Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Interventi in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l¿equità sociale - D.L. n. 159/2007 - A.C. 3194 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC n. 3194/XV   DL n. 159 del 01-OTT-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 282
Data: 31/10/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1819/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Interventi in materia economico-finanziaria per lo sviluppo
e l’equità sociale

D.L. n. 159/2007 - A.C. 3194

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 282

 

 

31 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D07159.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 22

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 22

§      Compatibilità comunitaria. 22

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria. 22

§      Formulazione del testo. 22

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Destinazione maggiori entrate)29

§      Articolo 2 (Imprese pubbliche)33

§      Articolo 3 (Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)37

§      Articolo 3-bis (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP)40

§      Articolo 4 (Commissari ad acta per le regioni inadempienti)44

§      Articolo 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)53

§      Articolo 5-bis (Disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco)73

§      Articolo 6 (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)76

§      Articolo 7 (Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)80

§      Articolo 8 (Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)85

§      Articolo 9 (Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)91

§      Articolo 10 (Disposizioni concernenti l’editoria)96

§      Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)104

§      Articolo 11 (Estinzioni anticipate di prestiti)108

§      Articolo 12 (Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)111

§      Articolo 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione)114

§      Articolo 13-bis (Risorse per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE)122

§      Articolo 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali)124

§      Articolo 14-bis (Debiti contributivi)128

§      Articolo 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)130

§      Articolo 16 (Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)133

§      Articolo 17 (Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)144

§      Articolo 18 (Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)147

§      Articolo 19 (Misure in materia di pagamenti della P.A.)159

§      Articolo 20 (5 per mille)162

§      Articolo 20-bis (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche)166

§      Articolo 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)170

§      Articolo 21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")178

§      Articolo 22 (Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)184

§      Articolo 23 (Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)192

§      Articolo 24 (Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)195

§      Articolo 25 (Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia)201

§      Articolo 25-bis (Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo)204

§      Articolo 26, commi 1-4 e 4-novies (Disposizioni in materia di ambiente)206

§      Articolo 26, comma 4-bis (Fonti rinnovabili)213

§      Articolo 26, commi 4-ter-4-octies (Agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel)221

§      Articolo 26-bis (Variazioni colturali)229

§      Articolo 26-ter (Disposizioni in materia di servizi idrici)234

§      Articolo 27 (Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria)240

§      Articolo 27-bis (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran e monti della Laga e della Maiella)244

§      Articolo 28, commi 1-4 (Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)246

§      Articolo 28, commi 4-bis-4-quater (Agenzia nazionale per i giovani)253

§      Articolo 28, comma 4-quinquies (Finanziamento del CONI)262

§      Articolo 29 (Contributi alla Fondazione ONAOSI)264

§      Articolo 30 (Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)268

§      Articolo 31 (Contributi ad enti ed associazioni)279

§      Articolo 32 (Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)287

§      Articolo 33 (Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette)291

§      Articolo 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti)301

§      Articolo 35 (Fondo per le zone di confine)313

§      Articolo 36 (Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità nazionale)317

§      Articolo 37 (Investimenti degli enti previdenziali pubblici)321

§      Articolo 38 (Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale)323

§      Articolo 39, comma 1 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)329

§      Articolo 39, comma 2 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)332

§      Articolo 39, comma 3 (Certificazione della spesa sanitaria con scontrino fiscale)333

§      Articolo 39, comma 4 (Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria)335

§      Articolo 39, commi 4-bis-4-quinquies (Compensi per il servizio di ricezione e trasmissioni delle dichiarazioni fiscali e di pagamento dei tributi)337

§      Articolo 39, commi 5-8 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)344

§      Articolo 39, comma 8-bis (Modalità per l’invito ai contribuenti a fornire chiarimenti in seguito a liquidazione delle dichiarazioni)350

§      Articolo 39, comma 8-ter (Iscrizioni a ruolo e rimborsi per arretrati e altre indennità di importo ridotto)352

§      Articolo 39, comma 8-quater (Orario di apertura al pubblico delle conservatorie)354

§      Articolo 39-bis (Diritti aeroportuali di imbarco)356

§      Articolo 39-ter (Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e ambulanze)360

§      Articolo 39-quater (Esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)366

§      Articolo 39-quinquies (Determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d’Italia)368

§      Articolo 40, commi 1-6sexies (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)370

§      Articolo 40, comma 7 (Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)383

§      Articolo 40, comma 8 (Addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche)385

§      Articolo 41 (Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)386

§      Articolo 42 (Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento danni derivati da sinistri che coinvolgono macchine agricole)390

§      Articolo 42-bis (Fabbricati rurali)397

§      Articolo 42-ter (Modifica all’articolo 1193 del codice della navigazione)403

§      Articolo 43 (Lavori socialmente utili)405

§      Articolo 44 (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)407

§      Articolo 45 (Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)416

§      Articolo 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)420

§      Articolo 46-bis (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)429

§      Articolo 46-ter (Sostegno all’imprenditoria femminile)436

§      Articolo 46-quater (Pesca e vittime del mare)438

§      Articolo 46-quinquies (Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)443

§      Articolo 47 (Copertura finanziaria)445


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


 

 

Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3194

Numero del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159

Titolo del decreto-legge

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Numero di articoli

 

       testo originario

48

       testo approvato dal Senato

69

Date

 

       emanazione

2 ottobre 2007

       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 ottobre 2007

       approvazione del Senato

25 ottobre 2007

       assegnazione

30 ottobre 2007

       scadenza

1° dicembre 2007

Commissione competente

V (Bilancio)

Pareri previsti

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 destina, limitatamente all’anno 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel DPEF 2008-2011 - pari a 5.978 milioni di euro - alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento, precisando che tali obiettivi già considerano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizioni contenute nel decreto legge in esame.

 

L’articolo 2, comma 1, autorizza un contributo di 800 milioni di euro, per l’anno 2007, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria. Il comma 2 autorizza, per l’anno 2007, un ulteriore contributo di 235 milioni di euro alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., finalizzandolo alla continuità nell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria. Il comma 3 autorizza la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture ed ANAS.

 

L’articolo 3 reca disposizioni volte alla semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse del Fondo TFR, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi di sviluppo indicati nell'elenco 1 della medesima legge.

 

L’articolo 3-bis reca modifiche al regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45, con riferimento all’iscrizione alla gestione credito INPDAP dei pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché dei dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, facendosi venir meno il meccanismo di silenzio-assenso attualmente previsto e prevedendo invece la necessità della comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione.

 

L’articolo 4 disciplina un'ipotesi di potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, prevedendo, in particolare, la nomina da parte del Consiglio dei ministri, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni nei cui confronti si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai Piani di rientro dai deficit sanitari. La norma, come riformulata dal Senato, prevede, inoltre, il potere dei commissari ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL nonché la prescrizione dei crediti interessati dalla procedure di accertamento dei deficit sanitari, ove non siano fornite dai creditori le informazioni richieste dalle regioni sui crediti medesimi.

 

L’articolo 5 stabilisce che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN. Vengono definiti, poi, un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale nonché le regole per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica. La norma definisce, a decorrere dal 2008, anche i limiti della spesa farmaceutica ospedaliera (2,4 per cento del finanziamento ordinario del SSN). Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" e si integrano i mezzi di finanziamento per il personale e per il funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva.

 

L’articolo 5-bis reca disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, la cui dotazione organica è incrementata dal 1º gennaio 2008 a 250 unità.

 

L’articolo 6, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, con delibera del CIPE, dovrà essere determinata la quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi di investimento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ai fini della realizzazione della suddetta infrastruttura.

 

L'articolo 7 dispone finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano, in deroga, per quanto riguarda i finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, al patto di stabilità interno.

 

L'articolo 8 finanzia una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina; prevede, al medesimo scopo, l’istituzione di un’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina e di un’Autorità marittima.

In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali

Il comma 2 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia interessata dall'emergenza traffico, conseguente ai cantieri aperti sull’autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), nel tratto Bagnara-Reggio Calabria.

Il comma 3 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e di realizzare il collegamento ferroviario con l'aeroporto.

Il comma 4 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.

Il comma 5 demanda ad un decreto del ministro dei trasporti la definizione degli interventi e la ripartizione delle risorse di cui ai commi da 2 a 5.

Il comma 6 assegna alle regioni Calabria e Sicilia un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007 per l'adeguamento e la stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Il comma 7 istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto.

Il comma 8 riduce da 24 a 20 milioni di euro per l’anno 2007 l'autorizzazione di spesa per la demolizione di unità navali vetuste destinate al servizio di trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino.

Il comma 9 riduce di 5 milioni di euro per l’anno 2007 l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca.

 

L'articolo 9 autorizza per il biennio 2006-2007 l'erogazione di somme alla società Trenitalia S.p.A. in relazione agli obblighi di servizio pubblico, nelle more della stipula dei nuovi contratti; autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all’articolo 1, comma 973, della legge finanziaria 2007;apporta modifiche alla legge n. 166/2002 in materia di procedure per l’assegnazione, da parte del Ministero dei trasporti, dei contratti relativi ai servizi di trasporto sottoposti ai predetti obblighi di servizio; esclude dall’obbligo di trasmissione al Parlamento per l’espressione del relativo parere gli schemi di contratto di servizio.

 

L’articolo 10, comma 1, riduce del 2% (il testo originario presentato dal Governo prevedeva una riduzione del 7%), per gli anni 2007 e 2008, alcuni dei contributi all’editoria, specificando, poi, che il contributo non può, comunque, superare il costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente per la produzione, la distribuzione ed il costo del lavoro per il personale (anche tale specifica è stata introdotta dal Senato).

I commi 2, 3 e 4 dettano alcune disposizioni procedurali in ordine alla presentazione delle domande di contributi.

Il comma 5 prevede, a decorrere dal 2008, la riduzione del 7 per cento, per le imprese beneficiarie di agevolazioni fino ad 1 milione di euro, e del 12 per cento, per le imprese beneficiarie di agevolazioni superiori ad 1 milione, delle agevolazioni tariffarie e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane.

Il comma 7 esclude dalle agevolazioni tariffarie le pubblicazioni volte all’illustrazione dei prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio.

Il comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni per il 2007 al fine di assicurare l’erogazione dei contributi diretti all’editoria relativi all’anno 2006.

Il comma 10, infine, abroga l’art. 4 legge n. 224/1998 secondo il quale la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali può essere effettuata, a date condizioni, anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.

 

L’articolo 10-bis interviene in materia di contributi diretti da erogarsi alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome proponendo un’interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall’art. 3, comma 2-ter , della legge 250/1990.

 

L’articolo 11 è diretto ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni, mediante la corresponsione di contribuiti pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 per far fronte ai relativi indennizzi.

 

L’articolo 12 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007 al fine di supportare l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni ed esclude, limitatamente all’anno 2007, l’applicazione della clausola di salvaguardia , fissata dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, secondo la quale, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico dal comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione) sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

 

L’articolo 13, comma 1 novella l’articolo 1, comma 873, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), concernente le agevolazioni alla ricerca; il comma 2, novella l’articolo 1, comma 580 della legge finanziaria 2007, riguardante l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, disponendo che la Scuola sia soppressa a decorrere non più dal 15 giugno 2007, bensì dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 della stessa legge finanziaria.

 

L’articolo 13-bis prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, al fine di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli.

 

L’articolo 14 dispone che l’affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba ecc) negli istituti e luoghi di cultura possa avvenire in forma integrata in relazione sia alle varie tipologie di servizi che ai diversi istituti e luoghi di cultura. Rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo, tra l’altro, che l’affidamento integrato dei servizi possa avvenire, se necessario, con termini iniziali differenziati. Dispone, infine, che in attesa dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano validi sino alla scadenza o, se già scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

 

L’articolo 14-bis dispone la facoltà di utilizzare l’accantonamento esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali a garanzia degli stanziamenti a favore delle attività teatrali di prosa in caso dimancato versamento dei contributiall’ENPALS da parte delle imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

 

L’articolo 15, per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2007, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.

 

L'articolo 16 reca disposizioni per la sostituzione degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, con apparecchi che possono ricevere anche in tecnica digitale, e prevede che gli apparecchi debbano integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale. Viene differito al 2012 il termine per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica terrestre. Vengono infine introdotte modifiche al testo unico della radiotelevisione, in materia di esercizio dell’attività televisiva in ambito locale.

 

L’articolo 17, attraverso una novella all’articolo 1, comma 868, della legge finanziaria per il 2007 relativo alla riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, estende l’ambito di applicazione di tale disposizione alle somme «da versare» e include gli accordi transattivi sottoscritti nel 2001.

 

L’articolo 18 provvede ad autorizzare la spesa finalizzata a consentire l’adempimento di impegni internazionali di sostegno ad interventi per la pace e lo sviluppo, per un importo di 499 milioni di euro per l’anno 2007 (comma 1). In particolare, vengono dettagliati interventi (e i relativi ammontari) a favore del Fondo italiano per attività di mantenimento della pace (Peace Facility), del Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria ("Global health fund"), dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace e per la Corte penale internazionale, delle organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, dell’attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, dell’UNICEF. Per un importo di 389 milioni di euro per il 2007 vengono poi autorizzati gli interventi di ricostituzione di banche e fondi multilaterali di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo (comma 2). Infine con il comma 2 bis vengono dotate di autonomia gestionale e finanziaria le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I Categoria della rete diplomatica.

 

L’articolo 19 differisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di osservare la nuova disciplina sui pagamenti - consistente nell’obbligo di verificare anche in via telematica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento - a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento ministeriale di attuazione.

 

L’articolo 20 integra di 150 milioni di euro, per l’anno 2007, l’autorizzazione di spesa relativa alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) da destinare al volontariato e alla ricerca, includendo nel novero dei soggetti ammessi al riparto della relativa quota le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi.

 

L’articolo 20-bisreca alcune modifiche alla disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, prevedendo in particolare che tra gli interventi prioritari ammessi al finanziamento rientrino anche quelli per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

 

L'articolo 21 prevede il finanziamento di un programma di edilizia residenziale pubblica, relativo ai comuni di cui alla legge n. 9 del 2007, finalizzato al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi non assegnati di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, all’acquisto e la locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di nuovi alloggi; il programma, la cui definizione avviene secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, è destinato prioritariamente ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge n. 9 nonché alle giovani coppie a basso reddito ed è finanziato nei limiti di 550 milioni per l'anno 2007 (comma 1). La disposizione destina inoltre una parte del finanziamento alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative (comma 4) e prevede inoltre l’obbligo, per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico (comma 4-bis).

Il comma 4-ter incide su materia diversa, prevedendo in particolare uno stanziamento di 50 milioni di euro per la prosecuzione delle opere di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002.

 

L’articolo 21-bis dispone il rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II” con le risorse non impegnate destinate alla realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e destina una quota di tali risorse alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (comma 1). Si prevede inoltre la possibilità per le regioni che hanno già finanziato con propri fondi tutte le proposte di “Contratti di quartiere II” di utilizzare le medesime risorse per il finanziamento di nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei “Contratti di quartiere II” (comma 4).

 

L’articolo 22 prevede due autorizzazioni di spesa per l’anno 2007, rispettivamente per gli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla cd. terza legge speciale per Venezia, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta (20 milioni di euro) e per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE (170 milioni di euro).

 

L’articolo 23 reca disposizioni volte a consentire la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nella regione Liguria, prevedendo in particolare un contributo (10 milioni di euro per il 2007) per incentivare le attività industriali e di alta tecnologia nell'area di Erzelli nel comune di Genova (comma 1) ed una norma volta a stabilizzare le risorse assegnate alla regione Liguria (comma 2).

 

L’articolo 24 dispone un trasferimento di150 milioni di euro a favore dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, per accelerare il pagamento - entro il 31 dicembre 2007 - di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006.

 

L’articolo 25, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa per il 2007 rispettivamente di 65 milioni di euro e di 15 milioni di euro per la realizzazione del collegamento stradale veloce tra l'autostrada A4 e la zona produttiva del comune di Manzano e per interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale.

Il comma 2-bis reca disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile (di cui all’articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000).

 

L’articolo 25-bis autorizza un contributo di 15 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e Pescara.

 

L’articolo 26 reca disposizioni in materia ambientale. I commi 1 e 1-bis (introdotto nel orso dell’esame al Senato) concedono al Ministero dell'ambiente due contributi straordinari per il 2007 rispettivamente per l’attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (20 milioni di euro) e per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga (10 milioni di euro).

I commi 2 e 3 recano misure connesse all’attuazione del Protocollo di Kyoto. Essi prevedono rispettivamente: l’obbligo di corredare i nuovi interventi pubblici di una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché di una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili; il ripristino della previsione originariamente contenuta nel decreto-legge n. 273 del 2004 e successivamente abrogata, secondo la quale il DPEF contiene un aggiornamento annuale sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Il comma 4, attraverso una novella all'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, espunge il Ministero dell'ambiente dall’elenco dei ministeri per i quali si prevede l’articolazione in dipartimenti.

Il comma 4-bis sostituisce l’articolo 1, comma 382, della legge n.296/2007 (legge finanziaria per il 2007), introducendo una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

I commi da 4-ter a 4-octies modificano la normativa in materia di agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, approvata con la legge finanziaria 2007, apportandovi numerose novelle.

Il comma 4-novies demanda ad un D.P.R., su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali l’istituzione di tre nuovi Parchi nazionali (il Parco delle Egadi e del litorale trapanese; il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei) e, per l’istituzione e il primo avviamento di ciascun Parco, prevede un finanziamento nel limite massimo di spesa di 250.000 euro.

 

L’articolo 26-bisreca numerose novelle all’art. 2, comma 33 del D.L. n. 262/2006 in relazione all’aggiornamento delle banche dati catastali sulla base dei dati presentati all’AGEA contenuti nelle richieste per i contributi agricoli comunitari. In particolare l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovrà rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e dovrà inoltre provvedere a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi avverso la variazione dei redditi dominicali potranno essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia del territorio.

 

L’articolo 26-tervieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) fino all'emanazione del decreto correttivo contenente la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati e in ogni caso entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 1). La cd. moratoria si applica anche alle procedure in corso, ma sono fatte salve le concessioni già affidate (comma 2). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti (comma 3).

 

L’articolo 27 dispone la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania, di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania.

 

L’articolo 27-bis, nei limiti dell'importo precedentemente stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge finanziaria per il 2007, autorizza il Parco nazionale della Maiella e il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dallo stesso comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

 

L’articolo 28, commi 1-3, sopprime, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, la SPORTASS, demandando contestualmente le relative funzioni all'INPS, per il ramo previdenziale, ed all'INAIL per il ramo assicurativo, che subentrano in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo di rispettiva competenza. Le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL saranno stabilite con successivi decreti. Il comma 4 assegna all’Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all'esercizio della pratica calcistica.

I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater recanonorme in materiadi personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, determinandone la dotazione organica in 45 unità; inoltre, nell’ambito di apposite procedure di autorizzazione all’assunzione previste dalla legge finanziaria 2007, si considera prioritaria l’assunzione di personale di ruolo da parte dell’Agenzia per i giovani, consentendo, nelle more delle procedure concorsuali relative a tali assunzioni, l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 15 unità.

Il comma 4–quinquies dispone a favore del CONI un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

 

L’articolo 29 modifica la disciplina relativa ai criteri ed alle procedure per la determinazione dei contributi obbligatori in favore della Fondazione ONAOSI (Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), disponendo che i contributi obbligatori siano stabiliti dal consiglio di amministrazione della fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie, rapportando la misura degli stessi, per ciascun soggetto, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio. Il testo modificato dal Senato stabilisce, tra l’altro, i principi che devono essere osservati nell’ambito della riforma della Fondazione ONAOSI.

 

L’articolo 30 dispone il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano. Nel corso dell’iter del disegno di legge di conversione al Senato, è stato introdotto, tra l’altro, l’obbligo per la Fondazione, prima che sia avviata l'attività del comitato di liquidazione, di presentare una relazione tecnica patrimoniale, da allegare al bilancio annuale.

 

L’articolo 31 prevede contributi straordinari per l’anno 2007 in favore di diversi enti ed associazioni (Istituto Gaslini di Genova, Unione italiana ciechi, Fondazione EBRI, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, Unione nazionale mutilati per servizio, Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro) nonché uno specifico contributo a favore degli istituti universitari, diretta emanazione di Università straniere, legittimati a rilasciare titoli di studio, riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997.

 

L’articolo 32 interviene in merito alla controversia tra Finmeccanica ed ENEA conseguente alla chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC (impianto prototopico nucleare) a seguito dell’abbandono del nucleare nel nostro Paese, prevedendo che all’ENEA siano riassegnate le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie della legge 808/85 (recante sostegno alle imprese aeronautiche).

 

L’articolo 33 recadisposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario da trasfusioni di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, autorizzando, in particolare, una spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con i soggetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

 

Il comma 1 dell’articolo 34 estende alle vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai familiari superstiti, talune elargizioni che l’art. 5, co. 1 e 5, della L. 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo.

Il comma 2 dispone il monitoraggio degli oneri finanziari recati dall’articolo 34.

I successivi commi da 2-bis a 2-septies disciplinano il conferimento di un’onorificenza alle vittime del terrorismo.

Il comma 3 apporta tre modifiche testuali alla citata L. 206/2004, recante misure a favore delle vittime del terrorismo:

§      la prima (lettera a)) include tra gli “atti di terrorismo” ai fini della legge “le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico”;

§      la seconda (lettera b)) ridisciplina il trattamento economico riservato a chi abbia subito un’invalidità permanente, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente;

§      la terza (lettera c)) prevede – in correlazione con quanto già previsto dall’art. 3, co. 1, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano subito un'invalidità permanente – la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto.

Il comma 3-bis dispone in ordine alla decorrenza dei benefici di cui al comma 3, mentre il comma 3-ter quantifica il relativo onere finanziario.

Il comma 3-quater dispone che il pagamento dei benefici di cui alla L. 206/2004 sia effettuato a favore degli iscritti dagli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie, per la parte di propria competenza, salvo rimborso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

L’articolo 35 sostituisce interamente il comma 7 dell’articolo 6 del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, che ha istituito il Fondo per le zone di confine. Le modifiche ridefiniscono il Fondo e la destinazione delle risorse – aumentate a 25 milioni di euro per il 2007 - al fine di utilizzarlo interamente per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

 

L’articolo 36 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Comitato promotore del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia definisca le attività da realizzare. Per il finanziamento degli interventi è disposto un finanziamento di 150 milioni di euro per il 2007. Un Comitato dei garanti vigilerà sull’attuazione del programma, contribuendo all’elaborazione della relazione quadrimestrale sull’attività del Comitato che è presentata al Consiglio dei Ministri.

 

L’articolo 37 limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre del 2007, obbligazioni in materia di investimenti. Si pone, infatti, la condizione che le obbligazioni, assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

 

L’articolo 38 autorizza per l’anno 2007 una spesa di 20 milioni di euro per consentire al Ministero della giustizia di: realizzare la banca dati delle misure cautelari prevista dall’art. 97 delle disposizioni di attuazione del codice penale; rafforzare la struttura informatica del registro generale del casellario giudiziale; integrare il registro generale del casellario giudiziale con i carichi pendenti, prevedendo un apposito sistema di certificazione.

 

Il comma 1 dell’articolo 39 abroga i commi 101 e 102 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e modifica il comma 104: si tratta delle norme che recano l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all’ICI. In base alle modifiche apportate al Senato permane l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

Il comma 2 interviene modificando l’articolo 2752, comma 1, del codice civile, con l’effetto di includere i crediti dello Stato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) tra quelli assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

Il comma 3 stabilisce che per certificare la spesa relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, per la deduzione o la detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, non è più utilizzabile la modalità semplificata consistente nell'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni dovrà essere data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.

Il comma 4 chiarisce che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, istituito dalla legge finanziaria 2007, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. Si affida inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità.

I commi da 4-bis a 4-quinquies apportano modifiche all’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (recante il regolamento relativo alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

Il comma 5 conferisce a Equitalia s.p.a. la facoltà di attribuire ai soggetti cedenti attività di riscossione, in luogo di proprie azioni, anche obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.

Il comma 6 rinvia al 30 settembre 2010 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007.

Il comma 7 stabilisce che la comunicazione dei dati relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

Il comma 8 prevede che il rimborso delle somme da restituire al contribuente per indebita riscossione possa essere effettuato, oltre che presso gli sportelli, anche mediante bonifico in conto corrente bancario o postale, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il comma 8-bismodifica le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria può invitare i contribuenti a fornire chiarimenti, nel caso di incertezze sulla dichiarazione, prima che l’Amministrazione stessa proceda all’iscrizione a ruolo, limitando l’utilizzo dell’invito in via telematica da parte dell’Agenzia delle entrate tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, alle sole ipotesi in cui sia “previsto nell'incarico di trasmissione. Inoltre viene eliminata la possibilità dell’Agenzia delle entrate di derogare, su istanza motivata, all’obbligo di effettuare l’invito in questione in via telematica quanto siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari.

Il comma 8-ter novella il comma 43 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, ampliando l’applicazione del principio della non effettuazione di rimborsi e iscrizioni a ruolo per somme inferiori ai 100 euro agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, corrisposti a partire dal 2004, ed estendendo l’ambito temporale di applicazione della norma nelle altre ipotesi prevedendola a regime per tutte le somme corrisposte successivamente al 1° gennaio 2003.

Il comma 8-quater modifica gli orari di apertura al pubblico delle conservatorie, prevedendo un orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato e che nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico sia limitato fino alle ore 11.

 

L’articolo 39-bis, con norma interpretativa, dispone che le tasse e diritti riguardanti il trasporto aereo non hanno natura tributaria.

 

L’articolo 39-ter modifica con il comma 1 una serie di agevolazioni ed esenzioni previste nel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), relative alle aliquote d’accisa applicabili sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze. Le previgenti agevolazioni, consistenti in un abbattimento dell’aliquota d’accisa del 60 per cento, vengono eliminate e portate a livello delle aliquote minime comunitarie.

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti.

Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

 

L’articolo 39-quater novella l’articolo 1, comma 188, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) recante disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai relativi adempimenti, in maniera da circoscrivere l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma.

 

L’articolo 39-quinquies, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, dispone che il tasso di cambio convenzionale per la conversione in euro dei redditi percepiti nel 2007 dai soggetti residenti a Campione d’Italia è determinando applicando la riduzione del 20% al tasso di cambio vigente al momento in cui i redditi sono stati percepiti.

 

I commi da 1 a 6-sexies dell’articolo 40 dispongono: la proroga della concessione per il gioco dell’Enalotto e del Superenalotto (comma 1); l’istituzione di una Agenzia fiscale alla quale saranno affidati i poteri e le competenze attualmente svolti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che sarà quindi soppressa (commi da 2 a 6); modifiche alla disciplina dei giochi a distanza (commi da 6-bis a 6-sexies).

Il comma 7 dispone che, ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta addizionale comunale all’IRPEF, si applicano l’aliquota e la soglia di esenzione vigente nell’anno precedente, a meno che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento.

Il comma 8 dispone che la regione, qualora deliberi una riduzione della maggiorazione dell’aliquota di addizionale regionale IRPEF, possa anticipare gli effetti della nuova misura al periodo di imposta in corso al momento della delibera.

 

L’articolo 41 è volto ad incentivare l’ampliamento del mercato della locazione - con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa – attraverso la costituzione di un’apposita società di scopo, che dovrà promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, recupero, ristrutturazione o realizzazione di immobili ad uso abitativo. A tal fine, si prevede un’autorizzazione di spesa ne limite di 100 milioni di euro.

 

L’articolo 42 reca disposizioni in materia di agricoltura. In particolare Il comma 1 aumenta da 23 a 48 milioni lo stanziamento previsto della legge finanziaria 2007 a favore dell'Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti che il decreto-legge 28 febbraio 2005 n. 22 le ha attribuito in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta; il comma 2 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad attivare, nel limite di 10 milioni di euro, le misure nazionali a supporto della riforma dell’organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta; il comma 2-bis aumenta di 30 milioni di euro per il 2007 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi; il comma 2-ter esclude le macchine agricole, definite dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

 

L’articolo 42-bis modifica i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali. Tali criteri rilevano in quanto i fabbricati che abbiano perso i requisiti di ruralità devono essere obbligatoriamente iscritti in catasto entro il 30 novembre 2007, per non incorrere in sanzioni.

 

L’articolo 42-ter riduce a 100 euro le sanzioni previste dall’articolo 1193 del Codice della navigazione per la mancanza dei documenti di bordo, qualora l’infrazione riguardi una nave da pesca ed i documenti vengano esibiti all’Autorità marittima entro 48 ore.

 

L'articolo 43 prevede che le assunzioni in deroga per l’anno 2007, da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, dei soggetti collocati in attività socialmente utili, autorizzate dall’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge finanziaria 2007, possano essere effettuate anche in soprannumero; in tale eventualità, tuttavia, i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento delle relative eccedenze.

 

Il comma 1 dell’articolo 44 dispone l’attribuzione, per l’anno 2007, di una detrazione fiscale pari a 300 euro a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il cui debito di imposta netto dovuto per l’anno 2006 risulti pari a zero. Il comma 2 dispone l’attribuzione ai soggetti indicati nel comma 1 di un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 300 per ciascun familiare a carico. Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, per l’anno 2007, per l’erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro, prevedendo che la dotazione del Fondo sarà derivante anche dall'impiego del 30% del fondo costituito dai cosiddetti depositi dormienti. Il comma 4 stabilisce che l’individuazione – nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3 – delle categorie di soggetti aventi diritto alla somma di 300 euro sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche della famiglia, di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In sede di individuazione dei beneficiari, si farà riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Il comma 4-bis stabilisce che la misura di sostegno prevista dai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro. Il comma 4-ter inserisce un periodo al comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, a mente del quale la detrazione riguardante gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale viene ammessa soltanto se la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

 

L’articolo 45 integra, per 25 milioni di euro ciascuno, il finanziamento per il 2007 del Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

L’articolo 46 interviene nell’ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, estendendo la vigente disciplina autorizzatoria speciale anche alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati al di fuori di siti industriali.

 

L’articolo 46-bis, interviene in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione di gas naturale. La disposizione, in particolare, definisce i criteri per l’affidamento del servizio di distribuzione a livello locale e introduce misure volte a favorire operazioni di aggregazione nel settore.

 

L’articolo 46-ter, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza di impresa siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

 

L’articolo 46-quatercontiene disposizioni relative al recupero di aiuti di stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune (comma 1) e alla liquidazione di indennizzi a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori (comma 2).

 

L’articolo 46-quinquies, è volto a favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. A tal fine dispone che nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture medesime con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.

 

L’articolo 47 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto legge.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto legge sottolinea la necessità di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e della relativa Nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si rinvia alle schede di lettura.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia alle schede di lettura.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia alle schede di lettura.

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 2, comma 3, che prevede un’autorizzazione di spesa in relazione agli interventi previsti dal Contratto di programma 2007 stipulato tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS, si segnala che quest’ultimo è attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei conti.

 

Con riferimento all’articolo 5, comma 3, lettera b), si osserva che sembrano mancare i termini per la comunicazione dell’AIFA alle aziende in ordine agli eventuali conguagli risultanti dalla verifica del 31 dicembre. Per quanto concerne poi la lettera d) dello stesso comma 3, si rileva che la norma, nello stabilire la riduzione del prezzo dei farmaci non ancora coperti da brevetto per il mancato o parziale versamento delle somme dovute da parte delle aziende farmaceutiche, sembra non prendere in considerazione il caso di un'azienda che non sia titolare di brevetti.

 

L’articolo 7, comma 3, rinvia agli articoli 163 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 2006, recante “Codice dei contratti pubblici”, allo scopo di assoggettare alle procedure della cd. legge obiettivo la gestione degli stanziamenti approvati dallo stesso comma. A tal proposito si osserva che sarebbe più opportuno rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 2006, (Codice dei contratti pubblici) ovvero al Capo IV del medesimo Codice, che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, piuttosto che agli articoli 163 e seguenti del medesimo Codice.

 

All’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “è autorizzata” e prima delle parole “la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2007”, il termine “altresì” non sembra congruo.

 

L’articolo 20-bis modifica alcune disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (e non istituisce un nuovo Fondo rotativo per infrastrutture strategiche);  si rileva pertanto l’opportunità di modificarne la rubrica.

 

All’articolo 25-bis, si segnala l’opportunità di modificare la formulazione della norma nella parte in cui dispone l’autorizzazione di spesa “a valere sull’ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006”, posto che non è chiaro se essa intenda riferirsi all’utilizzazione delle risorse previste dalla citata ordinanza.

 

Con riferimento ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 26, che prevedono l’adozione di successivi decreti ministeriali, si segnala che non viene indicata il termine entro cui tali decreti dovranno essere emanati.

 

Al comma 1 dell’articolo 26-ter, occorre valutare se modificare la disposizione al fine di fare riferimento – quale termine per la sospensione dei nuovi affidamenti – piuttosto che all’emanazione, all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

 

All’articolo 27, si osserva che il testo non individua il termine entro il quale il previsto decreto di riparto debba essere emanato. Al medesimo articolo, si evidenzia che l’equiparazione ai lavoratori socialmente utili riguarda (almeno letteralmente) solamente i lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria e non, invece, quelli della regione Campania.

 

All’articolo 27-bis, si osserva che la locuzione “rapporto di lavoro precario” appare generica e quindi suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi relativamente alla tipologia dei rapporti di lavoro interessati dalle assunzioni in questione.

 

All’articolo 28, comma 2, si osserva che il testo non indica i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali che devono essere sentite.

Per quanto riguarda la formulazione del comma 4-bis, sembrerebbe opportuno verificare la correttezza del riferimento normativo alla decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007, in materia di Programma comunitario “Gioventù in azione”. Si osserva inoltre che la norma, allorché (al terzo periodo) fa riferimento all’assegnazione temporanea di personale, sembrerebbe richiamare l’istituto del comando.

 

Il comma 5 dell’articolo 30 fa riferimento all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, che è stato modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169. Sarebbe opportuno specificare se la norma intenda anticipare l’efficacia del nuovo testo del suddetto articolo 67 anteriormente alla data di entrata in vigore prevista dal decreto legislativo n. 169 del 2007.

 

Con riferimento all’articolo 33, comma 2-bis, si osserva che le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge n. 76 del 1985, sono state modificate, senza novellare la norma, prima dall’articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. In relazione al comma 5, potrebbe risultare opportuno un approfondimento in ordine all’autorizzazione di spesa, che è imputata interamente all'anno 2007 (e non in parte al 2008), anche in considerazione dei termini temporali previsti per la presentazione della domanda.

 

Si osserva che l’articolo 43, benché letteralmente (sia nel testo sia nella rubrica) faccia riferimento ai soli soggetti collocati in attività socialmente utili, richiamando la lettera f-bis) del comma 1156della legge finanziaria 2007, potrebbe essere interpretata nel senso di voler fare riferimento anche ai lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria e della regione Campania. Al fine di dissipare tale dubbio interpretativo, sarebbe opportuna una formulazione più chiara della norma.

 

All’articolo 44, comma 1, si osserva che il beneficio, in quanto riservato a soggetti la cui imposta netta sia pari a zero, piuttosto che come detrazione di imposta appare configurabile come rimborso forfetario, come tale rientrante nell’ambito delle maggiori spese.

La norma contenuta nel comma 4 sembrerebbe escludere dall’ambito dei beneficiari i soggetti che percepiscono redditi diversi da quelli di lavoro e di pensione. Appaiono, inoltre, necessari dei chiarimenti in merito alle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006.

 

Con riferimento all’articolo 46 si segnala che il testo approvato dal Senato riporta il termine “giudizio” anziché “valutazione” come parrebbe più opportuno dal momento che a seguito di una modifica - riguardante la normativa di riferimento - l’espressione “valutazione dell'impatto ambientale” ha sostituito l’espressione “giudizio di compatibilità ambientale” contenuta nel testo originario del decreto legge.

 

Con riferimento all’articolo 46-bis si ricorda che il 13 giugno 2007 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”. In tale disegno di legge, attualmente in corso d’esame al Senato (A.S. 1644), l’articolo 15 concerne il riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, prevedendo l’emanazione di un regolamento per il riordino della disciplina di tali incentivi, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione. Si ricorda, inoltre, che la promozione di operazioni di aggregazione territoriale delle reti e delle utilities locali, finalizzata alla riduzione dei costi del servizio, rientra tra gli obiettivi della delega al Governo per il completamento della liberalizzazione in campo energetico (A.S. 691).

 

Con riferimento all’articolo 46-quinquies si evidenzia l’opportunità di specificare in modo tecnicamente puntuale cosa si intenda per condivisione delle infrastrutture e proporzionalità del contributo.

 

In relazione all’articolo 47, recante la clausola di copertura finanziaria, si rileva come le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis - relative a tutto il triennio 2007-2009, con in aggiunta oneri a regime dal 2009 - si sovrappongano alla norma di copertura di cui alla precedente lettera b), la quale prevede, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, una riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate corrispondente al complesso degli oneri indicati per tali anni dal comma 1 dell’articolo in oggetto


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Destinazione maggiori entrate)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 1.

(Destinazione maggiori entrate)

Articolo 1.

(Destinazione maggiori entrate)

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

Identico.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

L’articolo 1, comma 1, quantifica in 5.978 milioni di euro, limitatamente all’anno 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

 

Tali maggiori entrate - ulteriori rispetto a quelle incluse nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato (A.C. 3179) e utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2007[1] - vengono destinate, sempre per il 2007, a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento, obiettivi che già considerano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizioni recate dal decreto legge in esame (cfr. oltre).

 

Si rileva, in proposito, che il DPEF 2008-2011 – approvato con risoluzione dalle due Camere – aveva rivisto l’obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL: un livello inferiore al 2,8 per cento indicato dal DPEF dello scorso anno (luglio 2006) e confermato dall’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006), ma superiore dello 0,4 per cento rispetto a quello stimato nel quadro di finanza a legislazione vigente.

Gli andamenti tendenziali di finanza pubblica si erano già allora rivelati migliori rispetto alle previsioni di fine 2006, a causa della crescita economica superiore alle stime e del favorevole andamento del gettito tributario: il quadro a legislazione vigente indicava infatti un indebitamento netto tendenziale del 2,1 per cento.

Alla luce di tali andamenti positivi, il Governo, contestualmente alla presentazione del DPEF del giugno scorso, ha realizzato, con il citato DL. 81/07, una manovra di carattere espansivo, che ha comportato un incremento dell’indebitamento netto, rispetto agli andamenti tendenziali, pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

 

Successivamente, la Nota di aggiornamento al DPEF presentata dal Governo alle Camere alla fine di settembre, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate, contestualmente alla sua presentazione, con il decreto legge in esame. La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata quindi rideterminata al 2,4 per cento del PIL[2]:un punto percentuale in meno rispetto a quanto indicato nel DPEF di giugno e circa cinque punti percentuali in più rispetto al quadro a legislazione vigente, che al netto degli effetti del decreto legge in esame indica infatti un indebitamento netto tendenziale per il 2007 pari all’1,9 per cento[3].

 

Indebitamento netto - Quadro tendenziale
DPEF 2008-2011 e Nota di aggiornamento

 

2007

2008

Indebitamento netto tendenziale prima del DL n. 81/2007
(DPEF 2008-2011)

-2,1

-2,1

Indebitamento netto post DL n. 81/2007
(DPEF 2008-2011)

-2,5

-2,2

Indebitamento netto tendenziale aggiornato
(Nota aggiornamento DPEF 2008-2011)

-1,9

-1,8

Indebitamento netto post DL. 159 e manovra
(Nota aggiornamento DPEF 2008-2011)

-2,4

-2,2

 

 

Alla luce degli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, il Governo ha ritenuto pertanto di realizzare, con il decreto legge in esame, una ulteriore manovra di carattere espansivo che comporta - al netto delle disposizioni onerose introdotte nel corso dell’esame al Senato, alcune delle quali di rilevante entità [4]  – un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL[5]. L’adozione di interventi di spesa a valere sull’esercizio in corso ad opera del decreto legge in esame è stato reso possibile dall’andamento particolarmente virtuoso delle entrate tributarie erariali, che hanno manifestato anche nella seconda parte del 2007 una accentuazione del trend favorevole superiore a quanto già registrato nella stima delle entrate formulata in sede di predisposizione del DPEF di giugno. L’ulteriore rafforzamento della dinamica positiva delle entrate ha portato infatti a valutare un maggior gettito tributario, in termini di contabilità nazionale, di circa 6 miliardi di euro rispetto a quanto previsto nel DPEF di giugno.

 

Il comma 2 precisa che gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge in esame, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007).

 

L’articolo 47, comma 1, del decreto in esame, dispone poi che le maggiori entrate tributarie di cui all’articolo in esame – pari, come accennato, a 5.978 milioni di euro - siano destinate a far fronte agli oneri derivanti dal presente decreto relativamente all’anno 2007 (per un approfondimento in ordine alle modalità di copertura del decreto si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art.47).

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (l. finanziaria 2007), prevede che le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011.

In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

 


Articolo 2
(Imprese pubbliche)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 2.

(Imprese pubbliche).

Articolo 2.

(Imprese pubbliche).

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infra­struttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un con tributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

Identico.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

 

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

 

 

 

L'articolo 2 autorizza contributi alle società Rete ferroviaria italiana S.p.a. e ANAS s.p.a. per gli investimenti e manutenzione delle rispettive reti infrastrutturali.

 

Il comma 1 autorizza un contributo di 800 milioni di euro, per l’anno 2007, alla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., finalizzandolo alla prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

 

Sullo schema di contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è stato trasmesso, la IX Commissione della Camera dei deputati e l’8^ Commissione del Senato hanno espresso in merito ciascuna il proprio parere favorevole con osservazioni in data 17 ottobre 2007.

Si ricorda che i principali strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e lo Stato sono:

-        il contratto di servizio pubblico, che disciplina essenzialmente gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società [articolo 4, comma 4, della legge n. 538 del 1993 (legge finanziaria 1994)]

-        il contratto di programma, che regola gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete.

La disciplina dei rapporti tra gestore dell’infrastruttura e lo Stato è contenuta nell’articolo 4 dell’atto di concessione (D.M. 138/T del 31 ottobre 2000) e nell’articolo 14 del D.Lgs. n. 188 del 2003.

Il citato articolo 14 del D.Lgs. n. 188 del 2003 dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest’ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indica i mezzi per farvi fronte e disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica. Il contratto di programma può prevedere la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento n. 1191/69/CEE, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci. Possono altresì essere previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso, ferma restando la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi.

L’art. 4 dell’atto di concessione, di cui al D.M. n. 138/T del 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all’infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:

-        manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;

-        manutenzione ordinaria;

-        contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;

-        eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell’interesse della collettività;

-        adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

Lo schema di contratto 2007-2011 disciplina i rapporti tra Rfi Spa – in qualità di titolare della concessione – e il Ministero delle infrastrutture. Esso stabilisce reciproci obblighi e diritti ed individua le procedure per l’accertamento di eventuali inadempimenti da parte di Rfi e per l’applicazione delle relative sanzioni.

Al contratto sono allegate tabelle che quantificano analiticamente gli investimenti per la rete ferroviaria. Gli investimenti programmati riguardano quattro categorie di interventi:

-        investimenti per opere in corso, per 71 miliardi di euro, di cui 32 miliardi destinati alla tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli e 7 miliardi per la rete ad alta capacità;

-        investimenti di natura programmatica, distinti in:

-        opere prioritarie da avviare, per 34 miliardi di euro, di cui 9 destinati alla rete convenzionale e 25 alla rete ad alta capacità;

-        altre opere da realizzare, per 38 miliardi di euro, ripartiti a loro volta tra rete convenzionale per 12 miliardi di euro e alta velocità per 26 miliardi di euro;

-        opere previste a completamento del piano, per complessivi 46 miliardi di euro.

Per ciascuna di queste categorie è indicato il piano programmatico degli impegni, con il dettaglio delle risorse da reperire e degli impegni che si presume possano essere assunti nel periodo 2007-2011 e nel periodo successivo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 autorizza, per l’anno 2007, un ulteriore contributo di 235 milioni di euro alla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., oltre quello disposto dal precedente comma 1, relativamente a tutto il periodo di vigenza del contratto di programma 2007-2011, finalizzandolo alla continuità nell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE 20 luglio 2007.

 

La delibera CIPE n. 63 del 20 luglio 2007 ha preso atto dello schema di contratto di programma 2007-2011. In particolare la delibera valuta che la tabella A allegata allo schema include anche poste iscritte per gli anni 2009-2010 e 2011 ed al momento prive di copertura in relazione alla portata triennale della legge finanziaria, poste che quindi, più opportunamente, trovano collocazione nella tabella B (opere prioritarie da avviare), fermo restando che il Governo assicurerà continuità nell’attività di manutenzione straordinaria, per consentire che una quota delle risorse riservate nelle prossime leggi finanziarie al settore ferroviario verranno destinate allo scopo e che le poste ora traslate, che restano comunque in programma, potranno essere riscritte in tabella A, non appena disponibili le relative coperture.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e da ANAS S.p.A.

Si segnala che il contratto di programma 2007 è attualmente alla registrazione della Corte dei conti.

 

Sullo schema di contratto di programma, costituito da un articolato e da due allegati (concernenti – rispettivamente – le infrastrutture da realizzare nel 2007 e le prestazioni dei servizi con indicazione dei relativi corrispettivi), il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 luglio scorso. Tale schema di contratto è stato stipulato dichiaratamente nelle more della sottoscrizione della "convenzione unica", di cui articolo 1, comma 1018, della legge finanziaria 2007.

Si ricorda inoltre che tale ultima disposizione inoltre prevede che, entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore (30 giugno 2007) l’ANAS s.p.a. predisponga:

-        un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 1019 è innalzato da trenta a cinquanta anni);

-        l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.

Il Piano economico finanziario – elaborato sulla base del presupposto dell’ampliamento dell’arco temporale della concessione di ANAS da 30 anni a 50 anni – è già stato sottoposto al parere delle commissioni parlamentari[6]..

Per quanto riguarda il Piano degli investimenti, l’elenco puntuale delle opere per il periodo 2007-2052 è allegato al Piano economico finanziario. Esso si basa sullo sviluppo delle opere in corso, delle opere di nuova realizzazione (appaltabili nel periodo 2007-2011) finanziate da fondi ordinari e da stanziamenti già individuati relativi alla legge obiettivo, delle opere della legge obiettivo per le quali è comunque previsto un finanziamento pubblico seppur non ancora stanziato, delle opere attualmente incluse nella cd. area di inseribilità (ovvero le opere aggiuntive che l’ANAS considera appaltabili e finanziabili in proprio, mediante ricorso a capitali privati nella forma di finanziamenti bancari a medio-lungo termine) nonché sulla prevedibile evoluzione degli investimenti oltre il 2011.

 


Articolo 3
(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)

 

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 3.

(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)

Articolo 3.

(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

    a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1»;

 

    b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

 

    c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

 

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

 

«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi».

 

 

L’articolo 3 reca disposizioni sull'utilizzo, per le finalità di sviluppo indicate nell'elenco 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo TFR), istituito dalla medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda, preliminarmente, che l'articolo 1 comma 755 della finanziaria 2007 ha istituto, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito “Fondo”).

Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare. Al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro – ad eccezione di quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti - pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (comma 756).

I commi 758, 759, 761 e 762 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo nonché le relative procedure. In particolare, il comma 758 prevede che le risorse del Fondo, al netto delle risorse necessarie per le finalità previdenziali, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla medesima legge 296/2006 (finanziaria 2007) nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco. Il comma 759 dispone quindi che attraverso la conferenza dei servizi siano accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel precedente comma. Il comma 762 prevede inoltre che stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco 1, nei limiti degli importi accertati con appositi D.P.C.M., potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia. Il comma 761 dispone, infine, che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni.

 

In particolare, l’articolo è volto alla semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse del Fondo TFR le quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, sono state accantonate secondo gli importi indicati per ciascun interevento nell’elenco 1 allegato alla medesima legge.

Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, il comma 1, lettera a) – novellando il citato comma 758 - autorizza l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli indicati nell’elenco 1 per l’anno 2007 per il 2007, e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009.

La lettera b), novellando il comma 759 della medesima legge finanziaria 2007, dispone altresì che l'accertamento delle risorse disponibili sul predetto Fondo mediante conferenza di servizi, avvenga con periodicità indeterminata, anziché "trimestralmente" come previsto dalla previgente formulazione del comma.

La lettera c), novella a fini di coordinamento il comma 762 della legge finanziaria 2007, disponendo che l’utilizzo delle somme accantonate per gli interventi di cui al citato elenco 1 avvenga secondo le modalità sopra indicate.

 

Il comma 2 novella l’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 81/07, recante disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria sulle risorse accantonate di cui al citato elenco 1, stabilendo che tali anticipazioni - pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 - siano estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata dal citato comma 758, secondo periodo, della finanziaria 2007, come sopra novellato (cioè pari, per il 2007, all’ottanta per cento in termini di indebitamento netto degli importi di cui all’allegato 1); l'anticipazione è utilizzata preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti

 

Si osserva che la relazione tecnica allegata al decreto legge in esame valuta che tali anticipazioni siano estinte a valere su una quota pari al settanta per cento delle risorse utilizzabili (in luogo dell’ottanta previsto dalla norma, che fa riferimento al “secondo periodo” del comma 758, introdotto dal comma 1, lettera a), dell’articolo in esame. Il beneficio in termini di indebitamento netto derivante dall’articolo in commento viene quantificato dalla medesima relazione in 365 milioni di euro per il 2008, mentre si prevede un riflesso peggiorativo di 165 milioni per il 2009.

 


Articolo 3-bis
(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)

 

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunica­zione scritta all'INPDAP della volontà di adesione»;

 

    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche al regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45[7], riguardante l'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 347, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si osserva che l’articolo in esame attua una rilegificazione di disposizioni attualmente contenute in un atto normativo di rango regolamentare.

 

Si ricorda che la legge 266/2005 ha previsto all'articolo 1, comma 347 che, con lo stesso decreto ministeriale previsto all’articolo 13-bis, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80[8], siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche per i pensionati (già dipendenti pubblici) che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dello stesso Istituto - pure ai fini della l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996[9] -, nonché per i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP[10].

 

In attuazione di tale previsione legislativa è stato emanato il regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45 che, all’articolo 2, dispone che i soggetti interessati dalla norma, cioè i pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti in servizio o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, sono iscritti ope legis alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della L. 662/1996 (con il conseguente obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dal successivo articolo 3) a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento[11], qualora entro questo termine (cioè entro il 31 ottobre 2007) non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

In sostanza, si dispone un meccanismo di iscrizione basato sul silenzio-assenso dei soggetti in questione, in base al quale i medesimi soggetti sono iscritti automaticamente alla gestione credito INPDAP se non comunicano espressamente all’INPDAP la volontà contraria entro il 31 ottobre 2007.

Si attribuisce comunque che ai medesimi soggetti la possibilità di recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

La contribuzione è posta a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

Il successivo articolo 3 dello stesso regolamento dispone che, per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione valida ai fini contributivi, mentre ai pensionati si applica un’aliquota pari allo 0,15% dell’importo lordo della pensione; sono tuttavia esentati dal contributo in questione i titolari di pensione non superiore a 600 euro lorde mensili (tale ultimo importo viene adeguato dall'INPDAP in base alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Infine si dispone che la contribuzione è effettuata mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, istituisce presso l'INPDAP la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l’emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 1998[12], il quale prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a)       all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b)       alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c)       all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d)       al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e)       all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f)         ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

 

 

Con l’articolo in esame vengono modificate le modalità di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dei dipendenti in servizio e dei pensionati interessati dalla norma, facendosi venir meno il meccanismo di silenzio-assenso attualmente previsto, in base al quale l'iscrizione avverrebbe dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45, qualora entro questo termine i medesimi soggetti non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

Pertanto, con le modifiche introdotte, all’articolo 2 del menzionato D.M. 7 marzo 2007, n. 45, si dispone (comma 1) chei pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione.

Inoltre, si prevede (comma 2) che per i dipendenti in servizio e i pensionati che aderiscono alla gestione credito INPDAP, l’iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (cioè a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame).

 


Articolo 4
(Commissari ad acta per le regioni inadempienti)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 4.

(Commissariamento di regioni inadempienti)

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Articolo 4.

(Commissari ad acta per le regioni inadempienti)

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

 

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

 

 

L’articolo in esame detta disposizioni riguardanti la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai Piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

 

Il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro dai deficit sanitari. Il citato atto di diffida viene adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. La procedura prevista per l’adozione dell’atto di diffida è quella disciplinata dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

L’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) reca l’attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

Il secondo comma dell’articolo 120, come sostituito dall’articolo 6 della citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), disciplina l’esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

Tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l’esercizio dei poteri sostituitivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L’articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, nel dettare le norme attuative dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l’adozione da parte dell’ente degli “atti dovuti o necessari”(comma 1).

La fissazione del termine e la previsione, dopo il suo inutile decorso, dell’intervento sostitutivo del Governo viene a configurare un’ipotesi di inadempienza avente ad oggetto atti che, in quanto “dovuti” dovrebbero trovare un proprio fondamento in una disposizione di legge o comunque normativa.

E’ prevista una procedurache può essere qualificata come generale (comma 1), sulla quale si innestano, poi, le procedure “settoriali” previste dai successivi commi per le specifiche ipotesi ivi indicate.

Alla fissazione del “congruo termine” per l’adozione degli atti “dovuti o necessari” provvede il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, esercita il potere sostitutivo, che può esprimersi adottando direttamente i “provvedimenti necessari, anche normativi”, ovvero nominando un apposito Commissario[13]. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il comma1dell’articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti “anche normativi”, prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

Per quanto riguarda il potere sostitutivo in materia comunitaria, l’articolo 8 (comma 2) individua la prima “disciplina settoriale” che si innesta sul tronco della procedura generale di cui al comma 1, e ha ad oggetto le ipotesi di violazione della normativa comunitaria.

La citata legge n. 131 del 2003 prevede una seconda “procedura settoriale” (articolo 8, comma 3) per i casi in cui l’esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (Comuni, province o Città metropolitane).

In questi casi, si prevede che la nomina del Commissario debba tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito).

Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell’ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l’esclusione dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l’altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l’adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

L’articolo 8 prevede poi una “procedura d’urgenza” (comma 4), ricalcando almeno in parte quanto disposto dall’articolo 5, comma 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998[14]. Si tratta di una procedura speciale, cui il Governo può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.

Il comma 4 dell’articolo 8 configura regole procedurali ridotte, rispetto a quelle recate dal comma 1: il peso del principio di “leale collaborazione”, richiesto dall’articolo 120 della Costituzione, appare infatti minore[15].

Da ultimo, il medesimo articolo 8 (comma 5) impone, per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi, il criterio della proporzionalità degli stessi in rapporto alle finalità perseguite.

 

La norma prevede che la suddetta diffida sia adottata nel caso di mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani - in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati - tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, lasciando ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

 

L’articolo 1, comma 796, lettera b), della citata legge n. 296 del 2006, haprevisto l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario, le cui risorse sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

-       alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico[16]. Tale accordo deve includere un programma di rientro dal disavanzo entro il 2010, comprensivo delle misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al Piano sanitario nazionale e al D.P.C.M. 29 novembre 2001, nonché degli obblighi e delle procedure fissate dall’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza Stato-regioni;

-       all’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS)[17].

Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 ha assegnato alle regioni, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia le risorse per il triennio 2007-2009 stabilite nel citato Fondo transitorio, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

Si ricorda, infine, che l’articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)[18] ha previsto, nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione degli accordi con lo Stato, comprensivi dei piani di rientro, che consentono l’accesso al Fondo transitorio di cui sopra.

Al fine di ripianare i disavanzi pregressi (periodo 2001-2005), è stata quindi autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007 a beneficio delle regioni che, oltre a sottoscrivere il suddetto accordo con lo Stato, a decorrere dal 2007, attivano specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche[19].

 

Il citato comma 1 dell’articolo in commento stabilisce, altresì, che l’accertamento del mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti prescritti avvenga nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti[20] ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Si ricorda che il citato articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttiverimesse successivamente ad un Tavolo politico,composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti:

-       richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti;

-       procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate;

-       entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-       effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-       riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

 

Il citato articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di coordinatore), due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

-       certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze (programmazione regionale e mantenimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; piano regionale della prevenzione e aggiornamento del personale sanitario);

-       verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

-       monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza a partire dal monitoraggio già effettuato per gli anni 2001-2002 e sviluppo di una metodologia per l’analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’erogazione degli stessi LEA.

 

L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato[21]) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

 

Il comma 2 dell’articolo in esameprevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Nel corso dell’iter legislativo presso l’altro ramo del Parlamento, è stata introdotta la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere.

È stata sancita, altresì, l’incompatibilità della nomina del commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata.

Da ultimo, è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo in commento, in cui è previsto che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta.

A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

 

Da ultimo, si segnala che il Senato ha riformulato la rubrica dell’articolo in esame denominandola (in origine il titolo della rubrica era “Commissariamento di regioni inadempienti”).

 


Articolo 5
(Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 5.

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)

Articolo 5.

(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

2. Identico:

    a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è ricono­sciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

    a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è ricono­sciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

    b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

    b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

    c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1o gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;

    c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1o gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

    d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

    d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

    e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1o giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

    e) identica.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

3. Identico:

    a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, gros­sisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

    a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, gros­sisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

    b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

    b) identica;

    c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi succes­sivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percen­tuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

    c) identica;

    d) la mancata integrale correspon­sione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

    d) identica.

4. Entro il 1o dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanzia­mento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

4. Entro il 1o dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanzia­mento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

 

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1o ottobre 2007»

 

5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

 

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

 

5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

    «c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia».

 

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA».

 

 

La relazione illustrativa e quella tecnica (del disegno di legge di conversione del presente decreto) osservano che le norme introdotte dall’articolo 5 in commento costituiscono la trasposizione del documento prodotto dal "tavolo misto Stato-regioni" in materia di spesa farmaceutica.

Il comma 1, come modificato dal Senato, riguarda i limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (ossia per la distribuzione di medicinali da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate e per la distribuzione diretta da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale).

In particolare, il primo periodo stabilisce che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN (il decreto-legge, nel testo originario, fa riferimento alla percentuale del 14,4 per cento).

La spesa farmaceutica in oggetto comprende:

§      la distribuzione dei farmaci in via convenzionata, al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti (ticket regionali);

§      la distribuzione diretta dei medicinali collocati in classe “A” ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione “per conto” e la distribuzione in dimissione ospedaliera. Secondo il D.M. del 31 luglio 2007, Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, sono ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci ai pazienti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le strutture sanitarie. Sono altresì ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci agli assistiti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le farmacie “per conto” delle Aziende sanitarie locali sulla base di specifici accordi con le farmacie convenzionate.

In proposito, si segnala che il riferimento ai medicinali collocati in classe “A” è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

 

Si ricorda che i farmaci di classe A[22], rimborsabili dal SSN, sono i medicinali essenziali e i medicinali per malattie croniche, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

I medicinali inclusi in fascia A sono individuati da un apposito prontuario predisposto dal Ministero della Salute che viene periodicamente aggiornato e la cui validità si estende a tutto il territorio nazionale.

 

Sono esclusi, invece, dal computo della spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale gli oneri relativi alla somministrazione dei medicinali durante i ricoveri ospedalieri.

Nel calcolo del tetto del 14 per cento del finanziamento complessivo del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, si deve tener conto degli obiettivi di piano (il riferimento agli obiettivi di piano è stato introdotto nel corso dell’iter del provvedimento presso il Senato) e delle risorse vincolate di spettanza regionale, mentre non vanno computate le somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.

Il suddetto limite di spesa deve essere rispettato sia a livello nazionale sia in ciascuna regione.

Si ricorda che la disciplina sinora vigente prescrive che il limite di spesa (nazionale e regionale) per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari al 13 per cento della spesa sanitaria corrente, mentre il tetto per l'assistenza farmaceutica complessiva è pari al 16 per cento[23]. Si rileva che, nel limite del 13 per cento summenzionato, non rientra la distribuzione diretta per uso domiciliare (da parte delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), mentre la medesima è inclusa nel nuovo tetto del 14 per cento.

Come evidenziato anche nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione, la normativa vigente prevede che, in caso di superamento dei suddetti limiti di spesa, l’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) adotta i necessari interventi di contenimento nella misura del 60 per cento del superamento dei tetti prestabiliti (attuando, tra l’altro, una ridefinizione della quota di spettanza al produttore). Il restante 40 per cento è a carico delle regioni che devono adottare specifiche misure in materia farmaceutica.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la proroga di tutte le misure assunte dall’AIFA nel corso del 2006, al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica per l’anno 2007, prevedendo, altresì, la possibilità di una rideterminazione di tali misure ove in sede di monitoraggio si riscontri un andamento della spesa medesima difforme da quello programmato.

Riguardo ai limiti per la spesa farmaceutica ospedaliera (al netto della distribuzione diretta), cfr. il comma 5 del presente articolo.

Il secondo periodo del comma 1 in esame dispone che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica territoriale, sia a livello nazionale sia per ciascuna regione, sia annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre.

Il successivo terzo periodo prevede che, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettano all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta (da parte, come detto, delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), per ogni specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal già citato decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007[24], concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono altresì all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera (quarto periodo).

Il quinto periodo conferma il principio in base al quale il rispetto dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale costituisce una condizione per l'accesso da parte delle regioni alle quote di finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato (ossia alle risorse aggiuntive a quelle ordinariamente destinate dallo Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale[25]).

