Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino - D.L. 283/2006 - A.C. 1980
Riferimenti:
AC n. 1980/XV   DL n. 283 del 23-NOV-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 79
Data: 30/11/2006
Descrittori:
BILANCI DI ENTI E SOCIETA'   FONDAZIONI
ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA   OSPEDALI
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

RISANAMENTO ECONOMICO DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

D.L. 283/2006 – A.C. 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 79

 

 

30 novembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente dossier ha collaborato il dipartimento Cultura.

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: D06283

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi                                                                                                3

Struttura e oggetto                                                                                            4

§      Contenuto                                                                                                        4

§      Relazioni allegate                                                                                            4

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia                                                4

Elementi per l’istruttoria legislativa                                                                6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza                                                           6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite                 6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali                                                          6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni                                                   7

§      Formulazione del testo                                                                                    7

Schede di lettura

Quadro di riferimento normativo                                                                   11

§      Le origini dell’Ordine Mauriziano                                                                    11

§      I primi provvedimenti regionali per il risanamento  dell’Ordine Mauriziano   13

§      Il decreto legge n. 277 del 2004 e la legge del Piemonte n. 39 del 2004      15

§      La situazione economico finanziaria dell’ordine Mauriziano                         18

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 1980)

§      Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino   23

Iter parlamentare del decreto-legge n. 277 del 2004 nella XIV legislatura

Senato della Repubblica

§      A.S. 3227, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino35

Esame in sede referente

Seduta del 23 novembre 2004                                                                  51

Seduta del 24 novembre 2004 (antimeridiana)                                        53

Seduta del 24 novembre 2004 (pomeridiana)                                          55

Seduta del 25 novembre 2004 (antimeridiana)                                        64

Seduta del 25 novembre 2004 (pomeridiana)                                          67

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 novembre 2004                                                                  71

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 24 novembre 2004                                                                  73

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 24 novembre 2004 (antimeridiana)                                        74

Seduta del 24 novembre 2004 (pomeridiana)                                          76

Seduta del 25 novembre 2004                                                                  77

-       7ª Commissione (Istruzione)

Seduta del 24 novembre 2004                                                                  82

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 24 novembre 2004                                                                  83

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 novembre 2004                                                                  84

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 novembre 2004                                                                  85

Seduta del 15 dicembre 2004                                                                   87

Discussione in Assemblea

Seduta del 1° dicembre 2004                                                                   93

Seduta del 15 dicembre 2004                                                                 105

Seduta del 16 dicembre 2004 (antimeridiana)                                       133

Seduta del 16 dicembre 2004 (pomeridiana)                                         155

 

 

Camera dei Deputati

§      A.C. 5499, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino                                                                                    169

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 22 dicembre 2004                                                                 185

Seduta del 28 dicembre 2004                                                                 189

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla XII Commissione (Affari sociali)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 21 dicembre 2004                                                                 195

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 dicembre 2004                                                                 197

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 22 dicembre 2004                                                                 199

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 gennaio 2005                                                                   202

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 12 gennaio 2005                                                                   203

Seduta del 13 gennaio 2005                                                                   206

Seduta del 18 gennaio 2005                                                                   208

Relazione della XII Commissione Affari sociali

§      A.C. 5499-A, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino                                                                                                       214

Discussione in Assemblea

Seduta del 22 dicembre 2004                                                                 219

Seduta del 17 gennaio 2005                                                                   225

Seduta del 19 gennaio 2005                                                                   237

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77, 87, 116-118, disposizione transitoria n. XIV)         311

§      L. 5 novembre 1962, n. 1596. Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione                              316

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 30)                            320

§      D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, conv. con mod., L. 3 dicembre 1999, n. 453. Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma (art. 2)   322

§      D.L. 19 novembre 2004, n. 277, conv. con mod. L. 21 gennaio 2005, n. 4. Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino325

Normativa regionale

Regione Piemonte                                                                                              

§      L.R. 24 dicembre 2004, n. 39. Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"                                                                                                         331

Corte Costituzionale

§      Sentenza 28 aprile 2006, n. 173                                                                  337

§      Sentenza 7 novembre 2006, n. 355                                                            341

Documentazione

Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano                         

§      Relazione sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione Ordine Mauriziano, per l’anno 2005 (ottobre 2006)                                                 355

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

1980

Numero del decreto-legge

283

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino

Settore d’intervento

Sanità; beni culturali; pubblica amministrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       emanazione

23 novembre

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 novembre 2006

§       assegnazione

27 novembre 2006

§       scadenza

23 gennaio 2007

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame prevede nuove misure per il risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, già oggetto di diversi provvedimenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale.

In particolare:

-            si prevede l’applicazione per ulteriori dodici mesi della disciplina specifica disposta dal decreto legge n. 277 del 2004, con scadenza 23 novembre 2006, con riguardo alle azioni esecutive nei confronti dell’Ente (comma 1);

-            si pone integralmente a carico dell’Ente Mauriziano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, la gestione dell’attività sanitaria dell’ente medesimo (comma 2);

-            si precisa altresì che sono trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale dei due presidi Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (comma 3).

 

(Per ulteriori approfondimenti confronta il paragrafo “Formulazione del testo” e la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).

Relazioni allegate

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che, in assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non è stata redatta la relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come già  sottolineato, per il riordino ed il risanamento finanziario dell’Ordine Mauriziano di Torino è stato emanato il decreto legge n. 277 del 2004 (convertito nella legge n. 4 del 2005) (Per un esame dettagliato di questo provvedimento cfr. la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).

In passato, per finalità analoghe a quelle di cui all’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, si è fatto ricorso allo strumento del decreto per disciplinare la sospensione delle azioni esecutive intraprese da creditori delle aziende Policlinico Umberto I di Roma e S. Andrea di Roma (cfr. decreto legge n. 341 del 1999, art. 2, commi 2 e ss.).

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa sottolinea lo stato di grave dissesto finanziario dell’Ente, che giustifica l’adozione di uno specifico provvedimento volto a favorirne il completo risanamento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame investe una pluralità di profili. Esso può essere ricondotto innanzitutto nell’ambito delle materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici” e “ordinamento civile”, entrambe attribuite  alla competenza esclusiva dello Stato. Con riferimento alle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili di proprietà dell’Ente (comma 1) nonché all’attribuzione della proprietà dei predetti beni (comma 3), rileva altresì la materia dei beni culturali, attribuita, quanto alla “tutela dei beni culturali”alle materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), quanto alla “valorizzazione”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La XIV disposizione finale della Costituzione dispone che l’Ordine Mauriziano “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione della norma costituzionale è stata approvata la legge n. 1596 del 1962. Con il decreto legge n. 277 del 2004 è stato mantenuto in vita l’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero; con la legge della regione Piemonte n. 39 del 2004 è stata disciplinata la natura dell’ente ospedaliero ed il suo inserimento nell’organizzazione sanitaria regionale.

 

Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2006, ha respinto le eccezioni di costituzionalità avanzate dal Tribunale di Torino nei confronti di alcuni aspetti della disciplina sospensiva delle azioni esecutive dei creditori dell’Ordine Mauriziano (cfr. in dettaglio la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni appaiono volte ad intervenire sull’assetto istituzionale dell’Ordine Mauriziano ed a favorire l’azione di risanamento finanziario.

Formulazione del testo

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 sembra intesa a precisare la decorrenza della presa in carico degli oneri di gestione dell’attività sanitaria da parte dell’ente Ordine Mauriziano e dei suoi successori (vale a dire l’azienda sanitaria ospedaliera), che viene individuata nella data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, cioè il 19 novembre 2004.

Tale precisazione sembra motivata dalla necessità di porre rimedio allo sfasamento temporale verificatosi a seguito della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39; quest’ultima, all’articolo 2, comma 3, fa decorrere tale presa in carico dalla data di costituzione dell’azienda sanitaria ospedaliera e mantiene in capo alla Fondazione Ordine Mauriziano “la gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi precedenti alla costituzione dell’ASO”. La norma precisa poi che la costituzione avviene con l’adozione di un decreto del Presidente della Giunta regionale. Il DPGR 24 gennaio 2005, n 5 ha quindi previsto la costituzione dell’azienda con decorrenza 1° febbraio 2005.

 

Con riferimento all’articolo 1, comma 3, si segnala l’opportunità di un chiarimento in ordine al carattere innovativo della disposizione sulla proprietà dei beni mobili e immobili dell’Ordine rispetto a quanto già disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 277 del 2004.

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Quadro di riferimento normativo

Le origini dell’Ordine Mauriziano

L’Ordine Mauriziano trae le sue origini dall’unione dei due Ordini di S. Maurizio (istituito dal Duca Amedeo VIII di Savoia nel 1434) e di S. Lazzaro (risalente ai tempi delle crociate) avvenuta nel 1572 con Bolle Pontificie di Papa Gregorio XIII.

 

La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, al terzo comma, ha disposto la conservazione dell’Ordine Mauriziano in qualità di “ente ospedaliero”. Per quanto riguarda il suo funzionamento, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria.

 

Nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, la proposta di inserire tra le disposizioni transitorie una norma volta a mantenere l’Ordine Mauriziano quale ente, conservandone “soltanto la funzione ospitaliera di assistenza e beneficenza”, onde evitare che, con lo scioglimento degli Ordini cavallereschi che l’abolizione dei titoli nobiliari avrebbe determinato, se ne disperdesse il patrimonio, fu formulata dall’on. Einaudi ed accolta nella seduta della seconda Sottocommissione del 30 gennaio 1947. Il Comitato di redazione della Commissione dei 75 introdusse la norma in oggetto in sede di ultima stesura della disposizione IV (futura XIV disposizione) del progetto da sottoporre all’Assemblea, nell’ambito cioè della norma che reca il non riconoscimento dei titoli nobiliari e prevede la soppressione della Consulta araldica. Il comma assunse l’attuale formulazione con l’accoglimento, in un testo riformulato, di un emendamento presentato in Assemblea dall’on. Giua (seduta del 5 dicembre 1947).

La dottrina prevalente[1] dubita della natura propriamente “transitoria” della disposizione, che si configura come una norma di diritto singolare, in quanto rivolta a disciplinare lo status di un unico soggetto, e ritiene che essa possa leggersi, da un lato, quale norma di garanzia dell’esistenza dell’ente e dell’intangibilità delle sue funzioni; dall’altro, quale norma attributiva di competenze, in quanto rinvia alla legge la disciplina del funzionamento dell’ente. In senso analogo pare altresì orientata la giurisprudenza [2].

V’è però in dottrina chi, sulla base dei lavori preparatori e di considerazioni sistematiche ha ipotizzato una diversa lettura del terzo comma della XIV disposizione, non già come norma proiettata nel futuro a garanzia dell’Ordine e dei suoi fini, bensì come norma con valore transitorio di esenzione dell’Ordine dalla soppressione automatica dovuta all’abolizione dei titoli nobiliari [3].

 

In applicazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione, è stata approvata la legge 5 novembre 1962, n. 1596, Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

In particolare, la legge ribadisce la natura di ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano, cui sono attribuiti anche compiti in “materia di beneficenza, istruzione e culto” (art. 1).

L’Ordine, posto sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2). Ha sede a Torino.

Gli organi dell’Ordine sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori (art. 3).

Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro dell’Interno, dura in carica quattro anni, dirige e coordina l’attività dell’Ente e presiede il Consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva (art. 4)

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’Interno, dura in carica quattro anni ed ha la seguente composizione (art. 5):

§      il Presidente dell’Ordine;

§      l’Ordinario diocesano di Torino o un suo delegato;

§      quattro membri, scelti fra persone estranee all’amministrazione attiva dello Stato, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Interno, dal Ministro della pubblica istruzione e dal ministro della salute;

§      tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte, tra personalità con competenze amministrative o sanitarie, residenti nel Piemonte.

La giunta esecutiva si compone del presidente e di due membri scelti annualmente al proprio interno dal Consiglio di amministrazione.

 

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’Istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvedesse al nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano, in applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione e nel rispetto, per ciò che riguarda l’assistenza ospedaliera, dei principi recati dalla legge medesima di istituzione del SSN (art. 41, secondo comma).

Si sottolinea che l’articolo 4, comma 12, del D.lgs n. 502/1992 ha successivamente disposto che “nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli art. 40, 41 e 43, comma 2, della legge n. 833/1978 “fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità di cui al presente articolo”.

 

Con decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2003è adottato lo Statuto dell’ Ente Ordine Mauriziano. Come specificato nelle motivazioni del decreto, lo Statuto “contiene essenzialmente adeguamenti all’ordinamento interno dell’Ordine Mauriziano alle norme” di cui al D.lvo n. 419/99 [4], al D.lvo n. 286/99 [5] e al DPR n. 439/98 [6].

I primi provvedimenti regionali per il risanamento  dell’Ordine Mauriziano

La grave situazione dal punto di vista economico finanziario dell’Ordine Mauriziano, accertato dall’autorità vigilante (Ministro dell’Interno), ha condotto allo scioglimento degli organi amministrativi dell’Ente e alla nomina del Commissario Straordinario (D.P.R. 19 settembre 2002) Anna Maria D’Ascenzo, il cui incarico è stato prorogato più volte. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DL 277 del 2004 (vedi infra), il commissario è rimasto in carica fino all’insediamento degli organi ordinari della nuova Fondazione.

 

Le indicazioni contenute nel protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall’Ordine Mauriziano il 9 dicembre 2003 (Deliberazione della giunta regionale  del Piemonte 17 novembre 2003) consentono di ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato l’avvio del processo di risanamento delI’Ente e di superamento del contenzioso con la Regione Piemonte.

Si ricorda che il Commissario straordinario, nell’ambito della ricognizione dei crediti vantati dall’Ente verso altri soggetti, ha cointeressato la Regione Piemonte per l’esame dei reciproci rapporti finanziari e patrimoniali, tenuto conto anche dell’impugnazione da parte dell’Ordine di alcuni provvedimenti della regione Piemonte concernenti i rapporti finanziari riguardanti le attività sanitarie prestate dall’Ordine.

Al termine dei lavori di una Commissione appositamente istituita dalle due parti, la Regione riconosce, relativamente alla situazione dei cassa per gli anni 2001-2002, la corresponsione di alcune somme non ancora trasferite. Con la Convenzione, le parti si accordano per la concessione all’Ordine  di un contributo straordinario a carico della Regione nell’ambito dei bilanci 2004-2005. Sarà nel contempo assunta dalla Regione Piemonte la gestione dei presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo in esame, della riscossione del contributo da parte dell’ente, e di un’apposita Convenzione tra le parti (vedi oltre) per la disciplina e lo svolgimento dell’attività sanitaria da parte dei presidi mauriziani di Torino, Ospedale Umberto I e l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, l’Ordine rinuncia ai ricorsi pendenti in sede giurisdizionale amministrativa avverso i già citati provvedimenti regionali.

 

Nel maggio 2004 è stata stipulata la Convenzione tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte.

In base ad essa il Servizio sanitario regionale del Piemonte si avvale dell’ospedale Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca e cura del Cancro di Candiolo per l’assistenza sanitaria. L’obiettivo principale che le parti intendono realizzare si identifica nel miglioramento della qualità delle attività sanitarie; a tal fine l’Ordine Mauriziano si impegna per garantire lo sviluppo ed il miglioramento del sistema aziendale ed a predisporre iniziative volte alla continua formazione ed aggiornamento professionale del personale (art. 1).

Nell’ambito della definizione del piano di attività annuale sono adottati gli indirizzi per la razionalizzazione delle attività ed il recupero di efficienza gestionale. Le attività dei citati ospedali mauriziani sono sottoposte al controllo ed al monitoraggio previsti dalle leggi regionali, con particolare riferimento alla qualità dell’assistenza ed all’appropriatezza delle prestazioni rese (art. 3).

Per la copertura delle spese connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di attività per l’ospedale Umberto I di Torino e l’Istituto per la ricerca e cura di Candiolo concorrono gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate. La regione può inoltre valutare la possibilità di concedere ulteriori contributi in conto capitale in favore dell’Ordine Mauriziano per la realizzazione di opere di adeguamento strutturale ed impiantistico e di manutenzione straordinaria dell’ospedale Umberto I di Torino (art. 6).

La Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2006 (art. 8).

Al fine di garantire la piena realizzazione del programma di risanamento dell’Ente Ordine Mauriziano le parti hanno disposto la conferma annuale delle assegnazioni economiche riconosciute all’Ospedale nell’anno 2002 (120.302.000 euro, compresi 6.972.168 euro per il finanziamento del DEA) (art. 9).

 

(I provvedimenti regionali citati sono pubblicati nel dossier decreti legge n. 170 del 2004).

 

Il decreto legge n. 277 del 2004 e la legge del Piemonte n. 39 del 2004

Al fine di realizzare interventi straordinari per il riordino ed il risanamento dell’Ordine Mauriziano, è stato adottato il decreto legge n. 277 del 2004[7].

 

L’articolo 1 del decreto legge individua le attività ospedaliere dell’ente ed attribuisce alla regione Piemonte il compito di disciplinare con legge regionale la natura giuridica dell’Ente ospedaliero (costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo) ed il suo inserimento nell’organizzazione sanitaria regionale.

A tale disposizione ha dato attuazione la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39[8], che ha istituito l’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica, inserendola nell’ordinamento sanitario regionale.

 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 20 aprile 2006, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39. Tale disposizione prevede che i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza sono definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

La disposizione richiamata è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto devolve, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali la proprietà di beni già attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4. La norma, intervenendo sulla disciplina delle persone giuridiche di pertinenza statale, violerebbe quindi l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Inoltre, il trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si porrebbe in contrasto con l'articolo 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, e con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione tra Stato e Regioni, facendo venir meno altresì l'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano dal protocollo d'intesa stipulato nel 2003, con il quale la Regione Piemonte si è impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso i beni in questione.

La Consulta, nel ritenere fondata la questione, ha rilevato che “la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale – qual è la Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.

 

L’articolo 2 del decreto legge n. 277 del 2004 istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano, con il compito di:

§      gestire il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano (ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal decreto legge, affidati ad un’altra fondazione);

§      provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente (per la somma computata alla data di entrata in vigore del decreto legge[9]) anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

§      conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal già citato Codice.

 

La fondazione subentra all’ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte nei presìdi ospedalieri (sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto).

Alla vigilanza sull’attività di gestione della fondazione è preposto un apposito comitato. Il comitato è composto da cinque membri rispettivamente nominati:

§      dal Presidente del Consiglio dei ministri (con funzioni di presidente del comitato);

§      dal ministro dell’interno;

§      dal ministro per i beni e le attività culturali;

§      dalla Regione Piemonte;

§      dall’Ordinario diocesano di Torino.

Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari (vedi infra).

 

Come già detto, in attesa dell’insediamento dei nuovi organi della Fondazione, è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri un Commissario straordinario dell’Ente per l’avvio delle azioni di risanamento (articolo 3, comma 2).

 

Con il decreto del Ministero dell’interno del 13 ottobre 2006 è stato approvato lo statuto della fondazione.

 

 

L’articolo 3 del decreto legge n. 277 del 2004detta una disciplina specifica, per la durata di 24 mesi, in relazione alle azioni esecutive promosse nei confronti dell’Ente Mauriziano. In particolare:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell’Ente;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione, la quale ne può disporre per le finalità previste dalla legge e dallo Statuto;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria,

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso accertando a tal fine la massa attiva e passiva;

f) il Ministero dell’interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi;

g) il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattivi in merito alle richieste dei creditori.

 

Con sentenza n. 355 del 25 ottobre 2006 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino relativamente all’articolo 3, comma 1, lettere b) e f), del decreto-legge n. 277 del 2004.

In particolare, per quanto concerne l’articolo 3, comma 1, lettera f), del citato decreto-legge, che prevede la facoltà dei creditori esclusi dalla massa passiva di proporre ricorso al Ministro dell’interno, il giudice a quo ha rilevatoche tale norma violerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale (in quanto tali creditori avrebbero come unica tutela la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno), il diritto di difesa (in quanto il Ministro non avrebbe obbligo «di svolgere un'attività istruttoria funzionale all'esplicazione del diritto di difesa del privato») e il principio di uguaglianza (poiché solo i creditori esclusi, non anche i creditori ammessi, potrebbero ricorrere al Ministro). Al riguardo, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, ritenendo irrilevante nel giudizio a quo la questione sollevata, in quanto essa concerne la disciplina della fase, successiva a quella sub iudice, della formazione della massa passiva.

Con riferimento, invece, all'art. 3, comma 1, lettera b), la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 3, commi primo e secondo, della Costituzione. La disposizione citata – si ricorda – prevede che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta sia rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; conseguentemente, gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva.

Il giudice a quo, muovendo dalla premessa che la locuzione “opposizione giudiziale” utilizzata dal legislatore non può riferirsi che ai creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo, ha segnalato che la norma potrebbe comportare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori. Vi sarebbe, infatti, una violazione dell’articolo 3 della Costituzione “sia per l’irragionevole deteriore trattamento riservato ai creditori, muniti di identico titolo esecutivo, intervenuti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, […]; sia, ancora, per l'irragionevole deteriore trattamento riservato ai creditori muniti di diverso titolo esecutivo, per ciò solo esclusi dalla massa passiva; sia, infine, per l'irragionevolezza della previsione dell'estinzione, in luogo della «temporanea improseguibilità», delle procedure esecutive singolari, in quanto tale previsione comporterebbe che, allo spirare del termine di ventiquattro mesi, i creditori non soddisfatti dovrebbero iniziare ex novo procedure esecutive e non riattivare le precedenti sui medesimi beni già pignorati”.

La Corte, nel rilevare che “«l'opposizione giudiziale» – non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale”,  ha sottolineato che l’inserimento nella massa passiva va effettuato con riferimento a tutti i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal momento dell’eventuale intervento nella procedura esecutiva.

La situazione economico finanziaria dell’ordine Mauriziano

La prima relazione del Comitato di vigilanza sulla gestione del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, relativa all’anno 2005, è stata trasmessa alle Camere in data 16 ottobre 2006 (il testo è riportato nel presente dossier).

In tale relazione è effettuata tra l’altro una ricognizione di tutti i debiti esistenti (attraverso la puntuale identificazione dei creditori privati e pubblici) e dei crediti vantati nei confronti del servizio sanitario. Sono altresì forniti elementi sul numero degli immobili per i quali sono state avviate le procedure di dismissione.

Nelle conclusioni si afferma che, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla gestione commissariale, non risulterà possibile realizzare, nei 24 mesi di tempo previsti dal decreto legge n. 277 del 2004, risorse tali da giungere ad una transazione credibile con i creditori.

Ciò rende necessario, a giudizio del comitato di vigilanza, l’adozione di ulteriori misure legislative che garantiscano alla Fondazione tempi adeguati per completare l’opera di risanamento finanziario.

 

 

 

 

 


D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 1980)

 


 

N. 1980

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'interno

(AMATO)

di concerto con il ministro della salute

(TURCO)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 24 novembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge prevede interventi straordinari per il ripiano economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, necessitati dal grave dissesto finanziario in cui versa tale Ente, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario.

      La grave situazione in cui versava nel 2004 l'Ente Ordine Mauriziano ha imposto l'attivazione di un intervento di carattere eccezionale, mirato a congelare tutte le azioni esecutive promosse nei confronti dell'Ordine da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Ente e consentire, così, al medesimo di procedere alla graduale dismissione del proprio patrimonio immobiliare disponibile per destinare le somme riscosse alla soddisfazione dei creditori e al risanamento dell'Ente stesso.

      Per il conseguimento di tali finalità - e per le altre connesse alla migliore conservazione e gestione dell'ingente patrimonio storico e artistico di proprietà dell'Ente è stato emanato il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.

      Con il suddetto provvedimento d'urgenza, pertanto, sono state essenzialmente disposte:

          1) la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (in ossequio alla XIV disposizione transitoria della Costituzione) quale ente ospedaliero, con il successivo trasferimento alla regione Piemonte, mediante apposita legge regionale, della gestione delle relative attività sanitarie, coerentemente con l'assetto costituzionale del settore, con i rispettivi presìdi ospedalieri (Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo);

          2) la costituzione di una Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino - che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie svolte dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 2004 - il cui patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili dell'Ente, con esclusione dei menzionati presìdi ospedalieri, con lo scopo di amministrare il patrimonio indisponibile per finalità culturali, mediante il conferimento in godimento di taluni beni, individuati nella Tabella allegata al medesimo decreto-legge, ad una futura Fondazione destinata a gestire il patrimonio culturale di pertinenza sabauda; la quota disponibile, invece, è destinata alle operazioni di risanamento del pregresso dissesto finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione delle procedure di carattere straordinario previste dallo stesso decreto-legge n. 277 del 2004;

          3) la sospensione per ventiquattro mesi (scadenza 23 novembre 2006), nei confronti della nuova Fondazione, di tutte le azioni esecutive già promosse da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati verso l'Ordine, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali.

      Dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge sono emersi taluni profili di criticità - segnalati dall'attuale Commissario straordinario della Fondazione in discorso ed evidenziati anche dall'annuale relazione predisposta dal relativo Comitato di vigilanza - in ragione sia delle difficoltà incontrate nelle procedure di dismissione dei beni del patrimonio disponibile, che hanno fortemente rallentato l'attuazione del programma di risanamento finanziario avviato in base alle previsioni del decreto-legge n. 277 del 2004, sia dei provvedimenti normativi ed amministrativi posti in essere dalla regione Piemonte in attuazione dello stesso decreto-legge.

      Da ciò conseguono la necessità e l'urgenza di adottare le norme contenute nel presente decreto-legge.

      Le questioni allo stato abbisognevoli di interventi d'urgenza investono, sostanzialmente, due aspetti. In particolare:

          a) la necessità di differire la scadenza del termine (23 novembre 2006) relativo al congelamento degli interessi sul debito e delle azioni di rivalsa dei creditori, al fine di evitare l'aggressione dei medesimi al patrimonio dell'Ente, vanificandone definitivamente il possibile risanamento (articolo 1, comma 1);

          b) una norma intesa a chiarire il momento del trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 277 del 2004, al patrimonio della Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo (articolo 1, comma 3).

      Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, pertanto:

          1) non necessita di copertura finanziaria;

          2) non è stata redatta la relazione tecnica.


 


Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.

 

 

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).

 

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

            a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

            b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

            c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

            d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

            e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore dei presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

            f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

            g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

 

(Omissis)

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2006.

 

Interventi per completare il risanamento economico

della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la XIV disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

        Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo 2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino;

        Considerato il grave dissesto finanziario della predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni promosse dai creditori, il completamento dell'opera di risanamento finanziario già avviata, nonché di fornire un corretto canone ermeneutico dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, relativo al trasferimento alla menzionata Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri e dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;

 

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

        1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.

        3. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo.

 

 

Articolo 2.

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 23 novembre 2006.

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Amato, Ministro dell'interno.

Turco, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 


Iter parlamentare del decreto-legge n. 277 del 2004 nella XIV legislatura

 


Senato della Repubblica

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3277

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

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Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge contiene interventi straordinari e misure urgenti volti al risanamento economico dell’Ordine Mauriziano.

Lo storico Ordine, ente ospedaliero di rilevanza costituzionale, è, com’è noto, titolare dell’ospedale Umberto I di Torino, che costituisce uno dei principali presìdi ospedalieri della regione Piemonte, inserito a pieno titolo nell’ambito del sistema sanitario nazionale. L’Ente svolge, altresì, attività sanitaria presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO), indicato dalla stessa regione, nell’ambito del progetto organizzativo della rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, come polo oncologico con afferenza all’intero territorio regionale per le specialità dallo stesso trattate.

Le vicende finanziarie del suddetto ente hanno pertanto più volte destato preoccupazione e allarme nell’opinione pubblica. È noto, infatti, che il grave dissesto finanziario in cui versa l’Ordine Mauriziano, ammontante a circa 350 milioni di euro, è tuttora persistente, nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal commissario straordinario.

Inoltre, la situazione debitoria dell’Ente e l’incertezza sul suo futuro hanno indotto i creditori a promuovere numerose azioni esecutive – pignoramenti presso terzi e immobiliari – ed il tesoriere a ridurre le anticipazioni di cassa nonché a sospendere l’erogazione dei finanziamenti già deliberati.

Per effetto di tale situazione, alcuni dei beni destinati alla vendita per il ripianamento del disavanzo sono stati pignorati, con conseguente vanificazione della possibilità di procedere alla alienazione, mentre le entrate correnti, come il finanziamento sanitario da parte della regione Piemonte, decurtate dai numerosi pignoramenti, non sono più sufficienti a garantire il pagamento delle forniture di materiale sanitario indispensabili per perseguire le attività di ricovero e cura dei due presìdi ospedalieri dell’Ordine, nonché, a breve, a permettere il pagamento degli stipendi al personale dipendente (circa 2.000 unità).

A fronte della gravissima situazione e sulla base del protocollo d’intesa già approvato tra l’Ordine Mauriziano e la regione Piemonte, quest’ultima, in risposta alle polemiche degli ultimi mesi, si è impegnata al rilancio dell’ente attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro e siglando un’apposita Convenzione con la quale viene confermato per il triennio 2003-2006 il finanziamento annuale di 120 milioni di euro.

Per attuare, tuttavia, il definitivo risanamento dell’Ente, consentendogli nel futuro di svolgere la propria attività nel delicato settore dei servizi sanitari, sono tuttavia necessari ulteriori e più incisivi interventi.

La posizione dell’Ordine Mauriziano è stata, pertanto, sottoposta ad una approfondita valutazione, così come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 settembre 2004, in ordine al regolamento per l’individuazione degli enti indispensabili.

Il provvedimento d’urgenza affronta, quindi, anche sotto il profilo strutturale, il futuro dell’ente, preoccupandosi, da un lato, di garantire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ordine Mauriziano; dall’altro, di avviare le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante l’utilizzazione dei beni facenti parte del suo patrimonio disponibile attraverso la costituzione di un’apposita fondazione.

In particolare, con l’articolo 1, in conformità al disposto della XIV disposizione transitoria della Costituzione, si prevede la conservazione dell’Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente» quale «ente ospedaliero» in attesa che la regione Piemonte ne disciplini, con apposita legge regionale, la natura giuridica e l’inserimento nel proprio ordinamento giuridico sanitario.

Con norma transitoria si prevede altresì, che l’Ente, costituito dai presìdi ospedalieri dell’Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo, nelle more dell’adozione di specifiche norme da parte della regione, continui a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Con l’articolo 2 viene, invece, regolamentata la destinazione del rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, formato da beni di rilevante valore storico-artistico-culturale e da altre unità immobiliari e agrarie.

Il suddetto patrimonio, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo, viene trasferito alla Fondazione Mauriziana, costituita a norma dello stesso articolo.

La Fondazione succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente, ivi compresi quelli contenziosi, ad eccezione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nelle attività ospedaliere, e nelle situazioni debitorie e creditorie maturate dall’Ente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene, altresì, precisato che l’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio dell’attività dei due presìdi ospedalieri, mentre sono trasferite alla Fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte dagli stessi contratti per le prestazioni e le forniture eseguite prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L’amministrazione del patrimonio, e cioè dei beni mobili ed immobili così trasferiti, costituisce lo scopo della Fondazione che dovrà provvedere, da un lato, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e, dall’altro, al risanamento del dissesto finanziario in cui attualmente versa l’Ordine Mauriziano, anche attraverso la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile; tali impegni sono comunque svolti nel rispetto delle norme dettate dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La Fondazione inoltre partecipa ad altra Fondazione che sarà costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, indicando, a tale fine, in una allegata tabella, i beni di particolare importanza storica-artistica che saranno conferiti in uso alla Fondazione Mauriziana per la stessa partecipazione. Infine, viene conservata allo Stato una funzione di «vigilanza» sulla prima Fondazione, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi con il concerto dei Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, l’approvazione del relativo statuto.

L’articolo 3, in analogia a quanto già disposto dall’articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453 (disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico «Umberto I» e per l’Azienda «S. Andrea di Roma»), e dall’articolo 248 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, appresta una serie di misure straordinarie ed urgenti necessarie a consentire la piena ed efficace realizzazione delle finalità che il provvedimento intende raggiungere.

Si prevede, pertanto, che per un periodo di ventiquattro mesi (cioè, per il periodo di tempo occorrente ad addivenire all’incasso del contributo straordinario da parte della regione Piemonte e alla vendita dei beni patrimoniali disponibili trasferiti alla Fondazione, con un ricavato presunto di 240 milioni realizzabile in un periodo di cinque anni) siano sospese le azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per debiti già contratti dall’Ordine Mauriziano e viene, altresì, sospeso il decorso degli interessi moratori sui debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con ulteriori disposizioni è stata, inoltre, attribuita al legale rappresentante della Fondazione la possibilità di definire transattivamente le pretese creditorie, con determinazione delle percentuali di pagamento e dei tempi di liquidazione. A garanzia dei creditori e per assicurare stabilità e certezza all’entità della massa passiva, è previsto che i creditori esclusi possano proporre ricorso al Ministero dell’interno alla cui vigilanza era sottoposto l’Ordine Mauriziano a norma dell’articolo 2 della citata legge n. 1596 del 1962.

Infine, con norma transitoria, per evitare un infruttuoso decorso del tempo, si prevede che, in attesa dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari le funzioni attribuite al rappresentante legale della Fondazione siano esercitate da un Commissario straordinario appositamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



 


 


 

Relazione tecnica

 

Il provvedimento non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 1, infatti, in adesione al dettato costituzionale dispone la convenzione dell’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero.

Quest’ultimo – costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo – continuerà a svolgere la propria attività secondo le attuali disposizioni fino all’emanazione della legge regionale che nel disciplinare la natura giuridica dell’ente segnerà l’inserimento dei presìdi stessi nell’ambito dell’ordinamento giuridico sanitario della regione.

Fino a quella data, pertanto, le strutture ospedaliere continueranno ad essere regolate dalla convenzione già stipulata tra l’Ordine Mauriziano e la regione Piemonte.

In ragione della citata convenzione, le suddette strutture ospedaliere già assicurano lo svolgimento dell’attività sanitaria con organizzazione funzionale conforme a quella prevista dalle leggi nazionali o regionali per gli ospedali pubblici, attraverso un piano di attività annuale adottato in aderenza alla programmazione operativa a livello locale e sono, altresì, soggetti ai controlli stabiliti dalla normativa regionale per quanto concerne la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese.

In virtù di tale accordo la regione già corrisponde all’ente un cospicuo contributo annuo secondo le modalità di erogazione prescritte per le aziende ospedaliere regionali.

Alla stregua di quanto già avvenuto per gli altri due ospedali dell’Ordine Mauriziano, già transitati definitivamente alla regione stessa, con il presente provvedimento vengono trasferiti – senza alcun onere per la regione – tutti i beni mobili (attrezzature mediche, posti letti e così via) delle strutture ospedaliere di cui trattasi.

Sulla regione, inoltre, non graverà il pregresso debito contratto dall’Ente Ordine Mauriziano, in quanto lo stesso è, a norma dello stesso decreto-legge, trasferito alla costituenda Fondazione Mauriziana.

Nel computo delle passività è ricompreso anche il debito maturato nell’ambito dei rapporti di lavoro del personale sanitario che, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, passerà alla regione scevro di qualsivoglia pendenza.

All’atto dell’emanazione della legge regionale, adottata ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione che iscrive la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente non vi saranno maggiori oneri a carico della regione, la quale, nell’assumere, in proprio, lo svolgimento del servizio sanitario esercitato dall’ente, è comunque tenuta all’osservanza del patto di stabilità. Inoltre, una volta rilevati i presìdi ospedalieri in argomento, la Regione sosterrà i relativi oneri, ma non sarà più tenuta a corrispondere la somma oggi dovuta in forza della predetta convenzione che ammonta a 120.302.000 di euro per anno.

Alla data del 1º novembre 2004, il personale del comparto Sanità, comprensivo dei ruoli tecnico-amministrativo-professionale-sanitario, dipendente dall’Ente Ordine Mauriziano è, in totale, di 1.977 unità, di cui 1.718 in servizio presso l’Ospedale Umberto I di Torino e 259 presso l’IRCC di Candiolo. La relativa spesa ammonta allo stato a circa 108 milioni di euro e, pertanto, sarebbe ampiamente ricompresa nella somma attualmente a carico del bilancio della regione Piemonte sulla base della suddetta convenzione.


 

Analisi tecnico-normativa

Il presente decreto-legge intende garantire la sopravvivenza dell’Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente», al quale resta la titolarità dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino ed Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO); successivamente la regione Piemonte ne disciplinerà, con apposita legge la natura giuridica e l’integrazione nel rispetto ordinamento sanitario.

La restante parte del patrimonio immobiliare e mobiliare è trasferita alla Fondazione Mauriziana, costituita con il presente decreto, con il compito di gestire tale patrimonio, garantendone la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse culturale e nel contempo l’utilizzo volto al risanamento economico dell’Ente; viene comunque assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per il risanamento finanziario dell’Ente, il decreto-legge apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell’attività sanitaria di ricovero e cura già esercitato dall’Ente.

A tale fine il provvedimento apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell’attività sanitaria di ricovero e cura già esercitate dall’Ente.

Il presente decreto-legge è adottato in conformità al disposto contenuto nella XIV disposizione transitoria della Costituzione ed è aderente ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione, che include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente.

Il provvedimento non si pone in contrasto con alcuna normativa comunitaria ed è stato adottato in conformità a quanto già previsto dal decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, e dall’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004.

 

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell’Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell’Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Vigilanza sull’Ente Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L’Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

 3. Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

 

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all’articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all’accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l’impiego anche del ricavato dall’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l’esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

2. Nelle more dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall’articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell’Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.


Tabella A

(prevista dall’articolo 2, comma 5)

 

1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all’interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3)  Il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 


Esame in sede referente

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedi' 23 novembre 2004

452a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,35

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino"

(Esame e rinvio) 

Il relatore MALAN (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, illustra il contenuto delle sue disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che prefigura una legge regionale della Regione Piemonte volta a disciplinare la natura giuridica e l'inserimento dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione. Osserva come, a suo avviso, tale disposizione sia conforme al dettato della XIV Disposizione finale della Costituzione, dovendosi intendere pienamente rispettata la riserva di legge ivi sancita: le modalità di funzionamento troveranno infatti disciplina in fonti di rango primario statali (il decreto-legge all'esame) e regionali (la legge regionale prefigurata, appunto dall'articolo 1); il provvedimento all'esame rispetta inoltre le competenze regionali in materia sanitaria. Illustra quindi l'articolo 2, con il quale si provvede a costituire la Fondazione Mauriziana cui viene trasferito l'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presídi ospedalieri. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi e dunque anche in tutte le situazioni debitorie e nei contenziosi in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277. Dà quindi conto dell'articolo 3, che reca i provvedimenti con carattere di assoluta urgenza ai fini del risanamento dell'Ente. Conclude ribadendo l'innegabile urgenza e opportunità delle misure dettate dal decreto-legge n. 277 con le quali viene garantita la sopravvivenza di un Ente di rilievo costituzionale; segnala peraltro l'esigenza di acquisire dal Governo elementi informativi di maggiore dettaglio sulla evoluzione nel tempo della situazione debitoria dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Il sottosegretario D'ALI' si dichiara disponibile a fornire gli elementi richiesti in merito alla dinamica storica della situazione finanziaria dell'Ente, chiarendo sin d'ora che l'ammontare delle rilevantissime perdite non ha subíto incrementi dopo la nomina del commissario straordinario, cui il Governo ha provveduto sin dal 2001 in considerazione della difficile situazione economica e giudiziaria in cui l'Ente versava. Auspica una rapida conversione in legge del provvedimento in esame, del quale sottolinea la conformità alle norme costituzionali. Segnala, inoltre, la differente disciplina che viene dettata per i beni che compongono il patrimonio dell'Ente, a seconda che si tratti di beni strumentali all'attività sanitaria dell'Ente stesso, ovvero che si tratti di beni del patrimonio immobiliare e mobiliare diversi dai presídi ospedalieri: tali beni sono trasferiti alla Fondazione mauriziana, che provvederà alla conservazione e alla valorizzazione di quelli di rilevante valore storico artistico e culturale, da un lato, e alla dismissione di quelli appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente, ai fini del risanamento della sua situazione economica, dall’altro. Conclude segnalando che l'intervento straordinario che viene così realizzato non è di carattere finanziario, essendo il patrimonio disponibile dell'Ente sufficiente a realizzare il suo risanamento economico, bensì di natura strutturale, agevolando, in particolare, le dismissioni necessarie.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 24 novembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledi' 24 novembre 2004

453a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 9,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino"

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ricorda che l'Ordine Mauriziano ha svolto un'opera straordinaria sia sotto il profilo sanitario, sia per la conservazione e valorizzazione dei beni di grande rilievo storico, artistico e culturale di cui è proprietario. A fronte di un passivo ormai cospicuo e delle comprensibili preoccupazioni dei creditori, con il provvedimento in esame si appronta una soluzione giuridica assai complessa che prevede la creazione di due distinti organismi, uno dei quali con lo specifico scopo di ripianare il debito finanziario. A tale fine questo organismo, denominato Fondazione Mauriziana, potrà alienare i beni mobili e immobili che non rientrino nei presidii sanitari dell'Ordine Mauriziano di Torino, fatta eccezione per tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale. Sottolinea tuttavia come a questi ultimi accedano alcune pertinenze che vanno considerate in maniera inscindibile sotto il profilo della tutela artistico-culturale e ambientale; preannuncia quindi la presentazione di un emendamento che include anche tali pertinenze tra i beni che la Fondazione Mauriziana non potrà alienare, evitando così possibili speculazioni - concernenti ad esempio le cascine di Stupinigi - che a suo avviso non sarebbero adeguatamente escluse da una loro semplice destinazione a fini agricoli, potendo quest'ultima essere modificata nel tempo.

Quanto alle cause del debito accumulato dall'Ordine Mauriziano di Torino, vi è chi ne attribuisce la piena responsabilità amministrazione dell'Ordine, e chi invece ritiene che con il mancato rimborso delle prestazioni sanitarie da parte della Regione si sia voluto colpire l'Ordine rendendo necessario un provvedimento sostanzialmente espropriativo del suo ingente patrimonio a favore della Regione stessa; osserva come sia comunque opportuno tentare il risanamento economico dell'Ordine limitando l'alienazione ai soli beni privi di rilievo artistico e culturale, rinviando semmai a un momento successivo, e con criteri che si riterrà di adottare, l'eventuale ampliamento delle categorie di beni alienabili. Conclude sottolineando che il decreto-legge in esame, pur conservando formalmente l'Ordine Mauriziano, prevede la creazione di un ente ospedaliero sostanzialmente regionale, in quanto posto sotto la sorveglianza e la gestione della Regione, con ciò contraddicendo al dettato della XIV disposizione finale della Costituzione che espressamente richiede la sua conservazione "come Ente ospedaliero".

Ha quindi la parola il senatore SCARABOSIO (FI) il quale, dopo aver preannunciato un proprio emendamento volto a correggere la denominazione della Fondazione Mauriziana in "Fondazione Mauriziano", ritiene che non sia possibile procedere a una individuazione in astratto degli immobili da alienare, trattandosi di un’operazione che deve essere demandata al Commissario straordinario o alla Fondazione stessa, in quanto richiede inevitabilmente valutazioni discrezionali sulla base di elementi concreti. Ritiene peraltro che le scelte operate in merito a tale individuazione dovranno essere valutate, ricordando anch'egli il valore inestimabile sia sotto il profilo artistico culturale e storico, sia sotto il profilo economico di molti beni dell'Ordine. Il provvedimento in esame va interpretato nel senso che le strutture ospedaliere resteranno all'Ordine Mauriziano, ma che la loro gestione sarà affidata alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 1: in caso diverso, infatti, dovrebbe concordare con la valutazione di contrarietà alla XIV disposizione finale enunciata dal senatore Zancan. Conclude dichiarando che il decreto-legge n. 277 configura una soluzione condivisibile rispetto alla difficile situazione in cui versa l'Ordine Mauriziano di Torino.

Interviene quindi il sottosegretario D'ALI' per confermare la propria disponibilità a fornire alla Commissione, come già preannunciato, ulteriori chiarimenti e informazioni sul provvedimento in esame nel corso della seduta pomeridiana.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,35.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mercoledì 24 novembre 2004

454a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Ali' e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara che con il provvedimento d'urgenza all'esame si procede a disciplinare l'Ordine Mauriziano con eccessiva leggerezza e approssimazione, ignorando sia il dibattito che si svolse in Assemblea costituente sulla XIV disposizione finale, sia le sentenze in materia della giurisdizione amministrativa: da questi atti emerge una qualificazione dell'Ordine Mauriziano quale ente unitario che svolge compiti inerenti l'assistenza sanitaria, la beneficenza, l'istruzione e il culto, come espressamente previsto dal suo statuto. La tutela che la XIV disposizione assicura all'Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, come volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula utilizzata dalla Carta costituzionale richiama infatti a suo avviso in modo sintetico tutti i fini statutariamente attribuiti all'Ordine, precludendo quindi al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.

Esprime la propria contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere nella materia in esame dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali, mentre ritiene che le misure previste dall'articolo 3 siano condivisibili. Segnala altresì che nello Statuto dell'Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino, mentre un'analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all'esame; perplessità desta inoltre l'assenza di indicazioni in merito all'apporto della Regione Piemonte alla Fondazione Mauriziana, cui partecipa, a fronte del trasferimento di beni da parte  dell'Ordine Mauriziano. Ritiene comunque indispensabile accertare le responsabilità di coloro che hanno condotto l'Ordine Mauriziano di Torino a un così ingente debito, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino al 1995 era in attivo.

Dopo aver segnalato che i vincoli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili speculazioni, osserva come per il risanamento economico dell'Ordine Mauriziano sia preferibile una convenzione con la Regione; esprime ancora una volta la propria forte contrarietà al decreto-legge in esame, che a suo avviso presenta inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale.

Interviene il senatore SCARABOSIO (FI) che osserva come la Fondazione Mauriziana viene istituita per legge al solo scopo di ripianare la situazione debitoria: alcuni dei beni che le saranno conferiti non saranno alienati, perché destinati ad essere successivamente concessi in uso alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, di cui all'articolo 2, comma 5, alla quale partecipano il Ministero per i beni culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici e privati. Ribadisce l'opportunità delle disposizioni in esame, senza le quali sono concretamente impossibili le alienazioni necessarie al ripianamento dalla situazione debitoria, a causa dei provvedimenti di pignoramento in atto.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'ALI' che sottolinea come il Governo, resosi immediatamente conto dello stato di precario equilibrio finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino, ha attivato nel 2002 un'ispezione svolta congiuntamente dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno, conclusasi nel giugno 2002 con una relazione dalla quale emerge come l'attuale dissesto finanziario sia imputabile soprattutto alle decisioni degli ultimi anni di gestione, assunte senza ottemperare agli obblighi di informativa e previa autorizzazione dei ministri competenti a vigilare: si riferisce, in particolare, all'aumento indiscriminato delle assunzioni di personale, che ammonta attualmente a circa 2000 unità. Per fare fronte a tale situazione è stato deciso, nel settembre del 2002, il commissariamento dell'Ente. Segnala che la gran parte dei beni immobili di natura agricola sono attualmente affittati, con contratti di scarsa redditività; quanto alle disposizioni di cui all'articolo 1, chiarisce che oggetto del trasferimento all'Ente Ordine Mauriziano sono i soli presidi ospedalieri, ossia le attrezzature e le attività sanitarie svolte, e non anche il bene immobiliare in cui esse si svolgono: l'edificio dell'Umberto I di Torino, in particolare, rientra nel patrimonio immobiliare che viene trasferito alla Fondazione di cui all'articolo 2 ed è escluso dalle procedure di alienazione, essendo più probabilmente destinato ad essere affittato alla Regione,  assicurando così un profitto per l'Ordine stesso. Tale disposizione è a suo avviso pienamente coerente con la Costituzione vigente, che attribuisce alle Regioni competenze specifiche in materia sanitaria.

L'articolo 2 istituisce la Fondazione Mauriziana, la cui denominazione può essere certamente modificata, e prevede altresì la costituzione di una Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella Regione Piemonte, cui viene attribuito il compito di valorizzare non solo i beni dell'Ordine Mauriziano, bensì anche quelli di altri enti, che abbiano le medesime caratteristiche; sottolinea al riguardo che la titolarità dei beni dell'Ordine resterà alla Fondazione Mauriziana, prevedendosi solo il conferimento in uso alla Fondazione di cui al comma 5, nell'intento di sgravare l'Ordine stesso dalla gestione di quei beni, assicurandogli peraltro la partecipazione alla Fondazione stessa.

Segnala al senatore Eufemi che le misure recate dall'articolo 3 non possono essere considerate avulse dal contesto in cui sono poste: si tratta infatti di un regime transitorio dei beni, previsto per un periodo limitato al fine di consentire la realizzazione del piano di risanamento. Sull'emendamento 3.1 segnala che l'articolo 3, comma 1, lettera g) ha carattere autorizzatorio, richiedendosi in ogni caso il raggiungimento di una transazione. Quanto al problema della destinazione a fini non agricoli dei beni, ricorda che in merito è competente l'ente locale e che proposte emendative volte a rendere immodificabile la destinazione non possono a suo avviso essere accolte, senza violare le prerogative costituzionalmente tutelate degli enti locali. Si dichiara favorevole all'accoglimento di emendamenti che prevedano un monitoraggio della gestione dei beni in questione. In conclusione il Governo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti l'unico strumento idoneo a garantire il mantenimento dell'Ordine Mauriziano di Torino e il perseguimento delle sue finalità in base alle sue effettive risorse finanziarie, che verranno così risanate.

Mette infine a disposizione del Presidente della Commissione la relazione sulla situazione debitoria dell'Ente, informando che essa è stata a suo tempo trasmessa alla Corte dei conti e che sono in corso anche dei procedimenti giudiziari.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ribadisce la propria fortissima preoccupazione derivante dalle ricorrenti voci di possibili speculazioni alberghiere che interesserebbero in particolare le cascine pertinenziali storiche, risalenti al '700, nel circondario del casino di caccia di Stupinigi; gli strumenti di tutela attualmente previsti sono a suo avviso inadeguati ad assicurare l'indispensabile salvaguardia di questi beni di valore mondiale.

Il sottosegretario D'ALI' ricorda che il vincolo derivante dalla legislazione in materia di beni culturali non preclude la destinazione ad uso alberghiero; ribadisce che i beni in questione sono attualmente affittati con scarso rendimento e che l'imposizione di ulteriori vincoli comporterebbe un eccessivo vantaggio a favore degli attuali affittuari, che sono titolari di un diritto di prelazione. Si dichiara contrario a considerare inalienabili tali beni e a vincolarli alla stessa stregua del casino di caccia cui ineriscono, ritenendo che una loro efficace tutela potrà realizzarsi anche con un'attenta vigilanza dell'ente locale.

Il senatore EUFEMI (UDC) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti non ritenendo però condivisibile la scelta operata con la nomina del Commissario straordinario, e rilevando altresì che la previsione di trasferire i presidi sanitari all'Ente di cui all'articolo 1 e di affittare l'Umberto I alla Regione realizzi un meccanismo astruso e a suo avviso inefficace: appare invece preferibile che sia direttamente l'Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione di tale contenuto con la Regione, assicurandosi i corrispondenti proventi e garantendo così la conservazione dell'unitarietà dell'Ordine stesso.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore STIFFONI (LP) il sottosegretario D'ALI' risponde che la Fondazione Mauriziana succederà all'Ente in tutte le situazioni, attive e passive, lasciandolo libero da ogni debito pregresso.

 

 Il presidente PASTORE, dopo aver riassunto i termini delle posizioni emerse nel corso del dibattito, e dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti l'emendamento 1.1 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore EUFEMI (UDC), viene respinto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,55.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3227

 

al testo del decreto legge

 

 

Art. 1

 

1.1

EUFEMI

 

Sopprimere l'articolo.

__________________________

 

1.2

EUFEMI

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero regionale e posto sotto la vigilanza della regione Piemonte".

__________________________

 

 

Art. 2

 

2.2

EUFEMI

 

Sopprimere l'articolo.

__________________________

 

2.3

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 1.

__________________________

 

 

2.11

MALAN, relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: "Fondazione Mauriziana", con le seguenti: " "Fondazione Ordine Mauriziano"

            Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)".

__________________________

 

 

2.4

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 2.

__________________________

 

2.5

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 3.

__________________________

 

2.6

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 4

__________________________

 

2.7

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 5.

__________________________

 

2.8

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 6.

__________________________

 

2.10

MALAN, relatore

 

Al comma 6 sostituire le parole: "approvato con", con le seguenti: "di cui al".

__________________________

 

2.1

EUFEMI

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a vincoli agricoli e ambientali senza trasformazioni di qualsiasi natura".

__________________________

 

2.9

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 7.

__________________________

 

Tab. A. 1

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali".

__________________________

 

Tab. A. 2

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 2), sostituire le parole da "per una fascia" fino alla fine con le seguenti: "per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali".

__________________________

 

Tab. A. 3

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 3), sostituire le parole da "per una fascia" fino alla fine con le seguenti:  "per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali".

__________________________

 

 

Art. 3

 

3.1

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

__________________________

 

3.4

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 2.

__________________________

 

3.2

STIFFONI

 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al Presidente del Consiglio ed al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte.  Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale."

__________________________

 

3.3

EUFEMI

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano."

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

giovedi' 25 novembre 2004

455a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'

 

La seduta inizia alle ore 10,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino"

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente PASTORE, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 1, comma 1: il suo tenore letterale infatti, potrebbe indurre a ritenere che la conservazione dell’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero operi "dalla data di entrata in vigore" del decreto-legge n. 277 anziché dalla entrata in vigore della XIV disposizione finale della Costituzione. Soprattutto, nel prevedere che tale mantenimento avviene "fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica", il provvedimento in esame sembra prefigurare un termine finale per la conservazione dell’Ente e consentire alla legge regionale, intervenendo sulla sua natura giuridica, di escludere che sia mantenuto quale ente ospedaliero. In conclusione, ritiene necessaria una riformulazione dell’articolo 1, comma 1, che fughi tali dubbi di conformità alla XIV disposizione finale della Costituzione.

 

Il relatore MALAN (FI) concorda pienamente con le perplessità espresse dal presidente, riservandosi di presentare emendamenti in tal senso per l’esame in Assemblea; preannuncia che in tale fase presenterà anche un emendamento all’articolo 2, comma 7, volto a individuare alcuni contenuti necessari dello Statuto della Fondazione Mauriziana. Presenta invece sin d’ora un emendamento formale (2.100, pubblicato in allegato al presente resoconto) di contenuto identico ad altro emendamento a propria firma. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, tranne che sull’emendamento 3.2 sul quale il parere è favorevole.

 

Il sottosegretario D'ALI', dopo aver dichiarato di concordare con le modifiche prefigurate dal presidente e dal relatore, segnala l’opportunità di riformulare anche l’articolo 2, comma 5, stabilendo che i beni dell’Ordine Mauriziano sono conferiti in godimento – e non in uso – alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, e chiarendo alcuni aspetti in merito alla costituzione di quest’ultima.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli del relatore e dell’emendamento 3.2, su cui il parere è favorevole.

 

In assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2, 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti.

Viene invece approvato l’emendamento 2.11.

Gli emendamenti da 2.4 a 2.6, in assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti, mentre l’emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.

Dopo che gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati dichiarati decaduti, viene approvato l’emendamento 2.10.

Dichiarati decaduti gli emendamenti da 2.1 a 3.4, viene posto in votazione e approvato l’emendamento 3.2, mentre anche l’emendamento 3.3 viene dichiarato decaduto.

 

In attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sul provvedimento in titolo, il seguito dell’esame viene rinviato.

 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

 

Il presidente PASTORE avverte che l’ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con il seguito dell’esame in sede referente del disegno di legge n. 3227, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

 La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

 

 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3227

al testo del decreto-legge

 

2.100

MALAN, relatore

 

Al comma 4, sostituire le parole: "approvato con ", con le seguenti: "di cui al".

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

giovedi' 25 novembre 2004

456a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Enzo Ghigo, il Presidente della Regione Marche Vito D'Ambrosio e l'assessore per gli affari istituzionali della Regione Emilia-Romagna Luciano Vandelli, accompagnati da Alessia Grillo, Alessio Limonet, Stefano Mirabelli, Laura Morandi e Iaia Pasquini, nonché il professore Antonio Baldassarre e il professore Beniamino Caravita di Toritto.

 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo. Ricorda, quindi, che nella seduta precedente era stato esaurito l’esame degli emendamenti.

Il senatore EUFEMI (UDC) conferma le perplessità già esposte nella seduta di ieri, in particolare sotto il profilo della compatibilità costituzionale del decreto-legge e si riserva di rappresentare gli stessi argomenti critici nella discussione in Assemblea.

E’ quindi conferito al relatore MALAN il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a riferire in forma orale.

 

La seduta termina alle ore 17,30.

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedi’ 23 NOVEMBRE 2004

452a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,35

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino"

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore MALAN (FI) ricorda che l'Ordine Mauriziano è un ente ospedaliero, espressamente salvaguardato dalla XIV Disposizione finale della Costituzione, che demanda alla legge la definizione delle modalità del suo funzionamento. Una gestione evidentemente non oculata dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, titolare dell'ospedale Umberto I di Torino e dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, ha portato a un grave dissesto finanziario, il cui importo ammonta a circa 350 milioni di euro. La situazione debitoria dell'Ente, che perdura nonostante le misure di risanamento approntate dal commissario straordinario, ha indotto numerosi creditori a promuovere azioni esecutive da un lato, e il tesoriere a ridurre le anticipazioni di cassa e a sospendere l'erogazione di finanziamenti già deliberati, dall'altro; il finanziamento sanitario da parte della Regione Piemonte, d'altra parte, viene decurtato ad opera dei pignoramenti, con la conseguente insufficienza delle risorse per il pagamento delle forniture di materiale sanitario indispensabile alla prestazione del servizio sanitario, nonché per il pagamento delle retribuzioni dei circa 2.000 dipendenti. Alla luce di tale situazione e in considerazione della rilevanza dell'Ente in questione, propone di esprimere un parere favorevole in merito alla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, ritenendo anzi che l'urgenza a intervenire sussistesse in realtà già da diversi mesi. 

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole formulato dal relatore.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi' 24 novembre 2004

130a Seduta

 

 

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 1a Commissione:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino: parere di nulla osta con osservazioni

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 24 Novembre 2004

396a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) fa presente, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, corredato di relazione tecnica, è volto a consentire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano, che secondo la relazione introduttiva risulta pesantemente indebitato, trasferendone ad una Fondazione appositamente costituita tutti i rapporti attivi e passivi (eccetto quelli relativi ai rapporti lavorativi) antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge in conversione, al fine di agevolare il pagamento dei debiti pregressi dell’Ente stesso.

Al riguardo, posto che l’articolo 1, comma 1, prevede che la regione Piemonte inserisca, con legge regionale, i presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nel proprio ordinamento giuridico sanitario, occorre valutare se da ciò possano derivare eventuali pretese della regione Piemonte nei confronti dello Stato, qualora la suddetta misura si rivelasse onerosa. Ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sugli oneri che graveranno sulla regione in conseguenza del suddetto inserimento, in quanto la relazione tecnica cita esclusivamente gli oneri di personale (quantificati in circa 108 milioni di euro), a fronte del venir meno delle somme versate dalla regione ai presidi ospedalieri in forza della vigente convenzione (circa 120 milioni di euro all’anno), verificando altresì l’eventuale sussistenza di oneri di altra natura, quali spese di manutenzione e funzionamento o acquisti di beni e servizi.

Fa inoltre presente che occorre valutare se possono derivare eventuali oneri a carico della finanza pubblica, in relazione alla costituzione della Fondazione Mauriziana di cui all’articolo 2, con particolare riguardo all’esigenza di accertare se il patrimonio trasferito alla Fondazione dall’Ente Ordine Mauriziano sia o meno sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti pregressi dell’Ente. Rileva poi l’esigenza di verificare se tra i creditori dell’Ente vi siano eventualmente anche soggetti pubblici e se, in tal caso, possano determinarsi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in conseguenza delle procedure agevolate di estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo 3, comma 1, con particolare riguardo alla lettera g), che prevede la possibilità per il legale rappresentante della Fondazione di definire i debiti in misura non superiore al 70 per cento del loro valore.

Infine, a suo avviso, appare necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri in relazione all’attività del Commissario straordinario dell’Ente Ordine Mauriziano nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, qualora l’attività dello stesso non sia già prevista a legislazione vigente, tenuto conto peraltro che la norma e la relazione tecnica non forniscono informazioni sulle modalità di copertura dei relativi costi.

 

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di replicare nella successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLedi' 24 novembre 2004

397a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se disponga di elementi di chiarimento in ordine ai rilievi espressi dal relatore nell’esposizione introduttiva.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 15,05.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

giovedi' 25 novembre 2004

398a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il sottosegretario D’ALÌ, con riferimento alla richiesta di chiarimenti del relatore in ordine al disegno di legge indicato in esame, non ritiene possano prospettarsi pretese da parte della Regione Piemonte nei confronti dello Stato, atteso che nessun onere graverà sulla Regione a seguito dell’inserimento dei presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nel proprio ordinamento giuridico-sanitario. Infatti, a fronte di un costo di 108 milioni di euro annui per il personale, la Regione Piemonte, in applicazione della vigente convenzione, sostiene una spesa annuale di 120 milioni di euro per il presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di 35 milioni di euro per l’I.R.C.C.C di Candiolo, per una somma complessiva di 155 milioni di euro all’anno, comprensiva altresì degli oneri di manutenzione, funzionamento e acquisti di beni e servizi.

Precisa, inoltre, che la situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano ammonta a 347 milioni di euro. Per sanare detta situazione è previsto l’introito di 240 milioni di euro derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile unitamente al contributo di 50 milioni, già deliberato dalla Regione Piemonte. L’importo rimanente, pari a 57 milioni di euro, potrà essere coperto dall’alienazione degli edifici ospedalieri di proprietà dell’Ente (Policlinico Umberto I, Ospedale di Lanzo ed Ospedale di Valenza), aventi un valore stimato nel 1998 pari a 64 milioni di euro, ovvero in alternativa mediante il netto ricavo di un mutuo appositamente stipulato, i cui oneri verranno pagati mediante gli introiti derivanti dall’affitto degli stessi edifici ospedalieri di proprietà dell’ente. Evidenzia che tale soluzione, ove praticabile, appare preferibile nell’ottica di conservare per quanto possibile l’integrità del patrimonio dell’ente.

Per quanto attiene agli eventuali crediti verso soggetti pubblici, osserva preliminarmente che l’Erario è l’unico creditore pubblico e che la facoltà per il legale rappresentante della Fondazione Mauriziana di definire i debiti nella misura non superiore al 70 per cento è subordinata comunque ad un accordo transattivo tra le parti che non può prescindere dall’espressa accettazione da parte del soggetto creditore. Fa infine presente che non si prevedono oneri economici aggiuntivi in relazione alle attività del Commissario straordinario rispetto a quelle attualmente sostenuti per la gestione commissariale in corso. Peraltro soggiunge che detti oneri sono soggetti a riduzione, in considerazione della prevista dismissione della componente ospedaliera.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alle indicazioni testé fornite dal sottosegretario D’Alì.

 

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo alle osservazioni del relatore: relativamente alla richiesta di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri che verranno assunti dalla Regione Piemonte all’atto dell’inserimento dei presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nell’ordinamento sanitario regionale, osserva che la relazione tecnica del provvedimento in esame indica un ammontare di 108 milioni di euro, relativi al solo personale, a fronte dell’onere attualmente sostenuto dalla Regione in forza della convenzione vigente, pari a 120 milioni di euro. Ora invece il Governo afferma che gli oneri relativi alla medesima convenzione ammontano a 155 milioni di euro all’anno, senza spiegare come si farà fronte all’eventuale differenza.

In merito all’ulteriore rilievo del relatore, circa l’eventuale presenza di soggetti pubblici tra i creditori dell’Ente Ordine Mauriziano, che potrebbero essere danneggiati dalla facoltà attribuita al Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana che dovrà provvedere al pagamento dei debiti stessi, di effettuare transazioni fino al 70 per cento del relativo valore, fa presente che il Governo ha di fatto confermato la sussistenza di tale rischio, in quanto l’Erario è creditore nei confronti dell’Ente, e l’esperienza di altre analoghe situazioni dimostra purtroppo che, ove si conceda la facoltà di tali transazioni, le stesse vengono generalmente attuate, con un conseguente danno per l’Erario.

