Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche - D.L. 8/2007 - A.C. 2340 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 117 | ||||
Data: | 12/03/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche D.L. 8/2007 - A.C. 2340 |
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n. 117 |
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12 marzo 2007 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D07008.doc
INDICE
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Articolo 1 (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
§ Articolo 2 (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
§ Articolo 2-bis (Divieto di manifestazioni esteriori)
§ Articolo 2-ter (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)
§ Articolo 3 (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
§ Articolo 3-bis (Aggravante del reato di danneggiamento)
§ Articolo 4 (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
§ Articolo 6 (Misure di prevenzione)
§ Articolo 10 (Adeguamento degli impianti)
§ Articolo 11 (Programma straordinario per l’impiantistica sportiva)
§ Articolo 11-bis (Iniziative per promuovere i valori dello sport)
§ Articolo 11-ter (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
§ Articolo 11-quater (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
§ Articolo 12 (Entrata in vigore)
- Commissioni 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 20 febbraio 2007 – Sui lavori della Commissione
- Commissioni 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite
§ Pareri resi alle Commissioni riunite
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 13 febbraio 2007 (antimeridiana)
Seduta del 13 febbraio 2007 (pomeridiana)
- 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
§ Codice penale (artt. 336-339. 380-382 e 583)
§ Codice di procedura penale (artt. 274 e 280)
§ Codice civile (art.12)
§ R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 11)
§ Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità
§ Legge 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro la mafia
§ L. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (art. 4)
§ L. 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. (art. 5)
§ L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. (artt. 1-30)
§ Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ Legge 13 dicembre 1989, n. 401. Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive
§ Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 11, 14, 14-ter, 15 e 20)
§ D.L. 26 aprile 1993, n. 122. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. (artt. 1 e 2)
§ Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
§ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
§ D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59). (art. 11)
§ D.L. 20 agosto 2001, n. 336. Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
§ D.L. 24 febbraio 2003, n. 28. conv., con mod., Legge 24 aprile 2003, n. 88. Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
§ D.M. 6 giugno 2005. Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
§ D.L. 30 giugno 2005, n. 115. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
§ D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione (artt. 34, 35)
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1, co. 19)
§ D.M. Interno del 1° settembre 2006
§ Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 1297)
Giurisprudenza
Corte costituzionale
§ Sentenza n. 424 del 2004
Corte Suprema di Cassazione
§ Sentenza n. 44273 del 2004
Numero del disegno di legge di conversione |
2340 |
Numero del decreto-legge |
n. 8 del 2007 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche |
Settore d’intervento |
Criminalità e ordine pubblico |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
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§ testo originario |
13 |
§ testo approvato dal Senato |
20 |
Date |
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§ emanazione |
8 febbraio 2007 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
8 febbraio 2007 |
§ approvazione del Senato |
7 marzo 2007 |
§ assegnazione |
8 marzo 2007 |
§ scadenza |
9 aprile 2007 |
Commissione competenti |
2a Commissione (Giustizia) e 7a Commissione (Cultura, scienza e istruzione) |
Pareri previsti |
Comitato per la Legislazione, 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 11ª (Lavoro), Quest. Reg. |
Con il decreto legge in esame il Governo ha inteso offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio.
Nello specifico, il provvedimento in esame, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell’esame al Senato, si compone di 19 articoli oltre quello relativo all’entrata in vigore.
In particolare, l'articolo 1, reca misure specifiche concernenti la sicurezza degli impianti sportivi, comprese limitazioni all'accesso negli stadi aventi una capienza superiore alle diecimila unità dove non siano stati completati gli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” convertito dalla legge 24 aprile 2003.
Il medesimo articolo 1 stabilisce, altresì, particolari formalità che devono essere rispettate in sede di acquisto dei titoli di accesso ai citati impianti sportivi,nonché puntuali controlli sui medesimi titoli da parte di apposito personale individuato dal successivo articolo 2-ter .
L’ articolo 2 apporta talune modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".
In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di quelle persone che, sebbene non denunciate o condannate per specifici reati, risulta che abbiano tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Il medesimo articolo 2 incrementa, inoltre, la pena attualmente prevista nei casi di violazione del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia.
Il successivo articolo 2-bis, introduce, poi, uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare una serie di comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 2-bis, costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale la mancata osservanza dell’obbligo di desistere dai citati comportamenti, compreso il rifiuto all'obbligo di rimozione di striscioni, cartelli, ecc. riferibili alle suddette organizzazioni.
L’ articolo 3 novella gli artt. 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge 401/1989, concernenti, rispettivamente, i reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. In entrambe queste ipotesi, le fattispecie penali sono state ampliate nel loro contenuto e le rispettive sanzioni aumentate.
L’articolo 3-bis, introduce, poi, una nuova aggravante al delitto di danneggiamento, da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d’impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’articolo 4 del decreto-legge novella, invece, gli articoli 8 e 8-bis della citata legge quadro 401/1989 apportando modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive, con particolareriferimento al c.d. “arresto differito” (cfr. quadro normativo).
L’articolo 5 interviene sull'articolo 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, al fine di integrare il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d’uso degli impianti, mentre il successivo articolo 6 del decreto legge estende le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza commesse in occasione di competizioni sportive.
L’articolo 7 reca, poi, modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
Il successivo articolo 8 stabilisce, poi, il divieto per le società sportive di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all’articolo 6 della citata legge n.401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, mentre il successivo articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai citati soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo 6 della legge n.401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. divieto di cui al comma 1.
L’articolo 10, reca, poi, disposizioni in merito all’adeguamento degli impianti sportivi, mentre il successivo articolo 11 prevede l’apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell’interno e dell’economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica.
L’articolo 11-bis attribuisce, poi, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica.
Il successivo articolo 11-ter modifica il comma 1 del citato articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, prevedendo una riduzione da 10.000 a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le misure di sicurezza previste dallo stesso articolo 1-quater
L’articolo 11-quater reca poi una modica al Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, al fine di prevedere che durante lo svolgimento di trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi vengano rispettate specifiche misure volte a contribuire la diffusione tra i giovani dei valori sportivi e prevenire fenomeni di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’articolo 11-quinquies reca modifiche alla normativa concernente il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, mentre l’articolo 12 concerne l’entrata in vigore del decreto legge.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Nel corso della XIV legislatura, sulla materia oggetto del decreto legge in esame, sono intervenuti diversi provvedimenti d'urgenza. Si tratta, in particolare, del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive”,convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e dell’articolo 6, comma 1 del D.L. legge 30 giugno 2005, n. 115 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha disposto la proroga di due anni (dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007) dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 8 della legge 401/1989(riguardante l'arresto in flagranza differita degli autori dei reati commessi con violenza a cose o persone in occasione o a causa di manifestazioni sportive).
Sempre nel corso del 2005 è stato, poi, approvato il D.L. 17 agosto 2005, n. 162, recante "Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2005, n. 210.
Da ultimo, è intervenuto l’articolo 39-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, cd. proroga termini, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha previsto il differimento all’inizio della stagione calcistica 2006-2007 dell’adozione delle misure di sicurezza per gli impianti sportivi previsti dal citato D.M. interno 6 giugno 2005.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la necessità ed urgenza delle modifiche introdotte dal decreto legge in esame sono da rinvenirsi nel recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi che hanno richiesto un intervento normativo immediato volto ad integrare e perfezionare la normativa vigente in materia di contrasto ai fenomeni di degenerazione violenta del tifo sportivo.
Il provvedimento in esame, allo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, modifica norme di carattere penal-processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche", nel decreto legge n. 28 del 2003 "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e nel codice penale.
Si tratta, pertanto, di materia rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) – giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa -.
Si osserva, altresì, che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive. Si tratta, quindi, di disposizioni rientranti anch'esse nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera h) – ordine pubblico e sicurezza.
Alla medesima finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie ”ordinamento sportivo” e “ordinamento della comunicazione”, che l’articolo 117, terzo comma della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque, anch’esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Il decreto legge in esame, così come modificato nel corso del suo esame al Senato, contiene disposizioni dirette, nel complesso, a migliorare e rendere più ampia la prevenzione dei casi di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di misure che intervengono sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento.
Il contenuto delle disposizioni del decreto appare specifico ed omogeneo.
Il Consiglio giustizia e affari interni (GAI) del 4-5 dicembre 2006, ha adottato una risoluzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle partite di calcio, con cui il Consiglio chiede agli Stati membri di continuare a incentivare la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio di dimensione internazionale.
A tal fine la risoluzione presenta, in allegato, un aggiornamento del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno stato membro[1].
Tali modifiche, elaborate sulla base delle più recenti esperienze di cooperazione maturate nel contesto delle partite internazionali e di campionato in Europa, forniscono esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati, che dovrebbero essere messi a disposizione delle forze di polizia, e lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti.
In particolare, il manuale comprende, tra l’altro, raccomandazioni in merito alla gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia, alla preparazione da parte dei servizi di polizia, alla cooperazione tra forze di polizia, alla gestione della comunicazione con i media da parte delle autorità e al ruolo dello Stato organizzatore. Il manuale, inoltre, comprende anche l’indicazione che sotto ogni presidenza si dovrebbe tenere una riunione di esperti in merito alle raccomandazioni dl manuale e agli aspetti connessi.
La Repubblica d'Austria[2] ha recentemente presentato un progetto di decisione del Consiglio, che modifica la decisione del Consiglio 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (JAI(2006)4).
Il documento, che segue la procedura di consultazione, è stato trasmesso al Consiglio il 26 giugno 2006 e al Parlamento europeo il 5 settembre 2006.
L’iniziativa è volta a modificare la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza delle partite di calcio internazionali, che stabilisce la creazione in tutti gli Stati membri di punti nazionali d’informazione sul calcio aventi carattere di polizia per lo scambio di informazioni sulla violenza calcistica, ovvero strutture nazionali ad hoc, con competenze e finalità stabilite. In particolare, la decisione prevede che il punto nazionale d’informazione sul calcio agevoli il coordinamento dello scambio di informazioni tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali ed abbia accesso alle informazioni relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.
La proposta è intesa a migliorare lo scambio di informazioni concernenti i dati di carattere personale dei tifosi a rischio, sia attraverso la produzione e la diffusione di valutazioni periodiche nazionali, generiche e/o tematiche, sui disordini connessi con il calcio, a cura dei punti nazionali d'informazione sul calcio, sia attraverso l’utilizzo completo ed uniforme dei formulari appropriati. Questi ultimi sono contenuti nell'appendice del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (vd supra).
Si prevede che il Parlamento europeo possa esprimere il parere sulla proposta nel corso della seduta del 28 marzo 2007.
Nella stessa seduta è prevista la discussione di una risoluzione d’iniziativa del Parlamento europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, che invita gli Stati membri ad introdurre meccanismi atti a promuovere la cooperazione tra club, forze di polizia e tifoserie organizzate, al fine di combattere la violenza e i fenomeni di teppismo e delinquenziali durante le partite di calcio.
Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)817).
La proposta è intesa a sostituire la convenzione istitutiva, stabilita con una decisione del Consiglio del 26 luglio 1995, al fine di adeguare la struttura e il mandato di Europol alle nuove sfide del terrorismo e della grande criminalità transnazionale, dotando l'Ufficio di un quadro normativo moderno che possa evolvere rapidamente secondo le necessità.
A tal fine, la proposta della Commissione estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e consentirà all'Ufficio di dare assistenza agli Stati membri affinché sia garantito il mantenimento dell'ordine pubblico nell'organizzazione di eventi di primo piano, come per esempio le partite di calcio internazionali. La proposta migliora inoltre il trattamento dei dati di cui dispone Europol, assicurando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.
Da ultimo, si ricorda che il 17 marzo 2003 il Consiglio Affari generali ha adottato una risoluzione che invitava gli Stati membri ad adottare misure per interdire l’accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale ai soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in occasione di incontri calcistici.
Ai sensi dell’articolo 2-ter del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi.
Il successivo comma 2 dell’articolo 8 affida ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il compito di definire le modalità di verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 8 a carico delle società sportive.
Analogo decreto è previsto dal successivo articolo 9, comma 2.
Da ultimo, l’articolo 11-bis attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica.
Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato utilizzando la tecnica della "novellazione". Come rilevato in precedenza, il provvedimento in esame modifica, infatti, le citate norme contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel decreto legge n. 28 del 2003,convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, nel decreto legislativo n. 177 del 2005 e nel del codice penale.
In relazione al comma 1 dell'articolo 1, si osserva che secondo la formulazione adottata dal testo, negli stadi non ancora “a norma” le competizioni sono svolte “a porte chiuse”.
A fini di maggior chiarezza, quest’ultima espressione potrebbe essere sostituita dalle parole: “in assenza di pubblico” o da formulazioni equivalenti (cfr. successiva scheda di lettura relativa all'articolo 1).
Con riferimento, poi, alla formulazione del comma 1 dell’articolo 2-ter, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire più precisamente la condotta illecita rappresentata da "manifestazioni esteriori, anche verbali riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive".
In relazione al comma 3 dell'articolo 1, si fa presente che non appare chiaro se l’inutilizzabilità, in quanto riferita espressamente ai soli titoli di accesso venduti/ceduti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, riguardi anche i titoli di accesso venduti o ceduti con le modalità vietate dal decreto legge, per la cui violazione il decreto prevede espressamente solo l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In relazione all’articolo11-quater, nella parte in cui prevede l'inserimento del nuovo comma 6-bis all’art. 34 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), si segnala l’opportunità di un coordinamento della disciplina recata dal citato nuovo comma 6- bis con l’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, a norma del quale le emittenti televisive sono tenute ad osservare specifiche misure nella “trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.
Il drammatico susseguirsidi episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati nel corso degli ultimi anni in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive ha più volte indotto il legislatore ad intervenire su questa materia al fine di prevedere più adeguati strumenti giuridici di prevenzione e repressione.
Il primo intervento organico in materia risale alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, che ha introdotto una disciplina-quadro antiteppismo sportivo.
Il provvedimento ha inteso combattere il fenomeno della violenza negli stadi in tre distinti momenti temporali e secondo tre modalità:
- impedire l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico (il provvedimento interdittivo, cd. DASPO, è assunto dal questore) (art. 6);
- sanzionare pecuniariamente i comportamenti di turbativa delle manifestazioni sportive non costituenti illecito penale (art. 7);
- vietare un nuovo accesso agli stadi a chi sia stato arrestato in flagranza per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e successivamente rimesso in libertà (art. 8).
In particolare, l’accesso agli stadi era vietato, ex art. 6, a chi vi si fosse recato con armi improprie, o fosse stato condannato o denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza durante manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze avesse incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. La violazione del divieto era sanzionata con l’arresto da tre mesi ad un anno.
Dopo la legge quadro, numerose sono state le iniziative del legislatore volte ad arginare il teppismo sportivo, significativamente caratterizzate dall’adozione dello strumento della decretazione d’urgenza.
Anzitutto, la cd. legge Mancino (D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con la legge 25 giugno 1993, n. 205)[3] ha vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di organizzazioni, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; anche in tal caso, la sanzione per la violazione del divieto è l'arresto da tre mesi ad un anno. L’esposizione di striscioni, simboli ed emblemi e le ulteriori manifestazioni esteriori di tale natura sono, invece, punite con la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 a 258 euro (art. 2).
Sull’interdizione dall’accesso agli stadi di cui all’art. 6 della legge 401/1989 è poi intervenuto il D.L. 22 dicembre 1994, n. 717[4] (convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45) che ha dettato una nuova formulazione della normache, contenendo alcuni degli elementi già disciplinati dalle disposizioni vigenti, ha esteso la possibilità di applicazione della misura ad ulteriori categorie di persone fornendo, peraltro, una più organica definizione del contenuto delle limitazioni e dei rimedi giurisdizionali alle misure amministrative disposte dall'autorità di P.S.
Il nuovo art. 6 ha, in particolare, introdotto come misura preventiva complementare al “divieto di accesso” (ora esteso anche ai luoghi di sosta e transito limitrofi allo stadio) l'obbligo, nei confronti del tifoso violentoal quale è stato notificato il divieto di accesso allo stadio, di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia.
Al riguardo, si ricorda che in relazione a questa misura, nel corso dell’esame del provvedimento, sono state sollevate talune perplessità in relazione ad un intervento limitativo della libertà personale imposto per via amministrativa (dal questore). Per ovviare a tale obiezione, il D.L. ha previsto un controllo del giudice sulla ulteriore prescrizione di comparire presso gli uffici di PS, con il GIP chiamato alla convalida del provvedimento entro 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero competente.
Va osservato in proposito come la giurisprudenza (Cass. pen, sez. I, sent. n. 825 del 15 gennaio 2001, Cass. pen., sez. III. n. 5965 del 13 febbraio 2001) ritenga pacifico che il controllo del giudice sia strettamente limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti formali previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989 per l’emissione delle prescrizioni e del provvedimento preliminare; al GIP è quindi inibito verificare la rispondenza del provvedimento amministrativo alla effettiva pericolosità del soggetto. Più recentemente, in senso conforme, v. Cass, sez. I, sentenza n. 9684 del 2 marzo 2004).
Inoltre, è stato previsto che contro l'ordinanza di convalida sia possibile il ricorso per cassazione sebbene l’impugnazione non sospenda l’esecuzione dell’ordinanza.
In relazione, poi, alla violazione degli obblighi in esame è stato previsto che se il tifoso, nonostante l'inibizione, si reca ugualmente allo stadio, ovvero non si presenta presso gli uffici di P.S. incorre in una contravvenzione punita con l’arresto da 3 a 18 mesi (il precedente limite massimo era di un anno); per chi contravviene al divieto di accesso allo stadio, in caso di flagranza, è previsto l’arresto.
Quest’ultima misura e l’obbligo di comparizione negli uffici di polizia potevano avere una durata massima di un anno.
Successivamente, il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336[5], convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, è intervenuto su diversi piani - preventivo, repressivo, procedurale - sulla disciplina contenuta nella legge-quadro 13 dicembre 1989, n. 401, novellandola in più punti.
Le principali novità introdotte hanno riguardato:
- l’ulteriore allargamento del novero dei destinatari delle misure interdittive (divieto di accesso agli stadi e zone limitrofe); in particolare, è stato esteso il divieto di accesso agli stadi alle persone denunciate o condannate (anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni): per violazione del divieto di usare caschi protettivi o altri mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento (art. 5 della legge 152/1975[6]); per l’accesso ai luoghi delle manifestazioni con emblemi o simboli razzisti (art. 2, comma 2, del D.L. 122/1993[7]); per aver lanciato corpi contundenti, razzi o altri artifizi pirotecnici o comunque oggetti idonei ad offendere la persona o, ancora, per aver superato le recinzioni o aver invaso il campo di gioco, quando il fatto possa recare pericolo a terzi (nuovi illeciti penali previsti dall’art. 6-bis della legge n. 401/1989, inserito dallo stesso decreto-legge 336/2001, v. ultra);
- l’inasprimento delle prescrizioni imposte dal questore: l’ordine emesso dal questore nei confronti dei soggetti cui è stato vietato l’accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive[8] può ora stabilire la loro comparizione presso gli uffici di polizia una o più volte negli orari indicati. Quindi una eventuale comparizione plurima nelle 24 ore e non più limitata all’orario in cui si giocano le partite o le altre gare sportive;
- l’introduzione di una norma di garanzia per i soggetti intimati che stabilisce, in sede di notifica del provvedimento, l’obbligo di avvisare l’interessato della sua facoltà di presentare memorie difensive al G.I.P. La previsione è riconducibile a quanto stabilito dalla sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale[9];
- l’aumento (da uno a tre anni) della durata massima del divieto di accesso agli stadi e degli obblighi di comparizione;
- la possibile applicazione da parte del giudice, in sede udienza di convalida dell’arresto, delle ulteriori misure coercitive previste dagli articoli 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (Divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 280 del medesimo codice;
- l’introduzione nell’ordinamento di due nuovi reati che puniscono:
§ il lancio di corpi contundenti o altri oggetti (compresi gli artifizi pirotecnici) in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazioni medesime (delitto sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni);
§ lo scavalcamento (di una recinzione o separazione dell’impianto) nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e l’invasione del terreno di gioco, nel corso delle manifestazioni medesime, se dal fatto derivi pericolo per le persone (contravvenzione punita con arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 154 a 1032 euro);
- Il ricorso ordinario al giudizio direttissimo per il perseguimento dei reati e delle contravvenzioni oggetto del provvedimento, salvo il caso in cui siano necessarie speciali indagini;
- l’applicabilità della disciplina della legge 401/1989 anche in relazione ai fatti commessi durante le trasferte verso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive;
- l’incremento di pena per i reati di porto d'armi abusivo o di oggetti pericolosi durante le manifestazione sportive, ottenuto modificando l’art. 4 della cd. legge Reale n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico).
Il perpetuarsi di gravi episodi di violenza, in particolare durante lo svolgimento di partite dei campionati di calcio, ha indotto, poi, il Governo ad intervenire ulteriormente sulla disciplina anti-teppismo con un nuovo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
Il decreto ha introdotto nuove modifiche alla legge quadro n. 401/1989 prevedendo, in particolare, il cd. arresto differito dei tifosi violenti (v. ultra), individuato come il mezzo normativamente più idoneo per contrastare un fenomeno in continua espansione. Tale istituto è stato, però, reso transitorio in sede di conversione del decreto-legge: la sua applicabilità (come quella dell’applicazione di misure coercitive al di fuori dei limiti edittali, v. ultra) è così stata inizialmente limitata al 30 giugno 2005.
Il provvedimento ha poi aggiunto un nuovo comma 1-bis (art. 1) all’art. 8 della legge 401/1989 che consente l’arresto - oltre che, degli autori delle violenze a persone o cose - anche di coloro che lancino materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare sportive (art. 6-bis, comma 1) ovvero che violino le misure interdittive disposte dal questore (divieto di accesso agli stadi e zone limitrofe, art. 6, comma 1; obbligo di comparizione e di firma presso gli uffici di polizia, art. 6, comma 2).
Come accennato, la principale novità del decreto è, però, consistita nel possibile utilizzo, da parte della polizia giudiziaria, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 8 della legge 401, dello strumento dell’arresto in flagranza differita degli autori dei reaticommessi con violenza (a persone o cose) in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale possibilità di arresto, fuori dei limiti ordinari della flagranza o della cd. quasi flagranza, è riconosciuta, oltre che nei confronti degli autori delle violenze, anche nei confronti dei “lanciatori” di oggetti contundenti e comunque pericolosi ovvero di chi nonostante il divieto del questore acceda ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l’obbligo di comparizione presso gli uffici di P.S.
È, inoltre, necessario che:
- non siano trascorse più di 36 ore dall’avvenuto illecito
- risulti impossibile procedere all’arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica;
In relazione a tale aspetto, la stessa relazione di accompagnamento al decreto-legge faceva presente come l’arresto differito rispondesse anche ad esigenze di garanzia del cittadino: Infatti, “si deve tener conto dell’estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria” e che a volte un provvedimento restrittivo immediato può essere “potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - anche con conseguenze gravi - persone estranee ai fatti violenti”.
- la prova del commesso reato emerga inequivocabilmente da documentazione video-fotografica o da altri elementi oggettivi.
ll comma 1-quater ha coordinato il contenuto del nuovo art. 8 della legge 401/1989 con le disposizioni del codice di rito penale relative all’arresto.
Lo scopo è quello di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni del decreto-legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell’impossibilità di disporre misure coercitive (in tal caso, reclusione e arresti domiciliari) per tali reati, in quanto aventi limiti edittali di pena insufficienti.
A tal fine si è prevista la possibilità di svincolare l’applicazione delle misure coercitive dai limiti di pena indicati dagli articoli 274 (Esigenze cautelari), comma 1, lett. c) e 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del codice processuale penale (limite non inferiore nel massimo a quattro anni per la custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a tre anni per gli arresti domiciliari). Anche tale disposizione, come accennato, ha visto limitare originariamente la sua applicabilità alla data del 30 giugno 2005.
Per esigenze di coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, sono stati soppressi, poi, il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge 401/89.
L’art. 6, comma 6 della legge 401/1989 prevedeva (secondo e terzo periodo) che nei confronti delle persone che avessero contravvenuto alle misure interdittive disposte dal questore fosse consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, in presenza dei presupposti, disponeva l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (Divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di applicabilità di cui al citato articolo 280 del medesimo codice.
In sede di conversione del decreto-legge è stato poi aggiunto il nuovo articolo 6-ter alla citata legge quadro 401/1989 volto a prevedere una nuova fattispecie contravvenzionale.
La norma punisce, infatti, con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 150 a 500 euro chiunque venga trovato in possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni, ecc,) nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
Oltre alla limitazione al 30 giugno 2005 dell’efficacia dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 8 della legge 401 (art. 1-bisdel D.L.), il decreto prevede poi:
- il differimento o divieto di manifestazioni sportive da parte del Prefetto “per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento delle manifestazioni sportive” (nuovo art. 7-bis, legge 401/1989, art. 1-ter del D.L.).
- l’introduzione di precise disposizioni in ordine all’organizzazione delle gare ed ai requisiti dell’impianto sportivononchè all’emissione di biglietti in numero congruo alla capienza dell’impianto (art. 1-quaterdel D.L.).
Al riguardo, vengono ora previsti:
a) la numerazione dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore a diecimila unità;
b) l'ingresso agli impianti mediante varchi dotati di metal detector per la rilevazione di strumenti di offesa nonché di apposite apparecchiature per la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso;
c) la presenza negli impianti di strumenti per la rilevazione televisiva delle aree riservate al pubblico all'interno dell'impianto e nelle sue immediate vicinanze;
d) l'istallazione nell'impianto “di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo”.
Mentre l’obbligo di rilevazioni televisive era previsto a decorrere dal 1° agosto 2004, le disposizioni relative alla numerazione dei biglietti, ai metal detector e alla separazione delle tifoserie si sarebbero dovute applicare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè a partire dal 25 febbraio 2005).
In realtà, tali termini non sono stati rispettati per il ritardo della disciplina di attuazione la cui emanazione era prevista con decreti del ministero dell’interno (sentito il ministro per i Beni e le attività culturali, il ministro per l'Innovazione e il Garante per la protezione dei dati personali) rispettivamente entro 6 mesi (per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) e 4 mesi (per le disposizioni sub c), decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 aprile 2003).
Le previsioni dell’art. 1-quater del D.L 28/2003 sono poi state attuate con l’emanazione di tre decreti del Ministro dell’interno (DM 6 giugno 2005):
- il primo reca modifiche e integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ;in particolare si prevedono sistemi di separazione tra tifoserie e tra zona spettatori e zona attività sportiva, aree di sicurezza, varchi, vie di esodo, sicurezza antincendio, norme per la gestione dell’ordine pubblico all’interno dell’impianto, ecc.;
- il secondo detta le modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di partite di calcio; in particolare i biglietti, tutti numerati, dovranno recare le generalità dell’utilizzatore, l’indicazione della partita per cui è valido il biglietto ed il periodo di validità, l’indicazione del posto assegnato e del numero di varco d’accesso agli spalti da utilizzare nonchè altre specifiche diciture, tra cui quelle anticontraffazione; le società non potranno vendere biglietti oltre le ore 19 del giorno precedente la partita.
- il terzo decreto delinea le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di partite di calcio; in particolare, è stabilito che le riprese dovranno garantire una completa visuale sia all’interno che all’esterno dell’impianto, sono fissate le fasce orarie delle registrazioni, i tempi di custodia, i limiti di accessibilità alle immagini nonché, nel rispetto della disciplina della privacy, gli obblighi di informazione sulla videosorveglianza.
Il quadro delle nuove disposizioni sull'organizzazione delle manifestazioni sportive si completa e rafforza con la previsione (art. 1-quinquies del D.L.) di una pluralità di illeciti amministrativi, sia in relazione alla violazione delle predette disposizioni, specificamente rappresentate da manifestazioni calcistiche, sia relativi a ulteriori comportamenti giudicati dal legislatore quali fonti di pericolo per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni stesse.
Appartengono alla prima tipologia di sanzioni:
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 10.329 euro, per la mancata numerazione dei titoli di accesso;
- la sanzione da 5.164 a 25.822 euro, per la mancata istallazione di metal detector ovvero di apparecchi di verifica elettronica dei titoli di accesso;
- la sanzione da 10.329 a 51.645 euro per la mancata istallazione di impianti di registrazione televisiva ovvero di mezzi di separazione tra opposte tifoserie;
- la revoca delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, quale sanzione accessoria nel caso di violazione di taluna delle disposizioni già citate.
Viene, inoltre, opportunamente precisato che, nel caso delle predette violazioni, gli impianti non adeguati “comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio”.
Ulteriori sanzioni amministrative appartengono alla seconda tipologia sopra individuata, la prima di esse a carico del soggetto organizzatore, le altre due interessanti anche i semplici spettatori:
- la sanzione pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, per l'emissione di titoli di accesso o per l'ingresso di spettatori in numero superiore a quello dei posti dell'impianto o di un suo settore;
- la sanzione pecuniaria da 103 a 516 euro, nei confronti di “chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi”, ovvero nei confronti di chi “accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo”.
E’ successivamente intervenuto sulla disciplina antiviolenza negli stadi il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che (art. 6, comma 1) - modificando l’art. 1-bis del D.L. 28/2003 (L. 88/2003) – ha, come accennato, disposto la proroga di due anni (dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007) dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 8 della legge 401/1989; a seguito della novella introdotta col D.L. 28/2003, tali disposizioni consentono l’arresto in flagranza differita degli autori di violenze commesse durante le manifestazioni sportive nonché la possibilità di svincolare dal rispetto dei limiti ordinari l’applicazione delle misure coercitive nei loro confronti.
Il DL 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 ha, in seguito, previsto:
- l’inasprimento delle pene per il lancio di oggetti o per l’invasione di campo quando ne derivi un danno alle persone, oppure quando la manifestazione sportiva venga sospesa per vandalismi;
- l’estensione, in condizioni di reciprocità, dell’applicabilità delle citate misure interdittive alle gare sportive che si svolgano all’estero;
- la prescrizione da parte dello stesso giudice, in sede di sentenza di condanna, del divieto di accesso allo stadio e della comparizione obbligatoria del tifoso violento negli uffici di polizia.
Il decreto ha, più in generale, inteso infine coordinare la disciplina sopradescritta con quella introdotta dai tre decreti emanati dal ministero dell’interno il 6 giugno 2005 nonché con le direttive impartite dalle federazioni internazionali sulla sospensione, interruzione e cancellazione delle gare.
Da ultimo, è intervenuto l’articolo 39-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, cd. proroga termini (convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) che ha previsto il differimento all’inizio della stagione calcistica 2006-2007 dell’adozione delle misure di sicurezza per gli impianti sportivi previsti dal citato D.M. interno 6 giugno 2005. Il D.M. prevedeva che le nuove disposizioni in materia di sicurezza entrassero in vigore, a regime, a partire dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006; tale termine era, quindi, in ogni caso, già abbondantemente decorso.
Più recentemente, per permettere il regolare avvio della stagione calcistica 2006-2007 attualmente in corso, il D.M. interno 1° settembre 2006 ha previsto che il termine per l’adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni sulla sicurezza contenute nel DM 6 giugno 2005 fosse ulteriormente differito al 31 dicembre 2006. Dopo tale data, è attribuito ai singoli prefetti il potere di autorizzare ulteriori proroghe, non superiori a sei mesi, per comprovate esigenze di completamento dei lavori di adeguamento degli impianti.
Articolo
1
(Misure per la sicurezza degli impianti
sportivi)
L'articolo 1, composto da sette commi, alcuni dei quali inseriti nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, reca disposizioni volte ad assicurare la sicurezza degli impianti sportivi.
In particolare, il comma 1 vieta che le competizioni riguardanti il gioco del calcio si svolgano in presenza di pubblico negli stadi per i quali non si sia ancora provveduto ad adeguare le strutture e le modalità di accesso secondo le disposizioni previste dall’art. 1-quater del D.L. 28/2003[10], e ciò fino all’avvenuta realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti.
Come si è ricordato nella scheda di lettura dedicata al quadro normativo (vedi supra), l’art. 1-quater del D.L. 28/2003 ha introdotto precise disposizioni in ordine all’organizzazione delle gare ed ai requisiti degli impianti sportivi, anche con riguardo all’emissione di biglietti in numero congruo alla capienza dell’impianto.
Le misure richieste hanno ad oggetto la numerazione dei biglietti d’accesso, la presenza di metal detectors ai varchi d’ingresso, la presenza di strumenti per la rilevazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all’interno dell’impianto sia nelle immediate vicinanze, l’installazione di mezzi atti alla separazione delle tifoserie.
Le modalità di attuazione dell’art. 1-quater del D.L 28/2003 sono state definite ad opera di tre decreti del ministro dell’interno emanati in data 6 giugno 2005.
Secondo la formulazione adottata dal testo, negli stadi non ancora “a norma” le competizioni sono svolte “a porte chiuse”.
A fini di maggior chiarezza, quest’ultima espressione potrebbe essere sostituita dalle parole: “in assenza di pubblico” o da formulazioni equivalenti.
L’espressione è in effetti riportata tra virgolette nel testo, presumibilmente in ragione del suo carattere del tutto inusuale nel contesto in esame, benché essa risulti ricorrente – ma con significato non sempre identico – in altri ambiti di normazione.
Di sedute, udienze o procedimenti “a porte chiuse” si parla infatti spesso nell’ambito del diritto processuale e, talvolta, con riguardo a taluni organi collegiali (ad es. commissioni di concorso). Un significato del tutto diverso assume la locuzione nell’ambito della disciplina dell'autotrasporto internazionale[11].
Un temperamento del divieto di accesso agli stadi è previsto a favore di chi abbia acquistato un abbonamento annuale in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge: a tali soggetti (se non colpiti, per altro verso, da provvedimenti interdittivi) potrà essere concesso di assistere alle competizioni via via che i relativi impianti risulteranno conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione del predetto articolo 1-quater.
Le determinazioni in materia – sia quelle concernenti la durata del divieto sia, è da intendere, le deroghe per i titolari di abbonamento - saranno adottate dai prefetti competenti per territorio, in conformità alle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è stato istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1-octies del già citato D.L. 28/2003. Detto articolo atribuisce all’Osservatorio i seguenti compiti:
§ effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
§ esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
§ approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
§ promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in àmbito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
§ definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
§ pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
Con successivo decreto del ministro dell'interno, adottato in data 1 dicembre 2005 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali[12], sono state definite l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, nonché le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei relativi compiti.
Ai sensi di tale decreto, l’Osservatorio opera nell'àmbito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Presieduto da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, l’Osservatorio è composto da esponenti di vari reparti della Polizia di Stato e da rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI.
In relazione ai temi da trattare fanno parte dell’organismo un rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali professionisti e dilettanti, ovvero un rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive di volta in volta interessate, nonché un rappresentante per ciascuna delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo di quattro componenti con diritto di voto. Il presidente può inoltre integrare l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate, della Società italiana autori editori (SIAE) e delle Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché con rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati, compreso il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei club professionisti.
L’Osservatorio si avvale del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive (CNIMS) struttura istituita dall’art. 4 del D.M. nell’ambito dell'ufficio Ordine pubblico della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della decisione 2002/348/GAI[13] del 25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea.
Tale decisione ha tra l’altro previsto che ciascuno Stato membro crei o designi un “punto nazionale d'informazione sul calcio” avente carattere di polizia, quale punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra forze di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali.
Il comma 2 introduce il comma 7-bis al già citato articolo 1-quater del DL n. 28/2003, attraverso il quale sono posti in capo alle società che organizzano competizioni nazionali riguardanti il calcio divieti relativi alle modalità di vendita e alla cessione dei titoli d’accesso.
In primo luogo, a tali società è vietato porre in vendita o cedere - a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente - alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi dove si svolgono le competizioni, riservati ai sostenitori della squadra ospitata (primo periodo).
La relazione illustrativa precisa che la ratio del divieto sopra illustrato (vendita “in blocco”) è quella di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi.
Si fa presente che nel testo del decreto legge in esame pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2007, all’articolo 1, comma 2, nella parte in cui viene aggiunto il comma 7-bis all’articolo 1-quater del Dl n. 28/2003, in luogo del riferimento «... agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano ...» figurava il richiamo «... agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano ...». Con avviso di rettifica[14] pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2007, è stato precisato che, nel nuovo comma 7- bis,l’espressione«... agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano ...» deve in realtà leggersi «... agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano ...» . Tale rettifica sembra avere come effetto quello di rendere applicabile il divieto di vendita in blocco dei titoli di accesso anche alle competizioni nazionali riguardanti il calcio che si svolgono in impianti con capienza inferiore alle diecimila unità, stante che il comma 1 dell’articolo 1-quater del DL 28/2003, all’interno del quale viene inserito il comma 7-bis, fa riferimento agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità.
In secondo luogo, è altresì vietato porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a quattro[15] (secondo periodo).
L’inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 10.000 euro a 150.000 euro.
Il trattamento sanzionatorio è determinato mediante rinvio al disposto dell’articolo 1-quinquies, comma 5, del d.l. 28/2003, che tale sanzione commina per le fattispecie di: a) emissione di titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso; b) accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore.
Il comma 3 dispone in ordine all’efficacia nel tempo dei divieti di vendita sopra illustrati.
È previsto, in primo luogo, che i divieti si applichino alle competizioni sportive calcistiche programmate per i giorni successivi all’8 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
Per i titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente è previsto il divieto di utilizzo. In sostanza, la disposizione sembra attribuire ai divieti un parziale effetto retroattivo, consistente non nella comminazione di sanzioni alle società (in ordine alla quale dispone il primo periodo), ma nella “inutilizzabilità” (ossia, nella inidoneità del titolo a consentire l’accesso agli impianti) dei biglietti già ceduti con le modalità medio tempore divenute illecite.
Si fa presente che non appare chiaro se l’inutilizzabilità, in quanto riferita espressamente ai soli titoli di accesso venduti/ceduti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, riguardi anche i titoli di accesso venduti o ceduti con le modalità vietate dal decreto legge, per la cui violazione il decreto prevede espressamente solo l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le società sportive.
I commi 3-bis e 3-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni relative ai titoli di accesso per gli impianti sportivi di cui al già citato articolo 1-quater del DL 28/2003, ossia impianti con capienza superiore a diecimila unità in occasione di competizioni calcistiche.
Si fa presente che l’articolo 11-ter del decreto legge in esame, come introdotto al Senato, modificando il comma 1 dell‘articolo 1-quater del DL 28/2003, riduce – a partire dalla stagione calcistica 2007-2008 - da 10.000 a 7.500 unità il limite minimo di capienza prevista per l’applicazione agli impianti sportivi delle misure di sicurezza (titoli di accesso numerati; varchi di ingresso, video-sorveglianza, separazione tra i tifosi delle due squadre) indicate dallo stesso articolo 1-quater (vedi infra).
Le norme in commento prevedono in particolare che la richiesta di acquisto dei titoli sia effettuata dietro presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo e che il personale addetto agli impianti controlli la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità. L’ingresso all’impianto è negato in caso di :a) difformità tra l’intestazione del titolo di accesso e documento di identità esibito; b) mancata esibizione del documento di identità.
Si ricorda che la natura nominativa del titolo di accesso agli impianti sportivi non è prevista dal DL 28/2003, a norma del quale tale titolo deve essere numerato. Peraltro, il decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, recante modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizione sportive riguardanti il gioco del calcio, ha introdotto – ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell’ordine pubblico in tali competizioni – il requisito della nominatività (art. 2, co. 3, lett. a)) “ almeno [secondo quanto indicato nelle premesse] fino a quando permarranno le attuali condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni”.
Il successivo comma 3-quater, prevede, poi, una apposita sanzione amministrativa, variabile da 5.000 a 20.000 euro, nel caso in cui il personale addetto alla vendita e alla verifica dei titoli di accesso abbia omesso di effettuare i controlli previsti dal medesimo articolo 1.
Al riguardo, il comma in esame precisa che tale sanzione trova applicazione solamente nel caso in cui l'omissione dei citati controlli non costituisca reato.
Da ultimo, il successivo comma 3-quinquies vieta alle società sportive concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di adibire ai citati controlli personale sanzionato in virtù del precedente comma 3-quater.
Articolo
2
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della
legge 13 dicembre 1989, n. 401)
L'articolo 2 consta di due commi che intervengono su due diverse disposizioni contenute nella legge quadro 13 dicembre 1989, n. 401, recante la prima disciplina per la repressione e la prevenzione dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive(cfr.quadro normativo).
In particolare, il comma 1 novella l'art. 6 della suddetta legge 401/1989, che disciplina il divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (il c.d. DASPO, anche noto come "diffida").
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché ai luoghi, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per:
- porto d'armi od oggetti atti ad offendere (art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110);
- uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art. 5 della legge “Reale“ 22 maggio 1975, n. 152);
- accesso a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche da parte di soggetti recanti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2, comma 2, della legge Mancino 205/1993);
- lancio di materiale pericoloso, scavalcamento di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis, commi 1 e 2, della medesima legge 401/1989);
- aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- avere, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Ai sensi del comma 2, alle persone alle quali è notificato il DASPO, il questore può altresì prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, presso un determinato ufficio o comando di polizia, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto. Tale prescrizione ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica. Questi, se ritiene che sussistano i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.
Le differenze tra i provvedimenti previsti al primo e al secondo comma dell'art. 6 sono state chiarite dalle Sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza del 27 ottobre 2004, n. 44273 (v. allegato).
Il decreto-legge in esame è intervenuto su tale disciplina apportando le seguenti modifiche (comma 1, lettera a)).
In primo luogo, il DASPO e l'obbligo di presentazione sono estesi anche nei confronti di chi:
- è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-ter della legge 401/1989 (fattispecie ampliata dall'art. 3 del decreto-legge in esame, v. ultra);
- sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Come sottolinea la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, viene così introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso (ma, anche l'obbligo di presentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6) indipendentemente non solo dalla condanna, seppure non definitiva, ma anche dalla mera denuncia .
Si segnala, inoltre, che l'art. 5 del decreto-legge in esame prevede un ulteriore caso in cui possono essere disposti DASPO e obbligo di presentazione (v. ultra).
La successiva lettera b)) del comma 1. introduce una durata minima per il DASPO e per l'obbligo di presentazione disposti dal questore.
Al riguardo, si osserva, infatti, che mentre precedentemente all'adozione del decreto legge era previsto solo che tali misure non potessero protrarsi per più di tre anni, il decreto-legge in esame ha previsto espressamente anche una durata minima di tre mesi, successivamente aumentata ad un anno nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.
Il Senato, ha, inoltre, approvato un emendamento che aumenta da tre a cinque anni il citato limite massimo di durata delle citate misure preventive.
Si segnala, inoltre, che una disposizione introdotta ex novo dal Senato nell’art. 6 della legge 401/1989 (comma 1, lettera a-bis)) prevede, poi, che il DASPO possa essere applicato anche nei confronti di minori di 18 anni ultraquattordicenni, stabilendo, peraltro, l’obbligo di notifica del provvedimento all’esercente la potestà genitoriale.
La successiva lettera c)) del comma 1, dell'articolo 2 del D.L. ha, poi, incrementato la pena prevista per la violazione del DASPO e dell'obbligo di presentazione: se, fino all'adozione del decreto legge, era prevista, infatti, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa fino a 1.549 euro, il decreto-legge ha stabilito la reclusione da 6 mesi a 3 anni e (non più, dunque, in alternativa) la multa fino a 10.000 euro. Un emendamento approvato dal Senato ha ulteriormente incrementato tali sanzioni prevedendo la reclusione da 1 a 3 anni, mentre la multa, ora fissata anche nel minimo, è invece stabilita tra 10.000 e 40.000 euro.
Anche la durata del divieto di accesso (DASPO) e dell'obbligo di presentazione disposti dal giudice con la sentenza di condanna è aumenta sia nei minimi che nei massimi. Il DL in esame ha notevolmente incrementato i limiti previgenti (da due mesi a due anni) elevandoli, nel minimo, a sei mesi e nel massimo a sette anni. Si segnala, peraltro, che durante l’esame al Senato tali limiti di durata delle misure sono stati ulteriormente elevati, rispettivamente, a due e otto anni (comma 1, lettera d)).
A ciò si aggiunge che l’applicazione del DASPO e dell’obbligo di presentazione sono resi obbligatori con la sentenza di condanna, sia per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le gare, sia per violazione delle stesse misure di prevenzione (si tratta quindi di una reitera obbligatoria delle misure).
Con la sentenza il giudice può anche disporre la pena accessoria consistente nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 122 (conv. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205) . Una ulteriore modifica che risulta introdotta dal Senato ha stabilito, poi, l’immediata esecutività del capo della sentenza non definitiva che dispone il DASPO (comma 1, lettera d)).
Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. novella invece l'art. 6-quater della suddetta legge 401/1989, aggiungendovi un comma 1-bis che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano attribuito a soggetti privi dei requisiti morali di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. pubblica sicurezza) i compiti di controllare i titoli di accesso, instradare gli spettatori e assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto.
Viene, dunque, introdotta dal D.L. una apposita sanzione volta a rendere effettivo un divieto già contenuto nel comma 1 dell'art. 6-quater. Il testo iniziale della nuova disposizione indica come organo competente all’irrogazione il prefetto della provincia di residenza o quello in cui le società sportive hanno sede legale.
Un emendamento approvato dal Senato ha, però, espunto il riferimento alla residenza prevedendo in alternativa alla sede legale quella operativa della società.
Articolo
2-bis
(Divieto di manifestazioni esteriori)
L’articolo 2-bis (Divieto di manifestazioni esteriori) è stato aggiunto al provvedimento in esame nel corso del suo esame da parte del Senato.
La norma introduce, anzitutto, un reato di natura contravvenzionale, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e consistente nella violazione del divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonché di svolgere manifestazioni esteriori, anche verbali (cori, n.d.r), riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (comma 1).
In relazione alla formulazione di questo comma, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire più precisamente la condotta illecita rappresentata da "manifestazioni esteriori, anche verbali riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive ".
Il successivo comma 2 stabilisce, poi, che il rifiuto di rimozione di striscioni, cartelli, ecc., ovvero di desistere dalle manifestazioni esteriori sopradescritte, a richiesta della forza pubblica, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 del codice penale. Identico illecito commette chi, su analoga richiesta, non cessi dalle manifestazioni esteriori e dalla ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
L’articolo 337 del codice penale "resistenza a un pubblico ufficiale" sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio. Al pubblico ufficiale sono equiparati l’incaricato di un pubblico servizio e coloro che, richiesti, gli prestino assistenza (si pensi, ad esempio, al privato cittadino che proceda all'arresto in flagranza di reati perseguibili d'ufficio).
L'oggetto giuridico del reato di resistenza a pubblico ufficiale viene rinvenuto dalla dottrina nella tutela del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, nonché nel prestigio della stessa[16]. Nel medesimo senso si è da sempre pronunciata la giurisprudenza, che fa riferimento alla sicurezza e libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Da tali considerazioni sull'oggetto giuridico protetto, la giurisprudenza fa derivare la conseguenza che, ai fini della sussistenza del delitto in esame, non occorre che la violenza dell'agente ponga in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, essendo sufficiente il mero impedimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, proprio in quanto il delitto in discorso va a ledere gli interessi della P.A. e non la persona fisica del funzionario (cfr. Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 37041 del 2003; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 3493 del 1983). In sostanza, «la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile "ex adverso", che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale […] e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito» (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8667 del 1999).
Quanto alla disobbedienza, laddove essa si concreti nel semplice rifiuto di ottemperare alle richieste del pubblico ufficiale, assumendo così la forma di mera resistenza passiva, ne è evidente l'irrilevanza penale, giacché al più il compito del pubblico ufficiale risulterà maggiormente difficoltoso, ma certo non si è in presenza di un impedimento dell'atto d'ufficio (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 6 maggio 1982).
Diverso è però il caso della c.d. violenza impropria (come l'aggrapparsi ad appigli per evitare di essere condotti via dalla forza pubblica, il gridare per attirare l'attenzione della folla, ed in generale tutte le condotte ostruzionistiche) cui la giurisprudenza attribuisce rilevanza penale (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35125 del 2003; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 7061 del 1996).
Quanto all’elemento soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico.
La giurisprudenza ha dunque precisato che oltre alla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei soggetti considerati dalle disposizioni, occorre anche la conoscenza delle relative qualifiche o quantomeno delle funzioni di fatto svolte (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 17701 del 2004), cui è connessa la relativa qualifica pubblicistica; è necessario inoltre l'intento di impedire il compimento dell'atto d'ufficio o di servizio (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 9119 del 1995; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 7445 del 1992; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2342 del 1983).
Infine, per gli aspetti di maggior interesse rispetto al provvedimento in esame, si rileva che la giurisprudenza ha riconosciuto un possibile concorso fra il delitto in commento e la fattispecie di cui all'art. 6 l. 401/1989 in tema di violenza in manifestazioni sportive, trattandosi di ipotesi ben diverse in quanto mentre la prima contempla atti di violenza e minaccia diretti ad opporsi ad un atto di un pubblico ufficiale, la seconda punisce il lanciare corpi contundenti o altri oggetti in modo da creare un pericolo per le persone nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 39454 del 2003).
Il comma 3 dell’art. 2-bis prevede, infine, una rimodulazione delle sanzioni previste dall’art. 2, comma 1, della citata legge Mancino (L. 205/1993) a carico di coloro che in, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Mentre i previgenti limiti di pena consistevano nella reclusione fino a tre anni e la multa da 103 a 258 euro, quelli ora introdotti prevedono una reclusione da uno cinque anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Articolo
2-ter
(Norme sul personale addetto agli
impianti sportivi)
L'articolo 2-ter, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, attribuisce ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, il compito di definire i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi (comma 1).
l decreto in esame, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà, altresì, stabilire le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine (comma1).
Ai sensi del successivo comma 2, le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunicano al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai citati servizi di controllo.
Al riguardo, si osserva che il prefetto, effettuati i necessari controlli, può vietare alle società sportive l'utilizzo di quelle persone che non risultino in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate..
Articolo
3
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della
legge 13 dicembre 1989, n. 401)
L'articolo 3 del decreto legge interviene sugli artt. 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge 401/1989, che prevedono due distinte figure di reato.
In particolare, il comma 1 modifica l'art. 6-bis, comma 1, introdotto dal decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 , il quale configura come reato il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.
Per quanto concerne le novità apportate dal decreto-legge in esame va, anzitutto, rilevato come la condotta penalmente rilevante non sia più rappresentata dal solo lancio (come continua a recitare la rubrica ), ma anche dall'utilizzo (sempre che, come in passato, tali condotte siano tali da creare pericolo per le persone) di detto materiale.
Inoltre, mentre in precedenza la disposizione si riferiva a "corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici", ora viene specificato che si deve trattare di: “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”.
La condotta, inoltre, non rileva solo quando sia posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ma anche nelle immediate adiacenze degli stessi. Si considerano commessi nei luoghi suddetti i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Durante l’esame al Senato, la norma è stata ulteriormente modificata – oltre che con una riscrittura di natura formale del nuovo comma 1 dell’art. 6-bis - con la precisazione che l’illiceità dei fatti deve essere comunque ricollegabile alla manifestazione sportiva.
La novella interessa anche i profili sanzionatori del reato in oggetto: la pena è ora la reclusione da uno a quattro anni, quindi incrementata rispetto a quella precedente, fissata tra i sei mesi e i tre anni.
Le aggravanti speciali previste dall'art. 6-bis sono invertite. Mentre in passato si prevedeva un semplice aumento di pena se dal fatto derivava un danno alle persone (quindi l’aumento di un terzo, ex art. 64 c.p.) e l'aumento fino alla metà se dal fatto derivava il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva, il decreto-legge ha invertito l'entità dell'aumento della pena tra le due circostanze.
Un emendamento approvato dal Senato ha precisato, tuttavia, che l’aumento di pena debba derivare non dal mancato regolare inizio della gara bensì da“un ritardo rilevante dell’inizio” della stessa.
Il comma 2 modifica invece il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive di cui all'art. 6-ter della legge 401/1989.
La fattispecie è stata ampliata, punita in modo più rigoroso e armonizzata con il delitto di lancio di materiale pericoloso di cui all'art. 6-bis, come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 in esame.
L'armonizzazione è stata realizzata sotto due punti di vista:
- da un lato il possesso penalmente rilevante non è più solo quello che si esercita su razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero su altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ma anche su bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere (anche se la rubrica dell'articolo non viene modificata e continua a fare riferimento al possesso di artifizi pirotecnici). Si tratta dunque dei medesimi oggetti il cui lancio o utilizzo è sanzionato dall'art. 6-bis;
- l'ambito che assume rilevanza non è più il solo luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive, ma anche, analogamente a quanto accade per lancio e utilizzo di materiale pericoloso, i luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, le immediate adiacenze degli stessi. Si considerano commessi in tali luoghi i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Dal punto di vista sanzionatorio, il possesso di tali materiali non è più inquadrato come contravvenzione, bensì come delitto. L'arresto da tre a diciotto mesi e l'ammenda da 150 a 500 euro sono sostituiti dalla reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 500 a 2.000 euro. L’entità di quest’ultima è stata aumentata da un emendamento approvato dal Senato che ha fissato i nuovi limiti minimi e massimi in 1.000 e 5.000 euro.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per il comma 1 dell’art. 6-bis della legge 401/1989, il comma 2 dell’art. 3 del DL in esame ha:
- provveduto ad una conseguente riformulazione di natura formale del testo del comma 1 dell’art. 6-ter della stessa legge;
- precisato che l’illiceità dei fatti sia comunque riconducibile alla manifestazione sportiva.
Il maggiore disvalore che connota il mero possesso di materiale pericoloso rispetto al passato è testimoniato da altre disposizioni del decreto-legge in esame. Si ricorda infatti che esso è equiparato al lancio e all'utilizzo di materiale pericoloso (nonché allo scavalcamento e alle invasioni di campo) ai fini della applicazione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione (art. 2 del decreto-legge in esame), nonché ai fini dell'arresto e del giudizio direttissimo (v. ultra, art. 4 del decreto-legge in esame).
L’articolo 3-bis del D.L., frutto di un emendamento approvato al Senato, novella l’art. 635 del codice penale, relativo al reato di danneggiamento.
L’art 635 c.p. punisce - a querela della persona offesa - con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende anche parzialmente, inservibili cose mobili o immobili altrui (primo comma).
Il secondo comma prevede specifiche aggravanti del reato che comportano la reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità d’ufficio; il danneggiamento è aggravato quando è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità); su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625[17]; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
La nuova norma aggiunge un n. 6) al comma 2 dell’art. 635 introducendo, quindi, un’ulteriore aggravante specifica, individuata nel danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi al fine d’impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. La pena che sanziona l’illecito è, quindi, la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro.
Articolo
4
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della
legge 13 dicembre 1989, n. 401)
L'articolo 4 del decreto-legge, costituito da tre commi, novella gli articoli 8 e 8-bis della legge quadro 401/1989.
Il comma 1, in particolare, modifica l’art. 8 apportando modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
In particolare, ai sensi della lettera a), l'arresto in flagranza viene consentito - oltre che per il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso, per la violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione e nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali esso è obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p. - anche nel caso di possesso di materiale pericoloso, ai sensi dell'art. 6-ter della legge 401/1989.
Viene, inoltre, chiarito che l'arresto può essere disposto nel caso di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche nell'ipotesi in cui a tale divieto non si accompagni l'obbligo di presentarsi personalmente al comando di polizia (lettera a)).
E' infine consentito l'arresto nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna.
La successiva lettera b) interviene sull' istituto della "flagranza differita" o "arresto differito", introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 .
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 382 c.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale solo in casi tassativamente individuati dalla legge, caratterizzati da eccezionale necessità e urgenza .
Come accennato in precedenza (v. ante, quadro normativo), il suddetto decreto-legge 28/2003 ha esteso temporalmente il concetto di flagranza, stabilendo che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
La lettera b)del comma 1 dell'articolo in esame apporta due modifiche a tale disciplina.
- In primo luogo, viene eliminata la possibilità di verificare la commissione del fatto contestato da parte di un determinato soggetto alla luce di non meglio specificati "elementi oggettivi" daiquali emerge inequivocabilmente il fatto. Pertanto, d'ora in avanti si potrà procedere esclusivamente sulla base di filmati e fotografie.
- In secondo luogo, il termine di durata della flagranza viene ulteriormente esteso dalle trentasei alle quarantotto ore.
Il comma in esame, infine, alla lettera c), modifica l'art. 8, comma 1-quater, della legge 401/1989, anch'esso introdotto dal suddetto decreto-legge 28/2003.
Come ricordato (v. ante, scheda quadro normativo) tale norma consente che, nel caso di una serie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, le misure coercitive (quali custodia cautelare e arresti domiciliari) possano essere disposte anche per reati la cui pena sia inferiore ai limiti minimi previsti in generale per l'applicazione delle misure cautelari dagli artt. 274, comma 1, lettera c) (Esigenze cautelari), e 280 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive). Lo scopo è quello di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni della legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati, in quanto aventi limiti edittali di pena insufficienti.
La lettera in esame prevede, in particolare, che tale deroga al regime generale delle misure cautelari si applichi anche nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 401/1989, sia stato disposto dal giudice con la sentenza di condanna.
Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. abroga l'art. 1-bis del suddetto decreto-legge 28/2003, che stabiliva un termine finale per l'efficacia delle disposizioni in materia di flagranza differita e la sottrazione alla disciplina generale delle misure cautelari.
Tali norme perdono, pertanto, il loro carattere di temporaneità e sono stabilizzate nell’ordinamento.
A tal proposito, si ricorda che tali istituti erano stati resi transitori in sede di conversione del decreto-legge 28/2003, attraverso la limitazione della loro efficacia al 30 giugno 2005. Tale termine, ora abrogato, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2007 dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 .
Il comma 3 prevede che, analogamente a quanto già accade per i reati di cui agli artt. 6, comma 6 (violazione del DASPO e degli obblighi di comparizione), 6-bis, commi 1 e 2 (lancio di materiale pericoloso e scavalcamento di recinzioni dell’impianto sportivo) e 8, comma 1 (reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive) della legge 401/1989, anche per il possesso di materiale pericoloso si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Articolo
5
(Integrazione del sistema sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
L'articolo 5 del decreto legge, costituito da un unico comma, interviene sull'articolo 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28.
L’articolo 1-septies del DL n. 28/2003 dispone che l’accesso e la permanenza negli impianti dove si svolgono le competizioni calcistiche siano disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti stessi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (comma 1).
Il comma 2 stabilisce che chiunque violi il regolamento stesso - quando la violazione comporti l'allontanamento dall'impianto - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo (fino quindi a 450 euro) qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
Competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il prefetto della provincia in cui insiste l’impianto (comma 4).
In primo luogo, il decreto legge interviene sul comma 2 dell’art. 1-septies e prevede la possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione al comando di polizia, previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge 401/1989 (v. quadro normativo), nei confronti di colui il quale - per la seconda volta nel corso della medesima stagione sportiva - sia stata comminata la sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 1-septies, per aver violato le disposizioni del regolamento d'uso dell'impianto che comportino l'allontanamento dallo stesso. E' irrilevante che l'infrazione si sia verificata in un diverso impianto sportivo.
Il c.d. Daspo, in questo caso, può essere disposto per una durata da 3 mesi a 2 anni (mentre normalmente, ai sensi del suddetto art. 6 della legge 401/1989, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge in esame, il massimo è di 3 anni. (Si ricorda, peraltro, che la durata massima del Daspo è stata elevata a cinque anni nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, cfr. commento art. 2).
Da ultimo si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento in esame al Senato è stato premesso un comma all’articolo 5 del decreto legge, sempre volto a novellare il comma 2 dell’art. 1-septies del DL. n. 28/2003.
Tale ulteriore intervento prevede l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista per la violazione del regolamento d’impianto.
Mentre, infatti, in precedenza, era fissata una sanzione amministrativa da 30 a 300 euro, con la novella prevista dal provvedimento in esame tali importi vengono rispettivamente elevati a 100 e 500 euro.
Articolo
6
(Misure di prevenzione)
L’articolo 6 del decreto legge interviene sulla citata legge n. 401 del 1989 per introdurvi l’articolo 7-ter, relativo a misure di prevenzione.
Le misure di prevenzione sono strumenti specialpreventivi diretti ad evitare la commissione di reati da parte di alcuni soggetti considerati socialmente pericolosi.
Disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificata e integrata dagli interventi legislativi successivi, le misure di prevenzione personali hanno la particolarità di essere applicabili indipendentemente dal fatto che il loro destinatario abbia commesso un reato o un "quasi reato" (reato putativo, reato impossibile, accordo o istigazione per commetterlo) e in questo si distinguono dalle misure di sicurezza[18].
Le misure di prevenzione personali possono essere disposte nei confronti di:
- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano abitualmente dediti a traffici delittuosi (ad es., una persona sospettata di essere un ricettatore);
- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga che vivano abitualmente con i proventi di attività delittuose (ad es., una persona sospettata di essere uno sfruttatore di prostitute);
- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano dediti alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (ad es., una persona sospettata di pedofilia).
Sono misure di prevenzione personali:
a) l’avviso orale: è un invito a tenere una condotta conforme alla legge rivolto dal questore all'interessato;
b) il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: qualora la persona si trovi fuori dal proprio Comune di residenza, il questore, dopo che l'avviso orale è rimasto privo di effetti, può rimandare l'interessato nel suddetto Comune con un foglio di via obbligatorio, inibendogli di ritornare senza autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a 3 anni;
c) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Anche questa misura presuppone che, dopo l'avviso orale, l'interessato non abbia cambiato comportamento e comporta una serie di obblighi simili a quelli della libertà vigilata;
d) il divieto o obbligo di soggiorno. Alla misura della sorveglianza speciale può essere aggiunto l'obbligo di soggiornare nel Comune di residenza o di divieto di soggiornare in determinati Comuni (diversi da quelli di residenza o di dimora abituale) o Province.
Le tradizionali misure preventive di natura personale sono state estese, con la legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e, con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni La Torre), anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili. Quest’ultimo provvedimento ha, in particolare, provveduto ad affiancare alle misure di prevenzione di natura personale strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell’economia legale.
Le misure di prevenzione patrimoniali antimafia sono il sequestro e la confisca, attraverso i quali si mira a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.
Il nuovo articolo 7-ter si compone di due commi e prevede, al comma 1, che nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge possono essere disposte le misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956 e alla legge n. 575 del 1965 (tra le altre, sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale).
Il comma 2 dispone, invece, che nei confronti dei medesimi soggetti possa essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni di cui alla legge n. 575 del 1965. Si tratterà di confiscare i beni che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
La misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni sequestrati, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, consiste in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto: analogamente al sequestro, anche la confisca di prevenzione possiede la comune caratteristica del collegamento con un procedimento di prevenzione personale. Infatti, qualora il suddetto procedimento si concluda con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza; il provvedimento, in presenza di indagini complesse, può essere disposto anche dopo un anno dall’avvenuto sequestro (termine ulteriormente prorogabile per analogo periodo). I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente “destinati” al termine di uno speciale procedimento previsto dalla legge n.109/1996, che ha in tal senso novellato la legge 575/1965 , recentemente modificata da parte del comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il nuovo articolo 7-ter (comma 2, secondo periodo) specifica che il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle suddette forme di violenza è convalidato a norma dell'art. 2-ter, comma 2, secondo periodo, della legge 575/1965, secondo il quale "a richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi".
Il sequestro è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, disposto dal tribunale o, in via temporanea, dal presidente del Tribunale, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del questore, sui beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione personale risulta poter disporre, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; la misura in esame, finalizzata ad anticipare e ad assicurare gli effetti della confisca, rispetto alla quale, dunque, assume natura strumentale, ha come effetto la provvisoria perdita da parte del destinatario della disponibilità materiale del bene e la altrettanto provvisoria limitazione a compiere atti giuridici che abbiano ad oggetto il bene sequestrato.
Articolo
7
(Modifiche al codice penale in materia di
lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in mateia di violenza e
resistenza a pubblico ufficiale)
L’articolo 7 del decreto legge novella l’articolo 339 del codice penale, introducendo un’aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
L’articolo 339 c.p. consta di due commi e reca circostanze aggravanti per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.).
Il comma 1 prevede un aumento delle pene previste dai citati articoli se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Il comma 2, invece, prevede due aggravanti ad effetto speciale (ai sensi dell'art. 63, co. 3, c.p.) connesse al numero dei soggetti che abbiano concorso alla realizzazione dell'illecito. In particolare, si prevede:
- la reclusione da 3 a 15 anni laddove il delitto di violenza o minaccia al pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dovuto (art. 336, co. 1, c.p.), il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e il delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.) siano commessi da più di 5 persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi;
- la reclusione da 2 a 8 anni laddove il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio (art. 336, co. 2, c.p.) sia commesso da più di 5 persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi.
Il decreto legge in esame, in particolare, interviene sul secondo comma dell’articolo 339, relativo alle aggravanti ad effetto speciale.
In particolare, il comma 1 – ora integralmente soppresso e sostituito dal Senato (v. infra) - modifica il secondo comma dell'art. 339 c.p., innalzando (da 3 a 5 anni di reclusione) il minimo di pena per il caso in cui la violenza o la minaccia contro il pubblico ufficiale - nei casi previsti dalla prima parte dell'art. 336 c.p. e dagli artt. 337 e 338 c.p. - sia commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi.
Il comma 2 introduce un ulteriore comma all’art. 339 c.p., recante una nuova circostanza aggravante a effetto speciale per il caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
In tal caso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene previste dal secondo comma dell'art. 339 c.p. (v. sopra).
Come accennato, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge, il Senato ha approvato un emendamento con il quale ha sostituito il comma 1 dell’articolo 7.
Eliminando l’innalzamento del minimo di pena (da 3 a 5 anni), originariamente previsto (v. sopra), il Senato ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie di reato: l’articolo 583-quater, rubricato “lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico”.
Viene punito con le pene previste dall’art. 583 c.p., aumentate della metà, chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime.
Se le lesioni personali sono gravi la pena sulla quale calcolare l’aggravante è prevista dall’art. 583, comma 1, e consiste nella reclusione da 3 a 7 anni; se le lesioni personali sono gravissime è la pena base della reclusione da 6 a 12 anni (art. 583, co. 2) a dover essere aumentata della metà.
Si ricorda che, sempre ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è grave quando:
a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b) la perdita di un senso;
c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Con l’approvazione del suddetto emendamento è stata conseguentemente modificata anche la rubrica dell’articolo 7 del decreto legge: da “Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza o resistenza a pubblico ufficiale” a “Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale”.
Articolo 8
(Divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari
dei provvedimenti di cui all’articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
L’articolo in esame – al comma 1– pone in capo alle società sportive il divieto di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti.
In primo luogo, è vietato alle società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, ai seguenti soggetti:
- destinatari di provvedimenti che vietano l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 401/1989[19];
- destinatari di misure di prevenzione , ai sensi della legge n. 1423/1956[20];
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
È altresì vietata alle società sportive anche la corresponsione di contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi, comunque denominate.
Si segnala che l’enumerazione dei benefici vietati per le associazioni di tifosi non coincide esattamente con quella prevista dal primo periodo del comma per i soggetti sopra indicati.
Si fa presente, altresì, che sulla base della formulazione del secondo periodo del comma in esame, il divieto di corresponsione di benefici ha come destinatari i tifosi che abbiano un minimo di organizzazione, indipendentemente dal carattere riconosciuto o meno dell’associazione e dalla denominazione della stessa.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno - da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive - la definizione delle modalità di verifica, attraverso la questura, per i nominativi comunicati dalle società sportive, della sussistenza dei requisiti ostativi al riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1.
Il comma 3 prevede per le società che corrispondono agevolazioni vietate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro, irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale.
Il comma 4 reca una deroga al divieto di corrispondere benefici previsto al comma 1i: è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute[21] e aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica[22], contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle richiamate finalità.
A seguito delle modifiche introdotte al Senato, la disposizione prevede che le associazioni in questione non devono contemplare tra gli associati persone a cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 6, co. 1, della legge n. 401/1989 (vedi supra).
Ai fini dell’operatività della deroga, pertanto, occorre che:
- destinataria dei benefici sia una società legalmente riconosciuta, ossia dotata di personalità giuridica;
- siano previste nello statuto finalità di divulgazione dei valori della cultura sportiva e della non violenza, alla realizzazione delle quali deve essere espressamente funzionalizzata anche la stipula del contratto o della convenzione;
- tra gli associati non figurino persone a cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive;
- il contratto o la convenzione rivesta la forma scritta.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 361/2000[23], le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
Per quanto non previsto dall’articolo in esame – come specificato dal comma 5 – trovano applicazione le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689[24], e successive modificazioni.
Articolo 9
(Nuove prescrizioni per le società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
L’articolo 9 – al comma 1 - prevede, per le società organizzatrici di competizioni calcistiche, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai seguenti soggetti:
- destinatari di provvedimenti interdittivi e prescrittivi in materia di accesso alle manifestazioni sportive, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 401/1989;
- che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il comma fa riferimento ai titoli di accesso di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato in data 6 giugno 2005, che definisce le modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive - la definizione delle modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi per i nominativi comunicati dalle società sportive.
Il comma 3 prevede – in caso di violazione del divieto contemplato al comma 1 - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro[25], irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale.
Per quanto non espressamente previsto, il comma fa rinvio alla citata legge 689/1981.
Si ricorda che il decreto legge in esame reca ulteriori disposizioni in merito ai titoli di accesso (cfr. art. 1, co. 2 -divieto di vendita di biglietti riservati a sostenitori della squadra ospitata e divieto di vendita di biglietti ad una stessa persona fisica in numero superiore a quattro; art. 1, co. 3-bis e 3-ter - vendita ed accesso allo stadio subordinate alla presentazione di un documento di identità).
Articolo 10
(Adeguamento degli impianti)
L’articolo 10 modifica l’articolo 1-quater del DL 28/2003, introducendo una specifica disciplina, anche procedurale, per l’adeguamento degli impianti sportivi alle misure di sicurezza previste dall’articolo novellato.
La relazione illustrativa afferma che la norma trova la sua ratio nell’esigenza di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi.
Il nuovo comma 5-bis introdotto nell’articolo 1- quater prevede, in primo luogo, l’obbligo per le società utilizzatrici di provvedere all’adeguamento degli impianti sportivi[26].
Le misure strutturali oggetto dell’adeguamento riguardano gli impianti previsti al comma 1 dell’articolo 1-quater, e quindi gli impianti di capienza superiore alle diecimila unità. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 11-ter del decreto legge in esame, come introdotto al Senato, modificando il comma 1 dell‘articolo 1-quater del DL 28/2003, riduce – a partire dalla stagione calcistica 2007-2008 - da 10.000 a 7.500 unità il limite minimo di capienza degli impianti per i quali sono previste le misure di sicurezza (titoli di accesso numerati; varchi di ingresso , video-sorveglianza, separazione tra i tifosi delle due squadre) indicatee dallo stesso articolo 1-quater (vedi infra).
Le misure da adottare ai fini dell’adeguamento, previste ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1-quater, sono :
§ metal detector ai varchi di ingresso degli impianti finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature;
§ strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze;
§ mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Si fa presente che il testo vigente dell’articolo 1-quater, al comma 5, prevede la realizzazione delle misure sopra indicate da parte delle società utilizzatrici degli impianti “in accordo con i proprietari degli stessi”, identificabili in gran parte dei casi negli enti locali.
Il comma 5-bis, oltre a prevedere che le società utilizzatrici provvedano all’adeguamento degli impianti, delinea uno specifico procedimento per il rilascio alla società utilizzatrice dell’impianto del provvedimento abilitativo eventualmente necessario per l’adeguamento alle prescrizioni di legge.
Il procedimento risulta così schematizzabile:
- l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo richiesto provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza;
- in alternativa, l’amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla proposizione dell’istanza, convoca una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241[27];
- in caso di convocazione della conferenza, questa è chiamata a pronunciarsi entro le successive ventiquattro ore;
- allo scadere del termine (quarantotto ore in assenza di una convocazione della conferenza dei servizi e settantadue ore in caso di convocazione della conferenza dei servizi), il silenzio vale come assenso, per cui l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.
Si ricorda che, in base all’articolo 14 della legge 241/1990, la conferenza di servizi è indetta qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Quando in particolare l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
Quanto in particolare ai termini del procedimento, la disciplina generale recata dalla legge 241/1990 (articolo 14-ter) prevede che la prima riunione della conferenza di servizi sia convocata di norma entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione; i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo che sia necessario assumere la valutazione di impatto ambientale (VIA); decorso tale termine l'amministrazione procedente adotta comunque la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Si ricorda inoltre che, in base alla disciplina generale del silenzio-assenso (art. 20 L. n. 241/1990), quest’ultimo non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (cfr. co. 4).
Articolo 11
(Programma straordinario per l’impiantistica sportiva)
L’articolo 11 prevede - al comma 1 – la convocazione da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, di un tavolo di concertazione per definire, nel termine di centoventi giorni dalla data di convocazione, peratro non indicata nel testo, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di maggiore rispondenza alle nuove esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
Il comma 2 specifica i soggetti tenuti a partecipare al tavolo nazionale di concertazione. Si tratta de:
- i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell’interno , dell’economia e delle finanze;
- il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano);
- i rappresentanti dell’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani);
- i rappresentanti delle regioni;
- i rappresentanti delle organizzazioni sportive.
Si ricorda che le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva spettano - relativamente all’elaborazione dei programmi straordinari degli interventi finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi – alle regioni (art. 157 del d. lgs. 112/1998[28]). All’autorità di governo competente è attribuita, in materia, la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
Per quanto concerne il ricorso a “strumenti convenzionali”, evocato dal comma 1, si ricorda che la disciplina generale relativa all’attività di diritto privato delle pubbliche amministrazioni è contenuta negli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, che regolano, rispettivamente, gli “accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” e gli “accordi fra pubbliche amministrazioni”. L’articolo 1 della legge 241, peraltro, stabilisce che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
A fini di completezza, si ricorda che, in tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte Costituzionale, partendo dal presupposto indubbio che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo demandata alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma relativa al finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale. Tali interventi finanziari, incidendo in materia di competenza non esclusiva dello Stato, ledono – secondo la Corte - l'autonomia della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'art. 119 Cost. ( sent. 424/2004).
Articolo 11-bis
(Iniziative per promuovere i valori dello
sport)
L’articolo 11bis- introdotto al Senato - promuove la diffusione di valori e principi sanciti dalla Carta olimpica. A tal fine dispone[29]:
· l’adozione di un programma di iniziative da realizzarenelle scuole, nelle università, nei luoghi di svolgimento della pratica sportiva a livello giovanile ; esso sarà predisposto - senza oneri per lo Stato -dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e ricerca, delle politiche per la famiglia;
· la realizzazione di forme di intesa con le regioni e gli enti locali da parte del ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, unitamente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ;
· la promozione, da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di specifiche azioni, principalmente rivolte ai giovani, con associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
La Carta Olimpica, adottata dal Comitato Olimpico internazionale (CIO)[30], fissa i principi e le norme che governano il CIO, il suo funzionamento e definisce le condizioni per la celebrazione delle Olimpiadi.
Nel preambolo del testo in vigore dal 1˚ gennaio 2004, sono illustrati i principi ispiratori del movimento olimpico; si fa riferimento in particolare allo sport come stile di vita, fondato tra l’altro sul rispetto dei principi etici universali, al collegamento tra sport, cultura ed educazione, all’obiettivo di mettere lo sport al servizio di uno sviluppo armonioso dell’uomo in vista di una società pacifica preoccupata di preservare la dignità umana, a valori quali la comprensione reciproca, la solidarietà, il rifiuto di ogni forma didiscriminazione.
Con riguardo al contenuto dell’articolo si segnala che, come riportato in un comunicato stampa del Ministero della pubblica istruzione del 9 febbraio scorso, sono state adottate nel mese di febbraio 2007 le "Linee guida per lo sport a scuola"[31]: esse prevedono dieci iniziative di vario genere, in alcuni casi supportate da finanziamenti, per la diffusione della pratica sportiva nella scuola e la promozione di una cultura sportiva fondata sul rispetto e su un leale agonismo.
Articolo 11-ter
(Estensione delle misure strutturali ed
organizzative
agli impianti minori)
L’articolo 11-ter, introdotto al Senato, modifica il comma 1 dell‘articolo 1-quater del DL n. 28/2003, prevedendo una riduzione da 10.000 a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le misure di sicurezza previste dallo stesso articolo 1-quater[32].
Le misure sopra richiamate comprendono:
§ la numerazione dei titoli di accesso;
§ l’ingresso attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature;
§ la presenza di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze;
§ la presenza di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Secondo quanto disposto dal comma 2, la previsione di cui al comma 1 ( e quindi, la predisposizione delle misure di sicurezza sopra indicate negli impianti di capienza superiore alle 7500 unità) trova applicazione a partire dalla stagione calcistica 2007-2008.
Articolo 11-quater
(Modifiche al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177)
L’articolo11-quater, introdotto al Senato[33], apporta alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), integrando le norme relative alla tutela dei minori nella programmazione televisiva (artt. 34 e 35) con la previsione di uno specifico codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di commento ad eventi sportivi, in particolare calcistici, e con l’indicazione di sanzioni per il mancato rispetto di quest’ultimo.
Si ricorda che il citato Testo unico è stato adottato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”[34]) recante disposizioni generali per il riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI (concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) .
Il Capo II (Tutela dei minori nella programmazione televisiva) del Titolo IV (Norme a tutela dell'utente) del testo unico detta una serie di norme a tutela dei minori nella programmazione televisiva (artt.34 e 35). Le norme in questione, che riproducono in parte i contenuti dell’art. 10 della legge n.112/2004, comunque non abrogato[35], prescrivono tra l’altro: il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione “TV e minori”[36](sottoscritto il 29 novembre 2002 dal Ministro delle Comunicazioni e dai rappresentanti della RAI e delle emittenti televisive nazionali e locali ), la rimodulazione, in un’ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie, nonché l’introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
L’articolo in commento, in particolare:
· novella la rubrica del capo II del titolo IV (Tutela dei minori nella programmazione televisiva) e dell’articolo 34 del citato testo unico inserendo in entrambe un riferimento alla tutela dei valori dello sport (comma 1, lettere a) e b));
· inserisce nell’articolo 34 (Disposizioni a tutela dei minori) del testo unico un nuovo comma 6 bis (comma 1, lettera c));
· modifica ed integra con un nuovo comma l’art.35 (Vigilanza e sanzioni) del testo unico (comma 1, lettere e) ed f)).
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 34 prescrive che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare degli eventi calcistici, si attengano alle misure individuate in un apposito codice di autoregolamentazione, da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, al fine diffondere tra i giovani i valori di una leale competizione sportiva e prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico connessi a competizioni sportive. Il codice sarà adottato con decreto ministeriale di natura regolamentare (secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988[37] ), previo parere della Commissione parlamentare per l’infanzia istituita dalla legge 451/1997[38] .
Si segnala l’opportunità di un coordinamento della disciplina recata dal nuovo comma 6-bis con l’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, a norma del quale le emittenti televisive sono tenute ad osservare specifiche misure nella “trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.
Il comma 1, lettere d) ed e); modifica l’articolo 35 del testo unico che stabilisce sanzioni specifiche per l’inosservanza delle norme poste a tutela dei minori; in particolare la norma in commento:
· estende l’apparato sanzionatorio già previsto dall’articolo al mancato rispetto del codice di autoregolamentazione per le trasmissioni sportive;
· dispone un inasprimento della durata della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo, concessione o autorizzazione, per emittenti che non adempiano alle prescrizioni di cui all’art. 34: la sospensione, ora prevista per un periodo da uno a dieci giorni, verrebbe disposta per un periodo da tre a trenta giorni.
L’articolo 35 del testo unico, per quanto qui interessa, affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Commissione servizi e prodotti) la verifica del rispetto della normativa a tutela dei minori in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Si dispone inoltre che, in caso di inosservanza dei divieti previsti dall’art.34, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)[39], la Commissione per i servizi e i prodotti irroga una sanzione amministrativa (consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro) e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Tali sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale; inoltre si prevede che adeguata comunicazione delle sanzioni inflitte sia fornita da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.
Articolo 11-quinquies
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n.
296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito
sportivo)
L’articolo 11-quinquies, introdotto al Senato, sostituisce i primi due periodi del comma 1297 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) recante il riordino dell’Istituto per il credito sportivo (ICS), relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione.
L'Istituto per il credito sportivo (ICS), fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295[40], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
L’art. 4, co. 14, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva ma operi nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385[41].
Si ricorda poi che la lettera a) del comma 19 dell’articolo 1 del DL 181 del 2006[42], nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999, ha previsto (indirettamente, attraverso la fissazione del termine per la modifica dello statuto) che l’Istituto per il credito sportivo sia sottoposto alla vigilanza sia del Presidente del Consiglio dei ministri sia del ministro per i beni e le attività culturali.
Il testo vigente del comma 1297 con il fine dichiarato di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, stabilisce che i compensi e le spese sostenute per gli organi dell’Istituto siano ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007 e prevede inoltre il riordino della struttura attraverso l’adeguamento dello statuto alle indicazioni recate dal comma medesimo, da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. A tale data è altresì disposto lo scioglimento degli organi dell’Istituto.
Circa le indicazioni per il riordino, il vigente comma 1297, anche in applicazione del citato D.L. n. 181/2006, prevede che:
- il consiglio di amministrazione sia composto da nove membri, di cui quattro, tra i quali è scelto il Presidente, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalle Regioni e dalle autonomie locali;
- il comitato esecutivo dell’Istituto sia soppresso e le relative competenze attribuite al consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente;
- il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
A seguito della modifica della disposizione recata dall’articolo in esame:
§ viene eliminato, al primo periodo, il riferimento allo statuto dell’ente che, secondo il testo vigente, “deve prevedere” la presenza nel consiglio di amministrazione di quattro membri, tra i quali è scelto il Presidente, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalle Regioni e dalle autonomie locali;
§ vengono individuati, per ciascuno dei nove membri del consiglio di amministrazione, i soggetti competenti alla designazione:
Ø tre membri, tra i quali è scelto il Presidente, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali;
Ø tre membri designati rispettivamente dalle regioni e dalle autonomie locali, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., e dalla Giunta Nazionale del CONI;
Ø tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.
L’attuale statuto dell’ICS approvato con D.M. 5 agosto 2005, prevede che:
§ il consiglio di amministrazione sia composto da 10 membri, tra cui il presidente, 5 designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla conferenza Stato-regioni; dalla Giunta nazionale del CONI; dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e quattro designati dagli istituti di credito partecipanti al capitale sociale con quota non inferiore al 10,811%[43];
§ il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da cinque membri effettivi (designati designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla conferenza Stato-regioni; dalla Giunta nazionale del CONI; dagli istituti di credito) e da due membri supplenti;
§ il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci siano nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia
Si ricorda che il comma 1294 della legge finanziaria 2007 assegna all'Istituto per il credito sportivo (ICS), per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ai sensi del comma 1295, tale contributo concorre ad incrementare il fondo speciale costituito presso l’istituto al fine di concedere contributi per interessi sui mutui - anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti - per le finalità istituzionali, dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295[44].
Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva[45], in applicazione del quale il 2,45% della posta dei concorsi pronostici è versato all’istituto (comma 1296).
Articolo 12
(Entrata in vigore)
L'articolo 12, stabilisce che le disposizioni del decreto legge entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di conversione, il relativo articolo 1 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)
dal ministro dell'interno (AMATO)
e dal ministro della giustizia (MASTELLA)
di concerto con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 marzo 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
All'articolo 1:
al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»;
al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro".
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».
All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,».
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà."»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
All'articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000».
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"».
DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 ([46]).
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
emana
il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. |
1. Identico. |
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
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3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. |
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3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. |
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3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. |
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3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1: |
a) identica: |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»; |
2) identico; |
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a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.». |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.». |
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
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Articolo 2-bis. (Divieto di manifestazioni esteriori). |
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1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. |
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2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale. |
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3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro». |
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Articolo 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). |
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1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. |
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2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. |
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Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazine sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.». |
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Articolo 3-bis. (Aggravante del reato di danneggiamento). |
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1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: |
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«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»; |
b) identica; |
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». |
c) identica. |
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. |
2. Identico. |
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter». |
3. Identico. |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
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01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge |
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24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». |
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.». |
1. Identico. |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. |
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.». |
2. Identico». |
Articolo 7. (Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
Articolo 7. (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni». |
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.». |
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.». |
2. Identico. |
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Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. |
3. Identico. |
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie. |
4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità. |
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
5. Identico. |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. |
Identico. |
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. |
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Articolo 11-bis. (Iniziative per promuovere i valori dello sport). |
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1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. |
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Articolo 11-ter. (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). |
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1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità». |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008. |
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Articolo 11-quater. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). |
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1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»; |
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b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»; |
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c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: |
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«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»; |
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d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»; |
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e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo». |
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Articolo 11-quinquies. (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). |
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1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto». |
Articolo 12. (Entrata in vigore). |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007. |
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NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Amato, Ministro dell'interno. Mastella, Ministro della giustizia. Di Pietro, Ministro delle infrastrutture. Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Visto, il Guardasigilli: Mastella. |
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1314
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) dal Ministro dell’interno (AMATO) e dal Ministro della giustizia (MASTELLA) di concerto col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2007 |
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Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
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Onorevoli Senatori. – Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi, culminato nell’omicidio dell’ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza varata nel corso della precedente legislatura.
Il presente decreto-legge introduce, in particolare, una serie di norme finalizzate ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, anche attraverso l’immediata applicazione di misure che modulano l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio, in relazione al non completo adeguamento degli impianti sportivi alla vigente normativa, nonché attraverso il perfezionamento delle misure volte a contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo.
Il decreto-legge si compone di 11 articoli, oltre quello relativo all’entrata in vigore.
L’articolo 1 prevede la cessazione, con effetto immediato, della disciplina derogatoria alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, con capienza superiore a 10.000 spettatori.
Il comma 1 prevede che, fino alla realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». È stabilito che le determinazioni in materia saranno adottate dai prefetti competenti per territorio in conformità alle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. È tuttavia prevista la possibilità di far accedere agli impianti i titolari di abbonamenti annuali, purché non colpiti dai provvedimenti interdettivi e prescrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla violenza negli stadi, via via che gli impianti risultino conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione dei commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 1-quater.
Il comma 2 inserisce il comma 7-bis nel suddetto articolo 1-quater, in base al quale alle società organizzatrici di competizioni nazionali calcistiche è fatto divieto di vendere o cedere i titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, al fine di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi. È altresì previsto il divieto di vendita o di cessione alla stessa persona fisica di titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a dieci.
In via transitoria, per i biglietti che risultassero già venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che non possano essere comunque utilizzati.
Per lo svolgimento delle competizioni internazionali di club sarà compito delle autorità sportive, d’intesa con le autorità di pubblica sicurezza, adottare le misure necessarie a garantire il «diritto di tribuna» alle società straniere regolarmente partecipanti alle competizioni internazionali, anche attraverso l’individuazione, caso per caso, tra gli stadi a norma, di quello in cui si potrà svolgere la partita «a porte aperte».
L’articolo 2, comma 1, apporta delle modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401. In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi anche indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. Il presupposto per l’applicazione della predetta misura si realizza quando la persona, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Inoltre, tra i destinatari della misura in esame sono stati ricompresi anche i soggetti trovati in possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui all’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401. È stata introdotta, altresì, una durata minima di tre mesi per l’applicazione del divieto di accesso disposto dal questore ed un aumento fino a sette anni per quello disposto dal giudice a seguito della sentenza di condanna. L’intervento legislativo dispone un inasprimento delle pene irrogabili da parte del giudice nel caso di violazione del divieto di accesso e delle prescrizioni di comparire personalmente presso i competenti uffici di polizia, che sono elevate nei minimi e nei massimi edittali, con una applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria (da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa fino a 10.000 euro).
Infine, si prevede anche la possibilità per il giudice di applicare con la sentenza di condanna per specifici reati anche la sanzione accessoria prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, in materia di discriminazioni razziali, etniche e religiose.
Il comma 2 dell’articolo in esame introduce una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano affidato i compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio a soggetti privi dei requisiti morali previsti dall’ articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
L’articolo 3 contiene la riformulazione dei reati previsti dagli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 1, della citata legge n.401 del 1989, con l’ampliamento della portata applicativa delle disposizioni e la previsione di sanzioni più gravi.
Viene, inoltre, precisato, che si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
L’articolo 4 stabilisce che l’arresto sia consentito, altresì, nei casi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche se non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 6 della citata legge n.401 del 1989, così come nei casi di violazione dell’analogo divieto irrogato dal giudice ai sensi del comma 7.
Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge n.401 del 1989, laddove viene consentito l’arresto in flagranza fino a quarantotto ore dal fatto, sempre che esso non sia effettuabile immediatamente per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, e a condizione che il soggetto sia inequivocabilmente identificato esclusivamente a mezzo di filmati o fotografie (viene eliminato il possibile ricorso ad «altri elementi oggettivi»).
La stessa norma abroga l’articolo 1-bis del citato decreto-legge n.28 del 2003, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, che stabiliva la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-ter e 1-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, nel mese di giugno del 2007.
