Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali D.L. 10/2007 - A.C. 2374 - Iter al Senato (A.S. 1329)
Riferimenti:
AC n. 2374/XV   DL n. 10 del 15-FEB-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 123    Progressivo: 1
Data: 20/03/2007
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: VI-Finanze
XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
AS n. 1329/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

D.L. 10/2007 - A.C. 2374

 

Iter al Senato
(A.S. 1329)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 123/1

 

 

20 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

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File:D07010a.doc

 




 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1329

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

dal Ministro per le politiche europee
(BONINO)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

di concerto col Ministro della salute
(TURCO)

col Ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

col Ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

col Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

col Ministro dell’interno
(AMATO)

col Ministro degli affari esteri
(D’ALEMA)

e col Ministro della giustizia
(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2007

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Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

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Onorevoli Senatori. – La vincolatività degli obblighi comunitari e internazionali è stata esplicitata, a livello costituzionale, nella novella dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il Governo, per fare fronte a tali obblighi, si trova costretto a ricorrere allo strumento normativo d’urgenza, con contenuti solo apparentemente eterogenei, ma resi unitari dalla funzionalizzazione al comune scopo di provvedere ad obblighi ed impegni di fonte sopranazionale, il cui adempimento si appalesa urgente al fine di porre termine al contenzioso già in atto in sede comunitaria e di consentire la candidatura della città di Milano all’Esposizione universale del 2015.

I presupposti costituzionali di necessità ed urgenza si collegano, pertanto, in via generale, agli obblighi sopranazionali di adeguamento del diritto interno, che s’impongono a norma degli articoli 117 e 11 della Costituzione e, in particolare, alle esigenze che saranno via via illustrate trattando dell’articolato.

Giova, altresì, precisare che l’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a fare fronte ad atti comunitari o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso.

Trattandosi di obblighi già scaduti, si è ritenuto di avvalersi del predetto strumento previsto dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con il decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna ad obblighi di recepimento discendenti sia da direttive già trasposte nel diritto interno, ma con modalità tali da aver suscitato fondate contestazioni in sede comunitaria, sia da direttive non ancora trasposte che, tenuto conto del termine di scadenza, non possono utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.

Di seguito sono illustrati i contenuti dell’articolato.

Con riguardo all’articolo 1 si rileva che il contenzioso comunitario legato agli aiuti concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali, così dette ex-municipalizzate, è giunto ad un livello di assoluta urgenza.

Con la sentenza pronunciata il 1º giugno 2006 nella causa C – 207/05, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l’Italia per non aver «adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE».

Successivamente, stante il perdurante inadempimento degli obblighi nascenti dalla pronuncia, la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione 2006/2456, cui conseguirà, in caso di mancata attuazione delle misure richieste, il ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente gravose a carico dell’Italia fin dal giorno di presentazione del ricorso medesimo.

In un primo momento il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione era stato disposto con l’articolo 27, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, investendo della competenza a procedere l’Agenzia delle entrate, che aveva avviato l’iter amministrativo attraverso il provvedimento del direttore del 1º giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005.

Successivamente, l’articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva innovato la materia, attribuendo la competenza al recupero al Ministero dell’interno, il quale avrebbe operato mediante un regolamento di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni.

Al momento il regolamento medesimo è ancora in fase di definizione, sicché i tempi tecnici necessari per la sua adozione risultano del tutto incompatibili con l’accelerazione impressa dalla Commissione europea.

Pertanto, risulta necessario adottare un provvedimento normativo d’urgenza che assicuri immediatezza e certezza all’attività di recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo.

Sussistendo, quindi, tutti i requisiti di necessità ed urgenza rappresentati dall’esigenza di evitare il ricorso per inadempimento da parte dell’Esecutivo comunitario e l’immediata applicazione di sanzioni contro lo Stato italiano, si è predisposta una norma articolata in 11 commi.

Il comma 1 attribuisce la competenza al recupero all’Agenzia delle entrate, che opera in forza del citato provvedimento del direttore del 1º giugno 2005.

Il comma 2 fissa i termini entro i quali si provvede all’emanazione degli atti di ingiunzione al pagamento ed alla successiva iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate nei termini indicati. Per i beneficiari che non abbiano provveduto alla presentazione delle dichiarazioni già richieste dall’Agenzia delle entrate, essa provvede sulla base degli elementi direttamente acquisiti. Si chiarisce la non concedibilità di alcun tipo di sospensione di pagamento da parte dell’autorità amministrativa, anche in ragione del fatto che l’iscrizione a ruolo è a titolo definitivo. Vengono, infine, fissati i parametri a cui gli organi giurisdizionali devono attenersi nella valutazione della concessione di eventuali provvedimenti cautelari alle imprese destinatarie del recupero. In particolare si prevede che il giudice dovrà tenere conto dell’interesse nazionale a che non subentrino sentenze di condanna in sede comunitaria per mancato recupero degli aiuti e a che non vengano sospese le erogazioni di altri aiuti a mente della giurisprudenza Deggendorf. Ne consegue che la sospensione possa essere disposta, una volta accertata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, solo ai casi di errore di persone, errore del contribuente ed evidente errore di calcolo.

Il comma 3 individua le norme di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti sulle somme da restituire nelle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo già approvati dalla Commissione europea in relazione ad analogo recupero di agevolazioni fiscali (trattasi dell’aiuto CR57/03, disciplinato dall’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29). Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.

Il comma 4 prevede quale unica ipotesi di riduzione dell’entità della restituzione l’applicazione del contributo «de minimis».

I commi da 5 a 10 fissano modalità di calcolo e procedure per il riconoscimento del «de minimis» stesso. Si precisa che gli importi degli aiuti appartenenti alla categoria «de minimis» sono stati espressi in ECU in conformità a quanto previsto nella comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992. Il comma 7 individua i tassi di conversione relativamente ai singoli periodi nei quali gli aiuti sono stati erogati. I commi 8, 9 e 10 disciplinano l’esclusione dal cumulo e la dichiarazione sostitutiva, mentre il comma 11 dispone l’abrogazione delle norme non più compatibili.

L’articolo 2 definisce le modalità per il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dal bilancio del Ministero degli affari esteri (ove sono allocate) al Comitato di candidatura dell’Expo Milano 2015, al fine di consentire all’Italia di corrispondere ad un impegno assunto in ambito internazionale (candidatura della città di Milano). L’intervento, oltreché necessario al fine di adempiere ad obblighi internazionali, è urgente in quanto l’attività di promozione è già in atto e deve anzi concludersi nei prossimi mesi.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha, infatti, stanziato 4 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni per il 2007 ed un milione per il 2008, per le attività di promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015, per la quale è stata scelta dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 ottobre 2006, la città di Milano.

L’assemblea generale della BIE (Bureau International des Expositions), organizzazione internazionale alla quale è affidata la regolamentazione delle mostre internazionali, nei primi mesi del 2008 dovrà scegliere tra Milano e Smirne la città alla quale affidare l’Esposizione universale del 2015.

L’organizzazione di un’Esposizione universale costituisce, nello scenario internazionale, un momento di grande prestigio per la città prescelta, destinato ad avere una ricaduta positiva per il Paese che rappresenta. Per ottenere il consenso dell’assemblea generale della BIE è necessaria un’intensa e tempestiva attività di promozione, che sottolinei il rilievo del tema scelto dalla città di Milano, «Feeding the Planet, Energy for Life», unitamente alla capacità della stessa di organizzare l’Esposizione. A tale fine si è costituito il Comitato di candidatura dell’Expo – Milano 2015, al quale hanno aderito la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero del commercio internazionale, la regione Lombardia, il comune di Milano, la provincia di Milano, la Camera di commercio di Milano, l’Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

Inoltre, per assicurare una più ampia ed efficace campagna di promozione, si riservano delle quote di risorse a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del commercio internazionale, che nell’ambito delle rispettive competenze possono svolgere un rilevante ruolo di sostegno alla candidatura della città di Milano.

Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto vengono utilizzate le somme stanziate dall’articolo 1, comma 950, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Resta inteso che, per quanto riguarda le previste deroghe alla normativa in materia di appalti, esse, in fase applicativa, dovranno realizzare, per quanto possibile, l’opportuna compatibilità tra gli strumenti prescelti ed i princìpi comunitari che presiedono alla materia.

L’articolo 3 detta disposizioni di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria.

Il comma 1 dispone l’abrogazione integrale dell’articolo 2450 del codice civile, come sostituito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Tale disposizione è complementare a quella dell’articolo 2449 del codice civile, che estende la possibilità di attribuire per statuto allo Stato ed agli enti pubblici il medesimo potere speciale di nominare e revocare amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza di società nelle quali i suddetti soggetti pubblici detengano partecipazioni azionarie.

La disciplina codicistica in questione costituisce un altro fronte sul quale lo Stato italiano si trova attualmente esposto ad un contenzioso comunitario ormai stringente. È già stato infatti formalmente contestato che con le citate norme l’ordinamento interno si pone in contrasto con i princìpi della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento, come rispettivamente attuati dall’articolo 56 e dall’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).

In particolare, le sedi in cui il contenzioso comunitario in oggetto ha trovato spazio sono due. Da un lato, la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita nel settembre 2004 dal tribunale amministrativo per la Lombardia con questione interpretativa pregiudiziale sulla conformità del solo articolo 2449 del codice civile all’articolo 56 del Trattato CE; il giudizio è prossimo alla definizione, essendosi esaurita, con le conclusioni presentate dall’Avvocato generale il 7 settembre 2006, anche la fase orale che precede la decisione con sentenza. Dall’altro lato, la Commissione delle Comunità europee ha avviato la procedura di infrazione n. 2006/2104 mediante messa in mora della Repubblica italiana con note del 4 aprile 2006 e del 12 dicembre 2006: quest’ultima, replicando alle osservazioni rese dal Ministro degli affari esteri con nota del 3 agosto 2006 e valutandone la sostanziale inidoneità a superare la contestazione di incompatibilità degli articoli 2449 e 2450 del codice civile con gli articoli 56 e 43 del Trattato, ha assegnato il termine di due mesi dalla ricezione della messa in mora complementare per la presentazione di eventuali osservazioni ulteriori dello Stato italiano e si è riservata, all’esito, di esprimere il proprio parere motivato, prodromico all’eventuale giudizio dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE.

L’articolo 2450 del codice civile risulta attualmente privo di concreta attuazione nel sistema societario; per di più, a fronte di tale sostanziale inutilità, esso appare in palese contrasto con la normativa comunitaria, caratterizzato com’è dall’attribuzione a soggetti pubblici della possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci.

L’abrogazione che si dispone presenta inoltre un’utilità strumentale, laddove consente di dimostrare alle Autorità comunitarie il concreto sforzo del nostro Stato di dare seguito, ancorché parziale, alle contestazioni di inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato. La maggiore delicatezza giuridica dell’intervento sul complementare articolo 2449 e le ben più vaste implicazioni pratiche di una sua eliminazione, che coinvolgerebbe gli assetti di società operanti nel vitale settore dei servizi pubblici locali, con le intuibili ricadute sul mercato (alcune di tali società sono quotate in Borsa), consiglia invece una più approfondita riflessione sui possibili contenuti di una novella legislativa.

In esecuzione del parere motivato della Commissione europea, adottato lo scorso 12 dicembre nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2006/4136, il comma 2 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, che ha recepito la direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo in esame stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interessi e ai canoni maturati a decorrere dal 1º gennaio2004. Con la lettera di messa in mora del 13 luglio 2006 la Commissione europea ha aperto nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione in merito alle suddette disposizioni di attuazione della citata direttiva, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato n. C(2006)6020 del 12 dicembre 2006.

La questione posta dall’Esecutivo comunitario riguarda il criterio di decorrenza del regime di esenzione stabilito dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 2005, in quanto, avendo la norma in esame reso applicabile l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi soltanto agli interessi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2004, con esclusione degli importi maturati precedentemente e corrisposti a partire dalla stessa data, si è venuti meno agli obblighi imposti dagli articoli 1 e 7 della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003.

A seguito della posizione assunta in merito da parte della Commissione europea e tenuto conto del contenuto della predetta decisione comunitaria, si è constatata la necessità di procedere ad una modifica del provvedimento normativo in esame.

Pertanto, in attuazione del parere motivato della Commissione, il comma 2 dell’articolo 3 provvede a modificare il testo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 2005, sostituendo il principio di competenza, introdotto in relazione al periodo di prima applicazione del regime di esenzione degli interessi e dei canoni, con quello di cassa.

Il comma 3 stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute effettuate sugli interessi e i canoni pagati a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai soggetti non residenti indicati nell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Queste possono avvenire mediante rimborso, da parte dei soggetti che effettuano i pagamenti dei redditi in esame, ai soggetti beneficiari esteri, delle ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2004 e pagati a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il recupero delle ritenute restituite verrà effettuato mediante l’utilizzazione delle modalità di compensazione previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si evidenzia che, qualora non sia possibile procedere al rimborso previsto dal comma 3 (come nel caso in cui non sussistano più i rapporti societari di collegamento), le ritenute operate sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai soggetti non residenti indicati nell’articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono in ogni caso rimborsate ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disposizione contenuta nel citato articolo 38 si configura infatti come una norma di carattere generale, che si applica in tutti i casi in cui si verifichi il pagamento di un’imposta non dovuta.

I commi 5 e 6 contengono le disposizioni di copertura finanziaria, stabilendo che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1 affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.

L’articolo 4 reca norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e protezione del diritto d’autore delle opere del disegno industriale.

Il comma 1 reca la disposizione abrogativa del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, che ha fornito attuazione alla direttiva 2003/33/CE, in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale disposizione risulta in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, perché pone una deroga al divieto di sponsorizzazione degli eventi e delle attività praticate nell’ambito degli stessi, quando tali eventi o attività si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato italiano.

Trattasi di misura imposta dalla necessità di dare immediata risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione europea, dapprima con la procedura d’infrazione n. 2006/2022 e, da ultimo, con ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-483/06) notificato lo scorso 6 dicembre 2006, e di evitare che le conseguenze finanziarie della sicura soccombenza nel giudizio in corso possano aggravarsi per effetto del trascorrere del tempo.

Il comma 2 sopprime l’inciso «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» del comma 1 dell’articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, ritenuto dalla Commissione europea non conforme al disposto della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (cosiddetta «direttiva accesso»), in quanto introduce elementi di costo supplementari che le autorità nazionali di regolamentazione devono prendere in considerazione per calcolare i costi per l’accesso e/o l’interconnessione che non sono correlati alla fornitura dell’accesso e dell’interconnessione e che inoltre riguardano investimenti futuri.

Ai rilievi mossi dalla Commissione europea con l’apertura della procedura d’infrazione n. 2005/2083, si è fornito riscontro attraverso una circolare interpretativa (circolare del Ministero delle comunicazioni del 5 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2005), al cui contenuto, con il presente intervento, si attribuisce rango legislativo, come richiesto dal medesimo Esecutivo comunitario, a fini di certezza giuridica. La Commissione, ai fini dell’archiviazione della procedura d’infrazione, ha sottolineato la necessità di provvedere alla modifica legislativa preferibilmente entro il mese di ottobre 2006. Tale termine è già trascorso; pertanto, occorre dare seguito con urgenza agli impegni assunti in sede europea ed evitare la prosecuzione dell’iter dell’infrazione.

Il comma 3 abroga il comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Tale disposizione prevede il divieto, per le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. La ratio è quella di tutelare principalmente le categorie artigianali da possibili abusi di posizione dominante da parte delle società di distribuzione di energia elettrica e di gas, nel cosiddetto settore dei servizi «post-contatore».

La formulazione della norma è comunque imprecisa tanto che il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) ha emanato in data 28 aprile 2005 una circolare interpretativa volta a chiarire il campo di applicazione della norma, precisando che il divieto non riguarda le attività svolte in regime di franchising, disciplinate dalla legge 6 maggio 2004, n. 129, che prevede che i contratti di affiliazione commerciale siano stipulati tra soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti. Ciononostante, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2005/4604), adottando un parere motivato in data 15 dicembre 2006, rilevando la non conformità della norma in esame con gli articoli 43 e 49 del Trattato in materia di divieto di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

In considerazione delle motivazioni della Commissione e della costante giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di evitare un contenzioso che vedrebbe lo Stato italiano necessariamente soccombente, si rende necessario abrogare il comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Il comma 4 allinea alle disposizioni comunitarie in vigore (direttive 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, e 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998) la normativa nazionale in materia di durata temporale della protezione assicurata al disegno industriale e dal diritto d’autore, risolvendo la procedura d’infrazione n. 2005/4088, giunta a parere motivato e rispetto alla quale, per evitare il ricorso alla Corte di giustizia, il Governo ha già assunto l’impegno con la Commissione europea di procedere alla modifica normativa in esame.

La disposizione, non avendo efficacia retroattiva, fa salvi i diritti acquisiti dai terzi per effetto della scadenza della protezione accordata dalla normativa previgente.

L’articolo 5 contiene disposizioni di modifica del testo unico dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, necessarie al fine di corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea con due procedure d’infrazione.

Le disposizioni di cui al comma 1, recate dalle lettere da a) a d), hanno lo scopo di risolvere la procedura d’infrazione n. 2006/2126 avviata per la non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, della norma che impone ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio inferiore a novanta giorni. In tali casi la normativa europea consente agli Stati membri esclusivamente di imporre l’obbligo di una dichiarazione di presenza. Tale obbligo, inoltre, può essere imposto solo allo straniero e non all’ospitante.

Le novelle al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di cui al comma 1, lettere da a) a d), dell’articolo 5, eliminano l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio nazionale inferiori a novanta giorni, prevedendo in sostituzione una dichiarazione di presenza da presentare all’ufficio di frontiera ovvero, entro otto giorni dall’ingresso, in questura, rinviando ad un decreto del Ministro dell’interno le modalità concrete di attuazione. Si provvede, inoltre, all’abrogazione dell’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che attualmente prevede l’obbligo per l’ospitante di comunicare l’ospitalità alla questura. L’obbligo di comunicazione del datore di lavoro del cittadino straniero extracomunitario era, invece, già stato soppresso dall’articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Resta vigente, per le finalità connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la disciplina prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che impone l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza la cessione della proprietà o del godimento ovvero dell’utilizzo di un fabbricato o di parte di esso. Si adeguano, infine, alle nuove disposizioni i motivi di espulsione, includendovi la mancata presentazione della dichiarazione di presenza nel termine prescritto.

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 reca le disposizioni occorrenti a risolvere la procedura d’infrazione n. 2127/1998, con la quale la Commissione europea ha censurato la normativa italiana concernente l’autorizzazione al lavoro relativo ai cittadini di Stati terzi dipendenti da imprese comunitarie e distaccati in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi.

La normativa vigente è costituita dall’articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall’articolo 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di attuazione del testo unico.

La censura prospettata dalla Commissione europea, alla luce degli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, riguarda, in particolare, la previsione di un regime di autorizzazione preventiva e l’obbligo del visto d’ingresso. Tale regime previsto dalla normativa italiana costituirebbe un ostacolo alla libera prestazione di servizi con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro.

In risposta al parere motivato dello scorso 19 dicembre, il Governo italiano ha già assunto l’impegno con la Commissione europea ad operare la necessaria modifica alla normativa vigente, con nota del 4 dicembre 2006.

In particolare, in armonia con la predetta nota, con l’articolo 5 si intende sostituire, nel caso di lavoratori cittadini di Paesi terzi dipendenti da imprese con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea che devono essere distaccati in Italia per una determinata prestazione di servizi, l’attuale sistema di autorizzazione al lavoro con una comunicazione da parte del committente del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, corredata da una dichiarazione dell’impresa datrice di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione quanto alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro in cui ha sede l’impresa medesima. Nei casi in cui per i lavoratori da distaccare sia necessario un visto d’ingresso in Italia – in particolare quando si tratti di cittadini di Paesi terzi dipendenti da un’impresa con sede in uno Stato membro non facente parte dell’area Schengen ed ivi residenti – il visto sarà rilasciato dietro semplice produzione di detta comunicazione.

La comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro è presentata allo Sportello unico per l’immigrazione, che rimane competente a ricevere la richiesta del permesso di soggiorno da parte dell’interessato.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

L’articolo 6, infine, concerne l’entrata in vigore del decreto-legge.


Relazione tecnica

 

Le disposizioni del presente decreto che producono effetti finanziari sono previste dagli articoli 1 e 3, commi 2 e 3. Le rimanenti disposizioni non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

L’articolo 1 del decreto-legge definisce i criteri per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Tali aiuti sono relativi alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, integrato dall’articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedeva l’assoggettamento ai fini dell’IRPEG delle suddette aziende a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, per cui le stesse ne risultavano esenti così come gli enti locali dei quali costituivano emanazioni.

Non costituiscono, comunque, ai fini della determinazione della restituzione degli aiuti illegittimi, gli aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola «de minimis» così come regolati dalla Commissione europea (comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992 e successiva comunicazione 96/C 68/06 del 1996).

 

Stima delle conseguenze in termini di gettito

Non essendo, le aziende interessate, soggette ad IRPEG fino all’anno di imposta 1999, non si è in possesso dei dati delle dichiarazioni dei redditi e quindi dell’imposta sul reddito delle società da esse dovuta.

Per stimare i possibili effetti di gettito del presente provvedimento si è quindi proceduto in via indiretta, utilizzando i dati relativi al credito di imposta sui dividendi distribuiti agli enti locali da aziende ex-municipalizzate e di cui gli enti stessi potevano fruire, introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Dai dati della relazione tecnica all’articolo 90, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla soppressione di tale credito di imposta, basata sui dati del modello di versamento unificato F24, codice tributo «6739», risulta un importo medio, per il periodo 2001-2004, di circa 25 milioni di euro.

In mancanza di ulteriori elementi per effettuare la stima, si suppone una distribuzione media lineare degli importi analoga ai dati del quadriennio 2001-2004, considerando prudenzialmente l’intera proprietà delle aziende municipalizzate riconducibile ad enti pubblici e la distribuzione di tutti gli utili conseguiti. In questo modo si può stimare prudenzialmente che l’imposta da recuperare in virtù degli aiuti dichiarati illegittimi, al netto degli aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola «de minimis» e considerando gli interessi e la quota di adesione immediata al provvedimento nel corso del 2007, è certamente sufficiente a coprire le minori entrate derivanti dall’articolo 3, commi 2 e 3.


Articolo 3, commi 2 e 3.

(Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni

fra società consociate di Stati membri)

 

Le somme chieste a rimborso e utilizzate in compensazione relative alle ritenute alla fonte su interessi e canoni (I&C) maturati nel periodo 1º gennaio 2004 – 26 luglio 2005 sono state pari a:

 

modalità

importo

Istanze di rimborso C.O.P.

 3

Compensazioni relative a ritenute su I (codice tributo 6787)

50

Compensazioni relative a ritenute su C (codice tributo 6788)

 4

 

 

Totale (milioni di euro) . . . 

57

 

 

 

Al fine di stimare l’onere risultante dal passaggio dal meccanismo di esenzione dalla ritenuta su I&C maturati a partire dal 1º gennaio 2004 a quello di esenzione dalla ritenuta su I&C pagati a partire dallo stesso periodo, ci si è basati sulle seguenti assunzioni. Considerata la natura dei rapporti fra le società consociate, da ritenersi essenzialmente di natura commerciale e di finanziamento a breve termine, si è ipotizzata una durata media del finanziamento pari ad un anno e una distribuzione lineare degli importi nonché, per quanto riguarda i canoni, prudentemente, un pagamento annuale posticipato. Considerato il periodo interessato pari a circa 19 mesi, ne consegue che:

– l’ammontare dei 57 milioni di euro si ripartisce negli anni 2004 e 2005 rispettivamente in 26 e 31 milioni di euro;

– per le ritenute su I&C relative all’anno 2005 l’ammontare delle somme pagate coincide con l’ammontare delle somme maturate (avendo ipotizzato una scadenza media massima pari ad un anno);

– con riferimento alle ritenute del 2004, le compensazioni e le richieste di rimborso sugli I&C maturati sono pari alla metà delle rispettive compensazioni e richieste di rimborso che si sarebbero verificate ove tali ritenute fossero state effettuate sugli I&C pagati.

Si perviene ad un onere negativo per l’anno 2007 di circa 26 milioni di euro.

Le rimanenti disposizioni del decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

In particolare, quanto alla copertura dei costi per l’attuazione dell’articolo 2, si precisa che l’articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha già previsto lo stanziamento di 4 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni per il 2007 ed 1 milione per il 2008, per il finanziamento delle attività di promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015, per la quale è stata scelta dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 ottobre 2006, la città di Milano.

Dall’attuazione degli articoli 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la prima disposizione ha come destinatari esclusivamente soggetti privati e che dalla seconda non deriva alcun ampliamento delle prestazioni assistenziali o previdenziali già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, quanto all’articolo 4:

– il comma 1 estende agli eventi sportivi che si svolgono interamente sul territorio nazionale il divieto di sponsorizzazione già previsto per gli eventi aventi rilevanza internazionale;

– il comma 2 riproduce con norma di rango legislativo, a fini di certezza giuridica, una disposizione già contenuta nella circolare del Ministro delle comunicazioni in data 5 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2005, concernente le componenti di costo di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto ai fini del controllo dei prezzi praticati dagli operatori privati;

– il comma 3 elimina il divieto per le imprese affidatarie di pubblici servizi locali nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale di esercitare attività nel settore dei servizi cosiddetti «post-contatore»;

– il comma 4 eleva da 25 a 70 anni la durata della protezione dei disegni industriali, facendo esplicitamente salvi i diritti acquisiti.

L’articolo 5 reca norme di semplificazione amministrativa per i soggiorni di breve durata di cittadini di Paesi terzi e per l’esercizio dell’attività lavorativa da parte dei medesimi soggetti, qualora siano distaccati dalle imprese comunitarie di cui siano dipendenti nell’ambito di prestazioni di servizi. Per entrambe le fattispecie si sostituiscono gli atti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente con la comunicazione del soggiorno o del distacco a fini lavorativi alle autorità competenti.

Tale innovazione non determina un ampliamento dei diritti già riconosciuti ai destinatari della disposizione e, conseguentemente, alcun maggior onere a carico della finanza pubblica.

 


Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

 

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 200

4.

 

... Omissis ...

 

Art. 27. (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione).

1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.

2. Il recupero degli aiuti di cui al comma 1 è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi al Ministero dell’interno nonché alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d’imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con l’autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.

4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6.

5. Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 6, alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all’aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall’articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all’applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli aiuti dovuti sono riscossi secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, degli aiuti corrisposti ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere.

 

... Omissis ...

 

Codice Civile.

 

... Omissis ...

 

Art. 2450. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici).

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

 

... Omissis ...

 

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

 

... Omissis ...

 

Art. 3. (Decorrenza).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), maturati a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

... Omissis ...

 

Decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

 

... Omissis ...

Art. 4. (Sponsorizzazione di eventi e di attività).

1. La sponsorizzazione di un evento o di un’attività è vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità.

2. È vietata altresì la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.

4. È vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l’effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

 

... Omissis ...

 

Decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

 

... Omissis ...

 

Art. 50. (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi).

1. Ai sensi dell’articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale. L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo 34.

 

... Omissis ...

 

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

 

Art. 1.

 

... Omissis ...

 

34. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

... Omissis ...

 

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27 3.

 

... Omissis ...

 

Art. 44. (Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore).

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell’oggetto ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell’articolo 189 del presente codice.

 

... Omissis ...

 

Art. 239. (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore).

1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.

 

... Omissis ...

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

... Omissis ...

 

 

 

Art. 5. (Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione];

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari];

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

... Omissis ...

 

Art. 7. (Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro).

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

... Omissis ...

 

Art.13. (Espulsione amministrativa).

 

... Omissis ...

2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

... Omissis ...

 

Art. 27. (Ingresso per lavoro in casi particolari).

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’àmbito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.

 

... Omissis ...

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38

del 15 febbraio 2007.

 

 

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari

ed internazionali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l’Esposizione universale 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarietà sociale, dello sviluppo economico, dell’interno, degli affari esteri e della giustizia;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1º giugno 2006 nella causa C–207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura d’infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)

 

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito, è effettuato dall’Agenzia delle entrate.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 1º giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L’Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all’applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l’ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell’aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell’effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l’autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi:

 a) errore di persona;

 b) errore materiale del contribuente;

 c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell’ambito di applicabilità della regola «de minimis», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.

5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l’importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell’applicazione della regola «de minimis» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l’importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell’applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell’imposta eventualmente applicabile sull’aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1º gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all’esercizio precedente a quello di concessione dell’aiuto «de minimis».

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell’esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all’ufficio che ha adottato l’atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

Articolo 2.

(Promozione della candidatura della città di Milano all’Esposizione universale del 2015)

 

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all’Esposizione universale del 2015, di cui all’articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l’Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l’obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L’Ente, nell’affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

Articolo 3.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d’infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104)

 

1. L’articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all’articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all’Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell’anno 2007 all’entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Articolo 4.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d’autore delle opere del disegno industriale. Procedure d’infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)

 

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

 b) l’articolo 239 è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

 

Articolo 5.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell’ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d’infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126)

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all’ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.»;

 b) al comma 3 dell’articolo 5, la lettera a) è soppressa;

 c) l’articolo 7 è abrogato;

 d) all’articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all’articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso;»;

 e) All’articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2007.

 

NAPOLITANO

 

Prodi – Bonino – Padoa-Schioppa – Turco –
Gentiloni Silveri – Ferrero –
Bersani – Amato – D’Alema – Mastella

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 



AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 20 febbraio 2007

82a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere alle Commissioni 1a e 6a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore SINISI (Ulivo) dà conto dei motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 10 del 2007, recante disposizioni per adempiere a obblighi comunitari derivanti da sentenze e procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano e per ottemperare a impegni assunti in ambito internazionale con riferimento alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale del 2015.

Si sofferma sulle singole disposizioni del decreto-legge, sottolineando la necessità di recuperare presso i beneficiari alcuni aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune (articolo 1) e di sostenere la candidatura di Milano per l'Expo del 2015 (articolo 2). Ricorda l'abrogazione dell'articolo 2450 del codice civile, ritenuto in contrasto con i princìpi della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento (articolo 3), e le norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, di accesso alle reti di comunicazione elettronica, di servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale (articolo 4). Infine richiama le modifiche al testo unico dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), necessarie per corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea all'Italia con due procedure d'infrazione, per quanto riguarda la disciplina dei soggiorni di durata inferiore ai novanta giorni dei cittadini di Paesi terzi (articolo 5).

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 27 febbraio 2007

13a Seduta

Presidenza del Presidente

TONIINI

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 

alle Commissioni 1a e 6a riunite:

 

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali: parere favorevole.


 

BILANCIO(5a)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 6 marzo 2007

40a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere alle Commissioni 1a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che l’articolo 1 prevede il recupero degli aiuti di Stato riconosciuti, sotto forma di esenzioni fiscali, alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria per la gestione dei servizi pubblici locali, in attuazione della decisione della Commissione europea 2003/193/CE. La relazione tecnica indica l’importo di tale recupero di gettito in circa 25 milioni di euro, facendo riferimento al credito di imposta sui dividendi distribuiti agli enti locali dalle aziende in questione, utilizzato quale parametro per la suddetta stima, stante la non disponibilità delle relative dichiarazioni dei redditi. Al riguardo, occorre acquisire un supplemento di RT, atteso che la stessa non reca dati numerici in ordine alla quantificazione dell’importo indicato, che viene definito quale importo medio, non risultando peraltro chiaro se lo stesso sia da riferire ad una annualità o, una tantum, all’intero periodo 2001-2004, in cui ha operato il regime di esenzione fiscale. Tale supplemento si rende altresì necessario al fine di verificare la natura prudenziale della stima ivi recata. Inoltre, segnala che il recupero di gettito nei termini previsti comporta un effetto negativo sulla finanza locale, a fronte del quale si registra un effetto positivo per il bilancio dello Stato; tuttavia, l’effetto compensativo, che in tal senso si determinerebbe in termini di finanza pubblica, non appare consentito, atteso il previsto impiego delle somme recuperate a fini di copertura delle minori entrate connesse ad altra disposizione del provvedimento (articolo 3, commi 2 e 3, di seguito precisato).

Con riferimento all’articolo 2, che interviene in materia di candidatura della città di Milano all’Esposizione universale del 2015, si rendono necessari chiarimenti relativamente alla upb di riferimento, che non risulta indicata nella norma, nonché in ordine alle deroghe previste alla normativa di contabilità di Stato in materia di contratti ed al decreto legislativo n. 163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L’articolo 3 del decreto-legge in conversione prevede disposizioni di adeguamento a decisioni comunitarie conseguenti a procedure di infrazione in materia fiscale e societaria, tra le quali, ai commi 2 e 3, viene disciplinato il regime di restituzione delle ritenute effettuate sugli interessi e i canoni pagati ai soggetti ivi indicati. I relativi oneri, stimati in 26 milioni di euro, vengono coperti, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, mediante ricorso alle maggiori entrate maturate con il recupero di gettito connesso all’articolo 1 del decreto-legge. Al riguardo, segnala che la norma prevede il versamento delle risorse in questione, fatta salva una quota parte pari a 26 milioni di euro, nell’ambito di una contabilità speciale, anziché nel bilancio dello Stato, non risultando tale profilo conforme al principio di universalità del bilancio. Inoltre, osserva che la relativa copertura dovrebbe più correttamente essere formulata in termini di previsione di spesa (stante, peraltro, la previsione di apposito monitoraggio, ai sensi del comma 7), e rinvia alle osservazioni svolte con riferimento all’articolo 1 in merito alla necessità di una integrazione di RT per i profili di quantificazioni, atteso che le maggiori entrate previste, stimate in 25 milioni di euro circa, ove riferite una tantum all’intero arco 2001-2004, non risulterebbero sufficienti alla copertura dell’onere connesso alla disciplina dell’articolo 3, commi 1 e 2, indicato in 26 milioni di euro.

 

Il sottosegretario CASULA, in merito alle osservazioni di cui all’articolo 1, illustra una nota di risposta elaborata dall’Ufficio legislativo delle finanze, che deposita agli atti della Sottocommissione.

Con riferimento all’articolo 2, occorre premettere che il Comitato di candidatura Expo Milano 2015 è stato costituito con atto notarile del 16 ottobre 2006 tra il Comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano, la Camera di Commercio di Milano e la Fondazione Ente Fiera di Milano. Successivamente alla presentazione da parte del Governo italiano della candidatura della città di Milano, hanno aderito al Comitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del commercio internazionale e ciò al fine di assicurare una piena sinergia alle diverse iniziative di promozione e sostegno. Il Comitato in parola, quindi, è stato costituito ai limitati fini di sostenere, attraverso attività promozionali internazionali, la candidatura italiana. La sua attività avrà termine entro il mese di giugno 2008, quando il Bureau International des Expositions, organismo ufficiale internazionale al quale è affidata la regolamenzione delle mostre internazionali, individuerà, con votazione, la città cui affidare l’organizzazione dell’Esposizione universale del 2015. L’unità previsionale di base soggetta a riduzione è la 13.1.2.3 "Esposizioni Universali", del Centro di responsabilità 13 "Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale", dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Sul punto della previsione della facoltà di deroga alle norme in materia di contratti, chiarisce che tale deroga si è resa necessaria in relazione alle esigenze indifferibili, connesse alla tempestiva attivazione delle iniziative promozionali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. La deroga, comunque, ha esclusivo riferimento agli appalti di servizi e forniture che si pongono al di sotto della soglia comunitaria e, in particolare, alle disposizioni recate dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2002, n. 163.

Infine, con riferimento all’articolo 3, relativamente alle osservazioni formulate dalla Commissione circa la paventata violazione del principio di universalità del bilancio, esclude tale violazione, in quanto le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1 - ad eccezione di 26 milioni che sono versati al bilancio - affluiscono ad apposita contabilità speciale, come già previsto dall’articolo 27, comma 7, dalla legge n. 62 del 2005, cui le disposizioni dell’articolo 1 si ricollegano.

 

Il senatore FERRARA (FI) rileva che i chiarimenti forniti dal Governo sull’articolo 1 non sono sufficienti a escludere effetti finanziari negativi per i bilanci dei comuni o delle società partecipate.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritiene che l’osservazione svolta dal senatore Ferrara non sia condivisibile, trattandosi di restituzioni di somme illecitamente corrisposte a comuni o a società partecipate dai comuni. Osserva che, semmai, si potrebbe prevedere un meccanismo compensativo, che non rechi pregiudizio per la finanza locale, e che intervenga sulle tariffe o sulle entrate proprie dei comuni.

 

Il presidente MORANDO rileva che tali profili, da ultimo trattati, possano eventualmente produrre effetti indiretti sulla finanza pubblica.

 

Alla luce dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che all’articolo 3, comma 5, del decreto legge in conversione, le parole "pari a 26 milioni di euro per l’anno 2007" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 26 milioni di euro per l’anno 2007".

Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti:

- che la deroga prevista dall’articolo 2 del decreto-legge sia motivata da esigenze indifferibili connesse all’attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all’esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall’ordinamento nazionale e da quello comunitario;

- che la contabilità speciale intestata al Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge sia quella di cui all’articolo 27, comma 7, della legge 18 aprile 2005, n. 62.".

 

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore FERRARA (FI), la Sottocommissione approva infine la proposta di parere nel testo del relatore.

 

La Sottocommissione passa quindi all’esame degli emendamenti.

 

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo del disegno di legge di conversione, il relatore ADDUCE (Ulivo) segnala sull’emendamento x01.1 la necessità dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto legge segnala che l’emendamento 1.1 determina maggiori oneri in quanto sopprime la norma da cui è previsto un recupero di gettito per l’erario, così come l’emendamento 1.3. Occorre valutare le proposte 1.9 e 1.10 in relazione alla possibile riduzione dell’ambito di recupero di gettito previsto dalla disposizione. L’emendamento 1.16 determina maggiori oneri in quanto sopprime dalla disposizione la voce relativa agli interessi. Occorre valutare la proposta 1.17 in relazione al disposto della decisione della Commissione europea che definisce le modalità per il calcolo degli interessi. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.27, quest’ultimo facendo riferimento al periodo di autorizzazione anziché di fruizione del beneficio.

Con riferimento agli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, occorre valutare se non possano ridimensionare le entrate necessarie ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 3, in relazione all’eventuale estensione dei casi di esclusione dal divieto di aiuti di Stato.

L’emendamento 1.44 appare determinare maggiori oneri in quanto, sopprimendo il comma che disciplina i criteri per le restituzioni, invalida il recupero di gettito previsto. Occorre poi valutare l’emendamento 1.58, analogamente a quanto osservato per la proposta 1.17, in relazione al disposto della decisione della Commissione europea che definisce le modalità per il calcolo degli interessi, nonché 1.66, in relazione al possibile effetto di appesantimento delle procedure di recupero connesse al requisito dell’instaurazione del contraddittorio, con possibile ridimensionamento rispetto al gettito previsto.

In ordine agli emendamenti da 1.72 a 1.85, occorre valutare se il diverso e più ampio termine previsto non possa compromettere la procedura di recupero del gettito; occorre altresì valutare se le proposte da 1.96 a 1.115, che ampliano il termine previsto per il versamento, possano mettere a rischio la procedura di recupero in relazione alla stima di gettito previsto utilizzato a fini di copertura.

L’emendamento 1.121 determina maggiori oneri in quanto sopprime gli interessi dovuti, mentre in relazioni alle proposte 1.122, 1.123 e 1.124 occorre valutare quali possano essere gli effetti della compensazione tra restituzione delle quote di imposte liquidate e la riduzione dei trasferimenti erariali per l’anno 2007 agli enti locali. In relazione agli emendamenti 1.133, 1.134, 1.135, 1.136 e 1.137 occorre valutare quali siano gli effetti finanziari della soppressione della norma che rende inapplicabili gli istituti della dilazione e della sospensione dei pagamenti. Sull’emendamento 1.144, che sopprime il sesto periodo del comma 2, occorre valutare quali possano essere gli effetti conseguenti all’ampliamento della facoltà, per coloro che debbono restituire gli aiuti, di adire l’autorità giudiziaria senza alcuna condizione. Occorre valutare se gli emendamenti 1.150 e 1.154 non rendano possibile un allargamento della platea dei ricorrenti e dunque una minore efficacia nel recupero di gettito, nonché la proposta 1.153, relativamente alla introduzione del potere giudiziale di revoca, oltre alla prevista sospensione.

In relazione alla proposta 1.156, occorre valutare se la proposta soppressione del comma 3 non incida negativamente sulla quantificazione nonché se non possa comportare profili di non conformità al diritto comunitario, con possibile esposizione a sanzioni per infrazioni.

Occorre inoltre valutare la proposta 1.160 in relazione a possibili effetti sulla quantificazione.

La proposta 1.161 appare determinare maggiori oneri, in quanto riduce la misura degli interessi, mentre sono da valutare l’emendamento 1.162, in relazione ai profili di conformità al diritto comunitario, nonché le proposte 1.170, 1.171 e 1.172, in relazione all’ampliamento delle deroghe previste al divieto di aiuti di Stato.

Occorre altresì valutare, in relazione ai profili di compatibilità con l’ordinamento comunitario, le proposte 1.173, 1.180, 1.182, 1.188, 1.195, 1.201 e 1.217 che sopprimono disposizioni del provvedimento adottate in linea con la normativa comunitaria. Occorre altresì valutare le proposte 1.202 e 1.203 in relazione all’esenzione degli aiuti c.d. de minimis e ai profili di conformità con il diritto comunitario. In relazione alle proposte da 1.205 a 1.216 (ad eccezione degli emendamenti 1.206 e 1.207, sui quali non vi sono osservazioni), occorre valutare quali effetti potrebbe avere il previsto ritardo nell’iscrizione a ruolo in relazione al recupero di gettito stimato. L’emendamento 1.0.1 comporta maggiori oneri in quanto determina un minor gettito nelle entrate senza la necessaria copertura.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del testo del decreto legge non vi sono osservazioni da fare ad eccezione che sulle seguenti proposte emendative: sull’emendamento 2.61 che dispone che il Comitato possa avvalersi di esperti non vi sono osservazioni nel presupposto che ciò non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 relativi alle procedure di gara per l’espletamento delle attività di promozione in deroga alle norme generale del Codice degli appalti rinvia alle osservazioni già formulate sul testo. Infine, in relazione all’emendamento 2.0.1 occorre acquisire chiarimenti in ordine alla sussistenza di riflessi finanziari connessi alla reviviscenza dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 concernente l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche mentre l’emendamento 2.0.2 sembra suscettibile di comportare maggiori oneri in relazione all’istituzione del registro nazionale per le "varietà da conservazione" gratuito per gli utenti.

Per quanto concerne l’articolo 3, segnala nel merito gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, che, pur non presentando profili di copertura finanziaria in quanto soppressivi, in tutto o in parte, di norme del provvedimento in esame recanti oneri, tuttavia sono volte a porre rimedio a procedure di infrazione comunitarie che hanno effetti finanziari negativi sulla legislazione vigente. Segnala, altresì, per le ragioni di merito della Commissione, l’emendamento 3.4 in quanto abolisce la possibilità per lo stato o per gli enti pubblici di nominare amministratori nelle società a partecipazione pubblica.

Segnala ancora gli emendamenti 3.14, 3.16 e 3.0.1 (limitatamente al secondo periodo), in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché le proposte 3.22, 3.23 e 3.24, in quanto contrarie alla legge di contabilità di Stato.

In relazione al parere da rendere sul testo segnala la proposta 3.18.

Sulla proposta 3.31, occorre rilevare che, in assenza di relazione tecnica, risulta necessaria una corretta quantificazione degli oneri anche al fine di valutare se la copertura del provvedimento sia idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta in esame.

In merito all’articolo 4, segnala gli emendamenti 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16 e 4.0.17, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA, in relazione all’articolo 1, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. In merito all’emendamento X01.1, esprime avviso favorevole a condizione che venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri.

