Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari - D.L. 147/2007 - A.C. 3025
Riferimenti:
AC n. 3025/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 240
Data: 14/09/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL n. 147 del 07-SET-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

D.L. 147/2007 – A.C. 3025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 240

 

 

14 settembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del presente dossier hanno collaborato i Dipartimenti Bilancio e Giustizia.

 

 

Dipartimento Cultura

 

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File: D07147

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici)13

§      Articolo 2 (Norme urgenti in materia di personale scolastico)25

§      Articolo 3 (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori)37

Disegno di legge

§      A.C. 3025, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari45

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77 e 87)65

§      L. 29 aprile 1949, n. 264. Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (art. 21)66

§      L. 24 settembre 1971, n. 820. Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale  67

§      L. 30 dicembre 1971, n. 1204. Tutela delle lavoratrici madri74

§      L. 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (art. 16)94

§      D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (art. 34)96

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 5, co. 1, lett. a)97

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 129, 130, 334, 468, 492-508, 587)99

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 43)110

§      D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, conv. con mod., L. 28 novembre 1996, n. 608. Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (art. 9-bis)112

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 30)117

§      L. 10 dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  119

§      D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)127

§      D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233. Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  130

§      L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione  137

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181. Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4-bis)141

§      L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 5)143

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 22)144

§      D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 6)147

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 91)148

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 7, 11, 15)151

§      D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53  155

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co, 127)164

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 612, 630, 634, 648-652, 1180; Tab. C)165

§      L. 11 gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.170

§      Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.176

 


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Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

3025

Numero del decreto-legge

147

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell' anno scolastico 2007 - 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

Settore d’intervento

Istruzione; Pubblico impiego

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

4

Date

 

§       emanazione

7 settembre 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

7 settembre 2007

§       assegnazione

10 settembre 2007

§       scadenza

6 novembre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Pareri previsti

Comitato per la legislazione

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 contiene disposizioni in materia di ordinamenti scolastici.

Più in particolare, il comma 1 ripristina nella scuola primaria l’organizzazione delle classi a tempo pieno, nei limiti della consistenza di organico attualmente prevista.

Il comma 2 modifica la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado; viene in particolare previsto che la domanda di ammissione dovrà essere presentata al competente ufficio scolastico regionale il quale provvederà, cercando di tener conto delle richieste, ad assegnare i candidati ad istituti statali o paritari.

Il comma 3 incrementa l’autorizzazione di spesa destinata agli oneri per lo svolgimento degli esami di Stato al fine di adeguare, come si legge nella relazione tecnica, i compensi dei componenti delle commissioni.

Il comma 4 dispone che sia ripristinato il giudizio di ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado.

Il comma 5 modifica la composizione degli organi di gestione dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), riducendo da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo, e affida al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione.

Il comma 6 estende le disposizioni di cui all’art. 34, co.1, del D.p.r. n. 223/1989 al Sistema nazionale di istruzione; tale disposizione prevede che l’ufficiale dell’anagrafe possa rilasciare gli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità. Per effetto di tale disposizioni tali elenchi possono essere rilasciati a tutto il sistema nazionale di istruzione, comprensivo delle scuole paritarie private e degli enti locali.

Il comma 7 provvede a sbloccare una parte del finanziamento destinato all’attivazione delle sezioni primavera della scuola dell’infanzia, destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi; infatti, circa 10 milioni di euro sono reperiti mediante l’utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all’autorizzazione di spesa per la costituzione degli asili nido aziendali.

Il comma 8 dispone che per gli insegnanti delle scuole materne attualmente in servizio siano riconosciuti, fino alla conclusione di corsi appositamente istituiti, come titoli abilitanti all’insegnamento i diplomi magistrali.

L’articolo 2 reca norme urgenti in materia di personale scolastico.

Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativi rispettivamente alla irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, al fine di semplificare le procedure per l’adozione dei provvedimenti disciplinari, oltre a fissare un termine per la conclusione del procedimento disciplinare, si prevede che il parere dei consigli di disciplina non è vincolante e che tale parere deve essere adottato entro un certo termine. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della sospensione cautelare, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale ma che, in casi di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente dal dirigente scolastico, e nei confronti dei dirigenti scolastici dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Infine il comma in esame introduce una disciplina volta ad attribuire al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d’urgenza, l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, qualora i medesimi docenti si siano resi responsabili di comportamenti di una gravità tale da risultare incompatibili con la funzione educativa.

Il comma 3 dispone che le supplenze per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, siano conferite direttamente dai dirigenti scolastici sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l’impiego territorialmente competente.

Il comma 4 reca modifiche ai termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro, prevedendo, in deroga alla disciplina generale vigente in materia, che le istituzione scolastiche devono effettuare tali adempimenti entro il termine di 10 giorni successivi rispettivamente all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 5 stabilisce che gli oneri relativi al personale nominato in conseguenza dell’astensione dal lavoro per maternità sono a carico del Ministero della pubblica istruzione e non, come è attualmente, delle scuole. L’ordinazione dei pagamenti è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 3 detta disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei ricercatori. In particolare, si dispone la disapplicazione per l’anno 2007 dell’articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296/2006(legge finanziaria 2007), relativi al piano straordinario di assunzione di ricercatori presso le università ovvero gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur) e, parallelamente, si stabilisce una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica; non risultano, invece, allegate la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli anni passati, sono stati numerosi i provvedimenti d’urgenza volti ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico. Si segnalano i più recenti dedicati esclusivamente a tale finalità: 7 aprile 2004, n. 97; 3 luglio 2001, n. 255; 28 agosto 2000, n. 240.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte sono volte a definire in maniera più puntuale alcuni aspetti della normativa in materia di istruzione, in modo da permettere alle istituzioni scolastiche di meglio programmare le attività e di assicurare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell’anno scolastico 2007-2008.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione.

La Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Alcune specifiche disposizioni incidono, altresì, in altri settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali:

§      sistema tributario e contabile dello Stato” (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

§      “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

§      “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

Al riguardo la Corte ha evidenziato che “il criterio di soluzione cui far capo vada individuato guardando, al di là del dato testuale, di problematico significato, alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato. E, sotto quest’ultimo aspetto, può dirsi chele norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale.

Le norme generali così intese si differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali,pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose”.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l’ordinamento ed il personale scolastico e sono volte ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008; l’articolo 3 riguarda, invece l’assunzione dei ricercatori universitari

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1, comma 1, richiama il modello didattico del tempo pieno previsto dalle norme previdenti il decreto legislativo n. 59/2004; la relazione illustrativa fa riferimento, al riguardo, al modello di cui alla legge n. 820/1971. Sarebbe, al riguardo, opportuno specificare il riferimento normativo che si intende applicare.

L’articolo 1, comma 5, riduce da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo dell’INVALSI; tale norma dovrebbe essere coordinata con quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del D. L.gs. n. 286/2004, ai sensi del quale il Presidente dell’INVALSI è scelto tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo fra i propri componenti, che per effetto del comma 5 in esame vengono ridotti a tre.

All’articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno inserire il riferimento normativo alle norme del decreto legislativo n. 151 del 2001, anziché a quelle della legge n. 1204. Il D.Lgs. citato, infatti, nell’operare un coordinamento delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ha  tra l’altro abrogato la legge n. 1204.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Gli articoli 1 e 2 riprendono, in termini analoghi o identici, disposizioni già contenute nel disegno di legge C. 2272-ter-A.

Fa eccezione soltanto il comma 2 dell’articolo 1, che reca una disposizione ulteriore rispetto a quelle contenute nel disegno di legge.

 

 

Formulazione del testo

All’articolo 2, comma 3, si osserva che la norma nulla dispone in merito alle modalità con cui le liste di collocamento aggiornate debbano essere trasmesse dai Centri per l’impiego alle istituzioni scolastiche o comunque messe a disposizione di queste ultime, al fine di provvedere al conferimento delle supplenze.

Sempre all’articolo 2, comma 3, si osserva inoltre che, per una più chiara formulazione della norma, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole “i dirigenti scolastici provvedono” la seguente: “direttamente”, e premettere alle parole “nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti…” le seguenti: “fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica”.

