Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 300/2006 ¿ A.C. 2114
Riferimenti:
AC n. 2114/XV   DL n. 300 del 28-DIC-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 87
Data: 12/01/2007
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 17 del 26-FEB-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

D.L. 300/2006 – A.C. 2114

 

 

 

 

 

 

 

n. 87

 

 

12 Gennaio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

 

I paragrafi “Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea” e “Procedure di contenzioso” inclusi nelle schede di lettura sono stati curati dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D06300.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Personale universitario in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale)15

§      Articolo 1, comma 2 (Settore infermieristico e tecnico)17

§      Articolo 1, comma 3 (Assunzioni presso il Ministero degli affari esteri)21

§      Articolo 1, comma 4 (Concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco)25

§      Articolo 1, comma 5 (Direttori degli istituti del CNR)27

§      Articolo 1, comma 6 (Esami di Stato per l’esercizio di professioni)29

§      Articolo 2 (Disposizioni in materia di agricoltura)31

§      Articolo 3 (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia)43

§      Articolo 4, comma 1 (Riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici)49

§      Articolo 4, comma 2 (Consiglio superiore delle comunicazioni)53

§      Articolo 4, comma 3 (Prodotti non recanti l’indicazione in Braille del nome commerciale)55

§      Articolo 4, comma 4 (Diritto annuale delle camere di commercio)57

§      Articolo 5 (Proroga di termini in materia ambientale)59

§      Articolo 6, comma 1 (Protezione dei dati personali)67

§      Articolo 6, comma 2 (Indennizzi ai profughi dalmati e istriani)69

§      Articolo 6, comma 3 (Conferimento in discarica di rifiuti)73

§      Articolo 6, comma 4 (Tutela degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento)77

§      Articolo 6, comma 5 (Risorse del Ministero del commercio internazionale)83

§      Articolo 6, comma 6 (Risorse dell’ENAC)87

§      Articolo 6, comma 7 (Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa)89

§      Articolo 6, comma 8 (Modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica)93

§      Articolo 7 (Entrata in vigore)97

Progetto di legge

§      A.C. 2114, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  101

Normativa di riferimento

§      D.L. 19 marzo 1981, n. 75, conv., con mod., Legge 14 maggio 1981, n. 219. Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (artt. 80-85)125

§      Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 51)136

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 18)141

§      D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (art. 23)144

§      D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 24, 25, 26, 27)147

§      D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, conv. con mod., Legge 9 marzo 001, n. 49 Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (art. 7-bis)152

§      D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306. Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39 (art. 2)155

§      Legge 12 dicembre 2002, n. 273. Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 44)156

§      D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (art. 6)157

§      D.L. 9 maggio 2003, n. 105, conv. con mod., Legge11 luglio 2003, n. 170. Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali (art. 103)159

§      D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127. Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) (art. 14)162

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 181)164

§      Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 22)166

§      D.L. 9 novembre 2004, n. 266, conv. con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 306. Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (art. 14)168

§      Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 452)169

§      D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, conv. con mod., Legge 1° marzo 2005, n. 26. Proroga di termini171

§      Legge 31 marzo 2005, n. 56. Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (art. 1)179

§      D.L. 27 maggio 2005, n. 87, conv. con mod., Legge 26 luglio 2005, n. 149. Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria (art. 1-quater)182

§      D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (artt. 13, 15, 20)183

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 11-quaterdecies)187

§      D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, conv. con mod., Legge 30 novembre 2005, n. 244. Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 5)192

§      D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243. Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni (art. 1)194

§      Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 102, 582)196

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod., Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (art. 28)197

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (art. 52)198

§      D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti (art. 15)199

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 29)200

§      D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv. con mod., Legge 12 luglio 2006, n. 228. Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa (art. 1-quater)203

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., Legge 24 novembre 2006, n . 286. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 116)204

§      Provv. ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5. Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5) (art. 4)205

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 920)207

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2114

Numero del decreto-legge

D.L. 28 dicembre 2006, n. 300

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§          testo originario

7

§          testo approvato dal Senato

-

Date

 

§          emanazione

28 dicembre 2006

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 dicembre 2006

§          approvazione del Senato

-

§          assegnazione

28 dicembre 2006

§          scadenza

26 febbraio 2007

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia); V (Bilancio); VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, reg.); VII (Cultura); VIII (Ambiente); IX (Trasporti); X (Attività produttive); XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.); XII (Affari sociali); XIII (Agricoltura); XIV (Politiche dell’Unione europea); Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1, al comma 1 prevede, per l’anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali, le quali – ai sensi dell’art. 51, co. 4, della L. 449/1997 – non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.

Il comma 2 è volto a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi previsti dal D.L. 402/2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, mediante diverse misure quali la riammissione in servizio di pensionati, la stipula di contratti a tempo determinato, la previsione di prestazioni orarie aggiuntive presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il comma 3 proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 28, comma 1, del D.L. 273/2005.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2007 le graduatorie dei concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, per l’assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007.

Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell’ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

Il comma 6 prevede che, come per il 2006, anche per l’anno 2007 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell’emanazione del D.P.R. 328/2001, che ha adeguato la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al citato riordino dell’istruzione universitaria.

 

L’articolo 2, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine previsto dal comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per le denunce dei pozzi ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l’iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale prevista dal Regolamento (CE) n. 1148/2001. Tale termine, non indicato nel predetto Regolamento né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato in via amministrativa.

Il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell’influenza aviaria.

Il comma 4 estende a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE dall’art. 7-bis del D.L. 1/2001, e nel contempo ne proroga la istituzione al 31 dicembre 2007.

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l’iscrizione nel Registro dei fertilizzanti o nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.

 

L’articolo 3, al comma 1, prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

Il comma 2 modifica l'art. 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Esso in particolare differisce il termine indicato per il perfezionamento della fase della progettazione preliminare, che costituisce il riferimento per l’individuazione degli interventi prioritari.

Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli,  conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 proroga alcuni fra i termini previsti dall'art. 29 del D.L. 223/2006 per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici.

Il comma 2dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, sia sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.P.R. 243/2005, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.

Il comma 3 proroga la vendita dei prodotti farmaceutici, fitoterapici ed omeopatici, prodotti prima del 31 dicembre 2005 e non recanti il nome commerciale del prodotto in caratteri Braille, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni. Contestualmente, si prevede, a tutela dei non vedenti, che le aziende produttrici e distributrici forniscano, sollecitamente, le confezioni conformi alla normativa vigente alle farmacie o punti vendita sprovvisti che ne facciano richiesta.

Il comma 4 estende al 2007 l’applicazione del “tetto” di incremento del 20% del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.

 

L’articolo 5, comma 1, proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’art. 20, co. 5, del D.Lgs. 151/2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La proroga viene disposta sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13, co. 8, e 15, co. 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l’entrata in vigore della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale), la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

 

L’articolo 6, comma 1, proroga al 28 febbraio 2007 il termine per l’adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l’INPS ai sensi dell’art. 3, co. 22, della legge finanziaria per il 2004, al fine di ultimare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana, previsti dalla L. 137/2001.

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003.

Il comma 4 estende ai cittadini dell’Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento di cui all’art. 18 del testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio, per il 2007, delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all’estero non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Il comma 6 autorizza l’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006 e disponibili in bilancio, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per gli aeroporti.

Il comma 7 fissa al 1° febbraio 2007 la decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, concernente il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Il comma 8fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, co. 108, della legge finanziaria per il 2006. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alle finalità di cui all’art. 1, co. 920, della legge finanziaria 2007, ossia alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

 

L’articolo 7 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sui profili finanziari; non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli ultimi anni sono più volte intervenuti decreti-legge miranti a prorogare o differire termini legislativamente previsti.

 

Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, peraltro, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori: si ricordano in particolare, con riguardo ala XIV legislatura, il D.L. 411/2001, Proroghe e differimenti di termini, il D.L. 236/2002, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, il D.L. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, il D.L. 355/2003, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 266/2004, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 314/2004, Proroga di termini, e il D.L. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Nel corso della XV legislatura è stato adottato il D.L. 173/2006, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.

 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge. Per indicazioni specifiche, si rinvia alle schede di lettura.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge, che presenta disposizioni incidenti su svariate discipline, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., e in particolare alle seguenti:

§         immigrazione (lett. b));

§         sistema tributario e contabile dello Stato (lett. e));

§         tutela del risparmio e mercati finanziari (lett. e));

§         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g));

§         norme generali sull’istruzione (lett. n)), con particolare riguardo al sistema universitario (art. 33, ultimo comma, Cost.);

§         previdenza sociale (lett. o));

§         tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (lett. s)).

In relazione a talune disposizioni, sembrano inoltre rilevare alcune materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., quali professioni, tutela della salute, alimentazione, governo del territorio, grandi reti di trasporto.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca disposizioni tra loro eterogenee quanto all’ambito materiale, pur se accomunate, nella maggior parte dei casi, dalla finalità di prorogare termini stabiliti con legge, di prolungare l’applicazione di discipline transitorie ovvero di differire l’efficacia di specifiche disposizioni legislative.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia agli appositi paragrafi presenti nelle schede di lettura.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia agli appositi paragrafi presenti nelle schede di lettura.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Con riguardo all’art. 1, co 5, e in relazione al riordino del CNR, si ricorda che il D.L. 262/2006 (art. 2, co. 143, 144 e 145) ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato però accolto, nella seduta del 23 novembre 2006, l’ordine del giorno n. 9/1132/20, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi. In attuazione di tale o.d.g. è stato quindi presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa (AS 1214).

Si segnala che una norma di contenuto sostanzialmente identico a quello di cui all’art. 4, co. 2, è contenuta all’articolo 1, co. 423 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

Formulazione del testo

Le disposizioni di cui all’art. 28, co. 1, del DL. 273/2005, oggetto di proroga da parte dell’art. 1, co. 3, benché nella rubrica facciano esclusivo riferimento all’assunzione di personale del Ministero degli Affari esteri, sono in realtà riferibili a tutte le amministrazioni pubbliche richiamate nelle tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. del 6 settembre 2005. Si valuti pertanto l’opportunità di specificare che la proroga delle disposizioni di cui al citato articolo 28 si riferisce esclusivamente alle assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri.

La disposizione di cui all’art. 2, co. 3 non chiarisce, con riferimento al versamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali per gli operatori avicoli, se per il relativo differimento siano dovuti gli interessi di dilazione nella misura degli interessi legali.

L’art. 4, co. 1, pur differendo il termine per l’effettuazione di taluni adempimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti di riordino di organismi pubblici, non modifica in corrispondenza il termine finale (già scaduto) per l’emanazione dei provvedimenti stessi.

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Personale universitario in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

L'articolo 1, comma 1, prevede, per l’anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie previste dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997[1].

A tal proposito, va ricordato che il co. 4 del citato art. 51 prevede che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.

Pertanto, la disposizione del decreto-legge in esame dispone che un terzo dei costi del personale sopraccitato che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non sia preso in considerazione in relazione al limite del 90 per cento di cui sopra, ridimensionando quindi gli effetti del già citato art. 51, co. 4, della L. 449/1997.

Una disposizione analoga è stata prevista per l'anno 2004 dall’art. 5, co. 2, del D.L. 97/2004[2], ed è stata poi prorogata per il 2005 dall’art. 10 del D.L. 266/2004[3], e per il 2006 dall’articolo 8 del D.L. 273/2005[4].

 

Si fa presente che la norma in esame – insieme a quelle analoghe che l’hanno preceduta – sembra rappresentare anche una deroga a quanto previsto dall’art. 8, co. 12, della L. 370/1999[5], ai sensi del quale per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale in relazione al citato art. 51, co. 4, della L. 449/1997.

 

 

 


Articolo 1, comma 2
(Settore infermieristico e tecnico)

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

 

La disposizione in esame proroga al 31 maggio 2007 (ossia di ulteriori cinque mesi) gli interventi di cui all’art. 6-quinquies[6]del D.L. 314/2004[7], al fine di garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, in attesa della definizione di tali prestazioni sanitarie da parte della contrattazione collettiva di comparto e nel rispetto delle disposizioni recate dai provvedimenti di finanza pubblica, in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’esistenza di una vera e propria “emergenza infermieristica”[8] ha indotto il legislatore nazionale ad emanare dapprima il D.L. 402/2001[9], con la finalità di colmare le forti carenze di organico relative a figure professionali con il titolo di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica, e, successivamente, a prorogare le misure ivi previste con il D.L. 355/2003[10] (art. 16) ed il già citato D.L. 314/2004 (art. 6-quinques).

 

In particolare, il D.L. 314/2004 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, co. 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. 402/2001. Le disposizioni in questione prevedono una varietà di strumenti che gli enti interessati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo) possono adottare, previa autorizzazione regionale, nel rispettodelle risorse finanziarie complessivamente disponibili e dei principi in materia di contenimento della spesa per il personale.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 del citato D.L. 402/2001 prevede le seguenti misure:

§         riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia che hanno risolto il rapporto d'impiego volontariamente da non oltre 5 anni (lett. a));

§         stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, ancorché rinnovabili (lett. b)).

Il co. 1-bis estende la facoltà di adottare tali provvedimenti anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle vacanze di organico di cui alla programmazione triennale.

Il co. 2 prevede un ulteriore strumento utilizzabile, previa autorizzazione regionale, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle residenze sanitarie per anziani, dagli istituti di riabilitazione, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dalle case di riposo: si tratta della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio dagli infermieri dipendenti, in possesso di specifici requisiti. Tali prestazioni sono svolte in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi.

I requisiti richiesti per le prestazioni orarie aggiuntive sono i seguenti:

§         essere in servizio con rapporto a tempo pieno da almeno 6 mesi;

§         non essere soggetti a limitazioni o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

§         non beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro, comprese le assenze per malattia (co. 3).

Le amministrazioni dei predetti enti ed istituti utilizzano le prestazioni aggiuntive prioritariamente al fine di assicurare i livelli standard di assistenza nei reparti di degenza e nelle sale operatorie (co. 4).

La tariffa relativa alle prestazioni aggiuntive e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nel rispetto dei prescritti vincoli finanziari (co. 5).

Il co. 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai co. 1, lett. b), 2 e 5 si applicano in conformità alle previsioni dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)[11].

 

Nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame si precisa che “dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica”[12].

 

 

 


Articolo 1, comma 3
(Assunzioni presso il Ministero degli affari esteri)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1 proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 28, comma 1, del D.L. 273/2005[13].

In particolare, il citato art. 28, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione – già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 (v. infra) – per l’assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato in deroga alle disposizioni recanti il divieto di tali assunzioni (c.d. “blocco del turn over”) per il triennio 2005-2007 (cfr.oltre).

In proposto, la relazione del Governo, introduttiva al disegno di legge di conversione, precisa che la ratio della norma di proroga risiede nella necessità di consentire il perfezionamento delle procedure concorsuali esperite dal Ministero degli Affari esteri per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, già avviate in base all’autorizzazione contenuta nel citato D.P.R. 6 settembre 2005, tramite l’utilizzo delle somme stanziate per il 2006. Dette procedure concorsuali hanno infatti subito un ritardo in seguito a un ricorso giurisdizionale amministrativo, che dovrebbe essere definito prima della fine del corrente mese di gennaio 2007.

