Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali - D.L. 4/2007 ¿ A.C. 2193
Riferimenti:
AC n. 2193/XV   DL n. 4 del 31-GEN-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 100
Data: 07/02/2007
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Proroga della partecipazione italiana
a missioni umanitarie e internazionali

 

D.L. 4/2007 – A.C. 2193

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 100

 

 

7 febbraio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

SIWEB

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

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File:  D07004.doc


INDICE

 

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

Schede di lettura

Articolo 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo)11

Articolo 2 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq)21

Articolo 3 (Missioni Internazionali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)29

Articolo 3, Comma 1 (Missione in Libano)30

Articolo 3, Comma 2 (Missione in Afghanistan)31

Articolo 3, Comma 3 (Missioni nel Mediterraneo)32

Articolo 3, Commi 4 e 5 (Missioni nei Balcani)32

Articolo 3, Commi 6 e 7 (Missioni in Medio Oriente)33

Articolo 3, Commi 8 e 9 (Missioni in Africa)33

Articolo 3, Comma 10 (Missione ONU a Cipro)33

Articolo 3, Comma 11 (Attività di assistenza alle Forze Armate albanesi)33

Articolo 3, Commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (Missione e programmi di cooperazione delle Forze di polizia)34

Articolo 3, Comma 18 (Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba)35

Articolo 4, Commi 1, 2, 3, 4 e 8 (Trattamento economico ed assicurativo)36

Articolo 4, Comma 5 (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)41

Articolo 4, Comma 6 (Richiamo in servizio)41

Articolo 4, Comma 7 (Rinvii normativi)42

Articolo 5 (Disposizioni in materia penale)48

Articolo 6 (Disposizioni in materia contabile)55

Articolo 7 (Copertura finanziaria)56

Articolo 8 (Entrata in vigore)59

Schede di approfondimento

L’evoluzione della crisi in Libano  63

La situazione in Afghanistan  73

La situazione della Somalia  81

Il conflitto nel Darfur  89

Rifinanziamento missioni militari all’estero (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Iniziative in corso nell’ambito dell’UE   97

Allegato

§      Active Endeavour103

§      Albania 2  105

§      Althea  109

§      Bilaterale Interni113

§      DIE   117

§      EU BAM Rafah  121

§      EUPM   123

§      EUPOL COPPS   125

§      EUPOL Kinshasa  127

§      EUPT Kosovo  129

§      ISAF  131

§      KFOR   135

§      Missione europea di sostegno ad AMIS II139

§      MSU   141

§      NATO Headquarters Sarajevo  145

§      NATO HQ Skopje  147

§      NATO HQ Tirana  149

§      NTM-I151

§      TIPH II153

§      UNFICYP   157

§      UNIFIL  159

§      UNMIK   161

§      Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali - A.C. 2193  167

§      Codice penale (artt. 7-10, 127-129 e 280))3

§      Codice di procedura penale (artt. 64, 294, 380, 388 e 391)7

§      Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)15

§      Codice penale militare di guerra (artt. 9, 15, 47, 124 e 138, 165, 184, 185 e 185-bis)19

§      R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (art. 41)25

§      R.D. 3 giugno 1926, n. 941 Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero  27

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77 e 87)33

§      L. 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)35

§      L. 8 luglio 1961, n. 642 Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.37

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (artt. 171 e 204)41

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (art. 19)45

§      L. 23 marzo 1983, n. 78 Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare (art. 2)47

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 51)49

§      L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  59

§      D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1997, n. 174 Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (art. 3)95

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (art. 25)97

§      D.L. 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 31 gennaio 2002, n. 6 Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (art. 9)101

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L: 27 febbraio 2002, n. 15 Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (artt. 2, 8, 12, 13)103

§      D.L. 10 luglio 2003, n. 165 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 1° agosto 2003, n. 219 Interventi urgenti a favore della popolazione irachena (artt. 2, 3, 4)107

§      D.L. 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (art. 9)111

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1 cc. 9, 56 e 57)113

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 28)115

§      L. 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali117

§      D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 20 ottobre 2006, n. 270 Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite  127

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, cc. 1240, 1241, Tab C)133


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

2193

Numero del decreto-legge

4

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Settore d’intervento

Politica estera; forze armate; Stati esteri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

§       testo originario

§       testo approvato dal Senato

-----------

Date

 

§       emanazione

1° febbraio 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° febbraio 2007

§       assegnazione

1° febbraio 2007

§       scadenza

1° aprile 2007

Commissione competente

III e IV

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII, XIV

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto legge in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, prevedendo altresì disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

    

 Il decreto, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

 

L’articolo 1 prevede diverse autorizzazioni di spesa per interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati al miglioramento delle condizioni di vita delle rispettive popolazioni.

 

L’articolo 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, con particolare riferimento alle attività di sostegno allo sviluppo socio-sanitario, istituzionale e tecnico, socio economico, nonché nei settori della formazione e della comunicazione. Al comma 12 del medesimo articolo è altresì disposta un’autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

 

L’articolo 3 reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè le rispettive autorizzazioni di spesa. Per ciascuna di esse il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2007, e ciò configura una cadenza annuale e non più semestrale (ad eccezione della missione Altea), come finora sempre avvenuto.   

 

L’articolo 4 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l’applicazione del codice penale militare di pace.

 

L’articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all’organizzazione delle missioni, prevedendo per l’Amministrazione la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

L’articolo 7 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi disciplinati dal decreto, in cui si evidenzia l’esaurimento delle disponibilità sul Fondo per le missioni istituito nella legge finanziaria per il 2007.

 

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge.

 

Relazioni allegate

Il decreto legge è corredato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN), dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dalla relazione tecnica

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

In considerazione di ciò, si rende necessaria l’adozione di un atto normativo di rango equiparato.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo si dichiara la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano ed Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, la lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate, e la lettera l) quella sulla giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto legge appaiono sostanzialmente omogenee, essendo volte a regolare e autorizzare la partecipazione di personale italiano a ciascuna missione e a disciplinarne gli specifici profili, anche mediante rinvio ad altre norme vigenti.

Coordinamento con la normativa vigente

Il decreto legge rinvia a numerose disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi. Come osservato in analoghe occasioni, manca una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni umanitarie e di contingenti militari all’estero.

Formulazione del testo

Il decreto legge è composto di pochi articoli, alcuni dei quali recano numerosi commi, dal contenuto peraltro omogeneo. Tale struttura, caratterizzata - come detto - anche dalla presenza di molteplici rinvii normativi, non è pertanto idonea a configurare una disciplina organica della materia in oggetto.

 

All’art. 2, comma 1 si segnala che – dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge – si evince che una parte della somma complessiva (pari a circa 3 milioni di euro) non è assegnata come dal testo dell’articolato ad interventi in Iraq, quanto piuttosto ad interventi in Afghanistan, destinati in particolare, all’integrazione delle dotazioni di sicurezza dell’unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri ad Herat e a Kabul e a lavori di messa in sicurezza del nuovo edificio destinato a sede del personale civile del PRT di Herat.

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

Il decreto in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, prevedendo nel contempo disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

Il capo I (artt.1 e 2) prevede disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari.

L'articolo 1 prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Sudan e Libano, e, al tempo stesso, assicurare il proseguimento delle attività di cooperazione allo sviluppo già avviate in tutti i Paesi beneficiari.

Comma 1

In aparticolare, il comma 1 autorizza, per l’anno 2007, la spesa di 30 milioni di euro per l’Afghanistan, di 30 milioni per il Libano e di 5,5 milioni per il Sudan ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo dell’Italia, come determinati nella tabella C della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale incremento è finalizzato alla realizzazione di interventi di cooperazione nei tre Paesi menzionati, allo scopo di conseguire un miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni, con particolare riguardo allo sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli.

Si ricorda che nella tabella C della legge finanziaria 2007 figurano stanziamenti, per i capitoli della cooperazione allo sviluppo, pari a 646,9 milioni di euro per il 2007.

 

La relazione illustrativa del decreto legge in esame precisa che lo stanziamento previsto per l’Afghanistan è destinato in prevalenza  a contribuire ai principali fondi fiduciari attivati da Agenzie dell’ONU e, in particolare, l’ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) e il CNTF (Counter Narcotics Trust Fund) cui l’Italia ha già erogato fondi, nell’anno 2006 pari, rispettivamente, a 7 milioni e a 1 milione di euro.. Si ricorda che l'ARTF ha come obiettivo il sostegno finanziario a due aree specifiche costituite dal finanziamento dei costi di gestione dell'Amministrazione statale afgana e dal finanziamento di progetti di investimento, quali sviluppo rurale, riabilitazione e sviluppo di infrastrutture di base. Tutti i progetti sono inclusi nelle priorità di sviluppo decise dal Governo afgano ed inseriti nella programmazione annuale. Scopo del Counter Narcotics Trust Fund (CNTF) è invece quello di mobilitare risorse addizionali per l'implementazione della strategia nazionale afgana di lotta alla droga, al fine di combattere la coltivazione, la produzione ed il traffico di droga. Oltre a fornire gli strumenti finanziari per il sostegno dei vari programmi antidroga, il CNTF si propone di garantire una maggiore trasparenza nella gestione ed allocazione delle risorse e di permettere un maggiore coordinamento tra i vari programmi di lotta alla droga in essere nel Paese. La medesima relazione governativa di accompagnamento sottolinea come  oltre a fornire gli strumenti finanziari per il sostegno dei vari programmi antidroga, il CNTF si proponga di garantire una maggiore trasparenza nella gestione ed allocazione delle risorse e di permettere un maggiore coordinamento tra i vari programmi di lotta alla droga in essere nel Paese. Allo stesso tempo, grazie al suo meccanismo di funzionamento che prevede una totale condivisione delle decisioni da parte delle Autorità locali, il CNTF consente, in sintonia con quanto stabilito a Londra, una maggiore ownership afgana nella scelta e nell'implementazione della strategia nazionale antidroga. Gli altri contributi agli organismi internazionali riguardano i settori dei minori, del sostegno delle donne e della giustizia, nel quale l'Italia è stata Paese cosiddetto «Lead» fino alla Conferenza di Londra e nel quale mantiene un ruolo preminente di coordinamento tra i donatori internazionali. La relazione illustrativa segnala altresì  che proseguiranno le attività di cooperazione civile nella zona di Herat, dove si è deciso di operare una netta distinzione tra la componente della cooperazione civile e quella militare, individuando una sede logistica diversa, destinata unicamente alla gestione dei programmi di cooperazione, per la quale si è comunque previsto l'allestimento di tutte le misure di sicurezza per assicurare la protezione del personale civile ivi operante.

Il contributo per il Libano è prevalentemente destinato alla realizzazione di interventi nel campo della formazione professionale, individuati all’interno del Piano d’azione stabilito dal governo libanese lo scorso gennaio. L'intervento italiano è inoltre destinato alla realizzazione di iniziative a sostegno alla microimprenditoria locale e alla riabilitazione di infrastrutture nei settori idrico/ambientale ed energetico, nonché al rafforzamento istituzionale, nell'ambito degli interventi che in tale campo verranno effettuati dalla Commissione europea.

Il contributo per il Sudan, infine, consentirà il proseguimento degli interventi già avviati in campo sanitario, dell’educazione e della gestione delle acque , gestiti – anche in questo caso – da agenzie delle Nazioni Unite, al fine di consolidare una situazione precaria di accesso ai servizi di base. Particolare attenzione sarà inoltre attribuita all'assistenza agli sfollati e alle comunità che vivono intorno ai campi, per evitare differenti livelli di assistenza alla popolazione civile.

Con riferimento alla situazione in Libano, Afghanistan e Sudan (segnatamente per la questione del Darfur) si rinvia alle scheda di approfondimento contenute nel presente dossier.

 

 

Comma 2

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma precedente.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso. L’ultima Relazione, concernente il periodo 1° gennaio-30 giugno 2006, è stata trasmessa il 12 dicembre 2006 (Doc. CCIX, n. 1), e su di essa la Commissione Difesa del Senato ha svolto un approfondito esame nella seduta del 31 gennaio 2007.

 

Comma 3

Il comma 3 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali specificati dal comma 1 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A.

 

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce “automaticamente” (idest, di diritto) del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[1].

 

Comma 4

Il comma 4,  per quanto non diversamente previsto, disciplina l'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali attraverso il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del D.L. n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 219/2003. Si illustra di seguito il dettaglio della normativa appena richiamata.

Articolo 2

(Organizzazione della missione)

 

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che al personale impegnato nella missione in Iraq sia corrisposta l’indennità di missione determinata dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 con riferimento alle diarie attribuite al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati arabi e Oman, con una maggiorazione dell'importo del 30 per cento.

Si ricorda che il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, “Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola”, aggiorna la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni, contenente gli importi delle diarie nette per le missioni all’estero riferite a ciascun paese e ai gruppi di personale specificati nella tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998. Il citato D.M. 13 gennaio 2003 è stato, a sua volta, modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003, recante “Rettifica al decreto di determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola“[2] .

 

Articolo 3

(Regime degli interventi)

 

Per la realizzazione della missione umanitaria in Iraq, l’articolo 3, comma 1, del D.L. 165/2003 rinvia tra l'altro alle norme contenute nella legge 26 febbraio 1987,n. 49 (“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con il Paesi in via di sviluppo”) e al decreto legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (“Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo”).

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari.

Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS). Si ricorda al proposito che l’art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, dopo aver fatte espressamente salve le competenze dei Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze[3] di protezione civile disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. In particolare l'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (“Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.

La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto.

E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 2 prevede, in materia di lavori pubblici, che per gli interventi di ricostruzione e risanamento di opere danneggiate o distrutte di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministro degli affari esteri possa ricorrere alla trattativa privata prevista dall’articolo 24, commi 1, lett. b), e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), anziché mediante gara di appalto o concessione. Va tuttavia osservato che nel frattempo la legge 109/1994 è stata abrogata dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Il comma 3 dispone il ricorso alla trattativa privata anche per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture, come previsto, rispettivamente dall’art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 157 del 1995 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e dall’articolo 9, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 358 del 1992 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE). Il sopra citato art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è tuttavia intervenuto ad abrogare i Decreti legislativi 157/1995 e 358/1992. Pertanto, il riferimento normativo attuale dei commi 2 e 3 precedenti si trova ora nell’articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dedicato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L’articolo provvede a specificare i casi nei quali tale procedura può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti al fine di aggiudicare contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.

Il comma 5 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto in esame precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 - recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177[4], per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi

 

Articolo 4

(Risorse umane e dotazioni strumentali)

Per la durata degli interventi illustrati in precedenza, il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del2001[5], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165[6].

Infine, il comma 3-bis stabilisce che il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative[7]che intendano operare in Iraq per fini umanitari.

 

Comma 5

Il comma 5 autorizza, fino al dicembre 2007, una somma di 10 milioni di euro destinata all’Unione africana e finalizzata alla creazione di una forza internazionale di pace da inviare in Somalia.

La creazione di una forza di pace per la Somalia (IGASOM) è stata autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 1725 del 6 dicembre 2006. IGASOM, che sarà formata esclusivamente da uomini provenienti da Paesi africani, ha lo scopo di sostenere il governo transitorio somalo e di aiutarlo a rilanciare il dialogo con le Corti Islamiche. La forza di pace necessita per la sua creazione di un adeguato finanziamento da parte dei paesi occidentali tra i quali l’Italia, che da sempre è impegnata nel processo di pace riguardante la regione del Corno d’Africa. Si ricorda, infatti, che l’Italia ha preso parte ai lavori della Conferenza di riconciliazione nazionale, iniziati nel mese di ottobre 2002 in Kenya. La Conferenza, che si è svolta sotto l’egida dell’IGAD (Intergovernmental Authority on Development) ha ricevuto forte impulso dagli Stati Uniti e dall’Italia ed ha portato, il 29 gennaio 2004, ad un accordo tra tutte le componenti somale che hanno preso parte ai negoziati per la pace.

Con riferimento alla situazione in Somalia si rinvia alla scheda di approfondimento contenuta nel presente dossier.

 

Comma 6

Il comma 6 autorizza, fino al dicembre 2007, una somma di 127.800 euro finalizzata all’organizzazione della Conferenza sulla giustizia in Afghanistan, che si svolgerà a Roma.

Lo svolgimento di una Conferenza internazionale sulla giustizia in Afghanistan, deciso in comune accordo con le autorità afghane e le Nazioni Unite è previsto per il prossimo mese di aprile. La Conferenza tratterà i temi della riforma della giustizia in Afghanistan, dello stato di diritto e anche della lotta al narcotraffico, sui quali sta già lavorando un gruppo di lavoro cui partecipano rappresentanti dei governi italiano e afghano e delle Nazioni Unite. E’ negli auspici degli organizzatori che la Conferenza si concluda con l’intesa su un piano d’azione per il coordinamento dei donatori e con il varo di un fondo fiduciario destinato proprio al settore della giustizia.

Con riferimento alla situazione in Afghanistan si rinvia alla scheda di approfondimento contenuta nel presente dossier.

 

Comma 7

Il comma 7 autorizza fino al 31 dicembre 2007 la spesa di 9.172.000 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1 milione di euro), in Afghanistan (fino a 7 milioni e 100 mila euro), in Kosovo (fino ad un milione di euro) e in Bosnia-Erzegovina (fino a 72 mila euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 

Comma 8

Il comma 8  autorizza la spesa di 300 mila euro, per l’anno in corso, destinata alla cessione a titolo gratuito alle forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

La disposizione, come affermato nella relazione illustrativa del governo,  risponde alla richiesta di assistenza, formulata dal governo libanese, nello sminamento del territorio, e si inquadra nelle previsioni della risoluzione 1701 dell’ONU. Al riguardo, si ricorda che tra i compiti di UNIFIL, la missione di peacekeeping dell’ONU in Libano (v. art. 3, co. 1, del provvedimento in esame) vi è anche quello della bonifica del territorio e che gli sminatori di UNIFIL hanno provveduto a distruggere più di 20 mila ordigni esplosivi a partire dal momento del cessate il fuoco (14 agosto 2006).


 

Articolo 2
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq)

L'articolo 2 autorizza le spese per la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.  Dopo il ritiro delle truppe e la conclusione dell’impegno militare, l'Italia è rimasta impegnata nella ricostruzione civile nel Paese, con particolare riferimento alla zona sud del Paese, ed ha proseguito gli interventi destinati all'avviamento e alla formazione professionale, nonché all'attività di governance tramite l'Unità di sostegno alla ricostruzione nella provincia di Nassiriya, cui obiettivo principale è quello di fornire assistenza per lo sviluppo di una autonoma capacità gestionale irachena.

Comma 1

In particolare, il comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di 30.000.000 € per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla popolazione. Tale missione era stata precedentemente autorizzata fino al 31 dicembre 2006 dal comma 1 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247 (“Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali”).

Si segnala che dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge  si evince che una parte della somma suddetta (pari a circa 3 milioni di euro) è in realtà assegnata ad interventi in Afghanistan e non in Iraq (in particolare, per l’integrazione delle dotazioni di sicurezza dell’unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri ad Herat e a Kabul e per i lavori di messa in sicurezza del nuovo edificio destinato a sede del personale civile del PRT di Herat).

Comma 2

Il comma 2 individua gli scopi della missione, collocandoli nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione n. 1637 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e prevedendo, in primo luogo, la prosecuzione degli interventi nei settori indicati dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 10 luglio 2003, n. 165 (“Interventi urgenti a favore della popolazione irachena”), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

L’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165/2003 stabilisce che gli interventi nell’ambito della missione umanitaria sono destinati, in particolare: a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

Il comma 2 in esame prevede, inoltre, che vengano realizzate iniziative concordate con il governo iracheno, volte: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell’informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

Comma 3

Il comma 3 affida al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad la direzione in loco della missione umanitaria disciplinata dai precedenti commi.

Si ricorda che l’articolo 35 del DPR 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR 18/1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”. Secondo la relazione introduttiva del Governo al disegno di legge di semplificazione 2005 si è in tal modo adeguata la normativa, prendendo atto di una prassi già in atto che ha condotto alla costituzione di delegazioni diplomatiche speciali nei recenti casi della Somalia, dell’Iraq e di Taiwan, in quanto non esisteva un’entità statuale presso la quale accreditare un’ambasciata o una legazione o in quanto l’accreditamento stesso poteva risultare inopportuno a livello di politica internazionale.

Comma 4

Il comma 4 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo.

Comma 5

Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali specificati dai commi precedenti – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. L’autorizzazione di cui al comma 5 in commento è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A.

 

Per la puntuale illustrazione dei riferimenti normativi richiamati si rinvia a quanto esposto in sede di commento all’art. 1, comma 3.

 

Il comma 5 specifica inoltre che gli incarichi e i contratti  in questione sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena: se tuttavia il Ministero degli Affari esteri accerta la mancanza in loco delle professionalità necessaire, in tal caso gli incarichi o i contratti potranno essere affidati o stipulati con cittadini italiani o persone di altra nazionalità.

Comma 6

Il comma 6,  per quanto non diversamente previsto, disciplina l'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali attraverso il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del citato D.L. n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 219/2003. Si illustra di seguito il dettaglio della normativa appena richiamata.

 

Per la puntuale illustrazione dei riferimenti normativi richiamati si rinvia a quanto esposto in sede di commento all’art. 1, comma 4. Si ricorda, peraltro, che il comma 6 dell’art. 3 del D.L. 165/2003, non commentato nella sezione cui si è appena fatto rinvio, prevede che per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq venga riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui, anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. Ai volontari in oggetto è altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi, oltre alle somme pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme avviene tramite richiesta alla Croce Rossa Italiana, da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione in esame.

Comma 7

Il comma 7 prevede che per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 165/2003, si applicano anche le disposizioni di cui alla citata legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri – analogamente a quanto previsto  dal già citato comma 5 dell’art. 2 del decreto- legge in commento - ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, di diritto pubblico o privato, nonché a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[8].

Per quanto concerne il riferimento alla legge fondamentale attualmente vigente sulla disciplina della cooperazione allo sviluppo dell’Italia – ossia la legge n. 49/1987 – si rileva come il richiamo, piuttosto generico, sembri comunque riferibile all'articolo 15 della legge medesima, e in particolare al comma 5. Ques’ultimo  prevede che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possa stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, per l'esecuzione del complesso di interventi previsto dalla legge medesima, la quale dispone , ad esempio, l'affidamento di progetti elaborati dalla Direzione generale ad Organizzazioni non governative riconosciute idonee.

Comma 8

Il comma 8  incrementa di 200.000 euro per il 2007 lo stanziamento a favore dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri,  di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Si ricorda che analogo incremento di 200.000 euro, ma per l’esercizio 2006, era stato disposto dalla citata legge 4 agosto 2006, n. 247 (art. 1, comma 8).

 

L'articolo 9, unico comma, del decreto-legge 90/2005, autorizza la spesa di 200.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 per il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri, da iscrivere in apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsionale di base n. 2.1.1.0 dello stesso Ministero. A tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l’anno 2005. La somma in questione è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate dal personale dell’Unità di crisi  per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, e in qualunque altra situazione di emergenza all’estero.

L’Unità di crisi è stata istituita con Decreto del Ministro degli esteri del 19 gennaio 1990 ed ha il compito di: analizzare le situazioni internazionali di tensione; predisporre intereventi operativi per garantire la sicurezza dei cittadini italiani all’estero; raccogliere gli elementi necessari all’eventuale messa in opera di piani di emergenza, in coordinamento con altri organi dello Stato; distribuire apparecchiature di emergenza quali, ad esempio, sistemi di telecomunicazioni; gestire un Centro Operativo. L’Unità è diretta da un funzionario della carriera diplomatica e opera nell’ambito della Segreteria generale del Ministero degli affari esteri, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del  D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 [9].

 

Comma 9

In base al comma 9 si autorizza la spesa di 208.426 euro, entro il 2007, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso l’Ambasciata italiana in Iraq. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35 (v. supra il commento al comma 3, art. 2, del provvedimento in esame). L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

 

Comma 10

Il comma 10 autorizza fino al 31 dicembre 2007 la spesa di 2.800.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al reinserimento nella vita civile di militari in esubero, a seguito della riforma delle forze armate, in Bosnia-Erzegovina e Serbia, e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.

I Fondi fiduciari della NATO si sono dimostrati un utile strumento nell’ambito del Partenariato per la pace, che ha coinvolto i Paesi dell’ex blocco orientale, buona parte dei quali ormai entrati a far parte dell’Organizzazione. I fondi fiduciari hanno avuto una duplice applicazione, ovvero da un lato l’assistenza ai Paesi membri del Partenariato per la pace nella distruzione dei loro surplus di armi convenzionali – tra le quali in particolare le mine antipersona -; e dall’altro il supporto nella gestione delle conseguenze della riforma delle forze armate (democratizzazione delle stesse e apertura al controllo sui piani di armamento e sui bilanci, reinserimento nella vita civile di personale in eccesso, riconversione di basi militari).