All’articolo 2, comma 4, dal punto di vista formale si osserva che il riferimento alla “trasformazione” del rapporto di lavoro appare pleonastico, dal momento che essa rappresenta una delle forme di “variazione” del rapporto di lavoro ai sensi dell’ art. 4-bis, comma 5, del D. Lgs. 181/2000 e quindi è già inclusa nel concetto di “variazione”.

Infine, occorrerebbe verificare quanto il riferimento all’articolo 1, comma 43, della legge n. 549/1995 contenuto nell’art. 3, appaia congruente con la finalità di assicurare l’assunzione dei ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Norme in materia di ordinamenti scolastici)

 

 


1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame».

3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo».

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.

7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».


 

 

Il comma 1 dispone la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) facendo riferimento al modello didattico anteriore al D.Lgs. 59/2004[1], recante riordino della scuola dell'infanzia e sul primo ciclo dell'istruzione.

Si precisa comunque che tale organizzazione didattica sarà realizzata, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli organici di diritto del personale docente indicati a livello regionale, secondo le determinazioni assunte dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tale adempimento viene richiamato l’art. 22, comma 2, della legge 448/2001[2]ai sensi del quale un decreto adottato di concerto dai due ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce la consistenza complessiva degli organici del personale docente e la sua ripartizione su base regionale.

 

Si ricorda che l’art. 22 della legge finanziaria 2002 recava una disciplina finalizzata alla razionalizzazione della rete scolastica ed a conseguenti economie di spesa; la procedura di determinazione degli organici ivi indicata ha trovato attuazione fino all’anno scolastico 2004-2005: la legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito infatti, al comma 127 dell’articolo 1, che per l’anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell’organico di diritto non superasse quella stabilita per l’anno 2004-2005.

Recentemente poi l’art. 1, comma 605, delle legge 27dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto un incremento dello 0,4 del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi (dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe) da realizzare, nel rispetto della normativa vigente. Con Circolare ministeriale 13 febbraio 2007, n.19,  è stato trasmesso alle istituzioni scolastiche lo schema di decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno scolastico 2007 2008 (contestualmente sottoposto al concerto del Ministro dell’economia e delle finanze); il decreto in questione prevede una riduzione dell’organico di 14.179 unità .

Merita segnalare inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza 279 del 2005, pronunciandosi sull’art. 15 del D.Lgs. 59/2004 (inerente il tempo pieno e prolungato, vedi infra) ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-Regioni nella predisposizione del decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di determinazione degli organici.

 

Il contenuto del comma in esame ripropone, con alcune modifiche, il testo dell’art. 1, comma 1[3], del DDL AC 2272-ter-A Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzioneattualmente all’esame dell’Assemblea. La relazione al ddl di conversione del decreto legge specifica che la disposizione in commento è stata adottata in relazione alla sempre crescente domanda di tempo pieno da parte delle famiglie.

 

Dai dati riportati in una pubblicazione del Ministero della Pubblica Istruzione[4] emerge che, nell’anno scolastico. 2006/2007, il 45% delle famiglie degli alunni della scuola primaria ha scelto progetti formativi di tempo prolungato o tempo pieno.

 

A proposito della reintroduzione del tempo pieno, il testo dell’art. 1 richiama in le norme previgenti al D.Lgs. 59/2004: la relazione governativa al ddl di conversione fa riferimento al modello didattico prefigurato dalla legge 820/1971[5]; si ricorda peraltro che trattavano la materia in questione due articoli, ora abrogati, del D.Lgs. n. 297/1994 (cosidetto “T.U. della scuola”[6]) nel quale sono confluite, tra l’altro, le disposizioni della legge di riforma della scuola elementare (L. 148/1990).

 

L’art. 129 del D.Lgs citato fissava l’orario delle attività didattiche dellascuola elementarein 27 ore settimanali, elevabili fino a 30 ore in relazione all’insegnamento della lingua straniera. L’art. 130 prevedeva la possibilità di realizzare, su richiesta delle famiglie, progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno[7] (rispettivamente per un totale di 37 e 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa), caratterizzati dall’ arricchimento e dall’integrazione degli insegnamenti curriculari e subordinati alla sussistenza di una serie di condizioni inerenti alunni, docenti e strutture.

In seguito, il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59[8], recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado), ha fissato (art. 7) l’orario annuale della scuola primaria in 891 ore annue (escluso il tempo mensa), comprensivo di una quota riservata alle regioni (come prescritto dall’art. 2 comma 1lett.l) della L.53/2003[9]) e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica. Il medesimo D.Lgs. prevede inoltreche le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF)[10] e tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue la cui frequenza è opzionale e gratuita.

L’eventuale attivazione del tempo pieno e di tempo prolungato (ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.) è autorizzata - a partire dall’anno scolastico 2005 2006 - nell’ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente, determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’art.19, comma 4, del D.Lgs.59/2004, gli articoli 129 e 130 del T.U. della scuola sono stati abrogati a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Con riguardo alla formulazione del comma occorrerebbe valutare la congruità del riferimento al “ modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59” posto che una disposizione menzionante il tempo pieno (art 130 del del D.Lgs.297/1994) è stata abrogata dal D.Lgs.59/2004.

Occorre inoltre coordinare la norma in commento con l’art. 15 del D.Lgs.59/2004 (relativo ai progetti di tempo pieno e tempo prolungato) del quale non è disposta l’abrogazione.

 

Il comma 2 novella la disciplina dettata per gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado dalla legge 425/1997[11] (art. 2, comma 4), già modificata dalla legge 1/2007[12], introducendo norme più rigorose per l’individuazione della sede d’esame per i candidati esterni; tale scelta viene infatti rimessa ai dirigenti degli uffici scolastici regionali sulla base delle preferenze espresse dai candidati.

Si dispone infatti che la domanda di ammissione - con indicazione delle sedi desiderate - sia inoltrata al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio (anziché, come previsto attualmente, direttamente agli istituti); quest’ultimo, tenendo conto delle opzioni espresse, assegnerà i candidati ad istituti statali o paritari situati nel comune di residenza ovvero, in assenza dell’indirizzo di studio richiesto, della provincia o della regione. Viene confermato comunque che l’eventuale deroga dall’ambito regionale è autorizzata dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato e che nella sede d’esame assegnata saranno sostenute anche le prove preliminari (richieste ai candidati privi di promozione all’ultima classe del corso di studio).

 

Per completezza di informazione si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 425/1997 i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; solo in casi particolari - previo autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale - possono essere costituite commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite composte da soli esterni (esclusivamente presso istituti statali e nei limiti di una per istituto).

 

La relazione governativa al ddl di conversione motiva l’adozione della disposizione appena esposta con l’esigenza di porre termine ad abusi e disfunzioni verificatisi negli anni passati[13].

 

Il comma 3 fissa in 178,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, il limite di spesa per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore presso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (istituti statali o paritari); la disposizione eleva pertanto di 40,2 milioni di euro annui l’importo fissato (in 138 milioni) dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1[14]e provvede alla copertura del relativo onere utilizzando quota parte dei 220 milioni di euro destinati dall’ art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007(L 296/2006[15]) alla realizzazione di numerosi interventi nel settore dell’istruzione previsti della medesima legge (art. 1 commi 622 e seguenti).

La relazione tecnica allegata al ddl di conversione del DL specifica che l’incremento dell’importo destinato all’esame di Stato è finalizzato ad un adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni.

 

Con riguardo alle retribuzioni delle commissioni di esame, si ricorda che l’art. 4, comma 10, della legge 425/1997(come sostituito dalla legge 1/2007) dispone che i compensi (onnicomprensivi e sostitutivi di altri emolumenti o rimborsi) siano differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame.

La misura dei compensi (ai sensi del citato art. 4, comma 10, della L.425/1997) è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola; in assenza di tale determinazione gli importi vengono indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si specifica infine che sono a carico dello Stato i compensi per commissari esterni e per i presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del DL 250/2005[16].