Infine, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, oltre che per i reati indicati nell’articolo 6, comma 6, nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell’articolo 8, comma 1, della citata legge n.401 del 1989, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi del reato di cui all’articolo 6-ter della stessa, concernente il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto.
L’articolo 5 introduce un’integrazione all’articolo 1-septies, comma 2, del citato decreto-legge n.28 del 2003, al fine di poter applicare il divieto di acceso agli impianti sportivi, seppure con una durata più limitata, anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo che comportino l’allontanamento dallo stesso.
L’articolo 6 introduce, nella suddetta legge n.401 del 1989, l’articolo 7-ter con il quale si prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare le attività di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’articolo 7 modifica l’articolo 339 del codice penale, concernente le circostanze aggravanti anche per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale, estendendone l’applicazione anche quando la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzazione di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Si tratta di una previsione che si inserisce specificatamente nelle misure volte a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive ed a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l’incolumità degli spettatori e per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’articolo 8 prevede il divieto per le società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all’articolo 6 della citata legge n.401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. Inoltre, stabilisce il divieto per le medesime società di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
La definizione delle modalità di verifica del corretto adempimento di tali obblighi è rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Sono, infine, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservino i divieti e le prescrizioni ivi previste.
L’articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all’articolo 6 della già menzionata legge n.401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di comunicazione dei nominativi dei soggetti interessati, al fine di rendere possibile la rilevazione della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi.
Il comma 3 conferisce al prefetto della provincia in cui la società ha sede legale il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza da parte della società stessa del divieto di cui al comma 1.
L’articolo 10 introduce il comma 5-bis all’articolo 1-quater del citato decreto-legge n.28 del 2003. La norma trova la sua ratio nell’esigenza di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi. Tale finalità è perseguita mediante l’introduzione di una fattispecie di «silenzio-assenso» ed attraverso una significativa accelerazione dei termini di definizione delle procedure amministrative attivate dall’istante società utilizzatrice dell’impianto, interessata al rilascio di particolari titoli abilitativi (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta) ove prescritto dalla normativa vigente, ai fini dell’effettuazione degli interventi di adeguamento, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, ove necessaria.
L’articolo 11 prevede l’apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell’interno e dell’economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
Tenuto conto che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, non viene redatta la relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
LEGGE 13 dicembre 1989, n.401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini etutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
...Omissis...
Art. 6. – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l’interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
Art. 6-bis. – Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
Art. 6-ter. – Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.
...Omissis...
Art. 8. – Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
...Omissis...
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
...Omissis...
Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, introdotti dall’articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007.
...Omissis...
LEGGE 13 dicembre 1989, n.401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini etutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
...Omissis...
Art. 8-bis. – Casi di giudizio direttissimo.
1. Per i reati indicati nell’articolo 6, comma 6, nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell’articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
...Omissis...
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
...Omissis...
Art. 1-septies.
1. L’accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, non esclude l’applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
...Omissis...
CODICE PENALE
...Omissis...
Art. 339. – Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [c.p. 64] se la violenza o la minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata, o da più persone riunite [c.p. 112, n.1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 29, 32].
...Omissis...
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni diviolenza connessi a competizioni calcistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, diretta-mente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioniil giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente: «1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al tran-sito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
Art. 6.
Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: «Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».
Art. 7.
Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 e' consentito alle societa' sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita' statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10.
Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
COMMISSIONI 1a
e 2a
RIUNITE
1° (Affari costituzionali)
2° (Giustizia)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2007
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
indi del Presidente della 1ª Commissione
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Esame e rinvio)
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la Commissione affari costituzionali, ricorda come il decreto-legge n. 8 del 2007 sia stato adottato a seguito dei tragici episodi di violenza verificatisi a Catania, in occasione di un evento sportivo, nel corso dei quali ha perso la vita un ispettore di polizia. Tale gravissima vicenda ha testimoniato come le misure previste dal cosiddetto "decreto Pisanu" (decreto legge n. 28 del 2003) non abbiano conseguito i risultati di sicurezza e ordine pubblico cui erano finalizzate. Il Governo ha pertanto adottato il provvedimento d’urgenza in esame, in continuità con le misure sancite dal decreto Pisanu, migliorandone l’efficacia.
Passa quindi a illustrare le disposizioni di maggior interesse per la Commissione affari costituzionali; si sofferma in primo luogo sull’articolo 1, che prevede la cessazione di ogni deroga alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi, imponendo l’immediato adeguamento di questi ultimi; si prevedono inoltre limiti alla vendita o alla cessione finalizzata a prevenire le trasferte collettive di tifosi, prevedendo – tra l’altro – il divieto di vendita di biglietti alla stessa persona fisica in numero superiore a dieci. L’articolo 2 inasprisce la disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi: in particolare, si introduce una durata minima del divieto di accesso, si prevede la possibilità di irrogare sanzioni accessorie, si introducono inoltre sanzioni pecuniarie per le società sportive che abbiano affidato compiti di gestione e controllo della sicurezza negli stadi a persone prive dei requisiti morali previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Dopo aver riferito i contenuti dell’articolo 5, sottolinea la finalità perseguita dall’articolo 8, di recidere il legame tra le società sportive e le associazioni che abbiano responsabilità in episodi di violenza ovvero i soggetti condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. L’articolo 9 introduce ulteriori divieti di vendita o cessione di titoli di accesso a soggetti cui sia stato interdetto l’accesso agli impianti sportivi, prevedendo anche in questo caso l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le società organizzatrici di competizioni calcistiche responsabili: con tale norma si configura quindi per le società sportive una responsabilità connessa alla verifica dei destinatari dei titoli di accesso agli stadi. Il successivo articolo è finalizzato a favorire il tempestivo adeguamento tecnico degli impianti sportivi fissando termini assai ristretti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti per tali interventi e prevedendo anche ipotesi di silenzio-assenso. L’articolo 11, infine, istituisce un tavolo di concertazione per la definizione di un programma straordinario per l’impiantistica, al fine di realizzare le modifiche necessarie alle mutate esigenze di sicurezza e fruibilità delle strutture stesse.
Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore per la Commissione giustizia, si sofferma innanzitutto sull'articolo 3 il quale, modificando gli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, amplia il concetto di luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive nel senso di considerare condotte penalmente rilevanti anche quelle poste in essere negli spazi riservati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni. Rileva inoltre che l'ambito temporale di rilevanza penale della fattispecie viene ampliato, considerandosi commessi nei luoghi della manifestazione i fatti verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive della manifestazione sportiva. La condotta penalmente rilevante è inoltre anticipata dal punto di vista oggettivo, considerandosi perseguibile anche solo il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti idonei a creare un pericolo per le persone. La pena è aumentata in un minimo edittale di un anno e in un massimo di quattro anni, con la previsione di ulteriori aumenti in caso di aggravanti.
Il relatore si sofferma quindi sulla fattispecie disciplinata al comma 2, che punisce, con una pena più alta, da sei mesi a tre anni, il semplice possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi ed altri strumenti idonei ad offendere.
Quanto all'articolo 4, che apporta rilevanti modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il relatore rileva che il decreto-legge consente l'arresto anche nel caso di possesso di materiale pericoloso, ai sensi dell'articolo 6-ter della suddetta legge, nonché nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Viene inoltre eliminata la possibilità di verificare la Commissione del fatto contestato sulla base di "elementi oggettivi", potendo quindi scattare l'arresto soltanto sulla base di filmati e di fotografie. E' inoltre portata a 48 ore, successive alla commissione del fatto, la possibilità di effettuare arresti in flagranza.
Il relatore osserva inoltre che la modifica del comma 1-quater dell'articolo 8 della legge del 1989 consente di estendere la deroga al regime generale delle misure cautelari, anche all'ipotesi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda l'articolo 6, il relatore osserva che la norma estende l'applicazione delle stesse misure di protezione previste per gli indiziati di mafia nei confronti di chi è sospettato di aver agevolato gruppi o persone che abbiano preso parte attiva alle manifestazioni di violenza.
Il relatore svolge alcune considerazioni conclusive sull'articolo 7 il quale, modificando l'articolo 339 del codice penale, innalza il minimo di pena in caso in cui la violenza o la minaccia contro il pubblico ufficiale sia stata commessa da più di cinque persone riunite mediante uso di armi, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi. La norma introduce inoltre un terzo comma recante una nuova circostanza aggravante, nel caso in cui la violenza o la minaccia siano state commesse mediante il lancio o l'utilizzo di altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, tali da offendere o creare pericolo alle persone.
Il presidente SALVI propone alle Commissioni riunite di procedere, compatibilmente con i tempi di esame del disegno di legge di conversione, all'audizione dei maggiori soggetti coinvolti, in particolare rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega calcio, dell'Associazione italiana arbitri, dell'Associazione italiana calciatori, dell'Associazione italiana allenatori, nonché dei sindacati di polizia e di esperti del Ministero dell'interno.
Il senatore MANTOVANO (AN) segnala l’esigenza di includere, tra i soggetti da convocare in audizione, anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), poiché la proprietà degli impianti sportivi è, in via generale, dei Comuni.
Interviene quindi il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) il quale ritiene che nelle audizioni debbano essere ascoltati anche i rappresentanti delle associazioni dei tifosi.
Il senatore VIZZINI (FI) manifesta la sua perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Rossi, ritenendo inappropriato conferire valenza istituzionale alle associazioni richiamate.
Ha quindi la parola il senatore D'ONOFRIO (UDC) il quale suggerisce il coinvolgimento dei rappresentanti delle società televisive e radiofoniche che trasmettono gli incontri sportivi in questione, per acquisire le loro valutazioni sul provvedimento in esame e fornire i dati in loro possesso in merito alle conseguenze rilevate o attese in termini di pubblico.
Il presidente SALVI, dopo aver assicurato che terrà conto delle proposte avanzate, dichiara aperta la discussione generale.
Ha quindi la parola il senatore PALMA (FI), il quale osserva come il decreto-legge n. 8 del 2007 si ponga in continuità con il decreto Pisanu, inasprendo le misure ivi stabilite, a seguito della tragica morte dell’ispettore Raciti. Condividendo dunque le esigenze che hanno condotto all’adozione del provvedimento d’urgenza, esprime tuttavia perplessità su alcune sue disposizioni.
Il divieto di vendita o cessione di titoli di accesso agli stadi, sancito dall’articolo 1 comma 2, è a suo avviso in contraddizione con altre disposizioni del decreto, dalle quali emerge un atteggiamento generale di sfiducia nei confronti delle società calcistiche, che tuttavia sembra curiosamente venire meno allorché si affida loro la verifica sui destinatari dei biglietti. Ritiene, inoltre, che impedire le trasferte organizzate delle tifoserie possa avere gravi conseguenze di ordine pubblico, paventando il rischio della presenza di limitati nuclei di soggetti molto violenti, disseminati all’interno dell’impianto sportivo; le disposizioni in commento sarebbero comunque inefficaci, poiché il limite all’acquisto di titoli di accesso da parte di ogni persona fisica, fissato in un massimo di dieci, consentirebbe, con il coinvolgimento di pochi soggetti, quelle trasferte organizzate che si intende ostacolare.
Esprime forte contrarietà alla modifica che l’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) apporta alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi: si tratta di ipotesi in cui non vi è né la partecipazione diretta né il concorso alla commissione di atti di violenza o reati, bensì di una condotta riconducibile, a suo giudizio, alla fattispecie della desistenza, di cui all’articolo 56 del codice penale, fatto non punibile penalmente e al quale è quindi incongruo connettere il divieto di accesso previsto. Perplessità suscita anche il successivo comma 2 di quel medesimo articolo, il quale presuppone una conoscenza, in capo alle società sportive, dei requisiti morali delle persone cui abbiano affidato compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio, che invece non si può loro richiedere. Il riferimento contenuto in quella disposizione ai requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe inoltre essere integrato con lo specifico riferimento a soggetti che abbiano partecipato a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive: si potrebbe altrimenti verificare il paradossale effetto di negare la possibilità di svolgere quei compiti a persone che abbiano avuto una condanna per reati del tutto estranei alle manifestazioni sportive, consentendolo invece a chi si sia reso responsabile di violenze proprio in quelle occasioni conseguendo però una condanna inferiore a tre anni.
Richiamando le osservazioni formulate dal senatore Di Lello, relatore per la Commissione giustizia, sull’articolo 3 comma 1, commenta criticamente tale norma, che a suo giudizio intende equiparare fatti che possono avere qualificazione soggettiva del tutto differente.
Pur comprendendo le esigenze sottese alle modifiche alla disciplina dell’arresto in flagranza differita, di cui all’articolo 4, ritiene eccessivo l’estensione dello stato di flagranza fino a 48 ore dal fatto. L’innalzamento della pena minima prevista dall’articolo 7, comma 1 è a suo giudizio incongrua rispetto ad altre fattispecie penali più gravi, quali ad esempio il reato di tentato omicidio, oltre a tradire una sostanziale sfiducia nella magistratura che emerge dall’intento di assicurare una pena congrua anche in caso di applicazione di attenuanti. L’articolo 8, infine, prevede sanzioni amministrative per le società calcistiche che configurano, nella sostanza, una censurabile forma di responsabilità oggettiva, non essendo tali società nella possibilità di conoscere la situazione soggettiva dei destinatari delle sovvenzioni, contributi e facilitazioni ivi indicate.
Conclude ribadendo la sua adesione alle esigenze di sicurezza perseguite dal decreto-legge, ricordando i gravi episodi che si verificano anche nei circuiti sportivi di rilievo non nazionale; ritiene tuttavia che non possano sottacersi le forti perplessità su alcune disposizioni, che per far fronte a una situazione di urgenza rischiano di compromettere le garanzie dello stato di diritto.
Il senatore CENTARO (FI), dopo aver rilevato che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite nasce dalle medesime esigenze emergenziali del cosiddetto "decreto Pisanu", pur condividendo i puntuali rilievi formulati dal senatore Palma, ritiene che la gravità della situazione richieda un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento.
L'oratore si sofferma quindi a criticare la norma contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, dal momento che la condotta penalmente rilevante, così come configurata nella disposizione de qua, anticipa eccessivamente il momento della punibilità. Quanto al comma 2, l'oratore rileva l'opportunità di sostituire all'espressione "le medesime società risiedono" l'altra "le medesime società hanno il domicilio ovvero svolgono la loro attività", in quanto la residenza è un istituto configurabile esclusivamente per le persone fisiche.
In riferimento a quanto prevede l'articolo 3 in merito alla rilevanza penale della condotta posta in essere nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, il senatore, pur condividendo i rilievi di costituzionalità avanzati dal senatore Palma, ritiene inevitabile estendere l'ambito oggettivo di punibilità, in considerazione dell'eccezionalità delle situazioni che si configurano in tali ipotesi.
Per quanto concerne invece l'estensione temporale del concetto di flagranza, da 36 ore a 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione, l'oratore ritiene che, anche in questo caso, la gravità della situazione inevitabilmente impone uno strappo ai principi del sistema processual-penalistico.
Per quanto concerne le misure di prevenzione disciplinate all'articolo 6, il senatore ritiene opportuno chiarire che la loro applicazione estensiva si limita unicamente agli aspetti di carattere procedurale, ritenendo evidenti le differenze tra la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso e quelle di cui si discute.
Per quanto concerne invece la modifica dell'articolo 339 del codice penale, tesa ad aumentare il minimo di pena nel caso in cui la violenza o la minaccia al pubblico ufficiale siano commesse da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di dieci persone, ciò palesa un'evidente sfiducia nei confronti della magistratura, che tende spesso a infliggere il minimo edittale di pena per consentire all'imputato l'accesso al patteggiamento.
Al riguardo l'oratore, al fine di riequilibrare il sistema, propone di inasprire le sanzioni penali in caso di aggravanti. Ritiene inoltre utile modificare ulteriormente l'articolo 339 del codice penale aggiungendo dopo l'espressione "uso di armi" l'altra "o di corpi contundenti".
Il senatore VIZZINI (FI) ritiene che le misure di emergenza adottate con il provvedimento in esame dovrebbero essere accompagnate da un intervento più ampio, destinato a ripristinare condizioni di normalità nello svolgimento delle competizioni sportive. Infatti, non è comprensibile, ad esempio, l’impiego di rilevanti contingenti di forze dell’ordine in occasione dello svolgimento di partite di calcio: soprattutto nelle regioni meridionali, esse dovrebbero essere adibite soprattutto al controllo del territorio e alla prevenzione e alla repressione delle attività criminali.
Ricorda i gravi reati che si sono verificati negli anni più recenti nel mondo del calcio, un contesto economico fra i più importanti del Paese.
Soffermandosi su alcune delle misure introdotte con il decreto-legge, nota che la previsione di svolgere le competizioni a porte chiuse potrebbe trasformare il gioco del calcio in uno spettacolo solo televisivo e virtuale, soprattutto nelle realtà dove già ora la partecipazione degli spettatori è ridotta. Anche il limite di vendita dei titoli di accesso allo stadio, a suo avviso, potrebbe determinare effetti in contrasto con la tutela dell’ordine pubblico: infatti è sufficiente un numero limitato di acquirenti per assicurare l’ingresso allo stadio a gruppi di tifosi violenti.
Inoltre, le sanzioni amministrative a carico delle società calcistiche appaiono inefficaci: sarebbe preferibile prevedere penalizzazioni anche sotto il profilo sportivo. Infine, il richiamo del cosiddetto modello inglese non può non tener conto del fatto che in Gran Bretagna il ripristino di un clima di normalità durante lo svolgimento delle partite di calcio è stato conseguito attraverso una riorganizzazione complessiva, che comprende l’affidamento degli impianti sportivi alle società di calcio, ma anche con l’applicazione di misure di prevenzione e repressione assai severe.
Il senatore CALVI (Ulivo) osserva che il mondo del calcio, che rappresenta un’attività economica di assoluto rilievo, gode di una condizione anomala di impunità. In particolare, a suo avviso, i bilanci delle società calcistiche sono costantemente contraffatti e le autorità non esercitano alcun controllo.
Egli ritiene che il codice penale vigente contenga gli strumenti adatti per contrastare i fenomeni di violenza. Piuttosto, si dovrebbe far valere la responsabilità delle autorità locali di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria, che in occasione degli incidenti di Catania hanno dimostrato una inefficienza censurabile. In particolare, è inspiegabile che, mentre è stato prontamente sequestrato l’impianto sportivo, non si è provveduto a precludere l’area in cui si sono verificati gli incidenti, pregiudicando le indagini sui fatti delittuosi che hanno portato all’uccisione dell'ispettore Raciti. Desta meraviglia anche l’incapacità dell'autorità di far arrestare e condurre davanti al giudice un certo numero delle persone che sono state protagoniste degli scontri con la Polizia; esse, come risulta dalle indagini in corso, talvolta appartengono a organizzazioni politiche eversive.
Esprime il timore che l’estensione del termine entro il quale si può procedere all’arresto in flagranza abbia un effetto marginale, in mancanza di una capacità repressiva delle forze dell’ordine; inoltre, quella misura potrebbe prestarsi a una applicazione inopinata in contesti diversi da quelli sportivi.
Quanto all’articolo 7, ritiene opportuna l’introduzione dell’aggravante, considerata la gravità dei reati di cui si tratta. In ogni caso, mentre assicura il suo consenso alla conversione in legge del decreto, ne denuncia il carattere un poco declamatorio, quando sarebbe ben più efficace applicare con rigore le norme già vigenti.
Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) si associa alle osservazioni del senatore Calvi, rilevando come il vero problema dei fenomeni di violenza che si manifestano intorno alle competizioni calcistiche non risieda certamente nell'assenza di norme che sanzionano tali comportamenti, dal momento che questi integrano fattispecie di reato di estrema gravità, ma nell'incapacità del sistema di garantire l'effettività della sanzione penale, inducendo così negli autori di tali comportamenti un senso di sostanziale impunità che, in un quadro psicologico caratterizzato da coesione e riconoscimento sociale di gruppi di tifosi e da rappresentazione ludica o eroica dei loro comportamenti, innesca atteggiamenti imitativi epidemici.
Le cause di tale impunità sono note e di carattere generale: in primo luogo, infatti, vi è la singolare e distorta caratterizzazione che ha assunto nel nostro sistema l'istituto del patteggiamento i cui presupposti logici essenziali - la limitazione alla fase delle indagini preliminari o al primo grado di giudizio della possibilità di patteggiare, proprio per lo scopo di economia processuale dell'istituto, e il riconoscimento da parte del patteggiante della responsabilità penale, che fa del patteggiamento titolo di prova nel giudizio civile per il risarcimento dei danni - sono stati ignorati dal legislatore italiano.
L'accesso improprio al patteggiamento, esercitato dal reo nello stato del giudizio per lui strategicamente più conveniente, finisce poi per dare luogo ad un circolo vizioso grazie al quale, fatalmente, all'irrogazione di pene ridotte segue la sospensione condizionale della pena o l'affidamento ai servizi sociali, ciò anche per la difficoltà di accertare le recidive in presenza di iter processuali, come è noto, particolarmente lunghi, in conseguenza dei quali il più delle volte nel corso di un processo penale di questo genere i giudici non sono in grado di prendere cognizione di precedenti condanne, magari numerose, ma non ancora passate in giudicato.
Se a queste considerazioni si aggiungono anche gli effetti di improvvidi provvedimenti clemenziali, è evidente l'inefficacia in questi casi della sanzione penale, che spiega l'adozione, nel decreto-legge in esame, di disposizioni dirette ad aggravare nel minimo le pene previste per le condotte criminali in discussione.
Comunque egli ritiene che questi comportamenti criminali possano essere più facilmente contenuti attraverso sanzioni dirette a diminuirne il fascino presso i tifosi più accesi e a scoraggiare la complice tolleranza del mondo delle società sportive. In questo senso la sanzione della chiusura dello stadio e dell'obbligo di effettuare la partita a porte chiuse può essere, a suo parere, molto utile, purché, evidentemente, si tratti di vera chiusura, e cioè purché venga vietata anche la ripresa e la diffusione televisiva della partita giocata a stadio chiuso.
Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) esprime preoccupazione per l’estensione del termine in cui è ammesso l’arresto in flagranza di reato: a suo avviso, l’autorità giudiziaria ha già a disposizione strumenti efficaci. Il provvedimento in esame, tuttavia, può rappresentare un’occasione per dimostrare la volontà del Paese di determinare le condizioni per uno svolgimento sereno delle competizioni sportive.
A suo avviso, sarebbe stato opportuno sospendere il campionato di calcio per un periodo più lungo. Le società calcistiche, inoltre, dovrebbero collaborare a isolare le frange più estremiste della tifoseria, che provocano gli episodi di violenza per motivazioni non sportive e talvolta riconducibili a fini politici. D'altra parte, un clima più sereno nel contesto in esame può essere realizzato solo con il concorso responsabile del pubblico sportivo.
Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007
82ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.
La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce le determinazioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso.
(omissis)
Il PRESIDENTE ricorda quindi le audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1314 (Conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, in materia di violenza negli stadi), svoltesi in mattinata davanti agli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari; l'attività informativa proseguirà domani, alle ore 14,30, con l'audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, prefetto Antonio Manganelli.
(omissis)
COMMISSIONI 1a
e 2a
RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2007
5a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
La seduta inizia alle ore 16,45.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.
Il presidente SALVI ricorda che, nella seduta precedente, aveva avuto inizio la discussione generale.
Nel rinviarne il seguito, propone di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 26 febbraio.
Le Commissioni riunite concordano.
La seduta termina alle ore 16,50.
COMMISSIONI 1a
e 2a
RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2007
6a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue la discussione generale del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 febbraio scorso.
Il senatore MANTOVANO (AN) riconosce che il decreto intende corrispondere a una situazione di reale emergenza, dubitando tuttavia della coerenza tecnica di alcune disposizioni. In particolare, circa il limite imposto alle società di calcio nell'acquisizione in blocco di biglietti di ingresso per partite in trasferta, domanda al Governo se la misura non si presti, come già rilevato da altri, a facili elusioni. Sarebbe forse preferibile, allora, controllare lo svolgimento delle trasferte proprio tramite le società, invece di rischiare una sorta di parcellizzazione delle tifoserie, che renderebbe anche più arduo governare il fenomeno.
In merito all'articolo 2, si ripropone la questione della natura giuridica del cosiddetto DASPO: in proposito ricorda l’incertezza, rilevabile anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che non sarebbe risolta, ma semmai accentuata, dal tenore della disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), n. 1. Il riferimento agli "elementi oggettivi" e il contesto complessivo, infatti, mentre escludono i responsabili diretti del fatto, perché in tal caso si tratterebbe di sanzione accessoria a condanna penale, nondimeno prefigura una condotta dal contorno indefinito, perché non avrebbe il carattere del tentativo di reato, mancandone gli elementi qualificanti, né allude in modo chiaro a una diversa ipotesi. Sarebbe utile, dunque, inquadrare il caso in una misura di prevenzione tipica. D'altra parte, la misura interdittiva risulta sproporzionata per difetto: infatti, mentre l'incremento delle sanzioni penali appare velleitario, in ragione dei meccanismi processuali che ne ridimensionano regolarmente l'entità fino a limiti assai modesti, il divieto di accesso agli stadi è invece la misura più temuta. Pertanto, dovrebbe essere elevata sia la misura massima sia, soprattutto, quella minima, dove in genere si attesta la decisione.
Quanto all'articolo 3, reputa preferibile prevedere semplicemente, ai fini della sussistenza del reato, che siano lanciati o utilizzati ordigni, non essendo affatto necessario richiedere che ciò crei un pericolo per le persone. Condivide, invece, l'elevazione da trentasei a quarantotto ore del limite temporale per la cosiddetta flagranza differita.
A proposito dell'articolo 6, osserva che una diversa qualificazione del DASPO postula una riformulazione delle disposizioni inerenti alla confisca e al sequestro, che dovrebbero rientrare nella disciplina generale riferita ai mezzi di reato. Inoltre - quanto all'articolo 7 - considera opportuno reintrodurre la figura di reato dell'oltraggio a pubblico ufficiale, già abolita, opportunamente adattata con particolare riguardo al caso dell'agente che svolge funzioni di ordine pubblico e di sicurezza. Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, dubitando della sua applicabilità in concreto, a meno che le società sportive non abbiano accesso ai dati personali inerenti alla sicurezza, contenute nell'apposita banca dati. Mentre considera inutile istituire altri organi competenti in materia, dato che già opera l'Osservatorio costituito presso il Ministero dell'interno, osserva che l'impiego di persone addette alla sicurezza interna degli stadi, che non siano agenti di polizia, dovrebbe essere accompagnato dalla definizione di requisiti minimi almeno equivalenti a quelli prescritti per le guardie particolari giurate, considerando il contesto assai critico in cui dovrebbero operare.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) si sofferma sulle questioni più urgenti che investono le competizioni di calcio, osservando che l'elemento commerciale è sempre più prevalente su quello sportivo. Dopo gli scandali della scorsa estate, e ancor più dopo i noti episodi di violenza, vi è stata una riduzione notevolissima degli spettatori negli stadi, mentre sembra molto difficile tornare a un consistente riavvicinamento del grande pubblico, in particolare delle famiglie. In ogni caso, considera necessario agevolare e promuovere una generale privatizzazione degli stadi, adottando per la sicurezza interna le misure già sperimentate in altri paesi, come l'impiego di addetti che non siano agenti di polizia. In proposito, condivide l'opinione del senatore Mantovano, secondo cui è comunque indispensabile definire meglio i requisiti richiesti a tali persone.
Il senatore CASSON (Ulivo), in ragione della drammaticità che hanno assunto le vicende afferenti alle manifestazioni sportive, dichiara di condividere lo spirito e le finalità del decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite, che interviene secondo gli indirizzi già delineati dal "decreto Pisanu", il quale aveva previsto efficaci strumenti di diritto sostanziale e processuale.
L'oratore si sofferma quindi su alcune questioni di carattere più strettamente tecnico-giuridico, palesando innanzitutto alcune perplessità in ordine alla fattispecie prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, non essendo chiaro se la condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive sia riconducibile nell'ambito dell'istigazione ovvero configuri un'ipotesi di concorso.
Il senatore dichiara di condividere le osservazioni del senatore Centaro sulla necessità che, all'articolo 2, comma 2, l'espressione "le medesime società risiedono" sia sostituita con l'altra "le medesime società hanno il domicilio ovvero svolgono la loro attività", in quanto l'istituto della residenza non è configurabile per le persone giuridiche.
In riferimento all'articolo 3, pur comprendendo la ratio della disposizione che estende l'ambito oggettivo di applicazione della norma incriminatrice alle ventiquattro ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, condivide le perplessità del senatore Mantovano sull'opportunità dell'inciso "in modo da creare un pericolo per le persone", il quale può determinare notevoli difficoltà interpretative sia in sede di prima attuazione sia successivamente.
Quanto poi all'articolo 4, che estende l'operatività dell'istituto della flagranza così detta differita fino a quarantotto ore, il senatore ritiene che, a fronte della gravità del fenomeno, appare inevitabile, in questo caso, la deroga ai principi fondamentali del sistema processual-penalistico.
La possibilità di individuare i soggetti coinvolti attraverso qualsiasi strumento utile consente inoltre, ad avviso dell'oratore, di intervenire nella maniera più incisiva possibile.
Il senatore condivide l'innalzamento del limite minimo edittale di pena al fine di evitare il rischio che, applicando la pena minima, possa essere consentito l'accesso ai riti alternativi che vanificando di fatto gli effetti del decreto.
Il senatore rileva infine l'opportunità di intervenire sull'articolo 8 del decreto nel senso di circoscrivere il divieto di agevolazioni finanziarie da parte delle società sportive esclusivamente nei confronti delle associazioni di tifosi che abbiano posto in essere comportamenti irregolari, inasprendo nello stesso tempo la sanzione amministrativa prevista nei confronti di quelle società sportive che non osservano i divieti.
Il senatore SAPORITO (AN) si dichiara preoccupato per il numero assai rilevante di emendamenti presentati: se ne potrebbe ricavare, infatti, l'impressione di un intento dilatorio, che invece risulta escluso da tutte le dichiarazioni politiche che si sono succedute, da ogni parte, sul decreto in esame. Una manifestazione, anche involontaria, di insensibilità all’esigenza di definire presto e d’accordo il provvedimento, è dunque da scoraggiare, concludendo rapidamente l'iter in Senato. Il decreto-legge, d'altronde, si colloca in linea di continuità con le misure adottate in passato, come il cosiddetto decreto Pisanu, ed è perciò un caso tipico di atto politico non di parte, al quale si può e si deve concorrere in modo concorde. Tuttavia, a tale fine, non è opportuno introdurre elementi diversi e ulteriori da quelli inerenti alla inevitabile esigenza di perfezionare il decreto: si tratta, infatti, di un provvedimento per sua natura provvisorio, che prelude ad altri interventi di carattere più stabile, da discutere e definire nei tempi e nelle sedi proprie.
Il presidente SALVI dichiara conclusa la discussione generale.
Interviene quindi in replica il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la 1a Commissione: egli osserva che anche tenendo conto del contenuto degli emendamenti presentati, lo svolgimento della discussione conferma la possibilità di definire di comune accordo le modifiche più opportune al provvedimento d’urgenza. Condivide, dunque, l'auspicio del senatore Saporito, per una conclusione tempestiva dell'iter, da condurre in modo efficace e concentrato sulle questioni essenziali. Altri aspetti, introdotti ad esempio con alcuni emendamenti, sono certamente meritevoli di attenzione e approfondimento, ma a suo avviso dovrebbero essere trattati in un procedimento legislativo ordinario. Ad esempio, il tema dei cosiddetti steward, da impiegare quali addetti alla sicurezza negli stadi, è solo accennato nel decreto, anche perché esso evoca il tema ben più ampio e rilevante della sicurezza sussidiaria, che esige interventi ponderati, per regolare attività assai importanti e dotate anche di un notevole potenziale economico. Dichiara di condividere, inoltre, le suggestioni ricavabili dagli emendamenti del senatore D'Onofrio, in tema di educazione ai valori sportivi, come pure quelle del senatore Castelli, in tema di adeguamenti infrastrutturali. Tuttavia, anche a tale riguardo, ritiene opportuno riservare a una sede diversa gli approfondimenti necessari. Altra questione rilevante è quella dell'indispensabile coordinamento tra le norme di legge in materia e le misure applicative, sulla traccia del cosiddetto decreto Pisanu.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), pur riconoscendo la necessità di intervenire in materia con una legge organica che tenga conto dei molteplici profili ed interessi coinvolti, dichiara di condividere la ratio del decreto all'esame delle Commissioni riunite, ma anche le finalità di molti degli emendamenti presentati, tesi a migliorare in più punti il contenuto del decreto stesso, anche attraverso la auspicata attivazione di un sistema di educazione allo sport a diversi livelli.
Il relatore ricorda gli interventi dei rappresentanti dei sindacati di polizia auditi dalle Commissioni riunite, in particolare l'osservazione significativa sul fatto che la maggioranza degli episodi di violenza hanno luogo nel corso delle partite serali, quando più difficile è l'identificazione, nonché la constatazione che, pur vigendo il decreto-legge in titolo, in alcuni stadi erano potute entrare molte persone senza biglietto. Ciò, ad avviso del senatore, fa riflettere sul sistema sanzionatorio introdotto e sulla necessità che venga più puntualmente specificata la finalizzazione dell'inasprimento sanzionatorio ai fatti che si verificano nell'ambito di competizioni sportive.
Condividendo i rilievi del senatore Centaro e del senatore Mantovano, esprime la sua contrarietà alle misure di prevenzione contenute nell'articolo 6, ritenendo inoltre opportuno modificare l'articolo 7 nel senso di prevedere, per l'ipotesi di aggravante ad effetto speciale prevista dall'articolo 339 del codice penale, una più puntuale finalizzazione agli episodi di violenza che si svolgono all'interno degli stadi o nei luoghi adiacenti. La previsione infatti di un inasprimento sanzionatorio generalizzato per il reato di violenza a pubblico ufficiale, ad avviso del relatore, rischia di produrre effetti aberranti. Riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti in un'altra seduta, il senatore esprime il suo apprezzamento nei confronti degli emendamenti presentati dal senatore D'Onofrio che, pur necessitando di alcune modifiche, operano nel senso di distinguere le condotte criminali, finalizzandole agli episodi di violenza riconducibili a manifestazioni sportive.
Quanto all'articolo 3, il relatore ritiene opportuno operare anche in quella sede una specificazione della finalizzazione del comportamento in riferimento all'evento sportivo, per evitare che venga sottoposto alla stessa sanzione ogni comportamento, sol perché posto in essere in un determinato spazio e in uno specifico arco temporale.
Auspica infine la convocazione di un comitato ristretto che contribuisca ad una condivisa selezione delle proposte emendative.
In sede di replica interviene per il Governo il vice ministro MINNITI, che rileva anzitutto un approccio tendenzialmente unitario alla discussione del decreto.
Condivide, pertanto, la preoccupazione manifestata dal senatore Saporito, per la possibile percezione di una procedura che sembri non doversi concludere con la necessaria celerità. Nel decreto, infatti, convivono elementi di schietto contenuto normativo e percettivo ed elementi, altrettanto importanti, di forte valore simbolico. In materia vi è una diffusa e avvertita sensibilità, alla quale occorre corrispondere anche con un messaggio univoco ed energico, che non dovrebbe essere attenuato dall'esigenza di approfondire questioni assai rilevanti, ma risolvibili in altra sede. Il provvedimento, ad esempio, introduce, senza pretendere di risolverlo, il grande tema della separazione tra sicurezza interna degli stadi, da affidare alle società sportive, una volta risolto anche l'assetto proprietario degli impianti, dalla sicurezza all’esterno, che resterà affidata alle forze di polizia. A tale questione è connessa quella, altrettanto rilevante, degli adeguamenti infrastrutturali, da perseguire con determinazione secondo il modello mediamente adottato negli altri paesi europei.
Il decreto intende fornire una prima risposta a esigenze gravi e urgenti, senza cesure con le esperienze trascorse, perché in tale materia non si intende affermare alcuna forma di discontinuità.
Alcuni risultati sono stati già conseguiti: dopo l’emanazione del decreto, le misure di adeguamento fisico già prescritte per l’accesso agli stadi in condizioni di sicurezza sono state repentinamente adottate, realizzandosi nel volgere di pochi giorni quanto fino a poco prima si dichiarava di poter fare solo nell’arco di sei mesi. Il tema delle infrastrutture, dunque, è senz’altro fondamentale riguardando la sicurezza dei siti e la sicurezza preventiva. In sede di conversione in legge si potrà affrontare, inoltre, il tema della soglia minima di spettatori, da abbassare, per i requisiti prescritti in tema di impianti, in modo da coinvolgere anche le strutture che ospitano le partite di serie B e C, come propone un emendamento del Governo: la misura potrebbe diventare operativa non immediatamente, ma dall’inizio del prossimo campionato. Si sofferma, quindi, su alcune delle obiezioni mosse alle disposizioni del decreto: in tema di divieto per gli acquisti in blocco dei biglietti destinati alle trasferte dei tifosi, ricorda che dopo il decreto il fenomeno delle trasmigrazioni organizzate si è ridotto moltissimo. Osserva, in proposito, che quando si muovono gruppi organizzati di tifosi da una città all’altra, vi sono crocevia di transito particolarmente critici, che impongono una mobilitazione assolutamente sproporzionata delle forze di polizia. Dichiarando quindi la disponibilità del Governo verso la proposta di ridurre la soglia numerica di acquisto plurimo di biglietti, si sofferma sul DASPO, considerando opportuno passare a una misura di prevenzione, irrogata dal magistrato e destinata così anche ai minori. Quanto all’altra forma di misura interdittiva, sarebbe auspicabile risolverla da semplice obbligo di firma a inibizione reale all’ingresso nello stadio, con eventuale obbligo di svolgere compiti di utilità pubblica a favore delle comunità locali. In merito alla flagranza differita, conferma l’opportunità di bilanciare, con una formazione più sicura della prova, fondata sul materiale videofotografico e abbandonando l’incertezza degli "altri elementi oggettivi", la contestuale elevazione del limite temporale, da 36 a 48 ore. Osserva, al riguardo, che proprio il caso di Catania ha confermato il valore investigativo, davvero notevole delle prove videofotografiche.
Quanto ai minimi di pena in caso di violenza e resistenza a pubblico ufficiale egli comprende le riserve su tale misura, considerata in sostanza di tipo surrogatorio, ma richiama l’attenzione anche sull’esigenza di corrispondere a una comprensibile sensibilità diffusa tra le forze dell’ordine: tuttavia il Governo è disponibile, ad esempio, a limitare la pena più elevata ai casi inerenti alle manifestazioni sportive. Esprime perplessità, invece, sull’ipotesi di ripristinare il reato di oltraggio, prospettata dal senatore Mantovano, anche perché considera contraddittorio criticare come incongrua una pena più elevata per la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale e invocare al contempo una figura un poco desueta come l’oltraggio.
In merito all’impiego dei cosiddetti steward, condivide l’esigenza di definire con maggiore cura i requisiti da prescrivere, ma osserva che il tema della vigilanza privata e della sicurezza sussidiaria è ben più ampio e rilevante, confermando comunque l’impegno del Governo in proposito.
Sull’articolo 8 precisa, replicando al senatore Casson, che la proposizione da questi criticata ha l’intento di determinare la cessazione di tutti i rapporti economici tra le società di calcio e le organizzazioni dei tifosi, che spesso dissimulano relazioni non proprio virtuose. Infine, conferma il proposito di recuperare quella parte del disegno di legge ordinario che, anche in armonia con le indicazioni del senatore D’Onofrio, intende propiziare la diffusione della cultura sportiva. In tal senso è orientata una proposta emendativa del Governo.
Il presidente SALVI rinvia quindi il seguito dell'esame.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SALVI convoca per le ore 11 di domani, mercoledì 28 febbraio 2007, un comitato ristretto composto dai relatori e da due rappresentanti, uno per Commissione, di ciascun Gruppo parlamentare, aperto anche ai rappresentanti del Governo.
Sconvoca la seduta prevista per le ore 10, anticipa alle ore 14,30 quella prevista per le ore 15,30 e convoca una ulteriore seduta giovedì 1° marzo 2007 alle ore 8,30.
Le Commissioni riunite concordano.
La seduta termina alle ore 16,50.
COMMISSIONI 1a
e 2a
RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
7a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 14,35
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la 1a Commissione, riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, nella riunione di oggi: in particolare, si è convenuto sull’opportunità di individuare una diversa formulazione per il comma 1 dell’articolo 7, che insieme al relatore Di Lello Finuoli si accinge a presentare (7.100), tale da assorbire la gran parte degli emendamenti riferiti allo stesso articolo. Allo stesso modo, l’emendamento 2.0.400, sottoscritto da entrambi i relatori, risolve le questioni sottese a un gran numero di emendamenti in merito all’impiego dei cosiddetti steward per la sicurezza interna degli stadi. Rimane aperta, peraltro, la questione posta dall’emendamento 7.6 del senatore Mantovano, rivolto a reintrodurre, limitatamente ai casi di impiego delle forze di polizia in funzione di ordine e sicurezza pubblica, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Si è inteso rimettere al Governo, inoltre, un chiarimento sull’articolo 6, di cui non si comprende la finalità né l’utilità, con particolare riguardo alla funzione delle misure di prevenzione personali e di quelle patrimoniali.
Interviene quindi il senatore MANTOVANO (AN), che a tale ultimo riguardo osserva come le misure di prevenzione patrimoniali presuppongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale che nel caso in questione non è affatto definita.
Il senatore SAPORITO (AN), a sua volta, mentre dichiara di apprezzare il lavoro svolto in sede ristretta, osserva che alcune questioni vanno ancora approfondite.
In parziale dissenso, il senatore MANTOVANO (AN) ritiene tuttora prevalenti le questioni irrisolte. Illustra, quindi, l’emendamento 1.12, ritenendo che la soluzione indicata dall’emendamento dei relatori 2.0.400 è in linea di principio condivisibile, ma richiede un’integrazione che assicuri almeno l’immediata applicabilità della misura, prescrivendo requisiti minimi per gli addetti alla sicurezza, da individuare in quelli prescritti per le guardie particolari giurate, come propone il suo emendamento.
Il relatore SINISI (Ulivo) precisa che l’emendamento 2.0.400 è il risultato di una mediazione tra diverse sollecitazioni ricavabili da più emendamenti ed è fondato sulla scelta di non intraprendere in questa sede una qualsiasi qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi. Si preferisce, al contrario, demandare al Governo tale definizione, rinviando nel contempo a una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria.
Il senatore SAPORITO (AN) dichiara di apprezzare l’emendamento 2.0.400, riservandosi però di presentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a impegnare il Governo per una regolamentazione compiuta e tempestiva della materia.
Il senatore MANTOVANO (AN) chiede un chiarimento sulle funzioni attribuite al prefetto, con l’emendamento 2.0.400, in merito alle comunicazioni delle società, di cui al comma 2.
Dopo una ulteriore discussione, nella quale intervengono il relatore SINISI (Ulivo), il senatore BIANCO presidente della 1a Commissione, il presidente SALVI, il sottosegretario SCOTTI e i senatori CENTARO (FI) e ZICCONE (FI), MANTOVANO (AN) e SAPORITO (AN), CASSON (Ulivo) e VILLONE (Ulivo), i relatori risolvono di integrare l’emendamento con la prescrizione secondo la quale il prefetto dispone il divieto di impiegare persone prive dei requisiti di legge comunicandolo alle società (2.0.400 testo 2).
Il senatore MANTOVANO (AN) illustra quindi l’emendamento 2.3, diretto a delineare una misura di polizia piuttosto che di carattere giurisdizionale.
Il relatore SINISI (Ulivo) osserva che l’emendamento può produrre l’effetto di limitare la possibilità di applicazione, fondato com’è, in sostanza, su una nozione di abitualità ed escludendo, pertanto, la riferibilità a singoli episodi.
Si procede quindi ai pareri sugli emendamenti all’articolo 1 del decreto-legge.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 1.8, chiede di accantonare momentaneamente l’emendamento 1.11, da trattare insieme agli altri emendamenti sullo stesso argomento e invita i proponenti a ritirare i restanti emendamenti.
Il sottosegretario SCOTTI si pronuncia in senso conforme, esprimendo un parere favorevole anche sull’emendamento 1.10 del relatore Di Lello Finuoli.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottoscrive gli emendamenti del senatore Eufemi e li ritira.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore BIANCO (Ulivo) ritira l’emendamento 1.5, il senatore D'ONOFRIO (UDC) gli emendamenti 1.13 e 1.14 e il senatore MANTOVANO (AN) l’emendamento 1.6.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato l’emendamento 1.8. L’emendamento 1.9 è assorbito.
