Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni in materia finanziaria - D.L. 81/2007 - A.C. 2852
Riferimenti:
AC n. 2852/XV   DL n. 81 del 02-LUG-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 209
Data: 04/07/2007
Descrittori:
BILANCIO DI ASSESTAMENTO   ENTI LOCALI
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RIPARTIZIONE DI SOMME     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia finanziaria

D.L. n. 81/2007 – A.C. 2852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 209

 

 

4 luglio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D07081.doc

 


I N D I C E

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi1

Struttura e oggetto. 1

§      Contenuto. 1

Elementi per l’istruttoria legislativa. 1

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 1

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali1

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni1

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria. 1

§      Osservazioni sul testo. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Destinazione maggiori entrate)1

§      Articolo 2 (Utilizzo quota avanzo di amministrazione)1

§      Articolo 3 (Recupero maggiore gettito ICI)1

§      Articolo 4, comma 1 (Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)1

§      Articolo 4, commi 2-4 (Eliminazione vincolo limite spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)1

§      Articolo 5 (Interventi in materia pensionistica)1

§      Articolo 6, commi 1 e 2 (Integrazioni del fondo tabella A e del fondo di riserva ex lege n. 468/1978, art. 9-ter)1

§      Articolo 6, comma 3 (Fondo lotta AIDS, tubercolosi e malaria)1

§      Articolo 6, comma 4 (Contributo INSEAN)1

§      Articolo 6, comma 5 (Limite alle spese di investimento dell’ANAS)1

§      Articolo 6, comma 6 (Aumento limite di spesa connessa alla riscossione provinciale dell’addizionale sul consumo di energia elettrica)1

§      Articolo 6, comma 7 (Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale)1

§      Articolo 6, comma 8 (Edilizia universitaria)1

§      Articolo 7, comma 1 (Integrazione finanziamenti)1

§      Articolo 7, comma 2 (Sblocco risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per il 2007)1

§      Articolo 8, commi 1 e 2 (Trasferimenti correnti alle imprese)1

§      Articolo 8, comma 3 (Rete ferroviaria italiana)1

§      Articolo 8, comma 4 (Apporto al capitale sociale dell’ANAS)1

§      Articolo 9 (Partecipazione italiana a missioni internazionali)1

§      Articolo 10 (Disposizioni in materia di personale militare)1

§      Articolo 11 (Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università)1

§      Articolo 12 (Misure in materia di autotrasporto merci)1

§      Articolo 13 (Sblocco risorse vincolate su TFR)1

§      Articolo 14 (Variazioni compensative)1

§      Articolo 15, comma 1 (Contributi personale pescherecci)1

§      Articolo 15, commi 2 e 3 (Revisione estimi catastali fondiari)1

§      Articolo 15, commi 4 e 5 (Proroga termini in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)1

§      Articolo 15, comma 6 (Fondo per l’accesso al credito dei giovani)1

§      Articolo 16 (Delega per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi)1

§      Articolo 17 (Copertura finanziaria)1

Testo del disegno di legge (A.C. 2852)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria. 1

 

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 5 agosto 1978, n. 468Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio(artt. 9-ter, 17)

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 5, 96, 109)1

§      L. 23 agosto 1988, n. 400Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri(art. 17)1


§      D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10. 1

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 5, co. 6)1

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 17)1

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali(art. 8)1

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 13)1

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 60, 60-bis, tab. 3)1

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 179, 186)1

§      L. 13 febbraio 2001, n. 48Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (art. 3)1

§      D.L. 20 marzo 2002, n. 36Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasport.1

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 9)1

§      D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (art. 20)1

 

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 9-11, 15-16, 46, 108)1

§      D.L. 12 maggio 2006, n. 173Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa (art. 1-sexies)1

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (artt. 19, 22)1

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria(art. 2, co. 33-46)1

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 4, 153, 507, 680, 758, 759, 920, 989,1043, 1290)1

§      D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse (artt. 1 co. 5, 5 co. 1, 6 co. 8)1

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 4 Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali (artt. 3-6)1

Normativa comunitaria

§      Decisione della Commissione 93/496/CEE del 9 giugno 1993 relativa all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex NN 67/92) Italia (Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori professionisti)1

§      Decisione della Commissione 97/270/CE del 22 ottobre 1996 concernente il regime di crediti d'imposta istituito dall'Italia a favore del settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi1

§      Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) 29 gennaio 1998 «Aiuti di Stato - Bonus fiscale su imposte diverse - Recupero dell'aiuto - Assenza di impossibilità assoluta». 1

§      Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) 19 maggio 1999 «Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Credito d'imposta - Recupero - Impossibilità assoluta». 1

§      Azione comune del Consiglio 27 marzo 2007, n. 2007/192/PESC che modifica l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC).1

Normativa internazionale

§      Risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 1744 (2007)1


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2852

Numero del decreto-legge

2 luglio 2007, n. 81

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

18

Date

 

§       emanazione

2 luglio 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 luglio 2007

§       assegnazione

3 luglio 2007

§       scadenza

31 agosto 2007

Commissione competente

V (Bilancio)

Pareri previsti

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali, Comitato per la legislazione

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (A.C. 2852), dispone l’utilizzo della maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007 (cd. extra-gettito) al fine di fare fronte ad «alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per la amministrazioni centrali e gli enti locali», di garantire la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e di intervenire a sostegno di alcuni settori dell’economia.

 

L’articolo 1, comma 1, dispone la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2007 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, i quali includono peraltro, ai sensi del comma 2, gli effetti finanziari degli interventi disposti con il decreto-legge in esame.

 

L’articolo 2, al comma 1, consente agli enti locali (province e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell’anno 2007 vengono finanziate mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione. Il comma 2 definisce i coefficienti per il calcolo della quota dell’avanzo di amministrazione utilizzabile per finanziare le predette spese di investimento, differenziando gli enti locali che abbiano registrato un saldo di cassa in media positivo per tutto il triennio 2003-2005 (7,0 per cento per i comuni e 7,6 per cento per le province) da quelli che registrano un saldo positivo solo al 31 dicembre 2005 (1,3 per cento per i comuni e 1,4 per cento per le province).

 

L’articolo 3 del decreto interviene sulla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni a compensazione di ipotizzati incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006. In particolare si prevede che detta riduzione avvenga sulla base di apposite certificazioni del reale maggior gettito.

 

L’articolo 4, al comma 1, dispone il superamento, per l’anno 2007, del limite alle riassegnazioni di entrate disposto dalla legge finanziaria 2005 e dalla legge finanziaria 2006.

Il comma 2, prevede che non si applichi la riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita, per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali, dal D.L. n. 223 del 2006 (cd. decreto Visco - Bersani).

 

L’articolo 5 reca misure in materia pensionistica. In primo luogo, ai commi 1 e 2, si prevede lo stanziamento di 900 milioni di euro per l’anno 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici più bassi. Inoltre, al comma 3, si dispone, a decorrere dall’anno 2008, l’istituzione di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, dell’incremento dei trattamenti pensionistici bassi, del miglioramento del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell’Assicurazione generale obbligatoria nonché di misure agevolative relative al riscatto del corso legale di laurea e alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali.

 

L’articolo 6 dispone, al comma 1, il rifinanziamento per il 2007 di 239 milioni del Fondo speciale di parte corrente (tabella A della legge finanziaria) relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, al comma 2, l’incremento di 130 milioni del Fondo di riservaper le autorizzazioni di spesa relative alle leggi inserite nella Tabella C della legge finanziaria.

Il comma 3 autorizza, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 260 milioni di euro per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Il comma 4 autorizza un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007 a favore dell’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale).

Il comma 5 – al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità – eleva il limite dei pagamenti per spese di investimento da parte dell’ANAS, fissandolo in 4.200 milioni di euro.

Il comma 6 modifica il comma 153 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, elevando da 5 milioni a 8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il limite di spesa entro il quale può essere assegnata alle province la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo dell’energia elettrica (per le utenze con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW). La norma modifica inoltre il criterio per individuare prioritariamente le province nelle quali può avvenire tale riscossione diretta, la quale sarà possibile sempre per la stessa tipologia di province, cioè per le province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica, nonché per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricada nella zona climatica F, ma con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

Il comma 7 istituisce un fondo di 10 milioni di euro destinato a finanziare interventi in favore delle zone confinanti fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Il comma 8 reca un’autorizzazione di spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, finalizzati alle esigenze di edilizia universitaria.

 

L’articolo 7, comma 1, dispone l’integrazione di finanziamenti, per il 2007, di diverse disposizioni riportate all’elenco n. 1 allegato al decreto-legge, per un ammontare complessivo di 764,2 milioni. Si tratta di interventi in materia di protezione civile (65 milioni); del cd. “bonus bebè” (40 milioni), del funzionamento dell’ARAN (1,1 milioni); degli interventi della protezione civile per l’emergenza rifiuti (80 milioni); del Fondo per l’estinzione di debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato (100 milioni); del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (411 milioni); del Fondo nazionale per il servizio civile (40 milioni); del Fondo per il contrasto della violenza sulle donne (2 milioni); del funzionamento del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici (0,1 milioni); del Fondo per l’edilizia universitaria (10 milioni); del Fondo ordinario delle università (5 milioni); delle borse di studio post lauream (10 milioni).

Il comma 2 dispone il “disaccantonamento”, per l’anno 2007, di parte delle risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell’art. 1, comma 507, legge finanziaria per il 2007, per un ammontare complessivo di quasi 2 miliardi di euro, corrispondente al 43 per cento delle risorse originariamente accantonate.

 

L’articolo 8, ai commi 1 e 2,dispone un’integrazione di 250 milioni di euro, per l’anno 2007, delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 autorizza un contributo di 700 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionaledell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 4 dispone l’erogazione, per l’anno 2007, di un contributo pari a 426.592.642 euro a titolo di apporto al capitale sociale dell’ANAS, al fine di ripianare la perdita di esercizio relativa all’anno 2006.

 

L’articolo 9 reca la proroga del termine della partecipazione italiana alla missione Althea in Bosnia e l’autorizzazione alla partecipazione italiana a missioni in corso o a nuove missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. L’articolo detta inoltre, attraverso una serie di rinvii normativi, norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

 

L’articolo 10 limita all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2015.

 

L’articolo 11 reca disposizioni in materia di personale delle scuole e delle università. In particolare il comma 1 autorizza - per l’esercizio finanziario 2007 - la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche; il comma 2 estende all’anno accademico 2007-2008 le disposizioni applicate nel corrente anno accademico in materia di affidamento e supplenze di insegnamenti universitari.

 

Il comma 1 dell’articolo 12 prevede che le somme del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto mercipossono essere concesse agli aventi diritto sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta.

Il comma 2 stabilisce che gli importi concessi ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibileIRAP.

Il comma 3 interviene sulla procedura di recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e1994, disponendo che il recupero delle somme sia effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al DL 36/2002, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e che esse vengano riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

Il comma 4 proroga al 30 settembre 2007 il termine per l’emanazione del regolamento con il quale devono essere stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo dell’autotrasporto.

 

L’articolo 13 dispone la concessione di anticipazioni di tesoreria, nella misura del 30 per cento delle somme relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 alimentate con le risorse del Fondo TFR e – nei limiti dell’accertamento di esse - in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo.

 

L’articolo 14 autorizza l’effettuazione di variazioni compensative tra le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 

Il comma 1 dell’articolo 15 stanzia 12 milioni di euro per il 2007 per le misure di accompagnamento collegate agli interventi di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca, riservando 7 milioni di euro per i contributi ai marittimi imbarcati sui pescherecci colpiti nel corso del 2007 da un provvedimento di fermo-pesca, ed attribuendo i restanti 5 al Piano triennale della pesca, per gli ulteriori interventi da adottare in connessione con le misure di fermo.

I commi 2 e 3 hanno ad oggetto l’aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali. In particolare, il comma 2 consente alle persone fisiche e le società semplici di effettuare il ravvedimento operoso, con esclusione delle sanzioni, nel caso di inosservanza delle disposizioni concernenti l’aggiornamento dei redditi fondiari per il periodo d’imposta 2006 ed a condizione che il versamento del tributo ovvero dell’acconto e degli interessi moratori avvenga entro il 30 novembre 2007. Il comma 3modifica il termine per la preposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari, fissandolo al 30 settembre 2007.

Il comma 4 proroga ulteriormente (al 31 dicembre 2007) il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 151/2005, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati.

Il comma 5 proroga sino al 31 dicembre 2007 l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e provenienti dai nuclei domestici.

Il comma 6 istituisce il Fondo rotativo per l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni. Al Fondo è attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili.

 

L’articolo 16, modificando l’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria per il 2007, prevede che, con regolamento del Governo, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, venga ridefinita la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, secondo principi di semplificazione, di accorpamento, e di adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione.

Lo stesso articolo 16 introduce il comma 989-bis, che, riproducendo quanto già previsto dalla seconda parte del previgente comma 989, prevede un regolamento del Ministro dei trasporti per la revisione dei criteri per l'istituzione delle autorità portuali e per la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento. Il regolamento - che secondo il testo previgente doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 – dovrà essere adottato entro il 30 ottobre 2007.

 

L’articolo 17 reca le disposizioni in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge stesso, ponendoli a carico della maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio 2007, che sono state iscritte nel disegno di legge di assestamento.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo il preambolo, l’adozione del decreto-legge si giustifica con la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si evidenzia che l’articolo 15, comma 6, che istituisce il Fondo per l’accesso al credito dei giovani, contiene previsioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimodalla Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137.

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalle regioni Piemonte e Campania ritenendo costituzionalmente illegittima l’istituzione di fondi speciali in materie riservate, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza residuale o concorrente delle regioni.

Tale articolo peraltro concedeva agevolazioni creditizie alle operazioni di acquisto o costruzione della prima casa di abitazione da parte di soggetti ritenuti meritevoli di sostegno, mentre la disposizione in esame contiene interventi diretti ad agevolare l’accesso al credito in via generale.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca disposizioni di contenuto non omogeneo per materia. L’elemento di connessione deriva unicamente dall’utilizzazione, quale modalità di copertura, delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio 2007.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si rinvia ai rilievi formulati nelle singole schede di lettura.

 

Osservazioni sul testo

All’articolo 5, comma 1, andrebbe chiarito il riferimento alle “gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, che sembrerebbe riferirsi alle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

Con riferimento all’articolo 6, comma 2, che dispone l’integrazione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e del Fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente, si osserva che la legge n. 468/78 (legge di contabilità generale dello Stato) prevede che l’ammontare di tali fondi sia determinato in sede di legge finanziaria.

 

All’articolo 6, comma 3, sembrerebbe opportuno richiedere al Governo informazioni in merito alle modalità di determinazione del contributo italiano e alla natura dell’obbligo giuridico derivante, all’ammontare complessivo dei versamenti effettuati finora dall’Italia al Fondo globale e alla divergenza fra i dati pubblicati sul sito ufficiale del Fondo e quelli resi noti in occasione della seduta del 27 febbraio, nonché alla composizione di tale ammontare complessivo (stanziamenti disposti da apposite norme di legge e stanziamenti provenienti dai fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo).

 

Con riferimento all’articolo 6, comma 7, che istituisce un fondo per gli interventi in favore delle zone confinanti fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, si osserva che la disposizione indica soltanto in modo molto generale i soggetti beneficiari e la natura degli interventi, mentre nulla dice dei criteri in base ai quali dovrà operarsi la ripartizione di quelle somme fra le diverse alternative di impiego. Ogni ulteriore specificazione è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul quale si esprime, con un parere, la Conferenza Unificata.

 

Con riferimento all’articolo 7, comma 2, che dispone il “disaccantonamento”, per l’anno 2007, di parte delle risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, si osserva che appare opportuno acquisire maggiori informazioni in ordine ai criteri seguiti per individuare gli stanziamenti cui riferire i “disaccantonamenti”.

Dal momento che i “disaccantonamenti” dovrebbero essere conseguenti - almeno in parte – alla difficile sostenibilità da parte delle amministrazioni dei tagli di spesa effettuati, appare inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla eventuale necessità di una reintegrazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.

 

Con riferimento all’articolo 9, si segnala che la relazione tecnica si limita a fornire una tabella riassuntiva dell’onere ascritto all’articolo, e non è corredata dalle schede tecniche relative alle singole missioni. I decreti-legge relativi alla autorizzazione o alla proroga delle missioni internazionali e umanitarie sono infatti abitualmente accompagnati da tali schede, che riportano nel dettaglio la consistenza del contingente nonché l’impiego di mezzi e attrezzature militari.

 

Con riferimento all’articolo 12, va segnalato come tale disposizione preveda che – in caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi prescritto, e, quindi, entro il 30 giugno 2007 - le somme in dotazione al Fondo debbano essere interamente destinate alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto; poiché il comma 4 dispone una proroga del termine indicato nell’articolo 8, comma 6, del DL 300, senza tuttavia novellarne il testo, sarebbe da chiarirne l’applicabilità nella parte in cui tale norma dispone la destinazione delle somme ad altra finalità in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine.

 

All’articolo 13, in ordine alle anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1, si ricorda che l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo TFR è subordinato alla decisione delle autorità statistiche comunitarie sulla compatibilità con la disciplina contabile europea delle norme sul funzionamento del Fondo. Occorrerebbe pertanto chiarire se la concessione dell’anticipazione resti comunque subordinata alla predetta decisione o se invece possa avvenire indipendentemente da essa.

Appare altresì opportuno che il Governo fornisca informazioni in ordine al presumibile ammontare delle risorse che affluiranno al cd. Fondo TFR, posto che il termine per l’effettuazione della scelte da parte dei lavoratori (30 giugno 2007) è oramai scaduto.

 

Per ulteriori osservazioni si rinvia alle singole schede di lettura.

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Destinazione maggiori entrate)

 


1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

L’articolo 1, comma 1, dispone la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2007 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, i quali includono peraltro, ai sensi del comma 2, gli effetti finanziari degli interventi disposti con il decreto-legge in esame.

 

Si ricorda in proposito che il DPEF 2008-2011[1] ha rivisto l’obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL.

L’obiettivo si pone ad un livello inferiore al 2,8 per cento indicato dal DPEF dello scorso anno (luglio 2006) e confermato dall’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006), ma superiore dello 0,4 per cento rispetto a quello stimato nell’attuale quadro di finanza a legislazione vigente (precedente all’approvazione del decreto-legge in esame e del disegno di legge di assestamento).

Gli andamenti tendenziali di finanza pubblica si stanno infatti rivelando migliori rispetto alle previsioni di fine 2006, a causa della crescita economica superiore alle stime e del favorevole andamento del gettito tributario: il quadro a legislazione vigente indica dunque un indebitamento netto del 2,1 per cento.

Alla luce di questo andamento positivo, il Governo ha ritenuto di realizzare, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto pari allo 0,4 per cento del PIL (precisamente dello 0,43%).

La manovra è stata per l’appunto realizzata con il decreto-legge in esame e con il disegno di legge di assestamento.

 

INDEBITAMENTO NETTO 2007
(% PIL)

Obiettivo DPEF 2007-2011(luglio 2006)
e Programma di stabilità (dicembre 2006)

-2,8%

Previsione RUEF (marzo 2007)

-2,3%

Previsione DPEF 2008-2011
(senza effetti decreto-legge in esame e d.d.l. di assestamento)

-2,1%

Effetti decreto-legge in esame

-0,36%

Effetto ddl di assestamento

-0,07%

Nuova previsione DPEF 2008-2001

-2,5%

 

Dalle disposizioni contenute dal decreto-legge in esame deriva dunque un peggioramento dell’indebitamento netto del 2007 dello 0,36% per cento del PIL (5,6 miliardi di euro).

Per gli anni successivi, l’effetto di incremento dell’indebitamento netto è pari allo 0,1% del PIL (1,6 miliardi di euro, a decorrere dal 2008, derivanti principalmente dagli interventi in materia previdenziale disposti dall’articolo 5, comma 3).

Per gli effetti delle singole disposizioni in termini di indebitamento netto si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 17.

 

L’articolo 1, comma 1, indica, in termini di saldo netto da finanziare, le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni del bilancio 2007.

 

Si osserva al riguardo che appare opportuno acquisire dal Governo un chiarimento circa l’effetto in termini di miglioramento dell’indebitamento netto dalle maggiori entrate tributarie.

 

Si ricorda in proposito che il saldo netto da finanziare è riferito al solo bilancio dello Stato, mentre l’indebitamento netto è il saldo relativo al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo. I due saldi sono computati sulla base di criteri contabili diversi (competenza giuridica per il saldo netto da finanziare, competenza economica per l’indebitamento netto).

 

Le maggiori entrate tributarie sono pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e sono state incluse per l'anno 2007 nel disegno di legge assestamento (provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468), attualmente all’esame del Senato (AS 1679).

 

Sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, per l’anno 2007, le maggiori entrate sono state utilizzate per 4.131 milioni a copertura degli oneri recati dal decreto-legge e per 3.219 milioni a copertura di maggiori spese iscritte nel disegno di legge di assestamento.

Ne consegue che 86 milioni sono stati destinati al miglioramento del saldo di bilancio (in termini di saldo netto finanziare).

 

In sostanza dunque, per l’anno 2007, le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni sono state destinate pressoché integralmente alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame e alle maggiori spese previste dal disegno di legge di assestamento.

Si ricorda in proposito che, secondo le informazioni fornite nel DPEF, sarebbero giunte da parte delle autorità europee indicazioni nel senso di destinare integralmente le risorse derivanti dal favorevole andamento del quadro di finanza pubblica al miglioramento dei saldi.

 

Per gli anni successivi al 2007 le maggiori entrate sono state destinate alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame per un importo di 1.504 milioni di euro.

 

Il comma 2 prevede che gli obiettivi di finanza pubblica del DPEF includono gli effetti finanziari derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge in esame, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

L'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese

 

Si osserva al riguardo che occorrerebbe acquisire chiarimenti in ordine alla natura della maggiori entrate ed al carattere permanente o meno delle stesse.

 


Articolo 2
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione)

 


1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.


 

 

Il comma 1 consente agli enti locali (province e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell’anno 2007 vengono finanziate mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione[2].

 

Il comma 2 definisce i coefficienti per il calcolo della quota dell’avanzo di amministrazione utilizzabile per finanziare le spese di investimento che non confluiscono tra quelle rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tali coefficienti sono calcolati con riferimento al valore complessivo dei saldi di cassa positivi accertati al 31 dicembre 2005 nelle percentuali riportate in tabella:

 

Quota % dell’avanzo di amministrazione utilizzabile per l’esclusione delle spese di investimento rilevanti ai fini del patto di stabilità interno

 

Saldo di cassa in media positivo nel triennio 2003-2005(*)

Saldo di cassa positivo al 31/12/2005(*)

Province

7,6

1,4

Comuni

7,0

1,3

(*)  Calcolato come differenza tra i valori di consuntivo delle entrate e delle spese finali, sia di parte corrente, sia di conto capitale, escluse le variazioni derivanti dalla riscossione o dalla concessione di crediti (comma 680 della legge finanziaria per il 2007).

 

La norma pertanto differenzia gli enti locali che abbiano registrato un saldo di cassa in media positivo per tutto il triennio 2003-2005 da quelli che registrano un saldo positivo solo al 31 dicembre 2005.

Tale saldo è calcolato a norma del comma 680 della legge finanziaria per il 2007, vale a dire come differenza tra i valori di consuntivo delle entrate e delle spese finali, sia di parte corrente, sia di conto capitale, escluse le variazioni derivanti dalla riscossione o dalla concessione di crediti.

Agli enti locali differenziati secondo i presupposti sopra descritti, si applica una percentuale prefissata dell’avanzo di amministrazione utilizzabile per l’esclusione delle spese di investimento rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, rispettivamente pari al 7,6 e all’1,4 per cento, con riferimento alle province, e al 7 e all’1,3 per cento, con riferimento ai comuni.

 

L’obiettivo è costruire un meccanismo premiale per gli enti locali più “virtuosi”, volto a permettere l’utilizzo, nell’esercizio finanziario in corso, dell’avanzo di amministrazione accantonato in bilancio, senza che ciò abbia effetti sul raggiungimento dell’obiettivi di saldo di competenza e di cassa relativi al patto di stabilità interno previsto dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Si ricorda che i commi 676-693, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che recano la disciplina del nuovo patto di stabilità per il triennio 2007-2009, hanno dettato le disposizioni relative ai vincoli imposti agli enti locali per il miglioramento dei loro saldi finanziari medi del periodo 2003-2005.

Il comma 681, articolo 1, della predetta legge finanziaria stabilisce che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario, espresso in termini di competenza e in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678, lettera c)[3].

In sostanza, il comma 678 stabilisce che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il triennio 2007-2009 sia corrispondente alla somma, in valore assoluto, degli importi derivanti dall’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, per i soli enti con saldo medio triennale positivo nel medesimo periodo 2003-2005. Il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è pertanto ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerati in valore assoluto, come desunti dai rispettivi consuntivi.

In tal modo, come sottolineato dalla circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, tutti gli enti partecipano al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente, mentre gli enti che presentano una situazione di deficit nel triennio 2003-2005 contribuiscono ulteriormente, in misura proporzionale a tale deficit, al raggiungimento degli obiettivi del comparto.