Si segnala che la disposizione in commento ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell’art 1, comma 6, del ddl AC 2272 ter-A (Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione) all’esame dell’Assemblea.

 

Il comma 4 integra la disciplina dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado (disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs.59/2004[17] relativo alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo di istruzione) disponendo che sia ripristinato il giudizio di idoneità, o viceversa di non ammissione all’esame, formulato dal consiglio di classe.

Tale giudizio era infatti previsto dall’art. 177 (Valutazione e scheda personale dell’alunno), comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (TU della scuola), abrogato a decorrere dall’entrata a regime del nuovo ordinamento dall’art. 19 del citato D.Lgs. 59/2004.

 

Si ricorda che la riforma del primo ciclo è stata avviata per tutte le classi delle scuola primaria e per la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado a partire dall’anno scolastico 2004-2005; dall'anno scolastico 2005-2006 è stata avviata la seconda classe del predetto biennio e con l’anno scolastico in corso (2006-2007) è entrato a regime il nuovo ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

 

Si segnala che la disposizione in commento ripropone, il contenuto dell’art 1, comma 7(limitatamente alle lettere a) e b)) del ddl A C 2272 ter-A (Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione) all’esame dell’Assemblea della Camera

 

Il comma 5 modifica la composizione di degli organi di gestione dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione) e reca indicazioni per l’attività del Servizio nazionale di valutazione.

In particolare, il primo periodo del comma riduce da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo dell’INVALSI (novellando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs.286/2004[18], come modificato recentemente dall’art. 1, comma 612, della legge finanziaria 2007).

 

Il D.Lgs. citato ha riordinato l'Istituto già esistente attribuendogli l’attuale denominazione (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), conferendogli lo status di ente di ricerca e confermando la personalità giuridica di diritto pubblico nonché l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva.

Recentemente l’art. 1, comma 612-614, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha novellato il D.Lgs. 286/2004 ridisciplinando ordinamento e competenze dell’Istituto; in particolare (art. 1, comma 612) ha sostituito il comitato direttivo (composto dal Presidente dell’Istituto e da sei membri[19] e competente tra l’altro alle deliberazioni relative ai programmi ed ai bilanci dell’istituto) con un comitato di indirizzo di otto esperti di nomina ministeriale (previa selezione da parte di apposita commissione anche essa nominata dal ministro) ed ha disposto che il Presidente dell’istituto sia scelto nell’ambito del comitato.

 

Si segnala in proposito che occorrerebbe coordinare il primo periodo del comma 5, esposto sopra, con l’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 286/2004 (recentemente modificato dall’art. 1, comma 612, della legge finanziaria 2007) ai sensi del quale il Presidente dell’INVALSI è scelto tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti

 

Il secondo periodo del comma 5 affida al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione (con direttiva annuale) degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di valutazione sull’istruzione scolastica nonché degli anni di corso oggetto della valutazione.

 

Si ricorda che l’art. 1 del già citato D.Lgs. 286/2004 ha istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. A fine del conseguimento di tale obiettivo è stato ridisciplinato il già citato Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione disponendone tra l’altro il raccordo con le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni, al fine di favorire l'interoperabilità tra i sistemi informativi. Ai sensi della normativa vigente (art. 2 D.Lgs.286/2004) il ministro della pubblica istruzione individua con direttiva, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto stesso.

Da ultimo con Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007, sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l’anno scolastico 2007/2008 ai quali l’INVALSI  dovrà attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

 

Si segnala che la disposizione del DL in commento ripropone, il contenuto dell’art 1, comma 9, del ddl AC 2272 ter-A (Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione) all’esame dell’Assemblea.

 

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede cheal sistema nazionale di istruzione (costituito dalle scuole statali e paritarie) si applichino le disposizioni di cui all’articolo 34, del D.P.R. n. 223 del 1989, recante l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

 

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 34, concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca, prevede l'obbligo per l'ufficiale di anagrafe di rilasciare alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, anche periodicamente, gli elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

 

Il citato comma 6 sembra, quindi, risolvere la questione interpretativa sorta precedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e riguardante la possibilità di rilasciare gli elenchi degli iscritti alla anagrafe di residenza anche alle scuole paritarie.

 

In relazione alla problematica in esame si ricorda che nella seduta dell’Assemblea del 18 gennaio 2007, è stata illustrata l’interpellanza n.2-00303, Rusconi ed altri, riguardante l’offerta formativa delle scuole paritarie; con tale atto si chiedeva al Ministro della pubblica istruzione quali iniziative, anche normative, intendesse assumere affinché le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti territoriali in possesso degli elenchi anagrafici, collaborino con le scuole paritarie, in modo da porre quest’ultime nelle condizioni di svolgere adeguatamente la loro azione educativa, che è volta al perseguimento dell’obiettivo della generalizzazione dell’offerta formativa.

In risposta alla citata interpellanza il Governo ha precisato, in primo luogo, che non sussistono dubbi in merito al fatto che "le scuole paritarie private svolgano un servizio pubblico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e concorrano, insieme alle scuole gestite dallo Stato e a quelle gestite dagli enti locali, al perseguimento dell'obiettivo prioritario posto dalla legge".

In relazione, poi, allo specifico problema relativo alla rilascio degli elenchi anagrafici dei residenti alle scuole paritarie il Governo, ha, altresì, rilevato che "merita attenzione quanto rappresentato nell'interpellanza circa l'esigenza di poter acquisire dalle amministrazioni interessate i dati necessari per il perseguimento dell'obiettivo stesso, ivi compresi gli elenchi anagrafici detenuti dai comuni; ciò al fine di rappresentare puntualmente alle famiglie la propria offerta educativa nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nell'esplicazione della libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico riconosciuta dall'ordinamento".

Il Governo ha, altresì, ritenuto opportuno avviare un approfondimento della materia oggetto dell'interpellanza con il Ministero dell'interno, cui spetta la vigilanza e il controllo sulle anagrafi della popolazione, nonché con il garante della privacy, per acquisirne l'avviso in ordine alle esigenze rappresentate.

In relazione al problema della tutela dei dati personali si osserva, infatti che l'articolo 177 del codice in materia di dati personali, emanato con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, prevede, infatti, che il Comune possa utilizzare i suddetti elenchi per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina di comunicazione istituzionale.

 

Il comma 7 autorizza una parte della spesa necessaria all’attivazione delle cosidette “classi primavera previste dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 630) e destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. In attuazione di quanto previsto al punto 12 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007 (vedi infra), si dispone in particolare che ad una parte dell’onere finanziario, per l’importo di 9.783.656 euro, di pertinenza del Ministro della solidarietà sociale, si provveda utilizzando le disponibilità in conto residui della spesa autorizzata per gli Asili nido nei luoghi di lavoro (fondo di rotazione previsto dall’art. 91 della legge finanziaria 2003[20].) A tal fine la somma indicata sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad una unità di previsione di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007.

 

Si fa presente che disposizione di analogo tenore è prevista dall’articolo 1, comma 24, del disegno di legge A.C. 2272-ter, attualmente all’esame dell’Assemblea.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 630, della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha sostituito la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna (di cui alla legge 53/2003, cosidetta “legge Moratti” ) con la previsione di un percorso sperimentale per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età (cosidette “sezioni primavera”). Il comma citato dispone, infatti, che sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia possano essere attivate, previo accordo in sede di Conferenza unificata, nell’ambito di un progetto nazionale di innovazione ordinamentale promosso dal Ministro della pubblica istruzione (ai sensi dell’art. 11 del DPR 275/1999[21]); il Ministro assicurerà inoltre la formazione del personale (docente e non) che richieda di essere assegnato ai nuovi percorsi. Alla copertura della spesa, la legge finanziaria assegna le risorse già destinate alla sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria (66.2 milioni di euro a decorrere dal 2005, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 53/2003).