Il sesto periodo specifica che, nelle more della completa attivazione del flusso informativo summenzionato, alle regioni che non forniscano i dati della distribuzione diretta dei medicinali, come previsto al terzo periodo del comma in esame, viene attribuita, in via transitoria e salvo conguaglio, ai fini della determinazione del limite di spesa farmaceutica e della definizione dei budget aziendali di cui al successivo comma 2, una quota di spesa, relativa alla distribuzione diretta, pari al 40 per cento della spesa farmaceutica complessiva non convenzionata, come rilevata in base al Nuovo sistema informativo sanitario.

 

Il comma 2 reca norme finalizzateall’introduzione, a decorrere dal 2008, di un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.

In base alla nuova disciplina, l'AIFA attribuisce, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi relativi agli ultimi dodici mesi per i quali siano disponibili i dati, distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetto.

Dall'importo in questione sono detratti:

§      le somme restituite al Servizio sanitario nazionale (per il superamento dei limiti di spesa farmaceutica) ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché del successivo comma 3 del presente articolo;

§      il valore della minore spesa prevedibilmente registrabile nel nuovo anno a séguito dell'eventuale decadenza di brevetti dell'azienda.

Inoltre, nella determinazione del budget aziendale, si tiene conto solo nella misura del 60 per cento:

1)  dell'eventuale incremento in valori assoluti del limite di spesa di cui al comma 1 rispetto all'anno precedente, incremento derivante dall'eventuale crescita della base di calcolo su cui si applica il tetto del 14 per cento;

2)  delle risorse rese disponibili (sempre a livello nazionale) per effetto delle decadenze di brevetto che avvengano nell'anno per il quale sia attribuito il budget.

Le risorse residue, derivanti dalla limitazione al 60 per cento nell'imputazione delle somme di cui ai precedenti numeri 1) e 2), sono attribuite per metà (20 per cento) ad un Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno e per metà (20 per cento) ad un Fondo di garanzia per esigenze allocative che emergano nell'anno medesimo.

A tal fine, l'innovatività di un medicinale è riconosciuta dall'AIFA, sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci istituita presso la stessa Agenzia dal decreto-legge 30 settembre 2003[26], n. 269, e ha validità per 36 mesi, fatta salva la possibilità dell’AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici (lettera a)).

 

La lettera b) del comma in esame statuisce che la somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e dal Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno, deve corrispondere all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come definito al comma 1.

 

La lettera c) concerne la determinazione dei budget aziendali in via di prima applicazione della nuova disciplina e nelle more della completa attivazione dei flussi informativi summenzionati (relativi alla distribuzione diretta dei medicinali da parte delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali). Si prevede che, in tale fase, l'AIFA attribuisca, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a) e dei prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 (come risultanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge n. 296 del 2006). Il budget definitivo viene stabilito entro il 30 settembre 2008, in base ai dati derivanti dai suddetti flussi informativi; in mancanza degli stessi, ad ogni azienda è attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT (prontuario della distribuzione diretta), di cui alla determinazione dell'AIFA del 29 ottobre 2004[27].

 

Come già ricordato, la lettera f) del citato comma 796 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 conferma, per gli anni 2007 e seguenti, i provvedimenti adottati dal dicembre 2005 al settembre 2006 dall’Agenzia italiana del farmaco ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dall’ordinamento (cfr. le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006).

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2007 precisa che tale disposizione determina risparmi per 800 milioni di euro nel 2007, 825 milioni di euro nel 2008 e 852 milioni di euro nel 2009.

Le citate economie derivano dalla riduzione del 10 per cento del prezzo dei farmaci, dallo sconto dello 0,6 per cento a carico del produttore e da una rimodulazione del prontuario (con riferimento ai prodotti per i quali si è registrato un incremento dei consumi significativo nel 2006).

 

Ai sensi della lettera d), l'AIFA svolge il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA, inoltre, verifica l'eventuale superamento, con riguardo al 31 maggio, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno, del limite di spesa (nazionale e regionale) di cui al comma 1, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali[28] e di quelli comunicati dalle regioni relativamente alla summenzionata distribuzione diretta.

 

In base alla lettera e), qualora dalla verifica relativa al 31 maggio o da quella relativa al 30 settembre risulti che i valori di spesa superino la somma degli importi - rapportati, rispettivamente, ai primi cinque e ai primi nove mesi dell'anno - dei budget aziendali, incrementati con le risorse dei citati fondi per i farmaci innovativi e per esigenze allocative, si dà luogo al ripiano secondo la disciplina di cui al successivo comma 3. Peraltro, nel caso della rilevazione relativa al 30 settembre, il ripiano non concerne l'eccedenza già verificatasi, ma quella stimata (tenuto conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno) con riguardo al periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio sulla base della verifica relativa al 31 dicembre.

 

Il comma 3 definisce le norme per il ripiano in caso di superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

In particolare, la lettera a) prevede che l'intera eccedenza di spesa sia ripartita - al lordo dell'IVA - tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta (da parte, come detto, delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali) sulla spesa complessiva.

 

Si ricorda che le quote di spettanza - a valere sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA - sono pari, rispettivamente, al 66,65 per cento per le aziende farmaceutiche, al 6,65 per cento per i grossisti ed al 26,7 per cento per i farmacisti[29].

L’articolo 1, comma 796, lettera h), della legge n. 296 del 2006, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica per il Servizio sanitario nazionale, ha demandato all’AIFA la rideterminazione provvisoria delle quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale oggetto delle misure di contenimento di cui alla lettera g) (v. infra)

In attuazione di tale disposizione, la determinazione dell’AIFA del 9 febbraio 2007 ha rideterminato temporaneamente, per i citati prodotti, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, fissandole rispettivamente al 26,19 per cento e 6,52 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65 per cento. Il grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari a 73,17 per cento. Il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6 per cento del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA e le quote di spettanza sopra individuate.

 

La misura del ripiano a carico della singola azienda è determinata in proporzione al superamento del budget ad essa attribuito dall'AIFA (ai sensi del comma 2). Sull'entità del ripiano così definita, si applica il riparto in base alle quote di spettanza summenzionate.

Una specifica norma è, poi, finalizzata a favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi. A tal fine, la quota di eccedenza di spesa imputabile al superamento, da parte dei farmaci innovativi, delle risorse aggiuntive previsto dal precedente comma 2, lettera a), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

La lettera c) prescrive che, per la quota di ripiano a loro carico, le aziende farmaceutiche versino gli importi determinati in base alle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale approvate dall'AIFA, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296 del 2006[30].

Per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN.

Le somme sono corrisposte dalle aziende direttamente in favore delle regioni dove si sia verificato il superamento, in proporzione all'entità - in termini percentuali - del medesimo superamento in ciascuna regione (rispetto al limite del 14 per cento).

Secondo la relazione illustrativa, con la previsione del versamento delle somme esclusivamente alle regioni nelle quali si sono determinati superamenti dei tetti di spesa, è stato generalizzato il meccanismo del pay-back[31] per le aziende farmaceutiche, già parzialmente introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

 

L‘articolo 1, comma 796, lettera g), della legge finanziaria 2007 prevede che, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008, le aziende farmaceutiche, entro il termine del 30 gennaio 2007, possono chiedere all’AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi stabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro (ripartito nel seguente modo: 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

La richiesta dell’azienda deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il servizio sanitario nazionale elaborate dall’AIFA, per un importo complessivo pari all’ammontare, a livello nazionale, della riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci.

L’AIFA approva, entro il 10 febbraio 2007, la richiesta delle aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006. Tale ripristino è subordinato al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni, in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze: 20 febbraio 2007; 20 giugno 2007; 20 settembre 2007.

Gli atti che comprovano il versamento devono essere trasmessi dalle aziende interessate all’AIFA, al Ministero dell’economia e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007.

La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta, per l’azienda inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006 (data di entrata in vigore della determinazione dell’AIFA del 27 ottobre 2006 che stabilisce la riduzione dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN).

 

Sul piano procedurale, i termini per la comunicazione da parte dell'AIFA della quota di ripiano e per il relativo pagamento da parte delle aziende sono stabiliti dalla lettera b) del comma in esame, ove si prevede, altresì, che le aziende, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’AIFA, segnalino l’avvenuto ripiano all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della salute.

 

Con riferimento alla citata lettera b), si osserva che sembrano mancare i termini per la comunicazione dell’AIFA alle aziende in ordine agli eventuali conguagli risultanti dalla verifica del 31 dicembre (cfr. le lettere d) ed e) del comma 2).

 

La lettera d) prevede che il mancato o parziale versamento delle somme entro i termini stabiliti comporta la riduzione, nei successivi sei mesi, del prezzo dei farmaci dell'azienda ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento.

 

Si osserva che la norma sembra non prendere in considerazione il caso di un'azienda che non sia titolare di brevetti.

 

Il comma 4 reca misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico delle regioni.

In particolare, si prevede che l'AIFA elabori, per ciascuna regione, entro il 1° dicembre di ogni anno, la stima della spesa farmaceutica territoriale (come definita al comma 1) relativa all’anno successivo e la comunichi alle stesse regioni. Le regioni che, secondo tali stime, superano il tetto di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa - ivi inclusa la distribuzione diretta sopra menzionata - per un ammontare pari almeno al 30 per cento dell'eccedenza stimata.

L'adozione di tali misure costituisce condizione per l'accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

Tra le possibili misure di contenimento rientrano anche quelle di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

 

Il comma 5 fissa i limiti per la spesa farmaceutica ospedaliera.

La norma, come modificata nel corso dell’iter al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 2008, la spesa farmaceutica ospedaliera, come rilevata dai modelli CE (Conto Economico)[32] ed al netto della distribuzione diretta (la quale ultima, come detto, rientra nei limiti della spesa farmaceutica territoriale di cui al comma 1), non deve superare il limitedel 2,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale (il limite vigente è fissato al 3 per cento fissata per il 2007[33]).

Il decreto-legge, nel testo originario, prevede un livello massimo di spesa farmaceutica ospedaliera pari al 2 per cento del finanziamento del SSN.

In tale base di calcolo rientrano sia gli obiettivi di piano sia le risorse vincolate di spettanza regionale, mentre non vengono computate le somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.

L'eventuale superamento dei menzionati tetti di spesa è recuperato interamente a carico della regione, attraverso misure di contenimento della spesa suddetta o di altre voci, relative alla spesa ospedaliera non farmaceutica o al Servizio sanitario regionale, oppure con misure di copertura a carico di altre poste del bilancio regionale.

Vengono, infine, escluse dall'obbligo di ripiano le regioni che presentino un "equilibrio economico complessivo", relativo, cioè, all'intero assetto finanziario.

 

Nel corso dell’iter del provvedimento presso il Senato, è stato aggiunto il comma 5-bis, che introduce, a sua volta, un comma 2-bis all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347[34], convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

 

L’articolo 6 del citato decreto-legge n. 347 del 2001 prevede che, nell'àmbito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità[35].

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i livelli essenziali di assistenza[36] (comma 1).

Il comma 2 stabilisce, altresì, che la totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

 

Il nuovo comma 2-bissancisce chesono nulli i provvedimenti regionali che escludono, totalmente o parzialmente, la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco, ai sensi del comma 1 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 347 del 2001, o, successivamente all’istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1º ottobre 2007.

 

Il Senato ha aggiunto al testo del decreto-legge un ulteriore comma 5-ter, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001[37].

Il suddetto Accordo definisce le linee guida che consentono la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine. Le citate linee guida si integrano con quanto contenuto nelle linee guida nazionali in tema di cure palliative.

All'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante riduzione corrispondente dell'importo di cui all'articolo 18, comma 2, relativo alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

 

Un’ulteriore novità apportata dal Senato riguarda l’obbligo per il medico, nel prescrivere farmaci equivalenti, di indicare in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico (comma 5-quater).

 

Sempre per effetto delle modifiche apportate dal Senato, al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata aggiunta la lettera c-bis), al fine di integrare i mezzi di finanziamento relativi agli oneri per il personale e per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva.

Tra le fonti di finanziamento sono ora inclusi eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco[38], ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del farmaco (comma 5-quinquies).

 

E’ stato, infine, introdotto un nuovo comma 5-sexies,che modifica il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

Il testo vigente del citato comma 1 prevede che l'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale.

Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.

A seguito della modifica apportata dal Senato, è stata estesa la deroga alla sopra descritta disciplina autorizzatoria anche agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA.

 


Articolo 5-bis
(Disposizioni concernenti il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 5-bis.

(Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

 

1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dal 1o gennaio 2006 nel numero di 190 unità» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008 nel numero di 250 unità». L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

 

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.

 

 

L’articolo in commento, introdotto nel corso dell’iter del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

Il testo vigente del citato articolo 297 statuisce, tra l’altro, che, al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA volte a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia[39].

La novella incrementa la dotazione organica dell’AIFA, stabilendo che dal 1º gennaio 2008 tale dotazione è definita nel numero di 250 unità.

La norma autorizza, altresì, l'AIFA ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003[40], n. 269 e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245 (comma 1).

 

L’articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha stabilito che dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute, sono trasferite all'AIFA le unità di personale già assegnate alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di trasferimento del personale in questione.

La norma specifica, altresì, che l'Agenzia può comunque assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato[41].

Conseguentemente, l’articolo 26 del decreto del Ministro della salute n. 245 del 2004 prevede che, ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché i criteri da osservare per la scelta dei contraenti.

Alla stipula dei singoli contratti provvede il Direttore generale[42].

 

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Tali oneri, pari 2.467.253,87 di euro, sono a carico di quota parte del Fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4, dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.

 

Il comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che le Aziende farmaceutiche versano, su apposito Fondo istituito presso l'AIFA, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

Il comma 19, lettera b), numero 4, dello stesso articolo precisa che il 50 per cento delle risorse confluite nel predetto Fondo sono destinate, tra l’altro, ad attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale[43].

 


Articolo 6
(Destinazione della quota del canone di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 6.

(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità. Rete transeuropea di trasporto

Articolo 6.

(Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

 

 

L’articolo 6, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, con delibera del CIPE, dovrà essere determinata la quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi di investimento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ai fini della realizzazione della suddetta infrastruttura.

La delibera del CIPE, che dovrà essere adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, dovrà definire anche i criteri e le modalità attuative della norma in esame.

 

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario si è avviato e sviluppato per effetto delle Direttive n. 91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE (recepite in Italia con i D.P.R. n. 277 del 1998 e n. 146 del 1999 e, da ultimo, con il Decreto Legislativo n. 188 del 2003). Un ulteriore passo verso la liberalizzazione del settore è stato fatto in sede comunitaria attraverso l’emanazione del secondo pacchetto ferroviario, costituito - oltre che dal regolamento n. 881/2004 volto all’istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea - dalle Direttive 2004/49/CE, 2004/50/CE e 2004/51/CE, relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonché all’interoperabilità del sistema transeuropeo.

Nell’ambito del secondo pacchetto sono previste specifiche modifiche alle direttive sull'interoperabilità, 96/48/CE e 2001/16/CE, al fine di renderle coerenti con le altre misure del pacchetto, in particolare quelle sulla sicurezza e sulla costituzione dell'Agenzia ferroviaria europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza di realizzare l'interoperabilità sull'intera rete in coincidenza con l'ulteriore apertura del mercato alla concorrenza.

Ai sensi di tale normativa, il gestore della rete ferroviaria, previa verifica della sussistenza delle condizioni legislativamente previste, è tenuto a consentire alle infrastrutture ferroviarie nazionali ed internazionali che lo chiedano l’accesso all’utilizzo della infrastruttura ferroviaria ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto.

L’accesso alla rete delle imprese ferroviarie è subordinato:

§         al possesso di licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

§         al possesso di certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete,

§         al pagamento di un canone di accesso.

La società RFI – appartenente al gruppo facente capo alla holding FS – è il gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana, in virtù dell’atto di concessione di cui al D.M. 31 ottobre 2000, n. 138T, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina – insieme al Contratto di Programma – i rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario).

I rapporti fra RFI e le singole imprese sono regolati, oltre che in generale dai menzionati decreti di recepimento delle Direttive comunitarie, a mezzo di contratti di accesso all’infrastruttura stipulati sulla base del “Prospetto informativo della rete” (PIR), documento previsto dal D.Lgs. n. 188 del 2003, in cui sono definite le regole generali, le scadenze, le procedure ed i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi alla richiesta e all’assegnazione della capacità.

La definizione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono contenuti nel D.M. 21 marzo 2000 43/T, e sono ripresi e declinati con riferimento alle singole tratte delle rete italiana nel capitolo 6 del “Prospetto informativo della rete” (PIR). Il canone di utilizzo rappresenta dunque un costo per le IF e la principale voce di ricavo da mercato per RFI.

L'articolo 17 del D.Lgs. n. 188 del 2003 prevede che, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI), previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (comma 1).

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (comma 2).

Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14 dello stesso decreto legislativo (comma 3).

Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete (comma 4).

Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri (comma 5):

a)    qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

b)    saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

c)    usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;

d)    velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

e)    consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

In base al comma 8, il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione. A tal proposito si segnala che l'articolo 1, comma 970, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito, modificando il comma 8, che l'incremento del canone non può essere inferiore al 2% annuo.

 

Si evidenzia che la versione originaria dell’articolo 6 in esame prevedeva che la quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come sopra determinata da parte del CIPE, dovesse essere destinata alla realizzazione delle tratte del Sistema “Alta velocità/Alta capacità”, ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)[44], concorrendo alla copertura dei relativi costi di investimento, fino alla copertura completa del costo dell’opera.

 


Articolo 7
(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 7.

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

Articolo 7.

(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.

1. Identico.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

2. Identico.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

 

3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

4. Identico.

 

 

L'articolo 7 dispone finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano, in deroga, per quanto riguarda i finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, al patto di stabilità interno.

 

Il comma 1 autorizza, per l’anno 2007, la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea “C” della metropolitana della città di Roma.

 

Relativamente a tale opera si ricorda che con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001[45] è stato approvato, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 443 del 2001, il 1° Programma delle opere strategiche comprendente, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la metropolitana “C” della città di Roma. La successiva delibera CIPE n. 65 del 1° agosto 2003[46] ha approvato il progetto preliminare di alcune tratte della suddetta metropolitana, assegnando un contributo di 316 milioni di euro. Con la delibera CIPE n. 105 del 20 dicembre 2004[47] è stato approvato il progetto preliminare di ulteriori opere connesse alla realizzazione della metropolitana “C”, le varianti al progetto precedentemente approvato e il quadro economico generale del tracciato fondamentale, per l'importo complessivo di 3.047,424 milioni di euro, determinando in 1.509,122 milioni di euro il costo del primo lotto funzionale. Con la delibera CIPE n. 39 del 27 maggio 2005[48] il Comitato ha preso atto del trasferimento della funzione di soggetto aggiudicatore effettuato dal comune di Roma a favore della Società Roma Metropolitane S.r.l. - interamente partecipata dal comune stesso. Infine, con la delibera CIPE n. 144 del 17 novembre 2006[49] il comune di Roma è stato autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie a valere sulle risorse assegnate, per la realizzazione della linea “C” della metropolitana, con la citata delibera 1° agosto 2003, n. 65.

 

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2007, la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

 

Il comma 3 autorizza, sempre per l'anno 2007, la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico. Nel corso dell’esame presso il Senato è stato approvato un emendamento ai sensi del quale la somma di cui al presente comma dovrà essere utilizzata ai sensi degli articoli 163 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

 

I citati articoli 163 e seguenti del d.lgs. n. 163 regolano la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

La finalità della norma sembra quindi quella di assoggettare alle procedure della cd. legge obiettivo (ora raccolte nel codice dei contratti pubblici) la gestione degli stanziamenti approvati dal comma in esame, senza tuttavia che le opere finanziate rientrino nel programma delle infrastrutture strategiche.

 

Si osserva che sarebbe più opportuno rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3-bis, il quale estende a tutte le tratte della metropolitana di Milano i tre contributi quindicennali,per complessivi 15 milioni di euro,originariamente concessi dall’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al solo tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate.

I suddetti contributi sono così ripartiti:

§      3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007,

§      6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,

§      6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 977, della citata legge n. 296 del 2006, ha provveduto al rifinanziamento del Programma Infrastrutture Strategiche (PIS), di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, autorizzando la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A valere su tali importi il successivo comma 979 dello stesso articolo ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate.

Relativamente a tale opera si ricorda che con la delibera CIPE n. 112 del 29 marzo 2006[50] è stata “formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla nuova Linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, limitatamente alla 1a tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico”. Nella medesima delibera si legge che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Milano e che il costo complessivo dell’intervento è quantificato in 788,7 milioni di euro, di cui il Ministero delle infrastrutture ipotizza una copertura per “351,500 Meuro, da risorse del Comune di Milano e, per 197,200 Meuro, da risorse derivanti dai privati …, mentre per il fabbisogno residuo di 240,000 Meuro viene prevista la copertura a carico delle risorse destinate all’attuazione del Programma”.

 

Il comma 4dispone che le somme erogate a titolo di contributo al trasporto metropolitano delle grandi città di cui ai commi 2 e 3, sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno - sia in termini di competenza che di cassa - a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda che la vigente disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 (di cui all’art.1, commi 676-693 della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007)prevede che anche i trasferimenti erariali devono essere conteggiati ai fini del saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto, sia in termini di competenza che di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata (comma 682). Per quanto concerne, in generale, i vincoli imposti agli enti locali per il miglioramento dei loro saldi finanziari, si ricorda che il comma 681 della predetta legge finanziaria 2007 stabilisce che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, gli enti locali debbano conseguire un saldo finanziario, espresso in termini di competenza e in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678. Tale ultima disposizione stabilisce che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il triennio 2007-2009 sia corrispondente alla somma, in valore assoluto, degli importi derivanti dall’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, per i soli enti con saldo medio triennale positivo nel medesimo periodo 2003-2005. Il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è pertanto ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerata in valore assoluto, come desunta dai rispettivi consuntivi. In tal modo, come sottolineato dalla circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, tutti gli enti partecipano al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente, mentre gli enti che presentano una situazione di deficit nel triennio 2003-2005 contribuiscono ulteriormente, in misura proporzionale a tale deficit, al raggiungimento degli obiettivi del comparto. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1-bis del decreto-legge n.81/2007 ha modificato le regole poste dalla legge finanziaria per il 2007 in tema di patto di stabilità, agendo in particolare sul calcolo del saldo finanziario. È stato infatti inserito un comma 683-bis, in base al quale, limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'articolo 2 del medesimo decreto-legge dispone che la partecipazione al conseguimento degli obiettivi del nuovo patto di stabilità per il 2007 si riduce per quegli enti locali che registrano un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, in misura corrispondente alle spese di investimento finanziate nell’anno in corso utilizzando l’avanzo di amministrazione riportato nel bilancio di apertura.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2008, attualmente all’esame del Senato, reca all’articolo 10 disposizioni in materia di patto di stabilità interno degli enti locali. Tali disposizioni, prevedono, tra l’altro, l’introduzione del comma 679-bis all’art. 1 della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce, per gli anni 2008-2010, l’azzeramento del concorso alla manovra delle province e dei comuni che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Per tali enti gli obiettivi programmatici dovranno essere pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. In base a tale disposizione, il saldo di bilancio, quale obiettivo di riferimento per il patto di stabilità, viene calcolato assumendo per la parte corrente i dati di competenza e per la parte in conto capitale i dati di cassa, anche al fine di rendere più agevole l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento. Per gli anni 2008-2010 gli enti dovranno pertanto conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata. Il medesimo articolo 10 dispone altresì una riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 per gli enti “in avanzo” che presentino determinati parametri positivi con riferimento alle entrate in conto capitale, attraverso la deduzione dal calcolo dell’eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata.

 


Articolo 8
(Interventi per il trasferimento modale da e per
la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 8.

(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina).

Articolo 8.

(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina).

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonché per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commis­sioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'ade­guamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamenta­ri.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

8. Identico.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

9. Identico.

 

 

L'articolo 8 finanzia una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina; prevede, al medesimo scopo, l’istituzione di un’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina e di un’Autorità marittima.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame reca un’autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2007 allo scopo di potenziare il trasporto marittimo di merci – comprese quelle pericolose - da e per la Sicilia, attraverso una serie di interventi sui porti calabresi e siciliani diretti a migliorarne:

i servizi;

i collegamenti intermodali;

la sicurezza.

Con emendamento approvato dal Senato, si è introdotto un inciso in forza del quale si deve tenere conto, nella realizzazione degli interventi predetti, anche dei dati su sinistri e infortuni in possesso dell’IPSEMA e delle Capitanerie di porto[51].

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2007 per la messa in sicurezza - semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati - della viabilità statale calabrese e siciliana interessata dall’emergenza traffico a seguito dei cantieri aperti sull’autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), nel tratto Bagnara-Reggio Calabria.

 

L’avvio dei lavori per l’ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto Bagnara Calabra-Scilla, il 4 ottobre scorso, ha determinato infatti la chiusura della carreggiata Nord, dal km 412,429 al km. 424,100 e la deviazione del traffico, anche pesante, da e per la Sicilia e del traffico locale, su una sola corsia a doppio senso di marcia. Il 26 settembre 2007, il Ministro delle infrastrutture, in occasione dell’esame di un'interrogazione - Leone ed altri, n. 3/01258 - presentata alla Camera dei deputati, aveva già sottolineato la necessità di agevolare e di mettere in sicurezza la carreggiata aperta e di aiutare tutti i mezzi, in specie quelli pesanti, a defluire su altri corsi, anche attraverso porti a tal uopo individuati, da riallocare in senso logistico.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 allo scopo di potenziare sia il trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno–Reggio Calabria–Melito Porto Salvo che il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Reggio Calabria, attraverso:

§      investimenti per materiale rotabile;

§      interventi di integrazione e scambio modale;

§      riqualificazione integrata delle stazioni.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina attraverso:

§      l’acquisto o il noleggio di navi;

§      l’adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi;

§      il collegamento veloce dell’aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali;

§      l’introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell’emergenza di cui al comma 2;

§      l’istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

 

Il comma 5 prevede che gli interventi e la ripartizione delle risorse di cui ai commi 2-4 siano definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari e realizzati, in ragione dell'urgenza, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ovvero con procedura negoziata senza previa indizione di gara[52].

 

Il comma 6 assegna alla regione Calabria e alla regione Sicilia un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti commissioni parlamentari, finalizzato all’adeguamento e alla stipula dei contratti di servizio concernenti i collegamenti marittimi tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

 

A riguardo si ricorda che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale. La norma prevede pertanto la sola assegnazione del contributo finanziario, lasciando alla competenza legislativa delle regioni interessate la disciplina normativa della materia.

 

Il comma 7 istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, da individuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta - in deroga agli artt. 16 e 17 cod. nav. e all’art. 14, comma 1-ter, L. 24 gennaio 1994, n. 84, i quali definiscono le rispettive competenze delle autorità portuali, dell’autorità marittima e delle aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura – un’istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede a Messina. Alla medesima Autorità sono attribuiti compiti inerenti:

§      il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione e di misure di prevenzione come proposte dall'IPSEMA;

§      la regolazione dei servizi.

 

Il comma 8 riduce di 20 milioni di euro per l’anno 2007, l’autorizzazione di spesa - 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - contemplata dall’art. 4 della legge n. 13/2006, come sostituito dall’art. 1, comma 1046, della legge n. 296/2006, finalizzata ad incrementare il fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale.

 

Il comma 9 sopprime l’autorizzazione di spesa contemplata per il 2007 dall’articolo 1, comma 245, della legge n. 311/2004 (5 milioni di euro), in favore dell’ammodernamento e del potenziamento del comparto della pesca.

 

Per completezza si ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817), all’articolo 34 (commi 8-10) finanzia interventi infrastrutturali sia per fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro–Reggio Calabria, sia per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina. Demanda inoltre ad un decreto del Ministro dei trasporti l'individuazione delle risorse necessarie al potenziamento e alla sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, agli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto, all’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania.

 

Si osserva che al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “è autorizzata” e prima delle parole “la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2007”, il termine “altresì” non sembra congruo e dovrebbe quindi essere soppresso.

 


Articolo 9
(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 9.

(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.).

Articolo 9.

(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.).

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

1. Identico.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

 

2-bis. All'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

 

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

 

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, i contratti di servizio» sono soppresse.

 

 

L'articolo 9 autorizza per il biennio 2006-2007 l'erogazione di somme alla società Trenitalia S.p.A. in relazione agli obblighi di servizio pubblico, e apporta modifiche alla legge n. 166/2002 in materia di procedure per l’assegnazione dei contratti relativi ai servizi di trasporto sottoposti ai predetti obblighi di servizio.

 

Il comma 1, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme complessivamente previste per gli anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. L’autorizzazione è disposta in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria. L'erogazione è effettuata nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., per un ammontare accertato in via definitiva e senza dare luogo a conguagli.

Si ricorda che il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e la società Trenitalia S.p.A. è disciplinato dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994). L'ultimo contratto di servizio elaborato è relativo al periodo 2004-2006 e riguarda anche i rapporti tra società e regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 422/1997, a norma del quale il Ministro dei trasporti provvede in tal senso fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni.

L’articolo 9 citato prevede che, con decorrenza 1° giugno 1999, sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alla società Trenitalia S.p.A. di interesse regionale e locale. Per tali servizi, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con la società Trenitalia S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. A norma del comma 3, il Ministro dei trasporti, al fine di regolare i rapporti con la società Trenitalia S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

-    a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti;

-    ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

-    a stipulare con le regioni gli accordi di programma previsti dall’articolo 12.

 

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all’articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all’art. 20, comma 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

Il citato comma 973 autorizza la spesa complessiva di 311 milioni di euro per l'anno 2007, per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio tra regioni e Trenitalia Spa stipulati ai sensi dell’art. 52 della legge n. 388/2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

L’articolo 20 del D.Lgs. n. 422/1997 disciplina i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporti; il comma 7, in particolare, stabilisce che i criteri di ripartizione di tali trasferimenti vengono rideterminati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Con emendamento approvato dal Senato, è stato aggiunto un comma 3, che sostituisce i commi 2 e 3 dell’articolo 38 della legge n. 166/2002 (c.d. ‘collegato infrastrutture’)

Tale articolo detta disposizioni in materia di trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci, disciplinando gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia e la conseguente contribuzione da parte dello Stato, e prevedendo un sistema di incentivazioni e contributi per il rilancio del trasporto merci e per il trasporto combinato[53]. Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno, il comma 2 prevede che questi vengano affidati tramite procedura concorsuale. La finalità della disposizione è quella di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, facendo peraltro salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie. Il comma 3 ha altresì previsto un periodo transitorio, conclusosi il 31 dicembre 2005, durante il quale Trenitalia Spa risultava essere l’unico affidatario degli obblighi di servizio, tramite un apposito contratto.

Il nuovo comma 2, come sostituito dall’articolo 9 in esame, prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico vengano regolati con contratti di servizio pubblico, da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, e della durata di non inferiore a cinque anni, con facoltà di revisione annuale delle caratteristiche quantitative e qualitative. L’affidamento dei contratti viene effettuato, nel rispetto della normativa comunitaria, dal Ministero dei trasporti. Essi devono definire: gli obblighi di servizio pubblico, i corrispettivi - entro i limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale dello Stato - e le compensazioni dovute alla società fornitrice.

Rispetto al comma 2 vigente, pertanto, le nuove disposizioni:

-    si applicano in via generale a tutti i servizi trasporto ferroviario di interesse nazionale connessi ad obblighi di servizio pubblico, e non solo al trasporto viaggiatori;

-    non prevedono la procedura concorsuale, ma l’affidamento diretto dei contratti di servizio da parte del Ministero dei trasporti.

 

Va segnalato che l’articolo 13, comma 3, del disegno di legge AS 1644 “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, approvato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato, reca una norma di analogo contenuto. Essa differisce peraltro da quella in esame in quanto prevede che l’affidamento dei contratti di servizio venga effettuato “mediante procedure concorsuali”.

 

Il nuovo comma 3, anch’esso introdotto dall’articolo in esame, oltre a stabilire che i contratti di servizio di cui al comma 2 sono sottoscritti dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, previo parere del CIPE, dispone una modifica dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 238/1993. Tale norma prevede che il Ministro dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti. Il comma in esame sopprime le parole “contratti di servizio”, e determina quindi il permanere dell’obbligo di trasmissione al Parlamento per i soli schemi di contratto di programma.


Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 23 ottobre 2007 è stato adottato il regolamento relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferroviache è in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali ed internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su strada; è fatta comunque salva la facoltà per gli Stati membri di estendere l’applicazione del regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali.

Lo scopo del regolamento è quello di definire le modalità mediante cui le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. Esso stabilisce altresì le condizioni alle quali, nel momento in cui stipulano o impongono obblighi di servizio pubblico, le autorità competenti compensano gli operatori di tali servizi per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva.

 


Articolo 10
(Disposizioni concernenti l’editoria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria).

Articolo 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria).

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

2. Identico.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

3. Identico.

4. La regolarità contributiva previden­ziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

4. Identico.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

6. Identico.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

7. Identico.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

8. Identico.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

9. Identico.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

10. Identico.

 

 

L’articolo 10, al comma 1, dispone, in seguito alla modifica apportata dal Senato, una riduzione pari al 2 per cento, relativamente agli anni 2007 e 2008, di una parte dei contributi diretti all’editoria previsti dalla legge n. 250 del 1990[54].

 

In particolare, i contributi oggetto di riduzione sono quelli di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, nonché all’articolo 4 della legge n. 250/1990, ossia quelli erogati in favore di:

imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della L. n. 250/1990[55]);

imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990);

imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990);

cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della L. n. 250/1990);

imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della L. n. 250/1990);

imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (articolo 4 della L. n. 250/1990).

 

Si ricorda che le provvidenze in favore dei soggetti menzionati sono subordinate al possesso di determinati requisiti, indicati dalle norme di riferimento, le quali prevedono altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo.

 

La disposizione in esame presenta un contenuto normativo di non immediata evidenza, in quanto individua il proprio ambito di applicazione attraverso una serie di rinvii alla citata legge n. 250/1990. Peraltro, va evidenziato che la materia delle provvidenze all’editoria non trova la propria disciplina esclusiva nella legge n. 250/1990, ma anche in altre disposizioni legislative che nel tempo hanno recato diverse modifiche (anche extra-testuali) alla normativa de qua.

Il riferimento ai “giornali di partito” permette di esemplificare uno dei problemi interpretativi cui la formulazione in esame potrebbe dare luogo: la disciplina delle provvidenze agli organi di stampa delle forze politiche non è infatti contenuta solo nell’articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990 (cui l’articolo in esame fa esclusivo rinvio).

La stratificazione normativa nella materia delle provvidenze all’editoria è in effetti, come sopra accennato, ragguardevole. Può citarsi, a mero titolo di esempio, la legge finanziaria per 2001, che all’articolo 1, comma 153 ha rideterminato le condizioni per l’accesso ai contributi alla stampa di partito, senza modificare espressamente la disciplina originaria contenuta nell’articolo 3, comma 10, della legge 250/1990. In base alla norma della finanziaria 2001, accedono ai contributi in esame le imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

Peraltro, va ricordato che l’articolo 20 del d.l. 223 del 2006[56], oltre ad incidere nuovamente sulle condizioni per l’accesso degli organi di partito alle provvidenze (comma 3-ter), ha più in generale previsto una riduzione degli stanziamenti per le provvidenze all’editoria previsti dalla legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la conseguente rideterminazione dei contributi (commi 1 e 2).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007 ha modificato i requisiti per accedere ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici.


In seguito alla modifica introdotta dal Senato, la riduzione delle provvidenze - originariamente fissata al 7 per cento - è pari al 2 per cento, con riferimento al “contributo complessivo” spettante a ciascun soggetto.

Peraltro, accanto a questa modifica è stato introdotto un tetto massimo alle provvidenze per ciascun beneficiario, in quanto il contributo non può in ogni caso essere superiore al costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.

 

Il comma 2 è espressamente volto a consentire una corretta applicazione di due disposizioni recate dalle ultime leggi finanziarie, relative al procedimento per l’erogazione dei contributi alle imprese editrici. In particolare, si tratta del:

§      articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha soppresso l’anticipazione sui contributi all’editoria, prevedendo che questi ultimi siano erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento;

§      articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che, ove necessario, le erogazioni delle provvidenze si possono effettuare mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto (in questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine dell’anno successivo a quello di riferimento).

L’innovazione è relativa al termine per la presentazione della documentazione finalizzata all’accesso alle provvidenze di cui al citato articolo 3 della l. n. 250/1990, che viene fissato al 30 settembre successivo alla “scadenza di presentazione” della relativa domanda di contributo. Il nuovo termine si applica a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007.

Attualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 461 della legge finanziaria 2006 (richiamato dalla disposizione in esame), il termine per la trasmissione della documentazione è invece di un anno dalla richiesta.

 

A proposito della formulazione del testo, si osserva che la locuzione “scadenza di presentazione” non è facilmente comprensibile, anche se sembra fare riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

 

Il comma 3 precisa che la presentazione della documentazione necessaria entro il termine stabilito rappresenta un onere nei confronti degli aventi diritto, previsto a pena di decadenza dal diritto alla percezione del contributo.

 

Il comma 4 specifica che il requisito della regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere posseduto dalle medesime imprese sempre entro il termine del 30 settembre (v. comma 2) a pena di decadenza.

Il requisito della regolarità contributiva previdenziale si intende soddisfatto – in base alla norma in esame – anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

 

Il comma 5 prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, la riduzione delle agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla società Poste Italiane Spa, a norma del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353[57].

 

Il decreto in questione prevede infatti l’applicazione di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali, delle quali possono fruire (art. 1):

­       le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione.

­       le imprese editrici di libri;

­       le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

­       le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento;

­       gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso, in favore di Poste Italiane Spa, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata da Poste Italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate in favore di ciascun avente diritto (art. 3).

 

La riduzione è pari al 7 per cento degli importi annui, di ammontare complessivo inferiore al milione di euro, versati a ciascuna impresa beneficiaria e del 12 per cento degli importi annui, di ammontare complessivo superiore al milione di euro, versati a ciascuna impresa beneficiaria.

 

A norma del comma 6, la società Poste Italiane Spa applica le previste riduzioni mediante opportuni conguagli.


Va segnalato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con una segnalazione inviata il 28 ottobre scorso ai Presidenti delle Camere e al Governo, ha rilevato che il mantenimento del regime tariffario agevolato in favore di Poste Italiane, di cui al DL n. 353/2003, si pone in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. Tale disciplina determinerebbe, infatti, “un’evidente e grave distorsione concorrenziale, in quanto operatori postali diversi da Poste Italiane non sono in grado di praticare offerte competitive agli editori” per le prestazioni cui la normativa stessa si riferisce.L’Autorità sottolinea pertanto la necessità di apportare, in sede di conversione del decreto legge, “un intervento di modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni sulle agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali”.

 

Ai sensi del comma 7 le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti e servizi contraddistinti da un proprio marchio o altro elemento distintivo, sono equiparate ai giornali di pubblicità e pertanto escluse dalle agevolazioni tariffarie, a norma dell’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 353 del 2003.

Si ricorda che giornali “di pubblicità”, esclusi dalle agevolazioni ai sensi del citato articolo 2 del D.L. n. 353/2003, sono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto.

 

Il comma 8 dispone che il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 353/2003, che non consente l’accesso di singole pubblicazioni alle agevolazioni tariffarie – presenza, su base annua, di inserzioni pubblicitarie per oltre il 45 per cento dell'intero stampato - debba essere verificato - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - per ogni singolo numerodi pubblicazioni spedite.

 

Il comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007, al fine di assicurare l’erogazione dei contributi diretti all’editoria di cui alla legge n. 250/1990, relativi all’anno 2006.

 

Il comma 10 dispone l’abrogazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224[58].

Tale disposizione prevede che la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali possa essere effettuata – a date condizioni - anche da soggetti diversi dalle imprese stesse. In questo caso viene modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che la garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 5 della legge n. 62 del 2001 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), attraverso un apposito “Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo Stato concede contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

 


Articolo 10-bis
(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva).

 

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifica­zioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

 

«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

 

    a) devono trasmettere giornal­mente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

 

    b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

 

    c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1o ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge».

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, interviene in materia di contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome proponendo un’interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall’art. 3, comma 2-ter , della legge 250/1990[59].

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2-ter, della legge 250/1990[60] (come modificato dall’art. 1, comma 717, della legge finanziaria 2007[61]) assegna, per quanto qui interessa[62], contributi diretti alle imprese che editino quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige nonché alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni; ciò è previsto nel limite del 50 per cento dei costi di produzione e ad esclusione dei contributi concessi in caso di ridotte entrate pubblicitarie (art. 3, comma 11, della legge 250/1990). Si escludono comunque dai benefici editori o proprietari di altri giornali o emittenti, oltre quelle in lingua, e si prescrive contestualmente il possesso di alcuni altri requisiti già richiesti (dalla medesima legge 250/1990) per l’accesso a contributi da parte di imprese editrici di giornali quotidiani.

In particolare, è previsto che le imprese :

-       editino la testata stessa da almeno tre anni;

-       abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

-       abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

-       abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

 

Con riguardo alle emittenti radiofoniche e televisive l’art. 3, comma 2-ter, in questione specifica inoltre che i contributi sono concessi nel limite complessivo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2007, 2008, 2009.

A tale importo peraltro dovrebbe applicarsi - per gli esercizi 2007 e 2008- la riduzione disposta dall’articolo precedente del ddl in commento.

 

L’articolo in commento introduce al citato art 3, comma 2-ter, della legge 250/1990, un comma 2-quinquies, recante una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter, in materia di criteri per la concessione dei contributi ivi previsti.

Peraltro, la norma precisa che si deve tenere conto solo dei criteri introdotti dal nuovo comma 2-quinquies e, pertanto, l’intervento normativo sembra configurarsi piuttosto quale modificativo della disciplina dettata dal comma 2-ter.

 

In particolare, si prevede che:

§      la trasmissione di programmi in lingua, almeno in parte autoprodotti o prodotti da terzi su commissione, deve coprire oltre la metà del tempo totale di trasmissione ed essere erogata tra le ore 06.00 e le ore 22.00 di ciascuna giornata;

§      le imprese devono possedere i requisiti indicati dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del DL n. 5/2001, convertito dalla legge n. 66/2001[63].

§      l’importo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, è ripartito in base al numero delle domande, fra emittenti radiofoniche e televisive. Per la quota spettante alle emittenti radiofoniche si fa rinvio al decreto del Ministro delle comunicazioni previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001[64]; per quelle televisive, si tiene conto delle prescrizioni stabilite nella stessa legge n. 250/1990.

 


Articolo 11
(Estinzioni anticipate di prestiti)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 11.

(Estinzioni anticipate di prestiti).

Articolo 11.

(Estinzioni anticipate di prestiti).

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

 

 

L’articolo è diretto ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

 

A tal fine, il comma 1 prevede l’attribuzione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di contributi fino a 30 milioni di euro, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2007-2009.

 

Nel corso del’esame presso il Senato, è stato specificato che tali indennizzi devono essere “strettamente correlati” alle suddette estinzioni anticipate.

 

I contributi, disposti per un ammontare massimo di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento, a decorrere dal 1994, dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

 

Si ricorda che il Fondo ordinario, disciplinato dall’articolo 35 del predetto D.Lgs n. 504 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica[65]. Il Fondo costituisce la base di riferimento, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, per l’aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L’aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento previsti dal DPEF.

Inoltre, per il triennio 2007-2009, a valere sulle risorse del predetto Fondo sono stati disposti finanziamenti fino ad un importo massimo di complessivi di 188 milioni di euro, a beneficio dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (c.d. “piccoli comuni”) e delle comunità montane, ai sensi del comma 703, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Una parte di queste ultime risorse, pari a 37,5 milioni di euro, sono destinate a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle maggiori assunzioni di personale che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono comunque effettuare, ai sensi del comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno.

 

La corresponsione dei contributi dovrà basarsi su una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, entro il 30 ottobre 2007.

 

La relazione tecnica evidenza come la valutazione dell’onere massimo per il triennio 2007-2009, pari a 90 milioni di euro, sia stata effettuata considerando l’ammontare degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, vale a dire le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che secondo l’ultimo dato ufficiale del Ministero dell’interno è complessivamente pari a 5,5 miliardi di euro (1 miliardo riferito alle province e 4,5 miliardi ai comuni). Tenendo conto che, secondo indicazioni delle associazioni degli enti locali, la quota libera dell’avanzo di amministrazione da destinare all’estinzione del debito per passività finanziarie si attesta a circa il 60 per cento per i comuni ed il 30 per cento per le province (risultando pertanto pari a circa 600 milioni per le province e 2.400 milioni per i comuni), e che i costi dell’estinzione anticipata dei mutui siano intorno al 3 per cento, la relazione tecnica valuta in 90 milioni di euro l’onere complessivo derivante dall’incentivo previsto dalla norma in esame. La relazione illustrativa aggiunge, inoltre, che la disposizione in esame si è resa necessaria a seguito dell’abolizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 699 della legge finanziaria per il 2007, della norma che prevedeva la possibilità per gli enti locali di presentare piani quinquennali di riduzione del rapporto debito/PIL al fine di estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa deposti e prestiti senza oneri diversi dal rimborso delle quote residue di capitale.

 


Articolo 12
(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 12.

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione).

Articolo 12.

(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione).

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

Identico.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

 

 

 

Il comma 1 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007, al fine di sostenere l’adempimento dell’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge finanziaria 2007[66], e demanda la definizione dei criteri per l’attribuzione delle nuove risorse ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

L’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine la medesima disposizione ha elevato a 16 anni l’età per l’accesso al lavoro.

Il comma citato ha ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale (già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 226/2005 [67], recante disciplina del secondo ciclo di istruzione) e ha rinviato ad un regolamento ministeriale (da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) la definizione dei curricola del primo biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore[68].

Sono autorizzati, ai sensi del medesimo comma, accordi tra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve comunque le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti.

 

Si ricorda che dopo l’approvazione della legge finanziaria 2007, l’articolo 13, comma 1, del D.L. 7/2007 [69] è intervenuto sulla disciplina recata dal citato D.Lgs. 226/2005[70], sostituendo il sistema dei licei, quale articolazione, insieme al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con il sistema dell'istruzione secondaria superiore del quale fanno parte oltre che i licei, anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

 

Il comma 2 prevede che per l’anno 2007 non sia applicata la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 621, lettera b) della legge finanziaria 2007.

 

Il comma citato, per garantire il conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione di alcune disposizioni della medesima legge finanziaria, ha previsto (alla lettera b)) che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (commi 605-619)- pari a 448,2 milioni di euro per il 2007, 1.324,5 milioni per il 2008 e 1.402,2 a decorrere dal 2009 (comma 620)- le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, salvo quelle relative alle competenze per il personale docente e amministrativo,- fossero ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

 

Come illustrato nella Relazione tecnica allegata al ddl di conversione del provvedimento in esame, le citate economie dovevano essere realizzate attraverso un processo di razionalizzazione del personale del comparto scuola (disposto dai commi 605-619 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007) che avrebbe comportato una riduzione di 43.000 unità di personale docente ed ATA nell’anno scolastico 2007/2008, incrementate di ulteriori 4.000 unità, per conseguire l’obiettivo finale di circa 47.000 unità in meno a decorrere all’anno scolastico 2008-2009.

Secondo quanto riportato dalla citata Relazione tecnica per l’anno scolastico 2007-2008 si è conseguita una riduzione di personale pari a 14.000 unità in luogo delle previste 43.000, un’ulteriore riduzione di 11.000 unità e prevista per ciascuno dei prossimi anni scolastici fino a realizzare la riduzione complessiva di 47.000 unità a regime nell’anno scolastico 2010-2011.

Il comma 2 dell’articolo in esame escludendo per il 2007 l’applicazione della clausola di salvaguardia, (ovvero la riduzione lineare delle dotazioni del Ministero per compensare i mancati risparmi) determina – a fronte delle minori economie conseguite nel medesimo anno, pari a circa 282 milioni di euro – un peggioramento dell’indebitamento netto. Tale peggioramento viene quantificato dalla medesima Relazione tecnica in una somma pari a circa la metà delle minori economie, dal momento che 145 milioni di euro erano già stati accantonati sul bilancio 2007 del Ministero.

 


Articolo 13
(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca
e l'Agenzia della formazione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 13.

(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

Articolo 13.

(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».

Identico.

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

 

 

 

Il comma 1 novella l’articolo 1, comma 873, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), concernente le agevolazioni alla ricerca.

 

Si ricorda che i commi da 870 a 874 della legge finanziaria 2007 sono finalizzati alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine il comma 870 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

­       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[71];

­       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[72];

­       del Fondo per le aree sottoutilizzate[73], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

­       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 874). Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS. L’autorizzazione di spesa è stata accantonata – come tutte le altre alimentate dal Fondo e destinate al finanziamento di interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla finanziaria – in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo. Recentemente il decreto-legge n. 81/07[74] all’art. 13 ha disposto lo sblocco delle risorse vincolate sul TFR, prevedendo la concessione di anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento delle somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 758. La quota anticipabile riferita al FIRST risulta, pertanto, pari a 90 milioni di euro.

Ai sensi del comma 871, il FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

La ripartizione delle risorse del FIRST si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[75]. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato – Regioni. Con il riparto delle risorse del FIRST occorre comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3[76], della legge 23 agosto 1988, n. 400) del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 873).

 

Il regolamento sui criteri di accesso e le modalità di gestione del FIRST, di cui al citato comma 873, non risulta ancora emanato. La novella dispone pertanto - con un periodo aggiuntivo al medesimo comma - che, per il triennio 2008-2010, si provvede all’attuazione del comma con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007.

Verosimilmente, la disposizione è finalizzata a rendere immediatamente operativo il sostegno finanziario ai progetti di ricerca mediante il FIRST, nelle more dell’adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 873. A tal fine, si stabilisce un cambiamento della fonte normativa tale da consentire una maggiore speditezza. Infatti, a differenza dei regolamenti, per i decreti ministeriali di natura non regolamentare non sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e il controllo della Corte dei conti.

 

Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione, devono recare la denominazione di «regolamento», essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il periodo aggiuntivo parrebbe, nelle more dell’emanazione del regolamento, proporre una nuova procedura limitatamente al triennio 2008-2010, nonostante il comma 873 della finanziaria 2007 già disponga che fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuino a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST.

 

Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 580 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riguardante l’istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il citato comma 580 ha previsto la soppressione a decorrere dal 15 giugno 2007. In particolare, a seguito della modifica, si dispone che la Scuola sia soppressa a decorrere non più dalla richiamata data, bensì dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 della stessa legge finanziaria.

 

Si ricorda che i commi 580-586 istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono trasferite all’Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi[77].

La nuova Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma 580 prevede che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e l’inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.

La nuova disciplina, secondo quanto precisato dalle medesime norme, mira a contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, a migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, a garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato ed a fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.

All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

-       raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative;

-       ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni;

-       accreditamento delle strutture di formazione;

-       cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;

-       supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

 

Si consente inoltre alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale avvalendosi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, accreditati dall’Agenzia per la formazione ed inseriti in un elenco nazionale la cui tenuta è affidata alla medesima Agenzia. Alla scelta dell’istituzione formativa di cui avvalersi le amministrazioni provvedono mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate (comma 583).

Le norme in esame incidono peraltro sui meccanismi di reclutamento e di formazione iniziale del personale dirigenziale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Il comma 582 affida all’Agenzia il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei corpi di polizia resta invece affidato alle rispettive “scuole speciali” (la norma sembra far riferimento essenzialmente al Centro alti studi per la difesa e all’Istituto superiore di polizia, già menzionati). Quanto ai segretari comunali e provinciali ed alla dirigenza locale, restano ferme le competenze della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale.

Ai sensi del comma 584, entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra:

-       il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

-       il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

Il comma 585 della legge 296/2006 autorizza l’adozione, entro 90 giorni, di uno o più regolamenti di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988[78], allo scopo di:

-       dare attuazione alle disposizioni dei precedenti commi 580-584;

-       riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;

-       riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento.

La finalità perseguita è quella di ridurre l’ammontare delle spese e conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione.

 

I regolamenti di cui al comma 585 sono adottati su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e dell’interno, anche modificando le norme vigenti.

Le lettere da a) a f) del comma elencano i criteri ai quali i regolamenti dovranno attenersi. Questi possono così riassumersi:

§      accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; in caso di soppressione o scorporo di strutture, sono attribuite all’Agenzia per la formazione le relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie. In particolare, il personale dipendente a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia, secondo criteri di equiparazione tra figure professionali stabiliti con D.P.C.M. sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali; esso mantiene il diritto di optare, entro il 31 dicembre 2008[79], per l’amministrazione di provenienza e conserva il trattamento economico in godimento (secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 5 e 6, del D.Lgs. 303/1999[80]);

§      precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura, e attribuzione all’Agenzia per la formazione il ruolo di struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, con riguardo sia all’armonizzazione e al conseguimento delle sinergie possibili, sia alla gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie;

§      definizione degli aspetti organizzativi dell’Agenzia, prevedendo tra l’altro

-       una qualificata partecipazione di esperti anche stranieri e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle autonomie territoriali e delle parti sociali;

-       l’istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome.

 

Si ricorda infine che la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, i più recenti dei quali sono stati operati con il D.Lgs. 287/1999[81] e successivamente con il D.Lgs. 381/2003[82], che con una novella ha integralmente sostituito gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 287/1999.

Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:

-       il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo quanto disposto dalla L. 145/2002[83] che ha reintrodotto, per l’accesso alla dirigenza, anche la modalità del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla SSPA;

-       l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;

-       la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

-       lo svolgimento di attività di ricerca, e, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell’attività formativa;

-       il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione e l’individuazione e l’attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nonché la cura di un Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

La Scuola ha sede in Roma. Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso la sededi Roma e quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro Residenziale Studi di Caserta.

La legge individua tra gli organi della Scuola il direttore, unitamente al comitato di indirizzo, al comitato operativo e al dirigente amministrativo.

Spetta al direttore, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi ed esercita le altre attribuzioni previste dal D.Lgs. 287/1999, dal regolamento della Scuola e dalle delibere con cui lo stesso direttore definisce, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l’organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.

L’attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[84].

 


Articolo 13-bis
(Risorse per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 13-bis.

(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE).

 

1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministra­zioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispon­dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

L’articolo 13-bis, introdotto al Senato, prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, al fine di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli. Le risorse, volte al sostegno delle attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico, nonché di ricerca e formazione, saranno destinate al Centro secondo criteri e modalità definiti dal Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

 

Il CEINGE è una società consortile senza scopo di lucro che si occupa di biotecnologie avanzate e delle sue possibili applicazioni. Costituita nel 1983, annovera tra i suoi soci la Regione Campania (attraverso l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale - E.F.I. S.p.A.), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Provincia di Napoli, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Napoli, ed il Comune di Napoli. In particolare la Regione Campania costituisce il socio di maggioranza detenendo il 60% del capitale sociale, attraverso l’E.F.I. S.p.A., che fa capo all’Assessorato Attività Produttive.

In relazione al dettato statutario, gli ambiti di competenza del Centro sono:

a)    Ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate. Al riguardo si specifica che le attività del CEINGE sono per lo più indirizzate verso il compimento di studi ed analisi nei settori delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute, il trasferimento dei risultati della ricerca al settore produttivo, lo svolgimento di attività di servizio ad alta tecnologia a supporto della ricerca nonché la promozione di attività di formazione on the job nei settori di interesse a vari livelli di ingresso;

b)    Servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca nei settori di competenza accessibili anche alle PMI, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica;

c)    Alta Formazione nelle biotecnologie avanzate e nella medicina molecolare;

d)    promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica per favorire gli scambi di conoscenze tra gli Enti legati al settore della ricerca e per lo sviluppo delle biotecnologie;

e)    trasferimento tecnologico, nei settori di interesse, anche attraverso la creazione di spin off di azienda;

f)      produzione di beni (prototipi, reagenti, fine chemicals, molecole farmacologicamente e biologicamente attive, su piccola scala) nel campo delle biotecnologie avanzate.

 

All’onere derivante dall’istituzione del fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 


Articolo 14
(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 14.

(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali).

Articolo 14.

(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali).

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

3. Identico.


L’articolo prevede una razionalizzazione delle modalità di l’affidamento dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, introdotti dalla “legge Ronchey” e attualmente elencati dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [85],

 

Il comma 1 prevede che l’affidamento dei servizi in questione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale[86], sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura.

Come illustrato nella relazione introduttiva al ddl di conversione, la norma prevede l’adozione del principio dell’integrazione, comportante l’affidamento attraverso un’unica procedura concorsuale di tutti i servizi aggiuntivi erogabili nel complesso degli istituti o luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza dell’autorità concedente.

 

L’art. 117 del Codice dei beni culturali dispone che, negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a)  il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)  i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)  la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d)  la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)  i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)   i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)  l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115; per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110 del Codice.

Ai sensi del citato articolo 115, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta; la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 [87] -qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7 dell’articolo 115-, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipino ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione -diretta e indiretta- è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114[88].

Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati inoltre i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

 

Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono attualmente articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, e curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima (art. 20 del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173). Si ricorda  che l’atto del Governo n. 157, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sul quale hanno recentemente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, riconosce alle Direzioni regionali funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività di tutte le strutture periferiche del Ministero, nonché di rappresentanza istituzionale del Ministero nei rapporti con le regioni e le altre realtà locali.

 

Il comma 2 affida ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi, il provvedimento sarà predisposto tenendo conto delle norme  comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché dell’esperienze e dei titoli professionali occorrenti[89]. Si consente inoltre, in sede di prima applicazione, che l’affidamento integrato dei servizi in questione avvenga con termini iniziali differenziati garantendo la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso.

Ai sensi del comma 3, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

 

La normativa in materia di beni culturali è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un ampio processo di riordino, che ha visto l'emanazione dapprima di un Testo unico, poi del Codice già ricordato; è tuttora aperto il termine di delega per l’emanazione di integrazioni e correzioni al Codice. Sarebbe, pertanto, opportuno valutare se l’articolo in esame non possa essere formalmente raccordato con la normativa generale, attraverso una modifica formale al Codice dei beni culturali.

 


Articolo 14-bis
(Debiti contributivi)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 14-bis.

(Debiti contributivi).

 

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.

 

 

L’articolo in commento, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, dispone la facoltà di utilizzare l’accantonamento esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali a garanzia degli stanziamenti a favore delle attività teatrali di prosa di cui alla legge 13 aprile 1977, n. 141,in caso di mancato versamento dei contributi all’ENPALS, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 gennaio 1979, n. 7[90], da parte delle imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

In proposito, si ricorda che l’articolo 2 della l. n. 7/1979 ha disposto che l'assegnazione degli stanziamenti a favore delle attività teatrali di prosa è disposta in conformità dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della richiamata L. n. 141 del 1977.

In particolare, la liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708 , dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attività teatrale.

In caso di contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati e pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.

In tal caso, il Ministro del turismo e dello spettacolo[91] accantona una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario del contributo.

Infine, in caso di inosservanza delle norme sul collocamento, i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque le sanzioni penali.

 

In particolare, l’articolo in esame specifica che tale accantonamento è applicabile relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 deI decreto legge 8 luglio 2002, n. 138[92] convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, consistente nella rateizzazione dei debiti contributivi.

La disposizione specifica infine, che i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio sono stabilite dall’ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio.

 

L’articolo in esame si riferisce testualmente al beneficio di cui al comma 3-bis “dell’articolo 1” del decreto legge n. 138/2002. Si osserva in proposito che tale disposizione non sembra rinvenibile nell’ordinamento. Verosimilmente, si intendeva far riferimento al comma 3-bis “dell’articolo 3” del citato decreto, relativo alla rateizzazione del pagamento dei debiti contributivi.

Si ricorda, infatti, che il beneficio di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del d.l. n. 138/2002 consiste nella possibilità di effettuare il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (tra cui l’Enpals). Tale beneficio può essere consentito nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.


Articolo 15
(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 15.

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa).

Articolo 15.

(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa).

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1o febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1o febbraio 2007.

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1o febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1o febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1o dicembre 2007.

2. Identico.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1o dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

3. Identico.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministra­zioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1o dicembre 2007, siano stati sotto­scritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

4. Identico.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipa­zione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

5. Identico.


L’articolo in esame reca un’autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007.

Il comma 1, in particolare, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi 546 e 549 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.

Si ricorda che i commi 546 e 549 incrementano, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale[93].

In primo luogo il comma 546 ha previsto, per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato, un incremento di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 549 ha previsto per il personale statale in regime di diritto pubblico un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 549 ha previsto altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, è stanziata, per l’anno 2007, una ulteriore somma pari a 40 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008, una ulteriore somma pari a 80 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[94], in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

 

I commi da 2 a 4 chiariscono l’ambito di applicazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dal precedente comma 1, che riguarda:

il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007;

il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007;

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001[95], sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691[96], e dalle leggi 281/1985[97], e successive modificazioni ed integrazioni, e 287/1990[98];

-       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

§      il personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

 

Infine il comma 5 precisa che gli importi corrisposti grazie agli stanziamenti aggiuntivi di cui ai precedenti commi costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede di contrattazione, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 (A.S. 1817).

Si ricorda che l’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.


Articolo 16
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

1. Identico.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

2. Identico.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Identico.

4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».

4. Identico.

 

4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

 

«p) "ambito locale televisivo" l'eser­cizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espres­sione "ambito locale televisivo" riporta­ta senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;

 

    b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».

 

 

L'articolo 16 prevede termini temporali per la graduale sostituzione degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, con apparecchi che possono ricevere anche in tecnica digitale. Viene, altresì, differito al 2012 il termine per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica terrestre. Vengono infine introdotte modifiche al test unico della radiotelevisione, in materia di esercizio dell’attività televisiva in ambito locale.

 

Il comma 1 obbliga, entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi, ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta “questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”. Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.