 

In tal modo, la partecipazione al conseguimento degli obiettivi del nuovo patto di stabilità per il 2007 si riduce perquegli enti locali che registrano un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, in misura corrispondente alle spese di investimento finanziate nell’anno in corso utilizzando l’avanzo di amministrazione riportato nel bilancio di apertura.

La conseguenza di tale misura è quindi un aumento complessivo dell’indebitamento netto registrato nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma un effetto oneroso complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto pari a 250 milioni di euro per l’anno 2007.

 

Tale effetto oneroso è stato prefissato e riferito secondo un valore predeterminato di 50 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, a tutte le province e a tutti i comuni che presentano un saldo positivo al 31/12/2005.

La relazione tecnica specifica inoltre come il meccanismo premiale di assegnazione della quota di “sblocco” degli avanzi di amministrazione avvantaggi in misura prevalente (70 per cento) gli enti locali che abbiano registrato un saldo di cassa in media positivo per tutto il triennio 2003-2005. A tutti gli enti locali che hanno registrato un saldo di cassa positivo solo al 31 dicembre 2005, viene pertanto riferito il restante 30 per cento. Si sottolinea che tra questi sono compresi anche gli stessi enti locali già premiati con il 70 per cento di “sblocco” degli avanzi.

 

La relazione tecnica, mediante una elaborazione degli ultimi dati dell’avanzo complessivo pervenuti al Ministero dell’Interno[4], espone altresì il calcolo dei coefficienti (in cifra arrotondata) disposti dalla norma, partendo dai valori degli avanzi di amministrazione di tutti gli enti del comparto provincia e del comparto comuni che abbiano riportato un saldo positivo al 31/12/2005.

 

In particolare, il coefficiente per ottenere la quota di avanzo reso disponibile dalla norma e utilizzabile da tutte le province con saldo positivo al 31/12/2005, è dato dal rapporto tra la parte di avanzo prefissato per tali province(30% * 50 mln = 15 mln) ed il valore complessivo dei saldi positivi al 31/12/2005 registrati dalle province stesse (valore stimato in 1.084 mln di euro)[5].

Analogo calcolo viene fatto, considerando una quota di avanzo prefissata del 70%, per il coefficiente utilizzato dalle province con saldo in media positivo per tutto il triennio 2003-2005 cui è riferibile un valore complessivo dei saldi positivi pari a 562 mln[6]. Da quest’ultimo calcolo si ottiene un coefficiente (6,2) che, sommato a quello descritto sopra con riferimento alle province con saldo positivo al 31/12/2005 (1,4), determina la percentuale prevista dalla norma in misura arrotondata (7,6%).

 

Parimenti, il coefficiente per il calcolo della quota di avanzo utilizzabile da tutti i comuni con saldo positivo al 31/12/2005 si ottiene rapportando la quota assegnata ai tali comuni (30%* 200 mln = 60 mln) al valore complessivo dei saldi positivi al 31/12/2005 registrati dai comuni stessi (valore stimato in 4.584 mln di euro)[7]. Come per le province, il coefficiente riferito ai soli comunicon saldo di cassa in media positivo per tutto il triennio 2003-2005 viene calcolato in misura incrementale, tenuto conto che ad essi è riferibile un valore complessivo dei saldi positivi pari a 2.460 mln. Il coefficiente ottenuto rapportando la quota di avanzo utilizzabile prefissata per i predetti comuni (70%) al valore complessivo dei saldi positivi ad essi riferibile è pari a 5,7[8]. Sommando quest’ultimo coefficiente a quello calcolato per tutti i comuni con saldo di cassa positivo al 31/12/2005 (1,3) si ricava la percentuale riportata in misura arrotondata dalla norma (7%).

 


 

Articolo 3
(Recupero maggiore gettito ICI)

 


1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 39 è sostituito dal seguente:

«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.


 

L’articolo 3 del decreto si occupa della riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni operata dal Ministero dell’interno a compensazione di ipotizzati incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (decreto collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2007).

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3, lettera a), sostituisce l’art. 2, comma 39, del citato decreto-legge n. 262/2006.

Nella sua formulazione originaria, il comma 39 disponeva che i trasferimenti erariali in favore dei comuni fossero ridotti in misura pari al maggior gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), derivante dall'aggiornamento della banca dati catastale e, conseguentemente, delle relative rendite (in applicazione delle procedure previste ai commi 33-38 del medesimo art. 2 relativamente ai terreni agricoli).

La norma stabiliva altresì che detta riduzione avvenisse secondo criteri e modalità demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Detto decreto avrebbe dovuto prevedere che i trasferimenti erariali non fossero ridotti in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

 

La nuova formulazione del comma 39 mantiene ferma la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dagli aggiornamenti delle rendite catastali, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità sono demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (concerto precedentemente non previsto).

E’ stata però eliminata la prescrizione (contenuta nell’ultimo periodo del comma 39), relativa alla mancata riduzione dei trasferimenti in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. Di conseguenza, alla luce della nuova norma le riduzioni si applicano anche in relazione alla quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello atteso.

 

La lettera b) sostituisce il comma 46 del già citato articolo 2 del D.L. n. 262/2006.

Nella formulazione originaria, il comma 46 disponeva che i trasferimenti erariali in favore dei comuni fossero ridotti in misura pari al maggior gettito ICI sugli immobili, derivante dall'aggiornamento della banca dati catastale - e conseguentemente, delle relative rendite, in applicazione dei commi 40-45 dell’articolo 2 -, in relazione ad alcuni immobili ricompresi nella categoria E.

Si tratta in particolare (comma 40) di:

§         E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

§         E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

§         E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

§         E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

§         E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

§         E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

§         E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E[9].

La norma stabiliva altresì che detta riduzione avvenisse secondo criteri e modalità demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Detto decreto avrebbe dovuto prevedere che i trasferimenti erariali non fossero ridotti in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

 

La nuova formulazione del comma 46 mantiene ferma la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dagli aggiornamenti delle rendite catastali, sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (concerto precedentemente non previsto).

 Analogamente al comma 39, è stata eliminata la prescrizione relativa alla mancata riduzione dei trasferimenti, in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. Di conseguenza, anche per quanto riguarda queste categorie di immobili, le riduzioni si applicano altresì in relazione alla quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello atteso.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, per l’anno 2007, fino alla determinazione definitiva del maggior gettito in base alle predette certificazioni, una riduzione dei contributi spettanti ai comuni a valere sul Fondo ordinario, proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente, quest’ultima comunicata al Ministero dell’interno da parte dell’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007.

Come rilevato altresì dalla relazione tecnica, l’importo complessivo della riduzione è stabilito in 609,4 milioni di euro.

 

Si ricorda che il Fondo ordinario è iscritto al capitolo 1316 dell’UPB 2.1.2.6 di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006), lo stanziamento del Fondo ordinario risulta pari a 6.786 milioni.

 

La norma autorizza i comuni, per il medesimo periodo, a prevedere ed accertare convenzionalmente, come maggior introito ICI, un importo pari alla detrazione effettuata rispetto al singolo ente, in deroga alle regole sull’accertamento di cui all’art. 179 del TUEL (decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

Si ricorda che l’art. 179 disciplina la fase dell’accertamento delle entrate degli enti locali, stabilendo che, sulla base di idonea documentazione, sia verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, sia individuato il debitore, nonché venga quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Il secondo comma dell’art. 179 stabilisce che l'accertamento delle entrate di carattere tributario avviene a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge.

L’accertamento del maggior introito di cui al comma 2 dell’articolo in esame, dovrà avvenire invece sulla base di un parametro determinato in via convenzionale

 

La formulazione del comma 2 prevede, nell’ultimo periodo, una compensazione progressiva tra gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007, e gli importi accertati convenzionalmente (come prescritto dalla norma) nel medesimo esercizio.

 

Il terzo comma dell’articolo in esame stabilisce che gli importi residui accertati secondo il metodo convenzionale rilevano ai fini del cosiddetto “risultato contabile di amministrazione” di cui all’articolo 186 del citato TUEL.

 

Secondo l’articolo 186, il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

 

L’ultimo periodo del comma in esame sancisce che detti importi residui affluiscano tra i fondi vincolati; qualora i comuni non presentino un avanzo sufficiente a coprire il fondo vincolato, ciascun ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio l’eventuale valore differenziale.

 

Il comma 4 dell’articolo 3 si applica ai comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che i comuni tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della legge finanziaria per il 2007, sono quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

In particolare, ai soli fini del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità, gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza.

Di conseguenza, i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione (proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente) dei contributi a valere sul fondo ordinario, spettanti ai singoli enti.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 prevede che i comuni, con la certificazione di cui alla nuova formulazione dei richiamati commi 39 e 46, indichino il maggior onere, in termini di interessi passivi, derivante dalle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in applicazione della riduzione dei contributi a valere sul fondo ordinario (ai sensi del comma 2). Si specifica che detta comunicazione riguarda le anticipazioni attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere da novembre 2007, in diretta conseguenza delle predette riduzioni.

L’onere di detti interessi passivi è posto a carico dello Stato, nonché rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro; la norma prevede altresì un’eventuale ripartizione proporzionale rispetto ai maggiori oneri certificati.

 

 


 

Articolo 4, comma 1
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)

 

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.

 

 

L’articolo 4, comma 1, dispone la non applicazione per il 2007 del limite alle riassegnazioni di entrate disposte dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006.

 

In particolare l’articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni di entrate rispetto all’anno precedente, prevedendo, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti [10].

La successiva legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), all’articolo 1, comma 46,ha introdotto una limitazione superiore rispetto a quanto previsto precedentemente, disponendo che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potesse superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma stessa, cioè le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea [11]

Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare nel dal 2006. Tale limite massimo sembrerebbe operare anche per gli anni successivi.

La tabella che segue illustra il limite massimo alle riassegnazioni per il 2006 relativamente a ciascun Ministero:


Limiti alle riassegnazioni di entrate

 

Circolare 7/2006

Amministrazioni

Limiti riassegnazioni 2006

Ministero dell’economia e delle finanze

316.753.014

Ministero delle attività produttive

509.846.365

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.489.055

Ministero della giustizia

6.415.729

Ministero degli affari esteri

4.141.440

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

-

ministero dell’interno

46.636.080

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

57.545.188

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

57.077.367

Ministero delle comunicazioni

11.994.911

ministero della difesa

204.159.508

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.674.054

Ministero per i beni e le attività culturali

93.917.903

Ministero della salute

41.314.837

Limite complessivo

1.354.965.451

 

La relazione tecnica del Governo ipotizza un effetto negativo in termini sia di indebitamento netto sia di fabbisogno pari a 300 milioni per il 2007, tenendo conto del trend delle rassegnazioni che si sarebbero verificate in assenza di limitazioni, nonché della circostanza che la legge finanziaria 2006 escludeva da tali limitazioni, in particolare, le spese non aventi impatto diretto sul conto economico consolidato della P.A..

 


 

Articolo 4, commi 2-4
(Eliminazione vincolo limite spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)

 


2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).


 

 

Il comma 2 dell’articolo 4 dispone la non applicazione per il 2007 della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali dall’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. Decreto Visco - Bersani).

 

Il richiamato articolo 22, comma 2, dispone che per il triennio 2007-2009 gli stanziamenti di previsione per le voci di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali - ovvero dei costi di produzione individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, per gli enti che adottano una contabilità civilistica - non possono superare l'80 per cento delle previsioni iniziali di spesa dell’anno 2006, mantenendo, peraltro ferma la previsione del limite all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007 già stabilito dalla legge finanziaria 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (cd. regola del 2 per cento).

Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per consumi intermedi devono essere appositamente accantonate nei bilanci degli enti pubblici non territoriali, per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 2961.

E’ fatto altresì divieto alle Amministrazioni vigilanti di procedere all’approvazione dei bilanci degli enti e degli organismi, in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato, nella relazione sulla gestione, di avere ottemperato alle disposizioni di contenimento delle spese disposte dall’articolo in esame.

 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l’articolo 22 fa riferimento agli enti e agli organismi pubblici non territoriali individuati -ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004)- ai fini dell’applicazione della regola generale di contenimento dell’incremento della spesa della P.A. nel triennio 2005-2007 (c.d. regola del 2 per cento).

Si tratta degli enti ed organismi inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuate, a decorrere dal 2006, da un elenco dell’ISTAT, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, con esclusione degli organi costituzionali e del CSM [12].

L’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato compilato dall’ISTAT (ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005), da considerarsi valido per l’anno 2007, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

Pertanto, considerando le esclusioni previste dall’articolo 22 e dalle successive disposizioni, la limitazione dovrebbe riguardare le seguenti tipologie di enti, organismi e strutture amministrative:

-        Organi di rilievo costituzionale (con esclusione del CSM);

-        Enti di regolazione dell’attività economica;

-        Enti produttori di servizi economici;

-        Autorità amministrative indipendenti;

-        Enti a struttura associativa;

-        Enti produttori di servizi assistenziali e culturali;

-        Federazioni sportive;

-        Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

-        Stazioni sperimentali per l’industria;

-        Camere di commercio;

-        Enti ed agenzie per il turismo;

-        Università ed istituti di istruzione universitaria pubblici;

-        Enti per il diritto allo studio;

-        Enti regionali di sviluppo agricolo;

-        Autorità portuali;

-        Agenzie regionali sanità;

-        Agenzie regionali del lavoro;

-        Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

 

Secondo la relazione tecnica del Governo, l’effetto della disposizione di cui al comma 2, tenuto conto delle esclusioni già operate con precedenti provvedimenti, comporta oneri, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 217 milioni di euro [13].

Il comma 3 provvede pertanto a stanziare nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 217 milioni di euro da utilizzare:

·         per i rimborsi agli enti non territoriali che abbiano effettuato i versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223/2006;

·         per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato quale compensazione delle minori entrate determinate dal mancato versamento delle somme relative della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali.

 

La relazione tecnica stima gli effetti sul derivanti sul fabbisogno dai commi 2 e 3 della disposizione in commento in 130 milioni di euro per il 2007, 30 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009, e quelli derivanti sull’indebitamento netto in 150 milioni di euro per il 2007, 20 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009.

 

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabiliti criteri e modalità per l’effettuazione dei rimborsi agli enti delle somme già versate all’erario.

 

 


Articolo 5
(Interventi in materia pensionistica)

 


1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.

3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.


 

 

L’articolo in esame reca misure in materia pensionistica con cui, come evidenziato nella relazione illustrativa, si intende dare attuazione agli impegni assunti dal Governo in materia pensionistica in sede di confronto con le parti sociali nell’ambito del tema “crescita ed equità”.

In primo luogo si prevede una misura volta ad incrementare i trattamenti pensionistici più bassi (commi 1 e 2).

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che per l’anno 2007, nel limite dello stanziamento di 900 milioni di euro, si provvede all’incremento dei trattamenti pensionistici per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici previdenziali, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi la soglia massima determinata dal decreto interministeriale di cui al comma successivo (cfr. infra).

Si osserva che andrebbe chiarito il riferimento alle “gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, che sembrerebbe riferirsi alle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

Il comma 2 dispone che con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si provveda a stabilire i criteri di determinazione dell’incremento dei trattamenti pensionistici e le modalità e i termini di corresponsione.

Nella relazione illustrativa si legge che “la definizione concreta dell’intervento è rimessa ad un decreto interministeriale che, nel rispetto dei tempi rapidi per corrispondere con la necessaria tempestività ed urgenza ad un primo intervento di adeguamento mirato ai trattamenti pensionistici di importo basso, consenta di individuare, con le Parti sociali, criteri e modalità condivise e, dunque, la platea dei destinatari e la misura del beneficio”.

 

Si ricorda che l'ordinamento pensionistico italiano è strutturato in un regime previdenziale generale, costituito dall'Assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che copre la maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ed in altre forme pensionistiche, anche esse obbligatorie per legge, che fanno capo ad enti diversi oppure sono - in qualche caso - confluite nell'INPS, dando vita a gestioni speciali.

L'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.)

Il regime generale amministrato dall'INPS si articola a sua volta in varie gestioni.

La principale è il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) al quale fa capo la maggior parte dei lavoratori dipendenti.

Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono confluite anche, con evidenza contabile separata, le seguenti gestioni:

§       ex-Fondo per i lavoratori dipendenti dei pubblici esercizi di telefonia in concessione (legge 4 dicembre 1956, n. 1450; D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658 per l'armonizzazione all'A.G.O.)

§       ex-Fondo per i lavoratori dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (legge 31 marzo 1956, n. 293; D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 per l'armonizzazione all'A.G.O.)[14];

§       ex-INPDAI[15] (legge 27 dicembre 1953, n. 967);

§       ex-Fondo per i dipendenti del settore dei pubblici servizi di trasporto (R.D. 30 settembre 1920, n. 1538) [16].

Nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria operano poi le seguenti ulteriori gestioni:

a)       gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

b)       gestione speciale per gli artigiani;

c)       gestione speciale per gli esercenti attività commerciali;

d)       gestione separata INPS per titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto (e altri lavoratori parasubordinati), professionisti non assicurati presso una cassa di previdenza e associati in partecipazione[17];

e)       gestione speciale per i dipendenti degli enti pubblici creditizi[18].

Le gestioni sostitutive

Le gestioni pensionistiche sostitutive, anche esse obbligatorie per legge, si sostituiscono appunto al regime generale e sono state costituite al fine di garantire un miglior trattamento pensionistico per determinate categorie professionali.

Istituite per legge, in genere con la denominazione di "fondi", esse sono dotate di personalità giuridica propria e comunque di autonomia patrimoniale rispetto all'INPS.

Alcuni fondi sostitutivi sono però gestiti (pur sostituendo, in quanto tali, l'A.G.O.) direttamente dall'INPS.

Si tratta dei fondi relativi al seguente personale:

§      Fondo personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (legge 13 luglio 1965, n. 859; D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 per l'armonizzazione all'A.G.O.);

§      Fondo per il personale già addetto alla gestione delle imposte di consumo (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138);

§      Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.[19];

§      Fondo Dazieri;

§      Fondo speciale ad esaurimento per gli spedizionieri doganali[20].

Tra gli enti gestori di fondi sostitutivi si ricordano inoltre:

§      l'ENPALS (D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708), a tutela dei lavoratori dello spettacolo e, successivamente, anche degli sportivi professionisti;

§      gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, alcuni istituiti con provvedimenti legislativi ad hoc e privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, altri istituiti più recentemente, ai sensi del D.Lgs. 103 del 1996.

Per quanto riguarda in particolare gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’art. 1, commi da 32 a 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In attuazione della delega conferita da tale ultima disposizione, è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza", che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

§      Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

§      Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;

§      Cassa nazionale del notariato;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

§      Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

§      Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);

§      Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

§      Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Benché con qualche ritardo rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto, nel corso del 1995 e nei primi mesi del 1996, alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. Solo l’ENPAF ha perfezionato il processo di privatizzazione nel novembre 2000 (DM 7/11/2000).

Successivamente, il comma 25 dell’art. 2 della Legge n. 335/1995 ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante norme in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

In attuazione del D.Lgs. n. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti con personalità giuridica di diritto privato:

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Le gestioni esclusive

Le gestioni pensionistiche esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all’obbligo dell’iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente.

La previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è attualmente gestita dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), istituito con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.

L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Con effetto dal 1°gennaio 1996 è stata poi istituita presso l'INDPAP, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/1995, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (GPDS).

Nel regime esclusivo rientrano altresì i dipendenti della ex Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni (trasformata prima in Ente Poste Italiane, a seguito della trasformazione in ente pubblico economico operata dalla L. 71/1994, e quindi in s.p.a.), i cui trattamenti pensionistici sono tuttora amministrati, con una gestione autonoma, dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST), ente di diritto pubblico istituito con D.P.R. 542/1953[21].

Le gestioni esonerative

Le gestioni pensionistiche esonerative rappresentavano anche esse forme previdenziali alternative al regime generale[22]: l'esonero determinava un distacco temporaneo e provvisorio dall'A.G.O., potendo i fondi pensione esonerati trasformarsi in un secondo momento (come per molti è avvenuto) in fondi integrativi della pensione di base, previo trasferimento dei propri assicurati nel regime obbligatorio gestito dall'INPS. Tali gestioni, presenti soprattutto nel settore creditizio, avevano natura privata, e si ponevano in alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS. Analogamente a quanto già operato nei confronti delle gestioni esclusive dei c.d. Banchi meridionali (Napoli e Sicilia), il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 ha soppresso tali fondi, trasferendoli nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, costituendo allo scopo una gestione speciale presso il FPLD dell'INPS.

Le gestioni integrative

Sempre con riferimento alle gestioni previdenziali pubbliche, un cenno a parte va infine fatto alle forme di previdenza integrative esistenti, cioè quei fondi che forniscono una integrazione alla pensione obbligatoria erogata dall'INPS (o da altri istituti), nonché altre prestazioni, di carattere anche creditizio ed assistenziale.

Tra queste vanno rammentati il Fondo per gli impiegati delle esattorie ed imposte dirette, il Fondo per i dipendenti del gas e la Gestione speciale dei lavoratori delle minisere, cave e torbiere, tutti costituiti presso l'INPS.

 

Il comma 3 dispone, a decorrere dall’anno 2008, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo per il finanziamento di una serie di interventi in materia previdenziale, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui.

In particolare il Fondo servirà a finanziare i seguenti interventi:

 

§      incremento dei trattamenti pensionistici bassi di cui al comma 1 (cfr. supra), nonché miglioramento del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell’A.G.O. (lettera a));

 

L'espressione "perequazione automatica delle pensioni" sta ad indicare, in senso lato, gli interventi attuati allo scopo di agganciare l'importo dei trattamenti pensionistici all'andamento della dinamica congiunturale (riferibile sia a quella del costo della vita che a quella salariale e retributiva) verificatosi in periodi successivi alla liquidazione delle pensioni.

L'adeguamento della misura dei trattamenti pensionistici viene effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sulla base della disciplina dettata dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni; tale normativa si applica sia ai trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, che a quelli delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive.

La perequazione, ai sensi del citato art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992, si calcola sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale ed effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo[23]: all'importo della pensione si applica la percentuale di variazione determinata rapportando il valore medio dell'indice ISTAT, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

La rivalutazione è peraltro differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico:

§      100% per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo INPS[24];

§      90% per la fascia compresa fra tre e cinque volte il parametro anzidetto;

§      75% per la fascia eccedente.

In base all’art. 59, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, (collegato per il 1998) e all’art. 69, comma 2 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) la rivalutazione, limitatamente agli anni 1999-2000, è stata ulteriormente ridotta (30%) per le fasce di importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo, e non trova applicazione per le fasce di importo superiori a tale ultimo limite. L'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato per il 1999) ha poi disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1999 il meccanismo di perequazione automatica operi tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dallo stesso soggetto.

Il predetto art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992 ipotizza peraltro anche una diversa, eventuale modalità di perequazione, legata all'effettivo andamento dell'economia, stabilendo che "ulteriori aumenti possano essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia", tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421; l'art. 1, comma 33, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi aggiunto un ulteriore periodo con il quale si dispone che, a decorrere dal 2009, gli aumenti di cui sopra vengano stabiliti "nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni annui[25]".

 

§      misure agevolative relative al riscatto degli anni del corso legale di laurea e alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, rivolte, in particolare, ai soggetti per i quali si applichi in maniera integrale il metodo contributivo di calcolo della pensione, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici (lettera b)). Nella relazione illustrativa si legge che “tali misure miglioreranno i trattamenti pensionistici di un’ampia platea di soggetti tra i quali, in particolare, i giovani in quanto più direttamente interessati, da un lato, dal regime contributivo e, dall’altro, dai processi di modifica del mercato del lavoro e dalle nuove tipologie flessibili, ovvero non standard, di lavoro”.

 

Si ricorda che con il riscatto di periodi contributivi il lavoratore può conseguire, a titolo oneroso, la copertura assicurativa di periodo assicurativi per i quali non vi è stato versamento di contributi. Il lavoratore che si avvale del riscatto, nei casi previsti dalla vigente normativa, è tenuto a versare una somma a copertura dei maggiori oneri futuri a carico della rispettiva gestione previdenziale per l’incremento del trattamento pensionistico (conseguente al medesimo riscatto) da erogare al lavoratore.

 

La disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi, volta a permettere la possibilità di cumulare la contribuzione presso diverse gestioni, come alternativa alla ricongiunzione onerosa, è stata introdotta nell’ordinamento interno dall'articolo 71 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), le cui modalità di attuazione sono state definite con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.

Il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nel caso della totalizzazione, non si dà luogo all’unificazione delle posizioni assicurative e al conseguente trasferimento di contributi da una forma all’altra, bensì ogni gestione eroga in via autonoma all’assicurato - in possesso del requisito dell’età pensionabile, nonché di quello dell’anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris (sommando, cioè, i periodi maturati presso le diverse gestioni) - una quota di pensione in relazione ai contributi versati e secondo il proprio ordinamento.