 

Il presidente MORANDO, in relazione agli emendamenti 1.9, 1.10, 1.173, 1.180, 1,182, 1.188, 1.195, 1.201, 1.217, 1.202, 1.203 e 1.162, nonché sulle proposte da 1.96 a 1.115 e da 1.208 a 1.216, propone di esprimere avviso contrario senza, tuttavia, l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto l’effetto negativo per il bilancio dello Stato è eventuale, ovvero condizionato alla verifica di determinati presupposti. Sui restanti emendamenti citati dal relatore e sui quali il Governo ha reso avviso contrario, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto incidono negativamente sul gettito atteso dall’articolo 1. Propone, inoltre, di esprimere avviso favorevole sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 e avviso contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sulla proposta 1.0.1.

Infine, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone di rendere il parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché su quelli aggiuntivi al medesimo articolo, rinviando l’esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

 

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti fino all’articolo 1, inclusi gli articoli aggiuntivi al medesimo articolo, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.122, 1.123, 1.124, 1.162, 1.173, 1.180, 1.182, 1.188, 1.195, 1.201, 1.217, 1.202, 1.203, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.58, 1.66, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.121, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.144, 1.150, 1.153, 1.154, 1.156, 1.160, 1.161, 1.170, 1.171, 1.172, 1.205 e 1.0.1.

Esprime, altresì, parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, ad eccezione della proposta X01.1, sulla quale il parere non ostativo è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dall’aggiunta del seguente comma: "3-bis. Dall’attuazione dei commi da 1 a 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".".

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30


BILANCIO(5a)

Sottocommissione per i pareri

 

mercoledì 7 marzo 2007

41a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 6 a su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE ricorda che sono già stati esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 1, sui quali la Commissione ha espresso il proprio parere. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per la formulazione del parere dell’Esecutivo in ordine agli emendamenti riferiti ai successivi articoli del provvedimento.

 

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.61, in quanto reca oneri non quantificati.

 

Il PRESIDENTE propone al riguardo la formulazione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria in relazione alla proposta emendativi.

 

Il sottosegretario CASULA, in ordine agli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80, si rimette alle osservazioni svolte con riferimento al testo, per il quale è stato espresso un parere di nulla osta nel presupposto delle ragioni di indifferibilità connesse alle attività promozionali per la candidatura della città di Milano all’Expo 2015. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.0.1, che mira a correggere un errore di tipo formale, e non comporta oneri finanziari. Formula parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.0.2, nonché sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 soppressivi di norme del provvedimento volte a porre rimedio a procedure di infrazione comunitarie.

Il senatore FERRARA (FI) rileva al riguardo che le proposte emendative non presentano formalmente profili di copertura in quanto soppressive di norme che recano oneri finanziari, a fronte dei quali eventuali sanzioni sul piano comunitario risultano meramente ipotetiche e non ancora emesse, non risultando pertanto giustificata una contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Dopo l’intervento del senatore MORGANDO (Ulivo) volto ad evidenziare la rilevanza di eventuali provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto del diritto comunitario, il presidente MORANDO rileva che risulterebbe necessario avere contezza degli effetti di eventuali sanzioni europee rispetto al quadro degli oneri previsti dall’articolo 3 del provvedimento.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) sottolinea che la soppressione totale o parziale dell’articolo 3 del provvedimento, conseguente alle proposte emendative in questione, non risolverebbe il problema della pendenza delle procedure di infrazione comunitaria, che seguirebbero il loro corso esponendo l’Italia alle relative sanzioni.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) interviene in ordine alla opportunità di esprimere un parere contrario, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, che rechi tuttavia le motivazioni della contrarietà in relazione alla esposizione dell’Italia al rischio di sanzioni comunitarie.

 

Il presidente MORANDO, aderendo a tale prospettazione, formula dunque una proposta di parere contrario, senza il richiamo alla citata norma costituzionale, alla quale aderisce il senatore FERRARA (FI), richiamando precedenti in tal senso nei quali la Commissione bilancio non ha ritenuto di utilizzare la norma costituzionale in relazione a rischi sanzionatori non ancora definitivi.

 

Il sottosegretario CASULA prosegue esprimendo parere contrario sull’emendamento 3.4, in quanto crea possibili effetti negativi sul controllo delle società a partecipazione pubblica.

 

Dopo l’intervento del senatore FERRARA (FI), volto ad evidenziare come il controllo sul capitale investito in tali figure societarie sia possibile solo in presenza di nomine da parte dell’investitore medesimo, il PRESIDENTE rileva dunque che non sussistono ragioni per il ricorso allo strumento dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il sottosegretario CASULA esprime poi avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.14, 3.16 e 3.0.1 (limitatamente al secondo periodo), in quanto determinano maggiori oneri privi di copertura, nonché sulle proposte 3.22, 3.23 e 3.24, mentre formula avviso di nulla osta sulla proposta 3.18. In merito all’emendamento 3.31, dà lettura di una nota esplicativa che ripercorre la questione della tassazione prevista in materia di società ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 448 del 1998, la cui modifica si è resa necessaria ad esito di diverse pronunce della Corte di giustizia europea relative alla disciplina dell’iscrizione nel registro delle imprese. Dopo aver ripercorso l’orientamento giurisprudenziale in materia, chiarisce che le agenzie delle entrate, in recepimento delle sentenze in materia, hanno già provveduto ad impartire istruzione per la corresponsione degli interessi che la normativa italiana aveva fissato in misura meno favorevole rispetto all’ordinamento comunitario.

Il presidente MORANDO ricorda come il relatore avesse chiesto al riguardo una specifica relazione tecnica recante la quantificazione dell’onere connesso alla proposta emendativa, richiesta rispetto alla quale la risposta fornita dal Governo appare insoddisfacente in assenza di elementi relativi alla quantificazione. Propone dunque di rinviare l’espressione del parere su tale proposta emendativa in attesa che siano forniti i necessari chiarimenti da parte del Governo.

 

Il sottosegretario CASULA prosegue esprimendo parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16 e 4.0.17, quest’ultima in quanto estende la normativa di favore in materia di donazioni a tutti i beni e non solo, in base a quanto già previsto dalla normativa, ai beni farmaceutici e alimentari.

 

In relazione all’emendamento 4.0.17, interviene il senatore VITALI (Ulivo) il quale, dopo aver richiamato la ratio della normativa in materia di donazioni dei beni alimentari e farmaceutici in scadenza, per i quali è stata prevista un’esenzione dall’IVA al fine di favorire con un incentivo le donazioni piuttosto che la destinazione a rifiuto, si sofferma sulla finalità della proposta che intende estendere tale meccanismo anche ai beni non alimentari. Sottolinea come appaia difficile ipotizzare un mancato introito al riguardo, atteso che tali beni risulterebbero altrimenti comunque destinati allo smaltimento come rifiuti, preannunciando comunque che presenterà presso le Commissioni di merito 1a e 6a riunite una riformulazione della proposta.

 

Dopo gli interventi del senatore FERRARA (FI) che richiede taluni chiarimenti in ordine agli effetti dell’estensione anche ad altri beni, del regime di favore in materia di cessioni e donazioni, e del senatore LUSI (Ulivo), in relazione alla natura eccessivamente estensiva della dizione "beni" di cui alla proposta emendativa, il PRESIDENTE sottolinea che l’agenzia delle entrate dovrebbe chiarire gli effetti della modifica normativa in relazione al mercato, atteso che il regime di favore trova una sua giustificazione logica per i beni destinati a scadere, ma potrebbe avere effetti ben più rilevanti per i beni di consumo non soggetti a deperimento.

 

Il senatore VITALI (Ulivo) osserva che in relazione ai profilati effetti sul mercato sarebbe necessario agire sul piano sanzionatorio per evitare che i soggetti donatari possano procedere ad una vendita dei beni donati senza scontare la relativa IVA.

 

Dopo un intervento del senatore MORGANDO (Ulivo), relativo alla complessità degli effetti nel mercato, il PRESIDENTE rileva che sulla formulazione attuale della proposta 4.0.17 si debba procedere all’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando che si procederà alla disamina della proposta come eventualmente riformulata dal proponente in sede referente presso le Commissioni riunite.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra gli ulteriori emendamenti segnalando per quanto di competenza le proposte 1.0.1 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 4.1000, 4.0.11 (testo 2), 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 al decreto-legge recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

L’emendamento 1.0.1 (testo 2) risulta analogo ad un altro sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del testo del decreto legge, si segnala l’emendamento 2.0.1 (testo 2) occorre acquisire chiarimenti in ordine alla sussistenza di riflessi finanziari connessi alla reviviscenza dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 concernente l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione all’emendamento 5.0.1, occorre acquisire conferma che sul Fondo rotativo delle politiche comunitarie siano disponibili risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell’emendamento, nonché allineare la decorrenza della copertura finanziaria all’orizzonte temporale dell’onere prevedendo la decorrenza dal 2008 del ricorso ai fondi speciali. In relazione agli emendamenti 4.1000, 4.0.11 (testo 2), 5.0.2 e 5.0.3, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Il sottosegretario CASULA formula un avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.0.1 (testo 2), mentre esprime avviso di nulla osta sulla proposta 2.0.1 (testo 2), nonché avviso favorevole sull’emendamento 5.0.1, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che ci sia un allineamento della copertura con decorrenza dell’onere a partire dall’anno 2008.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo), preso atto dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito, fermo restando il rinvio dell’esame della proposta 3.31, illustra dunque una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori, restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.2, 3.14, 3.16, 3.0.1 (limitatamente al secondo periodo), 3.22, 3.23, 3.24, 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, nonché sull’emendamento 1.0.1 (testo 2).

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.4.

Esprime, poi, parere di nulla osta sull’emendamento 2.61 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che nel medesimo sia inserita una clausola di invarianza dei costi del seguente tenore: dopo la parola: "avvalendosi", inserire le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,".

Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 esprime parere di nulla osta nel presupposto, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le deroghe in essi contenute siano motivate da esigenze indifferibili connesse all’attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all’esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall’ordinamento nazionale e da quello comunitario, analogamente a quanto già osservato sull’articolo 2 del testo.

Infine, esprime parere di nulla osta sull’emendamento 5.0.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: "Per gli anni 2008 e 2009", siano sostituite con le seguenti: "Per 4,4 milioni di euro per l’anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009"; dopo la parola: "mediante", inserire la parola: "corrispondente"; dopo la parola "speciale," inserire le seguenti: "dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007," e sostituire la parola "apporre" con la seguente: "apportare".

Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.".

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle ore 16,05.


BILANCIO(5a)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 13 marzo 2007

42a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 6 a su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, segnalando, per quanto di propria competenza, che l’emendamento 4.0.17 (testo 2) è la riformulazione della proposta 4.0.17, sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto comportante maggiori oneri privi di copertura; anche in relazione alla nuova formulazione, occorre tuttavia, ancorché essa preveda una copertura dell’onere, acquisire chiarimenti in ordine alla corretta quantificazione del medesimo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti ulteriori emendamenti.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che era altresì rimasto sospeso l’esame dell’emendamento 3.31, sul quale erano stati richiesti chiarimenti al Governo in ordine alla quantificazione, dà la parola al rappresentante dell’Esecutivo per la formulazione del parere sulle proposte emendative.

 

Il sottosegretario CASULA deposita una nota esplicativa predisposta dall’Agenzia delle entrate nonché una nota del Dipartimento per le politiche fiscali in ordine alla proposta 4.0.17 (testo 2), in base alle quali formula un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, rilevando la necessità che si intervenga, in futuro, in maniera più organica in materia. Al riguardo, riassumendo i contenuti dei documenti depositati, evidenzia un effetto di ampliamento e di esenzione dall’IVA a favore delle imprese operanti nel settore commerciale, con un effetto di minori entrate a carico dell’erario, derivante dalla proposta in questione.

In ordine alla proposta 3.31, deposita una nota del Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche fiscali), in base alla quale viene chiarita la non sussistenza di maggiori oneri connessi alla modifica normativa in materia di imposta per la registrazione delle imprese. In particolare, l’adeguamento della normativa, che scaturisce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ad esito di procedura d’infrazione, ha rilievo sul piano meramente formale e ricognitivo, atteso che gli effetti dell’adeguamento all’ordinamento comunitario, stimati per un importo variabile tra circa 521 e 687 milioni di euro, sono stati già scontati nel quadro della legislazione vigente sul piano amministrativo mediante apposita circolare dell’Agenzia delle entrate emanata sul punto (circolare n. 20/E del 1° giugno 2004). Chiarisce, inoltre, che non potranno essere presentate nuove richieste di rimborso, ormai precluso da un decorso del termine triennale fissato dall’articolo 13, comma 2, del DPR n. 641 del 1972. Rileva che l’insussistenza di nuovi oneri finanziari a carico dell’erario in ragione della disposizione rende ultronea la previsione di una specifica copertura finanziaria e la redazione di un’apposita relazione tecnica. Richiama l’asseverazione da parte della Ragioneria generale dello Stato di tale interpretazione, con l’espressione di parere di nulla osta alla presentazione della proposta come formulata.

 

Il presidente MORANDO osserva come, sul piano metodologico, la posizione della Ragioneria generale dello Stato dovrebbe risultare in apposito atto dalla stessa formulato e depositato presso la Commissione, non risultando a ciò sufficiente che tale posizione sia meramente riferita da altri uffici. Attesi comunque i chiarimenti intervenuti, propone che venga deliberato un parere di nulla osta sull’emendamento in questione, nel presupposto che i relativi effetti, di rilevante entità, risultino già scontati nel quadro della legislazione vigente, ad esito del provvedimento amministrativo dell’Agenzia delle entrate sopra richiamato. Rileva, inoltre, l’esigenza che siano forniti chiarimenti più sistematici sui criteri con i quali viene definito il bilancio a legislazione vigente, in particolare, in ordine al metodo per l’elaborazione del medesimo con riferimento ad obblighi scaturenti dalla giurisprudenza comunitaria.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo), preso atto dei chiarimenti intervenuti, propone dunque di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori e restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 4.0.17 (testo 2). Esprime quindi parere di nulla osta sull’emendamento 3.31, nel presupposto che il bilancio a legislazione vigente già sconti l’onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all’ordinamento comunitario. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.


(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario; in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale; in parte non ostativo)

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra per quanto di competenza gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge n. in titolo, sui quali conferma il parere già espresso in occasione dell’esame dei medesimi per il parere alle Commissioni di merito per quelli di identico contenuto. In relazione, invece, a quelli ulteriormente presentati, segnala che gli emendamenti 1.503 e 1.504 sono identici all’emendamento 1.133 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 1.506, 1.507 e 1.508 sono identici all’emendamento 1.172 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 1.509, 1.510 e 1.511 sono uguali alla proposta 1.203 sul quale è stato espresso un parere di contrarietà senza il richiamo alla citata norma costituzionale. L’emendamento 1.512 appare comportare maggiori oneri in quanto sembra prorogare benefici fiscali scaduti nel dicembre 2006. L’emendamento 1.0.20 è identico alla proposta 1.0.1 (testo 2) sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. L’emendamento 2.0.20 è analogo al 2.0.2 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rileva, poi, che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti sul bilancio dello Stato della proposta emendativa 3.500, che rivede i parametri per l’accesso ai benefici di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’emendamento 3.0.500, che estende il regime di esenzione di natura fiscale ai negozi di cui all’articolo 128 del TULD, sembra comportare maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Gli emendamenti 3.0.501 e 3.0.502 sembrano comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Segnala, inoltre, che sull’emendamento 4.0.170 (testo 2) - analogo, ma privo di copertura, al 4.0.17 (testo 2) - presentato alle Commissioni di merito, la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto comportante maggiori oneri privi di copertura. In relazione all’emendamento 5.0.502, segnala che viene utilizzata a fini di rinnovo della contrattazione collettiva una cospicua cifra del Fondo speciale relativo al Ministero degli Affari esteri, per il quale è necessario rimanga la copertura finalizzata all’adempimento di obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità di Stato, articolo 11-ter, comma 1, lettera a). Inoltre, in base alla verifica delle finalizzazioni connesse a tale Fondo speciale, risultano essere disponibili, per il triennio richiamato, cifre inferiori a quelle previste dalla proposta emendativi in questione. Rileva, infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.503 e 1.504 nonché sugli emendamenti 1.506, 1.507 e 1.508, mentre esprime una posizione di contrarietà, senza il richiamo alla citata norma costituzionale, sulle proposte 1.509, 1.510 e 1.511. In ordine all’emendamento 1.512, chiarisce che il citato regolamento CE concerne l’applicazione degli articoli 86 e 87 del Trattato in materia di aiuti di Stato, con riferimento agli incentivi per l’assunzione dei disabili, per i quali è stata già prevista, ai sensi dell’articolo 63 della legge n. 289 del 2002, una specifica procedura che implica la presentazione di una domanda e l’esplicito assenso al riguardo da parte dell’amministrazione finanziaria. Ne consegue che la disposizione non determina maggiori oneri, anche alla luce delle modalità di concessione, non automatica, del beneficio, per cui esprime una posizione favorevole. Formula un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.20, nonché sulla proposta 2.0.20.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) rileva la non identicità della proposta 2.0.20 rispetto all’emendamento 2.0.2, già presentato presso le Commissioni di merito, atteso che è stato inserito un comma aggiuntivo che prevede l’invarianza finanziaria della proposta. Evidenzia, inoltre, che l’Istituto del registro in questione risulta già previsto dalla normativa vigente, per cui non sussistono ragioni per l’espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) rileva che la proposta era stata già approfondita in sede di esame degli emendamenti presentati alle Commissioni di merito, per cui la tenuta di un nuovo registro non risultava prevista già a legislazione vigente.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) ricorda, in primo luogo, che l’emendamento è frutto di un ordine del giorno già approvato dal Senato ed è volto all’attuazione di un Trattato internazionale concernente la conservazione delle sostanze fitogenetiche. Rileva, al riguardo, l’esistenza di un registro per l’iscrizione delle sementi, per le quali non sarebbe altrimenti possibile la commercializzazione, evidenziando che in tale quadro lo specifico registro inerente alle varietà a rischio di estinzione risulterebbe una mera appendice dell’istituto già in vigore. In relazione alla prevista gratuità per l’iscrizione, sottolinea che ciò non comporterebbe alcun appesantimento burocratico relativamente alla gestione. Dopo aver evidenziato di aver riformulato la proposta con la previsione di una specifica clausola d’invarianza, preannuncia comunque la presentazione di un altro emendamento recante una copertura finanziaria.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver rilevato che tale ulteriore riformulazione non risulta ancora acquisita dalla Commissione, in merito alla proposta in esame evidenzia che, stante l’attuazione di un Trattato internazionale, vi è un apposito Fondo per la copertura degli obblighi connessi ai trattati medesimi, al quale è dato attingere a fini di copertura. Rileva, inoltre, che l’invarianza della disposizione potrebbe essere sostenuta solo ove il registro esistesse già in ogni sua parte, mentre l’articolazione del medesimo quale appendice di una struttura già esistente non consente di affermare la suddetta invarianza. Rileva, dunque, che sulla scorta di quanto già espresso su analoga proposta presentata alle Commissioni di merito, non possa che formularsi un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, fatta salva una futura riformulazione dell’emendamento, sulla quale la Commissione tornerebbe ad esprimersi.

 

Il sottosegretario CASULA prosegue dunque nell’espressione del parere dell’Esecutivo, formulando una posizione di nulla osta sulla proposta 3.500, volta a correggere un errore materiale contenuto nella tabella 3 della legge finanziaria, allegando al riguardo una relazione del Governo ove si esplicita che effetti negativi deriverebbero dalla mancata adozione di tale correzione formale. Esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.500, 3.0.501, 3.0.502, 5.0.502 nonché 4.0.170 (testo 2).

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo), preso atto dei chiarimenti intervenuti e del dibattito, propone dunque di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1, parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.122, 1.123, 1.124, 1.162, 1.173, 1.180, 1.182, 1.188, 1.195, 1.201, 1.217, 1.202, 1.203, 1.509, 1.510, 1.511, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.58, 1.66, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.121, 1.133, 1.503, 1.504, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.144, 1.150, 1.153, 1.154, 1.156, 1.160, 1.161, 1.170, 1.171, 1.172, 1.506, 1.507, 1.508, 1.205 e 1.0.20.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.0.20.

Esprime, poi, parere di nulla osta sull’emendamento 2.61 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che nel medesimo sia inserita una clausola di invarianza dei costi del seguente tenore: dopo la parola: "avvalendosi", inserire le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,".

Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 esprime parere di nulla osta nel presupposto, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le deroghe in essi contenute siano motivate da esigenze indifferibili connesse all’attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all’esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall’ordinamento nazionale e da quello comunitario, analogamente a quanto già osservato sull’articolo 2 del testo.

 

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1 (limitatamente al secondo periodo), 3.22, 3.23, 3.24, 3.0.500, 3.0.501 e 3.0.502.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.4.

Esprime quindi parere di nulla osta sull’emendamento 3.31, nel presupposto, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il bilancio a legislazione vigente già sconti l’onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all’ordinamento comunitario.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16, nonché sull’emendamento 4.0.170 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 5.0.502, mentre il parere è di nulla osta sull’emendamento 5.0.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: "Per gli anni 2008 e 2009", siano sostituite con le seguenti: "Per 4,4 milioni di euro per l’anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009"; dopo la parola: "mediante", inserire la parola: "corrispondente"; dopo la parola "speciale," inserire le seguenti: "dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007," e sostituire la parola "apporre" con la seguente: "apportare". Esprime quindi parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.


BILANCIO(5a)

Sottocommissione per i pareri

 

mercoledì 14 marzo 2007

43a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra l'ulteriore emendamento 2.0.20 (testo 2), presentato in Assemblea. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire un chiarimento in merito all'istituzione Registro nazionale di cui al comma 1 della proposta in esame, al fine di specificare se esso si avvalga delle risorse umane e strumentali previste dalla legge n. 101 del 2004 in relazione alla banca dati istituita presso il Ministero dell'ambiente per la classificazione e la catalogazione delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare. In ogni caso, per quanto concerne i profili di copertura, occorre specificare se l'attuazione degli oneri recati dal comma 1 (istituzione del Registro nazionale) sia configurabile in termini di autorizzazione di spesa o di previsione di spesa. In tal ultimo caso si renderebbe necessario acquisire una quantificazione degli oneri.

 

Il sottosegretario CASULA deposita una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole che conferma la prospettazione dei presentatori della proposta emendativi, secondo i quali il registro risulta già esistente e la proposta tenderebbe ad una mera implementazione del medesimo. Gli oneri previsti per il relativo funzionamento riguardano spese di tipo informatico e le somme indicate risultano disponibili nel relativo capitolo di bilancio. Formula, dunque, un parere favorevole in ordine alla proposta.

 

Il senatore FERRARA (FI)sottolinea la mancanza di una bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla nota esplicativa depositata, per cui residuano profili problematici, sebbene l’importo indicato nella copertura assuma una limitata rilevanza. In relazione al parere già espresso dalla Sottocommissione nella seduta di ieri, si sofferma sulla proposta emendativa del Governo 3.31, rilevando che l’affermato valore meramente ricognitivo non giustificherebbe l’adozione di un’apposita norma. Dopo aver evidenziato l’importo assai elevato connesso al recepimento della giurisprudenza comunitaria, sottolinea la rilevanza della questione rispetto alla quale la norma sembra avere piuttosto natura novativa.

 

Il presidente MORANDO, in relazione all’intervento del senatore Ferrara, ricorda che sull’emendamento 3.31 la Commissione ha formulato un parere di nulla osta con la specifica previsione di un presupposto in ordine alla natura di adeguamento meramente formale della proposta. Precisa poi che il documento depositato dal Governo in relazione all’emendamento 2.0.20 (testo 2) non integra una relazione tecnica in senso formale, in quanto non risulta vidimata dal Ragioniere generale dello Stato, rileva tuttavia che la nota fornisce elementi di chiarificazione rispetto all’istituzione del registro quale mera implementazione della struttura esistente. Fa inoltre presente che la formulazione della copertura finanziaria dell’emendamento di cui al comma 9 dovrebbe essere più correttamente rivista nel senso di prevedere un’autorizzazione di spesa dell’onere stimato e previsto in termini di tetto di spesa.

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo), preso atto dei chiarimenti intervenuti, propone dunque di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 2.0.20 (testo 2) trasmesso dall’Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 9, venga premesso il seguente periodo: "Per il funzionamento del Registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall’anno 2007." e che le parole: "dall’attuazione del comma 1, valutato in" vengano sostituite dalle altre: "pari a".".

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 6 marzo 2007

9a Seduta

Presidenza del Presidente

LIVI BACCI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

 

 

alle Commissioni 1a e 6a riunite:

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali: parere favorevole;


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

giovedì 1 marzo 2007

4a Seduta

Presidenza del Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 

alle Commissioni 1a e 6a riunite:

 

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere favorevole con osservazioni)


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

martedì 13 marzo 2007

6a Seduta

Presidenza del Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 

alle Commissioni 1a e 6a riunite:

 

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali: parere su emendamenti. Parere in parte contrario, in parte favorevole, in parte non ostativo.




COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

giovedì 22 febbraio 2007

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Esame e rinvio)

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene lamentando l’assenza del rappresentante del Governo, la quale costituisce, a suo avviso, una circostanza particolarmente grave attese le condizioni politiche generali. Anche in riferimento al rilievo del provvedimento, tale assenza si qualifica per una sostanziale scorrettezza nei confronti delle Commissioni.

 

Il presidente BENVENUTO assicura che si farà carico di rappresentare i rilievi esposti al Governo. Tuttavia puntualizza che l’assenza del rappresentante del Governo non costituisce un elemento ostativo all’esame del provvedimento.

 

Interviene nuovamente il senatore EUFEMI (UDC), il quale ribadisce le opinioni precedentemente espresse, rimarcando altresì la condotta costruttiva dei Gruppi di opposizione.

 

Il senatore PASTORE (FI) condivide i rilievi formulati dal senatore Eufemi. Considerata l’irritualità di un decreto-legge che dispone l’attuazione di obblighi comunitari, a suo avviso, è ancora più importante la presenza del rappresentante del Governo che, tra l’altro, dovrebbe informare le Commissioni riunite circa i possibili esiti delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia. Infatti, in passato (per esempio a proposito dell’IRAP) le procedure di infrazione non si sono tradotte in condanne della Corte di giustizia.

 

Il presidente BENVENUTO ribadisce, d’intesa con il senatore Bianco, presidente della 1a Commissione, l’impegno a informare il Governo di tali osservazioni.

 

A giudizio del senatore CURTO (AN), il Governo, nella conduzione del rapporto politico con le Camere, dovrebbe sempre assumere una linea volta a favorire un dialogo costruttivo con le forze parlamentari, segnatamente con l’opposizione. Prende atto, tuttavia, del fatto che l’Esecutivo assume una condotta nettamente contraria a tale principio, come accaduto nella seduta dell’Assemblea di ieri, oltre che nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1299. Pertanto, ove il Governo seguitasse in tale atteggiamento, esemplificato dall’assenza del Sottosegretario, l’oratore annuncia che la propria parte politica assumerà tutte le strategie consentite per contrastare tale linea di condotta.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), relatore sugli aspetti di competenza della 6a Commissione, osserva che il comma 1 dell’articolo 1 dà attuazione alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002 (Decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico C 27/99). Con tale provvedimento, la Commissione europea aveva riconosciuto come aiuto di Stato - ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE - l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito (ex IRPEG, ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (cosiddette ex municipalizzate).

Per effetto di tale disposizione, prosegue il relatore, è attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi - calcolati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della menzionata decisione della Commissione - in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito.

Il comma 2 dell’articolo 1 autorizza tale Agenzia a liquidare gli importi (ovvero le imposte con i relativi interessi) da restituire all’Amministrazione finanziaria. La liquidazione avverrà sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie delle esenzioni fiscali accordate. Si prevede altresì, sottolinea il relatore, che, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte delle società beneficiarie, l’Agenzia delle Entrate liquidi le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. La disposizione in commento disciplina analiticamente la procedura di recupero degli aiuti concessi nonché le norme e gli istituti applicabili, escludendo comunque l’irrogazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria connesse alle procedure da essa disciplinate. Sono dettate altresì disposizioni sulla risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla restituzione degli aiuti.

Dopo avere ricordato che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, gli interessi delle somme da restituire all’Agenzia delle Entrate sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794 del 2004, il relatore si sofferma sul comma successivo dello stesso articolato, il quale stabilisce che, conformemente alla disciplina comunitaria applicabile nonché alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE, gli aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis costituiscono deroghe al divieto di aiuti di Stato previsto dall’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Tale previsione, tuttavia, non si applica ai settori disciplinati da speciali norme comunitarie sugli aiuti di Stato vigenti nel periodo di riferimento.

Dà quindi sinteticamente conto dei contenuti delle disposizioni recate dai commi da 5 a 11 dell’articolo 1.

Per quanto concerne l’articolo 3, il relatore fa presente che il comma 1 abroga l’articolo 2450 del codice civile, il quale prevede che lo Stato o gli enti pubblici, anche in mancanza di una partecipazione azionaria, possano nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti il consiglio di sorveglianza di una società per azioni. Peraltro, rimarca che tale disposizione risulta attualmente priva di concreta attuazione nel sistema societario; per di più essa appare in contrasto con la normativa comunitaria, atteso che attribuisce a soggetti pubblici la possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neanche soci. Per effetto dell’abrogazione, si recepisce l’indicazione della Commissione europea, che aveva avviato una procedura d’infrazione (2006/2104), costituendo in mora lo Stato italiano per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato CE sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.

Il relatore commenta poi sinteticamente i contenuti dei commi 2 e 3, i quali sono finalizzati a recepire le indicazioni fornite dalla Commissione europea in merito alla corretta trasposizione della direttiva 2003/49/CE (Direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi: cosiddetta direttiva interessi e royalties). Precisa infatti che la Commissione europea aveva avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica italiana (procedura 2006/4136), ritenendo che la scelta operata con il decreto legislativo n. 143 del 2005, che limitava l’applicazione delle norme comunitarie soltanto agli interessi e ai canoni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004, avesse ridotto l’ambito applicativo di tali disposizioni e fosse sproporzionata rispetto alla finalità di prevenire eventuali abusi. Pertanto il citato comma 2 dell’articolo 3 interviene sulla disposizione di diritto interno al fine di adeguarla alle norme di rango comunitario.

Dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del comma 3, il relatore osserva che, per effetto delle novelle apportate, sono esentati da ritenute alla fonte i pagamenti di interessi e canoni effettuati da società italiane a consociate comunitarie, anche se maturati anteriormente al 1° gennaio 2004.

Soffermatosi sinteticamente sulle previsioni contenute nei commi da 4 a 7 dell’articolo 3, passa infine in rassegna la disposizione recata dal primo comma dell’articolo 4, che abroga il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/33/CE, in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale disposizione risulta in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, dal momento che pone una deroga al divieto di sponsorizzazione degli eventi e delle attività praticate nell’ambito degli stessi, quando tali eventi o attività si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato italiano. Tale misura muove dalla necessità di uniformarsi ai rilievi espressi dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione n. 2006/2022 e, da ultimo, con il ricorso in data 6 dicembre 2006 alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-483/06).

 

Il presidente BENVENUTO, nel riepilogare al sottosegretario Grandi i rilievi espressi in precedenza, precisa che la mancata presenza del Governo all’inizio della seduta è da imputarsi a un mero disguido materiale.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo) si sofferma sull’articolo 2, tendente a semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per il 2007 per la promozione della candidatura di Milano per l’Esposizione universale del 2015.

Dà conto anche dell’articolo 4, comma 2, attraverso il quale si corrisponde all’esigenza di armonizzare le modalità in base alle quali gli Stati membri disciplinano l’accesso e l’interconnessione degli operatori alle reti di comunicazione elettronica. In particolare, esso modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), poiché la Commissione europea, dopo l’apertura della procedura d’infrazione 2005/2083, non ha ritenuto sufficiente una circolare interpretativa del Ministero delle comunicazioni e ha imposto di provvedere entro il termine di ottobre 2006.

Il successivo comma 3 dell’articolo 4 rimuove il divieto, previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, per le aziende che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali o degli impianti infrastrutturali, di esercitare alcuna attività nel settore dei servizi post-contatore in quello specifico territorio, a eccezione della vendita di elettricità e di illuminazione pubblica. Il comma 4, invece, estende la protezione del diritto d’autore delle opere del disegno industriale, per corrispondere all’esigenza di armonizzare pienamente l’ordinamento italiano con la normativa comunitaria.

Infine, ricorda che l’articolo 5 modifica il testo unico delle disposizioni sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea con due procedure di infrazione. In particolare, si limita ai soggiorni di durata superiore a tre mesi l’obbligo di richiesta del permesso di soggiorno, prevedendo per i soggiorni più brevi una dichiarazione di presenza. Conseguentemente, per quegli stessi soggiorni, si elimina l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’ospitalità dello straniero, fermo l’obbligo di comunicare la cessione della proprietà o il godimento o l’uso a qualunque titolo di un fabbricato per un tempo superiore a un mese.

 

Il presidente BENVENUTO nel ringraziare i relatori per la completezza e la chiarezza dell’esposizione compiuta, propone, d’intesa con il presidente Bianco, che le Commissioni riunite procedano, in sede di Ufficio di Presidenza, all’audizione dell’ANCI, atteso che il decreto-legge affronta alcune questioni di sicuro interesse per gli enti locali. Successivamente, esaurita la discussione generale nella giornata di mercoledì 28, propone di fissare per giovedì 1° marzo il termine per la presentazione degli emendamenti. In proposito, auspica che le Commissioni riunite svolgano un ampio e approfondito dibattito nell’esame del provvedimento e, in particolare, delle eventuali proposte emendative, ove dovesse emergere la necessità di apportare interventi correttivi al provvedimento, anche in considerazione della circostanza che il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura al Senato.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) sottolinea che la relazione tecnica di accompagnamento non contiene una precisa quantificazione degli effetti finanziari prodotti dal provvedimento, in particolare per quel che concerne le stime sull’incremento del gettito. Pertanto, ritiene che le Commissioni riunite debbano acquisire tali elementi da parte del Governo, in via assolutamente preliminare rispetto allo svolgimento delle audizioni. Ciò al fine di consentire un esame più completo e approfondito del decreto-legge. Suggerisce quindi di prevedere l’audizione anche del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il senatore CURTO (AN) concorda con la proposta del senatore Eufemi, e rileva che l’acquisizione di precisi elementi informativi in merito all’impatto finanziario del decreto-legge si prospetti come una precondizione nell’ottica di valorizzare i contributi dei soggetti auditi.

 

Il presidente BIANCO (Ulivo) giudica condivisibile la proposta di ascoltare anche l’Agenzia delle Entrate.

 

Interviene nuovamente il senatore CURTO (AN) per ribadire la proposta testé formulata, sottolineando che la limitazione dei tempi dell’esame parlamentare è solo una conseguenza della scelta compiuta dal Governo di inserire le disposizioni di adempimento di obblighi comunitari nell’ambito di un decreto-legge.

 

Dopo gli interventi dei senatori BARBOLINI (Ulivo) ed EUFEMI (UDC) su una valutazione di massima delle stime delle maggiori entrate connesse alle disposizioni del decreto-legge, il presidente BENVENUTO fa presente che l’accertamento di tali profili non risulta in alcun modo pregiudiziale rispetto allo svolgimento delle audizioni proposte, e che il Governo potrà, in fase di replica, fornire le informazioni richieste.

 

Il senatore SAPORITO (AN) condivide la richiesta del senatore Curto e sottolinea l’opportunità di una puntuale verifica della copertura finanziaria del provvedimento in esame.

 

Il presidente BENVENUTO, dopo aver precisato che la 1a Commissione si è già pronunciata positivamente sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ai fini della procedibilità dell’esame del decreto-legge, ribadisce che sia il Governo in fase di replica che il parere della Commissione bilancio potranno fornire le indicazioni richieste. Invita pertanto ad attenersi al merito della discussione procedurale.

 

Interviene ancora il senatore EUFEMI (UDC), per rilevare che non sussiste alcuna invasione nella sfera di attribuzioni di altre Commissioni, dal momento che la questione da lui sollevata attiene al merito dell’esame. Peraltro, giudicando condivisibile l’esigenza rappresentata dal presidente Benvenuto di svolgere un ampio dibattito nella fase degli emendamenti, ritiene che ciò sia possibile unicamente mediante l’acquisizione di dati certi sugli effetti di gettito considerati, da compiere anteriormente alle audizioni.

 

Il senatore PASTORE (FI) osserva che il recupero di entrate derivante dall’abrogazione di alcune agevolazioni fiscali giudicate illegittime dalla Commissione europea dovrebbe essere quantificato con precisione, in modo da individuare il carico fiscale che si determina sui contribuenti e le conseguenze finanziarie per gli enti locali interessati; inoltre, il Governo dovrebbe fornire indicazioni sulla destinazione delle maggiori entrate.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) sottolinea che l’indeterminatezza dell’onere per i cittadini non costituisce un motivo di insufficiente copertura finanziaria: semmai può essere considerato ai fini della valutazione politica.

 

Il senatore CURTO (AN) interviene nuovamente per precisare l’appropriatezza dei rilievi dell’opposizione sul merito del decreto-legge, ritenendo peraltro il provvedimento incompleto in quanto privo di un elemento essenziale ai fini del suo esame.

 

Il sottosegretario GRANDI dichiara la disponibilità del Governo a fornire ulteriori e più precisi ragguagli sugli effetti finanziari del provvedimento.

 

Il presidente BENVENUTO, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito, propone che l’audizione dell’ANCI e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate venga svolta nella seduta di mercoledì 28 febbraio a partire dalle ore 12. Propone altresì che la discussione sulle linee generali abbia inizio alle ore 14,30 dello stesso giorno per poi proseguire e concludersi nella seduta da convocare alle ore 14,30 di giovedì 1° marzo, fissando infine il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 13 di venerdì 2 marzo.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.


COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

giovedì 1 marzo 2007

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che il sottosegretario Grandi ha consegnato un documento di integrazione sugli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1329 in risposta ai rilievi formulati nella precedente seduta.

 

Il senatore PASTORE (FI) interviene su questioni di metodo, che investono tuttavia anche il contenuto del provvedimento: osserva, infatti, che per una volta ancora, dopo un precedente analogo, si ricorre al decreto-legge con la motivazione di dover corrispondere a obblighi comunitari. Se il presupposto è fondato, la necessità di adempiere quegli obblighi, lo strumento legislativo appropriato, è la legge annuale comunitaria, che tra l’altro di recente, anche al Senato, è stata affidata in sede referente a una commissione con competenza apposita. Il disegno di legge di conversione, invece, non può essere assegnato, secondo il Regolamento, a quella commissione, non in sede referente, alterandosi così l’ordine normale delle competenze in materia comunitaria.

D’altra parte, egli ritiene che l’articolo 1 del decreto-legge sia effettivamente necessario in ragione di una pronuncia comunitaria di condanna già adottata e dell’impatto, finanziario e istituzionale, nell’ordinamento interno.

A sua volta, l’articolo 2 dimostra elementi di necessità e urgenza ma per ragioni diverse da obblighi comunitari.

Invece, gli altri articoli del decreto solo in via indiretta, preventiva e non necessariamente fondata, possono essere riferiti a obblighi cogenti e attuali derivanti dall’ordinamento europeo: perciò sarebbe preferibile una riflessione ponderata sulle modalità congrue, non in procedure di conversione di decreti-legge, circa il mezzo appropriato per risolvere le questioni sottese a quegli articoli. Osserva, in proposito, che non sempre una procedura in sede europea determina la necessità di adattare subito l’ordinamento interno, come ben dimostra il caso dell’IRAP.

Ritiene, pertanto, che il Governo debba motivare specificamente, dinanzi alle Commissioni riunite, con un intervento del Ministro per le politiche europee, l’effettiva necessità del decreto al fine di adempiere obblighi comunitari: sarebbe grave, infatti, un uso strumentale del decreto-legge, per introdurre nell’ordinamento elementi normativi nuovi, non sufficientemente approfonditi, con il pretesto di corrispondere a impegni sovranazionali.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) condivide le preoccupazioni del senatore Pastore richiamando l’esigenza di una maggiore attenzione del Governo sulle modalità con le quali lo Stato italiano provvede a conformarsi agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Infatti, l'oratore ritiene che, in via di principio, le disposizioni di adempimento agli obblighi comunitari debbano essere valutate in sede di esame del disegno di legge comunitaria, costituendo quest'ultimo uno strumento volto a potenziare le prerogative delle Camere nelle fasi di formazione della legislazione comunitaria. Di conseguenza, giudica particolarmente criticabile la scelta operata dal Governo di collocare tali disposizioni nell'ambito di un decreto-legge, analogamente peraltro a quanto accaduto con le norme di recepimento del cosiddetto accordo di Basilea 2. A suo avviso, tale circostanza integra una sostanziale violazione dell'ordinario assetto delle competenze per materia tra le Commissioni parlamentari e un affievolimento della legge "La Pergola", atteso che la 14a Commissione non può esaminare in sede referente tali provvedimenti. Peraltro, il decreto-legge, prosegue l'oratore, denota una eccessiva eterogeneità nei suoi contenuti normativi, in modo da comprimere i tempi dell'esame parlamentare su disposizioni che appaiono meritevoli di un vaglio molto più approfondito. In ogni caso, ritiene preliminare all'esame nel merito del provvedimento l'acquisizione dei pareri, rispettivamente, della 14a Commissione sugli aspetti di rilievo comunitario, e della 5a Commissione sui profili di copertura finanziaria. Richiama inoltre alcuni elementi di perplessità emersi durante le audizioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'ANCI, in particolare per quel che riguarda le stime relative al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, anche in considerazione dell'esclusione dei contributi rientranti nell'ambito di applicabilità della regola de minimis.

 

Il presidente BENVENUTO giudica le osservazioni svolte dai senatori Pastori ed Eufemi meritevoli di attenzione, anche se sottolinea come le questioni sollevate non siano idonee ad incidere sull’organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite. In particolare, l’espressione del parere da parte della 14a Commissione consente di valutare gli aspetti specifici della compatibilità delle norme rispetto alla disciplina comunitaria.

Per quanto riguarda il giudizio sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge, rammenta che la 1a Commissione si è già pronunciata in senso favorevole alla sussistenza di essi. Peraltro, ritiene che la sede istituzionale nella quale si debba procedere all’esame delle questioni sollevate dal senatore Pastore, ove riproposte, sia rappresentata dall’Assemblea.

Dopo aver avvertito che secondo il calendario dei lavori dell’Assemblea la votazione finale sul disegno di legge di conversione dovrà aver luogo entro il 17 marzo 2007, il Presidente assicura che la Presidenza sottoporrà al Ministro per le politiche europee l’esigenza di una sua partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite nel corso delle sedute della prossima settimana.

Il senatore BIANCO (Ulivo), presidente della 1a Commissione, condivide l’opportunità di prevedere l’intervento del Ministro per le politiche europee.

 

Il presidente BENVENUTO dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) si sofferma sull’articolo 5 del decreto-legge, recante norme in materia di immigrazione, criticando il comportamento del Governo, volto a giustificare l’introduzione di nuove norme nell’ordinamento giuridico richiamandosi alla pretesa necessità di conformare la normativa nazionale al diritto comunitario, in materia di soggiorno di breve durata, sul territorio nazionale, dei cittadini di Paesi terzi. Il metodo utilizzato appare poi particolarmente censurabile, dal momento che, con la finalità di introdurre nel diritto interno disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2006/2126, si apportano modifiche al Testo unico sulla disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Infatti, sotto il profilo della tecnica legislativa, l’oratore ritiene più corretto evitare il ricorso allo strumento del decreto-legge al fine di eliminare un presunto contrasto tra norme nazionali e diritto comunitario.