 

Commi  11 e 12

Il comma 11 – in analogia con quanto previsto dal comma 9 - autorizza  fino al 31 dicembre 2007 la spesa di 232.600 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

Il comma 12 autorizza  fino al dicembre 2007 la spesa di 972.733 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD.

In base al vigente testo del Trattato sull’Unione europea (TUE), articolo 17, le missioni nell’ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) si collegano a tre compiti fondamentali: missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e  missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. Spesso intrecciati strettamente, convivono tuttavia nelle missioni PESD aspetti militari e aspetti civili. Tra i primi si annoverano la protezione dei civili e il mantenimento della sicurezza, ma anche assistenza nella gestione delle forze armate e nella pianificazione delle operazioni. La componente civilecomprende anch’essa attività di diverso genere, tra le quali attività di addestramento e consulenza nonché supporto tecnico e logistico per la creazione o ristrutturazione delle forze di polizia;  assistenza nel settore dell’amministrazione giudiziaria e civile; missioni di monitoraggio.

Quanto ai Rappresentanti speciali UE, essi sono attualmente nove, e operano nelle seguenti aree di crisi: Medio Oriente, regione africana di Grandi Laghi, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Afghanistan, Caucaso meridionale, Moldova, Asia centrale e Sudan.

Il comma 11 precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto viene calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’ottanta per cento di quella determinata in base all’art. 171 del già citato DPR 18/1967.

L’art. 171 in questione distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nell’allegata tabella, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Per i funzionari diplomatici, che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

 

Comma 13

Il comma 13 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 la spesa di 10.389.747 euro per la partecipazione di personale militare italiano alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene. Tale attività risulta svolgersi nell’ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission – Iraq).

 

Comma 14

Il comma 14autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione del corso di formazione in Italia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX – organizzato dal Ministero della giustizia a beneficio di operatori iracheni del diritto, già previsto, da ultimo, dall’art. 1, comma 12, della citata legge 247/2006.  E’ inoltre previsto che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi.

 

La missione EUJUST LEX nasce dalla decisione, presa dal Consiglio dell’Unione europea il 21 febbraio 2005, di avviare una missione integrata sullo stato di diritto per l’Iraq, e si fonda sull’azione comune 2005/190/PESC del Consiglio medesimo, adottata il 7 marzo 2005, che l’ha formalmente istituita. La missione, che comprende una fase di pianificazione da avviare entro il 9 marzo 2005, e una fase operativa, a decorrere dal 1° luglio 2005, intende rispondere alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno attraverso la formazione dei funzionari per la gestione dell’indagine penale. EUJUST LEX è finalizzata a: promuovere la stretta collaborazione tra i diversi attori dell’ordinamento giudiziario penale; potenziare la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello, provenienti dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziale; migliorare capacità e procedure in materia di indagini penali, nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo. La struttura della missione è composta da: un Capo missione; un ufficio di coordinamento a Bruxelles; un ufficio di collegamento a Baghdad; strutture di formazione e formatori messi a disposizione dagli Stati membri. 

 


Articolo 3
(Missioni Internazionali delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia)

 

 

L’articolo 3 del decreto legge in esame (commi da 1 a 18) reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè le rispettive autorizzazioni di spesa. Per ciascuna di esse il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2007.

Si rileva al riguardo che la proroga viene disposta con cadenza annuale e non più semestrale (ad eccezione della missione Althea), come finora sempre avvenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi.  

Si ricorda che, nel corso del 2006, si è conclusa la partecipazione italiana alle missioni: Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom nel Golfo Arabico e EUFOR RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.

Si evidenzia infine che il decreto-legge non dispone autorizzazioni di spesa per il differimento della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea EU BAM Moldova e Ucraina, prevista dalla legge n. 247 del 2006 con il compito di svolgere assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali al confine dei due Paesi. La missione risulta tuttora in corso.

Per quanto invece riguarda la proroga della missione dell’Unione europea in Kosovo, denominata EUPT (European Union Planing Team), disposta dal Consiglio con l’azione comune 2006/304/PESC del 10 aprile 2006, dalla relazione tecnica si evince che il relativo finanziamento viene autorizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del decreto legge in esame nell’ambito della partecipazione italiana alle iniziative PESD.

 

Per informazioni dettagliate sulle singole missioni si veda l’allegato.

La proroga delle missioni in corso era stata operata, da ultimo, dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alla missioni internazionali, e dal D.L. 28 agosto 2006, n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, come ridefinita dalla risoluzione n. 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si ricorda inoltre che il comma 1241 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha disposto la proroga al 31 gennaio 2007 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui alla legge n. 247/2006 ed al D.L. 253/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270/2006. Le amministrazioni competenti sono state pertanto autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240, la cui disposizione autorizza, anche per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 

Articolo 3, Comma 1
(Missione in Libano)

 

Il comma 1 autorizza fino al 31 dicembre 2007 la spesa di386.680.214euro, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano nella missione dell’ONU denominata UNIFIL in Libano, come rimodulata con la citata legge n. 270 del 2006.

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legge si fa presente che, trattandosi di una missione delle Nazioni Unite, si applica la disciplina dei rimborsi di una parte delle spese sostenute per l’impiego del personale.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1238 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) istituisce, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

Tale disposizione estende pertanto la portata di quanto già previsto, con riferimento alla sola missione UNIFIL, al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito nella citata legge n. 270 del 2006, laddove, in relazione ai rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite come recupero parziale delle spese per la partecipazione italiana al rafforzamento della missione, si stabilisce che una quota di essi venga riassegnata al fine di costituire, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per la ricostituzione delle scorte e per la “sostituzione e manutenzione straordinaria di  mezzi,  materiali,  sistemi  ed  equipaggiamenti  impiegati nella stessa  missione”.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, si rammenta che essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

I rimborsi possono considerarsi una sorta di pendant delle quote nazionali che gli Stati membri corrispondono alle Nazioni Unite, in base a convenzioni apposite, per il fine specifico delle operazioni di mantenimento della pace. Il budget complessivo ha raggiunto, nel marzo 2006, la previsione di circa 5 miliardi di dollari. I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi.

 

 

 

 

 

Articolo 3, Comma 2
(Missione in Afghanistan)

 

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2007, con una spesa prevista di 310.084.996 euro, il termine per la partecipazione di personale militare alla missioneinternazionale ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan.

 

Il comma 13 prevede anche l’utilizzo di unità della Guardia di finanza nell’ambito della stessa missione.

 

 

 

Articolo 3, Comma 3
(Missioni nel Mediterraneo)

 

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per la partecipazione del personale militare impegnato nella missioneActive Endeavour, che si svolge nel Mediterraneo; la spesa complessiva prevista è pari a 8.174.817 di euro.

 

 

 

 

Articolo 3, Commi 4 e 5
(Missioni nei Balcani)

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 143.851.524 euro, per il differimento, fino al 31 dicembre 2007, della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell’area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

 

L’operazione Joint Entreprise coordina le attività delle missioni: KFOR in Kosovo, NATO HQ Skopje in Fyrom, NATO HQ Tirana in Albania e NATO HQ-Sarajevo in Bosnia.

Analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 39 vicies semel del D.L. 273/2005, nel personale militare autorizzato allo svolgimento delle suddette missioni è ricompreso quello appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare ordine di Malta.

 

Il comma 5 differisce al 30 giugno 2007 la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea Althea, in Bosnia-Erzegovina, ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell’ambito della stessa, con una spesa di 30.568.458 euro.È questa l’unica missione per la quale l’autorizzazione è limitata al 30 giugno 2007, in luogo del 31 dicembre 2007, in quanto, come evidenziato nella relazione introduttiva, l’UE ne sta valutando un possibile ridimensionamento.

Anche nel programma del Consiglio dell’Unione Europea si enuncia l’intenzione di rivedere la missione Althea.

 

 

 

Articolo 3, Commi 6 e 7
(Missioni in Medio Oriente)

 

Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2007 la partecipazione di personale militare alla missione internazionale TIPH 2 (Temporary  International  Presence  in Hebron), con una spesa prevista di 1.497.799 euro.

 

Il comma 7 autorizza la spesa di 1.401.110 euro, fino al 31 dicembre 2007, per il proseguimento della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUBAM Rafah (European Union Border Assistence Mission in Rafah), di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah.

 

 

 

Articolo 3, Commi 8 e 9
(Missioni in Africa)

 

Il comma 8 autorizza la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2007, dell’attività del personale militare impegnato nella missione dell’Unione europea, di sostegno alla missione svolta dall’Unione africana nella regione del Darfurin Sudan, denominata AMIS II. A tale scopo è autorizzata la spesa di 656.091 euro.

 

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2007 la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell’Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, con una spesa prevista di 411.842 euro.

 

 

Articolo 3, Comma 10
(Missione ONU a Cipro)

 

Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cipro). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 271.531 euro.

 

 

Articolo 3, Comma 11
(Attività di assistenza alle Forze Armate albanesi)

 

Il comma 11 stanzia per il 2007 euro 3.099.000 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi. Si tratta della fornitura di mezzi, materiali attrezzature e servizi per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di materiali informatici e di telecomunicazione: a tal fine il Ministero della Difesa è autorizzato a ricorrere, in caso di necessità, ad acquisti e lavori da eseguirsi in economia. Tali attività vengono svolte nell’ambito della missione DIE (Delegazione italiana di esperti)

 

 

Articolo 3, Commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17
(Missione e programmi di cooperazione delle Forze di polizia)

 

 

Il comma 12 autorizza la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2007, della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), con una spesa di 192.060euro.

 

Il comma 13 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di 2.470.905euro perla partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missioneISAF in Afghanistan.

 

Il comma 14 differisce al 31 dicembre 2007 il termine per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla richiamata missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), con una spesa prevista di 1.211.704 euro.

 

Il comma 15 dispone la prosecuzione fino al 31 dicembre 2007 del programma di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica, con un finanziamento di 7.859.063 euro. Tali attività vengono realizzate dalla missione Bilaterale interni.

 

Il comma 16 differisce al 31 dicembre 2007 il termine per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM (European Union Police Mission). Per tale proroga vengono stanziati 1.166.587 euro.

 

Il comma 17autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina denominata EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), disposta con l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese. La spesa prevista è pari a 62.658 euro.

 

 

Articolo 3, Comma 18
(Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba)

 

 

Il comma 18 autorizza la spesa di 200.000 euro, fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e cultura arabe a beneficio del personale impiegato nelle missioni internazionali di pace

Nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione si rende noto che, in attuazione dell’analoga disposizione contenuta nella legge 270 del 2006, nel periodo settembre-dicembre 2006 sono stati attivati quattro corsi di lingua e cultura araba “a domicilio”, con positivi riscontri che ne suggeriscono la reiterazione.


 

Articolo 4, Commi 1, 2, 3, 4 e 8
(Trattamento economico ed assicurativo)

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge in esame attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse (v. infra).Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonché per quello dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

la lettera c) stabilisce che il personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi percepisca l’indennità di missione nella misura intera;

la lettera d) dispone che il personale che partecipa alle missioni AMIS II, EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP a Cipro, JOINT ENTERPRISE nei Balcani, nonché il personale dell’Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina, percepisca l’indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

la lettera e) prevede che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti (per quanto riguarda l’Iraq, dalla relazione si evince che trattasi del personale militare tuttora impegnato nella missione NATO Training Implementation Mission in Iraq, preordinata allo svolgimento di attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui al precedente articolo 2, comma 13).

La relazione tecnica specifica in proposito che alcuni militari italiani sono impiegati a Tampa nell’ambito della missione ISAF. Si segnala – tuttavia - che a Tampa ha sede il comando generale USA “US CENTCOM” che conduce le operazioni militari in corso nell’intera area centrale del globo (tra Europa e Pacifico). Da US CENTCOM dipendono i comandi delle operazioni Enduring Freedom a Iraqi Freedom.

L’articolo 4, comma 2, dispone che all’indennità di cui al comma precedente continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale norma conferma quanto già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 28 con riguardo alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dall’articolo 4 del decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito dalla legge n. 270 del 2006 con riferimento alla missione UNIFIL in Libano.

 

L’articolo 4, comma 3, prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

L’articolo 4, comma 4, prescrive che per l’anno 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

Tale disposizione riproduce il testo di un emendamento presentato dalle Commissioni riunite III e IV della Camera ed approvato nel corso dell’esame del decreto legge sulla missione UNIFIL: la norma intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

L’articolo 4, comma 8, reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione di cui al comma 1 del medesimo articolo (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

La relazione chiarisce al riguardo che trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato in territorio libanese, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali. 


Articolo 4, Comma 5
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

L’articolo 4, comma 5, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 4, Comma 6
(Richiamo in servizio)

L’articolo 4, comma 6, prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2007 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

 


Articolo 4, Comma 7
(Rinvii normativi)

L’articolo 4, comma 7, del decreto legge in esame, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni vengono di seguito specificamente commentate.

 

Articolo 2 del D.L. 451/2001

(Indennità di missione)

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[10], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

 

 

Articolo 3 del D.L. 451/2001

(Trattamento assicurativo e pensionistico)

Il comma 1 dell’articolo 3 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[11] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

 

Articolo 4 del D.L. 451/2001

(Personale in stato di prigionia o disperso)

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

Articolo 5 del D.L. 451/2001

(Disposizioni varie)

L’articolo 5 del medesimo decreto prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[12] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

Articolo 7 del D.L. 451/2001

(Personale civile)

L’articolo 7 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

 

 

Articolo 13 del D.L. 451/2001

(Norme di salvaguardia del personale)

Il comma 1 dell’articolo 13, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[13], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 


 

Articolo 5
(Disposizioni in materia penale)

L’articolo 5, comma 1, dispone che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dal decreto legge in esame si applichino il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 6 del  2002.

I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[14], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamoli più nel dettaglio.

§         a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

§         b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

§         c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

§         d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         e) Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, ex articolo 124 del codice penale militare di guerra. La norma punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[15]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse, ed ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

§         f) Forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. L’articolo 138 punisce con la reclusione militare da tre a sette anni il militare che in qualsiasi modo forza una consegna. I commi secondo e terzo prevedono le seguenti aggravanti: se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata, se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[16].

Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.

Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[17] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[18] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 

L’articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi di cui al presente decreto legge, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 3 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

La disposizione di cui al comma 2 sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

·         dei delitti contro la personalità dello Stato;

·         dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

·         dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;

·         dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

·         di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

·         che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;

·         che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;

·         ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre

·         che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;

·         che il reo si trovi nel territorio dello Stato;

·         che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

·         la presenza del reo nel territorio dello Stato;

·         la richiesta del Ministro;

·         la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

·         la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.

In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.

E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica, come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro eventuale corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato.


 

Articolo 6
(Disposizioni in materia contabile)

L’articolo 6, comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono quindi disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

L’articolo 6, comma 2, precisa che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del Decreto Legge 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 €, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L’articolo 8, comma 2, del citato decreto legge, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L’articolo 6, comma 3, autorizza infine il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle missioni disciplinate dal decreto legge in esame: la disposizione è volta ad agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.


 

Articolo 7
(Copertura finanziaria)

 

 

Il comma 1, che contiene la norma di copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto legge in esame, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro € per l’anno 2007, si provveda, quanto a 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

Quanto ai residui 30 milioni, per i primi 20 si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 (recante stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo), e alla legge n. 49 del 1987 come determinata dalla tabella C della citata legge n. 296/2006 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), e per gli altri 10 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

L’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda al riguardo che il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005

Il comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

 

Si è già avuto modo di osservare in sede di commento all’articolo 3 del presente decreto legge, che per ciascuna delle missioni internazionali il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2007, e che ciò configura una proroga con cadenza annuale e non più semestrale, come finora sempre avvenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi.

Si è inoltre ricordato che il comma 1241 dell’articolo 1 della richiamata legge 296/2006 disponeva l’ulteriore proroga al 31 gennaio 2007 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali finanziate nel secondo semestre del 2006, e che pertanto le amministrazioni competenti sono state autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240.

Stante l’eccedenza di 30 milioni degli oneri contenuti nel presente decreto rispetto alla dotazione del citato fondo, si segnala in primo luogo che una parte degli oneri previsti dal decreto-legge in esame è finalizzata al finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo (84,7 milioni previsti dall’articolo 1) ed alla realizzazione di iniziative umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione (33 milioni di euro previsti dall’articolo 2).

Si rileva pertanto che al fondo istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace sono imputate anche una parte significativa delle spese sopraccitate, e che, in considerazione di ciò, le spese effettivamente connesse alle missioni militari e delle forze di polizia e alle missioni civili, di formazione e di addestramento ammontano, in totale, a circa 910 milioni di euro.

 

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi per l’autorizzazione o la proroga di missioni internazionali:

Ø     Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative[19].

L’articolo 39-vicies semel haprorogato, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione italiana a missioni militari internazionali, con un’autorizzazione di spesa pari a circa 324,5 milioni di euro, a valere sul fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’art. 1, comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

L’articolo 39-viciesbis haprorogato, fino al 30 giugno 2006, la partecipazione italiana alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, con un’autorizzazione di spesa pari a circa 194,5 milioni di euro, a valere sul fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’art. 1, comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).La stessa disposizione di copertura fa ricorso al fondo sopraccitato per complessivi 217,6 milioni di euro: la differenza rispetto all’onere delle missioni è destinata ad integrare la spesa per aiuti umanitari.

Ø     La legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, con un’autorizzazione di spesa pari a circa 431,9 milioni di euro, a valere sul fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’art. 1, comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Nello stesso provvedimento si fa ricorso al suddetto fondo per complessivi 457,9 milioni di euro: la differenza rispetto all’onere delle missioni è destinata ad integrare la spesa per aiuti umanitari.

Ø     Il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con un’autorizzazione di spesa pari a circa 188,2 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito.

Il fondo 2006 è stato integralmente utilizzato per 1.000 milioni di euro, di cui 951 milioni circa per missioni internazionali.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 


Articolo 8
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 8 fissa il termine di entrata in vigore del decreto legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


Schede di approfondimento


L’evoluzione della crisi in Libano

 

La crisi politica innescata dalle dimissioni dal governo Siniora dei ministri legati ai partiti filosiriani di Hezbollah e Amal - riconducibili sia alle divergenze riguardanti l'istituzione di un Tribunale internazionale sull'assassinio dell’ex premier Rafiq Hariri,  sia alla richiesta non accolta di un rimpasto di governo che assegni maggiore rappresentanza alla componente sciita - si è ulteriormente aggravata dopo il recente assassinio del Ministro dell'industria Pierre Amin Gemayel, avvenuto il 21 novembre 2006.

Tale episodio è il quinto di una serie di omicidi politici perpetrati nel Libano negli ultimi due anni a partire dall’uccisione dell'ex primo ministro Hariri. Dopo di lui hanno infatti perso la vita in altrettanti attentati il giornalista anti-siriano Samir Kassir (2 giugno 2005), l'ex leader comunista  George Hawi (21 giugno 2005) e il parlamentare anti-siriano Gebran Tueni (12 dicembre 2005).

La difficile situazione di instabilità nella quale versa attualmente il Libano trae origine, prima ancora che dallo scoppio, nell’estate del 2006, del conflitto fra Israele e le milizie sciite di Hezbollah, dall’attentato all’ex premierRafik Hariri, avvenuto il 14 febbraio 2005, nel quale sono morte anche altre 22 persone. Tale evento ha causato un grave turbamento del già precario equilibrio politico libanese, dando vita innanzitutto ad una decisa reazione dell’opinione pubblica contro la pesante ingerenza siriana nel Paese e accentuando il dibattito sulla smilitarizzazione dei gruppi armati libanesi, così come richiesto dalla risoluzione dell’ONU 1559  del 2 settembre 2004.

Le numerose manifestazioni contro il governo filo-siriano organizzate nelle settimane successive all’attentato – la cosiddetta “rivoluzione dei Cedri” – hanno destato molte speranze, deluse però nei mesi successivi. Tuttavia, è stato anche grazie a tale mobilitazione che la Siria ha completato il ritiro delle proprie forze militari (aprile 2005), in attuazione di un accordo di Damasco con l’ONU, anche se l’influenza sul Libano, direttrice ormai storica della politica estera siriana, persiste ancora attraverso la zona grigia dei servizi segreti e dei vertici militari dei due Paesi, nonché attraverso i legami trasversali con elementi di diversi partiti politici libanesi.

Un segno tangibile del cambiamento verso il quale si stava avviando il Libano è dato dalle elezioni parlamentari del maggio 2005, le prime, a partire dalla fine della guerra civile (terminata nel 1990), che si siano svolte senza interferenze da parte siriana.

Dalle elezioni è risultata vincente (con 72 seggi su 128) l’ampia coalizione anti-sirianaguidata da Saad Hariri, il figlio del primo ministro assassinato, che comprendeva  i sunniti fedeli ad Hariri, i drusi di Walid Jumblatt e gruppi cristiani costituiti per la maggior parte da maroniti.

Il nuovo Governo (formato il 30 giugno 2005)è guidato dal sunnita Fouad Siniora[20], in precedenza ministro delle finanze nel governo di Rafik Hariri e comprende tutte le maggiori formazioni politiche ad eccezione del FPM (Free Patriotic Movement) guidato dal generale Michel Aoun, già primo ministro negli ultimi due anni della guerra civile.

Del governo fanno quindi parte anche componenti filo-siriane, che sostengono il Presidente Lahoud e, per la prima volta, due ministri di Hezbollah. Come prevedibile, il gruppo di Hezbollah è stato frequentemente in disaccordo con alcuni dei membri del governo di cui esso stesso fa parte e, all’inizio del 2006, ha siglato un’alleanza con il Free Patriotic Movement di Michel Aoun, precedentemente critico sia verso Hezbollah sia verso la Siria: la nuova alleanza cristiano-sciita ha lo scopo di creare una diversa maggioranza e sostenere la candidatura di Aoun in vista della scadenza del mandato del Presidente Lahoud nel 2007[21].

Per fare chiarezza sull’uccisione di Hariri, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha disposto, attraverso la risoluzione 1595 del 7 aprile 2005, l’istituzione di una Commissione internazionale indipendente, con sede in Libano, con il compito di assistere nelle indagini le autorità di quel paese.

Il primo rapporto della Commissionesull’assassinio di Rafik Hariri, risalente al 19 ottobre 2005 (Rapporto Mehlis), aveva evidenziato le responsabilità dei servizi segreti libanesi e siriani, oltre a pesanti sospetti verso i più alti livelli politici dei due Paesi; il movente più probabile appare la contrarietà di Hariri alla proroga del mandato del Presidente Lahoud, che, come si è detto, è alleato della Siria.

Il 31 ottobre 2005, poi, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato la risoluzione n. 1636, nella quale, pur mancando l’esplicita menzione di sanzioni contro la Siria – precluse da Cina e Russia - si allude ad “azioni” contro di essa in caso di mancata collaborazione con la Commissione. La collaborazione prevede, tra l’altro, l’arresto  e la messa a disposizione delle persone sospette, rispetto alle quali sono previste restrizioni nella libertà di movimento. Nella risoluzione si cita esplicitamente il Cap. VII della Carta dell’ONU, che abilita il Consiglio ad intraprendere misure punitive verso un Paese che attenti alla pace e alla sicurezza internazionale.

Il secondo rapporto sull’assassinio di Rafik Hariri è stato reso pubblico il 12 dicembre 2005: in esso è precisato il numero dei sospetti (19 persone, per cinque delle quali si chiede l’arresto – e tra queste ultime figura l’ex capo dei servizi militari siriani in Libano).

Dal mese di gennaio, la commissione di inchiesta dell’ONU sull’assassinio di Hariri è presieduta dal magistrato belga Serge Brammertz, uno dei vicepresidenti della Corte Penale Internazionale dell'Onu. Il secondo rapporto stilato da Brammertz, reso pubblico il 10 giugno 2006, di natura prevalentemente tecnica, ha confermato che sono stati fatti rilevanti progressi nell’indagine sull’attentato ad Hariri. Il rapporto sostiene inoltre che la Siria, accusata di aver ostacolato le indagini, ha collaborato in una certa misura. Con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1686 del 15 giugno 2006 il mandato della Commissione è stato prorogato al 15 giugno 2007.