Con il D.Lgs. n. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è stata introdotta una nuova disciplina della totalizzazione, chesi applica a partire dal 1° gennaio 2006, disponendo contestualmente l’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 71 della legge n. 388/2000 e del relativo decreto di attuazione emanato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57. Viene peraltro fatta salva sia la disciplina previgente, qualora più favorevole, per le domande presentate in data anteriore all’entrata in vigore del provvedimento, sia le altre disposizioni in vigore in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

La riforma rende possibile la totalizzazione sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di anzianità.

Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che nonsiano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:

§       assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

§       enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;

§       gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

§       Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a sei anni: in tal caso per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

§       20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

§       possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

§       richiesta di totalizzare tutti i periodi assicurativi per intero.

Viene inoltre specificato che l’eventuale domanda di restituzione dei contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi.

La riforma prevede la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità ed per quelle in favore dei superstiti. Il diritto ai trattamenti viene conseguito rispettivamente secondo i requisiti richiesti dall’ente previdenziale al quale il lavoratore era iscritto al verificarsi dello stato invalidante ovvero al momento del decesso. In quest’ultimo caso il testo specifica che il diritto alla totalizzazione può essere esercitato solo per i decessi avvenuti dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti l’esercizio del diritto alla totalizzazione, siprevede che il procedimento sia promosso dall’ultimo ente previdenziale al quale il lavoratore risulta essere stato iscritto, previa presentazione della domanda da parte del soggetto interessato o del suo avente causa. Viene inoltre ribadita la preclusione della totalizzazione nel caso in cui sia stata accettata la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Si consente la possibilità di recesso dalla ricongiunzione, comunque entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, con conseguente restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, maggiorate degli interessi legali. Il recesso opera solo nel caso in cui la ricongiunzione sia stata chiesta in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito, a seguito del pagamento integrale delle rate.

Nel disciplinare le modalità di liquidazione del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione, si prevede che l’importo della pensione unica venga fissato con ripartizione in quota a carico di ciascuna gestione previdenziale ed in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

La liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali pubblici viene calcolata secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. n. 180/1997[26], con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.

Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, la nuova disciplina prevede l’applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:

1.       il montante contributivo sarà costituito dall’importo dei contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;

2.       sul montante contributivo sarà calcolato un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all’1,50% annuo;

3.       l’importo ottenuto sarà poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento;

4.       l’ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente previdenziale, applicando la relazione matematica prevista all’allegato 1 del citato decreto legislativo.

Il meccanismo di calcolo è volto a compensare, ai fini dell’importo della pensione, il fatto che per i liberi professionisti le aliquote contributive sono molto più basse di quelle vigenti per i lavoratori dipendenti e per gli artigiani e commercianti. Pertanto si prevede una soglia minima del tasso di capitalizzazione, per consentire di elevare l’importo della prestazione e ridurre quindi la differenza rispetto all’importo calcolato con il metodo retributivo, con particolare beneficio per le anzianità contributive più elevate. Inoltre, la formula di calcolo di cui all’allegato 1 permette di “correggere” l’importo calcolato con il metodo contributivo, avvicinandolo gradualmente all’importo di pensione che sarebbe derivato utilizzando il metodo vigente per l’ente previdenziale (generalmente retributivo).

Si prevede una “clausola di salvaguardia” per coloro che abbiano maturato, nella gestione pensionistica, un requisito contributivo uguale o superiore a quello minimo richiesto ai fini della pensione di vecchiaia: in tal caso si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ente previdenziale di appartenenza.

La misura dei trattamenti a carico degli enti costituiti ai sensi del D.Lgs. 103/1996 (casse previdenziali private per i professionisti iscritti ad appositi elenchi) viene determinata secondo i rispettivi ordinamenti[27].

Le quote di pensione sono reversibili ai superstiti nei limiti previsti dalle singole gestioni. Si prevede inoltre un sistema di “conversione” dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni a fini di uniformità.

Per quanto riguarda la rivalutazione automaticadelle pensioni derivanti dalla totalizzazione, si dispone che essa sia calcolata sull’importo complessivo con oneri a carico delle gestioni interessate.

Il pagamento dei trattamenti previdenziali derivanti dalla totalizzazione sarà effettuato dall’INPS che, a tal fine, stipulerà apposite convenzioni con gli altri enti previdenziali, fermo restando che l’onere dei singoli trattamenti sarà a carico di questi ultimi, ciascuno in relazione alla propria quota ed in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizioni maturati. Il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di totalizzazione; per la pensione ai superstiti la decorrenza sarà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Il D.Lgs. n. 42/2006 prevede inoltre, per i professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996, la possibilità di avvalersi della ricongiunzione, ai sensi della legge n. 45/1990. Viene peraltro escluso l’onere del versamento della riserva matematica in quanto incompatibile con il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

 

Si consideri infine che, a seguito della riforma del sistema pensionistico attuata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, alla generalità dei lavoratori dipendenti sono applicabili diversi sistemi di calcolo della pensione a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. In particolare:

§      continua ad applicarsi integralmente il sistema retributivo, per i lavorati che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni;

§      si applica il sistema misto, per i lavoratori che alla predetta data avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni: in tal caso la pensione è liquidata in parte con il sistema retributivo (per la quota corrispondente alle anzianità maturate prima 31 dicembre 1995) in parte con il sistema contributivo (per la quota corrispondente alle anzianità maturate successivamente);

§      si applica integralmente il sistema contributivo ai lavoratori non ancora occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quindi iscritti per la prima volta a forme di previdenza obbligatoria in data successiva.


Articolo 6, commi 1 e 2
(Integrazioni del fondo tabella A e del fondo di riserva
ex lege n. 468/1978, art. 9-ter)

 

1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

 

2007

2008

2009

 

(migliaia di euro)

Ministero dell’eco­nomia e delle finanze

239.000

-

-

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 6 dispone l’incremento di 239 milioni per il 2007 del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A della legge finanziaria) relativamente all’accantonamento riferito al Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che i fondi speciali sono destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede che siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (articolo 11-bis della legge n. 468/78).

 

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) indicava nella Tabella A, relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze un accantonamento di 55 milioni per il 2007, di 4,5 milioni per il 2008 e di 32,5 milioni per il 2009.

Da una interrogazione della banca-dati della Segreteria della V Commissione bilancio della Camera dei deputati risultano, alla data del 3 luglio 2007, disponibilità (cioè risorse non ancora vincolate a provvedimenti per i quali la Commissione bilancio ha dato parere favorevole circa la copertura) riferite all’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 388.000 euro per il 2007 e a 2,4 milioni per il 2009, mentre non sono presenti risorse per il 2008.

 

Si osserva che l’articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato), prevede che l’ammontare dei fondi speciali è determinato in sede di legge finanziaria.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 6 incrementa di 130 milioni di euro per il 2007 la dotazione del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978.

 

Si tratta, nella sostanza, di un Fondo destinato ad incrementare le medesime autorizzazioni di spesa ricomprese nella Tabella C, qualora l’ammontare delle risorse stanziate annualmente dalla medesima Tabella C per ciascun intervento dovesse risultare insufficiente .

 

La Tabella C della legge finanziaria per il 2007 indica una dotazione del richiamato Fondo di riserva pari a 100.000 euro per il solo 2007 (nel disegno di legge originariamente presentato dal Governo – A.C. 1746, lo stanziamento era pari a 90 milioni di euro, che sono stati utilizzati a copertura degli oneri recati dagli emendamenti approvati).

 

Si osserva che l’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 dispone che l’ammontare del Fondo di riserva è annualmente determinato in sede di legge finanziaria.

 

Si ricorda peraltro che una analoga disposizione di integrazione della dotazione del Fondo di riserva per 70 milioni è stata prevista all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 68 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2006).

 

 


 

Articolo 6, comma 3
(Fondo lotta AIDS, tubercolosi e malaria)

 

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 6 autorizza, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 260 milioni di euro per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria.

 

In merito al Fondo in esame, si ricorda che, a seguito dell’impegno assunto con gli altri Paesi del G8 (Summit di Genova nell’agosto 2001), il Governo italiano si era impegnato a versare circa 200 milioni di dollari USA per il biennio 2002-2003 ed un’identica somma per il biennio successivo.

Con l’art. 5 del D.L. n. 2 del 19 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 10 marzo 2005, è stata autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il 2005, da destinarsi al Fondo globale per gli anni 2004-2005 (ponendo il relativo onere a carico del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze).

Si ricorda inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle Comunicazioni rese al Senato in occasione del voto di fiducia nella seduta del 27 febbraio 2007, ha dichiarato che l’Italia ha provveduto a versare al Fondo Globale i 260 milioni di euro che rappresentano la quota del nostro Paese per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Si ricorda anche la proposta di legge AC 1194 – all’esame della III Commissione della Camera dei deputati – finalizzata a rendere stabile e certo il contributo italiano al Fondo globale, attraverso la costituzione di un apposito accantonamento destinato esclusivamente al finanziamento del Fondo stesso. Nella relazione illustrativa alla proposta di legge citata, si segnala come alcuni finanziamenti effettuati nel passato siano stati a carico dei fondi ordinari stanziati per la cooperazione allo sviluppo.

Si segnala, infine, che dal sito del Fondo Globale (www.theglobalfund.org) risulta che l’Italia si era impegnata a versare al Fondo 596,214 milioni di dollari (460 milioni di euro) per il quadriennio 2004-2007, ma che, ad oggi, risulterebbe aver versato in totale solo 217,836 milioni di dollari.

 


Articolo 6, comma 4
(Contributo INSEAN)

 


4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.


 

 

Il comma in esame autorizza un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007 a favore dell’INSEAN. Il contributo ha come finalità quella di provvedere alle esigenze dell’Istituto, nella prospettiva della riorganizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo.

 

L’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), anche noto come Vasca Navale, è ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell’idrodinamica navale e marittima; ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi e in genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato.

L’istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti. I suoi compiti principali sono:

§      promuovere ed effettuare attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell’idrodinamica navale e marittima, anche nell’ambito di programmi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali;

§      provvedere all’esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell’Istituto o altrove, nonché agli studi di fluidodinamica, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell’industria cantieristica, delle società armatoriali o di privati in genere.

L’INSEAN è inserito nell’albo dei laboratori del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il nuovo sistema di sostegno nazionale alla ricerca industriale prevede agevolazioni a sostegno delle commesse affidate ai laboratori dell’albo.

I compiti istituzionali dell'INSEAN, definiti originariamente dal R.D.L. del 24 Maggio 1946, n. 530 (che ha anche conferito all'Ente la denominazione di Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale), ed integrati dal decreto legislativo del 29 Settembre 1999, n. 381, sono di seguito elencati:

§      promozione e svolgimento di attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

§      esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle società armatoriali o di privati in genere;

§      partecipazione alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza; valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto;

§      collaborazione con enti ed istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima;

§      svolgimento, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, di attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, di attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Svolgimento, altresì, di attività di formazione superiore non universitaria;

§      supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.

Le risorse finanziarie dell’INSEAN sono costituite da:

contributo ordinario annuo dello Stato;

contributi per l’esecuzione della ricerca applicata nel settore navale;

contratti con le pubbliche amministrazioni per l’esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

contratti con l’Unione Europea o altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

proventi derivanti dalla fornitura di attività di studio e sperimentazione a cantieri navali e società armatoriali.

 

L’articolo 5 della legge 9 gennaio 2006, n. 13 – che prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana in materia di promozione della ricerca in campo navale – ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, a concedere all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) di Roma ed al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007. I contributi sono concessi nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Da ultimo i commi 1042 e 1043 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) sono intervenuti sull’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

In particolare il comma 1042 autorizza il Ministero dei trasporti alla concessione all’Istituto di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale indicate dall’articolo 5 della legge 13/2006.

Il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’INSEAN, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

 


Articolo 6, comma 5
(Limite alle spese di investimento dell’ANAS)

 


5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.


 

 

Il comma in esame dispone che l’ANAS, per l’anno 2007, possa effettuare pagamenti per spese di investimento, compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione di mutui, fino ad un limite massimo di 4.200 milioni di euro. La disposizione è esplicitamente finalizzata ad assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) fissava il limite dei pagamenti per spese di investimento da parte di ANAS in 1.700 milioni di euro. Successivamente, l’art. 3 del decreto-legge n. 68 del 6 marzo 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127) ha novellato tale disposizione, innalzando il limite da 1.700 a 1.913 milioni di euro.

Successivamente, con l’art. 17, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’importo di 1.913 milioni è stato elevato a 2.913 milioni di euro, al fine di permettere l’ultimazione dei cantieri aperti.

Si ricorda, infatti, che la situazione di ANAS S.p.a dopo l’approvazione della legge finanziaria 2006, era stata oggetto di specifica attenzione anche a livello parlamentare. In particolare, il Ministro delle infrastrutture, nel corso delle audizioni presso la Commissione ambiente della Camera (seduta del 27 giugno 2006) e presso la Commissione trasporti (seduta del 28 giugno 2006) aveva rilevato la necessità di reperire urgentemente, pena la chiusura dei cantieri, risorse pari circa ad 1 miliardo di euro.

 

Da ultimo sull’ANAS sono intervenute alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, tra l’altro, hanno introdotto l’obbligo di predisposizione del piano economico-finanziario e lo strumento della convenzione unica (commi 1018 e 1019) e hanno disciplinato il canone annuo e il sovrapprezzo autostradale (commi 1020 e 1021), nonché taluni aspetti dell’attività dell’ANAS (commi 1023 e 1024).

 

 


Articolo 6, comma 6
(Aumento limite di spesa connessa alla riscossione provinciale dell’addizionale sul consumo di energia elettrica)

 


6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».


 

 

Il comma 6 dell’articolo 6 modifica il comma 153 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), che ha previsto i casi in cui può esservi la riscossione diretta da parte delle province dell’addizionale sul consumo dell’energia elettrica, per le utenze con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW, in deroga alle modalità di riscossione di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988.

Le modifiche apportate sono due. La prima modifica eleva da 5 milioni a 8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il limite di spesa entro il quale può essere assegnata alle province la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo dell’energia elettrica.

Si ricorda che il comma 153 della legge finanziaria, oggetto della modifica del comma 6 in commento, demandava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[28], da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, l’individuazione delle province alle quali potesse essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle modalità di riscossione di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, dando priorità alle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, a quelle confinanti con la Confederazione elvetica, nonché a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricadesse nella zona climatica F, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”).

L’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 prevede che le addizionali sul consumo di energia elettrica siano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e siano versate direttamente ai comuni e alle province nell’ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

Queste ultime, infatti, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a “Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell’interno, sentite l’UPI e l’ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano, le addizionali in questione, riscosse nell’ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni e alle province interessate.

In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è, per l’appunto, il grado-giorno.

 

La seconda modifica apportata dall’articolo 6, comma 6 in commento riguarda l’ultimo periodo del citato comma 153, che definisce i criteri per individuare le province nelle quali è possibile la riscossione diretta. Mentre il comma 153 stabiliva che si desse priorità alle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, a quelle confinanti con la Confederazione elvetica, nonché a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricadesse nella zona climatica F, con la modifica apportata dal comma 6 la riscossione diretta sarà possibile sempre per la stessa tipologia di province, cioè per le province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica, nonché per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricada nella zona climatica F, ma con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

 

Si ricorda che l’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

La materia è stata recentemente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[29]. L’articolo 5 ha in particolare sostituito l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.

La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è prevista di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono peraltro incrementare tale misura fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Alcune limitate modifiche hanno inciso sulle modalità di applicazione dell’addizionale. In particolare le addizionali sono dovute al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

 

Si ricorda infine che con la legge finanziaria 2007 è stata altresì prevista la possibilità pergli enti locali interessati che ne facciano richiesta, di chiedere all’Agenzia delle dogane la trasmissione dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica (articolo 1,comma 152 ). Inoltre è previsto che i comuni possano accedere alle informazioni sulle procedure di liquidazione e di accertamento delle addizionali.

Le modalità e i termini di trasmissione dei dati suddetti agli enti locali sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane emanato il 27 febbraio 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007.

 


Articolo 6, comma 7
(Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale)

 


7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(*).

(*)  Errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2007.


 

 

Il Fondo istituito da questo comma ‘riprende’ e, con ogni probabilità completa per altre destinazioni il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano.

Anche in quel caso l’assegnazione del finanziamento integrativo non indicava una motivazione specifica (se tale non è il “finanziamento delle funzioni amministrative” ordinarie), né indicava un criterio per la scelta fra i comuni beneficiari delle cinque province confinanti. Si trattava di 10 milioni di euro rivenienti dalla riduzione dei finanziamenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (30 milioni di Euro) per le funzioni amministrative trasferite alle regioni a seguito della legge n. 59 del 1997 (c.d. ‘legge Bassanini’).

Una indicazione ‘ufficiale’ sulla motivazione e destinazione di quel finanziamento aggiuntivo venne successivamente dal Governo nel rispondere ad una interrogazione a risposta immediata presso la Commissione bilancio il 2 febbraio 2006. Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto e della Lombardia (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

In quella occasione, il rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che non risultano individuati i criteri per la ripartizione dei previsti 10 milioni di euro tra i comuni confinanti con le province autonome, auspicava l’integrazione della norma con un criterio di ripartizione in base al quale il finanziamento dovrebbe essere attribuito per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.

A dare attuazione a questa precisazione è intervenuto l’articolo 1, comma 709, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha accolto i criteri allora indicati dal Governo, per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse: queste sono ripartite per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni; quanto agli enti interessati, il 40% delle risorse aggiuntive è destinato ai comuni il cui territorio confina con le province di Trento o di Bolzano[30].

Successivamente, altri comuni hanno completato l’iter del procedimento che dovrebbe consentire loro di passare da una regione a statuto ordinario ad una confinante a statuto speciale, così Carema (A.C. 2727) e Noasca (A.C. 2525) dal Piemonte alla valle d’Aosta, Sovramonte (A.C. 2524) dal Veneto al Trentino-Alto Adige, Cinto Caomaggiore (A.C. 2526) dal veneto al Friuli-Venezia per ricordare qui, dopo Lamon, soltanto quelli per i quali si è già svolto il referendum con esito positivo ed ha presentato al Parlamento il relativo disegno di legge.

Altri comuni hanno avviato il procedimento ed i relativi referendum devono ancora svolgersi.

 

Il fondo istituito dal comma in esame – finanziato anch’esso con 10 milioni di euro rivenienti dalle maggiori entrate considerate dal decreto legge – è destinato in generale alle “zone” confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e, nell’oggetto, dovrà essere destinato alla “valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche” di quelle zone. La condizione di insularità e, forse, l’assenza di richieste intese a fondersi in quelle regioni, fanno ritenere che quelle zone siano situate soltanto al confine delle tre regioni del nord. La specificazione di queste indicazioni generali sono rimesse ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni-autonomie locali.

 


Articolo 6, comma 8
(Edilizia universitaria)

 


8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

La disposizione reca un’autorizzazione di spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, finalizzati alle esigenze dell’edilizia universitaria.

In particolare, le somme stanziate sono destinate a far fronte agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell’articolo 5, comma 6, della l. n. 537/1993, finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia universitaria.

 

In merito si ricorda che la legge finanziaria n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha incrementato il Fondo di investimento per l’edilizia universitaria di 10 milioni di euro per il 2007 e della stessa somma per il 2008, per effetto del rifinanziamento in Tabella D, dell’unica autorizzazione legislativa di spesa indicata nel fondo stesso. A seguito di ciò la dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro per il 2007, e a 10 milioni di euro per il 2008.

Nel maggio 2007, il Ministero ha poi sottoposto al parere delle Camere la proposta di ripartizione del Fondo stesso, interamente assegnato al capitolo 7266 (Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche) dell’U.P.B. 3.2.3.8. Nella relazione di accompagnamento, il Ministero ha dichiarato l’intenzione di destinare l’intero importo per far fronte agli oneri derivanti dalla stipula degli accordi di programma con gli atenei per la realizzazione d specifici interventi di edilizia, lamentando al contempo l’insufficienza delle risorse per la finalità indicata, dovute ad una progressiva flessione degli stanziamenti negli ultimi due anni. Le commissioni di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole, richiedendo al Governo stanziamenti adeguati per la realizzazione di strutture e impianti universitari idonei al settore.

In materia di accordi di programma, si rammenta che, ai sensi dell’art. 5, co. 6, legge n. 537/1993, le università possono stipulare con il Ministro dell’università e della ricerca accordi per l’attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai tre fondi su cui si basa il sistema di finanziamento delle università (ossia, fondo per il finanziamento ordinario delle università; fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario) ai fini della gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

 


Articolo 7, comma 1
(Integrazione finanziamenti)

 

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 provvede ad integrare alcune autorizzazioni di spesa per complessivi 764,2 milioni nel 2007, come indicate nell’elenco 1 allegato al decreto-legge.

Gli interventi di rifinanziamento sono così articolati:

§      65 milioni per la protezione civile, con particolare riferimento all’emergenza traffico a Messina;

§      40 milioni per il c.d. “bonus bebè”;

§      1,1 milioni per il funzionamento dell’ARAN;

§      80 milioni per gli interventi della protezione civile in relazione all’emergenza rifiuti;

§      100 milioni per il Fondo per l’estinzione di debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato;

§      411 milioni per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

§      40 milioni per il del Fondo nazionale per il servizio civile;

§      2 milioni per il contrasto della violenza sulle donne;

§      100.000 euro per il funzionamento del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici;

§      10 milioni per il Fondo per l’edilizia universitaria;

§      5 milioni per il Fondo ordinario delle università;

§      10 milioni per le borse di studio post lauream.

 

Protezione civile

Vengono destinati 65 milioni di euro per l’anno 2007 ad incremento del Fondo per gli interventi del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’art. 1 della legge n. 225 del 1992. Ai fini della destinazione di tali somme, la relazione illustrativa fa riferimento “alle spese di funzionamento della protezione civile, con particolare riferimento all’emergenza traffico a Messina”.

Con riguardo al Fondo per gli interventi del Servizio nazionale della Protezione civile, si ricorda che la legge finanziaria n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), reca, nella tabella C, stanziamenti sulla UPB 3.1.5.15, cap. 2184/Economia, pari a 78,9 milioni di euro per il 2007, 39,3 per il 2008 e 40,1 milioni di euro per il 2009.

In merito all’emergenza traffico nella città di Messina, si rammenta che con D.P.C.M. 8 settembre 2006 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, a seguito della necessità di porre in essere iniziative per un alleggerimento della tensione del traffico generato prevalentemente (70%) da mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il continente.

 

Bonus bebè

E’ stabilita un’integrazione di 40 milioni di euro per le spese connesse alla concessione dell’assegno (“bonus bebè) per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato di cui all’articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L’articolo 1, commi 331-334, della citata legge n. 266 del 2005 ha previsto la concessione di un assegno pari a 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 (comma 331) e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332). Gli assegni sono riscossi presso gli uffici postali di zona dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare (da individuarsi ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità) con un reddito complessivo non superiore ad 50.000 euro (comma 333). Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvale della Sogei s.p.a.

L’articolo 1, commi 1287-1289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disciplinato, inoltre, i casi di erronea attribuzione a cittadini extracomunitari dei suddetti benefici economici. In particolare, la norma ha previsto:

-       la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite dai soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana e comunitaria (comma 1287);

-       l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni, emesse per la restituzione delle suddette somme (comma 1288);

-       l’estinzione dei procedimenti di opposizione eventualmente pendenti (comma 1289).

Le risorse erano allocate nel bilancio 2006 all’UPB 3.1.2.51, cap. 1905/Economia, mentre nel bilancio per il 2007 sono allocate all’UPB 2.1.2.6, cap. 1328/Economia.

 

Nella relazione tecnica al provvedimento in esame si sottolinea che il suddetto incremento di 40 milioni di euro è necessitato dall’esigenza di soddisfare una stima complessiva di 55.000 richieste da evadere nel corso dell’anno 2007.

Di conseguenza, le risorse complessivamente destinate al c.d. bonus bebè ammontano a 736 milioni di euro.

 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Sono destinati ulteriori 1,1 milioni di euro, per il 2007, per il finanziamento dell’attività dell’ARAN, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda, in proposito, che il comma 8 del richiamato articolo 46 ha disposto che per la sua attività, l'ARAN si avvale sia delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, sia di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste.

Il successivo comma 9 ha stabilito che la riscossione dei richiamati contributi sia effettuata:

-       per le amministrazioni dello Stato, direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

-       per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

La somma stanziata per il finanziamento dell’attività dell’ARAN dalla Tabella C dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), per il 2007, è pari a 3,403 milioni di euro.

Infine, all'individuazione dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN si è provveduto, da ultimo, per l'anno 2007, con il D.M. 11 ottobre 2006.

 

Protezione civile per l’emergenza rifiuti

È prevista un’integrazione per una somma di 80 milioni di euro per l’anno 2007 del Fondo per la protezione civileprevisto dall’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991.

La relazione illustrativa specifica che essi saranno destinati all’emergenza rifiuti in Campania.

 

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), reca, nella tabella C, stanziamenti per il reintegro del Fondo per la protezione civile pari a 221,4 milioni di euro per il 2007, 218,8 per il 2008 e 222,8 milioni di euro per il 2009.