Approvato l’emendamento 1.10, è accantonato l’emendamento 1.12.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per la votazione dell’emendamento 1.12 che, con il parere contrario dei relatori e del Governo, è poi respinto dalle Commissioni.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 2.5, purché sia integrato prevedendo che il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Esprime un parere favorevole sull’emendamento 2.8, che viene sottoscritto anche dal senatore Pastore. Il parere del relatore è favorevole anche sull’emendamento 2.10, a condizione che la misura della sanzione pecuniaria sia modulata da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.14 e sull’emendamento 2.15, ma limitatamente al primo periodo. Il parere è positivo anche sull’emendamento 2.27, da riformulare però in riferimento alla "sede operativa". Propone di accantonare momentaneamente l’emendamento 2.300. Ritiene che tutti gli altri emendamenti all’articolo 2, inerenti alla sicurezza interna degli stadi, siano da ritenere compresi nella disciplina definita dall’emendamento aggiuntivo 2.0.400: pertanto invita i proponenti a ritirarli.
Il sottosegretario SCOTTI condivide l’opinione del relatore Sinisi e si dichiara favorevole all’emendamento 2.1 del relatore Di Lello Finuoli.
L’emendamento 2.1 è approvato.
L’emendamento 2.2 è ritirato, il 2.3 respinto.
Il senatore CENTARO (FI) ritira l’emendamento 2.4, mentre il senatore MANTOVANO (AN) presenta il 2.5 (testo 2), che viene poi approvato.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira. Il senatore MANTOVANO (AN) ritira l’emendamento 2.7, le Commissioni approvano il 2.8. Ritirato il 2.9, il 2.10 viene riformulato dal senatore PASTORE (FI), che lo ha sottoscritto (2.10 testo 2). Le Commissioni approvano il nuovo testo. Il 2.39 è assorbito, il 2.13 ritirato e il 2.14 approvato. Ritirati gli emendamenti 2.40 e 2.41, il senatore PASTORE (FI) sottoscrive l’emendamento 2.15 e lo riformula, limitandolo al primo periodo (2.15 testo 2). L’emendamento è poi approvato. Il senatore CENTARO (FI) riformula l’emendamento 2.27, che viene approvato dalle Commissioni (2.27 testo 2).
Sono quindi momentaneamente accantonati gli emendamenti diretti a introdurre disposizioni aggiuntive inerenti alla sicurezza interna degli stadi.
Viene posto in votazione, e approvato, l’emendamento dei relatori 2.0.400 (testo 2). È approvato anche il 2.0.1.
I restanti emendamenti all’articolo 2 s’intendono preclusi, assorbiti o ritirati.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) propone una riformulazione del suo emendamento 3.5 nell'emendamento 3.5 (testo 2).
Il senatore SAPORITO (AN) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (FI) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma.
Il senatore CENTARO (FI) riformula il suo emendamento 3.4 nell'emendamento 3.4 (testo 2).
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 3.11.
Posto ai voti con il parere contrario del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 3.1, risultando altresì ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3.
Posti ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 3.11, 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira l'emendamento 3.9 riservandosi di formularne un nuovo testo per l'esame in Assemblea.
Risultano pertanto preclusi o assorbiti i restanti emendamenti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 4.1, risultando altresì ritirati i restanti emendamenti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore CENTARO (FI) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma e propone di riformulare l'emendamento 5.2 nell'emendamento 5.2 (testo 2), che posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato.
Risulta ritirato l'emendamento 5.1.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Sull'emendamento 6.1 interamente abrogativo dell'articolo 6 del decreto-legge, il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) si rimette alla valutazione del Governo, il quale a sua volta preferisce rimettersi alle decisioni dell'Assemblea, trattandosi di materia di competenza del Ministero dell'interno.
Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (FI) che rileva il carattere simbolico di una disposizione che, salvo ipotesi residuali, difficilmente potrà trovare applicazione nel contesto delle violenze poste in essere nell'ambito di manifestazioni sportive, la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) non insiste per la votazione sull'emendamento 6.1 riservandosi di approfondire la questione durante l'esame in Assemblea.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) presenta alla Commissione l'emendamento 7.200 che costituisce il frutto della convergenza dei diversi orientamenti emersi in materia di aggravante speciale dei reati di violenza, minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale chiedendo ai presentatori dei restanti emendamenti di ritirarli.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 7.200, risultando ritirati, preclusi o assorbiti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.6.
Il senatore MANTOVANO (AN) illustra l'emendamento 7.6, ricordando come nella scorsa legislatura sia stato soppresso l'articolo 341 del codice penale, che disciplinava l'oltraggio a pubblico ufficiale, fattispecie ormai perseguibile unicamente a querela di parte.
Tale decisione, che nasceva dalla consapevolezza che la norma puniva pesantemente anche comportamenti di lieve entità e favoriva atteggiamenti prevaricatori, ha però fatto venir meno qualsiasi possibilità di tutela della dignità delle forze dell'ordine, quali rappresentanti dello Stato, anche in circostanze in cui gli atteggiamenti oltraggiosi finiscono per determinare un incitamento alla violenza.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) osserva come la soppressione dell'articolo 341 fu approvata nel 1999, a larghissima maggioranza, a seguito di un dibattito parlamentare particolarmente articolato ed approfondito. Pur comprendendo quindi gli obiettivi che inducono il senatore Mantovano a proporne il parziale ripristino in una nuova formulazione, egli ritiene incongrua la sede dell'approvazione del disegno di legge di conversione, ritenendo invece opportuno che la questione sia discussa in una sede che consenta un più sereno approfondimento.
Il sottosegretario SCOTTI si rimette alla Commissione.
Il senatore PASTORE (FI), nel condividere l'emendamento, segnala però al senatore Mantovano l'opportunità di sopprimere il secondo comma, dal momento che la previsione ivi contenuta appare contraddittoria con la formulazione generale della norma.
Concorda il senatore ZICCONE (FI), il quale ritiene che peraltro vada soppresso anche il comma 4, essendo già autonomamente sanzionata la fattispecie della violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
Dopo un intervento favorevole del senatore CENTARO (FI), il senatore VILLONE (Ulivo) invita il senatore Mantovano a riflettere sui rischi connessi all'approvazione senza un'adeguata riflessione di una norma che rischia di introdurre una formulazione dell'oltraggio al tempo stesso così penetrante e così restrittiva da lasciare privi di tutela gli appartenenti alle forze dell'ordine in altre situazioni, che pure sarebbero meritevoli di attenzione.
Concordano la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) e il senatore BIANCO (Ulivo).
Dopo che il senatore MANTOVANO (AN) ha ribadito come la fattispecie da lui proposta si muova sulla stessa falsariga di quella testè approvata dalla Commissione con la modifica del comma dell'articolo 7, il relatore SINISI (Ulivo) lo invita a soprassedere alla votazione in modo da consentire un approfondimento della questione in Assemblea.
Poichè il senatore MANTOVANO (AN) insiste per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) invita al ritiro tutti gli emendamenti.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.
Il relatore SINISI (Ulivo) invita i proponenti a ritirare le rispettive modifiche. Nello stesso senso si pronuncia il sottosegretario SCOTTI.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira i suoi emendamenti, invitando a considerare nell’ambito dell’emendamento 11.0.2 (testo 2), la proposta, contenuta nell’emendamento 8.8, di coinvolgere in qualche forma le società sportive nella promozione e divulgazione dei principi della cultura sportiva.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottoscrive l’emendamento 8.0.1 e lo ritira.
Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 9, il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sul 9.9, purché la nuova misura sia fissata in un minimo di 40.000 e in un massimo di 200.000. Invita a ritirare gli altri emendamenti.
Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario SCOTTI, a nome del Governo.
Il senatore SAPORITO (AN) aggiunge la sua firma agli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) riformula l’emendamento 9.9 nel senso indicato dal relatore (9.9 testo 2). L’emendamento viene quindi approvato.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 10.1 e invita i rispettivi proponenti a ritirare il 10.4 e il 10.5.
Il sottosegretario SCOTTI esprime lo stesso parere, dichiarandosi favorevole anche all’emendamento 10.3 del relatore Di Lello Finuoli.
L’emendamento 10.1 è approvato, il 10.2 resta assorbito, il 10.3 è approvato e il 10.4 è ritirato dalla senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE).
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive l’emendamento 10.5 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.
Su invito del relatore SINISI(Ulivo), ha lo stesso esito l’emendamento 11.1.
Si procede all’esame degli emendamenti 1.11 e 2.300, già accantonati. Il relatore SINISI (Ulivo) e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano favorevoli.
Per ragioni di coordinamento, il senatore BIANCO (Ulivo) riformula l'emendamento 1.11, in un testo che assorbe il 2.300 (1.11 testo 2). Il 2.300 è pertanto ritirato. L'emendamento 1.11 (testo 2) è approvato.
L’emendamento 11.0.1 è assorbito.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive l’emendamento 11.0.3 e lo ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, insistendo perché nell’emendamento del Governo 11.0.2 (testo 2) sia contemplato un riferimento alle società sportive nella promozione dei valori olimpici.
L’emendamento 11.0.2 (testo 2) del Governo è riformulato dal sottosegretario SCOTTI, recependo le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere (11.0.2 testo 3).
Il relatore SINISI (Ulivo), rispondendo al senatore D’Onofrio osserva che i riferimenti, contenuti nell’emendamento del Governo, sia al CONI sia alle associazioni dovrebbero soddisfare l’esigenza prospettata dallo stesso senatore.
L’emendamento viene quindi approvato, con il parere favorevole dei relatori.
Quanto agli ordini del giorno G/1314/1/1-2 e G/1314/2/1-2, i relatori si dichiarano favorevoli e il rappresentante del Governo disponibile ad accoglierli.
Infine le Commissioni riunite convengono di affidare ai relatori il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a svolgere una relazione orale.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 1314
1.1
Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» aggiungere le seguenti: «per ogni tipo di manifestazione sportiva».
1.2
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» con le seguenti: «1 e 2».
1.3
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».
1.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) Il comma 4 dell'articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso.»
1.5
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003. n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 1º luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».
1.13
AI comma 2, capoverso «7-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».
1.6
Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire le parole: «in numero superiore a dieci» con le seguenti: «in numero superiore a cinque».
1.14
AI comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.7
Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.8
Al comma 2, capoverso «7-bis», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1.9
Al comma 2, capoverso «7-bis», le parole: «in numero superiore a dieci» con le seguenti: «in numero superiore a tre».
1.10
Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
1.11 (testo 2)
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui al commi 3-bis e 3-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
1.11
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omettono di osservare le disposizioni di cui al commi 3-bis e 3-ter sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater».
1.12
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell'adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell''Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».
2.1
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ed all'articolo 6-bis» con le seguenti: «all'articolo 6-bis».
2.2
BOCCIA MARIA LUISA, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.3
Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 2 con il seguente:
«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»
2.4
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «risulta avere tenuto» fino a: «a causa di manifestazioni sportive», con le seguenti: «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
2.5 (testo 2)
Al comma 1,dopo la lettera a),inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale».
2.5
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».
2.6
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono avere durata inferiore a tre mesi» con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a sei mesi».
2.7
Al comma 1, lettera b) sostituire le paroIe: «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» con le atre: «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».
2.8
Al comma 1, lettera b) sostituire le paroIe: «tre mesi»» con le altre: «un anno» e le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».
2.9
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: ''5-bis. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti si soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni''».
2.10 (testo 2)
Al comma 1, lettera c) sostituire le paroIe: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro».
2.10
Al comma 1, lettera c) sostituire le paroIe: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 10.000 euro».
2.39
AI comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «40.000».
2.11
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 10.000 a ventimila euro».
2.13
Al comma 1, lettera d), le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle parole: «da tre anni a dieci anni».
2.14
Al comma 1, d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» con le altre: «da due a otto anni».
2.40
AI comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «può disporre».
2.12
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e può disporre» con le seguenti: «e dispone».
2.41
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),» con le seguenti: «le pene accessorie di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b),».
2.15 (testo 2)
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205 » aggiungre le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.».
2.15
Al comma 1, lettea d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205 » aggiungre le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Avverso tale immediata esecuzione può essere avanzata entro dieci giorni dal deposito della sentenza richiesta di sospensione al giudice dell'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione decide nei trenta giorni successivi».
2.16
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis: Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: ''Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato''».
2.17
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni''».
2.18
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi''».
2.19
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia''».
2.20
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.»
2.21
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, allegato al presente decreto. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.22
Al comma 2, prima delle parole: «all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre ...» inserire il seguente:
«Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, l'ultimo periodo è casi sostituito: ''Tali incaricati devono possedere ì requisiti di idoneità per svolgere lalunzione di guardia particolare giurata''».
Conseguentemente, al nuovo comma 1-bis dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parote da: «requisiti morali» a: «1931 n. 773» sono sostituite dalle parole: «requisiti di cui al comma precedente».
2.42
AI comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall'autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.
1-ter. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all'incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e deli'abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».
2.23
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «morali»
2.24
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono aggiunte le parole: «o che comunque siano state denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle parole: «non inferiore a 40.000 euro e non superiore a 100.000 euro».
2.25
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o la società o enti pubblici e privati autorizzati».
2.26
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non abbiano frequentato con successl un apposito corso di preparazione e formazione professionale».
2.27 (testo 2)
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» inserire la seguente: «o operativa»
2.27
Al comma 2, capoverso 1-bis, la parola: «risiedono» è sostituita dalle seguenti: «svolgono la loro attività».
2.28
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» con le seguenti: «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.200
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
2.29
Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» aggiungere le altre: «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».
2.30
Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva».
2.31
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Gli incaricati di cui al comma l devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».
Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» con le seguenti: «sono aggiunti».
2.32
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
''l-bis: Gli incaricati di cui al comma l collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell 'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un 'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all 'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell 'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifìzi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verifìcare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine».
2.33
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: ''e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni''».
2.34
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: ''e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva''».
2.35
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
''1-bis. Gli incaricati di cui al comma l sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all'interno della struttura e facilitame l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine».
2.36
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
''1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse''».
2.37
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
''1-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma l sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza ali 'interno dell 'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini''».
2.38
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quaterdella legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: ''morali''».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza)
1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell 'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un 'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell 'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell 'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all''interno della struttura sportiva».
2.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
''1. È fatto divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonchè di svolgere rappresentazioni esteriori anche verbali relativamente ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. All'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertitom con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole ''fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000'' sono sostituite dalle parole ''da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro''».
2.0.400 (testo 2)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
''1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al Prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alle società''».
2.0.400
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
''1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano al Prefetto della Provincia i nominativi del personale impiegato nei predetti servizi''».
3.11
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.1
AI comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone».
3.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, nel pnmo periodo, alla parola: «pericolo», premettere la seguente: «concreto».
3.3
Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» aggiungere le seguenti parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
3.4 (testo 2)
Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «, a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.4
Al comma 1 capoverso, 4 dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «,a condizione che detti fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.5 (testo 2)
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.5
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.9
AI comma 1 dopo le parole: «un danno alle persone» aggiungere le seguenti: «o alle cose».
3.6
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.7
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» con le seguenti: «consapevolmente detiene».
3.10
Al comma 2 sostituire le parole: «da 500 a 2.000» con le seguenti: «da 2.000 a 8.000».
3.8
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».
4.1
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6», inserire le seguenti: «della presente legge,».
4.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4.3
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4.4
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
Art. 5
5.1
Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» con le altre: «non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni».
5.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».
5.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro».
Art. 6
6.1
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Sopprimere l'articolo.
Art. 7
7.1
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)
1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone.''».
7.8
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
1. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:
''336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni''».
7.2
Sopprimre il comma 1.
7.200
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
''583-quater. (Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà'».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Art. 7
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
7.3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
''2-bis. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall'articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni''».
7.7
Al comma 1 premettere il seguente comma:
«01. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:
''336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni''.
7.4
Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» con le seguenti: «della reclusione da sette a dieci anni».
7.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone,».
7.6
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è aggiunto l'articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un atto determinato.
4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».
Conseguentemente: 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle parole «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
8.1
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».
8.6
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».
8.2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori, Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta».
8.7
AI comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» con le seguenti: «da 200.000 a 800.000».
8.3
Al comma 3, aggiungere, in fine: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».
8.8
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, coma sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 , n.401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
8.4
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».
8.5
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(La gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica)
1. Il servizio d'ordine all''interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell 'esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva. c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all''interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persisto nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto.
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.
5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».
8.0.1
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):
''Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8''».
9.1
Al comma 1, dopo la parola: «responsabili», inserire le seguenti: «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché».
9.9 (testo 2)
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 40.000 a 200.000».
9.9
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
9.2
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
9.3
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
9.4
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».
9.5
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».
9.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.7
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
9.8
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). È compito delle società ca1cistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.»
9.0.1
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto di cui comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
6. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.0.2
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
10.1
Al comma 1, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «possono provvedere» con le seguenti: «provvedono».
10.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma l, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
10.3
Al comma l, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «convoca» con le seguenti: «e convoca» .
10.4
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 5-bis, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».
10.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, »Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi« così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
h) massima adattabilità alle riprese televisive».
11.1
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis). Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 1-quater n. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo le parole: «sono numerati» sono aggiunte le parole: «e nominativi, e non possono essere venduti o ceduti se non previa esibizione di documento d'identità».
2. Dopo l'articolo 1-quater n. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è inserito il seguente articolo 1-quater-bis.
«Art. 1-quater-bis. – 1. Chiunque pone in vendita o cede i titoli di accesso di cui al comma 1 senza aver accertato l'identità del soggetto acquirente o ceduto mediante l'esibizione del documento d'identità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro. La disposizione non si applica se il venditore o il cedente ha comunicato alla società organizzatrice il nominativo del soggetto cui ha venduto o ceduto il titolo di accesso e gli estremi del relativo documento di identità.
2. La pena di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo III e IV del titolo VII del codice penale, si applica anche ai soggetti che a qualsiasi titolo entrano in possesso del titolo di accesso previa esibizione di un documento d'identità falso».
11.0.2 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: ''nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori'' sono aggiunte le seguenti: ''e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi'';
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi''».
11.0.2 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
b) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo''».
11.0.2
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: ''nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori'' sono aggiunte le seguenti: ''e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi'';
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi''».
11.0.3
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private)
1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
(Delle attività di sicurezza private)
Art. 133.
1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia , personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.
Art. 134.
1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di e 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di e 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti commi sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.
Art. 135.
1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.
Art. 136.
1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.
Art. 137.
1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.
Art. 138.
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.
11.0.4
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».
11.0.5
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».
G/1314/1/1-2
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l'immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenarazione violenta del tifo sportivo;
il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tuti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,
impegna il Governo:
ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno ''specifico'' codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».
G/1314/2/1-2
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
considerata l'eventualità che
competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città
impegna il Governo
a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi ».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
78ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'economia e le finanze Lettieri.
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il presidente BIANCO illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 8 del 2007, emanato dal Governo a seguito dei recenti episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche.
Dopo aver illustrato alcune delle principali misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) esprime alcune riserve sulle disposizioni contenute nel decreto-legge che, a suo avviso, non tengono conto della necessità di distinguere le situazioni in cui si verificano gravi fenomeni di violenza e perfino atti criminosi da altri contesti nei quali le competizioni si svolgono in un clima di serenità, anche grazie al dialogo e al confronto fra società sportive, autorità di pubblica sicurezza e organizzazioni di tifosi. In particolare, ricorda le iniziative assunte a Udine, che hanno consentito di rimuovere le recinzioni interne dello stadio. Pertanto, ritiene di non poter condividere la proposta di parere favorevole.
Il senatore VILLONE (Ulivo) pur apprezzando la circostanza che in alcune realtà le competizioni calcistiche si svolgono in un clima che non suscita disagio sociale, ritiene che nell’adottare misure urgenti tendenti a prevenire e a reprimere i fenomeni di violenza, il Governo non potesse basarsi sull’analisi delle varie situazioni di fatto, in quanto episodi anche gravi di violenza si sono registrati su tutto il territorio nazionale e potrebbero verificarsi anche in contesti attualmente non connotati da alcuna conflittualità.
Pertanto, preannuncia un voto favorevole sul parere proposto dal relatore.
Il senatore EUFEMI (UDC) condivide il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Manifesta, tuttavia, alcune perplessità sul merito di alcune disposizioni: in particolare, l’obbligo di svolgere le partite a porte chiuse solo per le competizioni del campionato di Serie A, la disciplina della vendita dei titoli di accesso per un massimo di 10 tagliandi per persona e l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme alle zone adiacenti allo stadio.
Il senatore PASTORE (FI) consente sulla valutazione dei presupposti costituzionali prospettata dal Presidente relatore, ma esprime alcune perplessità sul merito delle misure adottate, riservandosi di illustrarle nell’esame in sede referente. In particolare, conviene sulle osservazioni del senatore Saro relative alla mancata previsione di norme che consentano di regolare in modo diversificato lo svolgimento delle competizioni calcistiche, anche se è comprensibile lo spirito con cui il Governo ha inteso intervenire con norme generali dopo l’emozione suscitata dai recenti atti di violenza.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.
Il senatore POLLEDRI (LNP) ricorda l’iniziativa legislativa del suo Gruppo, volta a superare il principio della responsabilità oggettiva delle società sportive e preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di proporre alcune modifiche durante l’esame del provvedimento in sede referente.
Il vice ministro Minniti prende atto con soddisfazione del generale consenso sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 8 del 2007.
Con riferimento alle osservazioni del senatore Saro, sottolinea che le misure urgenti non potevano che avere una portata generale: in sede di applicazione si potranno assumere decisioni specifiche, tali da consentire un’applicazione flessibile che tenga conto anche delle situazioni effettive del clima in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
Ricorda che il Governo non ha introdotto misure preventive e repressive nuove, ma ha semplicemente escluso le deroghe alla normativa introdotta nella scorsa legislatura a proposito della sicurezza degli impianti sportivi in cui si svolgono le competizioni calcistiche.
Infine, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti durante l’esame del provvedimento in sede referente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
79ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'interno Rosato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
39a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che per quanto riguarda il testo non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti segnala le proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3) e 11.0.3 (limitatamente al capoverso "art. 135"), in quanto, istituendo direttamente o presupponendo l’istituzione del "Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza" ed in assenza di una copertura finanziaria o di misure atte a garantire l’invarianza degli oneri, sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito all’emendamento 11.0.2, fa presente che, in assenza di una specificazione del numero e dei soggetti facenti parte dell’istituendo Comitato ivi indicato nonché di una espressa esclusione di compensi ai componenti del Comitato stesso, la clausola di invarianza degli oneri non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.12, in quanto riconosce la qualifica di pubblico ufficiale alle guardie particolari giurate. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti. Avverte, infine, che è stata trasmessa una nuova formulazione della proposta 11.0.2 nella quale è stata esplicitata una clausola che esclude la corresponsione di compensi per i componenti del suddetto Comitato.
Il sottosegretario CASULA fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Osserva invece che non vi sono rilievi sulla proposta 1.12. Infine, sulla proposta 11.0.2 (testo 2) propone di specificare che il programma indicato al comma 1 del capoverso 11-bis debba essere predisposto con invarianza di oneri per il bilancio dello Stato.
In merito all’emendamento 1.12 intervengono i senatori TECCE (RC-SE), MORGANDO (Ulivo) e LEGNINI (Ulivo) per rilevare che sussistono numerose fattispecie di dipendenti privati cui sono riconosciute le funzioni di pubblico ufficiale senza peraltro che ciò comporti un aggravio di oneri per il bilancio dello Stato.
I senatori AZZOLLINI (FI) e LUSI (Ulivo) richiamano l’attenzione della Commissione sulla proposta 1.12 in quanto potrebbe determinare effetti negativi indiretti per la finanza pubblica in caso di infortunio durante lo svolgimento di funzioni di pubblico ufficiale.
Il presidente MORANDO (Ulivo) propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, indicate nella relazione preliminare. Propone altresì di esprimere avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.12 in quanto non produce effetti negativi diretti per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne la proposta 11.0.2 (testo 2), propone di introdurre al comma 1 del capoverso 11-bis una clausola di invarianza degli oneri, mentre, per quanto concerne il capoverso 6-bis, ritiene insufficiente l’esclusione di compensi al fini dell’invarianza degli oneri, senza l’indicazione del numero e delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei componenti dell’istituendo comitato. Infatti, in taluni casi, segnatamente nei confronti di esperti esterni alla pubblica amministrazione, l’esclusione di compensi non può essere fatta valere in sede giudiziale. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere nel senso su indicato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
7ª Seduta
Presidenza della Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alle Commissioni 1a e 2a riunite:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche : parere favorevole.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
39a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(omissis)
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, ribadendo le considerazioni già svolte in merito agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito. Propone pertanto di esprimere un parere identico a quello per il quale la Sottocommissione ha dato mandato alla stesura.
La Sottocommissione approva.
La seduta termina alle ore 15,30.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea |
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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118a seduta pubblica |
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giovedì1° marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI
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(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,33)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1314.
I relatori, senatori Sinisi e Di Lello Finuoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, desidero sollevare una questione che sottopongo alla sua attenzione affinché ne possa parlare nel Consiglio di Presidenza, nella Conferenza dei Capigruppo e per qualche riflesso anche nella Giunta per il Regolamento. Signor Presidente, noi seguiamo una prassi rispettosa del Regolamento nella pubblicazione dei testi sottoposti all'attenzione dell'Aula, dunque non eccepisco nulla dal punto di vista della regolarità. Tale prassi, però, non è funzionale.
Questa mattina alcuni colleghi giustamente chiedevano quale sia il testo finale elaborato dalla Commissione, per poterlo leggere durante il weekend e arrivare preparati, martedì prossimo, al momento del voto. Ovviamente il testo da leggere deriva dalla combinazione del testo originale, degli emendamenti elaborati, predisposti e presentati dalle Commissioni riunite e degli emendamenti su cui il relatore pronunzierà un parere favorevole, facendo così sapere all'Assemblea quali degli emendamenti presentati dagli altri colleghi andranno a modificare o ad integrare il testo.
Allo stato dei fatti, così commentavamo con alcuni colleghi, è praticamente non solo complicato, ma addirittura impossibile sapere quale sia il testo finale che il relatore ha in mente, ovvero il filo conduttore lungo il quale si svolgerà non solo la discussione generale, ma anche l'opera emendativa da parte del Senato.
Signor Presidente, ciò è - lo ripeto - rispettoso del Regolamento e della prassi, però non funziona, perché un collega che voglia leggere il testo finale in maniera armonica e semplice praticamente non lo può fare. Non so che cosa si possa fare: mi affido alla bravura, alla solerzia, alla qualità della nostra burocrazia interna che sicuramente saprà trovare una soluzione. Occorre trovare un sistema: attraverso il relatore in maniera informale o attraverso il segretario della Commissione, magari con un testo a fronte o con un testo allegato alla relazione del relatore. Anche quest'ultima può essere una soluzione: in maniera informale si può chiedere ai relatori di allegare alla loro relazione il testo che secondo loro dovrebbe essere approvato; così non si modificherebbe né la prassi né il Regolamento.
Credo sia utile trovare un modo per dare ai colleghi la possibilità di leggere senza troppe complicazioni il testo che almeno il relatore (non dico la Commissione o l'Assemblea, perché questo lo sapremo solo quando andremo a votare) ha in mente, per mettere tutti in condizione di esaminare compiutamente il provvedimento che si intende discutere. Ovviamente, Presidente, mi rendo conto delle difficoltà. Non possiamo certamente cambiare il Regolamento con una chiacchierata in Aula fatta di prima mattina. Non voglio nemmeno intaccare la prassi, ma la questione esiste.
In qualche modo - ripeto - faccio molto affidamento sulla qualità dei nostri funzionari, affinché possano trovare un sistema per contemperare anche l'esigenza di alcuni colleghi che vorrebbero avere sotto mano un possibile testo di discussione finale, e reputo questa una cosa buona e giusta.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, condivido pienamente le sue osservazioni. Si tratta in qualche modo della formula che viene utilizzata alla Camera dei deputati.
Il comma 6 dell'articolo 78 del Regolamento del Senato prevede la votazione in Aula degli emendamenti proposti ed approvati in Commissione, per cui esiste la necessità di una modifica regolamentare che credo possa essere utilmente affrontata in sede di Giunta per il Regolamento.
È anche possibile pensare che gli uffici del Senato predispongano per l'Aula un testo da un punto di vista puramente informativo e senza alcun valore giuridico ma che consenta una lettura, dal momento che in Commissione si vota il mandato al relatore a riferire in Aula, per sapere compiutamente di che cosa si tratta.
In ogni caso, senatore Boccia, segnalerò al Presidente la questione da lei posta.
I relatori, senatori Sinisi e Di Lello Finuoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, se mi permettete, prima di entrare nel merito del provvedimento anch'io vorrei tentare di dare una risposta al collega Boccia che ha posto una questione sulla quale tutti ci siamo interrogati.
L'unica traccia che rimane del lavoro significativo che abbiamo svolto in Commissione - in questa occasione in sede di Commissioni riunite - emerge dal fatto che una serie di emendamenti sono stati approvati da quelle Commissioni e risultano intestati al lavoro collettivo e non già ai singoli presentatori.
Questa è l'unica traccia che abbiamo e che ci dà il segno visibile del lavoro da noi compiuto. Non c'è più l'identificazione dei presentatori ma il recepimento da parte della Commissione. Quindi, i colleghi che desiderano avere una traccia del nostro lavoro possono esaminare il testo e gli emendamenti o gli ordini del giorno così come sono stati attribuiti alle Commissioni che, nel caso specifico, sono le Commissioni riunite.
Questa sarà anche la traccia del mio intervento, che riguarda appunto l'Atto Senato n. 1314, ossia la conversione in legge del decreto‑legge in materia di violenza negli stadi. Il provvedimento prende le mosse da un evento davvero tragico, la morte dell'ispettore di Polizia Raciti in occasione di una partita di calcio. Tutti quanti vorremmo davvero non dover più neanche immaginare che un servitore dello Stato possa morire in una circostanza di tal natura, ossia durante un avvenimento che dovrebbe essere di puro divertimento e festoso.
Il Governo ha dato una risposta tempestiva, ritenendo appunto di dover fornire un quadro di norme certo, un quadro di norme nuovo, non in contrasto con le misure precedenti ma in piena coerenza con il decreto Pisanu del 2003, cercando ovviamente di adottare tutti quei miglioramenti, quelle misure che rendano le disposizioni più efficaci perché, nonostante le buone intenzioni dell'epoca, non hanno potuto spiegare a pieno la loro efficacia.
Si propone quindi un quadro di 12 articoli (il dodicesimo riguarda l'entrata in vigore del provvedimento), molti dei quali concernono esclusivamente le misure di sicurezza da adottare; si tratta di un sistema nuovo di sanzioni, di provvedimenti relativi alla prevenzione di polizia. Alcuni articoli sono più segnatamente di competenza della Commissione giustizia, la quale ha collaborato insieme alla Commissione affari costituzionali a redigere il testo e a lavorare su di esso.
L'articolo 1 riguarda le sicurezze passive, le misure che hanno lo scopo di rendere più efficienti gli impianti, di metterli nelle condizioni di prestare essi stessi una misura adeguata rispetto agli avvenimenti sportivi e alla presenza assai fastidiosa di gruppi di persone molto spesso legate ad associazioni anche di tipo criminale.
Riguarda anche la possibilità di controllare più segnatamente l'identità personale dei soggetti che entrano negli stadi.
Signor Presidente, l'articolo 2 concerne una serie di disposizioni che in gergo sono definite DASPO, cioè divieti di accedere allo stadio per coloro che si sono macchiati di condotte che hanno messo in pericolo l'incolumità fisica delle persone o che hanno comunque compiuto atti di violenza. Queste misure vengono incrementate e rafforzate, diventando assai più pregnanti di quanto non siano state le disposizioni sino ad ora in vigore.
Si aggiunge, infine, una norma che lascia intravedere la possibilità di utilizzare all'interno degli stadi del personale non appartenente unicamente alle Forze di polizia. Mi riferisco a quelli che in gergo sono definiti stewards, personale introdotto con riferimento all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quanto ai requisiti, ricordo che nei decreti attuativi del decreto Pisanu del 2003 già si faceva cenno alla possibilità d'impiego di tali soggetti. In buona sostanza, il sistema legislativo recepisce la possibilità di impiegarli in occasione di questi servizi.
Gli articoli 3 e 4 contengono più segnatamente misure concernenti l'attività della Commissione giustizia. L'articolo 3 riguarda l'innalzamento delle pene per chi svolge attività che possano recare danno a persone o possa essere colto nell'atto di lanciare oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. Il comma successivo riguarda la mera detenzione di questi arnesi.
L'articolo 4, procedo assai rapidamente, riguarda le possibilità di arresto. Al momento dell'approvazione del decreto Pisanu nella scorsa legislatura, ebbe già luogo in Parlamento una discussione, che si elevò assai alta, a causa dell'introduzione nel nostro sistema della figura nuova dell'arresto differito. I due elementi sui quali verteva all'epoca la questione erano se l'arresto poteva essere differito e quali elementi potessero essere utilizzati. All'epoca, noi sostenevamo che l'arresto differito non era una problema ma che poteva esserlo l'utilizzazione di prove diverse da quelle fotografiche e audiovisive. Qui, in buona sostanza, viene recuperata quell'antica ispirazione dell'opposizione, non me ne vogliano i colleghi dell'opposizione attuale, in base alla quale si eliminano le prove successive ma si amplia il termine ai fini di consentire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti costituenti reato in una circostanza che non rendeva facile l'accertamento della loro identità.
L'articolo 5 riguarda la violazione del regolamento sull'utilizzabilità degli impianti. L'articolo 6 introduce misure di prevenzione (anche misure di prevenzione antimafia ) sia personali che patrimoniali. L'articolo 7 concerne l'aggravamento delle pene per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo 8 mira a recidere il legame tra società sportive e organizzazioni violente promuovendo allo stesso tempo il legame tra queste società e le associazioni virtuose.
L'articolo 9 concerne prescrizioni per le società che organizzano le competizioni del gioco del calcio. Quindi, esso riguarda piuttosto la vendita dei biglietti; al riguardo, sono state introdotte nuove disposizioni che rendano assai più stringenti ed efficaci queste misure. In questo caso, si mira a proibire che i biglietti siano venduti a soggetti responsabili in passato di violazioni concernenti fatti o atti di violenza all'interno degli stadi.
L'articolo 10 concerne l'adeguamento degli impianti. Si introducono misure assai semplificatorie e acceleratorie per ottenere i permessi necessari per adeguare gli impianti alle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 11 mira a promuovere programmi e cultura nuovi per far sì che la cultura dello sport diventi un valore pienamente positivo nel nostro Paese.
Le Commissioni riunite, pur lavorando in tempi assai rapidi, hanno svolto con grande impegno il proprio lavoro. Ricordo una mattinata di audizioni estremamente intensa nel corso della quale sono stati ascoltati tutti i sindacati di polizia, responsabili dell'osservatorio istituito con il decreto-legge Pisanu, rappresentanti del mondo del calcio e dello sport, delle associazioni e società sportive, del CONI. In buona sostanza, sono stati ascoltati tutti soggetti che potevano dare un contributo al nostro dibattito e ciò ha reso fruttuoso anche quel lavoro emendativo che si è cercato di svolgere in seguito.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i senatori che hanno partecipato a questo lavoro perché è stato assai rapido e facile conseguire un clima molto costruttivo all'interno delle Commissioni. Il lavoro emendativo svolto credo che sia stato importante. È stato possibile trarre da tutte le questioni che sono state affacciate delle sintesi assai significative. Il testo è stato largamente migliorato, a mio avviso, con il contributo di tutti. Credo che una testimonianza di questo lavoro sia anche il fatto che oggi io e il collega Di Lello Finuoli siamo qui a rappresentare questo provvedimento con il mandato favorevole unanime delle Commissioni.
Ricordo solo per un attimo alcune misure emendative adottate in Commissione.
Il testo è stato generalmente guardato con l'occhio attento di chi voleva migliorarne gli effetti e anche le modifiche sono state introdotte per avere la certezza di conseguire il migliore risultato possibile.
Voglio ricordare in questa sede due misure che sono state oggetto di particolare dibattito, che hanno portato anche ad un esito emendativo assai pregnante. Ciò non sta a significare volerne negare gli effetti, ma anzi volerne costruire di migliori e di maggior rilievo.
Il primo tema riguarda la misura della resistenza a pubblico ufficiale. Con l'articolo 7 abbiamo ritenuto di convenire, sulla base di una proposta formulata dai colleghi D'Onofrio ed Eufemi, che la resistenza a pubblico ufficiale, reato di mero pericolo, potesse essere sostituita con una misura assai più impegnativa di innalzare significativamente le pene per coloro che provocano lesioni gravi o gravissime nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di eventi che concernono l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Lepene che sono state individuate configurano un'ipotesi autonoma di reato e portano le lesioni gravi nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di attività di ordine e sicurezza pubblica dai tre ai sette anni, così come previsto oggi dall'articolo 583 del codice penale, a quattro anni e sei mesi e fino a dieci anni e sei mesi mentre le pene in caso di lesioni gravissime vengono portate dagli attuali 6 e fino a 12 anni ad un minimo di 9 anni e fino ad un massimo di 18 anni. Questo perché il monito deve essere serio, soprattutto quando si evidenzia un fatto oggettivo come quello non soltanto di avere attentato alla vita della persona, ma addirittura di averne provocato conseguenze dannose attraverso la produzione di fatti lesivi della propria integrità personale.
Un'altra misura che abbiamo voluto adottare di comune accordo dinanzi a molti emendamenti presentati da quasi tutti colleghi, e molti di questi dal senatore Castelli, è stata di ritenere di non dover affrontare qui nel merito il tema degli stewards ma piuttosto di voler partire dalla disciplina attuale, una disciplina che consente di utilizzare questo personale secondo quanto previsto dall'articolo 11 del testo del decreto sulla pubblica sicurezza anche se, per essere definito nella sua completezza, necessita di un lavoro assai più attento, certamente da parte degli organi che sono preposti a questo tipo di attività.
Pertanto, abbiamo ritenuto di dover prevedere con un emendamento che debba essere il Ministro dell'interno a promuovere un decreto che regoli la selezione, il reclutamento, la formazione e le modalità di collaborazione con le Forze di polizia di questo personale anche perché non tutti potrebbero essere impiegati in attività che potrebbero richiedere una collaborazione con le Forze di polizia.
Quindi, ci è sembrato opportuno che un decreto del Ministro competente potesse fornire, ulteriormente rispetto alle disposizioni di legge vigenti, quelle indicazioni sull'impiego di tale personale.
Inoltre, abbiamo ritenuto giusto che, sin dal giorno successivo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, il personale impiegato come stewards venga immediatamente comunicato al prefetto, affinché questi possa verificarne l'idoneità, la presenza dei requisiti rispetto alla legge attuale e al decreto che verrà emanato; vogliamo evitare, infatti, che tali soggetti vengano impiegati laddove non abbiano i requisiti.
Siamo consapevoli del rischio che gli ultras, che vogliamo mettere fuori dagli stadi affinché entrino le famiglie, possano rientrarvi attraverso queste nuove figure. Vogliamo quindi dare una mano alle società sportive e alle società incaricate di detti servizi per impedire che tali persone possano infiltrarsi negli stadi assumendo questa veste che avrebbe addirittura carattere formale, visto che le nuove figure si troverebbero a svolgere compiti per il regolare andamento degli incontri di calcio.
Tutte le Commissioni hanno invocato che il Parlamento non sia estraneo rispetto all'approvazione del provvedimento in esame; hanno chiesto di approvare anche una norma che prevede il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato e Repubblica. Si tratta certamente di un passo in avanti rispetto al cosiddetto decreto Pisanu perché prevede, in una materia come quella in esame, il pieno coinvolgimento del Parlamento.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono poche le questioni che residuano e meritano di essere citate singolarmente. Mi sono voluto limitare a quelle due che hanno occupato maggiormente la nostra attenzione. Credo, però, sia stato veramente significativo il lavoro svolto, che ha visto realizzare una concreta unità: voglio ribadire tale concetto perché l'unità è un valore, specialmente quando si risolve intorno ai fatti e non soltanto intorno alle parole.
Abbiamo redatto un provvedimento con lo spirito comune di perseguire davvero il bene di tutti senza guardare a maggioranza o a opposizione, a singoli partiti o a singoli senatori. Tutti hanno collaborato per rendere più efficace e migliore il testo. Credo, dunque, che ci presentiamo in quest'Aula non soltanto con uno spirito nuovo, ma anche con le migliori intenzioni di poter licenziare presto e bene il provvedimento in titolo. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lello Finuoli.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, dopo l'attenta e abbastanza esauriente disamina fatta dal senatore Sinisi non mi rimane che aggiungere qualche notazione.
Devo però convenire con il collega Boccia sul fatto che c'è una difficoltà nella lettura del testo perché sono riportati tutti gli emendamenti, e quindi una lettura di quello su cui abbiamo avuto un parere concorde in Commissione può essere fatta soltanto seguendo gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite. Dobbiamo anche dare atto agli Uffici che hanno avuto pochissimo tempo per svolgere questo lavoro; abbiamo terminato l'esame di 120 emendamenti ieri pomeriggio, per cui poteva essere presentato soltanto un lavoro che fosse la semplice riproposizione di tutti gli emendamenti, più quelli approvati dalle Commissioni riunite.
Mi vorrei soffermare su alcuni punti. In particolare, mi preme sottolineare, anche se un po' disordinatamente, la questione che abbiamo affrontato con l'articolo 6, cioè quella relativa alle misure di prevenzione antimafia introdotte in questo decreto. In Commissione non si è raggiunto un accordo; c'è stato un ampio dibattito, il Governo ha mantenuto la sua posizione di tener fermo l'articolo 6. Devo dire - per amore della verità - che la Commissione si è divisa su due pareri: una parte era d'accordo nella soppressione di questo articolo, perché assolutamente non necessario, e un'altra parte era d'accordo nel suo mantenimento, tanto non serviva a niente. L'orientamento principale e prevalente è stato proprio quest'ultimo.
Credo che non sia opportuno inserire in questo decreto le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose ed altro, proprio perché non è necessario. A parte il fatto che in Commissione antimafia cominceremo a studiare un testo unico che razionalizzi questo tema, credo che non sia necessario inserirlo, perché se questi Gruppi si atteggiano e compiono atti che sono sussumibili sotto la fattispecie dell'articolo 416-bis del codice penale, il 416-bis non c'è bisogno di reinserirlo in questo decreto. Sarebbe un appesantimento, una legge manifesto che non servirebbe a niente.
Vorrei tuttavia che sgombrassimo il campo - ricordando quello che è successo alla Camera e al Senato quando abbiamo votato per l'istituzione della Commissione antimafia - da un equivoco, e cioè di etichettare coloro che sono per la soppressione di questo articolo come amici della mafia e coloro che sono per mantenerlo come i puri e duri nemici della mafia. Abbiamo quindi rimesso alla discussione dell'Aula questo tema; l'Aula è sovrana e deciderà. Personalmente, per la mia esperienza e per il lavoro che facciamo anche in Commissione antimafia, credo sia inutile.
Per il resto il decreto è un buon decreto, nel senso che si sovrappone al decreto Pisanu, però lo migliora in molte parti, lo rende un po' più razionale e accoglie anche suggerimenti venuti dalle Forze di polizia. Per esempio le Forze di polizia ci hanno detto con molta chiarezza che questo sistema del biglietto nominativo, non seguito da un controllo, era assolutamente inutile; è venuto un rappresentante dei sindacati della polizia, Aliquò, esibendo due biglietti, uno intestato a Francesco Baracca e un altro a Gaetano Bresci: credo che in qualsiasi stadio, almeno Gaetano Bresci non verrebbe fatto entrare. Tuttavia, ripeto, questo commissario di polizia ci ha dimostrato come fosse possibile ottenere un biglietto con un nome di fantasia ed entrare con tale nome.
Un altro rappresentante sindacale delle Forze di polizia invece ci ha detto una cosa utile e un'altra cosa inquietante, come ho già riferito in Commissione, cioè che la settimana dopo l'entrata in vigore di questo decreto, allo stadio di Bari aveva constatato l'ingresso di centinaia di tifosi addirittura senza biglietto; continuava cioè l'andazzo. Come pure ci ha riferito che il vero nodo sono le partite notturne; non vorrei che si abolissero, però il vero nodo sono queste partite, perché i disordini al 99 per cento succedono durante il loro svolgimento, infatti proprio nelle partite notturne è più difficile l'identificazione e queste bande si sentono quindi più protette.
Per il resto non ho altro da aggiungere, credo che il lavoro che abbiamo svolto in Commissione - come già detto dal collega Sinisi - sia stato ottimo; si è raggiunta l'unanimità almeno sui punti che presentiamo come frutto del lavoro delle Commissione riunite e, ripeto, tranne l'articolo 6, in realtà questo è un lavoro che viene condiviso da maggioranza e opposizione e quindi credo che martedì potremmo accedere a una rapida votazione.