L’accordo raggiunto il 14 giugno in sede di Conferenza Unificata ha definito le modalità per la realizzazione sperimentale delle “sezioni primavera” dall’anno scolastico 2007/2008; a questo fine, oltre alle somme stanziate dalla legge finanziaria 2007, nel documento si prevede l’utilizzo del fondo di rotazione di cui all’art. 91 della legge L. 289/2002 tramite apposita norma che consenta la riassegnazione della somma. Al riguardo, si ricorda che l’art. 91 della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva istituito il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che avessero realizzato, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Il 5 novembre 2004 la Corte costituzionale con la sentenza n. 320/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale fondo. Le somme stanziate dalla finanziaria non sono state quindi erogate e possono essere utilizzate per finanziare l’accordo sopra menzionato.

 

Il comma 8 modifica l’art. 1, comma 4-bis, della legge 62/2000, recante disciplina delle scuole paritarie, disponendo che per gli insegnanti delle scuole materne attualmente in servizio (e non solo per quelli in servizio all’entrata in vigore della legge, come previsto da quest’ultima) siano riconosciuti come titoli abilitanti all’insegnamento i diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali[22]; la nuova prescrizione tuttavia si applicherà per un periodo limitato e cioè finoalla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti  per la categoria di docenti sopra menzionata.

Si estende pertanto la validità dei diplomi rilasciati da istituti e scuole magistrali ai docenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge 62/2000; ciò, secondo la relazione governativa al ddl di conversione, a conferma del principio generale del pieno riconoscimento dei titoli in questione.

 

Si ricorda che la legge n. 62/2000[23] ha incluso, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica alle scuole private (articolo 1, comma 4), l’obbligo di utilizzare docenti abilitati; l’art.1, comma 4-bis[24], derogando parzialmente a tale principio, ha disposto in seguito che, per i docenti di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della medesima (marzo 2000), si considerasse valido ai fini dell’abilitazione all’insegnamento il titolo di studio prescritto dall’art. 334 del D.Lgs.297/1994[25]. Quest’ultimo richiedeva il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali[26];.

Con riguardo ai titoli necessari per l’accesso alla docenza, si ricorda che già all’epoca dell’entrata in vigore della legge 62/2000 i requisiti per l’accesso alla docenza erano in corso di modificazione: l’art. 3 (co. 2) della L. 341/1990 aveva infatti  disposto l’istituzione di un apposito corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare; tale previsione è entrata a regime solo alcuni anni dopo, con la definizione dei due ordinamenti didattici (maggio 1998) e la graduale soppressione degli istituti e delle scuole magistrali a partire dall’anno scolastico 1998/1999 (DM 10 marzo 1997) con definitivo esaurimento dall’anno scolastico 2002-2003.

L’art.5, comma 3, della legge 53/2003 ha poi conferito valore abilitante all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria.

L’art. 2, comma 1, del DL 97/2004[27] ha disposto l’istituzione di corsi abilitanti speciali per l’accesso alle graduatorie per l’insegnamento e li ha riservati a docenti precari aventi specifici requisiti di servizio; tra i destinatari dei corsi sono inclusi gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo dell'istituto magistrale conseguito negli anni tra 1999 e 2002.

 

Si segnala che il contenuto del comma esposto sopra è in parte analogo a quello dell’art 1, comma 9, del ddl AC 2272 ter-A (Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione) all’esame dell’Assemblea.

 

 

 

 


Articolo 2
(Norme urgenti in materia di personale scolastico)

 

 


1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 503:

) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;

b) all'articolo 506:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto»;

c) all'articolo 468:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297[28], relativi rispettivamente alla irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare eal trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente[29].

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, le disposizioni contenute nel comma in esame hanno in primo luogo “lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente”.

 

Si ricorda che la normativa relativa alle sanzioni disciplinari, ai provvedimenti cautelari e alle relative procedure di irrogazione per il personale direttivo e docente è contenuta negli artt. 492-508 del D.Lgs. 297/1994.

L’art. 492 dispone che al personale direttivo e docente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

Viene tuttavia precisato che per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Ai sensi dell’art. 502, l’organo competente ad irrogare la censura al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia è il provveditore agli studi, mentre l'avvertimento scritto è inflitto al personale docente dal competente direttore didattico o preside.

Ai sensi dell’articolo 503, commi 1 e 2, competenti alla irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 492 (sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese e da oltre un mese a sei mesi) sono il provveditore agli studi se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, mentre competente alla irrogazione delle sanzioni più gravi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo (che comprendono anche la destituzione) è il Ministro della pubblica istruzione.

Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 503 prevede che l’organo competente alla irrogazione della sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che il procedimento disciplinare riguardi personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

La prima modifica (lettera a), n. 1)) riguarda il comma 5 dell’art. 503, relativo alla irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione) al personal direttivo e docente. Tale modifica, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è volta a “rendere meno complesse le procedure per l’adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l’altro, anche l’acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti”.

Pertanto, rispetto al testo vigente, si precisa che il parere dei consigli di disciplina non è vincolante ai fini della decisione dell’organo competente all’irrogazione della sanzione o al proscioglimento.

Viene inoltre fissato il termine di 60 giorni per rendere il parere, prorogabile di 30 giorni al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari, decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato.

 

Con un’altra modifica invece, introducendo un nuovo comma 5-bis all’articolo 503, si dispone che, fuori dei casi di cui all’art. 5 della L. 97/2001 (relativi al procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva) il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio, prorogabili di 30 giorni per gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari di cui al precedente comma 5 (lettera a), n. 2)).

 

Si consideri che, ai sensi del citato art. 5 della L. 97/2001, il procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione competente per il procedimento disciplinare. Inoltre viene precisato che il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dalla contrattazione collettiva, entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

 

Viene tuttavia precisato, al comma 2 dell’articolo in esame, che la disciplina relativa al termine di conclusione del procedimento disciplinare di cui al nuovo comma 5-bis introdotto all’articolo 503 non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Per quanto riguarda invece le modifiche ai commi 2 e 4 dell’articolo 506, relativo come detto alla sospensione cautelare del personale direttivo e docente,si dispone rispettivamente che:

§         i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (lettera b), n. 1);

 

Invece la precedente formulazione del comma 2 attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria al provveditore agli studi (quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali) o al direttore generale o dal capo del servizio centrale competente (quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali).

Si ricorda inoltre che il comma 3 dispone che il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa è adottato, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.

 

§         in caso di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta (lettera b), n. 2):

-        nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, che è tenuto a comunicarla immediatamente al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per l’eventuale convalida. In caso di mancata convalida della sospensione cautelare da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto;

-        nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. In caso di mancata conferma della sospensione cautelare da parte dello stesso dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto.

 

Invece la precedente formulazione del comma 4 prevede che in casi di particolare urgenza la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

L’articolo in esame provvede infine a modificare l’articolo 468 del D.Lgs. 297/1994, recante la disciplina dei trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale direttivo e docente, aggiungendovi un comma 1-bis (lettera c)).

Si ricorda che l’articolo 468 dispone che qualora ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato ai fini della convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In caso di mancata convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio si intende revocato di diritto.

 

Il comma 1-bis aggiunto al citato articolo 468 attribuisce al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d’urgenza, l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, qualora le ragioni di urgenza alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale siano dovute a gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e la famiglia degli alunni, derivanti da particolari comportamenti dei docenti lesivi della dignità degli studenti o del prestigio dell’istituzione scolastica, di gravità tale da risultare incompatibili con l’esercizio della funzione educativa.

Si prevede che il provvedimento adottato debba essere immediatamente comunicato, al fine della convalida o della revoca, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è da intendersi comunque revocato.

Peraltro il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale può disporre direttamente l’utilizzo del docente in compiti che esulano dall’insegnamento, in caso di inerzia del dirigente scolastico.

La disposizione infine affida alla contrattazione collettiva nazionale decentrata la definizione dei criteri in base ai quali deve essere disposta l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, precisando che tale utilizzazione comunque non si ripercuote sul trattamento economico del dipendente.

 

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che la disposizione in esame introduce una norma innovativa, che “intende rispondere alle esigenze, oggettive ed urgenti, di assegnare a compiti diversi dall’insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni”.