Nel  mese di marzo 2006, il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzione 1664 che ha incaricato il segretario generale dell'Onu di negoziare un accordo con il governo del Libano per la creazione di un tribunale internazionale per processare i responsabili dell’uccisione di Hariri. Sull’accordo raggiunto con il governo libanese, il Consiglio di Sicurezza ha espresso, il 21 novembre, la propria soddisfazione, anche se l’effettiva istituzione di tale organismo appare tuttora come un snodo nevralgico della crisi libanese. Lo Statuto del Tribunale - che dovrà indagare anche su ogni altro attentato che, a partire dall’ottobre 2004 sia assimilabile per natura e gravità a quello che ha causato la morte di Hariri -  prevede che esso sia composto da un giudice internazionale per le indagini preliminari, tre giudici di camera di consiglio (uno libanese e due internazionali) cinque giudici di appello (due libanesi e tre internazionali) e due supplenti (uno libanese ed uno internazionale).

La già difficile situazione libanese si è ulteriormente complicata nell’estate 2006 con lo scoppio del conflitto con Israele. Infatti, il 12 luglio 2006 è cominciato il nuovo conflitto israelo-libanese con il lancio di razzi da parte del gruppo di Hezbollah verso la parte Nord di Israele; il leader del gruppo, Nasrallah, aveva infatti dichiarato di voler catturare soldati israeliani per utilizzarli nello scambio con tre libanesi detenuti in Israele. E’ stata così avviata da parte di Hezbollah l’”Operazione verità”,  che ha già nelle prime ore causato la perdita di cinque civili, di tre soldati e il sequestro di altri due, in circostanze contestate dalla polizia libanese, che ha affermato che la loro cattura sarebbe avvenuta in territorio libanese.

In risposta, le forze militari israeliane sono penetrate nel territorio libanese, autorizzate dal governo israeliano che ha considerato l’attacco di Hezbollah un vero e proprio atto di guerra. Sono così cominciati, da parte israeliana, bombardamenti aerei, blocchi navali e incursioni terrestri nel sud del Libano, mentre gli Hezbollah hanno bombardato diverse città del nord di Israele, tra le quali Haifa.

Il governo libanese ha condannato le azioni di Hezbollah, invocando fin dall’inizio il cessate il fuoco e chiedendo alla comunità internazionale l’invio di peacemakers per porre fine al conflitto.

I combattimenti lungo il confine israelo-libanese sono durati per molti giorni, causando perdite ad entrambe le parti nell’impossibilità di ottenere un accordo sulle condizioni per ottenere un immediato cessate il fuoco.

In questa fase l’Italia ha avviato una forte iniziativa diplomatica, volta a sollecitare i principali paesi europei ad un rinnovato impegno comune ai fini della soluzione della crisi e, più in generale, della stabilizzazione dell’area. Il 26 luglio, su iniziativa del nostro paese, è stata quindi convocata la Conferenza di Roma per trovare una comune via d’uscita dalla crisi. I Ministri degli esteri di 15 Paesi, tra i quali quelli del “gruppo di contatto” sul Libano (Usa, Italia, Francia, Russia, Gran Bretagna, Egitto, Arabia Saudita) affiancati da Onu, UE,  Banca Mondiale e lo stesso Libano hanno discusso le diverse posizioni dei paesi partecipanti al fine di raggiungere una mediazione. Esclusi dagli invitati Israele e i due paesi sostenitori degli Hezbollah, Siria e Iran.

La Conferenza si è conclusa con una dichiarazione congiunta delle due presidenze italiana e statunitense che, a nome di tutti i partecipanti, ha dichiarato urgente l’avvio di iniziative di assistenza umanitaria e di passi concreti per consentire ad un Libano libero, indipendente e democratico di esercitare un effettivo controllo su tutto il suo territorio. I partecipanti alla conferenza di Roma hanno invitato Israele ad esercitare il massimo della moderazione e hanno dato atto a quest’ultimo di avere espresso parere favorevole sull'apertura di corridoi umanitari in Libano. La Conferenza ha poi naturalmente espresso il proprio impegno per l’ottenimento di un cessate il fuoco tra le parti “duraturo, permanente e sostenibile”.

I partecipanti al summit di Roma hanno auspicato il rispetto del quadro di decisioni internazionali e, in particolare, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che chiedono l’impegno delle forze libanesi per il disarmo di tutte le milizie. La Conferenza ha inoltre chiesto che venisse autorizzato l’invio di una forza internazionale in Libano sotto il mandato dell'Onu.

Il bombardamento di Cana da parte di Israele, avvenuto il 30 luglio, nel quale hanno perso la vita decine di civili libanesi, è il momento più drammatico del conflitto. Il bombardamento è stato definito un “errore militare” da Israele, mentre per il Segretario generale dell’ONU si è trattato di “un esempio di violazione del diritto internazionale”.

Dopo altri giorni di ostilità, l’11 agosto  è stata approvata all’unanimità la risoluzione n. 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ha disposto – a tregua avvenuta - il dispiegamento congiunto delle forze libanesi e della Forza multinazionale di pace (UNIFIL) nel Libano meridionale, nonché il contestuale ritiro di Israele dalla regione. La risoluzione ha fatto appello alla Comunità internazionale perché assumesse iniziative immediate per prestare il suo aiuto finanziario e umanitario al popolo libanese.

A seguito di questo appello, Il 31 agosto 2006 si è tenuta a Stoccolma la prima Conferenza dei paesi donatori, che si è conclusa con un impegno complessivo che ha superato i 940 milioni di dollari. Secondo il documento finale della Conferenza, questo importo, unito ai contributi a vario titolo ricevuti dal Libano precedentemente, ha portato ad un totale di oltre 1,2 miliardi di dollari la cifra – fino ad allora - messa a disposizione per la ricostruzione del paese. Il 25 gennaio 2007 si è tenuta a Parigi la seconda Conferenza dei paesi donatori (vedi infra).

La stessa risoluzione ha invitato alla costruzione di una fascia di sicurezza tra la “linea blu” e il fiume Litani suscettibile di prevenire una ripresa delle ostilità, nella quale vi sia esclusiva presenza di forze armate e armamenti sotto il diretto controllo del Governo libanese, assistito dall’UNIFIL. Il testoi invita inoltre all’applicazione integrale delle pertinenti disposizioni degli Accordi di Taef – che nel 1989 posero fine alla lunga guerra civile libanese -, nonché delle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006), entrambe volte al disarmo dei gruppi armati in Libano.La risoluzione ha previsto altresì l'avvio di negoziati politici tra Israele e Libano, per giungere ad una soluzione duratura della questione

Anche a seguito dell’approvazione della risoluzione 1701, accettata sia dal Governo libanese che da quello israeliano, si è arrivati, il 14 agosto, alla cessazione delle ostilità.

Tra il 2 e il 3 settembre sono cominciate le operazioni di sbarco dei militari italiani inquadrati nella missione UNIFIL, prevalentemente appartenenti alla Marina, il cui numero si aggira attualmente intorno alle 2500 unità.

Come reso noto in occasione della Conferenza dei donatori del 31 agosto,nella guerra dell’estate tra Israele e le milizie sciite di Hezbollah sono morti più di 1.100 libanesi, di cui un terzo erano bambini sotto i 12 anni, mentre oltre un milione sono stati costretti a lasciare le loro case. I danni più ingenti comprendono la distruzione di 150 ponti, oltre a una fuoriuscita di petrolio che ha riversato in mare circa 15.000 tonnellate di greggio, inquinando 140 chilometri di costa[22]. Nella stessa occasione, l’Alto Commissario Onu per i rifugiati ha reso noto che sarebbero rimaste danneggiate 60.000 unità abitative, di cui almeno 15.000 completamente rase al suolo, mentre 15.000 sono state oggetto di ingenti danni.

Nonostante la cessazione delle ostilità e la sostanziale tenuta di una  tregua peraltro non accompagnata dalla firma di un “cessate il fuoco” permanente, la situazione presenta ancora diversi problemi irrisolti, tra i quali la liberazione dei soldati israeliani catturati dai miliziani Hezbollah il 12 luglio e la scarcerazione dei detenuti libanesi in Israele.

Tra le principali questioni ancora in sospeso va annoverata quella delle fattorie di Shebaa, una piccola porzione di terra, al confine tra i due Stati, che è rimasta sotto il controllo di Israele anche dopo il ritiro del 2000 e sulla quale il Libano rivendica la propria sovranità[23]; analoga la questione del villaggio di Ghajar, situato tra il confine siro-libano-israeliano e rioccupato interamente nel corso della guerra della scorsa estate. Il villaggio di Ghajar, già occupato nella guerra del 1967, era stato diviso in due dalla “Linea Blu” tracciata dall’ONU nel 2000 – dopo il ritiro di Israele – per determinare una linea di confine tra i due Stati. Il 3 dicembre 2006, tuttavia, il governo israeliano ha annunciato di esser pronto a ritirare le sue truppe dalla parte nord di Ghajar e di essere altresì disposto ad accettare la presenza di caschi blu dell'Unifil nell’area.

Le settimane successive al termine della guerra dell’estate 2006 sono state caratterizzate dagli scontri tra le forze politiche libanesi che hanno determinato un indebolimento del governo Siniora: l’opposizione filo-siriana (che si è strenuamente opposta alla creazione del Tribunale internazionale su Hariri) ha iniziato a puntare esplicitamente alla caduta dell’esecutivo (i Ministri sciiti si sono dimessi uno dopo l’altro) per ottenere la creazione di un governo di unità nazionale o, in alternativa, elezioni anticipate. Il partito Hezbollah e il suo alleato cristiano Aoun puntano ad ottenere una minoranza di blocco di un terzo di propri ministri nel governo di unità nazionale, nodo sul quale si incentra lo scontro con i partiti antisiriani.

E’ quindi in un clima già di grande tensione che si è verificato l’assassinio del  Ministro dell’industria Pierre Gemayel, esponente cristiano maronita, la cui uccisione (21 novembre 2006) ha fra l’altro inasprito lo scontro tra cristiani anti-siriani e i sostenitori di Aoun che, come si è detto, è ora alleato con i gruppi filo-siriani sciiti di Hezbollah e di Amal.

Dai primi di dicembre ha avuto inizio una straordinaria mobilitazione popolare per chiedere le dimissioni del governo Sinora, al quale si rimprovera, tra l’altro, un “tradimento” a favore di un’alleanza con Stati Uniti, Israele e Unione europea. Il 1° dicembre, in particolare, una manifestazione di più di un milione di libanesi (su un totale di circa quattro milioni di abitanti) guidati da Hezbollah, dal leader Michel Aoun e dalle varie componenti sciite e pro-siriane, ha costretto il governo in carica, ritenuto ormai illegittimo dopo le dimissioni dei ministri sciiti, ad asserragliarsi nella sede del governo. I manifestanti, che hanno promesso di proseguire la manifestazione ad oltranza, hanno chiesto le immediate dimissioni di Siniora e la formazione di un governo di unità nazionale. Nonostante la gravità della situazione, le dimissioni non sono state prese in considerazione dal premier, il quale ha ribadito che solamente il Parlamento ha il potere di sciogliere il governo.

Il 10 dicembre una nuova imponente manifestazione ha portato in piazza circa un milione e mezzo di persone (circa il 40 per cento della popolazione) per far cadere il premier Siniora che, con i suoi ministri, è trincerato nel Palazzo del governo protetto dall’assedio iniziato il 1° di dicembre. Per la prima volta, però, anche la componente antisiriana ha organizzato una manifestazione, nella città portuale di Tripoli, a sostegno del governo, con la partecipazione di altre centinaia di migliaia di persone. La contromanifestazione è stata organizzata dalla coalizione delle “Forze del 14 marzo”, i cui due principali leader sono il druso Walid Jumblatt e il sunnita Saad Hariri, figlio dell’ex premier ucciso nel febbraio 2005.

Tentativi di mediazione per risolvere la crisi libanese sono arrivati sia dalla Conferenza episcopale maronita sia dalla Lega araba. I vescovi maroniti hanno invitato le parti ad accordarsi per la formazione di un governo di intesa che permetta di arrivare pacificamente ad elezioni anticipate, prevedendo al contempo la sostituzione del discusso capo dello stato, il filosiriano Emile Lahud. Favorevole a questa proposta è anche la Lega araba il cui inviato, Mustafa Osman Ismail, dopo aver incontrato le parti, ha formulato un piano, articolato in sette punti, che, oltre ad elezioni presidenziali anticipate, propone un allargamento del governo da 24 a 30 ministri per consentire una rappresentanza paritaria di maggioranza ed opposizione. Le trattative per sbloccare la crisi sono tuttavia ancora in corso e il leader della Lega araba, Mussa, ha continuato ad incontrare i mediatori delle due parti, il premier Siniora e il presidente del Parlamento, lo sciita Berri, nonché il presidente siriano Bashar al-Assad.

Tra i punti più controversi, la creazione del Tribunale internazionale per giudicare gli imputati dell’assassinio dell’ex premier Hariri, per la cui formazione dovrebbe essere convocato il Parlamento, atto che il presidente Berri si rifiuta di compiere. Nel corso dei negoziati è stato però raggiunto l’accordo (il 14 dicembre) sulla creazione di un comitato - formato da sei personalità - al quale affidare la discussione sulla formazione di tale organismo. E’ stata, almeno per il momento, stralciata la questione concernente le elezioni presidenziali anticipate. Inoltre, il 27 dicembre il premier Siniora ha dichiarato la propria disponibilità a chiedere la modifica dello statuto del Tribunale internazionale, se ciò fosse utile al fine di risolvere la crisi politica in corso.

Il Ministro degli esteri D’Alema si è recato in Libano il 20 dicembre, dove ha avuto colloqui separati con il premier Siniora e con il presidente del parlamento Berri. In tale ambito D’Alema ha ribadito l’impegno dell’Italia e dell’Unione europea affinché il Libano possa ritrovare stabilità e sicurezza e si è espresso in favore dell’iniziativa della Lega araba per il raggiungimento di un accordo di collaborazione tra le parti, anche se ha espresso riserve circa il coinvolgimento della Siria nelle trattative di pace.

Analoghi incontri ha avuto il Presidente del Consiglionella sua visita a Beirut e al contingente italiano inquadrato nella forza di interposizione delle Nazioni Unite del 24 dicembre scorso, durante la quale  Prodi ha "espresso gratitudine al premier libanese per i suoi sforzi per portare stabilità in Libano e per cooperare con la missione Unifil", ricordando nel contempo che l'Italia sostiene "ogni sforzo che porti alla formazione di un governo di unità nazionale, che garantisca non solo un futuro di pace e stabilità ma anche una forte indipendenza del Libano".

Con quasi un mese di anticipo sulla scadenza prefissata, l’ONU ha deciso l’avvicendamento alla guida del contingente italo-francese in Libano. Il 9 gennaio 2007, infatti, il generale dell’esercito italiano Claudio Graziano, già capo dell’Ufficio operazioni del COI, è stato designato al comando di Unifil 2, in sostituzione del francese Pellegrini.

Il 25 gennaio si è poi tenuta a Parigi una nuova Conferenza internazionale dei Paesi donatori nella quale sono stati raccolti fondi pari a circa 7,6 miliardi di dollari. L’impegno assunto dall’Italia è stato di 120 milioni di Euro, ripartiti in 65 milioni di Euro concessi a titolo di credito di aiuto, quindi a tassi agevolati, e 55 milioni a titolo di dono; l'Arabia Saudita ha confermato l'impegno per un miliardo di dollari, cui ha aggiunto altri 100 milioni di dollari; la Banca Mondiale e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate insieme per una somma superiore ai 2 miliardi di dollari, gli Stati Uniti per una cifra pari a 600 milioni di euro e la Francia per 500 milioni di euro. In tale occasione il Ministro D’Alema, nel sottolineare come la Conferenza,  per la presenza significativa di tanti Paesi e di tutte le istituzioni finanziarie internazionali e del mondo arabo, abbia rappresentato un successo sia sotto il profilo economico che politico,  ha rivolto un appello alle forze politiche libanesi affinché si impegnino per fermare l'escalation della violenza, ribadendo altresì il sostegno italiano al "legittimo governo" di Fuad Sinora, nonché allo sforzo del segretario generale della Lega Araba Amr Moussa, impegnato a cercare una soluzione per la stabilità del Paese.

Si ricordano  - infine – due recenti eventi di particolare rilievo che hanno riguardato il Parlamento italiano.

Il primo è la missione di una delegazione congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa della Camera, il 18 e 19 gennaio. La delegazione ha visitato il quartier generale del contingente italiano della missione UNIFIL nella base di Tibnin ed ha svolto numerosi incontri con esponenti politici, fra i quali il Presidente del Parlamento Nabih Berri, il Capo del Governo, Sinora e il generale Aoun, ricavando un quadro dettagliato dei contorni di una crisi che investe non solo il piano politico e istituzionale (e il cui elemento più vistoso è la mancata convocazione del Parlamento da parte del suo presidente), ma – sempre più – anche quello della sicurezza interna. Nei giorni successivi al rientro della delegazione la tensione è notevolmente cresciuta di livello : dapprima nella giornata di martedì 23, uno sciopero generale indetto dall'opposizione filo-siriana che chiedeva le dimissioni del governo Sinora, la formazione di un esecutivo di unità nazionale e il ricorso a nuove elezioni politiche, è degenerato in violenze e scontri che hanno causato alcuni morti e oltre cento di feriti dal nord al sud del Paese; successivamente, giovedì 25, nell'università araba di Beirut sono divampati violenti scontri tra studenti sciiti dell'opposizione e sostenitori sunniti del Governo che hanno provocato ulteriori morti e feriti, costringendo l'esercito ad annunciare il coprifuoco.

Nelle comunicazioni sulla missione, rese dal Presidente della III Commissione, On. Ranieri, nella seduta del 25 gennaio, sono richiamati tutti i termini della crisi in corso, primo fra tutti il problema della ratifica del trattato per l’istituzione di un tribunale internazionale chiamato a giudicare i responsabili dell’assassinio di Hariri.

Il secondo recente evento parlamentare è l’informativa urgente del Governo sulla situazione in Libano  resa dal Viceministro Ugo Intini nella seduta del 29 gennaio.

In questa occasione il rappresentante del Governo ha riconfermato l’appoggio italiano al primo ministro Sinora e alla rivendicazione di legittimità del suo governo.

In merito ai violenti incidenti del 23 e 25 gennaio, il Viceministro ha affermato che “Ancora una volta, esercito e forze di polizia hanno dimostrato di saper rimanere neutrali, con atteggiamento non confessionale, anche di fronte alle provocazioni di alcune bande armate sunnite e cristiane”.

Durante il dibattito parlamentare i rappresentanti della maggioranza hanno prevalentemente sottolineato l’importanza e i buoni risultati della missione italiana e auspicato che la mediazione politica in corso permetta la ripresa della normale vita istituzionale e quindi la convocazione del Parlamento (Ranieri, De Zulueta). I rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno in parte lamentato una insufficiente chiarezza sulle regole di ingaggio (Rivolta) o sui termini di una strategia di lungo periodo (Alessandri). L’On. Casini ha ribadito il sostegno del suo partito alla missione italiana in Libano, ma ha anche affermato che “Se per qualsiasi ragione, indipendente dalla volontà di chi siede in quest'aula, il Governo legittimo di Siniora fosse messo in discussione o se, attraverso un qualsiasi golpe strisciante, si avesse il capovolgimento della situazione interna di quel paese, che noi siamo andati a rafforzare con l'invio del contingente, potrebbero venir meno le ragioni stesse della nostra presenza militare in quell'area”.

Si ricorda, infine, che il 2 febbraio il generale Claudio Graziano ha assunto il comando dell'Unifil, subentrando al collega francese Alain Pellegrini.

 

 


La situazione in Afghanistan

 

Il conflitto afghano è stato una diretta e quasi immediata conseguenza degli attentati terroristici dell’11 settembre.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il giorno successivo agli eventi, ha adottato la risoluzione 1368, nel cui preambolo si riconosceva il diritto di legittima difesa individuale e collettiva degli Stati Uniti. Va aggiunto che il par. 1 definiva gli attacchi terroristici “una minaccia alla pace” e nel par. 5 si affermava che il Consiglio era “pronto ad adottare tutte le misure necessarie per rispondere agli attacchi terroristici”. In sostanza il Consiglio, nel riconoscere la possibilità di esercizio della legittima difesa, non è sembrato in un primo momento escludere neppure l’eventualità di un intervento dell’Organizzazione.

Gli sviluppi internazionali successivi sono stati tuttavia di segno diverso. Lo stesso 12 settembre 2001, il Consiglio atlantico ha adottato una determinazione in cui si affermava che, qualora fosse stato accertata l’origine esterna degli attacchi terroristici, avrebbe trovato applicazione l’articolo 5 del Trattato di Washington, ai sensi del quale un attacco armato contro un membro dell’Alleanza deve essere considerato come un attacco contro tutti i membri dell’Alleanza stessa.

Il 4 ottobre i Ministri degli esteri e della difesa, dopo che al Consiglio atlantico l’ambasciatore statunitense aveva prodotto le prove del coinvolgimento dell’organizzazione terroristica Al Qaeda negli attentati, determinando il verificarsi della condizione per l’applicazione dell’art. 5 del Trattato, hanno riferito alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato sulla situazione, e in particolare sull’impegno richiesto all’Italia anche per effetto della sua appartenenza all’Alleanza atlantica.

  A breve, è risultato chiaro che la grande maggioranza della comunità internazionale, con la sola eccezione di Iraq e Iran, concordava, o non nutriva in ogni caso obiezioni, all’equiparazione dell’azione terroristica dell’11 settembre ad un attacco armato ai sensi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Una coalizione di Stati a guida statunitense ha quindi autonomamente avviato il 7 ottobre l’Operazione Enduring freedom, con l’obiettivo di colpire le cellule dell’organizzazione terroristica Al Qaeda presenti in Afghanistan, nonché il regime talebano complice di quest’ultima.

Le operazioni militari, iniziate il 7 ottobre, si sono protratte nei due mesi successivi dando luogo soprattutto ad attacchi aerei contro obiettivi militari e basi terroristiche in territorio afghano – causando tuttavia numerose vittime tra la popolazione civile -  e provocando la caduta del regime talebano.

A seguito della Conferenza di Bonn, rappresentativa delle diverse espressioni della società afghana, svoltasi sotto il patrocinio dell’ONU, si è quindi addivenuti alla costituzione di un governo ad interim, che ha guidato il paese nel primo semestre del 2002. Il 13 giugno 2002 la Loya Jirga (l’Assemblea tradizionale afghana) ha eletto il premier Hamid Karzai alla guida del governo per un periodo di due anni, fino allo svolgimento delle elezioni generali. Il processo avviato a Bonn si è compiuto con l’approvazione di una nuova Costituzione da parte di una Loya Jirga Costituzionale il 5 gennaio 2004: le elezioni presidenziali si sono tenute il 9 ottobre 2004 e hanno confermato Karzai nella carica di presidente. Successivamente vi è stata la celebrazione delle elezioni parlamentari il 18 settembre 2005, e il nuovo Parlamento democraticamente eletto si è insediato il 19 dicembre 2005.

L’Italia ha partecipato alla missione a partire dal 18 novembre 2001 con un Gruppo navale d’altura composto dalla portaeromobili Garibaldi, da due fregate e da una rifornitrice di squadra. Successivamente l’impegno italiano si è ridotto prima a due e poi ad una sola unità navale.

Al termine del conflitto, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1386 del 2001, come previsto dall’allegato 1 dell’accordo raggiunto a Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale (International Security Assistance Force: ISAF) con il compito di garantire un ambiente sicuro nell’area di Kabul, a tutela dell’Autorità provvisoria afghana guidata da Hamid Karzai. Successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza hanno prorogato il mandato della forza internazionale che, sulla base della risoluzione 1510 del 13 ottobre 2003, ha svolto la propria attività anche al di fuori dell’area di Kabul. A partire dall’aprile del 2003, la NATO ha assunto i compiti di comando, coordinamento e pianificazione della missione ISAF.

La partecipazione italiana ad entrambe le missioni ha, nel tempo, mutato le proprie caratteristiche. Per quanto riguarda Enduring Freedom, dal 15 marzo al 15 settembre 2003 è stata operativa in Afghanistan la Task Force “Nibbio”, costituita da circa mille unità dell’Esercito, con il compito di impedire infiltrazioni di talebani e di terroristi in una zona al confine tra Afghanistan e Pakistan. Inoltre, dal gennaio 2003 al dicembre 2004 la componente italiana ha operato nell’ambito della forza marittima europea EUROMARFOR che, con l’operazione Resolute Behaviour ha svolto compiti di sorveglianza, interdizione e monitoraggio di traffici illeciti nella zona del Corno d’Africa e del Golfo Arabico.