 

Si ricorda, segnatamente, che l’art. 28 del D.L. 273/2005, al fine di “assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali”, ha prorogato a tutto il 2006 le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 1 del D.P.R. 6 settembre 2005 (Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30 dicembre 2004, n. 311). Il comma 1 dell’art. 1 del citato D.P.R. prevede che l’Amministrazione degli Affari esteri – in quanto inclusa nell’elenco della tabella 1 allegata al D.P.R. in questione – sia tra quelle autorizzate ad assumere, nel corso del 2005[14], un contingente di personale a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli Affari esteri, si ricorda che le unità di personale previste nella tabella 1 sono 71, più due unità per l’Istituto agronomico per l’oltremare, per una spesa complessiva stimata in 1.088.505 euro per il 2005 e in 3.265.841 euro per il 2006. L’autorizzazione viene disposta ai sensi dell’art. 1, co. 95-97 della legge finanziaria per il 2005, fermo restando quanto stabilito dal precedente co. 93. In particolare, il comma 93 stabilisce la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica. La disposizione ha per destinatari, tra gli altri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma tra le categorie che ne sono escluse figura (co. 94) il personale della carriera diplomatica. Si prevede in ogni caso che le Amministrazioni interessate provvedano entro il 30 aprile 2005 alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici. Quanto alle modalità di attuazione, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la riduzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. Finché non provvedono alla rideterminazione dell’organico, le amministrazioni non possono procedere ad assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

I commi 95-97 recano invece disposizioni in materia di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato (c.d. “blocco del turn over”): il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). Si ricorda peraltro che già in precedenza l’art. 19 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448/2001), l’art. 34, co. 4, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) e l’art. 3, co. 53, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) hanno previsto il cd. blocco del turn over per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, le disposizioni del co. 95 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 presso una serie di enti, tra i quali sono ricomprese le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. La previsione si estende anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico, ovvero “non contrattualizzato”: in tale categoria rientra anche il personale della carriera diplomatica.

Il successivo co. 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.

Il co. 97, infine, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente: in particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio, tra l’altro, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali[15].

Il co. 10 dell’art. 1 del D.P.R. 6 settembre 2005 stabilisce infine la procedura che le Amministrazioni di cui al comma 1 devono seguire per poter effettivamente avvalersi della facoltà ivi prevista. Entro il 30 novembre 2005, esse trasmettono al Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati sul numero di dipendenti assunti o in via di assunzione, i relativi profili professionali, l’eventuale quota di assunti part-time, la spesa per il 2005 e quella annua lorda a regime. Terminate le procedure di assunzione, le Amministrazioni interessate forniscono la documentazione comprovante il rispetto dei limiti di spesa fissati dal co. 1 dell’art. 1 del D.P.R. 6 settembre 2005.

 

In relazione alla norma in esame si osserva come le disposizioni di cui al citato art. 28, co. 1, del DL. 273/2005, oggetto di proroga, benché nella rubrica facciano esclusivo riferimento all’assunzione di personale del Ministero degli Affari esteri, siano in realtà riferibili a tutte le amministrazioni pubbliche richiamate nelle tabelle 1 e 2 allegate al citato D.P.R. del 6 settembre 2005. Si valuti pertanto l’opportunità di specificare che la proroga delle disposizioni di cui al citato articolo 28 si riferisce esclusivamente alle assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri.

 

 

 


Articolo 1, comma 4
(Concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco)

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

 

 

L’articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie dei concorsi per l’assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in scadenza al 31 dicembre 2006.

La disposizione fa specifico riferimento alle graduatorie di due concorsi: uno, pubblico, per centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998, l’altro, per titolo, a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001.

Nella relazione illustrativa si precisa che la proroga risponde all’esigenza di “consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per il 2007”, richiamando, con riferimento alle graduatorie in questione e, in particolare alla scadenza delle stesse, l’art. 1, comma 546, della L. 311/2004[16] (legge finanziaria 2005).

 

L’art. 1, comma 546, della L. 311/2004 ha disposto un aumento fino ad un massimo di 500 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, motivando tale incremento con la necessità di raggiungere una maggiore efficienza nello svolgimento dei compiti di istituto del Corpo[17] e di avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva[18].

L’art. 1, co. 546, ha inoltre stabilito che i posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco derivanti dall’incremento di organico da esso disposto fossero coperti, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998 e che, per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la graduatoria citata, si provvedesse mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a 173 posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001. L’art. 1, co. 546, ha infine disposto che le graduatorie in questione rimanessero valide fino al 31 dicembre 2006.

 

I commi da 514 a 516 dell’art. 1 della L. 296/2006[19] (legge finanziaria 2007), recano disposizioni in materia di assunzioni, in deroga alla normativa vigente, per il Corpo dei vigili del fuoco, per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

In particolare il co. 514 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

Non viene specificato, come invece avviene per le assunzioni dei carabinieri e dei finanzieri di cui ai due commi successivi, se tali assunzioni siano da considerasi in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda in proposito che la L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), all’articolo 1, commi 95-97, ha introdotto per le amministrazioni statali il divieto – salve determinate eccezioni - di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Tra i più recenti provvedimenti che hanno previsto deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni e che hanno interessato anche i vigili del fuoco, si ricordano:

§       il D.P.R. 28 aprile 2006[20] che ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 1, co. 95, 96 e 97 della L. 311/2004 e dell'art. 1, co. 246, della L. 266/2005, ad assumere, nell'anno 2006 e a partire dal novembre dello stesso anno, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 50 unità; l’autorizzazione è stata concessa tenendo conto che l’art. 3, co. 1-bis e 1-ter,del D.L. 272/2005[21] (conv. con L. 49/2006) ha previsto l’incremento di 50 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e ha autorizzato il Ministero dell’interno a bandire un concorso straordinario;

§       il D.P.R. 6 settembre 2005[22], con cui al Corpo dei vigili del fuoco è stato assegnato un contingente di personale di 457 unità da assumere, nell'anno 2005, a tempo indeterminato.


Articolo 1, comma 5
(Direttori degli istituti del CNR)

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 1 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell’ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

 

Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 127/2003[23], recante riordino del CNR, gli istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca del CNR; essi sono afferenti ai dipartimenti che svolgono compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati, avendo autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

Il direttore dell'istituto è il responsabile dell'attività dell'istituto stesso, nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

 

In relazione al riordino del CNR, si ricorda che il D.L. 262/2006[24] (art. 2, co. 143, 144 e 145) ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato però accolto, nella seduta del 23 novembre 2006, l’ordine del giorno n. 9/1132/20, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi. In attuazione di tale o.d.g. è stato quindi presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa (AS 1214).

 

 


Articolo 1, comma 6
(Esami di Stato per l’esercizio di professioni)

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

 

 

Il comma 6, modificando il comma 1-bis dell’art. 3 del DL 105/2003[25], prevede che – come per il 2006 – anche per l’anno 2007 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 (di cui al Decreto M.I.U.R. 509/1999[26]) svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell’emanazione del D.P.R. 328/2001[27] che ha adeguato la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al citato riordino dell’istruzione universitaria.

 

Si ricorda in proposito che il regolamento approvato con il citato D.M. 509/1999[28], ha delineato una nuova architettura del sistema universitario (cosidetto 3+2): esso è stato poi sostituito dal D.M. 270/2004[29] che tuttavia non ne ha modificato l’impostazione.

La riforma prevede dunque una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli; questi ultimi consistono, per quanto qui interessa, in:

§         laurea triennale, finalizzata ad assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali;

§         laurea magistrale(inizialmente denominata, dal D.M. 509/1999, specialistica) conseguibile in ulteriori due anni (3+2) e finalizzata ad una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici[30].

A seguito del riordino sopra citato il D.P.R. 328/2001[31] ha disposto l’istituzione negli albi professionali di due distinte sezioni (art. 2) che individuano ambiti professionali diversi in relazione alla diversità di competenze connessa al livello del titolo di accesso:

§         la sezione A destinata ai possessori di una laurea magistrale;

§         la sezione B riservata ai possessori di una laurea triennale.

Con riguardo alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo il D.P.R. indica:

§         le attività oggetto della professione (distinte per gli iscritti alla sezione A ed alla sezione B);

§         le classi delle lauree specialistiche e triennali necessarie per l’ammissione agli esami di Stato e per l’iscrizione ai diversi settori di ciascuna sezione degli albi;

§         l’oggetto specifico delle quattro prove d’esame per l’accesso a ciascuna sezione.

 

 

 


Articolo 2
(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

Comma 1

Il comma 1 dell’articolo in esame proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine previsto dal comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per le denunce dei pozzi ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

Si ricorda che il comma 6-bis dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 – introdotto dal decreto legislativo n. 258 del 2000, integrativo e correttivo del precedente[32] – recava originariamente una proroga fino al 31 dicembre 2000 dei termini previsti:

§         dall'art. 1, comma 4, del DPR 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (domande degli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua e che hanno perciò diritto alla concessione preferenziale limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata); tali domande, secondo l’art. 1, comma 4, del DPR n. 238/1999, avrebbero dovuto essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo DPR (pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1999);

§         dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi. In merito a questa ultima disposizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio; la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale termine era stato quindi riaperto e fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore della legge con l’art. 2 della legge 17 agosto-1999, n. 290.

 

Il termine previsto dall’art.23, comma 6-bis della D.Lgs n. 152/1999, oggetto della proroga in commento, è già stato in passato prorogato con i seguenti provvedimenti:

§         legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 114, comma 23);

§         legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, comma 73);

§         legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 19, comma 5);

§         decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (art. 19-octies);

§         decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51(art. 23-quater).

Comma 2

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l’iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale prevista dal Regolamento (CE) n. 1148/2001. Tale termine, non indicato nel predetto Regolamento né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato in via amministrativa.

 

Il settore della produzione degli ortofrutticoli è stato uno dei primi comparti ad essere disciplinato in una Organizzazione Comune di Mercato, ossia regolato da un insieme di norme che ha stabilito per i prodotti interessati la unicità di mercato e di prezzi per l’intera area comunitaria.

La creazione di un mercato unico ha comportato la definizione di norme comuni ed obbligatorie relative alla qualità degli ortofrutticoli immessi in commercio, che assicurassero la commercializzazione di prodotti di qualità soddisfacente e secondo standard definiti, e che potessero contribuire alla realizzazione di un regime di scambi trasparente e leale.

Stabilite le norme di qualità si è reso necessario stabilire anche un sistema armonizzato di norme per la realizzazione dei controlli volti ad accertare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti. Le prime disposizioni approvate in tal senso risalgono al 1963 e, modificate più volte nel corso di un trentennio, sono state infine riunite in un unico corpo normativo dal Reg. n. 2251/92. Tale provvedimento è stato anch’esso oggetto di talune modifiche, ed è stato da ultimo rifuso nel Reg. n. 1148/2001 e conseguentemente abrogato. Il sistema definito dalle norme comunitarie per accertare che gli ortofrutticoli commercializzati rispettino effettivamente le norme stabilite, prevede in primo luogo che ogni Stato membro designi gli (o anche uno solo) organismi cui sono demandati i controlli sul proprio territorio, in ogni fase della commercializzazione ivi incluso il trasporto, e ne dia comunicazione sia alla Commissione che agli altri Stati membri. Alla Commissione va peraltro anche comunicata la definizione precisa dell’ambito delle competenze di tali organismi (art. 2 reg. n. 1148). Ad uno di questi organismi devono quindi essere affidate le funzioni di contatto e coordinamento tra tutti gli organismi designati, divenendo tale organismo l’autorità di coordinamento. Poiché per una corretta applicazione del sistema di controllo è necessario inoltre che siano noti gli operatori su cui il controllo andrà esercitato, ogni Stato è tenuto anche a costituire una banca dati in cui figurino gli operatori del settore, cioè le persone fisiche o giuridiche che detengano ortofrutticoli freschi, destinati alla vendita sul territorio comunitario o alla esportazione verso paesi terzi (art. 3 regolamento ultimo citato). La nuova banca va costituita sulla base del registro degli operatori la cui redazione era stata richiesta dal precedente reg. n. 2251/92.

L’adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie sui controlli della qualità dei prodotti ortofrutticoli è avvenuto con l’adozione prima del D.M. n.339/1992 che aveva individuato nell’Azienda per gli interventi sui mercati agricoli e nell’Istituto per il Commercio con l’estero gli organismi responsabili della esecuzione dei controlli. Il provvedimento che reca disposizioni di più ampia portata non è stato formalmente abrogato ma è da ritenersi ormai superato, almeno in talune sue parti, dalla adozione del D.M. 28/12/2001 di attuazione proprio del Reg. n. 1148/2001. Il decreto appena citato individua nel Ministero delle politiche agricole l’autorità incaricata del coordinamento, mentre l’attività di controllo della conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione è attribuita alle regioni, sia per i controlli sul mercato interno che per i prodotti destinati agli scambi (articoli 3 e 7). Quanto alla banca dati degli operatori, spetta al Ministero di costituirla predisponendo un apposito sistema informatizzato che deve essere a disposizione delle regioni cui spetta di curarne l’aggiornamento. Al riguardo sono stati emanati alcuni decreti ministeriali[33] che hanno definito e successivamente modificato gli allegati che gli operatori devono redigere ai fini dell’iscrizione della banca dati. Alla definizione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla commercializzazione degli ortofrutticoli si è provveduto solo nel corso del 2000 con l’approvazione del D.lgs. n. 57/2000, in base all’articolo 8 della legge comunitaria 1995-97 che aveva delegato il Governo a varare i provvedimenti per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

Il decreto legislativo, che recava evidentemente disposizioni adeguate al Reg. n. 2251/92, è stato sostituito ed abrogato dal D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306, il quale tra l’altro prevede (art. 2, comma 1), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli effettuata da operatori non iscritti alla banca dati nazionale.

 

Per la costituzione della banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo prevista dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, ed in particolare per la definizione degli allegati necessari alla compilazione della domanda di iscrizione, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali (V. supra).

I medesimi decreti hanno altresì fissato e prorogato, in ragione delle modifiche introdotte nella definizione degli allegati, i termini per l’iscrizione nella banca dati: da ultimo, il D.M. 12 novembre 2004 aveva fissato tale termine all’11 febbraio 2005, mentre il successivo D.M. 1° agosto 2005 ha ulteriormente modificato gli allegati da presentare per l’iscrizione, senza tuttavia prorogare esplicitamente il termine per l’iscrizione stessa.

Il comma in esame, considerato (si veda sul punto la relazione illustrativa) che la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati è attualmente sanzionata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 306/2002, con il pagamento di una somma da 260 a 1550 euro, a titolo di sanzione amministrativa, interviene (aggiungendo un comma 1-bis nell’art. 2 del D.Lgs. n. 306/2002) per fissare al 30 giugno 2007 il termine definitivo per l’iscrizione degli operatori nella banca dati, con ciò implicitamente sospendendo sino a tale data l’applicazione della citata sanzione amministrativa.

Comma 3

Il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell’influenza aviaria.

 

Si ricorda che al fine di contrastare e prevenire l’influenza aviaria, e per innalzare i livelli di protezione della popolazione, il D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito dalla L. 30 novembre 2005, n,. 244, ha disposto una serie di interventi, concretizzatisi, tra gli altri, nella creazione, presso il Ministero della Salute, di un nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nella stipula, sempre da parte del Ministero della salute, di contratti a tempo determinato per alcune figure professionali operanti nel campo della prevenzione e controllo sanitario, nonché nel potenziamento degli organici del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri e nella costituzione di scorte di vaccini antivirali.

In particolare, il comma 3-bis dell’articolo 5 del richiamato D.L. 202, introdotto dalla legge di conversione e modificato dall’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2[34], ha disposto, per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2006, a favore delle imprese in precedenza richiamate, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri., precisando che le medesime imprese non hanno diritto al rimborso di quanto già eventualmente versato. Inoltre si dispone la sospensione, sempre per il medesimo periodo, anche dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese le operazioni poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

In seguito l’articolo 2, comma 116 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[35] ha stabilito che, ai fini dell’assolvimento dell’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza, le imprese colpite dalla crisi avicola che avevano beneficiato della sospensione dei termini di versamento di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 202/2005, avrebbero dovuto provvedere al versamento di quanto dovuto in quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura dell’interesse legale vigente, stabilito al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal D.M. 1° dicembre 2003.

La disposizione in questione, che tuttavia poteva prestarsi a dubbi interpretativi per la sua formulazione, intendeva stabilire che il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 ottobre 2006 ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 5 del D.L. 202/2005, dovesse essere effettuato, dalle imprese che hanno beneficato dell’agevolazione, al termine del periodo di sospensione con un meccanismo rateale (pagando un interesse di dilazione pari al 2,5% annuo), anziché in unica soluzione. Si ricorda infatti che, in base al medesimo comma 3-bis, la sospensione scadeva il 31 ottobre 2006 e quindi alla prima scadenza utile successiva (16 novembre 2006, in base al sistema della riscossione unificata) le imprese in questione avrebbero dovuto versare in unica soluzione quanto dovuto a titolo di tributi e contributi per il periodo della sospensione[36].