Ritiene poi insufficiente la risposta del Governo in merito alla consistenza patrimoniale della Fondazione, rilevando che la quota dei 57 milioni di euro da coprire mediante l’eventuale alienazione degli edifici ospedalieri di proprietà dell’Ente è subordinata alla corretta stima del valore degli stessi edifici, sul quale non sono stati forniti sufficienti dettagli. In definitiva, manifesta perplessità sul contenuto del disegno di legge in esame che, nel consentire all’Ente Ordine Mauriziano di estinguere i propri debiti in maniera agevolata e di conservare nel contempo gran parte del proprio patrimonio, rischia tuttavia di scaricare sulla finanza pubblica una parte dei relativi oneri.

 

Il sottosegretario D’ALÌ, in replica alle osservazioni del senatore Morando, precisa che la Regione Piemonte, in forza dell’attuale Convenzione con l’Ente Ordine Mauriziano, sostiene attualmente costi per 155 milioni di euro all’anno, laddove in futuro, con l’inserimento dello stesso nell’ambito del sistema sanitario regionale, tale situazione verrebbe superata e la Regione assumerebbe su di sé solo gli oneri relativi al personale, pari a 108 milioni di euro all’anno, come precedentemente indicato. Di conseguenza, ne deriverebbe un risparmio netto per la finanza pubblica. Circa la capacità della costituenda Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti con il proprio patrimonio, fa presente che la valutazione dei debiti è stata improntata a criteri di prudenza e che il patrimonio della Fondazione risulta pertanto adeguato. Conferma poi l’intenzione del Governo di conservare, per quanto possibile, l’integrità del patrimonio stesso, evitando la vendita dei presidi ospedalieri mediante l’accensione di un apposito mutuo, i cui oneri sarebbero coperti mediante i proventi derivanti dall’affitto degli stessi immobili.

Relativamente al presunto danno per l’Erario derivante dalla facoltà concessa al Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di transigere i rispettivi debiti entro il limite del 70 per cento, precisa che la norma in questione non costituisce un’autorizzazione per l’Erario ad accettare le suddette transazioni, le quali, per poter essere attuate, necessitano comunque del preventivo consenso dei creditori.

 

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore sul testo del provvedimento in esame: “La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), costituisca una facoltà per il Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una definizione in via transattiva dei debiti ivi indicati, ma che non si applichi nei confronti dell’Erario.”.

 

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

Passando ad esaminare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, in merito agli stessi, segnalando che le proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 sopprimono la Fondazione Mauriziana destinata ad assumersi i debiti dell’Ente Ordine Mauriziano, ovvero limitano la sua capacità di ripiano dei suddetti debiti, che rimarrebbero quindi in capo all’Ente, con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla proposta 1.2, in quanto trasforma l’Ente Ordine Mauriziano in ente ospedaliero regionale sotto la vigilanza della regione Piemonte, mentre il testo prevede che sia la regione, con propria legge, a disciplinare la natura giuridica e l’inserimento del predetto ente nell’ordinamento sanitario regionale. In relazione alle osservazioni svolte sul testo, riscontra poi l’esigenza di valutare gli effetti finanziari netti derivanti dall’emendamento 3.1, che sopprime la possibilità del Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di limitare il rimborso dei debiti al 70 per cento del loro valore, considerando da un lato il maggiore onere per la Fondazione (con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), dall’altro i benefici per gli eventuali creditori di natura pubblica.

In merito alla proposta 3.3, che autorizza il Commissario straordinario dell’Ente Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione con la regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività sanitaria, premesso che un’analoga convenzione è già in essere e che il testo dispone che la Regione, con propria legge, stabilisca successivamente la natura giuridica e le modalità di inserimento dell’Ente Ordine Mauriziano nel sistema sanitario regionale, occorre valutare se da tale proposta possano derivare variazioni in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali per la Regione Piemonte, e quindi nuovi o maggiori oneri a carico della stessa. Osserva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti degli emendamenti 2.9 (che elimina il decreto interministeriale di approvazione dello statuto della Fondazione Mauriziana), nonché Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (che ampliano l’elenco degli immobili di valore storico-artistico sottratti al patrimonio disponibile della Fondazione Mauriziana, sia pure previo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, qualora ciò possa ridurre la capacità della Fondazione di far fronte ai debiti ad essa trasferiti con il suddetto patrimonio disponibile). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso contrario sulle proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3.3, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed esprime altresì una contrarietà, nel merito, sull’emendamento 1.2, posto che appare improprio qualificare come ente ospedaliero “regionale” l’Ente Ordine Mauriziano, posto che lo stesso è contemplato quale ente ospedaliero da un’apposita legge statale (legge n. 1596 del 1962). Formula, inoltre, avviso contrario sull’emendamento 3.1 (suscettibile di accrescere gli esborsi della Fondazione Mauriziana necessari per far fronte ai rispettivi debiti), nonché sulle proposte Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (in quanto vanno a depauperare il patrimonio disponibile della Fondazione, necessario per estinguere i debiti). Non ha, invece, rilievi da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 3.1, rileva la necessità di valutarne gli effetti finanziari in senso netto, dato che, sopprimendo la facoltà del Commissario straordinario di estinguere i debiti nel limite del 70 per cento del valore, accanto all’effetto positivo di ridurre gli esborsi a carico della Fondazione, occorre considerare anche il vantaggio per l’Erario, che eviterebbe il possibile danno derivante dalla decurtazione dei crediti vantati verso la Fondazione. A proposito dell’emendamento 3.3, ritiene che sullo stesso la Sottocommissione possa esprimere parere non ostativo, a condizione tuttavia che gli oneri complessivi a carico della Regione Piemonte, derivanti dall’eventuale stipula della nuova Convenzione, non siano superiori a quelli relativi alla Convenzione già in essere.

 

Il presidente AZZOLLINI ritiene che possa essere reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, in quanto manifestamente onerose, nonché sull’emendamento 1.2, poiché obbligando a qualificare l’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero regionale potrebbe impropriamente addossare alla Regione Piemonte anche ulteriori oneri che dovessero emergere successivamente. Analogamente, esprime avviso contrario sulla proposta 3.1, dato che nella valutazione dei correlati effetti finanziari positivi e negativi per la finanza pubblica, sembrerebbero prevalenti quelli dell’aumento degli esborsi della Fondazione per il pagamento dei debiti, nonché sulle proposte Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3, in quanto depauperano il patrimonio disponibile della Fondazione destinato a far fronte ai relativi debiti. Infine, ritiene opportuno rendere parere non ostativo sulla proposta 3.3, imponendo tuttavia la condizione proposta dal senatore Morando, ed esprime avviso favorevole sui rimanenti emendamenti, in quanto privi di implicazioni finanziarie.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore in merito agli emendamenti testé esaminati: “La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 1.2, 3.1, Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

 

 


ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2004

66a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Asciutti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 1a Commissione:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino": parere favorevole con osservazioni.

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDì 24 novembre 2004

53a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1a Commissione:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino": parere favorevole.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 30 NOVEMBRE 2004

211a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizione)

 

Il relatore MALAN (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; rileva come gli emendamenti soppressivi, già presentati durante l'esame in sede referente, sono stati motivati con l'asserita incostituzionalità dei primi due articoli del decreto-legge in esame: dichiara di non condividere tale valutazione, proponendo comunque un parere di nulla osta su detti emendamenti con riferimento ai profili oggetto di valutazione nell'attuale sede. Si sofferma quindi sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l'imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

399a seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in occasione dell’esame per la Commissione di merito, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi allo 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105 e 3.1, nonché parere di nulla osta, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, su una proposta identica alla 3.3. Segnala poi che sembrano suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le proposte 2.101 (che elimina la possibilità della Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti mediante la dismissione del patrimonio disponibile), 2.102 (in quanto attribuisce agli affittuari dei terreni agricoli rientranti nel patrimonio della Fondazione Mauriziana l’opzione ad acquistare al prezzo agevolato delle procedure di cartolarizzazione, inferiore al valore di mercato, riducendo così i ricavi ottenibili dalle relative alienazioni, destinati a coprire i debiti della Fondazione), 2.108, 2.106, e 2.107 (che sottraggono gli immobili ivi indicati al patrimonio disponibile della suddetta Fondazione). Rileva, infine, che non vi sono rilievi da formulare sui restanti emendamenti, anche in considerazione del parere già espresso in occasione dell’esame per la Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dell’esame per l’espressione del parere alla Commissione di merito, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri, nonché avviso favorevole su tutti i rimanenti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione anche dell’avviso espresso dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno confermare il parere contrario ovvero condizionato già reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti identici o analoghi a quelli trasmessi dalla Commissione di merito. Esprime altresì avviso contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, relativamente agli emendamenti 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, in quanto manifestamente onerosi, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”.”.

Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2004

400a seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante "interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla proposta 1.1 (testo 2), in relazione all’obbligo, ivi previsto, di espletare l’attività ospedaliera dell’Ordine Mauriziano in regime di convenzione con la Regione Piemonte, qualora tale vincolo dovesse comportare per la Regione l’assunzione di condizioni più onerose, sia rispetto alla convenzione attualmente in essere, sia con riferimento al meccanismo di cui all’articolo 1, comma 1 del testo, che prevede che sia la Regione stessa, con propria legge, a disciplinare a regime la natura giuridica e l’inserimento dell’ente ospedaliero nel sistema sanitario regionale (meccanismo la cui applicazione verrebbe preclusa dall’emendamento in esame).

Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), rileva che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla costituzione di una gestione speciale economica dell’Ordine Mauriziano per la gestione del patrimonio dell’ordine ed il ripiano dei debiti dell’ente ospedaliero, in luogo della Fondazione prevista a tal fine nel testo, tenuto conto che l’emendamento sembra comportare un ampliamento delle attività finalizzate al predetto ripiano. Al riguardo, infatti, segnala che, mentre l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in conversione prevede che la Fondazione assuma in carico il patrimonio attivo e passivo dell’ente come definito alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 novembre 2004), l’emendamento fa riferimento alle pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Inoltre, lo stesso emendamento prevede che la gestione speciale (affidata ad un commissario ad acta vigilato da un apposito comitato) debba ripianare i debiti entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, per cui occorre chiarire, nel caso in cui il suddetto termine non venga rispettato, su chi graverebbero gli oneri relativi ai debiti (i quali rimarrebbero presumibilmente nel patrimonio dell’Ordine Mauriziano, ancorché in una contabilità separata). Infine, riscontra l’esigenza di chiarire se gli oneri relativi all’attività del commissario ad acta e del comitato di vigilanza possano essere ricondotti a carico della predetta gestione speciale o se, viceversa, occorra prevedere una specifica modalità di copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai rilievi del relatore sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, precisa, relativamente all’emendamento 1.1 (testo 2), di non avere osservazioni da formulare per i profili di competenza, in ordine alla previsione dell’espletamento dell’attività ospedaliera dell’Ordine Mauriziano di Torino in convenzione con la Regione Piemonte, tenuto conto che i presidi ospedalieri del predetto ente (Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo) attualmente già operano in regime di convenzione con la medesima Regione e che, inoltre, la proposta in esame non appare suscettibile di comportare l’assunzione, per la Regione Piemonte, di condizioni più onerose, in quanto l’eventuale modifica della convenzione in atto dovrebbe avvenire in conformità con la programmazione sanitaria regionale. Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), in ordine alla speciale gestione economica ivi indicata, esprime avviso contrario, ritenendo che debba essere quantificato l’onere relativo al commissario ad acta ed al comitato di vigilanza, precisando altresì a chi debba fare carico.

Il senatore MORANDO (DS-U), in ordine all’emendamento 1.1 (testo 2), osserva che tale proposta emendativa mira a conservare la situazione di fatto attualmente esistente in ordine alla veste giuridica e all’assetto patrimoniale dell’Ordine Mauriziano, rendendo obbligatoria la stipula della convenzione con la Regione Piemonte per l’espletamento dell’attività sanitaria, secondo i criteri ivi indicati. Sottolinea che tale impostazione ribalta completamente il senso delle innovazioni introdotte con il decreto-legge in conversione, in quanto il testo del provvedimento in esame prevede la conservazione dell’Ordine come Ente ospedaliero solo in via transitoria, fino a quando la Regione Piemonte stabilirà, con proprie norme, la disciplina giuridica definitiva dell’Ente e del suo inserimento nel sistema sanitario regionale, per cui restano attualmente in vigore le pattuizioni già definite nell’ambito della convenzione in essere. Viceversa, l’emendamento 1.1 (testo 2) sottrae alla Regione il potere di disciplinare autonomamente la materia, obbligandola altresì a stipulare una nuova convenzione: in tal modo, tuttavia, vengono meno le garanzie di invarianza per la finanza pubblica che un intervento diretto della Regione avrebbe potuto mantenere, laddove la nuova convenzione potrebbe rivelarsi più onerosa della precedente, pregiudicando altresì la possibilità di risanamento della gestione ospedaliera, gravemente dissestata.

Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che anche questo sia foriero di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a parte le considerazioni sugli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta e del comitato di vigilanza, esso rende più complesso ed incerto il risanamento finanziario dell’Ordine Mauriziano. Ancorché, a suo giudizio, il testo del disegno di legge in esame non sia scevro da problemi, tuttavia esso prevede una serie di strumenti per consentire il ripiano dei debiti dell’Ente che appaiono più efficaci di quelli proposti dall’emendamento in questione, che prevede, in particolare, la creazione di una contabilità separata nell’ambito della gestione finanziaria dell’Ordine Mauriziano, anziché una fondazione giuridicamente distinta con un patrimonio autonomo. Rileva inoltre che il comma 2 dell’emendamento in esame prevede un termine di 24 mesi perché venga realizzato il ripiano dei debiti dell’Ente, senza tuttavia precisare che cosa accada qualora il suddetto termine non venga rispettato e su chi, in tale ipotesi, graverebbero i debiti pregressi.

Il senatore EUFEMI (UDC), in qualità di firmatario degli emendamenti in esame, precisa che gli stessi sono finalizzati ad offrire un quadro giuridico più certo ed efficiente, al fine di consentire la conservazione dell’Ordine Mauriziano, nonché la prosecuzione della sua attività in campo sanitario e del ripiano dei debiti pregressi.

In merito ai possibili effetti onerosi derivanti dalla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte per l’espletamento dell’attività sanitaria, prevista dall’emendamento 1.1 (testo 2), ritiene che ciò possa garantire un ordinato svolgimento dell’attività in questione, anche dal punto di vista finanziario, ricordando che l’attuale situazione di dissesto dell’Ente nella sua componente ospedaliera deriva appunto dalla mancata attuazione di una corretta convenzione con la Regione Piemonte, in quanto né la riforma recata dalla legge n. 132 del 1968 in materia di enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera, né l’istituzione del Servizio sanitario nazionale operata con la legge n. 833 del 1978 hanno inserito pienamente gli ospedali mauriziani nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, applicando i parametri delle normali Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), con il risultato di erogare rimborsi insufficienti a coprire i costi dei servizi di alta specializzazione resi dalle predette strutture ospedaliere.

In merito ai costi di funzionamento del commissario ad acta e del comitato di vigilanza, di cui all’emendamento 2.1 (testo 2), precisa che tanto il commissario, quanto i componenti del comitato sono funzionari pubblici, per cui i relativi oneri gravano già sul bilancio dello Stato; si dichiara comunque disponibile a valutare una riformulazione che escluda in maniera più incisiva l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per compensi o rimborsi spese.

In merito alle osservazioni del relatore sull’inclusione nella contabilità separata della gestione speciale delle partite creditorie e debitorie esistenti alla data del 31 dicembre 2004, anziché a quella del 23 novembre 2004 prevista nel testo, precisa che tale prolungamento discende dall’esigenza di non frazionare inutilmente l’esercizio finanziario in corso ed assicurare così una più corretta gestione. Anche in tal caso è comunque disponibile a valutare possibili date alternative che assicurino comunque la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e degli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, ritiene che entrambi gli emendamenti non presentino particolari problemi dal punto di vista finanziario, in quanto sembrano ricalcare sostanzialmente quanto già previsto dalla legislazione vigente ovvero dal testo del provvedimento in esame. Per quanto concerne l’emendamento 1.1 (testo 2), esprime quindi avviso favorevole, ravvisando comunque l’opportunità di inserire, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, un’apposita clausola di invarianza finanziaria in merito alla stipula della eventuale nuova convenzione tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte. Analogamente, in merito all’emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che la Commissione possa rendere parere non ostativo, prevedendo che gli oneri relativi al Commissario ad acta e al Comitato gravino sulla relativa gestione economica speciale, al fine di assicurare l’effettiva invarianza degli oneri.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel prendere atto delle indicazioni del senatore Eufemi circa l’assenza di una adeguata convenzione in vigore tra i presidi ospedalieri dell’Ordine mauriziano e la Regione Piemonte, rileva tuttavia che, avendo il Governo invece affermato che la suddetta convenzione trova applicazione a legislazione vigente, le eventuali modificazioni introdotte dagli emendamenti in esame debbono essere valutate con riferimento ad essa. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all’espressione di un parere nel senso indicato dal Presidente, in quanto ritiene che i suddetti emendamenti, pur con le riformulazioni proposte, siano comunque suscettibili di introdurre elementi di incertezza e di potenziale onerosità per la finanza pubblica. Rileva, infine, che gli emendamenti in esame, ove venissero approvati dall’Assemblea, porrebbero comunque un evidente problema di coordinamento sostanziale e formale con l’articolo 3 del disegno di legge in titolo, riferito alle attività poste in essere nell’ambito della fondazione prevista nell’articolo 2.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando la fondatezza delle obiezioni del senatore Morando circa i problemi di coordinamento tra gli emendamenti in esame e l’articolo 3 del testo, ravvisa la necessità di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sull’emendamento 2.1 (testo 2) anche alla soppressione del citato articolo 3.

Il senatore FERRARA (FI), in qualità di relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell’esame, propone il seguente schema di parere in ordine agli emendamenti in titolo: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: «in» sia sostituita dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da». Esprime altresì parere di nulla osta sull’emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.», e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l’articolo 3”.”

 

La Sottocommissione, infine, approva la proposta di parere del relatore.

 

 


 

Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

707a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 1° DICEMBRE 2004

Presidenza del vice presidente MORO,

indi del vice presidente SALVI

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3227.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, il presente decreto-legge reca interventi straordinari a favore dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, tutelato dalla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione la quale afferma che l'Ordine è conservato quale ente ospedaliero.

Nel corso degli anni tale Ente che, oltre all'attività ospedaliera, svolge anche attività di culto e di beneficenza, ha accumulato debiti ingenti, che hanno raggiunto la somma ragguardevole di 350 milioni di euro. Nel contempo, si è sviluppata una dinamica perversa perché le notizie che si andavano diffondendo sul preoccupante aumento della massa debitoria totale hanno indotto i creditori ad iniziare azioni esecutive: pignoramento presso terzi e immobiliare.

D’altra parte, il tesoriere dell’Ordine è stato indotto a ridurre le anticipazioni di cassa, nonché a sospendere le erogazioni dei finanziamenti già deliberati. Questa situazione ha determinato la conseguenza che alcuni beni destinati alla vendita per il ripianamento del disavanzo sono stati pignorati, vanificando così la possibilità di procedere all’alienazione, che avrebbe potuto determinare il saldo di alcuni di questi debiti.

Inoltre, anche le entrate correnti, come il finanziamento sanitario proveniente dalla Regione Piemonte, venivano decurtate dai numerosi pignoramenti, risultando così non più sufficienti a garantire il pagamento delle forniture di materiale sanitario, indispensabili al funzionamento delle strutture sanitarie, e rendendo altresì difficile il pagamento degli stipendi al personale dipendente, il cui numero in anni recenti era stato fortemente aumentato, anche con compensi decisamente al di sopra della media dei soggetti con pari requisiti di altre strutture ospedaliere del Piemonte.

Di fronte a questa gravissima situazione, sulla base di un protocollo di intesa già approvato tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte, la Regione stessa si è impegnata al rilancio dell’Ente attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro e ha siglato un’apposita convenzione con la quale viene confermato un finanziamento annuale di 120 milioni di euro dal 2003 al 2006.

Questo tuttavia non è sufficiente a determinare il risanamento dell’ente. Dopo approfondita valutazione, il Governo che - va ricordato - aveva a suo tempo nominato un commissario straordinario per porre sotto controllo il debito, ha deciso di porre mano alla questione con il decreto-legge la cui conversione in legge stiamo esaminando.

Questo decreto-legge prevede all’articolo 1 che l’Ente Ordine Mauriziano venga conservato, secondo quanto prescrive la Costituzione, come ente ospedaliero, fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale la Regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico della Regione.

L’articolo 2 prevede poi la costituzione della Fondazione Mauriziana, cui verrà affidato il patrimonio attualmente detenuto dall’Ordine stesso. La Fondazione avrà il compito di vendere i beni, che potranno essere alienati rispettando le norme vigenti a tutela sia dei beni artistici che culturali, in modo da consentire il funzionamento degli ospedali. Questa Fondazione verrà regolata da uno statuto che sarà approvato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro delle attività culturali.

L’articolo 3 concerne provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine stesso che sono volti a rinviare di ventiquattro mesi le azioni esecutive intraprese nei confronti della Fondazione, le procedure esecutive pendenti ed i pignoramenti, nonché a bloccare la produzione di interessi e la valutazione monetaria dei debiti insoluti alla data di entrata in vigore del decreto. Esso indica poi le procedure attraverso le quali il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede alle necessità di risanamento dell’ente stesso.

L’articolo 4 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.

Preannuncio, in conclusione, che sono stati in parte già approvati in Commissione e in parte verranno presentati per l’esame dell’Aula alcuni emendamenti per migliorare taluni punti del testo al nostro esame, che resta però, nella sostanza, quello attuale.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, desidero sottoporre all'Assemblea una questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3227, di conversione in legge del decreto-legge n. 277 del 2004, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. Non si può sottacere la gravità di questo decreto, che fa sorgere numerose preoccupazioni.

Dobbiamo rilevare come l'Ordine Mauriziano, posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale.

Le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'Ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte.

Le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l'ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell'Ordine, imponendo a quest'ultimo l'applicazione nella normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, solo "in quanto compatibile", proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l'attività dell'Ordine.

La rilevanza pubblica dell'Ente è oltremodo sottolineata dalla disposizione della citata legge speciale che attribuisce al Ministero dell'interno e al Ministero del Tesoro il controllo su alcuni atti assunti dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Ribadisco che numerose sentenze del Consiglio di Stato, in particolare la n. 1236 del 13 giugno 1975 e la n. 876 del 18 ottobre 1977, hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l'unitarietà - lo sottolineo - dell'Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica.

In considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bilanci dell'Ente, a partire dal 1998 (sottolineo l'anno), con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari dell'Ordine Mauriziano ed è stato nominato un commissariato straordinario più volte prorogato nell'incarico.

È stato fatto valere il dettato costituzionale e il suo successivo recepimento nella legislazione nazionale sempre attraverso la legge del 1962.

Allora, privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività, come si sta facendo con questo decreto, significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine. La norma di cui alla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui "L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge", si riferisce all'Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto ed esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l'essenza e il modo di essere dell'ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell'Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale, non possono trovare applicazione nei confronti dell'Ordine Mauriziano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, con i quali si sottopone il costituendo Ente alla Regione Piemonte e si costituisce la Fondazione Mauriziana: si determinerebbero le condizioni per una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti, perché l'Ente non ha esclusivi compiti di assistenza ospedaliera ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Preso atto che la XIV Disposizione transitoria della Costituzione demanda alla legge la sola disciplina delle modalità di funzionamento dell'ente e non anche la determinazione della sua natura giuridica, e che, secondo la dottrina prevalente, le disposizioni transitorie devono essere considerate parte integrante della Costituzione, e dunque la XIV costituisce una norma di garanzia dell'esistenza dell'Ordine mauriziano e della intangibilità delle sue funzioni, premesso tutto ciò che ho brevemente ricordato, propongo di negare la sussistenza dei presupposti costituzionali per gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 277 del 2004.

Noi riteniamo infatti che, mentre l’articolo 3 consente appunto l’azione del commissario straordinario e quindi quella procedura speciale che permetta il riordino economico e finanziario, gli articoli 1 e 2 sono palesemente incostituzionali. (Applausi del senatore Cambursano).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, le argomentazioni del senatore Eufemi sono assolutamente ineccepibili e io le richiamo in tutto, aggiungendo soltanto un ulteriore argomento a favore della proposta questione di costituzionalità.

Per risolvere un deficit che sarebbe stato risanabile in modi diversi e più ortodossi, atteso il rilevante patrimonio immobiliare dell’Ente, si è scelta una soluzione "spezzatino", per cui i beni patrimoniali di valore storico-artistico dell’ente sono stati dati in uso gratuito ad una fondazione, i beni immobili da alienare sono stati dati ad un’altra fondazione, ma - quel che è peggio - i due ospedali che dovrebbero costituire la struttura ospedaliera idonea a conservare l’Ordine Mauriziano - precisamente i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e quello di Candiolo - sono stati posti sotto la vigilanza della Regione, che dovrà promulgare una legge apposita per inserirli nel suo ordinamento giuridico-sanitario.

La vigilanza della Regione e l'inserimento nella sua struttura sanitaria la dicono lunga su quale autonomia conservi la residua parte dell’Ordine mauriziano, che in questo modo scompare.

Ciò che è ancora più grave e che voglio segnalare all’attenzione dell’Aula è il fatto che, a tutt’oggi, la Regione Piemonte è debitrice dell’Ente Ospedale Mauriziano per 60 milioni di euro. Allora, non è possibile dare ad un debitore la vigilanza su un ente formando, come non è possibile dare all’ente debitore, novello paguro Bernardo o vampiro che succhia il sangue dell’ente in questione, la vigilanza e la regolamentazione dell’ente stesso: cioè, la diamo a chi ha contribuito al suo deficit (60 milioni di euro non sono pinzillacchere).

Per queste ragioni, che sembrano di fatto, ma che in realtà sono di sostanza, mi associo toto corde, a nome mio personale e del mio Gruppo, all’eccezione proposta dal senatore Eufemi.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo non solo e non tanto per difendere il voto della Commissione, quanto per far capire all’Assemblea (e vorrei che il punto fosse approfondito anche dai colleghi intervenuti, in particolare dal senatore Eufemi, che ha presentato la questione pregiudiziale) che questo decreto-legge non piomba all’improvviso in una situazione di calma piatta, in cui vi è l’Ordine Mauriziano con la sua corazza costituzionale ed improvvisamente il Governo, di fronte a qualche maretta, decide di smantellarlo. Il momento attuale è rappresentato, in base agli elementi e ai dati forniti dal relatore, da un Ente che ha 350 milioni di euro di debiti, cioè 700 miliardi delle vecchie lire.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). E chi lo ha fatto?

PASTORE (FI). Certo non io, né il Parlamento italiano. Questo soggetto non ha la possibilità di venire incontro ai suoi creditori, se non vendendo il cospicuo patrimonio di cui è dotato.

Il senatore Eufemi ha presentato la pregiudiziale sugli articoli 1 e 2, ma non sull’articolo 3; però, sa benissimo (o almeno dovrebbe sapere) che senza la costituzione di un soggetto diverso, al quale possa essere applicato un regime particolare di liquidazione, l’articolo 3 non può rimanere in piedi.

In altre parole, se approvassimo un provvedimento che sic et simpliciter stabilisse che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, che le procedure esecutive pendenti vengono dichiarate estinte, che i pignoramenti eseguiti non hanno efficacia, che i debiti insoluti non producono interessi, non potremmo prevedere una norma che si riferisca all’Ordine Mauriziano, perché essa sarebbe palesemente e patentemente incostituzionale.

Allora, come si è fatto in altre situazioni, con questo provvedimento si è compiuta un’operazione di separazione. Si è stralciato dall’Ordine Mauriziano - che ha funzioni ospedaliere e gode della tutela costituzionale - il patrimonio immobiliare, conferendolo in una fondazione alla quale poi si applicherà una procedura di liquidazione simile a quella conosciuta nell’ambito delle procedure concorsuali, per le quali è ammissibile la sospensione degli interessi, l’inefficacia dei pignoramenti eseguiti, il divieto di intraprendere azioni esecutive, e così via.

Se non si facesse questo (mi rivolgo al senatore Eufemi, che forse ama tanto l’Ordine Mauriziano da dimenticare le conseguenze cui esso potrebbe andare incontro), proseguirebbero le azioni esecutive, se ne intraprenderebbero di nuove, i crediti produrrebbero interessi, i pignoramenti giungerebbero all’esito per il quale sono stati iniziati. In definitiva, l’Ordine Mauriziano verrebbe divorato dai creditori e cesserebbe anche quella funzione fondamentale, socialmente utile, peculiare e meritoria svolta da tale Ente, ossia la titolarità dei presìdi ospedalieri, che invece, appunto, gli viene conservata con il decreto-legge in esame.

Ciò non vuol dire che il provvedimento sia perfetto ed inappuntabile e che non si possa far meglio, ma le osservazioni svolte a proposito dell’urgenza si fondano su un presupposto inesistente, cioè che ove non approvassimo questo disegno di legge si potrebbero risolvere i problemi dell’Ente. Se il Governo ha prospettato questa situazione molto delicata e particolare è perché, evidentemente, la condizione in cui versa l’Ente non ammette ulteriori rinvii.

Tra l’altro, mi risulta - è una valutazione politica che rimetto all’Assemblea - che questa procedura il Governo l’ha adottata dopo aver non solo sentito ma anche condiviso questa scelta con gli enti locali interessati: a partire dal Comune fino ad arrivare alla Regione, passando per la Provincia. Questo per far capire che c’è una valutazione del territorio estremamente preoccupata per la situazione dell’Ordine Mauriziano che ha convenuto su questo tipo di provvedimento.

Credo, dunque, che la vicenda meriti un approfondimento che, se non sarà possibile ora in Aula, andrà fatto nei giorni a venire; altrimenti, sarebbe cosa estremamente negativa sotto tutti i profili. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Morselli).

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo sulla questione pregiudiziale è assolutamente contrario. Vorrei ricostruire brevemente l’atteggiamento del Governo e chiarire come esso ritenga che la sua iniziativa sia assolutamente aderente al dettato costituzionale.

Il Governo, nei primi mesi del 2002 (quindi, appena insediato), allarmato dalle relazioni che provenivano dall’Ente dell’Ordine Mauriziano di Torino, ha disposto un’ispezione congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia, preposti al controllo di quegli atti che, peraltro, negli ultimi anni non erano pervenuti all’esame delle competenti direzioni generali, ma assunti in assoluta autonomia e allarmato anche dal fatto che iniziative della magistratura, sia ordinaria che contabile, avevano giustamente attivato tutta una serie di analisi e di approfondimenti della gestione di quell’importante Ente ospedaliero.

A seguito dell’ispezione, è stato inevitabile disporre il commissariamento, essendosi riscontrato un fortissimo indebitamento accumulato dall’Ente negli anni pregressi e prospettandosi una situazione di ordinaria gestione assolutamente non compatibile con le risorse dell’Ente stesso e con i normali equilibri di bilancio di un ente ospedaliero.

Purtroppo, la gestione commissariale, come tale, non è nella facoltà di assumere determinazioni per il risanamento e il riordino complessivo dell’Ente. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il signor Sottosegretario sta illustrando la posizione del Governo su un provvedimento controverso. Vi prego quindi di non disturbare.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, quindi, intendeva, in primo luogo, rispettare la tradizione dell’Ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano e, in secondo luogo, il dettato costituzionale non solo della XIV Disposizione transitoria e finale, ma anche e soprattutto l’evoluzione della normativa costituzionale da cinquant’anni a questa parte.

Mi dispiace che il senatore Eufemi abbia citato solamente alcune sentenze e alcuni provvedimenti di legge fermandosi, nella sua esposizione, a trent’anni fa. Tutti sanno benissimo che la nuova normativa costituzionale impone che la materia sanitaria sia normata dalle Regioni e pertanto il Governo ha inteso rispettare sia la fondante normativa costituzionale, anche se sotto forma di norma transitoria, sia la norma attuale di gestione dell’assetto istituzionale del Paese, che prevede che la materia sanitaria venga normata dalle Regioni.

Quindi, la soluzione che il Governo prospetta è il mantenimento dell’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione, restando in capo allo stesso i presìdi ospedalieri che ne contraddistinguono il patrimonio.

Vorrei anche chiarire che, quando il Governo suggerisce di mantenere i presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, per presìdi ospedalieri intende proprio tutta l’organizzazione che ruota attorno al momento ospedaliero e non già le mura dell’Umberto I, che vanno ad essere conferite alla Fondazione Ordine Mauriziano, come suggerito dalla 1a Commissione in sede di approvazione degli emendamenti e non già, certamente, all’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, che sappiamo non essere di proprietà dell’Ordine Mauriziano, bensì della Fondazione Agnelli. Il Governo non potrebbe disporre di cose che non sono sue.

Sappiamo, peraltro, che l’ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano ha un presidio in quel sito, nel senso che lo ha attrezzato e vi ha speso anche notevolissime cifre per dotarlo delle più moderne attrezzature sanitarie e di quella impalcatura indispensabile ad un ospedale dedicato alla ricerca ed alla specializzazione, come è l’Istituto di Candiolo, che sappiamo costituire un impegno notevole.

Rimane il problema della migliore possibile utilizzazione degli altri beni attualmente in capo all’Ordine Mauriziano. Purtroppo, non si può non prendere atto - come ha detto il presidente Pastore - del fatto che l’Ordine è gravato in questo momento da 350 milioni di euro di debiti.

Il Governo immagina quindi di salvaguardare, ai fini della loro destinazione e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico, in chiave regionale, sabauda, piemontese, i beni di maggiore rilevanza, prima fra tutti la Palazzina di Stupinigi. Il restante complesso dei beni è destinato al rientro dalle esposizioni debitorie e al ripianamento delle passività, ma in maniera residuale.

Quanto sarà venduto sino alla concorrenza del pagamento delle passività sarà utilizzato per quella finalità e con le modalità previste all’articolo 3. Naturalmente, quanto meno si potrà alienare, tanto più ne saremo contenti. Quella parte cospicua di non alienato, che rimarrà in capo alla Fondazione, alimenterà quegli scopi ulteriori, anche se non principali, dell’Ordine e dell’Ente ospedaliero, come la beneficenza e l’attività sanitaria.

Tra l’altro, come sappiamo, ci sono beni di natura ecclesiastica non alienabili, che ovviamente resteranno nel patrimonio della Fondazione, anche se non ad essa conferiti per il carattere culturale e per la storia sabauda e piemontese, come previsto dal comma 5 dell’articolo 2, per la cui dotazione lo stesso decreto allega una tabella di enti, specificatamente e tassativamente individuati.

Il debito della Regione Piemonte nei confronti dell’Ordine Mauriziano è compreso nel piano di riordino e di ripiano delle passività. Infatti, la Regione Piemonte riconoscerà i 60 milioni di debito all’Ente Mauriziano, che costituiranno una prima decurtazione dai 350 milioni della passività totale.

Successivamente, saranno alienati i beni, sino alla concorrenza di almeno 250 milioni, perché, nell’obiettivo di mantenere il maggior compendio di beni possibili in capo all’Ordine Mauriziano, la stessa Fondazione sta attivando le procedure per un eventuale mutuo di cui usufruire garantendolo con le mura dell’Ospedale Umberto I, che, rimanendo di proprietà della Fondazione, potrà essere dato in locazione alla stessa Regione Piemonte, quale immobile ove ubicare uno dei due presìdi sanitari del nuovo Ente ospedaliero. Come si vede, è un’attività complessa.

Mi duole che dalla relazione di presentazione e dalla discussione sino ad ora effettuata non si sia potuta forse delineare con precisione. Il Governo rimane ad assoluta disposizione del Parlamento per ogni e qualsiasi chiarimento ed ha anche depositato agli atti della 1a Commissione le risultanze - ahimè dolorose - dell’ispezione disposta nel 2002 sull’attività di gestione dell’ente.

Volendo mantenere questa vicenda nell’assoluta regolarità della finanza pubblica, cioè volendo consentire, in primo luogo, il rispetto della norma costituzionale che prevede il mantenimento dell’Ente ospedaliero mauriziano di Torino, secondariamente, della norma costituzionale che stabilisce che la sanità sia competenza attribuita alle Regioni e infine, naturalmente, il principio sancito dall’articolo 81, che non può consentire al Parlamento e al Governo di varare normative che incidano sulla finanza pubblica quando nelle disponibilità dell’oggetto sul quale andiamo a decidere vi è la possibilità di un riordino e riassetto delle attività dell’ente stesso, il Governo ha inteso, come ho detto, proporre al Parlamento una misura urgente.

Ciò dal momento che, come ha evidenziato il presidente Pastore, nelle more della decisione di questi riordino e riassetto, è chiaro che le componenti negative dell’equilibrio finanziario dello stesso ordine continuano a produrre negatività. Infatti, tali componenti negative si fondano principalmente sull’esubero di alcune voci della spesa, come quella per il personale, rispetto alle attività svolte.

Pertanto, occorre assolutamente che il provvedimento in esame venga rapidamente varato dal Parlamento, il quale, naturalmente, nella sua sovranità può decidere come vuole. Tuttavia, per quanto riguarda la pregiudiziale di costituzionalità, sottolineo nuovamente che, alla luce della norma costituzionale, nonché di tutti gli interventi, sia della Corte che delle leggi ordinarie che hanno già regolato la materia, come legge ordinaria è quella che stiamo andando ad approvare, il provvedimento in esame è nell’assoluto rispetto della normativa costituzionale.

Invito pertanto il Parlamento a respingere la questione pregiudiziale.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Eufemi se, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, che mi paiono rispondere ai quesiti di ordine costituzionale posti nella questione pregiudiziale da lui avanzata, non ritenga di ritirare tale questione.

In caso contrario, chiederei un rinvio del voto e, di conseguenza, della discussione della restante parte del provvedimento, in modo da approfondire le tematiche di ordine costituzionale, alle quali comunque mi pare che il sottosegretario D’Alì abbia risposto, ed anche le altre connesse al provvedimento.

Detto questo, resta fermo che questo decreto varato dal Governo risponde senz’altro ad una forte necessità e viene incontro ad un’urgenza assoluta che è presente da tempo, essendo arrivati a questa misura dopo aver esperito ogni altra via per risolvere tale gravissimo problema.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, ha inteso la proposta del relatore?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mantengo la questione pregiudiziale, perché essa proponeva una linea alternativa a quella indicata proprio per incidere con l’articolo 3 sulla gestione commissariale, eliminando invece gli articoli 1 e 2, che non rappresentano altro che scatole istituzionali. Noi siamo contrari alle scatole istituzionali! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Acciarini).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Bravo!

EUFEMI (UDC). Preferiamo quindi procedere su questa linea; mi dispiace che il sottosegretario D’Alì abbia insistito sulla parte economico-finanziaria, sulla quale mi ripromettevo di soffermarmi nel corso della discussione generale, separando quindi le questioni giuridico-costituzionali da quelle economico-finanziarie.

Per queste ragioni, ritengo adeguata la proposta del relatore Malan di rinviare l’esame del provvedimento al fine di una sua più approfondita meditazione.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che la proposta del relatore resti in piedi, nonostante il mantenimento della questione pregiudiziale da parte del senatore Eufemi. Quindi, se non ci sono osservazioni, possiamo rinviare l’esame del provvedimento alla settimana prossima.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, relatore. Il Governo mi segnala che c'è il pericolo di non arrivare in tempi utili all'approvazione di questo provvedimento. E se il Governo rileva una simile questione, mi sembra un fatto decisivo.

PRESIDENTE. Quindi, lei ritira la proposta di rinvio; dobbiamo pertanto procedere alla votazione della questione pregiudiziale presentata dal senatore Eufemi.

Colleghi, la questione pregiudiziale è già stata discussa; si tratta soltanto di metterla ai voti, a meno che non vi siano questioni diverse.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, si è parlato di questioni costituzionali, di questioni economiche ma ci sono anche questioni territoriali. Se un tale fatto si fosse verificato nel Mezzogiorno, avrebbe avuto grande rilievo su tutti i giornali d'Italia con la motivazione che le cose nel Mezzogiorno non funzionano. Mi fa piacere questa volta far rilevare come anche al Nord certe cose non funzionino. Allora, noi del Sud vorremmo sapere come mai certe cose si verificano, caro Presidente.

PAGANO (DS-U). Hai ragione!

LAURO (FI). Soprattutto perché alcuni grossi personaggi, che oggi ci potrebbero indicare qui come sono andate le cose, a volte si nascondono.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

FERRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,50).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3227

 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, nel ribadire l’assoluta convinzione della regolarità costituzionale del provvedimento, ma preso atto delle date di presentazione dello stesso, ritengo che la richiesta di rinviarne l’esame alla settimana entrante sia compatibile con i tempi di conversione in legge del decreto-legge.

Pertanto, il Governo non ha nulla in contrario a un tale rinvio. Ripeto, il Governo rimane pienamente convinto dell’assoluta regolarità costituzionale del provvedimento e della sua validità ai fini di un urgente intervento su una materia ormai improcrastinabile. (Applausi del senatore Cambursano).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

714a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 15 DICEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente FISICHELLA

e del vice presidente MORO

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Ricordo che nella seduta del 1° dicembre il relatore ha svolto la relazione orale, è stata presentata una questione pregiudiziale da parte del senatore Eufemi ed è stata accolta la proposta di un breve rinvio avanzata dal relatore.

Chiedo al senatore Eufemi se insiste sulla questione pregiudiziale.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non insisto per la votazione della questione pregiudiziale, preferendo entrare nel merito con un atteggiamento propositivo e costruttivo. (Applausi dal Gruppo UDC).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, faccio mia la questione pregiudiziale anche se, a mio parere, ciò è improprio perché, intervenuto come secondo e dichiarando che mi associavo a tale iniziativa seppur con argomentazioni diverse, dovrebbe essere già automatico. Comunque, ne chiedo la votazione.

VALLONE (Mar-DL-U).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, dal momento che il collega Zancan ha fatta propria la questione pregiudiziale, insistiamo per la votazione.

STIFFONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Eufemi e poi ritirata, quindi fatta propria dal senatore Zancan.

Non è approvata.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Colleghi! Il presidente Zanoletti e il senatore Trematerra sono entrati in Aula dopo l'indicazione di chiusura delle porte; quindi, non potranno votare.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, non vi è nulla di buono in questo decreto-legge. È tutto gravemente e profondamente sbagliato, nonché terribilmente sospetto per gli interessi economici sottesi al provvedimento.

Intanto, è assolutamente inaccettabile che la Regione Piemonte arrivi sulla scena come salvatrice che locupleterà i beni, che disporrà legislativamente degli stessi, quando ad oggi la Regione Piemonte è debitrice di 60 milioni, esattamente un sesto del passivo dell’Ordine Mauriziano. Dico un sesto per non accettare la tesi dell’Ordine Mauriziano, che vede maggiormente, ed in misura assai considerevole, debitrice la Regione Piemonte attraverso un meccanismo di pagamento del giusto all’Ordine stesso.

In secondo luogo, questo decreto consente inammissibilmente che si operi una transazione che non rispetta la par condicio creditorum, ovverosia si bloccano le pretese creditorie per ventiquattro mesi.

Non è vero che vi sia un paragone con la vicenda del Policlinico Umberto I di Roma, perché questo aveva un termine inferiore di diciotto mesi. Si bloccano, dunque, le pretese creditorie per ventiquattro mesi e soprattutto si consente al liquidatore dei beni addirittura di stravolgere la par condicio, facendo transazioni ad libitum fino al 70 per cento del valore dei beni.

Ma importante è il fatto che il decreto-legge in esame finirà inevitabilmente per deturpare tre beni di straordinaria bellezza dell’Italia: la Palazzina di caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense di Sant’Antonio di Ranverso e l’Abbazia di Staffarda. Si tratta di gioielli ammirati ed invidiati in tutto il mondo che, attraverso una salvaguardia assolutamente insufficiente, finiranno per essere venduti, lottizzando le cascine e i terreni limitrofi e deturpando l’habitat. È una sconcezza, gentili colleghi, che non posso tollerare avvenga nel mio Piemonte! Si rovinano i beni, ad esempio consentendo la vendita delle cascine che arrivano a Stupinigi, le quali, sotto un profilo prospettico, sono proprio paragonabili ai famosi cipressi di Carducci ("i cipressi che a Bolgheri alti e schietti"). Senza quelle cascine, chi arriva alla Palazzina di caccia non riesce ad avere una visione prospettiva sulla Palazzina stessa.

È inaccettabile che questo Governo deturpi i beni del nostro Paese. Non è possibile! Ho portato alla Palazzina di caccia 1.500 avvocati, venuti per partecipare ad un congresso a Torino, che l’hanno ritenuta molto più bella di Versailles. Non è possibile che roviniamo questi beni soltanto per speculazioni trasversali.

Invito, pertanto, i colleghi a riflettere sui danni enormi che il provvedimento in esame comporta e chiedo che, in ogni caso, si approvino i nostri specifici emendamenti a tutela dell'ambiente. (Applausi dal Gruppo dei Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni sul provvedimento in esame. Si sta procedendo, infatti, senza la necessaria ponderazione. Non solo non si è tenuto conto del dibattito svolto all’Assemblea costituente, ma non sono stati neanche verificati i precedenti giurisprudenziali.

L’origine di tale norma risale, infatti, ad una iniziativa dell’onorevole Einaudi, che si fece paladino delle esigenze di conservazione dell’Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell’Ordine alle destinazioni per essi previste, le quali sono, per tali beni, non di rado in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L’onorevole Ruini, presidente della cosiddetta Commissione dei 75, ha affermato: "Vi è poi l’Ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero e sarà inserito nell’ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico". Si tratta di parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell’Ente. Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono in toto agli ospedali mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

È un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali federaliste, che operano trasferimenti di competenze legislative e amministrative, ma non modificano i diritti né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l’Ordine Mauriziano.

Veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo le sentenze n. 1236 del 1975 e n. 876 del 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell’Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto della seduta odierna un testo che tratta più approfonditamente tali riferimenti.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali, dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all'Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell'Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma a una figura professionale di altissime capacità e competenza, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti? Quali le quote di partecipazione? Quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Tutto ciò rimane molto vago. Prevale l'assenza di qualsiasi indicazione.

L'Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono i rapporti e quali i conferimenti? Va inoltre segnalato come nello statuto dell'Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un'analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge. Che ne sarà, ad esempio, dei sacerdoti che operano all'interno del Mauriziano e ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell'Ente e garantito costituzionalmente? Come non esprimere preoccupazioni rispetto all'Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una res sacra, una parrocchia consacrata fin dal 1804, e dunque va mantenuto l'uso sacro, senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato con un preciso richiamo all'articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato italiano-Santa Sede?

Va poi detto che occorre intervenire con una più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione dell'ambiente.

Ma dobbiamo porci alcuni interrogativi. Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale del 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l'Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell'Ordine con le tariffe proprie delle case di cura private, ha escluso l'Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici, pur continuando l'Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi standard molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D'Ascenzo tenne all'inizio una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie? Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza della errata collocazione giuridica dell'Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra budget e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell'Ente?

Che faceva l'autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell'interno gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinaria in data 15 novembre, prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all'Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato. Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell'Ordine, la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997? Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell'interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Noi dell'UDC, attraverso speciali proposte emendative, abbiamo indicato un'altra via. Anziché quella dello smembramento dell'Ordine, degli affitti degli immobili, delle partite di giro, delle "scatole istituzionali", il risanamento economico dell'Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico affinché potesse passare attraverso una gestione speciale. Privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine.

Un'ultima considerazione. La funzione del Parlamento non può essere solamente quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, così recita: "La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche e in particolare salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura".

Forse l'Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l'arte, è lontano dall’identità regionale e nazionale? A cosa servono questi proclami senza una coerente applicazione? (Applausi del senatore Gaburro).

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi che si trovano alla mia destra di abbassare il tono della voce per non disturbare il collega Vallone.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, la vicenda dell'ultrasecolare Ordine Mauriziano di Torino non può non indignare ed esige delle risposte. Perché i rapporti tra l'ospedale e la Regione si sono incrinati? Perché la Regione non ha corrisposto le somme dovute al Mauriziano? (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a limitare al massimo il tono della voce, è veramente fastidioso il brusìo che c'è in Aula e in queste condizioni il collega Vallone non può svolgere al meglio il proprio intervento. Per cortesia, evitate di fare assembramenti e rumore. La prego di continuare, senatore Vallone.

VALLONE (Mar-DL-U). E' pubblico e notorio - e del resto lo fece presente lo stesso commissario straordinario Anna Maria D'Ascenzo in una lettera del 18 novembre 2003 indirizzata al presidente Ghigo e ai ministri Pisanu, Tremonti e Sirchia - che lo scostamento notevole tra la produzione sanitaria raggiunta ed il relativo valore convenzionalmente riconosciuto dalla Regione era una concausa importante del dissesto finanziario dell'Ente.

Secondo i calcoli del Commissario, già alla fine del 2003, la Regione doveva al Mauriziano circa 60 milioni di euro. Non solo. Il Commissario, sempre in quell'epoca, decideva di reiterare il ricorso al TAR contro la Regione per poi, nel giro di pochi giorni, cambiare completamente linea ed accusare gli ex vertici del Mauriziano di cattiva gestione, di assunzioni di comodo e di bilanci falsi, arrivando a paragonare il caso Mauriziano al caso Parmalat!

Temo che l'Ente si sia venuto a trovare al centro di una lotta di potere. Tuttavia, ancora oggi, non abbiamo acquisito certezze definitive ed unilaterali circa le responsabilità di ciò che è effettivamente accaduto, responsabilità sulle quali occorre far piena luce.

Nel merito del decreto-legge in esame, credo che le misure predisposte dal Governo per risolvere i gravi problemi di bilancio di questo storico Ente siano tanto complesse, quanto avventate.

L'operazione proposta, pur conservando solo formalmente l'Ordine Mauriziano, in realtà ne dispone la sua trasformazione giuridica in un ente ospedaliero sostanzialmente regionale, in quanto posto sotto la diretta sorveglianza e gestione della Regione.

Al contempo, il Governo prevede la creazione della Fondazione Mauriziana, alla quale viene trasferito l'ingente patrimonio immobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri.

Compito della Fondazione è quello di risanare la situazione economica, da una parte conservando e valorizzando i beni di rilevante valore storico artistico e culturale, dall’altra alienando quelli disponibili rientranti nel patrimonio dell’Ente stesso.

Logica vorrebbe che si procedesse ad una dettagliata identificazione dei beni disponibili che, invece, manca nel provvedimento d’urgenza in titolo, fatta eccezione per i tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale specificati nella tabella A, prevista dall’articolo 2, comma 5 del decreto-legge in esame.

Una prima osservazione critica attiene alla trasformazione giuridica dell’Ente oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità, peraltro sollevata trasversalmente, che ha indotto la stessa maggioranza a prendere tempo.

A nostro avviso, la contraddizione con il dettato costituzionale permane tutt’oggi, in quanto la XIV disposizione transitoria fa riferimento al complesso dell’attività dell’Ente, che non è limitata al settore ospedaliero ma investe anche quello dell’assistenza e della beneficenza.

Pertanto, i primi due articoli del provvedimento contrastano con il carattere unitario dell’Ordine poiché lo sottoporrebbero alla regione Piemonte e lo priverebbero di parte rilevante delle proprie attività. Appare preferibile, e soprattutto più efficace, che sia l’Ordine Muriziano a stipulare direttamente con la Regione una convezione ove prevedere, tra l’altro, il trasferimento dei predetti presidi sanitari, assicurandosi i proventi economici e conservando al contempo la sua storica unitarietà.

È pacifico che il Mauriziano costituisca un’anomalia, non assimilabile a una qualsivoglia azienda ospedaliera. Una legge statale del 1962 gli riconosce personalità giuridica di diritto pubblico; una legge regionale del 1995 equipara il Mauriziano alle aziende sanitarie regionali, ai fini del finanziamento del servizio sanitario regionale; una successiva legge del 1997 riconosce all’Umberto I "rilievo nazionale ad alta specializzazione", collocandolo nella classe tariffaria A. L’anno dopo, non si capisce perché, gli ospedali dell’Ordine vengono declassati alla stregua di una clinica privata, con relativo abbattimento dei rimborsi; tutto questo mentre la Regione, attraverso una pioggia di delibere, sembra voler favorire le strutture private.

Una seconda criticità attiene, come ho già anticipato, ai beni disponibili ed indisponibili che dall’Ente passeranno alla Fondazione. In sede dibattimentale, la maggioranza ha sostenuto la presunta impossibilità di individuare in astratto gli immobili da alienare, trattandosi di un’operazione che dovrebbe spettare al Commissario straordinario o alla Fondazione stessa.

A questo proposito, va detto che quando il 19 settembre 2002, di fronte al grave dissesto dell’Ordine Mauriziano di Torino si procedeva al suo commissariamento, ancora non si profilava l’attuale trasformazione giuridica dell’Ente.

La vera questione politica dell’impianto normativo in discussione è costituita dall’individuazione degli immobili e dei terreni da dismettere. Il vincolo posto in capo ai tre beni indicati nella tabella A è, a nostro avviso, del tutto insufficiente a scongiurare legittime preoccupazioni circa possibili manovre speculative, riguardanti in particolare le cascine ed i terreni pertinenziali storici del casino di caccia di Stupinigi.

Il Governo e la maggioranza debbono scongiurare il pericolo che il patrimonio dell’Ordine Mauriziano venga venduto pezzo dopo pezzo. Non procedendo in modo chiaro non fanno altro che confermare i nostri sospetti, cioè che si voglia consentire (o per lo meno che non si voglia impedire) a qualcuno di mettere le mani su un importante patrimonio come quello dell’Ordine medesimo.

La mia parte politica è consapevole della gravissima situazione debitoria dell’Ordine e ritiene giusto e condivisibile prevedere la possibilità di alienare taluni suoi beni. Siamo, però, altrettanti consapevoli che tali alienazioni debbano essere formalmente e fattivamente limitate ai soli beni privi di rilievo artistico e culturale.

L’impianto normativo, così come è concepito introduce misure avventate e pericolose verso le quali manifestiamo tutta la nostra contrarietà e preoccupazione.

Sono grato al sottosegretario Siliquini, di origini piemontesi, di essere presente in Aula. Se questo decreto-legge sarà approvato, onorevole Sottosegretario, ricadrà su di voi tutta la responsabilità di aver cancellato un ordine come quello Mauriziano. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l'Ordine mauriziano di cui si occupa il decreto in esame ha natura di ente ospedaliero di diritto pubblico regolato dalla stessa Costituzione (articolo 14 delle disposizioni transitorie finali). Suoi fini istituzionali sono, in via primaria, l'assistenza sanitaria che esercita tramite convenzione obbligatoria con la Regione Piemonte, nonché la beneficenza, l'istruzione e il culto.

Fino al 1997 l'attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell'Ordine Mauriziano è sempre stata equiparata all'attività svolta dalle altre strutture pubbliche e come tale remunerata. Solo a partire dal 1998, ma con una comunicazione che è stata fatta all'Ente l'anno dopo, l'Ordine è stato declassato ed equiparato a struttura privata, tant'è che da quella data si fa risalire l'enorme sbilancio dell'ente, perché le strutture pubbliche - come ben sappiamo - hanno diritto al rimborso totale delle spese sostenute, le private solo per le prestazioni effettuate e a tariffe ridotte.

Tutto ciò è avvenuto mentre il Piano sanitario regionale 1997-1999 e specifici protocolli prevedevano tre settori nuovi per il Mauriziano: cardiochirurgia, oncologia con l'istituzione di un nuovo ospedale e, successivamente, la riabilitazione. Quindi, che lo sbilancio nasca da questo tipo di situazione lo attesta - ed è già stata letta molto bene dal collega Vallone - la stessa dichiarazione di un commissario straordinario che ha detto che lo sbilancio nasce in maniera prevalente da questa causa.

Si può calcolare che la differenza tra le cifre cui avrebbe avuto diritto il Mauriziano se avesse continuato nella sua natura di struttura pubblica e quelle che ha ricevuto realmente risalga a 368 miliardi di vecchie lire. Quindi, la difficoltà economica di questo Ente nasce soprattutto dalla responsabilità della Regione e come tale è stata più volte denunciata. Ogni volta la Regione ha dato garanzie che si sarebbe intervenuti, che si sarebbe posto fine a questa situazione iniqua. In realtà, ciò non è avvenuto e che i rapporti tra la Regione con questo Ente siano stati difficili e in qualche modo volutamente non chiari lo dimostra la vicenda della mancata sottoscrizione delle convenzioni.

Vorrei ricordare a tutti che la convenzione è obbligatoria e che il Piano sanitario già citato per quel che riguardava gli enti recitava: "il loro utilizzo viene definito dal Piano sanitario regionale 1997-1999 ed attuato mediante specifiche convenzioni con gli enti titolari, la Regione e le aziende territorialmente competenti sulla base di specifiche convenzioni quadro stipulate tra la Regione e gli enti titolari. Nelle more del rinnovo di tali convenzioni rimangono in vigore quelle attualmente operanti". Di fatto, non essendo mai intervenuta la firma della convenzione - e qui se avessi il tempo sarebbe interessante ricostruire le due delibere contenenti le convenzioni che la Regione Piemonte ha fatto ma non ha mai portato a compimento con la firma - e comunque non essendoci una nuova convezione, la Regione risponde anche del fatto di non aver adempiuto alla convenzione vigente, cioè l'unica che poteva essere applicata, quella del 1991-1995 che inquadrava l'Ospedale Mauriziano con riferimenti puntuali dal punto di vista normativo.

Che ci sia una situazione del genere lo attesta anche quanto afferma il commissario regionale nella famosa lettera: che c'è un'errata collocazione dell'Ente da parte della Regione, che è stato spostato da una parte all'altra, che c'è il mancato riconoscimento da parte della Regione della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate (ricordo sempre cardiochirurgia, oncologia e riabilitazione che riaprivano in quegli anni) e che non c'è corrispondenza tra budget e prestazioni erogate.

Quindi, adesso si giunge ad una scelta dolorosa e delicata. Che cosa accade? Vorrei precisare due o tre punti che peraltro sono stati già illustrati da molti colleghi.

All’articolo 1 di questo decreto si dice che l’Ente Mauriziano viene conservato come ente ospedaliero. Il problema della pregiudiziale di costituzionalità è molto serio, perché subito dopo si dice: "fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della Regione". Ora, che vi sia una legge regionale che disciplini qualcosa che è previsto dalla Costituzione è, se permettete, una notevole anomalia del nostro sistema. Abbiamo visto purtroppo, in questi ultimi tempi, leggi ordinarie del Parlamento invadere princìpi costituzionali, però qui addirittura è la legge regionale che è incaricata di risistemare le cose.

Poi, all’articolo 2, si crea la Fondazione Mauriziana, che succede all’Ente, a cui porta il suo inestimabile patrimonio: basta citare tre nomi, Stupinigi, Ranverso e Staffarda, con, evidentemente, tutti i terreni che circondano questi complessi.

Qui sorge un altro problema. Con il sistema delle "scatole cinesi" si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio sabaudo il patrimonio immobiliare, quello, diciamo, dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso; anche qui non vorrei che venisse fuori qualche esperimento di finanza creativa, di cui purtroppo abbiamo tante esperienze, che in questo caso verrebbe effettuato in sede regionale e non in sede locale.

Ma non solo: il problema riguarda anche ciò che circonda i tre complessi, i quali sono comunque indicati.

Per quanto riguarda Stupinigi, tale complesso, per fortuna, è inserito in un parco naturale regionale, quindi una certa tutela ai sensi del codice dei beni culturali la riceve (sarebbe lungo dire se è soddisfacente o meno, comunque ce l’ha). Per Stupinigi però il problema sono gli edifici che lo circondano, perché chi li ha visti e conosce le cose sa che quanto circonda Stupinigi, cioè proprio la parte dei cascinali, è stata costruita e immaginata in modo da costituire una cornice rispetto alla palazzina, che certamente ha un valore architettonico superiore, ma viene valorizzata da queste strutture. Da questo punto di vista non abbiamo nessuna garanzia che queste strutture resteranno tali, che resterà tale la destinazione agricola e quindi che non si creerà una grande ferita in un patrimonio che - ripeto - non è solo piemontese o italiano, perché Stupinigi certamente fa parte di quei beni che dobbiamo conservare per tutta l’umanità e per le generazioni future.

E che dire di Ranverso e Staffarda, altrettanto pregevoli seppur meno note di Stupinigi? Per esse il problema è ancora più grave, perché i terreni che circondano questi complessi, non sono parte di nessun patrimonio, quindi sfuggono alla protezione, seppur limitata e inadeguata, del codice dei beni culturali. Pertanto, la cifra dei cento metri che è scritta nel decreto, cioè la cifra che costituisce il bordo entro il quale si considera che vi sia il complesso da tutelare, è una cifra veramente ridicola; rischiamo di compiere un vero scempio rispetto a tali beni.

Cosa vuol dire questo? Perché ci preoccupiamo e avanziamo questo nostro giudizio negativo sul decreto? Perché da un debito che la Regione Piemonte ha accumulato negli anni nei confronti di un Ente che ha svolto delle prestazioni, che ha messo in piedi anche - ripeto - nuove strutture, sta nascendo una cessione di beni immobili e mobili di pregio (sui mobili ci sarebbe anche da dire, ma non ho tempo di soffermarmici), in un clima che noi conosciamo, cioè quello di fare cassa sui beni culturali del nostro Paese, e questo ci preoccupa moltissimo; non vorremmo che intorno a questi complessi nascesse un sistema di villette a schiera e che avessimo veramente compiuto un atto barbarico rispetto a dei tesori dell’arte e della cultura - ripeto - piemontesi come origine, ma certamente patrimonio di tutti.

Il nostro giudizio pertanto è pesantemente negativo.

Ci rendiamo conto dei problemi del personale (su questi tornerà più avanti un collega al momento della dichiarazione di voto), però questo decreto non garantisce nulla: vogliamo infatti anche precisare che in esso nulla viene scritto sulle garanzie dei posti di lavoro e sulla collocazione che avranno i dipendenti dell’Ente Mauriziano, perché tutto è demandato alla futura legge regionale. Non vi sono quindi garanzie, è un’operazione di cui un’unica cosa è chiara: il buio rispetto alla Costituzione, rispetto alle condizioni dei lavoratori e rispetto alla tutela della cultura e dell’arte; c’è molta chiarezza sul fatto che vi sono beni che hanno un valore probabilmente doppio rispetto all’esposizione in questo momento dell’Ente, beni che vengono destinati a un’operazione i cui connotati ci piacciono veramente molto poco e ci sembrano molto chiari.

Cari colleghi, noi abbiamo presentato emendamenti, speriamo veramente che si voglia accoglierli e che si voglia tornare indietro in una decisione che compromette - ripeto - l’avvenire di qualcosa che rappresenta un elemento importante da un punto di vista artistico e culturale del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei ricordare che l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, i cui problemi finora sono stati affrontati essenzialmente per i riflessi nei confronti della Regione Piemonte, è un’istituzione internazionale che dispone di beni non soltanto in Piemonte ma anche in Valle d’Aosta e nel territorio francese.

A questo proposito voglio ricordare anche un bene di non poco conto che, pur non essendo prestigioso come i tre beni ricordati nell’allegato, è pur sempre pregevole: l’Ospizio Piccolo San Bernardo. Lo ricordo perché rappresenta uno dei simboli di un passaggio che ha segnato la storia dei due Paesi, un bene che è stato ultimamente ricostruito e che è ancora oggetto di un dibattito relativamente agli interventi che sono da completare - lo sottolineo - a spese delle Regioni e del Département du Savoy, interessati a salvare il valore storico di uno dei beni appartenenti all’Ordine Mauriziano.

Ho voluto sottolineare questo aspetto per rendere evidente l’incomprensibilità del provvedimento in esame. Questo è un vero e proprio affronto alla storia dell’Ente, non risolve i problemi dell’Ordine Mauriziano, ma neanche la questione delle finalità proprie dell’assistenza ospedaliera. L’unico obiettivo è lo smantellamento e la svendita dei beni. Credo che questi aspetti la dicano lunga sull’avversione ad un’impostazione che non rispetta la disposizione transitoria XIV della Costituzione. Si prevede infatti - e condivido le considerazioni dei colleghi al riguardo - all’articolo 1 un espediente francamente incomprensibile sia nella logica stessa del provvedimento, sia per l’assoluta incompletezza rispetto alla determinazione dei tempi per giungere ad un risultato.

