenza» di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, appare di contenuto troppo generico, mentre è necessario, nell'interesse degli stessi creditori della Fondazione, che sia individuato un arco temporale ben definito per l'assolvimento dei compiti in parola.

Si è ritenuto, altresì, necessario - considerata la particolare delicatezza della materia - che fosse lo stesso legislatore a indicare modalità e criteri per la determinazione del compenso da attribuire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli organi della FOM.

La norma non reca alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Sezione VII - (Infrastrutture e trasporti) - Articolo 17 - (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario) - Il vigente comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, prevede che fino al 30 giugno 2006 i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 e 22 marzo 2000.

Per stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete ferroviaria italiana Spa (RFI Spa) e da adottare previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Allo stato attuale, pur essendo completata l'istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la relazione finale da parte di RFI Spa. L'istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all'impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all'infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo e a spese delle regioni.

In considerazione di quanto descritto, poiché l'equilibrio di bilancio di RFI Spa dipende da due questioni connesse, ovvero il montante complessivo dei canoni e i livelli di contribuzione previsti nel contratto di programma di competenza del Ministero delle infrastrutture, va evidenziato che con il nuovo assetto dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale al primo compete la definizione dei livelli di contribuzione nell'ambito del contratto di programma, mentre al Ministero dei trasporti è attribuita la competenza in materia di canoni di accesso alla rete, sarà necessario un preventivo coinvolgimento di entrambi i Ministeri.

Pertanto, pur prevedendo di presentare nei primi mesi del 2008 la proposta di decreto per stabilire i nuovi canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso al 31 dicembre 2008. Ciò al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione e adozione del nuovo decreto.

In data 3 dicembre 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea due regolamenti:

a) il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

b) il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Tali regolamenti, che entreranno in vigore nel dicembre 2009, impattano in modo sostanziale sul quadro normativo di riferimento del trasporto ferroviario sulla media e lunga percorrenza.

Alla luce di quanto descritto si rende necessario differire l'applicazione del comma 253 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, almeno di un anno al fine di verificare, anche con la Commissione europea, l'effettiva portata delle nuove norme e adeguare pertanto gli argomenti e i contenuti attinenti alla materia dell'indagine conoscitiva da effettuare da parte del Ministero dei trasporti.

Effettuare l'indagine nel corso dell'anno 2009, quindi, consentirà di definire i nuovi assetti del settore - liberalizzazione, obblighi di servizio pubblico - in tempi congruenti con l'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie e quindi di evitare un disallineamento dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

Articolo 18 - (Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) - L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, reca una disposizione transitoria intesa, in applicazione del principio tempus regit actum, a non pregiudicare i diritti acquisiti dai concessionari delle gestioni aeroportuali.

La proroga del termine si rende necessaria per consentire entro una data certa la definizione dei procedimenti, soggetti alla disciplina transitoria, e non ancora conclusi in ragione dell'evidente complessità sottesa alle maggiori iniziative di gestione aeroportuale.

Al fine di dirimere alcune incertezze interpretative che hanno contribuito a impedire la tempestiva conclusione dei procedimenti, è altresì chiarito che nell'ambito di applicazione del regime transitorio, come prorogato, sono ricomprese anche le fattispecie di delocalizzazione funzionale delle concessioni in parola.

Articolo 19 - (Contratti pubblici) - La proposta normativa in esame ha lo scopo di assicurare l'applicazione di alcune disposizioni previste agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in materia di lavori pubblici relative ai soggetti creditori di appaltatori di opere pubbliche a garanzia delle stazioni appaltanti.

Articolo 20 - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 74 reso nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo delle «Norme tecniche per le costruzioni», che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 per il quale, l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha previsto una fase sperimentale di applicazione per un periodo di diciotto mesi.

In considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica, emerge la necessità che anche l'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni sia accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale sia consentita la possibilità di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore.

Articolo 21 - (Proroga utilizzo disponibilità ENAC per interventi aeroportuali) - L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato l'ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, l'autorizzazione in questione è stata prorogata all'anno 2006 per fare fronte ad ulteriori spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro dei trasporti.

Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.

L'articolo proposto consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

Articolo 22 - (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) - L'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha escluso per i neopatentati di categoria B, per il primo anno dal conseguimento della patente, la possibilità di condurre autoveicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50 kw/t.

Il comma 2 dell'articolo sopracitato prevede che la disposizione è efficace nei confronti dei titolari di patente B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Sono stati effettuati approfondimenti sulla coerenza del limite imposto con l'obiettivo di un approccio graduale alla guida dei veicoli con più elevate prestazioni che la norma si prefigge, in analogia con quanto già avviene per la guida dei veicoli a due ruote.

Da una verifica effettuata sulle auto presenti sul mercato, la soglia imposta appare:

a) da un lato restrittiva in quanto esclude alcune vetture «piccole» tipicamente ritenute adatte a neopatentati;

b) dall'altro permissiva in quanto non esclude alcune vetture (più grandi e più pesanti) con prestazioni ragguardevoli e, in particolare, con velocità massima maggiore di 180 km/h.

In effetti, l'aver espresso il limite attraverso un valore massimo della potenza riferita alla tara, se può rispondere alle esigenze di agevole comprensione ed applicazione della norma, rappresenta pur sempre, nell'ampio campo di applicazione costituito dai veicoli che possono essere condotti con la patente B (veicoli fino a 3,5 t), un compromesso che in alcuni casi può non consentire di raggiungere pienamente l'obiettivo.

Alla luce di quanto descritto, per superare il problema di cui alla lettera a) sono state eseguite alcune verifiche sugli autoveicoli in commercio per valutare gli effetti di un eventuale innalzamento del limite, dagli attuali 50 kw/t a 55 kw/t.

Dalla verifica è risultato che un diverso valore tarato sui 55 kw/t nel campo delle autovetture piccole consente con buona approssimazione il superamento della problematica di cui alla lettera a): sarebbero infatti riacquisite al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la FIAT 500, la Toyota Yaris ed altre.

Tuttavia, tale limite lascerebbe la possibilità di condurre alcune autovetture di varie categorie (medio piccole, medio grandi, SUV, monovolume medi e grandi) con prestazioni di velocità al di sopra dei 180 km/h. In ragione di ciò è stata esplorata l'ipotesi di introdurre per le sole autovetture (categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) un ulteriore limite alla potenza massima. In particolare, sono stati verificati i vari scenari parametrati a diversi limiti di potenza massima.

In relazione agli approfondimenti effettuati ne è risultato che l'abbinamento tra il valore limite del rapporto potenza/tara fissato a 55 kw/t e l'imposizione di un limite alla potenza massima di 70 kw per le autovetture (categoria M1) può rappresentare l'ipotesi che meglio consente di raggiungere gli obiettivi della norma: la combinazione del limite di rapporto potenza/tara pari a 55 kw/t, unitamente a quello di potenza massima pari a 70 condurrebbe infatti a una situazione di soli 5 modelli «consentiti» con velocità di costruzione lievemente superiore ai 180 km/h, ampliando al contempo adeguatamente lo spettro dei veicoli «permessi».

L'individuazione dei suddetti limiti comporterebbe, inoltre, l'ulteriore beneficio di consentire alle famiglie con neopatentati di non dovere necessariamente sostituire il veicolo di cui dispongono con altro, conforme a limiti eventualmente più restrittivi, per permettere la guida al neopatentato.