 

Il comma 3 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente. Viene comunque ribadito dalla norma che tale modalità di conferimento delle supplenze, secondo quanto già prevede il comma 2 del citato articolo 587, deve essere adottata solamente nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali.

 

Si ricorda che l’articolo 587 del D.Lgs. 297/1994, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 56/1987 - secondo cui le pubbliche amministrazioni procedono all’assunzione di lavoratori per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo tramite avviamento numerico al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità - si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, precisando, al comma 2, che tale modalità di assunzione trovi applicazione soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali al medesimo personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame intende semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei dirigenti scolastici. A tal fine la norma permetterebbe agli stessi dirigenti scolastici di nominare direttamente il personale supplente in questione sulla base degli elenchi trasmessi dai Centri per l’impiego, eliminando la necessità di una serie di passaggi burocratici complessi e scarsamente funzionali, incentrati sulla richiesta numerica da parte della suola e sulla successiva risposta da parte dei Centri per l’impiego, che inevitabilmente appesantiscono i tempi di conferimento delle supplenze soprattutto nei casi di rinuncia da parte degli interessati. Difatti, proprio in tali casi la disposizione renderebbe possibile procedere alla sostituzione dei rinunciatari in tempi più consoni alle esigenze delle istituzioni scolastiche.

 

Si osserva peraltro che la norma nulla dispone in merito alle modalità con cui le liste di collocamento aggiornate debbano essere trasmesse dai Centri per l’impiego alle istituzioni scolastiche o comunque messe a disposizione di queste ultime, al fine di provvedere al conferimento delle supplenze.

 

Al riguardo si ricorda che invece il disegno di legge A.C. 2272-ter-A, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, il cui esame è stato concluso dalla Commissione Cultura in sede referente il 27 luglio 2007 ed attualmente all’esame dell’Assemblea, all’art. 1, comma 15, pur prevedendo una norma analoga a quella di cui al comma 3 in esame per quanto riguarda il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, tuttavia dispone che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti Centri per l'impiego.

 

Si osserva inoltre che, per una più chiara formulazione della norma, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole “i dirigenti scolastici provvedono” la seguente: “direttamente”, e premettere alle parole “nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti…” le seguenti: “fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica”.

 

Il comma 4 reca modifiche ai termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro, introducendo una deroga rispetto alla disciplina generale vigente in materia.

Si prevede quindi che le istituzioni scolastiche devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996), alcune variazioni intervenute nel rapporto di lavoro (art. 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 181/2000) e la cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, primo comma, della L. 264/1949), entro il termine di 10 giorni successivi rispettivamente all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro.

Si consideri che invece, in base alla disciplina generale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego, le pubbliche amministrazioni sono sottoposte, per quanto riguarda tali adempimenti, ad una disciplina identica a quella dei datori di lavoro privati.

 

Si ricorda che l’articolo 9-bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, al comma 2, nel testo vigente come sostituito dall’art. 1, comma 1180, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

L’articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181, dispone che i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, determinate variazioni intervenute nel rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L. 264/1949, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

 

Si evidenzia quindi che la disposizione in esame introduce una disciplina speciale di maggior favore per le istituzioni scolastiche, prevedendo termini più ampi per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego rispetto a quelli previsti in generale per i datori di lavoro, sia privati sia pubblici.

 

La relazione illustrativa motiva tale disciplina di maggior favore ponendo in rilievo che le disposizioni che impongono di dare comunicazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello della medesima instaurazione risulta difficilmente assolvibile da parte delle istituzioni scolastiche, in considerazione dell’elevato numero di rapporti transitori che le stesse istituzioni instaurano con il personale sia docente sia ATA incaricato delle supplenze temporanee, peraltro quasi sempre di durata molto ridotta e sovente ripetute nel corso del tempo. Ne consegue che le istituzioni scolastiche sono tenute a trasmettere ai servizi per l’impiego una quantità elevata di comunicazioni con cadenza pressoché giornaliera, per cui non sempre le stesse istituzioni riescono ad effettuare correttamente e tempestivamente tali comunicazioni.

 

Dal punto di vista formale si osserva che, nel comma in esame, il riferimento alla “trasformazione” del rapporto di lavoro appare pleonastico, dal momento che essa rappresenta una delle forme di “variazione” del rapporto di lavoro ai sensi dell’ art. 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 181/2000 e quindi è già inclusa nel concetto di “variazione”.

 

Infine l’ultimo periodo del comma in esame, in conseguenza dell’introduzione della disciplina speciale di maggior favore per le istituzioni scolastiche relativamente alle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego, dispone che si intendono annullate le sanzioni irrogate alle istituzioni scolastiche per l’inosservanza dei termini previsti per tali comunicazioni dalle norme su menzionate (art. 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996; art. 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 181/2000; art. 21, primo comma, della L. 264/1949).

 

Si ricorda chel’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 dispone che, nel caso di inadempimento ai su menzionati obblighi di comunicazione al servizio per l’impiego relativi all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

Il comma 5 dell’articolo 2, dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, sono imputati a carico dei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per le supplenze a tempo determinato del personale scolastico e ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali,le seguenti spettanze del personale scolastico:

§         gli oneri delle retribuzioni per il personale nominato in sostituzione di personale assente per maternità e per il personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,

§         indennità di maternità corrisposte nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro verificatasi durante i periodi di congedo di maternità, nonché le indennità giornaliere di maternitàcorrisposte alle lavoratrici gestanti le quali, all'inizio del periodo di congedo, siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate. 

Il comma 5 dispone altresì un’integrazione dei suddetti capitolidi 66 milioni di euro per il 2007, 198 milioni a decorrere dal 2008.  Alla copertura di tale onere si provvede attraverso ilcorrispondente abbassamento del limite alla spesa per le supplenze brevi del personale docente prevista dall’articolo 1, comma 129 della legge finanziaria 2005.

Il comma 129 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, prevede che la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non possa superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.  

Pertanto, in virtù della disposizione in commento, il limite alla spesa per supplenze brevi risulta ridotto per l’anno 2007 a 499 milioni di euro, e 367 milioni a decorrere dal 2008.

Inoltre, l’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 81/2007[30], recante disposizioni urgenti in materia finanziaria ha autorizzato - per l’esercizio finanziario 2007 - l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente, tecnico ed amministrativo.

Le risorse relative alle spese per supplenze brevi sono iscritte sul capitolo 1203/ u.p.b 2.1.1.3 del Ministero della pubblica istruzione[31]. L’integrazione di spesa di 66 milioni di euro per il 2007 e di 198 a decorrere dal 2008 dei capitoli del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per le supplenze a tempo determinato del personale scolastico, prevista dal comma in esame, determina un trasferimento delle suddette somme dal citato capitolo 1203 a più capitoli di spesa, uno per ciascuno dei 18 centri di responsabilità relativi agli uffici scolastici regionali.

La legge n. 1204 del 30 dicembre 1971[32], richiamata nel testo del comma in esame, è stata abrogata dall'art. 86 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 17 della legge n. 1204, citato nella norma in esame, sono ora contenute nell'articolo 24 del citato testo unico. Tale articolo disciplina il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico prevedendo la corresponsione dell'indennità di maternità  nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. L’articolo prevede inoltre la corresponsione dell’indennità giornaliera di maternità per le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello del congedo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Sarebbe opportuno inserire nella disposizione in commento il riferimento normativo alle norme del decreto legislativo n. 151 del 2001, anziché a quelle della legge n. 1204. Il d. lgs. citato, infatti, nell’operare un coordinamento delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ha  tra l’altro abrogato la legge n. 1204.

L’ultimo periodo del comma in esame dispone altresì che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 spetta al Ministero dell’Economia -Servizio centrale del sistema informativo integrato- la competenza all’ordinazione dei pagamenti – a mezzo ruoli di spesa fissa - delle indennità sopra indicate.

 

Con riferimento a tale ultimo periodo, si osserva che l’articolo 3 della  pdl 2272-ter, recante “Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione”, nel testo approvato dalla Commissione cultura della Camera in data 27 luglio 2007, ne ricalca il contenuto.