Per quanto riguarda invece la missione ISAF, l’Italia, dopo che il vertice NATO di Istanbul del giugno 2004 aveva deciso di rafforzare la presenza militare in vista delle elezioni presidenziali, ha potenziato il proprio contingente con l’invio, da metà settembre a metà novembre, di 500 unità dell’esercito. A partire dal marzo del 2005, nel quadro della strategia NATO di estensione dell’attività di ISAF su tutto il territorio afghano, l’Italia ha assunto il compito di coordinare la FSB (Forward Support Base) di Herat ed i PRT (Provincial Reconstruction Team) della regione ovest del paese. Dalla seconda metà del 2005 l’impegno italiano si è ulteriormente rafforzato passando da 600 a circa 2000 unità in vista dell’assunzione del comando di ISAF, avvenuta il 4 agosto 2005 per un periodo di sei mesi.

Attualmente, il numero di militari italiani in Afghanistan si aggira mediamente sulle 1800 unità.

       Dopo l’insediamento, il 19 dicembre 2005, del nuovo Parlamento democraticamente eletto, che ha approvato la composizione del governo Karzai e della Corte Suprema proposta dal medesimo,  il 31 gennaio e 1 febbraio 2006 si è tenuta a Londra una Conferenza sull’Afghanistan, che ha visto la partecipazione di 60 Paesi e dei rappresentanti delle principali Organizzazioni Internazionali.

Durante la Conferenza, che ha inaugurato una nuova stagione affidando alle giovani istituzioni del Paese un ruolo primario nel processo di ricostruzione (Afghan ownership), sono state raccolte risorse finanziarie per un ammontare pari a circa 10,5 miliardi di dollari. In tale ambito è stato, inoltre, adottato un documento (“Compact for Afghanistan”) contenente le linee guida della strategia quinquennale della cooperazione internazionale in tre principali settori: sicurezza, stato di diritto (che comprende anche la giustizia) e sviluppo socioeconomico, oltre naturalmente alla lotta al narcotraffico considerata un tema trasversale.   

Il Compact prevede un Coordination and Monitoring Board, che comprende 7 rappresentanti del Governo afghano e 21 della comunità internazionale, che costituisce nella sostanza l’organo guida della ricostruzione del Paese in tutti i settori. L’Italia, in quanto partner prioritario, fa parte del Board, così come del gruppo ristretto chiamato “Tea club” nel quale figurano Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Canada,  Italia,  UE,  Nazioni Unite, che ha il compito di preparare un consenso fra i maggiori donatori sulle questioni che verranno discusse successivamente dal Board.  

 

Gli sviluppi più recenti

 

Nonostante i progressi compiuti nel processo di ricostruzione civile e istituzionale – visibili, tra l’altro, nella rinnovata partecipazione femminile alla vita sociale e politica – il processo di stabilizzazione e di rafforzamento delle istituzioni democraticamente elette registra ancora elementi di criticità. Il profilo di maggiore preoccupazione concerne in particolare la precaria situazione della sicurezza, soprattutto nella parte meridionale del Paese e nelle zone al confine con il Pakistan, nelle quali si è assistito a una progressiva ripresa di influenza degli stessi talebani. La popolazione manifesta inoltre un certo scontento, sia per il permanere della grande arretratezza e povertà, sia per la mancanza di ordine pubblico e l’accresciuto potere regionale dei vari signori della guerra, che hanno peraltro un ruolo primario nella produzione dell’oppio; quest’ultima, nel 2006, ha registrato il picco massimo e continua ad essere la principale risorsa economica del Paese. 

In tale contesto, il 31 luglio 2006 la NATO ha iniziato ad estendere l’azione dell’ISAF anche nelle regioni meridionali dell’Afghanistan.

Otto giorni dopo vi è stata la visita in Afghanistan di una delegazione delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato, sulla quale il Presidente della Commissione Difesa della Camera ha successivamente reso comunicazioni nella seduta del 19 settembre 2006. Contemporaneamente allo svolgimento della visita, un rapporto dei servizi italiani di intelligence ha evidenziato il crescere dei rischi per i contingenti stranieri in Afghanistan, incluso quello italiano[24], e ciò soprattutto per l’intensificazione degli attacchi, per di più in forme sinora estranee al contesto afghano, quali gli attacchi suicidi e gli ordigni azionati a distanza. Sempre nel corso della visita alla richiesta, formulata dal ministro afghano della Difesa, di dislocare alcuni reparti italiani nella zona “calda” a sud del Paese, i due Presidenti delle Commissioni Difesa hanno opposto la decisione del Parlamento di limitare la presenza italiana alla regione occidentale e al territorio della capitale.

Nei giorni successivi si sono reiterate tuttavia le richieste di un maggior impegno militare nel sud del Paese, anche attraverso il Comandante delle operazioni NATO in Afghanistan, l’americano James Jones, nonché per iniziativa del Comitato militare dell’Alleanza atlantica e del rappresentante UE in Afghanistan, Vendrell. Il Ministro della Difesa Parisi ha replicato evidenziando lo sforzo già importante dell’Italia in termini di uomini e di mezzi. La Polonia ha risposto per prima, decidendo l’invio di altri mille uomini dal febbraio 2007, seguita dalla Romania, che ha stabilito di aggiungere 190 uomini ai 560 già presenti in Afghanistan.

La strategia della NATO nel sud del Paese ha fatto peraltro registrare dissensi nell’opinione pubblica, sia per il ripetuto coinvolgimento di civili, sia per il clamoroso caso della profanazione di teschi umani da parte di alcuni militari tedeschi. Il presidente Karzai ha auspicato da parte sua un maggiore ricorso a truppe nazionali, maggiormente in grado di distinguere i civili dai combattenti. Pur rifiutando ogni ipotesi di riconciliazione attraverso un’amnistia, Karzai è tornato anche di recente a rivolgere un appello al fine di addivenire a negoziati di pace che comprendano tutte le parti, senza tuttavia conseguire esiti positivi.

Il Sottosegretario agli Affari esteri. On. Vernetti, in visita ufficiale in Pakistan, ha annunciato, ai primi di novembre, la volontà del Governo di organizzare una Conferenza internazionale di sull’Afghanistan, con l’obiettivo principale di affiancare all’azione militare un maggiore sforzo sul piano politico e diplomatico.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che l’Assemblea della Camera, nella seduta del 19 luglio 2006, ha approvato una mozione (1-00014 Sereni ed altri), che impegnava il Governo, tra l’altro, a promuovere nelle sedi internazionali competenti, in special modo nell'ambito delle Nazioni Unite e della Nato, una “nuova conferenza internazionale sull'Afghanistan allo scopo di favorire un dialogo a livello regionale e di rilanciare l'impegno della comunità internazionale, volto alla ricostruzione economica e civile del Paese, alla pacificazione e al rafforzamento delle istituzioni afgane, all'elaborazione di un piano efficace di riconversione delle colture di oppio, anche ai fini di una loro parziale utilizzazione per le terapie del dolore”. Il medesimo atto di indirizzo impegnava altresì il Governo a sollecitare, nelle medesime sedi, sia “una riflessione sulla strategia politica e diplomatica che deve accompagnare la presenza internazionale in Afghanistan” - al fine di assicurare che l'azione di stabilizzazione, controllo del territorio e sostegno alle forze dell'ordine afgane si muova lungo un percorso di normalizzazione e pacificazione del Paese, con obiettivi e passaggi definiti che prevedano in prospettiva l'affidamento al Governo sovrano di Kabul della responsabilità del mantenimento della pace e dell'ordine sul territorio afgano - sia una “verifica sull'impegno e la presenza internazionale in Afghanistan, valutando risultati ed efficacia delle missioni e delineando un percorso chiaro di rafforzamento delle istituzioni, di ricostruzione economica e civile e di garanzia della sicurezza per la popolazione”.

In occasione del Vertice NATO di Riga del 28 e 29 novembre, il Ministro D’Alema[25], nel rilanciare l’iniziativa,  ha sottolineato come senza una politica di sviluppo e di allargamento del consenso anche il tema della sicurezza rischi di diventare assai difficile da risolvere; occorre infatti combinare gli strumenti politici con quelli economici e militari, rafforzare il coordinamento con le Nazioni Unite, con l’Unione europea e con i paesi donatori e rilanciare un’iniziativa della comunità internazionale sull’Afghanistan, quale potrebbe essere l’auspicata Conferenza sull’Afghanistan. Benché le proposta non abbia ancora trovato sufficiente consenso sulla scena internazionale, nel dibattito svoltosi a Riga si è preso atto di come difficilmente si possa addivenire ad una soluzione senza il coinvolgimento dei grandi Paesi della regione e una collaborazione più forte dell’intera comunità internazionale, anche al fine di garantire il controllo dei confini e la lotta al narcotraffico.

Anche il Presidente del Consiglio Prodi, intervenuto al vertice,  ha rilevato come il perdurante impegno militare italiano in Afghanistan debba essere affiancato da una robusta iniziativa politica, sottolineando inoltre l’invarianza – salvo già previste situazioni di emergenza – delle regole di ingaggio del contingente italiano, che non verrà dispiegato nel sud del Paese.

La situazione della sicurezza riceve intanto una conferma negativa da un rapporto reso noto a metà novembre dal Comitato congiunto di sorveglianza e di coordinamento, in base al quale le vittime complessive del conflitto afghano sono quadruplicate rispetto al 2005, passando a 3.700;  si rivela inoltre un sostanziale fallimento il costoso programma USA di addestramento della polizia afgana, fra il largheggiare di casi di corruzione e gli episodi di incompetenza più o meno grave.

Come riferito da fonti governative[26], episodi sovversivi continuano in tutto l’Afghanistan, a opera di talebani, ex talebani e di terroristi ostili al processo democratico, che hanno interesse a destabilizzare il Paese. Il percettibile, ancorché lieve, miglioramento fatto registrare recentemente dalle condizioni di sicurezza, potrebbe essere attribuito alle operazioni condotte dalle forze della Nato, ma anche alla stagione invernale che rende alquanto difficili gli spostamenti sul terreno. Il  ritorno ad un clima più clemente dovrebbe far luce sulle reali cause della stasi talebana, ma nel frattempo la Nato cerca di prevenire possibili sorprese  facendo ricorso ad operazioni mirate di “bonifica”, come quella lanciata nelle scorse settimane, denominata Falcon’s Summit.    

 

In ordine al processo di ricostruzione, si ricorda che il 29 gennaio l'Unione europea ha annunciato nuovi aiuti finanziari pari a 600 milioni di euro in quattro anni, somma che si aggiunge al miliardo di euro già investito dalla Ue dal 2001 per la ricostruzione dell'Afghanistan. Nell’annunciare il pacchetto di aiuti 2007-2010, il Commissario per le Relazioni esterne e la Politica europea di vicinato, Benita Ferrero-Waldner, ha sottolineato come tra gli obiettivi di questo nuovo stanziamento vi siano il rafforzamento del sistema giudiziario per combattere la corruzione, nonché lo sviluppo di colture alternative per contrastare l'industria dell’oppio, motore dell’economia afgana.                               Il finanziamento si concentrerà pertanto su tre aree prioritarie: la riforma della giustizia, lo sviluppo rurale e la sanità.

 

Per quanto riguarda il settore della giustizia, entro pochi mesi verranno inviati degli esperti nelle istituzioni chiave con il compito di stilare un programma di riforme finalizzato a migliorare la qualificazione, la selezione e la struttura delle carriere di giudici e pubblici ministeri e di introdurre un codice etico, nonché di rafforzare le capacità delle amministrazioni locali e regionali. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, Bruxelles sosterrà dei programmi per la creazione di fonti di sostentamento alternative al papavero nelle zone orientali e Nord-orientali dell'Afghanistan.

Infine, per quanto attiene l'aspetto sanitario, dove la UE - insieme alla Banca mondiale e agli Stati Uniti – è uno dei tre principali donatori, si prevede la fornitura di servizi sanitari primari, allo scopo di aumentarne la diffusione. Saranno quindi costruiti o ristrutturati degli ospedali e verrà formato lo staff medico. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Javier Solana ha inoltre annunciato l'intenzione della Ue di inviare in Afghanistan gruppi di esperti con il compito di addestrare le forze di polizia afghane impegnate nella lotta alla corruzione e al traffico di droga.

 

Il 30 gennaio si è svolta a Berlino una riunione del “Joint Coordination & Monitoring Board” (JCMB); in tale ambito l’Italia, presente in veste di Paese donatore, ha nuovamente sottolineato come l’impegno militare debba essere affiancato da un impegno politico sempre più forte e di alto profilo, sottolineando la necessità di avviare una riflessione sui modi con cui realizzare uno stretto coordinamento degli aiuti per la ricostruzione e per promuovere un più intenso dialogo inter-afgano. In tale contesto, è stata quindi ribadita la disponibilità ad organizzare a Roma, nella prossima primavera, una Conferenza Internazionale al fine di identificare nuove strategie sulla riforma della giustizia e del settore del rule of law.

L’organizzazione della Conferenza è stata confermata dal Sottosegretario Vernetti nella sua audizione del 6 febbraio in Commissione Affari esteri; in tale ambito, il rappresentante del Governo, oltre a rimarcare come l’Italia continui ad esercitare un’azione diplomatica al fine di organizzare una Conferenza internazionale di pace sull’Afghanistan nella quale riunire almeno la Ue, le Nazioni Unite e l’insieme dei Paesi donatori, ha confermato l’accordo raggiunto con il Governo Afghano e l’Onu per promuovere a Roma, nella prossima primavera (probabilmente a maggio), la suddetta Conferenza Internazionale sui temi della giustizia e dello Stato di diritto, per la cui organizzazione peraltro l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n.4/07[27] ha autorizzato un contributo di 127.800 euro.

Per quanto attiene alla giustizia, si ricorda che nella suddivisione dei compiti fra i Paesi impegnati nella ricostruzione dell’Afghanistan, l’Italia ha assunto la responsabilità  di ‘Paese leader’ per la riforma della giustizia.

Il nostro Paese continua pertanto a svolgere un’azione di coordinamento fra tutti coloro che si occupano di giustizia, le autorità afgane e le Nazioni Unite. L’attività di riforma è attuata attraverso alcune Organizzazioni Internazionali: fra queste anzitutto l’IDLO (International Development Law Organization), ma anche l’UNODC, l’UNOPS, l’UNDP ed altre.

Nuovi ambiti di cooperazione si stanno inoltre aprendo nel settore della formazione delle forze di polizia; a tal fine, l’Italia dovrebbe inviare alcuni ufficiali dell’Arma dei Carabinieri al fine di formare gli agenti afgani nella provincia di Herat, mentre si sta valutando la possibilità di inviare una squadra della Guardia di Finanza per la formazione delle autorità doganali.

Quanto al settore giustizia, si ricorda che sul piano legislativo sono state elaborate alcune leggi fondamentali considerate prioritarie (Codice di Procedura Penale, Codice Penale Minorile) ed è stata avviata un’azione per facilitare l’accesso degli ambienti giudiziari alle nuove leggi. Sul piano istituzionale è stata preparata la riforma dei tre principali organi giurisdizionali: la Corte Suprema, il Ministero della Giustizia e la Procura Generale. Sotto il profilo della formazione è stato invece predisposto un ampio programma in relazione all’elevato numero (22000 secondo le stime afgane) di operatori giudiziari, non solo di Kabul, ma anche delle province e distretti, che attendono di essere introdotti ai nuovi principi della giustizia formale. Sono infine stati costruiti edifici attinenti alla giustizia (carceri e tribunali).

La maggiore difficoltà insita nella riforma della giustizia deriva dalla tradizionale usanza tribale del ricorso alla giustizia informale, che vede gli anziani assumere decisioni inappellabili, ispirate alla legge islamica. Si tratta pertanto di sollecitare l’opportunità di abbandonare progressivamente la giustizia informale per adottare i principi della giustizia formale, tipici dello Stato di diritto.

Da ultimo, si ricorda che nell’ambito delle Nazioni Unite l’Italia ha ottenuto il mandato di svolgere il ruolo di relatore sul dossier relativo all’Afghanistan, con particolare riferimento al rinnovo del mandato UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) - la missione civile delle Nazioni Unite - che dovrà essere discusso a marzo, e al rinnovo del mandato ISAF (International Security Assistance Force), la cui discussione è prevista per ottobre.

 

 

 


La situazione della Somalia

 

A partire dalla caduta di Siad Barre (1991), la Somalia si è venuta a trovare in una situazione di progressivo caos e di isolamento internazionale, in quanto da un lato è rimasta priva di un governo centrale e preda di una deriva localistica e clanica, e dall’altro non è stata più sostenuta dalla Comunità internazionale, dopo le tragiche conclusioni delle missioni di pace dei primi anni `90 (UNOSOM e "Restore Hope").

Dopo numerosi tentativi falliti di riavvio di un normale funzionamento delle istituzioni politiche, esperiti attraverso conferenze di riconciliazione, parziali passi in avanti sono stati raggiunti con la Conferenza di Pace di Nairobi (9-29 gennaio 2004), organizzata sotto l'egida dell'IGAD (Intergovernamental Authority on Development). Fra i risultati principali della Conferenza sono da annoverare la nomina di un parlamento transitorio  e di un Governo transitorio.

Tuttavia, il Governo non è riuscito ad affermare se non in minima parte la propria autorità nel Paese, rimanendo confinato nel sud, a Baidoa, giacché non in grado di operare in sicurezza nella capitale Mogadiscio: nel Paese hanno continuato a spadroneggiare i cosiddetti “signori della guerra” locali, con pesanti disagi e rischi per l’intera popolazione.

In questo contesto è comparso sulla scena somala un nuovo protagonista, le Corti islamiche, espressione di una composita galassia politica, generalmente accolte  con entusiasmo dalla popolazione, che le ha viste quale elemento stabilizzante, soprattutto in ragione dei tribunali islamici che le Corti hanno insediato ovunque si estendesse il loro controllo, con il compito di ristabilire pacificamente l'ordine pubblico, nonché della forza militare che le Corti sono state in grado di dispiegare.

In una prima fase – in una situazione di sostanziale impotenza del Governo di transizione le Corti hanno svolto pertanto una funzione di stabilizzazione, scontrandosi (a partire dal febbraio 2006) con i “signori della guerra”, finché all’inizio di giugno la stessa capitale è passata sotto il controllo delle Corti islamiche dello sceicco Sharif Sheikh Ahmed. A Mogadiscio è stata imposta ufficialmente la shar'ia (la legge coranica), in un clima di sostanziale consenso della popolazione.

La svolta dell’estate 2006

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2006 si verificava però un fatto politico inatteso, ossia un rovesciamento nella leadership delle Corti islamiche, che nella fase successiva alla sostanziale presa di potere a Mogadiscio (4 giugno) era sembrata saldamente in mani moderate, nella scia dell’islam somalo tradizionalmente scevro da fondamentalismi. Il comando passava nelle mani di un personaggio, Aweys, incluso dagli Stati Uniti nell’elenco internazionale dei terroristi più pericolosi e ricercati. Aweys aveva tra l’altro capeggiato il braccio armato di Al Qaeda in Somalia, e il suo emergere al vertice delle Corti islamiche sembrava porre in dubbio quanto già maturato nel vertice di Khartoum del 22 giugno, quando le Corti islamiche con a capo il moderato Ahmed avevano proceduto al riconoscimento reciproco con il Governo federale di transizione del Presidente Yusuf e del premier Gedi, ponendo le basi per un dialogo promettente. La nuova situazione ha inoltre spiazzato la diplomazia USA, la quale, dopo il sostegno all’alleanza tra i “signori della guerra”, aveva preso atto dell’affermarsi delle Corti islamiche, tranquillizzata dal carattere moderato della loro leadership. Infine, la concreta prospettiva dell’affermazione in tutta la Somalia di una direzione politico-religiosa fondamentalista ha fortemente allarmato l’Etiopia, soprattutto per la presenza nei suoi confini (regione dell’Ogaden, già oggetto in passato di una lunga guerra contro il regime di Siad Barre) di popolazioni somale islamiche.

L’ala fondamentalista delle Corti islamiche ha riportato un successo talmente netto da far ipotizzare a molti osservatori che l’apparente prevalenza, fino a quel momento, dei moderati, altro non sia stata che un gioco delle parti a fini tattici nella prima fase dell’affacciarsi del movimento sulla scena politica somala. Tra l’altro, è stata decisa la creazione del Consiglio delle Corti islamiche, una sorta di parlamento incaricato della direzione politica e religiosa, e anzitutto di una capillare applicazione della legge coranica nella capitale e nei territori via via più estesi soggetti al predominio delle Corti islamiche. Quanto ai moderati, al già ricordato Ahmed è stata attribuita la guida del Consiglio esecutivo, in realtà con poteri limitati.

Il 3 luglio il vertice dell’Unione africana in corso a Banjul, capitale del Gambia, decide l’invio in Somalia di una forza di pace: la decisione incontra nei giorni successivi la ferma opposizione delle Corti islamiche, soprattutto dopo che il 13 luglio il Consiglio di sicurezza dell’ONU, adottando una dichiarazione britannica, e sulla scia di una precedente richiesta della stessa Unione africana, ha aperto la strada alla revoca dell’embargo sugli armamenti per la Somalia.

Il 20 luglio truppe etiopiche entrano in Somalia, raggiungendo Baidoa a sostegno del Governo federale di transizione, con l’obiettivo dichiarato di prevenire eventuali azioni armate delle Corti islamiche. Nei giorni successivi la presenza degli etiopici si rafforza, fino a raggiungere forse l’entità di duemila uomini.

Il 18 settembre un attentato contro il Presidente del Governo Federale di Transizione (TFG), Abdullahi Yusuf Ahmed, pur mancando l’obiettivo, uccide a Baidoa 11 persone, mentre prosegue l’avanzata delle milizie islamiche, che il 24 settembre, dopo giorni di trattative, entrano senza combattere nel porto meridionale di Chisimaio. Il Premier del TFG, Ali Mohammed Gedi, fautore della linea dura verso le Corti, le accusa di aver violato con la presa di Chisimaio precedenti intese, che prevedevano il rispetto delle sfere di influenza date. Mentre il TFG rischia addirittura di dover lasciare anche Baidoa, per il pericolo di scontri con i locali “signori della guerra”, emerge nel Governo – e non è la prima volta – una profonda spaccatura sull’atteggiamento da tenere verso le Corti islamiche.

Tra il 21 e il 23 ottobre gli scontri si accendono intorno a un nodo strategico posto a 65 km. da Baidoa, la cittadina di Burhakaba, dapprima presa dai governativi sostenuti dalle truppe di Addis Abeba, e poi tornata nelle mani degli islamici. Nei giorni successivi l’avanzata delle Corti prosegue, configurando quasi una manovra di accerchiamento su Baidoa.

L’intervento dell’Etiopia

Nel clima di pericolo oggettivo per il Governo Federale di Transizione è andata crescendo la preoccupazione del suo principale alleato, l’Etiopia, finora presente ufficiosamente in Somalia, a difesa del TFG. Inoltre, il principale alleato dell’Etiopia (gli Stati Uniti) si defila dalle trattative in corso, accusando le Corti islamiche di essere ormai totalmente controllate dalla rete terroristica internazionale di Al Qaeda. In questo contesto, quando a partire dal 20 dicembre gli attacchi contro il TFG si sono intensificati con nutriti cannoneggiamenti, l’Etiopia ha rotto gli indugi e il 24 dicembre il Premier Meles Zenawi ha ufficialmente ammesso l’intervento in Somalia: contemporaneamente l’aviazione etiopica ha attaccato quattro obiettivi strategici controllati dagli islamici, e il giorno successivo due aeroporti, tra cui quello della capitale. Tra il 26 e il 28 dicembre si è avuta anche l’avanzata di terra dell’esercito di Addis Abeba, che ha sbaragliato le milizie islamiche, sottoposte anche a pesanti attacchi aerei: il 28 dicembre è stata presa Mogadiscio, nella quale tuttavia sono entrate solo le truppe somale del TFG.

Il 29 dicembre con il ritorno a Mogadiscio del  primo ministro Ali Mohamed Gedi,  giunto dopo una serie di colloqui con i capoclan regionali, si è formalmente insediato nella capitale il governo somalo, a due anni dalla sua formazione. Contemporaneamente all'arrivo del premier, però, nella parte nord della capitale circa duemila persone hanno dato vita ad una manifestazione antietiopica.