In sostanza, le imprese che avevano beneficiato dell’agevolazione, in base alla disposizione dell’articolo 2 comma 116 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, avrebbero dovuto effettuare il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 ottobre 2006 tramite il versamento di quattro rate mensili, a decorrere dal 16 novembre 2006 e quindi con il versamento dell’ultima rata il 16 febbraio 2007.

Inoltre, poiché l’articolo 2 comma 116 prevedeva l’applicazione dell’agevolazione del versamento rateale esclusivamente con riferimento a quanto dovuto per contributi e premi, sembrava discenderne che per i debiti tributari temporaneamente sospesi rimaneva fermo l’obbligo di provvedere al relativo versamento in unica soluzione alla scadenza del periodo di sospensione, cioè il 16 novembre 2006.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame differisce il versamento delle quattro rate mensili dovute in base a quanto stabilito dal citato articolo 2 comma 116 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 ottobre 2006.

In primo luogo si prevede la possibilità di versare la prima e la seconda rata – che sarebbero dovute essere versate rispettivamente entro il 16 novembre e il 16 dicembre 2006 – entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi.

Inoltre si differisce il termine per il versamento della terza e quarta rata – che scadrebbero il 16 gennaio e il 16 febbraio 2007 - al 30 giugno 2007.

Si osserva che la disposizione non chiarisce, con riferimento al versamento della terza e quarta rata, se per il relativo differimento siano dovuti gli interessi di dilazione nella misura degli interessi legali.

All’onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 50.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005 prevede che per l'attuazione del precedente comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 e conseguentemente dispone una apposita copertura finanziaria per il relativo onere finanziario.

 

Il comma in esame interviene anche sul termine per i versamenti di natura tributaria temporaneamente sospesi, per i quali, come detto, rimaneva fermo l’obbligo di provvedere al relativo versamento in unica soluzione alla scadenza del periodo di sospensione, cioè il 16 novembre 2006, dal momento che l’articolo 2 comma 116 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 prevedeva l’applicazione dell’agevolazione del versamento rateale esclusivamente con riferimento a quanto dovuto per contributi previdenziali e premi assicurativi.

Con la disposizione in esame si differisce il termine per effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari in questione, in sostanza determinando una “sanatoria” per le imprese che non avessero provveduto entro il termine previsto (16 novembre 2006).

Si prevede quindi che i versamenti tributari non effettuati per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202/2005 devono essere effettuati secondo le seguenti modalità alternative:

§         in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro il 16 gennaio 2007;

§         ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. In tal caso si deve provvedere al versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2007 e le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dal 17 gennaio 2007.

Si prevede inoltre che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui si è detto, debbano essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

Comma 4

Le disposizioni in commento estendono a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE dall’art. 7-bis del DL n. 1/2001, e nel contempo ne prorogano la istituzione al 31 dicembre 2007. I conseguenti maggiori oneri, valutati in 150.000 euro a decorrere dall’anno 2007, sono coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005, relativa  alle agevolazioni contributive e tributarie per gli operatori danneggiati dall’influenza aviaria.

 

Detta figura commissariale è disciplinata dall’articolo 11 della legge 400/1988 che prevede che per specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si possa procedere alla nomina di commissari straordinari del Governo. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Va rammentato che con DPR 15 dicembre 2000 si era proceduto alla prima nomina di un Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell’encefalopatia spongiforme bovina, nella persona del dott. Alborghetti. A tale commissario, destinato a restare in carica per tre mesi, l’articolo 4 del D.L. n. 1/2001[37] aveva attribuito il potere di promuovere il potere di ordinanza spettante ai competenti organi dello Stato, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In conseguenza del permanere delle condizioni che avevano motivato la nomina del Commissario, il Governo ha provveduto ad attribuire, o confermare, tale incarico fino a tutto il 2006, con i seguenti provvedimenti:

§         DPR del 15/3/2001: conferma di Alborghetti fino al 15/6/2001;

§         DPR del 23/7/2001: nomina di Giuseppe Ambrosio con incarico dal 30/7/2001 al 31/3/2002;

§         DPR del 11/4/2002: conferma di Ambrosio fino al 31/12/2002;

§         DPR del 20/12/2002, del 11/12/2003, del 22/6/2004, del 23/12/2004: con tali decreti viene prorogato l’incarico commissariale fino al 31/12/2005;

§         DPR del 22/7/2005: a seguito del verificarsi di talune incompatibilità, è anticipatamente nominato Commissario alla BSE Giacomo Gatti, al quale l’incarico è attribuito fino al 31/12/2005;

§         DPR del 13/1/2006: conferma di Gatti alla data del 31/12/2006[38].

A seguito della diffusione di taluni casi di encefalopatia spongiforme bovina, con l’art. 7-bis del D.L. n. 1/2001 era stato anche istituito un apposito fondo destinato a fronteggiare lo stato di emergenza; le risorse assegnate a detto fondo erano, dal comma 3 del medesimo art. 7-bis, in parte attribuite a talune finalità, ma per la quota restante il compito di riparto era attribuito al Commissario per la BSE, che doveva procedere d’intesa con i dicasteri del Tesoro (ora Ministro dell’economia e delle finanze), dell’agricoltura e della sanità, e sentita la Conferenza Stato-regioni.

Vale rammentare che il comma 5 dell’art. 148 del disegno di legge Finanziaria 2007, nel testo originariamente presentato dal Governo, prevedeva la istituzione di un commissario straordinario del Governo, per il biennio 2007/2008, al quale doveva essere attribuito il compito di fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le attività di controllo. Tale comma è stato oggetto di stralcio ai sensi dell’art. 120, comma 2 del Regolamento della Camera.

Comma 5

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l’iscrizione nel Registro dei fertilizzanti o nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.

 

Il D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217, Revisione della normativa in materia di fertilizzanti, è stato emanato in base alla delega conferita al Governo dall’art. 13 della legge 18 aprile 2005, n 62, legge comunitaria 2004, per il riordino e la revisione della legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

I principi e criteri direttivi della delega erano fondamentalmente volti ad adeguare la normativa alla nuova disciplina comunitaria della materia, recata dal Regolamento CE n. 2003/2003[39].

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l’art. 8 del D.Lgs. n. 217/2006, al fine di consentire la tracciabilità dei fertilizzanti, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari:

§         il Registro dei fertilizzanti, disciplinato nell’allegato 13 al medesimo D.Lgs, il quale contiene anche una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica;

§         il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, disciplinato nell’allegato 14.

L’iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato; l’iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato, limitatamente ai fertilizzanti di cui ad alcuni degli allegati.

 

La norma in commento interviene prorogando dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l’iscrizione nei Registri suddetti da parte dei fabbricanti di fertilizzanti già immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 217/2006.

La relazione illustrativa motiva la proroga con le difficoltà incontrate dagli operatori nell’espletare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa; in particolare, si stima circa il 50 per cento delle aziende interessate non sarebbero in grado di ottemperare nei termini.

La relazione aggiunge altresì che “il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni”[40].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Settore ortofrutticolo (comma 2)

Il 22 maggio 2006, la Commissione ha presentato il documento “Verso una riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati”  volto, da un lato, ad informare delle varie ipotesi di riforma del settore e, dall’altro, ad avviare una consultazione per sollecitare il contributo delle parti interessate. Gli obiettivi che la futura riforma dovrebbe conseguire sono:

§         un migliore equilibrio della filiera ortofrutticola così come la promozione delle relazioni e della cooperazione al suo interno;

§         per quanto riguarda gli strumenti di sostegno dei mercati, l’estensione al settore ortofrutticolo dei principi della PAC riformata e il rafforzamento delle misure di sviluppo rurale;

§         l’introduzione di misure per il superamento delle crisi strutturali;

§         una migliore alimentazione al servizio della salute;

§         un rafforzamento della coerenza in materia di approccio ambientale tra l’OCM, la PAC riformata e lo sviluppo rurale;

§         la semplificazione e l’orientamento delle norme di commercializzazione verso la promozione della qualità e dello sviluppo sostenibile.

La Commissione prevede la presentazione di una proposta di regolamento  sul settore ortofrutticolo il 24  gennaio 2007 ed una sua approvazione nel giugno 2007.

 

Il 18 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2006)822), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli.

La proposta è volta ad unificare le regole di funzionamento di 21 organizzazioni comuni di mercato, tra cui quella degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Poiché per tale settore è prevista a breve scadenza una revisione, nella proposta sono inserite soltanto le  disposizioni “orizzontali” o comuni, come quelle relative agli aiuti di Stato e alla concorrenza, le procedure di comitato e le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Una volta conclusa la riforma del settore, gli atti legislativi corrispondenti saranno incorporati nel nuovo regolamento. Tale nuovo quadro giuridico dovrebbe entrare in vigore, secondo le previsioni della Commissione, nel  2008.

Emergenza aviaria (comma 3)

Il 6 dicembre 2006 la Commissione ha adottato una nuova normativa che disciplina la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo. Questa si articola in due parti:

§         il regolamento (CE) n. 1857/2006, cosiddetto di esenzioneche consentirà agli Stati membri di non notificare gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli quando sussistono certe condizioni; tale regolamento consentirà inoltre di accordare aiuti più sollecitamente agli agricoltori in caso di perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche o, ancora, a malattie animali o fitopatie;

§         gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, che, ad integrazione del regolamento, stabiliscono una serie di norme applicabili agli aiuti notificati.

Entrambi i  testi coprono il periodo 2007-2013.

Emergenze zootecniche (comma 4)

Si ricorda che il 15 luglio 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione  “Un piano per le TSE”, nella quale vengono illustrate le iniziative a breve, medio e lungo termine che la Commissione ritiene necessarie per  assicurare un  elevato livello di sicurezza contro il rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili  (TSE)  introducendo una progressiva riduzione delle misure adottate nel 2001 (COM(2005)322). Il 21 novembre 2006 la Commissione ha presentato un documento di lavoro sulle future azioni legislative nel campo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili – programma di lavoro sulle TSE (SEC(2006)1527).

 

 

 


Articolo 3
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali
e lavori in edilizia)

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici (previsto dall'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203), e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

 

Si ricorda che la norma in esame segue un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l’ultimo dei quali contenuto nell’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che ha prorogato il termine di decorrenza, per l’entrata in vigore delle citate disposizioni sulla sicurezza degli impianti, sino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

L’art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. n. 203/2005, ha previsto l’emanazione – entro il 3 dicembre 2007[41] - di uno o più decreti interministeriali (del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) volti a disciplinare:

a)    il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b)    la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c)    la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d)    la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

Nella relazione illustrativa si legge che attualmente, lo schema di regolamento, redatto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato. Viene inoltre sottolineato che tale redazione ha richiesto tempi lunghi, soprattutto perché “la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino […] Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere il perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno”.

Si rammenta, infine, che la disciplina dell’attività di impiantistica risulta ancora regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti, che impone l'osservanza di particolari obblighi e il rispetto di prescrizioni tecniche, al fine di evitare incidenti dovuti alla non corretta installazione o manutenzione degli impianti in funzione negli edifici.

Il contenuto delle disposizioni della legge 46/1990 è stato ripreso negli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia- Capo V della Parte II).

Una delle novità più rilevanti introdotte dal T.U. è contenuta nell’art. 107 che estende il campo d’applicazione della legge n. 46 agli impianti relativi agli edifici “quale che ne sia la destinazione d’uso”, annullando la distinzione prevista dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del TU - tra “edifici ad uso civile” ed edifici destinati ad altri usi (industriale, commerciale, terziario, ecc.).

Gli impianti interessati dalle disposizioni recate dal Capo V in esame sarebbero pertanto:

§         gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

§         gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

§         gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

§         gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

§         gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì previste norme in materia di progettazione e di collaudo (artt. 110 e 111), che tuttavia non si applicano ai lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 116).

Sono infine previste norme in tema di verifiche degli impianti (art. 118) da parte dei comuni, delle unità sanitarie locali, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché disposizioni sanzionatorie a carico del committente o del proprietario (art. 120).

 

Il comma 2 modifica l'art. 1, comma 452, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), con la finalità – sottolineata nella relazione illustrativa – di consentire il completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475.

 

Il citato comma 452 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 ha disposto, per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, un finanziamento di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005 per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione.

Tale Convenzione è stata ratificata dalla legge 18 giugno 1973, n. 475 e contiene una serie di norme con le quali il Governo francese e quello italiano assumono reciproci obblighi al fine di addivenire alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

L’articolo 17 della Convenzione prevede che i due Governi stabiliscono alla data della firma della Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea, elenco che è contenuto nell’Allegato II alla legge di ratifica.

Lo stesso comma 452 ha altresì previsto, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, che venga assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, la fase della progettazione preliminare si sia già perfezionata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, ovvero il 1° gennaio 2005.

 

Il termine indicato dal citato comma 452 – corrispondente al 1° gennaio 2005 – viene sostituito con quello del 31 dicembre 2005.

Tale modifica dovrebbe pertanto consentire un ampliamento del novero degli interventi considerati prioritari.

 

Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli (di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio.

Le finalità della disposizione sono chiaramente enunciate nella relazione illustrativa ed essenzialmente individuate nella finalità di evitare che il venir meno dell’efficacia di tali verbali di concordamento in assenza di un decreto di esproprio comporti pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali interessate.

 

La relazione illustrativa chiarisce che “l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative. La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva ab origine dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio. Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314[42], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:

§         tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come «occupazione illegittima» con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;

§         perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione”.

 

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, in considerazione – secondo quanto afferma la relazione illustrativa – “delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate”.

Lo stesso comma precisa che tale proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

Si ricorda che la norma in esame segue un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l’ultimo dei quali contenuto nell’art. 5 del D.L. 273/2005., che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 e già prorogato dall’art. 14 del D.L. n. 266/2004.

Tale articolo 3-bis del D.L. n. 411/2001 ha disposto che “le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici”.

Il citato punto 21.2 prevede che “le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

b) 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2”.

Si nota, infine, che il comma in esame riproduce fedelmente, salvo il diverso termine, la norma recata dal citato art. 5 del D.L. n. 273/2005.

 

 

 


Articolo 4, comma 1
(Riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 proroga taluni fra i termini previsti per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi, anche monocratici, dall'art. 29 del D.L. 223/2006[43]. La proroga è disposta novellando il co. 4 del citato art. 29.

 

La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che la “modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste”.

 

In particolare, il primo periodo del nuovo co. 4 dispone – facendo espressamente salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1 dell’art. 29 del D.L. 223/2006 – la proroga al 15 maggio 2007 del termine decorso il quale sono soppressi di diritto gli organi collegiali e gli altri organismi, anche monocratici, operanti nelle amministrazioni pubbliche, i quali non siano stati oggetto dei provvedimenti di riordino previsti dallo stesso art. 29.

 

L’art. 29 del D.L. 223/2006, oggetto della novella, dispone in primo luogo (co. 1), una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche[44], rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.

L’articolo precisa che:

§         le norme recate dal medesimo articolo non sono direttamente applicabili alle regioni ed alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale; tali norme costituiscono, per le autonomie territoriali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica[45] (co. 6);

§         sono esentati dalla disciplina limitativa (e quindi dalle conseguenze previste per i casi di inottemperanza) i commissari straordinari del Governo e gli “organi di direzione, amministrazione e controllo” (co. 7);

§         resta fermo quanto previsto dall’art. 18, co. 1, della L. 448/2001[46], che prevedeva il divieto di istituire nuovi organismi e l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di individuare quelli di carattere tecnico indispensabili per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali (co. 1).

Il secondo periodo del co. 1 chiama le pubbliche amministrazioni ad assumere con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque entro il 3 agosto 2006), le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa introdotti. L’ultimo periodo del comma specifica che le limitazioni di spesa in questione sono aggiuntive rispetto a quelle introdotte dalla legge finanziaria per il 2006[47].

Ai sensi del successivo co. 2, entro 120 giorni – decorrenti dal 4 luglio 2006 – le amministrazioni pubbliche procedono al riordino degli organismi operanti presso le amministrazioni statali, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, attraverso due strumenti alternativi:

§         regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) se gli organismi sono previsti dalla legge o dal regolamento;

§         decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, per gli organismi previsti da fonte diversa.