Si fa cenno alla possibilità di trasferire la vigilanza del nuovo Ente ospedaliero alla Regione, sulla base di una legge regionale di cui non si sa nulla, né si conoscono i tempi e le modalità con cui verrà affrontato questo passaggio. Sono tre questioni essenziali già sufficienti per affermare che l’articolo 1 è assolutamente ingiustificato e privo di senso.

Ritengo che l’assistenza ospedaliera sia stata assicurata coinvolgendo una notevole quantità di personale, sia medico sia paramedico. Mi piacerebbe sapere, oggi che si sottolinea la gravità della situazione, dov’erano gli enti preposti alla vigilanza, cosa è stato fatto per esercitare quel dovere che già era previsto e che è stato di fatto bypassato fino al commissariamento dell’Ente stesso.

Mi sembra che le osservazioni nel merito della futura Fondazione dimostrino che questa soluzione è pasticciata in quanto attribuisce ad essa dei connotati assolutamente oscuri, ma soprattutto non garantisce i mezzi per uscire dall’attuale impasse finanziaria che doveva essere regolata tenendo conto dell’esposizione della stessa Regione Piemonte nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano.

Pertanto, credo che questo provvedimento non debba essere adottato e non si debba procedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, cercherò di rispondere alle numerose obiezioni che sono state fatte, in primo luogo a quelle del senatore Eufemi in ordine alla costituzionalità del provvedimento. Credo che i residui dubbi in proposito verranno superati grazie agli emendamenti approvati in Commissione, a quelli del relatore e agli altri che approveremo in questa sede.

Per quanto riguarda le preoccupazioni sulla tutela dell’ambiente, ricordo che la decisione sulla destinazione d’uso dei terreni è competenza dei Comuni. Senatrice Acciarini, non ha fiducia nel Comune di Torino? Pensa che il Comune di Torino promuoverà una speculazione edilizia su questi terreni? (Applausi del senatore Piccioni). Oppure non ha fiducia negli altri Comuni che hanno competenza sulle proprietà dell’Ordine Mauriziano? (Commenti dal Gruppo DS-U).

Per quanto riguarda più in generale la tutela dei beni culturali che sono compresi nelle proprietà dell’Ordine Mauriziano, ricordo che già nel testo, e ancor più negli emendamenti che verranno approvati, è prevista la presenza attiva del Ministero per i beni e le attività culturali, che saprà certamente tutelare questi beni.

Ricordo altresì che il decreto-legge che stiamo esaminando emerge da un accordo molto ampio, che coinvolge - oltre naturalmente al Governo, che è intervenuto - la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, l’Arcidiocesi di Torino e le rappresentanze sindacali dei 2.000 lavoratori che nel giro di due mesi, se non si interviene, si troverebbero senza stipendio. Non possiamo parlare di questo problema come se fossimo in una situazione pacifica dove va tutto bene. Qui la situazione va tutt’altro che bene!

Il senatore Zancan ha parlato di sconcezza. Credo che di sconcezze ce ne siano state, effettivamente, come il deficit di 700 miliardi di vecchie lire in crescita continua che si è accumulato con la gestione del periodo in cui il consiglio di amministrazione - a cominciare dal suo presidente - era nominato da coloro che ne avevano la competenza, secondo la legge n. 1596 del 1962.

Ricordo altresì, che come ha detto la senatrice Acciarini, il debito si è accumulato dal 1996 al 2002, quando questo Governo ha nominato un prefetto che è riuscito a frenare l’accumulazione continua del deficit. Ma vediamo chi era a capo dell’Ente quando si è prodotto questo immenso deficit, che mette in gravissimo pericolo un ente dalla tradizione plurisecolare. Allora, l’Ordine Mauriziano - secondo l’articolo 2 della legge citata - è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell’interno.

Cosa ha fatto il Ministro dell’interno negli anni tra il 1996 e il 2001? (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN). Il presidente dell’Ordine è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In quel periodo, i Presidenti del Consiglio sono stati tanti, d’accordo, ma erano tutti della stessa parte politica.

Allora, le sconcezze ci sono state, ma sconcezza maggiore sarebbe quella di non venire incontro ai 2.000 lavoratori che oggi si trovano nell’imminente pericolo di perdere il posto di lavoro e lo stipendio.

ACCIARINI (DS-U). Fate pagare alla Regione ciò che deve!

MALAN, relatore. Queste strutture ospedaliere rischiano di essere chiuse; si rischia la liquidazione coatta amministrativa, altro che disquisire!

Dobbiamo invece dare atto a questo Governo e alla Regione Piemonte di aver saputo intervenire con responsabilità e con disponibilità. (Commenti del senatore Crema). La Regione Piemonte ha già preso l’impegno di versare quanto dovuto e anche molto di più per sostenere questo Ente.

Ricordo che vi è stata anche la disponibilità a far entrare, perché siano dissipati tutti i dubbi relativi a possibili speculazioni, a danni all’ambiente, ai beni culturali o all’Ente stesso, pur senza necessità - non ricoprendo oggi un ruolo in questo - la Provincia ed il Comune di Torino. Non ci fidiamo di tutti gli organi che hanno concordato e delle organizzazioni sindacali?

Allora, chi è contro questo decreto voti, ma se ne assuma la responsabilità di fronte ai dipendenti e ad una situazione che rende impossibile, per il pignoramento in atto, anche il semplice funzionamento delle strutture ospedaliere. (Applausi dal Gruppo FI).

ACCIARINI (DS-U). È la Regione Piemonte a non aver pagato quanto doveva!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ho già ribadito nel corso del dibattito sulla questione pregiudiziale i motivi per cui il Governo ritiene assolutamente in linea con la Costituzione questo decreto ed in particolare con la disposizione transitoria che prevede che l’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

Dato che ormai la nuova Costituzione prevede che la sanità sia materia di competenza regionale, è assolutamente in linea con la Costituzione la previsione secondo cui venga in futuro disciplinata dalla legge regionale.

Mi pare opportuno indicare rapidamente le linee di intervento che il Governo intende intraprendere nel futuro, senza voler recriminare sul passato perché dovremmo in tal caso rinviare alle ispezioni fatte dal Governo sulle gestioni precedenti che hanno dato luogo a corposi fascicoli in possesso sia dell’autorità giudiziaria ordinaria sia della magistratura contabile che spero provvederanno per quanto di loro competenza.

Il Governo intende mantenere l’ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano concentrando l’attività sull’ospedale e sui presidi ospedalieri dell’Ospedale Umberto I e della Fondazione Candiolo. A questo proposito devo fare una precisazione e correggermi: nel corso del dibattito precedente ho detto, come risulta agli atti, che l’Istituto per la ricerca e la cura per il cancro di Candiolo sono di proprietà della Fondazione Agnelli.

Rettifico: sono fondazioni assolutamente autonome di proprietà dei torinesi e dei piemontesi che hanno l’onore di averla costituita ed alimentata; sicuramente anche qualche componente della famiglia Agnelli vi ha personalmente contribuito. La Fondazione, però, è assolutamente autonoma ed è patrimonio dei piemontesi.

Detto questo, il Governo intende mantenere l’ente ospedaliero, concentrato nei due presidi Umberto I e Candiolo; intende preservare successivamente i beni citati di Staffarda, di Stupinigi e dell’Abbazia di S. Antonio di Ranverso, conferendoli ad una futura fondazione in godimento e non in proprietà, che, con il conferimento di altre proprietà della Regione e di vari Comuni, costituiranno il compendio molto più ampio di una fondazione dedicata agli studi storici, sabaudi e piemontesi, in modo che vi sia una utilizzazione culturale di questi beni. Il Governo ritiene questi beni assolutamente protetti dagli attuali vincoli già esistenti nel Parco nazionale di Stupinigi. (Richiami del Presidente). Ha ragione, signor Presidente, ma devo rispondere ai colleghi per alcune delle osservazioni fatte.

Per quanto riguarda l’ospizio del Piccolo San Bernardo, senatore Rollandin, devo pur dire che la Regione Valle d’Aosta ha fatto richiesta di poterla acquisire e ciò potrà avvenire a seguito di regolare valutazione.

Non mi sembra lineare rivolgersi alla Corte costituzionale, come è successo, per l’ospedale che l’Ordine Mauriziano possedeva in Val d’Aosta, per ottenerne, proprio in virtù della riforma costituzionale, gratuitamente la proprietà, che del resto è stata riconosciuta alla Regione Valle d’Aosta.

Quanto all’ospizio del Piccolo San Bernardo, certamente l’offerta della Regione Valle d’Aosta sarà ritenuta prioritaria se conforme alle valutazioni che saranno fatte dagli organi competenti. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il centro rifugi esistenti in territorio francese, l’offerta dello Stato francese sarà presa certamente in prima considerazione.

Voglio dire che la Regione Piemonte si è impegnata con 60 milioni di euro a risolvere in parte il ben più ampio - purtroppo - deficit dell’Ordine Mauriziano, che consiste in 350 milioni di euro. Per il resto, il debito sarà ricoperto con le vendite di alcuni beni, che saranno contenute nel minore numero possibile, facendo ricorso anche ad un possibile mutuo, garantito con le mura dell’ospedale Umberto I di Torino.

Insomma, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una politica di risanamento assolutamente oculata, sottoposta al controllo del Parlamento e del Governo, così come è stato fatto negli ultimi anni: ciò si impegnano a fare il Governo e la gestione commissariale a seguito dell’approvazione del decreto-legge in esame, finalizzato a recuperare alla solidità patrimoniale tutti i beni della Fondazione…

PRESIDENTE. Sottosegretario D’Alì, la prego di concludere. Le ho già concesso due minuti di tempo in più.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Si tratta, dunque, di una procedura di risanamento che sta ad indicare come questo Governo intenda affrontare e risolvere i problemi nell’ottica di un futuro, senza trincerarsi dietro un’inaccettabile logica di conservatorismo che ha portato ai disastri che oggi stiamo constatando. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, chiedo il non passaggio all’esame degli articoli. Illustrerò molto brevemente la motivazione.

Molti di noi hanno parlato di scatole cinesi, ma il problema è che le scatole cinesi sono di là da venire perché la Fondazione Mauriziana dovrebbe dare beni - come prevede l’articolo 2, al comma 5 - ad "altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda". C’è, però, un piccolo errore perché si deve leggere non "costituita" bensì "costruenda". Non possiamo fare un testo di legge che assegni beni ad un ente che non c’è ancora perché ciò è indescrivibilmente errato.

Per tali ragioni, chiedo che non si passi all’esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta avanzata dal senatore Zancan può intervenire un senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, sostengo la proposta avanzata dal senatore Zancan proprio per tutti gli aspetti di questo testo che non sono chiari. Poiché quanto evidenziato dal Governo ci può interessare per certe parti, vorremmo vi fosse un documento scritto. Pertanto, sarebbe opportuno ora soprassedere dall’esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all’esame degli articoli.

 

Verifica del numero legale

 

STIFFONI (LP).Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Zancan.

Non è approvata.

BONAVITA (DS-U). Chiediamo la controprova. (Vivaci commenti del senatore Forte).

PRESIDENTE. Questo è un diritto! Non si agiti, senatore Forte.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

CALLEGARO, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), costituisca una facoltà per il Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una definizione in via transattiva dei debiti ivi indicati ma che non si applichi nei confronti dell'Erario".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106 e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: "in" sia sostituita dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da". Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: "3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.", e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l'articolo 3".

"La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l'imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio; parere non ostativo sui restanti emendamenti".

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il mio emendamento 1.1 (testo 3), si rende necessario in considerazione del fatto che né la legge ordinaria, né tanto meno quella regionale, pur nel concorrente potere Stato-Regione possono procedere a modificare una norma di rango costituzionale, quale è quella della disposizione XIV.

Voglio anche ricordare, rispetto all'accertamento delle responsabilità, la gestione dell'onorevole Paola Cavigliasso, che ha rappresentato non un incidente della storia, ma una oculata e attenta gestione dei beni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Invito il senatore Eufemi al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 3), altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2), mentre sull'emendamento 1.2, su cui vi è un parere contrario della 5 Commissione, sono contrario.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Il mio parere è contrario all'emendamento 1.1 (testo 3), e favorevole all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore, che sostituisce l'articolo con un migliore specificazione così come richiesto durante la discussione generale. Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Eufemi, se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 3), avanzato dal relatore.

EUFEMI (UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100 (testo 2).

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.2.

Colleghi, dal momento che sono stati presentati ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

ART. 1.

 

    1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

(Vigilanza sull’Ente Ordine Mauriziano)

 

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione.

        2. L’Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

        3. Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

 

 

EMENDAMENTI

 

1.1 (TESTO 3) EUFEMI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ordine Mauriziano è conservato in attuazione della disposizione XIV finale della Costituzione e funziona nei modi stabiliti dalla legge n. 1596 del 1962.

        2. L’attività ospedaliera è regolata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da convenzione con la regione Piemonte. La convenzione, di cui al precedente periodo, deve, tra l’altro, prevedere:

            a) il controllo regionale sulla gestione contabile;

            b) l’inserimento dell’attività ospedaliera nella programmazione sanitaria della Regione;

            c) l’autorizzazione regionale preventiva su ogni modifica della pianta organica del personale e sull’istituzione di nuove divisioni, sezioni, servizi e strutture».

 

 

1.100 (testo 2) IL RELATORE

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L’Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

        2. L’Ente ospedaliero continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione».

 

 

1.2 EUFEMI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", è conservato come ente ospedaliero regionale e posto sotto la vigilanza della regione Piemonte».

 


 

Allegato B

 

 

Integrazione all'intervento del senatore Eufemi nella discussione generale sul disegno di legge n. 3227

 

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni su questo provvedimento. Si sta procedendo senza la necessaria ponderazione.

Non solo non si è tenuto conto del dibattito all'Assemblea Costituente, ma non si sono neppure verificati i precedenti giurisprudenziali.

L'origine di tale norma risale ad un'iniziativa dell'onorevole Einaudi, che si fece paladino dell'esigenza di conservazione dell'Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell'ordine alle destinazioni per essi previste, destinazioni che, per tali beni, sono, non di rado, in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L'onorevole Ruini - il presidente della Commissione dei 75, non uno dei quattro di Lorenzago - affermava: "V'è poi l'ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero; sarà inserito nell'ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico".

Parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell'Ente.

Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono in toto agli ospedali Mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

Un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali "federaliste", che operano trasferimenti di competenze legislative e amministrative, ma non modificano i diritti, né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l'Ordine Mauriziano. Infatti, nel fissare la composizione del consiglio di amministrazione. si discosta dai criteri generalmente valevoli per gli enti operanti nel campo dell'assistenza ospedaliera e si informa al principio per il quale la composizione di detto consiglio, almeno per una notevole parte dei suoi membri, deve rispecchiare la pluralità dei fini dell'Ente, tanto che sono chiamati a farne parte: l'ordinario diocesano, un rappresentante dell'Interno, della Pubblica istruzione e della Sanità, in relazione, rispettivamente, ai fini di culto, di beneficenza, di istruzione e di assistenza ospedaliera (articolo 6).

E veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo la n. 1236 del 13 giugno 1975 e la n. 876 del 18 ottobre 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell'Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Desidero altresì ricordare un illuminante parere espresso dal professor Giovanni Conso, che ribadiva il vincolo costituzionale rispetto ad ogni ipotesi modificativa che alterasse lo stesso dettato costituzionale.

La tutela che la XIV disposizione assicura all'Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula della Carta costituzionale preclude al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.

Esprimo, pertanto, forte contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere, nella materia in esame, dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all'Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell'Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma ad una figura professionale di altissime capacità e competenze, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti, quali le quote di partecipazione, quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Rimane, tutto ciò, molto vago. Prevale l'assenza di qualsiasi indicazione. L'Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono gli apporti, i conferimenti?

Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell'Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un'analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all'esame. Che ne sarà dei sacerdoti che operano all'interno del Mauriziano e che ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell'Ente e garantito costituzionalmente?

Come non esprimere preoccupazioni rispetto all'Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una "res sacra", è una parrocchia consacrata fin dal 1804 e dunque ne va mantenuto l'uso sacro senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato - mi sono fatto carico di un emendamento in tal senso - con un preciso richiamo all'articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato Italiano-Santa Sede?

Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. E' sacro in forza della destinazione e della dedizione. V'è necessità di una preventiva autorizzazione dell'ordinario diocesano sull'uso dopo aver sentito il parroco, cui spetta la vigilanza sulla res sacra; l'imposizione di una sorta di affitto del bene sacro crea una parvenza di uso commerciale del bene in questione, con la considerazione meramente o prevalentemente museale della chiesa parrocchiale, laddove questo primo aspetto risulta a scapito del secondo.

Non si ritiene, pertanto, consona la prassi instaurata in questi anni.

In particolare, emerge la disciplina dei beni culturali di interesse religioso tenendo conto dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1985 n. 121, del Protocollo addizionale ai Patti lateranensi e dell'articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque della "previa intesa" riguardante i beni destinati all'esercizio del culto.

Va poi detto che occorre intervenire con più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione degli ambienti.

Occorre accertare le responsabilità di chi ha provocato, in breve tempo, all'Ordine Mauriziano di Torino un così ingente debito, operando una vera e propria distruzione di risorse che derivavano da un patrimonio secolare, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino a pochi anni fa era in attivo. Ho il dovere di ricordare la gestione dell'onorevole Paola Cavigliasso, non un incidente della storia, ma oculata, attenta gestione di beni.

Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l'Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell'Ordine con le tariffe proprie delle case di cura privata, ha escluso l'Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici pur continuando l'Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi standard molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D'Ascenzo tenne, all'inizio, una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie?

Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza dell'errata collocazione giuridica dell'Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra budget e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell'Ente?

Che faceva l'autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell'interno, gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinario in data 15 novembre, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all'Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato.

Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell'Ordine la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Cosa dice il commissario di ciò, considerato che l'erogazione di tale somma era la condizione posta nell'antecedente protocollo di intesa approvato dall'Interno per autorizzare la Commissaria a firmare la convenzione? Non è, forse, una grave illegittimità compiuta?

Il Commissario straordinario riconosce che l'ordine ha inviato periodicamente i conti, garantendo i flussi informativi. Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997. Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell'interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Sottolineo che i vincoli previsti dal decreto sono insufficienti e inadeguati e quelli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili inevitabili speculazioni.

Lo stesso sottosegretario D'Alì ha rilevato che non possono essere posti vincoli all'autonomia deliberativa degli enti locali. Eppure, onorevole Sottosegretario, le sei aziende agricole inserite nel Concentrico dell'Abbazia di Staffarda sono la più reale ed efficace garanzia dalle speculazioni adombrate in questi giorni. Occorrerebbe creare le condizioni che determinino un autentico cordone di garanzia attorno al Concentrico, rendendole invendibili con una destinazione agroturistica.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, noi dell'UDC attraverso speciali proposte emendative abbiamo indicato un'altra via. Anziché attraverso lo smembramento dell'Ordine, gli affitti degli immobili, le partite di giro, le "scatole istituzionali", il risanamento economico dell'Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico sarebbero potuti passare attraverso una gestione speciale di ventiquattro mesi che favorisse l'estensione della situazione debitoria difendendo la sua integrità e unitarietà. Nel 1974, di fronte ad una grave situazione debitoria-creditizia nel rapporto enti ospedalieri-enti mutualistici, lo Stato, con la legge n. 386, congelò la situazione superando le gestioni contabili con procedure amministrative e non fallimentari.

Privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l'essenza e il modo di essere dell'Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell'Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale non possono trovare applicazione le disposizioni che determinerebbero una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti.

Si prefigura, al contrario, un mutamento della natura giuridica dell'Ente e delle sue funzioni.

Tale disposizione di rango superprimario demanda alla legge la sola disciplina delle modalità di funzionamento dell'Ente e non anche la determinazione della sua natura giuridica.

Ribadisco, pertanto, la mia forte contrarietà al decreto-legge, soprattutto gli articoli 1 e 2, che presentano inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale, con procedure dubbie. L'Ente è destinato a sopravvivere solo formalmente, privato in realtà di funzioni e proprietà ed è per questo che auspico quelle modifiche ed integrazioni indispensabili a correggere un'impostazione che ritengo sbagliata, a meno che non sia stato già tutto deciso.

Oggi si sta cercando di trovare una soluzione pasticciata a ciò che muove da una ubriacatura federalista di cui l'Ordine Mauriziano è una prima grave conseguenza, perché le modifiche costituzionali federaliste non modificano i diritti nella natura giuridica dei soggetti e perché su quell'onda si determina la distruzione di ciò che ha retto per cinquecento anni, perfino al passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

La funzione del Parlamento non può essere solo quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede, dalle quali annuncio fino d'ora di dissociarmi richiamandomi ad un moderatismo che è anche capacità di valutare, approfondire e decidere assumendo, quando è necessario, il coraggio di esprimere un fermo dissenso.

Un'ulteriore considerazione: tutto ciò che ho richiamato non è forse in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, che così recita: " La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche, linguistiche e in particolare salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura"?

Forse l'Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l'arte, è lontano dall'identità regionale e nazionale? A cosa servono questi inutili proclami senza una coerente applicazione?

Il problema che si presenta è quello di vedere se la XIV disposizione finale, col disporre la conservazione dell'Ordine "come Ente ospedaliero", abbia voluto limitare i fini dell'Ente all'attività ospedaliera, intesa come attività che provvede al ricovero e cura degli infermi, escludendo, quindi, i fini di beneficenza, istruzione e culto, che, in obbedienza ai suoi statuti, l'Ordine stesso perseguiva (come tuttora persegue).

La questione va risolta nel senso che la formula riportata costituisce un modo sintetico per esprimere il precetto di conservare l'Ente con tutti i suoi fini statutari, fuorché con quello contrastante con la Costituzione, tranne, cioè, con quello consistente nel conferimento delle distinzioni cavalleresche dell'Ordine, dato che questo era un Ordine "dinastico" strettamente connesso al Capo della dinastia sabauda come tale e non già come Capo dello Stato. La norma di cui si parla si collega alla XIII disposizione e all'articolo 87, ultimo comma, della Costituzione.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all'Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella XIV disposizione finale della Costituzione ente ospitaliero, è un ente che non ha esclusivi scopi di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 26 ottobre 1962, n. 1596. In questo caso, il ricorrente era il Ministero dell'interno.

Il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell'attuazione della vigente normativa è in assoluto contrasto con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, mai abrogata, che ha conservato all'Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l'attuazione di compiti complessi e integrati senza che ciò significhi per detto Ordine, nell'esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini; pertanto, è illegittimo il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta provvede, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale Mauriziano di Aosta mediante scorporo dall'Ordine Mauriziano di Torino, cui l'ospedale apparteneva, determinando altresì il patrimonio del neocostituito Ente.

Il collegio, in sostanza, ha ritenuto che dovesse valere il dettato costituzionale e il suo successivo recepimento nella legislazione nazionale attraverso la legge del 1962 per il fatto stesso che privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine e, sino a contrario avviso, attuati con efficacia e soddisfazione dei beneficiari.

Inoltre, il collegio considerava che il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell'attuazione sulla normativa in atto è in assoluto contrasto con la legge del 1962, mai abrogata, che appunto volle conservare all'Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l'attuazione di compiti complessi e integrati senza che ciò significhi per l'Ordine Mauriziano, nell'esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini.

Secondo la sentenza del TAR Piemonte del 10 febbraio 1976, n. 54, Ospedali psichiatrici di Torino contro Regione Piemonte, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della vasta gamma degli enti sub-regionali hanno natura e disciplina normativa del tutto distinta rispetto a quelle proprie degli enti ospedalieri.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce all'Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto (con la sola eccezione di quelli attinenti al conferimento di onorificenze cavalleresche) ed esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l'essenza e il modo di essere dell'Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell'Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale, non possono trovare applicazione nei confronti dell'Ordine Mauriziano tutte quelle disposizioni della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che verrebbero ad incidere sulla struttura unitaria dell'Ente e quindi provocare una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti dal Costituente.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all'Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella disposizione transitoria ente ospedaliero, è un ente che non ha esclusivi compiti di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Prevede, infatti (articolo 7), un sistema di controlli e di organi controllori diversi da quelli contemplati dalla normativa generale (articoli 35 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, Capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Le considerazioni precedentemente esposte costituiscono le premesse logiche per escludere che le norme della sopravvenuta legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativamente al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri (articoli 9 e seguenti) e alla vigilanza e tutela degli enti stessi (articolo 16), siano applicabili all'Ordine Mauriziano.

Tale inapplicabilità deriva, anzitutto, dalla circostanza che la normativa dettata in materia di consiglio di amministrazione come in materia di vigilanza e tutela dalla citata legge n. 132 del 1968 non può ritenersi dotata di efficacia abrogativa rispetto alla precedente normativa, dettata, per disciplinare gli stessi argomenti, specificamente per l'Ordine Mauriziano e in considerazione della particolare natura e posizione di questo, dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

In obbedienza ad un precetto a livello costituzionale, la XIV disposizione finale della Costituzione ha voluto conservare come ente unitario l'Ordine Mauriziano, determinando, in particolare, l'effetto di lasciare in vita l'Ordine suddetto senza uno di quei fini: lo scopo del ricovero e cura degli infermi, che la citata norma costituzionale ha inteso come propri dell'Ordine stesso.

La tesi indicata non può essere condivisa.

La disposizione costituzionale intende mantenere per l'Ordine Mauriziano tutte le finalità ordinarie, escludendo solo quella consistente nel conferimento delle onorificenze cavalleresche.

La terza via indicata dalla Regione Piemonte - consistente nel trattare come ente ospedaliero ex lege n. 132 del 1968 l'Ordine Mauriziano "nel suo complesso" - non risulta, quindi, consentito dalla citata legge del 1968.

Vale la pena di soggiungere che l'assunto della Regione si pone in contrasto anche con la XIV disposizione finale della Costituzione, dato che esso comporta, in realtà, l'eliminazione dei fini statutari di beneficenza, di istruzione e di culto, che, come si è visto nella prima parte, la citata disposizione costituzionale ha inteso conservare.

Per le esposte ragioni, il decreto 23 settembre 1971, n. 5029, con cui il Presidente della Giunta della Regione Piemonte ha provveduto circa la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ,e la nota in pari data, con cui lo stesso organo ha disposto che gli atti di detto Ente siano soggetti al controllo del Comitato regionale di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono da reputare illegittimi.

Essi sono suscettibili di annullamento e, tra l'altro, dell'annullamento previsto dall'articolo 6 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, delle leggi comunali e provinciali.

E' appena il caso di aggiungere, a questo riguardo, che la prova dell'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento è, nella specie, in re ipsa.

Va inoltre osservato che l'inapplicabilità all'Ordine Mauriziano degli articoli 9 e seguenti, 16 e seguenti e delle altre disposizioni della legge n. 132 del 1968, che presuppongono ex necesse l'assunzione della posizione giuridica di Ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge stessa, non comporta che sia inapplicabile quella parte di questa che riguarda l'esercizio dell'attività assistenziale.

Desidero ancora ricordare un autorevole parere espresso dal giovane professor Giovanni Conso in materia. La XIV disposizione finale della Costituzione esigerebbe per l'Ordine Mauriziano una regolamentazione particolare, non accontentandosi di una regolamentazione alla medesima stregua dei comuni enti ospedalieri.

Questa tesi trova conforto non solo nella lettera e nei lavori preparatori del testo costituzionale, ma anche e soprattutto nel significato che proprio il Parlamento, quasi operando una sorta di interpretazione autentica, ha mostrato di attribuire alla XIV disposizione in sede di presentazione, discussione ed approvazione della legge n. 1596 del 1962.

La XIV disposizione è stata additata dalla dottrina come tipico esempio di norma costituzionale. Del resto, a riconoscerle simile rango, e proprio con riguardo al comma (il terzo) concernente l'Ordine Mauriziano, è stato lo stesso Parlamento, come risulta dall'intitolazione della legge n. 1596 del 1962 e dalla relazione al rispettivo disegno. Nella seconda parte di questo terzo comma ("e funziona nei modi stabiliti dalla legge"), il Costituente si è preoccupato di richiedere al legislatore ordinario l'emanazione di un'apposita legge per l'Ordine Mauriziano, così da farne un ente ospedaliero a se stante, con propria disciplina. Se il Costituente avesse voluto la piena equiparazione dell'Ordine Mauriziano agli enti ospedalieri in genere, gli sarebbe bastato qualificare l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero. Nessun altro limite, nessun altro condizionamento, all'infuori di questi ,sta alla base della previsione del terzo comma.

La relazione che accompagnava il disegno di legge, presentato dal presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione, riportava: "Il presente disegno di legge è inteso ad attuare il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in applicazione alla XIV disposizione finale della Costituzione (...). Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica, l'Ordine ha cessato da ogni attività connessa alle funzioni cavalleresche e si è limitato (...) alla realizzazione degli altri fini istituzionali".

Anche se qualcuno non volesse condividere le osservazioni relative alla necessità costituzionale di una regolamentazione apposita per l'Ordine Mauriziano, resterebbero pur sempre le considerazioni di opportunità a consigliare di mantenere ferma la recente legge.

L'abrogazione della legge in vigore potrebbe essere accettata qualora si intendesse sostituirla con altra preordinata a realizzare più pienamente lo stesso dettato costituzionale. Ma già l'omissione in cui è incorso l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge sulla riforma dell'assistenza ospedaliera non si spiega di certo con un miglior adeguamento costituzionale. Anzi, si corre il pericolo di violare la Costituzione.

 

 

Sen. Eufemi

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

715a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 16 DICEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del presidente PERA

e del vice presidente MORO

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Colleghi, la 5a Commissione permanente ha espresso un parere sugli ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, ma esso non è ancora materialmente giunto in Aula. Pertanto, trovandoci nella necessità di prenderne visione e di distribuirlo a chi di competenza (relatore, Governo e altri colleghi), sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,47).

 

La seduta è ripresa.

È finalmente pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge. Ne do lettura: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 3), 2.600, 2.601 e 2.602, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 2.600 e 2.602, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.601 e parere di nulla osta sulla proposta 2.1 (testo 3), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, all’approvazione dell’emendamento 2.600".

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo al senatore Eufemi che il tempo a disposizione del suo Gruppo è ormai esaurito; gli concedo ancora qualche brevissimo minuto per illustrare i suoi emendamenti.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi, anche se quella in esame è una materia molto delicata e quindi avrebbe bisogno di un minimo di ponderazione.

Ritiro l’emendamento 2.1 (testo 3), avendo presentato l’emendamento 2.600 che in parte recupera il tema del Comitato già trattato nella precedente proposta modificativa.

Con l’emendamento 2.1 (testo 3) si poneva un metodo alternativo alla linea del Governo, con la previsione di una gestione separata: a mio avviso un metodo più concreto, al di fuori di meccanismi di ingegneria legislativa. L’emendamento si rendeva necessario in considerazione di inoppugnabili motivazioni. Innanzitutto deve essere riconfermato ed evidenziato che la natura di pubblica amministrazione dell’Ordine Mauriziano ne impedisce il fallimento, ma obbliga ad erogare il servizio; tale è infatti il carattere di ogni ente pubblico, per cui la sospensione o l’interruzione dell’attività configurerebbe un reato penale per omissione, mentre le situazioni gestionali critiche impongono soluzioni da ricercare all’interno di una normativa pubblicistica senza snaturare la facies giuridica dell’Ente.

Signor Presidente, vorrei aggiungere molto brevemente qualche altra considerazione.

PRESIDENTE. La prego però di essere effettivamente breve, senatore Eufemi. (Commenti).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, credo che ci sarebbe bisogno di maggiore tolleranza. Siccome questa tolleranza non c’è, devo evidentemente rinunciare ad illustrare gli emendamenti. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Sia ben chiaro però che questa mancata tolleranza non è da parte della Presidenza. Non vengono infatti registrate nel Resoconto stenografico le interruzioni dei colleghi e sembra che l’intolleranza sia da parte della Presidenza. Io avevo consentito che lei aggiungesse qualche altra cosa, ma brevemente, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

EUFEMI (UDC). L’altra questione, signor Presidente, è relativa alle cascine; infatti, aumentare la distanza intorno al complesso edilizio del Concentrico significherebbe preservare questi compendi di grande valore artistico. La questione posta dalla Commissione bilancio non può essere svincolata dall’insieme del provvedimento, cioè da una massa attiva presente rispetto ad una massa passiva.

Signor Presidente, annuncio infine il ritiro di tutti gli emendamenti soppressivi da me presentati.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei porre due piccole questioni di importanza però molto rilevante. Innanzitutto, il provvedimento del Governo e della maggioranza prevede, rispetto a questi tre gioielli architettonici, un’area di salvaguardia pari a 100 metri.

Insieme al collega Turroni abbiamo presentato degli emendamenti in base ai quali quest’area verrebbe portata a 300 metri. Cosa sono 200 metri, pur di conservare dei gioielli di inestimabile valore, senatore Malan? Lei che li conosce bene quanto me sa che non si può consentire che i terreni circostanti vengano alienati, con il rischio che si possa costruire qualcosa nell’ambito dei 300 metri di distanza dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, dal complesso di S. Antonio di Ranverso o dall’Abbazia di Staffarda. È veramente criminale sul piano del rispetto della bellezza dei monumenti artistici in questione!

Seconda questione: il liquidatore avrà la possibilità di transigere ad nutum, discrezionalmente, non rispettando la par condicio creditorum. Visto che il senatore Malan ha detto ieri che il provvedimento si muove in un’alta ottica di salvaguardia, i creditori che vedranno i propri crediti congelati per 24 mesi saranno sottoposti al ricatto di dover transigere rispetto ad un 70 per cento delle proprie competenze, percentuale però che il liquidatore può utilizzare discrezionalmente. Questo è veramente il contrario di qualunque principio di liquidazione dei crediti, che in genere è quello del rispetto della par condicio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.11, 2.600, 2.100 e 2.500 e parere contrario all’emendamento 2.101.

Sugli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.601, la 5a Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.602, con il quale il senatore Eufemi propone di sostituire la parola "cistercense" con l’altra "Antoniano", preciso che, dopo un consulto, si è appurato che i due termini possono coesistere. Pertanto, propongo la seguente riformulazione dell’emendamento: "Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola: "cistercense", aggiungere la seguente: "Antoniano"".

Sugli emendamenti 2.105, 2.108, 2.106 e 2.107 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.10, 2.109 e 2.110.

Infine, per quanto riguarda l’ordine del giorno G2.100, mi rimetto al Governo.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Il mio parere sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno, senatore Eufemi, debbo osservare che le previsioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 in realtà conducono ad applicare uno sconto sulla posizione di quei terreni e questo va contro l’interesse, da tutti dichiarato, di ridurre al minimo il sacrificio patrimoniale della Fondazione mauriziana, per poterne ripianare le passività. L’ordine del giorno, quindi, andrebbe in senso opposto all’intendimento che tutto il Parlamento ha mostrato come volontà di fondo di ridurre al minimo la necessità di alienazione del patrimonio, anche se poi le valutazioni sulle modalità con cui raggiungere tale obiettivo sono state divergenti.

Pertanto, mi dispiace ma non posso accogliere l’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.2, 2.1 (testo 3) e 2.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.11.

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,19).

Presidenza del presidente PERA

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3227

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.11.

 

Verifica del numero legale

 

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, voterò a favore dell’emendamento 2.104 anche in quanto componente della Commissione beni culturali del Senato.

Mi rivolgo a coloro che conoscono il paesaggio ed il contesto paesaggistico, per esempio, dell’abbazia di Staffarda, che si erge maestosa nella campagna piemontese con lo sfondo delle Alpi Cozie e del Monviso: essa fa parte di un patrimonio culturale costituito dal paesaggio storico che deve essere assolutamente tutelato, anzi, aggiungo che la fascia di 300 metri per quel preciso contesto mi sembra ancora limitativa. Comunque, e concludo, voterò a favore dell’emendamento, anche perché sono legato all’abbazia di Staffarda da fattori personali: il mio matrimonio si è svolto proprio in quella abbazia, che frequento e che conosco bene. (Applausi del senatore Fassone).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.601 è improcedibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 2.602.

MALAN, relatore. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.602 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarabosio.

È approvato.

Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G2.100 se insiste per la votazione.

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non si comprendono le ragioni dell'espressione di un parere contrario da parte del Governo su questa misura, che è in linea con i provvedimenti relativi alle cartolarizzazioni: così come abbiamo usato tale strumento per gli immobili non si capisce perché non lo si possa utilizzare per i terreni e per le aziende agricole siti in quel complesso.

L'ordine del giorno avrebbe anche il significato di preservare l'ambiente socioeconomico soprattutto delle attività agricole, evitando un possibile contenzioso. Invito il Governo a riflettere su questo aspetto e comunque insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull’ordine del giorno in esame.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ho motivato la mia contrarietà con il fatto che il riferimento all’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 avrebbe prodotto una vendita dei terreni con uno sconto del 30 per cento. Se il senatore Eufemi rinuncia a questa previsione e si limita a quella dei benefìci erogati dall’ISMEA, da assumersi in via prioritaria da parte di quell’ente, il Governo può accogliere l’ordine del giorno, insistendo sulla non condivisione del riferimento al decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001.

PRESIDENTE. Accetta questa modifica, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 3.1 si mira ad evitare che il liquidatore dei crediti compia la più vistosa violazione del principio della par condicio mai avvenuta nel nostro sistema giuridico. Questo liquidatore infatti potrà liquidare fino al 70 per cento dei crediti ad libitum suum, ovverosia favorendo i suoi amici, le persone che gli interessano e quant’altro. È veramente fare strame della nostra civiltà giuridica. Chiedo che si accolga l'emendamento in questione, che elimina questa disparità di trattamento vistosissima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.1.

L’emendamento 3.2 della Commissione, alla luce dell’approvazione dell’emendamento 2.600, va corretto. Pertanto le parole "al Presidente del Consiglio ed al Parlamento" vanno sostituite con le seguenti "al Comitato di cui all’articolo 2, comma 3,", mentre il resto rimane com’è.

Il testo completo sarebbe quindi il seguente: "il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Comitato di cui all’articolo 2, comma 3, una dettagliata relazione sulle attività svolte". Con questa modifica, esprimo parere favorevole all’emendamento 3.2.

Sull’emendamento 3.3 esprimo parere contrario.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla modifica all’emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo l’appoggio di quindici colleghi alla richiesta di voto elettronico su quest’emendamento.

Chiederei poi, signor Presidente, sull’ordine dei lavori, di rispettare gli orari prefissati.

PRESIDENTE. Infatti stiamo chiudendo, lei non si preoccupi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull’emendamento 3.3, come ricorderete, la 5a Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge". È d’accordo con questa riformulazione, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 3.3 così riformulato.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, a questo punto, come convenuto, dovremmo passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 3223.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,43).

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

    1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL’ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.

    2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A

ARTICOLO 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

        1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

        2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

        3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all’articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.

        5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

        6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Tabella A

        1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all’interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

        2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3)      Il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 

EMENDAMENTI

 

2.2 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

 

 

2.1 (testo 3) EUFEMI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. È costituita dalla data di pubblicazione della presente legge, la "Gestione speciale economica dell’Ordine Mauriziano" che concerne le pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Le finalità della gestione speciale sono:

            a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Ordine, di cui alla Tabella A allegata;

            b) l’estinzione della situazione debitoria ospedaliera, coi proventi fino a concorrenza dell’ammontare totale, della vendita del patrimonio disponibile.

        2. La gestione speciale, nel termine di 24 mesi dal suo insediamento produrrà il risanamento della situazione debitoria, realizzato il quale cesserà dalle funzioni e la contabilità tornerà ad essere unificata.

        3. Sulla gestione speciale, affidata ad un commissario ad acta, vigila un Comitato, istituito per effetto della presente legge, e costituito da 5 membri, di cui:

            1 nominato dal Ministero dell’interno;

            1 nominato dalla regione Piemonte;

            1 nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Ordine Mauriziano o da chi ne fa, transitoriamente, le veci;

            1 nominato dal Ministero del tesoro;

            1 nominato dal Presidente della Repubblica, con funzioni di Presidente.

        4. A conclusione della gestione speciale, il Comitato produrrà una relazione finale dell’attività svolta, da consegnare alle autorità che l’hanno nominato.

        5. In regime di gestione speciale:

            a)  non si producono interessi nè rivalutazione monetaria;

            b)  non possono essere intraprese azioni giudiziarie, salvo in caso di esclusione totale o parziale di un credito dalla massa passiva;

            c)  le azioni giudiziarie già intraprese decadono e sono estinte con sentenza dichiarativa del giudice;

            d)  in caso di adozione di soluzione transattiva, la pretesa del creditore sarà soddisfatta in misura non superiore al 70 per cento dell’ammontare del debito complessivo;

            e)  in caso di definizione transattiva la liquidazione del pattuito avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione delle parti».

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

 

 

2.3 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

 

2.11 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondazione Mauriziana» con le seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

 

 

2.4 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

 

2.600 EUFEMI

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,  sulla cui gestione vigila un Comitato costituito da 5 membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente del Comitato; uno nominato dal Ministro dell’interno; uno nominato dal Ministro dei beni e attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano. Il Comitato presenta una relazione annuale al Presidente del consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».

 

 

2.5 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

 

2.6 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

 

 

2.101 MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Improcedibile

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche mediante la dismissione» fino a: «22 gennaio 2004, n. 42».

 

2.100 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

 

2.102 EUFEMI

Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G2.100

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».

 

 

2.7 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

 

 

2.500 IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all’atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda Fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente della Regione Piemonte».

 

 

2.103 TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

2.104 TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, MUZIO

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 2), sostituire le parole da «per una fascia» fino alla fine con le seguenti: «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

2.601 EUFEMI

Improcedibile

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, ai numeri 2) e 3), sostituire le parole: «cento metri» con le seguenti: «duecento metri».

 

 

2.602 EUFEMI

V. testo 2

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire la parola: «cistercense» con la seguente: «Antoniano».

 

 

2.602 (Testo 2) EUFEMI

Approvato

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» inserire la seguente: «antoniano».

 

 

2.105 TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, MUZIO

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire le parole da: «per una fascia» fino alla fine con le seguenti: «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

 

 

2.108 EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

 

2.106 EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, per una fascia di 600 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

 

2.107 EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, per una fascia di almeno 500 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico e comunque per la maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

2.8 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

 

 

2.10 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

 

2.109 EUFEMI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Ai sensi dell’articolo 831 del codice civile per l’Abbazia di Staffarda viene mantenuto l’uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo».

 

 

2.9 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

 

 

2.110 SCARABOSIO

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione».

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G2.100 (già em. 2.102) (TESTO 2) EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell’attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell’Ordine Mauriziano;

            ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tener conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

            tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell’Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell’attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

        impegna il Governo:

            ad attivarsi affinché, nell’espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell’Ente, si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di accedere ai benefici erogati dall’ISMEA.

 

 

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «si tenga conto di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n.  351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.  410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i benefici ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poteri»

 

 

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:

            a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ente, insoluti alla data predetta;

            b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

            c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

            d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

            e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all’accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l’impiego anche del ricavato dall’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

            f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l’esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

            g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

        2. Nelle more dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall’articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell’Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

EMENDAMENTI

 

3.1 TURRONI, ZANCAN, DONATI, ACCIARINI, CAMBURSANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

 

3.4 EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

 

3.2 LA COMMISSIONE

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Presidente del Consiglio ed al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

 

 

 

 

3.2 (testo 2) LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

 

 

3.3 EUFEMI

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano.».

 

 

3.3 (testo 2) EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano. Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

716a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 16 DICEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,

india del presidente PERA

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, la morale di questo decreto-legge è presto detta. Un Ente glorioso, per arte, cultura, attività sanitaria e, per i credenti, per valore religioso viene fagocitato a costo zero dalla Regione Piemonte che è debitrice per un minimo di 60 milioni di euro a questo medesimo ente.

Complimenti, Regione Piemonte. Complimenti!

CONTESTABILE (FI). Grazie.

ZANCAN (Verdi-U). Un'operazione meravigliosa a costo zero e con un guadagno netto di 60 milioni di euro.

In secondo luogo, monumenti mirabili invidiati in tutto il mondo, come la Palazzina di caccia di Stupinigi, l'Abbazia di Ranverso e l'Abbazia di Staffarda, corrono il rischio di essere deturpati, prevedendosi la possibilità che i terreni circostanti vengano venduti e che si effettuino sugli stessi speculazioni edilizie.

In terzo luogo, i creditori di questo Ente Mauriziano saranno trattati come stracci, senatore Malan; altro che provvedimento che aiuta i creditori; saranno trattati come stracci: i loro crediti saranno congelati per ventiquattro mesi. I creditori saranno sottoposti al ricatto o, meglio, all'estorsione legalizzata del liquidatore, il quale avrà possibilità di transigere al 70 per cento (e chissà mai perché al 70 per cento se in ipotesi i beni venduti coprono il 100 per cento del passivo; questa è un'altra invenzione che dovete spiegarmi). Ma non basta, egli avrà possibilità di transigere al 70 per cento per i suoi amici, perché chi invece gli è antipatico potrà essere liquidato al 40, al 30 o al 20 per cento.

Questo è un meccanismo che, attraverso un finto moralismo nel risanamento, consente di acquisire un patrimonio immobiliare tra i primi in Europa, con una consistenza patrimoniale che, al di là di qualsiasi colpa nel passivo attualmente accumulato, aveva perfetta capienza e possibilità di pagare i creditori.

Questo non sarà il Sacco di Roma, ma sicuramente è il Sacco piemontese di questo Ente e di questi beni (Commenti dal centro-destra).

Alla luce delle argomentazioni esposte, il mio voto sarà pertanto contrario. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

STIFFONI (LP). Signor Presidente, poiché il senatore Tirelli che interverrà subito dopo esprimerà la posizione del Gruppo Lega Nord, le chiedo di intervenire in dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei francamente voluto trovarmi a prendere di nuovo in esame un provvedimento come questo e questa volta dalla parte della maggioranza.

Caro Presidente, ricordo che nel 1999 lei, in occasione della discussione generale del decreto-legge riguardante la sanatoria a favore del Policlinico Umberto I di Roma, ebbe ad esclamare: "Ma quanti Umberto I ci sono ancora a Roma, a Firenze, in Puglia o in altre parti d'Italia? Il pericolo è che si possa creare un precedente, oggi interveniamo a favore dell'Umberto I di Roma, domani potremo farlo a favore di una qualche università o di una grande azienda, con i crediti congelati che non maturano interessi".

Poiché dubito che lei, egregio collega, abbia doti di preveggenza, devo concludere che era facilmente ipotizzabile che prima o poi, avendolo fatto una volta, ci saremmo trovati nuovamente a dover stendere un velo sulle gravi conseguenze debitorie in cui versa un ospedale; e in questo caso, ironia della sorte, si tratta del policlinico Umberto I di Torino, di cui è titolare l'Ordine Mauriziano, Ente ospedaliero di rilevanza costituzionale.

Sarebbe facile ironia, come ha già fatto qualcuno, obiettare… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Per cortesia, limitate il brusìo.

STIFFONI (LP). Sarebbe facile ironia, dicevo, obiettare: "Come mai protestate, se questo ospedale si trova al Nord?", ma da leghista sono contrario per principio ad operazioni del genere che, nella migliore delle ipotesi, potrei definire disinvolte, e non perderemo mai l'occasione per dichiarare la nostra contrarietà.

Il rilievo che vorrei avanzare a questo decreto-legge è proprio sui presupposti di necessità ed urgenza. (Brusìo in Aula). Signor Presidente, sento tanto fermento intellettuale: può chiedere ai colleghi di abbassare la voce, magari dalle parti del Gruppo di Alleanza Nazionale?

Mi domando dove sia l'urgenza, visto che quella che stiamo affrontando è una situazione che si trascina già dal 1997; infatti, dall'esame dei bilanci dal 1997 al 2000 e per stessa ammissione dei dirigenti dell'Ente, non è azzardo definire la situazione economica alla bancarotta.

I debiti contratti dall'Ente, sin dal 1997, sono costituiti da mutui, debiti verso le ASL, verso i fornitori (la parte più cospicua), debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza, per personale e debiti diversi. Non è certo un evento imprevisto o imprevedibile quello accaduto all'Ospedale Mauriziano, tale da poter giustificare l'urgenza di emanare un decreto-legge. Forse con urgenza sarebbe dovuta intervenire prima la magistratura, in quanto nella gestione di questo Ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell'interno, esistono evidenti responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo.

Mi permetta il relatore, senatore Malan, glielo dico con estrema pacatezza: lei, senatore Malan, nel corso della sua replica, ha ribadito che circa 2.000 dipendenti corrono il rischio di perdere il posto di lavoro e che bisogna adoperarsi per tutelarli. Bene, senatore Malan, ma mi permetta: chi tutelerà quei 3.000 lavoratori che hanno perso o stanno perdendo il lavoro perché la De Longhi elettrodomestici ha chiuso la sua attività in Italia per trasferirsi in Cina? Lei non mi risponde e non mi potrà mai rispondere.

Al contrario, gli unici a pagare le conseguenze di questa cattiva gestione saranno i debitori che, a causa della dichiarazione di dissesto finanziario prevista dall'articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000, meglio noto come Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che non vedo proprio come sia applicabile a questa situazione), si vedranno pregiudicati nelle proprie ragioni, in quanto tutti i debiti vengono trasferiti ad una fondazione, denominata appunto Fondazione Mauriziana, nei confronti della quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti insoluti dell'Ente; le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte dal giudice e i relativi debiti si assommano al passivo; i pignoramenti già eseguiti non hanno efficacia; i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. Più di così non si può fare. Ci ricordiamo dell’Umberto I.

Come dicono gli amici napoletani in questi casi: "Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce ‘o passato". Solo che, in questo caso, chi non si potrà davvero scordare di rivedere i suoi soldi saranno, tra gli altri, tante ditte oneste che hanno effettuato lavori o servizi per questo ospedale e che ora ope legis si vedranno, forse, chissà quando, ripagate, molto parzialmente, solo per una quota parte, nella migliore delle ipotesi, del compenso loro dovuto.

Signor Presidente, tralascio di leggere il resto del testo della mia dichiarazione di voto che avevo preparato eccessivamente lungo, chiedendole la possibilità di poterne lasciare copia agli atti.

Vorrei solo rimarcare che non ritengo corretto affermare che il provvedimento non ha comportato, non comporta e non comporterà oneri per le casse dello Stato. La stessa situazione debitoria dell’Ospedale Mauriziano, con l’eccesso di personale che abbiamo visto, porterà oneri per la Regione e di conseguenza, a cascata, anche per lo Stato.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, orientamento che terrò sempre ogni qual volta verrà presentato un provvedimento del genere, indipendentemente dal beneficiario o dalla maggioranza che lo propone. (Applausi del senatore Paolo Franco).

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la autorizzo ad allegare il testo della sua dichiarazione.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, il collega Stiffoni è intervenuto per una dichiarazione in dissenso dal Gruppo; prendo la parola, quindi, per illustrare la posizione del Gruppo sul decreto-legge.

Premetto che concordo con tutte le osservazioni del senatore Stiffoni, ne avrei anzi anche qualcun'altra da aggiungere, ma cerchiamo di non caricare troppo la gerla che dobbiamo portare sulle spalle.

È evidente che ci sono stati dei disguidi, è evidente che purtroppo nessuno paga per quello che ha fatto, perché qui danni e responsabilità ricadono solo sui creditori, le hanno i dipendenti degli ospedali, ma chi ha gestito questa struttura prevista dalla Costituzione non sembra venga indagato, o comunque che ci siano iniziative affinché possa rispondere del dissesto finanziario e di quanto è successo.

Devo dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega per due motivi. Il primo, contrariamente a quanto afferma il collega Stiffoni, per un problema di territorialità, non perché il Mauriziano si trovi a Torino ma perché rappresenta a livello ospedaliero - non mi riferisco al patrimonio immobiliare - un punto di riferimento per l’intera popolazione del Piemonte e del Nord Italia.

Ricordo che il Mauriziano è uno dei centri di riferimento regionali per quanto riguarda la cura dei tumori, il cui parere è previsto per una serie di attività e di permessi. Il secondo motivo è che il Mauriziano è un Ente scientificamente molto all’avanguardia. Sono d’accordo con quanto ha detto il senatore Stiffoni, ma temo che qualsiasi intoppo nell’attività dell’Ente dovuto ad una cattiva gestione possa inficiare la qualità che il Mauriziano mette a disposizione di tanti pazienti che ne hanno bisogno.

Per questi motivi, signor Presidente, pur con un peso sulle spalle, il Gruppo della Lega Nord dichiara il proprio voto favorevole. (Applausi dal Gruppo LP).

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell’UDC sul provvedimento, che riteniamo meriti di essere sostenuto perché dà risposte ad una città e ad una Regione dove il Servizio sanitario è sempre stato all’altezza della situazione. Pertanto, questo intervento può collocarsi ancora nel segno di venire incontro alle esigenze delle persone malate. (Applausi dal Gruppo UDC).

*EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, sottosegretario D’Alì, non so se un voto di coscienza possa essere catalogato ai fini regolamentari come un voto in dissenso dal proprio Gruppo. Certamente, in questo voto sofferto risiedono motivazioni profonde che non posso sottacere. La risoluzione adottata sull’Ordine Mauriziano, fuori dalla cornice costituzionale, non mi convince e desidero ancora una volta riaffermare le mie profonde perplessità di ordine costituzionale, giuridico ed economico.

Onorevole Stiffoni, non vi è un problema di Nord e di Sud, ma di giudizi coerenti ed obiettivi perché viene travolta l’impostazione dei costituenti, di Einaudi e di Ruini; dunque la unitarietà dell’ente; vengono ridotti i suoi compiti e le sue finalità nei settori della sanità, della cultura e della beneficenza e del culto, garantite dalla XIV disposizione transitoria e dalla norma speciale attuativa nel 1962. Avevo indicato un’altra strada, forse più semplice e lineare: quella della gestione speciale difendendo la integrità e la unitarietà dell’Ordine senza arrivare ad un suo snaturamento e svuotamento delle finalità costituzionalmente riconosciute all’Ordine stesso.

In un tempo in cui c’è una competizione a valorizzare degli statuti regionali le radici storiche e culturali delle comunità, quelle disposizioni diventano inutili e sterili proclami ed incoerenti applicazioni se si smarrisce il vero significato, quello di difendere concretamente tali princìpi salvaguardando l’identità, la storia, le tradizioni e la cultura.

Sono stati apportati alcuni significativi miglioramenti come l’introduzione di un comitato di gestione per verificare l’operato della fase commissariale. E’ stato difeso il principio dell’uso sacro per l’Abbazia di Staffarda, evitando un uso commerciale, e tutto ciò nel rispetto del codice civile della intesa tra Stato e Santa Sede. Sarebbe stato preferibile una gestione speciale separata, un percorso più lineare e senza ombre, senza una impropria catena, piuttosto che la costituzione di una fondazione, di cui non conosciamo né i soggetti né i conferimenti.

La soluzione proposta non mi convince, perché nei fatti, con la ingegneria legislativa, si opera la distruzione di ciò che ha retto per cinquecento anni, perfino al passaggio dalla Monarchia alla Repubblica.

Per questo ragioni esprimo, per ragioni di coscienza, il mio meditato e convinto voto contrario su questo provvedimento. (Applausi dei Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vi è stata e vi è una strategia precisa dietro a quella che definisco "operazione Mauriziano" da parte del centro- destra. La Regione Piemonte nel 1995 aveva ereditato un Ordine Mauriziano con i conti a posto; da quando invece è governata dalla Giunta Ghigo… (Commenti dai banchi della maggioranza)

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi! Si sente un brusìo insopportabile che non mi permette neanche di ascoltare quanto sta dicendo il senatore Cambursano. Vi prego di fare silenzio.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Lo dimostrerò e lo ripeto qualora non fosse chiaro (Commenti dei banchi della maggioranza).

Non mi spavento! Ci vuole ben altro: o mi lasciate fare la mia dichiarazione di voto o mi interrompo, è chiaro?

MALAN, relatore. Pazienza!

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, prosegua, per cortesia, il suo intervento e vedrà che i colleghi saranno comprensivi nei suoi confronti.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Grazie Presidente. Lei faccia il Presidente e mi consenta di parlare. (Commenti dei senatori Contestabile e Malan).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, prosegua il suo intervento.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). La Regione Piemonte - come dicevo - che nel 1995 ha ereditato un Ordine Mauriziano con i conti a posto, da quando è governata dalla Giunta Ghigo, ha messo gli occhi sull’Ordine, ed in particolare sul suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il duo Ghigo-D’Ambrosio, quest’ultimo già assessore alla sanità della Regione e cacciato dallo stesso Presidente e dal centro-destra, non ha rinnovato la convenzione con l’Ordine Mauriziano risalente al 1997, nonostante l’attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell’Ordine (che erano quattro, mentre ora ve ne sono solo due) fosse sempre stata equiparata alle strutture pubbliche e, come tale, remunerata. La stessa Regione Piemonte nel 1997 inseriva le strutture dell’Ordine Mauriziano nella tabella A.

L’analisi dei finanziamenti regionali dimostra che ad essa è stato riservato, invece, un trattamento ampiamente al di sotto di quello riservato ad analoghe strutture appartenenti alla stessa categoria. (Commenti).

Il dissesto finanziario può anche non piacere ma così è. Il dissesto finanziario, interamente maturato nel corso della gestione regionale di centro-destra, è prevalentemente da addebitarsi al mancato rimborso da parte della Regione più che dalla cattiva gestione dell’ex consiglio di amministrazione.

La Regione Piemonte ha sempre avuto contezza di quanto stava accadendo, non solo perché i bilanci ed i conti le venivano inviati, ma anche perché il 17 luglio 2002, in un incontro tra il presidente Ghigo e l’assessore regionale D’Ambrosio, i due ex rappresentanti del consiglio di amministrazione nominati dalla stessa regione Piemonte (il signor Franchi e il signor Micheletti) hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il presidente e l’assessore. In quella circostanza l’assessore D’Ambrosio dichiarava che il credito vantato dall’Ente Mauriziano ammontava a 240-250 miliardi di vecchie lire per il triennio 1998-2000.

La relazione che accompagna il decreto al nostro esame individua invece, quale causa principale del dissesto finanziario, l’aumento del personale e del costo dello stesso. Ebbene, la pianta organica è stata approvata dal competente Ministero.

Nei primi atti del Commissario straordinario si dice che vi è la consapevolezza di una responsabilità regionale dei problemi finanziari dell’Ordine.

Onorevoli colleghi, ho qui con me una lettera datata 18 novembre 2002, firmata dal Commissario straordinario e indirizzata al Ministero degli interni e alla Regione Piemonte, con la quale si dice che all’atto dell’insediamento, avvenuto il 14 ottobre 2002, i debiti (per oltre 300 milioni di euro) e il disavanzo della gestione corrente (di quasi 40 milioni) sono, perlopiù, da addebitarsi al mancato rispetto della convenzione da parte della Regione Piemonte.

Questo diceva e scriveva il Commissario straordinario, salvo poi richiedere alla Regione stessa che disponesse immediatamente la corresponsione delle somme dovute e non ancora pagate. Il medesimo Commissario più tardi si è rimangiato tutto per dire, invece, che la responsabilità era imputabile alla cattiva gestione.

Signor Presidente, non mi resta che dichiarare il voto contrario del Gruppo della Margherita alla conversione del decreto-legge al nostro esame perché esso rappresenta un indebito arricchimento - preferirei chiamarlo esproprio - della Regione Piemonte la quale, dopo aver trattenuto somme dovute all’Ente, acquisisce gratuitamente beni di proprietà di terzi.

Siamo in presenza della spoliazione delle proprietà di un Ente con rilevanza costituzionale, proprietà immobiliari e mobiliari sulle quali l’Ordine ha effettuato ingenti investimenti.

Si tratta di un conferimento di poteri ad un’unica persona, il Commissario straordinario, che, come ha ricordato il senatore Zancan, gestirà un patrimonio immenso, nonché, a piacimento, i rapporti con i creditori.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Ieri il relatore, nella sua replica, ha affermato che se questo decreto-legge non venisse convertito, ci sarebbe un rischio per gli stipendi dei lavoratori dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Questo è un ricatto, che non funziona, senatore Malan! Gli stipendi li paghi la Regione Piemonte, visto che deve centinaia di miliardi di vecchie lire all’ordine.

Perché allora tanta voglia di chiudere in fretta, senatore Malan e colleghi della maggioranza? Perché i tentativi di speculazione immobiliare su questo bene immobile sono già in corso e presto - ricordatelo! - scoprirete con me che dietro a queste operazioni ci sono gruppi immobiliari speculatori imprenditorial-politici.

Questa è la vera operazione che si compie con la conversione di questo decreto-legge! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori De Petris e Michelini).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, come avrà notato, lei ha avuto la possibilità di svolgere interamente il suo intervento.

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, anche noi, come Gruppo dei Democratici di Sinistra, esprimiamo preoccupazione e forti perplessità riguardo al provvedimento in esame.

Se la situazione dell’Ordine Mauriziano è arrivata a questo punto, sono chiare le responsabilità, peraltro ben descritte ieri dalla senatrice Maria Chiara Acciarini: prevalenti responsabilità, della Regione Piemonte, e anche responsabilità gestionali; tutto ciò, come è stato detto, è a conoscenza di questo Governo, dei Ministri dell’interno, dell’economia e della salute.

Vede, senatore Malan, mi rivolgo a lei che ha difeso con molta passione questo provvedimento: sul piano politico c’è una continuità nel centro-destra della Regione Piemonte. Questo non è un piccolo particolare e non le può sfuggire; è un particolare decisivo in questa vicenda, lei sa che la titolarità delle politiche sanitarie è in capo alla Regione e abbiamo avuto dieci anni - primo e secondo mandato del governatore Ghigo - di guida del centro-destra alla Regione Piemonte: la convenzione con l’Ordine Mauriziano che non è stata rispettata. Probabilmente, se vi fosse stato un puntuale rispetto della convenzione, oggi non saremmo qui a discutere di questo provvedimento pasticciato e preoccupante.

Quel che emerge chiaramente è una sorta di premeditato strangolamento di questa gloriosa istituzione, senza alcun interesse per il funzionamento di un ospedale che ha rappresentato e rappresenta un punto di indubbia qualità sanitaria.

Sono convergenti, anche in quest’Aula, le valutazioni che riguardano l’interesse verso il patrimonio immobiliare del Mauriziano. Ho sentito parole pesanti, affermazioni che preoccupano su questa questione (e naturalmente, poi, la verità dei fatti si vendica sempre); sono valutazioni preoccupate, caro relatore, espresse non solo dai senatori dell’opposizione, ed è altresì inquietante che siano stati respinti tutti gli emendamenti tesi alla salvaguardia del patrimonio monumentale del Mauriziano.

In tutta questa vicenda, sta passando in second’ordine il futuro del patrimonio professionale dell’Ordine Mauriziano, dei circa 2.000 dipendenti (medici, laureati non medici, infermieri, tecnici e amministrativi). Per questo patrimonio professionale, signor rappresentante del Governo, vogliamo che vi siano precise garanzie; vogliamo che esso non vada disperso, perché ciò significherebbe un impoverimento della stessa sanità regionale piemontese.

Non crediamo che tale questione debba essere un problema solo nostro, colleghi della maggioranza. La salvaguardia dei punti d'eccellenza nella sanità è problema di tutti quanti hanno responsabilità nelle istituzioni.

Per queste pur sintetiche ragioni, confermiamo la nostra preoccupazione, la nostra critica e il nostro voto contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

SCARABOSIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, esprimo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto favorevole a questo provvedimento del Governo. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Vorrei soltanto precisare le finalità di questo decreto-legge, che sono essenzialmente due. La prima è quella di ripianare i debiti pregressi, che ammontano a 350-400 milioni di euro, questo è il punto fondamentale. Ma questi debiti da chi sono stati contratti? Mi pare che il relatore Malan lo abbia detto in modo molto chiaro, in modo molto preciso. Ci sono grosse responsabilità.

Queste responsabilità oggi sono - lo anticipo, ma lo sanno in molti - al vaglio dell'autorità giudiziaria. Le responsabilità sono degli amministratori di allora, i quali sono stati nominati da chi governava allora, cioè il centro-sinistra. Di questo bisogna prendere atto e mi dispiace che il centro-sinistra non si voglia render conto che questi debiti sono stati contratti proprio dai loro.

Questa è una cosa tragica, ma è la verità; inutile cercare di girarci intorno! Che oggi ci sia questa situazione dispiace anche a me, ma c'è l'urgenza d'intervenire, l'urgenza esiste, perché 2.000 persone rischiano nel giro di qualche mese di non avere più gli stipendi, ecco l'urgenza di Torino!