Dopo aver riepilogato i contenuti dell’articolo 5, rileva che le osservazioni contenute nella relazione illustrativa non sono assolutamente fondate, in merito alla presunta difformità delle norme di diritto interno rispetto alle norme dell’Unione europea. Al contrario la soluzione adottata si correla ad una politica in materia di immigrazione assolutamente non condivisibile, volta, a suo parere, a favorire una eccessiva dilatazione dei requisiti previsti per la permanenza di breve durata degli stranieri sul territorio italiano. Evidenzia altresì che tra le disposizioni introdotte con l’articolo 5 del decreto-legge e la comunicazione della Commissione europea, con la quale lo Stato italiano è stato costituito in mora, non sussiste alcun rapporto di consequenzialità logico-giuridica. Infatti, l’oratore richiama l’articolo 5 della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen, il quale prevede che per un soggiorno non superiore a tre mesi, l’ingresso nel territorio degli Stati contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi una serie di requisiti elencati alle lettere da a) ad e) della disposizione medesima. In aggiunta, la lettera di costituzione in mora, senza implicare di per sé un giudizio di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, si colloca soltanto in una fase precontenziosa, limitandosi a invitare il Governo italiano a trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione europea. Di tali profili non sembra che il Governo abbia tenuto conto nella redazione del testo normativo dell’articolo 5.

Sulla base di tali osservazioni, emergono a suo giudizio profili di incostituzionalità del predetto articolato, tanto per la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza quanto per l’assenza di una incompatibilità accertata tra le norme comunitarie e quelle di diritto interno. Ricorda inoltre come un emendamento riferito al decreto-legge n. 297 del 2006, dichiarato inammissibile nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, fosse volto a introdurre una serie di disposizioni di tenore analogo a quelle criticate.

Sottolinea quindi che l’intervento normativo attuato dal Governo è volto in modo surrettizio a praticare una politica in materia di immigrazione assolutamente discutibile, dal momento che non soltanto i presupposti ideologici sono infondati, ma anche perché essa finisce con il determinare, come ricaduta applicativa, una situazione di pericolo per l’ordine pubblico oltre che di allarme sociale. Il perseguimento di tale strategia investe la responsabilità politica del Governo e preannuncia che la propria parte politica utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari per opporsi a tale indirizzo.

In conclusione, nell’ambito della contrarietà della propria parte politica all’approvazione dell’articolo 5, preannuncia la presentazione di numerosi emendamenti volti a sopprimere tale disposizione, al fine di espungerla dal decreto-legge.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) rileva la genericità delle osservazioni contenute nel documento consegnato dal sottosegretario Grandi rispetto alle osservazioni da lui svolte nella precedente seduta, rimanendo sostanzialmente impregiudicata la questione della precisa determinazione degli effetti finanziari delle operazioni di recupero delle somme non versate da parte delle aziende ex municipalizzate. Nonostante il documento del Sottosegretario quantifichi gli oneri derivante dall'applicazioni di disposizioni dell'articolo 3 e valuti tali oneri coperti dalle entrate derivanti dal recupero degli aiuti concessi dallo Stato, formula una serie di osservazioni, citando analiticamente la nota di lettura del Servizio del bilancio, relative alla circostanza che la relazione tecnica non fornisce una stima né del numero di aziende coinvolte né le tipologie di soggetti che rientrano o meno nella categoria cosiddetta del de minimis. Del resto, anche l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI non sembra aver sciolto tale perplessità. Il rischio effettivo, prosegue l'oratore, è quello di sovrastimare le entrate derivanti dall'azione di recupero e, al contempo, di non considerare gli effetti indiretti sulla finanza pubblica poiché, come è a tutti chiaro, il carattere pubblico delle aziende coinvolte chiama in causa direttamente gli enti locali. In generale, ritiene che le disposizioni recate dal decreto-legge pongano il problema di coordinare tali misure con i principi recati dal disegno di legge governativo sui servizi pubblici locali. Nel riepilogare gli obiettivi fondamentali di tale disegno di legge governativo, orientato per lo più a ampliare la concorrenza tra soggetti privati nel settore dei servizi pubblici locali, l'oratore si sofferma criticamente sulle disposizioni concernenti l'attività delle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto: la legge 23 agosto 2004, n. 239, aveva introdotto il divieto per le grandi aziende operanti in tali settori di esercitare attività nei servizi cosiddetti di "post-contatore" - e cioè installazione e manutenzione degli apparecchi -, allo scopo di tutelare le microimprese e le categorie artigianali che effettuano tale servizio. L'abrogazione di tale disposizione, non solo rischia di conclamare un vantaggio sistematico delle grandi imprese, ma mette in grave difficoltà tutto un comparto produttivo nel quale operano circa 121.000 microaziende e imprese artigiane, anche con eventuali e pesanti riflessi dal punto di vista occupazionale. Dopo aver ricordato la sostanziale inerzia del Governo rispetto alle prese di posizione dell'Unione europea sul punto, rileva che il richiamo al principio della libera concorrenza, pur legittimo da parte delle autorità comunitarie, non crea un'effettiva liberalizzazione del comparto, ma favorisce sostanzialmente le grandi aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Infatti, a suo parere, l'indirizzo comunitario sarebbe accettabile solo se in Italia vi fossero effettive condizioni di concorrenza: tutto ciò considerato, la norma abrogata sembra maggiormente rispondente alle esigenze dello specifico comparto. Si riserva, infine, di affrontare altre questioni in sede di esame degli emendamenti auspicando un chiarimento definitivo del Governo sulla portata dell'articolo 1, nonché sulle disposizioni concernenti il diritto di autore.

 

A giudizio del senatore BONADONNA (RC-SE) le osservazioni svolte dal senatore Eufemi pongono opportunamente l'accento sull'effettivo impatto della misura recata dall'articolo 4, comma 3, laddove l'invocazione del principio di libera concorrenza appare debole e confusa, soprattutto se raffrontata alla sostanziale posizione di vantaggio offerta alle grandi aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, cui finora era preclusa l'attività dei servizi cosiddetti "post-contatore". Come accade in altri settori, ancorare la legislazione alla tutela della libera concorrenza, declinata come tutela dei diritti del consumatore, da un canto rischia di non apportare modifiche sostanziali ai costi dei servizi e dall'altro, come nel caso specifico, sembra paradossalmente favorire gli operatori economici più forti. Ritiene opportuno quindi evitare che le microimprese e le imprese artigiane operanti in tale settore siano messe in difficoltà. Dopo aver sottolineato l'opportunità di approfondire gli aspetti concernenti l'applicazione dell'articolo 5, della cui necessità ed urgenza non nutre dubbi, conclude il proprio intervento richiamando il valore politico delle misure in materia di servizi pubblici locali: a suo parere, più che favorire l’attività di soggetti privati occorrerebbe privilegiare il soggetto pubblico, al fine di far prevalere i diritti dei cittadini a fruire di determinati servizi, gestiti in maniera economicamente efficiente, abbandonando l'illusione che l’unico criterio possa essere quello di valutare i costi rispetto ai ricavi.

 

Il senatore VENTUCCI (FI) condivide le preoccupazioni del senatore Franco Paolo in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 5, rilevando come l'acquiescenza alle decisioni maturate in sede comunitaria mostra con sufficiente chiarezza la debolezza dell'Italia rispetto agli interessi degli Stati membri più importanti. Le modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, non sembrano tenere affatto conto della circostanza che l'Italia per gran parte dei suoi confini è una frontiera dell'Unione. Tali rilievi possono essere fatti anche per il settore specifico dei controlli doganali.

L'oratore svolge poi riflessioni critiche in relazione ai contenuti dell'articolo 1, richiamando tra l'altro l'inerzia delle autorità italiane rispetto ad una problematica risalente nel tempo. Più in generale, sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di affrontare la tematica molto delicata della gestione delle aziende pubbliche speciali.

 

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la 1a Commissione, conviene sull’opportunità di ascoltare il Ministro per le politiche europee in merito all’effettiva "necessità comunitaria" delle diverse misure contenute nel decreto-legge: osserva, peraltro, che in alcuni casi si tratta di dare una veste normativa appropriata a provvedimenti già adottati a suo tempo da Governi di altra tendenza, come nel caso dell’articolo 4, comma 2. Quanto all’articolo 5, egli ne ricava una lettura non particolarmente impegnativa in tema di disciplina dell’immigrazione, come invece sembra ritenere il senatore Paolo Franco: si tratta infatti, a suo avviso, solo di adeguare un procedimento amministrativo. Dopo aver acquisito le indicazioni del Ministro per le politiche europee, ritiene che si possa pervenire a conclusioni più mature.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), relatore per la 6a Commissione, condivide l'opportunità di un intervento chiarificatore del Ministro per le politiche europee, rimarcando tuttavia come permangano ancora incertezze sulla effettiva portata delle disposizioni recate dall'articolo 1. A suo parere, peraltro, l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI ha consentito di valutare alcune indicazioni, sulle quali si riserva di decidere. In merito all'abrogazione del divieto per le grandi imprese dell'energia elettrica e del gas naturale di esercitare attività nel settore dei servizi "post-contatore", ritiene opportuno valutare le osservazioni avanzate dal senatore Eufemi e dal senatore Bonadonna al fine di individuare un punto di equilibrio tra le varie opzioni.

 

Interviene in replica quindi il sottosegretario GRANDI, il quale, dopo aver richiamato i contenuti del documento depositato in apertura di seduta, fa presente che il Governo con l'articolo 1 ha inteso dare seguito ad una sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma al contempo è ben consapevole della necessità di evitare agli enti locali una misura che rischia di incidere in misura gravosa in termini finanziari. Si dichiara quindi disponibili a valutare le eventuali proposte di modifica, sempre con l'obiettivo di tener fermo il rispetto degli obblighi comunitari. Per quanto riguarda invece l'articolo 5 e le norme sull'immigrazione condivide le riflessioni svolte dal relatore Sinisi, rimarcando il valore limitato e il carattere politicamente non molto rilevante delle disposizioni in commento.

 

Il presidente BENVENUTO, pur prendendo atto delle osservazioni da ultimo svolte dal rappresentante del Governo, invita il Sottosegretario a compiere un ulteriore approfondimento in merito alla portata delle disposizioni recate dall'articolo 5.

In relazione ai lavori delle Commissioni riunite ricorda che domani alle ore 13 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, all'esame dei quali saranno dedicate le sedute di martedì, ore 15,30 e mercoledì, ore 8,30 e 15. Nel corso di tali sedute potrà svolgersi l’intervento del Ministro per le politiche europee, come richiesto, compatibilmente con gli impegni del rappresentante del Governo.

 

Le Commissioni riunite prendono atto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 13,40.


COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

martedì 6 marzo 2007

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

 

Il presidente BENVENUTO ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo. In relazione ai numerosi emendamenti presentati invita i rappresentanti dei Gruppi a pronunziarsi circa la possibilità di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite nella giornata di giovedì al fine di concludere l’esame del provvedimento nel corso della settimana corrente.

 

Interviene il senatore Paolo FRANCO (LNP) il quale, prima di passare all'esame degli emendamenti, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di chiarire l'orientamento in merito alle disposizioni recate dall'articolo 5, anche alla luce della presa di posizione del ministro Ferrero che ha preannunziato una revisione della legge in materia di immigrazione "Bossi-Fini". La propria parte politica ritiene pregiudiziale rispetto all'avvio dell'esame degli emendamenti tale chiarimento, poiché in presenza di modifiche radicali dell'articolo 5, potrebbe essere valutato un diverso atteggiamento, rispetto a quello che è evidenziato dalla presentazione di numerosissimi emendamenti agli articoli del decreto-legge.

 

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SINISI (Ulivo) ricorda che l'articolo 5 ha una formulazione complessa. In particolare, alla lettera e) si prevede la sostituzione del permesso di soggiorno con una dichiarazione per i lavoratori extracomunitari dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di tutelare la libertà di stabilimento delle imprese europee. Ritiene che le Commissioni riunite potrebbero convenire sulla soppressione della prima parte dell'articolo 5, secondo quanto proposto dal Gruppo Lega Nord, mantenendo la citata lettera e), riconducibile solo marginalmente alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

 

Il senatore PASTORE (FI) precisa che la posizione del proprio Gruppo sulle disposizioni del decreto e sulle proposte emendative è subordinata ai chiarimenti che il Ministro per le politiche europee fornirà nella seduta antimeridiana di domani: a suo avviso, la deroga alla procedura ordinaria di recepimento di direttive comunitarie, che si traduce in un provvedimento di urgenza, può giustificarsi solo se si verifica un pericolo effettivo a seguito di procedura di infrazione o di altra procedura in sede comunitaria.

 

Il sottosegretario GRANDI dichiara l'interesse del Governo per la proposta del relatore Sinisi, di sopprimere l'articolo 5 a esclusione della lettera e); si riserva di riferire un parere nella seduta antimeridiana di domani, attesa la necessità di compiere una verifica rispetto ai competenti componenti del Governo, tenendo conto, tra l'altro, della auspicabile disponibilità del Gruppo Lega Nord a convergere su tale proposta, ritirando i restanti, numerosi emendamenti.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) prende atto dell’orientamento manifestato dal senatore Sinisi e si dichiara disponibile a ritirare le numerose proposte emendative presentate dalla propria parte politica.

 

Interviene quindi il senatore BONADONNA (RC-SE) il quale, pur rilevando che le disposizioni recate dall'articolo 5 non sembrano avere un'attinenza specifica rispetto alla disciplina recate dalla legge "Bossi-Fini", prende atto dell'orientamento che va maturando nelle Commissioni riunite al fine di accelerare i tempi di approvazione del decreto-legge.

 

Il presidente BIANCO (Ulivo), preso atto della disponibilità manifestata dai senatori Paolo FRANCO (LNP) e VENTUCCI (FI) propone ai relatori di concordare, insieme ai rappresentanti dei Gruppi, in una sede informale al termine della seduta delle Commissioni, gli emendamenti da discutere nella seduta pomeridiana di domani, in modo da agevolare la tempestiva conclusione dell’esame.

 

A giudizio del senatore CALDEROLI (LNP) la proposta del presidente Bianco appare condivisibile: alla luce di tale orientamento non ritiene necessaria la convocazione di un'ulteriore seduta nella giornata di giovedì.

 

Il presidente BENVENUTO preso atto dell'orientamento unanime delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame, invitando i relatori e il rappresentante del Governo ad individuare, insieme ai rappresentanti dei Gruppi, le uniche proposte emendative che verranno discusse nella seduta pomeridiana di domani, una volta ritirati tutti i restanti emendamenti.

 

La seduta termina alle ore 16,10.


COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

mercoledì 7 marzo 2007

4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

In relazione all'esame del decreto-legge, il presidente BENVENUTO ricorda che nel corso del dibattito erano state poste due questioni, in rapporto alle quali si era reso necessario chiedere gli opportuni chiarimenti al Governo. La prima concerneva la scelta dell'Esecutivo di adottare il decreto-legge, in luogo del ricorso alla legge comunitaria, quale strumento per adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. La seconda questione riguardava la disciplina contenuta nell'articolo 5 in materia di immigrazione. In proposito, ricorda che nella seduta di ieri era emerso l'orientamento unanime delle Commissioni riunite favorevole a sopprimere la prima parte dell'articolo 5, in accoglimento di una specifica proposta avanzata dal Gruppo Lega Nord, mantenendo soltanto la disposizione recata dalla lettera e), solo marginalmente riconducibile alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

 

Il ministro Emma BONINO ricorda che l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta "legge Buttiglione") prevede la possibilità di adottare provvedimenti anche urgenti a fronte di atti normativi o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi di adeguamento, quando la scadenza sia anteriore alla presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. Considerato che la legge comunitaria per il 2006 è stata approvata dal Parlamento con notevole ritardo (gennaio 2007) e che l'introduzione di ulteriori emendamenti volti a recepire le direttive in scadenza avrebbe comportato un'ulteriore dilazione nella conclusione dell'iter, il Governo si è orientato ad adottare un provvedimento urgente in modo da evitare l'irrogazione delle multe assai gravose conseguenti alle condanne per infrazione.

Illustra quindi un documento informativo sulle procedure d'infrazione pendenti, sottolineando che i termini per il recepimento delle direttive di cui al provvedimento in titolo sono già scaduti.

Con riferimento alla proposta, avanzata nella seduta di ieri dal relatore Sinisi e condivisa dalle Commissioni riunite, di sopprimere alcune disposizioni dell'articolo 5, osserva che esso ha lo scopo di corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea con due procedure di infrazione. Anzitutto, si prevede che per i soggiorni brevi (di durata inferiore a 90 giorni) al cittadino di un paese terzo sia richiesta una semplice dichiarazione di presenza; in secondo luogo, nel caso di cittadini di Paesi terzi dipendenti da imprese con sede in uno Stato dell'Unione che devono essere distaccati in Italia, si sostituisce l'attuale sistema di autorizzazione al lavoro con una comunicazione del committente del contratto. Un rinvio della nuova disciplina dei soggiorni brevi alla prevista revisione della disciplina generale sull'immigrazione, il cui iter sarà prevedibilmente lungo e complesso, a suo avviso non solo aggraverebbe la procedura d'infrazione in corso e le conseguenti sanzioni economiche, ma si tradurrebbe anche in una penalizzazione in termini di competitività: infatti, altri Stati membri applicano procedure più flessibili allo straniero che intenda farvi ingresso per motivi di turismo o di commercio internazionale.

Considerata l'entità degli impegni da assumere con l'accoglimento della suddetta proposta, si riserva di chiedere l'avviso del Consiglio dei ministri che si riunirà fra breve.

 

Il presidente della Commissione affari costituzionali BIANCO (Ulivo) precisa che la soluzione prospettata dal relatore non esclude l'individuazione di una formulazione che consenta di semplificare le procedure di ingresso in alcuni casi specifici e circoscritti. Il parere favorevole del Governo su quella proposta contribuirebbe al raggiungimento di un punto di equilibrio politico nelle Commissioni riunite.

 

Nel ringraziare la Presidenza per aver dato tempestivamente corso alle sollecitazioni avanzate dall'opposizione, garantendo la presenza del Ministro per le politiche europee alla seduta delle Commissioni riunite, il senatore EUFEMI (UDC) ritiene che sia inopportuna la scelta di abbinare la delega per le politiche europee con quella per il commercio internazionale. Infatti, la profonda diversità esistente tra le due competenze determina, a suo avviso, serie difficoltà operative per l'esercizio delle funzioni attribuite. Prende atto delle informazioni contenute nella nota esplicativa depositata dal Ministro, volta a illustrare la scadenza delle varie procedure di infrazione attivate a livello comunitario contro l'Italia. Tuttavia, sottolinea la natura politica della questione sollevata e critica in generale l'atteggiamento assunto dal Governo nella conduzione dei rapporti con le Camere. Nel caso di specie, ciò si è verificato per la questione riguardante gli effetti finanziari delle norme recate dal decreto-legge, in relazione alla quale ritiene non siano stati forniti i chiarimenti richiesti. In proposito prende atto dell'orientamento espresso dal Ministro, nel senso di giustificare la scelta di inserire nel decreto-legge varie disposizioni di adeguamento agli obblighi comunitari, con il ricorso alle previsioni recate dall'articolo 10 della legge n. 11 del 2005, le quali effettivamente ampliano i poteri del Governo nelle procedure di attuazione delle normative comunitarie. Rileva, tuttavia, che tale situazione d'urgenza discende da una circostanza non imputabile al Parlamento. Il decreto-legge, prosegue l'oratore, presenta una serie di nodi problematici ancora irrisolti: in particolare la previsione recata dal terzo comma dell'articolo 4, che elimina il divieto per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, concessionarie di servizi pubblici locali, di esercitare attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi «post-contatore» danneggia principalmente le categorie artigianali, lungi dal perseguire una logica di liberalizzazione soltanto propagandata. Pertanto, evidenzia che in relazione a tutte le problematiche emerse neanche l'odierno intervento del Ministro ha fornito risposte soddisfacenti.

 

Interloquisce il ministro Emma BONINO, sottolineando che le questioni sollevate non ricadono soltanto nella sfera di competenza del suo Dicastero: esse infatti attingono le competenze anche di altri Ministeri.

 

Proseguendo il proprio intervento, il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce che l'ottica sottesa al provvedimento del Governo era soltanto quella di intervenire in alcune materie particolarmente delicate, come i servizi «post-contatore» e la disciplina sul diritto d'autore, utilizzando la pretesa necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto comunitario quale giustificazione dell'intervento attuato. Dal momento che le norme introdotte rientrano nella competenza di altri Ministeri, è evidente, a suo giudizio, l'intento del Governo di evitare ogni interlocuzione sulle questioni più importanti, assumendo un atteggiamento di chiusura nei confronti delle Camere.

 

Il senatore SAPORITO (AN) rileva che con un provvedimento d'urgenza si interviene su istituti di grande rilievo, come la disciplina dell'immigrazione, senza che l'opposizione abbia uno spazio di discussione adeguato per svolgere il suo ruolo di controllo. Più in generale richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di assicurare una attuazione delle norme comunitarie che tenga conto della realtà locale e degli interessi degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, che a suo avviso sarebbero danneggiate dalle disposizioni in esame.

 

Il senatore PASTORE (FI) osserva che il rispetto di normative comunitarie o di procedure di infrazione mediante decreto-legge comporta, fra l'altro, una riduzione del ruolo di controllo dell'opposizione. Inoltre, si dovrebbe sollevare la questione della produzione normativa comunitaria che a suo avviso si sviluppa in contrasto con i criteri di semplificazione osservati dalla legislazione nazionale e con lo spirito di liberalizzazione del mercato.

Sottolinea quindi che non sempre le denuncie di infrazione hanno esito in effettive sentenze di condanna, come testimonia il caso recente della vertenza sull'IRAP, per cui è opportuno osservare un criterio di prudenza. Inoltre, il recepimento di direttive dovrebbe considerare le peculiarità economiche e sociali del Paese; in particolare, il divieto per le aziende operanti nel settore dell'energia elettrica di esercitare attività nei servizi post-contatore, che la Commissione chiede di rimuovere, risponde all'esigenza di tutelare le categorie artigianali da possibili abusi di posizione dominante.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'articolo 5, rileva la natura politica della scelta compiuta dal Governo italiano di non presentare alla Commissione europea le proprie osservazioni in merito alla procedura di infrazione n. 2006/2126. Ritiene infatti che il tenore letterale dell'articolo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen giustifichi, in relazione alla normativa nazionale censurata (in materia di permesso di soggiorno), un giudizio diverso da quello prospettato dagli organi della Comunità europea e posto a fondamento dell'intervento normativo del Governo. Contesta poi il metodo impiegato (con l'adozione di un decreto-legge) per attuare scelte politiche volte alla revisione della disciplina sull'immigrazione.

Infine pone in rilievo l'esigenza che il Governo prenda posizione sull'orientamento unanime delle Commissioni riunite, favorevole alla soppressione dell'articolo 5.

 

Il ministro Emma BONINO giudica condivisibile l'esigenza prospettata dal senatore Pastore di procedere ad una semplificazione del corpus normativo tanto nazionale quanto comunitario, ritenendo opportuno al riguardo un maggiore coordinamento tra le due produzioni normative. Per quanto riguarda l'adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari, osserva che a fronte di un numero molto alto di procedure d'infrazione avviate (molte delle quali si correlano a normative introdotte dagli enti locali), la scelta compiuta è stata nel senso di risolvere innanzitutto le infrazioni che si trovano in uno stadio iniziale. Pertanto, in riferimento alle valutazioni compiute dal Governo nella conduzione delle singole procedure d'infrazione (citando l'esempio dell'IRAP e quello della detraibilità ai fini dell'IVA delle spese per l'acquisto di veicoli ad uso promiscuo), assicura che esse sono state ampie e approfondite. Infine, informa le Commissioni dell'avvenuta costituzione presso il Dipartimento per gli affari europei di uno specifico osservatorio sulle infrazioni comunitarie, al quale è stato affidato il compito di curare i rapporti con le varie amministrazioni nazionali coinvolte nel processo di adeguamento al diritto dell'Unione europea.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,15.

 


COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

mercoledì 7 marzo 2007

5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente BIANCO, prima di passare all’esame degli emendamenti presentati, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, riepiloga le principali questioni problematiche emerse durante l’esame del decreto-legge. Sotto un primo profilo, è stata criticata dall’opposizione l’adozione del decreto-legge quale strumento per introdurre disposizioni di adeguamento del diritto nazionale agli obblighi comunitari con norme di rango legislativo; in secondo luogo è stato espresso un giudizio negativo sull’articolo 5, con la conseguente presentazione di numerosi emendamenti soprattutto da parte della Lega Nord Padania. Tale scelta, muove dal timore che l’articolato sia volto a stravolgere l’impianto normativo della vigente disciplina sull’immigrazione, e quindi risponde all’obiettivo di contrastarne l’approvazione. A tale riguardo, i Gruppi dell’opposizione hanno manifestato l’esigenza di affidare il confronto su tale tematica alla discussione del progetto di revisione di detta disciplina, la cui presentazione è stata preannunciata da esponenti del Governo, a condizione di espungere dal testo le disposizioni dell’articolo 5.

Il Presidente ricorda inoltre che è emerso nelle Commissioni riunite l’orientamento unanime a concordare una modifica dell’intero articolo 5, finalizzata a prevedere la soppressione delle lettere a), b), c) e d), ad eccezione della disposizione recata dalla lettera e). A fronte di tale indirizzo, era stato dato mandato ai relatori di procedere alla selezione degli emendamenti da discutere nel prosieguo dell’esame.

Ricapitola infine i contenuti dell’intervento svolto dal ministro Emma Bonino nell’odierna seduta antimeridiana, con l’illustrazione dei motivi sottesi all’introduzione dell’articolo 5, in particolare per ciò che riguarda la necessità di procedere con urgenza all’adeguamento del diritto nazionale all’ordinamento comunitario nella materia dei permessi di soggiorno per una permanenza di breve durata nel territorio nazionale. Invita quindi il ministro Rutelli a esplicitare l’orientamento dell’Esecutivo, atteso che il ministro Emma Bonino aveva rinviato al Consiglio dei Ministri la determinazione di una valutazione complessiva.

 

Il vice presidente del Consiglio dei ministri RUTELLI, nell’illustrare le finalità perseguite dall’articolo 5, precisa che il Governo non intende con esso apportare modifiche stravolgenti all’impianto di fondo della disciplina sull’immigrazione recata dalla legge "Bossi-Fini", che invece potrà essere oggetto di uno specifico intervento in seguito. Pertanto, all’intervento in commento, il Governo annette particolare rilevanza, poiché esso si muove nella prospettiva di modificare la disciplina attualmente in vigore sul rilascio dei permessi di soggiorno, ritenuta eccessivamente restrittiva. Una prima esigenza emersa concerne il rilascio del permesso per motivi di studio: le difficoltà esistenti, infatti, costituiscono un serio ostacolo all’ingresso di studiosi ed esperti che intendono svolgere in Italia attività scientifica e di studio. Analoga esigenza si prospetta per quanto riguarda il settore turistico, in particolar modo per l’afflusso di visitatori provenienti dall’Asia e appartenenti a ceti sociali abbienti. Al riguardo cita una statistica che dimostra come solo una minima parte del numero complessivo di turisti cinesi che hanno effettuato viaggi all’estero abbia scelto di visitare l’Italia. D’altro canto, la semplificazione procedurale attuata con l’articolo 5 mira a recuperare al Paese competitività in tale settore. La procedura attualmente prevista per il rilascio del permesso incide negativamente anche sulla possibilità di ingresso nel territorio nazionale di quanti vi si recano per affari.

Sotto altro profilo, le misure varate con l’articolo 5 mirano anche a risolvere alcune procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, come ricordato dal ministro Emma Bonino.

Dopo aver ricordato che la disciplina attualmente in vigore è più restrittiva di quella prevista negli ordinamenti di altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, auspica che le Commissioni riunite valutino con un confronto ampio e approfondito, anche con l’apporto dell’opposizione, il valore delle tematiche appena illustrate, avendo presente che, più in generale, sulle strategie normative in materia di immigrazione, il dibattito parlamentare potrà svolgersi in altra sede. Auspica, inoltre che nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico, si possano creare le condizioni per un’ampia convergenza da parte delle forze dell’opposizione, ferme restando le indicazioni su turismo e studio illustrate.

 

Il presidente BIANCO chiede alle Commissioni riunite di esprimere il proprio orientamento sulla eventuale presentazione di un emendamento all’articolo 5, che ne riformuli il testo in modo da contemperare le esigenze prospettate dall’opposizione con quelle richiamate dal ministro Rutelli.

 

A giudizio del senatore CALDEROLI (LNP) occorre sottolineare la grande valenza politica dell’orientamento maturato nella seduta di ieri, le cui risultanze sono a suo parere irretrattabili laddove i Gruppi di opposizione avevano dato la disponibilità a ritirare eventualmente gli emendamenti presentati a fronte di una soppressione dell’articolo 5, ad eccezione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1. Pertanto non giudica corretta la proposta secondo la quale le Commissioni dovrebbero assumere una nuova decisione in merito alle questioni già trattate. In proposito, evidenzia che nella seduta odierna il dibattito dovrebbe svolgersi sulla sola disposizione recata dalla lettera e) dell’articolo 5, senza riaprire la discussione per le disposizioni recate dalle altre lettere dell’articolo. Nel ribadire il giudizio negativo sull’adozione del decreto-legge per apportare modifiche al Testo unico sull’immigrazione, giudica molto positivamente l’emendamento 5.1000 del relatore Sinisi, che recepisce in modo puntuale le esigenze rappresentate dell’opposizione. Conclusivamente, ritiene che il testo di tale emendamento costituisca una soluzione ottimale alle questioni concernenti l’articolo 5.

 

Il presidente BIANCO, in merito all’orientamento maturato nella seduta di ieri, fa tuttavia presente che tanto il sottosegretario Grandi, quanto il ministro Emma Bonino si erano riservati di far conoscere la valutazione del Governo, illustrata adesso dal Vice presidente del Consiglio.

 

Il senatore SAPORITO (AN) ribadisce la valutazione negativa del ricorso allo strumento del decreto-legge per sanare presunte difformità del diritto nazionale rispetto all’ordinamento comunitario ed evidenzia che tale metodo è illegittimo non solo sul piano costituzionale, ma anche perché limita ingiustificatamente i tempi e le modalità della discussione presso le Camere. Sottolinea il valore politicamente vincolante dell’intesa raggiunta nella seduta di ieri, con la quale si affrontavano in modo efficace i problemi individuati con riferimento all’articolo 5. In proposito, giudica molto positivamente l’emendamento 5.1000 del relatore. Incidentalmente, apprezza anche l’emendamento 4.65 (testo 2), che rappresenta a suo avviso un’idonea soluzione alle questioni emerse anche in riferimento al terzo comma dell’articolo 4.

Quanto alla proposta del vice presidente del Consiglio Rutelli di istituire un tavolo tecnico per l’esame delle tematiche da lui stesso enucleate, non si dichiara aprioristicamente contrario, anche se ritiene che l’intesa di massima raggiunta dalle Commissioni rappresenti un punto fermo.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), prendendo atto dell’elenco delle procedure d’infrazione avviate contro lo Stato italiano depositato dal ministro Emma Bonino, ribadisce il proprio giudizio negativo sull’introduzione con decreto-legge di disposizioni volte ad adeguare l’ordinamento interno al diritto comunitario. Osserva poi che le esigenze segnalate dal ministro Rutelli appaiono meritevoli di un’attenta e approfondita valutazione, anche se ritiene che esse non debbano essere discusse in sede di conversione del decreto-legge. Ribadisce altresì le critiche già espresse agli articoli del provvedimento, in particolare per il riferimento alle «altre convivenze» contenuto alla lettera a) dell’articolo 5, nonché per la norma abrogativa contenuta nel terzo comma dell’articolo 4, che incide in modo negativo sul settore dei servizi «post-contatore», danneggiando in particolare le imprese artigiane, senza perseguire un’autentica logica di liberalizzazione. Almeno quanto all’articolo 5, ritiene che i problemi evidenziati siano risolti dall’emendamento 5.1000, presentato dal relatore. Pertanto, egli prosegue, le difficoltà insorte sono da porre in stretta correlazione con i rapporti tra la maggioranza parlamentare e il Governo. In conclusione ribadisce che l’interlocuzione del Governo con gli organi parlamentari, nel corso dell’esame del decreto-legge, è stata assolutamente carente.

 

Interviene quindi il senatore VILLONE (Ulivo), il quale si rammarica delle critiche espresse dall’opposizione, in particolare per quanto riguarda la censura ai presunti rischi dell’articolo 5, che riecheggia quelle già rivolte ad altro provvedimento, in cui si volle infondatamente individuare una surrettizia introduzione nell’ordinamento italiano delle unioni di fatto. Auspica pertanto che nel prosieguo dell’esame le forze dell’opposizione accettino un confronto serio e approfondito sul merito del provvedimento.

Il senatore PASTORE (FI) sottolinea l'anomalia dell’adeguamento al diritto comunitario attraverso lo strumento del decreto-legge, che restringe in particolare l'ambito di intervento delle forze politiche di opposizione. Vi è il timore, tra l'altro, che data la storica inadempienza dell'Italia nel recepimento delle norme comunitarie, l'adozione di provvedimenti d'urgenza con questa finalità possa diventare un metodo ordinario.

Conclude, confermando le perplessità della sua parte politica sul contenuto dell'articolo 5 e di altre disposizioni del decreto-legge.

 

Il relatore SINISI (Ulivo) rileva che la proposta di modifica su cui nella seduta di ieri le Commissioni riunite avevano convenuto unanimemente deve essere riconsiderata alla luce degli argomenti portati dal ministro Rutelli, che ha sottolineato l'esigenza di risolvere tempestivamente la questione dei visti turistici e di studio, anche per corrispondere alla messa in mora da parte della Commissione europea, promossa dai rilievi del commissario Frattini.

A suo avviso, lo spirito dell'intesa in seno alle Commissioni riunite può essere conservato attraverso la ricerca di una formulazione che, non pregiudicando eventuali modifiche della disciplina sull'immigrazione, nel contempo colga le sollecitazioni del ministro Rutelli.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ricorda che alla procedura avviata dalla Commissione europea con riferimento alla disciplina nazionale in materia di soggiorni brevi, il Governo non ha opposto alcuna controdeduzione: a suo giudizio si sarebbe potuto ottemperare all'obbligo comunitario attraverso una norma che prevedesse la facoltà e non già l'obbligo di consentire l'ingresso in base a una dichiarazione.

Ribadisce quindi l'orientamento del suo Gruppo, di convergere sull'emendamento 5.1000 proposto dal relatore nel rispetto dell'intesa intervenuta all'interno delle Commissioni riunite - e di poter rinunciare agli emendamenti presentati - rinviando all'imminente revisione della disciplina sull'immigrazione la questione complessiva dei visti per soggiorni brevi.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE) sottolinea che in altri Stati dell'Unione la dichiarazione di ingresso per soggiorni di breve durata rappresenta un fatto acquisito. A suo giudizio la disposizione proposta dal Governo con l'articolo 5 è condivisibile e tende a risolvere i casi illustrati dal ministro Rutelli. Del resto, sarebbe inopportuno attendere l'approvazione della legge comunitaria per il 2007 per introdurre la nuova disciplina richiesta dalla Commissione europea attraverso la messa in mora dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

 

Il senatore ZANDA (Ulivo) sostiene la proposta del relatore, di individuare una formulazione condivisa al fine di soddisfare le esigenze prospettate dal Ministro: si tratta di argomenti di interesse nazionale, che non vengono contestati dall'opposizione e non hanno uno specifico valore politico di parte.

 

Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia l’opposizione della propria parte politica sulla proposta avanzata dal relatore Barbolini con l’emendamento 5.0.2, che prevede l'adeguamento all'ordinamento comunitario della legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. A suo avviso, infatti, si tratta di materia del tutto estranea all'oggetto del decreto-legge.

 

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene inopportuna la conflittualità che si sta determinando nelle Commissioni riunite in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge. Ritiene necessario da parte delle forze politiche uno sforzo comune per raggiungere un risultato positivo, una formulazione che soddisfi le esigenze prospettate dal ministro Rutelli. A tal fine propone di sopprimere le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), traducendole in un disegno di legge ordinario che potrebbe essere rapidamente approvato dal Parlamento.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) conviene con la proposta appena avanzata dal senatore Saro: ritiene che essa potrebbe favorire lo sviluppo ulteriore del clima di collaborazione che si è determinato più recentemente tra i Gruppi parlamentari del Senato al fine di consentire la proficua attività legislativa.

 

Il senatore CANTONI (FI), a nome del Gruppo Forza Italia, sostiene la proposta del senatore Saro.

 

Il presidente BIANCO, riassumendo i termini del dibattito, propone di rimettere ai relatori, d’intesa con i rappresentanti dei Gruppi, l'individuazione di una soluzione tecnica che venga incontro alle esigenze illustrate dal Vice presidente del Consiglio e generalmente condivise dalle Commissioni riunite, escludendo ogni intervento politicamente rilevante sulla vigente disciplina dell'immigrazione e prendendo in considerazione le proposte avanzate dal relatore Sinisi e dal senatore Saro.

 

Il vice presidente del Consiglio RUTELLI sottolinea che l'accelerazione impressa dal Governo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza, al recepimento di direttive comunitarie, è giustificata dalle numerose procedure di infrazione rivolte all'Italia e dalla consapevolezza che il mancato adeguamento dell'ordinamento interno determina costi gravosi per il contribuente a causa delle multe comminate dalla Commissione europea, ma anche una penalizzazione per la competitività delle imprese nazionali. Auspica, pertanto, che la valutazione delle Commissioni riunite tenga conto dell'urgenza di provvedere alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di cittadini di Paesi terzi per motivi turistici o di studio, che nel merito non è stata contestata da alcuno durante il dibattito svolto in proposito.

 

Il presidente BIANCO comunica che le Commissioni riunite potranno essere convocate nella giornata di martedì prossimo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,05.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

 

N° 1329

 

1.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

L'articolo 1 è soppresso.

 

1.2

I Relatori

Nella rubrica, sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.3

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 1 è soppresso.

 

1.4

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attuazione della sentenza 1º giugno 2006 nella causa C-207/05 della Corte di giustizia,».

 

1.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Stante il perdurante inadempimento degli obblighi comunitari,».

 

1.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 

1.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, la parola: «degli» è sostituita con le seguenti: «di tutti».

1.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli aiuti» con le seguenti: «delle somme».

 

1.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero degli aiuti», aggiungere la seguente: «illegittimi».

 

1.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero degli aiuti», aggiungere le seguenti: «percepiti illegittimamente».

 

1.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «equivalenti» con la seguente: «equiparati».

 

1.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma sostituire la parola: «equivalenti» con la seguente: «corrispondenti».

 

1.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, le parole: «alle imposte» sono sostituite con le seguenti: «a tutte le imposte».

 

1.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, le parole: «non corrisposte» sono sostituite con le seguenti: «non pagate».

 

1.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «corrisposte», con la seguente: «versate».

1.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi».

 

1.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «relativi interessi», aggiungere la seguente: «legali».

 

1.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «, da ridurre nella misura del cinquanta per cento,».

 

1.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino al primo periodo d'imposta in che si è usufruito degli aiuti».

 

1.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino al 1º giugno 2006».

 

1.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

 

1.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati».

 

 

1.23

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, le parole: «a ciascun periodo di imposta» sono sostituite con le seguenti: «ai singoli periodi di imposta».

 

1.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'aiuto è stato fruito», con le seguenti: «la somma è stata utilizzata».

 

1.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1 le parole: «è stato fruito» sono sostituite con le seguenti: «è stato goduto».

 

1.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «fruito» con la seguente: «autorizzato».

 

1.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è effettuato», con le seguenti: «è disposto».

 

1.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1 dopo le parole: «è effettuato» è aggiunta la seguente: «esclusivamente».

 

1.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni».

 

1.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione».

 

1.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno».

 

1.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni contro lo Stato».

 

1.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni».

 

1.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione».

 

 

1.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere infine: «, al fine di evitare applicazioni di sanzioni pecuniarie particolarmente gravose».

 

1.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, entro il termine massimo di un anno decorrente dall'inizio dell'iter amministrativo.».

 

1.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 2 è soppresso.

 

1.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «sulla base» sono sostituite con le seguenti: «sulle risultanze».

 

1.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «sulla base» sono sostituite con le seguenti: «tenendo conto».

 

1.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «comunicazioni», con la seguente: «informazioni».

 

1.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla base delle comunicazioni», aggiungere la seguente: «definitive».


1.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «trasmesse», con la seguente: «inviate».

 

1.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, la parola: «presentate» è sostituita con la seguente: «depositate».

 

1.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo peiodo, sostituire le parole: «società beneficiarie», con le seguenti: «soggetti beneficiari».

 

1.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «emesso», con la seguente: «emanato».

 

1.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella formulazione», con le seguenti: «nel testo».

 

1.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, la parola: «formulazione» è sostituita con la seguente: «versione».

 

1.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anteriormente alle» con le seguenti: «prima delle».

 

1.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «apportate», con la seguente: «introdotte».

 

1.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «imposte», inserire la seguente: «dovute».

 

1.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «relativi interessi», aggiungere la seguente: «legali».

 

1.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «in caso» sono sostituite con le seguenti: «nel caso».

 

1.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «mancata», con la seguente: «omessa».

 

1.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «presentazione della dichiarazione» sono sostituite con le seguenti: «presentazione delle dichiarazioni».

 

1.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «liquida», con le seguenti: «provvede a liquidare».

 


1.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «le somme dovute», con le seguenti: «gli importi dovuti».

 

1.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «degli elementi direttamente acquisiti», con le seguenti: «delle informazioni direttamente raccolte».

 

1.65

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 la parola: «direttamente» è soppressa.

 

1.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «in contradditorio».

 

1.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «provvede», con la seguente: «cura».

 

1.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 

1.69

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «degli aiuti», con le seguenti: «delle somme dovute».

 


1.70

BARBOLINI, relatore

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.71

BIANCO

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le parole: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «centocinquanta giorni».

 

1.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoventicinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

 

1.81

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquindici giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centodieci giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centocinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 2, secondo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro cento giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro novantacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

 

1.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «apposita comunicazione», con le seguenti: «apposito avviso».

 

1.89

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «relazione», con la seguente: «merito».

 


1.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «a ciascuna annualità interessata» con le seguenti: «a ciascun periodo di imposta interessato».

 

1.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuna annualità interessata dal», con le seguenti: «ogni periodo attinente al».

 

1.92

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «contenente», con la seguente: «recante».

 

1.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle somme dovute», con le seguenti: «degli importi dovuti».

 

1.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'intimazione», con le seguenti: «l'avvertimento».

 

1.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «mancato versamento», con le seguenti: «omesso pagamento».

 

1.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centoventi giorni dalla data di notifica».

 

1.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centoquindici giorni dalla data di notifica».

 

1.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centodieci giorni dalla data di notifica».

 

1.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centocinque giorni dalla data di notifica».

 

1.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cento giorni dalla data di notifica».

 

1.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro novantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.102

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro novanta giorni dalla data di notifica».

 


1.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro ottantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro ottanta giorni dalla data di notifica».

 

1.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro settantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro settanta giorni dalla data di notifica».

 

1.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro sessantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.108

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro sessanta giorni dalla data di notifica».

 

1.109

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.110

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cinquantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.111

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cinquanta giorni dalla data di notifica».

 

1.112

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro quarantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.113

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

 

1.114

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro quaranta giorni dalla data di notifica».

 

1.115

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro trentacinque giorni dalla data di notifica».

 

 

1.116

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».

 

1.117

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindi giorni».

 

1.118

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dieci giorni».

 

1.119

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede», con le seguenti: «si provvederà».

 

1.120

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle somme non versate», con le seguenti: «degli importi non corrisposti».

 

1.121

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché degli ulteriori interessi dovuti».

 

1.122

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, ai fini della restituzione della quota delle imposte liquidate, optare per la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.123

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, in alternativa, optare per la corrispondente riduzione pari alle imposte dovute dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.124

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, ai fini della restituzione della quota degli interessi dovuti, optare per la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.125

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Non si fa luogo» con le seguenti: «Non si procede».

 

1.126

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «non si fa luogo», con le seguenti: «non si procederà».

 

1.127

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «in ogni caso» sono soppresse.

 

1.128

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «all'applicazione», con le seguenti: «alla comminazione».

 

1.129

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «di sanzioni» sono sostituite con le seguenti: «delle sanzioni».

 

1.130

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «violazioni», con la seguente: «infrazioni».

 

1.131

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «connesse», con la seguente: «riferite».

 

1.132

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «dalle presenti disposizioni» sono sostituite con le seguenti: «dal presente articolo».