Una modifica così articolata è stata dunque proposta in seno al disegno di legge, attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati (atto Camera 2480-B), recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Peraltro, non essendovi certezza che il disegno di legge completi il suo iter in tempo utile, e cioè prima del 31 gennaio 2008, data di efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, si ritiene necessario il ricorso allo strumento normativo del cosiddetto «decreto mille proroghe» al fine di impedire che entri in vigore un regime destinato a mutare, nel senso esposto, nel lasso di un breve periodo: il che determinerebbe indesiderabili effetti di discriminazione e incertezza tra gli utenti.

Articolo 23 - (Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203) - La proposta è volta a differire al 1° gennaio 2009 il termine relativo all'impiego delle risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in modo che le stesse siano da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo.

Sezione VIII - (Personale delle pubbliche amministrazioni) - Articolo 24 - (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute) - L'articolo 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato (un biennio) appartenente all'area funzionale C (C1 e C2) per le finalità della legge entro il limite massimo dello stanziamento pari a 2 milioni di euro. Si segnala che su tali risorse sono imputate anche le spese per missioni del suddetto personale. Mediante procedure concorsuali sono stati assunti 13 appartenenti alla posizione economica C1 e 6 appartenenti alla posizione economica C2, per complessive 19 unità. L'immissione in servizio decorre rispettivamente dal 1° novembre 2006 e dal 1° dicembre 2006; i contratti, quindi, scadranno nel corso del 2008. L'assoluta e nota carenza di personale e l'esperienza maturata dai giovani funzionari assunti in virtù della predetta norma suggeriscono l'opportunità di consentire loro di proseguire l'esperienza maturata, nel mutuo interesse dell'Amministrazione e dei singoli funzionari. Ciò consentirebbe di risolvere una parte dei problemi causati dall'assenza presso l'Amministrazione di personale giovane e qualificato. L'onere è determinato in 100.000 euro per il 2008 e in 1 milione di euro per ciascuno degli anni del biennio 2009-2010 e si provvede, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a euro 1 milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La proposta normativa contenuta nei commi 3 e 4 dell'articolo in esame si rende necessaria e indispensabile, in quanto tutte le previsioni normative già intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unità di elevata professionalità (con un costo unitario annuo di 72.816 euro, per un onere complessivo annuo arrotondato di 1,2 milioni di euro), di cui il Ministero della salute si avvale, per assolvere ai propri compiti istituzionali, sin dal 1999 a seguito della legge 16 dicembre 1999, n. 494, adottata per far fronte alle necessità connesse al grande Giubileo dell'anno 2000.

La mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro, che scadranno al 31 dicembre 2007, oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attività svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalità, nell'interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 25 - (Divieto di estensione del giudicato) - L'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede, per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il personale delle pubbliche amministrazioni. Stante la scadenza ormai prossima della citata norma e considerato che l'articolo 78 dell'atto Senato n. 1817 (che prevedeva la reiterazione del divieto per il triennio 2008-2010) è stato stralciato in sede di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, si rappresenta l'assoluta necessità di inserire nel decreto-legge in oggetto un apposito articolo inteso a prorogare per l'anno 2008 il suddetto divieto di estensione di giudicato.

Al riguardo si considera che, diversamente, dal 1° gennaio 2008 verrebbe meno l'unico strumento normativo grazie al quale è stato sinora possibile precludere alle amministrazioni pubbliche - peraltro particolarmente sensibili alle istanze del personale non ricorrente - l'estensione generalizzata degli effetti di decisioni giurisdizionali definitive in materia di personale.

Ciò posto, si fa presente che ove il divieto in questione non fosse prorogato si verificherebbe certamente un aggravio di spesa particolarmente rilevante per la generalità della finanza pubblica, ancorché non quantificabile, tenuto conto dell'entità del fenomeno del contenzioso riguardante il personale delle amministrazioni.

A tale riguardo si richiama l'attenzione sul numero dei contenziosi già definiti in tema di procedure di mobilità collettiva o sulle progressioni di carriera oppure su quelli che presumibilmente si avvieranno a seguito delle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibile prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A titolo meramente esemplificativo si fa presente che la sola estensione del giudicato relativo all'attribuzione del trattamento economico del personale dei ruoli ad esaurimento ai dipendenti inquadrati nella posizione C3 (contenzioso che riguarda la totalità del comparto Ministeri) comporterebbe un aggravio di spesa di oltre 100 milioni di euro in ragione d'anno, oltre quella ancor più elevata per competenze arretrate.

Sezione IX - (Agricoltura) - Articolo 26 - (Disposizioni in materia di agricoltura) - Con l'intervento proposto nei commi da 1 a 5 vengono prorogati i seguenti termini:

comma 1: il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, nonché il termine per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi in bonis;

comma 2: il termine di operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

comma 3: il termine per l'esercizio dei compiti del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche;

comma 4: il termine per l'inclusione di ulteriori garanzie nell'elenco di quelle ammissibili ai benefìci di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, limitatamente ai soci garanti delle cooperative che sono stati a suo tempo esclusi a causa della presentazione delle domande in ritardo rispetto ai termini stabiliti;

comma 5: il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

Al comma 6 viene differito il termine per la definizione del piano di rientro dai debiti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, previa rideterminazione della tariffa da applicarsi alle forniture idriche ad opera del Comitato previsto dall'accordo 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata. Ai fini del risanamento dell'Ente è anche previsto l'utilizzo degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere irrigue realizzate. Tali disposizioni sono necessarie per consentire il successivo trasferimento del suddetto Ente irriguo alle regioni competenti.

Con il comma 7 si autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nell'anno 2006.

Articolo 27 - (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica) - La norma consente alle regioni di procedere, entro il 30 giugno 2008, al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario secondo criteri da definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture, facendo salvi i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse.

Sezione X - (Sviluppo economico) - Articolo 28 - (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) - Si propone di prorogare fino al 30 giugno 2008 il termine previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Infatti, le trattative intercorse con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale e imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali per poter effettuare il suddetto trasferimento.

In particolare, è stato richiesto dalle regioni, come condizione per l'acquisizione delle società regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali società conservino l'attuale fatturato e, conseguentemente, l'equilibrio economico e finanziario.

Articolo 29 - (Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati) - Il comma 1 della disposizione in commento prevede la proroga, per tutto il 2008, degli ecoincentivi per la rottamazione senza sostituzione di vetture, previsti dai commi 224 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), con la possibilità di rottamare anche veicoli appartenenti alla categoria «euro 2», purché immatricolati prima del 1° gennaio 1999; è stato inoltre, aumentato, da ultimo, a tre annualità il contributo per abbonamenti per trasporto locale (ulteriore costo stimato in circa 2,5 milioni di euro).

Inoltre, con il comma 2 viene parimenti prorogato di un anno l'incentivo per l'acquisto di motocicli non inquinanti di cui al comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Per tutto l'anno 2008 sono prorogati gli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli e piccoli autocarri previsti dalla legge finanziaria per il 2007, con alcune differenze.

Per quanto riguarda le vetture, al comma 3, infatti, viene previsto che, al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non oltre 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Detto contributo è elevato di ulteriori 100 euro se i veicoli nuovi acquistati emettono non oltre 120 grammi di anidride carbonica per chilometro ovvero si tratta di autovetture nuove alimentate con sistemi ibridi, ad emissioni 0 di anidride carbonica, riferita all'alimentazione ecologica. L'ultimo periodo del comma 3 aumenta di euro 500 il contributo nel caso di rottamazione di due veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La norma, al comma 4, prevede anche il rinnovo dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan) di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, con la concessione di un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

Il comma 5 disciplina l'efficacia temporale della normativa di cui ai commi 2, 3 e 4, stabilendo che dette disposizioni riguardano i contratti di acquisto dei veicoli stipulati a partire dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolazione dei suddetti veicoli sino al termine ultimo del 31 marzo, margine temporale volto a consentire il completamento delle pratiche di immatricolazione.