Secondo punto: occorre salvare l'enorme patrimonio dell'Ordine e questo lo facciamo attraverso la costituzione di una fondazione che incorporerà anche le altre residenze sabaude. Questo non l'ha capito nessuno, ma per fortuna lo hanno capito molto bene gli amministratori locali. Mi dispiace che qui essi non siano presenti, ma gli amministratori locali sono convinti di questo progetto, e si tratta di amministratori locali che non sono solo del centro-destra, sono anche del centro-sinistra. Quindi, io credo che la posizione attuale dei senatori del centro-sinistra sia una posizione che non riflette la realtà locale, questo è un punto delicato.

Penso che attraverso la costituzione di un'apposita fondazione si salverà completamente l'intero patrimonio artistico, perché sarà incorporato nella futura costituenda fondazione, che sarà quella delle Regge sabaude, e costituirà un grande patrimonio storico, culturale del Piemonte. La giunta Ghigo ha fatto grosse pressioni al fine di costituire questa grande fondazione.

ACCIARINI (DS-U). Con le villette a schiera a cento metri!

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, lasciate che il senatore Scarabosio concluda il suo intervento. (Brusìo in Aula). Senatore Cambursano, lei dovrebbe essere l'ultimo a parlare per disturbare!

SCARABOSIO (FI). Io vorrei soltanto tranquillizzare i signori senatori del centro-sinistra che sono così preoccupati e sono molto contento che sono preoccupati…

ACCIARINI (DS-U). Anche del centro-destra!

SCARABOSIO (FI). Vi posso assicurare che non ci saranno speculazioni e vi spiego perché. Il 90 per centro del patrimonio dell'Ente Mauriziano è formato da terreni agricoli. Su questi terreni agricoli ci sono per la quasi totalità dei conduttori, i quali avranno il diritto di prelazione sugli stessi; ma quale speculazione si può fare? (Brusìo in Aula).

Se ci saranno speculazioni, ne saranno responsabili i Comuni del centro-sinistra, che avranno la possibilità di manovrare i piani regolatori, ma non sicuramente la Giunta Ghigo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Proteste dai banchi dell'opposizione).

Sono profondamente convinto che questo decreto, visto che non riguarda solo l'Ente Mauriziano, sia importante. Si creerà, infatti, un circuito virtuoso per il futuro del Piemonte e la nuova fondazione determinerà l'aspetto culturale di Torino, che molto ci manca e ci è mancato. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino".

È approvato.

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

 


Camera dei Deputati

 


N. 5499

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3227)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro della salute

(SIRCHIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 17 dicembre 2004


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

      1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n.277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.277

 

 

      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

      2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n.1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».

      All'articolo 2:

          al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;

          al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»;

          ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1»;

          al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

          il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;

          al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

          dopo il comma 6, è inserito il seguente:

      «6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo»;

          al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

          la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

      All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».

          Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» è inserita la seguente: «antoniano».

 


DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.  277

 

 

 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

 

        Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

 

        Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano).

Articolo 1.

(Ente Ordine Mauriziano di Torino).

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

        1. l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato «Ente», è costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

        2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

        v. comma 1.

        3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n.1596.

 

        2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n.1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana).

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano).

        1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

        1. È costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

        2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

        2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

        3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

        4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

        5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

        5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.

        6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n.1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n.1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

        6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo.

        7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

        7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

        1. Identico.

            a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

 

            b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

 

            c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

 

            d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

 

            e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

 

            f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

 

            g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

 

        2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

        2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.

Articolo 4.

(Entrata in vigore).

 

      1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

        1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

        1)  Identico.

        2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

        2)  Identico.

        3)  Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

        3)  Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio d'Alì.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianni MANCUSO (AN), relatore, ricorda preliminarmente che l'Ordine Mauriziano è oggetto della XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che detto Ordine è conservato come Ente ospedaliero è funziona nei modi stabiliti dalla legge.

Illustra quindi il decreto legge in titolo, che si compone di quattro articoli. L'articolo 1, modificato dal Senato, stabilisce che l'Ordine Mauriziano di Torino è costituito dalla struttura sanitaria Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la regione Piemonte definisca con legge regionale la natura giuridica dell'Ente ed il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria regionale, nel rispetto della richiamata previsione recata dalla XIV disposizione finale della Costituzione.

Con l'articolo 2 viene costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è trasferito il complesso dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la sola esclusione dei presidi ospedalieri menzionati nell'articolo 1 e di alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal provvedimento. Detta Fondazione ha lo scopo di gestire i beni di proprietà dell'Ente e di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell'Ente medesimo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto in esame, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 dell'articolo 2, integrato con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, prepone alla vigilanza sull'attività di gestione della Fondazione un apposito comitato. Tale comitato è composto da cinque membri rispettivamente nominati: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro dell'interno, dal ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordine diocesano di Torino.

Il comma 5, anch'esso modificato da un emendamento approvato dal Senato, dispone che la Fondazione Ordine Mauriziano partecipi all'atto costitutivo ed approvi lo statuto di un'altra fondazione, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda. Tale costituenda fondazione avrà in godimento dalla Fondazione Ordine Mauriziano i beni sabaudi indicati in una apposita tabella allegata al decreto-legge. In particolare, si tratta della Palazzina di caccia di Stupinigi, del complesso monastico cistercense di Sant'Antonio di Ranverso, con una serie di pertinenze, e dell'abbazia di Staffarla. Per quanto riguarda quest'ultima il comma 6-bis, introdotto dal Senato, precisa che ne viene mantenuto l'uso sacro.

L'articolo 3 detta norme specifiche per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente, in attesa dell'avvio delle azioni di risanamento da parte del Commissario dell'Ente stesso, la cui nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista dal comma 2, in attesa dell'insediamento dei nuovi organi della Fondazione.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Rileva quindi che la relazione che accompagna il disegno di legge del Governo sottolinea la grave situazione dal punto di vista economico-finanziario dell'Ordine Mauriziano, che ha condotto alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, quale commissario straordinario, della dottoressa D'Ascienzo, il cui incarico è stato prolungato fino al 30 aprile 2004.

I provvedimenti di ulteriore proroga della durata in carica del Commissario, portata al 27 ottobre 2005, sono stati assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2004 e del 21 ottobre 2004.

Nel maggio 2004 è stata stipulata la convenzione tra l'Ordine Mauriziano e la regione Piemonte in base alla quale il servizio sanitario regionale del Piemonte si avvale dell'ospedale Umberto I di Torino e dell'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo per l'assistenza sanitaria.

Al fine di garantire la piena realizzazione del programma di risanamento dell'Ente Ordine Mauriziano le parti hanno disposto la conferma annuale delle assegnazioni economiche riconosciute dall'ospedale nell'anno 2002 (120.302.000 euro, comprensivi di 6.972.168 euro, per il finanziamento del DEA), come previsto dall'articolo 9 della citata convenzione.

Il sottosegretario Antonio d'ALÌ si riserva di intervenire in sede di replica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che il decreto-legge in esame scadrà il prossimo 21 gennaio. Pertanto l'esame da parte della Commissione affari sociali dovrà concludersi, considerata la sospensione dei lavori prevista per le festività di fine anno, nella giornata di martedì 28 dicembre. In considerazione di ciò, fa presente che l'esame preliminare del provvedimento dovrà concludersi oggi stesso.

Renato GALEAZZI (DS-U) manifesta preliminarmente apprezzamento per la meritoria attività sanitaria svolta dall'Ordine Mauriziano, che ha connotati di eccellenza. Manifesta peraltro netta perplessità e preoccupazione in ordine ai contenuti del decreto-legge in esame, che reputa un provvedimento affrettato e pasticciato. Evidenziata l'esigenza che emergano le responsabilità che hanno condotto al dissesto dell'Ordine Mauriziano, sottolinea l'inefficienza della gestione commissariale dell'Ente, preannunciando l'orientamento contrario della propria parte politica sul provvedimento in esame.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva che la situazione di grave difficoltà in cui versa l'Ordine Mauriziano, nonostante l'intervenuta gestione commissariale, imponeva l'esigenza di trovare una idonea soluzione. In questa prospettiva reputa logica la scelta di separare le strutture sanitarie dal complesso degli altri beni mobili ed immobili, dando vita a due fondazioni, una delle quali con il compito di valorizzare i beni di valore culturale.

Rilevato che rimane da chiarire ulteriormente quali compiti spetteranno alla Fondazione Mauriziana, di cui con il provvedimento in esame si prevede la costituzione, una volta provveduto alla dismissione di una parte dei beni ad essa trasferiti al fine di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, ritiene che il provvedimento in esame consenta di dare soluzione ai problemi finanziari esistenti e funzionalità ad un Ente meritorio e che ha un lungo passato nella storia del paese.

Carla CASTELLANI (AN) manifestato il consenso del gruppo di Alleanza nazionale al provvedimento in esame, evidenzia come il commissario straordinario, la cui gestione è stata evidenziata come inefficiente dal deputato Galeazzi, si sia trovato a far fronte ad una situazione di crisi di notevole gravità.

Osserva quindi che il decreto-legge all'attenzione della Commissione è importante anche al fine di salvaguardare l'operato di strutture sanitarie che rappresentano un vero fiore all'occhiello per la regione Piemonte, nonchè il percorso occupazionale di quanti vi lavorano.

Si riserva, infine, di valutare la presentazione di eventuali emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Il sottosegretario Antonio d'ALÌ, intervenendo in replica, osserva che il decreto-legge in esame si muove nel solco tracciato dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione, ma anche delle successive modifiche costituzionali, in particolare di quella che conferisce alle regioni competenza in materia regionale.

Ricorda quindi che il Governo si è trovato di fronte ad una grave situazione deficitaria dell'Ordine Mauriziano, peraltro in costante aggravamento, che ha portato nel 2002 al commissariamento dell'Ente. Ricordato che la situazione pregressa è alla valutazione dell'autorità giudiziaria, rileva che i contributi della regione Piemonte non hanno consentito di far fronte ai costi di gestione dell'Ente, stante l'eccesso di personale impiegato rispetto alle prestazioni erogate dall'Ente medesimo.

In tale situazione, si è pertanto provveduto, nel rispetto del disposto costituzionale, al trasferimento alla Fondazione Mauriziana dei beni mobili ed immobili dell'Ente Ordine Mauriziano, con l'esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, una parte dei quali sarà alienata per coprire un deficit di 350 milioni di euro. Per provvedere al ripiano di tale deficit, peraltro, la regione Piemonte ha deliberato in questi giorni l'erogazione di un contributo straordinario di 60 milioni di euro.

Evidenziata l'esigenza di arrestare le azioni esecutive nei confronti del patrimonio dell'Ente, considerato che lo stesso gode di specifica rilevanza costituzionale, fa presente che si è provveduto in analogia a quanto previsto per i comuni che versino in una situazione di dissesto finanziario, precisando peraltro che ad essere alienati saranno beni non aventi un particolare valore culturale. In particolare, la Palazzina di Stupinigi, il complesso monastico di Sant'Antonio di Ranverso e l'Abbazia di Staffarla saranno conferiti in godimento, insieme ad altri beni, ad una ulteriore fondazione, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda.

Quanto al patrimonio che rientrerà nella disponibilità della Fondazione Ordine Mauriziano, fa presente che vi è la speranza di attivare un mutuo al fine di ridurre al massimo l'alienazione dei beni del patrimonio già dell'Ente Mauriziano.

Ricordato che nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato il comma 2 dell'articolo 2 è stato integrato prevedendo che sull'attività di gestione della Fondazione Ordine Mauriziano eserciti la propria vigilanza un comitato composto da cinque membri, modifica sulla quale il Governo non può che concordare, richiama l'intesa già intercorsa tra il Governo, la regione Piemonte, il comune e la provincia di Torino e la Curia arcivescovile sempre di Torino. Esprime pertanto l'auspicio che il decreto-legge in esame venga senz'altro convertito in legge.

Gianni MANCUSO (AN), relatore, intervenendo in replica, osserva che le considerazioni esposte dal sottosegretario D'Alì hanno offerto un utile contributo di chiarezza al dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 27 dicembre, alle 10.

La Commissione consente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


 

 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 28 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 21.50.

Decreto-legge 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato da ultimo, nella seduta del 22 dicembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta si è svolto l'esame preliminare del provvedimento. Avverte inoltre che sono pervenuti i seguenti pareri:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5499 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero la cui conservazione è prevista dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

all'articolo 2, comma 5 - modificato dal Senato nel senso di disporre che la Fondazione Ordine Mauriziano "partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione" alla quale prende parte, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che riserva esclusivamente alla Fondazione Ordine Mauriziano l'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, con il decreto legislativo n. 368 del 1998 ed il relativo regolamento di attuazione (n. 491 del 2001) secondo cui, in caso di fondazioni partecipate dal Ministero, l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi al regolamento sopra richiamato, che reca disposizioni specifiche in merito agli organi di gestione ed assegna al Ministero stesso funzioni di controllo e vigilanza, estensibili fino allo scioglimento degli organi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 - modificato dal Senato nel senso di prevedere che sulla Fondazione Ordine Mauriziano vi sia la vigilanza di un apposito comitato, il quale presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura, a sua volta, la "trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con l'analogo obbligo di relazione che l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, pone in capo agli "organi statutari" della fondazione (peraltro, nella norma da ultimo citata si fa riferimento, più correttamente, al "Parlamento" e non alle "Commissioni competenti")».

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 5499 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 277 del 2004 approvato dal Senato, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino,

ritenuto che il provvedimento in esame, mantenendo in vita l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione e recando misure indispensabili al suo risanamento finanziario, non appare confliggere con il disposto del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso finalizzate alla «tutela della salute», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

osservato, inoltre, che il provvedimento in esame appare altresì incidere sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato, infine, che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 appaiono ascrivibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione di cui all'articolo 2, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano, stabilendo, tra l'altro, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per i debiti insoluti dell'Ordine e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

considerata la necessità di assicurare piena tutela ai diritti dei creditori già maturati nei confronti dell'Ordine Mauriziano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 3, l'opportunità di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2.

Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Gianni MANCUSO (AN), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Battaglia 2.1, 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Battaglia 2.1, 2.2 e 2.3.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, propone di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.05.


 


ALLEGATO 1

 

Decreto-legge 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 2.

 

Al comma 5, alla Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.

2. 1.Battaglia, Galeazzi, Nigra.

Al comma 5, alla Tabella A, al numero 2), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine con le seguenti: per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.

2. 2.Battaglia, Galeazzi, Nigra.

Al comma 5, Tabella A, al numero 3), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine con le seguenti: per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.

2. 3.Battaglia, Galeazzi, Nigra.


 


Esame in sede consultiva

 


COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 21 dicembre 2004. - Presidenza del Presidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno, Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 19.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (approvato dal Senato).

(C.5499).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Giuseppe DETOMAS, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5499 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero la cui conservazione è prevista dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

all'articolo 2, comma 5 - modificato dal Senato nel senso di disporre che la Fondazione Ordine Mauriziano "partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione" alla quale prende parte, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che riserva esclusivamente alla Fondazione Ordine Mauriziano l'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, con il decreto legislativo n. 368 del 1998 ed il relativo regolamento di attuazione (n. 491 del 2001) secondo cui, in caso di fondazioni partecipate dal Ministero, l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi al regolamento sopra richiamato, che reca disposizioni specifiche in merito agli organi di gestione ed assegna al Ministero stesso funzioni di controllo e vigilanza, estensibili fino allo scioglimento degli organi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 - modificato dal Senato nel senso di prevedere che sulla Fondazione Ordine Mauriziano vi sia la vigilanza di un apposito comitato, il quale presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura, a sua volta, la "trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con l'analogo obbligo di relazione che l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, pone in capo agli "organi statutari" della fondazione (peraltro, nella norma da ultimo citata si fa riferimento, più correttamente, al "Parlamento" e non alle "Commissioni competenti")».

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ rileva che la formulazione delle norme oggetto della seconda osservazione è effettivamente suscettibile di generare incertezze. Al riguardo, intende comunque chiarire che il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, svolge una funzione di vigilanza sulla gestione commissariale; viceversa, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo riguarda l'obbligo di relazione al Parlamento che grava sugli «organi statutari», ovvero in riferimento ad un momento successivo all'entrata in vigore della disciplina a regime, tale da consentire la costituzione dei citati organi. Sottolinea quindi che le relazioni in questione provengono da distinti soggetti ed hanno un diverso oggetto.

Giuseppe DETOMAS, relatore, prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo; ritiene tuttavia opportuno, in ragione della non chiara formulazione delle norme oggetto della seconda osservazione, non modificare la proposta di parere illustrata.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.10.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 27 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.55.

Decreto-legge 277/2004: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero disciplinato dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione. Osserva quindi che il provvedimento in esame, essendo volto a mantenere in vita l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione ed a recare misure indispensabili al suo risanamento finanziario, non appare confliggere con il disposto del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione. Rileva inoltre che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso finalizzate alla «tutela della salute», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed osserva che il provvedimento in esame appare altresì incidere sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Fa infine presente che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 appaiono ascrivibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.05.


 

 

 


ALLEGATO 2

 

Decreto-legge 277/2004. Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico Dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (C. 5499 Governo, approvato dal Senato)

 

PARERE APPROVATO

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 5499 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 277 del 2004 approvato dal Senato, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino,

ritenuto che il provvedimento in esame, mantenendo in vita l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione e recando misure indispensabili al suo risanamento finanziario, non appare confliggere con il disposto del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso finalizzate alla «tutela della salute», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

osservato, inoltre, che il provvedimento in esame appare altresì incidere sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato, infine, che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 appaiono ascrivibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nino MORMINO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero disciplinato dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, la regione Piemonte disciplina con legge regionale la natura giuridica dell'Ente ospedaliero (costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo) ed il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria regionale. Ai sensi dell'articolo 2 è creata la Fondazione Mauriziana, con il compito di gestire i beni di proprietà dell'Ente (ad eccezione delle strutture ospedaliere e ad alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal decreto legge in esame, affidati ad un'altra Fondazione), e alla loro valorizzazione, nonché al risanamento della situazione di dissesto finanziario.

Di particolare interesse per la competenza della Commissione giustizia l'articolo 3, che prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano.

La relazione di accompagnamento sottolinea a tale riguardo che le misure in esame ripropongono in larga parte gli istituti già sperimentati in occasione della creazione in azienda ospedaliera, dotata di personalità giuridica pubblica, dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e della struttura ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

La norma in esame dispone, al comma 1: che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell'Ente; che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese; che i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione e il suo tesoriere, la quale può disporre delle somme per le finalità previste dalla legge e dallo Statuto; che i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria; che il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso accertando a tal fine la massa attiva e passiva; che il Ministero dell'interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi; che il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattiva in merito alle richieste dei creditori.

In base al comma 2, in attesa dell'insediamento dei nuovi organi della Fondazione, è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri un commissario straordinario dell'Ente per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 2 e 3 (lettere e), f), g)) del decreto legge in esame.

Il Senato ha disposto altresì che il Commissario straordinario presenti entro sei mesi una dettagliata relazione sulle attività svolte al comitato di cui all'articolo 2, comma 2. Una volta approvato lo Statuto della Fondazione, tale relazione dovrà essere presentata annualmente dagli organi statutari competenti al Parlamento.

Relativamente all'articolo 3 osserva che sarebbe opportuno assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione della Fondazione.

In conclusione propone pertanto di esprimere un parere favorevole con una osservazione relativa all'articolo 3 (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.


 


ALLEGATO 2

 

DL 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione di cui all'articolo 2, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano, stabilendo, tra l'altro, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per i debiti insoluti dell'Ordine e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

considerata la necessità di assicurare piena tutela ai diritti dei creditori già maturati nei confronti dell'Ordine Mauriziano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 3, l'opportunità di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 gennaio 2005. - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 12.

Decreto-legge 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame è finalizzato a dare soluzione alla grave situazione di dissesto finanziario dell'Ente dell'Ordine Mauriziano, che presenta un debito accertato, sulla base dei dati della relazione illustrativa, di 350 milioni di euro. Si sofferma quindi sull'articolo 1, che precisa che l'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino, costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto di ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), continuerà a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge n. 1596 del 1962 fino all'entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale. La relazione tecnica al testo originario afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti si sostiene che, fino all'emanazione della legge regionale, tali strutture ospedaliere continueranno a svolgere la loro attività sulla base della convenzione già stipulata tra l'Ordine Mauriziano e la regione Piemonte. Tale convenzione prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte della regione all'Ordine Mauriziano di un contributo annuo di 120.302.000 euro e, una volta rilevati i presidi ospedalieri, la regione ne sosterrà i relativi oneri nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno ma non sarà più tenuta al pagamento del citato contributo. Tali oneri, relativi alle spese per il personale (1.977 unità), sono quantificati in circa 108 milioni di euro, ampiamente compensati dal venire meno dell'obbligo al pagamento del contributo da parte della regione. Nel corso dell'esame del decreto-legge in esame al Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che, a fronte di un costo di 108 milioni di euro annui per il personale, la regione Piemonte, in applicazione della vigente convenzione, sostiene una spesa annua di 120 milioni di euro per il presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di 35 milioni di euro per l'IRCC di Candiolo, per una somma complessiva di 155 milioni di euro annui, comprensiva degli oneri di manutenzione, funzionamento e acquisto di beni e servizi. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'effettivo ammontare del contributo attualmente erogato dalla regione Piemonte, al fine di valutare la compensatività degli effetti recati dalla disposizione in esame; ciò in quanto tale compensatività va commisurata a tutti gli oneri a cui la regione dovrà fare fronte, comprensivi delle spese per il funzionamento, la manutenzione, l'acquisto di beni e servizi dei presidi ospedalieri la cui attività verrà inserita nell'ambito del Servizio sanitario regionale. Con riferimento all'articolo 2, che dispone la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano a cui è trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo, appaiono necessari ulteriori chiarimenti sulle modalità con le quali potrà essere ripianato il debito della istituenda Fondazione Ordine Mauriziano senza recare oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo durante l'esame al Senato, non sembrano in linea con la clausola di invarianza degli oneri, soprattutto per quanto concerne la possibilità di affitto da parte della regione dell'edificio dell'Ospedale Umberto I nonché la rinuncia da parte dell'Erario della restituzione dell'intero ammontare del credito vantato nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato inoltre sostenuto che anche gli immobili dei presidi ospedalieri saranno soggetti a trasferimento alla Fondazione, e non esclusi come si evince dal testo della disposizione. Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Con riferimento agli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza sulla gestione della Fondazione, previsto dal medesimo articolo 2, ricorda che la norma precisa che gli eventuali oneri per il funzionamento del Comitato sono posti a carico della gestione dell'Ente ordine Mauriziano. Appare pertanto necessario un chiarimento sia in ordine al soggetto sul cui bilancio graverebbero, sia, nell'ipotesi che gravino sulla Fondazione, in ordine alla loro quantificazione e alla loro copertura nel bilancio, in passivo, della Fondazione stessa. Segnala inoltre che la norma sembra presentare alcuni profili problematici con riferimento alla copertura finanziaria. In particolare potrebbe non risultare conforme alla vigente disciplina contabile la mancata quantificazione, anche in via di mera stima, e la relativa decorrenza, degli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato. In proposito, osserva che in base all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 e successive modifiche, le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti ospedalieri devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Peraltro, andrebbe chiarito se tra gli oneri per il funzionamento del Comitato, si intendono inclusi anche quelli derivanti dalla corresponsione di una indennità ai membri del Comitato medesimo e per la predisposizione di adeguate strutture. Inoltre, la copertura degli eventuali oneri per il funzionamento del Comitato a carico della gestione Ente Ordine Mauriziano appare suscettibile di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. A tale proposito ricorda che con l'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente verrà inserito nell'ordinamento giuridico sanitario della regione. Pertanto gli eventuali oneri del Comitato potrebbero gravare, in futuro, sul bilancio della regione Piemonte. Appaiono infine necessari chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla partecipazione della fondazione Mauriziana ad altra fondazione da costituire per la conservazione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda. Con riferimento all'articolo 3, appare necessario che il Governo chiarisca se la rinuncia da parte dell'Erario al rimborso dell'intero ammontare del credito vantato nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano possa determinare minori entrate per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre gli elementi di chiarimento richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Gianluigi Magri e per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 10.15.

D.L. 277/04: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2005.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, desidera ringraziare il sottosegretario Ven

tucci per la sua consueta disponibilità a intervenire nella seduta odierna della Commissione garantendo così la presenza del Governo.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano stati evidenziati i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento ed erano stati richiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che il contributo attualmente corrisposto dalla regione Piemonte ammonta a 120 milioni di euro per il presidio ospedaliero Umberto Io di Torino e a 35 milioni di euro per l'IRCC di Candiolo per una somma pari a 155 milioni di euro comprensivi degli oneri di manutenzione, funzionamento e acquisto dei beni.

Segnala che l'Ordine mauriziano è proprietario degli immobili relativi agli ospedali Umberto Io di Torino, di Lanzo Torinese e di Valenza e precisa che i presidi ospedalieri allocati in questi due ultimi immobili sono già stati acquisiti dalla regione Piemonte e ricompresi nel sistema sanitario regionale. L'Ordine Muriziano gestisce, in comodato d'uso, l'ospedale IRCC di Candiolo, il cui bene immobile è di proprietà della Fondazione per la cura e la ricerca del cancro.

Fa presente che i presidi ospedalieri, con ciò intendendosi, pertanto, i beni mobili e le attrezzature materiali necessarie per lo svolgimento dell'attività ospedaliera dell'Umberto Io di Torino e dell'IRCC di Candiolo vengono attribuiti alla regione Piemonte.

Rileva che i beni immobili, sedi degli ospedali Umberto Io di Torino, di Lanzo Torinese e di Valenza, sono, invece, trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano la quale provvederà a gestirli attraverso l'alienazione o la locazione degli stessi alla regione Piemonte. Ciò al fine di acquisire le risorse necessarie per il risanamento finanziario dell'ente.

Rileva che l'immobile sede dell'ospedale IRCC di Candiolo non essendo di proprietà dell'Ordine Mauriziano non può, con il presente provvedimento, essere trasferito, né al patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, né alla regione Piemonte.

Fa notare poi che attualmente è già esistente un apposito Comitato di vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano, che ha finora svolto funzioni di sorveglianza sull'intera gestione. Precisa che gli eventuali oneri, connessi all'istituzione di un nuovo Comitato formato da 5 membri finalizzato alla vigilanza sull'attività svolta dalla Fondazione Ordine Mauriziano, pertanto, saranno sostenuti dalla Fondazione mediante gli introiti derivanti dalla gestione del patrimonio.

Rileva che non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione alla partecipazione del Ministero dei beni culturali e degli altri enti pubblici alla Fondazione che sarà costituita per la valorizzazione del patrimonio di pertinenza sabauda, nonché in relazione all'attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio medesimo. Agli eventuali oneri recati da tale attività si farà fronte con il patrimonio della costituenda Fondazione formato anche dai ricavi relativi all'utilizzazione dei beni conferiti in godimento, a norma dell'articolo 2 del decreto legge.

Per quanto concerne, infine, la disposizione di cui all'articolo 3, lettera g), precisa che essa si limita ad autorizzare il legale rappresentante della Fondazione alla definizione transattiva delle pretese creditorie con le modalità ivi indicate, senza che da ciò derivi un obbligo per il soggetto creditore o per lo stesso legale rappresentante della Fondazione, essendo comunque necessario a tali fini l'incontro di ambedue le volontà. L'Erario, unico creditore pubblico dell'Ordine Mauriziano potrebbe, pertanto, non addivenire, qualora da ciò scaturisca un danno per la finanza pubblica, alla definizione transattiva del proprio credito con le condizioni predeterminate dal provvedimento in esame.

Benito SAVO (FI), relatore, osserva che gli elementi di chiarimento forniti dal sottosegretario Armosino meritano di essere approfonditi. Si riserva di predisporre una bozza di parere da porre in votazione nella giornata di martedì prossimo.

Michele VENTURA (DS-U) concorda con il relatore sulla necessità di valutare con attenzione i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

La seduta termina alle 11.35.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 12.

Decreto-legge 277/2004: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

C. 5499-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2005.

Benito SAVO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

nel presupposto che:

al ripiano del debito dell'Ente Ordine Mauriziano non si faccia fronte mediante accensione di mutui, in quanto tale modalità di finanziamento non risulterebbe coerente con i vincoli previsti dalla vigente disciplina contabile per quanto concerne il ricorso all'indebitamento;

le eventuali spese derivanti dal funzionamento del Comitato di vigilanza debbano intendersi a carico della Fondazione Ordine Mauriziano a seguito della successione, da parte della stessa, all'Ente Ordine Mauriziano, in ogni caso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la definizione in via transattiva delle pretese dei creditori, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), non si applichi ai crediti vantati dall'erario qualora essa comporti minori entrate per la finanza pubblica.»

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sull'emendamento 2.22 Morgando, che riconosce in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le modalità fissate dai commi 7 e 8 della legge n. 410 del 2001, in quanto appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su una serie di emendamenti è poi opportuno acquisire l'avviso del Governo. In particolare, è necessario che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.10 Morgando, che prevede che l'attività sanitaria dell'Ente Ordine Mauriziano prosegua in regime di convenzione con la Regione Piemonte, 2.20 Morgando, che prevede la soppressione dell'articolo 2, che dispone l'istituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, 2.21 Morgando, in base al quale la Fondazione Ordine Mauriziano gestisce il patrimonio e i beni ad essa trasferiti al fine di perseguire gli scopi originari dell'ente in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, 2.14 Cima, che prevede che la dismissione del patrimonio immobiliare avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo III del Codice dei beni culturali, 2.23 Morgando, 2.19 Cima, che istituiscono vincoli ambientali o di destinazione d'uso sulle proprietà agrarie oggetto di alienazione, 3.12 Morgando, che consente all'Ente Ordine Mauriziano anziché alla Fondazione, la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 3. È, altresì, necessario che il Governo chiarisca se il conferimento in godimento degli ulteriori beni elencati nelle proposte emendative 2.1 Battaglia, 2.15 Cima, 2.24 Morgando, 2.2. Battaglia, 2.25 Morgando, 2.3 Battaglia e 2.26 Morgando siano suscettibili di ridurre i proventi utilizzabili ai fini del risanamento finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano. Il Governo dovrebbe, altresì, chiarire gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.10 e 2.11 Guido Rossi, in base ai quali l'eventuale dismissione di terreni a destinazione agricola può avvenire solo in favore di acquirenti che si impegnino a rinnovare per almeno una volta i contratti di affitto in essere al momento dell'acquisto, in quanto tali proposte emendative potrebbero rendere più difficoltosa la procedura di dismissione dei terreni a destinazione agricola. Quanto all'emendamento 2.13 Collè, appare opportuno che il Governo chiarisca le modalità con le quali viene attuato il trasferimento dei beni alla Regione Valle d'Aosta e se i suddetti beni sono inclusi nel patrimonio disponibile della Fondazione per il quale si prevede la dismissione al fine di perseguire il risanamento finanziario dell'Ente. Rileva, infine, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli emendamenti 3.1 Morgando, 3.11 Cima, che prevedono la soppressione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), e all'emendamento 3.10 Guido Rossi, che prevede che la definizione transattiva in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito non si applichi alle piccole imprese con numero di dipendenti inferiore ai cinque e volume d'affari annuale inferiore ai 750.000 euro, in quanto tali emendamenti implicherebbero un obbligo di soddisfacimento integrale delle pretese dei creditori specificamente indicati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore. Per quanto concerne gli emendamenti, condivide la contrarietà sull'emendamento 2.22 Morgando espressa dal relatore, mentre su gran parte degli emendamenti segnalati dal relatore ritiene che si possa esprimere una contrarietà di merito.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ esprime parere contrario sugli emendamenti per i quali sono stati richiesti chiarimenti da parte del relatore per ragioni attinenti a profili di merito.

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva che la contrarietà di merito espressa dal rappresentante del Governo comporta un parere non ostativo della Commissione sulla maggior parte degli emendamenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che, in aggiunta alla contrarietà già espressa nel merito, dagli emendamenti 2.19, 2.23, 2.10, 2.11, 3.1, 3.10 e 3.11derivano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori non quantificati né coperti. Anche su tali emendamenti, pertanto esprime parere contrario.

Benito SAVO (FI), relatore,preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.19, 2.22, 2.23, 3.1, 3.10 e 3.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

La seduta termina alle 12.35.


 

 


Relazione della XII Commissione Affari sociali

 


N. 5499-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3227)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro della salute

(SIRCHIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 17 dicembre 2004

(Relatore: GIANNI MANCUSO)

________

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) sul disegno di legge n. 5499.

La XII Commissione (Affari sociali), il 28 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5499.

 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

        «Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5499 e rilevato che:

              esso reca un contenuto omogeneo, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero la cui conservazione è prevista dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione;

              è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 2, comma 5 - modificato dal Senato nel senso di disporre che la Fondazione Ordine Mauriziano "partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione" alla quale prende parte, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che riserva esclusivamente alla Fondazione Ordine Mauriziano l'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, con il decreto legislativo n. 368 del 1998 ed il relativo regolamento di attuazione (n. 491 del 2001) secondo cui, in caso di fondazioni partecipate dal Ministero, l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi al regolamento sopra richiamato, che reca disposizioni specifiche in merito agli organi di gestione ed assegna al Ministero stesso funzioni di controllo e vigilanza, estensibili fino allo scioglimento degli organi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 2 - modificato dal Senato nel senso di prevedere che sulla Fondazione Ordine Mauriziano vi sia la vigilanza di un apposito comitato, il quale presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura, a sua volta, la "trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con l'analogo obbligo di relazione che l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, pone in capo agli "organi statutari" della fondazione (peraltro, nella norma da ultimo citata si fa riferimento, più correttamente, al "Parlamento" e non alle "Commissioni competenti")».

 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 5499 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 277 del 2004 approvato dal Senato, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino,

            ritenuto che il provvedimento in esame, mantenendo in vita l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione e recando misure indispensabili al suo risanamento finanziario, non appare confliggere con il disposto del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso finalizzate alla «tutela della salute», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            osservato, inoltre, che il provvedimento in esame appare altresì incidere sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato, infine, che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 appaiono ascrivibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione di cui all'articolo 2, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano, stabilendo, tra l'altro, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per i debiti insoluti dell'Ordine e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

            considerata la necessità di assicurare piena tutela ai diritti dei creditori già maturati nei confronti dell'Ordine Mauriziano;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 3, l'opportunità di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo

esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2.

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

565.

 

Seduta di MERCOLedì 22 DICEMBRE 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

indi

DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEI VICEPRESIDENTI PUBLIO FIORI E FABIO MUSSI

 

 


Discussione del disegno di legge: S. 3227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (Approvato dal Senato) (5499) (Esame e votazione di una questione pregiudiziale) (ore 13,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale Fassino ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezione 1).

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulla questione pregiudiziale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Nigra ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale n. 1, di cui è cofirmatario.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è ben noto, l'Ordine Mauriziano è direttamente contemplato dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione per la quale «l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». La suddetta norma costituzionale ha demandato, quindi, ad una legge statale specifica in materia la definizione dei compiti e dell'attività dell'ente. Tale legge, la legge 1o novembre 1972, n. 1596, ha attuato il dettato costituzionale individuando organi - presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti - e modalità di funzionamento degli stessi, nonché i fini istituzionali da perseguire.

I fini principali attribuiti all'ente sono - come è noto - la beneficenza, l'istruzione, il culto, la gestione del patrimonio artistico ed immobiliare e, soprattutto, l'assistenza sanitaria esercitata attraverso propri ospedali collocati nella realtà piemontese. Quest'ultima attività è sempre stata erogata nell'alveo pubblico, tenendo presente l'esigenza ed i bisogni della popolazione e della realtà sociale nella quale sono presenti gli ospedali mauriziani e - pensiamo di poter dire - sempre con grande soddisfazione degli utilizzatori delle strutture.

A decorrere dall'istituzione del servizio nazionale e, comunque, in adeguamento alle successive e diverse leggi di riforma del sistema sanitario che hanno sempre salvaguardato l'unitarietà e la natura pubblica dell'ente, l'attività sanitaria è stata esercitata in convenzione con la regione Piemonte che, come dirò, ha gravi responsabilità in tale vicenda. Con la regione si sono sempre avuti proficui rapporti di collaborazione anche nell'ottica del miglioramento tecnologico-scientifico delle strutture sanitarie. Sempre con la regione si sono ampliate le attività, aumentando le stesse nel corso degli anni, in modo particolare attraverso la creazione del centro oncologico di Candiolo.

In sostanza, quindi, l'Ordine Mauriziano ha sempre tenuto presente nella propria attività quanto stabilito dall'articolo 32 della Costituzione, ancora recentemente richiamato dal Capo dello Stato nel corso di una cerimonia ufficiale proprio nella giornata della ricerca sul cancro, laddove recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Inopinatamente, a decorrere dall'anno 1999, la regione Piemonte, in violazione di quanto contenuto nel piano sanitario regionale 1997-1999 e, soprattutto, in violazione dello spirito e della ratio della norma costituzionale, non ha rinnovato la convenzione con l'ente e ha iniziato a rimborsare l'attività degli ospedali mauriziani con le tariffe proprie delle case di cura private e ha escluso l'ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici. Tutto ciò pur continuando l'Ente ad erogare prestazioni secondo le regole, i parametri, i servizi e gli standard molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche. Proprio tale situazione ha comportato, nell'arco di quattro anni, il verificarsi di una situazione finanziaria di grave sbilancio che è perdurata nel tempo, nonostante i numerosi solleciti trasmessi alla regione Piemonte ed al Ministero dell'interno in qualità di organo vigilante, fino a giungere alla presentazione di alcuni ricorsi presso il TAR Piemonte per vedere riconosciuta l'illegittimità del comportamento regionale e le buone ragioni dell'Ente.

In conclusione, l'Ordine Mauriziano - come è già stato ricordato anche nel corso di una discussione svoltasi la settimana scorsa - è uno dei maggiori proprietari terrieri di tutta Europa. Quindi, non si tratta soltanto di un soggetto importante a livello regionale e nazionale, ma addirittura a livello europeo. In conseguenza delle cause che prima ho detto, cioè del fatto che la regione Piemonte ad un certo punto non ha più finanziato adeguatamente, come prevedeva la legge stessa, le attività dell'ente, si è determinato un deficit per tale ordine. Sulla base di tale deficit viene emanato questo decreto-legge. Riteniamo, pertanto, che il decreto-legge in esame non abbia le ragioni di urgenza previste dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, è vero che oggi vi è una situazione di emergenza, ma è altrettanto vero che tale situazione è stata determinata in un lungo periodo di tempo nel corso del quale si sarebbero potute reperire soluzioni diverse da quelle pensate in questo caso.

Nella sostanza, invece, si produce una separazione fra le attività ospedaliere e la proprietà immobiliare dell'Ente; sulla base di ciò si ripianerà il deficit, ma al tempo stesso la regione Piemonte incasserà, senza aver sostanzialmente mosso un dito, o avendolo mosso in una direzione sbagliata, gran parte delle risorse dell'Ente, ripianando una parte del proprio deficit finanziario sulla sanità, senza aver avuto una strategia precisa, diretta alla conservazione di questo importante patrimonio.

È evidente che ci premono le ragioni, che in parte stanno alla base di questo decreto, come la salvaguardia dei posti di lavoro. Tuttavia, sottolineiamo che proprio la situazione determinata, in questi anni e negli ultimi mesi, da parte della regione Piemonte e dell'attuale Governo, ha prodotto una vera e propria catastrofe sul piano professionale. Molti reparti hanno dovuto ridurre la propria attività. Molti hanno perso importanti professionalità. Molti altri hanno ovviamente dovuto ridurre le proprie attività, causando anche una ricaduta negativa sul sistema delle imprese locali, che a questo ospedale importante, per la regione Piemonte e per tutto il territorio nazionale, facevano riferimento.

Pertanto, a nostro giudizio non sussistono le ragioni di urgenza, che hanno portato all'adozione di questo decreto-legge. Per questo motivo pensiamo che vi siano seri dubbi di costituzionalità, sulla base dei quali abbiamo presentato questa nostra questione pregiudiziale, che chiediamo a tutta l'Assemblea di approvare (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Saluto con grande affetto, a nome di tutta l'Assemblea, i dirigenti delle comunità montane della Garfagnana e dell'Appennino pistoiese, che assistono ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente in questo mio breve intervento vorrei dire fondamentalmente tre cose. La prima è che in qualche misura finalmente si parla in quest'aula di un provvedimento per risolvere i problemi dell'Ordine Mauriziano. Lo abbiamo sollecitato molte volte, anche con apposite interrogazioni e interpellanze, alle quali però sono sempre state date risposte poco più che formali. Il fatto, dunque, che si affronti il problema costituisce un elemento positivo.

Naturalmente, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità, perché riteniamo che il modo con il quale si affronta questo problema sia sbagliato (pur con qualche aspetto di vantaggio, come veniva messo in evidenza dal collega Nigra). Questo perché, fondamentalmente, il decreto crea le condizioni per fare confusione - come è stato ricordato - sulla natura dell'ente, scorporandone la tradizionale e costituzionale unitarietà, ed anche perché si mette l'ente nelle mani della regione, creando così le condizioni per la sua cancellazione. Non condividiamo la soluzione giuridica che viene data a questo tema, perché siamo convinti che l'Ordine Mauriziano sia una delle più alte espressioni di una antica tradizione di solidarietà, che la società torinese e piemontese hanno messo in campo, e che sia inoltre una delle espressioni, attraverso le quali le ricchezze di un grande patrimonio sono state messe a disposizione degli interessi della comunità.

Pertanto, operare una cancellazione di fatto dell'ente è un errore che non condividiamo. Se vi sarà una discussione nel merito del provvedimento - qualora la deliberazione odierna non dovesse essere favorevole alla nostra pregiudiziale -, argomenteremo allora in dettaglio le ragioni per le quali siamo in dissenso e in disaccordo su questo tema.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Pur essendo d'accordo sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata, vorrei però svolgere alcune osservazioni. Siamo d'accordo sulla delicatezza del tema costituzionale, anche se tuttavia riterremmo che esso sia superabile, così come lo fu (superabile) in occasione del passaggio dell'Ordine Mauriziano alla regione Val d'Aosta. Lo siamo per lo sbilanciamento dell'attenzione del provvedimento sulla parte patrimoniale rispetto a quella sanitaria e con riferimento alle responsabilità della regione Piemonte, per aver contribuito a creare quel debito, e del commissario, per la gestione che ne ha fatto.

Ciò detto, però, invito i colleghi, anche dell'opposizione, a tener conto dell'urgenza del riordino dell'ospedale mauriziano (anche con riferimento all'utilità degli ospedali e, quindi, alla sanità), senza barricarsi sul mantenimento dell'attenzione sulla parte patrimoniale. Deve essere in primis garantita la tutela della parte ospedaliera; in particolare, dovremmo urgentemente riprendere i lavori per non far passare un altro anno, che sarebbe letale per l'ospedale torinese (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, mi sembra singolare che proprio il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, e il centrosinistra in generale, abbia presentato una pregiudiziale di costituzionalità in ordine ad un provvedimento che mira a salvare l'Ordine Mauriziano, gli ospedali mauriziani e, soprattutto, centinaia di posti di lavoro che sono stati messi a rischio, e non solo, come dirò tra poco, da una gestione dissennata e, secondo quanto afferma la Corte dei conti, probabilmente anche criminogena dell'Ordine stesso.

Vorrei ricordare a questo proposito le parole dette dal commissario governativo D'Ascenzo, qualche mese fa, sulla conduzione dell'Ordine Mauriziano da parte della precedente presidente Emilia Bergoglio, nominata dall'allora Presidente Oscar Luigi Scalfaro. La signora prefetto D'Ascenzo ha definito l'Ordine Mauriziano la Parmalat della sanità.

Quindi, la suddetta questione pregiudiziale di costituzionalità è strana ed anche sospetta; vorrei ricordare ai colleghi Nigra e Morgando (non vediamo l'ora di entrare nel merito di questo provvedimento) che, se tutte le colpe fossero state, come da loro affermato, della regione Piemonte (non è stato così perché la regione Piemonte ha pagato fino all'ultimo euro, come testimoniano gli atti ufficiali anche del prefetto, le sue spettanze nei confronti dell'Ordine Mauriziano), la Corte dei conti non avrebbe nemmeno potuto aprire il procedimento.

Vorrei ricordare ai colleghi (Morgando e Nigra soprattutto) che la Corte dei conti può aprire un procedimento solo nei casi di colpa accertata o di dolo e che, addirittura, la stessa ha chiesto alla professoressa Emilia Bergoglio, nominata dall'ex Presidente Scalfaro ed aderente al partito popolare e poi alla Margherita, DL-L'Ulivo (ci dispiace), 70 milioni di euro a titolo di sequestro conservativo dei beni.

Queste, secondo il centrosinistra, sarebbero le colpe della regione, ma, soprattutto, i motivi per la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità. Ne parleremo successivamente con riferimento al merito della questione. Intanto, annunzio il nostro voto contrario sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crosetto. Ne ha facoltà.

GUIDO CROSETTO. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche perché l'onorevole Ghiglia ha già riassunto il problema relativo all'Ordine Mauriziano.

Ritengo che la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata sia un'assurdità, perché questo decreto-legge provvede a salvare l'Ente Ordine mauriziano e i posti di lavoro all'interno dello stesso, grazie all'intervento del Governo e della regione Piemonte. Semmai, dovremmo porci il problema di come abbia potuto un consiglio di amministrazione distruggere in cinque anni, con 500 miliardi di debiti, un ente che esiste da centinaia di anni. Questo è il problema che dobbiamo porci, e non quello della costituzionalità del provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Fassino ed altri n.1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 398

Astenuti 3

Maggioranza 200

Hanno votato 159

Hanno votato no 239).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

 


 


565.                                                                                                         Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 3227 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)

(A.C. 5499 - Sezione 1)

 

 

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

 


La Camera,

premesso che:

il provvedimento, nel travolgere l'unitarietà dell'ente Ordine mauriziano, ne menoma gravemente, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, la stessa funzione ospedaliera, garantita dalla disposizione finale XIV della Costituzione, già gravemente compromessa per responsabilità della regione Piemonte e dell'inefficace gestione del Commissario straordinario;

d'altra parte non si comprende quale elemento nuovo ed imprevedibile possa giustificare il concretizzarsi della straordinaria urgenza richiesta come presupposto per la decretazione d'urgenza dell'articolo 77 della Costituzione, in considerazione del fatto che la situazione di dissesto finanziario si protrae, addirittura, dal 1997,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

n. 1. Fassino, Violante, Benvenuto, Buglio, Chianale, Dameri, Lucà, Nigra, Panattoni, Rava, Turco, Amici, Bielli, Caldarola, Coluccini, Leoni, Maran, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Innocenti.


 

 


RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

569.

 

Seduta di LUNedì 17 GENNAIO 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

 

 


Discussione del disegno di legge: S. 3227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (Approvato dal Senato) (5499) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Ricordo che nella seduta del 22 dicembre 2004 è stata respinta la questione pregiudiziale Fassino ed altri n. 1.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del regolamento.

Avverto altresì che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gianni Mancuso, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNI MANCUSO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, modificato dal Senato, è volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero disciplinato dalla XIV disposizione transitoria finale della Costituzione. In particolare, si prevede che la regione Piemonte disciplini con legge regionale la natura giuridica dell'ente ospedaliero costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo ed il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria regionale. Viene creata la Fondazione Mauriziana con il compito di gestire i beni di proprietà dell'ente - ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal decreto-legge in esame, affidati ad un'altra fondazione - per la loro valorizzazione nonché per il risanamento della situazione di dissesto finanziario (articolo 2). Vengono poi dettate norme specifiche per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente, in attesa dell'avvio delle azioni di risanamento da parte del commissario dell'Ente (articolo 3). In passato si è già fatto ricorso ad un decreto-legge per emanare norme analoghe all'articolo 3 del presente provvedimento, per la sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende policlinico Umberto I e S. Andrea di Roma. Nella premessa del decreto-legge si evidenzia l'urgenza di adottare misure che da un lato garantiscano la prosecuzione dell'attività dell'ordine Mauriziano e dall'altro consentano il tempestivo risanamento finanziario dell'Ente.

Nell'articolo 1, modificato dal Senato, si specifica che l'Ordine Mauriziano di Torino è costituito dall'ospedale Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo, nel rispetto dello statuto dell'ordine e della legislazione in materia. La regione Piemonte definisce con legge la natura giuridica dell'Ente e il suo inserimento nell'ordinamento sanitario della regione, nel rispetto della previsione della XIV disposizione finale della Costituzione. Si ricorda che la XIV disposizione finale della costituzione dispone che l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La disciplina attuativa del disposto costituzionale è rappresenta dalla legge n. 1596 del 1962. Lo statuto vigente dell'Ordine Mauriziano è stato adottato con decreto del ministero dell'interno del 7 dicembre 2003, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alla normativa generale sul Servizio sanitario nazionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. I rapporti giuridici e finanziari tra le strutture ospedaliere dell'ordine e la regione Piemonte sono stati oggetto nel tempo di numerosi provvedimenti regionali. Di recente, in seguito all'aggravarsi della situazione economico-finanziaria dell'Ente, sono stati sottoscritti tra regione e Ordine Mauriziano un protocollo di intesa, in data 9 dicembre 2003, ed una successiva convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture ospedaliere e di risolvere il contenzioso in atto.

Il comma 1 dell'articolo 2 (costituzione della Fondazione Mauriziana) dispone la costituzione della fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino.

Ai sensi del comma 2, a detta fondazione è trasferito il complesso dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la sola esclusione dei presidi ospedalieri menzionati nel precedente articolo 1.

Il comma 3 dispone, altresì, che la fondazione subentri all'Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l'esercizio delle attività sanitarie svolte nei presidi ospedalieri. Sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Da quanto esposto, si ricava l'intendimento - peraltro dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (ed emerso nel corso dell'esame al Senato) - di far fronte alla preoccupante situazione finanziaria dell'Ente attraverso un intervento strutturale che, da un lato, salvaguardi la prosecuzione dell'attività sanitaria da parte dell'Ente e, dall'altro, attraverso la costituzione di una apposita fondazione, consenta di perseguire il risanamento economico attraverso l'utilizzazione dei beni già facenti parte del suo patrimonio.

Un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, integrando il comma 2 dell'articolo in questione, prepone un apposito comitato alla vigilanza sull'attività di gestione della fondazione. Tale comitato è composto da cinque membri, rispettivamente nominati: dal Presidente del Consiglio dei ministri (con funzioni di presidente), dal ministro dell'interno, dal ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordine diocesano di Torino. Esso presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari; gli oneri per il suo funzionamento sono a carico dell'Ente Ordine Mauriziano.

Lo statuto della fondazione è approvato, ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo 2, «con decreto del Ministro dell'interno» da adottarsi «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali (...), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 30 giorni dall'assegnazione». La previsione del parere parlamentare è stata introdotta da un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato.

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la fondazione gestisce il patrimonio ed i beni dell'Ente Ordine Mauriziano di cui entra in possesso ai sensi del comma 2; provvede al risanamento del dissesto finanziario dell'Ente per la somma computata alla data di entrata in vigore del decreto in esame anche mediante la dismissione dei beni dal patrimonio disponibile, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; conserva e valorizza il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal già citato codice.

Il comma 5, come modificato da un emendamento approvato dal Senato, dispone che la fondazione Ordine Mauriziano partecipi all'atto costitutivo ed approvi lo statuto di un'altra fondazione, alla quale prendono parte il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici o privati interessati.

Tale costituenda fondazione, finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, avrà in godimento dalla fondazione Ordine Mauriziano i beni sabaudi indicati in una apposita tabella allegata al decreto-legge. In particolare, si tratta della Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze immobiliari, ivi compresa la biblioteca, gli archivi storici, il giardino retrostante, le Esedre ed il padiglione denominato Castelvecchio; del complesso monastico cistercense di Sant'Antonio di Ranverso, con il complesso edilizio del concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest'ultimo; del complesso monastico cistercense dell'abbazia di Staffarla, con il complesso edilizio del concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest'ultimo.

Il comma 6 dell'articolo in esame assoggetta i terreni del parco naturale di Stupinigi, istituito con la legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, all'articolo 45 - prescrizioni di tutela indiretta - del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, precisa che viene mantenuto l'uso sacro dell'abbazia di Staffarla, in conformità con la prescrizione dell'articolo 831 del codice civile, ai sensi del quale gli edifici destinati ad esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione.

L'articolo 3 - recante provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano -, modificato dal Senato, prevede disposizioni straordinarie ed urgenti volte a garantire la gestione della fondazione, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano.

La relazione di accompagnamento sottolinea, a tale riguardo, che le misure in esame ripropongono, in larga parte, gli istituti già sperimentati in occasione della creazione in azienda ospedaliera, dotata di personalità giuridica pubblica, dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e della struttura ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

La norma in esame dispone, al comma 1, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della fondazione per debiti insoluti dell'Ente e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con l'inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Sempre il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, alla lettera c), dispone che i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la fondazione, la quale ne può disporre per finalità previste dalla legge e dallo statuto. La lettera d) prevede che i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre la lettera e) stabilisce che il legale rappresentante della fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso, accertando, a tal fine, la massa attiva e passiva.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame dispone che il Ministero dell'interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi, mentre la lettera g) prevede, infine, che il rappresentante della fondazione è autorizzato a procedere, in via transattiva, in merito alle richieste dei creditori.

In base al comma 2 dello stesso articolo, in attesa dell'insediamento dei nuovi organi della fondazione, è nominato, con decreto del Presidente Consiglio dei ministri, un commissario straordinario dell'Ente, per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 2 e 3, lettere e), f) e g) del decreto-legge in esame.

Il Senato ha disposto, altresì, che il commissario straordinario presenti, entro sei mesi, una dettagliata relazione sulle attività svolte dal comitato di cui all'articolo 2, comma 2. Una volta approvato lo statuto della fondazione, tale relazione dovrà essere presentata annualmente dagli organi statutari competenti al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, la vicenda dell'Ordine Mauriziano, nonostante la sua dimensione territoriale fortemente piemontese, è sicuramente importante, poiché riveste anche un rilievo nazionale, per due motivi.

Il primo motivo concerne la circostanza che tale antichissimo Ordine, che affonda le sue radici addirittura al tempo delle crociate, è oggetto della XIV disposizione transitoria della nostra Costituzione; il secondo, invece, riguarda l'importanza delle sue cascine, dei suoi terreni e, soprattutto, di immobili di grandissimo valore storico e artistico, come quelli citati dal relatore: l'abbazia di Staffarda, il complesso monastico di Sant'Antonio di Ranverso e la Palazzina di caccia di Stupinigi. Essi conferiscono a tale Ordine una valenza assolutamente nazionale: infatti, per l'importanza ed il valore dei suoi beni, probabilmente si tratta di uno degli enti di diritto pubblico dotato di un patrimonio immobiliare tra i più elevati d'Europa.

Vorrei segnalare che il sottoscritto si è interessato a tale vicenda presentando, in data 8 aprile 2003, un'interrogazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze. Con tale strumento di sindacato ispettivo, si chiedeva se l'ingente disavanzo (attualmente quantificato dalla relazione del Governo in 347 milioni di euro ma che, se non vi fosse stato un intervento del commissario straordinario, avrebbe assunto una dinamica ben più pericolosa) fosse stato determinato, come riportato da notizie di stampa, da una serie importante di assunzioni (tra le 900 e le 1.000), effettuate dalla dirigenza dell'istituto, espressione delle allora forze di Governo (o comunque dell'Ulivo), nel periodo 1998-2000, con intenti elettoralistici (o, quantomeno, in prossimità di scadenze elettorali).

La risposta si fece attendere, nonostante i numerosi solleciti. Un anno dopo, tramite il sottosegretario Balocchi, il Governo rispose in aula - era l'11 maggio 2004 -, fornendo una spiegazione molto chiara. Il rappresentante del Governo affermò che l'interrogazione aveva un suo fondamento e - leggo il resoconto stenografico della seduta - disse: «(....) la relazione elaborata dal commissario evidenzia che tra le cause del dissesto hanno assunto un ruolo fondamentale gli incrementi di spesa del triennio 1998-2000 derivanti dall'aumento della pianta organica, che ha registrato circa 900 assunzioni, e dalla realizzazione di un ambizioso progetto finalizzato alla istituzione delle nuove strutture ospedaliere di cardiologia, riabilitazione ed oncologia. Preciso che il nuovo progetto è stato attuato in mancanza di convenzioni stipulate con la regione Piemonte, il cui concorso finanziario è indispensabile per l'espletamento delle attività socio-sanitarie, e l'ampliamento della pianta organica è stato disposto senza le prescritte autorizzazioni da parte degli organi di vigilanza e del Ministero dell'interno, del Ministero dell'Economia e del Ministero della salute (...)».

La risposta, dunque, fu molto chiara, ed altrettanto chiare furono le affermazioni fatte a mezzo stampa da parte del commissario straordinario dell'Ente, il prefetto Anna Maria D'Ascenzo. Quest'ultima rilasciò una dichiarazione che suscitò un certo scalpore: disse che qualcuno si era «mangiato» i soldi e che il caso era peggio di quello Parmalat.

Ho svolto questa introduzione per far capire i termini del problema.

Il provvedimento alla nostra attenzione è sostanzialmente condivisibile ed interviene per porre fine a questo stato di disavanzo. Esso prevede un protagonismo da parte della regione Piemonte per la parte ospedaliera dei due presidi che fanno capo all'Ente. Si tratta di un protagonismo che noi, come gruppo parlamentare della Lega Nord, condividiamo e che non riteniamo sia in contrasto con le previsioni costituzionali. Crediamo, infatti, che esso sia assolutamente in linea con il processo di devoluzione sanitaria già in atto nel nostro ordinamento ed ancor più accentuato dalla riforma costituzionale in discussione.

Rilievi problematici vertono, invece, sugli effetti collaterali di questo dissesto. Ciò soprattutto nei confronti di due categorie che sarebbero, con l'attuale formulazione del decreto-legge, danneggiate rispetto al citato dissesto finanziario, che non è stato causato da tali categorie. Esse sono facilmente individuabili: la prima è rappresentata dai conduttori agricoli, ossia gli affittuari dei beni - cascine e terreni agricoli - da secoli appartenenti all'Ordine Mauriziano, che da generazioni coltivano tali appezzamenti di terreno. Si tratta di generazioni che hanno acquisito la loro professionalità, che hanno speso risorse in opere di miglioria dei fondi e che oggi si trovano in una situazione di incertezza molto forte - lo ripeto, non per colpa loro - rispetto alla dismissione del patrimonio immobiliare, che il nuovo commissario straordinario dovrà porre in essere per ripianare il debito di 347 milioni di euro.

Nel prosieguo dell'analisi di questo provvedimento presenterò proposte emendative o, quanto meno, documenti di indirizzo al Governo, per permettere che gli affittuari di tali fondi agricoli siano tutelati, con la previsione della possibilità di acquistare i fondi che attualmente stanno conducendo (ad esempio, sfruttando gli strumenti previsti per la ricomposizione della proprietà agricola e contadina e facendo intervenire gli organi a ciò oggi preposti - quali l'Ismea -, o prevedendo la possibilità di continuare ancora per un dato periodo di tempo ad affittare tali fondi).

La seconda categoria che viene danneggiata dalle conseguenze di questo dissesto è costituita dalle piccole imprese che hanno fornito una serie di servizi e di beni all'Ordine Mauriziano, sia al settore ospedaliero, sia per quanto riguarda la manutenzione dell'immenso patrimonio immobiliare, che con le procedure previste dall'attuale decreto si troverebbero in una situazione di difficoltà. Infatti, il commissario straordinario avrebbe la possibilità, dopo che il decreto ha bloccato ogni possibilità di interventi pignorativi o di azione legale, di stipulare una transazione con un limite non superiore al 70 per cento di quanto dovuto dall'Ente a queste imprese.

Anche a tale riguardo, tramite una serie di interventi emendativi, il mio gruppo, soprattutto attraverso il sottoscritto, chiederà che il limite del 70 per cento, previsto dall'attuale formulazione del decreto non venga applicato alle imprese che rientrano nei parametri della piccola impresa, perché esse già subiscono il danno di vedere bloccati gli interessi per la restituzione di quanto prestato all'Ordine Mauriziano, ma che sia applicato il cento per cento.

Concludo preannunciando questi interventi emendativi, che eventualmente, per non ostacolare la conversione del decreto-legge, potrebbero tramutarsi anche in atti di indirizzo al Governo. Ritengo importante sottolineare come sia sostanzialmente condivisibile l'impostazione del decreto, volta a salvare tutta la parte sanitaria afferente all'Ente e ad attribuire un ruolo di protagonista alla regione, ma, allo stesso tempo, ritengo che sia assolutamente necessario e utile tutelare anche le ragioni di quei soggetti deboli che si ritrovano a pagare non per colpe loro, come ho spiegato nella parte principale della mia esposizione, ma per una gestione sicuramente poco accorta e distorta da altri elementi, che non sono quelli di una corretta gestione ed utilizzazione dell'immenso patrimonio immobiliare dell'Ente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Il provvedimento in esame suscita molte perplessità e il giudizio della nostra parte politica su di esso è negativo.

Indubbiamente è ineludibile affrontare la questione del grave indebitamento dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. Tuttavia, andrebbe meglio approfondito il motivo per cui ciò si è determinato e soprattutto se la soluzione prospettata sia adeguata e, a sua volta, non determini ulteriori difficoltà sia sul versante dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano, sia in relazione a tutta una serie di problematiche di carattere patrimoniale, che sono certamente importanti perché riguardano cittadini ed operatori, dei quali non possiamo non considerare i diritti, le esigenze e le particolari difficoltà che dovranno affrontare.

Il rischio è che una importante istituzione, che ha dato molto alla regione Piemonte e alla città di Torino dal punto di vista della sanità pubblica, possa essere sostanzialmente destrutturata e perdere quella potenzialità e quelle possibilità operative che, invece, ne hanno caratterizzato la storia.

Non ci troviamo di fronte soltanto ad una struttura di assistenza sanitaria, ma ad una struttura che ha saputo erogare prestazioni sanitarie ai cittadini con un bacino di utenza molto esteso e sviluppare le proprie attività anche nel campo dell'alta specializzazione e della ricerca scientifica. Quindi, sebbene si tratti di una situazione localizzata nella regione Piemonte, anche come Parlamento dobbiamo essere attenti alla potenzialità ed alla storia di tale istituto. Quest'ultimo trovava la propria fonte nello stesso dettato costituzionale che rimandava ad una normativa legislativa l'ordinamento e la regolamentazione delle attività svolte dall'Ente.

È indubbio che la regione Piemonte abbia forti responsabilità nella vicenda per la quale oggi si interviene mediante decreto-legge. Bisogna comprendere per quale motivo, ad un certo punto, la regione Piemonte sia venuta meno alle sue responsabilità nella gestione di tale Ente: dal 1999, ad esempio, in violazione dello stesso piano regionale - le attività dell'Ente erano inserite nel piano regionale 1997-1999 - la regione Piemonte ha ritenuto di non rinnovare la convenzione con l'Ente. Inoltre, tale regione ha ritenuto di non dover rimborsare l'attività degli ospedali mauriziani con le modalità e le tariffe proprie della sanità pubblica declassando le attività di tale ordine alla stregua delle case di cura private. Queste ultime rientrano a pieno titolo nelle attività del piano sanitario nazionale, ma chi ha un po' di esperienza di sanità sa che esse hanno un grado di responsabilità diverso: l'ente pubblico affronta molte situazioni che generalmente non costituiscono obbligo per le case di cura private.

Il suddetto declassamento ha portato una serie di conseguenze nelle tariffe pagate all'Ordine Mauriziano e nell'esclusione di tale ordine dai ripiani previsti dalle leggi regionali che dovevano interessare tutta la sanità pubblica. Tali ripiani hanno interessato, ad esempio, altre strutture della regione Piemonte ed altre grandi strutture ospedaliere come il Policlinico di questa città. Abbiamo discusso meno di un mese fa, in occasione dell'esame della legge finanziaria, della situazione di difficoltà della sanità e della carenza finanziaria del sistema. Escludere strutture importanti come l'Ordine Mauriziano dai ripiani della sanità pubblica ha, dunque, aggravato una situazione già di per sé difficile e ha portato tale Ente ad un indebitamento insostenibile. Questo è il fatto grave che vogliamo sottolineare.

Credo che la regione Piemonte comportandosi nel suddetto modo non abbia reso un buon servizio alla salute dei cittadini ed al Servizio sanitario nazionale.