 

Infine, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione in commento è finalizzata allo snellimento delle procedure per il pagamento delle spettanze al personale supplente per le assenze connesse con l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

 

 

 


Articolo 3
(Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori)

 

 


1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 3 dispone la disapplicazione per l’anno 2007 dell’articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296/2006[33](legge finanziaria 2007), relativi al piano straordinario di assunzione di ricercatori da assegnare, rispettivamente, alle università ovvero agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur).

 

Sul punto, si ricorda che la legge finanziaria per l’anno 2007 ha introdotto alcune novità concernenti il reclutamento dei ricercatori.

In primo luogo, si prevede che siano adottate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647)[34].

In secondo luogo, al fine di favorire l’ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Al fine di coprire gli oneri derivanti da tali misure sono stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650)[35].

In via analoga, il comma 651 autorizza per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), bandito entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Al fine dell’attuazione di tale disposizione è autorizzata la spesadi 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 652).

 

La ratio della disposizione, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, è data dalla impossibilità di utilizzare le somme stanziate per il 2007 a causa di problemi procedimentali relativi all’adozione dei regolamenti di disciplina di entrambi i concorsi. In particolare, la relazione illustrativa ricorda che lo schema di regolamento per il piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari ha di recente ricevuto un parere interlocutorio da parte del Consiglio di Stato.

 

Sul punto, si ricorda che sullo schema di regolamento sono stati già resi i pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in data 24 maggio 2007 e del Consiglio universitario nazionale (CUN) in data 22 maggio 2007.

Si osserva, inoltre, che il Ministero non ha provveduto ad adottare il decreto di cui al comma 651, che avrebbe dovuto attuare il piano straordinario di assunzione dei ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero.

 

Parallelamente alla disapplicazione delle due norme della legge finanziaria, la disposizione in commento prevede, una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste. In particolare, queste sono destinate, per 20 milioni di euro ad incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537[36].

In proposito si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[37]. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Le risorse sono allocate sulla UPB 3.1.2.9, cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087,8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria[38].

Per quanto riguarda la somma destinata dalla legge finanziaria 2007 all’assunzione dei ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, pari a 7,5 milioni di euro per il 2007, l’articolo in commento ne prevede l’assegnazione ad incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549[39], attualmentericonducibile alla erogazione di contributi in favore dei c.d. istituti scientifici speciali.

A tale proposito, occorre valutare se sussista una incongruenza tra la finalità della disposizione e la lettera della norma. Da un lato, infatti, come chiarito nella relazione del provvedimento e nel testo dell’articolo 3, la modificazione dell’autorizzazione di spesa è funzionale a garantire comunque l’assunzione di ricercatori nell’ambito degli enti di ricerca pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 651, della legge finanziaria 2007. Dall’altro le somme a ciò finalizzate vengono destinate ad incremento di risorse utilizzate per gli istituti scientifici speciali.

Sul punto, infatti, occorre osservare che l’articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549/1995, ha realizzato un intervento di delegificazione per quanto riguarda l’erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore di enti e organismi vari. I contributi previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella apposita tabella A allegata alla l. n. 549/1995 sono stati iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati. A partire dal 1999 la dotazione dei capitoli così creati è quantificata annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per ciò che concerne il Ministero dell’università e della ricerca, le risorse sono attualmente allocate sulla UPB 3.1.2.1, cap. 1679 dello stato di previsione del relativo dicastero. Lo stanziamento iscritto in tabella C della legge finanziaria 2007 è pari a 11.314.000 euro, per il 2007; 9.588.000 per il 2008 e 9.816.000 per il 2009[40]. La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è definita dal Ministro dell’università e della ricerca con proprio decreto, sul quale è richiesto il parere delle commissioni parlamentari. Nel corso degli anni, in questo fondo sono stati raccolti gli stanziamenti destinati al funzionamento degli istituti scientifici speciali, il cui riparto viene effettuato annualmente nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti con d.m. 8 ottobre 1996, n. 623[41]. Da ultimo, il riparto per l’anno 2006 ha interessato circa 160 istituti: si tratta di enti e istituzioni, pubblici e privati, con natura giuridica assai difforme, che svolgono attività di ricerca o di formazione post-universitaria[42].

Diversamente, gli stanziamenti in favore dei maggiori enti di ricerca pubblici, vigilati e finanziati dal Ministero (CNR, ASI, INFN, INAF, ecc.), sono raccolti in un unico fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito con l’articolo 7 del d.lgs. n. 204/1998[43]. L’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria e ripartito tra gli enti interessati con decreto ministeriale, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali degli enti di ricerca, a loro volta elaborati in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).

 

La modificazione delle autorizzazioni di spesa dovrebbe consentire l’utilizzazione delle somme stanziate nella legge finanziaria 2007 per l’assunzione dei ricercatori, che, tuttavia, potrà svolgersi mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.

 

In merito, si ricorda che le procedure concorsuali attualmente vigenti sono quelle previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[44], ai sensi della quale le università possono espletare procedure per la nomina in ruolo di ricercatori. La commissione deve essere composta di tre membri, di cui un membro interno (ordinario o associato confermato), designato dalla facoltà, affiancato da commissari in servizio presso altri atenei, di cui un ricercatore confermato e un professore di fascia diversa da quello nominato dalla facoltà.

Successivamente, la legge n.230 del 2005[45], ha previsto nuove modalità di reclutamento dei ricercatori mediante contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 1, comma 14)[46], anche se le procedure concorsuali previste dalla legge n. 210/1998 continuano ad applicarsi per la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato fino al 30 settembre 2013 (articolo 1, comma 7).

 

 


Disegno di legge

 


N. 3025

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

e con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

 

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Presentato il7 settembre 2007

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Onorevoli Deputati! - L'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 presenta vari punti di criticità legati alla rapida successione delle disposizioni in materia di istruzione adottate negli ultimi anni, che hanno contribuito a determinare una serie di problemi di natura diversa, che rendono peraltro alquanto incerta e difficoltosa la programmazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare si presenta incerta e difficoltosa la programmazione delle attività riguardanti vari settori dell'attività scolastica, quali: l'istituzione e il funzionamento dei posti di tempo pieno in relazione alla sempre crescente domanda da parte delle famiglie, la programmazione delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado in relazione alle recenti modifiche legislative introdotte nella materia, la programmazione degli interventi per le attività educative destinate ai bambini dai due ai tre anni, la gestione della disciplina del personale docente, la gestione delle assunzioni del personale scolastico e delle procedure di pagamento delle relative competenze.

      Al fine di fare fronte a tali contingenti situazioni di difficoltà operativa, si è ritenuto indispensabile intervenire con un provvedimento di urgenza, nel quale è dettata una serie articolata di disposizioni finalizzate a definire in maniera più puntuale vari aspetti della normativa vigente in materia di istruzione, in maniera da assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare con maggiore consapevolezza e certezza la loro azione e realizzare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2007-2008.

      Il provvedimento, oltre alla disposizione che disciplina l'entrata in vigore, si compone di tre articoli, che dettano norme urgenti in materia, rispettivamente, di ordinamenti scolastici, di personale scolastico e di assunzione di ricercatori.

      Va precisato che le norme contenute nel presente provvedimento erano contenute nel disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (atto Camera n. 2272-ter). Il disegno di legge suddetto è stato approvato, in sede referente, dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 27 luglio 2007.

      Il protrarsi dell'iter parlamentare del predetto disegno di legge non ne ha consentito l'entrata in vigore in tempo utile per l'operatività delle sue disposizioni sin dall'inizio dell'anno scolastico 2007-2008 ai fini della programmazione e dell'organizzazione delle varie attività, a esse correlate, da parte delle scuole.

      Ciò ha determinato la necessità di adottare il presente provvedimento che, con il suo carattere di straordinaria necessità ed urgenza, e con le disposizioni in esso inserite, consentirà alle scuole di realizzare le proprie finalità istituzionali con l'efficacia che la situazione richiede.

      Passando all'illustrazione delle disposizioni contenute negli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

 

Articolo 1 - (Norme in materia di ordinamenti scolastici).