I provvedimenti di riordino devono conformarsi ai seguenti criteri[48]:

§         eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

§         razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

§         limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

§         diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

§         riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

§         indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione dell’automatica soppressione dell’organismo alla scadenza;

§         previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati da tali organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2-bis prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati, nonché dagli analoghi provvedimenti di cui al co. 3 (v. infra), proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo. Si prevede il concerto dell’amministrazione competente.

Il co. 3 delinea le modalità attraverso le quali le amministrazioni non statali debbono realizzare il prescritto contenimento di spesa. Esse debbono provvedere al riordino con gli atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante (ove prevista). Detti regolamenti devono essere emanati nell’osservanza del medesimo termine e degli stessi criteri previsti per le amministrazioni statali (vedi supra). Fino all’adozione dei regolamenti di riordino, le amministrazioni non statali sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto del limite di spesa introdotto dal co. 1, entro il termine ivi previsto (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge).

Il successivo co. 4, nel testo originario, disponeva la soppressione degli organismi non individuati dai provvedimenti già citati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (termine identico a quello previsto per l’emanazione di tali atti ai co. 2 e 3). Quest’ultimo termine è stato portato a 180 giorni dall'art. 2, co. 177, del D.L. 262/2006[49]. La disposizione appare configurare, come norma di chiusura, la soppressione degli organismi anche come un possibile effetto ex lege.

Il co. 5 prevede un’ulteriore conseguenza, qualora le amministrazioni non procedano al riordino o all’adozione delle prescritte misure di contenimento della spesa nei termini previsti: scaduti infatti i termini di cui ai co. 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi in questione.

 

Il termine per la soppressione ex lege degli organismi non individuati, già prorogato di 60 giorni dal citato D.L. 262/2006, con la novella in esame è dunque ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 2007.

In relazione a tale proroga il secondo periodo del comma in esame dispone che i regolamenti di delegificazione, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e gli atti di natura regolamentare delle amministrazioni non statali con i quali, ai sensi dei co. 2 e 3 dell’art. 29 del D.L. 223/2006, si provvede al riordino degli organismi pubblici siano trasmessi rispettivamente per l'acquisizione dei prescritti pareri e per la verifica da parte degli organi interni di controllo e l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

Si segnala che, pur differendo il termine per l’effettuazione di tali adempimenti, finalizzati all’adozione dei provvedimenti di riordino, il testo in esame non modifica il termine finale per l’emanazione dei provvedimenti stessi; termine fissato dai co. 2 e 3 dell’art. 29 del D.L. 223/2006 in 120 giorni dall’entrata in vigore del medesimo D.L., e pertanto già decorso.

 

 


Articolo 4, comma 2
(Consiglio superiore delle comunicazioni)

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

 

 

Il comma in esame dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni[50], sia sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.P.R. 243/2005[51] che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.

Si segnala che una norma di contenuto sostanzialmente identico è contenuta all’articolo 1, co. 423, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

 

Si ricorda che l’art. 29 del D.L. 223/2006 (sul quale, v. anche la scheda relativa al precedente comma 1) ha disposto misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche[52] (nella misura del 30% della spesa sostenuta nel 2005) per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche procedono – entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto – al riordino degli organismi operanti presso le amministrazioni statali, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, attraverso due strumenti alternativi:

§         il regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, L. 400/1988) se gli organismi sono previsti dalla legge o dal regolamento;

§         il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, per gli organismi previsti da fonte diversa.

I provvedimenti di riordino devono conformarsi ai seguenti criteri:

§         eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

§         razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

§         limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

§         diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

§         riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

§         indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione dell’automatica soppressione dell’organismo alla scadenza;

§         previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati da tali organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2-bis prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti sopraindicati, nonché dagli analoghi provvedimenti di cui al comma 3, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo: si prevede il concerto dell’amministrazione competente.

Il comma 5 prevede inoltre che, qualora le amministrazioni non procedano al riordino o all’adozione delle prescritte misure di contenimento della spesa nei termini previsti, esse non possano più corrispondere compensi ai componenti degli organismi in questione.

 

Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero.

Ai sensi del recente riordino operato dall’articolo 41 della legge n. 3/2006, il Consiglio ha assunto tra gli altri i compiti precedentemente attribuiti dalla legge 249/1997 al Forum permanente per le comunicazioni, istituito con compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione.

Il DPR n. 243/2005, recante il regolamento concernente la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni, oltre a ribadire le attribuzioni del Consiglio già individuate dall’articolo 41 della legge n. 3/2006 e sopra riportate, ha precisato gli ambiti nei quali il Consiglio deve esprimere il proprio parere[53], ne ha definito la composizione, e ha precisato la procedura per l’espressione dei pareri.

In particolare, come sopra ricordato, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del regolamento contempla – tra gli atti sui quali il Consiglio è tenuto ad esprimere il proprio parere – i contratti di servizio e i contratti di programma.

 

 

 

 


Articolo 4, comma 3
(Prodotti non recanti l’indicazione in Braille del nome commerciale)

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

 

 

La disposizione in esame, nel ribadire il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti individuati dall’articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria)[54], che non siano conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, proroga la facoltà di vendita delle confezioni, prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul mercato, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni stesse (primo periodo).

 

L’articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 87 del 2005 ha disposto, al comma 1, che sulle confezioni esterne o sui contenitori di tutti i prodotti farmaceutici (soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma) ed i rimedi fitoterapici ed omeopatici sia riportato in caratteri Braille il nome commerciale del prodotto[55].

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, ove la dimensione delle confezioni non consenta la scrittura esterna in caratteri Braille, l’indicazione di cui al comma 1 è riportata in un apposito cartoncino da inserire all’interno della confezione.

Lo stesso decreto-legge n. 87 del 2005 ha previsto, altresì, che, entro il 31 dicembre 2005, le aziende farmaceutiche si adeguino alle nuove disposizioni: a partire da tale data, quindi, non è più possibile immettere in commercio confezioni prive delle indicazioni in Braille (comma 4). 

Una disposizione transitoria stabilisce, inoltre, che tuttii prodotti, confezionati anteriormente al 31 dicembre 2005, possono comunque essere distribuiti sino al 31 dicembre 2006 (comma 5).

La violazione delle citate disposizioni comporta la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto sino al compiuto adempimento degli obblighi prescritti (comma 6).

 

Il secondo periodo del comma in esame contiene, inoltre, una disposizione a tutela dei soggetti non vedenti o ipovedenti, per i quali non sia disponibile, in una farmacia o in altro punto vendita, una confezione avente i requisiti sopraindicati. In tali casi, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire, con la massima sollecitudine, alla farmacia o al punto vendita che ne faccia richiesta, una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

La relazione illustrativa, nel chiarire le finalità delle nuove disposizioni, precisa che l’applicazione letterale del decreto-legge n. 87 del 2005 comporterebbe l’obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1° gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e prodotti, fabbricati anteriormente al 31 dicembre 2005. Le nuove norme sono pertanto finalizzate, da un lato, ad evitare l’ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e, dall’altro, a tutelare i pazienti non vedenti. Conseguentemente, il decreto consente “che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti”.

 

Con riferimento ai farmaci collocati nella classe A), si segnala che l’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito che sulle confezioni esterne dei relativi prodotti farmaceutici, deve essere riportato in caratteri Braille, compatibilmente alla dimensione della confezione, non solo il nome commerciale del prodotto ma anche un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sull’esistenza di particolari condizioni d'uso[56].

 

 

 


Articolo 4, comma 4
(Diritto annuale delle camere di commercio)

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

 

 

La disposizione in commento, novellando l’articolo 44, comma 2, della legge n. 273/2002[57], estende a tutto il 2007l’applicazione del “tetto” di incremento del 20% (rispetto ai livelli del 2001) del diritto annuale, dovuto alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, di cui all’art. 18, comma 4, lett. d), della L. 580/1993[58]. In precedenza l’applicazione  del “tetto” era stata estesa fino al 2005 dalla disposizione oggetto della presente novella e fino al 2006 dal DL n. 273/05.

 

Il diritto annuale, dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro, costituisce una delle fonti di finanziamento delle camere di commercio ed è disciplinato dall’articolo 18 della L. 580/1993 di riordino delle medesime. Istituito dall'articolo 34 del DL n. 786 del 1981 (conv. con modif. dalla legge n. 51 del 1982), viene determinato con decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in relazione al fabbisogno finanziario dei servizi dovuti dal sistema camerale sul territorio nazionale, detratto di una quota connessa ad un gradiente di efficienza determinato dopo aver acquisito il parere dell'Unioncamere e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'ammontare del diritto è fisso per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e le cooperative, mentre è differenziato in base al capitale sociale per le altre società. La legge n. 580/93 cit. riserva all'Unioncamere un fondo di perequazione ed, inoltre, reca criteri per la sua ripartizione al fine dell'omogeneizzazione dell'espletamento delle funzioni amministrative (ossia del livello dei servizi). Il diritto annuale è inoltre incrementabile fino al 20 % – sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale – per la realizzazione di particolari iniziative per il miglioramento della produzione e dell'economia territoriale. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La lettera d), recante uno dei criteri stabiliti dal comma 4 dell’articolo 18 cit. per la determinazione del diritto annuale, prevede – così come riformulata dall’art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) – che nei primi due anni di applicazione l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore al 20% del diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

Quanto all’articolo 44, comma 2, della legge n. 273/02, novellato dalla disposizione in esame, si ricorda che limitava al triennio 2003-2005 l’applicazione delle disposizioni riportate alla lettera d), comma 4, dell’articolo 18 della legge 580/93, successivamente estesa a tutto il 2006 grazie ad una novella introdotta all’articolo 44 cit., come già anticipato, dall’art. 12 del DL 273/05 (Definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006.

 

Secondo la relazione che accompagna il ddl di conversione in esame, l’ulteriore proroga prevista dalla presente disposizione si rende necessaria – data la situazione economica del Paese – al fine di non gravare di ulteriori oneri le imprese che maggiormente caratterizzano il tessuto economico nazionale.

 

 

 


Articolo 5
(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’art. 20, comma 5, del d.lgs. 151/2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

 

Tale termine, originariamente fissato al 13 agosto 2006, era già stato prorogato (comunque non oltre il 31 dicembre 2006) dall'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

 

La proroga contemplata dalla norma in commento viene disposta sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

I due articoli citati del D.Lgs. 151/2005 prevedono la definizione, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, delle modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, nonché l’istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE. L’emanazione dei due decreti sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 13 febbraio 2006.

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria in attesa che sia ultimato l'iter di approvazione di tali decreti, il cui schema è stato già predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la cui approvazione è necessaria per dare avvio al sistema previsto dal decreto legislativo n. 151.

 

Il decreto legislativo n. 151/2005, sulla base della delega recata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alle direttive 2002/95/CE (ROHS[59]), 2002/96/CE (RAEE[60]) e 2003/108/CE[61], relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. La crescita esponenziale dei consumi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sempre più rapida obsolescenza di questo genere di prodotti aveva, infatti, indotto la Commissione a sottoporli ad una disciplina specifica, in ragione della necessità di limitare soprattutto la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose (mercurio, piombo, cadmio, ecc..) che questi beni contengono, posto che questa tipologia di rifiuti viene oggi avviata principalmente all’incenerimento o in discarica.

Il d.lgs. n. 151 ha, pertanto, dettato specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sia dalla gestione non sempre corretta dei rifiuti da esse generate. L’obiettivo prioritario perseguito è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei rifiuti da esse derivanti (RAEE).

In particolare, esso ha previsto specifiche misure finalizzate a prevenire la produzione di RAEE e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, nonché precisi obblighi a carico dei produttori di AEE di informazione verso l’utenza.

Il decreto ha inoltre introdotto una serie di strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intero sistema di gestione, primo tra tutti l’istituzione – presso il Ministero dell’ambiente - di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato dei produttori (artt. 13, comma 8 e 14). La predisposizione e l’aggiornamento del citato registro vengono affidati ad un apposito Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE alla cui istituzione viene previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 15, comma 1). Si prevede che lo stesso decreto di istituzione del Registro nazionale istituisca anche il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE con funzioni di supporto del Comitato di vigilanza e di controllo.

L’art. 20 relativo alle disposizioni transitorie e finali contiene, infine, al comma 5, il termine (su cui incide la proroga in esame) di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (13 agosto 2006), affinché i soggetti si conformino alle disposizioni dei seguenti articoli:

§         art. 6 sulla raccolta separata;

§         art. 7 relativo al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento dei RAEE;

§         l’art. 8, comma 1, sull’istituzione di sistemi di trattamento dei RAEE;

§         art. 9, comma 1, relativo all’istituzione, in maniera uniforme sul territorio nazionale, di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata;

§         artt. 10, 11, 12 e 13 sulle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE professionali e su alcuni obblighi di informazione.

 

Il comma 2, attraverso una novella all’articolo 52 del cd. Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) proroga al 31 luglio 2007 l’entrata in vigore della Parte seconda del medesimo codice, recante disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC. La disposizione conferma la clausola di salvaguardia degli artt. 49 e 50 relativi rispettivamente agli adempimenti per la costituzione della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali (prevista dall’art. 6)[62] e all’adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali.

 

Il termine previsto dall’art. 52 del d.lgs. n. 152 per l’entrata in vigore della parte seconda del Codice ambientale (originariamente prevista 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire il 12 agosto 2006), era stato già prorogato al 31 gennaio 2007dall’art. 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

 

La relazione illustrativa esplicita che “la proroga si basa sulla considerazione che la riforma della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'iter di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato”.

 

In relazione al contenuto della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, si ricorda che essa riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

In materia di VIA, viene unificata ed elevata al rango legislativo tutta la normativa previgente formata essenzialmente dall’originaria disciplina statale, regionale e dalle numerose fonti, di rango primario e secondario, escludendo, invece, dal riordino normativo la disciplina speciale e derogatoria della VIA per le opere infrastrutturali e strategiche di cui alla legge n. 443/2001, anche se la competenza sull’istruttoria relativa alla VIA di tali opere è ora assegnata alla nuova Commissione tecnico-consultiva. Da rilevare, in questo intervento di riordino, anche una modifica sostanziale del criterio di attribuzione della responsabilità amministrativa in merito alla procedura di VIA, attraverso l’affermazione del criterio della corrispondenza fra competenza in materia di VIA e competenza al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione (o all’esercizio) dell’opera (o dell’impianto). Secondo le norme previgenti la competenza era invece attribuita allo Stato o alle regioni a seconda della maggiore o minore rilevanza dell’impatto dell’opera.

Per quanto riguarda la VAS (valutazione ambientale preventiva di piani e programmi), le relative disposizioni recepiscono la direttiva 2001/42/CE. Le norme per la VAS sono state modellate sulla procedura di VIA. Infatti, analogamente a quanto disposto per la procedura di VIA, il criterio in base al quale dovrà essere deciso se sottoporre un piano/programma a VAS statale o regionale, non sarà solo la tipologia del piano/programma, ma l’autorità competente alla sua approvazione.

Invece, in merito all’IPPC (autorizzazione integrata relativa a tutti i possibili impatti di un’opera, prevista dalla direttiva 96/61/CE), contrariamente a quanto indicato dalla rubrica stessa della Parte Seconda, il testo del decreto in realtà non comprende la disciplina di questa particolare autorizzazione, ma reca solo alcune disposizioni di coordinamento (artt. 34 e 37, commi 8 e segg.). La disciplina di recepimento della direttiva comunitaria è ora contenuta nel decreto legislativo n. 59/2005 (che non viene compreso nella codificazione operata dal decreto).

Tra le novità introdotte dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152, deve ricordarsi almeno l’unificazione, in un’unica Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di 80 membri, delle competenze statali per la istruttoria delle tre le diverse valutazioni/autorizzazioni (VAS, VIA e IPPC), cui spetteranno anche le attività della VIA sulle cosiddette grandi opere.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In previsione dell’adattamento ai progressi tecnici e scientifici della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Commissione ha avviato, come previsto dall’articolo 5 della stessa direttiva, una consultazione pubblica dei soggetti interessati (fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori) che si è conclusa il 10 gennaio 2007. I risultati della consultazione verranno sottoposti al comitato che assiste la Commissione nell’adattamento ai progressi tecnici e scientifici degli allegati della direttiva[63]. La Commissione analizzerà i risultati della consultazione e fornirà un resoconto delle informazioni raccolte. La consultazione si inserisce nel contesto del processo decisionale per la modifica degli allagati tecnici previsto dalla stessa direttiva.