Certamente si sarebbe potuto affrontare questa situazione senza sottovalutarla, come d'altronde è giusto che sia quando ci sono situazioni di deficit che richiedono interventi sul piano gestionale. Ritengo sia stata sbagliata la strada seguita dalla regione Piemonte, che è stata quella di umiliare questa importante istituzione sanitaria, aggravandone le difficoltà gestionali ed il deficit. Ciò, peraltro, ha portato al disastro odierno, rispetto al quale voi intervenite appunto con un decreto-legge, che, separando la gestione del patrimonio dalla gestione degli ospedali dovrebbe, secondo il vostro punto di vista, riuscire a determinare una situazione più favorevole.

Francamente mi auguro che nella regione Piemonte, che ha vissuto in questi ultimi anni di gestione sanitaria le difficoltà finanziarie anche delle altre regioni - per certi versi le ha vissute forse più delle altre, perché le scelte operate dalla regione, così come quelle operate dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto (scelte che vanno verso la privatizzazione del settore sanitario), hanno portato un aumento del deficit -, non vi sia qualcuno che pensi che, avvalendosi del patrimonio dell'Ordine Mauriziano - che appartiene alla collettività nazionale, alla città di Torino, alla regione Piemonte -, la regione Piemonte possa risolvere una serie di propri problemi finanziari, dal momento che il deficit della regione Piemonte ha poco a che fare con la vicenda dell'Ordine Mauriziano.

Queste sono le ragioni per le quali non condividiamo la sostanza del provvedimento in esame. Anche se riteniamo che, per la situazione che si è raggiunta, la questione vada comunque affrontata, tuttavia il modo con il quale il Governo ha voluto affrontarla non rappresenta a nostro avviso la strada più efficace, più adeguata e più rispettosa, da una parte della tradizione di questo Ordine, dall'altra del lavoro che queste istituzioni hanno svolto per tanti anni nel nostro territorio per la nostra sanità. Con questo tipo di scelte non si valorizza quello che oggi la sanità ha di positivo, mentre si indebolisce e si dilapida un patrimonio che ha dato tanto al nostro paese, in particolare alla regione Piemonte. Per questi motivi il nostro giudizio sul provvedimento in esame è negativo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, credo che il decreto al nostro esame sia di particolare importanza non soltanto per la città di Torino e la regione Piemonte, bensì per tutta la realtà nazionale. Infatti esso tocca uno dei capisaldi che storicamente promuove e tutela la sanità, l'assistenza e la gestione del patrimonio artistico ed immobiliare della regione Piemonte. Si tratta di un caposaldo che il Governo, e soprattutto la regione Piemonte, hanno deciso in questi anni di liquidare progressivamente.

Credo quindi che, al di là delle parole del relatore, lastricate di buone intenzioni, vi sia però un obiettivo di fondo, che peraltro verrà svelato nella discussione, che da domani in poi affronteremo entrando nel merito del provvedimento. L'obiettivo è molto semplice, è quello di distruggere definitivamente una realtà, appunto quella dell'Ordine Mauriziano, che attraverso decenni di storia si è contraddistinto per l'attività svolta in più settori.

Credo dunque sia bene conoscere con attenzione, senza propaganda e senza demagogia, qual è stato il ruolo dell'Ordine Mauriziano negli ultimi tempi. Questo per capire di chi sono le responsabilità, perché altrimenti si fa di tutta l'erba un fascio; sembra cioè che sia stata sufficiente una gestione di tre anni per dilapidare un patrimonio di decenni.

Visto che non è così, come tutti sanno, credo sia opportuno, sotto questo profilo, entrare nel merito della tempistica che ha caratterizzato l'Ordine in questi ultimi tempi.

L'Ordine Mauriziano, lo ricordava il relatore, è un ente di diritto pubblico, previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione; svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge n. 1596 del 1962.

Le leggi di riforma sanitaria, a partire dal 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'Ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, nonché la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della regione Piemonte (questo è il cuore della questione che, con questo decreto-legge, si intende progressivamente smantellare).

Le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l'ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell'Ordine, imponendo a quest'ultimo l'applicazione della normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere solo in quanto compatibile, proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l'attività dell'Ordine.

Il Consiglio di Stato ha emesso numerose sentenze che hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l'unitarietà dell'Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica.

La situazione di grave dissesto finanziario, al centro di questa discussione, risulta originata da vari fattori ed elementi che sono variamente interpretati; tale situazione è già stata evidenziata addirittura nei verbali del collegio dei revisori dei conti per l'esercizio dell'anno 1997, regolarmente inviati ai Ministeri dell'interno e del tesoro. Da questi ultimi si evinceva, tra l'altro, lo stato di conflittualità con la regione Piemonte ed il conseguente disavanzo dell'Ente; fattori che, in qualche modo, si sono accentuati (così sembra) nel corso degli ultimi due anni.

In particolare, nonostante l'Ente sia sempre stato inserito dalla regione Piemonte nei programmi di ripiano dei deficit sanitari, finanziati dallo Stato, a partire dal 1998, come ricordava prima il collega Battaglia, ne è stato inopinatamente escluso, senza alcuna motivazione inviata all'Ente, anche se nel corso di quegli stessi anni gli ospedali mauriziani hanno erogato prestazioni riconosciute da tutti come eccellenti (soprattutto dalla popolazione piemontese e dalla stessa regione Piemonte), raggiunto alti livelli di qualificazione professionale e coperto settori nei quali la regione Piemonte era da anni in grave ritardo, come nei casi della cardiochirurgia e dell'oncologia.

Sempre a partire dal 1998, l'Ente risulta essere stato rimborsato per le prestazioni pubbliche erogate a favore della regione stessa (è l'elemento di maggiore gravità che, stranamente, nella relazione del relatore non è emerso) come una struttura privata, per cui i due concomitanti fattori, esclusione dal ripiano e rimborsi impropri, hanno determinato lo sbilancio accumulato dall'Ente negli anni 1999 e 2002.

Questo è il motivo per cui, fatta questa rapidissima ricostruzione ed avendo evidenziato questi fatti concreti, è bene capire oggi quale possa essere l'orizzonte che si andrà a definire con l'approvazione di questo decreto-legge.

I fini principali attribuiti all'Ente sono la beneficenza, l'istruzione, il culto, la gestione del patrimonio artistico ed immobiliare, soprattutto l'assistenza sanitaria, esercitata attraverso propri ospedali, collocati nella realtà piemontese. Quest'ultima attività è sempre stata erogata nell'alveo pubblico, tenendo presente le esigenze ed i bisogni della popolazione e della realtà sociale nella quale sono presenti gli ospedali mauriziani e sempre con grande soddisfazione degli utilizzatori delle strutture.

L'Ordine Mauriziano oltretutto - ed è anche questo un elemento oggetto di alcuni emendamenti presentati dal gruppo della Margherita - è uno dei maggiori proprietari terrieri di tutta l'Europa. Quindi, non si tratta soltanto di un soggetto importante a livello regionale e nazionale, ma addirittura a livello europeo.

A seguito del fatto che, ad un certo punto, la regione Piemonte non ha più finanziato adeguatamente le attività dell'Ente, si è determinato un deficit per questo Ordine. Infatti, è vero che oggi esiste una situazione di emergenza, ma è altrettanto vero che tale situazione è stata determinata in un lungo periodo di tempo nel corso del quale si sarebbero potute reperire soluzioni diverse da quelle pensate in questo caso.

In sostanza, attraverso questo decreto-legge, si produce una separazione tra le attività ospedaliere e la proprietà immobiliare dell'Ente. Sulla base di ciò si ripianerà il deficit, ma al tempo stesso la regione Piemonte incasserà, senza aver sostanzialmente mosso un dito in precedenza, gran parte delle risorse dell'Ente, ripianando una parte del proprio deficit finanziario sulla sanità senza aver avuto in questi ultimi anni una strategia precisa diretta alla conservazione di questo importante patrimonio.

Anche a noi premono le ragioni poste alla base di questo decreto, come ad esempio la salvaguardia dei posti di lavoro. Tuttavia, ritengo non si possa non sottolineare che proprio la situazione determinata in questi anni e in questi ultimi mesi da parte della regione Piemonte e dell'attuale Governo hanno prodotto una vera e propria catastrofe, anche sotto il profilo professionale. Molti reparti hanno dovuto ridurre la propria attività, molti hanno perso importanti professionalità, molti altri hanno dovuto ridurre i propri compiti, causando anche una ricaduta negativa sul sistema delle imprese locali che a questo importante ospedale per la regione Piemonte e per tutto il territorio nazionale facevano riferimento.

Intendo sottolineare altri due aspetti che pesano come un macigno sull'utilità di questo decreto-legge.

L'articolo 1 del presente provvedimento prevede che l'Ente Mauriziano viene conservato quale ente ospedaliero. La maggioranza ha già respinto una questione pregiudiziale che l'opposizione aveva presentato nelle scorse settimane e, sotto questo profilo, ci permettiamo di affermare che è molto singolare che sia una legge regionale a disciplinare una materia prevista dalla Costituzione, introducendo un'anomalia nel nostro sistema.

Purtroppo, in questi ultimi tempi, abbiamo visto leggi ordinarie approvate dal Parlamento invadere principi costituzionali e, in questo caso, è addirittura una legge regionale a disciplinare la materia. Ad esempio, all'articolo 2, si crea la Fondazione Mauriziana che succede all'Ente, al quale trasferisce il suo inestimabile patrimonio; basti citare Stupinigi, Ranverso e Staffarla, con tutti i terreni che circondano tali complessi.

Dunque, con il sistema delle cosiddette scatole cinesi, si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare sabaudo, quello dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso. Non vorrei che in questo caso emergesse qualche esperimento di finanza creativa - di cui purtroppo abbiamo avuto tante esperienze -, che tra l'altro verrebbe effettuato in sede regionale e non in sede locale. Il problema riguarda anche ciò che circonda i tre complessi, i quali sono comunque indicati.

Vorrei, quindi, concludere, anche se vi sarebbero ancora molti elementi da sottolineare, cui peraltro credo abbia già fatto riferimento l'onorevole Battaglia. Vorrei terminare con la seguente considerazione, in modo da giustificare la contrarietà del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo alla conversione in legge del decreto in oggetto, qualora non dovesse essere emendato. Infatti, tale provvedimento crea le condizioni per accentuare la confusione sulla natura dell'Ente, scorporandone la tradizionale e costituzionale unitarietà. Inoltre, si mette lo stesso Ente nelle mani della regione, creando le condizioni per la sua cancellazione.

Pertanto, non condividiamo la soluzione giuridica data a questo tema, perché siamo convinti che l'Ordine Mauriziano sia e resti una delle più alte espressioni di antica tradizione di solidarietà messe in campo dalla società torinese e piemontese. Inoltre, si tratta di una delle espressioni attraverso le quali le ricchezze di un grande patrimonio sono state messe a disposizione degli interessi della comunità.

A mio giudizio, sarebbe stato più opportuno che lo Stato, così come proposto dal comune di Torino e da molti parlamentari piemontesi, avesse acquistato lo straordinario patrimonio storico dell'Ordine. Oppure, sarebbe bastato congelare temporaneamente in tempi non sospetti il debito e alienare il patrimonio ordinario - in particolare, mi riferisco agli immobili, ai terreni e alle cascine - ricorrendo contemporaneamente ad un limitato intervento economico da parte del Governo. In entrambi i casi l'Ordine avrebbe potuto continuare a gestire le attività ospedaliere, applicando la recente convenzione, pienamente inserito in un disegno di programmazione sanitaria regionale.

Il Governo e la regione Piemonte hanno invece scelto un'altra via, preferendo imboccare una scorciatoia. Quindi, non è stata reperita alcuna risorsa aggiuntiva per salvare l'Ordine con la conseguente attribuzione, senza alcun onere a loro carico, del patrimonio storico alla fondazione e degli immobili in cui si svolgono attività ospedaliere alla regione.

In conclusione, vorrei porre una domanda, visto che la Casa delle libertà, a giorni alterni, esalta i valori cattolici che, secondo il suo giudizio, caratterizzerebbero l'azione del Governo. Vorrei sapere dove è finito il principio di sussidiarietà, tante volte sbandierato dei partiti di centrodestra. Inoltre, vorrei sapere perché il ministro dell'interno, Pisanu, e il presidente della regione Piemonte, Ghigo, non si sono ricordati in questo caso che il concetto di pubblico non sempre coincide con quello statale, regionale o comunale.

L'Ordine Mauriziano ha probabilmente rappresentato l'opera di cittadinanza attiva più generosa e straordinaria tra quelle che si possono annoverare nella storia del nostro paese: per questo non capiamo i motivi per i quali oggi il Governo di centrodestra debba decretarne la fine.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

GIANNI MANCUSO, Relatore Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.


 


RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

571.

 

Seduta di mercoledì 19 GENNAIO 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

indi

DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (Approvato dal Senato) (5499) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Ricordo che nella seduta del 17 gennaio si è conclusa la discussione sulle linee generali.

 

 

 

(Esame dell'articolo unico - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezione 3), nel testo della Commissione identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezione 4).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezione 5).

Ricordo che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezioni 1 e 2).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buglio. Ne ha facoltà.

SALVATORE BUGLIO. Signor Presidente, l'Ordine Mauriziano, di cui si occupa il decreto in esame, ha natura di ente ospedaliero di diritto pubblico regolato dalla stessa Costituzione (XIV disposizione transitoria finale). Suoi fini istituzionali sono in via primaria l'assistenza sanitaria, che esercita tramite convenzione obbligatoria con la regione Piemonte, nonché la beneficenza, l'istruzione e il culto. Fino al 1997 l'attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell'Ordine Mauriziano è sempre stata equiparata all'attività svolta dalle altre strutture pubbliche e, come tale, remunerata. Solo a partire dal 1998, ma con una comunicazione che è stata fatta all'ente l'anno dopo, l'Ordine è stato declassato ed equiparato a struttura privata, tant'è che da quella data si fa risalire l' enorme sbilancio dell'ente. Infatti, le strutture pubbliche, come ben sappiamo, hanno diritto al rimborso totale delle spese sostenute, le private solo per le prestazioni effettuate a tariffe ridotte.

Tutto ciò è avvenuto mentre il piano sanitario regionale, dal 1997 al 1999, e specifici protocolli prevedevano tre settori nuovi per il mauriziano: cardiochirurgia, oncologia, con l'istituzione di un nuovo ospedale e, successivamente, della riabilitazione.

Quindi, che lo sbilancio nasca da siffatta situazione, lo attesta una dichiarazione rilasciata da un commissario straordinario dell'ente il quale ebbe a rinvenirne proprio in tale causa la ragione prevalente. Si può calcolare che la differenza tra le risorse cui avrebbe avuto diritto l'Ente Ordine Mauriziano - se ne fosse stata salvaguardata la natura di struttura pubblica - e quanto realmente ha ricevuto ammonti a 368 miliardi di vecchie lire. Dunque, la difficoltà economica dell'Ente è soprattutto ascrivibile alla responsabilità della regione che come tale è stata più volte denunciata; ogni volta, la regione ha dato garanzia che si sarebbe intervenuti e che si sarebbe posto fine a questa situazione iniqua. In realtà, ciò non è accaduto; che i rapporti tra regione ed Ente siano stati difficili, in qualche modo volutamente non chiari, lo dimostra anche la mancata sottoscrizione delle convenzioni.

Vi è dunque una responsabilità della regione Piemonte; lo attesta anche il commissario regionale quando, nella sua lettera, dichiara come vi sia stata una errata collocazione dell'Ente - spostato da una parte all'altra - da parte della regione e lamenta il mancato riconoscimento da parte della regione della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate - afferenti, come già ricordato, agli ambiti della cardiochirurgia, dell'oncologia e della riabilitazione, settori che riaprivano in quegli anni -; il commissario dichiara, inoltre, come non vi sia stata corrispondenza tra budget e prestazioni erogate.

Dunque, adesso si giunge ad una scelta dolorosa e delicata; al riguardo, vorrei fissare due punti che tra l'altro saranno illustrati nel corso dell'esame degli emendamenti presentati dal centrosinistra. All'articolo 1 del decreto, si sancisce che l'Ente Ordine Marziano viene conservato come ente ospedaliero, ma il problema è molto serio perché subito dopo si aggiunge «fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione». Ma che una legge regionale disciplini una materia prevista dalla Costituzione è, se permettete, una notevole anomalia nel nostro sistema.

Purtroppo, in questi ultimi tempi, abbiamo visto leggi ordinarie approvate dal Parlamento invadere principi costituzionali ma, in questo caso, è addirittura una legge regionale a disciplinare la materia.

Inoltre, all'articolo 2, si crea la Fondazione Mauriziana che succede all'Ente, al quale trasferisce il suo inestimabile patrimonio; basti citare i tre complessi costituiti dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, dall'insieme monastico di Sant'Antonio di Ranverso, dall'Abbazia di Staffarda, evidentemente con tutti i terreni che li circondano.

A tale proposito, si pone un'altra questione; con il sistema delle cosiddette scatole cinesi, si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare sabaudo, quello dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso. Al riguardo, spero non si compiano esperimenti di finanza creativa (fenomeni di cui purtroppo abbiamo avuto tante esperienze), che tra l'altro verrebbero effettuati in sede regionale, e non in sede locale. Ma il problema concerne anche quanto circonda i tre complessi, i quali sono comunque indicati.

Per quanto riguarda la Palazzina di caccia di Stupinigi, tale complesso, per fortuna, è inserito in un parco naturale regionale; quindi, una certa tutela, ai sensi della codice dei beni culturali e del paesaggio, comunque la riceve (sarebbe arduo dire se soddisfacente o meno). Il problema è semmai costituito dagli edifici che lo circondano, in quanto chi li ha visti e conosce la loro situazione sa che quanto circonda il complesso, proprio la parte dei cascinali, è stata costruito in modo da costituire una cornice rispetto alla Palazzina. Palazzina che certamente ha un valore superiore ma viene valorizzata da tali strutture.

Da tale punto di vista, non abbiamo alcuna garanzia che tali strutture resteranno tali, che resterà la destinazione agricola e che quindi che non si crei una grave ferita in un patrimonio che non è soltanto piemontese o italiano: Stupinigi certamente fa parte di quei beni che dobbiamo conservare per tutta l'umanità e per le generazioni future.

Che dire, poi, di Ranverso e Staffarla, altrettanto pregevoli, seppur meno noti di Stupinigi? Per essi, il problema è ancora più grave, in quanto i terreni che circondano tali complessi non sono parte di alcun patrimonio e dunque sfuggono alla protezione, seppur limitata ed inadeguata, del codice dei beni culturali e ambientali.

Pertanto, l'indicazione dei cento metri fatta dal decreto, ovvero quanto costituisce il bordo entro il quale si considera insista il complesso da tutelare, è veramente ridicola; rischiamo di compiere un vero scempio rispetto a tali beni.

Cosa vuol dire ciò? Ci preoccupiamo, e formuliamo il nostro giudizio negativo sul decreto-legge in esame, perché da un debito che la regione Piemonte ha accumulato, nel corso degli anni, nei confronti di un ente che ha svolto delle prestazioni ed ha anche allestito nuove strutture, sta nascendo una cessione di beni immobili e mobili di pregio (sui mobili ci sarebbe altro da dire, ma non ho tempo di soffermarmi), nell'ambito di una logica che già conosciamo, vale a dire «fare cassa» con i beni culturali del nostro paese.

Ciò ci preoccupa moltissimo. Non vorremmo, infatti, che intorno a tali complessi nascesse un sistema di villette a schiera, e che avessimo veramente compiuto un atto barbarico nei confronti di tesori dell'arte e della cultura che sono piemontesi per origine, ma sono divenuti certamente patrimonio dell'intero paese.

Il nostro giudizio sul provvedimento in esame, pertanto, è pesantemente negativo. Vorrei segnalare, inoltre, che è stato sottovalutato il problema di duemila lavoratori e lavoratrici, che non vorrei che, per «far cassa», fossero emarginati, venendo posti prima in cassa integrazione, successivamente in mobilità e, infine, licenziati. In una situazione come quella torinese, infatti, ciò costituirebbe una ferita assolutamente dolorosa. È questo il motivo per cui, su questo punto, occorre fare molta chiarezza.

Il decreto-legge in esame non garantisce nulla: infatti, vogliamo altresì precisare, come ho affermato precedentemente, che al suo interno nulla viene previsto in ordine alle garanzie dei posti di lavoro, nonché sulla collocazione che riceveranno i dipendenti dell'Ente Ordine Mauriziano, poiché tutto è demandato alla futura legge regionale. Non esistono garanzie, poiché si tratta di un'operazione in cui è chiara una sola cosa: il buio rispetto alla Costituzione, alle condizioni dei lavoratori ed alla tutela della cultura e dell'arte.

Vi è molta chiarezza, invece, in ordine al fatto che esistono beni che possiedono un valore probabilmente doppio rispetto all'esposizione attuale dell'ente; si tratta di beni che vengono destinati alla realizzazione di un'operazione i cui connotati ci piacciono veramente molto poco, ma che ci sembrano molto chiari.

Cari colleghi, vorrei ricordare che abbiamo presentato proposte emendative al testo del provvedimento in esame; auspico veramente che vi sia la volontà di approvarle, per tornare indietro rispetto ad una decisione che compromette l'avvenire di una realtà che rappresenta, per il nostro paese, un elemento importante dal punto di vista sia artistico, sia culturale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Chianale. Ne ha facoltà.

MAURO CHIANALE. Signor Presidente, desidero esprimere anch'io una forte contrarietà alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Come è stato già ben esplicato dal collega Buglio, che ha puntualmente rappresentato le sostanziali motivazioni di tale contrarietà, è chiaro che il nostro profondo dissenso è fondato su principi fondamentali, che partono dal presupposto di sostenere e tutelare l'Ordine Mauriziano e le sue molteplici attività in campo sanitario e non solo.

L'attuale vicenda, infatti, rischia di penalizzare ulteriormente la sanità della regione Piemonte. Se l'obiettivo è salvaguardare l'Ordine Mauriziano, esso deve essere condiviso, e deve essere altresì perseguito in maniera più corretta e puntuale. Vorrei sottolineare, in altri termini, che, se si vuole mantenere l'attività sanitaria, con il suo personale altamente qualificato, salvaguardando al contempo l'ingente patrimonio dell'ente, occorre rivedere profondamente il decreto-legge in esame.

Vorrei ricordare, a tale riguardo, che l'ospedale Umberto I e l'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo sono strutture all'avanguardia del sistema sanitario non solo piemontese, ma anche nazionale, e devono essere altresì riconosciute, con urgenza, dalla regione Piemonte quale aziende sanitarie ospedaliere. È vero che il consiglio regionale ha recentemente approvato, il 24 dicembre scorso, la legge di costituzione dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, condizionandola, tuttavia, all'efficacia derivante dalla conversione del decreto-legge in esame, il quale, come è stato affermato più volte, ci trova contrari nel merito.

Come ha già ricordato l'onorevole Buglio, vorrei evidenziare che il mancato riconoscimento, dal 1999 - peraltro, in violazione di quanto previsto dal piano regionale del settore per il triennio 1997-1999, di cui la regione stessa si era dotata - del rimborso dell'attività sanitaria degli ospedali mauriziani, trattati come se fossero case di cura private, ha escluso lo stesso Ordine dai ripiani finanziari e organizzativi previsti per le stesse strutture pubbliche.

Ciò, sebbene - e sono i fatti che lo attestano - l'Ente Mauriziano abbia continuato ad erogare prestazioni secondo le regole, i parametri e gli standard più specifici e particolari - quindi, molto più onerosi - richiesti per analoghe strutture pubbliche. È evidente che questa è una tra le cause che, aggiunte ad altre manchevolezze di gestione della sanità piemontese nel suo insieme, ha comportato, nell'arco di quattro anni, un grave problema di bilancio.

Il perdurare di tale situazione, sebbene sia stata messa in atto un'azione dello stesso Ordine consistente in ricorsi al tribunale amministrativo per ripristinare la legittimità ed il dovuto riconoscimento finanziario da parte della regione all'Ente, ha fatto sì che oggi si intervenga con questo provvedimento, sullo stesso Ordine, non dirimendo tale aspetto fondamentale. Si coglie, anzi, l'occasione per smembrare tale importante e storico Ordine. Si introduce una separazione tra l'attività ospedaliera e la proprietà immobiliare. Si costituiscono due società, due fondazioni distinte. Si tratta di proprietà, che - lo ricordo ai colleghi che non conoscono l'Ordine Mauriziano di Torino - comprendono, tra l'altro, la palazzina di caccia di Stupinigi, opera di pregevolissima fattura architettonica, i complessi cistercensi delle abbazie di Sant'Antonio, a Ranverso e di Santa Maria, a Staffarda, in aggiunta ad un immenso patrimonio di terreni agricoli, con cascine e pertinenze di pregevolezza e rilevanza architettonica rurale. È paradossale che la regione Piemonte, pur essendo causa dello stesso deficit dell'Ente, ne benefici attraverso operazioni di dismissione immobiliare e che tale importante patrimonio pubblico, unico in Europa per la particolarità architettonica e storica, caratterizzato anche dall'unicità di una proprietà singola, sia disperso.

Attraverso quest'operazione s'intende ripianare il deficit di bilancio. È vero che questo provvedimento pone limiti allo sfruttamento delle enormi risorse di patrimonio fondiario contigue ad opere ed immobili di inestimabile valore artistico - lo ricordava il collega Buglio -, ma alcuni dubbi sulla vera determinazione di tutela da parte di questo Governo mi permetto sommessamente di esprimerli: i condoni in aree ambientali e la contrarietà, espressa recentemente, alla volontà di tutela delle coste della Sardegna, voluta dalla medesima regione, sono esempi sufficientemente esplicativi.

È opportuno che gli enti locali si tutelino con protocolli di intesa e norme chiare, nei loro piani regolatori, sulle effettive destinazioni d'uso dei terreni interessati dall'attività agricola e dalle numerose aziende che operano sulla proprietà rurale. Gli aspetti speculativi sul patrimonio rappresentano una preoccupazione, non fugata dalla presenza del Ministero per i beni e le attività culturali nel nuovo Ente. Abbiamo avuto, purtroppo, esperienza che il ministero ha sacrificato il suo importante compito sull'altare della necessità di fare cassa. I duemila dipendenti dell'ospedale Umberto I e dell'Istituto sulla ricerca del cancro di Candiolo hanno vissuto, negli ultimi anni, un impoverimento di professionalità e di eccellenza, in un campo sanitario, che della ricerca scientifica ha fatto una ragione di vita.

Occorre tutelare i molti posti di lavoro, ma l'ingresso tardivo nel sistema sanitario regionale di tale struttura si affianca ad una sanità piemontese che «naviga a vista», che sta diventando «onnivora». Nel 2005 è prevista una spesa sanitaria pari a 5,89 miliardi di euro, mentre nel 2004 lo stesso settore sanitario ha assorbito il 74,4 per cento del budget regionale.

Il disavanzo di gestione presunto ammonta a 226 milioni di euro e tutti sanno che la legge n. 311 del 2004 impone agli enti economici, Servizio sanitario nazionale compreso, di ridisegnare le dotazioni organiche apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti organici entro il 30 aprile.

L'assessore alla sanità ha dichiarato sui giornali, su Il Sole 24 ore di oggi, che in questi tre mesi si faranno i conti e dopo si vedrà. Si dice: tratteremo con il Governo. È certo che questo è un segnale che fa intendere proprio che si vuole navigare a vista e che non si capisce cosa si vuole fare sulla rete ospedaliera. In questo contesto, ovviamente, vanno considerati gli ospedali che saranno inseriti nella rete pubblica, l'ospedale Umberto I e quello di Candiolo.

Tra il 2003 e il 2004, come attestato dai documenti, il deficit vero, non quello presunto, è di 500 milioni di euro per la sanità in Piemonte e i ticket chiesti ai cittadini non serviranno a nuovi investimenti, ma a sanare questo enorme buco.

Ecco perché, in conclusione, non crediamo all'efficacia di questo decreto-legge, che non tiene conto della complessità e dell'articolazione della sanità piemontese e della peculiarità dell'Ente Mauriziano, portato nella situazione in cui si trova da precise e documentate responsabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Già nella discussione generale abbiamo avuto modo di segnalare alcune questioni che riteniamo importanti relativamente a questo decreto-legge e che, a mio avviso, da parte dell'Assemblea sarebbe un errore sottovalutare, vista l'importanza dell'istituzione della quale siamo chiamati a discutere.

L'Ordine Mauriziano - lo dicevano prima, ahimè, i colleghi che mi hanno preceduto - è un'importante struttura sanitaria. Ad esso fa riferimento un grande patrimonio importante per tutta la regione Piemonte, ma anche per la Val d'Aosta e, in particolare, per la città di Torino. Sarebbe stato un dovere per la giunta regionale, che ne ha la responsabilità, fare di tutto per evitare che si arrivasse alla situazione di difficoltà e di disastro finanziario e organizzativo alla quale si è giunti.

Voglio ricordare che, quando si insediò l'ultimo commissariamento, la struttura sanitaria dell'Ordine Mauriziano era classificata tra quelle di eccellenza del Servizio sanitario nazionale. Quindi, era una importantissima struttura sanitaria. Ritengo che il fatto che in pochi anni questa struttura si sia fatta deperire, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, sia una dimostrazione del cattivo modo di governare della giunta regionale del Piemonte, guidata dal presidente Ghigo.

Non voglio dire che ci sia stata una volontà determinata ad accentuare la crisi di un'importante struttura sanitaria, magari per ridefinire una serie di norme, di regole e di responsabilità nella gestione patrimoniale dell'Ente. Non so se ci sia stata una volontà determinata, oppure se sia solo il frutto dell'incapacità gestionale.

Però, i dati parlano molto chiaramente e ci dicono che una serie di decisioni assunte nel corso di questi anni dalla giunta regionale hanno accentuato le difficoltà della struttura. Che senso ha, ad esempio, aver valutato quella che era una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale come una clinica privata convenzionata? Che senso ha avuto, da parte della regione, escludere l'Ordine Mauriziano da tutte le operazioni di risanamento che hanno interessato le più grandi strutture sanitarie del nostro paese?

Importanti strutture come il policlinico di Roma ed altri importanti ospedali delle grandi città, al nord ed al sud, hanno sofferto nel corso di questi anni la grave crisi finanziaria del Servizio sanitario nazionale. Nelle scorse settimane, durante l'esame della legge finanziaria, lo stesso Governo ha dovuto riconoscere che nel Servizio sanitario nazionale vi è un deficit che si trascina da anni che sta appesantendo la gestione finanziaria delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Pur se destinando all'obiettivo di risanamento una cifra largamente insufficiente, il Governo ha ritenuto doveroso, nella legge finanziaria, stanziare 2 miliardi di euro a copertura dei deficit pregressi delle regioni nel servizio sanitario nazionale.

CESARE ERCOLE. Non ti candidano più, Battaglia!

AUGUSTO BATTAGLIA. Questo è stato ciò che voi stessi avete deciso qualche settimana fa. Poi, possiamo essere o meno d'accordo sul fatto che tale cifra sia sufficiente. Il deficit, ahimè, è molto maggiore nel paese ed in alcune regioni in particolare.

Personalmente, opero in una regione, il Lazio, che ha accumulato nel corso di questi anni, in particolare degli ultimi quattro, 7 miliardi di euro di debiti. Quindi, tutte le strutture sanitarie del paese sono gravate da un deficit finanziario. Alcune strutture, però, hanno potuto usufruire di operazioni di ripiano effettuate direttamente dalle regioni: in tal modo sono riuscite a sopravvivere, a non arrivare all'ingestibilità. Laddove tali operazioni non sono state compiute, i problemi si sono aggravati: è il caso dell'Ordine Mauriziano. Credo vi sia stata una gravissima responsabilità della regione Piemonte che non ha compreso l'importanza di tale struttura e non ha compreso che attraverso le sue scelte si sarebbe determinata una situazione di grande difficoltà.

Ricordo che si tratta di strutture che, oltre a gestire attività di carattere sanitario ordinarie, anche se di elevata specializzazione,

hanno al loro interno strutture classificate come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Quindi, non vi è soltanto un problema di assistenza, ma anche di ricerca sanitaria. Sappiamo quanto tale settore sia importante per l'intero Servizio sanitario nazionale.

Quando si determinano situazioni come quelle che ha voluto la regione Piemonte, è chiaro che tali strutture perdono competitività e professionalità. Non si è provocato un danno solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del patrimonio professionale e sanitario della struttura.

La regione avrebbe dovuto dare seguito ad una serie di atti, che pure erano stati definiti, nel rapporto tra l'Ordine Mauriziano e la regione Piemonte. Difatti, il presidente Ghigo aveva già in qualche modo individuato la soluzione al problema in questione, approvando la bozza di una convenzione che avrebbe ridato respiro all'ente, conferendo ad esso certezze organizzative e finanziarie. Ci domandiamo quindi per quale motivo la regione Piemonte non abbia poi firmato tale convenzione. Riteneva forse onerosa questa scelta? Oppure considerava uno spreco le risorse che sarebbero affluite a questa struttura sanitaria? Eppure, ammesso che fosse così, la regione Piemonte non si è tanta preoccupata dello spreco sanitario!

Vorrei ricordare che la regione Piemonte, per le sue scelte in materia sanitaria, si è particolarmente distinta per il deficit sanitario, tant'è che, a seguito degli sforamenti della spesa sanitaria - i parlamentari piemontesi lo sanno, così come lo sanno purtroppo anche i piemontesi -, i cittadini del Piemonte sono stati obbligati, nel corso degli scorsi anni, a pagare una tassazione aggiuntiva (un'addizionale IRPEF), proprio per la copertura del deficit finanziario determinato dalle scelte sbagliate della regione Piemonte. Essa infatti, come le altre regioni governate dal centrodestra, invece che perseguire una strada - difficile, complessa, impegnativa - di riorganizzazione, di risanamento, di ridefinizione organizzativa dei servizi, di gestione oculata delle risorse e di miglioramento nel rapporto tra risorse impiegate ed efficacia delle risposte sanitarie, ha seguito invece altri percorsi (così come le regioni Lombardia e Veneto), accumulando in tal modo dei deficit - a differenza di quanto avvenuto nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria -, che hanno gravato i servizi sanitari di quelle regioni e che soprattutto hanno gravato i cittadini di quelle regioni di una tassazione aggiuntiva, dal momento che essi sono stati chiamati a ripianare tali spese.

A fronte di queste gravi inadempienze da parte della Giunta regionale, è inaccettabile che poi da parte della regione Piemonte e del suo commissario si cerchi di scaricare le responsabilità di ciò che si è determinato sui precedenti amministratori e sui consiglieri del vecchio consiglio di amministrazione! Questo è un atteggiamento scorretto, che va respinto. Dovremmo invece riuscire a capire la situazione che si è determinata. Da questo punto di vista, ci dispiace che non ci sia stata, da parte della maggioranza e del Governo, alcuna disponibilità, dato che, come al solito, ci si presenta qui in Parlamento con un decreto-legge (l'ennesimo in materia sanitaria), senza consentire di andare a fondo delle questioni, dal momento che i tempi di discussione sono molto ristretti, dovendo convertire in legge i decreti entro 60 giorni. Si impedisce così al Parlamento di andare a fondo della questione, per comprendere le ragioni profonde che hanno portato alle difficoltà dell'Ordine Mauriziano, al fine di trovare insieme delle soluzioni che non umilino quella struttura ma che, anzi, siano finalizzate a preservare quel patrimonio di professionalità che l'Ordine Mauriziano ha costituito per quanto riguarda sia le attività di assistenza sia le attività di ricerca.

Per queste ragioni, abbiamo presentato una serie di proposte emendative, sulle quali chiediamo alla maggioranza un atteggiamento che non sia di chiusura, come purtroppo abbiamo registrato in altre situazioni.

Ieri sera la Camera ha discusso il decreto-legge sulla Croce Rossa: per la seconda volta, sulle nostre proposte emendative si è registrata una netta chiusura da parte della maggioranza e del Governo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 11,17)

AUGUSTO BATTAGLIA. Vi chiediamo, pertanto, di esaminare le nostre proposte, di discutere con maggior apertura sull'argomento, senza preconcetti, poiché riteniamo vi siano altre strade da percorrere per il risanamento dell'Ordine Mauriziano che non portino all'umiliazione di una grande esperienza sanitaria, di uno degli ospedali, delle strutture sanitarie più prestigiose del paese per qualità dei servizi, delle prestazioni e degli operatori ivi impegnati.

Vi è stata un'oggettiva realtà di malgoverno e di sottovalutazione delle problematiche afferenti l'argomento in esame, nonché un'inadeguata capacità di valorizzazione della struttura (con tutto ciò che avrebbe potuto offrire non solo alla sanità del Piemonte, ma alla sanità dell'intero paese) che credo rappresentino la causa dei mali di cui oggi discutiamo. Forse, la strada più opportuna non è quella indicata dal Governo attraverso l'approvazione del decreto-legge in esame.

La vicenda dell'Ordine Mauriziano si inquadra nelle tante situazioni di sofferenza che si registrano nel Servizio sanitario nazionale. In riferimento, inoltre, a tale questione, brilla l'assenza del ministro per la salute, il ministro Sirchia: peraltro non è la prima volta che il ministro risulta assente nei momenti importanti di discussione in ordine a questioni legate alla sanità pubblica.

Forse, le soluzioni sarebbero state diverse se, anche da parte del Ministero della salute, vi fosse stata un'adeguata attenzione al problema e se il Governo avesse fatto la sua parte per mettere l'Ordine Mauriziano nelle condizioni di perseguire quegli obiettivi di tutela della salute per i quali è stato istituito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 1572, per 427 anni l'Ordine Mauriziano era sopravvissuto a tutto: conflitti locali e mondiali, carestie ed epidemie. A tutto, ma non all'arrivo della presidente Bergoglio, nominata dall'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che, in tre anni, producendo un deficit di 370 milioni di euro, portò l'Ordine Mauriziano ad un disastroso dissesto economico e finanziario, nonché al susseguente commissariamento straordinario.

Ho voluto citare un po' di storia, perché mi sembra che in quest'aula vi siano troppi colleghi immemori, soprattutto quelli, piemontesi e non, che mi hanno preceduto, salvo, fra questi, l'onorevole Battaglia, perché, non essendo piemontese e, soprattutto, non conoscendo la materia, ha imputato alla regione tutte le responsabilità che, oggettivamente, legislativamente e giuridicamente, non ha: ma non importa, cerchiamo di andare oltre.

Per anni, il centrosinistra torinese, che governava e governa la provincia ed il comune, ha coperto la politica finto-amministrativa, ma veramente clientelare dell'amministrazione dell'Ordine Mauriziano.

Tant'è che ad una recente interrogazione, sottoscritta da me e dai colleghi Delmastro Delle Vedove e Mancuso, il sottosegretario oggi presente ha risposto: il dissesto economico-finanziario che ha interessato l'Ordine Mauriziano è stato primariamente determinato dallo svolgimento di funzioni e attività senza la copertura finanziaria della relativa spesa e dall'assunzione di oltre 900 unità di personale al di fuori delle previsioni della pianta organica dell'ente, approvata dai ministeri vigilanti. Dunque, siamo di fronte a 900 persone assunte al di fuori della pianta organica con criteri opinabili, per non dire discutibili e clientelari, senza alcuna approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Il sottosegretario continua affermando che la procura regionale della Corte dei conti, ritenuta l'illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dalla disciolta amministrazione, ha decretato il sequestro cautelare dei beni personali dell'ex presidente e dell'ex direttore generale. Tant'è che oggi questi amministratori vengono chiamati per il momento a risarcire l'erario di 58 milioni di euro; altro che responsabilità della regione, caro onorevole Battaglia e cari colleghi del centrosinistra!

Quindi, si palesa una conduzione dissennata, catastrofica, clientelare, con un buco di 370 milioni di euro in tre anni, con un notevole imbarazzo da parte del centrosinistra, ma anche con atteggiamenti irrazionali. Nel marzo del 2004 il sindaco di Torino, onorevole Chiamparino, chiedeva al ministro Sirchia l'istituzione di una fondazione che acquistasse, gestisse e conducesse i beni afferenti il patrimonio artistico del Mauriziano; in ottobre, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra presenti in quest'aula manifestarono la propria contrarietà allo smembramento del Mauriziano e oggi, dopo aver proposto una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame, si avviano ad esprimere un voto contrario su di esso.

Si tratta di un provvedimento che, unitamente ai 50 milioni di euro stanziati straordinariamente dalla regione Piemonte, costituisce l'unica via d'uscita per garantire l'occupazione delle duemila persone che lavorano all'interno dell'ormai ex Ordine Mauriziano, che la vostra pregiudiziale di costituzionalità e il vostro voto contrario sul provvedimento mettono in pericolo.

Solo grazie a questo decreto-legge il Governo e il centrodestra della regione Piemonte assicurano i posti di lavoro; solo grazie a questo decreto-legge e all'istituzione della Fondazione Ordine Mauriziano si preserveranno e si valorizzeranno i beni di tale Ordine.

Con il vostro voto contrario sarebbe il caos, che create per mascherare le pesanti e oggettive responsabilità politiche che, ieri come oggi, investono i sindaci di Torino, i presidenti della provincia, i deputati del centrosinistra, vale a dire tutti coloro che sono intervenuti sulla vicenda dell'Ordine Mauriziano.

Allora, siamo noi a chiedere un ripensamento al centrosinistra: caro onorevole Violante, caro onorevole Nigra, votate a favore del decreto presentato dal Governo, oppure domani dovrete andare a spiegare ai lavoratori del Mauriziano - come faremo noi - perché li volete licenziare, ovvero dovrete spiegare loro perché non avete mai proposto una alternativa seria, credibile, economicamente sostenibile e realisticamente praticabile per la salvezza di quell'Ordine Mauriziano che i vostri sodali, transitati dal Partito popolare alla Margherita, hanno messo a rischio in termini di posti di lavoro e di patrimonio!

Inoltre, sono stati messi a rischio ospedali di eccellenza quali l'Umberto I e Candiolo che hanno costituito un fiore all'occhiello per la sanità, non solo della regione Piemonte, ma anche nazionale.

Allora, per concludere e smentire l'ultima delle bugie diffuse dal centrosinistra, vorrei fare riferimento all'ultima parte della risposta del sottosegretario D'Alì. Infatti, è stato precisato come non risulti dagli atti dell'ente, da quelli dei ministeri vigilanti e da quelli della regione Piemonte alcun credito dell'Ordine Mauriziano nei confronti della regione per il ripianamento del disavanzo di gestione accumulato nel periodo 1998-2002. Il deficit, il rischio per i posti di lavoro, il buco, la possibile - ma, grazie al Governo, non più praticabile - messa all'asta di un enorme patrimonio artistico e culturale li avete create voi, mantenuti voi, coperti voi! E oggi, addirittura, mettete ulteriormente a rischio i posti dei lavoratori (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, la storia dell'Ordine Mauriziano è stata ricostruita a più voci. Si tratta di un Ordine della nostra nazione per certi versi glorioso e per altri un po' meno.

Sicuramente, uno dei meriti del Mauriziano è stata la creazione della struttura sanitaria di cui il Piemonte ha goduto e che si è sviluppata anche secondo criteri di grande eccellenza, grazie ad una specializzazione e ad un'amministrazione attenta. Tale amministrazione non si è rivolta soltanto verso l'attività sanitaria, ma anche verso una gestione patrimoniale cospicua e che oggi rappresenta un valore in verità non ancora esattamente quantificato. Tuttavia, esso è sicuramente superiore ai debiti denunciati. Infatti, le cifre che sono state via via valutate hanno sempre contenuto degli elementi di correzione. Quindi, essendo presenti in questo patrimonio beni di valore storico-artistico non sempre stimabili, difficilmente il loro controvalore, anche in rapporto alla situazione debitoria, risulta quantificabile.

Comunque, restando al merito del decreto e del motivo per cui si è giunti alla sua emanazione, devo ammettere che sono rimasta esterrefatta dopo aver ascoltato le denunce fatte in quest'aula. Infatti, non è vero che in questa vicenda esiste una sola causa in assoluto. L'Ordine Mauriziano è passato da una storia gloriosa all'accumulo di situazioni debitorie, verificatosi dopo la nomina della dottoressa Bergoglio alla presidenza, come peraltro ricordato.

Ma perché è avvenuto questo? È forse la dottoressa Bergoglio una donna inavveduta? È stata forse perseguita una politica sfacciatamente clientelare? Ma non è forse vero, invece, che la dottoressa e il consiglio di amministrazione hanno peccato di troppo entusiasmo nel rilanciare le attività del Mauriziano oltre alla misura che via via sarebbe stata consentita dai bilanci effettivi? Comunque, siamo anche certi di una situazione creditizia che gli stessi pensavano di poter vantare nei confronti della regione Piemonte.

Quest'ultima non versava regolarmente, e vieppiù versava in rapporto a un calcolo sfasato rispetto a quanto dovuto all'Ordine Mauriziano, non trattandolo come le altre strutture pubbliche ma come se fosse una struttura privata. La situazione si è pertanto aggravata, con un ritardo nei pagamenti così evidente da giungere, oltre un anno fa, all'accumulo di oltre 50 miliardi di debito da parte della regione Piemonte nei confronti dell'Ordine Mauriziano e segnatamente della struttura ospedaliera.

Dunque, le concause vi sono. Troppo entusiasmo? Volontà di spingersi verso la ricerca sul cancro? Meno male che qualcuno osa farla! Troppo entusiasmo, perché per l'Umberto I di Torino vengono effettuati investimenti per la riabilitazione, creando una struttura aggiuntiva laddove non ve ne sono di paragonabili nel territorio torinese? Vivaddio! Adesso con la crisi non ce l'abbiamo più, è stata chiusa. Si tratta di esperienze che vengono chiuse.

Perché la regione Piemonte, invece di concorrere alla creazione di una struttura sanitaria utile, non dando di più ma riconoscendo almeno quanto dovuto alla struttura pubblica, non interloquisce e fa resistenza passiva, conducendo il Mauriziano in questa situazione? Badate, se vi sono responsabilità di «troppo entusiasmo» da parte di chi ha amministrato, certamente vi sono responsabilità anche da parte di chi ha fatto resistenza passiva e consegna ai torinesi le strutture dell'Umberto I di Torino e dell'IRCC di Candiolo in una situazione di difficoltà e di incapacità a proseguire nella strada di eccellenza nelle prestazioni e nelle professionalità, sia mediche sia infermieristiche. Si tratta di una responsabilità precisa della struttura pubblica, che non sa svolgere il proprio ruolo di tutela dell'interesse pubblico per tutti i cittadini.

Non è che quando ci si trova di fronte a strutture ibride, come quella del Mauriziano, la mano pubblica può voltarsi dall'altra parte e aspettare che affondi: essa deve infatti tutelare l'interesse pubblico, ed è colpevole nel caso contrario. Se riconosce che vi è un'amministrazione inadeguata è doppiamente responsabile, perché non lo denuncia. Non si tratta infatti di un'impresa privata che cura gli affari di due o tre persone di famiglia (non mi riferisco ad imprese di maggiori dimensioni, che sono anche esse di interesse sociale), bensì di una struttura che tutela la salute e il benessere del cittadino e promuove la possibilità di avanzare sul terreno della ricerca e della cura in settori di particolare delicatezza, come la ricerca sul cancro e la riabilitazione nel caso di malattie invalidanti per la persona.

Di questo si è trattato, onorevoli colleghi, non di quattro conti da ragionieri! I quattro conti da ragionieri li ha fatti la commissaria Cattaneo, nel momento in cui ha peraltro incomprensibilmente rinunciato ai 50 miliardi che avrebbe dovuto versare la regione Piemonte, in cambio di un appianamento di percorso ma lasciando sovraesposta la struttura.

Quanto al merito del provvedimento, Rifondazione comunista lo ha affermato in sede locale e lo ribadisce in questa sede: avremmo auspicato in tempi non sospetti il passaggio in toto dell'Ordine Mauriziano nelle mani del sistema sanitario pubblico regionale, garantendo in tal modo che l'ente destinato ad assumere l'onere della gestione sanitaria potesse godere del privilegio di gestire anche il patrimonio immobiliare, facendone l'uso migliore. È stata una voce nel deserto, a destra e a sinistra, anche con qualche ritardo a coglierla, purtroppo, da parte delle organizzazioni sindacali.

Oggi ci troviamo di fronte a una scelta a mio avviso quasi ineluttabile. Non possiamo tornare alla proposta di Rifondazione comunista: mi pare che troppa acqua sia passata sotto i ponti. Chi oggi la ripropone in modo improvvido probabilmente fa perdere ulteriore tempo, purtroppo, a meno che non vi sia una decisione corale: in tal caso, a mio avviso, resta la soluzione migliore.

Oggi mi pare che, se vogliamo salvare la parte che a noi, come partito della Rifondazione comunista, interessa di più, quella sanitaria ed occupazionale di chi lavora in questo settore della sanità, non possiamo che accedere ad una operazione di divisione, come il decreto-legge propone, fra la parte sanitaria e quella immobiliare. Ora, questa operazione è l'unica che nel decreto-legge si comprende, mentre tutta la parte che riguarda la fondazione evidenzia effettivamente dei grossi buchi e delle grosse perplessità sul modo in cui verrà amministrata la gestione di questo patrimonio, che - come ricordavo prima - è ingente e di un valore di per sé non quantificabile una volta per tutte.

Vi sono i terreni agricoli, va bene, con delle peculiarità anch'essi, però, attenzione! Non è terra da arare e basta; è collocata in luoghi strategici della città, come attorno alla palazzina di Stupinigi, che dovranno avere delle particolari attenzioni. Siamo di fronte ad opere anche murarie e comunque, di fronte ad un patrimonio artistico e culturale che, se venisse disperso, sarebbe un grande peccato.

È per questo che credo che la maggioranza debba valutare con molta attenzione gli emendamenti presentati dai miei colleghi del centrosinistra, ragionevoli e di correzione, a garanzia di tutta la comunità locale. In particolare, per quanto riguarda la mia regione di appartenenza, di nascita, che è la Valle d'Aosta, vi è un riferimento particolare, dovuto di per sé, all'emendamento Collè 2.13, al quale, Presidente, chiedo di aggiungere anche la mia firma, poiché penso che sia del tutto ragionevole, in conseguenza anche dei precedenti atti di regionalizzazione dell'ospedale stesso.

Credo, però, che anche gli altri emendamenti proposti dai colleghi del centrosinistra vadano valutati con estrema ragionevolezza, in quanto correggono le possibili storture che potrebbero avvenire nel momento in cui il responsabile della fondazione dovrà effettivamente operare, essendosi assunto l'onere del ripiano dell'indebitamento pregresso di cui la struttura sanitaria con questo decreto-legge viene fatta salva.

In particolare, viene fatta salva in rapporto anche ai dipendenti, che non solo debbono essere confermati, onorevole Ghiglia, ma che andranno reimplementati: vorrei, infatti, ricordare che oggi all'Ordine Mauriziano non solo vi è il problema di pagare gli stipendi, come lei ricordava, ma vi è addirittura quello di pagare le fatture per gli aghi ed i fili di sutura. Questa è la condizione in cui una certa gestione e l'ignavia hanno portato l'Ordine Mauriziano!

Sul patrimonio, una attenzione particolare andrà posta anche a tutta la parte agricola: dovete sapere che un interesse pubblico collettivo può essere verificato anche attraverso quanto gli agricoltori stanno avanzando e proponendo, riferendo se stessi quale elemento di governo e di utilizzo effettivo ed efficace per la comunità di quella parte di territorio.

Quindi, io sottolineo di nuovo l'efficacia di questi emendamenti che, sicuramente, non porteranno la situazione dell'Ordine Mauriziano ad una soluzione ottimale, da noi a suo tempo auspicata, ma consentiranno di approvare questo decreto-legge con tutti gli accorgimenti per cui la parte portante e più descrittiva che il provvedimento tocca, che è quella patrimoniale, possa avere nella gestione futura una efficacia effettiva; mentre lascia, con il solo articolo che lo riguarda, la parte ospedaliera finalmente libera da lacci, lacciuoli e pesanti catene, affinché dalla regione Piemonte nessuno più faccia la guerra e si possa proseguire per la sanità pubblica su un percorso utile alla popolazione e non agli interessi di una parte o di un'altra o, peggio ancora, di qualche privato (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Delmastro Delle Vedove. Ne ha facoltà.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole Presidente, intanto, posso richiamare, in assoluta consonanza di idee ed addirittura con maggiore indignazione, le numerose argomentazioni addotte e documentate dall'onorevole Ghiglia nel suo intervento.

Premesso che occorrerebbe documentarsi adeguatamente prima di venire in quest'aula, per evitare di dire sciocchezze anche sul piano giuridico, desidero aprire il mio intervento con una constatazione, rivolgendomi amichevolmente all'onorevole Buglio, il quale, immaginando che una legge ordinaria non possa fare chiarezza sulla materia, ha inteso ripercorrere le strade impervie di un'inesistente illegittimità costituzionale. Ebbene, è sufficiente leggere la XIV disposizione transitoria della Costituzione per sapere che «L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». Nel mantenere la struttura, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria: ed è esattamente ciò che il Governo sta facendo!

La collega Provera ha tentato di «edulcorare la pillola» della mai troppo vituperata signora Emilia Bergoglio, affermando che, tutto sommato, è stato un eccesso di entusiasmo quello che ha spinto quest'ultima a comportarsi in una determinata maniera. L'onorevole Provera ha aggiunto che sarebbe stato opportuno riordinare l'Ente Ordine Mauriziano trovando, nel tempo, una struttura idonea a consentirgli l'ingresso a pieno titolo nel Servizio sanitario nazionale.

A tutte le vergogne già evidenziate dall'onorevole Ghiglia, io ne aggiungo un'altra: l'onorevole Provera ed i deputati piemontesi del centrosinistra, oltre che l'onorevole Battaglia, dimenticano che l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, stabiliva che, entro il 31 dicembre 1979, si dovesse provvedere, con legge dello Stato, al nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano. E poiché dal 1978 al 2001 avete governato voi pressoché ininterrottamente, è evidente che non siete stati neppure capaci di realizzare ciò che oggi l'onorevole Provera ritiene essenziale per immaginare un corretto funzionamento dell'Ente. In quasi trent'anni non siete riusciti a dare ad esso un nuovo ordinamento! In compenso, però, siete riusciti ad «immettere» la professoressa Emilia Bergoglio (amica di chi lo sappiamo tutti; mi dispiace di non essere al Senato per vedere il volto di un certo senatore quando si discute di questa faccenda ...), la quale ha condotto l'ente ad una situazione tale da indurre il commissario di Governo, signora D'Ascenzo, malgrado la cautela e la prudenza che di solito ispirano le dichiarazioni dei commissari di Governo, a definire l'Ordine Mauriziano come «la Parmalat della sanità».

Allora, è assolutamente inammissibile che la sinistra abbia la spudoratezza di parlare di inesistenti responsabilità della regione Piemonte! Come al solito, non approfondite i temi giuridici: rendendosi conto della vostra incapacità di far funzionare la sanità, la regione Piemonte ha chiesto preventivamente un parere per tentare di intervenire, ottenendone uno negativo. Infatti, per questioni giuridiche intricate e delicate, data la vostra incapacità di cambiare l'orientamento dell'Ordine Mauriziano, non era assolutamente possibile intervenire sul piano economico.

Ciò che accade è francamente paradossale! Onorevole Provera, ho tra le mani la motivazione del provvedimento con il quale la Procura regionale della Corte dei conti ha ottenuto un sequestro conservativo per oltre 100 miliardi di vecchie lire! Di per sé, l'entità della somma dice già tutto.

Però, dato che lei, onorevole Provera, parla semplicemente di un eccesso di entusiasmo, vorrei leggere alcuni passi dell'ordinanza della Corte dei conti. Per la Corte si evidenzia che le deliberazioni afferenti le decisioni di istituzione e di apertura delle nuove attività sanitarie di cardiologia, riabilitazione ed oncologia non sono state inviate ai ministeri vigilanti per la necessaria ed inderogabile approvazione della legge. Addirittura, la conferma si ha anche nella relazione del direttore generale che afferma: «Questa amministrazione non ha mai inviato ai ministeri vigilanti specifiche delibere di attivazione».

Sarebbe questo, di per sé, un buon elemento per tirare fuori il cartellino rosso e cacciare la signora Emilia Beroglio da ogni e qualunque successivo incarico nelle pubbliche amministrazioni.

Ma non basta, onorevole Provera. La professoressa Emilia Beroglio era sempre così entusiasta da far dire alla Corte dei conti che le attività sanitarie di recente istituzione presso l'Ordine Mauriziano, quali la cardiochirurgia, la riabilitazione e l'oncologia, sono radicalmente prive di contenuto finanziario, tanto perché la precedente convenzione del 1991, prorogata nel 1995, non prevede l'esercizio di tali nuovi protezioni di terapie e cura avviate nel 1998, tanto perché difetta nella specie la stipulazione di apposita e diversa convenzione dell'ente con la regione Piemonte per ottenere la necessaria provvista finanziaria a copertura dei costi di avviamento gestionale.

Ma, onorevole Provera, non basta ancora. Era così intenso l'ottimismo della professoressa Emilia Beroglio che la Corte dei conti rileva ancora la «sussistenza di condotte - (attenzione!) - palesemente orientate a comunicare nei confronti degli organi di vigilanza elementi normativi infedeli e, comunque, non corrispondenti alla situazione della gestione patrimoniale ed alle condizioni economiche finanziarie di bilancio». Poiché la Corte dei conti, a differenza dei parlamentari del centrosinistra, è abituata a documentare le proprie affermazioni, fa riferimento ad una nota inviata al Ministero dell'economia con la quale la ragioneria dell'Ordine Mauriziano dichiara che il 1998 si è chiuso in pareggio, ossia si comunicava poco e quando si comunicava lo si faceva da volgari «pataccari», dichiarando il falso, tant'è vero che quest'ultima affermazione non corrisponde assolutamente alla realtà finanziaria dell'Ordine Mauriziano. Infatti, il bilancio dell'esercizio finanziario 1998 non espone condizioni di pareggio di gestione, ma rappresenta, viceversa, la perdita di 15 miliardi 120 milioni 168 mila 248 di vecchie lire. E in ogni caso, se la regione Piemonte è stata sorda - e così non è, purtroppo - rispetto alle richieste dell'Ordine Mauriziano, ha fatto benissimo, perché aveva di fronte un'organizzazione di «pataccari» che falsificavano le dichiarazioni ufficiali dei bilanci dell'Ordine Mauriziano (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

La Corte dei conti dichiara (lo ripeto, non nell'ambito della politica), come epitaffio fondamentale, come momento che vi inchioda tutti alla vergogna, essendo la professoressa Emilia Beroglio la punta di diamante della sanità piemontese, che i risultati negativi di gestione sono eziologicamente derivati da comportamenti diametralmente opposti agli obblighi imposti dalla normativa inerenti i criteri di amministrazione della spesa sanitaria. Si tratta di comportamenti diametralmente opposti agli obblighi, vale a dire la violazione delle leggi, della correttezza, l'assoluta incompetenza gestionale, la capacità di introdurre elementi, come ha già detto l'onorevole Ghiglia, anche nell'ambito di assunzioni che lasciano perplessi! Una serie di vicende che inducono la Corte dei conti a dichiarare: «I risultati negativi di gestione dell'Ordine Mauriziano si collocano in un contesto di atti e di comportamenti avulsi tanto dall'obbligo del pareggio di bilancio quando dai contenuti della programmazione sanitaria regionale, laddove questa determina le risorse finanziarie destinate alla copertura della spesa sanitaria amministrata in regime di convenzione con enti pubblici e privati».

In altre parole, per quanti sforzi io compia, non riesco ad immaginare ulteriori cose possibili dal punto di vista delle oscenità da attuare, oltre a quelle che ha fatto la professoressa Emilia Broglio, amica del Presidente Oscar Luigi Scalfaro.

Allora, ci troviamo di fronte a questi 100 miliardi, che aggiungiamo magari ai 100 milioni al mese di cui non abbiamo mai saputo niente, che il suo mentore avevano notoriamente lasciato in eredità a questo paese (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale). Ci troviamo di fronte a questa vergogna, per cui vi urliamo: vergogna! Non avete diritto di dire soltanto una parola su questa questione! Purtroppo, la sanità piemontese deve tirare fuori un sacco di soldi per coprire i vostri buchi determinati da incompetenza, incapacità, falsi sulle dichiarazioni mandate ai ministeri vigilanti! Noi, se avessimo questi 110 miliardi o 100 miliardi potremmo avere nella regione Piemonte ospedali che non farebbero invidiare le cliniche della California o degli altri paesi sanitariamente aggiornati!

Vede, onorevole Provera - e concludo con questa valutazione -, io capisco che lei sia così generosa da immaginare che tutto questo derivi da generosità, dalla voglia di fare molto; anche io nel mio piccolo avrei altrettanta generosità: mi piacerebbe, per esempio, costruirmi una casa, magari bella e grande come quella che c'è ad Arcore, però se non ho i soldi non mi ci metto, e, nel momento in cui ho deciso di iniziare a costruirla, non posso andare dalla regione Lombardia o da chi per essa a dire: adesso dammi i soldi, perché sono stato così incosciente, così disgraziato, così incapace nell'amministrare da avere fatto un investimento come quello!

Nel concludere il mio intervento, non posso che dire: vergogna a tutto il centrosinistra! Onore alla regione Piemonte che è intervenuta in questo settore! Onore al Governo, che interviene oggi per gettare un'ancora di salvataggio per uno scempio che voi siete riusciti a compiere con grande vergogna in questo paese (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, naturalmente, soprattutto nella sede parlamentare, il diritto di critica è sempre salvaguardato e deve esserlo sempre; vi chiedo sempre di essere anche bene attenti ad usare la cautela nel chiamare in causa delle persone che, non essendo coperte da immunità parlamentare, hanno qualche difficoltà a sostenere un confronto con noi. Questo lo dico per un fatto anche di civiltà di rapporti personali. Diverso è il problema delle critiche politiche.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANNI MANCUSO, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti, con un invito al ritiro dell'emendamento Morgando 1.10, che è superato dall'avvenuta approvazione della legge della regione Piemonte, che stabilisce l'istituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera per la fondazione Ordine Mauriziano.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Morgando se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.10.

GIANFRANCO MORGANDO. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, di solito sono abituato ad ispirare la mia azione politica e il mio impegno alla logica del confronto sul merito delle questioni; francamente, sono molto infastidito per l'impostazione che è stata data a questo dibattito dai colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove. Preferisco seguire l'impostazione della collega Provera, che mi sembra abbia correttamente richiamato ad una analisi in qualche misura oggettiva della situazione dell'Ordine Mauriziano e ad una conseguente valutazione degli interventi necessari. Con le bugie, con le frottole, con la strumentalizzazione politica, cari colleghi, non si va da nessuna parte e, purtroppo, l'azione di questi ultimi tempi, in particolare su questa vicenda a Torino, è stata largamente caratterizzata dalla strumentalizzazione e dalle falsità.

Questo emendamento, che noi abbiamo presentato, affronta il problema di un giudizio sulla impostazione scelta nella strategia di risanamento dell'Ordine Mauriziano.

Si effettua il risanamento dell'ente in modo, per così dire, alquanto strano, ovvero costituendo un altro ente; francamente, dal nostro punto di vista, sarebbe stato molto meglio mettere l'Ordine Mauriziano, con strumenti sia ordinari sia straordinari, in condizioni di effettuare il risanamento delle proprie passività.

La questione, però, onorevoli colleghi, è legata al giudizio che si dà circa le modalità con le quali si sono costituite tali passività; ebbene, i colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove hanno richiamato le responsabilità degli amministratori per le spese effettuate, soprattutto in relazione all'attivazione di nuovi servizi. Che quanto da loro riferito sia palesemente falso, lo dimostra una lettera che, scritta pochi giorni dopo il suo insediamento, il 18 novembre 2002, il commissario straordinario, dottoressa D'Ascenzo, inviò al presidente della regione Piemonte.

Scrive la dottoressa: «Certo è che il notevole scostamento tra la produzione sanitaria raggiunta dagli ospedali di questo Ordine e il relativo valore convenzionalmente riconosciuto da codesta regione - e l'ancora l'inferiore importo poi effettivamente pagato - è una concausa importante del dissesto finanziario dell'Ente. È necessario precisare che il mantenimento dell'attuale stato contributivo obbligherebbe questo commissario ad una drastica revisione della programmazione sanitaria degli ospedali Mauriziani e quindi alla cessazione di una serie di attività e prestazioni di rilevante interesse pubblico, con tutte le conseguenze sia sotto il profilo della occupazione sia dei servizi resi alla cittadinanza piemontese». La dottoressa aggiunge, nella sua lettera: «la responsabilità del dissesto finanziario dell'Ente Mauriziano sta nelle mancate contribuzioni della regione adeguate alla qualità ed al livello dei servizi erogati dagli ospedali dell'Ordine».