In relazione all’emergenza rifiuti nella regione Campania si ricorda, da ultimo, il decreto-legge n. 61 del 2007 (approvato definitivamente con modificazioni, in corso di pubblicazione) recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in tale regione e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

 

Fondo per l’estinzione di debiti pregressi

Viene stabilita una integrazione di 100 milioni per il 2007 delle risorse del Fondo per l’estinzione di debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato.

L’articolo 1, comma 50 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) reca una norma di autorizzazione di spesa volta ad estinguere i debiti pregressi contratti, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, dalle amministrazioni centrali dello Stato.

A tal fine istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB 4.1.5.19, cap. 3084).

Il richiamato comma 50 della legge finanziaria 2006 prevede che alla ripartizione del Fondo si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Nel bilancio 2007 (legge n. 298/2006) lo stanziamento del Fondo è pari a 150 milioni, in quanto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 106944 del 2006 si è provveduto ad un parziale riparto del fondo per 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di tener conto, in via prioritaria, dei debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze.

La dotazione del Fondo per il 2007 è stata ulteriormente ridotta di 100 milioni a copertura parziale dell’onere recato dal D.L. n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2007, quale parziale copertura degli oneri recati dal decreto stesso relativamente alla soppressione della quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Un ulteriore utilizzo delle risorse del Fondo (10 milioni) è stato previsto dall’articolo 20 del disegno di legge c.d. “Liberalizzazioni”, approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1644) a copertura degli oneri recati dalle agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale.

Il rifinanziamento in esame provvede a riportare la dotazione del Fondo ai livelli originariamente previsti dalla legge di bilancio per il 2007.

 

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

Viene stabilita una integrazione di 411 milioni per il 2007 delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Istituito dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Fondo, dotato di amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, è lo strumento di gestione e informazione finanziaria per il coordinamento delle politiche comunitarie. Si avvale di due appositi conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per la gestione delle risorse comunitarie e delle risorse statali del cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari.

Per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale le risorse, allocate sulla UPB 4.2.3.8, cap. 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ammontano a 4.204 milioni di euro per il 2007, come indicato dalla Tabella F della legge finanziaria per il 2007 (settore 27). L’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2007, ha utilizzato 411 milioni di euro relativi alla dotazione per il 2007 del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie quale parziale copertura degli oneri recati dal decreto stesso relativamente alla soppressione della quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il rifinanziamento in esame provvede a riportare la dotazione del Fondo ai livelli originariamente previsti dalla legge di bilancio per il 2007.

 

Fondo nazionale per il servizio civile

Viene integrato di 40 milioni di euro per l’anno 2007 lo stanziamento per il Fondo nazionale per il servizio civile.

Le risorse del Fondo, previsto dall’articolo 19 della legge n. 230 del 1998, sono allocate all’U.P.B. 3.1.5.16 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio civile nazionale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’U.P.B. è rimasta immutata benché il D.L. 181/2006 (art. 1, co. 6) abbia trasferito le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale; per l’esercizio di tali funzioni quest’ultimo Ministero si avvale infatti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio.

La dotazione del Fondo è annualmente determinata dalla legge finanziaria. La legge finanziaria 2007 reca uno stanziamento in tabella C per l’anno in corso pari a 256,1 milioni di euro.

 

Contrasto della violenza sulle donne

Viene integrato di 2 milioni di euro per l’anno 2007 il Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di destinare tali risorse al “contrasto della violenza sulle donne”.

Ai sensi del D.Lgs. 303/1999 le spese per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo ad un’apposita unità previsionale di base (UPB 3.1.5.2) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese.

Il relativo stanziamento è annualmente determinato dalla legge finanziaria. La legge finanziaria 2007 reca uno stanziamento in tabella C per l’anno in corso pari a 442,27 milioni di euro. Poiché al Fondo affluiscono anche altre risorse relative ad interventi gestiti dalla Presidenza, la dotazione dell’UPB risulta, nella legge di bilancio di previsione per il 2007 (legge n. 298/2006) pari a 976,3 milioni di euro.

Con riguardo alla finalità dello stanziamento integrativo, si ricorda che già l’art. 1, co. 1261 della legge finanziaria 2007 ha incrementato la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal D.L. 223/2006[31], di 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009; una parte dell’incremento dovrà essere destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (fondo che al momento non risulta ancora istituito). Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilirà i criteri di ripartizione del Fondo, una quota parte del quale sarà destinata all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

 

Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e Osservatorio dei servizi idrici

Per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici vengono stanziati ulteriori 100.000 euro per il 2007.

Il Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio dei servizi idrici, sono stati previsti dall’articolo 22, comma 6, della legge n. 36 del 1994.

Si rammenta che con l’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 284 del 2006, primo decreto correttivo al D.Lgs. n. 152 del 2006, a seguito della soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (che aveva accorpato le funzioni del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti), sono stati ricostituiti sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche sia l'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Si ricorda, infine, che l’Osservatorio dei servizi idrici è l’organo di cui si avvale il Comitato per l'espletamento dei propri compiti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 36 del 1994.

Le risorse sono allocate sulla UPB 3.1.1.0, cap. 1805, piano di gestione 3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, con una dotazione per il 2007 di 560.552 euro.

 

Fondo per l’edilizia universitaria

Si dispone una integrazione di 10 milioni per il 2007 del finanziamento del Fondo per l’edilizia universitaria.

Le risorse per l’edilizia universitaria sono allocate in un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca all’UPB. 3.2.3.9, cap. 7304. Si tratta di un fondo unico da ripartire, previo parere parlamentare, tra gli eventuali interventi legislativi in esso confluiti ai sensi dall’articolo 46 della legge n. 448 del 2001. Le risorse sono allocate sulla UPB 3.2.3.9, cap. 7304 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

La dotazione del Fondo unico per l’edilizia universitaria ammonta, nel bilancio 2007, a 50 milioni di euro, di cui 10 milioni rifinanziati dalla Tabella D della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

Fondo ordinario delle università

Viene incrementato di 5 milioni la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo investimenti Università e Ricerca) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Le risorse sono allocate sulla UPB 3.1.2.9, cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087,8 milioni di euro.

 

Borse di studio post lauream

Vengono incrementate di 10 milioni le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

La corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea e di borse di specializzazione in medicina è stata prevista dall’articolo 6, comma 20, della legge n. 488 del 1999, che ha inizialmente autorizzato la spesa di 52 miliardi per l’anno 2000, di 54 miliardi per il 2001 e di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

Le risorse sono allocate sulla UPB 3.1.2.2, cap. 1686, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

Nella legge di bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006) le risorse destinate a tale intervento ammontano a 161,7 milioni di euro.

 

La relazione tecnica indica gli effetti finanziari del comma in esame per il 2007 in un aumento di 764,2 milioni del saldo netto da finanziare e di 288,2 milioni sia del fabbisogno che dell’indebitamento netto.


 

Norma

UPB

Cap

Oggetto

Integr.
2007

L. Bil.
2007

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

L. 225/1992, art. 1

3.1.5.15

2184

Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile

65,0

78,9

L. 266/2005, art. 1, co. 334

2.1.2.6

1328

Spese connesse con la concessione dell'assegno per i figli nati nell'anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell'anno 2006, ovvero adottati

40,0

0

D.Lgs. 165/2001,
art. 46

12.1.2.16

5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

1,1

3,4

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1

3.2.1.3

7446

Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative al Fondo per la protezione civile per la gestione delle emergenze

80,0

335,2

L. 266/2005, art. 1, co. 50

4.1.5.19

3084

Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari

100,0

150,0

L. 183/1987, art. 5

4.2.3.8

7493

Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

411,0

4.254,0

L. 230/1998, art. 19

3.1.5.16

2185

Fondo nazionale per il servizio civile

40,0

256,1

L. 303/1999

3.1.5.2

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne)

2,0

976,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

L. 36/1994,
art. 22, co. 6

3.1.1.

1805/3

Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici

0,1

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

 

L. 910/1986, art. 7, co. 8

3.2.3.9

7304

Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria

10,0

50,0

L. 537/1993, art. 5, co. 1

3.1.2.9

1694

Fondo per il finanziamento ordinario delle università

5,0

7.083,7

L. 488/1999, art. 6, co. 20

3.1.2.2

1686/2

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato

10,0

161,8

 

 

 

TOTALE

764,2

 


Articolo 7, comma 2
(Sblocco risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per il 2007)

 

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 7 rende disponibili, per gli importi indicati nell’elenco 2 allegato al decreto-legge stesso, le somme accantonate per il 2007 ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006). L’ammontare delle risorse rese disponibili per il 2007 è pari a 1.972,9 milioni di euro, pari al 43,2 per cento delle risorse originariamente accantonate e rese indisponibili.

 

Il richiamato comma 507 ha disposto che sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a determinate categorie economiche. Sono esclusi dall’accantonamento gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria. La disposizione si applicava a specifiche categorie indicate dalla norma stessa.

Gli accantonamenti costituiscono nella sostanza riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in quanto le somme accantonate e rese indisponibili sono destinate alla fine dell’anno ad andare in economia.

Gli accantonamenti, disposti in maniera proporzionale, hanno riguardato per il 2007 il 12,6 per cento degli stanziamenti interessati, con l’eccezione del Ministero della pubblica istruzione, in cui l’accantonamento è pari al 2,4 per cento degli stanziamenti.

Al fine di assicurare un’adeguata flessibilità gestionale, il comma 507 ha previsto una procedura che consente di rimodulare gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, possono essere infatti disposte variazioni degli accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle citate categorie economiche.

 

Lo schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Camere il 3 maggio 2007.

Il volume complessivo di risorse interessate dalle variazioni è pari a 377 milioni di euro e corrisponde all’8,2 per cento delle risorse accantonate (4.572 milioni).

La maggior parte delle variazioni compensative (299 milioni di euro) ha interessato lo stato di previsione del Mistero dell’economia e delle finanze, che del resto è risultato lo stato di previsione maggiormente interessato dagli accantonamenti (il 46,9% del totale degli accantonamenti si riferisce infatti a questo Ministero).

Lo schema è stato esaminato dalla V Commissione bilancio nelle sedute del 17, 30 e 31 maggio 2007 ed è stato reso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 13 giugno 2007.

Il decreto ministeriale non risulta ancora essere stato emanato.

 

Analizzando l’elenco 2, si può osservare che l’importo di maggiore consistenza riguarda i 404,4 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Ministero sviluppo economico, UPB 6.2.3.12, cap. 8425). Si ricorda, peraltro, che il comma 507 limitava la quota da accantonare nella misura del 50 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previste nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (6.434,8 milioni).

 

Vengono altresì sbloccati 251,1 milioni di euro relativi al Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (Economia, UPB 3.1.5.20, cap. 2197)[32].

Al riguardo si segnala che disposizioni in merito al Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese sono presenti nel decreto-legge in esame all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 13 (cfr. relative schede di lettura).

 

Una consistente quota di risorse rese disponibili (216,3 milioni) riguarda le somme relative agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate (Economia, UPB 6.1.2.8, cap. 3890), mentre ulteriori 100 milioni risultano ancora accantonati.

 

Vengono ripristinate integralmente le risorse del Fondo per le politiche sociali (Solidarietà sociale, UPB 4.1.5.2, cap. 3671), per un importo di 186,2 milioni di euro.

 

Vengono, inoltre, sbloccati 100 milioni relativi al Fondo di riserva per le spese impreviste (Economia, UPB 4.1.5.2, cap. 3001). Al riguardo si ricorda che nello schema di decreto ministeriale di variazione degli accantonamenti la quota accantonata di tale Fondo era stata incrementata di 70 milioni di euro, quale compensazione di variazioni in diminuzione, passando dai 62,9 milioni originari a 132,9 milioni.

 

Si osserva, infine, che la soppressione degli accantonamenti relativi allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riguarda quelle risorse specificamente indicate nelle osservazioni al parere di approvazione dello schema di decreto ministeriale da parte della V Commissione bilancio nella seduta del 13 giugno 2007.

 

Con riferimento al citato parere della V Commissione bilancio della Camera dei deputati, si ricorda che esso conteneva altresì le seguenti osservazioni:

 

“nello stato di previsione del Ministero della difesa si provvede a disporre le seguenti variazioni degli accantonamenti:

nell'U.P.B. 03.01.01.04 «Mezzi operativi e strumentali» - Cap. 1282 «Spese manutenzione e approvvigionamenti» sia apportata la seguente variazione in diminuzione del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: - 7.500.000; conseguentemente, nell'U.P.B. 02.01. 01.01 «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» - Cap. 1121 «Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate» - sia apportata la seguente variazione in aumento del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: + 5.000.000; e nell'U.P.B. 02.01.05.02 «Fondo di riserva consumi intermedi» - Cap. 1183 «Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi» sia apportata la seguente variazione in aumento del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: + 2.500.000;

(…)

con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si proceda ad introdurre una rimodulazione degli accantonamenti operati a valere dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle spese generali di funzionamento, fermo restando che le somme rese disponibili dovranno essere compensate da ulteriori accantonamenti a valere di altri stanziamenti, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.”

 

Le modifiche apportate dalla disposizione in esame non interessano le UPB indicate nel citato parere. Si ricorda peraltro che è ancora in fase di emanazione il decreto ministeriale recante le variazioni compensative, che potrebbe recepire le suddette osservazioni.

 

Non vengono, invece, apportate modifiche agli accantonamenti relativi agli stati di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero della difesa e del Ministero del commercio internazionale.

 

Si osserva al riguardo che appare opportuno acquisire maggiori informazioni in ordine ai criteri seguiti per individuare gli stanziamenti cui riferire i “disaccantonamenti”.

Dal momento che i “disaccantonamenti” dovrebbero essere conseguenti - almeno in parte – alla difficile sostenibilità da parte delle amministrazioni degli tagli di spesa effettuati, appare inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla eventuale necessità di una reintegrazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.

Analisi per singoli ministeri

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono state integralmente ripristinate le risorse relative al Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (251,1 milioni), ai compensi dovuti a Riscossione spa (50 milioni), ai compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (28,9 milioni), al funzionamento del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Risultano parzialmente ripristinate, inoltre, le risorse relative al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (30 milioni), al Fondo per gli interventi dell'editoria (15 milioni), al Fondo di riserva per le spese impreviste (100 milioni), alle somme da erogare all’ Agenzia delle Entrate 216,3 milioni), all’ Agenzia del demanio (11,4 milioni), all’ Agenzia del Territorio (44,7 milioni), all’ Agenzia del Dogane (51,6 milioni).

 

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono state integralmente ripristinate le risorse relative al contributo all'E.N.E.A. (24,6 milioni), al Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (404,4 milioni) e agli interventi agevolativi per il settore aeronautico (2,3 milioni).

 

Sono state altresì integralmente disaccantonate, nello stato di previsione del Ministero del lavoro le risorse del Fondo per l’occupazione (70,6 milioni).

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della giustizia sono state integralmente ripristinate le risorse relative all’ organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico per i detenuti (12,4 milioni) e alle spese per mercedi ai detenuti (9 milioni)

 

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono state integralmente ripristinate le risorse relative al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (18,6 milioni) e al Fondo da destinare alle scuole non statali (9,2 milioni).

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno sono state integralmente ripristinate le risorse relative alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (16,3 milioni) e alle spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri (0,8 milioni).

 

Relativamente allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente sono state integralmente ripristinate le risorse relative alla difesa del mare (4,4 milioni) e al contributo all’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (10,5 milioni complessivi).

 

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture sono stati interamente sbloccati 18 milioni del Fondo per le opere strategiche di interesse nazionale.

 

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole sono state integralmente ripristinate le risorse relative ai contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA ( 11,7 milioni), le somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale (5,7 milioni), le risorse destinate al Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (23,9 milioni) e le somme occorrenti per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attività antincendi boschivi.

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali sono state integralmente disaccantonate le risorse delFondo unico da ripartire per gli investimenti nel patrimonio culturale (23,7 milioni), del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (2,5 milioni), delle quote del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica (5,3 milioni complessivi) e per il sovvenzionamento delle attività circensi (0,6 milioni), nonché i contributi a favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza (0,5 milioni) e del Centro nazionale libro parlato (0,3 milioni complessivi).

 

Nello stato di previsione del Ministero della salute sono state integralmente ripristinate le risorse relative al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca (33,9 milioni), al contributo all’Ospedale casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo (2,5 milioni), al contributo alla Croce Rossa Italiana (3,8 milioni) e all'Agenzia italiana del farmaco (5,7 milioni).

Sono state, invece parzialmente disaccantonate le risorse relative ai contributi all’Istituto Superiore di Sanità (9,5 milioni) e all’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (6,5 milioni).

 

Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono state integralmente ripristinate le risorse relative alla realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (0,8 milioni), mentre è stato disposto un disaccantonamento parziale (15 milioni) delle risorse del Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca sono state integralmente ripristinate le risorse del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (15,3 milioni) e alle borse di studio (20,3 milioni), mentre è stato disposto un disaccantonamento parziale dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (6,8 milioni) e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (112,8 milioni).

 

Infine, nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale sono state completamente disaccantonate le risorse del Fondo per le politiche sociali (186, 2 milioni).

 

Nella successiva tavola sono indicati per ciascuna quota che risulta “sbloccata”, anche l’importo accantonato, nonché l’eventuale quota residuale ancora indisponibile.

 

UPB

Cap.

 

Risorse sbloccate

Risorse accantonate

Quota residuale

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

877.211.899

 

 

3.1.5.2

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

30.000.000

34.561.530

4.561.530

3.1.5.14

2183

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo per gli interventi dell'editoria

15.000.000

17.990.362

2.990.362

3.1.5.20

2197

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese

251.078.909

251.078.909

-

4.1.5.2

3001

Fondo di riserva per le spese impreviste

100.000.000

132.853.196

32.853.196

6.1.1.1

3555

Spese per i compensi dovuti a Riscossione spa

29.541.002

29.541.002

-

6.1.1.1

3565

Spese per la remunerazione di Riscossione spa

21.370.087

21.370.087

-

6.1.2.5

3845

Spese per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale

28.912.470

28.912.470

-

6.1.2.8

3890

Agenzia delle Entrate - oneri di gestione

216.321.666

316.168.606

99.846.940

6.1.2.9

3901

Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"

11.354.953

14.815.348

3.460.395

6.1.2.10

3911

Agenzia del Territorio - oneri di gestione

44.721.570

58.350.360

13.628.790

6.1.2.11

3920

Agenzia del Dogane - oneri di gestione

51.601.811

67.327.338

15.725.527

12.1.2.2

5107

Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza

77.309.431

77.309.431

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

431.350.172

 

 

3.2.3.8

7421

Interventi agevolativi per il settore aeronautico

2.262.715

2.262.715

-

4.2.3.4

7630

Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.).

24.638.453

24.638.453

-

6.2.3.12

8425

Fondo per le aree sottoutilizzate

404.449.004

404.449.004

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

70.616.714

 

 

3.2.3.1

7202

Fondo per l'occupazione

70.616.714

70.616.714

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

21.420.369

 

 

4.1.2.1

1761/03

Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico per i detenuti

12.444.933

12.444.933

-

4.1.2.2

1761/05

Spese per mercedi ai detenuti

8.975.436

8.975.436

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

27.796.789

 

 

2.1.1.3

1204

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

18.602.803

18.602.803

-

2.1.5.9

1292

Fondo da destinare alle scuole non statali

9.193.986

9.193.986

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

17.034.190

 

 

4.1.2.5

2351

Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri

16.255.127

16.255.127

-

4.1.2.5

2358

Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri

779.063

779.063

-

 

 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE

14.871.066

 

 

2.1.2.5

1644

Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, etc.

4.399.724

4.399.724

-

7.1.2.1

3621

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

6.848.484

6.848.484

-

7.2.3.2

8831

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

3.622.858

3.622.858

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE

18.009.955

 

 

1.2.10.2

7060

Fondo opere strategiche

18.009.955

18.009.955

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

42.565.945

 

 

3.1.2.10

2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

11.676.113

11.676.113

-

3.2.3.3

7438

Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

5.748.553

5.748.553

-

3.2.3.3

7439

Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi

23.884.215

23.884.215

-

5.1.2.4

3081

Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attività antincendi boschivi

1.257.064

1.257.064

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

32.815.494

 

 

3.2.1.1

7410

Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale

23.726.123

23.726.123

-

6.1.2.1

3631/01

Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza

502.826

502.826

-

6.1.2.1

3631/03

Centro nazionale libro parlato

275.918

275.918

-

6.1.2.1

3631/04

Centro nazionale libro parlato di Feltre

29.215

29.215

-

11.2.3.2

8570

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

3.086.218

3.086.218

-

11.2.3.2

8571

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche

2.468.874

2.468.874

-

11.2.3.2

8573

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

2.165.795

2.165.795

-

12.2.3.2

8721

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi.

560.525

560.525

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

61.883.839

 

 

3.1.2.10

3392

Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria.

33.877.873

33.877.873

-

3.1.2.10

3405/02

Trasferimenti ad istituzioni sociali private: Ospedale casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo

2.514.128

2.514.128

-

3.1.2.16

3443

Istituto Superiore di Sanità

9.500.000

10.799.562

1.299.562

3.1.2.17

3447

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

6.500.000

8.237.540

1.737.540

3.1.2.20

3453

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana

3.818.960

3.818.960

-

3.1.2.22

3458

Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco

5.672.878

5.672.878

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

15.843.985

 

 

2.1.2.1

1360

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi

15.000.000

29.108.195

14.108.195

4.1.1.7

2201

Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare

843.985

843.985

-

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

155.260.111

 

 

3.1.2.2

1686/02

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati

20.333.931

20.333.931

-

3.1.2.7

1690

Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche

15.336.180

15.336.180

-

3.1.2.8

1692

Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti

6.836.000

16.718.950

9.882.950

3.2.3.4

7236

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

112.754.000

204.775.713

92.021.713

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

4.1.5.2

3671

Fondo da ripartire per le politiche sociali

186.237.792

186.237.792

-

 

 

TOTALE MINISTERI

1.972.918.320

 

 

 

Secondo la relazione tecnica gli effetti del comma 2 sono pari, in termini di fabbisogno, a 1.309 milioni nel 2007, a 235 milioni nel 2008 e a 120 milioni nel 2009. In termini di indebitamento netto l’onere è pari a 1.519 milioni nel 2007, a 80 milioni nel 2008 e a 90 milioni nel 2009.

Non sono invece ascritti effetti in termini di saldo netto da finanziare, in quanto trattandosi di meri accantonamenti, l’effetto positivo sul bilancio dello Stato derivante dall’applicazione del comma 507 si produrrà solo alla fine dell’anno, quando le risorse accantonate andranno in economia.

 


 

Articolo 8, commi 1 e 2
(Trasferimenti correnti alle imprese)

 


1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000;

Poste Italiane S.p.A. .......... 41.700.000;

ANAS S.p.A. ..................... 36.000.000;

ENAV S.p.A. ....................... 6.000.000.

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 

 

L’articolo 8, comma 1 dispone un’integrazione di 250 milioni di euro, per l’anno 2007, delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tale importo aggiuntivo è finalizzato a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle sotto indicate società in relazione agli obblighi derivanti dai contratti con le amministrazioni vigilanti, ed è ripartito nel modo seguente:

 

- Ferrovie dello Stato S.p.A

166.300.000

- Poste Italiane S.p.A

41.700.000

- ANAS S.p.A

36.000.000

- ENAV S.p.a

6.000.000

Totale

250.000.000

 

Il comma 2 esclude per le suddette somme l’applicazione della procedura di ripartizione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti prevista dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 16).

 

L’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di appositi Fondi in cui sono confluite le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

Le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base che sono confluite in ciascun Fondo, per gli anni 2006-2008, sono state indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa.

Ai sensi del comma 15, i Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese sono stati istituiti nei Ministeri dell’economia e finanze, delle attività produttive, del lavoro, dell’istruzione, delle infrastrutture, delle politiche agricole e per i beni e le attività culturali[33].

Il comma 16 della legge n. 266/2005 stabilisce che i Ministri competenti presentino annualmente al Parlamento una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere un parere[34].

 

Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006 e relativo D.M. economia 29 dicembre 2006 di riparto delle U.P.B. in capitoli), il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (U.P.B. 3.01.05.20/cap. 2197) è dotato per l’esercizio 2007 di 2.562,3 milioni di euro.

Tale fondo è destinato alle erogazioni statali in conto esercizio a favore di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane ed ENAV)[35].

In particolare, l’articolo 1, comma 904 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), rispetto alla dotazione del Fondo a legislazione vigente, pari a 1.997,3 milioni di euro, come indicata dall’elenco 3 della legge finanziaria per il 2006, ha disposto una integrazione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese (art. 1, co. 15, l. n. 266/2005) di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro a decorrere dal 2009 per gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche beneficiarie del Fondo in applicazione dei rispettivi contratti di programma. Peraltro, il rifinanziamento a decorrere dal 2008 è stato ridotto di 68,4 milioni di euro dal successivo comma 948 della legge finanziaria medesima.

 

Si ricorda peraltro che la legge finanziaria 2007 ha previsto altre disposizioni che hanno inciso sulla effettiva disponibilità delle sopra indicate risorse del Fondo. In particolare:

-        sulla dotazione del Fondo a legislazione vigente (pari, come già detto, a 1.997,3 milioni di euro) è intervenuto l’art. 1, comma 507, della stessa l. finanziaria per il 2007, il quale, per esigenze di contenimento della finanza pubblica, ha disposto che il 12,57% di tale stanziamento venga accantonato e reso indisponibile. La quota del Fondo accantonata ai sensi citato comma 507 è stata pertanto pari a circa 251,1 milioni.