La guerra in Somalia è finita il 1° gennaio con la messa in fuga, da parte delle forze lealiste ed etiopiche, delle milizie islamiche dall’ultimo loro insediamento, il porto di Chisimaio. La costruzione della pace sembra tuttavia difficile, minacciata com’è dalla guerriglia che, da un momento all’altro, potrebbe essere scatenata dalle corti islamiche i cui leader, insieme a numerosi fedelissimi (si calcola almeno un migliaio) si sono ritirati nei pressi del confine keniano. Ragione per la quale il TFG ha chiesto al Kenya di chiudere le proprie frontiere, mentre la fuga verso il mare è ostacolata da navi americane che pattugliano le acque del porto di Chisimaio. I  combattimenti ai confini tra Kenya e Somalia, dove la situazione è molto critica, si fanno via via più aspri: le truppe etiopiche stanno tentando da giorni di arginare la fuga dei miliziani islamici oltre la linea di confine dove, anche a causa della fitta vegetazione, diverrebbe impossibile la loro cattura.

Il quadro risulta ancora più complicato dal fatto che gli etiopi, artefici della liberazione della Somalia, sono considerati dai somali dei nemici storici e saranno costretti a lasciare il territorio nel giro di poche settimane. Dopo il loro abbandono, il rischio di una rapida caduta del TFG, che non ha esercito, è altissimo: la riorganizzazione dei signori della guerra, cacciati a loro volta dall’arrivo delle milizie islamiche, è già evidente sia nella città di Mogadiscio che a Chisimaio.

Il problema dell’invio di una forza di pace

Il  TFG chiede con forza che venga dato seguito alla decisione, presa oltre un anno fa dall’Unione africana e dall’IGAD, di costituire una forza di pace panafricana che, per il momento, sembra essere stata accantonata dai paesi delle regioni africane che dovrebbero partecipare all’operazione.  Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 1725 del 6 dicembre 2006, aveva autorizzato i Paesi africani alla creazione di una forza di pace (IGASOM) per sostenere il governo transitorio somalo e per rilanciarne il dialogo con le Corti Islamiche: sebbene l’Uganda e il Sudan avessero inizialmente espresso la loro disponibilità a fornire i primi due battaglioni da inviare in Somalia, i due paesi hanno in seguito ritirato la loro offerta.

La creazione della forza di pace da inviare in Somalia è stata altresì oggetto di una riunione preparatoria dei membri europei (Italia, Germania, Svezia, Norvegia, Gran Bretagna e Unione europea) del Gruppo di contatto,  tenuta a Bruxelles il 3 gennaio. I rappresentanti europei hanno sostenuto la necessità di inviare al più presto una forza di pace che, secondo il loro parere, dovrebbe essere formata da elementi africani, e dovrebbe ricalcare le caratteristiche di quella utilizzata nel Darfur.

La riunione plenaria del Gruppo di contatto sulla Somalia (del quale oltre ai citati Paesi europei fanno parte l’Unione Africana[28], la Lega Araba, l’IGAD, la Tanzania, l’ONU e gli USA) si è svolta a Nairobi il 5 gennaio. L’accordo conclusivo della riunione prevede aiuti alla Somalia e l’invio di una forza di peacekeeping pan-africana. L’Unione europea ha fatto sapere di considerare prioritario il dialogo con le Corti islamiche e che, pertanto, l’invio di truppe di pace è subordinato all’effettivo avvio di contatti tra le parti in guerra.

Ultimi sviluppi

Con l’autorizzazione del premier del governo provvisorio, gli Stati Uniti sono intervenuti sul territorio somalo l’8 gennaio con due raid nell’estremo sud del Paese, al confine con il Kenya. Il primo bombardamento è stato finalizzato a colpire le milizie islamiche in fuga, nonché appartenenti ad Al Qaida (l’obiettivo principale era Fazul Abdullah Mohammed, leader di al Qaida in Africa, che sembra sia tra le vittime). Vi sono tuttavia opinioni discordanti sia sugli effetti degli attacchi americani, sia sul significato strategico di essi. Sul primo punto gli USA sostengono di aver colpito solo terroristi e uomini armati, mentre altre versioni riportano un numero elevato di vittime civili. Sul secondo punto è stato rimarcato il carattere una tantum dell’intervento americano, che si inscriverebbe in un approccio basato sulla stretta collaborazione con gli alleati e sulle attività preliminari di intelligence; su opposte posizioni l’intervento americano è stato qualificato come un ulteriore episodio di unilateralismo nella guerra al terrorismo e più in generale nei rapporti internazionali.

L’intervento americano ha suscitato preoccupazioni da parte dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, che paventano un allargarsi della crisi, e che premono per una soluzione negoziale.

Anche il Governo italiano, sia nella persona del Ministro degli Affari esteri D’Alema, sia successivamente attraverso il Presidente del Consiglio Prodi, ha condannato i bombardamenti americani, ribadendo la necessità di un intervento concertato e multilaterale e che non peggiori i problemi già esistenti con gli altri paesi dell’area mediorientale.

L’8 gennaio il vice ministro degli Affari esteri, Patrizia Sentinelli, è stata audita dalla Commissione Affari esteri della Camera in merito agli sviluppi della situazione somala: nel corso dell’audizione, in particolare, è stato sottolineato che all’Italia non sfugge il carattere precario della riscossa del Governo federale di transizione nei confronti delle Corti islamiche, in quanto troppo dipendente dall’intervento di un Paese, l’Etiopia, considerato nemico da molti somali. Pertanto, la posizione che l’Italia ha sostenuto nei consessi internazionali si basa su un processo inclusivo di dialogo politico e riconciliazione, capace di comprendere rappresentanti dei clan, religiosi, comunità di affari e altri gruppi contrari alla violenza. In tale quadro anche l’ala non estremista delle Corti islamiche – non dimenticando il largo consenso in un primo tempo registrato tra la popolazione vessata dagli abusi dei warlords – dovrà essere coinvolta nel processo di dialogo.

Il Parlamento somalo ha approvato, il 13 gennaio, lo stato di emergenza con 154 voti a favore e 2 contrari su 275 aventi diritto. Il provvedimento, che  prevede anche la legge marziale per tre mesi (già proclamata a fine anno dal governo), cerca di arginare la situazione di violenza e di instabilità del paese dove si sono verificati, tra gli altri, attacchi contro veicoli militari etiopici dando vita ad una nuova forma di terrorismo urbano. Il Governo Federale ha inoltre deciso una forte stretta sull'informazione, chiudendo tutti i mezzi di informazione che non fossero semplici portavoce delle sue informative.

Un ulteriore segnale dello stato di instabilità del Paese è venuto dalla destituzione, il 17 gennaio, del presidente del parlamento somalo, un islamico moderato che ha sempre dialogato con i governi occidentali, Sharif Hassan Sheikh Aden, mentre si trovava in visita ufficiale a Roma. La destituzione è avvenuta con un voto a sorpresa del parlamento somalo, dopo che Aden aveva criticato il presidente Yusuf, in quel momento ancora fortemente contrario a ogni dialogo anche con i moderati delle Corti islamiche. Il 31 gennaio è stato eletto a stragrande maggioranza dai deputati il nuovo presidente del Parlamento, nella persona dello sceicco Aden Mohammed Nuur (Madobe), ministro della Giustizia nel governo transitorio ed ex “signore della guerra”,

Preceduto da voci, nei giorni passati, su possibili sbarchi di truppe americane in territorio somalo, alla caccia di islamici estremisti o appartenenti ad Al Qaeda, il 22 gennaio viene lanciato un nuovo attacco aereo USA nel sud della Somalia, mentre si moltiplicano anche i voli di ricognizione. Nel contempo, tuttavia, l’Ambasciatore statunitense con delega per la Somalia, Rannerberger, residente in Kenya, ha reso noto di aver incontrato a Nairobi il leader islamico moderato Sheikh Ahmed: si tratta di un segnale molto chiaro dato alla rigidità del Governo Federale di Transizione, e soprattutto del premier Gedi, contrario invece a ogni dialogo con esponenti delle Corti islamiche.

Dopo giorni di attentati, il 23 gennaio le truppe etiopiche hanno iniziato il ritiro dalla Somalia, determinando un possibile vuoto di potere, in quanto l'arrivo delle truppe di pace panafricane registra talune difficoltà: la decisione di inviare truppe dell'Unione Africana (circa 8.000 uomini) è già stata presa, ma gli Stati che possono mandare soldati – al momento Uganda, Nigeria, Malawi e Ghana,– hanno bisogno di sostegno logistico e di finanziamenti che la comunità internazionale è disposta a fornire solo a fronte di un contesto politico mutato, che dia vita ad un governo di ampia unità. In particolare, il governo ugandese ha sottolineato che, dopo la conclusione del vertice dell'Unione africana di Addis Abeba (cfr.oltre), era urgente l'inizio del dispiegamento dei peacekeeper ugandesi, gli unici già pronti ad intervenire e sostituire le truppe etiopiche;  ha quindi chiesto che venisse usata in parlamento una procedura di urgenza che consentisse un immediato invio delle truppe, ma il Parlamento ha respinto la richiesta. Al momento, Uganda,  Nigeria, Ghana e Malawi hanno messo a disposizione circa 4.000 soldati.

Come accennato, il  29-30 gennaio si è svolto ad Addis Abeba l'VIII vertice dell' Unione africana, nel quale si sono trattati in particolare i temi del Darfur e della Somalia. Il presidente della commissione dell'UA, Alfa Omar Konarè, ha denunciato il ritardo dell’invio della forza di pace africana, vista come unica possibilità di pacificare il Paese. Konarè ha sottolineato anche che l'intervento richiede un governo rappresentativo, aperto anche alle forze islamiche moderate. Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha tra l’altro dichiarato la disponibilità dell'Italia ad ospitare una conferenza di pace sulla Somalia, che il presidente somalo Yusuf ha auspicato per un futuro assai prossimo in margine ai lavori del Vertice UA.

Nel corso del vertice è intervenuto anche il Segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, il quale ha esortato i leader somali ad impegnarsi in un processo di riconciliazione che includa tutte le parti interessate, compresi gli islamici moderati e i capi clan, auspicando il proseguimento di un  dialogo di riconciliazione nazionale che anche l'Etiopia dovrebbe aiutare; in questo quadro, ha aggiunto che occorre sostenere gli sforzi del governo di transizione, non precisando tuttavia se l'Onu assumerà la guida della forza di pace che l'Ua dovrà inviare prossimamente in Somalia. L'Ua, nell’accettare di schierare una forza di pace nel Paese, ha chiesto infatti alle Nazioni unite di prenderne la direzione entro sei mesi.

A margine del vertice il commissario dell'Unione europea allo Sviluppo, Louis Michel, ha annunciato che il presidente della Somalia ha convocato una conferenza nazionale di riconciliazione, per tentare di mettere fine a sedici anni di anarchia e di spargimenti di sangue nel Paese, che potrebbe tenersi nelle prossime settimane.

Il 5 febbraio è giunto un primo segnale del processo di riconciliazione nazionale, quando il premier somalo Gedi ha aperto a Mogadiscio una riunione con circa duecento capi dei clan, nonché con organizzazioni della società civile.

Il documento finale sulla Somalia approvato dal Vertice di Addis Abeba esprime l’approvazione dell'intervento etiopico in Somalia, la soddisfazione per l'avvio del ritiro di quelle truppe e la richiesta di un immediato invio della forza di pace. La comunità internazionale viene invitata a provvedere subito al supporto finanziario, logistico e tecnico necessario alla missione, senza frapporre vincoli di ordine politico all’elargizione degli aiuti.

Quanto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, comincia a profilarsi un ruolo più attivo: il Consiglio sta infatti esaminando la possibilità di organizzare una missione di profilo tecnico-esplorativo, per acquisire elementi sulla migliore strategia da seguire per il ristabilimento della pace in Somalia. Nel contempo, il Consiglio ha esortato la comunità internazionale a proseguire nell’invio di consistenti aiuti umanitari al Paese africano, la cui situazione continua ad essere molto preoccupante.

 


Il conflitto nel Darfur

Il Darfur

Il Darfur e' una regione del Sudan confinante con il Ciad, la Repubblica Centroafricana e - per un breve tratto - con la Libia. Estesa circa 500 mila kmq (superficie equivalente a quella della Francia) ha una popolazione di circa 6 milioni di abitanti che svolge prevalentemente attività agricola e pastorale. Non ha grandi centri urbani. Il suo territorio è costituito in gran parte da un altipiano che culmina nella parte centrale nel massiccio del Jebel Marra (3.071 metri d'altezza).

Tradizionalmente la principale risorsa del Darfur è la terra, ma tale risorsa si è gradualmente ridotta a causa della siccità, dell’aumento della popolazione e delle greggi, della tendenza alla sedentarizzazione dei nomadi. Ed è proprio la questione dell’affermazione dei diritti sulla terra – come si illustra di seguito - la principale causa del conflitto in corso ormai da quattro anni.

Occorre comunque ricordare che il sottosuolo contiene petrolio e importanti giacimenti di uranio e rame. Pertanto anche la prospettiva del controllo di tali risorse alimenta i conflitti interetnici in corso.

La popolazione è in maggioranza di religione musulmana (come nel resto del nord del Sudan) salvo una minoranza nel sud della regione di religione animista. Sul piano etnico, invece, la maggioranza appartiene a gruppi non arabi (Masalit, Fur, Zaghawa, ecc). Esiste poi una minoranza appartenente a gruppi arabi (Misirya, Zeyadiya, Maaliya, ecc.) che però tradizionalmente è maggioritaria nella classe politica.

Storicamente, il sultanato del Darfur raggiunse la massima potenza tra la fine del XVII ed il XVIII secolo. Inglobato nell'Egitto nel 1874, fu coinvolto nella rivoluzione mahdista, riottenendo, nel 1898, una certa indipendenza, fino all’incorporazione nel Sudan nel 1917.

Le origini della tensione nel Darfur

Il conflitto del Darfur, in essere dal gennaio 2003, ha matrice economica (il possesso della terra) e tribale, connesso alla storica rivalità interetnica tra pastori arabi (prevalentemente) nomadi e agricoltori ed allevatori neri (prevalentemente) stanziali. Questi ultimi tradizionalmente marginalizzati dal governo sudanese (egemonizzato dai gruppi arabi).

Si ricorda che tensioni – spesso sanguinose - fra popolazioni sedentarie e nomadi interessano l’intera fascia sudano-saheliana (dalla Mauritania, al Mali, fino al Sudan) e che conflitti per il possesso della terra – e quindi collegati da un lato alla desertificazione e dall’altra ai grandi processi di esplosione demografica e urbanizzazione forzata - interessano numerose aree del continente africano (Zimbabwe, Costa d’Avorio, Sud Africa, Namibia), oltre ad avere interagito con altre cause (tribali o religiose) anche in altri grandi conflitti del recente passato (a partire dal Ruanda).

In Darfur, in particolare, quasi tutte le popolazioni non arabe sono fortemente interessate al mantenimento dei diritti tradizionali sulla terra, basati sul sistema dei dar (paesi o terre in arabo) e degli hawakir (territori). Contro tali diritti tradizionali si è iniziata ad imporre (con la violenza, a partire dal 2003) una pretesa delle popolazioni nomadi arabe di disconoscere tali diritti e di sedentarizzarsi su territori la cui proprietà era riconosciuta ad altri (secondo il diritto consuetudinario tradizionale).

Diversamente da quanto accadde per la seconda guerra civile sudanese (finita nel gennaio 2005), che vide contrapposti il nord, prevalentemente mussulmano, e il sud, cristiano e animista, nel Darfur la maggior parte della popolazione è mussulmana.

Informazioni approfondite e dettagliate sul conflitto e sulle sue origini sono reperibili all’indirizzo: http://www.savetherabbit.net/darfur/, sito del movimento on-line per la promozione dei diritti umani in Darfur, Italian Blogs for Darfur, nato nel 2006. Particolarmente significativa è la campagna promossa dal movimento affinché venga dato più spazio all'informazione sul Darfur sulle principali emittenti radiotelevisive. Secondo uno studio condotto da Medici senza Frontiere e Osservatorio di Pavia, infatti, nel 2005 solo un'ora è stata dedicata all'informazione sul conflitto in Darfur. In Europa, il movimento Sauver Le Darfourhttp://www.sauverledarfour.org svolge un’intensa campagna di mobilitazione. I comunicati stampa di questo sito internet sono molto autorevoli.

Il conflitto

La ribellione sorta negli ultimi quattro anni (febbraio 2003) e' condotta principalmente dai gruppi ribelli dell'Esercito di Liberazione del Sudan (Sla), del Movimento per la giustizia e l'equita' (Jem) e dal minoritario Movimento nazionale per la riforma e lo sviluppo (Mnrd).

La crisi si è sviluppata attraverso alterne vicende, e ha registrato diversi tentativi di mediazione, effettuati da alcuni paesi occidentali e, soprattutto, dall’Unione africana. In tal modo si è riusciti ad ottenere dalle parti in conflitto la sottoscrizione di un cessate il fuoco per rendere possibile l’aiuto umanitario alle popolazioni coinvolte, ma non si è raggiunto un accordo di pace definitivo.

La crisi ha prodotto fino ad oggi circa 2,5 milioni di sfollati e rifugiati (in particolare nel Ciad, dove si conta circa mezzo milione di rifugiati), nonché tra le 180 e le 300 mila vittime (stime Nazioni Unite), mentre la maggior parte delle ONG stima un numero totale di morti vicino ai 400.000, su una popolazione di circa 6 milioni di persone.

L’attività del Consiglio di sicurezza riguardo al Darfur è stata, in una prima fase, condizionata dalla posizione di Cina e Russia, ma anche di Pakistan ed Algeria, tendenzialmente contrari all’adozione di sanzioni contro il governo sudanese, accusato da più parti di sostenere i pastori nomadi arabi, ed in particolare i famigerati “Janjaweed”, i “diavoli a cavallo”, responsabili di indiscriminati attacchi contro la popolazione civile.

Con la risoluzione n. 1564 del 2004, il Consiglio di Sicurezza ha espresso grave preoccupazione per la situazione in Darfur e ha prospettato la possibilità di prendere in considerazione l’adozione di sanzioni contro il Sudan, qualora il governo non avesse ottemperato alla richiesta di fornire sicurezza alla popolazione civile e di disarmare le milizie musulmane responsabili delle violenze, assicurando i responsabili alla giustizia. La risoluzione ha inoltre istituito una Commissione con l’incarico di indagare sulla portata e la natura dei crimini commessi in Darfur, che gli Stati Uniti avevano espressamente qualificato in termini di genocidio.

Le violenze sono tuttavia proseguite, e ciò anche dopo la firma, il 9 novembre 2004 ad Abuja, sotto l’egida dell’Unione africana, di un protocollo di sicurezza tra le delegazioni dei ribelli del Darfur ed i responsabili del governo sudanese.

Il 1° febbraio 2005 è stato reso pubblico il rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, presieduta dal giurista Antonio Cassese.  Pur non minimizzando assolutamente la portata degli eventi, il documento escludeva che fosse in atto un vero e proprio “genocidio” secondo il diritto internazionale, ossia un’azione sistematica posta in essere dal governo e motivata dall’odio etnico (il termine viene invece adoperato da numerosi governi, fra cui, principalmente, quello statunitense). Venivano denunciate, tuttavia, gravi violazioni dei diritti umani, e si suggeriva di affidare alla Corte penale internazionale il compito di giudicarli, nonché di prendere in considerazione l’adozione di sanzioni contro il Sudan.

L’attenzione della Comunità internazionale e del Consiglio di sicurezza, peraltro, è sembrata in questa fase prevalentemente concentrata sui progressi del processo di pace tra il governo sudanese ed il movimento di liberazione del Sud del paese, destinato a sfociare nella firma di un accordo di pace, nel mese di gennaio del 2005.

Tuttavia, il perdurare di una situazione di conflitto ha indotto il Consiglio di sicurezza ad approvare le risoluzioni 1591, del 29 marzo, e 1593, del 31 marzo 2005. La prima risoluzione, approvata con l’astensione di Russia, Cina ed Algeria, deplora il comportamento del governo e delle forze ribelli e condanna le ripetute violazioni degli accordi sul cessate il fuoco e dell’accordo di Abuja, disponendo l’adozione di sanzioni mirate contro individui colpevoli di atrocità  o di aver compromesso il processo di pace, che devono essere individuati da un Comitato ad hoc. La risoluzione 1593, adottata con l’astensione di Stati Uniti, Cina, Brasile ed Algeria, autorizza, invece, il deferimento degli imputati di crimini di guerra nel Darfur alla Corte penale internazionale dell’Aja.

La fine della guerra civile nel Sudan meridionale (gennaio 2005) è apparsa in grado di condizionare anche la situazione in Darfur. In particolare, il leader dell’Esercito polare di liberazione del Sudan, John Garang, divenuto il 9 luglio del 2005 Vice Presidente del Sudan in seguito alla firma degli accordi di pace, si era posto l’obiettivo di concorrere alla pacificazione del Darfur e di rappresentare le istanze anche di quelle popolazioni. La morte dello stesso Garang, avvenuta il 30 luglio 2005 scorso a causa della caduta dell’elicottero sul quale viaggiava, ha concorso quindi a rendere incerte le prospettive del Darfur e dell’intero Sudan. Garang è stato in ogni caso tempestivamente sostituito alla vicepresidenza dal suo numero due, Salva Kiir Mayardit, con il benestare del presidente sudanese Omar el-Bashir. Il governo sudanese ha inoltre nominato una Commissione d’inchiesta per fare piena luce sull’incidente che ha portato alla morte di Garang.

Un rapporto del 29 luglio 2005 dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani, intitolato “Accesso alla giustizia per le vittime di violenze sessuali”, ha denunciato il proseguire degli stupri nel Darfur, spesso ad opera di poliziotti e militari, che rimangono per lo più impuniti grazie all’atteggiamento connivente delle autorità, con la mancata annotazione delle denunce o con intimidazioni verso le vittime. Il governo sudanese ha istituito una Corte penale speciale – la cui autorità è contestata dai ribelli del Darfur -, con l’intento di applicare una giurisdizione interna e prevenire quella eventuale della Corte penale internazionale: il 13 agosto 2005 la Corte sudanese ha condannato tre membri delle forze armate a cinque anni di carcere, con l’accusa generica di aver commesso atti di guerra.

Nel settembre 2005 ad Abuja (Nigeria) sono ripresi i colloqui di pace sul Darfur sotto l’egida dell’Unione africana, peraltro senza grandi aspettative: il governo unitario sudanese, infatti, subentrato dopo gli accordi del gennaio 2005, si trovava all’epoca ancora in una fase di impasse dopo la morte di John Garang, e le stesse forze ribelli del Darfur registravano forti divisioni interne. La situazione sul campo intanto è rimasta sempre molto difficile, anche se una certa diminuzione delle violenze più efferate ha distolto in gran parte l’attenzione internazionale.

Nell’autunno 2005si è anche svolta una missione nella regione dell'Alto rappresentante per la PESC Solana, che ha toccato il Sudan (incluso il Darfur) e il Ciad, dove si trovano circa 230.000 profughi del Darfur.

L’accordo del maggio 2006

Dopo un ulteriore periodo di negoziati ad Abuja, il 5 maggio 2006 è stato raggiunto un accordo tra il Governo sudanese e l’ala maggioritaria del più importante dei movimenti ribelli del Darfur, l’Esercito di liberazione del Sudan (SLA); in base all’intesa il Governo di Khartoum dovrà procedere a disarmare le milizie janjaweed, mentre i guerriglieri del SLA – al cui disarmo provvederà il contingente dell’Unione Africana – saranno poi incorporati nell’esercito del Sudan. Sono previsti aiuti internazionali immediati e poi con cadenza annuale. Il punto debole dell’accordo sta nel non esser stato siglato dagli altri due movimenti della guerriglia, e nel clima di perdurante violenza e dramma umanitario nel quale si dovrebbe procedere all’attuazione di esso. Risale, infatti, al periodo immediatamente successivo all’accordo una intensificazione delle pressioni dell’ONU e degli Stati Uniti per l’invio nel Darfur di caschi blu delle Nazioni Unite, a rilevare la debole presenza dell’Unione africana con un contingente doppio (14.000) uomini di quello dispiegato dalla UA.

Oltre a scontri dei ribelli con le truppe dell’UA, attacchi contro gli operatori umanitari delle Organizzazioni non governative (Ong), e nei confronti dei membri della missione Onu nel paese (Unmis) non si sono mai interrotti.

Sostanzialmente, la questione sorta a seguito della conclamata insufficienza dell’accordo del maggio 2006 e del perdurare dei massacri perpetrati dagli Janjaweed è quella di un invio di una forza ONU e dell’opposizione del governo sudanese (sostenuto dalla Lega araba) a tale invio

Cronologia degli eventi più recenti

Il 1° giugno 2006 è scaduto il termine ultimo posto dalla UA ai due gruppi  ribelli del Darfur che non avevano firmato l’accordo di maggio per associarsi all’intesa: si tratta dell’ala minoritaria del SLA e del JEM (Movimento per la giustizia e l’uguaglianza), di matrice musulmana.