Vorremmo sapere perché ci si sia trovati in tale situazione; la legge regionale 18 gennaio 1995 n. 8 - riguardante il finanziamento e la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - stabiliva, all'articolo 2, che le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere erano estese agli ospedali dell'Ordine Mauriziano, assimilando con ciò ed uniformando enti che fanno parte della stessa rete pubblica regionale. Tale impostazione veniva confermata dalla delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1999, con cui veniva approvata la convenzione tra la regione e l'Ordine Mauriziano; in tale convenzione si stabiliva che gli ospedali mauriziani costituiscono parte integrante della rete ospedaliera pubblica. Quindi, si stabiliva che il loro trattamento economico - la convenzione per l'erogazione dei rimborsi per le prestazioni sanitarie erogate - sarebbe stato commisurato ed eguagliato a quello delle aziende sanitarie ospedaliere.

Perché ciò non è avvenuto? Perché non si è data attuazione alla legge regionale ed alla convenzione regionale? Perché, inoltre, tale fatto è stato denunciato non dalla politica torinese o dagli organi dell'Ordine ma dal commissario straordinario dell'Ordine stesso all'atto del suo insediamento? Dal nostro punto di vista, la risposta è una sola: la regione Piemonte ha deliberatamente deciso - e non soltanto per l'Ordine Mauriziano; ricordiamo che sta purtroppo giungendo a conclusione un'altra storica vicenda della sanità piemontese, quella degli ospedali evangelici valdesi - di cancellare la presenza di storiche istituzioni sanitarie sul territorio della regione. Istituzioni che avevano garantito una qualità di prestazioni di altissimo livello e che, naturalmente, avevano affrontato - e concludo, signor Presidente - i problemi delle dotazioni di strumentazioni e delle dotazioni di personale necessarie per garantire detti livelli di qualità delle prestazioni.

Non sono novecento, colleghi, i dipendenti assunti, come veniva erroneamente ricordato; sono 530. Ebbene, 273 di essi sono stati assunti per consentire il funzionamento del centro oncologico di Candiolo, una delle più importanti istituzioni di ricerca e di cura nel settore delle malattie oncologiche esistenti in Italia e a livello europeo. Centro che oggi è un vanto della oncologia torinese e che rischia di essere messo in discussione anche dalla crisi dell'Ordine.

Che cosa ci facevano i colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove ed il presidente della regione Ghigo...

PRESIDENTE. Onorevole Morgando....

GIANFRANCO MORGANDO. ...all'inaugurazione del centro oncologico di Candiolo, se esisteva il problema della mancanza di autorizzazioni e di controlli che è stato evidenziato? La realtà è un'altra: la regione ha approvato, orientato ed autorizzato l'apertura di importanti servizi sanitari, che hanno contribuito all'eccellenza della sanità piemontese...

PRESIDENTE. Onorevole Morgando, concluda!

GIANFRANCO MORGANDO. ... ma poi non ha pagato quanto avrebbe dovuto esborsare sulla base degli impegni assunti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che gli interventi svolti dagli onorevoli Ghiglia e Delmastro Delle Vedove ci aiutino a comprendere meglio il motivo per cui stiamo utilizzando il tempo a disposizione di tutti gli altri colleghi, compresi quelli appartenenti ad altre regioni, per trattare una questione che, in teoria, interessa solo ed esclusivamente i piemontesi. In realtà, così non è, poiché, al di là della coltre fumogena sollevata dai due colleghi di Alleanza Nazionale, vorrei che fosse chiaro quali sono le vere questioni di cui stiamo parlando in questa sede.

L'oggetto della questione, ovviamente, non è tanto il merito del decreto-legge in esame (sul quale muoviamo i nostri rilievi ed abbiamo presentato le nostre proposte emendative), poiché, in realtà, in questo caso stiamo parlando di un' operazione di malagestione della sanità piemontese che si può definire per davvero oscena e che aggiunge un ulteriore tassello agli episodi già noti alle cronache non solo locali, ma anche nazionali.

Come ha giustamente ricordato il collega Ghiglia, l'ente ospedaliero in questione, vale a dire l'Ordine Mauriziano di Torino nel suo insieme, è sopravvissuto per cinque secoli rispetto tutte le diverse vicende che hanno interessato la storia del Regno e della Repubblica italiana, rimanendone indenne; tuttavia, esso non riesce a passare indenne rispetto all'operato della giunta Ghigo e, in modo particolare, alla gestione della sanità, che in quella regione, ormai da anni, è ad appannaggio di Alleanza Nazionale, con i risultati che ho precedentemente ricordato.

Il problema, infatti, risiede nel fatto che l'Ente Ordine Mauriziano, il quale per numerosi anni - peraltro, anche ai sensi della nostra Costituzione - viene considerato, a tutti gli effetti, un soggetto pubblico, e quindi come tale viene rimborsato per le proprie prestazioni sanitarie, ad un certo punto della propria storia (vale a dire nel 1999) vede cambiare le «regole del gioco». Ciò avviene, tra l'altro - e la cosa risulta ancora più curiosa - dopo che la regione Piemonte ha deliberato anche per il triennio 1999-2002 che tale ente ospedaliero dovesse continuare ad essere contemplato all'interno del sistema sanitario regionale piemontese, e dunque rimborsato come se fosse un soggetto pubblico, pur se dotato di una particolare natura giuridica.

Si cambiano, allora, le regole del gioco, e si concedono all'ente ospedaliero in questione gli stessi rimborsi che vengono erogati alle aziende e agli ospedali in regime di convenzione; in seguito, si riduce sostanzialmente l'esborso della spesa sanitaria verso quell'Ente, lo si esclude progressivamente dai piani di risanamento (che invece vengono destinati, ovviamente, a tutti gli altri soggetti equiparabili) e lo si conduce via via nella condizione che oggi consente sostanzialmente, attraverso la procedura ricordata nel decreto-legge in esame, sia il commissariamento, sia l'espropriazione dei beni attraverso la suddetta procedura, sulla quale avremo modo di esprimere la nostra opinione nel corso del dibattito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 12,07)

ALBERTO NIGRA. Questo è quanto avviene. Ciò di cui stiamo discutendo, allora, è un'operazione che riteniamo sia stata voluta, architettata, immaginata e pensata per giungere ad ottenere esattamente il risultato di cui oggi, in questa sede, stiamo contestando gli esiti.

Non è solo per i posti di lavoro, come preciseremo in seguito, per il mantenimento dei quali, come centrosinistra, abbiamo sempre combattuto affinché non si subissero le emorragie degli ultimi anni - verificatesi a causa del percorso da voi prescelto - ma perché non avvenga ciò che noi stiamo cercando di impedire: porre in essere una grande speculazione di carattere immobiliare, che si sa come inizia ma non si sa dove conduce. Questo è il problema!

L'emendamento Morgando 1.10, così come i successivi, cerca di dimostrare come sia possibile raggiungere l'obiettivo del risanamento attraverso un altro percorso, diverso da quello da voi scelto, che, a nostro giudizio, è gravemente deficitario. Riteniamo che i dubbi che abbiamo espresso in merito siano fondati e su di essi richiamiamo l'attenzione non solo dell'opposizione, ma anche del Governo e della maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 427

Votanti 426

Astenuti1

Maggioranza214

Hanno votato 204

Hanno votato no 222).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta e Santori non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 2.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Riprendo un'osservazione dei colleghi Nigra e Morgando, al di là delle considerazioni degli onorevoli Ghiglia e Delmastro Delle Vedove: l'unico effetto sicuro di questo provvedimento è che il centrodestra liquida definitivamente l'Ordine Mauriziano di Torino. Alla luce di tale premessa, rileviamo come tale opera di liquidazione, che passa attraverso un provvedimento sul quale è stata respinta una questione pregiudiziale di costituzionalità, avvenga dopo alcuni elementi che non possiamo sottacere: ad un certo punto, la regione Piemonte non ha più finanziato adeguatamente le attività dell'Ente, determinando un gravissimo deficit per quanto riguarda lo stesso Ordine. È vero, infatti, che oggi esiste una situazione di emergenza, ma è altrettanto vero che tale situazione di emergenza è stata determinata in un lungo periodo di tempo, nel corso del quale si sarebbero potute individuare soluzioni diverse da quelle pensate oggi.

Attraverso questo provvedimento, si introduce - è bene ripeterlo - una separazione tra le attività ospedaliere e la proprietà immobiliare dell'Ente. Sulla base di ciò si ripianerà il deficit ma, al tempo stesso, la regione Piemonte incasserà, senza aver sostanzialmente mosso un dito in precedenza, gran parte delle risorse dell'Ente, ripianando una parte del proprio deficit finanziario nel settore della sanità e senza aver avuto, negli ultimi anni, una strategia precisa diretta alla conservazione di tale importante patrimonio.

Sotto tale punto di vista non possiamo dimenticare - è un aspetto che riguarda l'articolo 2 del provvedimento, che noi chiediamo di sopprimere - che si pensa di creare una Fondazione Mauriziana che succederà all'Ente, ereditando dallo stesso un patrimonio molto consistente. Basta citare tre nomi: Stupinigi, Ranverso e Staffarda, e tutti i terreni che circondano tali complessi. Sorge, in merito, un problema su cui richiamiamo l'attenzione con l'emendamento Morgando 2.20. Con il sistema delle «scatole cinesi» si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso. Non vorrei essere pessimista, ma temo che, nel volgere di alcune settimane o di alcuni mesi, assisteremo a qualche esperimento di «finanza creativa», di cui purtroppo abbiamo avuto altre esperienze, in sede regionale.

Il problema riguarda ciò che circonda tali complessi. Da tale punto di vista, non abbiamo nessuna garanzia che le strutture resteranno tali, che resterà tale la destinazione agricola e che non si determinerà una grande ferita in un patrimonio non solo regionale, ma anche nazionale.

Ecco perché siamo particolarmente critici e richiamiamo l'attenzione su tale aspetto. Da un debito che la regione Piemonte ha accumulato nel corso degli anni nei confronti di un Ente che ha svolto prestazioni e che ha posto in essere anche nuove strutture sta nascendo un'equivoca cessione di beni immobili di pregio, in un clima particolarmente oscuro, che può creare aspetti negativi per quanto riguarda l'intera operazione.

Ecco perché chiediamo di sopprimere questo articolo, perché non vi sono garanzie. È un'operazione di cui solo una cosa è chiara: il buio rispetto alla Costituzione, rispetto al futuro di questo presidio e rispetto alla tutela della cultura e dell'arte. C'è molta chiarezza sul fatto che vi sono beni che hanno un valore probabilmente doppio rispetto all'esposizione in questo momento dell'Ente, e che vengono destinati ad un'operazione i cui connotati ci piacciono veramente poco. Ecco perché, se passa questo articolo, si dà un ulteriore colpo alla sopravvivenza dell'Ordine e, soprattutto, a questo presidio che ha fatto grande il Piemonte nel campo sanitario, assistenziale e della tutela dei beni artistici (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Vorrei evidenziare in modo particolare ai colleghi della maggioranza e, particolarmente al gruppo dell'UDC, che nella discussione avvenuta al Senato le pregiudiziali di costituzionalità, proprio sugli articoli di cui stiamo discutendo in questo momento, sono provenute da un senatore dell'UDC, il senatore Eufemi, il quale, ancor prima delle motivazioni ricordate in questa sede da altri colleghi, ha sollevato numerose questioni relative proprio alla gestione di questa vicenda in relazione, ovviamente, anche alle prerogative costituzionali dell'Ordine Mauriziano.

I colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove, in fondo, nel corso dei loro interventi, hanno chiarito qual era l'obiettivo. L'obiettivo non è il risanamento dell'ente ospedaliero, né, tanto meno, quello di porre delle «pezze» ad una situazione che la stessa giunta Ghigo, della quale loro sono politicamente responsabili, ha determinato, ma è quello di attaccare un esponente dell'allora Democrazia cristiana, ossia Emilia Bergoglio. Questo è il punto.

Sia chiaro che io non appartengo alla Democrazia cristiana né storicamente né politicamente e, se a suo tempo la mia parte politica ha dovuto rivolgere critiche all'operato di quella gestione, l'ha fatto.

Qui, tuttavia, la questione è un'altra, perché ciò di cui stiamo parlando non è la mala gestione della presidente che è stata prima ricordata più volte, ma, invece, quanto si è determinato in conseguenza delle scelte compiute dalla regione Piemonte. Si è messo l'ente ospedaliero nella condizione di produrre un deficit per poter far scaturire da questo deficit la soluzione che oggi ci viene proposta: distinguere l'attività ospedaliera dall'enorme proprietà immobiliare dell'Ordine Mauriziano e procedere ad una cessione di beni che, a nostro giudizio, apre inquietanti varchi a possibili speculazioni di varia natura, oltre che, ovviamente, anche al fatto che si possono creare danni di carattere ambientale in aree architettonicamente e ambientalmente di particolare pregio nella nostra regione e non solo, perché le proprietà dell'Ente vanno anche al di là dei confini regionali del Piemonte.

Questo è l'aspetto principale che stiamo discutendo e, non a caso, i dubbi, le titubanze, le osservazioni e, addirittura, l'incostituzionalità di questo decreto-legge nel corso di una parte della discussione al Senato sono stati sollevati anche da esponenti della maggioranza, i quali poi su questo tema sono stati indotti al silenzio, ma hanno mantenuto anche nel corso del dibattito svolto su questo argomento al Senato i loro dubbi, le loro perplessità e le loro critiche.

Allora, cari colleghi, dobbiamo ricondurre la discussione a ciò che essa effettivamente è. Qui non stiamo parlando di un dissesto qualunque, ma di un dissesto determinato e finalizzato a un determinato obiettivo del quale credo che la discussione di oggi abbia abbondantemente illustrato i contenuti e i termini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, capisco che i colleghi del centrosinistra si stiano dilettando nella nobile arte dell'arrampicamento sui vetri, viste le responsabilità oggettive - non posso dire soggettive - che li coinvolgono tutti in tale vicenda. Però, non si può continuamente insultare la verità! Il prefetto D'Ascenzo, che ogni tanto viene chiamato in causa ed è stato parzialmente ricordato prima dall'onorevole Delmastro Delle Vedove, merita un'ulteriore citazione. Quando il prefetto D'Ascenzo commissariò il Mauriziano e sostituì la presidentessa Bergoglio, nel marzo 2004, disse: è una vicenda simile alla Parmalat. Disse, inoltre, una cosa ben più grave: miliardi di deficit, persone - cito testualmente - che si sono mangiate i soldi. È possibile che nessuno debba risponderne?

Credo che la responsabilità sia un dato oggettivo. L'onorevole Morgando ha detto che sono falsità le parole dei giudici della Corte dei conti e della procura della Corte dei conti. Per lui sono falsità, per noi sono le verità accertate finora. È proprio per sopperire alle attività delle suddette persone che il Governo oggi pone all'attenzione della Camera un decreto-legge salva Mauriziano che costituisce una Fondazione Ordine Mauriziano per preservare il patrimonio architettonico e culturale e che trasferisce alla regione Piemonte, anche da un punto di vista legislativo e giuridico, la proprietà dell'ospedale Umberto I e del centro di Candiolo, che continueranno ad operare grazie all'attività della regione Piemonte e dell'assessore di AN. Onorevole Nigra, lei difende gli ex democristiani e li difendo anch'io: mi consenta di difendere anche la terza miglior sanità italiana come bilancio senza aver chiuso 43 ospedali come ha fatto la regione Toscana cinque anni fa (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

La regione Piemonte, come per tutti gli altri ospedali piemontesi, finalmente potrà gestire anche l'ospedale Mauriziano che, come ha inequivocabilmente - viste le parole, le cifre, i dati dei giudici della Corte dei Conti - dimostrato l'onorevole Delmastro, era retto da una presidentessa e da un direttore che hanno oggettivamente falsificato per anni i bilanci mettendo a rischio la sorte del patrimonio e di migliaia di lavoratori torinesi e piemontesi (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 410

Maggioranza 206

Hanno votato 182

Hanno votato no 228).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che l'onorevole Filippo Drago non è riuscito a esprimere il proprio voto ed avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 2.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Con gli emendamenti che abbiamo votato fino ad ora abbiamo suggerito un'altra strada per il risanamento dell'Ordine Mauriziano. Tale strada poteva essere perseguita anche attraverso lo strumento del commissariamento straordinario. Sono passati circa due anni e mezzo dalla data di insediamento del commissario e si possono tirare alcune somme.

Questo decreto è stato approvato - con i limiti che abbiamo evidenziato - per un'operazione di separazione, come ha ricordato l'onorevole Nigra, del patrimonio riferito alle attività sanitarie rispetto a quello riferito ad altre attività, al fine di poter disporre più liberamente di questa seconda parte. Tuttavia, esso è stato necessario anche perché ci troviamo di fronte al fallimento del commissariamento. Sono passati due anni a mezzo, quindi non pochi mesi, che sono un tempo che poteva essere sufficiente per ottenere non dico la soluzione del problema, ma almeno alcuni risultati. Questi, sono invece al contrario. Dopo la lettera che ho ricordato, il commissario, che chiedeva alla regione di onorare gli impegni pregressi, ha cambiato totalmente posizione. Ha abbracciato la posizione della regione, non rivendicando più il rispetto, da parte della regione, degli adempimenti che corrispondevano alla documentazione che ho ricordato. Nel frattempo, l'attività dell'ospedale di Torino è diminuita del 20 per cento; il numero dei posti letto è diminuito drasticamente, in particolare è diminuito l'utilizzo di tali posti letto; hanno abbandonato l'ospedale numerosi infermieri e numerosi importanti nomi della medicina e della chirurgia; sono stati mortificati servizi, che un tempo erano il fiore all'occhiello dell'ospedale. Nonostante questo, il bilancio del 2003 si è chiuso con un deficit di oltre 50 milioni di euro, nonostante, cioè, fossero stati ceduti alla regione due ospedali (quelli di Lanzo e di Valenza), che erano proprio quelli che creavano il maggior sbilancio nel passato, e nonostante vi fosse molto meno personale.

La strada che noi indichiamo per il risanamento dell'Ordine avrebbe potuto

essere perseguita se fossero stati effettuati gli adempimenti necessari. Vi è, dunque, una responsabilità nei mancati adempimenti e nel mancato lavoro di questi anni. Tuttavia, con il nostro emendamento, abbiamo ipotizzato di restare all'interno dello schema predisposto dal decreto-legge. L'emendamento in esame tenta di attribuire un compito alla Fondazione dell'Ordine Mauriziano. Occorre infatti considerare che con questo decreto viene effettuata un'operazione un po' strana: per risanare un ente, se ne costituisce un altro, la cosiddetta Fondazione; si trasferiscono ad essa tutti i beni patrimoniali e tutti i debiti e le passività pregresse, assegnandole il compito definito dal comma 4 dell'articolo 2 (la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente). La Fondazione ha cioè il compito soltanto di operare la gestione dei beni, finalizzandola al risanamento finanziario. Questa è la dimostrazione che con questo decreto-legge si cancella l'Ordine Mauriziano. Lo possiamo anche tenere in piedi con un nome, quello della Fondazione Mauriziana, ma di fatto si cancella l'operatività dell'Ordine. Si cancella, cioè, l'operatività di un'istituzione plurisecolare, che aveva - come ricorda il suo statuto e la legge degli anni Sessanta che ne disciplina il funzionamento -, oltre ai compiti sanitari, anche compiti di altra natura (culturali, di beneficenza, di istruzione): queste erano dunque le competenze originarie dell'Ente.

PRESIDENTE. Onorevole Morgando, la invito a concludere.

GIANFRANCO MORGANDO. Dunque, con questo emendamento noi proponiamo, nel rispetto della logica del decreto in esame, di prevedere che la Fondazione persegua, utilizzando il patrimonio trasferitole, gli scopi originari dell'Ente in materia di beneficenza, di istruzione e di culto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al collega Ghiglia, il quale poco fa ci ricordava i fasti della sanità piemontese, vorremmo sostanzialmente dire che ci è ben chiaro quale sia spesso la qualità e l'eccellenza di molte strutture sanitarie piemontesi, compreso l'ospedale Mauriziano - che viene tra l'altro citato in tutte le classifiche ai primi posti tra le strutture ospedaliere italiane (certo, prima della cura Ghigo-D'Ambrosio!) -, nonostante - ci verrebbe da dire - la mala gestione della sanità piemontese effettuata dal governo regionale, del quale voi siete responsabili.

La questione è la seguente (ho avuto modo di ricordarla nei precedenti interventi): come si è creato il deficit, il «buco» che ha indotto alla presentazione della proposta, che viene messa in discussione, di suddividere le attività ospedaliere dalla parte patrimoniale per risanare il bilancio?

Nel 1991 viene stipulata una convenzione tra la regione Piemonte e l'Ordine Mauriziano che prevede il rimborso della spesa sanitaria per quanto riguarda l'ente ospedaliero, esattamente come avviene per tutti gli altri ospedali di carattere pubblico (la natura stessa dell'Ente consentiva di farlo).

Nel 1995 (stiamo parlando di amministrazioni diverse che si sono avvicendate al governo della regione Piemonte) viene riconfermata la stessa convenzione alle stesse identiche condizioni. Tuttavia, la cosa più curiosa ed interessante da sottolineare è che, nel 1999, viene riconfermata, da parte della giunta Ghigo, la convenzione, con riferimento all'Ordine Mauriziano ed all'ente ospedaliero, che viene da entrambi sottoscritta: essa ripropone sostanzialmente le stesse identiche condizioni del passato, vale a dire il rimborso della spesa sanitaria alle condizioni degli altri ospedali pubblici, ma, inopinatamente, il 5 agosto 2002 la regione Piemonte comunica all'Ordine Mauriziano che cambiano le regole del gioco.

Si fa il gioco delle tre carte. L'Ordine Mauriziano ha sostenuto una spesa sanitaria alle condizioni degli ospedali di natura pubblica (può preventivare di far pervenire nelle proprie casse un certo introito in relazione al tipo di spesa immaginata), ma, ad un certo punto, si ritrova ad essere equiparato alle strutture convenzionate di carattere privato e, quindi, ad avere un rimborso molto al di sotto rispetto a quanto elargito precedentemente. Di qui il «buco», dal quale si sono originate le condizioni per il commissariamento.

I nostri emendamenti prevedono un'altra possibilità: il risanamento del «buco», prodotto dalla regione Piemonte, senza sciogliere l'Ordine Mauriziano. Si potevano distinguere gli aspetti patrimoniali e, sulla base di essi, effettuare un'alienazione mirata al risanamento del fabbisogno, mantenendo intatta la natura dell'Ordine e senza mettere l'ente ospedaliero, per cinque anni, nella condizione di dover, via via, ridurre e tagliare le proprie prestazioni sanitarie. Tutto ciò, con grave danno per le professionalità in esso presenti e, ovviamente, per la popolazione piemontese e italiana che ha beneficiato delle prestazioni sanitarie dell'ospedale sino ad oggi e che si è vista ridurre la qualità e le possibili prestazioni da parte dell'ente ospedaliero, in seguito al dissesto prodotto dalla regione Piemonte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delmastro Delle Vedove. Ne ha facoltà.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Signor Presidente, vorrei contestare in radice le affermazioni dell'onorevole Morgando e del collega che mi ha preceduto.

Credo che in quest'aula occorra rispettare la verità. Vorrei molto sinteticamente ricordare all'onorevole Nigra che, in sede di risposta ad interrogazioni presentate, il sottosegretario D'Alì aveva precisato, per quanto riguarda la situazione debitoria dell'Ordine Mauriziano, che il finanziamento delle prestazioni sanitarie svolte dai presidi sanitari mauriziani è stato effettuato dalla regione Piemonte secondo tariffe uguali a quelle praticate a tutte le altre aziende sanitarie regionali.

Allora, l'onorevole Nigra vorrà avere la compiacenza di spiegarci la ragione per la quale la regione Piemonte, in questo caso violando le regole e le leggi, avrebbe dovuto pagare le prestazioni erogate dall'Ordine Mauriziano in misura maggiore rispetto a quelle di tutti gli altri ospedali.

In secondo luogo, quando parlate del rischio dei posti di lavoro, la risposta è semplice fino alla banalità, dal momento che voi avete la vostra Emilia Bergoglio che ha assunto oltre 900 unità di personale al di fuori delle previsioni della pianta organica. Sarebbe bastato non fare questi giochini, perché questa è una vera e propria finanza creativa e - io aggiungo - criminale, creando aspettative di lavoro che difficilmente potranno essere mantenute, come d'altra parte è classico in tutte le operazioni occupazionali della sinistra. Dunque, sarebbe bastato non assumere al di fuori delle regole e delle leggi per evitare che ciò si verificasse.

Inoltre, chiedo a tutti i colleghi della sinistra di non insistere con la storia della finanza creativa. Voi ci accusate di essere i creatori della finanza creativa, purtroppo così non è. Tuttavia, se dovessi considerare quanto accaduto all'Ordine Mauriziano, potrei dare un solo consiglio all'onorevole Berlusconi qualora volesse porre in essere una finanza creativa, vale a dire quello di stipulare un contratto con la signora Emilia Bergoglio che, dopo quello che ha fatto al Mauriziano, è sicuramente esperta in materia (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 409

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 181

Hanno votato no 228).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cima 2.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, ritengo che l'intervento dell'onorevole Delmastro Delle Vedove, che so essere collega attento e in grado di recepire i contenuti di una documentazione da lui letta con attenzione, dimostri la mancanza di buona fede sulla vicenda della quale stiamo discutendo.

Il discorso, caro collega, è semplice. Si può continuare ad accusare una persona, magari approfittando del fatto che poi questa persona non avrà il modo di replicare nelle sedi dovute, grazie alle condizioni di cui - come ci ricordava in precedenza il Presidente Casini - noi godiamo, ma in questo caso la questione è un'altra. Infatti, non si tratta di parlare di Tizio piuttosto che di Caio, in quanto chiunque, compreso lei, onorevole Delmastro Delle Vedove, avrebbe determinato il buco. D'altra parte, se si ritiene di poter operare con il proprio ente ospedaliero a determinate condizioni con la conferma da parte della regione Piemonte, come avvenuto nel 1999 quando si è determinato il buco, delle condizioni valide fino a quel momento, poi modificate dalla data della sottoscrizione della convenzione, è evidente che chiunque si troverebbe con un buco nel proprio bilancio.

Invece, il problema è perché sia accaduto tutto ciò. Sostanzialmente, nella regione Piemonte, esistevano due entità che svolgevano una funzione sanitaria pubblica pur non avendo una natura strettamente pubblica, vale a dire l'Ordine Mauriziano e gli ospedali evangelici valdesi. Entrambi hanno subito la stessa sorte: ad un certo punto è stato detto loro che sarebbero cambiate le regole del gioco, attraverso un impossessamento del patrimonio di tali strutture, mettendo in atto un'operazione dai contorni perlomeno non chiari.

Non mi spingo oltre, ma forse dovremo riparlare di questa vicenda tra qualche tempo, in altri termini ed altre condizioni, perché è evidente che in tutto questo esistono aspetti poco chiari.

Non si comprende, infatti, perché si sia voluto seguire un percorso che inevitabilmente ha portato alla situazione di cui stiamo discutendo e perché, pur in presenza di soluzioni diverse - come dimostrano i nostri emendamenti - che avrebbero salvaguardato la natura dell'Ordine Mauriziano, non si sia scelta una strada alternativa, volendo invece andare fine in fondo.

In quest'aula si può tranquillamente sparare a zero su una persona piuttosto che su un'altra. In passato io stesso - così come altri esponenti della mia parte politica - ho avuto modo di criticare l'operato di Emilia Bergoglio, quando lo stesso non è risultato adeguato alle aspettative relative ai temi su cui era chiamata ad operare, ovvero la qualità della spesa effettuata dall'ente ospedaliero di cui stiamo parlando. Ma oggi non uso tale argomento per affermare che la situazione è stata provocata da Emilia Bergolio, perché allora bisognerebbe anche aggiungere - e prima l'onorevole Ghiglia in proposito assentiva - che la stessa presidente ha consentito all'ospedale Mauriziano di essere considerato tra i primi ospedali italiani per quanto riguarda la qualità.

Allora, stiamo parlando di un presidente che ha sperperato oppure di uno che ha speso bene i soldi che gli venivano dati, rendendo la sua struttura ospedaliera tra le migliori in Italia? Se ciò non è chiaro, non si capisce perché siate decisi a recidere lo storico legame con l'Ordine Mauriziano, cancellando dalla storia del nostro paese un ente così grande, così importante e di tale valenza da essere preso in considerazione nel corso della discussione in seno all'Assemblea costituente ed inserito nella XIV disposizione transitoria della Costituzione, addirittura ispirata da Luigi Einaudi. A questo non date alcuna spiegazione se non criminalizzando qualcuno che magari può non essere nelle condizioni di poter rispondere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 398

Astenuti 1

Maggioranza 200

Hanno votato 185

Hanno votato no 213).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Battaglia 2.1, Cima 2.15 e Morgando 2.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, gli emendamenti in oggetto ripropongono un altro degli aspetti delicati di questo decreto, che prevede il definitivo superamento dell'Ordine Mauriziano.

La vera questione politica dell'impianto normativo in discussione richiamata da questa proposta emendativa è costituita dall'individuazione degli immobili e dei terreni da dismettere. Il vincolo, posto in capo ai tre beni indicati nella tabella A, è, a nostro avviso, del tutto insufficiente a scongiurare legittime e fondate preoccupazioni circa possibili manovre speculative - prima la definivamo finanza creativa - riguardanti, in particolare, le cascine ed i terreni pertinenziali storici del castello di Stupinigi.

Il Governo e la maggioranza devono scongiurare il pericolo che il patrimonio dell'Ordine Mauriziano venga venduto e sperperato pezzo dopo pezzo. Se non si procederà in modo chiaro, si confermeranno i sospetti che, come sanno bene i deputati piemontesi, già circolano liberamente. Noi non vogliamo dare adito a tali sospetti ma, soprattutto, non vogliamo che si arrivi all'impoverimento, allo spezzettamento e al depauperamento del patrimonio dell'Ordine Mauriziano.

Siamo consapevoli della gravissima situazione debitoria dell'Ordine e riteniamo giusto e condivisibile prevedere la possibilità di alienare taluni dei suoi beni. Siamo però altrettanto consapevoli che tali alienazioni debbano essere formalmente e fattivamente limitate, nonché ben circoscritte solo ai beni privi di rilievo artistico e culturale.

L'impianto normativo, così come è stato concepito, introduce misure avventate, pericolose e, appunto, sospette, sulle quali abbiamo da sempre manifestato la nostra contrarietà e preoccupazione. Riteniamo che gli emendamenti in esame possano evitare un prevedibile scempio e, soprattutto, un progressivo depauperamento.

Richiamo in particolare l'attenzione sul caso di Stupinigi, in quanto si tratta di un complesso inserito in un parco naturale regionale, che riceve pertanto tutela ai sensi del codice dei beni culturali. Il problema è costituito dagli edifici che lo circondano, vale a dire dalla parte dei cascinali, che è stata costruita e immaginata in modo da costituire una cornice rispetto alla palazzina. Lo stesso discorso riguarda anche gli edifici di Ranverso e di Staffarda. In tal caso il problema è ancora più grave, in quanto i terreni che circondano questi complessi non fanno parte di alcun patrimonio e dunque sfuggono alla protezione, seppure limitata e inadeguata, del codice dei beni culturali. Pertanto, qualora non vengano approvati gli emendamenti in esame, si corre l'elevato rischio di una speculazione e di un ulteriore depauperamento dei terreni dell'Ordine Mauriziano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, l'onorevole Merlo ha ricordato l'importanza del patrimonio di cui ci stiamo occupando, e ciò offre ulteriori argomenti a sostegno dei nostri emendamenti e della richiesta di chiarimenti al Governo e agli esponenti della maggioranza che sostengono con maggiore calore il provvedimento in esame.

Infatti, se sono vere - e dal nostro punto di vista lo sono - le questioni che abbiamo trattato finora, relative al fatto che si sia cercato volutamente un percorso che portasse alla distinzione tra le attività dell'ente ospedaliero e la proprietà immobiliare per poter effettuare su quest'ultima eventuali speculazioni i cui confini debbono essere ancora definiti, gli aspetti sottolineati dall'onorevole Merlo ci consentono di precisare ulteriormente quello di cui stiamo parlando.

Sul piano dell'estensione territoriale, si tratta di proprietà immobiliari, e in particolare di terreni, che sono considerate tra le maggiori d'Europa. Inoltre, nell'ambito del patrimonio immobiliare dell'Ordine Mauriziano, vi sono costruzioni di notevole pregio storico-architettonico: mi riferisco, ad esempio, all'abbazia di Staffarda e alla palazzina di caccia di Stupinigi, da molti definita la «piccola Versailles» d'Italia.

Se sono veri i presupposti da cui partite e sulla base dei quali avete costruito il provvedimento, perché non approvare gli emendamenti in esame, i quali non producono altro effetto che tentare di porre limiti a future speculazioni, in modo particolare sulle aree più delicate dal punto di vista architettonico, artistico ed ambientale, di proprietà dell'Ordine Mauriziano? Perché non accettare neppure i limiti minimi che possono essere oggi recepiti e che, tra l'altro, non andrebbero ad inficiare la possibilità di effettuare le alienazioni previste dal decreto-legge e volte al risanamento dell'ente ospedaliero? Non vi è risposta a tali domande.

Voi sostanzialmente impedite, se non voterete questi emendamenti, di mettere un argine ad una possibile futura speculazione ed al fatto che essa avverrebbe laddove vi fossero condizioni tali da renderla sotto ogni punto di vista inaccettabile: questo è l'aspetto sul quale ci soffermiamo!

Vi chiediamo, quindi, di prendere perlomeno in considerazione l'ipotesi di votare a favore di questi emendamenti, poiché sulla base di essi - ripeto - non verrebbe meno l'operazione da noi ampiamente criticata negli interventi precedenti, ma almeno si porrebbe un argine, un limite alla possibile e probabile speculazione sulle proprietà immobiliari dell'Ordine Mauriziano, così come dimostrato nel corso dell'operazione che ha portato al determinarsi di tale situazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 2.1, Cima 2.15 e Morgando 2.24, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 422

Votanti 421

Astenuti 1

Maggioranza 211

Hanno votato 194

Hanno votato no 227).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Battaglia 2.2 e Morgando 2.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, questi emendamenti ripropongono un tema irrisolto all'interno del decreto-legge, che rischia, se non risolto, di creare un ulteriore vulnus per quanto riguarda l'applicazione concreta del decreto-legge in esame.

Se verrà scorporato l'Ordine Mauriziano, se nascerà questa fondazione, non possiamo non renderci conto che vi saranno delle ripercussioni; e tale fondazione, se salvaguarda le grandi emergenze architettoniche (per questo si veda la Tabella A allegata al decreto-legge, ovverossia la palazzina di caccia di Stupinigi, i complessi abbaziali di S. Antonio di Ranverso e di Staffarda), sembra che non garantisca la tutela dei tenimenti che di tale emergenza sono il fulcro e a cui sono storicamente legati. Per i complessi abbaziali, infatti, la tutela territoriale si limiterebbe addirittura ad una fascia di cento metri a partire dal loro limite esterno; per i terreni della palazzina di caccia di Stupinigi, nonostante l'avvenuta creazione del parco naturale di Stupinigi, il decreto-legge richiama solo la tutela indiretta, prevista dall'articolo 45 del cosiddetto codice Urbani, assolutamente riduttiva rispetto alla tutela paesaggistica, oggetto invece dell'intera parte terza del decreto.

Ancora, i beni immobili dei tenimenti (mi riferisco alle cascine storiche, ai terreni agricoli) sarebbero invece passibili di dismissione, in quanto esteso agli stessi quanto previsto dall'articolo 12 del codice per i beni dello Stato, ovvero una verifica caso per caso della sussistenza dell'interesse culturale e storico, con la formazione di schede ed elenchi, qualora il ministero non riscontri l'interesse suddetto i beni sarebbero liberamente alienabili.

Secondo tale procedura, nella sostanza potrebbe scomparire addirittura il tenimento quale complesso territoriale, storico, paesaggistico, così come verrebbero sottoposte a verifica le singole unità immobiliari costituenti il tenimento stesso (mi riferisco alla cascina, ai singoli lotti di terreno), con esiti non controllabili e con il rischio di disperdere definitivamente un patrimonio storico e territoriale difficilmente riproducibile.

Ecco perché, per quanto riguarda i tenimenti dell'Ordine Mauriziano, riteniamo che, a fronte delle minacce concrete e tangibili di frammentazione, di cambiamento reale delle destinazioni d'uso degli immobili, il rinvio più appropriato al codice Urbani non sia all'articolo 12, ma alla parte terza, relativa ai beni paesaggistici, proprio per tutelare quelle realtà cui facevo riferimento.

La normativa renderebbe attuabile la tutela paesaggistica del patrimonio rurale nel suo complesso, tenendo conto delle realtà toccate da questo provvedimento inerenti il territorio dell'Ordine Mauriziano, ai fini della valorizzazione dei manufatti monumentali, da cui dipende storicamente, ma anche ai fini dello sviluppo rurale, capace di riequilibrare lo sviluppo urbano e di superare vecchi modelli di proliferazione a macchia d'olio dell'hinterland.

Ecco perché la modifica da noi proposta cerca ancora una volta di porre un argine allo scempio e ad una speculazione immobiliare che, inesorabilmente, si abbatterebbe sui territori dell'Ordine Mauriziano se non si apprestasse una modifica puntuale, precisa e pertinente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, l'esame di questi emendamenti ci consente di offrire all'Assemblea la rappresentazione vera di una realtà sulla quale stiamo cercando di richiamare l'attenzione di tutti in questa discussione.

Sebbene stiamo parlando dei debiti contratti dall'ente ospedaliero, non sono state sollevate, se non marginalmente, anche da parte di chi muove specifiche accuse, questioni relative all'attività ospedaliera ed alla gestione della stessa, mentre si sta discutendo approfonditamente di quello che costituisce, appunto, il succo, il concentrato del provvedimento: il risanamento dell'attività ospedaliera è soltanto incidentalmente collegato alla previsione dell'alienazione dei beni patrimoniali dell'Ordine Mauriziano.

Com'è stato ricordato, l'emendamento Battaglia 2.2, (come, del resto, il precedente emendamento Battaglia 2.1) non fa altro che cercare di porre un limite, in questo caso molto ridotto e contenuto. Il tentativo è quello di definire in qualche modo una fascia che salvaguardi la qualità artistica e paesaggistica dell'ambiente in cui sono situate le proprietà dell'Ordine Mauriziano (in particolare, le proprietà di cui abbiamo già parlato: la Palazzina di caccia di Stupinigi, l'Abbazia di Staffarda e le cascine storiche).

Il fatto che anche su questi emendamenti sia stato espresso parere contrario è sostanzialmente spiegabile. Se fossero vere - e, purtroppo, come abbiamo già avuto modo di dire, non lo sono - le motivazione addotte a sostegno dell'adozione del decreto-legge (il debito creato dal presidente Bergoglio), dovendo affrontare il terribile sacrificio dell'alienazione di beni che sono stati conservati per secoli, con i conseguenti rischi per la qualità artistica e paesaggistica dei siti in questione, perché mai non si dovrebbe porre almeno qualche limite?

Francamente, non riesco a capire perché, su un argomento come questo, vi debbano essere distinzioni tra maggioranza e minoranza. A meno che non si voglia lasciare mano libera per qualunque possibile utilizzo dei terreni ... Come rilevava l'onorevole Merlo, si può supporre che sui beni in questione siano in atto o saranno presto in atto speculazioni di carattere edilizio che ne comprometterebbero la qualità ed anche la natura ambientale.

Il punto sul quale richiamiamo l'attenzione dei colleghi è il seguente: considerato che, per conseguire il risultato avuto di mira, è stata messa in crisi la qualità delle prestazioni sanitarie dell'ospedale dell'Ente Mauriziano, sono stati messi a repentaglio i posti di lavoro di centinaia di persone (se non di migliaia) che lavorano all'interno della struttura ospedaliera, nonché quelli di alcune decine di persone che lavorano all'interno delle attività extraospedaliere, collegate alle proprietà di cui abbiamo detto, e si è rischiato di ridurre la qualità complessiva dell'offerta sanitaria per i piemontesi e per coloro che hanno usufruito dei servizi dell'ente ospedaliero provenendo da tutta l'Italia, noi ci chiediamo se almeno non valga la pena di fare tutto ciò introducendo una serie di modifiche minime che consentano di limitare la speculazione edilizia che si vuole condurre attraverso lo strumento della Fondazione (nella quale convergerà tutto il patrimonio dell'Ente).

La risposta a questo interrogativo la lasciamo al voto dell'Assemblea, sperando che esso sia favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 2.2 e Morgando 2.25, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 416

Astenuti 2

Maggioranza 209

Hanno votato 185

Hanno votato no 231).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 2.3 e Morgando 2.26, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 421

Maggioranza 211

Hanno votato 189

Hanno votato no 232).

Prendo atto che l'onorevole Strano non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 2.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, come è stato ricordato precedentemente, stiamo esaminando la seconda parte di questo provvedimento. La prima riguarda la riorganizzazione, cancellando, di fatto l'Ordine Mauriziano. La seconda parte disciplina le modalità di risanamento dell'Ordine attraverso la cessione del patrimonio immobiliare.

Sono d'accordo con le considerazioni sviluppate precedentemente dagli onorevoli Nigra e Merlo. Vorrei illustrare le motivazioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento in esame.

L'Ordine Mauriziano è proprietario nel territorio delle province di Torino, di Cuneo e di Vercelli di più 4 mila ettari di terreno agricolo gestiti da circa cento aziende agricole che affittano i terreni dall'Ordine Mauriziano. Si tratta di aziende agricole di particolare efficienza che costituiscono un elemento importante del patrimonio agricolo piemontese. Non può sfuggirvi la collocazione di queste proprietà: si trovano nella provincia di Vercelli, di Cuneo e della parte più importante dal punto di vista agricolo della provincia di Torino.

L'agricoltura piemontese ha uno dei suoi elementi costitutivi nelle aziende condotte da affittuari dell'Ordine Mauriziano. In parallelo, una parte di queste proprietà è collocata nell'immediata vicinanza della città di Torino. Sono state ricordate in particolare due aree: l'area circostante la Palazzina di caccia di Stupinigi e quella circostante l'antico nucleo dell'Abbazia medievale di San Antonio di Ranverso.

Le aree agricole che circondano queste due importanti presenze storiche ed architettoniche rappresentano un elemento essenziale dell'equilibrio e del patrimonio territoriale ed ambientale della città di Torino. Esse rappresentano elementi fondamentali di quel complesso nucleo di presenze architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche che determinano il sistema delle cosiddette residenze Sabaude, un complesso di presenze negli immediati dintorni della città di Torino che costituisce uno degli aspetti più significativi di una scommessa anche economica del territorio torinese, vale a dire la scommessa di potersi affermare anche come punto di riferimento di tipo turistico per la qualità territoriale, urbanistica, architettoniche e storica di alcune sue presenze; la basilica di Superga, il complesso di Stupinigi, l'Abbazia di San Antonio di Ranverso e la Reggia di Venaria Reale.

Ebbene, il rischio che comporta questo decreto-legge è che vengano messi in discussione, da un lato, il contributo che le proprietà agricole dell'Ordine Mauriziano danno all'agricoltura piemontese e, dall'altro, il contributo che queste stesse proprietà agricole danno all'equilibrio paesaggistico e territoriale dell'area torinese. È una questione che ci preoccupa molto. Con i nostri emendamenti ed in particolare con quello in esame abbiamo proposto l'introduzione di alcuni elementi che consentissero di governare questo fenomeno, estendendo le aree di tutela intorno al complesso di Stupinigi e di San Antonio di Ranverso, predisponendo meccanismi di tutela generalizzata - questo emendamento prevede l'istituzione di un vincolo di destinazione agricola ambientale a tutto il patrimonio dell'Ordine Mauriziano - ed introducendo elementi di tutela di carattere generale.

Si introducono delle previsioni normative che consentano la prelazione da parte degli affittuari, dei coltivatori, utilizzando anche gli strumenti che le normative consentono (l'ISMEA, e così via); una prelazione, un obbligo di utilizzo che permetta il mantenimento certo della destinazione agricola delle aziende, che sono attualmente insediate, che devono avere la continuità aziendale.

Perché abbiamo presentato questi emendamenti (e concludo rapidamente, Presidente)? Perché le cose che stanno capitando ci preoccupano; sono già stati venduti dei pezzi del patrimonio immobiliare. Vi faccio un esempio. Un appezzamento seminativo, per una superficie di 111 mila metri quadrati, il cui prezzo a base d'asta era di 556 mila 700 euro, è stato acquistato da una società per l'importo di un milione e 200 mila euro (il doppio).

Ci sono troppe società che girano intorno alle proprietà dell'Ordine Mauriziano vicino a Torino, troppe società, colleghi! Forse dovremmo riparlare del problema, come qualcun altro ha detto, sotto un'altra luce.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chianale. Ne ha facoltà.

MAURO CHIANALE. Signor Presidente, intervengo per riprendere alcune considerazioni espresse poc'anzi dal collega Morgando, perché ritengo siano estremamente importanti. Il depauperamento della unitarietà di una grande proprietà immobiliare, qual è la proprietà dell'Ordine Mauriziano è sicuramente un elemento della negatività complessiva del decreto da non trascurare.

Le organizzazioni agricole di tutto il territorio della provincia di Torino (anche al di là della provincia di Torino, perché le proprietà dell'Ordine esulano anche da questo contesto geografico) hanno in diversissime occasioni denunciato tale aspetto. Una parcellizzazione, un cambio di destinazione d'uso e comunque lo stravolgimento di un tessuto agricolo consolidato - che, peraltro, come l'onorevole Ghiglia ha rilevato nei suoi interventi, ricorrono ormai da quattro secoli -, costituisce sicuramente un gravissimo pregiudizio non solo per l'agricoltura, ma per il sostentamento e l'attività agricola di diverse aziende, che sicuramente in questa fase non versano in una posizione tranquilla. Quindi, per questo aspetto, legato al fatto che attualmente non esiste alcuno strumento di natura operativa riguardo ai piani regolatori dei comuni, su cui fa capo questa proprietà immobiliare così vasta (peraltro il decreto non prevede, se non in termini generali, una tutela di natura ambientale), ritengo che sia assolutamente impossibile gestire una prospettiva di cessione senza tener conto di questa esigenza, che è prioritaria sia per l'aspetto economico sia per l'aspetto della tutela ambientale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, volevo rivolgermi all'onorevole Delmastro Delle Vedove: è capace di scindere i problemi economici da quelli di tutela e di vincolo del territorio e dei beni culturali, o no? Che cosa ha in contrario ad evitare speculazioni assolutamente indebite e illogiche sulle proprietà del Mauriziano? Perché si oppone a questa necessità assoluta di mantenere integro il patrimonio, che oggi è un grande valore, non solo per la regione Piemonte, ma per l'Italia intera? Qual è la motivazione e la scusa con la quale si fa un gran polverone e si decide di non appoggiare un emendamento come questo, che è di assoluto buonsenso e di tutela di quelli che sono i valori italiani, evitando una possibile speculazione, che potrebbe fare di questi valori scempio totale? C'è qualche risposta a queste domande? Oppure si preferisce rimestare tutto nello stesso pentolone e fare confusione perché la gente non capisca quali sono i problemi veri che stanno dietro a questa situazione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.23 , non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 422

Votanti 412

Astenuti 10

Maggioranza 207

Hanno votato 186

Hanno votato no 226).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cima 2.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio gruppo su questo emendamento (e preannuncio analogo voto sui due successivi); peraltro, inviterei i colleghi del centrodestra intervenuti in fase di discussione sulle linee generali alla prova provata dei fatti. Se, effettivamente, la finalità perseguita del decreto-legge è salvaguardare l'ospedale e la sanità pubblica, va anche aggiunto che su ciò verte il primo articolo mentre ora siamo giunti più avanti nell'esame del provvedimento, trattando la parte del testo che riguarda, come si usa dire dalle mie parti, la «ciccia». Vale a dire, denari e patrimoni consistenti, sui quali si gioca una partita che, con la sanità pubblica e con l'occupazione dell'Ordine Mauriziano e dell'IRCC - l'Istituto di ricerca e cura del cancro -, non hanno più alcun nesso. Discutiamo, in questo caso, infatti, di quattrini, terreni, immobili con un valore preciso.

Dunque, se siamo tutti in buona fede, l'emendamento va approvato, e analogamente deve farsi per i due emendamenti successivi; si tratta della tutela non della sanità e dell'occupazione ma del territorio e dei beni pubblici. Dunque, si chiede, con questa proposta emendativa, che essi siano astretti a vincoli ambientali e ricevano una destinazione di uso agricolo. A prescindere da tali vincoli, poi, gli emendamenti successivi mettono al riparo noi tutti, voi e noi, da eventuali speculazioni con la possibilità di privilegiare quanti utilmente utilizzino quei terreni per l'agricoltura (e, quindi, secondo finalità già oggi ambientalmente condivisibili ed arricchenti l'insieme della collettività) anziché chi, acquisendoli, vi potrebbe effettuare speculazioni (come dalle parti di Rosta già qualcuno ne discute).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, forse, nel mio ultimo intervento, ho sbagliato deputato sicché mi rivolgo ora all'onorevole Ghiglia ponendo la stessa domanda: qual è mai il motivo per cui vi opponete alla tutela del patrimonio ed ai vincoli di destinazione? Perché non vi opponete, invece, alla speculazione? Perché non dichiarate anche voi che si tratterebbe di una scelta sbagliata che nulla avrebbe a che vedere con la sanità pubblica, con il comportamento degli amministratori, con i piani di risanamento? Quale reticenza è sottesa a questa vostra posizione? Quali sono gli interessi che volete difendere in questa specifica parte del provvedimento?

Forse, chiedere una risposta è troppo, ma sottolineare l'assoluta mancanza di definizione di una posizione da parte vostra mi sembra il minimo che si possa fare; si deve anzi diffondere la conoscenza di tale situazione tra tutti i cittadini piemontesi perché sia chiaro da quale parte si pone il centrosinistra e da quale parte vi ponete voi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Onorevole Presidente, un adagio vecchio quanto l'Ordine Mauriziano recitava: chi fa male, pensa male. Evidentemente, i colleghi del centrosinistra, che hanno fatto male in questi anni, pensano male e sproloquiano su potenziali speculazioni. Ritengo che la preservazione ed il rilancio dei beni architettonici, culturali e turistici in futuro dell'Ordine Mauriziano verranno massimamente salvaguardati proprio dal decreto del Governo nella parte in cui si istituisce la nuova Fondazione Ordine Mauriziano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Molto spesso pensiamo male e facciamo bene a pensare male (Commenti del deputato Polledri); la Sardegna ne è una prova e tanti altri siti in Italia sono stati selvaggiamente devastati con condoni e quant'altro.

Si tratta di un argomento certo diverso; ma ritengo che tali situazioni siano state salvaguardate per secoli dal fatto che la proprietà era dell'Ordine Mauriziano (che ha certamente svolto un ruolo anche molto importante nella sanità piemontese).

Con il decreto-legge in esame assistiamo comunque allo stravolgimento del ruolo di tale ente, e vorrei comunque rilevare che in ambito sanitario vi è una forte responsabilità della regione Piemonte, la quale non ha svolto un ruolo positivo per quanto concerne l'Ordine Mauriziano, poiché, a mio avviso, l'ha condotto per mano verso una grave crisi. Per quanto concerne il profilo sanitario, riguardo al quale muoviamo una grossa critica alla gestione del presidente Ghigo, riteniamo pertanto necessario voltare pagina.

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ordine Mauriziano (mi riferisco ai terreni agricoli e alle proprietà immobiliari), invece, che non ha niente a che vedere con la sanità, ci sembrava assolutamente opportuno fissare vincoli specifici non per vietarne l'uso, ma per impiegarli sapendo che, comunque, non è possibile né lottizzare, né speculare; in altri termini, vorrei sottolineare che non è possibile dare speranze, o magari certezze, ai grandi appetiti esistenti in quella regione.

Di questo siamo preoccupati, e pertanto, attraverso le proposte emendative in esame (che, peraltro, vorrei ricordare ho sottoscritto), vogliamo farci carico di tale preoccupazione, uscire allo scoperto e dire che, se siamo tutti d'accordo, possiamo approvare gli emendamenti che stabiliscono, a chiare lettere, come ci si deve comportare rispetto ai terreni ed alla vocazione agricola del patrimonio considerato.

Ritengo che approvare le proposte emendative in esame renderebbe palesi, nell'ambito del decreto-legge in esame, le finalità e le intenzioni del Governo. Vorrei osservare, peraltro, che lo stesso ricorso, per l'ennesima volta, allo strumento del decreto-legge in una materia come questa è del tutto condannabile; d'altronde, il Governo non fa altro che adottare decreti su decreti, poiché è l'unico modo che ha a disposizione per attuare i suoi progetti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 406

Astenuti 4

Maggioranza 204

Hanno votato 190

Hanno votato no 216).

Onorevoli colleghi, avverto che il prossimo emendamento sarà l'ultimo che porrò in votazione prima di sospendere dell'esame del provvedimento; successivamente, avrà luogo la riunione del Parlamento in seduta comune, convocato per la votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 2.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evidenziare che anche l'emendamento in esame, così come quelli che lo hanno preceduto, affronta una delle questioni sulle quali si è soffermato l'onorevole Morgando. In particolare, anche la proposta emendativa in oggetto cerca di fissare limiti alla speculazione che potrebbe essere messa in atto sulle proprietà immobiliari dell'Ordine Mauriziano. Si tratta, infatti, di quella speculazione che abbiamo ampiamente segnalato, dato lo schema che è stato architettato e pensato per giungere all'attuale soluzione, come uno dei rischi ai quali si potrebbe andare incontro.

In questo caso, si cerca di salvaguardare le attività agricole collegate al patrimonio dell'Ordine Mauriziano. Come ha già avuto modo di ricordare l'onorevole Morgando, trattandosi di una delle maggiori proprietà immobiliari d'Europa e possedendo tale ente nella regione Piemonte (ma non solo) terreni di gran pregio e qualità sotto il profilo dello sfruttamento agricolo, vorrei osservare che tali terreni agricoli devono essere preservati, poiché costituiscono una risorsa di valenza non solo regionale, ma anche nazionale.

L'emendamento Morgando 2.22 cerca di fissare un limite, senza tuttavia condizionare la sostanza del provvedimento in esame. Qualora venisse approvato, inoltre, non farebbe venir meno nessuna delle condizioni che hanno finora consentito di giungere al decreto-legge in esame e che consentiranno, una volta convertito in legge, di avviare le procedure in esso previste, che sono state in gran parte già avviate.

Noi invitiamo, quindi, tutta l'Assemblea, sia i colleghi di maggioranza sia quelli di opposizione, a sostenere questo emendamento, come un contributo al sostegno alle attività agricole del nostro paese, oltre che della regione Piemonte (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, intervengo brevemente, perché mi sembra che la discussione sul punto sia stata esauriente. Questa è una modalità ulteriore rispetto a quelle proposte negli emendamenti precedenti per raggiungere gli obiettivi che il collega Nigra ha ricordato.

Ci troviamo in presenza di un dato singolare: un grande patrimonio privato, che ha costituito la base su cui si è costruito un importante servizio pubblico di qualità e di eccellenza. Qualcuno, poco fa, ha fatto una battuta, dicendo che sembra di essere nel Parlamento subalpino, dato l'argomento in discussione. Esso è il frutto di una storia di molti secoli, di una società particolare, quale quella piemontese, che ha incorporato i valori del legame tra soggetti privati e solidarietà pubblica, che hanno consentito di raggiungere risultati molto importanti.

Al di là della polemica politica, vi dico con molta franchezza - riprenderemo il tema nella parte conclusiva del dibattito - che ciò che mi spiace di più è che questa grande esperienza sia cancellata. Si può fare ironia o polemica strumentale sulle ragioni che hanno condotto a questo risultato, ma non è immaginabile che uno tra i più grandi soggetti di eccellenza nella sanità italiana sia stato costruito da una banda di malfattori. Non è vero! È palesemente una stupidaggine ed una strumentalizzazione. È diventato uno dei più grandi soggetti di eccellenza del sistema sanitario negli ultimi anni perché è stato guidato da amministratori che forse hanno commesso errori, ma che avevano l'obiettivo di continuare una grande tradizione di servizio sanitario, di gestione di beni artistici e culturali e di beni economici ed agricoli. Ora tale soggetto viene meno. Francamente, non vorrei essere dalla parte di coloro che lo cancellano (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. È interessante la risposta che ha dato Alleanza nazionale, in particolare l'onorevole Ghiglia, al problema dei vincoli di destinazione. Egli ha detto: noi crediamo che questo decreto-legge possa costituire una tutela ma, nel frattempo, votiamo contro l'esplicitazione di questo vincolo e il mantenimento del patrimonio dei beni culturali.

Inoltre, c'è un parere contrario della Commissione bilancio. Come mai? Perché sono previste operazioni attraverso le quali si potrebbe verificare qualche scambio di denaro? Come mai ci si oppone a un atto di palese trasparenza? Come mai si dice una cosa, ma poi, come al solito, al momento del voto ci si comporta in modo contrario? Cari colleghi, avete per una volta l'onestà di fare quello che dite all'interno di quest'aula, oppure tutte le volte dite una cosa e ne fate un'altra?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 364

Astenuti 3

Maggioranza 183

Hanno votato 153

Hanno votato no 211).

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune. La votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale inizierà alle 13,30 o, comunque, non appena sarà terminato l'allestimento delle cabine elettorali.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16,20.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 5499.

(Ripresa esame dell' articolo unico - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'emendamento Morgando 2.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, inizierei, intervenendo su questo emendamento, a ridefinire una serie di questioni, già oggetto di precedenti interventi, e che, a conclusione della discussione sugli emendamenti inerenti questo provvedimento, penso sia ancora utile sottolineare.

Abbiamo avuto modo nel corso di tutta la mattinata di sottolineare quali siano i veri aspetti che in qualche modo interessano il provvedimento in questione. Nel caso specifico, tra l'altro, debbo rilevare che, nel corso del dibattito, sono state dette da parte di colleghi di Alleanza Nazionale, in modo particolare da parte dei colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove, vere e proprie inesattezze. Non ricordo bene se sia stato quest'ultimo, che vedo presente in aula, o il collega Ghiglia a dirle, ma affermare, ad esempio, che la Corte dei conti ha chiesto la restituzione di 50 milioni di euro - se non vado errato è questa la cifra di cui si è parlato - ...

AGOSTINO GHIGLIA. Cinquantotto!

ALBERTO NIGRA. ...è non solo una inesattezza, ma è una cosa che non ha alcun fondamento, perché in realtà la Corte dei conti, ad esempio, è partita da una cifra di 50 milioni, l'ha ridotta a 35 ed infine a 20, ma queste sono le richieste della procura della Corte dei conti, tanto che il giudizio su questa vicenda inizierà non prima di martedì, cioè sostanzialmente dalla prossima settimana; quindi, solo a conclusione di quel giudizio noi sapremo se la Corte dei conti avrà rilevato su questa vicenda la situazione che effettivamente si è creata, di cui si parlava questa mattina: un buco dovuto alla mala gestione da parte della presidenza del consiglio d'amministrazione dell' Ordine Mauriziano, o invece se questo buco non si è, come è più presumibile dal nostro punto di vista, determinato, in quanto la gestione, così com'era successo negli anni precedenti, è sempre stata effettuata in maniera corretta e responsabile.

D'altro canto, anche il prodursi delle cifre che, via via, questa mattina abbiamo richiamato nel corso della discussione segnalano proprio quanto abbiamo cercato qui di affermare e di porre all'attenzione dell'Assemblea: è possibile che l'ente ospedaliero fino al 1998 abbia sostanzialmente registrato i propri conti del tutto in ordine e che, a partire dal 1999, improvvisamente, si ritrovi a produrre un deficit, un buco nel bilancio, parlando in lire, di 120 miliardi in un solo anno? Certo che non è possibile, non lo è, a meno che questo buco non sia stato determinato dal meccanismo che qui abbiamo più volte ricordato.

Sottolineo ancora un ulteriore aspetto che va a precisare alcune cose che già sono state dette nel corso della mattinata e che questo emendamento mi sollecita ad evidenziare.

Quando, come già faceva il collega Morgando, si parla di 580 assunzioni, va considerato che intanto ci stiamo riferendo ad un lungo arco di tempo, e poi stiamo parlando anche del fatto che l'Ente Mauriziano, cioè l'attività ospedaliera dell' Ordine, ha nel frattempo inaugurato il centro per la ricerca contro il cancro di Candiolo, centro che, come è stato ricordato dai miei colleghi, veniva inaugurato in pompa magna alla presenza del presidente della regione Piemonte Ghigo (si vede che all'epoca il problema del buco non ce l'aveva!) e di Marella Agnelli, cioè di colei che è stata in qualche modo ispiratrice di quel progetto.

Non solo. Negli stessi anni, nell'ambito della propria politica sanitaria, la regione Piemonte decideva che dovesse trovare sede, all'interno dell'ente ospedaliero dell'Ordine Mauriziano, un nuovo centro di cardiochirurgia. Se sommiamo i dipendenti che sono stati coinvolti in queste due nuove attività, aperte al Mauriziano - lo ripeto - su indicazione della regione Piemonte, si arriva a 370 nuovi dipendenti (270 per l'Istituto di Candiolo e 100 per la cardiochirurgia). Sempre su indicazione della regione è stato aperto un ulteriore servizio per il postoperatorio cardiochirurgico, che pure prevedeva, com'è avvenuto, l'assunzione dei 90 dipendenti.

Tutto ciò è avvenuto sulla base delle indicazioni di politica sanitaria della regione Piemonte.'

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, la questione di cui stiamo discutendo, che spero sia chiara, a questo punto, all' Assemblea ...

PRESIDENTE. Onorevole Nigra...

ALBERTO NIGRA. ... è che non stiamo discutendo di un buco legato alla cattiva gestione sanitaria dell'ente ospedaliero, ma di un'operazione deliberatamente pensata, strutturata ed organizzata dal Governo e dalla regione Piemonte per arrivare al risultato attuato con il provvedimento in esame, vale a dire ad una separazione netta tra attività ospedaliere e proprietà immobiliari.

Quali siano le ragioni di tale separazione l'abbiamo già detto e lo ripeteremo ancora nel corso delle ultime battute dell'esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a dire la verità, non ho ben compreso l'intervento del collega che mi ha preceduto.

Infatti, l'emendamento Cima 2.18 propone di sostituire, nel comma 6, le parole: «prevista dall'articolo 45», con le seguenti: «paesaggistica prevista dal Capo III». Orbene, il testo del comma 6 è del seguente tenore: «I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

La formulazione dell'emendamento in esame è sbagliata in quanto, trattandosi dei terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, è più logico che la tutela sia quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cioè quella prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pertanto, esprimerò un voto contrario sull'emendamento Cima 2.18.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo singolari gli appunti dell'onorevole Nigra. Egli mi «bacchetta» perché, a suo dire, i milioni di euro che la procura della Corte dei conti avrebbe chiesto di addebitare ai vecchi amministratori dell'Ente Ordine Mauriziano (il giudizio non si è ancora svolto) sarebbero dapprima lievitati da 58 a 100 e, successivamente, sarebbero calati - pensate! - alla cifra «irrisoria» di appena 20 milioni di euro!

Evidentemente, secondo l'onorevole Nigra, il fatto che, in questo momento, i vecchi amministratori del Mauriziano vengano chiamati a dover risarcire l'erario per «appena» 20 milioni di euro (circa 40 miliardi delle vecchie lire) sarebbe, in sostanza, un addebito di poco conto. Secondo noi, invece, il fatto è gravissimo e testimonia le gravissime responsabilità della gestione dell'Ordine Mauriziano.

Tali gravissime responsabilità sono state sottolineate ripetutamente dal Commissario D'Ascenzo, quando, in una delle tante interviste (mi riferisco, in particolare a quella del marzo 2004 la cui fonte è l'agenzia Ansa; tale intervista è stata diffusa sui maggiori quotidiani pubblicati, non solo dove legifera il Parlamento subalpino, ma anche su tutto il territorio nazionale), ebbe a dire, non solo che ci troviamo di fronte ad un «caso Parmalat della sanità», ma anche (cito testualmente): «Qui c'è gente che ci ha mangiato».