Il comma 6 contiene un richiamo a quanto già stabilito dai commi 229, primo periodo, 230, 231, 232, 233 e 234 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, riguardanti il rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato e in particolare l'applicazione della disciplina de minimis; gli oneri di carattere documentale e procedurale a carico del venditore e delle imprese costruttrici, anche ai fini di recuperare il contributo anticipato all'acquirente, attraverso la compensazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; la negazione del contributo per l'acquisto di veicoli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa e la concessione del contributo anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

Il comma 7 tende ad evitare l'applicazione del limite economico di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008, alle fattispecie previste nell'articolo in esame.

Il comma 8 dispone, per l'anno 2009, un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, di 50 milioni di euro.

Il comma 9 determina le misure dell'incentivo per l'installazione sui veicoli di impianti a GPL e a metano pari, rispettivamente, ad euro 350 e ad euro 500.

La modifica apportata dal comma 10 al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, con la soppressione delle parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo, dispone l'applicazione a regime delle norme sugli incentivi per la realizzazione degli impianti ecologici sugli autoveicoli.

Infine, il comma 11 prevede che la dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 90,5 milioni di euro per l'anno 2008 e incrementata della stessa cifra per l'anno 2009.

Sezione XI - (Ambiente) - Articolo 30 - (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) - La proroga è relativa all'obbligo dei distributori, disposto all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali od organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti, con oneri, in termini materiali e finanziari, eccessivi per la categoria che obiettivamente svolge un'attività di altra natura.

La proroga, di cui al comma 2, riguarda l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, in quanto tale sistema implica la possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita. Non è, quindi, possibile attuare tale regime senza che sia stata preventivamente definita a livello europeo una specifica normativa tecnica che disciplini le modalità di apposizione della marcatura identificante il produttore. La proroga inoltre deve essere estesa anche ai RAEE professionali, interessati dalla stessa problematica. Tale proroga fa sì che le modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuino ad essere quelle previste dagli articoli 10 e 12 per i RAEE «storici». Tale disposizione, quindi, non prevede nuovi ed ulteriori oneri a carico degli enti locali, visto che a partire dal 1° gennaio 2008 i costi di gestione dei RAEE «storici» sono a carico dei produttori.

Articolo 31 - (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza) - La norma proposta è finalizzata a prorogare al 30 settembre 2008 la verifica dell'esclusione di fenomeni di subsidenza per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, effettuabili nel golfo di Venezia, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995.

Articolo 32 - (Proroga per emissioni da impianti) - Il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 281 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, stabilisce che i gestori di impianti e attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, e che erano esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, devono adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, alle disposizioni in materia di riduzione e limitazione delle emissioni nell'atmosfera. Contemporaneamente indica il 29 ottobre 2007 come termine perentorio per la presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi degli articoli 269 e 272 del medesimo decreto. Poiché la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore, si chiede di prorogare di due anni i termini di presentazione delle domande per gli impianti sopra citati.

Articolo 33 - (Disposizioni in materia di rifiuti) - La disposizione è volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniforme sull'intero territorio nazionale.

Sezione XII - (Interno) - Articolo 34 - (Disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale) - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto una serie di misure di carattere temporaneo finalizzate a potenziare gli strumenti di prevenzione del terrorismo internazionale.

Si tratta di disposizioni rivelatesi efficaci, che è necessario mantenere in ragione del persistere della minaccia terroristica, come testimoniato dall' allarmante situazione internazionale, nonché dalle recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.

Pertanto, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2007, si propone una proroga dell'applicazione delle relative disposizioni.

In particolare, per quanto riguarda la lettera a), senza la proroga proposta, alla scadenza del citato termine, troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che consente il mantenimento per ventiquattro mesi dei dati relativi al traffico telefonico e per sei mesi di quelli concernenti il traffico telematico, prorogabili, qualora si proceda per gravi reati, rispettivamente di ulteriori ventiquattro e sei mesi.

La lettera b) riguarda invece la licenza, rilasciata dal questore, per i soggetti che intendono aprire un pubblico esercizio o un circolo privato ove sono disponibili apparecchi utilizzabili anche per comunicazioni telematiche (per esempio i cosiddetti «internet point»). Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall'attenzione allo specifico strumento, posta da altri Paesi europei.

Articolo 35 - (Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) - La disposizione di proroga del termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deriva dalla necessità di consentire l'accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, nelle more della piena attuazione e diffusione dello strumento della carta d'identità elettronica.

In sede di Conferenza unificata, le regioni hanno condizionato l'intesa sulle regole tecniche relative alla carta d'identità elettronica, già pubblicate nel supplemento ordinario n. 229 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, alla proroga del termine di cui al citato articolo 64, comma 3, al fine della conseguente proroga del termine della validità della carta nazionale dei servizi.

Capo II - (Disposizioni finanziarie urgenti) - Articolo 36 - (Disposizioni in materia di riscossione) - Con le modifiche che si propongono si prevede, al comma 1, la soppressione dell'obbligo di anticipazione che gli agenti della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. La norma appare in linea con l'esigenza di prevedere l'eliminazione del predetto obbligo di anticipazione, nel mutato contesto di riferimento che vede l'attività di riscossione gestita direttamente da una società a proprietà pubblica.

La disposizione recata dal comma 2, invece, definisce puntualmente gli strumenti a disposizione dei vari soggetti che provvedono alla riscossione coattiva degli enti locali.

Più in particolare, nel caso in cui l'attività in argomento è svolta direttamente dagli enti locali stessi ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lo strumento da utilizzare è quello dell'ingiunzione fiscale, disciplinato dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali venga effettuata dagli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, lo strumento da questi utilizzato è la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al comma 3 si prevede, poi, una maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell'iscrizione a ruolo, con l'obiettivo, al crescere dell'importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all'erario le somme dovute.

Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'erario il primo pagamento dell'importo rateizzato dall'ufficio.

Articolo 37 - (Abolizione tassa sui contratti di borsa) - La disposizione abroga la tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.

Il presente intervento rende conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione. La norma è volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformità alle citate norme comunitarie.

Per tali ragioni il provvedimento risulta particolarmente atteso dai soggetti che operano sui mercati finanziari.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha disposto l'esenzione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati e, di conseguenza, in mancanza dell'intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati.

La perdita di gettito derivante dall'abrogazione della tassa sui contratti di borsa è stata stimata in circa 2,7 milioni di euro.

Articolo 38 - (Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale) - La disposizione intende prorogare, fino al 31 dicembre 2008, l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in virtù della quale l'aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali viene ridotta del 40 per cento laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

In mancanza di tale proroga ai predetti impieghi tornerebbe ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali.

Articolo 39 - (Proroghe in materia radiotelevisiva) - I servizi forniti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. di cui al presente articolo sono oggetto della Convenzione sottoscritta dalla RAI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata al miglior espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo nella Repubblica di San Marino; per parte sua, San Marino concede la collaborazione in esclusiva alla RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico televisivo.

La Convenzione discende dagli obblighi assunti nell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, ed è stata stipulata il 30 dicembre 1991, con scadenza 31 dicembre 2006.

Il Ministero degli affari esteri, la Repubblica di San Marino e la RAI hanno ritenuto che l'Accordo e la Convenzione siano rimasti in vigore fino all'11 giugno 2007. Sulla base di tale assunto la RAI ha continuato fino ad oggi a fornire i servizi oggetto della Convenzione. Attualmente il Ministero degli affari esteri si sta attivando per rinnovare l'Accordo.