 

      Comma 1. Il comma intende ripristinare il tempo pieno così come era previsto dalle norme della legge 24 settembre 1971, n. 820, previgenti al decreto legislativo sul primo ciclo (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, è comunque precisato che l'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. La norma intende, inoltre, dare risposta alle numerose istanze sociali volte a favorire l'accoglienza prolungata degli alunni nelle scuole e tempi di apprendimento più distesi.

      Comma 2. Le norme modificano alcune delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, contenute nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare viene precisato che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, qualora manchi nel comune l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. Si tratta in sostanza di norme che, modificando le disposizioni vigenti, introducono un maggior rigore nell'individuazione delle sedi di esame per i candidati esterni, ponendo così rimedio agli inconvenienti, alle disfunzioni e agli abusi registratisi nel corso degli ultimi anni.

      Comma 3. Si dettano le disposizioni per la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato.

      Comma 4. Le disposizioni del comma 4 introducono, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione, il giudizio di ammissione o di non ammissione all'esame stesso, da parte del consiglio di classe.

      Comma 5. Le norme contenute nel comma 5 disciplinano le modalità e le procedure per la valutazione, esterna, del sistema complessivo dell'istruzione scolastica da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Si prevede che a tale fine il Ministro adotti annualmente un'apposita direttiva, contenente gli obiettivi generali della valutazione e la determinazione degli anni di corso, del primo e del secondo ciclo, che formano oggetto della valutazione. Si dettano anche norme dirette a modificare la composizione del comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

      Comma 6. La norma introduce una precisazione circa l'ambito applicativo dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplina l'accesso agli elenchi anagrafici della popolazione residente, ambito nel quale sono comprese, pertanto, anche le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale dell'istruzione, in considerazione dei problemi legati alla specificità determinata dal principio generale dell'autonomia scolastica.

      Comma 7. Vengono dettate le norme per l'attuazione del punto 12) dell'Accordo-quadro sancito nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, in materia di iniziative, anche sperimentali, per la realizzazione dei progetti di ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni di età (cosiddette «classi primavera»); a tale fine si dispone che l'onere di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale, per la realizzazione di queste iniziative, è quantificato in euro 9.783.656, per l'anno 2007. Le relative disponibilità sono riassegnate al Ministero della pubblica istruzione.

      Comma 8. Si apporta una limitata modifica alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha dettato le norme in materia di parità scolastica. La legge n. 62 del 2000, all'articolo 1, comma 4, ha previsto, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo per le scuole private di utilizzare docenti forniti di titoli di abilitazione all'insegnamento; il successivo comma 4-bis ha previsto, in parziale deroga a tale principio, che per i docenti di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 nelle scuole che chiedono il riconoscimento della parità, deve considerarsi valido, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, il titolo di studio (diploma di scuola magistrale) conseguito ai sensi dell'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma contenuta nel presente comma intende modificare il citato comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, al fine di estendere il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio in parola anche ai docenti che non erano in servizio nelle scuole materne paritarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, e che sono stati assunti dopo tale data. Si intende quindi sancire un principio di carattere generale, e cioè il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio di cui all'articolo 334 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, posseduto dai docenti in servizio presso le scuole dell'infanzia riconosciute paritarie, a prescindere dalla data di assunzione in servizio dei docenti. L'applicazione della norma non comporta riflessi finanziari a carico del bilancio pubblico.

 

Articolo 2 - (Norme urgenti in materia di personale scolastico).

 

      Comma 1. Le norme contenute in questo comma hanno lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente, introducendo varie modifiche agli articoli 503 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e la destituzione e la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Le norme introdotte sono finalizzate, da un lato, a ricondurre alla competenza del dirigente scolastico e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale l'iniziativa nella materia in questione, nei confronti, rispettivamente, del personale docente e dei dirigenti scolastici, e, per altro verso, a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione, del tutto innovativa, che prevede la possibilità di sospensione cautelare da parte del dirigente scolastico nei casi di esistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra la scuola e le famiglie degli alunni; in questi casi il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per la convalida ovvero la revoca entro il termine di quindici giorni, scaduto il quale senza che quest'ultimo abbia adottato alcun provvedimento, la sospensione è automaticamente revocata; invece, in caso di inerzia del dirigente scolastico competente, la sospensione può essere adottata dal suddetto dirigente dell'ufficio scolastico regionale; questo tipo di sospensione non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. Si tratta, come è facile intuire, di una norma che intende rispondere alle esigenze, oggettive e urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.

      Comma 2. Il comma prevede che le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 503 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dal comma 1, non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

      Comma 3. La norma si propone di semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei capi d'istituto. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che il predetto personale venga assunto attraverso le liste di collocamento tenute dagli uffici territoriali dei centri per l'impiego. Le scuole, pertanto, inviano a tali centri le richieste numeriche delle assunzioni da effettuare e i centri comunicano, successivamente, i nominativi del personale da nominare. La procedura è complessa e poco funzionale, in quanto, in caso di rinuncia da parte degli interessati, deve essere ripetuto l'intero iter. La norma consente invece ai capi d'istituto di nominare direttamente il personale in questione sulla base degli elenchi forniti dai centri per l'impiego, eliminando i passaggi della richiesta numerica da parte delle scuole e la successiva risposta da parte dei centri. La norma consente, allo stesso tempo, di procedere alla surroga dei rinunciatari in tempi brevi e funzionali alle esigenze delle istituzioni scolastiche.

      Comma 4. Le disposizioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, citate nel comma 4 prevedono la trasmissione immediata ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei provvedimenti di instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato adottati dalle pubbliche amministrazioni. Tale procedura risulta però molto impegnativa per le scuole, tenuto conto dell'elevato numero di rapporti di lavoro temporanei che le scuole stesse istaurano con i docenti e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) incaricati di effettuare le supplenze temporanee; tali supplenze infatti sono quasi sempre di durata molto ridotta e spesso ripetute nel tempo, in quanto le scuole sono costrette, per esigenze strutturali, ad effettuare, nel corso dell'anno scolastico, la sostituzione dei titolari assenti anche per periodi brevi; ciò comporta, ovviamente, l'obbligo di trasmettere agli uffici del lavoro un elevato numero di comunicazioni, spesso anche quotidianamente. La norma contenuta nel comma 4 fissa in dieci giorni il termine entro cui le scuole devono inviare le suddette comunicazioni, in modo da poter adempiere a tale obbligo di comunicazione dei nuovi rapporti di lavoro in tempi più adeguati ai numerosi e complessi carichi di lavoro delle scuole stesse. Al fine di porre rimedio alle contestazioni già intervenute in materia di mancata comunicazione da parte delle scuole dei nuovi rapporti di lavoro instaurati, con le norme contenute nel comma in esame si precisa inoltre che le sanzioni irrogate alle pubbliche amministrazioni sono annullate.

      Comma 5. La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Articolo 3 - (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).

 

      L'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, «al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori» è definito «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».

      Il comma 650 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per le predette finalità, 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

      L'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 296 del 2006 prevede un piano di assunzione straordinaria di ricercatori «nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».

      Il comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per tali finalità, 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

      In ambedue i casi, per problemi procedimentali dovuti all'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi (il regolamento per i concorsi per ricercatore universitario ha appena ricevuto un parere interlocutorio del Consiglio di Stato), non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006.

      Si rende, pertanto, necessario consentire la utilizzabilità di tali somme per il solo anno 2007, assicurandole, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca.

      Attraverso l'attribuzione delle somme a tali fondi con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori, si rende possibile la rapida assunzione degli stessi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.

      Per esse non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007, e di mere modificazioni di autorizzazioni di spesa.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

 

        Con riferimento al testo del provvedimento in esame, si forniscono qui di seguito, per i singoli articoli, le necessarie precisazioni in ordine ai possibili effetti finanziari:

            articolo 1, comma 1: la norma prevede la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi nell'ambito delle consistenze complessive di organico del personale annualmente assegnate a livello regionale. La neutralità finanziaria è garantita dalla previsione normativa, la quale stabilisce che l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Nessun maggior onere deriva, pertanto, a carico della finanza pubblica.

            articolo 1, comma 2: non determina alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato;

            articolo 1, comma 3: circa l'ulteriore integrazione prevista, per complessivi euro 40,2 milioni, si fa presente che la somma è finalizzata ad adeguare i compensi già fissati per i componenti le commissioni degli esami di Stato, che sono ritenuti inadeguati ai relativi impegni.