In particolare, in base alla direttiva tali misure di adattamento vengono adottate in base alla procedura di regolamentazione fissata dalla decisione del Consiglio 1999/468 del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (cd “decisione” comitatologia). La decisione 1999/468/CE è stata recentemente modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di codecisione, quale è il caso della direttiva 2002/95/CE. Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, ivi compresa la direttiva 2002/95/CE. Pertanto, il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato la proposta di modifica della direttiva 2002/95/CE, al fine di modificare la procedura per l’esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite (COM(2006) 915).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

La Commissione ha preannunciato, nell’ambito della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666), presentata il 21 dicembre 2005, il riesame degli obiettivi fissati nella direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La strategia tematica prevede che tale riesame avvenga nel corso del 2008.

 

La strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti intende fissare gli obiettivi e delineare gli strumenti di cui l’UE ha bisogno per una migliore gestione dei rifiuti. La strategia sottolinea che a lungo termine l’UE deve porsi l’obiettivo di diventare una società che ricicla, che cerca di contenere la produzione di rifiuti e che trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. L’accento è posto sul concetto di ciclo di vita[64] nella politica di gestione dei rifiuti.

Contestualmente alla comunicazione, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE (COM(2005)667).

La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione. L’esame in prima lettura da parte del Parlamento europeo è previsto per febbraio 2007.

La Commissione prevede che il processo di revisione della direttiva 2002/96/CE tenga conto dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nella sua attuazione, del progresso tecnico, delle indicazioni fornite dagli esperti, delle esigenze ambientali nonché dei meccanismi di funzionamento del mercato interno. Nel corso di tale processo di revisione la Commissione si prefigge di valutare le possibilità per incrementare efficacia ed efficienza della direttiva nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e per diminuire i costi non necessari per imprenditori, consumatori, organizzazioni non governative e autorità pubbliche derivanti dall’attuazione della direttiva.

Procedure di contenzioso

Con riguardo al comma 1

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[65] per non conformità del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con il quale sono state trasposte nel diritto interno le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Secondo la valutazione della Commissione il decreto legislativo, introducendo la definizione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” non contenuta nella direttiva, rischia di restringere l’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE. Risulta infatti essere stabilito dal decreto legislativo che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore all’atto dell’acquisto di un apparecchio equivalente non possono mai essere rifiuti ma, sempre e comunque, “apparecchiature usate”. Mentre sulla base della citata direttiva in tali casi le apparecchiature sono chiaramente da considerarsi rifiuti, il decreto legislativo risulta aver stabilito in ogni caso che sia il distributore a decidere se l’apparecchiatura consegnata dal detentore sia o meno un rifiuto.

Con riguardo al comma 2

Valutazione di impatto ambientale (VIA): sono diverse le procedure di contenzioso avviate nei confronti dell’Italia per mancata e non corretta trasposizione, o per violazione delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, che disciplinano la valutazione di impatto ambientale (VIA). Tre di queste procedure sono di carattere generale, e riguardano la normativa nazionale in materia. La gran parte riguardano la realizzazione di singole opere sul territorio: di queste si dà conto con un elenco sintetico.

Il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[66] poiché ritiene che la disciplina in vigore sulla valutazione di impatto ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, nonché a leggi di singole regioni, non sia conforme ad alcune disposizioni della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.

 

In particolare, la Commissione considera lacunosa la disciplina del procedimento VIA di competenza statale relativamente al cosiddetto “scoping”, previsto all’articolo 5, comma 2, della direttiva, poiché le norme in vigore non prevedono che le autorità competenti, se il committente stesso lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 dell’articolo 5.

Secondo la Commissione, inoltre, la disciplina del procedimento VIA di competenza regionale sarebbe carente sia nelle previsioni generali di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, sia in alcune singole normative regionali.

 

La Commissione ritiene, infine, che la disciplina sulla VIA faccia riferimento ad una lista di progetti non conforme a quella della direttiva (allegati I e II) identificando i casi di mancato o non corretto recepimento delle definizioni delle categorie di progetti.

 

Il 12 ottobre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato complementare[67], poiché ritiene che con il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 sia stata introdotta, per una serie di opere singolarmente individuabili dette “grandi opere”, una disciplina della procedura di VIA in contrasto con l’articolo 2, comma 1, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE.

 

In particolare la Commissione rileva che le norme italiane così introdotte non prevedono un obbligo di integrazione e aggiornamento della valutazione di impatto ambientale nei casi in cui il progetto definitivo per il quale deve essere rilasciata l’autorizzazione a costruire, sia sensibilmente diverso da quello preliminare su cui è stata effettuata la procedura di valutazione di impatto ambientale; inoltre non impongono che la procedura si concluda prima del formale rilascio della autorizzazione a costruire.

 

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia[68] per la mancata attuazione della direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia. La direttiva è contenuta nell’allegato B alla legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 13 aprile 2005).

 

Sono inoltre pendenti le seguenti procedure di contenzioso concernenti la realizzazione di opere sul territorio:

 


 

Numero di procedura

Oggetto della procedura

Stadio della procedura

2000/4711

Strada a scorrimento veloce a quattro corsie Imola

Parere motivato 14 dicembre 2004

2001/4067

Concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Isili (Nuoro) per la realizzazione di capannoni in località “Perd’e Cuaddo”

Parere motivato complementare

7 luglio 2004

2002/4017

Progetto di costruzione di una cittadella finanziaria e di un centro servizi polifunzionale nel Comune di Monza

Messa in mora

6 aprile 2005

2002/4787

Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea – via Bovisasca (Milano)

Parere motivato

28 giugno 2006

2003/2209

Ampliamento della base militare dell’isola della Maddalena (Sassari)

Messa in mora

12 ottobre 2005

2004/5104

Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio

Messa in mora complementare

4 aprile 2006

2004/5159

Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)

Messa in mora

12 ottobre 2005

2005/ 4347

Gestione del lago d’Idro (Brescia) abbassamento del livello d’acqua

Messa in mora complementare

12 ottobre 2006

2006/2315

 

VIA – legislazione Lombardia - progetto cava

Messa in mora

12 ottobre 2006

2006/4299

VIA – direttiva 85/337/CE e direttiva 97/11/CE – monti piacentini

Messa in mora

12 ottobre 2006

 

Autorizzazione ambientale integrata (IPPC):il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[69]per non aver reso accessibile al pubblico, per un periodo adeguato di tempo, la domanda di autorizzazione all’esercizio della terza linea dell’inceneritore di Brescia, nonché la decisione e una copia dell’autorizzazione, in tal modo contravvenendo all’articolo 15, comma 1, della direttiva 1996/61/CE.

 

 


Articolo 6, comma 1
(Protezione dei dati personali)

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 6, novellando l’art. 181, co. 1, lett. a), del Testo unico sulla protezione dei dati personali[70] – per i soli trattamenti di dati sensibili iniziati prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Codice) – proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l’adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Si tratta di dati e operazioni per il cui trattamento la legge specifica la sola finalità di rilevante interesse pubblico e che non potrebbero altrimenti essere trattati in assenza di espressa disposizione di legge.

Lo stesso Garante della privacy, con Provvedimento del 30 giugno 2005, ha ammonito sulla illiceità di un eventuale prosecuzione del trattamento da parte dei soggetti pubblici in assenza della proroga.

 

Si ricorda, infine, che quella in esame è solo l’ultima di una serie di proroghe del termine indicato, che il Codice della privacy aveva inizialmente fissato al 30 settembre 2004. Sono infatti intervenuti:

§         l’art. 3 del D.L. 158/2004 (L. 27 luglio 2004, n. 188)[71] che ha spostato il termine al 31 dicembre 2005;

§         l'art. 10 del D.L. 273/2005 (L 23 febbraio 2006, n. 51)[72] che ha ulteriormente prorogato il termine al 15 maggio 2006;

§         l’art. 1 del D.L. 173/2006 (L. 12 luglio 2006, n. 228 )[73] che ha operato l’ultimo differimento al 31 dicembre 2006.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2005)475, procedura di consultazione) relativa alla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, finalizzata a migliorare tale cooperazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, nel rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.

 

La proposta comprende norme generali sulla legittimità del trattamento dei dati personali e disposizioni concernenti:

§         le forme specifiche di trattamento (trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri, ulteriore trattamento, segnatamente ulteriore trasmissione, dei dati ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti degli altri Stati membri);

§         i diritti delle persone cui i dati si riferiscono;

§         la riservatezza e la sicurezza del trattamento;

§         i ricorsi giurisdizionali;

§         le responsabilità;

§         le sanzioni.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata nella riunione del 27 settembre 2006 in lettura unica dal Parlamento europeo, che l’ha approvata con emendamenti. Il Consiglio ha esaminato la proposta, da ultimo, nella riunione del 4 dicembre 2006, senza raggiungere un accordo.

 

 

 


Articolo 6, comma 2
(Indennizzi ai profughi dalmati e istriani)

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

 

 

Il comma 2 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l’INPS ai sensi dell’articolo 3, comma 22, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), peraltro già rinnovati nel 2006 ai sensi dell’articolo 1, comma 594 della L. 266/2005 (finanziaria per il 2006), al fine di ultimare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana, previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

In particolare, si ricorda che il citato comma 22 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2004 ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, alle quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della legge 29 marzo 2001 n. 137, dietro il rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di apposita commissione relativa alla gestione delle domande, al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137/2001) per la perdita dei propri beni.

L'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004 è stato individuato nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata, in data 30 marzo 2004, una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, alla fine del 2003, quando il Ministero è stato autorizzato a stipulare le nuove convenzioni, le domande di indennizzo presentate dai profughi dalmati e istriani ancora da esaminare risultavano essere circa 11.600.

Tuttavia, si precisa nella relazione che “le procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi”.

La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS non hanno, di fatto, consentito di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004.

Di conseguenza, con la legge finanziaria per il 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006.

Secondo quanto indicato nella relazione, alla fine del 2006 risulterebbero liquidate oltre 9.000 pratiche di indennizzo, residuandone, pertanto circa 2.300 ancora da liquidare.

Con la norma in esame, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro viene di nuovo autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007, termine entro il quale si prevede di completare la liquidazione delle domande di indennizzo.

 

Si ricorda che la legge n. 137 del 2001 sopra richiamata, prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 ed all'accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 26 gennaio 1980, come successivamente modificata dalla legge 5 aprile 1985 n. 135 “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero”. Si tratta dei “profughi istriani, dalmati e fiumani”, cioè coloro che hanno perduto beni (nel senso più ampio del termine) nelle ex province di Pola, Fiume e Zara, cedute in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947, e nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste.

A seguito di una lunga e complessa vicenda, Italia e Jugoslavia, con l’Accordo del 18 dicembre 1954, regolarono in via definitiva i reciproci debiti e crediti, applicando il principio della compensazione tra riparazioni di guerra dovute dall'Italia e indennizzi dovuti dalla Jugoslavia. Conseguentemente, i cittadini italiani già proprietari di beni nei territori ceduti alla Jugoslavia si sono trovati a vantare nei confronti dello Stato italiano, anziché di quello jugoslavo, il diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Medesima condizione si produceva riguardo ai territori istriani ceduti dall'Italia con l'Accordo di Osimo del 1975.

La liquidazione degli indennizzi si è protratta a lungo. Ne sono conseguiti diversi interventi legislativi volti a introdurre coefficienti di rivalutazione dei beni ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Da ultimo, con la legge n. 137/2001 è stato previsto il riconoscimento dell’indennizzo nella misura indicata da un’apposita tabella con la quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione rispetto al valore che i beni da indennizzare avevano nel 1938.

La legge n. 137/2001 ha disciplinato altresì la procedura di liquidazione, prevedendo la presentazione di una domanda a carico degli aventi diritto e attribuendo agli uffici del Ministero del tesoro il compito di provvedere alla liquidazione nei limiti delle risorse annualmente disponibili. A tal fine, la legge medesima ha autorizzato la spesa di 140 miliardi per il 2001, 170 miliardi per il 2002, 90 miliardi per il 2003 e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi.

Per quanto concerne i dati relativi agli indennizzi finora concessi, si rinvia alla Relazione sull’attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all’estero, presentata al Parlamento, da ultimo, in data 7 novembre 2006, riferita al periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

 

 

 

 


Articolo 6, comma 3
(Conferimento in discarica di rifiuti)

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

 

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Tale divieto, che non era previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo con la finalità di potenziare “il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione” (cfr. la relazione illustrativa).

 

Occorre ricordare che il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4del d.lgs. n. 36 del 2003, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984. L’art. 6 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, ma a partire dal 1° gennaio 2007, anche i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg oggetto della proroga disposta con il comma in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico, come sottolinea la relazione illustrativa al comma in esame.

 

La relazione illustrativa esplicita chiaramente la motivazione della norma in commento, spiegando che essa riguarda il “cosiddetto fluff[74], residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, che ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del fluff derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.

In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del fluff, dal 1° gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.

Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

§         entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

§         per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1 gennaio in attuazione della direttiva comunitaria”.

La relazione si sofferma, inoltre, sulle ripercussioni negative per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove, invece, continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.

 

La relazione sottolinea altresì l’urgenza della definizione di un piano che consenta all'Italia di:

§         sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo;

§         rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

 

Si segnalano inoltre gli obiettivi di riciclaggio e recupero, richiamati anche dalla relazione illustrativa, fissati dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (come successivamente modificato dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 149), con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. L’art. 7 di tale provvedimento, con riferimento ai veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980[75], ha in particolare stabilito un obiettivo di reimpiego e di recupero dei veicoli a fine vita (da garantire entro il 1° gennaio 2006) pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno  di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.

Si ricorda che tali tipologie di rifiuti rientrano tra i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti (Allegato 1 - suballegato A che include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica) ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili dal decreto del Ministro delle attività produttive del 5 maggio 2006 e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui al d.lgs. n. 287/2003 (cfr. la relazione illustrativa).

 

Si rammenta, infine, che nel 2002, l’ANPA, in collaborazione con le ARPA e su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ha condotto uno studio sulla “Caratterizzazione del fluff di frantumazione dei veicoli[76]. In tale studio (capitolo 6.3) viene valutata la possibilità, in alternativa allo smaltimento in discarica, di avviare il fluff ad impianti industriali di combustione o di incenerimento con recupero di energia, attraverso la determinazione del potere calorifico del materiale stesso. Nelle conclusioni dello studio (capitolo 7) si legge che “a seguito dell’attività sperimentale, è stato inoltre evidenziato l’alto potere calorifico di questo rifiuto, per il quale si possono, pertanto, ipotizzare modalità di trattamento alternative allo smaltimento in discarica, quali l’utilizzo come combustibile in impianti industriali o l’incenerimento con recupero di energia. Va infine evidenziato che al fine di completare lo studio di caratterizzazione risulta necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, quale ad esempio il contenuto di stagno e dei composti organo stannici, delle sostanze tossiche ed irritanti, ritenuti necessari per la corretta applicazione della decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni. Detta decisione infatti prevede, ai fini della classificazione del fluff, l’attribuzione di due diversi codici pericoloso e non pericoloso, in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in esso contenute. Tanto premesso determina l’opportunità di ulteriori campagne di analisi da effettuarsi su campioni più eterogenei e di approfondire le problematiche connesse alla caratterizzazione e gestione del fluff”.

 

 


Articolo 6, comma 4
(Tutela degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento)

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

 

 

Il comma in esame estende anche ai cittadini dell’Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, cui si rinvia per la dettagliata analisi della norma in esame, la disposizione è collegata all’ingresso nell’Unione europea (imminente al momento dell’emanazione del decreto-legge) di Bulgaria e Romania, avvenuta il 1° gennaio 2007. A partire da tale data, infatti, i cittadini di questi due Paesi, che usufruivano del programma di protezione fino al 2006, ne sarebbero stati esclusi in quanto non più cittadini extracomunitari.