Spero solo che - come era stato sollecitato dal collega Antonio Boccia e come ha saggiamente suggerito il Presidente - martedì l'Assemblea abbia un testo leggibile, perché mentre per noi è fin troppo facile leggerlo, dal momento che abbiamo partecipato per numerosi giorni a molte riunioni di Commissione, per i colleghi, che per la prima volta martedì accederanno al testo, risulterebbe veramente complesso aggirarsi nei meandri di ben 120 emendamenti.
Ripeto: sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo portato a termine. Ringrazio sia il presidente Salvi che il presidente Bianco per il loro apporto costruttivo e spero che il Parlamento possa licenziare il decreto-legge al nostro esame con una condivisione unanime. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e dei senatori Pastore e Saro).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, interviene in maniera urgente in una situazione di fatto grave che stava degenerando vieppiù.
Quello che era un gioco, uno splendido spettacolo (per qualcuno il migliore del mondo), si è trasformato oggi in Italia in qualcosa di molto diverso, qualcosa di patologico, in un problema anche grave di ordine pubblico. Era ed è evidente, perciò, la necessità di porre rimedio o, almeno, il tentativo di porre rimedio, a tale stato di cose, anche se, a mio parere, già prima del decreto-legge n. 8 del 2007, il problema non era da considerarsi soprattutto sotto il profilo normativo, perché il sistema delle norme già c'era, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale. Mi limito a citare gli istituti dell'arresto in flagranza, del rito per direttissima e l'esistenza di pene anche gravi.
La normativa vigente in materia era già repressiva; bastava applicarla. Questa è stata la principale manchevolezza successivamente all'entrata in vigore del decreto Pisanu. Peraltro, nella grave situazione venutasi a creare particolarmente dopo i gravissimi episodi di Catania, era necessario e indispensabile dare un segnale politico forte di attenzione, che da parte del Governo, sia del Parlamento.
Noi non partiamo, legislativamente parlando, da zero: già esistono le norme introdotte con il cosiddetto decreto Pisanu e su quella strada, positivamente segnata, ci dobbiamo inserire anche ora con il nuovo decreto-legge. Il presente decreto n. 8 del 2007 introduce delle correzioni, delle integrazioni, dei ritocchi a quell'impianto normativo e fornisce delle indicazioni nuove che, in prospettiva, dovranno condurre a ipotesi risolutive; ma soprattutto vuole dire chiaro e forte che non è accettabile che il gioco del calcio da spettacolo si sia trasformato in un problema di sicurezza.
Le soluzioni prospettate concretamente dal decreto-legge al nostro esame sono del tutto positive, soprattutto per i seguenti aspetti.
Innanzitutto, si è intervenuti per rendere concreta e applicata la precedente normativa del decreto Pisanu in materia di sicurezza degli stadi, normativa rimasta colpevolmente inapplicata dopo l'entrata in vigore di quel decreto.
In un secondo luogo, è stato in maniera precisa e più corretta regolamentata la questione relativa al divieto di acceso negli stadi, tale divieto, in particolare, diventa preventivo (così si parla di DASPO). C'è un ragionato inasprimento delle pene, non assurdo, non slegato dal sistema, soprattutto dopo le correzioni che sono state apportate in sede di Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali, ma consapevole della gravità della situazione attuale.
Altro punto riguarda l'uso di armi improprie. La nuova disciplina e definizione dell'arresto in flagranza, pur tra qualche perplessità, si inseriscono nella stessa citata logica. Con gli emendamenti e le discussioni avvenute in sede di Commissioni riunite si è adeguatamente riconsiderata la questione della violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte in sede di audizione dai rappresentanti della Polizia di Stato e dai rappresentanti sindacali di polizia.
L'adeguamento degli stadi, già previsto dal decreto Pisanu, viene posto a carico delle società sportive utilizzatrici degli impianti.
Sono state poi inserite norme utili e importanti anche da un punto di vista formativo, sportivo e culturale, a partire dall'articolo 11, e con le correzioni e gli inserimenti effettuati in sede di Commissioni riunite.
E' chiaro che, come per ogni legge, non tutto è stato previsto e non tutti i problemi sono stati risolti. Cito, ad esempio, tre questioni: la prima è quella relativa agli steward, gli organi di vigilanza privata, questione che dovrà essere certamente ripresa in esame, in un ambito peraltro più vasto; la seconda questione, per certi versi collegata alla prima, è quella relativa alla proprietà degli impianti sportivi; la terza questione è quella relativa alle sanzioni nei confronti delle società.
Se esistono, come sicuramente esistono, alle volte rapporti oscuri e pericolosi tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi, è evidente che vanno meglio individuati tali contatti, che vanno meglio individuate le strade per accertare tali contatti e rapporti e vanno previste sanzioni più adeguate. Rischia di non risolvere nulla la sola previsione di una sanzione amministrativa, tra l'altro di importo tutto sommato limitato, soprattutto per le società maggiori. Andrà studiata e approfondita la possibilità di intervenire con sanzioni più gravi e adeguate nei confronti delle società, quali ad esempio la penalizzazione in punti o la limitazione delle trasmissioni via TV.
In conclusione, ritengo però che il segnale politico che è stato dato e deve essere dato al mondo dello sport, e del calcio in particolare, deve essere chiaro e forte. Non è questo un settore del quale ci dobbiamo o possiamo disinteressare. Per evitare l'aggravarsi di situazioni di pericolo e di emergenza di ordine pubblico, ben venga questo decreto che con convinzione va approvato senza alcun indugio.
È certamente molto positivo che alla miglior formulazione di questo decreto-legge abbiano partecipato senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. È questo un ulteriore segnale positivo che viene dato al Paese, nella consapevolezza che, di fronte a problemi di sicurezza così delicati e rilevanti, è fondamentale agire con uno spirito comune e unitario.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.
SARO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente del Senato, signor rappresentante del Governo, colleghi, certamente questo provvedimento ha un grande valore simbolico ed è importante che su di esso vi sia una convergenza unanime del Senato. Per la prima volta, tra l'altro, sul piano politico si registra un fatto positivo: non si parla da parte della maggioranza di discontinuità rispetto a provvedimenti precedenti, bensì di assoluta continuità. Questo, forse, è un segno dei tempi o del cambiamento dei tempi che stiamo vivendo. Finora su ogni provvedimento la maggioranza aveva cercato di segnare la completa discontinuità rispetto a ciò che il precedente Governo aveva fatto, mentre in questo caso si è riconosciuto che il decreto Pisanu è stato assolutamente positivo, anche se in parte non applicato.
Questo provvedimento, su cui ci si è molto soffermati in Commissione, che porta ad una serie di aggravamenti di pene e di aumenti di divieti, coglie alcune importanti indicazioni venute dal mondo sportivo dopo le note vicende di Catania. Esso, a mio giudizio, ha l'obiettivo di rompere quel rapporto «delittuoso» tra i fan, gli ultras delle società sportive e in generale il resto dei tifosi, il mondo del calcio e la passione per esso. Oggi gli eventi sportivi del calcio in molte realtà sono diventati dei campi di battaglia, gli stessi stadi sono campi di battaglia così come lo sono le aree di parcheggio.
Questo non era più possibile accettarlo; era necessario rompere, attraverso questo provvedimento, quel nesso, che talvolta ha generato questa violenza, tra le società e gli ultras. È noto che le società hanno sempre fornito agli ultras biglietti gratis, servizi; hanno fatto gestire loro il merchandising. Questo ha creato in molte occasioni delle situazioni di pericolosità che poi si sono trasformate evidentemente in incidenti molto pesanti.
La vicenda di Catania, comunque da, tutti gli analisti è stata interpretata non solo come una vicenda di natura sportiva, bensì come una vicenda legata al disagio sociale di quella città, ad una avversione pesantissima nei confronti della polizia e l'evento sportivo, la partita Catania-Palermo ha assunto altri significati, che andavano al di là della vicenda sportiva. Sono però convinto che non solo con la repressione, con queste misure si potrà uscire dalla crisi del calcio.
Certo, questo decreto ha ottenuto subito dei risultati molto importanti. L'aver eliminato la possibilità - prevista dal decreto Pisanu - di ottenere delle deroghe per entrare negli stadi ha consentito in quindici giorni a molte società e a molti Comuni di dar corso all'utilizzazione di quelle attrezzature (tornelli, fotocamere, metal detector, videocamere) e tutte quelle strutture che invece sembrava fosse difficile recuperare. Abbiamo fatto quel grande capolavoro che tutti sanno: abbiamo fatto aumentare del cinquanta per cento il costo dei tornelli perché ve ne erano pochi in circolazione; sta di fatto, però, che in quindici giorni moltissimi stadi sono stati dichiarati agibili, in particolare per quanto riguarda l'ingresso degli abbonati.
Però, sono convinto che con queste misure repressive non si risolverà la crisi del calcio. Come è noto, solo nell'ultimo anno vi è stata una diminuzione di spettatori negli stadi italiani - parlo soprattutto degli stadi dove giocano squadre professioniste - del 30 per cento: la vicenda di Calciopoli, la violenza, altri fenomeni che si sono venuti ad ingenerare hanno creato sostanzialmente una fortissima disaffezione nei confronti di questo grandissimo fenomeno sportivo.
In secondo luogo, bisogna tenere conto che negli ultimi dieci-quindici anni, con l'ingresso delle pay-tv, è cambiata sostanzialmente l'impostazione, la struttura dei bilanci, il modo di fare calcio. È diventato un fenomeno, più che sportivo, di grande rilievo economico. Da questo bisogna partire per cambiare la qualità dell'impostazione di tutta la vicenda calcio. Sono convinto che se dopo questo provvedimento non vi sarà un provvedimento quadro che affronti in particolare la questione stadi e la loro gestione, (questione che andrà affrontata non solo con provvedimenti di natura parlamentare, bensì anche d'intesa con gli enti locali che in molti casi sono proprietari degli stadi) non si riuscirà a risolvere questa vicenda.
Sono convinto che, come ormai sta avvenendo in tutti i Paesi occidentali (dall'Olanda alla Spagna all'Inghilterra), gli stadi debbano essere privatizzati e la gestione della sicurezza all'interno degli stadi debba essere di completa responsabilità delle società. Oggi le società di calcio, soprattutto con gli introiti delle pay-tv, hanno una enormità di risorse finanziarie; le destinano in modo assolutamente marginale alla gestione della sicurezza, ma essenzialmente all'acquisto di calciatori, al pagamento degli ingaggi.
Dobbiamo costruire un modello, come si è riusciti a fare in altre parti di questa Europa, in cui le società sono proprietarie, gestiscono gli stadi, si assumono le responsabilità su chi entra, gestiscono l'ordine pubblico al loro interno e non sta più succedendo nessun fatto delittuoso. In Inghilterra hanno eliminato il fenomeno degli hooligans; in Spagna, anche con altre forme, perché ci sono società con azionariato popolare, come pure in Portogallo, in sostanza vi è l'ingresso nominativo controllato: se uno è un delinquente e vuole usare il fenomeno sportivo del calcio per altre ragioni, non gli è consentito di entrare. Le società svolgono una funzione di filtro, che blocca tutto.
Allora, la mia opinione è che questo provvedimento è positivo ed importantissimo; però dopo questo provvedimento, soprattutto se otterremo i Campionati europei del 2012, bisognerà fare a mio giudizio un provvedimento che incentivi la privatizzazione degli stadi, ed in parte anche la loro ristrutturazione (peraltro, l'altro giorno il vice ministro Minniti riconosceva questa esigenza).
In Italia siamo in presenza di stadi assolutamente obsoleti. Quelli realizzati per i Campionati del mondo del 1990 non sono più utilizzabili rispetto alle esigenze attuali, sono stadi con piste di atletica che vanno assolutamente modernizzati. Se prevederemo qualche forma di incentivo per la loro privatizzazione o per la realizzazione di nuovi impianti e affideremo la gestione totale della responsabilità dell'ingresso negli stadi alle società questa vicenda si chiuderà definitivamente.
Esprimo pertanto apprezzamento per il provvedimento, però bisognerà fare uno sforzo ulteriore, altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno ad avere tante Bari, come ha indicato il relatore, perché in Italia si fanno le leggi ma poi non si rispettano e i problemi tornano a proporsi. Dobbiamo quindi evitare che ci siano tante vicende come quelle accadute in queste ultime settimane a Bari e per questo ci vuole una svolta radicale. (Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.
CALVI (Ulivo). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il lavoro serio e rigoroso che è stato svolto dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia ha consentito di apprezzare la proposta del Governo, che credo sarà sicuramente votata, così come peraltro in passato votammo, certamente non in discontinuità, senatore Saro, il decreto Pisanu.
I relatori hanno illustrato in modo completo qual è l'orientamento normativo che il Parlamento sta maturando. Vorrei tentare una riflessione un po' diversa, non tanto sulla legge e non sulle cause di questa violenza, come sovente accade di leggere il lunedì sui giornali in articoli di sociologi, scrittori e giornalisti. A me ha colpito molto - e debbo dire che è la cosa più intelligente che abbia letto sull'argomento - un intervento di Umberto Galimberti, alle cui parole credo però vada aggiunta qualche considerazione.
Galimberti parte dalla considerazione che la mitezza delle pene, peraltro spesso inapplicate, porta a ripetere con la cadenza del rito ciò che all'inizio era solo un fatto isolato. Si sostiene che la violenza si ritualizza secondo quel meccanismo che Freud ci ha spiegato, là dove scrive che la violenza, latente nell'inconscio individuale di ciascuno di noi, diventa manifesta nell'inconscio collettivo di massa, dove la responsabilità individuale diventa difficile da identificare e l'impunità generale diventa un salvacondotto per gesti più esecrati e senza motivazione, perché la violenza assoluta è autosufficiente. Di qui, conclude Galimberti, la necessità di «interrompere il rito», la ritualità settimanale di esercizio di violenza. Interrompere il rito, quindi sospendere le partite, sospendere le attività sportive.
Credo invece che l'interruzione del rito debba essere segnata non solo dall'interruzione della partita ma dall'intervento forte, deciso e rigoroso della legalità. Occorre ristabilire il principio di legalità.
Di fronte a quanto è accaduto a Catania ho ascoltato l'intelligenza degli interventi dei rappresentanti del CONI, della Federazione, del mondo sportivo e anche della politica, del Parlamento e del Governo; non posso non censurare invece l'assenza di un intervento veramente serio della magistratura inquirente.
Di fronte al corpo straziato dell'agente di Polizia, quel procuratore aggiunto si è permesso di dire che avrebbe sequestrato lo stadio, quando lì non era avvenuto alcunché, perché le vicende erano accadute fuori. Dove vi erano le prove di quanto accaduto, il giorno dopo è stato consentito che si tenesse un mercato: quindi, le prove sono andate disperse.
Domando ancora: quando, ogni domenica sera, treni sono incendiati, stazioni ed Autogrill sono devastati, quali processi vengono celebrati? Qual è stato l'intervento - dovuto - della magistratura? Non conosco processi seri; non ho visto un'applicazione piena del nostro sistema penale nei confronti di costoro. Basta una manifestazione sindacale o studentesca per arrivare, magari, ad arresti per reati effettivamente contestabili; di fronte alla violenza che avviene negli stadi, però, la magistratura è silente, colpevolmente silente.
E allora, il problema non è che non vi siano norme. Quelle che ora il Governo propone sono giuste, per cui le voteremo sicuramente, ma il nostro codice è pieno di reati inapplicati nei confronti di costoro. Vedendo quanto accaduto a Catania, avrei potuto elencare decine di reati commessi: perché i colpevoli non sono stati fermati nel momento in cui quella violenza veniva perpetrata? Perché non sono stati fermati e arrestati? Questo era il segno vero che si doveva dare: fermarli, processarli la mattina dopo, naturalmente con tutte le garanzie dovute. Questa avrebbe dovuto essere la vera risposta dello Stato, perché a Catania l'aggressione non è stata attuata nei confronti di un'altra tifoseria, ma della Polizia, quindi dello Stato, che ha risposto con la voce flebile di quel procuratore che ha rilasciato dichiarazioni, a mio avviso, poco sensate e ragionevoli.
Il vero intervento, la vera risposta dello Stato doveva essere, appunto, fermare i violenti e, la mattina dopo, portarli sul banco degli imputati, processarli e condannarli se colpevoli, con tutte le dovute garanzie: questa la risposta che lo Stato avrebbe dovuto dare e non ha dato.
Ben vengano, allora, i provvedimenti del Governo - come a suo tempo approvammo il provvedimento del ministro Pisanu - ma non sono sufficienti. Occorre togliere quest'area di impunità nei confronti dei violenti; bisogna ritornare ad un'applicazione seria, rigorosa delle norme che già vi sono. Quelle associazioni sportive assomigliano molto ad un'associazione per delinquere, eppure mai è stato contestato l'articolo 416 del nostro codice penale, che comunque vige. Credo, allora, che questo sia il vero intervento da attuare, con gli strumenti e le norme di cui già disponiamo: questa è la risposta che deve fornire lo Stato, che deve riaffermare il principio di legalità ovunque si manifestino atti di violenza e di illegalità, come quelli che avvengono settimanalmente negli stadi del nostro Paese.
Ha dunque ragione Galimberti: occorre interrompere quel rito; non basta, però, sospendere la partita o impedire che i violenti entrino nello stadio: occorre che chi è violento paghi per i suoi atti insensati, per la sua condotta illegale, così come qualsiasi altro cittadino. I magistrati, allora, devono compiere il loro dovere fino in fondo: devono, la mattina del lunedì, dare inizio a effettivi atti processuali, così come, magari, la domenica pomeriggio sono andati allo stadio (non è difficile, infatti, trovare sostituti procuratori allo stadio, che il lunedì rimangono silenti). Occorre che la magistratura svolga gli atti doverosi che deve compiere, perché l'azione penale è obbligatoria.
Credo sia questo il silenzio più preoccupante nei confronti di quanto avviene nei nostri stadi dato che occorre interrompere questa sequenza rituale di violenza. Credo che se ci fosse già stata questa risposta di riaffermazione del principio di legalità da parte dello Stato forse l'aggressione di Catania non ci sarebbe stata e quel povero agente oggi sarebbe ancora con la sua famiglia.
Naturalmente, approveremo il disegno di legge governativo, esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti, che hanno apportato modifiche attraverso un lavoro a cui va tutto il nostro apprezzamento; in Aula discuteremo gli ultimi particolari ancora in sospeso. Ad esempio, mi sembra opinabile un intervento normativo di natura repressiva dal momento che c'è già l'articolo 416-bis del codice penale; non c'è bisogno di introdurre norme speciali, forse inutili. Infatti, ne discuteremo nella Commissione antimafia, così come è già previsto nel programma.
Certo, è fondamentale approvare il disegno di legge del Governo. Però occorre che la legalità sia riaffermata in tutta la sua pienezza nelle aule dei nostri tribunali perché questa violenza sia sanzionata e impedita nelle sue manifestazioni più crudeli. (Applausi del senatore Morando).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io colgo come un elemento importante la rapidità, nonostante le fibrillazioni di questa fase, con cui affrontiamo questo delicato provvedimento. È il segno di come sia forte la consapevolezza nel Governo, e credo in tutto l'arco costituzionale, della vera e propria emergenza che ci troviamo a discutere.
Con il disegno di legge di conversione che oggi siamo chiamati a votare assolviamo ad un primo impegno che, con parole unanimi, quest'Assemblea aveva preso all'indomani dell'omicidio dell'ispettore Raciti. Non siamo di fronte a una risposta emotiva di corto respiro ma all'affermazione netta che non esistono nel Paese luoghi dove le regole della convivenza sono sospese. Negli stadi non vige l'extra territorialità; era un segnale necessario e urgente ma siamo tutti consapevoli che non è sufficiente.
Il provvedimento interviene innanzi tutto sul lato della repressione. Per me le direttrici sono tre e ora servono interventi forti tanto sul terreno della prevenzione quanto su quello dell'azione sociale. Dobbiamo essere capaci di prosciugare il contesto culturale entro cui si formano i violenti; serve un percorso coraggioso e partecipato che consenta al nostro calcio una piena assunzione di responsabilità. L'autonomia dello sport è un valore che nessuno ha mai messo in discussione ma l'autonomia ha anche un prezzo che si chiama responsabilità.
Dopo questo importante intervento, servono allora ulteriori provvedimenti, a partire dalla gestione degli stadi per arrivare alla responsabilizzazione, appunto, delle società.
Spero che con pari celerità e puntualità sapremo completare un disegno complessivo che ci consenta di dare risposte strutturali capaci di sconfiggere la violenza legata agli eventi sportivi. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza di cosa sia lo sport nel nostro Paese, grande fenomeno sociale che coinvolge milioni di cittadini - siano essi atleti, tifosi, amatori - e non vorremmo che passasse una semplificazione assai grave, quella per cui la moltitudine dei cittadini sia spesso connivente con i violenti e i facinorosi. Nel mondo dello sport e anche nel tifo ci sono valori e passioni che possono essere il più forte antidoto contro la violenza; sono quei valori di disciplina e rigore che l'attività sportiva spesso sa insegnare.
Nel merito del provvedimento, non vorremmo che la scelta di giocare a porte chiuse per gli stadi fuori norma nascondesse un intervento che credo vada sottolineato: il rafforzamento del divieto di rapporti economici tra società e tifo violento, che è cosa diversa dal tifo organizzato. Vietare con forza e rigore le connivenze tra società e tifosi è un passaggio determinante per la costruzione di un diverso modello di sport, e particolarmente importante per il calcio, così come un rafforzamento della nominatività dei biglietti diventa un altro passaggio cruciale. Sono certo che queste nuove procedure di controllo verranno anche adeguatamente monitorate.
Un ulteriore percorso dovrebbe essere, almeno in via sperimentale, l'automazione del tracciamento nell'area degli stadi, scelta che non sarebbe in contrasto con la nostra normativa sulla privacy. Dopo il voto della prossima settimana per la conversione in legge del decreto in questione, abbiamo la responsabilità di dare continuità, come legislatori e come istituzioni, a questa battaglia.
La scelta contenuta nell'emendamento del Governo che prevede interventi nelle scuole è un primo forte segnale, per il quale esprimiamo vivo apprezzamento e forte soddisfazione. Ma è un segnale che va rafforzato: i valori dello sport non si raccontano, ma si praticano con il sudore nei campi di calcio e nelle palestre. Per questo speriamo di incontrare la sensibilità di tutte le forze e di tutte le istituzioni a proposito dell'urgenza di un piano organico per le palestre scolastiche e per tutti gli impianti sportivi in genere, trovando fondi anche per le manutenzioni ordinarie la cui mancanza spesso e volentieri non consente di offrire ai giovani gli spazi giusti in cui potersi formare lungo il percorso educativo.
Costruire un disegno complessivo è quindi il nostro intendimento, e questo provvedimento rappresenta il primo tassello. Ma per farlo dobbiamo avere un'idea chiara e condivisa. Un primo punto di questo disegno è che nello sport i valori devono rimanere più forti del mercato e anche del profitto: un calcio organizzato in funzione delle televisioni è uno spettacolo onestamente distorto e desolante. Dobbiamo correggere con forza questa tendenza. II CONI e la FIGC innanzitutto devono riaffermare con forza che il calcio è uno sport e non un mercato. Ma questo è un dovere di tutte le istituzioni, ciascuna con il proprio ruolo.
Un secondo punto è rappresentato dalla consapevolezza che la partecipazione è la prima leva di riforma dello sport: abbiamo troppo spesso visto le componenti sportive l'una contro l'altra, e questo è inaccettabile. La recente approvazione dello statuto della FIGC è un segnale positivo che va incoraggiato. Ma serve che questa consapevolezza sia anche delle istituzioni.
Noi abbiamo l'ambizione di poter frequentare stadi dove non sia pensabile un comportamento violento, dove l'intimidazione non sia una prassi accettata, dove la bellezza del gesto sportivo sia la vera protagonista, e non gli assalti tra le tifoserie o contro la polizia. Questo è possibile solo se rafforzeremo il tifo organizzato e corretto, se lo accetteremo come un interlocutore. Responsabilizzando tutte le componenti, e rifiutando la semplificazione per cui i tifosi sono una folla indistinta, avremo uno strumento forte ed efficace contro la violenza. In questa direzione va un mio emendamento che cerca di esplicitare il potere dei prefetti e di convocare periodici tavoli di lavoro con le componenti del calcio. Sarebbe uno strumento utile che ci aiuterebbe a dividere i violenti dai tifosi.
II provvedimento in discussione oggi non sarà, dunque, una grida manzoniana solo se sarà l'inizio di un percorso vero, lungo ed impegnativo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, colleghi, finalmente - e dico finalmente, viste le forti contrapposizioni che abbiamo visto in quest'Aula negli ultimi mesi - possiamo discutere di un tema sul quale c'è una condivisione di fondo e quindi potremo esporre considerazioni che non vogliono essere polemiche o di contrapposizione politica.
Il Governo precedente nella scorsa legislatura si è occupato più volte del tema della violenza negli stadi. Viene sempre evocato il decreto Pisanu, ma in realtà il primo decreto che abbiamo varato risale addirittura al 20 agosto 2001 ed è quindi ben precedente; peraltro, esso è successivo di pochissimo all'insediamento del Governo, a testimonianza di quanto questo tema fosse sentito. In esso avevamo cercato di introdurre ulteriori misure, che fossero di aiuto alle forze dell'ordine e alla magistratura, a fianco della legislazione vigente, che - su questo sono d'accordo con il senatore Calvi e con altri oratori che mi hanno preceduto - purtroppo non viene quasi mai applicata, ma questo non può essere messo in capo alla responsabilità del Parlamento o del Governo.
In particolare, avevamo introdotto una misura in base alla quale si allargava il periodo cosiddetto di flagranza fino a 48 ore, per un motivo molto semplice e pratico suggeritoci da chi opera sul terreno, ossia dalle forze dell'ordine, dalla Polizia. È evidente che risulta problematico intervenire immediatamente quando si vedono dei facinorosi in azione allo stadio, sulle tribune o anche per strada. È chiaro che la Polizia assume atteggiamenti prudenti ma, con i mezzi mediatici a disposizione in questi tempi, è possibile filmare queste persone, individuarle, identificarle nelle ore successive. Con il provvedimento che avevamo adottato sarebbe stato possibile arrestarle in flagranza, così come prevede la Costituzione.
Ebbene, devo ricordare con rammarico - e lo dico perché poi riprenderò il tema in coda al mio intervento - che quella norma venne bocciata dal Parlamento perché, in nome - ritengo - di un malinteso garantismo, si disse che prima di tutto andavano salvaguardate le garanzie dei cittadini, le garanzie costituzionali. Una norma di tal genere era pertanto liberticida. Ad anni di distanza, quella stessa norma viene reintrodotta, a testimonianza di come essa fosse di buon senso. Questo mi fa piacere, forse non mi fa piacere che l'adotti la sinistra quando l'avremmo potuta tranquillamente adottare noi. Ma ben venga, perché è una norma che - lo ripeto - offre un adeguato strumento non soltanto di prevenzione ma anche di intervento successivo per identificare chi si macchia di questi che sono veri e propri delitti. Come dicevo, si tratta anche di un elemento di prevenzione, perché il facinoroso che prima di oggi si sentiva impunito, in quanto poteva lanciare oggetti, razzi o armi improprie di ogni genere quasi nella certezza di poter non essere identificato, ora invece sa di poter essere identificato e successivamente arrestato con gli strumenti telematici e mediatici attualmente esistenti.
Quindi abbiamo una condivisione di fondo sugli interventi che vengono prospettati nel decreto in esame. Certo, abbiamo tentato di migliorarlo, introducendo emendamenti che si rifanno all'esperienza positiva del Regno Unito, dove esisteva la piaga degli hooligans che oggi, se non del tutto eliminata, è stata comunque in larga parte circoscritta.
Qualcuno ha qui evocato le grida manzoniane. Credo che questo sia il punto fondamentale. A mio giudizio, la battaglia che dobbiamo portare avanti, e che non è stata sufficientemente fatta, è sul piano culturale. Per troppo tempo si è tollerato che le persone in questione agissero indisturbate all'interno, tra l'altro, di una politica della tolleranza molto più vasta. Ricordo che nel nostro Paese domina un pensiero, un pensiero unico della cultura dominante: si pensa che chi va in piazza a commettere azioni anche estreme è comunque sempre dalla parte della ragione, mentre al contrario vengono spesso criminalizzati i rappresentanti delle forze dell'ordine.
Purtroppo, se non superiamo questo dato non riusciremo mai a controllare anche la violenza che chiamiamo «violenza negli stadi» ma che invece - come dimostrano sia i fatti di Catania che si sono svolti per strada, sia moltissimi altri - si svolge nelle piazze. Dobbiamo allora chiamare queste persone con il nome che hanno, cioè sediziosi quandanche non dei criminali, che vanno colpiti con gli strumenti che lo Stato ha per colpire gli stessi criminali.
Lasciatemi segnalare - lo faccio senza polemica - un punto che reputo molto importante: dobbiamo cambiare completamente l'approccio culturale. Colleghi, che segnale diamo noi? Ricordo sempre il G8 come punto fondamentale su questo tema. Sul G8 c'è stato un capovolgimento dei valori.
C'è stata una vera e propria guerriglia urbana, organizzata in maniera scientifica da professionisti mai identificati. Il risultato devastante è di avere oggi un numero notevole di agenti di polizia sotto processo, questo è il dato, mentre quasi nessuno dei facinorosi e dei criminali è stato identificato e processato. Addirittura, un povero ragazzo (perché dal punto di vista umano a Carlo Giuliani bisogna esprimere tutta la nostra solidarietà) è deceduto in quel frangente. Testimonianze e filmati dimostrano, però, che egli era un teppista che in quel momento stava compiendo azioni di grave teppismo, se non di tentato omicidio. Tutti lo abbiamo visto mentre cercava di scagliare un pesantissimo estintore contro agenti di polizia assediati all'interno di una camionetta.
Quindi, pur con tutta la solidarietà umana e la pietà per un povero giovane che è morto, dobbiamo ribadire la verità: in quel momento egli stava commettendo atti illeciti ed illegali. Nonostante ciò, a questa persona è stata intitolata una sala nel Parlamento, capovolgendo completamente la scala dei valori. Che segnale inviamo ai nostri giovani? A persone che per motivi diversi (perché da un lato si colloca la lotta politica e dall'altro il teppismo da stadio) compiono i loro stessi atti facinorosi è intitolata addirittura una sala in Parlamento, come se questo fosse l'esempio da seguire.
Se non partiamo da questo punto cominciando a stabilire che negli stadi e nelle strade non è possibile mettere in atto qualsiasi tipo di violenza, qualsiasi norma di legge sarà destinata a restare una grida manzoniana. Lo dico senza polemiche e senza dover fare lotta politica, anche perché oggi in Aula non c'è la ripresa televisiva, non ci sono numerosi colleghi, stiamo parlando in un ambiente assai ristretto. Su questi temi dobbiamo riflettere perché nessuno di noi seduti qui oggi intende strizzare l'occhio alla violenza. Dobbiamo avere il coraggio di spezzare questi modelli negativi, altrimenti tutti i provvedimenti che adotteremo in questa Aula saranno vani.
Termino con un riferimento a quanto sostenuto dal collega Calvi sugli interventi della magistratura. Il mancato intervento della magistratura è figlio proprio di questa cultura, per la quale i manifestanti violenti sono comunque da tollerare e da guardare con occhio indulgente. Bisogna cambiare strada, senza ricorrere ad un rigore eccessivo ed inutile, ma sostenendo la strada della fermezza. Bisogna portare avanti questa posizione che non può iscriversi in provvedimenti di legge. Possiamo inasprire le pene finché vogliamo, ma dobbiamo sapere che esse sono inefficaci. Il provvedimento veramente efficace è quello che fornisce alle forze dell'ordine strumenti per poter identificare, arrestare, processare e condannare i facinorosi come meritano. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, riteniamo giusto ed opportuno il decreto-legge dell'8 febbraio 2007, come riteniamo giuste ed opportune le riflessioni del ministro Amato sulla necessità di fermare la violenza negli stadi. Integrare e migliorare la normativa di contrasto alla violenza varata nella precedente legislatura dal ministro Pisanu dopo l'omicidio dell'ispettore di polizia Raciti è giusto, opportuno e doveroso.
Il presidente Casini, in occasione dei tragici eventi della partita Catania-Palermo, dichiarò con chiarezza la necessità di adottare tolleranza zero nelle partite di calcio. Questo decreto indica strumenti di prevenzione che modulano l'organizzazione di manifestazioni sportive di calcio, l'adeguamento degli impianti sportivi senza più deroghe, la limitazione della vendita dei biglietti alla tifoseria della squadra ospite, la regolazione degli spostamenti collettivi dei tifosi, l'inasprimento delle misure interdittive per i tifosi violenti e l'ulteriore inasprimento delle pene pecuniarie e detentive, la flagranza differita del reato fino a 48 ore dal fatto nei confronti di autori precisi responsabili di minaccia, resistenza, violenza e attività offensive e aggressive verso le forze dell'ordine e civili, la limitazione nei confronti delle società di calcio di sostenere e agevolare il tifo organizzato, un'attività volta a migliorare e favorire l'adeguamento tecnico degli impianti soggetti a misure di sicurezza secondo i parametri dei decreti Pisanu.
L'UDC sul provvedimento ha dato un contributo costruttivo e si è mossa su tre filoni: la tutela delle forze dell'ordine, la regolamentazione della vendita dei biglietti, migliorando il testo del Governo soprattutto per la parte non prevista della vendita dei biglietti in caso di derby con la riproposizione in Aula, per garbo e trasparenza istituzionale, di un ordine del giorno già approvato in Commissione, e la promozione della cultura dello sport su ampio spettro di opportunità.
Ringraziamo il capogruppo D'Onofrio, insieme ad altri colleghi quali il senatore Eufemi o il deputato Ciocchetti, per le riflessioni svolte dentro e fuori il Parlamento in merito alla complicata questione della sicurezza negli stadi, soprattutto in merito all'uso degli addetti alla sicurezza non appartenenti alle forze dell'ordine.
Ci sono implicazioni di carattere giuridico che meritano un approfondimento tecnico per i risvolti di carattere civile e penale. Abbiamo perciò rimesso ad una delega legislativa un'articolazione puntuale e precisa sugli istituti giuridici più opportuni da applicare. Si tratta quindi di un ulteriore giro di vite.
Salvo qualche eccezione, tutte le società sportive aderenti alla Lega calcio hanno accolto favorevolmente le ulteriori misure di sicurezza imposte dal Governo. Anche il mondo politico ha reagito positivamente, salvo il presidente del Club Roma Montecitorio. L'intervista di questo autorevole Vice Ministro alla stampa dello scorso 5 febbraio è un capolavoro di diseducazione alla legalità. A parte il cattivo gusto di criticare il proprio Governo, al quale c'ha abituato questa maggioranza di centro-sinistra, si dà voce a quella cultura deviata che vede nelle forze dell'ordine un nemico da colpire.
Lavicenda dell'omicidio Raciti è infatti rivelatrice di questo tipo di cultura. Non solo i dati del Ministero dell'interno indicano che da quando è in vigore la legge n. 210 del 2005 i feriti negli incontri di calcio sono diminuiti del 7 per cento, ma anche che i feriti sono stati limitati solo sul fronte dei tifosi perché tra le forze dell'ordine sono aumentati del 42 per cento, passando da 142 del 2005 a 202 del 2006. Nella stessa partita Catania-Palermo tra i 90 feriti registrati 20 agenti sono stati ricoverati in condizioni preoccupanti, uno in fin di vita e uno, Filippo Raciti, è deceduto.
All'indomani di questa tragedia a Livorno è apparsa la scritta: «uno in meno». A Genova invece la vittima è stata assimilata alla vendetta degli ACAB, acronimo di all cops are bastards, cioè tutti i poliziotti sono bastardi, nati sulle ceneri del G8 per ricordare la morte di Carlo Giuliani.
È su questo aspetto dell'ostilità verso le forze dell'ordine che intendo concentrare l'attenzione perché rivelatore di un sentimento violento, ribelle, cattivo verso il prossimo e la società. Il poliziotto è l'ordine. È lo schema mentale in cui si realizza un'organizzazione di esseri umani razionale, ordinata, armonica. Contestare e distruggere questo schema per sostituirne un altro è comprensibile anche se non condivisibile, ma contestare e distruggere con logiche del noto film «Arancia meccanica» non solo non è condivisibile ma è incomprensibile. Una gioventù violenta, rabbiosa, senza schemi, senza futuro, senza idee non merita né comprensione né tolleranza. Va repressa e basta.
Sono necessarie pene severe e carcere duro, non solo per il calcio ma per ogni tipo di violenza e in ogni occasione in cui essa si manifesti: pirati della strada che ammazzano e fuggono; diverbi di condominio che finiscono a coltellate, fucilate o addirittura in stragi, come quella di Erba.
Fin qui si potrebbe affermare che siamo nella fisiologia di un sistema sociale, ma non ci siamo più quando il bullismo nelle scuole diventa normale; quando i vandalismi nelle scuole e nei centri storici diventano fenomeni accettati come espressione del disagio sociale e ci si rassegna; quando è normale che su Internet si trasmettano video di pestaggi ad handicappati e ad extracomunitari ovvero violenze sessuali a minorenni e vengano accettati come fenomeni goliardici che una certa sociologia è arrivata a comprendere e a difendere.
Ho ancora in mente l'inchiesta de «Il Messaggero» sull'uso della cocaina diventato non solo diffuso, ma anche un requisito nobile di diversità che pervade i ceti sociali più abbienti ed anche quelli popolari. Non dimentichiamoci, poi, la campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere e l'uso dello spinello come se fosse un pacchetto di Marlboro. Potremmo proseguire osservando le stragi del sabato sera conseguenti alla moda dello sballo, all'uso dell'alcool come atteggiamento di maturità degli adolescenti che sta rovinando migliaia di giovani.
Ci chiediamo il motivo di questa deriva: crisi della famiglia, crisi della scuola, crisi delle agenzie educative o crisi di valori forti? Probabilmente si tratta di tutto un po', ma la stigmate della crisi di identità dei giovani è data dalla sopraffazione di modelli di vita imposti dal consumismo televisivo e cinematografico. C'è un plagio mediatico, a cominciare dalla televisione di Stato, che propone modelli di vita violenti e trasgressivi, che deviano e corrompono la mente e la personalità dei giovani.
Il Ministero per le politiche giovanili deve interrogarsi su questo tema. Si tratta di capire dove i diritti personali e i diritti di libertà personale si possono comporre tra loro perché la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri.
I giovani devono essere protetti. L'UDC, sulla droga, sulle stragi del sabato sera, sull'uso dell'alcool, sulla stigmatizzazione del bullismo, ha fatto sentire più volte forte e chiara la propria voce per proteggere, aiutare e sostenere i giovani. I giovani sono il nostro futuro, ma una cultura permissiva, lassista ed indifferente ci ha finora sopraffatto e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Cultura della legalità nelle scuole, nella famiglia, nello sport ed in tutte le agenzie educative è l'imperativo categorico della politica. La severità ed il rigore a tutti i livelli rappresentano la cultura da affermare se vogliamo salvare i giovani e la società italiana nel suo immediato futuro.
Questa è la linea politica dell'UDC ripetuta in tutte le sedi e che sarà ribadita fino alla noia perché le leggi ci sono e devono essere applicate. Ha ragione il collegaCalvi quando afferma che non occorrono leggi speciali, ma bisogna applicare quelle esistenti. Non si può pensare per ogni emergenza a leggi di emergenza. Difendiamo un Paese normale.
Per tale motivo, voteremo a favore del provvedimento in esame e di altri che avranno lo stesso spirito per il bene dei nostri giovani e della società italiana. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Valditara e Nessa. Congratulazioni).
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 10,57)
(omissis)
Allegato B
Integrazione all'intervento del senatore Fazzone nella discussione generale sul disegno di legge n. 1314
Ecco che allora l'acquisto degli impianti sportivi da parte delle società calcistiche e l'uso di personale «interno», di strumenti di controllo a distanza sofisticati quali telecamere a circuito chiuso anche esternamente nelle immediate vicinanze degli impianti, la riduzione della capienza attraverso la trasformazione di tutto lo stadio con posti numerati ed assegnati, potrebbero portare alla riduzione del fenomeno della violenza.
Esempio tipico ed ormai abusato è quello dell'Inghilterra dove si attua tale tipo di controllo interno e gli incidenti sono diminuiti. Naturalmente l'altra gamba di tale ragionamento è costituito dall'irrigidimento delle pene e dalla certezza dell'applicazione delle misure previste.
Appare quasi banale specificarlo ma chi è condannato per atti violenti in manifestazioni sportive deve essere messo in condizione di non poter più accedere negli stadi. Chi riceve condanne per tali reati deve avere la certezza di scontarle e non il ragionevole dubbio di farla franca e tornare sugli spalti dopo qualche settimana con un accresciuto prestigio nei confronti dei componenti del suo gruppo.
Inoltre bisognerebbe provvedere alla diminuzione del numero di poliziotti in divisa, a non far coincidere troppe partite a rischio, a non utilizzare poliziotti per le perquisizioni che dovrebbero essere fatte da personale delle Società di calcio «steward» a cui spetterebbe anche il compito di isolare, non permettere l'accesso ed allontanare i violenti dagli stadi.
Le misure previste dal decreto antiviolenza oggi all'esame, tuttavia, toccano soltanto la punta dell'iceberg e non affrontano alla radice il problema più importante e cioè quello della loro applicazione effettiva.
Le porte chiuse per gli stadi non a norma, i limiti per le società ospitanti all'invio di blocchi di biglietti per la tifoseria avversaria, il divieto di qualsiasi rapporto economico, finanziario e lavorativo tra i club e i tifosi, l'inasprimento dei controlli per i soggetti sottoposti a DASPO, l'inasprimento delle pene, potranno funzionare solo e soltanto se si avrà la costanza di perseguirle con costanza ed attenzione.
Il ministro Amato nel suo intervento non ha espresso nulla riguardo a come le società potranno essere maggiormente responsabilizzate e costrette ad assolvere tutti i loro doveri. Secondo Amato «il calcio è uno dei più grandi catalizzatori della violenza. Diventa occasione di formazione della violenza. Offre canali attraverso i quali la violenza si esprime».Conseguentemente ci si aspetta dal Ministro misure adeguate ed efficaci in grado di estendere i loro effetti sulla società tese ad educare alla cultura dello sport. Chi controllerà se continueranno ad esserci legami tra tifosi e società? Chi dovrà controllare se le violenze non siano organizzate da qualcuno?
Non appare sufficiente dire in modo generico che le società devono essere responsabilizzate se poi a questo non seguono misure stringenti e contingenti.
Nel disegno di legge che ci apprestiamo a votare manca questa programmazione di lungo respiro, appare l'ennesimo provvedimento accorpato in fretta e furia per rispondere ad una emergenza contingente. Spero che questo non resti una misura predisposta per sedare l'opinione pubblica ed i media e poi venga gettato nel dimenticatoio.
Per questo motivo nell'esprimere il voto favorevole auspico che tale provvedimento non resti un provvedimento isolato e che ad esso seguano ulteriori misure attuative ed organizzative che potranno mettere in condizione tutti coloro che sono chiamati giornalmente a combattere tale fenomeno di fare con compiutezza ed efficacia il loro lavoro, nella certezza di avere il pieno appoggio delle istituzioni e del Paese.
Sen. Fazzone
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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119a seduta pubblica (pomeridiana): |
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martedì6 marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente CALDEROLI |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314.
Ricordo che nella seduta del 1° marzo i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.
Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
DE PETRIS, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3), 11.0.3 (limitatamente alle parole: "essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito Corevas di cui al successivo art. 135" di cui al comma 2 del capoverso "art. 134", nonché ai capoversi "art. 135, 136 e 137") e 11.0.2 (limitatamente al capoverso "art. 11-quater", comma 1, lettera d) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 1.12 sulla quale il parere è contrario. Sull'emendamento 11.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che nel capoverso "art 11-bis", dopo le parole: "il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone" siano inserite le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 11.0.20 relativo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dopo quanto emerso in Commissione, ritiro l'emendamento 1.1.
Sottolineo invece ancora, illustrando l'emendamento 1.7, l'opportunità di porre a cinque il limite dei biglietti acquistabili da una singola persona, laddove la formulazione originaria prevedeva un limite di 10 biglietti. Perché mi riferisco al numero di cinque biglietti, mentre il relatore ha preferito la soluzione di quattro? Certo, viene affermato il principio della libertà di movimento, che è un diritto costituzionalmente garantito ed è stato confermato, però non si capisce perché si propone una limitazione a quattro biglietti, dal momento che vi sono delle vetture che consentono di trasportare cinque o addirittura sei passeggeri.
Ad ogni buon conto, l'obiettivo della norma credo fosse quello di impedire che si formino dei pullman che vadano in altre città. Questo obiettivo viene garantito e salvaguardato, però non possiamo impedire a dei cittadini di andare a vedere una partita in un'altra città, consentendo loro l'acquisto di soli quattro biglietti.