        Ciò premesso si stima un aumento medio pro capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, così determinato:

Numero presidenti

(a)

12.274

Numero commissari interni statali

(b)

66.432

Numero commissari esterni statali e no

(c)

36.822

TOTALE COMPONENTI COMMISSIONI

(d) = (a)+(b)+(c)

115.528

INTEGRAZIONE PREVISTA (milioni di euro)

(e)

40,2

AUMENTO MEDIO PRO CAPITE LORDO   STATO (euro)

(f) = (e)/(d)

347,96

 

  articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8: non determinano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

            articolo 2: non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.


ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

 

ART. 2.

(Ammissione).

 

(omissis)

 

        4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

 

(omissis)

 

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

 

ART. 11.

(Valutazione, scrutini ed esami).

 

(omissis)

 

        4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

 

(omissis)

 


Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286

 

ART. 6.

(Comitato di indirizzo).

 

      1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

 

(omissis)

 

Legge 10 marzo 2000, n. 62

 

ART. 1.

 

(omissis)

 

        4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

(omissis)

 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

 

ART. 503.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione).

 

(omissis)

 

        5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

ART. 506.

(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale).

 

(omissis)

 

        2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

            a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

            b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

 

(omissis)

 

        4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

(omissis)

 

ART. 468.

(Trasferimento per incompatibilità ambientale).

 

        1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007

_________

 

 

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;

        Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

 

 

Articolo 1.

(Norme in materia di ordinamenti scolastici).

 

        1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

        2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

        «I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame».

        3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;

            b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo».

        5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.

        7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».

 

 

Articolo 2.

(Norme urgenti in materia di personale scolastico).

 

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 503:

                1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

                2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;

            b) all'articolo 506:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;

                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto»;

            c) all'articolo 468:

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;

                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

        2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.

        4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

        5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).

 

        1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 7 settembre 2007.

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 




[1]    D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[2]    L. 28 dicembre 2001 n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[3]    Il comma ddl AC 2272 ter prevede inoltre la definizione di un piano triennale di intervento volto ad incentivare l’offerta di tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno degli alunni disabili e di integrazione degli immigrati. Il Piano è predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza unificata.

[4]    Ministero della Pubblica Istruzione Notiziario sulla Scuola primaria e secondaria di I e II grado  A.S. 2006/07 (Luglio 2007).

[5]    Legge 24 settembre 1971, n. 820 (Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale).L’art.1 della legge istituisce le attività integrative e gli insegnamenti speciali nella scuola elementare stabilendo altresì che per ogni venticinque ore settimanali destinate a tali attività sia istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.  Si ricorda che l’organizzazione della scuola elementare è stata in seguito ridefinita dalla 5 guigno 1990 n. 148, il cui contenuto è confluito nel D.Lgs.297/1994 (cosidetto “Testo Unico dell’istruzione”).

[6]     Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “T.U.”).

[7]    Il tempo mensa era escluso dall’orario delle attività didattiche (art. 129, co. 3), mentre era incluso nei progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno (art. 130, co. 1, lett. a)).

[8]    D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[9]     Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

[10]    Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Il documento viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

[11]   L. 10 dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[12]   Legge 11 gennaio 2007, n. 1.

[13]   Si ricorda in proposito che sulla distribuzione dei candidati esterni nelle classi delle scuole statali e paritarie (di cui all’art.14, comma 5, del D.Lgs.226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione) era stata sollevata questione di legittimità costituzionale  poi dichiarata non fondata dalla sentenza 220 del 6-19 giugno 2007.

[14]   L. 11 gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[15]   L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[16]   L’articolo 1-bis del DL 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha adeguato la disciplina delle scuole non statali recata dal D.Lgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione, Parte II, Titolo VIII) alle disposizioni sulla parità scolastica introdotte dalla legge 62/2000; pertanto le diverse tipologie di scuole non statali previste dal citato d.lgs. sono ricondotte alle due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L’art.citato esclude che le scuole non paritarie- per le quali sarà emanato apposito regolamento- siano sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e rilascino titoli di studio valore legale; consente tuttavia il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento gia concessi (ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994, cosidetto T.U. della scuola).

[17]   D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[18]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

[19]   Il Comitato (art. 6 del D.Lgs.) era composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[20]   L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[21]   L’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1999) prevede che il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

[22]   Le scuole magistrali, di durata triennale, avevano lo scopo di preparare gli insegnanti delle scuole materne, previo conseguimento di un titolo di abilitazione. Gli istituti magistrali, di durata quadriennale, rilasciavano un diploma valido per l’accesso ai concorsi  di insegnante elementare elementari. In relazione alla normativa adottata in materia di formazione dei docenti (L.341/1990 ) tali percorsi di istruzione sono stati gradualmente soppressi (DM 10 marzo 1997) a partire dall’anno scolastico 1998-1999.

[23]   L. 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[24]   Inserito dall'art. 51, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[25]   D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[26]   Si ricorda che l’art.1 bis, comma 7, del DL 250/2005, convertito con modif. dalla legge 27/2005, ha poi disposto che l’art. 334 del D.Lgs. 297/1994 si applichi limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

[27]    D.L. 7aprile  2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143.

[28]   “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

[29]   Tali modifiche sono connesse, tra l’altro, alla riorganizzazione del Ministero e dei relativi uffici periferici, di cui al DPR 11 agosto 2003, n.319 . Il provvedimento (art. 8) ha istituito in ciascun capoluogo di regione un ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione; a livello provinciale e/o subprovinciale operano i centri servizi amministrativi,ora denominati Uffici Scolastici Provinciali (Direttiva del Ministro dell’istruzione 7 settembre 2006).

 

[30]   Decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[31]   Il capitolo 1203 reca le risorse del “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”, istituito dalla l. n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 601 e destinato ad aggregare le risorse relative alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche. In tale fondo sono, tra l’altro, confluite le risorse per supplenze brevi (v. nota Ministero della pubblica istruzione 24 gennaio 2007).

[32]   L. 30 dicembre 1971, n. 1204, Legge a tutela delle lavoratrici madri.

[33]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[34]   La disciplina dovrà riguardare in particolare, oltre che le modalità procedurali, i criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

[35]   Le risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero dell’università e della ricerca all’ u.p.b. 3.1.2.6 Ricercatori università, enti e istituzioni di ricerca, capitolo 1714.

[36]   Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante Interventi correttivi di finanza pubblica.

[37]   Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[38]   Lo stesso decreto ha altresì disposto 10 milioni di euro a favore del Fondo per l’edilizia universitaria e 10 milioni da destinare alle borse di studio post-lauream. Tutti i finanziamenti citati riguardano l’esercizio finanziario 2007.

[39]   Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegata alla manovra finanziaria per il 1996. L’approvazione, successivamente all’entrata in vigore della legge, di varie disposizioni legislative volte a concedere contributi a specifici enti ha quindi indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti all’interno di un’unica unità previsionale. A tale riordino si è provveduto con l’articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

[40]   La disponibilità complessiva di tali risorse deve altresì tenere conto della riduzione determinata dall’accantonamento operato ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007.

[41]   D.M. 8 ottobre 1996, n. 623, Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali.

[42]   Non si tratta di un elenco chiuso, in quanto il riparto è basato sulla richiesta libera di enti e istituti dotati di personalità giuridica.

[43]   D. lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[44]   Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Tale legge ha trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori.

[45]   Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[46]   In particolare, la legge prevede l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato tramite contratti di diritto privato a tempo determinato di durata triennale rinnovabili per una durata complessiva di sei anni, sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti universitari che assicurino la valutazione comparativa dei candidati. Il trattamento economico di tali contratti è rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati; tali contratti non sono cumulabili con gli assegni di ricerca.