-        il rifinanziamento del Fondo di 565 milioni per il 2007, disposto dal già citato comma 904 della l. finanziaria per il 2007, è alimentato, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 758, della medesima legge, dalle risorse del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto istituito presso l’INPS (cd. Fondo TFR) e nei limiti delle medesime..

La stessa legge finanziaria per il 2007, all’articolo 1, comma 762, ha poi previsto che gli stanziamenti alimentati dal cd. Fondo TFR potessero tuttavia essere utilizzati solo subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia.

L’utilizzo della somma di 565 milioni di euro per il 2007 ai fini del riparto alle imprese pubbliche è stato dunque subordinato dalla legge finanziaria per il 2007 al verificarsi delle condizioni sopra illustrate.

 

Il decreto-legge in esame è pertanto intervenuto sui sopra indicati aspetti, disponendo:

-              all’articolo 7, comma 2 (all. 2), il disaccantonamento della quota di circa 251,1 milioni di euro, accantonata ai sensi del descritto articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. scheda relativa);

-              all’articolo 13, la concessione di anticipazioni di tesoreria, nella misura del 30 per cento dell’importo delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 e alimentate con il Fondo TFR (cfr. scheda relativa) – indicate nell’elenco 1 della stessa legge.

Pertanto, per ciò che attiene al Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell’economia, rifinanziato di 565 milioni di euro per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 904 della stessa legge finanziaria, sono anticipabili, su richiesta dell’amministrazione competente, la somma di 169,5 milioni di euro.

Si ricorda, infine, che il Decreto del Ministro dell’economia e finanze n. 046554, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio in data 28 marzo 2007 sulla Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo, ha provveduto alla ripartizione della somma corrispondente alla dotazione effettivamente disponibile del Fondo, pari a 1.746,3 milioni di euro, data dallo stanziamento del Fondo iscritto in bilancio senza la quota accantonata in applicazione dell'articolo 1, comma 507, della l. finanziaria 2007 (251,1 milioni di euro) e le risorse legate all'effettivo avvio del Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto costituito presso l'INPS (565 milioni di euro).

In particolare, la somma di 1,746,3 milioni di euro è stata così ripartita:

 

U.P.B. e cap.

Denominazione

Quota ripartita

3.1.5.20
cap. 2197

Fondo per trasferimenti correnti a imprese

1.746.265.091

 

Destinazione delle risorse

 

3.1.2.4

Poste italiane

270.893

Cap. 1496

Rimborso per agevolazioni tariffarie per svolgimento consultazioni elettorali (L. 515/1993)

9.550

Cap. 1497

Contributo straordinario all’Istituto Postelegrafonici (L. 778/1985)

7.088

Cap. 1502

Servizio universale recapiti postali (L. 449/1997)

254.255

 

 

 

3.1.2.8

Ferrovie dello Stato

1.159.158

Cap. 1540

Contratto di servizio

188.175

Cap. 1541

Somme per obblighi di esercizio dell’infrastruttura

784.314

Cap. 1542

Somme per obblighi tariffari e per servizio trasporto viaggiatori

110.647

Cap. 1543

Somme per obblighi tariffari e per servizio trasporto merci

76.023

 

 

 

3.1.2.17

Contributi ad enti ed altri organismi

3.698

Cap. 1603

Somme da trasferire alla Coni Servizi Spa a titolo di compensazione

3.698

 

 

 

3.1.2.43

Contratti di programma

59.801

Cap. 1850

Contratti di programma e incentivi alle imprese

-

Cap. 1850

Contratti di programma Rimborso a Poste italiane Spa per agevolazioni alle imprese editrici e alle organizzazioni non profit

19.736

Cap. 1850

Contratti di programma e incentivi alle imprese – ENAV

40.065

 

 

 

3.1.2.45

ANAS

252.715

Cap. 1870

Somme da trasferire per manutenzione e gestione rete viaria di interesse nazionale

252.715

 


La relazione tecnica del Governo fornisce gli effetti sui saldi di finanza pubblica della disposizione in commento :

 

Anno 2007

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Comma 1

250

250

250

 


Articolo 8, comma 3
(Rete ferroviaria italiana)

 

3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 3 autorizza un contributo di 700 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

 

Si ricorda che da ultimo l’articolo 1, comma 974 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha previsto un’autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale autorizzazione di spesa, per una quota non inferiore al 50 per cento, è destinata agli investimenti nella rete regionale e locale.[36]

Il successivo comma 975, intervenendo sul comma 84 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ha previsto la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di ulteriori (rispetto a quelli di cui al comma precedente) contributi per 15 anni per un ammontare di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il citato comma 84 nella versione originaria aveva previsto la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità” e di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003 e n. 120 del 5 dicembre 2003.

A seguito della novella introdotta dal comma 975 della finanziaria per il 2007, è rimasto inalterato l’ammontare complessivo dei contributi ma è stata modificata la destinazione finale degli stessi, introducendo il finanziamento degli investimenti della rete tradizionale.

 


Articolo 8, comma 4
(Apporto al capitale sociale dell’ANAS)

 

4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

 

 

La norma dispone l’erogazione, per l’anno 2007, di un contributo pari a 426.592.642 euro a titolo di apporto al capitale sociale dell’ANAS, al fine di ripianare la perdita di esercizio relativa all’anno 2006.

Nella relazione tecnica viene precisato che tale disposizione “configura un’operazione finanziaria e l’effetto si determina unicamente sul saldo netto da finanziare, in quanto la liquidità derivante dall’apporto se utilizzata per spese di investimento troverebbe comunque impiego nel limite di cui al comma 5 dell’art. 6”.

Il richiamato comma 5 dell’art. 6 dispone, infatti, che l’ANAS, nel 2007, possa effettuare pagamenti per spese di investimento, compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione di mutui, fino ad un limite massimo di 4.200 di euro.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell’Anas ha approvato, nella seduta del 5 giugno 2007, il progetto di bilancio per l’esercizio 2006, che si è chiuso con una perdita di 427 milioni di euro.

Al termine della seduta del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell’Anas ha sottolineato la necessità “che l’Azionista assicuri, in sede di approvazione di Bilancio, la copertura della perdita di esercizio per il 2006, al fine di evitare il ripetersi di situazioni insostenibili di disallineamento fra fonti ed impieghi finanziari per investimenti, fenomeno questo già registrato nel recente passato”. Ha inoltre evidenziato che le perdite registrate non sarebbero state in alcun caso evitabili, essendo sostanzialmente imputabili sia allo squilibrio strutturale tra i costi inerenti l’espletamento delle attività in concessione ed il corrispettivo di servizio, sia ad altre criticità derivanti dal modello di funzionamento in essere che ha dato luogo, a partire dalla trasformazione di ANAS in società per azioni, ad attribuzioni di risorse finanziarie sotto forma di aumento di capitale sociale a fronte, oltre che degli investimenti, anche dei contributi alle concessionarie ed Enti vari.

 

Nel comunicato dell’Anas che riporta l’approvazione del progetto di bilancio 2006[37], si sottolinea come il risultato operativo, seppur con un miglioramento di 70 milioni di euro rispetto al risultato dell’esercizio 2005, sia stato condizionato da una serie di fattori non riconducibili a decisioni di tipo gestionale, quali:

-       la drastica riduzione dei corrispettivi di servizio stabiliti dalla Legge Finanziaria 2006 (107 milioni di euro in meno rispetto al 2005), che è stata, fra l’altro, causa della riduzione degli interventi per manutenzione ordinaria sulla rete stradale ed autostradale in concessione per circa 76 milioni di euro;

-       l’incremento dei costi per contributi a favore delle concessionarie autostradali per 95 milioni di euro, che in ragione della loro modalità di finanziamento (apporti a capitale sociale) ha avuto pari impatto negativo sul conto economico di Anas;

-       i maggiori oneri finanziari sostenuti a seguito del ricorso al mercato del credito per far fronte alla non puntuale erogazione dei trasferimenti da parte dello Stato”.

Sono migliorati, invece, alcuni indicatori economici connessi a fattori gestionali che hanno permesso il contenimento della perdita, quali:

-       la riduzione del costo del personale di circa il 2% ottenuta pur in presenza di oneri straordinari tra cui la costituzione del fondo per l’incentivo all’esodo ed un onere residuale relativo a precedenti rinnovi contrattuali;

-       la riduzione degli oneri per il contenzioso ordinario non capitalizzabile di circa il 56%;

-       un incremento di oltre il 4% dei ricavi di mercato e degli altri ricavi.

È inoltre da segnalare un notevole aumento degli investimenti in immobilizzazioni materiali passate da 4.818 milioni di euro di fine 2005 a 6.678 milioni di euro di fine 2006.

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 1028, della legge finanziaria 2007, attraverso l’introduzione di un periodo aggiuntivo all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) demanda alla legge finanziaria la determinazione delle somme da conferire all'ANAS S.p.A. in conto aumento del capitale sociale, attraverso l’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468. I precedenti periodi della disposizione da ultimo richiamata prevedono il conferimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze all'ANAS, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, dell'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS medesima e in essere al 31 dicembre 2002 e demandano ad un decreto del medesimo Ministro la quantificazione dell’importo da conferire e la definizione delle modalità di erogazione dello stesso

 


Articolo 9
(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

 


1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.

12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».

13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.


 

 

L’articolo 9 disciplina la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, la spesa di 16.987.333 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Althea dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell’ambito della stessa.

 

La partecipazione alla missione Althea era stata prorogata al 30 giugno 2007 dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, a differenza delle altre missioni, per le quali la partecipazione italiana era stata prorogata al 31 dicembre 2007.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione motivava tale limite con il fatto che l’UE stava valutando un possibile ridimensionamento dell’operazione. L'UE ha deciso il 27 febbraio 2007 di avviare una fase di transizione della missione Althea e di confermare una riduzione dei contingenti alla luce del miglioramento delle condizione di sicurezza nel Paese. L'UE mantiene una presenza militare di circa 2.500 unità per una fase iniziale di 6 mesi, con la possibilità di incrementare il contingente in caso di necessità. Un battaglione multinazionale di manovra è stanziato a Sarajevo mentre EUFOR mantiene la presenza nel territorio bosniaco attraverso le squadre di osservazione e di collegamento.

 

L’operazione Althea, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO, con il consenso del Consiglio di sicurezza dell’ONU avvenuto con la risoluzione 1551 del 9 luglio 2004.

Essa ha, inoltre, l’obiettivo di rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina e di sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea.

La componente militare (EUFOR) è rimasta invariata, nella prima fase, rispetto a quella di SFOR, sia riguardo la consistenza che riguardo i Paesi partecipanti. L’operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR (Ufficio dell’Alto rappresentante) e dal PSA (Processo di stabilizzazione e associazione). Il contingente italiano è attualmente di circa 550 unità.

Nell'ambito della missione Althea opera una componente dell'Arma dei Carabinieri che costituisce l'IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo, con il compito di gestire i problemi connessi con l'ordine pubblico.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 4/2007 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

In particolare:

la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 4/2007 prevede che al personale impegnato nelle missioni internazionali tale indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonché per quello dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

la lettera c) stabilisce che il personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi percepisca l’indennità di missione nella misura intera;

la lettera d) dispone che il personale che partecipa alle missioni AMIS II, EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP a Cipro, Joint Enterprise nei Balcani, nonché il personale dell’Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina, percepisca l’indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti.

Il comma 2 dispone la partecipazione, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. A tale fine autorizza la spesa di 86.659 euro.

 

Il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha istituito, con l’azione comune 2005/355/PESC adottata il 2 maggio 2005 una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUSEC RD Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese La missione, iniziata l’8 giugno 2005, ha il compito di assistere il Governo del Paese nella promozione, nel settore della sicurezza, di politiche compatibili con i diritti umani e la legislazione umanitaria internazionale, con gli standard democratici, con i principi della buona gestione della cosa pubblica, con la trasparenza e con l’osservanza dello stato di diritto.

L’azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007 ha prorogato la durata della missione al 30 giugno 2008. Il contingente italiano dovrebbe essere composto da 8 unità.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera d) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 3 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, la spesa di 88.813 euro per la partecipazione di personale militare alla missione AMISOM dell'Unione africana in Somalia, autorizzata con la risoluzione ONU 1744 del 2007.

 

Nel dicembre 2006 si è verificato in Somalia il riacutizzarsi degli scontri tra le milizie delle Corti islamiche e le truppe fedeli al governo provvisorio (sostenute militarmente dall'Etiopia). Le truppe etiopi hanno attaccato gli obiettivi strategici controllati dagli islamici, e hanno sferrato un attacco che ha consentito alle truppe somale del Governo di transizione di occupare Mogadiscio. Il Governo di transizione ha chiesto che venga dato seguito alla decisione, presa dall’Unione africana e dall’IGAD, di costituire una forza di pace panafricana.

L’aggravarsi della guerra civile nel Paese ha fatto sì che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU approvasse il 20 febbraio 2007 la risoluzione 1744 che autorizza l'Unione Africana (UA) a dispiegare una forza multinazionale, per un periodo di sei mesi, una missione in Somalia che può adottare tutte le misure necessarie per garantire la pace. La missione, che potrebbe essere sostituita, dopo un semestre, da un contingente di caschi blu dell'ONU, deve assicurare la protezione dei membri del congresso per la riconciliazione nazionale somalo e la messa in sicurezza delle infrastrutture chiave.

Nell’ambito della missione, denominata AMISOM, è previsto il dispiegamento di circa 8.000 soldati. Sono giunte, a partire dal mese di marzo, circa 1.600 unità dell’Esercito ugandese incaricate di controllare la capitale e contrastare il ritorno delle milizie islamiche. Agli ugandesi di dovrebbero aggiungere contingenti inviati dalla Nigeria, dal Burundi, dal Malawi e dal Ghana che porterebbero a 4.000 i militari impegnati. Il contingente di soldati ugandesi è stato fatto segno di attentati e attacchi che hanno provocato diversi morti. Prosegue nel Paese la guerriglia organizzata dalle milizie islamiche, con migliaia di vittime civili e almeno 400.000 profughi. Attualmente Mogadiscio versa in una situazione di emergenza umanitaria.

L’Unione europea ha elargito 15 milioni di euro per il finanziamento della missione AMISOM. Il Consiglio ha inoltre adottato un'azione comune che prevede l’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione AMISOM. La nuova azione comune è la risposta dell'UE alla richiesta dell'Unione Africana di competenze specialistiche per assistere, su base temporanea, la cellula militare di AMISOM schierata presso la sede dell'UA ad Addis Abeba.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera d) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 4 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, la spesa di 3.755.241 euro per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo.

 

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 30 maggio 2007 l’azione comune 2007/369/PESC, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan).

La missione ha lo scopo di contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace sotto direzione afgana, che assicurerà un'adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale. Essa sosterrà inoltre il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia efficiente, che goda della fiducia dei cittadini ed operi conformemente alle norme internazionali.

La missione svolgerà i suoi compiti tramite monitoraggio, mentoring, consulenza e formazione a livello di ministero dell'interno, regioni e province afgani. Essa opererà ai fini della definizione di una strategia generale congiunta della comunità internazionale in materia di riforma della polizia e sosterrà il governo dell'Afghanistan affinché attui in modo coerente detta strategia.

La missione è istituita per una durata di tre anni. L'avvio della fase operativa è previsto per il 15 giugno 2007.

L'EUPOL Afghanistan sarà composta di circa 160 esperti in materia di polizia, applicazione della legge e giustizia. Della missione possono fare parte anche unità dei paesi candidati e di altri Stati terzi. L’Italia dovrebbe impegnare 15 militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

 

Si deduce che la missione in Kosovo, anche se non specificato né nell’articolato, né nelle relazioni illustrativa e tecnica, debba essere l’operazione EUPT.

 

La missione EUPT (European Union Planing Team) è stata istituita con l’Azione comune del 10 aprile 2006 del Consiglio europeo. Il mandato della missione ha termine il 31 dicembre 2006.

Essa ha lo scopo di avviare la pianificazione di un operazione che garantisca la transizione fra determinati compiti di UNMIK e una possibile operazione dell’Unione europea di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto e in altri settori individuati dal Consiglio europeo nel quadro del processo di status. Un ulteriore obiettivo è quello di fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all’UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con UNMIK.

La partecipazione italiana alla missione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2007 dal D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 5 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, la spesa di 314.251 euro per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan (vedi sopra).

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera b) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 6 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

 

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. Tale nuovo impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 dall'Autorità Palestinese e da Israele, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map. L'apertura del valico, il primo gestito dall'Autorità Nazionale Palestinese, ha avuto luogo il 25 novembre 2005.

La partecipazione italiana alla missione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2007 dal D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 7 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, l’ulteriore a spesa di 459.472 euro per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)

 

La missione UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, banche e finanza, poste e telecomunicazioni, ecc.

In seno alla missione è costituita un'unità di "intelligence" contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

La partecipazione di carabinieri italiani alla missione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2007 dal D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

Al personale impiegato nella missione sono corrisposte l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo nella misura prevista dall'articolo 4, commi 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 8 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di 1.265.885 euro per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

La relazione illustrativa fornita a corredo del provvedimento sottolinea che il personale in questione svolge, attraverso corsi tenuti a Herat al personale dell’Afghan Border Police, un’attività didattica e addestrativa finalizzata al contrasto e alla repressione delle violazioni doganali, e precisa che l’integrazione del finanziamento è intesa ad assicurare il necessario ulteriore supporto logistico nei settori dell’informatica, della motorizzazione e delle telecomunicazioni.

 

L'ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro.

La risoluzione 1510 del 13 ottobre 2003 autorizzava l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

La guida politica è esercitata dal NAC, in stretto coordinamento con i Paesi non NATO che contribuiscono all’operazione. Il vertice NATO di Istanbul di giugno 2004 ha deciso il rafforzamento della presenza militare in Afghanistan, in occasione delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 9 ottobre 2004. L'Italia ha potenziato il proprio contingente con l'invio, da metà settembre a metà novembre, di 500 alpini del battaglione Susa.

Nell’ambito della strategia NATO di estensione della responsabilità ISAF su tutto il territorio afghano, l’Italia ha assunto, dal marzo 2005, il compito di coordinare la FSB (Forward Support Base) di Herat ed i PRT (Provincial Reconstruction Team) della regione ovest del Paese (Farah, Badghis e Ghor, oltre a quello di Herat). Dalla seconda metà del 2005 l'impegno dell'Italia è stato ulteriormente rafforzato, passando da circa 600 unità a più di 2.000. La partecipazione italiana alla missione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2007 dal D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Il comma 9 autorizzadal 1o luglio al 31 dicembre 2007 la spesa di 177.897 euro per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo (vedi sopra). Si dispone che i magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (che indica in duecento unità il numero di posti di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)

La relazione illustrativa precisa che, stante il carattere internazionale della missione e la sua non ordinarietà viene previsto, con riferimento al trattamento economico dei magistrati in parola, un regime analogo a quello previsto dall’articolo 6 del ddl in materia di ordinamento giudiziario (A.S. 1447) per i magistrati fuori ruolo con incarichi presso istituzioni internazionali.

Il comma 10 autorizza, fino al dicembre 2007, la spesa di 200.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

La relazione illustrativa sottolinea che il finanziamento al fondo in parola rientra tra quelli già erogati ad altri fondi fiduciari istituiti in ambito NATO, e che a tale fondo hanno annunciato la propria partecipazione la Spagna (che contribuirà, come lead nation, con un finanziamento di 500.000 euro per un biennio), la Norvegia, la Turchia e la Svizzera.

Il comma 11 autorizza il Ministero della difesa, dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, a cedere a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento, per una spesa di 3.400.000 euro.

Il comma 12 inserisce nel testo dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali,il riferimento alle missioniCriminal Intelligence Unit(CIU) ed European Union Team (EUPT).

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è intesa a correggere un errore materiale occorso nella redazione del testo dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 4/2007, che avrebbe dovuto prevedere anche il riferimento alle missioni in parola. La relazione sottolinea, altresì, che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese.

Il comma 13 dispone che alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

In particolare, l’articolo 4, comma 2,del D.L. n. 4/2007dispone che all’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’articolo 4, comma 5, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

L’articolo 4, comma 6,prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2007 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale.

L’articolo 4, comma 7, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Si tratta di disposizioni relative a: indennità di missione, trattamento assicurativo e pensionistico, personale in stato di prigionia o disperso, personale civile, norme di salvaguardia del personale.

Per una dettagliata ricostruzione delle disposizioni sopracitate, si veda il dossier del Servizio Studi n. 100, relativo al decreto-legge n. 4/2007.

L’articolo 5, comma 1, dispone che al personale militare che partecipa alle missioni si applichino il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 6 del 2002.

L’articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 3 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

L’articolo 6, comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono quindi disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

L’articolo 6, comma 2, precisa che il ricorso, in caso di necessità ed urgenza, a ad acquisti e lavori da eseguire in economia, previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto Legge 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 euro, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

Iniziative in corso nell’ambito dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Le missioni dell’UE attivate nell’ambito della PESD

Nel settore della gestione delle crisi sono attualmente operative, nell’ambito della PESD, le seguenti missioni dell’UE:

§      la missione di controllo della frontiera tra Moldavia e Ucraina (in particolare nella regione della Transnistria) EU BAM, istituita con l’azione comune2005/776/PESC del 7 novembre 2005, con un mandato di due anni;

 

Balcani occidentali

§      la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), istituita con l’azione comune 2002/210/PESC dell'11 marzo 2002. L’azione comune 2005/824/PESC del 24 novembre 2005 ha riorientato la missione, su invito delle autorità della Bosnia-Erzegovina, prorogandola dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007;

§      la missione militare in Bosnia-Erzegovina (EUFOR-Althea), istituita con l’azione comune 2004/570/PESC del 12 luglio 2004. Il Consiglio dell’11 dicembre 2006 ha proceduto ad una revisione dell'operazione ALTHEA, rilevando che persiste la necessità di una presenza militare dell'UE, ma che la situazione in Bosnia-Erzegovina, sotto il profilo della sicurezza, si è evoluta al punto da consentire di decidere, in via di principio, una transizione nell'ambito dell'operazione ALTHEA. Il 27 febbraio 2007 l’Unione europea ha confermato tale decisione, pertanto le dimensioni del contingente EUFOR saranno ridotte anche se sarà assicurata una presenza militare appropriata in modo da rispettare l’impegno dell’UE volto al mantenimento della sicurezza nel paese. A tal fine è previsto che, per un periodo iniziale di sei mesi, il contingente potrà essere reintegrato nella sua consistenza numerica, qualora le condizioni del paese lo rendessero necessario;

§      in vista di un accresciuto ruolo dell’UE in Kosovo, il Consiglio ha deciso, con l’azione comune 2006/304/PESC del 10 aprile 2006, di istituire una squadra di pianificazione, denominata EUPT (European Union Planning Team), in preparazione di una nuova missione dell’Unione europea che potrebbe essere disposta dal Consiglio nel contesto del processo relativo allo status futuro del Kosovo. Con l’azione comune 2007/334/PESC, del 14 maggio 2007, il Consiglio ha deciso di prorogare il mandato dell’EUPT fino al 1° settembre 2007. Il Consiglio ha inoltre stabilito che entro il 15 luglio 2007, deciderà se il mandato debba essere esteso oltre il 1° settembre 2007, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell’UE di gestione della crisi in Kosovo.

 

Medio Oriente

§      la missione per la formazione di magistrati e funzionari di polizia iracheni al di fuori dall’Iraq (Eujust Lex), istituita con l'azione comune 2005/190/PESC del 7 marzo 2005. Il Consiglio del 12 giugno 2006 ha deciso di prorogare il mandato della missione alla fine del dicembre 2007;

§      la missione di polizia per i territori palestinesi (Eupol Copps), istituita con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006 con una durata iniziale di tre anni;

§      la missione di controllo di frontiera al valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto (EU BAM Rafah), istituita con l'azione comune 2005/889/PESC del 12 dicembre 2005. Il 23 maggio 2007, il Consiglio ha deciso di estendere il mandato fino al 24 maggio 2008, termine eventualmente prorogabile per altri sei mesi (azione comune 2007/359/PESC)[38].

 

Africa

§      la missione di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC Congo), istituita con azione comune 2005/355/PESC del 2 maggio 2005. La missione fornisce consulenza alle autorità congolesi competenti in materia di sicurezza, avendo cura di promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto. Il 13 giugno 2007il Consiglioha adottato un’azione comune che estende fino al 30 giugno 2008 il mandato della missione.Nella stessa data il Consiglio ha, inoltre, adottato un’azione comune che stabilisce una missione di polizia nella Repubblica Democratica del Congo (EUPOL RD CONGO) al fine di continuare a fornire il contributo dell’Unione europea all’impegno del Congo nella riforma e ristrutturazione della Polizia nazionale congolese e della sua interazione con il sistema giudiziario. La missione, su richiesta delle autorità congolesi, proseguirà il lavoro svolto dalla missione EUPOL Kinshasa il cui mandato, iniziato nell’aprile 2005, si è concluso il 30 giugno 2007.