 

Il comma 2 prescrive che, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

 

Il comma 3 prescrive che, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale, devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

 

Il comma 4 differisce dal 2008 al 2012 il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Si tratta del termine entro il quale dovrà essere completata la conversione dal sistema analogico a quello digitale delle trasmissioni televisive (c.d. switch off).

 

Va segnalato che una norma analoga è contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa (AC 1825), attualmente all'esame della Camera dei deputati, il cui articolo 1 fissa al 30 novembre 2012 il predetto termine.

Il testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005) individua il regime giuridico da applicare nella fase del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche.

In particolare l'articolo 43, comma 7, dispone che una volta completata l'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso soggetto non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in àmbito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

Circa il termine finale dello switch off a livello europeo, si ricorda che in data 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204). Nel documento la Commissione ha auspicato che tale transizione possa consolidarsi per il 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

 

Con due emendamenti approvati dal Senato, è stato aggiunto all’articolo in esame il comma aggiuntivo 4-bis, che modifica il decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione).

Il comma 4-bis, lettera a), interviene sull’articolo 2, comma 1, del testo unico, che reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo unico stesso. Viene in particolare sostituita la lettera p), che riguarda l‘”ambito locale televisivo”, definito quale l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'àmbito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «àmbito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in àmbito regionale o provinciale.

La nuova definizione recata nel comma 4 bis in esame modifica solo in un punto quella vigente, aumentando da sei a dieci il numero massimo di bacini, anche non limitrofi, nei quali può svilupparsi l’esercizio di attività televisiva in ambito locale.

 

Il comma 4-bis, lettera b), modifica l’articolo 23 del testo unico, che disciplina durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica, sostituendo il comma 3. Tale comma prevede che:

§      un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi;

§      nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni, sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.

 

Il nuovo comma 3 dispone che, fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera p) (sopra illustrato), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività televisiva in ambito locale; per le diffusioni interconnesse, si applica l’articolo 29 del medesimo testo unico

 

Si ricorda che l’articolo 29 subordina la trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, ad una apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero, che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda. Trascorso il termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Il nuovo testo del comma 3, quale introdotto dall’articolo in esame, pertanto, nel confermare il limite delle tre concessioni o autorizzazioni per la diffusione televisiva entro ciascun bacino di utenza in ambito locale, consente di poter detenere, anche tramite società controllate, concessioni o autorizzazioni non sottoposte a limitazioni, per diffusione televisiva in ambito locale.

La finalità della disposizione sembra quindi essere quello di ampliare la facoltà, per singoli soggetti, di esercitare le predette attività nell’ambito locale, quale definito dalla lettera p) dell’articolo 2 (e, quindi, in un numero di bacini non superiori a dieci, anche non limitrofi) e purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale, mentre, all’interno dei singoli bacini di utenza, resta fissato a tre il numero massimo di autorizzazioni o concessioni.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La promozione della televisione digitale costituisce uno dei settori di intervento previsti dalla strategia di Lisbona, in quanto considerata uno strumento efficace ai fini dell’accesso generalizzato per tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione.

Il 2 febbraio 2006la Commissione ha presentato una comunicazione sul riesame della situazione relativa alla interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (COM(2006)37).

Nel documento la Commissione ha sottolineato la volontà, in via prioritaria, di:

-        collaborare con gli Stati membri per assicurare il successo del passaggio alla televisione digitale, quale primo passo fondamentale verso i servizi digitali interattivi;

-        promuovere le norme sviluppate dagli organismi di normalizzazione europei;

-        riunire gli Stati membri nel sottogruppo ‘emittenza’ del COCOM (comitato per le comunicazioni) che fungerà da forum per lo scambio di esperienze e di buone pratiche sulla televisione digitale, in particolare sulla televisione digitale interattiva.

-        promuovere la cooperazione internazionale nei campi della ricerca, dello sviluppo e della standardizzazione della televisione digitale;

-        continuare ad analizzare l'utilizzo delle tecnologie ‘proprietarie’[99] alla luce delle regole di concorrenza comunitarie.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 18 luglio 2007la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato. La Commissione ritiene che l’Italia, con l’adozione di talune disposizioni di legge, sia venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza).

Compatibilità con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni

Con riferimento alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, la Commissione osserva che la legge 3 maggio 2004, n. 112 (c.d. legge Gasparri) e il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico norme radiotelevisive) hanno previsto un periodo transitorio (fino al 31.12.2008) per il passaggio (o switch-over[100]) dalle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale e hanno fissato altresì un regime definitivo per la concessione delle licenze di operatore di rete di radiodiffusione digitale e delle relative frequenze.

Autorizzazione generale

Con riguardo all’autorizzazione generale, la Commissione sottolinea che ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 112 del 2004, coloro che già operano in tecnica analogica possono ottenere la conversione delle loro abilitazioni alla sperimentazione o chiedere una nuova licenza per le trasmissioni in digitale nel caso in cui la loro rete digitale abbia raggiunto una copertura superiore al 50% della popolazione. Secondo la Commissione il diritto, concesso unicamente agli operatori di radiodiffusione in via analogica già in attività, di chiedere una licenza di operatore in digitale, equivale all’attribuzione di un nuovo diritto, in quanto consente un’attività - l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale - non permessa in precedenza. Peraltro, tale nuovo diritto di esercizio, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, dovrebbe essere condizionato unicamente all’ottenimento di una autorizzazione generale.

Parimenti in contrasto con tale previsione, risulta – ad avviso della Commissione – anche l’esclusione di nuovi operatori che vogliano entrare sul mercato, dal momento che l’articolo 23, comma 5, della legge n. 112 concede solamente a coloro che già operano in tecnica analogica la possibilità di ottenere la conversione delle loro abilitazioni ovvero una nuova licenza per le trasmissioni in digitale.

Infatti, l’articolo 3, par. 2, della direttiva autorizzazioni prescrive che la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 5. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione.

La Commissione rileva, pertanto, che l’art. 23, comma 5, della legge n. 112 non è conforme alle disposizioni della direttiva autorizzazioni in quanto:

§      fa sì che le aziende debbano ottenere una licenza individuale anziché un’autorizzazione generale;

§      non rende possibile per i nuovi operatori la realizzazione e gestione di una rete di radiodiffusione in tecnica digitale.

Frequenze

Con riguardo alle frequenze, la Commissione rileva che:

§      il passaggio al digitale non può essere realizzato tramite l’assegnazione di diritti individuali d’uso di nuove radiofrequenze, dal momento che tutte le radiofrequenze esistenti assegnate per la radiodiffusione sono già utilizzate per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale. Di conseguenza, l’impostazione adottata dalle autorità italiane per consentire il passaggio al digitale è consistita nell’autorizzare l’acquisto di frequenze presso altri operatori di radiodiffusione in tecnica analogica. L’articolo 27, comma 3, del testo unico della radiodiffusione (D.Lgs. n. 177 del 2005) prevede quindi che “ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale”.

§      mancando le radiofrequenze disponibili da assegnare, gli effetti di tale norma sono paragonabili a quelli ottenuti mediante la concessione di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze da parte delle autorità nazionali ai fini della realizzazione delle reti digitali e dovrebbero pertanto conformarsi a quanto previsto dagli articoli 9, par. 1, della direttiva quadro[101] e 5, par. 2, della direttiva autorizzazioni[102], che sostanzialmente richiedono il rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel caso di assegnazione di frequenze o di diritti individuali d’uso da parte delle autorità nazionali.

Al contrario, in base all’art. 27, comma 3, citato solo le emittenti già attive possono acquisire radiofrequenze sul mercato, privando nuovi operatori della possibilità di acquistare frequenze per la realizzazione di reti digitali. Ciò determina una limitazione nel numero dei diritti d’uso che possono essere concessi per le frequenze destinate alla radiodiffusione in tecnica digitale. Risulta inoltre che tre operatori (RAI, Mediaset, Telecom Italia/LA7) abbiano acquistato un numero di frequenze superiore a quello necessario per sostituire i loro programmi in tecnica analogica con quelli in tecnica digitale.

Ciò non sarebbe conforme a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, della direttiva autorizzazioni (i diritti d’uso devono essere concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie) e dall’art. 7, comma 3, della stessa direttiva (qualora la concessione avvenga in numero limitato, l’assegnazione deve esser fatta in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori).

Nonostante ciò, per facilitare il passaggio al digitale, secondo la Commissione talune deroghe sarebbero peraltro ammesse e potrebbero essere giustificate, ad esempio, se volte ad agevolare la trasmissione simultanea in analogica e in digitale, ricadendo in tal modo nell’eccezione prevista dall’articolo 1, par. 3, della direttiva quadro, che fa salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

In ogni caso, la Commissione ritiene che l’esclusione di nuovi operatori dalla compravendita di frequenze non sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito (agevolare il passaggio al digitale da parte degli operatori di trasmissioni in tecnica analogica già in attività), in quanto non limita il diritto speciale di acquistare frequenze a quanto necessario a sostituire i programmi in tecnica analogica con quelli in digitale né prevede la restituzione delle frequenze attualmente usate dagli operatori in tecnica analogica, che si libereranno dopo il passaggio al digitale.

La Commissione ritiene pertanto che il testo unico e la legge n. 112 non siano conformi all’articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni per un duplice ordine di fattori:

§      l’art. 27, comma 3 (Trasferimenti di impianti e rami d'azienda) del D.Lgs. 177 del 2005 e l’articolo 23, comma 3 (avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale), della legge n. 112 del 2004, non sono conformi al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 9, par. 1, della direttiva quadro e dagli articoli 5, parr. 2, e 7, par. 3, della direttiva autorizzazioni, in quanto non consentirebbero alle aziende che attualmente non esercitano l’attività di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;

§      nonostante sia legittimo l’intento di agevolare il passaggio al digitale da parte degli operatori di trasmissioni in tecnica analogica già in attività, la legislazione non rispetterebbe il principio di proporzionalità poiché non limita il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; inoltre, le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

Compatibilità con la direttiva sulla concorrenza

Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione afferma che le norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza[103], in quanto attributive di diritti speciali, sarebbero le seguenti:

§      l’art. 25, comma 11, della legge n. 112 del 2004 che, prorogando fino alla data dello switch-off l’autorizzazione a trasmettere in analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze;

§      l’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 66/2001 (differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali), l’art. 23, comma 1 della legge n. 112 del 2004 e l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 177 del 2005, che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale, così conferendo ai medesimi un’evidente protezione dalla concorrenza esercitata sul nuovo mercato digitale dagli operatori che non sono più attivi nelle trasmissioni in analogica;

§      l’art. 23, comma 5, della legge n. 112 del 2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del switch-off, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione; inoltre l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 177 del 2005, stabilisce che, fino alla data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, tutti gli operatori esercenti radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica possono presentare domanda per la concessione delle autorizzazioni necessarie per avviare le trasmissioni in digitale. Tale disposizione concede un evidente vantaggio a detti operatori rispetto agli altri operatori che, non esercitando un’attività in tecnica analogica, non possono ottenere una licenza come operatore in tecnica digitale;

§      l’art. 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, che attribuisce ai soli titolari di cui sopra sia la possibilità di realizzare compravendita di frequenze e impianti ed esclusivamente per la realizzazione di reti digitali, sia di convertire tutte le reti analogiche in digitali ottenendo licenze per ciascuna di esse, comprese le reti per le quali non era stata loro accordata una concessione analogica. Tale meccanismo crea un evidente vantaggio – nell’affermarsi sul mercato dei servizi in tecnica digitale - per gli operatori (RAI e Mediaset) che controllano la maggior parte (80%) delle frequenze in tecnica analogica.

 

Peraltro, l’articolo 4, par. 1, della direttiva concorrenza prevede un’eccezione finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, lasciando a tal fine impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio, purché gli Stati: non concedano diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; procedano all'attribuzione delle frequenze radio in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Quindi, la Commissione pur reputando che garantire un agevole passaggio al digitale potrebbe essere considerato un interesse generale, non ritiene le disposizioni della legge n. 112 del 2004 meritevoli di beneficiare dell’eccezione prevista dal citato art. 4, par. 1, in quanto non offrono garanzie che, alla data dello swicth-off, le frequenze vengano riattribuite ai titolari di licenze interessati, sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, come stabilisce la direttiva. Ciò avrebbe potuto verificarsi solo se la durata del periodo di transizione fosse stata ragionevole e qualora la riassegnazione delle frequenze in tecnica analogica, resesi libere dopo la data dello switch-off, fosse stata adeguatamente regolamentata.


Articolo 17
(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 17.

(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale).

Articolo 17.

(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale).

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».

Identico.

 

 

L’articolo 17 modifica il comma 868 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Il comma 868, nel testo recato dalla legge finanziaria, prevede la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.

La novella in commento estende l’ambito applicativo del comma 868 alle somme da versare (anziché già versate) allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale, includendo gli accordi transattivi sottoscritti anche nel 2001 (oltre che nel 2005 e 2006, come attualmente previsto).

Si ricorda che il comma 46 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata.

In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame[104].

Con la disposizione in esame è stata introdotta una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), che fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, la legge finanziaria per il 2005 prevedeva, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare a decorrere dal 2006.

Per quanto riguarda la nuova disciplina relativa al danno ambientale, essa è recata dalla Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare il comma 5 dell’art. 317 dispone che “le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, … sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare” una serie di interventi di bonifica e ripristino ambientale e ricerche nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas serra e dei cambiamenti climatici globali.

 

La relazione illustrativa spiega l’inserimento del riferimento agli accordi transattivi sottoscritti nel 2001 in relazione al fatto che «la previsione dell’anno 2001 era prevista nella Relazione Tecnica di accompagnamento dell’attuale comma 868 della legge finanziaria 2007 e non è stata più riportata nel testo in vigore per errore materiale», oltre che al fine di «comprendere le somme che dovranno essere versate per effetto della sottoscrizione dell’Accordo transattivo Stato-Montedison». Inoltre, la sostituzione dell’inciso “somme versate” con quello “somme da versare” «si rende opportuna per una migliore interpretazione della norma, trattandosi di somme che devono ancora affluire all’entrata del Bilancio statale a titolo di risarcimento del danno ambientale per essere poi riassegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

Come rappresentato dal Governo nella seduta del 13 maggio 2004, in risposta ad un’interrogazione a risposta immediata presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Vianello ed altri, “con l'atto transattivo del 31 ottobre 2001 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Montedison SPA fu, in sede stragiudiziale, ottenuto un risarcimento del danno pari a 525 miliardi di lire, dei quali 25 con utilizzo diretto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica sostenute nel corso del dibattimento pari a lire 652.412.160. Con propria nota del 6 novembre 2001 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio forniva alla Montedison SPA le indicazioni per il versamento della quota di 25 miliardi, indicando le modalità per l'accredito delle somme e richiedendo al contempo al Ministero dell'economia e delle finanze la tempestiva rassegnazione delle somme al fine del loro utilizzo. Con nota del 12 novembre 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze comunicava che non risultava possibile assentire alla richiesta, in assenza di specifica disposizione di legge che consentisse la rassegnazione in bilancio delle somme riscosse a titolo di risarcimento del danno ambientale. Nel dicembre 2001, in sede di discussione della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», veniva approvato un emendamento all'articolo 52 che consentiva la rassegnazione della somma versata al capitolo 7082 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'esercizio 2002, e con apposita nota di variazione la somma di 12.911.422 euro veniva iscritta a bilancio quale aumento, per il solo esercizio 2002, nell'ambito degli stanziamenti complessivamente iscritti in base all'articolo 1 della legge 426 del 1998 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) e ricompreso nella dotazione complessiva di detto capitolo pari ad euro 264.843.070,00. Riguardo all'utilizzo delle somme derivanti in generale dal risarcimento del danno ambientale, e nello specifico all'utilizzo della somma di 25 miliardi di lire, pari a euro 12.911.422,00 versata dalla Montedison SPA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha provveduto nel dicembre del 2001 a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio delle procedure per la creazione e la regolamentazione di un apposito fondo rotativo per la bonifica dei siti inquinati, nell'ambito del quale amministrare sia la quota da destinarsi alla bonifica di Marghera sia le ulteriori somme introitate a titolo di risarcimento del danno ambientale. Tale fondo veniva istituito con decreto 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 8 febbraio 2002, che rinviava ad un apposito decreto interministeriale tra il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per la concertazione della disciplina delle modalità di funzionamento e di accesso al fondo, nonché di recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. Il procedimento di individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ed erogazione si è concluso di fatto solo recentemente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004 del decreto interministeriale 14 ottobre 2003 «Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349». A partire dal 28 aprile 2004 è pertanto possibile utilizzare, attraverso le procedure stabilite nel decreto in premessa, l'importo all'epoca introitato”.

 


Articolo 18
(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 18.

(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali).

Articolo 18.

(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali).

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

1. Identico:

    a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;

    a) identica;

    b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);

    b) identica;

    c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

    c) identica;

    d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

    d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

    e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

    e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;

 

    e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finan­ziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

L’articolo 18 provvede ad autorizzare la spesa finalizzata a consentire l’adempimento di impegni internazionali, sia di sostegno ad interventi per la pace e lo sviluppo, per un importo di 499[105] milioni di euro per l’anno 2007, sia di ricostituzione di banche e fondi multilaterali di sviluppo, per un importo di 389[106] milioni di euro per il 2007.

 

Il comma 1 ripartisce la dotazione di 499 milioni di euro tra le diverse iniziative per la pace e lo sviluppo.

 

Al Fondo italiano per attività di mantenimento della pace (Peace Facility) sono destinati 40 milioni di euro (comma 1, lettera a).

Si tratta di un Fondo finanziario italiano ad hoc, destinato ad operare in raccordo con il Fondo europeo, già esistente, a favore delle capacità dell'Africa di affrontare le crisi.

Il Fondo mira a sostenere gli sforzi dell’Unione Africana e dei principali organismi sub regionali a favore della pace e della sicurezza ed è destinato a interventi tempestivi volti al consolidamento delle strutture istituzionali ed operative; allo svolgimento di mediazioni e azioni congiunte tra le Nazioni unite e l’Unione africana; al rafforzamento delle capacità logistiche della stessa Unione africana; alla formazione delle risorse umane nel settore della diplomazia preventiva, del mantenimento della pace e nella riabilitazione post-conflitto. Tale impegno riguarderà principalmente le regioni del Sudan - in particolare il Darfur - e il Corno d’Africa.

In merito alle iniziative in ambito europeo, si ricorda che la strategia dell’Unione europea per il sostegno di iniziative di pace in Africa (adottata dal Consiglio europeo del dicembre 2005 si incardina su tre punti principali: prevenzione delle situazioni di crisi, gestione del peacekeeping, interventi post-conflitto (capacity building).

Nella strategia europea si inserisce l’istituzione dell’African Peace Facility, recentemente rifinanziata con 350 milioni di euro fino al 2010, con il compito di contribuire alla costruzione, nel lungo termine, di una architettura di pace e sicurezza africana e di fornire appoggio alle operazioni di pace condotte dall’Unione Africana e dalle organizzazioni sub-regionali africane.

 

Al Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria ("Global health fund") vengono assegnati 130 milioni di euro (comma 1, lettera b).

La costituzione del Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria – promossa nella sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU tenutasi a New York nel giugno 2001 – è stata realizzata al Vertice dei paesi membri del G8 di Genova (2001) su impulso dell’Italia, presidente di turno.

L’iniziativa, sostenuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite, consiste in un partenariato pubblico-privato; vi aderiscono numerosi Stati, tra i quali l’Italia, organismi internazionali (l’Agenzia ONU per la lotta all’AIDS – UNAIDS -, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Banca Mondiale) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Il Fondo, che è operativo dal gennaio 2002, finanzia attività di prevenzione e cura, nonché di consolidamento dei sistemi sanitari locali, prevalentemente destinate all’Africa. L’obiettivo principale è quello di raccogliere e distribuire finanziamenti; il Fondo non attua pertanto direttamente programmi per combattere AIDS, TBC e malaria, ma si affida alla competenza ed alle conoscenze degli esperti locali, lavorando a stretto contatto con altre organizzazioni multilaterali e bilaterali impegnate nei campi della salute e dello sviluppo ed assicurando il coordinamento tra i vecchi ed i nuovi programmi.

Secondo i dati forniti dal medesimo Fondo Globale, si calcola che 39,4 milioni di persone nel 2004 convivevano con il virus HIV (di queste, 4,9 erano state infettate proprio in quell’anno) mentre 3,1 milioni erano morte nell’anno precedente.

In tutto il mondo due miliardi di persone, pari a circa un terzo della popolazione mondiale, sono infettate dal bacillo della tubercolosi, e di queste, ogni anno, più di otto milioni si ammalano. Si calcola che nel 2003 siano morte a causa della TBC circa 2 milioni di persone. La dimensione del fenomeno appare ancora più rilevante se si pensa che la TBC è aggredibile con farmaci poco costosi ed efficaci nel 95% dei casi. La tubercolosi risulta essere in aumento in molti paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie di transizione, specialmente dell’Africa subsahariana e, poiché essa colpisce prevalentemente persone in età produttiva (tra i 15 e i 54 anni), ha un grave impatto sul reddito delle singole famiglie e sull’economia in generale.

Le vittime della malaria sono più di un milione l’anno, ma alcuni studi accreditati indicano che il numero potrebbe salire addirittura a 3 milioni. Anche in questo caso, la regione più colpita è l’Africa, dove si verifica il 90% dei decessi e, di questi, il 90% è costituito da bambini al di sotto dei cinque anni di età.

Finora il Fondo ha impegnato 7 miliardi di dollari USA in 136 paesi per sostenere interventi contro le tre malattie, destinando il 57 per cento dei fondi alla lotta contro l’AIDS, il 27 per cento alla malaria e il 15 per cento alla tubercolosi; il rimanente 1 per cento è destinato al rafforzamento dei sistemi sanitari (HSS), un nuovo settore di intervento, introdotto dal Round di finanziamento n. 5, approvato nel 2005.

Per i primi cinque anni di funzionamento (2001-2005), l’Italia si è collocata al terzo posto come donatore, dopo Stati Uniti e Francia. Nel 2006, il contributo promesso (e versato) dal Canada è stato superiore a quello promesso dall’Italia che – secondo i dati forniti dal sito internet del Fondo Globale – ammonterebbe a 168,6 milioni di dollari USA, così come il contributo per il 2007.

Si ricorda, infine, che la proposta di legge A.C. 1194 all’esame della III Commissione della Camera, finalizzata a rendere stabile e certo il contributo italiano al Fondo globale, attraverso la costituzione di un apposito accantonamento destinato esclusivamente al finanziamento del Fondo stesso, reca - nella relazione illustrativa – la segnalazione che alcuni finanziamenti effettuati nel passato sono stati a carico dei fondi ordinari stanziati per la cooperazione allo sviluppo.

 

Alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace e per la Corte penale internazionale vengono destinati 100 milioni di euro (comma 1, lettera c).

I contributi obbligatori dovuti all’ONU per le spese di funzionamento e per le forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo derivano dall’applicazione di un accordo internazionale, lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, al cui onere si è provveduto con legge di ratifica del 17 agosto 1957, n. 848. Detti oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Politici, capitolo 3393.

Oltre che per finanziare il bilancio ordinario, contributi obbligatori sono dovuti all’ONU anche per le spese sostenute per le operazioni di mantenimento della pace, per le attività dei Tribunali delle Nazioni Unite (tribunali internazionali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda), nonché per il "Capital master plan", introdotto nel 2003 per il rinnovo della sede ONU a New York. La parte più sostanziosa del bilancio dell’ONU, tuttavia, è rappresentata, oltre che dal bilancio ordinario, dai costi delle operazioni di mantenimento della pace.

La Corte penale internazionale è la prima giurisdizione internazionale creata per giudicare l’insieme dei crimini internazionali. In esito alla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari dell’ONU sull’istituzione di una Corte Penale Internazionale, svoltasi a Roma nel 1998, è stato adottato lo Statuto della Corte. Dallo Statuto, ratificato in Italia con legge 17 agosto 1957 n. 848, deriva l’obbligo alla corresponsione del contributo obbligatorio degli Stati membri, determinato sulla base della scala di ripartizione delle spese dell’ONU.

La legge 6 ottobre 2005 n. 213 ha disposto un aumento del contributo obbligatorio erogato dallo Stato italiano, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dal 2004 per far fronte all’incremento del bilancio della Corte per le spese amministrative e le attività operative.

 

Per l’erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo si prevedono 220[107] milioni di euro (comma 1, lettera d).

La legge 3 gennaio 1981 n. 7, autorizzava la spesa aggiuntiva rispetto agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS), in particolare per la lotta contro la fame nel mondo. Prevedeva, in particolare, l’erogazione di contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, nonché disponeva i contributi a favore di Agenzie, Programmi e fondi delle Nazioni Unite impegnate nel campo dello sviluppo e dei diritti umani dei PVS.

La legge del 26 febbraio 1987 n. 49 , dava sistemazione all’intera materia della cooperazione italiana allo sviluppo riconoscendole una fisionomia sua propria, differenziata rispetto alla promozione di relazioni economiche. L’art. 14 prevedeva che i mezzi finanziari destinati all’attuazione della legge sulla cooperazione, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti d’aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali (iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze, su cui si veda infra), nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica dello Stato di previsione del MAE.

Gli stanziamenti a titolo di contributi volontari finalizzati alle organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero Affari esteri al capitolo 2180. Consentono la realizzazione di iniziative, per lo più di emergenza, realizzate per il tramite di Organismi internazionali, tra cui quelli specializzati nei settori socio-sanitari e degli aiuti alimentari, quali PAM, Programma alimentare mondiale, OMS, Organizzazione mondiale della sanità, OCHA, Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, UNCHR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNDP, Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite.

 

Al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia vengono destinati 4[108] milioni di euro (comma 1, lettera e).

L’attuazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l’assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (legge 19 luglio 2004, n. 196), comporta per la parte italiana un onere finanziario complessivo di 5 milioni di euro. Ai sensi della legge, tali risorse sono versate a titolo di assistenza gratuita, con l’impegno, da parte russa, di impiegare tali finanziamenti nella continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruzione dell’impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch’ye.

Il finanziamento di 5 milioni di euro previsto dal Protocollo aggiuntivo prevedeva l’erogazione alla parte russa in due tranche, per le quali era stato ottenuto l’accantonamento in Tabella A per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 (in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascun anno). L’articolo 3 della legge 196 del 2004 autorizzava la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

La lettera e-bis), aggiunta nel corso dell’esame al Senato,prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro a favore dell’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia).

L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondialeper la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. Fondato nel 1946 su decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU, l'UNICEF opera attualmente in 156 Paesi in via di sviluppo attraverso 126 uffici permanenti sul campo (Country Offices) e in 36 Paesi economicamente avanzati tramite una rete di Comitati Nazionali.
La missione dell'UNICEF è di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e adolescente. L'UNICEF esplica la propria azione attraversoprogrammi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione sociale, all'appartenenza etnica o religiosa. La Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata finora da oltre 190 Stati, è il quadro di riferimento dell’Organizzazione, caratterizzata da un approccio centrato sui diritti e da una strategia volta a dare ad essi concreta realizzazione in tutte le fasi dello sviluppo della persona e in tutte le circostanze, situazioni di emergenza comprese[109].

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 389 milioni di euro, per l’anno 2007, risultanti come in precedenza osservato da una riduzione di 21 milioni operata al Senato, per la partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra di essi è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e di concerto con il Ministro degli Affari esteri (anche quest’ultima previsione è stata aggiunta al Senato.

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Questa prevede, in generale, che la cooperazione allo sviluppo sia realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che la attua attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi come anche partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, ed attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia partecipa alla politica internazionale. La cura dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Tesoro, dall'articolo 4 della legge 49/87, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari. I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e fondi di sviluppo in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui discendono altresì il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte sono utilizzate per effettuare prestiti a Paesi in via di sviluppo. Il capitale viene ricostruito ogni 3-5 anni attraverso contribuzioni a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati.

Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro ed i prestiti che effettuano ai Paesi in via di sviluppo hanno condizioni particolarmente agevolate: i tassi d'interesse praticati coprono i costi e le spese amministrative. I fondi di sviluppo sono stati creati per sostenere i Paesi più poveri, ed utilizzano i contributi a fondo perduto dei Paesi donatori per concedere prestiti a tasso zero e con condizioni di restituzione molto agevolate.

Sulla base del comma 2-bis del citato art. 4 della legge 49/87, il Ministro dell’economia e delle finanze invia al Parlamento una relazione annuale sugli esiti dell'attività a lui affidata. L'ultima relazione trasmessa al Parlamento riguarda l'anno 2005.

I principali istituti finanziari internazionali di sviluppo fanno capo al gruppo della Banca mondiale ed alle banche regionali:

 

Gruppo della Banca Mondiale (WB)

§      Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR)

§      Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)

§      Società finanziaria internazionale (IFC)

§      Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA)

§      Centro internazionale risoluzione controversie in materia di investimenti (ICSID)

§      Global environment facility (GEF)

 

Gruppo della Banca interamericana

§      Banca interamericana di sviluppo (IDB)

§      Società interamericana d'investimento (IIC)

§      Fondo multilaterale d'investimento (MIF)

 

Banca asiatica di sviluppo

§      Banca asiatica di sviluppo (AsDB)

§      Fondo asiatico di sviluppo (AsDF)

 

Gruppo della Banca africana di sviluppo

§      Banca africana di sviluppo (AfDB)

§      Fondo africano di sviluppo (AfDF)

§      Fondo della Nigeria (NTF)

 

Oltre che a queste istituzioni, l'Italia partecipa ad organismi di dimensioni minori che operano su base sub-regionale o in settori specifici:

§      Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB)

§      Fondo speciale di sviluppo

§      Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)

§      Banca cooperazione economica e sviluppo Medio Oriente-Nord Africa (MENADB)

§      Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

 

L’Italia partecipa, inoltre, alle iniziative di assistenza allo sviluppo da parte dell’Unione europea nei confronti dei Paesi dell’Africa, Carabi e Pacifico, tramite il Fondo europeo di Sviluppo (un disegno di legge relativo alla ricostituzione del X FES e alla revisione degli Accordi di Cotonou è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 25 ottobre).

 

Si ricorda infine che è attualmente in discussione presso la III Commissione della Camera dei deputati (dopo essere stato approvato dal Senato con modificazioni) un disegno di legge (A.C. 2936) relativo alla partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (X ricostituzione), dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (XIV ricostituzione), del Fondo denominato Chernobyl shelter Fund, un meccanismo finanziario multilaterale messo in atto dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo finalizzato al miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centrale e orientale e nell’ex Unione sovietica.

 

Il comma 2-bis è stato aggiunto nel corso dell’esame al Senato:in base a detta norma, in coerenza con quanto previsto dai processi di revisione organizzativa di cui alla lettera g) del comma 404 (art. 1) della legge finanziaria per il 2007; le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I Categoria, onde assicurare al meglio il perseguimento dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa, vengono dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Tale obiettivo verrà concretizzato con l’emanazione di un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda al proposito che il comma 1 dell’art. 17 della citata legge 400/1988 è dedicato ai cosiddetti “regolamenti di esecuzione”, da emanare con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato (il quale deve fornirlo entro novanta giorni).

I regolamenti in oggetto sono volti alla disciplina dell’esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari; dell’attuazione e integrazione di leggi o Decreti legislativi recanti mere norme di principio – con esclusione delle materie riservate alle Regioni; delle materie prive di disciplina normativa di rango primario, e a questa non riservate; dell’organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda altresì che il comma 404 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di “razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri” aveva disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis[110] della legge n. 400 del 1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007.

Nell’indicare con maggiore dettaglio le finalità di tale opera di riorganizzazione la legge finanziaria precisava i seguenti punti:

-       riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a) del comma 404);

-       gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b) del comma 404);

-       rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c) del comma 404);

-       riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d) del comma 404);

-       riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (lettera e) del comma 404);

-       riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto (lettera f) del comma 404).

Una specifica previsione era poi dedicata al Ministero degli Affari esteri. Infatti la lettera g) del comma 404 prescriveva l’”avvio della ristrutturazione” della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera. A quest’ultimo proposito si precisava che le nuove norme dovessero prevedere che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al DPR n. 120 del 2000 dovessero essere svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

Si ricorda che a norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici. In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”. L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

Si ricorda che – in attuazione delle previsioni del comma 404 della legge finanziaria per il 2007 - è stato emanato lo schema di regolamento n. 180, trasmesso dal Governo alle Camere l’11 ottobre 2007 e attualmente all’esame della I Commissione Affari Costituzionali. L’articolo 12 dello schema di regolamento – in particolare - delinea gli indirizzi e le finalità dell’avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, previsto dall’art. 1, comma 404, lettera g) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Infatti, secondo la stessa relazione illustrativa, le disposizioni recate dall’art. 12 hanno valenza programmatica, mentre in un piano operativo allegato (ma non parte integrante dello schema di decreto) vengono descritte in dettaglio le misure attuative degli indirizzi di cui all’art. 12 (misure che andranno adottate attraverso specifici atti amministrativi).

Queste misure sono: l’accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, l’accorpamento di uffici, l’istituzione di cancellerie consolari nelle ambasciate di riferimento e la modifica delle circoscrizioni consolari, la ristrutturazione della rete degli istituti di cultura anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all’interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento.

Si osserva che l’attribuzione di autonomia gestionale e finanziaria alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, operata dal comma 2-bis in commento non sembra rientrare fra le finalità perseguite dalla lettera g) del comma 404, che attengono piuttosto alla “avvio della ristrutturazione” della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (come infatti dispone lo schema di regolamento n. 180, citato). In tal senso si spiega l’espressione “in coerenza” - recata dalla disposizione introdotta al Senato - che indica una semplice compatibilità piuttosto che un vero e proprio nesso causale diretto.

 


Articolo 19
(Misure in materia di pagamenti della P.A.)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 19.

(Misure in materia di pagamenti della P.A.).

Articolo 19.

(Misure in materia di pagamenti della P.A.).

1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

    a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

    b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse;

    soppressa;

    c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

    c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».

 

 

L’articolo 19, modificato dal Senato, apporta alcune modifiche all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Tale articolo 48-bis, modificato dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che:

-       le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento e segnalino la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

-       con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione della disciplina.

 

Le innovazioni introdotte dall’articolo 19 in commento sono le seguenti:

 

§      si differisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di osservare la nuova disciplina sui pagamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione della norma primaria (lett. a);

§      si introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 48-bis che prevede la possibilità di aumentare (in misura non superiore al doppio), ovvero diminuire, l’importo del pagamento che costituisce la soglia della disciplina limitativa, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze (lett. c).

 

Si segnala che il testo originario del decretoin commento prevedeva (con la disposizione contenuta nella lettera b) del comma 1), l’esclusione delle società a prevalente partecipazione pubblica dall’obbligo, recato dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di verificare anche in via telematica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Con un emendamento approvato al Senato tale previsione del testo originario, peraltro in vigore fino all’approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stata soppressa, ripristinando pertanto l’obbligo per le società a prevalente partecipazione pubblica di soggiacere alla disciplina in questione.

 

Pertanto, con l’entrata in vigore delle modifiche contenute nell’articolo 19 sopra esposte, la disciplina sui pagamenti diverrà operativa solo con l’emanazione del regolamento ministeriale di attuazione.

La disposizione, nel testo previgente, aveva in effetti fatto sorgere dei dubbi interpretativi circa l’operatività della disciplina primaria in assenza del regolamento attuativo.

La soluzione cui erano pervenute la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria era però nel senso dell’operatività immediata della disciplina primaria posta dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La questione della concreta operatività dell’articolo 48-bis era emersa, in particolare, per effetto della deliberazione 18 maggio 2007, n. 10 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in risposta ad un quesito rivolto da un comune.

La Sezione si è così espressa: "si ritiene che la norma sia precettiva. […] la disposizione di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 […] è entrata in vigore, ed è divenuta obbligatoria, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 28 novembre 2006). Né, d’altronde, il primo comma del citato articolo, sembra aver condizionato l’imperatività delle disposizioni dallo stesso introdotte all’emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze […], che non incide sull’an dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata".

Da parte sua, la Ragioneria generale dello Stato ha emanato una circolare con la quale ha chiarito che, in sede di prima applicazione della disciplina legislativa, “si può ritenere sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute” (circolare 6 agosto 2007, n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze). Peraltro, soggiunge la circolare, “le singole amministrazioni, anche per scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, assolveranno all'obbligo di provvedere al controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

 


Articolo 20
(5 per mille)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 20.

(5 per mille).

Articolo 20.

(5 per mille).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

 

2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

 

 

L’articolo 20, comma 1, integra di 150 milioni dieuro, per l’anno 2007, la dotazione del Fondo nel quale confluisce unaquota parial 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca.

 

Si ricorda che il suddetto fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ed iscritto nella unità previsionale di base 4.1.5.21, cap. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[111].

 Ai sensi del citato comma 337,la quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che confluisce nel suddetto fondo, è destinata al perseguimento delle seguenti finalità, in base alla scelta del contribuente:

§       sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:

-       le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );

-       le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

-       le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

§       finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

§       finanziamento della ricerca sanitaria;

§       attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

 

In base al testo della legge finanziaria per il 2006, la destinazione del 5 per mille era limitata all’anno 2006, a titolo iniziale e sperimentale. Sul punto è intervenuto l’articolo 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (“Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, specificando che la disposizione di cui al comma 337 in esame, riferita all'anno finanziario 2006, si applicava al periodo di imposta 2005.

 

Sulla base dell’autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 1, comma 337, della legge finanziaria 2006, lo stanziamento iniziale del Fondo per il 2007 è pari a 270 milioni di euro.

 

La relazione tecnica al medesimo disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) stimava infatti nel 2007 una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato pari a circa 270 milioni di euro, basandosi sull'ipotesi dell’identità tra la percentuale di contribuenti che presumibilmente avrebbero effettuato la scelta relativa al 5 per mille e quella che si era espressa in merito all’8 per mille, cioè il 41 per cento circa. La relazione indicava gli incassi in conto competenza per l’anno di imposta 2005 in 131.911 milioni; conseguentemente la quota del 5 per mille si calcolava pari a 660 milioni di euro. Considerando che per la quota dell’8 per mille del 2005 (che peraltro è riferita alle dichiarazioni dei redditi del 2001), solo il 41% dei contribuenti aveva espresso la scelta, applicando tale percentuale anche ai 660 milioni considerati, si otteneva una cifra pari a 270 milioni.

Si ricorda che il disegno di legge di assestamento per il 2007 (A.C. 3170), attualmente all’esame della Camera, propone un incremento di 47 milioni di euro rispetto alla dotazione iniziale delle risorse della citata u.p.b. destinate alle finalità in oggetto.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.

 

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242[112](come modificato dal d.lgs. n. 15/2004), attribuisce al Consiglio nazionale del C.O.N.I., tra gli altri, il compito di:

a) stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;

b) deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

 

La disposizione in esame specifica che l’ampliamento del novero dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è disposta “a modifica” del citato comma 337 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (istitutivo del fondo nel quale confluiscono le risorse del cinque per mille IRE), nonché della disciplina dettata in materia dall’articolo 1, commi 1234-1237 della legge finanziaria per il 2007.

 

Si rileva, al riguardo, l’opportunità di riformulare il comma 2 in forma di novella alle suddette disposizioni.

 

Si ricorda che il suddetto comma 1234 individua i soggetti che beneficiano del riparto, mentre il comma 1235 destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.

Condecreto (comma 1236) di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, si individuano i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e la quota di cui al comma 1235, in favore dell’Agenzia per le ONLUS e le organizzazioni nazionali rappresentative. Infine, il comma 1237 pone un limite massimo di 250 milioni di euro alla spesa derivante dall’applicazione della misura del 5 per mille. Il limite di spesa è riferito all’anno 2008.

Si ricorda, infine, che con la sentenza n. 202 del 2007, la Corte Costituzionale si è espressa in ordine alla compatibilità costituzionale della disciplina in oggetto, valutando legittimo l'intervento finanziario dello Stato, a fronte delle rivendicazioni di competenza regionale, non trattandosi di un vero e proprio "Fondo", ma di risorse a favore di determinati beneficiari rispetto ai quali lo Stato agisce come mandatario della volontà del contribuente.


Articolo 20-bis
(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 20-bis.

(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche).

 

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) nel comma 355, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

    «c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443»;

 

    b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

 

L’articolo aggiuntivo, inserito durante l’esame al Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

In particolare, alla lettera a), attraverso una novella al commi 355 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, include tra gli interventi prioritari ammessi al finanziamento anche quelli per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).

Alla lettera b), attraverso una novella al comma 357, prevede che in relazione a tali interventi, il decreto cui è demandata la fissazione dei requisiti e delle condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati, sia adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Posto che la disposizione in commento modifica alcune disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (e non istituisce un nuovo Fondo rotativo per infrastrutture strategiche) occorre valutare l’opportunità di modificare la rubrica.

 


La disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

Il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese è stato istituito con i commi 354-361 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, con la finalità di concedere finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Successivamente il Fondo è stato ridefinito dal D.L. n. 35/2005Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, in quanto una quota del medesimo è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppodelle imprese

Il comma 355 dispone, quindi, che la ripartizione del Fondo sia rimessa a delibere del CIPE - presieduto dal Presidente del Consiglio in maniera non delegabile - sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti. L'individuazione, da parte delle stesse delibere, degli interventi agevolativi destinati alle imprese avviene con riferimento a misure di sostegno già disposte a legislazione vigente, per le quali esista in bilancio un apposito stanziamento. Tra gli interventi ammessi al finanziamento, vengono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.

Tra le altre disposizioni recate dai commi 354-361 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 relative al funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, si ricordano:

§       il comma 356 che stabilisce le competenze del CIPE nell'ambito di quanto afferente al Fondo rotativo, prevedendo che esso, con una o più delibere: definisca i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; approvi una convenzione tipo, che regoli i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, e che stabilisca le modalità per assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato, stabiliti ai sensi del successivo comma 361; preveda la misura minima del tasso di interesse da applicare; stabilisca la durata massima del piano di rientro; preveda che le nuove modalità di attuazione e di erogazione delle misure agevolative si applichino a programmi di investimento per i quali non siano ancora state presentate richieste di erogazione (relativa all’ultimo stato di avanzamento) e che non risultino gravati da provvedimenti di revoca totale o parziale alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che stabilisce i requisiti e le procedure per l’accesso ai finanziamenti, di cui al comma 357. L'impresa che richiede l'agevolazione dovrà peraltro manifestare formalmente l'opzione di scelta per l'erogazione dei finanziamenti secondo le nuove modalità agevolative del Fondo, previa acquisizione di parere conforme da parte del soggetto responsabile dell'istruttoria (istituti di credito autorizzati);

§         il comma 357 attribuisce al Ministro competente la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare - da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - quali siano, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati i D.M. 1° febbraio 2006 e 8 marzo 2006;

§         il comma 358 che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la competenza a determinare il tasso di interesse - da disporre con decreto di natura non regolamentare - da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti;

§         il comma 359 che stabilisce la possibilità di prevedere la garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al Fondo per le somme ricevute dalle imprese in forma di finanziamento agevolato, ivi compresi i relativi interessi. I criteri, le condizioni e le modalità di stesura di tale clausola di garanzia sono da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

§         il comma 360 che dispone - quale compensazione degli oneri sostenuti per la gestione del Fondo - il riconoscimento alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. del diritto ad un rimborso pari allo 0,40% complessivo delle somme erogate in anticipazione ogni anno, ai sensi del comma 356, lettera a), cioè delle somme erogate per finanziamenti agevolati;

§         il comma 361 che riguarda la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri relativi si faccia fronte con un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

La dotazione iniziale del Fondo è stata stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale. In seguito, la Cassa depositi e prestiti S.p.a potrà disporre variazioni a tale cifra, in ragione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, purché nel rispetto dei limiti di spesa annuale sul bilancio dello Stato stabiliti dal comma 361. Tuttavia a seguito della ritardata attivazione del Fondo il DL 3 ottobre 2006 recanteDisposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” all’articolo 2, comma 77, ha disposto una rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 che è stata ridotta per gli anni 2006, 2007 e 2008 da 150 milioni di euro rispettivamente a 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse, pari complessivamente a 145 milioni per il 2006, a 135 milioni per il 2007 e a 100 milioni per il 2008, sono state destinate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economicoche, lo ricordiamo, è confluito nel “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, istituito dalla legge finanziaria 2007 presso lo stesso Ministero dello sviluppo economico unitamente alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (programmazione negoziata e legge n. 488/1992).

Per ciò che attiene la ripartizione delle risorse del Fondo si ricorda che con delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 si è proceduto ad una prima assegnazione delle risorse del Fondo da destinare agli interventi agevolativi, pari a 3.700 Meuro (ripartiti secondo le tabelle allegate alla delibera stessa) e sono stati determinati il tasso d'interesse minimo da applicare per i finanziamenti agevolati nella misura dello 0,50% annuo e la durata massima dei finanziamenti non superiore a 15 anni. Con la successiva delibera n. 45/2006, il CIPE ha proceduto alriparto della seconda tranche delle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca, per un importo pari a 2.300 milioni, destinandone il 40% (910 milioni) alla ricerca (di cui 450 milioni per le aree sottoutilizzate) e il 60% (1.390 milioni) ad altre agevolazioni alle imprese, di cui 400 milioni destinati alla legge n. 488/1992 “riformata”, 365 milioni ai contratti di programma, 465 milioni al Fondo per l’innovazione tecnologica (di cui 320 per le aree sottoutilizzate), e 160 milioni agli interventi del Fondo per l’innovazione tecnologica – settore Ambiente.

Si segnala, infine, che il comma 855, art. 1, della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha  esteso il campo di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca alle leggi regionali di agevolazione o conferiti alle regioni ai sensi del D.Lgs 112/98 per gli investimenti produttivi e la ricerca. A tal fine la Cassa depositi e prestiti spa è stata autorizzata ad incrementare la dotazione iniziale del citato Fondo fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, che possono essere integrati a valere sul Fondo competitività e sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 858.

 


Articolo 21
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 21.

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica).

Articolo 21.

(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie appro­vate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residen­ziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie appro­vate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residen­ziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente alle giovani coppie a basso reddito e a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annual­mente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accerta­menti a cam­pione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e province autonome.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazio­nale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infra­strutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osser­vatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.

 

4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei princìpi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'ammini­strazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

4-ter. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

 

 

L'articolo 21, al comma 1,prevede il finanziamento di un programma di edilizia residenziale pubblica, autorizzando a tal fine una spesa nel limite di 550 milioni per l'anno 2007.

 

Tra gli ultimi provvedimenti adottati per fronteggiare la grave problematica dell’accesso agli alloggi in locazione e delle procedure esecutive di sfratto nei grandi centri urbani, si ricorda l’art. 1, comma 1154, della legge finanziaria 2007, con il quale è stata autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e l’art. 4 della citata legge n. 9 del 2007 che prevede l’avvio di un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, recante gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.

 

Il programma riguarda i comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

La citata legge n. 9 del 2007 ha sospeso le procedure esecutive di sfratto nei confronti di categorie socialmente deboli di conduttori residenti nei comuni capoluogo di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed, infine, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all’ultima delibera CIPE del 13 novembre 2003[113], n. 87, ovvero i comuni indicati all’art. 1 del decreto-legge n. 551 del 1988 cui fa rinvio l'art. 6 della legge n. 431 del 1988.

 

Il programma è volto a garantire:

§      il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate nella legge n. 9/2007 (ossia conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, nonché ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico);

§      ad ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni.

 

Per quanto riguarda le finalità e il contenuto del programma, il testo della disposizione, come modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede la destinazione del medesimo:

§      al recupero e l’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non assegnati (il testo originario faceva, invece, riferimento a quelli non occupati);

§      all’acquisto e la locazione di alloggi;

§      all’eventuale costruzione di nuovi alloggi.

 

Il programma è diretto a soddisfare il fabbisogno abitativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’art. 3 della citata legge n. 9 del 2007 e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

 

Si ricorda che l’art. 3 della legge n. 9 del 2007 ha previsto la predisposizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un piano straordinario articolato in tre annualità, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1 e sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui allo stesso art. 1, già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. e indicate dagli stessi comuni. L’articolo prevede quindi che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi previsti.

Si ricorda, infine, che il tavolo di concertazione è stato istituito dall’art. 4 della stessa legge n. 9 del 2007, e ha prodotto il 16 maggio un documento finale, disponibile all’Allegato D all’Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012[114].

 

Destinatari prioritari degli interventi sono i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della citata legge n. 9 del 2007, nonché, a seguito della modifica apportata dal Senato, le giovani coppie a basso reddito.

 

Gli ultimi tre periodi del comma 1 sono stati introdotti presso l’altro ramo del Parlamento. Essi prevedono:

§      la revisione annuale delle graduatorie (a tal fine considerando l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente), nonché periodici accertamenti a campione su tali soggetti da parte dell'amministrazione finanziaria.

§      l’attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in modo tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile; ciò in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa aI rendimento energetico in edilizia.

 

Il comma 2 dispone che, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge[115], le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trasmettano al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da adottarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame[116], l'individuazione:

§      degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1;

§      delle modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP, ovvero alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini.

Su tale decreto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato al testo del comma 3, è prevista l’intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Lo stesso comma 3 per la ripartizione dei finanziamenti fissa il criterio dell’'equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna Regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse, secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le stesse regioni e le province autonome.

Il testo originario faceva, invece, riferimento alle percentuali di ripartizione stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 marzo 2003, pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2003, n. 132[117].

 

Il comma 4 destina l'1% del finanziamento complessivo, pari cioè a 5,5 milioni di euro, alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e la condivisione di banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché, in seguito alle modifiche apportate al Senato, al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni.

Il secondo periodo del comma 4, nel testo modificato dal Senato) demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, la definizione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dell'Osservatorio. Il decreto deve essere adottato entro trenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e su di esso dev’essere acquisito il parere della Conferenza unificata. La disposizione specifica inoltre che il decreto dovrà essere emanato tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

 

Tale disposizione disciplina il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative (sopra richiamato) convocato dal Ministero delle infrastrutture e al quale partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.

 

Il comma 4-bis, introdotto al Senato, dispone l’obbligo, per tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica - nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza - di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo anche un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. La disposizione contiene anche la clausola di invarianza della spesa.

 

Il comma 4-ter, anch’esso introdotto presso l’altro ramo del Parlamento, prevede lo stanziamento, per l'anno 2007, di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, secondo le modalità previste dagli artt. 163 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici), anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

Esso interviene quindi su una materia diversa rispetto al contenuto dell’articolo 21, riguardando le opere di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (e, in particolare le esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia).

I citati articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici regolano la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

La finalità della norma sembra quindi quella di assoggettare alle procedure della cd. legge obiettivo (ora raccolte nel codice dei contratti pubblici) la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Si deve tener conto del fatto che un ulteriore stanziamento per la prosecuzione dei medesimi interventi (pari a 60 milioni di euro), anch’esso inserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, è contenuto nell’articolo 21-bis, comma 1.

 

Con riferimento al comma 4-ter, si osserva che, ai fini dell’applicabilità delle procedure della cd. legge obiettivo, sarebbe più opportuno rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 


Articolo 21-bis
(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 21-bis.

(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»).

 

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebita­mento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi pro­grammi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.

 

 

L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone il rifinanziamento dei Contratti di quartiere II”.

 

Il comma 1 prevede, infatti, che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (previsto dall’art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’art. 13, comma 2, deI decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[118]), le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari (avviati con l'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152[119]) e non impegnate, siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

 

Si ricorda che con i citati tre decreti del Ministro delle infrastrutture si è data attuazione alla legge n. 21 del 2001, con la quale erano state introdotte misure volte a finanziare alcuni programmi nazionali per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti, oltre che a categorie sociali deboli, anche alla riqualificazione delle periferie.

Con il DM 27 dicembre 2001 “Programmi innovativi in ambito urbano”, come modificato dal DM 30 dicembre 2002, sono stati finanziati per la seconda volta i contratti di quartiere[120]. Il nuovo programma “Contratti di quartiere II”si propone di intervenire in situazioni caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenza di servizi e da un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. Il programma, inoltre, promuove la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi ed è finalizzato propriamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale oltre che a promuovere misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. A differenza della prima edizione dei contratti di quartiere, questo secondo finanziamento è gestito dalle singole regioni che, attraverso propri bandi, invitano le amministrazioni comunali a proporre progetti e a competere per la destinazione dei fondi.

Con il DM 21 novembre 2003 si è consentito ai comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria di poter accedere ai finanziamenti relativi al programma «Contratti di quartiere II», in quanto le rispettive regioni non avevano comunicato, nei termini previsti, la loro volontà di aderire al programma stesso.

In merito all’attuazione dei “Contratti di quartiere II” si ricordano ancora:

§       il DM 22 luglio 2003, n. 880, con il quale è stato fissato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione, da parte delle singole Regioni e Provincie autonome, dei bandi regionali, ed al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione dei medesimi bandi nei rispettivi bollettini ufficiali;

§       la circolare 4 luglio 2003, n. 851 esplicativa dei DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002;

§       il DM 21 luglio 2004, che ha prorogato i termini per la consegna delle proposte di "Contratti di quartiere II" per i comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria;

§       il DM n. A/1853 del 16 giugno 2005 che ha prorogato la presentazione dei progetti definitivi "Contratti di quartiere II";

§       il DM n. P/59/06 dell'8 marzo 2006 che reca le residue disponibilità per il completamento del programma "Contratti di quartiere II".

Si segnala che sul sito internet del Ministero delle infrastrutture sono consultabili tutti i decreti di approvazione delle graduatorie regionali[121].

Si ricorda infine che, nella seduta dell’8 novembre 2006, la Commissione ambiente della Camera aveva approvato una risoluzione (a prima firma dell’onorevole Chianale), con la quale si impegnava il Governo “ad attivare entro 30 giorni un tavolo di concertazione con le regioni con le quali individuare, sentite le associazioni dei comuni, delle cooperative, degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e delle imprese, soluzioni definitive per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione del programma dei contratti di quartiere II, nonché l'utilizzo degli ulteriori stanziamenti, da sottoporre alla definitiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni”.

 

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni richiamate dal comma in commento, si ricorda che l’art. 4, comma 150, della legge n. 350 del 2003 interviene sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale destinata a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. La rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione da ratificare entro il 31 dicembre 2007.

L’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 i termini previsti dall’art. 11, comma 2, e dall’art. 12, comma 2, della legge n. 136 del 1999.

Si rammenta, altresì, che il da ultimo richiamato art. 11, comma 2, esclude dal finanziamento degli interventi per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, gli accordi di programma non ratificati entro la data prorogata del 31 dicembre 2007.

L’articolo 12, comma 2, prevede l’esclusione dal finanziamento nel caso in cui la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei citati programmi non sia conclusa entro il termine prorogato del 31 dicembre 2007.

Infine, l'art. 18 del decreto legge n. 152 del 1991 dispone l’avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

 

Il secondo periodo del comma 1 dispone che una parte di tali risorse, fino a 60 milioni di euro, venga destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, con le modalità previste dagli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche con le modalità previste dalla procedura della cd. legge obiettivo.

I citati articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici regolano la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

La finalità della norma sembra quindi quella di assoggettare alle procedure della cd. legge obiettivo (ora raccolte nel codice dei contratti pubblici) la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Si deve tener conto del fatto che un ulteriore stanziamento per la prosecuzione dei medesimi interventi (pari a 50 milioni di euro), anch’esso inserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, è contenuto nell’articolo 21, comma 4-ter.

 

Con riferimento al comma 4-ter, si osserva che, ai fini dell’applicabilità delle procedure della cd. legge obiettivo, sarebbe più opportuno rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 

Il comma 2 prevede l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse previste dal comma 1, primo periodo, nonché della quota di cofinanziamento regionale e delle modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1 - previo versamento all'entrata del Bilancio delle Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze - in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

Il comma 4 autorizza le regioni che hanno già finanziato con propri fondi tutte le proposte di “Contratti di quartiere II” già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, ad utilizzare le risorse di cui al comma 3 per il finanziamento di nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei “Contratti di quartiere II” che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 24 e 25 maggio 2007, si è svolta a Lipsia, la riunione informale dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coesione territoriale, nel corso della quale sono stati adottati due documenti: l’“Agenda territoriale dell’UE” e la “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili”.

In particolare, tale ultimo documento sottolinea che una pianificazione urbana integrata è la condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle città europee e propone le strategie volte a valorizzare il tessuto urbano e a migliorare il mercato dell’occupazione, i trasporti urbani e l’integrazione degli immigrati.

La coesione territoriale rientra tra le priorità che la Presidenza portoghese intende perseguire nel secondo semestre del 2007, anche mediante la presentazione di un piano d’azione per la coesione territoriale nel corso della riunione informale dei ministri del riassetto del territorio, il 23 e 24 novembre 2007 alle Azzorre.

In occasione della riunione del Consiglio affari generali del 23 luglio 2007, il commissario alla politica regionale, Danuta Hübner, ha annunciato la presentazione di una comunicazione sulla coesione territoriale nel corso del 2008.

 


Articolo 22
(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 22.

(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE).

Articolo 22.

(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Identico.

2. Per il proseguimento della realizza­zione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

 

Il comma 1, dell’articolo 22, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta.

Gli interventi per la salvaguardia di Venezia sono quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 139 e successive modificazioni.

 

Le leggi speciali per Venezia

La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (terza legge speciale per Venezia), ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 150 mld. a partire dal 1993 e di 100 mld. a partire dal 1994, ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. La legge provvede altresì a modificare l'area degli interventi per il disinquinamento di competenza della Regione Veneto, coordinandola all'intero bacino scolante in laguna, e affida compiti di verifica della realizzazione dei lavori delle singole amministrazioni al Comitato previsto dall' art. 4 della legge n. 798 del 1984. Particolare importanza riveste inoltre l’art. 3, che nell’ambito delle opere di competenza statale destina non meno del 25 per cento degli stanziamenti ad interventi per il ripristino della morfologia lagunare e per l’arresto del processo di degrado della laguna. La realizzazione degli interventi alle bocche di porto viene inoltre subordinata ad un adeguato stato di avanzamento degli altri interventi (adeguamento e rinforzo dei moli foranei; difesa delle “insulae”; ripristino della morfologia lagunare; arresto del degrado; difesa dei litorali; sostituzione del traffico petrolifero; apertura delle valli da pesca). Tale provvedimento è stato da ultimo rifinanziato con l'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che a tal fine ha autorizzato la spesa di 85 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e ha previsto che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998. Si ricorda che tale ultima disposizione ha autorizzato limiti di impegno destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, senza prevedere (a differenza dei precedenti interventi normativi) una ripartizione delle somme per tipologia di intervento, ma limitandosi a prevedere che la ripartizione debba avvenire “sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

La prima legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171) ha dichiarato la salvaguardia della città e della sua laguna "problema di preminente interesse nazionale". Finalità specifiche della legge n. 171 sono state la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, la tutela dell’equilibrio idraulico, la protezione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e dalle acque, assicurando contestualmente la vitalità socioeconomica del territorio nel quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della Regione. I soggetti dell'azione di salvaguardia venivano individuati nello Stato, nella Regione e negli Enti locali, e, al fine di inquadrare le diverse azioni in uno strumento programmatico unitario di riferimento, si prevedeva l'approvazione, con legge regionale, di un piano comprensoriale, sia pure con efficacia limitata sino al momento dell'approvazione da parte della Regione del proprio piano territoriale; il Piano doveva prevedere il divieto per ulteriori imbonimenti e per ulteriori insediamenti di impianti industriali inquinanti. L’art. 5 della medesima legge istituiva poi la Commissione per la salvaguardia di Venezia, dotata di poteri consultivi vincolanti per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche. L’art. 7 precisava inoltre le competenze attribuite allo Stato (in primo luogo, la regolazione dei livelli marini in laguna, i marginamenti lagunari e l’esecuzione delle opere portuali marittime e di difesa del litorale), mentre l’art. 9 assegnava alla regione Veneto e al magistrato delle acque di Venezia compiti in materia di tutela del territorio dagli inquinamenti. Infine, l’art. 13 prevedeva disposizioni per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici (in particolare dei comparti edificatori, volontari e obbligatori), volte anche a favorire la permanenza abitativa nel centro storico, attraverso la distinzione tra una zona “A” e una zona “B” (corresponsione di contributi nel caso di utilizzo diretto dell’edificio o di impegno alla sua locazione).

La seconda legge speciale per Venezia (legge 29 novembre 1984, n. 798) ha confermato i principi ispiratori della legge n. 171, ed in particolare la ripartizione degli interventi tra Stato, Regione ed enti locali. Allo Stato spetta un ruolo fondamentale nella difesa dell’equilibrio idrogeologico della laguna, mentre alla Regione sono affidati compiti attinenti prevalentemente all'approvvigionamento idrico e all’installazione di impianti di depurazione. È stato inoltre istituito un Comitato misto, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale sono stati attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. La medesima disposizione ha previsto la trasmissione al Parlamento da parte del Comitato, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi[122].

In applicazione delle suindicate disposizioni, è stato individuato, quale soggetto al quale affidare la realizzazione delle opere di competenza statale, il Consorzio Venezia Nuova (v. oltre).

La legge 8 novembre 1991, n. 360, ha quindi finanziato nuovi interventi finalizzati alla salvaguardia della città ed in particolare norme volte a contrastare l’esodo degli abitanti dal centro storico di Venezia. In particolare si ricordano i finanziamenti delle iniziative per il disinquinamento e la prevenzione degli inquinamenti, di competenza regionale, nonché i finanziamenti al Ministero dell’ambiente per la realizzazione di un sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento.

Si segnala, successivamente alla già richiamata terza legge speciale per Venezia, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Collegato alla legge finanziaria per il 1994), che, all'articolo 12, commi 10-14, ha dettato disposizioni relative alle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798.