Nelle more, pertanto, della ridefinizione dell'Accordo internazionale, e in considerazione dell'interesse nazionale dell'Italia a non procurare soluzione di continuità nella fornitura dei servizi da parte della RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, si ravvisa l'interesse pubblico a non venir meno agli obblighi finanziari assunti in sostegno dell'emittente della Repubblica di San Marino.

A tale scopo è finalizzato il comma 1 del presente articolo, che comporta una spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, pari a 3.099.000 euro all'anno. Tale spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n. 9 - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Per quanto riguarda il comma 2, si osserva che l'articolo 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007 prevede, tra l'altro, al secondo periodo, che i canali tematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Si è inteso pertanto limitare il periodo transitorio fino all'anno presumibilmente successivo a quello di entrata in vigore del disegno di legge recante «Nuova disciplina dell'editoria», già approvato dal Consiglio dei Ministri. Ciò in quanto l'estensione ai predetti canali tematici satellitari dei contributi per gli organi di partito politico ha rivelato una profonda disparità di trattamento rispetto ad altri mezzi di comunicazione. L'estensione del periodo transitorio di percezione dei contributi fino a quelli relativi all'anno 2008 si configura come un sostegno all'avvio delle imprese satellitari interessate, che permette alle stesse di assestare i propri bilanci. Dal punto di vista finanziario, alla luce dei più recenti dati riferiti all'anno 2006, il risparmio è quantificato in circa 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 40 - (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali) - La disposizione legislativa contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha messo a disposizione degli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario dopo il 31 dicembre 2002 la somma di 150 milioni di euro per il pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva, prevedendone l'effettuazione entro il 31 dicembre 2007.

La disposizione è entrata in vigore il 2 ottobre 2007 e il termine assegnato del 31 dicembre si è rivelato eccessivamente ravvicinato, considerata la complessità degli adempimenti che gli enti locali dissestati devono porre in essere per definire l'ammissione dei crediti e le transazioni, per poter poi procedere alla liquidazione e al pagamento.

Si rende pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui al richiamato articolo 24, per dare agli organi straordinari di liquidazione un termine congruo per la definizione della massa passiva e il suo pagamento.

Articolo 41 - (Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) - La disposizione chiarisce che il termine indicato nel comma 26-quater dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, comma introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, è quello del 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005.

Con l'occasione si è precisato che la norma interpretativa recata dal medesimo comma non si applica agli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 42 - (Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Si stabilisce che le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico si applicano a decorrere dal parere favorevole della Banca centrale europea . Viene inoltre inserito l'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti per quanto attiene ai controlli sulla spesa.

Articolo 43 - (Accantonamenti) - L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone che, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nell'elenco 1 della medesima legge, sia consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'80 per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

La disposizione in esame stabilisce che la restante quota accantonata delle autorizzazioni di spesa viene mantenuta in bilancio per essere utilizzata nell'esercizio finanziario 2008.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si rileva che dall'utilizzazione delle risorse in parola nel 2008 non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

A tale fine vengono riportate le autorizzazioni di spesa oggetto della normativa con la distinta indicazione della quota accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006, della quota disaccantonata per effetto della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 e dell'ulteriore importo reso disponibile e conservato nel conto dei residui in base alla presente disposizione.

Articolo 44 - (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche) - La presente disposizione ha l'obiettivo di completare e razionalizzare la disciplina legislativa in materia di accertamento della violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali (cosiddetto «obbligo di risposta»).

Con essa si intende conseguire una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa - a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente - quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta. Allo stesso tempo si mira a ridurre l'onerosità di dette attività e più in generale il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale.

Capo III - (Disposizioni varie) - Articolo 45 - (5 per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche) - La norma costituisce proroga del beneficio già concesso per gli anni 2006-2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che ammetteva, infatti, al riparto del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, coerentemente con quanto già operato per gli anni 2006 e 2007. Le ragioni dell'intervento devono rinvenirsi nella circostanza che le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un elemento fondamentale per la formazione e l'educazione dei giovani che accedono alla pratica sportiva; i servizi offerti dalle suddette associazioni sono infatti da considerarsi un patrimonio prezioso per le famiglie e l'intera comunità sociale. La possibilità da parte dei contribuenti di decidere a chi destinare una quota del 5 per mille si è rilevata a livello nazionale una misura utile per molti settori e lo sarà in misura rilevante pure per il settore sportivo, così come lo è stata per le associazioni senza scopo di lucro, gli enti dediti alla ricerca scientifica, l'università e la ricerca sanitaria.

La norma non comporta oneri finanziari perché si limita ad estendere la platea dei beneficiari di una possibile destinazione - su base volontaristica - di una percentuale predeterminata dell'imposta dovuta all'erario dal contribuente, entro il limite massimo fissato dal legislatore.

Articolo 46 - (Disposizioni in favore di inabili) - La disposizione è diretta a riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità per i figli riconosciuti inabili che svolgano attività lavorativa con finalità terapeutica.

Attualmente, infatti, la pensione di reversibilità a figli maggiorenni viene revocata nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa.

La predetta norma di carattere generale trova però un'eccezione, nell'ordinamento, costituita da chi svolge attività lavorativa presso le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381). L'INPS, con circolare n. 137 del 10 luglio 2001, ha chiarito che in questo caso non si perde il diritto alla pensione di reversibilità.

La modifica è finalizzata a generalizzare tale disposizione a tutti gli inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica.

Articolo 47 - (Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - La norma è finalizzata a limitare la concessione di contributi statali, a decorrere dal 1° aprile 2008, per interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, consentendola per i soli impegni di spesa assunti entro il 31 marzo 2008.

Articolo 48 - (Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - L'intervento normativo si propone di ovviare alle problematiche sottese alla concreta applicazione della disciplina di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 e che sono emerse fin dal primo anno di applicazione della citata disposizione. Considerati infatti i tempi tecnici con i quali viene disposta la riassegnazione delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che coincidono con il mese di dicembre del corrente anno, e quelli necessari per l'utile progettazione degli interventi in favore dei consumatori, risulta non agevole pervenire, per la fine del 2007, ad un'adeguata predisposizione delle concrete misure di intervento e alla formalizzazione dei necessari impegni di spesa, anche in ragione del particolare iter del provvedimento ministeriale di individuazione delle specifiche iniziative, che prevede la sottoposizione di questo al parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale proposito, fermo restando l'impianto complessivo dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, l'integrazione proposta assicura la permanenza delle somme riassegnate nell'anno 2007 dal Ministero dell'economia e delle finanze nella disponibilità del fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori anche per l'anno 2008. Sotto il profilo finanziario è da tener presente che la gestione dei fondi in questione non comporta ulteriori oneri sul bilancio dello Stato.

Articolo 49 - (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali) - La norma si rende necessaria per assicurare l'utilizzabilità dei mezzi di copertura finanziaria iscritti nell'elenco degli accantonamenti slittati del 2006 per la quota pari a euro 125.059.000, da utilizzare nell'esercizio 2007, in applicazione dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, per fronteggiare l'onere relativo all'anno 2006 recato dal provvedimento legislativo concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», per l'importo suindicato. Infatti, ai sensi del suddetto articolo 11-bis, la citata copertura finanziaria resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio 2006, a condizione che il provvedimento cui fa riferimento sia stato presentato alle Camere entro l'anno medesimo ed entri in vigore nell'esercizio successivo (nella fattispecie l'anno 2007). Poiché la legge in questione - approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2007 - non può che entrare in vigore nel mese di gennaio 2008 occorre prevedere espressamente l'efficacia della stessa entro la conclusione dell'esercizio 2007 al fine di rendere esecutiva la predetta copertura finanziaria.