 

1.133

BARBOLINI, relatore

Al comma 2, eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.134

EUFEMI

Al comma 2 eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.135

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

 

1.136

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quarto periodo, la parola: «non» è soppressa.

 

1.137

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, al quarto periodo, sopprimere le parole: «e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.138

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la comunicazione», con le seguenti: «l'avvuso».

 

1.139

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quinto periodo, la parola: «contenente» è sostituita con le seguenti: «che contiene».

 

1.140

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «delle somme dovute», con le seguenti: «degli importi dovuti».

 

1.141

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «delle sovvenzioni».

 

1.142

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, quinto periodo, la parola: «davanti» sono sostituite con la seguente: «innanzi».

 

1.143

I Relatori

Al comma 2, nel quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni» e, nel sesto periodo, dopo le parole: «solo nelle ipotesi» inserire la seguente: «di».

 

1.144

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 il sesto periodo è soppresso.

 

1.145

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «tenuto conto tanto del» sono sostituite con le seguenti: «tenuto conto sia del».

 

1.146

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «quanto dell'effetto» sono sostituite con le seguenti: «sia dell'effetto».

 

1.147

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, sostituire la parola: «determinazioni», con la seguente: «deliberazioni».

 

1.148

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, la parola: «delle determinazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle decisioni».

 

1.149

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «di competenza» sono soppresse.

 


1.150

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed irreparabilità».

 

1.151

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 2, sesto periodo, sostituire la parola: «allegato», con la seguente: «arrecato».

 

1.152

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «può disporre» sono sostituite con la seguente: «dispone».

 

1.153

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, dopo la parola: «sospensione», aggiungere le seguenti: «ovvero la revoca».

 

1.154

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo, lettera c), sopprimere la parola: «evidente».

 

1.155

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sesto periodo lettera c), sostituire la parola: «evidente» con le seguenti: «rilevante».

 

1.156

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 3 è soppresso.

 

 

1.157

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, dopo le parole: «Gli interessi», aggiungere le seguenti: «legali».

 

1.158

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, dopo le parole: «gli interessi» sono aggiunte le seguenti: «da applicare».

 

1.159

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «Il tasso di interesse», aggiungere la seguente: «legale».

 

1.160

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, le parole: «al primo periodo» sono sostituite con le seguenti: «al primo anno».

 

1.161

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ridotto nella misura del cinquanta per cento».

 

1.162

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 4 è soppresso.

 

1.163

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed» con le seguenti: «In applicazione».

 


1.164

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, la parola: «Conformemente» è sostituita con le seguenti: «In conformità».

 

1.165

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, le parole: «alla decisione» sono sostituite con le seguenti: «alla determinazione».

 

1.166

I Relatori

Al comma 4, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,», le parole: «Trattato CE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea», le parole: «Trattato CEE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» e le parole: «Trattato CECA» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

 

1.167

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «comunicazione d'ingiunzione notificata», con le seguenti: «avviso di pagamento notificato».

 

1.168

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, le parole: «di applicabilità» sono sostituite con le seguenti: «di applicazione».

 

1.169

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, la parola: «vigenti» è sostituita con le seguenti: «in vigore».

 

1.170

VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.171

BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.172

PEGORER, VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.173

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 5 è soppresso.

 

1.174

I Relatori

Al comma 5, sostituire le parole: «presente recupero» con le seguenti: «recupero di cui al presente articolo» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

 

1.175

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, la parola: «recupero» è sostituita con la seguente: «articolo».

 

1.176

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 


1.177

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, sostituire le parole: «appartengono alla», con le seguenti: «rientrano nella».

 

1.178

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, sostituire le parole: «gli aiuti», con le seguenti: «le sovvenzioni».

 

1.179

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, le parole: «su un periodo» sono sostituite con le seguenti: «su un arco temporale».

 

1.180

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 5, le parole da: «tale massimale...» a: «obiettivo perseguito» sono soppresse.

 

1.181

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 5, la parola: «massimale» è sostituita con le seguenti: «limite massimo».

 

1.182

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 6 è soppresso.

 

1.183

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 6, sostituire le parole: «gli aiuti concessi», con le seguenti: «le sovvenzioni elargite».

 

1.184

I Relatori

Al comma 6, sostituire le parole: «della Commissione europea 92/C 213/02» con le seguenti: «92/C 213/02 della Commissione,» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

 

1.185

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 6, sostituire le parole: «carattere fisso», con le seguenti: «natura perentoria».

 

1.186

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aiuti», con la seguente: «sovvenzioni».

 

1.187

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «società beneficiarie», con le seguenti: «soggetti beneficiari».

 

1.188

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 7 è soppresso.

 

1.189

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, la parola: «Conformemente» è sostituita con le seguenti: «In conformità».

 

1.190

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, le parole: «alle indicazioni fornite» sono sostituite con le seguenti: «alle disposizioni stabilite».

 

1.191

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, le parole: «l'importo massimo» sono sostituite con le seguenti: «la somma massima».

 

1.192

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, sostituire le parole: «sovvenzione diretta», con le seguenti: «versamento diretto».

 

1.193

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, le parole: «ai fini della» sono sostituite con le seguenti: «per la».

 

1.194

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 7, le parole: «si applicano i tassi variabili» sono sostituite con le seguenti: «si devono applicare i tassi variabili».

 

1.195

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 8 è soppresso.

 

1.196

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 8, le parole: «sono esclusi» sono sostituite con le seguenti: «si escludono».

 

1.197

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 8, le parole: «per il computo» sono sostituite con le seguenti: «per il calcolo».

 

1.198

I Relatori

Al comma 8, dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

 


1.199

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 8, la parola: «rientranti» è sostituita con le seguenti: «che rientrano».

 

1.200

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 8, la parola: «qualora» sono sostituite con le seguenti: «nel caso».

 

1.201

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

II comma 9 è soppresso.

 

1.202

BIANCO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.203

PEGORER, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.204

I Relatori

Al comma 9, dopo le parole: «comma 4» inserire il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.205

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 10 è soppresso.

 

1.206

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «La documentazione» sono sostituite con le seguenti: «Tutti i documenti».

 

1.207

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «consegnata a mano o» sono soppresse.

 

1.208

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla notifica».

 

1.209

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro cinquantacinque giorni dalla notifica».

 

1.210

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro cinquanta giorni dalla notifica».

 

1.211

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla notifica».

1.212

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro quaranta giorni dalla notifica».

 

1.213

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro trentacinque giorni dalla notifica».

 

1.214

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro trenta giorni dalla notifica».

 

1.215

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro venticinque giorni dalla notifica».

 

1.216

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 10 le parole: «entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro venti giorni dalla notifica».

 

1.217

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Il comma 11 è soppresso.

1.0.1 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di chiarire il trattamento fiscale degli interventi nel settore dei trasporti pubblici, di cui agli articoli 70 e seguenti, titolo V, del Trattato CEE 25 marzo 1957, i contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

 

1.0.1

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di contributi al settore dei trasporti pubblici locali)

1. I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. l contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

 

2.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il primo periodo.

 

2.2

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 950 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio internazionale, realizza le iniziative di promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo – Milano 2005».

 

2.3

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della partecipazione della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del commercio internazionale autorizza l'Ente Comitato di candidatura Expo – Milano 2015 a promuoverne la candidatura».

 

2.4

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel quadro di un maggiore impulso per progetti di innovazione e sviluppo del territorio e per liberare risorse finora inutilizzate,».

 

2.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel quadro di un maggiore impulso per progetti di innovazione e sviluppo del territorio,».

 

2.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini di creare un'occasione di rilancio per tutta la provincia,».

 

2.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sopprimere le parole: «le iniziative per».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzata».

 

2.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività di supporto alla».

 

2.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività di sostegno alla».

 

2.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività finalizzate alla».

 

2.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività volte alla».

 

2.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «i progetti per il sostegno della».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «realizzati».

 

2.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «il sostegno alla».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzato».

 

2.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «la sponsorizzazione».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzata».

 

2.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «curati».

 

2.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «eseguiti».

 

2.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con Ia seguente: «concretizzati».

 

2.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «posti in essere».

 

2.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «realizzati».

 

2.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma primo, primo periodo, sostituire la parola: «iniziative», con la seguente: «procedure».

 


2.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «iniziative», con la seguente: «attività».

 

2.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «finalizzate al sostegno».

 

2.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «volte al sostegno».

 

2.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «che mirano alla promozione».

 

2.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «finalizzate alla promozione».

 

2.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la», con le seguenti: «volte alla».

 

2.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la promozione», con le seguenti: «il supporto».

2.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la promozione», con le seguenti: «il sostegno».

 

2.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «sponsorizzazione».

 

2.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la parola: «promozione», aggiungere le seguenti: «ed il sostegno».

 

2.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della candidatura della città di Milano», con le seguenti: «della città di Milano quale candidata».

 

2.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Esposizione universale del 2015», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto degli impegni sottoscritti nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite».

 

2.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Esposizione universale del 2015», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto degli impegni sottoscritti nella Dichiarazione del Millennio».

 

2.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «curate».

 


2.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma primo, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero delle politiche comunitarie e dalla Regione Lombardia».

 

2.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero per le politiche comunitarie».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché al Ministero delle politiche comunitarie, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero per le politiche comunitarie».

 

2.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un quarto degli stessi importi».

 

2.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano, a ciascuno nella misura di un quarto degli stessi importi».

 

2.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia e al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un quinto degli stessi importi».

 

2.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

 

2.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano».

 

2.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano».

 

2.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia».

 

2.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Provincia e dal Comune di Milano».

 

2.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Comune di Milano».

 

2.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Provincia di Milano».

 

2.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche attraverso», con le seguenti: «anche tramite».

 

2.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

d) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità per eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione, debellando carestie e pandemie;

e) prevenire le nuove grandi malattie sociali quali l'obesità, le patologie cardiovascolari, i tumori e le epidemie più diffuse;

f) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione ovvero la certezza di poter consumare cibo sano e acqua potabile;».

 

2.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità per eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione;

b) prevenire le nuove grandi malattie sociali quali l'obesità, le patologie cardiovascolari, i tumori e le epidemie più diffuse;

c) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione ovvero la certezza di poter consumare cibo sano e acqua potabile;».

 

2.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità;

b) prevenire le nuove grandi malattie sociali;

c) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione;».

 

2.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «A rappresentare la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel suddetto Ente Comitato sarà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al suddetto Ente comitato partecipano il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la CClAA di Milano e l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano».

 

2.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «A rappresentare la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel suddetto Ente Comitato sarà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 


2.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 

2.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire il periodo da: «Con apposita convenzione» fino a: «rendicontazione» con il seguente: «Le modalità di assegnazione del finanziamento statale al predetto Ente sono regolate con apposita Convenzione. L'Ente ha l'obbligo di effettuare una rendicontazione accurata».

 

2.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la seguente: «stabilite».

 

2.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la seguente: «disciplinate».

 

2.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la parola: «previste».

 

2.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Ente ha il compito di promuovere la candidatura della città di Milano avvalendosi anche di personalità che si sono distinte nei differenti settori della comunicazione, dell'impatto ambientale, della sicurezza e qualità alimentare, con particolare riguardo all'innovazione della filiera alimentare, ed infine nella tecnologia per l'agricoltura e la diversità, la solidarietà e la cooperazione alimentare».

2.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

 

2.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «di promozione».

 

2.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Per le stesse finalità di promozione» aggiungere le seguenti: «rafforzate da programmi e iniziative di cooperazione internazionale».

 

2.65

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «disponibili presso la pertinente» con le seguenti: « allocati nella corrispondente».

 

2.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 40 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 30 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.69

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 20 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.70

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire il periodo da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con il seguente: «rassegnati rispettivamente nella misura dell'80 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 20 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.71

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire il periodo da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con il seguente: «riassegnati nella misura del 20 per cento alla Presidenza del Consiglio e nella misura dell'80 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire il periodo da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con il seguente: «rassegnati rispettivamente nella misura del 30 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 70 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire il periodo da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con il seguente: «rassegnati rispettivamente nella misura del 40 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 60 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «nella misura del cinquanta per cento», con le parole: «in misura paritaria».

 

2.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere infine: «Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato».

 

2.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

 

2.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo – Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dal Codice degli Appalti. Resta inteso che la prevista deroga, in fase applicativa, dovrà realizzare l'opportuna compatibilità tra gli strumenti prescelti ed i princìpi che presiedono alla materia».

 

2.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Per assicurare una maggiore tempestività all'azione del Comitato promotore per la pubblicizzazione della candidatura, è altresì previsto che l'Ente possa derogare dalle norme del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché non in contrasto con la normativa europea vigente in materia».

 

2.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo – Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dal Codice degli Appalti, purché non in contrasto con le norme comunitarie vigenti».

 

2.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo – Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dagli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale».

 

2.81

I Relatori

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ed esecuzione» con le seguenti: «e nell'esecuzione» e dopo le parole: «titolo II, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

 

2.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale, programmi e iniziative che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale e programmi che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.0.1 (Testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di acquisto di beni e servizi con riferimento al decreto legislatio 12 prile 2006, n. 163 ''Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'')

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''gli articoli 24 e 26'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 24''».

 

2.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''gli articoli 24 e 26'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 24''».

 

2.0.2

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente: ''19-bis. – 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione', come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione viene altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 ».

 

3.1

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere l'intero articolo.

 

3.2

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il comma 1.

 

3.3

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 1.

 

3.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo la parola: «articolo» aggiungere le seguenti: «2449 e».

 

3.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

 

3.6

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

 

3.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire la parola: «pagati» con la seguente: «liquidati».

 

3.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 2 la parola ''corrisposti'' è sostituita con la seguente: ''pagati''».

 

3.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

 

3.10

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 3.

 

3.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

 

3.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

 

3.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini del recupero delle ritenute restituite».

 

3.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

 

3.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 4, aggiungere in fine: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

 

3.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, sopprimere il comma 5.

 

3.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

 

3.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «apposita».

 

3.1000

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007».

 

3.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

 

3.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «è impignorabile» con le seguenti: «non è pignorabile né cedibile».

 

3.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, sopprimere il comma 6.

 

3.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, sopprimere il comma 7.

 

3.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, sopprimere il primo periodo.

 

3.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine del periodo.

 

3.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

 

3.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «prima dell'entrata in vigore» fino a: «periodo precedente».

 

3.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «al Parlamento» con le seguenti: «alle competenti Commissioni parlamentari».

 

3.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «al Parlamento» aggiungere le seguenti: «che esprimerà il suo parere entro sessanta giorni».

 

3.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7, sopprimere le parole: «corredati da apposite relazioni illustrative».

 

3.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

All'articolo 3, comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini di un approfondito esame presso le competenti Commissioni».

 

3.31

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: ''indicati al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992'' e le parole: '' della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle somme versate'';

c) al comma 3 le parole:'' nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni''.»

 

3.0.1

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per consentire la circolazione dei titoli comunitari)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

''2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. Tuttavia, gli atti che trasferiscono in via definitiva o temporanea i titoli all'aiuto attribuiti agli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, sono soggetti alla sola aliquota indicata nell'articolo 6 della tariffa, parte prima, anche se l'imposta così liquidata sia inferiore alla misura fissa. Si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289''».

 

4.1

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

 

4.2

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 1

 

4.3

EUFEMI

Sopprimere il comma 1.

 

4.4

EUFEMI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle sponsorizzazioni di eventi, o attività praticate nel loro ambito, svolte esclusivamente nel territorio dello Stato e privi di effetti transfrontalieri''».

 

4.5

MANZELLA, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e non produce effetti transfrontalieri''».

 

4.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''non'' ed ''esclusivamente'' sono soppresse;

b) le parole: ''di un evento, o di attività praticate'' sono sostituite dalle seguenti: ''di eventi e di attività praticati''».

 

4.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3, la parola: ''non'' è soppressa».

 

4.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 le parole: ''di un evento, o di attività praticate'' sono sostituite dalle seguenti: ''di eventi e di attività praticati''».

 

4.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 la parola: ''esclusivamente'' è soppressa».

 

4.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di una o più Regioni dello Stato italiano''».

 

4.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di una Regione dello Stato italiano''».

 

4.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di rilievo culturale''.

 

4.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di rilievo sociale''».

 

4.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di informazione ed educazione sanitaria''».

 

 

4.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di formazione sanitaria''».

 

4.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dalla dipendenza da tabacco, alcool e droga''».

 

4.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dal consumo di tabacco''».

 

4.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dalla dipendenza da tabacco''».

 

4.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo sia promosso da enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460''».

 

 

4.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo sia promosso da imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155''».

4.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua come scopo istituzionale la promozione di una disciplina sportiva''».

 

4.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di promozione del turismo nazionale''».

 

4.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''È vietata la distribuzione gratuita di prodotti alcolderivati nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti''».

 

4.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''È vietata la distribuzione gratuita di gadgets recanti il marchio di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti''».

 

4.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''È vietata la distribuzione gratuita di materiale pubblicitario cartaceo recanti il marchio di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti''».

 

4.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di due Stati limitrofi appartenenti alla Comunità europea''».

 

4.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando l'organizzatore è costituito da più soggetti residenti in due Stati confinanti della Comunità''».

 

4.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi la cui organizzazione produca effetti transfrontalieri circoscritti a due Stati limitrofi della Comunità''».

 

4.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi la cui organizzazione produca involontariamente effetti transfrontalieri''».

 

4.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il valore della sponsorizzazione non supera i 5.000 euro''».

4.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il valore della sponsorizzazione non supera i 2.000 euro''».

 

4.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un quinto del valore dell'evento''».

 

4.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi l e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un settimo del valore dell'evento''».

 

4.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un decimo del valore dell'evento''».

 

4.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il medesimo si rivolge esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco''».

 


4.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il contributo persegue solo indirettamente lo scopo di promuovere un prodotto del tabacco''».

 

4.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato''».

 

4.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è soppresso».

 

4.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

 

4.40

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

 

4.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''può imporre obblighi in materia di'', sono sostituite dalle seguenti: ''può regolamentare il''».

 

 

4.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''può imporre'', sono sostituite dalle seguenti: ''ha facoltà di imporre''».

 

4.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''tra cui l'obbligo'', sono sostituite dalle seguenti: ''e, in specie, prevedere''».

 

4.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''siano orientati ai'', sono sostituite dalle seguenti: ''siano coerenti coi''».

 

4.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovati vi'' sono soppresse;

b) le parole: ''di un sistema di contabilità'', sono sostituite dalle seguenti: ''di una regolare contabilità''».

4.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''di un sistema di contabilità'', sono sostituite dalle seguenti: ''di una contabilità''».

 

4.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) la parola: ''qualora'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel caso''».

 

4.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''l'analisi del mercato'', sono sostituite dalle seguenti: ''le analisi di mercato''».

 

4.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''di una effettiva concorrenza'', sono sostituite dalle seguenti: ''delle condizioni necessarie ad assicurare una leale concorrenza''».

4.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''potrebbe mantenere'', sono sostituite dalle seguenti: ''si trova nella condizione di poter mantere''».

 

4.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi'' sono soppresse;

b) le parole: ''eccessivamente elevato'', sono sostituite dalle seguenti: ''eccessivo''».

 

4.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sopprimere l'ultimo periodo».

 

4.53

I Relatori

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al».

 

4.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «di reti».

 

4.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «servizi innovativi».

 

4.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.57

EUFEMI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.58

GARRAFFA

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 4, sopprimere le seguenti parole: «servizi post contatore».

 

4.59

VALDITARA

Sopprimere il comma 3.

 

4.1000

SAPORITO

Sopprimere il comma 3.

 

4.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

 

4.61

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Sopprimere il comma 3.

 

4.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Sopprimere il comma 3.

 

4.63

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 3.

 

4.64

MALAN

Sopprimere il comma 3.

 

4.65 (testo 2)

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, anche avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, sempreché non applichino condizioni, né concordino pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

 

4.65

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, non possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, e qualora si avvalgano di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni, né concordare pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore e devono rendere accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

 

4.66

ENRIQUES, PEGORER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento diretto a disciplinare la concorrenza e la sicurezza nel settore dei servizi post contatore di cui all'articolo 1 comma 34 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale comma è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

 

4.67

GALARDI

Al comma 3, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: ''34. Le imprese titolari del diritto di proprietà della rete, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali necessarie al trasporto di energia elettrica e di gas naturale, non possono esercitare, direttamente ovvero mediante società controllate o partecipate, attività di vendita di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale corrispondente all'estensione della rete di cui sono titolari''».

 

4.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «è abrogato», con le seguenti: «è soppresso».

 

4.69

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, GRASSI

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:

«3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la potestà di deroga in capo al Ministero dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia autorizzati e non ancora in esercizio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi post-contatore», aggiungere le seguenti: «, fonti rinnovabili».

 

 

4.70

BONADONNA, GRASSI

Sopprimere il comma 4.

 

4.71

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere il comma 4.

 

4.72

I Relatori

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «Al decreto» con le seguenti: «Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto» e nel capoverso Art. 239, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».

 

4.73

BARBOLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

 

4.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

 

4.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo''; le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla'' le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''; le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo''; le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''; le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''».

4.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo''; le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''; le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo'' e le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''.

 

4.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo'' e le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantacinquesimo'' e le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''».

 

4.81

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4 alla lettera a) sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente: «sessantesimo».

 


4.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: ''la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo''; le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''; le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''; le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: ''la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo''; le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''; le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''».

 

4.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo»; le parole: ''durano tutta la» sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''; le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo'' e le parole: ''durano tutta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno durata pari alla''».

 

4.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente::

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo'' e le parole: ''sino al termine del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a tutto il''».

 

4.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ''venticinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantesimo'' e le parole: ''dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori''».

 

4.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis. all'articolo 44, comma 2 dopo le parole: ''periodica,'' aggiungere le seguenti: ''al Ministero dello sviluppo economico e''».

 

4.89

EUFEMI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

 

4.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

 Al comma 4, sopprimere la lettera b).

 

4.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) L'articolo 239, comma 1 è abrogato. Non costituiscono contraffazione i soli prodotti realizzati anteriormente all'abrogazione da coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

 

4.92

GASBARRI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

''Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata del diritto d'autore). – 1. Per un periodo di sei anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, purché nei limiti anche quantitativi del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda''».

 

4.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma l, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti, anche quantitativi, del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda''».

 

4.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma l, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda''».

 

4.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4 dopo la lettera b) all'inizio del periodo aggiungere le seguenti parole: «Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001».

 

 

4.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «accordata ai» con le seguenti: «prevista per i».

 

4.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «e modelli» con le seguenti: «ed ai modelli».

 

4.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «opera in relazione ai» con le seguenti: «è riconosciuta ai».

 

4.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «opera in relazione ai» con le seguenti: «è concessa ai».

 

4.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «in relazione ai» con le seguenti: «in favore dei».

 

4.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «in relazione ai» con la seguente: «sui».

 

4.102

MANZELLA, SOLIANI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «ai prodotti realizzati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, hanno intrapreso attività di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

4.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «o modelli» con le seguenti: «o ai modelli».

 

4.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente alla» con le seguenti: «in tempi precedenti alla».

 

4.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente alla» con le seguenti: «prima della».

 

4.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «oppure erano divenuti» con le seguenti: «, a qualsiasi titolo divenuti,».

 

4.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

 

4.0.1

DE PETRIS, SODANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia autorizzati e non ancora in esercizio».

 

4.0.2

DE PETRIS, SODANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1117, le parole: ''ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai soli impianti già realizzati ed operativi'';

b) al comma 1118 , secondo periodo, dopo le parole: ''Ministro dello sviluppo economico'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari''».

 

4.0.3

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento CE n.595/2004, della Commissione, del 30 marzo 2004)

1. Entro il 30 giugno 2007 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica, per ciascuna azienda, della situazione relativa alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi di latte prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L 1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002 e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed all'avvio della procedura di riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

 

4.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Il comma 42 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

''42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili».

 

4.0.5

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o il recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: ''o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''.

2. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola benefici aria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuaIe passiva compete all'Istituto previdenziale''».

 

4.0.6

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: '', o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''.

2. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dalll'impresa agricola beneficiaria''».

 

4.0.7

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: '', o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''».

 

4.0.8

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, LIOTTA, BOSONE, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: ''o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''».

 

4.0.9

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale''».

 

4.0.10

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-Iegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria''».

 

4.0.11 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, incluse in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.11

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

 

4.0.12

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge lO gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del cosiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento.

 

4.0.13

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

 

4.0.14

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

!. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assesnso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81».

 

4.0.15

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di reimpianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.16

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di re impianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.17 (testo 2)

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: ''I prodotti alimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali''.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: ''Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali''.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

4.0.17

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: ''alimentari'' è soppressa.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, le parole: ''Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici'' sono sostituite dalle seguenti: ''I beni''».

 

5.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

 

5.2

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

 

5.3

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

 

5.1000

SINISI, relatore

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

''b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;'';

b) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

5.4

PASTORE, VENTUCCI

Sopprimere l'intero comma.

 

5.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

5.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «deve essere richiesto» inserire le seguenti: «dal cittadino straniero in possesso di visto di ingresso valido nel territorio della Repubblica Italiana o altro Stato partecipe degli Accordi di Schengen».

 

5.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «deve essere richiesto» inserire le seguenti: «dal cittadino straniero entrato regolarmente nel territorio della Repubblica Italiana».

 

5.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono soppresse.

 

5.9

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino ad un anno».

 

5.10

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: fino a centottanta giorni».

 

5.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due giorni».

 

5.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei giorni».

 

5.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sette giorni».

5.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «otto giorni».

 

5.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove giorni».

 

5.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dieci giorni».

 

5.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a dieci giorni».

 

5.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «undici giorni».

 

5.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici giorni».

 

5.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «tredici giorni».

 

5.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattordici giorni».

 

5.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quindici giorni».

 

5.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a quindici giorni».

 

5.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «venti giorni».

 

5.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a venti giorni».

 

5.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «ad un mese».

 

5.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a) le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a un mese».

 

 

5.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a quarantacinque giorni».

 

5.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «cinquanta giorni».

 

5.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

5.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a due mesi».

 

5.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per soggiorni superiori a settantacinque giorni».

 

5.36

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino a novanta giorni».

 

5.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo sostituire la parola: «questore della provincia» con le seguenti: «sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

 

5.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «24 ore».

5.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «36 ore».

 

5.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «48 ore».

 

5.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore».

 

5.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «due giorni».

 

5.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre giorni».

 

5.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro giorni».

 

5.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a) nel primo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni».

 

5.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sei giorni».

 

5.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette giorni».

 

5.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sopprimere le seguenti: «lavorativi».

 

 

5.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere il secondo periodo.

 

5.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «regolamento di attuazione» inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni degli Accordi di Schengen».

 

5.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al secondo periodo sopprimere le seguenti: «di giustizia,».

 

5.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto».

 

5.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «di attesa di emigrazione in altro Stato e,».

 

5.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto».

 

5.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «case di cura, ospedali,».

 

5.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «case di cura,».

 

5.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere la seguente parola: «ospedali».

 

5.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «istituti civili».

 

5.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e religiosi».

 

5.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e altre convivenze».

 

5.65

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere le parole: «e altre convivenze».

 

5.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

 

5.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a quindici giorni».

 

5.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a venti giorni».

 

5.69

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a venti giorni».

 

5.70

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «soggiorni inferiori a tre mesi» con le seguenti: «per i soggiorni inferiori ad un mese».

 

5.71

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori ad un mese».

 

5.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a quarantacinque giorni».

 

5.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), all'interno del comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riformulato, sostituire le parole: «Per i soggiorni inferiori a tre mesi» con le seguenti: «Per soggiorni inferiori a due mesi».

 

5.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a due mesi».

 

5.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a settantacinque giorni».

5.76

I Relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero» con le seguenti: «Per soggiorni non superiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, ovvero».

 

5.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sopprimere le seguenti: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova».

 

5.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «24 ore».

 

5.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «36 ore».

 

5.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «48 ore».

 

5.81

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore».

 

5.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «due giorni».

 

5.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre giorni».

 

5.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

AI comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro giorni».

 

5.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso» con le seguenti: «ovvero, entro cinque giorni lavorativi dalla data del suo ingresso».

 

5.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.89

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni».

 

5.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sei giorni».

 

5.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.92

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «entro otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette giorni».

 

5.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), all'interno del comma 2 del D.Lgl. 25 luglio 1998, n. 286 riformulato, sostituire le parole: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso» con le seguenti: «ovvero, entro otto giorni dalla data del suo ingresso nell'area Schengen, per la quale fa fede il timbro apposto dal presidio di frontiera italiano o di altro Stato partecipe degli Accordi».

 

5.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo dopo le parole: «al questore della provincia in cui si trova» aggiungere le seguenti: «esibendo i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e la documentazione atte stante la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione sia garantita».

 

5.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «Ministro dell'Interno» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri».

 


5.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine:f1;: «da emanarsi entro il 30 giugno 2007».

 

5.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 28 giugno 2007».

 

5.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 22 giugno 2007».

 

5.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 20 giugno 2007».

 

5.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 18 giugno 2007».

 

5.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 16 giugno 2007».

 

5.102

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 14 giugno 2007».

 

5.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 12 giugno 2007».

 

5.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 10 giugno 2007».

 

5.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 7 giugno 2007».

 

5.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 5 giugno 2007».

 

5.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il IO giugno 2007».

 

5.108

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 30 maggio 2007».

 

 

5.109

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 25 maggio 2007».

 

5.110

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 22 maggio 2007».

 

5.111

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 20 maggio 2007».

 

5.112

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 17 maggio 2007».

 

5.113

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 15 maggio 2007».

 

5.114

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 14 maggio 2007».

 

5.115

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 12 maggio 2007».

 

5.116

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 10 maggio 2007».

 

5.117

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 7 maggio 2007».

 

5.118

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 5 maggio 2007».

 

5.119

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 1º maggio 2007».

 

5.120

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 aprile 2007».

 

5.121

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 27 aprile 2007».

 

 

5.122

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 25 aprile 2007».

 

5.123

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 22 aprile 2007».

 

5.124

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 20 aprile 2007».

 

5.125

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 18 aprile 2007».

 

5.126

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 15 aprile 2007».

 

5.127

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 12 aprile 2007».

 

5.128

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 10 aprile 2007».

 

5.129

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 5 aprile 2007».

 

5.130

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 marzo 2007».

 

5.131

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 20 marzo 2007».

 

5.132

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 15 marzo 2007».

 

5.133

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la conferenza Stato Regioni».

 

5.134

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), all'interno del comma 2 del D.Lgl. 25 luglio 1998, n. 286 riformulato, alle parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «Il termine decorre dalla data di apposizione del timbro sul visto di ingresso da parte delle autorità di frontiera italiane o di altro Stato partecipe degli Accordi di Schengen».

 

5.135

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

 

5.136

I Relatori

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

 

5.137

GASBARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis). Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di lavoro per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stessa;

b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione;

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso».

 

5.138

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

 

5.139

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: ''quarantotto ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici ore''».

 

 

5.140

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: ''quarantotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro ore''».

 

5.141

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

AI comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: ''quarantotto ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''trentasei ore''».

 

5.142

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: ''da 160 a 1.100 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 2.000 a 3.500 euro''».

 

5.143

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: ''da 160 a 1.100 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 1.000 a 2.500 euro''».

 

5.144

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: ''da 160 a 1.100 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 500 a 2.000 euro''».

 

5.145

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: ''da 160 a 1.100 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 300 a 1.500 euro''».

 

5.146

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, la lettera c) aggiungere infine: «Restano salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».

 

5.147

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera d) sopprimere le seguenti: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore».

 

5.148

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ovvero è scaduto da più di 60 giorni» con le seguenti: «ovvero è scaduto da più di trenta giorni».

 

5.149

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ovvero è scaduto da più di 60 giorni» con le seguenti: «ovvero è scaduto da più di quarantacinque giorni».

 

5.150

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), all'interno del comma 2, lettera b) dell'articolo 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificato, sostituire le parole: «oltre i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i trenta giorni».

 

5.151

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera d) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

 

 

5.152

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera d) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cinquanta».

 

5.153

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), all'interno del comma 2, lettera b) dell'articolo 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificato, sostituire le parole: «oltre i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i sessanta giorni».

 

5.154

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera d) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

 

5.155

I Relatori

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i tre mesi».

 

5.156

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stabilito nel visto di ingresso» aggiungere le seguenti: «ovvero siano risultate mendaci le circostanze che determinarono la concessione del permesso di soggiorno».

 

5.157

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stabilito nel visto di ingresso» aggiungere le seguenti: «ovvero risultino venute meno le circostanze che determinarono la concessione del permesso di soggiorno».

 

5.158

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.159

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera e), primo periodo dopo la parola: «sede» aggiungere la seguente: «legale».

 

5.160

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Stato membro dell'Unione Europea» aggiungere le seguenti: «o comunque appartenente all'OCSE».

 

5.161

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), all'interno del comma 1-bis, inserito dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «Stato membro dell'Unione Europea» aggiungere le seguenti: «o comunque appartenente al G-8».

 

5.162

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo» con le seguenti: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, debitamente certificata nelle forme dell'atto notarile,».

 

5.163

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo» con le seguenti: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, debitamente certificata dall'autorità nazionalnompn materia di politiche del lavoro,».

 

5.164

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «debitamente certificata dall'autorità nazionale abilitata all'apposizione di apostille».

 

5.165

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «debitamente apostillata dall'autorità nazionale abilitata».

 

5.166

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «La dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana e, qualora proveniente dall'estero, essere sottoscritta da traduttore abilitato all'effettuazione di traduzioni giurate».

 

5.167

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «Le predette comunicazione del committente ed annessa dichiarazione del datore di lavoro debbono essere autenticate da notaio».

 

5.168

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera e) ultimo periodo sostituire le parole: «allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «alla questura della provincia nella quale la prestazione di servizi ha luogo».

 

5.169

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera e) ultimo periodo sostituire le parole: «allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «alla direzione provinciale del lavoro della provincia nella quale la prestazione di servizi ha luogo, che la trasmette allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

 


5.170

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è revocato alla cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione, comunicata dal datore di lavoro o comunque accertata».

 

5.171

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è in ogni caso revocato all'atto di cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione».

 

5.172

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

 Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è revocato all'atto di cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione».

 

5.173

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «L'autorità di Pubblica Sicurezza monitora l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro presupposto della concessione del permesso di soggiorno e segnala tempestivamente la sua avvenuta cessazione ai fini della revoca».

 

5.174

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «L'autorità di Pubblica Sicurezza monitora l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro presupposto della concessione del permesso di soggiorno».

 

5.175

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, le parole: ''da lire 200 mila a lire tre milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 200 a 2.000 euro''».

 

5.176

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, le parole: ''da lire 200 mila a lire tre milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 100 a 1.500 euro''».

 

5.0.1

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo Regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'', parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

5.0.2

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante "Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'ordinamento comunitario)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche ed agroforestali, nonché per evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento dei livelli di conservazione attuali.'';

b) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: ''provvedono ad istituire'' sono sostituite dalla seguente: ''individuano'', dopo la parola: ''protezione'' è inserita la seguente: ''speciale'', e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Le zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. Dei provvedimenti regionali, riportanti in maniera puntuale l'indicazione dei confini di tali aree, nonché i relativi dati catastali, è data adeguata pubblicizzazione.'';

c) all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

''7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione della presente legge.'';

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.'';

e) all'articolo 19-bis, comma 2, le parole da: ''le deroghe'' a: ''direttiva 79/409/CEE e'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale e, comunque, temporaneo, di durata non superiore ad un anno, che devono essere adeguatamente e specificamente motivati in ordine all'assenza delle altre soluzioni soddisfacenti, nonché alla tipologia di deroga applicata, da adottarsi caso per caso, entro e non oltre il 30 giugno, in base all'analisi puntuale delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Le deroghe''; al comma 3, le parole da: ''sentito l'Istituto'' a: ''livello regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)'' e la parola: ''grave'' è soppressa; il comma 4 è sostituito dal seguente: ''Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione ovvero alla provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine perentorio, di dieci giorni, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 79/409/CEE, nonché di quelle di cui alla presente legge.'';

f) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e previa consultazione della Commissione europea'';

g) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; distruggere o danneggiare nidi e uova, nonché disturbare le specie protette di uccelli.'';

h) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: ''detenere per vendere'' sono inserite le seguenti parole: ''trasportare per vendere''.».

 

5.0.3

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: ''costituiti e composti esclusivamente da'' sono sostituite dalle seguenti: ''che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.'';

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.'';

c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche'';

d) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: ''certificato di residenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale'';

e) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

''Art. 8-bis.

1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013''.».


COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

martedì 13 marzo 2007

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso.

 

Il presidente BENVENUTO informa le Commissioni riunite che il Comitato ristretto, costituito per affrontare i diversi nodi problematici emersi nel corso dell’esame, si è riunito alle ore 12. Per quanto riguarda l’articolo 5, si è registrata un’ampia convergenza sull’emendamento 5.1000, a firma del senatore Sinisi, relatore per la 1a Commissione, interamente sostitutivo dell’articolo in questione. In proposito, i Gruppi dell’opposizione hanno manifestato piena disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge, atteso che l’emendamento 5.1000, ove approvato, espungerebbe dal provvedimento le previsioni rispetto alle quali era stata manifestata netta contrarietà, in particolare, dal Gruppo Lega Nord Padania. Comunica inoltre l’avvenuta presentazione del disegno di legge n. 1375 (d’iniziativa dei senatori Bianco e Sinisi), già assegnato alla 1a Commissione in sede referente. Tale proposta è volta a contemperare le esigenze prospettate dal vice presidente del Consiglio dei ministri Rutelli nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso con quelle evidenziate dalle forze di opposizione.

In relazione al terzo comma dell’articolo 4, comunica che si è raggiunta un’ampia convergenza sull’emendamento 4.65, riformulato in un testo 3, volto a tutelare gli assetti concorrenziali nel settore dei servizi «post-contatore».

In base a quanto testé riferito, il Presidente comunica l’avvenuto ritiro degli emendamenti al decreto-legge presentati dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania, (tranne l'emendamento 4.56). Infine, dichiara inammissibile l’emendamento 4.0.17 (testo 2), in applicazione dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, perché estraneo all'oggetto del provvedimento.

Avverte quindi che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, che si danno per illustrati.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.23, a firma dei relatori, mentre, con riguardo agli emendamenti 1.70 (presentato in qualità di relatore) e 1.71 (a firma del senatore Bianco), di contenuto identico, chiarisce che essi sono diretti a evitare l’insorgere di eventuali controversie tra l’Agenzia delle Entrate e le società tenute alla restituzione degli aiuti. Ritira l’emendamento 1.133, trasformandolo nell’ordine del giorno n. G/1329/4/1e6. Chiede pertanto il ritiro anche dell’emendamento 1.134 (presentato dal senatore Eufemi), avente contenuto identico. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.143 e 1.166, che apportano correzioni di forma all’articolo 1. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.170, 1.171 e 1.172, altrimenti il parere è contrario. Formula avviso favorevole agli emendamenti dei relatori 1.174, 1.184, 1.198 e 1.204, volti ad apportare correzioni di forma all’articolo 1. Chiede altresì il ritiro degli emendamenti 1.202 e 1.203, esprimendo in alternativa parere contrario. Ritira quindi l’emendamento 1.0.1 (testo 2), trasformandolo nell’ordine del giorno n. G/1329/5/1e6.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme al relatore, rimettendosi tuttavia alle Commissioni riunite per quanto riguarda l’emendamento 1.70.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Con successive e separate votazioni le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 1.2, 1.23, nonché 1.70 e 1.71, di identico contenuto.

 

Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha ritirato l’emendamento 1.134, il sottosegretario GRANDI dichiara la disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno G/1329/4/1e6 concernente l’applicazione degli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

 

I presentatori non insistono per la votazione dell’ordine del giorno.

 

Le Commissioni riunite approvano, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 1.143 e 1.166.

 

Dopo il ritiro degli emendamenti 1.170, 1.171 e 1.172, vengono posti in votazione e approvati gli emendamenti 1.174, 1.184 e 1.198.

 

Infine, dopo il ritiro degli emendamenti 1.202 e 1.203, le Commissioni riunite approvano l’emendamento 1.204.

 

Il sottosegretario GRANDI dichiara la disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno G/1329/5/1e6.

 

I presentatori, preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, non insistono per la votazione.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2, che si danno per illustrati.

 

Il relatore SINISI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.81, mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 2.0.2, rilevando che sullo stesso ha espresso parere contrario la Commissione bilancio. Inoltre, si riserva di pronunciarsi sull'emendamento 2.0.1 (testo 2).

 

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 (testo 2) sottolinea che l'emendamento è volto a mantenere in vigore l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 che disciplina il sistema delle convenzioni quadro e pone le basi per la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche degli adempimenti richiamati da norme comunitarie in ordine alla predisposizione e realizzazione del piano d'azione nazionale.

 

Il presidente BENVENUTO pone quindi ai voti l’emendamento 2.81, che viene approvato.

 

In riferimento all’emendamento 2.0.1 (testo 2), il senatore PASTORE (FI) osserva che la proposta emendativa del Governo appare estranea all'oggetto del decreto-legge. La sua parte politica è disponibile a valutare con favore la norma proposta, volta a superare un'obiettiva difficoltà, tuttavia l'intervento legislativo deve essere effettuato, a suo avviso, con un provvedimento, anche d'urgenza, diverso da quello in esame.

 

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC) per preannunciare, per la propria parte politica, voto contrario all’emendamento 2.0.1 (testo 2). In generale, osserva che la maggioranza e il Governo dovrebbero attenersi a criteri più rigorosi nella presentazione di proposte emendative, riducendone il numero agli interventi strettamente necessari. In proposito, richiama l’esempio, a suo giudizio positivo, della scelta operata dalle forze di opposizione nel senso di mantenere in esame i soli emendamenti di maggiore rilievo politico. Rileva infatti che alcune proposte del Governo e della maggioranza (citando a titolo di esempio negativo l’emendamento 2.0.2) appaiono ultronee rispetto al contenuto del decreto-legge.

 

In merito ai rilievi espressi sull’emendamento 2.0.1 (testo 2), il presidente BENVENUTO sottolinea il riferimento alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in esso previsto.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo) conferma il metodo della ricerca della più ampia convergenza possibile con i Gruppi dell'opposizione. Per corrispondere all'esigenza prospettata dal Governo, suggerisce il ritiro della proposta di cui all'emendamento 2.0.1 (testo 2) ai fini dell'esame in occasione della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GRANDI accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 2.0.1 (testo 2), sottolineando che la proposta del Governo è volta a dare piena attuazione, tra l'altro, alle direttive dell'Unione europea.

 

Il presidente BENVENUTO ritira l’emendamento 2.0.2.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, che si danno per illustrati.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ritira l’emendamento 3.4, accogliendo l'invito del relatore.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), in relazione all’emendamento 3.1000, esprime parere favorevole, segnalando che esso mira ad apportare al quinto comma dell’articolo 3 le modificazioni contenute nel parere espresso dalla 5a Commissione. Formula quindi avviso favorevole all’emendamento 3.31 del Governo, mentre chiede il ritiro dell’emendamento 3.0.1, esprimendo in alternativa parere contrario.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Posti disgiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1000 e 3.31 vengono approvati, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 3.0.1.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

 

Dal momento che nessuno chiede di intervenire in sede di illustrazione delle proposte emendative, il relatore BARBOLINI (Ulivo) invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5, formulando in alternativa parere contrario. In proposito sottolinea che l’ordine del giorno n. G/1329/1/1e6, presentato dal senatore Paolo Rossi, affronta la questione attinente alla abrogazione del terzo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, impegnando il Governo a chiarire la portata dei divieti contenuti nella predetta disposizione, in stretta aderenza alle prescrizioni e alle finalità della direttiva 2003/33/CE.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.53. Si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 4.65 (testo 3), sottolineando che la formulazione finale di detto emendamento è frutto della collaborazione tra tutte le forze politiche rilevando che la sua approvazione precluderebbe le rimanenti proposte emendative sull'articolo 4, comma 3 che pertanto invita a ritirare. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 4.69 (testo 2), 4.70, 4.92 e 4.102.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 4.0.1 (testo 2) e invita a ritirare gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10. Si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.0.11 (testo 2) e invita a ritirare le analoghe proposte emendative di cui agli emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16. Chiede al senatore Barbolini, relatore per la 6ª Commissione, di esprimere il parere sull'emendamento 4.0.5

 

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme a quelli dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) invita i relatori e il rappresentante del Governo a valutare gli effetti che potrebbero determinarsi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) sulle disposizioni del disegno di legge n. 772, recante delega per il riordino dei servizi pubblici locali, in esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo) precisa che la formulazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) è volta ad assicurare il massimo della concorrenza ed è coerente con il testo della delega per il riordino dei servizi pubblici locali.