 

La particolare importanza della questione è messa in luce dalla relazione illustrativa, che rileva come ben il 30 per cento degli stranieri ammessi a programmi di protezione sociale sono rumeni. È da sottolineare inoltre che la comunità rumena è ormai la prima in Italia per numero di stranieri regolarmente soggiornanti, con oltre 270 mila presenze alla fine del 2005, pari a quasi il 12 per cento del totale degli immigrati regolari[77].

 

La disciplina della protezione degli stranieri vittime di violenza è stata introdotta dall’art. 18 del testo unico in materia di immigrazione[78]. Ulteriori norme in materia si rinvengono, inoltre, nel regolamento di attuazione del testo unico (artt. 24-27 del D.P.R. 394/1999[79]).

Anche se la norma si riferisce genericamente agli “stranieri”, i beneficiari della protezione sono esclusivamente i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea (e gli apolidi), per effetto della disposizione generale (art. 1, co. 1) che delimita unicamente ad essi l’ambito di applicazione del testo unico.

L’art. 18 prevede due interventi a favore degli immigrati vittime di violenza:

·         un permesso di soggiorno speciale rilasciato per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale;

·         un programma di assistenza ed integrazione sociale destinate alle vittime.

Il comma in esame riguarda solamente il secondo tipo di intervento, dal momento che i cittadini dei Paesi dell’Unione europea, in base al principio di libera circolazione, non sono tenuti a richiedere il permesso di soggiorno come i cittadini non comunitari ma, nel solo caso di soggiorni superiori a tre mesi, richiedono la carta di soggiorno (art. 2, co. 2, D.P.R. 54/2002)[80].

 

Si ricorda che in vista dell’entrata di Romania e Bulgaria nell’Unione europea il 1° gennaio 2007, il Governo italiano ha deciso di ricorrere al regime transitorio – previsto dai Trattati di adesione – prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi[81]. Tale regime transitorio stabilisce l’apertura immediata solo per alcuni settori (lavoro dirigenziale e altamente qualificato, agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, lavoro stagionale). Per le altre categorie è prevista una moratoria di un anno, durante il quale verrà monitorato l’accesso al mercato del lavoro.

In conseguenza della ricordata decisione del Consiglio dei ministri, i Ministeri dell'interno e della solidarietà sociale hanno emanato la circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro a partire dal 1° gennaio 2007 dei cittadini rumeni e bulgari.

La circolare chiarisce che nei confronti di tali cittadini non trovano più applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute nel Testo unico sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel citato D.P.R. 54/2002.

 

L’art. 18 citato fa parte di una serie di disposizioni di carattere umanitario contenute nel testo unico. I benefici da esso previsti dall’art. 18 si applicano in caso di accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, con concreto pericolo per la sua incolumità anche per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di organizzazioni criminali.

 

L’accertamento di tali situazioni può avvenire:

§         nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale relativi ai  delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (art. 3, L. 75/1958) oppure per gravi delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, quali associazione criminale, riduzione in schiavitù etc. (art. 380 c.p.p.);

§         nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.

I presupposti per il rilascio del permesso sono accertati da un organo pubblico (forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sociali degli enti locali)[82].

Il questore rilascia il permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e di prendere parte a un programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso (revocabile se ne vengono meno i requisiti e, in particolare, in caso di condotta incompatibile) ha durata determinata, ma può trasformarsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

La disposizione coinvolge ulteriori soggetti istituzionali: il pubblico ministero (propone il rilascio del permesso o esprime parere) e il sindaco (per ciò che attiene l'esecuzione del programma di assistenza e integrazione sociale).

I programmi di assistenza sono realizzati a cura degli enti locali o da soggetti privati convenzionati. Una Commissione interministeriale, istituita ad hoc presso il Dipartimento delle pari opportunità, valuta i programmi di assistenza e ne verifica lo stato di attuazione e l’efficacia.

I soggetti attuatori devono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati.

Il finanziamento dei programmi è assicurato per il 70% dallo Stato, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento pari opportunità, e per il restante 30% dall’ente locale. All’inizio del 2006 lo stanziamento delle risorse statali è stato pari a € 3.861.400[83].

La copertura del finanziamento è determinata dal co. 7 dell’art. 18, che stanzia 10 miliardi di lire all’anno a decorrere dal 1998. Tale somma confluisce nel Fondo per le misure anti-tratta – istituito dalla L. 228/2003[84] – insieme ai proventi della confisca ordinata per uno dei delitti previsti dagli artt. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale.

La stessa L. 228/2003 ha istituito (art. 13) uno speciale programma di assistenza per le vittime della tratta di persone[85]. Il programma è volto a garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Esso dura tre mesi, prorogabili una sola volta da parte della Commissione interministeriale costituita presso il Dipartimento delle pari opportunità che valuta i progetti relativi ai programmi.

 

Il programma di assistenza introdotto dall’art. 13 della L. 228/2003 – a differenza di quello previsto dall’articolo 18 del testo unico – non è diretto in modo specifico agli stranieri non comunitari, ma riguarda tutti, anche i cittadini italiani.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame chiarisce i motivi che hanno spinto il Governo a privilegiare l’utilizzo dello strumento ex art. 18, piuttosto di quello di cui alla L. 228/2003 che non essendo, come si è detto, diretto esclusivamente ai cittadini comunitari, avrebbe potuto applicarsi agevolmente ai cittadini romeni e bulgari.

Innanzitutto, “si è ritenuto di mantenere la struttura dell'articolo 18 per poter accedere ai programmi di assistenza ed integrazione sociale anche se non vi è necessità di permesso di soggiorno [...] per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite”.

Inoltre, mentre per l'attuazione dell'art. 13, L. 228/2003, vi è la condizione di essere vittima dei soli reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p., nel caso dell'art. 18 è sufficiente essere vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche se è necessario che vi siano concreti pericoli per la incolumità della vittima stessa.

Infine, nel caso dell'art. 13 i programmi sono rivolti ad assicurare alle vittime unicamente adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, mentre nel caso dell'articolo 18 riguardano in maniera più ampia l'assistenza e l'integrazione sociale.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione (COM(2006)230), che istituisce il programma specifico “Lotta alla violenza (Daphne III)” nell’ambito del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”.

 

Il programma, istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici:

§         prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio;

§         promuovere azioni transnazionali.

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, il programma intende sostenere i seguenti tipi di azione:

§         azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione di indicatori, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione;

§         progetti transnazionali specifici di interesse comunitario;

§         sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma;

§         cofinanziamento delle spese connesse con il programma di lavoro permanente della Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale[86].

 

Il 5 settembre 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, approvandola con emendamenti. Il 1° dicembre 2006 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico in vista della posizione comune. La posizione comune, dopo l’approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio, verrà trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura.

 

Il 1° marzo 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad una tabella di marcia (COM(2006)92) che individua sei ambiti prioritari dell’azione dell’UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010:

 

§         una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;

§         l’equilibrio tra attività professionale e vita privata;

§         la pari rappresentanza nel processo decisionale;

§         l’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere;

§         l’eliminazione di stereotipi sessisti;

§         la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo.

La Commissione sottolinea che le donne sono le principali vittime della violenza basata sul genere: una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà e all’integrità fisica ed emotiva che non può essere tollerata né giustificata per alcun motivo. Ritiene pertanto necessario un intervento urgente al fine di eliminare attitudini e pratiche nefaste, abituali o tradizionali, quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci forzati e i delitti d’onore.

Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, la Commissione ritiene che costituisca un crimine contro l’umanità e una violazione dei diritti umani, una forma moderna di schiavitù alla quale sono più esposti donne e bambini, in particolare le bambine. Ritiene che per eliminare la tratta di esseri umani si debbano combinare provvedimenti preventivi, criminalizzazione della tratta mediante leggi adeguate, protezione e tutela delle vittime.

 

Il 18 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)514) relativa ad un approccio integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla definizione di un piano d’azione sulla materia.

La comunicazione mira a potenziare l’impegno dell’Unione europea e degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani, realizzata ai fini dello sfruttamento sessuale o dello sfruttamento di manodopera, conformemente alle definizioni riportate nella decisione quadro  2002/629/GAI del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla tutela, assistenza e riabilitazione delle sue vittime.

 

Secondo il documento, per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani è necessario un approccio integrato, che si fondi sul rispetto dei diritti umani e tenga conto della natura mondiale del fenomeno. Tale approccio richiede una risposta politica coordinata, segnatamente nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell’occupazione, della parità tra uomo e donna e della non discriminazione. La comunicazione, inoltre, si propone di consolidare il dialogo tra settore pubblico e privato in materia.

 

Il Parlamento europeo ha esaminato la comunicazione nella riunione del 17 gennaio 2006, approvando una risoluzione sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale.

 

Il 2 febbraio 2006 il Parlamento europeo ha inoltre approvato una risoluzione sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future.

 

 

 

 


Articolo 6, comma 5
(Risorse del Ministero del commercio internazionale)

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

 

Il comma 5 prevede, in deroga alle norme di contabilità, che le somme stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, per la costituzione degli sportelli unici all’estero, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, siano conservate in bilancio nel conto dei residui (anziché essere contabilizzate quali “economie di bilancio”), per essere versate in entrata nell’esercizio finanziario 2007, ai fini della loro successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

 

La legge 31 marzo 2005, n. 56[87]costituisce il nuovo quadro giuridico di riferimento definito per promuovere interventi a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Nel progetto di riordino definito con tale legge assume particolare rilievo la costituzione di sportelli unici all'estero (c.d. "Sportelli Italia"), volta al sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

Per la costituzione degli sportelli unici l’articolo 1, comma 10, della legge 56/05 ha previsto un’autorizzazione di spesa di 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata, in particolare, all’istituzione e all’impianto degli uffici (acquisto di sedi, e relative strutture, dotazioni informatiche ecc.).

Si ricorda peraltro che nell’ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[88], le competenze in materia di commercio internazionale, già attribuite al Ministero delle attività produttive (ridenominato Ministero dello sviluppo economico con lo stesso decreto-legge), sono state assegnate al Ministero del commercio internazionale.

Il nuovo Ministero, istituito dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge, ha acquisito dall’ex Ministero delle attività produttive, le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale relative a:

§         promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, co. 2, lett. a));

§         promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, co. 2-bis, lett. b));

§         definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, co. 2-bis, lett. e));

§         definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, co. 2-bis, lett. a)).

 

Quanto all’Istituto per il commercio estero (ICE), riordinato dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, si ricorda che ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base delle linee direttrici formulate dal Ministero del commercio internazionale, alla cui vigilanza è sottoposto. L'attività dell'ICE è finanziata con fondi del Ministero vigilante e, parzialmente, con entrate proprie derivanti dai corrispettivi dei servizi forniti a operatori pubblici e privati.

Nel bilancio per il 2007 (legge 298/2006), l’Istituto nazionale per il commercio estero, finanziato ai sensi della Tabella C della legge finanziaria per il 2007, risulta dotato di 165,3 milioni di euro (U.P.B.4.1.2.4/Ministero del commercio internazionale).

 

Le somme stanziate per l’attuazione degli sportelli unici all’estero, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 sono state iscritte nel bilancio 2005 in conto competenza nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (cap. 8330/U.P.B.5.2.3.7), per l’importo complessivo di 12 milioni di euro.

Come risulta dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2005, tali sommesono risultate non impegnate nel corso dell’esercizio 2005, e pertanto sono state iscritte in conto residui di stanziamento nell’esercizio finanziario 2006.

Come indicato, infatti, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, la situazione determinatasi in conseguenza della ricostituzione del Dicastero stesso, nonché della mancata adozione dei provvedimenti attuativi della legge 56 (imputabile alla fine della legislatura e alla mancata intesa con la Conferenza Stato-regioni) ha finora impedito di provvedere ad un impegno contabile delle somme stanziate nella loro interezza.

Per il 2007 si prevede di procedere alla realizzazione degli sportelli secondo piani realistici, impegnando circa la metà delle risorse della legge 56, mentre la parte restante viene destinata all’ICE per l’attività svolta a tutela degli interessi economici italiani all’estero.

 

In base alla interrogazione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 31 dicembre 2006, i 12 milioni di euro iscritti in conto residui risultano non impegnati.

 

Con la norma in esame viene pertanto previsto che tali somme, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, che secondo le norme di contabilità generale (articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440) avrebbero dovuto essere contabilizzate quali “economie di bilancio”, siano invece mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio nell’esercizio finanziario 2007, ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio internazionale, per il finanziamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

La norma in esame si configura pertanto come una deroga al principio generale per il quale le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono (articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Si osserva inoltre che la disposizione in esame introduce una deroga anche al principio di annualità del bilancio, previsto dalla vigente disciplina contabile.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non può superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005[89].

Si valuti l’opportunità di un coordinamento con la disposizione in esame, eventualmente escludendola dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

 


Articolo 6, comma 6
(Risorse dell’ENAC)

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

 

 

Il comma in esame autorizza l’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare risorse di parte corrente anche per spese di conto capitale.

In particolare, l’ente è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006, disponibili in bilancio alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per gli aeroporti.

In capo all’ENAC è posto l’obbligo di comunicare, entro il 30 aprile 2007, l’ammontare delle disponibilità suddette al Ministro dei trasporti che, con decreto, individua gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda che una norma analoga, per i fondi relativi agli anni 2004 e 2005, è contenuta all’articolo 1, comma 582 della L. 266/2005.

 

Si ricorda che l’ENAC, istituito con decreto legislativo n. 250 del 1997, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, è ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’articolo 7 del citato decreto legislativo prevede che le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

§         i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

§         le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

§         i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

§         i proventi derivanti da entrate diverse.

La tabella C della legge finanziaria per il 2006 (legge 27 dicembre 2005, n. 266) ha previsto un’autorizzazione di spesa per l’ENAC pari a 62,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Si ricorda, poi, che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 250 del 1997, che riconosce in capo al Ministro dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C, affida al Ministro dei trasporti il compito, tra l’altro, di emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente; di approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; di approvare i bilanci di esercizio.

 

 

 


Articolo 6, comma 7
(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa)

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

 

 

Il comma 7 in esame fissa al 1° febbraio 2007 la decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

L’articolo 4 del provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, al comma 1 istituisce presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'art. 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:

§         sezione A: gli agenti;

§         sezione B: i mediatori;

§         sezione C: i produttori diretti;

§         sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta;

§         sezione E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

Secondo il comma 3, nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa. Il comma 4 specifica che l'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 109 del Codice delle assicurazioni private, recato dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, affida all’ISVAP il compito di disciplinare, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Ai sensi dell’articolo 108 dello stesso Codice, l’iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 è condizione per l’accesso all'attività di intermediazione assicurativa, che viene per l’appunto espressamente riservata agli iscritti nel registro.

Il comma 2 dell’articolo 108 precisa che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2 del Codice.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 109, nel registro vanno iscritti in sezioni distinte:

a)    gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

b)    i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

c)    i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

d)    le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

e)    i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

Ai sensi del comma 3 nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.

Il comma 4 affida all’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione il compito di provvedere, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).

Ai sensi del comma 5 l'ISVAP è tenuta a rilasciare, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate. Secondo il comma 6 l'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

 

La relazione illustrativa al disposto del comma 7 in esame motiva il differimento dell’inizio della decorrenza degli effetti della norma facendo riferimento alla “particolare complessità delle conseguenze operative connesse all’immediata entrata in vigore” del regolamento dell’ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5[90].

 

Si ricorda che l’articolo 78 dello stesso regolamento ha previsto che lo stesso entri in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni di cui alla Parte V e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006. Gli intermediari e le imprese devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007.

 

 

 


Articolo 6, comma 8
(Modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica)

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma in esame fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108 della legge finanziaria per il 2006. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ossia alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 920 della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) ha modificato la destinazione di una parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2006 a valere sul suddetto Fondo, disponendo che, rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 pari a 80 milioni di euro, un importo pari a 42 milioni di euro sia destinato alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

 

L’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 ha istituito - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[91] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione da emanarsi - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.