Il 2 luglio l’Unione africana ha accettato la proposta dell’ONU per un prolungamento a tutto il 2006 del mandato della propria forza di peace-keeping, altrimenti in scadenza il 30 ottobre 2006: la mossa delle Nazioni Unite è stata resa necessaria da perdurare dell’opposizione sudanese al dispiegamento dei caschi blu ONU.

Il 17 agosto 2006 la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno ufficialmente presentato una risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'Onu in cui si chiede l'invio di 17 mila caschi blu nel Darfur. Il governo del Sudan si e' detto fermamente contrario alla proposta.

Il 31 agosto il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvatola risoluzione 1706 (2006) che prevede l'invio di una forza internazionale di pace nella provincia del Darfur in Sudan. La risoluzione precisa che le truppe (fino a 22.500 uomini) non saranno dislocate senza un esplicita luce verde da parte del governo di Khartoum. Hanno votato a favore 12 paesi, tre paesi (Russia, Cina e Qatar si sono astenuti). Anche se la risoluzione non necessita dell'autorizzazione del governo sudanese, il dispiegamento  delle truppe delle Nazioni Unite non è di fatto praticabile senza il consenso dello stato africano.

A settembre, in una riunione organizzata dall’ex ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU, John Bolton, lo scrittore ebreo Elie Wiesel e l’attore George Clooney  chiedono l’invio delle forze ONU in Darfur, mentre il premio Nobel per la pace Desmond Tutu chiede l’applicazione di sanzioni al Sudan come risposta al rifiuto dell’intervento dei caschi blu. La richiesta al Governo sudanese di accettare le forze ONU è formulata anche dai Ministri degli Esteri dell’UE nella riunione del 15 settembre a Bruxelles. Nello stesso mese Bush ha nominato Andrew Natsios suo rappresentante speciale per il Darfur.

Ottobre. Gli Stati Uniti confermano le sanzioni economiche al Sudan per il genocidio in Darfur introducendo un nuovo embargo su tutte le transazioni nel settore petrolifero e petrolchimico. Il decreto mantiene il congelamento di tutti i fondi detenuti dal regime sudanese negli Usa imposto da Bill Clinton nel 1997.

16 novembre. Ad Addis Abeba si è riunito un vertice ONU cui hanno preso parte rappresentanti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, UE, UA (che a sua volta ha invitato Libia, Nigeria, Ruanda, Senegal e Sudafrica), Lega Araba, Egitto e Gabon. Tutte le parti presenti al vertice di Addis Abeba hanno convenuto – in linea di principio – sulla ipotesi della forza ONU, ma non sono state superate alcune divergenze riguardanti le dimensioni e la natura della missione. Secondo il governo sudanese la forza ONU non dovrebbe superare le 11/12.000 unità (prevalentemente, se non esclusivamente, formata da truppe africane); dissenso è stato anche espresso sulla ipotesi dell’invio di una forza di 3.000 uomini con fonzioni di polizia.

Alla fine di dicembre il nuovo Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon – nell’esporre le sue linee programmatiche alla vigilia dell’insediamento nella nuova carica – ha posto il Darfur, insieme al contenzioso nucleare che riguarda la Corea del Nord in cima alle priorità dell’agenda ONU.

Il 28 dicembre il Presidente del Sudan Omar Al Bashir ha sottoscritto l’accordo per il dispiegamento di una forza ibrida ONU-UA.

Il 17 gennaio 2007 il Consiglio di sicurezza delle NU ha richiesto – attraverso una dichiarazione presidenziale (non vincolante) - che una forza multinazionale per il Darfur, in Sudan, sia pronta entro un mese. La dichiarazione è stata approvata all'unanimità. Tale documento – sottolineata la circostanza che l’instabilità ai confini di Sudan, Ciad e Repubblica centrafricana si e' fatta insostenibile, mettendo a repentaglio la vita della popolazione civile ed impedendo le operazioni umanitarie - invita il il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, a mettere a punto per la meta' di febbraio la dimensione, la struttura della forza oltre a definire il mandato della missione delle Nazioni Unite.

Il 2 febbraio si è svolta la visita in Sudan del Presidente cinese Hu Jintao. Si ricorda che la Cina è in grado oggi di esercitare una fortissima influenza sul governo sudanese: in primo luogo in quanto con il proprio veto in Consiglio di Sicurezza ha più volte impedito l’applicazione di sanzioni (garantendo peraltro ingenti forniture di armi); inoltre, la Cina è destinataria di oltre il 60 per cento delle esportazioni di greggio sudanese, in uno scenario in cui gli scambi commerciali tra Cina e paesi africani sono in continua crescita e hanno toccato nel 2006 il livello record di 50 miliardi di dollari.


Rifinanziamento missioni militari all’estero
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 


Iniziative in corso nell’ambito dell’UE

Tra le missioni segnalate nel decreto legge in esame, le seguenti missioni sono attualmente operative nel quadro della Politica europea di sicurezza e difesa dell’UE[29] (PESD):

·         la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), istituita con l’azione comune 2002/210/PESC dell'11 marzo 2002;

·         la missione militare in Bosnia-Erzegovina (EUFOR-Althea), istituita con l’azione comune 2004/570/ PESC del 12 luglio 2004. Il Consiglio dell’11 dicembre 2006 ha proceduto ad una revisione dell'operazione ALTHEA, rilevando che persiste la necessità di una presenza militare dell'UE, ma che la situazione in Bosnia-Erzegovina, sotto il profilo della sicurezza, si è evoluta al punto da consentire di decidere, in via di principio, una transizione nell'ambito dell'operazione ALTHEA. Una decisione in merito a tale transizione dovrebbe essere assunta entro il febbraio 2007;

·         la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (EUPOL Kinshasa), istituita con l’azione comune 2004/847/PESC del 9 dicembre 2004. Il mandato della missione è stato esteso fino al 30 giugno 2007;

·         la missione per la formazione di magistrati e funzionari di polizia iracheni al di fuori dall’Iraq (Eujust Lex), istituita con l'azione comune 2005/190/PESC del 7 marzo 2005. Il Consiglio del 12 giugno 2006 ha deciso di prorogare il mandato della missione alla fine del dicembre 2007;

·         la missione di sostegno civile-militare alla missione dell'Unione africana (AMIS II) nella regione sudanese del Darfur, istituita con l’azione comune 2005/557/PESC del 18 luglio 2005. Il Consiglio del 17 ottobre 2006 ha prorogato il sostegno ad AMIS II in attesa della transizione ad una forza mista Unione africana/ ONU di peace keeping;

·         la missione di controllo della frontiera tra Moldavia e Ucraina (in particolare nella regione della Transnistria) EU BAM, istituita con l’azione comune2005/776/PESC del 7 novembre 2005;

·         la missione di polizia per i territori palestinesi (Eupol Copps), istituita con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005;

·         la missione di controllo di frontiera al valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto (EU BAM Rafah), istituita con l'azione comune 2005/889/PESC del 12 dicembre 2005, la cui durata è stata estesa al 31 marzo 2007;

Inoltre, in vista di un accresciuto ruolo dell’UE in Kosovo, il Consiglio ha deciso, con l’azione comune 2006/304/PESC del 10 aprile 2006, di istituire una squadra di pianificazione, denominata EUPT (European Union Planning Team) in preparazione di una nuova missione dell’Unione europea in Kosovo, che potrebbe essere disposta dal Consiglio nel contesto del processo relativo allo status futuro del Kossovo. Il Consiglio dell’11 dicembre 2006 ha deciso di prorogare il mandato di EUPT fino al maggio 2007.

 

I costi comuni delle operazioni dell'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, non sono a carico del bilancio dell’Unione, ma sono coperti e amministrati secondo il meccanismo "ATHENA", istituito con decisione 197/2004 del 23 febbraio 2004 (e successive modifiche). Il meccanismo prevede che tali spese siano a carico degli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, e che la loro gestione avvenga da parte di un Comitato speciale - composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti alle operazioni - avvalendosi delle strutture amministrative dell’Unione europea già esistenti.

 

Il Consiglio del 13 novembre 2006 ha adottato conclusioni sugli sviluppi della PESD. In tali conclusioni, tra l’altro, per quanto attiene alle capacità militari, il Consiglio ha preso atto con soddisfazione che i “gruppi tattici[30]” dell’UE hanno la piena capacità operativa a partire dal gennaio 2007 e che gli Stati membri hanno rispettato gli impegni assunti a questo riguardo[31] (fino al 2008 compreso).

In relazione alle capacità civili, il Consiglio prende atto del fatto che la domanda di missioni civili PESD è in continua crescita e pertanto annette grande importanza al proseguimento degli sforzi, nell'ambito dell'obiettivo globale civile 2008[32], per potenziare e aggiornare le capacità di cui l'UE dispone per la gestione civile delle crisi tramite la PESD. In questo contesto, il Consiglio ha preso atto con soddisfazione della conferenza per il miglioramento delle capacità civili, tenutasi a margine della sessione del Consiglio stesso, e della dichiarazione ministeriale da essa scaturita, ed ha apprezzato la relazione sui progressi compiuti nel 2006.

 

 

 


Allegato

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza

 

Le schede allegate ricostruiscono i dati e le informazioni relative alle singole missioni internazionali il cui svolgimento è autorizzato dal presente decreto legge.


Active Endeavour

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell'ambito dell'operazione Enduring freedom

La partecipazione italiana è iniziata il 9 ottobre 2001

Il dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED) è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 75.000 ad aprile 2006). La STANAVFORMED è una delle forze NATO di reazione immediata, che si caratterizza per la capacità di schierarsi rapidamente in aree di tensione o di crisi. Essa costituisce, inoltre, un nucleo (che comprende otto unità, tra le quali una fregata della Marina Militare italiana) attorno al quale è possibile, se necessario, costruire una forza navale ancor più versatile e potente. Successivamente, si sono alternate nella zona delle operazioni, unità della flotta NATO appartenenti alla STANAVFORLANT, la forza navale permanente della Nato nell'Atlantico. L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale svolta dalla missione “Enduring Freedom”. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, in seguito della integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2). Attualmente l'Italia è presente con la fregata "Aliseo" appartenente al gruppo SNMG-2.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring  Freedom"

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n.10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


Albania 2

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale

La partecipazione italiana è iniziata il 15 aprile 1997

L’operazione consiste nello svolgimento di un'attività di sorveglianza nelle acque territoriali e interne albanesi, in collegamento con i competenti organismi locali, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania verso l’Italia.

Tale attività è prevista, nell’ambito dell’accordo italo-albanese del 13 ottobre 1995 sulla cooperazione nel campo della difesa, cui sono seguiti specifici protocolli d'intesa, rinnovati da ultimo il 22 maggio 1998 a Roma, cui è seguita l'Intesa Tecnica firmata a Lubiana il 23 giugno 1998.

L’attività è svolta dal 28° Gruppo Navale che conduce, unitamente alla Marina albanese, attività di pattugliamento nelle aree maggiormente interessate dalle partenze di imbarcazioni verso le coste italiane, come la baia di Valona, Capo Pali e Capo Laghi. La sorveglianza viene inoltre assicurata mediante l'utilizzo di una postazione radar nell'isola di Saseno.

La sede del comando del 28° Gruppo Navale è a Valona; il Gruppo comprende: motovedette della Guardia Costiera, unità navali del tipo Moto Trasporto Costiero, un rimorchiatore costiero, due nuclei di sicurezza, costituiti dal personale del Reggimento San Marco, un nucleo Operazioni, un settore logistico-amministrativo-sanitario per le esigenze di funzionamento del Comando. Nel basso Adriatico è inoltre previsto l'impiego, non attivo dal novembre 2002, di un dispositivo, cosiddetto "d’altura", composto da unità maggiori, del tipo fregata o pattugliatore di squadra. A tali dispositivi è inoltre collegato il dispositivo costiero nazionale anti-immigrazione che opera nelle acque territoriali con mezzi aeronavali delle Forze di Polizia.

 

Precedenti interventi legislativi

Legge 21 maggio 1998, n. 170, recante ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 3 dicembre 1996)

Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron

Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n.10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


Althea

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004

L’operazione Althea, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO. Essa ha, inoltre, l’obiettivo di rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina e di sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea.

Nel giugno 2004, il Vertice NATO di Istanbul aveva preso atto della disponibilità dell’UE a intraprendere una missione militare in Bosnia basata sugli Accordi "Berlin Plus", che rilevasse i compiti della SFOR ed aveva contemporaneamente deciso la conclusione della missione SFOR entro la fine del 2004.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha consentito sul passaggio di consegne tra la missione SFOR della NATO e la nuova missione dell’UE, con la risoluzione 1551 del 9 luglio 2004. Successivamente, con la risoluzione 1575 del 22 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha autorizzato la nuova missione per un periodo iniziale di dodici mesi.

Nella fase iniziale la componente militare (EUFOR) rimane invariata rispetto a quella di SFOR, sia riguardo la consistenza che riguardo i Paesi partecipanti. Il Quartier Generale è stato fissato a Camp Butmir, a Sarajevo, già sede del comando operativo di SFOR.

Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell’UE ha adottato, il 12 luglio 2004, l’azione comune 2004/570/PESC, con cui, nel definire la nuova missione a guida europea “una missione generale PESD”, ne ha precisato le caratteristiche seguenti:

• l'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR (Ufficio dell’Alto rappresentante) e dal PSA (Processo di stabilizzazione e associazione);

• l’operazione, il cui comando operativo UE ha sede presso il Quartier Generale di SHAPE (Belgio), è guidata dal vice comandante delle Forze NATO in Europa (D-SACEUR), mentre il comandante della Forza UE è un maggiore generale inglese; il controllo politico dell'operazione è assegnato al Comitato politico e di sicurezza (COPS) dell'UE, che ne assicura la direzione strategica, sotto la responsabilità del Consiglio. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante;

• i costi comuni dell'operazione militare dell'UE (71,7 milioni di euro) sono coperti e amministrati secondo il meccanismo "Athena" (contributi degli Stati membri in base al PIL);• il comandante generale della forza UE tiene inoltre conto del parere politico a livello locale dello speciale rappresentante dell’UE in Bosnia Erzegovina (EUSR) e prende in considerazione, nei limiti del suo mandato, le richieste proveniente dallo stesso; per quanto riguarda i Paesi che contribuiscono all’operazione, oltre ai membri UE, possono partecipare, se lo desiderano, i Paesi europei della NATO non membri della UE e il Canada, e possono essere invitati a partecipare anche i Paesi candidati all'ingresso nella UE, nonché i possibili partner UE ed altri Paesi. Su queste basi il COPS ha costituito, con decisione del 29 settembre 2004, il comitato dei contributori, definendone la composizione, la presidenza e le modalità di funzionamento. Fanno parte del Comitato, oltre ai Paesi dell’Unione europea (esclusa la Danimarca): Argentina, Bulgaria, Canada, Cile, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svizzera e Turchia.

L’11 ottobre 2004 il Consiglio Affari generale ha approvato la pianificazione operativa di Althea. Il 2 dicembre 2004 si è svolta la cerimonia del trasferimento dell’autorità tra la NATO e la UE.

Nell'ambito della missione Althea opera una componente dell'Arma dei Carabinieri che costituisce l'IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo, con il compito di gestire i problemi connessi con l'ordine pubblico.

Il 17 novembre 2005, in un incidente stradale, ha perso la vita il Maresciallo Capo dei Carabinieri Antonino Aiello, in servizio presso l’IPU, ed è rimasto ferito un altro militare dell’Arma.

Con la risoluzione 1639 del 21 novembre 2005, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha prorogato di ulteriori dodici mesi la missione Althea.

Il 6 dicembre 2005 l'Italia ha assunto la guida della missione per un anno.

 

Precedenti interventi legislativi

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 

 

 


Bilaterale Interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia

albanesi

La partecipazione italiana è iniziata il 16 ottobre 1997

Il protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali. Le aree di intervento sono state individuate nelle province di Tirana, Durazzo, e Valona, con possibilità di successiva estensione ad altre zone. La durata della missione era fissata in 180 giorni, salva la possibilità di un prolungamento, deciso in relazione allo stato di attuazione del Protocollo. La collaborazione è proseguita in base ai protocolli bilaterali siglati nel 1998 e il 5 luglio 2000 e prorogata al 31 dicembre 2001 dal protocollo d'intesa sottoscritto il 13 febbraio 2001. Il 12 novembre 2002 è stato sottoscritto il settimo Protocollo d'Intesa con il quale, oltre a confermare i principi espressi nei Protocolli precedenti, si è provveduto ad aggiornare il dispositivo funzionante lungo le coste dell'Albania. In particolare, si è previsto: un più diretto coinvolgimento della Polizia di confine albanese nel controllo delle proprie coste e l'assistenza, fino al 31 dicembre 2003, di unità navali delle Forze di polizia italiane; il perfezionamento delle modalità tecnico-operative per il contrasto dei traffici illeciti tra l'Italia e l'Albania; il coordinamento, da parte albanese, di tali attività con quelle previste dagli accordi bilaterali e multilaterali riguardanti il controllo dei propri confini terrestri e marittimi.

Il D.L. 451/2001 ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albani ed ha previsto la presentazione di una relazione annuale al Parlamento,da parte del Ministro dell'interno, che dia conto della realizzazione degli obiettivi fissati, dei risultati raggiunti e dell'efficacia degli interventi effettuati.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia

Legge 3 agosto 1998, n. 300, recante finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 28 aprile 1998)

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)


DIE

Delegazione italiana di esperti  che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

La partecipazione italiana è iniziata l’11 ottobre 1997

La DIE (Delegazione italiana di esperti) ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi (consulenza, assistenza tecnica, addestramento e istruzione, esercitazioni, addestramento per arrivo e forniture di materiali ed equipaggiamenti), si svolgono nei settori più importanti, tra cui la riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.

Tra le attività svolte dalla DIE si registrano: 31 corsi di addestramento in Albania e in Italia; 17 seminari e conferenze; 14 visite presso infrastrutture ed enti italiani; 40 ricognizioni svolte dai componenti della Delegazione.

In supporto all'attività concettuale ed addestrativa sono stati inoltre ceduti alle Forze Armate albanesi numerosi materiali e mezzi tra cui dotazioni per la bonifica di zone minate, materiale sanitario, automezzi, motocicli e parti di ricambio.

Inoltre sono state ristrutturate 26 unità navali ed è stato fornito l’equipaggiamento individuale per 5000 militari entrati a far parte dell’Esercito albanese.

Nell’ambito delle attività promosse dalla DIE, si segnala, infine, la ristrutturazione della Scuola di Volo a Valona, che ha costituito l’oggetto della missione Albit svolta dall’Aeronautica Militare tra l’aprile 2000 e il febbraio 2004.

Il 9 febbraio 1998, il sottotenente Lorenzo Lazzareschi ha perso la vita durante un'immersione nelle acque del porto di San Nicolò, a causa di un malore. L'ufficiale lavorava al ripristino delle strutture portuali dell'isola di Saseno, affidato alla Marina militare italiana. Il 20 giugno 2004 perdeva la vita il sergente Daniele D’Amicis.

 

Precedenti interventi legislativi

Legge 21 maggio 1998, n. 170, recante ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 3 dicembre 1996)

Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex      Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Legge 26 maggio 2000, n. 147, recante proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 19 novembre 1998)

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata                 da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


EU BAM Rafah

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

La partecipazione italiana è iniziata il 25 novembre 2005

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005.

Tale nuovo impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 dall'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati "Agreement on Movement and Access" e "Agreed Principles for Rafaj Crossing", al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.

L'apertura del valico, il primo gestito dall'Autorità Nazionale Palestinese, ha avuto luogo il 25 novembre 2005.

La missione è stata prorogata al 13 maggio 2007. Il contingente è composto complessivamente da circa 70 unità provenienti da Paesi dell'UE. Il personale, non armato, è ospitato nella vicina città di Askelon, in Israele.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

La partecipazione italiana è iniziata il 1 gennaio 2003

La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002). Alla missione, che ha una durata di tre anni, parteciperanno circa 500 funzionari di polizia provenienti dai 15 Paesi dell'UE e da altri 18 Paesi. Il costo annuale previsto è di 38 milioni di euro, di cui 20 milioni provenienti dal bilancio comunitario.

Il 20 novembre 2003 ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Foca, nell'Est della Bosnia, il sovrintendente capo Francesco Nijutta, della Polizia di Stato, mentre altri due poliziotti sono rimasti feriti.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


EUPOL COPPS

Missione dell'Unione europea di polizia per i territori palestinesi

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005. La missione ha una durata prevista di tre anni.

Lo scopo della missione è quello di contribuire all’istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell’attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


EUPOL Kinshasa

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna

La partecipazione italiana è iniziata il 30 aprile 2005

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU, con la risoluzione 1592/2005, ha sollecitato il governo di unità nazionale e di transizione della Repubblica democratica del Congo, a portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza. Successivamente il Governo della RDC ha richiesto all’Unione europea un intervento in tal senso, in considerazione del fatto che il deteriorarsi della condizione di sicurezza di quel Paese, potrebbe avere ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale.

Il 9 dicembre 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC, che istituisce una missione di polizia denominata EUPOL Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, a partire dall’inizio del 2005. Per la missione la UE ha stanziato 4.370.000 euro.

La missione, svolta nell’ambito PESD, ha funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nell’avviamento di una unità integrata di polizia (IPU) congolese, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l’apparato di sicurezza interna.

Il termine della missione è stato prorogato al 30 giugno 2007.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


EUPT Kosovo

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

La missione EUPT (European Union Planing Team) è stata istituita con l’Azione comune del 10 aprile 2006 del Consiglio europeo. Il mandato della missione ha termine l’11 maggio 2007.

Essa ha lo scopo di avviare la pianificazione di un’operazione che garantisca la transizione fra determinati compiti di UNMIK e una possibile operazione dell’Unione europea di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto e in altri settori individuati dal Consiglio europeo nel quadro del processo di status. Un ulteriore obiettivo è quello di fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all’UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con UNMIK.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


ISAF

Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afghana ad interim

La partecipazione italiana è iniziata il 10 gennaio 2002

L'ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai (ora nuovo Governo di transizione), che si è insediata il 22 dicembre 2001 e del personale delle Nazioni Unite. Il 13 giugno 2002 la Loya Jirga (l'Assemblea tradizionale) ha eletto il premier Hamid Karzai alla guida del governo due anni, fino allo svolgimento delle elezioni generali. Le elezioni si sono tenute il 9 ottobre 2004 ed hanno confermato presidente Karzai.

Il mandato iniziale, di sei mesi, è stato successivamente rinnovato dalle risoluzioni 1413/2002, 1444/2002 e 1510/2003.

La risoluzione 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, autorizza l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Alla missione prendono parte circa 5.500 uomini di trentuno nazioni diverse, il 95% dei quali provenienti da Paesi NATO. Il contingente italiano ha il compito di provvedere alla sicurezza del Comando della missione e alle attività di bonifica da ordigni esplosivi o da armi chimiche. Esso è costituito, oltre che da unità dell'Esercito e dei Carabinieri di stanza a Kabul, anche da un nucleo dell'Aeronautica Militare presente ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

La guida politica è esercitata dal NAC, in stretto coordinamento con i Paesi non NATO che contribuiscono all’operazione. Il vertice NATO di Istambul di giugno 2004 ha deciso il rafforzamento della presenza militare in Afghanistan, in occasione delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 9 ottobre 2004. L'Italia ha potenziato il proprio contingente con l'invio, da metà settembre a metà novembre, di 500 alpini del battaglione Susa.

Nell’ambito della strategia NATO di estensione della responsabilità ISAF su tutto il territorio afghano, l’Italia ha assunto, da marzo 2005, il compito di coordinare la FSB (Forward Support Base) di Herat ed i PRT (Provincial Reconstruction Team) della regione ovest del Paese (Farah, Badghis e Ghor, oltre a quello di Herat).

Nella seconda metà del 2005 l'impegno dell'Italia è stato ulteriormente rafforzato (da circa 600 unità a più di 2.000), in vista dell'assunzione del comando ISAF, avvenuta il 4 agosto 2005 per un periodo di sei mesi.

Il 3 ottobre 2004 ha perso la vita in un incidente stradale il Caporal Maggiore Giovanni Bruno, mentre altri quattro militari sono rimasti feriti.

Il 3 febbraio 2005 il capitano di fregata Bruno Vianini perde la vita in un incidente aereo civile.