 

Il sottosegretario GRANDI conferma l'orientamento favorevole del Governo.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) invita il Governo e i relatori a compiere in ogni caso una verifica sull'incidenza delle disposizioni in questione prima della discussione del disegno di legge in Assemblea.

 

Il senatore SAPORITO (AN) richiama l'esigenza di prevedere un recepimento flessibile delle norme comunitarie, in modo da tener conto delle peculiarità e degli interessi del mercato italiano. Sottolinea che la formulazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) rappresenta un punto di equilibrio, condiviso da quanti hanno partecipato ai lavori informali del comitato ristretto: eventuali riserve su quella proposta potrebbero vanificare gli sforzi compiuti.

 

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) condivide le perplessità del senatore Villone e ritiene preferibile rinviare le disposizioni di cui all'emendamento 4.65 (testo 3) alla delega per il riordino dei servizi pubblici locali (disegno di legge n. 772).

Osserva che per garantire un'effettiva concorrenza si dovrebbero assicurare condizioni di fornitura del gas uguali per tutti gli operatori, altrimenti si potrebbe rafforzare il regime di monopolio a vantaggio di alcune società controllate dagli enti locali, con rilevanti svantaggi per il consumatore.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), nel ritirare gli emendamenti 4.3 e 4.4 a sua firma, si richiama al parere espresso dalla 14a Commissione: le predette proposte incidono sulla specifica disposizione di legge, emanata in attuazione della direttiva 2003/33/CE, in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Detta normativa contempla l’inapplicabilità dei divieti di sponsorizzazione per quegli eventi che si svolgono a livello meramente nazionale, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2006/22. Per quanto riguarda l’emendamento 4.65 (testo 3), sottolinea che esso rappresenta un’efficace sintesi tra le varie posizioni emerse durante l’esame del decreto-legge, in relazione all’esigenza, a suo parere largamente condivisa, di tutela degli assetti concorrenziali nel settore dei servizi «post-contatore». L’emendamento in questione muove anche dalla prospettiva di assicurare tutela alla posizione di mercato delle piccole e medie imprese, ponendosi altresì in linea con i principi generali desumibili dalle leggi n. 57 del 2001 e 287 del 1990. Dal momento che la delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 772 avrebbe il 2011 quale termine per il suo esercizio, ritiene inopportuno affrontare i problemi relativi ai settori dell’energia elettrica e del gas in sede di esame del predetto provvedimento, in quanto la soluzione potrebbe essere tardiva. Evidenzia altresì che il principio di separatezza tra l’ente gestore della rete e degli impianti e il soggetto che eroga i servizi «post-contatore» garantisce appieno l’esigenza di un mercato aperto. Cita a titolo di esempio negativo, l’esperienza rappresentata dal Gruppo Hera, del quale dà analitico conto rispetto al fatturato e ai risultati di gestione in termini di situazioni di monopolio di fatto, con il passaggio, a suo giudizio negativo, da un capitalismo su base statuale a uno su base regionale.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) preannuncia voto favorevole all’emendamento 4.65 (testo 3) e ritira l’emendamento 4.56.

 

Dopo che l’emendamento 4.5 è dichiarato decaduto, il sottosegretario GRANDI, a nome del Governo, preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno n. G/1329/1/1e6.

 

I presentatori non insistono per la votazione.

 

Il presidente BENVENUTO pone quindi ai voti l’emendamento 4.53 che viene approvato.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo) sottolinea il ruolo dell'autorità indipendente ai fini dell'operatività delle disposizioni di cui all'emendamento 4.65 (testo 3). Con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Saro, osserva che sarebbe inopportuno stabilire un obbligo di affidamento con gara pubblica di servizi che riguardano prevalentemente utenti privati.

 

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 4.57, 4.58, 4.59, 4.1000 e 4.61.

 

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 4.65 (testo 3).

 

I senatori VILLONE (Ulivo) e SARO (DC-PRI-IND-MPA) preannunciano un voto di astensione, mentre i senatori SAPORITO (AN), Paolo FRANCO (LNP), EUFEMI (UDC) e FLUTTERO (AN) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento.

 

L'emendamento 4.65 (testo 3) è quindi posto in votazione ed è accolto.

 

Sono quindi preclusi gli emendamenti 4.65 (testo 2)/1, 4.65 (testo 2)/2, 4.65 (testo 2), 4.66, 4.67 nonché l'ordine del giorno n. G/1329/2/1e6.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE) ritira l’emendamento 4.69 (testo 2) e aggiunge la firma all’emendamento 4.0.1 (testo 2).

Dopo il ritiro degli emendamenti 4.70 e 4.73, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 4.72.

 

Dopo che gli emendamenti 4.92 e 4.102 sono dichiarati decaduti, così come l'ordine del giorno n. G/1329/3/1e6, i senatori TIBALDI (IU-Verdi-Com) e Fernando ROSSI (Misto-Consum) aggiungono la firma all’emendamento 4.0.1 (testo 2).

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per rilevare che l’attuazione degli obblighi comunitari per il finanziamento all’energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere esaminata in modo più approfondito durante la discussione in Assemblea.

 

Il senatore SAPORITO (AN) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Eufemi e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.1 (testo 2).

 

Anche il senatore PASTORE (FI) chiede il ritiro dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), che potrà essere più utilmente discusso dall'Assemblea.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) insiste per la votazione dell'emendamento.

 

Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 4.0.1 (testo 2). Ricorda che la materia del finanziamento dell'energia da fonti rinnovabili è particolarmente controversa e per cui potrebbero determinarsi inopportune contrapposizioni politiche. Invita, quindi, il Governo e i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione e a verificare l'effettivo collegamento della disposizione di cui all'emendamento 4.0.1 (testo 2) con gli obblighi comunitari.

 

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) invita il rappresentante del Governo a fornire elementi informativi circa le conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

 

Il sottosegretario GRANDI ricorda che il Governo aveva avanzato una proposta analoga in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 e dunque condivide l'emendamento 4.0.1 (testo 2). Invita i Gruppi dell'opposizione a tenere conto della disponibilità manifestata dalla maggioranza e dal Governo nell'esame dell'intero provvedimento, che si è concretizzata con il ritiro di proposte emendative, da parte dello stesso Governo.

 

L'emendamento 4.0.1 (testo 2) è infine posto in votazione ed è accolto. Risulta assorbito l'emendamento 4.0.2.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) insiste per la votazione dell'emendamento 4.0.3, mentre ritira l'emendamento 4.0.4.

 

L'emendamento 4.0.3 è posto in votazione ed è respinto.

Il presidente BENVENUTO chiede alle Commissioni di poter proseguire i lavori in concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

 

Non raggiungendosi l'accordo su tale proposta, rinvia il seguito dell'esame ad una nuova seduta notturna.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
E ORDINI DEL GIORNO

 

N. 1329

 

Art. 1

 

1.2

I Relatori

Nella rubrica, sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.23

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.70

Il Relatore

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.71

BIANCO

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le parole: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.133

Il Relatore

Al comma 2, eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.134

EUFEMI

Al comma 2 eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.143

I Relatori

Al comma 2, nel quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni» e, nel sesto periodo, dopo le parole: «solo nelle ipotesi» inserire la seguente: «di».

 

1.166

I Relatori

Al comma 4, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,», le parole: «Trattato CE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea», le parole: «Trattato CEE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» e le parole: «Trattato CECA» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

 

1.170

VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 2, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.171

BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.172

PEGORER, VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.174

I Relatori

Al comma 5, sostituire le parole: «presente recupero» con le seguenti: «recupero di cui al presente articolo» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

 

1.184

I Relatori

Al comma 6, sostituire le parole: «della Commissione europea 92/C 213/02» con le seguenti: «92/C 213/02 della Commissione,» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

 

1.198

I Relatori

Al comma 8, dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

 

1.202

BIANCO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.203

PEGORER, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.204

I Relatori

Al comma 9, dopo le parole: «comma 4» inserire il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.0.1 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica in materia di contributi al settore dei trasporti pubblici locali)

1. Al fine di chiarire il trattamento fiscale degli interventi nel settore dei trasporti pubblici, di cui al titolo V, della parte terza, del Trattato istitutivo della CEE, i contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni non sono da considerare componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificaizoni, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi».

 

1.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di contributi al settore dei trasporti pubblici locali)

1. I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. l contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

 

Art. 2

2.81

I Relatori

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ed esecuzione» con le seguenti: «e nell'esecuzione» e dopo le parole: «titolo II, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

 

2.0.1 (Testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di acquisto di beni e servizi con riferimento al decreto legislatio 12 prile 2006, n. 163 ''Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'')

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''gli articoli 24 e 26'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 24''».

 

2.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''gli articoli 24 e 26'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'articolo 24''».

 

2.0.2

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente: ''Art. 19-bis. – 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione', come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 ».

 

Art. 3

 

3.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo la parola: «articolo» aggiungere le seguenti: «2449 e».

 

3.1000

BARBOLINI, relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007».

 

3.31

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: ''indicati al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992'' e le parole: '' della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle somme versate'';

c) al comma 3 le parole:'' nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni''.»

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006».

3.0.1

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per consentire la circolazione dei titoli comunitari)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

''2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. Tuttavia, gli atti che trasferiscono in via definitiva o temporanea i titoli all'aiuto attribuiti agli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, sono soggetti alla sola aliquota indicata nell'articolo 6 della tariffa, parte prima, anche se l'imposta così liquidata sia inferiore alla misura fissa. Si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289''».

 

Art. 4

 

4.3

EUFEMI

Sopprimere il comma 1.

 

4.4

EUFEMI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle sponsorizzazioni di eventi, o attività praticate nel loro ambito, svolte esclusivamente nel territorio dello Stato e privi di effetti transfrontalieri''».

 

4.5

MANZELLA, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e non produce effetti transfrontalieri''».

 

4.53

I Relatori

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al».

 

4.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.57

EUFEMI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.58

GARRAFFA

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 4, sopprimere le seguenti parole: «servizi post contatore».

 

4.59

VALDITARA

Sopprimere il comma 3.

 

4.1000

SAPORITO

Sopprimere il comma 3.

 

4.61

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Sopprimere il comma 3.

 

4.65 (testo 3)

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indirettto dei medesimi servizi di post-contatore e non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

 

4.65 testo 2/2

EUFEMI

All'emendamento 4.65 (testo 2), al capoverso 34, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «nei settori», inserire le seguenti: «della vendita, del trasporto e della distribuzione»;

dopo la parola: «infrastrutturali» inserire la seguente: «non»;

sostituire le parole: «anche avvalendosi» con le altre: «e qualora si avvalgano»;

sostituire le parole: «sempreché non applichino condizioni né concordino» con le altre: «non possono applicare condizioni, né concordare»;

sostituire le parole: «nel medesimo settore dei servizi post contatore e rendano accessibili» con le altre: «nel medesimo settore, né concedere alle imprese affiliate la disponibilità di denominazioni o segni distintivi riconducibili all'affiliante e devono rendere accessibili».

 

4.65 testo 2/1

EUFEMI

All'emendamento 4.65, al capoverso 34, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «nei settori» aggiungere le seguenti: «della vendita, del trasporto e della distribuzione»;

dopo le parole: «possono svolgere» sopprimere la parola: «direttamente»;

dopo le parole: «servizio pubblico» sopprimere la parola: «anche»;

dopo le parole: «post-contatore» sostituire le parole: «sempreché non applichino condizioni né concordino» con le altre: «e non possono applicare condizioni né concordare»;

dopo le parole: «economiche, contrattuali» aggiungere la parola: «pubblicitarie»;

dopo le parole: «nel medesimo settore dei servizi post-contatore» sostituire le parole: «e rendano» con le altre: «né concedere alle imprese affiliate la disponibilità di denominazione o segni distintivi riconducibili all'affiliante, e devono rendere».

 

4.65 (testo 2)

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, anche avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, sempreché non applichino condizioni, né concordino pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

 

4.65

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, non possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, e qualora si avvalgano di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni, né concordare pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore e devono rendere accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

 

4.66

ENRIQUES, PEGORER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento diretto a disciplinare la concorrenza e la sicurezza nel settore dei servizi post contatore di cui all'articolo 1 comma 34 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale comma è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

 

4.67

GALARDI

Al comma 3, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: ''34. Le imprese titolari del diritto di proprietà della rete, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali necessarie al trasporto di energia elettrica e di gas naturale, non possono esercitare, direttamente ovvero mediante società controllate o partecipate, attività di vendita di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale corrispondente all'estensione della rete di cui sono titolari''».

 

4.69 (testo 2)

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi post-contatore», aggiungere le seguenti: «, fonti rinnovabili».

 

4.69

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, GRASSI

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:

«3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 DELL'ARTICOLO 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi post-contatore», aggiungere le seguenti: «, fonti rinnovabili».

 

4.70

BONADONNA, GRASSI

Sopprimere il comma 4.

 

4.72

I Relatori

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «Al decreto» con le seguenti: «Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto» e nel capoverso Art. 239, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».

 

4.73

BARBOLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

 

4.92

GASBARRI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

''Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata del diritto d'autore). – 1. Per un periodo di sei anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, purché nei limiti anche quantitativi del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda''».

 

4.102

MANZELLA, SOLIANI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «ai prodotti realizzati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, hanno intrapreso attività di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

 

4.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, SODANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

 

4.0.1

DE PETRIS, SODANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia autorizzati e non ancora in esercizio».

 

4.0.2

DE PETRIS, SODANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1117, le parole: ''ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai soli impianti già realizzati ed operativi'';

b) al comma 1118 , secondo periodo, dopo le parole: ''Ministro dello sviluppo economico'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari,''».

 

4.0.3

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n.595/2004, della Commissione, del 30 marzo 2004)

1. Entro il 30 giugno 2007 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica, per ciascuna azienda, della situazione relativa alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi di latte prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L 1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed all'avvio della procedura di riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

 

4.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Il comma 42 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

''42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili».

 

4.0.5

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o il recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono aggiunte le seguenti: ''o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''.

2. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola benefici aria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuaIe passiva compete all'Istituto previdenziale''».

 

4.0.6

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: '', o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''.

2. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dalll'impresa agricola beneficiaria''».

 

4.0.7

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: '', o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''».

 

4.0.8

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, LIOTTA, BOSONE, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono inserite le seguenti: ''o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''».

 

4.0.9

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale''».

 

4.0.10

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-Iegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria''».

 

4.0.11 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.11

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.12

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge lO gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento.

 

 

4.0.13

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

 

4.0.14

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

!. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assesnso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81».

 

4.0.15

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di reimpianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.16

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di re impianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.17 (testo 2)

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: ''I prodotti alimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali''.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: ''Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali''.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

4.0.17

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: ''alimentari'' è soppressa.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, le parole: ''Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici'' sono sostituite dalle seguenti: ''I beni''».

 

Art. 5

 

5.3

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

 

5.1000

SINISI, relatore

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

''b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;'';

b) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

5.9

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino ad un anno».

 

5.10

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: fino a centottanta giorni».

 

 

5.36

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino a novanta giorni».

 

5.65

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere le parole: «e altre convivenze».

 

5.76

I Relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero» con le seguenti: «Per soggiorni non superiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, ovvero».

 

5.136

I Relatori

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

 

5.137

GASBARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis). Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di lavoro per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stessa;

b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione;

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso».

 

5.155

I Relatori

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i tre mesi».

 

5.0.1 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

 

(Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposisioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.1

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo Regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'', parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.2

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'ordinamento comunitario)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche ed agroforestali, nonché per evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento dei livelli di conservazione attuali.'';

b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: ''provvedono ad istituire'' sono sostituite dalla seguente: ''individuano'', dopo la parola: ''protezione'' è inserita la seguente: ''speciale (ZPS)'', e, dopo il secondo periodo, sono inserite le seguenti: ''Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Dei provvedimenti regionali, riportanti in maniera puntuale l'indicazione dei confini di tali aree, nonché i relativi dati catastali, è data adeguata pubblicizzazione.'';

c) all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

''7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione della presente legge.'';

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.'';

e) all'articolo 19-bis, comma 2, le parole da: ''le deroghe'' a: ''direttiva 79/409/CEE e'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale e, comunque, temporaneo, di durata non superiore ad un anno, che devono essere adeguatamente e specificamente motivati in ordine all'assenza delle altre soluzioni soddisfacenti, nonché alla tipologia di deroga applicata, da adottarsi caso per caso, entro e non oltre il 30 giugno, in base all'analisi puntuale delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Le deroghe''; al comma 3, le parole da: ''sentito l'Istituto'' a: ''livello regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)'' e la parola: ''grave'' è soppressa; il comma 4 è sostituito dal seguente: ''Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione ovvero alla provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine perentorio, di dieci giorni, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 79/409/CEE, nonché di quelle di cui alla presente legge.'';

f) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e previa consultazione della Commissione europea'';

g) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; distruggere o danneggiare nidi e uova, nonché disturbare le specie protette di uccelli.'';

h) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: ''detenere per vendere'' sono inserite le seguenti parole: ''trasportare per vendere''.».

 

5.0.3 (testo 2)

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: ''costituiti e composti esclusivamente da'' sono sostituite dalle seguenti: ''che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.'';

b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche'';

c) all'articolo 9, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale'';

d) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

''Art. 8-bis.

1. Coloro che abbiamo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013''.».

 

5.0.3

BARBOLINI, relatore

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: ''costituiti e composti esclusivamente da'' sono sostituite dalle seguenti: ''che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.'';

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.'';

c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche'';

d) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: ''certificato di residenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale'';

e) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

''Art. 8-bis.

1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013''.».

 

G/1329/1/1e6

ROSSI PAOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

considerato che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge abroga il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, di attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Il citato articolo 4 del decreto legislativo in riferimento si occupa specificamente della sponsorizzazione di eventi e di attività, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva che vieta la sponsorizzazione di eventi o attività che si svolgano in vari Stati membri o producano comunque effetti di visibilità transfrontaliera;

i «considerando» della direttiva mettono in chiaro i limiti oggettivi della direttiva medesima, nel senso che (5º considerando) essa non intende «regolamentare la sponsorizzazione a livello puramente nazionale» e (12º considerando) «la sponsorizzazione di manifestazioni o attività prive di effetti transfrontalieri esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva»;

la nuova formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 non deve pertanto prestarsi ad equivoci su questo versante, in quanto eventuali incertezze interpretative od applicative sarebbero foriere di disimpegno dalle sponsorizzazioni da parte delle industrie dei prodotti del tabacco, con gravi pregiudizi finanziari per gli innumerevoli eventi, soprattutto culturali, diffusi sull'intero territorio nazionale, che non hanno o non possono avere effetti transfrontalieri ai sensi della direttiva;

nel quadro della concorrenza fra ordinamenti, ciò determinerebbe inoltre uno spostamento delle risorse finanziarie verso eventi di carattere puramente nazionale che si svolgono in altri Stati membri dell'UE, nei quali non sussistano analoghe incertezze;

ritenuto di dover responsabilmente condividere le predette preoccupazioni,

impegna il Governo:

a chiarire la portata dei divieti contenuti nell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, in stretta aderenza al campo di applicazione, alle prescrizioni ed alle finalità della direttiva 2003/33/CE.

 

G/1329/2/1e6

MANZELLA, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

premesso:

che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, reca l'abrogazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/4604, giunta allo stadio deI parere motivato, ha rilevato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con la libertà di stabilimento (art. 43 Trattato CE) e la libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato CE), in quanto impone il divieto alle aziende che hanno in concessione la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, di prestare al contempo «servizi post-contatore»;

che secondo la stessa Commissione europea, il divieto di svolgere contemporaneamente l'attività di distribuzione di energia elettrica e le attività riguardanti l'installazione, la verifica e la manutenzione di determinati impianti può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri potenzialmente interessati ad inserirsi nel mercato italiano, che sarebbero costretti a rinunciare ad una parte delle loro attività;

che, sebbene l'obiettivo della citata norma italiana sia quello di una maggiore tutela della concorrenza nel mercato dei servizi post-contatore, a fronte del rischio dell'insorgere di posizioni dominanti e monopoli di fatto, la Commissione europea ritiene che il divieto totale di prestazione di attività congiunte sarebbe da ritenersi non proporzionato rispetto al raggiungimento del predetto obiettivo, essendo a tal fine sufficiente la previsione della separazione societaria,

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto del diritto comunitario, l'adozione delle misure necessarie per salvaguardare l'accesso al mercato dei servizi post-contatore da parte delle piccole e medie imprese e la loro tutela rispetto a possibili situazioni di posizione dominante o di monopolio.

 

G/1329/3/1e6

MANZELLA, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

premesso:

che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, è diretto a risolvere la procedura d'infrazione n. 2005/4088, giunta allo stadio del parere motivato, adeguando la durata del diritto d'autore delle opere di disegno industriale a settanta anni dalla morte dell'autore e eliminando la moratoria dei 10 anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE (ovvero il 19 aprile 2001), sull'inapplicabilità della predetta tutela nei confronti dei prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che erano già divenuti di pubblico dominio;

che, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/71/CE, prevede che i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione di opere di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva stessa;

che l'obiettivo del predetto articolo della direttiva, pertanto, è quella di salvaguardare i soggetti terzi che avessero iniziato a sfruttare opere di pubblico dominio, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione necessaria, nell'ambito delle procedure esistenti, nazionale e comunitarie, al fine di evitare che l'insorgere dei nuovi diritti a tutela degli autori di disegni o modelli industriali possa configurare situazioni di fatto in grado di pregiudicare l'utilizzo o la fruizione, già in atto alla data predetta, da parte di soggetti terzi, compresi i consumatori, in violazione delle disposizioni e dello spirito della direttiva 98/71/CE.

 

G/1329/4/1e6

BARBOLINI, relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

in relazione all'articolo 1 invita il Governo a valutare la possibilità che gli enti interessati possano considerare l'applicazione degli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

 

G/1329/5/1e6

BARBOLINI, relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

invita il Governo a valutare la possibilità di interpretare le disposizioni recate dall'articolo 85 del TUIR in modo da non considerare componenti positivi del reddito i contributi attribuiti dalle Regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 240;

impegna inoltre il Governo a considerare che i contributi citati nel periodo precedente nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, non siano da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 96, 109, comma 5 e 84, comma 1 del TUIR.


 

COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)
6ª (Finanze e tesoro)

 

martedì 13 marzo 2007

7ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Si riprende l’esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana) sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Con riguardo agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10, il relatore BARBOLINI (Ulivo) sottolinea la delicatezza della questione trattata, meritevole a suo avviso di un esame più approfondito. Infatti, le predette proposte emendative mirano a introdurre la possibilità, per gli organismi pagatori di aiuti comunitari concessi in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola di compensare tali somme con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria. Pertanto, chiede ai presentatori di valutare la possibilità di un loro ritiro, ravvisando l'esigenza di compiere un più ampio esame della problematica durante la discussione del decreto-legge in Assemblea.

 

Il presidente BENVENUTO ritira gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10, in accoglimento dell'invito del relatore, riservandosi comunque di ripresentarli in Assemblea.

 

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.11(testo 2), il relatore BARBOLINI (Ulivo) ne raccomanda l'approvazione, precisando che esso è volto a introdurre norme per l'attuazione di disposizioni della Comunità europea in materia di agricoltura.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime quindi parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC) per ricordare che la 5a Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento in esame.

 

Il presidente BENVENUTO chiarisce che il parere contrario era riferito al testo originario dell'emendamento 4.0.11, limitatamente al secondo comma della proposta emendativi, mentre sul testo riformulato dell'emendamento 4.0.11 la 5a Commissione ha espresso un parere di nulla osta.

 

Riprendendo il proprio intervento, il senatore EUFEMI (UDC) evidenzia l'atteggiamento costruttivo e improntato al dialogo tenuto dalla propria parte politica durante l'esame del decreto-legge e confermato dalla scelta di presentare un contenuto numero di emendamenti mirati a migliorare le misure proposte dal Governo. Al contrario, appare a suo giudizio particolarmente criticabile l'opposto atteggiamento della maggioranza, concretizzatosi nella presentazione di numerosi emendamenti aggiuntivi. Questi ultimi, a suo avviso, dilatano in modo eccessivo i contenuti del provvedimento, testimoniando la volontà di intervenire su materie difficilmente riconducibili all'ambito proprio. Critica quindi l'emendamento 4.0.1. (testo 2), in materia di incentivi all'energia da fonti rinnovabili. L'approvazione di esso infatti si pone in netta antitesi con lo spirito dell'accordo raggiunto tra le varie forze politiche in seno alle Commissioni riunite, nel senso di valutare soltanto qualificate proposte di modifica al decreto-legge. Nel merito, poi, ritiene che tale emendamento conferisca poteri eccessivamente ampi ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'Ambiente in materia di attribuzione del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

Conclusivamente, ritiene che l'atteggiamento insito nell'approvazione del predetto emendamento assuma un significato particolarmente grave dal punto di vista politico e rileva che l'atteggiamento della propria parte politica si modificherà di conseguenza.

 

Il presidente BENVENUTO, riconoscendo l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento 4.0.1 (testo 2) osserva comunque che essa sarà oggetto di un nuovo e approfondito dibattito da parte dell'Assemblea.

Pone quindi ai voti l'emendamento 4.0.11 (testo 2), che viene approvato. Risultano pertanto preclusi, in seguito alla sua approvazione, gli emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16, vertenti sulla stessa materia.

Richiama infine l'improponibilità già dichiarata per l'emendamento 4.0.17 (testo 2), per estraneità all'oggetto della discussione.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si danno per illustrati.

 

Il relatore per la 1a Commissione SINISI (Ulivo), dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 5.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 5, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.9, 5.10, 5.36, 5.65 e 5.137, mentre ritira gli emendamenti 5.76, 5.136 e 5.155.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

 

In relazione all'emendamento 5.3, volto a sopprimere l'articolo 5, il senatore EUFEMI (UDC) osserva che esso muove dalla necessità di correggere una serie di imprecisioni emerse nella formulazione dell'articolato normativo ed evidenziate anche dal Servizio studi del Senato. Cita al riguardo l'esempio rappresentato dalla indicazione del termine di durata della permanenza nel territorio nazionale, ai fini dell'applicabilità della norma sul permesso di soggiorno. Tale durata è infatti quantificata in un periodo superiore a tre mesi, per l'obbligatorietà del permesso di soggiorno, mentre si parla di periodi inferiori a tre mesi per la dichiarazione di presenza: a suo avviso, la formulazione più corretta sarebbe stata quella riferita a periodi di novanta giorni. Rammenta poi la particolare attenzione posta dalla propria parte politica sulla necessità che venissero forniti chiarimenti in ordine all'inciso «altre convivenze» presente nel secondo periodo della lettera a) dell'articolo 5. Tuttavia, ritenendo giusto mantenere l'impegno preso nell'ambito delle Commissioni riunite, ritira l'emendamento 5.3, per consentire la votazione dell'emendamento 5.1000.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il presidente BENVENUTO pone ai voti l'emendamento 5.1000 che viene approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.36 e 5.65 mentre viene dichiarato decaduto l'emendamento 5.137 per assenza del proponente.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 5, che si danno per illustrati.

 

Il relatore BARBOLINI (Ulivo) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2), volto a uniformare la normativa nazionale al diritto comunitario. Ritira poi l'emendamento 5.0.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.0.3 (testo 2), con una modificazione al testo della novella contenuta nella lettera b).

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) pone in rilievo l'esigenza di svolgere un più approfondito esame sulle tematiche affrontate dall'emendamento 5.0.1 (testo 2), da svolgersi durante la discussione in Assemblea. Peraltro, osserva incidentalmente che le disposizioni di adeguamento agli obblighi comunitari avrebbero dovuto essere inserite, più propriamente, nel testo della legge comunitaria approvata dal Consiglio dei ministri anziché nell’ambito di una proposta emendativa.

 

Il senatore CURTO (AN) pone l'accento sulla necessità di rispettare le regole del confronto politico. La scelta di mantenere in votazione emendamenti aggiuntivi, nella sostanza non riconducibili ai contenuti propri del decreto-legge, rappresenta una grave violazione, sotto il profilo politico, degli impegni assunti dai Gruppi di maggioranza in seno alle Commissioni riunite. Pertanto preannuncia che la propria parte politica si attesterà su una linea di condotta critica durante la discussione del decreto-legge in Assemblea ed esprime anzi l'avviso che le Commissioni riunite procedano a una doverosa pausa di riflessione nell'esame del provvedimento.

 

Il presidente della 1a Commissione BIANCO (Ulivo) rileva che malgrado l'intesa fra le forze politiche, che ha consentito un esame positivo del provvedimento nel suo complesso, si è determinato un punto di dissenso politico. Propone tuttavia alle Commissioni riunite di concludere l’esame in Commissione con l'auspicio che, prima della discussione del disegno di legge in Assemblea, si individui una soluzione condivisa sui profili ancora controversi del provvedimento.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti all’articolo 5.

 

Il presidente BENVENUTO pone disgiuntamente ai voti gli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), che vengono approvati.

 

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce le perplessità già espresse in riferimento alla scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per varare misure di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario. Infatti, a suo avviso, la decretazione d’urgenza riduce eccessivamente i tempi per un’approfondita valutazione dei contenuti normativi proposti da parte delle Commissioni di merito.

Ribadisce altresì i rilievi già formulati in merito agli effetti finanziari delle disposizioni contenute nel decreto-legge: segnala l’esigenza di una maggiore attenzione nella valutazione di tali profili da parte della Ragioneria generale dello Stato e della 5a Commissione del Senato, in analogia con l’elevato grado di controllo contabile svolto da tali organi nella precedente legislatura.

In generale, ritiene che gli orientamenti della maggioranza siano influenzati in modo indebito dalle pressioni esercitate anche da componenti politiche minoritarie di essa. In proposito, osserva che l’approvazione dell’emendamento 4.0.1 (testo 2) rappresenta una grave conseguenza di questa situazione, che costringe la maggioranza e il Governo alla presentazione di un numero eccessivamente alto di emendamenti, dal contenuto piuttosto eterogeneo.

Critica poi l’indirizzo politico generale assunto in campo di approvvigionamenti energetici. A suo giudizio infatti si impone la scelta di rivedere le decisioni in materia di energia nucleare, mentre appare ideologica la politica volta a incentivare l’utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia. Esprime altresì rilievi critici in ordine ad alcune scelte in materia di investimenti infrastrutturali troppo inclini alla posizione della sinistra radicale, citando gli esempi dell’impianto ad energia nucleare di Montalto di Castro e del mancato ampliamento della sede autostradale della via Aurelia. Sotto altro profilo, ribadisce le osservazioni critiche già espresse in riferimento agli indebiti vantaggi competitivi riconosciuti al Gruppo Hera.

Infine rimarca come l’atteggiamento positivo assunto dalla propria parte politica al fine di instaurare un clima di confronto costruttivo nell’esame del decreto-legge sia stato incrinato dalla condotta dei Gruppi di maggioranza, volti a favorire gli interessi parziali di una propria componente politica.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ringrazia i Presidenti delle Commissioni riunite e i relatori per il proficuo lavoro di mediazione che ha permesso di conseguire un buon risultato. Nota che l'ampliamento dei contenuti ha determinato un punto di dissenso e pertanto la sua parte politica è indotta a esprimere un voto contrario.

 

Il senatore CURTO (AN) si associa al ringraziamento ai relatori per il tentativo di mediazione compiuto.

Osserva che lo strumento del decreto-legge non è idoneo ad assicurare l'opportuna flessibilità nel recepimento delle direttive. Inoltre, la maggioranza è costretta ancora una volta, a suo avviso, a cedere ai condizionamenti e ai ricatti di una delle sue componenti: in questo modo emergono le contraddizioni culturali e politiche della coalizione che sostiene il Governo.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, auspicando, in vista della discussione in Assemblea, che la maggioranza compia una riflessione che la conduca a non approvare anche in quella fase l'emendamento 4.0.1 (testo 2), che ha determinato il contrasto politico.

 

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo: l'approvazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), volto a soddisfare le istanze di una parte della maggioranza, a suo avviso comporterà rilevanti oneri economici e sociali per i cittadini. Sottolinea il ritardo nello sviluppo dei termovalorizzatori e rileva, più in generale, che nel provvedimento sono state inserite disposizioni che hanno finalità estranee a quella di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE), nel pronunciarsi favorevolmente sul conferimento del mandato ai relatori, evidenzia che il clima complessivo di cooperazione e di apertura al dialogo instauratosi tra le varie forze politiche durante l’esame del decreto-legge si è reso necessario in correlazione con la necessità di dettare misure volte ad adeguare la normativa nazionale all’ordinamento comunitario.

Per quanto concerne le scelte di fondo in materia ambientale, per risolvere alcune situazioni emergenziali createsi in Italia meridionale, nell’alternativa tra un orientamento favorevole alla realizzazione di termovalorizzatori e uno incline alla costruzione di impianti di compostaggio, sottolinea che l’approccio attuato dalle varie maggioranze succedutesi al Governo è stato ispirato ai medesimi criteri, indipendentemente dall’appartenenza all’uno o all’altro schieramento politico. Infatti, la tendenza concretamente emersa nella gestione delle emergenze ha finito per concentrare gli elementi di redditività economica in capo agli stessi soggetti, addossando i costi degli interventi a carico delle comunità locali.

L’adozione di una politica volta a favorire con opportuni incentivi l’impiego di fonti rinnovabili per produrre energia elettrica non discende da una ingiustificata scelta dell’Esecutivo, ma si correla a una politica comune varata dall’Unione europea, nel senso di promuovere meccanismi incentivanti per finanziare la realizzazione di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili nel settore energetico. Infine evidenzia che l’emendamento 4.0.1 (testo 2) mira soltanto a correggere un errore materiale intervenuto al comma 1117 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in sede di predisposizione del testo dell’emendamento del Governo interamente sostitutivo degli articoli della stessa legge.

 

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare alle norme accolte le modifiche di mero coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie.



 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

123a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 14 MARZO 2007

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CAPRILI
e del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Relazione orale) (ore 9,40)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

 

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1329.

I relatori, senatori Barbolini e Sinisi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Barbolini.

 

BARBOLINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli obblighi al rispetto di vincoli comunitari sono alla base della necessità e urgenza del provvedimento di cui l'Aula del Senato di occupa. Un provvedimento che propone contenuti fra loro indubbiamente eterogenei, ma accomunati dal comune proposito di dare urgenti risposte a impegni di fonte sovranazionale, per porre termine a diversi contenziosi già in atto in sede comunitaria.

È il caso previsto dall'articolo 1, per il quale va evidenziato che il contenzioso comunitario legato agli aiuti concessi dallo Stato alle società cosiddette ex municipalizzate è giunto a un al livello di assoluta urgenza. Il comma 1 dell'articolo 1, appunto, dà attuazione alla decisione della Commissione europea, che aveva riconosciuta come aiuti di Stato l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (l'IRPEG ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali.

La finalità di questo articolo 1 è appunto quella di porre fine al contenzioso pendente tra la Repubblica italiana e la Commissione europea. In particolare, al comma 1, si dispone per che sia attribuita all'Agenzia delle entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatesi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.

Il comma 2 autorizza l'Agenzia dell'entrate a liquidare gli importi, le imposte con i relativi interessi, da restituire all'amministrazione finanziaria. La liquidazione avverrà sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali - e questo è un importante elemento di procedura - e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie delle esenzioni fiscali accordate. In questo modo si definiscono e procedure con cui si procederà agli adempimenti. Restano escluse dall'iscrizione al ruolo automatica le posizioni il cui importo oggetto di recupero rientra nei limiti delle regole definite, cosiddette del de minimis, come indicato nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1.

Le società che intendono avvalersi di tale regolamentazione, si dispone al comma 9, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla documentazione prevista e poi, entro quindici giorni dalla notifica, presentare la comunicazione all'ufficio che ha adottato l'atto, come indicato nel comma 10 del sempre citato articolo 1.

Questo è sostanzialmente il quadro delle disposizioni contenute nei diversi commi dell'articolo 1. Vorrei a questo proposito sottolineare anche il lavoro di approfondimento che è stato svolto in Commissione, anche sulla base di specifiche audizioni attraverso le quali si è potuto acquisire il quadro della platea dei soggetti interessati da questo provvedimento, che è riconducibile complessivamente, a oltre 182 soggetti, per un complesso di 400 annualità interessate.

Molto più complesso è, però, determinare una previsione delle somme che saranno oggetto di questa restituzione, perché ciò sarà il risultato delle procedure di riscontro e di iscrizione a ruolo delle dichiarazioni dei soggetti interessati; particolarmente, bisognerà verificare quale ambito di applicabilità potrà avere la regolamentazione del de minimis per una più appropriata valutazione dell'effettivo ammontare degli aiuti che vengono così recuperati.

Nel lavoro della Commissione, per il quale ringrazio i Presidenti, i colleghi delle Commissioni, il collega relatore Sinisi e i rappresentanti del Governo, si è introdotto anche un significativo emendamento teso a precisare che l'Agenzia delle entrate deve provvedere al recupero degli aiuti solo nell'effettiva misura di cui gli stessi sono stati usufruiti dalle società beneficiarie, ferma restando la procedura di recupero, come previsto ai sensi dell'articolo che ho testé richiamato.

L'articolo 3 (proseguo con l'illustrazione dell'articolo 3, perché il collega Sinisi tratterà l'articolo 2 e le altre parti del provvedimento), detta disposizioni di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 2450 del codice civile, recependo così l'indicazione della Commissione europea che aveva avviato una procedura d'infrazione, mettendo in mora l'Italia per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato della Comunità europea sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.

Come si legge nella relazione illustrativa del Governo, l'articolo 2450 del codice civile risulta attualmente privo di concreta attuazione nel sistema societario e, per di più, a fronte di tale sostanziale inutilità, esso appare in palese contrasto con la normativa comunitaria, caratterizzato com'è dall'attribuzione a soggetti pubblici della possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci; pertanto, se ne prevede l'abrogazione.

I commi 2 e 3 sono finalizzati a recepire le indicazioni fornite dalla Commissione europea in merito alla corretta trasposizione della direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi, la cosiddetta direttiva sugli interessi e le royalties, che il Governo italiano aveva a suo tempo, nel 2005, recepito; è stata avviata però una procedura di infrazione, in quanto si è giudicato che la scelta operata con il decreto legislativo n. 143 del 2005 avesse ridotto l'ambito applicativo delle norme comunitarie e fosse sproporzionata rispetto alla finalità di prevenire eventuali abusi.

Di conseguenza, le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo si uniformano a quelle prescrizioni e disciplinano le modalità di recupero anche tramite la previsione della compensazione delle ritenute così restituite. Anche in questo caso, si è lavorato a definire ulteriormente riferimenti al comma 4 in cui si stabiliscono i compiti assegnati all'Agenzia delle entrate, che devono essere svolti con risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente, quindi senza maggiori oneri.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, che sono stimati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provveda con una parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1, da far affluire in un'apposita contabilità speciale intestata al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche in questo caso, attraverso il lavoro in Commissione si è introdotto nel provvedimento, con la modifica dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, un adeguamento della legislazione interna alle numerose pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di tasse di concessione governativa sulle società. Ci si riferisce, in particolare, alle diverse pronunce di illegittimità dei tributi previsti per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, i quali non abbiano carattere remunerativo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo d'interesse generale quale è quello della pubblicità degli atti sociali. In questo modo, finalmente, anche in tal senso ci si uniforma a disposizioni e a criteri di carattere europeo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 1, esso tratta delle norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed abroga la disposizione che prevedeva l'inapplicabilità dei divieti di sponsorizzazione di eventi o attività quando questi si svolgevano esclusivamente nel territorio dello Stato.

Secondo la relazione governativa, l'abrogazione di tale norma si è resa necessaria per dare immediata risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione europea, dapprima con una procedura di infrazione e quindi con ricorso alla Corte di giustizia. Nel ricorso la Commissione europea sostiene che la legislazione italiana introduce una deroga al divieto di sponsorizzazione non prevista dalla direttiva, che vieta appunto la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri.

In proposito, desidero ricordare, ed informare l'Aula, che attraverso la discussione che si è svolta in Commissione si è definito un importante ordine del giorno, proposto in Commissione e che il Governo ha dichiarato di accogliere, che dà mandato proprio al Governo di precisare quali possono essere i profili di attività di promozione e di sostegno da parte di sponsor che non rientrino e non ricadano nella logica e nel principio degli effetti transfrontalieri. Questo per non escludere la possibilità che vi siano destinazioni di somme utili ad interventi che privilegino e di cui possano beneficiare le comunità locali e i territori, per interventi di riqualificazione, di recupero e di sostegno ad attività di salvaguardia e tutela di tradizioni, beni culturali e quant'altro.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, per la parte di cui sono chiamato a fare la relazione, richiamo, per gli articoli introdotti attraverso il lavoro in Commissione, la particolare rilevanza dell'articolo 5-bis, che introduce norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro. Anche in questo caso le norme che qui sono proposte alla valutazione ed al voto dell'Assemblea sono tese a porre rimedio all'incompatibilità della normativa italiana concernente i consulenti del lavoro con i principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e di libero stabilimento all'interno della Comunità e ad evitare quindi la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia.

Infine, come ultimo elemento, desidero sottolineare l'importanza di un ordine del giorno discusso in Commissione sui temi del trasporto pubblico locale, in particolare dei contributi regionali al trasporto pubblico locale: si tratta di un'interpretazione autentica che il Governo ha dichiarato di accogliere in Commissione, interpretazione importante, ad evitare il rischio di fraintendimenti e di contenzioso che si possa generare poi nello sviluppo e nell'applicazione di questi provvedimenti.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi.

 

SINISI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il completamento della relazione del collega Barbolini sarà molto breve, per quanto mi concerne.

L'articolo 2, che non è stato trattato, prevede sostanzialmente la messa a disposizione delle somme necessarie per promuovere la candidatura della città di Milano all'esposizione universale del 2015.

L'articolo 4, nei commi che non sono stati trattati, concerne, in particolare al comma 2, le reti di telecomunicazione. Anche qui vi era una procedura d'infrazione perché il nostro Paese, con le parole aggiuntive all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha posto dei costi aggiuntivi al diritto di accesso. Detta procedura d'infrazione, quindi, sarebbe sanata con l'abolizione delle parole di cui al comma 2.

Al comma 3, invece, l'abrogazione è propedeutica a superare gli impedimenti che le società che producono, trasportano e vendono energia possano accedere ai servizi cosiddetti post-contatore.

Il comma 4, infine, concerne il diritto d'autore per allineare il nostro Paese alle disposizioni vigenti nell'Unione Europea.

L'articolo 5, signor Presidente, onorevoli colleghi, concerne l'immigrazione e si divideva, originariamente nel decreto, in due parti: la prima parte riguarda i permessi di soggiorno brevi, per visite, affari, turismo e studio, la seconda parte concerne la possibilità per le imprese comunitarie di assumere e di trasferire in qualsiasi parte dell'Unione Europea, personale anche se extracomunitario affidando la legittimazione soltanto alla dichiarazione e non al permesso di soggiorno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i lavori in Commissione sono proceduti

speditamente sulla base di un metodo che ha consentito di lavorare davvero all'unisono con tutti Gruppi politici e su tutte le proposte presentate dai singoli parlamentari. In particolare, voglio ricordare due punti sui quali abbiamo trovato una larghissima convergenza: i servizi post-contatore sono stati oggetto di un emendamento proposto da Rifondazione Comunista, valutato nei suoi contenuti da Alleanza Nazionale e arricchito in alcune parti dal Gruppo dell'UDC. Analogamente, è avvenuto per la questione dell'immigrazione: si è ritenuto, su richiesta della Lega, di dover abolire un comma per meglio specificarlo ed oggi esso è oggetto di un disegno di legge all'ordine del giorno dei lavori della 1a Commissione.