Per queste ragioni, inviterei il relatore a rivedere il giudizio rispetto a quanto affermato in Commissione.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.2 e ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4.
L'emendamento 1.2 mira a stabilire una situazione simile a quella degli stadi inglesi. È noto che in Inghilterra c'era il problema dei cosiddetti hooligans, che è stato in larga parte risolto adottando misure che intervengono a monte della repressione. In questo caso si ritiene inutile, ancorché controproducente, dividere i tifosi con delle barriere che, in alcuni casi, sono delle vere e proprie gabbie. Il nostro emendamento mira ad eliminare queste strutture, che sono anche poco dignitose per quegli appassionati sportivi che vanno allo stadio per vedere la partita, e ad introdurre un sistema simile a quello degli stadi inglesi. Esso va visto insieme alle altre misure che proponiamo con gli emendamenti all'articolo 2, legate alla presenza dei cosiddetti steward e, soprattutto, all'educazione dei tifosi. Questa è la ratio dell'emendamento 1.2.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.5.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo cortesemente un attimo di attenzione. Visto che abbiamo lavorato molto bene nelle Commissioni riunite, alcuni dei miei emendamenti sono stati considerati in Commissione assorbiti da altri che il Governo ha concorso a presentare. Questa è la ragione per cui non ritiro e do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, ma quando saranno messi in discussione a volte non voteremo, o voteremo contro, perché li consideriamo assorbiti dal testo del Governo.
C'è un punto fondamentale, l'emendamento 8.8, a cui tengo particolarmente e su cui richiamerò l'attenzione del Governo quando arriveremo all'esame degli emendamenti all'articolo 8.
PRESIDENTE. Relatore Sinisi, desidera illustrare gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite?
SINISI, relatore. Signor Presidente, abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione; ritengo quindi che non sia necessario in questa sede illustrare gli emendamenti delle Commissioni riunite.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 perché l'obiettivo che intendeva raggiungere è stato conseguito con l'emendamento 1.8 delle Commissioni riunite.
Mantengo invece l'emendamento 1.12, per la seguente motivazione: è vero che l'emendamento delle Commissioni riunite 2.0.500 prevede dei requisiti per coloro che svolgeranno attività di sicurezza all'interno degli stadi, ma è anche vero che questi requisiti saranno definiti da un decreto del Ministro dell'interno che avrà dei tempi tecnici di elaborazione e, successivamente, è previsto un termine per applicarlo. Allora, sarei disponibile, se i relatori e il Governo concordano, a considerare l'emendamento 1.12, che aggancia i requisiti a quelli di chi ha la qualifica di guardia particolare giurata, per il periodo transitorio finché il nuovo regime non sarà pienamente operativo. Quello che non si può consentire, però, è che norme che sono immediatamente applicabili (da subito all'interno degli stadi sono chiamati ad operare i cosiddetti steward) non siano coperte da chiarezza sulla qualifica di chi deve svolgere questa funzione.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, se mi consente vorrei fare una brevissima premessa: abbiamo svolto un grande lavoro in Commissione e presentiamo un provvedimento largamente condiviso. Il mandato che abbiamo avuto io e il collega Di Lello è un mandato unanime delle Commissioni riunite. È chiaro che gli emendamenti delle Commissioni riunite rappresentano un punto di mediazione politica che ha trovato la soddisfazione di tutti i Gruppi parlamentari.
Alla luce di tale mediazione, che ha dato forza a questo decreto e ha rinvigorito l'azione del Parlamento, chiederò a tutti i singoli senatori che hanno proposto emendamenti di ritirarli, in virtù dell'accordo politico raggiunto.
Pertanto, Presidente, con riferimento all'articolo 1 e data questa spiegazione di carattere generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7 e 1.12.
Invito al ritiro dell'emendamento 1.13, anche se credo che il senatore D'Onofrio abbia già espresso l'intenzione di ritirarlo, e dell'1.14.
Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.11 (testo 2).
Molto brevemente, faccio presente ai senatori Eufemi e Mantovano che abbiamo trovato un'intesa larghissima in Commissione sulla limitazione a quattro dei biglietti, nonché sul fatto che, in questa fase, entrino gli steward e non le guardie giurate perché non ci sembra elegante che esca la polizia ed entrino gli istituti di vigilanza. Abbiamo affidato questa soluzione al Ministro dell'interno e quindi invito anche loro a ritirare i loro emendamenti.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con una piccola aggiunta, e cioè che le motivazioni sono simili a quelle che ha qui illustrato il relatore, senatore Sinisi, nel senso che il Governo ha apprezzato il lavoro unitario e l'accordo che si è raggiunto nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia e quindi intende agevolare la possibilità che quell'accordo diventi poi l'orientamento comune dell'Aula.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.2. Senatore Castelli, accetta l'invito del relatore a ritirarlo?
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, trovo la richiesta un pochino curiosa, perché intanto non risponde a verità che vi sia stato un accordo unanime: c'è stato un accordo, che è stato corretto, larghissimo e ne prendo atto, però credo che sia un diritto-dovere di ogni senatore cercare di migliorare il testo di un disegno di legge finché ne ha la possibilità.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.13 è stato recepito nell'ordine del giorno G101, già accolto dal Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
GALLI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,15).
(omissis)
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1314 (ore 17,55)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1314.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, poiché è stata interrotta la procedura ordinaria, nel senso che essendo mancato il numero legale noi avremmo dovuto riprendere dopo venti minuti l'esame di questo provvedimento, ma la Presidenza ha deciso di far svolgere questa giusta e doverosa comunicazione al Governo, con gli interventi che sono succeduti, le chiederei soltanto se potesse dare un avviso che si riprende con la procedura ordinaria e con immediate votazioni, in maniera che i colleghi che sono in giro per il palazzo possano raggiungere l'Aula, magari con l'avvertimento che normalmente viene dato della ripresa delle votazioni.
TOFANI (AN). Siamo al Senato, senatore Boccia!
PRESIDENTE. Senatore Tofani, lasci cortesemente che risponda la Presidenza.
Gli avvisi fonici delle votazioni sono già in diramazione da dieci minuti, quindi non possiamo aspettare ulteriormente.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.7.
Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento. Trovo contraddittorio il parere contrario del relatore: infatti egli dice che compete agli steward la sicurezza interna agli stadi (e su questo siamo tutti d'accordo), ma il problema è che oggi gli steward preparati non sono disponibili, e infatti in un altro emendamento, il 2.0.500, approvato già in Commissione, si demanda ad un decreto di indicare le loro qualità soggettive.
L'emendamento 1.12 punta a colmare il regime transitorio, non a trasformare gli steward in guardie particolari giurate. Vorrei capire cosa succede nel periodo intermedio, quando non c'è la qualificazione, non c'è la preparazione e c'è il rischio che squadre di tifosi organizzati vengano incaricate dalle società sportive di svolgere questo ruolo.
PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?
SINISI, relatore. Signor Presidente, non posso che ribadire quanto ho già detto alle Commissioni riunite. Noi abbiamo fatto un accordo unanime intorno all'emendamento 2.0.500 delle Commissione riunite e abbiamo deciso tutti insieme di differire la questione degli steward ad un decreto del Governo per il quale abbiamo chiesto di dare il parere alle Commissioni competenti di Camera e Senato.
I colleghi hanno ritenuto, me compreso, che non fosse utile si qualificasse come guardia giurata colui che sta all'interno degli stadi al posto della polizia: non ci sembrava utile e non ci sembra nemmeno necessario, anche perché nel regime transitorio c'è il decreto‑legge che prevede si applichi l'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ci sono i decreti attuativi del decreto-legge Pisanu, quindi la disciplina che si è applicata in questa materia nelle settimane precedenti.
Reputo pertanto totalmente destituito di fondamento l'argomento che è stato anche qui, un'ulteriore volta, sollecitato. Invoco il mantenimento dell'accordo unanime delle Commissioni, ritenendo l'emendamento 1.12 superato dall'emendamento successivo all'articolo 2.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?
MANTOVANO (AN). Insisto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
SINISI, relatore. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, perché sono stati abbondantemente illustrati in Commissione.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, il 2.100a è un emendamento volto a sopprimere il numero 2) della lettera a) del comma 1, numero con il quale si amplia la possibilità di applicare la misura del divieto di accesso agli stadi, prevedendosi che la stessa cosa possa essere disposta anche in assenza di denuncia o sentenza di condanna.
Tale disposizione va a novellare l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui subordina l'applicazione della misura de quo all'esistenza di una denuncia o condanna: infatti, nella novella prevista dalla norma che abbiamo di fronte, è possibile arrivare allo stesso risultato sulla base di elementi oggettivi diversi dalla denuncia o dalla condanna. Però la fattispecie che ci occupa e della quale io, come i colleghi di Rifondazione Comunista, chiedo l'abrogazione, resta comunque una misura interdittiva disposta per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico. Tale indiscussa natura non rende opportuno prescindere, ai fini applicativi, quantomeno dall'esistenza di una denuncia per specifici reati.
Giova sul punto evidenziare - ma non sarà sfuggito assolutamente alla Commissione e ai relatori - che il codice di rito, per il tramite dell'articolo 280, subordina ancora l'applicabilità delle misure coercitive all'apertura di un procedimento penale per delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; nel caso di specie, invece, questa misura verrebbe applicata, come detto, sulla base di elementi oggettivi molto particolari ed indefiniti.
Riteniamo che una norma come questa - e mi rivolgo chiaramente ai relatori - potrebbe tranquillamente essere espunta dal provvedimento, perché non mi pare che sia quella che lo caratterizzi in maniera decisiva.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.7, 2.9 e 2.13 e mi riservo di motivare gli altri al momento del voto.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.19 e 2.21 e illustro, in via del tutto generale, una serie di proposte che sono diversamente formulate per poter dare all'Aula la possibilità di valutarle e di votare quella ritenuta più equilibrata.
Sostanzialmente gli emendamenti intervengono su un tema che io ritengo assolutamente delicato, sia per la sostanza sia perché si è dimostrato, ad esempio negli stadi inglesi, quello decisivo per il buon andamento delle partite: mi riferisco ai cosiddetti assistenti, o steward, o come li vogliamo chiamare.
È chiaro che questi incaricati svolgono un compito delicatissimo: pensiamo soltanto al fatto che hanno la facoltà di intervenire in qualche modo sui tifosi intemperanti con tutto quello che ne consegue e anche con i rischi a cui sono sottoposti, perché è già accaduto che alcuni volontari, in occasioni peraltro diverse (penso per esempio ai volontari bolognesi che, tra l'altro, erano stati istituiti dal sindaco Cofferati), per il semplice fatto di aver contribuito all'ordine pubblico si sono trovati incriminati dalla magistratura. Allora è ovvio che questi incaricati devono avere una solida preparazione professionale, devono sapere esattamente quello che devono fare e avere un notevole sangue freddo, perché agiscono in condizioni che evidentemente, in alcuni casi, possono essere anche drammatiche, e devono avere una vasta esperienza.
Noi proponiamo una serie di requisiti che questi steward debbono possedere e proponiamo anche che, in prima battuta, tale compito possa essere svolto da chi già svolge funzione di vigilanza. A questo proposito, francamente ci siamo stupiti del fatto che sia il relatore sia la Commissione non abbiano inteso addivenire a questa soluzione perché sicuramente chi già svolge compiti di vigilanza ha una solida preparazione professionale proprio in tal senso.
Per questo sollecitiamo l'Assemblea ad approvare soprattutto l'emendamento che prevede anche l'impiego di addetti agli organi di vigilanza in queste fattispecie.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati a mia firma sono da considerare ritirati perché in Commissione sostanzialmente sono stati accolti nella riformulazione del Governo o di altri emendamenti.
Lo spirito complessivo degli emendamenti tendeva a due princìpi ispiratori che richiamo all'attenzione dei colleghi: aggravare le sanzioni a carico di chi commette fatti gravi durante lo svolgimento di gare; punire le società che concorrono a tenere rapporti con associazioni di facinorosi. La linea di fondo è distinguere i tifosi dai facinorosi. Siccome questo obiettivo fondamentale è accolto, gli emendamenti possono essere considerati tutti ritirati.
PRESIDENTE. Comunico che il senatore Centaro ha ritirato l'emendamento 2.4.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.
Invito al ritiro degli emendamenti 2.2 e 2.100a. Per la verità ne abbiamo già discusso in Commissione e la senatrice Boccia aveva manifestato la sua disponibilità, alla luce delle spiegazioni che lì erano state fornite. Abbiamo chiarito che si intende incidere sulle facoltà e non sulle libertà e sui diritti; infatti non stiamo parlando di vietare i diritti fondamentali delle persone, ma stiamo vietando a persone che hanno commesso delle violenze all'interno degli stadi di tornarvi, ancorché abbiano ricevuto una denuncia e non una sentenza passata in giudicato.
Se si trattasse di una libertà, converrei con le argomentazioni esposte; se si fosse trattato di diritti, altrettanto. Invece, in una condizione di pericolo, si incide solo su una facoltà: non andare allo stadio.
Invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.3, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.5 (testo 2), delle Commissioni riunite, come pure sugli emendamenti 2.100, 2.14, 2.150 e 2.27 (testo 2), sempre delle Commissioni riunite.
Invito il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 2.6, anche perché credo che sia assorbito dal 2.8 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole. In proposito, voglio ricordare semplicemente al senatore Castelli che è comunque obbligatorio il divieto di andare allo stadio (questa è una della questioni per le quali egli chiede che tale divieto si applichi comunque obbligatoriamente in caso di condanna). Lo invito, quindi, a ritirare anche gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, mentre invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.22 ed il senatore D'Onofrio a ritirare l'emendamento 2.410, ma credo che lo abbia già fatto.
Signor Presidente, se me lo consente, credo di poter cogliere l'occasione per ricordare al senatore Castelli che le Commissioni riunite hanno valutato la questione relativa agli steward. Si è deciso differire ad un secondo momento l'emanazione di una disciplina puntuale, ritenendo sufficienti il decreto Pisanu, i decreti attuativi e l'articolo del decreto-legge in esame, che prevede il rinvio all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le Commissioni parlamentari esprimeranno il loro parere: quella è l'occasione in cui, con i colleghi di maggioranza e opposizione, abbiamo convenuto di aprire un confronto e discutere di cosa dovranno fare gli steward. Per tali ragioni, signor Presidente, invito caldamente il senatore Castelli a voler ritirare gli emendamenti che ha proposto.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, per le stesse suddette ragioni invito il senatore Castelli a ritirare anche l'emendamento 2.0.2.
Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 2) delle Commissioni riunite, sottolineando però che dall'Ufficio degli atti normativi mi è stata richiesta una riformulazione del comma 2, nel senso di elidere, dopo le parole «il rifiuto», le parole «di rimuovere o».
Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.0.500, sempre delle Commissioni riunite, che assorbe tutti gli emendamenti proposti dai colleghi in materia di steward.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Vi è un invito al ritiro per l'emendamento 2.2. Chiedo alla senatrice Boccia se intende accoglierlo.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Sì, signor Presidente, accetto l'invito del relatore.
PRESIDENTE. Vi è un invito al ritiro anche per l'emendamento 2.100a. Senatore Manzione, intende accoglierlo?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, non resto convinto delle istanze rappresentate dai relatori, però ne prende atto, ritirando l'emendamento.
PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.3 vi è un invito al ritiro. Senatore Mantovano, intende insistere per la votazione dell'emendamento?
MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente: non ritiro questo emendamento perché, in questo momento, stiamo parlando del divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, che dalla giurisprudenza, anche di legittimità, viene qualificato come una misura di prevenzione.
Se si legge il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge proposto all'Assemblea non si capisce bene di fronte a che cosa ci si trovi, perché si parla di «chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Non è la descrizione di un reato, altrimenti ci troveremmo di fronte a qualcosa che ha una sanzione penale, e non è la descrizione di un tentativo di reato, perché contiene soltanto una parte di un tentativo di reato; manca la direzione univoca di questi atti.
Il testo che mi permetto di proporre all'Aula è più conforme alla natura dell'istituto, che è quella di una misura di prevenzione. Non trattandosi di una questione politica, ma semplicemente di correttezza di formulazione, credo che almeno questa proposta possa trovare accoglimento.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 18,15)
(Segue MANTOVANO). Signor Presidente,chiedo la votazione nominale con scrutinio elettronico, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.7 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.9 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.11.
Ricordo che gli emendamenti 2.39 e 2.13 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.40 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.41 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato delle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.19 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, invito l'Assemblea a valutare positivamente questo emendamento, che si propone di sostituire un riferimento per gli addetti alla sicurezza interna di impianti sportivi all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ora, questo articolo prevede il diniego al rilascio di autorizzazioni - e in questo caso si fa riferimento ai requisiti che consentono il rilascio di autorizzazioni - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto doloso e a chi è sottoposto all'ammonizione (che non esiste più) o a misure di sicurezza personale, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Se vale il riferimento a questa norma, chi ha patteggiato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa può fare l'addetto alla sicurezza interna agli stadi perché, avendo le attenuanti o anche, senza necessità di attenuanti, la diminuente di pena prevista per il minimo edittale dell'associazione mafiosa, si è al di sotto del limite dei tre anni di reclusione. Le altre ragioni ostative, cioè la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza sono qualifiche molto impegnative che richiedono la consumazione di reati abbastanza gravi.
Con l'emendamento 2.22 si propone semplicemente il rinvio agli elementi che consentono il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata. Non si tratta di collocare guardie particolari giurate all'interno degli stadi, ma di fare riferimento a requisiti molto più rigorosi di quelli, preoccupanti, previsti dal decreto‑legge presentato dal Governo.
Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, purtroppo sono costretto a replicare.
L'emendamento 2.0.500 che le Commissioni riunite hanno proposto - ribadisco, maggioranza e opposizione insieme - prevede una norma che non è di carattere ordinatorio e non è un rinvio a un decreto; essa, infatti, stabilisce che sin dall'indomani della conversione del decreto-legge le società sportive che assumeranno persone chiamate a svolgere compiti all'interno degli stadi dovranno comunicare i nominativi al prefetto, il quale, se mancheranno i requisiti, potrà immediatamente disporne il non impiego. Ribadisco che verranno emanati decreti attuativi e che il decreto al nostro esame rinvia all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pertanto, invocando nuovamente l'accordo fra tutti su questo tema, ricordando le norme che insieme abbiamo scritto per impedire che si verifichino disagi di ogni natura e facendo anche riferimento al fatto che questa intesa politica certamente non è stata raggiunta da irresponsabili, chiedo che l'emendamento 2.22 venga respinto.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.42 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.27 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.410 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.33 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.37 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.11 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.
Invito poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 e 3.10; altrimenti, il parere è contrario.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1 (già 3.9), ricordo che con il senatore D'Onofrio era stata raggiunta un'intesa in Commissione in base alla quale le questioni relative alla violenza nei confronti delle cose sarebbero state trasformate in un'aggravante del delitto di danneggiamento. Il senatore D'Onofrio ha riformulato proprio in questo senso il testo dell'emendamento 3.9 nell'emendamento 3.0.1 sul quale, pertanto, il parere è favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 punta a rendere più efficace l'applicazione della norma. Infatti, la norma punisce chiunque lancia o utilizza negli impianti sportivi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e così via. Se il fine è quello di impedire e di sanzionare questo tipo di condotta, non capisco quale sia la necessità di inserire l'inciso «in modo da creare un pericolo per le persone»; se qualcuno lancia un bengala all'interno di uno stadio con migliaia di spettatori, il pericolo è insito in questa condotta. Da ciò nasce l'emendamento 3.1, che propone di sopprimere questo inciso.
Chiedo poi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 3.3 rivolgendomi soprattutto al relatore.
Nel testo si prevede la reclusione da uno a quattro anni per i fatti previsti. Sappiamo tutti, però, che nessuno sarà mai condannato all'effettiva reclusione e quindi questa diventa la solita grida manzoniana. Abbiamo proposto, pertanto, di aggiungere una sanzione pecuniaria, che a discrezione del giudice possa essere comminata. Credo sarebbe un deterrente molto più efficace della pura e semplice reclusione che, come sappiamo tutti, non viene mai applicata.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 3.40 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore D'Onofrio.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore D'Onofrio.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, con l'emendamento sottoposto all'Assemblea si vuole evidenziare il pericolo che l'arresto in flagranza venga consentito anche nell'ipotesi delittuosa di possesso di materiale pirotecnico. La vecchia norma di cui all'articolo 8 consentiva l'arresto nelle sole ipotesi di lancio di materiale pericoloso, mentre per il reato di possesso di materiale pirotecnico non era possibile parlare dell'arresto perché operava la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale, che attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di reato soltanto nelle ipotesi di reato con una pena della reclusione superiore al massimo a tre anni.
Nella fattispecie, anche come modificata dalla normativa che stiamo esaminando, il previsto aumento di pena da sei mesi a tre anni non sembrerebbe comunque astrattamente sufficiente a rendere possibile l'applicazione della misura, cioè a superare la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale.
Anche questa sollecitazione viene fatta alla Commissione, fermo restando che il presentatore degli emendamenti non vuole mettersi in conflitto con le Commissioni riunite o con i relatori; ha soltanto la necessità di evidenziare una serie di problematicità che probabilmente è giusto restino agli atti.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi scuso, ma per la velocità con cui sono stati posti in votazione gli emendamenti non sono riuscito poc'anzi ad intervenire sull'emendamento 3.0.1, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.
È molto importante, a mio giudizio, svolgere una dichiarazione di voto su tale emendamento, nella percezione del fatto che i danni interni allo stadio possono riguardare non solo le persone, come tutto il provvedimento prevede, ma anche le cose. In Commissione avevo previsto - noto che sul testo finale è stato espresso parere favorevole dal Governo - che si trattasse di danneggiamenti alle cose necessarie per lo svolgimento della gara e non di qualunque seggiolino. Da questo punto di vista, si tratta di un'aggravante molto importante che cerca di sottolineare come anche la violenza nei confronti delle cose destinate allo svolgimento delle gare faccia parte delle sanzioni da introdurre nel provvedimento.
Solo per questo sono intervenuto, e chiedo scusa. Era un emendamento già approvato. Sono lieto che il Governo abbia dato parere favorevole.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Invito a ritirare l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Manzione; altrimenti il parere è contrario. Penso che l'intenzione delle Commissioni sia proprio di perseguire quegli obiettivi, cioè di non rendere equivoca l'applicazione della misura dell'arresto, quando è necessaria in relazione a queste condotte.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e invito a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.101, del Governo.
PRESIDENTE. Quest'ultimo è fatto curioso!
MINNITI, vice ministro dell'interno. Ritiro l'emendamento 4.101.
Per il resto, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ancora una volta il relatore non mi convince. Però prendo atto della richiesta e ritiro l'emendamento. Mi convince un po' di più, ma per simpatia, il rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Il senatore Sinisi è ascoltato da tutti: da senatori e dal Governo.
Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentata dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 4.101 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
Senatore Boccia, non disturbi il senatore Manzione, per favore!
MANZIONE (Ulivo). Il senatore Boccia è fastidioso, oltre che con gli sms, anche di persona!
PRESIDENTE. Non mi costringa a censurarla, senatore Manzione. Il collega Boccia non è fastidioso ed è estremamente piacevole e collaborativo.
MANZIONE (Ulivo). Con l'emendamento 5.100 voglio rappresentare all'Assemblea che si prevede, in relazione al reato di ingresso e permanenza negli impianti sportivi in violazione del relativo regolamento d'uso, la possibilità di applicare le misure del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo alla persona che vi è sottoposta un comportamento positivo, va sicuramente a limitare direttamente la libertà personale, seppure in modo meno invasivo delle misure detentive: dalla limitazione della libertà personale discende la necessaria applicazione di garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione.
Ecco perché è stato presentato questo emendamento abrogativo che, ancora una volta, si rappresenta alle Commissioni riunite che, sappiamo, hanno lavorato benissimo per evidenziare una perplessità che non vorremmo un domani dovesse diventare un motivo per fare in modo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità di questa normativa.
Avevo la necessità solo di rappresentare questo pericolo all'Assemblea e di questo, Presidente, la ringrazio.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Invito ancora il senatore Manzione a ritirare il suo emendamento. Si tratta in buona sostanza di consentire che si abbia uno strumento che si applica anche al di fuori delle celebrazioni delle manifestazioni sportive. La violazione del regolamento d'uso si può applicare anche quando lo stadio non è aperto, ma quando è chiuso. È evidente che può servire proprio ad impedire che si costituiscano le condizioni per commettere successivamente delle violenze.
Le Commissioni hanno discusso se il divieto di andare allo stadio sia in realtà una violazione delle libertà personali o una mera violazione delle libertà di circolazione, tutelate non dall'articolo 13, ma dall'articolo 16 della Costituzione. Noi abbiamo preferito mantenere, anche alla luce di una giurisprudenza costante della Corte costituzionale - che non ha mai messo in discussione la validità di questo istituto - di confermare tale orientamento e di consentire che sia applicato anche in queste circostanze.
Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.20.
Invito il senatore Pecoraro Scanio a ritirare l'emendamento 5.0.100. Ho ascoltato il suo intervento in discussione generale e reputo che le sue osservazioni assai puntuali siano state recepite dall'emendamento 11.0.20 delle Commissioni riunite.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, intende mantenere l'emendamento 5.100?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato le osservazioni del relatore. Non riesco a condividerle totalmente, però prendo atto che probabilmente rispetto a questo provvedimento c'è la necessità di atteggiarsi in una maniera, come dire, non troppo garantista e un po' rozza dal punto di vista della capacità di inquadrare le fattispecie all'interno di una logica di princìpi. Ne prendo atto. C'è una volontà quasi unanime, non mi sento di insistere più di così.
PRESIDENTE. Senatore Pecoraro Scanio, intende ritirare l'emendamento 5.0.100?
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.20.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dalla Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.0.100 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato l'orientamento dei relatori sulla costruzione generale del disegno di legge e anche se l'emendamento 6.1, tra tutti quelli che ho presentato, ritengo sia il più rilevante, lo ritiro perché riconosco l'intento e lo spirito con cui hanno lavorato le due Commissioni, che è stato più volte richiamato dal relatore Sinisi.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 6.
Con l'emendamento 6.100 si evidenzia il paradosso di prevedere l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di chi agevola le condotte violente, non anche di chi le pone in essere. Anche questa è una necessità che viene sottoposta all'Aula affinché decida.
Con l'emendamento 6.102, invece, si vuole sottolineare che obiettivamente c'è un'improprietà di riferimento per quanto riguarda il provvedimento di confisca. Anche in questo caso ci sembra un uso improprio di uno strumento che nasce con modalità assolutamente diverse.
Rappresento all'Aula queste due esigenze. Capisco la necessità di licenziare al più presto il provvedimento e ne prendo atto, l'importante è che tali emendamenti restino agli atti.
PRESIDENTE. Questo vuol dire che li mantiene, senatore Manzione?
MANZIONE (Ulivo). Li mantengo, sempre nella speranza che il relatore esprima parere favorevole.
PRESIDENTE. Non mi sembra ben predisposto quest'oggi, però vedremo.
Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ringrazio la collega Boccia per le sue osservazioni. Abbiamo discusso a lungo dell'articolo 6. In Commissione abbiamo dato un'apertura di credito alle osservazioni che sono state formulate, e cioè che si tratta di una misura che si può applicare residualmente anche a quei soggetti che per un verso sfuggono al divieto del DASPO e per altro verso al reato che appunto consentirebbe l'arresto.
In questi termini e tenendo presente che ci sono organizzazioni di ultras che comunque si configurano come organizzazioni di tipo criminale, invito il collega Manzione a ritirare i suoi emendamenti per favorire il mantenimento del testo presentato dal Governo.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, che intende fare?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e ritiro gli emendamenti a mia firma.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101 (testo 2).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.102 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, considerando quanto detto per il precedente emendamento a mia firma all'articolo 6, ritiro l'emendamento 7.1.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, questo è uno dei punti fondamentali del provvedimento al nostro esame, lo dico perché in Commissione abbiamo esaminato molto a fondo la proposta, anche in questo caso dell'UDC, che tendeva ad aumentare notevolmente le sanzioni penali a carico di chi provocasse lesioni alle forze dell'ordine e che si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito della norma generale, prevedendo un incremento di sanzioni. Ho dichiarato che ero soddisfatto perché il principio era stato colto e da questo punto di vista l'emendamento 7.8 può essere considerato ritirato, perché vi è una norma prevista dalla Commissione che consente di affrontare il problema in modo più che sufficiente.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.3, per le ragioni esposte dal senatore D'Onofrio. Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto con l'inasprimento delle pene per chi procuri lesioni a pubblico ufficiale. Questo era l'obiettivo che ci eravamo proposti; quindi è stato raggiunto un grande risultato, dopo le vicende tragiche di Calabria e Catania.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, mi riservo di motivare il voto all'emendamento 7.6; preciso però da subito che, rispetto all'articolo 341 del codice penale che si ripropone, ritiro il comma 2, quello che inizia con le parole «La stessa pena» e il comma 4, che inizia con le parole «Le pene sono aumentate». Restano in piedi i commi 1 e 3.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Presidente, ringrazio la senatrice Boccia e il senatore D'Onofrio per avere ritirato i loro emendamenti. In realtà le proposte dei colleghi D'Onofrio e Eufemi sono state interamente recepite dall'emendamento 7.200 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole, con una precisazione: dopo la parola «lesioni» bisogna aggiungere la parola «personali». E' una questione di drafting al comma 583-quater, così com'è previsto. L'emendamento diventa dunque: «583-quater. Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime».
Prendo atto del fatto che sono stati ritirati i successivi emendamenti.
Credo di dover dare un parere soltanto sull'emendamento 7.6 del senatore Mantovano.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 7.4.
SINISI, relatore. L'emendamento 7.4 del senatore Centaro credo sia largamente assorbito; invito a ritirarlo.
PRESIDENTE. Si intende pertanto ritirato. E' altresì ritirato l'emendamento 7.5.
SINISI, relatore. Sull'emendamento 7.6, del senatore Mantovano, il parere è contrario. Una ragione di ordine politico della mia contrarietà sta nell'accordo che abbiamo raggiunto, un'altra ragione è di carattere tecnico e riguarda la formulazione che, così come è stata redatta, sostanzialmente prevede che l'offesa possa essere arrecata e costituire oltraggio, quindi perseguibile d'ufficio e non a querela, soltanto quando le forze dell'ordine sono in servizio di ordine pubblico. Abbiamo creduto in Commissione che questo creerebbe una grave disparità di trattamento; mi rifaccio a quanto si diceva una volta: il bene giuridico tutelato non può essere la mansione, ma la funzione.
Mi auguro che l'emendamento possa essere ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Invito il Governo a rivalutare positivamente la possibilità di introdurre norme di tutela rafforzate nei confronti dei tutori dell'ordine, ma in un contesto tecnicamente più corretto e in una sede diversa da quella in cui stiamo discutendo quest'oggi. Mi auguro che il mio invito possa essere accolto dai presentatori dell'emendamento.
PRESIDENTE. C'è anche l'emendamento 7.0.100 (testo 2) del senatore Castelli.
SINISI, relatore. Anche per questo emendamento, Presidente, rivolgo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario per le ragioni che ho esposto in proposito.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 7.1 e 7.8 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 7.200 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 7.3, 7.7, 7.4 e 7.5 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, trovo singolare che si chieda di ritirare un emendamento che propone l'introduzione di una norma penale e di sostituirlo con un ordine del giorno, che non mi risulta essere strumento giuridico che possa avere la stessa efficacia di una norma penale. Non ho mai visto una sanzione applicata in virtù di un ordine del giorno, neanche nei confronti dei destinatari dell'ordine del giorno.
Questo emendamento punta a reintrodurre nel nostro ordinamento, ma in modo molto più circoscritto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale che improvvidamente ne fu espulso qualche anno fa. Il testo che viene proposto all'Aula non è la fotocopia di quel testo abrogato, ma è una previsione molto più circoscritta - come ricordava il relatore - a quella esposizione esterna dei tutori dell'ordine in attività particolarmente rischiose. Non riguarda, quindi, per intenderci, il vigile urbano che eleva la contravvenzione per divieto di sosta.
Trovo incongrua la motivazione del relatore secondo cui non si può limitare l'applicazione di questa norma alle funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, quando abbiamo appena approvato un emendamento delle Commissioni riunite che prevede una fattispecie applicabile a chiunque procuri a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime. La previsione è assolutamente sovrapponibile e punta a introdurre un'ipotesi intermedia, prima di aspettare che l'autorità giudiziaria intervenga quando il pubblico ufficiale viene trattato con la spranga.
Qui si sta individuando l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale è destinatario di ingiurie, di sputi, di tutti quegli atteggiamenti che sono lesivi non soltanto della sua personale dignità, ma anche della dignità della divisa che indossa e di ciò che essa rappresenta. È assolutamente coerente con emendamenti già approvati, da ultimo il 7.200 (testo 2). Trovo singolare che il Governo in Commissione su questo emendamento si sia rimesso al Senato e in Aula manifesti invece la sua contrarietà aderendo al parere espresso dal relatore. In Commissione si è anche sentita la motivazione contraria da parte dei relatori (che per fortuna non è stata ripetuta in quest'Aula), secondo cui le organizzazioni sindacali non l'avrebbero richiesto, come se per sottolineare un'esigenza sia necessaria la sollecitazione delle organizzazioni sindacali, che comunque si sono espresse e hanno chiesto a gran voce l'introduzione di questa norma.
Non vorrei, ma ho il leggero e fondato sospetto che questa sia la ragione principale per cui l'opposizione è contraria, non nel merito, ma in virtù di quell'ipoteca ideologica che grava su tutte le questioni di ordine pubblico e di sicurezza dall'avvio della legislatura a causa della consistente presenza in quest'Aula della sinistra estrema. Per questa ragione sollecito, nell'interesse delle Forze di polizia e della sicurezza della Nazione, il voto a favore di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho trovato molto convincenti e motivate le considerazioni che ha fatto poco fa il collega, il quale ha voluto sottolineare una posizione che non attiene ad una mansione (come ho sentito dire con una certa approssimazione dal relatore), ma all'effettività di una funzione nella fase più delicata e importante che vi possa essere, quella cioè di frapporre la dignità e la funzione dello Stato alle aggressioni fisiche, verbali, oltraggiose, che hanno un significato particolare in determinate condizioni e situazioni.
Io sono stato tra coloro che hanno ritenuto che il vecchio reato di oltraggio avesse una motivazione, questa sì, qualche volta ideologica: della Polizia che debba fare più paura che incutere rispetto. Ma quando la funzione della Polizia è quella di garantire l'ordine democratico all'interno di una situazione così difficile e difficilmente controllabile, nella realtà di una folla in tumulto, di una situazione grave, non gratificare - mi permetto di dire - questa funzione con una valutazione di tutela, di garanzia, mi sembra una cosa abbastanza grave.
Non sono d'accordo con il collega Mantovano nel ritenere che in quest'Aula ci debba essere una situazione del tutto ideologica. Non credo che su materie giuridiche vi debbano essere bardature ideologiche. È un problema che riguarda un'attività di lavoratori della Polizia (mi permetto di usare questo termine). Come diceva Pasolini, le ruvide divise nascondono sotto di sé quelli che fanno il loro dovere e l'interesse di tutti. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). Credo che questo debba essere il valore che dobbiamo considerare in questo emendamento. Non dobbiamo dividerci perché si può aver avuto nella nostra storia, nella nostra visione filosofica della vita e della società, un'interpretazione che può essere stata anche giusta in certi momenti, quando la Polizia poteva rappresentare qualcosa di oppressivo, invece che di garanzia democratica.
Per questo, credo che quest'emendamento debba essere accolto. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per una replica di carattere tecnico. Il senatore Mantovano ha fatto qui riferimento ad una motivazione da me utilizzata in Commissione, che debbo precisare. Io ho chiesto ai colleghi in Commissione di favorire le condizioni per l'immediata approvazione di questo decreto e di non introdurre argomenti nuovi o diversi da quelli trattati o presentati.
Alla luce di questo, ho invitato a ritirare iniziative di singoli senatori a privilegio delle iniziative delle Commissioni riunite. Tali questioni devono essere obtorto collo ripresentate per i vezzi o gli intendimenti di ciascun senatore e questo a fronte di un lavoro che evidentemente è servito a poco se insistiamo a riprodurre temi che in quella sede ci avevano visti tutti convinti, tanto da conferire un mandato all'unanimità. È giusto che ciascun senatore possa fare ciò, ma non è giusto sotto il profilo dell'opportunità politica quando l'intervento incide su un provvedimento per il quale c'era l'accordo politico di tutti.
Fatta questa premessa, signor Presidente, l'emendamento è anche tecnicamente sbagliato e lo dico al senatore Biondi, che ha ritenuto di dovervi aderire. Infatti, come ho detto, non è corretto tutelare la mansione e non la funzione. Io intendo tutelare la funzione degli operatori delle forze dell'ordine e ritengo giusto attuare condizioni di difesa e di tutela anche normative. Chiedo di svolgere insieme una riflessione al riguardo, come insieme abbiamo riflettuto su questo provvedimento.
Ritengo sbagliata (perché queste sono le opinioni emerse nelle Commissioni riunite) la diversità di tutela fra chi fa l'operatore in servizio di ordine pubblico e chi, eseguendo una perquisizione a casa di un mafioso e ricevendo lo stesso oltraggio, è invece perseguito a querela e non d'ufficio. Con riferimento a questa ingiustizia, che si creerebbe all'interno delle forze dell'ordine, io voglio tutelare tutti allo stesso modo: sia chi perquisisce Totò Riina sia chi va allo stadio, sia chi si occupa della circolazione, perché costoro vanno tutelati in quanto servitori dello Stato.
In relazione a tale esigenza ho chiesto di fare un approfondimento in altra sede, rafforzando questa richiesta anche attraverso un invito al Governo. Questo intendimento era soprattutto a beneficio della speditezza del provvedimento in esame, che ci aveva visti tutti uniti nella volontà di approvarlo.
Per tali ragioni, la mia non è ostinazione nell'invitare al ritiro dell'emendamento, ma un appello a una volontà politica che dovrebbe essere comune e che nella politica dovrebbe valere quanto la legge. Una stretta di mano deve valere come un patto d'onore, e a questo patto d'onore io ho fatto appello per chiedere il ritiro dell'emendamento. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, per un verso sono lieto che il relatore Sinisi abbia già replicato. Onestamente, pensavo di parlare prima di lui.
La materia è estremamente delicata e, in un contesto come questo, abbiamo esaminato questo decreto-legge alla luce di due considerazioni di fondo. Non si è trattato di un decreto-legge totalmente nuovo rispetto all'intervento promosso dal collega Pisanu quando era ministro dell'interno, perché sostanzialmente vi è un'importantissima continuità di reazione alla violenza negli stadi o nei dintorni degli stadi, e abbiamo voluto evitare fino in fondo che si creassero contrapposizioni all'interno delle due Commissioni, che pure hanno segnato gran parte della storia di questo Paese.
Per questa ragione ho detto alla collega Boccia, che aveva proposto di sopprimere un articolo del decreto-legge richiamante la normativa antimafia in quanto a suo avviso impropriamente richiamata in questo contesto, che concorrevo con lei. Non ritenevo utile una distinzione tra amici e nemici della mafia in quanto tale, pur sapendo che siamo in presenza di grandi divergenze politiche su questo punto.
Per questo accolgo l'invito del collega Sinisi, ma gli chiedo un attimo di cortesia e di attenzione in più. Collega Sinisi, concordo con la sua richiesta di un ordine del giorno, perché capisco che l'ordine del giorno non rappresenta, dal punto di vista normativo, uno strumento di pari efficacia rispetto ad un emendamento, ma noi stiamo per varare un decreto-legge che contiene numerose e significative norme di potenziamento dell'attività delle forze dell'ordine nel contesto delle manifestazioni sportive, quindi non si tratta di un ordine del giorno per non affrontare il problema, ma per affrontare il problema in termini diversi.
Vorrei che questo punto fosse colto: non si tratta di ripristinare parzialmente l'oltraggio a pubblico ufficiale soltanto nell'esercizio delle funzioni, come è qui scritto; si tratta di un istituto che è stato abrogato nel 1999, la cui abrogazione ritengo parte di una cultura del lassismo che ha caratterizzato la vita politica italiana per molti anni e in questo momento mi sembrerebbe improprio pretendere di reintrodurre legislativamente una norma cancellata pochi anni fa, ma è molto importante dal punto di vista politico che ci sia un ordine del giorno condiviso dalla stragrande maggioranza dei senatori (probabilmente da tutti) che inviti il Governo seriamente a ripensare questa questione, non soltanto nell'esercizio delle funzioni, ma generalmente in quanto tutori dell'ordine pubblico.
Lo dico perché mi sembra che questo sia il modo migliore per aiutare il Paese a uscire da una drammatica spirale di contrapposizione sulle forze dell'ordine, spirale dalla quale stiamo uscendo da qualche tempo, perché noto con piacere che man mano che vi è un richiamo ai nostri militari impegnati all'estero e alle forze dell'ordine, vi è in quest'Aula un notevole consenso che si va espandendo, a differenza di molti anni fa, quando su questo tema ci si divideva.
Se vogliamo perseguire la linea di una intesa sulla tutela delle forze dell'ordine è meglio oggi fare il piccolo passo dell'ordine del giorno, anziché vedere bocciato un emendamento nella logica della contrapposizione. Questa è la ragione per la quale chiederei al relatore Sinisi di dire se l'ordine del giorno possa, come io ritengo, contenere espressamente la previsione anche di un ripristino alla luce di considerazioni generali, perché questo è un compito che si dà al Governo sapendo che ha alle spalle un voto molto largo dell'intero Senato. (Applausi del senatore Eufemi).
QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, non avrei preso la parola nel merito, perché mi ritrovo esattamente nelle considerazioni che ha fatto il mio collega di Gruppo, il senatore Biondi. Vorrei però dire che nel metodo - e a volte le parole sono pietre - mi sembra che alcune affermazioni del relatore siano quantomeno eccessive.
Sono uno che considera tutto il peso dall'appartenenza a un Gruppo partitico. Così come il vecchio Gladstone, credo che un gentiluomo, tra la propria coscienza ed il proprio partito, debba scegliere il proprio partito, ma non dimentichiamo che l'esercizio del mandato in quest'Aula è qualcosa che attiene ad una responsabilità individuale, non è possibile andare oltre un certo limite, non è possibile censurare l'iniziativa individuale di un collega o ritenerla contraria ad un patto di lealtà: essa va considerata per quello che è nel momento nel quale si produce.
Vorrei che non esagerassimo, perché altrimenti dalle parole si passa agli atti e, poiché di atti ve ne sono stati, nei giorni passati, è bene che non si creino i presupposti perché si possano ripetere. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Baldassarri).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma vi sono costretto dalle parole del relatore e in qualche modo faccio seguito a quanto espresso ora dal collega Quagliariello.
Mi pare che il relatore abbia una concezione un po' strana dei lavori del Parlamento; sostanzialmente porta avanti questa tesi: siccome in Commissione si sarebbe (dico si sarebbe e poi spiego perché) stipulato una sorta di patto d'onore tra i commissari, l'Aula si deve piegare e non deve discutere gli emendamenti.
Intanto faccio mie le considerazioni del senatore Quagliariello, per le quali ogni senatore è evidentemente libero di proporre e di svolgere in Aula tutti gli interventi che vuole. Ricordo al relatore che l'Assemblea è sovrana. Ricordo inoltre, affinché resti agli atti, che io come Presidente del Gruppo della Lega Nord non ho stretto alcun patto, né d'onore né politico, né di altro tipo, in Commissione.
Riteniamo che questo non sia un brutto provvedimento, ma che sia assolutamente migliorabile e in questo senso abbiamo presentato i nostri emendamenti. Dunque inviterei il senatore Sinisi a dare le giustificazioni di merito per le quali è contrario a determinati emendamenti. Non ho molte speranze che lo faccia, perché vedo che non mi ha ascoltato e quindi probabilmente la volta successiva tirerà fuori ancora la stessa questione. Ma, affinché resti agli atti, affermo che non abbiamo stipulato alcun patto, né da uomini d'onore né da gentiluomini, con il senatore Sinisi. Quindi ci riteniamo assolutamente liberi di difendere i nostri emendamenti. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, le ho chiesto la parola perché ho trovato curioso, per non dire altro, l'intervento del relatore. Il fatto che complessivamente questo provvedimento sia condiviso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, e mi pare per quello che ho sentito e per il modo con cui si è votato sino ad ora credo anche dagli altri Gruppi, non toglie il diritto ad un senatore che ha presentato un emendamento in Commissione di confrontarsi su questo anche in Aula. Ci mancherebbe altro che togliessimo ai singoli senatori la possibilità di comportarsi in questo modo!