Nessuno meglio del Commissario D'Ascenzo ha potuto leggere, in questi anni, gli atti amministrativi e i bilanci e prendere contezza delle decisioni assunte dalla amministrazione Bergoglio, Zanetta e company. Non solo. L'onorevole Nigra non ritiene che questo enorme buco (se vuole, lo chiamo disallineamento) di 370 milioni di euro, 720 miliardi delle vecchie lire, si sia creato a causa della cattiva gestione della presidente (non la nominiamo più, visto che non può difendersi) nominata dall'allora senatore Scalfaro. Tuttavia, questo buco si è concretizzato dal 1999 al 2002. Dunque, in base alla proprietà transitiva, se è vero che il buco dell'Ordine Mauriziano si è creato tra 1999 ed il 2002 e se è vero che tra il 1999 ed il 2002 la presidenza dell'Ordine Mauriziano era in capo alla professoressa nominata dal senatore Scalfaro, allora è vero che il buco lo ha creato la presidentessa nominata dal senatore Scalfaro! Infatti, in tre anni, da zero, il buco dell'Ordine Mauriziano è passato a 370 milioni di euro!

Caro onorevole Nigra, so che il tuo ex sindaco, ora - ahinoi! - presidente del Toroc, ha fatto finta di niente quando il territorio chiedeva chiarezza sulla gestione dell'Ordine Mauriziano. E mentre (lo dico non per autocitarmi, ma con molta modestia) il sottoscritto, più di due anni fa, presentava un esposto alla procura della Repubblica, mai archiviato, voi (visto che prima ti sei autocitato) non avevate nulla da dire! Così come non ha avuto nulla da dire fino al commissariamento il sindaco della città di Torino che, questa mattina, pur essendo fuori dall'aula, ha seguito il dibattito parlamentare. Non è mai intervenuto prima del commissariamento! Così come non aveva niente da dire la professoressa Bresso, al tempo presidente della provincia di Torino, e così come non hanno avuto niente da dire quei sindacati che oggi giustamente temono per la sorte dei lavoratori! Da domani non dovranno più temere, perché, grazie al decreto-legge del Governo e...

PRESIDENTE. Onorevole Ghiglia...

AGOSTINO GHIGLIA. ...all'intervento della regione Piemonte, i posti sono salvaguardati. I sindacati non si sono stupiti di assistere a 900 assunzioni, al di fuori di ogni controllo, fatte dalla presidentessa nominata dal senatore Scalfaro in tre anni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 341

Maggioranza 171

Hanno votato 154

Hanno votato no 187).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Collè 2.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, chiederei un po' di attenzione anche ai colleghi della maggioranza, perché l'emendamento in esame, presentato dai colleghi che prestano attenzione alle questioni dell'autonomia, chiede di trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta i beni di proprietà siti al Colle del Piccolo San Bernardo, a cavallo tra la Val d'Aosta e la Francia, anche in rapporto a progetti di cooperazione transfrontaliera. In questo emendamento occorre prestare attenzione ad alcune questioni importanti da non rinviare ad una futura ulteriore trattativa tra la regione Val d'Aosta e la fondazione stessa, con dispendio di energie e risorse, forse anche economiche.

La prima è un'attenzione alla dovuta autonomia di questa regione e, quindi, alla sua potestà di decidere pienamente sul proprio territorio e su queste porzioni (che rivendica a sé per poterne fare un uso intelligente), che rappresenta il secondo motivo di pregio di questo emendamento. Mi riferisco al fatto di poter avere alcuni progetti transfrontalieri (che sono già in essere) di cooperazione con la Francia, che valorizzano, tra l'altro, storicamente oltre che culturalmente, lo stesso Ordine Mauriziano.

Il terzo elemento di attenzione che vorrei sottolineare è che già una prima operazione era stata attivata anticipatamente con la regione Valle d'Aosta in merito alla cessione del Mauriziano, che oggi è ospedale regionale Valle d'Aosta (quindi, ciò sarebbe coerente anche con il processo a suo tempo iniziato). Dunque, un po' fuori dalle polemiche che abbiamo condotto fin qui su fatti di un certo spessore e rilevanza (su cui mi permetto di dire che vi può essere una certa opinabilità e alcune certezze, anche testé espresse, mi sembrano un po' esagerate), questo emendamento ha una sua specificità, che dovrebbe stare a cuore a tutti coloro che hanno a mente il senso e il valore del decentramento, se non quelli del federalismo e dell'autonomia regionale. Pertanto, chiedo di riflettere su questo e di votare a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Collè 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 373

Votanti 372

Astenuti 1

Maggioranza 187

Hanno votato 168

Hanno votato no 204).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 2.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, siamo alle battute conclusive. Quanto detto dall'onorevole Ghiglia poco fa va corretto e messo in chiaro, così che poi l'onorevole Perrotta trovi magari una buona motivazione per votare a favore di questo emendamento. Quello che chiede tale emendamento, in sostanza, onorevole Perrotta, così come quello precedente, è di porre degli argini ad una operazione che, come penso sia ormai chiaro, noi riteniamo assolutamente sbagliata, perché corregge una situazione determinatasi per una serie di fatti che sono stati voluti nel modo in cui sono accaduti. In altre parole, si è prodotto un buco nel bilancio dell'Ordine Mauriziano al fine di arrivare ad una suddivisione tra le attività ospedaliere e quelle immobiliari.

Per quanto riguarda la questione specifica di cui parlavamo in precedenza, spero che l'onorevole Ghiglia colga (d'altronde è stato più volte sollecitato a farlo in questi anni dalla sua maggioranza) la differenza che esiste tra una richiesta di giudizio e la sentenza, perché in caso contrario credo che la cultura garantista vada riposizionata; altrimenti, non si spiegherebbe perché in questi anni siamo stati tante volte chiamati ad approvare provvedimenti volti a modificare le norme in materia di giustizia (proprio perché esiste uno iato tra le richieste di giudizio e le sentenze). Fortunatamente, in quello spazio può esservi la verità. Nel caso specifico, quindi - lo ribadisco perché sia definitivamente agli atti di questa discussione -, si parla di richieste della procura della Corte dei conti, non di un giudizio della stessa Corte dei conti che sancisce che vi è stata una situazione di malagestione nell'ente in questione.

La seconda questione che vorrei porre riguarda un aspetto che ci tengo a sottolineare. Due consiglieri di amministrazione, uno notoriamente di area DS, il consigliere Franchi (lo cito perché è giusto farlo), un altro notoriamente di area Forza Italia, il dottor Micheletti, hanno dichiarato (e stanno procedendo in tal senso) di voler querelare il commissario D'Ascenzo per le dichiarazioni rilasciate proprio in occasione di questa vicenda. Ciò, non tanto per via del «caso Parmalat» o per l'affermazione secondo la quale qualcuno «ci ha mangiato», quanto piuttosto perché, purtroppo, per il commissario, da una attenta analisi dell'ente ospedaliero emerge, al contrario, che nessuno ci ha mangiato e che, semmai, come è stato detto, il problema sarebbe stato determinato dal mancato trasferimento - così come era sempre avvenuto attraverso le convenzioni stipulate negli anni precedenti - delle risorse all'ente ospedaliero.

Sottolineo un'ulteriore contraddizione, già ricordata (ma è bene rammentarla di nuovo, anche in fase di dichiarazioni di voto finale). Il commissario, nel momento in cui si insedia a capo dell'ente ospedaliero dell'Ordine, chiede alla regione Piemonte - esattamente come avevano fatto i consigli di amministrazione precedenti (ovvero quelli presieduti dalla tanto vituperata Bergoglio) - che l'ente venga, per così dire, pagato per quanto l'ente stesso aveva compiuto. Ciò, esattamente come era avvenuto fino a quel momento; sostanzialmente, dunque, egli sposa in pieno la linea seguita nelle richieste fatte fino a quel momento dal consiglio di amministrazione uscente. Dopo un certo periodo di tempo, lo stesso commissario cambia opinione e, sostanzialmente, sposa la linea che poi ha condotto la regione alla situazione odierna.

Non solo. Sempre il commissario in questione, ancora in data 21 dicembre 2004, vale a dire poche settimane fa, arriva addirittura a chiedere al TAR del Piemonte di posticipare qualunque decisione relativa al contenzioso aperto sulla restituzione delle somme, dipendente della natura dell'ente. Sostanzialmente, colei che ha richiesto quella restituzione si muove nei confronti del TAR per chiedere un differimento nella decisione da lei sollecitata.

Siamo dinanzi ad una situazione che presenta - come ho già detto e ribadito questa mattina - aspetti quantomeno poco chiari, se non inquietanti. È questo il punto sul quale noi invitiamo i colleghi ed il Governo a riflettere ulteriormente; rischiamo, infatti, per così dire, di produrre una situazione che, sotto il profilo formale, potrebbe anche apparire ineccepibile.

PRESIDENTE. Onorevole...

ALBERTO NIGRA. Concludo, signor Presidente.

Una situazione che, in realtà, invece, può aprire veri e propri scenari inquietanti a livello piemontese, e non solo, in merito alla gestione del patrimonio immobiliare di questo ente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Con l'emendamento in questione vogliamo evidenziare per l'ennesima volta il tentativo che il centrodestra ha compiuto in Piemonte, e sta nuovamente compiendo in questa sede, di smantellare definitivamente l'impianto originario che ha animato per moltissimi decenni l'Ordine Mauriziano.

Con gli articoli 1 e 2, si determina un indebito arricchimento degli enti locali - lo abbiamo ricordato stamattina, nel corso della discussione di altri emendamenti -, dopo avere trattenuto somme in realtà dovute all'Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell'Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri.

Ma su un aspetto ritengo sia importante richiamare l'attenzione: nulla viene previsto nel decreto circa i soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti concreti, e soprattutto quali le quote di partecipazione, quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Tutto ciò rimane molto vago e costituisce uno dei tanti elementi che comprovano il sostanziale smantellamento dello spirito originario che ha animato l'Ordine Mauriziano, ordine che partecipa con i conferimenti della massa attiva. Quanto agli altri soggetti, quali sono i rapporti e quali conferimenti?

Ritengo si ravvisino talune contraddizioni che minano alla radice le ragioni storiche di questa realtà; ad esempio, circa il ruolo dei sacerdoti che operano tuttora all'interno dell'Ordine e che ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto, sancito dallo statuto dell'ente e garantito costituzionalmente.

Come non esprimere anche a tale riguardo una forte preoccupazione? Mi stupisco che il centrodestra - il quale, a giorni alterni, esalta i valori cattolici caratterizzanti il suo modo di fare politica - dimentichi, ad esempio, circa l'abbazia di Staffarda, che tale complesso costituisce un luogo di culto, una res sacra. Una parrocchia consacrata fin dal 1804 di cui, quindi, va mantenuto l'uso sacro, senza che si determini una incompatibilità per la destinazione culturale del bene. Si tratta dunque di un bene che va disciplinato con un preciso richiamo all'articolo 831 del codice civile e, ancor più, alle intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Insomma, si tratta di una serie di elementi che minano alla radice le ragioni storiche dell'Ordine Mauriziano.

È questo, allora, il motivo per cui credo che il risanamento economico dell' Ordine Mauriziano, nonché la difesa di questo straordinario patrimonio storico, dovesse passare per una gestione speciale, anziché attraverso lo smembramento dell'Ordine, l'affitto degli immobili, le partite di giro e le «scatole istituzionali», al fine di riuscire a mantenere ciò che ritengo l'elemento più importante: il suo spirito originario. Infatti, privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua della sua attività significa snaturarlo e svuotarlo dei suoi fini peculiari, come ha ribadito poc'anzi l'onorevole Nigra: è questo l'elemento più grave che emerge dai meandri del decreto-legge in esame.

Ritengo che, se l'Assemblea approverà l'emendamento Morgando 2.27, si riuscirà ancora a salvaguardare lo spirito originario dell'Ordine Mauriziano e, soprattutto, a non debellare definitivamente l'articolo 5 della legge n. 1596 del 1962, che continua a richiamare l'attenzione sugli interessi originari dell'Ente. È questo il motivo per cui vogliamo misurare fino in fondo, sotto questo profilo, l'intenzione del centrodestra, per capire se sia fedele allo spirito originario dell'ente in questione, oppure se sia animato esclusivamente dalla volontà di smantellare definitivamente un istituto plurisecolare, che ha caratterizzato la sanità e l'assistenza nello scenario piemontese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 394

Astenuti 1

Maggioranza 198

Hanno votato 184

Hanno votato no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 380

Votanti 378

Astenuti 2

Maggioranza 190

Hanno votato 175

Hanno votato no 203).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 3.1 e Cima 3.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 410

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato 192

Hanno votato no 218).

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5499 sezione 6).

Qual è il parere del Governo?

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5499/1, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Polledri n. 9/5499/2.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Grillo n. 9/5499/3, facendo presente ai firmatari che possono senz'altro «confluire» sull'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5499/1, poiché la sostanza della proposta è equivalente, ed è espressa meglio in tale ordine del giorno.

Il Governo non accetta altresì l'ordine del giorno Chianale n. 9/5499/4, in quanto è già prevista, soprattutto nel testo modificato dal Senato della Repubblica, una serie di obblighi informativi nei confronti sia delle Commissioni parlamentari, sia del Governo che l'Esecutivo ritiene sufficiente.

Il Governo non accetta, inoltre, l'ordine del giorno Morgando n. 9/5499/5, in quanto la Commissione bilancio aveva già espresso parere contrario in ordine all'introduzione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001. Il Governo non accetta altresì l'ordine del giorno Nigra n. 9/5499/6, in quanto l'esigenza in esso contenuta può essere specificata meglio in sede di approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, il quale sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Rava n. 9/5499/7, vorrei osservare che è simile all'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5499/1: pertanto, l'accettazione da parte del Governo di quest'ultimo ordine del giorno, che esprime meglio il concetto, comprende anche quanto proposto dall'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rava.

Il Governo, infine, non accetta l'ordine del giorno Buglio n. 9/5499/8, in quanto le garanzie indicate sono assolutamente comprese nel testo del decreto-legge in esame, e l'ordine del giorno Dameri n. 9/5499/9.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5499/1 se insista per la votazione.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Come è stato affermato dai colleghi precedentemente, tutto ciò che di negativo è avvenuto in questa vicenda negli anni passati è stato ricordato in maniera molto incisiva e molto chiara sia dal sottoscritto, in sede di discussione sulle linee generali, sia nel corso della discussione odierna da parte dei colleghi Ghiglia e Delmastro Delle Vedove che, addirittura, ha parlato di «pataccari», cioè di personaggi che hanno portato al dissesto questo ente. Ovviamente, i soggetti deboli, che non devono patire le conseguenze di questo dissesto finanziario, essenzialmente sono i conduttori e gli affittuari degli attuali fondi agricoli che attualmente fanno parte del patrimonio dell'ente. Dunque, sia il mio ordine del giorno, sia altri simili, il cui contenuto il rappresentante del Governo ha chiesto di far confluire in quello da me presentato, tendono a dare una risposta molto chiara a questo problema, affermando che chi da generazioni e ancora oggi conduce questi fondi, con una esperienza da imprenditore agricolo, deve essere tutelato sia nel caso in cui voglia diventarne proprietario utilizzando gli strumenti che sono già previsti dalla legislazione nazionale per la ricomposizione della proprietà contadina, anche tramite l'Ismea, sia nel caso in cui non ne avesse la possibilità. In tal caso, cioè nel caso in cui questi fondi fossero acquistati da acquirenti che non sono gli attuali conduttori del fondo, bisogna prevedere modalità e tempi assolutamente congrui per stabilire il passaggio.

Questo è lo spirito dell'ordine del giorno da me presentato e di altri che, più o meno, seguono questa linea. A mio avviso, essi definiscono in maniera più precisa e puntuale il contenuto di questo decreto legge e, soprattutto, saranno strumenti utili per indirizzare l'attività del commissario straordinario che personalmente dovrà svolgere questa eventuale attività di alienazione per giungere a ripianare il deficit dell'ente.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi, il Governo ha accettato il suo ordine del giorno n. 9/5499/1. Insiste per la votazione?

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. No, non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Polledri n. 9/5499/2, accolto dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto, altresì, che i presentatori degli ordini del giorno Grillo n. 9/5499/3, Chianale n. 9/5499/4, Morgando n. 9/5499/5 e Nigra n. 9/5499/6 insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Grillo n. 9/5499/3, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 408

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 194

Hanno votato no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Chianale n. 9/5499/4, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 403

Maggioranza 202

Hanno votato 189

Hanno votato no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Morgando n. 9/5499/5, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 409

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 184

Hanno votato no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nigra n. 9/5499/6, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 410

Astenuti 2

Maggioranza 206

Hanno votato 187

Hanno votato no 223).

Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno Rava n. 9/5499/7 se insista per la votazione.

LINO RAVA. Se ho ben compreso le parole del sottosegretario, l'ordine del giorno n. 9/5499/7, da me presentato, nei contenuti e nelle linee è simile all'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5499/1, che è stato accettato.

Francamente, ho difficoltà a comprendere la ratio per cui un ordine del giorno è accolto, mentre l'altro non lo è. L'ordine del giorno, come lei mi insegna, signor Presidente, non è tassativo nei termini letterali in cui viene scritto; pertanto, se i principi sono accolti, mi pare veramente strana questa condizione. Vorrei chiedere al sottosegretario se conferma la sua posizione, o se invece intende assumerne una più ragionevole.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, sicuramente la prima parte dell'ordine del giorno Rava n. 9/5499/7 è condivisibile: mi riferisco all'impegno ad adottare ogni utile misura di indirizzo affinché sia assicurata agli attuali conduttori la possibilità di accedere alla proprietà di detti terreni. Abbiamo parlato di priorità in materia.

Per quanto riguarda l'assegnazione di detti terreni ad imprenditori che si impegnino a rinnovare per un periodo congruo i relativi contratti, si entra eccessivamente nella discrezionalità contrattuale e nella libera volontà delle parti. Credo pertanto che l'onorevole Rava comprenderà che è sicuramente vero quanto detto, ossia che la possibilità di agevolare i conduttori e già contenuta nell'ordine del giorno n. 9/5499/1. Se tale principio di assegnazione dei terreni ad imprenditori che si impegnino a rinnovare i contratti è attenuato, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno Rava n. 9/5499/7 come raccomandazione.

LINO RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINO RAVA. Ritengo che i problemi siano due: in caso di vendita è previsto, nella parte dell'ordine del giorno che ha letto il sottosegretario, l'intervento del Governo per garantire agli attuali conduttori la possibilità di accedere alla proprietà dei terreni in questione. Vi è, poi, il caso dell'affitto. Le norme generali che regolano i contratti di affitto in agricoltura prevedono la possibilità di prelazione. In tal senso, si tratta di confermare una previsione normativa. Sì può espungere tale parte dall'ordine del giorno; mi sembra tuttavia che il giudizio del Governo potrebbe sicuramente essere rivisto.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, se l'ordine del giorno viene riformulato nel senso di sopprimere l'ultima parte del dispositivo, dalle parole: «o, quanto meno» fino alla fine, il Governo lo accetta, fermo restando che, come ha detto l'onorevole Rava, nella legislazione attuale tale principio è già presente.

PRESIDENTE. Onorevole Rava, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/5499/7 proposta dal Governo?

LINO RAVA. Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rava.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Buglio n. 9/5499/8, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407

Maggioranza 204

Hanno votato 184

Hanno votato no 223).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Dameri n. 9/5499/9, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 412

Maggioranza 207

Hanno votato 189

Hanno votato no 223).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale - A. C. 5499)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del gruppo dell'UDC alla conversione del decreto-legge che affronta il problema dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

È emerso, dalla discussione di oggi, che effettivamente vi è la necessità di intervenire per sistemare le necessità di ordine economico-finanziario di tale ordine. Si tratta di questioni veramente gravi e, quindi, ha fatto bene il Governo ad intervenire e ad emanare il decreto-legge che ci accingiamo a convertire, peraltro, già approvato dal Senato.

L'obiettivo di questo decreto-legge è chiaro e semplice: si tratta di salvare l'ente ospedaliero, i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e l'istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, due strutture ospedaliere di un certo livello e efficienti, che hanno bisogno di continuare la loro opera. Ben venga, dunque, tale divisione.

La fondazione che sarà successivamente creata è quella che dovrà provvedere a sistemare i debiti di tale ente. Ciò avviene in una maniera piuttosto soddisfacente, in quanto essa amministra tutti i beni che appartenevano dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. Lo farà attraverso la costituzione di un'altra fondazione, quella che darà un senso alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, che deve essere preservato. Quindi, i beni vengono conferiti in godimento alla seconda fondazione, che provvederà a conservarli dal punto di vista patrimoniale e del rispetto dei beni culturali e del paesaggio.

Il procedimento è abbastanza chiaro e semplice, quindi non capisco la polemica sorta durante la discussione, né quali potrebbero essere le diverse condizioni rispetto a quelle proposte dal Governo, che sono abbastanza chiare e congrue, attribuendo una finalità che dà la possibilità di salvare l'ospedale e, attraverso la gestione dei beni, anche il godimento del patrimonio.

Per concludere, ritengo che possiamo tranquillamente votare a favore di questo decreto-legge, che raggiunge gli obiettivi necessari per dare un senso ad un Ente, che ha una grande tradizione. Soprattutto, si salvano i beni culturali rappresentati dalla palazzina di Stupinigi, dal complesso monastico S. Antonio di Ranverso e dall'abbazia di Staffarda. La conservazione di questi beni culturali rappresenta un obiettivo ragguardevole a cui il gruppo dell'UDC presta grande attenzione e che intende sia perseguito. (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Noi esprimeremo un voto contrario su questo provvedimento e vogliamo sottolineare il motivo, perché credo non bastino pochi minuti per giustificare la bontà di questo provvedimento quando si chiude deliberatamente un'istituzione plurisecolare di ispirazione cristiana.

L'obiettivo - lo voglio ricordare - perseguito dalla regione Piemonte e avallato dal Governo in questi ultimi mesi è molto semplice: si mira a distruggere definitivamente una realtà, quella dell'Ordine Mauriziano che, attraverso decenni di storia, si è contraddistinta per la sua azione e per le attività svolte in più settori.

L'Ordine è un ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione e ha svolto la sua attività attuando i propri fini istituzionali ai sensi di una legge dello Stato, la legge n. 1596 del 1962.

Credo sia anche importante ricordare, a conclusione di questo dibattito, che le stesse leggi di riforma sanitaria, a partire dal 1978, hanno sempre ribadito con precisione e puntualità la natura pubblica dell'ente e la collocazione nell'ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, nonché la stessa natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della regione Piemonte. Credo che questo sia il vero cuore della questione, che con tale decreto-legge si intende definitivamente smantellare.

Ancora di più, le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l'ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell'ordine, imponendo a quest'ultimo l'applicazione della normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere solo in quanto compatibile, proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l'attività dell'ordine.

Basta citare questi elementi per ricordare che, nonostante l'Ente Mauriziano sia sempre stato inserito dalla regione Piemonte nei programmi di ripiano del deficit sanitario finanziati dallo Stato, vi è una data importante che non possiamo dimenticare, ossia il 1998, quando l'ente è stato escluso senza che nessuna motivazione sia stata inviata ai vertici dell'ente stesso, anche se nel corso degli stessi anni gli ospedali mauriziani hanno continuato ad erogare prestazioni riconosciute da tutti come eccellenti e hanno raggiunto alti livelli di qualificazione professionale, coprendo settori nei quali la regione Piemonte da anni era carente e in grave ritardo, come la cardiochirurgia e l'oncologia.

Sempre a partire dal 1998, l'ente risulta essere stato rimborsato per le prestazioni pubbliche erogate a favore della regione stessa come una struttura privata. Questo è l'elemento grave che addebitiamo alla regione Piemonte e che non ha trovato una risposta convincente nelle varie propagande dell'onorevole Ghiglia e dell'onorevole Delmastro Delle Vedove. Questo è l'elemento decisivo che ha ridotto all'osso l'Ordine Mauriziano, che voi oggi intendete definitivamente smantellare.

Il decreto-legge in esame, che produce una separazione equivoca, oscura, contraddittoria tra le attività ospedaliere da un lato e la proprietà immobiliare dell'ente dall'altro, non offre garanzie sufficienti per il futuro sia della parte sanitaria sia della parte immobiliare, che si espone a gravi e pericolose speculazioni finanziarie. Sulla base di ciò, si ripianerà il deficit - ne siamo profondamente convinti - ma, al tempo stesso, la regione Piemonte incasserà, senza mai aver mosso un dito in precedenza, gran parte delle risorse dell'ente, ripianando una parte del proprio deficit finanziario sulla sanità senza aver avuto in questi ultimi anni una strategia in politica sanitaria coerente, determinata, chiara e trasparente.

Pertanto, non condividiamo la soluzione giuridica data al tema perché siamo convinti che l'Ordine Mauriziano resti una delle più alte espressioni di antica tradizione e di solidarietà messe in campo dalla società torinese e piemontese. Inoltre, si tratta di una delle espressioni attraverso le quali le stesse ricchezze di un grande patrimonio sono state messe a disposizione degli interessi della comunità.

Probabilmente, vi erano le possibilità per arrivare ad una soluzione maggiormente condivisa che poteva mettere insieme tutte le parti politiche. Sarebbe stato più opportuno che lo Stato, come proposto dal comune di Torino e da molti parlamentari piemontesi, avesse acquistato lo straordinario patrimonio storico dell'ordine. Oppure, sarebbe bastato congelare temporaneamente, in tempi non sospetti, il debito e alienare il patrimonio ordinario - in particolare mi riferisco agli immobili, ai terreni, alle cascine -, ricorrendo contemporaneamente ad un limitato intervento economico da parte del Governo. In entrambi i casi, l'Ordine avrebbe potuto continuare a gestire le attività ospedaliere applicando la recente convenzione, pienamente inserito in un disegno di programmazione sanitaria regionale. Il Governo e la regione Piemonte hanno deciso di intraprendere un'altra strada: non è stata reperita alcuna risorsa aggiuntiva per salvare l'Ordine con la conseguente attribuzione, senza alcun onere a loro carico, del patrimonio storico alla fondazione e degli immobili in cui si svolgono attività ospedaliere alla regione.

L'Ordine Mauriziano - è bene ribadirlo ancora una volta - ha rappresentato l'opera di cittadinanza attiva più generosa e straordinaria tra quelle che si possono annoverare nella storia del nostro paese. Noi continuiamo a non capire perché la regione Piemonte ed il centrodestra abbiano deciso di decretarne la fine (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, quello oggi in discussione è un provvedimento d'urgenza adottato per dare un futuro ad un'istituzione sanitaria che si è distinta per i suoi livelli di eccellenza e che ha svolto un'importante funzione a favore dei cittadini piemontesi, e che si trova oggi umiliata da una situazione debitoria così grave da pregiudicare, se non si fosse intervenuti prontamente, la sua stessa esistenza.

È un provvedimento che affronta ed offre soluzione all'esigenza di continuità delle funzioni sanitarie svolte dall'ente e che avvia, nel contempo, le procedure per il suo risanamento economico offrendo una concreta prospettiva all'esigenza di onorare la montagna dei debiti, oggi stimati in oltre 350 milioni di euro, nonostante le misure di risanamento prontamente avviate dal commissario straordinario, conseguenti ad una gestione non proprio oculata della cosa pubblica.

Sono ben note le cause che hanno portato a questa grave situazione istituzionale, così come è noto che la procura regionale della Corte dei conti ha prospettato, a carico degli amministratori dell'epoca, un'ipotesi di responsabilità erariale per danno patrimoniale, generatosi in conseguenza di svariate irregolarità finanziarie e di illegittimità nei provvedimenti burocratici, che naturalmente, ed è ovvio, dovranno trovare puntuale conferma, anche con riferimento ai singoli, nel giudizio che verrà instaurato, ma che non possono non richiamare le responsabilità dei Presidenti del Consiglio e dei ministri dell'interno, titolari dei poteri di nomina degli organi di amministrazione e di vigilanza nel periodo in cui si è accumulato il maggiore debito.

Permettetemi una domanda, che rivolgo ai colleghi del centrosinistra e alle loro polemiche in quest'aula: l'ente era retto da un presidente di espressione politica di centrodestra o di centrosinistra? Lascio all'Assemblea la risposta, tralasciando nome e cognome e lasciando agli organi preposti ulteriori giudizi non di nostra competenza.

Un quesito: perché l'attacco alla regione Piemonte e non a chi, eventualmente, ha causato un deficit di cassa di 125.585.649 euro? Si tratta perciò di un attacco strumentale e politico. La Corte dei conti afferma testualmente: comportamenti diametralmente opposti agli obblighi imposti dalla normativa riguardanti i criteri di amministrazione della spesa sanitaria. I magistrati della Corte dei conti proseguono, il 31 marzo 2004: non esistono documenti, atti, fatti perché si possa attribuire alla regione di non aver fatto fronte agli impegni dovuti.

All'onorevole Battaglia e agli altri colleghi del centrosinistra rispondo che la regione Piemonte non solo non spreca risorse, bensì è la regione più virtuosa d'Italia quanto alla spesa sanitaria farmaceutica. Laddove lo Stato ha chiesto di stare all'interno del 13 per cento dell'aumento della spesa per l'anno 2004, il Piemonte si è attestato all'11,7 per cento: è il risultato migliore di tutta Italia e i costi medi pro capite sono esattamente rispondenti alla media nazionale. Molto spesso, onorevole Battaglia, si denigra la sanità nazionale. Ebbene, nel 2002-2003 l'Italia è stata classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità al secondo posto per la qualità dei sistemi sanitari, mentre al primo posto vi è la Francia. Credo sia necessario imparare, io per primo, a riconoscere anche le positività che il nostro paese sa esprimere, e non solo le negatività.

La grave situazione debitoria dell'ente ha anche determinato l'avvio di molteplici azioni esecutive, come pignoramenti presso terzi ed immobiliari, generando una situazione che può compromettere gravemente le stesse possibilità di agire per le necessarie azioni di risanamento. Il provvedimento affronta questo problema, prevedendo che per un periodo di 24 mesi non possono più essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della fondazione, che succede nei rapporti attivi e passivi dell'ente.

Vi è poi, non ultima, la situazione dei circa 2 mila dipendenti dell'ente, ai quali è necessario assicurare continuità occupazionale e regolarità nella corresponsione degli stipendi: lavoratori a rischio di licenziamento, per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituzione, se non si fosse prontamente intervenuti. Sul problema della continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti, così come sul problema della continuità delle attività sanitarie, è già intervenuta la legge attuativa della regione Piemonte, la cui piena efficacia è tuttavia subordinata all'approvazione della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

Occorre salvaguardare le funzioni sanitarie ed il patrimonio di professionalità dei dipendenti dell'Ordine, ma altrettanto importante è salvaguardare il patrimonio storico dello stesso: il grande patrimonio piemontese-sabaudo, prima fra tutti la palazzina di Stupinigi, con le sue pertinenze, ma anche i complessi monastici di Sant'Antonio di Ranverso e di Staffarda. Il provvedimento in esame, colleghi del centrosinistra, tutela pienamente tale patrimonio, disponendone il conferimento ad una specifica fondazione, nella cui costituzione e gestione sono a pieno titolo coinvolti sia il Ministero per i beni e le attività culturali, sia l'amministrazione regionale e gli enti pubblici territoriali.

Colleghi del centrosinistra, spesso in quest'aula si evocano gli enti locali, salvo poi usarli a proprio piacimento. Non è opportuno introdurre ulteriori vincoli di destinazione d'uso dei terreni perché tutti sanno che, in tal modo, si invaderebbero le competenze dei comuni in materia urbanistica.

Le forze politiche, che hanno tanto a cuore gli enti locali e le destinazioni d'uso dei terreni, vigilino tuttalpiù sui comportamenti delle amministrazioni comunali. Le speculazioni - colleghi del centrosinistra - non sono solo quelle sulle future destinazioni, ma anche quelle volte a difendere privilegi cristallizzati nel tempo.

Sul decreto vi è la massima condivisione del piano della regione e di tutti gli enti locali interessati nonché della curia arcivescovile.

Per tutte queste ragioni, che sono quelle di chi ha a cuore la salvaguardia della sanità e dell'interesse pubblico, il gruppo di Forza Italia esprimerà un voto favorevole sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani esprimeranno un voto contrario sul provvedimento in esame.

L'Ordine Mauriziano è un istituto che caratterizza fortemente il territorio piemontese sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista della sua cultura e dei rapporti sociali che si sono sviluppati negli anni della sua storia. La sua funzione certamente si è modificata nel tempo e responsabilità ed errori possono essere a lungo richiamati e non appartengono tutti alla stessa parte. Vi sono responsabilità che derivano da un modo di gestire la cosa pubblica, vi sono responsabilità che derivano anche da incapacità individuali e, purtroppo, vi è anche una visione di tale istituto consolidatasi nel tempo che certamente ha pesato nelle difficoltà.

Tuttavia, la ragione profonda della crisi dell'Ordine Mauriziano e del suo ospedale sta nello strangolamento che in questi anni è stato effettuato da parte dell'ente regionale, sottraendo a questo istituto, che attraverso il suo ospedale ha portato avanti una politica sanitaria aperta nei confronti dei cittadini piemontesi, quel sostegno che invece è stato garantito ad altri enti ospedalieri della regione. È questa la ragione per cui oggi la crisi è più grave e più irrecuperabile rispetto ad altre aziende.

Quindi, è inutile accusare l'una o l'altra parte. Certamente, vi è una responsabilità politica - e non lo dico per accusare qualcuno, ma per portare a conoscenza di questa Assemblea una verità storica - che fa capo ad una vecchia esperienza di una grande cultura del nostro paese che ha tenuto fuori coloro che non appartenevano a quell'area politica.

Ma in ciò non vedo le responsabilità che hanno condotto alla crisi profonda dell'Ordine Mauriziano, in quanto responsabilità stanno nello strangolamento attuato in questi anni nei confronti di questo grande ente.

Oggi, volendo affrontare onestamente tale problema, occorre sottolineare che la decisione di separare l'Ordine Mauriziano dalla sua funzione ospedaliera per certi versi può anche essere conveniente, ma sicuramente è un errore che priverà le future generazioni del simbolo di una istituzione che ha fortemente caratterizzato in senso positivo il Piemonte e le altre realtà che ne hanno usufruito.

Con riferimento alla sanità in Piemonte, è difficile poter affermare che tutto vada bene; infatti, aumentano i costi e diminuiscono le prestazioni.

È questa la realtà, non i numeri citati dall'onorevole Osvaldo Napoli, che pure dovrebbe conoscere bene la storia dell'ospedale Mauriziano, al di là del suo intervento e della difesa d'ufficio da lui svolta.

La situazione del Piemonte è quella in cui diminuiscono le prestazioni sanitarie ed aumentano invece i costi. La crisi della sanità piemontese la si tocca ascoltando il personale che opera negli ospedali e parlando con i pazienti e con le loro famiglie, che hanno bisogno del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, concludo l'intervento ribadendo il nostro voto contrario, che forse sarebbe anche potuto essere favorevole, qualora il provvedimento portato in quest'aula avesse salvaguardato i princìpi di cui ho parlato e ridato chiarezza ad una vicenda cui invece essa è stata negata (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, a nome della componente dei Comunisti italiani del gruppo Misto voglio dichiarare il voto contrario a questo decreto-legge che sostanzialmente attua lo smembramento dell'Ordine Mauriziano.

Tale ordine è uno degli istituti più antichi del Piemonte e costituisce da sempre un'eccellenza nell'economia della regione. Purtroppo, con questo decreto il Governo, senza colpo ferire, smembra sostanzialmente l'ente stesso. Innanzitutto, viene superata la sua natura pubblica e poi viene separata la parte sanitaria da quella patrimoniale.

Si tratta della triste conseguenza di una grave crisi dovuta ad una cattiva amministrazione, ma soprattutto al fatto che la regione Piemonte, da un determinato momento in poi, non ha più finanziato adeguatamente le attività dell'ente, cagionando all'Ordine Mauriziano un deficit grave ed emergenziale. Tale situazione era stata già evidenziata da molti parlamentari piemontesi con atti di sindacato ispettivo, con dichiarazioni ed approfondimenti.

Se, dunque, il deficit si è creato in un lungo periodo di tempo, è vero che in tutto questo periodo il Governo non ha potuto e voluto individuare soluzioni diverse da quelle pensate ed attuate con questo decreto. Sostanzialmente, viene prodotta una separazione fra le attività ospedaliere e la proprietà immobiliare dell'ente e si tenta così di ripianare il deficit.

La gravità di tale intervento consiste soprattutto nel fatto che la regione Piemonte incassa un patrimonio molto cospicuo, costituito da gran parte delle risorse dell'ente, ripianando così una parte del proprio deficit sanitario - settore assolutamente mal gestito negli ultimi anni da parte di questo ente locale - senza al contempo avere una strategia che preveda la conservazione e l'utilizzo di questa grande ricchezza storica.

È chiaro che vi è un problema relativo alla salvaguardia dei posti di lavoro e un problema relativo al deficit. La soluzione proposta prevede il trasferimento alla Fondazione Ordine Mauriziano, che succede all'ente, dell'inestimabile patrimonio dell'ente stesso, fra cui Stupinigi, Ranverso e Staffarda, con tutti i terreni circostanti, come se l'istituzione della Fondazione fosse di per sé una garanzia per la tutela e la conservazione del patrimonio.

Abbiamo purtroppo già avuto altri esempi negativi, e non condividiamo dunque tale soluzione. Sono stati peraltro proposti numerosi emendamenti che avrebbero potuto migliorare il decreto-legge e che non sono stati presi neppure in considerazione. Riteniamo scellerata la decisione di smembrare l'Ordine, anche perché esso rappresentava per il Piemonte una delle più alte espressioni di antica tradizione messe in campo dalla società piemontese e torinese. Il comune di Torino e altre istituzioni avevano avanzato alcune proposte, fra cui l'acquisto da parte dello Stato dello straordinario patrimonio artistico dell'Ordine. Ciò avrebbe consentito di salvaguardare da un lato il patrimonio e dall'altro, con un investimento pubblico, la prosecuzione delle attività ospedaliere, ripianando il deficit che si era prodotto a causa di una cattiva gestione e del totale disinteresse manifestato dalla regione.

Riteniamo pertanto che il provvedimento in esame sia inadeguato, nonché pericoloso e aperto ad incursioni di natura speculativa su grandi patrimoni, che non appartengono solo a Torino e al Piemonte, ma anche alla nazione italiana. Ribadiamo dunque la nostra netta contrarietà (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina si è ironizzato sulla definizione «molto entusiasta» relativa alla conduzione da parte della presidente Bergoglio e del precedente consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano. Non è una definizione casuale, e lo sottolineo e, se del caso, lo preciso, sapendo che il mio partito rispetto a quella gestione non ha posizioni particolari da difendere e si limita a prendere atto di ciò che c'è stato. Sarò, dunque, più precisa: probabilmente vi è stata troppa fiducia nei protocolli sottoscritti e non rispettati. Se, come è stato affermato in questa sede, l'intento era quello di non riconoscere a una parte non riconosciuta interamente pubblica quanto sottoscritto nei protocolli, sarebbe stato sufficiente non siglare i protocolli stessi. Questi ultimi, tuttavia, sono stati siglati, e hanno tratto in inganno la parte che li ha siglati e in base ad essi attendeva risorse. Si è data forse troppa fiducia al presidente della regione Piemonte, che oltre ad incassare gli onori del taglio del nastro dell'IRCC, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro, non ha corrisposto gli oneri che tale scelta politica, oltre che amministrativa, da lui particolarmente avallata, richiedeva.

Sì, ho usato il termine «entusiasta», perché ci siamo trovati di fronte ad iniziative volte all'espansione ed al miglioramento di quella struttura, che veniva sentita profondamente pubblica per la natura stessa dell'Ordine Mauriziano, quella struttura che si riferiva ad un sentire pubblico della sanità, quindi ad un bene primario per la popolazione, per quella torinese in particolare. Poiché, infatti, stiamo parlando di uno dei due ospedali nel cuore della città, venendo esso a mancare, verrebbe meno una parte importante

della risposta alle aspettative sanitarie della popolazione (e già oggi se ne sentono le carenze); infatti, l'altra struttura ospedaliera è l'IRCE e dà un contributo non solo alla comunità piemontese ma all'insieme di quella italiana ed internazionale, con quanto ha già realizzato per la ricerca contro il cancro e per l'assistenza alle famiglie e alle persone colpite da quella gravissima malattia.

Per tale motivo si è determinato questo buco, un buco determinato da troppa certezza nella possibilità di affrontare talune spese fatte con buona volontà e, soprattutto, con buona intenzione e con la garanzia della certezza di un forte patrimonio alle spalle. Ahimè! Così si è determinato un buco profondo che, in realtà, oggi rischia di compromettere proprio quella parte sanitaria, già così pesantemente colpita e taglieggiata anche dalla gestione della commissaria D'Ascenzo, che avrebbe dovuto tentare di risollevare la situazione dell' Ordine Mauriziano e che invece ha contribuito, con la sua gestione, a sottolineare solo le pecche della gestione precedente, non apportando alcun miglioramento, tant'è che oggi troppe risorse umane sono ormai uscite, sia in termini di medici che di infermieri, di cui già siamo fortemente carenti.

È inutile continuare questa polemica su cui ci si diletta, forse anche perché prossimamente vi saranno le elezioni regionali anche in Piemonte e le colpe sono facilmente ascrivibili a chi non ha saputo gestire, avendo la responsabilità politica di questo settore. Ma oggi si è in questa sede e sarà quindi meglio badare con attenzione al problema drammatico emergente, la situazione di urgenza di queste strutture sanitarie piemontesi, che chiede di estrapolare dalla vicenda proprio la parte relativa a queste due strutture del settore sanitario, poiché differentemente non si vorrebbero e non si vorranno trovare soluzioni, come gli anni del commissariamento D'Ascenzo hanno dimostrato nel rapporto tra la commissaria stessa e la regione Piemonte.

Per questo noi riteniamo che oggi non rimanga (anche per gravi ritardi da parte di molte forze del centrosinistra nel comprendere la situazione e forse per qualche perplessità di troppo da parte delle organizzazioni sindacali circa la strada giusta da intraprendere) che separare nettamente i destini della parte sanitaria e della struttura sanitaria da quella patrimoniale.

Attenzione, però, colleghi della destra, che con così tanta forza avete sostenuto tutto ciò! Qui si demanda alla regione Piemonte di disciplinare la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 17,34)

MARILDE PROVERA. Spero che domani, quando potrete già dare il via a questo suo inserimento nella sanità pubblica piemontese, non vi nasconderete dietro il dito della scadenza dei mandati regionali: da domani voi potete farlo, da domani ne risponderete a tutta la popolazione piemontese, da domani sarete responsabili di fronte all'opinione pubblica e di fronte alla domanda di sanità pubblica della mancata applicazione di quanto in questo decreto-legge sarà stato approvato.

Essendo, però, convinti che altra strada purtroppo non rimane, in presenza di questa spada di Damocle, tutta nelle vostre mani, e con la vostra responsabilità, noi vigileremo su ciò insieme con le associazioni dei malati e con quelle professionali; per il resto, non possiamo che astenerci, intendendo sottolineare il fatto che, non avendo accolto alcuno degli emendamenti relativi alla parte che riguarda il patrimonio, rimane una forte perplessità sul modo in cui sarà gestito e tutelato quel patrimonio di incredibile valore ambientale, culturale, artistico e agricolo.

Per questo, pur astenendoci sul provvedimento in esame, vi assicuriamo che, da domani, vigileremo non soltanto sulla parte sanitaria: con le associazioni ambientali, culturali, artistiche, con quelle degli agricoltori e con tutti i cittadini che sono fortemente interessati alla vicenda, vigileremo in modo attivo affinché non vengano prese iniziative che possano mettere in pericolo un patrimonio che non ha rilievo soltanto sul piano dei quattrini, della mera quantità di denaro, ma che simbolizza i valori profondi di una comunità, gli intenti e la capacità di quest'ultima di costruire un insieme nel quale il bene della persona, dal punto di vista della salute, è congiunto alla costruzione ed al recepimento di quanto di più bello e di meglio il territorio può esprimere (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, sarò sintetico perché alla dichiarazione di voto più completa, per così dire, a nome del mio gruppo, ha provveduto l'onorevole Merlo. Tuttavia, poiché abbiamo dedicato parecchio tempo di questa nostra giornata di lavoro ad un problema che, come sarà apparso evidente a molti colleghi, è soltanto apparentemente piccolo, marginale e locale, desidero concludere questo nostro dibattito, per quanto mi concerne, con tre brevissime considerazioni.

Parto da una constatazione in qualche modo positiva. Con grave ritardo, con due anni e mezzo di ritardo, questo provvedimento crea le premesse per salvare, diciamo così, posti di lavoro e l'attività di un grande ospedale torinese. Ciò non può che farci piacere, anche se dobbiamo sottolineare che vi è un ritardo di due anni e mezzo e che al provvedimento in esame si è pervenuti attraverso passaggi complicati, discussioni e polemiche. Naturalmente, ascriviamo anche alla nostra battaglia ed al lavoro che da tanti è stato svolto su questo tema a Torino ed in Piemonte il risultato, che il decreto-legge consente di conseguire, di salvaguardare i posti di lavoro, l'attività e la funzionalità dell'Ospedale Mauriziano di Torino.

D'altra parte, invito il collega Napoli e gli altri che hanno sottolineato l'aspetto positivo che ho già evidenziato a fare attenzione: noi sottolineiamo l'esigenza che venga salvaguardato - nella sua interezza - il ruolo dell'Ospedale Mauriziano e della rete delle strutture sanitarie che ad esso fanno capo.

Sotto questo profilo, siamo un po' preoccupati ed aspettiamo la regione Piemonte alla prova dell'attuazione della legge regionale (che, come qualcuno ha ricordato, è stata già approvata). Non vorremmo trovarci di fronte alla mera salvaguardia di un presidio sanitario. Riteniamo, infatti, che sia necessario mantenere nella loro unità, nella loro interezza e nel loro livello di eccellenza i servizi sanitari dell'Ordine Mauriziano, uno dei poli di eccellenza della sanità torinese, in maniera che essi contribuiscano alla crescita, allo sviluppo, al potenziamento ed al miglioramento del ruolo della sanità medesima.

Noi immaginiamo una sanità torinese caratterizzata da una pluralità di poli di eccellenza, uno dei quali deve continuare ad essere il Mauriziano: lo è stato finora, con la gestione dell'Ordine, dovrà esserlo anche domani, con la gestione della regione.

Una seconda cosa desidero dire altrettanto rapidamente. Abbiamo spiegato in modo chiaro la nostra posizione: il risanamento era necessario, ma si poteva fare diversamente. L'onorevole Merlo ha ricordato alcune delle proposte formulate in molteplici occasioni dai deputati del centrosinistra in ordine ai metodi ed alle strategie che potevano consentire di raggiungere il risanamento dell'Ordine Mauriziano. Per due anni e mezzo c'è stato un commissario che non ha combinato nulla! Eppure, in due anni e mezzo si poteva, se non completare, almeno avviare e realizzare concretamente una parte del risanamento. Si doveva risanare, ma si poteva farlo con scelte diverse da quelle che vengono compiute nel provvedimento in esame.

La responsabilità principale della situazione in cui ci troviamo è della regione, che ha trattato uno dei più grandi ospedali italiani come una qualunque clinica privata. Si sono innalzati peana alla capacità della regione Piemonte e ai buoni risultati raggiunti sul piano della finanza e della sanità. Non mi intendo molto di sanità, ma ho l'impressione che questi risultati si siano potuti raggiungere perché sono stati nascosti i deficit della rete degli ospedali mauriziani e degli ospedali valdesi. È facile raggiungere risultati positivi usando artifici! Sono stati usati artifici per nascondere questa parte di deficit e per evitare che gravasse sul deficit complessivo della sanità piemontese, rovinando il bel risultato che oggi viene propagandato.

Non si tutela un grande patrimonio agricolo e architettonico; al contrario, se ne compromette il ruolo economico e territoriale. Questa mancata tutela è la conseguenza della spoliazione di un antico ente di grandi proprietà; tali proprietà vengono trasferite ad una fondazione con scopi che non si comprendono bene.

Abbiamo un grande rammarico: il patrimonio della società piemontese, che esiste dal 1400, viene tolto di mezzo. Collega Napoli, non c'è futuro per l'Ordine Mauriziano! L'Ordine Mauriziano è il nome di un'azienda sanitaria ospedaliera. La legge della regione Piemonte recita che è costituita l'azienda sanitaria ospedaliera denominata Ordine Mauriziano di Torino. Questo non è l'Ordine Mauriziano, colleghi! È solo un nome, un titolo! Per carità, forse servirà per la nostalgia, ma non certamente per garantire il mantenimento (ne ho già parlato durante l'esame delle proposte emendative) del ruolo pubblico di un soggetto privato che ha svolto una parte molto importante, non nei secoli, ma oggi, negli ultimi anni.

Ricordo che è stato possibile realizzare uno dei più grandi centri di ricerca e cura nel settore oncologico del nostro paese a Torino, precisamente a Candiolo, per effetto della collaborazione tra l'Ordine Mauriziano e la fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, un rapporto tra due soggetti che, nell'ambito di una strategia pubblica, hanno dimostrato concretamente come parti di società civile possano partecipare allo svolgimento e alla gestione di funzioni pubbliche con risultati di eccellenza. Concepiamo in questo modo il ruolo di una società che sa assumersi, accanto al pubblico e nell'ambito delle strategie del pubblico, le sue funzioni e mettere a disposizione di obiettivi pubblici patrimoni, risorse, competenze e capacità.

C'è un complesso di valutazioni, come è apparso evidente dal mio intervento. Tuttavia, viene confermata la valutazione negativa di questo provvedimento, ove si considerino anche lo strumento scelto e le decisioni tecniche assunte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, il gruppo della Lega esprimerà un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Questa mattina abbiamo ascoltato moltissime affermazioni, oserei dire molto demagogiche, da parte dei rappresentanti dell'opposizione. Abbiamo sentito denigrare la sanità piemontese e l'assessore alla sanità del Piemonte. Queste affermazioni sono state molto, molto pesanti. Precedentemente, un mio collega ha rimarcato che il Piemonte è una delle regioni più virtuose per quanto riguarda la spesa sanitaria e soprattutto farmaceutica.

Pregherei i colleghi dell'opposizione di andare a leggere l'ultima relazione dell'Agenzia nazionale del farmaco, che mette in evidenza chiaramente quali sono le regioni virtuose e quali quelle meno virtuose e più spendaccione dal punto di vista farmaceutico; ma ci sarà sicuramente modo di confrontarci su questo tema in relazione ad altri provvedimenti.

Vorrei entrare in questioni tecnico-politiche che riguardano questo provvedimento.

Una prima questione posta dal decreto-legge quella relativa al riparto delle competenze dello Stato e delle regioni in materia sanitaria; un'altra riguarda il rapporto tra questo intervento legislativo e la XIV disposizione finale della Costituzione.

Sotto il primo profilo (le competenze dello Stato e delle regioni), vorremmo far rilevare che questo decreto-legge si muove nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, sicché viene correttamente demandata ad una legge regionale la determinazione della natura giuridica dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino e il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione Piemonte.

Tuttavia, sotto il secondo profilo, la norma di rango costituzionale prevede che l'Ordine Mauriziano di Torino sia conservato come ente ospedaliero e funzioni nei modi stabiliti dalla legge. Da ciò potrebbe desumersi che la legge regionale possa solo disciplinare il funzionamento dell'ente e non la sua natura giuridica.

Quanto poi alle misure straordinarie su cui abbiamo sentito versare fiumi di parole, voglio ricordare - in quest'aula nessuno l'ha detto - che questo provvedimento, pur avendo una rilevante incidenza sulle pretese dei creditori dell'ente, trova un precedente in analoghe disposizioni adottate con il decreto legge n. 341 del 1999 per le aziende ospedaliere Umberto I e S. Andrea di Roma. Certo è che, però - ciò è stato messo in evidenza dal rappresentante del Governo in Commissione -, questo provvedimento non reca un intervento di carattere finanziario, bensì un intervento di carattere strutturale, giacché il patrimonio dell'ente è stimato sufficiente a realizzare il risanamento economico.

Concludendo, vorremmo sottolineare come l'impostazione del decreto sia condivisibile pienamente, soprattutto nella parte volta a salvare il settore sanitario e ad attribuire un ruolo importante alla regione. Vorremmo soprattutto ringraziare il Governo per aver accettato il nostro ordine del giorno, che tutela gli interessi degli affittuari dei fondi agricoli di proprietà dell'Ordine Mauriziano.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per ribadire il voto favorevole di Alleanza nazionale.

Vorrei ringraziare il Governo e la regione Piemonte. Ringrazio il Governo per aver adottato questo decreto, che consente di salvare 2 mila lavoratori, che erano stati spinti sull'orlo del baratro da una amministrazione dissennata, che si è protratta dal 1999 al 2002 per opera di una presidente dell'Ordine Mauriziano nominata dall'allora Presidente della Repubblica, oggi senatore a vita, Oscar Luigi Scalfaro.

Un ringraziamento va anche alla regione Piemonte, al presidente Ghigo, all'assessore Galante: in questi anni, in questi mesi, essi hanno speso tutta la loro autorevolezza, la loro passione ed il loro impegno per salvare i lavoratori dell'Ordine e per salvare, altresì, quell'enorme, inestimabile patrimonio artistico e culturale che dal 1572 faceva parte, appunto, dell'Ordine Mauriziano; patrimonio che, dopo 427 anni, è stato ridotto sull'orlo del fallimento da una gestione - lo ribadiamo - dissennata.

Dunque, se è vero che si deve essere garantisti - e noi lo siamo sempre -, è opportuno leggere poche righe dell'atto con il quale la procura della Corte dei conti chiede il sequestro conservativo dei beni, per decine e decine di miliardi di vecchie lire, per molti dei passati amministratori dell'Ordine; chiede, altresì, che tali persone, se riconosciute responsabili, risarciscano l'erario.

La procura scrive: «I comportamenti di gestione adottati in difformità dalle logiche prudenziali di sana e corretta gestione finanziaria e in violazione della normativa finanziaria in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria hanno ingenerato una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria di tale gravità da non essere risolvibile se non con straordinari ed eccezionali interventi esterni» - ecco, dunque, la ragione del decreto-legge emanato dal Governo - «o con misure di sostegno a salvaguardia del recupero degli equilibri di bilancio oramai irrimediabilmente compromessi».

Proprio a tale fine, per salvaguardare quegli equilibri di bilancio irrimediabilmente compromessi, la regione Piemonte ha stanziato ben 50 milioni di euro - bisogna ribadirlo - a favore dell'Ordine e dei lavoratori.

Altro aspetto da ricordare è la falsità della dichiarazione secondo la quale questo «buco» sarebbe stato creato, anziché dalla finanza allegra della presidente di cui sopra, dalla regione Piemonte. Scrive ancora la procura della Corte dei conti: «Dalla disamina degli atti pertinenti i rapporti intercorsi tra l'Ordine e la regione, per il finanziamento in regime di convenzione delle prestazioni sanitarie, non è desumibile alcun elemento che possa fondare ragionevoli, certe ed utili ragioni di credito per la copertura dei maggiori e rilevanti costi di avviamento e di gestione delle nuove attività di terapia e di cura...

PRESIDENTE. Colleghi, un po' di silenzio, per cortesia...

AGOSTINO GHIGLIA. Non importa, signor Presidente; importa, invece, che quanto da me riferito rimanga agli atti.

Orbene, seguita a dichiarare la procura: «Infatti, gli atti procedimentali acquisiti evidenziano la predisposizione di note e documenti aventi ad oggetto la prospettazione unilaterale da parte del Mauriziano di posizioni soggettive a contenuto finanziario non sorrette dalla normativa vigente né giustificate dalla programmazione sanitaria regionale e neppure recepite in alcuna convenzione sanitaria a conclusione di una completa e definitiva istruzione preparatoria (...)».

Certo, il garantismo, colleghi del centrosinistra, va seguito; il garantismo, ma vorrei aggiungere: l'omertà, l'omertà con cui avete coperto il «buco» nella gestione del Mauriziano per tanti anni. Però, almeno, garantismo, legittimità della denuncia della procura della Corte dei conti e buonsenso dovrebbero procedere di pari passo.

Ricordo, infine, che nella risposta data ad una nostra interrogazione presentata nei mesi passati il Governo ha avuto modo di precisare che il dissesto economico-finanziario che ha interessato il Mauriziano è stato primariamente «determinato dallo svolgimento di funzioni e attività senza la copertura finanziaria della relativa spesa e dall'assunzione di oltre 900 unità di personale, al di fuori delle previsioni della pianta organica dell'ente, approvata dai ministeri vigilanti».

Io l'esposto alla procura della Repubblica l'ho inoltrato due anni fa, colleghi del centrosinistra, ma voi non abitavate a Torino in quel periodo!

PRESIDENTE. Onorevole Sandri, la prego...

AGOSTINO GHIGLIA. Inoltre, afferma sempre la procura: «(...) il finanziamento delle prestazioni sanitarie svolte dai presidi sanitari mauriziani è stato effettuato dalla regione Piemonte secondo tariffe eguali a quelle praticate per le altre aziende sanitarie regionali (...)». O forse i colleghi del centrosinistra avrebbero voluto, oltre a coprire una gestione dissennata - lo sottolineo nuovamente per la terza volta -, che le prestazioni venissero pagate il triplo di quanto veniva pagato alle altre aziende ospedaliere, e quindi agli altri malati del Piemonte? Ciò non era e non è possibile, non era e non è giusto!

Concludendo, signor Presidente, nel ribadire il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame, desidero rivolgere un ringraziamento sia al Governo, sia alla regione Piemonte ed al presidente Ghigo, poiché possiamo affermare che oggi, con la conversione definitiva in legge del decreto-legge n. 277 del 2004, 2 mila lavoratori possono tirare un sospiro di sollievo. Possiamo rivendicare, inoltre, di aver salvato dalla messa all'asta e dalla liquidazione un patrimonio storico, architettonico e culturale che per 427 anni ha resistito a tutto, tranne che all'incapacità - e mi limito solo a questo - di una presidente nominata dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

Onorevole Albonetti, la prego di girarsi, grazie! Onorevole Bricolo, la prego di voltarsi, grazie!

FEDERICO BRICOLO. Presidente, guardi anche dall'altra parte!

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'esito del voto che tra poco questa Assemblea sarà chiamata ad esprimere sarà favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame - come molto presumibilmente accadrà -, avremo cancellato, di fatto, la XIV disposizione transitoria della nostra Costituzione, ed avremo altresì cancellato, come ha precedentemente ricordato l'onorevole Morgando nel corso del suo intervento, 500 anni di storia dell'Ordine Mauriziano.

Vorrei rilevare che il decreto-legge in esame, così come è stato affermato da colleghi appartenenti sia all'opposizione sia alla maggioranza, svolge ovviamente una funzione positiva, che non intendiamo negare, poiché raggiunge l'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro dei medici, degli infermieri e del personale paramedico...

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, la pregherei di girarsi, grazie!

ALBERTO NIGRA. ... collegati alle attività dell'Ordine Mauriziano...

LUCA VOLONTÈ. Presidente, richiami anche loro!

ALBERTO NIGRA. ... e ciò rappresenta, naturalmente, un fatto positivo.

Qual è, tuttavia, il punto sul quale abbiamo ripetutamente sollecitato l'Assemblea a discutere ed a confrontarsi con le proposte emendative che avevamo presentato? Come ha evidenziato poco fa l'onorevole Ghiglia, su questa vicenda pendono alcuni giudizi. Siamo in attesa di conoscere tali giudizi, in modo particolare quello espresso dalla Corte dei conti, che dovrà pronunziare un'ultima e definitiva parola in ordine a tale vicenda.

In altri termini, vorremmo sapere se il deficit registratosi in questa situazione sia stato determinato dalla malagestione da parte della presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente (tesi che non sosteniamo), oppure da un repentino e non casuale cambiamento di...

PRESIDENTE. Onorevole Marcora, la prego di girarsi, grazie!

ALBERTO NIGRA.... di politiche da parte della regione Piemonte, la quale ha erogato risorse finanziarie nelle stesse condizioni, ma attraverso meccanismi ed entità diverse, fino al punto da determinare lo sconquasso di cui oggi, in questa sede, dobbiamo registrare i frutti.

Noi pensiamo che una parola definitiva, onorevole Ghiglia, la pronuncerà la Corte dei conti; comunque, anche quando sarà detta una parola definitiva su tale vicenda, si dimostrerà in ogni caso un altro fatto, vale a dire che l'obiettivo perseguito era e rimane uno solo: giungere a spogliare l'Ordine Mauriziano del proprio patrimonio immobiliare.

Onorevole Ghiglia e onorevoli colleghi della maggioranza, che siete intervenuti appassionandovi a questo tema e difendendo l'operato della regione Piemonte in tema di sanità, tralascio la citazione di nomi come Odasso o di scandali come quello delle valvole cardiache, che non c'entrano direttamente con questa vicenda ma hanno attinenza con una certa buona o cattiva gestione.

PRESIDENTE. Onorevole Piglionica, la prego...

ALBERTO NIGRA. Ometto di citare, come già abbiamo fatto nel corso del dibattito, la vicenda degli ospedali valdesi. Invece, affermo che, per arrivare dove volevate, per quattro anni, o quasi cinque, sostanzialmente voi avete consentito che i posti di lavoro di questo ente ospedaliero fossero esposti a grave rischio e non avete impedito che nel corso di questi anni...

PRESIDENTE. Onorevole Santino Adamo Loddo...

ALBERTO NIGRA. ...si verificasse una sua spoliazione professionale e progressiva, ovviamente legata all'insicurezza e all'incertezza sul futuro dell'ospedale e alla incapacità, per così dire, della regione Piemonte di compiere una scelta definitiva fra una opzione ed un'altra. Tale scelta, sostanzialmente, avrebbe potuto essere effettuata e avrebbe potuto consentire di pervenire a un risanamento delle attività ospedaliere, senza arrivare ai contenuti del decreto-legge oggi in esame e allo scioglimento dell'Ordine. Varie strade erano possibili. Sostanzialmente, bastava riconoscere, come è stato richiesto più volte, che l'ente ospedaliero fosse equiparato, per così dire, a ciò che era stato nel corso della sua storia e, sulla base di questo, assegnargli le risorse che gli sarebbero spettate. C'era la possibilità di inserire le attività ospedaliere all'interno dei piani di risanamento e ripianamento finanziario che interessano altri ospedali della sanità piemontese. C'era anche la possibilità di operare sul patrimonio dell'ente, cioè dell'Ordine Mauriziano, senza inficiare il suo futuro ma, semplicemente, cercando di operare per risanarne il deficit. Quindi, avevate molte strade. L'unica strada che voi avete perseguito, ferocemente e con accanimento, è stata quella che ha condotto dove siamo oggi, cioè ad una distinzione tra le attività ospedaliere e la parte patrimoniale. È ovvio che, a questo punto, ci viene da domandarvi perché lo abbiate fatto.

Un'ultima domanda voglio rivolgervi, prima di concludere con la nostra dichiarazione di voto. Perché rifiutare, tra l'altro, un ordine del giorno che chiedeva semplicemente ed esclusivamente di tenere in considerazione e salvaguardare anche quelle attività lavorative che non rientrano nelle attività ospedaliere e che, oggi, sono presenti all'interno dell'Ordine Mauriziano? Ci auguriamo che la bocciatura dell'ordine del giorno da parte del Governo sia stata esclusivamente dettata, per così dire, da una sottovalutazione dell'argomento trattato e che dietro a questa opzione non ci sia una scelta di precarietà per quei lavoratori. Opereremo e vigileremo affinché così non sia.

Nella sostanza, ben sappiamo come abbia funzionato la sanità piemontese, nel corso di questi anni. L'Ospedale Mauriziano, nonostante il malfunzionamento della sanità piemontese, in questi anni è riuscito a raggiungere livelli di eccellenza in ogni suo reparto e in ogni sua attività. Non solo: il riconoscimento di questa eccellenza è venuto da parte dello stesso governo della regione Piemonte - che, poi, ha voluto affossare la sua storia e la sua attività - attraverso l'affidamento all'Ospedale di nuovi servizi e la richiesta di apertura di nuove attività, a dimostrazione del fatto che la tanto vituperata amministrazione dell'ente - che è stata ricordata più volte, in questa sede - è stata considerata, fino a un certo punto di questa vicenda, degna di essere depositaria di queste attività: addirittura, tali attività erano incrementate e su di esse si investiva.

Voglio dire ai colleghi della maggioranza e al Governo che, prevedendo un esito probabilmente positivo del voto sulla conversione in legge di questo decreto-legge, noi chiediamo che, a partire da domani, così come abbiamo fatto con un apposito ordine del giorno, si mettano in atto strumenti di vigilanza...

PRESIDENTE. Onorevole Lettieri ...