§      la missione di sostegno civile-militare alla missione dell'Unione africana (AMIS II) nella regione sudanese del Darfur, istituita con l’azione comune 2005/557/PESC del 18 luglio 2005. Il Consiglio del 22 gennaio 2007, nelle sue conclusioni, esprimendo forti preoccupazioni per il deteriorarsi della situazione sul piano umanitario, della sicurezza e dei diritti umani ha prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il sostegno ad AMIS II in attesa della transizione ad una forza mista Unione africana/ ONU di peace keeping. Il 23 aprile 2007, il Consiglio ha adottato una decisione (2007/244/PESC) con cui ha stabilito l’importo finanziario destinato alla missione per il periodo 1°maggio-31 ottobre 2007, inteso a coprire il periodo interessato dall'attuale mandato e il successivo periodo transitorio, fino all'eventuale passaggio ad un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana.. Nella medesima data il Consiglio ha inoltre adottato un’azione comune (2007/245/PESC), che modifica l’azione comune 2005/557/PESC, in relazione all’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) L’azione UE si prefigge di sostenere gli sforzi dell’Unione Africana volti a contribuire alla fase iniziale della stabilizzazione nel paese e sarà sviluppata nel rispetto e nel sostegno del principio della titolarità africana.

 

Asia

§      la missione di polizia in Afghanistan (EUPOL Afghanistan), istituita con l’azione comune (2007/369/PESC) del 30 maggio 2007. La missione, intende contribuire alla formazione, in Afghanistan, di un servizio di polizia efficiente, che operi nel rispetto del diritto e in accordo con gli standard internazionali e che sia in grado di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini. A tal fine essa coinvolge 160 esperti nei settori del diritto, dell’attività di polizia e della giustizia, con compiti di formazione e consulenza, per la durata di tre anni.

 

I costi comuni delle operazioni dell'UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa non sono a carico del bilancio dell’Unione ma sono coperti e amministrati secondo il meccanismo "ATHENA", istituito con decisione 197/2004 del 23 febbraio 2004 (e successive modifiche). Il meccanismo prevede che tali spese siano a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo e che la loro gestione avvenga da parte di un Comitato speciale, composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti alle operazioni, avvalendosi delle strutture amministrative esistenti dell’Unione europea.

Il 14 maggio il Consiglio ha adottato una decisione con cui provvede alla codificazione della decisione 2004/197/PESC del 24 febbraio 2004, in particolare alla luce delle successive modifiche ad essa apportate (decisione 2007/384/PESC).

La revisione semestrale degli sviluppi della PESD

Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 14 maggio 2007, nell’ambito della revisione semestrale sugli sviluppi della PESD, ha accolto favorevolmente la relazione intermedia sui progressi riguardanti le capacità militari dell’UE e approvato la sua trasmissione alla NATO. Il documento presenta un aggiornamento delle attività intraprese dall’ottobre 2006, nel quadro dell’attuazione dell’Obiettivo globale 2010.

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per la piena capacità operativa raggiunta dal 1° gennaio 2007, dai “gruppi tattici interarma(battlegroups): l’UE è attualmente in condizione di avviare, quasi contemporaneamente, due operazioni di reazione rapida dimensionate sui gruppi tattici[39].

Il Consiglio ha inoltre esaminato la relazione sull’attività dell’Agenzia europea di difesa, accogliendo con favore i progressi compiuti relativamente alpiano di sviluppo delle capacità, alla strategia europea per una base industriale e tecnologica di difesa (European DTIB Strategy) e alla concezione di una strategia di ricerca e sviluppo tecnologico (R&T) per la difesa.

Il Consiglio ha infine accolto favorevolmente il fatto che le questioni relative ai diritti umani e di genere siano ora incluse sistematicamente nella pianificazione e nella conduzione delle operazioni PESD e ha invitato ad una maggiore collaborazione in questo senso con i Rappresentanti speciali dell’Unione europea, il cui mandato contiene ora specifiche disposizioni sull’impegno nel settore dei diritti umani.

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno ha approvato la relazione della Presidenza sulla PESD, comprendente il mandato per la prossima presidenza.

La gestione internazionale delle crisi

Il 26 Aprile 2007 il Parlamento europeo, nell’ambito della risoluzione sulla Relazione annuale sui diritti umani nell’Unione europea per l’anno 2006, presentata dal Consiglio il 17 ottobre 2006, ha espresso la raccomandazione che, allo scopo di aumentare la capacità dell’UE di prevenire, reagire e gestire le crisi, sia creata una nuova infrastruttura che si basi su un’azione proattiva-preventiva, sulla creazione di idonei sistemi civili di allarme rapido, sull’istituzione di una “pianificazione contingente" preventiva e sulla formazione di personale specializzato per le missioni internazionali nel campo della gestione dei conflitti.

Il 7 giugno a Berlino il Presidente del Consiglio dell’UE, il ministro tedesco degli Affari esteri, e il Segretario generale dell’ONU hanno sottoscritto una dichiarazione comune sull’intensificazione della cooperazione nella gestione internazionale delle crisi, in considerazione del numero crescente di impegni internazionali, volti al mantenimento della pace, e dell’importanza accordata dalla Strategia di sicurezza europea del 2003 alla cooperazione tra UE e ONU nel sostegno in favore di un multilateralismo efficace. Sulla base dell’esperienza di collaborazione già realizzata nelle missioni EUFOR RD Congo, UNIFIL e nel Darfour, l’accordo firmato il 7 giugno 2007 prevede misure concrete per sviluppare ulteriormente il dialogo politico tra UE e ONU, nell’intento di rafforzare considerevolmente la dichiarazione comune sulla cooperazione nella gestione delle crisi del 24 settembre 2003.

 


Articolo 10
(Disposizioni in materia di personale militare)

 


1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».


 

 

L’articolo 10 reca disposizioni in materia di personale militare, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 60-bis del D.Lgs. n. 490/1997, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

La nuova disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Tale limite viene stabilito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9 dello stesso decreto.

 

L’articolo 60-bis del D.Lgs. n. 490/1997 è stato introdotto dall’articolo 7 della legge n. 299/2004, recante modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

Tale articolo prevede, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, l'applicazione fino al 31 dicembre 2009 del regime transitorio disciplinato dall'articolo 60, comma 2, lettere d) ed e) e dal comma 2-bis del citato D.Lgs. n. 490/1997. La proroga di detto regime transitorio era volta a consentire all'amministrazione di gestire con adeguata flessibilità quelle situazioni di maggiore o minore densità di ufficiali in possesso dei medesimi requisiti di avanzamento che si possono verificare di anno in anno e che, secondo le simulazioni effettuate, sono destinate a persistere ancora per qualche anno.

Il comma 3 dell’articolo 60, in materia di disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che al 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, e il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo. Il comma 2, lettere d) ed e) e il comma 2-bis, di cui si prevede la proroga fino al 2009, contengono specifiche disposizioni in materia di regime transitorio dell’avanzamento. La colonna 9 della tabella 3, quadro I, quantifica in 26 le promozioni previste per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare (9 + 10 o 11 + 6 o 7).

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione sottolinea che lo straordinario esodo degli ufficiali piloti dall’Aeronautica militare verso l’impiego in compagnie aeree civili, verificatosi nel periodo 1997-2002, ha comportato una eccezionale riduzione della consistenza dei tenenti colonnelli determinando un tasso di avanzamento anomalo, pari al 150 per cento, e determinerà, da quest’anno e per alcuni anni a venire, il progressivo svuotamento dell’aliquota di valutazione; un ulteriore effetto, inoltre, consisterà nella riduzione del periodo di permanenza dei piloti nel grado di tenente colonnello, tale da non consentire la maturazione della necessaria esperienza per lo svolgimento delle funzioni di capo ufficio previste per il grado di colonnello. Tutto ciò premesso, la relazione evidenzia che la norma in esame interviene a ridurre, per gli anni 2007-2015, il numero di promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo dei piloti dell’Aeronautica militare, sottolineando che l’urgenza del provvedimento è motivata dalla decorrenza dal 1° luglio 2007 delle promozioni del quadro di avanzamento.

 


Articolo 11
(Norme per la razionalizzazione della spesa
nelle scuole e nelle università)

 


1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.


 

 

L’articolo reca disposizioni sul pagamento delle supplenze brevi del personale scolastico e sulle supplenze ed affidamenti degli insegnamenti universitari.

Il comma 1 autorizza - per l’esercizio finanziario 2007- la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Attualmente le somme riservate al pagamento delle supplenze brevi sono allocate nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”, istituito dall’art. 1, comma 601, della legge finanziaria 2007[40] nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione per snellire le procedure di accreditamento alle singole istituzioni scolastiche[41]. Nel Fondo è confluita pertanto, a partire dall’esercizio 2007, parte degli stanziamenti delle unità previsionali di base “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili“ (attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali) nonché delle somme attribuite al centro di responsabilità “Programmazione ministeriale”[42]. Lo stanziamento relativo al Fondo citato (unità previsionale di base 2.1.1.3, capitolo 1203) per l’esercizio 2007 ammonta a 1.722.318.526 euro.

Si ricorda che la difficile situazione dei bilanci scolastici a causa dei tagli operati negli ultimi anni alle spese del settore della scuola é stata evidenziata, nel corso di un’audizione presso la commissione cultura (24 aprile 2007), dal Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni. In particolare il Ministro ha segnalato che buona parte degli oltre 600 milioni di euro di debito sono a carico delle supplenze e, in particolare, di quelle non prevedibili, cioè appunto le supplenze per maternità, ed ha quantificato in 300 milioni di euro la spesa necessaria per ripianare i debiti per supplenze per gli anni fino al 2006.

Si segnala inoltre che l’art. 4 dell’AC 2272-ter[43] (stralcio dal cosiddetto DDL Liberalizzazioni) trasferisce dal ministero della pubblica istruzione al ministero dell’economia e delle finanze la competenza per il pagamento delle retribuzioni al personale della scuola, nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria per maternità ai sensi della legge 1204/1971[44],

 

Il comma 2 estende all’anno accademico 2007-2008 le disposizioni applicate nel corrente anno accademico in materia di affidamento e supplenze di insegnamenti universitari (art. 1-sexies del DL 173/2006[45]). In base a queste ultime professori e ricercatori interessati operano a titolo gratuito nei limiti dell'impegno orario complessivo loro spettante in caso diverso vengono retribuiti a valere sugli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università.

 

L’art. 1-sexies del DL 173/2006[46].; ha previsto che per garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, le università continuino ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, la disciplina dettata dall’articolo 12 della legge n. 341/1990[47], recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, sebbene la disposizione fosse stata abrogata dalla legge di riordino dello stato giuridico dei docenti (legge 230/2005[48], art. 22 ) con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto legislativo 164/2006[49] attuativo della medesima legge.

L’articolo 12 della legge 341/1990 prevede che, ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione, possano attribuire a professori e ricercatori, con il loro consenso, l'affidamento o la supplenza di ulteriori corsi senza che ciò determini diritto ad una riserva di posti nei concorsi (comma 3).

Tali incarichi, qualora rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino tali limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università (comma 7).

 


Articolo 12
(Misure in materia di autotrasporto merci)

 


1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 12 prevede che le somme del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci possono essere concesse agli aventi diritto sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di concessione delle suddette somme dovranno essere determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 ha istituito - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[50] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione da emanarsi - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988. L’articolo 6, comma 8 del DL 300/2006 ha fissato al 30 giugno 2007 il termine ultimo per l’emanazione del suddetto regolamento, stabilendo che in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo siano destinate interamente alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), vale a dire alla riduzione dei premi INAIL per i dipendentidelle imprese di autotrasporto in conto terzi. La norma ha inoltre disposto il mantenimento in bilancio delle somme stanziate dal citato comma 108 e non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini del versamento in entrata l’anno successivo e della successiva riassegnazione al Ministero dei trasporti.

 

Il credito di imposta, consistente in una riduzione del debito di imposta, dovrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 241 del 1997 ha introdotto il versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e la compensazione dei crediti e dei debiti per imposte e contributi nei confronti dei vari enti impositori. La compensazione delle imposte è una forma di compensazione che il contribuente ha facoltà di effettuare quando la dichiarazione dei redditi evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta o ad imposte diverse.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 stabilisce che gli importi concessi ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.

L’articolo 96 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

 

Il comma 3 interviene sulla procedura di recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e1994.

In particolare il comma prevede che il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori sotto forma di credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994 sia effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al DL 36/2002, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Le modalità del versamento sono demandate ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma stabilisce inoltre che tali somme vengano riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - come previsto dal DPR 10 novembre 1999, n. 469[51] - al citato Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata ossia, come sopra ricordato, alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi, prevista – come sopra accennato - dall’articolo 1, comma 920, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

 

Si ricorda che, mediante emanazione di una serie di decreti-legge, il Governo ha concesso agli autotrasportatori per l’anno 1992 e per il biennio 1993-1994 aiuti pubblici sotto forma di crediti di imposta - pari a complessivi 275 miliardi di lire nel 1992, 540 miliardi di lire nel 1993 o 480 miliardi di lire nel 1994, per complessivi 1.295 miliardi - per consentire loro di far fronte ai consistenti incrementi dei prezzi dei carburanti.

In seguito ad una richiesta di informazioni sulle misure disposte dal Governo italiano a favore delle imprese di trasporto per l’anno 1992, la Commissione europea ha emanato la decisione 93/496/CE del 9 giugno 1993, con la quale ha stabilito che l’aiuto sotto forma di credito d’imposta a valere sull'imposta sul reddito o sulle imposte comunali o sull'IVA introdotto dalla normativa italiana per l’anno fiscale 1992 a favore degli autotrasportatori professionisti in Italia fosse illegittimo, in quanto concesso in violazione delle norme procedurali, e che l'aiuto fosse incompatibile con il Mercato comune, non soddisfacendo nessuna delle condizioni necessarie per beneficiare delle deroghe previste dal trattato o dal regolamento 1107/70/CEE, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. La Commissione ha infine deciso che l'Italia fosse tenuta a sopprimere l'aiuto in questione e a provvedere affinché l'aiuto erogato fosse recuperato entro due mesi dalla notifica della decisione.[52]

A seguito dell’emanazione di successivi decreti-legge che hanno introdotto un regime di crediti di imposta per i trasportatori italiani di merci su strada e una compensazione a favore dei trasportatori comunitari non italiani in funzione del consumo per gli anni fiscali 1993 e 1994, la Commissione delle Comunità europee ha emanato una seconda decisione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, con la quale – analogamente a quanto fatto con la decisione precedente - ha dichiarato tale regime di aiuti illegale ed incompatibile con il mercato comune, e ha previsto che l’aiuto in questione fosse soppresso e recuperato, intimando all’Italia di astenersi dall’adottare nuovi atti legislativi e regolamentari aventi lo scopo di introdurre nuovi aiuti analoghi ai precedenti.[53]

Successivamente la sentenza 29 gennaio 1998 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in seguito al ricorso presentato dall’Italia con il quale si chiedeva l’annullamento della decisione del 1993, ha statuito che le autorità di uno stato membro non possono invocare l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione ad una decisione della Commissione che ingiunge loro di recuperare un aiuto illegittimo, se non compiono alcun passo presso le imprese interessate e non propongono alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare tali difficoltà. Rispetto all’obiezione posta in essere dallo Stato membro che il recupero sarebbe stato tecnicamente impossibile, in quanto avrebbe dovuto essere coinvolti un numero rilevante di servizi dispersi e avrebbe potuto insorgere un grave conflitto sociale nel settore dei trasporti su strada, la Corte ha sottolineato che il semplice timore che si possano incontrare ostacoli insormontabili non giustifica lo stato membro dal far applicare correttamente il diritto comunitario, sostenendo che le difficoltà di ordine amministrativo non possono essere invocate come causa per astenersi dal rispetto del diritto.

La Corte di giustizia ha emanato una successiva sentenza 19 maggio 1999 in seguito al ricorso presentato dall’Italia per l’annullamento della decisione del 1997, nel quale le autorità italiane sostenevano:

-       che l’abbuono fiscale non violava le norme poste a tutela della concorrenza, in quanto non si trattava di "aiuto di stato" (così come veniva interpretato dalla Commissione), ma di un intervento (una sorta di "rimborso indiretto delle imposte sul carburante") mirante a stabilire una certa parità di condizioni tra trasportatori italiani ed esteri, considerato il fatto che i primi, nell’esercizio della loro impresa, sono soggetti ad un prelievo fiscale più alto, dovuto agli alti tributi che lo Stato italiano esige sul carburante;

-       che sarebbe stato impossibile procedere al recupero delle somme erogate sia per la difficoltà di individuare tutti i beneficiari degli sgravi fiscali, sia per le eventuali tensioni che avrebbe potuto innescare la richiesta di restituzione in capo ai trasportatori.

La Corte ha respinto il ricorso dell'Italia perché ha ritenuto, come aveva già fatto in precedenza, che per "aiuto di Stato" debba intendersi non solo l’intervento diretto attraverso sovvenzioni o altro, ma anche ogni altro tipo di intervento indiretto (anche "passivo", come in questo caso) che raggiunge gli stessi effetti, andando ad incidere in maniera positiva sul bilancio dell’impresa a causa del minore carico dei costi di gestione. Ha, inoltre, stabilito che la procedura di recupero debba comunque essere esperita dalle autorità italiane, sia perché finora non è stato attuato nessun tentativo in questo senso, e quindi non è provata la sua impossibilità, sia perché i funzionari dell’amministrazione finanziaria italiana ritengono, invece, di essere in grado di individuare i soggetti beneficiari del bonus fiscale.

In ottemperanza alle citate decisioni della Commissione europea e alle sentenze della Corte di giustizia è stato emanato il decreto legge n. 36/2002 (convertito con legge n. 92/1996) che ha dettato norme per il recupero delle somme indebitamente erogate agli autotrasportatori negli anni 1992-1994.

A tal fine, il decreto-legge ha definito una disciplina specifica volta a regolare l’azione degli organi amministrativi chiamati ad effettuare il recupero delle somme erogate illegittimamente. In particolare l’articolo 2 ha stabilito che i soggetti interessati dal recupero fossero individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 settembre 2002, e inseriti in un elenco dal quale si potessero evincere per ogni nominativo gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e ammontare complessivo, nonché l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto originariamente beneficiario delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. Una volta formato l’elenco, il decreto ha affidato al Ministero il compito di comunicare ai soggetti interessati la loro iscrizione nell’elenco ai fini di eventuali osservazioni e a richiedere entro il 15 ottobre 2002 il pagamento delle somme ai soggetti: Questi ultimi sono tenuti ad effettuarlo entro 60 giorni dalla richiesta.

L’articolo 3 ha previsto che, decorso il termine per il pagamento, il Ministero proponga all'autorità giudiziaria domanda di ingiunzione.

 

Circa i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente, con riferimento a tali misure:

-       l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

-       l’articolo 15 della legge n. 448/2001 ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro;

-       l’articolo 1, comma 518, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – come modificato dal comma 115 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006[54] - ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro;

-       l’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato per gli interventi relativi all’anno 2005, come già ricordato, un’ulteriore spesa di 170 milioni di euro;

-       l’articolo 1, comma 917 della legge 296/2006 ha autorizzato un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per gli interventi relativi all’anno 2006.

 

Da ultimo l’articolo 1, comma 920 della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) ha modificato la destinazione di una parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2006 a valere sul Fondo più volte citato, disponendo che, rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 pari a 80 milioni di euro, un importo pari a 42 milioni di euro sia destinato alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

Si ricorda che il tema della restituzione del bonus fiscale da parte delle imprese di autotrasporto è stato oggetto del protocollo d‘intesa tra Governo e associazioni di categoria firmato presso la Presidenza del Consiglio il 7 febbraio 2007. Nel protocollo il Governo si è assunto l’impegno di individuare ed adottare in tempi rapidi soluzioni in grado di supportare le 117 imprese di autotrasporto tenute alla restituzione del bonus fiscale, con priorità alle cinque imprese che devono provvedere ad avviare il rimborso degli aiuti relativi all’anno 1992,

 

Il comma 4 dell’articolo 12 in esame proroga al 30 settembre 2007 il termine per l’emanazione del regolamento con il quale devono essere stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo dell’autotrasporto. Tale termine – come sopra detto – è attualmente fissato al 30 giugno 2007 dall’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 300 del 2006.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 24 luglio 2001 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[55] ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE[56] per non aver dato esecuzione alla sentenza[57] della Corte di giustizia del 29 gennaio 1998 relativa all’aiuto di Stato n. C 32/92 in materia di credito di imposta a favore degli autotrasportatori professionisti.

Il 18 giugno 1999 la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane informazioni sui provvedimenti adottati per dare esecuzione alla suddetta sentenza. L’Italia aveva trasmesso alla Commissione, il 21 ottobre 1999, il testo di un disegno di legge finalizzato al recupero degli aiuti in questione; in seguito alle modifiche proposte dalle autorità italiane il 9 novembre 1999, la Commissione aveva espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il 31 gennaio 2000 le autorità italiane avevano comunicato alla Commissione l’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri e, successivamente, la sua presentazione al Parlamento italiano il 14 marzo 2000 (A.S. 4527 “Disposizioni in materia di recupero dei crediti di imposta a favore degli autotrasportatori”).

Tuttavia, considerato che alla Commissione non erano state comunicate le disposizioni adottate dall’Italia per conformarsi alla sentenza della Corte, il 24 novembre 2000, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora in conformità dell’articolo 228 del Trattato CE con la quale chiedeva alle autorità italiane di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

Le autorità italiane hanno risposto con una lettera del 9 aprile 2001 nella quale comunicavano che a causa della sospensione dell’attività parlamentare dovuta allo svolgimento delle elezioni politiche non era stato possibile approvare il disegno di legge in questione.

Non avendo ricevuto altre informazioni alla propria richiesta di informazioni entro i termini prescritti, la Commissione ha constatato che l’Italia non ha adottato le misure volte a dare esecuzione alla sentenza della Corte del 29 gennaio 1998, decidendo di conseguenza di avviare la seconda fase della procedura prevista dall’articolo 228 del TCE mediante l’invio, il 24 luglio 2001, di un parere motivato.

 


Articolo 13
(Sblocco risorse vincolate su TFR)

 


1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

L’articolo in commento dispone la concessione di anticipazioni di tesoreria, nella misura del 30 per cento delle somme relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006) e indicate nell’elenco 1 della stessa legge.

Si tratta delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento di interventi, indicati nello stesso elenco 1, alimentate con le risorse del cd. Fondo TFR istituito dalla legge finanziaria per il 2007 e – nei limiti dell’accertamento di esse - accantonate in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo.

Gli accantonamenti previsti dall’elenco 1 della legge finanziaria 2007 risultano complessivamente pari a 7 miliardi di euro, con riferimento ai quali, in virtù della disposizione in commento, possono essere dunque concesse anticipazioni di tesoreria per un importo di 2,1 miliardi di euro (importi riferiti al bilancio dello Stato).

Tali anticipazioni di tesoreria sono autorizzate su richiesta delle amministrazioni competenti e sono dunque destinate al finanziamento dei singoli interventi indicati nel citato elenco 1.

Quanto sopra è previsto nelle more del perfezionamento del procedimento volto all’accertamento trimestrale delle risorse del Fondo – di cui all’articolo 1, comma 759 della citata legge finanziaria 2007.

Si ricorda che l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo TFR è subordinato alla decisione delle autorità statistiche comunitarie sulla compatibilità con la disciplina contabile europea delle norme sul funzionamento del Fondo. Occorrerebbe pertanto chiarire se la concessione dell’anticipazione resti comunque subordinata alla predetta decisione o se invece possa avvenire indipendentemente da essa.

 

L’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha istituito, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (cd. Fondo Tesoreria), le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione e la cui gestione è affidata all’I.N.P.S. su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Il Fondo Tesoreria garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare come specificato nel successivo comma 756.

Il combinato disposto dei commi 756 e 757 prevede che le modalità del versamento mensile da parte dei datori di lavoro del richiamato contributo e più in generale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756, siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, cioè entro il 31 gennaio 2007.Le modalità di attuazione dei commi 755 e 756 sono state disposte con D.M. 30 gennaio 2007[58].

I successivi commi 758, 759 e 762 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo Tesoreria al finanziamento di interventi per lo sviluppo nonché le relative procedure.

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della L. 297 del 1982, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della norma in esame, nonché dall’applicazione delle compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR, nonché degli oneri per il finanziamento della campagna informativa relativa alle modalità di espressione dell’adesione alle forme pensionistiche complementari, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria 2007 (di seguito riportato), nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco (comma 758).

E’ stato disposto, inoltre, che tramite l’istituto della conferenza dei servizi, introdotto dall’articolo 14 della L. 241 del 1990, siano trimestralmente accertate le risorse del Fondo Tesoreria, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel precedente comma (comma 759).

Infine, gli stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco 1, nei limiti degli importi accertati ai sensi del comma 759 - con appositi D.P.C.M. (che alla data di redazione della presente scheda non risultano ancora emanati) - potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia (comma 762).

 

La norma interviene nelle more della definizione delle procedure relative all’accertamento dei contributi previdenziali sul TFR, che dovrebbero consentire un parziale “sblocco” non prima del mese di ottobre.