In attuazione della norma di delega contenuta in tale ultimo provvedimento, è stato adottato il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, che ha previsto che i compiti unitari individuati dal richiamato articolo 12 della legge n. 537 del 1993, dovessero essere svolti da un'apposita società per azioni costituita d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la Regione Veneto. La società non è stata successivamente costituita.

Con il successivo D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è stata modificata la ripartizione annuale di alcuni stanziamenti di cui alla legge n. 139 del 1992, è stata soppressa la previsione, di cui alla legge del 1984, dell’affidamento unitario in concessione di alcune (importanti) opere di competenza statale, sono state prorogate alcune misure volte a contrastare l’esodo dai centri storici di Venezia e Chioggia, e sono state modificate le norme che regolano l’espressione dei pareri da parte della Commissione per la salvaguardia sugli interventi di trasformazione del territorio.

Con l'art. 7 del D.L. n. 444 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 539 del 1995, sono stati autorizzati nuovi limiti di impegno di durata quindicennale da destinare al proseguimento degli interventi in favore di Venezia previsti dalle citate leggi n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992, decorrenti dal 1996 e dal 1997.

Successivamente l’art. 1 del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge n. 515 del 1996, ha previsto nuovi stanziamenti, autorizzando due limiti di impegno quindicennali, decorrenti dal 1997 e dal 1998, e l’art. 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi ciascuno, a decorrere dal 1998 e dal 1999, con una ripartizione degli interventi sostanzialmente analoga a quella contenuta nel citato D.L. n. 408 del 96.

Nel quadro degli interventi normativi, va ricordata anche l’Ordinanza extra ordinem del Ministro dell’ambiente n. 4498 del 1 ottobre 1996, con la quale – in considerazione dell’elevato degrado ambientale della laguna - venivano formulati precetti nei confronti del Direttore dell’Istituto superiore di sanità, del Direttore dell’istituto di ricerca sulle acque del CNR, del magistrato delle acque, dei titolari delle autorizzazioni di scarico, del Presidente della Regione Veneto, dei Sindaci di Venezia e Chioggia.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 agosto 1998, n. 295 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali, nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a decorrere dal 2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Inoltre, l’art. 50, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 1999) ha disposto l'autorizzazione di limiti d'impegno quindicennali per un importo pari a 70 mld. dall'anno 1999, a 20 mld. dall'anno 2000 e a 30 mld. dall'anno 2001 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Viene previsto inoltre la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori da parte del Presidente del Comitato.

Successivamente con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di 29 mld a partire dal 2002 e di 50 mld a partire dal 2003.

La tabella 2 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) prevede i seguenti limiti di impegno quindicennali riferiti agli interventi per la salvaguardia di Venezia: 10.165.000 euro dal 2002, 15.494.000 euro dal 2003 e 30.987.000 dal 2004. Nella tabella F della stessa legge finanziaria per il 2002 si registrano i seguenti limiti di impegno in riferimento alla legge n. 798 del 1984: 33.053.000 euro dal 2002, 58.876.000 euro dal 2003, 58.876.000 euro dal 2004.

Il già richiamato articolo 1, comma 944 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) ha ulteriormente rifinanziato la legge n. 139 del 1992 e prevede che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998.

 

Il comma 2 dell'articolo autorizza la spesa di 170 milioni di euro per l’anno 2007, per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE.

 

Il sistema MO.S.E.[123]

Il progetto definitivo del Sistema MO.S.E. comprende tutte le opere previste nell’ambito del Piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in: 1) quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree. Si tratta complessivamente di 78 paratoie di cui 18 alla bocca di Chioggia, 19 alla bocca di Malamocco e 41 alla bocca Lido; 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca. La conca di navigazione a Malamocco è progettata con 370 m. di lunghezza e 48 di larghezza; 3) opere complementari intese ad aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. Si tratta della: a) scogliera di Chioggia (1,300 m. lunghezza e 3/4 m quale quota di sommità); b) scogliera di Malamocco (1.000 m. lunghezza e 4 m quale quota di sommità); c) scogliera di Lido (650 m. lunghezza e 2,5 m quale quota di sommità). All’intervento MO.S.E. si aggiunge un’altra serie di opere, riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all’art. 6, lettere a), b) e c) della legge n. 798 del 1984, compresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall’art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti.

La Delibera CIPE n. 121 del 2001 ha incluso il “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.” nell’ambito del Primo programma per le infrastrutture strategiche per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro. Il DPEF 2003-2006 conferma il “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.” tra le opere chiave.

L’articolo 80, comma 28, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, ha previsto che una quota degli importi dell’Art. 13 della Legge 166/2002 possa essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 della Legge 798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

Il DPEF 2004-2007 ha incluso l’intervento nell’elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo di riferimento; il DPEF 2005-2008 ripropone l’opera e indica come anno di ultimazione dei lavori il 2011.

La Delibera CIPE n. 130 del 2006 che ha operato una rivisitazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ha incluso nel medesimo il “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema Mo.Se”, indicando un costo di 4.271,626 Meuro e una disponibilità totale di 1.468,098 Meuro.

Nel DPEF 2007-2011 l’opera “Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia Progetto Mo.Se. ed opere strettamente connesse” viene classificato tra le opere cantierate, per un costo di 4.271,63 Meuro e un fabbisogno residuo di 2.623,76 Meuro. È inoltre presente nello stesso documento tra le “opere a rete direttamente connesse alle possibili opere prioritarie sui nodi”.

L’Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2011 indica il Sistema Mo.se tra le opere in corso della legge obiettivo con copertura parziale, indicando un finanziamento complessivo di 1550,73 Meuro e un fabbisogno residuo 2620, 90 Meuro.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori, dal sito www.salve.it (Sal.Ve. Attività per la salvaguardia di Venezia e della laguna) si rileva che a ottobre 2007 l’avanzamento dei lavori è del 32%, con un'occupazione diretta di circa 700 persone. Nello specifico, si ricorda che la costruzione del sistema Mose prevede tre fasi di lavoro, della durata complessiva di otto anni. La prima fase dei lavori, ultimata, è consistita nella costruzione delle opere complementari (scogliere alle bocche di Malamocco e Chioggia) e nella realizzazione di una serie di interventi propedeutici all’installazione delle barriere mobili (campi prove per il consolidamento dei fondali, indagini subacquee per rilevare eventuali presenze archeologiche, bonifiche da ordigni bellici, etc.). La seconda fase dei lavori, in avanzato corso di attuazione, consiste nella realizzazione della struttura portante del sistema, cioè le opere di sponda, come le spalle delle schiere di paratoie, i porti rifugio e le conche di navigazione per i pescherecci, le imbarcazioni da diporto e i mezzi di soccorso alle bocche di porto di Lido e Chioggia e la conca di navigazione per le grandi navi alla bocca di porto di Malamocco. La terza fase dei lavori, in corso, consiste nella realizzazione delle opere funzionali alle barriere di paratoie e nella loro installazione. Essa prevede la protezione dei tratti di fondale adiacenti alle future schiere, la costruzione e messa in opera degli elementi strutturali delle barriere (alloggiamenti) e la successiva installazione delle paratoie. Parallelamente ai lavori alle bocche di porto vengono realizzati, nelle aree lagunari soggette a elevati fenomeni di degrado, interventi di ripristino ambientale e morfologico, riutilizzando i materiali compatibili con l'ambiente lagunare provenienti dai dragaggi alle bocche.

 

 


Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Il 18 luglio 2007la Commissioneeuropea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare per essere venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE che disciplina la conservazione degli uccelli selvatici[124].

La lettera di costituzione in mora complementare è volta a completare l’analisi svolta nella lettera di messa in mora emessa ai sensi dell’articolo 226 del TCE, anche alla luce dei nuovi elementi di cui dispone la Commissione in seguito alle osservazioni comunicate dalle autorità dello Stato membro interessato in risposta alla lettera di messa in mora. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo a decorrere dalla data della messa in mora complementare per comunicare le proprie osservazioni. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di formulare un parere motivato.

Il paragrafo 4 dell’articolo 4 prevede che gli Stati membri adottino misure speciali di conservazione dell’habitat per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie di uccelli selvatici nella loro area di distribuzione. A tale scopo, gli Stati membri classificano in particolare come ZPS (Zone di protezione speciale) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tali obblighi rimangono validi anche per zone che non sono state classificate come ZPS ma che avrebbero dovuto esserlo. A tale proposito, l’elenco delle zone di grande interesse per la conservazione degli uccelli selvatici, più comunemente conosciuto sotto la sigla IBA (Inventory of Important Bird Areas in the European Community), per quanto non giuridicamente vincolante, contiene secondo la Commissione elementi di prova scientifica che consentono di valutare l’osservanza da parte di uno Stato membro dell’obbligo di classificare come ZPS i territori più appropriati per numero e superficie per la conservazione delle specie protette. Tale è, a parere della Commissione, il caso della laguna di Venezia, che – presente al numero 64 dell’IBA - non è stata totalmente identificata come ZPS; soltanto alcune aree sono state, infatti, classificate come ZPS o come SIC (siti di importanza comunitaria).

In conseguenza di tale identificazione parziale, nella valutazione di impatto ambientale del progetto MOSE, l’Italia ha valutato l’incidenza del progetto sull’avifauna esclusivamente per le aree qualificate come ZPS. A parere della Commissione, se tale valutazione fosse stata effettuata per l’intera area lagunare, ciò avrebbe consentito di individuare un grave impatto del progetto sulla laguna.

Pertanto, la Commissione ritiene che l’Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE in quanto, in riferimento agli impatti del progetto MOSE sull’IBA 064 Laguna di Venezia, non ha identificato né adottato misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose agli uccelli.


Articolo 23
(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 23.

(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria).

Articolo 23.

(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria).

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Identico.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;

 

    b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.

 

 

 

L’articolo reca disposizioni volte a consentire la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nella regione Liguria.

 

Il comma 1 autorizza, al fine di incentivare le attività industriali e di alta tecnologia, un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione delle opere infrastrutturali da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova.

 

Preliminarmente, si ricorda che il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'area Centrale Ligure, vigente sull'area in luogo del Piano Urbanistico Comunale, ha destinato la spianata di Erzelli (posta tra Sestri e Cornigliano nei pressi di Coronata, nel territorio di Genova) alla realizzazione di un parco scientifico tecnologico, le cui caratteristiche essenziali, sotto il profilo urbanistico insediativo, dovranno essere quelle di un parco scientifico integrato con strutture sportive per il tempo libero e di intrattenimento[125].

Si ricorda che già la legge finanziaria 2007 – legge n. 296 del 2006 - all’art. 1, comma 1333, aveva previsto un finanziamento per la realizzazione di tale opera, disponendo che alle opere di infrastrutturazione del suddetto polo fossero interamente destinate le risorse residue stanziate dall’art. 145, comma 52, della legge n. 388 del 2000. A sua volta il comma 52 dell’art. 145 della legge n. 388 del 2000[126] aveva disposto l’integrazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge  n. 120 del 1989 con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione era stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il comma 52 citato è stato successivamente modificato dalla legge n. 350 del 2003 al fine di estendere l'ambito di attività del polo anche alla ricerca, attraverso la modifica della denominazione del polo che è diventato: "Polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia”. La modifica introdotta ha inoltre stabilito che le risorse non potessero essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006.

Il medesimo comma 1333 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 ha anche autorizzato la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007 per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del citato polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.

 

Il comma 2 dispone, attraverso due novelle al comma 1302 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che le somme previste dal medesimo comma pari a 97 milioni di euro da destinare ad interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria, siano versate definitivamente su un’apposita contabilità speciale, senza essere poi riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rassegnate al Ministero delle infrastrutture.

 

Si ricorda che il comma 1302 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2007 ha autorizzato la spesa di 97 milioni di euro per interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria e la cui individuazione veniva demandata ad uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della Regione Liguria ed i rappresentanti degli enti locali interessati. La relativa copertura era stata identificata nelle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, recante Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92". Lo stesso comma 1302 ha quindi disciplinato le modalità per l’utilizzo di tali somme prevedendo che esse, per un importo pari a 97 milioni di euro, fossero versate su apposita contabilità speciale, per essere poi riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

 

Le modifiche previste dal comma in esame sono quindi volte a sopprimere la previsione del citato comma 1302 del versamento delle somme resesi disponibili all'entrata del bilancio dello Stato e la loro successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per gli anni dal 2007 al 2011.

Rimane, invece, invariata la parte della disposizione relativa alla ripartizione delle somme da versare sulla apposita contabilità speciale (13 milioni di euro per l'anno 2007 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011).

 


Articolo 24
(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 24.

(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto).

Articolo 24.

(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto).

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successiva­mente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successiva­mente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

2. Identico.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità sempli­ficata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straor­dinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

3. Identico.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

4. Identico.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

    a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;

    a) identica;

    b) alle procedure esecutive estinte.

    b) identica.

 

 

L’articolo 24 dispone una misura straordinaria (per un importo pari a 150 milioni di euro) per accelerare i pagamenti dei debiti dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002.

 

Si ricorda, preliminarmente, che il risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario è disciplinato dal titolo VIII del D.Lgs. n. 267 del 2000[127] (artt. 242-269).

L’articolo 224 del TUEL dispone che si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (recante le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed i relativi poteri in capo all’organo consiliare), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (che disciplina la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.

La gestione dello stato di dissesto finanziario è affidata all’organo straordinario di liquidazione. I compiti attribuiti in via generale all'organo straordinario di liquidazione sono disciplinati dall’art. 252, comma 3: essi consistono nella rilevazione della massa passiva dell’ente locale; nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; nella liquidazione e pagamento della massa passiva. Verificata la situazione debitoria, l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva, attraverso la formulazione di un piano di rilevazione, e alla acquisizione dei mezzi finanziari disponibili per il risanamento (artt. 254-255). Entro 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a predisporre il piano di estinzione delle passività, che viene sottoposto al Ministero dell’interno, cui spetta approvarlo, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 256-257).

A seguito dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquida­zione provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Mentre l’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso, gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria,rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto. Entro il termine di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, il Consiglio dell’ente è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il proprio parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il riequilibrio viene realizzato mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica da sottoporsi all’esame della Commissione per la finanza egli organici degli enti locali, secondo una disciplina che vincola la gestione del bilancio dal momento della deliberazione del dissesto fino a quella dell’approvazione del bilancio riequilibrato (artt. 259-263). Infine, a seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’ente provvede alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. Il testo unico stabilisce le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L’osservanza delle prescrizioni è curata dagli amministratori ordinari e straordinari, che hanno l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione nella relazione al rendiconto annuale, per tutto il periodo interessato al risanamento, fissato in cinque anni (artt. 264-267).

 

Il comma 1 dispone, in particolare, un trasferimento di 150 milioni di euro a favore dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, per accelerare i pagamenti - entro il 31 dicembre 2007 - di debiti che siano certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato specificato che si tratta di accelerare il pagamento di ”debiti” e non di “crediti”, come erroneamente indicato nella formulazione originaria della norma.

 

Il comma dispone inoltre che tale somma sia ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

 

Si ricorda che, in passato, l’articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2005) aveva già disposto un contributo di 600.000 euro per il triennio 2004-2006 per agevolare la gestione liquidatoria degli enti in stato di dissesto, sedichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003. Dopo la prima applicazione della normativa sul dissesto finanziario, il numero dei comuni che hanno dichiarato il dissesto si è ridotto, specie a partire dal 1996, a poche unità all'anno[128].

 

Il comma 2 stabilisce che le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 siano riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

I commi 3 e 4 disciplinano il trattamento delle somme erogate a titolo di contributo straordinario nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale dell’ente in dissesto, della procedura semplificata per l’accertamento e liquidazione dei debiti.

 

Si ricorda che la procedura semplificata (art. 258 TUEL) è un istituto che offre la possibilità all’organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito. Ai sensi del TUEL (art. 258, comma 1) l’organo straordinario della liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione; l’ente, nel caso di accettazione, è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni. A tal fine l’organo straordinario della liquidazione delibera l’accensione del mutuo con oneri a carico dello Stato di cui all’articolo 255, comma 2 del TUEL[129]. In tal caso l’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con oneri a proprio carico o in alternativa mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti indicati dallo stesso art. 258 (cfr. infra) e le spese di liquidazione. L’organo straordinario di liquidazione dunque propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, - fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, liquidate per intero - la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, si provvede al pagamento nei trenta giorni successivi, accantonando l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione (comma 4). Detto accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

 

In particolare, ai sensi del comma 3, se la Giunta municipale adotta la sopra citata modalità semplificata prevista dal TUEL, la somma stanziata quale contributo straordinario entra a far parte delle risorse finanziarie che il Comune mette a disposizione per le transazioni che saranno definite dall’organo straordinario di liquidazione, da liquidare entro il 31 dicembre 2007.

 

Il successivo comma 4 prevede che, fermo restando l’obbligo di riversare le somme non utilizzate per pagamenti al bilancio dello Stato, eventuali risorse residuali siano destinate al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall’articolo 255, comma 10, del TUEL, relativi a investimenti.

 

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 255, comma 10 del TUEL (modificato dall’articolo 1, comma 741 della legge finanziaria 2007, legge n. 296/2006), non competono all’organo straordinario di liquidazione, rientrando dunque nella competenza della gestione ordinaria dell’ente:

-       l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle spese relative, come peraltro già previsto nel testo originario della norma;

-       l’amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento, prevista all’articolo 206 del TUEL. L’articolo 206 richiamato prevede che, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale (per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata). L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Secondo quanto precisato nella circolare del Ministero dell’interno n. FL 5/2007, la nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente ripartizione di competenze per le procedure di dissesto già in essere. E’ invece l'art. 190 del TUEL a definire "residui passivi" le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate (ai sensi dell'articolo 183, che disciplina gli impegni di spesa): le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

Qualora non sia adottata la modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della pari condizione dei creditori, il comma 5 dispone che le risorse potranno essere utilizzate dall’ente e dall’organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.

In tal caso, dette risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto previsto nel comma 4 (residui passivi relativi a investimenti) e per il pagamento in via transattiva di una quota - comunque non superiore al 60 per cento - del debito accertato afferente, in ordine di priorità:

a)  alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;

b)  alle procedure esecutive estinte.

 


Articolo 25
(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 25.

(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia).

Articolo 25.

(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile).

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

1. Identico.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.

2. Identico.

 

2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.

 

 

L’articolo in esame reca alcune disposizioni per interventi infrastrutturali e volti alla riduzione del dissesto idrogeologico da realizzare nella regione Friuli Venezia Giulia, nonché disposizioni relative al Fondo regionale di protezione civile.

Nello specifico, con il comma 1 viene autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione del collegamento stradale veloce tra l'autostrada A4 e la zona produttiva del comune di Manzano.

Tale opera, che rientra tra gli assi stradali di interesse regionale, riguarda il collegamento stradale veloce fra l’autostrada (casello di Palmanova) e la statale 56 Udine-Gorizia in comune di Manzano, cd. area del triangolo della sedia.

 

Da un comunicato stampa della Provincia di Udine del 15 maggio 2006[130] si apprende che nella stessa data è stato firmato un protocollo di intesa dai rappresentanti di regione e provincia e dei comuni interessati, al fine di risolvere le problematiche sulla viabilità provinciale tra il casello di Palmanova e il Manzanese. Si apprende, inoltre che la provincia di Udine finanzierà il collegamento tra l’autostrada A4 e l’area del triangolo della sedia, che si innesterà sulla statale 56 Udine-Gorizia attraverso la variante di Manzano, con 3,5 milioni di euro.

Il collegamento stradale veloce Palmanova-Manzano è composto da tre lotti finanziati rispettivamente dalle Autovie venete e dalla regione Friuli Venezia Giulia[131].

 

II comma 2 autorizza, invece, una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguente agli eventi alluvionali verificatesi il 26 e 27 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Lo stato di emergenza nella regione Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato con ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3610 del 30 agosto 2007[132]. Con tale ordinanza si è provveduto a nominare l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, con il compito di individuare i comuni danneggiati dagli eventi calamitosi e di provvedere all'accertamento dei danni, nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo.

Successivamente il Commissario delegato ha provveduto con decreto n°1/CD4/2007[133] all’individuazione dei comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 maggio 2007.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni di euro da destinare alla prosecuzione dell'operatività del “Fondo regionale di protezione civile” istituito dall'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse.

 

Si ricorda che l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammonta, per il 2008, a 535,2 milioni di euro.

Il “Fondo regionale di protezione civile” è stato istituito dall’art. 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. Il richiamato articolo 138, per il triennio 2001-2003, prevedeva l’alimentazione del Fondo con un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento era subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali venivano poi accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo veniva disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, e comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'operatività del Fondo è stata prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 19-sexies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

 


Articolo 25-bis
(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale
nella Regione Abruzzo)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 25-bis.

(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo).

 

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

La disposizione, inserita nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, autorizza un contributo di 15 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e Pescara.

 

L’articolo richiama poi l’ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006 con la quale sono state emanate le prime misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Ai sensi della citata ordinanza, è stato previsto un apposito programma di interventi che dovrà prevedere, tra l’altro, la realizzazione di opere di collettamento degli scarichi civili ed industriali e degli impianti depurativi, nonché l’adeguamento di quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di inquinamento e l’espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale.

È stato inoltre previsto che, per la realizzazione di tali interventi, si provveda mediante utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 2005, nel limite di 15 milioni di euro, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla stessa ordinanza.

 



Articolo 26, commi 1-4 e 4-novies
(Disposizioni in materia di ambiente)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

 

1-bis. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120.

3. Identico.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

 

omissis

 

4-novies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale a decorrere dall'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.

 

 

L’articolo in esame reca alcune disposizioni in materia ambientale di contenuto eterogeneo.

Il comma 1 dispone la concessione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007, per l’attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché, a seguito della modifica apportata presso l’altro ramo del Parlamento, per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia.

Un successivo decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari, dovrà individuare le aree di intervento e definire le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, concede al Ministero dell’ambiente per l'anno 2007 un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La disposizione fa in particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, e attribuisce priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.

Anche per la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzazione di tali some si prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente al quale spetterà in ogni caso assicurare il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.

 

I commi 2 e 3 recano misure connesse all’attuazione del Protocollo di Kyoto.

In particolare viene previsto, al comma 2, nel testo modificato dal Senato, che dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici siano accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra. A seguito della modifica apportata dal Senato, si richiede inoltre una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili.

Viene demandata ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle procedure e delle modalità di certificazione.

 

Si segnala che il testo originario del decreto-legge limitava ad almeno il 40 per cento degli interventi pubblici l’obbligo della certificazione relativa alla riduzione delle emissioni e non richiedeva la certificazione energetica.

 

Si segnala inoltre l’ultimo periodo della disposizione, introdotto presso l’altro ramo del Parlamento, che stabilisce l’obbligo di presentazione al Parlamento da parte del Ministero dell’ambiente di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure previste dalla disposizione.

 

Con riferimento ai commi 1, 1-bis e 2, che prevedono l’adozione di successivi decreti ministeriali, si segnala che non viene indicata il termine entro cui tali decreti dovranno essere emanati.

 

Il comma 3 dispone che il DPEF rechi un aggiornamento annuale, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale[134] previsto dall'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Si osserva che la disposizione sostanzialmente ripristina il contenuto dell’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, che era stato integralmente abrogato dall’art. 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, comma 2-ter del decreto-legge n. 273/2004 prevedeva l’inserimento annuale nel DPEF di un aggiornamento “sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie”. Il decreto-legge n. 273 è stato successivamente integralmente abrogato dall’art. 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, che ne ha inglobato la disciplina, senza tuttavia riprodurre la disposizione contenuta nel citato articolo 3, comma 2-ter.

Si segnala che già la VIII Commissione della Camera, esaminando per le parti di propria competenza il DPEF 2007-2011, aveva espresso parere favorevole con diverse osservazioni[135], relative, in particolare, al rilancio di una forte iniziativa politica di carattere strutturale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, all’inserimento nei successivi documenti di programmazione della previsione di un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi, all’implementazione delle più rilevanti politiche ambientali.

Inoltre, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite V e VIII del Sottosegretario per l'economia e le finanze, Paolo Cento (seduta del 20 giugno 2007) – nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dall’VIII Commissione su tematiche relative ai cambiamenti climatici – era stata prospettata la possibilità di accompagnare il DPEF con un apposito allegato (analogamente a quanto previsto per le infrastrutture), che facesse il punto sullo stato di attuazione degli impegni dell'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto. In mancanza di una norma che consentisse la presentazione di tale allegato, le Commissioni V e VIII avevano concordato sull’opportunità di un passaggio legislativo, che fosse frutto del lavoro congiunto delle due Commissioni.

Si segnala, infine, che nell’ultimo DPEF 2008-2011, il Governo ha sottolineato le conseguenze economiche derivanti dalla mancata applicazione del Protocollo, che rischiano, secondo dati recenti, di far aumentare i costi fino a 2,56 miliardi di euro l’anno per il periodo 2008-2012, in assenza di misure rigorose di riduzione delle emissioni. A tal fine, ha preannunciato un programma di monitoraggio da parte dei Ministeri dell’economia e dell’ambiente, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo.

 

Il comma 4, infine, attraverso una novella all'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga espunto dall’elenco dei ministeri per i quali si prevede l’articolazione in dipartimenti.

La disposizione ha la finalità di rendere possibile un esercizio più efficace delle competenze del medesimo Ministero.


Si ricorda che il decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale è stato disposto il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha previsto all'art. 1, comma 8-bis, l'articolazione in dipartimenti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti della pubblica istruzione, e, appunto, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 4-novies, introdotto nel corso dell’esame Senato, prevede l’istituzione con D.P.R., su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, di tre nuovi Parchi nazionali:

il Parco delle Egadi e del litorale trapanese;

il Parco delle Eolie;

il Parco degli Iblei.

 

Per l’istituzione e il primo avviamento di ciascun Parco si prevede un limite massimo di spesa di 250.000 euro a valere sul contributo straordinario previsto nel comma 1 (per l’attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia).

Posto che nulla si dice in ordine alla delimitazione del territorio del Parco, si deve ritenere che essa spetti al D.P.R. istitutivo.

 

La procedura per l’individuazione dei territori da sottoporre alle forme di protezione (differentemente graduate) previste dalla legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) è imperniata sul Piano triennale per le aree protette, di cui all’articolo 4 della legge stessa. Le disposizioni relative a tale Piano tuttavia, sebbene formalmente ancora vigenti (non essendo state espressamente abrogate), sono da considerarsi superate dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha soppresso il Piano triennale.

Attualmente, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 394 del 1991 parchi nazionali “sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione”. Con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, il comma 3 della medesima disposizione prevede che si proceda d’intesa.

La disposizione in esame, che prevede un D.P.R. adottato d’intesa con la regione, delinea una procedura modellata sulla disciplina prevista dalla legge quadro, aggiungendo inoltre il coinvolgimento degli enti locali.

Si ricorda che nel 1991 è stata istituita l'Area Marina Protetta regionale delle Isole Egadi, che abbraccia l'arcipelago trapanese delle Egadi: Levanzo, Favignana e Marettimo.

Per quanto riguarda le isole Eolie, esse costituiscono riserve naturali della Regione Sicilia e sono gestite dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali.

Per quanto riguarda il Parco degli Iblei dovrebbe riguardare la parte settentrionale della provincia di Ragusa, che fa capo al Comune di Ragusa e contiene i comuni montani di Chiaramonte, Monterosso e Giarratana, nel sistema montano meridionale degli Iblei[136].

 


Articolo 26, comma 4-bis
(Fonti rinnovabili)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

 

4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

 

«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'am­bito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

 

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

 

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfaci­mento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

 

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di ricono­scimento dei certificati verdi eventual­mente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi ag­giuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione antici­pata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

 

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentiva­zione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

 

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi­zione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies».

 

 

Il comma 4-bis, introdotto al Senato, sostituisce l’articolo 1, comma 382, della legge n.296/2007 (legge finanziaria per il 2007) ed introduce i nuovi commi 382-bis - 382-septies, definendo una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

Il comma 382 dell’articolo 1 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria per il 2007) aveva demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.

Il suddetto decreto interministeriale non è stato tuttavia adottato e, pertanto, la disposizione è rimasta inattuata.

 

Il nuovo comma 382 definisce l’ambito applicativo della norma, prevedendo che il nuovo sistema di incentivazione sia diretto ai soli impianti che utilizzano materie prime ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, come definiti dagli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 102/2005.

L’incentivo è anche riconosciuto per chi utilizzi i prodotti agricoli ottenuti entro un raggio di 70 km., ovvero provenienti da filiere corte.

Qualora l’impianto di produzione utilizzi fonti energetiche miste, l’incentivo è comunque riconosciuto per la quota energetica prodotta a partire dalle fonti sopra menzionate.

L’autorizzazione a produrre l’energia elettrica deve essere successiva al 31/12/2007.

Le intese di filiera e i contratti quadro.

Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005 hanno profondamente innovato il sistema degli strumenti per la regolazione dei mercati agroalimentari, dando impulso all’organizzazione dei processi produttivi secondo una logica di filiera.

Nel sistema delineato dalle nuove norme, l’intesa di filiera (che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena “pattizia” che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti. In particolare, le intese di filiera sono volte a definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e il coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; a definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; ad individuare modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, nonché criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; a delineare azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori, nonché metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Le intese di filiera possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato. La stipula di un contratto-quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti (c.d. erga omnes; i beneficiari non aderenti sono però chiamati, a fronte dei vantaggi derivanti dall’applicazione nei loro confronti delle clausole contenute del contratto, a versare i contributi associativi alle organizzazioni firmatarie)

Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa di filiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singoli settori produttivi, modalità di stipula dei contratti-quadro che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti produttivi.

I contratti-quadro stabiliscono, quindi, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

Sono previsti, infine, una serie di incentivi per promuovere la stipula di contratti di coltivazione, allevamento e fornitura conformi ai contratti-quadro, quali la preferenza nell’erogazione di contributi statali per la ristrutturazione delle imprese e nell’assegnazione degli appalti.

 

Relativamente alle modalità di incentivazione all’uso delle materie prime di cui al nuovo comma 382, il comma 382-bis, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, prevede il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

 

Il comma 382-ter, concernente invece gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, prevede l’incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante).

 

Il comma 382-quater prevede che i certificati verdi siano emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) in numero crescente di anno in anno (secondo un coefficiente di 1,8 aggiornabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante) e abbiano un valore unitario pari a 1 MWh.

L’incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE ha previsto per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, per l’Italia l’obiettivo da raggiungere entro il 2010 è fissato al 25% di energia elettrica prodotta.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente innalzato l’obbligo, fissato al 2% dall’articolo 11 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime. In particolare, è stato previsto un incremento pari annualmente a 0,35 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006[137], della quota minima di energia da fonti rinnovabili che gli importatori o produttori di energia da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere sul mercato.

I certificati verdi costituiscono lo strumento di incentivazionedell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall’art. 11 del il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Come detto tale quota, inizialmente fissata nel 2%, è incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo – ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.387/2003 - della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzionedi elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.

 

Il comma 382-quinquies detta norme per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 che già beneficiano di certificati verdi. In particolare, si prevede:

·       la possibilità di prolungare la durata dei certificati verdi in essere in deroga alla normativa vigente;

·       la parziale cumulabilità con altri incentivi pubblici in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata (non eccedenti il 40% del costo dell’investimento).

Si ricorda che l’articolo 20 del D.Lgs. n. 387/2003 aveva fissato a 8 anni il periodo di riconoscimento dei certificati verdi (comma 5), elevabile, dal nono anno, mediante il rilascio di certificati verdi su una quota dell’energia prodotta. L’elevazione non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di altri incentivi pubblici in conto capitale. Successivamente, l’articolo 267 del d.lgs. n.152/2006 ha elevato (fermo restando il predetto divieto di cumulo) a 12 anni il periodo di riconoscimento dei certificati verdi.

 

Il comma 382-sexies regolamenta l’ipotesi di abbandono, in data successiva all’autorizzazione, dell’utilizzo dei combustibili di cui al comma 382 nella produzione di energia elettrica, stabilendo quanto segue:

-            nel caso in cui si proceda alla sostituzione con altre biomasse agricole viene acquisito il diritto alle eventuali specifiche forme di incentivazione previste per tali combustibili;

-            nel caso invece che la sostituzione sia fatta con combustibili non agricoli si perde il diritto alla emissione dei corrispondenti certificati verdi.

 

Il comma 382-septies rimette a un decreto interministeriale, da adottare entro 6 mesi, la definizione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli (ma anche di allevamento o forestali) devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.

Merita rammentare che attualmente il principio della tracciabilità di un prodotto è fondamentalmente diretto a far sì che il consumatore sia correttamente informato sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, nonché a consentire alla Autorità di controllo di avere le informazioni necessarie in caso di rischio sanitario e attivare le procedere dirette al ritiro del prodotto. Il reg. (CE) n. 178/2002 la definisce come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (art. 3 punto 15). Le modalità di attuazione sono regolate dagli artt. 18-20 del regolamento che ha reso obbligatoria la rintracciabilità di alimenti e mangimi a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Per favorire l’attuazione del reg. n. 178 è stato sottoscritto il 28 luglio 2005 un Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome contenente le «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica»

 

Si evidenzia che la limitazione delle incentivazioni ai soli prodotti ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, nonchè, in particolare, nell’ambito di filiere corte (ossia entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza), potrebbe presentare profili di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Appare pertanto opportuno prevedere che la concessione dell’agevolazione in questione sia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

 

Merita evidenziare, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già chiarito, con riferimento a disposizioni volte a riconoscere benefici a favore del biodiesel proveniente da intese di filiera o contratti quadro, che trattasi di misure restrittive della concorrenza, in quanto di carattere discriminatorio tra operatori del medesimo settore (parere AS 368 del 31 ottobre 2006).

 

 

 

 


Articolo 26, commi 4-ter-4-octies
(
Agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di ambiente).

 

4-ter. Nel testo unico delle disposi­zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini­strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modifica­zioni:

 

    a) nel comma 1:

 

1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,» sono inserite le seguenti: «al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,»;

 

2) le parole: «in autotrazione» sono sostituite dalle seguenti: «tal quale o»;

 

3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, sono conta­bilizzati in detrazione, nelle scritture contabili inerenti, l'accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, nonché l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;

 

4) dopo le parole: «da contratti quadro» sono inserite le seguenti: «, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale»;

 

5) le parole: «sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo» sono sostituite dalle seguenti: «sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo»;

 

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contin­gente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno»;

 

    b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

 

    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

«2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pen­dente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

 

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi»;

 

    d) con effetto dal 1o gennaio 2008, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

 

«5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».

 

4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis è effet­tuata, per i soli quantitativi del contin­gente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

 

4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: «e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento» sono soppresse.

 

4-sexies. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1.

 

4-septies. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo così come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

4-octies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasfor­mazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

 

 

I commi da 4-ter a 4 octies, introdotti dal Senato,modificano la normativa in materia di agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, approvata con la legge finanziaria 2007, apportandovi numerose novelle.

 

L’articolo 22-bis del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 371, della legge finanziaria 2007, stabilisce l’entità dell’accisa dovuta per la produzione di biodiesel, che è pari ad un’aliquota del 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico; l’agevolazione è disposta nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010.

L’accisa agevolata si applica sul biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione.

Il primo comma del citato art. 22-bis è modificato dal comma 4-ter in esame (lettera a) nei seguenti elementi:

1.      si precisa che l’agevolazione viene concessa a compensazione dei maggiori costi produttivi;

2.      l’agevolazione si estende alla semplice produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato anche tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all’autotrazione);

3.      in merito alle modalità di fruizione del beneficio, si dispone che il contribuente è tenuto ad evidenziare nelle scritture contabili la minore imposta dovuta, contabilizzando in detrazione l’accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione e l’imposta derivante dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata al gasolio impiegato come carburante e l’aliquota ridotta;

4.      si prevede che il DM che dovrà dettare le modalità attuative per la fruizione dell’agevolazione indichi anche le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

5.      la revisione delle disposizioni è in coerenza con quanto disposto al successivo punto 6 ;

6.      la norma in vigore stabilisce che per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente agevolato che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, siano ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, e purché vengano da questi immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In base alla novella i quantitativi oggetto di riassegnazione sono costituiti: dal prodotto che entro l’anno non sia stato immesso al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale; dal prodotto a fine anno non ancora miscelato col gasolio; oppure da quello non ancora trasferito negli impianti di miscelazione.

 

Il secondo comma dell’art. 22-bis dispone, con il primo periodo, in merito all’assegnazione, per il solo anno 2007, di una quota di biodiesel agevolato pari a 180 mila tonnellate (delle 250 mila totali), nelle more dell’approvazione del piano da parte della Comunità. Il terzo ed il quarto periodo di tale comma, che disciplinano l’assegnazione della parte residua del contingente di 250.000 tonnellate, sono ora soppressi dalla lettera b) del comma in esame, e la materia è diversamente disciplinata con la lettera c). In particolare quest’ultima aggiunge dopo il comma 2 dell’art. 22-bis due nuovi commi (2-bis e 2-ter), ove si prevede che il restante contingentedi biodiesel agevolato sia assegnato dall’Agenzia delle dogane ai produttori che abbiano sottoscritto con gli agricoltori dei contratti di coltivazione (definiti nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera: v. supra).

 

Merita evidenziare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già chiarito che disposizioni volte a riconoscere benefici a favore del biodiesel proveniente da intese di filiera o contratti quadro si configurano come misure restrittive della concorrenza, in quanto di carattere discriminatorio tra operatori del medesimo settore (parere AS 368 del 31 ottobre 2006).

 

In conformità a quanto già previsto con riferimento alla prima quota, nella ipotesi che la Commissione Europea rilevi la incompatibilità del programma agevolativo con le disposizioni comunitarie i produttori saranno tenuti al versamento delle maggiori accise e a tale scopo viene posto a carico di medesimi operatori, vincolati dai contratti di coltivazione e assegnatari del restante contingente, di prestare la garanzia per l’eventuale maggiore accisa dovuta. Con il nuovo testo del comma 2-tersono definite le sanzioni, per mancata produzione di biodiesel, a carico dei produttori che beneficiano del programma agevolativo in quanto sottoscrittori con il mondo agricolo di contratti di coltivazione. Il quantitativo non prodotto si traduce nella pari riduzione del contingente agevolato assegnato, nonché in una pari riduzione del quantitativo assegnato anche nei due anni successivi.

Infine, con la lettera d) viene integrato il comma 5 dell’articolo 22-bis del D.lgs. n. 504, nella versione recata dal comma 372 della legge finanziaria 2007, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tale versione, che si applicherà nel 2008, definisce un nuovo programma triennale, sempre finalizzato all’incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a)       bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b)       etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c)       additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1)       per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2)       per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.”;

Le disposizioni stabiliscono inoltre che sia un decreto interministeriale a stabilire i criteri di ripartodell’agevolazione, che deve essere contenuta entro 73 milioni di euro annui.

Il comma in esame, alla lettera d), stabilisce che in attesa dell’approvazione del menzionato decreto, si possa applicare, in quanto compatibile, il decreto a suo tempo approvato per il progetto sperimentale sul bioetanolo, ovvero il DM 20 febbraio 2004, n. 96.

 

Il comma 4-quater proroga al 30 giugno 2008, relativamente ai contingenti assegnati nel 2007, il termine, attualmente fissato alla fine dell’anno di riferimento e quindi al 31 dicembre 2007 oltre il quale si procede alla riassegnazione agli operatori del quantitativo di prodotto non immesso al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale, del prodotto non ancora miscelato col gasolio, oppure di quello non ancora trasferito negli impianti di miscelazione.

 

Con il comma 4-quinquies è novellato il comma 374 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) che per il solo 2007 ha elevato il contingente del combustibile che prodotto nell’ambito dei contratti di coltivazione può beneficiare dell’abbattimento dell’accisa, nel contempo consentendo un suo utilizzo anche come combustibile per riscaldamento. Tale ultima previsione viene ora soppressa.

 

Il comma 4-sexiesdispone in merito alle maggiori entrate che si dovessero verificare nell’anno 2007 per il mancato utilizzo dell’abbattimento dell’accisa sull’intero contingente per il quale il beneficio è concesso. Tali maggiori entrate dovrebbero essere riservate all’incremento, negli anni successivi del programma, del contingente annuo agevolato attualmente stabilito in 250 mila tonnellate.

 

Anche il comma 4-septies dispone in merito all’impiego delle eventuali maggiori entrate derivanti dal mancato ricorso alle stabilite agevolazioni. I benefici in questione sono quelli connessi al progetto sperimentale di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 21 del D.lgs. n. 504/95, avente la finalità di incrementare l’uso di fonti energetiche a minore impatto ambientale, per un importo annuo di spesa non superiore a 73 milioni di euro. Tali disposizioni sono state abrogate dal comma 371 della legge 296/2006 finanziaria 2007; tuttavia il medesimo comma 371, inserendo l’art. 22-bis al citato T.U. n. 504 ha disposto (co. 5, art. 22-bis) che il programma sperimentale triennale continua ad applicarsi nell’anno 2007.

Il comma in esame ripartisce le risorse eventualmente non utilizzate nel 2007 destinandole per il 50% ad incrementare il contingente di biodiesel ad accisa agevolata, di cui al co. 1 dell’art. 22-bis, D.Lgs. n. 504, e per il restante 50% al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al co. 422 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005). Al medesimo fondo è anche assegnato l’importo non utilizzato nel 2007, di cui all’art. 1, comma 380 della legge finanziaria 2007. Tale norma ha disposto l’esenzione dall’accisa dell’olio vegetale utilizzato a fini energetici dal settore agricolo, entro un importo annuale di un milione di euro.

 

Il comma 4-octies esonera dal regime di deposito fiscale gli oli vegetali non modificati chimicamente prodotti da imprenditori agricoli, a condizione che tali prodotti siano impiegati esclusivamente per autoconsumo, come carburante per le macchine aziendali. L’esenzione è concessa fino ad un massimo di 5 tonnellate annue.

 


Articolo 26-bis
(Variazioni colturali)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 26-bis.

(Variazioni colturali).

 

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al primo periodo, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo»;

 

    b) al terzo periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggior­namento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;

 

    c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;

 

    d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento»;

 

    e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente»;

 

    f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA».

 

 

L’articolo 26-bis,introdotto dal Senato, reca numerose novelle all’art. 2, comma 33 del D.L. n. 262/2006 che ha introdotto talune modificazioni negli adempimenti relativi alla denuncia di variazione dei redditi dominicali dei terreni.

In particolare il menzionato comma 33 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[138] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano agli organismi pagatori il versamento dei contributi agricoli comunitari esigibili sulla base dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004. Le dichiarazioni relative all’uso del suolo, che i menzionati soggetti sono tenuti a rendere per beneficiare degli aiuti comunitari, vengono infatti utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in luogo delle suddette richieste di variazione e vengono a tal fine trasmesse dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) all’Agenzia per il territorio per consentire il conseguente aggiornamento della banca dati catastale.

 

Le novelle introdotte con l’articolo 26-bis in commento al comma 33 sopra citato sono di seguito evidenziate.

 

In base alla lettera a) i soggetti ai quali si applica il sistema semplificato non sono più coloro che beneficiano del regime di pagamento unico previsto dal regolamento CE n. 1782/2003[139], ma sono i soggetti che hanno titolo agli aiuti previsti nelle singole Organizzazioni comuni di Mercato (OCM). Viene anche meno il richiamo al Reg. (CE) n. 796/2004[140] che stabilisce le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo, che presiede alla gestione e al controllo tanto dei regimi di pagamento diretto, quanto dell'adempimento degli obblighi di condizionalità in materia di conservazione dei pascoli, istituiti dal reg. 1782/2003.

 

La lettera b)introducendo un nuovo periodo, estende l’applicazione dell’utilizzo delle dichiarazioni presentate all’AGEA per i contributi agricoli comunitari anche all’aggiornamento del fascicolo aziendale, la cui costituzione è stata richiesta dal DPR 503/99 per tutti i soggetti pubblici o privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. Il fascicolo, in versione sia cartacea che elettronica, contiene i dati riepilogativi aziendali necessari all’aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole, a sua volta istituita all’interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

 

La lettera c) sostituisce il quarto periodo del comma 33, che nella formulazione vigente prevede che l’AGEA rilasci ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, la quale ha valore di notifica. La norma novellata prevede invece che l'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provveda direttamente ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali.

 

La lettera d) sostituisce il quinto periodo del comma 33, il quale attualmente prevede che qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati anche a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. La norma novellata prevede invece un sistema di pubblicità differente, applicabile a regime per tutti i soggetti interessati ed identico a quello già previsto, in sede di prima applicazione, dal comma 34 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006. Infatti, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l’efficacia delle modifiche a decorrere dalla loro notificazione, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovrà rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e dovrà inoltre provvedere a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

L’articolo 74, comma 1 derogato, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

Si ricorda che con Comunicato 2 aprile 2007[141] è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Con il successivo Comunicato 14 settembre 2007[142] è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

 

La lettera e) sostituisce il sesto periodo del comma 33, che prevede attualmente che i nuovi redditi producano effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. La norma novellata, che riproduce quanto già previsto, in sede di prima applicazione, dal comma 34 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006, prevede invece che i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso la variazione dei redditi dominicali possano essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia del territorio relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati.

 

La lettera f) aggiunge, in fine, al comma 33 un periodo in base al quale qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA.

Si ricorda che il comma 35 richiamato prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, siano stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l’AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Con Provvedimento 29 dicembre 2006[143] sono state definite tali modalità tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli.

 


Articolo 26-ter
(Disposizioni in materia di servizi idrici)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 26-ter.

(Disposizioni in materia di servizi idrici).

 

1. Al fine di assicurare la razionaliz­zazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

 

 

L’articolo 26-ter in commento è stato introdotto presso l’altro ramo del Parlamento a seguito dell’approvazione di un emendamento della Commissione, nel testo modificato da un subemendamento del relatore.

 

Il comma 1 vieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. codice ambientale):

§      fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati;

Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 6, della legge delega il termine per l’esercizio della delega relativa all’adozione di decreti correttivi e integrativi del codice ambientale scade il 29 aprile 2008 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il primo provvedimento correttivo è il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che non interviene direttamente sulla materia oggetto della disposizione in esame; il secondo provvedimento correttivo, sul cui schema le Commissioni ambiente di camera e Senato hanno appena espresso il parere d loro competenza, dovrà nuovamente essere trasmesso alle medesime per il secondo passaggio parlamentare previsto dall’articolo 1, comma 5, della norma di delega. Lo schema di correttivo interviene sulla Parte II (relativa alle procedure di VIA, VAS e IPPC) e IV (in materia di rifiuti) del codice e reca alcune limitate modifiche alla Parte III del codice in materia di gestione delle risorse idriche (di cui si dirà più oltre).

§      in ogni caso entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

 

Occorre valutare se modificare la disposizione al fine di fare riferimento – quale termine per la sospensione dei nuovi affidamenti –  piuttosto che all’emanazione, all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

 

Il comma 2 estende l’applicazione della cd. moratoria anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma fa salve le concessioni già affidate

 

Il comma 3, infine, prevede la predisposizione e la trasmissione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per gli affari regionali) di una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

Il termine per la presentazione di tale relazione è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Si segnala che il testo della disposizione in gran parte riprende l’ articolo 9[144] dell’AS n. 1644 (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali), attualmente all’esame del Senato.

Rispetto a tale disposizione tuttavia, a seguito dell’approvazione del subemendamento:

in base al comma 1, la cd. moratoria riguarda tutti gli affidamenti e non soltanto quelli a soggetti privati;

è previsto, sempre al comma 1, un termine massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione per l’applicazione della medesima moratoria;

non è riprodotta, al medesimo comma, l’esplicitazione secondo la quale la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici;

al comma 2, non vengono esplicitamente fatte salve le concessioni già affidate.

 

Si segnala, inoltre, che è attualmente all’esame della Commissione ambiente della Camera una proposta di legge di iniziativa popolare (AC 2889), che detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, e interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato (con riferimento anche alla fase transitoria), prevedendo la ripubblicizzazione del servizio.

 

 


La gestione del servizio idrico integrato in base al codice ambientale

Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue”[145].

La disciplina del servizio idrico integrato è contenuta negli articoli 147-158[146] del D.Lgs. n. 152/2006, la cui struttura si basa in buona parte sulle disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. legge Galli), ora abrogata dall’art. 175 del medesimo decreto.

 

L’organizzazione del servizio

In base all’art. 147 l’organizzazione dei servizio idrici è basata sugli ambiti territoriali ottimali (d’ora in poi ATO) definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli.

Lo stesso articolo (al comma 2) fissa i seguenti importanti principi informatori della gestione del servizio:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;

b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni[147];

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Un’importante innovazione introdotta dal codice ambientale è rappresentata dalla norma recata dall’art. 148, comma 1, che attribuisce personalità giuridica alle autorità d'ambito[148], costituite in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Si segnala anche l’articolo 148, comma 5, che prevede la facoltatività dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane. La disposizione richiede la condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune e precisa che su tali gestioni l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo[149].

Il successivo art. 149 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del decreto n. 152[150], l'Autorità d'ambito provveda alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'Autorità d'ambito, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

 

Le modalità di affidamento del servizio

Le principali disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato sono contenute nell’articolo 150 e nell’articolo 170 (in particolare, comma 3, lettera i), per quanto riguarda la disciplina transitoria) del d.lgs. n. 152/2006.

In materia di modalità di affidamento, una prima lettura dell’articolo 150 sembra limitarsi a richiamare la disciplina oggi vigente dell’art. 113 del testo unico enti locali (d’ora in poi TUEL, recato dal decreto legislativo n. 267 del 2000).

In realtà le norme introdotte recano rilevanti innovazioni, che si spiegano anche in relazione a quanto dispone l’art. 113 TUEL in merito al rapporto fra disciplina generale (di cui all’art 113) e discipline di settore, dal quale si evince un ampio grado di libertà delle normative di settore di discostarsi dal modello generale recato dall’art. 113 TUEL[151].

A una prima lettura dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, la scelta della forma di affidamento del servizio da parte dell’Autorità d’ambito (a discrezione della stessa, ma comunque nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito) sembrerebbe potere essere effettuata nei limiti di una delle tre forme indicate dal comma 5 dell’art. 113 (espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; conferimento del servizio a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare; affidamento in house[152])

Tuttavia, il comma 3 reca due importanti limitazioni:

a) il ricorso all’affidamento in house può essere ammesso solo “qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche” (e tale inciso sembra coerente con le indicazioni di fonte europea, sia normative, sia giurisprudenziali, sia di indirizzo);

b) l’Autorità d’ambito può ricorrere all’affidamento a società a capitale misto con scelta del socio privato con gara (ipotesi sub lettera b) del comma 5 dell’art. 113) “purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2”. La disciplina previdente ammetteva anche l’ipotesi della scelta del socio privato dopo l’affidamento.

Nel caso di aggiudicazione del servizio mediante gara, il comma 2 dell’articolo 150 prevede che essa sia disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, TUEL[153], secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, non ancora emanato[154].

L’articolo 151 disciplina, invece, i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato, disponendo che tali rapporti siano regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito sulla base di convenzioni tipo adottate dalle regioni e dalle province autonome.

 


Articolo 27
(Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 27.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria).

Articolo 27.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria).

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

1. Identico:

    «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».

    «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

 


L’articolo 27, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità.

 

In particolare, il comma 1 novella l’articolo 1, comma 1156, della legge finanziaria per il 2007 (L 296 del 2006), che prevede a carico del Fondo per l’occupazione, una serie di interventi a tutela dell’occupazione, inserendo la nuova lettera f-bis).

 

I commi 1156 e 1159 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 hanno previsto, a carico del Fondo per l’occupazione[155] una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvederà anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159).

In particolare, il comma 1156, alla lettera f), autorizza i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, per l'anno 2007, a procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (ASU), per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Si prevede che ciò possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468[156], quindi le assunzioni possono essere effettuate anche oltre la quota di riserva del 30% prevista per i soggetti collocati in ASU. Allo stesso tempo, per assunzioni in questione è prevista l’estensione del contributo, pari a 9.296,22 euro per ogni soggetto assunto, erogato ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81[157]. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione.

 

Si ricorda altresì che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:

-       l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del DL 148/93;

-       il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

-       la promozione dell'imprenditorialità giovanile;

-       il finanziamento dei contratti di solidarietà;

-       ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).

 

La nuova lettera f-bis), in primo luogo, dispone la concessione, per l’anno2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania (il riferimento a tale ultima regione è stato aggiunto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 27.700), di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di quelli impegnati in lavori di pubblica utilità[158]; tale contributo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania, a valere sul Fondo per l'occupazione che viene a tal fine incrementato nella medesima misura per l’anno 2007.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il previsto decreto di riparto debba essere emanato.

La concessione di tale contributo è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Infine, si dispone, ai fini dell'applicazione delle lettere f) e f-bis) del citato comma 1156, l’equiparazione dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, del territorio della regione Calabria, ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

Si evidenzia che l’equiparazione in questione riguarda (almeno letteralmente) solamente i lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria e non, invece, quelli della regione Campania.

 

Il successivo comma 2 provvede alla copertura dell’onere derivante dalla norma in esame, pari a 60 milioni di euro per il 2007, riducendo nella misura corrispondente le risorse relative al Servizio nazionale della protezione civile.

Si segnala, al riguardo, che il citato emendamento 27.700 ha provveduto alla copertura finanziaria dell’onere aggiuntivo derivante dal contributo di 10 milioni di euro per i lavoratori della Campania, tramite la riduzione, per identico importo, dell’autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, di cui al precedente articolo 18, comma 2, alla cui scheda si rimanda.

 


Articolo 27-bis
(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran e monti della Laga e della Maiella)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 27-bis.

(Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella).

 

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

 

 

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato, è stato introdotto l’articolo 27-bis, recante disposizioni in materia di assunzione di personale nei Parchi nazionali.

In particolare, l’articolo in esame, nei limiti dell'importo precedentemente stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) autorizza il Parco nazionale della Maiella e il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal richiamato comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

Si osserva che la locuzione “rapporto di lavoro precario” appare generica e quindi suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi relativamente alla tipologia dei rapporti di lavoro interessati dalle assunzioni in questione.

 

In proposito, si ricorda che il citato comma 940, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, ha previsto l’erogazione a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nonché dell’ente Parco nazionale della Maiella[159] di una somma pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, allo scopo di stabilizzare il personale fuori ruolo operante presso tali enti.

Le relative stabilizzazioni si effettuano nei limiti dello stanziamento previsto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.

Il comma in esame stabilisce inoltre che si provveda a disciplinare i rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sulla base di nuovi contratti, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2008.

All’onere derivante dalle disposizioni in esame si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze[160].

 


Articolo 28, commi 1-4
(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione
degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito
per l'impiantistica sportiva)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva).

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani).

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Identico.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'ema­nazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'ema­nazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consu­lenza in essere sono risolti di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferi­mento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppres­sione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizio­ne debitoria della SPORTASS sono asse­gnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Identico.

4. Per agevolare il credito per l'im­piantistica sportiva, anche al fine di realiz­zare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione econo­mico-finanziaria anche attraverso la priva­tizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contribu­to di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono deter­minati i criteri per la concessione del credito.

4. Identico.


I commi 1-3 dell’articolo 28, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

In particolare, il comma 1 sopprime, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, la SPORTASS.

 

Si ricorda che la SPORTASS gestisce diversi regimi, sia di previdenza facoltativa sia relativi ad assicurazioni contro gli infortuni, in favore degli sportivi dilettanti, nonché un regime di previdenza facoltativa del personale del medesimo ente. La gestione pensionistica obbligatoria di base - concernente gli sportivi professionisti - fa capo, invece, all'ENPALS.

 

Al riguardo, l'articolo 51 della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) ha introdotto per gli sportivi dilettanti una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva: per ricadere nell'obbligo assicurativo non è necessario che il rapporto sportivo venga svolto con vincolo di subordinazione, dal momento che la condizione essenziale per la denuncia non è la tipologia contrattuale con cui si instaura il rapporto sportivo, bensì il mero tesseramento presso le federazioni o le discipline.

All'obbligo assicurativo sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive: si tratta delle società dilettantistiche operanti nell'ambito delle discipline sportive, a prescindere dalla forma giuridica con cui è svolta l'attività .

Con il comma 2-bis dell’articolo 51, introdotto dal decreto-legge n. 350 del 2003, si è individuato nella SPORTASS l’ente competente per l’assicurazione obbligatoria in questione.

Le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi sono stati successivamente stabiliti con il D.M. 17 dicembre 2004 emanato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia.

Si ricorda, infine, che ai sensi del successivo comma 2 del richiamato articolo 51, l’obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente (e non anche quella temporanea). In assenza di una specifica norma si potrebbe ritenere che la tutela assicurativa operi non solo per l'evento agonistico principale di ciascuna disciplina ma anche per le sedute di preparazione.

 

Successivamente, il comma 4 dell’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha sostituito il richiamato comma 2-bis dell’articolo 51, comma 1, della L. 289 del 2002, rinviando ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità tecniche – nonché la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi - necessarie ai fini dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, introdotto a decorrere dal 1° luglio 2003.

In particolare, le società sportive hanno la possibilità di scegliere la compagnia con la quale stipulare le relative polizze antinfortunisitche: viene così abrogato di fatto l’obbligo assicurativo con la SPORTASS previsto dal citato comma 2-bis dell’articolo 51.

 

Il successivo comma 2, sempre con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, demanda le relative funzioni all'INPS, per il ramo previdenziale, ed all'INAIL per il ramo assicurativo. Tali istituti subentrano, con evidenza contabile separata, in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo di rispettiva competenza.

 

Lo stesso comma dispone il trasferimento provvisorio del personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS alle dipendenze dell'INPS, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al successivo comma 3.

Viene precisato che il direttore generale della SPORTASS conserva l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata prevista dal contratto in essere.

Si esclude, inoltre, che il trasferimento del personale in questione comporti l'istituzione di strutture dirigenziali presso il rispettivo ente previdenziale di destinazione.

Viene stabilito altresì che le convenzioni assicurative stipulate dalla SPORTASS sono risolte di diritto con effetto dal 31 dicembre 2007 e che i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Infine, il comma 3 dispone che le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL sono stabilite con successivi decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali (si segnala al riguardo che il testo non indica i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali che devono essere sentite).

Gli stessi decreti definiscono altresì ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici.

A tali fini, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della SPORTASS, infine, sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 1291, della legge finanziaria per il 2007.

Tale Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007, è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

 

Il comma 4 assegna all’Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all'esercizio della pratica calcistica, di cui all’art. 11 del DL 8/2007[161].

Si dispone inoltre che il contributo in questione vada ad incrementare il Fondo speciale[162] costituito presso il citato Istituto e che i criteri per la concessione del credito siano determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che l’articolo 11 del D.L. n. 8 del 2007 [163] prevede - al comma 1 – la convocazione da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, di un tavolo di concertazione per definire, nel termine di 120 giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di maggiore rispondenza alle nuove esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. I soggetti tenuti a partecipare al tavolo nazionale di concertazione sono specificati dal comma 2; si tratta in particolare dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive; delle infrastrutture; dell’interno; dell’economia e delle finanze; dei rappresentanti del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), dell’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), delle regioni, delle organizzazioni sportive.

Si ricorda che l’Istituto per il credito sportivo (ICS), è stato fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 [164], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L’art. 4, co. 14, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva, ma operi anche nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 [165].

L’art.1, comma 1297, della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha poi previsto il riordino della struttura dell’Istituto stesso; tale comma è stato in seguito modificato, con riguardo alla composizione del c.d.a., dall’art. 11-sexies del D.L. n. 8 del 2007[166].

 

Con riguardo ai finanziamenti si ricorda che l’art.1, comma 1294, della legge finanziaria 2007 ha assegnato all’ I.C.S. un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi. Tale finanziamento (ai sensi dell’art.1, comma 1295,della legge medesima) incrementa il fondo speciale costituito presso l’istituto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per contributi per interessi sui mutui per le finalità istituzionali

Si ricorda che le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva spettano - relativamente all’elaborazione dei programmi straordinari degli interventi finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi – alle regioni (art. 157 del D.Lgs. 112/1998 [167]). All’autorità di governo competente è attribuita, in materia, la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

 

A fini di completezza, si ricorda che, in tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte Costituzionale, partendo dal presupposto indubbio che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo demandata alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma relativa al finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale. Tali interventi finanziari, incidendo in materia di competenza non esclusiva dello Stato, ledono – secondo la Corte - l'autonomia della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'art. 119 Cost. (sent. 424/2004).

 

Si ricorda, infine, che la VII Commissione Cultura della Camera sta esaminando in Comitato ristretto due proposte di legge abbinate (C. 2217 e C.2490-ter, già approvata dal Senato) in materia di disciplina degli impianti sportivi.

 


Articolo 28, commi 4-bis-4-quater
(Agenzia nazionale per i giovani)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva).

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani).

 

4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immis­sione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Durante l’iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge, il Senato ha aggiunto all’articolo in esame i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

 

Il comma 4-bis determina la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297[168], in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia, aI fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario Gioventù in azione (primo periodo).

 

L’articolo 5 del citato decreto-legge n. 297 del 2006 ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[169], l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le politiche giovanili e il Ministro della solidarietà sociale esercitano congiuntamente le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla suddetta Agenzia (comma 1).

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (27 dicembre 2006) sono state trasferite alla suddetta Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. In ogni caso, le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite (comma 2).

Si ricorda, inoltre, che, con D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156, è stato emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani.