Oltretutto devo dire che l'emendamento del collega Mantovano mira non a stravolgere il provvedimento, ma a renderlo più severo. Ciò è in sintonia con il modo in cui si è espressa all'Aula su un emendamento approvato pochi minuti fa, contenente una norma che rende ancora più severo il provvedimento. Quindi l'emendamento in questione è certamente legittimo, anche se si può non condividerlo, per carità. Vedremo quando andremo al voto come si esprimerà l'Aula.
Ma il fatto che il relatore contesti il diritto alla presentazione di un emendamento di un singolo senatore perché c'è un accordo di massima con i Gruppi lo trovo veramente - come ho detto all'inizio del mio intervento - curioso. Spero che il relatore, senatore Sinisi, voglia in qualche modo rettificare le parole che ha detto fino ad ora, anche a proposito della stretta di mano. Qui non siamo al mercato a fare affari e a darci una stretta di mano sugli affari. Complessivamente i Gruppi si sono espressi: l'emendamento non è firmato da tutto il Gruppo, ma da un singolo senatore che aveva il diritto di farlo. Ora andremo al voto e vedremo se l'Aula lo condivide o meno. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ricordo che c'è sempre l'articolo 67 della Costituzione a tutelare le prerogative parlamentari.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, non ce n'è bisogno, per la verità. Il relatore non ha mai affermato ciò e mi dispiace che le sue parole siano state travisate. Non era sua intenzione - e non lo ha minimamente detto - contestare il diritto di ciascun senatore di presentare un emendamento.
Vogliamo soltanto sottolineare che si è svolto su questo argomento nelle Commissioni riunite un ottimo lavoro a cui tutti i Gruppi hanno partecipato e si è trovata una formulazione che in larga misura tiene conto delle posizioni espresse. Le considerazioni svolte dal collega Mantovano nel suo emendamento sono serie.
Proprio per questa ragione accolgo pienamente, per quanto mi riguarda, il suggerimento del senatore D'Onofrio di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a riconsiderare nella sua organicità la questione relativa a questa fattispecie di reato - lo ripeto: alcune preoccupazioni sono serie - e a tener conto anche dell'eventualità di prevedere una forma e una fattispecie di reato che tuteli anche la dignità degli appartenenti alle Forze di polizia, che sta a cuore a tutti i componenti del Senato.
Quindi faccio mia la richiesta di presentazione di un ordine del giorno avanzata dal collega, su cui invito il relatore e il Governo ad esprimere parere favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, intende mantenere l'emendamento in votazione?
MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente: trovo singolare che il Parlamento con un ordine del giorno inviti il Governo a svolgere un atto proprio del Parlamento (Applausi dai Gruppi AN e FI).
Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Senatore Castelli, mantiene l'emendamento 7.0.100 (testo 2)?
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, io vorrei un conforto dal relatore perché, almeno a me personalmente, non risulta chiaro, dal testo del decreto-legge proposto, se sia possibile utilizzare i mezzi mediatici per estendere la flagranza e quindi poter arrestare in flagranza di reato chi commette atti di violenza al di fuori degli stadi. Questo emendamento colma tale lacuna. Allora è evidente che, se il relatore mi conferma che non è chiaro che tutto ciò si possa fare anche al di fuori degli stadi, ad esempio nel caso degli episodi di Catania, lo difendo fermamente; se invece il relatore mi conforta che questa fattispecie è già prevista nel testo del decreto-legge - cosa che peraltro non ho trovato - allora sono pronto a ritirarlo.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ho letto con attenzione la proposta di riformulazione del senatore Castelli, così come ho ascoltato con attenzione le parole che ha pronunciato in precedenza, per il rispetto che gli porto per la funzione che svolge, ma voglio dirgli che la formulazione che ha previsto è, a mio avviso, specificata nel dettaglio dal decreto-legge in esame, il quale ha esteso non soltanto nello spazio ma anche nel tempo i fatti che consentono l'arresto in flagranza, ancorché differita: si tratta di fatti che accadono 24 ore prima, 24 ore dopo, e anche al di fuori dello stadio, ovviamente con le specificazioni che hanno richiesto anche i senatori Palma e Centaro, con riferimento specificamente alle manifestazioni di carattere sportivo.
Quello che abbiamo svolto è un lavoro che difendo, non perché ci sia un patto d'onore ma perché è un buon lavoro, come ha detto il presidente Bianco, che abbiamo fatto insieme e che mi farebbe piacere vedere celebrato in quest'Aula. Mi auguro che le sue preoccupazioni, senatore Castelli, possano essere largamente soddisfatte da queste mie osservazioni.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ovviamente, visto che il relatore invoca spesso il patto fra gentiluomini, non posso fare altro che fidarmi della sua parola, tenendo presente però una questione: io ritengo che ci sia anche, in questo provvedimento, un fumus di incostituzionalità, perché noi riusciamo adesso ad applicare questa fattispecie a chi ha buttato una molotov per una squadra sportiva, mentre invece chi la butta in odio agli americani non può essere perseguito sotto questo aspetto. E' la logica di questo Parlamento; ne prendiamo atto. Ritiro l'emendamento 7.0.100 (testo 2). (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione in più su questo tema al relatore Sinisi e al vice ministro Minniti. Degli emendamenti che ho presentato all'articolo 8, di fatto quello che non solo mantengo ma che ha un significato particolare è l'8.8, perché gli altri sono in qualche misura assorbiti dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e dal Governo.
Si tratta sostanzialmente di questo: a noi, come Gruppi UDC di Camera e Senato, sta molto a cuore un emendamento al quale soprattutto il collega Ciocchetti, responsabile dello sport del mio partito, tiene particolarmente (ed ha ragione). Vorremmo cogliere l'occasione del decreto, che tende a tutelare i cittadini dalla violenza negli e fuori dagli stadi, per tentare di recuperare al massimo la cultura della legalità e dello sport. È questa una cosa che non solo si può fare da parte delle istituzioni pubbliche direttamente (come ci sembra affermi il testo del Governo), ma che vorremmo fosse promossa dalle stesse società sportive, alle quali consentiamo di stipulare convenzioni con organismi anche privati (faccio un esempio: l'Associazione sportiva Roma con le associazioni dei tifosi e amici della Roma, per ricordare una questione che riguarda una specifica squadra). Vorremmo promuovere la cultura dello sport e della legalità da parte delle società sportive.
Questo argomento abbiamo il timore che non sia compreso nell'emendamento che la Commissione presenta, perché il testo sembra eccedere nella logica dell'intervento del CONI, delle scuole, dei Ministeri, del Governo. Vorremmo capire se l'Esecutivo, che ha lo stesso obiettivo che abbiamo noi, ritiene che questo tema sia compreso formalmente nel testo della Commissione o se non sia più opportuno prevedervi espressamente la promozione della cultura della legalità nel calcio anche attraverso convenzioni stipulate da società sportive. È un altro caso nel quale vorremmo, con questo testo, non limitarci alla repressione o alla prevenzione (che abbiamo a piene mani esercitato), ma espanderci anche all'attività di promozione di una cultura dello sport e della legalità in questa materia.
Questo è il senso dell'emendamento 8.8, l'unico sul quale soffermerei l'attenzione; gli altri che ho presentato si possono considerare ritirati.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero brevemente intervenire per dare contezza all'Assemblea del fatto che l'emendamento 8.0.1 prevede la non applicazione della sospensione condizionale della pena per quelli che sono stati considerati reati di forte gravità sociale. Riteniamo si dovrebbe evitare che chi si macchi di reati così pesanti possa poi essere libero il giorno dopo: si tratta, quindi, di ripristinare il concetto di certezza della pena.
CALVI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (Ulivo). Signor Presidente, concordo con il senatore D'Onofrio nel non voler ritirare l'emendamento 8.8, che ho chiesto di sottoscrivere anch'io, non solo per le ragioni che egli ha testé compiutamente illustrato, ma anche per una ragione tecnico-giuridica.
Vedete, colleghi, l'articolo 8... (Brusìo. Richiami del Presidente). Tanto, signor Presidente, posso parlare con qualsiasi tono di voce, ma i colleghi non mi prestano attenzione.
PRESIDENTE. Se i colleghi proprio alle spalle del senatore Calvi gli consentissero di effettuare il suo intervento sarei loro grato.
CALVI (Ulivo). A me interessa che il Governo e il relatore mi ascoltino, perché si tratta di una questione tecnico-giuridica a cui tengo.
Vedete, colleghi, l'articolo 8, al comma 1, prevede il divieto per le società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, a una serie di soggetti qualsiasi vantaggio, contributo, sovvenzione, facilitazione, eccetera; al comma 4, invece, è prevista una deroga: «In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (...) contratti e convenzioni (...)». (Brusìo. Il senatore Palma si avvicina a conferire con il relatore Sinisi).
Signor Presidente, vorrei che i senatori mi ascoltassero e che il senatore Nitto Palma mi consentisse di svolgere il mio discorso rivolgendomi direttamente al senatore Sinisi, perché sto avanzando una proposta proprio ai relatori.
PRESIDENTE. Senatore Palma, per cortesia, è stata avanzata una richiesta di attenzione nei confronti del relatore da parte del senatore Calvi, per cui la prego di non distrarlo.
CALVI (Ulivo). L'unica differenza tra l'emendamento del collega D'Onofrio e il decreto-legge sta proprio su questo punto del comma 4. I relatori - che, peraltro, sono magistrati e giuristi certamente illustri - sanno perfettamente che il richiamo all'articolo 12 del codice civile è, a dir poco, inappropriato: se sfogliamo infatti il nostro codice civile, al Libro I, «Delle persone e della famiglia», Titolo II, «Delle persone giuridiche», Capo I, «Disposizioni generali», troviamo l'articolo 11, «Persone giuridiche pubbliche», e l'articolo 13, «Società». L'articolo 12 non vi è più, perché è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Allora, o si approva la nostra proposta di modifica, oppure (e l'effetto è identico) i relatori, a cui propongo un emendamento soppressivo, cancellino dal comma 4 dell'articolo 8 le parole: «riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile». Vorrei dire che non cambia, perché questa è una formulazione che individua una procedura di identificazione della società che non c'è più. Quello che interessa, invece, è la finalità, cioè che le associazioni sportive abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza.
Quindi, delle due l'una: un invito ai relatori a proporre un emendamento soppressivo; oppure credo sia inevitabile che l'Aula approvi l'emendamento 8.8, proposto dal senatore D'Onofrio e da me. Naturalmente, qualora ci fosse l'intervento dei relatori, credo che - e il collega D'Onofrio concorda con me - potremmo tranquillamente ritirare il nostro emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.8, quindi credo di non dovere aggiungere altro. Invito al ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.0.1.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 8.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 8.7 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore D'Onofrio.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
L'emendamento 8.0.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.
Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Eufemi.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto di esprimere qualche perplessità sulla preclusione di questi emendamenti. L'emendamento 2.0.500, accolto, riguarda per intero la disciplina degli steward, che qui viene riproposta; tuttavia questa è materia della Presidenza e non del relatore, mi limito a rassegnare questa considerazione.
Comunque, alla luce di quanto detto, invito al ritiro dell'emendamento 9.1, se non precluso; esprimo parere favorevole all'emendamento 9.9 (testo 2). Invito al ritiro degli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, altrimenti esprimo parere contrario.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.9 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.0.1 e 9.0.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.
Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti dell'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.2 e 10.4.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Invito al ritiro dell'emendamento 10.5: abbiamo discusso in Commissione, ritenendo che questa sia materia regolamentare e non di legislazione primaria.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 11.1, altrimenti il parere è contrario. Anche in questo caso si tratta di una materia che potrebbe essere trattata diversamente in altra sede.
Invito al ritiro anche degli emendamenti 11.0.3 e 11.0.5, altrimenti il parere è contrario. Con riguardo all'emendamento 11.0.5, faccio peraltro presente che si tratta di materia largamente assorbita dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, precedentemente esaminati.
Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 11.0.20 e 11.0.100; si tratta di materia che non contrasta con le questioni di cui abbiamo discusso.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 11.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso, limitatamente ad alcune parti, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 11.0.3 prende spunto dal lavoro svolto nella scorsa legislatura dalle Commissioni parlamentari in tema di sicurezza privata. Rappresenta probabilmente una forzatura, ma può servire a lasciare traccia nella discussione odierna di un intervento importante a favore della sicurezza nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che speriamo possa essere considerato anche nella legislatura in corso.
Per questo motivo ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.0.4 è stato ritirato.
Il relatore Sinisi ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 11.0.5. Come si esprime in merito, senatore D'Onofrio?
D'ONOFRIO (UDC). Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal Governo.
È approvato.
Comunico che da parte del senatore Polledri è stato presentato l'ordine del giorno G102, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. L'ordine del giorno invita il Governo a compiere delle valutazioni circa una revisione dei provvedimenti irrogati. Pertanto, il parere è favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.
Colleghi, avendo concluso anticipatamente l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame, suggerisco all'Aula di rinviare alla seduta antimeridiana di domani le dichiarazioni di voto finale su una materia così importante.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, lei sa che la votazione del disegno di legge di conversione in esame richiede una presenza qualificata. Dal momento che è presente un numero congruo di senatori, probabilmente conviene concludere l'esame del provvedimento questa sera stessa.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, io posso accelerare i lavori, ma non posso pensare di far intervenire in 35 minuti i rappresentanti di 11 Gruppi su una materia di questo genere.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo si limiterà ad impiegare due minuti in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Se qualcuno intende segnalare alla Presidenza questa identica volontà, accedo a tale ipotesi. Vorrei però ascoltare in merito il parere dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che per l'economia dei lavori sia preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta di domani. In questo modo, concluderemo il provvedimento come esso richiede, cioè con un approfondimento. Non capisco infatti come si possa terminare in circa 30 minuti.
PRESIDENTE. Voteremo, dunque, il provvedimento intorno alle ore 11 di domani mattina.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314)
ORDINI DEL GIORNO
G100
SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, CURTO, ALLEGRINI, DELOGU, CORONELLA, FLUTTERO
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l’immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenerazione violenta del tifo sportivo;
il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tutti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,
impegna il Governo:
ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno "specifico" codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».
________________
( ) Accolto dal Governo
G101
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
considerata l’eventualità che:
competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città,
impegna il Governo:
a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi».
________________
( ) Accolto dal Governo
G102
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in relazione all'Atto Senato n. 1314,
in previsione delle misure interdittive che prevedono il divieto di accesso a stadi e zone limitrofe come prescrizione imposta dal questore
visto che il provvedimento, in passato, ha avuto effetto cumulativo per periodi superiori ai tre anni,
invita il Governo a valutare l'opportunità di sottoporre ai questori la necessità di una attenta revisione dei provvedimenti irrogati onde revocarli o modificarli qualora siano venute meno le condizioni che ne avevano giustificato l'emissione.
________________
( ) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n.28 del 2003. Potrà essere consentito l’accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, allorché l’impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1-quater del citato decreto-legge n.28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n.28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
EMENDAMENTI
1.1
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» aggiungere le seguenti: «per ogni tipo di manifestazione sportiva».
1.2
Respinto
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» con le seguenti: «1 e 2».
1.3
Ritirato
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l’agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».
1.4
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) Il comma 4 dell’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso».
1.5
Ritirato
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003. n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 1º luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».
1.13
Ritirato
AI comma 2, capoverso «7-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».
1.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso «7-bis», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1.6
Ritirato
Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.14
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8
AI comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.7
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8
Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.10
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
1.11 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
1.12
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall’articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell’adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.».
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
EMENDAMENTI
2.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ed all’articolo 6-bis» con le seguenti: «all’articolo 6-bis».
2.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.100a
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.3
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 2 con il seguente:
«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.».
2.4
Ritirato
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «risulta avere tenuto» fino a: «a causa di manifestazioni sportive», con le seguenti: «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
2.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale"».
2.6
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono avere durata inferiore a tre mesi» con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a sei mesi».
2.7
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» con le altre: «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».
2.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «tre mesi»» con le altre: «un anno» e le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».
2.9
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti si soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni"».
2.100
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».
2.11
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 10.000 a 20.000 euro».
2.39
Ritirato
AI comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «40.000».
2.13
Ritirato
Al comma 1, lettera d), le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle parole: «da tre anni a dieci anni».
2.14
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» con le altre: «da due a otto anni».
2.40
Ritirato
AI comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «può disporre».
2.12
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e può disporre» con le seguenti: «e dispone».
2.41
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a),» con le seguenti: «le pene accessorie di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a) e b),».
2.150
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205» aggiungere le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo».
2.16
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis: Al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: "Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato"».
2.17
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni"».
2.18
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi"».
2.19
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di allontanare dall’impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia"».
2.20
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2-bis. Le mansioni di cui all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall’articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l’eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l’esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.».
2.21
Ritirato
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2-bis. Le mansioni di cui all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall’articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.22
Respinto
Al comma 2, prima delle parole: «all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401» inserire il seguente:
«Al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, l’ultimo periodo è casi sostituito: "Tali incaricati devono possedere i requisiti di idoneità per svolgere la funzione di guardia particolare giurata"».
Conseguentemente, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole da: «requisiti morali» a: «1931 n. 773» sono sostituite dalle parole: «requisiti di cui al comma precedente».
2.42
Ritirato
AI comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall’autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.
1-ter. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all’incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e dell’abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».
2.23
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «morali».
2.25
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o dalla società o enti pubblici e privati autorizzati».
2.26
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non abbiano frequentato con successo un apposito corso di preparazione e formazione professionale».
2.27 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo le parole: «legale» inserire le seguenti: «o operativa».
2.28
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» con le seguenti: «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.410
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
2.29
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» aggiungere le seguenti: «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».
2.30
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva».
2.31
Respinto
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Gli incaricati di cui al comma l devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».
Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» con le seguenti: «sono aggiunti».
2.32
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"l-bis: Gli incaricati di cui al comma l collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all’interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifìzi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verifìcare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine».
2.33
Improcedibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e devono essere in possesso dell’attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni"».
2.34
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all’interno della struttura sportiva"».
2.35
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
"1-bis. Gli incaricati di cui al comma l sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine».
2.36
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
"1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse"».
2.37
Improcedibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma l sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini"».
2.38
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: "morali"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.2
Respinto
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza)
1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva».
2.0.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 3
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
3. All’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n.205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».
2.0.1 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
3. All’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».
2.0.500
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)
1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
EMENDAMENTI
3.11
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3.11 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3.1
Respinto
AI comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone».
3.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, alla parola: «pericolo», premettere la seguente: «concreto».
3.3
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» aggiungere le seguenti parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
3.40
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «,a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.6
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.6 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.7
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» con le seguenti: «consapevolmente detiene».
3.10
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «da 500 a 2.000» con le seguenti: «da 2.000 a 8.000».
3.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» con le seguenti parole: «e con la multa da 1.000 a 5.000».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1 (già 3.9)
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il n.5), è aggiunto il seguente: "6) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6,».
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo le parole: «nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell’articolo 6-ter».
EMENDAMENTI
4.100
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all’articolo 6-ter ed».
4.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6», inserire le seguenti: «della presente legge,».
4.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4.3
Respinto
All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4.4
Respinto
All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
4.101
IL GOVERNO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive"».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
EMENDAMENTI
5.100
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
5.20
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.100
Ritirato
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Integrazioni in materia di partecipazione al contrasto della violenza)
Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, articolo 1-octies dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Coerentemente con il comma 1, lettera d) del presente articolo i prefetti o i loro delegati sono titolati a convocare periodiche riunioni con società sportive, associazioni degli atleti e degli arbitri, Ordine provinciale dei giornalisti, nonché associazioni o soggetti informali rappresentativi del tifo organizzato con il fine di condividere misure integrate volte al mantenimento dell’ordine pubblico, all’isolamento dei soggetti che possano svolgere atti di violenza nell’ambito di eventi sportivi, allo sviluppo di una sana cultura sportiva. L’attiva azione dei soggetti convocati dal prefetto, valutata dal prefetto stesso, nell’applicazione di quanto deciso in quella sede si configura come elemento di valutazione per quanto in potere di determinazione del prefetto di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2007. L’Osservatorio, nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo, valuta i verbali di tali riunioni e ne tiene conto nella predisposizione delle linee guida di cui alla lettera c) del medesimo"».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 6.
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). – 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n.575 del 1965.».
EMENDAMENTI
6.1
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
6.100
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», sostituire il comma 1 ivi richiamato con il seguente: «1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone che siano dedite alla commissione dei reati di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e nei confronti di coloro che ne hanno agevolato la commissione».
6.101
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a riunioni in luogo pubblico, compresi cortei e manifestazioni, con lo scopo di creare pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica».
6.101 (testo 2)
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, poste in essere anche al di fuori degli impianti sportivi».
6.102
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», sopprimere il comma 2 ivi richiamato. Art. 7.
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 7.
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1. Al secondo comma dell’articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
EMENDAMENTI
7.1
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche all’articolo 339 del codice penale)
1. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone."».
7.8
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7.
Dopo l’articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:
"336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all’articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni"».
7.200
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
"583-quater. - (Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Art. 7. - (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)».
7.200 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
"583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Art. 7. - (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)».
7.3
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall’articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni"».
7.7
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente comma:
«01. Dopo l’articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:
"336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all’articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni".
7.4
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» con le seguenti: «della reclusione da sette a dieci anni».
7.5
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All’articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone,».
7.100
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare rilevanza nel caso in cui i suddetti comportamenti vengano posti in essere nel corso di una riunione in luogo pubblico, compresi manifestazioni e cortei, con lo scopo di creare pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica».
7.6
V. testo 2
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l’articolo 340 del codice penale è aggiunto l’articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone».
Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
7.6 (testo 2)
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l’articolo 340 del codice penale è aggiunto l’articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato».
Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.100
V. testo 2
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Arresto in flagranza durante o in occasione di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei)
Qualora nel corso di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l’ordine e l’incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».
7.0.100 (testo 2)
Ritirato
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Arresto in flagranza differita fuori dagli impianti sportivi)
1. Qualora al di fuori degli impianti sportivi vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l'ordine e l'incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 8.
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
8.1
Respinto
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».
8.6
Ritirato
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».
8.2
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori, Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta».
8.7
Ritirato
AI comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» con le seguenti: «da 200.000 a 800.000».
8.3
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell’ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».
8.8
Approvato
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
8.4
Respinto
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l’ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass-media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all’interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l’accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.5
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(La gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica)
1. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto.
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine.
5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato».
8.0.1
Respinto
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All’articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):
"Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8"».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
9.1
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «responsabili», inserire le seguenti: «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo, nonché».
9.9 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 40.000 a 200.000».
9.2
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni».
9.3
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni».
9.5
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell’impianto sportivo che deve prevedere:
a) l’indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l’obbligo di allontanamento dall’impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
c) la previsione dell’allontanamento dall’impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».
9.4
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell’impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell’ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».
9.6
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.7
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
9.8
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.1
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell’impianto di cui comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell’ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell’ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all’interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all’auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell’area esterna allo stadio. L’onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. Il regolamento dell’impianto sportivo deve prevedere:
a) l’indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell’ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell’allontanamento dall’impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
6. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.0.2
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell’impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell’ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell’ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all’interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all’auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell’area esterna allo stadio. L’onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 10.
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
EMENDAMENTI
10.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «possono provvedere» con le seguenti: «provvedono».
10.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma l, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
10.3
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma l, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «,convoca» con le seguenti: «e convoca».
10.4
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».
10.5
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«10-bis). Nell’ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l’attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, »Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi« così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all’interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
h) massima adattabilità alle riprese televisive».
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 11.
(Programma straordinario per l’impiantistica sportiva)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
EMENDAMENTO
11.1
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis). Allo scopo di agevolare l’attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell’ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all’art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d’uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.2
Il Governo
V. em. 11.0.20
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, comma 3, dopo le parole: "nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori" sono aggiunte le seguenti: "e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi";
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
c) la rubrica dell’articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
d) all’articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All’articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"».
11.0.20
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 11, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell’articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all’articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) All’articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
e) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo"».
11.0.3
Respinto
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private)
1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
(Delle attività di sicurezza private)
Art. 133.
1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all’ingresso e all’interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia , personale dipendente e personale esterno all’ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall’impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.
Art. 134.
1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell’attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l’eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di e 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato.
4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di e 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti comma sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.
Art. 135.
1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all’anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.
Art. 136.
1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell’interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l’autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all’articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all’articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.
Art. 137.
1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l’insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l’insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L’aggiornamento dei corsi è annuale.
Art. 138.
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli».
11.0.4
Ritirato
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l’inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell’educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».
11.0.5
Ritirato
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d’intesa con il Ministro dell’Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all’interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».
11.0.100
IL GOVERNO
Approvato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
All’articolo 1, comma 1297 della legge 27 dicembre 2006, n.296, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, il consiglio di amministrazione dell’Ente è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto».
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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120a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì7 marzo 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI e del vice presidente ANGIUS |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314.
Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Passiamo alla votazione finale.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, dopo la riconfermata fiducia, torniamo oggi con serena puntualità ad affrontare tematiche nodali per la vita del Paese. Prima fra tutte la drammatica questione «violenza stadi», mai dimenticata e resa prioritaria per il susseguirsi dei recenti gravi episodi. La violenza, il vandalismo, gli scenari da guerriglia urbana, le scritte infamanti contro i tutori dell'ordine vanno lette anche come spia di malessere sociale, oggetto di intervento immediato.
È chiaro che gli ultimi episodi di Catania e Reggio Calabria, o i ritrovamenti di Castellammare non possono più essere tollerati da un'istituzione accorta che ha il precipuo compito di prevenire il fenomeno e migliorare le condizioni sociali, di sicurezza e di ordine pubblico.
Ecco la necessità e l'urgenza di convertire il decreto-legge, imposto dopo la folle notte del derby siciliano, ed in continuità con le riflessioni serie e profonde sancite dalle misure dettate da Pisanu. Il testo apporta delle modifiche essenziali e soprattutto mirate, intervenendo su deroghe normative in tema di sicurezza degli impianti sportivi e contemporaneamente inasprendo la disciplina dei divieti di accesso.
Bene addossare maggiori responsabilità alle società sportive, limitate nel concedere facilitazioni di qualsiasi tipo ai soggetti colpiti da condanne per reati connessi. Bene prevedere circostanze aggravanti per crimini di minaccia, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale. Dunque, un contenuto di norme opportunamente concentrato solo su chi è soggetto attivo di violenza e che prescinde da qualsiasi valutazione sull'addestramento, sulla capacità tecnica o sulla retribuzione delle nostre benemerite forze dell'ordine.
Parallelamente, voglio prendere le distanze da chi, con voce stonata e priva di sensibilità, marcia sempre controcorrente rispetto agli indirizzi generali del Governo, anche in questi casi in cui l'appartenenza politica cede il passo alle priorità sociali.
Riformiamolo sul serio questo calcio: e non solo! Restituiamo il giusto valore alla cultura sportiva, che non sia più sfogo di rabbia ed insoddisfazione, bensì momento di sana competizione agonistica tra le squadre. Deve tornare ad essere un sano momento di divertimento ed aggregazione sociale.
Pertanto, poiché ritengo che il calcio italiano non sia morto, ma ottimisticamente solo da curare e sanare, dichiaro a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole alla conversione odierna. (Applausi dei senatori Formisano e Marcora).
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia a questo provvedimento legislativo, che nasce in uno spirito di larga, larghissima condivisione, che è riduttivo definirebipartisan. Occorre infatti richiamare concetti più alti come quello della responsabilità istituzionale, per la coralità che ha ispirato il provvedimento e lo spirito di collaborazione che ha fatto superare anche in Commissione passaggi in cui vi era un dissenso su questioni specifiche, ma in cui si è fatta prevalere la volontà di avere una indicazione unitaria da parte del sistema politico rispetto a questi fenomeni.
Certo, tutto ciò nasce per larghissima parte sull'onda emotiva dei fatti che si sono verificati qualche settimana fa a Catania e, prima, in un paesino della Calabria, seppur profondamente diversi; quella condizione drammatica, che ha fortemente impressionato l'opinione pubblica, ed anche segnalato lo stato di disagio e di sofferenza delle forze dell'ordine, che con molta forza hanno reclamato indicazioni precise dal sistema politico, volendo sottrarsi a questa condizione insopportabile per cui ogni domenica, anzi non soltanto la domenica, una larghissima messe di uomini e mezzi viene impegnata e distolta da altre attività per garantire il normale svolgimento delle partite di calcio.
Tuttavia, se la vicenda di Catania ha ulteriormente allarmato l'opinione pubblica ed evidenziato il disagio delle forze di polizia, questo non ci sorprende perché è soltanto l'anello finale di una catena di accadimenti, di vicende che anche in passato avevano fatto emergere il grave stato di sofferenza del sistema calcistico nel nostro Paese. Infatti, il Governo precedente e il Parlamento avevano definito una normativa incisiva e rilevante, che noi chiamiamo in modo semplificato «decreti Pisanu».
Se vi è un torto che appartiene a tutto il sistema, da quello centrale alle autonomie locali, è l'aver ritardato colpevolmente l'applicazione puntuale di quei provvedimenti; se c'è un punto di partenza obiettivamente convincente in questo decreto‑legge, esso risiede nella scelta di abbandonare la logica dilatoria delle proroghe e di pretendere, invece, l'applicazione di un principio normale di diritto in base al quale le norme emanate dal sistema giuridico sono poi vigenti concretamente nell'ordinamento.
È accaduto il fatto (che a volte il vice ministro Minniti, che oggi non è in Aula, ha evidenziato con qualche imbarazzo) che attività che le società di calcio e gli enti locali dichiaravano impossibili da realizzare, se non in tempi lunghissimi, all'interno di questa condizione di emergenza e con il timore di perdere benefici, incassi e credibilità, sono state realizzate in pochissimi giorni, e quindi con l'insegnamento virtuoso che se vi è una determinazione forte del sistema istituzionale i terminali in periferia reagiscono in modo più efficace e positivo.
Il provvedimento affronta, ovviamente, il tema all'interno degli stadi, e nella specificità degli stadi, con una serie di norme importanti, alcune relative all'ordinato svolgimento delle competizioni calcistiche, che cercano di evitare le condizioni nelle quali gli scontri possano svilupparsi, altre che hanno l'obiettivo di sanzionare con maggiore efficacia i comportamenti in violazione delle norme.
Vi è qui un elemento che voglio evidenziare, non per ragioni polemiche ma perché ieri il Parlamento, in una delle votazioni più importanti, si è contraddetto. Nella logica delle norme di tipo repressivo ve ne sono alcune che innalzano le pene relative a tutti i reati di violenza e minacce a pubblico ufficiale che prevedono interventi anche molto rilevanti di aggravamento dei massimi di pena. Ebbene, non si è ritenuto di accogliere un emendamento con il quale si sarebbe reintrodotto il reato di oltraggio nel codice penale, non con un'ispirazione punitiva o volgarmente repressiva, ma - almeno così la leggo personalmente - con finalità preventive.
Infatti, se si vuole evitare una escalation di violenza, non soltanto nelle competizioni calcistiche, ma anche in altre vicende che spesso vedono le forze dell'ordine - a cui tutti rivolgiamo apprezzamento e stima e a cui garantiamo sostegno e strumenti per la loro attività di repressione - oggetto, in molte manifestazioni, di aggressioni fisiche e verbali, la reintroduzione del reato di oltraggio in alcune circostanze potrebbe costituire un elemento di prevenzione molto forte perché impedisce ed inibisce l'escalation che può arrivare anche al confronto e al contatto fisico tra forze dell'ordine e frange di contestazione o di violenza.
Mi permetto di ribadire in dichiarazione di voto questo elemento perché ritengo che avrebbe completato in modo coerente il sistema che al momento, invece, sconta una certa contraddittorietà, visto che, accanto all'aggravante delle pene relative alle minacce e alla violenza, non prevede una sorta di chiusura attraverso la reintroduzione del reato di oltraggio.
Tuttavia, accanto all'intero architrave di questo provvedimento, che riguarda le competizioni calcistiche, il controllo degli stadi, il divieto delle trasferte, le sanzioni nei confronti dei trasgressori, nella parte preparatoria dei lavori relativi all'iter di questo provvedimento è stato possibile esplorare in modo non dico minuzioso, ma certamente attento, i fenomeni che attraversano questo mondo così importante nella società italiana; ma sappiamo quanto il calcio sia importante anche «politicamente» e quanto il malessere che lo attraversa poi si comunichi e si diffonda in altri ambiti. Dunque, un'analisi attenta e puntuale di questo malessere non può essere ritardata.
Vi è stata una interessante riflessione che riguarda il futuro del calcio, il ruolo e le responsabilità delle società di calcio, il problema degli impianti, di quale deve essere la loro gestione e non soltanto il loro adeguamento strutturale per consentire condizioni di sicurezza e di fruizione, ma anche il tema inerente a una responsabilità piena e assoluta delle società oggi evocata attraverso il ruolo degli steward, quindi il controllo di sicurezza che per il futuro prefigura una esclusiva competenza delle società secondo modelli che, in modo semplificato, vengono definiti anglosassoni, inglesi, e che rappresentano una forte novità.
Su questi temi mi auguro che in futuro sia possibile una riflessione pacata, senza innamorarsi di modelli a noi estranei. Ritengo, per esempio, inaccettabile l'idea balenata secondo cui le forze dell'ordine passerebbero da un impegno massiccio per garantire il regolare svolgimento (quale quello attuale), all'arretramento e all'abbandono del campo che passerebbe, anche in termini di responsabilità, completamente nelle mani di privati, andando in questo modo da un eccesso all'altro. È un terreno, questo, che, a mio avviso, impone qualche cautela.
C'è però un'altra questione che è stata evocata nelle audizioni e che rimane come elemento più importante con cui fare i conti, ed è quella che riguarda le ragioni del disagio che frange giovanili di aree territoriali e sociali diverse esprimono attraverso questa violenza inaccettabile che spesso come riferimento passivo ha le forze di polizia di questo Paese. È un disvalore gravissimo, ma è anche qualcosa di più: è una preoccupazione che deve interrogare e impegnare non soltanto l'analisi sociologica, importante per individuare gli strumenti di intervento in termini di prevenzione, bensì anche l'attività di indagine all'esterno dello stadio per individuare connivenze e complicità e per disinnescarle.
PRESIDENTE. Senatore Pistorio, l'ho fatta parlare più di quanto le era concesso. Concluda.
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Vorrei concludere invitando questo Parlamento, con il medesimo spirito con cui ha definito le norme di contrasto sull'emergenza negli stadi, ad affrontare il tema del disagio e delle ragioni per le quali si sviluppa una cucitura di estremismi diversi che poi nello stadio e in una violenza inaccettabile trovano l'espressione di una loro volontà personale.
Saluto ad una scolaresca di Carpi
PRESIDENTE. Sono in tribuna i giovani della V B del liceo Fanti di Carpi, ai quali rivolgo un saluto a nome di tutto il Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1314 (ore 9,54)
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare può essere l'occasione di voltare pagina rispetto ad uno stato del nostro calcio molto grave. Può essere l'occasione per iniziare un cambiamento profondo e speriamo che questo percorso sia compiuto con senso di responsabilità e di coesione da tutte le forze politiche, con un'unità d'intenti che oggi registriamo con soddisfazione e che speriamo possa proseguire nel tempo su questo terreno. Sarà chiaro a tutti, infatti, che quello di oggi è un importante passo ma che la repressione della violenza non si può fermare a questo primo intervento emergenziale.
Dobbiamo ammettere che desta stupore come, mentre le Aule parlamentari sono impegnate in una riflessione seria sul futuro del calcio e sulle strategie per fermare la violenza, fuori di qui sembra che non sia avvenuto nulla quel 2 febbraio scorso di fronte allo stadio di Catania. Non vogliamo criminalizzare nessuno, ma quando vediamo certe scritte sui muri contro le forze dell'ordine o quando sentiamo dire che lo spettacolo deve continuare, pare evidente che una parte del mondo che gravita intorno allo sport e al calcio non ha colto la serietà del momento.
Noi daremo un deciso sostegno a questo provvedimento non solo per il merito, che ci convince, ma anche per il metodo. Il lavoro di tutto l'arco costituzionale e del Governo ha consentito di apportare miglioramenti profondi a quello che era già un buon testo di partenza; penso, oltre al tema della responsabilità degli organi di comunicazione, alle norme più solide in materia di nominatività dei biglietti, all'avvio della discussione sul ruolo della scuola nella costruzione di una sana cultura sportiva. Ci sembra giusto restituire alle diverse istituzioni il ruolo che a ciascuna compete.
Noi siamo e saremo rigorosi nel rispetto dell'autonomia dello sport. Riterremo qualunque commistione un errore grave, ma questo non ci solleva dalla responsabilità di definire come legislatori il confine delle regole della convivenza ed il confine dell'etica dei comportamenti socialmente accettabili. Con il provvedimento oggi al nostro esame, che spero godrà di un consenso vasto, cominciamo ad affermare che i comportamenti violenti non fanno parte della cultura dello sport e non hanno nulla a che vedere con i valori che allo sport sono legati.
Ora il Governo, il potere esecutivo e tutte le istituzioni, compresa la magistratura, hanno il dovere di garantire un'applicazione rigorosa di queste norme. Quello che non potremmo accettare sarebbe assistere, magari tra qualche anno, ad altri eventi drammatici come quelli che hanno scosso il Paese in queste settimane.
Il Parlamento ha fatto la propria parte, quella di definire le norme. Ora non ci sono più alibi ad una repressione forte della violenza. Ma spero che sia nella consapevolezza di tutti che quello di oggi è il primo passo anche per noi.
È necessario completare questo disegno complessivo: diversi interventi, di maggioranza e opposizione, hanno richiamato il tema importante della proprietà degli stadi e il ruolo che possono svolgere i professionisti della sicurezza negli impianti durante lo svolgimento degli eventi sportivi.
Resta però aperto il tema degli investimenti sull'impiantistica per portare tutte le strutture ad un livello adeguato. Nessuno di noi dimentica che il calcio non è fatto solo dalla serie A e dalla serie B, e nessuno di noi, mentre ricordiamo commossi l'ispettore Raciti, può e deve dimenticare la storia di Ermanno Licursi, il dirigente morto a Luzzi, in provincia di Cosenza, durante lo svolgimento di una partita delle serie minori. E' una riflessione che avremo modo di affrontare presto, spero fin dalla discussione sul provvedimento sui diritti TV degli eventi sportivi. Se il principio della mutualità è quello che deve definire la distribuzione delle risorse tra i vari soggetti aventi titolo, il tema della sicurezza non può essere dimenticato.
Oggi ci troviamo quindi ad affrontare, con spirito responsabile, un tema che non possiamo eludere e che ha attraversato il nostro dibattito come una sorta di fiume carsico; mi riferisco alla riflessione che intende lo sport solo come un pezzo dell'economia reale o anche o soprattutto come prioritario tratto sociale e identitario della Nazione.
Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo di battere la violenza siano necessari interventi complessi; non vorremmo che passata l'emergenza i legittimi interessi e le culture che ciascuno di noi rappresenta divengano un limite al linguaggio comune che oggi parliamo. Penso alla mutualità nella redistribuzione delle risorse legate ai diritti TV, o alla già citata proprietà degli stadi in capo alle società sportive.
Ci auguriamo che questi temi verranno affrontati condividendo, come esito, la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori, non la promozione solo della ricchezza delle società sportive. Un atteggiamento fondato sulla centralità del mercato non ha funzionato, e ha mostrato le conseguenze più nefaste proprio quella sera nello stadio di Catania.
Uno sport televisivo, fondato sulla competizione fuori dalle regole, in cui sia accettata una impunità di fatto sarebbe un danno per il Paese, non una risorsa. Noi invece abbiamo l'obbligo di riaffermare i valori dello sport. Non solo per un indistinto principio etico, ma per la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte: uno sport malato produce e rafforza gli elementi di disgregazione sociale e funge da catalizzatore di forme di devianza sempre più aggressive.
Sta alla nostra responsabilità definire regole che non si limitino a reprimere la violenza, ma che siano in grado di restituire allo sport quella funzione di promozione sociale e di educazione collettiva che ci ha tanto appassionato e che riscopriamo nei momenti felici della vita sportiva, dalle piazze piene per festeggiare la nazionale in Germania al tifo composto e appassionato per la prima sudatissima vittoria dei nostri rugbiysti contro la Scozia.
Per questo continuiamo a richiamare la necessità di un intervento di vasta portata, che coniughi repressione e promozione della cultura sportiva. Solo così onoreremo la memoria di chi ha dato la vita solo poche settimane fa.
Ed è con la speranza che questo percorso sia largamente condiviso che oggi il Gruppo Insieme con l'Unione voterà a favore di questo primo, importante provvedimento, comprendendo ed essendo anche convinti che il tutto deve essere costruito su due grandi pilastri: da una parte, la regola, rispetto alla quale abbiamo dato una grande dimostrazione di serietà e di capacità, ricostituendone i confini; dall'altra, però, l'emozione sulla quale dobbiamo riuscire a lavorare con la stessa abnegazione, con lo stesso spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato. Solo tenendo insieme sia la regola che l'emozione possiamo riappropriarci anche di un'autenticità del valore e trasmettere tutto ciò ai giovani. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se esaminiamo questo testo avulso dal contesto in cui ci siamo mossi, sicuramente possiamo definirlo condivisibile, anche se - a nostro parere - perfettibile. Noi abbiamo tentato di proporre una serie di emendamenti che, secondo la nostra ottica, miglioravano il testo stesso.
La nostra ottica è stata quella di ripercorrere in qualche modo l'esperienza positiva maturata in altri Paesi. Mi riferisco soprattutto al Regno Unito - come abbiamo più volte ricordato anche ieri in sede di votazione degli emendamenti - dove si è riusciti, se non ad eliminare del tutto, quanto meno a circoscrivere il fenomeno così negativo della violenza negli stadi e fuori degli stadi, peraltro legata ad un unico sport. Su questo dato ho sentito poche riflessioni, sul quale invece credo dovremmo interrogarci; naturalmente, io non ho la risposta e non so se può fornirla qualche sociologo.
Dobbiamo chiederci il motivo per cui in tutti gli altri sport non si arriva a questo tipo di violenza; si tratta, effettivamente, di un fenomeno curioso. Vi sono altri sport di squadra che apparentemente sono anche più violenti del calcio stesso; pensiamo all'hockey su ghiaccio o al rugby, eppure, in quegli sport le tifoserie sono assolutamente composte. Pensiamo anche al ciclismo, dove vi sono state fazioni diventate quasi un mito all'interno della pubblicistica, della cultura e della cronaca italiana. Mi riferisco alla famosa rivalità - che io ricordo bene - tra Coppi e Bartali: non credo che le opposte tifoserie si siano mai sognate di assalirsi a sprangate e a cazzotti e tanto meno di aggredire le forze dell'ordine.
Detto questo, ritengo che il provvedimento in esame lasci inalterati due ordini di problemi, che forse possono essere affrontati ma sicuramente non risolti in quest'Aula.
Mi riferisco innanzi tutto al fatto che già esistevano leggi piuttosto efficaci per contrastare tale fenomeno. Anche qui, si è verificato un fenomeno non tutto italiano ma, almeno all'interno dell'Unione Europea, peculiare del nostro Paese: in Italia, cioè, si fanno le leggi, ma risulta perfettamente normale non applicarle. Non a caso, siamo il Paese delle grida manzoniane. Dovrebbe farci riflettere il fatto che esistevano norme ben precise che però sono state tranquillamente disattese e questo senza che nessuno si scandalizzasse. Oggi ci occupiamo del problema perché un esponente delle forze dell'ordine è caduto; altrimenti, credo non saremmo stati qui a discutere della questione. Tutto ciò va sicuramente a nostro disdoro, ma va a disdoro soprattutto di chi nel Paese non è in grado di far applicare le leggi esistenti.
Ho ricordato più volte che il Governo precedente, il Governo Berlusconi, si era occupato fin da subito della tematica varando un decreto-legge praticamente all'inizio della legislatura, il 21 agosto 2001 (è stata una delle prime questioni di cui ci siamo occupati); quindi ha emanato un successivo decreto ed infine ha varato il cosiddetto decreto Pisanu, dal nome del Ministro che lo ha fatto approvare. Quest'ultimo decreto è stato da tutti definito molto positivo, ma nessuno si è sognato di applicarlo.
Allora, vorrei sapere se verranno applicate le norme che stiamo varando oggi in quest'Aula. Su questo dovremmo farci parte diligente e sorvegliare tutti per verificare se le norme verranno applicate, anche perché ve ne sono molte che saranno affidate alla magistratura che, nella sua totale indipendenza, poi deciderà.
Vengo ora al tema cruciale. Sono convinto - approfitto anche oggi per ribadire il concetto che ho già evidenziato più volte - che, se non cambierà il clima culturale che ha occupato larga parte dell'intellighenzia del Paese, degli opinion leader e di vasti strati della cultura italiana, non arriveremo mai a risolvere il problema.