Vi è stata, purtroppo, una pietra di inciampo emersa a seguito dell'approvazione in Commissione, su parere favorevole del Governo, di una questione che era stata già affrontata in sede di finanziaria e che viene comunemente denominata CIP6. Mi auguro che il lavoro di convergenza che è stato fatto in Commissione non sia pregiudicato da questa vicenda assai particolare e assai singolare e mi auguro altresì che si possa trovare una soluzione in Aula che renda spediti i nostri lavori e possa contribuire a ricostruire quel clima di collaborazione che in Commissione c'è stato durante il corso di tutti i lavori.

Alla luce di tutto ciò, mi auguro - e rivolgo un invito in tal senso -, che il Governo assuma le iniziative necessarie in questa direzione e trovi non solo i relatori, ma anche l'Assemblea, pronti a recepire le migliori soluzioni idonee a ricostruire quel clima di collaborazione che c'è stato nelle giornate che hanno preceduto i lavori d'Aula.

 

BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, d'intesa con il presidente Benvenuto, con i relatori e sentito il Governo, per recuperare lo spirito di buona collaborazione che c'è stato in Commissione e che potrebbe consentirci un esame più approfondito e più rapido in Aula, chiedo una sospensione di mezz'ora dei lavori per verificare la possibilità di trovare un'intesa al fine di superare questioni oggetto oggi di contrasto, che rischiano di rallentare l'esame del provvedimento.

 

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, credo che la richiesta fatta testè dal senatore Bianco sia di buonsenso. Ieri, infatti, in Commissione c'è stata una forzatura (non voglio dire altro) e il fatto che la stessa Commissione, e - spero - anche il Governo, voglia riesaminare, attraverso una sospensione, l'inserimento di un emendamento assolutamente illogico, la fa ritenere tale.

Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale si associa alla richiesta di sospensione.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, anche noi riteniamo opportuna la proposta del presidente Bianco, al fine di rideterminare le condizioni per un iter corretto del provvedimento.

 

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, anche il Gruppo Lega Nord aveva espresso perplessità sul percorso dell'emendamento in questione, ricordando, ad esempio, che alla Camera lo stesso era stato rigettato per estraneità alla materia e dunque ha un suo percorso con una sua dignità in un altro disegno di legge.

Pertanto, un momento di ripensamento e di rivalutazione vede la Lega Nord favorevole.

 

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Anche il Gruppo Forza Italia è favorevole alla sospensione per le ragioni precedentemente espresse.

 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sospendo la seduta per mezz'ora.

Riprenderemo i lavori alle ore 10,30.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,38).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto la parola il sottosegretario Grandi. Ne ha facoltà.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Presidente, mi rivolgo all'Aula perché questo provvedimento, che - come hanno detto i relatori - cerca di dare attuazione e soluzione rapida a sentenze comunitarie o comunque a problemi che ci derivano da obblighi comunitari internazionali, ha bisogno della sua approvazione, anche perché ogni giorno di ritardo comporta, tra l'altro, oltre che inadempimenti, anche dei costi.

Pertanto, il Governo presta particolare attenzione all'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento. È questa la ragione per cui durante i lavori della Commissione, in particolare sull'articolo 5, il Governo ha collaborato con i relatori, con il Presidente e con i membri della Commissione per risolvere nel modo migliore i problemi così da consentire a tutti di trovare una soluzione accettabile; tant'è vero che dell'articolo 5 una parte è rimasta nel testo e un'altra è diventata un autonomo disegno di legge che la Commissione affari costituzionali ha già cominciato a discutere.

La Commissione, ieri ha approvato l'emendamento 4.0.100, che parla di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili. Questo argomento era già stato trattato durante la discussione della legge finanziaria e il Governo, per affrontare un problema non risolto durante quel dibattito, ha presentato un disegno di legge che è riproposto nel testo dell'emendamento, su cui i relatori e il Governo hanno dato parere favorevole e che la Commissione ha poi approvato.

Al riguardo vi è un parere critico, negativo; soprattutto, in questo momento mi interessa rilevare l'impressione, da parte dell'opposizione, di una forzatura rispetto agli argomenti trattati nel decreto-legge, al punto tale che per questo potrebbe esservi un capovolgimento di quel clima che, invece, risolvendo i problemi relativi all'articolo 5, ci ha consentito di procedere positivamente durante i lavori della Commissione.

Per questa ragione il Governo, pur confermando di condividere dal punto di vista del merito l'emendamento, non ritira il proprio parere; anzi, propone che, come per l'articolo 5, il testo dello stesso diventi un autonomo disegno di legge e chiede al Senato di incardinarlo rapidamente, augurandosi che la maggioranza ne consenta un iter accelerato per poterlo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in tempi estremamente rapidi.

Non c'è quindi un cambio di orientamento di merito. Tuttavia, mi rendo conto che oggi, per forse finire e giungere all'approvazione del decreto, bisogna andare incontro, riconoscendoli, agli argomenti dell'opposizione.

Pertanto, il Governo modifica il proprio parere e, ai fini tecnici di consentire l'approvazione del provvedimento, propone di stralciare l'emendamento 4.0.100, con l'iter che ho prospettato. Mi auguro quindi che l'opposizione, apprezzando l'atteggiamento del Governo che, pur ribadendo un'opinione, riconosce la validità di un concorso parlamentare a più voci per arrivare ad una soluzione positiva del problema, da questo stesso atteggiamento tragga le conseguenze necessarie, ritirando quegli emendamenti che hanno - lo dico per brevità - carattere ostruzionistico, in modo tale da consentirci di procedere all'approvazione definitiva del provvedimento.

 

SINISI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SINISI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, in adesione alle iniziative del Governo, la Commissione ha adottato le proprie determinazioni. In relazione alle comunicazioni rese dal rappresentante del Governo e alle intese raggiunte, annuncio il ritiro dell'emendamento 4.0.100 delle Commissioni riunite, che formerà oggetto di un successivo disegno di legge da assegnare alle Commissioni competenti secondo le sue indicazioni, signor Presidente.

 

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, alla luce degli interventi del rappresentante del Governo e del relatore, desidero esprimere soddisfazione per il buon senso dimostrato. Ci confronteremo sull'argomento quando sarà presentato il disegno di legge.

Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale, che aveva intenzione di presentare dei subemendamenti all'emendamento 4.0.100, in sintonia con quanto detto dal Governo, non avanzerà proposte modificative.

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, ho apprezzato gli interventi del Governo e del relatore in merito al ritiro dell'emendamento riguardante i termovalorizzatori. A fronte di tale disponibilità, ritiro tutti gli emendamenti presentati dalla Lega Nord sul provvedimento al nostro esame.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, apprezziamo le comunicazioni del Governo. È stata adottata una soluzione in linea con le osservazioni che il Gruppo dell'UDC, già nel corso dei lavori nelle Commissioni finanze e affari costituzionali, aveva avanzato e sollecitato, ossia di non caricare il decreto-legge in esame di norme strane e di fare in modo che i lavori, che erano andati avanti in maniera corretta, possano proseguire con quel clima costruttivo che abbiamo registrato in Commissione fino al momento in cui si è sollevato un problema, che riteniamo estraneo.

Per tali ragioni, signor Presidente, rinunciamo alle nostre proposte di modifica all'emendamento 4.0.100.

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, intervengo anch'io per apprezzare la decisione del Governo e dei relatori di ritirare l'emendamento 4.0.100. A questo punto, anche noi rinunciamo alle nostre proposte di modifica.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, mi limiterò a un breve intervento che riguarderà soprattutto il metodo e non tanto il merito del provvedimento. Tra l'altro, quando in quest'Aula si parla di attuazione di obblighi comunitari, di infrazioni, di sentenze della Corte di giustizia e di procedure che contestano all'Italia inadempimenti, si registra un vasto consenso sul quale, qualche volta, manca una punta di criticità.

Occorrerebbe valutare in maniera più approfondita il contenuto dei rilievi comunitari prima di arrivare a un provvedimento di adempimento ad obblighi comunitari, che ha la veste di decreto‑legge. Non si tratta della legge comunitaria annuale che, tra l'altro, il Parlamento ha licenziato non più di due mesi fa ed è entrata in vigore pochi giorni fa, ma di un provvedimento di urgenza.

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 10,47)

 

(Segue PASTORE). Bisognerebbe chiedersi cosa ci sia da registrare nella procedura della legge comunitaria annuale, perché appare strano che ci si trovi di fronte non al primo intervento di urgenza in materia comunitaria, ma al secondo provvedimento adottato dall'inizio del corrente anno.

Ho seguito il dibattito sulla legislazione comunitaria svoltosi in quest'Aula; non so se bisognerà votare un documento - immagino di sì - però credo che occorra compiere una riflessione su tali procedure e verificare se il ritardo sia dovuto a inghippi e questioni di carattere legislativo interno, oppure se piuttosto non sia dovuto agli uffici o allo scarso coordinamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea. Essa, tra l'altro, solleva contestazioni di infrazioni comunitarie e alcune di queste norme mirano proprio a riparare a tali procedure, ma non è detto che la Commissione europea abbia sempre ragione.

Quindi, occorrerebbe anche valutare meglio nel merito se la Commissione europea, nell'iniziare queste procedure e nel contestare questi fatti, trovi un fondamento valido alle proprie obiezioni.

Il primo problema posto da questo decreto-legge (e mi auguro che sia anche l'ultimo perché è il terzo intervento in materia comunitaria del 2007) è di registrare le difficoltà dell'ordinamento interno in materia di attuazione degli obblighi comunitari e di rapporti tra Stato italiano e Commissione europea. Non nascondiamo che l'Italia è in ritardo nell'attuazione della normativa comunitaria, pur avendo sostenuto degli sforzi notevoli. Anche l'ultima legge comunitaria contiene decine e decine di direttive per le quali è disposta l'attuazione.

Il rammarico nasce dal fatto che, evidentemente, anche a livello europeo esiste una legislazione ipertrofica. Infatti, non è possibile che dei legislatori europei, che dovrebbero soprattutto avere a mente l'obiettivo primario di abbattere le frontiere tra Stato e Stato e non solo in materia economica, non trovino migliore soluzione che produrre leggi piuttosto che imporre agli Stati di eliminare e ripulire l'ordinamento da provvedimenti che ostacolano l'abbattimento delle frontiere e il passaggio di merci, uomini e professionalità. Occorre una rivisitazione della mentalità legislativa anche a livello comunitario. Da questa Aula va lanciato questo messaggio, che ha anche costituito oggetto del dibattito svoltosi ieri.

Certamente, esiste un rammarico per la mancanza della Costituzione europea che, purtroppo, ha subito uno stallo. Ricordo, infatti, che in materia legislativa il trattato europeo si faceva carico di valorizzare al massimo il principio di sussidiarietà ma anche di intervenire in materia di fonti legislative, prevedendo che alcune leggi particolari di origine comunitaria avessero vigenza immediata nell'ordinamento giuridico interno. Questo oggi non è e finché non avverrà, ferma restando la riserva per questa ipertrofia legislativa comunitaria, saremo sempre di fronte a ritardi nell'attuazione delle direttive.

Fatta questa affermazione di metodo, voglio anche dare atto della consapevolezza di questo problema da parte della maggioranza e del Governo: saranno naturalmente loro a comunicare all'Aula e ad affrontare questo tema. Anche da questa valutazione nasce la disponibilità di tutta la Commissione, come immagino di questa Aula, per evitare che questo provvedimento, data la sua eccezionalità e peculiarità di provvedimento di attuazione di adempimenti comunitari, possa contenere norme assolutamente contestabili sul piano formale e sostanziale.

Ciò non toglie che restino riserve sul merito e, quindi, il nostro sarà un atteggiamento critico, come è doveroso da parte dell'opposizione soprattutto quando investita della valutazione approfondita dei problemi in attività di controllo e di richiamo alla maggioranza.

Ritengo che questo lavoro finora sia stato svolto da parte dell'opposizione e che essa continuerà a svolgerlo in quest'Aula.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari e senatori, noi affrontiamo oggi una mini comunitaria. Purtroppo, il Governo ha usato lo strumento improprio del decreto-legge per intervenire su una materia disciplinata in modo peculiare dal nostro Regolamento.

In questo modo, si svuota la Commissione Politiche dell'Unione Europea della sua capacità di intervenire in modo adeguato in quanto essa è costretta all'espressione di un mero parere, articolato sì ma meno incidente rispetto al necessario. Da ciò derivano una serie di problemi sia di ordine politico che di ordine procedurale.

Rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, relativo a materia comunitaria e a infrazioni che sono state richiamate, abbiamo assistito al tentativo da parte di settori della maggioranza di introdurre norme estranee. Le norme estranee erano anche quelle relative al cosiddetto finanziamento all'energia da fonti rinnovabili.

In Commissione abbiamo ripetuto più volte, in maniera anche decisa, che era necessario seguire un percorso diverso, di non introdurre cioè quella norma in un decreto-legge. Tra l'altro va ricordato come lo stesso Governo il 22 febbraio scorso ha presentato un disegno di legge su questa materia (Atto Senato n. 1347) e, dunque, quella era la sede più idonea per confrontarsi su un ambito che essenzialmente è di competenza dell'onorevole Bersani, ministro dello sviluppo economico, che invece sarebbe stato tagliato fuori da tutto il dibattito.

Allora l'UDC ha svolto una opposizione costruttiva, tesa al miglioramento del testo su alcuni punti nodali del decreto. Mi riferisco, in particolare, alla questione del post contatore; la soluzione che è stata individuata attraverso un confronto costruttivo ci soddisfa perché la questione presentava molto inesattezze all'origine. La questione non è di poco conto e ci riporta al complesso problema delle municipalizzate.

La questione delle municipalizzate è il cuore delle questioni che abbiamo noi di fronte e che dovrebbero far riflettere rispetto alle scelte che stiamo per fare. E' in un certo senso collegata anche alla disciplina dei servizi pubblici locali, sulla quale dobbiamo fare una operazione verità. Toccare i servizi pubblici locali significa toccare un potere mostruoso, sia in termini di PIL, sia politici, sia di occupazione.

Per chiudere la procedura di infrazione fu introdotto l'articolo 35 della legge finanziaria 2001, poi abrogato. In Italia vi è il cosiddetto nanismo delle microimprese; in Europa invece vi sono grandi imprese come la RVE che copre tutte le imprese italiane messe insieme: è grande 10 volte l'ACEA, la AEM di Milano, la AMGA di Genova, la HERA di Bologna, la ASM di Brescia. La preoccupazione allora era quella di non mettere in gara tutto, se non si intendeva mettere a rischio la struttura italiana a svantaggio dei consumatori e delle imprese. Quella era la prima questione.

Rientrano nei servizi pubblici locali che devono garantire universalità del servizio, cioè raggiungere anche gli utenti non economicamente convenienti, dove non vi è dunque convenienza all'investimento se non nel lungo periodo. La colonizzazione straniera avrebbe determinato conseguenze possibili negative sopratutto sui consumatori italiani, tenendo tariffe più convenienti nei Paesi d'origine ed invece remunerandosi nel nostro mercato a svantaggio dei nostri utenti.

Il mercato è competitivo se esistono i competitor e non i monopoli. Oggi in Italia ed ancor più nel 2003 non esistevano e non esistono soggetti privati con forze sufficienti a competere a livello nazionale ed europeo. Gli unici competitori sono quelli pubblici. A ciò va aggiunto che un altro problema è derivato dal novellato Titolo V della Costituzione che attribuisce - non citandola - la materia residuale alle Regioni in via esclusiva, in base all'ex articolo 117, come affermato dalla sentenza della Corte n. 272 del 27 luglio 2004. Unica competenza rimasta allo Stato è la tutela della concorrenza, che delinea l'ambito entro il quale muoversi.

La concorrenza vuol dire come affidare la gestione del servizio riportando nella legittimità comunitaria la normativa precedente, che era oggetto di procedura di infrazione comunitaria dal 1999. E la riforma ha individuato tre modalità di intervento perfettamente congrue al diritto comunitario, che, se correttamente applicate e stimolate con le normative di settore e di competenza regionale, avrebbero portato al risultato di stimolare la crescita mediante aggregazione degli operatori nazionali, senza rischi di una gara comunitaria che li avrebbe visti soccombenti. Questo appunto attraverso la famosa lettera c), cioè l'affidamento correttoin house senza gara.

Successivamente, si sarebbe dovuto stimolare l'apertura ai privati anche alle società, mediante l'applicazione corretta della lettera b), cioè partenariato pubblico-privato, per poi passare con tranquillità alle gare.

Questi tre principi dovevano trovare concreta ed effettiva applicazione entro il regime transitorio del 31 dicembre 2006, concordato esplicitamente con la Commissione europea. A quella data tutti gli affidamenti non conformi a queste modalità di affidamento sono decaduti, come espressamente stabilito dall'articolo 115, comma 15, del Testo unico degli enti locali.

La riforma proposta, facendo finta di richiamarsi alle liberalizzazioni del settore pubblico degli enti locali, ma in realtà leggendo congiuntamente il testo Lanzillotta e gli emendamenti del Governo, ha come unico scopo quello di cancellare la data del 31 dicembre 2006 appena scaduta, prevedendo un ulteriore regime transitorio fino alla data del 2011, alla quale tutti gli affidamenti, compresi quelli illegittimi, rimarrebbero in piedi. Ciò fa saltare l'accordo con l'Unione Europea.

Quindi, il testo proposto dal Governo stravolge completamente gli accordi italiani con la Commissione europea, pertanto ci si chiede se questo Governo abbia agito contro il precedente Governo, che aveva concordato le linee della riforma con l'Unione Europea.

Proprio la vicenda delle liberalizzazioni Presidente, devo indurci a qualche riflessione. Assistiamo a questa coop partito-azienda, con giganteschi intrecci d'interessi economici‑politici e conflitti di interesse (gli stessi uomini che hanno un ruolo dirigente nelle società e anche nei partiti). Vediamo l'affermazione di un cosiddetto capitalismo regionale, in luogo del capitalismo di Stato. Nel caso, ad esempio, della HERA abbiamo una società con 45 miliardi di fatturato, più del 3 per cento del PIL, migliaia di dipendenti, 7 milioni di soci, 12.500 cooperative aderenti.

Dove è lo scandalo? Nella mancanza di trasparenza, di accountability, nella disparità di trattamento rispetto alle società di capitali, soprattutto nella tassazione, che consente la deducibilità del 70 per cento dell'IRES dalla base imponibile, dalla deducibilità integrale degli utili destinati a riserve obbligatorie, la cosiddetta riserva legale a fondi mutualistici, e la deducibilità del 70 per cento degli utili destinati a riserva volontaria, purché indivisibili. A ciò va aggiunta la facilitazione dei prestiti sociali al 12,50 per cento, anziché al 27 per cento.

Quindi, stiamo parlando di una multi-unity modello capitalismo rosso, dove anche recentemente il Governo Prodi ha inserito la HERA come azionista di spicco, con il 9 per cento, accanto all'ENI, nell'accordo quindicennale con l'Algeria, insieme ad ENI-Gas, ENEL e Wintershall (che hanno altre quote di partecipazioni), Regione Sardegna ed appunto HERA, con il 9 per cento.

La HERA serve 196 Comuni dell'Emilia-Romagna su 341, con un bacino di utenza di 2,5 milioni di abitanti, che ha registrato 59 milioni di utili nel primo semestre 2006, che punta ad allearsi con AEM Torino e AMGA di Genova, già alleate in IRIDE.

Desidero riportare una dichiarazione del segretario dei DS di Rimini, Riziero Santi, che parla di un mostro nato solo per fare business, cui non interessano i problemi del territorio e la qualità dei servizi, aumenta le tariffe, non fa investimenti, sfrutta e licenzia i dipendenti, mentre il management è costituito da una schiera di privilegiati che pensano solo al successo personale. Queste sono le affermazioni di qualcuno che evidentemente conosce bene le cose.

Se guardiamo la tariffa dell'acqua, HERA la determina a 1,51 euro al metro cubo, mentre a Milano pagano l'acqua 0,40 euro al metro cubo. Quindi, Bersani il liberalizzatore ha espunto l'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali» nel famoso emendamento, ribaltando l'obiettivo del provvedimento: distorsione della concorrenza, alterazione del mercato e parità tra gli operatori. Bersani, invece di liberalizzare - vogliamo fare un'operazione verità - difende i monopoli costituiti dalle municipalizzate con le Coop come azionisti. (Applausi dal Gruppo FI).

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione, abbiamo fatto una grande battaglia per difendere il post contatore, che comporta la difesa delle piccole e medie imprese e degli artigiani. La soluzione che è stata adottata ci convince, nel senso che abbiamo determinato le condizioni affinché non ci siano situazioni di monopolio, ma ci sia una reale concorrenza, né una separazione delle società che avrebbe alterato la concorrenza nel nostro Paese.

Per queste ragioni, siamo soddisfatti delle soluzioni adottate, perché dietro quell'operazione c'era - per così dire - una difficoltà per migliaia di persone, di aziende, di famiglie, migliaia di occupati. Abbiamo inteso tutelare i piccoli rispetto ai grandi. Abbiamo anche cancellato quella furbata che si voleva introdurre attraverso l'emendamento concernente i CIP6; riteniamo corretto utilizzare il disegno di legge 1347, appunto la soluzione che il Governo ha individuato, attraverso un percorso a parte. Quindi, evitiamo di utilizzare decreti-legge per realizzare operazioni che servono soltanto a salvaguardare pezzi di questa maggioranza che si trova in difficoltà, che non riesce a trovare una sua coesione e quindi penalizza gli interessi del Paese. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI). Signor Presidente, non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione, perché il tema sul quale intendevo intervenire, cioè l'emendamento 4.0.100, è stato effettivamente ritirato; pertanto, non posso che apprezzare la scelta di buon senso fatta dal relatore e dal Governo.

Anche in questa occasione il lavoro dell'opposizione ha consentito di evitare un danno grave al Paese, attraverso l'introduzione surrettizia in questo decreto-legge di una norma che escludeva il contributo CIP6 alle fonti assimilate alle rinnovabili, come la frazione non biodegradabile dei rifiuti. In particolare, tanto per essere chiari, quella disposizione andava a porre un freno allo sviluppo dei termovalorizzatori nel nostro Paese.

L'opposizione ha fatto fino in fondo il proprio dovere, ha sventato questa iniziativa, che era stata sbandierata dalla sinistra massimalista come un grande risultato; per fortuna, con le nostre capacità, siamo riusciti ad evitare questo danno grave al Paese. Quindi, se oggi potremo dare il via libera a questo decreto-legge con un intervento parlamentare non contrastato, è evidentemente un risultato positivo da ascrivere all'iniziativa dell'opposizione all'interno di questo Senato.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, non possiamo che sostanzialmente condividerne le finalità, anche se non possiamo negare che lo strumento che è stato adottato, un decreto-legge, a poca distanza di tempo dal varo della legge comunitaria, suscita qualche perplessità. Se questa volta è stato adottato tale metodo, ciò non deve rappresentare un precedente; se questi provvedimenti di attuazione delle direttive europee devono essere varati, ciò deve avvenire mediante lo strumento proprio che è, appunto, la legge comunitaria.

Per quanto riguarda i contenuti in generale del decreto stesso mi sia consentita, signor Presidente, un'annotazione che concerne la norma sul post contatore. L'opposizione ha portato avanti anche in questo caso la sua battaglia, volta a tutelare soprattutto le piccole imprese, le imprese artigiane, dalla concorrenza impropria che può essere attuata e svolta nei loro confronti da quelle che sono le lobbies delle ex municipalizzate, da colossi che possono stritolare soprattutto gli artigiani ed i piccoli imprenditori.

La soluzione che è stata individuata nel testo che oggi ci accingiamo a varare, con un emendamento fatto proprio dalla Commissione, è a mio avviso una soluzione equilibrata, che tutela e che garantisce i piccoli imprenditori, le piccole aziende, di fronte al tentativo che anche in questo caso era stato operato di comprimere gli spazi di libertà economica che sono loro riconosciuti. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonadonna. Ne ha facoltà.

 

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, come è stato detto dai relatori si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante alcune disposizioni volte ad attuare obblighi comunitari ed internazionali. Il provvedimento è stato definito una minicomunitaria, e in effetti è una minicomunitaria, anche molto mini da questo punto di vista: avrebbe potuto, infatti, essere un po' più consistente, nel senso che le materie su cui vi è contenzioso aperto da parte della Comunità europea, della Commissione europea, o addirittura procedure di infrazione in corso o pronunciamenti di incompatibilità della nostra normativa con direttive europee sono in una quantità notevole.

Mi auguro che con la legge comunitaria in corso di definizione si possa coprire l'insieme di tali materie su cui c'è un'esposizione che non mette in difficoltà soltanto dal punto di vista politico, cosa che pure conta nei rapporti con la Comunità europea, ma anche perché le infrazioni si pagano, per cui c'è un costo che l'Italia sta sopportando per il mancato adempimento ed il mancato adeguamento delle normative rispetto ai pronunciamenti o alle direttive dell'Unione europea.

Pur tuttavia, queste prime materie sono importanti. Noi abbiamo lavorato nelle Commissioni riunite in maniera produttiva, pensiamo in questo modo di aver abbassato in qualche misura la quantità, se non altro, del contenzioso con la Comunità Europea e ci auguriamo che su questo terreno si faccia un lavoro, se così possiamo dire, di azzeramento dell'area vertenziale.

Penso sia utile in materia di ambiente e di tutela ambientale, penso sia utile nelle materie controverse che hanno dato luogo a parecchi conflitti con l'Unione Europea e anche all'insorgere di problemi sociali rilevanti: penso, una per tutte, alla questione delle quote latte, ma penso anche a tutta la normativa sull'ambiente e sulla tutela della fauna selvatica, dove l'Italia è praticamente inadempiente.

Si è ritenuto (e da questo punto di vista l'intervento del Governo stamattina è stato apprezzabile per la chiarezza e per la lealtà anche se da parte mia non condivisibile in pieno nel merito e nel contenuto) di limitare il campo degli interventi modificativi di questo disegno di legge non includendo altri elementi, quali potevano essere appunto quelli legati al finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili.

Dato che il Senato, in Commissione, in sede di esame della legge finanziaria, aveva approvato una norma chiara, che sarebbe dovuta diventare parte del maxiemendamento e che invece nel maxiemendamento è stata letteralmente stravolta, anzi capovolta nel suo obiettivo, penso sarebbe stato assolutamente naturale e giusto recepire tale norma in questo provvedimento, tanto più che il Governo ha provveduto, come si era impegnato a fare, a presentare un disegno di legge in materia.

Tale disegno di legge è già al Senato e stamattina prendo anch'io atto delle dichiarazioni del Governo, il quale si è impegnato chiedendo a tutte le forze che sostengono il Governo stesso non soltanto di sostenerlo con una procedura accelerata, ma anche di realizzare l'approvazione in tempi rapidi di questo provvedimento.

Tale provvedimento, peraltro, consente di utilizzare i soldi, i finanziamenti che provengono dalle bollette dell'energia elettrica che ognuno di noi paga, e che paga in funzione del fatto che questi finanziamenti debbano servire a sviluppare le fonti alternative, non a produrre energia dai rifiuti o a finanziare la produzione di energia dai residui delle lavorazioni industriali nella raffinazione dei prodotti petrolchimici. Quindi, io penso che non ci sarebbe stato niente di strano, però, coerentemente e lealmente ci atteniamo ad un orientamento che la maggioranza e il Governo ci chiede e dunque aderiamo a questa procedura.

Analogamente, abbiamo aderito alla procedura - anch'essa, devo dire la verità, discutibile - relativa allo stralcio di gran parte dell'articolo cinque. Capisco che tra di noi in quest'Aula, al Senato esistano questioni politiche aperte e capisco anche che i segnali, cosiddetti politici, valgono per la mia parte, per me e per tutti; a mio giudizio, però, sarebbe cosa buona se la legittima esigenza di ciascuno di noi e di ciascun Gruppo di segnalare la propria posizione e il proprio ruolo si fermasse alla soglia di quello che i padri chiamavano il bene, l'interesse comune.

In sostanza, stralciare una parte dell'articolo 5 del decreto in esame non fa bene all'economia del Paese. Ciascuno di noi, in una o più sedute di Commissione e d'Aula, può segnare un punto a proprio vantaggio in una sorta di battaglia navale, ma dobbiamo sapere che non facciamo una bella figura a livello europeo e soprattutto mondiale se mettiamo nella condizione di sottostare a quella che prima è stata la legge Turco-Napolitano e poi Bossi-Fini le persone che vogliono venire in Italia per motivi di studio, di turismo, di lavoro, di prestazione professionale, di impegno universitario o per attività economiche rilevanti. In sostanza, si trattava di agevolare questo tipo di attività e di presenza nel nostro Paese ai cittadini extracomunitari. In ogni caso, si farà in un disegno di legge.

Credo sia un fatto importante - è stato già ricordato dai colleghi intervenuti fino adesso - che, a fronte di un pronunciamento della Corte di giustizia europea, sia stata trovata una soluzione di grande equilibrio e buon senso sulla questione dei servizi «post-contatore» erogati dalle imprese di distribuzione di energia, gas, acqua e quant'altro.

È vero che poteva sussistere un elemento che impediva in maniera arbitraria alle imprese distributrici e detentrici delle reti, e quindi distributrici del gas e dell'energia elettrica, di intervenire nei servizi interni, nei servizi dentro il domicilio, oltre il collegamento ai contatori, però la soluzione proposta nel decreto avrebbe fatto sì che si sarebbe passati sostanzialmente da una condizione di impedimento ad una pressoché di monopolio e comunque di ruolo dominante, capace di mettere fuori mercato una miriade di imprese piccole e medie e soprattutto di imprese artigiane che sono quelle che operano a domicilio nei servizi di installazione e manutenzione degli impianti sia elettrici che del gas.

Da questo punto di vista, il fatto di aver elaborato da parte nostra una proposta e di aver incontrato nella discussione in Commissione i consensi e la possibilità di ulteriore affinamento ha reso possibile su questa materia un equilibrio tra la liberalizzazione richiesta dall'Unione Europea e la salvaguardia effettiva di un tessuto produttivo consistente ed estremamente significativo nel nostro Paese.

Non voglio soffermarmi sul fatto che questioni di questa natura, cioè l'esercizio delle attività di servizio privato, sono state alla base di una discussione enorme che si è sviluppata perfino a ridosso del dibattito e dei referendum sul Trattato costituzionale europeo o sulla direttiva Bolkestein di liberalizzazione del mercato del lavoro. Il fatto di aver trovato un punto di equilibrio tra il ruolo e l'interesse delle grandi imprese di distribuzione dei servizi a rete e la salvaguardi del ruolo e dello spazio della piccola e media impresa e delle imprese artigiane, ritengo sia estremamente importante.

Ci sono altre norme nel decreto che sono state aggiustate, elaborate, rielaborate, ridefinite; mi pare che quella relativa proprio al controllo delle materie e dei prodotti chimici, a salvaguardia della salute individuale, ma anche della tutela ambientale, sia una norma molto utile al nostro Paese e molto impegnativa. Credo che, in sostanza, si sia fatto un buon lavoro.

Se posso, solleciterei il Governo ad effettuare una ricognizione compiuta delle materie oggetto di procedura di infrazione comunitaria o già assoggettate a pronunciamenti della Corte o dell'Unione, in modo tale che davvero si possa rapidamente, con la legge comunitaria, sanare tutte insieme le partite che sono ancora oggetto di contenzioso. Questo eliminerebbe, anche nel confronto politico tra di noi, la reciproca accusa di voler utilizzare un decreto in maniera ultronea rispetto alle proprie finalità specifiche. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

CURTO (AN). Signor Presidente, inizio questo mio breve intervento rapportandomi e collegandomi all'intervento del collega Bonadonna, che, intervenendo prima di me, ha sostanzialmente giustificato questo provvedimento con l'esigenza di superare il contenzioso esistente con l'Unione Europea, creando quindi le condizioni per una normalizzazione del rapporto.

Credo innanzitutto di dover dire, con grande franchezza, che, anche nei rapporti con l'Unione Europea (parlo da europeista), non bisogna tenere un atteggiamento soccombente e debole. Molte volte l'Unione Europea ha posto delle problematiche ed ha fornito degli indirizzi assolutamente irricevibili, quindi contestabili sul piano della dottrina e delle motivazioni.

Credo invece che da questa dichiarazione si debba desumere qualcos'altro: è assolutamente necessario per questo Governo, collega Bonadonna, adottare sin da oggi, o meglio da domani, atteggiamenti un poco più sobri nella realizzazione dei provvedimenti, perché quanto più i provvedimenti contenenti al proprio interno questioni relative a rapporti con l'Unione Europea vengono infarciti da norme che non hanno alcun titolo per stare all'interno dei provvedimenti medesimi, tanto più difficile sarà semplificare la materia.

Quello di oggi è un esempio lampante di quanto sto dicendo in questo momento. Ho qui la tabella degli elementi sostanzialmente sottoposti oggi alla nostra attenzione. Bene, dei sei articoli del decreto, solamente il primo e il terzo contengono sicuramente provvedimenti rispetto ai quali, nei rapporti con l'Unione Europea, abbiamo vincolo e obbligazione; gli altri no.

Ripeto quanto ho già detto in Commissione finanze e tesoro nei giorni scorsi: ormai si parte da un assunto assolutamente sbagliato, quello della sostanziale equiparazione tra le direttive e i regolamenti, dimenticando che c'è una differenza di fondo sotto il profilo giuridico e una differenza sostanziale sotto il profilo normativo. Mentre per i regolamenti c'è l'obbligatorietà, da parte di uno Stato membro, a recepirli, tutto questo non avviene, né può avvenire, per le direttive.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,30)

 

(Segue CURTO). Le direttive hanno lo scopo precipuo di avvicinare ed armonizzare gli ordinamenti giuridici nazionali, ma non hanno l'obbligo di determinarli. Equiparare, dunque, i regolamenti alle direttive è un abuso, una violenza, una contraddizione in termini, anche perché non possiamo uniformarci in maniera totale, altrimenti perderemmo quello spirito unitario della nostra storia che, invece, credo vada mantenuto all'interno di un contesto europeo.

Fatta questa premessa, aggiungo che Alleanza Nazionale osserva, valuta e apprezza l'atteggiamento che il Governo ha ritenuto di assumere riguardo alle norme contestate. È stato assolutamente saggio ed opportuno, anche perché nelle Commissioni riunite 1a e 6a anche noi dell'opposizione abbiamo dato prova di grande responsabilità, cercando di costruire, non sul piano della mera opposizione, ma su quello di una sana e corretta dialettica interna, le condizioni per migliorare questo provvedimento e per evitare sostanzialmente che esso potesse procurare danni al Paese.

Ciò perché al di là del merito - che non condividiamo - anche le due materie principali alle quale abbiamo fatto riferimento non dovrebbero mai poter essere oggetto di decreti-legge. Esse dovrebbero costituire oggetto di dibattiti approfonditi all'interno del Parlamento attraverso lo strumento del disegno di legge che è l'unico in grado di garantire questa effettività.

Mi riferisco sicuramente all'emendamento, che è stato ritirato, 4.0.100, sui termovalorizzatori. Si tratta di una materia per la quale dovremmo spogliarci da tutte le ideologie e praticare un sano pragmatismo. Ciò al fine di comprendere come si possa risolvere la questione dei rifiuti, che è anche un problema ambientale che in alcune Regioni d'Italia, alcune, amici della maggioranza, particolarmente vicine a voi, costituisce oggi un bubbone che negli anni non siete riusciti a estirpare.

Vi è bisogno, quindi, di un franco dibattito su questo tema e ciò non può avvenire con lo strumento del decreto-legge. Così come di un sano dibattito ci sarebbe bisogno riguardo al tema dell'immigrazione rispetto al quale non possono porsi in essere iniziative contraddittorie: non si può, da un lato, intervenire con segmenti specifici all'interno di questo decreto-legge, dall'altro, anticipando - osserviamo quanto avvenuto nei giorni scorsi da parte del Governo - un disegno di legge che, per certi versi, potrebbe anche contrastare con i provvedimenti inseriti all'interno dell'articolo 5.

Sono queste le questioni importanti sulle quali abbiamo condotto una battaglia politica che ha dato un certo risultato. Ma di questo - ripeto - va dato atto all'opposizione per averla condotta con grande correttezza, ma anche al Governo e alla maggioranza per aver risposto con grande senso di responsabilità.

Tutto ciò dovrebbe costituire non un fatto eccezionale ed episodico, ma la regola all'interno di quest'Aula e di tutte le Aule parlamentari, perché è vero che siamo qui in rappresentanza di forze politiche ben determinate e specifiche, ma è chiaro che siamo qui per assolvere alla funzione di determinare le condizioni atte a tutelare gli interessi positivi e generali del Paese.

Sotto tale aspetto noi di Alleanza Nazionale ribadiamo la nostra soddisfazione per aver stoppato per certi versi l'articolo 5. Ci ripromettiamo di ritornare sull'argomento per affrontarlo veramente in termini molto chiari e complessivi. Siamo soddisfatti per aver evitato una questione che sarebbe diventata assolutamente irresponsabile come quella dell'articolo 4.0.100.

Rispetto ad essa non intendo sollevare questioni di merito, ma mi chiedo se si possa conferire ad un Ministro, ad un qualsiasi Ministro - quindi non solo al Ministro dell'ambiente - una tale discrezionalità nell'assegnazione dei fondi tale da contrastare con i principi della democrazia, del buonsenso e delle regole. Potremmo avanzare ragionamenti politici sui condizionamenti intervenuti in questi mesi all'interno della maggioranza, ma non intendiamo farlo in questa occasione perché siamo perfettamente consapevoli che, quando si raggiunge un risultato, non si deve lasciare spazio a nessuna polemica.

Un altro principio importante che l'emendamento conteneva è quello della dissacrazione dei cosiddetti diritti acquisiti. Lo diciamo adesso non per fare polemica, ma perché anche per domani si possano creare le condizioni per evitare situazioni di questo genere, che imbarazzano molto e che a noi - lo debbo dire con grande senso di responsabilità - potrebbero addirittura far comodo perché ci sarebbe materiale per fare polemica politica in chissà quale maniera. Non vogliamo farla, però diciamo che abbiamo la necessità, di fronte ad un imponente corpo normativo, di uscire fuori con grande chiarezza su alcuni princìpi perché altrimenti non riusciamo ad ottenere i risultati generali cui ho fatto riferimento precedentemente.

Abbiamo determinato condizioni importanti per la tutela del cosiddetto post-contatore. Chi mi ha preceduto dai banchi dell'opposizione ha rappresentato una situazione reale che sicuramente ha l'attenzione dell'intero Paese. Noi, in un processo di deindustrializzazione che ha interessato l'Italia, non possiamo non assolvere a due princìpi: in primo luogo, occorre tutelare il sistema delle piccole e medie imprese rispetto al quale è collegata la struttura portante dell'intero Paese, ma poi bisogna anche che da parte nostra si creino altre condizioni importanti, oltre sicuramente a quella che consente di evitare i monopoli anche a qualche altra in più.

Quando si è di fronte ad un monopolio lo si riconosce, lo si guarda, lo si identifica e magari lo si combatte; è molto più difficile quando ai monopoli si sostituiscono gli oligopoli, che diventano veramente il momento dell'affossamento delle regole della concorrenza interna ed internazionale. Oggi, purtroppo debbo dire che in Italia ancora qualche oligopolio, che esercita funzioni pesantissime e negative, sicuramente c'è.

Siamo soddisfatti per il contributo che abbiamo dato; siamo pure soddisfatti per le risposte che abbiamo ricevuto; siamo soddisfatti certo come partito, ma lo siamo sotto il profilo politico ed istituzionale per il messaggio importante che abbiamo dato all'intero sistema Paese rispetto ad un insieme di regole che da oggi in avanti devono essere sicuramente rispettate. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, questo decreto‑legge reca, come è stato detto dai relatori, dal Governo e dai colleghi che mi hanno preceduto, disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. In buona sostanza, questi obblighi discendono da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: la prima attiene a delle risorse che si sarebbero dovute pagare e che non sono state pagate; l'altra, quella di cui all'articolo 3 del decreto, attiene a delle risorse che non si sarebbero dovute pagare e che invece sono state pagate.

La soluzione - dice il Governo - è necessaria e rapida, ma noi riteniamo che non sia altrettanto indolore perché la diversità per l'esecuzione delle due sentenze è specifica. Con riguardo all'articolo 1, le somme che in esecuzione della sentenza rivengono all'amministrazione dello Stato sono di quantificazione difficoltosa e non specificatamente rispondenti alle disposizioni della legge di contabilità, ma - guarda caso - hanno la stessa valutazione delle risorse necessarie, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, per coprire le necessità finanziarie di cui all'articolo 3, per l'esecuzione della sentenza che riguarda l'articolo stesso.

Siamo cioè dell'idea che in questo caso si è voluta piegare l'inflessibilità della matematica, che deve stare a supporto della contabilità finanziaria e della contabilità dello Stato, alla logica del Governo; riteniamo cioè che il Governo abbia voluto arrogarsi il diritto di decidere sulla questione sé la matematica sia o no un'opinione, decidendo positivamente in tal senso; mentre noi riteniamo che sia doveroso da parte del Parlamento non essere altrettanto arroganti, così come ha fatto il Governo, e non siamo della stessa opinione rispetto alle necessità della legge di contabilità e alla necessità che la matematica, a supporto della legge di contabilità, abbia una sua rigidità e, in quanto tale, sia inflessibile.

Riteniamo questo, in primo luogo, perché le risorse che rivengono dall'applicazione della sentenza di cui all'articolo 1, quella con la quale, nello specifico, l'Unione Europea richiede la restituzione di agevolazioni per le aziende ex municipalizzate fondate su un regime di esenzione IRPEG e ILOR, sono considerate con una relazione tecnica abbastanza lacunosa. Questa infatti fa riferimento agli F24 successivi al periodo di riferimento, in quanto - dice il Governo - non è possibile risalire all'anno di imposta 1999 per quanto al titolo IRPEG, e fa una valutazione relativa al periodo 2001‑2004, non tenendo conto che nello stesso periodo, all'interno delle municipalizzate, è stato possibile che entrassero anche iniziative di tipo privato e che quindi le rivenienze, che vengono prese a base per la quantificazione, è ben possibile non siano quelle ipotizzate da parte del Governo in una possibile successione lineare di contribuzione. Questo significa che le risorse rivenienti dall'articolo 1 sono forzatamente quantificate e - guarda caso - sono quantificate per quelle che successivamente sono indicate come necessarie all'articolo 3.

Tuttavia, il fatto che ci fa supporre che tutto sia claudicante è che, mentre per l'articolo 3 non esisteva già una legislazione in materia, per quanto riguarda l'articolo 1 è lo stesso Governo che, nella relazione di accompagnamento del decreto, dice che già era operante una successioni di leggi e già era operante una legge specifica (la n. 266 del 2005), la quale aveva già dato possibilità al Ministero dell'interno di operare mediante un regolamento di attuazione.

Il Governo però dice che il regolamento in proposito, un regolamento che - badiamo bene - era già stato possibile adottare per una legge del 2005 e che quindi bastava soltanto sollecitare, aveva dei tempi non compatibili con la definizione della procedura di infrazione in corso e quindi, per rendere possibile la copertura delle risorse per l'impatto di cui all'articolo 3, si tira dentro lo stesso decreto come necessaria una disposizione per una infrazione per la quale già esisteva una disposizione vigente. A questo punto, è ben evidente che si è voluto tirare dentro allo schema di copertura una copertura della quale non c'era assolutamente bisogno.

Soprattutto, in Commissione, ci siamo espressi contrariamente, e continuiamo a essere contrari, al fatto che le risorse rivenienti dall'articolo 1 sono risorse di cui dovranno fare a meno gli enti locali; il Governo infatti preleverà agli enti locali, ma sappiamo benissimo che questi ultimi finiranno per avere 26 milioni di euro in meno, cioè circa 50 miliardi delle vecchie lire, e che quindi sarà necessario sicuramente un maggiore «tiraggio» degli enti locali nei confronti dell'amministrazione dello Stato per queste minori risorse di cui avranno disponibilità.