 

La richiamata decisione n. 1719/2006/CE[170]del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, che sostituisce il precedente programma “Gioventù”, al fine di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea. In particolare, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

-       promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;

-       sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’Unione europea;

-       favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;

-       contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

-       favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Il suddetto programma è attuato attraverso le seguenti cinque azioni, dettagliatamente elencate nell’allegato alla decisione stessa:

-       gioventù per l'Europa;

-       il servizio volontario europeo;

-       gioventù nel mondo;

-       sistemi di sostegno per i giovani;

-       sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

A tale programma possono partecipare principalmente: gli Stati membri; gli Stati dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio)[171]; i paesi candidati[172]; i paesi dei Balcani occidentali[173];la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un apposito accordo bilaterale.

Le attività previste si rivolgono ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. Il programma stesso è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, delle organizzazioni giovanili, delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, degli altri partner attivi nel settore della gioventù.

Per l’attuazione del citato programma è stabilito, per il periodo considerato, un finanziamento di 885 milioni di euro.

La suddetta decisione si applica con decorrenza 1° gennaio 2007.

 

Per quanto concerne le competenze istituzionali, si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[174], all’articolo 1, comma 19, lettera d), attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. In precedenza, le competenze in materia di politiche giovanili erano esercitate, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR).

Il decreto-legge n. 181 del 2006 specifica, altresì, che il trasferimento di competenze riguarda anche le funzioni statali in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù[175], esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale.

 

Per quanto riguarda la formulazione del testo, sembrerebbe opportuno verificare la correttezza del riferimento normativo alla decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007, in materia di Programma comunitario “Gioventù in azione”.

 

Il comma 4-bis inoltre, al secondo periodo, precisa che, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo per le assunzioni volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, di cui dall'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale della richiamata Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità.

 

Il richiamato comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001), non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dai commi da 513 a543, a procedere ad ulteriori assunzioni (dovrebbe intendersi: “di personale a tempo indeterminato”), per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

E’ previsto, inoltre, che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Si dispone altresì che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997.

 

Il comma 4-bis, infine, al terzo periodo, consente all'Agenzia per i giovani, per sopperire alle esigenze di personale fino al completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, di assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previstedall'articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127. L’articolo da ultimo menzionato dispone che, qualora apposite previsioni normative stabiliscano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, i relativi provvedimenti devono essere adottati entro quindici giorni dalla richiesta.

Si osserva pertanto che la norma, allorché fa riferimento all’assegnazione temporanea di personale, sembrerebbe richiamare l’istituto del comando.

 

Si ricorda che l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001 disciplina l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

In primo luogo, si prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (comma 1).

Si stabilisce quindi che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (comma 1-bis).

Si dispone inoltre, al comma 1-ter, per le amministrazioni pubbliche, un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato) delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili. La disposizione sembra volta a disporre un aggiornato e costante monitoraggio delle convenzioni in esame.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Al lavoratore interessato è riconosciuto solamente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, mentre si pone a carico delle amministrazioni interessate l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave

 

Il comma 4-ter reca la copertura finanziaria per gli oneri relativi al personale di cui al comma 4-bis.

A tali oneri, pari a 500.000 euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[176].

 

L'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 istituisce presso la Presidenza del Consiglio, il Fondo per le politiche della famiglia, il quale è espressamente finalizzato a “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione nonché a facilitare l’accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi”.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), al comma 1250, prevede uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del suddetto Fondo, istituito con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007.

 

Il comma 4-quater autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Conseguentemente, al fine di tener conto delle nuove disposizioni relative all’Agenzia nazionale per i giovani, è stata modificata la rubrica dell’articolo in esame.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Con la decisione n. 1719 del 15 novembre 2006 è stato istituito il programma “Gioventù in azione” dell’Unione europea per il periodo 2007-2013.

Il programma ha lo scopo di continuare e rafforzare l'azione e la cooperazione dell'UE nel quadro del programma " Gioventù" per il periodo 2000-2006 e del programma del 2004-2006 per la promozione di organismi attivi nel settore dei giovani. Allo scopo di associare attivamente i giovani alla società in qualità di cittadini, il programma si prefigge di rafforzare il loro sentimento di appartenenza all'Europa.

 

Il programma “Gioventù in azione” 2007-2013 è dotato di un bilancio complessivo pari a 885 milioni di euro.

La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto agli obiettivi stabiliti e presenterà una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma entro il 31 marzo 2011. Entro il 31 dicembre 2011 presenterà una comunicazione sulla continuazione del programma e, entro il 31 marzo 2016, una relazione di valutazione ex post.

Obiettivi

Il programma comporta cinque obiettivi generali che sono complementari alle attività dell'UE (formazione, cultura, sport o occupazione) e che contribuiscono anch'esse allo sviluppo delle politiche dell'Unione europea (diversità culturale, coesione sociale, lotta contro le discriminazioni o sviluppo sostenibile). Tali obiettivi generali comportano ciascuno degli obiettivi specifici.

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

§      promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;

§      sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE;

§      favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;

§      contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

§      favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

 

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti:

§      gioventù per l’Europa;

§      il servizio volontario europeo;

§      gioventù nel mondo;

§      sistemi di sostegno per i giovani;

§      sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

Azioni

Le cinque azioni previste dal programma sostengono progetti a scala ridotta che garantiscono la partecipazione attiva dei giovani, la visibilità e l'impatto dei progetti a livello europeo. Si tratta di progetti locali, regionali, nazionali o internazionali, compresi progetti simili di paesi diversi partecipanti che sono messi in rete.

Gioventù per l’Europa

L'azione "Gioventù per l'Europa" si prefigge principalmente di potenziare gli scambi tra giovani con la prospettiva di aumentare la loro mobilità rafforzando il loro sentimento di cittadinanza europea.

Servizio volontario europeo

Il servizio volontario europeo, in particolare, è un’azione volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. Il programma specifica che tale azione è volta a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani.

Gioventù nel mondo

L’azione Gioventù nel mondo punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d’apertura al mondo, contribuendo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

Per quanto riguarda i paesi terzi il programma fa una distinzione tra i progetti organizzati con i paesi vicini (paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV), la Russia, i paesi dei Balcani occidentali) e quelli organizzati con gli altri paesi terzi. In tal modo sono particolarmente privilegiati gli scambi di idee e di buone prassi, lo sviluppo di partenariati e di reti e lo sviluppo della società civile.

Sistemi di sostegno alla gioventù

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma e a favorire l’impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

L'azione in oggetto si prefigge di organizzare un dialogo strutturato tra le varie parti in causa nel mondo della gioventù, ad esempio i giovani, le organizzazioni e le persone che lavorano in tale settore oltre che i responsabili politici.

 


Articolo 28, comma 4-quinquies
(Finanziamento del CONI)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva).

Articolo 28.

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani).

 

4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'uni­tà previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona­mento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Il comma 4–quinquies dell’articolo 28, introdotto dal Senato, incrementa per l’importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa disposta dall’art. 1, comma 282, della legge finanziaria 2005[177] a favore del CONI e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull’u.p.b. ”Fondo speciale di parte corrente” parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze .

 

La disposizione citata assegnava al CONI, per il quadriennio 2005-2008, un contributo straordinario annuo di 450 milioni di euro, comprensivo dei finanziamenti previsti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

 

Si ricorda in proposito che l’art.1, comma 281, della medesima legge finanziaria 2005 destinava al CONI per il finanziamento dello sport, a partire dal 1° gennaio 2005, una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, da scommesse, lotto ed enalotto, bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e da giochi similari istituiti successivamente alla data predetta. Il comma 282demandava al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2005, l'adozione del provvedimento relativo alle modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi di cui al comma precedente, oltre alle modalità di trasferimento dei fondi. Il decreto ministeriale in oggetto, emanato in data 11 marzo 2005, considerato che l’assegnazione per il quadriennio 2005-2008 era già stata determinata (dal medesimo art. 1, comma 282, della legge finanziaria 2005) in 450 milioni di euro riteneva di non dover procedere alla determinazione della base di calcolo essendo comunque assicurata la copertura di tale somma dalle entrate erariali ed extraerariali sopra citate.

 

Tra le più recenti e significative disposizioni di finanziamento straordinario a favore del CONI si ricorda che:

-          la legge 17 agosto 1999, n. 289, ha disposto a favore del CONIun contributo straordinario per la preparazione delle Olimpiadi del 2000 (fino a un massimo di 120 miliardi di lire), oltre a 5 miliardi di lire da destinare a programmi relativi allo sport sociale;

-          l’art. 145, comma 13, primo periodo, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha assegnato al CONI, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva, un contributo straordinario per il 2001 pari a 195 miliardi di lire, con specifica destinazione di 20 miliardi allo sport sociale e giovanile;

-          l’art. 16-sexies del decreto-legge n. 452 del 2001 ha assegnato al CONI un contributo straordinario per il 2002 nel limite massimo di 103.291.000 euro (pari a circa 200 miliardi di lire), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva;

-          l’art. 4 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) reca due distinti finanziamenti: il comma 194 concede alla CONI servizi S.p.A.[178] un contributo di 6 milioni di euro annui per il periodo 2004-2010, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla ridefinizione delle norme sui concessionari di scommesse; il comma 232 assegna alla CONI servizi S.p.A. l’importo di 130 milioni di euro per il 2004, a titolo di apporto al capitale sociale.

 


Articolo 29
(Contributi alla Fondazione ONAOSI)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 29.

(Contributi alla Fondazione ONAOSI).

Articolo 29.

(Contributi alla Fondazione ONAOSI).

1. Nelle more della riforma della fonda­zione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fonda­zione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di ammini­strazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun inte­ressato, ad una percentuale della retribu­zione di base e all'anzianità di servizio.

1. Identico.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori pre­stazioni assistenziali a favore dei con­tribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipa­zione al voto di tutti i contribuenti.


Il presente articolo modifica la disciplina relativa ai criteri ed alle procedure per la determinazione dei contributi obbligatori in favore della Fondazione ONAOSI (Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani)[179].

Si ricorda che, in base all'attuale disciplina (di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306[180], e successive modificazioni), sono assoggettati all'obbligo contributivo i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti.

Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 5-14 giugno 2007 ha dichiarato l'illegittimità di tale normativa, nella parte in cui prevede che la misura e le modalità di versamento dei contributi obbligatori siano definite dal Consiglio di amministrazione della fondazione ONAOSI, con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti[181]. La Corte ha infatti ritenuto che, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la disciplina legislativa debba indicare i criteri per la determinazione dei contributi in oggetto.

In attuazione della citata sentenza, il comma 1 del presente articolo dispone che i contributi obbligatori siano stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie, rapportando la misura degli stessi, per ciascun soggetto, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio.

Le nuove norme sono destinate ad esplicare effetti nelle more della riforma della Fondazione ONAOSI finalizzata a rendere la relativa disciplina omogenea a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni.

E’ confermato, altresì, che l’attività del Consiglio di amministrazione concernente la definizione del contributo obbligatorio è svolta nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509[182].

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 riconosce alle associazioni e alle fondazioni autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti fissati in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

Il comma in esame sembrerebbe confermare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 509 del 1994, le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di contributi sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministeri interessati[183].

 

Il comma 2, come modificato dal Senato, prevede che il Consiglio di amministrazione tenga conto dei criteri indicati al comma 1 anche per la rideterminazione dei contributi obbligatori relativi al periodo compreso tra il 21 giugno 2007 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della suddetta sentenza della Corte costituzionale) e la data di entrata in vigore del decreto-legge (3 ottobre 2007).

Il testo originario del decreto-legge fa riferimento alla data del 20 giugno 2007 (in luogo del 21 giugno 2007). La modifica apportata dal Senato è stata determinata dalla necessità di tener conto di quanto previsto dall'articolo 136, primo comma, della Costituzione, il quale sancisce che le norme sottoposte al vaglio della Corte costituzionale cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne dichiara l'illegittimità.

Il Senato ha introdotto, infine, un comma 2-bis all’articolo in commento, al fine didefinire i principi che devono essere osservati nell’ambito della riforma della Fondazione ONAOSI di cui al comma 1.

Tale riforma deve assicurare, infatti, la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.

 


Articolo 30
(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).

Articolo 30.

(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

1. Identico.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale, esecu­tiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Identico.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggio­ranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integral­mente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

5. Il piano di soddisfazione, predispo­sto dal commissario, è approvato dai creditori che rappresentano la maggio­ranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integral­mente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della colloca­zione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

6. Identico.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

7. Identico.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

L'articolo in esame dispone il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano.

La relazione illustrativa osserva che il commissariamento e la liquidazione si rendono necessari in relazione al profondo dissesto finanziario che presenta la Fondazione Ordine Mauriziano, verificato dal Comitato di vigilanza nel corso del mese di settembre 2007.

La stessa relazione ricorda che, a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, le attività di tipo sanitario e ospedaliero dell’originario Ente Ordine Mauriziano, unitamente ai relativi immobili ed attrezzature, sono state trasferite all’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la cui istituzione prevista dalla legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 è effettivamente avvenuta nel febbraio 2006.

Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), i debiti antecedenti alla costituzione della medesima azienda ospedaliera gravano, invece, sulla Fondazione.

Le disposizioni recate dall’articolo in commento sono dirette, quindi, ad assicurare che, a conclusione della procedura di liquidazione volta al soddisfacimento dei creditori, la Fondazione possa tornare a gestire le ordinarie attività previste dalla legge.

 

L’Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione).

Più recentemente, l’articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino) ha demandato alla regione Piemonte la disciplina, con legge regionale, della natura giuridica dell’Ente Ordine Mauriziano. Come già ricordato, a tale disposizione ha dato attuazione la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, inserendola nell’ordinamento sanitario regionale.

L’articolo 2 del citato decreto-legge n. 277 del 2004 ha istituito, inoltre, la Fondazione Ordine Mauriziano con il compito di gestire il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano (ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi affidati ad un’altra fondazione), di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente e di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà.

Tale provvedimento prevede, altresì, che la Fondazione subentri all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte nei presìdi ospedalieri (sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto).

Il comma 2 del suddetto articolo 2 ha precisato, inoltre, che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, è trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri.

Al fine di garantire il risanamento della Fondazione Ordine Mauriziano, l’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 277 del 2004 precisa che:

-       non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell’Ente Ordine Mauriziano;

-       le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto;

-       i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia;

-       i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

-       il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso;

-       il Ministero dell’interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi;

-       il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattiva in merito alle richieste dei creditori[184].

 

L’articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007)ha previsto ulteriori misure per il risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

In particolare, il comma 1349 ha stabilito che:

-       sono prorogate per ulteriori dodici mesi, ossia con scadenza 23 novembre 2007, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 277 del 2004 (vedi supra);

-       è posta integralmente a carico dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, la gestione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano. L’Azienda sanitaria subentra nei contratti di durata (ad esempio, contratti ad esecuzione continuata o periodica) di cui è titolare il suddetto Ente, con esclusivo riferimento alle obbligazioni sorte successivamente alla data di istituzione della stessa Azienda sanitaria;

-       sono inefficaci nei confronti della citata Azienda ospedaliera i decreti ingiuntivi e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda;

-       per quanto concerne le azioni esecutive avviate in forza dei citati titoli, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione Ordine Mauriziano.

Il comma 1350 precisa, poi, che la proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano è da ritenersi attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo.

Il comma in esame consente, altresì, il trasferimento della proprietà dei beni immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano (ed attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano), a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, secondo i valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto delle previsioni dei contratti di affitto o locazione vigenti alla data del trasferimento[185].

Le operazioni di acquisto da parte della Regione Piemonte non sono sottoposte ai vincoli in materia di prelazione agraria previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame demanda al Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri dell’interno e per i beni e le attività culturali, di disporre il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (ossia, entro il 10 ottobre 2007). Al commissario è attribuita la rappresentanza anche giudiziale nonché l’attività di gestione e liquidazione.

L'attività commissariale deve svolgersi nel rispetto dei valori storico-culturali e della disciplina di cui al citato decreto-legge n. 277 del 2004, in quanto compatibili con le disposizioni dell’articolo in commento.

 

Ai sensi del comma 2, come modificato dal Senato, l’attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza, composto da cinque membri, nominati:

§      uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali;

§      uno dalla regione Piemonte;

§      tre scelti tra i creditori (il testo originario del decreto-legge attribuisce ai creditori stessi la facoltà di nominare tre membri del suddetto Comitato).

Nel corso dell’iter del disegno di legge di conversione al Senato, è stato introdotto un ulteriore periodo nel comma in esame, che obbliga la Fondazione, prima che sia avviata l'attività del comitato di liquidazione, a presentare una relazione tecnica patrimoniale – da allegare al suo bilancio annuale – contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto.

Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

La relazione illustrativa chiarisce che la procedura adottata richiama le norme della liquidazione coatta amministrativa, attribuendo al comitato di vigilanza una funzione di controllo nell’interesse dei creditori e, nel contempo, al tribunale di Torino la competenza a conoscere eventuali controversie.

 

Il comma 3 prevede che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della Fondazione dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 4 stabilisce che il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della Fondazione, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A del citato decreto n. 277 del 2004.

Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, è stato precisato, altresì, che, nell’ambito delle procedure di liquidazione, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)[186] e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817[187].

Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

In proposito, va ricordato che l’articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 prevede che la Fondazione ordine mauriziano, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, partecipa all’istituzione di un’altra fondazione, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione Piemonte, nonché ad altri enti pubblici territoriali o ad altri soggetti pubblici e privati interessati. Tale nuova fondazione è finalizzata alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.

I beni inclusi nella suddetta tabella A sono:

-       la palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

-       il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

-       il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

Il comma 4-bis, aggiunto dal Senato, prevede una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, specificando che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 5, come modificato dal Senato, precisa che il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza sussiste nel maggior numero di classi.

Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, a condizione che essi siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato in una relazione giurata.

Tale relazione deve essere redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), designato dal comitato di vigilanza.

 

In proposito, si osserva che, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, il citato articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 è stato modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Sarebbe opportuno specificare se la norma intenda anticipare l’efficacia del nuovo testo del suddetto articolo 67 anteriormente alla data di entrata in vigore prevista dal decreto legislativo n. 169 del 2007.

 

Il testo modificato del citato articolo 67, terzo comma, lettera d), prescrive che non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare gli atti su beni del debitore posti in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa, la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. Si tratta, cioè, di:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).

L’articolo 2501-bis disciplina la relazione redatta dagli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, che attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nei progetti di fusione tra società. Il suddetto articolo 2501-sexies precisa, a sua volta, che l'esperto o gli esperti in questione sono scelti tra i revisori contabili o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.

 

La norma specifica, infine, che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

 

Il comma 6 stabilisce che l'atto di approvazione del piano di soddisfazione dei creditori è trasmesso al Tribunale di Torino, che ne verifica la correttezza formale e pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della Fondazione, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Con tale atto è disposta, altresì, la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della Fondazione.

I creditori possono proporre reclamo contro l'atto di approvazione del piano al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto esclusivamente ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

 

Il comma 7, come evidenziato nella relazione illustrativa, prevede, al fine di salvaguardare la par condicio dei creditori, un sistema di inefficacia delle garanzie e revoca dei pagamenti effettuati dopo la manifestazione del primo dissesto dell’Ordine Mauriziano nel 2003.

La norma, infatti, statuisce che gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della Fondazione, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci.

Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla Fondazione medesima, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti.

Viene precisato, inoltre, che il commissario provvede alla ripetizione delle somme eventualmente corrisposte e che la richiesta di restituzione di somme, una volta approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

 

Il comma 8, modificato dal Senato, stabilisce che, per quanto non disciplinato dall’articolo in commento, si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa (ossia per le imprese insolventi che per legge sono soggette ad una speciale procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione delle attività a cura dell’autorità amministrativa) di cui al titolo V del citato regio decreto n. 267 del 1942 nonché le specifiche disposizioni di carattere fiscale relative al casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa previste dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel testo originario del decreto-legge si fa erroneamente riferimento agli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Gli articoli 183 e 184 del TUIR (corrispondenti, salvo modifica, agli articoli 125 e 126 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2003) recano disposizioni fiscali in materia di fallimento e liquidazione coatta delle imprese individuali, delle società e degli enti diversi dalle società. Le norme sono dirette a disciplinare la determinazione del reddito ai fini fiscali dei soggetti interessati, distinguendo:

§         l’imponibile realizzato nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. Tale reddito deve essere determinato dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore;

§         l’imponibile realizzato nel periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale. A tal fine, non rileva la durata complessiva del periodo né se vi è stato un esercizio provvisorio. Tale reddito di impresa è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

 


Articolo 31
(Contributi ad enti ed associazioni)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 31.

(Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI).

Articolo 31.

(Contributi ad enti e associazioni).

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

2. Identico.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

3. Identico.

 

3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

 

3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emana­zione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconosci­mento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.

 

3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispon­dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previ­sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona­mento relativo al medesimo Ministero.

 

3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della «Lega del filo d'oro».

 

 

L’articolo in esame, nel testo modificato dal Senato, concede i seguenti contributi straordinari per l’anno 2007:

36 milioni di euro a favore dell’Istituto Gaslini di Genova (comma 1);

§      1 milione di euro a favore dell’Unione italiana ciechi (comma 2);

§      3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (comma 3);

§      1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale sordi (comma 3-bis, introdotto dal Senato);

§      3 milioni di euro agli istituti universitari, diretta emanazione di Università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi al riconoscimento in Italia (comma 3-terintrodotto dal Senato);

§      1 milione di euro a favore delle associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ENS (Ente nazionale sordomuti), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti (comma 3-quater introdotto dal Senato);

§      1 milione di euro a favore della lega del filo d’oro (comma 3-quinquies introdotto dal Senato).

 

Il comma 1 prevede l’assegnazione all'Istituto Giannina Gaslini di Genova di un finanziamento di 36 milioni di euro (il testo originario del decreto-legge prevede un contributo di 40 milioni di euro).

L'Istituto Giannina Gaslini di Genova è un Ospedale pediatrico (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico[188]). I suoi scopi istituzionali sono il ricovero e la cura dei pazienti in età pediatrica, la ricerca in campo biomedico, la formazione continua degli operatori sanitari.

 

Il comma 2 attribuisce un contributo straordinario di 1 milione di euro all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (ONLUS) è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'ente ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società, perseguendo l'unità della categoria.

Lo statuto dell’ente, approvato con il D.P.R. 26 settembre 1972, n. 708, specifica, all’articolo 3, che l’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. In particolare:

§      favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

§      promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

§      promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

§      promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;

§      attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;

§      opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

§      promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;

§      favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

 

Il comma 3 assegna un contributo straordinario di 3 milioni di euro al Centro europeo di ricerca sul cervello.

Il Centro europeo di ricerca sul cervello (European Brain Research Institute - EBRI) è un’organizzazione senza scopo di lucro, istituita con la missione di studiare il sistema nervoso centrale, dai neuroni al cervello, in condizioni normali e patologiche[189].

L’EBRI, attraverso un approccio multidisciplinare, si propone gli obiettivi di:

§      studiare l’importanza degli eventi molecolari coinvolti nella plasticità sinaptica per memoria e apprendimento, in sistemi sperimentali ben definiti;

§      capire le basi molecolari di malattie neurodegenerative di estrema rilevanza economica e sociale, come Alzheimer, Parkinson, Huntington e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);

§      studiare il ruolo del fattore di Crescita Nervoso (Nerve Growth Factor, NGF) nelle patologie neurodegenerative e nella rigenerazione nervosa

§      sfruttare questi risultati per sviluppare nuove strategie terapeutiche per le malattie neurodegenerative;

§      costruire interfacce cervello-macchina funzionanti e capaci di apprendimento e adattamento.

 

Con il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame della legge di conversione del decreto-legge presso il Senato della Repubblica, è stato introdotto un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale sordi (ENS).

 

Ai sensi della legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti)[190], l’Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, iscritto nel Registro delle O.N.L.U.S. e nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Scopo dell'Ente, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei minorati dell'udito e della parola nella società, perseguendone l'unità.

In particolare l'ENS ha i seguenti fini:

-       tutelare, rappresentare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola in osservanza dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e del D.P.R. 31 marzo 1979;

-       adempiere ai compiti previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni, nonché ad ogni iniziativa ad esse riferite;

-       promuovere la crescita, la piena autonomia e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei minorati dell'udito e della parola;

-       tutelare e valorizzare la cultura dei sordi e la lingua dei segni;

-       svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, formative, sportive e del tempo libero.

 

Il comma 3-ter prevede un contributo, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a favore degli istituti universitari, diretta emanazione di Università straniere, legittimati a rilasciare titoli di studio, riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997.

Tale contributo dovrà essere utilizzato per il finanziamento di programmi di formazione internazionale, rivolti a studenti di nazionalità italiana, e di ricerca, anche attraverso la collaborazione di soggetti stranieri di alta formazione.

L’importo potrà essere fruito anche nella forma del credito di imposta, il cui riconoscimento avverrà automaticamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, è chiamato a stabilire le modalità attuative di quanto disposto nel comma in esame.

 

Gli istituti accademici stranieri sono oggetto di considerazione da parte della legge 11 luglio 2002, n.148, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997.

La legge di ratifica prevede, infatti, tra l’altro, che un apposito regolamento ministeriale disciplinerà i requisiti affinché siano riconosciuti i titoli di studio rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel territorio nazionale.

Tale regolamento è stato emanato con decreto ministeriale 26 aprile 2004, n.214.

L’articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento, gli istituti devono presentare istanza al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e devono possedere i seguenti requisiti: a) far parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese; b) rivestire un ruolo di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale; c) disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali e didattico-scientifiche in Italia; d) far sì che le attività didattiche svolte, i criteri per l’accesso ai corsi, i requisiti professionali del corpo docente nonché il valore legale dei titoli rilasciati siano conformi a quelli richiesti dal sistema di istruzione superiore del proprio Paese.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, è stato altresì introdotto il comma 3-quater, che riconosce un contributo straordinario di 1 milione di euro da ripartire tra le associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ENS (Ente nazionale sordomuti), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili è unente morale con personalità giuridica di diritto privato, che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili.

L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare, in base allo statuto, essa:

§      rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza dei minorati predetti;

§      provvede all’assistenza morale e promuove quella materiale dei medesimi,;

§      collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;

§      promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro di mutilati e invalidi civili;

§      provvede alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro;

§      collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che interessino la categoria;

§      assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede all’attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante l’invalidità civile, promuove e organizza convegni di studi e corsi di formazione;

§      promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;

§      opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati, allo scopo di sostenere la persona invalida in ogni aspetto della vita;

§      partecipa a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;

§      aderisce ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;

§      costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull’assistenza sociale;

§      istituisce cooperative sociali o aderire a quelle istituite;

§      svolge ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

 

L'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio istituzionale[191], con sede in Roma, è un ente morale (cfr. il decreto C.p.S. n. 650 del 24 giugno 1947 e legge n. 337 del 1953) che raggruppa in Associazione tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile (Carabinieri, militari della FF.AA. in servizio di leva o permanente, agenti della Polizia di Stato, Guardie di Finanza, agenti di custodia, Guardie forestali, Vigili Urbani, magistrati e tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'adempimento del proprio dovere contraggono mutilazioni o invalidità).

 

L’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ONLUS) è riconosciuta come ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani. Dal 1° maggio 1999, l'ANMIL è entrata nel Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INAIL quale rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela moralmente gli invalidi del lavoro e promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi.

 

Infine, è stato introdotto dal Senato un comma 3-quinquies, recante un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Lega del filo d’oro.

L’Associazione Lega del filo d’oro è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione ha per scopo l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali[192].

 

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, è stata riformulata anche la rubrica dell’articolo in commento.

 


Articolo 32
(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 32.

(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA).

Articolo 32.

(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA).

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.

Identico.

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

L’articolo 32 interviene, secondo la relazione del Governo, in merito alla materia relativa alla controversia tra Finmeccanica[193] ed ENEA[194] conseguente alla chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC (impianto prototopico nucleare) a seguito dell’abbandono del nucleare nel nostro Paese con il referendum del 1987.

L’acronimo PEC deriva da “prove elementi del combustibile”. La centrale nucleare PEC si trova nel Brasimone, dove venne costruito uno dei primi reattori veloci in Italia.

 

In particolare, il comma 1 prevede che all’ENEA siano riassegnate le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi della legge n. 808/85[195].

La citata legge, con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, interventi agevolativi in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Possono accedere ai previsti benefici le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

L’articolo 3 della citata legge prevede, fra l’altro, finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

 

Le risorse finanziarie in questione sono destinate al pagamento da parte dell’ENEA, fino a concorrenza, degli oneri relativi al contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto, anche mediante appositi atti transattivi.

 

La relazione illustrativa spiega che nel 1995 Finmeccanica ha convenuto in giudizio ENEA per ottenere il riconoscimento di importi dovuti dall'ENEA (pari a circa 270 miliardi di lire) a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC ("Prove di elementi del combustibile"), avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia.

Con sentenza emessa nel 2003, la Corte di appello di Roma ha statuito il diritto di Finmeccanica al riconoscimento degli oneri in questione ed ha invitato le parti alla conciliazione. ENEA e Finmeccanica hanno trattato una transazione per 519 milioni. Per tale transazione la Corte di appello di Roma ha concesso un rinvio a dicembre 2007. Tuttavia ENEA, in assenza di risorse autonome, per poter procedere alla firma della transazione necessita della destinazione da parte dello Stato di apposite risorse.

 

La relazione governativa precisa inoltre che Finmeccanica ha in corso rimborsi di finanziamenti a suo tempo concessi dallo Stato a Finmeccanica ai sensi della citata legge 808/1985. La somma totale di tali rimborsi ammonta secondo la relazione a circa 450 milioni di euro.

La Commissione Europea ha aperto su tali finanziamenti una procedura di infrazione nel 2003, proceduta che si sta avviando ad una decisione positiva condizionata alla restituzione dei finanziamenti.

L’importo totale dei rimborsi, inclusi dei rimborsi anticipati rispetto alla scadenza naturale (2008-2018) che Finmeccanica si sarebbe dichiarata disponibile ad anticipare. è dunque di circa 70 milioni inferiore rispetto all’ipotesi di transazione riguardante il PEC. La società, tuttavia, si sarebbe dichiarata per le vie brevi disposta a rinunciare a ricevere tale somma residua.

 

Il comma 2 precisa che i pagamenti cui la norma fa riferimento non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell’ENEA stabilito dai commi 638 e 639 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 e pertanto non devono essere prese in considerazione per verificare il rispetto dell'obbligo di contenere l'aumento del fabbisogno al 4 per cento annuo, come previsto dalle citate disposizioni.

Il citato comma 638 della legge n. 296/2006 ha previsto che il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

Dunque le somme ulteriori assegnate all'ENEA dall'articolo in esame non devono essere considerate per verificare il rispetto dell'obbligo di contenere l'aumento del fabbisogno al 4 per cento annuo.

Il comma 639 prevede che il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

 

Secondo la relazione tecnica, l’articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che si prevede una rassegnazione di somme che dovranno essere versate in entrata al bilancio dello Stato.

 


Articolo 33
(Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 33.

(Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette).

Articolo 33.

(Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da sommini­strazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

 

2-bis. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 56 milioni di euro, mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'ar­ticolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'auto­rizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla compe­tente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la sommini­strazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

3. Identico.

4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

4. Identico.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

5. Identico.

 

 

L’articolo in commento, nel testo modificato dal Senato, reca disposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario da trasfusioni di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

A seguito della riformulazione operata dal Senato, il comma 1 autorizza una spesa di 150 milioni di euro per il 2007 (rispetto ai 94 milioni di euro del testo originario del decreto-legge) per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Il testo originario del decreto-legge in esame, oltre a fissare, come già detto, un limite di spesa più basso per tali interventi, fa riferimento solo alle transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

 

Il comma 2, anch’esso modificato dal Senato, stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione delle citate transazioni.

Il testo riformulato prevede che la risoluzione delle controversie in atto sia attuata nell'ambito di uno specifico piano pluriennale e che i criteri per la definizione delle transazioni siano delineati, in analogia con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003[196], sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, in modo da assicurare priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[197] di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale del 3 novembre 2003 precisa, tra l’altro, che, al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti, si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

 

Il Senato ha introdotto, poi, un comma 2-bis, che reca norme di copertura finanziaria per le misure di cui al comma 1.

In particolare, si stabilisce che a tale onere si provvede, quanto a 56 milioni di euro (ovvero l’importo di cui è stata integrato il finanziamento iniziale di 94 milioni), mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In proposito si segnala che la spesa prevista dal comma 1 interessa il solo anno 2007; andrebbe, pertanto, chiarito se l’aumento da disporre ai sensi del comma 2-bis sia da considerarsi di natura transitoria.

 

Le vigenti aliquote di accisa sui tabacchi sono contenute nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto ha introdotto nuove misure rispetto a quelle indicate nella legge n. 75 del 1985 senza, peraltro, provvedere alla novella della norma originaria.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:

sigarette............................................. 58,50%;

sigari e sigaretti.................................. 23%;

tabacco da fumo................................. 56%;

tabacco da masticare.......................... 24,78%;

tabacco da fiuto.................................. 24,78%.

 

Appare opportuno segnalare che precedenti provvedimenti normativi hanno rinviato la determinazione di incrementi delle aliquote di accise sui tabacchi al fine di garantire un maggior gettito fiscale. In particolare:

-            l’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) prevedeva un aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sole sigarette al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003[198];

-            l’articolo 2, comma 62, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto la facoltà di disporre aumenti dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette al fine di assicurare, a decorrere dal 2004, ulteriori maggiori entrate annue per 650 milioni di euro. In attuazione di questa norma è stato emanato il D.M. 15 ottobre 2004 con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione delle sigarette dal 58 per cento al 58,5%;

-            l’articolo 1, comma 485, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto un aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni nel 2005 e 1.000 euro a decorrere dal 2006. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo dal 54 per cento al 56 per cento;

-            l’articolo 1, comma 551, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi;

-            l’articolo 1, comma 100, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui.

 

Si osserva che le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge n. 76 del 1985, sono state modificate, senza novellare la norma, prima dall’articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

 

Il comma 3 estende l'àmbito di applicazione del beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250[199] anche agli emofilici che - pur non rientrando nella classificazione delle lesioni e delle infermità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) - abbiano, in ogni caso, conseguito il riconoscimento, da parte delle competente commissione medico-ospedaliera, del nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di derivati infetti, e la patologia riscontrata.

 

Si ricorda che l’indennizzo previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 250 del 2005 è concesso, in aggiunta a quello già contemplato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti emofilici danneggiati da trasfusione o da somministrazione di emoderivati infetti, che abbiano presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005.

L'importo del suddetto ulteriore indennizzo è equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal D.M. 3 novembre 2003.

La corresponsione di tale misura aggiuntiva è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché all'estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

 

L'estensione in esame opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa già stabilita dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 250 del 2005, pari a 55 milioni di euro per il 2005.

La relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame osserva che il beneficio in questione concerne nove soggetti, ai quali viene corrisposto l’indennizzo a valere sulle somme stanziate nel 2005 ancora disponibili.

 

Il comma 4 modifica la disciplina sull'assegno una tantum di cui all'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229[200] destinato ai soggetti che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per atto amministrativo di un'autorità sanitaria italiana.

La norma innova la disciplina vigente relativamente alle modalità di corresponsione dell’assegno, prevedendo che esso sia attribuito interamente ai congiunti che prestano o hanno prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato medesimo sia minore di età o incapace di intendere e di volere.

 

Ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 229 del 2005, il suddetto assegno una tantum è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

L’ammontare di tale assegno è determinato da una specifica commissione ministeriale, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo. Gli importi così determinati sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il citato assegno si aggiunge all’indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210[201] e all’ulteriore indennizzo stabilito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 229 del 2005 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Il richiamato articolo 1, comma 1, della legge n. 229 del 2005 stabilisce che alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, un ulteriore indennizzo rispetto a quello già attribuito ai sensi della citata legge n. 210 del 1992. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio parametrato alla somma percepita dal danneggiato ai sensi della medesima legge n. 210 del 1992.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 210 del 1992, l’indennizzo spetta, oltre che ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie[202], anche:

-       ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

-       a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali[203];

-       alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

-       alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Cfr, tra l’altro, il D.M. 6 ottobre 2006 (Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229).

 

Il comma 5 prevede un assegno una tantum in favore degli aventi diritto dai soggetti deceduti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 229 del 2005[204], a seguito di complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie e già titolari dell’indennizzo di cui alla citata legge n. 210 del 1992.

La norma specifica, inoltre, che gli aventi diritto in questione sono, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

L'importo dell'assegno è definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia con l'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. La relativa domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

L’articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005 stabilisce che, qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso dopo l’entrata in vigore della stessa legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

 

Il comma in esame autorizza per il nuovo assegno una tantum una spesa di 6 milioni di euro per il 2007. In proposito, la relazione tecnica precisa che l’onere è stato quantificato, considerando che i casi in questione sono 40 e che l’importo di ciascun assegno straordinario è pari a 150.000 euro.

 

Potrebbe risultare opportuno un approfondimento in ordine all’autorizzazione di spesa, che è imputata interamente all'anno 2007 (e non in parte al 2008), anche in considerazione dei termini temporali previsti per la presentazione della domanda.

 

A seguito degli emendamenti approvati dal Senato, viene infine modificata la rubrica dell’articolo, recante, in precedenza, “Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette”.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 16 novembre 2005la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica della direttiva 2001/83/CE sui medicinali per terapie avanzate (tra cui anche quelli costituiti con sostanze derivate da sangue umano) e del regolamento (CE) n. 726/2004 (COM (2005)567). La proposta è volta a riempire la lacuna normativa in materia di terapia cellulare somatica, terapia genica e ingegneria tessutale.

 

Gli obiettivi principali dell’intervento consistono: nel garantire un elevato livello di protezione sanitaria per i pazienti europei trattati con prodotti per terapie avanzate; nell’armonizzare l’accesso al mercato e migliorare il funzionamento del mercato interno, istituendo un quadro normativo su misura ed esaustivo per l'autorizzazione, la supervisione e il controllo successivamente all'autorizzazione dei prodotti per terapie avanzate; nello stimolare la competitività delle imprese europee che operano in questo campo; nel garantire la sicurezza giuridica generale, pur consentendo una sufficiente flessibilità a livello tecnico, al fine di tenere il passo con l’evoluzione della scienza e della tecnologia. La proposta prevede una procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione sul mercato, un nuovo comitato di esperti, requisiti rafforzati per la gestione del rischio, la rintracciabilità da donatore a paziente, la sicurezza e l’alta qualità scientifica delle terapie.

 

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata, in prima lettura, il 25 aprile 2007, dal Parlamento europeo che ha approvato alcuni emendamenti. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 31 maggio 2007.

 


Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 27 giugno 2007la Commissioneha inviato all’Italia due pareri motivati:

§      il primo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali[205]; il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;

§      un secondo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi[206]. Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.

Entrambe le direttive sono ricomprese nell’allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).

 


Articolo 34
(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 34.

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti).

Articolo 34.

(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo).

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

2. Identico.

 

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'or­dine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

 

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

 

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

 

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

 

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

 

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

    a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

 

    b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

 

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifica­zioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

 

    b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideter­minata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

 

    c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

 

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

 

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provve­dono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria compe­tenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 34 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 5, co. 1 e 5, della L. 206/2004[207] prevede a favore delle vittime del terrorismo.

 

La L. 206/2004 ha introdotto alcuni benefici a vantaggio delle vittime del terrorismo (ossia, ai sensi dell’art. 1, co. 1, tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti[208]) e non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata.

 

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:

§      l’elargizione a favore di chi abbia subito un’invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall’art. 1, co. 1, della L. 302/1990[209], e incrementata dall’art. 5, co. 1, della L. 206/2004; tale elargizione è pari nella misura massima a 200.000 euro ed è proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale;

§      l’elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell’atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall’art. 4, co. 1, della L. 302/1990 (e la riliquidazione in tal senso, disposta dall’art. 12, co. 3, della stessa legge, degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione dalla L. 466/1980[210]), che l’art. 5, co. 5, della L. 206/2004 ha incrementato a 200.000 euro.

 

Le suddette disposizioni dunque troveranno applicazione non solo nei confronti delle vittime del terrorismo ma anche nei confronti:

§      delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, come individuate dall’art. 1, co. 563 e 564, della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Alla luce del combinato disposto dei citati co. 563 e 564, e dell’art. 3 della L. 466/1980, al quale rinvia il suddetto co. 563, si tratta dei seguenti soggetti:

-       magistrati ordinari;

-       militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia; personale del Corpo forestale dello Stato; funzionari di pubblica sicurezza; personale del Corpo di polizia femminile;

-       personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

-       vigili del fuoco;

-       appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso;

-       in generale, altri dipendenti pubblici,

-       deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

-       nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

-       nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

-       nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

-       in operazioni di soccorso;

-       in attività di tutela della pubblica incolumità;

-       a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

A tali soggetti il suddetto co. 564 equipara coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

 

§      alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’art. 1 della suddetta L. 302/1990, ed ai loro familiari superstiti.

 

L’art. 1 della L. 302/1990 si riferisce non solo, come si è detto, alle vittime del terrorismo (co. 1), ma anche:

-       a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. ("Associazione di tipo mafioso") (co. 2);

-       a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi suddetti (co. 3);

-       a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi suddetti, svoltesi nel territorio dello Stato (co 4).

 

La disposizione prevede che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.

In esito alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, la disposizione sin qui illustrata ha ampliato il suo ambito di efficacia: i benefici in essa previsti, in particolare, non sono più destinati alle sole vittime e familiari riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e la loro corresponsione non è più limitata al solo anno 2007. In relazione a ciò, è stata ridefinita la quantificazione dell’onere finanziario, ora pari a 173 milioni di euro per l’anno 2007, a 2,72 milioni per l’anno 2008 e a 3,2 milioni annui a decorrere dal 2009.

 

Il comma 2 dispone il monitoraggio degli oneri finanziari recati dall’articolo da parte del Ministero dell’interno, il quale deve informarne tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978.

 

L’art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978, come modificato dal D.L. 194/2002, impegna i ministri di settore ad informare tempestivamente il ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il ministro dell’economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

È inoltre prevista la tempestiva trasmissione alle Camere degli eventuali decreti con cui il ministro dell’economia e delle finanze (ex art. 7, co. 2°, n. 2, della L. 468/1978) provveda ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

 

Un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato ha introdotto dopo il comma 2 dell’articolo in esame sei ulteriori commi (da 2-bis a 2-septies); in essi si prevede e disciplina la concessione di un’onorificenza alle vittime del terrorismo, individuando come tali “i cittadini italiani […] colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale”, appartengano essi o meno alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato.

L’onorificenza di “vittima del terrorismo” è conferita dal Presidente della Repubblica alle vittime stesse (o, se decedute, alla vedova o ai figli ovvero, in mancanza, ai parenti o affini entro il secondo grado), con proprio decreto adottato su proposta del Ministro dell’interno. Il conferimento comporta la consegna di una “medaglia ricordo in oro”.

Il conferimento ha peraltro luogo su domanda degli interessati, presentata alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. Le domande e la relativa documentazione sono esenti da bollo e da altri diritti.

Le caratteristiche della medaglia e le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza sono definite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si dispone sin d’ora, peraltro, che il possesso dei requisiti di legge è provato (rectius: attestato) mediante autocertificazione dell’interessato, la cui sottoscrizione dev’essere autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

La formulazione testuale dei commi da 2-bis a 2-septies risulta in più punti migliorabile. In particolare, la precisazione “appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato” appare pleonastica; il riferimento a parenti e affini compare, in modo ridondante, in più commi; non è chiaro, infine, se il comma 2-septies, menzionando il “segretario comunale o […] altro impiegato incaricato” intenda escludere nella fattispecie la possibilità che la firma sia autenticata dagli altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge (notaio, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione: cfr. art. 21, co. 2, D.P.R. 445/2000[211]).

 

Il comma 3 dell’articolo in esame è stato interamente riformulato nel corso dell’esame al Senato, ed integrato con tre nuovi commi (da 3-bis a 3-quater). Nel nuovo testo, il comma 3 apporta tre modifiche testuali alla più volte citata L. 206/2004.

La lettera a) del comma integra l’art. 1, co. 1, della L. 206/2004, con un periodo ove si precisa che per “atti di terrorismo” devono intendersi, ai fini della legge medesima, anche “le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico”.

Come emerge dal dibattito presso la Commissione bilancio del Senato[212], la disposizione è finalizzata a estendere i benefici della L. 206/2004 anche alle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come ad es. quelli relativi alla c.d. vicenda Unabomber.

 

L’art. 270-sexies c.p., introdotto dal D.L. 144/2005, definisce “condotte con finalità di terrorismo” quelle “che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

 

La lettera b) modifica il co. 1 del successivo art. 2, che disciplina il trattamento economico riservato a chi abbia subito un’invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto, o di altro trattamento equipollente. Il testo vigente richiama a tal fine gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 2 della L. 336/1970[213] a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati.

 

Ai sensi di tale articolo, ai dipendenti pubblici ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti medesimi, a richiesta loro o degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

 

Il testo novellato dispone, in luogo di ciò, che la retribuzione pensionabile sia rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

 

La lettera c) provvede ad inserire il nuovo comma 1-bis all’art. 3 della L. 206/2004.

 

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. 206/2004, così come modificato dall’articolo 1, commi 794 e 795, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, a causa di atti di terrorismo e stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Tali benefici operano anche a favore dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi (anche sui loro trattamenti pensionistici diretti).

A tale fine viene autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

Il successivo comma 2 dispone l’esenzione dall’IRPEF per la pensione maturata ai sensi del precedente comma.

 

Il nuovo comma 1-bis prevede, in connessione con la concessione dei benefici di cui al precedente comma 1, un’indennità, a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto.

Tale indennità, determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione, è calcolata applicando l'aliquota del 6,91% ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati all'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503[214], aumentata (la media in questione) del 7,5%.

 

Ai sensi del comma 3-bis, i benefici di cui al comma 3 non producono effetti solo (ex tunc) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: la loro decorrenza è infatti la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della L. 206/2004.

 

Il comma 3-ter quantifica l’onere derivante dai co. 3 e 3-bis in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l’anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Il comma 3-quater riprende, con qualche differenza, il contenuto dell’originario comma 3 dell’articolo, disponendo che il pagamento dei benefici di cui alla L. 206/2004 sia effettuato dagli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie, per la parte di propria competenza, in favore degli iscritti che ne abbiano diritto, e che il rimborso sia effettuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nei limiti di spesa di cui alla stessa L. 206/2004) previa rendicontazione degli oneri sostenuti.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 509/1994 ha disposto dal 1° gennaio 1995 la trasformazione delle casse ed enti previdenziali indicati nell’allegato A dello stesso provvedimento (si tratta in sostanza delle gestioni previdenziali per i liberi professionisti iscritti ad albi) in associazioni o fondazioni di diritto privato.

In seguito il D.Lgs. 103/1996 ha previsto per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti in appositi albi o elenchi che ancora ne fossero sprovvisti l’istituzione di forme di tutela previdenziale obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto, gli enti rappresentativi a livello nazionale delle categorie iscritte ad albi od elenchi avrebbero potuto scegliere alternativamente tra le seguenti forme di gestione previdenziale obbligatoria:

-       partecipazione ad un ente pluricategoriale avente configurazione di diritto privato secondo il modello di cui al D.Lgs. 509/1994;

-       costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato;

-       inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare comprese tra quelle di cui al D.Lgs. 509/1994;

-       inclusione della categoria nella gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

 

L’articolo in esame interviene in una materia la cui disciplina è particolarmente frammentata. La legislazione in materia di provvidenze a favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha origine nell'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261[215], sostituito dalla legge 22 gennaio 1942, n. 182[216], (il quale istitutiva un Fondo a favore dei carabinieri e delle guardie reali vittime del dovere), ha infatti subito nel tempo numerose integrazioni e modifiche dirette soprattutto a:

-       estendere le categorie ammesse a fruire dei benefìci previsti dalla legge;

-       diversificare i tipi di benefici a favore delle vittime, affiancando alla elargizione una tantum la concessione di pensioni privilegiate, l’attribuzione del diritto all’assunzione obbligatoria e l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;

-       adeguare la misura dell’elargizione una tantum;

-       ampliare le condizioni per la concessione dei benefìci, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati (morte, invalidità permanente), sia per quanto concerne le circostanze in cui gli eventi si siano verificati, sia con riferimento alla data di decorrenza dei benefìci stessi.

I principali provvedimenti in materia sono la già citata legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 3 giugno 1981, n. 308, la già citata legge 20 ottobre 1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407[217], il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510[218], la legge 22 dicembre 1999, n. 512[219], la legge 23 dicembre 2000, n. 388[220], il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13[221], la già citata legge 3 agosto 2004, n. 206.

Il susseguirsi degli interventi normativi ha posto da tempo la questione del loro coordinamento. L'art. 3 della legge 28 novembre 2005, n. 246[222] (come modificato dall'art. 1, comma 13, della legge 12 luglio 2006, n. 228[223]) ha previsto una delega al Governo (non ancora esercitata) per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.

La progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere è stata disposta dalla legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 562-565), che allo scopo dispone uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro. In attuazione della legge è stato emanato il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243[224] che, all’interno del limite di spesa annuo fissato dalla legge stessa, individua quali provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano da attribuire anche alle vittime del dovere ed in particolare: in relazione alla L. 302/1990, la liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire (774,69 euro) per ogni punto percentuale, nonché l’esenzione dal ticket sanitario; in relazione alla L. 407/1998, l'elargizione dell’assegno vitalizio mensile per gli invalidi e per i superstiti nella misura originaria di 500 mila lire (258,23 euro), nonché benefici in materia di assunzioni dirette; in relazione alla L. 206/2004, la rivalutazione delle percentuali di invalidità, il riconoscimento al diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato, l’esenzione dell’imposta di bollo per i documenti necessari alla richiesta dei benefici e l’esenzione dell’indennità dalle imposte.

Per quanto riguarda le vittime di specifici atti criminosi non considerati di matrice terroristica o di criminalità organizzata sono stati adottati, a partire dagli anni ’90, vari provvedimenti ad hoc, quali: la legge 9 novembre 1994, n. 628, recante disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria del 7 luglio 1994; la legge 8 agosto 1995, n. 340, che ha disposto l’estensione dei benefìci previsti dalla citata L. 302/1990 ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980; la L. 31 marzo 1998, n. 70, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla L. 302/1990 alle vittime della “banda della Uno bianca”. Successivamente, l’art. 1, co. 272, della citata legge finanziaria 2006, ha istituito una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per gli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica. Recentemente, anche i benefici introdotti dalla L. 206/2004 sono stati estesi alle vittime di Ustica e della banda della Uno bianca ad opera della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 1270) che ha novellato in tal senso la stessa L. 206/2004.

A livello comunitario, si veda la direttiva del Consiglio 2004/80/CE, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, mirante, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, a tutelare i diritti delle vittime della criminalità nell'Unione e a facilitare il loro accesso alla giustizia. Tale direttiva è attualmente in corso di recepimento (si veda l'Atto del Governo n. 130, recante “Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

 


Articolo 35
(Fondo per le zone di confine)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 35.

(Fondo per le zone di confine).

Articolo 35.

(Fondo per le zone di confine).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale».

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomu­nale dei progetti».

 

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corri­spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona­mento relativo al medesimo Ministero.

 

 

La disposizione recata dal comma 1 sostituisce interamente il comma 7 dell’articolo 6 del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, che ha istituito il Fondo per le zone di confine.

Le modifiche ridefiniscono il Fondo e la destinazione delle risorse, al fine di utilizzarlo interamente per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Viene inoltre aumentato di 5 milioni di euro.

 

Nella definizione della disposizione vigente infatti, il Fondo è indirizzato genericamente alle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni e solo una parte, 14 su 20 milioni di euro, destinata in modo specifico ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Con la nuova formulazione l’intera consistenza del Fondo, aumentata di 5 milioni di euro per il 2007, è perciò interamente destinata alle aree confinanti con le regioni a statuto speciale.

La condizione di insularità fa ritenere che le aree territoriali svantaggiate beneficiarie del fondo debbano essere quelle confinanti con le sole regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

 

Le modifiche riguardano inoltre le modalità di erogazione del Fondo, attualmente stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. La modifica elimina il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari e specifica ulteriormente la destinazione del Fondo,

Sulla base delle indicazioni del DPCM e sentite le regioni interessate il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali, dovrà essere utilizzato per finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Ai fini della valutazione dei progetti, la norma indica inoltre particolarmente importante la caratteristica sovracomunale degli stessi.

Il finanziamento recato dalla norma in esame è riconducibile alle tipologie previste dall’articolo 119, quinto comma della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale[225] lo Stato può erogare risorse in ambiti che non siano strettamente di propria competenza osservando determinati limiti: devono essere aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria; rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale; devono finanziare interventi “speciali” in favore di determinati comuni (o province, o regioni o ad una specifica categoria di enti).

 

Il comma 1-bis dispone infine la copertura finanziaria dell’aumento di 5 milioni di euro, attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto nella unità previsionale “Fondo speciale” di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il Fondo istituito dal comma 7 dell’articolo 6 del DL 81/2007, Il Fondo ‘riprende’ e, con ogni probabilità completa per altre destinazioni il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano.

Anche in quel caso l’assegnazione del finanziamento integrativo non indicava una motivazione specifica (se tale non è il “finanziamento delle funzioni amministrative” ordinarie), né indicava un criterio per la scelta fra i comuni beneficiari delle cinque province confinanti. Si trattava di 10 milioni di euro rivenienti dalla riduzione dei finanziamenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (30 milioni di Euro) per le funzioni amministrative trasferite alle regioni a seguito della legge n. 59 del 1997 (c.d. ‘legge Bassanini’).

Una indicazione ‘ufficiale’ sulla motivazione e destinazione di quel finanziamento aggiuntivo venne successivamente dal Governo nel rispondere ad una interrogazione a risposta immediata presso la Commissione bilancio il 2 febbraio 2006. Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto e della Lombardia (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

In quella occasione, il rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che non risultano individuati i criteri per la ripartizione dei previsti 10 milioni di euro tra i comuni confinanti con le province autonome, auspicava l’integrazione della norma con un criterio di ripartizione in base al quale il finanziamento dovrebbe essere attribuito per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.

A dare attuazione a questa precisazione è intervenuto l’articolo 1, comma 709, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha accolto i criteri allora indicati dal Governo, per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse: queste sono ripartite per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni; quanto agli enti interessati, il 40% delle risorse aggiuntive è destinato ai comuni il cui territorio confina con le province di Trento o di Bolzano .

Successivamente, altri comuni hanno completato l’iter del procedimento che dovrebbe consentire loro di passare da una regione a statuto ordinario ad una confinante a statuto speciale. Così i comuni Carema (A.C. 2727) e Noasca (A.C. 2525) per il passaggio dal Piemonte alla Valle d’Aosta; Sovramonte (A.C. 2524) e Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (A.C. 2951) per il passaggio dal Veneto al Trentino-Alto Adige; Cinto Caomaggiore (A.C. 2526) dal Veneto al Friuli-Venezia per ricordare qui, dopo Lamon, soltanto quelli per i quali si è già svolto il referendum con esito positivo ed è stato presentato al Parlamento il relativo disegno di legge costituzionale.

Da ultimo (28 ottobre 2007) si è svolto il referendum per il distacco dal Veneto e l’aggregazione al Trentino-Alto Adige dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.

A tale proposito si segnalano alcune iniziative della regione Veneto a sostegno dei comuni montani e dei comuni del settore orientale. Nel luglio 2007 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento con lo scopo di favorire la cooperazione tra i territori di confine, per il “migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell’alta formazione, dell’istruzione, della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto”.

L’intesa è stata siglata ai sensi dell’art. 117, ottavo comma della Costituzione, che prevede espressamente l’utilizzo da parte delle regioni di questo strumento “per il migliore esercizio delle proprie funzioni”. L’intesa interessa 32 comuni veneti (8 in provincia di Verona, 12 in provincia di Vicenza e 12 in provincia di Belluno) e 29 comuni della provincia di Trento (confinanti con le province venete). Prevede la costituzione di una Commissione di gestione, quale organismo comune di coordinamento politico-amministrativo, con il compito di programmare gli interventi da realizzare (attuati poi mediante specifici accordi operativi). I finanziamenti sono messi a disposizione dalle due parti.

A seguito dell’Intesa la regione Veneto ha approvato in data 10 ottobre 2007 una legge regionale (non ancora pubblicata) recante “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale”. La legge ha l’obiettivo di favorire ed armonizzare la crescita competitiva delle popolazioni venete di confine. I destinatari degli interventi sono i piccoli comuni montani, i comuni ubicati nell’area del Veneto orientale con priorità per i piccoli comuni “che sono gravati da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale”. Gli interventi riguardano principalmente i servizi ai cittadini, in particolare i servizi socio-sanitari.

 


Articolo 36
(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità nazionale)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 36.

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale).

Articolo 36.

(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale).

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di partico­lare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, funzionali alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

    a) la realizzazione e il completa­mento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

    a) identica;

    b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

    b) identica.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano un orien­tamento politico e culturale pluralistico, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

 

 

L’articolo in esame prevede, al comma 1, che il Comitato istituito per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia predisponga, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ed in accordo con gli enti territoriali interessati, un programma di interventi per le celebrazioni dell’anniversario.

Tale programma dovrà definire le opere e gli interventi da realizzare nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale.

Il comma 2 autorizza la spesa di 140 milioni di euro per il 2007 per la realizzazione dei primi interventi.

Il comma 3 prevede che il compito di verifica e monitoraggio del programma di interventi sia affidato ad un Comitato dei garanti, istituito, entro un mese dall’entrata in vigore del decreto-legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formato da personalità qualificate, in grado di offrire un orientamento politico e culturale di tipo pluralistico. Il Comitato è chiamato, altresì, a condividere la responsabilità della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato è tenuto a presentare al Consiglio dei Ministri (secondo quanto previsto dalla normativa istitutiva del Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia) e della relazione annuale che deve essere presentata ogni anno, entro il 31 dicembre, al Parlamento.


Si ricorda, al riguardo, che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 è stato istituito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività cultuali e composto dai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione dell’attività di competenza di altre istituzioni e coordinamento delle diverse attività;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative;

c) promozione e diffusione degli eventi attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, cinematografiche e fotografiche rappresentative dei valori dell’identità nazionale nell’età contemporanea;

e) pianificazione degli interventi infrastrutturali;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

Il Comitato, secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 2, stabilisce con quali modalità assicurare la trasparenza delle decisioni; il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

Si ricorda, infine, che il 17 ottobre 2007 si è svolta presso la VII Commissione Cultura della Camera l’audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni e le attività culturali, on. Francesco Rutelli, il quale ha riferito, tra l’altro, in ordine allo stato delle iniziative riguardanti la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Secondo quanto riportato dal Ministro, il Comitato interministeriale ha scelto di seguire la strada dei programmi cofinanziati con il territorio, individuando in ciascuna regione un intervento esemplare, dando una particolare priorità a Torino e Piemonte. Otto sono i progetti in stato avanzato. La Liguria ha presentato un progetto del parco costiero del Ponente ligure. Il Piemonte ha presentato quattro progetti: gli interventi per il polo reale delle residenze sabaude nella città di Torino; il recupero urbano dei parchi Doria e Stura; l'intervento per potenziare il collegamento su ferro da Caselle a Torino città; nonché quello riguardante l'asse viario Spina due. Di questi quattro, quello in stato di maggiore avanzamento, destinato, secondo quanto affermato dal Ministro, ad essere finanziato attraverso l’appostamento di risorse previsto nel decreto-legge in esame, per un ammontare di 150 milioni di euro, è il parco Stura nella città di Torino. Il Veneto ha siglato un'intesa tra lo Stato, che si è impegnato a versare 20 milioni di euro, la regione Veneto, il comune di Venezia e la ASL competente per territorio, al fine di realizzare entro la fine del 2010 il nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia. La Toscana ha presentato il primo stralcio funzionale per la realizzazione del parco della musica e della cultura di Firenze, ovvero l'auditorium del Maggio fiorentino, in Firenze. A Roma si intende realizzare il centro delle scienze e delle tecnologie, che sarà la prima infrastruttura, di circa cinquemila metri quadrati, che sarà collocato a ridosso del museo dell'arte contemporanea, il Maxxi. L'Umbria ha sollecitato un concorso al completamento del finanziamento dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio, considerato una struttura determinante per l'accessibilità dell'Umbria ai fini anche del turismo culturale. Nel Molise è stata presentata la proposta del nuovo auditorium di Isernia. In Calabria è stata proposta la ristrutturazione del museo archeologico di Reggio Calabria. L'Abruzzo ha avanzato l'ipotesi di un centro culturale polivalente D'Annunzio a Pescara. La Basilicata è in fase istruttoria; la Campania ha un progetto che unisce a Caserta il restauro dei giardini del parco e il nuovo parco urbano nell'area cosiddetta ex-Macrico. Per l'Emilia Romagna sono allo studio due progetti: il museo della scienza contemporanea e del tricolore. Per il Friuli Venezia Giulia è in corso di istruttoria un progetto di recupero del compendio di Castellano di Colloredo di Montalbano. La Lombardia ha presentato, di intesa tra la regione, il comune di Milano e la provincia di Milano, un progetto che riguarda il Centro internazionale della fotografia. Per le Marche si è fase istruttoria. La Puglia ha presentato il progetto di trasformare, a Taranto, la nave Vittorio Veneto in museo del mare. La Sardegna ha richiesto di concorrere al finanziamento del museo di arte contemporanea e di arte nuragica del Mediterraneo, in Cagliari. La Sicilia ha proposto, attraverso la regione e la città di Palermo, il progetto di creare la sede dell'Erbarium mediterraneum, cioè di creare un museo sulle essenze del Mediterraneo. Sono in fase istruttoria i progetti riguardanti il Trentino, l'Alto Adige e la Valle d'Aosta. Il Ministro riferisce, infine, di aver chiesto al Ministro dell'economia per la sostenibilità finanziaria degli interventi complessivi legati alle celebrazioni dell’anniversario, un miliardo di euro per il triennio.