Articolo 50 - (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali) - La norma in questione è volta a consentire la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, anche per gli anni 2008 e 2009.

I commi da 3 a 7 assicurano benefìci previdenziali agli internati nei campi di concentramento nazisti.

Articolo 51 - (Trattamento di fine rapporto) - La norma dispone il versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accertate sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile), prevedendo l'iscrizione in bilancio di maggiori introiti correlati alle risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007.


 

 


RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(omissis)

 

TITOLO V

DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI

 

Capo I

DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

 

Sezione I

COSTITUZIONE INIZIALE

 

Art. 26.

(Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica).

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

(omissis)

Art. 31.

(Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento).

(omissis)

14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

(omissis)

 

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

Art. 60-bis.

(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

(omissis)

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

(omissis)

389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

(omissis)

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

(omissis)

 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

(omissis)

170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.

(omissis)

 

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

(omissis)

 

Art. 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).

(omissis)

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico, della finanza pubblica.

(omissis)

 

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

(omissis)

Art. 17.

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).

(omissis)

10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

 

Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

(omissis)

Art. 3.

(omissis)

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

(omissis)

 

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

(omissis)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

(omissis)

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(omissis)

 

 

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

(omissis)

Art. 26.

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

(omissis)

 

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

(omissis)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).

(omissis)

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

(omissis)

 

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

Art. 1.

(Incentivi per la rottamazione).

(omissis)

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

(omissis)

 

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali).

(omissis)

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

(omissis)

 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale.

(omissis)

Art. 281.

(Disposizioni transitorie e finali).

(omissis)

2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:

a) ai sensi dell'articolo 271, commi 6 e 9, se l'impianto è stato realizzato prima del 1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente;

b) ai sensi dell'articolo 271, commi 8 e 9, se l'impianto deve essere realizzato ai sensi dell'articolo 269, commi 10 o 12, o è stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto in conformità alla normativa all'epoca vigente.

(omissis)

 

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

(omissis)

Art. 6.

(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo cli conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

(omissis)

Art. 7.

(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet).

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

(omissis)

 

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

Art. 3-bis.

(Rateazione delle somme dovute).

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

(omissis)

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(omissis)

Art. 19.

(Dilazione del pagamento).

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

(omissis)

 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(omissis)

 

Tabella

ATTI PER I QUALI NON VI È OBBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE

(omissis)

 

Art. 8.

1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'articolo 2 della parte seconda della tariffa.

Art. 9.

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

(omissis)

 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Disciplina dell'imposta di bollo.

(omissis)

 

Allegato B

Tabella

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO

(omissis)

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

(omissis)

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

(omissis)

 

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(omissis)

Art. 35.

(omissis)

26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.

(omissis)

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(omissis)

Art. 3.

(omissis)

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

(omissis)

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

(omissis)

 

 

 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

(omissis)

Art. 148.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

(omissis)

 

Legge 17 agosto 2005, n. 175.

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

(omissis)


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

 

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

 

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

 

Sezione I

Difesa

 

Articolo 1.

(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007

 

e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

 

Articolo 2.

(Proroga di termini in materia di difesa).

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.

 

Sezione II

Beni culturali e turismo

 

Articolo 3.

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

 

Articolo 4.

(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

 

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.

 

Sezione III

Lavoro e previdenza

 

Articolo 6.

(Proroghe in materia previdenziale).

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

 

Sezione IV

Salute

 

Articolo 8.

(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici).

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».

 

Articolo 9.

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

 

Articolo 10.

(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

 

Articolo 11.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

 

Sezione V

Università

 

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di università).

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

 

Articolo 13.

(Termini per la conferma di ricercatori).

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

 

Sezione VI

Giustizia

 

Articolo 14.

(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

 

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di arbitrati).

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

 

Articolo 16.

(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».

 

 

 

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

 

Articolo 17.

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.

 

Articolo 18.

(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

 

Articolo 19.

(Contratti pubblici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

Articolo 20.

(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

Articolo 21.

(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali).

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

 

Articolo 23.

(Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

 

Articolo 24.

(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

 

Articolo 25.

(Divieto di estensione del giudicato).

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

 

Sezione IX

Agricoltura

 

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Sezione X

Sviluppo economico

 

Articolo 28.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

 

Articolo 29.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al periodo precedente è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

 

Sezione XI

Ambiente

 

Articolo 30.

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

 

Articolo 31.

(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

 

Articolo 32.

(Proroga per emissioni da impianti).

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

 

Articolo 33.

(Disposizione in materia di rifiuti).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

Sezione XII

Interno

 

Articolo 34.

(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

 

Articolo 35.

(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

 

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di riscossione).

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro,».

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».

 

Articolo 37.

(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «emessi dallo Stato» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

 

Articolo 38.

(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

 

Articolo 39.

(Proroghe in materia radiotelevisiva).

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.

 

Articolo 40.

(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Articolo 41.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

 

Articolo 42.

(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

 

Articolo 43.

(Accantonamenti).

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

Articolo 44.

(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

Articolo 45.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

 

Articolo 46.

(Disposizioni in favore di inabili).

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

 

Articolo 47.

(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Articolo 48.

(Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

 

Articolo 49.

(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

 

Articolo 50.

(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

 

Articolo 51.

(Trattamento di fine rapporto).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Articolo 52.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007.

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Procedura di infrazione n. 2006/4482.

[2]    D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[3]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[4]    D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463), Proroghe e differimenti di termini.

[5]    D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306) Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[6]    Si segnala che al fine di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche la maggior parte delle regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano – oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico – anche gli edifici e locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario).

[7]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[8]    Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[9]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[10]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo  e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222.

[11]  L’art. 117 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a)      il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)      i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)      la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d)      la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)      i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)       i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)      l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115; per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110 del Codice.

Ai sensi del citato articolo 115, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 del medesimo Codice-qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipino ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione -diretta e indiretta- è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti.. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati inoltre i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

[12]   Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono organi periferici del ministero per i beni e le attività culturali (unitamente alle soprintendenze, ai musei, agli archivi ed alle biblioteche); esse hanno funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività di tutte le strutture periferiche del Ministero, nonché di rappresentanza istituzionale del Ministero nei rapporti con le regioni e le altre realtà locali (artt. 16 e 17 del DPR 26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del ministero, emanato ai sensi dell’art. 1, comma  404, della legge finanziaria 2007).

[13]   Il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (DPR 26 novembre 2007, n. 233), emanato anorma dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), elenca all’art. 15, comma 3, gli Istituti dotati di autonomia speciale:

a)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ;

b)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare;

d)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f)       Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g)      Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;

h)      Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i)       Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l)       Centro per il libro e la lettura;

m)    Archivio centrale dello Stato.

[14]   L’integrazione è stata introdotta da un emendamento approvato al Senato.

[15]   “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[16]   Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 94, della richiamata L. 247/2007, fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, ha disposto l’entrata in vigore della stessa legge il 1° gennaio 2008.

[17]   Legge 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[18]   Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, commi da 768 a 770, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), hanno disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti (comma 768), dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore (comma 769), nonché l’adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (comma 770).

[19]   “Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

[20]   “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

[21]   D.L. 4 luglio 2006, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[22]Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[23]   “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

[24]   “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[25]   “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[26] L’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 2, in particolare, stabilisce l’obbligo di corredare la notifica con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Inoltre, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

[27] Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 142/2001, tra socio lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, successivamente, quello di lavoro. Difatti il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

[28]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza avvalendosi dei presìdi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

[29]   Tale volume è determinato ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

[30]   La citata lettera o) del comma 796 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto altresì che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, pratichino uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale.