L’11 ottobre 2005, a causa di un incidente mortale, ha perso la vita il Caporal Maggiore Capo Michele Sanfilippo.

Il 20 dicembre 2005 tre militari italiani sono rimasti feriti in un attentato a un convoglio militare in movimento dall'aeroporto di Herat (sede della FSB).

Il 5 giugno 2006 hanno perso la vita in un attentato ad una pattuglia del contingente, il Tenente Manuel Fiorito e il Maresciallo Luca Polsinelli.

Il 2 luglio 2006, ha perso la vita a seguito di un malore il Tenente Colonnello Carlo Liguori (Capo del settore Cimic del Cdo RC-W).

Il 31 luglio 2006 l’ISAF ha assunto il comando del contingente internazionale dispiegato nel sud dell’Afghanistan, che impiegherà complessivamente circa 8000 militari (provenienti da Australia, Gran Bretagna, Canada, Estonia, Danimarca, Olanda, Romania e Stati Uniti), portando a 18.500 il totale del personale militare di ISAF.

Il 26 settembre 2006, a seguito dell'esplosione di un ordigno al passaggio di una pattuglia, nel distretto di Chahar Asyab, a circa 10 km a sud di Kabul, ha perso la vita il Caporal Maggiore Capo Giorgio Langella e successivamente, il 30 settembre 2006, a seguito delle ferite riportate nell’attentato, è deceduto anche il Caporal Maggiore Vincenzo Cardella.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


KFOR

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

La partecipazione italiana è iniziata il 13 giugno 1999

Al termine dell’operazione “Allied Force" (guerra del Kosovo), e sulla base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999, è stata costituita dalla NATO la KFOR (Kosovo Force), la forza multinazionale che opera nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”, avviata il 9 giugno 1999 dal Consiglio Atlantico della NATO. La missione è stata avviata al momento del ritiro dell’esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della Nato, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. A tal fine, la regione è stata divisa in 5 zone sotto il controllo di diversi contingenti nazionali: Pristina (Inglesi); Pec (Italiani); Prizen (Tedeschi); Urosevac (Americani); Mitrovica (Francesi).

All’operazione partecipano anche Paesi non appartenenti alla NATO, tra i quali la Russia. La direzione politica spetta al Consiglio Atlantico in consultazione con quello russo-alleato, formato a Bruxelles nel 1997.

Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’"Interim Agreement”, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Il contingente italiano ha effettuato attività di ordine pubblico, controllo del territorio, sequestro di armi e munizionamento, soccorso alla popolazione civile, sminamento e spegnimento incendi.

Collegata all’operazione “Joint Guardian” era la missione NATO COMMZ-W (Communication Zone West) che aveva lo scopo di assicurare le vie di comunicazione per i rifornimenti logistici a KFOR e mantenere i necessari contatti con le organizzazioni internazionali presenti. Dal giugno 2002 COMMZ-W è stata rilevata dalla missione NHQT, con il compito di contribuire al coordinamento tra le Autorità albanesi, la NATO e le Organizzazioni della Comunità Internazionale, nonché di svolgere funzioni di supporto a KFOR ed alle missioni in Fyrom e di assicurare il monitoraggio delle linee di collegamento necessarie per le operazioni a guida NATO nell’area.

La gestione dell'ordine pubblico in tutto il teatro operativo è affidata alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR.

Sono cinque i militari che hanno perso la vita nel corso della missione KFOR: il caporal maggiore Pasquale Dragano, appartenente al Corpo dei Bersaglieri, morto il 24 giugno 1999 a Djakovica, il caporalmaggiore Samuele Utzeri, che ha perso la vita il 2 aprile 2000 a Pec e, il 2 agosto 2000 il caporal maggiore Luigi Nardone. Il 9 agosto 2001 il Caporal Maggiore Scelto Giuseppe Fioretti ed il Caporal Maggiore Dino Paolo Nigro, del 3° Reggimento Alpini hanno perso la vita cadendo da un elicottero in fase di atterraggio.

Il contingente di KFOR è stato successivamentye inserito nella Multinational Brigade Southwest (MNB-SW) costituita, nell’ambito del processo di ricostituzione delle forze a guida NATO nei Balcani, il 12 novembre 2002, per accorpamento delle MNB WEST e SOUTH.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata             da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


Missione europea di sostegno ad AMIS II

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

La partecipazione italiana è iniziata il 18 luglio 2005

L’Unione Africana (UA) ha avviato, nell’estate 2004, una missione di osservatori nel Darfur (area occidentale del Sudan), dove, dal 2003, è in corso il massacro delle popolazioni locali nere, cristiane e animiste, da parte di gruppi miliziani arabi filogovernativi (i “janjaweed”).

Dopo l’aggravarsi della situazione, che ha determinato una grave crisi umanitaria e la conseguente fuga di centinaia di migliaia di profughi nelle regioni circostanti, l’Unione africana ha disposto, con il sostengo dell’ONU (risoluzione 1564/2004 del Consiglio di sicurezza) la costituzione nell’area di una forza di protezione denominata AMIS II (African Union Mission in Sudan) che è attualmente costituita da circa 7.000 militari.

Il Consiglio europeo ha definito, con l’azione comune 2005/557/PESC del 18 luglio 2005, l’impegno dell'Unione europea per il sostegno civile-militare alla missione AMIS II dell’Unione africana nel Darfur.

Tale azione di sostegno, condotta del quadro della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, mira ad assicurare un'assistenza efficace e tempestiva dell'UE per il rafforzamento di AMIS II. La missione europea include una componente civile ed una militare.

I compiti della componente militare riguardano: la prestazione di assistenza tecnica e in materia di pianificazione a tutti i livelli di comando di AMIS II; la messa a disposizione di osservatori militari; l'addestramento di truppe ed osservatori africani; il trasporto strategico e tattico; la ricognizione aerea, se richiesta dall'UA.

La componente di polizia civile fornisce sostegno: alla catena di comando di polizia di AMIS II, con l’utilizzo di consulenti; alla formazione del personale della CIVPOL; allo sviluppo di un'unità di polizia all'interno del Segretariato dell'UA.

Nel quadro dell'azione comune, l'UE mantiene il coordinamento stretto ed efficace con tutti i donatori istituzionali e bilaterali impegnati nel sostegno ad AMIS II. L'UE continua ad operare in stretto coordinamento con l'ONU e, per quanto riguarda la componente militare, con la NATO. Il Consiglio ha inoltre nominato, con l’azione comune 2005/556/PESC del 18 luglio 2005, il sig. Pekka Haavisto Rappresentante speciale dell'UE per il Sudan.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


MSU

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

La partecipazione italiana è iniziata il 1 agosto 1998

L'istituzione della Multinational Specialized Unit (MSU), è stata decisa dai Ministri degli affari esteri del Gruppo di contatto allargato all'Italia che fanno parte del Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace (Steering Board of the Peace Implementation), nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 9 giugno 1998. Tale dichiarazione è stata fatta propria dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1174 del 15 giugno 1998, che ha dato il consenso alla creazione dell'Unità specializzata. La MSU svolge compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni investigative, a supporto delle autorità locali, per il mantenimento dell'ordine e per il reinsediamento dei rifugiati e dei dispersi.

Un primo contingente della MSU è stato rischierato a Sarajevo, alle dipendenze del comandante della missione SFOR in Bosnia.

Successivamente, un contingente della MSU è stato dislocato in Kosovo, a Pristina, nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian” e posto sotto il comando della Forza multinazionale KFOR, istituita nel giugno 1999 dal Consiglio Atlantico della NATO.

Dopo la conclusione della missione SFOR, con il trasferimento di autorità dalla NATO alla UE, attualmente opera unicamente il contingente della MSU con sede a Pristina.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Il 3 giugno 1999 due carabinieri hanno perso la vita in uno scontro tra la vettura della MSU su cui viaggiavano e un autocarro bosniaco.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 270/1998)

Legge 3 agosto 1998, n. 270, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 30 giugno 1998)

Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 

 


NATO Headquarters Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004

Dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, la NATO ha comunque mantenuto una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso la missione Headquarters Sarajevo che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP.

La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

Precedenti interventi legislativi

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


NATO HQ Skopje

NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002

NATO Headquarters Skopje è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQS ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom ed ha assunto i compiti in precedenza assegnati a KFOR REAR, NCCC (NATO Co-operation and Co-ordination Centre), Senior Military

Representative (SMR) e del Comando di Amber Fox (conclusa nel dicembre 2002 e sostituita da Allied Harmony, a sua volta conclusa nel marzo 2003). L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche.

La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica. Il Comandante del NHQS svolge le funzioni di NATO SMR (Senior Military Representative), coordinando tutte le attività della NATO in FYROM.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


NATO HQ Tirana

NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002

NATO Headquarters Tirana è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQT, a guida italiana, ha rilevato i compiti di COMMZ-W ed è comandato da un Senior Military Representative (SMR) in Tirana, che dipende dal CINCSOUTH (Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe). Compito del SMR è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione ed il supporto a COMKFOR; allo stesso fine, coordina con le Autorità albanesi la disponibilità dell’aeroporto di Tirana-Rinas e del porto di Durazzo; il comando ha sede a Tirana.

Il NHQT si compone di un Comando MN, un gruppo tattico su un reggimento di manovra, supporti tattici, fra cui assetti elicotteri, ed unità logistiche.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


 

NTM-I

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

La partecipazione italiana è iniziata il 14 agosto 2004

In risposta alla richiesta avanzata dal Primo Ministro del Governo Interinale iracheno la NATO ha deciso, nel Vertice di Istambul del 28 giugno 2004, di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene.

Il 30 luglio 2004 il Consiglio Atlantico (NAC), facendo seguito alle decisioni assunte nel Vertice di Istanbul, ha definito le modalità per l'istituzione della missione NTIM-I (NATO Training Implementation Mission in Iraq).

Tra l’agosto e il settembre 2004 sono state predisposte le linee guida della missione, il Concetto operativo e le Regole di Ingaggio (ROE). I principali compiti della missione sono quelli di:

• stabilire collegamenti con il Governo Interinale e con la Forza Multinazionale e definire, in coordinamento con essi, ulteriori proposte per attività di addestramento, consulenza e cooperazione da parte NATO;

• fornire supporto alle Autorità irachene per la creazione di apposite strutture in ambito militare;

• contribuire alla selezione di personale da addestrare al di fuori dell'Iraq.

Un team di ufficiali NATO, presente in Iraq dall’agosto 2004, ha svolto i compiti relative alla realizzazione di questa fase, consentendo, a partire dal novembre successivo, l’inizio dell’attività di addestramento del personale iracheno al di fuori del Paese, presso il NATO Joint Warfare Centre di Stavanger (Norvegia).

Il 9 dicembre 2004, la NATO ha autorizzato l'ampliamento della missione NATO in Iraq, che ha assunto la denominazione di NTM-I (NATO Training Mission – Iraq). Nell’ambito di questa missione, è stato costituito ed inaugurato ad Ar-Rustamiyah, nei pressi di Baghdad, il 27 settembre 2005, il Centro iracheno per l'addestramento, l'istruzione e la dottrina (NATO Training and Education Centre), supportato dalla NATO, per la preparazione dei vertici delle Forze di Sicurezza irachene.

Lo scopo della missione riguarda esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica, per i quali dovrebbero essere impiegate, a regime, circa 300 unità. NTM-I è posta sotto il controllo politico del NAC ed opera separatamente rispetto alla Forza Multinazionale, ma in stretto coordinamento con la stessa. La Forza Multinazionale provvede inoltre a garantire la sicurezza ambientale e la catena di comando NATO, ed ha la responsabilità della protezione ravvicinata; il ruolo di Comandante dell'attività NATO è ricoperto dal Comandante dell'attività addestrativa della Forza Multinazionale.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

La partecipazione italiana è iniziata il 29 gennaio 1997

Il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron, prevede, all'art. 17, la costituzione della Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.

All’accordo, sottoscritto tra le due parti il 21 gennaio 1997, ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare - a partire dal 1° febbraio 1997 - con un mandato rinnovabile, con l'accordo delle due parti, ogni tre mesi.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla leggge 25 marzo 1997, n. 72, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione  in Bosnia-Erzegovina

Legge 18 dicembre 1997, n. 439, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 31 luglio 1997)

Decreto-legge 29 settembre 1997, n.327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri (decaduto - sanati effetti L. 439/1997)

Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron

Legge 3 agosto 1998, n. 270, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 30 giugno 1998)

Decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 270/1998)

Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

La partecipazione italiana è iniziata il 20 luglio 2005

L’indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU decise, con la risoluzione 186/1964, di costituire l’UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee.

UNFICYP ha sede a Nicosia. Il mandato, esteso di sei mesi in sei mesi, è stato da ultimo prorogato fino al 1° giugno 2007 dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1728 del 15 dicembre 2006.

L’Italia partecipa alla missione dal luglio 2005 con 4 carabinieri nelle mansioni di ufficiali di polizia.

 

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 

 


UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

La partecipazione italiana è iniziata il 3 luglio 1979

In risposta all’aggressione di un commando palestinese avvenuta in territorio israeliano, le forze armate di Israele hanno invaso, nel marzo 1978, il sud del Libano dove si trovavano numerosi campi di rifugiati palestinesi. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha  invitato Israele a ritirare le proprie truppe e, su richiesta del governo libanese, ha costituito, con la risoluzione 425/1978, la United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) con il compito, appunto, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva deliberato l'invio di un contingente militare di 4.000 uomini con il compito di interporsi tra le forze palestinesi e le forze israeliane che arretrarono successivamente nei propri confini. Il mandato dell'UNIFIL, viene rinnovato ogni sei mesi sin da quando venne stabilito nel 1978. A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l’UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori ed impiegando un minor numero di uomini (circa 2.000 nel settembre 2004).

Il contingente italiano, su base interforze, è operante in Libano dal luglio 1979 con compiti di ricognizione, ricerca e soccorso, trasporto sanitario e collegamento.

In seguito alla crisi dell’estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; accompagnare e sostenere le Forze armate libanesi nel loro dispiegamento nel Sud, anche lungo la Linea blu;  prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. Il mandato dell’UNIFIL è prorogato al 31 agosto 2007.

Il 2 febbraio il Generale di Divisione Claudio Graziano ha assunto il comando della missione Unifil in Libano.

Nel corso degli anni, l'area delle operazioni è stata teatro di scontri tra le opposte fazioni in cui  sono rimasti uccisi 258 caschi blu. Il 6 agosto 1997 un elicottero AB205 dell’UNIFIL è precipitato vicino Naqoura, a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche causando la morte dell'equipaggio composto dai Capitani Antonino Sgrò e Giuseppe Parisi, dal Maresciallo Capo Massimo Gatti e dall'Appuntato dei Carabinieri Daniel Forner.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella     missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

La partecipazione italiana è iniziata il 30 giugno 1999

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, banche e finanza, poste e telecomunicazioni, ecc.

L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di "intelligence" contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit-C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.

 

Precedenti interventi legislativi

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)

Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)

Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 Luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (decaduto)

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (decaduto)

Legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (originata da un disegno di legge governativo  presentato il 5 luglio 2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

 


Testo del D.L. 4/2007

 


INSERIRE A.C.2193

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 77 e 87)

 

 

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (1).

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62](1).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1)(2).

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(1)   Per la modifica del presente comma vedi l'art. 17 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2)   Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

 

 

 

 

 

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1)(2).

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 26 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

 

 

 


Codice penale (artt. 7-10, 127-129 e 280))

 

Art. 7.

Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:

 

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] (1);

 

2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];

 

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];

 

4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];

 

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).

 

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(1) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Delitti contro la personalità dello Stato».

(2) In materia di rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, vedi l'art. 22 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e modificato con la L. 25 marzo 1985, n. 121.

 

 

Art. 8.

Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].

 

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

 

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

 

 

Art. 9.

 Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4] (2).

 

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

 

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).

 

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(1)La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(2) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 20 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione.

(3)Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto».

 

Art. 10.

Delitto comune dello straniero all'estero. (1)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130, c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

 

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

 

1. si trovi nel territorio dello Stato;

 

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

 

3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).

 

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(1) Vedi l'art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107, di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(4) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene».

(omissis)

127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice [c.p. 276], qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 11 novembre 1947, n. 1317, che modifica il codice penale per ciò che riguarda i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. L'art. 4 di detta legge stabilisce che, ai fini dell'applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di capo provvisorio dello Stato.

 

128. Termine per la richiesta di procedimento.

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'autorità [c.p. 8, 9, 10], la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato [c.p. 4, 9, 10], la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato [disp. att. c.p. 34].

 

129. Irrevocabilità ed estensione della richiesta.

La richiesta dell'autorità [c.p.p. 342] è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

 

(omissis)

280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (1)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (2)(3).

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(1) L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale, (terroristi pentiti), così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».
La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolato dall'art. 10 della stessa legge, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del
D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 14 febbraio 2003, n. 34. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste».

(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, sulla tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 194 (Gazz. Uff. 17 luglio 1985, n. 167-bis), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

 

 


Codice di procedura penale
(artt. 64, 294, 380, 388 e 391)

 

Art. 64.

Regole generali per l'interrogatorio.

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

 

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].

 

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

 

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

 

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

 

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (1).

 

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (2).

 

 

 

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(1) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.

 

1.   Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2.   Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3.   Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4.   Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

 

(2) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

 

 

 

Art. 294.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (1).

 

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

 

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

 

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

 

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto (2).

 

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (3).

 

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo (4).

 

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] non può precedere l'interrogatorio del giudice (5).

 

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia. La stessa Corte, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1999, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

(2) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma precedentemente in vigore era il seguente: «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

      L'art. 4 del suddetto decreto così dispone: «Art. 4. Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale. 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento».

(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo».

(5) Articolo così modificato dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre-5 novembre 1996, n. 384 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 6 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il testo precedentemente in vigore, il cui comma 1 era stato modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, così disponeva: «Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari [c.p.p. 284], l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riferimento alla custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] può anche precedere l'interrogatorio del giudice se non determina ritardo al compimento di questo».

La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1994, n. 5 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1994, n. 6 - Prima serie speciale), aveva precedentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità di tale formulazione in relazione all'art. 3 Cost.


Art. 380.

Arresto obbligatorio in flagranza.

 

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

 

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (1);

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (6);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (7), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (8);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (9);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

 

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (10).

 

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(1) Lettera così modificata prima dall'art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 12, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 38 del 2006 era il seguente: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 269 del 1998 così disponeva: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale».

(2) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorresse la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p., in relazione all'art. 5, ultimo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in riferimento all'art. 3 della Cost.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'arresto in flagranza.

(6) Lettera così modificata dall'art. 13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni».

In precedenza l'art. 2, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 aveva aggiunto, dopo la parola«terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del citato decreto-legge, ha però soppresso il suddetto articolo 2. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, di integrazione della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nonché l'art. 11, L. 29 maggio 1982, n. 304, sulla difesa dell'ordinamento costituzionale.

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, sesto comma, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il testo precedente alla modifica del 1993 così disponeva: «l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, L. 20 giugno 1952, n. 645».

(9) Lettera aggiunta dall'art. 4, sesto comma, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(10) Le disposizioni relative all'arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

 

 

 

 

Art. 388.

 Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

 

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

 

 

 

Art. 391.

Udienza di convalida.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] (1) del difensore dell'arrestato o del fermato.

 

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

 

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (2).

 

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (3) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

 

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (4).

 

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

 

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (5).

 

 

 

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(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina penale e delle norme ad essa collegate.

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità dell'art. 391, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 25 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate.

(4) Comma prima sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi così modificato dall'art. 12, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 128 del 2001 era il seguente: «5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280».

(5) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.


Codice penale militare di pace
(artt. 173, 174, 175, 186, 195)

 

TITOLO III

Dei reati contro la disciplina militare

 

Capo I

Della disobbedienza

 

 

Art. 173.

Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine [c.p.m.g. 241] attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore (1), è punito con la reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 174, 175; c.p.m.g. 199].

 

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [c.p. 328, 329] (2).

 

 

 

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(1) Vedi il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, di approvazione del regolamento di disciplina militare.

(2) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

 

 

Capo II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

 

Art. 174.

 Rivolta. (1)

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari (2), che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 202, 241]:

 

1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

 

2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

 

3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore (3).

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta [c.p.m.p. 138, 178] è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

 

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].

 

 

 

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(1) Vedi l'art. 1, L. 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento in prova del condannato militare.

(2) Per il personale della Polizia di Stato, vedi gli artt. 73 e 74, L. 1 aprile 1981, n. 121, di approvazione del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 31 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

 

 

 

Art. 175.

Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 203, 241]:

 

1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

 

2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

 

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

 

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].

 

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [c.p.m.p. 260]; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 138, 178].

 

 


Capo III

Della insubordinazione (1)

 

 

Art. 186.

Insubordinazione con violenza.

Il militare [c.p.m.p. 238] che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

 

 

 

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(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.

 

 

 

Capo IV

Dell'abuso di autorità (1)

 

 

Art. 195.

 Violenza contro un inferiore.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

 

 

 

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(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 15 maggio 1991, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.

 


Codice penale militare di guerra
(artt. 9, 15, 47, 124 e 138, 165, 184, 185 e 185-bis)

 

9. Corpi di spedizione all'estero.

Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all''estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell''imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. Vedi, anche, l'art. 3 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«9. Corpi di spedizione all'estero.

Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del corpo di spedizione.

Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione».

(omissis)

15. Militari di Stati alleati o associati nella guerra.

Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Agli effetti delle disposizioni di questo codice, sotto la denominazione di Stato alleato s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra».

(omissis)

47. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra (1)

Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

1) la personalità dello Stato;

2) la pubblica amministrazione;

3) l'amministrazione della giustizia;

4) l'ordine pubblico;

5) l'incolumità pubblica;

6) la fede pubblica;

7) la moralità pubblica e il buon costume;

8) la persona;

9) il patrimonio (2).

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero (3)

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare (4).

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(1) Rubrica così modificata dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena».

(2) Comma aggiunto dall'art.2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.

(3) Comma aggiunto dall'art.2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.

(4) Comma aggiunto dall'art.2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.

(omissis)

124.  Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella [c.p.m.g. 184], vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni [c.p.m.p. 118].

 

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

 

1. ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

 

2. ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

 

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni [c.p.m.p. 119].

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(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

(omissis)

138.  Forzata consegna.

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna [c.p.m.p. 140] (1) è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

 

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

 

Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte (2) mediante fucilazione nel petto.

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(1) Vedi la L. 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

(2) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

(omissis)

165. Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati.

Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra (1).

Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche (2).

In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane (3).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«165. Disposizioni del comandante supremo. Condizioni di reciprocità.

I reati preveduti dal capo secondo, dalla sezione prima del capo terzo e dal capo sesto di questo titolo, quando sono commessi da cittadini italiani contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sono punibili in seguito a disposizione del comandante supremo, e solo in quanto lo Stato nemico garantisca parità di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini».

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 febbraio 2002, n. 15.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 febbraio 2002, n. 15.

(omissis)

184-bis. Cattura di ostaggi.

Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185(1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.

 

185. Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani.

Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni (1).

Se la violenza consiste nell'omicidio [c.p. 575], ancorché tentato [c.p. 56] o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave [c.p. 583, 584], si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano [c.p.m.g. 14], i quali usano violenza [c.p.m.p. 43] contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni».

 

 

185-bis. Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6 e poi così modificato dall'art. 3, L. 27 febbraio 2002, n. 15. Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente:
«185-bis. Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni».

(omissis)

 

 

 


R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato
(art. 41)

 

(1) (2) (3)

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(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

(2)L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

(3   Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

-     Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98;

-     Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 maggio 1999, n. 30; Circ. 30 ottobre 2000, n. 34;

-     Ministero del tesoro: Circ. 7 gennaio 1997, n. 726; Circ. 5 marzo 1997, n. 746; Circ. 27 maggio 1997, n. 763;

-     Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 gennaio 2002, n. 2; Circ. 25 giugno 2004, n. 33/D;

-     Ministero della pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 28 ottobre 1997, n. 662; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 8 gennaio 1999, n. 34633/BL; Circ. 21 gennaio 1999, n. 13;

-     Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 22 dicembre 1997, n. 94; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T;

-     Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 8 gennaio 1997, n. 5; Circ. 1 febbraio 1999, n. 2/99;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132;

-     Ragioneria generale dello Stato: Circ. 26 giugno 1996, n. 49; Circ. 11 luglio 1996, n. 57; Circ. 10 febbraio 1997, n. 10.

 

 

Art. 41

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

 

1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

 

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

 

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

 

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

 

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

 

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.

 

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso (15) (16).