 


Articolo 37
(Investimenti degli enti previdenziali pubblici)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 37.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici).

Articolo 37.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici).

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Identico.

 

 

La disposizione in esame limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre del 2007, obbligazioni in materia di investimenti. Si pone, infatti, la condizione che le obbligazioni, assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

 

In seguito all’emanazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, e del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, è stata disposta la privatizzazione della quasi totalità degli enti previdenziali.

Sono rimasti fuori dalla normativa richiamata, conservando quindi la loro caratteristica di ente previdenziale pubblico, i seguenti enti:

§         Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

§         Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

§         Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);

§         Istituto postelegrafonici (IPOST);

§         Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

§         Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

§         Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (si ricorda che quest’ultimo ente ha anche caratteristiche assistenziali).

 

E’ fatto salvo, infine, il rispetto del limite di crescita della spesa complessiva degli enti per il triennio 2005-2007, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).

 

Si ricorda, al riguardo, che il richiamato comma 5 ha disposto per ciascun anno del triennio 2005-2007 un limite, fissato nella misura del 2%, all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche.

L’ambito dei soggetti cui si applica, in base al comma 5, il limite del 2% all’incremento delle spese è costituito dalle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato. Per l’anno 2005, le amministrazioni pubbliche interessate dalla disposizione sono individuate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria.

Per gli anni successivi al 2005 il comma 5 demanda l’individuazione delle amministrazioni pubbliche ad un provvedimento dell’ISTAT da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Sotto il profilo oggettivo il limite si applica alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. L’espressione “spesa complessiva” pare doversi riferire all’insieme delle uscite (di parte corrente e di conto capitale) rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche. In tal modo sarebbero pertanto escluse le uscite relative ad operazioni finanziarie. Sotto il profilo temporale, il limite di incremento delle spese viene imposto per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Il limite viene determinato nella misura del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

 


Articolo 38
(Potenziamento ed interconnessione del
Registro generale del casellario giudiziale)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 38.

(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale).

Articolo 38.

(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale).

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordi­namento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

2. Identico.

 

 

L'articolo 38 autorizza, per l'anno in corso, la spesa di 20 milioni di euro al fine di:

1)  realizzare la banca dati delle misure cautelari, di cui all'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

2)  rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziario e la sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

 

Come specificato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, scopo della disposizione in esame è essenzialmente quello di assicurare lo scambio e l'integrazione dei dati tra il Sistema di Indagine (SDI) del Centro Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove confluiscono tutte le segnalazioni di reato effettuate dalle varie Forze di polizia, la Banca dati AFIS, che custodisce il Codice Unico Identificativo dei soggetti sottoposti a fotosegnalamento, la Banca dati delle Misure Cautelari, il Sistema dell'Anagrafe dei detenuti, il Sistema del Casellario e dei Carichi pendenti, nonché il Sistema dei Registri della Cognizione penale.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro della giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza. In caso di fermo o di arresto in flagranza, alla suddetta comunicazione provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato. Al servizio informatico deve inoltre essere data immediata comunicazione del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

 

In relazione alla materia in esame si segnala, inoltre, che il piano triennale per l'informatica 2007/2009 della giustizia[226], predisposto dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prevede, tra le iniziative facenti capo al Dipartimento organizzazione giudiziaria, l'azione denominata "Automazione ed integrazione Banche Dati". Nell'ambito di tale azione, rientra la "predisposizione di una banca dati delle misure cautelari personali, anche per consentire il continuo monitoraggio dei termini di scadenza e prevenire il rischio di scarcerazioni.

Più in particolare, secondo il Ministero della giustizia[227], la Banca Dati delle Misure Cautelari consente:

-        l'eliminazione dei rischi riguardanti i termini delle misure cautelari;

-        di verificare, in tempo reale, se vi siano posizioni che "rischiano" in quanto vi sono degli adempimenti da fare con scadenze ravvicinate;

-        di verificare se nei confronti di un medesimo soggetto siano state disposte altre misure cautelari nell'ambito di altri procedimenti penali;

-        di avere un quadro completo delle imputazioni richieste per ogni singolo soggetto dal Pubblico Ministero;

-        di fornire statistiche puntuali anche in funzione di una migliore valutazione dei carichi di lavoro e una migliore distribuzione del personale amministrativo.

 

A sua volta, il servizio del casellario giudiziale assicura la conoscenza dei precedenti penali e di altre informazioni ritenute dal legislatore rilevanti nei settori civile e amministrativo riguardanti una certa persona.

Al riguardo, si ricorda che tradizionalmente, i provvedimenti giudiziari da iscrivere nel casellario erano trasmessi dagli uffici giudiziari che li avevano emanati ai casellari locali e da questi inseriti nel sistema informativo.

Tale procedimento in due fasi (trasmissione e iscrizione) è stato di recente semplificato.

Con D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 è stato adottato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. L'art. 2, comma 1, fornisce, tra le altre, le seguenti definizioni:

a)  "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

b)  "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

c)  "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[228];

d)  "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del suddetto decreto legislativo 231/2001.

I dati costitutivi dei suddetti casellari e anagrafi vengono ora iscritti direttamente dagli uffici giudiziari che hanno emanato i relativi provvedimenti. Tali dati confluiscono in un unico sistema informativo automatizzato, che consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza.

Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per il funzionamento del sistema sono state adottate con decreto del Direttore generale della giustizia penale del 25 gennaio 2007, la cui efficacia era rinviata alla data di avvio in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario giudiziale.

Con comunicato 2 maggio 2007 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 100), il Ministero della giustizia ha reso noto che in pari data è entrato in esercizio il nuovo sistema informativo del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (NSC) e che, dalla medesima data, hanno avuto efficacia le disposizioni del decreto dirigenziale suddetto.

Ai sensi del già menzionato Piano triennale per l'informatica 2007/2009 della giustizia, alla messa in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario deve seguire la realizzazione di funzioni di interconnessione telematica con i sistemi informatici preposti alla gestione delle informazioni che vanno a confluire nel sistema informativo del casellario (i cc.dd. sistemi "fonte" quali Re.Ge. relazionale, SIES, ecc.), al fine di assicurare la trasmissione dei provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari verso la banca dati centralizzata del sistema del casellario e, viceversa, la corrispondente trasmissione verso gli uffici giudiziari suddetti dei feedback di ritorno (conferme, ricevute, ecc.). L'intento è quello di garantire l'alimentazione del nuovo sistema del casellario direttamente dai registri penali mediante l'integrazione con i sistemi informativi penali, il che dovrebbe consentire di conseguire un miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti interni ed esterni, in termini di tempestività e aggiornamento delle banche dati del Casellario sia di snellimento e semplificazione procedurale ed organizzativa.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 22 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)690).

La proposta mira a:

-    definire le modalità di trasmissione delle informazioni relative a condanne[229] dallo Stato membro in cui la condanna è stata pronunciata (Stato membro di condanna) allo Stato membro di appartenenza della persona condannata (Stato membro di appartenenza);

-    definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di appartenenza, precisando le modalità che il medesimo è tenuto a rispettare nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

-    fissare il quadro che permetterà di costruire e sviluppare un sistema computerizzato di scambio di informazioni tra Stati membri in materia di condanne penali.

L'informazione sulle condanne pronunciate negli altri Stati membri è disciplinata attualmente dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959: La Commissione rileva tuttavia che le procedure illustrate in dette disposizioni sono troppo lente per corrispondere alle esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale l'Unione europea. La proposta di decisione quadro intende, in particolare, sostituire le disposizioni dell'articolo 22 della convenzione per quanto concerne l'obbligo per lo Stato membro di condanna di trasmettere allo Stato membro di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i suoi cittadini

Le disposizioni della proposta di decisione quadro lasciano impregiudicata la possibilità, per le autorità giudiziarie, di trasmettersi direttamente le informazioni relative al casellario giudiziario in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con decisione del Consiglio del 29 maggio 2000.

 

L’articolo 11 della proposta di decisione quadro prevede, in particolare, che le autorità centrali degli Stati membri si trasmettano le informazioni estratte dal casellario giudiziario per via elettronica in un formato europeo standardizzato.

Il formato europeo standardizzato sarà strutturato in modo da permettere l’inserimento delle seguenti informazioni:

-        informazioni relative alla persona oggetto della condanna (cognome, nome, data e luogo di nascita, se del caso pseudonimo o alias, sesso, nazionalità nonché forma giuridica e sede sociale nel caso delle perone giuridiche);

-        informazioni relative alla forma della condanna (data e luogo, natura, fattispecie, legislazione penale applicabile);

-       informazioni relative al contenuto della condanna (misura pronunciata, pena principale, eventuali pene accessorie, elementi successivi relativi all’esecuzione della pena, eventuali interdizioni).

Ciascuno Stato membro procederà agli adeguamenti tecnici necessari all’impiego del formato ed alla sua trasmissione elettronica agli altri Stati membri, notificando alla Commissione la data a partire dalla quale sarà in condizione di provvedere a tali trasmissioni.

Gli adeguamenti tecnici devono intervenire entro un massimo di tre mesi dall’adozione del formato e delle modalità di scambio computerizzato delle informazioni sulle condanne.

 

Le modalità di scambio computerizzati includono, tra l’altro:

-        la definizione di qualsiasi dispositivo atto ad agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e al loro traduzione automatica;

-        la definizione delle condizioni dello scambio computerizzato, in particolare con riferimento alle norme tecniche da usare e, eventualmente, alle procedure di scambio applicabili.

Le misure necessarie per l’attuazione del sistema di scambio descritto saranno adottate dalla Commissione, assistita da un apposito Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

La proposta prevede infine che, fino allo scadere dei tre mesi previsti per l’adeguamento, le autorità centrali che non abbiano notificato gli adeguamenti alla Commissione si trasmettano le richieste, risposte ed altre informazioni pertinenti secondo modalità che lascino una traccia scritta e che permettano allo Stato membro destinatario di accertarne l’autenticità.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di decisione finale da parte del Consiglio. Un orientamento generale è stato raggiunto nella riunione del Consiglio Giustizia e affari interni del 12 giugno 2007. Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, ai fini dell’espressione del parere, nella seduta del 21 giugno 2007.

 


Articolo 39, comma 1
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 39, modificato al Senato, abroga i commi 101 e 102 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006 ) e modifica il comma 104: si tratta delle norme che recano l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all’ICI.

In base alle modifiche apportate al Senato permane peraltro l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni che vengono abrogate dall’articolo 39, si ricorda che il comma 101 stabiliva in particolare l’obbligo , a decorrere dall'anno 2008 (dunque a partire dalla dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2007), di specificare nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato, i dati relativi all’ICI ed in particolare:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati avrebbero dovuto essere indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Il comma 102 prevedeva invece che la dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, cioè dalle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, in relazione al periodo d'imposta 2007, dovesse contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili.

I soggetti interessati dalla norma erano in particolare:

-    società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

-    enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

 

La definizione degli elementi, dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 101 e 102 erano rimesse ad un decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, da adottarsi di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, decreto che non è stato emanato.

La relazione illustrativa del Governo al testo originario del decreto evidenzia come le abrogazioni dell’articolo 39, comma 1 siano dettate dall’esigenza “di prevedere la razionalizzazione dell’interscambio di dati con i comuni, che renderà i controlli incrociati più efficaci e meno dispendiosi anche dal punto di vista degli adempimenti da parte dei contribuenti”.

Il testo originario dell’articolo 39 prevedeva anche l’abrogazione del comma 103 dello stesso articolo 1, ma nel corso dell’esame al Senato l’abrogazione di tale disposizione è stata eliminata. Rimane pertanto in vigore la disposizione che prevede scambi di informazioni tra uffici finanziari e comuni, in particolare che in sede di controllo delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973[230], si verifichi il versamento dell'ICI, relativa a ciascun fabbricato nell'anno precedente e che si trasmetta l'esito del controllo ai comuni competenti.

 

Rimangono inoltre in vigore anche i commi 104 e 105 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che prevedevano analoghe disposizioni già applicabili per la dichiarazione dei redditi 2007. Il comma 104, peraltro modificato da un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, prevede che, nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007 (e dunque riferibili all’anno fiscale 2006), debba essere indicato, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente. Ai sensi del comma 105, i comuni hanno poi ’obbligo di trasmettere annualmente, per via telematica, all’Agenzia del territorio i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante l’istituzione e la disciplina dell’ICI, ove discordanti da quelli catastali.

Nel corso dell’esame al Senato il comma 104 è stato modificato sostituendo il riferimento all’applicabilità della norma al solo anno 2007 con la decorrenza della stessa norma a partire dall’anno 2007. In virtù di tale modifica pertanto la norma del comma 104 diventa applicabile a regime e fa si che permanga l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

Si ricorda che le modalità e i termini attuativi di tale disposizione sono rimessi ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI).

 


Articolo 39, comma 2
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».

2. Identico.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 39, non modificato nel corso dell’esame al Senato, intervienemodificando l’articolo 2752, comma 1, del codice civile, con l’effetto di includere i crediti dello Stato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) tra quelli assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

 

In base all’art. 2752, co. 1, c.c., hanno infatti privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi - diversi dall’imposta o dalla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari - iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.

Si ricorda che il privilegio può essere generale o speciale: il primo è solo mobiliare, ossia si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore; il secondo – che è giustificato dal particolare rapporto di connessione tra il credito e il bene su cui si esercita – può essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore.

 

Come messo in luce dalla relazione illustrativa, tale modifica è resa necessaria dal fatto che l’ILOR è stata soppressa e che analoga funzione – nel senso di costituire la base finanziaria regionale – è attualmente svolta dall’IRAP.

 


Articolo 39, comma 3
(Certificazione della spesa sanitaria con scontrino fiscale)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

 

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effet­tuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 39, modificato al Senato,stabilisce che per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, per la deduzione o la detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, non è più utilizzabile la modalità semplificata consistente nell'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

Nel corso dell’esame al Senato al comma 3 è stato aggiunto un periodo in base al quale dovrà essere data comunicazione ai contribuenti delle nuove disposizioni mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.

 

Da 1° gennaio 2008 occorrerà, quindi, ai fini della deducibilità e della detraibilità di tali spese dal reddito, che la fattura o lo scontrino fiscale stesso contengano la specificazione della natura, qualità e quantità dei farmaci e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, come previsto a regime dall'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Si ricorda che la possibilità di allegare allo scontrino la suddetta documentazione era prevista, fino al 31 dicembre 2007, in base all'art. 1, comma 29, della stessa legge n. 296 che stabiliva la decorrenza delle disposizioni del comma 28 al 1° luglio 2007, ma consentiva una forma di documentazione alternativa a quella a regime fino al 31 dicembre 2007, qualora l'acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale fosse riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

 


Articolo 39, comma 4
(Sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e finanziaria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

    a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

 

    b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'econo­mia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56».

 

 

 

Il comma 4 dell’articolo 39, non modificato al Senato, interviene sui commi 56 e 57 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), chiarendo che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria istituito dall'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

La norma affida poi al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato.

Si ricorda che il comma 56 ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio del 2007 – il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria.

La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

L’ambito di applicazione, identificato dall’inciso “settore pubblico” sembrerebbe riferirsi alle “amministrazioni pubbliche”, come definite dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; c.d. Testo unico sul pubblico impiego)[231].

Ai sensi del comma 57, l’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato, la definizione delle regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché la definizione dei servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l’utilizzazione e la valorizzazione del sistema saranno rimesse ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 marzo 2007, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria[232], chiamata ad esprimere il proprio giudizio entro il termine tassativo di quindici giorni, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni.

In particolare, la lettera a) dell’articolo 39, comma 4, in commento integra il comma 56 sopra illustrato, con l’effetto di includere tra le finalità del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria anche lo scambio costante di informazioni dell’intero settore pubblico.

La lettera b) integra il sopra illustrato comma 57, conferendo al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, l’attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.


Articolo 39, commi 4-bis-4-quinquies
(Compensi per il servizio di ricezione e trasmissioni delle dichiarazioni fiscali e di pagamento dei tributi)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

 

4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al comma 3-ter:

 

1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;

 

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedi­mento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percen­tuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;

 

    b) al comma 11:

 

1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;

 

2) l'ultimo periodo è soppresso.

 

4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

 

4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

 

4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento».

 

 

I commi da 4-bis a 4-quinquies dell’articolo 39 apportano modifiche all’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, recante il regolamento relativo alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane s.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le dichiarazioni previste, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3 (comma 2). Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 2-bis). I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3 (comma 2-ter).

Secondo il comma 3, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,52 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente (comma 3-ter).

Ai sensi del comma 4, i soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet (comma 5). Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione (comma 6). Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11 (comma 7). I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali (comma 7-bis). Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6 (comma 7-ter). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 (comma 8). I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti (comma 9). I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 (comma 9-bis). La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 (comma 10). Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute (comma 11). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi (comma 12). Ai sensi del comma 13, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11.

 

Il comma 4-bis, lettera a), n. 1, dell’articolo 39 in esame sostituisce ora, al primo capoverso del sopra richiamato articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998, le parole: "di euro 0,52" con le parole "di 1 euro".

In conseguenza di tale modifica, ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetterà un compenso, a carico del bilancio dello Stato, non più di euro 0,52 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, bensì di 1 euro per ciascuna dichiarazione.

 

Il comma 4-bis, lettera a), n. 2, dell’articolo 39 in esame sostituisce l'ultimo capoverso del sopra richiamato articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998, stabilendo ora che la misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008. L’attuale disposizione prevede invece che la misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.

 

Il comma 4-bis, lettera b), n. 1, dell’articolo 39 in esame sopprime al comma 11, al secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e".

Si stabilisce quindi che la misura del compenso spettante per lo svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a. non è più stabilita mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 4-bis, lettera b), n. 2, dell’articolo 39 in esame sopprime l'ultimo periodo del comma 11, a mente del quale la misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

 

Conseguentemente, il comma 4-ter dell’articolo 39 in esame stabilisce che la misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane s.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

 

Il comma 4-quater dell’articolo 39 in esame stabilisce che la misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

 

Il comma 4-quinquies dell’articolo 39 in esame facultizza il Direttore dell'Agenzia delle entrate ad adeguare la misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater qualora la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.

L’adeguamento dovrà essere disposto con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 


Articolo 39, commi 5-8
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

5. Identico.

«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari».

 

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

6. Identico.

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico.

    a) all'articolo 26:

    a) identico:

1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale»;

1) identico;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2) identico:

«1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

«1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

    a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

     a) identica;

    b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese»;

    b) identica;

    b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

    b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

 

 

Il comma 5 dell’articolo 39, non modificato al Senato,inserisce il nuovo comma 7-ter nell’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005[233], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, conferendo a Equitalia s.p.a. la facoltà di attribuire ai soggetti cedenti attività di riscossione, in luogo di proprie azioni, anche obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 ha riformato il sistema nazionale di riscossione dei tributi, tramite la soppressione del sistema di affidamento in concessione a privati e l’attribuzione del servizio ad una società di nuova costituzione a maggioranza pubblica.

In altri termini, ha realizzato il passaggio della titolarità dell’attività di riscossione coattiva dei tributi dai soggetti privati (che operavano in regime di concessione) ad una società per azioni in mano a soggetti pubblici. La riforma ha previsto, in estrema sintesi:

-        la soppressione, dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione dei tributi;

-        l’attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata "Riscossione Spa", costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto dall'Agenzia predetta insieme all'INPS, con un capitale di 150 milioni di euro;

-        l'effettuazione, da parte di Riscossione Spa, dell'attività di riscossione mediante ruolo e dell'attività di riscossione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997, con possibilità di svolgere ulteriori attività quali la riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, mediante procedure di gara ad evidenza pubblica;

-        la possibilità da parte di Riscossione Spa – la partecipazione pubblica al cui capitale non potrà comunque scendere al di sotto del 51 per cento – di acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale delle società concessionarie (o del ramo di azienda delle banche che hanno gestito direttamente l'attività di riscossione), a condizione che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione al capitale sociale di Riscossione Spa;

-        il riacquisto da parte dei soci pubblici, entro il 31 dicembre 2010, delle azioni di Riscossione Spa cedute ai privati ex concessionari;

-        la facoltà di cessione delle azioni possedute dai soci pubblici a soci privati, scelti secondo regole di evidenza pubblica, successivamente al 31 dicembre 2010, comunque entro la misura massima del 49 per cento del capitale;

-        la trasformazione del Consorzio nazionale concessionari (CNC) in società per azioni, con decorrenza dal 1° ottobre 2006.

 

Si segnala che la società Riscossione Spa ha modificato la denominazione in Equitalia Spa, la cui partecipazione è detenuta per il 51 per cento dall’Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

 

Il comma 7 dell’art. 3 del d.-l. n. 23 del 2005 prevede che Equitalia Spa possa acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno gestito direttamente l'attività di riscossione). Condizione per effettuare tale operazione è che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione al capitale sociale di Equitalia Spa.

L'entità della partecipazione azionaria di Equitalia Spa da attribuire ai cedenti privati viene determinata secondo il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto, fermo restando, comunque, che la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS – nelle medesime proporzioni previste dall’atto costitutivo – al capitale sociale non potrà essere inferiore al 51 per cento.

La partecipazione azionaria di Equitalia Spa così trasferita ai cedenti privati può essere da questi alienata a terzi dopo ventiquattro mesi dall'acquisto. Ai soci pubblici viene comunque attribuito il diritto di prelazione.

I criteri per l'individuazione dei prezzi a cui verranno effettuate le suddette operazioni (così come le operazioni indicate al comma 8, su cui vedi infra) saranno stabiliti, secondo il comma 9, sulla base di criteri generali individuati da istituzioni finanziarie specializzate scelte con procedure competitive.

 

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3, introdotto dal comma 5 dell’articolo 39 in commento, prevede che - nell’ambito degli acquisti di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 - Equitalia Spa. possa attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.

 

Il comma 6 dell’articolo 39, non modificato, interviene sul comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, rinviando al 30 settembre 2010 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007.

Si ricorda che il ruolo è l’elenco alfabetico nel quale vengono indicate le somme dovute da ciascun contribuente all’amministrazione finanziaria. A seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 46 del 1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”), il sistema della riscossione coatta è stato completamente ridisegnato. Per quanto riguarda il ruolo, che rappresenta il titolo esecutivo che consente all’amministrazione finanziaria di agire coattivamente per il recupero dei crediti fiscali, la nuovo normativa prevede due tipi di ruolo: quello ordinario, in cui vengono indicati i dati relativi al contribuente, nonché le notizie relative all’imponibile, all’aliquota da applicare e all’imposta dovuta; quello straordinario – formato solo se è un fondato pericolo per la riscossione – in cui vanno iscritte non solo le imposte e i relativi interessi, ma anche le sanzioni.

La disposizione modificata disciplinava le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate da Equitalia Spa, prevedendo che esse dovessero essere presentate entro il 31 ottobre 2008.

Con la modifica in esame pertanto, l’ambito applicativo dell’articolo 3, co. 12, del DL n. 203 del 2005 viene esteso alle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, prevedendo che esse debbano essere presentate entro il 30 settembre 2010.

La relazione illustrativa del Governo sottolinea come tale intervento si renda opportuno “in quanto i ruoli affidati entro la data (30.09.2006) di cessazione del regime di concessione erano stati gestiti in modo inadeguato dalle società concessionarie, i cui azionisti non puntavano alla massimizzazione dei volumi di riscossione”.

 

Il comma 7, non modificato al Senato, stabilisce che, ai fini della comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

 

Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”, stabilisce, all’articolo 19, comma 1, che – ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo - il concessionario trasmetta, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera b), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 53, co. 1 dello stesso decreto legislativo commina al concessionario – per le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 1999 diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52 – la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

L’articolo 3 del D.M. n. 321 del 1999 disciplina la procedura di formazione e consegna del ruolo con l’ausilio del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC).

 

Il comma 8, modificato al Senato, apporta alcune modifiche al sopra citato D.Lgs. n. 112 del 1999 recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, prevedendo che il rimborso delle somme da restituire al contribuente per indebita riscossione possa essere effettuato, oltre che presso gli sportelli, anche mediante bonifico in conto corrente bancario o postale, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 26 (“Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite”) del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Ai sensi di tale articolo 26, se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme (comma 1).

L’ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore (comma 2).

Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (comma 3).

Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3 (comma 4).

Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4 (comma 5).

 

Una prima modifica viene apportata all’articolo 26 dal n. 1) della lett. a). Per effetto della novella in commento, il comma 1 dell’articolo 26 viene riformulato prevedendo che - se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite - l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.

 

Il n. 2 della lett. a), modificato al Senato, inserisce nell’articolo 26 il nuovo comma 1-bis, in base al quale l’Agente della riscossione (anziché il concessionario come nel testo originario), anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a)  immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;

b)  entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tal caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese.

 

Il comma 8, lettera b), integra l’articolo 48, comma 1 (“Ritardo nell’esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite”) del già citato D.Lgs. n. 112 del 1999.

 

In base all’art. 48, il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 26, comma 1, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata

Per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate dalla sopra illustrata lettera a), il riferimento al “termine di sessanta giorni di cui all’art. 26, comma 1” è sostituito dal riferimento ai “termini di cui all’art26, co. 1-bis”.

 


Articolo 39, comma 8-bis
(Modalità per l’invito ai contribuenti a fornire chiarimenti in seguito a liquidazione delle dichiarazioni)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

 

8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e succes­sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»;

 

    b) il comma 2 è abrogato.

 

 

Il comma 8-bis dell’articolo 39, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni. La norma interviene in particolare modificando le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria può invitare i contribuenti a fornire chiarimenti, nel caso di incertezze sulla dichiarazione, prima che l’Amministrazione stessa proceda all’iscrizione a ruolo.

 

Si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 ha previsto che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l’invito che l’Amministrazione finanziaria deve fare al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può essere fatto in due modi:

a)      con mezzi telematici, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica[234] 22 luglio 1998, n. 322: si tratta dei soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, con il sistema Entratel, i quali devono portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b)      mediante raccomandata negli altri casi.

 

In particolare, con la modifica della lettera a) del comma 8-bis , viene inserito un inciso nel comma 1, lettera a), che limita l’invito in via telematica da parte dell’Agenzia delle entrate tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, alle sole ipotesi in cui sia “previsto nell'incarico di trasmissione”.

 

La lettera b) del comma 8-bis abroga invece il comma 2 dell’articolo 2-bis sopra citato, il quale prevede la possibilità che l'Agenzia delle entrate, su istanza motivata, deroghi all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, di effettuare l’invito in questione in via telematica, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).

 


Articolo 39, comma 8-ter
(Iscrizioni a ruolo e rimborsi per arretrati
e altre indennità di importo ridotto)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

 

8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effet­tuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro».

 

 

Il comma 8-ter dell’articolo 39, introdotto dal Senato, sostituisceil comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta della disposizione che ha escluso l’effettuazione di rimborsi e di iscrizioni a ruolo per somme inferiori ai 100 euro relative ad indennità di fine rapporto ed equiparate nonché a pensioni, corrisposte dal 2003 al 2005.

 

Il comma 43 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006 ha stabilito in particolare che non si proceda all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esito dell'attività di liquidazione, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 20 dello stesso decreto, che siano state corrisposte tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005.

 

Il comma 43 novellato prevede che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi[235], corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del TUIR, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003, non si proceda all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esito dell'attività di liquidazione, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

La disposizione novellata estende pertanto l’applicazione del principio della non effettuazione di rimborsi e iscrizioni a ruolo per somme inferiori ai 100 euro agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente corrisposti a partire dal 2004 ed estende altresì l’ambito temporale di applicazione della norma nelle altre ipotesi precedentemente già contemplate, che non viene più limitata al 2005, ma viene prevista a regime per tutte le somme corrisposte successivamente al 1° gennaio 2003.

 


Articolo 39, comma 8-quater
(Orario di apertura al pubblico delle conservatorie)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

 

8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

 

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».

 

 

Il comma 8-quater dell’articolo 39, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, modificando gli orari di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari.

 

La legge 27 febbraio 1985, n. 52 reca “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”.

L’articolo 24 in particolare dispone che nelle conservatorie l'orario per il pubblico sia fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali e che nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso sia limitato fino alle ore 11.

Peraltro, in deroga a tali disposizioni, l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001, e recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”, ha disposto che gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restino chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001 e che agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 sia considerato ultimo giorno lavorativo.

 

 

La norma novellata prevede che nelle conservatorie l'orario per il pubblico sia fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato e che nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico sia limitato fino alle ore 11.

 


Articolo 39-bis
(Diritti aeroportuali di imbarco)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 39-bis.

(Diritti aeroportuali di imbarco).

 

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

 

 

L’articolo 39-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, contiene una norma interpretativa in tema di tasse e diritti riguardanti il trasporto aereo, chiarendo che le suddette tasse e diritti non hanno natura tributaria.

Si segnala che l’articolo in esame corrisponde al testo dell’articolo 5, comma 33, dell’A.S. 1817, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, attualmente all’esame del Senato. Il citato comma 33 è stato stralciato[236] dal disegno di legge per contrasto con l’articolo 11, comma 3, lettera i-bis), della legge 5 agosto 1978, n. 468, il quale vieta di introdurre norme di carattere ordinamentale nella legge finanziaria.

 

Con riferimento alle tasse e ai diritti citati dall’articolo in esame, si ricorda che l’articolo 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, stabilisce che, in tutti gli aerodromi nei quali si svolge attività commerciale, i vettori sono tenuti al pagamento di una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili. Il vettore può rivalersi della tassa pagata sullo speditore o sul destinatario della merce; il proprietario dell’aeromobile è solidalmente responsabile dell’adempimento degli obblighi previsti. La tassa è dovuta in misura di 37 lire (pari a 2 centesimi di euro)[237] per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione superiore a 500 grammi. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La tassa è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell’aeroporto che può delegare il competente ufficio doganale.

La legge 5 maggio 1976, n. 324[238], assoggetta il movimento degli aeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, al pagamento dei seguenti diritti:

§       diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurati al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e dovuti dall’esercente, per gli aeromobili che svolgono attività commerciale, e dai piloti dell’aeromobile negli altri casi (articolo 2);

§       diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, commisurato al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e alle ore di durata del ricovero o della sosta[239]. Il soggetto tenuto al pagamento è lo stesso di cui al punto precedente. Il diritto non è dovuto in caso di ricovero o sosta dell’aeromobile negli spazi adibiti a base di armamento della compagnia aerea (articolo 3);

§       diritto per l’imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Il diritto non è dovuto per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Il diritto è dovuto dal vettore, che se rivale nei confronti del passeggero (articolo 5).

Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE.

Il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, ha disciplinato, in attuazione dell’articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, l’affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale. In particolare l’articolo 8 del citato decreto ministeriale prevede che il Ministro dei trasporti determini, con proprio decreto, gli importi dovuti all’erario dal concessionario del servizio e quelli posti a carico dell’utenza che effettivamente ne usufruisce. In attuazione di tale disposizione sono stati fissati:

§       un canone concessorio dovuto mensilmente all’Erario in misura pari a 7 centesimi di euro per ogni passeggero in partenza originante dall’aeroporto (D.M. 13 luglio 2005[240]);

§       un corrispettivo per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito pari a 1,81 euro, corrisposto dal vettore, il quale se ne rivale nei confronti del passeggero, alla società di gestione aeroportuale, o all’impresa di sicurezza che svolge il servizio (D.M. 19 luglio 2006[241]);

§       un corrispettivo per il servizio di controllo di sicurezza sul cento per cento dei bagagli da stiva, determinato in misura differenziata a seconda dell’aeroporto e riscosso dal vettore, il quale provvede al successivo versamento alla società di gestione aeroportuale (D.M. 19 luglio 2006[242]).

L’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha istituito, dapprima in via transitoria[243], l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L’addizionale, pari ad 2,50 euro per ogni passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione:

§       quanto a 30 milioni di euro: in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di compensare l’ENAV dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;

§       per la parte eccedente 30 milioni di euro: in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno, che viene ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale:

-        per il 40 per cento a favore di comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, in base a determinati criteri;

-        per l’60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

 

Come si può ricavare dall’illustrazione delle disposizioni citate dall’articolo in esame e come evidenziato dal Governo nella relazione all’A.S. 1817, le tasse e i diritti in questione sono prevalentemente utilizzati per la definizione di aspetti negoziali tra gli operatori di settore, come tariffe per specifici servizi resi o oneri dovuti in relazione ad attività svolte negli aeroporti, e pertanto non sarebbero pienamente ascrivibili ad ambiti tributari.

La citata relazione osserva che le competenze in materia, in particolare per quanto riguarda la tariffazione, spettano al Ministero dei trasporti o a rami del Ministero dell'economia e delle finanze non direttamente titolari della missione tributaria. Evidenzia inoltre che se le tasse e i diritti in questione avessero natura tributaria, occorrerebbe demandare al giudice tributario le eventuali vertenze che dovessero sorgere in materia, in mancanza, peraltro, di una precisa individuazione delle strutture pubbliche legittimate a sostenere l'adempimento dell'obbligazione di fronte alla giurisdizione tributaria.

Il Governo cita inoltre nella propria relazione la delibera CIPE n. 86 del 4 agosto 2000, con la quale il Ministro dei Trasporti è stato invitato a considerare l'opportunità di trasformare le tasse di imbarco passeggeri e di imbarco e sbarco merci, in diritti, in modo da poterle assoggettare più agevolmente alla metodologia di determinazione tariffaria, illustrata nella delibera stessa.

Il Governo conclude affermando che, per evitare lo sviluppo di problematiche interpretative, specie per quanto concerne gli aspetti relativi alle competenze giurisdizionali, si è ritenuto opportuno predisporre una apposita norma interpretativa finalizzata a dare ex tunc un assetto definitivo alla materia.

 


Articolo 39-ter
(Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica
e per la riduzione delle emissioni ambientali
di autovetture da noleggio e ambulanze)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 39-ter.

(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze).

 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) alla tabella A, nel punto 12:

 

1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;

2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;

 

    b) alla tabella A, nel punto 13:

 

1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;

 

2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;

 

3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».

 

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'effi­cienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

 

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'effi­cienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

 

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

 

    a) per l'anno 2007, mediante corri­spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previ­sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona­mento relativo al medesimo Ministero;

 

    b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

 

L’articolo 39-ter, introdotto dal Senato, modifica con il comma 1 una serie di agevolazioni ed esenzioni previstenel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), relative alle aliquote d’accisa applicabili sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze.

La modifica si rende necessaria in quanto alcune disposizioni nazionali recanti agevolazioni ed esenzioni in materia di accisa non sono più conformi con l’ordinamento comunitario. In tal senso le previgenti agevolazioni vengono eliminate e rese compatibili con le aliquote minime comunitarie.

Si ricorda infatti che la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, recepita con il decreto legislativo n. 26 del 2007, ha ristrutturato il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità; a tale scopo, è stata modificata la direttiva 92/12/CEE (relativa al regime giuridico generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa); sono state, inoltre, abrogate le direttive 92/81/CEE (riguardante l’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali) e 92/82/CEE (concernente il riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali).

L’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, solamente a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa e che siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

-    quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto;

-    quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento;

-    per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;

-    tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità.

Le aliquote minime comunitarie sono di euro 359,00 per 1000 litri di benzina e di euro 302,00 per 1 000 litri di gasolio se usati come carburanti per motori.

 

Si segnala che il contenuto del comma 1 dell’articolo 39-ter in commento riproduce le disposizioni già inserite nel disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. 1817), all’articolo 5, comma 10, lettere b) e c).

 

La prima modifica, apportata dal comma 1, lettera a) dell’articolo 39-ter, riguarda la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, per i quali il punto 12 della tabella A[244] allegata al D.P.R. n. 504 del 1995 prevede attualmente un’agevolazione consistente nell’applicazione di un’aliquota pari al 40 per cento di quella normale, sia per la benzina che per il gasolio. Le aliquote vigenti sono di 225,6 euro per mille litri di benzina (l’aliquota ordinaria è di 564 euro ) e di 169,2 euro per mille litri di gasolio (l’aliquota ordinaria è di 423 euro).

Con la modifica recata dalla lettera a) del comma 1 in commento tali aliquote vengono aumentate fino al livello delle aliquote minime comunitarie pari a:

§      359 euro per mille litri di benzina;

§      302 euro per mille litri di gasolio.

 

La modifica del comma 1, lettera b) è analoga alla precedente e riguarda i carburanti impiegati dalle ambulanze.

Anche in questo caso si prevede l’applicazione dell’aliquota di accisa minima comunitaria di euro 359,00 per 1000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio, eliminando la previgente agevolazione in base alla quale si pagava il 40 per cento dell’aliquota.

 

La tabella A allegata al D.P.R. n. 504 del 1995 prevede attualmente, al punto 13, per l’azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’aliquota agevolata pari al 40 per cento dell’aliquota normale sia per la benzina che per il gasolio. L’aliquota vigente per le ambulanze è pertanto, analogamente ai taxi, pari a 225,6 euro per mille litri di benzina ed a 169,2 euro per mille litri di gasolio.

 

Si ricorda infine che le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

 

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo dotato di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

I criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari saranno definiti da un apposito regolamento, da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo dotato di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. La disposizione rinvia ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, la fissazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

 

Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quantificati in euro 200.000 per l'anno 2007 ed euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, disponendo che ad essi si provveda:

§      per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007;

§      a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione ha presentato il 13 marzo 2007 una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/96 sull’adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori(COM(2007)52).

 

Secondo la Commissione la proposta:

§      rientra chiaramente negli orientamenti generali per le accise definiti dalla comunicazione della Commissione “La politica fiscale dell'Unione europea – Priorità per gli anni a venire” (COM(2001)260);

§      mira a ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto connesse alle differenze di accisa;

§      favorirà la crescita, l'occupazione e la competitività, in particolare consentendo di sfruttare pienamente i vantaggi del mercato unico;

§      soddisfa gli obiettivi della politica comune dei trasporti e contribuisce ad una migliore protezione dell'ambiente;

§      la sua presentazione non pregiudica le conclusioni del riesame intermedio della direttiva sulla tassazione dell'energia previsto per il 2008.

La proposta aumenta i livelli minimi di tassazione del gasolio fissati a livello comunitario. A decorrere dal 2012 i livelli minimi di tassazione, infatti, sarebbero identici al livello minimo che sarà già applicabile alla benzina senza piombo (359 EUR/1000 l), in modo da riflettere il fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente. A decorrere dal 2014 il livello minimo di tassazione del gasolio verrebbe aumentato (380 EUR/1000 l) per evitare una consistente erosione del suo valore in termini reali e ridurre ulteriormente le distorsioni. La differenziazione dell'accisa sul gasolio commerciale da quella sul gasolio non commerciale non dovrebbe essere obbligatoria, ma facoltativa. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, si dovrebbe precisare che il livello nazionale di tassazione per il gasolio utilizzato come propellente per usi non commerciali non deve essere inferiore al livello nazionale applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale. Lo stesso criterio dovrebbe applicarsi alla relazione tra benzina senza piombo e gasolio commerciale.

 


Articolo 39-quater
(Esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 39-quater.

(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento).

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle se­guenti: «musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifi­cazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».

 

 

L’articolo in esame novella l’articolo 1, comma 188, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), recante disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai relativi adempimenti.

 

Si ricorda che il citato comma 188 ha previsto un’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento a determinate categorie di soggetti svolgenti specifiche e saltuarie attività di intrattenimento.

In particolare, è stato disposto che per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708[245], non sono richiesti nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro.

In sostanza, al ricorrere delle descritte condizioni, si esentano determinati soggetti, che svolgono prestazioni saltuarie in occasione dello svolgimento di spettacoli, dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute agli adempimenti contributivi connessi a tale iscrizione.

 

Rispetto al testo vigente, il nuovo testo precisa che rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALSe dai connessi adempimentisolamente le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari.

Per quanto invece attiene ai soggetti con riferimento ai quali si applica l’esenzione, si dispone che:

devono avere non più di 25 anni se studenti;

devono avere un’età superiore a 65 anni se titolari di pensione;

devono essere soggetti che versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nel caso in cui gli stessi svolgano una attività lavorativa per la quale sussiste già l’obbligo di versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.

Viene confermato, infine, che l’esenzione opera fino al limite reddituale di 5.000 euro di retribuzione annua lorda percepita per le richiamate esibizioni.

 


Articolo 39-quinquies
(Determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d’Italia)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 39-quinquies.

(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia).

 

1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato.

 

 

L’articolo 39-quinquies, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, reca disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2007 relativamente ai redditi in franchi svizzeri percepiti dai soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia[246].

 

La necessità di una specifica disciplina fiscale nei confronti dei cittadini di Campione d'Italia ebbe origine in uno specifico periodo storico, al fine di perequare la pressione fiscale nei confronti di questi soggetti, i quali operavano in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero, caratterizzato cioè dall'utilizzo del franco svizzero e da un costo della vita superiorea quello registrato in Italia, e che sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi dalla valuta estera elvetica nella valuta nazionale secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 9, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ossia al valore di cambio del giorno in cui sono stati percepiti).

 

La norma abroga il comma 28 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006[247], ai sensi del quale il tasso convenzionale di cambio applicabile per l’anno 2007 sui redditi[248] dei soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia era fissato in 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

L’abrogazione della norma comporta, pertanto, l’applicazione del regime generale di cui all’articolo 188-bis del TUIR[249] ai sensi del quale il tasso di cambio è determinato applicando una riduzione forfetaria del 20% al tasso di cambio di cui all’articolo 9, comma 2, del TUIR, ossia al valore di cambio del giorno in cui i redditi sono stati percepiti.

 

Le disposizioni vigenti in materia di tasso di cambio convenzionale applicabile ai residente a Campione d’Italia sono contenute negli articoli 188 e 188-bis del TUIR.

L’articolo 188 del TUIR (prima abrogato dall'articolo 36, comma 31, del decreto legge n. 223/2006 e poi ripristinato dall'articolo 2, comma 27, del decreto legge n. 262/2006[250]) dispone che la misura del cambio convenzionale deve essere stabilita ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio. Con D.M. 27 ottobre 2005 il tasso di cambio convenzionale applicabile per i periodi di imposta 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 era stato fissato nella misura pari a 0,40515 euro. Tale misura, tuttavia, non è applicabile per l’anno 2007 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 262/2006.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, del citato D.L. n. 262, il tasso di cambio convenzionale è determinato applicando una riduzione forfetaria del 20% al tasso di cambio determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del TUIR, ossia al valore di cambio del giorno in cui sono stati percepiti. In deroga a tale norma, il comma 28 del medesimo articolo 2 ha fissato, limitatamente all’anno 2007, la misura del tasso di cambio convenzionale da applicare in misura pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

 


Articolo 40, commi 1-6sexies
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1o marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

2. Identico.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le organizzazioni rap­presentative dei dipendenti dell'Ammi­nistrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

4. Identico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Ammini­strazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Ammini­strazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Ammini­strazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Ammini­strazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.

 

5-bis. I decreti del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le compe­tenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una rela­zione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione au­tonoma dei Monopoli di Stato.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. Identico.

 

6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

 

    a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

 

    b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

 

    c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

 

6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti princìpi e criteri:

 

    a) tutela del consumatore;

 

    b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai princìpi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

 

    c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle conces­sioni in essere;

 

    d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui comma 6-bis;

 

    e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

 

    f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

 

    g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei princìpi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

 

6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'eser­cizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzio­ni di concessione.

 

6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

 

6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila» sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Mono­poli di Stato definisce, in conformità con i princìpi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.

 

 

I commi da 1 a 6-sexies dell’articolo in esame, come modificati e integrati nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono:

§      la proroga della concessione per il gioco dell’Enalotto e del Superenalotto (comma 1);

§      l’istituzione di una Agenzia fiscale alla quale saranno affidati i poteri e le competenze attualmente svolti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che sarà quindi soppressa (commi da 2 a 6);

§      modifiche alla disciplina dei giochi a distanza (commi da 6-bis a 6-sexies).

 

Per approfondimenti in materia di giochi e scommesse si rinvia anche alle audizioni tenute presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, l’ultima delle quali tenuta dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 11 ottobre 2007.

 

Il comma 1 dispone una ulteriore proroga, al 30 settembre 2008, del termine entro il quale affidare a nuovi concessionari la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto)[251].

La proroga è disciplinata, secondo quanto disposto nel comma in esame, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi e anche in considerazione del fatto che l’assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[252], sarà operativa nel corso dell’anno 2008.

 

Il citato comma 90 della legge finanziaria per il 2007 prevede l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. A tal fine rinvia ad appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 marzo 2007, la determinazione delle modalità di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  affidamento all'offerta economicamente più conveniente evitando, in ogni caso, il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b)  inclusione, tra i giochi da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c)  revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale;

d)  costante miglioramento dei livelli di servizio offerto al fine di preservare i preminenti interessi pubblici,;

e)  coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

Il comma 91 della legge finanziaria per il 2007 dispone che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco dell’Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell’operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco medesimo continui ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Il suddetto termine è prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. Ai sensi del citato comma 91, inoltre, la proroga può essere disposta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma monopoli di Stato del 29 giugno 2007.

 

In proposito si segnala che la norma disciplina una seconda proroga del termine, in deroga a quanto disposto dal comma 91 della legge finanziaria per il 2007 che consentiva una sola proroga del termine fissato inizialmente al 30 giugno 2007 e successivamente fissato al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 2 prevede l’istituzione - a decorrere dal 1° marzo 2008 e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - un’apposita Agenzia fiscale preposta alla gestione delle funzioni attualmente esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è disciplinata dal R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, come modificato dall’art. 21 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (“Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze”).

In base all’art. 1 del suddetto regio decreto, i servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato. Secondo l’art. 4, le entrate dell’Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie:

-       entrate fiscali, rappresentate dall’imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi;

-       entrate di natura industriale e commerciale.

Si ricorda che i “monopoli fiscali”, o “privative fiscali”, costituiscono una forma particolare di imposizione indiretta attraverso la quale lo Stato si garantisce un’entrata fiscale; il monopolio deve essere previsto dalla legge, in quanto occorre un preciso atto normativo di rango primario che riservi allo Stato o ad altro ente pubblico il diritto di esercitare una certa attività economica a carattere monopolistico. La finalità dei monopoli fiscali è di carattere economico, essendo volta ad indirizzare l’attività monopolistica al fine di conseguire un’entrata.

Costituiscono monopolisti fiscali quelli relativi a:

-       estrazione e produzione del sale (legge n. 907 del 1942; l. n. 10 del 1973);

-       lavorazione di prodotti a base di tabacco (l. n. 907 del 1942);

-       esercizio del gioco del lotto e lotterie nazionali (R.D.L. n. 1933 del 1938; D.P.R. n. 1677 del 1948; legge n. 528 del 1982);

-       giochi di abilità e concorsi pronostici (legge n. 549 del 1995).

 

In particolare, saranno trasferiti all’Agenzia fiscale - che li eserciterà secondo la disciplina della propria organizzazione interna - i rapporti giuridici, i poteri e le competenze attualmente spettanti all’AAMS.

 

Le agenzie fiscali sono disciplinate dal d.lgs. n. 300 del 1999[253] e successive modificazioni[254] e dal D.M. 28 dicembre 2000[255] che le ha rese operative.

Ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 300, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono strutturate come enti pubblici non economici (con l’eccezione dell’Agenzia del demanio, che è un ente pubblico economico), ed hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Esse operano nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. Le agenzie previste dal decreto legislativo sono:

-       Agenzia delle entrate, cui è affidato il compito di gestire i tributi diretti, l’IVA e le altre entrate erariali (articolo 62);

-       Agenzia delle dogane, che gestisce i diritti e i tributi legati agli scambi internazionali (articolo 63);

-       Agenzia del territorio, cui partecipano anche i comuni, ha funzioni attinenti al catasto e alle conservatorie dei registri immobiliari e deve realizzare un sistema integrato di anagrafe dell’intero patrimonio immobiliare italiano (articolo 64);

-       Agenzia del demanio che gestisce, con criteri imprenditoriali, i beni immobiliari dello Stato (articolo 65).

 

Ai sensi del comma 3, in fase di prima applicazione, i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In base alle modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, il decreto dovrà essere emanato dopo aver sentito le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio.

 

Il comma 4 dispone che entro il 2 febbraio 2008[256] dovranno essere nominati il direttore e il comitato direttivo dell’Agenzia.

Si rinvia, inoltre, a successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze l’approvazione dello statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell’Agenzia.

 

Non appare chiaro se il termine fissato per l’emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all’emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell’Agenzia.

 

Il comma 5 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisca la data a decorrere dalla quale vengano trasferite all’Agenzia le funzioni svolte dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale, dalla medesima data, viene soppressa.

Si prevede altresì che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262[257] si possa:

§      trasferire alcune funzioni dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica;

§      modificare l’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF)[258].

 

L’art. 1, co. 15, del D.L. n. 262 del 2006, dispone il riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da eseguirsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, dovrà provvedersi alla fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti e organismi, allo scopo di razionalizzare l’ordinamento dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

Il riordino deve essere operato con il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[259], entro sei mesi dal 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262)[260].

Il comma 16 dell’articolo 1 prescrive che lo schema di regolamento di cui al comma 15 - corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute - sia trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dall’assegnazione. Qualora il predetto termine decorra senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento potrà essere comunque emanato.

 

Il testo originario del decreto legge prevedeva, inoltre, la possibilità di disporre la trasformazione in ente pubblico economico dell’Agenzia fiscale istituita ai sensi del comma 2. Tale disposizione, tuttavia, è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i decreti previsti nei precedenti commi 3, 4 e 5 dovranno essere emanati dopo aver sentito le competenti commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, l’invio periodico da parte del ministro al Parlamento di una relazione sul processo di trasformazione dell’Amministrazione autonoma.

 

Il comma 6 dispone l’applicazione dell’articolo 73, commi 2, 5 e 6, del già menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

Sulla base del rinvio al comma 2 dell’art. 73, le fasi delle trasformazioni e riorganizzazioni sopra illustrate verranno definiti e resi esecutivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In base al comma 5 dell’art. 73, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

Attraverso il rinvio al comma 6 dell’art. 73, si prevede che i termini per le trasformazioni e riorganizzazioni sopra illustrate possano essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

I commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione del gioco a distanza.

 

Con il termine di “gioco a distanza” si intende lo svolgimento dei giochi attraverso canali di raccolta delle giocate quali internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile.

In materia si è più volte intervenuti a livello normativo prevedendo, tra l’altro, rinvii a decreti ministeriali di attuazione. La disciplina è contenuta, in via prevalente, nell’articolo 1, commi 290-294 della legge n. 311/2004[261], nell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge n. 203/2005[262] e nell’articolo 1, commi 535-538 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Le ultime modifiche alla disciplina sono state apportate dall’articolo 38 del decreto legge n. 223/2006[263].

In linea generale, si segnala che tutte le disposizioni sono dirette a garantire l’interesse pubblico in termini di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza del giocatore e della concorrenza. Ciò in quanto l'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di nuove modalità di realizzazione di giochi a distanza, ai quali sono spesso collegate attività illecite, specialmente in collegamento con società o siti esteri.

I commi 290-294 della legge finanziaria 2005 recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione dei giochi e delle lotteria con partecipazione a distanza (c.d. gioco telematico) attribuendo al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato i seguenti compiti:

-       adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all’attività di gioco a distanza (comma 290);

-       gestire, anche attraverso una società appositamente costituita, l’attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento (comma 291);

-       regolare le lotterie, di carattere istantaneo o no, con partecipazione a distanza. In particolare dovrà essere definita la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’Erario, ai giocatori e ai soggetti terzi e dovranno essere definiti i criteri di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche (comma 292);

-       possibilità di organizzare la gestione di giochi a distanza a livello di Unione europea, previo accordo con le autorità dei singoli Stati membri, anche con riferimento alla la ripartizione della posta in gioco (commi 293 e 294).

 

L’articolo 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203/2005 reca disposizioni riferite ai giochi del lotto, enalotto, concorsi pronostici su base sportiva, scommesse a totalizzatore, nuova scommessa ippica (comma 1) nonché scommesse, Bingo e lotterie (comma 11). In entrambi i commi, la norma rinvia all’AAMS il compito di emanare provvedimenti, rispettivamente entro il 30 aprile 2006 e il 31 gennaio 2006, diretti a disciplinare la raccolta del gioco a distanza. Ai sensi del comma 11, è stato emanato il decreto direttoriale dell’AAMS del 21 marzo 2006 prot. 7902/Giochi/UD nel quale con il termine di gioco a distanza si fa riferimento alla raccolta delle giocate (scommesse, Bingo e lotterie) attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia mobile e fissa. In merito alle modalità di gioco, il citato articolo 11-quinquiesdecies stabilisce, con riferimento all’ambito oggettivo, che l’esercizio del gioco a distanza si effettui con l’utilizzo delle reti di raccolta già esistenti e la diffusione dei mezzi di pagamento on line mentre, per quanto concerne l’ambito soggettivo, si estende l’esercizio ai titolari di concessione per la raccolta del gioco purché gli stessi dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici stabiliti da AAMS.

In sostanza, il titolare del sistema - ovvero il singolo concessionario autorizzato alla raccolta del gioco a distanza – esercita la raccolta di scommesse in via telefonica e telematica tramite la sottoscrizione di un relativo contratto di conto di gioco con il cliente scommettitore. La partecipazione a distanza al gioco è subordinata alla stipula del contratto tra giocatore e titolare del sistema.

A seguito della predetta stipula, il titolare di sistema procede all’apertura del c.d. “conto-scommesse o conto di gioco” intestato allo scommettitore. Su tale conto le parti convengono di registrare le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza.

Il giocatore accede al proprio conto di gioco attraverso il codice di identificazione del conto ed il codice personale segreto assegnatogli alla stipula del contratto di conto di gioco. Conclusa la fase relativa all’identificazione, il giocatore potrà effettuare le giocate.

Il titolare di sistema può esercitare l’attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco anche mediante degli esercizi commerciali, o punti di commercializzazione, previa stipula con questi ultimi di apposito contratto il cui schema-tipo deve essere sottoposto all’approvazione dell’AAMS.

La sottoscrizione da parte del titolare di sistema del contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione sarà preceduta dalla verifica del possesso dei previsti requisiti in capo al titolare del punto di commercializzazione.

Con la stipula del contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione il Punto di commercializzazione si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi con vincite in denaro e di raccolta a distanza.

 

Il comma 6-quater stabilisce che i requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell’esercizio dei giochi, concorsi e scommesse devono essere definiti da specifiche convenzioni di concessione e il comma 6-quinquies rinvia a specifici decreti direttoriali da emanare la regolazione dei singoli giochi a distanza.

 

Il comma 6-bis prevede l’emanazione, senza stabilire un termine, di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanzediretti a stabilire, in merito al gioco a distanza:

§      i requisiti minimi dei concessionari per l’esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi, nei casi in cui l’esercizio sia affidato a più soggetti;

§      i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta qualora l’esercizio sia affidato in concessione ad un solo concessionario;

§      le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

 

Il comma 6-ter individua i principi e i criteri in base ai quali dovranno essere emanati i decreti di cui al precedente comma. Si tratta, in particolare:

§      tutela del consumatore;

§      tutela della concorrenza, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto dei principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

§      rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

§      abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di requisiti minimi per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza se in contrasto con quelli stabiliti ai sensi del comma 6-bis;

§      pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche nei casi in cui l’esercizio del gioco sia affidato ad un unico concessionario;

§      obbligo della nominatività del gioco a distanza;

§      promozione e pubblicità dei giochi, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell’ordine pubblico e del gioco responsabile.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 13 settembre 2007 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nella quale condanna la Repubblica italiana in quanto, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. La sentenza si riferisce, in particolare, al rinnovo delle concessioni in questione fino al 2006, disposto nel dicembre 2001.

Il sistema italiano delle scommesse era già stato esaminato a livello comunitario dalla Corte di giustizia, con una sentenza del 6 novembre 2003 adottata in una causa pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Ascoli (C-243/01). Nella pronuncia la Corte aveva rilevato come la normativa italiana, riservando allo Stato o ai suoi concessionari l’attività di raccogliere scommesse sportive, configurasse una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di ricevere o di beneficiare servizi. Secondo la Corte tale restrizione non è sufficientemente giustificata da motivi di tutela del consumatore o di mantenimento dell’ordine sociale.

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2003/4616) per violazione dell’art. 49 del Trattato delle Comunità europee, in quanto la normativa italiana comporterebbe restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il richiamato articolo 49 vieta le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello destinatario della prestazione.

Tra le altre, la Commissione contesta le restrizioni che sarebbero imposte:

-    alla partecipazione al gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, a meno che le autorità competenti non ne affidino la gestione ad altri soggetti, ai sensi del D.Lgs. 14.4.1948, n. 496, che conferisce al CONI o all’UNIRE il diritto esclusivo di organizzare e offrire servizi di scommesse relativi a manifestazioni sportive;

-    alla partecipazione a all’organizzazione di giochi e scommesse, alla loro pubblicità e alla possibilità di accettare un’offerta a partecipare, prevedendo una serie di sanzioni a chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero (art. 4, co. 4, 4-bis e 4-ter, come modificata dall’art. 37, co. 5 L. 388/2000). I

 

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[264].

In particolare, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano adottato senza previa notifica la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (prot. n. 2006/4249/giochi/UD) che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste. Ciò configurerebbe una violazione degli obblighi imposti dall’articolo 8 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione preventiva nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.


Articolo 40, comma 7
(Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

7. Identico.

«Ai fini della determinazione dell'accon­to, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».

 

 

 

Il comma 7, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998[265], interviene sulla disciplina in materia di acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’IRPEF a carico delle persone fisiche incluse tra i soggetti passivi IRPEF.

In merito alle modalità di versamento, si segnala che l’articolo 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto l’obbligo di effettuare anche il versamento in acconto, in luogo della precedente modalità che prevedeva il solo versamento a saldo. L'acconto è stabilito nella misura del 30% per cento dell'addizionale calcolata sull’imponibile dell’anno precedente. Qualora il comune deliberi una variazione dell’aliquota entro il 15 febbraio, la misura dell’acconto per l’anno medesimo è determinato applicando all’imponibile dell’anno precedente la nuova aliquota stabilita dal comune.

 

La disposizione in esame stabilisce, con riguardo all’addizionale comunale all’IRPEF, al fine di evitare criticità nella determinazione dell'acconto dovute a ritardi temporali, che l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

 


Articolo 40, comma 8
(Addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

Articolo 40.

(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».

8. Identico.

 

 

Il comma 8, modificando il comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997[266], interviene sulla disciplina in materia di addizionale regionale all’IRPEF.

 

Il citato articolo 50 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l’addizionale regionale IRPEF. Il comma 3 stabilisce che l’aliquota ordinaria applicabile è pari allo 0,9% e che le regioni possono, con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, maggiorare l’aliquota entro il valore massimo di 1,4%.

 

La disposizione in esame concede alle regioni la facoltà di anticipare al periodo di imposta in corso al momento della delibera gli effetti delle variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF qualora la modifica comporti una riduzione della maggiorazione della percentuale fissata. Ciò in quanto, trattandosi di norma più favorevole per il contribuente, consente un immediato effetto in termini di riduzione della pressione fiscale.


Articolo 41
(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 41.

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

Articolo 41.

(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'eco­nomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della soli­darietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la forma­zione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrut­turazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'eco­nomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della soli­darietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la forma­zione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrut­turazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

 

 

Il comma unico dell'articolo in esame è volto ad incentivare, come sottolinea la relazione del Governo al disegno di legge di conversione, “l’ampliamento del mercato della locazione, con particolare riguardo a quello necessario per far fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi per i ceti medi”.

 

Occorre ricordare che il sistema abitativo italiano è, infatti, caratterizzato dall’esiguità della quota di edilizia residenziale in locazione: sono, infatti, presenti 4,3 milioni di alloggi in locazione, che rappresentano il 25% delle abitazioni totali, contro una media europea del 39% ed da un numero esiguo di alloggi a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato, infatti solo il 20% dell’offerta locativa complessiva ha un canone di locazione “sociale” contro una media europea del 43%[267]. Inoltre, negli ultimi anni, si è notevolmente ampliata l’area dei soggetti che non riescono ad accedere alla casa con le proprie risorse: tra questi, oltre alle famiglie a basso reddito, anche gli immigrati, gli anziani soli (ciò anche a fronte della crescita demografica del segmento degli ultrasessantacinquenni), le giovani coppie, le famiglie monoparentali o con un solo reddito.

 

Viene, quindi, previsto che, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e ad alta tensione abitativa[268] - venga costituita una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, e tramite l'Agenzia del demanio.

Tale società dovrà promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione o la realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche con l’utilizzo, d’intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici.

Per la costituzione di tale società viene, pertanto, autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro[269].

 

Il concetto di canone sostenibile è nato negli ultimi anni al fine di offrire soluzioni differenziate per le diverse tipologie di domanda di locazioni, tenendo conto del fatto che dato che la domanda di alloggi in affitto è elevata e proviene da famiglie con caratteristiche diverse, il problema dell'accesso alla locazione delle famiglie deve necessariamente essere visto in relazione al reddito disponibile.

Per le fasce di popolazione con redditi superiore a quelli massimi previsti dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non in grado di sostenere affitti ai prezzi del libero mercato, è necessario il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa privata, per mettere a frutto il più possibile le risorse scarse da investire e raggiungere al meglio l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi in affitto a canone sostenibile. Secondo valutazioni economico-sociali elaborate dall’ANCE[270] l'affitto, per essere "sostenibile", dovrebbe collocarsi intorno al 20% del reddito familiare. Ad esempio, per una famiglia con un reddito netto di 25.000 euro all'anno, il canone sostenibile dovrebbe ammontare a circa 420 euro al mese.