[31]   La lettera f) dello stesso comma 796 confermato per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

[32]   La stessa norma prevede che, nella determinazione del budget aziendale, si tiene conto solo nella misura del 60 per cento:

1)      dell'eventuale incremento in valori assoluti del limite di spesa di cui al comma 1 rispetto all'anno precedente, incremento derivante dall'eventuale crescita della base di calcolo su cui si applica il tetto del 14 per cento;

2)      delle risorse rese disponibili (sempre a livello nazionale) per effetto delle decadenze di brevetto che avvengano nell'anno per il quale sia attribuito il budget.

Le risorse residue, derivanti dalla limitazione al 60 per cento nell'imputazione delle somme di cui ai precedenti numeri 1) e 2), sono attribuite per metà (20 per cento) ad un Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno e per metà (20 per cento) ad un Fondo di garanzia per esigenze allocative che emergano nell'anno medesimo.

A tal fine, l'innovatività di un medicinale è riconosciuta dall'AIFA, sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci istituita presso la stessa Agenzia dal decreto-legge 30 settembre 2003 , n. 269, e ha validità per 36 mesi, fatta salva la possibilità dell’AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici (lettera a)).

[33]   Per una più puntuale illustrazione, cfr. il dossier del Servizio Studi, Progetti di legge n. 282 del 31 ottobre 2007.

[34]   Il medesimo comma 802 dispone, altresì, che, fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nella cessione dei prodotti al venditore al dettaglio, devono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento, calcolato sul prezzo massimo di vendita.

[35]   Art. 1 dell’Intesa citata.

[36]    Pubblicato sulla G.U. 4 ottobre 2007, n. 31.

[37]    Nel comunicato del Consiglio dei Ministri il Comitato è altresì definito, tra parentesi, “Agenzia”.

[38]    Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (art. 3, co. 4, 5 e 5-bis), l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico.

[39]   D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (conv. con mod. in L. 9 novembre 2001, n. 401), Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.

[40]   D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 34, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[41]   D.L. 14 marzo 2005 n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (conv. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80).

[42]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, (conv. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).

[43]   D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (conv. dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15).

[44]   D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[45]   D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

[46]   L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[47]   D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[48]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[49]   D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[50]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[51]   Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[52]   Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[53]   D.lgs. 6 aprile 2006, n. 164, recante Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari.

[54]   Peraltro, si ricorda che il Ministro per l’università e la ricerca, On. Fabio Mussi, nel corso dell’audizione svolta presso la VII Commissione della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha sostenuto che il testo di riforma della docenza approvato nella XIV legislatura «presenta numerose difficoltà interpretative» ed ha preannunciato l’abrogazione e la modifica di alcune norme, «in attesa di una riforma complessiva della carriera dei docenti, che sarà possibile in presenza di un buon rodaggio del nuovo sistema di valutazione» (seduta di martedì 4 luglio 2006).

[55]   Le università - tramite regolamenti di ateneo (sottoposti a limitato controllo di legittimità e di merito da parte del ministro) - possono modificare ed integrare le norme “nazionali”, limitatamente ai criteri di effettuazione della valutazione stessa ed alle modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Con riguardo alle modalità di indizione delle prove, sono previsti bandi di ateneo distinti per settore scientifico-disciplinare, per posti di professore associato e di professore ordinario.

[56]   D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

[57]   L’articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 117/2000 ha stabilito che l’università presso la quale sia stato espletato un concorso ad ordinario o associato, possa nominare, per motivate esigenze didattiche e previo accertamento della disponibilità finanziaria, anche l’altro candidato risultato idoneo.

[58]   Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.

[59]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, recante Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[60]    Si tratta di incarichi non temporanei: una disciplina a parte è prevista per quelli temporanei, che possono essere attribuiti anche a soggetti aventi diverse caratteristiche professionali, che sono attribuiti con modalità differenti.

[61]   L. 28 dicembre 2001 n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[62]   Si v. articolo 5, comma 5-bis, del regolamento della Scuola, aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

[63]   D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[64]   D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

[65]   Ovvero, fino al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ai sensi dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre 9 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 51/1998.

[66]   Si tratta di procedimenti per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva; di procedimenti per violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio aggravato ad un magistrato in udienza (art. 343, co. 2, c.p.) e violazione aggravata di sigilli (art. 349, co. 2, c.p.).

[67]   Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di corte d’appello.

[68]   La nomina a GOT e a VPO, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (art. 42-quinquies, comma 4, OG).

[69]   D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[70]   Legge 12 dicembre 2002, n. 273, Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

[71]   Il legislatore delegante ha perciò rinunciato all’istituzione di sezioni specializzate sia in tutti i tribunali che in tutti i tribunali distrettuali.

[72] La stessa relazione ricorda che, a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, le attività di tipo sanitario e ospedaliero dell’originario Ente Ordine Mauriziano, unitamente ai relativi immobili ed attrezzature, sono state trasferite all’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la cui istituzione prevista dalla legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 è effettivamente avvenuta nel febbraio 2006. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), i debiti antecedenti alla costituzione della medesima azienda ospedaliera gravano, invece, sulla Fondazione. Le disposizioni recate dall’articolo 30 hanno lo scopo, quindi, di assicurare che, a conclusione della procedura di liquidazione volta al soddisfacimento dei creditori, la Fondazione possa tornare a gestire le ordinarie attività previste dalla legge.

[73]   L’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 disciplina i casi di prelazione e riscatto agrari e le procedure per l’esercizio di tali diritti. In particolare, prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

[74]   L’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 modifica l’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. La legge ha esteso, tra l’altro, il diritto di prelazione ai seguenti soggetti:

-       mezzadro o colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

-       coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

      Nel caso di vendita di più fondi, inoltre, è stato stabilito che ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

[75]    Nel caso di vendita di più fondi, inoltre, è stato stabilito che ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

 

[76] D.Lgs. 8-7-2003 n. 188, Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[77] Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[78] Si ricorda che sullo schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A (atto n. 149), annunciato all’assemblea il 10 settembre 2007, la Commissione IX Trasporti della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni il 17 ottobre 2007.

[79] Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

[80] Ministro dei trasporti e della navigazione, decreto del 12 novembre 1997, n. 521, Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

[81] Sia lo schema di regolamento sia il parere del Consiglio di Stato sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture (all’indirizzo:

      http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3078).

[82] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[83] Tale disposizione prevede decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e precisa che, qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse siano adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[84] Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[85] Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

[86] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[87] La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

[88]    Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è consultabile all’indirizzo http://213.21.152.146:8080/SITO/download?filename=//usr//CSLP//files_6//10221NORME_TECNICHE_PER_LE_COSTRUZIONI.doc&name=NORME_TECNICHE_PER_LE_COSTRUZIONI.doc&mimetype=application/msword

[89] Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[90] D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[91] Statuto approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T.

[92] L. 22-8-1985, n. 449, Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

[93] Legge 11 dicembre 1980, n. 862, Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.

[94] D.L. 3 agosto 2007 n. 117, Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito dalla legge2 ottobre 2007, n. 160.

[95] D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada.

[96] Legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella G.U. 30 novembre 2007, n. 279.

[97]   Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[98]   A seguito delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 494/99, la proroga dei rapporti di lavoro sopraccitati è stata disposta, successivamente, dall’articolo 19 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), dall’articolo 34, coma 19, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), dall’articolo 3, comma 62, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), dall’articolo 1, comma 117, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), dall’articolo 1, comma 237, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 1, comma 521, della legge  296/2006 (legge finanziaria 2007). 