Appare al riguardo opportuno che il Governo fornisca informazioni in ordine al presumibile ammontare delle risorse che affluiranno al cd. Fondo TFR, posto che il termine per l’effettuazione della scelte da parte dei lavoratori (30 giugno 2007) è oramai scaduto.

Secondo la relazione tecnica, la norma non comporta maggiori oneri, neanche in termini di interessi passivi, in quanto era già stimato nelle previsioni a legislazione vigente che i contributi del TFR affluito nell’apposito conto di tesoreria venissero svincolati e spesi nel corso del secondo semestre dell’anno in corso.


Si dà di seguito indicazione delle quote anticipabili ai sensi di quanto previsto dalla norma in commento:

 

QUOTE ACCANTONATE

ex art. 1, comma 762 e Elenco 1, Legge n. 296 del 2006

(in milioni di euro)

 

Art. 1,
comma

Intervento

Quota accantonata
per il 2007

Quota anticipabile ex art. 13

352

Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica

5

1,50

363

Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche

25

7,50

841

Fondo competitività

215

64,50

847

Fondo finanza di impresa

30

9,00

876

Fondo art. 16 Legge 266/97

15

4,50

903

Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà

10

3,00

870

FIRST

300

90,00

904

Imprese pubbliche

565

169,50

915 e 917-918

Autotrasporto

290

87,00

964

Alta velocità/Alta capacità

400

120,00

971

Contratto di servizio Ferrovie S.p.A.

400

120,00

974

Rifinanziamento rete tradizionale F.S.

1.600

480,00

1026

ANAS - Nuovi investimenti

0

-

1238

Fondo per le spese di funzionamento della Difesa

160

48,00

1355 (Tab. D)

Rifinanziamenti spese di investimento

3.026

907,80

 

TOTALE

7.041

2.112,30

 

Il comma 2 dispone che le anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all’accertamento delle entrate al Fondo.


Articolo 14
(Variazioni compensative)

 


1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

L’articolo 14 autorizza l’effettuazione di variazioni compensative tra le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, indicate all’art. 1, commi 9-11, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

 

I commi 9-11 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, così come successivamente modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223[59], hanno introdotto dei limiti permanenti di spesa annua per le pubbliche amministrazioni. Si tratta di:

-       una limitazione (comma 9) della spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, a decorrere dall'anno 2006. Essa non può superare il 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004[60]. Dalla disposizione sono espressamente esclusi gli enti di ricerca, le università e gli organismi equiparati[61].

-       una limitazione di spesa (comma 10, anch’esso modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223[62]) del 40 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004., a carattere permanente e con decorrenza dal 2006,- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

-       infine, una limitazione a carattere permanente (comma 11), a decorrere dall’anno 2006, alla spesa che i medesimi soggetti possono effettuare per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Dette spese, infatti, non possono superare l’ammontare del 50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. La disposizione esclude dal novero delle amministrazioni interessate tutte quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito dell’introduzione del comma 505 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), le predette limitazioni si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni[63].

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono invece dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno (art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 – Legge finanziaria 2005). L’elenco è stato aggiornato dall’ISTAT con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

Sono stati esclusi dall’ambito di applicazione del comma gli organi costituzionali, nonché le regioni, le province autonome, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale.

 

L’articolo in esame individua due distinte procedure per effettuare tali variazioni. Per ciò che attiene alle amministrazioni dello Stato, si dispone che esse siano operate con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esame sono finalizzate ad assicurare alle amministrazioni dello stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

 

E’ espressamente previsto che, nell’applicazione delle variazioni compensativi, dette amministrazioni assicurino l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

L’articolo in esame dispone poi che, per gli altri soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provveda con delibera dell’organo competente, da sottoporre all’approvazione espressa del Ministero vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 


Articolo 15, comma 1
(Contributi personale pescherecci)

 


1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 15 stanzia 12 milioni di euro per il 2007 per le misure di accompagnamento collegate agli interventi di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca, riservando 7 milioni di euro per i contributi ai marittimi imbarcati sui pescherecci colpiti nel corso del 2007 da un provvedimento di fermo-pesca, ed attribuendo i restanti 5 al Piano triennale della pesca, per gli ulteriori interventi da adottare in connessione con le misure di fermo[64].

La norma precisa che i contributi ai marittimi “sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria”, con ciò facendo riferimento, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, all’applicazione degli aiuti de minimis per il settore della pesca.

 

A seguito dell’adozione del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, anche per i comparti primari vi è la possibilità di erogare velocemente aiuti che non superino una determinata soglia.

Il suddetto regolamento dispone che gli aiuti di importo limitato (fino ad un massimo di 3000 euro per impresa e per triennio) non debbano essere notificati alla Commissione, sempre che l'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non superi nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato II del regolamento (per l’Italia il limite è di euro 9.413.400)[65].

L’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca è uno strumento costantemente utilizzato dal dicastero agricolo per la protezione delle risorse acquatiche. Da ultimo, per l’anno 2006, le modalità di esecuzione della sospensione della pesca, con la individuazione delle navi e dei periodi di obbligo di fermo, sono state definite con i decreti del Ministero delle politiche agricole del 18 luglio, 19 luglio e 2 agosto del 2006.

Per il reperimento delle risorse finanziarie relative alle connesse misure di sostegno sono invece intervenute norme di rango primario inserite talvolta nella legge finanziaria, talaltra in provvedimenti d’urgenza[66].

L’interruzione dell’attività di pesca è stata oggetto di normazione da parte della Comunità Europea, che con il regolamento CE n. 2792/1999, relativo agli interventi strutturali nel comparto, ha previsto (articolo 12, comma 6) che gli Stati membri, esclusivamente attingendo a risorse proprie, potessero varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca, a condizione tali misure che venissero disposte nel quadro di appositi Piani nazionali di protezione delle risorse acquatiche.

Successivamente, le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2001/C19/05) hanno precisato (voce 2.2.2) che dette misure, destinate a facilitare l’interruzione temporanea delle attività di pesca, possono essere considerate compatibili previa notifica alla Commissione del piano in questione, che deve contenere obiettivi precisi e misurabili, nonché l’indicazione del periodo di applicazione. Deve inoltre essere documentato l'impatto sociale del piano stesso e devono essere giustificate le provvidenze che andassero oltre quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale.

Per l’attuazione delle illustrate disposizioni comunitarie di pianificazione, il dicastero agricolo ha utilizzato lo strumento dei decreti ministeriali con i quali di anno in anno sono state definite le modalità di interruzione dell’attività.

Con il decreto ministeriale 2 luglio 2004[67] è stato pertanto stabilito il fermo-pesca per il 2004; per l’anno 2005 è stato adottato il D.M. 14 luglio 2005[68] e per l’anno successivo il D.M. 18/7/2006 [69].

Per i periodi di interruzione temporanea, sia obbligatoria che facoltativa, sono corrisposte misure sociali di accompagnamento, consistenti:

a)  nella corresponsione di un minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b)  nel versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera.

 

Il regolamento 2792/99 è stato successivamente abrogato, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il regolamento 1198/2006[70] che ha ridefinito la politica comunitaria della pesca diretta a promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse, tenendo conto delle questioni di natura ambientale, economica e sociale. L’elemento di maggior novità è la compartecipazione finanziaria della Comunità, tramite il Fondo europeo per la pesca FEP, stante il rilievo che riveste la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività di sfruttamento delle risorse alieutiche, per il quale i fondi messi a disposizione dai singoli Stati possono non essere sufficienti.

Gli aiuti pubblici, nazionali e FEP, per l’arresto temporaneo della attività di pesca sono disciplinati dall’art. 24 che, salvo che per i casi di calamità naturale o salute pubblica (par.1, n. vii), o di constatato grave e imprevisto rischio per la conservazione di risorse o dell’ecosistema (lett. ii) e lett. iii), prevede sempre la elaborazione di in documento di pianificazione nazionale, di adattamento ad un piano comunitario elaborato dal Consiglio.

Gli aiuti sono quindi concedibili:

-             per 12 mesi, che possono essere raddoppiati, nell’ambito dei piani di ricostituzione attinenti gli stock ittici scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza (lett. i);

-             per 6 mesi, elevabili a 12, nell’ambito dei piani di adeguamento al mancato rinnovo di accordi che comportino una sostanziale riduzione delle possibilità di pesca (lett. iv);

-             per 8 mesi se connessi ai piani di gestioni adottati allo scopo di mantenere gli stock che si trovano ai limiti entro limiti biologici di sicurezza (lett. v);

-             sempre per 8 mesi possono essere concessi aiuti per la realizzazione di piani di gestione adottati autonomamente dai singoli Stati membri, purché tali piani, sempre nel rispetto delle misure comunitarie di conservazione, prevedano “riduzioni graduali dello sforzo pesca” (ancora lett. v)

Il par. 2 del medesimo art. 24 stabilisce i limiti dell’intensità dell’aiuto, e il par. 3 esclude la concessione di aiuti conseguenti ad una sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca.


Articolo 15, commi 2 e 3
(Revisione estimi catastali fondiari)

 


2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».


 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 15 hanno ad oggetto l’aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali disposti dall’articolo 2, commi 33, 34 e 35 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, e successivamente modificati dal comma 339 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007(legge n. 296 del 2006).

In particolare, il comma 2 consente alle persone fisiche e le società semplici di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di inosservanza delle disposizioni concernenti l’aggiornamento dei redditi fondiari per il periodo d’imposta 2006 a condizione che il versamento del tributo ovvero dell’acconto e degli interessi moratori, con esclusione in ogni caso delle sanzioni, avvenga entro il 30 novembre 2007.

Il comma 3 dell’articolo 15 modifica invece il termine per la preposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari, fissandolo al 30 settembre 2007.

Per comprendere le modifiche apportate dai commi 2 e 3 in commento occorre ricordare che il comma 33 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[71] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori, in base ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004. In base alla nuova norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli comunitari, esonerano i soggetti tenuti all’adempimento di denunciare la variazione del reddito dominicale, considerandosi sostitutivi di tale dichiarazione di variazione colturale.

Il comma 34 nel testo del D.L. n. 262, ha stabilito inoltre che utilizzando proprio tali dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell’anno 2006 e messe a disposizione dell’Agenzia del territorio dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ organismo nazionale cui sono demandate la gestione e il controllo dell’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC), avvenga, in sede di prima applicazione, l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale.

Pertanto, le colture dichiarate nelle domande di contributi PAC presentate già nell’anno 2006, se difformi da quelle risultanti in catasto, risultavano applicabili già dal periodo d’imposta 2006.

Lo stesso comma 34 ha chiarito poi che, non essendo in questo caso state rilasciate le ricevute delle dichiarazioni aventi valore di notifica, l’Agenzia del territorio dovesse notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla base delle informazioni contenute in tali dichiarazioni. Il comma 339della legge finanziaria 2007 ha peraltro eliminato tale obbligo di notifica dei nuovi redditi da parte dell’Agenzia del territorio,sostituendolo con l’inserimento negli atti catastali dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, sempre sulla scorta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni presentate all’AGEA per i contributi PAC.

Unaseconda modifica, apportata dal comma 339 al comma 34,ha poi disciplinato le modalità per rendere noti i risultati delle operazioni catastali di aggiornamento in questione. In base alla modifica l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, deve rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

Tale norma si pone inoltre in espressa deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342[72], che prevede l’efficacia degli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati a decorrere dalla loro notificazione e fissa in sessanta giorni dalla notificazione il termine per proporre ricorso.

La norma del comma 34,come modificata dal comma 339 della legge finanziaria,prevedeva inoltre che i ricorsi avverso la variazione dei redditi potessero essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati.

Il comma 3 dell’articolo 15 in commento sostituisce tale periodo del comma 34, differendo al 30 settembre 2007 il termine per la preposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari, termine che sarebbe altrimenti già scaduto, essendo già decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato suddetto.

Con Comunicato dell’Agenzia del territorio del 2 aprile 2007[73] è stato infatti reso noto l’elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nella relazione governativa al decreto legge in commento si forniscono alcuni dati in proposito, in particolare si evidenzia che “per l'anno 2006, l'AGEA ha fornito all'Agenzia del territorio i dati relativi a circa 7,6 milioni di particelle catastali ai fini dell'aggiornamento della «qualità catastale». Conseguentemente, l'Agenzia del territorio ha provveduto:

§      all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati per le sole particelle (circa 3,5 milioni) per le quali la qualità catastale aggiornata ha determinato un incremento (circa 70 milioni di euro) del reddito dominicale e agrario (lasciando al cittadino l'onere di presentarsi direttamente negli uffici catastali per le altre posizioni);

§      alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto aggiornamento della banca dati del catasto terreni e alla pubblicazione presso gli uffici comunali, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del territorio delle informazioni relative alle particelle interessate dalle operazioni di aggiornamento della qualità catastale. La pubblicazione delle nuove variazioni catastali è avvenuta all'inizio del mese di aprile 2007;

§      a rendere disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio un fac simile per la «domanda di autotutela» che il proprietario o il conduttore, nel caso rilevi un disallineamento negli aggiornamenti dei redditi, potrà inoltrare all'Agenzia stessa.”

 

La modifica del comma 2 dell’articolo 15 in commento prevede che le persone fisiche e le società semplici possano effettuare il ravvedimento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nel caso di inosservanza delle disposizioni concernenti l’aggiornamento dei redditi fondiari, previste dai sopra illustrati commi 33, 34 e 35 del D.L. n. 262.

Si ricorda che l'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, disciplina, con previsione di carattere generale, l'istituto del ravvedimento, che consente all'autore (o agli autori) della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. La norma è in generale applicabile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La regolarizzazione è possibile solamente per il periodo d’imposta 2006 ed a condizione che il versamento del tributo ovvero dell’acconto e degli interessi moratori avvenga entro il 30 novembre 2007. E’ esclusa espressamente in questo caso l’applicazione delle sanzioni, derogandosi pertanto così alla norma generale sul ravvedimento.

Si ricorda infatti che, sempre in base al comma 34 del D.L. n. 262, per i nuovi redditi fondiari attribuiti in sede di prima applicazione aggiornando le banche dati catastali con i dati dell’AGEA, la decorrenza degli effetti fiscali era fissata al 1° gennaio 2006, quindi dal periodo d’imposta 2006. L’ultimo periodo del comma 34 aveva stabilito inoltre che non fossero peraltro dovute le sanzioni, previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, nel caso di omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Tale ultima norma prevede, per l’omessa denuncia nel termine previsto per legge, fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 


Articolo 15, commi 4 e 5
(Proroga termini in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

 


4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».


 

 

Il comma 4, attraverso una novella all’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 300/2006, proroga al 31 dicembre 2007 il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 151/2005, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche al fine, esplicitato nel testo della norma, di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati.

Si ricorda che tale termine, originariamente fissato al 13 agosto 2006, era già stato prorogato (comunque non oltre il 31 dicembre 2006) dall'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 e poi dal citato decreto n. 300/2006, convertito dalla legge n. 17/2007, che ha disposto la proroga “fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1”, del decreto legislativo n. 151/2005 e, “comunque, non oltre il 30 giugno 2007”.

Il decreto legislativo n. 151/2005, sulla base della delega recata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti (cd. RAEE).

In particolare, tale decreto ha previsto specifiche misure finalizzate a prevenire la produzione di RAEE e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento.

Il decreto ha inoltre introdotto una serie di strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intero sistema di gestione, primo tra tutti l’istituzione – presso il Ministero dell’ambiente - di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato dei produttori (artt. 13, comma 8 e 14). Le modalità di funzionamento del registro devono essere definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. La predisposizione e l’aggiornamento del citato registro vengono affidati ad un apposito Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE alla cui istituzione viene previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 15, comma 1). Si prevede che lo stesso decreto di istituzione del Registro nazionale istituisca anche il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE con funzioni di supporto del Comitato di vigilanza e di controllo.

L’art. 20 relativo alle disposizioni transitorie e finali contiene, infine, al comma 5, il termine (su cui incide la proroga in esame) affinché i soggetti si conformino alle disposizioni dei seguenti articoli:

§         art. 6 sulla raccolta separata;

§         art. 7 relativo al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento dei RAEE;

§         l’art. 8, comma 1, sull’istituzione di sistemi di trattamento dei RAEE;

§         art. 9, comma 1, relativo all’istituzione, in maniera uniforme sul territorio nazionale, di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata;

§         artt. 10, 11, 12 e 13 sulle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE professionali e su alcuni obblighi di informazione.

 

Si segnala che, nella seduta del 6 marzo, l’VIII Commissione ha approvato una risoluzione, a prima firma Margotta, volta ad impegnare il Governo “a svolgere ogni azione di propria competenza per pervenire in tempi rapidi, possibilmente entro la fine di marzo, alla emanazione dei decreti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, in modo da scongiurare ulteriori proroghe, considerato, tra l'altro, che l'Italia è l'unico dei grandi paesi UE a non aver avviato le attività di raccolta dei RAEE”.

 

Il comma 5 novella l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2005 al fine di consentire la proroga sino al 31 dicembre 2007 dell’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e provenienti dai nuclei domestici.

Si ricorda, in proposito, che il citato comma 4 dell’art. 20 del decreto n. 151 prevede che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007 (data ora differita al 31 dicembre 2007) - il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

L’art. 11, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”; l’art. 10, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.”.

 


Articolo 15, comma 6
(Fondo per l’accesso al credito dei giovani)

 


6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 6 dell’articolo 15 istituisce un Fondo rotativo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri[74], per favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni. Il Fondo, che è dotato di personalità giuridica, ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ed è finalizzato al rilascio di garanzie dirette[75], anche fidejussorie[76], agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

 

All’onere derivante dall’istituzione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il ricordato Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dal comma 2 del citato articolo 19, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha la finalità di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. La sua dotazione finanziaria, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ammonta a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Si evidenzia che la disposizione in commento contiene previsioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137.

Tale articolo peraltro riservava le agevolazioni creditizie alle operazioni di acquisto o costruzione della prima casa di abitazione da parte di soggetti ritenuti meritevoli di sostegno.

Il citato comma 336 istituiva un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza agli intermediari finanziari e bancari per la concessione di mutui destinati all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione da parte di soggetti di età non superiore a trentacinque anni, con reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro e titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato o che prestano lavoro subordinato in una delle forme previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Le regioni Piemonte e Campania hanno promosso questione di legittimità costituzionale del suddetto comma, in quanto la norma prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza esclusiva regionale (politiche sociali). La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso confermando il proprio orientamento, già espresso[77] in relazione all’istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle regioni[78], osservando che, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale, non rileva la circostanza che la norma preveda prestazioni direttamente fruibili dai privati, mediante una garanzia nei confronti degli intermediari finanziari e bancari.

La Corte non ha condiviso l’interpretazione dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale la norma oggetto del giudizio sarebbe diretta a “rendere meno onerose le operazioni per soggetti che si trovano in condizioni che richiedono un sostegno, realizzando così un obiettivo di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, che è di legislazione esclusiva statale”[79]. Secondo la Corte infatti il citato comma 336 non detta particolari regole di accesso al credito, ma fornisce “supporto a determinate categorie di persone, nell’ambìto di una politica sociale che non richiede alcuna modifica del funzionamento dei mercati finanziari”.

 


Articolo 16
(Delega per il riordino della disciplina delle tasse
e dei diritti marittimi)

 


1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».


 

 

L’articolo 16 interviene sul processo di revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, già avviato dall’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), introducendo alcuni criteri direttivi in base ai quali emanare il regolamento governativo ivi previsto.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa che tale articolo è volto ad introdurre elementi di semplificazione e di razionalizzazione del sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali, anche al fine di facilitare il meccanismo di riscossione da parte degli uffici incaricati dei relativi adempimenti.

 

Il comma 989 citato, novellato dall’articolo in esame, ha previsto un regolamento, ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali - da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – recante la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (previsti dalle leggi n. 82/1963 e n. 355/1976 e dal D.L. n. 47/1974), nonché i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. Ai fini di tale conferma o soppressione, il comma prevede che si debba tener conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

 

Rispetto al testo previgente, il vigente comma 989 come novellato dall’articolo in esame:

§      introduce i seguenti criteri direttivi cui deve tener conto il regolamento governativo:

a)      semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b)      accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione della tassa risultante dall’accorpamento alle Autorità portuali; a tale proposito si segnala che nella relazione tecnica è scritto che, in base ai dati forniti dall’Agenzia delle dogane, il gettito della sovrattassa d’ancoraggio, attualmente introitata dall’erario e che verrebbe invece devoluta alle Autorità portuali, è di circa un milione di euro annui.

c)      adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d)      abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

 

§      prevede opportunamente che il regolamento venga emanato a sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, che disciplina i regolamenti governativi, e non ai sensi del comma 3, che disciplina i regolamenti ministeriali;

 

§      dispone un nuovo termine, stabilendo che il regolamento deve essere emanato entro il 30 ottobre 2007 (il testo previgente disponeva l’adozione del regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria).

 

Il comma 989-bis, introdotto dall’articolo 16 in esame, dispone quanto già previsto dalla seconda parte del previgente comma 989, ossia che con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare entro il 30 ottobre 2007 (il testo previgente prevedeva che fosse emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano rivisti i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e per la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

 

Circa il tema della revisione del sistema dei diritti e delle tasse portuali, si ricorda che l’articolo 100 della legge n. 342 del 2000 aveva recato una delega al Governo per emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi secondo i seguenti criteri: semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione; definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali anche al fine di fare fronte ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'àmbito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti.

Il termine di emanazione del regolamento è stato poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 36, comma 1, del “collegato infrastrutture” (L. 166/2002), ma il regolamento non è stato mai emanato.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 982 della medesima legge finanziaria ha destinato - a decorrere dall'anno 2007 - il gettitodella tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza, al fine di garantirne l’autonomia finanziaria.

Oltre che a fini di promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, la misura è volta anche a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

 

Quanto invece al sistema delle tasse e dei diritti marittimi si ricorda quanto segue:

-       la tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[80] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La misura della tassa erariale è stata aumentata del 50 per cento rispetto alla misura già modificata dall’articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546: l’aumento non è stato disposto per i servizi di cabotaggio.

-       La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[81]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.

Prima che il comma 982 della legge finanziaria attribuisse il gettito di tali tasse alle autorità portuali, questo era interamente acquisito al bilancio dello stato, secondo quanto previsto dall’articolo 28 della legge di riforma del settore portuale (legge n. 84/1994). Tale legge ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci di cui alla legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976 [82]. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato; nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato per consentire allo stesso di assorbire la mole delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle preesistenti organizzazioni portuali, poste a carico dello Stato dalla medesima legge n. 84 del 1994.

 

Legge finanziaria 2007

Articolo 1, comma 989

Testo previgente

Legge finanziaria 2007

Articolo 1, comma 989

Testo vigente dopo le modifiche apportate dall’articolo 16 del DL 81/2007

989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

989. Il Governo é autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a)  semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b)  accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attri­buzione alle Autorità portuali;

c)  adeguamento graduale dell'am­montare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima deter­minazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d)  abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili

Il Ministro dei trasporti é autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.


Articolo 17
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 17 reca le disposizioni in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge stesso.

Ad esclusione degli oneri recati dall’articolo 6, comma 8, relativo agli interventi di edilizia universitaria (65 milioni nel 2007, 5 milioni nel 2008 e 5 milioni nel 2009) che sono posti a carico del fondo speciale di conto capitale (Tabella B) del Ministero dell’università e della ricerca, alla copertura degli oneri, determinati complessivamente in 4.131 milioni di euro per il 2007 e in 1.504 milioni a decorrere dal 2008, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio 2007, incluse nel disegno di legge di assestamento per il 2007 (A.S. 1679) e indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge medesimo (7.403 milioni per il 2007, 10.065 milioni per il 2008 e 10.721 milioni a decorrere dal 2009).

 

Le tabella delle pagine seguenti espongono l’effetto delle disposizioni in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Il saldo netto da finanziare è il saldo del bilancio dello Stato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione dunque delle operazioni di accensione e rimborso prestiti), in termini di competenza (giuridica).

Il fabbisogno è il risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Si tratta di un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese. L’andamento di questo saldo ha importanti ripercussioni in termini di debito pubblico, poiché esso è finanziato con nuove emissioni di titoli del debito e rappresenta in larga misura l’incremento annuo dello stock.

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è il saldo conclusivo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; è espresso in termini di competenza economica[83], secondo le convezioni adottate in sede Eurostat, sulla base del SEC95[84]. Esso costituisce il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.


 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Art.

Co.