Il concetto di canone sostenibile è stato introdotto anche dalla provincia autonoma di Trento nell’ambito della riforma dell’edilizia pubblica. Esso consiste sostanzialmente in “quanto un nucleo familiare può destinare all'affitto, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale e di tutti gli altri bisogni” La differenza fra “canone oggettivo” (quello che l’inquilino deve effettivamente pagare) ed il “canone sostenibile” (quello che ragionevolmente può pagare) viene coperta dal “contributo integrativo” della Provincia, liquidato direttamente all’Itea, che è l’ente di gestione. Strettamente connesso con quello di “canone sostenibile” è il concetto di “contributo integrativo”, che è in sostanza la differenza tra il canone oggettivo (cioè intero) e il canone sostenibile.

 

In riferimento agli strumenti finanziari immobiliari, la relazione del Governo fa riferimento a fondi immobiliari o società di investimento immobiliare quotate a totale o parziale partecipazione pubblica. Prosegue la relazione che tale opzione potrà “consentire di mantenere sostanzialmente nella proprietà pubblica patrimoni immobiliari di particolare natura strategica, da utilizzare per la locazione anche in funzione delle differenti situazioni di disagio abitativo locale. Per provvedere ad un adeguato contenimento del costo della locazione, favorendo una base più a,pia di accessibilità è necessario, nell’ambito della fattibilità tecnico-economica della gestione, prevedere un contributo pubblico che gli strumenti finanziari in oggetto consentono di ottimizzare”.

 

Tra gli strumenti finanziari immobiliari si ricordano i fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dalla legge n. 86 del 1994, successivamente modificata con l'introduzione del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 58/1998) e con l'emanazione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 .

La disciplina europea stabilisce che essi possono essere istituiti sia in forma chiusa, sia in forma aperta. La disciplina italiana, invece, ammette unicamente fondi immobiliari istituiti in forma chiusa; ciò significa che la raccolta del patrimonio avviene mediante un’unica emissione iniziale, all’atto della costituzione del fondo (è comunque possibile procedere ad eventuali successive emissioni). Dato che le risorse raccolte sono destinate ad essere investite in attività immobiliari, non è in genere ammessa la possibilità di riscattare la quota prima della scadenza; pertanto l’investitore potrà liquidare questo tipo di strumento unicamente mediante la vendita sul mercato secondario, regolamentato (se il fondo è ordinario) oppure non regolamentato. È tuttavia possibile che il fondo ammetta rimborsi anticipati alle stesse scadenze in cui effettua nuove emissioni di quote.

Allo scopo di facilitare questo aspetto, la legge italiana prevede l'obbligo della richiesta di quotazione in borsa dei fondi immobiliari qualora l'ammontare minimo di ogni sottoscrizione sia inferiore a € 25.000. La società di gestione è tenuta anche ad acquisire in proprio una quota pari al 2% del patrimonio del fondo stesso.

Sui principali mercati internazionali sono tuttavia presenti anche fondi immobiliari costituiti in forma aperta, soprattutto nel mercato statunitense; questi si differenziano dai precedenti per il fatto che i sottoscrittori possono chiedere il rimborso della quota in qualsiasi momento. In questo caso non esiste un mercato secondario per le quote.

La società che intende istituire uno o più fondi immobiliari deve essere una società per azioni, avente come oggetto esclusivo la gestione di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari. L'autorità preposta a rilasciare l'autorizzazione è il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Banca d'Italia. La durata del fondo deve essere compresa tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 30 anni.

La legge italiana prevede, inoltre, un diverso regime di regolamentazione in base al modello adottato dal fondo.

Anche i fondi immobiliari godono del principio di autonomia patrimoniale, ossia il loro patrimonio risulta giuridicamente separato sia da quello di ogni singolo partecipante, sia da quello del gestore.

I fondi immobiliari godono, infine, di alcune agevolazioni fiscali, secondo quanto stabilito all'art. 41-bis del decreto-legge n. 269/2003.

Da ultimo la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha previsto ai commi da 119 a 141 dell'articolo unico, l'istituzione delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), alle quali è riconosciuto un regime speciale civile e fiscale.

Si tratta di società per azioni residenti nel territorio dello Stato che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare , i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani. Inoltre nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35% delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. A tali soggetti, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, è riconosciuta la facoltà di optare per lo speciale regime civile e fiscale disciplinato dai commi 119 a 141. L'opzione per il regime speciale è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85% dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di partecipazioni; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

L'importo complessivo delle plusvalenze realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato (fatto salvo quanto previsto dal comma 130 di seguito esposto) a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota del 20%.

 


Articolo 42
(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento danni derivati da sinistri che coinvolgono macchine agricole)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 42.

(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale).

Articolo 42.

(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole).

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

1. Identico.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispon­dente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispon­dente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma.

 

2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

 

2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 1 aumenta da 23 a 48 milioni di euro lo stanziamento previsto dall’art. 1, comma 1050 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) a favore dell'Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti che il decreto-legge 28 febbraio 2005 n. 22 le ha attribuito in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta.

 

L'Agecontrol è l'agenzia istituita nel 1986 allo scopo di svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell'olio di oliva erogati dalla Comunità

Le nuove competenze sono state introdotte dal decreto-legge 22/2005 in forma di novella al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, che con il nuovo comma 1-bis dell’articolo 18 assegna all’Agenzia il compito di realizzare i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, avvalendosi peraltro dei controlli istituzionalmente affidati all’Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed in coordinamento con lo stesso.

Quanto alle risorse di cui disporre, oltre a concedere all’Agenzia la facoltà di utilizzare – seppure parzialmente - quelle ad essa assegnate per la realizzazione dei controlli sull’olio d’oliva, il decreto legislativo (comma 6 dello stesso art. 18) ha anche attribuito ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di trasferire all’Agenzia gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del dicastero agricolo relativi alle funzioni trasferite. Mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, devono essere trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie attribuite all’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), che era il soggetto precedentemente competente in materia di controlli all’esportazione dell’ortofrutta.

Va infine rammentato che anche la legge finanziaria per il 2006 aveva assegnato un finanziamento in favore dell’Agecontrol, recando con il comma 427 dell’art. 1 una autorizzata di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006.

 

Il comma 2 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad attivare, nel limite di 10 milioni di euro, le misure nazionali a supporto della riforma dell’organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta.

Ciò ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 il quale prevede che l'AGEA svolga i seguenti compiti, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole:

-    intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

-    esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006[271].

A seguito di un emendamento approvato dal Senato la norma precisa che le risorse di cui al comma 2 saranno ripartite tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

Sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. 273 del 17 ottobre 2007 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1182/07 del 26 settembre 2007, di riforma della organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta.

La pietra angolare della riforma consiste nel trasferire fondi dall'aiuto alla trasformazione al regime di pagamento unico disaccoppiato. Uno speciale pagamento diretto provvisorio, finanziato dal bilancio comunitario per un periodo di 5 anni che scadrà il 31 dicembre 2012, sarà introdotto per lamponi e fragole destinati alla trasformazione in taluni nuovi Stati membri.

Il pagamento sarà disaccoppiato al 100%. Sono tuttavia previsti i seguenti periodi transitori:

-       fino a quattro anni per i pomodori (31 dicembre 2011), purché la parte accoppiata del pagamento non superi il 50% della corrispondente componente della soglia nazionale;

-       fino a cinque anni per le colture diverse dalle colture annuali (31 dicembre 2012), purché la parte accoppiata del pagamento non superi il 75% della corrispondente componente della soglia nazionale rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

Il ruolo delle organizzazioni dei produttori (OP) è stato rafforzato e le relative norme semplificate.

Gli Stati membri e le OP elaboreranno programmi operativi (PO) che dovrebbero includere due o più azioni ambientali, comprese le azioni per far fronte alle emissioni di gas ad effetto serra o per ridurre i rifiuti di imballaggio oppure almeno il 10% della spesa per tali programmi.

Inoltre, l'inclusione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico equivale a rendere obbligatoria la condizionalità per gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti.

In ogni programma operativo sarà previsto un tasso di cofinanziamento comunitario del 60% per la produzione biologica.

La gestione delle crisi sarà organizzata dalle organizzazioni dei produttori e non comporterà più del 33% della spesa a titolo dei PO. Gli strumenti di gestione delle crisi includono la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta, gli strumenti di promozione e comunicazione, la formazione, l'assicurazione del raccolto e il finanziamento delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento. Le OP potranno superare il limite del 4,1%, fino ad un massimo del 4,6%, del valore della produzione commercializzata per finanziare la prevenzione e la gestione delle crisi.

Infine, per finanziare la prevenzione e la gestione delle crisi su base pluriennale, le OP possono contrarre prestiti a condizioni commerciali per i quali il rimborso del capitale e degli interessi possono far parte del PO entro il limite del 33% per spesa annuale.

Le OP potranno inserire nei loro programmi operativi la promozione del consumo di ortofrutticoli, prestando speciale attenzione alla promozione mirata ai bambini nelle scuole.

 

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, trasferisce 30 milioni di euro dal Fondo per le crisi di mercato al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per il solo anno 2007.

Il Fondo per le crisi di mercato è stato istituito dall’art. 1, comma 1072 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) presso il Ministero delle politiche agricole, facendovi confluire le risorse che l’art. 1-bis, commi 13 e 14, del D.L. n. 2 del 2006 aveva destinato all’emergenza aviaria. Le sue modalità di funzionamento avrebbero dovuto essere definite entro il termine di tre mesi (comma 1074), in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del dicastero agricolo d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

La possibilità di dichiarare uno stato di “crisi di mercato”, e conseguentemente intervenire a sostegno delle aziende, è stato oggetto di un’ampia attività parlamentare che si è conclusa con l’approvazione del D.L. n. 22/2005 (convertito dalla legge n. 71/2005) che all’art. 1-bis prevede, nel caso in cui si verifichi per determinate produzioni agricole una riduzione del reddito in misura non inferioreal 30 per centorispetto alla media del triennio precedente, l’attivazione degli interventi compensativi previsti per i casi di calamità naturali che sono a carico del Fondo di solidarietà nazionale, nonché il rinvio dei pagamenti fiscali, previdenziali e delle cambiali agrarie in scadenza.

L’applicazione delle disposizioni era peraltro subordinata all’autorizzazione comunitaria. E proprio la Commissione, con una nota trasmessa al Governo italiano nei giorni immediatamente successivi alla conversione in legge del decreto, ha espresso forti dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un intervento statale fondato sul mero presupposto di una riduzione del reddito. Di fatto ciò ha precluso l’applicazione delle disposizioni.

Il Fondo di solidarietà nazionale è regolato dal D.lgs. n. 102 del 2004 che reca la disciplina degli interventi di sostegno delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi. A carico del Fondo sono posti sia gli interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante), sia gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), che vengono tuttavia riconosciuti solo per i rischi non inseriti nel Piano Assicurativo agricolo annuale, sia infine gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

In particolare il Capo I (articoli 2-4) definisce le modalità di partecipazione dello Stato al pagamento dei premi assicurativi. L’intervento dello Stato, condizionato - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - al fatto che il contratto assicurativo preveda, per ciascun prodotto, la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune, è concesso:

-       fino all’80% qualora il danno raggiunga il 30%, ovvero il 20% nelle zone svantaggiate;

-       fino al 50% se ad essere assicurati sono i danni causati da avversità che non raggiungono la soglia di distruzione del 30% (o 20% nelle zone svantaggiate), o oggetto della assicurazione sono le perdite causate da epizoozie o fitopatie.

L’articolo 3 prevede la possibilità per le imprese di assicurazione di costituirsi in consorzi di coassicurazione e coriassicurazione, fissando, tuttavia, in conformità alla disciplina comunitaria in materia, limiti alla concentrazione delle risorse nel relativo mercato (limiti peraltro non applicabili, per tre anni, nel caso di rischi coperti con polizze assicurative innovative).

L’articolo 4introduce il Piano assicurativo agricolo annuale (“Piano”) attraverso il quale si procede, tenendo conto di una serie di parametri, alla individuazione dei rischi assicurabili e alla determinazione dell’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi. Il Piano è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L’articolo 15, infine, stabilisceche la Tabella D della legge finanziaria determini annualmente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo l’iscrizione di uno stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli incentivi assicurativi (interventi ex-ante) e di uno stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi compensativi e di ripristino (o ex post).

 

Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, esclude le macchine agricole, definite dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

La data di entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° febbraio 2007, è stata prorogata, limitatamente alle macchine agricole, al 1° febbraio 2008 a norma dal decreto legge n. 300[272] del 2006 convertito, con modificazione, dalla legge n. 17 del 2007.

 

La disciplina del risarcimento diretto è prevista dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 recante il Regolamento della disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale[273].

L’articolo 5, in particolare, stabilisce che il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

L’articolo 14 stabilisce che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

La data di entrata in vigore del regolamento è fissata, a norma dell’articolo 15 al 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007. Tuttavia, limitatamente ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole la data di entrata in vigore è stata prorogata al 1º febbraio 2008 dall’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 300/2006.

 

Secondo il richiamato articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

Il comma 2 specifica che ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a)    semoventi:

1.    trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2.    macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3.    macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b)    trainate:

1.    macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2.    rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

 


Articolo 42-bis
(Fabbricati rurali)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 42-bis.

(Fabbricati rurali).

 

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono appor­tate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

    «a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'at­tività agricola svolta;

 

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

 

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

 

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

 

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

 

    a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

 

    b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

 

    c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

 

    a) alla protezione delle piante;

 

    b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

 

    c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'alle­vamento;

 

    d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

 

    e) all'agriturismo;

 

    f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

 

    g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

 

    h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

 

    i) alla manipolazione, trasforma­zione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agri­coli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

 

    l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

 

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».


L’articolo 42-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che contiene i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali.

La norma intende consentire l’attuazione delle disposizioni contenute nel comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha previsto l’individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.

Si ricorda infatti che l’articolo 2, comma 36 del D.L. n. 262 del 2006, nel testo novellato dal comma 339, lettera b) della legge finanziaria 2007, prevede che l’Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE).

Il successivo comma 38 prevede che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

La richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale viene subordinata ad una serie di adempimenti da parte dell’Agenzia del territorio. Si tratta dei seguenti:

-       l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, deve rendere nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto;

-       essa deve inoltre provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco.

Tale pubblicizzazione ha pertanto valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

In caso di mancata ottemperanza a tale norma nel termine stabilito, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno con oneri a carico dell’interessato alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni, redatte sempre in conformità al regolamento del 19 aprile 1994, n. 701 e a notificarne i relativi esiti.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato suddetto.

Con Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 sono state dettate le norme per l’individuazione dei fabbricati abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità, di cui all’articolo 9, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 557 del 1993, o che non siano mai dichiarati in catasto. I titolari di diritti reali su tali immobili avrebbero dovuto dichiararli entro il 30 giugno 2007, termine poi differito al 30 novembre 2007[274], per non incorrere nelle sanzioni previste.

 

L’articolo 42-bis in commento modifica pertanto l’articolo 9 del D.L. n. 557, riscrivendo la lettera a) del comma 3, abrogando la lettera b) dello stesso comma 3 e sostituendo il comma 3-bis.

L’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 557 del 1993 prevede che per essere considerati rurali ai fini fiscali i fabbricati o le loro porzioni destinati ad edilizia abitativa debbano soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

 

I nuovi criteri previsti dall’articolo 42-bis, lettera a) sono i seguenti:

a)  il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti:

1)      dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2)      dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3)      dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4)      da soggetti titolari trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5)      da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

La lettera a-bis) prevede inoltre che i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) suddetti debbano rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese.

L’articolo 42-bis, lettera b) abroga la lettera b).

La lettera c) sostituisce il comma 3-bis con due nuovi commi.

Il nuovo comma 3-bisprevede che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a)  alla protezione delle piante;

b)  alla conservazione dei prodotti agricoli;

c)  alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d)  all'allevamento e al ricovero degli animali;

e)  all'agriturismo;

f)   ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g)  alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h)  ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i)   alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;

I)  all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Il nuovo comma 3-terdispone che le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

 


Articolo 42-ter
(Modifica all’articolo 1193 del codice della navigazione)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 42-ter.

(Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione).

 

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma».

 

 

L’articolo 42-ter riduce a 100 euro le sanzioni previste dall’articolo 1193 del Codice della navigazione per la mancanza dei documenti di bordo, qualora l’infrazione riguardi una nave da pesca ed i documenti vengano esibiti all’Autorità marittima entro 48 ore.

 

A carico del comandante di nave o aeromobile l’articolo 1193 c.n., come modificato dall’art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, prevede la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.549 a 9.296 Euro, per le ipotesi sia di mancanza durante la navigazione dei prescritti documenti di bordo, sia di tenuta irregolare dei predetti documenti o di mancata esecuzione delle prescritte annotazioni[275].

 

I documenti che devono essere tenuti a bordo delle navi ed il relativo contenuto sono indicati nel titolo V, capo III del Codice della navigazione (artt. 169 e seguenti). In particolare, tali documenti sono:

-        per le navi maggiori (navi di altura): l’atto di nazionalità; il ruolo di equipaggio; il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita; i documenti doganali e sanitari; il giornale nautico; gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti;

-        per le navi minori e i galleggianti: la licenza; gli altri documenti prescritti dal codice, da leggi e regolamenti.

Si ricorda che in materia dispone altresì l’art. 3 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, il quale stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca, prescrive che a bordo di ogni nave da pesca avente una lunghezza di almeno 10 m siano tenuti documenti, rilasciati dal servizio competente dello Stato in cui è immatricolata, recanti almeno le seguenti informazioni:

-       il nome (eventuale) della nave,

-       la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata ed il numero (i numeri) d'immatricolazione,

-       il suo (eventuale) segnale radio internazionale di chiamata,

-       il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori),

-       la sua lunghezza, la potenza motrice e, per le navi che entrano in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.

Le navi da pesca aventi una lunghezza superiore a 17 m tengono a bordo disegni e/o descrizioni aggiornati delle stive, in cui deve essere indicata tra l'altro la capacità netta delle stiva, espressa in metri cubi.

Tutte le navi da pesca dotate di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 cm.

I documenti menzionati nei due commi precedenti sono certificati da un servizio competente.

I documenti menzionati devono essere forniti, ai fini del controllo su domanda del servizio ispettivo di ogni Stato membro.

 


Articolo 43
(Lavori socialmente utili)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 43.

(Lavori socialmente utili).

Articolo 43.

(Lavori socialmente utili).

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Identico.

 

 

L'articolo in esame prevede che le assunzioni in deroga per l’anno 2007, da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, dei soggetti collocati in attività socialmente utili (ASU), autorizzate dall’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), possano essere effettuate anche in soprannumero, nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno dall'art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007 (secondo cui la spesa per il personale non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004). Viene tuttavia precisato che, in caso di assunzioni in sovrannumero, i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento delle relative eccedenze.

 

Si consideri che la lettera f-bis) è stata inserita al comma 1156 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 dall’articolo 27 del decreto-legge in esame (alla cui scheda si rinvia, anche per la ricostruzione della disciplina relativa al medesimo comma 1156).

 

L'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) impone agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale.[276]

 

Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente. Tali assunzioni possono riguardare anche il personale di cui al comma 558, cioè in sostanza possono avvenire tramite la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato e dei soggetti occupati in attività socialmente utili (ASU) ai sensi del comma da ultimo citato.

 

Si osserva che l’articolo in esame, benché letteralmente (sia nel testo sia nella rubrica) faccia riferimento ai soli soggetti collocati in attività socialmente utili, richiamando la lettera f-bis) del comma 1156 della legge finanziaria 2007, potrebbe essere interpretata nel senso di voler fare riferimento anche ai lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria e della regione Campania.

Al fine di dissipare tale dubbio interpretativo, sarebbe opportuna una formulazione più chiara della norma.

 


Articolo 44
(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

Articolo 44.

(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 300 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 300 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'ero­gazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro, derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.

4. Con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia, di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

 

4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 44 dispone l’attribuzione, per l’anno 2007, di una detrazione fiscale pari a 300 euro a favore dei soggetti passivi[277] dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero.

Nel corso dell’esame in sede di conversione presso il Senato è stato approvato un emendamento (44.501, Rossi Fernando) che ha innalzato la somma da 150 euro a 300 euro. La formulazione originaria del decreto-legge qualificava tale misura come somma riconosciuta a titolo di rimborso forfettario. Il suddetto emendamento ha anche modificato la qualificazione della misura in detrazione fiscale, a titolo di rimborso forfettario.

 

Al riguardo si osserva che il beneficio, in quanto riservato a soggetti la cui imposta netta sia pari a zero, piuttosto che come detrazione di imposta appare configurabile come rimborso forfettario, come tale rientrante nell’ambito delle maggiori spese.

 

L’imposta netta IRPEF è data dalla differenza tra l’imposta lorda – determinata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito imponibile fiscale – e le detrazioni per spese ed oneri, i crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.

Qualora il valore complessivo delle detrazioni e crediti d’imposta sia superiore all’imposta lorda, l’imposta netta è comunque pari a zero (si tratta dei c.d. “soggetti incapienti”). Tali soggetti, in altre parole, non possono fruire interamente dei benefici fiscali spettanti in quanto, non essendo prevista una imposta negativa, fruiscono delle detrazioni limitatamente all’ammontare dell’imposta lorda.

 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, il comma 1 dispone che sono beneficiari della detrazione, salvi i casi di esclusione, i soggetti passivi IRPEF la cui imposta netta dovuta nell’anno 2006 sia pari a zero.

In sostanza, si tratta delle persone fisiche che:

-    hanno presentato la dichiarazione UNICO 2007 (anno 2006) dalla quale risulta una imposta netta pari zero;

-    non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto esonerati, ma relativamente ai quali l’imposta netta è pari a zero.

Si ricorda che, per l’anno 2006, le disposizioni in materia di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono contenute nell’articolo 11 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2006[278]. Ai fini della norma in commento, tenuto anche conto delle norme relative alla no tax area[279] vigenti nel 2006, sono esonerati, tra gli altri[280], i soggetti che hanno realizzato:

a)    redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivo, al netto dei redditi per abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a 3.000 euro (no tax area);

b)    un reddito complessivo, al netto del reddito per abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a 7.500 euro nel quale concorre un reddito da lavoro dipendente per tutto il periodo annuale (no tax area e ulteriore deduzione per lavoro dipendente) ovvero 7.000 euro se concorre un reddito da pensione per l’intero anno 2006 (no tax area e ulteriore deduzione per reddito da pensione);

c)    redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventualmente redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 e redditi per abitazione principale e sue pertinenze;

d)    solo redditi di abitazione principale e sue pertinenze;

e)    solo redditi esenti[281];

f)      solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva[282];

g)    solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva[283].

 

Sono previste, tuttavia, alcune cause di esclusione dall’ambito soggettivo della norma.

In primo luogo, ai sensi del comma 1, la misura di sostegno non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Ai sensi dell’articolo 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2006 hanno posseduto un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro. Oltre al coniuge, anche se separato, e i figli possono essere considerati soggetti a carico i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

In secondo luogo, il comma 4-bis, introdotto dal Senato, dispone che sono esclusi dall’ambito soggettivo i soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, è stato superiore a 50.000 euro.

Si segnala, infine, che il comma 4, modificato dal Senato, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche della famiglia, la individuazione delle “categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione”.

Il decreto, di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dal 3 ottobre 2006[284], dovrà, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3 (cui si rinvia), stabilire le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

 

Il comma 2 dispone l’attribuzione ai soggetti indicati nel sopra illustrato comma 1 di un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 300 per ciascun familiare a carico.

E’ previsto, altresì, che, qualora il familiare sia a carico di più soggetti, la detrazione venga ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

 

La norma contenuta nel comma 4 sembrerebbe escludere dall’ambito dei beneficiari i soggetti che percepiscono redditi diversi da quelli di lavoro e di pensione.

Appaiono, inoltre, necessari dei chiarimenti in merito alle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006.

 

Ai sensi del comma 1, inoltre, il beneficio introdotto costituisce un rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario.

 

Si segnala che – secondo il Bollettino mensile delle entrate tributarie pubblicato dal Dipartimento per le politiche fiscali – nel periodo gennaio-agosto 2007 le entrate erariali, rispetto al corrispondente periodo del 2006 hanno registrato, al netto delle una tantum, un incremento di 18,2 miliardi di euro, pari ad una crescita del 7,6 per cento. Le entrate al lordo delle una tantum hanno registrato un incremento di 13,9 miliardi di euro, pari ad una crescita del 5,6 per cento[285].

Altresì, la Nota di aggiornamento del DPEF 2008-2011, presentata dal Governo alle Camere il 30 settembre scorso, rileva come l’andamento delle entrate tributarie erariali abbia registrato, nel periodo giugno-agosto 2007, <<una sensibile accentuazione della tendenza positiva>>.

Già il DPEF dello scorso giugno <<aveva inglobato nelle stime il miglioramento delle entrate emerso a quella data. La successiva evoluzione ha rafforzato tale dinamica positiva portando a valutare per il 2007 un maggior gettito tributario per circa 6 miliardi rispetto a quanto previsto nel DPEF 2008-2011>>.

 

Il comma 3 istituisce - nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - un Fondo, per l’anno 2007, per l’erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro.

La formulazione originaria del decreto-legge fissava la dotazione del Fondo in 1.900 milioni di euro. Nel corso dell’esame in sede di conversione presso il Senato è stato approvato un emendamento (44.501, Rossi Fernando) che ha innalzato la dotazione a 5.000 milioni di euro.

 

L’emendamento approvato ha inoltre previsto che la dotazione del Fondo sarà derivante anche dall'impiego del 30% del fondo costituito dai cosiddetti depositi dormienti.

Con riguardo alla fattispecie dei cosiddetti “depositi dormienti”, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto, all’articolo 1, comma 343, al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, la costituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

Il richiamato comma 345 dell’articolo 1 prevede che il fondo sia alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento vengono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

In attuazione di quanto disposto dal comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 è stato emanato il decreto del Presidente della repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

 

L’articolo 1 di tale regolamento ha stabilito che si debbano intendere per «intermediari» le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario – TUB); gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB; le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private); le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza – TUF), e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del TUF 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo TUF; la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Per «dormienti» devono intendersi i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari rilevanti.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, ai sensi dell’articolo 2 dello stesso, i seguenti rapporti contrattuali:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;

c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

Non si applica la disciplina posta dal regolamento nei casi in cui il valore dei beni non superi i cento euro.

Il regolamento prevede un procedimento che pone obblighi in capo all’intermediario in relazione ai rapporti con il clienti e alle modalità di eventuale devoluzione al fondo delle somme.

Nel caso di conto dormiente, ai sensi dell’articolo 3 l'intermediario deve inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo, restando impregiudicate la cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Con riguardo alle modalità di devoluzione al fondo, l’articolo 4 stabilisce che gli intermediari debbano comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, l'elenco dei rapporti dormienti va pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto.

 

La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.

 

Gli intermediari devono provvedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

Nel dettaglio, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.

 

L’articolo 5 prevede che la gestione del fondo sia affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto e sono a carico del fondo.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 116 del 2007 prevede che con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo[286].

 

L’articolo 6 prevede che le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del regolamento da parte degli intermediari.

L’articolo 7 prevede, come disciplina transitoria, che per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.

 

Si ricorda, fra l’altro, che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’articolo 1, comma 420, stabilendo che per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 («Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato) fosse autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, ha disposto che il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sopra richiamato.

Tale disposizione specifica tuttavia che l’alimentazione avverrà a seguito della definizione del regolamento di attuazione (il sopra citato D.P.R. n. 116 del 2007) prevista dal medesimo comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 44 in esame, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, inserisce un periodo al comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Il richiamato all’articolo 15 del TUIR detta la disciplina in materia di detrazioni per oneri, stabilendo al comma 1 che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente e dettagliatamente indicati dalla norma stessa, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Il comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR prevede, in particolare, che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La disposizione rinvia a decreto del Ministro delle finanze il compito di stabilire le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 44 in esame inserisce ora al comma 1-ter la previsione secondo cui la detrazione viene ammessa soltanto se la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

 


Articolo 45
(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 45.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali).

Articolo 45.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straor­dinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

1. Identico.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

 

 

L’articolo in esameintegra i finanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ed il Fondo per le politiche sociali.

In particolare, al comma 1 si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro, per l’anno 2007, ad integrazione del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), relativo a un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

Si ricorda che, con i commi 1259 e 1260 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, è stato avviato lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

In particolare, il comma 1259 prevede che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Il piano straordinario di cui sopra è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per le finalità del piano è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con il comma 1260 è stato previsto, altresì, che per le finalità del suddetto piano possa essere utilizzata anche una parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250[287] della citata legge n. 296 del 2006.

 

L’Intesa del 14 giugno 2007, n. 48/CU tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della citata legge n. 296 del 2006, ha destinato una parte delle somme finalizzate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi alla promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni (cosiddette “sezioni primavera o ponte”), per l’anno scolastico 2007/2008, a norma dell'articolo 1, comma 630[288], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, va ricordato che l’Accordo n. 44/CU concluso in pari data, tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, al fine di contribuire alla realizzazione della suddetta nuova offerta formativa relativa alle suddette “sezioni primavera”, prevede un sostegno finanziario entro il limite dei seguenti finanziamenti:

-       10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006);

-       9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunzionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003);

-       10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia (articolo 1, comma 1259, legge 23 dicembre 2007, n. 296), finalizzati, in particolare, al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico.

Il decreto ministeriale 2 luglio 2007, concernente la ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, assegna risorse per 50 milioni di euro in relazione alle esigenze dei servizi socio-educativi, di cui 10 milioni destinate all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 630, della citata legge n. 296 del 2006 (“sezioni primavere”).

 

Al comma 2 dell’articolo in esame è disposta l’integrazione, per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), relativamente al Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)[289].

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2002, lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

Tali norme demandano, quindi, alla legge finanziaria la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale. 

Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali individuate nella Tabella Cdella citata legge finanziaria n. 296 del 2006 sono pari a 1.635 milioni di euro per il 2007, 1.645 milioni di euro per il 2008 e 1.378 milioni di euro per il 2009.

La legge 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009) ha stanziato per il 2007 1.637 milioni di euro (cap. 3671, u.p.b. 4.1.5.2.)[290].

 


Articolo 46
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

Articolo 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

 

 

L’articolo 46 interviene nell’ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, estendendo la vigente disciplina autorizzatoria speciale anche alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati al di fuori di siti industriali.

Per questi ultimi, infatti, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340[291] che prevede il rilascio dell’autorizzazione a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche[292].

 

Si ricorda che il citato articolo 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, rubricato "Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia", assoggetta ad una autorizzazione del Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione interessata, l’uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti di rigassificazione di gas naturale liquido (comma 1). Il Ministero svolge l'istruttoria, la quale si conclude in ogni caso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, corredata di progetto preliminare (comma 2). Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia. Il Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni, concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti (comma 3) [293].

Il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata (comma 5). In assenza del nulla osta da parte del Ministero dell’ambiente, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede in sede di Conferenza di servizi (ai sensi dell’art. 14 quater della legge 241/1990[294]), entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

 

Quanto all’'attuale disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella Parte seconda[295] del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) si ricorda che è entrata in vigore il 31 luglio 2007 dopo una serie di proroghe, l’ultima delle quali disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

In particolare si ricorda che gli articoli da 23 a 32 dettano disposizioni comuni volte a delineare sia l’ambito di applicazione della VIA (art. 23), sia l’autorità competente al rilascio (art. 25), sia le fasi principali del procedimento, che prevedono la presentazione di uno studio di impatto ambientale (SIA) su cui viene svolta l’istruttoria (finalizzata anche a consentire l’informazione e la partecipazione del pubblico) ai fini dell’emissione del giudizio di compatibilità ambientale dell’opera.

Si segnala inoltre che, recentemente, il Parlamento è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su uno schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 152/2006 che prevede l’integrale sostituzione della Parte seconda del codice[296].

 

Quanto, infine, all’installazione di rigassificatori al di fuori di siti industriali, si ricorda che ad essi si applica il comma 60 dell'articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239[297] il quale prevede l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443[298] e al citato art. 8 della legge n. 340/2000. Peraltro, il comma 17 dell'articolo unico della legge 239/04 prevede la possiblità per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, di richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

I periodi dal secondo al quarto prevedono alcune disposizioni specifiche per i casi in cui gli impianti soggetti alla predetta procedura autorizzativa siano ubicati in area portuale o ad essa contigua.

In tali casi si specifica che il giudizio (di compatibilità ambientale) è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84[299], che deve essere espresso nell’ambito della Conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge 340/2000.

 

Si segnala che il testo approvato dal Senato riporta il termine “giudizio” anziché “valutazione” come parrebbe più opportuno dal momento che a seguito di una modifica - riguardante la normativa di riferimento - l’espressione “valutazione dell'impatto ambientale” ha sostituito l’espressione “giudizio di compatibilità ambientale” contenuta nel testo originario del decreto legge.

 

Infine, sempre in tali casi, l’autorizzazione è previsto il concerto aggiuntivo del Ministro delle infrastrutture. Pertanto l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione interessata. L’autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

 

L'articolo 5, comma 3 della legge 84/1994 prevede il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'approvazione del piano regolatore portuale nei porti di rilevanza economica internazionale; di rilevanza economica nazionale; di rilevanza economica regionale e interregionale con esclusione di quelli aventi funzione turistica e da diporto. Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in favorevole.

Il piano regolatore relativo a porti citati, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

 

Dunque la norma prevista dal decreto in esame permetterebbe il rilascio della valutazione di impatto ambientale anche prima della scadenza di quarantacinque giorni prevista per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 ha approvato un piano d’azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, sulla base della comunicazione “Una politica energetica per l’Europa” (COM(2007)1), presentata dalla Commissione il 10 gennaio 2007.

Il pianocomprende un insieme di azioni prioritarie finalizzate al raggiungimento dei tre obiettivi della politica energetica europea, già prospettati nel Libro verde sull’energia presentato dalla Commissione nel marzo 2006[300]:

-        aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;

-        garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili;

-        promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.

L’obiettivo strategico per la politica energetica europeaè di ridurre almeno del 20%, entro il 2020,le emissioni di gas serra derivanti dal consumo di energia nell’UE rispetto ai livelli del 1990, all’interno di un’azione internazionale volta a raggiungere l’obiettivo di ridurre del 30 % le emissioni di gas serra a livello globale, di cui l’UE deve farsi promotrice.

Il Consiglio europeo, tra l’altro, sottolinea l'importanza di avvalersi pienamente degli strumenti disponibili per migliorare la cooperazione bilaterale dell'UE con tutti i fornitori e assicurare flussi energetici affidabili nell'Unione. Al fine di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, segnatamente in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico, il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento per l'UE nel suo insieme, nonché per ciascuno Stato membro. A tal proposito la Commissione individua, tra le sue azioni prioritarie, la realizzazione di un'analisi completa della disponibilità e dei costi degli impianti di stoccaggio di gas nell'UE.

Tra le priorità individuate, la realizzazione di un mercato interno dell’energia pienamente funzionante è ritenuta uno degli elementi necessari per il completo raggiungimento dell’obiettivo strategico della politica energetica europea.

Il piano d’azione, tra l’altro, fa riferimento all’esame del livello di attuazione degli strumenti di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas, da parte degli Stati membri, operato dalla Commissione e presentato nella comunicazione sulle prospettive per il mercato interno del gas e dell’elettricità (COM(2006)841). Tale comunicazione tiene in gran parte conto dei risultati dell’indagine sullo stato della concorrenza in questi due settori (COM(2006)851)[301].

Nel documento di lavoro che accompagna la relazione sulle prospettive del gas e dell’elettricità[302], la Commissione analizza la situazione per ogni Stato membro e conclude che il mercato italiano del gas e dell’elettricità, nonostante i progressi realizzati nel senso di una maggiore apertura, presenta alcuni elementi che impediscono lo sviluppo pieno della concorrenza. In particolare, il documento sottolinea che gli operatori storici hanno mantenuto una posizione dominante nei loro rispettivi mercati ed esercitano un notevole potere di mercato. Secondo la Commissione, la trasposizione delle direttive sulla liberalizzazione dei mercati del gas e dell’elettricità è stata operata mediante misure diverse, adottate in tempi e con strumenti differenti, con l’effetto di creare incertezze regolative[303]. I prezzi dell’elettricità rimangono considerevolmente più elevati che in altri paesi dell’UE; peraltro la tendenza ad importare energia elettrica, meno costosa di quella prodotta sul territorio nazionale, determina un serio problema di congestione sulle linee di interconnessione. Per ciò che riguarda il versante del gas, il controllo da parte dell’ENI di tutte le infrastrutture per l’importazione impedisce il pieno sviluppo della concorrenza.

 

Il mercato interno dell’energia, inoltre, secondo l’avviso della Commissione, dovrebbe rafforzare l’interdipendenza degli Stati membri in materia di approvvigionamento di gas - su cui, secondo la Commissione, dovrebbe in larga misura essere basata la futura produzione di elettricità. La Commissionepropone perciò di proseguire nella politica di diversificazione riguardo alle fonti, ai fornitori, alle rotte e ai metodi di trasporti dell’energia e di rafforzare i meccanismi di solidarietà fra gli Stati membri in caso di crisi energetica. In particolare, per mantenere elevata la sicurezza di approvvigionamento del gas, la Commissione propone, tra l’altro, di istituire nuovi “hub” (snodi) del gas in Europa centrale e nei paesi Baltici ed agevolare la costruzione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto nonché rafforzare meccanismi di solidarietà quali la rete dei “corrispondenti dell’energia”[304] e il gruppo di coordinamento per il gas.

 

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure volte a realizzare pienamente l’apertura del mercato dell’energia nei settori dell’elettricità e del gas completando la normativa esistente.

 

In particolare si tratta di:

-    una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)530);

-    una proposta di direttivache modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)528);

-    una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)531);

-    una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)529);

-    una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)532).

Le misure, che danno seguito alle decisioni prese dal Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007, sono intese ad estendere a tutti i consumatori i vantaggi di un mercato concorrenziale e pienamente efficiente nei settori dell’elettricità e del gas, condizione ritenuta dalla Commissione indispensabile, in particolare, per conseguire uno degli obiettivi della nuova politica energetica europea: garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico all’Europa.

 

Le proposte della Commissione riguardano, in particolare:

§      la disaggregazione delle attività di produzione/distribuzione dell’energia e della proprietà delle reti di trasporto.

La Commissione ritiene, infatti, che la proprietà e la gestione delle reti d'elettricità e di gas debbano essere separate dalle attività di distribuzione e di produzione (unbundling). L’opzione preferita dalla Commissione è la disaggregazione della proprietà, ma una seconda opzione potrebbe essere quella del “gestore di sistema indipendente", secondo la quale le imprese esistenti integrate verticalmente potrebbero restare proprietarie della rete solo a condizione che la gestione del loro capitale fisso sia assicurata da un’impresa o un organismo indipendente. Entrambe le opzioni, secondo la Commissione, incoraggerebbero le imprese ad investire in nuove infrastrutture e in nuove capacità d'interconnessione e di produzione riducendo, in questo modo, guasti locali generalizzati e ingiustificate impennate dei prezzi;

§      l'importanza strategica della politica energetica.

Il pacchetto della Commissione propone delle salvaguardie volte ad assicurare che, nell'ipotesi in cui le imprese di paesi terzi vogliano acquisire un interesse significativo o il controllo su una rete dell'UE, esse sarebbero tenute a dimostrare in modo inequivocabile di conformarsi alle norme di disaggregazione applicate alle imprese dell’UE;

§      semplificazione degli scambi transfrontalieri d'energia.

La Commissione propone di creare, a complemento delle autorità di regolamentazione nazionali, un'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell'energia con potere di adottare decisioni di natura vincolante. Ad avviso della Commissione, infatti, la costituzione di tale agenzia garantirebbe un adeguato trattamento delle questioni transfrontaliere e consentirebbe l’instaurazione di un’autentica rete unica europea. Ciò produrrebbe vantaggi in termini di diversificazione e di sicurezza dell'approvvigionamento;

§      miglioramento dell'efficienza delle autorità di regolamentazione.

La Commissione propone misure volte a rafforzare e garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali negli Stati membri;

§       promozione della collaborazione e degli investimenti transfrontalieri.

La Commissione propone di affidare agli operatori dei sistemi di trasmissione il compito di rafforzare la propria cooperazione per realizzare una sorta di rete europea dei gestori delle reti di trasporto dell’energia. Secondo la Commissione, la collaborazione dei gestori della Rete europea, sulla base di un meccanismo di partecipazione volontaria, dovrebbe consentire l’elaborazione di norme di sicurezza e codici commerciali e tecnici comuni, nonché una migliore progettazione e coordinamento degli investimenti necessari a livello comunitario nel settore energetico, anche per ciò che riguarda le attività di ricerca e innovazione. Ad avviso della Commissione, ciò faciliterebbe gli scambi transfrontalieri e consentirebbe una gestione ottimale della rete consentendo di venire incontro alla domanda dei gestori;

§      miglioramento della trasparenza.

La Commissione propone misure volte ad aumentare la trasparenza del mercato sotto il profilo della gestione e dell'approvvigionamento delle reti. Ciò dovrebbe garantire la parità di accesso all'informazione, migliorare la trasparenza dei prezzi, accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato e evitare le manipolazioni del mercato, anche in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento;

§       rafforzamento della solidarietà.

La Commissione propone agli Stati membri di cooperare al fine di promuovere la solidarietà regionale e bilaterale in caso di minacce per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 18 luglio 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[305] con cui si contesta, in relazione al progetto di costruzione di un rigassificatore di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi, la mancata applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, e delle disposizioni contenute nella direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (“direttiva Seveso”).

In particolare, la Commissione contesta all’Italia di non aver sottoposto a VIA, contrariamente a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della direttiva 85/337/CEE sopra citata, alcune opere previste nell’ambito del progetto suddetto, segnatamente la realizzazione del molo per l’ormeggio di navi metaniere di stazza compresa fra 70 000 e 140 000 metri cubi, i serbatoi di stoccaggio di gas naturale e i gasdotti di raccordo, nonché la cassa di colmata nella sua interezza. La direttiva in questione obbliga gli Stati membri ad assicurare che, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, segnatamente a causa della loro natura, dimensioni o ubicazione, formino oggetto di valutazione d’impatto.

La Commissione, inoltre, contesta all’Italia che il progetto di rigassificatore, che ricade nel campo di applicazione della direttiva Seveso, sia stato approvato senza che fosse stata data alla popolazione la possibilità di esprimere il proprio parere nella fase di elaborazione del progetto, come invece richiesto ai sensi dell’art. 13, par. 5, di tale direttiva.

 

Infine, si ricorda che il 20 aprile 2007 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell’ENI[306] per accertare l’esistenza o meno di un presunto comportamento anticoncorrenziale, che avrebbe escluso dall’approvvigionamento di gas altri potenziali concorrenti nel mercato italiano (c.d. preclusione di mercato), in contrasto con quanto previsto dall’articolo 82 TCE. L’iniziativa scaturisce da una serie di controlli effettuati dalla Commissione nella sede del gruppo e di alcune società controllate in Italia, Austria e Germania. La Commissione procederà, pertanto, ad un’indagine approfondita al fine di pronunciarsi sull’esistenza o meno di tale condotta anticoncorrenziale.

 


Articolo 46-bis
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 46-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

 

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'of­ferta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'arti­colo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

 

2. I Ministri dello sviluppo econo­mico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribu­zione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e deter­minano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

 

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

 

4. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove sca­denze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle conces­sioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

 

 

L’articolo 46-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione di gas naturale.

 

Il comma 1 prevede l’individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164[307], tenendo conto:

§      delle condizioni economiche offerte (in particolare quelle a vantaggio dei consumatori);

§      degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio;

§      dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

Ciò deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La finalità della disposizione è quella di garantire al settore maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali.

 

Si ricorda che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 164/2000 attiene proprio all’attività di distribuzione del gas naturale, che è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.

 

Il comma 2 prevede che i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinino misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

 

Si ricorda che il 13 giugno 2007 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”. In tale disegno di legge, attualmente in corso d’esame al Senato (S. 1644), l’articolo 15 concerne il riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, prevedendo l’emanazione di un regolamento per il riordino della disciplina di tali incentivi, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

La promozione di operazioni di aggregazione territoriale delle reti e delle utilities locali, finalizzata alla riduzione dei costi del servizio, rientra tra gli obiettivi della delega al Governoper il completamento della liberalizzazione in campo energetico (AS 691). Infatti, tra i principi e criteri direttivi della delega si trovano, fra gli altri, la promozione dioperazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l’identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza (articolo 1, comma 2, punto h) e la definizione di indicatori i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei princìpi di cui al comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (articolo 1, comma 2, punto i)[308].

 

Il settore della distribuzione del gas è storicamente caratterizzato da un forte grado di frazionamento ascrivibile alla prerogativa dei comuni sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Nello studio condotto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nel 2000 (Bernardini – Di Marzio, 2001)[309] le problematiche del settore venivano così elencate: l’estrema frammentazione, l’eterogeneità delle tipologie di affidamento, il ruolo egemone degli enti locali nella proprietà delle imprese esercenti, lo scarso grado di concorrenza per il mercato, l’esclusività del servizio ed i meccanismi di conservazione dei diritti acquisiti, la controversa proprietà e devoluzione degli impianti ecc.

Il D.Lgs. n.164/2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha apportato importanti modificazioni alle condizioni di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas, con gli articoli dal 14 al 21.

In particolare si segnala che l’articolo 19 dispone che alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Al fine di incentivare tali operazioni di aggregazione, il comma 3 dell’articolo in esame incrementa di due anni i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51[310].

 

Il citato comma 1 dell’articolo 23 reca la proroga del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al 31 dicembre 2007, automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

 

La norma in esame, dunque, dispone una proroga al 31 dicembre 2009 del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni per l’attività di distribuzione del gas naturale, in essere al 21 giugno 2000, previsto dall’art. 15,comma 5, del decreto legislativo 164/00[311].Detto termine viene prolungato automaticamente al 31 dicembre 2011, nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell’articolo 15, vale a dire:

§      fusione societaria, realizzata almeno un anno prima della scadenza dei cinque anni, che consenta di servire un’utenza non inferiore al doppio di quella della maggiore delle società oggetto della fusione;

§      fornitura del servizio a più di 100.000 clienti finali o la distribuzione di più di 100 milioni di metri cubi di gas all’anno o, ancora, l’estensione dell’ambito operativo dell’impresa all’intero territorio provinciale;

§      possesso di almeno il 40% delle azioni da parte del capitale privato.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23, tali termini possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

 

Il citato decreto legislativo n. 164/2000(c.d. decreto Letta) ha in pratica introdotto la liberalizzazione del servizio gas. Fra l’altro, ha previsto che gli enti locali debbano affidare la gestione del servizio di distribuzione solamente a mezzo gara, per cui l’unica forma di gestione è quella che viene definita in “concessione”. Il medesimo decreto ha previsto la salvaguardia delle gestioni esistenti per un periodo “transitorio”, al fine di tener conto delle legittime aspettative sorte in base ad un quadro legislativo previgente. Tale regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale è disciplinato dal richiamato l’articolo 15.

 

Il comma 4 prevede la facoltà per i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

 

La delibera AEEG n. 237/00 reca la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. Le tariffe vigenti rappresentano dunque l’esito della metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00 e dalle successive delibere n. 122/02, n. 87/03 e n. 89/03, queste ultime due assunte in ottemperanza di sentenze del TAR Lombardia.

L’articolo 4 definisce infatti una formula per ricavare il vincolo sui ricavi di distribuzione per ciascuna località costituente l’ambito tariffario[312], come somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione (determinati in funzione del numero di utenti e dei chilometri di rete) e di capitale relativi all’attività di distribuzione. I ricavi annui complessivi, derivanti dall’attività di distribuzione del gas ai clienti del mercato vincolato nell’ambito tariffario, non possono superare il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione come definito dall’articolo 4.

 

Il comma 4 della norma in esame dispone inoltre che le risorse aggiuntive siano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Per quanto riguarda il gas naturale, la tariffa di distribuzione è data da:

§       una quota fissa;

§       una quota variabile articolata in scaglioni di consumo definiti dall’Autorità e determinata sulla base di un moltiplicatore che tiene conto delle specificità del sito tariffario in esame;

§       una eventuale quota aggiuntiva, richiesta dal Comune, destinata alle spese per la fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, anziani e disabili.

L’articolo 10 della già citata deliberazione AEEG n. 237/2000 prevede infatti contributi a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. E’ facoltà di ciascun comune di richiedere all’esercente dell’attività di distribuzione l’applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all’uno per cento delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili.

Nei fatti, sono pochissimi i comuni che si sono attivati per richiedere il contributo, per cui tale meccanismo è rimasto sostanzialmente inattuato.

 

Per quanto concerne in generale la tematica delle tariffe agevolate per le fasce deboli di utenti, si segnala che in base a notizie di stampa dovrebbe essere in preparazione un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con altri ministeri (Economia, Solidarietà sociale, Salute, Famiglia), con il parere della Conferenza Unificata, per fornire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i criteri in base ai quali riordinare l’attuale meccanismo di agevolazione tariffaria in concomitanza con la revisione della tariffa “base”, verosimilmente a partire dal 1° gennaio 2008. I nuovi criteri di tutela individueranno le categorie di soggetti in condizioni di svantaggio economico e sociale, mentre l’entità del contributo potrà essere commisurata alla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche, in corso presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in modo da contenere l’impatto redistributivo complessivo della manovra sulle varie tipologie di consumatori, in considerazione dei livelli di consumo.

Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73/2007[313] fa salva infatti l'adozione[314], con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale[315], di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico.

 


Articolo 46-ter
(Sostegno all’imprenditoria femminile)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 46-ter.

(Sostegno all'imprenditoria femminile).

 

1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità».

 

 

L’articolo 46-ter, introdotto dal Senato, integra la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847, art. 1, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), prevedendo che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

 

Il Fondo per la finanza d'impresa è stato istituito dal comma 847 della legge finanziaria 2007(L. 296/06) allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. In tale Fondo sono confluiti oltre a nuovi stanziamenti (pari a 50 milioni per il 2007, 100 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009) le risorse presenti nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito dall'art. 15 legge 266/1997), nel Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106 della legge 350/2003) nonché risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 222, della legge 311/2004[316].

Gli interventi del Fondo sono volti a facilitare:

§       operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;

§       la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati:

§       al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico;

§       al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2;

§       a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

Il comma 848 dell'articolo unico della legge 296/2006, oggetto di integrazione da parte dell’articolo in esame, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma, le priorità d’intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d’impresa. Il termine ultimo per l’adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato in due mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Si fa presente che il suddetto decreto interministeriale non risulta fin qui adottato.

 


Articolo 46-quater
(Pesca e vittime del mare)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 46-quater.

(Pesca e vittime del mare).

 

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministra­zioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

 

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu­zione, per l'anno 2008, dell'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

 

L’articolo 46-quatercontiene disposizioni relative:

§      al recupero di aiuti di stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune (comma 1);

§      alla liquidazione di indennizzi a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori (comma 2).

Si segnala che l’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 28 del testo del disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. 1817), dal quale il comma 2 è stato stralciato dal Presidente del Senato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento.

 

Il comma 1 stabilisce tempi e modalità per il recupero da parte dello Stato italiano delle somme percepite dagli operatori del settore della pesca a titolo di aiuti che la Unione Europea ha dichiarato non conformi alla normativa comunitaria.

Gli aiuti in questione sono i seguenti:

§      aiuti alla ricapitalizzazione delle cooperative della pesca (art. 1, lettera d), del D.L. n. 561/94, attuato dai decreti ministeriali 12 gennaio e 21 luglio del 1995) la cui incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione del 28 luglio 1999 nella quale si è contestato un utilizzo degli aiuti per il consolidamento finanziario delle imprese (sono ammessi solo gli aiuti agli investimenti) e di non avere rispettato i massimali stabiliti[317];

§      agevolazioni contributive in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e di Chioggia previste dall’articolo 5-bis del D.L. 96 del 1995, convertito dalla L. 206 del 1995, e dall’art. 27 del D.L. 669 del 1996, convertito dalla L. 30 del 2007, che ha esteso a tali imprese gli sgravi contributivi previsti per le aree del Mezzogiorno di cui all’articolo 1 del D.M. 5 agosto 1994, (sgravio totale degli oneri sociali di cui all’articolo 2 del D.M. 5 agosto 1994, per i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese nei richiamati comuni). L’incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione del 25 novembre 1999 per i casi in cui gli aiuti siano accordati ad imprese localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3. lettera c), del Trattato (concernente gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse)[318].


Il comma 1 fissa il recupero degli aiuti erogati in quattordici rate annuali, fino all’ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa al d.d.l. finanziaria (A.S. 1817), la durata della rateizzazione proposta è analoga a quella operata nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote latte. La rateizzazione avviene a titolo oneroso, con pagamento di interessi, in ossequio agli orientamenti comunitari in materia di recupero degli aiuti di stato non conformi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (deve ritenersi: di conversione del D.L.) le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti dovranno stabilire le modalità attuative per la restituzione delle somme.

 

Il comma 2 dispone che a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, istituitodall’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, siano liquidate, nei limiti della somma di 500.000 Euro, anche le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004 (la normativa vigente copre gli eventi verificatisi dal 2005 in poi: v. infra), purché presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (deve ritenersi: di conversione del decreto-legge).

Il conseguente onere è coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.

L’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori[319], destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con Decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 18 luglio 2006, modificato dal D.M. 27 giugno 2007, sono state determinate le modalità di erogazione dei contributi, anche, come previsto dal D.L. n. 2/2006, per gli avvenimenti verificatisi nell’anno 2005. In particolare, il D.M. del 27 giugno 2007 prevede (art. 1, comma 4) che le istanze relative ai decessi avvenuti negli anni 2005 e 2006 debbano essere presentate non oltre i sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso.

 


Articolo 46-quinquies
(Disposizioni per favorire la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 46-quinquies.

(Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

 

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.

 

 

L’articolo 46-quinquies, introdotto dal Senato, è volto a favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

A tal fine la norma dispone che nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture medesime con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.

 

Con riferimento alle misure atte ad agevolare l’accesso alla rete elettrica delle fonti rinnovabili attualmente in vigore, si ricorda preliminarmente che l’articolo 11 del D.Lgs. 79/99, al comma 4, ha introdotto l’obbligo per il Gestore della rete di assicurare la precedenza nel dispacciamento all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Inoltre, l’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo dispone che la stessa Autorità preveda l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili.

Con il D.Lgs. n.387/03[320], in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva 2001/77/CE, relativo al collegamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica, sono state introdotte regole aggiuntive finalizzate a facilitare il collegamento degli impianti alla rete (articolo 14).

In particolare, all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è stato demandato il compito di emanare, entro il 15 maggio 2004, specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

A carico dei gestori di rete è stato inoltre posto l’obbligo di fornire al produttore, che richiede il collegamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili alla rete, le soluzioni atte a favorirne l'accesso, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato numerosi provvedimenti in materia di accesso al sistema elettrico riguardanti la connessione alle reti elettriche,oltre che il dispacciamento, la cessione al mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, e le condizioni per il funzionamento dei meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In particolare con la delibera 281/05 (“Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”) l’Autorità ha provveduto alla definizione delle condizioni economiche per la connessione alle reti elettriche (a tensione superiore ad 1 kV) degli impianti di generazione di energia elettrica sia da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili. Il provvedimento ha innovato le previgenti condizioni introducendo maggiore chiarezza nelle procedure e principi di economicità nella fissazione dei corrispettivi per la connessione da parte di TERNA e delle imprese distributrici. Condizioni particolarmente favorevoli sono state previste per gli impianti di produzione elettrica che utilizzino fonti rinnovabili. Con la successiva delibera 86/06 sono state dettate“ Disposizioni in materia di modalità di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”. Modifiche alla delibera 281 sono state successivamente apportate dalla delibera 100/06 “Modificazione ed integrazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 dicembre 2006, n. 281/05”.

 

Si evidenzia l’opportunità di specificare in modo tecnicamente puntuale cosa si intenda per condivisione delle infrastrutture e proporzionalità del contributo.

 


 Articolo 47
(Copertura finanziaria)

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 47.

(Copertura finanziaria).

Articolo 47.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

    a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'auto­rizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

    a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'auto­rizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

    b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

    b) identica;

 

    b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrisponden­te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utiliz­zando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

 

 

L’articolo 47 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto legge in esame.

 

Si osserva, preliminarmente, come l’articolo, modificato nel corso dell’esame presso il Senato a seguito delle disposizioni onerose ivi introdotte, non contempli la copertura finanziaria del complesso delle disposizioni onerose introdotte dal Senato, posto che alcune di esse recano una autonoma norma di copertura[321].

 

Il comma 1, modificato, come accennato, nel corso dell’esame al Senato, quantifica gli oneri netti derivanti dal decreto legge in 8.351 milioni[322] di euro per l’anno 2007, 8,42 milioni[323] di euro per l’anno 2008 e 14,9[324] milioni di euro per l’anno 2009.

 

Ai sensi della lettera a), per l’anno2007 a tali oneri si provvede secondo le seguenti modalità:

§      quanto a euro 5.978 milioni con le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni, di cui all’articolo 1 del decreto in esame ( cfr. la relativa scheda di lettura);

§      quanto a euro 1.320[325] milioni mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84 – concernente il contributo al bilancio comunitario - già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro, come specificato dal Senato) nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato a seguito delle modifiche approvate a tale provvedimento nel corso dell’esame al Senato.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 1989 stabilisce che - per assicurare il concorso del finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988 - è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell’importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell’Italia in attuazione dell’accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988. Come accennato, nell'emendamento del Governo al disegno di legge di assestamento per il 2007, approvato dal Senato, è stata disposta la riduzione, tanto di competenza che di cassa, in misura pari a 1.300 milioni di euro, dello stanziamento di pertinenza dell'UBP 4.1.2.8 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, recante risorse proprie dell'Unione europea. Tale riduzione, come illustrato nella relazione di accompagnamento all'emendamento, deriva dalla rideterminazione delle quote richieste dalla Commissione UE quale contributo al bilancio comunitario per il 2007. Sul punto, nel corso del dibattito in 5a Commissione e in Aula al Senato sul ddl di assestamento, è stato sollecitato un chiarimento circa le cause e la eventuale natura permanente della riduzione del contributo italiano alla UE. Sempre nel corso dell’esame del ddl di assestamento era stata altresì segnalata la possibilità che l'indicata riduzione della u.p.b. relativa alle risorse proprie UE risulti collegata all'entrata in vigore della nuova normativa europea sul sistema delle risorse proprie. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha affermato che "sul contributo dell’Italia al bilancio dell’UE (…) i risparmi riguardano l’anno in corso e che non ci sono ancora elementi per poter affermar mare che si tratti di un effetto permanente". In tale quadro si innesta l'art. 21, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008 – attualmente all’esame del Senato - il quale dà piena e diretta esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla sua entrata in vigore[326].

§      quanto a euro 1.100 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

 

Il citato art. 61, comma 1, ha istituito, a decorrere dall’anno 2003, il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale sono confluite le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Successivamente, il fondo è stato rifinanziato ad opera delle singole leggi finanziarie annuali. Da ultimo, l’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto un incremento delle risorse del fondo di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015, così ripartito: 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015. A seguito del nuovo assetto della struttura di governo definito dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006), che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui al citato art. 61, co. 1, della legge n. 289/2002, risulta ora iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, all’UPB 6.2.3.12, capitolo 8425 “Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate”, in cui sono complessivamente allocate le risorse del Fondo che, ai sensi del citato articolo 61 della legge n. 289/2002, devono essere ripartite dal CIPE tra i diversi interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Negli altri stati di previsione sono iscritte le risorse annualmente ripartite dal CIPE con le sue delibere e destinate alla realizzazione degli interventi per le aree sottoutilizzate di competenza dei singoli Ministeri. Sulla base delle disposizioni introdotte dall’articolato della legge finanziaria per il 2007 (commi 716, 863 e 925) e dalle variazioni operate dalle Tabella D, E ed F, le disponibilità di bilancio ammontano a 4.281,2 milioni di euro per il 2007, a 4.713,8 milioni per il 2008 e 9.795 milioni per il 2009.Rispetto alle disponibilità iscritte nel bilancio triennale 2007-2009, va inoltre segnalato che il comma 507 della medesima legge finanziaria per il 2007 ha accantonato e reso indisponibili una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate stimata in 431 milioni per il 2007, 441 milioni per il 2008 e 670 milioni per il 2009.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2008, attualmente all’esame del Senato, all’articolo 69 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo già stanziate dalla finanziaria 2007. In particolare, ferma restando la dotazione complessiva di 64.379 milioni di euro, le risorse per il 2008 sono aumentate da 100 milioni a 1.100 milioni di euro, mentre quelle per il 2009 sono diminuite da 5.000 a 4.400 milioni; vengono poi specificate le risorse per ciascuno degli anni da 2010 a 2015 per i quali la legge finanziaria 2007 aveva indicato soltanto lo stanziamento complessivo; la Tabella D del medesimo disegno di legge dispone inoltre un rifinanziamento del FAS di 1 miliardo e 100 milioni di euro per il 2008, di 7,4 milioni per il 2009 e di 11,7 milioni per il 2010.

§      quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando quanto a 1 milione di euro l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 4 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Ai sensi della lettera b) del comma in esame, per gli oneri relativi agli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del sopra illustrato Fondo per le aree sottoutilizzate, di cuiall’art. 61, comma 1, della legge finanziaria per il 2003.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata aggiunta una lettera b-bis), la quale prevede che 5 milioni di euro per l’anno 2007, 3,02 milioni per l’anno 2008 e 3,6 milioni a decorrere dall’anno 2009, siano posti a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero per l’anno 2007, e quello relativo al Ministero dell’università e della ricerca per la copertura degli oneri relativi agli anni 2008 e 2009.