Circa i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente, con riferimento a tali misure:

§         l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

§         l’articolo 15 della legge n. 448/2001 ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro;

§         l’articolo 1, comma 518, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – come modificato dal comma 115 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006[92] - ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro;

§         l’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato per gli interventi relativi all’anno 2005, come già ricordato, un’ulteriore spesa di 170 milioni di euro;

§         l’articolo 1, comma 917 della legge 296/2006 ha autorizzato un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per gli interventi relativi all’anno 2006.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Logistica

Il 27 febbraio 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica (COM(2006)79).

 

L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare un approccio europeo al fine di migliorare il livello di sicurezza della catena dei trasporti e di evitare le procedure e gli oneri amministrativi inutili a livello europeo e nazionale. La presentazione della proposta fa seguito ad un invito rivolto dal Consiglio nel quale si sottolineava l’importanza dei trasporti nella lotta contro il terrorismo e la necessità di accrescere la sicurezza di tutte le modalità di trasporto soprattutto mediante il rafforzamento del quadro giuridico e il miglioramento dei meccanismi di prevenzione.

 

La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 22 maggio 2007.

 

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha adottato la comunicazioneLogistica del trasporto delle merci – la chiave per una mobilità sostenibile” (COM(2006)336) nella quale si sottolinea la necessità di una migliore organizzazione del settore della logistica, considerato uno strumento essenziale per rendere il trasporto delle merci più efficiente e ridurre gli effetti negativi di una crescente mobilità quali l’inquinamento, la congestione e la dipendenza energetica.

 

La comunicazione illustra una serie di idee che potrebbero essere sviluppate ulteriormente allo scopo di promuovere una strategia globale europea per la logistica del trasporto merci, tenendo in debito conto i pareri espressi dalle istituzioni europee, dai rappresentanti del settore e dagli altri soggetti interessati. La comunicazione, inoltre, preannuncia l’intenzione della Commissione di avviare un ampio dibattito sulla logistica del trasporto delle merci, in vista della preparazione di un piano d’azione, che potrebbe essere presentato nella primavera del 2007. Nelle intenzioni della Commissione il piano, che dovrebbe essere corredato di opportune proposte legislative, costituirà un punto di riferimento per lo sviluppo di una logistica avanzata del trasporto merci.

La comunicazione risponde agli orientamenti in materia di politica dei trasporti, con particolare riferimento al ruolo chiave che la logistica del trasporto svolge ai fini della mobilità sostenibile in Europa, delineati nella comunicazione “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314), adottata dalla Commissione il 22 giugno 2006 nell’ambito del riesame intermedio del libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (COM(2001)370).

 

Il Consiglio trasporti, nella sessione dell’11 e 12 dicembre 2006, ha adottato conclusioni nelle quali, considerato che un sistema logistico efficiente è di fondamentale importanza per accrescere la competitività e la prosperità in Europa e per promuovere lo sviluppo sostenibile, si compiace per la presentazione della comunicazione da parte della Commissione.

 

Il Consiglio, in particolare, rileva che la promozione della logistica del trasporto merci, pur essendo di competenza del settore industriale, richiede un intervento da parte delle autorità pubbliche che devono cooperare a tutti i livelli - europeo, nazionale e locale - in base alle rispettive competenze e sottolinea la necessità di integrare la logistica nella politica europea dei trasporti e in altre politiche comunitarie. Il Consiglio, inoltre, sostiene l’intenzione della Commissione di sviluppare, di concerto con i principali attori del mercato, una strategia quadro per la logistica del trasporto merci in Europa e di elaborare, nel 2007, un piano d’azione in questo settore ed invita a tal fine la Commissione a cooperare con gli Stati membri e a valutare l’opportunità di istituire un gruppo ad alto livello.

 

In occasione di alcune riunioni consultive organizzate dalla Commissione, nei mesi di aprile ed ottobre 2006, con le parti interessate del settore della logistica del trasporto merci, è apparso chiaro che le strozzature esistenti nella catena logistica ne ostacolano il buon funzionamento e lo sviluppo. Di conseguenza, con una lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha invitato gli Stati membri, le parti sociali e le imprese che operano nel settore della logistica ad aderire ad una campagna intesa ad individuare gli ostacoli di carattere amministrativo, operativo, legislativo, locale, nazionale ed europeo che si frappongono al buon funzionamento della catena di trasporto delle merci in Europa e a proporre soluzioni. La Commissione ha preannunciato a tal fine l’intenzione di istituire, nei prossimi mesi, un gruppo di persone di contatto in rappresentanza delle diverse parti in causa che sarà incaricato di seguire attentamente questo esercizio.

Trasporto di merci pericolose

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose (COM(2006)852).

 

L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare e di semplificare le norme vigenti in materia riunendole in un solo atto normativo applicabile al trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna.

 

La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

 

 


Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo si limita a disporre in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, fissata nel giorno stesso (28 dicembre 2006) della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 2114

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 dicembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

 

 

Articolo 1.

      Comma 1. La norma si propone di ridimensionare gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. A tale fine si prevede l'abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della valutazione del limite del 90 per cento di cui sopra. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è stata già prorogata al 31 dicembre 2005 e poi al 31 dicembre 2006. Permanendo le ragioni che hanno portato alla formulazione di tali disposizioni, è necessario prorogarle fino al 31 dicembre 2007.

      Comma 2. La disposizione proposta è volta a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (finalizzati a fronteggiare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica), come la riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

      Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di fare fronte alle reali esigenze, ma non hanno permesso di superare una situazione che, allo stato, può ancora definirsi di emergenza se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, a causa della concomitanza di fattori strutturali, organizzativi, turn-over eccetera.

      Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali interventi per ulteriori cinque mesi, in attesa che le prestazioni siano definite nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Si rappresenta, peraltro, che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica. A ciò aggiungasi, infine, che le aziende sanitarie in tal modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

      Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, hanno differito al 31 dicembre 2006 l'autorizzazione - già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 - per le assunzioni di personale.

      Nell'ambito della predetta autorizzazione il Ministero ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, sulle quali, tuttavia, è intervenuto - nella fase immediatamente precedente alla approvazione finale della graduatoria - un ricorso giurisdizionale amministrativo, per il cui giudizio di merito è fissata, presso il Consiglio di Stato, l'udienza del 23 gennaio 2007.

      Pertanto si rende necessario prevedere una breve proroga del termine per definire le predette assunzioni, nell'ipotesi in cui la decisione fosse favorevole all'Amministrazione.

      La disposizione proposta mira ad assicurare al Ministero degli affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali - già avviate sulla base di una precedente autorizzazione - tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.

      Comma 4. Al fine di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, si rende necessaria una proroga delle graduatorie di concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      Comma 5. La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente senza che siano state definite le procedure concorsuali. Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino.

      Comma 6. La proroga si rende necessaria al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti di attuazione, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione dello stesso.

 

 

Articolo 2.

      Commi 1 e 2. L'obiettivo del comma 1, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, allo scopo di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.

      Per quanto concerne il comma 2, si fa presente che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

      Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali.

      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, sono state definite le prime modalità per l'iscrizione alla banca dati.

      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono stati definiti gli allegati che gli operatori dovevano redigere ai fini dell'iscrizione alla predetta banca dati, fissando un primo termine per l'iscrizione in 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005, sono stati ulteriormente modificati gli allegati, spostando il termine all'11 febbraio 2005.

      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, gli allegati sono stati nuovamente cambiati, senza definire però un nuovo termine di iscrizione in base alle nuove procedure.

      Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, il quale così dispone: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro», appare necessario definire con apposita norma il termine definitivo - fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino a tale data l'applicazione della sanzione predetta. Si è quindi ritenuto opportuno novellare il disposto di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 2002.

      Si fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 demanda allo Stato membro la definizione e le procedure per la costituzione della banca dati, senza indicare termini o sanzioni.

      Comma 3. Il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo.

      Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate, nel periodo dal 16 novembre scorso al 16 febbraio 2007.

      Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Trattandosi di differimento infrannuale, con interessi legali, questo non comporta oneri per l'INPS.

      Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano.

      L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.

      Con il comma 3 del decreto-legge in esame si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

      Comma 4. La disposizione prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera). La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. L'autorizzazione di spesa definanziata, che presenta idonea capienza, è di natura corrente e pluriennale, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

      Comma 5. Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2).

      Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Da quanto sopra appare necessaria una proroga (al 31 luglio 2007).

      D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni.

 

 

Articolo 3.

      Comma 1. La data del 1o gennaio 2007, prevista dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è il termine previsto per l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici. Attualmente, lo schema di regolamento, predisposto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato.

      Il regolamento è stato redatto non senza difficoltà; mentre, da un lato, la fonte normativa di cui al citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, non consentiva ipotesi di abrogazioni espresse né di norme primarie, né regolamentari, dall'altro, la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino, che ha quindi richiesto tempi lunghi.

      Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere al perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno.

      Comma 2. La proposta proroga è volta a consentire la prosecuzione dei lavori relativi ad una importante opera infrastrutturale, necessaria a facilitare la viabilità tra l'Italia e la Francia.

      Comma 3. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative.

      La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva ab origine dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio.

      Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:

          1) tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come «occupazione illegittima» con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;

          2) perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

      Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione.

      Comma 4. La norma fissa al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per adempiere alla messa a norma delle strutture ricettive esistenti (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001) nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005. Ciò, in considerazione delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.

Articolo 4.

      Comma 1. La norma è volta a prorogare al 15 maggio 2007 il termine (già prorogato dall'articolo 2, comma 177, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine del riordino di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali.

      La modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste (soppressione automatica ex lege di commissioni, comitati ed altri organismi interessati).

      Comma 2. Viene disposto che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, non venga richiesto il parere obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243.

      Al riguardo, si precisa che il Ministero delle comunicazioni, in attuazione del citato articolo 29, ha tempestivamente provveduto a predisporre il provvedimento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni conformemente alla circolare contenente linee guida predisposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante ciò, sul provvedimento il Consiglio di Stato ha reso parere negativo perché lo stesso prevederebbe, a suo giudizio, una riduzione di spesa non del 30 per cento, come previsto dall'articolo 29 citato, ma soltanto del 15 per cento.

      Il Ministero intende, pertanto, presentare nuovamente il regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni unitamente al decreto ricognitivo di tutte le altre commissioni o comitati a costi diretti o indiretti previsti dal citato articolo 29. In attesa che si concluda il suo iter e considerato che attualmente il Consiglio non è operativo per la decadenza di alcuni componenti, rilevata l'esigenza di approvare il contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, nonché il contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto, si introduce una norma transitoria volta a consentire la sollecita approvazione dei due atti programmatori citati, che altrimenti non potrebbero essere adottati entro l'anno. In relazione a tali atti la RAI ha l'esigenza di contabilizzare l'eventuale maggiore canone e la società Poste italiane, a sua volta, deve contabilizzare l'eventuale maggiore OSU (onere servizio universale).

      La riorganizzazione dell'organo e la sua temporanea difficoltà pratica ad operare non può costituire motivo di impedimento per l'adozione dei due atti; d'altro canto la norma ha, nella sostanza, portata temporanea nel senso che al completo avvenuto riordino dell'organo si ripristinerebbero le funzioni fondamentali dello stesso.

      Comma 3. Il comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, stabilisce che la distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 dello stesso articolo e non recanti l'indicazione in caratteri Braille del nome commerciale del prodotto, perché confezionati prima del 31 dicembre 2005, «è consentita fino al 31 dicembre 2006».

      L'applicazione letterale di questa norma comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e degli altri prodotti previsti dal citato articolo, fabbricate anteriormente al 31 dicembre 2005.

      Il comma 3 pertanto propone una soluzione volta ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e a salvaguardare, allo stesso tempo, i diritti dei pazienti non vedenti. La formulazione proposta ha quindi lo scopo di consentire che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti.

      Comma 4. L'attuale situazione economica del Paese, i cui effetti ancora non del tutto positivi permangono, rende opportuna una ulteriore proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di non gravare con ulteriori oneri quelle imprese che, per dimensione e tipologia produttiva, caratterizzano gran parte del tessuto economico nazionale.

 

 

Articolo 5.

      Comma 1. In attesa che sia ultimato l'iter di approvazione dei decreti previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il cui schema è già stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è necessario prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo, relativo all'avvio del sistema, poiché in mancanza di tali decreti non è possibile dare attuazione al sistema medesimo.

      Comma 2. La proroga si basa sulla considerazione che la riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'iter di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

 

 

Articolo 6.

      Comma 1. Il comma è volto a prorogare il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

      Appare infatti indispensabile prevedere tale proroga, considerato che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni si verificherebbe, come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005, l'interruzione del trattamento dei dati in questione, in quanto l'eventuale prosecuzione del trattamento «concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale» e potrebbe determinare «l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento».

      Un'ulteriore proroga del predetto termine si è resa necessaria anche in conseguenza della revisione delle strutture amministrative, avviata a seguito del riordino delle attribuzioni delle amministrazioni previsto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

      Per l'adozione dei predetti regolamenti, il cui iter è comunque già stato avviato, appare congruo il termine del 28 febbraio 2007.

      Comma 2. L'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.

      L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato ritenuto l'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004, in quanto il personale dell'Istituto possiede la professionalità adeguata per completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo in questione. Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata in data 30 marzo 2004 una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate. Le procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi.

      La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS (come sopra detto, la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS è iniziata nel luglio 2004 e non ad avvio d'anno e fino al mese di maggio 2005 sono stati soltanto dieci i funzionari messi a disposizione del Dipartimento del tesoro), nonché la necessità di svolgere una attenta attività di formazione del personale distaccato, hanno consentito solo in parte di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004. Pertanto, tenuto conto che permaneva cospicuo il numero delle istanze di indennizzo ancora da liquidare e che le risorse finanziarie allo scopo messe a disposizione erano state solo parzialmente spese, la legge finanziaria 2006 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006. Grazie alla collaborazione del personale INPS, alla fine del 2006 saranno oltre 9.000 le pratiche di indennizzo liquidate e ne residueranno circa 2.300 ancora da liquidare, per cui, tenuto conto che non tutte le risorse finanziarie a suo tempo stanziate saranno spese al 31 dicembre 2006, con la norma in questione si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro venga autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007. L'ulteriore apporto del personale INPS consentirà di completare la liquidazione delle domande di indennizzo andando così incontro alle legittime aspettative degli interessati, che attendono da cinque anni di vedere soddisfatto il proprio diritto.

      Comma 3. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), introduce all'articolo 6 il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 1o gennaio 2007, dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg. Tale limitazione, non prevista dalla direttiva comunitaria, è stata giustificata con la necessità per l'Italia di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

      Il decreto del Ministro delle attività produttive 5 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006) ha individuato i rifiuti e i combustibili derivanti da rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n  387.

      Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, che ha recepito la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, fissa all'articolo 7 l'obiettivo di recupero e riciclaggio dell'85 per cento del peso medio del veicolo fuori uso, di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.

      Il cosiddetto fluff, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del fluff derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.

      In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del fluff, dal 1o gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.

      Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

          entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

          per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1o gennaio in attuazione della direttiva comunitaria.

      L'incremento di costi determinerebbe inoltre un ulteriore gap competitivo per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.

      In conclusione, ad evitare che si producano gli effetti negativi sopra rilevati, è urgente disporre un congruo rinvio della scadenza del 1o gennaio prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2003, accompagnato dalla definizione di un piano che consenta all'Italia di:

          sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo;

          rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

      Comma 4. Come segnalato anche dalla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la necessità e l'urgenza della norma sono dipendenti dall'ingresso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania, fissato al 1o gennaio 2007.

      L'intervento muove dal riconoscimento della rilevanza del citato articolo 18 nel panorama normativo italiano ed europeo per la tutela degli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento e per il contrasto ai trafficanti ed agli sfruttatori di persone, secondo i più recenti indirizzi del Consiglio d'Europa verso l'adozione di una prospettiva fondata sul riconoscimento dei diritti della persona umana e la protezione delle vittime di tali condotte e secondo le sollecitazioni nella medesima direzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che ha ribadito l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime e di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime.