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(15          ) Vedi l'art. 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Vedi, anche, l'art. 25, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, sull'esecuzione di opere pubbliche.

(16) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.

 


R.D. 3 giugno 1926, n. 941
Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540.

 

 

 

Articolo 1

a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

 

 

Caporali, soldati e gradi equiparati    L.  12 

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati    »  20 

Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi      

equiparati    »  25 

Personale subalterno civile ed equiparato    »  25 

Personale dal 13° al 10° grado    »  30 

Personale del 9° grado    »  35 

Personale dell'8° e 7° grado    »  40 

Personale del 6° e 5° grado    »  45 

Personale del 4° grado    »  50 

Personale del 3° e 2° grado    »  60 

Personale del 1° grado    »  70 

 

 

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

 

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

 

 

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

 

per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;

 

per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;

 

per i marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;

 

gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.

 

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

 

 

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

 

lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

 

lire 8 oro per il personale del 9° grado;

 

lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

 

lire 5 oro per i caporali e soldati.

 

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno (3).

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(3)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 39-vicies semel, comma 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 2.

Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

 

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

 

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

 

 

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

 

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

 

 

Art. 3

[Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

 

Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero (4)] (5).

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(4)Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799 e poi abrogato dal comma 217 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(5)Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 28.

 

 

Art. 4

In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

 

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

 

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.

 

 

Art. 5

Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole amministrazioni, d'accordo con la finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.

 

 

Art. 6

Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

 

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

 

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito di sovrani, di principi reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

 

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

 

 

Art. 7

L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

 

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

 

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

 

 

Art. 8

In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

 

Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

 

Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni (6).

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(6) Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.

 

 

 

Art. 9

Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

 

 

Art. 10

Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

 

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

 

 

Art. 11

(7).

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(7)  Sostituisce l'art. 180, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

 

 

Art. 12

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

 

 

Art. 13

Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tal caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

 

È data facoltà a tutti i ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

 

 

 

 

 

Art. 14

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto colla finanza a sensi del R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

 

 

Art. 15

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbano applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.


Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 77 e 87)

 

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (1).

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62](1).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1)(2).

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(1)   Per la modifica del presente comma vedi l'art. 17 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2)   Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

 

 

 

 

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1) (2).

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(1)   Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(2)  Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 26 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

 

 


L. 10 aprile 1954, n. 113
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(art. 64)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 29 aprile 1954, n. 98.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.

 

 

Capo V

 

Ufficiali della riserva di complemento

 

Art. 64

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra (18).

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(18)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 11, L. 21 marzo 2005, n. 39 e il comma 33 dell'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

 


L. 8 luglio 1961, n. 642
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.

 

 

 

 

Art. 1

Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

 

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

 

 

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione (2);

 

 

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

 

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

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(2)  Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 39-vicies semel, comma 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 2

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

 

Art. 3

Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (3).

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(3)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 16, D.L. 17 gennaio 2006, n. 10.

Art. 4

Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

 

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

 

 

Art. 5

Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

 

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

 

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

 

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

 

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

 

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

 

 

Art. 6

Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

 

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

 

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.

 

 

Art. 7

Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

 

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

 

 

b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

 

 

Art. 8

Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

 

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

 

 

Art. 9

Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.

 

Spettano, inoltre:

 

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

 

 

b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.

 

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia (4).

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(4)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 13, L. 29 marzo 2001, n. 86.

 

 

Art. 10

Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.

 

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (5).

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(5   Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137). L'art. 2 della citata legge ha così disposto:

      «Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

Art. 11

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 12

(6).

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(6)  Recante disposizioni sull'onere finanziario.


D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(artt. 171 e 204)

 

(1) (2) (3)

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(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2) Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-     Ministero degli affari esteri: Circ. 25 marzo 1996, n. 3; Circ. 24 ottobre 1996, n. 8; Circ. 21 gennaio 1997, n. 1; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; Circ. 9 novembre 1998, n. 11; Circ. 27 gennaio 1999, n. 2; Circ. 3 novembre 1999, n. 15; Circ. 19 novembre 1999, n. 16;

-     Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

-     Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1996, n. 345.

 

(omissis)

 

 

Art. 171

Indennità di servizio all'estero.

 

1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

 

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

 

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A (249);

 

 

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

 

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

 

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

 

 

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

 

 

c) del corso dei cambi.

 

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).

 

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

 

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

 

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189 (250).

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(249)  La tabella A è riportata in allegato al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

(250)  Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

 

(omissis)

Art. 204

Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali.

 

Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale (276).

 

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

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(276)  Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

 


D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
(art. 19)

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12; Circ. 30 aprile 2004, n. 27; Circ. 11 giugno 2004, n. 38; Nota 1 giugno 2005, n. 23; Circ. 15 giugno 2005, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Msg. 15 giugno 2005, n. 22672; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre 1998, n. 846;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;

- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

(omissis)

Art. 19

Servizio di navigazione e servizio su costa.

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

 

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

 

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà (13).

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(13)  Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165.

 


L. 23 marzo 1983, n. 78
Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187,
relativa alle indennità operative del personale militare
(art. 2)

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1983, n. 85.

(2)  Vedi, anche, la L. 5 luglio 1986, n. 342 e l'art. 6, L. 8 agosto 1990, n. 231.

 (3)  La Corte costituzionale con sentenza 15-27 giugno 1995, n. 278 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

 (4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 8 maggio 2000, n. 333-G/2.1.05.C-09/00;

- Ministero della difesa: Circ. 14 ottobre 2002, n. DGPM/IV/12/120373/20.

 

 

(omissis)

Art. 2

Indennità di impiego operativo.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

 

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, numero 1054 , e successive modificazioni.

 

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza (5).

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(5)  Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(art. 51)

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 gennaio 2004, n. 3; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 maggio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 31 ottobre 2001, n. 292; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno 2004, n. 16946; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 10282/Pgli158;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28 settembre 2004; Circ. 4 ottobre 2004, n. 42/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 138/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 61/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 74/E; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 10 giugno 2005, n. 77/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 80/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003, n. 92;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-306; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Nota 3 giugno 1998, n. 27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 dicembre 1997, n. 13/97.

(omissis)

 

 

Art. 51. [48]

Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (257).

 

2. Non concorrono a formare il reddito:

 

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (258);

 

 

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

 

 

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (259);

 

 

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

 

 

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 (260);

 

 

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 (261) (262);

 

 

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 (263), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (264);

 

 

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione (265);

 

 

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito (266);

 

 

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

 

 

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

 

 

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (267).

 

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

 

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

 

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (268).

 

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 (269), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

 

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (270), comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (271);

 

 

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (272);

 

 

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

 

 

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione (273).

 

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

 

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

 

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 (274), e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

 

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

 

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (275).

 

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto (276) (277).

 

 

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(257)  Vedi, anche, l'art. 54, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

(258)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 505, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 123, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

(259)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

 

(260)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

 

(261)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

 

(262)  L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

 

(263)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

(264)  L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

 

(265)  L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

 

(266)  L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13. La lettera g-bis) era stata successivamente soppressa dal comma 25 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 25 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

 

(267)  Lettera aggiunta dal comma 14 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

 

(268)  Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13, e poi così modificato dal comma 25 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e dal comma 29 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 25-bis del citato art. 36.

 

(269)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

(270)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

 

(271) Lettera così modificata dal comma 71 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 72 dello stesso articolo 2.

 

(272)  Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

 

(273)  Lettera aggiunta dall'art. 75, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 11 dicembre 2003.

 

(274)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

(275)  Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 5, L. 16 marzo 2001, n. 88.

 

(276)  Così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

 

(277)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 


L. 26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

 

(1) (1/a) (1/circ).

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 giugno 2003, n. 26; Nota 2 febbraio 2005, n. 5;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E;

- Ministero marina mercantile: Circ. 23 ottobre 1996, n. 126287;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 ottobre 1996, n. 124; Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

 

 

Art. 1

Finalità

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

 

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

 

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

 

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

 

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

 

 

 

Art. 2

Attività di cooperazione.

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

 

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

 

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

 

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

 

 

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

 

 

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

 

 

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

 

 

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

 

 

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

 

 

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;

 

m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione (1/b).

 

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

 

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

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(1/b) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 29 ottobre 1997, n. 374, riportata alla voce Forze armate.

Art. 3

Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

 

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'àmbito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) (1/c).

 

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

 

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

 

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

6. Il CICS:

 

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

 

 

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

 

 

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria (1/d).

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(1/c) Con Del.CIPE 23 giugno 1995 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1995, n. 230), sono stati abrogati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo.

(1/d) Con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 61/2002 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2002, n. 242) sono stati stabiliti gli indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati.

 

 

 

Art. 4

Competenza del Ministro del tesoro.

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo (1/e).

 

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo (1/f).

 

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 (1/g).

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(1/e) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(1/f) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

(1/g) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

Art. 5

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

 

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

 

 

 

Art. 6

Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

 

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti (2/a).

 

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 (3), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

 

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

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(2) Riportato alla voce Cambi e valute estere.

(2/a) Comma abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riportato alla voce Cambi e valute estere.

(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

 

 

 

Art. 7

Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

 

2. Il CICS stabilirà:

 

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo (3/a);

 

 

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale (3/a);

 

 

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi (3/a).

 

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

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(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

 

 

Art. 8

Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

 

 

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

 

 

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

 

 

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4), in rappresentanza delle regioni;

 

 

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

 

 

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

 

 

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

 

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

 

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

 

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

 

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

 

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

 

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

 

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

 

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri (4/a).

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(4) Riportata alla voce Regioni.

(4/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

Art. 9

Comitato direzionale.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

 

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

 

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

 

 

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

 

 

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

 

 

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

 

 

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

 

 

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

 

 

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

 

 

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

 

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

 

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

 

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

 

 

 

Art. 10

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

 

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

 

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

 

 

 

Art. 11

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

 

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

 

 

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

 

 

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

 

 

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

 

 

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (4/b).

 

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (5).

 

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale (5/a).

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(4/b) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 15-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 12

Unità tecnica centrale.

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (5/b).

 

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

 

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

 

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

 

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

 

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

 

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (6), e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

 

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

 

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 (7), da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

 

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(5/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII.

(6) Riportata al n. A/XXXVIII.

(7) Riportata al n. A/XLIX.

 

 

 

Art. 13

Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

 

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

 

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

 

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

 

 

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

 

 

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

 

 

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

 

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

 

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

 

 

 

Art. 14

Disponibilità finanziarie.

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

 

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

 

 

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

 

 

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

 

 

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

 

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità (8) (8/a).

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(8) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e, inoltre, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla stessa voce.

(8/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, riportato al n. A/LIV-ter.

 

 

 

Art. 15

Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge (8/b).

 

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali (8/c).

 

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

 

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (8/c).

 

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

 

6. [Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c)] (8/d).

 

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

 

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

 

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (8/b).

 

10. [Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge] (8/e).

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(8/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/d) Comma abrogato dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

 

 

Art. 16

Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

 

a) personale del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

 

 

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

 

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

 

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c) (8/f).

 

2. [Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967] (9).

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(8/f) Per la proroga del termine relativo al comando e al collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vedi: l'art. 5, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543; l'art. 5, L. 13 luglio 1995, n. 295; l'art. 4, D.L. 1° luglio 1996, n. 347; l'art. 6, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(9) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

 

 

 

Art. 17

Invio in missione.

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

 

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);

 

 

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

 

 

 

Art. 18

Doveri del personale inviato all'estero.

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

 

 

 

Art. 19

Divieto di emolumenti aggiuntivi.

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20

Attestato finale.

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

 

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

 

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

 

 

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

 

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

 

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

 

 

 

Art. 21

Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati.

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

 

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

 

 

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

 

 

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

 

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

 

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

 

 

 

Art. 22

Dipendenti di enti pubblici.

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

 

 

 

Art. 23

Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9/a), relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

 

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

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(9/a) Riportato al n. A/X.

 

 

Art. 24

Trattamento economico all'estero.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

 

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo (10).

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(10) Per il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero, vedi il D.M. 18 febbraio 1988, n. 863, riportato al n. A/CXVIII.

 

 

 

Art. 25

Congedo e spese di viaggio.

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

 

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

 

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

 

 

Art. 26

Trattamento economico e assicurativo.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

 

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).

 

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

 

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

 

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

 

 

Art. 27

Missioni inferiori a quattro mesi.

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

 

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

 

 

 

Art. 28

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

 

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

 

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

 

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (10/a);

 

 

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

 

 

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

 

 

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

 

 

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

 

 

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

 

 

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

 

 

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

 

 

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

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(10/a) Lettera così sostituita dall'art. 19, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

 

 

Art. 29

Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

 

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (10/b).

 

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

 

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

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(10/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). L'art. 5 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:

« Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177».

 

 

 

Art. 30

Contributi deducibili.

[1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (10/c), per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (10/c), per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito] (11).

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(10/c) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(10/c) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

 

 

 

Art. 31

Volontari in servizio civile.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (11/a).

 

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (11/a).

 

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (11/a).

 

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

 

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

 

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

 

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/b) (11/cost).

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(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

 

(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 211 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione.

 

 

 

Art. 32

Cooperanti delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10 (11/c).

 

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (11/d).

 

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale (11/e).

 

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (11/f).

 

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (11/g).

 

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/h).

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(11/c) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/d) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). I compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative sono stati determinati con D.M. 17 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(11/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/g) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/h) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

 

 

 

Art. 33

Diritti dei volontari.

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

 

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

 

 

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (12), e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

 

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato (11/b) (12/a).

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(12) Riportato alla voce Lavoro.

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(12/a) Con D.P.C.M. 1° luglio 1987 (Gazz. Uff. 30 luglio 1987, n. 176) si è provveduto alla determinazione del contingente di pubblici dipendenti, con qualifica di volontari in servizio civile, da collocare in aspettativa senza assegni.

 

 

 

Art. 34

Doveri dei volontari e dei cooperanti.

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

 

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge (12/b).

 

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

 

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

 

 

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

 

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima (12/c).

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(12/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

 

 

 

Art. 35

Servizio militare: rinvio e dispensa.

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

 

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

 

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

Banca dei dati informativi.

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

 

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

 

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

 

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 37

Stanziamenti.

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

 

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

 

3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo] (12/d).

 

4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (13), e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente (13/a).

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(12/d) Comma soppresso dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(13) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.

(13/a) Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII. Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 559 del 1993 sopracitata.

 

 

 

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15). A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro (16).

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

 

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

 

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), sono abrogate.

 

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(14) Riportata al n. A/XXXVIII.

(15) Riportata al n. A/XLIX.

(16) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, riportato al n. A/LV.

 


D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito con modificazioni
dalla L. 20 giugno 1997, n. 174
Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania
(art. 3)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1997, n. 95 e convertito in legge, con modificazioni, della L. 20 giugno 1997, n. 174 (Gazz. Uff. 23 giugno 1997, n. 144).

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 18 giugno 1997, n. 116.

 

(omissis)

 

Art. 3

Cessioni di beni e servizi.

1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

 

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.

 


D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331
(art. 25)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.

(2)  Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

(omissis)

 

Art. 25

Ufficiali delle forze di completamento.

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

 

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

 

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

 

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

 

5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo (78).

 

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

 

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

 

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'àmbito del limite massimo di cui al comma 1;

 

 

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

 

 

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819 (79).

 

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

 

 

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(78)  Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

(79)  Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 

 


D.L. 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con modificazioni
dall’art. 1 della L. 31 gennaio 2002, n. 6
Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»
(art. 9)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2001, n. 282 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 gennaio 2002, n. 6 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

(omissis)

Art. 9

Disposizioni processuali.

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

 

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

 

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

 

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

 

 

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

 

 

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

 

 

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

 

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

 

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.


D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L: 27 febbraio 2002, n. 15
Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
(artt. 2, 8, 12, 13)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 15 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(omissis)

Art. 2

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (5).

 

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente (6).

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(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

(6)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 e gli artt. 2 e 3, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

(omissis)

Art. 8

Disposizioni in materia contabile.

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

 

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (9).

 

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno» (10).

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(9)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 4, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 12, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, l'art. 8, L. 11 agosto 2003, n. 231, l'art. 9, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 9, D.L. 24 giugno 2004, n. 160, l'art. 14, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, l'art. 10, L. 21 marzo 2005, n. 39, l'art. 12, D.L. 28 giugno 2005, n. 111, l'art. 10, D.L. 28 giugno 2005, n. 112, gli artt. 39-vicies semel, comma 36, e 39-vicies bis, comma 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 29 dell'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

(omissis)

Art. 12

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'àmbito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (13).

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(13)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 6, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 4, L. 21 marzo 2005, n. 39 e l'art. 39 vicies-semel, comma 13, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 13

Norme di salvaguardia del personale.

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

 

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 


D.L. 10 luglio 2003, n. 165 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 1° agosto 2003, n. 219
Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
(artt. 2, 3, 4)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2003, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 219 (Gazz. Uff. 19 agosto 2003, n. 191), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Titolo così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

(omissis)

Art. 2

Organizzazione della missione.

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite (6):

 

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

 

 

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

 

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal D.M. 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

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(6)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

 

 

 

Art. 3

Regime degli interventi.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

 

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (7).

 

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

 

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

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(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 

Art. 4

Risorse umane e dotazioni strumentali.

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (8).

 

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

 

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

 

3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari (9).

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(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 160, l'art. 3, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 e l'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219.

 


D.L. 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
(art. 9)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

Art. 9

Disposizioni per il Ministero degli affari esteri.

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (13).

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(13)  Per l'incremento dello stanziamento di cui al presente comma vedi il comma 8 dell'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 247.

 


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1 cc. 9, 56 e 57)

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

Art. 1

(omissis)

 

 

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004 (2).

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(2) Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, inoltre, i commi 467 e 505 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

 

(omissis)

 

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (18).

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(18) Vedi, anche, il comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

(omissis)

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C

 

 

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

 

 

(Omissis)

 


D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(art. 28)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 28

Diarie per missioni all'estero.

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (66).

 

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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(66) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.

 


L. 4 agosto 2006, n. 247
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186.

(2) Vedi, anche, il comma 1241 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 1

Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

 

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

 

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

 

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

 

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

 

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

 

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.

 

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

 

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

 

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

 

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

 

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

 

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.

 

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

 

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 

 

 

Art. 2

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

 

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

 

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

 

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

 

d) Albania 2, in Albania.

 

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

 

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.

 

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.

 

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

 

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

 

22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

 

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

 

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

 

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

 

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

 

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

 

f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan (3).

 

24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

 

26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

 

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.

 

30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

 

31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

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(3) Vedi, anche, l'art. 6-bis, D.L. 28 agosto 2006, n. 253, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 3

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:

 

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;

 

b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;

 

c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;

 

d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;

 

e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;

 

f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 4

Disposizioni finali.

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 20 ottobre 2006, n. 270
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2006, n. 199.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

(3) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 ottobre 2006, n. 270 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 1241 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo.

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2006 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione (4).

 

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonchè l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270.

 

 

 

Art. 2

Missione militare.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

 

 

 

Art. 3

Consigliere diplomatico.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

 

 

 

Art. 4

Indennità di missione.

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

 

 

Art. 5

Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

 

 

 

Art. 6

Rinvii normativi.

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

 

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

 

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

 

 

 

Art. 6-bis

Perequazione delle indennità di impiego operativo.

1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099 (5).

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(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270.

 

 

 

Art. 7

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

 

 

 

Art. 8

Base logistica ONU di Brindisi.

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

 

 

 

Art. 9

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 220.813.718 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio (6).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270.

 

 

 

 

Art. 10

Rimborsi ONU.

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti (7).

 

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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(7) Comma così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

 

 

 

Art. 11

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, cc. 1240, 1241, Tab C)

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 

1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

 

 

 

 

Tabella C

 

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

(Omissis)


INSERIRE LA TABELLA C

 

 



[1]     D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[2]     Si veda il decreto ministeriale 27 agosto 1998, con le annesse tabelle, così come modificato dal D.M. 13 gennaio 2003 e dal D.M. 6 giugno 2003, nel fascicolo “Riferimenti normativi” del presente dossier.

[3]     Si tratta delle ordinanze di protezione civile finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

[4]     Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 reca l’approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. In particolare, l’articolo 7 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione possa essere affidata, mediante convenzione che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese, ad amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero degli affari esteri od enti pubblici e organizzazioni non governative riconosciute idonee, mentre l’articolo 18 stabilisce le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in materia di formazione, ivi comprese la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati, la concessione agli stessi di appositi contributi, l’erogazione di borse di studio, ecc.

[5]     Sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[6]       Il citato comma 1 stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

[7]    Si ricorda che le Organizzazioni non Governative (ONG) sono associazioni di volontariato operanti nel campo specifico della cooperazione allo sviluppo. La definizione trova la sua fonte nella legge 49/87 per identificare quelle Organizzazioni che dopo un’istruttoria particolarmente selettiva, vengono ritenute affidabili, dallo Stato, al fine d’affidare loro l’attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Anche le ONG sono organizzazioni senza fini di lucro ed in teoria, si basano sul volontariato.

[8]    Il citato articolo 34 reca disposizioni in merito al blocco del turn-over nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione degli organici e alle deroghe al blocco. In particolare, il comma 13 prevede che per l'anno 2003 le pubbliche amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

[9]    Si tratta del Regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

[10]  La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.

[11]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[12]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[13]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[14]   Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.

[15]   Si ricorda che la pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589 che ad essa ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

[16]   Vedi nota precedente.

[17]   L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[18]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.

[19]   Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[20]   Si ricorda che in base ad un accordo mai scritto risalente al Patto Nazionale del 1a943, il Premier è sunnita, il Capo dello Stato è cristiano maronita e il Presidente del Parlamento è sciita.

[21]    Si ricorda che  Lahoud era stato eletto dal Parlamento nel 1998 ma il mandato, della durata di sei anni, è stato prorogato di tre anni con un voto dell’Assemblea Nazionale il 3 settembre 2004.

[22]   Fonte: Inter Press Service News Agency

[23]    Sul punto, in un incontro nella capitale saudita del 13 gennaio scorso, il Ministro degli esteri D’Alema e il premier libanese Sinora avrebbero convenuto sull’opportunità in questo momento di lavorare per una “progressiva soluzione di passaggio sotto la responsabilità Onu“.

[24] In effetti l’allarme non si è purtroppo rivelato vano: l’8 settembre quattro appartenenti al COMSUBIN (incursori di marina) sono stati feriti da un ordigno esploso in prossimità del convoglio su cui viaggiavano, nell’area meridionale di Herat. Il 26 settembre un altro attentato, nei pressi di Kabul, ha provocato la morte dei caporali maggiori degli alpini Langella e Cardella: il giorno dopo altri tre alpini della Julia sono stati feriti nel sud della regione di Herat.

[25]     Cfr. le dichiarazioni rese dal Ministro in occasione dell’audizione del 12 settembre 2006 sugli esiti del vertice Nato di Riga nelle Commissioni riunite 3°e 4° del Senato e III e IV della Camera.

[26]   Scheda Paese predisposta dal Ministero degli Affari esteri.

[27] Recante la proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

[28] La difficile situazione in Somalia e più in generale nel Corno d’Africa costituirà certamente tema centrale nell’agenda dei lavori dell’ottavo Vertice dell’Unione Africana, che avrà luogo ad Addis Abeba dal 22 al 30 gennaio prossimi.

[29]  E’ inoltre operativa nell’ambito della PESD la missione di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC Congo), istituita con azione comune 2005/355/PESC del 2 maggio 2005, alla quale l’Italia non partecipa.

[30]    “gruppi tattici” interarma (battlegroups), composti di 1.500 uomini ciascuno, sono mobilitabili in tempi brevi (15 giorni) e impiegabili per un periodo di un mese (estendibile a tre).

[31]    La costituzione dei battlegroups è prevista con il seguente calendario:

·    2006: Germania, Francia; Italia, Spagna, Portogallo, Grecia; Francia, Germania, Belgio.

·    Primo semestre 2007: Francia, Belgio; Germania, Olanda, Finlandia. Secondo semestre 2007: Italia, Ungheria, Slovenia; Grecia, Cipro, Bulgaria, Romania.

·    Primo semestre 2008: Svezia, Finlandia, Estonia, Norvegia; Spagna, Francia, Germania. Secondo semestre 2008: Germania, Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo; Regno Unito.

·    2009: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia; Repubblica ceca, Slovacchia; Belgio e Francia (da confermare).

·    2010: Polonia, Germania, Lettonia, Lituania, Slovacchia; Regno Unito, Olanda; Italia, Romania e Turchia (da confermare).

[32]L’obiettivo globale civile 2008 (c.d. “Civilian Headline Goal 2008”) definisce gli obiettivi da raggiungere nel settore civile della PESD entro tale data.