Sarebbe stato più opportuno disporre un blocco delle risorse nel capitolo di bilancio attinente agli enti locali sino a quando fosse stato appurato che la maggiore efficienza, richiesta dalla sentenza della Corte di giustizia europea, avrebbe determinato nell'amministrazione degli enti locali una rivenienza di risorse tali da poter pagare quanto chiestoci. Invece cosa si fa? Si fanno due storture, cioè due forzature della legge di contabilità: si copre una norma con un'altra norma di eventualità, che però, tra le altre cose, è una norma nella buona sostanza scoperta perché gli enti locali finiranno per richiedere le stesse risorse.

Per tali ragioni, noi siamo assolutamente e completamente contrari alle modalità di copertura e riteniamo - lo ripetiamo ancora - che in questo caso il Governo stia compiendo una forzatura rispetto alle disposizioni vigenti della legge di contabilità, mostrando una sua - abitudinaria, ormai, ce ne siamo resi conto - arroganza legislativa. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi rivolgo a tutta l'Assemblea per sottolineare che vi sono 160 pagine di emendamenti. Pertanto, se gli interventi e le repliche avranno una determinata durata, viaggeremo secondo una certa velocità; diversamente, si impiegherà il tempo necessario.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Barbolini.

 

BARBOLINI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

 

BONINO, ministro del commercio internazionale e ministro per le politiche europee. Signor Presidente, colleghi, vorrei avanzare alcune osservazioni a nome del Governo per rispondere alle posizioni, anche critiche, che alcuni colleghi hanno espresso nell'ambito del dibattito che si è svolto.

Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi Eufemi e Pastore. Essi sanno perfettamente che gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono di rilevanza costituzionale. Pertanto, è evidente che anche l'obbligo di ottemperare agli impegni assunti nei tempi richiesti dal legislatore comunitario per gli Accordi internazionali comporta per noi, come per tutti gli altri Paesi, adempimenti notevoli.

Vorrei poi sollevare due questioni. In primo luogo, condivido l'eccezionalità dell'uso del decreto-legge, il quale è espressamente previsto dall'articolo 10 della cosiddetta legge Buttiglione in caso di eccezionale urgenza. Noi ci troviamo in una situazione di urgenza per due ordini di motivi: il primo è che nel 2006 abbiamo avuto un'interruzione della legislatura per la campagna elettorale, e quindi una serie di adempimenti ha subito dei ritardi. Il secondo è che - come i colleghi sanno - la stessa legge comunitaria, con le procedure previste, non è in grado, a causa della lentezza dei tempi di recepimento delle deleghe, di risolvere questioni di messa in mora e di infrazione come quelle che il decreto in esame intende affrontare.

In secondo luogo, forse giova ricordare che, in caso di mancata ottemperanza di una sentenza di inadempimento della Corte di giustizia, sia in base all'articolo 226 che al 228, la penalità è ingente. Proprio l'Italia poi è parte in causa per l'alto numero di infrazioni pendenti.

Come i colleghi forse sanno, la penalità di mora può oscillare tra un minimo di 11.000 euro e un massimo di 714.000 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo a partire dalla seconda sentenza della Corte. La sanzione forfetaria è di 9.920 euro; quindi, a partire dalla seconda sentenza della Corte si può applicare la sanzione forfetaria che è pari a circa 10.000 euro. Con le nuove disposizioni entrate in vigore a gennaio, si aggiunge una mora giornaliera che viene valutata di volta in volta, ma che ha una forbice da 12.000 a 714.000 euro al giorno.

Per tali ragioni, immagino che i colleghi vorranno apprezzare l'urgenza e l'utilizzo del decreto‑legge almeno per risolvere le infrazioni che sono in dirittura d'arrivo e che quindi non è interesse del Paese affrontare in questa sede.

Ancora due questioni. Ribadisco che il Governo ritiene che l'utilizzo del decreto-legge sia uno strumento eccezionale, che può essere adattato solo in particolari circostanze, ma voglio anche apprezzare il contributo che l'opposizione ha voluto dare, insieme con la maggioranza, per dare soluzione a una serie di questioni che ritenevamo urgenti e che speriamo di risolvere con il disegno di legge relativo all'articolo 5.

Mi pare però che, grazie alla collaborazione che si è manifestata, siamo in grado di risolvere almeno i problemi più urgenti, essendo inteso che la questione cui il Governo tiene molto, quella del CIP6, ha trovato un'altra sede per essere risolta. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e dai banchi del Governo).

 

PRESIDENTE. Data l'assenza dei senatori segretari, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in conversione, le parole "pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007".

Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti:

- che la deroga prevista dall'articolo 2 del decreto-legge sia motivata da esigenze indifferibili connesse all'attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all'esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario;

- che la contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge sia quella di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 18 aprile 2005, n. 62».

Invito ora il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

 

D'AMICO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.122, 1.123, 1.124, 1.162, 1.173, 1.180, 1.182, 1.188, 1.195, 1.201, 1.217, 1.202, 1.203, 1.509, 1.510, 1.511, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.58, 1.66, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.121, 1.133, 1.503, 1.504, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.144, 1.150, 1.153, 1.154, 1.156, 1.160, 1.161, 1.170, 1.171, 1.172, 1.506, 1.507, 1.508, 1.205 e 1.0.20.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.20.

Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 2.61 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel medesimo sia inserita una clausola di invarianza dei costi del seguente tenore: dopo la parola: "avvalendosi", inserire le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,".

Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 esprime parere di nulla osta nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le deroghe in essi contenute siano motivate da esigenze indifferibili connesse all'attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all'esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei princìpi in materia di affidamento posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario, analogamente a quanto già osservato sull'articolo 2 del testo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1, (limitatamente al secondo periodo), 3.22, 3.23, 3.24, 3.0.500, 3.0.501 e 3.0.502.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.4.

Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 3.31, nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il bilancio a legislazione vigente già sconti l'onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all'ordinamento comunitario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16, nonché sull'emendamento 4.0.170 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.502, mentre il parere è di nulla osta sull'emendamento 5.0.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: "Per gli anni 2008 e 2009", siano sostituite con le seguenti: "Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"; dopo la parola: "mediante", inserire la parola: "corrispondente"; dopo la parola "speciale," inserire le seguenti: "dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007," e sostituire la parola "apporre" con la seguente: "apportare".

Esprime quindi parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.0.20 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 9, venga premesso il seguente periodo: "Per il funzionamento del Registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007." e che le parole: "dall'attuazione del comma l, valutato in" vengano sostituite dalle altre: "pari a"».

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

BARBOLINI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.23 ed 1.70, identico agli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, ritirato. Ritiro l'emendamento 1.133, poiché il Governo ha accolto un ordine del giorno, approvato in Commissione.

Invito a ritirare l'emendamento 1.134 (identico agli emendamenti 1.135, 1.503 e 1.504); altrimenti il parere è contrario. Invito a ritirare gli emendamenti 1.170 e 1.171, 1.172, 1.506, 1.507, 1.508, 1.202, 1.203, 1.509, 1.510, 1.511 e 1.512; altrimenti il parere è contrario. Ritiro, infine, l'emendamento 1.0.20 poiché, anche il questo caso, è stato accolto in sua vece un ordine del giorno in Commissione dal Governo. Infine invito il senatore Sodano a ritirare l'emendamento 1.0.500.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

 

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge che hanno come primi firmatari i senatori Franco Paolo e Calderoli sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dalle Commissioni riunite, identico agli emendamenti 1.500, presentato dal senatore Bonadonna, e 1.501, presentato dal senatore Curto.

È approvato.

 

Si intendono ritirati gli emendamenti 1.133, 1.134, 1.503, 1.504, 1.170, 1.171, 1.172, 1.506, 1.507, 1.202, 1.203, 1.509, 1.510, 1.512, 1.0.20 e 1.0.500.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentane del Governo a pronunziarsi.

 

SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.81 delle Commissioni riunite e invito il Governo a ritirare l'emendamento 2.0.10, poiché esso non è stato oggetto di discussione in Commissione.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore sull'emendamento 2.81, mentre accolgo il suo invito e ritiro l'emendamento 2.0.10.

 

PRESIDENTE. Resta da esprimere il parere sull'emendamento 2.0.20 (testo 3).

 

BARBOLINI, relatore. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.10 è stato ritirato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.20 (testo 3), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma riferiti all'articolo 3.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.502 si riferisce alla procedura di infrazione n. 2006/2114. L'oggetto dell'emendamento è relativo all'attuazione del Numero unico europeo di emergenza 112, che ha l'obiettivo principale di realizzare un sistema integrato, coordinato ed efficace per la gestione delle risposte alle chiamate di emergenza. Rispetto a questo obbligo comunitario, c'è stata una contestazione di infrazione, con atto di costituzione in mora già notificato. Successivamente, in data 18 ottobre 2006, è stato notificato, da parte della Commissione europea, il parere motivato di contestazione dell'infrazione, che per l'appunto porta il n. 2006/2114.

Rispetto a questa materia l'emendamento che sto illustrando, identico a quello presentato dal collega Barbato, prevede di ripristinare le modalità già previste dal precedente Governo per la realizzazione del progetto, che si è servito all'epoca di due strutture di lavoro interministeriali, che hanno già rappresentato utilmente il Governo e che hanno già creato le condizioni, sia progettuali che di finanziamento, per la realizzazione del progetto.

Il progetto prevedeva una fase iniziale di sperimentazione, che doveva realizzarsi sui territori delle Province di Salerno, Catanzaro e Palermo. Con l'emendamento di cui sono presentatore insieme al collega Barbato, prevediamo, proprio perché c'è questa fase di stallo, signor Ministro, di ricostituire quei meccanismi, ripeto già finanziati, che avevano in qualche modo creato le premesse per una soluzione corretta del problema.

Mi rendo conto, Presidente, che l'emendamento è gravato del parere contrario della 5a Commissione e, conoscendo la delicatezza della materia e in particolare del decreto-legge, sarei disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, qualora dal banco delle Commissioni riunite venisse una richiesta di questo tipo.

Si tratta di un provvedimento particolarmente delicato; secondo noi, la soluzione che indichiamo dovrebbe essere efficace, però - ripeto - mi rendo conto che c'è un parere contrario della 5a Commissione permanente.

Quindi, questo è il tema che sottopongo all'Assemblea, e in specie ai due relatori, affinché, se recepiscono l'indicazione, possa essere utilmente coltivata la possibilità di ritirare questo emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, mi associo alla proposta avanzata dal senatore Manzione.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

BARBOLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1000 e 3.31. Invito al ritiro dell'emendamento 3.01, altrimenti formulo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.500, il senatore Barbato ripropone un tema che è già stato oggetto di un ordine del giorno, però sulla sua proposta emendativa c'è il parere contrario della 5a Commissione. Quindi, colgo l'occasione per raccomandare al Governo quell'ordine del giorno che fu a suo tempo approvato dall'Aula. Invito, poi, a trasformare in ordine del giorno gli identici emendamenti 3.0.501 e 3.0.502, altrimenti esprimo parere contrario.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.6, 3.10 e 3.500 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.500 si intendono ritirati.

Gli identici emendamenti 3.0.501 e 3.0.502 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G3.100, che essendo stato accolto dal Governo non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 4.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.3, come pure il successivo emendamento 4.4 perché facente parte di un'indicazione della Commissione politica dell'Unione Europea; esso è stato trasformato in un ordine del giorno e c'è stato un chiarimento in Commissione.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.53, 4.650 (testo 2), 4.72, 4.0.9 e 4.0.110. Invito al ritiro di tutti i restanti emendamenti; diversamente, il parere è contrario. Tale invito riguarda, in particolare, il senatore Manzella per quanto attiene l'emendamento 4.5, perché vi è un ordine del giorno che ne recepisce interamente il contenuto.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Manzella, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 4.5?

 

MANZELLA (Ulivo). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.40, 4.63 e 4.71 sono stati ritirati.

Non facendosi opposizione da parte dei presentatori, si intendono altresì ritirati tutti i restanti emendamenti all'articolo 4 di cui è stato chiesto il ritiro.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 4.53, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.650 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.72, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.0.100 è stato ritirato.

Si intendono altresì ritirati gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16, mentre l'emendamento 4.0.170 (testo 2) è improponibile.

L'emendamento 4.0.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.500, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

SINISI, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.500 non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.9.

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, esprimo, a nome del Gruppo Lega Nord, il nostro voto contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.9, presentato dal senatore Marcora e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.0.110, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.2.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SINISI, relatore. Il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 5.1000, 5.0.1 (testo 2) e 5.0.30, presentati dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, ove non improponibili, invito a ritirarli, diversamente il parere è contrario.

 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è stato presentato il subemendamento 5.0.1 (testo 2)/1, su cui la invito ad esprimere il parere.

 

SINISI, relatore. Signor Presidente, si tratta di una richiesta di sottoposizione dei decreti governativi all'esame del Parlamento, per questo i relatori si rimettiamo al Governo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti. Il Governo non ha obiezioni a sottoporre alle Commissioni parlamentari i decreti.

Vorrei rivolgere una richiesta all'Aula. Dato che nell'emendamento 5.0.1 (testo 2), per un errore materiale, non è stata prevista l'intesa con il Ministero delle politiche comunitarie, se l'Aula acconsente, proporrei di integrare con tale previsione il testo.

 

PRESIDENTE. Sottosegretario Grandi, qual è il parere sul subemendamento all'emendamento 5.0.1 (testo 2)?

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

L'emendamento 5.137 si intende ritirato, mentre gli emendamenti 5.76 e 5.155 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 5.1000.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1 (testo 3)/1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.30, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 5.0.500, mentre gli emendamenti 5.0.501 e 5.0.502 sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, signori del Governo, il decreto-legge in oggetto poggia le proprie ragioni di necessità e urgenza su molteplici aspetti. È bene partire da qui per rispondere anche ad una serie di rilievi critici avanzati dall'opposizione, in primo luogo sull'opportunità, trattandosi di obblighi già scaduti, di riconoscere il potere al Governo di proporre provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti comunitari o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

In secondo luogo, risulta quanto mai opportuna la necessità di rispondere adeguatamente, e con adeguata celerità, ad una serie nutrita di procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea all'indirizzo del nostro Paese su un ampio numero di aspetti normativi. Le Commissioni riunite sono state informate dal Governo, tra l'altro, dell'avvenuta costituzione presso il Dipartimento per gli affari europei di uno specifico osservatorio sulle infrazioni comunitarie, al quale è stato affidato il compito di curare i rapporti con le varie amministrazioni nazionali coinvolte nel processo di adeguamento al diritto dell'Unione Europea.

La necessità di rispondere adeguatamente all'Europa per restare al passo con gli altri Paesi vale sia per quel che riguarda l'abrogazione di alcune norme della cosiddetta Bossi-Fini, sanzionati, tra l'altro, dal vice presidente della Commissione europea, il forzista Frattini, che, ove non corrette per tempo, causerebbero un danno diretto al contribuente italiano attraverso l'esborso di salate multe europee, sia per altri due aspetti inerenti danni economici cui è esposto il nostro Paese. Da un lato, infatti, la nostra industria turistica vede deviati verso altre mete europee importanti flussi turistici provenienti da quelle classi abbienti che vanno emergendo dall'economia asiatica (senza dimenticare la protesta formale dell'ambasciatore giapponese in Italia perché i loro turisti non riescono ad arrivare agevolmente nel nostro Paese). Dall'altro, difficoltà emergono anche nei rapporti di lavoro che le nostre aziende di ogni dimensione sopportano nell'organizzare incontri e meeting con operatori stranieri che devono soggiornare in Italia per affari, con evidente danno al complesso della competitività dell'industria nazionale.

Il compromesso avvenuto in Commissione, che ci ha salvati almeno per il momento dal ridicolo nei confronti del resto dell'Europa, non ha però risolto i problemi più gravi. Con lo stralcio speriamo si possa risolvere nel modo più rapido il problema dei visti brevi per turisti, manager, professori e studenti che vengono a soggiornare nel nostro Paese, considerando il valore limitato e il carattere politicamente non molto rilevante delle disposizioni stralciate ed oggetto di infrazione comunitaria.

Passando rapidamente al merito del provvedimento, ritengo opportuno aver dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, ben consapevole tuttavia della necessità di evitare agli Enti locali una misura che rischia di incidere in misura gravosa in termini finanziari.

Anche a proposito dell'articolo 2, credo che tutti si possa convenire sull'opportunità di semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per il 2007, per la promozione della candidatura di Milano per l'Esposizione universale del 2015.

Ritengo importante il risultato raggiunto relativo alla rimozione del divieto per le aziende che abbiano in concessione, in affidamento la gestione di servizi pubblici locali o degli impianti infrastrutturali, di esercitare alcune attività nel settore dei cosiddetti servizi post contatori in quello specifico territorio, ad eccezione della vendita di elettricità e di illuminazione.

Credo si sia risposto adeguatamente alle obiezioni sollevate più parti in Commissione, in particolare rispetto all'effettivo impatto della misura recata dall'articolo 4, dove l'evocazione del principio di libera concorrenza appariva debole e confusa in considerazione dell'obiettiva sostanziale posizione di vantaggio offerta alle grandi aziende operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale cui finora era preclusa l'attività dei cosiddetti servizi post‑contatori. Si è cercato quindi di evitare che, con un astratto richiamo alla libera concorrenza vista come malintesa tutela dei diritti del consumatore, venissero messe in difficoltà le microimprese e le imprese artigiane.

Sempre all'articolo 4 va sottolineata l'opportunità di estendere la protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale, per corrispondere in questo modo all'esigenza di armonizzare pienamente l'ordinamento italiano con la direttiva comunitaria, anche se devo dire che a me personalmente sono arrivate forti preoccupazioni, in particolare rispetto all'occupazione e alle prospettive di alcune aziende che operano nel settore dei mobili da design, per le quali l'introduzione e l'adeguamento di questa normativa comporterà dei problemi non solo di competitività ma anche di carattere occupazionale.

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 12,24)

 

(Segue TIBALDI). Infine, prendo atto, anche se con rammarico, della decisione assunta in merito al cosiddetto emendamento CIP6 approvato in Commissione con il parere favorevole del Governo, già convenuto a suo tempo in finanziaria, anche se poi stravolto nella stesura del maxiemendamento del Governo. Prendo atto del parere espresso ben due volte questa mattina da due autorevoli esponenti del Governo di piena assunzione dei princìpi lì contenuti.

Mi auguro che l'accordo raggiunto, che vede il consenso di tutti i Capigruppo e l'impegno per un iter legislativo accelerato, trovi i dovuti e conseguenti comportamenti da parte di tutti. Vorrei solo ricordare quel proverbio che dice che il buongiorno si vede dal mattino; vorrei augurarmi, in questo caso, che tale proverbio venga ad essere smentito.

Vorrei, infine, ricordare, a chi durante il dibattito ha polemizzato e sottolineato la sua contrarietà rispetto a questo emendamento, che non si tratta di pretese o ricatti di qualche piccolo Gruppo, ma di obblighi derivanti da una precisa direttiva europea, la 77/2001 (con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2), sui quali da parte di tutti, maggioranza ed opposizione, ad oggi ci sono sempre stati pronunciamenti favorevoli.

Si vede che, in merito a questa discussione, hanno prevalso altre considerazioni, che non attengono a pretese ingiustificate di far prevalere scelte cosiddette ecologiste rispetto alla questione delle energie rinnovabili. Probabilmente, si tratta più prosaicamente di difendere alcuni interessi di carattere economico che gravitano attorno alla questione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e che vanno a discapito della salute dei lavoratori. Ma, tant'è, probabilmente vale di più l'interesse del capitale che la salute dei cittadini e la preservazione del sistema in cui viviamo, che ha raggiunto livelli vicini al rischio del collasso.

Con queste considerazioni, per questi motivi e con il rammarico espresso rispetto a quest'ultimo punto, anticipo il voto favorevole del mio Gruppo, a nome del quale sono intervenuto. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, con il decreto-legge al nostro esame il Governo, per fare fronte ad obblighi comunitari ed internazionali, è ricorso allo strumento normativo d'urgenza, con contenuti solo apparentemente eterogenei, ma resi unitari dal comune scopo di provvedere ad obblighi ed impegni di fonte sopranazionale.

È stato puntualmente rilevato durante l'esame in Commissione che la legge comunitaria per il 2006 è stata approvata dal Parlamento con notevole ritardo e che l'introduzione di ulteriori emendamenti, volti a recepire direttive in scadenza, avrebbe comportato un'ulteriore dilazione nella conclusione dell'iter.

Per queste ragioni, il Governo si è orientato ad adottare il decreto-legge, in luogo del ricorso alla Legge comunitaria, per consentire in tempi rapidi di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea: ciò eviterà l'irrogazione di multe assai gravose conseguenti alle condanne per infrazione.

La necessità e l'urgenza del decreto, pertanto, si collegano in via generale agli obblighi sopranazionali di adeguamento del diritto interno, che s'impongono a norma degli articoli 117 e 11 della Costituzione.

Passando rapidamente al merito del provvedimento, mi sono battuto affinché una norma molto rilevante e delicata, attinente all'annosa questione della gestione dell'emergenza rifiuti, trovasse collocazione in una sede diversa rispetto alla conversione di un provvedimento urgente.

Accolgo, pertanto, con estremo favore, la decisione saggia del Governo, condivisa dalla Commissione, seguita al mio suggerimento e a quello di altri, di stralciare l'emendamento 4.0.100, concernente una norma della legge finanziaria (comma 1117, articolo l) che prevede incentivi e finanziamenti indispensabili per l'utilizzo dei termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti. Tale emendamento verrà trasformato in autonomo disegno di legge, che potrà essere adeguatamente discusso e approfondito.

Altra norma cui vorrei fare rapidamente cenno è quella contenuta in una mia proposta emendativa, accolta come ordine del giorno dall'Assemblea, concernente l'attivazione del Numero Unico Europeo 112 per la gestione delle emergenze.

L'Italia ha accumulato gravi ritardi per l'attuazione effettiva del progetto sul numero unico di emergenza, progetto per il quale il CIPE ha già stanziato 9, 7 milioni di euro e, pertanto, la Commissione europea ha avviato formalmente una procedura di infrazione.

L'ordine del giorno indica termini certi per dare avvio alla fase di sperimentazione nelle tre province di Salerno, Catanzaro e Palermo e alla fase operativa del progetto su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2007.

Concludendo, esprimo, a nome del Gruppo Misto-Popolari-Udeur, il voto favorevole al provvedimento in oggetto.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero esprimere solo poche considerazioni rispetto a quanto già detto in sede di discussione generale. Meritano - a mio avviso - di essere richiamate alcune questioni. In particolare, l'avere difeso un principio, vale a dire quello di non introdurre norme estranee al contenuto proprio, evitando di sovraccaricare i decreti-legge di questioni che, invece, dovrebbero rimanerne al di fuori e seguire percorsi paralleli.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,30)

 

(Segue EUFEMI). Siamo, inoltre, soddisfatti per la soluzione adottata relativamente al post contatore e per quella che indica una via parlamentare per la soluzione del problema relativo agli immigrati per ragioni di studio e di lavoro. Siamo anche soddisfatti per aver evitato peggioramenti rispetto a questioni come quella del diritto di autore e, soprattutto, per la soluzione adottata con il ritiro dell'emendamento riguardante il CIP6. Tale questione rischiava di compromettere l'esame del provvedimento che, invece, si è svolto in maniera corretta e costruttiva; l'UDC ha svolto la sua parte in questo senso.

Questo decreto-legge rischiava di diventare una discarica legislativa. Altro che tutela ambientale! Abbiamo difeso gli interessi dei più deboli rispetto alle posizioni dominanti nella distribuzione di energia per evitare che fosse invaso, senza freni, il mercato della istallazione e della manutenzione degli impianti domestici. Stiamo parlando di un settore che vale circa 5, 2 miliardi di euro, che interessa 22 milioni di abitazioni, 121.000 imprese artigiane e 309.000 addetti. Queste sono le cifre messe in campo.

Va ricordato, a conclusione di tale intervento, che la fine della legislatura e l'avvio del nuovo Governo hanno fatto decorrere inutilmente i termini fissati per presentare le doverose osservazioni che sarebbero state utili a superare i rilievi indicati dalla Commissione europea attraverso l'individuazione di una soluzione che fosse non soltanto quella della mera abrogazione.

Per queste ragioni, pur esprimendo soddisfazione per la soluzione adottata rispetto ad alcune questioni, preannuncio il voto di astensione del gruppo UDC sull'intero provvedimento.

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, questo provvedimento di recepimento di direttive comunitarie ha rischiato di diventare un omnibus. Si è discusso, oltre che nel merito, anche sull'inopportunità che in un decreto-legge di tale specie, con la facile scusa dell'accoglimento di direttive e di indicazioni dell'Unione Europea, si introducesse di tutto e di più. In Commissione si è convenuto sull'opportunità di evitare che questo tipo di decreti-legge assuma una tale fisionomia.

Le indicazioni che abbiamo dato come Lega Nord, soprattutto con riferimento all'articolo 5, che modificava, a nostro avviso, in maniera scorretta la legge sull'immigrazione, sono prevalentemente state accolte; anche altre indicazioni inerenti alcuni aspetti che riguardano il servizio post contatore hanno ricevuto l'attenzione della Commissione. Nell'insieme, quindi, il tentativo é stato positivo, perché è stato abbastanza fedele ed aderente alle esigenze di recepimento della normativa delle direttive europee.

Riteniamo, comunque, che - considerati il tipo di emendamenti approvati e di soluzioni adottate per recepire le procedure europee - è necessario, come Lega Nord, esprimere un voto di astensione a questo decreto-legge.

 

BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONADONNA (RC-SE). Presidente, intervengo molto brevemente per ringraziare intanto i Presidenti delle Commissioni 1a e 6a, i relatori e il rappresentante del Governo che hanno seguito in questa fase il lavoro di elaborazione e di definizione del disegno di legge.

Mi corre l'obbligo fornire un chiarimento al collega Curto per ribadire che sono d'accordo con la valutazione che egli faceva. Quando mi riferivo all'esigenza dell'Italia di raccordarsi e chiudere tutti i contenziosi con l'Unione Europea e con la Commissione, non suggerivo affatto di avere un atteggiamento prono a qualsiasi indicazione e a qualsiasi pronunciamento venga dalla Commissione; penso anzi che troppo spesso e troppo colpevolmente i Governi del nostro Paese, spesso e volentieri, non hanno difeso le loro ragioni nei confronti di posizioni della Comunità Europea.

Aggiungo però che, nel momento in cui si avviano le procedure d'infrazione, che per di più sono chiuse, e ci sono le sentenze della Corte, è meglio adeguarsi. Oggi noi paghiamo circa 900.000 euro di multe al giorno. Non credo che possiamo permetterci di continuare tranquillamente su questa strada. Sarebbe il caso di pagare le multe e vedere di iniziare un cammino virtuoso, invece che insistere in quello vizioso e peraltro viziato.

Il CIP6 è uno dei punti di vizio. La Germania può prendere ed anzi è alla ricerca dei rifiuti della Campania perché i termovalorizzatori tedeschi non hanno più rifiuti solidi urbani tedeschi da bruciare, perché stanno attuando un'altra politica: una politica di riduzione dei rifiuti e di riciclaggio degli stessi. Non possiamo continuare su questa strada.

Da questo punto di vista, voglio sottolineare il senso di responsabilità con cui abbiamo oggi accolto le valutazioni e il suggerimento del Governo. Vogliamo anche ribadire che l'impegno, assunto dal Governo e dalla maggioranza affinché il disegno di legge presentato su questa materia venga discusso rapidamente, valutato dall'Assemblea in tempi più che rapidi e concluso, debba essere rispettato e noi vigileremo affinché ciò avvenga.

Questo infatti rappresenta uno degli elementi su cui - se leggete i giornali di oggi possiamo averne un'ulteriore conferma - le democrazie di questo nostro Continente hanno capito che ci sono elementi di valore, non soltanto civico e civile, ma anche economico e strutturale, che vanno salvaguardati.

Da questo punto di vista, l'ambiente in cui si sviluppa la vita e l'attività umana è uno di questi. (Applausi del senatore Fernando Rossi).

 

SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, al termine di questo lungo cammino, vediamo che la buona volontà è prevalsa, così come la correttezza dei rapporti politici tra maggioranza e opposizione. Devo anche sottolineare la serenità con cui il Governo ha seguito il processo di formazione di questo provvedimento. Detto questo, osservo - cosa che ha già fatto il mio Capogruppo - che certe volte il buonsenso è l'unica via per cercare di fare politica in un Parlamento, in un'Aula, quale quella del Senato, con una maggioranza così risicata da parte del Governo e quindi della maggioranza dei partiti.

Noi abbiamo presentato pochissimi emendamenti - tre o quattro in tutto - e quindi non abbiamo partecipato a far valere una posizione di parte, ma abbiamo fortemente contribuito alla definizione di alcune norme significative di questo provvedimento. Parlo, ovviamente, dell'articolo 5 e dell'articolo 4.

All'articolo 4 c'era un emendamento soppressivo presentato dal senatore Valditara e da me: lo abbiamo ritirato perché abbiamo contribuito a definire una formulazione nell'articolo 4 che coniughi da una parte la necessità di rispettare gli orientamenti, le norme internazionali e dell'Unione Europea, e dall'altra quella di favorire la piccola e media industria del nostro Paese.

Con la formula che è stata trovata da tutti noi pensiamo di aver dato una risposta, di aver aumentato le garanzie di concorrenza, di aver difeso anche in senso nazionale l'interesse dei piccoli operatori economici che in questo momento lavorano nel settore dell'energia. L'altra norma, l'articolo 5, è di buonsenso assoluto perché non affronta un tema che verrà affrontato nelle prossime scadenze parlamentari. È stato già preannunciato che ci sarà da parte del Governo una proposta per rivedere la Bossi-Fini; in quella sede ci confronteremo ma sarà una sede solo a ciò deputata, limitata a questo delicatissimo problema che riguarda proprio l'immigrazione e l'emigrazione.

Mi avvio alla conclusione di questo mio intervento facendo qualche osservazione: nemmeno questa volta abbiamo rinunciato, nella nostra responsabilità politica, a cercare di trovare punti di convergenza, senza inciuci, con un confronto leale e corretto, soprattutto quando si tratta di materie che riguardano la posizione dell'Italia in campo europeo e in campo internazionale. Certamente, avere e mantenere, da parte dell'Italia, correttezza di rapporti con l'Unione Europea, nei vincoli, nelle indicazioni e nelle direzioni, essendo anche un obbligo costituzionale previsto dall'articolo novellato 117 della Costituzione, è una scelta non solo obbligata giuridicamente, ma anche politicamente.

Tuttavia, devo anche fare una riserva in questo mio intervento: vedete, signor Presidente, colleghi, alla Camera, sbagliando, hanno posto un problema di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge e in qualche modo hanno fatto presente, in maniera garbata, che noi saremmo meno rigorosi di loro.

Sicuramente, gli amici della Camera hanno torto, però, non vi è dubbio che un maggiore rigore nella valutazione degli emendamenti, quando si tratta di decreti-legge, impedirebbe di portare poi nell'agone e nel confronto politico uno scontro che sarebbe evitabile qualora gli uffici competenti definissero, in maniera chiara e sicura, la materia, ovvero l'ammissibilità all'interno dei decreti-legge di norme che nulla hanno a che vedere con essi.

In questo caso c'è stato uno scontro, che fortunatamente è stato poi evitato, e siamo andati avanti. La legge in esame verrà oggi approvata, però è chiaro che noi chiediamo maggiore rigore nel verificare l'ammissibilità degli emendamenti.

Vorrei poi ribadire in Aula un rilievo politico, avanzato anche in altra sede, in Commissione. Il ricorso al decreto-legge in materia di attuazione di regolamenti, direttive e norme europee non vi è mai stato; è illegittimo sotto il profilo costituzionale, ma è anche politicamente non corretto.

Ancora una volta, vogliamo ribadire che l'uso del decreto-legge deve essere quello che la Costituzione e il Regolamento ci consentono, per dare all'opposizione, qualunque essa sia, la possibilità di intervenire, interloquire, esprimere il proprio parere e contribuire al processo legislativo. (Applausi dal Gruppo AN).

 

COSTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

COSTA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro per le politiche europee, colgo l'occasione per ricordare a noi stessi quanto fosse lontano il tempo in cui alcune forze politiche, che - vivaddio - oggi sono tutte con noi europeiste, scrivevano nelle città d'Italia: Europa è uguale a fame. Come è ancora tanto lontana l'epoca in cui alcuni parlamentari, tra cui un mio maestro, andavano in giro, durante la campagna elettorale, per predicare l'Europa e per dire che essa era la riforma delle riforme.

È stata oltremodo virtuosa la previsione di una legge annuale che impone al Parlamento una sorta di diario per recepire le direttive comunitarie, la cui adozione, altrimenti, per motivi interni al Paese, ognuno di noi sarebbe tentato di rinviare. Evidentemente, in completa buona fede, il Ministro presente in Aula ha dovuto subire pressioni su questo o quell'argomento di natura interna, pressioni che in qualche modo hanno snaturato la natura asettica - perché tale dovrebbe essere - di un provvedimento di politica internazionale, e segnatamente di politica comunitaria, qual è la legge comunitaria annuale.

Allora, per esplicitare il nostro disappunto per questi tentativi, che se non fossero stati sufficientemente vanificati avrebbero fatto di questo un pessimo provvedimento, e perché ciò sia di monito al Governo per i suoi futuri comportamenti ogni qualvolta adotterà provvedimenti di recepimento di normative comunitarie all'interno del Paese, noi ci asterremo. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PEGORER (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (Ulivo). Signor Presidente, in primo luogo, mi corre l'obbligo di ringraziare il Governo per la disponibilità che ha dimostrato nella partecipazione attiva al confronto svoltosi nelle Commissioni 1ª e 6ª riunite. A tal proposito, vorrei ricordare la presenza ai nostri lavori dei ministri Rutelli e Bonino.

Un giusto ringraziamento credo vada rivolto anche ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni. Vorrei altresì sottolineare, in termini positivi e in modo formale, il positivo confronto che si è realizzato su questo difficile provvedimento tra maggioranza e opposizione.

Nel merito, va osservato, sicuramente in termini positivi, il modo in cui sono state affrontate le questioni proposte all'articolo 1 del provvedimento. Si tratta di un tema molto delicato e su questo si è cercato, nel rispetto delle prescrizioni date, di impostare procedure e modalità che tengano conto delle esigenze e delle prerogative dei Comuni e delle aziende, pur nei limiti consentiti.

Da tale punto di vista, credo vada evidenziato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno. Inoltre, va osservato in termini positivi quanto previsto all'articolo 4 con riferimento alle attività post-contatore, perché credo si sia trovato un giusto equilibrio tra le necessità di ottemperare le prescrizioni comunitarie e, contemporaneamente, di corrispondere alle esigenze degli operatori, in particolare delle piccole e medie imprese artigiane.

Infine, voglio segnalare l'adeguamento della nostra legislazione sul tema dell'attività dei consulenti del lavoro.

Per tutti questi motivi, il Gruppo dell'Ulivo esprimerà un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, i Gruppi dell'opposizione hanno dichiarato un voto di astensione. Io ho argomentato poc'anzi la mia contrarietà, già espressa in Commissione bilancio, per le modalità di copertura del decreto.

Il voto di astensione avrebbe il significato di un'insufficienza di prove rispetto alla necessità di emettere una sentenza assolutamente contraria da parte nostra. Poiché non voglio che ciò costituisca precedente e avendo chiesto il permesso al mio Gruppo di intervenire in proposito, ritengo non si possa non esprimere un voto contrario sul provvedimento. (Applausi dei senatori Amato e Polledri).

 

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, desidero esprimere il rammarico perché tra tutti questi ringraziamenti non si trovi mai lo spazio per ringraziare la Presidenza del Senato.

 

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

ANTONIONE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIONE (FI). Signor Presidente, avevo chiesto di poter votare, ma lei non mi ha visto. Vorrei solo che fosse messo a verbale che non ho potuto votare.

 

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, anch'io non sono riuscito a votare; pertanto, vorrei fosse messo a verbale il mio voto di astensione.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto.


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (1329)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (1329) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • ________________
  • (*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

 

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

 

Articolo 1.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1º giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)

 

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1º giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi:

 a) errore di persona;

 b) errore materiale del contribuente;

 c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «de minimis», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.

5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1º gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «de minimis».

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

EMENDAMENTI

 

1.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

1.3

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

1.4

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attuazione della sentenza 10 giugno 2006 nella causa C-207/05 della Corte di giustizia,».

 

1.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Stante il perdurante inadempimento degli obblighi comunitari,».

 

1.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 

1.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «degli aiuti» con le seguenti: «delle somme».

 

1.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, la parola: «degli» è sostituita con le seguenti: «di tutti».

 

1.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «recupero degli aiuti», aggiungere la seguente: «illegittimi».

1.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «recupero degli aiuti», aggiungere le seguenti: «percepiti illegittimamente».

 

1.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «equivalenti» con la seguente: «equiparati».

 

1.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma sostituire la parola: «equivalenti» con la seguente: «corrispondenti».

 

1.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «alle imposte» sono sostituite con le seguenti: «a tutte le imposte».

 

1.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «non corrisposte» sono sostituite con le seguenti: «non pagate».

 

1.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «corrisposte», con la seguente: «versate».

 

1.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi».

 

1.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «relativi interessi», aggiungere la seguente: «legali».

 

1.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «, da ridurre nella misura del cinquanta per cento,».

 

1.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino al primo periodo d'imposta in che si è usufruito degli aiuti».

 

1.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino al 10 giugno 2006».

 

1.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

 

1.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «maturati».

 

1.23

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

Al comma 2, nel quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni» e, nel sesto periodo, dopo le parole: «solo nelle ipotesi» inserire la seguente: «di».

Al comma 4, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,», le parole: «Trattato CE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea», le parole: «Trattato CEE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» e le parole: «Trattato CECA» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

Al comma 5, sostituire le parole: «presente recupero» con le seguenti: «recupero di cui al presente articolo» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

Al comma 6, sostituire le parole: «della Commissione europea 92/C 213/02» con le seguenti: «92/C 213/02 della Commissione,» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

Al comma 8, dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

Al comma 9, dopo le parole: «comma 4» inserire il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

Nella rubrica, sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

 

1.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «a ciascun periodo di imposta» sono sostituite con le seguenti: «ai singoli periodi di imposta».

 

1.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l'aiuto è stato fruito», con le seguenti: «la somma è stata utilizzata».

 

 

1.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1 le parole: «è stato fruito» sono sostituite con le seguenti: «è stato goduto».

 

1.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «fruito» con la seguente: «autorizzato».

 

1.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è effettuato», con le seguenti: «è disposto».

 

1.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «è effettuato» è aggiunta la seguente: «esclusivamente».

 

1.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni».

 

1.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione».

 

1.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Agenzia delle entrate», con le seguenti: «Ministero dell'interno».

 

1.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni contro lo Stato».

 

1.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, tale da assicurare immediatezza e certezza all'attività di recupero, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni, da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

1.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni».

 

1.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di procedura fissata con decreto di attuazione».

 

1.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere infine: «, al fine di evitare applicazioni di sanzioni pecuniarie particolarmente gravose».

 

1.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «, entro il termine massimo di un anno decorrente dall'inizio dell'iter amministrativo.».

 

1.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

1.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «sulla base» sono sostituite con le seguenti: «sulle risultanze».

 

1.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «sulla base» sono sostituite con le seguenti: «tenendo conto».

 

1.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «comunicazioni», con la seguente: «informazioni».

 

1.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla base delle comunicazioni», aggiungere la seguente: «definitive».

 

1.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «trasmesse», con la seguente: «inviate».

 

1.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, la parola: «presentate» è sostituita con la seguente: «depositate».

 

1.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo peiodo, sostituire le parole: «società beneficiarie», con le seguenti: «soggetti beneficiari».

 

1.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «emesso», con la seguente: «emanato».

 

1.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella formulazione», con le seguenti: «nel testo».

 

1.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, la parola: «formulazione» è sostituita con la seguente: «versione».

 

1.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anteriormente alle» con le seguenti: «prima delle».

 

1.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «apportate», con la seguente: «introdotte».

 

1.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «imposte», inserire la seguente: «dovute».

 

1.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «relativi interessi», aggiungere la seguente: «legali».

 

1.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «in caso» sono sostituite con le seguenti: «nel caso».

 

1.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «mancata», con la seguente: «omessa».

 

1.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «presentazione della dichiarazione» sono sostituite con le seguenti: «presentazione delle dichiarazioni».

 

1.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «liquida», con le seguenti: «provvede a liquidare».

 

1.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «le somme dovute», con le seguenti: «gli importi dovuti».

 

1.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «degli elementi direttamente acquisiti», con le seguenti: «delle informazioni direttamente raccolte».


1.65

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la parola: «direttamente».

 

1.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «in contradditorio».

 

1.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «provvede al», con le seguenti: «cura il».

 

1.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 

1.69

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «degli aiuti», con le seguenti: «delle somme dovute».

 

1.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.500

BONADONNA

Id. em.

1.70

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.501

CURTO

Id. em.

1.70

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.502

FRANCO PAOLO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

 

1.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «centocinquanta giorni».

 

1.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

1.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoventicinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore».

1.81

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centoquindici giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centodieci giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro centocinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 2, secondo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro cento giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite con le seguenti: «entro novantacinque giorni dalla data di entrata in vigore».

 

1.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

 

1.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «apposita comunicazione», con le seguenti: «apposito avviso».

 

1.89

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «relazione», con la seguente: «merito».

 

1.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «a ciascuna annualità interessata» con le seguenti: «a ciascun periodo di imposta interessato».

 

1.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuna annualità interessata dal», con le seguenti: «ogni periodo attinente al».

 

1.92

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «contenente», con la seguente: «recante».

 

1.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle somme dovute», con le seguenti: «degli importi dovuti».

 

1.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'intimazione», con le seguenti: «l'avvertimento».

 

1.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «mancato versamento», con le seguenti: «omesso pagamento».

 

1.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centoventi giorni dalla data di notifica».

 

1.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centoquindici giorni dalla data di notifica».

 

 

1.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centodieci giorni dalla data di notifica».

 

1.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro centocinque giorni dalla data di notifica».

 

1.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cento giorni dalla data di notifica».

 

1.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro novantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.102

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro novanta giorni dalla data di notifica».

1.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro ottantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro ottanta giorni dalla data di notifica».

 

1.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro settantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro settanta giorni dalla data di notifica».

 

1.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro sessantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.108

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro sessanta giorni dalla data di notifica».

 

1.109

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.110

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cinquantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.111

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro cinquanta giorni dalla data di notifica».

 

1.112

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro quarantacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.114

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro quaranta giorni dalla data di notifica».

 

1.115

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, le parole: «versamento entro trenta giorni dalla data di notifica» sono sostituite con le seguenti: «versamento entro trentacinque giorni dalla data di notifica».

 

1.116

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».

 

1.117

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

 

1.118

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dieci giorni».

 

1.119

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede», con le seguenti: «si provvederà».

 

1.120

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle somme non versate», con le seguenti: «degli importi non corrisposti».

 

1.121

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché degli ulteriori interessi dovuti».

 

1.122

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, ai fini della restituzione della quota delle imposte liquidate, optare per la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.123

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, in alternativa, optare per la corrispondente riduzione pari alle imposte dovute dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.124

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli enti locali possono, ai fini della restituzione della quota degli interessi dovuti, optare per la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007:».

 

1.125

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Non si fa luogo» con le seguenti: «Non si procede».

 

1.126

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «non si fa luogo», con le seguenti: «non si procederà».

 

1.127

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «in ogni caso» sono soppresse.

 

1.128

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «all'applicazione», con le seguenti: «alla comminazione».

 

1.129

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «di sanzioni» sono sostituite con le seguenti: «delle sanzioni».

 

1.130

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «violazioni», con la seguente: «infrazioni».

1.131

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «connesse», con la seguente: «riferite».

 

1.132

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, le parole: «dalle presenti disposizioni» sono sostituite con le seguenti: «dal presente articolo».