Oggetto

2007

2008

2009

2

 

Attenuazione patto stabilità interno per comuni medio-piccoli in avanzo

-

-

-

3

5

Interessi su anticipazioni tesoreria ICI comuni

6

-

-

4

1

Eliminazione vincolo alle riassegnazioni

-

-

-

4

2-3

Eliminazione riduzione 20% spese consumi intermedi D.L. 223/06, art. 22

217

-

-

5

 

Interventi in materia pensionistica

900

1.500

1.500

6

1

Reintegro fondi Tab. A

239

-

-

6

2

Reintegro fondi Tab. C

130

-

-

6

3

Cooperazione allo sviluppo – Fondo AIDS

260

-

-

6

4

INSEAN - Debiti pregressi

5

-

-

6

5

ANAS – Investimenti

-

-

-

6

6

Riscossione addizionale consumo energia elettrica

3

3

3

6

7

Fondo valorizzazione zone confine tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale

10

 

 

6

8

Edilizia universitaria

65

5

5

 

 

Tabella B – Università

-65

-5

-5

7

1

Integrazione autorizzazioni di spesa

764,2

 

 

 

 

- Protezione civile

65

-

-

 

 

- Bonus bebè

40

-

-

 

 

- ARAN

1

-

-

 

 

- Emergenza rifiuti Campania

80

-

-

 

 

- Università

25

-

-

 

 

- PCM

2

-

-

 

 

- Fondo debiti pregressi

100

-

-

 

 

- Fondo rotazione politiche comunitarie

411

-

-

 

 

- Servizio civile

40

-

-

 

 

- Comitato per la vigilanza risorse idriche

0,1

-

-

7

2

Disaccantonamenti comma 507 art. 1 LF 2007

-

-

-

8

2

Contratti di servizio imprese pubbliche

250

-

-

8

3

RFI - Rete tradizionale

700

-

-

8

4

ANAS - copertura perdite 2006

426,6

-

-

9

 

Missioni Internazionali

26,8

-

-

11

1

Supplenze brevi

180

-

-

15

1

Disposizioni in materia di pesca

12

-

-

15

6

Fondo rotativo credito giovani

10

10

10

15

6

Fondo politiche giovanili

-10

-10

-10

16

 

Autonomia finanziaria autorità portuali

1

1

1

 

 

Totale

4.131

1.504

1.504

 


 

 

Fabbisogno

Art.

Co.

Oggetto

2007

2008

2009

2

 

Attenuazione patto stabilità interno per comuni medio-piccoli in avanzo

250

-

-

3

5

Interessi su anticipazioni tesoreria ICI comuni

6

-

-

4

1

Eliminazione vincolo alle riassegnazioni

300

-

-

4

2-3

Eliminazione riduzione 20% spese consumi intermedi D.L. 223/06, art. 22

130

30

20

5

 

Interventi in materia pensionistica

900

1.500

1.500

6

1

Reintegro fondi Tab. A

150

40

30

6

2

Reintegro fondi Tab. C

110

20

-

6

3

Cooperazione allo sviluppo – Fondo AIDS

260

-

-

6

4

INSEAN - Debiti pregressi

5

-

-

6

5

ANAS – Investimenti

500

-

-

6

6

Riscossione addizionale consumo energia elettrica

3

3

3

6

7

Fondo valorizzazione zone confine tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale

10

 

 

6

8

Edilizia universitaria

-

-

-

 

 

Tabella B – Università

-30

-10

-10

7

1

Integrazione autorizzazioni di spesa

288,2

 

 

 

 

- Protezione civile

65

-

-

 

 

- Bonus bebè

40

-

-

 

 

- ARAN

1

-

-

 

 

- Emergenza rifiuti Campania

80

-

-

 

 

- Università

-

-

-

 

 

- PCM

2

 

 

 

 

- Fondo debiti pregressi

100

-

-

 

 

- Fondo rotazione politiche comunitarie

-

-

-

 

 

- Servizio civile

-

-

-

 

 

- Comitato per la vigilanza risorse idriche

0,1

 

 

7

2

Disaccantonamenti comma 507 art. 1 LF 2007

1.309

235

120

8

2

Contratti di servizio imprese pubbliche

250

-

-

8

3

RFI - Rete tradizionale

700

-

-

8

4

ANAS - copertura perdite 2006

-

-

-

9

 

Missioni Internazionali

26,8

-

-

11

1

Supplenze brevi

180

 

-

15

1

Disposizioni in materia di pesca

12

-

-

15

6

Fondo rotativo credito giovani

-

-

-

15

6

Fondo politiche giovanili

-

-

-

16

 

Autonomia finanziaria autorità portuali

1

1

1

 

 

Totale

5.361

1.819

1.664

 

 

 

 

Indebitamento netto

Art.

Co.

Oggetto

2007

2008

2009

2

 

Attenuazione patto stabilità interno per comuni medio-piccoli in avanzo

250

-

-

3

5

Interessi su anticipazioni tesoreria ICI comuni

6

-

-

4

1

Eliminazione vincolo alle riassegnazioni

300

-

-

4

2-3

Eliminazione riduzione 20% spese consumi intermedi D.L. 223/06, art. 22

150

20

10

5

 

Interventi in materia pensionistica

900

1.500

1.500

6

1

Reintegro fondi Tab. A

160

30

20

6

2

Reintegro fondi Tab. C

130

-

-

6

3

Cooperazione allo sviluppo – Fondo AIDS

260

-

-

6

4

INSEAN - Debiti pregressi

5

 

 

6

5

ANAS – Investimenti

500

-

-

6

6

Riscossione addizionale consumo energia elettrica

3

3

3

6

7

Fondo valorizzazione zone confine tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale

10

-

-

6

8

Edilizia universitaria

-

-

-

 

 

Tabella B – Università

-30

-10

-10

7

1

Integrazione autorizzazioni di spesa

288,2

-

-

 

 

- Protezione civile

65

-

-

 

 

- Bonus bebè

40

-

-

 

 

- ARAN

1

 

 

 

 

- Emergenza rifiuti Campania

80

-

-

 

 

- Università

-

-

-

 

 

- PCM

2

 

 

 

 

- Fondo debiti pregressi

100

-

-

 

 

- Fondo rotazione politiche comunitarie

-

-

-

 

 

- Servizio civile

-

-

-

 

 

- Comitato per la vigilanza risorse idriche

0,1

-

-

7

2

Disaccantonamenti comma 507 art. 1 LF 2007

1.519

80

90

8

2

Contratti di servizio imprese pubbliche

250

-

-

8

3

RFI - Rete tradizionale

700

-

-

8

4

ANAS - copertura perdite 2006

-

-

-

9

 

Missioni Internazionali

26,8

-

-

11

1

Supplenze brevi

180

-

-

15

1

Disposizioni in materia di pesca

12

-

-

15

6

Fondo rotativo credito giovani

-

-

-

15

6

Fondo politiche giovanili

-

-

-

16

 

Autonomia finanziaria autorità portuali

1

1

1

 

 

Totale

5.621

1.624

1.614


Testo del disegno di legge
(A.C. 2852)

 


 




[1]    l DPEF 2008-2011 è stato trasmesso alle Camere il 29 giugno 2007 (Doc. LVII, n. 2).

[2]    L’avanzo di amministrazione è dato dall’avanzo di cassa registrato nell’apposita voce di bilancio dell’ente locale e dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi.

[3]  Più in particolare, tale procedura prevede che ciascun ente debba:

§      calcolare la media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, intesi quale differenza tra i valori a consuntivo delle entrate finali e delle spese finali, in termini di cassa e di competenza, con l’esclusione degli importi riscossione e di concessione dei crediti. Soltanto se tale media risultasse negativa, gli enti devono applicare ad essa i seguenti coefficienti (lettera a) del comma 678):

-       per le province: 0,4 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

-       per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,33 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009.

§      calcolare la media, in termini di cassa, dei valori a consuntivo della spesa corrente nel triennio 2003-2005, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti (lettera b) del comma 678):

-       per le province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

-       per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009.

§      determinare l'importo annuo della riduzione dell’indebitamento dell’anno, calcolata come somma degli importi, in valore assoluto, delle precedenti operazioni stabilite dalle lettere a) e b) del comma 678. Il successivo comma 679 pone un tetto a tale somma, pari all’8% della media triennale delle spese finali (al netto delle concessioni di crediti), per i comuni con più di 5.000 abitanti.

[4]    Si tratta di elaborazioni sui dati di consuntivo 2005, dal momento che i rendiconti finanziari del 2006 sono ancora in corso di approvazione.

[5]    Pertanto, il coefficiente ad esse assegnato è ‘30% * 50 mln / 1.084 mln = 1, 38%’, arrotondato a 1,4%.

[6]    Per esse la quota di partecipazione all’avanzo reso disponibile è del 70%. Pertanto il calcolo è ‘70% * 50 mln / 562 mln = 6,22 %’, arrotondato a 6,2%. Si sottolinea che il valore complessivo riferibile alle province con saldo positivo per tutto il triennio 2003-2005, pari a circa il 52 per cento dei saldi positivi complessivi registrati al 31/12/2005 per tutte le province, non viene giustificato dalla relazione tecnica, ma semplicemente riportato nelle tabelle di calcolo.

[7]    Il coefficiente è pari a ‘30% * 200 mln * 4.584 = 1,31%’, arrotondato a 1,3%.

[8]    Il coefficiente è pari a ‘70% * 200 mln * 2.460 = 5,69%’, arrotondato a 5,7%. Anche per quanto riguarda i comuni con saldo di cassa positivo per tutto il triennio 2003-2005, che complessivamente ammonta a 2.460 mln di euro, la relazione tecnica si limita ad inserire il dato nelle tabelle di calcolo senza formulare ipotesi giustificative delle cifre.

[9]     La norma stabilisce poi che in tali categorie non possano essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Il successivo comma 41 dispone che le unità immobiliari le quali, per effetto del criterio stabilito nel comma 40, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[10]    La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2005, in attuazione della norma limitativa di cui alla legge finanziaria 2005, ha fornito alcune precisazioni, indicando nell’allegato 1, in particolare, con riferimento a ciascun ministero, il limite per le riassegnazioni alla spesa di somme versate in entrata, sulla base delle riassegnazioni effettuate nel 2004.

[11]    La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7/2006, in attuazione della norma sopravvenuta con la legge finanziaria 2006, ha indicato le categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) – salvo quanto previsto da specifiche disposizioni -, «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26).

[12]    Oltre agli enti territoriali (per tali intendendosi regioni, enti locali e loro consorzi), l’articolo 22 esclude esplicitamente dall’applicazione delle disposizioni in esso contenute:

-       Aziende sanitarie ed ospedaliere;

-       Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

-       Istituto superiore di sanità (ISS);

-       Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

-       Agenzia italiana del farmaco;

-       Istituti zooprofilattici sperimentali;

-       Istituzioni scolastiche;

-       enti ed organismi gestori delle aree naturali protette.

      Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 506 della legge Finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006) ha già escluso dall’applicazione della norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali sopra descritta i suddetti soggetti:

-       gli enti pubblici di ricerca,

-       l’Istituto nazionale di economia agraria,

-       l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione,

-       il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,

-       l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,

-       le agenzie regionali per l’ambiente.

[13]    Tuttavia, tenuto conto che all’entrata in vigore della disposizione in commento i versamenti saranno probabilmente già stati effettuati, l’onere viene stimato in termini di maggiore spesa, anziché minore entrata, posta l’esigenza di effettuare rimborsi per i versamenti effettuati e non più dovuti.

[14]    I Fondi per il personale telefonico ed elettrico sono stati soppressi dall'art. 41 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488): i lavoratori iscritti sono stati pertanto trasferiti all'A.G.O.

[15]    L’INPDAI è stato soppresso dall’art. 42 della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), con conseguente trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale all’INPS (FPLD) con evidenza contabile separata.

[16]    Il fondo è stato soppresso, con confluenza nel FPLD dell'INPS, con il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

[17]    La gestione è stata istituita dall'art. 2, commi da 26 a 32, della legge n. 335/1995.

[18]    Gestione istituita dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che ha soppresso i regimi esclusivi o integrativi che operavano per i dipendenti degli enti pubblici creditizi.

[19]    Con decorrenza dal 1° aprile 2000, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della Legge 488 del 1999, il Fondo Pensioni del personale della Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è stato soppresso ed è stato istituito presso l’INPS l’apposito Fondo speciale al quale sono iscritti obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data del 1° aprile 2000, i dipendenti dalla Ferrovie dello Stato Spa., nonché gli ex dipendenti della stessa Società, trasferiti in base a particolari norme di legge alle dipendenze di altre amministrazioni, enti o società, che si sono avvalsi della facoltà di opzione per il mantenimento, anche durante il nuovo rapporto di lavoro, dell’iscrizione al citato Fondo pensioni (cfr. Circolare INPS 157 del 1° agosto 2001). Per espressa disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo 43 della legge 488/99 per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del Fondo speciale, si fa riferimento alle norme del Testo Unico approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

[20]    Il Fondo, soppresso dal 1° gennaio 1998 ai sensi della Legge 230 del 1997, continua a gestire le pensioni in essere alla data del 31.12.1997. Gli spedizionieri doganali sono ora iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 335 del 1995 o al FLPD, in relazione al rapporto di lavoro instaurato.

[21]    Nel regime esclusivo rientravano altresì le forme previdenziali per il personale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, ora soppresse ad opera del D.P.R. 20 novembre 1990, n. 357 (emanato in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 sulla c.d. privatizzazione degli enti creditizi di diritto pubblico), che ha disposto l'iscrizione all'INPS del personale assicurato.

[22]    I fondi esonerativi erano retti secondo il criterio della capitalizzazione: le pensioni, cioè, erano liquidate utilizzando i contributi accantonati e capitalizzati nel tempo. Dotati di personalità giuridica propria, tali fondi erano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro.

[23]    Secondo la modifica disposta dall'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. La decorrenza era originariamente fissata, dall'art. 11 citato, al 1° novembre dell'anno di riferimento.

[24]    Per l'anno 2007 il trattamento minimo INPS è pari a 436,14 euro mensili (5.669,82 euro annui).

[25]    Corrispondenti a 5.164,57 euro annui.

[26]    Il D.Lgs. n. 180/1997, emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 335/1995, disciplina l'opzione per la liquidazione integrale del trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo.

      Si ricorda che tale sistema si applica in maniera integrale ai soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995) nonché, appunto, ai soggetti, già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla suddetta data, che in base all'articolo 1, comma 23, della stessa legge n. 335/1195, abbiano optato in tal senso. L'esercizio dell'opzione è subordinato al conseguimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

[27]    Si ricorda che il D.Lgs. n. 103/1996 ha esteso la copertura previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a tutti i liberi professionisti iscritti ad albi per cui non esistevano forme autonome di previdenza. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ai fini della determinazione delle prestazioni si applica il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.

[28]   Tale decreto non risulta ancora emanato.

[29]   Decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[30]    Sono complessivamente 50 comuni, il cui territorio è compreso in 5 province (Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno).

[31]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv., con mod., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Il fondo, destinato a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevedeva l’assegnazione di una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

[32]    Al riguardo si ricorda che il 27 febbraio 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato alle Camera una relazione sul riparto del Fondo in oggetto, prospettando due distinte ipotesi di ripartizione:

-       la prima, relativa alla dotazione effettivamente disponibile del Fondo (1.746 milioni), senza considerare la quota accantonata in applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 (251,1 milioni) e le ulteriori risorse (565 milioni) previste dal successivo comma 904, ma legate, ai sensi del comma 758, all'effettivo avvio del Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto costituito presso l'INPS (cd. opzione 1);

-       la seconda, relativa alla dotazione potenziale del Fondo (2.562 milioni), comprendente l'intera quota accantonata in applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 e l'intera quota legata all'effettivo avvio del Fondo TFR (cd. opzione 2).

      La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole per l’opzione 1, rilevando altresì l’opportunità che alla ripartizione delle eventuali ulteriori risorse che dovessero risultare disponibili si provveda con successivo atto da trasmettere per il parere al Parlamento.

[33]   Non sono confluite nei Fondi:

-       le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale;

-       le risorse relative a contributi in conto interessi;

-       gli stanziamenti determinati in Tabella C;

-       le somme classificate come spese obbligatorie.

Si ricorda peraltro che l’elenco 3 allegato alla legge finanziaria 2006 ha contestualmente operato una riduzione della dotazione finanziaria per gli anni 2006-2008 di ciascuna unità previsionale di base, relativa a trasferimenti correnti ad imprese, destinate a confluire nei fondi unici, rispetto alla dotazione a legislazione vigente per l’anno 2006.

Tale riduzione è stata pari al 29,5% degli stanziamenti di tutte le U.P.B. interessate (fatta eccezione per il Ministero dell’istruzione per l’anno 2006).

[34]    Nella circolare n. 7 del 10 febbraio 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha ribadito che la destinazione delle disponibilità di ciascun Fondo dovrà riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, come indicate nell’allegato n. 3 della circolare medesima, che reca l’indicazione delle disposizioni legislative in questione ed il relativo capitolo di spesa.

[35]   Si ricorda che per l’anno 2006, il Fondo era altresì destinato al finanziamento dei distretti industriali della nautica da diporto per il sostegno alla propria attività (legge n. 350/2003, articolo 4, comma 215).

[36]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento è parzialmente finanziato (1.600 milioni nel 2007 e 1.200 milioni nel 2008) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

[37]    http://www.stradeanas.it/Documenti/comunicati_stampa/comunicati/1402.pdf

[38]   La missione era già stata prorogata per sei mesi, fino al 24 maggio 2007, con l’azione comune 2006/773/PESC del 13 novembre 2006.

[39]  I “gruppi tattici” interarma (battlegroups), composti di 1.500 uomini ciascuno, sono mobilitabili in tempi brevi (15 giorni) e impiegabili per un periodo di un mese (estendibile a tre).

[40]   L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[41]   La medesima disposizione ha istituito Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” .

[42]   Con nota 24 gennaio 2007 il ministro della pubblica istruzione ha specificato che “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” affluiscono le risorse per:

-     supplenze brevi;

-     compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa;

-     spese per gli esami di stato;

-     spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media;

-     compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale,per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;

-     oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

-     somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

[43]   Il ddl, del quale la Commissione cultura ha completato l’esame in sede referente, reca il titolo Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. L’articolo 4 richiamato sopra è stato introdotto dalla Commissione cultura a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo.

[44]   L. 30 dicembre 1971, n. 1204, Tutela delle lavoratrici madri (art. 17).

[45]   D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

[46]   D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

[47]   Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

[48]   4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[49]   D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230

[50]   Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

[51] Tale DPR, recante Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea ha infatti stabilito che le riassegnazioni alle pertinenti UPB di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro dell’economia, da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti UPB dell'anno successivo con decreti del Ministro dell’economia da registrarsi alla Corte dei conti. Le amministrazioni interessate devono trasmettono al Ministero dell’economia le domande intese ad ottenere le riassegnazioni, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

[52]    Nei consideranda della decisione la Commissione ha contestato l’argomentazione opposta dalle autorità italiane che la normativa italiana non costituisse un aiuto di Stato, ma un piano in materia di imposizione fiscale, giustificato dal fatto che il carico fiscale sui veicoli a gasolio in Italia è particolarmente elevato, e rappresenta un fattore di costo di particolare rilievo per le imprese in questione; la Commissione ha infatti sottolineato che le norme che disciplinano gli aiuti di stato e quelle che disciplinano l’imposizione fiscale hanno obiettivi diversi e l’asserito carattere fiscale o obiettivo sociale della misura non è sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 82 del trattato, dato che l’aiuto si applica comunque ai soli autotrasportatori registrati in Italia, producendo una distorsione della concorrenza con le imprese che operano lo stesso trasporto in altri modi o che appartengano ad altri Stati membri.

[53]    Nei consideranda di questa seconda decisione, si ricorda ancora una volta che la natura fiscale della misura non è sufficiente ad escludere la configurazione di aiuto di stato né l’esistenza di disparità legislative che provocano distorsioni della concorrenza (come quella evocata dalle autorità italiane in merito alla misura molto elevata delle accise italiane sul carburante rispetto a quelle degli altri paesi comunitari) giustifica la concessione di aiuti di Stato compensativi; inoltre nei considerando si ricorda che il sistema di crediti di imposta ha l’effetto di incrementare il margine lordo di autofinanziamento di un solo settore economico, quello dei trasportatori italiani di merci su strada per conto terzi, favorendoli rispetto ai trasportatori per conto proprio mediante una deroga temporanea dall’applicazione di un sistema fiscale generale, e anche rispetto ai trasportatori comunitari, malgrado per essi sia previsto un sistema di compensazione, non essendo di fatto stato emanato il decreto che provvede ad individuare le modalità di tale compensazione.

[54]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2.

[55]  Procedura n. 1999/2219.

[56]    L’articolo 228 del TCE recita:

      “1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

      2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

      Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

      La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

      Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.”

[57]   Causa C-280/95.

[58]    Il comma 756, inoltre, dispone che la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo sia effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Al contributo dovuto al Fondo Tesoreria dai datori di lavoro si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, escludendo qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

[59]    Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[60]    Si ricorda che l’art. 1, comma 467 della medesima legge finanziaria ha altresì stabilito che le limitazioni di spesa sopra esposte non si applichino agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi

[61]    L’art.. 1, comma 9 della finanziaria per il 2006 fa salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone l’obbligo di un’adeguata motivazione per l’affidamento di detti incarichi, stabilendo che esso è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari, e stabilisce altresì che l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti, e che l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

      Con riferimento specifico agli enti locali, il primo periodo del comma 11 i contiene un espresso rinvio alla disciplina dettata al comma 42 del medesimo articolo. Tale comma, che disciplina la materia relativa al conferimento di incarichi di studio e di consulenze da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non prevede, peraltro, una limitazione alla spesasostenuta dagli enti per tali finalità ma introduce soltanto una serie di aggravi procedurali, volti a rendere più complesso il procedimento di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione locale (adeguata motivazione del conferimento dell’incarico, con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e trasmissione alla Corte dei conti dell’atto di affidamento).

[62]    Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[63]    Il conto economico consolidato è il conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso costituisce il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

      Si ricorda che l’inserimento di un ente nel conto economico consolidato è effettuata infatti in base ai criteri del Sistema europeo dei conti (SEC95), che seguono una concezione sostanziale e non nominalistica di pubblica amministrazione. In base a tali criteri, sono considerati pubbliche amministrazioni gli enti, anche di natura privatistica, il cui finanziamento risulti a carico della finanza pubblica in misura superiore al 50 per cento.

[64]    In merito al Piano triennale della pesca va rammentato che con D.M. 10 aprile 2006 (G.U. 147/2006), modificato dal D.M. 24 luglio 2006 (G.U. n. 209/2006), è stato approvato il piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006. Il Piano relativo all’anno 2007 è stato presentato alla Conferenza Stato-regioni che deve esprimere il proprio parere.

[65]   Il 22 giugno 2006 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento sugli aiuti de minimis al settore della pesca, che modifica il testo del 2004 innalzando a 30.000 euro (dagli attuali 3.000 euro) il massimale degli aiuti de minimis che ciascun beneficiario potrà ricevere in un triennio fiscale, a condizione che tale massimale corrisponda a meno del 2,5% della produzione annuale del settore a livello nazionale. Gli aiuti non potranno essere utilizzati per acquistare o costruire nuove imbarcazioni o per aumentare la capacità della flotta. Il progetto si applica, in via transitoria, agli aiuti richiesti anteriormente alla sua entrata in vigore ma per i quali la procedura di approvazione non è ancora terminata, purché questi soddisfino le condizioni previste dal progetto stesso. Il 4 ottobre il progetto è stato discusso dal Comitato consultivo, che assiste la Commissione in questa fase della procedura, il quale ha formulato talune osservazioni. Il progetto che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2007, sarà prevedibilmente adottato dalla Commissione entro il mese di luglio.

[66]   La legge finanziaria per il 2002 (art. 52, co. 448) ha recato gli stanziamenti relativi al triennio 2002-2004; il D.L. n. 16/2004 (art. 3) ha rifinanziato il 2004 recando nel contempo autorizzazioni di spesa per gli anni 2005 e 2006; infine la finanziaria 2005 (legge n. 311/04, comma 245) ha autorizzato 5 meuro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, destinatiall'ammodernamento e al potenziamento del comparto della pesca, in particolare alle piccole e medie imprese la cui attività venga limitata dal varo di misure di fermo obbligatorio delle attività di cattura.

[67]    D.M. 2 luglio 2004, Interventi, per l'anno 2004, del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile.

[68]   Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell’ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006. Il provvedimento è stato modificato con D.M. 7/9/2005 e le modalità attuative sono state definite con il DM 28/7/2005.

[69]   Interventi di protezione delle risorse acquatiche, relativi all’anno 2006. Il provvedimento è stato completato, quanto alle modalità di attuazione, con il DM 19/7/2006 e infine integrato con il DM 2/8/2006.

[70]   Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

[71]   Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

[72]   Recante : “Misure in materia fiscale”.

[73]   Pubblicato in GU 2 Aprile 2007.

[74]    La relazione illustrativa chiarisce che il Fondo è istituito presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e attività sportive.

[75]    Le garanzie dirette sono quelle prestate direttamente a favore dei soggetti finanziatori.

[76]    Con la fidejussione, disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, un soggetto, obbligandosi direttamente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

[77]    Si vedano le sentenze della stessa Corte n. 118/2006, n. 231/2005 e n. 423/2004.

[78]    Il fondo di cui all’articolo 12, comma 336, della legge n. 266 del 2005 non trova infatti la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

[79]    Si veda l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

[80]    D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117

[81]    Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

[82]    Inizialmente, la legge n. 82/1963 aveva previsto la tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito, nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.

[83]    In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[84]    Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.