[99]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[100]  Si ricorda che l’articolo 78 dell’A.S. 1817 (ddl finanziaria 2008) recava una disposizione analoga a quella in esame.

      Il disegno di legge Finanziaria per il 2008 all’art 78 del testo AS 1817, in seguito soppresso durante l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevedeva la proroga di tale  divieto al triennio 2008-2010.

[101]  Questa disposizione prevedeva – a differenza delle altre – un caso di disapplicazione del divieto. Esso infatti non era applicato alle controversie nelle quali comparivano come parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio fossero già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti che si trovavano nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

[102]A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

[103]D.L. 18-5-2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006.

[104]R.D. 16-3-1942 n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, che a  decorrere dal 1° gennaio 2008 si applica nella versione integrata e corretta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[105]  L’introduzione di una disciplina sulla revoca della autorizzazione all’esercizio provvisorio dei consorzi agrari non in grado di presentare una proposta di concordato era auspicata nell’ordine del giorno 9/3256/281, accolto dal Governo durante l’esame alla Camera della legge finanziaria 2008 (seduta del 15 dicembre 2007).

[106]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007. Il provvedimento ha ulteriormente prorogato il termine originariamente posto dal D.L. 181, già posticipato al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 1076 della legge n. 296/2006- finanziaria 2007.

[107]In merito a quest’ultima disposizione è bene ricordare che la fusione delle società cooperative è regolata dagli artt. da 2501 a 2504 del codice civile che disciplinano le forme e i modi della fusione e l’opposizione dei creditori. Relativamente a quest’ultimo aspetto, il codice prevede che la fusione possa essere effettuata solo dopo tre mesi dall’iscrizione delle deliberazioni delle società interessate, salvo che consti il consenso dei creditori. E’ inoltre espressamente disposto dall’art. 2504 l’assunzione della società incorporante di tutti i diritti e obblighi delle società estinte.

[108]Il termine che la legge n. 410/1999 aveva inizialmente posto per la revoca era di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Tale termine originario è stato procrastinato con l'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002); con l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200/2003); e infine con l’art. 12 (co. 1-bis) del decreto legge n. 266/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306/2004) a sua volta modificato dall’art. 27 del D.L. n. 273/2005, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[109]D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2006.

[110]Le gestioni fuori bilancio vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono state individuate dal DPCM del 4 giugno 2003, che in proposito menziona, oltre al Fondo centrale per il credito peschereccio, anche il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione.

[111]D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49.

[112]In assenza della costante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti di nomina dei Commissari straordinari del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare la BSE, alla quale si è peraltro aggiunta la emergenza derivante dalla epizoozia denominata blue tongue, l’indicazione dei provvedimenti di nomina, nonché del loro contenuto, è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

[113]D.L. 20-5-1993 n. 149 “Interventi urgenti in favore dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge n. 237/93.

[114]  L. 28 ottobre 1999, n. 410, Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

[115]  Tale Comitato è previsto dal D.P.C.M. del 15 settembre 1992, come modificato dal D.P.C.M. del 10 gennaio 1993.

[116]  L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. In particolare, si fa riferimento alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9 della medesima legge.

[117]  L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (7 novembre 1991), l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe così disposte:

§          di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411;

§          di un ulteriore anno dall’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.

      Il termine di un anno, posto dall’articolo 5 del sopra menzionato decreto n. 281, è stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:

§          due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

§          tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

§          quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;

§          cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

§          sei anni (fino al 7 novembre 2007) con l’art. 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

§          sette anni (fino al 7 novembre 2008) con l’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

      Da ultimo l’Ente è stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

[118]  Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[119] Si tratta delle seguenti ipotesi:

§          nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;

§          salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi[119] o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;

§          nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 626/1994

[120]  Il D.L. n. 22/2005, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, con gli articoli 1 e 1-bis ha recato una disciplina di sostegno delle imprese colpite da crisi di mercato, ovvero da una generale riduzione del reddito non ascrivibile al verificarsi di calamità naturali o particolari fenomeni atmosferici. La norma demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dello stato di crisi di mercato, che si verifica allorquando l’imprenditore soffra una perdita di reddito pari al 30% di quello mediamente percepito nel triennio precedente. A tali imprenditori si applicano i benefici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 per le ipotesi di calamità naturali, attingendo al Fondo di solidarietà nazionale.

[121]  L’art. 1, comma 729, della finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in viaindiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è stato fissato con il DPCM 26 giugno 2007 (G.U. 7 agosto 2007, n. 182).

      Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, la norma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

      Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

[122]  L’ultimo periodo del comma 36 prevede espressamente che anche in caso di riordino dei Consorzi i contributi consortili debbano essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale.

[123]  L’articolo 13, comma 8-quinquies, del D.L. n. 7/2007 (legge n. 40/2007) consente il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale del comune dove è ubicata la sede di lavoro.

[124]  Gli aiuti “de minimis” rientrano nella categoria di aiuti esonerati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e dalla conseguente verifica di compatibilità.

      In base al nuovo regolamento n. 1998 del 2006, per essere qualificati come “de minimis”, occorre che l’importo complessivo degli aiuti accordati ad una medesima impresa non superi i 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

      Il massimale in questione è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione lorda.

[125]  Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2007.

[126] Convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243.

[127]  Il provvedimento, recante “Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87.

[128]D.L. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 155.

[129]D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[130]Come esplicitato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento i cosiddetti internet point.

[131]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 64, co. 3).

[132]  D.M. 8 novembre 2007, Regole tecniche della Carta d'identità elettronica.

[133]  Comunicato stampa della seduta della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 (www.governo.it/Conferenze/c_unificata/index.html).

[134]  Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[135]  Art. 64, co.3, ultimo periodo, del Codice, aggiunto dal D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159, Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

[136]L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[137]L. 16 giugno 1998, n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

[138]D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[139]D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico.

[140]  D.M. 19 luglio 2000, Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identità e al documento d’identità elettronici.

[141]  D.M. 8 novembre 2007, Regole tecniche della Carta d’identità elettronica.

[142]  D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. In particolare, si veda l’art. 8 che novella l’art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[143]Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

[144]Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[145]  Il Presidente di Assosim (Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari), Michele Calzolari, ha al riguardo dichiarato: "Con la disposizione da ultimo approvata il Governo ha ricondotto su un piano di equità fiscale le diverse sedi di esecuzione previste dalla MiFID, contribuendo in tal modo ad evitare che la scelta tra queste ad opera degli intermediari sia determinata da una variabile fiscale anziché da considerazioni di efficienza." (cfr. www.assosim.it).

[146]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

[147]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1997, n. 295.

[148]Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[149]  Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.

[150]  L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[151]  L. 3 maggio 2004, n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

L’articolo 7, comma 13 della legge in oggetto dispone che l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla delibera AGCOM 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del d.l. n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

[152]Si ricorda che ai sensi dell’articolo 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (recante le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed i relativi poteri in capo all’organo consiliare), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (che disciplina la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. La gestione dello stato di dissesto finanziario è affidata all’organo straordinario di liquidazione (O.S.L.). Entro tre mesi dalla nomina dell’O.S.L.,il Consiglio dell’ente è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il proprio parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il TUEL stabilisce altresì le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

[153]Convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[154]Si ricorda che la predetta somma è ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

[155]L’articolo 255 del TUEL disciplina l’ipotesi di finanziamento, da parte dello Stato, degli oneri di un mutuo assunto per il risanamento dell’ente locale dissestato, assunto dall'organo straordinario di liquidazione in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno. Si ricorda tuttavia che le disposizioni degli artt. 242 – 269, relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi dell’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[156]Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazione, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. decreto Visco-Bersani).