Il problema è questo: che esempio diamo ai tifosi? Abbiamo visto che molto probabilmente - almeno in base a quello che sembra essere l'orientamento degli inquirenti - chi ha ucciso quel povero agente è un minorenne; quindi, un ragazzo che, sicuramente, non è preparato, né dal punto di vista culturale, né da quello psicologico, ed è facilmente influenzabile.
Basta, quindi, aprire i giornali di oggi per vedere stelle miliardarie, pagate profumatamente, prendersi a cazzotti o dar vita ad una selvaggia rissa in campo: allora, che esempio danno questi - che sono i loro idoli e le loro stelle - ai tifosi, che vedono quanto accade in campo grazie a loro? È un esempio assolutamente negativo. E che punizione riceveranno tali giocatori? Non credo riceveranno una punizione esemplare; probabilmente, qualcuno verrà squalificato per qualche domenica, ma poi tutto tornerà assolutamente come prima.
Vorrei anche allargare il discorso, perché - lo ribadisco - quando vige un determinato clima culturale, questo permea tutto il Paese. Da troppi anni abbiamo ribaltato l'ordine delle categorie mentali su alcuni temi, soprattutto quando vi sono di mezzo le forze dell'ordine. Sarò anche un po' noioso, perché ho richiamato molte volte questi episodi, ma mai come in questo caso repetita iuvant.
Torniamo ancora all'esempio del G8, che è uno di quelli che mi tormentano: abbiamo visto una città assolutamente devastata; il risultato, poi, però, qual è stato? Nessuno dei devastatori è stato assicurato alla giustizia né è sotto processo, ma, in compenso, decine e decine di esponenti delle forze dell'ordine sono processati perché colpevoli di aver tentato di difendere la città.
E poi, ancora, abbiamo visto l'esempio di Oreste Scalzone, un latitante, che è tornato nel Paese non pentito e senza aver scontato la pena a cui è stato condannato: è stato annunciato che verrà ricevuto, con tutti gli onori, addirittura alla Camera dei deputati.
Abbiamo visto un terrorista essere chiamato nelle università ad insegnare il proprio pensiero ai giovani ed un esponente politico - un deputato, che sostiene la maggioranza - dichiarare che la soluzione ai problemi di Catania sta nel collocare un numero sull'elmetto indossato dai poliziotti, in modo da poterli identificare nel caso commettano qualche errore o qualche azione non troppo commendevole.
Ebbene, credo che dovremmo interrogarci tutti su questi temi. Badate, vi espongo anche un'altra argomentazione: proprio stamattina, mi ha telefonato il responsabile di una grandissima azienda italiana per segnalarmi che sui muri delle sue fabbriche sono ricomparse le stelle a cinque punte, cosa che lo intimorisce.
Credo che questo brodo di coltura, in cui si alimentano l'eversione ‑ anche piccola, di poco conto, come quella che può verificarsi negli stadi, ma che poi porta anche a tragici eventi ‑ e la glorificazione continua dei cattivi maestri, ci porti ancora su questa strada.
Ricordo, infine, che, in questi giorni, viene pubblicizzata un'opera cinematografica che si chiama «Shooting Berlusconi»: mi domando se in quel titolo non sia contenuta anche un'apologia di reato.
Allora, colleghi, se non invertiamo concretamente tale tendenza e non isoliamo dal punto di vista culturale i suddetti atteggiamenti, credo che provvedimenti della natura di quelli che stiamo assumendo al momento in quest'Aula non serviranno a nulla. (Applausi dal Gruppo LNP).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC concorrerà - credo - con tutti gli altri, all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la violenza negli o intorno agli stadi.
Le ragioni di fondo del decreto - alcune molto chiaramente definite, altre da definire - erano sostanzialmente tre: repressione contro i violenti, prevenzione nei confronti dei facinorosi e promozione di una cultura dello sport e della legalità.
Il testo in esame, sostanzialmente, segue il lavoro svolto nella precedente legislatura in un contesto di emozione, dovuta a gravi fenomeni di violenza negli stadi, che approdò all'emanazione di un decreto‑legge, approntato dall'allora ministro Pisanu, all'inizio del 2003, e convertito in legge a larghissima maggioranza (quindi, anche in quel caso, con il concorso di forze politiche schierate in modo diverso rispetto al Governo).
Noi del Gruppo UDC abbiamo potuto lavorare per l'obiettivo complessivo di questo decreto-legge, grazie al fatto che, da tempo, il partito si è strutturato in modo da avere, nell'amico onorevole Ciocchetti, una persona che, sul punto complessivo della politica dello sport, di repressione della violenza e di prevenzione dei facinorosi, ha dato indicazioni di fondo e sono lieto di constatare che la sostanza delle nostre posizioni è stata molto apprezzata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia; di questo voglio dare atto ai relatori Sinisi e Di Lello e ai due presidenti Bianco e Salvi.
Abbiamo potuto concorrere con gli altri Gruppi sostanzialmente per ottenere i tre obiettivi dapprima citati: la repressione dei violenti, innanzitutto. Abbiamo infatti rinforzato, in modo particolarmente severo, le norme penali a tutela della incolumità dei tutori dell'ordine; questo è l'aspetto di maggior significato che il decreto-legge aveva e che, grazie anche alle nostre proposte, avrà ancora di più: coloro i quali attentano alla incolumità personale degli addetti alle forze dell'ordine sono passibili non soltanto di fatti processuali penali significativi (la flagranza viene allungata per consentire che si consideri flagranza anche il reato commesso nell'arco di quarantotto ore dopo lo svolgimento della gara), ma soprattutto vi siano violenze fisiche nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine in generale.
Si è trattato di una risposta non soltanto emblematica, dopo la drammatica morte del commissario Raciti; si è trattato di una risposta culturalmente significativa: vogliamo fare in modo che coloro i quali, durante le partite o subito dopo, prendono le forze dell'ordine ad oggetto specifico della loro violenza sappiano che si tratta di una violenza penalmente perseguibile in modo ancora più grave della violenza nei confronti delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni altrove. Questo è un aspetto di particolare significato: una repressione più forte nei confronti di coloro i quali commettono reati di lesioni personali gravi o gravissime ai danni delle forze dell'ordine.
Sulla prevenzione, signor Presidente, abbiamo cercato di lavorare fino in fondo per recidere quel legame che talvolta si realizza tra le società di calcio e le organizzazioni più facinorose; abbiamo ritenuto irrisorie alcune sanzioni a carico delle società di calcio che promuovono società di facinorosi per poterli considerare tifosi a loro sostegno, sia nelle partite in casa che fuori casa, ed abbiamo notevolmente aggravato le sanzioni a carico delle società di calcio che intrattengono rapporti pericolosi con i facinorosi, perché in questo caso si è trattato di una prevenzione ancora più significativa.
Da questo punto di vista, siamo particolarmente lieti che sia stata adottata, con il parere favorevole del relatore espresso ieri qui in Aula al Senato e dal Governo, una disposizione della proposta che prevedeva e prevede un obiettivo di promozione molto forte a favore delle società di calcio che, invece, intrattengono rapporti con associazioni anche non facenti parte di quelle previste dal codice civile in senso stretto, che promuovono la cultura legalità e dello sport.
Abbiamo, cioè, voluto operare contemporaneamente nel senso della prevenzione nei confronti dei facinorosi e nel senso della promozione della cultura sportiva, il tutto perché non abbiamo adottato la linea (che nessuno, per la verità, proponeva) di sola repressione dei violenti, ma abbiamo voluto dimostrare che tendiamo a distinguere radicalmente tra i tifosi, che vanno comunque tutelati e protetti, e i facinorosi, che vanno comunque scoraggiati e puniti. È una distinzione che troppe volte negli stadi non si riesce a fare fino in fondo, grazie anche al modo in cui alcuni striscioni odiosissimi e pericolosi vengono affissi, considerandolo, per così dire, un fatto sportivo, ma che invece sportivo non è, sapendo peraltro che non sono soltanto le partite quelle che destano maggior interesse (le partite delle grandi società, in particolare i derby delle grande città), ma sono le attività collegate al calcio in tantissimi stadi minori, non sempre oggetto di attenzione particolare da parte soprattutto dei parlamentari.
In altri termini, abbiamo voluto dimostrare che con questo decreto non abbiamo avuto la pretesa di disciplinare, in modo definitivo, né la questione della tutela delle forze dell'ordine comunque al di fuori delle vicende calcistiche, né la vicenda calcistica nel suo insieme.
Lo dico perché vi è stato un argomento molto importante, che abbiamo preferito rendere oggetto di delega al Governo in tempi molto rapidi: quello degli assistenti dentro gli stadi, che vanno sotto il nome di steward. Noi vogliamo operare in un senso profondo di novità: la tutela dell'ordine negli stadi grandi, medi e piccoli deve essere delle società sportive che concorrono ad organizzare la manifestazione; fuori degli stadi l'ordine pubblico è di competenza dello Stato.
Ma per fare questa distinzione di fondo, che sarebbe una radicale innovazione nella struttura del nostro mondo calcistico, occorre disciplinare la proprietà dell'immobile destinato allo svolgimento della gara, non soltanto dell'Olimpico di Roma, dell'Olimpico di Torino o del San Paolo di Napoli, ma anche del piccolo manufatto in cui si svolgono le gare di calcio nelle serie minori.
Occorre anche fare in modo che la tutela dell'ordine dentro lo stadio sia fatta da persone professionalmente attrezzate. Non si può disciplinare in modo ovvio la materia degli assistenti negli stadi come se fossero guardie giurate. Il problema è molto diverso, perché la guardia giurata ragionevolmente non deve occuparsi di coloro che vogliono attentare allo svolgimento della gara, mentre chi è per preposto alla tutela dell'ordine dentro lo stadio potrebbe avere a che fare con organizzazioni anche facinorose di tifosi. Questa differenza richiede una diversa professionalità e probabilmente un diverso regime giuridico rispetto alle normali vicende che possono riguardare altre forme di cosiddetta polizia privata.
Ecco perché questo decreto‑legge non è soltanto un fatto marginale che riguarda un aspetto marginale della vita dello sport, ma è un provvedimento che prende atto del fatto molto emblematico che intorno agli stadi, in questo caso soprattutto a quelli più grandi, si svolge un'attività che tende alla contrapposizione violenta e che ha sempre meno a che fare con la cultura dello sport.
Le ragioni sociologiche possono essere molto varie: ad esempio, vi è una sorta di sensazione di impunità per coloro che svolgono attività violente dentro o intorno agli stadi. Noi abbiamo voluto anche reprimere il danneggiamento alle cose, non genericamente considerate, ma quelle essenziali per lo svolgimento delle gare, perché immaginiamo che questo decreto si faccia carico delle ragioni per le quali il decreto Pisanu di qualche anno fa è rimasto, sostanzialmente, non del tutto attuato: dopo la reazione emotiva che aveva portato a quel decreto, si era creata, infatti, una sorta di sentimento di lassismo nei confronti dell'attuazione del decreto medesimo.
Ci auguriamo che un analogo spirito di lassismo non si verifichi in questo caso e che l'approvazione della legge di conversione del decreto, molto diverso da quello che il Governo ha emanato, ma nelle linee di fondo che il Governo aveva indicato e nella continuità con il decreto Pisanu - è questa una ragione che mi permetto di rappresentare al Presidente del Senato - indichi una convergenza.
Si tratta di una convergenza, come diceva giustamente il collega Pistorio, non bipartisan, ma di una convergenza generalizzata all'interno del Senato, sul triplice obbiettivo - lo ripeto ancora e concludo - della repressione nei confronti della violenza commessa a danno degli agenti delle forze dell'ordine, della prevenzione nei confronti dei facinorosi, della promozione della cultura della legalità e dello sport.
Se su queste tre linee trovassimo una convergenza che vada al di là delle manifestazioni sportive, potremmo dire che il nostro Paese ha fatto uno straordinario passo avanti. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
VANO (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VANO (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il decreto-legge all'esame dell'Aula rappresenta un intervento importante per il contrasto ai fenomeni di violenza, oggi sempre più diffusi nell'ambito delle competizioni sportive.
Esso nasce, come è noto, nel contesto dei tragici fatti di Catania che hanno visto la morte dell'ispettore Raciti, alla cui famiglia testimoniamo ancora una volta la nostra solidarietà, e che hanno dimostrato ancora una volta l'esigenza da un lato di contrastare e prevenire - anche, ma non solo, con gli strumenti normativi - la violenza, in ogni sua forma e dall'altro di restituire alle manifestazioni sportive, ed in particolare al mondo del calcio, la loro dignità e il loro valore sociale.
Al di là dei fatti concreti da cui nasce il decreto-legge e delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno motivato e legittimato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso allo strumento del decreto-legge, il testo all'esame dell'Aula si muove su un orizzonte più ampio e tocca problemi di assoluto rilievo politico e sociale, come anche il dibattito in sede di Commissioni riunite ha avuto modo di evidenziare, giungendo infine a posizioni comuni e condivise, che hanno consentito di superare iniziali rilievi di criticità, sottolineati anche dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.
Sotto il profilo normativo, il decreto-legge integra, razionalizza e completa le misure di prevenzione e repressione già previste dal decreto-legge Pisanu, intervenendo con misure strutturali che accentuano le responsabilità in capo alle società calcistiche, colpendo peraltro il legame spesso presente tra i loro interessi e le frange violente di sostenitori.
Gli aspetti più innovativi del decreto-legge rispetto alla normativa previgente concernono in particolare l'intervento sugli aspetti culturali del problema per promuovere una diversa e più sana cultura civica dello sport, che hanno sottolineato anche alcuni colleghi, ed in particolare la senatrice Maria Luisa Boccia.
In questo senso, è importante rilevare un mutamento di prospettiva nell'approccio al problema della violenza, che emancipa l'orizzonte dell'intervento dalla logica della prevenzione declinata in termini meramente securitari per agire anche e soprattutto sul terreno delle misure strutturali, regolando in maniera più rigorosa gli impianti e quindi i luoghi e gli ambienti in cui avvengono le manifestazioni sportive, per garantire una più efficace prevenzione dei fenomeni di violenza, e favorendo una maggiore trasparenza e un maggiore controllo sull'attività delle società sportive e sui rapporti tra esse e le consorterie dei tifosi e degli ultras, in cui si annida spesso, purtroppo, il germe della violenza, della discriminazione, dell'antagonismo violento che si deve reprimere e combattere.
In questa prospettiva, le misure introdotte dal decreto-legge assumono un assoluto rilievo, nella misura in cui chiamano anche le società sportive ad assumersi tutte le responsabilità che loro competono rispetto a simili fenomeni, per spezzare quei legami con le frange violente delle tifoserie che favoriscono la diffusione della violenza, coinvolgendo purtroppo persino i giovani che invece da tale clima dovrebbero essere protetti.
E' anche chiamando le società sportive ad assumersi le proprie responsabilità che si contribuisce a costruire una cultura comune e uno spazio condiviso nel quale la prevenzione della violenza si avvalga di strumenti diversi dal diritto e dalla pena, per fondarsi invece sul reciproco e costante intervento delle forze sociali e sulla costruzione di un approccio culturale diverso, per forme e contenuti.
E' quindi sul terreno della cultura e della società che si gioca davvero il tema della prevenzione della violenza, ed in particolare di quella legata alle manifestazioni sportive, in cui è strutturalmente presente, al di là delle degenerazioni patologiche, la componente dell'agonismo e della contrapposizione che riproduce ed amplifica la dialettica e lo scontro tra vincitori e vinti.
Alla luce di queste considerazioni, è auspicabile che si superi e si separi, in maniera profonda, l'intervento legislativo nel contrasto alla violenza dal ricorso sistematico e simbolico al diritto penale, che - come è noto - reca in sé sempre e comunque una componente di violenza strutturale e di violazione di diritti fondamentali della persona, che ne dovrebbe consigliare un uso minimalista, rappresentando davvero l'estrema ratio cui ricorrere quando le altre forme di controllo sociale si siano rivelate inefficaci rispetto agli obiettivi.
In tal senso, gli emendamenti presentati in Commissione dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista miravano proprio a limitare il più possibile il ricorso a misure di dubbia legittimità costituzionale e ispirate alla logica di una «perenne emergenza», che dovrebbe invece affrontarsi sul terreno della prevenzione culturale, per evitare di rispondere alla violenza sociale con una forma di «violenza istituzionale».
Penso in particolare alla flagranza differita, all'inasprimento delle pene, alle misure di prevenzione mutuate dalla legislazione antimafia, che costituiscono delle pene per il sospetto, irrogate in assenza di un delitto commesso.
Non è certo con la logica del diritto penale del nemico e con la caduta delle garanzie dello Stato di diritto che si combatte la violenza, perché la democrazia e la legalità non conoscono amici, né nemici, ma soltanto innocenti e colpevoli e perché la violenza si combatte con la prevenzione culturale, l'educazione alla legalità e ai princìpi dello Stato di diritto, che non possono essere derogati in nome di nessuna emergenza, se davvero il diritto deve ribadire la sua differenza rispetto alla forza.
Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, pur testimoniando un forte disagio personale rispetto al punto di partenza che ha generato l'elaborazione del decreto in esame, che non è stato senz'altro quello di una società che si interroga sul fallimento dei propri modelli relazionali, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti che hanno portato a questo decreto‑legge e alla nostra discussione parlamentare sono gravissimi: mai avrebbero dovuto accadere. Esprimiamo pertanto la nostra solidarietà alla famiglia, gravemente colpita dall'omicidio dell'ispettore Raciti, e anche a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine.
La popolazione tutta, tutta l'Italia, ha reagito con ribrezzo a questo culmine in cui è sfociata la violenza, purtroppo da anni presente negli stadi. Siamo pertanto felici che dopo questi violentissimi scontri il Governo, la maggioranza, l'opposizione, tutto il Parlamento abbiano trovato una risposta forte e condivisa per emarginare queste violenti aggressioni. Una risposta che è stata discussa ampiamente nelle Commissioni competenti, in cui si è trovato lo spirito comune di porre in essere un'attività di prevenzione, con misure anche repressive, che veramente dia tranquillità a chi voglia andare allo stadio per divertirsi.
Il sabato e la domenica sportivi devono tornare a essere ciò che devono essere, un incontro piacevole e veramente sportivo, per i giovani, per gli entusiasti dello sport e del calcio, per le famiglie. Un incontro disteso che dia spazio al vero spirito sportivo e tolga spazio a chi lo ha usato per porre in essere le proprie aggressioni.
Ringraziamo pertanto il Governo, i Ministri, la maggioranza, ma anche l'opposizione (e vorrei che quello al nostro esame fosse d'esempio anche per altri provvedimenti) per aver portato avanti insieme un pacchetto di misure che diano nuovo spirito sportivo ai nostri stadi, tutti coinvolti nello sport.
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut).
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cari colleghi, gli articoli del decreto-legge in discussione e le disposizioni aggiunte dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, che hanno operato con spirito di convergenza e con motivazioni esclusivamente rivolte a dare una risposta giusta, adeguata e condivisa anche dalle istituzioni audite nel corso della discussione, costituiscono un provvedimento moralmente e politicamente doveroso, dopo il tragico evento della morte dell'ispettore della Polizia di Stato Raciti a Catania.
Se andiamo a leggere, cari colleghi, i contenuti degli emendamenti presentati in Aula a nome delle Commissioni riunite troviamo molti degli argomenti e delle proposte fatte dall'opposizione. Per questo voglio ringraziare i due relatori e anche il Presidente della Commissione.
Questo non significa, cari colleghi, e mi riferisco alla polemica di ieri, che ci siano stati un gioco di sottobanco e di inciuci vari; non significa assolutamente questo; significa una sola cosa: quando ci troviamo di fronte a provvedimenti che riguardano l'interesse generale del nostro Paese, della nostra comunità - e questo provvedimento va posto nella categoria che ho enunciato - è doveroso per tutti quanti, anche per l'opposizione, dare il contributo. Questo non significa che abbiamo fatto intese o accordi, sono state stabilite convergenze su interventi che risultano utili per il nostro Paese.
Il Gruppo di AN, infatti, ha fortemente sollecitato affinché fosse delineato rapidamente un quadro di iniziative concrete, anche per rispondere ad un clima di diffusa preoccupazione tra la gente, cioè che la violenza negli stadi e fuori da essi rischia di diventare una normalità che riguarda non solo il mondo dello sport, ma tutta la nostra società.
A differenza di quanto è avvenuto nel passato, di fronte ad analoghi provvedimenti adottati in conseguenza di fatti sportivi, questa volta abbiamo avuto tutti la sensazione che l'avvenimento sportivo non rappresentava la causa ma solo l'occasione per lo scatenamento di un'inaudita violenza contro le forze dell'ordine che avevano e hanno la sola responsabilità di essere tutori dell'ordine pubblico e della sicurezza della gente.
Alcuni giornali, cari colleghi, parlando della tragica notte di Catania, hanno sostenuto che si trattava, in fondo, di una pagina già scritta e che avrebbe radici in un diffuso sentimento dei giovani: l'orgoglio di essere contro in ogni caso, l'esaltazione della bandiera calcistica per un protagonismo che non si riesce ad avere nella vita di ogni giorno ed, infine, anche l'estremismo politico. Altri osservatori sono di contraria interpretazione. Rifiutando ogni sociologismo, essi hanno interpretato i fatti di violenza come proiezione di un mero desiderio di realizzare piccoli ed innocui episodi di estremismo con il solo errore di averne esagerato la misura.
A mio giudizio, le due tesi estreme non sono convincenti e credo che Governo e Parlamento, con il provvedimento in discussione in quest'Aula, intendono dare questa volta una forte risposta alla violenza nel calcio e nello stesso tempo anche scuotere gli animi e stimolare atto di assunzione di responsabilità di tutto il mondo dello sport dai dirigenti delle società ai giocatori, dalle curve dei tifosi agli organi di stampa, affinché lo sport non si tramuti in periodiche battaglie.
In questa direzione, Presidente, va l'ordine del giorno che - devo ricordare - é stato approvato in cui noi del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo chiesto l'adozione di un codice etico proprio per lo sport e per il calcio per fare assumere le responsabilità a tutti i soggetti che comunque sono interessati.
Il monito che intendiamo rivolgere al Paese attraverso questa legge parte dalla convinzione che è giunto il momento in cui le autorità costituite non devono più accettare questa violenza di confine come, ormai, qualcosa di normale, ordinario e puntuale che avviene. La gente vuole che il rito domenicale della violenza negli stadi non sia un fatto normale. La gente vuole anche che l'emozione sportiva e la passione non possano sconfinare in atti di criminalità contro i tutori dell'ordine, che le responsabilità individuali degli atti di aggressione e distruzione non debbano trovare giustificazione nell'impunità collettiva, che siano abbandonate tutte le tesi di giustificazione, purtroppo sostenute anche in questi giorni da qualche parlamentare che addirittura ha preteso e pretendeva che le norme sul calcio e sulla sicurezza negli stadi fossero concordati con la tifoseria delle curve.
Siamo contrari a queste tesi, ma anche a quelle secondo cui il fenomeno teppistico sportivo deve essere collocato nel disagio sociale in cui vivono le giovani generazioni, come mi è sembrato di capire dalle parole della collega che mi ha preceduto. Siamo dalla parte della stragrande maggioranza dei giovani e meno che vivono e testimoniano una passione per il calcio con sentimenti di rispetto per tutti gli sportivi e soprattutto per le forze dell'ordine che tutelano l'ordinario svolgimento dell'avvenimento sportivo.
Sicuramente, cari colleghi, da qualche forza politica nel Parlamento e fuori e nel Paese le norme che stiamo approvando saranno ritenute inutili o come strumento di repressione. Noi respingiamo questa accusa e siamo d'accordo con i relatori che la legge in discussione mira a fornire un quadro di norme che si colloca nella continuità del decreto Pisanu del 2003, con l'innesto di disposizioni più efficaci in materia di sicurezza negli stadi, sanzioni relative alle prevenzioni, al controllo delle tifoseria, accentuando i vincoli della verifica delle identità personali degli spettatori, aggravando i divieti di accesso agli stadi per coloro che si sono macchiati di condotte pericolose per l'incolumità degli altri sportivi e delle forze dell'ordine.
Anch'io ho condiviso le perplessità sull'opportunità di inserire misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose. Mi dispiace che il Governo non abbia aderito alla richiesta avanzata non solo da noi, ma anche dai due senatori relatori.
Mi sembra opportuno, poi, a proposito degli steward di cui tanto si è parlato in questa sede, affrontare il tema richiamando la responsabilità del Ministro dell'interno. Avremmo voluto un decreto-legge che regolasse specificatamente la materia degli steward, in quanto essa è molto delicata. Il decreto del Ministro dell'interno deve definire in maniera precisa e corretta, secondo le leggi dell'ordinamento, i rapporti ed i ruoli di essi con le forze di polizia.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, chiudo questo mio breve intervento annunciando il voto favorevole del Gruppo di AN. Ritengo che, come sempre, quando si discute di rafforzamento dell'autorità dello Stato, di come dare risposte immediate ad attacchi alla sicurezza del Paese, di come combattere democraticamente, con la forza delle leggi, la violenza in ogni sua forma nella nostra società, AN non faccia mancare il suo contributo per iniziative legislative serie, equilibrate, incisive.
Siamo convinti che questo chieda a noi il mondo dello sport, questo voglia la stragrande maggioranza delle persone perbene del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Bianco).
VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, i senatori del Gruppo di Forza Italia daranno il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto del Governo, che mira a fronteggiare l'inaudita violenza che attraversa il nostro sport nazionale più popolare, del quale l'Italia è campione del mondo, ma del quale sta diventando campione del mondo anche di degenerazione della violenza.
È un lungo viaggio attraverso il codice penale, quello compiuto dal calcio italiano in questi anni: dalle scommesse ai passaporti falsi; dal falso in bilancio al doping praticato non soltanto sui campi di gioco ma anche fuori (è di queste settimane il caso di un giocatore della massima divisione italiana nel cui sangue sono state riscontrate tracce di cocaina all'esame antidoping); dal caso di un arbitro rinchiuso negli spogliatoi da un dirigente calcistico alla corruzione, agli scontri tra le tifoserie e, infine, alla morte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico per garantire il corretto svolgimento di una partita di calcio.
Onorevoli colleghi, vorrei farvi presente che l'ipotesi di un poliziotto deceduto in un'operazione antimafia trova l'ultimo riscontro nelle stragi del 1992. Non una vita è stata persa nella cattura di boss quali Riina e Provenzano o nel corso di grandi operazioni antimafia. In questo Paese si muore per garantire l'ordine pubblico e per consentire a 30.000 spettatori di assistere a una partita di calcio. (Applausi del senatore Amato). Questo è il problema di fronte a noi e che dobbiamo saper risolvere con normative idonee.
Il nostro voto positivo nasce dalla considerazione che, una volta tanto, in questo Parlamento, nell'esaminare quanto fatto dal precedente Governo, si opera ammettendo che vi è un principio di continuità e che il decreto emanato dal ministro dell'interno Pisanu era un provvedimento assolutamente giusto, che viene completato in questa legislatura alla luce di fatti nuovi accaduti. Quando si vuole, quindi, è possibile riconoscere anche il giusto e il buono fatto da altri e operare nella scia di questo giusto e di questo buono. Io credo che il decreto di questo Governo sia il riconoscimento dell'opera giusta svolta dal ministro dell'interno del Governo Berlusconi, senatore Giuseppe Pisanu.
Tuttavia, in questo Paese il problema è un altro, cioè quello dell'applicazione delle norme, dell'irrogazione delle sanzioni e delle moratorie. Nessun provvedimento di legge potrà mai avere efficacia se non viene correttamente applicato, se le sanzioni non vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, se si continua con eterne moratorie.
Badate bene, ci sono voluti due anni pieni per non vedere negli stadi i cosiddetti tornelli per far entrare la gente ad assistere alle partite con un minimo di controllo; ci sono volute 48 ore per mettersi in regola, almeno per gli abbonati. È stato detto in discussione generale che ciò è avvenuto, peraltro, facendo la fortuna delle ditte che fabbricano i tornelli, le quali, ovviamente, hanno raddoppiato i prezzi; si è fatto in tre-quattro giorni, in una settimana, quello che non si era fatto in due anni, lasciando correre.
Abbiamo appreso di tutto, durante le audizioni, per esempio che c'era un regime doppio di utenza dei botti e delle bombe carta: quelle che potevano essere autorizzate...
PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di non volgere stabilmente le spalle all'oratore. Vi prego di capire il termine «stabilmente», perché può capitare che ci si giri con le spalle all'oratore, ma stare minuti interi in quella posizione mi pare una cosa assolutamente non garbata. Mi scusi, senatore Vizzini.
VIZZINI (FI). Signor Presidente, la ringrazio per il suo richiamo, ma essendo io in penultima fila è difficile che i colleghi non mi diano le spalle; quindi, è anche comprensibile.
PRESIDENTE. Senatore, la capisco e la battuta è anche accettabile, ma io intendevo «dare le spalle stando in piedi», chiariamo meglio.
VIZZINI (FI). Dicevo che il decreto-legge deve essere applicato senza incertezze. Nel corso delle audizioni, agenti della Polizia di Stato ci hanno mostrato biglietti intestati a Francesco Baracca, altri a Karl Marx, con cui si entrava direttamente negli stadi.
Questo decreto contiene norme volte a fronteggiare la violenza, ma non basterebbe a nulla se esso non fosse collegato ad un processo di cambiamento complessivo delle regole del calcio nel nostro Paese. Noi facciamo qui misure di sicurezza, sistemi di sanzioni, misure di prevenzione e di polizia, ma dobbiamo guardare ad un futuro in cui cambi il sistema di funzionamento degli stadi, cioè la proprietà degli stadi, le funzioni di quelli che vengono chiamati steward (non capisco perché non troviamo un termine italiano per definire funzioni di polizia privata, come ci sono a salvaguardia degli aeroporti e delle banche nel nostro Paese) e anche le sanzioni, che non siano soltanto quelle di tipo amministrativo che ammontano a poche decina di migliaia di euro.
Se vogliamo risanare il calcio italiano per riportarlo nell'alveo di quello che deve essere uno sport, ci vuole la collaborazione delle società di calcio, che, vedi caso, sono state le uniche che, nel corso delle audizioni che abbiamo svolto, si sono fatte sottorappresentare: abbiamo tenuto audizioni con i vertici del CONI e di tutte le istituzioni che abbiamo chiamato, ma non abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare né il presidente né il vice presidente della Lega calcio, che sono gli interlocutori con cui bisogna agire maggiormente per rompere il legame tra le società e le tifoserie, affinché gli elenchi dei tifosi facinorosi (a cui sono stati regalati per anni biglietti per le trasferte e finanche il merchandising, cioè l'uso del marchio delle società) vengano consegnati alla questura e alle forze dell'ordine per poter capire con chi si ha a che fare.
Occorre inoltre separare la gestione dell'ordine all'interno degli stadi da quella all'esterno, che deve essere garantita dalle forze dell'ordine. Ma come deve essere garantita, colleghi senatori? Portando a Catania o a Bergamo 1.500 agenti della Polizia di Stato per garantire l'ordine pubblico in una partita di calcio? Credo che quando una città italiana, una società di calcio, un pezzo del territorio per far svolgere un evento sportivo ha necessità di 1.500 agenti, allora bisogna dire che non si può disputare quell'evento sportivo, perché la polizia sul territorio in questo Paese - e soprattutto nel Mezzogiorno - serve per emergenze che sono, credetemi, un po' più gravi di quella rappresentata dal corretto svolgimento di un campionato; salvo che poi il problema non sia che, siccome il sistema delle scommesse nel calcio, dei diritti televisivi, cioè il sistema di tutto quello che non si può fermare, è talmente più forte delle esigenze di una società civile di vivere correttamente, allora si chiudono gli occhi e si va avanti. Credo che nessuno di noi può volere cose di questo genere.
E allora bisognerà lavorare con la Federazione italiana giuoco calcio e con la Lega calcio, perché le vere sanzioni che porteranno le società a far rispettare l'ordine, esse stesse, non sono i 20.000 o i 30.000 euro di sanzione amministrativa. Cosa volete che siano, per una società di serie A che lotta per non retrocedere o per andare in Europa, 30.000 o 40.000 euro? La penalizzazione nella classifica, i punti tolti quando una società non fa quello che deve fare, le partite a porte chiuse lontani da casa; toccare gli interessi economici del calcio è l'unica sanzione che può riportare il calcio con i piedi per terra a svolgere correttamente il proprio ruolo di sport, di spettacolo, per carità, anche di chi muove interessi economici, che però non possono scavalcare le esigenze di vita ordinata e corretta della società civile.
Questo è lo sforzo che bisognerà compiere e, con la stessa lealtà e correttezza con cui votiamo questo decreto-legge, ci dichiariamo disponibili a proseguire per vedere cosa si possa fare insieme per il risanamento del calcio italiano, attraverso regole di fondo, a condizione che questo avvenga al di fuori di logiche di parte e nell'interesse della tranquillità del nostro sport ma, soprattutto, nell'interesse della società che viene falcidiata da atti di violenza intollerabili.
Con questa impostazione e con il riconoscimento della continuità di questo provvedimento con quelli adottati dal precedente Governo Berlusconi e dal Ministro dell'interno di quello stesso Governo, Forza Italia esprimerà il proprio assenso alla conversione del decreto-legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Castelli. Congratulazioni).
CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori e signori del Governo, il Gruppo dell'Ulivo, a nome del quale intervengo, esprime convintamente il proprio sostegno a favore del decreto-legge in esame sulla violenza negli stadi e attorno agli stadi.
La situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, non occorre in questa sede ripetere analisi e approfondimenti sulle cause di questa violenza. Quello che era uno splendido spettacolo si è trasformato in un problema di ordine pubblico, in un problema di sicurezza.
Ed allora ben venga questo nuovo provvedimento del Governo che si pone l'obiettivo di porre un limite, dei freni alla violenza. Forse non è un caso che questa violenza si verifichi per lo più nell'ambito del mondo del calcio attorno e dentro al quale si scaricano tensioni sociali, economiche e politiche che hanno altra origine.
Questo nuovo decreto-legge s'inserisce nella logica che già fu propria del decreto Pisanu, sicuramente positiva anche perché accolta e sostenuta - pure quella volta - dalla gran parte delle forze politiche.
Il problema maggiore dopo l'approvazione di quel decreto è consistito nella mancata applicazione, almeno parziale, di una serie di norme di quel decreto stesso, particolarmente quelle relative alla sicurezza negli stadi e ai rapporti non sempre cristallini - per usare un eufemismo - tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi.
Proprio questo è uno degli obiettivi principali del nuovo decreto-legge: rendere concrete e applicare tutte le norme del decreto Pisanu, completare gli interventi nell'ottica della sicurezza, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute dalle realtà e dai gruppi sociali che attorno al mondo del calcio vivono.
Colgo l'occasione per dare atto dell'importante lavoro svolto dalle Commissioni congiunte giustizia e affari costituzionali e dai due colleghi relatori che, al termine di una serie di ampie e approfondite audizioni, hanno sintetizzo egregiamente le emergenze emerse.
È stato molto positivo il lavoro svolto unitariamente dalle Commissioni congiunte, soprattutto per l'esame degli aspetti sia di natura repressiva che di formazione culturale dei giovani nell'ambito dello sport, come pure molto positivo è stato lo spirito con cui tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno affrontato e risolto i punti nodali, i punti più delicati dell'intera vicenda.
Va dato atto che in momenti e in situazioni di tensione sociale anche notevole, di emergenza, soltanto la collaborazione sincera e convinta di tutte le forze politiche può individuare e adottare le misura più adeguate alla soluzione dei problemi, di qualsiasi genere essi siano.
Sicuramente rimangono degli aspetti irrisolti, come quelli relativi alla proprietà e alla gestione privata degli stadi, alla creazione di una sicurezza privata all'interno degli stadi, infine, alla responsabilità e alla previsione di sanzioni più efficaci nei confronti delle società sportive che non siano soltanto di natura pecuniaria, peraltro per importi che non fanno di certo paura alle grandi società.
Ciò nondimeno, riteniamo e siamo convinti che le norme in via di approvazione in questa sede siano fondamentali nel tentativo di riportare il mondo del calcio nel giusto e corretto ambito in cui la violenza venga se non eliminata almeno ridotta e controllata il più possibile. In conclusione, riteniamo che la collaborazione piena e convinta di tutte le forze politiche per migliorare le norme originarie di questo decreto‑legge e l'attenzione che il Governo dovrà porre per l'applicazione di tutte le norme in materia possano costituire la migliore garanzia per l'ottenimento dei risultati che il decreto‑legge si propone.
Pertanto, il Gruppo dell'Ulivo voterà convintamente in favore della conversione in legge del decreto in titolo. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, si tratta di un coordinamento meramente formale che riguarda gli articoli 6 e 10 del decreto-legge.
Per quanto riguarda l'articolo 6, si tratta di sostituire al comma 1, capoverso Art. 7-ter, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» con le seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
Inoltre, con riferimento all'articolo 10, si tratta di sostituire al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «e convoca» con le parole: «o convoca».
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.
È approvata.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
252 |
Senatori votanti |
251 |
Maggioranza |
126 |
Favorevoli |
246 |
Astenuti |
5 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ( )
ART. 1.
1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N.8, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI CALCISTICHE.
2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
________________
( ) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE (CFR. SED. 119), IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
I Relatori
Approvata
All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 7-ter, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» con le seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge»;
All'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «e convoca» con le altre: «o convoca».
[1] La risoluzione in questione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. Tale risoluzione aveva a sua volta sostituito la risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio.
[2] L’iniziativa dell’Austria avviene in forza degli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera c) del Trattato sull'Unione europea, che consentono agli Stati membri di adottare decisioni vincolanti in materia di azione comune nel settore della cooperazione di polizia, su cui il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione.
[3] “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”
[4] D.L. 22 dicembre 1994, n. 717 “Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche”.
[5] Il provvedimento reca: Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
[6] L. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
[7] D.L. 26 aprile 1993, n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.
[8] Nel corso dell’esame presso il Senato del D.L: 336/2001 fu stabilito che il termine “competizioni agonistiche” contenuto nella legge 401/1989 fosse ovunque sostituito con il termine “manifestazioni sportive”, ritenuto più elastico ed aderente alle fattispecie in oggetto.
[9] Va ricordato che la citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 6, comma 3, della legge 401/89, come sostituito dall’articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
Cass., I sez., sent. n. 2130 del 16 giugno 2000 ha precisato come l’omissione dell’avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP costituisce causa di nullità del provvedimento stesso.
[10] D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
[11] Ove si definiscono “viaggi a porte chiuse” le fattispecie di trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per un itinerario che inizi e termini nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.
[12] D.M. 1 dicembre 2005, Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonché organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005).
[13] Dec. 25 aprile 2002, n. 2002/348/GAI, Decisione del Consiglio concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.
[14] Il DPR 1092/1985 (Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), all’articolo 8, co. 2 prevede la possibilità di rettificare gli errori e le omissioni contenute nei testi pubblicati, nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del testo unico. Il regolamento di esecuzione (DPR 217/1986), a sua volta, del disciplinare in dettaglio la rettifica, distingue diverse ipotesi. Nel caso di errori influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati, esso prevede che il Guardasigilli ne ordini la correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo (articolo 14). Nel caso di errori che non influiscono sul contenuto normativo degli atti pubblicati, esso prevede che, qualora si debba procedere alla ripubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nella Raccolta ufficiale, l'ufficio che ha emanato l'atto da ripubblicare nella Gazzetta, ovvero quello preposto alla Raccolta ufficiale, compila una rettifica, il cui originale è allegato all'originale dell'atto da correggere, mentre una sua copia è inviata alla tipografia che provvede alla stampa; dell'avvenuta correzione si fa menzione mediante una nota in calce all'atto ripubblicato (articolo 17).
Qualora, infine, il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e tale difformità influisca sul contenuto normativo dell'atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale sia il testo che debba essere ad essa sostituito; se del caso, si provvede altresì alla ripubblicazione dell'intero testo (articolo 15).
Quanto alla natura e all’efficacia della rettifica, in giurisprudenza è stato affermato che questa in nessun modo è qualificabile come atto avente valore di legge; conseguentemente, essa esula del tutto dalle ipotesi di "ius superveniens" (Cass., sez. II, sent. n. 4711 del 28-05-1997).
[15] Nel testo originario del decreto legge, i titoli di accesso da vendere o cedere alla stessa persona fisica non possono superare le dieci unità.
[16] Cfr. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1982, p. 429; Pasella, Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, in Digesto pen., XV, Torino, 1999, p. 252; Riccio, Violenza o minaccia e resistenza alla P.A., in NN.D.I., XX, Torino, 1975, p. 976.
[17] Si tratta di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.
[18] La Corte costituzionale ha riconosciuto che le misure di prevenzione costituiscono applicazione del principio di “prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire” (cfr. sentenza n. 27 del 1959).
[19] Legge 13 dicembre 1989 n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per specifici reati (porto di armi od oggetti atti ad offendere; uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo; ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive; possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive) ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse
[20] Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
[21] Nel testo originario del decreto, prima di una modifica introdotta al Senato era contenuta l’espressione “riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile”, si ricorda però che tale disposizione è stato abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) Attualmente il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. citato.
[22] Circa la Carta olimpica, si veda il commento all’articolo 11 bis del decreto legge in esame.
[23] Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 recante Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
[24] Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale.
[25] Nel testo originario del decreto, la somma oggetto della sanzione amministrativa va da 20.000 a 100.000 euro.
[26] Nel testo originario del decreto legge, l’adeguamento degli impianti da parte delle società utilizzatrici costituisce una facoltà e non un obbligo.
[27] Legge 7 agosto1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[28] Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[29] Il testo dell’articolo riproduce i contenuti l’art. 1 del disegno di legge di iniziativa governativa AS 1348 (Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza connessa a competizioni calcistiche), presentato al Senato il 22 febbraio 2007, del quale non è stato ancora avviato l’esame. La relazione al ddl specifica che esso reca misure di complemento dell’intervento normativo disposto con il decreto lege in esame.
[30] Il Comitato Olimpico internazionale è un’organizzazione non governativa, fondata il 23 giugno 1894 a Parigi; il compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Il Comitato è composto da 115 membri,- eletti per cooptazione, che si riuniscono almeno una volta all'anno Il CIO coordina i comitati olimpici nazionali e altre organizzazioni collegate, che insieme formano il Movimento Olimpico.
[31] Le Linee guida citate sono consultabili nel sito internet del Ministero della Pubblica istruzione, all’indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/090207.shtml.
[32] Il testo dell’articolo riproduce i contenuti dell’art. 2 del disegno di legge di iniziativa governativa AS 1348 (Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza connessa a competizioni calcistiche), presentato al Senato il 22 febbraio 2007, del quale non è stato ancora avviato l’esame. La relazione al ddl specifica che esso reca misure di complemento dell’intervento normativo disposto con il decreto legge in esame.
[33] Il testo dell’articolo riproduce quasi integralmente i contenuti dell’artiolo 3 del disegno di legge di iniziativa governativa AS 1348 (Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza connessa a competizioni calcistiche) , presentato al Senato il 22 febbraio 2007, del quale non è stato ancora avviato l’esame. La relazione al ddl specifica che esso reca misure di complemento dell’intervento normativo disposto con il decreto legge in esame.
[34] Legge 3 maggio-2004, n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
[35] Si ricorda che l’articolo 10 della legge n. 112/2004 è stato oggetto di modifica da parte della legge 6 febbraio 2006, n. 37. Analoghe modifiche non sono state apportate ai corrispondenti articoli 34 e 35 del testo unico della radiotelevisione.
Con riguardo ai messaggi pubblicitari si prescrivono tre livelli di protezione: il primo “generale”, da applicare in tutte le fasce orarie di programmazione, il secondo “rafforzato”, da applicare negli orari in cui si presume che il pubblico di minori sia numeroso ma affiancato da un adulto (dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); il terzo, di carattere specifico, da applicare negli orari d’ascolto riservate ai minori (dalla 16.00 alle 19).
Sull'applicazione del codice vigila un comitato di controllo con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola. Le sanzioni previste vanno dalla risoluzione, alla richiesta di modifica o sospensione del programma ovvero di adeguamento alle prescrizioni del Codice, fino alla denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
[37] Legge 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’articolo 17, comma 3, prevede che, nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere, possano essere adottati regolamenti con decreto ministeriale. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione
[38] Legge 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Si ricorda che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati dai presidenti delle due Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
[39] L’articolo 4, alle lettere b) e c) prevede, tra i principi a garanzia degli utenti: la trasmissione la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche (lett. b)); la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti (lett. c)).
[40] Le disposizioni della L. 1295/1957 sono state, successivamente, modificate e integrate dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.
[41] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'art. 151 stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
[42] Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[43] Si tratta in particolare di BNL, Dexia Crediop, Monte dei paschi di Siena, San Paolo IMI e Banco di Sicilia S.p.a.
[44] Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
[45] Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva
[46] Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007.