ALBERTO NIGRA. ... sull'evoluzione di questa vicenda.

La mia formazione politica e culturale non appartiene certo alla corrente giustizialista, né alla cultura del sospetto, ma io mi sento di affermare che se non si vigilerà adeguatamente - e sottolineo, adeguatamente...

AGOSTINO GHIGLIA. Dillo alla Presidenza...

ALBERTO NIGRA. È inutile che tu scuoti il capo, perché hai appena finito di spiegarci che si è un buon politico se si fanno tre denunce alla settimana, quindi, è un problema tuo e non mio...

AGOSTINO GHIGLIA. Devi farle tu, le denunce!

ALBERTO NIGRA. Io faccio le denunce quando ritengo che vi siano ragioni per farlo, non per guadagnare «stelline» di merito: questa è la tua cultura!

AGOSTINO GHIGLIA. Ma quando denunci gli amici tuoi, lo fai a corrente alternata!

ALBERTO NIGRA. Non ha importanza: ognuno fa i conti con la propria storia. Non ritengo che sia un titolo di merito del quale debba valersi un politico il numero di denunce che ha fatto...

AGOSTINO GHIGLIA. Nemmeno coprire le male gestioni è un titolo di merito!

ALBERTO NIGRA. Si denuncia quando vi sono le condizioni per denunciare. Su questa vicenda, vedremo se sarà il caso di farlo. Ma un fatto è sicuramente certo e noi chiediamo di farlo a tutti i colleghi di maggioranza ed al Governo: vigilate sul futuro sviluppo di questa vicenda! In modo particolare, vigilate sulla parte di questa vicenda che interessa la partita immobiliare, perché noi riteniamo - come è stato già rilevato nel corso di questo dibattito, con gli esempi portati dai colleghi intervenuti - che vi siano fondate ragioni per temere che, in futuro, si possano creare sviluppi poco chiari, sui quali temo che la magistratura sarà chiamata ad indagare e pronunciarsi, e sui quali temo che questo Parlamento sarà chiamato a confrontarsi, pur avendo potuto evitarlo.

Noi abbiamo cercato, con i nostri emendamenti, di evitare tutto ciò. Non ci siamo riusciti, ma speriamo perlomeno che i compiti di vigilanza non siano affidati alla sola opposizione, sia in quest'aula, sia nella regione Piemonte. Cercate di farlo anche voi e cercate di tenere in considerazione che i rischi, data l'entità della partita immobiliare, sono elevatissimi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, sono io la torinese che deve parlare sull'Ordine Mauriziano. I colleghi che mi hanno preceduto hanno dettagliatamente spiegato perché noi siamo contrari a questo provvedimento, tanto più noi Verdi, che abbiamo condotto una battaglia molto incisiva nel dibattito in Senato, spiegando che alcuni tra i «gioielli» del Piemonte, ossia alcuni tra i beni culturali più interessanti e storicamente rilevanti, sono di proprietà dell'Ordine Mauriziano. La circostanza grave è che il riconoscimento dell'Ordine e delle sue proprietà è contenuto in una norma costituzionale.

Noi, con l'approvazione di questo provvedimento, invalidiamo sia la volontà di chi ha fatto i lasciti, sia una storia che è patrimonio non solo del Piemonte, ma di tutta l'Italia.

Inoltre, i 100 metri di contorno dei beni salvati non lasciano sicuramente spazio e possibilità di tutela reale ai beni stessi. Mi immagino cosa sarà la palazzina di Stupinigi senza tutte le cascine ed i comprensori intorno!

Per di più, ciò viene messo in atto perché la regione Piemonte, per la vergognosa gestione - che hanno ricordato altri colleghi - della sanità, è debitrice di 60 milioni di euro nei confronti dell'Ordine e si approprierà dei beni dello stesso Ordine, con questo provvedimento. È veramente una vergogna!

Intendiamo rivolgerci - lo preannuncio in questa sede - al Presidente della Repubblica perché riteniamo che questo provvedimento sia gravemente lesivo della volontà di chi ha dato vita all'Ordine Mauriziano con i lasciti effettuati dal Medio Evo in poi e del patrimonio culturale italiano. Avremmo dovuto, per essere seri, fare riferimento, semmai, non all'articolo 12 del cosiddetto codice Urbani per i beni dello Stato, ma all'articolo 45 del medesimo codice che riconosce il rispetto della tutela paesaggistica.

Per i terreni della Palazzina di caccia, nonostante l'avvenuta creazione del Parco naturale di Stupinigi, il decreto-legge richiama solo la tutela indiretta. Quindi, qualora il Ministero, come ha fatto Urbani, non riscontri l'esistenza dell'interesse a difendere e tutelare i beni dello Stato, i beni stessi sono alienabili. Ciò è veramente gravissimo perché potrebbe scomparire il tenimento, e per questo motivo intendiamo rivolgerci al Presidente della Repubblica, perché questo provvedimento è gravemente lesivo della nostra storia.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

 

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5499)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5499, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(S. 3227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino) (Approvato dal Senato) (5499):

(Presenti 420

Votanti 411

Astenuti 9

Maggioranza 206

Hanno votato 225

Hanno votato no 186).

Prendo atto che l'onorevole Frigato non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto inoltre che gli onorevoli Marino, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo e Giacomelli hanno espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Prendo atto altresì che l'onorevole Lucchese avrebbe voluto esprimere un voto favorevole, mentre si è erroneamente astenuto.

Prendo atto infine che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare e che l'onorevole D'Agrò non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

La seduta termina alle 20.


 


571.                                                                                                         Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE S. 3227 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)

 

 


(A.C. 5499 - Sezione 1)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

NULLA OSTA

 

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

(A.C. 5499 - Sezione 2)

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

nel presupposto che:

al ripiano del debito dell'Ente Ordine Mauriziano non si faccia fronte mediante accensione di mutui, in quanto tale modalità di finanziamento non risulterebbe coerente con i vincoli previsti dalla vigente disciplina contabile per quanto concerne il ricorso all'indebitamento;

le eventuali spese derivanti dal funzionamento del Comitato di vigilanza debbano intendersi a carico della Fondazione Ordine Mauriziano a seguito della successione, da parte della stessa, all'Ente Ordine Mauriziano, in ogni caso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la definizione in via transattiva delle pretese dei creditori, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), non si applichi ai crediti vantati dall'erario qualora essa comporti minori entrate per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.19, 2.22, 2.23, 3.1, 3.10 e 3.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

 

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

(A.C. 5499 - Sezione 3)

 

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n.277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

 

Articolo 1.

(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano).

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n.1596.

 

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana).

 

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n.1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

 

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore).

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

 

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 

(A.C. 5499 - Sezione 4)

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n.1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»;

ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1»;

al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;

al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».

Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» è inserita la seguente: «antoniano».

 

 

(A.C. 5499 - Sezione 5)

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

 

ART. 1.

(Ente Ordine Mauriziano di Torino).

 

Al comma 2, sostituire le parole da: , fino alla data fino alla fine del comma con le seguenti: . L'attività sanitaria è svolta in regime di convenzione con la regione; la convenzione, in considerazione dell'alta complessità tecnico-funzionale delle attività svolte dai presidi di cui al comma 1, deve prevederne l'equiparazione alle aziende sanitarie ospedaliere.

1. 10. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Provera, Buglio.

 

ART. 2.

(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano).

 

Sopprimerlo.

2. 20. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

Al comma 4, sostituire le parole da: gestire il patrimonio fino a: nonché con le seguenti: perseguire, con la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti ai sensi del comma 2, gli scopi originari dell'Ente in materia di beneficenza, di istruzione e di culto. Ha altresì lo scopo.

2. 21. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone Buglio.

Al comma 4, sostituire le parole: dall'articolo 12, commi da 1 a 9, con le seguenti: dal Capo III.

2. 14. Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

*2. 1. Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

*2. 15. Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

*2. 24. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino.

Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**2. 2. Battaglia, Galeazzi, Nigra, Buglio.

Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**2. 25. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Pistone.

Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

*2. 3. Battaglia, Galeazzi, Nigra.

Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da: per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

*2. 26. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sulle proprietà agrarie oggetto di trasferimento e di alienazione ai sensi del presente decreto è istituito un vincolo di destinazione agricolo e ambientale. In caso di alienazione i terreni ed i fabbricati rurali verranno ceduti all'ISMEA per la loro assegnazione, con le procedure ed alle condizioni previste dalla legge, agli affittuari, ai confinanti ed all'imprenditoria giovanile che ne faccia richiesta.

2. 23. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di preservare la caratteristica di unicità dei complessi immobiliari, e di tutelarne il valore, su tutte le proprietà agrarie dell'Ordine Mauriziano e su tutti i beni architettonici con le loro relative pertinenze è istituito un vincolo ambientale e di destinazione d'uso agricolo.

2. 19. Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Pistone, Buglio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. 22. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio.

Al comma 6, sostituire le parole: prevista dall'articolo 45 con le seguenti: paesaggistica prevista dal Capo III.

2. 18. Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

6-ter. La Fondazione di cui al comma 1 trasferisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta i beni di proprietà siti al Colle del Piccolo San Bernardo, in prossimità del confine tra Italia e Francia, per la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera con il dipartimento francese della Savoia, suscettibili anche di valorizzare e ricordare il ruolo storico dell'Ordine Mauriziano.

2. 13. Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann, Buglio, Provera.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Lo Statuto deve prevedere che gli organi siano costituiti con la rappresentanza degli interessi originari dell'Ente, così come individuati dall'articolo 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1596. Il comitato costituito ai sensi del comma 2 decade con la costituzione degli organi statutari della Fondazione.

2. 27. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

 

ART. 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ordine Mauriziano.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera c), sopprimere le parole da: e non vincolano fino alla fine della lettera;

alla lettera e):

al primo periodo, sostituire le parole: legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e con le seguenti: Commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla data di ricostituzione degli organi dell'Ente, il Presidente assume le funzioni di Commissario straordinario per il completamento delle operazioni di ripiano dell'indebitamento pregresso con le procedure di cui alla presente lettera;

alla lettera f), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;

alla lettera g), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;

sopprimere il comma 2.

3. 12. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*3. 1. Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*3. 11. Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

 

(A.C. 5499 - Sezione 6)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui il decreto-legge in esame attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, può a tal fine procedere anche attraverso la dismissione dei beni del patrimonio medesimo;

una parte rilevante del patrimonio trasferito alla Fondazione dall'Ente Ordine Mauriziano è costituito da terreni agricoli affittati a conduttori agricoli che su essi operano da intere generazioni;

l'eventuale dismissione dei terreni agricoli, qualora dovesse avvenire in modo tale da non garantire o, comunque, da mettere a rischio la prosecuzione delle attività agricole in essere avrebbe gravi conseguenze, non solo produttive, ma anche economiche e sociali sull'intera area interessata,

impegna il Governo

 

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, in caso di dismissione di terreni ad uso agricolo da parte della Fondazione Ordine Mauriziano, siano tutelati i diritti dei conduttori agricoli che operano sui terreni oggetto di dismissione, prevedendo specifiche misure, quali il riconoscimento della priorità nell'accesso agli interventi per la formazione della proprietà contadina e, in alternativa, ad assicurare agli attuali conduttori, impossibilitati a procedere all'acquisto, modalità e tempi congrui per il rilascio dei terreni.

9/5499/1. Guido Giuseppe Rossi, Ghiglia, Zacchera.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso e per un periodo di ventiquattro mesi, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

per il periodo di cui sopra, si stabilisce che i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

l'articolo 3, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede inoltre che le pretese dei creditori possano essere definite transattivamente dal legale rappresentante della Fondazione in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo;

tale decisione, pur se necessaria per consentire il risanamento dell'Ordine Mauriziano, rischia tuttavia di provocare gravi danni economici ai creditori dell'Ente, soprattutto ai piccoli imprenditori che operano nell'area interessata e per i quali il credito maturato può incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico della relativa attività commerciale o produttiva,

 

impegna il Governo

 

ad adottare i provvedimenti necessari affinché alle piccole imprese con numero di dipendenti inferiore ai cinque e volume di affari annuale inferiore ai 750.000 euro sia garantita la priorità nella definizione delle relative pretese creditorie in misura non inferiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo.

9/5499/2. Polledri, Ghiglia, Delmastro Delle Vedove, Zacchera.

 

La Camera,

tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell'attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tenere conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

 

impegna il Governo:

 

ad attivarsi affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di accedere ai benefici erogati dall'ISMEA;

ad assicurare ai conduttori affittuari che non possono acquistare i terreni in vendita modalità e tempi di rilascio adeguati alla loro realtà economica e sociale, che tengano conto delle specificità del settore agricolo e del ruolo primario sociale ed economico svolto negli anni dagli affittuari stessi.

9/5499/3. Grillo, De Laurentiis.

La Camera,

in relazione alla costituzione della Fondazione dell'Ordine Mauriziano prevista dall'articolo 2 del presente decreto e in particolare in riferimento all'alienazione e al conferimento dei beni patrimoniali dell'Ordine Mauriziano,

 

impegna il Governo

 

a riferire ogni 4 mesi al Parlamento in merito allo stato di attuazione della legge.

9/5499/4. Chianale.

 

La Camera,

preso atto del ruolo storico, ambientale, economico e professionale dell'attività agricola svolta da decenni sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

tenuto conto della necessità della suddetta attività, nonché degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

preso atto che dalle vendite dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario garantire la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni ci lavorano;

 

impegna il Governo

 

ad operare affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i beneficì ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poter accedere ai benefici erogati dall'Ismea.

9/5499/5. Morgando, Merlo.

 

 

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui l'articolo 2 del decreto-legge in esame, attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, diversi da quelli afferenti le attività sanitarie;

l'Ordine Mauriziano, in ragione delle sue stesse disposizioni statutarie ha, da sempre, svolto una serie di attività diverse e collaterali a quelle più specificamente sanitario, in cui sono impiegati molti lavoratori e professionalità,

 

impegna il Governo

 

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché nella futura gestione della Fondazione venga garantita l'utile prosecuzione delle attività svolte sin qui dall'ordine Mauriziano e la corrispondente prosecuzione dei connessi rapporti di lavoro attualmente in essere.

9/5499/6. Nigra.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle numerose e prestigiose proprietà appartenenti al patrimonio dell'Ordine Mauriziano trasferite, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge in esame, alla istituenda Fondazione, rientrano molti terreni agricoli di pregio;

attualmente, i suddetti terreni sono regolarmente assegnati a conduttori agricoli che potrebbero essere interessati all'acquisizione in caso di alienazione da parte della Fondazione,

 

impegna il Governo

 

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché venga assicurato agli attuali conduttori la possibilità di accedere alla proprietà di detti terreni.

9/5499/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Rava.

 

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui - secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal medesimo articolo - la Palazzina di caccia di Stupinigi;

 

impegna il Governo

 

a garantire adeguata valorizzazione, non solo al patrimonio di pertinenza sabauda, ma anche a tutti i beni d'interesse storico, culturale, ambientale e artistico presenti sul territorio della regione Piemonte, avuto particolare riguardo - tra di essi - alle cascine e ai terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi.

9/5499/8. Buglio.

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui - secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal medesimo articolo - il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno,

 

impegna il Governo

 

a salvaguardare tutti i beni paesaggistici e ambientali presenti sul territorio della regione Piemonte, non solo nel rispetto dei limiti territoriali di cui alla tabella A, ma anche nei più vasti limiti esterni, avuto particolare riguardo a tutti quelli insistenti sul complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso.

9/5499/9. Dameri.


 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 77, 87, 116-118, disposizione transitoria n. XIV)

(omissis)

Art. 77.

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (1).

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62] (1).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1) (2).

 

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(1) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 17 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

(omissis)

Art. 87.

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1) (2).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 26 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(omissis)

Art. 116.

 

Il Friuli-Venezia Giulia [disp. att. Cost. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [Cost. 138] (1)(2).

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (3) (4).

 

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(1) Vedi R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante lo statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale con L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 38 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 50 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

 

 

Art. 117.

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (2).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (3).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (4).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (5).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (6).

 

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(1) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(4) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(5) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

 

Art. 118.

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (1)(2).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 40 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(omissis)

Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

XIV

 

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

(omissis)

 


L. 5 novembre 1962, n. 1596.
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 19 novembre 2004, n. 277.

 

 

Articolo 1

 

L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

 

 

Articolo 2

 

L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

 

 

Articolo 3

 

Sono organi dell'Ordine:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio dei revisori.

 

 

Articolo 4

 

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

 

 

 

Articolo 5

 

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente;

dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;

da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;

da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.

 

 

Articolo 6

 

La Giunta esecutiva è composta:

dal presidente;

da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

 

 

Articolo 7

 

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;

2) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

3) i progetti di disposizioni di massima e di capitolati di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;

4) i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;

5) l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;

6) l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;

7) l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;

8) l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;

9) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;

10) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;

11) ogni altro affare che il presidente ritiene di sottoporre all'esame od alla approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro.

Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4) e 5) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 500 mila lire.

Per le materie indicate al numero 6) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

 

 

Articolo 8

 

La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

 

 

Articolo 9

 

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante della Regione Piemonte.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, per la durata di un quadriennio.

Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

 

 

Articolo 10

 

Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'art. 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità.

Il direttore generale è il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

 

 

Articolo 11

 

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

 

 

Norme transitorie

 

Articolo 12

 

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'art. 7, n. 1), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.

 

 

Articolo 13

 

Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'art. 5, e del revisore di cui all'art. 9, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica.

 

 


L. 15 maggio 1997, n. 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(art. 17, co. 30)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 24 aprile 2001, n. 35;

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 20 gennaio 1999, n. 1; Circ. 2 febbraio 1999, n. 2;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 3 marzo 2004, n. 18;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 35;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 30 maggio 1997, n. 125; Circ. 6 novembre 1997, n. 219; Circ. 17 novembre 1997, n. 228; Circ. 17 dicembre 1997, n. 255; Circ. 5 ottobre 1998, n. 209; Circ. 26 ottobre 1998, n. 225; Circ. 29 settembre 1999, n. 182;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 novembre 2000, n. 45;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 30 giugno 1997, n. 70/97; Circ. 14 ottobre 1997, n. 107; Circ. 13 febbraio 1998, n. 21/98; Circ. 15 giugno 1998, n. 54/98; Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99; Circ. 8 settembre 1999, n. 44/99;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 20 aprile 1999, n. 1019/M88; Circ. 5 giugno 1998, n. 77/98; Circ. 5 giugno 1998, n. 78/98; Circ. 13 ottobre 1999, n. 72/99; Circ. 9 dicembre 1999, n. 82/99;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 marzo 2001, n. 6520;

- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; Circ. 22 dicembre 1997, n. 93; Circ. 1 giugno 1998, n. 49; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900346; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 18 novembre 1998, n. 900419; Circ. 8 marzo 1999, n. 962070; Circ. 4 agosto 2000, n. 963591;

- Ministero dell'interno: Circ. 23 maggio 1997, n. 102; Circ. 31 maggio 1997, n. 9/97; Circ. 15 luglio 1997, n. 1/1997; Circ. 15 luglio 1997, n. 11; Circ. 15 luglio 1997, n. 18; Circ. 15 luglio 1997, n. 52; Circ. 18 luglio 1997, n. 19/97; Circ. 12 agosto 1997, n. 104; Circ. 14 agosto 1997, n. 2/1997; Circ. 15 settembre 1997, n. 14; Circ. 25 settembre 1997; Circ. 25 settembre 1997, n. 300/A/26467/110/26; Circ. 1 ottobre 1997, n. F.L.25/97; Circ. 14 novembre 1997, n. F.L.28/97; Circ. 14 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 3 febbraio 1998, n. 2; Circ. 9 marzo 1998, n. 19; Circ. 10 marzo 1998, n. 3/98; Circ. 18 giugno 1998, n. 51; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 17 agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26; Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98); Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 4 novembre 1998, n. 5/98; Circ. 17 novembre 1998, n. 81; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 2 febbraio 1999, n. 2; Circ. 6 febbraio 1999, n. 3; Circ. 20 febbraio 1999, n. K.60.1; Circ. 29 aprile 1999, n. 15/1999; Circ. 25 maggio 1999, n. 300/A/42457/110/26/2; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 30 giugno 1999, n. 3/99; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 24 maggio 2000, n. F.L.9/2000; Circ. 9 giugno 2000, n. F.L.12/2000; Circ. 1 agosto 2000, n. 80; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1; Circ. 26 marzo 2001, n. 2/2001;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 8 novembre 2001, n. 1879; Nota 4 marzo 2002, n. 351;

- Ministero della giustizia: Nota 21 luglio 2000, n. 1/50/FG/18(2000);

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 maggio 1997, n. 1; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 6 marzo 1998, n. 107; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 31 luglio 1998, n. 338; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 7 settembre 1998, n. 378; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 22 dicembre 1998, n. 489;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 30 aprile 2001, n. 2165; Nota 25 maggio 2001, n. 822;

- Ministero delle finanze: Circ. 12 giugno 1997, n. 166/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 29 dicembre 1997, n. 330/D; Circ. 23 febbraio 1998, n. 55/T; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; Circ. 17 dicembre 1999, n. 239/D; Circ. 11 febbraio 2000, n. 22/T;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 novembre 1997, n. 1/50-FG-11/87/1075; Circ. 23 maggio 1997, n. 1/50-FG-40(97)1823; Lett.Circ. 1 agosto 1997, n. 1/50/FG40(97)1823; Circ. 26 marzo 1999, n. 959; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/50-FG-76/97/3361;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 marzo 1999, n. 70/99; Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9);

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 2 ottobre 1997, n. 60749;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 6 luglio 1998, n. DIE/ARE/1/2639; Circ. 5 ottobre 1998, n. SCI/98/B2/852; Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98.

(omissis)

Art. 17. commi 1-58-bis.

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (115).

(omissis)

Comma 30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

(omissis)

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(115)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 149, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 


D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, conv. con mod., L. 3 dicembre 1999, n. 453.
Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma
(art. 2)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1999, n. 233 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 dicembre 1999, n. 453 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1999, n. 284), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 7-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di assicurare una migliore funzionalità delle relative strutture ospedaliere, nonché di dare piena attuazione al protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 2.

 

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni (2/a).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo massimo di diciotto mesi (3):

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 (4).

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2», dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione (5).

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

8-bis. All'onore derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (6).

 

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(2/a) Per l'interpretazione delle norme contenute nel presente comma vedi l'art. 8-sexies, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453.

(omissis)

 

 


D.L. 19 novembre 2004, n. 277, conv. con mod. L. 21 gennaio 2005, n. 4.
Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2004, n. 274 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 gennaio 2005, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2005, n. 16), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1. 

Ente Ordine Mauriziano di Torino.

1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato «Ente» è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione (2).

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(2)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

 

 

Art. 2. 

Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano (3).

1. È costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione» (4).

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari (5).

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (6).

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso (7).

5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte (8).

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9).

6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo (10).

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione (11) (12).

 

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(3)  Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(8)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(9)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

(12) Lo statuto della fondazione Ordine Mauriziano è stato approvato con D.M. 13 ottobre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2006, n. 245).

 

 

Art. 3. 

Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'àmbito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale (13).

 

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(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

 

 

Art. 4. 

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

 

 

1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico (14).

 

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(14)  Numero così modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4.

 

 


Normativa regionale

 


Regione Piemonte

L.R. 24 dicembre 2004, n. 39.
Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"

 

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 dicembre 2004, n. 52.

 

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività sanitaria svolta dall'Ente ospedaliero "Ordine Mauriziano di Torino", disciplina, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

 

 

Art. 2

Costituzione Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino".

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Ente ospedaliero "Ente Ordine Mauriziano di Torino", di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata "Ordine Mauriziano di Torino".

2. Fino all'adozione, a norma dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, dell'atto di organizzazione aziendale, continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. L'atto di organizzazione aziendale connota l'ordinamento dell'ente nel pieno rispetto delle peculiarità storico-sociali dello stesso.

3. Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 277/2004.

4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con l'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino". La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell'ASO di cui al comma 1.

 

 

Art. 3

Nomina commissario.

1. Dalla data di costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario che rimane in carica fino alla conclusione delle attività necessarie all'avvio a regime della nuova Azienda sanitaria ospedaliera e comunque fino alla nomina del Direttore generale, che avviene entro e non oltre dodici mesi dalla data di nomina del Commissario, salvo proroga motivata.

2. Al Commissario è affidata la gestione dell'Azienda con tutti i poteri previsti per il Direttore generale, fatte salve le eventuali limitazioni previste nel provvedimento di nomina o in successivi provvedimenti della Giunta regionale.

3. Il Commissario è affiancato da due vice Commissari di cui uno per la componente sanitaria e l'altro per la componente amministrativa, da lui stesso nominati con le modalità ed i criteri previsti per la nomina dei Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale. I vice Commissari cessano dalle loro funzioni al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e comunque alla data di nomina del Direttore generale.

4. Al Commissario ed ai due vice Commissari si applica la disciplina di cui all'articolo 3-bis, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed è riconosciuto il trattamento economico rispettivamente previsto per i Direttori generali e per i Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale.

 

 

Art. 4

Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza.

1. [I beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati trasmessi a titolo di comodato alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali medesime] (2).

2. Le Aziende sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze fino alla data di definitivo trasferimento del personale. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 277/2004.

 

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(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 173 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 5

Assegnazioni in conto capitale.

1. Le assegnazioni di fondi in conto capitale utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la loro destinazione originaria e con deliberazione di Giunta regionale sono attribuite alle Aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Tali Aziende sanitarie provvedono al completamento degli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

 

 

Art. 6

Obblighi di informazione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che ne espliciti il livello di attuazione ed evidenzi gli interventi organizzativi assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto della presente legge.

 

 

Art. 7

Applicazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992.

1. Ai beni disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

 

 

Art. 8

Modificazioni a leggi regionali.

1. L'allegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Allegato B.

Aziende ospedaliere

a) Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

1) Umberto I di Torino

2) Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo

b) Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

1) San Giovanni Battista-Molinette di Torino

2) San Giovanni antica sede di Torino

3) Dermatologico San Lazzaro di Torino

4) San Vito di Torino

c) Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

1) Centro traumatologico ortopedico di Torino

2) Istituto ortopedico Maria Adelaide di Torino

3) Centro Rieducazione funzionale di Torino

d) Azienda ospedaliera O.I.R.M./S. Anna di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

1) Infantile Regina Margherita di Torino

2) S. Anna di Torino

e) Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano

Presidi ospedalieri afferenti:

1) San Luigi di Orbassano

f) Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - Maggiore della Carità

Presidi ospedalieri afferenti:

1) Maggiore della Carità di Novara

g) Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Presidi ospedalieri afferenti:

1) S. Croce

2) Carle di Cuneo

h) Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

Presidi ospedalieri afferenti:

1) SS. Antonio e Biagio di Alessandria

2) Infantile C. Arrigo di Alessandria".

 

 

Art. 9

Entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge n. 277/2004 ed in coerenza con le previsioni di tale legge (3).

 

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(3) La Direzione regionale affari istituzionali e processo di delega ha reso noto, con il comunicato pubblicato nel B.U. 27 gennaio 2005, n. 4, che in data 22 gennaio 2005 è entrata in vigore la legge 21 gennaio 2005, n. 4 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2005. Conseguentemente, alla data del 22 gennaio 2005 è entrata in vigore la presente legge, per effetto di quanto disposto dal presente articolo.

 


Corte Costituzionale

 


Sentenza 28 aprile 2006, n. 173 

 

 

Svolgimento del processo

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

La norma impugnata, nel disporre l'attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, eccederebbe l'ambito delle competenze regionali in quanto tali immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.

La disposizione ablatoria del diritto di proprietà della Fondazione sugli immobili de quibus violerebbe sia l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per l'illegittima lesione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo al protocollo d'intesa stipulato nel 2003 tra la Regione Piemonte e l'Ordine Mauriziano, con il quale la Regione si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo.

Ne conseguirebbe - ad avviso dell'Avvocatura - la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, e del connesso affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano.

2.- La Regione Piemonte si è costituita in giudizio concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, con riserva di ulteriori deduzioni e memorie.

3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, sottolineando innanzitutto che la legge regionale, dichiaratamente volta a disciplinare l'inserimento dell'Ente Ospedaliero "Ordine Mauriziano di Torino" nell'ordinamento giuridico sanitario regionale «ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277», è stata frettolosamente ed inopportunamente emanata nelle more della conversione in legge del suddetto decreto-legge, quando ancora non era dato conoscere se esso sarebbe stato effettivamente convertito in legge e con quali modifiche.

Osserva quindi la parte ricorrente che l'Ente Ordine Mauriziano di Torino non è soltanto un ente ospedaliero - tale qualificato in primis dal comma terzo della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione - in quanto le sue finalità statutarie ricomprendono anche «attività di beneficenza e sostegno, di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ordine e correlata attività di promozione culturale, attività di culto [...] e attività di istruzione».

Di siffatta specificità dell'Ordine sarebbe segno la disposizione transitoria citata, che alla fine del terzo comma prevede che esso funzioni «nei modi stabiliti dalla legge», con ciò marcandone la differenza dagli enti ospedalieri in genere.

A tale disposizione costituzionale - e non certo ai generali limiti dell'attività legislativa regionale - farebbe, appunto, riferimento l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, come sostituito dalla legge di conversione n. 4 del 2005 (successiva alla legge regionale), nel prevedere che la Regione Piemonte disciplinerà l'attività dell'Ente «nel rispetto della previsione costituzionale».

Da tali premesse discende - ad avviso dell'Avvocatura - la sicura illegittimità costituzionale di una disposizione, come quella impugnata, che incide pesantemente sul patrimonio immobiliare dell'Ordine, in un senso del tutto difforme dal disegno sotteso alla normativa statale.

Innanzitutto la Regione sarebbe priva di potestà normativa, in quanto gli immobili di cui si tratta sono stati devoluti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004 alla Fondazione Ordine Mauriziano, cosicché la materia ricadrebbe nella disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Inoltre la previsione di trasferimento a titolo gratuito si porrebbe in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Sarebbero, infine, lesi sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, sia il principio di leale collaborazione, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria.

4.- Anche la Regione Piemonte ha depositato una memoria illustrativa, nella quale innanzitutto ricorda che il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito dalla legge n. 4 del 2005, costituendo, all'art. 2, la Fondazione Ordine Mauriziano, cui sono stati trasferiti tutti i beni già appartenenti all'Ordine, esclusi i presídi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), ha separato - con operazione, peraltro, di dubbia legittimità costituzionale alla luce della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione - le attività sanitarie, rimaste in capo all'Ente Ordine Mauriziano, da tutte le altre attività dell'Ordine, attribuite alla Fondazione.

Il medesimo decreto-legge, tuttavia, avrebbe erroneamente omesso di considerare tra i beni inerenti all'attività sanitaria anche i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, che viceversa la legge regionale ha preso in considerazione nel disciplinare l'intera organizzazione di «beni, personale e servizi costituenti il complesso funzionale ed indivisibile dell'"Ente Ospedaliero Ordine Mauriziano" inserito nell'ordinamento giuridico sanitario regionale».

Il ricorso del Governo, che pretenderebbe di sottrarre all'ordinamento giuridico sanitario regionale i due presídi ospedalieri di cui si tratta, sarebbe pertanto frutto di una prospettazione incongruente ed irrazionale, che porterebbe a violare «l'unitarietà costituzionalmente stabilita dell'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano», in capo al quale - secondo la Regione - sarebbe rimasta la proprietà dei suddetti presídi ospedalieri, in quanto funzionalmente collegati all'attività sanitaria, nonostante l'omissione nella quale è incorso il legislatore statale.

Non vi sarebbe, dunque, violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto l'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano è inserito, con tutte le sue strutture ospedaliere, ivi compresi i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

Nemmeno sarebbe violato, di conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, proprio in quanto i suddetti presídi non appartengono alla Fondazione Ordine Mauriziano.

Non sussisterebbe, d'altro canto, alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione né del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la legge regionale impugnata ha dato attuazione alle previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, e della legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4, che hanno evidentemente travolto e superato ogni precedente intesa tra Stato e Regione riguardo alla stipulazione di convenzioni.

La legge regionale, infine, in quanto rispettosa dell'unitarietà dell'ente Ordine Mauriziano, non si porrebbe neanche in contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Se dunque - conclude la Regione - nella vicenda normativa riguardante l'Ordine Mauriziano sussiste un vizio di incostituzionalità, tale vizio non può che risalire alla normativa statale, nella parte in cui ha disposto la separazione delle attività sanitarie dalle altre attività svolte dall'Ordine.

 

Motivi della decisione

 

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

La norma impugnata - che attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituenti i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza - inciderebbe, in primo luogo, nella materia della disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, disponendo della proprietà di beni attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.

Il trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, e violerebbe inoltre il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quello della leale collaborazione tra Stato e Regioni, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria, nonché l'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano dall'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato nel 2003 con la Regione Piemonte, con il quale la Regione stessa si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo.

2.- La questione è fondata.

Va premesso che i beni cui la norma impugnata fa riferimento, già appartenenti all'ente ospedaliero Ordine Mauriziano, sono stati attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge, con lo scopo, tra l'altro, «di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento finanziario dell'Ente [à] anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito» (art. 2, comma 4).

Il citato comma 2 dell'art. 2 dispone, infatti, che sia trasferito alla Fondazione l'intero «patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presídi ospedalieri di cui all'art. 1, comma 1», vale a dire i presídi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), cosicché non può esservi alcun dubbio riguardo all'attribuzione alla Fondazione anche degli immobili sedi dei presídi di Lanzo Torinese e Valenza, di cui la norma regionale si occupa, non consentendo l'inequivoco dato testuale alcuna diversa interpretazione della richiamata disciplina.

Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale - qual è la Fondazione Ordine Mauriziano - ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Resta assorbita ogni altra censura.

 

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

 


Sentenza 7 novembre 2006, n. 355 

 

 

Svolgimento del processo

 

SENTENZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere b) e f), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), promosso con ordinanza del 29 giugno 2005 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento di esecuzione promosso dalla 3 B s.r.l. ed altri nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della 3 B s.r.l., della Advanced Medical Supplies s.a. ed altre, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

udito l'avvocato Paolo Agnino per Advanced Medical Supplies s.a. ed altre e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 29 giugno 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere b) e f) del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione quanto alla lettera b), ed in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, quanto alla lettera f).

1.1.- Il giudice rimettente premette, in fatto, che, con atto di pignoramento del 6 febbraio 2004, trascritto il 24 marzo successivo, era stata iniziata una procedura esecutiva immobiliare, nella quale erano intervenuti numerosi creditori, nei confronti dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero di diritto pubblico. Tenutasi l'udienza per l'audizione delle parti, ai sensi dell'art. 569 del codice di procedura civile, la Fondazione Ordine Mauriziano aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004, mentre taluni creditori avevano eccepito la illegittimità costituzionale della medesima norma.

1.2.- In diritto, il giudice a quo osserva che il predetto decreto-legge n. 277 del 2004, nel prevedere che l'Ente Ordine Mauriziano di Torino «continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni» (art. 1, comma 2), ha costituito la Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino (art. 2, comma 1), trasferendo ad essa l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (art. 2, comma 2), e stabilendo che la medesima Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso era titolare alla data di entrata in vigore del decreto (con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie), nonché nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (art. 2, comma 3). Il nuovo soggetto giuridico, così costituito, ha lo scopo - dispone l'art. 2, comma 4 - di gestire il patrimonio conferitogli, conservando e valorizzando i beni culturali di sua proprietà, nonché di «operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito» .

In funzione di tale obiettivo, l'art. 3, comma 1, prevede che dalla data di entrata in vigore e per un periodo di ventiquattro mesi:

«a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'àmbito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione».

1.3.- Riguardo, in particolare, alla disposizione di cui alla lettera b), il giudice rimettente osserva che, poiché la locuzione «opposizione giudiziale» non può riferirsi all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., per la quale non è previsto alcun termine, «si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare implicito riferimento ai procedimenti esecutivi intrapresi sulla base di titoli esecutivi, caratterizzati dal fatto di essere adottati all'esito di un procedimento di cognizione sommaria in cui può inserirsi, come fase eventuale, un giudizio di opposizione a cognizione piena», come nel caso di specie, in cui l'esecuzione è stata promossa in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

Dal tenore letterale della norma, poi, il giudice a quo evince che il provvedimento giudiziale, con il quale le procedure esecutive pendenti «sono dichiarate estinte», ha portata meramente dichiarativa di un effetto estintivo già prodottosi ope legis dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004.

1.4.- Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto diversi profili.

1.4.1.- In primo luogo, posto che l'estinzione della procedura esecutiva si è prodotta già dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i creditori intervenuti successivamente a tale data sulla base di titoli esecutivi identici (decreti ingiuntivi esecutivi) non possono avvalersi della previsione, riferibile solo ai creditori anteriori, per cui «gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese»; il che creerebbe «un'irragionevole disparità di trattamento tra creditori, che pur trovandosi in situazioni identiche, si vedono assoggettati ad un regime immotivatamente differenziato».

1.4.2.- In secondo luogo, l'inserimento nella massa passiva dovrebbe aver luogo anche per i creditori che sono sì intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, ma sulla base di titoli privi di efficacia esecutiva; di guisa che si farebbe, del tutto irragionevolmente, un identico trattamento a soggetti che si trovano in posizioni differenti.

Più in generale, poi, la diversità di soluzioni, adottate dal legislatore nelle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge in questione, creerebbe irragionevole disparità di trattamento tra creditori muniti di titoli esecutivi provenienti da procedimenti a cognizione sommaria e creditori forniti di titoli esecutivi di specie diversa.

1.4.3.- In terzo luogo, posto che le disposizioni in esame devono trovare applicazione «per un periodo di ventiquattro mesi» (secondo l'enunciato iniziale dell'art. 3, comma 1), «se si considera che l'estinzione del procedimento comporta il venir meno di tutti gli atti compiuti, appare priva di ragionevolezza la previsione della dichiarazione di estinzione per un periodo temporaneo»: infatti, al termine di tale periodo, i creditori, che non fossero stati soddisfatti, ben potrebbero agire in via esecutiva, ma non avrebbero la possibilità di riattivare le "vecchie" procedure e dovrebbero instaurarne di nuove, andando incontro, così, ad un ingiustificato aggravio di spese.

L'irragionevolezza di tale opzione legislativa sarebbe confermata - ad avviso del rimettente - nel confronto con le normative dettate per le varie procedure finalizzate al soddisfacimento dei crediti in via concorsuale, nelle quali trova applicazione generalizzata la regola posta dall'art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ossia quella che stabilisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali a far data dall'apertura della procedura concorsuale.

1.5.- Riguardo alla disposizione di cui alla lettera f) dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 277 del 2004, il giudice a quo osserva che essa violerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale ( art. 24, comma primo, Cost.), in quanto i creditori possono ottenere il soddisfacimento dei loro diritti solo attraverso l'iscrizione nel passivo della Fondazione e l'unico strumento di tutela loro offerto, «avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva», è rappresentato dalla possibilità di «proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno», il quale è tenuto a pronunciare «entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti».

1.5.1.- La norma violerebbe, altresì, il diritto di difesa ( art. 24, secondo comma, Cost.), in quanto non concede alla parte lo spazio e il tempo necessari per dispiegare compiutamente le proprie argomentazioni difensive, non facendo obbligo al Ministro «di svolgere un'attività istruttoria funzionale all'esplicazione del diritto di difesa del privato».

1.5.2.- Sotto altro profilo, verrebbe leso anche il principio di uguaglianza ( art. 3 Cost.) dalla previsione che solo i creditori esclusi, non anche i creditori ammessi, possono ricorrere al Ministro, con ciò facendo una «irragionevole differenziazione di trattamento, in quanto anche i creditori ammessi possono avere interesse a ricorrere contro la decisione del legale rappresentante della Fondazione, che ammetta al passivo crediti, dai quali potrebbe derivare nocumento al pieno effettivo soddisfacimento delle loro ragioni».

Il sospetto di incostituzionalità sarebbe avvalorato dal confronto sia con la disciplina dei procedimenti esecutivi contenuta nel codice di rito sia con quella delle varie procedure concorsuali: infatti, come nell'esecuzione singolare i creditori possono ottenere tutela giurisdizionale delle loro posizioni soggettive in sede di distribuzione ( art. 512 cod. proc. civ.), così nella procedura di fallimento e in quella di liquidazione coatta amministrativa i creditori esclusi o ammessi con riserva possono proporre opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), e i creditori interessati possono impugnare i crediti ammessi, ai sensi dell'art. 100 dello stesso r.d., in entrambi i casi instaurando un giudizio di cognizione, in cui ognuno ha la possibilità di difendere le proprie ragioni davanti a un giudice terzo e imparziale.

1.6.- Il giudice rimettente ritiene che a fugare i dubbi di incostituzionalità non valgano le considerazioni espresse nella sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1994, con la quale sono state dichiarate infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68: norma sotto più profili analoga a quella oggetto del presente giudizio.

1.6.1.- Ad avviso del giudice a quo, da tale pronuncia possono trarsi ulteriori argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

In primo luogo, nella fattispecie in esame non sussistono esigenze identiche a quelle che hanno giustificato lo speciale trattamento riservato agli enti locali in stato di dissesto, atteso che la Fondazione Ordine Mauriziano non è un ente «costituzionalmente necessario» ed è, comunque, un soggetto distinto dall'Ente Ordine Mauriziano; sicché non sembra rispondente a ragionevolezza «la decisione del legislatore di adottare una procedura concorsuale speciale rispetto alla disciplina applicabile alla generalità dei casi».

1.6.2.- In secondo luogo, posto che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004 prevede l'estinzione solo delle procedure esecutive pendenti instaurate sulla base di particolari titoli esecutivi, la scelta del legislatore non può dirsi giustificata dall'esigenza di evitare la concorrente pendenza di procedure esecutive individuali e concorsuali.

1.6.3.- In terzo luogo, quanto alla tutela offerta ai creditori nel procedimento amministrativo di liquidazione, non sembra applicabile nella fattispecie il principio enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui il silenzio del legislatore non può mai significare sottrazione alla «ordinaria verifica giurisdizionale», giacché l'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 277 del 2004, avendo espressamente previsto solo la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno, ha inteso escludere la possibilità di esperire rimedi di natura giurisdizionale. Peraltro, quand'anche si ritenesse possibile esperire mezzi di tutela giurisdizionale, sussisterebbe, tuttavia, un profilo di irragionevolezza e disparità di trattamento, atteso che i creditori esclusi dovrebbero preventivamente ricorrere al Ministro e solo contro la decisione di questo potrebbero rivolgersi al giudice competente, mentre i creditori ammessi, per impugnare l'ammissione di altri creditori, potrebbero adire direttamente la via giurisdizionale.

In conclusione, l'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 277 del 2004 contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con il principio di ragionevolezza, «nella parte in cui prevede, unicamente per i creditori esclusi, la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno, invece del diritto di tutti i soggetti interessati di adire il competente organo giurisdizionale per ottenere piena tutela delle rispettive posizioni, analogamente a quanto previsto nella generalità delle procedure concorsuali e in particolare nella liquidazione coatta amministrativa»

1.7.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente osserva che le censure da lui mosse «non attengono al livello di controllo giurisdizionale garantito, come tale sindacabile in giudizi successivi eventualmente proposti dai singoli per ottenere tutela dei propri diritti ed interessi, ma all'irragionevole disparità di trattamento dei diversi creditori, direttamente conseguente alla decisione di estinzione o improseguibilità della presente procedura».

2.- Si è costituita nel giudizio la 3B s.r.l., creditrice pignorante nel processo a quo, la quale ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4.

2.1.- La deducente osserva, in primis, che la previsione della estinzione delle procedure esecutive pendenti è contraddittoria rispetto alla disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge, la quale stabilisce che, per un periodo di ventiquattro mesi, «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente»: se i creditori riacquistano la facoltà di agire in via esecutiva allo scadere del periodo di moratoria, sarebbe stato logico prevedere, per tale periodo, «una sorta di sospensione ex lege con facoltà di poter poi proseguire la procedura medesima in base al disposto dell'art. 627 cod. proc. civ.».

2.2.- Osserva, poi, che la disposizione che sottrae all'autorità giudiziaria l'accertamento dei diritti dei creditori, per devolverlo a organi non giurisdizionali (il commissario straordinario e, in secondo grado, il Ministro dell'interno), contrasterebbe coi principi sanciti negli artt. 24 e 25 Cost., e violerebbe altresì l'art. 3 Cost., in quanto pone sullo stesso piano i creditori che si sono attivati tempestivamente, agendo in via esecutiva, rispetto a quelli che sono rimasti del tutto inerti.

2.3.- Sotto altro profilo, il contrasto con il principio di uguaglianza risulterebbe da ciò, che la normativa impugnata tende non già a soddisfare interessi generali o diffusi, ma ad avvantaggiare un solo soggetto, per di più privato, qual è la Fondazione Ordine Mauriziano.

2.4.- Inoltre, la previsione del blocco degli interessi, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge in questione, «costituisce una vera espropriazione di diritti acquisiti», violando pure il principio di autonomia contrattuale sancito dall'art. 41 Cost.

2.5.- La deducente osserva, ancora, che si è creata una procedura concorsuale ad personam, nella quale nemmeno sono assicurate le elementari garanzie previste in ogni altra procedura concorsuale.

2.6.- Infine, essa denuncia come lesivo dei principi degli artt. 3, 24 e 41 Cost. «lo scorporo dal patrimonio della Fondazione destinato a soddisfare i creditori di una cospicua parte dei beni già di proprietà dell'Ordine Mauriziano, beni sui quali i creditori fondatamente contavano per poter soddisfare le loro ragioni» ( art. 2740 del codice civile).

3.- Si sono, altresì, costituite la Advanced Medical Supplies s.a., la Emopass s.r.l. e la ME.DI s.r.l., creditrici intervenute nel processo a quo, le quali hanno chiesto che la emananda pronuncia di incostituzionalità sia estesa all'art. 2, commi 2 e 3, nonché a tutto l'art. 3 del decreto-legge n. 277 del 2004.

3.1.- Le deducenti asseriscono che l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, lettera b), «trae con sé in via consequenziale» l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, lettera a), «vista la stretta connessione tra le due previsioni». La sospensione delle esecuzioni pendenti, che, espunta la lettera b), conseguirebbe - secondo il giudice rimettente - dall'applicazione della sola lettera a), in realtà, dato il disposto della lettera c), «sarebbe del tutto fittizia, in quanto semplicemente non si troverebbero più i beni già pignorati».

Non potrebbe, allora, non essere travolta anche la lettera c).

3.2.- Osservano, ancora, che non hanno alcuna ragionevole giustificazione e sono da ritenere costituzionalmente illegittimi in via consequenziale il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria, disposto dalla lettera d), la gestione separata, prevista dalla lettera e), nonché l'autorizzazione, data al legale rappresentante della Fondazione dalla lettera g), «a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione».

Quest'ultima previsione, in particolare, non solo stride con la sicura capienza del patrimonio disponibile dell'Ordine Mauriziano, ma, in realtà, consente «uno stralcio che sarà disposto d'imperio dalla Fondazione», così riconoscendo ad essa «il potere di autoesentarsi dal debito», in violazione dei principi costituzionali, tra cui quello sancito nell'art. 23 Cost.

3.3.- Infine, le deducenti sostengono che, consequenzialmente alla pronuncia di incostituzionalità dell'intero comma 1 dell'art. 3, anche le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2 presenterebbero profili di irragionevolezza, oltre ad «autonomi profili di incostituzionalità legati alla violazione del diritto di difesa, in conseguenza di un trasferimento d'imperio di beni pignorati, che stravolge principi di ordine pubblico da sempre indiscussi, quali espressi negli artt. 2913, 2914, 2915 cod. civ.».

4.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

4.1.- L'interveniente osserva che la normativa introdotta dal decreto-legge n. 277 del 2004 si è resa necessaria per assicurare la sopravvivenza dell'Ordine Mauriziano - ente di rilevanza costituzionale, in quanto previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione - e la prosecuzione dell'attività sanitaria da esso esercitata, ponendo rimedio alla sua gravissima situazione finanziaria, mediante «una sorta di coordinamento tra autorità amministrativa e giudiziaria finalizzata ad una coordinata tutela dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti, pienamente compatibile con il vigente ordinamento costituzionale».

La disciplina in questione è del tutto analoga a quella dettata, per il risanamento degli enti locali dissestati, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed a quella apprestata per il risanamento dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma dal decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma), convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453.

4.2.- Poste tali premesse, osserva l'Avvocatura dello Stato, quanto alla disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004, che essa non lede gli interessi dei creditori, in quanto, in conseguenza della dichiarazione di estinzione delle procedure esecutive pendenti, «per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata», i crediti, con esse fatti valere, vengono automaticamente inseriti nella massa passiva e, quindi, partecipano, senza ulteriori adempimenti, al riparto dell'attivo.

La norma non preclude, «ovviamente, i possibili ricorsi e le successive azioni in sede giurisdizionale che restano, intatte e intangibili, nella piena disponibilità dell'interessato».

Né sussisterebbe la prospettata disparità di trattamento fra i creditori intervenuti prima e quelli intervenuti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in questione, essendo differenti i presupposti delle due fattispecie; d'altro canto, l'interveniente successivo potrà anch'egli chiedere al commissario straordinario l'iscrizione del suo credito nella massa passiva.

4.3.- Quanto alla disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 277 del 2004, la difesa erariale ricorda, in via generale, che la Corte costituzionale ha affermato che, «ove sorga la esigenza di una procedura concorsuale, non necessariamente questa deve interamente svolgersi nel contesto di un procedimento giurisdizionale sotto l'immediato e diretto controllo dell'autorità giudiziaria, come nell'ipotesi del fallimento, ben potendo invece il legislatore prevedere un procedimento amministrativo tanto più se sono coinvolti interessi pubblici» (sentenza n. 155 del 1994). Ciò, tuttavia, «non significa negazione della giustiziabilità delle posizioni soggettive versate nella procedura di liquidazione e non comporta vulnerazione di quel supremo principio dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 18 del 1982 e n. 392 del 1992) che è il diritto alla tutela giurisdizionale, la quale non implica un'unica rigida tipologia di procedura concorsuale» (ancora sentenza n. 155 del 1994).

Nel caso di specie, si rientra proprio nella situazione contemplata dalla Corte nella richiamata pronuncia, atteso che le ragioni di interesse pubblico insite nell'attività sanitaria esercitata dall'Ordine Mauriziano giustificano la particolare disciplina adottata per risanare la sua gravissima situazione finanziaria.

Ciò posto, appare priva di fondamento la censura relativa alla previsione della possibilità di proporre ricorso al Ministro dell'interno, «atteso il carattere altamente qualificato dell'organo chiamato a rendere il proprio avviso e la terzietà dello stesso rispetto al soggetto responsabile dell'atto impugnato», per cui egli si atteggia «ad organo di giustizia estraneo alle parti e più vicino alla figura del giudice».

Peraltro, la disposizione in esame non esclude la possibilità di un successivo controllo giurisdizionale, che deve ritenersi sempre ammissibile a mente dell'art. 113 Cost.

Né risulta menomata la salvaguardia delle posizioni dei creditori in relazione ai piani di riparto, potendo essere esperiti avverso questi i normali mezzi di tutela. Infine, non può ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione - precluso ai creditori ammessi di far ricorso al Ministro.

4.4.- Conclusivamente, la difesa erariale osserva che la disciplina de qua è il frutto di un'attenta ponderazione fra i molteplici interessi, pubblici e privati, implicati nella complessa situazione dello storico Ordine: essa, da un lato, ha consentito la prosecuzione della rilevantissima attività sanitaria svolta nei presidi ospedalieri rimasti all'Ente; dall'altro, ha avviato il ripianamento della ingente esposizione debitoria, attraverso la liquidazione dei beni del patrimonio disponibile, conferiti alla Fondazione liberi dai vincoli delle esecuzioni in corso - in conseguenza della inefficacia dei pignoramenti -, in modo che sia attuato il principio della par condicio creditorum, «senza violazione alcuna del principio di uguaglianza, in quanto i pagamenti non verranno a dipanarsi nell'ordine casuale e contingente, determinato dalle varie procedure esecutive individuali, ma avvengono nel quadro di una procedura concorsuale liquidatoria in cui, tra l'altro, sono tenuti presenti i vari privilegi e le graduazioni previste dalla legge».

 

Motivi della decisione

 

1.- Il Tribunale ordinario di Torino dubita, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale della lettera f) del medesimo art. 3, comma 1, del citato decreto-legge.

2.- La questione sollevata in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004 non è fondata.

2.1.- Il giudice a quo, muovendo dalla premessa che la locuzione «opposizione giudiziale» non può riferirsi che ai creditori il cui titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo esecutivo, osserva che l'inserimento, ad opera del commissario straordinario, nella massa passiva sarebbe garantito a tale tipologia di creditori, se intervenuti nel processo esecutivo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il quale ex se, e non già ope judicis, sancisce l'estinzione delle procedure esecutive singolari.

Di qui l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. sia per l'irragionevole deteriore trattamento riservato ai creditori, muniti di identico titolo esecutivo, intervenuti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, laddove, per giunta, sarebbero ammessi nella massa passiva creditori non muniti di titolo esecutivo se intervenuti anteriormente; sia, ancora, per l'irragionevole deteriore trattamento riservato ai creditori muniti di diverso titolo esecutivo, per ciò solo esclusi dalla massa passiva; sia, infine, per l'irragionevolezza della previsione dell'estinzione, in luogo della «temporanea improseguibilità», delle procedure esecutive singolari, in quanto tale previsione comporterebbe che, allo spirare del termine di ventiquattro mesi, i creditori non soddisfatti dovrebbero iniziare ex novo procedure esecutive e non riattivare le precedenti sui medesimi beni già pignorati.

2.2.- La norma impugnata - formulata, osserva il rimettente, in modo da rendere impossibile all'interprete di attenersi strettamente alla sua lettera - deve essere interpretata alla luce del complessivo quadro normativo disegnato dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 277 del 2004; e ciò analogamente a quanto si impone per norme, sostanzialmente identiche, dettate per gli enti locali dissestati (art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", riproduttivo dell'art. 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali") e per l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I (art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, "Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma", convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453.)

Non è dubbio, infatti, che, alla pari di quelle appena citate, la norma censurata assolve alla funzione - unitamente a quella, ex art. 3, comma 1, lettera a), che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed a quella, ex art. 3, comma 1, lettera c), che priva i pignoramenti già eseguiti della loro efficacia e del vincolo di destinazione che ne consegue ex art. 2913 cod. civ. - di assoggettare i beni della Fondazione ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle singolari.

È il caso di rilevare che la scelta così operata - di imporre carattere concorsuale alla procedura di liquidazione dei beni - è soluzione alla quale il legislatore ricorre, in presenza di un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare i creditori, attraverso varie tecniche: e così, al fine di non pregiudicare l'espletamento di servizi essenziali, creando una "gestione separata" di un complesso di rapporti attivi e passivi (come nel caso degli enti locali); procedendo alla creazione, con lo scorporo da una più ampia entità, di un ente distinto (scorporo dall'Università "La Sapienza" di Roma dell'Ente ospedaliero Umberto I); prevedendo la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente ovvero del patrimonio di persona giuridica estinta.

Nel caso di specie, il legislatore - al fine di preservare dal dissesto l'espletamento delle tradizionali attività ospedaliere - ha operato una scissione dell'ente (nella specie, dell'Ente Ordine Mauriziano) costituendo due distinti patrimoni (art. 1, non censurato) ed attribuendo alla neo-costituita Fondazione tutti i beni estranei ai presidi ospedalieri, nonché la qualità di successore in tutti i rapporti attivi e passivi (con esclusione di quelli di lavoro di carattere sanitario).

Connotato essenziale ed indefettibile di qualsiasi procedura ispirata al principio della concorsualità, e suo fine fondamentale, è l'attuazione del principio della par condicio creditorum.

Alla luce di tale principio, pertanto, devono essere interpretate le singole disposizioni, in quanto - come questa Corte ha rilevato nella sentenza n. 155 del 1994, avente ad oggetto la norma (art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68) dalla quale è derivata la successiva disciplina del dissesto degli enti locali - il carattere concorsuale della liquidazione dei beni mira a far sì che il «comune rischio di inadempimento del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale» risulti «razionalizzato perché il pagamento avviene non già secondo il (casuale e contingente) andamento delle singole procedure individuali, bensì nel rispetto del canone della par condicio creditorum; sicché il principio di eguaglianza, lungi dall'essere violato [...], è viceversa maggiormente attuato».

2.3.- Da quanto fin qui rilevato emerge che l'interpretazione, proposta dal giudice a quo, della locuzione - certamente non felice, ma mutuata dalle leggi che si sono ricordate sub 2.2. - «opposizione giudiziale», come riferentesi esclusivamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere condivisa: ed infatti tale interpretazione, pur costituendo (come lo stesso rimettente riconosce) una forzatura della lettera della legge, è tale da violare fondamentali precetti costituzionali.

Tale violazione discende dal fatto che l'interpretazione adottata dal rimettente si pone in radicale contrasto con l'essenza stessa del carattere concorsuale della procedura, imposta dalla legge, in quanto essa comporta che l'ammissione alla massa passiva - lo strumento, cioè, attraverso il quale si attua la par condicio creditorum - sarebbe riservata, del tutto irragionevolmente, soltanto ai creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) decreto ingiuntivo (definitivamente) esecutivo (perché non opposto o perché l'opposizione è stata rigettata), e ne sarebbero esclusi i creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) sentenza o altro provvedimento irretrattabile.

Egualmente confliggente con i precetti costituzionali, e proprio perché contrastante con la concorsualità della procedura qui imposta dal legislatore - oltre che contraddittoria con la tesi della ammissione alla massa passiva dei soli creditori riconosciuti definitivamente tali attraverso la procedura monitoria - è l'interpretazione secondo la quale i creditori intervenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge sarebbero per ciò solo esclusi dalla massa passiva, mentre vi sarebbero ammessi tutti quelli intervenuti anteriormente, ancorché privi di titolo esecutivo; il tutto desunto dalla natura meramente dichiarativa del provvedimento di estinzione che il giudice dell'esecuzione deve emettere ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

2.4.- Il dovere del giudice di sperimentare la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione impone di fondarsi non già esclusivamente su una singola - peraltro, non univoca - espressione verbale ma sulla trasparente ratio dell'intera disciplina, per verificare se quella espressione sia tale da impedire una lettura sistematica, che sia rispettosa dei valori costituzionali.

È agevole, allora, rilevare che «l'opposizione giudiziale» - non proposta ovvero rigettata - alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale; titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone al commissario straordinario l'inserimento del relativo credito nella massa passiva.

Così come è agevole rilevare che per tutti gli altri crediti - e cioè non assistiti da un giudicato - il commissario deve provvedere all'«accertamento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), e, in caso di sua valutazione favorevole all'esistenza del credito, deve disporne l'ammissione al passivo.

Peraltro, la legge è inequivoca nel senso che l'ammissione nella massa passiva riguarda tutti, ed esclusivamente, «i debiti [...] maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»: sicché non soltanto è irrilevante il momento dell'(eventuale) intervento nella procedura esecutiva, ma ne discende altresì che l'inserimento nella massa passiva è definitivo e non già «provvisorio», e cioè - secondo il rimettente - per «un periodo di ventiquattro mesi», decorso il quale occorrerebbe intraprendere ex novo un'espropriazione singolare.

Poiché, infatti, il commissario, al fine del risanamento del dissesto «calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 277 del 2004), «istituisce apposita gestione separata» - costituita da una massa passiva comprensiva di tutti i debiti maturati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge e da una massa attiva formata dai crediti maturati alla stessa data, dal «ricavato dell'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, dalle sovvenzioni straordinarie e dalle eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione» - tale gestione separata può cessare (e sarebbe intrinsecamente irragionevole - ex art. 3 Cost. - l'opposta soluzione) solo dopo che i beni costituenti la massa attiva siano stati impiegati per la soddisfazione, «anche parziale», dei creditori ammessi al passivo «mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge».

È evidente, allora, che il potere, riconosciuto al commissario, di alienare i «cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione» - essenziale per la formazione della massa attiva con la quale soddisfare concorsualmente i creditori - presuppone necessariamente il venir meno del vincolo di destinazione impresso su di essi, ex art. 2913 cod. civ., con il pignoramento; sicché il lamentare - come fa il rimettente - che il legislatore abbia optato per l'estinzione delle procedure esecutive, anziché per la loro «temporanea improseguibilità», contraddice la possibilità stessa di formare una massa attiva e il senso stesso della formazione di una massa passiva, viceversa censurata - si è visto - soltanto per profili attinenti al modo in cui ne è disciplinata la composizione. Altrettanto evidente è che il commissario non ha semplicemente il potere, ma il dovere di procedere alla liquidazione della massa attiva al fine di provvedere al riparto del ricavato tra i crediti ammessi al passivo: questo, e non altro, essendo il compito demandatogli dalla legge in tale qualità e questo essendo lo scopo fondamentale fissato dalla legge (anche ai fini di cui all'art. 25 cod. civ.) alla Fondazione (come dimostra l'obbligo di dismettere in favore di «altra istituenda Fondazione» il «patrimonio culturale»: art. 2, comma 5).

Ne consegue che la legge, imponendo la «moratoria» di ventiquattro mesi, esclude che i creditori, il cui diritto sia maturato posteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, possano intraprendere per tale periodo azioni esecutive e, decorso tale periodo, le consente, oltre che su beni eventualmente sopravvenuti, sui beni compresi nella «gestione separata» solo se, e dopo che, i creditori ammessi alla massa passiva siano già stati integralmente soddisfatti: solo se, in altri termini, sia venuto meno, per raggiungimento dello scopo, il vincolo di destinazione su di essi impresso attraverso il loro inserimento nella massa attiva della «gestione separata».

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 277 del 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è inammissibile.

3.1.- Non occorre soffermarsi sulla manifesta apoditticità dell'affermazione del giudice a quo, a tenore della quale la previsione della «possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno» renderebbe non applicabile nella specie il principio enunciato da questa Corte (sentenza n. 155 del 1994), secondo cui il «silenzio del legislatore non può mai significare sottrazione alla ordinaria verifica giurisdizionale», né occorre sottolineare come tale affermazione confligga con il rilevato carattere concorsuale della procedura, il quale presuppone la possibilità per ciascun creditore di contestare giudizialmente il modo di formazione della massa passiva: è evidente, infatti, l'irrilevanza nel giudizio a quo di una questione di legittimità costituzionale che concerne la disciplina della fase, certamente successiva a quella sub iudice, della formazione della massa passiva.

3.2.- La tesi del rimettente - secondo la quale la «irragionevole disparità di trattamento dei diversi creditori [sarebbe] direttamente conseguente alla decisione di estinzione o di improseguibilità della presente procedura» - è manifestamente inidonea a giustificare la pretesa rilevanza della questione, in quanto essa, con chiara inversione del corretto ordine logico, presuppone la fondatezza della questione sollevata, e cioè che «il creditore intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legge in esame, ed eventualmente escluso dal passivo, potrebbe far valere il proprio diritto alla parità di trattamento solo nel successivo giudizio, cronologicamente posteriore al ricorso avanti al Ministro dell'interno».

3.3.- A prescindere dal carattere ipotetico della questione, è evidente che il giudice a quo - investito, quale giudice dell'esecuzione, dell'istanza relativa alla dichiarazione di estinzione della procedura - non è in alcun modo chiamato a fare applicazione della norma, della cui legittimità costituzionale dubita.

 

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), sollevata, in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 277 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

 

 


Documentazione

 


Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano

Relazione sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione Ordine Mauriziano, per l’anno 2005 (ottobre 2006)

 



[1]     Ne riassume gli orientamenti Tarchi, in Commentario della Costituzione, Disposizioni transitorie e finali, 1995, pag. 229.

[2]     Cfr. TAR Valle d’Aosta, sent. 19 febbraio 1976, n. 3 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, dec. 18 ottobre 1977, n. 875), secondo la quale ai sensi della XIV disposizione, il legislatore ordinario può solo regolamentare le modalità di funzionamento dell’Ordine mauriziano, conservato nella sua unitarietà, ma non può incidere sull’essenza e il modo di essere dell’Ordine.

[3]     Cfr. Roccella, in Le Regioni, 1979, pag. 180 ss..

[4]     Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[5]    Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[6]    Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi disponibili, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[7]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.

[8]    Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”.

[9]    Il sottosegretario D’Alì nel corso dell’esame del ddl di conversione del DL al Senato (Commissione bilancio, seduta del 25 novembre 2004) ha dichiarato che la  situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano ammontava a 347 milioni di euro.