 

1.133

IL RELATORE BARBOLINI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.134

EUFEMI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.135

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

 

1.503

BONADONNA

Ritirato

Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.504

CURTO

Ritirato

Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

 

 

1.136

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quarto periodo, la parola: «non» è soppressa.

 

1.137

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, al quarto periodo, sopprimere le parole: «e della sospensione in sede amministrativa».

 

1.138

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la comunicazione», con le seguenti: «l'avvíso».

 

1.139

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quinto periodo, la parola: «contenente» è sostituita con le seguenti: «che contiene».

 

1.140

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «delle somme dovute», con le seguenti: «degli importi dovuti».

 

1.141

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «delle sovvenzioni».

 

1.142

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, quinto periodo, la parola: «davanti» sono sostituite con la seguente: «innanzi».

 

1.144

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 il sesto periodo è soppresso.

 

1.145

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «tenuto conto tanto del» sono sostituite con le seguenti: «tenuto conto sia del».

 

1.146

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «quanto dell'effetto» sono sostituite con le seguenti: «sia dell'effetto».

 

1.147

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, sostituire la parola: «determinazioni», con la seguente: «deliberazioni».

1.148

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, la parola: «determinazioni» è sostituita con la seguente: «decisioni».

 

1.149

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «di competenza» sono soppresse.

 

1.150

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed irreparabilità».

 

1.151

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 2, sesto periodo, sostituire la parola: «allegato», con la seguente: «arrecato».

 

1.152

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, le parole: «può disporre» sono sostituite con la seguente: «dispone».

 

1.153

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, dopo la parola: «sospensione», aggiungere le seguenti: «ovvero la revoca».

1.154

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo, lettera c), sopprimere la parola: «evidente».

 

1.155

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sesto periodo lettera c), sostituire la parola: «evidente» con le seguenti: «rilevante».

 

1.156

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 3 è soppresso.

 

1.157

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Gli interessi», aggiungere le seguenti: «legali».

 

1.158

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «gli interessi» sono aggiunte le seguenti: «da applicare».

 

1.159

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Il tasso di interesse», aggiungere la seguente: «legale».

 

1.160

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, le parole: «al primo periodo» sono sostituite con le seguenti: «al primo anno».

 

1.161

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ridotto nella misura del cinquanta per cento».

 

1.162

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 4 è soppresso.

 

1.163

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed» con le seguenti: «In applicazione».

 

1.164

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la parola: «Conformemente» è sostituita con le seguenti: «In conformità».

 

1.165

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, le parole: «alla decisione» sono sostituite con le seguenti: «alla determinazione».

1.167

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «comunicazione d'ingiunzione notificata», con le seguenti: «avviso di pagamento notificato».

 

1.168

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, le parole: «di applicabilità» sono sostituite con le seguenti: «di applicazione».

 

1.169

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la parola: «vigenti» è sostituita con le seguenti: «in vigore».

 

1.170

VITALI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.171

BIANCO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.172

PEGORER, VITALI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.506

BONADONNA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.507

CURTO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.508

FRANCO PAOLO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

 

1.173

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 5 è soppresso.

 

1.175

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, la parola: «recupero» è sostituita con la seguente: «articolo».

 

1.176

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sostituire la parola: «recupero», con la seguente: «rientro».

 

1.177

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «appartengono alla», con le seguenti: «rientrano nella».

 

1.178

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «gli aiuti», con le seguenti: «le sovvenzioni».

 

1.179

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, le parole: «su un periodo» sono sostituite con le seguenti: «su un arco temporale».

 

1.180

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 5, le parole da: «tale massimale...» a: «obiettivo perseguito» sono soppresse.

 

1.181

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, la parola: «massimale» è sostituita con le seguenti: «limite massimo».

 

1.182

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 6 è soppresso.

 

1.183

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «gli aiuti concessi», con le seguenti: «le sovvenzioni elargite».

 

1.185

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «carattere fisso», con le seguenti: «natura perentoria».

 

1.186

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aiuti», con la seguente: «sovvenzioni».

 

1.187

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «società beneficiarie», con le seguenti: «soggetti beneficiari».

 

1.188

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 7 è soppresso.

 

1.189

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, la parola: «Conformemente» è sostituita con le seguenti: «In conformità».

 

1.190

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, le parole: «alle indicazioni fornite» sono sostituite con le seguenti: «alle disposizioni stabilite».

 

1.191

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, le parole: «l'importo massimo» sono sostituite con le seguenti: «la somma massima».

 

1.192

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «sovvenzione diretta», con le seguenti: «versamento diretto».

 

1.193

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, le parole:«ai fini della» sono sostituite con le seguenti: «per la».

 

1.194

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, le parole:«si applicano i tassi variabili» sono sostituite con le seguenti: «si devono applicare i tassi variabili».


1.195

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 8 è soppresso.

 

1.196

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, le parole: «sono esclusi» sono sostituite con le seguenti: «si escludono».

 

1.197

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, le parole: «per il computo» sono sostituite con le seguenti: «per il calcolo».

 

1.199

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, la parola:«rientranti» è sostituita con le seguenti: «che rientrano».

 

1.200

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, la parola:«qualora» sono sostituite con le seguenti: «nel caso».

 

1.201

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

II comma 9 è soppresso.

 

1.202

BIANCO

Ritirato

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.203

PEGORER, VITALI

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.509

BONADONNA

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi nella disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.510

CURTO

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.511

FRANCO PAOLO

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente».

 

1.205

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 10 è soppresso.

 

1.206

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«La documentazione» sono sostituite con le seguenti: «Tutti i documenti».

 

1.207

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«consegnata a mano o» sono soppresse.

 

1.208

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla notifica».

 

1.209

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro cinquantacinque giorni dalla notifica».

 

1.210

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro cinquanta giorni dalla notifica».

 

1.211

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla notifica».

 

1.212

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro quaranta giorni dalla notifica».

 

1.213

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro trentacinque giorni dalla notifica».

 

1.214

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro trenta giorni dalla notifica».

 

1.215

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro venticinque giorni dalla notifica».

 

1.216

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 10 le parole:«entro quindici giorni dalla notifica» sono sostituite con le seguenti: «entro venti giorni dalla notifica».

 

1.217

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Il comma 11 è soppresso.

 

1.512

BARBATO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, così come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

 

1.0.20

IL RELATORE BARBOLINI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di chiarire il trattamento fiscale degli interventi nel settore dei trasporti pubblici, di cui agli articoli 70 e seguenti, titolo V, del Trattato CEE 25 marzo 1957, i contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

 

1.0.500

SODANO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la piena applicazione dell'articolo 4 del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e per l'integrale attuazione degli obblighi da esso derivanti)

1. Al fine di assicurare la piena applicazione dell'articolo 4 del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e l'integrale attuazione degli obblighi da esso derivanti, non è in ogni caso consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18 già rilasciate si intendono revocate».

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 2.

(Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015)

 

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

EMENDAMENTI

 

2.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

 

2.2

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 950 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio internazionale, realizza le iniziative di promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo - Milano 2015».

 

2.3

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della partecipazione della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del commercio internazionale autorizza l'Ente Comitato di candidatura Expo - Milano 2015 a promuoverne la candidatura».

 

2.4

CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel quadro di un maggiore impulso per progetti di innovazione e sviluppo del territorio e per liberare risorse finora inutilizzate,».

 

2.5

CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel quadro di un maggiore impulso per progetti di innovazione e sviluppo del territorio,».

 

2.6

CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini di creare un'occasione di rilancio per tutta la provincia,».

 

2.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le iniziative per».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzata».

 

2.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività di supporto alla».

 

2.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività di sostegno alla».

2.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività finalizzate alla».

 

2.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «le attività volte alla».

 

2.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «i progetti per il sostegno della».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «realizzati».

 

2.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «il sostegno alla».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzato».

 

2.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la promozione della», con le seguenti: «la sponsorizzazione».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono realizzate», con le seguenti: «è realizzata».

 

2.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «curati».

 

2.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «eseguiti».

 

2.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con Ia seguente: «concretizzati».

 

2.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «posti in essere».

 

2.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le iniziative per la», con le seguenti: «gli atti finalizzati alla».

Conseguentemente, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «realizzati».

 

2.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «iniziative», con la seguente: «procedure».

 

2.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «iniziative», con la seguente: «attività».

 

2.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «finalizzate al sostegno».

 

2.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «volte al sostegno».

 

2.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti: «che mirano alla promozione».

 

2.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la promozione», con le seguenti:«finalizzate alla promozione».


2.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la», con le seguenti: «volte alla».

 

2.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la promozione», con le seguenti: «il supporto».

 

2.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la promozione», con le seguenti: «il sostegno».

 

2.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «sponsorizzazione».

 

2.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola:«promozione», aggiungere le seguenti: «ed il sostegno».

 

2.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della candidatura della città di Milano», con le seguenti: «della città di Milano quale candidata».

 

2.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Esposizione universale del 2015», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto degli impegni sottoscritti nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite».

 

2.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Esposizione universale del 2015», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto degli impegni sottoscritti nella Dichiarazione del Millennio».

 

2.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «realizzate», con la seguente: «curate».

 

2.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero delle politiche comunitarie e dalla Regione Lombardia».

 

2.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero per le politiche comunitarie».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché al Ministero delle politiche comunitarie, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Ministero per le politiche comunitarie».

 

2.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un terzo degli stessi importi».

 

2.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un quarto degli stessi importi».

 

2.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano, a ciascuno nella misura di un quarto degli stessi importi».

 

2.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia e al Comune di Milano, a ciascuno nella misura di un quinto degli stessi importi».

 

2.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano».

 

2.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano».


2.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano».

 

2.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Regione Lombardia».

 

2.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Provincia e dal Comune di Milano».

 

2.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dal Comune di Milano».

 

2.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del commercio internazionale», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Provincia di Milano».

 

2.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche attraverso», con le seguenti: «anche tramite».

 

2.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

  a) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità per eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione, debellando carestie e pandemie;

  b) prevenire le nuove grandi malattie sociali quali l'obesità, le patologie cardiovascolari, i tumori e le epidemie più diffuse;

  c) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione ovvero la certezza di poter consumare cibo sano e acqua potabile;».

 

2.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:«Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

  a) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità per eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione;

  b) prevenire le nuove grandi malattie sociali quali l'obesità, le patologie cardiovascolari, i tumori e le epidemie più diffuse;

  c) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione ovvero la certezza di poter consumare cibo sano e acqua potabile;».

 

2.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:«Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «La candidatura di Milano per l'Expo 2015 persegue i seguenti obiettivi:

  a) assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutta l'umanità;

  b) prevenire le nuove grandi malattie sociali;

  c) rafforzare la sicurezza dell'alimentazione;».

 

2.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:«Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «A rappresentare la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel suddetto Ente Comitato sarà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al suddetto Ente comitato partecipano il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la CClAA di Milano e l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano».

 

2.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:«Expo-Milano 2015», aggiungere le seguenti: «A rappresentare la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel suddetto Ente Comitato sarà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

2.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 

2.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il periodo da: «Con apposita convenzione» fino a: «rendicontazione» con il seguente: «Le modalità di assegnazione del finanziamento statale al predetto Ente sono regolate con apposita Convenzione. L'Ente ha l'obbligo di effettuare una rendicontazione accurata».

 

2.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la seguente: «stabilite».

 

2.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la seguente: «disciplinate».

2.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «regolate», con la parola: «previste».

 

2.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

V. testo 2

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Ente ha il compito di promuovere la candidatura della città di Milano avvalendosi anche di personalità che si sono distinte nei differenti settori della comunicazione, dell'impatto ambientale, della sicurezza e qualità alimentare, con particolare riguardo all'innovazione della filiera alimentare, ed infine nella tecnologia per l'agricoltura e la diversità, la solidarietà e la cooperazione alimentare».

 

2.61 (testo 2)

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Ente ha il compito di promuovere la candidatura della città di Milano avvalendosi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche di personalità che si sono distinte nei differenti settori della comunicazione, dell'impatto ambientale, della sicurezza e qualità alimentare, con particolare riguardo all'innovazione della filiera alimentare, ed infine nella tecnologia per l'agricoltura e la diversità, la solidarietà e la cooperazione alimentare».

 

2.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

 

2.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «di promozione».

2.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Per le stesse finalità di promozione» aggiungere le seguenti: «rafforzate da programmi e iniziative di cooperazione internazionale».

 

2.65

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «disponibili presso la pertinente» con le seguenti: « allocati nella corrispondente».

 

2.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:«Ministero degli affari esteri», aggiungere le seguenti parole: «all'occorrenza aumentati del 40 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 30 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.69

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere il seguente periodo: «all'occorrenza aumentati del 20 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli accantonamenti nella misura del 5% per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

2.70

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con le seguenti: «rassegnati rispettivamente nella misura dell'80 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 20 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.71

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con le seguenti: «riassegnati nella misura del 20 per cento alla Presidenza del Consiglio e nella misura dell'80 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con le seguenti: «rassegnati rispettivamente nella misura del 30 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 70 per cento al Ministero del commercio internazionale».

2.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «rassegnati» fino a: «cinquanta per cento» con le seguenti: «riassegnati rispettivamente nella misura del 40 per cento alla Presidenza del Consiglio e del 60 per cento al Ministero del commercio internazionale».

 

2.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «nella misura del cinquanta per cento», con le parole: «in misura paritaria».

 

2.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere infine: «Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato».

 

2.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

 

2.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo - Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dal Codice degli Appalti. Resta inteso che la prevista deroga, in fase applicativa, dovrà realizzare l'opportuna compatibilità tra gli strumenti prescelti ed i princìpi che presiedono alla materia».

 

2.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo - Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dal Codice degli Appalti, purché non in contrasto con le norme comunitarie vigenti».

 

2.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo II, l'Ente Expo - Milano 2015, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare dagli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale».

 

2.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Per assicurare una maggiore tempestività all'azione del Comitato promotore per la pubblicizzazione della candidatura, è altresì previsto che l'Ente possa derogare dalle norme del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché non in contrasto con la normativa europea vigente in materia».

 

2.81

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ed esecuzione» con le seguenti: «e nell'esecuzione» e dopo le parole: «titolo II, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

 

2.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale, programmi e iniziative che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 


2.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale e programmi che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione anche internazionale che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio e cooperazione che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

 

2.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Provincia di Milano si fa carico di intensificare le attività di gemellaggio che interessano i diversi Comuni della Provincia stessa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

 

2.0.10

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di acquisto di beni e servizi con riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ""Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"")

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ""gli articoli 24 e 26"" sono sostituite dalle seguenti: ""l'articolo 24""».

 

2.0.20

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

V. testo 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.1096, è sostituito dal seguente:

"'19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione, come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

  a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

  b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

  c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione viene altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n.195.

6. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212».

8. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica. Le attività e gli adempimenti previsti sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonchè delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente».

 

2.0.20 (testo 2)

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

V. testo 3

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.1096, è sostituito dal seguente:

"'19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione, come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

  a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

  b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

  c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione viene altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n.195.

6. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 30 mila all'anno a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

 

2.0.20 (testo 3)

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

Approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.1096, è sostituito dal seguente:

"'19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione, come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

  a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

  b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

  c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione viene altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n.195.

6. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del Registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30 mila euro a decorrere dall'anno 2007. All'onere derivante pari a euro 30 mila all'anno a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

 

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 3.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104)

 

1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

EMENDAMENTI

 

3.1

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere l'intero articolo.

 

3.2

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

3.3

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

3.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

3.6

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

3.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «pagati» con la seguente: «liquidati».

3.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 2 la parola ""corrisposti"" è sostituita con la seguente: ""pagati""».

 

3.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

3.10

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

3.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

 

3.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

 

3.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini del recupero delle ritenute restituite».

 

3.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

 

3.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

All'articolo 3, comma 4, aggiungere in fine: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

 

3.500

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla Tabella A allegata al presente provvedimento che, a far data dal 1º gennaio 2007, sostituisce la tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2006».

Tabella A

(art. 3, comma 5)

Zona Climatica

strutture opache verticali U (W/m2K)

strutture opache orizzontali U (W/m2K)

finestre comprensive di infissi U (W/m2K)

Coperture

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

 

 

 

 

3.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

 

3.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007».

 

3.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

 

3.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «apposita».

 

3.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

 

3.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «è impignorabile» con le seguenti: «non è pignorabile né cedibile».

 

3.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

 

3.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

 

3.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

 

3.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine del periodo.

 

3.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

 

3.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «prima dell'entrata in vigore» fino a: «periodo precedente».

 

3.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «al Parlamento» con le seguenti: «alle competenti Commissioni parlamentari».

 

3.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «al Parlamento» aggiungere le seguenti: «che esprimerà il suo parere entro sessanta giorni».

 

3.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7, sopprimere le parole: «corredati da apposite relazioni illustrative».

 

3.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini di un approfondito esame presso le competenti Commissioni».

 

3.31

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 1 è abrogato;

  b) al comma 2 le parole: ""indicati al comma 1"" sono sostituite dalle seguenti: ""1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992"" e le parole: "" della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1"" sono sostituite dalle seguenti: ""delle somme versate"";

  c) al comma 3 le parole:"" nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge"" sono sostituite dalle seguenti: ""nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni"".»

   Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

 

3.0.1

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per consentire la circolazione dei titoli comunitari)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

""2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. Tuttavia, gli atti che trasferiscono in via definitiva o temporanea i titoli all'aiuto attribuiti agli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, sono soggetti alla sola aliquota indicata nell'articolo 6 della tariffa, parte prima, anche se l'imposta così liquidata sia inferiore alla misura fissa. Si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289""».

 

3.0.500

BARBATO

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regime IVA applicabile alle cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all'art. 128 T.U.L.D.)

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si interpreta nel senso che vi rientrano le cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all'articolo 128 del T.U.L.D. in regime di esenzione di cui all'articolo 146, comma 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006».

 

3.0.501

BARBATO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.0.502, nell'odg G 3.100

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attivazione numero unico europeo di emergenza 112 - Procedura d'infrazione n. 2006/2114)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è ricostituita la struttura di missione denominata "Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero Unico Europeo di emergenza", col compito di definire e coordinare tutte le attività necessarie per dare avvio alla prima fase di sperimentazione del Numero Unico di Emergenza 112, quale servizio abilitato a ricevere le chiamate di emergenza dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118, sui territori della province di Salerno, Catanzaro e Palermo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed alla fase operativa del progetto su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2007.

2. La composizione, le modalità operative ed il raccordo tra l'Unità tecnico-operativa di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche del Comparto Ministeri coinvolte nell'iniziativa e le amministrazioni territoriali e locali interessate, verranno disciplinate mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

 


3.0.502

MANZIONE

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.0.501, nell'odg G 3.100

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attivazione numero unico europeo di emergenza 112 - Procedura d'infrazione n. 2006/2114)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è ricostituita la struttura di missione denominata "Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero Unico Europeo di emergenza", col compito di definire e coordinare tutte le attività necessarie per dare avvio alla prima fase di sperimentazione del Numero Unico di Emergenza 112, quale servizio abilitato a ricevere le chiamate di emergenza dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118, sui territori della province di Salerno, Catanzaro e Palermo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed alla fase operativa del progetto su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2007.

2. La composizione, le modalità operative ed il raccordo tra l'Unità tecnico-operativa di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche del Comparto Ministeri coinvolte nell'iniziativa e le amministrazioni territoriali e locali interessate, verranno disciplinate mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G 3.100 (gi emm. 3.0.501 e 3.0.502)

BARBATO, MANZIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge n. 10 del 2007,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 3.0.501 e 3.0.502.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

  b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

 

EMENDAMENTI

 

4.1

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

4.2

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

4.3

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

4.4

EUFEMI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle sponsorizzazioni di eventi, o attività praticate nel loro ambito, svolte esclusivamente nel territorio dello Stato e privi di effetti transfrontalieri""».

 

4.5

MANZELLA, SOLIANI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ""e non produce effetti transfrontalieri""».

 

4.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: ""non"" ed ""esclusivamente"" sono soppresse;

  b) le parole: ""di un evento, o di attività praticate"" sono sostituite dalle seguenti: ""di eventi e di attività praticati""».

 

4.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3, la parola: ""non"" è soppressa».

 

4.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 le parole: ""di un evento, o di attività praticate""" sono sostituite dalle seguenti: ""di eventi e di attività praticati""».

 

4.9

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa».

 


4.10

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di una o più Regioni dello Stato italiano"».

 

4.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di una Regione dello Stato italiano""».

 

4.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di rilievo culturale"".

 

4.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di rilievo sociale""».

 

4.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di informazione ed educazione sanitaria""».

 

4.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità istituzionali di formazione sanitaria""».

 

4.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dalla dipendenza da tabacco, alcool e droga""».

 

4.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dal consumo di tabacco""».

 

4.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di informazione sanitaria sui rischi derivanti dalla dipendenza da tabacco""».

4.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo sia promosso da enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460""».

 

4.20

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo sia promosso da imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155""».

 

4.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua come scopo istituzionale la promozione di una disciplina sportiva""».

 

4.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo persegua finalità di promozione del turismo nazionale""».

 

4.26

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio di due Stati limitrofi appartenenti alla Comunità europea""».

 

4.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando l'organizzatore è costituito da più soggetti residenti in due Stati confinanti della Comunità""».

 

4.30

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il valore della sponsorizzazione non supera i 5.000 euro""».

 

4.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il valore della sponsorizzazione non supera i 2.000 euro""».

 

4.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un quinto del valore dell'evento""».

4.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi l e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un settimo del valore dell'evento""».

 

4.34

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se l'entità della sponsorizzazione non supera un decimo del valore dell'evento""».

 

4.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il medesimo si rivolge esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco""».

 

4.36

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, se il contributo persegue solo indirettamente lo scopo di promuovere un prodotto del tabacco""».

 

4.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato""».

 

4.28

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi la cui organizzazione produca effetti transfrontalieri circoscritti a due Stati limitrofi della Comunità""».

 

4.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi la cui organizzazione produca involontariamente effetti transfrontalieri""».

 

4.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""È vietata la distribuzione gratuita di prodotti alcolderivati nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti""».

 

4.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""È vietata la distribuzione gratuita di gadgets recanti il marchio di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti""».


4.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: ""È vietata la distribuzione gratuita di materiale pubblicitario cartaceo recanti il marchio di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti""».

 

4.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è soppresso».

 

4.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

4.40

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

4.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: ""e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi"" sono soppresse;

  b) le parole: "può imporre obblighi in materia di", sono sostituite dalle seguenti: "può regolamentare il"».

 


4.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi"" sono soppresse;

  b) le parole: "può imporre", sono sostituite dalle seguenti: "ha facoltà di imporre"».

 

4.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: ""e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi"" sono soppresse;

  b) le parole: ""tra cui l'obbligo"", sono sostituite dalle seguenti: ""e, in specie, prevedere""».

 

4.44

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: ""e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi"" sono soppresse;

  b) le parole: "siano orientati ai", sono sostituite dalle seguenti: "siano coerenti coi"».

 

4.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovati vi"" sono soppresse;

  b) le parole: "di un sistema di contabilità", sono sostituite dalle seguenti: "di una regolare contabilità"».

 

4.46

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse;

  b) le parole: "di un sistema di contabilità", sono sostituite dalle seguenti: "di una contabilità"».

 

4.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse;

  b) la parola: "qualora", sono sostituite dalle seguenti: "nel caso"».

 

4.48

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse;

  b) le parole: "l'analisi del mercato", sono sostituite dalle seguenti: "le analisi di mercato"».

 

4.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi"" sono soppresse;

  b) le parole: "di una effettiva concorrenza", sono sostituite dalle seguenti: "delle condizioni necessarie ad assicurare una leale concorrenza"».

 

4.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse;

  b) le parole: "potrebbe mantenere", sono sostituite dalle seguenti: "si trova nella condizione di poter mantere"».

 

4.51

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: "e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse;

  b) le parole: "eccessivamente elevato", sono sostituite dalle seguenti: "eccessivo"».

 

4.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sopprimere l'ultimo periodo».

 

4.53

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al».

 

4.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «di reti».

 

4.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «servizi innovativi».

 

4.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.57

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4.500

BORNACIN, CURTO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.58

GARRAFFA

Ritirato

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 4, sopprimere le seguenti parole: «servizi post contatore».

 

4.59

VALDITARA

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.1000

SAPORITO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.61

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.63

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.64

MALAN

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

4.650

BONADONNA, TECCE, GRASSI

V. testo 2

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, anche avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, sempreché non applichino condizioni, né concordino pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni e integrazioni"».

 

4.650 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore e non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni"».

 

4.501

EUFEMI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione, dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, non possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, e qualora si avvalgano di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni, né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore né concedere alle imprese affiliate la disponibilità di denominazioni o segni distintivi riconducibili all'affiliante, e devono rendere accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni"».

 

4.66

ENRIQUES, PEGORER

V. testo 2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento diretto a disciplinare la concorrenza e la sicurezza nel settore dei servizi post contatore di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale comma è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

 

4.66 (testo 2)

ENRIQUES, PEGORER

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento diretto a disciplinare la concorrenza e la sicurezza nel settore dei servizi post-contatore di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239. In particolare il provvedimento eviterà che si verifichino posizioni di sovrapposizione o conflitto di interessi, diretto o tramite soggetti correlati, fra chi esercita, nell'ambito dei servizi postcontatore, attività impiantistica, di assistenza o manutenzione ed i soggetti ai quali è attribuito il compito di controllo della sicurezza di tali attività. L'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239 è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui ai periodi precedenti».

 

4.67

GALARDI

Ritirato

Al comma 3, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: "34. Le imprese titolari del diritto di proprietà della rete, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali necessarie al trasporto di energia elettrica e di gas naturale, non possono esercitare, direttamente ovvero mediante società controllate o partecipate, attività di vendita di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale corrispondente all'estensione della rete di cui sono titolari"».

 

4.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «è abrogato», con le seguenti: «è soppresso».

 

4.70

BONADONNA, GRASSI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

 

4.71

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

 

4.72

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «Al decreto» con le seguenti: «Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto» e nel capoverso Art. 239, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».

 

4.74

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

 

4.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo"; le parole: "durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata pari alla" le parole: "dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori"; le parole: "sino al termine del" sono sostituite dalle seguenti: "sino a tutto il"».

 

4.76

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo"; le parole: "durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata pari alla"; le parole: "dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori"».

 

4.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo"; le parole: "durano tutta la" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata pari alla"; le parole: "sino al termine del" sono sostituite dalle seguenti: "sino a tutto il"».

4.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo" e le parole: "durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata pari alla".

 

4.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), è sostituta con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo" e le parole: "sino al termine del" sono sostituite dalle seguenti: "sino a tutto il"».

 

4.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, la lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo" e le parole: "dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori"».

 

4.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: "la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantesimo"; le parole: "durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata pari alla""; le parole: ""dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"" sono sostituite dalle seguenti: ""dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori""; le parole: ""sino al termine del"" sono sostituite dalle seguenti: ""sino a tutto il""».


4.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: ""la parola: ""venticinquesimo"" è sostituita dalla seguente: ""settantesimo""; le parole: ""durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: ""hanno durata pari alla""; le parole: ""dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"" sono sostituite dalle seguenti: ""dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori""».

 

4.84

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: ""venticinquesimo"" è sostituita dalla seguente: ""settantesimo»; le parole: ""durano tutta la» sono sostituite dalle seguenti: ""hanno durata pari alla""; le parole: ""sino al termine del"" sono sostituite dalle seguenti: ""sino a tutto il""».

 

4.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ""venticinquesimo"" è sostituita dalla seguente: ""settantesimo"" e le parole: ""durano tutta la"" sono sostituite dalle seguenti: ""hanno durata pari alla""».

 

4.86

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ""venticinquesimo"" è sostituita dalla seguente: ""settantesimo"" e le parole: ""sino al termine del"" sono sostituite dalle seguenti: ""sino a tutto il""».

4.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera a), sostituirla con la seguente:

«a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ""venticinquesimo"" è sostituita dalla seguente: ""settantesimo"" e le parole: ""dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"" sono sostituite dalle seguenti: ""dopo la morte dello stesso autore o dell'ultimo dei coautori""».

 

4.81

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4 alla lettera a) sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente: «sessantesimo».

 

4.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis. all'articolo 44, comma 2 dopo le parole: ""periodica,"" aggiungere le seguenti: ""al Ministero dello sviluppo economico e""».

 

4.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

 

4.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) L'articolo 239, comma 1 è abrogato. Non costituiscono contraffazione i soli prodotti realizzati anteriormente all'abrogazione da coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».


4.92

GASBARRI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

""Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata del diritto d'autore). - 1. Per un periodo di sei anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, purché nei limiti anche quantitativi del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda""».

 

4.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

""1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma l, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti, anche quantitativi, del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda""».

 

4.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

""1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma l, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda""».

 


4.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4 lettera b) capoverso premettere le seguenti parole: «Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001».

 

4.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «accordata ai» con le seguenti: «prevista per i».

 

4.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «e modelli» con le seguenti: «ed ai modelli».

 

4.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «opera in relazione ai» con le seguenti: «è riconosciuta ai».

 

4.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «opera in relazione ai» con le seguenti: «è concessa ai».

 

4.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «in relazione ai» con le seguenti: «in favore dei».

 

4.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «in relazione ai» con la seguente: «sui».

 

4.102

MANZELLA, SOLIANI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «ai prodotti realizzati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, hanno intrapreso attività di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

 

4.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «o modelli» con le seguenti: «o ai modelli».

 

4.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente alla» con le seguenti: «in tempi precedenti alla».

 

4.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente alla» con le seguenti: «prima della».

 

4.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «oppure erano divenuti» con le seguenti: «, a qualsiasi titolo divenuti,».

 

4.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

 

4.0.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

 

4.0.3

DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, SILVESTRI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento CE n.595/2004, della Commissione, del 30 marzo 2004)

1. Entro il 30 giugno 2007 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica, per ciascuna azienda, della situazione relativa alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi di latte prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L 1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002 e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed all'avvio della procedura di riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

 

4.0.4

DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, SILVESTRI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Il comma 42 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

""42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili».

 

4.0.5

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Ritirato e trasformato nell'odg G4.500

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o il recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ""di pagamenti indebiti di tali provvidenze"" sono inserite le seguenti: ""o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria"".

2. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ""A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuaIe passiva compete all'Istituto previdenziale""».

 

4.0.6

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ""di pagamenti indebiti di tali provvidenze"" sono inserite le seguenti: "", o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria"".

2. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ""A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dalll'impresa agricola beneficiaria""».

 

4.0.7

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ""di pagamenti indebiti di tali provvidenze"" sono inserite le seguenti: "", o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria""».

 

4.0.8

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, LIOTTA, BOSONE, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-duodecies, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ""di pagamenti indebiti di tali provvidenze"" sono inserite le seguenti: ""o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria""».

 

4.0.9

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono aggiunti , in fine, i seguenti periodi: ""A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale""».

 

4.0.10

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-Iegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: ""A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria""».

 

4.0.110

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.11

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.12

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del cosiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento.

 

4.0.13

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

 

4.0.14

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assesnso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81».

 

4.0.15

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di reimpianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.16

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di re impianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 199 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

 

4.0.170

VITALI

V. testo 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: ""I prodotti alimentari"" sono sostituite dalle seguenti: ""Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali"".

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: ""Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici"" sono sostituite dalle seguenti: ""Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali"".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ""Fondo speciale"" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

4.0.170 (testo 2)

VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni alimentari e non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "I prodotti alimentari" sono sostituite dalle seguenti: "Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali".

2. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, detiene per vendere o pone in vendita i beni di cui al comma 15, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro".

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: "Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici" sono sostituite dalle seguenti: "Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali".

4. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contravviene alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro».

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G4.500 (gi em. 4.0.5)

MARCORA, DE PETRIS, BENVENUTO, BATTAGLIA GIOVANNI, CALDEROLI, SCARPA BONAZZA BUORA, LOSURDO, ALLEGRINI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, NARDINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

esaminata la situazione applicativa del regime delle quote latte in Italia a seguito dell'applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;

visto l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 dicembre 2006 relativamente alla compensazione degli aiuti comunitari relativi all'Organizzazione comune di mercato lattiero casearia con quanto dovuto dagli allevatori non in regola con il versamento del prelievo supplementare;

 ritenuto che:

l'estensione di detta procedura compensativa agli altri aiuti comunitari possa. ulteriormente rafforzare l'azione di rientro dallo splafonamento produttivo che ancora colpisce l'Italia nel settore del latte;

 detta estensione debba essere alternativa all'adozione delle altre misure cautelative sinora attivate dalle Regioni al fine di ottenere il versamento del prelievo supplementare, e ciò per consentire comunque la. prosecuzione dell'attività produttiva ai soggetti sui quali verrà operata la compensazione,

impegna il Governo ad adottare immediatamente idonee procedure, in collaborazione con le amministrazioni regionali, affinché in caso di operata compensazione con i contributi di altri regimi di aiuto comunitario, vengano sospese le procedure di riscossione coattiva da parte delle Regioni.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 5.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

  b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) è soppressa;

  c) l'articolo 7 è abrogato;

  d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

  e) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

EMENDAMENTI

 

5.1

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

5.2

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

5.3

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

5.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n.1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

""b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;"";

  b) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

""1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

5.4

PASTORE, VENTUCCI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

5.500

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, STIFFONI, DIVINA, PIROVANO, FRUSCIO, GALLI, DAVICO, POLLEDRI, GABANA, LEONI, STEFANI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere da a) a d).

 

5.5

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

5.6

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «deve essere richiesto» inserire le seguenti: «dal cittadino straniero in possesso di visto di ingresso valido nel territorio della Repubblica Italiana o altro Stato partecipe degli Accordi di Schengen».

 


5.7

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «deve essere richiesto» inserire le seguenti: «dal cittadino straniero entrato regolarmente nel territorio della Repubblica Italiana».

 

5.8

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), le parole: «per soggiorni superiori a tre mesi» sono soppresse.

 

5.9

EUFEMI

Ritirato

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino ad un anno».

 

5.10

EUFEMI

Ritirato

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino a centottanta giorni».

 

5.36

EUFEMI

Ritirato

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino a novanta giorni».

 

5.11

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due giorni».

 

5.12

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.13

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.14

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.15

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei giorni».

 

5.16

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.17

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «otto giorni».

 


5.18

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove giorni».

 

5.19

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dieci giorni».

 

5.21

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «undici giorni».

 

5.22

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici giorni».

 

5.23

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «tredici giorni».

 

5.24

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattordici giorni».

 

5.25

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quindici giorni».

 

5.27

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «venti giorni».

 

5.29

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «ad un mese».

 

5.31

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

 

5.32

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «cinquanta giorni».

 

5.33

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

5.35

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».

 

5.37

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo sostituire la parola: «questore della provincia» con le seguenti: «sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

 

5.38

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «24 ore».

 

5.39

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «36 ore».

 

5.40

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni lavorativi» con le seguenti: «48 ore».

 

5.41

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

AI comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «48 ore».

 

5.42

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «due giorni».

 

5.43

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.45

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.47

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.49

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sei giorni».

 

 

5.50

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.52

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) primo periodo, sopprimere le seguenti: «lavorativi».

 

5.53

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere il secondo periodo.

 

5.54

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «regolamento di attuazione» inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni degli Accordi di Schengen».

 

5.55

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al secondo periodo sopprimere le seguenti: «di giustizia,».

 

5.56

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto».

 

5.57

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «di attesa di emigrazione in altro Stato e,».

 

5.58

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto».

 

5.59

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «case di cura, ospedali,».

 

5.60

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «case di cura,».

 

5.61

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere la seguente parola: «ospedali».

 


5.62

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «istituti civili».

 

5.63

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e religiosi».

 

5.64

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e altre convivenze».

 

5.65

EUFEMI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere le parole: «e altre convivenze».

 

5.66

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

 

5.76

I RELATORI

Precluso dall'approvazione dell'em. 5.1000

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero» con le seguenti: «Per soggiorni non superiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, ovvero».

 

5.67

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a quindici giorni».

 

5.68

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a venti giorni».

 

5.70

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per soggiorni inferiori a tre mesi» con le seguenti: «per i soggiorni inferiori ad un mese».

 

5.72

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a quarantacinque giorni».

 

5.73

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire parole: «Per i soggiorni inferiori a tre mesi» con le seguenti: «Per soggiorni inferiori a due mesi».

 

5.75

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'ultimo periodo, le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Per soggiorni inferiori a settantacinque giorni».

 

5.77

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova».

 

5.87

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso» con le seguenti: «ovvero, entro cinque giorni lavorativi dalla data del suo ingresso».

 

5.78

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «24 ore».

 

5.79

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «36 ore».

 

5.80

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «48 ore».

 

5.82

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «due giorni».

 

 

5.83

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma l, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «tre giorni».

 

5.85

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

 

5.88

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

 

5.90

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sei giorni».

 

5.91

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.93

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso» con le seguenti: «ovvero, entro otto giorni dalla data del suo ingresso nell'area Schengen, per la quale fa fede il timbro apposto dal presidio di frontiera italiano o di altro Stato partecipe degli Accordi».

 

5.94

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo dopo le parole: «al questore della provincia in cui si trova» aggiungere le seguenti: «esibendo i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e la documentazione atte stante la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione sia garantita».

 

5.95

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo sostituire le parole: «Ministro dell'Interno» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

5.96

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 30 giugno 2007».

 

5.97

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 28 giugno 2007».

 

5.98

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 22 giugno 2007».

 

5.99

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 20 giugno 2007».

 

5.100

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 18 giugno 2007».

 

5.101

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 16 giugno 2007».

 

5.102

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 14 giugno 2007».

 

5.103

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 12 giugno 2007».

 

5.104

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 10 giugno 2007».

 

5.105

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 7 giugno 2007».

 

5.106

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 5 giugno 2007».

 

5.107

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 1º giugno 2007».

 

5.108

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 30 maggio 2007».

 

5.109

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 25 maggio 2007».

 

 

5.110

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 22 maggio 2007».

 

5.111

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 20 maggio 2007».

 

5.112

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 17 maggio 2007».

 

5.113

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 15 maggio 2007».

 

5.114

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 14 maggio 2007».

 

5.115

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), al terzo periodo aggiungere infine: «da emanarsi entro il 12 maggio 2007».

 

5.116

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 10 maggio 2007».

 

5.117

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 7 maggio 2007».

 

5.118

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 5 maggio 2007».

 

5.119

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 1º maggio 2007».

 

5.120

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 aprile 2007».


5.121

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 27 aprile 2007».

 

5.122

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 25 aprile 2007».

 

5.123

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 22 aprile 2007».

 

5.124

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 20 aprile 2007».

 

5.125

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 18 aprile 2007».

 

5.126

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 15 aprile 2007».

 

5.127

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 12 aprile 2007».

 

5.128

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 10 aprile 2007».

 

5.129

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 5 aprile 2007».

 

5.130

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 marzo 2007».

 

5.131

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 20 marzo 2007».


5.132

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 15 marzo 2007».

 

5.133

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la conferenza Stato Regioni».

 

5.134

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso a), alle parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere il seguente periodo: «Il termine decorre dalla data di apposizione del timbro sul visto di ingresso da parte delle autorità di frontiera italiane o di altro Stato partecipe degli Accordi di Schengen».

 

5.135

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

 

5.137

GASBARRI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

  «b-bis) Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis). Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni:

  a) che la richiesta del rilascio del permesso di lavoro per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stessa;

  b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione;

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso».

 

5.138

FRANCO PAOLO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

 

5.139

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "quarantotto" sono sostituite dalle seguenti: "dodici"».

 

5.140

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "quarantotto" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro"».

 

5.141

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

AI comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "quarantotto" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei"».

 


5.142

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: "da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 a 3.500 euro"».

 

5.143

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: "da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 a 2.500 euro"».

 

5.144

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: "da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2.000 euro"».

 

5.145

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole: "da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 300 a 1.500 euro"».

 

5.146

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, alla lettera c)aggiungere infine: «Restano salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».

 

5.147

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), sopprimere le seguenti: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore».

 

5.148

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso d),sostituire le parole: «ovvero è scaduto da più di 60 giorni» con le seguenti: «ovvero è scaduto da più di trenta giorni».

 

5.149

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso d), sostituire le parole: «ovvero è scaduto da più di 60 giorni» con le seguenti: «ovvero è scaduto da più di quarantacinque giorni».

 

5.150

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), sostituire le parole: «oltre i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i trenta giorni».

 

5.151

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

 

5.152

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cinquanta».

 

5.153

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), sostituire le parole: «oltre i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i sessanta giorni».

 

5.155

I RELATORI

Precluso dall'approvazione dell'em. 5.1000

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «i tre mesi».

 

5.156

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), dopo le parole:«stabilito nel visto di ingresso» aggiungere le seguenti: «ovvero siano risultate mendaci le circostanze che determinarono la concessione del permesso di soggiorno».

 

5.157

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso b), dopo le parole:«stabilito nel visto di ingresso» aggiungere le seguenti: «ovvero risultino venute meno le circostanze che determinarono la concessione del permesso di soggiorno».

 

5.158

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.159

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera e), primo periodo dopo la parola: «sede» aggiungere la seguente: «legale».

 

5.160

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Stato membro dell'Unione Europea» aggiungere le seguenti:«o comunque appartenente all'OCSE».

 

5.161

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Stato membro dell'Unione Europea» aggiungere le seguenti:«o comunque appartenente al G-8».

 

5.162

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo» con le seguenti: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, debitamente certificata nelle forme dell'atto notarile,».

 

5.163

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo» con le seguenti: «il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, debitamente certificata dall'autorità nazionalcompetente in materia di politiche del lavoro,».

5.164

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti:«debitamente certificata dall'autorità nazionale abilitata all'apposizione di apostille».

 

5.165

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti:«debitamente apostillata dall'autorità nazionale abilitata».

 

5.166

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «La dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana e, qualora proveniente dall'estero, essere sottoscritta da traduttore abilitato all'effettuazione di traduzioni giurate».

 

5.167

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in cui ha sede il datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «Le predette comunicazioni del committente ed annessa dichiarazione del datore di lavoro debbono essere autenticate da notaio».

 

5.168

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «alla questura della provincia nella quale la prestazione di servizi ha luogo».

 

5.169

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «alla direzione provinciale del lavoro della provincia nella quale la prestazione di servizi ha luogo, che la trasmette allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

 

5.170

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è revocato alla cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione, comunicata dal datore di lavoro o comunque accertata».

 

5.171

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è in ogni caso revocato all'atto di cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione».

 

5.172

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

 Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «Il permesso di soggiorno è revocato all'atto di cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la concessione».

 

5.173

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «L'autorità di Pubblica Sicurezza monitora l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro presupposto della concessione del permesso di soggiorno e segnala tempestivamente la sua avvenuta cessazione ai fini della revoca».

5.174

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilascio del permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «L'autorità di Pubblica Sicurezza monitora l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro presupposto della concessione del permesso di soggiorno».

 

5.175

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, le parole: "da lire 200 mila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 200 a 2.000 euro"».

 

5.176

FRANCO PAOLO, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, le parole: "da lire 200 mila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 a 1.500 euro"».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

 

5.0.1

IL RELATORE BARBOLINI

V. testo 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo Regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposisioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.1 testo 2/1

DONATI, DE PETRIS, SILVESTRI, RIPAMONTI, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Approvato

All'emendamento 5.0.1 (testo 2), al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro venti giorni dalla data di trasmissione».

 

5.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche).

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposisioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.1 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche).

1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposisioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.30

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.";

  b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

  "d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

  c) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: "certificato di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

  d) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiamo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".».

 

5.0.30 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.";

  b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

  "d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

  c) all'articolo 9, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

  d) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiamo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".».

 

5.0.500

EUFEMI, MANINETTI, POLI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.";

  b) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: "certificato di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

  c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

  "d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

  d) dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti che non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".».

 

5.0.501

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di Uffici consolari, nonché per tutte le spese connesse a tali interventi, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2007 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2007 e a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.0.502

CALVI

Improponibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2006-2007 è stanziata la somma di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2007. Al conseguente onere, pari a euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 


ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.