 

Si rileva come le disposizioni di cui alla lettera b-bis, relative a tutto il triennio di riferimento, con in aggiunta oneri a regime dal 2009, si sovrappongano alla norma di copertura di cui alla precedente lettera b), la quale prevede, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, una riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate corrispondente al complesso degli oneri indicati per tali anni dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Per quanto concerne, in generale, la copertura finanziaria del provvedimento, si osserva come essa, determinando l'utilizzo di maggior gettito prodotto a legislazione vigente per la copertura di nuovi oneri di spesa, riproponga, almeno in parte, il medesimo schema di copertura già adottato in occasione del decreto-legge n. 81 del 2007. Anche in tal caso, infatti, l’articolo 1 del decreto devolve, sulla base del primo periodo dell'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007[327], le maggiori entrate tributarie registrate nell’assestamento per l’anno 2007 rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, agli obiettivi di finanza pubblica definiti dal DPEF 2008-2011 e dalla relativa Nota di aggiornamento, al lordodell’utilizzo di cui al decreto medesimo.

 

Inoltre, sempre in modo analogo all’operazione effettuata il giugno scorso con il decreto legge n. 81, il decreto in esame reca una serie di interventi di maggiore spesa e/o minore entrata che concretizzano – in termini di conto della P.A. – una manovra espansiva che - senza tener conto delle disposizioni onerose introdotte nel corso dell’esame al Senato, alcune delle quali di entità rilevante[328] – risulta pari a circa lo 0,5% del PIL per l’anno 2007, traducendosi in un peggioramento in pari misura del saldo complessivo della P.A. rispetto alla situazione “ante-decreto”, come indicato del resto nei quadri di finanza pubblica contenuti nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011.

 

Al riguardo si osserva, anzitutto, come sul piano delle regole contabili la possibilità di utilizzare a copertura previsioni di maggiori entrate, prevista annualmente da una norma della legge finanziaria, si pone come un’eccezione (disciplinata per il singolo esercizio) rispetto alla prescrizione di tipo sistematico contraria a tale possibilità.

 

L’articolo 11-ter della legge di contabilità[329] (che si pone come norma attuativa dell’articolo 81 Cost, e in quanto tale in una posizione rafforzata rispetto alla legge finanziaria annuale) richiede infatti una variazione normativa ad hoc, proprio a garanzia della solidità dei mezzi di copertura, che non possono consistere in semplici previsioni di maggiori entrate. La possibilità di adottare in corso d’anno una manovra espansiva (quindi in re ipsa peggiorativa dei saldi tendenziali) risulta pertanto problematica, a fronte delle regole fissate dall’articolo 81, commi 3 e 4, della Cost. e dalla relativa normativa contabile di attuazione (legge n. 468 del 1978), che sostanzialmente richiedono la compensazione finanziaria delle leggi di spesa (o minore entrata) in corso d’anno. Ciò determina una certa rigidità del quadro contabile rispetto a opzioni di politica di bilancio che prevedano misure espansive, caratterizzandole come eccezione alle ordinarie regole di copertura.

 

La possibilità di adottare in corso d’anno manovre espansive rientra peraltro normalmente nell’orizzonte di riferimento dell’Esecutivo e non sembra poter essere esclusa a priori, soprattutto quando tali manovre si collocano in un quadro tendenziale in miglioramento sul lato delle entrate e, per tale ragione, non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi fissati ad inizio esercizio. Lo schema di copertura può essere pertanto ritenuto coerente con il quadro contabile di riferimento in quanto migliorativo rispetto agli obiettivi già prefissati, sia pure in una misura inferiore rispetto a quanto si sarebbe determinato senza utilizzare una parte del miglioramento a legislazione vigente[330].

 

Nei precedenti assimilabili alla fattispecie in esame[331], il quadro contabile di riferimento che ha consentito di realizzare manovre con effetto espansivo al di fuori della manovra annuale di finanza pubblica (cioè in corso d’anno) è stato individuato in una norma della legge di contabilità (articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978), secondo la quale la legge finanziaria indica annualmente la quota di nuove o maggiori entrate che non può essere utilizzata per la copertura di nuova o maggiori spese. Tale regola è stata interpretata nel senso che è quindi ipotizzabile destinare il miglioramento, in tutto o in parte, alla copertura di nuovi interventi. Sulla base di tale impostazione è stata inserita ogni anno nella legge finanziaria una norma “di chiusura”, tale da stabilire i limiti e le condizioni dell’utilizzo in corso d’anno, a finalità di copertura, degli andamenti di bilancio più favorevoli rispetto alle previsioni, ovvero degli errori di previsione positivi.

 

Come accennato, sul piano normativo la base di copertura del decreto legge in esame è riconducibile al citato articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007, che disciplina l’utilizzo delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente. Tale norma delimita la possibilità di utilizzo delle maggiori entrate richiedendo:

 

§      prioritariamentela tutela dei saldi stabiliti con la manovra di finanza pubblica 2007;

§      una specifica natura del gettito utilizzabile (maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione e a carattere permanente);

§      una particolare tipologia di misure finanziabili attraverso tale meccanismo (riduzione della pressione fiscale finalizzata a obiettivi di sviluppo e di equità fiscale, con priorità per misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti a fasce di reddito più basse).

 

A tale ultimo proposito, si rileva come su un totale di maggiori entrate per il 2007 pari a 5.978 milioni di euro, solo una quota di esse sia stata destinata alle finalità di riduzione ed equità fiscale indicate dal citato articolo 1, comma 4, delle legge finanziaria per il 2007[332].

 

In tale ambito rientrano le misure di cui all’articolo articolo 44, comma 3, del decreto-legge a favore dei contribuenti a basso reddito.Al riguardo, si osserva come l’entità di tali misure, i cui oneri erano originariamente quantificati in 1,9 miliardi di euro per il 2007, sia stata raddoppiata nel corso dell’esame presso il Senato, ponendo parte della copertura finanziaria di tale ampliamento degli assegni a favore degli incapienti a valere sulle risorse di un fondo (costituito dai depositi dormienti) le cui procedure di costituzione non risultano allo stato ancora completate (cfr. la riguardo la scheda di lettura relativa all’art. 44)[333].

 

 



[1]    Si ricorda che il disegno di legge di assestamento (di cui all’articolo 17, comma 1, delle legge n. 468 del 1978) presentato al Senato aveva già registrato maggiori entrate tributarie, pari a 7.403 milioni di euro, rispetto alle previsioni del bilancio dello Stato 2007.

Tali maggiori entrate registrate in corso d’anno ed iscritte nel disegno di legge di assestamento sono state utilizzate, per un importo pari a 4.131 milioni di euro per l’anno 2007, a copertura degli oneri recati dal citato decreto legge n.81/07, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” (convertito, con modificazioni, dalla legge n.127/07).

Successivamente, nel corso dell’esame presso il Senato, sono state introdotte modificazioni al disegno di legge di assestamento che hanno comportato una revisione in aumento delle previsioni in conto competenza relative alle entrate (+ 5.978 milioni di euro) e alle spese (-2.032 milioni di euro). Tali ulteriori maggiori entrate tributarie sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal decreto legge in esame (sul punto si veda, oltre, la scheda di lettura dell’articolo 47).

[2]     Il nuovo quadro programmatico dell’indebitamento netto della PA indica poi il 2,2 per cento del PIL nel 2008, l’1,5 nel 2009 e lo 0,7 nel 2010, sino a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2011.

[3]    Tale stima è peraltro inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno, che al netto degli effetti del decreto legge n.81/07 prevedeva un indebitamento netto tendenziale pari al 2,1 per cento.

[4]    Ci si riferisce, in particolare, al raddoppio delle misure in favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. incapienti) di cui all’articolo 44 del decreto legge.

[5]    Si osserva, inoltre, come al netto degli effetti delle due manovre espansive adottate in corso d’anno con decretazione d’urgenza (DL. 81 e DL. 159 in esame), l’indebitamento netto per il 2007 si sarebbe attestato all’1, 5 per cento del PIL.

[6]    La Commissione ambiente della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 25 luglio scorso.

[7]    D.M. 7 marzo 2007, n. 45, “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2006, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”.

[8]    L’articolo 13-bis del D.L.. reca alcune modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”). Il comma 2 di tale articolo 13-bis rimette ad un decreto del Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, l’attuazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo.

[9]    L. 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[10]   I dipendenti pubblici sono assicurati ai fini pensionistici presso l’INPDAP; ciò vale anche per gli impiegati dello Stato, poiché, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, è stata istituita presso l’INPDAP, a decorrere dal 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali. Tuttavia, rimangono alcune eccezioni a tale regola. Per esempio, i dipendenti dell’INPS, dell’ENPALS e dell’IPOST sono assicurati presso i rispettivi istituti di appartenenza. Inoltre i dipendenti di altri enti pubblici ormai privatizzati (Cassa depositi e prestiti e CONI), al momento della trasformazione in soggetto di diritto privato, hanno potuto optare se rimanere iscritti all’INPDAP o al contrario transitare alle gestioni previdenziali INPS.

[11]   Il regolamento in questione è entrato in vigore il 25 aprile 2007.

[12]   D.M. 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[13]    La procedura ora ricordata, ricalca, con alcune modifiche, quella disciplinata dall’articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, la legge in esame si differenzia dall’articolo 5 del citato D.Lgs n. 112 del 1998 quanto ai presupposti, che sono da quest’ultimo espressamente e specificamente individuati, mentre gli aspetti procedurali sono pressoché identici.

[14]   L’articolo 5, comma 3, citato, recita: “In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può’ adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e’ immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-Regioni” e alla Conferenza Stato-Citta’ e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità’ montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Quest’ultimo recita: “3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi”.

[15]    Rispetto al testo del citato articolo 5 del decreto legislativo 112 del 1998, può osservarsi che vi sono alcune differenze:

­l’ente territoriale non è avvertito ex ante (come già D.Lgs. n. 112, art. 5) e neppure appare, nella procedura del comma 4, avvertito ex post (è destinataria di comunicazione solo la Conferenza). Nella disciplina dell’articolo 5 del d.lgs. n. 112/98 e dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 59/97 i provvedimenti adottati in via d’urgenza sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 citato (ossia la Conferenza Stato-Regioni, la Regione interessata e la Commissione parlamentare per le questioni regionali);

­il Governo non sembra tenuto al riesame a seguito della richiesta dell’ente. Nella disciplina dell’articolo 5 del D.Lgs. 112/1998 e dell’articolo 8, comma 3, della L. 59/1997 il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi”.

[16]    Cfr. l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

[17]   Il citato SiVeAS è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

[18]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[19]   Le somme concernenti il citato ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il Decreto ministeriale 4 maggio 2007.

[20]   Si ricorda che le regioni che presentano disavanzi strutturali hanno stipulato l’accordo inclusivo del piano di rientro dal deficit sanitario nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

[21]   La legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) ha stabilito i seguenti livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale: 96.040 milioni di euro per il 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo); 99.082 milioni di euro per il 2008; 102.285 milioni di euro per il 2009. Si ricorda che il livello di spesa per il 2006, a seguito della legge finanziaria per il 2006, ammontava a 90.960 milioni di euro. La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 797) ha peraltro incrementato di 2.000 milioni di euro il finanziamento per l’anno 2006 a favore del Servizio sanitario nazionale.

[22]   In proposito, cfr. il D.M. 27settembre 2002 (Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L. 8 agosto 2002, n. 178).

[23]   Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[24]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

[25]   La norma sembra far riferimento alle risorse integrative rispetto al livello di finanziamento fissato dall’Accordo dell'8 agosto 2001 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni (Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001). In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Si ricorda che il livello di spesa per il 2006, a seguito della legge finanziaria per il 2006, ammontava a 90.960 milioni di euro. La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 797) ha peraltro incrementato di 2.000 milioni di euro il finanziamento per l’anno 2006 a favore del Servizio sanitario nazionale. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto, infine, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007.

[26]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonché i compiti attribuiti dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge istitutiva dell’Agenzia. Si tratta, in particolare, della valutazione costo-efficacia nel caso di immissione di nuovi farmaci e di revisione del prontuario terapeutico, dell’individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, inclusa la definizione dei relativi criteri del prezzo, nonché dell’attività di consulenza per la Direzione generale ed il Consiglio di amministrazione. La Commissione adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, ed è composta dal Direttore generale, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un suo delegato e da diciassette membri di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci, di cui sette designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e nove dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui uno con funzione di vicepresidente. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati per più di una volta.

[27]   Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni.

[28]   L’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio provvede a:

-     raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;

-     svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;

-     redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.

-     L’articolo 18 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) ha trasferito l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali all’AIFA.

[29]   Ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[30]   L’AIFA ha approvato le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con provvedimento del 29 gennaio 2007.

[31]   Con la determinazione del9 febbraio 2007 sono state approvate le richieste relative alle aziende farmaceutiche che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay back.

[32]   Il D.M. 16 febbraio 2001 (Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90, S.O.) prevede che, per l'acquisizione al sistema dei dati economici, a partire dall'anno 2001, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste in alcuni modelli, tra cui il modello CE concernente la rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - (rilevazione a preventivo e a consuntivo). Cfr. anche il D.M. 23 ottobre 2006 (Estensione alle aziende ospedaliere già policlinici universitari a gestione diretta dell'obbligo della redazione dei modelli economici previsti per le aziende sanitarie).

[33]   Cfr. l’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006.

[34]   Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria

[35]   In proposito, si segnala il D.M. 27 settembre 2002,Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249, S.O.

[36]   I livelli essenziali di assistenza sanitaria sono stabiliti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001.

[37]   Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome sul documento di linee-guida inerente il progetto «Ospedale senza dolore». Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 2001, n. 149.

[38]   Si tratta, in particolare, di nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo di cui al comma 5, lettera g), del citato articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003.

[39]   La norma demanda, inoltre, ad un successivo provvedimento la ripartizione della dotazione organica ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al D.M. 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute.

[40]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[41]   L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

[42]   Il Direttore generale adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unità complessivamente, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento.

[43]   Per completezza, si ricorda che la citata quota del suddetto Fondo è destinata altresì:

1)       all'istituzione, nell'àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2)       alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva;

3)       alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci.

[44]    La Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) è contenuta nella decisione del 23 luglio 1996, n. 1692/96/CE, “Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”, e successive modificazioni.

      La decisione stabilisce gli orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee d’azione previste nel settore della rete transeuropa dei trasporti; tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete su scala comunitaria.

[45]    Pubblicata nella G.U. 21 marzo 2002, n. 68, S.O..

[46]    Pubblicata nella G.U. 6 novembre 2003, n. 258.

[47]    Pubblicata nella G.U. 29 giugno 2005, n. 149.

[48]    Pubblicata nella G.U. 12 novembre 2005, n. 264.

[49]    Pubblicata nella G.U. 16 dicembre 2006, n. 292.

[50]    Pubblicata nella G.U. 23 novembre 2006, n. 219.

[51]   L’IPSEMA - Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo - è l’ente pubblico che gestisce in Italia l’assistenza e la previdenza nei confronti della categoria dei marittimi, che per tipo di attività e condizioni di lavoro sono esposti a fattori di rischio peculiari.

[52]   Le medesime procedure sono disciplinate dagli artt. 57, comma 2 e 221, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

[53]    Definito dal medesimo articolo 38 come “il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico”.

[54]   Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[55]   Deve trattarsi di imprese costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (art. 3, co. 2) ovvero la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali nona venti scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis).

[56]    Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[57]   D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[58]   Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[59]   L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[60]   L. 7 agosto 1990 n. 250 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa

[61]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[62]   Per completezza di informazione si segnala che la medesima disposizione all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990) assegna contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero sempre in subordine al possesso di deteminati requisiti.

[63]   Tali requisiti sono i seguenti:

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora in àmbito locale a carattere commerciale, è richiesta la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora in àmbito nazionale a carattere commerciale, è richiesta la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, è richiesta la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro;

­       i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 14231956, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;

­       uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.

[64]   In attuazione di tale norma è stato emanato, con DM 1 ottobre 2002, n. 225, il Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione dei contributi per le emittenti radiofoniche locali.

[65]   Si ricorda che tali proventi sono previsti all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989.

[66]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[67]   Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il D.Lgs. ha definito nelle linee generali, il secondo ciclo dell’istruzione costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, per il quale lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni.

[68]   A tale adempimento ha provveduto il Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.

[69]   D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[70]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[71]   Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

[72]   Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[73]   Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[74]   Il decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (GU 17 agosto 2007, n. 190, S.O.).

[75]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[76]   Ai sensi del citato comma 3, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione, devono recare la denominazione di «regolamento», essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[77]    Si fa presente che lo stesso comma 580 prevede che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e l’inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.

[78]    Legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

[79]    Quest’ultimo termine è stato introdotto dall’art. 4, co. 1-ter, del già citato D.L. 300/2006.

[80]    D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[81]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[82]    D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[83]    Legge 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.

[84]    Sito Internet: http://www.sspa.it.

[85]   D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[86]   Si ricorda che è stato recentemente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari sull’atto del Governo n. 157, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo schema di regolamento reca all’art. 15, comma 3, l’elenco degli Istituti dotati di autonomia speciale:

a)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ;

b)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare;

d)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f)       Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g)      Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;

h)      Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i)       Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l)       Archivio centrale dello Stato.

[87]   Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale.

[88]   Il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica, che sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata, e ne curano l'aggiornamento periodico.

[89]   L’integrazione è stata introdotta da un emendamento approvato al Senato.

[90]   Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

[91]   Si ricorda che le funzioni amministrative statali nella promozione delle attività teatrali e delle altre forme di spettacolo sono oggi esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

[92]   Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

[93]    Si consideri che i commi 183-186 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) hanno stabilito la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli incrementi retributivi per il personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

      In particolare sono stanziati:

-       per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 183);

-       per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 184).

[94]    Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[95]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[96]    D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, Istituzione di un Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio

[97]    Legge 4 giugno 1985, n. 281, Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.

[98]    Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

[99]   Le tecnologie ‘proprietarie’ sono basate su standard proprietari, ideate e realizzate da un gruppo di soggetti, dette anche ‘chiuse’ per differenziarle dalle tecnologie ‘aperte’, basate su standard documentati accessibili e gratuiti.

[100]Nel settore radiotelevisivo, il termine

-        “switch-on” indica l’avvio della trasmissione in digitale;

-        "switch-over" indica la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, dall'introduzione del digitale fino allo "switch-off" della trasmissione in tecnica analogica, cioè il periodo in cui la trasmissione in digitale e quella in analogico convivono.

-        “switch-off” indica la fine della trasmissione in analogico.

[101]“Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”.

[102]“Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie”.

[103]L’articolo 2 della direttiva 2002/77/CE fa espresso divieto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. L’articolo 4 dispone che gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e che l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

[104]  Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

[105]Durante l’esame al Senato è stata ridotta di un milione l’originaria dotazione complessiva del comma 1, che era di 500 milioni di euro.

[106]Durante l’esame al Senato è stata ridotta di 21 milioni l’originaria dotazione complessiva del comma 2, che era di 410 milioni di euro.

[107]Durante l’esame al Senato è stata ridotta di 5 milioni l’originaria dotazione, che era di 225 milioni di euro.

[108]Durante l’esame al Senato è stata ridotta di un milione l’originaria dotazione, che era di 5 milioni di euro.

[109]Fonte: sito Internet www.unicef.it

[110]Il comma 4-bis in questione prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano determinate con regolamenti emanati ai sensi del precedente comma 2, ovvero mediante Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Tale modalità si applica ai regolamenti volti a disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge in base alla Costituzione, e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. Sempre il comma 4-bis specifica che i regolamenti in oggetto sono da emanare su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del Tesoro (attuale Ministro dell'economia e finanze), e devono tra l'altro procedere al riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari, conferendo a detti uffici competenze di supporto dell'organo politico e di collegamento tra esso e l'Amministrazione.

[111]La suddetta U.P.B. è denominata “5 per mille IRE volontariato e ricerca”. La dicitura del capitolo è invece “Fondo corrispondente a quota parte dell’importo del 5 per mille del gettito IRE, da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell’università, nonché per attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti”.

[112]Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[113]Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm

      Quanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. Quanto alla sospensione delle esecuzioni disposta dall’art. 80, comma 22, della legge finanziaria per il 2001, la stessa è applicabile alle sole esecuzioni già in corso prima del 1° gennaio 2001 (data di riferimento del primo blocco, poi – semplicemente – sempre prorogato) e già allora sospese. Il “blocco”, quindi, continuerebbe in tutto e per tutto per gli sfratti in località che erano (e sono) ricomprese in Comuni ad alta tensione abitativa.

[114]Tale documento è disponibile anche all’indirizzo: http://www.solidarietasociale.gov.it/ NR/rdonlyres/309C1392-D1E1-4F55-B482-F67F11FA6919/0/Documentofinale17maggio.pdf

[115]Il decreto-legge è entrato in vigore il 3 ottobre. Il termine di venti giorni scade quindi il 23 ottobre.

[116]Vale a dire entro il 2 novembre.

[117]Il DM 17 marzo 2003 ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome, secondo le quote percentuali indicate dall’art. 1, le quote di limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale) e all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate).

[118]Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[119]Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[120]I primi progetti denominati “Contratti di quartiere” sono stati approvati con il DM 22 ottobre 1997. Si trattava di programmi complessi per il recupero delle periferie urbane costituiti da interventi edilizi su edifici residenziali, urbanizzazione primaria, piazze e verde, centri anziani, centri sanitari, spazi sportivi, servizi pubblici e spazi per i giovani. Obiettivo dei contratti di quartiere era quello di intervenire sulle periferie più degradate con interventi non solo di riqualificazione edilizia o urbanistica, ma anche e soprattutto di recupero sociale.

[121]http://209.85.135.104/search?q=cache:KQZSLIEfv1UJ:www.infrastrutturetrasporti.it/ page/standard/vlink.php%3Fid%3D3111+decreto+21+novembre+2003+contratti+di+quartiere&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it.

[122]L’ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia (aggiornate al 31 dicembre 2005) (Doc. CXLVII, n. 5) è stata trasmessa alle Camere il 15 giugno 2007.

      In tale documento viene fornito un quadro riepilogativo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2005 assegnati dallo Stato per la salvaguardia di Venezia (ivi compresi quelli assegnati dal CIPE al “Sistema MO.S.E.” nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001) che ammontano a 8,5 miliardi di euro.

      A tale importo va poi aggiunto il finanziamento di 380 milioni di euro disposto dalla delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006 per la continuazione dei lavori relativi al “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” a valere sui fondi recati dall’art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

      Lo stanziamento complessivo (escluse le somme autorizzate dal comma in esame) risulta quindi di circa 8,9 miliardi di euro.

      Nella medesima relazione si auspica lo stanziamento di “ulteriori fondi per la legislazione speciale per Venezia” per proseguire “in una visione sistemica e globale dell’opera di salvaguardia”.

[123]Dati tratti dal Terzo Rapporto sullo stato di attuazione della legge obiettivo, curato dal servizio studi della Camera.

[124]Procedura 2003/4762.

[125]Ulteriori informazioni sul parco scientifico-tecnologico sono disponibili sul sito internet http://civis.comune.genova.it/uc5_web/interna.php?codp=ERZE01

[126]  Come modificato dall’art. 4, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[127]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unicodelle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[128]Cfr. http://finanzalocale.interno.it/pub/dissesto/dissfinoggi.pdf

[129]L’articolo 255 del TUEL disciplina l’ipotesi di finanziamento, da parte dello Stato, degli oneri di un mutuo assunto per il risanamento dell’ente locale dissestato, assunto dall'organo straordinario di liquidazione in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno. Si ricorda tuttavia che le disposizioni degli artt. 242 – 269, relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi dell’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[130]http://www.provincia.udine.it/italiano/Ente/Uffici/Istituzionale/Comunicazione/Stampa/ Comunicati/2006/Palmanova---Manzano.doc

[131]http://www.regione.fvg.it/rafvg/urbanistica/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/ RAFVG/AT10/ARG2/FOGLIA3/&template=print

[132]G. U. n. 208 del 7 settembre 2007.

[133]http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/GetDoc.aspx/17830.pdf

[134]  Il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra 2003-2010, è consultabile all’indirizzo internet:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf. Si ricorda che il 18 dicembre 2006 i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno approvato (con decreto DEC/RAS/1448/2006) il PNA delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Tale piano è stato trasmesso alla Commissione europea , che ha espresso il prescritto parere ai fini della predisposizione del successivo schema di decisione di assegnazione. L’accoglimento del Piano da parte della Commissione europea è condizionato ad alcuni cambiamenti tra i quali la riduzione del quantitativo totale di quote di emissione proposto. L’assegnazione annua autorizzata di quote di emissione è pari a 195,8 milioni di tonnellate di CO2, il 6,3% in meno di quanto proposto dall’Italia”

[135]Seduta del 19 luglio 2006.

[136]Cfr. il sito http://www.parcoiblei.it.

[137]Gli ulteriori incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

[138]Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

[139]Reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

[140]Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

[141]Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.

[142]Gazz. Uff. 14 settembre 2007, n. 214.

[143]Gazz. Uff. 5 gennaio 2007, n. 4.

[144]Il testo dell’art. 9 deriva dall’approvazione, nella seduta dello scorso 30 maggio sull’A.C. 2272-bis-A, di un emendamento della Commissione e un subemendamento ad esso riferito (emendamento 6. 0300 e subemendamento Bonelli 0.6.0300.3).

[145]Si tratta di una definizione che riproduce quella recata dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge Galli, che nel 1994 introdusse una profonda riforma del settore volta ad unificare “in un unico ciclo di prestazioni attività fino a quel momento separatamente considerate e conseguentemente organizzate secondo soluzioni particolari. E così il servizio idrico diventa “integrato”: un ampio contenitore, che raccoglie al suo interno il complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, oltre che di fognatura e depurazione delle acque reflue” con l’intento di “rimediare alla “parcellizzazione” operativa che i vecchi meccanismi avevano generato, con migliaia di strutture deputate alla gestione e una certa dispersione di risorse economiche”. C. Mancuso, Il servizio idrico integrato in Emilia-Romagna: tra esigenze di aggregazione e nuovi municipalismi, in “Le istituzioni del federalismo” n. 2/2006. Tale numero della rivista è un fascicolo monografico dedicato al servizio idrico integrato, completamente disponibile anche all’indirizzo internet http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_2_2006/indice2_06.htm.

[146]Costituenti il Titolo II della Sezione III della Parte terza del decreto n. 152.

[147]Si ricorda che nello schema di decreto legislativo correttivo al codice ambientale (art. 2, co. 13) , su cui la Commissione ambiente ha espresso parere nella seduta del 24 ottobre, prevede – attraverso due novelle all’art. 147 relativo all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e all’art. 150 sulla scelta della forma di gestione e procedure di affidamento – l’unitarietà, anziché l’unicità, della gestione del servizio idrico integrato.

[148]Tale novella ha consentito di superare le difficoltà operative legate al fatto che in alcune regioni non si era provveduto a conferire personalità giuridica agli enti d’ambito, secondo quanto sottolineato nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l’anno 2005, redatta nel luglio 2006 dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e consultabile all’indirizzo internet http://www2.minambiente.it/Sito/cvri/docs/relazione_2005.pdf.

[149]Si segnala che l’articolo 2, comma 14, del già richiamato schema di decreto legislativo correttivo richiede la condizione che i comuni gestiscano l’intero servizio idrico integrato, nonché il consenso dell’Autorità d’ambito competente.

[150]Vale a dire entro il 29 aprile 2007.

[151]A tal fine deve essere considerata sia la dizione del comma 1 dello stesso art. 113 - nel quale le norme in esso contenuto si autodichiarano (con una certa contraddittorietà) “inderogabili e integrative delle discipline di settore” – sia la dizione del successivo comma 5, ove si dispone che “l’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea”, pur proseguendo poi in una precisa elencazione delle tre note modalità di affidamento (a società di capitali, con gara, a società a capitale misto con scelta del socio privato attraverso gara e affidamento in house).

      Infine, sempre al fine di chiarire l’intreccio fra norme generali e norme di settore, il comma 5-bis aggiunge che “le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio”.

[152]Affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

[153]Tale disposizione prevede che la gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.

      Il quarto periodo della medesima disposizione precisa che “le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore”.

      Occorre ricordare che la sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale – che rappresenta il principale riferimento giurisprudenziale successivo al Titolo V in materia di riparto di competenze Stato/Regioni nella materia dei servizi pubblici locali - ha disposto che “l’art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale” e ha pertanto dichiarato illegittimi il secondo e il terzo periodo di tale disposizione. 

[154]Si tratta di uno dei decreti ministeriali del 2 maggio 2006, di cui il Ministero dell’ambiente ha comunicato l’inefficacia  di tale decreto, poiché privi del necessario visto della Corte dei conti (G.U. n. 146/2006).

[155]Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:

-       l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del D.L. 148/93;

-       il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

-       la promozione dell'imprenditorialità giovanile;

-       il finanziamento dei contratti di solidarietà;

-       ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).

[156]Si ricorda che il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 468 del 1997 ha dettato disposizioni transitorie valide per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso risultavano impegnati da oltre 12 mesi in progetti di L.S.U. approvati ai sensi del D.L. 510 del 1996. In particolare, il comma 4 ha disposto che le pubbliche amministrazioni debbano riservare ai soggetti utilizzati in ASU una quota del 30% dei posti per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da ricoprire mediante avviamento a selezione.

[157]L’articolo 7, comma 1, del richiamato D.Lgs. 81 del 2000 ha stabilito che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, è riconosciuto il contributo in precedenza evidenziato per ciascun soggetto assunto.

      Il comma 6 del medesimo articolo ha previsto che tale contributo è riconosciuto, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, anche ai soggetti collocati in ASU a cui le amministrazioni pubbliche avessero precedentemente attribuito incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili. Si precisa che la corresponsione di tale contributo comporta la decadenza da ogni altro beneficio previsto dal D.Lgs. 81/2000 a carico del Fondo per l’occupazione.

[158]  I lavori di pubblica utilità erano quelli attivati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Tali lavori potevano concernere i territori delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e delle Province di Massa-Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo.

[159]Si ricorda che l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco Nazionale della Maiella era prevista dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 ed è stata poi attuata da due D.P.R. del 5 giugno 1995.

In merito alle risorse finanziarie da destinare a tali parchi, si rammenta che con l’art. 94, comma 12, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) era stato disposto, al fine di far fronte alla crisi occupazionale, un finanziamento straordinario pari a 1 milione di euro, per ciascuno dei suddetti anni, a favore del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Si ricorda, infine, che nello schema di decreto ministeriale con il quale vengono annualmente ripartite le risorse ordinarie a favore degli enti parco sul quale la VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni il 5 luglio 2006, i contributi a favore dei due parchi avevano subito una sensibile riduzione rispetto al 2005. Per il Gran Sasso e Monti della Laga il finanziamento si è ridotto del 7,9% e per il Parco della Maiella del 4,6%.

[160]Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni disposto dal precedente comma 95 per le amministrazioni dello Stato ed alcuni enti pubblici. In particolare le medesime amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

[161]  Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, conv, con mod., dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[162]Art. 5 della legge n. 1295 del 1957, recante Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

[163]D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, conv, con mod., dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[164]Le disposizioni della L. 1295/1957 sono state, successivamente, modificate e integrate dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.

[165]Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'art. 151 stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

[166]Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2007 (non pubblicato in G.U.) Ministro per le politiche giovanili d’intesa con Min BAC e MEF (Ricostituzione degli organi dell’istituto per il credito sportivo) attuazione art.1, comma 1297 della legge finanziaria 2007

[167]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[168]Recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia creditizia e finanziaria e adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.

[169]  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. L'articolo 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabilisce l'ordinamento delle agenzie ed, in particolare, prevede, al comma 1, che tali agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Tali agenzie operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Il comma 2 del citato articolo precisa altresì che tali agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro, secondo le disposizioni previste dalla suddetta norma e da quelle generali

[170]  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 327 del 24 novembre 2006.

[171]  Membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE.

[172]  Sono quei paesi che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

[173]  Tale partecipazione è connessa alla conclusione di accordi quadro riguardanti l’adesione di tali Paesi ai programmi comunitari.

[174]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri).

[175]In particolare, l’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù ha il compito di realizzare il programma d’azione comunitaria Gioventù per il periodo 2000-2006, di cui alla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, è stata conferita, tra l’altro, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive la delega ad esercitare, congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani.

[176]Rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[177]Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[178]L’articolo 8 del D.L. 138/2002 ha disposto un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata “CONI Servizi SpA”, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze), chiamata a sostenere l’insieme delle attività dell’ente. Per quanto concerne i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi S.p.A., la norma ha previsto che i rapporti, anche finanziari, vengano disciplinati da un contratto di servizio annuale e che il personale alle dipendenze del CONI venga trasferito alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.

[179]Gli assistiti dalla fondazione ONAOSI sono:

-       gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi;

-       i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione;

-       i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale;

-       i figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale.

Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti sono:

-       ammissione nei Convitti/Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane;

-       contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguìto (con un’integrazione per gli studenti fuori sede) e alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;

-       interventi diretti a favorire la formazione;

-       interventi speciali in favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-       convenzioni con università, istituti e centri di ricerca per specializzazioni post lauream;

-       ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o ad essi strumentale, complementare o comunque connessa.

[180]Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

[181]Il comma 485 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha riformulato l’originaria lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, precisando che il contributo obbligatorio si applica a tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con regolamenti approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

[182]  Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

[183]L’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 509 del 1994 prevede che la vigilanza sulle associazioni o fondazioni interessate dalle procedure di trasformazione (tra cui l’ONAOSI) è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i predetti Ministeri, approva lo statuto e i regolamenti e le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.

[184]Con riferimento al citato articolo 3, comma 1, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 355 del 25 ottobre 2006, si è pronunciata su alcune questioni di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con riferimento alla lettera f) del suddetto comma (che prevede la facoltà dei creditori esclusi dalla massa passiva di proporre ricorso al Ministro dell’interno) e rilevato l’infondatezza della questione concernente la disposizione di cui alla lettera b) dello stesso comma. Quest’ultima disposizione – si ricorda – prevede che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta sia rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; conseguentemente, gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva. Il giudice a quo, muovendo dalla premessa che la locuzione “opposizione giudiziale” utilizzata dal legislatore non può riferirsi che ai creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo, ha segnalato che la norma potrebbe comportare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori. La Corte, nel rilevare che “«l'opposizione giudiziale» – non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale”, ha osservato che l’inserimento nella massa passiva va effettuato con riferimento a tutti i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal momento dell’eventuale intervento nella procedura esecutiva.

[185]Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 20 aprile 2006, ha sancito (su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, ove prevede che i beni mobili e immobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte destinate all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza (appartenenti alla Fondazione) siano definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. In proposito, la Consulta ha osservato che “la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale – qual è la Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.

[186]L’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 disciplina i casi di prelazione e riscatto agrari e le procedure per l’esercizio di tali diritti. In particolare, prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

[187]L’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 modifica l’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. La legge ha esteso, tra l’altro, il diritto di prelazione ai seguenti soggetti:

-       mezzadro o colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

-       coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

      Nel caso di vendita di più fondi, inoltre, è stato stabilito che ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

[188]Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. Sul riordino della disciplina in materia cfr. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

[189]Il Centro EBRI è stato fondato e ispirato scientificamente dalla senatrice Rita Levi-Montalcini, vincitrice del premio Nobel nel 1986 per la scoperta del Fattore di Crescita Nervoso (Nerve Growth Factor, NGF).

[190]In particolare ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 698 del 1950, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

-       avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

-       agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

-       agevolare il loro collocamento al lavoro;

-       rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per l'elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

-       collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

-       promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci (articolo 3).

Con il D.P.R. 31 marzo 1979, l’Ente ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico e ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato.

[191]L’Unione, che svolge attività senza fine di lucro, si propone come finalità di: esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria; onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti; mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà; praticare l'elevazione spirituale dei soci; rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio; praticare assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale; esercitare e svolgere tutti i compiti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS; attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

[192]In base allo statuto, tali obiettivi sono perseguiti, tra l’altro, attraverso l’istituzione di apposite strutture di assistenza e riabilitazione, la promozione di rapporti con enti istituti ed università italiani ed esteri, lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico, la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell’opinione pubblica, perché venga favorita la prevenzione di tali handicap, la formazione di operatori qualificati.

[193]La Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica viene costituita nel 1948 dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) per gestire le partecipazioni nell'industria meccanica e cantieristica acquisite nei primi 15 anni di vita dell'IRI. Nel 1992 la società entra in borsa con la nuova denominazione di Finmeccanica Società per Azioni. Nel 2000 si riduce la presenza pubblica nel capitale Finmeccanica, collocando sul mercato quasi tutta la partecipazione IRI, per un controvalore di oltre 5 miliardi di euro. Oggi il Ministero dell'Economia italiano detiene circa un terzo del capitale e la parte rimanente è sul mercato. Precisamente, come si legge nella relazione di Corporate Governance del 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene il 33,74% circa del capitale della Società; la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è soggetta alla disciplina dettata dal D.P.C.M. del 28 settembre 1999, secondo la quale la quota dallo stesso posseduta non può scendere al di sotto della soglia minima del 30% del capitale sociale.

[194]L'ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, è un ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese. I suoi compiti principali sono:

-       promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, anche mediante la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti;

-       diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali;

-       fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni.

[195]Recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”.

[196]Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

[197]Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare. A tal fine, sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. Il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione. Per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia. La scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, o ancora lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori.

[198]L’articolo 1, commi 7 e 8 del DL n. 341/2003 ha sospeso il potere di disporre l’aumento per l’anno 2003 e ha prorogato il potere al 2004.

[199]Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

[200]Disposizioni in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

[201]Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

[202]Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica. La stessa Corte, con sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dello stesso articolo nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione anti-epatite B, a partire dall'anno 1983.

[203]La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476, ha dichiarato l'illegittimità di tale norma, nella parte in cui non prevede che i benefìci spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

[204]Tale legge è entrata in vigore il 20 novembre 2005.

[205]Procedura d’infrazione n. 2006/790.

[206]Procedura d’infrazione n. 2006/789.

[207]  Legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici.

[208]  Il co. 1-bis, introdotto dall’art. 1, co. 1270, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha esteso i benefici della L. 206/2004 ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime, non ché ai superstiti, della così detta “banda della Uno bianca”.

[209]  Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[210]  Legge 13 agosto 1980, n. 466, Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

[211]  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

[212]  Cfr. Senato, 5ª Commissione, seduta pomeridiana del 19 ottobre 2007, intervento della sen. Rubinato sull’emendamento 34.12.

[213]  Legge 24 maggio 1970, n. 336, Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

[214]“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

[215]  "Provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione, istituti con R.D. 14 agosto 1919, n. 1442".

[216]  "Modificazione dell'art. 14 del R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle FF.AA. di polizia vittime del dovere". Si vedano anche il decreto legislativo del Capo dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 ("Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere"); la legge 18 febbraio 1953, n. 116 ("Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizione a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere"); la legge 22 febbraio 1968, n. 101 ("Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio"); la legge 27 ottobre 1973, n. 629 ("Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia"); la legge 28 novembre 1975, n. 624 ("Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia").

[217]  "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

[218]  "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

[219]  "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

[220]  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

[221]  "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56.

[222]  "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

[223]  "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione".

[224]  "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266".

[225]Si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 16/2004, 49/2004, 222/2005 e da ultimo sentenza n. 137/2007 che dichiara illegittimo art. 1 co. 336 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che istituiva un fondo riservato alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa.

[226]Il piano in questione è rinvenibile sul sito http://www.giustizia.it/ministero/struttura/pt2007-2009.htm.

[227]La presentazione del progetto BDMC è rinvenibile sul sito http://www.giustizia.it/ministero/ struttura/approfondimento_bdmc.htm.

[228]"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".

[229]Ai fini della proposta di decisione quadro, si intende per “condanna” qualsiasi pronuncia definitiva di una giurisdizione penale o di un’autorità amministrativa la cui decisione stabilisca la colpevolezza di una persona per un’infrazione penale o un atto passibile di sanzione in base all’ordinamento nazionale, in quanto lesivo di norme di diritto, e che possa essere impugnata dinanzi ad una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale.

[230]L’articolo 36-bisLiquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni” del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” stabilisce – tra l’altro - che l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

      Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

-       correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

-       correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

-       ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

-       ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

-       ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

-       controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

[231]Secondo tale disposizione, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[232]Trattasi di una commissione di parlamentari, formata da undici membri designati dai presidenti delle due Camere, istituita dall’articolo 2 della legge n. 60 del 1976 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), allo scopo di vigilare sull’anagrafe tributaria, che a sua volta consiste in un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo.

[233]Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

[234]  Si tratta dei seguenti soggetti, individuati dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 :

a)       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)       i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)       i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

[235]Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[236]  Si veda il Resoconto della Seduta dell’Assemblea del Senato n. 230 del 4 ottobre 2007.

[237]  Misura da ultimo fissata dal D.I. 2 settembre 1994 (G.U. 27 ottobre 1994, n. 252).

[238]  Recante “Nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile”.

[239]  Le prime due ore sono in franchigia.

[240]  Pubblicato sulla G.U. 22 settembre 2005, n. 221.

[241]  Pubblicato sulla G.U. 12 settembre 2006, n. 212.

[242]  Pubblicato sulla G.U. 12 settembre 2006, n. 212.

[243]  Ai sensi del testo originario dell’articolo sopra citato, l’addizione avrebbe dovuto essere applicata per il solo anno 2004. Successivamente l’articolo 7-quater del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ha novellato il citato articolo 2, comma 11, rendendo permanente l’addizionale.

[244]La Tabella A reca l’elenco degli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta.

[245]  “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.

      Si ricorda che all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è affidata la gestione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo, mentre per i medesimi lavoratori l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assegno per il nucleo familiare e la maternità è gestita dall’INPS.

L’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l’obbligo di iscrizione all’ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate attività dello spettacolo.

Gli articoli 6, 9 e 10 invece prevedono rispettivamente:

-       le modalità del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese dello spettacolo;

-       gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative ai lavoratori da parte delle stesse imprese;

-       il rilascio da parte dell’ENPALS di apposita certificazione relativa alle denunzie.

[246]Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, fossero iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e fossero residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

[247]“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni dalla legge n. 286/2006 (collegato alla legge finanziaria 2007).

[248]Si tratta, più precisamente, dei redditi prodotti nel comune di Campione d’Italia, percepiti in franchi svizzeri sui quali, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, si applica il tasso di cambio convenzionale.

[249]L’articolo 188-bis è stato introdotto dall’articolo 2, comma 25, del decreto legge n. 262/2006.

[250]Le disposizioni contenute nell’articolo 188 del TUIR sono vigenti fino all’anno 2006, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, del decreto legge n. 262/2006. Per l’anno 2007 si applicano le disposizioni del comma 28, e a regime sono in vigore le disposizioni contenute nell’articolo 188-bis del TUIR inserito dal comma 25 dell’articolo 2 del dl n. 262/2006.

[251]Il regolamento del concorso pronostico “Enalotto” è stato modificato nel 1997 con l’introduzione di una formula di gioco contraddistinta con il termine di “Superenalotto”. Questo gioco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall’aprile 2002. Il premio di prima categoria consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero “jolly”; appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero “jolly”. Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti. La trasparenza del giuoco, oltre ad essere garantita dalla libera partecipazione del pubblico alle estrazioni, è assicurata dal continuo controllo dell’AAMS.

[252]“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[253]  “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[254]  Si segnala il D.Lgs. n. 173 del 2003, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

[255]  “Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300”.

[256]Quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

[257]  Decreto recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[258]  Nell’ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione finanziaria – che elabora e attua le politiche fiscali garantendo al bilancio dello Stato le entrate necessarie per finanziare le spese - è articolata nel Dipartimento per le Politiche Fiscali (DPF) e in quattro Agenzie autonome. Quest’organizzazione, realizzata nel 2001, discende dalla volontà di separare le funzioni di indirizzo e controllo, affidate al Dipartimento, da quelle di gestione operativa, svolte dalle quattro Agenzie fiscali: del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio.

Il DPF elabora le politiche fiscali, cura la produzione delle norme e coordina l’attività delle Agenzie; queste assicurano l’applicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti, amministrando gli adempimenti fiscali e provvedendo agli incassi. In particolare:

-     elabora le linee della politica fiscale e misura gli effetti dell’applicazione delle norme tributarie;

-     cura la produzione delle norme tributarie;

-     cura la stipula annuale delle convenzioni con le agenzie, stabilendo obiettivi, tempi e strumenti;

-     controlla l’operato delle agenzie per il raggiungimento degli obiettivi e la gestione dei rapporti con i contribuenti;

-     coordina e monitora le attività degli attori del sistema tributario;

-     concorre ad elaborare analisi e studi di politica fiscale in campo nazionale, comunitario e internazionale;

-     svolge la funzione di cerniera tra la dimensione comunitaria e internazionale del sistema tributario e l’attuazione del federalismo fiscale.

[259]  “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[260]Il regolamento non risulta ancora emanato.

[261]Legge finanziaria per il 2005.

[262]“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 (collegato alla finanziaria 2006).

[263]L’art. 38, comma 1, rinvia a regolamenti di attuazione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2006, la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (c.d. peer to peer), dei giochi di abilità on line skill games con vincita in denaro, nei quali l’abilità dei giocatori prevale, rispetto al risultato, sull’elemento aleatorio nonché la determinazione delle caratteristiche dei “negozi” specializzati nella vendita del gioco (agenzie di scommessa, sale pubbliche da gioco, sale Bingo). I commi 2 e 4 dispongono il riordino del sistema distributivo dei giochi a base sportiva con la costituzione di una rete strutturata di punti vendita e stabiliscono i criteri in base ai quali, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-AAMS, si provvede alla definizione delle modalità di distribuzione del gioco con esclusione delle corse dei cavalli (comma 2) e alla rete di vendita dei giochi a base ippica (comma 4). In attuazione è stato emanato il DM 6 giugno 2007.

[264]Procedura di infrazione 2006/4379.

[265]Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

[266]Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[267]  Tali dati sono tratti dal censimento ISTAT del 2001. Per la loro consultazione si veda il sito http://dawinci.istat.it/daWinci/jsp/MD/dawinciMD.jsp.

[268]  Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/elenco%20comuni%20alta%20tensione%20abitativa.htm

[269]  Lo stanziamento originario era di 150 milioni di euro.

[270]  http://www.cestim.it/argomenti/01casa/proposta_ance_2004.pdf

[271]  Il comma 289 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 concede, per il triennio 2007-2009 ed entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, un credito d’imposta alle imprese agricole e agroalimentari che producono prodotti biologici (reg. CE 2092/91), o prodotti a denominazione protetta, ossia tutelati dal riconoscimento di una indicazione geografica o una denominazione d'origine (reg. CE 510/2006).

      Il beneficio è concesso a fronte delle spese conseguenti agli obblighi di certificazione o attestazione di conformità dei prodotti, ed è pari al 50% delle spese sostenute.

[272]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[273]  Tale regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

[274]Il differimento è stato disposto dall’articolo 15, comma 3-quater del D.L. n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007.

[275] Il testo originario dell’art. 1193 del Codice Navigazione sanzionava le ipotesi descritte a titolo di contravvenzione, con l’arresto sino a sei mesi o l’ammenda sino a lire quattrocentomila.

[276]  Ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

      Conseguentemente, per il triennio 2007-2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono:

-       i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-       le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi.

[277]I “soggetti passivi”sono i soggetti sottoposti alla potestà tributaria della pubblica amministrazione e che, quindi, pagano il tributo (l’IRPEF nel caso in esame) o, in caso di inadempimento, subiscono l’esecuzione forzata. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 917/1986 (TUIR) sono soggetti passivi IRPEF sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

[278]Il regime fiscale IRPEF è stato modificato, con decorrenza 1° gennaio 2007, dall’articolo 1 (unico), commi 6-10, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

[279]Articolo 10-bis del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2006.

[280]L’elencazione riportata non considera i soggetti che, pur essendo esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano un’imposta netta diversa da zero. Si tratta, a titolo di esempio, dei soggetti che realizzano solo redditi certificati nel CUD.

[281]Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio, le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, ecc

[282]A titolo esemplificativo, si segnalano i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a 28.158,28 euro nonché gli interessi sui conti correnti bancari o postali.

[283]Tra i quali, ad esempio, gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.

[284]Data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il decreto attuativo non risulta ancora emanato.

[285]Il dato è parametrato in base agli accertamenti (dunque, secondo un criterio di competenza giuridica).

[286]Tale regolamenti non risultano ancora emanati.

[287]Il comma 1250 ha previsto uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 1252 della citata legge n. 296 del 2006 ha stabilito che il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi previsti. Con il decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti i suddetti stanziamenti previsti nel Fondo delle politiche per la famiglia.

[288]Concernente l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

[289]  Con il decreto del Ministro della solidarietà sociale 16 giugno 2007 sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche sociali, che peraltro ha dovuto tener conto degli effetti dell’applicazione del comma 507 (accantonamenti) dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007). Per effetto di tale norma, è risultata una riduzione delle disponibilità del suddetto Fondo per circa 186 milioni. Successivamente, l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha disaccantonato le suddette risorse, che saranno ripartite con un successivo decreto ministeriale. In base al citato decreto 16 giugno 2007, le risorse complessivamente disponibili, pari a circa 1.565 milioni, sono state così distribuite:

-       732 milioni all’INPS (erano 755,4 milioni nel 2006);

-       745 milioni alle Regioni e Province autonome (a fronte di 775 milioni nel 2006; fermo restando che alla quota regionale sarà aggiunta appena disponibile la parte disaccantonata);

-       44,5 milioni ai Comuni (come nel 2006);

-       43,5 milioni al Ministero della solidarietà sociale (rispetto ai 50 milioni del 2006).

[290]  L’articolo 1, comma 1269, della legge n. 296 del 2006 ha ridotto di 2,25 milioni di euro circa lo stanziamento relativo alla Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, aumentando corrispondentemente la dotazione del Fondo per le politiche sociali. Il comma 1277 ha ridotto, poi, lo stesso Fondo per le politiche sociali di 250.000 euro a beneficio del Fondo “Bacchelli” per le persone che si sono distinte in vari ambiti (arti, letteratura, sport).

[291]La legge 24 novembre 2000, n. 340 reca “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

[292]  Il D.Lgs. 152/06 reca “ Norme in materia ambientale”.

[293]  La norma in commento prevede altresì, al comma 4, che la determinazione della Conferenza dei servizi, convocata in sede istruttoria dal responsabile unico del procedimento nominato dal Ministro, può costituire proposta di variante allo strumento urbanistico, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio del comune interessato, entro 90 giorni. Qualora questi decorrano inutilmente la determinazione della Conferenza equivale ad approvazione della variante.

[294]La legge 241 del 1990 reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

[295]Tale parte seconda, oltre alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), reca anche norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

[296]http://www.camera.it/_dati/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=168.

[297]La legge reca “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

[298]La legge n. 443/01, (c.d. legge obiettivo) reca “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[299]La legge 28 gennaio 1994 reca “Riordino della legislazione in materia portuale”.

[300]Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105).

[301]L’indagine settoriale è stata avviata nel giugno 2005. Alla presentazione dei primi risultati, nel novembre 2005, è seguita una relazione preliminare del febbraio 2006 che ha lanciato una consultazione pubblica a cui hanno partecipato operatori del settore, autorità nazionali, associazioni di categoria ed enti governativi.

[302]SEC(2006)1709.

[303]Il 18 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato, nei quali si contesta l’inadeguato recepimento delle direttive comunitarie nel settore dell’elettricità (procedura n. 2006/2057).

[304]Il Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006 ha approvato la creazione di una rete di corrispondenti per la sicurezza energetica quale rete informativa e di allarme rapido che garantisca una migliore capacità di reazione europea di fronte a possibili crisi energetiche. Tale organismo si è riunito per la prima volta il 10 maggio 2007.

[305]Procedura d’infrazione n. 2005/4170.

[306]Caso COMP/39.315. La notizia è stata resa nota dalla Commissione l’11 maggio 2007, mediante un comunicato stampa.

[307]Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[308]  Nella relazione illustrativa del provvedimento, il Governo pone in rilievo il settore della distribuzione, in vista dell’efficienza e dell’economicità dei sistemi dell’elettricità e del gas. In entrambi i settori occorre stimolare il raggiungimento di masse critiche significative per gli operatori, innalzando la qualità del servizio reso e potenziando la capacità di investire e innovare. Inoltre occorre definire con precisione una scala di valori in base ai quali valutare le gare per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas, salvaguardando l’interesse degli enti locali, ma facendo prevalere logiche industriali e di investimento di lungo termine su logiche meramente economico-finanziarie.

[309]  Tale pubblicazione è consultabile sul sito dell’Autorità per l’energia al link http://www.autorita.energia.it/pubblicazioni/distribuzione_gas.pdf.

[310]Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

[311]D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” (c.d. decreto Letta).

[312]Secondo l’articolo 3 della citata delibera, l’ambito tariffario è l’ambito di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, formato dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione. Nel caso in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione e la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, l’ambito tariffario coincide con l’insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti.

[313]Recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come modificato dalla legge di conversione (legge 3 agosto 2007, n. 125).

[314]Ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge finanziaria per il 2006 (n. 266/2005), il quale prevede che - al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche - con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

[315]Il termine previsto era di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

[316]La legge 388/2000 recante “Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all’art. 106 in merito agli interventi FIT, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del Ministro dell’industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003. Il comma 22 della finanziaria 2004 invece allo scopo di favorire l’afflusso di capitale di rischio (cosiddetto venture capital) verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, consente al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di sottoscrivere e alienare quote di fondi comuni d’investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR).

[317]  Con la decisione della Commissione del 28 luglio 1999 sull’aiuto di Stato n. C 79/97, che ha concluso il procedimento avviato il 22/12/97, gli aiuti concessi dall’Italia alle cooperative di pesca nell’ambito del IV piano nazionale della pesca sulla base del D.M. 12 gennaio 1995, di esecuzione dell’art. 1 del D.L. 561/1994, sono stati dichiarati illegittimi perché non preventivamente autorizzati, ed incompatibili con il mercato comune poiché sulla base dell’art. 87 del trattato incidono sugli scambi tra Stati membri.

L’Italia è stata condannata ad abrogare il decreto del 1995 sopprimendo il regime d’aiuto, e a recuperare entro sei mesi dalla notifica della decisione gli aiuti maggiorati degli interessi calcolati in base a un tasso di riferimento stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero (art. 19 del reg. 659/1999).

L’esame degli aiuti è stato condotto dalla Commissione sulla base delle Linee direttrici del 1997 (ora sostituite da quelle approvate con la Com 2001/C 19/05) e del reg. 3699/93 che definiva criteri e condizioni degli interventi strutturali per il settore della pesca (più volte sostituito, da ultimo con il reg. 1198/2006).

Le disposizioni nazionali concedevano, alle cooperative di pesca che avevano proceduto ad una ricapitalizzazione, un contributo a fondo perduto proporzionale al capitale sociale dell’anno precedente a quello di ricapitalizzazione, ed un contributo – ancora a fondo perduto – commisurato alla partecipazione dei soci alla ricapitalizzazione. Il beneficio degli aiuti presupponeva la presentazione di un piano finanziario di consolidamento patrimoniale da parte della cooperativa.

Tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi perché diretti al risanamento finanziario delle aziende, che mediante l’apporto di capitale gratuito hanno potuto coprire disavanzi di funzionamento, e godere di un considerevole vantaggio sulle altre imprese. Le linee direttrici consentono la sola erogazione di aiuti alla realizzazione di investimenti, restando vietato qualunque aiuto nazionale di funzionamento, anche nella ipotesi che ne derivino nuovi investimenti o creazione di posti di lavoro.

[318]  Il 25 novembre 1999 la Commissione europea ha adottato la Decisione relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (2000/394/CE).

      La Commissione ha descritto le misure di aiuto disposte dall’articolo 5 bis del decreto legge del 29 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge n. 206/1995 e dall’articolo 27 del decreto legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997. Queste estendono il campo di applicazione degli sgravi contributivi previsti per il Mezzogiorno ai territori dei comuni di Venezia e di Chioggia, ovvero:

a)       gli sgravi contributivi, di cui all’articolo 1 del decreto del ministro del Lavoro del 5 agosto 1994 (riguardo ai quali è stata adottata la decisione 95/455/CE), in favore delle imprese situate a Venezia e Chioggia;

b)       lo sgravio totale degli oneri sociali di cui all’articolo 2 del decreto del 5 agosto 1994 per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese situate a Venezia e Chioggia.

      La Commissione non ha accolto l’argomento sostenuto dalle autorità italiane secondo cui gli interventi in esame sarebbero neutri giacché le imprese beneficiarie non esportano la loro produzione, sottolineando per contro come gli scambi fra Stati membri subiscano pregiudizio quando le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato dello Stato membro in questione ne sono diminuite. La Commissione ha quindi determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame.

      Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di sgravio degli oneri sociali in favore della creazione di posti di lavoro, di cui all’articolo 2 del decreto del 5 agosto 1994, la Commissione ritiene che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione riservino un trattamento favorevole, fra l’altro, agli aiuti destinati alla creazione netta di posti di lavoro purché siano accordati alle PMI o alle imprese delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Se la città di Chioggia è ammissibile agli aiuti a finalità regionale in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), invece, nel periodo in considerazione la città di Venezia è solo parzialmente ammissibile a detta deroga.

      Il punto 22 degli orientamenti sull’occupazione indica che gli aiuti al mantenimento dell’occupazione, che sono simili agli aiuti al funzionamento, possono essere autorizzati nelle fattispecie seguenti:

a)       se sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato];

b)       se sono accordati a imprese situate nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

      c) qualora siano previsti in un piano di ristrutturazione di un’impresa in difficoltà secondo le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

      Poiché nel caso in oggetto non sussistono tali elementi, la Commissione ha ritenuto che gli sgravi di cui all’articolo 1 del decreto 5 agosto 1994 non possano essere considerati compatibili con il mercato comune in base agli orientamenti comunitari sull’occupazione.

[319]  La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita dal comma 1-ter dell’art. 5 del D.L. n. 2/2006 in 500.000 euro a decorrere dal 2006.

[320]  Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 reca”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

[321]  Si vedano, ad esempio, le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, 13-bis, 28 (commi da 4-bis a 4 quinquies), 31 (comma 3-quater), 33 (comma 2-bis), 35 (comma 1-bis), 39 ter, 42 (comma 2-bis), 44 (comma 3) e 46 quater (comma 2).

[322]  In luogo degli 8.321 milioni di euro indicati nel testo originario.

[323]  In luogo dei 5,4 milioni di euro indicati nel testo originario.

[324]  In luogo di 11,3 milioni di euro indicati nel testo originario.

[325]  In luogo dei 1300 milioni di euro indicati nel testo originario.

[326]  Si ricorda che tali risorse sono costituite dai dazi doganali, dai prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli, dai proventi dell’IVA e da un’ultima risorsa, istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988, la quale consiste in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario. In seguito alla precedente decisione del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, tali contributi non vengono più calcolati in percentuale sul prodotto nazionale lordo (PNL) dei singoli Stati membri, bensì calcolando il reddito nazionale lordo (RNL). La parte del bilancio non finanziata da risorse proprie, è costituita da imposte e prelievi effettuati sui redditi del personale, interessi bancari, rimborsi di aiuti comunitari non utilizzati, interessi di mora e il saldo dell’esercizio precedente. In virtù dell’articolo 11 della decisione 2007/436/CE, Euratom, per l’adozione della decisione gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri e, conseguentemente, comunica agli Stati membri gli adattamenti necessari in linea con le normative comunitarie (art. 8 decisione n. 2007/436/CE, Euratom). La decisione 2007/436/CE, che ha effetto a partire dal 1° gennaio 2007, sostituisce la citata decisione del 2000/597/CE, Euratom, riprendendo i contenuti dell’accordo politico sul bilancio dell’Unione europea definito dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, accordo che ha modificato il sistema di finanziamento delle risorse proprie dell’Unione.

[327]Il comma 4 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destina prioritariamente le maggiori entrate, rispetto alle previsioni, realizzate nel 2007 agli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF 2007-2011. In quanto eccedenti tali obiettivi, inoltre, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, se di natura permanente, vengono destinate dalla norma a riduzione della pressione fiscale finalizzata agli obiettivi di sviluppo e di equità fiscale, con priorità per misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti a fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari a fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

[328]Ci si riferisce, in particolare, al raddoppio delle misure in favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. incapienti) di cui all’articolo 44 del decreto legge.

[329]Legge n.468/78.

[330]In tale ambito si ricorda, inoltre, che, sulla base dei principi stabiliti con la revisione del Patto di stabilità e crescita (2005), l’utilizzo in funzione espansiva di andamenti favorevoli di natura puramente ciclica appare problematico e l’utilizzo della quota strutturale dei miglioramenti di bilancio dovrebbe comunque essere valutato con la massima cautela. Ciò in quanto risulta particolarmente problematica la definizione della componente ciclica e (rispettivamente) di quella strutturale degli andamenti di finanza pubblica. Non è del resto un caso che l'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2007 prevede la presentazione di un'apposita relazione sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

[331]Il precedente di rilievo è costituito dal decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, con il quale – con l’obiettivo di restituire ai contribuenti sotto forma di bonus fiscale una parte della cd. euro-tassa – vennero disposti sgravi fiscali per oltre 13 mila miliardi di lire, la cui copertura finanziaria veniva assicurata con le maggiori entrate tributarie derivanti dalla lotta all’evasione, come certificato da un emendamento al ddl di assestamento ancora in fase di esame.

[332]  Occorre peraltro tenere presente come il decreto legge in esame sia stato qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e come esso anticipi al 2007 alcuni degli interventi contemplati nella c.d. tassonomia delle spese contenuta nel DPEF presentato nel giugno scorso.

[333]Si segnala, peraltro, come a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di erogare le somme di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 44 appaia sovra dotato, posto che la sua dotazione è stata rideterminata in 5.000 milioni di euro ( in luogo dei 1900 milioni di euro previsti nel testo originario del decreto legge), di cui il 30 per cento deriva dall’impiego del suddetto fondo costituito dai depositi dormienti.