[157]A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.A), ai sensi dell'articolo 3, comma 28, del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[158]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

[159]L’articolo 1, comma 154 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) reca una norma interpretativa in merito all’applicazione della regolarizzazione relativamente ai tributi e alle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni. Si chiarisce, in proposito, che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione e che le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999  costituiscono comunque causa di perdita del diritto al discarico.

[160]Il testo originario del comma 426, che sanava le irregolarità commesse fino al 30 novembre 2004, fissava al 30 giugno 2005 il termine per il pagamento della prima rata. L’articolo 1 del DL n. 106/2005 ha spostato tale termine al 30 settembre 2005. Successivamente, l'articolo 2, comma 14-sexies, del DL n. 203/2005 stabilito che la prima rata doveva essere versata entro 10 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione da emanare dal Ministro dell’economia e delle finanze e comunque non oltre il 20 dicembre 2005. Il termine per il pagamento della seconda e terza rata è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 2006 e al 31 dicembre 2006.

[161]Il discarico per inesigibilità consente al concessionario di eliminare dalla proprie scritture patrimoniali, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità, i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate (articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999).

[162]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

[163]    Di cui al D.P.R n. 398/2003.

[164]La Banca d'Italia svolge la funzione di tesoreria per conto dello Stato. La funzione si esplica nell'esecuzione di tutte le disposizioni di pagamento emesse dalle amministrazioni dello Stato a valere sugli stanziamenti di bilancio e sulle contabilità fuori bilancio e nella riscossione di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente. La Banca d’Italia detiene il “Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, disciplinato dal sopra commentato articolo 5 del T.U.D.P, sul quale sono regolate le operazioni svolte per conto dello Stato. Più precisamente, l’articolo 5, comma 5 del T.U.D.P prevede che sul predetto conto vengano giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

In linea con la normativa comunitaria, che vieta alle banche centrali degli Stati membri di concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro, il conto disponibilità non può presentare saldi a debito. Ciò è disposto dallo stesso articolo 5, comma 8 del T.U.D.P. In particolare, il predetto comma 8 prevede che, qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. Il medesimo articolo, al comma 1 prevede che la Banca d’Italia non possa concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. La modifica della disciplina in tema di remunerazione delle somme giacenti sul predetto Conto disponibilità sembrerebbe pertanto finalizzata a scoraggiare il mantenimento da parte del Tesoro presso la Banca d’Italia delle disponibilità di tesoreria eccedenti, collocandole conseguentemente sul sistema bancario.

[165]Il comma 6 dell’articolo 5 vieta sul Conto disponibilità sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato del collocamento di tali titoli non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.

[166]L.24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[167]  Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) è attualmente all’esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente. Il provvedimento reca norme volte a rafforzare funzioni, poteri e capacità d'azione delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, con l'obiettivo di tutelare al massimo grado diritti e interessi fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione e dai Trattati europei, di contribuire ad accrescere la trasparenza e la regolazione dei mercati garantendo un più ampio regime di concorrenza […] Per quanto concerne i servizi di pubblica utilità, si rafforzano i poteri di regolazione al fine di rendere effettiva l'introduzione della concorrenza e di tutelare anche con misure urgenti gli utenti e i consumatori […] Per quanto riguarda il riordino delle autorità del settore finanziario, si supera l'attuale modello fondato sulla divisione delle competenze in ragione della materia e dei soggetti vigilati. A questo sistema, il disegno di legge intende sostituire un modello di vigilanza per finalità, più razionale ed efficiente. La Banca d'Italia (BI) diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilità degli operatori (bancari, assicurativi, finanziari), mentre la Consob è regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione al mercato (quindi anche sull'offerta dei prodotti assicurativi e pensionistici). L'ISVAP, la COVIP e l'UIC (Ufficio Italiano Cambi) saranno soppressi e le competenze attuali sono ripartite tra BI e Consob. (Dal sito Internet del Governo:http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/autorita_vigilanza_mercati/).

[168]  D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[169]  L. 24-12-2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 3, co. 74.

[170]  Il Comitato ha compiti di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti (ai sensi dell'art. 3) presso le amministrazioni pubbliche. Il Comitato, presieduto dal presidente dell’Istat, è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e locali e degli enti pubblici, nonché dal direttore generale dell’ISTAT e da due esperti.

[171]Art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs 322/1989.

[172]Art. 17, co. 6, D.Lgs. 322/1989.

[173]Tale Commissione è composta di 9 membri, nominati con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 dei quali scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del SISTAN, e 3 tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche. Recentemente, essa è stata confermata dall’art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[174]Introdotto dall’art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 281, Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

[175]Al riguardo si segnala che il d.d.l. cd. Nicolais, approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la I Commissione dell’altro ramo del Parlamento (A.S. 1859) all’art. 4 prevede che il Garante debba esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

[176]L’art. 13, co. 3, del D.Lgs 322/1989 prevedeva che il PSN fosse adottato con D.P.R. ma, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della L. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) esso viene emanato nella forma di D.P.C.M. Tale norma ha infatti stabilito in via generale che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della legge 13/1991, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della medesima legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente.

[177]Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007.

[178]  L’ultimo periodo del comma prevede la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT, in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

[179]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007,

[180]Rispetto alla disciplina di cui alla citata legge finanziaria per il 2007, al D.P.C.M. di natura non regolamentare si demanda, tra l’altro, la determinazione delle modalità di richiesta e delle modalità e dei termini del recupero delle somme non rendicontate (anziché la sola individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di riparto delle somme); il D.P.C.M. è inoltre adottato su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre in precedenza proponente era solo il Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia.

[181]Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

[182]“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[183]“Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale”.

[184]Tale Fondo è stato costituito in base al maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dal pagamento della seconda e terza rata della definizione degli illeciti edilizi, ed è destinato ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[185] Legge n. 311 del 2004.

[186] Si ricorda che per i soggetti privati il comma 29, articolo 1, della legge finanziaria per il 2005 prevede la presentazione annuale di una dichiarazione di assunzione di responsabilità, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

[187]L’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi con decreto del Ministro dell’economia e finanze è effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno approvato, in data, rispettivamente, 18 e 19 gennaio 2005, due risoluzioni, che hanno impegnato il Governo ad attenersi, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi, alle priorità indicate con riferimento al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e l’ecosistema (per un totale di risorse pari a 111,9 milioni di euro per il 2005), a tutelare i beni culturali (per complessivi 32,5 milioni), a promuovere lo sviluppo economico (per un totale di 37,6 milioni) e lo sviluppo e la coesione sociali (per complessivi 19,5 milioni).

[188]Si ricorda che tale UPB è ricompresa nella missione 14 “Casa e assetto territoriale”, programma n. 14.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”.

[189]  La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

[190]Si ricorda che con tale norma è stato istituito il predetto Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[191]Si ricorda che tale fondo è stato istituito con l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004. Esso è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[192] L. 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

[193]L. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

[194]L. 18 novembre 1980, n. 791, Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

[195]L. 10 marzo 1955, n. 96, Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

[196]  Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.

[197]  Gli interventi indicati nel citato elenco 1 sono i seguenti: Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, Fondo competitività, Fondo finanza di impresa, Fondo art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del commercio e del turismo), Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), Imprese pubbliche, Autotrasporto, Alta velocità/Alta capacità, Contratto di servizio Ferrovie S.p.A., Rifinanziamento rete tradizionale F.S., ANAS - Nuovi investimenti, Fondo per le spese di funzionamento della Difesa, Rifinanziamenti spese di investimento.