      In questa prospettiva, considerate l'efficacia dimostrata dall'applicazione del citato articolo 18 e la elevata percentuale di vittime di condotte di trafficking provenienti da Paesi dell'Est di recente o di prossimo ingresso nell'Unione europea (si consideri che oltre il 30 per cento degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale per effetto dell'articolo 18 proviene dalla Romania), si è voluto consentire la loro partecipazione ai programmi di protezione sociale anche se per la presenza nel territorio italiano non vi è più necessità di permesso di soggiorno. Si è ritenuto, così, di operare una sorta di sganciamento degli aspetti riguardanti la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento dal rilascio del permesso di soggiorno, così da attuare i primi anche se non vi è necessità del secondo (come avviene nel caso di un cittadino straniero il cui Paese di appartenenza divenga membro dell'Unione europea). Anche in questo caso, però, per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite, si è ritenuto di mantenere la struttura dell'articolo 18 per poter accedere ai programmi di assistenza ed integrazione sociale anche se non vi è necessità di permesso di soggiorno, rinviando alle condizioni ed alle procedure in esso previsti, in quanto compatibili, compresi i soggetti legittimati ad intervenire (servizi sociali degli enti locali, associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale, procuratore della Repubblica, questore).

      La norma così formulata non confligge né crea sovrapposizioni con quella dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (che già faceva salve per gli stranieri le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), rispetto alla quale si differenzia per i requisiti richiesti per la partecipazione ai programmi, essendo richiesta per l'attuazione dell'articolo 13 la condizione di essere vittima dei soli reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, mentre nel caso dell'articolo 18 per un verso è sufficiente essere vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento e per altro verso è necessario che emergano concreti pericoli per la incolumità della vittima stessa; nonché per le caratteristiche dei programmi, che nel caso dell'articolo 13 sono rivolti ad assicurare alle vittime, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, mentre nel caso dell'articolo 18 riguardano in maniera più ampia l'assistenza e l'integrazione sociale.

      Comma 5. La norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per effetto dei mutati scenari, soprattutto politici.

      Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all'estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che per ben due volte si è espressa in senso negativo sui regolamenti di organizzazione degli sportelli all'estero).

      Nel frattempo, l'intervenuta ricostituzione del Ministero del commercio internazionale, nato dallo scorporo con il Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, e gli inevitabili ritardi di carattere amministrativo (ancora non del tutto risolti) hanno inciso sfavorevolmente sulle funzioni istituzionali del Ministero stesso. Tale situazione ha spinto ad un ripensamento della strategia di costituzione degli sportelli all'estero, nel senso di procedere comunque alla loro messa in opera secondo, però, piani realistici da realizzare nel 2007. Sul punto il Ministro del commercio internazionale Bonino ha confermato tale volontà nel corso di un'audizione in Parlamento.

      Pertanto, appare necessario ed urgente il mantenimento delle somme in bilancio anche per il 2007, in quanto per le vicende sopra illustrate non è stato possibile finora provvedere al loro impegno contabile nella loro interezza. Quindi, proprio nell'ottica della concretezza si prevede che saranno impegnate la metà circa delle risorse derivanti dalla legge n. 56 del 2005, risultando non utilizzata la restante metà.

      Per tali ragioni e perché il settore istituzionalmente destinato al sostegno del «Sistema Italia» nella sua proiezione sui mercati internazionali possa efficacemente svolgere il proprio ruolo diretto alla tutela degli interessi economici italiani all'estero, si ritiene necessario destinare la parte restante delle risorse di cui alla legge n. 56 del 2005 all'Istituto per il commercio estero.

      Comma 6. L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.

      La disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e, pertanto, è volta ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità (riportate nell'avanzo di amministrazione) derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti. La norma consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

      Comma 7. Viene fissato al 1o febbraio 2007 l'inizio della produzione degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Ciò a causa della particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola e delle disposizioni ad esso connesse, le quali ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

      Comma 8. La norma è volta a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 7.

      La norma prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

 



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

        Il presente decreto-legge dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza, previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, ad eccezione delle disposizioni qui di seguito richiamate.

        L' articolo 2, comma 3, concerne la proroga dei termini in materia di versamenti relativi agli obblighi previdenziali e tributari delle imprese in crisi colpite dall'«emergenza aviaria».

        Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi fino al 31 ottobre. Lo stesso decreto ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007.

        Con il comma 3 in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Per quest'ultimo differimento di circa quattro mesi è stato quantificato prudenzialmente un importo relativo al maggiore onere per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento pari a circa 50.000 euro per l'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

        Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, con la norma si dispone, anche con riferimento ai versamenti tributari oggetto di sospensione, la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali, di cui la prima entro il 16 gennaio 2007.

        Si ipotizza che una buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione, alla luce anche del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre scorso, per cui non si ritiene di ascrivere effetti finanziari alla norma in esame in quanto essi avrebbero comunque versato nell'anno 2007 ricorrendo all'istituto del «ravvedimento operoso».

        L'articolo 2, comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che l'attuale Commissario scade il 31 dicembre 2006. Esso svolge la sua attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera).

        La spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

        La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, che reca risorse di parte corrente non utilizzate.



 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

        1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

        4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

        5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

        6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

 

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

        1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

        2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

        3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

 

        4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

 

        5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

 

 

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali

e lavori in edilizia).

        1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

        2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

        3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

        4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

 

Articolo 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici,

nonché di attività produttive).

        1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

        2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

        3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

        4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

 

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

        2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 

 

Articolo 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

        3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

        4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

        7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

         8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.

 

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella.    

 

 

 




[1]     L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[2]     D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, conv. con mod. dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

[3]     D.L. 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, conv. con mod. dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[4]     D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[5]     L. 19 ottobre 1999, n. 370, Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

[6]     Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

[7]     D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 (conv. con mod. dalla L. 1° marzo 2005, n. 26), Proroga di termini.

[8]     In sede parlamentare è emersa una stima di circa 65 mila infermieri mancanti rispetto alle dotazioni organiche; cfr., al riguardo, la risoluzione n. 7-00733, approvata alla Camera il 2 febbraio 2006, che analizza, altresì, i problemi inerenti alla formazione del personale.

[9]     D.L. 12 novembre 2001, n. 402 (conv. con mod. dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1), Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

[10]   D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 (conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[11]    Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti pubblici sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III di tale decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di parità di trattamento contrattuale e assicurare i trattamenti minimi stabiliti nei contratti collettivi. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

[12]    Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, l’art. 1, co. 565, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede, tra l’altro, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni, che gli enti del Servizio sanitario nazionale adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004; restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006.

[13]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

[14]   Va peraltro ricordato che l’art. 12 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (conv. con mod. dalla L. 9 marzo 2006, n. 80), Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, ha previsto la possibilità che le assunzioni autorizzate per il 2005 dal D.P.R. 6 settembre 2005 siano effettuate non oltre il 30 aprile 2006.

[15]   La legge finanziaria per il 2007, art. 1, co. 540, ha aggiunto anche l’esplicita indicazione del personale del Ministero degli affari esteri.

[16]   L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[17]   Oltre ad assolvere i compiti tradizionali, il Corpo è sempre più impegnato in una serie di attività tra le quali si segnalano:

§       il potenziamento della componente delle difesa civile, quale elemento essenziale della difesa nazionale, e in particolare il rafforzamento della capacità di intervento in caso di emergenze causate dai rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico (NBCR);

§       il programma per la sicurezza negli aeroporti, anche con l’adeguamento del servizio antincendi alla normativa ICAO (International Civil Aviation Organization) per evitare il declassamento degli aeroporti italiani;

§       la realizzazione di progetti relativi alla prevenzione a al soccorso da attuare in alcune regioni nell’ambito del Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.

[18]   Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2005, a seguito della sospensione della leva obbligatoria (disposta dalla L. 226/2004), è venuto meno il contingente annuo di 4.000 vigili del fuoco volontari ausiliari di leva che in precedenza assolvevano gli obblighi di leva prestando servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

[19]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[20]   DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[21]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv., con mod., dalla L. 21 febbraio 2006 n. 49), Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

[22]   D.P.R. 6 settembre 2005, Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[23]    D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[24]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[25]    D.L. 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, conv. con mod. dalla L. 11 luglio 2003, n. 170.

[26]    Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

[27]    D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Gli artt. 172 e 173 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, hanno riconosciuto alle lauree il valore di qualifiche accademiche, disponendo che l’abilitazione all'esercizio di una serie di professioni fosse subordinata al superamento di esami di Stato. Questi ultimi sono stati regolamentati nelle linee generali dal decreto del ministro della Pubblica istruzione 9 settembre 1957, mentre disposizioni particolari sono state dettate per le singole professioni nell’ambito dei provvedimenti generali di disciplina delle medesime.

[28]    D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”.

[29]   Decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

[30]   Con Decreto MIUR 5 maggio 2004 (poi integrato dal DM 23 novembre 2005) i diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento sono stati equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

[31]    Si ricorda in proposito che l’art. 1, co. 18, della L. 4/1999, aveva disposto l’adeguamento della disciplina di degli albi ed ordini professionali alla nuova articolazione del sistema universitario attraverso lo strumento di regolamenti di delegificazione.

[32]    Con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole) è stata riordinata l’intera normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento e contestualmente è stata abrogata la “legge Merli” (legge n. 319 del 1976). Al riordino attuato nel 1999 ha fatto seguito, nell’anno successivo, un decreto integrativo e correttivo, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

[33]    Si tratta dei seguenti decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali:

§       D.M. 28 dicembre 2001 (G.U. n. 54 del 5 marzo 2002);

§       D.M. 15 giugno 2004 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2004;

§       D.M. 12 novembre 2004 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005);

§       D.M. 1° agosto 2005 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005).

[34]   Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[35]    Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[36]    Al riguardo, la circolare INPS n. 72 del 19 maggio 2006, contenente istruzioni in tema di sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguente all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”, di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del richiamato D.L. 2 del 2006, ha affermato che “nel silenzio della norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito indicate, il recupero debba avvenire, in applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal D.Lgs 241/1997, entro il 16 novembre 2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri”.

[37]   D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49.

[38]   In assenza della costante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti di nomina dei Commissari straordinari del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare la BSE, alla quale si è peraltro aggiunta la emergenza derivante dalla epizoozia denominata blue tongue, l’indicazione dei provvedimenti di nomina, nonché del loro contenuto, è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

[39]   Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi.

[40] La definizione di “fabbricante” contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2006 è la seguente: “La persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante”.

[41] Vale a dire ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 203. Si ricorda, infatti, che tale decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O., entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[42] Tale norma ha differito al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall’art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2001, n. 390 che aveva prorogato alla data del 30 ottobre 2002 il termine di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, facendo seguito alle disposizioni dell’art. 9 del decreto legislativo n. 354 del 1999 – di cui si è detto – che aveva già protratto di due anni i termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione dei medesimi interventi.

[43]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[44]    Individuate mediante il rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.

[45]    Si ricorda in proposito che la materia “coordinamento della finanza pubblica” è attribuita dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni.

[46]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[47]    Si ricorda che l’art. 1, co. 58, della legge finanziaria 2006 ha ridotto del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, presenti sia nelle pubbliche amministrazioni, sia nelle società e negli enti da queste controllate. Il successivo co. 59, inoltre, impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

[48]    Criteri che si ispirano a quelli già presenti in disposizioni con finalità analoghe della L. 59/1997.

[49]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[50]    Da effettuarsi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[51]    Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

[52]    Individuate mediante il rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.

[53]   Sui tratta di:

a)   atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

b)   contratti di servizio e contratti di programma;

c)   atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

d)   accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

e)   accordi con regioni ed enti locali;

f)    atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione, di multimedialità e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

[54]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

[55]   Il comma 2 dell’articolo 1-quater prevede che, entro il 31 dicembre 2006 il Ministro della salute, d’intesa con le rappresentanze dell’industria farmaceutica e dei soggetti non vedenti, definisce le modalità per informare i soggetti non vedenti in ordine alla scadenza del prodotto ed eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d’uso (comma 2).

[56]   Per l’attuazione di tale norma cfr. il decreto del Ministro della sanità 24 ottobre 1997.

[57]   L. 12 dicembre 2002, n. 273, Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

[58]   L. 580/1993, Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[59] Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

[60] Waste Electrical and Electronic Equipment.

[61] La direttiva 2003/108/CE ha modificato l'articolo 9 (recante Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici) della direttiva 2002/96/CE.

[62] Da fonti ministeriali si apprende che l’iter del decreto per la costituzione della commissione è in fase avanzata.

[63] Il comitato, istituito dall’articolo 8 della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

[64] La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[65]Procedura di infrazione n. 2006/4482.

[66]Procedura 2003/2049

[67]Procedura 2002/5170. L’articolo 228 del Trattato della Comunità europea conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee attraverso l’invio di un primo ammonimento scritto (messa in mora complementare) e di un secondo e ultimo ammonimento scritto (parere motivato complementare). A norma del medesimo articolo, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato, qualora non ottemperi al parere motivato.

[68]Procedura 2005/640

[69] Procedura 2002/5394

[70]    D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[71]    D.L. 24 giugno-2004 n. 158, Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188.

[72]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[73]    D.L. 12 maggio 2006, n. 173, Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione, convertito dalla L. 12 luglio 2006, n. 228.

[74]    Con il termine fluff o car-fluff viene indicato l'ultimo scarto del processo di smaltimento dei rottami delle autovetture, che costituisce circa il 30% del peso totale di un'automobile. Esso risulta composto da diversi materiali compresi metalli ferrosi e non ferrosi. Ogni anno nella Comunità Europea vengono prodotti tra i nove e i dieci milioni di tonnellate di rifiuti a seguito della dismissione di veicoli a motore. I veicoli fuori uso, opportunamente raccolti, vengono consegnati ad impianti di demolizione e vengono sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza consistenti nella rimozione dei componenti ambientalmente critici e di quelli riciclabili e nello smontaggio delle parti di ricambio che possono essere rivendute sul mercato dell’usato. Le rimanenti carcasse vengono pressate ed avviate agli impianti di frantumazione dove le parti metalliche vengono separate da quelle non metalliche. Le prime, che costituiscono circa il 70% del peso del veicolo, vengono riciclate in fonderia; il restante 30% rappresenta il residuo della frantumazione, il cd. fluff, costituito da una miscela eterogenea di plastica, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli ed altri fluidi, che viene generalmente smaltita in discarica. Altre possibilità di smaltimento sono la termoutilizzazione, per incenerimento o pirolisi, la combustione nell’industria cementiera e siderurgica, che consentono un recupero energetico del fluff che, essendo composto da materiali organici quali gomma, plastica, residui di tessuto, risulta dotato di un buon potere calorifico equivalente a quello dei combustibili tradizionali.

      Si ricorda, infine, che ai sensi della decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, il fluff è stato classificato con due diversi codici CER (pericoloso e non pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in esso contenute (19 10 03 fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose e 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03).

[75]    Per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno. Ai sensi dello stesso art. 7, entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero dovrà essere pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

[77]    Dossier Caritas 2006, p. 116 (dati del Ministero dell’interno).

[78]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[79]    D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[80]    D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (Testo A).

[81]    Si veda il comunicato della Presidenza del Consiglio relativo al Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2006.

[82]    Cass. Sez. I civile, sent. n. 11209 del 28 agosto 2000.

[83]    Comunicato del Ministro per le pari opportunità, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Programmi di assistenza e di integrazione sociale (Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006), Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2006.

[84]    L. 11 agosto 2003 n. 228, Misure contro la tratta di persone.

[85]    v. anche D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

[86]La Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale  raggruppa, a livello europeo, diverse ONG che trattano il problema della sparizione e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

[87]   Legge 31 marzo 2005, n. 56, reca "Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore" (GU n. 91 del 20 aprile 2005 - SO n. 69).

[88]   Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[89]    La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

[90]   Su alcuni profili critici relativi all’introduzione di un albo unico degli intermediari assicurativi anche con riguardo all’appesantimento burocratico e amministrativo v. C. CAVALIERE, Commento agli artt. 108-109, in M. BIN (a cura di), Commentario al codice delle assicurazioni, Padova, CEDAM, 2006, pagg. 234 ss.

[91]   Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

[92]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2.